Corso di diritto dell’informazione e
della comunicazione
Inquadramento
Interessi costituzionali
Radiotelevisione
Comunicazioni elettroniche
Profili istituzionali
Il diritto della comunicazione e
dell’informazione.
A) Le fonti del diritto:
1. nazionali:
– Costituzione (artt. 15 e 21)
– leggi e atti con forza di legge
– regolamenti governativi e dell’AGCOM
– leggi regionali
2. comunitarie:
– direttive
– regolamenti
– decisioni
– raccomandazioni
(del Consiglio, della Commissione, del
Parlamento europeo)
2
Il diritto della comunicazione e
dell’informazione (segue)
A) Le fonti del diritto (segue):
3. internazionali:
– trattati e accordi internazionali
– la Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo dell’ONU del 1948
– la Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo del
Consiglio d’Europa del 1950
– la Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea del 2000
B) La giurisprudenza costituzionale relativa
ai settori dell’informazione (in
particolare della radiotelevisione).
3
Caratteri generali della
comunicazione e dell’informazione
1. Comunicazione scritta, in voce, in
immagini, in dati.
2. Comunicazione intersoggettiva e di massa.
3. Gli strumenti della comunicazione
intersoggettiva (corrispondenza epistolare,
telegrafo, telefono, fax etc).
4. Gli strumenti della comunicazione di massa
(stampa, teatro, cinema, radio,
televisione).
5. Il caso di Internet.
4
Lo sviluppo del sistema delle
comunicazioni a maggiore impatto
tecnologico
1. Telecomunicazioni, audiovisivo,
informatica (e telematica).
2. Comunicazione via cavo e via etere.
3. Il cavo: dal rame alla banda larga.
4. L’etere: frequenze terrestri e satellitari.
5. Comunicazione analogica e digitale.
6. I canali dell’innovazione:
a) la banda larga
b) Internet
c) la telefonia mobile (verso la 3a generazione)
5
La “rivoluzione digitale”
A) Effetti della rivoluzione digitale
1. La moltiplicazione dei mezzi ed il superamento
della risorsa scarsa
2. L’interattività
3. La multimedialità e la convergenza
B) Riflessi della digitalizzazione:
1. sul piano economico (la liberalizzazione, i
global player)
2. sul piano sociale (effetti dell’interattività nel
rapporto uomo-spazio)
3. sul piano politico (dalla democrazia
rappresentativa alla democrazia diretta?)
6
La “rivoluzione digitale” (segue)
C) La Società dell’informazione. Vantaggi e
rischi.
D) Nuove regole e nuovi regolatori per la
Società dell’informazione.
E) Convergenza dei mezzi e delle discipline.
7
La cornice costituzionale
A) L’art. 15 e la libertà e segretezza della
comunicazione: contenuto della libertà e
limiti (espressi e impliciti).
B) L’art. 21 e la libertà di espressione:
contenuto della libertà e limiti (espressi e
impliciti).
C) Norme collegate. Gli artt. 3, 9 e 41 Cost.
D) Il silenzio della Costituzione sulla
radiotelevisione.
8
La cornice costituzionale
• Art. 15 Cost.
La libertà e la segretezza della
corrispondenza e di ogni altra forma
di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire
soltanto per atto motivato
dell’autorità giudiziaria con le
garanzie stabilite dalla legge.
9
L’art. 8 CEDU
Diritto al rispetto della vita privata e familiare
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita
privata e familiare, del suo domicilio e della sua
corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza della pubblica
autorità nell’esercizio di tale diritto se non in
quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in
quanto costituisca una misura che, in una società
democratica, è necessaria per la sicurezza
nazionale, l’ordine pubblico, il benessere
economico del paese, la prevenzione dei reati, la
protezione della salute o della morale, o la
protezione dei diritti e delle libertà altrui.
10
L’art. 15 (segue)
–
I tipi di comunicazione
•
•
Art. 15, co. 1: tutela non solo della
corrispondenza in senso stretto (epistolare,
telegrafica e telefonica), ma anche di “ogni
altra forma di comunicazione”
Nozione penale: “per corrispondenza si
intende quella epistolare, telegrafica,
telefonica, informativa o telematica ovvero
effettuata con ogni altra forma di
comunicazione a distanza” (su filo o a onde)
11
L’art. 15 (segue)
–
Destinatari della norma
•
•
•
•
•
Persone fisiche (diritto fondamentale, anche
stranieri e apolidi)
Persone giuridiche: differenza se pubbliche (no) o
private (sì)
Formazioni sociali (superamento della tesi
individualistica)
Tutti i soggetti della comunicazione sono tutelati:
mittente e destinatario
Ipotesi di configurabilità della libertà:
– Attualità della comunicazione (invio/ricezione)
– Determinabilità dei destinatari
– Idoneità del mezzo ad assicurare la segretezza.
12
L’art. 15 (segue)
–
La segretezza
•
•
•
Del contenuto e dei dati esteriori
Finalità: tutelare l’espressione del
pensiero (es. politico, religioso,
sociale etc) del singolo da
ingiustificate disapprovazioni e/o
persecuzioni.
Più in generale esiste il diritto di
escludere i terzi dal contenuto del
messaggio.
13
L’art. 15 (segue)
–
Sentenza Corte cost. n. 1030/88
•
•
L’essenziale distinzione tra i diritti di libertà
garantiti dagli artt. 15 e 21 Cost. si incentra
effettivamente sull’essere la comunicazione,
nella prima ipotesi, diretta a destinatari
predeterminati e tendente alla segretezza e,
nell’altra, rivolta invece ad una pluralità
indeterminata di soggetti.
Il fatto che i messaggi siano, per ragioni
tecniche, captabili da terzi e che la legge non
assicuri protezione da interferenze, non
giova a mutarne l’essenziale destinazione.
14
L’art. 15 (segue)
–
Sentenza Corte cost. n. 81/93
•
•
Nell’art. 15 Cost. trovano protezione due distinti
interessi: quello inerente alla libertà e alla segretezza
delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai
diritti della personalità definiti inviolabili dall’art. 2
Cost., e quello connesso all’esigenza di prevenire e
reprimere i reati, vale a dire ad un bene anch’esso
oggetto di protezione costituzionale.
L’art. 15 Cost.[…] preclude la divulgazione o,
comunque, la conoscibilità da parte di terzi delle
informazioni e delle notizie idonee a identificare i dati
esteriori della conversazione telefonica (autori della
comunicazione, tempo e luogo della stessa), dal
momento che, facendone oggetto di una specifica tutela
della sfera privata attinente alla libertà e alla
segretezza della comunicazione, ne affida la diffusione,
in via di principio, all’esclusiva disponibilità dei soggetti
interessati.
15
L’art. 15 (segue)
(segue)
•
•
Nella sentenza n. 1030/88, la Corte prescinde dal
fondamento tecnico (il mezzo) della
comunicazione.
Nella sentenza n. 81/93, la Corte afferma la
configurabilità della libertà di comunicazione e
della segretezza indipendentemente dal mezzo
prescelto dal singolo, e dai “diversi requisiti di
riservatezza che questo assicura sia sotto il
profilo tecnico, sia sotto quello giuridico”.
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L’art. 15 (segue)
–
I limiti
•
•
•
Riserva assoluta di giurisdizione (soltanto
per atto motivato dell’AG)
Riserva assoluta di legge (con le garanzie
stabilite dalla legge)
Casistica: intercettazioni telefoniche (gravi
indizi di reato e assoluta indispensabilità),
fallimento (curatore visiona la
corrispondenza), infermi di mente
(corrispondenza consegnata al tutore),
detenuti
17
L’art. 15 (segue)
– I confini del concetto giuridico di
comunicazione
•
L’evoluzione tecnologica mette in crisi i
tradizionali criteri distintivi (es.
videoconferenze, video on demand)
•
Infungibilità dei destinatari, sicché non sono
intercambiabili
•
Volontà di comunicare in modo riservato
18
La cornice costituzionale (segue)
– Art. 21 Cost.
1.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente
il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione.
2.
La stampa non può essere soggetta ad
autorizzazioni o censure.
3.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto
motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti,
per i quali la legge sulla stampa espressamente lo
autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la
legge stessa prescriva per l’indicazione dei
responsabili.
19
La cornice costituzionale (segue)
– Art. 21 Cost. (segue)
4.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e
non sia possibile il tempestivo intervento
dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa
periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia
giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai
oltre 24 ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se
questa non lo convalida nelle 24 ore successive, il
sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.
5.
La legge può stabilire, cono norme di carattere
generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento
della stampa periodica.
6.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli
spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al
buon costume. La legge stabilisce provvedimenti
adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
20
L’art. 19 Dich. ONU
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà
di opinione e di espressione incluso il
diritto di non essere molestato per la
propria opinione e quello di cercare,
ricevere e diffondere informazioni e
idee attraverso ogni mezzo e senza
riguardo a frontiere.
21
L’art. 9 CEDU
Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di
pensiero, di coscienza e di religione;
tale diritto include la libertà di
cambiare di religione o di credo e la
libertà di manifestare la propria
religione o credo individualmente o
collettivamente, sia in pubblico che in
privato, mediante il culto,
l’insegnamento, le pratiche e
l’osservanza dei riti.
22
L’art. 10 CEDU
Libertà di espressione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale
diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o
di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna
da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di
frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati
sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di
radiodiffusione, di cinema o di televisione.
2. L’esercizio di queste libertà, comportando doveri e
responsabilità, può essere sottoposto a determinate
formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla
legge e costituenti misure necessarie in una società
democratica, per la sicurezza nazionale, l’integrità
territoriale o l’ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la
protezione della salute e della morale, la protezione della
reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la
divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire
l’autorità e la imparzialità del potere giudiziario.
23
L’art. 21
Libertà di espressione e
manifestazione del pensiero
•
•
•
•
Pietra angolare dell’ordinamento democratico
(Sentenza Corte Cost. n. 84/1969).
Principio disciplinato a livello costituzionale in
tutti i Paesi democratici e in numerosi atti
internazionali.
Nello Statuto Albertino: “la legge ne reprime gli
abusi”.
Manca il riferimento alla radiotelevisione
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L’art. 21 (segue)
– Contenuto della norma
•
•
•
•
•
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il
proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione.
“Tutti hanno diritto”: diritto dell’uomo.
Destinatari: sia singolo (cittadino e straniero)
che formazioni sociali.
Ampliamento per parlamentari e consiglieri
regionali (immunità)
Limite funzionale per particolari professioni
(medici, notai, avvocati, funzionari pubblici etc)
25
Art. 21 Cost. (segue)
• La libertà di propaganda è espressione
di quella di manifestazione del pensiero,
garantita dall’art. 21 e pietra angolare
dell’ordinamento democratico.
• (Corte cost. n. 84/1969)
26
L’art. 21 (oggetto)
– Oggetto della libertà
•
•
•
•
•
Qualsiasi forma di espressione, non solo il
“proprio pensiero” ma in generale le
informazioni.
Formula sintetica di libertà positiva di pensiero
e espressione e negativa al silenzio.
Libertà attiva di informazione, passiva ad
essere informati, riflessiva ad informarsi.
La difficile distinzione tra pensiero che mira a
sensibilizzare un’elaborazione di pensiero e
quello che incita all’azione: la disciplina penale.
La comunicazione pubblicitaria.
27
L’art. 21 (oggetto)
– Sostanza e strumenti
•
•
•
Non comprende il diritto di disporre di tutti i
possibili mezzi, la cui disciplina è rimessa al
legislatore ordinario (C. Cost. n. 225/74);
Comprende il diritto di esprimersi in condizioni
di parità, nella misura massima consentita dai
mezzi tecnici disponibili (C. Cost. n. 105/72 e
94/77);
Il monopolista deve assicurare a tutti la
possibilità potenziale di goderne in condizioni di
imparzialità e obiettività e, a chi sia interessato,
di avvalersene per la diffusione del pensiero (C.
Cost. n. 59/60).
28
Art. 21 Cost. (oggetto)
• Il lato attivo della libertà di manifestazione del
pensiero è la libertà di dare e divulgare notizie,
opinioni, commenti; il lato passivo, dal punto
di vista dei destinatari della manifestazione, è
un interesse generale alla informazione, il
quale in un regime di libera democrazia,
implica pluralità di fonti di informazione, libero
accesso alle medesime, assenza di
ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei
alla circolazione delle notizie e delle idee.
• (Corte cost. n. 105/1972)
29
Art. 21 Cost. (oggetto)
• Lato attivo: libertà di informare
– libertà (positiva) di informare e diritto di cronaca e
relativi limiti
• espressi (buon costume)
• impliciti (nella Costituzione, es. onore e riservatezza)
– libertà (negativa) a non esprimere il proprio pensiero
• Lato passivo: libertà di essere informati
– diritto di ricevere le notizie e limiti
• i segreti (di Stato, investigativo)
– interesse a ricercare le notizie
– interesse ad un’informazione pluralistica
• pluralismo esterno
• pluralismo interno
30
L’art. 21 (oggetto)
– Libertà attiva di informare
•
•
•
Quali contenuti: materie “nobili”
contemplate da altre previsioni
costituzionali (religione, arte, scienza,
politica) con esonero da limiti e materia
“generiche”.
Diritto di cronaca e tutela rafforzata:
discende da esclusione di punibilità in
sede penale.
Dovere di informare alla base del
servizio pubblico.
31
L’art. 21 (oggetto)
– Libertà passiva di essere informati
•
•
•
•
•
Mancanza nella Costituzione italiana. Compito
dell’interprete.
Omologo del diritto di informare: problema del
diritto al silenzio.
Natura del diritto: interesse o diritto soggettivo
azionabile.
Il pluralismo nella giurisprudenza costituzionale
come condizione per la libertà passiva (C. Cost.
nn. 826/88, 112/93, 420/94, 155/02, 466/02).
Diritto alla notizia vs obbligo di informare.
32
L’art. 21 (oggetto)
– Libertà riflessiva di informarsi
•
•
•
Mancanza nella Costituzione italiana.
Compito dell’interprete.
Presupposto logico della libertà attiva,
specialmente nel diritto di cronaca.
L. 241/90 e diritto di accesso:
– In senso verticale (libertà passiva)
– In senso orizzontale (libertà riflessiva)
•
L. 150/00 e comunicazione istituzionale
33
L’art. 21 (limiti)
– Quadro d’insieme
•
•
•
Il concetto di limite è insito in quello stesso di
diritto; nell’ambito dell’ordinamento le varie
sfere giuridiche devono di necessità limitarsi
reciprocamente (C. Cost. n. 1/56)
Non vi è pubblico interesse che possa
giustificare limitazioni che non siano consentite
dalla stessa Carta costituzionale (C. Cost. nn.
11/68, 65/70)
La libertà di manifestazione del pensiero non
può trovare limitazioni se non nelle disposizioni
legislative dirette alla tutela di altri beni e
interessi fatti oggetto di protezione
costituzionale (C. Cost. n. 120/68)
34
L’art. 21 (limiti)
– Tipologie
•
•
Esplicito: il buon costume. La difficoltà di
definirne una nozione: comune senso del
pudore, pubblica decenza, soprattutto sfera
sessuale.
Impliciti:
– Individuali (onore, riservatezza, identità
personale)
– Pubblicistici (ordine pubblico, esigenze di
giustizia, onore delle istituzioni, segreti)
•
•
Particolare tutela per i minori.
Misure preventive per le opere
cinematografiche e repressive per la stampa.
35
L’art. 21 (limiti espressi)
• Il buon costume risulta da un insieme di
precetti che impongono un determinato
comportamento nella vita sociale di
relazione, la inosservanza dei quali
comporta in particolare la violazione del
pudore sessuale, della dignità personale
che con esso si congiunge e del
sentimento morale dei giovani.
• (Corte cost. n. 9/1965)
36
L’art. 21 (limiti espressi)
• Il buon costume è diretto a significare un
valore riferibile alla collettività in generale, nel
senso che denota le condizioni essenziali che,
in relazione ai contenuti morali e alle modalità
di espressione del costume sessuale in un
determinato momento storico, siano
indispensabili per assicurare una convivenza
sociale conforme ai principi costituzionali
inviolabili di tutela della dignità umana e del
rispetto reciproco tra le persone.
• (Corte cost. n. 368/1992)
37
L’art. 21 (limiti impliciti)
• L’art. 21 Cost. prevede un diritto
inconciliabile con qualsiasi disciplina
che direttamente o indirettamente apra
la via a pericolosi attentati e di fronte al
quale non vi è pubblico interesse che
possa giustificare limitazioni che non
siano consentite dalla stessa carta
costituzionale.
• (Corte cost. n. 9/1965)
38
L’art. 21 (limiti impliciti)
• La libertà di manifestazione del
pensiero non può trovare limitazioni se
non nelle disposizioni legislative dirette
alla tutela di altri beni ed interessi fatti
oggetto di protezione costituzionale.
• (Corte cost. n. 120/1968)
39
L’art. 21 (L. impliciti-reputazione)
• Il concetto di reputazione deve essere
considerato sia in generale, sia in
relazione alla posizione sociale e
professionale dell’offeso, in rapporto
cioè all’ambiente in cui egli vive ed
opera.
• (Cass. Pen. Sez III, 12/11/1962)
40
L’art. 21 (L. impliciti-reputazione)
• (La tutela della reputazione del singolo
richiede):
• A) l’inderogabile necessità di un assoluto
rispetto del limite interno della verità
oggettiva di quanto riferito, risultando
inaccettabili valori sostitutivi di essa, quali
quelli della veridicità o della verosimiglianza
dei fatti narrati;
• B) lo stretto obbligo dell’agente di
rappresentare fedelmente gli avvenimento tali
quali sono, risultando esclusa la possibilità di
rappresentarli sedicenti o somiglianti a quelli
che sono.
(Cass. Pen. SS.UU. 30/06/1984)
41
L’art. 21 (L. impliciti-riservatezza)
• La natura della tutela della riservatezza
risiede nella tutela di quelle situazioni e
vicende strettamente personali e
familiari, le quali, anche se verificatesi
fuori del domicilio domestico, non
hanno per i terzi un interesse
socialmente apprezzabile.
• (Corte cost. n. 2199/75)
42
L’art. 21 (L. impliciti-riservatezza)
• Non può essere generalizzato il
principio della rinunzia implicita delle
persone notorie alla difesa della propria
riservatezza che esse conservano
limitatamente e relativamente a quella
sfera di interessi e di attività personali
che nulla hanno a che vedere con i fatti
e le ragioni della propria popolarità.
• (Trib. Milano 17/11/1994)
43
Art. 21 Cost.: Il diritto
all’informazione
• (Le norme che pongono restrizioni alla
ricezione di programmi radiotelevisivi
dall’estero) pongono rilevanti ostacoli al diritto
alla circolazione di informazioni, protetto
dall’art. 21 Cost., in quanto s’impone al
cittadino di attingere le proprie notizie
unicamente dai servizi radiotelevisivi nazionali
precludendogli la possibilità di accedere ad
altre non irrilevanti fonti di informazione e
selezionare, in base alle proprie personali
opzioni, le fonti medesime.
• (Corte cost. n. 225/1974)
44
Art. 21 Cost.: Il diritto
all’informazione pluralistica
• Il pluralismo si manifesta nella concreta
possibilità di scelta tra programmi che
garantiscano l’espressione di tendenze
aventi caratteri eterogenei e va difeso
contro l’insorgere di posizioni dominanti
o comunque preminenti, tali da
comprimere sensibilmente questo
fondamentale valore.
• (Corte cost. n. 826/1988)
45
Art. 21 Cost.: Il diritto
all’informazione pluralistica
• Pluralismo interno:
– Obbligo di dare voce a tutte o al maggiore numero
possibile di opinioni, tendenze, correnti di pensiero
politiche, sociali e culturali presenti nella società.
• Pluralismo esterno:
– Possibilità di ingresso di quante più voci consentano i
mezzi tecnici, senza il pericolo di essere emarginati a
causa dei processi di concentrazione delle risorse
tecniche ed economiche nelle mani di uno o di pochi.
• (Corte cost. n. 826/1988)
46
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