REGIONE MARCHE
MARCHE
Servizio Promozione Internalizzazione
Turismo - Commercio
Settore Tutela Consumatori
BADANTI E COLF
MARCHE
ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA
E L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI
Sede Territoriale:
60125 ANCONA
Via XXV Aprile, 37/A
Tel. 071.227531
Fax 071.2275380
61100 PESARO
Via Toschi Mosca, 7
Tel. 0721.31678
Fax 0721.34655
63100 ASCOLI PICENO
Corso Mazzini, 37
Tel. 0736.251156
Fax 0736.253936
62100 MACERATA
Via Mozzi, 72
Tel. 0733.231645
Fax 0733.233726
IL LAVORO DELLE BADANTI:
VADEMECUM AD USO DELLE FAMIGLIE
Pubblicazione realizzata
dall’ADOC Marche
Via XXV Aprile, 37/a
60125 Ancona
1ª Edizione
Finito di stampare
nel mese di Giugno 2006
Stampa Nova Azienda Grafica, Jesi (An)
Hanno collaborato alla stesura:
Avv. Pierelli Roberto
Avv. Morena Luca
Pierelli Riccardo
Si ringrazia per la consulenza prestata
il Sig. Morbidelli Riccardo
BADANTI & COLF
(Il lavoro delle “Badanti”.
Vademecum ad uso delle famiglie)
INDICE
01. PREMESSA
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02. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
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03. SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO: 15
a) L’orario di lavoro
17
b) Il riposo settimanale
17
c) Il vitto e l’alloggio
17
04. ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI:
Gli obblighi previdenziali
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05. DEDUZIONI FISCALI
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06. MALATTIE ED INFORTUNI
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07. MATERNITA’
31
08. ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
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09. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
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10. ALLEGATI
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PRESENTAZIONE
La Regione Marche da anni è impegnata in una politica mirata
a proteggere gli interessi specifici dei cittadini nella loro funzione di consumatori di beni ed utenti di servizi.
Gli obiettivi di base della politica regionale riguardano la riduzione delle diseguaglianze, l’accesso rapido e certo della giustizia, la protezione del consumatore, la tutela della salute e della
sicurezza, il miglioramento delle condizioni generali di vita.
La Regione, quindi, con la legge regionale n. 15/98 “Norme per
la tutela dei Consumatori e degli Utenti” si è dotata di uno strumento legislativo capace di incidere profondamente nella realtà
marchigiana promuovendo e attivando una politica di informazione-formazione del consumatore e di sviluppo dell’associazionismo.
In piena sintonia con quanto previsto dalla Legge Regionale
15/98, annualmente le associazioni a tutela dei consumatori predispongono programmi di iniziative volte all’informazione degli
utenti nella loro più ampia autonomia di “Scienza e Coscienza”.
Tra le varie attività predisposte dall’associazione dei consumatori ADOC vi è questa guida al Rapporto di Lavoro delle Colf e
Badanti, strumento conoscitivo, che permette una diffusione di informazioni utili al cittadino-consumatore per meglio districarsi nelle
problematiche contrattuali di diritti e doveri sottostanti.
Con questa guida l’ADOC si propone di analizzare lo svolgimento
del rapporto di lavoro dalla sua nascita fino alla sua conclusione fornendo al cittadino consumatore uno strumento sicuramente utile e di facile comprensione.
L’ Assessore alla Tutela dei Consumatori
LUCIANO AGOSTINI
1. PREMESSA
In questi ultimi anni, con il progressivo invecchiamento della
popolazione e il mutamento delle condizioni sociali delle famiglie, è emersa una sempre crescente necessità di ricorrere a operatori, per lo più stranieri, per l’assistenza alla persona a domicilio.
Al fine di superare le inevitabili difficoltà nel rapporto tra le
“badanti” e le famiglie dovute ad incomprensioni nella comunicazione, all’appartenenza a culture diverse, ad usi, costumi e credenze difformi, l’ADOC, ha deciso di pubblicare questo vademecum che vuole fornire, sia ai datori di lavoro che ai lavoratori,
una serie di indicazioni sugli aspetti giuridici, fiscali e previdenziali di questo particolare rapporto di lavoro.
Il Presidente dell’Adoc Marche
GRAZIANO FIORETTI
2.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
DI LAVORO
2 . C O S T I T U Z I O N E D E L R A P P O R T O D I L AV O R O
Per assumere una badante il datore di lavoro (normalmente famiglie costituite anche da una
sola persona) deve seguire una procedura diversa a seconda che la lavoratrice da assumere appartenga o meno all'Unione Europea.
a) Lavoratrice cittadina italiana o dell’Unione Europea. Il datore di lavoro può
assumere direttamente la badante, dopo aver concordato gli elementi del rapporto di lavoro (orario, retribuzione, ferie ecc.).
Dal 1° agosto 2006, anche i lavoratori neocomunitari (di nazionalità polacca, ceca, slovacca, ungherese, estone, lettone, lituana e slovena), per i quali erano previste delle procedure
di autorizzazione, possono liberamente entrare nel territorio nazionale e qui svolgere attività
di lavoro subordinato, dovendo soltanto farsi rilasciare dalla Questura del luogo del soggiorno
il documento di identificazione personale previsto per i cittadini comunitari che soggiornano
in Italia per un periodo superiore a 3 mesi (carta di soggiorno per attività di lavoro).
b) Lavoratrice cittadina extra UE. Si presentano i seguenti casi:
b1) Se la lavoratrice è in Italia con regolare documento di soggiorno che permette il lavoro (no turismo o richiesta d’asilo o culto), il datore di lavoro può assumerla direttamente, con
la stessa procedura impiegata per i collaboratori domestici con cittadinanza italiana;
b2) Se la lavoratrice si trova all'estero, è prevista una procedura di chiamata nominativa
(Assunzione tramite Decreto Flussi);
b3) Se la lavoratrice si trova in Italia senza regolare documento di soggiorno, non è assolutamente possibile assumerla. “Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto, ovvero il cui permesso sia scaduto e
del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore
impiegato” (art. 22 D.L. 25/07/1998 n. 286, comma 12).
11
BADANTI & COLF
I documenti che la lavoratrice deve produrre sono:
- Documento di riconoscimento (carta d’identità o passaporto) valido;
- Codice Fiscale;
- Permesso di soggiorno in corso di validità (se lavoratrice straniera) o Cedolino
rilasciato dalla Questura competente, in caso di permesso in fase di rinnovo.
E’ innanzitutto necessario dare comunicazione all’INAIL dell’inizio del rapporto, tramite l'apposito modulo, dove alla voce "Posizione ass. ditta" va messo il codice 99999999. La denuncia può essere inviata via fax al numero verde riportato nel modulo (vedi fac simile tra gli
allegati).
Entro le 48 ore successive, in caso di lavoratrice straniera, bisogna darne comunicazione:
- alla Questura della città in cui avviene la costituzione del rapporto di lavoro (ovvero
all’Ufficio locale di Pubblica Sicurezza).
Entro 5 giorni, poi, si deve trasmettere la comunicazione:
- allo Sportello Unico dell’Immigrazione istituito presso la Prefettura della Provincia in cui si
costituisce il rapporto (allegando anche il modulo “contratto di soggiorno” compilato in ogni
sua parte);
- al Centro per l’Impiego competente (vedi fac simile tra gli allegati).
Nel caso di stabile convivenza (dimora abituale) è altresì necessario darne comunicazione all’Anagrafe Comunale entro 20 giorni per l’iscrizione nei registri della popolazione (residenza).
L'assunzione va, infine, denunciata all'INPS tramite la presentazione dell'apposito modulo
LD09 (vedi fac simile tra gli allegati) entro le scadenze fissate per il pagamento dei contributi (10 gennaio; 10 aprile; 10 luglio e 10 ottobre).
Infine, datore di lavoro e lavoratore/lavoratrice devono sottoscrivere congiuntamente un "contratto di assunzione", in cui vengano evidenziati gli elementi principali del rapporto di
lavoro. (L’obbligo della forma scritta è stato introdotto dai CCNL con esclusione per i rapporti
di durata inferiore al mese o alle 8 ore settimanali, nonché per quelli stipulati con parenti o
affini). La lettera d’assunzione deve indicare, fra le altre cose, l’inquadramento del lavoratore/lavoratrice domestico in una delle categorie indicate all’art. 10 del vigente CCNL, e precisamente:
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2 . C O S T I T U Z I O N E D E L R A P P O R T O D I L AV O R O
Prima categoria super. Vi appartengono coloro che attestino professionalità specifica
sul piano pratico operativo e che, svolgendone le mansioni, siano in possesso di un diploma
specifico o attestato professionale riconosciuto dallo stato o enti pubblici.
Prima categoria. Vi appartengono coloro che con piena autonomia e responsabilità presiedano all’andamento della casa per esplicito incarico delegato dal datore di lavoro o, comunque, svolgano mansioni per le quali occorra una specifica elevata competenza professionale (es. addetto alla compagnia, governante, maggiordomo, assistente geriatrico, infermiere
diplomato, capo cuoco).
Seconda categoria. Vi appartengono coloro che svolgono mansioni relative alla vita familiare con la necessaria specifica capacità professionale (es. baby sitter, autista, cameriere,
addetto alla stiratura o alla lavanderia, aiuto cucina, addetto alle pulizie).
Terza categoria. Vi appartengono i prestatori di lavoro generico (dopo 14 mesi di anzianità di servizio passeranno automaticamente alla seconda categoria).
L’individuazione della categoria di inquadramento dipende dal grado di professionalità posseduta dalla badante e dalle mansioni che le verranno assegnate (che possono andare da
una semplice sorveglianza ed accudimento di persone che conservano una certa autosufficienza, all’assistenza intensiva e continuata di anziani allettati).
Dalla scelta della categoria dipenderà la quantificazione retributiva (comunque mai inferiore a € 439,00) e contributiva (uguale o maggiore a 20h sett.li), ma anche la durata del periodo di prova (30 giorni per la 1^ categoria e 8 giorni per la 2^ e 3^).
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3.
SVOLGIMENTO DEL
RAPPORTO DI LAVORO
3 . S V O L G I M E N T O D E L R A P P O R T O D I L AV O R O
Il rapporto di lavoro è regolamentato dal CCNL 8.3.2001 (vedi copia fra gli allegati).
Alcuni punti più importanti sono:
L’orario di lavoro può essere stabilito liberamente fra le parti, con osservanza dei
seguenti limiti:
• non più di 10 ore giornaliere, non consecutive, e fino ad un totale massimo di
54 ore settimanali, nel caso la badante sia convivente;
• non più di 8 ore giornaliere, non consecutive e fino ad un totale massimo di 45
ore settimanali, nel caso la badante non sia convivente.
Il riposo settimanale non può essere inferiore alle 36 ore continuative, corrispondenti
all’intera giornata di domenica, oltre ad un’altra mezza giornata da stabilirsi di comune accordo. Quando per necessità inderogabili non è possibile concedere il riposo domenicale, la
lavoratrice avrà diritto al recupero in altro giorno, oltre alla maggiorazione prevista dal CCNL,
a meno che ciò non venga richiesto dalla stessa lavoratrice professante altra fede religiosa.
Le ferie sono pari a 26 giorni lavorativi da usufruirsi di norma nell’arco dell’anno solare in
cui sono state maturate e suddivise in non più di 2 periodi da concordarsi fra le parti. Le ferie
costituiscono un diritto irrinunciabile: è possibile l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di
un biennio (utilizzabili, ad esempio, per temporanei rientri al Paese d’origine).
Il vitto e l’alloggio (laddove previsti) fanno parte integrante della retribuzione spettante
alla lavoratrice; i relativi valori convenzionali (stabiliti dal CCNL) sono computati al fini del
calcolo dei contributi previdenziali e debbono essere indennizzati nel caso non vengano usufruiti (per esempio durante le ferie).
Il lavoratore/lavoratrice che effettua almeno 6 ore giornaliere (anche se non convivente) ha
diritto al pasto.
Il CCNL prescrive che i pasti devono essere tali da assicurare alla lavoratrice una nutrizione
sana e sufficiente.
La sistemazione alloggiativa fornita alla badante convivente deve essere idonea a salvaguardarne
la dignità e riservatezza.
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4.
ADEMPIMENTI FISCALI E
PREVIDENZIALI
4. ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI
Gli obblighi previdenziali che spettano al datore di lavoro, oltre alle iniziali comunicazioni assicurative all’INAIL ed all’INPS (vedi allegati) consistono nel versamento dei contributi INPS. Le scadenze, per i periodi lavorati nel trimestre solare che precede, sono: 10
aprile, 10 luglio, 10 ottobre e 10 gennaio.
I contributi previdenziali variano all’inizio di ogni anno e vengono di norma comunicati dall’INPS
ogni anno con l’invio al datore di lavoro dei 4 bollettini di conto corrente postale.
Il calcolo viene effettuato sulla base della retribuzione oraria e delle ore lavorate nel trimestre, utilizzando due diversi parametri a seconda che Il lavoratore/lavoratrice vengano o meno
corrisposti gli assegni famigliari.
La quota per il contributo CUAF (cioè contributo per gli assegni famigliari) non è dovuta nel
caso in cui la badante sia coniuge del datore di lavoro ovvero parente o affine entro il terzo
grado e con lui convivente.
La retribuzione oraria da assoggettare al corrispondente contributo viene determinata sommando:
a) salario settimanale, mensile o quindicinale diviso per le ore prestate nel periodo;
b) quota di tredicesima mensilità, da calcolare dividendo per 12 la paga oraria;
c) vitto e/o alloggio, eventualmente fruiti diviso per le ore lavorate nel periodo.
I giorni di ferie pagati devono essere considerati come giorni di lavoro. A ciascuno di tali
giorni va attribuito un numero di ore secondo il seguente calcolo:
a) sommare le ore lavorate nelle ultime quattro settimane precedenti l’inizio del periodo feriale;
b) dividere la somma ottenuta per il numero fisso 24, si ottiene così il numero di ore da attribuire a ogni giorno di ferie;
c) moltiplicare le ore giornaliere ricavate per i giorni di ferie pagati per avere il totale ore del
periodo feriale da aggiungere alle lavorate nel trimestre.
Una parte dei contributi previdenziali versati dal datore di lavoro grava sul lavoratore e quindi può essere trattenuta a titolo di rivalsa sullo stipendio (si tratta di una quota minima ed in
genere la trattenuta non viene effettuata).
Non essendo sostituto d'imposta, il datore di lavoro domestico non è invece tenuto a fare rite21
BADANTI & COLF
nute ai fini fiscali. Ha però l'obbligo di rilasciare al lavoratore, su sua richiesta, una dichiarazione relativa alle retribuzioni percepite durante l'anno, che evidenzi l'importo trattenuto
quale contribuzione all'assicurazione generale obbligatoria.
Tale dichiarazione dovrà essere utilizzata dal lavoratore/lavoratrice per la denuncia fiscale
dei propri redditi.
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5.
DEDUZIONI FISCALI
5. DEDUZIONI FISCALI
La Finanziaria 2005 ha introdotto anche una nuova deduzione di € 1.820,00 per le spese
pagate dal contribuente agli addetti (badanti) alla propria assistenza personale o di quella
dei familiari (indicati nell’art. 433 del codice civile), nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
La deduzione diminuisce con l’aumentare del reddito e spetta anche se il familiare non è a
carico.
La deduzione per gli addetti all’assistenza non pregiudica la possibilità di dedurre i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare che, si ricorda, sono deducibili nel limite di € 1.549,37.
25
6.
MALATTIE ED INFORTUNI
6 . M A L AT T I E E D I N F O R T U N I
In caso di malattia il lavoratore/lavoratrice è tenuta, qualora non convivente, a trasmettere entro 3 giorni il certificato medico al datore di lavoro.
Gli è riconosciuto il seguente trattamento:
a) per anzianità fino a sei mesi: 8 giorni retribuiti (10 giorni di conservazione del posto);
b) per anzianità da più di 6 mesi: 10 giorni retribuiti (45 giorni di conservazione del posto);
c) per anzianità oltre 2 anni: 15 giorni retribuiti (180 giorni di conservazione del posto);
L'indennità di malattia è retribuita dal datore di lavoro nella seguente misura:
- al 50% fino al terzo giorno di malattia;
- al 100% dal quarto giorno in poi di malattia;
In caso di infortunio sul lavoro il datore di lavoro è tenuto a fare una denuncia all'INAIL,
utilizzando un apposito modulo (vedi fac simile tra gli allegati) e allegando il referto medico
del pronto soccorso, entro:
- 24 ore e telegraficamente per quelli mortali o presunti tali;
- 2 giorni dall'accertamento per quelli pronosticati non guaribili entro tre giorni;
- 2 giorni a partire dal quarto per quelli pronosticati guaribili entro tre giorni ma non guariti.
Nessuna denuncia occorrerà nel caso di infortunio guaribile in 3 giorni.
Le assenze per infortunio debbono essere comprovate da relativo certificato medico.
Il dipendente/la dipendente infortunata ha diritto alla conservazione del posto:
- per 10 giorni di calendario, se con anzianità fino a sei mesi;
- per 45 giorni di calendario, se con anzianità di più di sei mesi e fino a due anni;
- per 180 giorni di calendario, se con anzianità di oltre due anni.
AI lavoratore/lavoratrice in caso di infortunio spettano, a seconda dei casi, le seguenti prestazioni erogate dall'INAIL:
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BADANTI & COLF
- una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
- una rendita per l'inabilità permanente;
- un assegno per l'assistenza personale continuativa;
- una rendita ai superstiti ed un assegno una tantum in caso di morte;
- le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
- la fornitura degli apparecchi di protesi.
Per quanto riguarda la retribuzione durante l’astensione per infortunio:
- i primi tre giorni vengono retribuiti dal datore di lavoro;
- dal quarto giorno in poi erogati dall'INAIL.
L'aggiunta della quota sostitutiva convenzionale di vitto e alloggio, per il personale che ne
usufruisca normalmente, sarà riconosciuta nel caso che il lavoratore infortunato non sia
degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
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7.
MATERNITA’
7 . M AT E R N I TA’
In caso di maternità, nei confronti delle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari, all’INPS
spetta l’obbligo di corrispondere, durante il periodo di astensione obbligatoria (2 mesi
prima e 3 mesi dopo il parto), un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione convenzionale, quale risulta dai contributi settimanali versati nei 24 mesi antecedenti la data di
inizio dell’astensione.
E’ fatto divieto al datore di lavoro di licenziare la lavoratrice in stato di gravidanza, purché
intervenuta nel corso del rapporto di lavoro e fino alla cessazione del periodo di astensione
obbligatoria dal lavoro, salvo naturalmente, che per giusta causa.
33
8.
ASSEGNO PER IL NUCLEO
FAMILIARE
8 . A S S E G N O P E R I L N U C L E O FA M I L I A R E
E' una prestazione che è stata istituita per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei
pensionati da lavoro dipendente i cui nuclei familiari comprendano componenti minorenni e
i cui redditi siano al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge.
Il reddito è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo
familiare.
Il reddito del nucleo familiare, da prendere in considerazione ai fini della concessione dell'assegno, è quello prodotto nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.
Ad esempio, per il periodo 1° luglio 2005 - 30 giugno 2006, si deve considerare il reddito
prodotto nel 2004.
Ai fini del diritto all'assegno, si considera la somma dei redditi complessivi assoggettabili all'IRPEF
(imposta sul reddito delle persone fisiche) e dei redditi di qualsiasi natura, compresi - se superiori a € 1.032,91 - quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte.
I redditi da lavoro vanno considerati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali in
qualunque forma pagati o trattenuti.
Per ottenere il pagamento dell'assegno l'interessato deve presentare domanda utilizzando
l'apposito modulo predisposto dall'Inps (vedi fac simile tra gli allegati) e presentarlo all’istituto che provvederà al pagamento direttamente.
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9.
CESSAZIONE DEL RAPPORTO
DI LAVORO
9 . C E S S A Z I O N E D E L R A P P O R T O D I L AV O R O
Il contratto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle due parti con l’osservanza di un termine di preavviso.
Nel caso di contratti di lavoro con almeno 25 ore settimanali il preavviso è di
- 15 giorni di calendario fino a 5 anni di anzianità;
- 30 giorni di calendario oltre i 5 anni di anzianità.
Nel caso di contratti di lavoro con meno 25 ore settimanali il preavviso è di
- 8 giorni di calendario fino a 2 anni di anzianità;
- 15 giorni di calendario oltre i 2 anni di anzianità.
I suddetti termini sono dimezzati nel caso la risoluzione sia chiesta dal lavoratore/lavoratrice.
Nel caso alla badante sia stato assegnato un alloggio indipendente, i termini vengono portati a 30 giorni per anzianità inferiore ad 1 anno e 60 giorni se superiore.
I giorni di ferie NON vengono computati ai fini del completamento del periodo di preavviso.
La risoluzione del contratto senza preavviso può essere fatta solo per giusta causa (gravi ragioni che rendono intollerabile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto).
Per il licenziamento del lavoratore domestico non è prescritto l’obbligo di motivazione (ad
nutum), fatta eccezione per il periodo di gravidanza (e fino al compimento del periodo di
astensione obbligatoria dal lavoro), in cui la lavoratrice non può essere licenziata se non per
giusta causa.
In caso di dimissioni o licenziamento, il datore di lavoro deve provvedere a:
1- dare comunicazione all’INAIL (come per l’assunzione) tramite Fax entro le 24 ore successive al termine del rapporto,
41
BADANTI & COLF
2- effettuare il versamento dei contributi previdenziali entro dieci giorni dalla fine del rapporto di lavoro,
3- dare comunicazione alla Questura (in caso di lavoratrice straniera) della città in
cui è avvenuta la costituzione del rapporto di lavoro (entro 48 ore dalla data di cessazione),
4- dare comunicazione allo sportello Unico dell’Immigrazione (in caso di lavoratrice straniera).
Istituito presso la Prefettura della provincia in cui si costituisce il rapporto, (entro 5 giorni dalla
data di cessazione),
5- dare comunicazione al Centro per l’Impiego, territorialmente competente (entro 5 giorni
dalla cessazione),
6- nel caso di stabile convivenza (dimora abituale) è altresì necessario darne comunicazione all’Anagrafe entro 20 giorni.
Oltre ai casi di risoluzione sopra descritti, il contratto di lavoro cessa per morte della badante o dell’assistito.
N.B. Il lavoratore licenziato o dimessosi per giusta causa, qualora sia in possesso dei requisiti contributivi previsti per legge, ha diritto alla indennità di disoccupazione che viene erogata dall’INPS su richiesta dello stesso lavoratore presentando l’apposito modulo (vedi fac
simile tra gli allegati).
42
10.
ALLEGATI
1 0 . A L L E G AT I
FAC SIMILE DI CONTRATTO DI ASSUNZIONE
Gent.ma Sig.ra/Preg.mo Sig.
.........................................................
Luogo e data ...................................................................................................................
Con la presente Le confermo la Sua assunzione alle mie dipendenze quale collaboratore/trice
familiare, addetto/a ai servizi domestici in favore del mio nucleo familiare, attualmente nel
Comune di ............................................... al seguente indirizzo .......................................
Le sue mansioni consisteranno ..........................................................................................
Il rapporto avrà inizio il giorno ........................................................... e l’orario di lavoro
da osservare quotidianamente (ovvero: nei giorni di ....................................................)
sarà il seguente: ..........................................................., senza convivenza (ovvero: con
l’obbligo di convivenza totale/parziale).
Ella è obbligata ad indossare la tenuta da lavoro che le verrà da me fornita (si può anche
non obbligare alla tenuta di lavoro) e godrà la mezza giornata di riposo settimanale, in aggiunta alla domenica, dalle ore .............................. (ovvero: fino alle ore .............................)
del ....................................................; (in caso di convivenza: potrà inoltre riporre e custodire i suoi effetti personali nell’apposito spazio che le verrà indicato).
Le ferie annuali saranno godute nel periodo che verrà concordato, in base alle reciproce esigenze ed alle necessità del nucleo familiare, comunque compreso, tranne eventi eccezionali o l’accoglimento di sue specifiche richieste, dal 1° giugno al 30 settembre.
La retribuzione è pattuita in euro ............................................. Mensili, orarie, da corrispondersi
per tredici mensilità, oltre all’indennità sostitutiva del vitto e/o alloggio.
Vorrà sottoscrivere copia della presente per integrale ed incondizionata accettazione.
Firma del datore di lavoro
................................................................
Firma del/la collaboratore/trice familiare .........................................................................
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1 0 . A L L E G AT I
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1 0 . A L L E G AT I
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1 0 . A L L E G AT I
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BADANTI & COLF
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1 0 . A L L E G AT I
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BADANTI & COLF
TABELLA RIASSUNTIVA
CONTRATTO DI LAVORO DOMESTICO
(aggiornata al 01/01/2006)
TIPOLOGIE
DI LAVORO
1° S
1°
2°
54
3°
NOTE
1 0 . A L L E G AT I
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE SULLA DISCIPLINA
DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO - 8 MARZO 2001
Roma, 8 marzo 2001
Articolo 1 - SFERA DI APPLICAZIONE
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra Fidaldo (cui aderiscono
l’Assindatcolf, aderente a Confedilizia, l’Associazione Datori di Lavoro di Collaboratori
Domestici con sede a Como, l’Associazione Datori di Lavoro di Collaboratori Domestici con
sede a Como, l’Associazione Datori di Lavoro di Collaboratori Domestici con sede a Milano,
la Nuova Collaborazione) e Domina, da una parte. E Federcolf, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl,
Uiltucs-Uil, dall’altra parte, disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, il
rapporto di lavoro domestico.
Il contratto si applica ai prestatori di lavoro, comunque retribuiti, addetti al funzionamento
della vita familiare, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto. Il presente contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità non italiana, fatte salve le eventuali normative emanate dalle autorità competenti.
Articolo 2 - INSCINDIBILITA’ DELLA PRESENTE REGOLAMENTAZIONE
Le norme della presente regolamentazione collettiva nazionale sono, nell’ambito di ciascuno
dei relativi istituti, inscindibili e correlative fra di loro, né quindi cumulabili con altra trattamento.
Articolo 3 - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Eventuali trattamenti più favorevoli saranno mantenuti ad personam.
Articolo 4 - DOCUMENTO DI LAVORO
All’atto dell’assunzione il lavoratore dovrà, ai sensi di legge, consegnare al datore di lavoro il libretto di lavoro e presentare in visione i documenti assicurativi e previdenziali, la tessera sanitaria, nonché ogni altro documento sanitario aggiornato con tutte le attestazioni previste dalle vigenti norme di legge, un documento di identità personale non scaduto ed eventuali
diplomi o attestati professionali specifici. In caso di pluralità di rapporti, il libretto di lavoro
sarà trattenuto da uno dei datori di lavoro con conseguente rilascio di ricevuta. Il lavoratore
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BADANTI & COLF
extracomunitario potrà essere assunto se in possesso del permesso di soggiorno per motivi
di lavoro.
Articolo 5 - ASSUNZIONE
L’assunzione del lavoratore avviene direttamente ai sensi di legge.
Articolo 6 - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
(LETTERA DI ASSUNZIONE)
Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di assunzione), nel quale
andranno indicati, oltre ad eventuali clausole specifiche:
a) la data dell’inizio del rapporto di lavoro;
b) la categoria di appartenenza e l’anzianità in detta categoria;
c) la durata del periodo di prova;
d) l’esistenza o meno della convivenza, totale o parziale;
e) la durata dell’orario giornaliero di lavoro;
f) l’eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro;
g) la mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla domenica, ovvero ad altra giornata nel caso di cui all’art. 16, ultimo comma;
h) la retribuzione pattuita;
i) la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari;
l) il periodo concordato di godimento delle ferie annuali;
m) l’indicazione dell’adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e custodire
i propri effetti personali.
La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, dovrà essere scambiata tra le parti.
Articolo 7 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
L’assunzione può effettuarsi a tempo determinato, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera, nel rispetto della legge 18 aprile 1962, n. 230, nonché
nei seguenti casi previsti dal presente contratto, ai sensi dell’art. 23 della legge 28 febbraio
1987, n. 56:
1. per l’esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo;
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1 0 . A L L E G AT I
Il lavoro delle “badanti” vademecum ad uso delle famiglie 12;
2. per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all’estero;
3. per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti istituiti dalle norme
di legge sulla tutela dei minori o dei portatori di handicap, anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto;
4. per sostituire lavoratori in ferie.
Per le causali di cui sopra, i datori di lavoro potranno altresì avvalersi delle agenzie di lavoro internale ai sensi della normativa di legge.
Articolo 8 - ASSUNZIONE LAVORATORI STUDENTI
Gli studenti di età compresa fra i sedici ed i ventinove anni, frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato, ovvero da enti pubblici,
possono essere assunti in regime di convivenza con un orario di 25 ore settimanali.
Qualora detto orario fosse interamente contenuto tra le ore 6,00 e le ore 14,00, oppure tra
le ore 14,00 e le ore 22,00, ai prestatori di lavoro s tudenti, di cui al precedente comma,
sarà erogata una retribuzione pari a quella prevista dalla tabella A allegata al presente contratto, fermo restando l’obbligo di corresponsione dell’intera retribuzione in natura.
L’assunzione ai sensi del presente articolo dovrà risultare da atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, da cui risulti l’orario effettivo di lavoro concordato,
nell’ambito dei due semiturni individuati nel comma precedente.
Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applicano integralmente tutti gli istituti
disciplinati dal presente contratto.
Resta fermo, per i soggetti che ne sono destinatari, la normativa dettata in tema di collocamento alla pari dall’accordo del 24 novembre 1969, n. 68, ratificato con la legge 18 maggio 1973, n. 304.
Articolo 9 - PERMESSI PER FORMAZIONE PROFESSIONALE
I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il lavoro di almeno 18 mesi, possono usufruire di un monte-ore annuo di 40 ore di permesso retribuito, per
la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori familiari o assistenti domiciliari.
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BADANTI & COLF
Articolo 10 - CATEGORIE DEI LAVORATORI
I prestatori di lavoro si suddividono in quattro categorie:
Prima categoria super vi appartengono coloro che attestino professionalità specifica sul piano
pratico operativo e che, svolgendone le mansioni, siano in possesso di un diploma specifico
o attestato professionale riconosciuto dallo Stato o enti pubblici;
Prima categoria vi appartengono coloro che con piena autonomia e responsabilità presiedano all'andamento o della casa per esplicito incarico delegato dal datore di lavoro, o comunque svolgano mansioni per le quali occorre una specifica elevata competenza professionale
(ad esempio: addetto alla compagnia, istitutore, puericultore, governante, direttore di casa,
maggiordomo, capo cuoco o chef, infermiere diplomato generico, assistente geriatrico);
Seconda categoria vi appartengono coloro che svolgono mansioni relative all vita familiare
con la necessaria specifica capacità professionale (ad esempio: assistente all’infanzia o baby
sitter, autista, cuoco, cameriere, guardarobiere, addetto alla stiratura, custode o portinaio
di ville o case private, lavoratore generico che abbia compiuto il periodo di servizio di cui al
successivo art. 12 e ogni altro lavoratore che non rientri nella prima super, nella prima o nella
terza categoria);
Terza categoria vi appartengono i prestatori d lavoro generico che non abbiano compiuto il
periodo di servizio di cui al successivo art. 12. Vi appartengono, inoltre, coloro che svolgono mansioni esecutive prettamente manuali o di fatica (ad esempio: addetto esclusivamente
alle pulizie, addetto al giardino per lavoro di manutenzione ordinaria, aiuto di cucina, addetto alla lavanderia, stalliere).
Articolo 11 - MANSIONI PLURIME
Il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni plurime ha diritto all’inquadramento nel
livello corrispondente alla mansione prevalente ed al relativo trattamento retributivo.
Articolo 12 - PASSAGGIO DALLA TERZA ALLA SECONDA CATEGORIA
Il lavoratore generico passa automaticamente dalla terza alla seconda categoria con le
seguenti modalità:
- dopo tre anni di servizio se l’assunzione avviene prima del compimento del 16° anno di
età;
- dopo due anni di servizio se l’assunzione avviene tra il 16° anno di età e prima del compimento del 16°;
dopo 14 mesi per tutti gli altri casi.
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1 0 . A L L E G AT I
Per il raggiungimento dei periodi sopra citati, il lavoratore deve aver compiuto almeno sei
mesi presso lo stesso datore di lavoro. Il possesso di uno specifico attestato professionale riconosciuto comporta la riduzione di un anno per il passaggio di categoria.
Il lavoro d elle “badanti” vademecum ad uso delle famiglie 13.
Articolo 13 - DISCONTINUE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
D’ATTESA NOTTURNA
Al personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna all’infanzia, ad anziani, a portatori di handicap o ammalati, sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella C allegata al presente contratto, qualora la durata della prestazione sia interamente ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00, fermo restando
quanto previsto dal successivo art. 17 nonché l’obbligo di corresponsione della prima colazione, della cena e di un’idonea sistemazione per la notte.
L’assunzione ai sensi del precedente comma dovrà risultare da apposito atto sottoscritto dalle
parti; in tale atto devono essere indicate l’ora di inizio e quella di cessazione dell’assistenza
ed il suo carattere di prestazione discontinua.
Articolo 14 - PRESTAZIONI ESCLUSIVAMENTE D’ATTESA
Al personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna, sarà corrisposta la
retribuzione prevista dalla tabella D allegata al presente contratto, qualora la durata della
presenza stessa sia interamente ricompresa tra le ore 21.00 e le ore 8.00, fermo restando
l’obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo.
Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla presenza, queste non
saranno considerate lavoro straordinario, bensì retribuite aggiuntivamente in base alla tabella B (seconda categoria) allegata al presente contratto, con le eventuali maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo effettivamente impiegato.
L'assunzione dovrà risultare da apposito atto sottoscritto e scambiato dalle parti.
Articolo 15 - PERIODO DI PROVA
I lavoratori sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito che é di 30 giorni
di lavoro effettivo per la prima categoria super e per la prima categoria e di 8 giorni di lavoro effettivo per la seconda e la terza categoria.
Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta si intende
automaticamente confermato.
Il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti dell’anzianità.
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BADANTI & COLF
Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento da
ciascuna delle parti, senza preavviso, ma con il pagamento, a favore del lavoratore, della
retribuzione e delle eventuali competenze accessorie corrispondenti al lavoro prestato.
Se il lavoratore è stato assunto come prima provenienza da altra regione senza avere trasferito la propria residenza, e la risoluzione del rapporto non avvenga per giusta causa, dovrà
essere dato dal datore di lavoro un preavviso di 3 giorni o, in difetto, la retribuzione corrispondente.
Articolo 16 - RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo settimanale è di 36 ore: deve essere goduto per 24 ore di domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra
le parti, nel quale il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell’orario di lavoro giornaliero.
Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato ai sensi
del precedente comma.
Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte sarà concesso
un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente
seguente e le ore così lavorate saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto.
Qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione in giorno
diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi sulla sostituzione, a tutti gli effetti contrattuali, della domenica con altra giornata; in difetto di accordo, sarà data integrale applicazione ai commi precedenti.
Articolo 17 - ORARIO DI LAVORO
La durata normale dell’orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque con un
massimo di:
- 10 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 55 ore settimanali, per i lavoratori
conviventi. L’orario dei lavoratori conviventi sarà ridotto di mezz'ora a decorrere dal 1 gennaio 2002 e di un’altra mezz’ora a decorrere dal 1 gennaio 2003. La riduzione dell’orario
di lavoro, salvo diverso accordo tra le parti sarà settimanale;
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1 0 . A L L E G AT I
- 8 ore giornaliere, non consecutive per un totale di 48 ore settimanali, distribuite su 5 oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi. Nel caso di distribuzione delle 48 ore settimanali su 5 giorni, l’orario di lavoro giornaliero sarà conseguentemente riproporzionato.
L’orario di lavoro dei lavoratori non conviventi sarà ridotto fino a raggiungere le 44 ore settimanali, con la seguente modalità:
- 47 ore a partire dal 1.4.2001;
- 46 ore a partire dal 1.1.2002;
- 45 ore a partire dal 1.1.2003;
- 44 ore a partire dal 1.1.2004.
La retribuzione oraria rimarrà inalterata.
Il lavoro delle “badanti” vademecum ad uso delle famiglie 14.
Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 8 ore consecutive nell’arco della
stessa giornata e ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore. E’ consentito il recupero consensuale ed a regime normale di
eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere.
L’orario di lavoro è fissato in concreto dal datore di lavoro, nell'ambito della durata di cui
al primo comma, nei confronti del personale a servizio intero; nel caso di servizio ridotto o
ad ore, sarà concordato fra le parti.
Salvo quanto previsto per i rapporti di cui ai precedenti articoli 13 e 14 ed escluso il richiamo alla tabella B contenuto nell’art. 14, è considerato lavoro notturno quello prestato tra le
ore 22.00 e le ore 6.00 ed è compensato, se ordinario, con la maggiorazione del 20% della
retribuzione globale di fatto oraria, se straordinario, in quanto prestato oltre il normale orario di lavoro, con la maggiorazione prevista dal successivo art. 18.
Le cure personali e delle proprie cose, salvo quelle di servizio, saranno effettuate dal lavoratore fuori dell’orario di lavoro.
Il tempo per la consumazione del pasto, sul posto di lavoro, sarà convenuto tra le parti e non
retribuito.
Al lavoratore tenuto all’osservanza di un orario giornaliero superiore alle sei ore spetta comunque, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, il pranzo o la cena ovvero, in difetto di erogazione, un’indennità pari al lavoro valore convenzionale.
Articolo 18 - LAVORO STRAORDINARIO
Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa oltre l’orario stabilito, sia di
giorno che di notte, salvo giustificato motivo di suo impedimento.
E’ considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata giornaliera o settimanale massima fissata nel comma 1 dell’art. 16, salvo che il prolungamento sia stato preventivamente
concordato per il recupero di ore non lavorate.
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BADANTI & COLF
Lo straordinario è compensato con la retribuzione globale di fatto orario così maggiorata:
- del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
- del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00;
- del 60%, se prestato di domenica o in una delle festività indicate nel successivo art. 19.
Le ore di lavoro straordinario debbono essere richieste con almeno un giorno di preavviso,
salvo casi di emergenza o particolari necessità impreviste.
In caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari di riposo notturno e diurno sono
considerate di carattere normale e daranno luogo soltanto al prolungamento del riposo s tesso:
tali prestazioni debbono avere carattere di assoluta episodicità ed imprevedibilità.
Articolo 19 - FESTIVITA’ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI
Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente; esse attualmente sono: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 1°
novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, Santo Patrono.
In tali giornate sarà osservato il completo riposo, fermo restando l’obbligo di corrispondere
la normale retribuzione.
In caso di prestazione lavorativa è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, il pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60%. In caso di
festività infrasettimanale coincidente con la domenica, il lavoratore avrà diritto al recupero
del riposo in latra giornata, o in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.
Le giornate che hanno cessato di essere considerate festive agli effetti civili, ai sensi della legge
5 marzo 1977, n. 54, sono state compensate mediante il riconoscimento al lavoratore del
godimento dell’intera giornata nelle festività di cui al comma 1.
Per il rapporto di lavoro ad ore le festività di cui al comma 1 verranno retribuite con 1/26
della retribuzione globale di fatto mensile.
Articolo 20 - FERIE
Indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo steso
datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi.
Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad
una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.
Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non
usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale.
Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile e queste hanno di regola carattere continuativo;
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1 0 . A L L E G AT I
nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, a l fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su usa richiesta e
accordo del datore di lavoro, è possibile l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di un biennio.
Il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze sue e del lavoratore, dovrà fissare il
periodo di ferie, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a settembre.
In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento di inizio del godimento del periodo di ferie il lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio, spetteranno al lavoratore
stesso tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto quanti sono i mesi di effettivo
servizio prestato.
Il lavoro delle “badanti” vademecum ad uso delle famiglie 15.
Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso di licenziamento, né durante il periodo di malattia o infortunio.
Ai fini del computo del periodo di maturazione delle ferie, le frazioni di anno si calcolano in
dodicesimi.
Articolo 21 - SOSPENSIONI DI LAVORO EXTRAFERIALI
Sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione globale di fatto durante le sospensioni del lavoro extraferiali per esigenze del datore di lavoro.
Al lavoratore che usufruisca del vitto e/o dell’alloggio spetta, per il periodo della sospensione, il compenso sostitutivo convenzionale soltanto ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni.
Articolo 22 - ASSENZE E PERMESSI
Le assenze del lavoratore debbono essere in ogni caso tempestivamente giustificate al datore di lavoro.
I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l’effettuazione di visite mediche
documentate, purchè coincidenti anche parzialmente con l’orario di lavoro.
I permessi spettano nelle quantità di seguito indicate;
- lavoratori conviventi: 16 ore annue;
- lavoratori non conviventi con orario non inferiore a 30 ore settimanali: 12 ore annue.
Per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore saranno
riproporzionate in ragione dell’orario di lavoro prestato.
I lavoratori potranno, inoltre, fruire allo stesso titolo di permessi non retribuiti.
Il lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il secon63
BADANTI & COLF
do grado ha diritto ad un permesso retribuito pari a tre giorni di calendario.
Al lavoratore uomo spettano due giornate di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio,
anche per gli adempimenti degli obblighi di legge.
Al lavoratore che ne faccia richiesta potranno essere comunque concessi, per giustificati motivi, permessi di breve durata non retribuiti.
In caso di permesso non retribuito, non è dovuta l’indennità sostitutiva del vitto e dell’alloggio. Le assenze per malattia e infortunio, di cui i l datore di lavoro deve essere tempestivamente avvisato, debbono essere comprovate da relativo certificato medico, indicante il periodo di presunto impedimento al lavoro, da spedire al datore di lavoro entro tre giorni
dall’evento, al quale fine farà fede il timbro postale di partenza.
Per i lavoratori non conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non
sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abitazione.
Le assenze non giustificate entro il terzo giorno, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare dimissioni del lavoratore.
Articolo 23 - DIRITTO ALLO STUDIO
Tenuto conto della funzionalità della vita familiare, il datore di lavoro favorirà la frequenza
del lavoratore a corsi scolastici per il conseguimento del diploma di scuola dell’obbligo o specifico professionale; un attestato di frequenza deve essere esibito mensilmente al datore di
lavoro.
Le ore di lavoro non prestate per tali motivi non sono retribuite, ma potranno essere recuperate a regime normale; le ore relative agli esami annuali, entro l’orario giornaliero, saranno
retribuite nei limiti di quelle occorrenti agli esami stessi.
Articolo 24 - MATRIMONIO
In caso di matrimonio spetta al lavoratore un congedo retribuito di 15 giorni di calendario.
Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio spetta per il periodo del congedo, ove
non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale.
La retribuzione del congedo sarà corrisposta a presentazione della documentazione comprovante l’avvenuto matrimonio.
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1 0 . A L L E G AT I
Articolo 25 - TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI
Si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri, con le limitazioni di esse
indicate, salvo quanto previsto ai commi successivi.
E’ vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi previsti
dalla normativa di legge;
b) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto.
Detti periodi devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla gratifica natalizia e alle ferie.
Dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro e fino alla
cessazione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice non può essere
licenziata, salvo che per giusta causa.
Articolo 26 - TUTELA DEL LAVORO MINORILE
Il lavoro delle “badanti” vademecum ad uso delle famiglie 16.
E’ ammessa l’assunzione di fanciulli nei serv izi familiari all’età minima di 15 anni compiuti, purchè ciò sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell’obbligo scolastico.
L’ammissione al lavoro di minori è subordinata all’assolvimento dell’obbligo scolastico e alla
loro idoneità all'attività lavorativa cui saranno addetti, secondo quanto previsto dalla normativa di legge. Valgono pure le altre norme richiamate nell’art. 2, lettera a), della legge 17
ottobre 1967, n. 977. Sono altresì da osservarsi le disposizioni dell’art. 4 della legge 2 aprile 1958, n. 339, secondo cui il datore di lavoro che intenda assumere e fare convivere con
la propria famiglia un lavoratore minorenne, deve farsi rilasciare una dichiarazione scritta
di consenso, con sottoscrizione vidimata dal Sindaco del Comune di residenza del lavoratore, da parte di chi esercita la potestà, cui verrà poi data preventiva comunicazione del licenziamento; il datore di lavoro è impegnato ad una particolare cura del minore, per lo sviluppo ed il rispetto della sua personalità fisica, morale e professionale.
Articolo 27 - MALATTIA
In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetterà la conservazione del
posto come segue:
1) per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
2) per anzianità da più di sei mesi a due anni, 45 giorni di calendario;
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BADANTI & COLF
3) per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario.
I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro sono da calcolarsi nell’anno solare.
Durante tali periodi decorrerà in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell’anno per le anzianità di cui al punto 1, 2, 3 dei
commi precedenti, nella seguente misura:
- fino al terzo giorno consecutivo, al 50% della retribuzione globale di fatto;
- dal quarto in poi, al 100% della retribuzione globale di fatto.
Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferiscono alle norme
di legge riguardandi i lavoratori conviventi.
L’aggiunta della quota sostitutiva convenzionale di vitto e alloggio, per il personale che ne
usufruisca normalmente, si dovrà solo nel caso che il lavoratore ammalato o infortunato non
sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
Le assenze per malattia dovranno essere giustificate secondo quanto previsto dall’art. 22
comma 7.
La malattia in periodo di prova e/o preavviso sospende la decorrenza dello stesso.
Articolo 28 - INFORTUNIO
In caso di infortunio, al lavoratore, convivente o non conviente, spetterà la conservazione del
posto come segue:
1) per anzianità fino a sei mesi, superato il period idp rova, 10 giorni di calendario;
2) per anzianità da più di sei mesi a due anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario.
I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro sono da calcolarsi nell’anno solare.
Al lavoratore, nel caso di infortunio sul lavoro, spettano le seguenti prestazioni previste dall’art. 36 del D.P.R. n. 1124 del 1965:
- una indennità giornaliera per l’inabilità temporanea;
- una rendita pe rl’inabilità permanente;
- un assegno per l’assistenza personale continuativa;
- una rendita ai superstiti ed un assegno una volta tanto in caso di morte;
- le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
- la fornitura degli apparecchi di protesi.
Le predette prestazioni vengono erogate dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione Infortuni
sul Lavoro (IANIL) al quale il datore di lavoro deve denunciare tutti gli infortuni nei seguenti termini (artt. 53 e 54 D.P.R. n. 1124 del 1965):
- entro le 24 ore e telegraficamente per quelli mortali o presunti tali;
- entro 2 giorni dall’accertamento per quelli prognosticati non guaribili entro 3 giorni;
- entro 2 giorni a partire dal quarto per quelli prognosticati guaribili entro 3 giorni ma non
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1 0 . A L L E G AT I
guariti.
La denuncia deve essere estesa su apposito modulo in distribuzione presso l’IANIL e corredata dal certificato medico.
Altra denuncia dovrà essere rimessa entro 2 giorni dall’evento all’autorità di Pubblica
Sicurezza.
Poichè le prestazioni economiche dell’INAIL hanno inizio a partire dal quarto giorno, il datore di lavoro dovrà corrispondere la retribuzione globale di fatto per i primi tre giorni (art.
73, D.P.R. n. 1124 del 1965).
L’aggiunta della quota sostitutiva convenzionale di vitto e alloggio, per il personale che ne
usufruisca normalmente, si dovrà solo nel caso che il lavoratore infortunato non sia degente
in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
L’infortunio in periodo di prova e/o di preavviso sospende la decorrenza dello stesso.
Articolo 29 - SERVIZIO MILITARE
Il servizio militare non risolve il rapporto di lavoro ed è considerato utile ai fini del T.F.R.
Entro 30 giorni dal congedo o dall’invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il
rapporto di lavoro è risolto.
Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori che prestano servizio
civile sostitutivo.
Il lavoro delle “badanti” vademecum ad uso delle famiglie 17.
Articolo 30 - RETRIBUZIONE E PROSPETTO PAGA
Il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione, predisporrà un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l’altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore.
La retribuzione del lavoratore è composta dalle seguenti voci:
a) retribuzione minima contrattuale;
b) eventuali scatti di anzianità di cui all’art. 33;
c) eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;
d) eventuale superminimo.
Nel prospetto paga dovrà risultare se l’eventuale trattamento retributivo di cui alla lettera d)
sia una condizione di miglior favore “ad personam” non assorbibile; dovranno altresì risultare, oltre le voci di cui al secondo comma, le ore straordinarie, i compensi per festività e le
trattenute per oneri previdenziali.
Il datore di lavoro, a richiesta del lavoratore, è tenuto a rilasciare una dichiarazione dalla
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BADANTI & COLF
quale risulti l’ammontare complessivo delle somme erogate nell’anno.
Articolo 31 - MINIMI RETRIBUTIVI
I minimi retributivi sono fissati nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente contratto e sono
rivalutabili annualmente ai sensi del successivo art. 34.
Articolo 32 - VITTO E ALLOGGIO
Il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una nutrizione sana e sufficiente; l’ambiente di
lavoro non deve essere nocivo all’integrità fisica e morale dello stesso.
Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo a salvaguardarne la dignità e la riservatezza.
I valori convenzionali del vitto e dell’alloggio sono fissati nell a tabella E allegata al presente contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi del successivo art. 34.
Articolo 33 - SCATTI DI ANZIANITA’
A decorrere dal 22 maggio 1972 spetta al lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lo
stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale.
A partire dal 1° agosto 1992 detti scatti non saranno assorbibili dall’eventuale superminimo.
Il numero massimo dei bienni è fissato in 7.
Articolo 34 - VARIAZIONE PERIODICA DEI MINIMI RETRIBUTIVI E
DEI VALORI CONVENZIONALI DEL VITTO E DELL’ALLOGGIO
Le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio, determinati dal contratto, sono variati, da parte della Commissione nazionale per l’aggiornamento
retributivo di cui all’art. 40, secondo le variazioni del costo della vita rilevate dall’ISTAT al 30
novembre di ogni anno.
La Commissione verrà a tal fine convocata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale, entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno, in prima convocazione, e, nelle
eventuali successive convocazioni, ogni 15 giorni.
Dopo la terza convocazione, in caso di mancato accordo o di assenza delle parti, il Ministero
del Lavoro è delegato dalle Organizzazioni stipulanti a determinare la variazione periodica
della retribuzione minima, secondo quanto stabilito al primo comma, in misura pari all’80%
della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’ISTAT
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per quanto concerne le retribuzioni minime contrattuali e in misura pari al 100% per i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio.
Le retribuzioni minime contratuali e i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio, determinati ai sensi dei commi precedenti, avranno in ogni caso decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno.
NOTA A VERBALE. Il primo aggiornamento successivo alla stipulazione del presente contratto
avrà decorrenza dal 1° gennaio 2002. La Commissione sarà a tal fine convocata dal
Ministero del Lavoro entro e non oltre il 20 dicembre 2001.
Articolo 35 - TREDICESIMA MENSILITA’
Spetta ai lavoratori una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, da corrispondere entro il mese di dicembre in occasione del Natale.
Per coloro le cui prestazioni non raggiungessero un anno di servizio, saranno corrisposti tanti
dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.
La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro
e ma ternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata
dagli enti preposti.
Articolo 36 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti con l’osservanza del preavviso nei termini seguenti:
- fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario;
- oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario.
I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore.
Per il rapporto di lavoro inferiore alle 25 ore settimanali il preavviso è il seguente:
Il lavoro delle “badanti” vademecum ad uso delle famiglie 18.
- fino a due anni di anzianità: 8 giorni di calendario;
- oltre i due anni di anzianità: 15 giorni di calendario.
Per i portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti che usufruiscano con la famiglia di
alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, e/o messo a disposizione dal medesimo, il preavviso è di 30 giorni di calendario, sino ad un anno di anzianità, e di 60 giorni
di calendario per anzianità superiore; alla scadenza del preavviso l’alloggio dovrà essere
rilasciato, libero da persone e da cose non di proprietà del datore di lavoro.
Nel caso di mancato preavviso, è dovuta dalla parte recentemete un’indennità pari alla retribuzione corrispndente al periodo di preavviso non concesso.
69
BADANTI & COLF
Possono dare luogo al licenziamento senza preavviso mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.
Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali possa essere incorso il lavoratore.
E’ in facoltà del lavoratore, prima di adire le vie legali, di chiedere l’esperimento di un tentativo di conciliazione alla Commissione paritetica di cui all’art. 43, che deve decidere entro
30 giorni.
Al lavoratore che si dimette per giusta causa compete l’indennità di mancato preavviso.
In caso di morte del datore di lavoro, che costituisce giustificato motivo di licenziamento, i
familiari coabitanti risultanti dallo stato di famiglia sono obligati in solido per i crediti di lavoro in essere fino al momento del decesso.
Articolo 37 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un trattamento
di fine rapporto calcolato a norma di legge sull’ammontare delle retribuzioni percepite nell’anno, comprensive di eventuale indennità di vitto e alloggio: il totale sarà diviso per 13,5.
Le quote annue accantonate saranno incrementate a norma dell’art. 1, comma 4, della legge
29 maggio 1982, n. 297, dell’1,5% annuo, mensilmente riproporzionabile, e del 75% dell’aumento del costo della vita, accertato dall’ISTAT, con esclusione della quota maturata nell’anno in corso.
I datori di lavoro anticiperanno, a richiesta del lavoratore e per non più di ua volta all’anno,
il trattamento di fine rapporto nella misura massima del 70% di quanto maturato.
L’ammontare del T.F.R. maturalto annualmente dal 29 maggio 1982 al 31 dicembre 1989
va riproporzionato in ragione di 20/26 per i lavoratori allora inquadrati nella seconda e
nella terza ca tegoria.
Per i periodi di servizio antecedenti al 29 maggio 1982 le quote di accantonamento sono
determinate in base ai seguenti criteri:
A) Per il rapporto di lavoro a servizio intero convivente o non convivente
1) per l’anzianità maturata aneriormente al 1° maggio 1958:
a) al personale già considerato impiegato: 15 giorni per anno di anzianità;
b) al personale già considerato operaio: 8 giorni per ogni anno di anzianità;
2) per l’anzianità maturata dopo il 1° maggio 1958:
a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno di anzianità;
b) al personale già considerato operaio: 15 giorni per ogni anno di anzianità;
3) per l’anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 28 maggio 1982
per il personale sub b): 20 giorni per ogni anno di anzianità.
70
1 0 . A L L E G AT I
B) Per il rapporto di lavoro di meno di 24 ore settimanali, l’indennità di anzianità è la seguente:
1) per l’anzianità maturata anteriormente al 22 maggio 1974
8 giorni per ogni anno di anzianità;
2) per l’anzianità maturata dal 22.5.74 al 31.12.78:
10 giorni per ogni anno di anzianità;
3) per l’anzianità maturata dal 31.12.78 al 31.12.79:
15 giorni per ogni anno di anzianità;
4) per l’anzianità maturata dal 31.12.79 al 29.05.82:
20 giorni per ogni anno di anzianità.
Le indennità, calcolate come sopra, maturate fino al 28 maggio 1982 saranno calcolate sulla
base dell’ultima retribuzione e accantonate, e subiranno un incremento.
Ai fni del computo del T.F.R., come degli altri istituti contrattuali, il valore della giornata lavorativa si ottiene dividendo per 6 l’importo della retribuzione media settimanale o per 26 l’importo della retribuzione media mensile. Per il solo T.F.R. tale importo dovrà essere maggiorato del rateo della gratifica natalizia.
Articolo 38 - INDENNITA’ IN CASO DI MORTE
In caso di morte del lavoratore, le indennità di preavviso, di anzianità e T.F.R. devono corrispondersi al coniuge, ai figli o, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo
grado e agli affini entro il secondo grado. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo le norme di legge.
In mancanza dei superstiti sopra indicati, le indennità sono attribuite secondo le norme della
successione testamentaria e legittima.
Articolo 39 - PERMESSI SINDACALI
I componenti degli organi direttivi territoriali e nazionali delle Associazioni Sindacali firmatarie del presente contratto la cui carica risulti da apposita attestazione dell’Associazione Sindacale
di appartenenza rilasciata all’atto della nomina, il lavoro delle “badanti” vademecum ad uso
delle famiglie 19 da presentare al da tore di lavoro, hanno diritto a permessi retribuiti per la
partecipazione documentata alle riunioni degli organi suddetti, nella misura di sei giorni lavorativi nell’anno.
I lavoratori che intendano eserticare tale diritto devono darne comunicazione al datore di
lavoro di regola tre giorni prima, presentando la richiesta di permesso rilasciata dalle organizzazioni sindacali di appartenenza.
71
BADANTI & COLF
Articolo 40 - CONTROVERSIE
Le controversie individuali e collettive che devono insorgere in relazione al rapporto di lavoro riguardanti l’interpretazione delle norme del presente contratto, se non conciliate a livello
delle organizzazioni sindacali locali dei datori di lavoro e dei lavoratori, saranno demandate alle Commissioni paritetiche territoriali di cui all’art. 43 del presente contratto.
Dette Commissioni si pronunceranno entro 60 giorni dal ricevimento del verbale di mancato accordo appositamente redatte dalle organizzazioni locali di cui sopra.
Articolo 41 - COMMISSIONE NAZIONALE PER L’AGGIORNAMENTO RETRIBUTIVO
E’ costituita una Commissione nazionale sedente presso il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, composta da un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori stipulanti il presente contratto e di altrettanti rappresentanti dei datori di lavoro.
La Commissione nazionale ha le funzioni di cui agli artt. 31, 32 e 34.
Articolo 42 - COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE
Presso l’Ente bilaterale di cui al successivo art. 44 è costituita una Commissione nazionale
paritetica composta da un rappresentante di ciascuno delle organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno stipulato il presente contratto e da uguale numero di rappresentanti delle
Organizzazioni dei datori di lavoro.
Alla Commissione sono a ttribuiti i seguenti compiti:
a) esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce all’applicazione del presente contratto di lavoro e per il funzionamento delle Commissioni paritetiche provinciali o regionali;
b) esaminare le istanze delle parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali;
c) esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e le Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori facenti capo
alle organizzazioni sindacali nazionali che hanno stipulato il presente contratto;
La Commissione Nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle parti contraenti.
Le parti si impegnano a riunire la Commissione almeno due volte l’anno in concomitanza
delle riunioni della Commissione di cui all’articolo precedente.
72
1 0 . A L L E G AT I
Articolo 43 - COMMISSIONI PARITETICHE TERRITORIALI
Possono essere costituite delle Commissioni paritetiche provinciali o regionali, composte ciascuno da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno
stipulato il presente contratto e da un uguale numero di rappresentanti delle organizzazione dei datori di lavoro che hanno stipulato il presente contratto.
Dette Commissioni saranno presiedute da persone di comune fiducia delle parti o, in caso di
disaccordo, da persona designata dal Presidente del Tribunale locale.
Tali Commissioni paritetiche, provinciali o regionali, saranno competenti ad esperire il tentativo di conciliazione delle controversie individuali di cui all’art. 411, comma 3, cod. proc.
civ.
Articolo 44 - ENTE BILATERALE
L’ente bilaterale nazionale ha le seguenti funzioni:
1) Istituisce l’osservatorio che ha il compito di effettuare analisi, studi, alla fine di cogliere gli
aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel nostro Paese; a tale fine l’osservatorio dovrà
rilevare:
- la situazione occupazionale della ca tegoriea;
- le retribuzioni medie di fatto;
- il livello di applicazione del C.C.N.L. sul territorio;
- il grado di uniformità sull’applicazione del C.C.N.L. e delle normative di legge ai lavoratori stranieri;
- la situazione previdenziale ed assistenziale della categoria;
- i fabbisogni formativi;
- le analisi e le proposte in ma teria di sicurezza.
2) Promuovere ai vari livelli iniziative in ma teria di formazione e qualificazione professionale, anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, nonché di informazione in materia di sicurezza.
L’Ente bilaterale è un organismo paritetico così composto: peri l 50% da FIDALDO e DOMINA e per l’altro 50% da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e FEDERCOLF.
Le parti costituiranno l’Ente bilaerale Nazionale entro il 31 dicembre 2001 e valutaeranno
l’opportunità della costituzione di Enti a livello regionale.
Le organizzazioni firmatarie del presente contratto procederanno altresì ad assumere le
necessarie intese per la costituzione di un ente bilaterale, che abbia competenza sulla formazione professionale e su altre materie da definire.
Il lavoro delle “badanti” vademecum ad uso delle famiglie 20.
73
BADANTI & COLF
Articolo 45 - CASSA MALATTIA COLF
Le parti costitiuranno entriil 30 giugno 2001 la Cassa Malattia Colf per il rimborso della indennità di malattia, che sarà un Ente paritetico così composto: per il 50% da FIDALDO e DOMINA e per l’altro 50% da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e FEDERCOLF.
Articolo 46 - PREVIDENZA INTEGRATIVA
Le parti costituiranno una commissione paritetica che avrà il compito di approfondire la materia, al fine di rendere possibile l’istituzione di una previdenza integrativa per le lavoratrici e
i lavoratori del settore.
Articolo 47 - CONTRIBUTI DI ASSISTENZA CONTRATTUALE
Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli articoli 41, 42, 43 e 44 del presente
contratto e per il funzionamento degli organismi paritetici al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, le Organizzazioni stipulanti procederanno alla riscossine di contributi di assistenza contratutale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge
4 giugno 1973, n. 311.
Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente comma, tanto i datori di
lavoro che i rispettivi dipendenti.
Le misure contributive e le relative norme di esazione formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti tra le Organizzazioni stipulanti di cui al primo comma e con l’Istituto previdenziale prescelto.
Le norme di cui ai precedenti commi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica.
I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto
del presente articolo.
Le parti costituiranno entro il 30 giugno 2001 il Fondo al quale fare affluire i contributi di
cui sopra. TAle Fondo sarà un organismo paritetico così composto: per il 50% da FIDALDO
e DOMINA e per l’altro 50% da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e FEDERCOLF.
Articolo 48 - DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto decorre dal 8 marzo 2001 e scadrà il 7 marzo 2005, salvo le diverse
decorrente ivi previste.
In caso di mancata disdetta di una delle parti da darsi almeno tre mesi prima della da ta di
scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il contratto si intenderà
74
1 0 . A L L E G AT I
tacitamente rinnovato per un biennio e così di seguito.
Le Organizzazioni stipulanti si riuniranno alla scadenza del primo biennio di vigenza del
presente contratto per verificare congiuntamente l’opportunità di apportarvi modifiche.
Le parti costituiranno una apposita Commissione Tecnica che studierà la revisione del testo
contrattuale al fine di razionalizzarne i contenuti ed emendarlo da eventuali imprecisioni e/o
errori materiali.
CHIARIMENTI A VERBALE
1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene ricavando 1/26 della retribuzione mensile. Esempio: paga orario per il numero di ore lavorate nella settimana per 52 : 12 : 26=
1/26 della retribuzione mensile.
2) Quando nel contratto viene usata l’espressione “giorni di calendario” si considerano i
trentesimi della mensilità (esempio: malattia).
3) Quando nel contratto viene usata l’espressione “giorni lavorativi” si considerano i ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie).
4) Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mese, quando raggiungono o superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese intero.
5) Per “retribuzione globale di fatto” si intende quella comprensiva dell’indennità di vitto e
alloggio, per coloro che ne usufruiscono e limitatamente agli elementi fruiti.
75
BADANTI & COLF
Pagina 1 di MOD. ANF/1
MODELLO DI DOMANDA ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
Al
DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE
(compilare e barrare le caselle)
______________________________________
cognome e nome
celibe /nubile
coniugato/a
________________________________________
luogo e data di nascita
vedovo/a
(*) legalmente separato/a
divorziato/a
in servizio presso _________________________________________ tel. _________________________
Titolare di pensione – iscrizione n° ___________________________
Chiede
"
l’attribuzione
"
la rideterminazione
dell’assegno per il nucleo familiare a decorrere dal _____________________________ (vedi Note)
(*) allegare copia della sentenza di separazione, o autocertificazione con estremi della stessa.
1
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL/DELLA RICHIEDENTE
(compilare e barrare le caselle)
cognome e nome rapporto di parentela luogo di nascita
data di nascita codice fiscale
(richiedente)
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
la persona indicata al n. ___ si trova, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e
permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero, se minorenne, ha difficoltà persistente
a svolgere le funzioni proprie della sua età (si allega, in quanto non ancora presentata, la certificazione – o
copia autenticata – rilasciata dalla U.S.L. o dalle preesistenti Commissioni sanitarie provinciali).
la persona indicata al n. ___ è orfana
76
1 0 . A L L E G AT I
Pagina 2 di MOD. ANF/1
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ DEL CONIUGE DEL RICHIEDENTE
Il/la sottoscritto/a ______________________ __________________________________________
cognome e nome
luogo e data di nascita
consapevole della sanzioni previste per coloro che rendono attestazioni false,
DICHIARA sotto la propria responsabilità che:
" Per i soggetti indicati nella tabella della composizione del nucleo familiare non ha richiesto né
richiederà altro trattamento di famiglia
_______________________
data
______________________________________
Firma del coniuge
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ DEL RICHIEDENTE
Il/la sottoscritto/a __________________________
___________________________________
cognome e nome
luogo e data di nascita
consapevole della sanzioni previste per coloro che rendono attestazioni false,
DICHIARA sotto la propria responsabilità che:
" Per i soggetti indicati nella tabella della composizione del nucleo familiare non ha richiesto né
richiederà altro trattamento di famiglia
" Per i soggetti indicati nella tabella della composizione del nucleo familiare non è stato richiesto
altro trattamento di famiglia da parte di persone che non compongono il nucleo familiare (ex
coniuge, coniuge separato, convivente o altri);
" Le notizie indicate nel presente modello di domanda sono complete e veritiere;
" Si impegna a segnalare le variazioni della situazione dichiarata entro 30 giorni.
_______________________
data
______________________________________
Firma del richiedente
N.B. resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di sottoporre a verifica le notizie indicate nel presente
modello di domanda
77
BADANTI & COLF
Pagina 3 di MOD. ANF/1
DATI RELATIVI AI REDDITI CONSEGUITI DAL RICHIEDENTE E DAI COMPONENTI IL NUCLEO
(compilare)
Reddi ti
Dichi arante
Coni uge
Altri famil iari
1) da lavoro dipendente e
assimilati
2) altri redditi
3) redditi a tassazione separata
4) redditi esenti o soggetti a
ritenute alla fonte a titolo
d’imposta o imposta
sostitutiva
TOTALE
REDDITO COMPLESSIVO
_______________________
data
______________________________________
Firma del richiedente
78
TO TALE
1 0 . A L L E G AT I
Pagina 4 di MOD. ANF/1
NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO
FANNO PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE, AI FINI DELLA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO PER
IL NUCLEO FAMILIARE:
• IL RICHIEDENTE L’ASSEGNO;
• CONIUGE DEL/DELLA RICHIEDENTE (non legalmente ed effettivamente separato o non divorziato);
• FIGLI ED EQUIPARATI DI ETA' INFERIORE AI 18 ANNI, NON CONIUGATI;
• FIGLI ED EQUIPARATI MAGGIORENNI INABILI , NON CONIUGATI;
• FRATELLI E SORELLE DEL/DELLA RICHIEDENTE, MINORI DI ETA' O MAGGIORENNI INABILI NON CONIUGATI,
ORFANI DI ENTRAMBI I GENITORI, CHE NON ABBIANO DIRITTO ALLA PENSIONE AI SUPERSTITI;
• NIPOTI DEL/DELLA RICHIEDENTE, MINORI DI ETA' AFFIDATI DAL TRIBUNALE O MAGGIORENNI INABILI , NON
CONIUGATI, ORFANI DI ENTRAMBI I GENITORI, CHE NON ABBIANO DIRITTO ALLA PENSIONE AI SUPERSTITI.
NOTA BENE
GLI EQUIPARATI AI FIGLI LEGITTIMI O LEGITTIMATI SONO: I FIGLI ADOTTIVI, GLI AFFILIATI, I FIGLI NATURALI
LEGALMENTE RICONOSCIUTI O GIUDIZIALMENTE DICHIARATI; I FIGLI NATI DA PRECEDENTE MATRIMONIO
DELL'ALTRO CONIUGE, GLI AFFIDATI DAI COMPETENTI ORGANI A NORMA DI LEGGE.
NON FANNO PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE:
• CONVIVENTI;
• CONIUGE LEGALMENTE ED EFFETTIVAMENTE SEPARATO O DIVORZIATO;
• I FIGLI AFFIDATI ALL’ALTRO CONIUGE O EX CONIUGE;
• I FIGLI NATURALI DEL/DELLA RICHIEDENTE CONIUGATO/A, NON INSERITI NELLA FAMIGLIA LEGITTIMA; •I FIGLI
NATURALI COMPRESI NEL NUCLEO FAMILIARE DELL’ ALTRO GENITORE NON CONVIVENTE CON IL/LA RICHIEDENTE;
• IL CONIUGE E I FAMILIARI DI CITTADINO STRANIERO CHE NON HANNO LA RESIDENZA IN ITALIA SE LO STATO
ESTERO, DI CUI IL RICHIEDENTE E’ CITTADINO NON RISERVA UN TRATTAMENTO DI RECIPROCITA’ NEI CONFRONTI
DEI CITTADINI ITALIANI O NON E’ STATA STIPULATA CONVENZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA DI
TRATTAMENTI DI FAMIGLIA;
• IL CONIUGE E I FAMILIARI DI CITTADINO ITALIANO O STRANIERO CHE NON HANNO LA RESIDENZA IN ITALIA E CHE
HANNO DIRITTO AL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA DA PARTE DELLO STESSO STATO ESTERO CON IL QUALE SIA
STATA STIPULATA CONVENZIONE INTERNAZIONALE O CHE RISERVI UN TRATTAMENTO DI RECIPROCITA’ NEI
CONFRONTI DEI CITTADINI ITALIANI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI FAMIGLIA (AD ECCEZIONE DI SVIZZERA,
LIECHTENSTEIN E STATI DELLA EX- JUGOSLAVIA).
DATI RELATIVI AI REDDITI CONSEGUITI DAL/DALLA RICHIEDENTE E DAI COMPONENTI IL NUCLEO
Il reddito del nucleo familiare deve derivare, per almeno il 70% da lavoro dipendente o da prestazione derivante da lavoro dipendente
(pensione, indennità di disoccupazione, indennità di maternità, ecc.).
L’anno di riferimento dei redditi da dichiarare è l'anno solare precedente la data di inizio del periodo annuale della domanda:
1 luglio/30 giugno dell'anno successivo (ad es. per una domanda relativa a periodi compresi tra il 1° luglio 2003 e il 30
giugno 2004, il reddito da dichiarare e' quello conseguito nell'anno 2002).
In caso di richiesta di assegno per periodi arretrati dovra' essere compilato un modello di assegno per nucleo familiare per
ogni anno richiesto ( ad es. per una domanda relativa a periodi compresi tra il 1° luglio 2002 e il 30 giugno 2003 il reddito da
dichiarare e' quello conseguito nell'anno 2001).
REDDITI DA DICHIARARE AL LORDO DELLE DEDUZIONII DI IMPOSTA, DEGLI ONERI DEDUCIBILI E DELLE
RITENUTE ERARIALI (vanno desunti dalle certificazioni fiscali: Cud, 730 e Mod. Unico):
1) REDDITI Da LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI (vanno indicati tutti i redditi derivanti da lavoro, da pensione, da
prestazioni temporanee,es DS_mobilità, cig, malattia , percepiti in italia o all’estero, compresi gli arretrati)
2)ALTRI REDDITI (vanno indicati i redditi da lavoro autonomo, da fabbricati ,da terreni, etc., al lordo della eventuale
deduzione relativa all'abitazione principale.
3) REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA:
• Mod. CUD/2005 per i redditi 2004- Parte "B" Punti 60 e 61.
4) REDDITI ESENTI
devono essere indicati i redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva se
superiori complessivamente a 1.032,91 quali interessi bancari e postali, rendite da titoli, pensioni, assegni ed indennità a
ciechi, sordomuti e invalidi civili; pensioni sociali, assegni periodici percepiti dal coniuge in caso di separazione o divorzio
esclusa la parte di assegni destinata al mantenimento dei figli, ecc.).
REDDITI DA NON DICHIARARE
• TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO COMUNQUE DENOMINATI, ANTICIPAZIONI SU
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO;
• RENDITE VITALIZIE EROGATE DALL'INAIL, PENSIONI DI GUERRA, PENSIONI TABELLARI AI
MILITARI DI LEVA VITTIME DI INFORTUNIO;
• INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO AGLI INVALIDI CIVILI, AI CIECHI CIVILI ASSOLUTI, AI
MINORI INABILI NON DEAMBULANTI, AI PENSIONATI DI INABILITA';
• ASSEGNI PERIODICI PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI;
• ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE;
• INDENNITA' DI TRASFERTA PER LA PARTE NON ASSOGGETTABILE AED IMPOSIZIONE FISCALE;
• INDENNIZZO PER DANNI IRREVERSIBILI DA VACCINAZIONE OBBLIGATORIE, DA
SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI
• INDENNITA’ DI FREQUENZA AI MINORI MUTILATI ED INVALIDI CIVILI;
• INDENNITA’ DI COMUNICAZIONE PER SORDI PRE. - LINGUALI;
I•INDENNITA’ PER CIECHI PARZIALI;
79
TRASFUZIONI
E
BADANTI & COLF
IL LIMITE DI REDDITO FAMILIARE PER IL DIRITTO AGLI ASSEGNI
PER IL NUCLEO FAMILIARE
Per il riconoscimento delle prestazioni non basta però rientrare nei limiti di reddito personale indicato; occorre anche non superare il limite di reddito familiare. Il nucleo familiare composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato o, se separato, a carico dai figli ed equiparati e da tutti gli altri soggetti a carico per i quali il richiedente
ha diritto agli assegni familiari, non deve superare determinati limiti di reddito soggetti a rivalutazione annuale. (vedi tabelle).
LA DOMANDA
L’interessato che intende chiedere tale prestazione deve presentare la domanda, su un apposito modulo in distribuzione presso tutte le Sedi dell’Inps, unendovi i documenti indicati nel
modulo stesso. (vedi pagine precedenti)
80
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Vademecum Colf e Badanti - Professione Badante Italia PBI