Convegno "Le semplificazioni doganali e l’Operatore Economico Autorizzato" Mercoledì 5 giugno 2012 - ore 14,15 – La procedura di Domiciliazione e le procedure semplificate per il regime del transito 1 Normativa La procedura di domiciliazione consente di vincolare le merci al regime doganale in questione nei locali dell'interessato o in altri luoghi designati o autorizzati dall'autorità doganale. Qualsiasi persona può chiedere che le sia rilasciata un’autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione, da utilizzare per proprio conto o in qualità di rappresentante, purché esistano scritture e procedure adeguate che consentano all’autorità doganale di rilascio di identificare le persone rappresentate e di effettuare i controlli doganali appropriati. 2 Normativa 1) le imprese industriali, commerciali ed agricole che agiscono in nome o per conto proprio o avvalendosi di un rappresentante diretto che agisce in nome e per conto dell’impresa stessa; 2) i soggetti intermediari (le imprese di spedizione internazionale; i titolari di magazzini generali, i C.A.D., gli spedizionieri doganali; i corrieri aerei internazionali), purché agenti con l’istituto della rappresentanza indiretta 3 Normativa Merci autorizzate tutte le merci facenti parte del ciclo produttivo/commerciale o comunque ad esso attinenti, se rilasciate alle imprese commerciali, industriali ed agricole; tutte le merci di terzi proprietari, se rilasciate a soggetti intermediari. Sono comunque escluse, indipendentemente dal soggetto beneficiario e dal tipo di autorizzazione concessa, le seguenti merci: 4 Normativa armi e materiali di armamento di cui al D.M. 28 ottobre 1993; stupefacenti, ivi compresi i precursori di droghe, e sostanze psicotrope di cui all’allegato del Testo unico n. 309 del 9 ottobre 1990 e successive modifiche; materiale radioattivo, così come definito dal D. Lgs. 230/95; quadri ed oggetti di antiquariato, come definiti dall’allegato della Direttiva 93/7/CEE del Consiglio; esemplari (specimens) delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) di cui al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche. 5 Normativa I prodotti sottoposti ad accise di cui al D. Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 e successive modifiche sono ammessi al beneficio solo qualora il soggetto autorizzato risulti titolare di deposito fiscale, di deposito doganale o di deposito doganale gestito anche in regime di deposito fiscale ovvero risulti tra i soggetti individuati dall’art. 26, comma 7, del D. Lgs. 504/95. 6 Normativa LUOGHI disponibilità giuridica del magazzino in forza di un contratto regolarmente registrato lo spazio deve essere idoneo al carico/scarico delle merci e dotato di attrezzature e mezzi idonei (cd area attrezzata) 7 Autorità competente per il rilascio la domanda deve essere presentata sul modulo riportato nell’allegato 67 delle DAC all’Ufficio delle dogane territorialmente competente relativamente al luogo ove il richiedente tiene la contabilità principale relativa alle operazioni doganali svolte e in cui viene effettuata almeno una parte delle operazioni e che consente l’esecuzione dei controlli. 8 Autorità competente per il rilascio Se la società richiedente ha diverse sedi, ai fini dell’individuazione della sede ove è tenuta la contabilità principale doganale, viene considerato il luogo in cui nell’ultimo triennio sono state svolte il maggior numero di operazioni doganali o il luogo in cui è stata svolta o si svolgerà l’istruttoria per il rilascio dei certificati AEOC e AEOF. Tuttavia, nei casi in cui per la società vi siano difficoltà ad individuare la suddetta sede in presenza di particolari tipi di merci che non prevedono luoghi di stoccaggio (come ad es. nel caso dell’energia elettrica), l’istanza può essere presentata presso l’ufficio territorialmente competente relativamente alla sede ove il richiedente tiene la contabilità principale dell’azienda. 9 Condizioni per il rilascio L’autorizzazione alla procedura di domiciliazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) abitualità nel compimento di operazioni doganali; b) comprovata osservanza degli obblighi doganali, risultante, tra l’altro, dall’assenza di infrazioni gravi o ripetute alla legislazione doganale nei tre anni che precedono la presentazione dell’istanza; (14 novies DAC) c) osservanza delle condizioni previste dalla Legge n. 575 del 31.05.1965 e successive modifiche concernente le “Disposizioni contro le organizzazioni di tipo mafioso”; 10 Condizioni per il rilascio d) comprovata solvibilità finanziaria per i tre anni anteriori alla presentazione della domanda; (14 undecies DAC) e) esistenza di un efficace sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti; (14 decies DAC) f) esistenza di scritture e di procedure adeguate che consentano all’organo di rilascio dell’autorizzazione di effettuare i controlli doganali appropriati e di identificare gli eventuali soggetti rappresentati nonché di verificare nel corso del tempo la permanenza dei requisiti necessari per il conseguimento dell’autorizzazione. g) utilizzo delle procedure telematiche in esercizio per il trattamento delle dichiarazioni 11 Documentazione da allegare all’istanza per il rilascio alla procedura di domiciliazione Autocertificazione redatta su apposito formulario Certificato camerale attestante la mancanza di procedure concorsuali e comprensivo di nulla osta antimafia (*) Planimetrie luoghi ! Relazione tecnica ! Titolo giuridico area ! Requisito oggettivo (*) Dal 1° gennaio 2012, con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità (L. 183/2011), gli uffici pubblici non possono rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40 DPR 445/2000). Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi dal 1° gennaio non possono quindi più né accettare né richiedere certificati, ma potranno verificare quanto contenuto nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione o notorietà prodotte dai cittadini in sostituzione dei certificati stessi. I certificati rilasciati agli sportelli camerali, pertanto, possono essere rilasciati solo a uso privato e, pena nullità, riportano la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". 12 Condizioni per il rilascio osservanza degli obblighi doganali (art.14 novies DAC) è comprovata se nei 3 anni che precedono la presentazione della domanda una delle seguenti figure non ha commesso una infrazione grave o ripetuta alla regolamentazione doganale Il richiedente Le persone responsabili della società del richiedente o che ne esercitano il controllo della gestione La persona responsabile delle questioni doganali nella società del richiedente Se meno di tre anni si valuta sulle informazioni disponibili 13 Condizioni per il rilascio infrazione grave: aver commesso un delitto, per il quale sia intervenuta una condanna anche a titolo non definitivo, previsto dalla normativa doganale, fiscale o da ogni altra legge la cui applicazione sia demandata alle dogane, o uno dei delitti non colposi previsti nei titoli II, V, VII e VIII, capo II, del libro secondo del codice penale, le violazioni previste dagli artt. 216 e 217 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché una violazione per la quale sia stata irrogata a titolo definitivo la sanzione amministrativa prevista dall’art. 295 bis del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 o l’aver definito in via agevolata le suddette violazioni amministrative, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472; 14 Condizioni per il rilascio delitti non colposi previsti nei titoli II, V, VII e VIII, capo II, del libro secondo del c.p. Delitti contro la PA Delitti contro l’ordine pubblico Delitti contro la fede pubblica Delitti contro l’industria e il commercio 15 Condizioni per il rilascio infrazioni reiterate: aver commesso più violazioni di carattere amministrativo in materia doganale e/o fiscale e di ogni altra legge la cui applicazione sia demandata alle dogane, violazioni che, per loro natura o entità, compromettono il rapporto di fiducia con l’autorità doganale. 16 Condizioni per il rilascio un soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti che consenta adeguati controlli doganali (art.14 decies DAC) è comprovato se il richiedente: a) utilizza un sistema contabile che sia compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità e che faciliterà i controlli doganali mediante audit; b) permette all’autorità doganale l’accesso fisico o elettronico alle scritture doganali e, se del caso, a quelle relative ai trasporti; c) dispone di un sistema logistico che permette di distinguere le merci comunitarie dalle merci non comunitarie; d) dispone di un’organizzazione amministrativa che corrisponda al tipo e alla dimensione dell’impresa e che sia adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permette di individuare le transazioni illegali o fraudolente; 17 Condizioni per il rilascio e) all’occorrenza, dispone di procedure soddisfacenti che permettono di gestire le licenze e le autorizzazioni relative alle misure di politica commerciale o agli scambi di prodotti agricoli; f) dispone di procedure soddisfacenti di archiviazione delle scritture e delle informazioni dell’impresa e di protezione contro la perdita dei dati; g) assicura che i dipendenti siano consapevoli della necessità di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell’ottemperare alle norme doganali e prendano idonei contatti per informarne le autorità doganali; h) organizza misure adeguate di sicurezza delle tecnologie dell’informazione utilizzate per proteggere il sistema informatico del richiedente contro qualsiasi manipolazione non autorizzata e proteggere la sua documentazione. 18 Condizioni per il rilascio una comprovata solvibilità finanziaria (art.14 undieces DAC) La condizione relativa alla solvibilità finanziaria del richiedente è considerata soddisfatta se tale solvibilità può essere attestata per gli ultimi tre anni. per solvibilità finanziaria una situazione finanziaria sana, sufficiente per permettere al richiedente di adempiere alle proprie obbligazioni, tenendo debitamente conto delle caratteristiche del tipo di attività commerciale. Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, la sua solvibilità finanziaria è giudicata sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili. 19 EXPORT TELEMATICO La presentazione della dichiarazione telematica sostituisce l’obbligo della comunicazione della spedizione di cui all’art. 14 del D.M. 548/92 e l’iscrizione della dichiarazione nel registro previsto dall’art. 15, comma 1 del predetto D.M. nonché la presentazione della relativa copia cartacea della dichiarazione complementare, e la necessità della sua convalida da parte dell’ufficio. 20 EXPORT TELEMATICO La dichiarazione telematica viene considerata accettata al momento della sua registrazione sul sistema di elaborazione dati dell’Agenzia delle Il sistema invia in risposta un messaggio che fornisce: gli estremi di registrazione; i dati relativi all’annotazione a debito di eventuali diritti liquidati nella dichiarazione; l’indicazione “In attesa di esito” del circuito doganale di controllo. 21 EXPORT TELEMATICO Successivamente l’utente provvede a prelevare l’aggiornamento del messaggio di cui al precedente punto, completato dal sistema con l’esito del circuito doganale di controllo, ovvero: “Svincolata”, unitamente al codice alfanumerico di svincolo; “Non svincolabile”. Per le dichiarazioni segnalate con l’esito di “Svincolata” il sistema provvede all’invio di un ulteriore messaggio, che fornisce per ogni dichiarazione di transito o di esportazione abbinata a transito contenuta nel medesimo file, il documento di accompagnamento transito (DAT) in formato Adobe Acrobat®. 22 EXPORT TELEMATICO Dichiarazione con esito “Non svincolabile”. Tale esito viene inviato nel caso di dichiarazione selezionata per il controllo e di conseguenza occorre attendere l’intervento da parte dell’ufficio doganale competente. l’operatore è tenuto a trasmettere immediatamente all’ufficio delle dogane di esportazione tutta la documentazione afferente la dichiarazione da controllare la cui presentazione è necessaria per consentire l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate 23 EXPORT TELEMATICO per le dichiarazioni esitate CA, gli operatori non sono tenuti a trasmettere all’Ufficio delle dogane la documentazione afferente che resta conservata presso la sede dell’operatore medesimo e va esibita, a richiesta dell’Ufficio, in caso di revisione a posteriori della dichiarazione doganale. 24 EXPORT TELEMATICO Presso gli uffici che assicurano un'operatività estesa alle 24 ore, il servizio per la presentazione delle dichiarazioni telematiche è disponibile dalle ore 01:00 alle ore 24:00. Presso i rimanenti uffici, il servizio è disponibile dall’orario di apertura sino all’ora in cui termina l'operatività dell'ufficio controlli, anticipata di un numero di minuti pari a quelli del tempo di intervento – registrato sugli archivi di AIDA – relativo al luogo autorizzato indicato nella dichiarazione. La fascia oraria di operatività degli uffici di controllo è determinata dalle Direzioni Regionali in base alle istanze degli operatori del proprio bacino di utenza ed alla disponibilità di risorse degli uffici interessati. 25 IMPORT TELEMATICO Circolare 22/D/2009 (applicabile dal 15 dicembre 2009) sono state realizzate le nuove procedure informatizzate per la presentazione facoltativa* delle dichiarazioni telematiche all’importazione (definitiva, perfezionamento attivo, reimportazione) in procedura di domiciliazione * allo stato obbligatoria 26 IMPORT TELEMATICO sostituisce l’obbligo della comunicazione degli arrivi (art. 266, par. 1 del Regolamento CEE n. 2454/1993; art. 9 del D.M. 548/92) e l’iscrizione della dichiarazione nelle scritture (art. 266 par. 1 del Regolamento CEE n. 2454/1993; art. 10, comma 1 del D.M. 548/92) nonché la presentazione della dichiarazione complementare (art. 76, par. 2 e 3 del Regolamento CEE n. 2913/1992 e art. 267 del Regolamento CEE n. 2454/1993). 27 vantaggio della procedura domiciliata ricorrenza delle operazioni doganali distanza tra la sede operativa della società e l’ufficio doganale arrivo/partenza della merce direttamente dai propri magazzini eliminazione dei tempi di attesa in dogana possibilità di seguire direttamente la fase dello sdoganamento 28 Procedura semplificata per il transito comunitario Speditore/destinatario autorizzato Possibilità di spedire/ricevere merci vincolate al regime di TC dai/nei propri luoghi autorizzati Requisiti (oltre quelli visti per la procedura domiciliata): 1. il soggetto richiedente deve disporre di una garanzia globale o di dispensa dalla medesima (solo per lo statuto di speditore); 2. il soggetto richiedente deve essere stabilito nella Comunità; 3. l’Ufficio delle dogane competente può assicurare la vigilanza ed il controllo del regime, senza impiego di risorse sproporzionato rispetto alle necessità del soggetto beneficiario. 29 Procedura semplificata per il transito comunitario la domanda deve essere presentata sui moduli riportati nella DTZ 158326/RU del 14 dicembre 2010 all’Ufficio delle dogane territorialmente competente relativamente al luogo ove il richiedente detiene la contabilità principale 30 Normativa di riferimento Artt.253 – 253 octies reg CEE 2454/93 (procedura domiciliata) Artt. 398 a 402 reg CEE 2454/93 (speditore autorizzato) Artt. 406 a 408 reg CEE 2454/93 (destinatario autorizzato) DTZ 158326/RU del 14/12/2010 Circolare 9/D/2011 31 Normativa di riferimento Regolamento per l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Agenzia delle dogane, ai sensi degli articoli 2 e 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241. Termine di conclusione per i procedimenti indicati 60 giorni 32