III LEZIONE:
“L’influenza del giusnaturalismo
sull’illuminismo settecentesco”
Alcuni principi caratteristici
dell’illuminismo giuridico sono già
proposti dai giusnaturalisti
1.
2.
3.
4.
5.
Riconoscimento dei diritti naturali (la
proprietà ad es., ma anche la libertà di difendere il
proprio corpo di cui parla Hobbes).
Certezza del diritto (un’idea abbozzata in
materia penale da Hobbes e ripresa ad es. nel
tentativo di codificazione civilistica di Thomasius).
Centralità della legge (in questo senso si può
forse leggere l’opera di Hobbes).
Semplicità della sua formulazione
(sicuramente Thomasius)
Uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge
(sicuramente Pufendorf).
PROBLEMA GIURIDICO
DELL’ILLUMINISMO:

Ricerca dell’ordine normativo,
individuato nella LEGGE imposta dal
sovrano.
Montesquieu (1689-1755)
Opera principale

Lo spirito delle leggi (1748)
Distingue tra:





1) Principi universali (perché razionali) di diritto
e
2) specificazioni particolari, proprie di ogni
ordinamento.
Tutte le leggi però, dovevano corrispondere
alla ragione,(giusnaturalismo):
“la legge, in generale, è la ragione umana, in
quanto governa tutti i popoli della terra, e le leggi
politiche e civili di ogni nazione non devono
costituire che i casi particolari ai quali si applica
questa ragione umana”.
Diritto penale



1) Solo le azioni esterne, e non le
intenzioni né le parole, potevano essere
perseguite (già Grozio, poi sicuramente
Thomasius).
2) Distingueva tra peccati contro la
religione e reati contro la religione e
riteneva assurdo vendicare la divinità (vedi il
giudizio sulla bigamia di Thomasius).
3) Rifiuto della tortura (Thomasius).
Jean-Jacques Rousseau
(1712-1778):
Opera principale

Contratto sociale (1762)
Contratto sociale


Come per Hobbes lo stato di natura
non è un fatto storico ma una ipotesi
astratta per meglio giudicare il
presente
ma....
...



1) Allo stato naturale l’uomo è buono;
le vere disuguaglianze sono il prodotto
della società civile.
Occorre evitare che attraverso le abitudini e
le convenzioni della società civile diventi
cattivo. Il primo strumento è l’educazione.
2) Rispetto alle teorie
giusnaturalistiche il suo patto sociale
non prevedeva alcun contratto di
sottomissione
Cesare Beccaria (1738-1794):
Opera principale

Dei delitti e delle pene (1764)
Temi:
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


1) No alla tortura
2) No alla pena di morte
3) Netta separazione tra peccato e
delitto
Tali idee erano già state espresse da Grozio,
Hobbes, Pufendorf, Thomasius e
Montesquieu.
Dichiarazione dei diritti
dell’uomo e del cittadino
(1789):



Art. 2: Diritti naturali ed imprescrittibili
dell'uomo: libertà, proprietà, sicurezza,
resistenza all'oppressione.
Art. 6: La legge è uguale per tutti.
Artt. 7 e 8: Principio di legalità in
materia penale (e quindi
irretroattività).
Conclusione

Nello stesso documento sembra quindi
veder armonizzati i principi del diritto
naturale e del positivismo giuridico,
altre volte così radicalmente e
drammaticamente contrapposti come
nel caso del processo di Norimberga.
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Lezione III: Sameul Pufendorf e Christian Thomasius