Coordinato da Valeria Lai
agenzia adiconsum • anno XVI - n. 73 • 24 settembre 2004
Stampato in proprio in settembre 2004
In questo numero:
Conferenza stampa
Garanzia dei beni di consumo:
applicazioni nel mercato dell’auto
Milano - 21 settembre 2004
Commercio - Garanzia dei beni di consumo: applicazioni nel mercato dell’auto
Registrazione Tribunale di Roma n. 350 del 9.06.88
Sped. in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 46/2004) art. 1, comma 2, DCB Roma
Adiconsum News
COMMERCIO
Garanzia dei beni
di consumo: applicazioni
nel mercato dell’auto
Cosa cambia per i
consumatori e per
gli operatori del
settore.
I cambiamenti nel mondo dell’auto…
Alla presenza della stampa specializzata, delle federazioni
delle concessionarie (Federaicpa, Unrae e Anfia)e delle case
costruttrici (Fiat, Toyota, Autogerma, Hyunday, ecc.) si è
svolta a Palazzo Affari ai Giureconsulti a Milano, la conferenza
stampa indetta da Adiconsum per parlare di auto, o meglio
dei cambiamenti che hanno interessato il mercato dell’auto.
Due gli eventi che hanno modificato il rapporto tra gli
automobilisti-acquirenti e i concessionari-venditori: il Regolamento europeo 1400/2002, meglio conosciuto come “Direttiva Monti” e il decreto legislativo 24 del 2 febbraio 2002
sulla garanzia dei beni di consumo. Adiconsum ha realizzato
due guide per spiegare agli automobilisti le novità introdotte,
(le guide che sono scaricabili gratis dal sito www.adiconsum.it),
ed ha inoltre attivato un nuovo servizio di consulenza online
sulla garanzia dell’auto, a cominciare dai problemi che
possono verificarsi subito prima dell’acquisto e dopo con il
concessionario, il meccanico, il carrozziere, l’elettrauto. Responsabile della consulenza è Raffaele Caracciolo che risponde al seguente indirizzo di posta elettronica
[email protected]
… alla luce della direttiva Monti
Il Regolamento europeo 1400 (Direttiva Monti) ha introdotto nuove opportunità per il consumatore, stabilendo
nuove regole nei suoi rapporti con le Case e con i Commercianti/Concessionari.
In modo particolare il Regolamento scioglie il vincolo
ferreo a cui le Case legavano il riconoscimento della Garanzia
del Costruttore, relativo alla manutenzione ordinaria, che
doveva necessariamente essere effettuata presso le Officine
della rete autorizzata dalle casa stessa.
Di fatto le Officine fornendo esclusivamente ricambi della
Casa ed applicando tassi orari non controllati imponevano
una sorta di “tassa” al Consumatore che si trovava a “scontare” eventuali risparmi nell’acquisto, con costosi tagliandi.
Il regolamento Europeo consente ad ogni Officina di
accedere alle informazioni tecniche per i singoli modelli,
obbligando le Case a rilasciare tali informazioni alle stesse
modalità e con gli stessi criteri con cui vengono rilasciate alle
Officine autorizzate.
Quindi da oggi il consumatore può affidare la manutenzione della sua auto nuova ad una officina di sua fiducia, purché
qualificata, senza temere di perdere il diritto all’applicazione
della garanzia del Costruttore in caso di difetti.
La Guida Adiconsum “Manutenzione dell’auto nuova in
Garanzia” fornisce concrete informazioni su:
Test noi consumatori
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• Come verificare se l’Officina prescelta è anche qualificata
ai sensi del Regolamento Europeo.
• Come l’officina diversa dalla rete ufficiale deve documentare il lavoro svolto.
• Come regolarsi con le Officine autorizzate in caso di
contestazioni.
Le indicazioni della guida sono già state recepite ufficialmente da circuiti organizzati di Officine Indipendenti, che
offrono condizioni molto competitive per l’effettuazione dei
tagliandi e la fornitura dei materiali di consumo, dimezzando
in molti casi il costo della manutenzione ordinaria.
… alla luce del D. Lgvo. 24/02
È la prima normativa con una ricaduta fondamentale per
il consumatore in termini di tutela degli acquisti dei beni di
consumo. La nuova disciplina che introduce per ogni bene di
consumo acquistato sia nuovo che usato la possibilità per il
consumatore di segnalare al venditore la non conformità del
prodotto entro 24 mesi dall’acquisto, è stata oggetto di
convegni con la controparte, cioè con le aziende del commercio, di interventi presso i media per informare tutti i consumatori di questo nuovo diritto, di come esercitarlo e di come
pretenderlo.
In particolare poiché il decreto interessa sia il prodotto
acquistato nuovo che usato, ha realizzato una guida che
evidenzia l’applicazione della garanzia in caso di auto
usata.
L’autovettura ha infatti un mercato florido. Difficilmente
per altri beni tipo frullatore, asciugacapelli, lavatrice o lavastoviglie esiste un mercato dell’usato così florido, (o almeno
non qui in Italia).
La Guida consiglia al consumatore come comportarsi
prima dell’acquisto ed al momento del ritiro del veicolo:
• Condurre la trattativa in presenza di un testimone.
• Definire il termine della garanzia, che non può essere
inferiore ad un anno dalla consegna dell’auto.
• Definire con chiarezza l’uso prevalente che si intende fare
del veicolo (città, autostrada, statale, fuori strada, neve,
etc), e la percorrenza annua.
• Chiedere esplicitamente se il chilometraggio letto sul
contachilometri è attendibile (non se è reale, ma se è
attendibile).
• Chiedere esplicitamente lo stato di manutenzione del
veicolo rispetto ai tagliandi richiesti dalla casa.
• Chiedere esplicitamente l’origine del veicolo (se importato
come usato dall’estero, se da privato o da altri commercianti), e chiedete formalmente se lo specifico modello/
allestimento è stato omologato in Italia.
• Verificare l’effettivo numero dei precedenti proprietari al
sito www.aci.com; la spesa di poco più di 5 euro può
preservare da brutte sorprese.
• Chiedere se il Venditore offre una Garanzia Convenzionale
Ulteriore (GCU) per l’assistenza stradale ed eventuali
guasti improvvisi ed accidentali; in caso positivo valutare
bene il servizio offerto i cui termini devono essere trasparenti e facilmente comprensibili.
• Verificare le chiavi (quanti set; se è prevista la chiave
master; se le chiavi aprono tutte le serrature).
Test noi consumatori
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Adiconsum News
• Verificare la presenza della ruota di scorta, degli attrezzi,
del martinetto per il sollevamento della vettura e del
libretto di uso e manutenzione.
• Verificare il corretto funzionamento degli apparati di
bordo.
• Pretendere un documento di presa d’atto per gli eventuali
difetti riscontrati e l’impegno ad eliminarli tempestivamente.
Nel caso emergano difetti, la Guida illustra come comportarsi, e quali rimedi dal canto suo un Venditore attento può
proporre.
In particolare vengono definiti i criteri con cui affrontare la
gestione delle eventuali riparazioni, e di ciò che il Venditore
può legittimamente richiedere al Consumatore in termini di
partecipazione alla spesa.
Nel caso sia necessario concordare una “Diminuzione di
valore” o risolvere il contratto, la Guida indica i criteri per la
definizione della transazione in modo equo per entrambe le
parti.
In particolare la Guida esamina e definisce i due casi più
delicati di difetto di conformità :
• Numero di proprietari maggiore del dichiarato;
• Chilometraggio maggiore del dichiarato.
I rimedi sono diversi in funzione dell’entità della differenza
(50.000 Km) superata la quale c’è la risoluzione del contratto.
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