1 /5/2007 17/5/2007 /2007 007 07 ADICONSUM ICONSUM ONSUM NSUM SUM M VADEMECUM V ADEMECUM DEMECUM EMECUM MECUM MECUM CUM UM M DEL MONDO ONDO DO O DELL’AUTO DELL’AUTO LL’AUTO L’AUTO AUTO AUTO TO O ALLA ALLA LA A LUCE LUCE CEE DEL DELL NUOVO NUOVO OVO O QUADRO QUADRO ADRO DRO O NORMATIVO NORMATIVO MATIVO TIVO IVO VO O PER PER R LA LA GARANZIA GARANZIA RANZIA ANZIA NZIA ZIA IA A E PER PER R LA MANUTENZIONE LA MANUTENZIONE NUTENZIONE UTENZIONE NZIONE ONE NE DEL NUOVO NUOVO OVO VO S NTESI SINTESI TESI SI SCHEDE CHEDE HEDE DEE SITO S TO O www.adiconsum.it www.adiconsum.it w.adiconsum.it adiconsum.it diconsum.it onsum.it nsum.it um.it m.it it | © 2007 2 07 7R Raffaele ffaele aele le Caracciolo aracciolo acciolo cciolo olo o ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE Promossa nel 1987 dalla Cisl Settore Auto INTRODUZIONE Il commercio dell’auto è profondamente mutato dal 2002, e gli effetti del cambiamento, che comporta una sostanziale protezione del Consumatore sia per l’acquisto del nuovo, che, soprattutto, per l’acquisto dell’usato. Il cambiamento si sta affermando ogni giorno di più, e ADICONSUM ha organizzato uno specifico settore per l’assistenza specialistica ai Consumatori, sviluppando al contempo concreti strumenti operativi per permettere agli Operatori che hanno compreso come “mettere il Consumatore al centro della strategia significa sviluppo del mercato” (Mario Monti.) Questo vademecum cerca di dirvi l’essenziale da sapere perché possiate beneficiare del profondo cambiamento in atto; per approfondimenti potete accedere al minisito del settore auto. Sommario INTRODUZIONE ................................................................................................................................2 1. IL CONCETTO DI GARANZIA APPLICATO ALL’AUTO ...............................................3 2. IL CONCETTO DI CONTRATTO .........................................................................................4 ALL’ ACQUISTO ...............................................................................................................................6 3. L’ACQUISTO DELL’ AUTO: DA CHI COMPRATE FARÀ LA DIFFERENZA ............7 4. L’ACQUISTO DEL NUOVO (Rete Ufficiale) ......................................................................11 5. L’ACQUISTO DEL NUOVO- IMPORTAZIONE PARALLELA .....................................13 7. ACQUISTO DELL’USATO ...................................................................................................14 8. LA NUOVA PROMESSA DEI VENDITORI “ILLUMINATI” .........................................18 DOPO L’ ACQUISTO .......................................................................................................................19 9. LA MANUTENZIONE............................................................................................................20 10. COSA FARE IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA SU VEICOLI ACQUISTATI NUOVI ....................................................................................................................21 11. COSA FARE IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE ULTERIORE PER VEICOLI USATI ......................................................25 Appendice : CHI COMPRA UN’AUTO USATA E’ GARANTITO PER LEGGE.....................32 © 2007 R. Caracciolo – Release 1.0. del 17/5/2007 2 ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE Promossa nel 1987 dalla Cisl Settore Auto 1. IL CONCETTO DI GARANZIA APPLICATO ALL’AUTO L’auto è un bene di consumo durevole, e il Consumatore è protetto dal Codice del Consumo per quanto riguarda la Garanzia. Se invece chi acquista è una figura giuridica, cioè utilizza una partita IVA, la Garanzia di cui potrà avvalersi è esclusivamente quella riportata nel contratto di Vendita. La protezione introdotta dalla legge, riguarda il concetto di conformità contrattuale: L’AUTO DEVE ESSERE CONFORME AL CONTRATTO, SIA ESSA NUOVA OD USATA. Per l’auto nuova la Garanzia legale (due anni) comprende la Garanzia di buon funzionamento, spesso erroneamente definita Garanzia Ufficiale, Garanzia Commerciale, Garanzia della Casa, ecc; questa Garanzia può essere di durata maggiore della Garanzia Legale, ma in nessun caso la sostituisce. Il concetto fondamentale da comprendere quando si parla di garanzia è che l’UNICO responsabile verso il Consumatore è chi ha venduto la macchina, che potrà rivalersi a monte, ma la sua responsabilità verso il Consumatore è univoca e certa: nel caso del nuovo il Consumatore può rivolgersi a un’Officina autorizzata della Casa, che però rappresenta il venditore, se si occupa di garanzia. Quindi, per ogni problema di Garanzia rivolgetevi sempre al Venditore, e rifiutate ogni tentativo di rimandarvi al customer care della casa, al Gestore di garanzia, etc. Nel caso di Garanzie estese state attenti; se la garanzia dichiarata al momento della vendita è superiore ai due anni di legge, è una cosa seria, e il Venditore sarà responsabile per l’intero periodo. Se invece vi fanno firmare un contratto separato, anche se non oneroso (cioè non vi chiedono soldi), in cui la Casa subentra nella gestione della “Garanzia” per il periodo successivo ai due anni, leggete con attenzione le condizioni e scoprirete molte limitazioni e condizioni; ad esempio saranno sempre esclusi i guasti dovuti a “usura”, e quindi i concreti vantaggi per il Consumatore sono spesso molto limitati. Per l’Usato, state attenti, a non prendere abbagli; la garanzia Legale NON significa che vi devono vendere un veicolo perfetto, ma semplicemente che lo stesso deve essere conforme al contratto, cioè che siete informati puntualmente su ciò che state acquistando. Quindi se comprate un usato, non aspettatevi che qualsiasi cosa succeda, spetti a qualcun altro pagare; occorre stabilire la natura, l’origine e la causa del guasto, per determinare se si tratta di un difetto di conformità o meno; il Venditore può integrare la Garanzia Legale con una Garanzia Convenzionale Ulteriore che interviene a copertura di specifici guasti per specifici organi. Attenti a: Mai riparare a propria cura e poi chiedere il rimborso; in caso di guai rivolgetevi sempre al Venditore, e seguite le sue istruzioni; solo se il Venditore si nega o non risponde allora potete procedere ala riparazione, dopo aver messo in mora il venditore per iscritto. Alla manutenzione ordinaria: deve essere effettuata secondo le prescrizioni della casa da un’Officina qualificata, non necessariamente della rete della Casa, ma in grado di documentare la conformità della manutenzione rispetto alle prescrizioni della casa, in caso si manutenzione approssimativa perderete ogni diritto alla Garanzia. © 2007 R. Caracciolo – Release 1.0. del 17/5/2007 3 ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE Promossa nel 1987 dalla Cisl Settore Auto La durata della garanzia: l’equazione usato uguale garanzia di 12 mesi è falsa; solo se firmate uno specifico accordo che limita la garanzia a 12 mesi, il Venditore potrà limitarne la durata; altrimenti sono 24 mesi per il nuovo e per l’usato. Ricordate che avete comunque 60 giorni di tempo per presentare un reclamo conseguente a un difetto. Alle estensioni di garanzia sul nuovo: NON estendono la garanzia legale, ma solo quella del costruttore, escludendo sempre i difetti dovuti all’usura. Ai limiti di applicabilità della Garanzia Convenzionale Ulteriore; può essere legittimo che vi richiedano di partecipare al costo di riparazione in alcuni casi, ma SOLO se ve lo dicono prima con chiarezza. A non far installare impianti “invasivi” come antifurto elettronici, alimentazione a gas, e NON fate modificare la centralina od elaborare la meccanica; perderete ogni diritto di garanzia, indipendentemente dal legame tra guasto e modifica. Fatevi valere: l’onere della prova è sempre a carico del venditore, cioè è lui che deve argomentare se il difetto è di conformità o meno; se il difetto di manifesta nei primi sei mesi, inoltre spetta al Venditore dimostrare (non basta affermarlo, ma occorrono prove certe) che il difetto NON esisteva al momento della vendita.1 Cosa sono i difetti di conformità lo trovate nella sezione 3 del capitolo precedente. 2. IL CONCETTO DI CONTRATTO L’auto è un bene di consumo durevole, ed il Consumatore è protetto dal Codice del Consumo per quanto riguarda la Garanzia. La protezione introdotta dalla legge, riguarda il concetto di conformità contrattuale: L’AUTO DEVE ESSERE CONFORME AL CONTRATTO, SIA ESSA NUOVA CHE USATA. Diventa quindi importante comprendere cosa costituisce contratto per la legge, in quanto questo è il vero concetto innovativo nel mercato dell’auto: Ovviamente qualunque cosa scritta costituisce contratto, ma qualunque clausola limitativa dei diritti del consumatore è nulla, anche se sottoscritta da voi (non si annulla il contratto, ma è nulla la specifica clausola) Tutto ciò che è pubblicizzato, se non corretto per iscritto: o Il Depliant pubblicitario del nuovo o Inserzioni od affissioni pubblicitari o L’etichetta “usato come nuovo” o …… Tutto ciò che è detto, in presenza di testimoni: il Venditore che descrive fantasiose virtù di un veicolo (fa i 25 Km con un litro, sempre stata in garage, ecc) 1 Per la legge, un difetto che si manifesti nei primi sei mesi si presume esistente al momento della vendita © 2007 R. Caracciolo – Release 1.0. del 17/5/2007 4 ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE Promossa nel 1987 dalla Cisl Settore Auto SOTTOSCRIVE UN CONTRATTO CON VOI e risponderà di ogni affermazione che si rivelasse falsa. Ed in fine la vostra aspettativa per quel veicolo come descritto dal venditore, che possiate dimostrare al giudice essere ragionevole. Vale la pena essere meticolosi ed attenti a ciò che avviene durante la trattativa: secondo le nostra esperienza il 68% dei reclami dei Consumatori, origina da ciò che è stato detto, o non detto, durante la fase di vendita. I Commercianti dell’usato, che aderiscono al Patto Chiaro promosso da ADICONSUM, possono proporvi un contratto da noi approvato, che vi mette al sicuro da ogni sorpresa. Quindi, alla larga di chi vi propone di firmare pezzi di carta approssimativi; l’acquisto di un auto è un fatto impegnativo, anche sul piano economico, ed i patti col Venditore devono essere chiari; la legge vi pone al riparo dalle sorprese, e ci sarà possibile aiutarvi al meglio in caso di difficoltà se siete stati attenti anche alle formalità. © 2007 R. Caracciolo – Release 1.0. del 17/5/2007 5 ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE Promossa nel 1987 dalla Cisl Settore Auto ALL’ ACQUISTO © 2007 R. Caracciolo – Release 1.0. del 17/5/2007 6 ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE Promossa nel 1987 dalla Cisl Settore Auto 3. L’ACQUISTO DELL’ AUTO: DA CHI COMPRATE FARÀ LA DIFFERENZA L’auto è un bene di consumo durevole, ed il Consumatore è protetto dal Codice del Consumo per quanto riguarda la Garanzia. Se siete un Professionista, titolare di ditta individuale, un artigiano, un titolare di partita IVA, attenti a valutare il vantaggio fiscale rispetto alla tutela per la Garanzia. Se utilizzate la partita IVA NON siete consumatori, ma figure giuridiche, e le tutele di cui parliamo NON si applicheranno. Ma spesso le delusioni ed il pentimento dopo l’acquisto nascono non tanto per difetti concreti nel veicolo che avete acquistato, ma per altre ragioni legate al valore “simbolico” della nostra personalità che l’auto che guidiamo ha finito col rappresentare, Pensate solo alla mitica 2 CV o la altrettanto mitica R4; erano la scelta obbligata di chi si riconosceva nella protesta e nella contestazione, quindi riguardosamente risparmiate nella scelta delle macchine da incendiare quando i cortei si infiammavano. C’è ben poco di razionale nella scelta di uno specifico veicolo; si è spesso condizionati da leggende metropolitane su presunte virtù esclusive, alimentate da convincimenti profondi di chi ha trovato la sintonia psicologica con il mezzo ed alimenta il mito, con la curiosa tendenza di ingigantire difetti veri o presunti di qualsiasi altra marca; eppure hanno pagato di tasca propria, e spesso assai caro, il loro veicolo!! Misteri della psiche. D’altra parte se l’acquisto di un auto fosse una scelta solo razionale, come spiegare la propensione all’acquisto di un veicolo della marca “madre” quando lo stesso gruppo offre modelli di marche diverse, ma assolutamente identici nella meccanica e non solo, a prezzi decisamente più bassi? Un consiglio prima di acquistare “l’occasione” unica che vi è stata proposta, prima di valutarne gli aspetti “obiettivi”: pensate ai comportamenti di chi guida un’ auto che più vi urtano (a me per esempio disturba molto chi non rispetta le corsie di traffico incanalato ai semafori, chi mi si incolla al paraurti a 130 Km/h con la coda davanti, ecc) e provate ad associare il veicolo che istintivamente associate a quel comportamento. Se è quello che state acquistando, non compratelo! Se lo acquistate sarà come un paio di scarpe troppo strette od un vestito troppo piccolo: finirete col detestarlo, ed il pentimento sarà molto probabile. La protezione introdotta dalla legge, riguarda il concetto di conformità contrattuale: L’AUTO DEVE ESSERE CONFORME AL CONTRATTO, SIA ESSA NUOVA CHE USATA. Siete protetti dalle sorprese, non dall’acquisto non ponderato a fondo. Per l’auto nuova la Garanzia legale (due anni) comprende la Garanzia di buon funzionamento, spesso erroneamente definita Garanzia Ufficiale, Garanzia Commerciale, Garanzia della Casa, etc; questa Garanzia può essere di durata maggiore della Garanzia Legale, ma in nessun caso la sostituisce. Il concetto fondamentale da comprendere quando si parla di garanzia è che l’UNICO responsabile verso il Consumatore è chi ha venduto la macchina, che potrà rivalersi a monte, ma la responsabilità verso il Consumatore è univoca e certa: nel caso del nuovo il Consumatore può rivolgersi ad un’Officina autorizzata della Casa, che però rappresenta il venditore, se si occupa di garanzia. © 2007 R. Caracciolo – Release 1.0. del 17/5/2007 7 ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE Promossa nel 1987 dalla Cisl Settore Auto IL BUGIARDO VOLPINO Quindi, per ogni problema di Garanzia rivolgetevi sempre al Venditore, e rifiutate ogni tentativo di rimandarvi al customer care della casa, al Gestore di garanzia, etc. Se chiedete un finanziamento ricordate che NON è il Venditore che vi fa credito, ma un terzo, verso il quale voi accendete un debito, garantito dalla vostra solvibilità, e NON dal veicolo stesso. In nessun caso avrete il diritto di sospendere i pagamenti, anche se il veicolo presenta difetti gravi; sarete un “cattivo pagatore” CON TUTTE LE CONSEGUENZE DEL CASO, mentre il Venditore non sarà minimamente toccato. Vedete bene come oggi, la differenza per la soddisfazione del vostro acquisto, cioè la massima probabilità di NON PENTIRSENE dipende dalla scelta del tipo di auto giusto, ma soprattutto DA CHI comprate. Non è vero che le Aziende che vendono d’auto sono tutti uguali; potete valutare cosa vi potete aspettare dal comportamento del venditore col quale trattate, che riflette i “valori” dell’Azienda. In generale si possono distinguere almeno 4 tipologie di “venditori”, che è bene imparare “ad annusare” subito: Vi dirà qualsiasi cosa pensa vogliate sentirvi dire, pur di vendervi qualcosa. Non vi ascolta, se non per capire quanto potete spendere e scoprire il vostro “punto debole”. Se vi offre una “Garanzia” di terzi, è perché ha dei dubbi sulla vettura, e pensa di risparmiare il costo di un serio ripristino, “scaricando” le rogne su qualcun altro; se avrete problemi cercherà di ignorarvi e scaricarvi sul gestore, che ovviamente farà i propri interessi. Vi proporrà un “contratto” raffazzonato, approssimativo spesso impresentabile, e vi farà pressioni di ogni tipo perché paghiate la caparra, prima di farvi vedere un contratto… perché tanto “è una formalità____ ci sono qua io,,, “ ; se lo fate vedere a qualcuno scoprirete clausole vessatorie, e clausole in netto contrasto con la legge. Ma appena regolata la vettura, si negherà al telefono, avrete informazioni generiche sulla consegna, che per ragioni misteriose sarà quasi sempre nel tardo pomeriggio, frettolosa, e con documenti che mancano, che arriveranno dopo un tempo imprecisato. Non ha nessun reale interesse a vedervi tornare da lui in futuro… gli interessa solo il vostro assegno, sull’unghia, Quindi non fatevi illusioni, acquistare da un venditore di questo tipo è come giocare all’enalotto.. ma non vincerete mai © 2007 R. Caracciolo – Release 1.0. del 17/5/2007 8 ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE Promossa nel 1987 dalla Cisl IL POLITICO SUADENTE Abbellisce i fatti, usa giri di parole; “lascia capire” ma evita affermazioni dirette. La “Garanzia” di un terzo la dà quasi sempre, ed almeno il cambio del lubrificante lo ha fatto, per non avere rogne. Sta attento a far sì che non potrete mai dirgli “Lei mi ha detto….” ; vi proporrà un contratto standard, dicendo “firmi qui” Il contratto che vi proporrà sarà formalmente corretto, ma parlerà solo dei suoi diritti,,, e dei vostri doveri; ma sorriderà rassicurante, assicurandovi che lui punta alla soddisfazione del cliente,,, e per qualsiasi cosa è a disposizione, Dopo che avete firmato, e pagato, generalmente vi darà in pasto alla burocrazia aziendale, allargando le braccia per eventuali ritardi, richieste di cifre aggiuntive impreviste e via cantando. Cercherà però di essere presente alla consegna, ma se fate troppe domande, o pretendete di controllare tutto, improrogabili impegni lo chiameranno altrove. Di fronte ad un problema dopo la vendita, dimostrerà che non c’entra, che è un fatto “normale”, ma farà la voce grossa col Gestore di Garanzia perché in qualche modo intervenga. E se proprio non può liquidarvi scoprirete il Re dell’accomodamento ,,, “veniamoci incontro”, “facciamo a metà”… eccetera. AVARO DI VERITÀ2 Settore Auto Riservato, vi ascolta attentamente, ma non dice una parola oltre lo stretto necessario. La sua preoccupazione fondamentale è la correttezza formale, ed avrete l’impressione che non sia particolarmente interessato a vendervi alcunché. Vi proporrà un contratto scritto piccolo, pieno di riferimenti al codice civile, che si guarderà bene dallo spiegarvi, cercando di farvelo percepire come una noiosa formalità. Ma leggetelo… scoprirete clausole vessatorie e limitazioni dei vostri diritti al limite del lecito. Non ha interesse alle relazioni future, vuol solo chiudere questa vendita nel più breve tempo possibile, evitando ogni rischio di gestione, Darà per scontate molte cose, e cercherà di operare come ha sempre fatto,, per quanto lo riguarda il Codice del Consumo è un pezzo di carta, e, finita la vendita, finito il suo coinvolgimento. Difficilmente sarà presente alla consegna, affidata a personale di livello medio basso, ma i documenti saranno completi. In caso di problemi post vendita si stupirà che ne chiediate conto a lui, ma starà attento ad evitare un contenzioso che possa portarlo in tribunale e se non è certo che le clausole contrattuali gli diano completa ragione cercherà una qualche forma di conciliazione, 2 Espressione usta da Sir Robert Armstrong, segretario del Consiglio Britannico durante il processo “Spywatcher” del 1986- Brain King “L’arte di mentire onestamente o quasi” © 2007 R. Caracciolo – Release 1.0. del 17/5/2007 9 ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE Promossa nel 1987 dalla Cisl ILLUMINATO Settore Auto Conosce ciò che vende e vi dirà con molta chiarezza quello che c’è da sapere sul veicolo, se è stato ripristinato o no, e documenterà per iscritto quello che dice. Vuole conquistarvi come cliente per la manutenzione e vuole che pensiate a lui per gli acquisti futuri di veicoli, per voi o per altri membri della famiglia. Ascolterà molto e cercherà di aiutarvi a scegliere l’auto più adatta alle vostre esigenze, offrendovi di trovarne una se quello che ha sul piazzale non risponde alle vostre esigenze. Il contratto sarà chiaro, esaustivo, privo di clausole vessatorie e conforme alla legge,ve lo verrà spiegare in dettaglio, Non vi chiederà caparra fino a quando il contratto non sarà pronto per la firma, e vi seguirà durante l’iter burocratico per evitarvi disagi e ritardi. Alla consegna vi farà ispezionare il veicolo, prenderà nota di eventuali problemi, e si assicurerà che tutto ciò che riguarda l’uso del veicolo vi sia chiaro, a cominciare dalla garanzia per i veicoli usati. In caso di problemi dopo la vendita, si vorrà assicurare che non vi siano “indebiti vantaggi”, ma rispetterà scrupolosamente quanto effettivamente riportato nel contratto. Difficilmente vi pentirete del vostro acquisto. In linea generale, pochi consigli pratici: Sempre in due; ciò che il Venditore vi dirà di fronte a testimoni equivale a un contratto scritto. Definite con chiarezza tutti gli equipaggiamenti con cui il veicolo oggetto del contratto, vi sarà consegnato, e conservate con cura il depliant commerciale che dettaglia gli equipaggiamenti di serie e opzionali del veicolo. Dichiarate con chiarezza l’uso che pensate di fare del veicolo, e se questo richiede variazioni al piano di manutenzione prescritto dalla casa. Pretendete un contratto formale e leggetelo prima di firmare e versare la caparra; pagate il saldo SOLO a veicolo disponibile presso il Venditore (non fatevi prendere dalla fretta della consegna, mai pagare mentre il veicolo è “viaggiante”), e SOLO se è emessa contestualmente la fattura di vendita. Se pagate considerando la fattura una formalità burocratica, potreste trovarvi in compagnia dei tanti Consumatori rimasti coinvolti nel fallimento del Venditore, e non potendo dimostrare che quel veicolo è di loro proprietà (la fattura è il solo titolo) si trovano senza veicolo, magari con le rate da pagare, nella posizione di creditori, senza particolari privilegi, dell’Azienda il cui fallimento si è formalizzato tra il pagamento e la consegna. Richiedete, insieme alla fattura, una data certa per l’immatricolazione e consegna, specialmente se avete acquistato da Venditori “alternativi”. Potreste scoprire che il veicolo nuovo che avete acquistato a buon prezzo, non risulta omologato per l’Italia, con conseguenti intoppi burocratici anche gravi (ad esempio se il veicolo proviene dagli USA, potrebbe avere cristalli non ammessi in Italia, e può essere immatricolato solo previa sostituzione di tutti i cristalli). © 2007 R. Caracciolo – Release 1.0. del 17/5/2007 10 ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE Promossa nel 1987 dalla Cisl Settore Auto Per eventuali problemi dopo l’acquisto, attenti a: Mai riparare a propria cura e poi chiedere il rimborso; in caso di guai rivolgetevi sempre al Venditore, e seguite le sue istruzioni; solo se il Venditore si nega o non risponde allora potete procedere ala riparazione, dopo aver messo in mora il venditore per iscritto. Alla manutenzione ordinaria: deve essere eseguita secondo le prescrizioni della casa da un’Officina qualificata, non necessariamente della rete della Casa, ma in grado di documentare la conformità della manutenzione rispetto alle prescrizioni della casa, in caso si manutenzione approssimativa perderete ogni diritto alla Garanzia. Nelle schede successive vediamo più in dettaglio i consigli per i casi più ricorrenti, e cioè acquisto del nuovo da un Concessionario Ufficiale, acquisto del nuovo da canali alternativi (importazione parallela), acquisto di veicoli a Km zero, e finalmente, l’acquisto di veicoli usati. 4. L’ACQUISTO DEL NUOVO (Rete Ufficiale) Sembra facile, si va dal Concessionario, ci si mette d’accordo su prezzo e permuta, ed è fatta. Se acquistate come figura giuridica, cioè se utilizzate la vostra partita IVA per scaricare in qualche modo oneri fiscali, NON siete consumatori ai fini della legge, anche se la vostra azienda si riassume nella vostra persona, e potrete far valere SOLO ciò che è definito nel contratto scritto. Se invece acquistate come consumatori, avete un’ampia protezione, ma può essere comunque molto complicato se non avete piena percezione dei vostri NUOVI diritti; se andate da un concessionario, per cominciare, attenti al contratto che vi viene proposto, spesso in assoluto contrasto con la legge, e leggete bene tutto prima di firmare e PRIMA di versare qualunque caparra. Poco male perché le clausole che limitano i vostri diritti sono nulle ma meglio evitare aspri contenziosi. Ricordate: sempre in due quando si tratta col Concessionario perché ogni cosa che il venditore vi dirà ha valenza contrattuale a tutti gli effetti, tanto meglio quanto più avvallata da un testimone. State attenti all’essenziale: Preoccupatevi di specificare l’uso che intendete fare del veicolo, anche sporadico, soprattutto se prevedete di andare su percorsi innevati, strade non asfaltate e simili. È responsabilità precisa del Venditore informarvi di eventuali vincoli che il veicolo che v’interessa può presentare rispetto all’uso che intendete farne (es. non può montare le catene). Non firmate mai il bizzarro documento che si chiama “proposta d’acquisto”, dove cioè siete voi che rispettosamente chiedete che il Venditore vi faccia la cortesia di vendervi l’auto; esigete quindi una “Proposta di Vendita”! È il Venditore che deve conquistarvi come Clienti. © 2007 R. Caracciolo – Release 1.0. del 17/5/2007 11 ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE Promossa nel 1987 dalla Cisl Settore Auto La “Proposta di Vendita” deve indicare chiaramente gli equipaggiamenti compresi nell’allestimento; fate indicare anche quegli optional “compresi” (ruote in lega, climatizzatore, ecc) e conservate comunque il depliant commerciale che elenca ciò che è di serie e ciò che è a richiesta al momento dell’acquisto. La data di consegna: deve essere certa, ed il contratto deve definire come gestire eventuali ritardi, insieme alla risoluzione espressa per difetto del Venditore se la consegna ritarda oltre le tolleranze stabilite (vi devono restituire il doppio della caparra versata) Il prezzo deve essere fermo, fino alla data di consegna. Se avete concordato una permuta con un veicolo usato, il prezzo deve essere definito e fisso; può essere modificato alla consegna solo per la presenza di danni oggettivamente intervenuti dopo la valutazione; assicuratevi che il Concessionario effettui subito il cosiddetto “mini passaggio”, altrimenti resterete responsabili di ogni conseguenza collegata alla circolazione ed alla proprietà del veicolo( dalle multe ad eventuali incidenti stradali, senza dimenticare la tassa di proprietà). In caso di dubbi registrate al PRA, tramite un’agenzia di pratiche automobilistiche, la “perdita di possesso” del veicolo. Il luogo di consegna deve essere chiaramente indicato. Il pagamento del veicolo deve sempre essere fatto a fronte della fattura a voi intestata, anche in caso di richiesta di finanziamento; in caso di fallimento del venditore, la fattura dimostra il vostro titolo alla proprietà del mezzo, che altrimenti resta di proprietà del venditore, e voi siete semplici creditori, come tutti gli altri. Per la stessa ragione, esigete che l’erogazione fisica dell’importo finanziato, non avvenga fino a quando non avete in mano la fattura. Eviterete di ingrossare le fila delle migliaia di Consumatori che si trovano senza soldi, senza macchina e le rate da pagare. In caso di dubbio, prima di firmare e pagare alcunché, fate riesaminare il contratto dalla sede ADICONSUM a voi più vicina. Al momento del ritiro, verificate bene, oltre a che non ci siano danneggiamenti, che gli equipaggiamenti promessi siano installati; in caso di discrepanza mettete per iscritto il vostro reclamo prima di ritirare il veicolo. Attenti alle clausole che fanno decadere la Garanzia del Costruttore se non effettuate la manutenzione ordinaria (i “tagliandi”) presso la rete di Officine del Costruttore; il Regolamento Europeo 1400 vi dà il diritto di effettuare la manutenzione presso Officine indipendenti, purché le stesse siano qualificate, cioè in grado di certificare che l’esecuzione della manutenzione ordinaria è conforme alle prescrizioni della Casa. Eventuali clausole limitative del vostro diritto sono comunque nulle, come detto sopra. © 2007 R. Caracciolo – Release 1.0. del 17/5/2007 12 ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE Promossa nel 1987 dalla Cisl Settore Auto 5. L’ACQUISTO DEL NUOVO- IMPORTAZIONE PARALLELA Oggi trovate offerte mirabolanti di veicoli a lunga consegna offerti in pronta consegna e magari con lo sconto. Attenti, possono esserci insidie e trappole varie; in fase di contratto è bene definire con chiarezza alcune cose in più rispetto al nuovo dal Concessionario. Oltre a tutto quello riportato nel capitolo L’ACQUISTO DEL NUOVO (Rete Ufficiale), occhio a quanto segue: Chiedete l’origine del veicolo, e se ha lo stesso codice di omologazione del corrispondente modello ufficialmente importato e distribuito nel Paese. In caso contrario vi potrete trovare a tempi imprevedibili per l’immatricolazione, e guai seri se il veicolo è prodotto in configurazione non adatta al nostro clima. o State attenti a salvaguardarvi da Operatori pasticcioni; la prassi è che vi chiedano di saldare tutto per procedere al’immatricolazione; potrebbe succedere che l’immatricolazione ritardi o sia addirittura impossibile, a meno di costose modifiche. Quindi occhio!! A soldi pagati ottenere il rispetto dei vostri diritti da Operatori poco seri può diventare assai impervio. State attenti alla garanzia del costruttore; verificate che il veicolo non sia già immatricolato all’estero, nel qual caso non è nuovo, ma a Km. 0 e la garanzia del Costruttore, se applicabile, decorre dal momento della prima immatricolazione. In ogni caso verificate se la rete di Officine autorizzate riconoscerà la Garanzia del costruttore su quello specifico veicolo; fatevi consegnare il libretto di garanzia e chiedete ad una Officina autorizzata della Casa se avrà problemi ad applicare la garanzia del costruttore in caso di necessità. o In ogni caso specificate chiaramente al Venditore che siete ben consci che l’unico responsabile della garanzia è lui, e non esiterete a far valere i vostri diritti. Attenti alle trappole fiscali; non pagate nulla senza fattura, ed esigete una dichiarazione esplicita, su carta intestata del Venditore, che ogni impegno fiscale, ed in particolare per l’IVA è stato totalmente assolto dal Venditore; nel caso che così non fosse l’Agenzia delle Entrate può legittimamente rivalersi su di voi per il recupero delle somme evase, e, se il prezzo di vendita risulta troppo vantaggioso, spetterà a voi dimostrare che tale vantaggio NON è dovuto all’evasione dell’IVA. 6. L’ACQUISTO DELLE Km 0 Oggi trovate offerte interessanti di veicoli offerti in pronta consegna, con uno sconto apprezzabile, perché già targati a nome tipicamente del concessionario. Si tratta di veicoli “acquistati” dal Concessionario per rispettare obiettivi di immatricolato, ed ottenere così premi o sconti addizionali dalla Casa. Attenti, possono esserci insidie e trappole varie; in fase di contratto è bene definire con chiarezza alcune cose in più rispetto al nuovo dal Concessionario. State attenti all’essenziale: © 2007 R. Caracciolo – Release 1.0. del 17/5/2007 13 ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE Promossa nel 1987 dalla Cisl Settore Auto Chiedete l’origine del veicolo, e se ha lo stesso codice di omologazione del corrispondente modello ufficialmente importato e distribuito nel Paese. In effetti potrebbe accadere che il veicolo è già stato immatricolato all’estero, e successivamente reimmatricolato in Italia, ma se è stato prodotto per mercati diversi da quello europeo, potreste avere difficoltà, anche molto serie, di reperibilità di ricambi, guasti “impossibili”, mancata esecuzione dei richiami ufficiali, e così via. State attenti alla Garanzia del costruttore; che, se applicabile, decorre dal momento della prima immatricolazione. In ogni caso verificate se la rete di Officine autorizzate riconoscerà la Garanzia del costruttore su quello specifico veicolo. Dovete mettere a fuoco che l’importatore ufficiale non ha nessuna responsabilità formale per il veicolo che state acquistando, e quindi NESSUN obbligo di prestare garanzia. Definite quindi con chiarezza la Garanzia del veicolo; se lo percepite come nuovo, rendete chiaro che la garanzia a carico del Venditore è 24 mesi, indipendentemente dalla scadenza della garanzia del Costruttore. Attenti alle trappole fiscali; non pagate nulla senza fattura, ed esigete una dichiarazione esplicita, su carta intestata del Venditore, che ogni impegno fiscale, ed in particolare per l’IVA è stato totalmente assolto dal Venditore; nel caso che così non fosse l’Agenzia delle Entrate può legittimamente rivalersi su di voi per il recupero delle somme evase, e, se il prezzo di vendita risulta troppo vantaggioso, spetterà a voi dimostrare che tale vantaggio NON è dovuto all’evasione dell’IVA. Consultate il capitolo avvertenze generali. L’ACQUISTO DEL NUOVO (Rete Ufficiale) per le 7. ACQUISTO DELL’USATO È questa l’area di mercato dove il nuovo quadro normativo apre le prospettive più interessanti per il Consumatore; l’obbligo alla trasparenza per i Venditori, e la loro diretta responsabilità, con rischio di significativi esborsi dopo la vendita, può trasformale l’acquisto di un veicolo usato da soluzione di ripiego ad acquisto razionale di cui essere giustamente orgogliosi. Il premio per gli Operatori più attenti sarà un’esplosione del mercato dell’usato, nel quale si potranno trovare finalmente alternative razionali e realmente economiche rispetto al nuovo. La legge oggi vi protegge molto bene, ma la protezione comincia dalla vostra attenzione; il bravo Venditore è abilissimo a dirvi quello che voi volete sentirvi dire, e tra mezze verità, virtù ingigantite e balle incredibili, e poi si discute. Per il Venditore e per voi, vale la massima aurea “meglio rossi prima che verdi dopo”; e nell’ascoltare il Venditore che vi magnifica le virtù unica di quel veicolo, occasione unica ed irripetibile (come direbbe per qualsiasi altro veicolo sul piazzale) siate scettici e pignoli, senza timori reverenziali; come dice Brian King “La verità diretta, senza fronzoli, è un © 2007 R. Caracciolo – Release 1.0. del 17/5/2007 14 ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE Promossa nel 1987 dalla Cisl Settore Auto concetto alieno al mondo della pubblicità e del marketing….. Ed a lungo andare ci abituiamo all’inganno”3 Non sarà un auto nuova, ma è pur sempre la vostra “nuova auto4”, ed avete diritto al massimo rispetto per il denaro che sborserete. Comprando un usato acquistate una percorrenza residua; oggi la percorrenza prevista in sede di progetto, per veicoli correttamente mantenuti è di almeno 350.000 Km, durante i quali sono necessari periodici interventi di manutenzione ordinaria ed interventi di manutenzione straordinaria secondo necessità (la maggior parte dei veicoli moderni richiede un intervento di manutenzione ordinaria ogni 20.000 KM ed interventi di manutenzione straordinaria, cioè sostituzione di particolari o sottosistemi che hanno finito il loro ciclo di vita), a scadenze che tendono ad essere omogenee anche per marche diverse. Come regola indicativa si può ritenere che nei 350.000 Km di vita utile si spenderanno circa 20.000 € tra manutenzione ordinaria (ca 5.000 €) e straordinaria; questi ultimi tipicamente distribuiti lungo la percorrenza successiva ai primi 100.000 Km, se la manutenzione ordinaria nei primi 100.000 Km è stata effettuata correttamente( in caso contrario la spesa può essere molto superiore e concentrata nel primo periodo d’uso dopo l’acquisto dell’usato). L’acquisto di un usato sarà conveniente se il costo totale (acquisto più spese di gestione tecnica) risulterà più basso del nuovo di almeno un 30%. La chiave della convenienza è la confidenza che i costi futuri siano nella norma; l’elemento determinante a questo scopo è che la manutenzione pregressa sia stata eseguita secondo le prescrizioni della Casa ed adeguatamente documentata. Quindi: Occhio al prezzo di partenza Esigete i tagliandi di manutenzione ordinaria: NON vi è nessuna ragione per cui possano mancare; se non ci sono il veicolo è più logoro di quanto i Km indicati dicano. Consultate il documento “Il concetto di Logorio” disponibile sul minisito del settore auto, per determinare il logorio equivalente e trattate su quella base. Attenti alle scadenze della Revisione periodica di legge; se il veicolo è d’importazione potrebbe avere scadenze diverse da quelle consuete; se il veicolo viene venduto con al revisione periodica scaduta tocca a voi farvene carico, a scanso di problemi seri, ed in ogni caso si tratta di un difetto di conformità, a totale carico del Venditore. Chiedete una certificazione di conformità, che vi dica ciò che dovrete fare su quel veicolo nell’immediato futuro; non contentatevi di uno “stato d’uso” con indicazioni generiche, perché servirà solo a confondere le acque in caso di problemi. o Lo spirito della legge, è che non devono esserci sorprese dopo l’acquisto; per questo ciò che conta è poter comprendere cosa sarà necessario spendere 3 Brian King “L’arte di mentire onestamente (o quasi)” sulle trappole della comunicazione rivolta ai consumatori 4 Dal manuale di vendita della Concessionaria Bertolucci & Coluccini – Massarosa (LU) © 2007 R. Caracciolo – Release 1.0. del 17/5/2007 15 ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE Promossa nel 1987 dalla Cisl Settore Auto per mantenere efficiente il veicolo; se vi dicono che il motore è “discreto” cosa vuol dire? Vi devono dire se su quel motore sarà necessario intervenire e come. o Chi vi propone la certificazione secondo la metodologia ADICONSUM denominata Patto Chiaro ha scelto la via della trasparenza e della protezione del consumatore, come elemento di competizione; controllate però che quell’Operatore si iscritto all’Albo Adiconsum degli Operatori abilitati al Patto Chiaro. Se non lo trovate, segnalate il fatto ad ADICONSUM ([email protected] oppure 06-4417021) o State attenti all’Usato Garantito: qualsiasi veicolo è coperto dalla Garanzia Legale, che non è rinunciabile, né limitabile; se viene concessa una Garanzia Convenzionale Ulteriore, questa non è che una ESTENSIONE degli obblighi del Venditore che ve ne risponderà, chiunque sia il suo fornitore. Le cose da verificare con attenzione PRIMA di perfezionare l’acquisto sono: Nel caso che la Garanzia sia prestata da un Gestore esterno rispetto al Venditore, controllate che sia chiaramente indicato che il Gestore dichiari di operare in nome e per conto del Venditore; ricordate che non avete nessun rapporto contrattuale con il gestore , ma unicamente con il Venditore Se la Garanzia deve essere applicata da una specifica Officina o rete di Officine, oppure potete rivolgervi a chi credete; attenti, spesso il potersi rivolgere a chi credete diventa una fonte di fastidi infiniti, ed è sintomo di un’organizzazione poco strutturata. Se la Garanzia prevede interventi di manutenzione ordinaria più restrittivi (p.e. cambio dell’olio ogni 10.000 Km) di quanto prevede il costruttore; è una clausola nulla,ma in caso di bisogno vi farà litigare, ed è bene mettere per iscritto che tale clausola NON si applica al vostro veicolo. Spesso il “carnet” di garanzia è in realtà una forma di assicurazione, e vi sentirete dire che SOLO le parti esplicitamente menzionate sono coperte, e tutto quello che non è menzionato è automaticamente escluso. Se pensate che in un veicolo si contano circa 6000 componenti, è facile capire quanto possa essere aleatoria la “garanzia”. Se la Garanzia parla genericamente di degrado, o specifica percentuali di copertura in funzione di uno “stato d’uso”; in caso di bisogno vi troverete a dover subire valutazioni discrezionali, per voi molto costose; rinunciate all’acquisto e rivolgetevi ad altri. Ricordate che il Venditore, in caso di guasto, ha l’obbligo di ripristinare il veicolo nelle condizioni che aveva al momento della vendita, e quindi l’uso di parti rettificate o rigenerate è perfettamente legittimo. Nel caso che si debbano impiegare parti nuove è legittimo che vi venga chiesto un contributo a titolo di “maggior valore” ma solo se tale contributo è QUANTIFICATO (in % del valore del ricambio, mai della mano d’opera) e vi è stato notificato PRIMA dell’acquisto. © 2007 R. Caracciolo – Release 1.0. del 17/5/2007 16 ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE Promossa nel 1987 dalla Cisl Settore Auto Se ciò che leggete non è vi è chiaro, non esitate a pretendere che i chiarimenti e le rassicurazioni del Venditore siano messi per iscritto. Se non siete convinti, andate altrove. Ricordate che tutto ciò che il Venditore vi dirà durante la trattativa, meglio se confermato da testimoni, è parte integrante del contratto, se non corretto da clausole scritte. che esplicita le aspettative su cui avete basato l’acquisto del veicolo, PRIMA dell’acquisto. In mancanza di una seria certificazione, una buona idea è consegnare una “lettera contrattuale” Commerciante, PRIMA DI VERSARE DENARO A QUALSIASI TITOLO, riassumendo tutte le aspettative su cui basate il vostro acquisto; se potrete dimostrare che il veicolo NON è conforme a quanto da voi esplicitato, potrete pretendere il doppio della caparra versata. Richiedete il formato della lettera tramite il servizio consulenza on line del sito www.adiconsum.it oppure rivolgetevi alla più vicina sede ADICONSUM. © 2007 R. Caracciolo – Release 1.0. del 17/5/2007 17 ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE Promossa nel 1987 dalla Cisl Settore Auto 8. LA NUOVA PROMESSA DEI VENDITORI “ILLUMINATI” © 2007 R. Caracciolo – Release 1.0. del 17/5/2007 18 ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE Promossa nel 1987 dalla Cisl Settore Auto DOPO L’ ACQUISTO © 2007 R. Caracciolo – Release 1.0. del 17/5/2007 19 ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE Promossa nel 1987 dalla Cisl Settore Auto 9. LA MANUTENZIONE Siete protetti da leggi precise che obbligano il Venditore alla trasparenza e correttezza commerciale, e quindi non dovete avere sorprese dopo l’acquisto. Ma gli obblighi di garanzia sono condizionati dal “corretto uso” del bene; per l’auto significa assicurare la manutenzione ordinaria secondo le prescrizioni del costruttore. Il Regolamento Europeo 1400 vi permette di far eseguire la manutenzione ordinaria Cosa si intende per manutenzione: potete risparmiare, utilizzando un’Officina che (tagliandi) presso Officine indipendenti, purché le stesse siano qualificate, in alternativa alle reti di Officine Autorizzate della Casa, senza perdere il diritto alla Garanzia. opera secondo il Regolamento Europeo 1400. Ma per non perdere la garanzia è determinante che l’Officina sia in grado di rilasciarvi una certificazione esauriente della conformità del lavoro svolto rispetto alle prescrizioni della Casa. La manutenzione ordinaria NON è il solo cambio dell’olio e filtri, ma comprende una complessa serie di controlli e verifiche, la cui mancanza è un’ottima ragione per rifiutarvi la garanzia. L’Officina deve: Documentare i codici dei ricambi impiegati e la specifica del lubrificante impiegato, che devono essere almeno di qualità conforme. Verificare se vi sono richiami in corso che non risultano effettuati Verificare la presenza di codici di errore nella diagnostica. Segnalarvi la necessità di eventuali interventi oltre quelli previsti dall’ispezione compresa nella manutenzione ordinaria. Attenti all’accettazione; chiarite se l’Officina può procedere con interventi necessari o se preferite essere avvertiti prima. Ricordate che l’Officina risponde della Garanzia Legale sulle lavorazioni e sui materiali dalla stessa forniti per 24 mesi; se fornite voi, ad esempio, il lubrificante, l’Officina non potrà essere responsabile dello stesso, ed in caso di problemi potrà essere difficile stabilire con certezza le responsabilità. Potete rivolgervi ad un centro lubrificazione specializzato, che vi possa garantire la lubrificazione corretta, a condizione che lo stesso vi certifichi la parte di sua competenza, e che completiate la manutenzione presso un’Officina adeguata. Conservate con cura la documentazione della manutenzione ordinaria (certificati, fatture, ricevute fiscali) oltre al timbro sul libretto dei tagliandi. Risparmiare sulla manutenzione, rinunciando alla corretta documentazione, anche fiscale, è il mezzo migliore per spendere molto di più. La manutenzione come valore: ricordate che trascurare la manutenzione significa un maggior logorio del veicolo, con conseguenti costi di riparazione; se acquistate un veicolo senza manutenzione pregressa, e voi continuate a trascurare la manutenzione, alla fine quello che avete risparmiato sull’acquisto rispetto al nuovo, lo spenderete in riparazioni impreviste. Ed anche se avete una Garanzia Convenzionale Ulteriore scoprirete che la stessa non si applica ai guasti conseguenti ad usura, con conseguenti amamri esborsi da parte vostra. © 2007 R. Caracciolo – Release 1.0. del 17/5/2007 20 ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE Promossa nel 1987 dalla Cisl Settore Auto Cosa si intende per Garanzia: Gli obblighi di Garanzia Legale sempre, di buon funzionamento per il nuovo e per le Km 0, la Garanzia Convenzionale Ulteriore per l’usato se concessa dal Venditore. Garanzia sugli interventi di riparazione: Ogni volta che pagate un’Officina per un lavoro di manutenzione o riparazione, l’Officina sarà responsabile verso di voi per i 24 mesi seguenti, in quanto si concretizza un “contratto d’opera” ai sensi del Codice del Consumo. L’Officina NON può limitare la sua responsabilità, a causa, ad esempio, di limitazioni di garanzia del propri fornitori. Se acquistate una batteria, nessuno potrà dirvi che la garanzia è di sei mesi, e risponderà per tutti i 24 mesi previsti dalla legge. Se la batteria ha una vita utile di soli sei mesi, vi dovrà essere dichiarato PRIMA dell’installazione, e starà a voi decidere se acquistarla o meno. 10. COSA FARE IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA SU VEICOLI ACQUISTATI NUOVI E vediamo cosa succede quando serve applicare la garanzia per problemi ad un veicolo che avete acquistato nuovo; occorre distinguere due casi fondamentali: Garanzia del costruttore: minimo due anni, ma anche più se dichiarati dal venditore al momento della vendita, Estensione di Garanzia, a pagamento o gratuita, attivata a fronte di un contratto diverso da quello di acquisto, stipulato con un terzo diverso dal Venditore dell’auto (la casa costruttrice od un terzo gestore di servizi). I due casi sono profondamente diversi, perché nel primo caso si tratta di un effettivo prolungamento degli obblighi di garanzia del Venditore, mentre nel secondo caso si tratta di un contratto di servizio liberamente pattuito tra le parti, che può comprendere limitazioni e vincoli non ammessi per la Garanzia Legale, ma leciti in questo contesto. Se vi propongono un servizio del genere valutate bene cosa firmate, e se è a pagamento, valutate bene la convenienza. È importante comprendere che il termine “estensione di garanzia”, per quanto suggestivo indica un servizio, certo utile, ma diverso dalla garanzia che vi aspettate per un veicolo nuovo. Quindi controllate attentamente le condizioni della “garanzia” ed in particolare le parti coperte e quelle parte escluse perché al momento del bisogno potreste avere sgradite sorprese. GARANZIA DEL COSTRUTTORE Nella maggior parte dei casi riscontrate un difetto, vi recate presso un ‘Officina della Casa, che vi ripara il veicolo senza chiedervi soldi, a parte eventuali materiali di consumo; per quanto discutibile, il pagamento dei materiali di consumo impiegati in conseguenza della riparazione (lubrificanti, filtri, fascette e simili, smaltimento rifiuti, ecc.) è lecito. Condizione essenziale perché l’Officina autorizzata intervenga in Garanzia è che disponiate del “certificato di garanzia” sempre allegato al libretto dei tagliandi di manutenzione. Ma qualche volta nascono problemi che nel seguito vi diciamo come trattare. © 2007 R. Caracciolo – Release 1.0. del 17/5/2007 21 ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE Promossa nel 1987 dalla Cisl Settore Auto Va bene così Qualcosa non funziona come vi aspettate, andate in un’Officina Autorizzata, spiegate il problema, pasticciano con la diagnostica e poi vi sentite dire che il problema non c’è e che va bene così. Se non è qualcosa di oggettivamente trascurabile, bensì un problema che interferisce con il normale uso del veicolo, prendete carta e penna e contestate il difetto al Venditore (non alla Casa), e pretendete che sia eliminato, come dispone il Codice del Consumo, specificando che in caso contrario richiederete uno degli altri rimedi previsti dalla legge: Congrua riduzione del prezzo d’acquisto se il difetto non impedisce l’uso in sicurezza del veicolo. Risoluzione del Contratto, se il difetto interferisce con l’uso in sicurezza del veicolo. Avete 60 giorni di tempo dalla scoperta del difetto per presentare reclamo; se vi siete recati in un’Officina, esigete copia del modulo di accettazione, con la diagnosi scritta del Capo Officina. Se il Venditore prende tempo, o non risponde, richiedete, anche tramite ADICONSUM, una perizia che certifichi l’esistenza del difetto, con la quale potrete richiedere soddisfazione al Giudice (tipicamente il Giudice di Pace), avvalendovi dell’assistenza della sede territoriale ADICONSUM a voi più vicina. Rifiuto della garanzia (tagliandi fuori dalla rete ufficiale) Andate in una Officina Autorizzata, e vi sentite dire che non potranno applicare la garanzia perché NON avete effettuato la manutenzione ordinaria presso la rete di Officine autorizzate. Si tratta di un arbitrio, se si siete rivolti ad un’Officina qualificata, che vi ha certificato la conformità del lavoro fatto rispetto alle prescrizioni del Costruttore. In questo caso, prendete carta e penna e contestate il rifiuto di applicazione della garanzia, in quanto la manutenzione ordinaria è certificata conforme alle prescrizioni del Costruttore, e pretendete un immediato intervento risolutivo; una copia della lettera al Costruttore non fa danno, ma il vostro interlocutore è il Venditore. Se il Venditore prende tempo, o non risponde, potrete richiedere soddisfazione al Giudice (tipicamente il Giudice di Pace), avvalendovi dell’assistenza della sede territoriale ADICONSUM a voi più vicina. Rifiuto della garanzia (mancata esecuzione di uno o più tagliandi) Andate in una Officina Autorizzata, e vi sentite dire che non potranno applicare la garanzia perché NON avete effettuato la manutenzione ordinaria nè presso la rete di Officine autorizzate né presso Officine indipendenti, In questo caso avete torto, perché gli obblighi contrattuali di garanzia sono subordinati al corretto uso del bene, cioè la manutenzione secondo le prescrizioni della Casa. Non occorre che vi sia relazione tra il Guasto e le operazioni di manutenzione, perché è un problema contrattuale, non tecnico; quindi se si guasta l’alzavetro, e non avete fatto il tagliando, l’alzavetro ve lo pagate. Rifiuto della garanzia (installazione di apparati “invasivi” after market, come impianto a gas, antifurto elettronico, HI FI ad alta potenza, ecc) : Il problema è serio, perché avete modificato la conformità del veicolo rispetto alle condizioni di consegna, e quindi decade l’obbligo del Venditore alla garanzia; è buona norma richiedere l’installazione di dispositivi complessi all’Officina del Venditore, o comunque d’accordo col Venditore. La logica è che vi sono impianti che richiedono di modificare le tarature originali © 2007 R. Caracciolo – Release 1.0. del 17/5/2007 22 ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE Promossa nel 1987 dalla Cisl Settore Auto (tipico l’ impianto a gas) , e quindi richiedono conoscenze approfondite del veicolo per evitare possibili guai. Se decidete di rivolgervi ad un installatore non appartenente alla rete della Casa, chiedetegli esplicitamente di garantirvi, per iscritto, che l’installazione NON comporta la decadenza della garanzia del costruttore; se ciò poi accadesse la eliminazione del problema per cui vi è stata negata la garanzia, dovrà essere effettuata dall’installatore, a sua totale cura e spese. Rifiuto della garanzia (Veicolo non venduto da un Concessionario Ufficiale) andate in un’Officina Autorizzata, spiegate il problema e vi sentite dire che purtroppo non potranno riconoscere la Garanzia sul vostro veicolo. Inutile prendersela con la Casa, ma occorre rivolgersi a chi vi ha venduto il veicolo, che vi risponde in prima persona; esigete la eliminazione del difetto, secondo le modalità sopra descritte al punto “Va bene così” Non autorizzate interventi a vostro carico prima che il Venditore vi abbia autorizzato, o che abbia rifiutato di intervenire; in quest’ultimo caso pretendete una comunicazione scritta; se autorizzate un intervento dovrete pagare voi, e se non seguite le regole, NON avrete diritto a nessun rimborso. Avete un guasto od un difetto, ma l‘Officina vi dice che aspetta istruzioni dalla casa: A voi di ciò che dice la Casa non importa assolutamente niente; agite esattamente come nel caso precedente, perché a Voi risponde esclusivamente chi vi ha venduto il veicolo Un difetto viene eliminato in garanzia e si ripete durante il periodo di garanzia: Il venditore è tenuto ad intervenire ancora; tuttavia se il difetto si ripete ancora allora al terzo inutile tentativo si deve presumere che il difetto non è eliminabile, e quindi dovrete esigere, sempre dal Venditore, rimedi diversi come detto sopra: Congrua riduzione del prezzo d’acquisto se il difetto non impedisce l’uso in sicurezza del veicolo. Risoluzione del Contratto, se il difetto interferisce con l’uso in sicurezza del veicolo. Si presentano difetti diversi in cascata durante il periodo di garanzia: Vale esattamente quanto descritto nel punto precedente; al terzo difetto potrete pretendere, dal Venditore, la risoluzione del contratto. Un difetto viene eliminato in garanzia e si ripete DOPO il periodo di garanzia: in questo caso non avete diritti; la Garanzia sugli interventi eseguiti durante il periodo di garanzia decade al termine della Garanzia principale e dovrete pagare per il nuovo guasto. Si presentano difetti poco dopo il termine del periodo di garanzia a percorrenze limitate: anche in questo caso non avete diritti legali, ma potrete richiedere, questa volta alla Casa, un intervento cosiddetto “in correntezza”, cioè non dovuto, ma concesso per considerazioni commerciali. Condizione essenziale perché la Casa conceda un intervento, tipicamente sotto forma di sconto sui ricambi necessari, è che la manutenzione ordinaria sia stata puntualmente eseguita e certificata conforme alle prescrizioni della Casa; è buona norma far richiedere l’intervento dal Concessionario o dall’Officina autorizzata. © 2007 R. Caracciolo – Release 1.0. del 17/5/2007 23 ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE Promossa nel 1987 dalla Cisl Settore Auto ESTENSIONE DELLA GARANZIA Ricordate che in questo tipo di servizio, ci si occupa sopratutto di guasti, cioè di componenti che cessano di funzionare; i difetti intesi come qualcosa che non funziona come dovrebbe, ( irregolarità di alimentazione, tendenza a tirare da una parte, fruscii aerodinamici, sedili che non scorrono, aria condizionata che non raffredda, ecc) sono ormai interventi di manutenzione straordinaria. Se la garanzia estesa è compresa nella vendita del veicolo, e non oggetto di servizio separato, si applicano le considerazioni del punto precedente, Vi dicono che il guasto non è coperto perché dovuto ad usura: è la sorpresa più frequente, ed è difficile da contestare, perché concettualmente è corretto; il concetto di garanzia significa intervenire per difetti di produzione o progettazione, non certo per sostituire componenti arrivati al termine del loro ciclo di vita. Il punto è capire se un certo guasto è davvero imputabile alla “normale” usura, o se si tratta di un cedimento prematuro, e quindi coperto dalla garanzia. Se il documento di garanzia non prevede limiti di percorrenza dovrete il concetto di usura è accettabile per le parti di attrito non lubrificate (scusate il tecnicismo), tipicamente la frizione, i freni, ed i servomeccanismi idraulici (servosterzo, servofreno, abs, e simili), e per le guarnizioni di tenuta (paraolio, coperchio distribuzione, ecc). In sostanza queste “estensioni” di garanzia vi proteggono da guai seri, ma non vi aiutano in caso di “normali” interventi di manutenzione straordinaria, anche se relativi ad organi coperti dalla garanzia. Vi dicono la parte non è coperta dalla garanzia: verificate bene le clausole della “garanzia” che evidentemente avete trascurato al momento della firma. Spesso il “contratto” dell’estensione di garanzia è in realtà una forma di assicurazione, e vi sentirete dire che SOLO le parti esplicitamente menzionate sono coperte, e tutto quello che non è menzionato è automaticamente escluso. Se pensate che in un veicolo si contano circa 6000 componenti, è facile capire quanto sia aleatoria la “estensione” di garanzia: Come difendersi, magari facendovi assistere dall’Associazione? Ad esempio, la “polizza” di estensione di garanzia di un marchio prestigioso, sinonimo di qualità per il Consumatore Italiano, prevede la copertura dell’”Impianto di scarico” , ma non menziona il catalizzatore. Quindi quando vi sentirete dire che il catalizzatore deve essere cambiato, scoprirete che la “estensione” di garanzia non si applica, e quindi dovete pagare; potrete sostenere il vostro buon diritto, perché il catalizzatore è parte integrante dell’impianto di scarico, e quindi NON può essere escluso per “interpretazione”. Va bene così Vi sentite dire che il guasto non c’è, e che la macchina va bene; esigete il modulo di accettazione, ed eventualmente richiedete una perizia che certifichi il problema; la locale sede di ADICONSUM potrà aiutarvi se serve. Rifiuto della garanzia (tagliandi fuori dalla rete ufficiale) Andate in una Officina Autorizzata, e vi sentite dire che non potranno applicare la garanzia perché NON avete effettuato la manutenzione ordinaria presso la rete di Officine autorizzate. © 2007 R. Caracciolo – Release 1.0. del 17/5/2007 24 ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE Promossa nel 1987 dalla Cisl Settore Auto Si tratta di un arbitrio, se si siete rivolti ad un’Officina qualificata, che vi ha certificato la conformità del lavoro fatto rispetto alle prescrizioni del Costruttore. In questo caso, prendete carta e penna e contestate il rifiuto di applicazione della garanzia, al titolare del contratto di estensione di Garanzia; tipicamente non sarà il Venditore del veicolo, ma la casa madre, od un’organizzazione convenzionata con la Casa costruttrice. Se il titolare del contratto prende tempo, o non risponde, potrete richiedere soddisfazione al Giudice (tipicamente il Giudice di Pace), avvalendovi dell’assistenza della sede territoriale ADICONSUM a voi più vicina. Rifiuto della garanzia (mancata esecuzione di uno o più tagliandi) Andate in un’Officina Autorizzata, e vi sentite dire che non potranno applicare la garanzia perché NON avete effettuato la manutenzione ordinaria nè presso la rete di Officine autorizzate né presso Officine indipendenti, In questo caso avete torto, perché gli obblighi contrattuali di garanzia sono subordinati al corretto uso del bene, cioè la manutenzione secondo le prescrizioni della Casa. Non occorre che vi sia relazione tra il Guasto e le operazioni di manutenzione, perché è un problema contrattuale, non tecnico; quindi se si guasta l’alzavetro, e non avete fatto il tagliando, l’alzavetro ve lo pagate, anche se coperto dall’estensione. Vi dicono che dovrete partecipare alla spesa: controllate le condizioni del servizio che regolano vostri eventuali contributi, ed esigete la fattura con la giustificazione dell’addebito. Se avete contribuito alla spesa, TUTTO l’intervento sarà coperto dalla garanzia di conformità per 24 mesi dalla consegna dell’auto ripristinata. Un difetto viene eliminato in garanzia e si ripete DOPO il periodo di garanzia estesa : in questo caso non avete diritti; la Garanzia sugli interventi eseguiti durante il periodo di garanzia, senza vostri contributi alla spesa (a parte i materiali di consumo) decade al termine della Garanzia principale e dovrete pagare per il nuovo guasto. 11. COSA FARE IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE ULTERIORE PER VEICOLI USATI Ricordate che la Garanzia prevista dalla legge, riguarda la Garanzia Legale di Conformità, e quindi, in senso stretto, i guasti improvvisi ed accidentali non rientrano nella responsabilità del Venditore, in quanto originati dal “normale” uso pregresso dell’auto. La Garanzia Legale viene spesso integrata da una Garanzia Convenzionale Ulteriore, che estende, ma in nessun caso sostituisce, la Garanzia Legale. In buona sostanza, la concessione di una Garanzia Convenzionale Ulteriore significa che i diritti del Consumatore riconosciuti dal Codice del Consumo si estende ad eventi non coperti, in senso stretto, della garanzia Legale e si applica con le stesse logiche. La Garanzia Convenzionale Ulteriore è spesso affidata a Società esterne, ma il responsabile della “promessa” di Garanzia è sempre e comunque il Venditore dell’auto. Quindi controllate attentamente le condizioni della “garanzia” ed in particolare le parti coperte e quelle parte escluse perché al momento del bisogno potreste avere sgradite sorprese (Acquisto dell’usato) © 2007 R. Caracciolo – Release 1.0. del 17/5/2007 25 ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE Promossa nel 1987 dalla Cisl Settore Auto CASO DI GUASTO OD ANOMALIA Nella maggior parte dei casi la Garanzia Convenzionale Ulteriore vi dà diritto ad un servizio di soccorso stradale; in caso di necessità utilizzate il servizio indicato e solo in caso di indisponibilità provvedete altrimenti. Verificate se le Condizioni di garanzia vi richiedono di rivolgervi a specifiche Officine o reti di Officine; se non potete adempiere, chiedete istruzioni telefoniche al Gestore. Appena in Officina, segnalate che richiedete l’applicazione della garanzia, e consegnate il carnet all’Officina stessa, che provvederà alle pratiche necessarie con il Gestore. State attenti alla correttezza dell’Officina, che potrebbe essere tentata a “allargare” il guasto; i Gestori sono bravissimi a comprendere queste manovre e limitare la loro responsabilità, e voi potreste trovarvi a pagare conti salati. La gestione del reclamo si articola di solito in quattro fasi logicamente separate: Accettazione in Officina, diagnosi e preventivazione Istruttoria Riparazione del veicolo Post riparazione In sostanza il Gestore della garanzia si trova a far fronte ad una “promessa” contrattuale fatta a chi vi ha venduto il veicolo, cioè di farsi carico, in nome e per conto del Venditore del ripristino, ed ha il diritto, di verificare l’evento, per verificare se è dovuto, e quindi procedere con la riparazione secondo il percorso più economico. Vediamo qualche istruzione per l’uso e le situazioni più frequenti che potreste trovarvi ad affrontare. ACCETTAZIONE IN OFFICINA E PREVENTIVAZIONE (da 2 a 6-7 giorni dal guasto) Entrando in officina, dichiarate subito che intendete applicare la Garanzia e consegnate all’Officina il libretto che descrive le condizioni di garanzia, ed i riferimenti per contattare il Gestore. Descrivete nel modo più chiaro possibile le circostanze del guasto (dove eravate, manovre, velocità, ecc), i sintomi che avete avvertito. È consigliabile sempre pre avvertire il Gestore, comunicando i riferimenti della vostra garanzia, e segnalare il ricovero del veicolo nella Officina X, che sta provvedendo al preventivo. Ricordate che di norma l’eventuale smontaggio di parti che il meccanico ritenesse necessari per la formulazione del preventivo, devono essere preventivamente autorizzati dal gestore; se il meccanico procede senza autorizzazione, toccherà a voi pagare questi costi, quindi attenzione; se l’<officina vi richiede di autorizzare lo smontaggio di parti, assicuratevi che il Gestore abbia a sua volta autorizzato tale smontaggio, e se così non è, NON AUTORIZZATE niente senza prima aver sentito il Gestore. Finalmente fatto il preventivo, l’Officina lo trasmetterà al Gestore, per l’avvio dell’istruttoria; fatevi sempre dare copia del preventivo e prova della sua trasmissione, perché questo rappresenta e documenta a tutti gli effetti il vostro reclamo, al VENDITORE, per l’applicazione della promessa di ”Garanzia”. ISTRUTTORIA (da 3 a 20-25 giorni dalla ricezione del preventivo) © 2007 R. Caracciolo – Release 1.0. del 17/5/2007 26 ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE Promossa nel 1987 dalla Cisl Settore Auto Il Gestore ha adesso in mano il preventivo e sta esaminando il vostro caso; potrà chiedere chiarimenti all’Officina, vi potrebbero richiedere, direttamente o tramite l’officina, documenti vari, come copia della carta di circolazione, copia del Certificato di Proprietà, copia del certificato di assicurazione RCA, copia del libretto dei tagliandi o comunque copia della documentazione che attesti la puntuale esecuzione della manutenzione ordinaria. Lo scopo di questa richiesta è verificare che esistano tutti i presupposti per l’applicazione della Garanzia, ed in particolare essere certi che la Garanzia è stata effettivamente aperta al momento della Vendita, e non al momento del guasto (succede anche questo, sì). Per quanto bizzarre vi possono sembrare queste richieste, meglio assecondarle, per evitare di creare “scuse” burocratiche che intralciano fatalmente la gestione della pratica. Oltretutto sono un segno certo che la istruttoria si è avviata. Se l’Officina non riceve riscontro entro un paio di giorni dall’invio del preventivo, chiedete notizie al Gestore. In caso di dubbio potrà il Gestore potrebbe disporre l’invio di un Perito presso l’Officina per verificare il guasto e stabilirne l’origine e la causa. Chiedete all’Officina, già all’accettazione, di essere informati dell’eventuale invio di un Perito, e sarebbe preferibile assistere alla perizia ed alla discussione tra Perito ed Officina. Durante la gestione, il Gestore discuterà con l’Officina il preventivo, il modo di procedere (ricambio nuovo, originale o di qualità conforme, rettifica, ecc) e potrà concludere l’istruttoria, comunicando all’Officina le proprie conclusioni. Richiedete all’Officina che vi notifichi le conclusioni del Gestore, prima di avviare i lavori, per evitare sorprese a lavoro fatto. E vediamo le situazioni che potreste dover affrontare: L’Officina riceve l’autorizzazione a procedere secondo il preventivo ed i successivi accordi: Ottimo ma attenti ai sotto casi che seguono. Senza costi per voi, salvo i materiali di consumo: tutto a posto, la Garanzia ha funzionato. Vi richiedono di pagare, in tutto od in parte, lavori integrativi che l’Officina ha previsto come “buona pratica”: è legittimo, in quanto si tratta di migliorie che potrebbero evitare problemi futuri, ma assicuratevi di sapere con chiarezza di quali lavori si tratta, ed autorizzarli esplicitamente; in quanto a vostro carico, anche parzialmente, avrete diritto alla Garanzia Legale di 24 mesi sull’intera riparazione, a carico dell’Officina. Vi dicono che dovrete partecipare alla spesa per la riparazione del guasto: controllate le condizioni del servizio che regolano vostri eventuali contributi, che in alcuni casi possono essere legittimi,ed esigete la fattura con la giustificazione dell’addebito; anche in questo caso se avete contribuito alla spesa, TUTTO l’intervento sarà coperto dalla garanzia di conformità per 24 mesi dalla consegna dell’auto ripristinata Se vi chiedono un contributo al costo a qualsiasi titolo, che pagherete direttamente all’Officina, dite chiaramente all’Officina se accettate o meno : Eviterete di dover litigare poi; se non siete d’accordo, non autorizzate alcunché, contestando la decisione del Gestore al Venditore (per iscritto); se avete fretta di risolvere il problema, autorizzate il proseguimento della riparazione, © 2007 R. Caracciolo – Release 1.0. del 17/5/2007 27 ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE Promossa nel 1987 dalla Cisl Settore Auto notificando al Venditore, al Gestore di Garanzia ed all’Officina la vostra riserva di chiedere ad ADICONSUM la correttezza della decisione di farvi contribuire, e quindi di intraprendere ogni azione, se del caso, per recuperare quanto indebitamente fatto pagare. Auto sostitutiva e servizi vari: Verificate se le condizioni di garanzia prevedono l’auto sostitutiva, e se le condizioni dello specifico guasto consentano il servizio. Occhio però, dovrete recarvi alla stazione di noleggio, stipulare un contratto e garantire con la vostra carta di credito; il tempo di utilizzo dell’eventuale vettura sostitutiva è definito nelle condizioni del servizio, e se lo superate, il saldo del noleggio sarà addebitato direttamente sulla vostra carta di credito.Spesso i libretti di garanzia contengono servizi di Assistenza accattivanti, oltre all’auto sostitutiva, che possono essere utili; non esitate a pretenderli. La Garanzia viene rifiutata: succede molto spesso, perché i libretti di Garanzia sono zeppi di paletti ed i Gestori abilissimi a sfruttarli. In realtà è un campo oggettivamente complesso, ed è bene avere le idee chiare sui casi di rifiuto di maggior rilevanza: Vi dicono che il guasto era preesistente al momento della vendita, o comunque si tratta di un difetto di conformità contrattuale e quindi NON di competenza del Gestore: in questo caso avete l’ammissione dello stesso Venditore, per mezzo del Gestore che lo rappresenta, che il difetto deve essere eliminato a cura e spese del Venditore stesso. Prendete la comunicazione del scritta del Gestore ed allegatela ad una raccomandata AR al Venditore, con la contestazione del difetto di conformità certificato dal Gestore, invitandolo a voler provvedere entro 5 giorni dal ricevimento della vostra comunicazione. Se il venditore risponde con proposte di compromesso ( facciamo un po’ per uno, le vengo incontro, ecc) sta a voi giudicare, ma in questa specifica situazione avete pieno diritto a pretendere la eliminazione del difetto senza pagare alcunché, ed in tempi che non vi arrechino eccessivi disagi. Vi dicono che è colpa vostra: ad esempio il guasto risulta originato da un violento fuori giri, magari sulla base di una perizia. In questo caso avete diritto ad esigere copia della perizia, e se avete la coscienza tranquilla, potete richiedere una controperizia da parte di un Perito iscritto all’albo ADICONSUM. Se la diagnosi è corretta non potrete invocare nessuna garanzia, ovviamente; in caso contrario potrete contestare la decisione arbitraria al Venditore, ed ottenere la copertura del guasto. Vi dicono che il guasto rientra nei casi di esclusione previsti dal libretto di garanzia (carnet): questo è il punto di maggiore difficoltà; in ogni caso verificate attentamente cosa specifica il libretto, ed il Gestore dovrà provare l’applicabilità di uno specifico caso (ad esempio guida fuori strada); provare, non semplicemente affermare. Vi dicono che il guasto non è coperto perché dovuto ad usura: è la sorpresa più frequente, ed è difficile da contestare, perché è concettualmente corretto; il concetto di Garanzia Convenzionale Ulteriore significa intervenire per guasti improvvisi ed accidentali, non certo per sostituire componenti arrivati al termine del loro ciclo di vita. © 2007 R. Caracciolo – Release 1.0. del 17/5/2007 28 ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE Promossa nel 1987 dalla Cisl Settore Auto o Il punto è capire se l’usura,è compatibile con la percorrenza oppure no. Scaricate dal minisito settore auto il documento “Il Concetto di logorio” che vi aiuterà a capire il problema. o In sostanza, se l’usura è compatibile con la percorrenza la Garanzia Convenzionale Ulteriore non si applica, ed il guasto rimane a vostro carico, in quanto si tratta di un normale manutenzione, sia pure straordinaria; se invece non lo è, e la mancanza del libretto dei tagliandi è segno certo di logorio maggiore di quanto la percorrenza indica, allora si tratta della conseguenza di un difetto di conformità, e quindi a totale carico del Venditore. o Ricordate che se la differenza di chilometraggio supera i 50.000 Km, avete diritto alla risoluzione del contratto, mentre er differenze inferiori avete comunque diritto ad una parziale riduzione del prezzo d’acquisto. Vi dicono la parte non è coperta dalla garanzia: verificate bene le clausole della “garanzia” che evidentemente avete trascurato al momento della firma. Spesso la Garanzia Convenzionale Ulteriore è in realtà una forma di assicurazione, e vi sentirete dire che SOLO le parti esplicitamente menzionate sono coperte, e tutto quello che non è menzionato è automaticamente escluso. Se pensate che in un veicolo si contano circa 6000 componenti, è facile capire quanto sia aleatoria la garanzia. Come difendersi, magari facendovi assistere dall’Associazione? o Ad esempio, il “Carnet” di garanzia di un Gestore molto noto, sinonimo di qualità per il Consumatore Italiano, prevede la copertura dell’”Impianto di scarico” , ma non menziona il catalizzatore. Quindi quando scoprirete che il catalizzatore deve essere cambiato, vi diranno che la “garanzia “non si applica, e quindi dovete pagare; o Potrete sostenere il vostro buon diritto, perché il catalizzatore è parte integrante dell’impianto di scarico, e quindi NON può essere escluso per “interpretazione”. Vi dicono che la parte guasta è sì coperta, ma il guasto è conseguenza del guasto ad una parte non coperta, e quindi non in Garanzia: se è vero hanno ragione. Quindi richiedete la prova di tale affermazione; verificate bene cosa dice il “Carnet” di garanzia, e se non è chiaro su questo punto, potrete rivendicare l’applicazione della garanzia. Ricordate che potrete sempre richiedere una perizia qualificata ad un Perito iscritto all’Albo ADICONSUM. Vi dicono che la Garanzia viene rifiutata a causa del mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal carnet: Ad esempio il termine della Revisione periodica risulta scaduto e la stessa non risulta effettuata al momento del guasto, oppure il libretto richiede manutenzione aggiuntiva rispetto alle scadenze fissate dal costruttore, come, ad esempio, il cambio del lubrificante a 10.000 Km. o Si tratta di decisioni arbitrarie SE LA CIRCOSTANZA NON vi era stata resa nota al momento dell’acquisto. o In questo caso dovrete contestare al Venditore la condizione arbitraria, che NON vi è stata esplicitata PRIMA dell’acquisto; se il gestore di garanzia non si fa carico del guasto ad una parte coperta, lo dovrà fare il Venditore, in quanto la condizione di manutenzione più restrittiva di quanto impone la Casa è arbitraria. © 2007 R. Caracciolo – Release 1.0. del 17/5/2007 29 ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE Promossa nel 1987 dalla Cisl Settore Auto Vi dicono che la Garanzia viene rifiutata a causa della installazione di apparati “invasivi” after market, come impianto a gas, antifurto elettronico, HI FI ad alta potenza, ecc : è un sottocaso del punto precedente, ed è un problema serio, perché avete modificato la conformità del veicolo rispetto alle condizioni di consegna, e quindi decade l’obbligo del Venditore alla garanzia; è buona norma richiedere l’installazione di dispositivi complessi all’Officina del Venditore, o comunque d’accordo col Venditore. La logica è che vi sono impianti che richiedono di modificare le tarature originali (tipico l’ impianto a gas) , e quindi richiedono conoscenze approfondite del veicolo per evitare possibili guai. o Se decidete di rivolgervi ad un installatore non appartenente alla rete della Casa, chiedetegli esplicitamente di garantirvi, per iscritto, che l’installazione NON comporta la decadenza della garanzia del costruttore; se ciò poi accadesse la eliminazione del problema per cui vi è stata negata la garanzia, dovrà essere effettuata dall’installatore, a sua totale cura e spese. Vi dicono che la Garanzia viene rifiutata a causa della mancata esecuzione di uno o più tagliandi, alle scadenze previste dalla Casa: Dopo il preventivo dell’Officina, vi sentite dire che non potranno applicare la garanzia perché NON avete effettuato la manutenzione ordinaria nè presso la rete di Officine autorizzate né presso Officine indipendenti. In questo caso avete torto, perché gli obblighi contrattuali di garanzia sono subordinati al corretto uso del bene, cioè la manutenzione secondo le prescrizioni della Casa. o Non occorre che vi sia relazione tra il Guasto e le operazioni di manutenzione, perché è un problema contrattuale, non tecnico; quindi se si guasta l’alza vetro, e non avete fatto il tagliando, l’alza vetro ve lo pagate, anche se coperto dalla garanzia. Va bene così : Vi sentite dire che il guasto non c’è, e che la macchina va bene; esigete il modulo di accettazione, ed eventualmente richiedete una perizia che certifichi il problema; la locale sede di ADICONSUM potrà aiutarvi se serve. LA RIPARAZIONE L’Istruttoria è terminata e finalmente sapete cosa fare; può succedere però che lo svolgimento della riparazione vi lasci perplessi; il punto è che il Gestore, in nome e per conto del Venditore, ha il diritto di utilizzare le modalità per lui più convenienti per la eliminazione del difetto; in sostanza l’applicazione della Garanzia non è la rimessa a nuovo del veicolo, ma semplicemente ristabilire le condizioni di conformità al momento della vendita. Di conseguenza è corretto che si cerchi di riparare l’unità guasta, piuttosto che sostituirla con una nuova, magari ricorrendo a processi di rettifica; questo comporta per voi il risparmio della quota di maggior valore, se prevista, ma limita la garanzia sulla riparazione, che decadrà comunque al termine della garanzia principale. Se insistete per l’impiego di pezzi nuovi, il Venditore, tramite il Gestore ha il diritto di applicarvi la quota di maggior valore, se esplicitata nel libretto, o comunque di richiedervi la differenza tra il costo che avrebbe sostenuto con la rettifica ed il valore del ricambio nuovo. Ricordate che saranno comunque sempre a vostro carico i costi per materiali di consumo e minuterie. Ma vediamo cosa può succedere in pratica: © 2007 R. Caracciolo – Release 1.0. del 17/5/2007 30 ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE Promossa nel 1987 dalla Cisl Settore Auto Vi dicono che vogliono spostare il veicolo ad altra officina: probabilmente non è stato trovato un accordo tra l’Officina ed il Gestore, che può decidere di spostare, a sue spese, il veicolo ad altra Officina per la effettuazione delle riparazioni. Vi deve essere notificato lo spostamento, e se non siete d’accordo, dovrete accettare una procedura di rimborso che limita l’esborso del Venditore a ciò che stima sarebbe stato il suo costo. In compenso, in quanto l’Officina la pagate voi, la stessa vi sarà responsabile della Garanzia Legale sulla riparazione per 24 mesi. Il meccanico rifiuta di eseguire la riparazione secondo le scelte del Gestore, ed insiste per una soluzione diversa: Ad esempio se il problema riguarda una turbina di un motore VW, e l’Officina è una autorizzata VW, rifiuterà di ricorrere alla rettifica, ed insisterà per la sostituzione con un turbo di rotazione, come prescritto dalla Casa. Il fatto è che la rettifica ha un costo intorno ad € 200,00 mentre l’unità di rotazione veleggia sugli € 800,00, senza differenze reali di qualità del ricambio; certamente la rettifica richiede qualche giorno di pazienza (diciamo intorno ai 6-7 giorni), ma nessun giudice considererebbe tale tempo un”eccessivo disagio”. In sostanza a voi risponderà della riparazione il Venditore, tramite il gestore di Garanzia; ascoltate il parere dell’Officina, e decidete, avendo chiaro il concetto di cui al punto precedente, POST RIPARAZIONE Vediamo cosa può accadere dopo che la riparazione è stata effettuata: Un difetto viene eliminato in garanzia e si ripete durante il periodo di garanzia: Il venditore è tenuto ad intervenire ancora; tuttavia se il difetto si ripete ancora allora al terzo inutile tentativo si deve presumere che il difetto non è eliminabile, e quindi dovrete esigere, sempre dal Venditore, rimedi diversi come detto sopra: Congrua riduzione del prezzo d’acquisto se il difetto non impedisce l’uso in sicurezza del veicolo. Risoluzione del Contratto, se il difetto interferisce con l’uso in sicurezza del veicolo. Si presentano difetti diversi in cascata durante il periodo di garanzia: Vale esattamente quanto descritto nel punto precedente; al terzo difetto potrete pretendere, dal Venditore, la risoluzione del contratto. Un difetto viene eliminato in garanzia senza costi per voi,e si ripete DOPO il periodo di garanzia: in questo caso non avete diritti; la Garanzia sugli interventi eseguiti durante il periodo di garanzia, senza vostri contributi alla spesa (a parte i materiali di consumo) decade al termine della Garanzia principale e dovrete pagare per il nuovo guasto. © 2007 R. Caracciolo – Release 1.0. del 17/5/2007 31 ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE Promossa nel 1987 dalla Cisl Settore Auto Appendice : CHI COMPRA UN’AUTO USATA E’ GARANTITO PER LEGGE 1. Di cosa si parla Esigere la garanzia adesso è un diritto per chi acquista veicoli usati presso un autosalone. Le nuove norme sulla vendita garantiscono infatti il compratore contro difetti del veicolo per almeno dodici mesi. A stabilirlo è un decreto legislativo entrato in vigore già nel 2002, oggi confluito nel Codice del Consumo ma ancora ignorato da molti… Si chiama garanzia legale di conformità ed è frutto della normativa entrata in vigore il 23 marzo del 2002 introducendo una profonda rivoluzione per la tutela dei consumatori italiani nell’acquisto di beni di consumo, nuovi ed usati. Per il mercato delle automobili, moto e veicoli in genere rappresenta una frattura che porterà ad una evoluzione del costume. In concreto il Venditore è adesso obbligato per legge a garantire la trasparenza dell’acquisto e deve rimediare a difetti, se non dovuti a normale usura o previsti dal programma di manutenzione ordinaria, per una durata minima di 12 mesi rispetto alla prescrizione di due anni prevista dalla legge, in mancanza di specifici patti. È INIZIATA L’ERA DELL’USATO A SORPRESE ZERO SE I CONSUMATORI SARANNO COSCIENTI ED INFORMATI DEGLI EFFETTIVI DIRITTI LORO RICONSCIUTI DALA LEGGE. La garanzia è dovuta dal Venditore, non dal fabbricante. Nella jungla del mercato dell’auto (importazione parallela, Km 0,usato importato, ecc) il Consumatore ha un solo ed univoco Responsabile verso di lui : IL VENDITORE. Ma chi saprà mettere il Consumatore al centro della strategia potrà rimuovere gli ostacoli che oggi fanno del mercato italiano dell’usato il fanalino di coda della CE, e del parco circolante Italiano il più vecchio d’Europa ( oltre il 30% delle vetture circolanti ha più di 10 anni, e di queste oltre la metà più di 15 ). Il nuovo quadro normativo rappresenta un fatto esterno, che modificando il quadro di riferimento, rappresenta una grande opportunità di crescita del mercato, rendendo la scelta dell’acquisto di un veicolo usato non più un ripiego, ma una decisione razionale della quale essere orgogliosi, per non pentirsi mai più di un acquisto che ha tradito le aspettative. © 2007 R. Caracciolo – Release 1.0. del 17/5/2007 32 ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE Promossa nel 1987 dalla Cisl Settore Auto 1.1. COME OPERA LA TUTELA per chi ? La Garanzia Legale opera solo nel caso di veicoli venduti da un commerciante e quando l’acquirente non sia una società o un libero professionista che compri l’auto per la propria attività. Chi compra da un Privato NON ha protezione legale. In tutti gli altri casi, la legge stabilisce che chi compra ha diritto alla tutela giuridica sulla trasparenza delle condizioni del veicolo e sulla copertura guasti. In altre parole, l’acquirente deve sempre sapere con certezza in che stato si trova il veicolo, cioè la necessità di eventuali interventi rispetto al programma di manutenzione ordinaria, o la presenza di difetti,prima dell’acquisto. Lo “stato d’uso” tradizionale non serve a nessuno, aumenta i rischi del Venditore e non aiuta il Consumatore; occorre una certificazione di conformità seria e semplice, che indichi solo ciò che è significativo, non lunghe liste di controlli. per cosa ? Il termine Garanzia può confondere perché nell’immaginario collettivo significa la tradizionale Garanzia del Costruttore, che oggi è una parte della Garanzia Legale. Il significato è che il Consumatore ha diritto che il veicolo che acquista sia conforme al contratto, costituito da ciò che è scritto, ma anche da ciò che è pubblicizzato, ciò che è detto in presenza di testimoni, ed anche dalla ragionevole aspettativa del Consumatore. Oggi chi il Venditore che “dà per scontato”, si affida a tradizioni, vanta virtù inesistenti, si fa del male, e va incontri a costi anche sostanziali. Il concetto di difetto va ben oltre il concetto di guasto!! La tabella I (estratto dal “Manuale per l’Applicazione della Garanzia al Commercio dell’Auto Usata”) vi dà un elenco dei principali difetti di conformità contestati a Venditori nel corso dell’attività di assistenza ai Consumatori del Settore Auto di ADICONSUM. per quanto tempo ? La Garanzia legale è dovuta per 24 mesi e non può essere limitata od esclusa (ogni clausola in tal senso sarebbe nulla); per l’usato può essere limitata a 12 mesi, con il consenso delle parti. © 2007 R. Caracciolo – Release 1.0. del 17/5/2007 33 ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE Promossa nel 1987 dalla Cisl Settore Auto L’equazione usato quindi garanzia limitata a 12 mesi è falsa. Nel momento in cui il Consumatore accetta una limitazione a 12 mesi, concede qualcosa che deve avere una contropartita. 1.1.1. Ed in caso di procura? Se l’Autosalone dichiara di operare per procura, ma la vettura è in carico al salone, e la contrattazione avviene senza intervento dell’effettivo proprietario, potete presumere che la vendita sia comunque del Salone e pretendere la Garanzia. 1.1.2. Mi chiedono una franchigia.. Nessuna limitazione può essere imposta alla garanzia. Sono nulle le clausole contrattuali che prevedono una franchigia sulle spese in caso di riparazione dei guasti coperti dalla garanzia, perché il venditore è tenuto per legge ad accollarsi l’intera cifra necessaria per ripristinare il veicolo nelle condizioni in cui era al momento della vendita. 1.1.3. Mi dicono che se voglio la Garanzia devo pagare un extra …. La Garanzia NON può essere fatta pagare a parte; vi possono chiedere un supplemento per estenderla oltre i limiti di legge (es. secondo anno, se avete accettato la limitazione a 12 mesi) 1.1.4. Per le vetture d’importazione? La tutela vale anche per le macchine immatricolate per la prima volta all’estero e poi importate in Italia. 1.1.5. Ma se la vettura si guasta ?? Nel periodo di garanzia si ha diritto, in caso di guasto dovuto ad usura NON COERENTE con la percorrenza dichiarata, purché la manutenzione ordinaria sia stata effettuata secondo le prescrizioni del costruttore, a chiedere che l’automobile usata sia ripristinata alle condizioni che aveva al momento dell’acquisto oppure sostituita, nei casi più gravi. Le riparazioni vanno fatte in tempi ragionevoli, altrimenti è possibile chiedere la risoluzione del contratto. I guasti di natura improvvisa ed accidentale non rientrano nella Garanzia Legale, ma possono essere coperti da una specifica Garanzia Convenzionale Ulteriore, che estende la responsabilità del Venditore ( e che è sempre bene chiedere) 1.1.6. Ma vai a discutere con il commerciante … Per i difetti manifestatisi dopo la vendita risponde sempre il venditore,. © 2007 R. Caracciolo – Release 1.0. del 17/5/2007 34 ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE Promossa nel 1987 dalla Cisl Settore Auto Si ribalta il vecchio rapporto fra commerciante e cliente. nel senso che prima era colui che acquistava a dover dimostrare il difetto e la responsabilità del venditore. Adesso si presume che, i difetti manifestatisi nei primi sei mesi, esistessero già al momento dell’acquisto, e comunque spetta al Venditore dimostrare che il difetto denunciato dall’acquirente non è a lui imputabile. In ogni caso, nel comunicare guasti o difetti il compratore avrà tempo due mesi per informare il commerciante. Ecco la seconda novità della normativa introdotta con il Decreto Legislativo n. 24 del 22 febbraio 2002: prima del 23 marzo 2002 ogni malfunzionamento andava infatti dichiarato entro otto giorni. Anche se fosse l’ultimo giorno di validità della garanzia, adesso con una semplice raccomandata con ricevuta di ritorno si può pretendere l’applicazione della garanzia nei due mesi oltre la scadenza. Attenzione, quindi, alla data di consegna: è consigliabile farsi rilasciare sempre una ricevuta firmata dal venditore onde evitare possibili contestazioni sulla data di scadenza. Se si dovrà ricorrere al Giudice, è bene ricordare che in mancanza di testimoni l’unica data a far fede sarà quella del passaggio di proprietà presso il Pubblico registro automobilistico (PRA). 1.1.7. Ed i danni indiretti?? Le nuove norme non prevedono però esplicitamente il rimborso delle spese in per il carro attrezzi od altre spese, come l’ auto sostitutiva conseguente al difetto. Tali spese dovrebbero essere vagliate dal giudice, a meno che il Commerciante non si sia organizzato per fornire servizi di Assistenza stradale. Questi servizi sono tipicamente coperti dalla Garanzia Convenzionale Ulteriore, che il Commerciante può includere nel prezzo di vendita, ma non far pagare a parte. 1.2. USATO GARANTITO, GARANZIA DI AFFIDABILITA’ PER UN VENDITORE? Usato “Garantito” vuol dire semplicemente una garanzia aggiuntiva e ulteriore rispetto a quanto prescrive oggi la legge a carico dei venditori di auto, che interviene specificatamente per i guasti improvvisi ed accidentali, purché non dovuti a normale usura o carenza di manutenzione. Il presupposto di tale forma di Garanzia è che la serietà di un commerciante si misura soprattutto dal grado di copertura che assicura ai suoi clienti, indipendentemente da ciò a cui è adesso obbligato per legge, e dalla capacità di prevenire ogni genere di contestazione. © 2007 R. Caracciolo – Release 1.0. del 17/5/2007 35 ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE Promossa nel 1987 dalla Cisl Settore Auto Chi si affida all’usato “garantito” offre sullo stato dei veicoli tutta una serie di servizi aggiuntivi che certamente aiutano il Consumatore in caso di problemi, ma che possono costituire il classico specchietto per le allodole, portando il Consumatore a ritenere che qualunque cosa succeda, qualcuno provvederà senza ulteriori costi. È un equivoco che nasce dall’uso del termine Garanzia, che viene assimilata alla garanzia del nuovo, mentre si tratta di cosa ben diversa. Tipicamente vengono offerti vari servizi (es. rimborso carro attrezzi, auto sostitutiva e spese accessorie) che non rientrano strettamente negli obblighi a carico del venditore con la normativa entrata in vigore nel marzo 2002. L’usato garantito è caratteristico dei Concessionari delle Complimenti, Complimenti, ilil suo suo veicolo veicolo èè coperto coperto dalla dalla Garanzia Garanzia maggiori per auto recenti Convenzionale… Convenzionale…per per ottenere ottenere ilil miglior miglior servizio, servizio, legga e selezionate, spesso con legga ilil carnet carnet ee questo questo promemoria promemoria !!! !!! il marchio della Casa. I Commercianti Cosa Cosa Cosa èèlala Garanzia Garanzia Cosa non non èèlala indipendenti possono Garanzia Garanzia UN UN EFFICIENTE EFFICIENTE comunque competere, SERVIZIO LA SERVIZIO DI DI LASOSTITUZIONE SOSTITUZIONE RIPRISTINO DI offrendo servizi del tutto RIPRISTINO DI DI DI PARTI PARTI GUASTI NORMALMENTE GUASTI NON NON NORMALMENTE analoghi, in proprio o USURATE PREVEDIBILI PREVEDIBILI USURATE collaborando con IN LA IN CASO CASO DI DI GUASTI GUASTI LAMANUTENZIONE MANUTENZIONE organizzazioni ALLE ORDINARIA ALLE PARTI PARTI ORDINARIA specializzate, in grado di “COPERTE” “COPERTE” IL IL LA LARIMESSA RIMESSA“A “A coprire anche veicoli VENDITORE VENDITORE NUOVO” NUOVO” DEL DEL RIPRISTINERA’ RIPRISTINERA’ IL IL molto anziani e con VEICOLO VEICOLO IN IN CASO CASO VEICOLO ALLE VEICOLO ALLE DI DI GUASTO GUASTO percorrenze elevate. CONDIZIONI CONDIZIONI CHE CHE LA SOSTITUZIONE LA SOSTITUZIONE Ma non tutte le AVEVA AVEVA AL AL DI PARTI DI DI PARTI DI GARANZIE SONO MOMENTO MOMENTO DELLA DELLA CONSUMO CONSUMO VENDITA UGUALI. VENDITA MAI UNA MAI UNA UN Ma non sempre il grande UN ECCELLENTE ECCELLENTE ASSICURAZIONE ASSICURAZIONE :: SERVIZIO SERVIZIO DI DI nome è sinonimo di SEMPRE SEMPRE SOCCORSO SOCCORSO ED ED PAGAMENTO certezza; verificate PAGAMENTO ASSISTENZA ASSISTENZA DIRETTO DIRETTO attentamente la STRADALE STRADALE IN IN ALL’OFFICINA!! ALL’OFFICINA!! descrizione della garanzia TUTTA TUTTAEUROPA EUROPA che vi viene offerta, e non date niente per scontato; la legge RIFERIMENTO RIFERIMENTOGUIDA GUIDA “GARANZIA SULLE AUTO USATE” “GARANZIA SULLE AUTO USATE” richiede che vi sia la © 2007 R. Caracciolo – Release 1.0. del 17/5/2007 36 ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE Promossa nel 1987 dalla Cisl Settore Auto certezza della prestazione in caso di guasto, eliminando ogni interpretazione discrezionale o cavilli tesi a negare o limitare il rimedio. In caso di problemi è sempre il Venditore che risponde; nel caso (frequente) che il Venditore o l’organizzazione a cui il Venditore ha affidato la gestione del servizio (marchio della casa costruttrice od organizzazione terza), ricorresse a pretesti vari per non riconoscere il problema nei termini della garanzia ulteriore concessa, non esitate a rivolgervi al Venditore per far valere i vostri diritti, anche con l’aiuto di ADICONSUM. 2. ESIGERE UNA GARANZIA CHIARA E TRASPARENTE 2.1. Certezza su ciò che viene coperto nell’ambito del veicolo, ovvero soddisfatti E garantiti ADICONSUM ha redatto ed offre agli Operatori un prezioso strumento di lavoro per la corretta applicazione della legge nella pratica quotidiana, intitolato “Manuale per l’Applicazione della Garanzia nel Commercio dell’Auto Usata” I Commercianti che lavorano seguendo il Manuale vi offrono sicurezza e competenza a protezione dei vostri effettivi diritti. ADICONSUM è al vostro fianco, anche mediante la specifica sezione del sito settore auto accessibile dalla sezione auto e multe di www.adiconsum.it , dedicata all’auto, per fornirvi consulenza attiva sia in occasione di problemi, che se volte, in via preventiva, prima dell’acquisto dell’auto. Ma attenti alle false aspettative; la garanzia è sempre legata all’uso pregresso del vicolo, e quindi abbiate sempre sott’occhio le TAVOLE DELLA GARANZIA. E la legge ribadisce i vostri diritti, ma vi impone anche doveri specifici, da non perdere di vista, Documentatevi (Documenti scaricabili da: settore auto * La Garanzia dell’Usato * Chi compra un auto usata è garantito per legge * Le 33 risposte alle più comuni domande in tema di Garanzia * Manutenzione del Nuovo * Il Concetto di Logorio © 2007 R. Caracciolo – Release 1.0. del 17/5/2007 37 ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE Promossa nel 1987 dalla Cisl Settore Auto * © 2007 R. Caracciolo – Release 1.0. del 17/5/2007 38 ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE Promossa nel 1987 dalla Cisl Settore Auto 3. Tabella I : I Più comuni difetti di Conformità Ma cosa sono i difetti di conformità? Ecco una lista certamente non esaustiva dei possibili eventi che ricadono nel concetto di conformità, se emergono dopo la vendita, condotta con la classica metodologia della presentazione della vettura come “impeccabile”: Irregolarità nei documenti (occorrono duplicati) Indisponibilità libretto uso e manutenzione Mancata effettuazione tagliandi o mancata documentazione dei medesimi(concetto di logorio da manutenzione irregolare) Mancata effettuazione di richiami ufficiali della Casa Numero di precedenti proprietari maggiore del dichiarato (risoluzione del contratto) Impossibilità di reperire pezzi di ricambio Ruote/Pneumatici di misura non ammessa dalla carta di circolazione. Pneumatici deformati Presenza di modifiche alle centraline e/o parti meccaniche per l’incremento di potenza. Interventi di manutenzione ordinaria percorrenza ravvicinata prima del prossimo tagliando come Pasticche / Dischi / Ammortizzatori da sostituire Gomme o cerchi di misura non ammessa dal libretto Gomma di scorta non installabile sui mozzi ( sostituite ruote lamiera con cerchi in lega con cambiamento dei mozzi) Mancanza / non funzionalità Martinetto o chiave per smontaggio gomme o chiave antifurto bulloni in lega(se la casa prevedeva il martinetto sollevamento vettura, ci deve essere un martinetto funzionante, non necessariamente quello originale) Mancanza altri attrezzi secondari originariamente previsti Mancato collaudo impianto a gas NTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A PERCORRENZE ANTICIPATE RISPETTO AL PIANO NORMALIZZATO ADICONSUM, come ad esempio Frizione che “slitta” Servosterzo rumoroso Cambio con difetti ( innesti duri, grattate, rumorosità) Batteria che non tiene la carica Difetti impianto elettrico/parti elettroniche © 2007 R. Caracciolo – Release 1.0. del 17/5/2007 39 ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE Promossa nel 1987 dalla Cisl Settore Auto Fari / catadiottri da sostituire Difetti spie / strumentazione Spegnimento artificiale spie di avaria (tipicamente airbags) con aggiunta di elementi quali resistenze e simili Tappezzeria usurata in aree non immediatamente visibili Riparazioni carrozzeria scadente, disallineamento battute cofani e portiere. Guarnizioni portiere / cofani difettose Funzionamento difettoso impianti ausiliari ( radio, antenna elettrica, diffusori, climatizzatore) CD/DVD navigatore satellitare non aggiornato Lettore di CD non compatibile con CD masterizzati Mancata revisione se scaduta al momento della consegna Bocciatura alla revisione Corrosione / danneggiamenti parti strutturali de l veicolo Mancata informazione su necessità catene speciali o impossibilità montaggio catene Mancato collaudo gancio di traino Impianto aria condizionata con freon non ecologico Serrature diverse Indisponibilità chiave master per duplicazione chiavi con immobilizer. Indisponibilità chiave esclusione suoneria antifurto Pubblicazione preparata da Dott. Raffaele Caracciolo, Responsabile Nazionale Settore Auto DICONSUM Roma 23 aprile 2007 Riproduzione permessa citando la fonte e l’autore © 2007 R. Caracciolo – Release 1.0. del 17/5/2007 40