La caduta di Ravenna: il papa e l’imperatore
Stefano II si rivolge ai Franchi
Il progetto politico della Chiesa di Roma
Pipino Patrizio dei Romani
La caduta dei Longobardi
La cerimonia del Natale dell’800
Carlo e la dignità imperiale
Reazioni bizantine
Carlo e la Chiesa: due diverse prospettive
CONTE
PALATINO
Sovrintendeva all’attività degli altri
ufficiali di palazzo e presiedeva la
cancelleria del tribunale
palatino
•SENESCALCO: sovrintendenza del Palazzo Regio
•CAMERARIO: Tesoro del Sovrano
•COMES STABULI: Stalle regie e trasporti
•CANCELLARIUS: presiedeva, coadiuvato dai CAPELLANI, alla
redazione dei diplomi e dei documenti regi
Il Conte (coadiuvato dai vicecomites): guida della
contea (comitatus)
I Missi Dominici:
ad hoc: incaricati di una missione speciale
ordinari: mandato generale (esecuzione degli
ordini regi, amministrazione della giustizia,
controllo dell’attività dei conti e degli altri
funzionari pubblici)
Marchio, margravio, Markgraf:
Rappresentante del re e da lui direttamente
nominato nelle regioni di confine
Riceveva da tutti i liberi giuramento di fedeltà
Guida unitaria dell’esercito
Supremo Legislatore (CAPITULARIA)
Protettore della Chiesa e delle “miserabiles
personae”
•Giudice supremo e tutore della pace interna
•dei CONTI: presiedevano in suo nome il MALLUS (la corte) dove
amministravano in via ordinaria la giustizia
•degli SCABINI: giudici permanenti
•dei MISSI DOMINICI: avevano l’autorità di avocare a sé ogni
questione ritenuta importante; presiedevano una corte senza una
composizione fissa (vescovi, abati, conti, vassalli regi, scabini e signori
fondiari)
•del TRIBUNALE PALATINO: presieduto dal Re o, in sua assenza, dal
Conte Palatino, giudicava sulle seguenti materie:
• i diritti spettanti al re
• le persone sottoposte alla tutela del re
•le cause che il re riteneva meritevoli di un suo intervento
•i processi politici
•quota delle compositiones
•dazi
•diritti di coniazione delle monete
•dal suo IMMENSO PATRIMONIO FONDIARIO
Se ne servì per remunerare FIDELES
non con un dominio pieno della terra, bensì con un uso temporaneo,
revocabile in caso di rottura della fidelitas (VASSALLAGGIO)
•concedeva al beneficiario l’IMMUNITAS dal potere
regio
•escludeva il territorio immune dalla giurisdizione dei
rappresentanti provinciali regi
•autorizzava l’immunista ad esercitare in quell’area i
poteri regi
L’organizzazione istituzionale fin qui descritta va
approfondita nei suoi aspetti problematici,
sottraendosi al rischio di applicare un modello
“monarcocentrico” ad una realtà complessa e ancora
lontana dalla forma-Stato dell’età moderna.
•I CONTI
•LA POTESTA’ LEGISLATIVA DEL RE
•ASPETTI PATRIMONIALI DEL POTERE REGIO
•L’IDEOLOGIA MONARCHICA
COMPITI MILITARI
Riuniva il gruppo di armati che erano ai suoi ordini
Sovrintendeva alla difesa del territorio
FUNZIONI GIURISDIZIONALI
“Populo facere iustitiam”: si tratta della giustizia
tramandata dalla consuetudine popolare
Meccanismi tradizionali
•Faida e compositio
•Funzione dichiarativa della corte presieduta dal conte
Competente non già su un distretto territoriale definito,
bensì su un gruppo di persone, indipendentemente dal loro
insediamento
•Il Conte era una carica del popolo franco
•Il numero ridottissimo nelle terre già longobarde
dipendeva dalla scarsa presenza di Franchi
•I Conti, carica militare e giudiziaria dei Franchi,
guidavano i gruppi della loro etnìa, mentre gli altri
popoli residenti nel Regno d’Italia continuavano ad
avvalersi di quelle tradizionali del loro ordinamento
personale
NOVITA’ PIU’ RILEVANTI
•Continui richiami del Re all’uso corretto della giustizia
Difficoltà ad applicare le norme consuetudinarie per il peso crescente
della signoria fondiaria
Per tali scopi il Re si servì dei MISSI DOMINICI
CONTE: autorità del popolo-esercito: Giustizia popolare
MISSUS: agente del sovrano: “Inquisitio”, giudizio di
merito
Non si sostanzia nell’acquisizione di un’autorità pubblica
ed esclusiva
Si esprimeva piuttosto in nuove funzioni che si collegavano
con la natura dell’ordinamento popolare
Il Sovrano per la prima volta assumeva il compito di
sollecitare i liberi dei popoli che a lui facevano capo al
rispetto del loro diritto tradizionale
Una pressante esigenza di CERTEZZA DEL DIRITTO
nasceva dalla contraddizione crescente tra
•Evoluzione consuetudinaria del diritto germanico
•Usi curtensi
Diretti a precisare e ad aggiornare gli usi
consuetudinari dei singoli popoli
Introducevano presso tutte le etnìe nuovi e più
efficaci strumenti di giustizia e di difesa della pace
Il Re era titolare di un vastissimo patrimonio diffuso in tutte le
regioni dell’Impero
•Terre fiscali già dei re merovingi
•Terre già dei re dei popoli conquistati
Centralità del problema della gestione
•Sviluppo e organizzazione della DOMUS REGIA (carattere
signorile)
•Suddivisione della Domus in CURTES (centri di gestione
fondiaria)
•IUDICES: agenti stabili in ogni curtis
La Contea comprendeva allora:
•Villae (curtes regie)
•Villae Signorili
•Villae dello stesso Conte
La nascita del diritto feudale dimostra anche
come non si sostanziasse in capo al re una
potestà pubblica nettamente distinta dal popolo
Quando il re concedeva a un suo fedele (=VASSUS) una
porzione delle proprie terre per un determinato periodo
otteneva in cambio fedeltà e servizi dal concessionario
La concessione precaria di terra riguardava
esclusivamente l’ambito dei diritti patrimoniali del
sovrano
Se poi il concessionario operava sul fondo con poteri di
natura signorile, ciò avveniva non per effetto di una delega
di potestà pubbliche da parte del re, ma per le necessità
concrete della vita produttiva
Il ruolo preminente del Re non vuol dire
necessariamente
•definitivo abbandono dei meccanismi di
difesa di origine germanica
•netta emersione di una sfera del potere
pubblico distinto dal dominio privato
Più che ai suoi compiti di governo e di amministrazione,
il ruolo del Re va riferito a quella missione universale
incaricata della realizzazione della agostiniana
GUIDA AUTOREVOLE
CORPO MISTICO
PAPA
IMPERATORE
SALVEZZA ETERNA
•L’Ordinamento carolingio mantiene le precedenti
caratteristiche popolari
•Si estende l’organizzazione curtense che entra spesso in
conflitto con il primo
•Nuovo ruolo dell’autorità monarchica: non una potestà
pubblica piena ed esclusiva, bensì nuovi compiti legati al
rispetto della tradizione ed ispirati da un’inedita tensione
spirituale
MOTIVO DOMINANTE:
Dialettica tra l’ordinamento consuetudinario della tradizione
popolare e quello della signoria fondiaria
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7- i franchi