Studio Tributario
e Societario
Nuove linee guida del Codice Doganale
Alessandra Di Salvo
Unione Industriali Roma
25 Ottobre 2011
Indice degli argomenti:
•
Nuove linee guida del codice doganale «modernizzato»
• Eori
• Operatori AEO
• Fasi e-Customs
• Altre novità
 Rappresentanza doganale
 Sanzioni
 Sportello unico
 Oneri e costi
 Garanzie
 Sdoganamento centralizzato
 Tipi di dichiarazione in dogana
 Self assessment
 I regimi doganali speciali
 Nuovo ruolo delle Autorità doganali
• Gli elementi fondamentali della tassazione doganale:
 Classificazione
 Origine
 Valore in dogana
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Nuovo linee guida del Codice Doganale
© 2011 Studio Tributario e Societario
Nuove linee guida del
NCDM
© 2011 Studio Tributario e Societario
NUOVO CODICE DOGANALE MODERNIZZATO: NCDM
PER AIUTARE GLI STATI MEMBRI E GLI OPERATORI ECONOMICI A FAR FRONTE
AL MUTATO SCENARIO INTERNAZIONALE, COME LA GLOBALIZZAZIONE E LE
MINACCE
ALLA
SICUREZZA,
IL
CODICE
DOGANALE
COMUNITARIO
MODERNIZZATO (Reg. CE n. 450/08) INTRODUCE MODIFICHE AL REG. CEE 2913/92
FINALIZZATE A:
• prevedere regole più semplici e procedure informatizzate del tutto
interoperabili
• stabilire un equilibrio tra sicurezza e facilitazioni al commercio
• fare delle dogane un “partner” per gli operatori economici affidabili
• innovare ed armonizzare la legislazione doganale comunitaria dalla nascita
dell’Unione doganale al nuovo ruolo che le Dogane saranno chiamate a
svolgere nel futuro
Il codice doganale modernizzato è entrato in vigore nel giugno 2008. Tuttavia la
maggior parte degli articoli entrerà in vigore quando le nuove disposizioni di
applicazione del Codice entreranno in vigore (al massimo entro giugno 2013)
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NCDM - Analisi dei rischi
L’amministrazione doganale ha adottato uno strumento informatico per effettuare
un’analisi dei rischi al fine di individuare le operazioni da sottoporre ad
eventuale verifica durante le fasi di sdoganamento della merce. Tale
strumento ha lo scopo di permettere di ridurre le verifiche sulle merci che si
ritengono “a priori” con un basso coefficiente di rischio per concentrare le analisi
sulle operazioni ritenute meno sicure.
Sul piano operativo, la procedura informatizzata del circuito doganale di controllo,
all’atto della registrazione della dichiarazione doganale, segnala:
•
•
•
•
canale verde: se la merce non deve essere sottoposta al alcun ulteriore
controllo rispetto al controllo automatizzato effettuato dal sistema;
canale giallo: se si deve procedere al controllo documentale;
canale arancione: se si deve procedere al controllo scanner;
canale
rosso:
se
si
deve
procedere
al
controllo
fisico.
Le imprese – che hanno spontaneamente richiesto l’intervento un Audit doganale –
potranno beneficiare di una riduzione dei fattori di rischio nell’ambito della procedura di
controlli anzidetta in base al livello di affidabilità doganale che l'Agenzia riterrà di poter
attribuire loro.
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NCDM - Processo di telematizzazione
Con il codice doganale modernizzato, sono state semplificate ed
armonizzate la legislazione e le procedure amministrative relative
alle operazioni di importazione ed esportazione, dando ampio
spazio allo sviluppo delle procedure informatiche con l’obiettivo di
rendere i supporti cartacei l’eccezione alla regola
e-customs!
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Eori
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NCDM e EORI
EORI = Economic Operators Registration & Identification system
Dal luglio 2009, è stato attribuito agli operatori economici un unico numero di
registrazione e identificazione (numero EORI) che serve da riferimento comune
•
•
nei rapporti tra gli operatori e le Amministrazioni doganali (presentazione di
dichiarazioni doganali)
per lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali (analisi dei
rischi, controlli, rilascio di autorizzazioni paneuropee, certificazioni AEO)
Per garantirne l’unicità è opportuno che venga utilizzato un solo numero per
persona.
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Certificazione AEO
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NCDM e AEO
Il codice doganale “modernizzato” completa ed introduce tutte le condizioni per ottenere lo
status di AEO, figura già attualmente prevista dal Reg. CEE 2913/92 così come modificato
dal Reg. CE n. 648/2005
La certificazione comunitaria si applica agli operatori economici e ai loro partner
commerciali che intervengono nella catena di approvvigionamento internazionale,
ossia a:
•
Produttori
•
Esportatori
•
Spedizionieri/imprese di spedizione
•
Depositari
•
Agenti doganali
•
Vettori
•
Importatori
La procedura per la concessione dello status AEO è facoltativa, tuttavia le
maggiori imprese internazionali già intendono operare solo con altri operatori
“AEO” in modo da poter sfruttare pienamente i vantaggi della certificazione.
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AEO – cosa è un operatore economico autorizzato
Lo status di AEO è riconosciuto a seguito di verifiche audit
dell’Agenzia delle Dogane e sulla base di un questionario di
autovalutazione, suddiviso in sezioni corrispondenti ai riquadri sotto
indicati:
L’osservanza degli
obblighi doganali
per i tre anni
antecedenti alla
presentazione
dell’istanza
L’adeguatezza del
sistema logistico e
contabile
dell’impresa
richiedente
Una comprovata
solvibilità finanziaria
La rispondenza ad
adeguate norme di
sicurezza, sia
sicurezza fisica che
IT.
Operatore Economico Autorizzato (AEO)
“gli operatori economici che soddisfano le condizioni per ottenere la qualifica di operatore
economico autorizzato, distinguendosi così in modo positivo rispetto agli altri operatori
economici, devono essere considerati partner affidabili nella catena di approvvigionamento”*.
* n. 5 del Regolamento CE n. 1875 del 2006
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AEO – vantaggi
Vantaggi Diretti
Vantaggi Indiretti
Riduzione dei controlli documentali, scanner e fisici (fino al 90%
degli attuali controlli);
Fidelizzazione della clientela e maggiore credibilità sul
mercato;
Trattamento prioritario delle spedizioni se selezionate per il
controllo (l’Ufficio doganale competente comunica l’AEO che la
spedizione è stata selezionata al controllo fisico, prima
dell’effettivo ingresso delle merci nel territorio doganale
comunitario; controlli doganali complementari prioritari);
Migliori relazioni con le Autorità doganali;
Scelta, da parte dell’operatore, del luogo presso cui effettuare i
controlli doganali;
Diminuzione degli incidenti legati alle condizioni di sicurezza;
Migliore pianificazione delle spedizioni e minori ritardi nelle
spedizioni;
Diminuzione dei furti e delle perdite;
Procedura agevolata nell’ottenere le semplificazioni doganali
attualmente previste dal Codice doganale;
Semplificazioni varie nell’ambito del transito comunitario
(come l’uso di una garanzia globale o la dispensa dalla
garanzia, ecc.)
News: Esonero garanzia per depositi IVA.
Miglioramento negli adempimenti fiscali e minor rischio di
sanzioni.
Per AEOS e AEOF:
Vantaggi Futuri
Numero ridotto di dati per le dichiarazioni sommarie;
Mutuo riconoscimento dei programmi di sicurezza con Paesi
terzi già in essere con Giappone ed in corso con altri (es. CTPAT negli USA; Brasile; Cina e Svizzera).
Comunicazione preventiva dell’esito positivo del circuito
doganale di controllo sulla dichiarazione sommaria.
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AEO – certificazioni rilasciate
• Fino al 14/09/11, sono state rilasciate 6.651 certificazioni AEO in
tutta Europa (di cui 468 In Italia). In particolare, sono già operatori
AEO:
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AEO – Mutuo riconoscimento
Giappone
Mutuo riconoscimento operativo dal 24 maggio 2011
Svizzera
Norvegia
Accordo di mutuo riconoscimento sottoscritto ed in attesa di attuazione
Andorra
USA
Mutuo riconoscimento in fase di negoziazione
Cina
NB certificazioni analoghe in US (C-TPAT); Brasile (“Regime
Canada (Fast).
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Linea Azzurra”);
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Fasi e-Customs
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e-Customs – le diverse fasi della telematizzazione
Fase 4
•
•
Fase 3
•
•
•
Fase 2
Fase 1
•
•
•
•
•
•
2008
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2009
2010
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Single Electronic Access
Point (Sdoganamento
centrallizato)
Single Window
(Sportello Unico)
Mutuo riconoscimento
AEO
AES (Authomatic Exit System)
AIS (Authomatic Import System)
ICS Dichiarazione sommaria di
ingresso - OK
ECS dichiarazione sommaria di
uscita - OK
NCTS TIR e Sicurezza – OK
ECS 1 & ECS 2 – OK
EORI – OK
AEO – OK
2011
2013
2014
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Altre novità
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NCDM – Rappresentanza doganale (art. 11-12)
La rappresentanza (solo per soggetti stabiliti nella Comunità) continua ad essere
•
•
diretta, se il rappresentante agisce in nome e per conto dell’importatore
indiretta se il rappresentante agisce in nome proprio ma per conto dell’importatore
Tuttavia
•
•
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non potranno più essere ammesse restrizioni nazionali, potendo gli Stati membri
definire, in conformità al diritto comunitario, condizioni e criteri comuni alle quali un
rappresentante doganale (stabilito nella Comunità) può prestare servizi nello Stato
membro
gli operatori AEO saranno comunque abilitati a prestare i propri servizi in tutti i Stati
Membri
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NCDM – Sanzioni (art. 21)
Le norme sanzionatorie continueranno ad essere rimesse ai legislatori nazionali. Tuttavia,
le sanzioni dovranno essere “effettive, proporzionate e dissuasive”
Ad oggi, in Italia, sono ancora vigenti multe da 1 a 10 volte i diritti
e talvolta
vi è il rischio di applicazione di sanzioni penali che anche in caso di regolarizzazione
spontanea!?
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NCDM – Sportello unico (art. 26)
Attività di coordinamento delle autorità doganali, nel caso in cui si debbano effettuare
controlli diversi dai controlli doganali da altre autorità competenti: le autorità doganali si
impegnano, in stretta collaborazione con le altre autorità, di fare effettuare tali controlli,
ogniqualvolta sia possibile
Cooperazione amministrativa e scambio di informazioni tra autorità
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NCDM – Oneri e costi (art. 30)
E’ fatto divieto di applicare agli operatori tasse doganali, oneri e costi, che non
corrispondono ad un servizio effettivamente reso, salvi i seguenti casi
•
Presenza dei funzionari, ove richiesta, fuori degli orari di ufficio o in locali diversi da
quelli delle dogane
•
Analisi o perizie sulle merci e spese postali per la restituzione di merci a richiedenti
•
Visita delle merci o il prelevamento di campioni a scopi di verifica, o la distruzione delle
merci, in caso di costi diversi da quelli relativi all’impiego del personale doganale
•
Misure di controllo eccezionali, quando sono necessarie a causa
Minori controlli per operatori AEO
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NCDM – Garanzie (art. 56 e ss)
Vengono stabilite regole comuni sulle garanzie per un debito doganale potenziale ed
esistente, nonché regole e procedure più efficaci che permettano
‒ ai debitori di beneficiare dei rimborsi
‒ e regole più snelle per il recupero dei diritti doganali da parte degli uffici doganali
Se una garanzia non è svincolata, la garanzia può essere usata anche, entro i limiti
dell’importo garantito, per il recupero a posteriore dei dazi
Un operatore può essere autorizzato ad usare una garanzia globale con un importo ridotto
o a beneficiare di un esonero dalla garanzia a condizione che soddisfi i seguenti criteri
•
•
un soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di
quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali
comprovata solvibilità
possibile riduzione costi per gli operatori AEO
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NCDM - Nuovi dichiarazioni sommarie di entrata e uscita
La merce che deve essere introdotta nel territorio doganale della Comunità deve essere
preceduta da una dichiarazione sommaria di ingresso (c.d. ENtry Summary declaration). La
ENS deve essere presentata dal:
1.
2.
3.
4.
Soggetto che introduce le merci o che assume la responsabilità del trasporto
Soggetto per conto del quale agisce uno dei soggetti suddetti
Soggetto che presenta le merci alla dogana
Rappresentante dei soggetti di cui sopra
Le merci destinate invece ad uscire da detto territorio dovranno essere oggetto di una
dichiarazione di pre-partenza (c.d. Exit Summary declaration) da presentare presso l’ufficio
doganale competente prima dell’uscita delle merci, nel caso in cui non sia richiesta una
dichiarazione in dogana né una notifica di riesportazione
NB:
•
•
presentazione mediante procedimenti informatici
riduzione dati per operatori AEO
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NCDM – Dichiarazione sommaria di ingresso (art. 87-90)
Secondo quanto previsto dall’allegato del Reg. (CE) 1875/2006 e al fine di evitare
interpretazioni non corrette del contenuto del campo, il campo Itinerario della ENS (ENtry
Summary declaration) deve essere compilato indicando in ordine cronologico i Paesi
attraversati, inclusi il Paese di partenza e quello di destinazione finale delle merci.
Nel caso in cui le merci trasportate abbiano un differente Paese di partenza e/o un
differente Paese di destinazione è necessario trasmettere due ENS, ognuna con un
itinerario diverso, presso il Paese di primo ingresso nella Comunità. Es., nave partente
dall’Argentina (AR) con arrivo diretto in Italia (IT) per poi proseguire verso altri porti:
Itinerario del Container 1: BR (Brasile, Paese di provenienza del container) → AR (Paese
d’imbarco del container)→ IT (Paese di primo ingresso nel territorio doganale della
Comunità) → CY (Cipro, Paese di sbarco del container)
Itinerario del Container 2: BO (Bolivia, Paese di provenienza del container) → AR (Paese
d’imbarco del container) → IT (Paese di primo ingresso nel territorio doganale della
Comunità) → FR (Francia, Paese di sbarco del container).
Dovranno essere trasmesse due ENS all’Italia in quanto i due container sono imbarcati in
Argentina ma provengono da due Paesi diversi e hanno due destinazioni finali diverse.
NB: Occorre trasmettere due Ens anche se i due container provenissero dal medesimo Paese ma con diverse
destinazioni finali differenti e viceversa.
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NCDM – Sdoganamento centralizzato (art. 106)
Con il NCDM, l’operatore economico potrà presentare la dichiarazione doganale elettronica
all’ufficio doganale dove egli è stabilito, a prescindere da dove entrano o escono le merci.
In tali casi, l’obbligazione doganale si considererà sorta nell’ufficio presso il quale è stata
presentata o resa disponibile la dichiarazione doganale
Per quanto concerne le responsabilità, è previsto che l’ufficio doganale presso il quale:
•
è presentata o resa disponibile la dichiarazione doganale (c.d. dogana import/export)
sarà responsabile per le formalità ed i controlli connessi alle misure di politica tariffaria,
fiscale e commerciale da applicarsi alle merci dichiarate;
sono presentate le merci (c.d. dogana di entrata/uscita) sarà responsabile per la
custodia e i controlli sulle merci richiesti dall’ufficio doganale di import/export, inclusi i
controlli di sicurezza.
•
Necessità di rispettare i criteri previsti per gli operatori AEO quando più di uno Stato
membro è coinvolto
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NCDM – Tipi di dichiarazione in dogana (art. 107)
La dichiarazione potrà essere presentata mediante procedimento informatico ma le dogane
potranno accettare che la dichiarazione in dogana consista in un’iscrizione nelle scritture
del dichiarante, purché le autorità doganali abbiano accesso a tali dati nel sistema
elettronico del dichiarante e siano soddisfatti i requisiti per qualsiasi scambio di tali dati
necessario tra gli uffici doganali (maggiore facilità per operatori AEO)
NB Quando tale possibilità sarà prevista dalla normativa doganale, le autorità doganali
possono accettare una dichiarazione doganale scritta o orale o altro atto con cui le merci
possono essere vincolate ad un regime doganale.
Possibile riduzione costi per la predisposizione e presentazione delle dichiarazioni in
dogana!
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NCDM – Self assessment (art. 116)
Gli uffici doganali potranno autorizzare semplificazioni delle formalità e dei controlli
doganali diverse da quelle previsti per la dichiarazione semplificata o complementare
Gli operatori economici potranno essere autorizzati ad effettuare essi stessi talune formalità
doganali che dovrebbero essere, in linea di principio, essere espletate dalle autorità
doganali, inclusa l’autovalutazione dei dazi e all’esportazione e taluni controlli sotto
vigilanza doganale diversi da quelli attinenti alla sicurezza (maggiore facilità per operatori
AEO)
Apertura ad un sistema integrato di controllo che si basa sul grado di affidabilità
riconosciuto agli operatori, sostituendosi al sistema di controllo su ciascuna singola
operazione.
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NCDC - I regimi doganali speciali
Deposito
Doganale
Perfezionamento
Attivo
Perfezionamento
passivo
REGIMI
DOGANALI
SPECIALI
Uso FInale
Ammissione
temporanea
Trasformazione
Sotto
Controllo
doganale
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Il Nuovo Codice Doganale
Transito
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NCDC - Trasformazione sotto controllo doganale
Il regime in questione consente di introdurre nel territorio doganale della
Comunità, in esenzione dai dazi e dalle misure di carattere commerciale, merci
estere da sottoporre ad operazioni che ne modifichino la specie e lo stato.
I “prodotti trasformati “ non devono essere riesportati ma possono essere immessi
in libera pratica nel territorio doganale della Comunità.
E’ applicabile alle merci la cui trasformazione consente di ottenere prodotti
soggetti a dazi all’importazione il cui importo è inferiore a quello da applicare alle
merci.
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NCDC - Perfezionamento Attivo
Nell’ambito del regime di perfezionamento attivo, le merci possono essere
importate in esenzione di dazio, per essere lavorate* nella Comunità, a
condizione che - tra le altre condizioni - i prodotti ottenuti (che nel seguito
verranno indicati come compensatori) siano esportati in un paese terzo
*
La lavorazione di merci comprende il loro montaggio, assemblaggio e adattamento ad altre merci,
la trasformazione di merci, la ripartizione di merci, compreso il loro riattamento e la loro messa a
punto.
Il regime in questione viene ad oggi applicato attraverso due diversi sistemi:
– Il sistema della sospensione. A breve tale sistema verrà fuso insieme a
quello della trasformazione sotto controllo doganale
– Il sistema del rimborso. A breve tale sistema verrà abolito.
Autorizzazioni rilasciate anche cross border (nel caso in cui sia interessato più di
uno Stato Membro) a condizione che il richiedente soddisfi i criteri AEO (art. 136).
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NCDC - Uso finale
Destinazione particolare diviene un regime doganale speciale: viene definito il
regime di uso finale, in dipendenza del quale le merci possono essere
immesse in libera pratica in esenzione da dazio o a dazio ridotto a motivo del
loro uso specifico
queste merci restano soggette a vigilanza doganale
…(segue)
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Uso Finale – Caso pratico
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NCDC – Zone franche
Le zone franche assumono la veste di regime doganale speciale
Ne consegue che le persone, le merci e i mezzi di trasporto che vi entrino o ne
escono possono essere sottoposti a controlli doganali
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NCDM - Nuovo approccio delle dogane
IL NUOVO RUOLO DELLE AUTORITA’ DOGANALI E’ A TUTELA:
• degli interessi finanziari della UE, tramite mirati controlli attraverso il sistema
informatico dell’ANALISI DEI RISCHI oggettivi e soggettivi, presunti allo
sdoganamento delle merci
• dell’interesse della UE a contrastare il commercio sleale ed illegale
• dell’interesse della sicurezza della UE, dei suoi cittadini e dell’ambiente
• dello sviluppo di processi di telematizzazione
• della promozione di partnership di affidabilità con gli operatori virtuosi AEO in
mutuo riconoscimento con i paesi esteri
E’ ORMAI NECESSARIA UNA GESTIONE CONSAPEVOLE DEI RAPPORTI CON LE
AUTORITA’ DOGANALI DA PARTE DELLE AZIENDE CHE EFFETTUANO
IMPORT/EXPORT (!)
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Gli elementi fondamentali
della tassazione doganale
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Gli elementi fondamentali della tassazione doganale
Una gestione consapevole degli adempimenti doganali impone la attenta
valutazione dell’imposizione fiscale e doganale.
Essa viene determinata dal concorso dei seguenti elementi:
 Classificazione doganale;
 Origine delle merci preferenziale e non preferenziale;
 Valore in dogana.
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Classificazione
Attività che consiste nell'attribuire ad un prodotto un codice di
nomenclatura che deve rispecchiare tutte le qualità caratteristiche riportate
nei Regolamenti che hanno approvato la tariffa doganale (Regolamenti
costitutivi, regolamenti interpretativi e note esplicative).
Ad oggi, la classificazione doganale viene spesso definita dagli
spedizionieri doganali, in genere anche mediante coinvolgimento
dell’Agenzia delle Dogane competente.
Un'errata classificazione, in importazione può determinare
 un pagamento di dazi non dovuti o di dazi inferiori a quelli dovuti
 un’identificazione non corretta dell’aliquota IVA
 un’errato inquadramento degli aspetti regolamentari e amministrativi
richiesti ai fini delle licenze ed autorizzazioni (es. Dual use)
Possibilità di richiesta di ITV o pareri di classificazione
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Classificazione
Esempi
Forni multifunzione
- 8516.50: Forni a microonde (dazio 5%)
- 8516.60: altri forni; (dazio 2,7%)
Veicoli fuoristrada (Sentenza Kawasaki)
- ante sentenza, voce doganale 8703 (quad): 10%
- post sentenza, voce doganale 8701 (trattori): esenti
 minori costi per il futuro e possibilità di rimborsi per il passato
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Origine delle merci
ORIGINE NON VUOLE DIRE PROVENIENZA: Origine preferenziale, origine
non preferenziale e Made In Italy delle merci
L’origine non preferenziale consente di individuare le misure all’importazione di
prodotti quali divieti, contingenti, massimali, dazi antidumping e compensativi,
etichettatura di origine, e misure per la rilevazione dei dati statistici del commercio
internazionale, nonché l’origine preferenziale stessa.
L'origine preferenziale consente all’importatore di beneficiare di agevolazioni
daziarie riconosciute e disciplinate dagli accordi preferenziali che l’Unione stipula
bilateralmente e/o unilateralmente con molti Paesi di diversi mercati internazionali
(Peco, Mercosur, Efta, Asean, ecc.).
Il riconoscimento del Made in Italy, che segue le regole di origine non
preferenziale di natura doganale, garantisce agli esportatori migliori opportunità
per le merci che possono trarre beneficio dal nostro marchio di qualità
riconosciuto in tutto il mondo, a vantaggio della competitività aziendale.
Tuttavia, la falsa o errata indicazione dell’origine e/o made in Italy, che può essere
determinata da un semplice errore nella interpretazione delle peculiari norme
doganali, è punita con sanzioni penali ed è oggetto di controlli ormai diffusi e
penetranti da parte delle dogane!
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Origine delle merci – buona fede
E’ opportuno un controllo in loco delle informazioni acquisite dai propri
fornitori nonché la predisposizione idonee clausole contrattuali con i
fornitori non EU in cui:
- siano indicati i criteri specifici per l'applicazione delle regole sull'origine;
- sia richiesto l’impegno contrattuale dei fornitori alla conservazione della
documentazione sull’origine;
- sia precisata una specifica clausola di assunzione di responsabilità da
parte dei fornitori nel caso la dichiarazione d’origine della merce risultasse
incompleta / errata / falsa
Nei casi in cui gli importatori siano in grado di dimostrare la propria
buona fede, non sono applicabili sanzioni.
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Origine delle merci - Accordi preferenziali sull’origine
Riconoscimenti unilaterali con paesi SPG e Accordi bilaterali
Ceuta & Mellila
Turchia (non processed
agriproducts)
Cile
Andorra (agri products)
Mashreq (Siria, Egito)
Africa del sud
Macedoniaa
Giordania
Messico
Croazia
Libano
Tunisia
Israele
Maghreb (Algeria)
Generalised System of
Preferences
Palestian Territories
AfricanCarabianPacific States
Marocco
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Origine delle merci – caso pratico
Magliette di origine messicana esportate nell’UE
 Le magliette prodotte in Messico sono temporaneamente stoccate in un
deposito doganale negli Stati Uniti;
 Successivamente, le stesse sono spedite/consegnate in Italia.
Per richiedere il trattamento preferenziale, l’importatore dovrà:
- Presentare apposito certificato di origine;
- Comprovare il “trasporto diretto”: certificato rilasciato dalle Autorità doganali
brasiliane o ogni altra documentazione atta a comprovare che le magliette non
hanno subito nessun tipo di trattamento durante la sosta in territorio americano
(ad eccezioni del carico/scarico e delle operazioni destinate a garantire la
conservazione).
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Origine delle merci - Informazione Vincolante sull’Origine
Art. 20 NCDC
Similmente a quanto previsto per l’ITV relativa alla classificazione, l’IVO viene
utilizzata come strumento per aiutare gli operatori economici a determinare la
corretta origine dei prodotti.
Caratteristiche:
– La decisione è presa dalle Autorità Doganali dei Paesi Membri a richiesta
degli operatori economici;
– Il principale beneficio è la certezza giuridica riguardo l’origine della merce;
– La validità in tutta la Comunità, a prescindere dal Paese Membro che l’abbia
rilasciata
Novità introdotte dal NCDC:
– La durata di efficacia dell’ITO viene ridotta da 6 a 3 anni dalla data del
rilascio della stessa;
– L’ITO non è più vincolante solo per l’Autorità Doganale, ma anche per il
destinatario della decisione
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Valore in dogana
L'attribuzione del corretto valore alle merci, ai fini della corretta base imponibile, è
funzione di una rigorosa applicazione delle disposizioni comunitarie di settore.
Il valore in dogana delle merci si riflette su tutti i profili di bilancio ed inficia, se non
appropriatamente configurato, contabilità e procedure.
E’ troppo frequente, identificare errate valutazioni della base imponibile dichiarata
• che espongono l'azienda a rischi di accertamento (per controlli operati ex
post dalla Guardia di Finanza o dagli SVAD delle Dogane)
• o il pagamento di diritti non dovuti
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Valore in dogana
Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione*, cioè il prezzo
effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per
l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, previa
eventuale rettifica effettuata conformemente agli artt. 32 e 33 del Regolamento CE
2913/92, ed in particolare
‒ aumentando il valore di transazione con gli elementi di cui all’art. 32
‒ non comprendendo nel valore in dogana gli elementi di cui all’art. 33
sempre che “il compratore ed il venditore non siano legati o, se lo sono, il valore di transazione sia
accettabile a fini doganali.”, cfr. paragrafo 2, lettera a), dell’articolo 29 del citato regolamento ai sensi
del quale “il fatto che il compratore e il venditore siano legati non costituisce di per sé motivo sufficiente
per considerare inaccettabile detto valore. Se necessario, le circostanze proprie della vendita sono
esaminate e il valore di transazione ammesso, purché tali legami non abbiano influito sul prezzo.”
*
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Valore in dogana - segue
Elementi ex art. 32 (da addizionare al valore di transazione):
-
-
-
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commissioni e spese di mediazione, escluse le commissioni di acquisto;
costo dell'imballaggio, comprendente sia la manodopera che i materiali;
materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate;
utensili, matrici, stampi ed oggetti similari utilizzati per la produzione delle
merci importate;
lavori d'ingegneria, di studio, d'arte e di design, piani e schizzi, eseguiti in un
paese non membro della Comunità e necessari per produrre le merci
importate;
corrispettivi e diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è
tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita
delle merci da valutare; (!)
le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate e
le spese di carico e movimentazione connesse col trasporto delle merci
importate, fino al luogo d'introduzione delle merci nel territorio doganale della
Comunità sempre che non siano già inclusi nel prezzo pagato o da pagare
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Valore in dogana - segue
Il valore in dogana non comprende gli elementi ex art. 33:
-
-
spese di trasporto delle merci dopo il loro arrivo nel luogo d'introduzione nel
territorio doganale della Comunità;
spese relative a lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio, di
manutenzione o di assistenza tecnica iniziati dopo l'importazione, sulle merci
importate, ad esempio impianti, macchinari o materiale industriale;
gli interessi conseguenti ad un accordo di finanziamento concluso dal
compratore e relativo all'acquisto di merci importate;
spese relative al diritto di riproduzione nella Comunità delle merci importate;
commissioni d'acquisto
Valore in dogana
+ diritti doganali dovuti (ad eccezione dell’IVA)
+ spese d’inoltro (trasporto, commissione, assicurazione, imballaggio ecc.) fino
al luogo di destinazione all’interno della UE
= Valore dell’importazione ai fini IVA
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Valore in dogana - segue
Possibili novità delle disposizioni di applicazione del NCDM:
•
Royalties:
‒ oggi, la normativa doganale prevede alcuni casi in cui i diritti di licenza non
costituiscono una condizione alla vendita ed in quanto tali non devono essere aggiunti
al valore in dogana irrigidimento dei criteri (es. controllo di qualità da parte del
licenziante)
‒ un domani, il diritto doganale potrebbe ulteriormente restringere tali casi con la
conseguenza che i diritti di licenza potrebbero dover essere in ogni caso aggiunti al
valore in dogana.
•
First sale rule:
‒ oggi, a particolari condizioni, nei casi in cui le merci siano state vendute più volte prima
di essere introdotte nel territorio doganale, l’importatore ha la facoltà di basare la
valutazione della merce sul valore della vendita precedente e, pertanto, a presentare le
merci in dogana, attribuendo alle stesse un valore inferiore rispetto a quello risultante
dall’ultima cessione.
‒ un domani, tale possibilità potrebbe essere abolita.
Opportunità di rivisitazione delle supply chain!
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Transfer Pricing Vs Valore in dogana
I prezzi di trasferimento ed i metodi di determinazione del transfer pricing, stabiliti
dalle aziende ai fini fiscali spesso non rispondono adeguatamente ad una verifica
da parte delle autorità doganali (!) Gli aggiustamenti di prezzo determinano
adempimenti di natura doganale che le aziende per lo più ignorano esponendosi
ad accertamenti.
La conciliabilità del valore doganale con i principi di transfer pricing nei rapporti
internazionali in cui Dogane ed Entrate hanno interessi contrapposti.
Occorre esaminare ogni aspetto delle due discipline per mettere al sicuro la
valorizzazione degli scambi intercompany, da possibili contestazioni in sede di
verifica sia fiscale che doganale.
Agenzia delle
Dogane
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Agenzia delle
Entrate
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