ARTICOLO
Autotrasporto internazionale di viaggiatori
in ambito comunitario
Normativa di riferimento, tipologie di trasporto ammesse e regime
sanzionatorio nell’Europa allargata a 28 Stati membri
di Raffaele Chianca* e Gianluca Fazzolari**
Riferimenti normativi
MIT - Circolare n. 15983 del 28 giugno 2013
MIT - Circolare n. 3 del 2 dicembre 2011
Regolamento (CE) n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009
Regolamento (CE) n. 561/2006 del 14 novembre 2009
Regolamento (CE) n. 484/2002 del 01.03.2002
Regolamento (CE) n. 2121/98 del 2 ottobre 1998
Regolamento (CE) n. 12/98 dell’11 dicembre 1997
Regolamento (CE) n. 11/98 dell’11 dicembre 1997
Regolamento (CEE) n. 684/92 del 16 marzo 1992
Legge 11 agosto 2003, n. 218
D. M. infrastrutture e trasporti 11 novembre 2011
Decreto interdirigenziale n. 21 del 14 settembre 2009
D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i.
Bibliografia
R. Chianca G. Fazzolari “Il controllo dei trasporti
internazionali di merci e viaggiatori” - Maggioli
Modulgrafica
F. Medri M. Piraino “Autotrasporto nazionale di cose e
persone” – Sapignoli Editore
Articoli ed approfondimenti
“Crocevia”
“il Centauro”
www.vigilaresullastrada.it
www,vehicle-documents.it
www.asaps.it
Ringraziamenti
Per l’amichevole collaborazione prestata si ringrazia
l’Ispettore Capo Maurizio Piraino del Compartimento
Polizia Stradale di Genova
Il ravvicinamento delle legislazioni interne ai Paesi membri dell’Unione europea è da sempre l’obiettivo che persegue il
legislatore comunitario nell’intento di favorire lo scambio e la libera circolazione dei cittadini di questa macro area che è
l’Europa unita, i cui confini si estendono dal Mare del Nord al Canale di Sicilia e dall’Oceano Atlantico ai confini con la
Turchia e l’estremo est del continente. In tale ottica il Parlamento europeo e la Commissione hanno varato il
Regolamento (CE) 1073/2009 atto a ridefinire i contorni della disciplina unionale in materia di trasporto viaggiatori che
fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus, con effetti nei
Paesi dello Spazio economico europeo. La recentissima adesione all’U.E. della Croazia, allarga i territori vincolati alla
normativa comune, favorendo ulteriori possibilità di sviluppo e di scambio verso l’est del continente, ed anche oltre. In
uno scenario geopolitico tutto in evoluzione, anche Islanda, Serbia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro
e Turchia hanno attivato le procedure per aderire all’Unione europea, mentre Albania, Bosnia Erzegovina e Kosovo
aspirano a diventarlo, fondamentale risulta allora per gli organismi deputati al controllo su strada conoscere un po’ più da
vicino la regolamentazione europea che consente la movimentazione dei viaggiatori su strada, e che consente di
spostare da un punto all’altro dell’unione centinaia di migliaia di persone ogni anno.
É per questo che il trasporto internazionale di persone a mezzo di autobus rappresenta un settore di grande interesse
per le attività di polizia nel senso più ampio della parola; sono infatti interessate finalità di ordine e sicurezza pubblica,
per quanto concerne l’eventuale ingresso nel territorio di persone prive dei requisiti prescritti e finalità di Polizia di
Frontiera e di Polizia Stradale, rispettivamente per garantire legalità al transito sui confini e sicurezza stradale della
circolazione interna.
L’immigrazione verso il nostro Paese e verso l’Europa cresce con ritmi vertiginosi. L’ingresso, il transito e l’uscita avviene
anche a mezzo di autobus che in poche ore attraversano da una parte all’altra l’Europa con il loro carico non sempre
“regolare”. Partendo dal presupposto di essere a conoscenza del fatto che sono decine le imprese che effettuano
trasporti abusivi di viaggiatori, o pseudo tali, non è più possibile approcciarsi a questo particolare fenomeno in modo
approssimativo, ed è per questo che dobbiamo assolutamente dotarci di tutti gli strumenti che ci consentono di verificare
la regolarità dell’attività su strada.
GENERALITÀ
Rimanendo strettamente sul tema, è bene iniziare col dire che il settore dell’autotrasporto internazionale di viaggiatori è
caratterizzato da un quadro normativo articolato, complesso e frammentario; tutte le varie disposizioni che disciplinano la
materia, infatti, non sono organicamente contenute in un testo unico o in una specifica raccolta normativa. Le fonti
normative in materia di autotrasporto di viaggiatori in ambito internazionale sono diverse, a cominciare da quelle di diritto
interno ad ogni singolo Stato membro, cui devono aggiungersi quelle comunitarie e, per quanto concerne le relazioni di
www.vehicle-­‐documents.it Il portale del falso documentale traffico con paesi terzi rispetto all’Unione europea, quelle che derivano dalla sottoscrizione di accordi bilaterali (Italia o
U.E. con Stati extra U.E.), o multilaterali (ASOR/INTERBUS tra l’U.E. e Stati terzi).
Due criteri base sono quelli che suddividono l’autotrasporto internazionale di viaggiatori:
oggettivo
quando viene sviluppata una relazione di traffico tra Stati
membri dell’U.E. oppure, viceversa, quando viene
sviluppata una relazione di traffico con Stati estranei
all’Unione europea;
soggettivo
quando la relazione di traffico è da ricondurre al tipo di
servizio svolto ossia:
servizio regolare, servizio regolare specializzato, servizio
occasionale;
laddove per relazione di traffico è da intendersi l’utilizzazione del veicolo esclusivamente per uso di terzi.
Un’ulteriore distinzione deve essere effettuata in base all’utilizzazione economica del veicolo (sul punto si veda in
particolare l’art. 82 del vigente C.d.S.)
uso di terzi
quando l’uso del veicolo, dietro corrispettivo, è
nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della
carta di circolazione;
uso proprio
Quando le condizioni definite per l’uso di terzi non si
verifichino;
uso proprio ed immatricolazione
l’immatricolazione ad uso proprio può avvenire solo in due
condizioni
a) soggettiva: per alcune categorie di soggetti (collettività,
imprenditori, enti pubblici);
b) oggettiva: per le sole esigenze dei soggetti di cui al
punto che precede.
(sul punto si veda in particolare l’art. 83 del vigente C.d.S.)
Fatta questa doverosa premessa di carattere generale, per quanto riguarda l’autotrasporto di persone in ambito
comunitario è utile ricordare che dal 1° giugno 1992 la normativa di riferimento trovava fondamento nel Regolamento
(CEE) n. 684/92 del 16 marzo 1992, modificato ed integrato nel corso del tempo dai regolamenti (CE) n. 11/98 dell’11
dicembre 1997 e n. 2121/98 del 2 ottobre 1998, rimasto in vigore fino al 4 dicembre 2011, data in cui è stato
completamente sostituito dal Regolamento (CE) n. 1073/2009 il cui obiettivo, nelle intenzioni del legislatore comunitario,
è stato quello di assicurare un quadro normativo coerente al trasporto internazionale di passeggeri effettuato con
autobus nell’intera area dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo.
IL REGOLAMENTO (CE) N. 1073/2009
A decorrere dal 4 dicembre 2011, la completa entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi
di trasporto effettuati con autobus, e che modifica il Regolamento (CE) n. 561/2006, pubblicato nella gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea del 14 novembre 2009 L300, ha abrogato i Regolamenti (CEE) 684/92 e 12/98, significando che in
via transitoria già dal 4 giugno 2010 aveva trovato applicazione l’art. 29 del Regolamento (CE) n. 1073/2009, nella
misura in cui andava ad apportare modifiche all’art. 8 del Regolamento (CE) 561/2006.
Il Regolamento (CE) n. 1073/2009, il cui testo è rilevante ai fini dello Spazio economico europeo, si applica:
! ai trasporti internazionali di passeggeri effettuati con autobus nel territorio dell’Unione europea e sello Spazio
economico europeo da vettori per conto terzi o per conto proprio stabiliti in uno Stato membro in conformità della
legislazione di quest’ultimo e a mezzo di veicoli immatricolati in detto Stato membro e che sono adatti e destinati, in
base al tipo di costruzione e di attrezzatura, a trasportare più di nove persone, conducente compreso;
! agli spostamenti a vuoto di veicoli in relazione con tali trasporti.
Ai fini del Regolamento (CE) 1073/2009 per «trasporti internazionali» si intendono:
A
gli spostamenti dei veicoli, i
cui punti di partenza e di
arrivo siano situati in due
Stati membri diversi, con o
senza transito attraverso uno
o più Stati membri o paesi
terzi;
B
gli spostamenti dei veicoli i
cui punti di partenza e di
arrivo siano situati nello
stesso
Stato
membro,
mentre l’imbarco o lo sbarco
dei passeggeri hanno luogo
in un altro Stato membro o in
un paese terzo;
C
gli spostamenti dei veicoli da
uno Stato membro verso un
paese terzo e viceversa, con
o senza transito in uno o più
Stati membri o paesi terzi;
D
gli
spostamenti
dei
veicoli tra paesi terzi,
con transito nel territorio
di uno o più Stati
membri.
I Paesi membri dell’Unione europea, cui dal 1° luglio si è aggiunta la Croazia, sono:
(A)
Austria
(B)
Belgio
(BG)
Bulgaria
(CY)
Cipro
www.vehicle-­‐documents.it Il portale del falso documentale (HR)
Croazia
(EST)
Estonia
(DK)
Danimarca
(F)
Francia
(FIN)
Finlandia
(UK)
Gran Bretagna
(D)
Germania
(IRL)
Irlanda
(I)
Italia
(GR)
Grecia
(LV)
Lettonia
(LT)
Lituania
(L)
Lussemburgo
(M)
Malta
(NL)
Paesi Bassi
(PL)
Polonia
(P)
Portogallo
(CZ)
Rep. Ceca
(SK)
Rep. Slovacca
(RO)
Romania
(SLO)
Slovenia
(E)
Spagna
(S)
Svezia
(H)
Ungheria
Lo Spazio economico europeo é formato dai citati 28 Stati membri dell’U.E., cui vanno ad aggiungersi:
(IS)
Islanda
(FL)
Liechtenstein
(N)
Norvegia
Contesto normativo
(UE)
Unione europea
Il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con circolare del 2 dicembre 2011 n. 3/2011, ha chiarito che ai sensi del
Regolamento (CE) n. 1073/2009 l’impresa è tenuta al possesso della licenza comunitaria qualora intenda effettuare
servizi internazionali di trasporto di viaggiatori con autobus aventi come transito o destinazione il territorio di uno degli
Stati aderenti allo Spazio economico europeo (SEE), e della Confederazione Svizzera finanche gli stessi servizi
interessino altresì il territorio di un Paese terzo.
Per le imprese è altresì necessario avere la licenza comunitaria anche nel caso in cui effettuino servizi occasionali diretti
verso i Paesi aderenti all’Accordo Interbus.
La licenza comunitaria, pertanto, non è necessaria quando - a titolo di esempio - si effettuano servizi occasionali aventi
come destinazione Stati quali la Tunisia o il Marocco, o servizi regolari con la Croazia o con la Serbia raggiunti via mare
senza transitare per un Paese aderente al SEE o per la Confederazione Svizzera (si rammenta che la Croazia dal 1°
luglio 2013 è entrata a far parte dell’Unione europea n.d.r.).
Per ottenere la licenza comunitaria le imprese di trasporto di persone con autobus devono dimostrare di possedere i
requisiti fissati all’articolo 3, paragrafo 1 del citato Regolamento (CE) n. 1073/2009. Pertanto, per richiedere il rilascio
della licenza comunitaria le imprese stabilite in Italia devono, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 1073/2009:
! essere state autorizzate ad esercitare la professione di trasportatore su strada di persone conformemente a quanto
previsto dal Regolamento (CE) n. 1071/2009;
! essere in possesso di un titolo legale valido per esercitare servizi di trasporto di viaggiatori a mezzo autobus (di
linea o di noleggio con conducente) in ambito nazionale, rilasciato dalle competenti autorità (Stato, Regione,
Provincia o Comune).
! Inoltre, per ciò che concerne le norme applicabili ai conducenti e ai veicoli, la medesima impresa deve dimostrare di
soddisfare i requisiti stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di:
! dimensioni e pesi dei veicoli;
! montaggio e impiego di limitatori di velocità;
! qualificazione iniziale e di formazione periodica dei conducenti (Carta di qualificazione del conducente).
RELAZIONI DI TRAFFICO CON LA CROAZIA
(HR)
Croazia
Come è noto dal 1° luglio 2013, la Croazia è entrata a far parte dell’Unione europea e pertanto, da tale data, i documenti
di controllo per il trasporto dei passeggeri sono quelli previsti per i Paesi dell’U.E.
In particolare è intervenuto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per il Trasporto Stradale e
l’Intermodalità - che con circolare n. 15983 del 28 giugno 2013, per quanto riguarda i trasporti occasionali di viaggiatori
www.vehicle-­‐documents.it Il portale del falso documentale con autobus ha stabilito che i vettori croati dovranno esibire la copia conforme della licenza comunitaria ed il foglio di
viaggio correttamente compilato.
Per ciò che attiene ai servizi regolari di trasporto di passeggeri mediante autobus tra l’Italia e la Croazia, il dicastero delle
infrastrutture e dei trasporti, attraverso la citata circolare, ha stabilito che restano valide le autorizzazioni rilasciate in
base al regime giuridico precedente; pertanto le autorizzazioni in corso di validità alla data del 1° luglio 2013 potranno
continuare ad essere utilizzate fino alla loro naturale scadenza.
Le autorizzazioni rilasciate dopo il primo luglio 2013 per i servizi regolari saranno conformi alle prescrizioni delle norme
comunitarie e, dunque, sarà utilizzato il modello da queste previsto.
RELAZIONI DI TRAFFICO CON LA SVIZZERA
(CH)
Svizzera
Sebbene la Confederazione elvetica non faccia parte dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, essa ha
stipulato con la Comunità europea l’Accordo in materia di trasporto di merci e viaggiatori su strada e per ferrovia firmato
il 21 giugno 1999, entrato in vigore il 1° giugno 2002.
In virtù di tale accordo i vettori comunitari, titolari di licenza comunitaria per l’autotrasporto di viaggiatori hanno la
possibilità di effettuare servizi internazionali regolari ed internazionali da e per la Svizzera; viceversa, ed a condizione di
reciprocità, i vettori elvetici muniti di un’autorizzazione analoga alla licenza comunitaria rilasciata dalle Autorità svizzere
hanno la possibilità di svolgere i medesimi servizi internazionali di autotrasporto viaggiatori.
TRASPORTI INTERNAZIONALI DI VIAGGIATORI PER CONTO TERZI
I vettori che intendono effettuare trasporti internazionali di viaggiatori per conto terzi a mezzo autobus nella forma di:
! servizi regolari;
! servizi regolari specializzati;
! servizi occasionali;
devono necessariamente essere titolari di una licenza comunitaria rilasciata dalle autorità competenti dello Stato
membro di stabilimento. Le autorità competenti rilasciano al titolare l'originale della licenza comunitaria, custodita presso
il vettore, ed un numero di copie conformi corrispondenti al numero dei veicoli utilizzati per il trasporto internazionale di
viaggiatori dei quali il titolare della licenza comunitaria dispone in virtù:
! di un diritto assoluto di proprietà;
! ad altro titolo, in particolare in virtù di un contratto d'acquisto rateale, di un contratto di locazione o di un contratto di
leasing.
Servizi regolari di trasporto internazionale di viaggiatori (art. 2 punto 2 Regolamento CE 1073/2009)
I servizi regolari di trasporto internazionale di viaggiatori sono quelli che assicurano il trasporto di viaggiatori con una
frequenza e su un itinerario determinati e che possono prendere a bordo e deporre i viaggiatori alle fermate
preventivamente stabilite. Detti servizi regolari sono accessibili a tutti, fatta salva la condizione laddove prevista,
dell’obbligo della prenotazione.
Tutti i servizi regolari di trasporto internazionale di viaggiatori sono soggetti ad autorizzazione, che è redatta a nome del
vettore il quale non può cederla a terzi, ed è rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro sul cui territorio si
trova il punto di partenza del servizio:
! con l’accordo delle autorità di tutti gli Stati membri nei cui territori vengono presi a bordo o deposti i viaggiatori;
! raccolte le eventuali osservazioni degli Stati membri il cui territorio è attraversato senza prendere a bordo o deporre i
viaggiatori.
L’autorizzazione in originale, la cui validità massima è di cinque anni – anche se può avere una durata inferiore previa
istanza del richiedente o in accordo con le Autorità competenti deputate all’emissione degli Stati membri sul cui territorio i
viaggiatori sono presi a bordo o deposti – deve obbligatoriamente trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibita ad ogni
richiesta degli organi di controllo. Laddove per l’esercizio del servizio in argomento siano utilizzati più veicoli, ciascun
veicolo impiegato dovrà recare a bordo una copia certificata conforme all’originale dall’autorità competente all’emissione
dell’autorizzazione stessa.
Documenti di trasporto per viaggiatori che utilizzano un servizio regolare: per i viaggiatori che utilizzano un servizio
regolare è previsto che per tutta la durata del viaggio debbano obbligatoriamente essere muniti di un documento
individuale o collettivo di trasporto, che deve essere esibito ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo, dal quale
evincere:
! i punti di partenza e di destinazione nonché, e se previsto, il ritorno;
! la durata di validità del documento;
! il prezzo del trasporto.
Servizi regolari specializzati di trasporto internazionale di viaggiatori (art. 2 punto 3 Regolamento CE 1073/2009)
Sono da considerarsi servizi regolari specializzati di trasporto internazionale di viaggiatori quelli che assicurano il
trasporto di determinate categorie di viaggiatori con l’esclusione di altre, su un itinerario determinato e con una
frequenza stabilita e che prendono a bordo o depongono i viaggiatori alle fermate stabilite.
I servizi regolari specializzati comprendono:
www.vehicle-­‐documents.it Il portale del falso documentale a) il trasporto “domicilio – lavoro” dei lavoratori;
b) il trasporto “domicilio – istituto scolastico” degli scolari e degli studenti;
c) i trasporti “Stato d'origine – luoghi di stanza” dei militari e delle loro famiglie.
Laddove l’organizzazione del trasporto possa o debba adeguarsi alle esigenze o alle necessità variabili dell’utenza non
modifica in alcun modo il carattere regolare dei servizi specializzati.
I servizi regolari specializzati NON sono soggetti ad autorizzazione a condizione che siano contemplati da un contratto
stipulato tra l’organizzazione ed il vettore; viceversa, tutti i servizi regolari specializzati non contemplati da un contratto
stipulato tra l’organizzatore ed il vettore SONO soggetti ad autorizzazione.
Il contratto in originale, o una sua copia autenticata, funge da documento di controllo e deve trovarsi obbligatoriamente a
bordo del veicolo ed essere esibito ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.
Gli spostamenti a vuoto dei veicoli destinati a tali trasporti NON sono soggetti ad autorizzazione.
Servizi occasionali di trasporto internazionale di viaggiatori (art. 2 punto 4 Regolamento CE 1073/2009)
Si considerano servizi occasionali di trasporto internazionale di viaggiatori tutti quei servizi che non rispondono alla
definizione di:
! servizi regolari;
! servizi regolari specializzati;
essendo caratterizzati dalla peculiarità in ordine al fatto di trasportare gruppi costituiti su richiesta di un committente o del
vettore stesso. Detti servizi, tuttavia, seppur effettuati con una certa frequenza non perdono il carattere di servizio
occasionale.
I servizi occasionali possono essere:
a. con circuito a porte chiuse: il trasporto è effettuato mediante uno stesso veicolo che trasporta lungo tutto il tragitto lo
stesso gruppo di viaggiatori e lo riconduce al luogo di partenza (viaggio a porte chiuse);
b. con entrata a carico ed uscita a vuoto (viaggio di ritorno a vuoto);
c. con entrata a vuoto ed uscita a carico (viaggio di ingresso a vuoto);
d. di transito.
I servizi occasionali, così come gli spostamenti a vuoto dei veicoli relativi a detti trasporti, NON sono soggetti ad
autorizzazione. Per i servizi occasionali è necessario un foglio di viaggio il cui modello, prima dell’entrata in vigore del
Regolamento (CE) 1073/2009 ed in attesa delle indicazioni che fornirà la Commissione, è riportato nell’Allegato I al
Regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione del 2 ottobre 1998, nel quale devono figurare le seguenti informazioni:
a. il tipo di servizio;
b. l’itinerario principale;
c. il vettore o i vettori interessati.
L’organizzazione di servizi paralleli o temporanei paragonabili ai servizi regolari esistenti, e che servono la stessa
clientela di questi ultimi, è soggetta ad autorizzazione (art. 5, paragrafo 3, comma 2, Regolamento CE n. 1073/2009), ma
non prevede l’utilizzo di un foglio di viaggio.
Le autorità competenti dello Stato membro in cui trova stabilimento il vettore, ovvero i soggetti all’uopo designati,
provvedono al rilascio del libretto di foglio di viaggio che è intestato al vettore il quale non può cederlo a terzi. I libretti di
foglio di viaggio, secondo la previgente normativa, sono numerati e costituiti da 25 fogli mobili in duplice esemplare che
recano una numerazione progressiva da 1 a 25.
La compilazione del foglio di viaggio, sempre in duplice esemplare, deve avvenire in modo chiaramente leggibile
mediante l’utilizzo di inchiostro indelebile, da parte del vettore o del conducente del veicolo prima dell’inizio di ciascun
viaggio. Il foglio di viaggio è valido per tutto il percorso.
Per tutta la durata del viaggio per il quale è stato emesso, l'originale del foglio di viaggio deve trovarsi a bordo del veicolo
e deve essere esibito ad ogni richiesta degli organi di controllo. Presso la sede dell’impresa è conservata una copia del
foglio di viaggio della cui tenuta è responsabile il vettore.
Escursioni locali: un vettore, nell’ambito di un servizio occasionale internazionale, può effettuare escursioni locali in
uno Stato membro diverso da quello di stabilimento.
Le escursioni locali sono destinate ai viaggiatori non residenti già trasportati dallo stesso vettore mediante un servizio
internazionale occasionale, esse devono essere effettuate con lo stesso veicolo o con veicolo comunque dello stesso
vettore.
Nell’ambito di un servizio internazionale occasionale, il foglio di viaggio autorizza il titolare ad effettuare escursioni locali
in uno Stato membro diverso da quello in cui il vettore è stabilito. Prima della partenza del veicolo per le escursioni locali
esse vengono registrate sui fogli di viaggio. L’originale del foglio di viaggio deve trovarsi a bordo del veicolo per tutta la
durata dell’escursione locale.
www.vehicle-­‐documents.it Il portale del falso documentale Trasporti per conto terzi in regime di cabotaggio
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, punto 7, del Regolamento (CE) n. 1073/2009, sono “trasporti in regime di cabotaggio”
! i servizi nazionali di trasporto passeggeri su strada effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo, da un vettore in
uno Stato membro ospitante, o
! l’imbarco e lo sbarco di passeggeri nello stesso Stato membro nel corso di un servizio regolare internazionale,
conformemente alle disposizioni del presente regolamento, purché non si tratti dell’obiettivo fondamentale del
servizio.
Qualsiasi vettore che svolga servizi di trasporto di passeggeri su strada per conto terzi e sia titolare di una licenza
comunitaria è autorizzato, alle condizioni stabilite dal Capo V del Regolamento (CE) n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009,
senza discriminazione fondata sulla nazionalità o sul suo luogo di stabilimento, ad effettuare i trasporti di cabotaggio.
I trasporti in regime di cabotaggio sono ammessi per i seguenti servizi:
! i servizi regolari specializzati, purché contemplati da un contratto stipulato tra l'organizzazione e il vettore;
! i servizi occasionali;
! i servizi regolari, a condizione che siano eseguiti da un vettore non residente nello Stato membro ospitante durante
un servizio regolare internazionale a norma del Regolamento (CE) n. 1073/2009, ad eccezione dei servizi di
trasporto che soddisfano le esigenze di un centro o di un agglomerato urbano o quelle del trasporto fra detto centro
o agglomerato e le periferie. Il trasporto di cabotaggio non può essere eseguito indipendentemente da questo
servizio internazionale.
La licenza comunitaria, o una sua copia certificata conforme, deve trovarsi sempre a bordo del veicolo ed essere esibita
a richiesta degli organi di controllo.
I trasporti di cabotaggio in forma di servizi occasionali sono effettuati in base a un documento di controllo denominato
foglio di viaggio.
Il foglio di viaggio, che deve trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibito a richiesta degli organi di controllo, è rilasciato
dall’autorità o dall’ente competente dello Stato di stabilimento in forma di libretto certificato, deve contenere le seguenti
informazioni:
a. i luoghi di partenza e di destinazione del servizio;
b. le date di partenza e di fine servizio.
Per i servizi regolari specializzati, il documento di controllo è sostituito dal contratto concluso fra il vettore e
l'organizzatore del trasporto, o da una copia certificata conforme dello stesso
Il foglio di viaggio è compilato in forma di riepilogo mensile, ed una volta utilizzati sono rispediti all'autorità o all'ente
competente dello Stato membro di stabilimento secondo le modalità stabilite dall'autorità o dall'ente stesso.
TRASPORTI INTERNAZIONALI DI VIAGGIATORI IN CONTO PROPRIO
I trasporti internazionali di viaggiatori in conto proprio possono essere effettuati senza fine di lucro o commerciale, da
una persona fisica o giuridica, a condizione che:
! l’attività di trasporto è esclusivamente accessoria per la persona fisica o giuridica;
! i veicoli utilizzati siano di proprietà della persona fisica o giuridica, ovvero siano stati acquistati a rate dalla
medesima o abbiano costituito oggetto di un contratto di leasing a lungo termine e siano guidati da un dipendente di
tale persona fisica o giuridica o dalla persona fisica stessa.
I trasporti su strada effettuati per conto proprio sono soggetti ad un regime di attestazione. L’attestazione, la cui validità è
per un periodo massimo di cinque anni, viene emessa dall’autorità competente dello Stato membro d’immatricolazione
del veicolo ed è valida per l’intero percorso compreso il transito. Per tanto i trasporti internazionali di viaggiatori in conto
proprio NON sono soggetti ad alcun regime di autorizzazione.
Per tutta la durata del viaggio di un servizio soggetto ad attestazione a bordo del veicolo deve essere presente
un’attestazione o copia certificata conforme di essa da esibire a d ogni richiesta degli organi di controllo.
LICENZA COMUNITARIA
Per effettuare i trasporti internazionali di viaggiatori per conto terzi con autobus è richiesta l’emissione della licenza
comunitaria, che viene rilasciata da ciascuno Stato membro in unico originale da conservare presso l’impresa, nonché in
un numero di copie certificate conformi all’originale in relazione al numero dei veicoli nella disponibilità del titolare della
licenza comunitaria a titolo di piena proprietà, o ad altro titolo quale un contratto di vendita a rate, di noleggio o di
leasing.
La licenza comunitaria e le copie certificate, di colore blu chiaro Pantone 290, o di colore più vicino possibile a questo, in
formato DIN A4, devono essere conformi al modello di cui all’allegato II del Regolamento (CE) n. 1073/2009 così per
come modificato dal Regolamento (UE) 611/2012 della Commissione del 9 luglio 2012, e contengono almeno due degli
elementi di sicurezza di seguito indicati:
! un ologramma,
! fibre speciali nella carta che diventano visibili ai raggi UV,
www.vehicle-­‐documents.it Il portale del falso documentale !
!
!
!
almeno una riga in microstampa (stampa visibile soltanto con lente d’ingrandimento e non riprodotta dalle
fotocopiatrici),
caratteri, simboli o motivi tattili,
doppia numerazione: numero di serie della licenza comunitaria/copia certificata conforme della stessa o
dell’attestato di conducente e, in ogni caso, numero di rilascio,
un fondo di sicurezza con rabescature sottili e stampa a iride.
La licenza comunitaria e le relative copie certificate conformi recano il sigillo dell’autorità di rilascio nonché una firma e
un numero di serie. I numeri di serie della licenza comunitaria e delle relative copie certificate conformi sono annotati nel
registro nazionale elettronico delle imprese di trasporto su strada previsto all’articolo 16 del Regolamento (CE) n.
1071/2009 nella sezione riservata ai dati relativi al vettore.
La licenza comunitaria, che ha la durata massima di dieci anni ed è rinnovabile, è emessa a nome del vettore ed è
personale, il chè significa che in nessun caso può essere ceduta a terzi.
Copia certificata conforme all’originale della licenza comunitaria deve obbligatoriamente essere a bordo del veicolo ed
essere esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo.
Per quanto concerne l’Italia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 11
novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del 17.11.2011:
“La licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori di cui all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento
(CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per
l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada é rilasciata a domanda per un periodo di cinque
anni di durata rinnovabile.”
Nonostante le disposizioni del legislatore comunitario abbiano previsto in dieci anni rinnovabili la durata massima della
licenza comunitaria attraverso la norma di diritto interno appena citata, l’Italia ha ritenuto opportuno confermare in cinque
anni, decorrenti dalla data di inizio validità, la durata della licenza comunitaria per il trasporto di viaggiatori.
Conformemente all’Allegato II al Regolamento (CE) n. 1073/2009, sono emessi:
modello di licenza comunitaria
copia certificata conforme
Modulistica - Fase transitoria
Nella fase transitoria, atteso il fatto che molti Stati membri hanno incontrato difficoltà nell’approvigionamento della nuova
modulistica, avendo però a disposizione stock di moduli inutilizzati prodotti in base all’abrogata regolamentazione,
nell’ambito del Comitato dei trasporti stradali tenutosi a Bruxelles il 18 novembre 2011 è stata concordata la possibilità,
www.vehicle-­‐documents.it Il portale del falso documentale fino ad esaurimento scorte, di continuare ad utilizzare i previgenti stampati anche per il rilascio di licenze, copie conformi
ed attestati di conducente emessi dal 4 dicembre 2012 in poi, a patto che le Autorità preposte degli Stati membri
provvedano ad apporre un timbro secondo una formula in lingua inglese, suggerita dalla Commissione europea,
concernente la specifica che, per quanto riguarda il trasporto internazionale di cose il Regolamento (CEE) 881/92 è
abrogato ed il riferimento deve essere inteso al Regolamento (CE) 1072/2009 e, analogamente per il trasporto
internazionale di viaggiatori il riferimento deve essere inteso al Regolamento (CE) 1073/2009 in considerazione
dell’avvenuta abrogazione del previgente Regolamento (CEE) 684/92.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con circolare
n. 1/2012/TSI del 16 gennaio 2012, ha reso noto il tenore
del testo del timbro, da apporsi nel punto che ciascuna
autorità che rilascia il documento riterrà più opportuno da
aggiungere fino ad esaurimento scorte, sui moduli in
argomento
"Regulation (EEC) No 684/92 [881/92, as
appli cable] is hereby repealed. References to
the repealed Regulation shall be construed
as refer ences to Regulation (EC) No
1073/2009 [1072 /2009, as applicable] of the
European Parliament and of the Council of
21 October 2009"
ATTESTATO DI CONDUCENTE
Contrariamente a quanto avviene per la disciplina in materia di autotrasporto internazionale di merci per conto terzi in
ambito comunitario, qualora il conducente dell’autobus sia cittadino di uno Stato terzo non è richiesto che a bordo del
veicolo debba trovarsi l’attestato di conducente.
L’obbligo documentale in argomento si applica esclusivamente nell’ambito del trasporto di merci su strada, risultando
fuori dal campo di applicazione del trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi, sebbene effettuato da
personale con cittadinanza estranea all’area dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo.
L’AUTORIZZAZIONE
Il Regolamento (CE) 1073/2009 all’articolo 6, definisce la natura dell’autorizzazione che è rilasciata a nome del vettore e
non è cedibile. Tuttavia, un vettore che ha ricevuto un’autorizzazione può, con il consenso dell’autorità competente dello
Stato membro sul cui territorio si trova il punto di partenza, far svolgere il servizio da un subappaltatore il cui nome e la
sua funzione dovranno essere indicati nell’autorizzazione.
Nel caso di imprese associate per l’esercizio di un servizio regolare, l’autorizzazione è rilasciata a nome di tutte le
imprese e indica i nomi di tutti i vettori che partecipano all’esercizio del servizio. Essa è rilasciata all’impresa che gestisce
il servizio, con copia alle altre imprese.
La validità massima dell’autorizzazione è di cinque anni e, su richiesta del vettore o di comune accordo delle autorità
competenti degli Stati membri sul cui territorio hanno luogo l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri, può essere disposta per
un periodo inferiore.
L’autorizzazione definisce:
! il tipo di servizio;
! l’itinerario su cui si effettua il servizio, in particolare il punto di partenza e il punto di arrivo;
! il periodo di validità dell’autorizzazione;
! le fermate e gli orari.
L’autorizzazione abilita il suo titolare o i suoi titolari ad effettuare servizi regolari nel territorio di tutti gli Stati membri su
cui si svolge l’itinerario del servizio.
L’impresa che gestisce un servizio regolare per far fronte a situazioni temporanee ed eccezionali, può utilizzare veicoli di
rinforzo che possono essere utilizzati alle stesse condizioni stabilite nell’autorizzazione. In tali frangenti il vettore
provvede affinché a bordo del veicolo si trovino i seguenti documenti:
! una copia dell’autorizzazione del servizio regolare;
! una copia del contratto stipulato tra l’impresa che gestisce il servizio regolare e l’impresa che mette a disposizione i
veicoli di rinforzo o un documento equivalente;
! una copia certificata conforme della licenza comunitaria rilasciata all’impresa che fornisce i veicoli di rinforzo per
effettuare il servizio.
La Commissione stabilisce la forma in cui deve essere redatta l’autorizzazione.
FOGLIO DI VIAGGIO
L’articolo 12 del Regolamento (CE) 1073/2009 stabilisce la natura dei documenti di controllo nell’ambito dei servizi
occasionali e degli altri servizi non soggetti ad autorizzazione.
Per i servizi occasionali è necessario un foglio di viaggio che dovrà essere compilato dal vettore prima di ciascun viaggio,
in cui figurano almeno le seguenti informazioni:
! il tipo di servizio;
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!
l’itinerario principale;
il vettore o i vettori interessati.
I libretti di fogli di viaggio sono rilasciati dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il vettore o da
organismi da esse designati.
La Commissione stabilisce la forma in cui devono essere redatti il foglio di viaggio ed i libretti di fogli di viaggio ed il modo
in cui devono essere usati.
TRASPORTI COMUNITARI DI VIAGGIATORI SU STRADA
TABELLA RIEPILOGATIVA
REGIME DI
TRASPORTO
TIPO DI SERVIZIO
DOCUMENTI DI BORDO
Copia certificata conforme della licenza
comunitaria
Servizio regolare di trasporto
Servizio regolare specializzato di
trasporto con contratto
CONTO TERZI
Servizio regolare specializzato di
trasporto senza contratto
Servizio occasionale di trasporto
Originale o copia certificata conforme
dell’autorizzazione
Copia certificata conforme della licenza
comunitaria
Originale o copia autenticata del contratto tra
organizzazione e vettore
Copia certificata conforme della licenza
comunitaria
Originale o copia certificata conforme
dell’autorizzazione
Copia certificata conforme della licenza
comunitaria
Foglio di viaggio
CONTO PROPRIO
Attestazione
REGIME SANZIONATORIO
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dal vigente codice stradale in ordine ad ogni eventuale ipotesi di
violazione alle norme derivanti dalla circolazione stradale ravvisabili caso per caso, per quanto concerne la disciplina
dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, la materia é
specificamente regolamentata dalla legge 11 agosto 2003, n. 218, che all’articolo 9 prevede un particolare regime
sanzionatorio nell’ambito dell’attività di trasporto internazionale abusivo effettuato con autobus immatricolati in uno Stato
membro dell’Unione europea noleggiati con conducente.
Art. 9 autobus immatricolati nell’Unione europea
1. Chiunque svolga con autobus immatricolati all'estero servizi di noleggio di autobus con conducente privi delle
autorizzazioni o dei documenti di controllo previsti dalla normativa nazionale o comunitaria è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 6.000 euro, con le modalità di cui all'articolo 207 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta di un terzo nei casi in cui il servizio di trasporto venga effettuato con modalità
diverse da quelle indicate nell'autorizzazione o nel documento di controllo.
L’art. 9 della legge 218/2003 prevede quindi il regime sanzionatorio in capo agli illeciti in materia di:
1. trasporti internazionali continuativi di viaggiatori non assimilabili ai servizi di linea;
2. trasporti internazionali occasionali;
commessi con autobus immatricolati all’estero noleggiati con conducente, privi delle autorizzazioni o dei documenti di
controllo, e/o in violazione delle prescrizioni.
Inapplicabilità dell’art. 180 C.d.S.
Laddove il veicolo sia impegnato in uno degli usi di cui all’art. 82 del vigente C.d.S. l’art. 180, comma 3, dello stesso
codice prevede che il conducente debba avere al seguito l’autorizzazione o la licenza prevedendo, per chi venga
sorpreso a circolare senza tali documenti la sanzione di cui al comma 7. La mancanza momentanea dei titoli autorizzativi
non viene perseguita ai sensi del citato art. 180 del C.d.S., ma con le ben più gravose sanzioni di cui all’articolo 9 della
legge 218/2003, significando in specie che in alcuni casi i documenti autorizzativi possono essere utilizzati per una sola
www.vehicle-­‐documents.it Il portale del falso documentale volta e la mancanza a bordo del veicolo controllato concretizza l’elusione del contingente andando a ravvisare la
fattispecie del trasporto abusivo.
Segnalazione delle violazioni in materia di autotrasporto internazionale di viaggiatori
Per le necessarie segnalazioni alle autorità straniere e per l’adozione dei provvedimenti interdittivi di competenza, ogni
infrazione accertata dall’Ufficio da cui dipende l’agente operante deve essere trasmessa con apposita segnalazione a:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per il Trasporto Intermodale –
Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l’Intermodalità – Divisione 5 – Via Giuseppe Caraci n. 36 – 00157
Roma 159.
LISTA DI CONTROLLO
In attuazione del decreto legislativo 4 agosto 2008, n.144, di recepimento della Direttiva 2006/22/CE che ha introdotto la
“lista di controllo” da compilarsi nel caso di veicoli adibiti al trasporto di merci o viaggiatori che rientrano nel campo di
applicazione dei Regolamenti CE n. 561/CE e CEE 3821/85, il Ministero dell’interno ha emanato la circolare n.
300/A/6760/09/108/13/8 del 4 giugno 2009, e la circolare n. 300/A/10142/09/108/8/3 del 10 agosto 2009, ove è indicato
che ogniqualvolta si proceda al controllo su strada di veicoli immatricolati in Italia o all’estero adibiti al trasporto di merci o
persone deve essere redatta una specifica lista di controllo, e ciò indipendentemente dal fatto di aver o meno proceduto
con l’accertamento di eventuali illeciti, prescindendo dalla predisposizione di mirati servizi finalizzati al controllo
dell’autotrasporto.
Con Decreto interdirigenziale prot. n. 21 del 14 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del
26.09.2009, è stato approvato il modello integrato di lista di controllo che ripete l’aspetto grafico ed i contenuti di quello di
cui alle citate circolari del Ministero dell’interno. La lista di controllo, oltre ad essere un utile promemoria per un controllo
sistematico, è anche strumento statistico per la raccolta dati.
Modello di lista di controllo
verso
recto
La lista di controllo non deve essere consegnata in copia all’utenza e, nel caso in cui siano state accertate e verbalizzate
violazioni, unitamente al verbale di contestazione cui si riferisce sarà consegnata all’ufficio.
www.vehicle-­‐documents.it Il portale del falso documentale PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI
Legge 218/2003
ART. 9, comma 1
AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI IN AMBITO COMUNITARIO
1^ Ipotesi – Servizio abusivo di noleggio con conducente
1. Chiunque svolga con autobus immatricolati all'estero servizi di noleggio di autobus con conducente privi delle
autorizzazioni o dei documenti di controllo previsti dalla normativa nazionale o comunitaria è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 6.000 euro, con le modalità di cui all'articolo 207 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
Sanzione edittale
Sanzioni accessorie
Pagamento entro 60 gg
Osservazioni
da Euro 1.500,00
Nessuna
Euro 2.000,00 (1)
ad Euro 6.000,00
Autorità competente
Prefetto
Legge 218/2003
ART. 9, comma 1
AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI IN AMBITO COMUNITARIO
2^ Ipotesi – Servizio abusivo di noleggio con conducente in regime di cabotaggio
1. Chiunque svolga con autobus immatricolati all'estero servizi di noleggio di autobus con conducente privi delle
autorizzazioni o dei documenti di controllo previsti dalla normativa nazionale o comunitaria è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 6.000 euro, con le modalità di cui all'articolo 207 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
Sanzione edittale
Sanzioni accessorie
Pagamento entro 60 gg
Osservazioni
da Euro 1.500,00
Nessuna
Euro 2.000,00 (1)
ad Euro 6.000,00
Autorità competente
Prefetto
Legge 218/2003
ART. 9, comma 1 e 2
AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI IN AMBITO COMUNITARIO
3^ Ipotesi – Violazione delle prescrizioni nell’ambito del noleggio con conducente
1. Chiunque svolga con autobus immatricolati all'estero servizi di noleggio di autobus con conducente privi delle
autorizzazioni o dei documenti di controllo previsti dalla normativa nazionale o comunitaria è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 6.000 euro, con le modalità di cui all'articolo 207 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta di un terzo nei casi in cui il servizio di trasporto venga effettuato con modalità
diverse da quelle indicate nell'autorizzazione o nel documento di controllo.
Sanzione edittale
Sanzioni accessorie
Pagamento entro 60 gg
Osservazioni
da Euro 1.000,00
Nessuna
Euro 1.333,33 (1)
ad Euro 4.000,00
Autorità competente
Prefetto
Codice della Strada
ART. 87 comma 6 e 7
AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI IN AMBITO COMUNITARIO
1^ Ipotesi - Servizio di linea internazionale con autobus non autorizzato
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di linea quando l'esercente, comunque
remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al
pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone.
6. Chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non adibito a tale uso, ovvero impiega un veicolo su linee diverse da
quelle per le quali ha titolo legale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419,00
a euro 1.682,00.
7. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da due a
otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Sanzione edittale
Sanzioni accessorie
Pagamento entro 60 gg
Punti decurtati
da Euro 419,00
Sospensione della carta di
Euro 419,00 (1)
ad Euro 1.682,00
circolazione da due a otto mesi
con conseguente
Pagamento oltre 60 gg
fermo amministrativo ex art. 214
Euro 841,00
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ART. 87 comma 6 e 7
AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI IN AMBITO COMUNITARIO
2^ Ipotesi - Autobus autorizzato su linee diverse
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di linea quando l'esercente, comunque
remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al
pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone.
6. Chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non adibito a tale uso, ovvero impiega un veicolo su linee diverse da
quelle per le quali ha titolo legale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419,00
a euro 1.682,00.
7. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da due a
otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Sanzione edittale
Sanzioni accessorie
Pagamento entro 60 gg
Punti decurtati
da Euro 419,00
Sospensione della carta di
Euro 419,00 (1)
ad Euro 1.682,00
circolazione da due a otto mesi
con conseguente
Pagamento oltre 60 gg
fermo amministrativo ex art. 214
Euro 841,00
(1) Nel caso delle violazioni sanzionate dall'art. 9 della legge n. 218/2003 trovano applicazione le disposizioni dell'art.
207 C.d.S.
Con l’auspicio di aver fornito un omogeneo quadro d’insieme della materia, termina qui il giro d’orizzonte che afferisce la
disciplina concernente l’autotrasporto internazionale di viaggiatori nell’ambito dell’Unione europea e dello Spazio
economico europeo, alla luce dei risvolti rappresentati dall’evoluzione delle norme di diritto comunitario nell’ambito di un
settore tanto specifico e delicato, e dell’ulteriore naturale e fisiologico allargamento ad est dell’Unione dovuta all’ingresso
della Croazia come 28° Stato.
*Ispettore Capo della Polizia di Stato
Comandante Squadra di p.g. Polstrada Rimini
**Ispettore Capo della Polizia di Stato
Comandante Squadra di p.g. Polstrada La Spezia
Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, gli autori non rispondono dei danni derivanti dall’uso dei dati e delle notizie ivi
contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l’interpretazione degli autori, e non impegna in modo alcuno l’Amministrazione dello Stato da cui dipendono.
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Autotrasporto internazionale di viaggiatori in ambito comunitario