Dal dizionario della lingua italiana Zanichelli • COMUNICAZIONE = trasmissione del pensiero; il portare qualcuno a conoscenza di qualcosa (idee, informazioni ..); scambio di messaggi fra un emittente e un ricevente; trasferimento di informazioni. • INFORMAZIONE = l’informare (profilo attivo), l’informarsi (profilo passivo). • INFORMARE = ragguagliare qualcuno procurandogli notizie, dati e simili; procurarsi notizie. • In sintesi, il fine della comunicazione è appunto l’informazione, dal lato attivo e passivo. Le tecnologie della comunicazione • Le tecnologie della comunicazione hanno segnato il passo della storia umana. È possibile leggere l’evoluzione dell’uomo attraverso l’evoluzione dei modi di comunicare. Rete come luogo • Il Ciberspazio indica “un complesso di tecnologie in grado di indurre nell’utilizzatore una sensazione di presenza in un ambiente sociale diverso da quello in cui fisicamente si trova” (M. Benedikt, 1991). La Rete • Siamo di fronte a una continua ristrutturazione e redistribuzione di poteri, nuovi soggetti si manifestano in uno spazio pubblico che viene continuamente ridefinito. La Rete come strumento di trasformazione sociale • Come tutte le tecnologie della comunicazione, Internet, rappresenta un potente strumento di trasformazione della società. Questo, infatti, ha comportato un mutamento dei linguaggi, dei comportamenti, degli stili di vita e di conseguenza la nascita di modelli organizzativi diversi rispetto a quelli tradizionali (ad una società strutturata secondo un’organizzazione piramidale si sostituisce un’organizzazione a rete), la Rete quindi rappresenta una nuova dimensione. La Rete come strumento di trasformazione sociale • L’utilizzazione delle reti ha modificato la natura stessa del capitalismo. Questo per anni si era basato sulla trasformazione di materie prime in prodotti, oggi, invece, trasforma le risorse culturali in beni di consumo. • Internet, però, si pone anche come luogo di costruzione della cittadinanza, come spazio pubblico dove l’utente costruisce la propria dimensione di cittadino, partecipando a dibattiti elettronici e disponendo di informazioni sulle scelte politiche. Internet • Non è un mondo parallelo, ma un’estensione del mondo relazionale e informazionale della nostra società; è uno spazio pubblico illimitato, anzi, il più grande spazio pubblico che l’umanità abbia mai conosciuto. • Ma è anche il luogo in cui la vita cambia qualità e colore, dove sono possibili l’anonimato e la moltiplicazione delle identità, la conoscenza e l’ubiquità, la libertà piena e il controllo totale. • La Rete è l’esempio di come la trasformazione tecnologica possa cambiare o contribuire a cambiare il quadro dei diritti civili e politici, a ridisegnare il ruolo dei pubblici poteri, a mutare i rapporti personali e sociali, a incidere sull’antropologia delle persone. Dalla Dichiarazione di indipendenza del ciberspazio (1996) • “Governi del mondo industriale, stanchi giganti di carne e di sangue, io vengo dal Ciberspazio, la nuova dimora della mente. In nome del futuro, invito voi, che venite dal passato, a lasciarci in pace. Non siete benvenuti tra noi. Non avete sovranità sui luoghi dove ci incontriamo” (John Perry Barlow). Comunicazione e regole • La comunicazione è fatta di regole che devono essere poste agli operatori e assicurate ai destinatari, per stabilire il perimetro di legalità entro cui si svolge tale importante funzione di trasmissione delle idee e delle opinioni, che influenzano in modo diretto lo svolgimento dei processi democratici. Comunicazione e regole • Senza regole la comunicazione può trasformarsi in potere illimitato e in sopruso, e le informazioni divenire arbitrio e privilegio di chi le controlla, mentre i cittadini rischiano di essere privati degli strumenti necessari per esercitare un controllo diffuso sulle istituzioni e le persone che vi operano. • La formazione dell’opinione pubblica è il principio cardine dei processi politici e della democrazia rappresentativa (Corte cost., sent. n. 155/2002). Comunicazione e regole • I media, per svolgere correttamente la propria funzione sociale di costruzione della coscienza collettiva, devono assicurare informazioni complete, varie, critiche, attendibili e degne di fiducia. • Garantire ai cittadini l’accesso a informazioni di diversa provenienza. Le nuove tecnologie e il diritto • La diffusione dell’informatica in ogni aspetto della vita sociale ha fatto nascere nuove possibilità, nuovi beni e nuovi pericoli e ha quindi reso necessaria la DISCIPLINA GIURIDICA DEI NUOVI MODI DI AGIRE E DEI NUOVI RAPPORTI. Tecnologia bifronte • Tecnologie della libertà. • Tecnologie del controllo. Le nuove tecnologie • Rapporto diretto tra il grado di democraticità di un sistema politico e la quantità di informazioni rilevanti che circolano al suo interno. • “Soltanto una società informatizzata può essere una società democratica” (Racc. 854/1979 – Parlamento Europeo). I sette peccati dell’età digitale • Diseguaglianza. • Sfruttamento commerciale e abusi informativi. • Rischi per la privacy. • Disintegrazione delle comunità. • Plebisciti istantanei e dissoluzione della democrazia. • Tirannia di chi controlla gli accessi. • Perdita del valore del servizio pubblico e della responsabilità sociale. Diritti umani • I diritti umani, a volerli costruire come diritti naturali, finiscono per legarsi a una regola essenziale: l’evoluzione. • I diritti umani: categoria in espansione, non statica e immobile nel tempo. • Diritti spettanti all’uomo in quanto tale. • Inviolabili da parte dei poteri pubblici, inalienabili da parte dei titolari, imprescrittibili rispetto al loro utilizzo. Diritti umani • La loro protezione non è assoluta, ma è legata ai bisogni che la società esprime in un determinato momento storico. • Diverse generazioni di diritti fondamentali, variabili a seconda delle epoche storiche. • L’INTENSITA’ DELLA TUTELA DELLA PERSONA UMANA SEGNA IL GRADO DI CIVILTA’ DI UN ORDINAMENTO. Prima generazione di diritti fondamentali • Costituzioni liberal-democratiche. • Forme di libertà prevalentemente “negative”, rivendicate in particolare nei confronti dello Stato, (freedom from). Seconda generazione di diritti fondamentali • Diritti sociali, politici ed economici. • Consistono in richieste specifiche rivolte allo Stato, non più soltanto, quindi, assenze di limitazioni da parte di quest’ultimo. • “Libertà positive” (freedom through). Terza generazione di diritti fondamentali • Categoria di situazioni soggettive che prescindono dallo Stato, rivolgendosi alla tutela di valori assoluti e globali, es: il diritto alla pace, il diritto all’ambiente, il diritto allo sviluppo dei popoli, il diritto al patrimonio comune dell’umanità e alla sua conservazione. Quarta generazione di diritti fondamentali • Diritti legati allo sviluppo delle nuove tecnologie, es. diritto alla riduzione del digital divide, il diritto all’uso delle tecnologie informatiche, i diritti riguardanti l’impiego e le applicazioni della ricerca biogenetica, la protezione dei dati personali. Art. 2 Cost. • La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. • Fattispecie aperta: una sorta di valvola d’entrata che permette l’inserimento e l’integrazione nella nostra Cost. di nuovi valori che nel corso del tempo, vengono espressi dalla società e dalla coscienza collettiva. La libera espressione del pensiero • Rientra tra i diritti fondamentali dell’individuo. • Caratterizza la formazione dello Stato liberale, a garanzia della libertà di coscienza, di opinione e del pluralismo delle idee. • Il riconoscimento di questo diritto condiziona l’effettività di gran parte delle libertà, individuali e associative. • • Comunicazione intesa come: LIBERA ESPRESSIONE DEL PENSIERO RIVOLTA A DESTINATARI INDETERMINATI Fondamento costituzionale = art. 21 Cost., comma 1, Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. • • • • Profilo attivo = diritto di esprimersi, comunicare, informare Profilo negativo = diritto al silenzio Profilo passivo = diritto a ricercare e ricevere informazioni (essere informati) Corollari: Diritto di cronaca vs. tutela della sfera privata Pluralismo dell’informazione Comunicazione intesa come: • LIBERA ESPRESSIONE DEL PENSIERO RIVOLTA A DESTINATARI DETERMINATI E INFUNGIBILI • Fondamento costituzionale = art. 15 Cost. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. • Profilo attivo = diritto di comunicare • Profilo negativo = diritto di non comunicare • Profilo passivo = diritto di ricevere comunicazioni • Corollario: riservatezza • NON C’E’ IL LIMITE DEL BUON COSTUME (art. 21 u. c., Cost.)! Libertà di manifestazione del pensiero • Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino - Francia 1789 Art. 11 - La libera manifestazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge. Libertà di manifestazione del pensiero • Costituzione degli Stati Uniti I Emendamento – 1791. “Il Congresso non potrà fare alcuna legge per il riconoscimento di qualsiasi religione, o per proibirne il libero culto; o per limitare la libertà di parola o di stampa; o il diritto che hanno i cittadini di riunirsi in forma pacifica e di inoltrare petizioni al governo per la riparazione di torti subiti”. Libertà di manifestazione del pensiero • Costituzione francese del 1848 Art. 8 – I cittadini hanno il diritto di associarsi, di riunirsi pacificamente e senza armi, di rivolgere petizioni, di manifestare i loro pensieri per via della stampa o diversamente. L’esercizio di questi diritti trova i suoi unici limiti nei diritti o nella libertà degli altri e nella sicurezza pubblica. La stampa non può, in nessun caso, essere sottoposta alla censura. Libertà di manifestazione del pensiero • Statuto albertino – 1848 Art. 28. – La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Libertà di manifestazione del pensiero • Costituzione di Weimar – Germania 1919 Art. 118 – Ogni tedesco ha il diritto di esprimere liberamente, nei limiti stabiliti dalle disposizioni generali di legge, le sue opinioni mediante la parola, lo scritto, la stampa, le immagini o in analoghe guise. Nessun rapporto di lavoro o di impiego può recare impedimento a questo diritto, e nessuno può recare danno per il fatto che si usi del medesimo. Non è ammessa alcuna censura. Possono tuttavia stabilirsi, con legge, deroghe per gli spettacoli cinematografici. Sono altresì ammissibili misure legislative per la repressione della letteratura immorale e pornografica e per la protezione della gioventù nei riguardi degli spettacoli e rappresentazioni pubbliche. Libertà di manifestazione del pensiero • Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo - Assemblea generale delle Nazioni Unite, 10 dicembre 1948 Art. 19. – Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni ed idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. Libertà di manifestazione del pensiero Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali -1950 Art. 10. - Libertà di espressione 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre ad un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive. 2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario. Libertà di manifestazione del pensiero • Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea - Articolo 11. – Libertà di espressione e d'informazione 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. 2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati. Art. 21 Cost. • Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. • La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. • Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. Art. 21 Cost. • In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. • Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. • La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. • Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. LIBERA ESPRESSIONE DEL PENSIERO RIVOLTA A DESTINATARI INDETERMINATI • LIBERA ESPRESSIONE DEL PENSIERO RIVOLTA A DESTINATARI INDETERMINATI Fondamento costituzionale = art. 21 Cost., comma 1 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Profilo attivo = diritto di esprimersi, comunicare, informare Profilo negativo = diritto al silenzio Profilo passivo = diritto a ricercare e ricevere informazioni (essere informati) Corollari: Diritto di cronaca vs. tutela della sfera privata Pluralismo dell’informazione • Raffronto con l’art. 5 della Costituzione tedesca (23 maggio 1949) • (I) Ognuno ha diritto di esprimere e diffondere liberamente le sue opinioni con parole, scritti e immagini, e di informarsi, senza essere impedito, da fonti accessibili a tutti. Sono garantite la libertà di stampa e d'informazione mediante la radio ed il cinematografo. Non si può stabilire alcuna censura. • (II) Questi diritti trovano i loro limiti nelle disposizioni delle leggi generali, nelle norme legislative concernenti la protezione della gioventù e nel diritto della persona al suo onore. LIBERA ESPRESSIONE DEL PENSIERO RIVOLTA A DESTINATARI INDETERMINATI • LIBERA ESPRESSIONE DEL PENSIERO RIVOLTA A DESTINATARI INDETERMINATI Fondamento costituzionale = art. 21 Cost., comma 1 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Profilo attivo = diritto di esprimersi, comunicare, informare Profilo negativo = diritto al silenzio Profilo passivo = diritto a ricercare e ricevere informazioni (essere informati) Corollari: Diritto di cronaca vs. tutela della sfera privata Pluralismo dell’informazione • Raffronto con l’art. 5 della Costituzione tedesca (23 maggio 1949) • (I) Ognuno ha diritto di esprimere e diffondere liberamente le sue opinioni con parole, scritti e immagini, e di informarsi, senza essere impedito, da fonti accessibili a tutti. Sono garantite la libertà di stampa e d'informazione mediante la radio ed il cinematografo. Non si può stabilire alcuna censura. • (II) Questi diritti trovano i loro limiti nelle disposizioni delle leggi generali, nelle norme legislative concernenti la protezione della gioventù e nel diritto della persona al suo onore. Art. 21 Cost. • Incentrato sulla disciplina della stampa. • Reazione all’esperienza fascista: disposizione tesa ad arginare indebite ingerenze dei pubblici poteri valorizzato l’aspetto “negativo” della libertà di espressione (atteggiamento retrospettivo del costituente). • Il ruolo attivo dello Stato appare invece sfumato (possibilità per il legislatore di imporre alle imprese editoriali obblighi di trasparenza in relazione alle fonti di finanziamento). • Assenza di riferimento al valore del pluralismo dell’informazione e al profilo passivo della libertà di espressione, anche se ciò può essere dedotto per via interpretativa. • Al Costituente è mancata la percezione del nesso fra disciplina dell’informazione e democrazia. Il diritto dell’informazione Il diritto dell’informazione/della comunicazione è di matrice prevalentemente giurisprudenziale. E’ stata la Corte costituzionale che, nel tempo, con numerose importanti sentenze, ha sancito: la rilevanza dell’informazione ai fini dell’attuazione del principio democratico; la libertà di divulgazione delle notizie e il diritto di cronaca; il profilo passivo del diritto all’informazione (necessità del pluralismo delle fonti per una completa e obiettiva informazione del cittadino). Il diritto all’informazione, in tutti i suoi aspetti, può considerarsi un diritto sociale fondamentale (secondo comma dell’art. 3 Cost.) Libertà di informazione e attuazione del principio democratico • Fra libertà di informazione e attuazione del principio democratico c’è un nesso inscindibile, come ha spesso affermato la Corte costituzionale. Alcuni esempi: • Sentenza n. 84/1969: «Non è necessario ricordare come la libertà di propaganda è espressione di quella di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della Costituzione e pietra angolare dell'ordine democratico. [... ] Essa è assicurata fino al limite oltre il quale risulti leso il metodo democratico.» • Sentenza n. 172/1972: «La Corte ha più volte affermato che la libertà di espressione del pensiero è fondamento della democrazia e che la stampa, considerata come essenziale strumento di quella libertà, deve esser salvaguardata contro ogni minaccia o coartazione, diretta o indiretta.» • Sentenza n. 138/1985: «... la libertà di manifestazione del pensiero è tra le libertà fondamentali proclamate e protette dalla nostra Costituzione, [tuttavia] anche diritti primari e fondamentali (come il più alto, forse, quello sancito nell'art. 21 Cost.) debbono venir contemperati con le esigenze di una tollerabile convivenza ... » • Quali altre norme della prima parte della Costituzione si ricollegano all’art. 21 Cost.? • Art. 15 (libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione) • Art. 17 (libertà di riunione) • Art. 18 (libertà di associazione) • Art. 19 (libertà di religione) • Art. 30 (diritto/dovere dei genitori di istruire, mantenere, educare i figli) • Art. 33 (libertà di arte, scienza e insegnamento) • Art. 39 (libertà di organizzazione sindacale) • Art. 48 (libertà e segretezza del voto) • Art. 49 (libertà di associazione in partiti politici) • Art. 50 (diritto di petizione) Profilo soggettivo dell’art. 21 • “Tutti” hanno il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero, senza alcuna distinzione di qualifiche, status o condizioni personali. • Formulazione amplissima e generale. Limiti funzionali per i singoli • Limitazioni che, ad es., incombono su militari, magistrati, medici, notai, ministri del culto, avvocati, funzionari pubblici, ecc… • Limiti dovuti alla funzione o all’ufficio da essi ricoperti. Casi speciali • Parlamentari e consiglieri regionali (artt. 68 e 122 Cost.). • Giornalisti. Aspetti esclusi dalla garanzia di cui all’art. 21 Cost. • La comunicazione interpersonale (art. 15 Cost.). • Tutto ciò che non è puro pensiero, ma si concretizza in un incitamento all’azione, come ad esempio l’istigazione, l’apologia e la propaganda. In questi casi, il legislatore ordinario ha la facoltà di vietarne alcune forme ritenute incompatibili con l’ordinamento costituzionale (es. istigazione a delinquere, apologia di reato, propaganda sovversiva e antinazionale). Cfr. Corte costituzionale sentenze n. 120/1957 e n. 100/1966. • Il profilo passivo della libertà di informazione • La Costituzione italiana non è attenta al profilo passivo della libertà di informazione (diritto ad essere informati). • Tale principio è stato desunto per via interpretativa dalla Corte costituzionale. • Esso è inoltre sancito in atti di diritto internazionale, cui l’ordinamento giuridico italiano deve conformarsi (ex artt. 10 e 11 Cost.). • Tale necessaria conformità vale ancor di più se si interpreta l’art. 2 Cost. come “catalogo aperto” di diritti (La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale). • Il profilo passivo: il diritto di essere informati • Corte costituzionale, sent. 105/1972 (in tema di riposo settimanale per gli addetti delle aziende editrici e stampatrici): • «... deve riconoscersi che il particolare regime dettato per la stampa periodica, per le agenzie di notizie ed altrettanti mezzi di diffusione del pensiero contrasta con l'art. 21 Cost., che solennemente proclama uno tra i principi caratterizzanti del vigente ordinamento democratico, garantendo a "tutti" il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero "con ogni mezzo di diffusione" e dettando per di più ulteriori e specifiche norme a tutela della stampa, quale mezzo di diffusione tradizionale e tuttora insostituibile ai fini dell'informazione dei cittadini e quindi della formazione di una pubblica opinione avvertita e consapevole». Il profilo passivo della libertà di espressione nella giurisprudenza della Corte costituzionale Sentenza n. 112/1993 • «Questa Corte ha costantemente affermato che la Costituzione, all'art. 21, riconosce e garantisce a tutti la libertà di manifestare il proprio pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione e che tale libertà ricomprende tanto il diritto di informare, quanto il diritto di essere informati (v., ad esempio, sentt. nn. 202 del 1976, 148 del 1981, 826 del 1988). L'art. 21, come la Corte ha avuto modo di precisare, colloca la predetta libertà tra i valori primari, assistiti dalla clausola dell'inviolabilità (art. 2 della Costituzione), i quali, in ragione del loro contenuto, in linea generale si traducono direttamente e immediatamente in diritti soggettivi dell'individuo, di carattere assoluto. [...] • ... questa Corte ha da tempo affermato che il "diritto all'informazione" va determinato e qualificato in riferimento ai principi fondanti della forma di Stato delineata dalla Costituzione, i quali esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale. » Il diritto di ricercare informazioni • • • • • • • Questo particolare profilo riguarda non tanto i destinatari delle notizie, quanto piuttosto gli operatori dell’informazione. Per quanto riguarda i rapporti privati, il diritto di ricercare e diffondere notizie si scontra con l’esigenza della tutela della riservatezza . Per quanto riguarda, invece, i rapporti fra cittadino e pubblica amministrazione, la legge 241/1990 ha garantito a tutti i cittadini il diritto soggettivo di accesso ad atti e documenti in possesso delle P. A. Il fondamento costituzionale risiede nell’art. 97 Cost. (legalità e imparzialità dell’azione amministrativa). Il diritto in esame va bilanciato con altri valori parimenti protetti dalla Costituzione, quali la sicurezza dello Stato, la riservatezza dei terzi etc. Vari interventi legislativi negli anni novanta hanno posto in capo ad alcune amministrazioni specifici obblighi di informazione (es. il Ministero dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Infine, la legge 150/2000 ha istituito per tutto le P. A. l’obbligo generale di fornire informazioni al pubblico. Il necessario bilanciamento dei diritti: i limiti alla libertà di espressione • Limite espresso: – buon costume (6° comma) • Limiti impliciti: – – – – – – – onore e reputazione tutela della riservatezza identità personale oblio regolare funzionamento della giustizia sicurezza dello Stato ordine pubblico? Limiti impliciti • • • 1) Limitazioni sostanziali della libertà di manifestazione del pensiero, che è una di quelle che meglio caratterizzano il regime vigente attualmente nello Stato, non possono essere poste se non per legge (riserva assoluta di legge) e devono trovare fondamento in precetti e principi costituzionali, si rinvengano essi esplicitamente enunciati nella Carta costituzionale o si possano, invece, trarre da questa mediante la rigorosa applicazione delle regole dell'interpretazione giuridica. (sent. 9/1965, pratiche anticoncezionali). 2) La libertà di manifestazione del pensiero è coessenziale al regime di libertà garantito dalla Costituzione, inconciliabile con qualsiasi disciplina che direttamente o indirettamente apra la via a pericolosi attentati, e di fronte al quale non v'é pubblico interesse che possa giustificare limitazioni che non siano consentite dalla stessa Carta costituzionale. (sent. 11/1968, ordinamento della professione giornalistica). 3) La libertà di manifestazione del pensiero non può trovare limitazioni se non nelle disposizioni legislative dirette alla tutela di altri beni ed interessi fatti oggetto di protezione costituzionale, tra i quali il sesto comma ha espressamente indicato il buon costume a causa della sua particolare rilevanza. (sent. 120/1968, divieto di pubblicazione di inserzioni amorose). Il limite (espresso) del buon costume: la normativa • Art. 21 Cost., u. c.: Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. • Art. 528 c. p., comma 1: Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri atti osceni di qualsiasi specie, e' punito .......... • Art. 529 c. p.: Agli effetti della legge penale, si considerano "osceni" gli atti e gli oggetti, che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore. Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo, che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto. Il limite (espresso) del buon costume: la giurisprudenza della Corte cost. • Corte costituzionale, sentenza n. 9/1965 (in tema di propaganda di anticoncezionali): «il buon costume non può essere fatto coincidere [...] con la morale o con la coscienza etica [...] il buon costume risulta da un insieme di precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale di relazione, la inosservanza dei quali comporta in particolare la violazione del pudore sessuale, sia fuori sia soprattutto nell'ambito della famiglia, della dignità personale che con esso si congiunge, e del sentimento morale dei giovani....» • Corte costituzionale, sentenza n. 293/2000 (in tema di pubblicazione di fotografie raccapriccianti): «L'art. 15 della legge sulla stampa del 1948 [...] vieta gli stampati idonei a "turbare il comune sentimento della morale". Vale a dire, non soltanto ciò che è comune alle diverse morali del nostro tempo, ma anche alla pluralità delle concezioni etiche che convivono nella società contemporanea. Tale contenuto minimo altro non è se non il rispetto della persona umana, valore che anima l'art. 2 della Costituzione, alla luce del quale va letta la previsione incriminatrice denunciata. » • Corte costituzionale, sentenza n. 191/1970 (in tema di pubblicazioni oscene): « Il costume varia notevolmente secondo le condizioni storiche d'ambiente e di cultura, ma non vi è momento in cui il cittadino, e tanto più il giudice, non siano in grado di valutare quali comportamenti debbano considerarsi osceni secondo il comune senso del pudore, nel tempo e nelle circostanze in cui essi si realizzano». • Questo tipo di accertamento non è contrario al principio di legalità (tassatività della fattispecie), in quanto quest’ultimo «si attua non soltanto con la rigorosa e tassativa descrizione di una fattispecie, ma, in talune ipotesi, con l’uso di espressioni sufficienti per individuare con certezza il precetto ». • Corte costituzionale, sentenza n. 368/1992 (in tema di circolazione di materiale pornografico): «Considerato che si tratta di un limite che l'art. 21 della Costituzione contrappone alla libertà dei singoli individui, il "buon costume” [...] non è diretto ad esprimere semplicemente un valore di libertà individuale o, più precisamente, non è soltanto rivolto a connotare un'esigenza di mera convivenza fra le libertà di più individui, ma è, piuttosto, diretto a significare un valore riferibile alla collettività in generale, nel senso che denota le condizioni essenziali che, in relazione ai contenuti morali e alle modalità di espressione del costume sessuale in un determinato momento storico, siano indispensabili per assicurare, sotto il profilo considerato, una convivenza sociale conforme ai principi costituzionali inviolabili della tutela della dignità umana e del rispetto reciproco tra le persone (art. 2 della Costituzione). [...] ... la contrarietà al sentimento del pudore non dipende dall'oscenità di atti o di oggetti in sé considerata, ma dall'offesa che può derivarne al pudore sessuale, considerato il contesto e le modalità in cui quegli atti e quegli oggetti sono compiuti o esposti ... » • Quindi, c’è differenza fra ciò che è destinato a raggiungere la collettività e ciò che si esaurisce, invece, nella sfera privata. La “pubblicità” è un requisito essenziale della nozione di buon costume. La comunicazione interpersonale • Art. 15 Costituzione La comunicazione • Il termine comunicazione compare: - 28 volte nel CAD - 126 volte nel Codice privacy “Il pericolo non viene da ciò che non sappiamo, ma da quello che crediamo sia vero, e invece non lo è”. (Mark Twain) Nascita e evoluzione del diritto alla privacy •Ripensare la nozione di privacy. •Avvento delle nuove tecnologie informatiche. •Le banche di dati. •Il corpo elettronico. •La società della sorveglianza. •Affermazione del potere attraverso il controllo. •Potere visibile e inverificabile. •Attualità del modello panottico e del “Grande Fratello” di Orwell. •Lo Stato totalitario mira a ottenere il dominio permanente di ogni singolo individuo in qualsiasi aspetto della vita. Nascita e evoluzione del diritto alla privacy • Dal diritto ad essere lasciato da solo al diritto di mantenere il controllo sulla circolazione delle informazioni che riguardano l’interessato. • Informazioni in entrata e in uscita. • Potere di selettività e diritto di non sapere. Prima legge italiana a tutela dei dati personali • Legge 31 dicembre 1996, n. 675 intitolata “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”. Testo unico sulla privacy • Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196). • Diviso in tre parti: • disposizioni generali • disposizioni relative a specifici settori • tutela dell’interessato e sanzioni • Composto da 186 articoli e 7 allegati. Diritto alla privacy come costellazione di diritti • Diritto alla riservatezza. • Diritto alla protezione dei dati personali. • Diritto all’identità personale. • Diritto all’oblio. • Tutela dell’anonimato. Finalità del Codice • Il Codice (art. 2) non vieta il trattamento dei dati ma garantisce che questo si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Codice privacy: legislazione per principi • Principio di finalità. • Principio di necessità. • Principio di proporzionalità. • Principio di pertinenza e non eccedenza. • Principio di funzionalità. Art. 1 Codice • Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. • Il diritto alla protezione dei dati personali è riconosciuto anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 8). Art. 8 Carta dei diritti fondamentali U.E. • 1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. • 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. • 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente. Dati D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Trattamenti Ruoli Dati • Personale • Identificativo • Sensibile • Giudiziario • Semisensibile • Anonimo • Relativi all’ubicazione • Relativi al traffico Dato personale • Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. Dati identificativi •I dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato (ad. es. nome e cognome, recapiti telefonici, codice fiscale, dati bancari, etc.). Dati sensibili • I dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Dati giudiziari • I dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale. Dati semisensibili • Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti (art. 17, comma 1, Codice). • Vengono definiti dalla prassi decisoria del Garante per la protezione dei dati personali nell’ambito del sistema di prior checking ovvero verifica preliminare ai sensi dell’art. 17 Codice privacy rubricato come “trattamento che presenta rischi specifici”. Dati relativi all’ubicazione • Ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Dati relativi al traffico • Qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione. Trattamento … c’è qualcosa che non sia considerabile “Trattamento”? “…s’intende per “trattamento”, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati…” (art. 4 – D.Lg 196/03) Comunicazione • “Il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione”. Diffusione • “Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione”. Ruoli • L’interessato • Il titolare del trattamento • Il responsabile del trattamento • L’incaricato • L’amministratore di sistema Il titolare del trattamento La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza. Il responsabile del trattamento La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali. Il responsabile del trattamento • È facoltà del titolare designare alcuni soggetti (persone fisiche o giuridiche, enti od organismi) quali "responsabili" del trattamento, delineandone analiticamente e per iscritto i compiti attribuiti, e individuando al loro interno, se del caso, ulteriori livelli di responsabilità in base all'organizzazione delle divisioni e degli uffici o alle tipologie di trattamenti, di archivi e di dati, sempre che ciascuno di questi dimostri l'esperienza, la capacità e l'affidabilità richieste dalla legge (art. 29 del Codice). Il responsabile del trattamento • 1 . Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente. • 2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. • 3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti. • 4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare. • 5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni. Incaricati • Le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile. Designazione degli incaricati • “In assenza di una formale designazione come incaricati, i dipendenti che, per lo svolgimento di propri compiti, vengono a conoscenza di dati personali, devono essere considerati come soggetti terzi rispetto all’amministrazione stessa. Con conseguenti limiti per la comunicazione e l’utilizzazione dei dati e quindi per la liceità del trattamento” (Garante, 23 maggio 2000). Interessato La persona fisica cui si riferiscono i dati personali. Amministratore di sistema • Con la definizione di "amministratore di sistema" si individuano generalmente, in ambito informatico, figure professionali finalizzate alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti. • Secondo il provvedimento del Garante privacy del 27/11/2008 vengono però considerate tali anche altre figure equiparabili dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quali gli amministratori di basi di dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi software complessi. Soggetti che effettuano il trattamento Soggetti pubblici – principio di legalità Soggetti privati – principio del consenso Nozione di soggetto pubblico: - amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo; - gli enti pubblici non economici nazionali e locali; - regioni; - enti locali territoriali. Principi applicabili ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici • Qualunque trattamento di dati è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (principio funzionale). • Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal codice privacy nonché dalla legge e dai regolamenti. • Non necessità del consenso Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari • 1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente. • 2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. • 3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici • I dati sensibili possono essere trattati solo se autorizzati da espressa disposizione di legge che specifichi: - tipi di dati trattati; - operazioni eseguibili; - finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. - I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi. Art. 19, comma 3 bis • Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. • Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera d). Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici • Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili (Garanzie per i dati sensibili). Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici • Utilizzo di tecniche di cifratura e codici identificativi (art. 22, comma 6) • Conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. • I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.