Le scuole di diritto naturale (secoli
XVII-XVIII)
Traccia generale
Il giusnaturalismo della tomistica
Il declino del giusnaturalismo
tomistico: Volontarismo vs.
Razionalismo
La scuola iberica del diritto naturale
Il giusnaturalismo moderno
Il giusnaturalismo
della tomistica
•Dio creatore e ordinatore del
mondo
•La teoria scolastica delle cause
secundae
•La recta ratio
•L’arte di trovare il giusto
•Diritto divino e diritto naturale
•La lex humana e la lex naturalis
Declino del diritto naturale:
Volontarismo versus Razionalismo
•Ripresa della tradizione volontaristica di
sant’Agostino
•La scuola di Oxford infrange l’unità della
dottrina aristotelico-tomistica
•Guglielmo d’Occam
legge di natura e volontà divina
dottrina nominalistica
la scienza ha per oggetto l’individuale
valore dell’esperienza
•Aspetti contraddittori dell’occamismo:
afferma il valore dell’individuo
esaspera la subordinazione alla
volontà divina
svaluta il ruolo della ragione
La Scuola iberica
del diritto naturale
I contributi più significativi:
 Laicizzazione del diritto
La recta ratio è promossa a fonte del
diritto
Logicizzazione del diritto
I protagonisti:
 Francisco de Vitoria
 Domingo de Soto
Luis de Molina
Francisco Suarez
Francisco de Vitoria(1492-1546)
Concetto
di
comunità
comprendente tutti i popoli
internazionale
Al modo di Gaio, definisce il diritto naturale:
“quel diritto che la ragione naturale ha stabilito
fra tutti i popoli” e lo ricollega al diritto naturale
razionale.
Elabora una teoria contrattualistica che sarà
comune a tutta la Seconda Scolastica, svolta in
relazione all’origine, non della società (che per gli
Scolastici è aristotelicamente per natura), ma della
forma di governo.
Propugna non soltanto il contrattualismo (cioè
l’idea della delegazione del potere al re da parte
del popolo) ma anche il costituzionalismo (cioè
la tesi della limitazione dei poteri del re mediante
il vincolo di questo alla legge).
Domenico de Soto (1494-1560)
Da san Tommaso la distinzione fra i due
modi in cui il diritto positivo si ricollega alla
legge naturale.
. Per deduzione (Per modum conclusionis)
dalla legge naturale. In questo caso la lex
humana non aggiunge nulla di più alla legge
naturale.
Per modum determinationis. Attraverso una
disposizione nuova (nova constitutio) con cui
il legislatore umano adatta la legge naturale
alle circostanze storiche nelle quali egli opera.
=interpretazione storicistica del giusnaturalismo tomistico. De Soto evita di
intendere il diritto naturale come un codice
immutabile estraneo alla storia e pone in
risalto la sua adattabilità, per opera umana,
alle sempre mutevoli circostanze di fatto.
Luis de Molina (1535-1600)
•Variabilità del diritto naturale
•I comportamenti vietati dal diritto
naturale sono vietati perché in sé
cattivi, e non - come sostenevano i
volontaristi - cattivi perché vietati da
Dio
•Teoria del potere indiretto del papa
Francisco Suarez
Il più importante esponente della Seconda
Scolastica
Intende il diritto naturale come adattabile
alle circostanze storiche.
Vivo senso della realtà dell’individuale
rifugge da ogni forma di astrattezza
Il diritto naturale “restando uguale ordina
una cosa in una circostanza, un’altra in
un’altra, e ora obbliga e prima e dopo no,
senza cambiare, ma per il cambiamento
dell’oggetto”.
Incarna in sé la caratteristica più marcata
della Seconda Scolastica: la posizione
intermedia tra razionalismo e volontarismo,
tra tomismo e occamismo.
Il modello
del giusnaturalismo moderno
• Una nuova visione laica del
diritto
• La costruzione di un’etica
razionale
• Teoria dei diritti soggettivi
• Teoria del contratto sociale
• Il metodo: approccio razionalistico
• Il giusnaturalismo oggettivistico
Una nuova visione laica
•Il diritto naturale ha per fonte la sola ragione
umana.
•Anche quando Dio è considerato la causa
remota del DN, Dio stesso è soggetto ai
principi logico-razionali
•Grozio: “Le azioni a cui tale norma si riferisce sono obbligatorie o illecite per se stesse, e
perciò si intendono necessariamente prescritte
o vietate da Dio… il diritto naturale è immutabile al punto che non può esser modificato
neppure da Dio… come neppure Dio può far
sì che due per due non faccia quattro, così non
può far sì che ciò che per intrinseca essenza è
male non sia male”.
•La moralità ha carattere immanentistico,
razionalistico e laico
La costruzione di una
etica razionale
L’etica si distacca dalla teologia ed è capace di
per se stessa di garantire l’universalità dei
principi della condotta umana
Per Grozio, la natura razionale e sociale
dell’uomo è la fonte del diritto, che è appunto
il diritto naturale in quanto discende dai
caratteri essenziali della natura umana
I principi fondamentali del DN: il rispetto
delle cose altrui; la restituzione della proprietà
altrui; l’obbligo di mantenere le promesse; la
responsabilità penale
Al di sopra di questi obblighi specifici:
STARE PACTIS
Diritti innati e stato di natura
•I diritti soggettivi sono i diritti attribuiti dalla
natura ad ogni uomo, di dare libero corso ai
propri impulsi istintivi o razionali
•Al di là delle singole convinzioni, accomuna
tutti i giusnaturalisti la consapevolezza che
nello stato di natura tali diritti innati non
potevano svilupparsi pienamente
•Per Locke (1632-1704) nello stato di natura
vi era un’insufficiente garanzia delle facoltà
individuali. Nella società organizzata, comunque, c’è una sfera di libertà dell’individuo che
lo Stato non può modificare. Quest’aspetto
preparò le grandi rivoluzioni liberali
•Hobbes (1588-1679) metteva l’accento sullo
stato di guerra di tutti contro tutti e si serviva
del concetto di contratto sociale per teorizzare
il più rigido assolutismo
Diritti innati e stato di natura
Accentuazione in Locke
Fra i diritti soggettivi che l’uomo possiede
per natura e vuole garantiti dallo Stato, tanto
che se questo li viola perde la propria
giustificazione e provoca “l’appello al Cielo”
dei cittadini, Locke ha cura di comprendere
sempre quello di proprietà.
Il termine property ha un significato più
ampio e non specificamente economico: con
esso egli individua la vita e la libertà, oltre gli
averi propriamente detti.
Tra volontà e ragione
Nel giusnaturalismo moderno c’è un
apparente paradosso
Si insiste sulla ragione, si prendono a
modello le scienze matematiche e
fisiche. Tuttavia il razionalismo è
prima di tutto un metodo razionale per
giungere alla comprensione della
natura della società
La ragione non era il fine, bensì il
mezzo, e perciò ogni volontà era
razionale
Il contratto sociale è un
atto di volontà
Dallo stato di natura gli uomini sarebbero
usciti, riunendosi in società, mediante un patto
(pactum unionis), accompagnato o seguito da
un altro con cui si sarebbero sottomessi ad
un’autorità (pactum subiectionis)
Il pactum unionis manca in chi, come
Grozio, considera l’uomo al modo di
Aristotele
Il pactum subiectionis è interpretato
diversamente: come sottomissione
incondizionata ed irreversibile (Hobbes),
ovvero come accordo vincolante per entrambe
le parti (Locke).
Il contratto sociale
Thomas Hobbes
dallo stato di natura alla legge
dello stato assoluto
Samuel Pufendorf (1632-1694):
La legge di natura non è la pura
forza (come per Hobbes), anche se il
fine e quindi il diritto di ciascun
uomo è la propria conservazione
John Locke
L’uomo è passato dallo stato di natura
(precario) allo Stato che ha il compito
di proteggere e accrescere la libertà.
approccio razionalistico
Atteggiamento scientistico (in linea
di principio opposto al volontarismo)
Visione meccanicistica della natura
Ascendenze stoiche (sottomettere il
mondo umano alle leggi cosmische) e
influenze delle discipline
matematiche e fisiche
Il diritto costituisce una disciplina
sottomessa a regole di valore
necessario e oggettivo
il diritto diventa una scienza
dimostrativa
Scarica

Le scuole di diritto naturale