DOGANA - Le destinazioni doganali
Stato B
Importazione / Esportazione definitiva
Stato A
Stato B
Importazione / Esportazione temporanea
Stato C
D
Deposito doganale
Stato B
Stato A
D1
D2
Trasporto tra
una dogana e
l’altra
Porto A
Transito
Stato A
Acque
internazionali
Stato B
Stato A
Acque
territoriali
Stato A
Stato A
Stato B
Cabotaggio
Porto B
L'importazione definitiva e l'esportazione definitiva sono le uniche destinazioni doganali che
comportano una modificazione dello stato giuridico delle merci (QUINDI PREVEDONO IL
PAGAMENTO DI TASSE DOGANALI); le merci estere mediante l'importazione definitiva
diventano nazionalizzate e vengono equiparate alle merci nazionali; a loro volta, le merci
nazionali o nazionalizzate con l'esportazione definitiva diventano merci estere.
L'importazione e l'esportazione definitive comportano un pagamento di tributi doganali
("obbligo di dare"). Le altre destinazioni doganali non modificano lo stato giuridico delle
merci e non fanno sorgere un'obbligazione tributaria, ma solo l'obbligo di tenere un
determinato comportamento ("obbligo di fare").
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Importazione / Esportazione definitiva
È la destinazione doganale più importante, per gli effetti che ne
derivano, da un punto di vista economico e fiscale.
Mediante l'importazione definitiva le merci estere diventano
nazionalizzate e possono circolare liberamente ed essere
consumate nel territorio nazionale come tutte le altre merci
nazionali. Tecnicamente si parla di "immissione al consumo".
Ovviamente le merci che vengono esportate definitivamente
perdono la nazionalità del paese che le esporta.
Prima di nazionalizzare la merce, è necessario PAGARE le tasse
doganali
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Importazione / Esportazione temporanea
La temporanea importazione consente di poter utilizzare le
merci estere, però senza il pagamento dei tributi, a condizione che
le merci dopo l'uso o la trasformazione vengano riesportate e vi sia
una garanzia per i diritti doganali gravanti. Si tratta quindi di una
agevolazione fiscale di notevole importanza economica, perché
permette alle industrie nazionali di produrre a costi più bassi le
merci destinate all'esportazione, di incrementare le attività
lavorative, ed in alcuni casi costituisce un'indispensabile
agevolazione per i traffici internazionali.
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Importazione / Esportazione temporanea
1° CASO: Perfesionamento attivo
In questo caso, la merce viene inviata all’estero dove subisce una modifica
sostanziale, in una azienda o fabbrica estera che la rispedisce nello stato
originario una volta ultimati i lavori di perfezionamento.
ESEMPIO: La Ditta “X” che produce elicotteri fa eseguire la particolare
filettatura al rotore delle pale dell’elicottero ad una Ditta “Y” estera
(specializzata in tale lavoro), alla quale invia, in “esportazione temporanea” i
rotori non modificati. Tali rotori, una volta modificati vengono reinviati allo
stabilimento nazionale per essere assemblati con il resto dei pezzi per la
costruzione del mezzo aereo.
Ovviamente, come già detto, non vengono pagate tasse doganali, ma
“l’obbligo di fare” consiste nel fatto che la seconda ditta che effettua la
modifica, NON DEVE trattenere e usare tale parte nel proprio paese.
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Importazione / Esportazione temporanea
2° CASO: Perfezionamento passivo (o assemblaggio)
In questo caso, tutti i pezzi che compongono un prodotto, vengono inviati ad una Ditta estera, la
quale non effettua alcuna modifica su alcuno dei pezzi che ha ricevuto, ma ha il solo compito di
“ASSEMBLARLI” e rispedire il pezzo montato e funzionante alla Ditta nazionale
ESEMPIO: Spesso dietro ad un elettrodomestico leggiamo le scritte: “MADE IN ITALY,
ASSEMBLED IN CHINA”. Per ridurre i costi di assemblaggio, la Ditta “X” nazionale spedisce tutti i
pezzi dell’elettrodomestico in una Ditta “Y” estera che, una volta assemblato e testato tale
elettrodomestico, lo reinvia alla Ditta nazionale, che avrà il compito di venderlo nella propria
nazione o esportarlo definitivamente in un altro paese per la vendita all’estero (la Ditta “DE
LONGHI” da tempo non assembla più nei suoi stabilimenti di produzione in Italia perché costerebbe
troppo, ma si avvale di una Ditta cinese specializzata e molto più economica. Una volta rientrato il
pezzo “montato e funzionante” viene preparato per la vendita, in Italia o all’estero).
Come nel caso precedente, non vengono pagate tasse doganali, ma “l’obbligo di fare” consiste
nel fatto che la seconda ditta che effettua la l’assemblaggio, NON DEVE trattenere e usare tale
prodotto nel proprio paese.
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Importazione / Esportazione temporanea
3° CASO: Riparazione
In questo caso, viene inviato un prodotto da riparare, precedentemente importato
definitivamente, alla Ditta produttrice che magari è l’unica in grado di effettuare la riparazione. Tale
Ditta, reinvia il prodotto riparato (nel costo della riparazione è compresa l’esportazione definitiva e
quindi le tasse doganali, SOLO dei pezzi eventualmente sostituiti
ESEMPIO: Fino a quando non è stato costruito un enorme punto vendita con annessa officina
autorizzata (… museo e parco tematico) della FERRARI (Ferrari World Abu Dhabi), gli Sceicchi,
proprietari di una “rossa” che avessero avuto un guasto grave nella propria auto, sarebbero stati
costretti a reinviarla negli stabilimenti di Maranello, in “temporanea esportazione” per riparazione,
perché unici ad essere autorizzati alla riparazione ed alla garanzia.
Il prodotto non deve uscire dalla fabbrica in cui è stato inviato per la riparazione e circolare nel
paese
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Importazione / Esportazione temporanea
4° CASO: Pubblicità
In questo caso, viene inviato un prodotto all’estero a scopi pubblicitari o per farlo partecipare ad
una fiera o ad una mostra. Terminato l’evento pubblicitario, il prodotto deve rientrare.
ESEMPIO: Nei “Saloni dell’Auto” che si susseguono durante tutto l’anno (Ginevra, Torino….) la
maggior parte delle auto esposte è stata esportata temporaneamente. Alla fine del salone, le auto
vengono riportate nel paese di produzione.
ESEMPIO 2: La Casa produttrice di AUTO “X” invia a tutti i suoi concessionari di un paese
straniero due modelli di nuova costruzione. Se non riceve almeno 1000 ordinazioni in un mese per
modello, non li esporta nel suddetto paese, e, di conseguenza fa rientrare quelli esposti dai
concessionari che sono stati solo “esportati temporaneamente”.
Il prodotto non deve uscire dalla Fiera o dal Concessionario in cui è stato inviato per la
pubblicità.
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Importazione / Esportazione temporanea
5° CASO: Noleggio
In questo caso, viene noleggiato un prodotto dall’estero per un limitato e predeterminato
periodo di tempo. Terminato il suo utilizzo, rientra nel paese dal quale è stato esportato
temporaneamente.
ESEMPIO: Per il trasporto di materiale radioattivo si deve usare un treno speciale
appositamente ideato per tale uso. In Europa, tale mezzo di trasporto viene all’occorrenza preso a
noleggio dalle centrali nucleari dalla Ditta produttrice tedesca.
ESEMPIO 2: Nella marina mercantile, una nave può essere presa in “locazione” per un lungo
periodo (anche 10 anni) da un Armatore che nomina l’equipaggio, la usa con il proprio nome e per i
propri interessi. Al termine, la locazione può essere ripetuta o la nave viene restituita.
Per tutto il periodo del noleggio o della locazione, la riparazione di eventuali guasti o danni è a
carico della Ditta o Ente che usufruiscono del prodotto. Alla restituzione, dopo una visita ispettiva
può essere richiesto il pagamento aggiuntivo per ciò che esula dalla normale usura del tempo,
considerato come avaria.
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Importazione / Esportazione temporanea
6° CASO: Prestito non oneroso (comodato d’uso)
Negli ultimi 10 anni, per ottenere degli sgravi fiscali e nello stesso tempo fare beneficienza,
senza costringere il beneficiario a pagare le tasse doganali, viene utilizzato il “prestito non oneroso”
a favore delle Associazioni ONLUS (senza fini di lucro). La ditta che concede tale prestito non perde il
diritto di proprietà del prodotto ma ne concede l’utilizzo a tempo indeterminato. Quando il
beneficiario ne termina l’utilizzo, i prodotto deve rientrare nel paese del proprietario. A tale
beneficio possono accedere solo Associazioni, Enti o Ditte con particolari caratteristiche. La Ditta
proprietaria nella maggior parte dei casi si assume l’onere anche delle riparazioni e non pretende
rimborsi di alcun genere nel caso il prodotto, a fine uso, venga riconsegnato mal funzionante.
ESEMPIO: In quasi tutte le Missioni laiche e religiose, i mezzi di trasporto sono concessi da varie
Ditte automobilistiche che, in tale modo, possono accedere a sgravi fiscali o benefici tributari.
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Stato A
Stato C
Transito
La merce viene “esportata definitivamente” dallo Stato “A” allo Stato “C”,
passando per lo Stato “B”. Le imposte e tasse doganali nello Stato di transito
NON devono essere pagate. Tale destinazione doganale è molto frequente nel
trasporto su rotaia e su strada. Per il "transito" si parla di destinazione doganale
"provvisoria" o "temporanea", perché consente il provvisorio ingresso nel
territorio nazionale dello stato intermedio
ESEMPIO: La Ditta italiana “X” esporta definitivamente la merce in
Germania, scegliendo di passare dalla Svizzera. Se ci dovesse essere un controllo
durante il passaggio su territorio svizzero, sul documento di trasporto dovrebbe
risultare: Esportazione definitiva Italia-Germania, transito Svizzera. Se non ci
fosse questa dicitura, oppure se si dovesse scegliere di transitare in Austria, la
merce potrebbe essere sequestrata.
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D
Deposito doganale
La finalità di questa destinazione doganale è quella di consentire la permanenza nello Stato di
merce estera in sospensione del pagamento dei diritti doganali fino al momento dell'immissione in
consumo della merce stessa. Materialmente la merce viene introdotta in appositi locali, ove viene
custodita in attesa della successiva destinazione doganale che può essere la rispedizione all'estero,
l'importazione definitiva o temporanea, la spedizione ad altra dogana od anche ad un altro deposito.
Si tratta quindi di una destinazione doganale intermedia. La legge prevede tre tipi di deposito:
deposito sotto diretta custodia della dogana, deposito nei magazzini generali, deposito in magazzini
di proprietà privata
Esempio: Le acciaierie “X” italiane devono importare materie prime grezze e semilavorate dalle
Miniere dell’Africa occidentale. La partita di importazione ammonta di solito a 400 tonnellate ma in
questo caso, il mediatore marittimo è riuscito a noleggiare una stiva che ne contiene 800 allo stesso
prezzo. Le acciaierie importano definitivamente le solite 400 tonnellate, e ne lasciano “in deposito
doganale” le rimanenti 400, in attesa di avere i fondi per pagarle (sia la merce che le imposte
doganali), oppure in attesa di avere lo spazio idoneo in acciaieria. In questo modo si risparmia un
noleggio a viaggio e tale risparmio è molto maggiore del costo del deposito.
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Stato B
D1
Spedizione da una dogana all’altra
D2
A volte per motivi tecnici, commerciali od amministrativi od anche per il semplice fatto che il
luogo di deposito è lontano dalla dogana di entrata nel territorio nazionale, occorre trasferire le
merci estere da una dogana all'altra; spesso da una dogana di confine ad un'altra interna, ma anche
fra dogane interne stesse. La destinazione doganale che rende possibile questo trasferimento di
merce allo stato estero si chiama "spedizione da una dogana all'altra".
Alcune Ditte fanno appositamente costruire, un Deposito doganale in modo tale che la merce
sia conservata vicino allo stabilimento di lavorazione. Tale procedura permette anche di liberare i
Magazzini, adibiti a deposito doganale, posti vicino alla dogana di confine.
Esempio: Le acciaierie “X” italiane dell’esempio precedente, anziché lasciare la merce (400
tonnellate) in deposito doganale a Civitavecchia (porto di arrivo della nave), preferiscono trasferirla
nel deposito doganale interno, sito a pochi chilometri dal loro stabilimento di lavorazione. Così
facendo conservano la merce vicino, e liberano i magazzini portuali (l’esempio si rifà alle acciaierie di
sede vicino a Terni. Infatti a pochi chilometri dalla città dell’Umbria, regione senza coste, si può
trovare un Magazzino doganale “marittimo”).
Stato A
Porto B
Acque
territoriali
Porto A
Acque
internazionali
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Cabotaggio
Correntemente si intende per "cabotaggio" la navigazione marittima delle navi mercantili fra i
porti nazionali. Dal punto di vista doganale, invece, per "cabotaggio" si intende la "spedizione di
merce nazionale o nazionalizzata" via mare, da una dogana di mare ad un'altra dogana di mare dello
Stato, uscendo temporaneamente dalle acque territoriali e transitando in quelle internazionali.
Si tratta della destinazione doganale che consente alle merci di conservare la loro natura di
merci nazionali o nazionalizzate, nonostante che esse abbiano attraversato la linea doganale e che
siano uscite dalle acque territoriali.
Non c'è limite di stazza minima o massima riguardante le navi che effettuano il cabotaggio; però
è previsto che la spedizione in cabotaggio possa essere fatta solo tramite navi di "bandiera
nazionale". Bisogna precisare che tale limitazione non vale per la navigazione di "scalo", che consiste
nella navigazione tra vari porti dello Stato allo scopo di sbarcare tutto o in parte il carico proveniente
dall'estero, oppure di imbarcare tutto o in parte il carico destinato all'estero.
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