Giusnaturalismo e cultura giuridica
tra Sei e Settecento
Giusnaturalismo moderno
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Corrente culturale del Seicento di spicco per le
idee e l’influenza sugli sviluppi del diritto
Ruolo centrale attribuito alla elaborazione di
una dottrina e di un sistema
Giusnaturalisti architetti del diritto
Concezione di un diritto naturale fondato
sull’uomo: giusnaturalismo soggettivo,
contrapposto al Giusnaturalismo oggettivo,
dominante nell’età medievale
Accento sui diritti soggettivi inalienabili
dell’uomo
Giusnaturalismo moderno
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Al centro l’uomo come essere razionale:
concezione laica
Genesi nell’età precedente:
dall’umanesimo alla scuola di Salamanca
(Francisco Vitoria e Francisco Suarez in
particolare)
Dai problemi ‘nuovi’ dell’epoca: dalla riforma
protestante ai conflitti tra Stati
Fonti principali di riferimento: diritto romano,
Vecchio e Nuovo testamento, testi letterari
poetici filosofici antichi
Giusnaturalismo moderno
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Nucleo comune di dottrine con apporti diversi
Teoria di un contratto sociale concluso tra gli
uomini per raggiungere pace e sicurezza
affidandone la tutela ad un sovrano, tuttavia
concepito negli autori diversamente ora come
evento storico ora in formulazione legata alla
religione (es.: patto tra Dio e Abramo)
Fiducia nella costruzione di un sistema di regole
di diritto naturale oggettivamente valido in ogni
tempo perché conforme alla ragione e alla
natura umana
Grozio (1583-1645)
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Autore del De iure belli ac pacis (1625), scritto in
Francia dopo la persecuzione religiosa da lui sofferta
come calvinista arminiano
Scopo dell’opera identificare serie di principi generali e
di regole fondate sulla ragione
Si identificano tre regole principali dalle quali
desumere le conseguenze
Pacta sunt servanda:obbligo di rispettare i patti
obbligo di risarcimento del danno arrecato ( obbligo di
pagare con la ‘pena’, calcolata secondo criteri di
proporzionalità, le conseguenze dei propri delitti)
obbligo di restituire il maltolto
Grozio (1583-1645)
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Teoria di un contratto sociale concluso tra
gli uomini mossi da appetitus societatis,
desiderosi di unirsi per sopperire alla
mancanza di beni e soddisfare i bisogni
comuni
Grozio (1583-1645)
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Fondamento del diritto naturale nella natura
razionale dell’uomo e non nel comando di Dio:
giusrazionalismo
Accusa di empietà a Grozio
Grozio padre fondatore del diritto
internazionale: influenza sulla dottrina del
diritto internazionale pubblico:
Regole per un diritto di guerra comune tra le
nazioni, tratte da un diritto di natura e da un
diritto delle genti costruito sulle consuetudini
pregresse
Thomas Hobbes (1588-1679)
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Importanza centrale nella storia del pensiero
moderno
De cive (1642) e Leviathan (1651):
fondamenti teorici dell’assolutismo
Stato di natura: di violenza endemica (homo
homini lupus, bellum omnium contra omnes)
Si supera per la pace rinunciando ai propri
diritti naturali e affidando tutti i poteri ad un
unico soggetto, il sovrano assoluto
Positivismo legislativo
Legge come comando, valida in sé
Disfavore per la consuetudine
Ostilità verso i giuristi
Thomas Hobbes (1588-1679)
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La libertà coincide con il silenzio della
legge
Nullum crimen, nulla poena sine lege:
principio di legalità nel diritto penale
Corollario: irretroattività del diritto penale
John Locke (1632-1704)
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Dal volontarismo hobbesiano al razionalismo
Diritto naturale regola di condotta fissa ed
eterna dettata dalla ragione
Stato di natura di pace e di libertà
Contratto sociale tra gli uomini ed autorità con
cui si affidano ad esse i poteri di governo
Fonte della sovranità il popolo
Concezine anticipatrice dello Stato di diritto
(rule of law): libertà dallo Stato
John Locke (1632-1704)
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Potere primo è il legislativo, da conferire ad un
organo rappresentativo, distinto dal potere di
governo
Il potere è affidato per la protezione ed il
riconoscimento dei diritti fondamentali ed
inalienabili alla vita, alla libertà alla proprietà ed
alla resistenza all’oppressione
Embrione della teoria della separazione dei
poteri destinata ad avere grande influenza
Appello al Cielo in caso di violazione del patto da
parte dei governanti (Diritto di resistenza)
Pufendorf (1632-1694) ed il
volontarismo giuridico
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Nativo della Sassonia
Titolare ad Heidelberg della prima cattedra di
diritto naturale in Europa (1661)
Autore, citatissimo, di De iure naturae et
gentium (1672) e della sua sintesi De officio
hominis et civis, tradotta anche in francese
Il diritto e le scienze umane oggetto ‘possibile’
di una rigorosa sistemazione scientifica
Il diritto naturale è fondato sulla ragione
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Pufendorf (1632-1694) ed il volontarismo
giuridico
La legge è un comando di un superiore
che vincola i soggetti-sudditi, munito di
coattività (volontarismo giuridico)
La libertà coincide con il silenzio della
legge
Anticipatore dell’illuminismo giuridico (idee
sulla generalità, senza rilievo legislativo
degli status, ed irretroattività della legge,
punibilità dei soli comportamenti esterni
ecc.)
Pufendorf e i seguaci
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Ebbe numerosi seguaci: in particolare il
francese- svizzero protestante Jean Barbeyrac
(1674-1744), diffusore delle idee di Pufendorf (e
di Grozio), professore di diritto naturale a
Gröningen, e Jean-Jacques Burlamaqui (16941748), svizzero, autore dei Principes du droit
naturel e dei Principes du droit politique, ove
espone una dottrina del contratto sociale
probabilmente usata da Rousseau
Thomasius (1655-1728)
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Di ispirazione pufendorfiana, filosofo, giurista, docente
di diritto a Leipzig e Halle (insegna diritto naturale in
una Facoltà giuridica)
Praeceptor Germaniae
Autore dei Fundamenta iuris naturae et gentium, del
De crimine bigamiae, del de crimine haeresiae, del De
tortura foris christianorum proscribenda
La legge è un comando di un superiore che vincola i
soggetti-sudditi, munito di coattività (volontarismo
giuridico): riguarda la sfera dello iustum
Le altre sfere enucleate sono l’honestum (profilo
morale del comportamento umano) e il decorum
(profilo sociale del comportamento umano)
La libertà coincide con il silenzio della legge
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)
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Matematico, filosofo, storico, giurista
Fautore del razionalismo giuridico
Norma enunciazione di una verità, da costruire con
struttura grammaticale quale unione di un predicato
(diritto o dovere) ad un soggetto
Possibile costruzione di un sistema, completo ed
autosufficiente, sulla base di pochi principi, dai quali
dedurre attraverso metodo combinatorio ‘matematico’
le norme più particolari da applicare al caso concreto
Contenuti della legge non difformi dal diritto romano,
bisognoso solo di essere razionalizzato, ridotto ad
ordine
Wolff (1670-1754)
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Filosofo, teologo, matematico, leibniziano,
fondatore di una scuola influente nel processo
codificatorio (wolffismo)
Autore di diverse opere, tra cui Ius naturae
methodo scientifica pertractatum (1750) e
Instiutiones iuris naturae et gentium (1750)
Società civile prosecuzione storica del contratto
sociale originario
Il sovrano ne trae legittimazione ai poteri
esercitati per la sicurezza e il benessere dei
sudditi
Teoria funzionale alla politica del diritto della
monarchia prussiana ed austriaca
Wolff e il wolffismo
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Ideatore di un sistema contraddistinto da ‘parte
generale’ sulle categorie e principi del diritto
privato
Distinzione chiara tra diritto privato e diritto
pubblico
Distinzione chiara tra diritto sostanziale e diritto
processuale
Seguace illustre Emeric de Vattel (1714-1767),
grande internazionalista, autore de Le droit de
gens ou principes de la loi naturelle appliqués à
la conduite des affaires des nations et des
souverains (1758)
Domat (1625-1696)
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Fautore del razionalismo giuridico
Giansenista amico di Pascal, avvocato, procuratore del
re a Clermont Ferrand, al servizio del re a Parigi
(riceve una pensione per scrivere l’opera principale)
Autore di Les loix civiles dans leur ordre naturel
(1689), scritte in francese (poi in latino e nelle altre
lingue europee)
Scopo: ricerca regole del diritto francese (all’epoca
delle grandi ordonnances di Luigi XIV, il Re Sole) sulla
base di alcuni principi fondamentali attraverso la
ricerca della ratio (esprit) delle norme anche tra loro
contrastanti (in ciascuna norma alita lo spirito del
sistema
Domat (1625-1696)
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Premessa: esistono due tipi di leggi:
Immutabili (leggi naturali)
Arbitrarie (essenzialmente di diritto pubblico)
Ricerca del sistema di diritto da costruire
partendo da:
Due regole madri: amare Dio e amare gli uomini
Il diritto romano è il deposito delle regole
naturali dell’equità che concernono il diritto
privato (valorizzato alla luce della ragione e
dell’etica scaturente dalla fede religiosa)
Il diritto pubblico (Droit public, pubblicato
postumo) è costituito da norme arbitrarie
mutevoli in rapporto al cambio dei regimi
‘Progenitore’ della codificazione francese
Pothier (1699-1772)
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Magistrato ad Orléans, primo professore di ‘droit
français’
Autore di un celebrato commentario alla Coutume
d’Orléans (1740-1760), di Pandectae in novum
ordinem digestae (1748), di numerosi trattati di diritto
privato (es: Traité sur le domaine de la propriété ) in
cui congiunge le due ‘anime’ del diritto francese
approfondite e sintetizzate nelle due prime opere, il
diritto comune ‘razionalizzato’ e il droit commun
coutumier )
‘Padre’ della codificazione francese
Giuristi italiani del Settecento
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I metodi innovativi, sviluppatisi oltralpe, sono
variamente recepiti dalla cultura giuridica
italiana
Francesco D’Andrea (1625-1698), napoletano,
avvocato e magistrato, autore degli
Avvertimenti ai nipoti, con una forte coscienza
professionale
Gian Vincenzo Gravina (1664-1718), calabrese,
autore delle Origines iuris civilis, dal taglio
storico aperto alle influenze culturali europee
Giuristi italiani del Settecento
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Giuseppe Averani (1662-1738), toscano,
seguace della scuola culta, autore delle
Interpretationes iuris
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Luigi Cremani, criminalista, toscano professore a
Pavia, opera una felice combinazione tra
giusnaturalismo, teorie beccariane e impianto
del diritto comune (De iure criminali libri tres)
Tommaso Maurizio Richeri, piemontese, autore
della Universa civilis et criminalis jurisprudentia
iuxta seriem Institutionum
Giuristi tedeschi del Settecento
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Studio sui testi di Adam Struve
(Jurisprudentia romano-germanica forensis) e
di Samuel Stryk (Usus modernus
Pandectarum)
Justus Henning Böhmer, allievo di Samuel
Stryk e autore di un trattato di diritto
ecclesiastico protestante di grande fortuna
(Ius ecclesiasticum protestantium), fautore
del territorialismo in materia religiosa e della
tolleranza religiosa
Giuristi tedeschi del Settecento
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Johann Gottlieb Heinecke, autore di
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sintetica e chiara, al diritto privato romano
‘moderno, di Elementa iuris naturae et
gentium, sintesi degli esiti del
giusnaturalismo, e di Elementa iuris
germanici, sistemazione scientifica del
diritto privato germanico
Christian Wolff (v. supra)
Elementa iuris civilis secundum ordinem
Institutionum, introduzione istituzionale,
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Giusnaturalismo e cultura giuridica tra Sei e Settecento