Convegno
"Le semplificazioni doganali e l’Operatore Economico
Autorizzato"
Mercoledì 5 giugno 2012 - ore 14,15 –
La procedura di Domiciliazione e le procedure
semplificate per il regime del transito
1
Normativa

La procedura di domiciliazione consente di vincolare le merci al regime doganale in
questione nei locali dell'interessato o in altri luoghi designati o autorizzati
dall'autorità doganale.

Qualsiasi persona può chiedere che le sia rilasciata un’autorizzazione per la
procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione, da utilizzare per
proprio conto o in qualità di rappresentante, purché esistano scritture e procedure
adeguate che consentano all’autorità doganale di rilascio di identificare le persone
rappresentate e di effettuare i controlli doganali appropriati.
2
Normativa
1) le imprese industriali, commerciali ed agricole che agiscono in nome o
per conto proprio o avvalendosi di un rappresentante diretto che agisce in
nome e per conto dell’impresa stessa;
2) i soggetti intermediari (le imprese di spedizione internazionale; i titolari
di magazzini generali, i C.A.D., gli spedizionieri doganali; i corrieri aerei
internazionali), purché agenti con l’istituto della rappresentanza indiretta
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Normativa
Merci autorizzate

tutte le merci facenti parte del ciclo produttivo/commerciale o comunque ad esso
attinenti, se rilasciate alle imprese commerciali, industriali ed agricole;

tutte le merci di terzi proprietari, se rilasciate a soggetti intermediari.
Sono comunque escluse, indipendentemente dal soggetto beneficiario e dal tipo di
autorizzazione concessa, le seguenti merci:
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Normativa

armi e materiali di armamento di cui al D.M. 28 ottobre 1993;

stupefacenti, ivi compresi i precursori di droghe, e sostanze psicotrope di
cui all’allegato del Testo unico n. 309 del 9 ottobre 1990 e successive
modifiche;

materiale radioattivo, così come definito dal D. Lgs. 230/95;

quadri ed oggetti di antiquariato, come definiti dall’allegato della Direttiva
93/7/CEE del Consiglio;

esemplari (specimens) delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate
di estinzione (CITES) di cui al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del
9 dicembre 1996 e successive modifiche.
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Normativa

I prodotti sottoposti ad accise di cui al D. Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 e
successive modifiche sono ammessi al beneficio solo qualora il soggetto
autorizzato risulti titolare di deposito fiscale, di deposito doganale o di
deposito doganale gestito anche in regime di deposito fiscale ovvero risulti
tra i soggetti individuati dall’art. 26, comma 7, del D. Lgs. 504/95.
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Normativa
LUOGHI
disponibilità giuridica del magazzino in
forza di un contratto regolarmente
registrato
 lo spazio deve essere idoneo al
carico/scarico delle merci e dotato di
attrezzature e mezzi idonei (cd area
attrezzata)

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Autorità competente per il rilascio
la domanda deve essere presentata sul modulo riportato nell’allegato 67 delle
DAC all’Ufficio delle dogane territorialmente competente relativamente al luogo
ove il richiedente tiene la contabilità principale relativa alle operazioni doganali
svolte e in cui viene effettuata almeno una parte delle operazioni e che consente
l’esecuzione dei controlli.
8
Autorità competente per il rilascio

Se la società richiedente ha diverse sedi, ai fini dell’individuazione della sede ove è
tenuta la contabilità principale doganale, viene considerato il luogo in cui nell’ultimo
triennio sono state svolte il maggior numero di operazioni doganali o il luogo in cui
è stata svolta o si svolgerà l’istruttoria per il rilascio dei certificati AEOC e AEOF.

Tuttavia, nei casi in cui per la società vi siano difficoltà ad individuare la suddetta
sede in presenza di particolari tipi di merci che non prevedono luoghi di stoccaggio
(come ad es. nel caso dell’energia elettrica), l’istanza può essere presentata presso
l’ufficio territorialmente competente relativamente alla sede ove il richiedente tiene
la contabilità principale dell’azienda.
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Condizioni per il rilascio
L’autorizzazione alla procedura di domiciliazione è subordinata al possesso dei
seguenti requisiti:
a) abitualità nel compimento di operazioni doganali;
b) comprovata osservanza degli obblighi doganali, risultante, tra l’altro, dall’assenza di
infrazioni gravi o ripetute alla legislazione doganale nei tre anni che precedono la
presentazione dell’istanza; (14 novies DAC)
c) osservanza delle condizioni previste dalla Legge n. 575 del 31.05.1965 e
successive modifiche concernente le “Disposizioni contro le organizzazioni di tipo
mafioso”;
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Condizioni per il rilascio
d) comprovata solvibilità finanziaria per i tre anni anteriori alla presentazione della
domanda; (14 undecies DAC)
e) esistenza di un efficace sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del
caso, relative ai trasporti; (14 decies DAC)
f) esistenza di scritture e di procedure adeguate che consentano all’organo di
rilascio dell’autorizzazione di effettuare i controlli doganali appropriati e di
identificare gli eventuali soggetti rappresentati nonché di verificare nel corso del
tempo
la
permanenza
dei
requisiti
necessari
per
il
conseguimento
dell’autorizzazione.
g) utilizzo delle procedure telematiche in esercizio per il trattamento delle
dichiarazioni
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Documentazione da allegare all’istanza per il rilascio alla
procedura di domiciliazione

Autocertificazione redatta su apposito formulario

Certificato camerale attestante la mancanza di procedure concorsuali e comprensivo di nulla osta antimafia (*)

Planimetrie luoghi
!

Relazione tecnica
!

Titolo giuridico area
!
Requisito oggettivo
(*) Dal 1° gennaio 2012, con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità (L. 183/2011), gli uffici pubblici non possono
rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40 DPR 445/2000).
Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi dal 1° gennaio non possono quindi più né accettare né
richiedere certificati, ma potranno verificare quanto contenuto nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione o notorietà
prodotte dai cittadini in sostituzione dei certificati stessi. I certificati rilasciati agli sportelli camerali, pertanto, possono
essere rilasciati solo a uso privato e, pena nullità, riportano la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli
organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
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Condizioni per il rilascio
osservanza degli obblighi doganali (art.14 novies DAC)
è comprovata se nei 3 anni che precedono la presentazione della domanda una delle
seguenti figure non ha commesso una infrazione grave o ripetuta alla regolamentazione
doganale

Il richiedente

Le persone responsabili della società del richiedente o che ne esercitano il controllo della
gestione

La persona responsabile delle questioni doganali nella società del richiedente
Se meno di tre anni si valuta sulle informazioni disponibili
13
Condizioni per il rilascio

infrazione grave:
aver commesso un delitto, per il quale sia intervenuta una condanna anche
a titolo non definitivo, previsto dalla normativa doganale, fiscale o da ogni
altra legge la cui applicazione sia demandata alle dogane, o uno dei delitti
non colposi previsti nei titoli II, V, VII e VIII, capo II, del libro secondo del
codice penale, le violazioni previste dagli artt. 216 e 217 del Regio Decreto
16 marzo 1942, n. 267, nonché una violazione per la quale sia stata irrogata
a titolo definitivo la sanzione amministrativa prevista dall’art. 295 bis del
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 o l’aver definito in via agevolata le suddette
violazioni amministrative, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del D. Lgs. 18
dicembre 1997, n. 472;
14
Condizioni per il rilascio
delitti non colposi previsti nei titoli II, V, VII e VIII, capo II, del libro secondo
del c.p.

Delitti contro la PA

Delitti contro l’ordine pubblico

Delitti contro la fede pubblica

Delitti contro l’industria e il commercio
15
Condizioni per il rilascio

infrazioni reiterate:
aver commesso più violazioni di carattere amministrativo in materia
doganale e/o fiscale e di ogni altra legge la cui applicazione sia demandata
alle dogane, violazioni che, per loro natura o entità, compromettono il
rapporto di fiducia con l’autorità doganale.
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Condizioni per il rilascio
un soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso,
relative ai trasporti che consenta adeguati controlli doganali (art.14 decies DAC)
è comprovato se il richiedente:
a)
utilizza un sistema contabile che sia compatibile con i principi contabili generalmente accettati
applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità e che faciliterà i controlli doganali
mediante audit;
b)
permette all’autorità doganale l’accesso fisico o elettronico alle scritture doganali e, se del caso,
a quelle relative ai trasporti;
c)
dispone di un sistema logistico che permette di distinguere le merci comunitarie dalle merci non
comunitarie;
d)
dispone di un’organizzazione amministrativa che corrisponda al tipo e alla dimensione
dell’impresa e che sia adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno
che permette di individuare le transazioni illegali o fraudolente;
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Condizioni per il rilascio
e) all’occorrenza, dispone di procedure soddisfacenti che permettono di gestire le licenze e le
autorizzazioni relative alle misure di politica commerciale o agli scambi di prodotti agricoli;
f)
dispone di procedure soddisfacenti di archiviazione delle scritture e delle informazioni
dell’impresa e di protezione contro la perdita dei dati;
g) assicura che i dipendenti siano consapevoli della necessità di informare le autorità doganali
ogniqualvolta incontrino difficoltà nell’ottemperare alle norme doganali e prendano idonei
contatti per informarne le autorità doganali;
h) organizza misure adeguate di sicurezza delle tecnologie dell’informazione utilizzate per
proteggere il sistema informatico del richiedente contro qualsiasi manipolazione non autorizzata
e proteggere la sua documentazione.
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Condizioni per il rilascio
una comprovata solvibilità finanziaria (art.14 undieces DAC)

La condizione relativa alla solvibilità finanziaria del richiedente è considerata
soddisfatta se tale solvibilità può essere attestata per gli ultimi tre anni.
per solvibilità finanziaria una situazione finanziaria sana, sufficiente per permettere al
richiedente di adempiere alle proprie obbligazioni, tenendo debitamente conto delle
caratteristiche del tipo di attività commerciale.

Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, la sua solvibilità finanziaria è
giudicata sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.
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EXPORT TELEMATICO

La presentazione della dichiarazione telematica sostituisce l’obbligo della
comunicazione della spedizione di cui all’art. 14 del D.M. 548/92 e
l’iscrizione della dichiarazione nel registro previsto dall’art. 15, comma 1
del predetto D.M. nonché la presentazione della relativa copia cartacea
della dichiarazione complementare, e la necessità della sua convalida da
parte dell’ufficio.
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EXPORT TELEMATICO
La dichiarazione telematica viene considerata accettata al momento della sua
registrazione sul sistema di elaborazione dati dell’Agenzia delle
Il sistema invia in risposta un messaggio che fornisce:

gli estremi di registrazione;

i dati relativi all’annotazione a debito di eventuali diritti liquidati nella dichiarazione;

l’indicazione “In attesa di esito” del circuito doganale di controllo.
21
EXPORT TELEMATICO
Successivamente l’utente provvede a prelevare l’aggiornamento del messaggio di cui
al precedente punto, completato dal sistema con l’esito del circuito doganale di
controllo, ovvero:

“Svincolata”, unitamente al codice alfanumerico di svincolo;

“Non svincolabile”.
Per le dichiarazioni segnalate con l’esito di “Svincolata” il sistema provvede all’invio
di un ulteriore messaggio, che fornisce per ogni dichiarazione di transito o di
esportazione abbinata a transito contenuta nel medesimo file, il documento di
accompagnamento transito (DAT) in formato Adobe Acrobat®.
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EXPORT TELEMATICO
Dichiarazione con esito “Non svincolabile”.

Tale esito viene inviato nel caso di dichiarazione selezionata per il
controllo e di conseguenza occorre attendere l’intervento da parte
dell’ufficio doganale competente.

l’operatore è tenuto a trasmettere immediatamente all’ufficio delle dogane
di esportazione tutta la documentazione afferente la dichiarazione da
controllare la cui presentazione è necessaria per consentire l’applicazione
delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci
sono dichiarate
23
EXPORT TELEMATICO

per le dichiarazioni esitate CA, gli operatori non sono tenuti a trasmettere
all’Ufficio delle dogane la documentazione afferente che resta conservata
presso la sede dell’operatore medesimo e va esibita, a richiesta dell’Ufficio,
in caso di revisione a posteriori della dichiarazione doganale.
24
EXPORT TELEMATICO

Presso gli uffici che assicurano un'operatività estesa alle 24 ore, il servizio per la
presentazione delle dichiarazioni telematiche è disponibile dalle ore 01:00 alle ore
24:00.

Presso i rimanenti uffici, il servizio è disponibile dall’orario di apertura sino all’ora in
cui termina l'operatività dell'ufficio controlli, anticipata di un numero di minuti pari a
quelli del tempo di intervento – registrato sugli archivi di AIDA – relativo al luogo
autorizzato indicato nella dichiarazione.

La fascia oraria di operatività degli uffici di controllo è determinata dalle Direzioni
Regionali in base alle istanze degli operatori del proprio bacino di utenza ed alla
disponibilità di risorse degli uffici interessati.
25
IMPORT TELEMATICO
Circolare 22/D/2009 (applicabile dal 15 dicembre 2009)
sono state realizzate le nuove procedure informatizzate per la presentazione
facoltativa*
delle
dichiarazioni
telematiche
all’importazione
(definitiva,
perfezionamento attivo, reimportazione) in procedura di domiciliazione
* allo stato obbligatoria
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IMPORT TELEMATICO
sostituisce l’obbligo della comunicazione degli arrivi (art. 266, par. 1 del Regolamento
CEE n. 2454/1993; art. 9 del D.M. 548/92) e l’iscrizione della dichiarazione nelle
scritture (art. 266 par. 1 del Regolamento CEE n. 2454/1993; art. 10, comma 1 del
D.M. 548/92) nonché la presentazione della dichiarazione complementare (art. 76,
par. 2 e 3 del Regolamento CEE n. 2913/1992 e art. 267 del Regolamento CEE n.
2454/1993).
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vantaggio della procedura domiciliata
ricorrenza delle operazioni doganali
 distanza tra la sede operativa della società
e l’ufficio doganale
 arrivo/partenza della merce direttamente
dai propri magazzini
 eliminazione dei tempi di attesa in dogana
 possibilità di seguire direttamente la fase
dello sdoganamento

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Procedura semplificata per il transito comunitario
Speditore/destinatario autorizzato
Possibilità di spedire/ricevere merci vincolate al regime di TC dai/nei propri
luoghi autorizzati
Requisiti (oltre quelli visti per la procedura domiciliata):
1.
il soggetto richiedente deve disporre di una garanzia globale o di
dispensa dalla medesima (solo per lo statuto di speditore);
2.
il soggetto richiedente deve essere stabilito nella Comunità;
3.
l’Ufficio delle dogane competente può assicurare la vigilanza ed il
controllo del regime, senza impiego di risorse sproporzionato
rispetto alle necessità del soggetto beneficiario.
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Procedura semplificata per il transito comunitario
la domanda deve essere presentata sui moduli riportati nella DTZ
158326/RU del 14 dicembre 2010 all’Ufficio delle dogane
territorialmente competente relativamente al luogo ove il
richiedente detiene la contabilità principale
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Normativa di riferimento
Artt.253 – 253 octies reg CEE 2454/93
(procedura domiciliata)
 Artt. 398 a 402 reg CEE 2454/93
(speditore autorizzato)
 Artt. 406 a 408 reg CEE 2454/93
(destinatario autorizzato)

DTZ 158326/RU del 14/12/2010
 Circolare 9/D/2011

31
Normativa di riferimento
Regolamento per l'individuazione dei termini e dei
responsabili dei procedimenti amministrativi di
competenza dell’Agenzia delle dogane, ai sensi degli
articoli 2 e 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241.
Termine di conclusione per i procedimenti indicati
60 giorni
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Le procedure semplificate e le autorizzazioni uniche europee