II LEZIONE:
“Dai Paesi Bassi alla Germania
attraverso l’Inghilterra:
Grozio, Hobbes, Pufendorf e
Thomasius”
Ugo Grozio


Per Birocchi, Grozio è comunque il
“fondatore” del giusnaturalismo
moderno, anche se deve molto alla
Seconda Scolastica.
Originalità non è sinonimo di
novità. Si possono raccogliere
dottrine già esistenti per elaborarle in
modo nuovo, in armonia con il
contesto storico del quale si fa parte.
Opera principale




De iure belli ac pacis (1625).
Si tratta del capolavoro di Grozio. Per
lungo tempo è stato indicato come il
testo che inaugurava il giusnaturalismo
moderno, ma oggi si ritiene che l’opera
sia debitrice di:
a) Seconda Scolastica
b) Metodo culto
Due vie per individuare le norme
fondamentali che devono regolare la
vita dell’uomo:


1) Deduzione da principi naturali
ed evidenti mediante
ragionamento (procedimento a
priori/ diritto naturale).
2) Consenso, ovvero è norma anche
ciò che è osservato ovunque e ha
quindi avuto origine dalla libera
volontà (procedimento a posteriori/
diritto delle genti).
Diritto naturale


Per Grozio il diritto naturale, poiché
sempre identico e immutabile, si
presta molto di più del diritto positivo
ad essere coordinato in sistema.
Il ricorso al diritto naturale gli permise
di non far dipendere la validità delle
norme da convinzioni religiose dopo la
frattura del mondo cristiano.
Scopo del De iure belli ac
pacis:



Studiare la risoluzione delle
controversie in una società non
ordinata secondo il ius civile, che
può essere quindi:
1) Una società ancora allo stato
naturale.
2) Un insieme di società mancanti di
altro diritto oltre a quello naturale per
regolare le relazioni tra di loro.
Disciplina della guerra



Il procedimento che porta alla guerra e il
suo svolgimento non possono che essere
disciplinati dal diritto.
Questo diritto è il diritto naturale, che non è
un vano nome ma un ordinamento giuridico
reale, derivante dalla ragione umana.
Tale diritto esisterebbe anche se Dio non
esistesse e Dio stesso non potrebbe
modificare il diritto naturale
Definizione di “guerra”


Per “guerra” Grozio non intendeva solo
lo scontro violento tra Stati, ma
qualsiasi situazione di conflitto tra
soggetti che usassero la forza per la
sua risoluzione.
Il suo trattato quindi non riguarda solo
io dir. internazionale, ma anche il dir.
privato, il dir. penale e il dir. pubblico.
I 3 principi del diritto
naturale (innati)
1.
Obbligo di rispettare la proprietà
altrui (e quindi restituire beni e lucri
eventuali).
2.
Obbligo di mantenere le
promesse.
3.
Obbligo di risarcire il danno
arrecato colposamente.
Il diritto romano
Grozio riteneva il dir. romano il dir.
della civitas romana, non un diritto
universale. Lo interessava solo per la
possibilità di trovarvi i principi razionali
del dir. naturale.
Diritto privato

Contratto:
la forza vincolante è data dal
consenso. Per Grozio è il consenso, e
quindi la dichiarazione di volontà
delle parti, a produrre effetti
obbligatori.
Diritto penale






Pene:
a) La punizione dei peccati deve essere lasciata a
Dio
b) La vendetta è contro ragione e perciò illecita
c) La pena deve essere utile: il fine utilitaristico
distingue la pena umana da quella divina.
d) La pena deve essere proporzionata al crimine
e) Deve prevalere lo spirito di tolleranza ed
economicità
Conclusione


Per Birocchi Grozio apporta delle
novità tali da poter dire che fonda il
giusnaturalismo.
Nuova è la sua volontà di costruire un
sistema del diritto naturale. I maestri
della Seconda Scolastica un sistema
già lo avevano: la grande Summa di
San Tommaso!
Thomas Hobbes


Se Ugo Grozio è un autore in bilico tra
vecchio e nuovo, non vi sono dubbi
che Thomas Hobbes sia uno dei
protagonisti del giusnaturalismo
moderno.
Al contrario di Grozio, Hobbes incentra
la sua analisi della società politica
sull’idea di contratto sociale.
Opera principale


Leviathan (in inglese, 1651):
Tratta il problema della legittimità e
della forma dello Stato, rappresentato
come un gigante costituito da tanti
singoli individui.
Centro del sistema di
Hobbes:


L’uomo considerato come è, e non
come dovrebbe essere.
L’uomo NON è un animale sociale.
Stato di natura


1.
2.
Non realtà storica ma mera ipotesi
logico-razionale.
Lo stato di natura è uno stato di
guerra, se non attuale, potenziale.
Homo homini lupus
Bellum omnium contra omnes

Hobbes distingue tra:

LEGGI DI NATURA
e

DIRITTO DI NATURA
Leggi di natura


Prima legge di natura: perseguire
la pace.
Tali leggi sono per Hobbes vincolanti
solo nel foro interno: le leggi di natura
non hanno valenza obbligatoria!
Diritto di natura

Libertà di ciascuno di usare il proprio
potere per conservare la vita
Unico modo per garantire la
pace e la sicurezza
=
Un patto sociale con cui gli
individui rinunciano al diritto
naturale e istituiscono lo Stato.
Il patto è irrevocabile per i sudditi. Il sovrano invece, non
essendo parte del patto, non è vincolato in alcun modo.
Leggi:

Le leggi sono definite come i
comandi di chi detiene il potere.
Ad esse è dovuta obbedienza “non
per il loro contenuto, ma per la
volontà di chi le ha emanate”.
Il potere del sovrano è:



Indivisibile
Irrevocabile
Assoluto
Libertà
La libertà risiede in :
 Tutti gli aspetti non disciplinati
dalla legge
 Tutti gli ambiti che non possono
essere ceduti con un patto:
1. Integrità del proprio corpo
2. Testimonianza contro se stessi
 Ciò
che distingue leggi
civili e leggi naturali è solo
la coercibilità delle prime.
Caratteri ritenuti “tipici”
del pensiero di Hobbes:
1.
2.
Laicizzazione dello Stato
Principio di legalità
2a) Certezza del diritto
2b) Positivismo giuridico
Diritto privato

Proprietà:
per Hobbes la distribuzione della
proprietà spetta al sovrano e una volta
effettuata, il diritto del singolo consiste
solo nell’escludere dall’uso tutti gli altri
sudditi ma non il sovrano.
Conclusione

L’assolutismo di Hobbes deve essere
inserito nel contesto storico delle
guerre civili del suo tempo, assimilabili
allo stato di natura: un potere
illimitato presenta molte conseguenze
dannose, ma è comunque un male
minore, rispetto allo stato di guerra.
Samuel Pufendorf

Sottolineava che lo studio del diritto
naturale doveva abbandonare il punto
di vista dei teologi e limitarsi alle
regole riguardanti la vita terrena.
Opera principale

De iure naturae et gentium
(1672)
Per lo sviluppo del suo pensiero
sono fondamentali le opere di
Grozio e Hobbes:
1.
Di Grozio, apprezza la separazione tra diritti
naturali e positivi, ma rigetta la teoria delle
idee innate, presenti nell’uomo anziché
progressivamente acquisite con l’esperienza.
2.
Di Hobbes, apprezza l’idea che l’uomo non
è un animale “naturalmente” sociale.
Respinge però l’idea che lo stato naturale
sia uno stato di guerra. Respinge anche
l’idea che la distinzione tra bene e male
derivi dal comando del sovrano (respinge
cioè il relativismo etico di Hobbes).
Enti fisici ed enti morali


La distinzione tra enti fisici ed enti
morali, corrisponde alla distinzione tra
essere e dover essere.
L’uomo ad es. è un ente fisico, mentre
i “modi” in cui egli dirige il proprio
agire e usa la propria libertà sono enti
morali (ad es. la socialità).
Diritto naturale


Diritto naturale
=
valori che dirigono le azioni dell’uomo.
Per Pufendorf questi valori derivano, in
ultima analisi, da Dio. La distinzione tra
diritto e morale si avrà in modo netto solo
con Thomasius.
Contratto sociale

1.
2.
3.

3 FASI:
Contratto tra gli individui (pactum
associationis)
Decretum (forma di governo)
Contratto tra il populus e il princeps
(pactum subjectionis)
Il secondo accordo appare come sinallagmatico,
per cui sia il popolo che il sovrano si obbligano e
nel caso il sovrano violi il patto, il popolo ha diritto
di resistere. In realtà Pufendorf, nonostante le
premesse, appare restio ad ammettere limiti alla
sovranità!
Diritto privato


Proprietà:
se per Hobbes la distribuzione della
proprietà privata spettava al sovrano, per
Pufendorf Dio stesso aveva messo i beni a
disposizione di tutti (proprietà comune).
Solo successivamente, le esigenze della vita
produttiva hanno consigliato di introdurre la
proprietà privata.
Impostazione storicistica (e spesso utilitaristica)
In generale

Afferma l’uguaglianza dei soggetti
davanti alla legge ma non insiste sul
principio di legalità.
Conclusione


Tutta la costruzione giusnaturalistica di
Pufendorf è volta alla legittimazione del
diritto positivo.
Come per Hobbes anche per Pufendorf la
legge è il comando del sovrano. Egli
auspica quindi che il diritto positivo si fondi
sui principi razionali del diritto naturale, ma
non si ha in Pufendorf l’idea che la legge
dello Stato sia la “positivizzazione” dei
principi giusnaturalistici.
Christian Thomasius



Thomasius propugnò energicamente la
libertà di coscienza e la tolleranza religiosa.
Separazione netta tra filosofia (fondata sulla
ragione ed avente fini umani) e teologia
(fondata sulla religione e rivolta ad un
oggetto soprannaturale).
Merito: aver per primo
consapevolmente e sistematicamente
tentato la distinzione del diritto dalla
morale
Opera principale

Fundamenta juris naturae et
gentium (1705).
L’opera è concepita per essere compresa
dall’uomo medio, per cui si propone di non
adottare termini propri della logica e della
metafisica e di non citare autori del passato
(come avevano fatto Grozio e Pufendorf).
Sommo bene e sommo
male



Per T. il sommo bene e il sommo male
sono ben individuati (per cui non
derivano dalla decisione del sovrano
ma sono propri della natura delle
cose).
1) Sommo bene: raggiungimento della
pace interna.
2) Sommo male: turbamento della
pace esterna.
3 categorie di norme
naturali con fini diversi:



Fine: Ottenere il bene sommo
(honestum)
Fine: Conseguire il bene minimo
(iustum)
Fine: Assicurare il bene medio
(decorum)
Categorie, principi e
strumenti:
Categorie di norme
Principi
Strumenti necessari ad
osservare i principi
Honestum
Fa a te stesso ciò che
vuoi gli altri facciano a
se stessi.
Esempi
Iustum
Non fare ad altri ciò
che non vuoi che si
faccia a te.
Pene
Decorum
Fa agli altri ciò che
vuoi che essi facciano
a te
Premi

Nessuno può essere obbligato a fare il
bene, per cui le regole dell’honestum e
del decorum (che sono più che altro
dei consigli) non rientrano nella sfera
del diritto, rivolto a tutelare il bene
minimo (evitare lesioni).
Unica norma fondamentale
del dirititto naturale

Occorre fare tutto ciò che rende la vita
umana felicissima e massimamente
durevole
e quindi
occorre evitare quanto la rende
infelice e accelera l’avvento della
morte.
Diritto privato
Proprietà:
dovere di astenersi dal turbare il diritto
altrui
 Obbligazioni:
divieto di ledere la posizione giuridica
altrui.

Gli obblighi positivi ricadevano nella sfera
dell’honestum e del decorum.
Diritto penale

Bigamia, eresia e magia (o
stregoneria) non sono reati
semplicemente perché non rientrano
nella sfera del diritto.
Esempio: concubinato.
Lede forse il diritto di qualcuno? La tranquillità dei
consociati non è messa in pericolo da
comportamenti privati e passibili di riprovazione
solo dal punto di vista della religione e dei costumi
sociali.
Conclusione
Thomasius può considerarsi uno dei
padri dell’illuminismo tedesco?
Punti a sfavore:
 Profonda religiosità
 Propensioni nazionalistiche
 Prudenza nelle riforme legislative
 Concezione assolutistica della
sovranità
Punti a favore (Birocchi):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Insofferenza per l’ambiente culturale
e il conformismo religioso di Lipsia
Riduzione del diritto romano ad un
diritto del passato
Affermazione del potere laico negli
affari temporali
Ruolo centrale della legge
Tolleranza
Importanza della prassi
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Ugo Grozio e Thomas Hobbes