Anno XXXII
n. 3, marzo 2001
Ordine
Direzione e redazione
Via Appiani, 2-20121 Milano
Telefono: 02 63 61 171
Telefax: 02 65 54 307
dei
Giornalisti
della
Lombardia
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Spedizione in a.p. (45%)
Comma 20 (lettera b)
dell’art. 2 della legge n. 662/96
Filiale di Milano
Associazione “Walter Tobagi” per la Formazione al Giornalismo
Istituto “Carlo De Martino” per la Formazione al Giornalismo
Trovano cittadinanza il lavoro in affitto, quello a termine (per 24 mesi) e il part-time
Il testo
integrale
alle pagine
8, 9, 10 e 11
I redattori web entrano nel Contratto
Serventi Longhi: la parola ai colleghi
L’accordo siglato da Fnsi e Fieg dopo 17 mesi di trattative
Regolamento di disciplina collegato agli articoli 2104, 2105 e
2106 del Codice civile. A termine saranno assunti anche
direttori, condirettori e vicedirettori.
Promozioni a tempo per inviato, condirettore, vicedirettore e
caporedattore (esaurito il mandato, si torna alla casella di
partenza). Lettera di incarico per i collaboratori coordinati e
continuativi. Commissione contratto divisa.
ROMA, 24 febbraio. Il sindacato dei giornalisti (Fnsi) e quello degli editori (Fieg), dopo
17 mesi di trattative, hanno siglato oggi un’ipotesi di accordo per il nuovo contratto della
categoria 2001-2005. Il contratto accetta le
logiche della flessibilità prevalse negli altri
comparti dell’industria, nell’apparato pubblico e nella legislazione comunitaria. Subiranno modifiche istituti giuridici costruiti in 90
anni di lotte (il primo “patto” nazionale è del
1911). Questi i punti centrali dell’accordo:
Flessibilità. Anche i giornalisti saranno presi
in affitto, alle condizioni che stabilisce la
legge 196 del ‘97. Il part-time, prima ammesso solo nei periodici, entrerà anche nei quotidiani: il cronista assunto a tempo pieno potrà
optare per un impegno a tempo ridotto. I
contratti a termine, possibili in 8 casi, si
prolungheranno fino a 24 mesi. A termine
saranno assunti anche direttori, condirettori
e vicedirettori. Bisogna dire che il lavoro interinale viene escluso dalla legge per le
professioni socialmente rilevanti: evidentemente quella dei giornalisti non è, per gli
editori, una professione socialmente rilevante.
Promozioni a tempo. Il giornalista se
promosso inviato, condirettore, vicedirettore
e caporedattore avrà un’indennità temporanea. L’inviato riceverà lo stipendio di caposervizio (più un 15%). Le altre figure concorderanno il compenso con l’editore. Ma questi
giornalisti, esaurito il mandato, torneranno
alla casella di partenza, a compiti e stipendi
precedenti. Chi oggi è già inviato conserverà
i vecchi diritti.
Aziende multimediali: redattori su più
tavoli. Nell’orario di lavoro, il giornalista di un
quotidiano o di un settimanale dovrà scrivere anche per il sito Internet o per altre testate della sua azienda, se è libero e se la
richiesta rispetta le sue competenze profes-
sionali. Nessun compenso è dovuto, a meno
di un accordo diverso tra la redazione e l’editore.
Il giornalista web. Per la prima volta anche
il giornalista della Rete avrà un contratto di
categoria, ma ridotto. Due sole le qualifiche:
redattore ordinario e coordinatore (o caposervizio). Le ore di lavoro settimanale saranno 36. Il lavoro festivo o domenicale avrà un
compenso maggiorato del 30% (e non del
55), quello notturno (dalle 23 alle 6) del 16%.
I giornalisti Internet avranno diritto alla tredicesima, ma non alla quattordicesima. Lavoreranno 6 giorni su 7 (senza settimana corta,
quindi). Se licenziati per colpa dell’editore,
riceveranno una buonuscita di 3 mensilità
(invece di 7). L’intesa per le testate online
avrà una durata sperimentale di due anni.
Regolamento di disciplina. Nelle bacheche
di tutte le redazioni, per la prima volta,
comparirà un regolamento che richiamerà le
azioni punibili per legge (articoli 2104, 2105
e 2106 Cc) con rimproveri verbali o scritti,
multe, sospensioni dal lavoro e dallo stipendio (per un periodo non superiore a 5 giorni), licenziamenti disciplinari.
Gli articoli 2104 e 2105 del Codice civile
disciplinano la diligenza e la fedeltà. Nel
cappello del regolamento si afferma che
“restano fermi gli obblighi, i doveri e i diritti
fissati dalla legge 3 febbraio 1963 n. 69, che
regolano la professione giornalistica e le
relative competenze disciplinari dei Consigli
dell’Ordine”.
Gli aumenti. Un redattore con almeno 18
mesi di anzianità avrà un aumento mensile
di 160mila lire (dal primo marzo 2001) e di
altre 120mila (dal primo marzo 2002). Gli
editori non concedono “una tantum” né
compensi per il periodo di vuoto contrattuale
iniziato con la scadenza del vecchio contratto (30 settembre ‘99).
L’assemblea degli iscritti il 29 marzo 2001
Oro a 21 colleghi
per 50 anni di Albo
Sono 21 i colleghi (16 professionisti e 5 pubblicisti) che quest’anno compiono i 50 anni di
iscrizione agli elenchi dell’Albo.
Riceveranno la medaglia d’oro dell’Ordine della Lombardia in occasione dell’assemblea
annuale degli iscritti che si terrà il 29 marzo (h 15) al Circolo della Stampa.
DALLA PAGINA 2 ALLA PAGINA 7 IL PROFILO DELLE 21 PENNE D’ORO.
ORDINE
3
2001
Demansionamento lecito per contratto e
malattie. Il giornalista che dirige più colleghi
può essere dirottato in un ruolo diverso,
senza più giornalisti ai suoi ordini e mantenendo la qualifica: e questo trasferimento
non costituirà un demansionamento.
Chi, in 24 mesi, accumulerà 18 mesi di
malattia avrà diritto ad uno stipendio (pieno
o ridotto) se, rientrato al lavoro, ci resterà per
un anno.
Permessi sindacali. Arriva la stretta. I
permessi sindacali restano illimitati e pagati
per le cariche sindacali istituzionali. Nel caso
di Ordine, Inpgi e Casagit, il monte annuo è
di 20 permessi retribuiti. I giornalisti, chiamati a far parte delle Commissioni esaminatrici
per la prova di idoneità professionale non
goderanno, come nel passato, di permessi
retribuiti.
Lavoro giornalistico autonomo. I rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa
dovranno risultare da lettera contratto. Il
corrispettivo dovrà essere liquidato non oltre
60 giorni dalla pubblicazione degli articoli
con emissione delle ricevute fiscali previste
dalla legge. Il compenso rifletterà anche la
quantità e la qualità della prestazione. Saranno rimborsate le spese preventivamente
autorizzate.
Diritto d’autore. Fnsi e Fieg studieranno
modifiche normative che prevedano una
“tassa” sulla reprografia cartacea ed elettronica-digitale. Le utilizzazioni degli elaborati
giornalistici operate da terzi andranno regolamentate con ridistribuzione dei proventi
anche ai giornalisti.
Responsabilità civile. Le parti esamineranno entro 90 giorni la possibilità di stipula di
polizza assicurativa generale per l’intero
settore finalizzata alla copertura parziale dei
danni conseguenti a responsabilità civile
individuando criteri e limiti della relativa
copertura.
Mobbing. Nasce un “Osservatorio antisopruso” con compiti di studio del fenomeno
e di proposta normativa.
Le dichiarazioni. Il segretario della Fnsi,
Paolo Serventi Longhi, parla di “importante
punto di svolta” e di “un contratto che
consente alla Federazione della Stampa di
tutelare finalmente centinaia, forse migliaia,
di colleghi che oggi lavorano senza difese
nell’informazione online oppure svolgono
l’attività di free lance”. Anche per Mario Ciancio Sanfilippo, presidente della Fieg, si tratta
di “un primo importante risultato”. “L’obiettivo
in ballo - continua Ciancio Sanfilippo - era
quello di inserire elementi di flessibilità nella
gestione delle imprese editrici che consentissero di accrescere la loro efficacia e
concorrenzialità. L’accordo firmato non
realizza certo questo obiettivo, né può
nascondersi che comporta un costo economico non trascurabile. Tuttavia è un risultato
da non sottovalutare e da gestire in un clima
di piena collaborazione”.
Nella categoria si è aperto subito un confronto molto duro. La commissione contratto,
nella riunione del 27 febbraio, si è spaccata.
Il vertice Fnsi ha deciso di convocare la
conferenza dei Cdr e il Consiglio nazionale
nonché di promuovere assemblee in tutte le
redazioni. Non viene escluso un referendum
tra tutti i giornalisti “a patto che venga chiesto da una maggioranza di strutture di base
e di colleghi”. Serventi Longhi il 28 febbraio
ha dichiarato: “Il Contratto verrà firmato dopo
le decisioni degli organi statutari della Federazione”.
Pagina 16
Editoria, la riforma
ora è legge.
Cassa integrazione
nei periodici
(pagherà l’Inpgi).
Pagina 22
Via libera ai giornalisti
negli uffici stampa
della P.a.
Ma c’è un’ombra
sulla contrattazione:
Fnsi esclusa?
PROFESSIONISTI:
Carlo Belihar, Carlo Colleoni, Antonio De Falco, Aldo De Gregorio, Aldo De Martino, Pier
Paolo De Monticelli, Oreste Del Buono, Enrico Forni, Patrizio Fusar Imperatore, Enzo Galletti, Pier Luigi Gandini, Romeo Giovannini, Gian Francesco Gonzaga Di Vescovato, Orazio
Pizzigoni, Francesco Vizioli, Francesca Laura Wronowska.
PUBBLICISTI:
Angelo Arrigoni, Caterina Lelj, Nino Romano, Libero Traversa, Gian Carlo Vicinelli.
Nel corso dell’assemblea verranno consegnate le tessere di praticante agli allievi della Scuola di giornalismo dell’Università Cattolica. All’ordine del giorno dell’assemblea degli iscritti
all’Albo figura l’approvazione del bilancio preventivo 2001 e del conto consuntivo 2000.
1
Oreste Del Buono
Il grande “mago”
del fumetto
Settantotto anni l’8 marzo e una
vita davvero intensa. Che cosa
ha fatto Oreste Del Buono in tutto
questo tempo? Sarebbe sicuramente più semplice dire quello
che non ha fatto. Romanziere,
traduttore, letterato, persino pittore e disegnatore, Del Buono è
soprattutto un giornalista. Dice di
sé: “Nonostante abbia scritto una
ventina di romanzi e fatto oltre
150 traduzioni letterarie, il mio
interesse prevalente è sempre
stato il giornalismo. Per passione e curiosità, a offerte di lavoro
giornalistico non ho mai detto di no, a costo di trovarmi nei
pasticci”.
Effettivamente di offerte ne ha avute davvero tante e tante
sono state, di conseguenza, le testate per cui ha lavorato. Nei
giornali è entrato, uscito, ritornato. Nipote di Teseo Tesei, l’inventore dei “maiali” (siluri semoventi) della Regia Marina e
medaglia d’oro, caduto nell’assalto a Malta del 1942, Oreste
del Buono è stato volontario in Marina e allievo dell’Accademia di Livorno, dopo l’8 settembre 1943 finì in un lager tedesco per due anni. Al rientro in patria, ha collaborato con il Politecnico di Elio Vittorini ed è entrato a far parte della prima redazione di Oggi, diretto da Edilio Rusconi, e di Milano Sera. È
stato poi caporedattore di Epoca durante la direzione di Enzo
Biagi, e di Quattrosoldi.
Critico letterario della Settimana Incom e della Repubblica,
collaboratore di Cinema Nuovo, critico di cinema dell’Europeo,
critico d’arte di Panorama. È tuttora critico pubblicitario dell’Espresso e tiene da più di dieci anni una rubrica quotidiana di
corrispondenza con i lettori sulla Stampa e una rubrica di articoli settimanale, Luoghi Comuni, scritta insieme con Giorgio
Boatti. Racconta anche di aver accettato “di preparare e dirigere un quotidiano romano di sinistra che per fortuna –
commenta – non uscì mai”.
Gli esordi nella professione li ricorda con umorismo e ironia:
“La prima volta che il mio nome è apparso stampato su un
giornale è stato su Il Balilla, in una rubrica di lettere ai lettori:
avevo cinque anni; l’anno seguente venni premiato con una
medaglia per un concorso di testi dedicati alla marcia su
Roma. Ho poi frequentato la scuola Montessori e lì mi hanno
affidato il giornalino scolastico, del quale gestivo anche gli
abbonamenti”.
A dire il vero, come lui stesso precisa, inizialmente si è dedicato al disegno, lo scritto è venuto dopo: “A Roma – racconta –,
dove mi sono trasferito con la famiglia dall’Elba, ho studiato
alla Scuola delle Mura, nella quale insegnava Tofano, il creatore del Signor Bonaventura, e poi ho continuato con tale indirizzo di studi anche a Milano.
Questa formazione e il fatto che sono stato un lettore appassionato del Corriere dei Piccoli spiegano tutto ciò che è venuto
poi con Linus”. Della celebre rivista è stato direttore per molti
anni e si può dire che i fumetti siano la sua grande passione,
anche quando non erano ancora di moda nel nostro Paese ed
erano disprezzati, considerati sottocultura.
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Ricorda quando, a un congresso del Partito Comunista a Milano, presentò insieme a Trevisani e Giglio un giornale per le
mondine e gli operai tutto a fumetti. Togliatti e gli altri dirigenti li
cacciarono, poi, però, si scoprì che a Mirafiori tutti leggevano
Grand Hotel, che era, guarda caso, un periodico a fumetti.
Il primo numero di Linus uscì nel 1963 e allora Umberto Eco
ed Elio Vittorini affrontarono il tema del fumetto come forma
d’arte, lanciando, secondo Del Buono, una vera e propria sfida
culturale: Vittorini propose addirittura un accostamento tra
Charles Schultz e J. David Salinger. L’impresa iniziata da
Giovanni Gandini, fondatore della rivista, sembrava un azzardo, ma vi si dedicò anima e corpo. “Giovanni Gandini si era
venduto un album di francobolli ed era partito per la rischiosa
impresa con tutti gli amici della “Milano Libri”, una libreria che
si trovava a pochi passi dalla Scala e che gestiva sua moglie
Anna Maria. Insieme a quegli amici aveva costituito un comitato di traduttori delle prime strisce dei Peanuts di Charles
Schultz. La mia presenza non era da esperto, ma da consumatore. Ero io quello che leggeva tutti i fumetti. Divoravo anche
quelli più brutti”.
L’amore per i fumetti, però, ha radici lontane: fin da ragazzo
aveva cercato ostinatamente di mandare suoi disegni al
Bertoldo: “La casa dove abitavo dava sulla piazza vicina a
quella dove c’era la Rizzoli. Quando uscì per la prima volta il
Bertoldo iniziai ad andare, ogni tanto, a vedere il palazzo dove
lo facevano. Una volta mandai un pacco con cento battute alla
rivista e, da allora, ogni settimana mandavo delle vignette e
poi andavo davanti al palazzo ad aspettare l’arrivo della posta.
Giovannino Guareschi, che curava la rubrica “Il Cestino”, un
giorno pubblicò la mia prima vignetta. Ricevetti 25 lire, ma non
le incassai mai: conservo ancora quell’assegno”. Seguirono
altre vignette e scritti.
Il primo vero lavoro per Oreste Del Buono arrivò con la ripresa
dell’Omnibus, dopo che si era mantenuto per un po’ disegnando manifesti pubblicitari. Nel giornale di Salvato Cappelli ebbe
la possibilità di condividere la stanza con Achille Campanile,
Giuseppe Marotta, Riccardo Manzi e Ennio Flaiano, “lì ci sono
passati tutti, perché era un momento di grande miseria”. A
Oggi, invece, racconta di essere riuscito a entrare grazie al
particolare metodo d’assunzioni utilizzato da Edilio Rusconi:
se qualcuno aveva parlato male di una persona, lui la prendeva. Un’intensa attività è stata per Del Buono anche quella svolta nelle case editrici: ha lavorato per Mondadori, Bompiani,
Einaudi, Garzanti. Ha sempre amato in modo particolare
battersi per i libri degli altri e dedicarsi ai tascabili: “Li ho fatti
tutti, tranne gli Oscar, per i quali però ho scritto qualche prefazione. È un modo di stare più a contatto con il prossimo e aiuta
a non credere troppo nelle proprie opinioni”. Un amore particolare sono i gialli che ha curato per la Mondadori.
Ha sempre saputo cogliere le molte dimensioni della cultura,
passando dai fumetti americani alle traduzioni di Gide, Wilde,
Maupassant, Costant. Il primo romanzo, Racconto d’inverno, è
del 1945; ne sono seguiti molti altri, per i quali è stato definito
“scrittore di forte personalità, attento ai più impercettibili movimenti della vita quotidiana”.
Ha vissuto molto e intensamente e fatto davvero di tutto. Il suo
modo di cogliere ciò che la vita gli riserva sorprende, impressiona e lascia senza parole. Con queste parole ha concluso
uno scritto autobiografico inviatoci per questo articolo: “Oltre a
condurre la collaborazione con La Stampa e L’Espresso,
attualmente sto morendo per vedere l’effetto che fa”.
Giorgia Bresciani
“Non credo proprio che il giornalismo
sia cambiato, la ricerca dello scoop
esisteva anche ai miei tempi: è
cambiata la società e ciò che il
pubblico vuole leggere”. Una visione
contro corrente, quella di Pier Paolo
De Monticelli, 79 anni, milanese. “È
normale che il giornalismo in cui ho
lavorato io sia scomparso, ma
questo non significa che l’attuale sia peggiore”, dice. De Monticelli arriva in redazione dall’ingresso “secondario”, iniziando
nel 1947 come stenografo nell’agenzia milanese Sport Informazioni. Assieme a lui, nello stesso ufficio, lavora anche
Oreste Del Buono. “Avevo il compito di raccogliere le cronache
delle varie partite di calcio, ma lavoravo ancora in modo saltuario”, dice De Monticelli. Il primo approccio ravvicinato col
mondo della carta stampata arriva però nel 1948, quando l’allora ventisettenne Pier Paolo De Monticelli approda al Tempo
di Milano. “Fu mio fratello Roberto, che già ci lavorava, a chiedermi di andare. A quel tempo, l’editore Angelillo voleva esportare il modello di giornale, che funzionava così bene a Roma,
anche a Milano”, ricorda. De Monticelli venne assunto come
cronista e al Tempo rimase fino al 1953. Quell’anno infatti,
passò in forza al Settimo Giorno, rotocalco di cronaca, di cui
diviene redattore. Ma il vero salto di qualità arriva solo tre anni
dopo, quando Enrico Mattei lancia l’iniziativa del Giorno. “Era
un giornale veramente nuovo - ammette De Monticelli - in cui
tutti collaboratori credevano. Un anti-Corriere, anche nelle scelte esteriori: via la terza pagina e più spazio allo sport, la pubblicità e la Tv”. Una militanza ultraventennale, quella di De Monticelli, che terminerà solo nel ‘77. “Il Giorno riusciva a trattare
con grande disinvoltura anche gli argomenti più scabrosi, spesso tirando in ballo santoni della politica”, prosegue. “Dopo l’addio di Baldacci (il direttore del giornale, n.d.r.) nel 1960, la
testata continuò ad essere un punto di riferimento per gran
parte della sinistra, ma perse incisività, perse quella potenza
dovuta all’inconscienza che aveva prima”, dice De Monticelli.
La consegna della medaglia d’oro alla carriera gli fa piacere,
anche se ammette con schiettezza di “non essere mai stato
uno di quelli che amano fregiarsi di lustrini”.
C.F.
Dodici anni di soddisfazioni:
“Riuscimmo a raggiungere il
26 per cento di tutta la produzione dell’azienda, mentre
adesso si parla del 4-5 per
cento. E poi con Fantastico del 1983 raggiungemmo il record
assoluto di spettatori, con la Carrà, Corrado, Renato Zero, Marina Perzi ed Heather Parisi”. A Milano, inoltre De Martino portò
l’alta definizione. Con il film Linea di confine, interpretato, fra gli
altri, da Sting e da Tina Turner. “Abbiamo fatto epoca a Milano dice orgoglioso - con Grassi che allora era alla Scala, facemmo
la prima assoluta dal teatro scaligero”.
Tanti personaggi dello spettacolo raggiunsero la fama grazie a
lui. Loretta Goggi, Claudio Cecchetto, Milly Carlucci e Beppe
Grillo, per fare dei nomi. Il suo segreto? “Passione e pelo sullo
stomaco. Devi essere capace di convincere la gente e portare i
mezzi giusti. Un’azienda cresce grazie all’innovazione, invece
oggi la Rai è solo un gran caos politico. I telegiornali e i
programmi sono un disastro”. La nave affonda, dunque, se non
ci sono abbastanza cervelli: “Durante la mia carriera alla Rai ho
prodotto 50 film. Con me hanno lavorato Burt Lancaster in I
promessi sposi, Monica Vitti e Marcello Mastroianni e registi
come l’impareggiabile Antonioni.
A 74 anni De Martino non ha perso grinta e carattere. Non per
niente, oltre a fare da lettore, segreto, per alcune case editrici,
fa parte dell’Accademia degli inquieti. “L’inquietudine non è una
malattia, è uno stato d’animo”.
K.A.
PR
Pier Paolo De Monticelli
“Il giornalismo
non è cambiato”
Aldo De Martino
L’inquietudine di un
direttore rivoluzionario
Un destino nella direzione della Rai e per la rivoluzione del
mondo della comunicazione. Lo dimostrano gli esordi di Aldo
De Martino, che nel 1951 aveva 24 anni e da pubblicista fondò
il primo giornale universitario italiano, Sport universitario. La
rivista esiste ancora, quest’anno festeggia i 50 anni e porta
ancora il nome del suo fondatore nella testata.
De Martino subito dopo rileva l’Agi sport, un’agenzia giornalistica nazionale, “finché - racconta - ebbi il classico colpo di fortuna. Alla fermata del ‘30’ di porta Garibaldi incontrai un mio
amico e collega, Claudio Ansaldo, che mi disse: “Sai che sta
nascendo una cosa nuova? Il telegiornale” non capivo “Ma
cos’è?”. Poi mi chiamarono dalla Rai e in poco tempo divenni il
VI giornalista del Tg. Il direttore all’epoca era Vittorio Veltroni, il
padre di Walter. Un altro che entrò con me fu Bruno Ambrosi”,
attuale presidente dell’Associazione Walter Tobagi.
Un pozzo inesauribile di idee, De Martino prese in mano la
Domenica sportiva e lì creò la moviola. “Quel geniale supporto
tecnico, che oggi usano tutti lo inventammo io e il capo operatore Heron Vitaletti”. Alla Rai era uno che ha fatto storia e record
di ascolti “e per questo non mi cacciavano - confessa - nonostante il mio caratteraccio”.
La rivoluzione per la Rai avvenne nel ‘76, quando nacque il
Tg2, il cui direttore era Emilio Rossi, un cattolico, e nel ‘79 seguì
il Tg3 diretto da Andrea Barbato, “un grande professionista di
sinistra”. “Nel 1976 io divenni il direttore del centro di produzione di Milano e lì rimasi fino al 1992, quando mi mandarono a
casa”.
2
ORDINE
3
2001
penne d’oro
Enzo Galletti
“Non sono uno
di quelli che parlano”
Persona riservata e poco amante
delle luci della ribalta, Enzo Galletti
ha un passato da eroe della Resistenza su cui mantiene un riserbo
assolutamente fuori dai tempi. Per
la professione che ha amato ed
esercitato, anche a rischio della
vita, nell’arco di mezzo secolo,
rappresenta un’eccezione assoluta:
in un ambiente in cui si aggirano
personaggi dall’ego spropositato,
Galletti non vuole strombazzare i
tanti risultati conseguiti, le lotte
combattute con successo, sempre e solo per ragioni ideali, mai
per calcolo personale. Un caso unico, se pensiamo a come
Enzo Biagi ha definito un vizio della categoria: “l’autobiografismo, malattia senile del giornalismo”. “Ho cominciato scrivendo
sui muri”; così vuole essere ricordato questo milanese, nato nel
1928, e questa frase dà il senso della sua modestia. Condensare in cinque parole anni di lotta antifascista, combattuta
mettendo a repentaglio la propria vita, non dà il senso del
coraggio dimostrato dal futuro giornalista come partigiano.
Galletti ha dato il suo contributo come attivista democratico
occupandosi comuque di comunicazione: distribuiva le testate
clandestine, come L’Unità o il Fronte della Gioventù. Questo il
ricordo che il giornalista mantiene di quegli anni: “Eravamo circa
un centinaio i ragazzi nel gruppo, (si chiamava “Fronte della
Gioventù”, - “un nome che ci è stato poi usurpato” si rammarica
Galletti – fondato, tra gli altri, da Eugenio Curiel e Gillo Pontecorvo, insieme ai fratelli Aldo e Giuseppe Tortorella) ed alla fine
siamo soppravvissuti in tre, gli altri che furono catturati dai nazifascisti, finirono o fucilati sul posto, o uccisi sotto tortura, o nei
campi dove furono deportati. Altri morirono in combattimento.
Giravamo per Milano con un triciclo dal doppio fondo, in cui
nascondevamo le pubblicazioni clandestine, e le consegnavamo in giro per la città”. Se avete già capito la persona, compren-
Antonio De Falco
derete perché Galletti non fa menzione della Medaglia d’argento al valor militare, di cui è stato insignito per non aver parlato
sotto tortura; anche lui fu arrestato e passò quasi un anno, a
cavallo tra il ‘44 al ‘45 a San Vittore. Ne uscì vivo, ma non tradì
mai i compagni, resistendo anche quando lo scorticarono vivo;
“non sono uno di quelli che parlano” quasi si schermisce. Finita
la guerra, Galletti può finalmente dedicarsi alla sua passione:
inizia in cronaca, nel ‘48, alla redazione di Milano sera. Il giornale verrà chiuso, e parecchi redattori crederanno in una scommessa di Giangiacomo Feltrinelli, Milano la sera, che non vedrà
mai la luce. Nel ‘54 viene chiamato alla Gazzetta di Mantova,
dove rimarrà tre anni, al termine dei quali gli viene offerto di
occuparsi della gestione La Provincia Pavese. Questo periodo
dura altri tre anni, ma il giornale non va tanto bene da sopravvivere, anche se viene apprezzato. Nel ‘60 Galletti decide di
presentare le proprie dimissioni irrevocabili, e va a salutare in
città tutti i personaggi pubblici e le autorità con cui si è trovato a
contatto in quegli anni; le proteste per l’abbandono del giornale
sono unanimi, e il direttore trova subito entusiasti finanziatori
per un’altra avventura editoriale. Nasce Il Giornale di Pavia, che
avrà l’ex partigiano come direttore per alcuni anni. Comincia
un intermezzo come capo ufficio stampa della Candy, “con
contratto giornalistico, oppure nulla, fu la mia proposta all’azienda”, puntualizza l’ex-direttore. Dal 1972 Galletti lavorerà al
Giorno, “come redattore ordinario, uno dei pochissimi a non
accettare i compromessi necessari per essere caporedattore “,
ci tiene a precisare. Negli stessi anni collaborerà con gli uffici
stampa di varie aziende, dalla Fata di Torino, fino alla Agudio
ed alla Montecatini. Insieme con Giancarlo Galli, Aleramo
Hermet, Enrico Remondina, Dante Ferrari costituirà il gruppo
“Uffici stampa”, per far riconoscere il contratto di lavoro giornalistico per gli addetti alla comunicazione d’azienda; combatteranno aspre lotte sindacali contro l’Ordine; “La dirigenza dell’ordine era contraria, ignorò per anni questa professionalità che si
era specializzata, e non capì che per tanti colleghi che non
trovavano spazio nelle redazioni questa era l’unica via”. Enzo
Galletti ha anche scritto saggi critici, romanzi e novelle, oltre ad
aver collaborato a numerosi rotocalchi, ma come si sarà già
capito non vuole che se ne parli più di tanto: a questo giornalista sono state a cuore solo le grandi battaglie ideali, mai le
realizzazioni personali .
Gianluca Ursini
Carlo Colleoni
Innamorato
della politica estera
Un artigiano
del giornalismo
La passione per il giornalismo, il
giornalismo come strada per seguire la sua passione. Antonio De
Falco ha cominciato a fare questa
professione nel 1951, al Corriere
della Sera e poi al Giorno. Un
costante progredire fino a diventare
inviato, a soli trentasei anni, nel
1960. Una grande soddisfazione
professionale e forse anche il modo
migliore per assecondare il suo
interesse maggiore (o occupandosene proprio in virtù di questo) la
storia militare, quella dell’aviazione,
le problematiche militari dell’Occidente, la politica estera, in definitiva. Per trent’anni in giro per il mondo a seguire gli eventi più
importanti della guerra fredda, fino al 1990, quando è andato in
pensione a 66 anni.Tanti i ricordi importanti, dalla guerra araboisraeliana nel 1973, alle trattative dei “due blocchi” sugli euromissili a Ginevra.
“La vita degli inviati a volte è un po’ troppo romanzata, accompagnata da un alone di mistero e avventura che in realtà o non
esistono o sono da ridimensionare drasticamente – racconta
De Falco con disincanto: sia durante le guerre, sia nei grandi
vertici internazionali e negli incontri diplomatici, con le grandi
personalità politiche che spesso non si facevano neanche avvicinare”, recrimina.
Anche oggi, da casa, Antonio De Falco continua a coltivare la
passione della sua vita: la politica estera.
Fulvio Fiano
Carlo Colleoni è l’esempio lampante di un giornalismo creato dietro le
quinte, lo stereotipo di redattore
dedito alla cucina del giornale, figura senza la quale i quotidiani non si
troverebbero in edicola.
Nato a Bergamo nel 1908, Colleoni
dopo la maturità classica nella sua
città si laurea all’ateneo di Pavia,
addirittura in due discipline: Scienze
politiche e Giurisprudenza. Sarà
con quest’ultima specializzazione
che entrerà nel mondo delle professioni, frequentando il foro bergamasco fino alla seconda guerra mondiale. Dopo gli anni del conflitto, che non lo vede impegnato al fronte, Colleoni decide che è
finalmente tempo di dedicarsi alla sua passione originale, il giornalismo. Viste le sue competenze giuridiche, non ha fatica a
ritagliarsi uno spazio nel mondo dell’economia: gli esordi avvengono in una rivista economica della città orobica: La Rassegna,
con pubblicazione quindicinale. Con questa testata inizia il suo
apprendistato nel ‘46, ma la sua posizione non può essere
regolarizzata: l’italietta burocratica dei primi anni ‘50 gli impedisce di essere iscritto a due ordini professionali contemporaneamente. Dopo aver ritirato la sua iscrizione dal registro degli
avvocati e procuratori, può iniziare da pubblicista per Il giornale
del popolo di Bergamo, il suo quotidiano di tutta una carriera
giornalistica. La sua assunzione risale al 1951, come redattore
in cronaca locale. Colleoni non ama stare sul palco: si ritaglia
uno spazio di basso profilo, a badare alla cucina del giornale, e
far marciare gli ingranaggi della pagina di cronaca. È stato autore anche di alcuni saggi d’economia, ormai introvabili, che non
troveranno mai molta eco pubblicitaria per la modestia del loro
autore, che rifugge da ogni tentazione di protagonismo.
Una decina d’anni dietro la scrivania da cronista gli varranno
l’esperienza per passare al ruolo di caporedattore cronaca: è
con questa funzione che chiuderà la sua carriera alla fine degli
anni ‘60. Fedele artigiano della notizia, Colleoni ha legato la
sua vita professionale alle sorti del suo giornale: quando chiuderanno le rotative del Giornale del popolo questo giornalista
bergamasco non scriverà più una riga, esempio di fedeltà
professionale irripetibile al giorno d’oggi.
G.U.
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Orazio Pizzigoni
“Bisogna scrivere per i
lettori non per i direttori”
Orazio Pizzigoni è un fedelissimo.
Le sue idee e il luogo dove affermarle le ha fissate da giovane e non
le ha più cambiate.
Come molti della sua generazione
(è nato nel settembre del ’27), la
scelta più importante l’ha dovuta
fare che ancora era un ragazzo. Lui
scelse di stare con i partigiani e con
loro iniziò a combattere per la
libertà, restando ferito, beffardamente, proprio la vigilia del 25 aprile
del ‘45.
Nel 1950 comincia a lavorare all’Unità dove rimane fino al 1983. Trentatré anni di carriera passando dalla correzione delle bozze alla cronaca bianca, alle
questioni economico-sindacali alla corrispondenza da Praga
nel ‘61, fino ad essere caposervizio delle pagine sindacali
nell’autunno caldo del ‘69 e inviato speciale dal ’72. L’Unità l’ha
anche firmata come direttore responsabile ed ha maturato una
conoscenza così diffusa del quotidiano del Pci da vedersi
proporre di raccontare in un libro la sua esperienza.
“Sono rimasto tanti anni all’Unità – spiega Pizzigoni – per
coerenza e per continuare il mio impegno sociale. Il libro sulla
mia vita al giornale ho preferito non scriverlo, perché non credo
si possa raccontare un’esperienza professionale”.
Di libri, comunque, Pizzigoni ne ha pubblicati diversi. I ragazzi
di Muggiò è quello a carattere più personale, ma si ricordano
anche Le origini della Repubblica, L’Italia nel pallone, Antologia
della Libertà, Costituzione: da qui al duemila, 1984: Dies Irae a
Parma, La tavola dimezzata, Socialismo addio, conversazione
a due con Gianni Mariani (dirigente del Partito Socialista) sui
temi sociali e politici.
I 33 anni all’Unità non sono stati solo rose e fiori. I contrasti sulla
linea del giornale ci furono soprattutto durante la permanenza
a Praga, ed erano contrasti con il partito comunista cecoslovacco. Inevitabili, però si trasferirono agli organi dirigenti italiani
e Pizzigoni preferì tornare in Italia. “C’è poco da dire, nella
nostra professione non si è mai liberi, sia nei giornali cosiddetti
indipendenti, sia nei giornali politici. L’editore a cui rispondere
c’è sempre, l’importante è mantenere una propria coerenza e
onestà intellettuale”.
Pizzigoni ha poi collaborato con la rivista Giorni-Vie Nuove, è
stato a capo dell’ufficio stampa della Regione Emilia Romagna
e per tre bienni è stato nella commissione d’esame per l’accesso all’Istituto per la Formazione al Giornalismo - Carlo De Martino.
“Non è un lavoro facile – ricorda Pizzigoni – dover selezionare
ragazzi spesso già bravi o con esperienze giornalistiche alle
spalle, che per lavorare devono passare attraverso l’iscrizione
all’Ordine professionale”.
L’idea che ha del giornalismo è quella di una forma di partecipazione alla società. Per questo “il distacco della politica dalla
gente comune è uno dei difetti maggiori della democrazia
moderna, in cui si partecipa sempre meno”, cosa per la quale
sono responsabili anche i giornalisti “che sempre di più scrivono per i direttori e sempre meno per i lettori”.
Fulvio Fiano
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Ventuno
Pierluigi Gandini
Nera e giudiziaria
sempre da gentiluomo
Giornalista e gentiluomo. Alto, sottile, famiglia di militari. Forse
per questo colleziona soldatini. Pier Luigi Gandini è discreto e
misurato, tanto da parere reticente. Sembra non avere una gran
voglia di raccontarsi. Ma nello sguardo, mentre sorvola i suoi
cinquant’anni di giornalismo ogni tanto vedi un baleno. Un guizzo. La fiamma della professione che ancora brucia dentro, che
non si spegne mai, che gli illumina il viso mentre parla di una
lunga carriera. Iniziata al Corriere Lombardo e passata per
l’Unità, il Giorno e Repubblica. Dalla nera al Palazzo di Giustizia. Con la misura di chi non parla mai a sproposito. Con la
grazia di chi ama quello che fa. E cerca di dare il meglio.
“Ho cominciato a lavorare dopo la guerra, tra il 1947 e il 1948,
benché non fossi ancora laureato: anzi la cosa andò per le
lunghe proprio per questo”.
Laurea in?
“Lettere con una tesi su Jaques Prèvert. Fui il primo a parlare
di Prèvert in Italia. Feci qualche traduzione, un po’ di critica
teatrale, ma soprattutto lavoravo come cronista di nera per il
Corriere Lombardo. Ai primi tempi coprivo dieci commissariati
al giorno. Partivo alle due e mezzo del pomeriggio e rientravo
alle dieci di sera. Un’impresa disperata. Mi ricordo in particolare
a Greco, c’era un commissario che era un orco”.
Trattava male?
“Eccome. Ed era un problema, perché per avere le informazioni è importate instaurare un buon rapporto con le proprie fonti.
Ma alla fine trovai la soluzione”.
E come?
“Vidi sul suo tavolo un libretto d’opera. Iniziai a parlargli di bel
canto, di musica e lui si illuminò d’immenso. Sa, aveva una vera
passione. E parlando, parlando, riuscii a entrare nelle sue
grazie e il commissariato di Greco divenne una delle tappe più
interessanti”.
Di un percorso faticoso.
“Faticoso ma importante. Io credo che per conoscere la città e
la vita, un giornalista deve fare la nera. Solo così può entrare in
tutti gli ambienti dove è stato commesso un delitto. Dal palazzo
aristocratico, al quartiere
popolare. Dalla casa di
ringhiera, alla villa altoborghese. E guardando,
osservando, si capiscono
molte cose. Certo, capitava di essere svegliati alle due di notte,
perché è stato commesso un omicidio. E allora bisogna correre
sul posto”.
Palazzo di Giustizia in confronto era una vacanza?
“Certo c’è una bella differenza. La giudiziaria è più comoda. Gli
orari coincidono con quelli dei processi. Basta essere a Palazzo per le dieci di mattina”.
Il cronista giudiziario non fa mai tardi?
“No, possono capitare lunghe e snervanti attese. Quando una
sentenza viene emessa a tarda ora. Ma non è certo la regola.
La giudiziaria è però molto difficile: si corre sul filo del rasoio e
serve molta precisione. Se sbagli a riportare una sentenza ti tiri
dietro non solo le ire del giudice, ma pure quelle dell’avvocato e
dell’imputato”.
Ha occhi che scavano dentro Pier Luigi Gandini. Uno sguardo
gentile e profondo, che ne ha viste tante. Tutti i processi dal ‘49
all’81. Tutto quello che è passato attraverso le stanze di quel
palazzo enorme, capace di contenere decenni di delitti e castighi. Bancarottieri, sequestratori, criminali di ogni genere.
“Ricordo in particolare il processo a Rina Fort, la donna che
aveva ucciso la moglie del proprio amante e i suoi quattro
bambini. Era bella la Fort, tanto bella che un collega se ne innamorò persino”.
Le è dispiaciuto lasciare il Palazzo di Giustizia,?
“Un po’. Quando me ne andai i magistrati mi scrissero una lettera: un atto di stima senza precedenti. Un foglio battuto a
macchina, dove riconoscevano la mia “sensibilità per i problemi
politici” e la mia “discreta ed elegante correttezza nei rapporti
umani”. Ecco, della mia professione, questo è stato il premio
più bello”.
C.G.
Francesco Vizioli
Un letterato “epicureo”
appassionato di giornalismo
Francesco Vizioli si definisce un “epicureo”, appassionato di
Lucrezio, “perché sposa quella filosofia, che si attaglia di più
alla mia personalità”. Infatti, con la vita avventurosa che ha
condotto, in giro per i quattro angoli del mondo per lavoro,
prigionero di guerra in Africa, passando tra tanti mestieri ed
esperienze professionali diverse, questo estroso partenopeo
ha sempre avuto l’abitudine a fare buon viso ai rovesci della
fortuna, e trovare l’aspetto positivo in ogni vicenda.
Nato a Napoli nel 1920, Vizioli ha frequentato il liceo classico
nella città del golfo, per poi trasferirsi a Roma e laurearsi in
Scienze politiche. Appena tarscorso il periodo spensierato degli
studi, si è trovato ad affrontare una guerra: dopo il Corso Allievi
Ufficiali nel ‘43, parte per la Sicilia con il suo reggimento di
bersaglieri, destinato al fronte africano. Ma sull’altra sponda del
Mediterraneo non ci arriverà con le truppe; gli angloamericani
lo catturano, e passerà i due anni seguenti in un campo di
prigiona ad Orano, la città di Camus, in Algeria.
Ma anche questa si rivelerà un’esperienza proficua: gli anni
giovanili al Circolo canottieri serviranno a diventare il bagnino
delle spiagge destinate agli ufficiali americani: imparerà così
l’inglese, che gli tornerà utile poi nella professione. Finirà per
tornare a Napoli, a fare da interprete agli ufficiali americani.
Appena liberato, si dedica a quel che gli piace di più: scrivere. Il
primo dopoguerra lo vede a Roma, un apprendistato del
mestiere da cronista tra le tante redazioni dei giornali che
nascevano e scomparivano nell’euforia degli anni della ricostruzione. “In quei mesi ho imparato a fare il giornalista: girando
i commissariati in bicicletta”, ricorda Vizioli.
L’altra sua grande vocazione, l’editoria, lo porta a Milano nel
‘48, a girare tra case editrici che, anche stavolta, nascono
sull’onda dell’entusiasmo senza durare molto.
È a questo punto che torneranno utili le conoscenze delle
lingue; oltre all’inglese, Vizioli parla anche francese e tedesco
dal liceo, il che gli procura una collaborazione con l’ Ansa, sede
centrale, a curare la rassegna della stampa estera. L’apprendistato in agenzia gli varrà il passaggio a professionista, ma
soprattutto il primo grande incarico: andare a Londra a tenere
l’ufficio di corrispondenza, nel ’54. Quest’esperienza durerà un
paio d’anni, fino a che non verrà richiamato bruscamente: “Le
mie notizie non avevano il taglio giusto: di sicuro c’è che non
facevo parte della classe dominante democristiana”, questo il
suo commento.
Questo spiegherebbe anche perché, dopo esser rientrato in
patria, molla l’Ansa e va a lavorare, come Capo ufficio stampa
e Pubbliche relazioni, per un’azienda inglese. È la British Petro-
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leum, una delle “sette sorelle”
avversarie dell’Eni di Enrico
Mattei. “Ma i rapporti col Giorno,
di cui Mattei era editore, furono
sempre corretti: la Bp era l’unica società che vi trovava spazio”.
Durante i 12 anni come dipendente Bp si è rifatta viva la sua
grande passione: la letteratura. Mentre nel frattempo lascia il
mondo aziendale per dirigere Hp Trasporti, il mensile dei soci
autotrasportatori dell’Aci, dedica il suo tempo extralavorativo a
tradurre classici stranieri, soprattutto di poesia, dalla lingua latina, inglese e tedesca.
I lavori che lo soddisferanno di più saranno anche i più famosi: i
Drammi celtici di Yeats per Guanda, collana della Fenice, ma
quello a cui tiene di più è “la traduzione integrale del De Rerum
Natura di Lucrezio in versi italiani, un lavoro di anni; un’opera
che si conosce poco, troppo poco nelle scuole; a me affascina
per la sua visione filosofica”. Che è, appunto, quella epicurea:
non curarsi degli affanni dell’esistenza, e vivere. [Sarà così che
si fa, per dedicare la vecchiaia alla letteratura, dopo una vita
così romanzesca.]
G. U.
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Aldo De Gregorio
Per 30 anni cronista
al Palazzo di Giustizia
Un cronista “modesto, senza troppi
grilli per la testa”, ma con la calma
e il savoir faire dalla sua parte. Aldo
De Gregorio, 77 anni, parla così di
sé e della sua carriera giornalistica
cominciata nel 1948 al Popolo di
Milano, quotidiano della Democrazia Cristiana, all’epoca diretto da
Mario Melloni. “Uno dei primi servizi
lo feci una domenica mattina, quando l’allora ministro dei Lavori pubblici, Amintore Fanfani, venne a inaugurare un’opera pubblica a Milano.
Ricordo che nonostante l’importanza del personaggio, non sentivo
nessuna angoscia, per quello come per altri servizi. Sono
sempre stato così”.
Dalla cronaca bianca “venne spedito” alla cronaca giudiziaria.
“Ignoravo la procedura, il codice penale e l’ambiente del Palazzo di Giustizia – racconta con voce flemmatica –. Arrivai, insomma, con la benda negli occhi, e cercai di imparare da chi ne
sapeva più di me”. Umiltà e curiosità, non è un mistero, sono le
qualità dei veri giornalisti. E De Gregorio ne è una riprova: i
processi penali li ha seguiti per 30 anni.
Nel ’53 venne chiamato alla cronaca giudiziaria del Corriere
della Sera. “Era il periodo delle bande dell’immediato dopoguerra, che rapinavano e facevano decine di morti, come quella del Paesanino, all’epoca famosa”. Poi è la volta del processo
politico, dai sequestri di persona agli attentati della strategia
della tensione. Insieme all’illustre e sfortunato collega, Walter
Tobagi, De Gregorio seguì le vicende delle Brigate Rosse e
delle inchieste terroristiche. “Anche io ricevetti minacce telefoniche e appostamenti. Infatti fui parte lesa al processo per l’uccisione di Walter”.
Un’esperienza che lo turbò al punto da chiedere un trasferimento. “Mi dedicai a inchieste di quartiere, a raccontare la
vecchia Milano, gli eventi artistici della città e il suo dialetto”.
Con la flemma e la curiosità di sempre, De Gregorio coltiva
ancora oggi l’interesse per la sua città adottiva (lui nasce a
Predazzo). E con entusiasmo trasmette la sua decennale esperienza di cronista ai “discepoli” del corso “Freguj de Milàn”
(briciole di Milano), che tiene alla Humaniter, l’università della
terza età.
K.A.
ORDINE
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2001
penne d’oro
Patrizio Fusar Imperatore
Testimone
di quarant’anni
di cronaca
Patrizio Fusar Imperatore è stato
testimone di quarant’anni di storia
italiana dalla sua postazione di
cronista: si può dire che abbia conosciuto ed abbia stretto amicizia con
tutti i personaggi più significativi del
dopoguerra repubblicano fino all’altroieri. A sentirlo ripercorrere la sua
carriera, appaiono in una carrellata
d’immagini tanti nomi, che ci rimandano agli avvenimenti più salienti
della vita nazionale, dall’economia
alla vita sociale alla politica, anche
nei suoi aspetti più torbidi.
Fusar proviene da una stirpe di giornalisti doc: il fratello Mario è
uno dei fotografi più quotati dell’editoria nazionale. Nato nel
1928 a Milano, partecipò anche lui attivamente alla nascita della
Repubblica, come partigiano. Le Formazioni Verdi, di estrazione cattolica e monarchica, furono il suo apprendistato di lotta
antifascista; subito dopo la guerra, comincia un lungo noviziato
al Corriere della Sera.
In quegli anni conoscerà tanti protagonisti del giornalismo italiano, come Mario Melloni, il famosissimo “Fortebraccio”, che
Fusar ricorda come “un esempio di coerenza; lo conobbi
mentre era al Popolo, un democristiano doc. Uscì dalla Dc per
coerenza con il suo spirito nazionale, protestando per l’ingresso italiano nella Nato. Sbattè la porta gridando che non si poteva consegnare il paese agli americani, e andò a dirigere il
Paese Sera”.
Il Corriere ricompenserà pazienti anni di attesa con l’assunzione nel ’52, insieme a Franco Di Bella e Alberto Cavallari. A
caldeggiare il contratto fu Fenizio Lanfranchi che lo presentò a
Mario Missiroli come “un futuro direttore”. Fusar ricorda con
ironia questo episodio, perché le parole di Lanfranchi furono
profetiche, ma all’inverso: a diventare direttori furono poi Di
Bella e Cavallari. In quegli anni milanesi un cronista arrivava a
conoscere tanti personaggi che sentiamo ancora nominare: il
giovane Fusar passava le sue serate con Giannino Negroni,
l’inventore del cocktail, o per dirne un altro, con Federico Tesio,
una leggenda dell’ippica italiana, che fece uscire dal suo allevamento, insieme ad altri campioni, anche Ribot.
Fusar seguirà in quegli anni molti avvenimenti, anche sportivi,
destinati a rimanere nella storia del costume nazionale: i suoi
articoli sulla “Mille Miglia” serviranno a denunciare la pericolosità della corsa, e porteranno alla chiusura della competizione.
Tanti i personaggi sportivi incrociati durante i ’50: è sua l’ultima
intervista conosciuta rilasciata da Fausto Coppi.
Nel ‘56 l’avventura editoriale che ancora oggi ricorda con
commozione: fa parte del gruppo fondatore del Giorno: nella
foto della prima redazione lo si vede nella vecchia tipografia di
via Settala, defilato sulla sinistra in un gruppo capitanato da
Gaetano Baldacci, insieme a personaggi del calibro di Paolo
Murialdi, Gianni Brera, Achille Campanile, Franco Nasi; “ma
c’era anche Tommaso Besozzi, nessuno più si ricorda che fu
l’unico a intervistare iI bandito Salvatore Giuliano”, ricorda con
nostalgia di quegli anni da pioniere.
Nella lunga carriera compiuta al Giorno, Fusar è stato anche
corrispondente da Roma, da dove ha osservato alcune delle
vicende più oscure della storia italiana: fu l’ ultima persona a
parlare con Mino Pecorelli prima che lo uccidessero. Chiacchierarono a lungo nella redazione di Op, prima che il giornalista
venisse ucciso.
Di passaggio dalla redazione milanese, fu anche l’ultimo a ricevere una telefonata da Mauro De Mauro; prima di essere rapito, il fratello dell’attuale ministro aveva cercato di mettersi in
contatto con il suo direttore, e la sua chiamata fu presa da
Fusar.
Come si vede, una carriera che ha toccato tutti i punti salienti
della nostra storia di quegli anni, dal dopoguerra agli anni della
caduta della prima repubblica; anni che Fusar non ha seguito
da cronista, avendo ormai raggiunto la pensione con l’inizio
degli anni ‘90. La sua ultima idea è stata fondare la “Fusar Editore”, un’esperienza che ha prodotto però un’unica creatura, una
“Cronaca della marcia di Roma”, intitolata Il dado è tratto di
Mussolini.
G.U.
ORDINE
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2001
Gian Francesco Gonzaga Di Vescovato
“Sono riuscito a fare
giornalismo di strada”
“Quando lavoravo al Corriere d’Informazione, un mio collega
venne licenziato perché amava le scommesse e si era indebitato fin sopra i capelli. Ma il giornale, prima di cacciarlo, pagò
tutti i suoi debiti”. Gian Francesco Gonzaga Di Vescovato, 72
anni, di Bergamo, riceverà la medaglia d’oro per i suoi
cinquant’anni di servizio, ma non dimentica l’epoca passata al
Corrierone. “Un giornale che aveva uno stile e un blasone da
difendere e che non poteva permettersi cadute di stile da parte
dei suoi collaboratori”, ricorda Gonzaga Di Vescovato.
Il giornalismo, per lui, è stata una passione sbocciata in tenera
età, quando ancora sognava di diventare redattore del Topolino
Giornalista. Dai giornalini creati in casa e venduti alla nonna, Di
Vescovato approda in una vera redazione solo nel 1948, anno
in cui inizia a collaborare col Giornale del Popolo di Bergamo.
Nel ‘49 passa al quotidiano cattolico del mattino L’Italia, dove
resterà per otto anni.
“Mi sono occupato di tutto: dalla nera allo sport, agli esteri,
prima di diventare inviato”, dice. La nascita dell’ambizioso
progetto editoriale di Enrico Mattei, nel 1956, lo coinvolge. Nel
1957 infatti, Di Vescovato inizia a lavorare al Giorno. “Un grande giornale, per un progetto altrettanto grande: quello di appoggiare la nascita di un governo di centro-sinistra. Una redazione
formata da giovani di destra e di sinistra, comunque molto affiatati”, dice Di Vescovato. “Non esistevano discriminazioni politiche e i servizi venivano affidati sempre ai colleghi più competenti e bravi”. Ma nel 1964, i rapporti con i proprietari peggiora-
no anche a seguito della
morte di Mattei e il nucleo di
giornalisti “duri e puri” si sfalda. Di Vescovato lascia e
passa al Corriere d’Informazione.
Il blasone contava moltissimo allora e il Corriere non poteva
permettersi di avere giornalisti dalla vita privata non irreprensibile. “Neppure i fattorini potevano sgarrare. Ne ricordo uno che
recitava alla Scala come comparsa alla sera per arrotondare lo
stipendio. Il direttore lo venne a sapere, convocò il poveretto e
gli disse che il giornale non voleva pagliacci al proprio interno.
Però, da quel giorno, quel fattorino si trovò 5mila lire in più al
mese in busta paga”, dice Di Vescovato. Una carriera che termina nell’87 al Corriere della Sera, ma con molti dubbi. “ Ho avuto
la fortuna di fare un giornalismo ancora da strada, che imponeva di prendere il tram o di andare a piedi a cercare le notizie.
Oggi questo non accade più”, dice. “I giornali non sono più gli
stessi: la velocità delle comunicazioni e la mole crescente di
notizie ammassate in redazione rendono sempre più difficile
accertare la verità dei fatti”, ammette Di Vescovato. Riguardo
alle scuole di giornalismo: “Vanno bene come le scuole d’Arte,
ma i Caravaggio e i Tintoretto non nascono tutti i giorni. Ai miei
tempi ci veniva detto: “leggi molto e scrivi poco” e poi credo che
non ci sia palestra migliore della pratica e del seguire i giornalisti più esperti”, conclude Di Vescovato.
C.F.
Enrico Forni
“La notizia a tutti i costi
spesso rende immorali”
“Ho iniziato a scrivere tre il ’43 e il ’45, quando ero internato in
Svizzera”. Enrico Forni, 78 anni, milanese, parla della sua
carriera con grande discrezione e con spiccato senso dell’umorismo.“La consegna della medaglia d’oro per i 50 anni di professionismo è un riconoscimento alla carriera, ma soprattutto alla
longevità”, dice. Redattore del Giornale del Popolo, prima, e di
Popolo e Libertà poi, Enrico Forni pubblica i suoi primi articoli in
Canton Ticino. “Popolo e Libertà era un quotidiano fatto da
poche persone e di orientamento liberale, destinato a tutti gli
italiani internati in Svizzera”, ricorda. Al termine della guerra,
Forni rientra in Italia e comincia, nel 1951, a collaborare con la
Gazzetta dello Sport, occupandosi di pugilato e motociclismo.
“In principio facevo il correttore di bozze, con la segreta speranza di fare un giorno quello che avevo sempre sognato: il giornalista. Quel mondo, ai miei tempi, esercitava un notevole fascino sui giovani come me e l’obbiettivo era quello di diventare
inviato speciale”, dice. Come per molti altri colleghi, il progetto
di Enrico Mattei segnò una svolta nella vita professionale di
Ernico Forni, che alla fine del ’56 lascia la Gazzetta e passa al
Giorno. Nel giro di qualche anno, Forni ne diventa capocronista. “Fu una grande stagione, anche perché il progetto politico
del giornale corrispondeva al mio orientamento”, ammette. Ma
la morte di Mattei e l’arrivo di Italo Pietra (con il quale, per altro,
Forni dice di aver avuto un “ottimo rapporto”) alla direzione
segnano la fine della sua avventura nel quotidiano milanese.
“Puntai su una scelta insolita,
diversa e andai ad Amica, un
settimanale destinato al pubblico femminile. Fu un lavoro
molto interessante, che mi
coinvolse prima come collaboratore e poi come vicedirettore”,
ricorda Forni.
Ad Amica Forni resta fino al 1972, anno in cui passa al Corriere d’Informazione. Esperienza breve, perché pochi mesi dopo
diventa redattore capo, e poi vicedirettore, di Tempo Illustrato.
“Alla fine degli anni Settanta decisi però che era giunto il
momento di mollare col giornalismo quotidiano. Sono stato per
tre anni capo ufficio stampa della Regione Lombardia, sotto la
Giunta democristiana di Cesare Golfari. Venni assunto, nonostante avessi preannunciato che non avrei fatto il portaborse a
nessuno e che avrei solo servito le istituzioni”. Il presente, al di
fuori dell’ambiente politico, è racchiuso in un minuscolo giornalino parrocchiale, di cui Ernico Forni è, da 10 anni, direttore.
“Sono anni che non leggo più i quotidiani, perché non mi fido.
So che non dovrei dirlo, ma se potessi tornare indietro non rifarei questo mestiere. Motivo? Lo scopo, la ricerca della notizia a
tutti i costi rende spesso immorali. Lo sono stato, talvolta, e non
vorrei ripetermi. Non mi piace il modo in cui la stampa entra
nella vita di altre persone, semplicemente violandone la
privacy”, conclude Forni.
C.F.
Romeo Giovannini
Mitici
i suoi titoli
Romeo Giovannini è nato a Lucca
alla vigilia del ferragosto del 1913 e
ora risiede a Lomello, in provincia di
Pavia.
Diventato relativamente tardi giornalista professionista (nel 1951) vanta
collaborazioni di riguardo con il settimanale l’Europeo e con il quotidiano
pomeridiano Milano Sera.
L’esperienza professionale che più ne ha caratterizzato l’attività
giornalistica resta però probabilmente quella al Giorno, del
quale è stato un punto di forza per tre lustri, dal 1960 al 1975.
Sono questi gli anni sui quali preferisce soffermarsi Guido Nicosia, per tanti anni suo amico e collega. Lo ricorda come una
figura esile fisicamente e un personaggio colto, di fine dicitura e
pronta battuta.
Anzi, proprio questa sua prontezza di spirito lo aiutava nelle
situazioni più difficili o semplicemente imbarazzanti, sia che si
trattasse di fare le rimostranze ai cuochi della mensa del giornale per il cattivo trattamento ricevuto, sia per fronteggiare l’ira
di un vicedirettore di cattivo umore.
Al Giorno veniva spesso invitato a partecipare alle discussioni
portate avanti dalle tante “firme” che frequentavano la redazione, e lui non si sottraeva mai al piacere di far tardi a chiacchierare, intrattenendo amici e colleghi con la sua cultura e la sua
capacità di raccontare. Mitici i suoi titoli che hanno segnato il
successo del Giorno.
F.F.
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Carlo Belihar
Ventuno
Tutto cominciò
per una palla di mastice
Tutto per una palla di mastice. Per
uno scherzo di un compagno che
incollò il professore alla sedia. Per
una burla del destino che fece ricadere la colpa sul giovane Belihar. E
lo fece espellere.
Carlo Belihar doveva diventare ufficiale di Marina, avrebbe avuto una
bella divisa e magari sarebbe pure
andato per mare. Ma aveva il vizio
di ridere. Di ridere di tutto e di tutti.
Se un banco scricchiolava. Se una
pagina frusciava.
Figuriamoci un vecchio professore,
che si alza con la sedia attaccata al sedere. Per poi ricaderci
sopra, disorientato e allibito. Tutti ridevano. Ma il giovane Belihar
rideva ancora più forte. E meno male.
Quella risata fece prendere alla sua vita una strada diversa.
Una rotta che partiva dal Corriere di Trieste, passava per Parigi,
Vienna e Francoforte. Faceva sosta ad Amburgo per poi approdare a Milano.
Belihar, ovvero un profondo conoscitore della realtà mitteleuropea. Una carriera lunga, bella e impossibile da riassumere in
poche righe. Dalle campagne a favore del divorzio alle interviste immaginarie. Dall’economia alla storia. Belihar è qualcuno
che in dieci minuti riesce a descriverti con brillante semplicità il
sistema di tangenti in Germania, le implicazioni di Kohl e le
cause nascoste dello scandalo.
Eppure non si dà importanza. Non si prende sul serio. Neanche davanti a un’impegnativa medaglia d’oro. Allarga gli angoli
della bocca, cerca di stare serio… niente. Anche questa volta
gli viene da ridere.
Ma andiamo con ordine. Dunque, dopo lo scherzo al
professore e l’espulsione, cosa accadde?
“Entrai alla scuola di equitazione a Pinerolo. Lì ho conosciuto
Gianni Agnelli. Anche lui allievo ufficiale di un altro corso.
Poi venne la guerra. Vediamo, cossa posso dir de la guerra?
Ho conquistato la Jugoslavia. E poi l’ho persa, per distrazione”,
e giù un’altra risata.
Non c’è niente da fare. È incontenibile. Anzi a dirla tutta sono
un po’ preoccupata. Controllo la poltrona su cui sto seduta:
niente colla. Non si sa mai…
Il suo debutto nel giornalismo è stato al Corriere di Trieste?
“Si, un amico mi accompagnò da Cergoli, allora direttore. Lui
aveva fatto l’attore nel teatro dialettale del Benassi. Mi disse:
“Beh, già che la è qua, vorria veder la tipografia?”. E da lì non
mi fece più uscire”.
Da dove? Dalla tipografia?
“Ma no, dal giornale. Rimasi al Corriere di Trieste dal ’45 al ’59.
Praticante, professionista, caposervizio agli esteri, vice direttore
responsabile”. E già questa sarebbe una carriera niente male.
“Nel ‘55 venni mandato a Vienna come corrispondente e là
rimasi per cinque anni. Quando il Corriere di Trieste chiuse, mi
offrirono un posto a Francoforte, come responsabile del periodico della Camera di Commercio Italiana. Accettai. Poi nel ‘62
tornai in Italia, a Milano; prima all’Avanti! e poi ad ABC.
Come arrivò ad ABC?
“Attilio Pandini mi ci trascinò, come una pecora a rimorchio. Ah,
quello fu un periodo avventuroso. ABC aveva lanciato la
campagna divorzista. Allora conobbi tanta gente. Ricordo un
ministro democristiano favorevole al divorzio. Mi spiegò le sue
ragioni”.
E quali erano?
“La figlia aveva sposato uno con l’eiaculatio precox”.
Ah, beh…
“Anche in redazione, c’erano di quei tipi. Sergio Banfi, l’impaginatore. Quelli che adesso si chiamano art director. Beh, questo
Banfi viveva di bestemmie, non aveva tenerezza per nessuno.
Tranne che per un pesce rosso, portato in redazione da un
cronista di ritorno da un servizio sulle giostre. Al pesce non si
poteva avvicinare nessuno.
Una volta spedirono un collega in Puglia o in Calabria, non
ricordo bene. Doveva seguire una pista e mandarci un pezzo in
giornata, che non arrivava mai. Era tardi e Banfi rugnava: Stù
cretin, stù pirla. Squilla il telefono: era il giornalista. La notizia
era una bufala, e il Banfi giù bestemmie. Mi avvicino e gli dico:
“Scusa, ma questa è l’ora di religione?”
Smise?
“No, proseguì ancora più forte. Allora minacciai di togliere l’acqua al pesce”.
Eravate vivaci.
“Già! Mi ricordo che avevamo due aerei per la campagna divorzista. Uno era senza permesso di volo. L’altro aveva un buco
nella carrozzeria: serviva per gettare finte banconote con scritto
“Diecimila ragioni per votare si”. Una volta i manifestini finirono
su San Siro e quelli dell’ippodromo minacciarono di farci pagare la raccolta. Ma se lo immagina, tutto l’ippodromo pieno di
finte diecimila lire!”
Belihar al pensiero ride ancora. Un buonumore contagioso, che
da quella palla di mastice, lo ha portato a girare l’Europa come
inviato e corrispondente. Ad essere una delle firme de Il Giornale di Montanelli o a Tmc, come responsabile dei telegiornali.
Belihar non si dà arie. Continua a ridere, persino quando si
racconta. Perché il giornalismo non gli ha tolto l’allegria, anzi lo
ha conservato gentile e vivace. E a intervista finita mi dice: “Mi
raccomando le metta quelle cose comiche. Le metta!”
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Angelo Arrigoni
“È l’economia
la mia
passione”
Angelo Arrigoni, 86 anni, milanese,
ha preferito, alla tradizionale intervista, scrivere di proprio pugno una
sintetica biografia di se stesso, che
noi pubblichiamo integralmente: “La
prima volta che la firma di Angelo
Arrigoni è apparsa stampata è stato sotto un articolo pubblicato nel 1933 su Libro e Moschetto, settimanale del GUF universitario di Milano ed è stato l’inizio di un periodo di intensa collaborazione di tipo spesso polemico (come usava allora) che
coinvolgeva i problemi universitari italiani.
Poi la sua firma è apparsa su un fondo del Popolo d’Italia, a
seguito dell’affermazione dell’autore (Arrigoni, n.d.a.) ai Littoriali del 1936, e, più avanti, nel centro del quotidiano di Milano nel
luglio del 1941, a seguito del testo: “Cinquantotto giorni a
Bengasi fra le prepotenze e le ladrerie degli inglesi”, dove si
riporta dettagliatamente la vita del tenente Arrigoni, ferito, catturato e poi sfuggito dal campo di prigionia inglese. Ma questa è
solo cronaca brillante.
In realtà, Angelo Arrigoni durante questo periodo lavorava
come collaboratore dell’allora Il Sole, quotidiano economico di
Milano poi fuso con il 24 Ore.
Collaborava intensamente con decine di articoli dedicati alla
materia più consona alla sua preparazione culturale, l’economia appunto. Per l’affetto che lo legava a Nicolò Giani, medaglia d’oro caduto in Grecia e già direttore del quotidiano di Varese, Angelo Arrigoni assunse nel 1943 la guida della Cronaca
Prealpina.
Oltre cento gli articoli pubblicati e l’orgoglio di aver allargato il
bacino di lettori del giornale, con l’istituzione di tre nuove edizioni locali: Saronno, Busto Arsizio e Gallarate. Nel 1945 Arrigoni
lascia la Cronaca Prealpina per tornare al Sole 24 Ore, con cui
collaborerà per molti anni ancora, scrivendo centinaia di articoli
tecnici ed alcuni in stile polemico”.
Cristina Giuliano
Francesca Laura Wronowski
Una figlia del mare
e della libertà
Conversare con Francesca Laura Wronowski è come fare un
magico tuffo nel passato della storia italiana. Basti pensare
che la zia Velia di cognome faceva Matteotti, per aver sposato
quel famoso Giacomo, deputato socialista, rapito dai fascisti e
ucciso il 16 agosto 1924. All’epoca del delitto Matteotti, Francesca Laura era appena nata, ma la sua infanzia venne
segnata dalla repressione fascista che coinvolse tutta la sua
famiglia.
Il padre Casimiro, discendente da un nobile casato polacco,
negli anni ‘20 era giornalista al Corriere della Sera, ma a seguito della fascistizzazione del quotidiano, a partire dal 1925,
decise di lasciare il giornale. L’amara scelta venne fatta insieme a Luigi Einaudi, Carlo Sforza, Ferruccio Parri e i fratelli
Albertini. Le battaglie di Casimiro contro le leggi fasciste della
stampa gli procurarono la radiazione dall’albo dei giornalisti e
da quel momento dovette cavarsela con gli scarsi introiti derivanti da incarichi più modesti, che precedettero la partecipazione diretta alla Resistenza e alla liberazione di Genova dai
tedeschi, nel 1945.
Con una naturale eleganza la signora Wronowski racconta di
un periodo “di grandi ristrettezze economiche e di emarginazione sociale”. “Ma noi - precisa - ci sentivamo lo stesso liberi
e ricchi. Mio padre viveva a Milano e noi in Liguria, al mare,
perché costava meno ed era più salutare. Ci mandava libri e
giornali che erano il mio nutrimento quotidiano, insieme al
mare, la cui visione mi ammalia e mi ricarica ancora oggi”.
6
L’approccio di Francesca
Laura con il giornalismo fu del
tutto casuale. “Nel ‘46 Milano
era in piena ricostruzione e io
non sarei certo rimasta con le mani nelle mani. Volevo lavorare a tutti i costi, così risposi a un annuncio per un posto da
impiegata al Sole, il quotidiano di proprietà della famiglia
Bersellini. Ma il lavoro che io cercavo era stato già assegnato,
così mi dirottarono alla redazione economica. Cominciai a scrivere del mercato agricolo, allora molto importante, finché nel
1959 il giornale passò nelle mani della Confindustria e l’atmosfera si fece irrespirabile. Circolava certa gente dal passato
molto oscuro”.
Dotata dello stesso spirito di indipendenza del padre, la
Wronowski lasciò giornale e professione. “Con un bambino in
grembo e un marito da accudire, una donna era solo un peso
per qualsiasi azienda. Allora non eravamo per niente tutelate
dallo statuto dei lavoratori. E dunque abbandonai a malincuore
il giornalismo per dedicarmi alla casa”. Ma durò poco. “Il
concetto di casalinga non lo accetto proprio - sottolinea con
fermezza - e così negli anni trovai altre soddisfazioni come
curatrice e addetta alle pubbliche relazioni di alcuni centri
culturali milanesi”.
Oggi Francesca Laura Wronowski non rimpiange il passato, e
continua a crescere, nutrendosi di libri e di mare, che le hanno
regalato bellezza e libertà.
Ketty Areddia
ORDINE
3
2001
penne d’oro
Caterina Lelj
Nino Romano
Soprattutto
critica d’arte
Incontri del terzo tipo
con un giornalista creativo
Scrittrice, professoressa e critica
d’arte, giornalista. Le tante professioni riconducibili all’attività e alla
predilezione di Caterina Lelj ne
inquadrano il personaggio. Nata a
Roma e residente a Milano ha una
lista di collaborazioni vastissima con
quotidiani e periodici, da l’Avanti! a
Paese Sera, dal Giornale della Sera aI Gazzettino, Panorama
e Repubblica, Italia Letteraria e Omnibus, dal Corriere dell’Adda a L’Italia Letteraria a tanti altro come Ausonia, Dimensioni,
Tempo, sempre occupandosi di critica d’arte.
Ha cominciato a scrivere già nel 1938 sul Giornale d’Oriente e
il rapporto più continuativo lo ha avuto con il Corriere Padano,
dove è restata per alcuni anni. Nel frattempo ha conseguito la
Tessera degli Scrittori e quella dei Critici d’Arte.
Ha pubblicato William Blake (1938), Poesie (1940), I fiori di
Vincent (1946), e Cavalli e Cavalieri (1959). Nel 1953 ha vinto
sia il Premio Portonovo che il Premio Ausonia, nel 1954 ha ottenuto il Premio Castellana fino al Premio Sila nel 1955, tutti riconoscimenti per la sua attività letteraria.
Questo un suo brano: “I leccesi comunicano con una parlata
raffinata. Antonio Massari, però, ci rivela nelle pagine del suo
Eduardo, la comunicazione indecifrabile dei non colti.
Scrittore e pittore, Massari è artista dalle risoluzioni inaspettate.
Dunque pittore e scrittore Massari. Ma tutti gli intellettuali leccesi denunciano la molteplicità dei loro linguaggi. Sono raffinati.
Comincia a farcelo capire la mise quotidiana. E che sono artisti
dalla radice, il lavoro con la cartapesta ce lo conferma, gli uomini leccesi hanno il pallore del volto che li distingue, e l’occhio
spia tra le palpebre il segreto dell’invisibile. Francesco Barbieri
e Carlo Barbieri avevano, invece, occhi spalancati e accesi. Ma
questi toni venivano da altri punti cardinali. Essi erano leccesi,
se lo sentivano dentro, e giostravano la potenza della fantasia.
Un derivato Marti che si accoppiava, con amore, al cugino Vittorio Bodini, punto di contatto e di unione con Antonio Massari. E
il tutto unità leccese al grado massimo.
Nella molteplicità dei linguaggi, Antonio Massari ama scrivere.
Francesco Barbieri scriveva tutta la notte. Bodini, invece, legato
alle sacre lettere, dedicava alle arti del disegno le sue ore felici.
Qualche giorno fa, dinanzi alla pittura di Carlo Barbieri, Antonio
Massari ne era fortemente attratto. Quanto è leccese quel suo
pallore, quel suo pacato vestire e quel mezzo sigaro distrettamente lasciato tra le labbra.”
F.F.
Costringere la carriera professionale di Nino Romano in quella
strettamente giornalistica, non rende onore a un personaggio
eclettico e creativo come lui, diviso per una vita fra editoria e
musica. Ha composto, infatti, testi musicali, interpretati da
cantanti del calibro di Mina, Milva e Antoine, ha fatto coppia
con Gilbert Bécaud, vincendo nel ‘68 la Mostra internazionale
di musica leggera di Venezia. Con Patrick Samson, poi, ha
trionfato al Bandiera Gialla con Sono nero.
La stessa passione ha speso nella professione giornalistica,
che ha svolto per più di 30 anni come pubblicista. Comincia nel
1951 quando a 25 anni, rimasto affascinato dal libro di Dino
Buzzati, che allora dirigeva la Domenica del Corriere, gli si
presenta, esordendo con un semplice: “vorrei fare il giornalista”. Il famoso scrittore gli propone: “Sarebbe bello vedere cosa
c’è sotto il suolo di Milano”. A questa prima seguono altre
inchieste esilaranti e ancora oggi attuali, come “L’ultima sigaretta”, o “Cravatta sì cravatta no”, o ancora “La paura dell’aereo”,
nelle quali artisti e politici famosi si raccontavano.
Redattore di Grazia per 10 anni, a cominciare dal 1970, collabora per diverse testate, fra cui Epoca, Panorama. Nel 1981
dalla Mondadori passa alla Rusconi e diventa caporedattore
per studiare nuove iniziative editoriali. Nel frattempo è inviato di
Gioia e collabora con Gente. Mostrando il suo archivio di articoli, con un sorriso disarmante che gli colora il viso e la vita,
Romano torna indietro agli anni di maggiore attività: “Mi chiamavano dai giornali per le interviste agli artisti più noti. Vedi?
Ho incontrato Gino Paoli, Celentano, Jerry Lewis, Toni Renis,
Carla Fracci, Baglioni agli esordi. Per non parlare dell’amicizia
con Milva e Mina. Con lei e la Vanoni condussi per Radiouno il
Libero Traversa
3
2001
Gian Carlo Vicinelli
“Non mi sono
mai annoiato”
“Medico, poi
giornalista”
Una moglie, tre figli, sei nipoti, due
bisnipoti. Libero Traversa prima che
un giornalista, è un patriarca. Con
famiglia, prole prolifica e un fratello
partigiano, che non si è perso una
guerra.
“Dall’Italia alla Russia. Da Cefalonia
ad Atene. Ha collezionato medaglie
e onorificenze, compresa la Croce di ferro e la Bronze Star”,
racconta Traversa divertito. E mentre il fratello combatteva,
ormai per abitudine, Libero si dava al giornalismo. Arruolandosi
nell’Ordine giovanissimo, e facendo della politica la sua ragione
di vita. “L’antifascismo era nel Dna della mia famiglia. Iniziai a
Voce Comunista con Elio Quercioli come direttore. Il giornale
era molto aperto, la redazione frequentata da intellettuali, scultori, pittori e diversi artisti. Dopo arrivarono anche Dario Fo e
Franca Rame”. A Voce Comunista rimase “un po’”. “Fino al ‘52,
poi mi mandarono a dirigere Terra, un giornale dei salariati e
dei braccianti agricoli. Faceva diecimila copie: un’esperienza
importante perché ero costretto ad usare un linguaggio
comprensibile alle mondine e agli agricoltori”. E dopo Terra?
“Passai all’Ufficio stampa della Camera del lavoro. Mi occupavo
di giornali professionali e nello stesso tempo facevo lo speaker
in piazza del Duomo”.
“Sono un medico, prima che un
giornalista!”. Gian Carlo Vicinelli, 75
anni, bolognese, pubblicista da 50
anni. Si è sempre occupato di organizzazione sanitaria e assistenziale,
ma la passione per il giornalismo lo
ha travolto alla fine degli anni ‘40.
“Ero un giovane esponente del
Partito socialista italiano, quando cominciai a scrivere per il giornalino della federazione milanese: si chiamava I Nostri problemi.” Il suo compito fu, all’inizio, quello di trasferire su carta le
decisioni prese dal partito.
Passato nei primi anni ’50 al Proletario, nel ’64 Vicinelli diventa
collaboratore dell’organo uffciale del Psi Avanti!. Ricopre il ruolo
di colaboratore medico, scrivendo articoli che sarebbero anche
oggi di grande attualità. “Già allora si cominciava a parlare di
doping nello sport”, dice. I ricordi degli anni trascorsi all’Avanti!
sono ancora nitidi nella sua memoria: “Era una vera famiglia,
un ambiente molto unito, dove ognuno lavorava con piacere”,
ricorda. Comprensibile che la cessazione delle pubblicazioni
del quotidiano socialista nel 1993, sotto la direzione di Bettino
Craxi, abbia colto di sorpresa molti degli ex-collaboratori. “Ho
lavorato all’Avanti! solo un anno, ma credo che con la sua
scomparsa la sinistra italiana abbia perso una delle sue voci
più importanti”, dice Gian Carlo Vicinelli. Tra il 1965 e il 1966,
entra a far parte della redazione di Paese Sera. Ma il suo vero
mestiere era un altro, e l’unico modo per conciliarlo con la sua
passione per il giornalismo fu quello di assumere la direzione
di una rivista medica specializzata: Assistenza Sociale. Dal
1984 al 1995, Vicinelli tratta i temi della sicurezza sanitaria e
dell’organizzazione assistenziale. “Questa esperienza mi ha
permesso di conoscere molte persone interessanti e di arricchire le mie conoscenze scientifiche”, dice. La consegna della
medaglia d’oro rappresenta per Gian Carlo Vicinelli un traguardo importante. “Sono felice di essere rimasto legato al mondo
del giornalismo per così tanto tempo”, ammette. Ma il suo giudizio sui media di oggi è netto: “Il giornalismo scientifico ha fatto
grandi passi avanti e oggi non c’è quotidiano o rivista che non
trattino, in modo qualificato e approfondito, temi medici. I giornali stanno però diventanto, sempre più megafoni che strillano
piuttosto che informare. Non amo la distorsione del vero e trovo
che la comunicazione moderna ricorra a una violenza verbale
spesso eccessiva”, conclude.
Cristiano Fubiani
Come scusi?
“Sì, presentavo i dirigenti politici e sindacali durante i comizi,
perché ero l’unico a parlare un italiano corretto. Intanto collaboravo a Il Lavoro, l’Unità, Milano Sera”.
Traversa, più che una vita prestata al giornalismo, un giornalista prestato alla causa. Due libri alle spalle (Sezione serrati e
Sibillo del potere), ultimamente ha collaborato a Liberazione, e
ora a Rinascita, Prassitele e la direzione di Marxismo oggi.
Ma Traversa è anche altro. “Dal ‘59 ho diretto due società
commerciali, concessionarie di pubblicità e ora faccio il consigliere dell’Apt milanese. No, nella vita non mi sono mai annoiato”.
C.G.
ORDINE
programma da me ideato,
‘Incontri musicali del mio tipo’,
durato ben 12 anni”.
Enumerando le esperienze
professionali di Romano è
inevitabile tralasciarne alcune, come i periodi passati alla Ricordi o alla Fabbri, con Natalia Aspesi, la collaborazione al domenicale del Sole 24 Ore, o ancora la sua produzione come scrittore, di cui ricordiamo “La storia di Mina”, “La luna non è di tutti”
e l’ultimo (del 1994) “Anche se non ho la torta soffio lo stesso
sulle candeline” (tutti editi da Rusconi). “Questo strano titolo spiega - è nato da un incontro con un amico gravemente malato, al quale dovevo parlare attraverso una vetrata. Era il suo
compleanno e per sciogliere l’imbarazzo che avevo gli chiesi se
voleva festeggiare con una torta. Mi disse ‘Facciamo che ho
soffiato lo stesso le candeline’. Trattenni a stento le lacrime”.
L’umanità esplosiva di Romano è ammaliante. Lui e la moglie,
ex caporedattrice di Gioia, vivono nello stesso edificio della
figlia, insieme a una famiglia colombiana che hanno accolto
dopo il terremoto del 1999. Parlarne sembra quasi non rispettare il senso del gesto, che lui non ha fatto per beneficenza. “È
una felicità”, dice mostrando con orgoglio i suoi nipotini, adottati e no.
La sua originale segreteria telefonica te la spieghi solo dopo
averlo conosciuto. È il suo biglietto da visita più eloquente:
“Prediligo le notizie buone alle cattive. Ma in ogni caso l’importante è tenerci in contatto…”. Un posto nella sua casa piena
d’arte e calore c’è sempre.
K.A.
7
TESTO DELL’IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO
DEL CONTRATTO DEI GIORNALISTI CHE SARÀ
SOTTOPOSTO ALLA COMMISSIONE CONTRATTUALE
DEL 27/02/2001
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Il 24 febbraio 2001 presso il ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale alla presenza del Sottosegretario Sen.
Ornella Piloni, della Dr.ssa Maria Teresa Ferraro Direttore
Generale dei Rapporti di Lavoro e della Dr.ssa Erminia Vigiani Dirigente Div. VIII D.G. RRLL,
tra Fieg e Fnsi
è stata stipulata la seguente ipotesi per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico.
1. Decorrenza e durata
Il contratto fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, ha decorrenza dal 1° marzo 2001 ed avrà
validità fino al 28 febbraio 2005 per la parte normativa e fino
al 28 febbraio 2003 per la parte retributiva.
2. Incremento dei minimi
Gli aumenti tabellari per le altre qualifiche risultano determinate sulla base del parametro in vigore al 30 settembre 1999
rispettivamente per i giornalisti professionisti e praticanti in
servizio al 30 novembre 1995 ovvero assunti dal 1° dicembre 1995 e corrisposti con la decorrenza e il rapporto in
precedenza indicati.
Il valore dei minimi di retribuzione per i collaboratori fissi (art.
2) per i corrispondenti (art. 12) e per i pubblicisti part time
(art. 36) in atto al 30 settembre 1999 è incrementato a regime secondo i valori conseguenti all’applicazione dell’aliquota percentuale di incremento del minimo previsto per il livello
100 della scala parametrale. Tale incremento è corrisposto
con la medesima decorrenza e con il medesimo frazionamento percentuale.
L’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale cessa a
far data dal 28 febbraio 2001.
3. Previdenza complementare
La quota di TFR prevista dalla lett. c) del punto 6 dell’accordo 4 giugno 1998 è elevata al doppio dell’ammontare annuo
del contributo a carico del datore di lavoro.
Il valore del minimo tabellare in atto al 30 settembre 1999
per il livello 100 della vigente scala parametrale (redattore
oltre 18 mesi di anzianità professionale, redattore oltre 30
mesi di anzianità professionale) è incrementato di L. 280.000
a regime.
4. Modifiche normative
Il suddetto importo verrà corrisposto sulla base dei seguenti
frazionamenti e cadenze:
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
FEDERAZIONE ITALIANA
EDITORI GIORNALI
FEDERAZIONE NAZIONALE
STAMPA ITALIANA
1° marzo 2001 = L. 160.000
1° marzo 2002 = L. 120.000
In allegato risultano riportate le modifiche ed integrazioni alla
disciplina collettiva andata in scadenza al 30 settembre
1999.
Il ciclone della flessibilità muterà di
(la percentuale degli assunti “a te
Art. 3
Contratti a termine, a tempo parziale,
di lavoro temporaneo
A) Contratti a termine
Sono nulli gli accordi che menomano i diritti stabiliti dal
presente contratto.
Le assunzioni a termine sono disciplinate dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni. In
relazione a quanto previsto dall’art. 23 della legge 28 febbraio
1987, n. 56 l’applicazione di un termine alla durata del
contratto di lavoro è altresì consentita per tutte le qualifiche
nelle seguenti ipotesi:
- nella fase di avviamento e di sviluppo di nuove iniziative editoriali;
- nella fase di avviamento e di sviluppo di iniziative multimediali;
di tempo predeterminato non superiore ai ventiquattro mesi.
Anche nei contratti a termine configurati nel comma precedente è obbligatoria la corresponsione dei minimi di stipendio nei casi in cui è dovuta a norma del presente contratto.
I contratti a termine che non si riferiscano ad una determinata specialità di rapporto cadono sotto la disciplina del presente contratto. In caso di anticipata risoluzione non dovuta a
fatto o a colpa del giornalista o in caso di cessazione per
compimento del termine, essi comportano per il giornalista il
diritto ad una indennità che in ogni caso non potrà essere
inferiore a quella stabilita dal presente contratto per i rapporti a tempo indeterminato.
Tale indennità sarà assorbente di quegli indennizzi che
fossero dovuti al momento della risoluzione del rapporto in
forza del contratto a termine.
Nel caso che gli indennizzi dovuti al momento della risoluzione del rapporto in forza del contratto a termine superassero
l’ammontare dell’indennità stabilita dal presente contratto per
i rapporti a tempo indeterminato, sarà corrisposto soltanto
l’ammontare correlativo a tali indennizzi.
B) Lavoro a tempo parziale
L’allegato N del contratto è sostituito dal seguente testo:
- per sostituire giornalisti assenti per ferie;
- per sostituire giornalisti assenti per aspettativa;
- per l’assunzione dei disoccupati o cassaintegrati iscritti negli elenchi di cui all’art. 4;
- per sostituire giornalisti assenti ai sensi degli artt. 6 e 7
della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (adozione o affido)
e della legge 8.3.2000 n. 53 e successive modificazioni
e integrazioni;
- per fronteggiare situazioni imprevedibili che richiedano temporanee integrazioni degli organici redazionali,
previa informativa al C.d.R.;
- per l’assunzione di direttori, condirettori e vicedirettori.
L’incarico sarà limitato ad un periodo di tempo che non
potrà superare i ventiquattro mesi per le varie ipotesi
sopra indicate.
L’assunzione a tempo determinato in sostituzione di
giornalisti in astensione obbligatoria o facoltativa dal
lavoro ai sensi della legge 30.12.1971, n. 1204 e successive modificazioni e integrazioni potrà avvenire anche
con un anticipo fino a 2 mesi rispetto al periodo di inizio
dell’astensione.
Le assunzioni a termine per sostituzioni ferie, aspettativa o
per nuove iniziative, compatibilmente con le esigenze redazionali ed organizzative, devono riguardare prioritariamente i
giornalisti disoccupati iscritti nelle liste di cui all’art. 4 - situazione occupazionale - e devono essere notificate alla
Commissione nazionale.
Sono pure ammessi i contratti a termine per i giornalisti
assunti da giornali quotidiani e periodici, la pubblicazione dei
quali abbia carattere temporaneo ed avvenga per un periodo
8
Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dal Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 e successive modificazioni e integrazioni.
Fatte salve le compatibilità con le esigenze di servizio,
organizzative e produttive con accordo fra azienda e
giornalista professionista, sentito il direttore, è ammessa la trasformazione del rapporto a tempo pieno in
rapporto a tempo parziale per un periodo predeterminato anche rinnovabile.
L’assunzione a tempo parziale, ovvero la trasformazione
del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale
deve risultare da atto scritto con indicazione delle
mansioni e della distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.Tale distribuzione potrà essere soggetta a revisione qualora si
determino specifiche esigenze tecniche, produttive o
organizzative.
Il lavoro a tempo parziale può svolgersi anche con
prefissione del termine di scadenza e riferirsi ad un
numero predeterminato di giornate lavorative da effettuarsi in un determinato arco di tempo.
Per i dipendenti giornalisti professionisti titolari di un
rapporto di lavoro a tempo parziale trovano applicazione
i trattamenti economici e normativi previsti dal presente
contratto per i giornalisti professionisti a tempo pieno
secondo criteri di proporzionalità all’orario di lavoro
concordato ed in quanto compatibili con la natura del
rapporto stesso.
In caso di assunzioni di giornalisti professionisti a
tempo pieno, fatti salvi i poteri del direttore e le specifiche esigenze professionali ed organizzative, è riconosciuta sulla base della normativa di legge vigente la
precedenza nei confronti dei giornalisti con contratto a
tempo parziale ed occupati nelle medesime mansioni,
con priorità per coloro che, già dipendenti avevano
trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale.
C) Contratti di lavoro temporaneo
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, può essere stipulato, oltre che nei casi previsti dalla legge stessa (utilizzazione in posizioni non previste dai normali assetti redazionali - sostituzione di giornalisti assenti), anche nei
casi che, ai sensi del presente contratto, consentano la
stipulazione di contratti a tempo determinato.
L’azienda utilizzatrice comunica preventivamente al
C.d.R. il numero, le qualifiche e le mansioni dei giornalisti da utilizzare con contratto di lavoro temporaneo
nonché le durate ed i motivi. Ove ricorrano motivate
ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro le 24 ore successive alla stipula
del contratto.
D) I giornalisti assunti con i contratti di cui alle precedenti lettere A e C non potranno complessivamente
superare il 20% dei contratti a tempo indeterminato
ex art. 1 in atto nell’azienda.
I limiti in precedenza indicati non trovano applicazione
per le assunzioni di giornalisti disoccupati o cassaintegrati inseriti negli elenchi di cui all’Art. 4 o per sostituzione dei giornalisti assenti per ferie, malattia, gravidanza, puerperio, aspettativa, e per le cause previste dagli
artt. 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 e della
legge 8.3.2000 n. 53 e successive modificazioni e integrazioni.
Norma transitoria
In sede di rinnovo del secondo biennio di validità economica del contratto le parti sulla base dell’andamento dei
rapporti di lavoro temporaneo si impegnano a valutare
l’applicazione della previdenza complementare per i
lavoratori assunti con contratto interinale.
Dichiarazione del Ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in relazione alle peculiarità che contraddistinguono il lavoro
interinale reso da giornalisti si impegna a risolvere il
problema dell’ente previdenziale cui deve accedere la
relativa contribuzione.
Art. 4
Assunzione - Periodo di prova
Situazione occupazionale
Il 3° comma è così modificato.
Nella lettera di assunzione dovranno essere indicate la
qualifica e la retribuzione del giornalista nonché la testata alla quale il giornalista è assegnato. Nel rispetto dei
poteri dei direttori, chiamati a garantire l’autonomia delle
testate, l’opera del giornalista nel corso dell’orario
normale di lavoro potrà essere utilizzata anche per le
ORDINE
3
2001
Cronologia di una lunga trattativa
Roma, 24 febbraio. Il contratto di lavoro giornalistico
scade il 30 settembre del 1999. La prima piattaforma
contrattuale viene trasmessa alla Fieg il 21 giugno del ‘99
e subito dopo iniziano le prime schermaglie.
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28 settembre 1999 - Primo incontro Fieg-Fnsi.
28 gennaio 2000 - Si apre ufficialmente la trattativa e il
clima è subito caldissimo. “C’è un mare di scogli da superare”, dice il presidente della Fieg, Mario Ciancio Sanfilippo. “Non pensavamo di fare una gita in barca”, replica il
segretario Fnsi, Paolo Serventi Longhi.
16 febbraio - Prima interruzione. Il sindacato minaccia
lo sciopero che però rientra per l’intervento del ministro
del Lavoro, Cesare Salvi che convoca le parti per il 29
febbraio. Riprende il dialogo. I primi punti di scontro
sono i temi della regolamentazione del lavoro autonomo e dei giornalisti on line.
7-8 aprile - È il primo di una lunga serie di scioperi.
10 maggio - Parte da Bologna il bus dell’informazione
promosso dal sindacato per spiegare le ragioni della
vertenza in giro per l’Italia. Il tour si conclude il 31 maggio
a Roma.
14 giugno - Nuovo incontro al ministero del Lavoro, dove
la mediazione è affidata al sottosegretario Ornella Piloni.
Proseguono le trattative durante l’estate ma il 10 settembre c’è una nuova interruzione.
tra le parti falliscono e lo scontro diventa aspro.
14 novembre - Una schiarita porta ad un nuovo incontro.
Sembra esserci qualche speranza a chiudere prima di
Natale e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio,
Vannino Chiti, dichiara la sua disponibilità “a dare una
mano”.
24 novembre - “No ad un contratto che preveda distinzioni tra giornalisti di serie A e B, no ai contratti a termine per
i quadri, no all’utilizzo multimediale ‘selvaggio’ del giornalista”. Su questi tre punti la Fnsi è decisa a non transigere.
La Fieg lo legge come un ultimatum.
“Proclami così categorici su materie che sono state oggetto di discussione per giorni e dopo che il tavolo si era faticosamente riaperto - sostengono gli editori - non sembra
vogliano portare ad un accordo”. A novembre e dicembre
si sciopera ancora.
20 dicembre - Arrivano nuovi segnali di ottimismo e il 21
Fieg e Fnsi firmano un comunicato congiunto che fa
pensare a una prossima chiusura. La trattativa si sblocca
sulla disponibilità degli editori a fare un passo indietro sul
punto dei contratti a termine per capiservizio e caporedattori.
10 gennaio - Si riprende a trattare ma due giorni dopo
arriva un reciproco scambio di accuse e la minaccia di
nuovi scioperi. Interviene nuovamente il ministero.
13 febbraio - Inizia la trattativa che porta alla firma dell’ipotesi di accordo.
22 e 23 settembre - Si sciopera, poi il 9 e 10 ottobre black
out dell’informazione radio-tv. I tentativi di riavvicinamento
(ANSA)
i continuo il volto delle redazioni
mpo” crescerà molto velocemente)
altre testate edite dall’azienda, comprese quelle multimediali, nonché per quelle edite da imprese controllate
dalla stessa proprietà (art. 2359 c.c.). La predetta utilizzazione dovrà essere attuata tenendo conto della prevalenza di prestazione per la testata di assegnazione e nel
rispetto delle competenze professionali del giornalista.
Eliminare il 2° comma della norma particolare dell’articolo.
Nota a verbale
Sono fatte salve le eventuali intese aziendali comprese
quelle che prevedono erogazioni economiche per l’opera prestata dal giornalista a favore di altre testate della
stessa azienda.
Al paragrafo “Situazione occupazionale” sono apportate
le seguenti modifiche:
alla lettera A1 è eliminato l’inciso “giornalisti non iscritti
all’INPGI”;
alla lettera B sono eliminati il 1° e 3° comma nonché il
capoverso n. 6;
alla lettera B, paragrafo 1 (“assunzioni di professionisti”)
aggiungere che la durata minima del contratto è elevata
da 4 a 6 mesi e quella massima a 24 mesi.
Per quanto riguarda gli incentivi per l’assunzione dei
disoccupati le parti si riservano di rivederne il contenuto
in relazione alla necessità di adeguare la normativa in
termini più funzionali, in particolare eliminando i riferimenti alle trasformazioni dei contratti a termine in
contratti a tempo indeterminato.
Art. 11
Qualifiche e minimi di stipendio
I minimi di stipendio spettanti ai redattori di giornali quotidiani, di agenzie di informazioni quotidiane per la stampa sono
quelli fissati nella tabella allegata al presente contratto per le
seguenti categorie:
Giornalisti in servizio al 30 novembre 1995
a) redattore di prima nomina (meno di 18 mesi di anzianità
professionale);
b) redattore con oltre 18 mesi di anzianità professionale;
in relazione alla particolare preparazione, esperienza ed attività professionale svolta anche con compiti specifici, può
essere attribuita per iscritto al redattore, su proposta del direttore, l’equiparazione con il trattamento normativo e economico di cui alla lettera c). Tale equiparazione non altera i rapporti gerarchici in atto e non modifica le mansioni di fatto espletate.
Ai redattori di cui al comma precedente ed agli inviati di cui
alla norma transitoria può essere inoltre attribuita per iscritto,
su proposta del direttore, l’equiparazione con il trattamento
ORDINE
3
2001
normativo e economico di cui alla lettera e) in relazione a
rilevanti qualità e autorevolezza professionale. Tale equiparazione non altera i rapporti gerarchici in atto e non modifica le
mansioni di fatto espletate.
A decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto
ai giornalisti incaricati per iscritto dal direttore di svolgere servizi come inviati verrà corrisposta, per il periodo
stabilito, una indennità temporanea di funzione che assicuri il trattamento economico di caposervizio. Verrà
altresì corrisposta a titolo di trattamento indennitario
l’indennità mensile compensativa di cui al 15° comma
dell’articolo 7.
Esaurito l’incarico il giornalista riprenderà a svolgere le
mansioni proprie della qualifica di appartenenza.
Ai corrispondenti dall’estero residenti nelle seguenti capitali:
Parigi, Londra, Bonn, Bruxelles, Washington, Mosca, Pechino, Tokyo, New York, Berlino e Ginevra, è riconosciuta agli
effetti del presente contratto l’equiparazione con la posizione
categoriale di capo servizio;
c) vice capo-servizio;
nei servizi delle redazioni le cui esigenze connesse con l’organizzazione del lavoro redazionale lo rendano necessario,
è istituita la posizione mansionaria di vice capo servizio.
Quando non svolge le mansioni di pertinenza il vice capo
servizio espleta anche le mansioni proprie del redattore;
d) capo servizio;
secondo le disposizioni impartite dalla direzione o al quale,
comunque, indipendentemente dalle condizioni di cui sopra,
sia stata riconosciuta per iscritto tale qualifica; è considerato
capo redattore il redattore al quale, salvo quanto disposto
dall’art. 22, sia stato attribuito il compito di dirigere e coordinare le redazioni decentrate e gli uffici di corrispondenza.
Il giornalista titolare di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato chiamato a svolgere funzioni di condirettore, vice-direttore e capo-redattore centrale avrà diritto
a percepire limitatamente alla durata dell’incarico una
“indennità di funzione” il cui importo sarà determinato
d’intesa con l’editore. Al termine delle funzioni, il giornalista tornerà a svolgere le mansioni proprie della qualifica di provenienza salvo opzione per la risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro nel qual caso avrà
diritto a percepire l’indennità di cui all’art. 27 lett. b)
maggiorata del 50%.
Agli effetti dell’assegnazione del giornalista a diverse
mansioni od incarichi, ovunque esercitati, non rileva
l’esercizio di funzioni di superiorità gerarchica e di guida
del personale in precedenza svolte.
Ai giornalisti di cui al presente articolo sarà corrisposta oltre
ai minimi predetti l’indennità di contingenza.
Il presente articolo si applica anche ai giornalisti addetti ai
periodici che prestano opera quotidiana con orario pieno; si
applica altresì ai giornalisti che ai sensi dell’art. 1 del presente contratto prestano attività quotidiana con orario pieno negli
uffici stampa nonché ai giornalisti fotocinereporters e telecineoperatori.
è considerato capo servizio il redattore al quale, salvo quanto disposto dall’art. 22, sia stata attribuita la responsabilità di
un determinato servizio redazionale a carattere continuativo
ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi di cui all’art. 2, con il compito di coordinarne e
rivederne il lavoro fornendo le opportune direttive; oppure il
redattore al quale, indipendentemente dalle condizioni di cui
sopra, sia stata riconosciuta per iscritto la qualifica di capo
servizio.
Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente è considerato capo servizio anche il giornalista professionista al
quale, salvo quanto disposto dall’art. 22, sia stata attribuita la
responsabilità a carattere continuativo di una redazione
decentrata ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi e/o pubblicisti a tempo parziale di
cui all’art. 36;
Giornalisti assunti dal 1° dicembre 1995
e) vice capo redattore;
f) capo redattore;
Agli inviati speciali in servizio alla data di stipula del
presente contratto viene mantenuto il trattamento
economico e normativo previsto dal precedente contratto 1° ottobre 1995-30 settembre 1999. L’inviato speciale
quando non sia impegnato in servizi esterni ha l’obbligo
di prestare – nei limiti dell’orario previsti dall’art. 7 – attività in redazione alle dirette dipendenze del direttore in
mansioni che richiedano le sue competenze professionali.
è considerato capo redattore il redattore al quale, salvo quanto disposto dall’art. 22, sia stato attribuito il compito di dirigere, coordinandola, anche sotto il profilo del coordinamento
dell’utilizzo delle tecnologie, l’attività di servizi della redazione centrale o dell’ufficio di corrispondenza dalla capitale
Nota a verbale
1) Con riferimento ai nuovi regimi tabellari disposti dalla
rinnovazione contrattuale del 16 novembre 1995 per i praticanti e redattori in servizio alla data del 30 novembre 1995
ovvero assunti dal 1° dicembre 1995 le parti precisano quan-
nelle redazioni centrali e negli uffici di corrispondenza dalla
capitale è istituita la posizione mansionaria di vice capo
redattore. Quando non svolge le mansioni di pertinenza il
vice capo redattore espleta anche le mansioni di capo servizio;
Per i giornalisti assunti dal 1° dicembre 1995 la lettera a) ed
il 1° comma della lettera b) del precedente paragrafo sono
rispettivamente sostituite con le seguenti disposizioni:
a) redattore di 1ª nomina (meno di 30 mesi di anzianità
professionale);
b) redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale.
Si confermano per il resto le disposizioni di cui al precedente
paragrafo relative ai giornalisti in servizio alla data del 30
novembre 1995.
Norma transitoria
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Pubblichiamo il testo
integrale dell’intesa firmata
il 24 febbraio 2001
da Fnsi e Fieg
to segue:
- per i rapporti di lavoro intercorrenti fra aziende, praticanti e
redattori in atto al 30 novembre 1995 si conferma lo sviluppo dell’iter retributivo sulla base delle anzianità previste
dalla disciplina collettiva del 30 luglio 1991 (praticante fino
a 3 mesi di servizio, praticante dopo 3 mesi di servizio, praticante dopo 12 mesi di servizio, redattore di 1ª nomina con
meno di 18 mesi di anzianità professionale, redattore con
oltre 18 mesi di anzianità professionale;
- fermo restando quando disposto al precedente punto, per i
rapporti di lavoro stipulati a decorrere dal 1° dicembre 1995
fra aziende, praticanti e redattori ovvero di acquisizione
delle indicate qualifiche dalla suddetta data a seguito di
trasformazione di rapporti di lavoro ex art. 2, 12 e 36 già
costituiti, trova applicazione l’iter retributivo sulla base delle
anzianità definite dalla rinnovazione del 16 novembre 1995
(praticante con meno di 12 mesi di servizio, praticante dopo
12 mesi di servizio, redattore di 1ª nomina con meno di 30
mesi di anzianità professionale, redattore con oltre 30 mesi
di anzianità professionale).
2) Qualora nelle redazioni o nei servizi le esigenze di cui al
primo capoverso della lettera c) e al primo capoverso della
lettera e) siano state soddisfatte mediante la nomina di uno
o più capi redattori o capi servizio, non si darà luogo alla
nomina di vice capi redattori o vice capi servizio.
Qualora nelle redazioni o nei servizi oltre al redattore capo o
al capo servizio titolari operino altri capi redattori o capi servizio, le mansioni vicarie saranno attribuite tra questi ultimi.
Art. 23
Permessi sindacali
Modificare il testo come segue.
Ai giornalisti che ricoprono cariche negli organi previsti
dagli statuti della Federazione Nazionale della Stampa
Italiana e delle Associazioni regionali di stampa federate
o che risultino delegati ai congressi della categoria
oppure incaricati delle trattative sindacali ovvero
membri della Commissione di cui all’art. 47 saranno
concessi permessi retribuiti per il tempo strettamente
necessario per lo svolgimento delle funzioni.
Permessi per il tempo strettamente necessario per lo
svolgimento delle funzioni saranno concessi ai giornalisti che fanno parte degli organi direttivi dell’INPGI, della
Casagit, del Fondo complementare e degli Ordini professionali ed ai componenti della Commissione esaminatrice per la prova di idoneità professionale in occasione
delle riunioni dei medesimi. Tali permessi saranno retribuiti nei limiti di 20 giorni all’anno ad esclusione dei
componenti la Commissione esaminatrice per le prove
di idoneità professionale.
Art. 25
Malattia ed infortunio
In caso di infortunio o malattia riconosciuta, al direttore,
condirettore, vice direttore, capo redattore, titolare o capo
dell’ufficio di corrispondenza dalla capitale, vice capo redattore, capo servizio, vice capo servizio, redattore con oltre 18
mesi di anzianità professionale, redattore con oltre 30 mesi
di anzianità professionale, redattore di prima nomina (lett. a)
art. 11), ai collaboratori di cui all’art. 2, ai corrispondenti di
cui all’art. 12, non in prova, sarà conservato il posto sino alla
raggiunta idoneità al lavoro con corresponsione della retribuzione intera per i primi 9 mesi di assenza e di metà di essa
per i successivi 9 mesi.
Il trattamento economico di cui sopra cesserà qualora il
giornalista con più periodi di malattia raggiunga in
complesso durante 24 mesi consecutivi un periodo di
assenza di 18 mesi. Il trattamento economico di cui al 1°
comma troverà nuova applicazione qualora, dopo il
periodo di assenza di 18 mesi, il giornalista abbia prestato effettiva attività lavorativa per un periodo di 12 mesi.
L’assenza per malattia o infortunio deve essere comunicata
immediatamente salvo casi di giustificato impedimento. A
richiesta dell’azienda il giornalista è tenuto ad esibire il certificato medico.
L’azienda ha diritto di far controllare, ai sensi dell’articolo 5
della legge 25 maggio 1970, n. 300, la idoneità al lavoro del
giornalista da parte di enti pubblici o istituti specializzati di
diritto pubblico.
In caso di permanente inidoneità fisica al lavoro del giornalista constatata dagli enti ed istituti di cui sopra, l’azienda può
risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al giornalista il
trattamento di liquidazione stabilito dal presente contratto
(trattamento di fine rapporto ed indennità sostitutiva del
preavviso).
Il periodo di malattia è computato nella determinazione della
anzianità a tutti gli effetti.
In caso di malattia o infortunio per causa di lavoro sarà
conservata la retribuzione per il periodo di un anno.
Art. 42
Investimenti
ed innovazioni tecnologiche
Omissis
Procedure e modalità di realizzazione dei piani.
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Per l’introduzione e l’utilizzo dei sistemi editoriali o per la
sostanziale trasformazione di quelli esistenti che non costituisca modifica od aggiornamento degli stessi si devono
seguire le seguenti procedure:
re tecnico-produttivo. In ogni caso devono essere evitate duplicazioni di interventi operativi.
1) L’azienda - con il necessario anticipo rispetto ai tempi della
sua realizzazione - elabora il piano che consegnerà al comitato di redazione e alle organizzazioni sindacali territoriali.
Copia del piano sarà trasmessa contestualmente alla FIEG
che ne curerà l’inoltro alla FNSI. Nella preparazione del piano
l’azienda potrà anche acquisire le indicazioni fornite da un
gruppo di lavoro misto all’uopo costituito.
In presenza di nuove iniziative editoriali, e qualora non risulti
istituito il comitato di redazione, l’esame del piano e la trattativa di cui ai successivi punti verrà effettuata con l’intervento
dell’associazione territoriale di stampa.
Economie di gruppo ed interaziendali
2) Entro 15 giorni dalla presentazione del piano verrà avviata in sede aziendale con l’assistenza delle Organizzazioni
nazionali su richiesta di una delle parti la trattativa fra
editori, direttore e comitato di redazione per la definizione
delle fasi di attuazione dello stesso con particolare riferimento alle nuove linee organizzative del lavoro giornalistico,
anche per quanto riguarda il più efficace collegamento con
le redazioni decentrate. In tale sede saranno altresì individuate le soluzioni ritenute più corrispondenti per quanto
riguarda la dislocazione nei vari servizi dei terminali del
sistema editoriale, di stampanti e/o di altre apparecchiature,
avendo come riferimento l’efficienza organizzativa della redazione e la tutela della professionalità.
In particolare - e in relazione alle caratteristiche del sistema saranno precisati gli strumenti attraverso i quali assicurare:
a) la segretezza dei testi attraverso l’adozione di “chiavi di
accesso” o la predisposizione di particolari zone di “memoria” o altri tipi di accorgimenti tecnici;
b) la permanenza, in memoria, per almeno 72 ore di ogni
testo con l’identificazione dell’autore e delle correzioni
introdotte, fatto salvo quanto disposto dall’art. 9;
c) accessi di diverso livello agli archivi di servizio a seconda
dei gradi di competenza;
d) l’informazione preventiva sui programmi tipografici, in
grado di interagire sul sistema editoriale;
e) misure di salvaguardia per il mantenimento dei testi in
memoria nei casi di guasti del sistema.
3) Qualora al livello aziendale insorgano contrasti sull’applicazione delle disposizioni del presente articolo, le questioni,
su iniziativa di una delle parti, potranno essere rimesse alla
cognizione delle organizzazioni stipulanti per l’esame degli
aspetti controversi.
Le organizzazioni nazionali dovranno esprimere il proprio
parere sull’applicazione delle disposizioni contrattuali
entro trenta giorni dall’inoltro della richiesta, decorsi i quali la
procedura si intenderà conclusa e le parti aziendali riacquisiranno la propria iniziativa.
Art. 43
I commi 7 ed 8 sono così sostituiti.
7) I singoli piani relativi ai programmi di integrazione o di
supporti - con i necessari riferimenti alla salvaguardia dell’occupazione nelle forme e con gli strumenti previsti dal contratto - saranno consegnati ai comitati di redazione e contestualmente trasmessi alla Fieg, alla Fnsi ed alle organizzazioni
regionali.
8) Qualora al livello aziendale insorgano contrasti sull’applicazione delle disposizioni del presente articolo, le questioni,
su iniziativa di una delle parti, potranno essere rimesse alla
cognizione delle organizzazioni stipulanti per l’esame degli
aspetti controversi. Le organizzazioni nazionali dovranno
esprimere il proprio parere sull’applicazione delle disposizioni contrattuali entro trenta giorni dall’inoltro della richiesta, decorsi i quali la procedura si intenderà conclusa e le
parti aziendali riacquisiranno la propria iniziativa.
Il comma 12° (ultimo) e la dichiarazione a verbale sono abrogati.
Allegato N al contratto
Lavoro nei giornali elettronici
La Fieg e la Fnsi, nell’intento di fornire in via sperimentale
per un periodo biennale una specifica ed autonoma regolamentazione contrattuale ai rapporti di lavoro intercorrenti tra
le aziende di giornali elettronici e redattori addetti
hanno convenuto quanto segue
1) le aziende forniranno agli organismi sindacali dei giornalisti le informazioni relative alle loro iniziative multimediali;
2) il presente protocollo si applica ai redattori di nuova
assunzione utilizzati nelle redazioni di giornali elettronici per
la ricerca, elaborazione, commento, invio e verifica delle
notizie ed elaborazione di ogni altro elemento di contenuto
giornalistico relativo alla ricerca e predisposizione degli
elementi multimediali ed interattivi da immettere direttamente
nel sistema.
Non sono considerate di pertinenza giornalistica prestazioni
attinenti alle informazioni di servizio, pubblicitarie e di contenuto commerciale.
3) Qualifiche
Nelle redazioni dei giornali elettronici trova applicazione la
seguente distinzione di qualifiche:
- redattori
4) La fase di introduzione del sistema sarà obbligatoriamente preceduta da un periodo di addestramento professionale
da realizzarsi, settore per settore o secondo le altre modalità
concordate, nell’arco di tre mesi. Al termine di questo periodo inizierà la sperimentazione produttiva durante la quale si
procederà agli eventuali adeguamenti o modifiche che si
fossero dimostrati necessari sulla base delle esperienze
maturate.
Sono a carico dell’editore le spese per i corsi di formazione
ed addestramento dei redattori sull’utilizzo dei nuovi sistemi
elettronici editoriali.
Qualora l’addestramento si svolga al di fuori del normale
orario di lavoro il giornalista percepirà il trattamento straordinario contrattuale (art. 7). Sono altresì a carico dell’editore le
spese per le visite, seminari e pubblicazioni specializzate per
consultazione redazionale, utili all’ulteriore aggiornamento
dei redattori sui nuovi sistemi di produzione.
L’editore, il direttore e i comitati di redazione concorderanno
la nuova organizzazione del lavoro con l’obiettivo di determinare le scelte più opportune e gli organici adeguati per la
realizzazione del programma indicato nel piano. Eventuali
esuberanze di organico redazionale verranno risolte:
a) mediante l’eliminazione delle prestazioni straordinarie;
b) mediante l’utilizzo dell’avvicendamento normale dei giornalisti.
Nei casi in cui l’azienda intenda far ricorso agli articoli 35, 36
e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, si applicheranno le procedure del protocollo di
“consultazione sindacale” allegato al presente contratto.
Utilizzo dei sistemi editoriali
- coordinatori con il compito di impartire le direttive tecnicoprofessionali e dare le disposizioni necessarie al regolare
andamento del lavoro redazionale.
4) Orario di lavoro
Fermo restando il diritto al riposo settimanale di legge, l’orario di lavoro di 36 ore settimanali sarà suddiviso sui giorni
lavorativi secondo l’esigenza della prestazione redazionale.
Il lavoro prestato in eccedenza dell’orario settimanale di
massima di 36 ore dà diritto ad un compenso straordinario
pari alla retribuzione oraria maggiorata del 20%.
Il lavoro notturno è quello svolto tra le ore 23 e le ore 6. Le
ore di lavoro notturno saranno retribuite con la maggiorazione del 16% sulla retribuzione oraria (minimo e contingenza).
Il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali riconosciute
dalla legge e nelle domeniche è retribuito con la maggiorazione del 30% sulla normale retribuzione giornaliera.
I redattori che, nell’ambito e con i limiti delle disposizioni
previste dall’art. 4, siano chiamati a prestare la loro opera
per altri quotidiani, periodici o agenzie di stampa di proprietà
o controllate dallo stesso editore avranno diritto, limitatamente al periodo di utilizzo della loro opera, al trattamento economico previsto dal CNLG.
5) Normativa
Per quanto compatibili trovano applicazione ai redattori e
coordinatori i seguenti articoli del contratto nazionale di
lavoro giornalistico:
Modificare l’undicesimo capoverso come segue.
Nelle aziende che editano periodici la videoimpaginazione è opera del redattore grafico. Le funzioni del redattore grafico sono quelle inerenti sia la ideazione sia la
progettazione e realizzazione delle pagine secondo i
criteri tipici della sua professionalità. Restano invece di
competenza dei lavoratori grafici gli interventi di caratte-
art. 3 - contratti a termine
art. 4 - assunzione e periodo di prova
art. 8 - rapporti plurimi
art. 9 - modifica, cessione e pubblicazione di articoli
art. 21 - INPGI-CASAGIT
art. 23 - ferie-permessi-aspettativa
art. 24 - matrimonio e maternità
ORDINE
3
2001
Tutte le novità del Contratto
nazionale di lavoro giornalistico
1° marzo 2001
28 febbraio 2005
art. 25 - malattia ed infortunio
art. 26 - servizio militare
art. 27 - indennità sostitutiva nella misura di tre mensilità
art. 28 - TFR calcolo
art. 30 - 2, 3, 4 capoversi
art. 31 - indennità in caso di morte
art. 32 - legittimi motivi di risoluzione
art. 38 - assicurazione infortuni
art. 40
art. 41
art. 46 - contrattazione aziendale
art. 48 - quote sindacali
- regolamento di disciplina
legge. Il costo dei mezzi organizzati resta a carico del collaboratore. Sono rimborsate le spese preventivamente autorizzate.
Art. 3) Gli articoli ed i servizi pubblicati con la firma devono di
norma comparire nel testo rilasciato dal giornalista. Il direttore del giornale ha diritto di introdurre quelle modificazioni di
forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale.
Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome
dell’autore, questa facoltà si estende alla soppressione o
riduzione di parti di detto articolo.
Art. 4) È costituita una commissione paritetica di due rappresentanti per organizzazione con il compito di formulare pareri e tentare la conciliazione dei contrasti che dovessero insorgere in applicazione del presente accordo.
6) Comitato di redazione
Nelle redazioni dei giornali elettronici con almeno dieci redattori è costituito un comitato di redazione di 3 membri al quale
è demandata la tutela dei diritti morali e materiali derivanti ai
giornalisti dal presente contratto e dalle norme di legge (in
particolare la legge 3-2-1963, n. 69 e lo Statuto dei lavoratori).
È compito del comitato di redazione:
a) mantenere il collegamento con le Associazioni regionali di
stampa e i giornalisti dipendenti dall’azienda;
b) controllare l’applicazione esatta del contratto di lavoro e
intervenire per l’osservanza delle norme di legislazione
sociale;
c) tentare la conciliazione delle controversie individuali o
collettive sorte tra le parti.
Su richiesta del C.d.R. l’azienda fornirà informativa sullo
sviluppo aziendale e tecnologico nonché sull’organizzazione del lavoro.
Art. 5) Le parti confermano gli usi e le consuetudini in atto
nel settore dell’informazione per gli operatori non giornalisti
che alimentano la rete informativa dei giornali con collaborazioni anche saltuarie, rese in regime di autonomia, con carattere accessorio rispetto ad altre diverse attività professionali
o lavorative principali svolte dagli interessati.
Fondo ex Fissa
Fatti salvi gli interventi che dovranno essere eventualmente assunti dalle parti in relazione alle deliberazioni
della Commissione di vigilanza sui fondi-pensione, FIEG
e FNSI convengono di rinviare alla scadenza del biennio
di validità economica del presente contratto le verifiche
sull’andamento della gestione e l’adozione degli interventi previsti dall’ultimo comma dell’Allegato L del
contratto nazionale dell’ottobre 1995. Resta confermato
che l’eventuale incremento dell’aliquota contributiva di
finanziamento avrà decorrenza successiva alla data di
scadenza del biennio di validità economica del presente
accordo con conseguente imputazione delle relative
incidenze di costo in sede del successivo rinnovo biennale dei minimi contrattuali.
Emittenza radiotelevisiva in ambito locale
L’inciso “emittenza radiotelevisiva privata” di cui all’art. 1,
primo comma, è sostituito con l’inciso “emittenza radiotelevisiva privata di ambito nazionale”.
In calce all’art. 1 è inserita la seguente nota a verbale:
“Le parti convengono che ai giornalisti assunti successivamente alla data di stipula del presente contratto dalle emittenti radiotelevisive private di ambito locale collegate con
aziende editoriali troverà applicazione la regolamentazione
prevista dal contratto collettivo 3 ottobre 2000 per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale.
Resta confermata l’applicazione del contratto nazionale
stipulato tra FIEG e FNSI per i giornalisti della emittenza di
cui sopra assunti anteriormente alla stipula del presente
contratto”.
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
DEI GIORNALISTI ITALIANI
“GIOVANNI AMENDOLA” - I.N.P.G.I.
CASSA AUTONOMA DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA INTEGRATIVA
DEI GIORNALISTI ITALIANI - CASAGIT
Art. 21
Modificare come segue il 3° cpv.:
L’editore tratterrà sulla retribuzione del giornalista professionista, del praticante e del pubblicista a tempo pieno,
nonché su ogni altro compenso ecc.
Art. 36
Pubblicisti
In sede di stesura della disciplina collettiva, le parti procederanno ad una revisione dell’articolo per aggiornarlo alle
nuove situazioni determinatesi.
Se il numero dei redattori e coordinatori è inferiore a 10 e
superiore a 4 è eletto un fiduciario con compiti identici a quelli del comitato di redazione.
Regolamento di disciplina
Nelle aziende che occupano meno di 5 redattori e coordinatori, i compiti del Fiduciario sono affidati, su richiesta del singolo giornalista, all’Associazione regionale di
stampa competente per territorio.
Fermi restando gli obblighi, i doveri e i diritti fissati dalla legge
3 febbraio 1963, n. 69, che regolamenta la professione giornalistica e le relative competenze disciplinari dei Consigli
dell’Ordine, il giornalista è tenuto al rispetto degli obblighi
derivanti dall’applicazione del presente contratto e delle
norme di legge (artt. 2104, 2105 e 2106 C.C.).
COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE E COLLEGIO
PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE
In presenza di violazioni dei predetti obblighi l’azienda, fatto
salvo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2104 e
dall’art. 2106 C.C. potrà assumere, sentito il Direttore, in
considerazione della gravità della violazione o della reiterazione della stessa, nel rispetto delle procedure previste
dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i seguenti provvedimenti disciplinari:
In calce all’articolo è aggiunto il seguente testo:
Art. 47
Sono abrogati il secondo e terzo comma dell’articolo.
7) Trattamento economico.
a) Minimi di stipendio mensili:
redattore:
RO - 30 ed RO +30
(+ indennità di contingenza)
coordinatore:
Capo servizio
(+ indennità di contingenza)
b) 13a mensilità
8) Interventi congiunti
La FIEG e la FNSI si attiveranno, nelle sedi competenti, al
fine della estensione della normativa di legge sulla stampa ai giornali elettronici.
9) Formazione professionale
Le innovazioni del CCNL relative a tale capitolo saranno, per
quanto di competenza, estese anche al settore dei giornali
elettronici.
1) Rimprovero verbale
Il rimprovero verbale si applica nelle ipotesi di lievi infrazioni
e nelle ipotesi di inosservanza degli obblighi previsti dall’art.
7 del contratto.
2) Rimprovero scritto
In caso di recidiva di violazione degli obblighi contrattuali e di
legge ovvero per mancata comunicazione dell’assenza
senza giustificato motivo.
3) Multa
Per gravi recidive delle violazioni di cui ai punti precedenti.
10) Commissione paritetica
Le parti costituiranno una commissione paritetica per
acquisire elementi di conoscenza sullo sviluppo dell’informazione online.
Accordo collettivo nazionale
La FIEG e la FNSI con il presente accordo intendono fissare
alcune regole di base integrative delle norme previste dagli
artt. 2222 e segg. del Codice Civile, relative alla disciplina del
lavoro autonomo.
4) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a cinque giorni
In considerazione della gravità e della recidività della violazione degli obblighi di legge e di specifici obblighi di contratto, ovvero per l’uso di strumenti aziendali per un lavoro
estraneo all’attività dell’azienda per il danneggiamento di
notevole entità di materiale aziendale per colpa grave.
Il provvedimento del licenziamento potrà essere adottato in
conformità con le disposizioni contenute nella legge
15.7.1966 n. 604 e per violazione dell’art. 8 del contratto.
- la data di inizio della collaborazione;
Responsabilità civile
- la durata del rapporto di collaborazione;
Le parti esamineranno entro 90 giorni dalla data di
rinnovazione del presente contratto la possibilità di
stipula di polizza assicurativa generale per l’intero
settore finalizzata alla copertura parziale dei danni
conseguenti a responsabilità civile individuando criteri
e limiti della relativa copertura.
- il corrispettivo pattuito;
Osservatorio “anti-sopruso”
- tempi e modalità di pagamento.
Art. 2) Il corrispettivo di massima scaturisce dalla quantità e
qualità della collaborazione effettivamente prestata.
Il corrispettivo deve essere comunque liquidato non oltre 60
giorni dalla pubblicazione degli articoli e servizi elaborati dal
giornalista con emissione delle ricevute fiscali previste dalla
ORDINE
3
2001
Norme transitorie
Art. 7
Sostituire il punto 2) sul “diritto d’autore” con il seguente testo:
5) Licenziamento
Art. 1) I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
dovranno risultare, agli effetti probatori, da lettera contratto
contenente le seguenti indicazioni:
- il tipo di prestazioni professionali richieste al giornalista (in
particolare articoli, servizi fotografici, servizi grafici,
servizi giornalistici);
“È costituito un Collegio a livello nazionale per la conciliazione delle vertenze individuali connesse al rapporto di lavoro,
e sarà composto di tre membri di cui uno nominato dalla
Fieg, uno dalla Fnsi ed uno, con funzioni di Presidente, nominato d’intesa tra la Fieg e la Fnsi.
Il Collegio avrà il compito di promuovere un tentativo di
composizione delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo prima
di adire le vie giudiziarie e ciò ai sensi dell’art. 410 C.P.C..
La parte, sia essa dipendente che datore di lavoro, interessata alla definizione della controversia, è tenuta a richiedere
il tentativo di conciliazione tramite l’organizzazione sindacale
di appartenenza.
L’organizzazione sindacale deve, a sua volta, darne comunicazione all’altra parte interessata, all’organizzazione contrapposta ed al Collegio per la conciliazione per mezzo di lettera
raccomandata.
Il Collegio di conciliazione convoca le parti per il tentativo
obbligatorio di conciliazione entro e non oltre trenta giorni
dalla data di ricevimento della richiesta.
Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell’art. 412 bis
C.P.C..
È costituita una Commissione mista di 2 rappresentanti per
ciascuna Federazione incaricata di raccogliere e coordinare
entro l’ottobre 2001 la documentazione (progetti di legge,
esperienze contrattuali di altri settori) utile a fornire alle parti
un quadro di riferimento sullo stato e l’evoluzione del fenomeno e ciò in vista di possibili determinazioni normative.
Nel confermare quanto disposto negli artt. 1, 8, 9, 10 e
14 del presente contratto, la Fieg e la Fnsi convengono
sulla necessità che, nell’ambito della tutela del diritto
d’autore, siano individuati strumenti, anche di natura
legislativa, tesi a garantire la regolamentazione del diritto d’autore nel settore dell’informazione, anche sulla
scorta delle determinazioni che vanno delineandosi
nelle sedi istituzionali europee (Parlamento e Commissione) ed italiana.
In particolare, in relazione alla reprografia cartacea ed
elettronica ed alle nuove condizioni che si stanno determinando con l’espansione delle tecnologie digitali, che
interessano sia i giornalisti sia gli editori, le parti concordano sulla necessità di una regolamentazione delle
utilizzazioni seconde dei prodotti e degli elaborati giornalistici operate da terzi, i cui proventi andranno ridistribuiti, qualsiasi siano la procedura giuridico-legislativa
adottata (c.d. copia privata, accordo collettivo, legge ad
hoc, ecc.) ed il mezzo della rilevazione e raccolta (attraverso la Siae o altro ente), secondo i criteri che saranno
definiti dalle parti.
11
Imprese e imprenditori nella capitale dell’innovazione, una mostra al Castello Sforzesco
Milano,
la città
dell’editoria
di Gino Banterla
Un’incisione
con
una veduta
degli
stabilimenti
Ricordi
nella
palazzina
attigua
alla Scala.
Milano 1881. Nelle 62 tipografie attive in città
si pubblicavano 204 periodici e 12 quotidiani, tra i quali il Corriere della Sera, Il Secolo,
Il Sole, l’Osservatore Cattolico, con una tiratura complessiva, ragguardevole per quei
tempi, di 70mila copie. Intensa era anche la
produzione libraria. La Biblioteca di Brera,
l’anno precedente, aveva acquisito 1.692
volumi e 1.131 opuscoli, l’80 per cento dei
quali stampati nel capoluogo lombardo.
Protagonisti assoluti della scena editoriale
erano Tito Ricordi, Edoardo Sonzogno,
Emilio Treves, ai quali si affiancavano altri
qualificati editori. Un nome per tutti: Ulrico
Hoepli, “inventore” di manuali divulgativi che
incontrarono tra i lettori largo consenso.
Ricordi aveva già gettato le basi di quello che
in pochi anni sarebbe diventato un colosso
mondiale dell’editoria musicale. Sonzogno
doveva la sua fortuna al Secolo, che fu per
Veduta
del negozio
di Antonio
Vallardi
all’angolo
di piazza
della Scala,
1901.
lungo tempo (prima del “sorpasso” da parte
del Corriere della Sera) il quotidiano italiano
a più alta tiratura. Ma altrettanto fortunate
furono le sue collane di libri a basso prezzo
destinate a un pubblico popolare: l’Universale, la Classica, la Romantica, quella del
Popolo. Treves, editore di riviste di successo,
tra le quali L’Illustrazione italiana, si rivolse
invece ai lettori della borghesia colta, pubblicando per primo le opere di Giovanni Verga,
Edmondo De Amicis, Gabriele d’Annunzio.
Già nella metà dell’Ottocento, ancor prima
dell’Unità d’Italia, Milano era diventata la
capitale indiscussa dell’editoria italiana, sia
per quanto riguarda i libri sia per i giornali,
facendo proprio un ruolo esercitato fino agli
12
ultimi anni del Settecento da Venezia, dove
l’industria tipografica nata nel Cinquecento
con Aldo Manuzio fu particolarmente fiorente. Un confronto significativo: nello stesso
anno 1881 a Roma si pubblicavano 147
testate tra quotidiani e periodici, a Napoli
114, a Firenze 101. Numeri largamente inferiori a quelli del capoluogo lombardo.
A partire dagli ultimi anni dell’Ottocento il
ruolo di Milano in campo editoriale si
sviluppò ulteriormente. Con la meccanizzazione delle tipografie (l’adozione della linotype, per esempio) il processo produttivo si
fece sensibilmente più veloce, rendendo
possibile la diffusione di un numero crescente di libri e giornali e quindi il “miracolo” di
una forte circolazione di cultura, di idee, di
informazione in un Paese con altissime
percentuali di analfabeti. A trarne beneficio
furono soprattutto i quotidiani. Nel 1891 Il
Secolo raggiunse la tiratura di 130mila copie,
seguito a lunga distanza dal Corriere della
Sera (50mila copie) e dalle altre testate,
comprese tra le 10mila e le tremila.
Sono queste alcune curiosità statistiche che
si possono cogliere dalla mostra La città
dell’editoria. Dal libro tipografico all’opera
digitale (1880-2020), allestita nelle Sale
Viscontee del Castello Sforzesco di Milano
(apertura fino al 16 aprile). La “città dell’editoria” è naturalmente Milano, con i suoi dinamici imprenditori che dall’Unità d’Italia in poi
hanno fatto della carta stampata, oltre che
un affare economico, un mezzo di unificazione culturale del Paese. Ma “città dell’editoria”
è anche quell’ideale fucina nella quale
convergono e si fondono tecnologia, intuizioni imprenditoriali, impegno intellettuale degli
autori, aspettative sociali.
La rassegna, accompagnata da un volume
edito da Skirà, che più che un catalogo è
utilissimo strumento di consultazione e di
approfondimento, tocca soltanto marginalmente il mondo dei giornali. Sono infatti i libri
e l’evoluzione delle tecnologie utilizzate per
la loro produzione a delineare il percorso di
un’avventura culturale e industriale che ha
dato sin dagli ultimi decenni dell’Ottocento, e
per tutto il Novecento, una precisa identità a
Milano, facendone il principale centro editoriale italiano e uno dei più vitali a livello
mondiale. La produzione di libri si intreccia
tuttavia strettamente con quella dei giornali,
il cui numero nei primi anni del XX secolo
aumentò in misura consistente: nel 1905 a
Milano si pubblicavano 13 quotidiani e 310
periodici. Quattro anni dopo, intanto, il
Corriere della Sera raggiunse le 150mila
copie, mentre Il Secolo scese a 75.000.
Dopo la fine del primo conflitto mondiale la
ripresa fu lenta ma decisa. “Gli editori milanesi”, osserva Ada Gigli Marchetti nel catalogo, “grazie alla loro tenacia e alla loro capacità imprenditoriale, ebbero la meglio anche
sulla guerra. Essi, infatti, nonostante le obiettive difficoltà seguite anche nel primo dopoguerra – rincaro dei prezzi dei libri, della
carta, delle materie prime, del costo del lavoro cui faceva riscontro un limitatissimo potere d’acquisto da parte del pubblico dei lettori
– riuscirono in breve a riportare il capoluogo
lombardo al ruolo di città-leader nella produzione editoriale della nazione”.
Nel 1919 un giovane editore proveniente da
Verona, Arnoldo Mondadori, apriva un ufficio
a Milano, dove nel 1923 trasferì la società.
Nel 1927 incominciò l’attività di editore un
tipografo di nome Angelo Rizzoli. Tra le altre
imprese nate e affermatesi negli anni Trenta,
quella di Valentino Bompiani. Il fascismo
intanto, sotto la spinta di uno zelante deputato, Franco Ciarlantini, anch’egli editore
essendo il fondatore della Alpes, varò numerose iniziative a sostegno del libro italiano.
“Libro e moschetto fascista perfetto”, recitava il celebre motto. Nel 1933 si pubblicarono
Dal libro tipografico
stampato
con i caratteri mobili
all’opera digitale:
come è cambiata
la trasmissione
del sapere
e dell’informazione.
E come sarà
nel 2020, quando
i bit avranno
il sopravvento (forse)
sulla carta stampata
in tutta Italia ben 12.438 titoli. Un record.
La crescita dell’editoria milanese fu favorita,
in questo periodo, dal forte impulso dato al
rinnovamento grafico, che ebbe le sue prime
radici sia nelle sperimentazioni futuriste sia
nella progressiva qualificazione del lavoro in
tipografia. È uno degli aspetti più interessanti messi in luce nell’esposizione attraverso
una serie di copertine rappresentative, che
vanno ad affiancarsi a quelle di nuovi marchi
sorti o affermatisi nel dopoguerra: Marzorati,
Fratelli Fabbri, Longanesi, Garzanti, Rusconi, Feltrinelli, tanto per citarne alcuni.
Il filo conduttore della mostra è costituito da
oggetti e prodotti: un torchio per la stampa
del 1841, una cassettiera con i caratteri tipografici mobili, una linotype e una monotype,
libri e documenti, apparecchiature per la
Una forma
fotocomposizione, computer della prima e
pronta
per la stampa dell’ultima generazione. A partire dal 1880,
quando le tecniche di stampa erano sostanin una
zialmente le stesse dei tempi di Gutenberg,
macchina
vengono illustrati gli straordinari risultati
tipografica.
Bozzetto e copertina di Albe Steiner per
Lord Russel di Liverpool, Il flagello della
svastica, Feltrinelli Editore, Milano 1955.
ORDINE
3
2001
Tecniche e industria dal 1880 al 2020
La mostra La città dell’editoria. Dal libro tipografico all’opera digitale (1880-2020), aperta fino al
16 aprile 2001 nelle Sale Viscontee del Castello Sforzesco di Milano (orario 9,30-18, chiuso il
lunedì), rientra nell’ambito delle iniziative promosse dal Comune di Milano per celebrare il primo
centenario della morte di Giuseppe Verdi e mirate a illustrare la tradizione e l’innovazione nella
società milanese del Novecento. Il percorso espositivo propone gli esiti di specifiche ricerche,
delle quali viene dato conto in maniera approfondita nel catalogo, a cura di Giorgio Montecchi,
edito da Skirà (pagine 182, lire 40.000). I capitoli su Impresa e lavoro. L’industria tipograficoeditoriale milanese dalla fine dell’Ottocento al Fascismo, di Ada Gigli Marchetti, e su La grafica
compositiva, le tecniche di stampa e il libro italiano (1880-1980), di James Clough, mostrano
l’evoluzione degli stabilimenti tipografici, del lavoro, dei procedimenti grafici e delle tecniche di
stampa. Seguono gli interventi di Lodovica Braida su Editori e lettori a Milano tra la fine dell’Ottocento e il primo Novecento; di Irene Piazzoni su L’editoria musicale e teatrale; di Bruno
Pischedda sul tema Editoria a Milano 1920-1945: dalla crisi post-bellica alla “bonifica culturale”,
e di Letizia Tedeschi su Il moderno e la grafica editoriale a Milano tra anni Trenta e Cinquanta.
Al secondo dopoguerra è dedicato un altro saggio di Bruno Pischedda (Editoria a Milano 19451970: gli anni dell’entusiasmo), mentre Lucilla Saccà approfondisce il tema Creatività e sperimentazione nell’editoria d’arte: editori, artisti e mercanti. Seguono gli interventi di Paolo Ferri e
di Gianpietro Lotito sul presente e soprattutto sul futuro dell’editoria (rispettivamente La rivoluzione digitale e le nuove modalità del sapere e La “leggerezza” del mondo digitale. Il sapere
viaggerà con i bit), con una previsione su quanto potrà accadere nei prossimi vent’anni. Completa il catalogo il saggio di Luisa Finocchi su La memoria del lavoro editoriale.
vivendo, così come l’invenzione della stampa a caratteri mobili da parte di Gutenberg e
la standardizzazione del libro portatile, avvenuta attraverso l’utilizzo della stampa in ottavo da parte di Aldo Manuzio, hanno permesso che il sapere uscisse dai luoghi che tradizionalmente lo detenevano da un migliaio di
anni circa”.
L’informazione digitale si presenta con caratteristiche totalmente nuove. “Ha una velocità
di trasmissione prima impensabile”, aggiunge Lotito. “Viaggia alla velocità del pensiero,
in tempo reale. Questo accadeva anche con
altre tecnologie precedenti, ma mai come
ora da casa a casa e su contenuto complesso. Può essere diffusa contemporaneamente a un numero teoricamente infinito di
persone senza che questo comporti necessità o spreco di materia prima. Si replica
sempre uguale a se stessa, in modo assolutamente perfetto”.
Ed ecco lo scenario prevedibile, secondo
Lotito, per l’anno 2020 al quale fa riferimento
il sottotitolo della mostra: “Avremo un’Internet ultraveloce, tridimensionale, con caratteristiche oggi inimmaginabili, ma a farla da
padrone rimarrà sempre e comunque il
contenuto. Senza contenuto questo mondo
tecnologico si ridurrebbe a forni microonde
azionati a distanza o a telefoni capaci di
suonare con una perfetta riproduzione del
ruggito di una tigre. Ecco che quindi ancora
una volta il mondo editoriale, della comunicazione, svolgerà un ruolo guida. Le precedenti transizioni hanno avuto bisogno di
millenni o secoli (dalla tradizione orale al
papiro, agli amanuensi, alla carta stampata).
Questa volta si svolgerà nell’arco della vita
di un uomo. E noi potremo osservarla”.
Il libro, stando a questa entusiastica previsione non da tutti condivisa, sembra dunque
avere i giorni contati. Tra vent’anni il sapere
universale viaggerà davvero attraverso i bit
“immortali” di Internet? I vecchi cari e deperibili libri ingialliti dal tempo diventeranno
obsoleti reperti archeologici? Difficile la
risposta. Certo è comunque che la straordinaria potenzialità della comunicazione digitale e multimediale induce tutti, editori e lettori, a rivedere già da ora schemi mentali che
appartengono al passato. Il dibattito è aperto
mentre Milano, capitale dell’editoria e dell’innovazione, si sta comunque preparando con
le sue imprese editoriali per affrontare da
protagonista la nuova sfida culturale e di
mercato imposta dal progresso tecnologico.
Tavole
originali per
le copertine
di Il mostro
bianco
di Herman
Melville e di
La
Cacciatrice
selvaggia di
Mayne Reid,
Mondadori,
1935.
raggiunti nell’arco di un secolo: dal torchio
metallico alla composizione a caldo, dalla
riproduzione a stampa della fotografia attraverso il retino al rotocalco, dall’invenzione di
nuovi caratteri tipografici alla fotocomposizione, dalla stampa offset alla rivoluzione digitale che sta prepotentemente imponendo
nuove modalità della trasmissione del sapere. La storia dell’editoria milanese nel Novecento, nonostante ci siano state di mezzo
due guerre e una lunga dittatura, ci appare
caratterizzata da una innovazione continua,
tenace, che pur rimanendo fedele alla tradizione, guarda con fiducia alla società del
futuro. Ma le innovazioni che stiamo vivendo
in questo inizio millennio – suggeriscono gli
organizzatori – sono ben più profonde di
quelle sinora vissute. Siamo a una svolta
epocale nel campo della comunicazione e
della trasmissione del sapere, pari a quella
dell’invenzione di Gutenberg.
Dobbiamo in un certo senso rassegnarci o,
a seconda dei punti di vista, entusiasmarci.
L’alfabeto oggi è lo stesso di duemila anni fa,
è vero, e sarà lo stesso anche nei prossimi
secoli. Ma le modalità di “trasporto” e i
supporti dell’informazione veicolata attraverso i segni dell’alfabeto sono radicalmente
cambiati: dopo il papiro è arrivata la pergamena scritta dagli amanuensi, dai fogli di
carta stampata con caratteri mobili e dal libro
siamo passati oggi ai testi scritti sul computer, che teoricamente possono essere
conservati per un tempo indefinito, a differenza di quelli riportati su materiale deperibile quale la carta.
“La standardizzazione delle informazioni
digitali”, scrive Gianpietro Lotito, “ha permesso il grande balzo tecnologico che stiamo
ORDINE
3
2001
Bozzetto
di Albe
Steiner per
la copertina
del romanzo
di Pasternak
Il dottor
Zivago, 1957.
Il “Premiolino”
a Gabriella Simoni
e Anna Migotto
Milano, 6 febbraio. Gabriella Simoni (Studio Aperto - Italia
1) e Anna Migotto (Tg4-Retequattro), autrici dello scoop
mondiale sul linciaggio dei riservisti israeliani a Ramallah,
sono tra i vincitori del “Premiolino”, sponsorizzato Parmalat, per il periodo luglio-dicembre 2000 e consegnato
giovedì 8.
Questi i premiati.
Luglio: Umberto Galimberti (la Repubblica) “ogni suo
intervento giornalistico, frutto di meditata analisi, ha il merito di indurre anche i contraddittori a profonda riflessione”.
Agosto: Milena Gabanelli (Report-Raitre) dimostra “come
anche in televisione sia possibile fare un’informazione libera che è anche critica costruttiva”.
Settembre: Piero Bianucci (La Stampa-Tuttoscienze) “ha
i meriti di un vero e proprio missionario che ci porta attraverso una giungla affascinante tracciando per noi sentieri
percorribili”.
Ottobre: Anna Migotto-Gabriella Simoni per i servizi
sulla crisi israelo-palestinese e per il reportage sul linciaggio “un nitido modello di giornalismo televisivo, scoop
mondiale”.
Novembre: Andrea Vianello (Radio anch’io-Rai) “per la
qualità e la serietà dei servizi giornalistici proposti quotidianamente dal programma di cui è conduttore”.
Dicembre: Cesare Romana (il Giornale) come critico
musicale “riesce a dosare conoscenza e competenza con
notazioni di costume e finezze da vero scrittore”. (ANSA)
Liguori condannato:
ha diffamato Stefania Ariosto
Como, 23 febbraio. Il collegio giudicante del tribunale di
Como ha condannato nel primo pomeriggio di oggi il giornalista Paolo Liguori ritenuto colpevole di aver diffamato
nel corso di una trasmissione televisiva su Italia 1 Stefania
Ariosto. La sentenza accoglie in toto le tesi e le richieste
del Pm Vittorio Nessi che nella sua dura, ma anche “folcloristica” requisitoria aveva sollecitato una condanna da lui
definita simbolica a 1 milione di multa. La parte civile,
rappresentata dall’avv. Aldo Bissi, aveva inoltre sollecitato
una provvisionale di 50 milioni in vista di una richiesta di
risarcimento danni per 200 milioni. Il tribunale ha concesso
una provvisionale di 40 milioni.
Secondo l’accusa, Liguori durante un’intervista al collega
Feltri (quest’ultimo al telefono) trovò occasione per “dirottare” il discorso sulla “teste Omega” usando frasi i cui contenuti apparvero denigratori nei confronti della donna. Lo
stesso Pm in aula ha ribadito che “non ci interessa sapere
se la Ariosto è o meno donna dai facili costumi, ci interessa sapere che in quella intervista è stato violato il diritto al
rispetto delle persone”. Tra le frasi incriminate quella in cui
Liguori disse: “Ah, la Ariosto: parliamo di lei che è riuscita
a non avere guai dopo una verifica della Guardia di Finanza concedendo in cambio favori in denaro e ampie dichiarazioni che portarono alle inchieste di Tangentopoli, in
particolare legate agli ambienti socialisti e di Berlusconi”.
Il Pm ha fatto notare che le verifiche in questione avvennero almeno 4 anni prima dell’ascesa in campo di Forza
Italia. È questa la prima condanna inflitta dal tribunale di
Como nell’ambito di una lunga serie di querele e controquerele che vedono protagonisti, fra gli altri anche Vittorio
Sgarbi, proprio ieri a processo nel capoluogo lariano e che
ha ricusato i giudici.
(AGI)
Caianiello: allo Stato i soldi
delle querele ai giudici
Roma, 21 febbraio - I risarcimenti delle querele vinte dai
magistrati per diffamazione a mezzo stampa dovrebbero
andare allo Stato e non ai singoli magistrati. È quanto ha
affermato Vincenzo Caianiello, ex presidente della Corte
Costituzionale, intervenendo al Forum sulla qualità
dell’informazione organizzato dall’Ordine dei giornalisti.
Caianiello ha sottolineato come nelle cause tra magistrati
e giornalisti venga meno il principio della “terzietà del giudice” in quanto le controversie tra i due corpi vengono decise da soggetti appartenenti alla magistratura, Caianiello
ha sottolineato come la Costituzione non consenta l’istituzione di giudici speciali che possano ovviare al principio
della terzietà del giudice e che eventuali interventi debbono comportare la modifica della Costituzione. A meno che
vengano istituite delle sezioni specializzate previste
dall’art. 102 della Costituzione: “è questo certamente un
vulnus che attenta alla libertà di stampa perché il giornalista ha diritto di essere giudicato da un giudice che, per le
peculiarietà della situazione, possa considerare terzo”.
Per quanto riguarda il risarcimento economico, secondo
Caianiello “per il magistrato dovrebbe essere sufficiente la
soddisfazione morale che derivi dalla condanna di chi
abbia arrecato offesa, mentre se questa vi è stata, dovrebbe essere lo Stato ad incamerare il risarcimento perché è
esso in realtà ad aver subito l’offesa”. In pratica, ha concluso Caianiello, un professionista se viene diffamato può
perdere una fetta di potenziale mercato di clienti mentre il
magistrato è un funzionario pubblico nell’esercizio della
sua funzione espletata nel nome dello Stato.
(ANSA)
13
Mostra al Museo civico del Risorgimento di Bologna
Stampa satirica
nell’Europa
tra Ottocento
e Novecento
di Gino Banterla
Come appare lontana oggi, mentre ci accingiamo ad abbandonare le vecchie monete
nazionali per adottare definitivamente l’euro,
l’immagine di un’Europa solidamente ancorata ai confini statali, in cui ogni popolo si
esprimeva attraverso il proprio “carattere” e
si contrapponeva agli altri in nome di una
presunta inviolabile identità. Ecco l’iconografia di quell’Europa di fine Ottocento: ora
rappresentata come giovane guerriera che
conduce i popoli verso la conquista della
nazionalità, che veglia il nascente secolo XX,
che esibisce i segni della potenza militare;
ora raffigurata come un’anziana signora con
gli occhiali, che assiste attonita e impotente
alle “gesta” degli Stati-nazione.
Sono immagini ambigue e contraddittorie,
nelle quali possiamo cogliere gli echi delle
spinte espansive, trasformate dalle grandi
potenze europee in un impressionante sistema di dominio, e insieme i segni del passato,
di una civiltà plurimillenaria scandita da
tragedie e da progressi. Sembrano evocazioni remote eppure è storia di ieri. Una storia
ora rivisitata con il linguaggio della satira in
una piccola ma significativa mostra dal titolo
“Albione, Marianna e il bersagliere. Stereotipi nazionali e stampa satirica nell’Europa tra
Ottocento e Novecento”, aperta fino al 29
aprile al Museo civico del Risorgimento di
Bologna.
“Le grandi ammalate europee
nella fine del 1899”,
in La Rana del 15-16 dicembre 1899.
“Maccherone italiano”, in Il Papagallo
(sic, con una sola p), del 15 ottobre 1911.
14
“Albione, Marianna
e il bersagliere.
Stereotipi nazionali
e stampa satirica nell’Europa
tra Ottocento e Novecento”
Museo civico del Risorgimento di Bologna
(piazza Carducci 5). Aperta fino al 29 aprile dal martedì alla domenica con orario 913; giovedì 9-17; chiuso lunedì e giorni
festivi infrasettimanali. Catalogo Edizioni
Nautilus di Bologna (pp. 120, lire 30.000) a
cura di Roberto Balzani e Mirtide Gavelli,
con saggi di Simone Castelli, Il secolo
degli atlanti, e di Roberto Balzani, Carte
geografiche, caricature e identità. Spazio e
stereotipie nazionali fra ’800 e ’900. Schede di Elena Musiani, Mirtide Gavelli, Pamela Corradini e Aurora Rambaldi.
“La Triplice
intesa”, in
Simplicissimus,
14 ottobre
1912.
“Il gioco
della palla
anarchica”,
in La Rana
dell’11-12
ottobre 1901.
Attraverso le immagini pubblicate dalla fine
dell’Ottocento e nei primi decenni del Novecento da sei periodici satirici (due italiani,
uno francese, uno tedesco, uno spagnolo e
uno inglese) viene ricostruito il teatrino della
politica europea nel quale si rispecchiarono
almeno quattro generazioni di individui, tra di
loro divisi in nome di una esasperata propaganda nazionalistica.
L’Ottocento è il secolo dei grandi atlanti
geografici, che da semplici raccolte di carte
si trasformano in vere e proprie opere enciclopediche, con una struttura logico-narrativa comprendente una parte antica e una
moderna più squisitamente geografica. Da
una esemplificazione di atlanti inizia il
percorso dell’esposizione bolognese, perché
la cartografia è un importante medium culturale nel processo di formazione degli Stati
nazionali. La descrizione dei confini fisici di
un Paese, infatti, forma o rafforza i confini
mentali delle persone.
Ma la rappresentazione della propria e altrui
“diversità”, oltre che dalle carte geografiche,
fu veicolata anche dalle vignette e dalle caricature, come dimostrano le illustrazioni
esposte, scelte dalla vasta produzione di
giornali satirici. Esse provengono dalle riviste Il Papagallo (sic: con una sola p), fondato
a Bologna nel 1873 da Augusto Grossi e
pubblicato fino al 1915; La Rana, anch’esso
uscito nel capoluogo emiliano dal 1865 al
1912; Blanco y Negro, il cui primo numero
uscì in Spagna nel 1891; Le Charivari, nato
a Parigi nel 1832 come “quotidiano politico
illustrato” e vissuto tra alterne vicende per
oltre uno secolo; Punch (1841-1992), al
quale collaborarono i più prestigiosi disegnatori inglesi; e infine il tedesco Simplicissimus
(1896-1944), i cui disegni riscuotevano maggior successo degli articoli di collaboratori
quali Thomas Mann, Arthur Schnitzler ed
Hermann Hesse.
Il filo che tiene insieme queste pur diverse
esperienze è l’analisi della politica europea
vista come una scena popolata da allegorie,
maschere, marionette. Gli Stati, usciti dagli
atlanti geografici, diventano antropomorfi e
sono rappresentati dagli umoristi nei modi
più diversi.
L’Italia per esempio è vista come una ieratica figura femminile con le torri in testa o
come una contadina del Sud o ancora come
una bersagliera; la Francia è Marianna, la
figura di bella ragazza con berretto frigio,
simbolo della libertà, creata dalla Rivoluzione; la Gran Bretagna s’incarna nella classica
Britannia con tridente, segno della potenza
marittima, o in un leone.
Ogni Stato-nazione ha una propria immagine più o meno consolidata, anzi, stereotipata, nella quale ciascuno si riconosce. E gli
altri? Come si comportano i disegnatori nel
raffigurare i Paesi affini o nemici che entrano
“Passatempo
prediletto
nei riposi
estivi”,
in La Rana,
18 luglio
1884.
nel gioco delle sempre più mutevoli relazioni
internazionali? La fantasia si scatena attraverso la ridicolizzazione delle stereotipie:
così l’Italia esibisce una matrice rurale e
brigantesca, l’Austria è un gendarme ottuso,
la Spagna è declassata al rango di cipolla, la
Turchia è una specie di orco cattivo.
Le figure “civili”, all’inizio del XX secolo,
lasciano sempre più spazio ai soldatini,
segno di una crescente militarizzazione
nazionale.
Essi diventano i protagonisti della propaganda patriottica, promuovono l’immagine dello
Stato-nazione onnipotente.
E lentamente la guerra apparirà come uno
strumento “ragionevole” per dare ordine allo
scacchiere internazionale, mentre la figura
di Europa, giovane o vecchia che sia, si
dissolverà.
“L’Europa
sorda, muta
e cieca”,
in
Le Charivari
del 30 marzo
1900.
ORDINE
3
2001
I NOSTRI LUTTI
Elio Quercioli,
il giornalismo vissuto
in primo luogo
come impegno politico
di Emilio Pozzi
Non ho trovato, tra i molti articoli in memoria
di Elio Quercioli, uomo politico, amministratore pubblico e giornalista (nel 1945, diciottennne era già redattore di Voce comunista),
anche in quelli che al di là della cronaca
hanno ricordato le private virtù, l’accenno ad
un episodio, apparentemente marginale, del
suo lavoro come vicesindaco della Giunta
guidata da Carlo Tognoli.
Voglio raccontarlo, qui, perché, suscitandomi, ancora un sorriso, mi aiuterà a proseguire, nel grato, ma doloroso compito, di lasciare, anche nel giornale dell’Ordine lombardo, una traccia di una vita, illuminata dagli ideali e consumata per gli
altri.
Elio, quand’era vice sindaco,
oltre a portare a termine la
municipalizzazione dell’azienda del gas e la metanizzazione (l’ha ricordato proprio
Tognoli: “Il problema durava
da dieci anni e Quercioli risolse tutto in un anno”), inventò
il bastone ecologico, con la
punta di ferro, per raccogliere
la cacca dei cani, sui marciapiedi. Amava le bestie Elio, i
cani soprattutto, ed era
convinto, non potendo educare loro, almeno di rendere
educati i padroni.
Qualcuno, anche gli amici lo
prendeva in giro per l’iniziativa, ma lui sorrideva, sotto gli
occhiali, brontolando, “vedrete, vedrete” tra i denti. Anche
quella, per lui era una battaglia da fare.
Cronaca minimalista, questa? Non credo.
Quercioli non è stato mai
toccato da quella che Antonio Gramsci chiamava la
“metafisica dell’impazienza”.
Eppure, giorno dopo giorno
tesseva, come un operoso
artigiano, la solida tela per
una società nuova.
Ho sotto gli occhi quello che
è stato scritto e ricordo i
discorsi, davanti alla sua
bara, ricoperta di dalie rosse,
nella platea del Piccolo
Teatro.
Anche se le parole, a rileggerle, chiunque le abbia
pronunciate, appaiono come
un elenco, ripetitivo anche, di elogi. Parole
commosse, spesso rotte da un nodo alla
gola. È stato detto e scritto soltanto il giusto:
lealtà, amicizia, fedeltà, pacatezza, ricerca di
ciò che poteva unire. E poi ancora pazienza
e dolce ironia. Ben più di mezzo secolo di
vita per gli altri: compagni, colleghi, cittadini.
Tutto, con grande umiltà, anche se il ruolo,
scomodo, era quello di un protagonista.
Chi gli è stato vicino, ha assistito alla sua fatica di vivere e combattere le lotte, non l’ha
mai sentito lamentarsi, dare segni di cedimento. Qualche pisolino, con molta discrezione, se lo concedeva, durante dibattiti
lunghi, noiosi e inconcludenti. In un certo
senso era il suo modo di disapprovare. Si irritava, talvolta: per le ingiustizie, i lassismi, i
tradimenti. Le collere e le amarezze erano
sempre trattenute, mai drammatizzate. Non
ha mai sbattuto la porta. Conosceva il suo
dovere. Restare perché c’era bisogno di lui.
Fino all’ultimo.
Non gli ho mai sentito dire ‘io’. Ma anche il
suo plurale significava essere con gli altri,
unirsi agli altri nell’assumersi responsabilità
o ammettere errori.
Quando, ecco un solo esempio, andò in
scena al Piccolo Teatro il Galileo di Brecht,
dopo tante polemiche, anche miopi e anche
da sinistra, mandò a Paolo Grassi questo
telegramma “Solo oggi capisco quanto poco
abbiamo fatto per voi”.
Non era molto loquace, e nemmeno amava
tanto scrivere. Professionalmente preferiva
organizzare, dirigere. “Per me il giornalismo
è sempre stato in primo luogo impegno politico”. Lo disse, nel marzo 1998, quando gli fu
Elio Quercioli con la moglie Mimma Paulesu, nipote di Antonio Gramsci.
qualche confidenza. Il pezzo uscì con il titolo:
consegnata la medaglia d’oro per i
cinquant’anni di professione, tutta rigorosa- “Vagone letto e bicicletta. Ecco il vice sindamente esercitata, dal più umile gradino al più co che non usa l’automobile” Anticipatore.
impegnativo di direttore dell’Unità, nell’ambi- Era il 16 settembre 1981.
Quercioli aveva compiuto da due giorni 55
to della stampa comunista. Era proprio un
anni. Gerosa glielo ricordò. “Proprio in questi
ragazzo quando cominciò come redattore
giorni. È vero. Mi ero dimenticato la data”.
nel settimanale della Federazione di Milano,
Voce comunista, di cui diventò direttore, Bella quell’intervista.
Trovo giusto riproporre qui un brano di quel
prima di passare come capocronista all’Unità. Nei momenti “forti” del quotidiano diven- testo, dal quale emerge uno squarcio dell’autentica umanità di Quercioli. E così rendiamo
ne prima condirettore, a fianco di Mario
onore, a chi lo intervistava, un giornalista di
Alicata, poi direttore dell’edizione di Milano.
razza, che sapeva far parlare gli altri, avendo
E poi si dedicò, benché assorbito da impegni politici sempre crescenti (cito a memoria come arma segreta, un sorriso radioso.
Gerosa descrive anzitutto l’ambiente:
e alla rinfusa: consiglio d’amministrazione
del giornale, consigliere comunale, deputato, questore
alla Camera, nella direzione
Un ufficio vasto, spazioso e da uomo del potere, per un
nazionale del Pci, commispersonaggio che ha un viso aperto e cordiale e modi
sione di vigilanza Rai, reassai alla mano. Fortunatamente sopra la sua testa e
sponsabile dei problemi radavanti ai suoi occhi ci sono scene popolari milanesi:
diotelevisivi, presidente delquadri di popolani e popolane al lavoro e in festa, in
l’Istituto milanese della Resicampagna e nel mondo brulicante del Verzèe. Quercioli
stenza e del movimento
vede che sono un po’ colpito da questo ufficio.
operaio, vice sindaco di Mila“Dovrebbe vedere l’altro mio ufficio, quello di assessore
no e assessore al bilancio,
al Bilancio. È stato di Toeplitz, il grande banchiere che
estensore di un progetto di
ebbe tanta parte nelle vicende dell’Italia unita e che vi
riforma dell’editoria, consigiungeva attraverso un sottopassaggio collegato alla sua
gliere d’amministrazione alla
Banca Commerciale”.
Triennale). Attento ai probleSi sente che il ritrovarsi nell’ufficio di Toeplitz lo emoziona,
mi della cultura, dello spettae questo già ti fa riflettere sulla potenza della “milanesità”
colo, dell’arte (tra i pittori suoi
del personaggio. Solo “una certa idea di Milano” può affraamici Ernesto Treccani,
tellare nel tempo questo comunista iscritto al Partito dal
Giuseppe Migneco, Aligi
1943 e il grande nume storico della Banca Commerciale,
Sassu, Gabriele Mucchi,
solitario eroe del capitalismo ambrosiano.
personaggi del teatro e della
Lei è un milanese di quelli per vocazione oltre che per
musica), non si tirava indienascita.
tro quando c’era da dare
“Certo. Sono nato in via Solari, nel quartiere operaio
slancio a iniziative che avesdell’Umanitaria. È una casa di cui hanno celebrato da
sero un alto profilo. Sapeva
poco il settantacinquesimo di costruzione. Era un quartiedialogare con tutti, quasi
re operaio modello per Milano: 230 famiglie, asili collettivi,
implacabile nel cercare di
biblioteca, cooperativa, teatro. Noi sentivamo molto
raggiungere i risultati.
questo mondo. Era il nostro di adozione e di scelta. Mio
Era però troppo serio per
padre era un romagnolo venuto a Milano prima dello
usufruire delle relazioni che
scoppio della prima guerra mondiale, con quei fenomeni
da buon tessitore portava
di emigrazione interna prodottisi dopo la Settimana
avanti. Non ha lasciato nemRossa del giugno 1914. La mamma era toscana. Io sono
meno testimonianze scritte,
milanese e ho sempre avuto un rapporto affettivo con la
nè appunti di diario. Mimma
mia città.”
Paulesu, moglie e compaNella sua famiglia c’è qualcosa di mitico, di legato a una
gna, quando gli sentiva
grande dimensione culturale della testimonianza umana.
accennare qualche episodio
Sua moglie Mimma Paulesu è la nipote di Gramsci.
significativo, della ResistenÈ figlia di Teresa, la sorella di Antonio Gramsci, alla quale
za, fremeva. Ad esempio, di
egli scriveva ‘Cara Teresita’. Mia moglie ha scritto il libro
quando sedicenne, dopo l’8
Gramsci vivo, una serie di testimonianze sull’uomo,
settembre ’43, era finito per
compresa quella di Pertini. Ha anche curato una raccolta
due mesi nella bolgia di San
di favole che Gramsci ha in parte inventato, in parte
Vittore, con altri giovani
tradotte dal tedesco...”
amici arrestati perché avevano nascosto in una casa di
Milano prigionieri russi e
inglesi scappati dai campi di
(Le illustrazioni - aggiungo ora io - sono di
prigionia o di quello che aveva combinato da
Ernesto Treccani).
partigiano combattente nella 113esima
Chiudo, con mano lieve, il fascicolo personabrigata Garibaldi. “Tu racconti e io scrivo”
Mimma ci sapeva fare (è autrice anche di un le di Elio Quercioli, il ragazzo di via Solari.
libro sui campi di sterminio). Elio smetteva di Due date sono annotate con un pennarello
raccontare e lasciava cadere il discorso, nero: 14 settembre 1926-4 febbraio 2001.
Dentro ci sono anche i suoi sogni di un
quasi chiudendosi a riccio.
mondo diverso da quello che ha lasciato. Lui
Una sola volta si lasciò andare, un poco, in
non potrà aggiungere altre pagine. Agli altri
un’intervista. Per Il Giorno lo interrogava
che restano, il compito di realizzarli, quei
nell’ufficio, bello e impegnativo di vice sindaco, Guido Gerosa che riuscì a strappargli sogni.
Ordine/Tabloid
ORDINE - TABLOID
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dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia
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Comma 20 (lettera B) art. 2 legge n. 662/96 Filiale di Milano - Anno XXXII - Numero 3,
marzo 2001
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Teresa Risé
Direttore responsabile FRANCO ABRUZZO
Condirettore BRUNO AMBROSI
ORDINE
3
2001
Consiglio dell’Ordine dei giornalisti
della Lombardia
Franco Abruzzo, presidente;
Brunello Tanzi, vicepresidente;
Gabriele Moroni, consigliere segretario,
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La tiratura di questo numero è stata
di 20.100 copie
Chiuso in redazione il 26 febbraio 2001
15 (23)
APPROVATE IL 21 FEBBRAIO IN VIA DEFINITIVA E ALL’UNANIMITÀ DAL SENATO LE NUOVE NORME CHE MODIFICANO
L’intervento
straordinario
di integrazione
salariale
è a carico dell’Inpgi.
Finanziamenti
anche per Internet
e i cd-rom.
Stanziati
184 miliardi
in tre anni.
Roma, 21 febbraio. La riforma della legge sull’editoria è
stata approvata oggi all’unanimità dal Senato. Dopo il via
libera del 7 febbraio scorso da parte della Commissione
Cultura della Camera in sede deliberante, il testo ha ricevuto l’approvazione definitiva senza subire modifiche. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è stato esteso
ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti dipendenti di imprese editrici di periodici. In precedenza era limitato
ai dipendenti di quotidiani e agenzie di stampa a diffusione
nazionale. Il trattamento è a carico dell’Inpgi. L’articolo
15 dà vita, per la durata di 5 anni (2001-2005) a un Fondo
per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti. Il Fondo, istituito presso la presidenza del Consiglio dei
Ministri (Dipartimento per l’informazione e l’editoria), ha una
“dote” di 8,5 miliardi.
Tra le novità del provvedimento c’è una nuova definizione del
“prodotto editoriale”, che comprende sia il libro sia il prodotto
multimediale (Internet e cd-rom). Il “prodotto editoriale”, quando è una testata (anche su web) diffusa con periodicità regolare, dovrà essere registrato in tribunale. La nuova legge
introduce poi il criterio della diffusione, in luogo di quello della
tiratura, per attribuire le provvidenze previste dalla legge 416
del 1981. Sono inoltre concessi aiuti pubblici in forma di credito agevolato e sconto fiscale sul credito d’imposta, al fine di
incentivare lo sviluppo del settore editoriale.
Le agevolazioni al credito verranno erogate in forma di
concessione di contributi in conto interessi da un Fondo
appositamente costituito che finanzierà i progetti di innovazione tecnologica, di ampliamento e modifica degli impianti,
di potenziamento della rete informatica anche “in connessione con l’utilizzo dei circuiti telematici internazionali e dei satelliti”. Una quota del Fondo, il 5 per cento, verrà riservata alle
piccole imprese, con un fatturato non superiore ai 5 miliardi.
Un ulteriore 5 per cento sarà riservato alle imprese impegna-
te in progetti per la diffusione della lettura in Italia o per la
promozione di prodotti editoriali in lingua italiana all’estero.
Un altro 10 per cento, infine, sarà destinato ai progetti per
sostenere le spese di gestione o di esercizio delle imprese
costituite in forma di cooperative di giornalisti e di poligrafici.
Saranno agevolati con il meccanismo del credito d’imposta,
fino al 31 dicembre 2004, gli investimenti in “beni strumentali nuovi, esclusi gli immobili, destinati alla produzione di
giornali, riviste, periodici, libri e simili, nonché di prodotti
editoriali multimediali” e i programmi di ristrutturazione
economico-produttiva, a partire dalle tecnologie di trasmissione e ricezione digitale. La legge prevede anche interventi per le testate in crisi, con nuove norme sull’esodo, il
prepensionamento e la cassa integrazione.
Sono state apportate alcune modifiche ai meccanismi per i
contributi all’editoria. Non ci potranno essere sovvenzioni
statali qualora i giornali nazionali “siano posti in vendita
congiuntamente con altre testate” o la “testata edita sia
posta in vendita a un prezzo inferiore alla media del prezzo
base degli altri quotidiani, senza inserti e supplementi, di
cui viene accertata la tiratura”. I finanziamenti complessivi
ammontano a 32,7 miliardi per il 2001, 62,1 per il 2002 e
89,5 miliardi per il 2003.
Novità anche sul prezzo dei libri, che “viene liberamente
fissato dall’editore o dall’importatore”. Eventuali sconti
potranno essere fatti solo in casi precisi ed entro limiti
prefissati: comunque non oltre il 10 per cento per i libri d’arte, antichi, a tiratura limitata, per quelli usati, o venduti su
prenotazione o su Internet. Lo sconto può arrivare al 20 per
cento qualora la vendita avvenga all’interno di manifestazioni di particolare rilevanza nazionale e internazionale,
regionale o locale, o sia a favore di biblioteche o associazioni senza fini di lucro. Lo sconto sui libri scolastici non
potrà, invece, superare il 5 per cento.
Editoria, la riforma ora è legge.
Ddl Senato – Nuove norme sull’editoria e sui prodotti
editoriali. Modifiche alla legge 5 agosto 1981 n. 416.
Capo I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo 1. Definizioni e disciplina del prodotto editoriale
1. Per prodotto editoriale, ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il
libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione
o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti
discografici o cinematografici.
2. Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i
prodotti destinati esclusivamente all’informazione aziendale
sia ad uso interno sia presso il pubblico. Per opera filmica si
intende lo spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato su supporto di qualsiasi natura, purché
costituente opera dell’ingegno ai sensi della disciplina sul
diritto d’autore, destinato originariamente, dal titolare dei diritti di utilizzazione economica, alla programmazione nelle sale
cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico attraverso
i mezzi audiovisivi.
3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto
editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e
contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti
dall’articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948.
Articolo 2. Disposizioni sulla proprietà delle imprese
editrici ed in materia di trasparenza
1. All’articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
“L’esercizio dell’impresa editrice di giornali quotidiani e` riservato alle persone fisiche, nonché alle società costituite nella
forma della società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per
azioni o cooperativa, il cui oggetto comprenda l’attività editoriale, esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico, l’attività tipografica, radiotelevisiva o comunque attinente all’informazione e alla comunicazione, nonché le attività connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime.”;
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
“Le azioni aventi diritto di voto o le quote sociali possono
essere intestate a società per azioni, in accomandita per
azioni o a responsabilità limitata, purché la partecipazione di
controllo di dette società sia intestata a persone fisiche o a
società direttamente controllate da persone fisiche. Ai fini
della presente disposizione, il controllo è definito ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile, come sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 9 aprile 1991 n.127, nonché
dall’ottavo comma del presente articolo. Il venire meno di
dette condizioni comporta la cancellazione d’ufficio dell’impresa dal registro degli operatori di comunicazione di cui all
‘articolo 1, comma 6, lettera a), n.59, della legge 31 luglio
1997 n.249”;
c) al sesto comma, primo periodo, le parole: “o estere” sono
soppresse;
d) dopo l’ultimo comma è aggiunto, infine, il seguente
comma:
16 (24)
“I soggetti di cui al primo comma sono ammessi ad esercitare l’attività d’impresa ivi descritta solo se in possesso della
cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea o, in
caso di società, se aventi sede in uno dei predetti Stati. I
soggetti non aventi il predetto requisito sono ammessi all’esercizio dell’impresa medesima solo a condizione che lo
Stato di cui sono cittadini applichi un trattamento di effettiva
reciprocità. Sono fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali.”.
Articolo 3. Modalità di erogazione delle provvidenze in
favore dell’editoria
1. A decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data
di entrata in vigore della presente legge l’importo di 2 miliardi
di lire previsto per i contributi di cui all’articolo 26, primo
comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, è aumentato a 4 miliardi di lire.
2. Alle imprese editrici di giornali quotidiani che abbiano attivato sistemi di teletrasmissione in facsimile delle testate edite
in Paesi diversi da quelli membri dell’Unione europea è
concesso un contributo pari al 50 per cento dei costi annui
documentati di acquisto carta, stampa e distribuzione relativi
alla diffusione nei suddetti Paesi delle copie delle testate teletrasmesse. Sono esclusi dal calcolo del contributo i costi relativi a tirature inferiori a 10.000 copie medie giornaliere, o
effettuate per meno di un anno, in un singolo Paese di destinazione. Sono altresì esclusi dal calcolo del contributo i costi
relativi a testate il cui contenuto redazionale sia inferiore al
50 per cento di quelli dell’edizione diffusa nella città italiana
presso il cui tribunale sono registrate. L’ammontare complessivo del contributo di cui al presente comma non può superare lire 4 miliardi annue. Nel caso in cui il contributo
complessivo in base alle domande presentate superi tale
ammontare, lo stanziamento sarà ripartito tra gli aventi diritto
in proporzione al numero delle copie stampate e diffuse nei
suddetti Paesi.
Capo II
INTERVENTI
PER LO SVILUPPO
DEL SETTORE
EDITORIALE
Articolo 4. Tipologie di interventi nel settore editoriale
Alle imprese operanti nel settore editoriale sono concesse le
agevolazioni di credito di cui agli articoli 5, 6 e 7, nonché il
credito di imposta di cui all’articolo 8.
Articolo 5. Fondo per le agevolazioni di credito alle
imprese del settore editoriale
1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per l’informazione e l’editoria, fino all’attuazione
della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300,
e al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303, il Fondo per le
agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale, di
seguito denominato “Fondo”. Il Fondo è finalizzato alla
concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti
della durata massima di dieci anni deliberati da soggetti autorizzati all’attività bancaria.
2. Al Fondo affluiscono: le risorse finanziarie stanziate a tale
fine nel bilancio dello Stato, il contributo dell’1 per cento trattenuto sull’ammontare di ciascun beneficio concesso, le
somme comunque non corrisposte su concessioni effettuate,
le somme disponibili alla data di entrata in vigore della
presente legge esistenti sul fondo di cui all’articolo 29 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. Il
fondo di cui al citato articolo 29 è mantenuto fino al completamento della corresponsione dei contributi in conto interessi
per le concessioni già effettuate.
3. I contributi sono concessi, nei limiti delle disponibilità finanziarie, mediante procedura automatica, ai sensi dell’articolo
6, o valutativa, ai sensi dell’articolo 7.
4. Sono ammessi al finanziamento i progetti di ristrutturazione tecnico-produttiva; di realizzazione, ampliamento e modifica degli impianti, con particolare riferimento all’installazione
e potenziamento della rete informatica, anche in connessione all’utilizzo dei circuiti telematici internazionali e dei satelliti; di miglioramento della distribuzione; di formazione professionale. I progetti sono presentati dalle imprese partecipanti
al ciclo di produzione, distribuzione e commercializzazione
del prodotto editoriale.
5. In caso di realizzazione dei progetti di cui al comma 4 con
il ricorso alla locazione finanziaria, i contributi in conto canone sono concessi con le medesime procedure di cui agli articoli 6 e 7 e non possono, comunque, superare l’importo dei
contributi in conto interessi di cui goderebbero i progetti se
effettuati ai sensi e nei limiti previsti per i contributi in conto
interessi.
6. Una quota del 5 per cento del Fondo è riservata alle imprese che, nell’anno precedente a quello di presentazione della
domanda per l’accesso alle agevolazioni, presentano un
fatturato non superiore a 5 miliardi di lire ed una ulteriore
quota del 5 per cento a quelle impegnate in progetti di particolare rilevanza per la diffusione della lettura in Italia o per la
diffusione di prodotti editoriali in lingua italiana all’estero. Ove
tale quota non sia interamente utilizzata, la parte residua riaffluisce al Fondo per essere destinata ad interventi in favore
delle altre imprese.
7. Una quota del 10 per cento del Fondo è destinata ai
progetti volti a sostenere spese di gestione o di esercizio per
le imprese costituite in forma di cooperative di giornalisti o di
poligrafici.
8. Ai fini della concessione del beneficio di cui al presente
articolo, la spesa per la realizzazione dei progetti è ammessa in misura non eccedente il 90 per cento di quella prevista
nel progetto, ivi comprese quelle indicate nel primo comma
dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9
novembre 1976, n. 902, nonché le spese previste per il fabbisogno annuale delle scorte in misura non superiore al 40 per
cento degli investimenti fissi ammessi al finanziamento. La
predetta percentuale del 90 per cento è elevata al 100 per
cento per le cooperative di cui all’articolo 6 della legge 5
agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.
9, I contributi in conto interessi possono essere concessi
anche alle imprese editrici dei giornali italiani all’estero di cui
all’articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, per progetti realizzati con il finanziamento
di soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria aventi
sede in uno Stato appartenente all’Unione europea.
10. L’ammontare del contributo è pari al 50 per cento degli
interessi sull’importo ammesso al contributo medesimo,
calcolati al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche
alle quali è riferito il finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.
11. In aggiunta alle risorse di cui al comma 2, a decorrere
dall’anno 2001 e fino all’anno 2003, è autorizzata la spesa di
lire 7,9 miliardi per il primo anno, di lire 24,3 miliardi per il
secondo anno e di lire 18,7 miliardi per il terzo anno.
12. Ai contributi di cui al presente articolo, erogati secondo le
ORDINE
3
2001
LA LEGGE 5 AGOSTO 1981 N. 416
Tra le novità del provvedimento
c’è una nuova definizione
del “prodotto editoriale”,
che comprende sia il libro
sia il prodotto multimediale
(Internet e cd-rom)
e che, quando
è una testata
(anche sul web)
diffusa con periodicità regolare,
dovrà essere registrato
in tribunale.
Le novità in arrivo
Definizione
• Prodotto editoriale sarà non solo il quotidiano e il periodico ma anche il libro e il prodotto multimediale incluso quello sviluppato su Internet.
Agevolazioni
• Per lo sviluppo del settore sono previste agevolazioni per il credito e il credito d’imposta. Le prime verranno erogate in forma di concessione di contributi in conto interessi
da un fondo appositamente costituito che finanzierà i progetti di innovazione tecnologica, di ampliamento e modifica degli impianti e di potenziamento della rete informatica.
• Con il meccanismo del credito d’imposta, invece, saranno agevolati fino al 31 dicembre 2004 gli investimenti in beni strumentali nuovi, esclusi gli immobili, destinati alla
produzione di giornali, riviste, periodici, libri e simili nonché di prodotti editoriali multimediali e i programmi di ristrutturazione economico-produttiva, a partire dalle tecnologie di trasmissione e ricezione digitale.
Contributi
• Sono previsti interventi per le testate in crisi e modifiche ai meccanismi attuali per i
contributi all’editoria. Per quanto riguarda i libri, oltre al complesso meccanismo che
regola la fissazione degli sconti sul prezzo è prevista la costituzione di un fondo per la
promozione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale.
• È previsto un fondo per sostenere le nuove iniziative dei giornalisti che hanno perso il
posto di lavoro. La legge prevede un onere di 32,7 milardi nel 2001, 62,1 miliardi nel
2002 e 89,5 miliardi nel 2003.
(da Il Sole 24 Ore 22 febbraio 2001)
Cassa integrazione nei periodici
procedure di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, commi da 1
a 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
13. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, sono
dettate disposizioni integrative ed attuative della presente
legge. Sono in particolare disciplinati le modalità ed i termini
di presentazione o di rigetto delle domande, le modalità di
attestazione dei requisiti e delle condizioni di concessione
dei contributi, la documentazione delle spese inerenti ai
progetti, gli adempimenti ed i termini delle attività istruttorie,
l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato di cui al
comma 4 dell’articolo 7, il procedimento di decadenza dai
benefìci, le modalità di verifica finale della corrispondenza
degli investimenti effettuati al progetto, della loro congruità
economica, nonché dell’inerenza degli investimenti stessi
alle finalità del progetto.
14. All’istruttoria dei provvedimenti di concessione dei contributi di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge provvede,
fino all’attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, la Presidenza del Consiglio dei ministri.
15. Le somme erogate ai sensi degli articoli 6 e 7, a qualunque titolo restituite, sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato per essere successivamente assegnate al Fondo. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 6. Procedura automatica
1. Alla concessione dei contributi di cui all’articolo 5 si provvede mediante procedura automatica relativamente ai
progetti che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:
a) finanziamento complessivo non superiore ad un miliardo
di lire;
b) realizzazione del progetto entro due anni dall’ammissione
ai benefìci. Sono altresì ammesse le spese sostenute nell’anno antecedente la data di presentazione della domanda.
2. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sono comunicati l’ammontare delle risorse disponibili per la concessione dei contributi ed il termine massimo di presentazione delle
domande.
3. Le domande di concessione del contributo sono accolte
sulla base della sola verifica della completezza e regolarità
delle domande medesime e della relativa documentazione,
secondo l’ordine cronologico di presentazione. Le domande
presentate nello stesso giorno si intendono presentate contestualmente. La concessione del contributo è integrale fino a
concorrenza delle risorse finanziarie di cui al comma 2. In
caso di insufficienza delle risorse finanziarie a soddisfare
integralmente le domande, la disponibilità residua è ripartita
proporzionalmente al costo dei progetti. Detta ripartizione ha
luogo tra le domande presentate contestualmente il giorno
successivo a quello di presentazione delle ultime domande
che hanno ottenuto capienza intera.
4. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1,
lettera b), del presente articolo, è dichiarata la decadenza
dal beneficio ed il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente già percepite maggiorate
degli interessi, calcolati ai sensi all’articolo 9, comma 4, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
5. Il soggetto beneficiario, entro sessanta giorni dalla realizzazione del progetto, produce i documenti giustificativi delle
spese sostenute, gli estremi identificativi degli impianti,
macchinari o attrezzature acquistati, nonché la perizia giuraORDINE
3
2001
ta di un esperto del settore, iscritto al relativo albo professionale, se esistente, che attesti la corrispondenza degli investimenti alla finalità del progetto, nonché la congruità dei costi
sostenuti.
6. Il contributo di cui al presente articolo è erogato in corrispondenza delle scadenze delle rate di ammortamento
pagate dall’impresa beneficiaria all’istituto di credito. Tenuto
conto della tipologia dell’intervento e su richiesta dell’impresa, può essere effettuata la corresponsione del contributo in
un’unica soluzione, scontando al valore attuale, al momento
dell’erogazione, il beneficio derivante dalla quota di interessi.
Articolo 7. - (Procedura valutativa).
1. Alla concessione dei contributi di cui all’articolo 5 si provvede mediante procedura valutativa relativamente ai progetti
o programmi organici e complessi, che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:
a) finanziamento, eccedente l’importo di cui all’articolo 6,
comma 1, lettera a); la domanda deve contenere la deliberazione preventiva dell’istituto finanziatore; il finanziamento
può, comunque, essere ammesso a contributo in misura non
superiore a lire 30 miliardi;
b) realizzazione del progetto entro due anni dall’ammissione
ai benefìci. Sono altresì ammesse le spese sostenute nei
due anni antecedenti la data di presentazione della domanda.
2. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono comunicati il termine finale, non inferiore a novanta giorni, di
presentazione delle domande, l’ammontare delle risorse
disponibili, i requisiti dell’impresa proponente e dell’iniziativa
in base ai quali è effettuata la valutazione ai fini della concessione del contributo.
3. I requisiti dell’iniziativa, di cui al comma 1, attengono alla
tipologia del programma, al fine perseguito dallo stesso, alla
coerenza degli strumenti con il perseguimento degli obiettivi
previsti. La validità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa è valutata con particolare riferimento alla congruità
delle spese previste, alla redditività, alle prospettive di mercato e agli obiettivi di sviluppo aziendale.
4. L’ammissione al contributo di cui al presente articolo è
disposta sulla base della deliberazione di un Comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all’articolo 5, comma 13. La composizione del Comitato è effettuata in modo da assicurare la presenza delle amministrazioni statali interessate, degli editori, delle
emittenti radiotelevisive, dei rivenditori e dei distributori, dei
giornalisti e dei lavoratori tipografici. Il funzionamento del
Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
Dalla data di entrata in vigore del decreto di istituzione del
Comitato di cui al presente comma è soppresso il Comitato
per la concessione del credito agevolato di cui all’articolo 32
della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.
5. Il contributo di cui al presente articolo è erogato in corrispondenza delle scadenze delle rate di ammortamento
pagate dall’impresa beneficiaria all’istituto di credito. Dalla
prima quota è trattenuto, a titolo di cauzione, un importo non
inferiore al 10 per cento dell’agevolazione concessa, la cui
erogazione è subordinata alla verifica della corrispondenza
della spesa al progetto ammesso al contributo sulla base
della documentazione finale della spesa stessa.
6. Ferma la cauzione di cui al comma 5, tenuto conto della
tipologia dell’intervento e su richiesta dell’impresa, può essere effettuata la corresponsione del contributo in un’unica
soluzione, con sconto degli interessi di cui al comma 5 rispet-
to alla data delle predette scadenze. È, in ogni caso, consentita l’erogazione, a titolo di anticipazione, del contributo
concesso fino ad un massimo del 50 per cento del contributo medesimo, sulla base di fideiussione bancaria o polizza
assicurativa di importo non inferiore alla somma da erogare.
Articolo 8. Credito di imposta
1. Alle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano
entro il 31 dicembre 2004, gli investimenti di cui al comma 2,
relativi a strutture situate nel territorio dello Stato, è riconosciuto, a richiesta, secondo le modalità previste dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4,
un credito di imposta di importo pari al 3 per cento del costo
sostenuto, con riferimento al periodo di imposta in cui l’investimento è effettuato ed in ciascuno dei quattro periodi di
imposta successivi.
2. Gli investimenti per i quali è previsto il credito di imposta di
cui al comma 1 hanno ad oggetto:
a) beni strumentali nuovi, ad esclusione degli immobili, destinati esclusivamente alla produzione dei seguenti prodotti
editoriali in lingua italiana: giornali, riviste e periodici, libri e
simili, nonché prodotti editoriali multimediali;
b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva riguardanti, congiuntamente o disgiuntamente:
1) l’acquisto, l’installazione, il potenziamento, l’ampliamento
e l’ammodernamento delle attrezzature tecniche, degli
impianti di composizione, redazione, impaginazione, stampa, confezione, magazzinaggio, teletrasmissione verso le
proprie strutture periferiche e degli impianti di alta e bassa
frequenza delle imprese di radiodiffusione nonché il processo di trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie di trasmissione e ricezione digitale;
2) la realizzazione o l’acquisizione di sistemi composti da
una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche che governino, a mezzo di programmi, la progressione
logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere
una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo:
lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura e
trasporto;
3) la realizzazione o l’acquisizione di sistemi di integrazione
di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o
mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che
governino, a mezzo di programmi, la progressione logica
delle fasi del ciclo tecnologico;
4) la realizzazione o l’acquisizione di unità elettroniche o di
sistemi elettronici per l’elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della
documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti
lavorati, nonché al sistema gestionale, organizzativo e
commerciale;
5) la realizzazione o l’acquisizione di programmi per l’utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi di cui ai numeri
2), 3) e 4);
6) l’acquisizione di brevetti e licenze funzionali all’esercizio
delle attività produttive, dei sistemi e dei programmi di cui ai
numeri 2), 3), 4) e 5).
3. l credito di imposta, che non concorre alla formazione del
reddito imponibile, può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il credito di imposta non è rimborsabile ma non limita il diritto
al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; l’eventuale
eccedenza è riportabile fino al quarto periodo di imposta
successivo.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
17 (25)
Editoria, la riforma ora è legge
Cassa integrazione nei periodici
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sono determinate le modalità di attuazione del credito di imposta, e sono stabilite le procedure di monitoraggio e
di controllo rivolte a verificare l’attendibilità e la trasparenza
dei programmi degli investimenti di cui al comma 2, nonché
specifiche cause di revoca totale o parziale dei benefìci e di
applicazione delle sanzioni.
Articolo 9. Fondo per la promozione del libro e dei
prodotti editoriali di elevato valore culturale
1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali
un fondo finalizzato alla assegnazione di contributi, con riferimento ai contratti di mutuo stipulati per lo sviluppo dell’attività di produzione, distribuzione e vendita del libro e dei
prodotti editoriali di elevato valore culturale, nonché per la
loro diffusione all ‘estero.
2. Possono accedere al fondo:
a) gli editori che intendono realizzare e commercializzare
prodotti editoriali di elevato valore culturale e scientifico;
b) i soggetti che presentano piani di esportazione e commercializzazione di prodotti editoriali italiani all’estero.
3. Il funzionamento del fondo, nonché i criteri e le modalità di
accesso e di assegnazione dei contributi, sono disciplinati
con regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988 n. 400 dal Ministro per i beni e
le attività culturali d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro degli
affari esteri per gli aspetti attinenti alla diffusione all’estero
dei prodotti editoriali italiani.
4. Ai fini indicati al comma 1, il Ministero conferisce alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano parte delle
risorse del fondo istituito con la stessa disposizione:
a) per l’apertura di librerie nei comuni o nelle circoscrizioni
comunali che ne sono privi, e nei quali il servizio di vendita al
pubblico è inadeguato, in relazione alla popolazione residente;
b) nei casi diversi da quelli indicati alla lettera a), per la ristrutturazione di librerie o per l’apertura di nuove librerie, caratterizzate da innovazione tecnologica o dalla specializzazione
delle opere editoriali commercializzate o da formule commerciali innovative.
5. I criteri per la individuazione e la ripartizione alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse
indicate al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro,
udita la Conferenza unificata Stato-Regioni ed autonomie
locali.
6. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata, a
decorrere dall’anno 2003, la spesa massima di lire 2000
milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività
culturali.
Articolo 10. Messaggi pubblicitari di promozione del
libro e della lettura
1. I messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse
da istituzioni, enti, associazioni di categoria, volte a sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura trasmessi gratuitamente o/a condizioni di favore da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono
considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui all’articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni.
Articolo 11. Disciplina del prezzo dei libri
1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato dall’editore o dall’importatore ed è da questi apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.
2. È consentita la vendita ai consumatori finali dei libri, da
chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, ad un prezzo
effettivo diminuito da una percentuale non superiore al 10
per cento di quello fissato ai sensi del comma 1.
3. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:
a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualità formale e tipografica;
b) libri d’arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e
quelli che sono rilegati in forma artigianale;
c) libri antichi e di edizioni esaurite;
d) libri usati;
e) libri posti fuori catalogo dall’editore;
f) libri venduti su prenotazione del lettore precedente la
pubblicazione;
g) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano
trascorsi almeno sei mesi dall’ultimo acquisto effettuato dalla
libreria o da altro venditore al dettaglio;
h) edizioni speciali destinate esclusivamente ad essere cedu-
18 (26)
te nell’ambito di rapporti associativi;
i) libri venduti nell’ambito di attività di commercio elettronico;
4. Salva l’applicazione dell’articolo 15 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, i libri possono essere venduti ad un
prezzo effettivo che può oscillare tra l’80 e il 100 per cento:
a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza
internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli
articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
b) in favore di biblioteche, archivi e musei pubblici, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, centri di formazione
legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche, o di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado, educative ed università, i quali siano consumatori finali;
c) quando sono venduti per corrispondenza.
5. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato ai sensi del comma 1 in via preventiva può
essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che
lo compongono.
6. Salva l’applicazione dell’articolo 153 del decreto legislativo
16 aprile 1994 n. 297 e dell’articolo 27 comma 3 della legge
23 dicembre 1998 n. 448, per i libri di testo scolastici la riduzione massima di cui al comma 2 non può essere superiore
il 5 per cento.
7. La vendita di libri al consumatore finale, effettuata in difformità dalle disposizioni del presente articolo, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29,
commi 2 e 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
8. Il Comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente
articolo e provvede all’accertamento e all’irrogazione delle
sanzioni previste al comma 7; i relativi proventi sono attribuiti
al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.
9. A decorrere dal secondo anno successivo alla data d’entrata in vigore della presente legge il Ministero per i beni e le
attività culturali, sentiti il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e l’Autorità garante della concorrenza e
del mercato, e udita la Conferenza unificata Stato-Regioni
ed autonomie locali, con proprio decreto può provvedere alla
ulteriore individuazione:
a) della misura massima dello sconto di cui ai commi 2, 4 e 6;
b) di ipotesi ulteriori di formulazione dei commi 3 e 4, anche
modificando l’elenco dei prodotti editoriali o delle modalità di
vendita per i quali consentire le deroghe alla disciplina del
prezzo fisso.
Capo III
ULTERIORI
INTERVENTI
A SOSTEGNO
DEL SETTORE
EDITORIALE
Articolo 12.Trattamento straordinario di integrazione salariale
1. All’articolo 35 della legge 5 agosto 1981 n. 416, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: “Il trattamento
straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 2,
quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e
successive modificazioni, è esteso, con le modalità previste
per gli impiegati, ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e
ai praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, sospesi dal lavoro per le cause indicate nelle norme
citate”;
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
“Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, esperite le
procedure previste dalle leggi vigenti, adotta i provvedimenti
di concessione del trattamento indicato nei commi precedenti per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non
superiori complessivamente a ventiquattro mesi. Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4
della legge 20 maggio 1975 n. 164”.
Articolo 13. Risoluzione del rapporto di lavoro.
L’articolo 36 della legge 5 agosto 1981 n. 416 è sostituito
dal seguente:
“Articolo 36. - (Risoluzione del rapporto di lavoro). - 1. I
dipendenti delle aziende di cui all’articolo 35 per le quali sia
stata dichiarata dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale la situazione di crisi occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni nel periodo di
godimento del trattamento di integrazione salariale, ovvero
per licenziamento al termine del periodo di integrazione
salariale di cui al citato articolo 35, hanno diritto, in aggiunta
alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennità
pari all’indennità di mancato preavviso e, per i giornalisti, ad
una indennità pari a quattro mensilità di retribuzione. I dipendenti di cui al presente comma sono esonerati dall’obbligo
del preavviso in caso di dimissioni”.
Articolo 14. Esodo e prepensionamento
L’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito
dal seguente:
“Articolo 37. - (Esodo e prepensionamento)
- 1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli, con l’esclusione
dei dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici, è
data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall’ammissione
al trattamento di cui all’articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal
maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta,
per i seguenti trattamenti:
a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unità
ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
trattamento di pensione per coloro che possano far valere
nella assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia e i superstiti almeno 360 contributi mensili ovvero
1664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle
A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1968 n.488, sulla base dell’anzianità contributiva
aumentata di un periodo pari a 3 anni; i periodi di sospensione per quali è ammesso il trattamento di cui al citato articolo
35 sono riconosciuti utili d’ufficio secondo quanto previsto
dalla presente lettera; l’anzianita contributiva non può comunque risultare superiore a 35 anni;.
b) per i giornalisti professionisti iscritti all’Inpgi, dipendenti
dalle imprese editrici di giornali quotidiani e di agenzie di
stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di
unità ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione
in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della
pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei
casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell’Inpgi medesimo del requisito contributivo previsto dal secondo comma
dell’articolo 4 del regolamento approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 10 del 14 gennaio 1953, e successive modificazioni.
L’integrazione contributiva a carico dell’Inpgi di cui alla lettera
b) del comma 1 non può essere superiore a cinque anni. Per
i giornalisti che abbiano compiuto i sessanta anni di età, l’anzianità contributiva è maggiorata di un periodo non superiore
alla differenza fra i sessantacinque anni di età e l’età anagrafica raggiunta, ferma restando la non superabilità del tetto
massimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi a fruire dei benefìci i giornalisti che risultino già titolari di pensione
a carico dell’assicurazione generale obbligatoria o di forme
sostitutive esonerative o esclusive della medesima. I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all’anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti
dall’Inpgi fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista.
2. La Cassa per l’integrazione dei guadagni degli operai
dell’industria corrisponde alla gestione pensionistica una
somma pari all’importo risultante dall’applicazione dell’aliquota contributiva in vigore per la gestione medesima sull’importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione
della pensione l’ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato rapportati al mese. I contributi versati dalla
Cassa integrazione guadagni sono iscritti per due terzi nella
contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il
rimanente terzo a quella relativa agli interventi ordinari.
3. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al
presente articolo con la retribuzione si applicano le norme
relative alla pensione di anzianità.
4. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è
compatibile con le prestazioni a carico dell’assicurazione
contro la disoccupazione”.
La normativa prevista dai commi primo, lettera a), e secondo, dell’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nel
testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate
dal comma 1 del presente articolo, continuano a trovare
applicazione nei confronti dei poligrafici dipendenti da aziende individuate dal medesimo articolo 37, che abbiano stipulato e trasmesso ai competenti uffici del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, antecedentemente alla data di
entrata in vigore della presente legge, accordi sindacali relativi al riconoscimento delle causali di intervento di cui all’articolo 35 della medesima legge n. 416 del 1981.
Articolo 15. Fondo per la mobilità e la riqualificazione
professionale dei giornalisti
1. È istituito, per la durata di cinque anni a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo per la
mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti.
Salva l’attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, il predetto Fondo è istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ad effettuare interventi di sostegno a favore dei giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, da imprese
editrici di periodici, nonché da agenzie di stampa a diffusione nazionale, i quali presentino le dimissioni dal rapporto di
lavoro a seguito dello stato di crisi delle imprese di apparteORDINE
3
2001
Un italiano su quattro
non legge alcun giornale
nenza.
3. I giornalisti beneficiari degli interventi di sostegno di cui al
comma 2 devono possedere, al momento delle dimissioni,
una anzianità aziendale di servizio di almeno cinque anni.
4. Gli interventi di sostegno di cui al presente articolo sono
concessi, anche cumulativamente, per:
a) progetti individuali dei giornalisti che intendano riqualificare la propria preparazione professionale per indirizzarsi all’attività informativa nel settore dei nuovi mass media. Il finanziamento per ogni progetto è contenuto nei limiti di lire 20
milioni;
b) progetti, concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, diretti a favorire l’esodo volontario dei giornalisti dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria,
ovvero in possesso dei requisiti per accedere al prepensionamento ai sensi dell’articolo 37 della legge 5 agosto 1981
n. 416 come sostituito dall’articolo 14 della presente legge. È
erogata a ciascun giornalista una indennità pari a diciotto
mensilità del trattamento tabellare minimo della categoria di
appartenenza;
c) progetti, concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, per il collocamento all’esterno, anche al di fuori del
settore dell’informazione, dei giornalisti dipendenti. L’intervento di sostegno è contenuto nei limiti del 50 per cento del
costo certificato del progetto. È erogata altresì a ciascun giornalista che accetti le nuove occasioni di lavoro proposte
nell’ambito del progetto, una indennità pari a dodici mensilità
del trattamento tabellare minimo della categoria di appartenenza.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dall’anno 2001 e fino all’anno 2005, è autorizzata la spesa massima di lire 8,5 miliardi annue.
Capo IV SEMPLIFICAZIONE
NORMATIVA
E AMMINISTRATIVA
Articolo 16. Semplificazioni.
I soggetti tenuti all’iscrizione al registro degli operatori di
comunicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a),
numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono esentati
dall’osservanza degli obblighi previsti dall’articolo 5 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47. L’iscrizione è condizione per
l’inizio delle pubblicazioni.
Capo V
DISPOSIZIONI
FINALI
E TRANSITORIE
Articolo 17. Copertura finanziaria
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge,
valutato in lire 32,7 miliardi per l’anno 2001, in lire 62,1 miliardi per l’anno 2002 e lire 89,5 miliardi per l’anno 2003 si provvede, quanto a lire 23,2 miliardi per l’anno 2001, lire 41,6
miliardi per l’anno 2002 e lire 36 miliardi per l’anno 2003,
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui alla legge 14 agosto 1991 n. 278 recante: “Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987 n. 67 e 7
agosto 1990 n. 250, recante provvidenze per l’editoria e
quanto a lire 9,5 miliardi per l’anno 2001, lire 20,5 miliardi
per l’anno 2002 e lire 53,5 per l’anno 2003 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto; ai fini del
bilancio triennale 2001-2003 nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e`autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 18. Modifica all’articolo 3 della legge 7 agosto
1990 n. 250
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250, è sostituito dai seguenti:
“2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui al
comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il cui ammontare non può comunque superare il 50 per cento dei suoi
costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell’impresa stessa, sono concessi, limitatamente
ad una sola testata, alle imprese editrici di giornali quotidiani
che, tranne per quanto riguarda i punti a) e b) per le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell’articolo
153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, possiedano i seguenti requisiti:
a) siano costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre anni;
b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
c) abbiano acquisito, nell’anno precedente a quello di riferiORDINE
3
2001
mento dei contributi, entrate pubblicitarie che non superino il
30 per cento dei costi complessivi dell’impresa risultanti dal
bilancio dell’anno medesimo;
d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell’esercizio di riscossione dei contributi e
nei dieci esercizi successivi;
e) la testata edita abbia diffusione formalmente certificata
pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva per
le testate nazionali e ad almeno il 40 per cento per quelle
locali. Ai fini del presente articolo, si intende per diffusione
l’insieme delle vendite e degli abbonamenti e per testata
locale quella cui almeno l’80 per cento della diffusione
complessiva è concentrata in una sola regione;
f) le testate nazionali che usufruiscono di contributi di cui al
presente articolo non siano poste in vendita congiuntamente
con altre testate;
g) abbiano sottoposto l’intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all’elenco apposito previsto dalla
Consob;
h) la testata edita sia posta in vendita a un prezzo non inferiore alla media dal prezzo base degli altri quotidiani, senza
inserti e supplementi, di cui viene accertata la tiratura, prendendo a riferimento il primo giorno di pubblicazione dall’anno
di riferimento dei contributi.
2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in misura,
comunque, non superiore al 50 per cento dei loro costi
complessivi compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa stessa, sono concessi anche alle imprese
editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale
sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non
aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo.
2-ter. I contributi previsti dalla presente legge e in misura,
comunque, non superiore al 50 per cento dei loro costi
complessivi compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa stessa, sono concessi alle imprese editrici,
comunque costituite, che editino giornali quotidiani in lingua
francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome
Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a
condizione che le imprese beneficiarie non editino altri giornali quotidiani e possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c),
d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo. Gli stessi
contributi e in misura, comunque, non superiore al 50 per
cento dei loro costi complessivi compresi gli ammortamenti,
risultanti dal bilancio dell’impresa stessa, sono concessi ai
giornali quotidiani italiani editi e diffusi all’estero a condizione
che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti di
cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo. Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci
corredati da una relazione di certificazione da parte di
società abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha
sede l’impresa.
2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi si applicano
anche ai periodici editi da cooperative giornalistiche ivi
comprese quelle di cui all’articolo 52 della legge 5 agosto
1981, n. 416.
Articolo 19. Interventi a sostegno della lettura nelle
scuole
All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
“e-bis) acquisto, secondo parametri fissati dall’Autorità di vigilanza, su richiesta delle singole istituzioni scolastiche, di
prodotti editoriali da devolversi agli istituti scolastici pubblici e
privati nell’ambito del territorio nel quale opera la fondazione
con il vincolo che tali istituti utilizzino i medesimi prodotti
editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura tra gli
studenti e favorire la diffusione della lettura dei giornali quotidiani nelle scuole.”
Articolo 20. Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 7 agosto
1990 n. 250 e successive modificazioni e integrazioni. In
particolare si applicano l’ultimo periodo del comma 2 e i
commi 6, 13 e 14 dell’articolo 3 della medesima legge.
Articolo 21. Disposizioni transitorie e abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli 9 e 54 della legge 5 agosto 1981,
n. 416, nelle parti in cui dispongono rispettivamente l’obbligo
del Dipartimento per l’informazione e l’editoria – Ufficio per
l’editoria e la stampa di comunicare all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le tirature dei giornali quotidiani e
l’espressione di un parere su tali tirature da parte della
commissione tecnica consultiva di cui allo stesso articolo 54.
Detta commissione continua ad esprimere pareri sull’accertamento della diffusione e dei requisiti di ammissione ai
contributi previsti dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono abrogati gli articoli 29, 30, 31 e 33 della legge n.
416 del 1981, fatto salvo quanto disposto dall’ultimo periodo
del comma 4 dell’articolo 8.
Roma, 21 febbraio Circa il 25% degli italiani non legge
alcun giornale. Nei restanti casi, almeno un giornale entra
nelle famiglie. Circa il 70% degli italiani, i ceti più colti,
sostiene che esiste la libertà di stampa. Sono soprattutto i
ceti popolari quelli che hanno riserve in proposito. I più
dubbiosi si trovano a nord-est della penisola. È quanto si
evince dai sondaggi che il Codres ha confezionato per l’Ordine nazionale dei giornalisti “Italiani e mass media, giudizi
ed opinioni” presentato oggi nel corso del Forum sulla
qualità dell’informazione.
L’indagine è stata condotta su 1.000 casi nell’intero territorio nazionale. Sono stati intervistati cittadini di tutte le età.
Obiettivo dell’indagine è di verificare lo stato attuale della
stampa e delle informazioni in Italia a partire da alcuni dati
sui consumi di mass media.
Per quanto concerne le varie tipologie di mass media, negli
italiani prevale la televisione e i telegiornali, seguono i giornali, la radio, e poi si fa avanti anche il consumo tramite
Internet. Le motivazioni della scelta dei giornali consistono
nella possibilità di approfondimento delle informazioni.
Invece si fa un discorso differente per Internet, di cui si loda
l’immediatezza e la possibilità e l’affidabilità di verificare in
tempi reali l’attendibilità dell’informazione, vista anche la
partecipazione dei protagonisti e le dichiarazioni rese attraverso il mezzo televisivo. Per ciò che riguarda le fonti della
stampa per il 50% degli intervistati le fonti non sono
sempre veritiere o comunque sono discutibili. Nel dettaglio,
sull’attendibilità, per il 45% degli intervistati è più affidabile
la televisione con i suoi telegiornali, seguono al 30% i giornali e il 7,8% Internet. Il 20-25% non si fida di nessun
mezzo di informazione.
(AGI)
“Il telegiornale è il media
più credibile”
Roma, 21 febbraio. Il telegiornale è per gli italiani il mezzo
di informazione più credibile, nonostante si affacci un timido
processo di affrancamento dalla televisione. È quanto ha
evidenziato una ricerca presentata oggi dall’Ordine nazionale dei giornalisti in occasione del Forum sulla qualità
dell’informazione. Lo studio, che ha interessato mille persone di età superiore ai 18 anni, è stato presentato da Mario
Morcellini, ordinario di sociologica alla “Sapienza” di Roma.
Quasi il 45% degli intervistati ritiene che “i Tg costituiscano, tra i canali informativi disponibili, lo strumento in grado
di garantire i livelli più elevati di credibilità”. Subito dopo
figura la carta stampata con una quota superiore al 25%
mentre solo il 5% “sottolinea l’efficacia dei servizi informativi offerti tramite Internet”, e oltre il 25% degli intervistati
giudica nessuno dei tre mezzi affidabile. Riguardo alla valutazione sulla preparazione dei giornalisti, in quasi il 70%
dei casi il livello di qualificazione e professionalità è ritenuto molto elevato o in ogni modo adeguato rispetto al tipo di
attività normalmente svolta. Per circa il 20% degli intervistati, la preparazione della categoria raggiunge i livelli intermedi, dove coesistono realtà di soddisfacente professionalità con aree di inefficienza e inadeguatezza. Soltanto il
10% del campione intervistato ha espresso giudizi decisamente negativi. A questo si aggiunge che sempre il 70%
degli intervistati considera “per lo più chiaro il linguaggio
con cui si esprimono normalmente i giornalisti”.
Rispetto ai processi futuri, la ricerca ha individuato che la
diffusione degli strumenti di comunicazione più innovativi
presuppone lo sviluppo di nuove professionalità e competenze specifiche. L’opportunità di acquisire nuovi mercati di
nicchia tramite la realizzazione di proposte specializzate e
finalizzate può rappresentare un altro elemento in grado di
contribuire a consolidare sul piano qualitativo l’offerta dei
mezzi d’informazione.
All’interno del quadro definito dalle varie ipotesi di riforma
delle leggi e delle normative su stampa e informazione,
secondo la ricerca, il cammino dovrebbe indirizzarsi nella
direzione di “favorire la crescita di forme di autogoverno e
autoregolamentazione della cateogria, più che imporre
sistemi eccessivamente vincolanti e dirigisti. In questo
ambito la capacità di dialogo tra mondo dell’informazione e
realtà sociale e istituzionale assume un’importanza fondamentale”.
(ANSA)
19 (27)
Antonio Duva
Spadolini,
sei anni dopo
LIBRERIA DI TABLOID
di Dario Fertilio
Gigi Speroni
I Savoia scomodi.
La saga degli Aosta
di Franco Fucci
C’è un punto, all’inizio del
bellissimo libro di Gigi
Speroni (I Savoia scomodi.
La saga degli Aosta) in cui
l’autore, dopo una tormentata narrazione con tanti Umberto, Vittorio, Amedeo, Vittorio Emanuele, e persino
due Marie (Teresa e Adelaide, entrambe di stirpe austriaca) dice al lettore, con
deliziosa autorionia: “E speriamo di essere stati chiari”.
Speroni chiaro lo è, eccome,
ed è grande merito perché
solo grazie alla sua chiarezza, alla vivace scrittura, al
senso dell’umorismo che affiora quasi ad ogni pagina, il
ponderoso volume - che poteva risultre un boccone duro da inghiottire - è invece di
affascinante lettura.
Perché gli Aosta siano stati
“scomodi” e per chi, è il tema
conduttore del libro, naturalmente. Furono scomodi per i
Savoia-Carignano che videro nei cugini un pericolo per
la loro corona: il ramo regnante sapeva benissimo
che gli Aosta godevano di
una grandissima popolarità
fra gli italiani, e ciò grazie al
fascino di alcuni personaggi
della casata: basti pensare a
Emanuele Filiberto, comandante durante la prima guer-
ra mondiale di quella 3a armata che meritatamente fu
soprannominata “l’Invitta”; a
Vittorio Emanuele conte di
Torino, che difese l’onore
dell’esercito italiano (reduce
dalla batosta di Adua) battendosi in duello, e ferendolo, con Enrico d’Orléans, il
principe francese che in alcuni articoli aveva definito i
militari italiani “vili”; a Luigi
Amedeo duca degli Abruzzi,
navigatore, geografo, alpinista di fama internazionale.
A ciò si aggiunga l’invidia dei
Carignano - piccolotti, tozzi,
bruttini, almeno fino a Vittorio Emanuele III, soprannominato “sciaboletta” - per
l’avvenenza degli Aosta, tutti
alti e bellissimi. Nel libro di
Speroni c’è una illustrazione
che è di un’eloquenza spietata per capire il complesso
d’inferiorità dei Carignano: la
foto mostra Vittorio Emanuele III a colloquio con Amedeo
duca d’Aosta. Statura dei
due personaggi, ripresi dall’obbiettivo crudele in piedi,
uno di fronte all’altro: metri
1,54 il re, metri 1,86 il duca.
Da segnalare al lettore l’accurato studio che Speroni
dedica ai rapporti tra i Savoia e il fascismo. Va lodato
l’equilibrio dei giudizi sui vari
personaggi, che non esclude la critica pungente - per
esempio - per l’atteggiamento di Vittorio Emanuele III di
Pier Luigi Celli
Passioni
fuori corso
di Gregorio F. Terreno
Nel mondo dei libri sovente
accadono fenomeni che
sembrano essere fuoriusciti
dalla macchina del tempo:
quando ad esempio la pagina scritta attira a sé la realtà
quotidiana. Quasi che la prima avesse già prefigurato il
calco entro il quale colerà la
seconda. È la corrispondenza segreta e simpatica del
de te fabula narratur, resa
immortale da Quinto Orazio
Flacco nelle sue Satire.
A questo domino di rimandi
e di rispecchiamento sembra pure incurvarsi l’ultimo libro di Pier Luigi Celli,
Passioni fuori corso, edito
recentemente per i tipi della
Mondadori. E non già scopertamente per il suo carattere di autobiografia professionale; ma per l’immanenza
di una svolta cui questo volume sembra additare nell’ultimo capitolo, appellato emblematicamente Congedi.
L’autore, infatti, ancora direttore generale della televisione di Stato all’uscita dai tor-
20 (28)
chi di stampa di questo saggio narrativo, capitolerà volontariamente ed imprevedibilmente alcuni mesi dopo.
L’ordito del testo, in bilico tra
la vocazione affabulatoria
precedentemente battuta in
altri lavori, e lo studio di analisi organizzativa, ripercorre
le vicende di vertice di uno
dei “grands commis d’Etat”.
A cominciare proprio dal luogo che lo vide nell’agosto del
1994 protagonista di un secco licenziamento, la Rai.
Il libro è tuttavia una lucida,
misurata e stimolante riflessione degli abbandoni e dei
mutamenti di stato apicale
da parte di chi, per configurazione mentale ed intelligenza di pensiero, ha accettato nel corso di una prestigiosa carriera a cavalcioni
tra pubblico e privato sfide di
alta caratura. Ma soprattutto
non solo questo. Come la
sua esperienza di lavoro ha
largamente testimoniato, esso è il prodotto di un top manager che a lungo ha civettato all’interno della mission
affidatagli con l’eresia. Infatti,
il connotato distintivo della
fronte alle sciagurate leggi
razziali del 1938. E non stupisce che l’autore riservi
simpatia e ampio spazio ai
caratteri e alle vicende di
due cugini particolarmente
“scomodi”, Amedeo vicerè
d’Etiopia e Luigi duca degli
Abruzzi: i Carignano certamente non potevano vantare
figure altrettanto luminose.
Non esistono prove - scrive
Speroni - che gli Aosta abbiano brigato per “scippare”
il trono ai Carignano. Tuttavia
alla fine del libro al lettore
forse viene da chiedersi: se
su quel trono ci fossero stati
gli Aosta sarebbe stato meglio per il nostro Paese?
Forse sì, diciamo noi.
cultura di impresa è rappresentato manualisticamente
dalla capacità di orientare,
razionalmente ed attraverso
meccanismi amministrativogestionali, mezzi quantitativi
e risorse umane allo scopo
sommo, il risultato. In altri
termini, nell’organizzazione
aziendale è posta risolutamente al bando la sfera delle
passioni individuali; massime nell’accezione creativa
ed ideativa dei loro riverberi
sul piano dell’assolvimento
dei compiti di strategia di intrapresa.
Celli invece traccia una netta
demarcazione equatoriale
tra le due possibili interpretazioni della funzione direzionale: da un lato egli colloca
l’adesione al modello burocraticistico dei ruoli; dall’altro
ed in netta giustapposizione,
quello dell’appartenenza a
reale classe dirigente. Ed il
discrimine profondo è proprio costituito pascalianamente dal riconoscimento di
statuto di cittadinanza alle
ragioni del cuore, accosto alle ragioni di logica di mercato e della produzione.
Scrive egli in proposito: “Per
questa strada passa la possibilità di ridare un’anima all’impresa; e alle sue strutture
e ai suoi meccanismi il gusto
di lavorare anche per interessi più ampi di quelli interni, necessariamente economici. È infatti la capacità di
esprimere un’anima che ac-
cresce l’identità dell’impresa
e la sua possibilità di successo. E il successo delle
imprese è il lievito del cambiamento per l’intreccio civile
e sociale che le comprende... Se il senso profondo di
fare impresa è quello di una
avventura, comunque, rischiosa, allora l’esposizione
al nuovo che interpreta questa propensione richiede
una sensibilità raffinata alla
dimensione del processo, alla precarietà, al reinvestimento continuo, anche emozionale.
Qualcosa insomma di più radicale di un sistema coerente di procedure e di organizzazioni. Un’anima, appunto”.
Non apparirà allora così singolare che il prefatore ad un
libro schierato nel campo
ideale della sburocratizzazione del sistema sia Giuliano Ferrara. Vale a dire un
opinionista falstaffiano senza peli sulla lingua ed alieno
dalle circonlocuzioni di maniera. Ed indirettamente responsabile anni addietro del
licenziamento dalla tivù nazionale del suo prefato. Che
non si tira però oggi indietro
nel rendere l’onore delle armi all’avversario: “È un libro
fresco, di battaglia, che non
si siede nella poltrona del
pensiero”.
Pier Luigi Celli,
Passioni fuori corso,
Mondadori,
Milano 2000, lire. 27.000
Gigi Speroni,
I Savoia scomodi.
La saga degli Aosta
Rusconi libri,
pagine 494,
lire 45.000
Non c’è giornalista con più di
trent’anni che non abbia incontrato nell’arco della sua
carriera professionale, almeno una volta, Giovanni
Spadolini. La sua figura professionale moralmente e fisicamente maestosa, la sua
emotività traboccante in oratoria colta e appassionata, la
sua curiosità indagatrice anche nei confronti del più umile interlocutore, la sua stessa travolgente carriera giornalistica e intellettuale naturalmente destinata al protagonismo, tutto contribuiva a
renderlo un personaggio
unico nel panorama italiano.
Non si poteva ignorare uno
come Spadolini, almeno se
si esercitava il mestiere di
giornalista: perché prima o
poi ci si ritrovava a occuparsi
di lui.
Intellettuale tra i politici, politico tra i giornalisti, giornalista tra i professori: così lo dipingevano amici e
critici con un misto
di ironia e ammirazione. E davvero la
strepitosa caricatura che Forattini aveva ideato per lui, e
che lo ritraeva come un elefante fra i
mediocri conigli e
topolini della politica italiana (almeno
fino alla comparsa
dell’arcirivale Craxi
con gli Stivali, per
restare al bestiario
satirico forattiniano)
sottolineva la sua
diversità genetica
dall’uomo italico di
partito. In effetti,
Giovanni Spadolini
ha incarnato, con
Bettino Craxi, la
stagione dell’orgoglio laico dopo una
quarantennale egemonia
politica democristiana. I tratti
essenziali di quella personalità sono ora messi efficacemente a fuoco nella raccolta
di saggi curata da Antonio
Duva, anch’egli approdato
alla politica dal giornalismo
(della nostra professione
continua ad occuparsene
con encomiabile costanza),
anch’egli come Spadolini di
formazione repubblicana e
più tardi conquistato dall’esperienza dell’Ulivo. Per iniziativa sua e del centro
“Sinistra Oggi” da lui presieduto, Spadolini, sei anni dopo intende non solo celebrare ritualmente un leader recentemente scomparso, ma
anche traghettare la sua
esperienza in quella della
Seconda Repubblica. Negli
interventi non solo di Duva,
ma anche di Aldo Aniasi,
Giorgio Covi, Andrea Manzella e Mino Martinazzoli si
delineano i tratti più moderni
ed europei di Spadolini: primo esponente della società
civile ad assumere incarichi
politici ed istituzionali dopo
decenni di nomenklatura all’italiana; primo presidente
del Consiglio laico nonostante la modestia numerica
del partito di riferimento, il
Pri; deciso sostenitore di
riforme istituzionali capaci di
potenziare l’esecutivo in un
sistema sempre più compromissorio, partitocratico e assembleare; instancabile moralizzatore e sostenitore di
una “certa idea dell’Italia” le-
gata alla trasparenza nella
gestione della cosa pubblica.
Questa raccolta di saggi, nonostante il carattere dichiaratamente militante e preelettorale degli interventi,
raggiunge il suo scopo per la
capacità di fondere scelta di
campo politica e analisi storica spassionata, cogliendo
il pensiero di Spadolini in
senso dinamico. Antonio
Duva, in particolare, completa il bilancio dell’attività spadoliniana, inevitabilmente legato alla Prima Repubblica,
con il frutto maturo del suo
riformismo laico: superamento del proporzionalismo
partitocratico e approdo al
sistema maggioritario; chiara riconoscibilità del capo
dell’esecutivo e sua ridotta
dipendenza dalle segreterie;
evoluzione in senso realmente federale dello Stato,
dopo una stagione in cui il
regionalismo dei partiti moderati era stato inteso (forse
per timore di concedere
troppo potere locale ai comunisti) come puro decentramento e razionalizzazione
amministrativa.
Certo, Spadolini, sei anni
dopo mantiene lungo tutte le
sue pagine un carattere
d’occasione che esclude approfonditi bilanci storici. La
complessità del personaggio, delle sue curiosità intellettuali, delle antipatie e rivalità (prima di tutte la competizione con Craxi che finì con
l’indebolire la carica riformatrice del fronte laico) richiederà analisi ben più approfondite.
Rimane però intatto il nodo
da sciogliere: se cioè il famoso “Decalogo” di Spadolini
per una politica più moderna
e morale, lanciato dall’allora
segretario repubblicano nel
1987 e qui richiamato in appendice, sia puro reperto di
storia politica; argomento attuale di campagna elettorale; o non piuttosto (come
credo) punto di riferimento
per tutti coloro che, nel Polo
o nell’Ulivo o nell’indipendenza, decidono di scommettere sulla modernizzazione, sulla trasparenza, sulla separazione della politica
dall’economia e dall’amministrazione, e infine sull’attuazione di un sistema maggioritario finalmente compiuto.
Spadolini, sei anni dopo
a cura di Antonio Duva
Quaderni di Sinistra Oggi,
pagine 63, s.i.p.
ORDINE
3
2001
LIBRERIA DI TABLOID
Raffaele Carletti
Lettere di una
grande amicizia
di Mario Pancera
Primo Mazzolari (18901959), sacerdote cremonese, per anni parroco di due
piccoli paesi mantovani,
Bozzolo e Cicognara, tra
l’Oglio e il Po, è stato scritto-
re e predicatore di rara
importanza dagli anni Venti
fino alla morte (avvenuta
dopo una predica nella sua
chiesa), e pensatore innovativo e generoso, e perciò
spesso contestato dalle
stesse gerarchie ecclesiastiche, che lo fecero giudicare
più volte dal Sant’Ufficio.
Fatte le debite differenze, un
uomo come Buonaiuti o
Turoldo o Milani o Balducci.
Ma fu anche uomo che viveva tra la sua gente, i contadini padani, dei quali portava avanti le istanze sociali; e
tra i sacerdoti, soprattutto
quelli che, per motivi vari - di
crisi religiosa, intellettuale,
sociale o altro - trascorsero
anni assai difficili, di incomprensione tra i superiori e di
diffidenza tra i fedeli. Questo
volume, con prefazione di
Lorenzo Bedeschi - altro
sacerdote, noto storico dei
movimenti cattolici italiani
nel XX secolo - tratta della
vicenda umana e sacerdotale di un prete che gli fu
amico, compagno di studi,
confidente e che, appunto,
fu tra coloro che ebbero non
poche difficoltà nel vivere
con chiarezza e lealtà la loro
vocazione: Annibale Carletti
(1888-1972) cremonese,
cappellano militare e addirittura medaglia d’oro nella
prima guerra mondiale.
L’autore Raffaele Carletti
(porta lo stesso cognome, è
anch’egli sacerdote ed è
dello stesso paese di don
Annibale) ha raccolto non
soltanto il carteggio CarlettiMazzolari (1908-1920), ma
anche molti articoli e annotazioni oltre a uno scambio
di lettere dolorose e dure tra
don Annibale e il suo vescovo, Giovanni Cazzani. Alla
fine il prete “modernista” e
Gianfranco Bettetini
Un tram senza rotaie.
Fiaba per adulti in venti tempi
di Emilio Pozzi
Una curiosa sorpresa. Confidenzialmente l’autore lo definisce uno “scherzo”, nelle
dediche agli amici, mentre,
nella pagina introduttiva suggerisce altre definizioni: romanzo breve, o novella, o
racconto lungo o fiaba per
adulti. Decida, alla fine, ciascun lettore...
Una vita divisa fra insegnamento universitario e mondo
televisivo (a sua volta dicotomizzato quest’ultimo fra ruoli
dirigenziali e attività registiche) quella di Gianfranco
Bettetini, saggista della semiologia, teorico e storico
della radiotelevisione (annoto queste sintetiche informazioni sull’autore che mancano completamente e volutamente, credo, nei risvolti di
copertina) si è concesso poco alla narrativa. Ricordo
soltanto un romanzo. Ora
ORDINE
3
2001
questo librino, “tentativo di
trasformare in costruzione
narrativa un’immagine onirica”, e, magari, anche se non
esplicitata, un’ipotesi di sceneggiatura per una fiction.
La lingua batte…
Luogo della vicenda, Milano,
una casa nella zona di San
Siro, ma è inutile andare a
cercarla perché, avverte
l’autore, quella palazzina
non c’è più - o forse non è
mai esistita. Due sono i protagonisti: Luigi Bacellati - da
vivo e da morto - e un tram,
una verde carrozza della linea 4, considerata moderna
negli anni attorno al 1950
che il buon Luigi era riuscito
ad ottenere, dopo anni di
onorato servizio come manovratore, al posto della liquidazione. Davvero una
storia (o un sogno) strana.
Perché Luigi, raggiunto l’obiettivo, non si accontenta di
esporre il suo tesoro che so,
nel giardino davanti a casa
(a Milano molti ricordano un
assessore, fanatico dei treni
che acquistò una locomotiva
e la sistemò in un viale della
propria villa nel Varesotto).
Nossignori. Luigi Bacellati
che di quattrini se ne è fatti,
e non certamente con lo stipendio dell’ATM, compera
un terreno e ci costruisce
una palazzina di tre piani ponendo il tram al centro della
costruzione. Tutto ruota intorno a questo ingombrante
ospite. Anche i pensieri e i
problemi di tutta la famiglia.
Conviene a questo punto fare un passo indietro e conoscere meglio il bizzarro personaggio. Classe 1999, il
giovane Luigi, esentato dagli
obblighi militari (non potrà
fregiarsi del titolo di “ragazzo
del ’99”) per via di un difetto
fisico, una lieve zoppia, s’innamora dei tram e della rete
tranviaria. Pur avendo un discreto impiego, vi rinuncia
perché il suo sogno è quello
di diventare manovratore.
Vince il concorso e la sua vi-
Nella foto
grande
una messa
al campo
durante
la Grande
guerra.
Don
Annibale
Carletti
sacerdote
novello
in una
fotografia
del 1912
e, a destra,
cappellano
al fronte.
coraggioso venne, come si
dice con un’orribile espressione, “ridotto allo stato
laicale”.
Annibale Carletti, diventato il
dottor Carletti, si sposò,
ebbe due figli, educati nella
religione cattolica e continuò
comunque a sentirsi “nella
Chiesa”, come aveva fatto
Ernesto Buonaiuti, considerato l’iniziatore italiano della
corrente di pensiero che
voleva svecchiare le strutture e l’insegnamento cattolico. Si batté anche politicamente, e fu condannato a
morte dai fascisti; durante la
seconda guerra mondiale
nella sua casa trovarono
rifugio ebrei e soldati prigionieri sfuggiti ai nazisti.
Il volume è stato curato con
passione e va letto, a mio
avviso, non soltanto per la
storia romanzesca di Annibale Carletti, che fu non solo
cappellano di fanteria, ma
anche degli arditi, si prodigò
per la miserrima società
della Bassa Cremonese,
(nella quale il famoso vescovo Geremia Bonomelli anche lui considerato poco
meno che eretico dalle autorità vaticane - dice che “v’era
una camorra terribile di ladri,
aggressori, assassini”, in
lega tra i vari paesi, “si negava ogni verità, si usava alla
Chiesa e ai sacramenti per
ingannare l’autorità...”) va
letto, dicevo, per penetrare
la storia di una società, oggi
opulenta, ma nient’affatto
dissimile da quella di altre
regioni della Penisola, dove
né le autorità civili né quelle
religiose hanno ancora
trovato gli strumenti per un
reale progresso e per una
concreta elevazione morale
della persona umana.
ta potrebbe dirsi realizzata,
su binari tranquilli. Come
manovratore nulla da dire.
Come individuo è invece
moralmente sempre sul punto di deragliare: in politica e
negli affari, anche non leciti,
ai quali si dedica con molta
fortuna. Non è certamente
da prendere ad esempio di
quella generazione che ha
attraversato, fortunosamente, buona parte del ventesimo secolo.
Per Luigi Bacellati l’orizzonte
si limitava alla conquista di
un tram. E, manovrando la
“manetta”, attento al traffico,
alle curve e alle fermate, non
ha avuto modo di riflettere
sull’umanità che saliva sulla
“carrozza di tutti” tanto bene
descritta dal De Amicis. Un
libro che nella sua presuntuosa e specialistica bibliote-
ca diligentemente descritta
da Bettetini, puntiglioso anche nel ricordare titoli di film
e canzoni ispirate al tram,
forse mancava.
L’interpretazione dei sogni,
lasciamola a Freud - che ha
scritto persino “Nel bene e
nel male, i sogni sono sempre più grandiosi di chi li sogna” - e a tutti coloro che si
sono letterariamente immersi nel problema (“l’interpretazione di un sogno è già un
sogno” ha scritto in Il teatro
del sogno Salomon Resnik)
come Guido Almansi e
Claude Beguin, autori di una
approfondita ricerca su più di
cento autori della letteratura
mondiale che ha dato luogo
ad una ricca antologia intitolata Teatro del sonno.
Quella delle metafore, invece, a chiunque voglia dilet-
tarsi a leggere la storia di
questo tram senza rotaie
Agile nella scrittura, privo di
ricercatezze letterarie, e tanto lontano dallo stile dotto
dei testi bettetiniani di semiotica il piccolo libro scorre
con facilità e resta più impresso nella memoria, del
sogno che ha ispirato la trascrizione del ricordo onirico.
Rimane in sospeso il problema, posto dall’autore, della
definizione da dare al testo.
Che ne dite?
Romanzo breve, racconto
lungo, novella? E perché no,
ricorrendo alla terminologia
musicale, “scherzo”?
Gianfranco Bettetini,
Un tram senza rotaie,
pagine 96,
lire 18.000,
Interlinea edizioni,
Novara 2000
Raffaele Carletti,
Lettere di una grande
amicizia.
Il cappellano militare
Annibale Carletti a don
Primo Mazzolari.
La sua vicenda umana e
sacerdotale.
Pref. di Lorenzo Bedeschi,
Editrice Confronti,
Rivolta d’Adda,
pagine 188
L’ECO DELLA STAMPA
ECO STAMPA MEDIA MONITOR S.R.L.
Via Compagnoni 28, 20129 Milano
Tel. 02 74 81 131 Fax. 02 76 11 03 46
21 (29)
Varato il regolamento della legge 150/2000
Roma, 7 febbraio 2001. Via libera del Consiglio dei ministri al regolamento di attuazione
della legge 150/2000 sulla comunicazione
nella Pubblica amministrazione. Il testo è
stato approvato oggi su proposta del presidente del Consiglio, Giuliano Amato, e del
ministro della Funzione Pubblica, Franco
Bassanini.
Il regolamento è stato emanato in attuazione
dell’articolo 5 della legge 150/2000 e fissa i
“requisiti di accesso specifici per il personale
impiegato presso uffici stampa e uffici per le
relazioni con il pubblico (Urp), in coerenza
con quanto indicato dalla legge, la quale, tra
l’ altro, prevede espressamente l’iscrizione
negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell’ albo nazionale dei giornalisti”.
Il provvedimento, ricorda una nota della
Funzione Pubblica, stabilisce, inoltre, le
modalità per consentire “la permanenza in
servizio negli uffici stampa del personale che
già faceva parte della struttura prima dell’entrata in vigore della legge 150, prevedendo
in particolare appositi programmi formativi,
necessari per garantire la permanenza del
personale nelle attività di informazione”.
Questi programmi potranno essere organizzati dalle singole amministrazioni, con la
collaborazione della Scuola superiore della
pubblica amministrazione, del Formez e
degli istituti e scuole di formazione esistenti
presso le singole amministrazioni e delle
università specializzate. Le attività di formazione dovranno essere completate entro 18
mesi dall’ entrata in vigore del regolamento. I
corsi per i responsabili di uffici stampa e Urp
avranno durata minima di 90 ore per chi ha
più di due anni di servizio nel settore, di 120
ore per gli altri. Tra le attività formative, laboratori per la sperimentazione di tecnologie e
processi innovativi in tema di comunicazione, incontri con testimonianze di eccellenza
relative agli uffici per le relazioni con i pubblico e gli uffici stampa e, più in generale, alla
comunicazione pubblica e di pubblica utilità.
L’articolo 51 della legge n. 388/2000 (legge
finanziaria 2001) esclude le aree di contrattazione speciale, quale dovrebbe essere
quella relativa ai giornalisti negli uffici stampa della Pubblica amministrazione. Possono
partecipare alle tratttive i sindacati che
abbiano una rappresentanza pari al 5% degli
addetti a un comparto (articolo 47-bis del
Dlgs n. 29/1993). La Fnsi ha chiesto all’Aran
di avviare le trattative. Come si comporterà
l’Aran? L’Aran rappresenta il Governo come
datore di lavoro.
Questo il testo del regolamento, che, prima
di diventare Dpr, dovrà superare l’esame del
Consiglio di Stato:
Via libera ai giornalisti negli uff
Ma c’è un’ombra sulla contratt
Regolamento recante norme per la
determinazione dei titoli per l’accesso
alle attività di informazione e di
comunicazione e per la individuazione
e la disciplina degli interventi formativi, ai
sensi dell’articolo 5 della legge 7 giugno
2000, n. 150, recante la disciplina delle
attività di informazione e comunicazione
delle pubbliche amministrazioni.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, e in particolare l’articolo 5;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella seduta del;
Acquisita l’intesa dalla Conferenza unificata Stato, regioni,
città e autonomie locali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza
generale del;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
seduta del;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di
concerto con il Ministro della Funzione Pubblica;
EMANA
il seguente regolamento
Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento individua i titoli per l’accesso del
personale da utilizzare per le attività di informazione e di
comunicazione, disciplina i modelli formativi finalizzati alla
qualificazione professionale del personale che già svolge
le attività di informazione e di comunicazione nelle Pubbliche amministrazioni, e stabilisce i requisiti minimi dei
soggetti privati abilitati allo svolgimento di attività formative
in materia di informazione e comunicazione delle Pubbliche amministrazioni.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ad eccezione delle
Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di
Trento e Bolzano.
Art. 2 - Requisiti per lo svolgimento
delle attività di comunicazione
1. L’esercizio delle attività di comunicazione nell’ambito
degli uffici per le relazioni con il pubblico o delle analoghe strutture di cui all’articolo 6 della legge 7 giugno
2000, n.150, fatte salve le norme vigenti nei diversi ordinamenti che disciplinano l’accesso alle qualifiche, è
subordinato al possesso:
per il personale appartenente a qualifica dirigenziale,
del diploma di laurea in scienze della comunicazione,
del diploma di laurea in relazioni pubbliche e materie
assimilate, ovvero, per I laureati in discipline diverse,
del titolo di specializzazione o di perfezionamento post
22 (30)
laurea o di altri titoli post universitari rilasciati in scienze della comunicazione o relazioni pubbliche e materie
assimilate da università ed istituti universitari pubblici e
privati, ovvero di mister in comunicazione conseguito
presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione;
per il personale appartenente a qualifiche comprese
nell’area di inquadramento C del contratto collettivo
nazionale di lavoro per il comparto Ministeri o in area
equivalente dei contratti collettivi nazionali di lavoro per
i comparti di contrattazione riguardanti le altre amministrazioni pubbliche cui si applica il presente regolamento, del diploma di laurea in scienze della comunicazione, del diploma di laurea in relazioni pubbliche e materie assimilate, ovvero, per i laureati in discipline diverse, del titolo di specializzazione o di perfezionamento
post laurea o di altri titoli postuniversitari in comunicazione, relazioni pubbliche o materie assimilate rilasciati
da università ed istituti universitari italiani e stranieri
ovvero dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
2. Ai fini dell’individuazione dei titoli di studio per le categorie
di personale di cui al comma 1, lettere a) e b), è comunque fatta salva l’applicazione, secondo criteri di equivalenza, delle disposizioni di cui al regolamento in materia di
autonomia didattica degli Atenei, adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
con decreto del Ministro per l’università e la ricerca scientifica 3 novembre 1999, n. 509.
3. Nessun requisito specifico è richiesto per il personale
diverso da quello di cui al comma 1 e comunque appartenente all’area di inquadramento contrattuale B del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri o
ad area equivalente dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i comparti di contrattazione riguardanti le altre
amministrazioni pubbliche cui si applica il presente regolamento.
4. Per l’assegnazione all’ufficio per le relazioni con il pubblico
o strutture analoghe, le amministrazioni prevedono, relativamente al personale di cui al comma 2, la frequenza di
corsi di formazione teorico pratici, organizzati, in relazione
allo specifico profilo professionale da ricoprire, sulla base
dei modelli formativi di cui al successivo articolo 7.
5. Agli uffici per le relazioni con il pubblico non può essere
adibito personale appartenente ad aree di inquadramento
inferiore alla B.
6. Ciascuna amministrazione provvede, nell’esercizio della
propria potestà regolamentare, ad adottare atti di organizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico in
coerenza con le disposizioni di cui ai precedenti commi.
Art. 3 - Requisiti per lo svolgimento
delle attività di informazione
1. L’esercizio delle attività di informazione nell’ambito degli
uffici stampa di cui all’articolo 9 della legge 7 giugno 2000,
n.150, è subordinato, oltre al possesso dei titoli culturali
previsti dai vigenti ordinamenti e disposizioni contrattuali in
materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, il possesso del requisito della iscrizione negli
elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell’albo nazionale dei giornalisti di cui all’articolo 26 della legge 3
febbraio 1963, n. 69, per il personale che svolge funzioni
di capo ufficio stampa.
2. Il requisito dell’iscrizione all’albo nazionale dei giornalisti è
altresì richiesto per il personale che, se l’organizzazione
degli uffici lo prevede, coadiuva il capo ufficio stampa
nell’esercizio delle funzioni istituzionali, anche nell’intrattenere rapporti diretti con la stampa e, in generale, con i
media.
3. Nessun requisito professionale specifico è richiesto per il
personale addetto all’ufficio con mansioni non rientranti
nelle previsioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. Le amministrazioni che hanno istituito un ufficio stampa
provvedono, nell’ambito della potestà organizzativa prevista dal proprio ordinamento, ad adottare gli atti di organiz-
zazione dell’ufficio in conformità alle disposizioni di cui ai
precedenti commi.
Art. 4 - Cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea
1. In caso di affidamento a cittadini degli Stati membri dell’Unione europea delle funzioni di comunicazione di cui all’articolo 2 e di informazione di cui all’articolo 3, si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 37, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 5 - Soggetti estranei alla amministrazione
1. Il conferimento dell’incarico di responsabile dell’ufficio per
le relazioni con il pubblico e di strutture assimilate e di
capo ufficio stampa a soggetti estranei alla pubblica amministrazione è subordinato al possesso dei requisiti di cui ai
precedenti articoli 2 e 3.
Art. 6 - Norma di prima applicazione
1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, le
amministrazioni possono confermare l’attribuzione delle
funzioni di comunicazione di cui all’articolo 2 e di informazione di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 al personale dei
ruoli organici che già svolgono tali funzioni. La conferma
può essere effettuata anche se il predetto personale è
sfornito dei titoli specifici previsti per l’accesso, e, relativamente all’esercizio delle funzioni di informazione, in
mancanza del requisito professionale della iscrizione all’albo nazionale dei giornalisti.
2. Le amministrazioni, per la conferma dell’attribuzione
delle funzioni già svolte dal personale in servizio, prevedono, sulla base dei modelli individuati dal successivo
articolo 7, l’adozione di programmi formativi nei limiti
delle proprie disponibilità di bilancio, avvalendosi, secondo le norme vigenti, della collaborazione della Scuola
Superiore della pubblica amministrazione, del Formez,
degli istituti e delle scuole di formazione esistenti presso
le amministrazioni stesse, delle università ed istituti
universitari e di altri soggetti pubblici e di società private
specializzate nel settore. I programmi annuali della Scuola superiore della pubblica amministrazione e del Formez
sono conseguentemente adeguati per far fronte prioritariamente alle esigenze formative previste dal presente
regolamento.
3. Le attività formative del personale in servizio sono portate
a compimento dalle amministrazioni entro diciotto mesi
dall’entrata in vigore del presente regolamento.
4. È esonerato dalla partecipazione al programma di formazione di cui al comma 2 il personale in servizio, già in
possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 o che ha
frequentato master in comunicazione pubblica di durata
non inferiore a quelle previste dal comma 1, lett. a), del
successivo articolo 7, organizzati dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione, da università ed istituti
universitari o da strutture private dotate dei requisiti di cui
all’articolo 8.
5. Il personale confermato nell’esercizio delle funzioni di
comunicazione ed informazione è assegnato ad altre
funzioni se non svolge, nel termine di cui al precedente
comma 4, il programma formativo previsto in relazione alla
tipologia e al livello della funzione svolta presso l’amministrazione di appartenenza.
Art. 7 - Interventi formativi
1. Le strutture pubbliche e private chiamate a svolgere ai
sensi dell’art.4, comma 2 della legge 150/2000, l’attività di
formazione ed aggiomamento per il personale già in serviORDINE
3
2
2001
L’Ordine del Lazio
“avverte” Ezio Mauro
Roma, 20 febbraio. Il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti
di Lazio e Molise ha inflitto la sanzione dell’avvertimento al
direttore del quotidiano La Repubblica, Ezio Mauro.
L’avvertimento, che è la sanzione più lieve, sarebbe stata
inflitta per una “mancata verifica” da parte del direttore. Il
direttore infatti è responsabile del contenuto di tutti gli articoli comparsi sulla sua testata.
(ANSA)
ffici stampa della P.a.
tazione: Fnsi esclusa?
zio presso gli uffici che si occupano di comunicazione ed
informazione, definiscono i programmi formativi secondo
quanto previsto nell’allegato A che costituisce parte integrante del presente regolamento.
Art. 8 - Strutture private abilitate
alle attività di formazione
1. Per le attività di formazione di cui al precedente articolo 6
le amministrazioni possono avvalersi, oltre che delle strutture pubbliche della formazione individuate all’art. 4 della
legge 7 giugno 2000, n. 150, anche di strutture private con
specifica esperienza e specializzazione nel settore.
2. Le strutture private di cui al comma 1, sono ammesse alla
selezione per lo svolgimento delle attività di formazione di
cui al precedente articolo 6 previa verifica della sussistenza dei requisiti minimi individuati nell’allegato B) che costituisce parte integrante del presente regolamento.
Allegato A - (articolo 7, comma 1)
CRITERI, MODALITÀ E CONTENUTI
DEGLI INTERVENTI FORMATIVI
A) Durata dei corsi e degli altri interventi di comunicazione e aggiornamento.
Per i responsabili degli uffici per le relazioni con il pubblico e
strutture assimilate e per i capi uffici stampa gli interventi
formativi devono avere una durata minima di novanta ore per
il personale che alla data di entrata in vigore del presente
regolamento svolga l’attività di comunicazione od informazione da almeno due anni e di centoventi ore ove il periodo sia
inferiore. Per il restante personale degli uffici sopra indicati i
corsi devono avere una durata minima di sessanta ore se
con anzianità nella funzione di almeno due anni all’entrata in
vigore del regolamento e di novanta ore ove il periodo sia
inferiore.
B) Modalità.
L’organizzazione e la sequenza dei contenuti devono essere
progettate secondo una articolazione modulare nella quale
ogni modulo sia caratterizzato da una autoconsistenza tematica e finalizzata a raggiungere obiettivi didattici propri (conoscenze generali e specialistiche, capacità, atteggiamenti e
stili professionali).
Tenuto conto delle caratteristiche professionali e di esperienza dei partecipanti alle attività formative, deve essere metodologicamente privilegiato un modello didattico principalmente fondato su:
• lezioni sui fondamentali modelli scientifici che sottendono le
pratiche comunicative;
• laboratori per la sperimentazione di tecnologie e processi
innovativi in tema di comunicazione;
• incontri spot con testimonianze di eccellenza relativi agli
uffici per le relazioni con il pubblico e gli uffici stampa e, più
in generale alla comunicazione pubblica e di pubblica utilità.
I corsi per il personale degli uffici per le relazioni con il pubblico e le altre strutture analoghe e degli uffici stampa dovranno avere una parte comune non superiore al trenta per cento
del monte orario complessivo sui fondamenti normativi e
tematici di comune interesse. Le Amministrazioni potranno
avvalersi dei pacchetti in autoistruzione predisposti e messi
a disposizione dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione in collaborazione con il Formez. La fruizione dei
contenuti in autoistruzione è considerata utile ai fini del
raggiungimento del numero di ore di formazione previsto
nelle diverse ipotesi.
I corsi dovranno, inoltre, prevedere approfondimenti differenziati sia in relazione alla specificità delle funzioni di comunicazione ed informazione che in relazione al livello di responsabilità dei destinatari.
C) Supporti multimediali e formazione a distanza.
Le attività formative sono svolte con supporti multimediali.
Parte dei contenuti individuati alla successiva lettera E) e per
un numero di ore non superiore al cinquanta per cento del
monte ore complessivo dei singoli programmi formativi, può
essere erogata mediante formazione a distanza (F.A.D.).
ORDINE
3
2
2001
I relativi moduli dovranno essere progettati secondo criteri di
coerenza con i moduli di erogazione d’aula e dovranno
prevedere test di verifica, valutazione e controllo del percorso di apprendimento del discente.
D) Organizzazione.
I partecipanti ai corsi non devono superare, di norma, il
numero di venticinque per assicurare il massimo possibile di
interazione. Tutti gli interventi formativi per il personale che
già svolge attività di informazione e comunicazione dovranno
assicurare, attraverso lezioni, esercitazioni pratiche, case
studies, simulazioni anche operative, confronto con testimoni, un’adeguata trattazione delle discipline specifiche della
comunicazione e dell’informazione con particolare riferimento all’attività delle istituzioni pubbliche La partecipazione ai
corsi è obbligatoria. La frequenza non può essere inferiore
all’ottanta per cento del totale delle ore complessive previste
al punto A).
La frequenza deve essere attestata dalle strutture di formazione.
E) Contenuti. Nell’ambito dei corsi devono essere trattati, di norma, i seguenti temi:
• tendenza ed evoluzione generale;
• analisi dei processi di trasformazione dei sistemi amministrativi;
• il quadro normativo riguardante l’informazione, la comunicazione pubblica, la stampa, la privacy;
• le tecniche e strumenti della comunicazione e dell’informazione, l’utilizzo delle nuove tecnologie e qualità della comunicazione pubblica su Intemet;
• la predisposizione dei piani annuali di comunicazione e
delle campagne di informazione;
• il marketing nel sistema pubblico;
• la comunicazione interna e la comunicazione organizzativa;
• logiche organizzative e strategie comunicative;
• le tecniche di relazioni pubbliche;
• la comunicazione interpersonale;
• i new media;
• tecniche di elaborazione dei messaggi e prodotti di comunicazione;
• tecniche di valutazione dei progetti e prodotti comunicativi.
Allegato B - (articolo 8, comma 2)
REQUISITI PER LA SELEZIONE
DELLE STRUTTURE PRIVATE
ABILITATE ALLE ATTIVITÀ
DI FORMAZIONE
A) Adozione, nella pianificazione esecutiva della formazione
che si intende erogare, dei modelli formativi di cui all’allegato
A) previsto dall’art. 7 del regolamento;
B) esperienza quinquennale accumulata nel campo della
formazione in generale, di cui per almeno un biennio nel
campo della formazione del personale di pubbliche amministrazioni;
C) documentata competenza nello specifico settore della
comunicazione e delle pubbliche relazioni;
D) livello professionale dei formatori che devono essere di
accertata competenza ed esperienza (docenza universitaria
in discipline relative alla comunicazione e pubbliche relazioni
e docenza universitaria relativa alle discipline amministrative,
iscrizioni ad albi ed associazioni professionali relativi alla
comunicazione, all’informazione e relazioni pubbliche da
almeno tre anni, funzioni dirigenziali in strutture pubbliche e
private in settori relativi alla progettazione organizzativa ed
alla gestione dei sistemi informativi, altre analoghe e qualificate figure professionali);
E) valutazione continua delle attività formative, sia attraverso
strumenti di autovalutazione, sia attraverso strumenti di valutazione di impatto dell’intervento formativo dopo il ritorno dei
partecipanti nelle rispettive amministrazioni;
F) capacità logistiche e stabilità economica e finanziaria;
G) ricorso alle tecnologie della comunicazione e dell’informazione e disponibilità di sale multimediali attrezzate.
Ciancio:
solo i bilanci in
nero difendono
la libertà
di stampa
Roma, 21 febbraio 2001.
Qualità dell’informazione e
rispetto della verità, ma
anche le norme sulla diffamazione a mezzo stampa, la
deontologia professionale,
l’annoso problema delle citazioni miliardarie. Sono questi
gli argomenti del Forum sulla
qualità dell’informazione, organizzato oggi a Roma dall’Ordine nazionale dei giornalisti.
Ai lavori, introdotti dal presidente dell’Ordine, Mario
Petrina, hanno partecipato
tra gli altri il ministro di
Grazia e Giustizia Piero
Fassino, il Garante per la
privacy, Stefano Rodotà, il
presidente della Fieg, Mario
Ciancio Sanfilippo, esponenti del mondo politico come
Franco Frattini e del mondo
giornalistico come i direttori
Paolo Graldi, Paolo Gambescia e Pierluigi Magnaschi.
“Intendiamo riflettere e ragionare - ha detto Petrina - per
dare un contributo al
raggiungimento della qualità
dell’informazione e quindi
alla democrazia nel nostro
Paese”. Per Ciancio, “la
libertà di stampa si difende
con i bilanci sani, perché le
aziende sane non subiscono
pressioni”. Il presidente della
Fieg ha stigmatizzato le
“cifre incredibili” spese dagli
editori per difendere i giornalisti nelle cause per diffamazione e ha auspicato che lo
“sgonfiamento” della televisione indicato da una ricerca
commissionata dall’Ordine
avvenga veramente: “Finora
c’è stato un meccanismo a
senso unico, perché la
pubblicità televisiva non si è
sgonfiata, ma anzi la ripartizione delle risorse pubblicatarie continua a vedere il
60% alla Tv e il 35%-36%
alla stampa. In tutti i Paesi
europei avviene esattamente il contrario”.
Dei rapporti tra privacy e
giornalismo ha parlato invece Rodotà: “Negli Usa almeno da un anno si è capito
che la privacy è un bene
aggiuntivo, venduto al consumatore della rete.
Questa mentalità sta arrivando anche da noi”. Per quanto riguarda i rapporti col
mondo del giornalismo, Rodotà ha detto che è stato
bilanciato “l’interesse all’informazione con il principio di
dignità: ma noi non crediamo
che la società si cambi per
decreto. Siamo in una materia che tocca tutte le sfaccettature della società italiana”.
Il garante ha sottolineato “la
larga e progressiva adesione
spontanea dei giornalisti a
quanto prevede la legge”,
segnalando che l’attività
dell’Autorità ha incontrato
minori resistenze rispetto a
quelle riscontrate da organismi analoghi: “Su 295 ricorsi, ne sono stati impugnati
solo sei, mentre su migliaia
di pronunciamenti nessuno è
stato impugnato”, ha ricordato Rodotà.
Il ministro Fassino ha ricordato la collaborazione “molto
intensa” con l’Ordine, la Fnsi
e la Fieg, su un tema cruciale come quello della definizione di un quadro normativo più adeguato per il settore, che possa “garantire i
diritti all’informazione per i
cittadini, il diritto di cronaca
per i giornalisti, l’onorabilità
del singolo cittadino. Dovremo darci una legislazione
che garantisca tutti e tre
questi diritti e ogni disegno di
legge andrà valutato nella
sua congruità a tutelare
questi tre principi”. Sui
rapporti tra informazione e
politica, il direttore del
Messaggero Paolo Graldi ha
sottolineato come i giornalisti siano sempre più chiamati ad autenticare quello che
l’uomo politico dice, spesso
senza avere la possibilità di
replicare alle risposte date. A
questo proposito, il direttore
dell’Ansa Pierluigi Magnaschi, tornando sulle polemiche che hanno interessato
“Porta a Porta”, ha sottolineato l’utilità della trasmissione per spingere i politici a
rispettare i tempi previsti per
i propri interventi televisivi e
quindi contribuire ad una più
efficace comunicazione, ha
anche proposto di utilizzare
una sorta di congegno che
possa interrompere automaticamente l’audio.
In tema di libertà di stampa,
il direttore del Mattino Paolo
Gambescia, ha detto che i
giornalisti devono “fare
un’autocritica per il loro
comportamento. Non vedo
pericoli per la libertà di stampa, anche se ci possono
essere condizionamenti o il
rischio dell’omologazione,
ma è necessario che tutta la
categoria faccia una critica
sul proprio modo di lavorare”.
Franco Frattini ha proposto
ai giornalisti di domandarsi
cosa si aspetta il cittadino
dalla politica: “Questa è la
domanda che si devono
porre i mezzi di informazione. Non c’è più lo schermo
delle ideologie e quello che
si deve far emergere oggi è
la qualità complessiva del
singolo politico e permettergli di dire quello che pensa
veramente”.
Comunque, dalla ricerca
presentata da Mario Morcellini, emerge che “negli ultimi
anni ‘90 l’Italia si è avvicinata
agli standard europei, sia per
quanto riguarda la televisione sia per la multimedialità e
l’avvento delle nuove tecnologie. Importanza particolare
metterei - ha aggiunto Morcellini - al mondo della scuola: all’espansione dell’istruzione corrisponde l’aumento
dell’interesse per il giornalismo e l’informazione.
Questo avviene per il nostro
Paese per la prima volta a
partire dagli anni ‘90”.
Tra i problemi segnalati da
Morcellini “il persistere di
aree di crisi e, a volte, la
realizzazione di un cattivo
‘prodotto-informazione’”.
(ANSA)
23 (31)
DELIBERAZIONE
DISCIPLINARE
Emittenza locale:
sono in arrivo 520 concessioni
Roma, 26 febbraio. Saranno 520 le
concessioni per l’emittenza che il ministero delle comunicazioni assegnerà
entro marzo: 400 a carattere informativo e commerciale e 120 a carattere
comunitario. Le domande fioccate sul
tavolo della commissione valutatrice
sono ammontate a 4.547: ad avanzarle
647 operatori. Niente paura però per
quelle emittenti che non riceveranno la
concessione: il decreto legge sul digitale che il Senato dovrebbe trasformare
in legge a giorni prevede l’autorizzazione a trasmettere fino al 2006, fino
all’avvento cioè del digitale. A chiudere
i battenti, però, dopo l’assegnazione
delle concessioni saranno il 10 per
cento dellle attuali emittenti, circa una
quarantina.
“Si tratta di aziende che non hanno i
requisiti minimi - precisa immediatamente il ministro per le comunicazioni,
Salvatore Cardinale nel corso della
conferenza stampa - di strutture cioè
pressoché inesistenti, operatori senza
personale, aziende senza fondi”. Le
regioni più gettonate per nuove televisioni locali sono state la Lombardia, il
Lazio il Veneto, la Sicilia e la Campania. Quel 10% di emittenti che usciran-
no dal mercato, comunque “Tar
permettendo”, come ironizza Cardinale, potranno vendere l’azienda, trasferendo al nuovo acquirente la concessine o l’autorizzazione e la frequenza.
Delle 520 concessioni in arrivo, 400
riguarderanno emittenti a carattere
informativo e commerciale e 120 a
carattere comunitario. La differenza
inoltre tra emittenti in graduatoria e
quelle fuori graduatoria, ma autorizzate
a trasmettere fino al 2006, risiede nel
titolo preferenziale, concesso a quelle
in graduatoria, di accedere al digitale.
(AdnKronos)
Se l’autore dell’articolo viene
Il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia,
nella sua seduta del 18 dicembre 2000;
sentito il consigliere istruttore Sergio D’Asnasch (articolo 6
della legge 7 agosto 1990 n. 241);
visti gli articoli 2 e 48 della legge 3.2.1963 n. 69 sull’ordinamento della professione giornalistica;
lette la sentenza n. 11/1968 della Corte Costituzionale
secondo la quale l’Ordine «....con i suoi poteri di ente pubblico vigila, nei confronti di tutti e nell’interesse della collettività,
sulla rigorosa osservanza di quella dignità professionale che
si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla
libertà di informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla» e la sentenza n. 7543
del 9 luglio 1991 (Mass. 1991) della Cassazione civile secondo la quale «la fissazione di norme interne, individuatrici di
comportamenti contrari al decoro professionale, ancorché
non integranti abusi o mancanze, configura legittimo esercizio dei poteri affidati agli Ordini professionali, con la consequenziale irrogabilità, in caso di inosservanza, di sanzione
disciplinare»;
espletate le sommarie informazioni di cui all’articolo 56 della
legge 3.2.1963 n. 69;
tenuto conto della sentenza 14 dicembre 1995 n. 505 della
Corte costituzionale;
visti altresì gli atti del procedimento;
Considerato quanto segue:
1. Esposto e fatti
In data 26 luglio 1999 la Procura generale della Repubblica
di Milano ha chiesto (ex articolo 48, II comma, della legge n.
69/1963) l’apertura di un procedimento disciplinare a carico
di Roberto Biglia, direttore di Panorama. Il settimanale era
stato obbligato dalla prima sezione civile del Tribunale di
Milano a pubblicare i dispositivi di due sentenze contro
Giuliano Ferrara e Andrea Marcenaro, condannati al risarcimento dei danni da diffamazione ai magistrati Ilda Boccassini e Gherardo Colombo. Il settimanale Panorama, pubblicando sul numero del 24 giugno 1999 gli estratti, aveva però
aggiunto commenti degli stessi Ferrara e Marcenaro “condivisi” da Briglia, che la Procura generale considera scorretti in
quanto ingenerano sospetti di una sentenza “domestica” per
accontentare altri magistrati e inoltre non riportano le valutazioni effettuate dal Tribunale, non consentendo al lettore di
rendersi conto delle ragioni per le quali i due articoli erano
stati ritenuti diffamatori. Il comportamento di Ferrara e Marcenaro è stato rimesso alla valutazione dell’Ordine del LazioMolise. La Procura generale ha agito su istanza dell’avvocato Salvatore Morvillo, legale dei magistrati Boccassini e
Colombo.
2. Sommarie informazioni, capo d’incolpazione e comunicazioni alle parti
In data 28 luglio 1999, il presidente di questo Consiglio ha
fatto notificare un avviso disciplinare al giornalista Roberto
Briglia, allegando la richiesta della Procura generale, firmata
dal sostituto Giacomo Caliendo. Eccone il testo:
“Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Milano,
in persona del sostituto procuratore generale Dott. Giacomo
Caliendo, rilevato che, con istanza pervenuta il 20.7.99, l’avv.
Salvatore Morvillo, nella qualità di difensore della Dott.ssa
Ilda Boccassini e del Dott. Gherardo Colombo, sollecita il
potere di “richiesta” di procedimento disciplinare, ex art. 48 II
comma legge professionale, nei confronti “dei responsabili”,
per i due articoli “A proposito di giornalisti, p.m. e giustizia” e
“L’imputato paghi ma non si spieghi il perché” pubblicati su
Panorama del 24.6.99, a commento dei dispositivi, pubblicati nella pagina successiva, delle sentenze n. 3223/99 e n.
3224/99 pronunciate dal Tribunale di Milano, nei procedimenti promossi dalla Dott.ssa Boccassini e dal Dott. Colombo nei
confronti della Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., del direttore di Panorama, Giuliano Ferrara, e del giornalista Andrea
Marcenaro;
- ritenuto che il commento “L’imputato paghi ma non si spieghi il perché” risulta in palese contrasto con l’obbligo del
rispetto della verità sostanziale dei fatti e con i doveri imposti
dalla lealtà e dalla buona fede, in quanto - oltre a presentare
la decisione come pretesa degli attori di una “sentenza del
collega della stessa città, dello stesso palazzo, dello stesso
pianerottolo e perfino della porta accanto”, e l’ordine di
pubblicazione del dispositivo a caratteri doppi del normale
24 (32)
come frutto di eccessivo zelo “a favore dei potenti colleghi” pone, sotto forma di domanda, una serie di quesiti, cui le
sentenze hanno dato risposta. Domandarsi, retoricamente,
ad esempio, perché “la prima sezione civile del Tribunale di
Milano non spiega ai lettori, e prima ancora ai condannati, in
che cosa noi condannati avremmo sbagliato?”, altera il
rapporto di fiducia tra lettori e stampa, dal momento che ai
giornalisti, autori del commento, erano note le motivazioni
del Tribunale, e ingenera nel lettore, cui tali motivazioni non
sono offerte alla riflessione, l’idea di una decisione non motivata o che non consenta di comprendere in quali parti e per
quali ragioni l’articolo e/o la critica risultano diffamatori,
- ritenuto che, mentre nei confronti degli autori di tale
commento, Giuliano Ferrara e Andrea Marcenaro, risultando
gli stessi iscritti all’Ordine regionale dei giornalisti del Lazio,
vanno trasmessi gli atti, per competenza, al Procuratore
Generale presso la Corte d’Appello di Roma, non è esente
da censura il comportamento del direttore del settimanale
Panorama, Roberto Briglia, non solo per l’obbligo di controllo
impostogli dalla legge, ma anche perché, per le responsabilità che gli competono, nella indicata qualità, deve ritenersi
concorrente nell’illecito disciplinare, sia per aver consentito la
pubblicazione del commento, così come articolato, a corredo
della pubblicazione dei dispositivi delle sentenze, sia per il
commento senza firma “A proposito di giornalisti, p.m. e
giustizia” ma allo stesso attribuibile per l’esplicito riferimento,
nel contesto, alla “direzione di Panorama”;
- ritenuto, infatti, che, da un lato, l’incipit dell’articolo “A meno
di due anni, bruciando i tempi che occorrono normalmente
per definire una causa” contribuisce, ove letto unitamente a
quanto riportato nel commento a firma di Ferrara e Marcenaro, ad ingenerare il sospetto di una giustizia “domestica”,
dall’altro richiama passi dell’articolo pubblicato su Panorama
del 26.6.97, in particolare quelli relativi a Tommaso Buscetta
e al “caso Mele”, senza alcuna indicazione delle valutazioni
effettuate dal Tribunale, non consentendo così al lettore di
rendersi conto delle ragioni per le quali sono stati ritenuti
diffamatori, pervenendo, peraltro, ad una nuova pubblicazione degli stessi, nonostante le decisioni del Tribunale;
- ritenuto che, se è vero che nell’articolo si specifica che “La
direzione di Panorama condivide quanto qui a lato sostengono Ferrara e Marcenaro: basterebbe in questi casi una precisazione...”, il comportamento complessivo, sopraindicato,
consente di escludere, come si è detto, che per quanto
concerne il commento di Ferrara e Marcenaro, la “condivisione” sia limitata al solo suggerimento.
D’altro canto, pur essendo convinto che un diverso rapporto
cittadino-stampa sarebbe auspicabile, con l’effettiva possibilità del cittadino di chiedere ed ottenere la rettifica di notizie
inesatte, anziché ricorrere al giudice, comportamenti come
quelli su indicati, peraltro successivi a decisioni del giudice,
non favoriscono, certo, l’avvio di una seria riflessione e la
ricerca di soluzioni adeguate.
Tanto premesso, visto l’art. 48 II comma Legge 69/63 Chiede
che il Consiglio Regionale della Lombardia dell’Ordine dei
giornalisti voglia iniziare procedimento disciplinare nei
confronti del giornalista professionista Roberto Briglia per i
fatti sopra riportati”.
Questa la richiesta al Pg dell’avvocato Salvatore Morvillo per
conto dei magistrati Ilda Boccasini e Gherardo Colombo:
“Ill.mo Signor Procuratore Generale, quale difensore della
Dr.ssa Ilda Boccassini e del Dr. Gherardo Colombo mi pregio
sottoporre alla Sua attenzione i fatti seguenti:
Il settimanale Panorama, nel suo numero del 26.6.97,
pubblicò a firma Andrea Marcenaro un articolo che recava il titolo: “Forza Ilda, con gli strafalcioni”; il sovratitolo:
“PROTAGONISMI - LO SCHIAFFO DEL CSM ALLA
BOCCASSINI” ed il sottotitolo: “L’elogio di Buscetta, le cimici,
la difesa di Stefania Ariosto: Poi il primo stop di Mele alla
procura generale di Roma. Ma ora...”.
Nell’articolo, l’autore attribuiva alla Dr.ssa Boccassini una
sequenza di “strafalcioni” ai quali sarebbe seguito “lo schiaffo
del CSM”.
Questo l’elenco dei pretesi strafalcioni:
- la Dr.ssa Boccassini avrebbe errato nel collegare alle scelte del pentito Buscetta i relativi lutti familiari;
- la Dr.ssa Boccassini e il Dr. Colombo avrebbero, in una
audizione del settembre 96, raccontato al CSM “balle vere e
1
proprie” sul Dr. Vittorio Mele;
- la Dr.ssa Boccassini avrebbe eletto a sua “pupilla fissa” la
Signora Stefania Ariosto e ciò a dispetto di testimonianze
della stessa, meritevoli di denuncia per calunnia essendo
risultate false;
- la Dr.ssa Boccassini, per la “famosa intercettazione romana
al... Mandara” si sarebbe trovata a “rispondere davanti al
C.S.M.” ed uno dei membri di detto Consiglio avrebbe giudicato il suo operato alla stregua di “scorrettezza oggettiva”
per assenza di imparzialità.
L’autore del pezzo non mancava di postillare i vari episodi
con chiose volte ad appesantire gli addebiti fino ad ipotizzare
che “sulla Boccassini... in continuazione sempre uguale
dovrebbe riproporsi l’interrogativo se le sue “scorrettezze”
siano da ascrivere a “strafalcioni” o “alla malizia”. Con la clausola finale: “c’è da stupirsi se alla fine al CSM si siano arrabbiati?”.
A seguito di tale articolo la Dr.ssa Boccassini e il Dr.
Colombo, con autonome citazioni, convennero avanti il
Tribunale di Milano la editrice della rivista, Arnoldo
Mondadori Editore S.p.A., il direttore Giuliano Ferrara e il
giornalista Andrea Marcenaro quali corresponsabili della
lesione dell’onore, della reputazione, dell’identità personale e
professionale e dell’immagine altrui.
2
Il Tribunale di Milano, con sentenze n. 3223/99 e N.
3224/99, condannò i convenuti in solido al risarcimento
dei danni e dispose la pubblicazione dei dispositivi sul
settimanale Panorama, per una volta e a caratteri doppi, nei
trenta giorni dalla notificazione della sentenza.
3
4
I soccombenti, tenuti a dare leale esecuzione all’ordine
di pubblicazione, hanno in realtà concertato tra loro e
poi posto in essere la seguente strategia:
a) essi non hanno pubblicato puramente e semplicemente (e
cioè senza chiose e commenti) i dispositivi delle sentenze
ma, al contrario, li hanno commentati con due testi che
hanno collocato in modo che i lettori dovessero per prima
leggere la “chiosa” e solo dopo passare alla lettura dei dispositivi;
b) nella redazione dei due testi, recanti i titoli “A proposito di
giornalisti, p.m. e giustizia” e “L’imputato paghi ma non si
spieghi il perché”, essi hanno operato in modo da indurre i
lettori a non dare alcun credito alle sentenze pubblicate nella
pagina seguente, così da ridurre la pubblicazione dei dispositivi a una mera formalità e da impedire che la pubblicazione assolvesse al suo scopo, che era quello di ripristinare i
valori violati.
Si noti che, per indurre i lettori a negare ogni valore alle decisioni del Tribunale, gli interessati hanno operato su più piani
e così:
- hanno presentato le sentenze come pronunce “del collega
della stessa città, dello stesso palazzo, dello stesso pianerottolo e perfino della porta accanto” e come decisioni emesse
“a favore dei potenti colleghi” e “bruciando i tempi che occorrono normalmente per definire una causa”;
- hanno fatto credere che i dispositivi fossero disancorati da
motivazioni, lasciando nel silenzio le argomentazioni contenute nel corpo delle sentenze che non sono state riprodotte,
neppure per stralci o in sintesi.
Ma vanificare con un comportamento rinnegante l’effetto
della pubblicazione del dispositivo della sentenza era ancora
troppo poco; la pubblicazione è stata infatti sfruttata anche
alla stregua di una occasione per “bissare” la diffamazione
censurata dal Giudice e cioè per ribadire attraverso un nuovo
scritto adespota quelle stesse calunnie che, contenute
nell’articolo precedente, avevano provocato l’intervento del
Giudice.
La condotta fin qui riassunta deve qualificarsi, anche per il
palese Contempt of Court, non conforme né al decoro e alla
dignità professionale dei giornalisti né a quella verità sostanziale sulla quale si fonda il rapporto di fiducia tra lettori e
stampa; appare dunque giusto che, su richiesta di cotesto
Procuratore Generale a norma dell’art. 48 II comma della
Legge 69/63, venga dato avvio a procedimenti disciplinari
nei confronti dei responsabili.
ORDINE
3
2001
Su ricorso dell’Ordine il Tar Lazio
blocca il concorso Rai
Roma, 1 marzo. Si blocca il concorso per
l’assunzione di giornalisti in Rai. Il Tar del
Lazio ha accolto infatti il ricorso del Consiglio dell’Ordine dei giornalisti, in cui si chiedeva che venisse annullato il bando della
selezione. Secondo i giudici amministrativi,
c’è un pregiudizio per “l’intera categoria”.
“Questa decisione del Tar rende pieno merito a coloro i cui diritti dal bando venivano lesi
- dice Mario Petrina, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti
commentando la decisione del Tar sul
concorso in Rai -. Con ciò credo di aver tutelato al meglio anche gli interessi di tutti i giornalisti precari che operano in azienda. E’
questa la risposta più chiara a quanti, Fnsi e
Usigrai, avevano firmato lo schema di
concorso all’insegna di un ‘consociativismo’
miope. alle tante chiacchiere, spesso fuori
misura, l’Ordine e il suo presidente rispondono con i fatti”.
(AdnKronos)
Professioni: verso il nuovo
regolamento sull’accesso
Roma, 2 marzo. Partirà a giorni il tavolo di
lavoro tra i ministeri dell’Università e della
Giustizia per la definizione del nuovo regolamento per l’accesso agli ordini professionali
con i nuovi titoli di studio universitari. Lo ha
annunciato il sottosegretario all’Università
Luciano Guerzoni. Il nuovo regolamento, ha
sottolineato Guerzoni in un comunicato, “è
in dirittura d’arrivo e nei prossimi giorni sarà
attivato il tavolo di lavoro tra ministero dell’Università e ministero della Giustizia per la
definizione ultima del nuovo regolamento
per l’accesso agli ordini professionali con i
nuovi titoli universitari. Sarà prevista l’ammissione - ha aggiunto - ai nuovi esami di Stato
e alle apposite sezioni di Ordini e di Albi dei
giovani titolari dei diplomi universitari”.
Secondo Guerzoni, si tratta di una “risposta
efficace e attesa da migliaia e migliaia di
giovani diplomati, che vedono finalmente
riconosciuto il diritto a sbocchi professionali
coerenti con i percorsi di formazione universitaria, sbocchi fino a oggi negati”.
Con l’approvazione del nuovo regolamento, conclude Guerzoni, “studenti e famiglie
conosceranno con certezza fin dall’avvio
dei nuovi corsi di studio universitari il panorama delle attività libero-professionali cui si
potrà accedere”.
(ANSA)
assolto il direttore è senza colpe
In tal senso viene qui formulata rispettosa istanza”.
Alla richiesta, l’avvocato Salvatore Morvillo ha allegato: copia articolo “Forza Ilda. . .” da Panorama del 26.6.97 - copia
atto di citazione per la Dr.ssa Boccassini - copia atto di citazione per il Dr. Colombo - copia sentenza N. 3223/99 in
causa Boccassini/Mondadori e altri - copia sentenza N.
3224/99 in causa Colombo/Mondadori e altri - copia articolo
“A proposito di giornalisti... “ da Panorama del 24.6.99.
In data 29 settembre 1999, Roberto Briglia ha trasmesso le
sue controdeduzioni al Consiglio dell’Ordine. Questo il testo:
“Con riferimento alla richiesta di chiarimenti dei 28 luglio
1999, ritengo opportuno precisare quanto segue:
Nel suo esposto, il Procuratore Generale asserisce che avrei
commesso un illecito disciplinare, alterando il rapporto di
fiducia tra lettori e stampa per aver consentito la pubblicazione sia del commento dei colleghi Ferrara e Marcenaro, sia
del commento “a proposito di giornalisti, p.m. e giustizia” attribuite alla “direzione di Panorama”.
Prima di entrare nel merito, mi sia consentito di contestare
fermamente sotto il profilo formale, la iniziativa della Procura
Generale che, peraltro, inserendosi nell’iter giudiziario non
ancora concluso di altro procedimento su impulso di parti
private, sollecita il Consiglio ad occuparsi di fatti eventualmente di competenza della magistratura ordinaria.
Se tale prassi trovasse l’avallo del Consiglio, il già aberrante
(proprio recentemente denunziato) fenomeno del proliferare
di iniziative giudiziarie in sede civile e/o penale (a volte
entrambe per lo stesso fatto) avrebbe ulteriore impulso: per
ogni articolo sarebbe, infatti, possibile adire il giudice penale,
il giudice civile, il giudice “professionale” e, se del caso, anche
il Garante della privacy.
Sarebbe, dunque, opportuno che il Consiglio, ove non abbia
in precedenza già affrontato il problema, ponesse uno “sbarramento” generale, deliberando che altra è la sede in cui le
doglianze delle presunte persone offese devono essere valutate e che solo eccezionalmente un eventuale illecito penale
può costituire anche illecito disciplinare.
Venendo al caso che mi riguarda, ritengo di aver correttamente agito, nel rispetto dei miei doveri, ma esercitando l’inviolabile diritto di dar spazio e voce a chi legittimamente lo
chieda e di esprimere un’opinione su fatti di pubblico interesse.
Per quel che concerne l’intervento dei colleghi Ferrara e
Marcenaro, che replicando ad una condanna ritenuta ingiusta e pubblicata contestualmente, hanno auspicato più rettifiche e meno cause, ho ritenuto fosse loro diritto esprimere il
proprio punto di vista ed ho formulato il mio totale accordo
sulla opportunità e la utilità delle precisazioni in luogo dei
processi non a caso, nel commento si legge “La direzione di
Panorama condivide quanto qui a lato sostengono Ferrara e
Marcenaro: basterebbe in questi casi una precisazione...”
È apodittica ed infondata, poiché smentita dal testo letterale
del pezzo, dunque, l’opinione del PG. secondo il quale il mio
comportamento complessivo (quale? aver sottolineato la
rapidità con cui il giudizio si è concluso? non sono i magistrati che da anni segnalano la lentezza dei processi civili?)
consentirebbe di escludere che la “condivisione” si sia limitata al solo suggerimento.
Quanto all’asserito, omesso controllo che avrebbe consentito la commissione di un illecito (di quale natura?) ad opera
dei colleghi Ferrara e Marcenaro, solo un provvedimento che
accertasse la reale sussistenza di tale illecito legittimerebbe
eventualmente l’apertura di un procedimento a mio carico.
Quanto al contenuto del commento, il lettore è subito informato che, per i fatti elencati, i giornalisti sono stati condannati al risarcimento dei danni sicché ha chiaro il quadro generale, corredato, peraltro, dal dispositivo della sentenza.
Non vi è alcun inganno, se è vero come è vero che, in modo
leale, si evidenzia che il giudice civile ha ritenuto diffamatori
quei fatti; anzi vi è stato forse un eccesso di zelo, là dove non
si è ritenuto di dover precisare che per uno di quei fatti, la
vicenda del bar Mandara e la “cimice fasulla”, i colleghi erano
stati assolti (non a caso tale vicenda non viene citata nell’esposto della Procura generale).
Ritengo, dunque, di non essere venuto meno ai doveri che la
legge professionale pone a mio carico e credo che neppure
esposti “a cascata” favoriscano l’avvio di una seria riflessione
e di quella ricerca di soluzioni adeguate che anche il Procuratore Generale sembra auspicare.
Per quanto di ragione, pur auspicando che il Consiglio deliberi la archiviazione dell’esposto, nomino fin da ora miei
difensori gli Avvocati Corso Bovio e Caterina Malavenda”.
ORDINE
3
2001
Il Consiglio ribadisce che “un direttore di testata è responsabile di tutto quel che viene pubblicato sul giornale... Il direttore, che ha un dovere di lealtà verso i lettori del suo giornale,
deve sempre operare in modo tale da rafforzare il rapporto di
fiducia tra stampa e pubblico” (Consiglio Lombardia, 18
gennaio 1998, parte Biselli).
Il Consiglio ipotizza nel complesso del fatto addebitato dal
Pg una possibile lesione di diversi principi deontologici da
parte del direttore di Panorama che non solo ha omesso il
dovuto controllo su quanto pubblicato ma ha anche ammesso su Panorama di condividere il commento di Giuliano
Ferrara e Andrea Marcenaro. Potrebbero in particolare risultare violati alcuni cardini della deontologia professionale
fissati negli articoli 2 e 48 della legge n. 69/1963:
■ la tutela della persona umana e il rispetto della verità
sostanziale dei fatti principi da intendere come limiti alle
libertà “insopprimibile” di informazione e di critica;
■ l’esercizio delle libertà di informazione e di critica ancorato
ai doveri imposti dalla buona fede e dalla lealtà;
■ il dovere di promuovere la fiducia tra la stampa e i lettori;
■ il mantenimento del decoro e della dignità professionali;
■ il rispetto della propria reputazione;
■ il rispetto della dignità dell’Ordine professionale.
In particolare il Consiglio ha tenuto presente questa massima giurisprudenziale: “Il diritto di critica giornalistica, che
rientra tra i diritti pubblici soggettivi inerenti alla libertà di
pensiero e di stampa, deve consistere in un dissenso motivato, espresso in termini corretti e misurati e non deve
assumere toni gravemente lesivi dell’altrui dignità morale e
professionale. Il limite all’esercizio di tale diritto deve intendersi superato quando l’agente trascenda in attacchi personali diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna
finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto
criticato, giacché in tal caso, l’esercizio del diritto, lungi dal
rimanere nell’ambito di una critica misurata ed obiettiva,
trascende nel campo dell’aggressione alla sfera morale
altrui, penalmente protetta” (Cass. pen., sez. V, 11 marzo
1998; Parti in causa Iannuzzi; Riviste Giust. Pen., 1999, II,
183).
Tutto ciò premesso il Consiglio ha deliberato, accogliendo
integralmente la richiesta del Pg, l’apertura del procedimento disciplinare, con riferimento agli articoli 2 e 48 della
legge n. 69/1963 a carico di Roberto Briglia, direttore
responsabile di Panorama, con la contestazione del
seguente addebito: “Aver ospitato (condividendone le argomentazioni) un commento a firma Giuliano Ferrara e
Andrea Marcenaro su Panorama (numero del 24 giugno
1999) a corredo della pubblicazione dei dispositivi delle
sentenze civili (n. 3223/99 e 3224/99 del Tribunale di Milano) di condanna (per diffamazione) dei suddetti giornalisti e
aver scritto un proprio commento alle predette sentenze
coordinato con quello di Ferrara e Marcenaro, tacendo le
motivazioni delle sentenze citate e ingenerando il sospetto
di una giustizia “domestica”. Così agendo Roberto Briglia in concorso con Giuliano Ferrara e Andrea Marcenaro - ha
arrecato una ferita profonda all’immagine e all’identità dei
magistrati Ilda Boccassini e Gherardo Colombo, con violazione dei principi deontologici fissati negli articoli 2 e 48
della legge n. 69/1963 (la tutela della persona umana e il
rispetto della verità sostanziale dei fatti principi da intendere come limiti alle libertà “insopprimibile” di informazione e
di critica; l’esercizio delle libertà di informazione e di critica
ancorato ai doveri imposti dalla buona fede e dalla lealtà; il
dovere di promuovere la fiducia tra la stampa e i lettori; il
mantenimento del decoro e della dignità professionali; il
rispetto della propria reputazione; il rispetto della dignità
dell’Ordine professionale)”.
Il Consiglio, che ha fatto notificare il provvedimento ai
controinteressati, ha sottolineato in quella occasione quanto affermato dai supremi giudici (sentenza della Cass. sez.
un. 25 ottobre 1979 n. 5573) per cui «il provvedimento con
il quale il Consiglio dell’Ordine deliberi l’apertura del procedimento disciplinare non implica, neppure implicitamente,
alcuna pronuncia sulla colpevolezza del professionista, ma
costituisce mero atto preliminare della decisione».
3. Audizione dell’incolpato
Roberto Briglia, assistito dagli avvocati Corso Bovio e Caterina Malavenda, è stato ascoltato dal Consiglio nella seduta
del 18 dicembre 2000. Le difese del giornalista sono esposte
nella memoria, che i legali hanno depositato nel corso della
seduta del 18 dicembre. Questi il punto saliente della memoria:
“La valutazione della condotta del direttore deve, perciò,
essere valutata sotto due distinti profili, il primo concernente
l’eventuale omesso controllo sull’articolo a firma di Ferrara e
Marcenaro, rispetto al quale egli non potrà che essere
prosciolto, poiché il controllo evidentemente è stato ben
condotto, visto che i “controllati” sono stati assolti; il secondo,
avuto riguardo all’editoriale proveniente dalla direzione,
rispetto al quale occorre enucleare gli aspetti sui quali il direttore sottolinea di concordare con i due giornalisti. L’unico riferimento in tal senso si coglie nell’inciso “La direzione di Panorama condivide quanto qui a lato sostengono Ferrara e
Marcenaro: basterebbe in questi casi una precisazione, un
argomentare fermo e documentato del magistrato a confutare le opinioni (o le inesattezze) del giornale”.
Poiché l’incolpato deve rispondere solo di ciò che ha scritto e
non già di ciò che chi legge, con occhio miope e parziale,
può desumere da quanto scritto, è evidente che nell’editoriale si concorda sulla tesi di fondo esposta dai giornalisti
condannati, vale a dire la opportunità di una rettifica in luogo
di un processo penale o civile.
Poiché non vi è prova che Briglia abbia conosciuto le motivazione della sentenza e, perciò, che abbia concorso nella
presunta, voluta omissione delle motivazioni delle stesse,
imputata ai giornalisti, non può in alcun modo ritenersi non
solo accertata, ma neppure ipotizzabile una responsabilità in
tal senso che, essendo dolosa, deve essere provata. Nel
testo, come è facilmente rilevabile, non vi è cenno alle motivazioni delle sentenze, né ad una loro pretesa fumosità...
Nessun riferimento, espresso o implicito, nel testo o nel titolo, consente di ritenere provata l’accusa mossa al Briglia di
aver dolosamente taciuto le motivazioni delle sentenze citate...”.
4. Valutazioni conclusive
Il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia accoglie le argomentazioni della difesa e rileva che Roberto
Briglia ha aderito a una parte del commento di Giuliano
Ferrara e Andrea Marcenaro, quella in cui si avanza l’auspicio che le controversie possano essere risolte con il ricorso
all’istituto della rettifica e della precisazione.
Il Consiglio osserva che, nella seduta del 29 maggio 2000,
Giuliano Ferrara e Andrea Marcenaro sono stati assolti dal
Consiglio dell’Ordine dei giornalisti del Lazio-Molise che “non
ha ravvisato violazioni deontologiche nel comportamento dei
colleghi”. Ne consegue che vada assolto anche il direttore
responsabile di Panorama, chiamato dal Cp a vigilare perché
“con il mezzo della stampa non si commettano delitti”. Sul
punto vale quanto hanno scritto i supremi giudici: “Nella fattispecie criminosa prevista dall’articolo 57 del Cp il reato che,
con il mezzo della pubblicazione, viene commesso dall’autore dell’articolo pubblicato si configura come evento del reato
colposo addebitato al direttore del giornale, cosicché tale ultimo reato non può configurarsi ove venga accertato che
nessun reato è stato commesso dall’autore dell’articolo”
(Cass. pen., sezione V, 12 giugno 1992, in Giur.It., 1994, II,
45);
PQM
il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia,
delibera
di assolvere il giornalista professionista Roberto Briglia.
Il presidente dell’OgL-estensore
(dott. Franco Abruzzo)
25 (33)
Le risposte
del presidente
dell’Inpgi
Cescutti 1
L’iscrizione al 10% è antielusiva
Sul Sole-24 Ore di martedì 6 febbraio, il
collega Franco Abruzzo, presidente dell’Ordine dei giornalisti di Lombardia, mi colloca
in ottima compagnia con il senatore Cesare
Salvi, indicando il ministro del Lavoro e il
sottoscritto come i riprovevoli autori di un
“diktat”, indirizzato ai giornalisti liberi professionisti di questo Paese.
Sotto accusa, a parere del collega Abruzzo,
è una circolare che il sottoscritto, nella
qualità di presidente dell’Inpgi, ha inviato lo
scorso 26 gennaio agli iscritti alla gestione
previdenziale separata per il lavoro autonomo. Nella quale lettera – dice Abruzzo – io
avrei affermato che il ricorso alla formula
della cessione del diritto d’autore “sarebbe
un’elusione previdenziale e un’attività professionale mascherata”.
Non ho mai detto, né scritto, quanto Abruzzo
mi attribuisce. Né ho mai detto, o scritto, che
“i giornalisti-autori sarebbero tenuti a versare
(sempre comunque) il 12% alla gestione
separata”. Riporto sinteticamente qui di
seguito quel che, invece, ho sicuramente
affermato.
Come è noto, la legge prevede che la cessione del diritto d’autore non comporti l’obbligo
di iscrizione alla gestione previdenziale
separata. Il problema tuttavia è posto dal
frequente ricorso a tale formula, anche allorché si sia in presenza di normalissime collaborazioni giornalistiche autonome.
Nei mesi scorsi quindi l’Inpgi indirizzò al ministero del Lavoro una richiesta tendente a
poter disporre di regole le quali consentano
di distinguere, senza equivoci, quando ci si
trovi in presenza di autentica cessione di
diritto d’autore, e quando invece tale formula
sia illegittima e non possa, quindi, costituire
elemento per evitare l’obbligo di iscrizione
alla gestione separata.
Il ministero ci ha risposto condividendo le
nostre osservazioni e ci ha invitati a individuare parametri oggettivi attraverso i quali
sia possibile determinare se la cessione del
diritto d’autore sia corrispondente alla
norma, o mascheri invece una sia pur inconsapevole elusione contributiva.
Questi parametri sono stati da noi individuati, e sottoposti al vaglio del ministero del
Lavoro, che ha concordato sulla validità degli
stessi. Ne ho quindi dato doverosa e dettagliata descrizione agli iscritti.
La circolare “incriminata”, oggetto di critica
da parte del collega Abruzzo, è dunque
servita non tanto a notificare un diktat, né ad
annunciare ultimatum, quanto a far conoscere i criteri ratificati dal ministero vigilante, e ai
quali da oggi in avanti ci atterremo in tutti i
casi in cui i nostri uffici possano avere dubbi
sulla deroga all’obbligo di contribuzione,
motivata dal ricorso alla cessione al diritto
d’autore.
Aggiungo che la lettera del 26 gennaio è
anche servita a far sì che alcuni iscritti non
debbano subire nell’anno in corso un danno
economico.
La contribuzione dovuta all’Inpgi 2 è infatti
composta da:
a) un contributo soggettivo pari al 10% del
reddito professionale netto dichiarato ai fini
fiscali;
b) un contributo integrativo pari al 2% del
reddito imponibile lordo, che deve essere
corrisposto al giornalista dall’azienda
committente. Era quindi indispensabile sottolineare che nel 2001 tutti i colleghi la cui attività – in relazione ai parametri indicati – non
dovesse rientrare nella cessione del diritto di
autore, dovranno sollecitare all’editore il
pagamento di quanto di sua competenza (il
2% del reddito lordo).
Credo di aver dimostrato che l’istituto della
cessione del diritto di autore non è stato mai
disconosciuto dall’Inpgi, né dal suo presidente. Il nostro è stato, al contrario, un intervento di chiarezza, anche a tutela delle migliaia
di colleghi che riconoscono nella gestione
separata un’occasione di garanzia previdenziale per il loro futuro. E sono grato al ministero del Lavoro, che ci ha aiutati in questo
non facile compito. Quanto agli annunci di
azioni giudiziarie nei confronti dell’Inpgi,
confermo la mia totale fiducia nella Giustizia.
Gabriele Cescutti
presidente Inpgi
(da Il Sole 24 Ore, febbraio 2001)
Cescutti 2
L’Istituto non è tenuto ad “adeguarsi”
Roma, 8 febbraio 2001
Caro Abruzzo, rispondo con altrettanto
stupore alla tua lettera del 5 corrente, nella
quale richiami alla mia attenzione i contenuti
dell’art. 72 della Legge 388/2000 che disciplina il cumulo tra pensione e reddito da lavoro, chiedendone l’estensione anche all’Inpgi.
Secondo il tuo ragionamento, l’Istituto
dovrebbe puramente e semplicemente
“adeguarsi” a quanto statuito dal Parlamento
per i pensionati dell’Assicurazione Generale
Obbligatoria e delle forme sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, trascurando la circostanza che l’Inpgi è un ente
sostitutivo, ma privatizzato, disciplinato
perciò dal Decreto Leg.vo n. 509/94 e
dall’art. 3, comma 12, della legge n.335/85.
Vengo, pertanto, a illustrarti i motivi del mio
fondato dissenso rispetto alla tua tesi.
1. A seguito dell’intervenuta privatizzazione
dell’ente (che - è bene rammentarlo - ha
avuto il pregio di darci la possibilità di gestire
autonomamente il nostro Istituto di previdenza, togliendoci di dosso i pesanti condizionamenti derivanti dalle leggi che ancora oggi
gravano sui corrispondenti enti pubblici), è
venuta meno la possibilità di ritenere automaticamente riferibili all’Inpgi le norme di
legge dettate per le forme previdenziali
“sostitutive”.
Ciò si fonda sulla constatazione che l’Istituto
continua ad essere un ente sostitutivo (come
sancito a suo tempo dall’art.1 della legge
n.1564/51 e riaffermato dall’art.3, comma 2,
lettera b) dei Decreto Leg.vo n.509/94),
soggetto però al nuovo ordinamento introdotto dal citato decreto n. 509, che ha conferito
agli enti privatizzati autonomia gestionale,
organizzativa e contabile nel rispetto dei
principi stabiliti dall’art. 2.
Quanto precede sta a significare che ogni
decisione riguardante la gestione dell’ente,
ivi compresa quella riguardante i contributi e
le prestazioni, è di stretta competenza degli
organi di amministrazione e deve essere
coerente con le indicazioni risultanti dal
bilancio tecnico (art. 2, commi 1 e 2 dei
decreto legislativo 509/94 e art. 3, comma
26 (34)
12, della Legge n.335/95). Ovviamente la
gestione è sottoposta al controllo dei ministeri dei Lavoro e dei Tesoro che, quali Enti
vigilanti, devono verificare che tali decisioni
siano in linea con quanto appena esposto.
Ne consegue che l’emanazione di una
norma di legge a carattere generale che
disponga in maniera difforme da quanto indicato dal Regolamento dell’Inpgi non può
avere automatico effetto sull’ordinamento
dell’Istituto, salvo che ciò non sia esplicitamente previsto dalla norma stessa. Ciò
è avvenuto, ad esempio, nella riforma dei
sistema pensionistico, disposta dalla legge
n. 335/95 (introduzione del sistema contributivo), dove l’unico dettato imposto agli enti
privatizzati ha riguardato il rispetto delle
disposizioni innovative apportate alle pensioni di anzianità come espressamente previsto
dall’art. 3 comma 12. Anche la legge Finanziaria 2001, quando ha voluto estendere il
rispetto di alcune norme in essa contenute
agli Enti privatizzati, l’ha espressamente indicato, come nel caso della totalizzazione
delle posizioni contributive utili alla liquidazione della pensione pro-rata (art. 71 legge
388/2000).
2. Dalle considerazioni suesposte discende
che l’ente privatizzato non è giuridicamente
obbligato ad accogliere automaticamente nel
proprio ordinamento disposizioni dettate dal
Parlamento per gli enti pubblici di previdenza. A meno che, ripeto, la legge emanata
non lo preveda espressamente. A ciò si
oppongono le chiare disposizioni contenute
nel citato art. 2 del Decreto di privatizzazione e nell’art. 3, comma 12 della Legge
335/95, dalle quali scaturisce la totale
responsabilità degli amministratori per le
scelte gestionali di loro competenza, che non
possono mai confliggere con le risultanze del
bilancio tecnico, a meno di non voler incorrere in pesanti responsabilità civili ed amministrative.
La ratio che è alla base dell’art. 2 risulta
evidente dalla sua correlazione con l’art.1,
comma 3 del Decreto Leg.vo n.509, che
sancisce il divieto - per gli enti privatizzati -
di “finanziamenti pubblici diretti o indiretti”.
È da chiedersi, allora, in base a quale logica
e a quale principio giuridico una norma dettata per soggetti pubblici ai quali lo Stato
trasferisce annualmente migliaia di miliardi,
dovrebbe avere automatica applicazione
anche per un istituto di previdenza privatizzato chiamato a far fronte alla pesante spesa
riguardante le prestazioni unicamente con
le proprie risorse finanziarie.
Non si tratta, allora, di “adeguarsi” fatalmente
ed automaticamente a qualcosa che sovrasta l’ente (perché così non è) quanto - invece - di verificare se il bilancio dell’Istituto
consente di recepire in tutto, in parte, o
per niente le novità introdotte dalla finanziaria 2001 in materia di cumulo.
3. Di conseguenza, finché non verrà eseguita da parte degli organi di amministrazione
dell’ente la verifica della compatibilità di
eventuali modifiche riguardanti il cumulo tra
pensione e redditi da lavoro, la materia
resterà disciplinata dall’art.15 del Regolamento per le prestazioni previdenziali ed
assistenziali.
Solo se l’Istituto fosse ancora pubblico, la
norma introdotta dall’art. 72 della Finanziaria
2001, riguardante anche le forme di previdenza pubbliche sostitutive (non quindi quelle privatizzate), avrebbe sostituito ogni diversa disposizione regolamentare dell’Inpgi. Ciò
sarebbe anche avvenuto se lo stesso articolo 72 lo avesse espressamente previsto.
Sul punto, peraltro, il ministero del Lavoro ha
avuto già modo di esprimersi, rispondendo
ad un quesito postogli dall’Inpgi, in persona
dell’allora Presidente pro-tempore, il 27
settembre 1995, avente ad oggetto l’art.1,
comma 41, della Legge n. 335/95 che estese la disciplina del trattamento pensionistico
a favore dei superstiti, vigente nell’assicurazione generale obbligatoria, a tutte le forme
di previdenza esclusive e sostitutive (tradotta
in percentuale, la norma riconosce la corresponsione del 60% della pensione del dante
causa ad un superstite, rispetto al 75% previsto dall’Inpgi).
L’Inpgi, sull’argomento, rivendicò il suo pieno
diritto all’autonormazione sviluppando le
seguenti considerazioni: “Diversamente non
troverebbe più riscontro nella realtà il rispetto dei principi di autonomia che, affermati dal
Decreto Leg.vo n. 509/94 e riconfermati dalla
legge del riordino delle pensioni, stanno a
significare che le norme riguardanti le
prestazioni non possono che essere espressione della volontà degli organi deliberanti.
E peraltro - continuava il quesito posto nel
‘95 - là dove il legislatore ha voluto derogare
al predetto principio, lo ha fatto espressamente e nell’ambito del comma 12 dell’art.3
nel quale - ad esempio - si regolamenta l’accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità. Se fosse invece sostenibile la tesi che
ogni norma contenuta nella Legge 335,
riguardante le forme di previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria,
si applica sic et simpliciter anche agli enti
privatizzati gestori di forme di previdenza
sostitutive, non ci sarebbe stato bisogno di
sancire nel predetto comma che ai fini
dell’accesso ai pensionamenti di anzianità
trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 1, commi 25 e 26.
Le norme di cui sopra, infatti, sono già dirette agli enti gestori di previdenza sostitutive.
Se ne deduce, allora - concludeva la nostra
nota - che il legislatore, quando ha voluto
estendere anche agli enti privatizzati alcune
delle disposizioni riguardanti le forme di
previdenza sostitutive dell’A.G.O., lo ha
espressamente previsto, con ciò escludendo
che nei confronti di detti enti possano trovare applicazione altre norme al di fuori di
quelle richiamate.”
Il ministero del Lavoro - Direzione Generale
della Previdenza e Assistenza Sociale concordò in pieno con le tesi esposte
dall’Inpgi. La risposta al quesito, pervenuta
con lettera del 6 marzo 1996, affermava: “In
riferimento alla nota di codesto istituto n.605
del 27 settembre 1995, la scrivente Direzione non può che convenire con quanto in
essa precisato. Infatti, in linea con i principi
di autonomia degli enti di previdenza in
ORDINE
3
2001
Pubblicisti contrattualizzati
corso di privatizzazione sanciti dal Decreto
Leg.vo n.509/94 per mancanza di disposizioni contrarie ravvisabili nella Legge 335/95,
la norma indicata in oggetto non può trovare
applicazione nei confronti dell’Inpgi”.
Oggi, come allora, la norma che tu invochi e
a cui l’Istituto dovrebbe “adeguarsi”, è una
disposizione legislativa dettata per l’Inps e
per le forme di previdenza sostitutive (pubbliche) e cioè per soggetti giuridici totalmente
distinti dagli enti di previdenza privatizzati.
4. Appare francamente improprio il richiamo
all’art.3 della Costituzione, per sostenere la
necessità dell’adeguamento normativo alle
disposizioni sul cumulo al fine di impedire
una presunta disparità di trattamento tra il
pubblicista pensionato Inps e il professionista pensionato Inpgi.
Per fugare simili preoccupazioni è forse il
caso di riflettere che il pubblicista gode di un
trattamento previdenziale nettamente inferiore rispetto al professionista: a parità di retribuzione pensionabile tra i due (e già questa
è una chimera) il primo ottiene una pensione
pari all’80% della predetta retribuzione (ma
dopo 40 anni di contributi); il secondo ottiene
ugualmente l’80%, ma dopo soli 30 anni di
contribuzione.
È forse il caso, allora, di essere più prudenti
quando si invoca l’art. 3 della Costituzione:
le due posizioni non sono confrontabili
perché totalmente disomogenee e tali che la
diversa disciplina sul cumulo non incide più
di tanto sul diverso grado di copertura previdenziale accordato dai due sistemi.
Concludo rassicurandoti che l’intera materia
sarà comunque presto posta all’ordine del
giorno del Consiglio di amministrazione,
affinché si valuti con serenità e in maniera
trasparente quale sia la miglior soluzione per
l’ente e per la categoria.
Se il Regolamento dovrà essere cambiato,
lo si farà avendo però ben presenti le compatibilità e le priorità. Tra queste ultime risalta
l’esigenza di garantire pensioni ragguardevoli e concorrenziali a tutti gli iscritti: a chi già
oggi le percepisce, a chi è prossimo a percepirle e a coloro che, più in giovane età, da
questo traguardo sono oggi lontani.
Cordialmente,
Gabriele Cescutti
presidente Inpgi
I pubblicisti contrattualizzati, titolari di un
rapporto di lavoro subordinato di natura
giornalistica, si trovano di fronte a una scelta difficile: è l’opzione da esercitare secondo l’articolo 76, comma 2 della legge 388
del 23 dicembre 2000 (la Finanziaria per il
2001). Questa norma, modificando l’articolo
38 della legge 416/81, ha stabilito l’estensione, a decorrere dal 1° gennaio 2001,
della tutela previdenziale obbligatoria Inpgi
(trattamenti previdenziali e assistenziali riconosciuti ai professionisti e ai praticanti) ai
giornalisti iscritti nell’elenco pubblicisti
dell’Albo, titolari di un rapporto di lavoro
dipendente di natura giornalistica, assicurati
per legge presso l’Inps. È stata prevista
anche la possibilità dell’esercizio, entro
giugno 2001, da parte di questi soggetti,
dell’opzione per il mantenimento della loro
iscrizione presso l’Inps.
Una scelta consapevole presuppone la
conoscenza della convenienza del regime
pensionistico Inpgi rispetto a quello Inps o
viceversa. Non vi è alcun dubbio che il piatto della bilancia pende verso l’Inpgi per una
serie di motivi tra i quali è determinante
quello della misura della pensione, chiaramente più favorevole. Basta considerare che
il rendimento pensionistico per ogni anno di
contributi fino a un determinato limite della
retribuzione pensionabile all’Inpgi è pari al
2,66% mentre all’Inps è del 2 per cento. Per
le retribuzioni pensionabili eccedenti questo
limite sono previste aliquote di rendimento
sia all’Inpgi che all’Inps in misura decrescente in relazione agli scaglioni di retribuzione.
Se si sposta poi il discorso sul costo del
lavoro va anche sottolineato che l’azienda
viene avvantaggiata, nel caso del non esercizio dell’opzione, pagando meno contributi
(le aliquote contributive Inpgi sono inferiori
del 4,87% rispetto a quelle in vigore all’Inps).
Sul piano assistenziale Inpgi vanno, poi,
segnalati i seguenti benefici: concessione in
locazione di immobili e di prestiti e mutui
ipotecari agevolati; ricovero in case di riposo
per anziani; erogazioni straordinarie sotto
forma di sussidi in vaso di comprovata difficoltà economica; una tantum ai superstiti
aventi diritto a pensione (10% della retribuzione annua del redattore ordinario); assegno di superinvalidità in caso di necessità di
assistenza continuativa del pensionato. E
chissà che non si arrivi anche al riconoscimento, in favore di questi nuovi soggetti
iscritti all’Inpgi, degli stessi benefici attribuiti
ai giornalisti professionisti e praticanti
nell’ambito della Casagit.
La convenienza della soluzione Inpgi si
presenta anche nei confronti di chi è vicino
al traguardo pensionistico. Ecco, infatti, le
possibilità che l’ordinamento previdenziale
riserva al giornalista pubblicista alle prese
con l’effettuazione o meno dell’opzione
verso l’Inps:
■ possibilità di ottenere una pensione proquota Inps-Inpgi percorrendo la strada della
totalizzazione dei periodi assicurativi (articolo 3 della legge 1122/1955). Questo
meccanismo funziona così: si sommano i
periodi assicurativi e contributivi per il
raggiungimento del diritto in uno dei due Istituti previdenziali e poi ciascun ente previdenziale liquida la quota di pensione corrispondente ai propri contributi (già con due
anni di contributi all’Inpgi si ottiene il 5,32%
di rendimento contro il 4% dell’Inps);
■ possibilità di ottenere un’unica pensione
Inps mediante la ricongiunzione gratuita dei
contributi Inpgi all’Inps secondo l’articolo 1
della legge 29/79;
■ possibilità di ottenere un’unica pensione
Inpgi attraverso la ricongiunzione onerosa
dei contributi Inps all’Inpgi ai sensi dell’articolo 2 della legge 29/79.
Giuseppe Rodà
(da Il Sole 24 Ore, 6 febbraio 2001)
L’Inpgi-2 vuole il diritto d’autore
ROMA. L’Istituto di previdenza dei giornalisti
sferra l’attacco al diritto d’autore: con una
lettera inviata a fine gennaio, l’Inpgi ha infatti segnalato a tutti i giornalisti iscritti all’Ordine di avere ottenuto una serie di indicazioni
dal ministero del Lavoro in base alle quali
molte prestazioni attualmente rubricate
come cessione di diritti d’autore dovrebbero
essere considerate invece tra le collaborazioni coordinate e continuative. E, di conseguenza, su di esse dovranno versare un
contributo alla cosiddetta gestione separata
dell’Istituto, istituita nel ‘96 e intitolata ai free
lance, anche se di fatto colpisce tutte le
collaborazioni rese da giornalisti professionisti e pubblicisti, con un contributo del 12%,
suddiviso in un 10% a carico del giornalista
e in un 2% a carico dell’azienda committente.
Questa gestione, nota anche come Inpgi-2,
richiama la più famosa gestione separata
Inps, e in effetti ha preso le mosse dalla
stessa legge di riforma delle pensioni, la
335/95. Come la gestione Inps, anche l’Inpgi-2 assicura sia chi non ha versamenti nella
gestione dei dipendenti sia chi possiede già
una posizione previdenziale propria.
In campo editoriale, però, molte prestazioni
fornite da chi collabora a giornali, riviste e
mezzi di comunicazione in genere vengono
classificate come “opere dell’ingegno” e
quindi assoggettate al diritto d’autore. Il
contributo Inpgi, come quello Inps, riguarda
invece le collaborazioni coordinate e continuative. La distinzione tra i due ambiti viene
dalla normativa fiscale (il Testo unico delle
imposte sui redditi, Dpr 917/86) che attualmente colloca le collaborazioni all’articolo 47
e il diritto d’autore all’articolo 49.
Temendo manovre elusive, l’Inpgi sottolinea,
secondo quanto precisato dal Lavoro, alcuni
segnali che dovrebbero “smascherare” un
ricorso scorretto alla cessione di diritto d’autore: tra questi, la ripetitività delle prestazioni, il fatto che l’attitudine informativa dell’opera esaurisca le funzioni informative
“nell’ambito della prima e tempestiva diffusione”, la circostanza che i compensi derivanti da diritto d’autore diventino principale
fonte di reddito. In questi casi, avverte l’Isti-
tuto, gli uffici inviteranno i colleghi a rettificare le denunce: secondo l’Inpgi, nel recente
passato alcuni giornalisti si sono trovati
costretti da qualche azienda ad accettare la
formula del diritto d’autore, anche se erano
consapevoli dell’irregolarità di tale riferimento.
L’attacco al diritto d’autore, tuttavia, presenta più di un punto debole: la distinzione tra
collaborazione coordinata e continuativa e
diritto d’autore, in primo luogo, nasce da
una norma fiscale, sulla quale il ministero
del Lavoro ha capacità interpretative tutte
da verificare (titolare dell’interpretazione
fiscale è il ministero delle Finanze); in
secondo luogo, il riutilizzo (anche solo
potenziale) del prodotto fornito all’editore
giustificherebbe comunque una cessione di
diritti d’autore; infine, lo stesso Istituto fa
sapere di non avere facoltà ispettive o
sanzionatorie riguardo alla mancata corresponsione del 2% da parte delle aziende
comittenti.
N.T.
(da Il Sole 24 Ore, 6 febbraio 2001)
La totalizzazione
Il giornalista iscritto all’INPGI, che nella sua vita lavorativa abbia contribuzioni anche presso altri enti potrà trovarsi in una delle seguenti situazioni:
A) NON RAGGIUNGE IL DIRITTO AUTONOMO
ALLA PENSIONE
IN NESSUNO DEGLI ENTI
B) RAGGIUNGE IL DIRITTO AUTONOMO
ALLA PENSIONE
IN ALMENO UNO DEGLI ENTI
In questo caso (1), qualora esistano contribuzioni in vari enti (INPGI, INPS, ENPALS, ecc.),
il giornalista potrà ottenere:
■ UNA PENSIONE DI VECCHIAIA PRO-QUOTA, purché dalla somma dei vari periodi
contributivi risulti perfezionato il requisito minimo contributivo (2) (art. 71 legge Finanziaria 2001). In questo caso, la pensione è ripartita tra i vari enti, ognuno per la sua parte di
propria competenza. Tale possibilità di pensionamento è applicabile a TUTTI i regimi di
previdenza obbligatoria, ivi compresi i regimi previdenziali dei Paesi esteri convenzionati
con l’Italia (unione Europea + altri 18 Paesi).
N.B. Per la pensione di vecchiaia è richiesta un’età pari a 65 anni per gli uomini e 60
anni per le donne, ed una anzianità contributiva di almeno 20 anni (ovvero 15 anni
entro il 31/12/1992).
In questo caso (1), qualora esitano contribuzioni in vari enti (INPGI, INPS, ENPALS, ecc.), il
giornalista potrà ottenere:
■ UNA PENSIONE DI VECCHIAIA SUPPLEMENTARE (3) da parte degli enti in cui non
si è maturato il diritto autonomo. Tale possibilità di pensionamento è applicabile a TUTTI
i regimi di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, ivi compresi i regimi previdenziali dei Paesi esteri convenzionati con l’Italia.
Unica eccezione è quella dell’INPDAP (dipendenti pubblici) la cui normativa non prevede la pensione supplementare. In questo caso, l’ex dipendente pubblico - per ottenere la
pensione supplementare - deve chiedere a tale ente la costituzione della posizione
all’INPS (legge 322/58).
Le Gestioni Previdenziali dei liberi professionisti (Cassa Avvocati, INARCASSA, Cassa
Notai, ecc.) non prevedono il diritto alla pensione supplementare.
Qualora esistano contribuzioni solo all’INPGI e all’INPS, il giornalista potrà ottenere:
■ UNA PENSIONE DI ANZIANITÀ PRO-QUOTA INPS/INPGI, purché dalla somma dei
diversi periodi contributivi risulti perfezionato il requisito minimo contributivo (35 anni di
contributi) (art. 3 legge 1122/55, “legge Vigorelli”). In questo caso, la pensione è ripartita tra i due enti, ognuno per la sua parte di propria competenza. Tale possibilità di pensionamento pro-quota è applicabile SOLO in presenza di contribuzioni versate, oltre che
all’INPGI, anche all’INPS (Fondo lavoratori dipendenti e Gestione Commercianti, Artigiani e Coltivatori Diretti) e/o in Paesi Esteri convenzionati.
Coloro i quali avessero delle contribuzioni versate, oltre che all’INPGI, anche all’INPDAI
e all’INPDAP potrebbero chiedere tale pensione solo previa richiesta - a tali enti - di
costituzione della posizione contributiva all’INPS (“una sorta di ricongiunzione”) ai sensi
della legge 58/1976 per gli ex iscritti INPDAI e della legge 322/1958 per gli ex dipendenti pubblici iscritti INPDAP (la costituzione all’INPS ai sensi delle predette normative è
a titolo gratuito).
In caso di eventuale contribuzione ENPALS, la totalizzazione per la pensione di anzianità pro-quota INPS/INPGI è ammessa solo nel caso in cui sia presente anche una posizione INPS maggioritaria rispetto a quella ENPALS (DPR 1420/71).
ORDINE
3
2001
NOTE
(1) Per diritto autonomo si intende la maturazione del diritto alla pensione in un ente,
senza dover considerare le contribuzioni eventualmente versate ad altri enti.
(2) Per requisito minimo contributivo si intende il minimo di versamenti contributivi richiesti per avere diritto alla pensione, che attualmente - per la pensione di vecchiaia - è pari a
20 anni (ovvero 15 anni versati entro il 31/12/1992). Per la pensione di anzianità sono invece richiesti almeno 35 anni di contribuzione.
(3) La pensione di vecchiaia supplementare è il trattamento pensionistico che si ottiene
al compimento di 65 anni di età (60 per le donne), senza necessariamente dover raggiungere alcun minimo di versamenti contributivi, purché si sia già ottenuta una pensione di
vecchiaia da altro ente.
27 (35)
La gestione separata dell’Istituto tartassa chi si avvale della cessione dei diritti d’autore e i collaboratori occasionali
L’Inpgi contro il cumulo
pensioni-redditi da lavoro
Milano, 7 febbraio 2001. L’Inpgi snobba l’articolo 72 della legge finanziaria 2001 (legge
n. 388/2000) che consente il cumulo tra
pensione e redditi da lavoro (autonomo o
dipendente). La gestione separata dell’Inpgi
(o Inpgi-2) in contemporanea tartassa i giornalisti che si avvalgono della cessione dei
diritti d’autore nonché i collaboratori occasionali, mentre è da rivedere l’obbligo per i giornalisti-redattori (“dipendenti”), titolari di collaborazioni, di iscriversi all’Inpgi-2 (o gestione
separata dell’Inpgi). Franco Abruzzo ha chiesto oggi al presidente del Consiglio Giuliano
Amato e a tre ministri (Vincenzo Visco, Ottaviano Del Turco e Cesare Salvi) “di vigilare
sulla correttezza di quei processi decisionali
del vertice dell’Inpgi, che appaiono in contrasto con la Costituzione, con il Tuir (Testo
unico sulle imposte sui redditi) e con la legge
n. 335/1996 (riforma Dini sulle pensioni)”.
Analoga richiesta di vigilanza è stata rivolta
alla Corte dei Conti. L’attività di vigilanza
sull’Inpgi, prevista dall’articolo 3 del Dlgs n.
509/1994, è affidata ai ministri del Tesoro e
del Lavoro nonché alla Corte dei Conti. L’interprete unico delle leggi fiscali è il ministro
delle Finanze.Questo il testo della lettera di
Franco Abruzzo:
“Premessa. La vigilanza sul’Inpgi (Istituto
nazionale previdenza giornalisti italiani), dice
l’articolo 3 del Dlgs n. 509/1994, “è esercitata
dal ministero del Lavoro e della previdenza
sociale, dal ministero del Tesoro, nonché
dagli altri ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti trasformati ai sensi dell’art. 1, comma 1… La Corte
dei Conti esercita il controllo generale sulla
gestione delle assicurazioni obbligatorie, per
assicurare la legalità e l’efficacia, e riferisce
annualmente al Parlamento”. L’Inpgi è “una
Fondazione dotata di personalità giuridica di
diritto privato incaricata di pubbliche funzioni
a norma dell’articolo 38 della Costituzione,
con autonomia gestionale, organizzativa e
contabile, ai sensi dell’articolo 1 del decreto
legislativo 30 giugno 1994 n. 509” (articolo 1
dello Statuto dell’ente pubblicato nella Gazz.
Uff. 23 agosto 1994 n. 196).
liquidate anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente”.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le quote
delle pensioni dirette di anzianità, di invalidità
e degli assegni diretti di invalidità a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria e
delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l’ammontare
Chiesto l’intervento
di Amato
e della Corte dei Conti
(servizi nelle pagine 26 e 27)
L’articolo 72 della legge 388/2000. L’Inpgi
non avrebbe l’intenzione di adeguarsi a quanto stabilito dall’articolo 72 (Cumulo tra pensione e reddito da lavoro) della legge n.
388/2000 (legge finanziaria per il 2001). Dice
questo articolo:
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con
anzianità contributiva pari o superiore a 40
anni a carico dell’assicurazione generale
obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, anche se
del trattamento minimo del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i
redditi da lavoro autonomo nella misura del
70 per cento. Le relative trattenute non
possono, in ogni caso, superare il valore pari
al 30 per cento dei predetti redditi. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1°
gennaio 2001 si applica la relativa previgente
disciplina se più favorevole.
I dirigenti dell’Inpgi sono incaricati di pubblico
servizio in quanto l’Istituto svolge “attività di
natura pubblica” (articolo 1 dello Statuto
dell’ente). Le loro eventuali decisioni (in
dissonanza con la legge n. 388/2000) sono
censurabili sotto il profilo amministrativo,
penale e risarcitorio. Potrebbe accadere - se
le voci dovessero essere fondate - un fatto
paradossale: il pubblicista pensionato Inps
può (dal 1° gennaio 2001) cumulare assegno
di quiescenza e reddito da collaborazioni,
mentre ciò sarebbe vietato o sarebbe reso
oneroso al giornalista professionista pensionato Inpgi. Due pesi e due misure. I dirigenti
dell’Inpgi credo abbiano conoscenza dell’articolo 3 della Costituzione (uguaglianza giuridica dei cittadini).
Eccesso di delega. Segnalo che il Dlgs
103/1996 soffre di eccesso di delega (rispetto alla legge n. 335/1995) nella parte in cui
prevede l’obbligatorietà per i (redattori, ndr)
dipendenti, titolari di collaborazioni, di iscriversi nella gestione separata (o Inpgi-2).
Cessione dei diritti d’autore e collaboratori occasionali. Faccio presente ancora che
nel modello unico della dichiarazione dei
redditi figurano un quadro per chi effettua la
cessione dei diritti d’autore e un altro quadro
per chi svolge collaborazioni occasionali. Su
questi soggetti non grava l’obbligo - come
erroneamente è scritto in una circolare attribuita al ministro del Lavoro - di iscriversi nella
gestione separata.
La lettera del presidente dell’Inpgi che
richiama una circolare del ministro del
Lavoro. Trasmetto anche la lettera del presidente dell’Inpgi, che fa riferimento a una lettera del ministro del Lavoro, che avrebbe accolto le tesi stravaganti del vertice dell’Istituto
senza alcun concerto con il ministro delle
Finanze”.
Bando per il XIII biennio (2001-2003) dell’Istituto “Carlo De Martino” per la Formazione al Giornalismo - “Giornalisti si diventa a Milano”
La Scuola
di Giornalismo
di Milano
Le domande si possono presentare dal 1° marzo al 30 giugno 2001
(anche
cittadini
comunitari)
Milano, 28 febbraio 2000. Sono aperte dal 1° marzo fino al 30 giugno 2001 le iscrizioni al
concorso di ammissione al XIII biennio (2001-2003) dell’Istituto “Carlo De Martino” per la
Formazione al Giornalismo (Ifg). Il corso, sostitutivo del praticantato tradizionale, è promosso dall’Ordine dei giornalisti della Lombardia in collaborazione con la Regione Lombardia.
L’Ifg è il centro di formazione professionale gestito dall’Associazione “Walter Tobagi” per la
formazione al giornalismo. Al termine dei due anni di corso, e superato l’esame di Stato,
gli allievi-praticanti verranno iscritti all’elenco professionisti dell’Albo dei giornalisti.
Questi i titoli richiesti per l’ammissione al concorso che è nazionale:
■ i candidati non devono superare il limite di anni 30 al 31 dicembre 2001;
■ laurea (anche triennale) di qualsiasi disciplina.
Il concorso è aperto anche ai cittadini dei Paesi dell’Unione europea.
I posti a disposizione sono 40. La tassa annuale di frequenza è di £ 900mila, che va
versata interamente alla Regione Lombardia.
28 (36)
cerca 40
praticanti
laureati
Il concorso di ammissione avrà luogo nell’autunno 2001 e prevede tre prove scritte e una
orale. Il bando può essere richiesto per posta (dietro rimborso delle spese) o direttamente
alla segreteria dell’Ifg: via Fabio Filzi, 17 - 20124 Milano - tel. 02.6749871 - fax:
02.67075551 (orario 9-12.30 / 14-17, escluso sabato e festivi). Il questionario per iscriversi alla selezione può essere stampato (con il bando) direttamente dai siti:
■ www.odg.mi.it
■ www.ifg.mi.it
La Scuola di giornalismo dell’Ordine di Milano e della Regione Lombardia nei 24 anni di
vita ha creato 517 giornalisti: di questi, 22 sono direttori responsabili; 112 sono vicedirettori o capiredattori; 374 sono redattori ordinari e 9 sono responsabili di uffici stampa. Questi
numeri dicono che le scelte fatte nel 1974/1977 dalla Regione Lombardia e dall’Ordine
dei Giornalisti della Lombardia sono state accompagnate da un successo senza eguali.
Preciso che 15 dei 40 allievi del XII biennio sono stati già assunti prima che il corso si
concluda nell’ottobre prossimo.
ORDINE
3
2001
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Marzo 2001 - Ordine dei Giornalisti