III LEZIONE: “L’influenza del giusnaturalismo sull’illuminismo settecentesco” Alcuni principi caratteristici dell’illuminismo giuridico sono già proposti dai giusnaturalisti 1. 2. 3. 4. 5. Riconoscimento dei diritti naturali (la proprietà ad es., ma anche la libertà di difendere il proprio corpo di cui parla Hobbes). Certezza del diritto (un’idea abbozzata in materia penale da Hobbes e ripresa ad es. nel tentativo di codificazione civilistica di Thomasius). Centralità della legge (in questo senso si può forse leggere l’opera di Hobbes). Semplicità della sua formulazione (sicuramente Thomasius) Uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (sicuramente Pufendorf). PROBLEMA GIURIDICO DELL’ILLUMINISMO: Ricerca dell’ordine normativo, individuato nella LEGGE imposta dal sovrano. Montesquieu (1689-1755) Opera principale Lo spirito delle leggi (1748) Distingue tra: 1) Principi universali (perché razionali) di diritto e 2) specificazioni particolari, proprie di ogni ordinamento. Tutte le leggi però, dovevano corrispondere alla ragione,(giusnaturalismo): “la legge, in generale, è la ragione umana, in quanto governa tutti i popoli della terra, e le leggi politiche e civili di ogni nazione non devono costituire che i casi particolari ai quali si applica questa ragione umana”. Diritto penale 1) Solo le azioni esterne, e non le intenzioni né le parole, potevano essere perseguite (già Grozio, poi sicuramente Thomasius). 2) Distingueva tra peccati contro la religione e reati contro la religione e riteneva assurdo vendicare la divinità (vedi il giudizio sulla bigamia di Thomasius). 3) Rifiuto della tortura (Thomasius). Jean-Jacques Rousseau (1712-1778): Opera principale Contratto sociale (1762) Contratto sociale Come per Hobbes lo stato di natura non è un fatto storico ma una ipotesi astratta per meglio giudicare il presente ma.... ... 1) Allo stato naturale l’uomo è buono; le vere disuguaglianze sono il prodotto della società civile. Occorre evitare che attraverso le abitudini e le convenzioni della società civile diventi cattivo. Il primo strumento è l’educazione. 2) Rispetto alle teorie giusnaturalistiche il suo patto sociale non prevedeva alcun contratto di sottomissione Cesare Beccaria (1738-1794): Opera principale Dei delitti e delle pene (1764) Temi: 1) No alla tortura 2) No alla pena di morte 3) Netta separazione tra peccato e delitto Tali idee erano già state espresse da Grozio, Hobbes, Pufendorf, Thomasius e Montesquieu. Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789): Art. 2: Diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo: libertà, proprietà, sicurezza, resistenza all'oppressione. Art. 6: La legge è uguale per tutti. Artt. 7 e 8: Principio di legalità in materia penale (e quindi irretroattività). Conclusione Nello stesso documento sembra quindi veder armonizzati i principi del diritto naturale e del positivismo giuridico, altre volte così radicalmente e drammaticamente contrapposti come nel caso del processo di Norimberga.