STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
I Reparto - Ufficio Addestramento e Regolamenti
SMD-G-014
MANUALE DI DIRITTO UMANITARIO
VOLUME II
ISTRUZIONI CONCERNENTI I
PRIGIONIERI DI GUERRA NEMICI
ROMA 1991
INDICE
Registrazioni delle aggiunte e varianti ................................. Pag.
V
Premessa .........
VII
...................................................................................................... »
PARTE PRIMA
CAPITOLO I
CAPITOLO II
CAPITOLO III
CAPITOLO IV
CAPITOLO V
CATTURA DI PRIGIONIERI DI GUERRA NEMICI
CONCENTRAMENTO DEI PRIGIONIERI DI GUERRA
TRASFERIMENTO DEI PRIGIONIERI
3
5
9
SORVEGLIANZA E SCORTA ALLE COLONNE ED AI
12
CONVOGLI DI PRIGIONIERI
INTERROGATORIO DEI PRIGIONIERI E DEI
14
DISERTORI
CAPITOLO VI
VIGILANZA SANITARIA DEI P.G.
15
CAPITOLO VII
PRIGIONIERI FERITI ED AMMALATI
18
CAPITOLO VIlI
PRIGIONIERI DI GUERRA GRAVEMENTE FERITI
20
GRAVEMENTE AMMALATI
CAPITOLO IX
DISERTORI NEMICI
CAPITOLO X
MATERIALI, CARTE, DOCUMENTI, ECC. SEQUESTRATI AL
23
NEMICO ED APPARTENENTI AI PRIGIONIERI
CAPITOLO XI
SCHEDE PERSONALI – ELENCHI – DATI STATISTICI
22
24
PARTE SECONDA
CAPITOLO XII
TRATTAMENTO DEI
NEMICI (ASSEGNI)
PRIGIONIERI
DI
GUERRA
CAPITOLO XIII
SERVIZIO POSTALE
CAPITOLO XIV
CURE RELIGIOSE E INTELLETTUALI. ATTI DI
36
PROCURA, ECC.
CAPITOLO XV
IMPIEGO DELLA MANO D’OPERA DEI PRIGIONIERI
29
32
38
PARTE TERZA
CAPITOLO XVI
COSTITUZIONI E FUNZIONAMENTO DEI CAMPI PER
43
PRIGIONIERI DI GUERRA NEMICI
CAPITOLO XVII
TRATTAMENTO
NEMICI
DEI
- III -
PRIGIONIERI
DI
GUERRA
47
ALLEGATO A
ALLEGATI
— Elenco nominativo dei prigionieri di guerra .
pag.
51
ALLEGATO B
— Scheda personale per prigionieri di guerra
»
52
ALLEGATO C
— Cartellino per prigionieri, materiali e documenti
»
55
ALLEGATO D
— Rapporto situazione dei prigionieri e dei disertori
»
56
ALLEGATO E
— Situazione numerica dei posti disponibili
»
57
ALLEGATO F
— Buoni fiduciari ...........................................
»
58
ALLEGATO G
— Cartolina postale per prigionieri di guerra ....
»
59
—IV—
PREMESSA
La III Convenzione di GINEVRA del 12 agosto 1949 (vds. Volume III) cui si
riferisce la presente pubblicazione, è impegnativa per l'ITALIA e per tutte le
Nazioni che l'hanno firmata e ratificata. Essa costituisce la base di tutto quanto
concerne l'argomento e deve quindi essere a completa conoscenza degli esecutori.
Nel caso che le Alte Parti Contraenti, valendosi della facoltà concessa dall'art. 6
della Convenzione predetta, concludessero convenzioni speciali su qualunque
questione relativa ai prigionieri di guerra, esse saranno oggetto di particolari
comunicazioni ai Comandi ed Enti interessati.
Le presenti norme relative al trattamento dei prigionieri di guerra sono valide, con
gli adattamenti organizzativi dovuti alla peculiarietà della situazione, anche in caso
di impiego delle Forze Armate in compiti di sicurezza internazionale.
—VII—
CAPITOLO I
CATTURA DI PRIGIONIERI DI GUERRA NEMICI
Prigionieri di guerra
1. Sono prigionieri di guerra (P.G.) i legittimi belligeranti, caduti in potere delle
Forze Armate dello Stato.
Possono essere dichiarati prigionieri di guerra, se cadono in potere delle predette
Forze Armate, il Capo dello Stato nemico, le personalità politiche e gli alti
funzionari civili dello Stato stesso.
I prigionieri di guerra sono in potere dello Stato Italiano e non degli individui, dei
reparti o dei corpi che li hanno catturati.
Ha diritto allo Statuto ed al trattamento di prigioniero di guerra il personale indicato
nell'art. 4 della III Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, il cui testo è
riportato nel Volume III della presente collana.
La situazione descritta al para. 3 dell'ari. 44 dei protocolli aggiuntivi del 1977
alle Convenzioni di Ginevra del 1949, riportato al Volume III può sussistere solo in
territorio occupato dalle Forze Armate italiane.
Il personale nemico catturato con le armi in pugno che non rientri nelle categorie
dei belligeranti legittimi indicate nell'art. 4 della summenzionata convenzione, deve
essere trattato dalle unità catturanti come prigioniero di guerra.
Tuttavia esso deve essere custodito e sgomberato a parte, accompagnato da un
rapporto di cattura, da redigersi a cura del reparto che lo ha catturato. Tale rapporto
deve essere dettagliato il più possibile ed idoneo a mettere il giudice militare
nazionale in condizione di attribuire al personale catturato lo statuto che gli
compete.
La cattura di prigionieri di guerra
2. Può avvenire in Zona di Combattimento o in Zona Territoriale. I prigionieri di
guerra devono essere trattati in ogni caso con umanità.
Eventuali disertori e rinnegati nemici che si presentassero, devono essere
custoditi e sgomberati separatamente dagli altri prigionieri, non solo per il loro alto
interesse dal punto di vista informativo, ma anche per sottrarli a possibili violenze
da parte dei loro compatrioti.
Cattura in zona di combattimento
3. Dai reparti che hanno proceduto alla cattura i prigionieri, immediatamente
disarmati, vengono avviati, sotto scorta e quanto più rapidamente possibile, ai
punti di raccolta di gruppo tattico o di Brigata e da questi alle zone di transito di
Corpo d'Armata e quindi ai campi per prigionieri di guerra di Scacchiere.
Le disposizioni per i feriti sono indicate al para. 51 e seguenti.
Cattura in zona territoriale
4. Dai reparti delle varie Forze Armate, dalle Stazioni CC o dalle Forze di Polizia
che hanno proceduto alla cattura, i prigionieri (naufraghi, equipaggi di aerei
abbattuti o costretti a prendere terra, disertori comunque pervenuti) vengono
custoditi in appositi locali fino a quando potranno essere avviati, sotto scorta, ai
punti di raccolta territoriali.
Sgombero successivo dei P.G.
5. Successivamente, dai campi per P.G. di Scacchiere e dai punti di raccolta
territoriali, i prigionieri vengono trasferiti ai campi per prigionieri di guerra
territoriali secondo gli ordini impartiti, di volta in volta, da SME-ISPELOG.
I prigionieri di guerra vengono presi in semplice sussistenza dal corpo o reparto
che li cattura o presso cui sostano temporaneamente; sono, invece, considerati
effettivi al campo per P.G. territoriale presso il quale vengono definitivamente
assegnati.
-4-
CAPITOLO II
CONCENTRAMENTO DEI PRIGIONIERI DI GUERRA
Punti di raccolta
6. I punti di raccolta per P.G. possono essere costituiti a qualunque livello di
Comando, dal gruppo tattico alla Grande Unità elementare. A livello Grande Unità
essi sono di costituzione normale mentre a livello inferiore essi sono di
costituzione eventuale.
I prigionieri, appena catturati, devono:
— essere immediatamente disarmati e privati di ogni documento o materiale
militare di interesse ad eccezione degli abiti e dei materiali protettivi indicati
all'articolo 18 della Convenzione di Ginevra;
— essere separati, per quanto possibile, per grado, arma, sesso, nazionalità, in
particolare qualora si tratti di disertori o personale preposto all'indottrinamento
politico;
— essere sottoposti, compatibilmente con le possibilità del reparto, a un primo
interrogatorio sommario al fine di acquisire informazioni di valore tattico locale
immediato;
— essere trattati con la dovuta correttezza e fermezza militare senza permettere
che parlino fra di loro o che fraternizzino onde evitare di pregiudicare il futuro
interrogatorio;
— essere avviati al più presto possibile, sotto stretta vigilanza (normalmente i
tentativi di fuga dei prigionieri avvengono immediatamente dopo la cattura
quando la situazione è ancora molto fluida) al più vicino punto di raccolta, o
recinto per P.G., assieme alle armi ed ai materiali catturati per l'esame
preliminare, sui quali è stato affisso il cartellino standardizzato (Ali. C).
Il punto raccolta di gruppo tattico, qualora costituito, è composto da personale
tratto dalla Compagnia Comando e Servizi e dai complessi arretrati o in riserva. Il
punto, di norma unico, è dislocato nella Zona dei Servizi di gruppo tattico, quanto
più lontano possibile dalla linea di contatto ed in località protetta all'offesa nemica.
La movimentazione dei prigionieri di guerra avviene sia sfruttando i mezzi adibiti
all'alimentazione logistica del gruppo tattico e dei complessi minori avanzati sia a
piedi costituendo idonei drappelli.
Il punto di raccolta di Grande Unità elementare è di costituzione normale. È ubicato
nell'area di schieramento del Centro Logistico della Grande Unità ed in esso vengono
svolte tutte le operazioni preliminari relative alla documentazione dei P.G. ed al loro
interrogatorio, i punti raccolta di Grande Unità provvedono a:
— separare, qualora ulteriormente necessario, per esigenze di interrogatorio, i P.G.
fatti affluire dai punti di raccolta di gruppo tattico secondo il rango, grado, arma,
sesso, nazionalità, disertori, civili e personale addetto all'indottrinamento politico,
senza violare le disposizioni contenute nell'articolo 16 della III Convenzione di
Ginevra.
|
— inviare con tempestività i P.G. appartenenti alle Forze Navali e/o Aeree nella più
vicina unità di interrogatorio ove sia inserito personale all'uopo preposto della
Marina e/o dell'Aeronautica;
— rendere edotti i P.G. dei diritti loro concessi dalla Convenzione di Ginevra - Parte
V;
— compilare la scheda personale (AU. B) in lingua italiana ed in una delle lingue
NATO;
— scortare i P.G. sino alla più vicina zona di transito.
Zone di transito
7. Sono costituite di norma a livello di Corpo d'Armata o superiore con
l'indispensabile personale - compresi Carabinieri - da trarsi da reparti non impegnati.
Sono dislocate, di massima, nell'ambito dei Centri Logistici utilizzando anche
infrastrutture protette, per quanto possibile, dall'offesa nemica.
Qualora la Grande Unità elementare agisca in modo autonomo il punto di raccolta di
Grande Unità svolge anche le funzioni di zona di transito.
In tali zone di transito si provvede a:
— far sostare temporaneamente i prigionieri assicurando loro vettovagliamento e
ricovero;
— interrogare eventualmente i P.G. O);
(1) Vedasi STANAG 2033 "Interrogatorio dei prigionieri di guerra (P.G.)" e 2044 " Procedure per la
deten-zione dei prigionieri di guerra".
— riempire il questionario (scheda personale) nelle parti d'interesse;
— comunicare al Comando Superiore il numero complessivo dei prigionieri,
distinto in Ufficiali, Sottufficiali e Truppa che vengono avviati ai campi per P.G.
di Scacchiere o della Zona di Combattimento;
— far accompagnare, sotto scorta, ai campi per P.G. di Scacchiere i P.G. designati
dal Comando Superiore.
Campi per P.G. di scacchiere
8. Sono costituiti a cura del Comando Logistico di Scacchiere tenendo conto delle
esigenze operative globali. Sono dislocati verso il margine posteriore della Zona di
Combattimento ed in località tali da non disturbare i normali traffici logistici.
I prigionieri sono normalmente accantonati o, eventualmente, accampati. La
sorveglianza è affidata ad appositi reparti di vigilanza integrati da Carabinieri. I
Comandi dei campi per P.G. di Scacchiere provvedono a:
— segnalare, subito dopo la cattura e telegraficamente, tramite Comando di
Scacchiere, allo SME(1) il numero, distinto per gradi, dei prigionieri nemici
catturati dai reparti dipendenti;
— assicurare la bonifica sanitaria dei prigionieri affluiti ai campi;
— riempire, per ciascun prigioniero, nelle parti d'interesse, la "scheda personale"
(2);
— effettuare l'interrogatorio vero e proprio dei P.G. ed esaminare i documenti loro
sequestrati (2) (3);
— alloggiare i P.G. secondo le norme previste;
— trasmettere, appena possibile, tramite Comando di Scacchiere, allo SME, un
elenco nominativo, in triplice copia, di tutti i prigionieri giunti al campo,
compilato secondo il tracciato di cui all'Allegato A;
— far scortare i prigionieri fino ai campì per P.G. territoriali quando e come
prescritto, di volta in volta, dallo SME - 1SPELOG.
(1) La custodia per conto dello Stato italiano dei prigionieri di guerra è compito tradizionalmente
affidato, nell'ambito delle Forze Armate, allo Stato Maggiore dell'Esercito.
(2) Vds. STANAG 2033 "Interrogatorio dei prigionieri di guerra (P.G.)" e 2044 "Procedure per la
detenzio-ne dei prigionieri di guerra".
(3) Vds. STANAG 2084 "Trattamento e sfruttamento dei materiali e documenti nemici catturati".
…..
9. I Comandi o reparti che, in Zona Territoriale, hanno proceduto alla cattura di
P.G. provvedono a:
— disarmarli e perquisirli;
— notificare immediatamente l'avvenuta cattura al competente Comando
Territoriale, per la successiva immediata comunicazione allo SME, segnalando
il grado ed il nome dei prigionieri e se incolumi o feriti;
— compilare il cartellino standardizzato per prigionieri (Ali. C) da apporre sugli
abiti del personale catturato e/o sui materiali e documenti a loro sequestrati (O;
— custodire i P.G. - sotto sicura vigilanza - in appositi locali. Ufficiali separati dai
Sottufficiali e Truppa, in attesa di conoscere la località, stabilita dal Comando
Territoriale, come punto di raccolta territoriale.
Punti di raccolta territoriali
10. I Comandi Territoriali, informati dell'esistenza, nel loro territorio, di P.G.
nemici (se appartenenti alla Marina o alla Aeronautica degli Stati nemici, dopo
presi diretti accordi rispettivamente con il più vicino Comando della Marina o
dell'Aeronautica, ai quali compete il loro interrogatorio) designano i punti di
raccolta territoriali, ai quali debbono essere fatti affluire i P.G..
I Comandi presso i quali sono costituiti dei punti di raccolta territoriali si
comporteranno analogamente a quanto detto nel precedente n. 7.
Per l'interrogatorio dei P.G. e l'esame dei documenti, eventualmente agli stessi
sequestrati, potranno provvedere i Comandi Operativi Territoriali e il Comando di
Regione Militare, con l'eventuale supporto delle unità mobili di interrogatorio
(UMI).
Qualora il numero dei prigionieri sia limitato soltanto ad alcuni individui, possono
essere designati come punti di raccolta territoriali gli stessi comandi o reparti che
hanno proceduto alla cattura dei prigionieri.
(1) Vedasi STANAG 2033 "Interrogatorio dei prigionieri di guerra (P.G.)" e 2044 " Procedure per la
detenzione dei prigionieri di guerra".
CAPITOLO III
TRASFERIMENTO DEI PRIGIONIERI
Generalità
11. Il trasferimento dei prigionieri verso la Zona Territoriale è affidato al Comando
Logistico di Scacchiere nella Zona di Combattimento ed alla Direzione Superiore
dei Trasporti, nella Zona Territoriale e per i trasferimenti per via ferroviaria, aerea
o marittima.
12. Di massima i trasferimenti hanno luogo:
— nella Zona di Combattimento di norma per via ordinaria, utilizzando i mezzi
impiegati per i rifornimenti logistici. Eventuali trasferimenti a piedi devono
essere effettuati con tappe che, normalmente, non devono superare i 20 Km
giornalieri;
— nella Zona Territoriale, di norma a mezzo ferrovia, nave o aereo.
13. I prigionieri sono autorizzati a portare con loro gli effetti personali, valori,
denaro, corrispondenza e pacchi di loro proprietà.
Movimenti dei prigionieri in zona di combattimento
14. Il Comando di Scacchiere, non appena ricevuta la situazione dei prigionieri di
guerra, da disposizioni ai comandi di G.U. interessati, per l'affluenza dei vari nuclei
di prigionieri ai campi per P.G. di Scacchiere.
Successivamente (dopo trascorso il periodo di osservazione) sulla base delle
comunicazioni dello SME circa i campi per P.G. territoriali sui quali avviare, in via
definitiva, i prigionieri, il Comando di Scacchiere richiederà i necessari mezzi di
trasporto specificando la nazionalità e il numero dei prigionieri, distinto in
Ufficiali, Sottufficiali e Truppa, e le stazioni di carico e di scarico.
Movimenti di prigionieri in zona territoriale
15. I movimenti dei prigionieri dalla Zona di Combattimento (campi per P.G. di
Scacchiere o dai punti di raccolta territoriali, ai campi per P.G. territoriali e da
questi ad altre località del territorio stesso, sono disposti dallo SME-ISPELOG
sulla base delle richieste che, di volta in volta, riceve dai Comandi Territoriali,
nonché dal Comando di Scacchiere.
16. I trasferimenti dei prigionieri di guerra da un campo all'altro oltre che per
esigenze di servizio o ragioni disciplinari, possono aver luogo anche su domanda
degli interessati e per i seguenti motivi:
— di salute, comprovata da certificato medico;
— di parentela (padre e figlio, fratello, zio e nipote, suocero e genero) con i
prigionieri presenti presso altri campi;
— di opportunità, quando cioè il prigioniero chieda il trasferimento in seguito a
gravi ed accertati attriti coi compagni di prigionia.
17. Prima di ogni trasferimento ad altre località della Zona Territoriale i prigionieri
debbono essere preavvisati ufficialmente della loro nuova destinazione.
18. Dei trasporti suddetti per conto dello SME è incaricata la Direzione Superiore
dei Trasporti che, a mezzo di ordine di movimento, da comunicazione:
— SME-ISPELOG;
— al Comando di Scacchiere ed ai Comandi Territoriali nel cui territorio di
giurisdizione sono situati i campi per P.G. interessati nel trasporto;
— ai Comandi Militari di Stazione interessati;
e per conoscenza:
— ai Comandi dei campi per P.G. territoriali ai quali i prigionieri sono destinati;
— ai Comandi Militari Provinciali nel cui territorio di giurisdizione hanno sede i
campi medesimi.
19. I trasporti per ferrovia debbono essere, possibilmente, predisposti in modo da
non doverli interrompere per pernottamento o lunghe soste.
20. L'Ente che ha richiesto il trasporto deve rilasciare, all'atto della sua
effettuazione, al comandante della scorta:
— il ruolino di marcia, in duplice copia, di cui una deve essere restituita, per
ricevuta, dal comando del campo di affluenza dei prigionieri;
— le schede personali relative ai prigionieri che vengono trasferiti.
21. L'internamento dei prigionieri di guerra in Zona Territoriale è effettuato, di
norma, con treni appositi e con carrozze o scompartimenti riservati. Gli Ufficiali
viaggiano separati dalla truppa.
—10—
Vettovagliamento
22. Ai prigionieri di guerra in viaggio sono distribuiti i viveri previsti per ogni
giornata di viaggio per i militari nazionali.
Gli ordini di movimento, compilati dalla Direzione Superiore dei Trasporti,
debbono indicare i Comandi Militari di Stazione incaricati, viaggio durante, della
eventuale ulteriore distribuzione di viveri.
23. Di massima, i prigionieri debbono essere soddisfatti, a tutto il giorno di arrivo
nella nuova destinazione, a cura del campo per P.G. o del punto di raccolta
territoriale di partenza.
Nelle eventuali lunghe soste - specie durante la stagione invernale - possono
essere distribuiti, in deroga a quanto disposto al para, precedente, ranci caldi,
adibendo al servizio di cucina, se del caso, prigionieri idonei allo scopo.
- 11 -
CAPITOLO IV
SORVEGLIANZA E SCORTA ALLE COLONNE ED
AI CONVOGLI DI PRIGIONIERI
In movimento per via ordinaria o per ferrovia
24. Fino ai punti di raccolta di Grande Unità elementare provvedono, di loro
iniziativa, impiegandovi forza adeguata a fini di scorta, i Comandanti dei gruppi
tattici che hanno catturato i prigionieri. Dai punti di raccolta di Grande Unità alle
zone di transito di Corpo d'Armata provvedono i comandi di G.U. evacuando i
prigionieri, normalmente, utilizzando i mezzi di trasporto che servono per
l'alimentazione logistica.
25. Dalle zone di transito di C. A. ai campi per P.G. di Scacchiere, provvedono i
comandi di C. A. in relazione agli ordini impartiti, di volta in volta, dal Comando
Logistico di Scacchiere.
26. Dai campi per P.G. di Scacchiere a quelli in Zona Territoriale, o ai porti
d'imbarco, provvede il Comando dello Scacchiere impiegando scorte dì forza
adeguata fornite da reparti presidiari con il concorso, se necessario, dell'Arma.dei
Carabinieri.
27. I Comandi Militari Provinciali, nel cui territorio ha termine il servizio di scorta
ai drappelli di prigionieri di guerra, debbono provvedere perché la scorta stessa
venga fatta rientrare, al più presto, al reparto di provenienza.
Per mare
28. Nei trasporti di prigionieri per mare, le scorte, dalla località d’imbarco fino a
destinazione, sono fornite a cura dei Comandi nella cui giurisdizione si trovano i
porti d'imbarco.
29. Dette autorità, pertanto, debbono ricevere in tempo dalla Direzione Superiore,
dei Trasporti:
— l'ordine di movimento che predispone il trasporto dei prigionieri via mare;
— la comunicazione relativa alla forza e composizione della scorta da fornire.
30. La stessa Direzione Superiore dei Trasporti provvede, poi, per il ritorno al porto
d'imbarco della scorta di cui al numero precedente.
—12—
Forza delle scorte
31. 1 Ufficiale ed 1 Sottufficiale ogni 200 prigionieri; truppa: lOVo, fino a 200
prigionieri, 5%, oltre i 200 prigionieri.
Quando i prigionieri siano in numero esiguo la scorta può essere costituita
esclusivamente di Carabinieri.
Norme per i comandanti delle scorte
32. Prima di iniziare il servizio di scorta il Comandante di essa deve ritirare,
dall'ente che ha predisposto il movimento, i ruolini di marcia, in duplice copia, e le
schede personali relative ai prigionieri da scortare.
33. Durante il trasferimento il Comandante della scorta deve tener presente che:
— sempre ed in qualunque contingenza nessuno, all'infuori del personale di scorta,
può avvicinare comunque i prigionieri od entrare in comunicazione con essi;
— durante le soste, i prigionieri non debbono abbandonare per alcun motivo la
colonna di cui fanno parte o il treno sul quale viaggiano. Nelle stazioni possono
essere autorizzati, rimanendo sui treni ad acquistare generi alimentari solo dai
venditori che smerciano commestibili per conto dei ristoranti;
— nel caso di necessità di manovra, cambio di treno, coincidenze ecc., che
obblighino i prigionieri a scendere dal treno sul quale viaggiano, essi nell'attesa,
debbono essere ricoverati e custoditi in locali chiusi e fuori del contatto col
pubblico.
34. Il Servizio di vigilanza nella stazione di arrivo ed il trasferimento dalla stazione
stessa al campo per P.G. territoriale, sono regolati dal Comando Militare
Provinciale competente.
35. Il Comando del campo ricevente deve far trovare nella stazione di arrivo
personale idoneo per la guida dei drappelli dalla stazione stessa al campo.
- 13 -
CAPITOLO V
INTERROGATORIO DEI PRIGIONIERI E DEI DISERTORI
36. L'interrogatorio dei prigionieri e dei disertori e l'esame dei documenti ad essi
sequestrati, debbono svolgersi secondo le disposizioni contenute:
— nello STANAG 2033: "Interrogatorio dei prigionieri di guerra (P.G.)";
— nello STANAG 2084: "Trattamento e sfruttamento dei materiali e dei
documenti nemici catturati".
37. Nessuna coercizione può essere esercitata sui prigionieri per ottenere
informazioni relative alla situazione del loro esercito e del loro paese. I prigionieri
che si rifiutassero di rispondere non debbono essere ne minacciati, ne insultati, ne
esposti a molestie o svantaggi di qualsiasi specie.
—14—
CAPITOLO VI
VIGILANZA SANITARIA DEI P.G.
38. I prigionieri di guerra debbono essere considerati dal punto di vista sanitario
come provenienti da zona sospetta. Pertanto, subito dopo loro cattura, debbono
essere avviati, al più presto, ai campi per P.G. di Scacchiere, evitando, per quanto
possibile, i contatti con truppe nazionali o alleate.
39. I campi per P.G. di Scacchiere debbono essere organizzati come campi
contumaciali ed i prigionieri debbono, in essi, essere sottoposti ad un periodo di
osservazione corrispondente alla durata di incubazione della forma epidemica
sospettata o in atto.
40. Tale periodo di osservazione - determinato di volta in volta dai competenti
organi sanitari e comunque non inferiore a 15 giorni - deve essere trascorso per
intero nei campi per P.G. di Scacchiere, a meno che la situazione militare in atto
non consigli diversamente.
In quest'ultimo caso il Comando Logistico di Scacchiere competente chiederà allo
SME tempestive disposizioni.
41. All'atto della partenza di convogli di prigionieri per campi per P.G. territoriali il
dirigente il servizio sanitario del campo per P.G. di Scacchiere rilascerà una
dichiarazione da apporre sul ruolino di marcia da cui risulti che non sono in atto
forme epidemiche tra i prigionieri trasferiti.
42. I campi per P.G. di Scacchiere debbono comprendere due sezioni: una di
ricezione, con stazione di bonifica, ed una per prigionieri bonificati.
È opportuno, inoltre, che ogni campo disponga di più settori di isolamento, di un
adeguato servizio d'infermeria, di una conveniente sistemazione delle cucine, del
servizio idrico e dei servizi igienici.
43. Il dirigente il servizio sanitario del campo fissa le disposizioni di dettaglio per
la bonifica della persona e per la disinfezione degli indumenti dei prigionieri.
A tale scopo ogni campo deve disporre di un'adeguata dotazione di oggetti di
corredo da fare indossare ai prigionieri nell'attesa che siano bonificati e sterilizzati
quelli loro appartenenti.
- 15 44. Tutto il personale di sanità addetto al campo deve adottare per sé stesso le
medesime cautele adottate per i prigionieri affidati alle sue cure.
Deve essere evitato ogni contatto tra la truppa di guardia al campo ed i prigionieri.
45. Gli ufficiali medici addetti ai campi cercheranno di avere dagli stessi prigionieri
informazioni sulla loro provenienza e sugli eventuali rapporti con malati contagiosi.
Così facendo, i sanitari possono essere in grado di isolare, in ambienti separati,
prigionieri presumibilmente contagiati dalle medesime forme infettive e
determinare la necessaria e speciale profilassi.
46. Durante la permanenza nei campi per P.G. di Scacchiere tutti i prigionieri
debbono essere sottoposti ai vari accertamenti clinici e di laboratorio che si
rendessero necessari.
I prigionieri riconosciuti portatori di agenti patogeni o affetti da malattie
contagiose, debbono essere immediatamente isolati, in appositi locali o tende del
campo per essere bonificati, oppure al più presto, inviati negli ospedali per infettivi.
Anche i gruppi di prigionieri che abbiano avuto contatto con i predetti infermi e
portatori devono essere subito isolati, ma separatamente dai malati e dai portatori.
47. Perché questo complesso di provvedimenti riesca di facile e rapida esecuzione,
il Comando dei Servizi Sanitari di Scacchiere deve prestabilire per ogni campo per
P.G. di Scacchiere:
— un servizio sanitario in relazione alla forza che si prevede per ciascun campo
(ufficiali medici e personale di sanità pratico del servizio). È normale avvalersi
a tal fine anche di personale sanitario del nemico, secondo quanto disposto
dall'ari. 33 della III Convenzione di Ginevra;
— un laboratorio di analisi chimiche e batteriologiche, incaricato delle ricerche di
gabinetto;
— gli ospedali specializzati sui quali sgomberare gli eventuali infermi affetti da
malattie contagiose.
Inoltre, la stessa Direzione di Sanità di Scacchiere, deve designare gli ospedali sui
quali sgomberare i feriti o gli ammalati comuni da tenere in osservazione
contumaciale per il necessario periodo di tempo e secondo le norme previste per il
personale nazionale.
48. Il dirigente il servizio sanitario del campo per P.G. di Scacchiere sorveglia con
ogni cura tutti i servizi igienico-sanitari del campo stesso.
49. Analogamente debbono regolarsi i comandi dei punti di raccolta territoriali per i
P.G. catturati in Zona Territoriale.
50. Nei campi per P.G. territoriali il servizio sanitario deve svolgersi analogamente
a quanto è previsto per i reparti nazionali.
- 16 -
CAPITOLO VII
PRIGIONIERI FERITI ED AMMALATI
51. I feriti, appartenenti all'esercito nemico, che siano stati catturati, debbono essere
assistiti come se fossero feriti nazionali.
Per l'assistenza sanitaria e religiosa, per l'igiene e per le cure mediche dei P.G.
nemici è normale avvalersi di personale sanitario e religioso catturato e trattenuto
allo scopo, secondo le norme indicate dell'articolo 33 della III Convenzione di
Ginevra del 12 agosto 1949.
I feriti leggeri - dopo medicati - seguono la sorte dei prigionieri catturati illesi; i
feriti ed ammalati trasportabili, invece, debbono essere sgomberati sugli ospedali
designati in precedenza del Comando dei Servizi Salutari dello Scacchiere.
52. Non appena i prigionieri ricoverati presso le formazioni sanitarie siano in grado
di viaggiare, comunque però dopo trascorso il periodo contumaciale, vengono
sgomberati, a cura del Comando Logistico dello Scacchiere:
— quelli completamente guariti, sui campi per P.G. territoriali designati dallo SME;
— quelli ancora abbisognevoli di cure, sugli ospedali militari territoriali designati
dallo SME.
53. I prigionieri feriti ed ammalati comunque ricoverati nei luoghi di cura debbono
essere curati, se possibile, in appositi locali isolati. Nei loro riguardi i direttori degli
stabilimenti sanitari esercitano le attribuzioni dei Comandanti di Campo per P.G..
54. Gli ospedali da campo, gli stabilimenti sanitari dislocati in Zona di
Combattimento e gli stabilimenti sanitari territoriali non appena ricoverano
prigionieri nemici ne danno comunicazione - indicandone il numero, distinti per
grado - al Comando della G.U. o al Comando Territoriale da cui dipendono, per la
successiva comunicazione allo SME.
Trasmettono poi, al più presto, per via gerarchica, allo SME l'elenco
nominativo, in triplice copia, di cui all'Allegato A.
Quindi i detti stabilimenti sanitari:
— compilano la scheda personale per prigionieri;
— trasmettono, successivamente, le varianti interessanti i prigionieri ricoverati.
55. Le unità sanitarie di campagna che ricoverano prigionieri di guerra li
prendono in semplice sussistenza e assicurano ad essi trattamento di vitto e di
alloggio previsti per i pari grado dell'esercito nazionale.
CAPITOLO VIII
PRIGIONIERI DI GUERRA GRAVEMENTE FERITI E
GRAVEMENTE AMMALATI
56. Per i prigionieri di guerra gravemente feriti e gravemente ammalati potranno
essere applicate le disposizioni previste dal titolo IV, Sez. I, della III Convenzione
di Ginevra del 12 agosto 1949, in base all'accordo tipo in Allegato I alla
Convenzione predetta o altro accordo che venga stabilito tra le potenze belligeranti.
57. I prigionieri che si trovano nelle condizioni volute per il rimpatrio diretto o per
l'ospedalizzazione in paese neutrale e che siano in grado di viaggiare, debbono
essere concentrati negli ospedali designati tempestivamente dallo SME
distintamente:
— per quelli provenienti direttamente dalla Zona di Combattimento (dopo s'intende
la prescritta contumacia);
— per quelli provenienti dai campi per P.G. territoriali.
In tal modo nei campi per P.G. o negli ospedali debbono rimanere soltanto quei
prigionieri che siano intrasportabili.
58. Il Comando Logistico di Scacchiere (per i prigionieri gravemente feriti o
gravemente ammalati da sgomberare dalla Zona di Combattimento) ed i Comandi
Territoriali (per quelli da sgomberare direttamente dagli ospedali o dai campi per
P.G. territoriali) richiedono i mezzi di trasporto alla Direzione Superiore dei
Trasporti indicando: numero degli sgomberando natura delle lesioni o delle
malattie, entità della scorta.
59. Il viaggio dei prigionieri di cui trattasi deve essere compiuto in scompartimenti
ferroviari riservati o con treni ospedale, a seconda della durata del viaggio e delle
condizioni sanitarie in cui i prigionieri stessi si trovano.
La scorta viaggia nel medesimo scompartimento dei prigionieri; essa è
costituita, in genere, da militari del servizio sanitario, nel numero ritenuto
indispensabile per essere in aiuto, se necessario, e nello stesso tempo vigilare, tutti i
prigionieri viaggianti.
—20—
Il Comandante della scorta deve essere munito del ruolino di marcia dal quale, tra
l'altro, devono risultare tutte le indicazioni desunte dalle rispettive schede personali
per accertare l'identità dei singoli prigionieri, la natura delle lesioni o delle malattie
che ne autorizzano il rimpatrio diretto o l'ospedalizza-zione in paese neutrale.
60. L'invio negli ospedali di cui al n. 59 deve essere segnalato tempestivamente e
direttamente, alla Direzione Generale della Sanità Militare e, per conoscenza, allo
SME - ISPELOG.
La Direzione Generale suddetta, in seguito a diretti accordi presi di volta in volta
con la Croce Rossa Italiana, cede a questa l'organizzazione dell'ulteriore viaggio di
rimpatrio dei prigionieri di cui trattasi, dandone notizia allo SME - ISPELOG.
—21—
CAPITOLO IX
DISERTORI NEMICI
61. La raccolta ed il concentramento dei disertori si effettuano in modo analogo
alla raccolta ed al concentramento dei prigionieri di guerra, tenendo presente che i
disertori debbono essere:
— separati dai prigionieri di guerra e tenuti lontani dalle località di concentramento
di questi ultimi;
— trattati come prigionieri di guerra;
— consegnati, dopo l'interrogatorio d'uso, ai Carabinieri per essere condotti nelle
località designate dai Comandi di G.U.;
— sottoposti alle misure sanitarie di isolamento e di bonifica prescritte per i
prigionieri di guerra.
62. Per il concentramento dei disertori in Zona Territoriale lo SME, in relazione al
loro numero ed alla situazione politico-militare del momento, impartisce
tempestive disposizioni.
—22—
CAPITOLO X
MATERIALI, CARTE, DOCUMENTI, ECC. SEQUESTRATI AL
NEMICO ED APPARTENENTI AI PRIGIONIERI
63. I Comandi dei reparti a cui i prigionieri si sono arresi debbono provvedere a:
— ritirare le armi, le munizioni, i quadrupedi, i materiali ed i mezzi d'uso militare
che portassero seco e curarne l'affluenza presso il centro di raccolta più vicino.
Nel caso di affluenza di numerosi prigionieri e quindi di raccolta di rilevanti
quantità di materiali, i Comandi di cui sopra costituiscono essi stessi dei centri
di raccolta segnalando, al più presto, ai Comandi superiori, perché ne sia
informato il Comando Logistico di Scacchiere, le località prescelte, la quantità
approssimativa e le specie dei materiali raccolti;
— sequestrare le carte ed i documenti che - in seguito a perquisizione - siano stati
trovati in possesso dei prigionieri. Tale operazione, da farsi sempre sotto la
sorveglianza di un Ufficiale, ed il successivo invio dei documenti ai Comandi
interessati, debbono svolgersi secondo le modalità indicate dallo STANAG
2084;
— compilare, non appena possibile, la parte inferiore (C) del cartellino per
prigionieri, materiali e documenti, e fissarla ai materiali stessi.
64. I Comandi di Grande Unità sulla base delle segnalazioni di cui al precedente
paragrafo, provvedono, coi mezzi a loro disposizione, a far trasportare se del caso e
non appena possibile, i materiali di cui trattasi, nei previsti centri di raccolta.
65. Tutti gli effetti e gli oggetti d'uso strettamente personale, i documenti, i
distintivi di grado, le decorazioni e gli oggetti di valore di proprietà personale, non
possono essere tolti ai prigionieri. Così pure debbono restare in loro possesso
l'elmetto e la maschera NBC che avessero seco.
66. Analogamente debbono regolarsi i Comandi Territoriali nel caso di cattura di
P.G. in Zona Territoriale: tutti i materiali sequestrati ai P.G. vengono subito inviati,
sotto scorta, all'ente che - a richiesta del Comando Territoriale interessato - sarà, di
volta in volta, indicato dagli organi centrali competenti.
—23—
CAPITOLO XI
SCHEDE PERSONALI - ELENCHI - DATI STATISTICI
67. I campi per P.G. di Scacchiere, i punti di raccolta territoriali e gli stabilimenti
sanitari (mobilitati o in Zona Territoriale) che ricevano nuovi prigionieri,
provenienti direttamente dalla Zona di Combattimento o catturati in Zona
Territoriale, debbono al più presto, compilare i seguenti documenti:
— un elenco nominativo, in triplice copia, di tutti i prigionieri giunti, compilato
secondo il tracciato di cui all'Ali. A;
— una scheda personale, in duplice originale, per ogni prigioniero (vedi Ali. B).
68. Gli elenchi debbono essere inviati al più presto allo SME, che costituirà nel
proprio ambito l'Ufficio Nazionale di Informazioni sui P.G. previsto dall'articolo
122 della III Convenzione di Ginevra (*).
Lo SME provvedere ad inviare copia degli elenchi al Ministero della Difesa, alla
Croce Rossa Italiana ed all'Agenzia Centrale di Informazioni per P.G. prevista
dagli artt. 123 e 124 della III Convenzione di Ginevra che sarà costituita in caso di
conflitto a cura del Comitato Internazionale della Croce Rossa.
Schede personali per i P.G. - Istruzioni per la compilazione
69. La I^ e la 3^ parte della scheda personale per i prigionieri di guerra sono
compilate in duplice esemplare, un originale su carta bianca ed una copia su carta
verde. Quest'ultima viene compilata normalmente in uno con l'originale, con l'uso
di carta carbone.
Le schede personali sono compilate possibilmente a macchina, oppure a mano in
lettere maiuscole.
Tutte le schede in carta verde debbono essere inoltrate all'Ufficio Informazioni per
i prigionieri di guerra (2).
(1) Tale Ufficio Nazionale di Informazioni sui prigionieri di guerra potrebbe anche essere costituito per
delega ministeriale presso DIFESAN o essere distaccato presso la Croce Rossa Italiana.
(2) All'Ufficio Nazionale di Informazioni sui prigionieri di guerra competerà non solo l'informazione
dell'Agenzia Centrale di informazioni per P.G. del CICR, prevista dagli artt. 123 e 124 della
Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, ma anche l'informazione dell'Agenzia Centrale di Ricerche
del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) prevista per le persone disperse e decedute ed
istituita dai Protocolli di Ginevra del 1977, aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 1949, in vigore in
Italia dal 1986. In ogni caso sarà costituita in caso di conflitto una Agenzia Centrale delle ricerche per
persone disperse o decedute a carattere nazionale, secondo i dettati delle Convenzioni internazionali.
- 24 -
La P e la 2^ parte della scheda bianca accompagnano il prigioniero durante la sua
prigionia, compreso il trasferimento alla custodia di altre potenze alleate, e sono
conservate dalle unità o enti che hanno in custodia il prigioniero.
La 3^ parte della scheda bianca è conservata provvisoriamente dalla unità che ha la
custodia del prigioniero. Allorquando tutti i fogli di un blocco (ciascun blocco è
composto da 25 serie di schede) siano stati utilizzati, tutte le 3 parti bianche
dovranno essere inviate all'Ufficio Nazionale di Informazioni per i prigionieri di
guerra ove serviranno di controllo sulla ricezione delle schede verdi.
Se un prigioniero si rifiuta di rispondere oppure se il suo stato fisico lo rende
incapace di dare tutte le informazioni si dovrà apporre una apposita indicazione
nella colonna "Note" della I^ parte della scheda personale.
Tutte le informazioni disponibili o che il prigioniero accetta ed è in grado di
fornire, debbono essere riportate nella scheda (O.
70. Tutte le successive variazioni interessanti i P.G. (trasferimenti, malattie,
decessi, ecc.) debbono essere riportate nelle rispettive "schede personali": sul
modulo bianco a cura dell'ente presso il quale trovasi il prigioniero;
sul modulo verde, dall'organo ufficiale di informazioni per P.G,, in seguito a
segnalazioni periodiche fatte all'organo stesso.
71. In caso di trasferimento in altro campo per prigionieri di guerra, il modulo
bianco della scheda personale, che segue sempre il prigioniero al quale è intestato,
viene inviato al nuovo campo dopo avervi inscritta la relativa variazione.
Il campo ricevente non deve, quindi, che continuare a tenere al corrente la detta
copia.
72. Ogni ente che provvede a trascrivere sulla "scheda personale" alcune variazioni,
deve comunicare, il 1° ed il 15 di ogni mese, con elenco riepilogativo, le variazioni
stesse allo SME, per la successiva segnalazione all'Ufficio Nazionale di
Informazioni per P.G..
Tale elenco riepilogativo deve riportare le indicazioni di grado, casato e norme,
data di nascita del prigioniero al quale la variazione si riferisce, data e indicazione
della variazione stessa.
(1) Secondo la Convenzione di Ginevra, un prigioniero di guerra è tenuto a dichiarare soltanto il suo
nome, cognome, grado, data di nascita e numero di matricola.
- 25 -
73. Nella compilazione degli elenchi e delle schede personali gli enti interessati
debbono servirsi - quando possibile - dell'opera degli stessi prigionieri idonei allo
scopo: ciò, specialmente per assicurare la più esatta scritturazione delle generalità
relative agli stessi prigionieri.
74. I Comandi dei campi per P.G. territoriali debbono inviare, direttamente allo
SME-ISPELOG:
giornalmente il rapporto situazione dei prigionieri e dei disertori conforme
all'Allegato D;
quindicinalmente la situazione numerica dei posti disponibili di cui
all'Allegato E.
CAPITOLO XII
TRATTAMENTO DEI PRIGIONIERI DI GUERRA NEMICI (ASSEGNI)
75. I campi per prigionieri di guerra hanno gestione autonoma e sono amministrati, ai sensi
del R.A.U., come enti, distaccamenti e reparti in base alla previsione ordinativa.
Poiché a norma dell'ari. 67 della III Convenzione di Ginevra tutti i pagamenti eseguiti a
favore e per conto dei prigionieri di guerra saranno considerati come fatti in nome della
Potenza dalla quale essi dipendono, le spese stesse debbono essere tenute in evidenza per
potere, a suo tempo, richiederne il rimborso.
76. I versamenti fatti ai prigionieri di guerra a titolo di pagamento assegni o ad altro titolo
saranno effettuati secondo quanto previsto dalla sezione IV "Risorse pecuniarie dei P.G."
della III Convenzione di Ginevra.
77. Dal giorno della cattura ed in attesa che siano fatte, tra i belligeranti, le comunicazioni e
perfezionati gli accordi di cui alla III Convenzione di Ginevra (vedi volume III) sono
corrisposti ai prigionieri di guerra gli assegni che vengono stabiliti, con apposite disposizioni
ministeriali.
78. Gli assegni spettanti al personale prigioniero sono corrisposti a mensilità maturate.
In casi speciali i comandanti dei campi possono concedere degli anticipi.
79. In attesa che sia fissato (art. 58 - III Convenzione di Ginevra) l'importo massimo di
danaro contante che i prigionieri di guerra sono autorizzati a conservare presso di sé, si
stabilisce tale importo massimo in Lit. 500.000 per gli Ufficiali, in Lit. 200.000 per i
Sottufficiali e per i militari di Truppa, o somma equivalente in monete del paese di origine
del prigioniero.
Le somme eccedenti in possesso ai P.G. all'atto della cattura, vengono ritirate, presso i
campi per P.G. territoriali, d'ordine ed in presenza di un'Ufficiale (che ne rilascia ricevuta)
ed accreditate sul conto personale del prigioniero a cui le somme stesse appartengono.
—29—
80. I Comandi di campo debbono impiantare e tenere al corrente, per ogni
prigioniero un conto personale sul quale registrare secondo le procedure dell'art. 64
della III Convenzione di Ginevra, i movimenti - in entrata ed in uscita - del denaro
a ciascuno appartenente e di cui ai precedenti artt. 78 e 79.
81. I versamenti nel conto personale delle somme in arrivo ai singoli P.G. possono
aver luogo, a seconda del desiderio dell'interessato, nella valuta di emissione del
vaglia o assegno ricevuto o in moneta italiana.
Per il cambio in moneta italiana delle valute estere di proprietà dei prigionieri
dovranno essere seguite le norme per la zona ove il campo è dislocato.
Assegni e competenze sono pagati in moneta fiduciaria e registrati nel conto
personale degli interessati.
82. Il denaro appartenente ai P.G. (rinvenuto all'atto della cattura, i vaglia loro
pervenuti, ecc.) ritirato perché eccedente alle somme di cui all'ari. 79, deve essere,
a cura dei Comandi di campo, versato in conto corrente in un Istituto di credito di
diritto pubblico o Banca d'interesse nazionale.
Gli eventuali interessi delle somme di cui trattasi sono devoluti ad esclusivo
beneficio dei prigionieri stessi.
Nella cassa del campo il denaro di proprietà dei P.G. vi può essere custodito,
soltanto per la durata dei controlli di cui al n. 88.
83. Per le spese che i prigionieri sono autorizzati ad effettuare nell'interno del
campo sono istituiti appositi buoni (carta moneta fiduciaria).
Con gli stessi buoni possono essere pagati, se graditi dagli interessati, tanto gli
.assegni, quanto le eventuali rimesse di denaro che ai prigionieri pervenissero.
Sempre quando gli interessati lo preferiscano, specie trattandosi di somme
rilevanti, può essere rilasciata ai medesimi, invece dell'equivalente moneta
fiduciaria (buoni), regolare ricevuta.
84. I buoni (moneta fiduciaria) sono del tipo indicato nell'Allegato E, e sono
valevoli soltanto presso lo spaccio del campo che li rilascia.
Di essi i Comandi di campo debbono essere sempre sufficientemente provvisti nei
diversi tagli.
Per gli spezzati i prigionieri si valgono della somma in denaro che viene loro
lasciata e di cui all'ari. 79.
—30—
I buoni, che vengono fatti stampare a cura dei Comandi di campo interessati,
devono essere numerati progressivamente, recare l'indicazione del campo presso il
quale sono in corso ed essere provvisti del bollo d'ufficio e della firma del
responsabile amministrativo.
85. Per le spese da farsi fuori del campo per conto dei prigionieri, questi versano ai
Comandanti di campo, in buoni o in contanti, le somme corrispondenti
all'ammontare delle spese stesse oppure li autorizzano a prelevare l'importo
occorrente dai conti personali.
86. Ai prigionieri di guerra è data la facoltà di rinunziare mensilmente ad una parte
dei propri assegni in favore delle rispettive famiglie alle quali viene inviata per il
tramite degli Uffici Informazioni per P.G. dei Paesi tra loro belligeranti, secondo le
disposizioni vigenti in materia valutaria ed a cura dell'ente che amministra i
prigionieri stessi.
Inoltre, i prigionieri di qualsiasi grado sono autorizzati tanto a ricevere quanto a
spedire danari per tramite della posta; tali invii debbono essere fatti esclusivamente
mediante vaglia postali del valore non superiore a Lit. 200.000 e quelli in arrivo
contenere chiaramente il nome, cognome, grado arma e recapito del destinatario
con la indicazione: prigioniero di guerra.
I Comandanti dei campi per prigionieri di guerra accreditano le somme in arrivo
sul conto personale degli interessati (vedi n. 80) e, a richiesta, consegnano loro
l'ammontare in carta fiduciaria (vedi n. 84).
87. In caso di trasferimento di prigionieri di guerra da un campo di concentramento
ad un altro, il Comandante del campo cedente ritira ai prigionieri di guerra, contro
regolare ricevuta, i buoni dei quali sono in possesso e la somma corrispondente
viene accreditata sul conto personale dell'interessato.
Il conto personale dei prigionieri trasferiti viene rimesso al più presto dal Comando
del campo cedente a quello di nuova residenza.
88. Periodicamente, in giorni da stabilirsi dai comandanti di campo, questi
provvedono alla verifica dei conti dei singoli prigionieri ed alla liquidazione dei
conti in sospeso.
Dopo la verifica i prigionieri devono essere informati della somma rimasta a loro
credito e, almeno una volta al mese, devono firmare il conto personale tenuto dal
comando del campo.
—31—
CAPITOLO XIII
SERVIZIO POSTALE
Corrispondenza dei prigionieri catturati in Zona di Combattimento
89. In Zona di Combattimento i prigionieri di guerra non possono ricevere, ne
spedire corrispondenza.
90. Per informare l'Agenzia Centrale dei P.G., prevista dall'ari. 123 della III
Convenzione, e le rispettive famiglie dell'avvenuta cattura essi ricevono, non
appena giunti in una zona di transito o presso un campo per P.G. di Scacchiere a
cura del Comando del detto campo, un'apposita cartolina in franchigia (Allegato G)
in due sezioni.
Tali cartoline devono comunque essere spedite al massimo entro una settimana dalla
cattura.
Dette cartoline, preventivamente stampate nella lingua dei prigionieri di guerra,
debbono essere completate dagli stessi P.G. delle indicazioni risultanti dalle
cartoline stesse.
91. I Comandi suddetti ritirano le cartoline completate come sopra detto e, dopo
aver controllato l'esatta compilazione, le inoltrano, per l'ulteriore avviamento riunite in plico chiuso indirizzato all'Ufficio Nazionale di Informazioni sui P.G. all'Ufficio Postale Militare competente.
92. Le cartoline saranno trasmesse con la maggiore celerità possibile (e non
potranno essere ritardate in nessun modo) secondo le disposizioni che vengono date
in merito dallo SME-ISPELOG, che provvede anche a far pervenire un congrue
quantitativo di dette cartoline ai Comandi interessati.
Corrispondenza dei prigionieri catturati in Zona Territoriale
93. I P.G. catturati in Zona Territoriale (naufraghi o equipaggi di aerei abbattuti o
costretti ad atterrare) non possono ricevere, ne spedire corrispondenza fino a quando
non siano trasferiti in campi per P.G. territoriali. Giunti, però, ai punti di raccolta
territoriali ricevono, a cura dei Comandi di detti punti, le cartoline (allegato G) per
informare, analogamente a quanto è detto al precedente n. 90, le proprie famiglie
dell'avvenuta cattura.
—32—
I Comandi dei punti di raccolta territoriale ritirano le cartoline completate dagli
stessi P.G. secondo le indicazioni risultanti dalle cartoline stesse e, dopo aver
controllato la esatta loro compilazione, le inoltrano - a mezzo degli uffici postali
civili competenti per territorio - riunite in plico chiuso, all'Ufficio Nazionale di
Informazioni per P.G. istituito presso lo SME, che provvedere al successivo
inoltro.
Corrispondenza dopo l'afflusso dei prigionieri ai campi P.G.
94. Giunti ai campi per P.G. costituiti in Zona Territoriale i P.G. nemici possono
corrispondere con le rispettive famiglie. Essi sono allora autorizzati a scrivere ai
loro congiunti una lettera e una cartolina per settimana su moduli di cartolina e di
lettera conformi all'Allegato IV.C della III Convenzione.
Tale corrispondenza, a cura dei Comandi dei campi di concentramento territoriali,
viene ritirata aperta e raccolta in appositi pieghi, con la soprascritta
"corrispondenza dei prigionieri di guerra".
I Comandi dei campi consegnano detti pieghi agli uffici postali civili sui quali si
appoggiano i campi stessi, i quali li inoltrano - per la censura - alle commissioni di
censura competenti per territorio.
95. Però, qualora in uno stesso campo siano custoditi P.G. appartenenti alla Marina
Militare o all'Aeronautica Militare nemica, la corrispondenza di questi prigionieri
(raccolta in appositi pieghi) sarà inviata agli Stati Maggiori della Marina e
dell'Aeronautica dal Comando del campo per P.G. per lo svolgimento delle
operazioni di censura militare.
96. Ciascuno dei pieghi chiusi deve contenere apposito elenco, in triplice copia, dal
quale risulti per ogni corrispondenza racchiusa nel piego: cognome, nome e
indirizzo del mittente e del destinatario.
Per la compilazione di tali elenchi è normale l'impiego di personale idoneo da trarsi
dai P.G. stessi.
97. Corrispondenze in partenza non possono essere trattenute o ritardate, dai
comandi dei campi di concentramento, per motivi disciplinari.
Corrispondenza in arrivo
98. Le corrispondenze dirette ai prigionieri di guerra provenienti dall'estero o
comunque pervenute alla Croce Rossa Italiana, affluiscono tramite lo
—33—
SME alle commissioni di censura competenti per territorio o agli Stati Maggiori
della Marina e dell'Aeronautica qualora si tratti di prigionieri nemici appartenenti
alle suddette Forze Armate.
Subita la censura le corrispondenze di cui trattasi vengono fatte affluire agli uffici
postali civili che servono i campi di concentramento territoriali, presso i quali i
Comandi dei campi stessi le ritireranno.
99. La censura della corrispondenza spedita dai prigionieri di guerra o ad essi
indirizzata dovrà essere effettuata una sola volta e con le modalità previste dall'art.
76 della III Convenzione di Ginevra.
Telegrammi
100. I prigionieri possono essere autorizzati, dai comandanti di campo territoriali,
nei casi di riconosciuta gravita ed urgenza, a corrispondere telegraficamente con le
rispettive famiglie.
Tale corrispondenza, però, non gode di franchigia postale.
101. Per la spedizione di tali telegrammi debbono essere osservate le seguenti
norme:
— i telegrammi debbono essere redatti in francese o in inglese o nella lingua madre
del P.G.;
— dopo la firma deve essere apposta l'indicazione in lingua italiana "prigioniero di
guerra";
— ogni telegramma, perché sia accettato dagli uffici telegrafici deve portare il
visto ed il bollo del Comando o reparto presso il quale trovasi il prigioniero;
perciò, il Comando o reparto interessato deve in precedenza, assicurarsi
dell'urgenza dell'invio del telegramma stesso;
— prima di inoltrare i telegrammi di cui trattasi i Comandi interessati, debbono,
sotto la propria responsabilità, censurare il loro contenuto.
Pacchi postali
102. I prigionieri sono autorizzati a ricevere invii individuali o collettivi secondo
quanto previsto dalla sezione V "Relazioni dei P.G. con l'esterno" della III
Convenzione di Ginevra.
I pacchi postali ordinari contenenti generi alimentari, oggetti di abbigliamento,
libri, non devono superare il peso di 5 Kg.
—34—
Essi possono anche spedire in franchigia pacchi postali ordinari limitatamente però
ad oggetti appartenenti ai P.G. stessi prima della loro cattura.
I pacchi urgenti sono soggetti al pagamento delle tasse normali.
103. I pacchi sono smistati così come stabilito per la corrispondenza ordinaria.
I pacchi diretti ai P.G. debbono portare nell'indirizzo il nome e cognome del
destinatario seguito dalle parole "Prigioniero di guerra" con l'indicazione del
campo di concentramento ove trovasi il destinatario.
I pacchi spediti dai prigionieri debbono portare, nell'indirizzo il bollo d'ufficio del
comando del campo ove trovasi il mittente.
104. Per garantirsi contro ogni tentativo di corrispondenza clandestina a mezzo di
pacchi in arrivo è necessario che:
— i pacchi stessi siano aperti, a cura dei Comandi che custodiscono i prigionieri, in
presenza degli stessi destinatari e, dopo opportuno controllo, il contenuto sia
consegnato, senza involucro, agli interessati che debbono rilasciare ricevuta;
— i libri, eventualmente contenuti nei pacchi, siano sottoposti alla censura;
— i pacchi dei prigionieri eventualmente diretti alle rispettive famiglie siano
confezionati sotto la diretta sorveglianza e responsabilità degli Ufficiali di
vigilanza al campo.
- 35 -
CAPITOLO XIV
CURE RELIGIOSE ED INTELLETTUALI
ATTI DI PROCURA, ECC.
105. I prigionieri di guerra godono ampia libertà per la pratica della loro religione,
compresa l'assistenza alle funzioni del loro culto che i comandanti di campo sono
autorizzati a facilitare nei limiti del possibile e delle disposizioni disciplinari in
vigore.
I ministri di culto, qualunque sia il culto stesso, sono autorizzati ad esercitare il loro
ministero fra i propri correligionari.
106. I comandanti dei campi territoriali incoraggiano quanto più possibile le
distrazioni intellettuali e sportive organizzate dai prigionieri di guerra.
Così gli stessi comandanti di campo possono, valendosi degli elementi disponibili,
istituire corsi di istruzione e attività di svago a seconda delle circostanze secondo
quanto previsto dal Capitolo V "Religione, attività intellettuali e fisiche" della III
Convenzione di Ginevra.
107. Gli Ufficiali prigionieri di guerra, possono liberamente dedicarsi ai loro studi
preferiti, che i comandanti di campo debbono agevolare nei limiti del possibile.
Per i Sottufficiali ed i militari di truppa prigionieri di guerra tale facoltà è limitata
al tempo che rimane loro disponibile dopo adempiuti i lavori ai quali possono
venire adibiti.
108. I prigionieri possono avere a disposizione libri inviati loro dai rappresentanti
delle Potenze protettrici o dalle associazioni di soccorso debitamente riconosciute
ed autorizzate.
Tali pubblicazioni sono sottoposte a censura secondo le norme vigenti.
109. È concessa ai prigionieri la facoltà di leggere giornali italiani - quotidiani e
riviste illustrate - acquistandoli presso lo spaccio del campo.
Può essere autorizzato, se del caso ed in seguito a domanda degl'interessati,
l'acquisto - attraverso lo spaccio del campo - e la lettura dei giornali e riviste estere
disponibili in Italia. Lo SME si riserva in ogni caso il diramare precise disposizioni
in merito.
—36—
Atti di procura, eco.
110. Ai prigionieri di guerra si applicano le disposizioni per gli atti di stato civile,
per i testamenti e per gli altri atti giuridici dei militari nazionali in Zona di
Combattimento.
Sarà concessa ogni facilitazione per la trasmissione, per tramite della Potenza
Protettrice o della Agenzia Centrale dei prigionieri di guerra, degli atti, certificati o
documenti destinati ai prigionieri di guerra, o che provengano da essi, specie per
quanto si riferisce alle procure ed ai testamenti secondo quanto previsto dall'ari. 77
della Convenzione di Ginevra.
—37—
CAPITOLO XV
IMPIEGO DELLA MANO D'OPERA DEI PRIGIONIERI
111. Il lavoro dei prigionieri di guerra è regolato dalla sezione III (articoli da 49 a
57 della Convenzione di Ginevra) e dall'ari. 106 della legge di guerra.
I prigionieri possono essere adibiti:
a) nell'interno dei campi:
— a lavori concernenti l'amministrazione, il governo, il vitto, la
manutenzione, la pulizia e l'igiene: questi lavori non sono retribuiti;
— a lavori di sarto e di calzolaio, per le riparazioni al corredo ed alle
calzature degli altri prigionieri; di barbiere, ecc.. L'eventuale compenso
per queste attribuzioni viene fissato, con apposita circolare
amministrativa.
b) fuori del campo, a lavori per conto dello Stato o delle amministrazioni
pubbliche e private. In tal caso il Comando Militare Territoriale competente,
sulla base di quanto previsto dalla Convenzione di Ginevra determina, di
volta in volta:
— la retribuzione personale dovuta ai prigionieri, tenendo presenti
indicazioni dell'art. 62 della predetta convenzione;
— le norme eventualmente riguardanti il pagamento della somma che
l'amministrazione
pubblica
o
privata
deve
corrispondere
all'Amministrazione Militare per ogni prigioniero al lavoro;
— il vitto, l'orario di lavoro, ecc.;
— le forme assicurative per eventuali infortuni sul lavoro.
112. Di massima e preferibilmente, i prigionieri di guerra non debbono essere
impiegati in gruppi di forza inferiore a 15 uomini.
I prigionieri impiegati in lavori continuano a far parte e ad alloggiare nel campo di
concentramento; durante il tragitto di andata e di ritorno, nelle ore di lavoro e negli
intervalli sono convenientemente scortati e vigilati a cura dei Comandi dei campi
cui sono effettivi.
113. Normalmente la scorta ed il personale di sorveglianza dei prigionieri di guerra
addetti ai lavori è compresa tra 1/10 ed 1/5 della forza dei prigionieri stessi.
—38—
114. Ogni mancanza commessa sul lavoro o riluttanza al medesimo è repressa con
sanzioni indicate nella Sezione VI, Capitolo III della III Convenzione di Ginevra
del 12 agosto 1949.
Le misure da adottare variano a seconda della gravita dei casi.
115. Qualora sia necessario, per ragioni di distanza del campo dal luogo di lavoro,
possono essere costituiti dei distaccamenti di lavoro secondo le indicazioni fornite
dall'articolo 86 della III Convenzione di Ginevra.
116. Alla direzione tecnica dei lavori provvedono le amministrazioni interessate o i
privati assuntori.
Spetta altresì, alle amministrazioni predette ed ai privati, la fornitura degli
attrezzi e degli arnesi necessari ed ove occorra, anche del relativo vestiario
speciale.
- 39 -
CAPITOLO XVI
COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CAMPI PER
PRIGIONIERI DI GUERRA NEMICI
117. Nei campi per P.G gli Ufficiali prigionieri devono essere separati dai
Sottufficiali e dalla Truppa che, di massima, sono riuniti. I campi devono essere
organizzati con i requisiti indicati nella Sezione II "Internamento dei prigionieri di
Guerra" (Capitoli I - II - III) della III Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949.
118. Ogni campo, oltre ad offrire alloggiamenti che diano ogni garanzia di salubrità
e d'igiene, deve disporre di:
— adatti locali per mense;
— una infermeria, con relativo locale d'isolamento, nella quale i prigionieri
possano ricevere tutte le cure di cui hanno bisogno;
— uno spaccio;
— un impianto bagno a doccia, adeguato alle esigenze;
— sufficiente illuminazione, e quantità di acqua indispensabile per assicurare la
pulizia della persona a tutti i prigionieri ospiti del campo e dei locali costituenti
il campo stesso. Ai prigionieri di guerra competono condizioni generali di vita
analoghe a quelle dei militari nazionali.
119. I comandanti dei campi provvedono affinchè nei campi stessi sia assicurata la
pulizia e l'osservanza delle norme igieniche, al fine di prevenire eventuali
epidemie.
Almeno una volta al mese i prigionieri sono sottoposti ad una visita medica
collettiva di controllo del loro stato sanitario e delle loro condizioni di pulizia. È
lecito avvalersi anche dell'opera del personale sanitario nemico trattenuto a tal fine.
120. Gli Ufficiali debbono essere alloggiati in camere semplici,ma
sufficientemente arredate, con mobili di casermaggio od in mancanza, con mobili
di affitto, strettamente indispensabili.
Ove non sia possibile assegnare una camera per ogni Ufficiale prigioniero, possono
essere alloggiati due o più Ufficiali per camera tenendo conto del grado e dell'età.
—43—
121. Gli Ufficiali prigionieri di guerra possono avere a disposizione militari di
truppa (attendenti) scelti fra i prigionieri stessi, per il disimpegno del loro servizio
personale: un soldato per due o più Ufficiali a seconda del grado e delle
circostanze.
122. Al personale prigioniero di guerra compete la razione viveri ordinaria.
Alla eventuale maggiore spesa per acquisto di generi, in più della razione ordinaria,
devono provvedere i prigionieri con mezzi propri.
123. Gli Ufficiali di un medesimo campo sono di massima riuniti ad una mensa,
regolata dagli Ufficiali stessi, tenendo presenti le seguenti norme:
— la responsabilità disciplinare spetta al più elevato in grado o al più anziano dei
presenti;
— sono ammessi vini da tavola leggeri o birra, in misura limitata, stabilita dal
comandante del campo; sono assolutamente vietate bevande alcoliche;
— il servizio mensa e cucina è affidato a personale idoneo tratto dai prigionieri
stessi; in mancanza di cuochi può essere assunto un cuoco civile.
La gestione della mensa può essere affidata, qualora gli Ufficiali prigionieri lo
richiedessero, anche ad un assuntore.
124. Nel caso in cui sia concesso ai Sottufficiali di usufruire di una propria mensa,
si debbono osservare norme analoghe a quelle stabilite per gli Ufficiali.
125. L'arredamento delle mense, come la provvista di stoviglie, utensili, ecc., viene
fatto a cura e spese dell'Amministrazione Militare, come per i militari nazionali.
126. Alla confezione del rancio per la Truppa sono addetti - nel numero necessario
- prigionieri di guerra scelti fra quelli che ne abbiano maggiore attitudine; un
graduato prigioniero è responsabile del regolare svolgimento del servizio.
127. I Sottufficiali ed i militari di Truppa prigionieri di guerra sono alloggiati in
camerate separate e dispongono di suppellettili e di materiale lettereccio nella
quantità e qualità prevista per le truppe nazionali in guarnigione.
In caso di necessità i prigionieri possono essere sistemati anche con pagliericci a
terra.
—44—
128. Ai servizi di pulizia del campo, lavori di fatica, piantoni alle camerate, ecc.
sono adibiti graduati e militari di Truppa tratti dai prigionieri stessi.
129. Gli spacci impiantati ai sensi della III Convenzione di Ginevra, sono gestiti,
analogamente agli spacci dei Corpi, da personale tratto dal reparto di vigilanza al
campo.
Gli utili, devono andare a beneficio dei prigionieri di guerra (militari di Truppa)
secondo disposizioni impartite dai comandanti di campo.
È consentita la vendita di oggetti di uso corrente, di generi alimentari, purché non
razionati, e di bevande: thè, birra, limonate ecc. ed anche di vino in limitata quantità
(esclusi però liquori) tabacchi, giornali e riviste italiane, ecc.. È proibita la vendita di
francobolli.
Negli spacci ha corso la moneta fiduciaria.
Nei locali dello spaccio deve essere affissa una tabella indicante i prezzi dei generi
in vendita.
L'impianto ed il funzionamento degli spacci sono regolati secondo le norme in
vigore.
130. I Comandi Territoriali, nella cui circoscrizione si trovano i campi per P.G.,
hanno completa giurisdizione sulla attività disciplinare, amministrativa e
organizzativa dei campi stessi.
L'organizzazione ed il funzionamento interno dei campi sono regolati sulla base
delle norme vigenti in materia per le Forze Armate nazionali nelle sedi stanziali, ad
eccezione della libera uscita.
Nei campi ove sono internati prigionieri di guerra si applica il Regolamento di
Disciplina in vigore per le Forze Armate Italiane, compreso quanto previsto in
merito agli organi di rappresentanza.
131. La più severa vigilanza deve essere esercitata sui prigionieri per impedire
qualsiasi tentativo di evasione.
132. Appelli, controlli, servizio di guardia attorno al campo, ronde, ispezioni, ecc.
sono adottati e regolati, in relazione alle esigenze ed alle circostanze, dal
comandante del campo.
133. Ai prigionieri è consentito di circolare liberamente nell'interno del proprio
campo.
—45—
Per ragioni igieniche tanto agli Ufficiali che lo desiderino, quanto ai Sottufficiali ed
alla Truppa, sono fatte eseguire, con le necessarie garanzie di vigilanza,
passeggiate militari nei dintorni dei campi stessi.
134. Durante le passeggiate non è consentito ai prigionieri di guerra di fare acquisti
diretti di nessuna specie.
135. Ciascun prigioniero di guerra, militare di Truppa, tenuto conto degli oggetti
che già possiede, deve disporre di tanti capi di biancheria e di vestiario che ne
consentano la lavatura e la riparazione come per i militari nazionali.
Le riparazioni sono fatte eseguire con le modalità in vigore per i reparti nazionali.
136. Le rinnovazioni degli oggetti di corredo debbono effettuarsi con le modalità in
vigore per i militari nazionali, distribuendo ai militari appartenenti all'esercito
nemico (Sottufficiali e Truppa) capi di corredo di uso normale senza però stellette,
fregi o spalline.
137. Allo scopo, inoltre, di riconoscere facilmente i P.G. (Sottufficiali e Truppa) è
adottato un bracciale di stoffa giallo chiaro, il quale viene ricavato asportando,
dalle maniche della giacca o del cappotto e delle camicie estive, una striscia di
stoffa della larghezza di 12-15 cm. e sostituendola con altra di uguale dimensione,
ma di colore giallo chiaro.
138. Tale operazione viene effettuata sulle maniche di tutti i capi di vestiario a cura
dei Comandi dei campi di concentramento territoriale, richiedendo la stoffa di
colore giallo chiaro alle competenti Direzioni di Commissariato.
—46—
CAPITOLO XVII
TRATTAMENTO DEI PRIGIONIERI DI GUERRA NEMICI
139. Senza venir meno a quel contegno umano e cortese che è segno di civiltà, si
deve usare verso i prigionieri fermezza ed austerità di tratto e far osservare dai
medesimi, in ogni circostanza, quelle forme di rispetto e di deferenza che i nostri
regolamenti esigono dai militari italiani e che, a maggior ragione, si addicono alla
condizione di prigioniero di guerra appartenente ad uno Stato nemico.
140. Il trattamento da farsi ai prigionieri di guerra è in relazione al grado militare
rivestito da ciascuno di essi.
Qualora dovessero sorgere contestazioni sul grado militare dichiarato e i documenti
probatori presentati non fossero ritenuti sufficienti, se ne deve riferire allo SME.
Durante la prigionia non si deve tener conto delle eventuali promozioni avvenute in
data posteriore alla cattura.
141. Sulla base dell'ari. 108 della legge di guerra e della III Convenzione di
Ginevra si applicano ai prigionieri di guerra nemici le leggi penali e le norme
disciplinari (regolamento di disciplina) in vigore per le Forze Armate nazionali.
142. Oltre alle forme esteriori di rispetto verso i loro connazionali, previste dal
regolamento dell'esercito a cui appartengono, i prigionieri (Sottufficiali e militari di
Truppa) debbono il saluto a tutti gli Ufficiali dell'Esercito Italiano.
Gli Ufficiali prigionieri nemici sono, invece, tenuti a salutare soltanto gli Ufficiali
di grado superiore e il comandante del campo, qualunque sia il suo grado.
143. Ai prigionieri è consentito portare i distintivi del proprio grado e le
decorazioni.
144. In ogni campo i prigionieri di guerra sono autorizzati a designare propri
fiduciari incaricati di rappresentarli presso le Autorità Militari e le Potenze
Protettrici. Essi sono eletti con le modalità previste per la formazione degli organi
di rappresentanza nelle Forze Armate nazionali.
—47—
I loro compiti sono quelli previsti dalla sezione VI (cap. I e II - articolo 78-79-8081) della III Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949.
145. Pubblicazioni, avvisi, ordini da comunicare ai prigionieri debbono essere
tradotti nella lingua dagli stessi conosciuta.
146. In ogni campo per P.G. dovrà essere esposto il testo della Convenzione di
Ginevra in lingua comprensibile dai prigionieri stessi.
—48—
ALLEGATI
ALLEGATO A:
Elenco nominativo dei prigionieri di guerra;
ALLEGATO B:
Scheda personale per prigionieri di guerra;
ALLEGATO C:
Cartellino per prigionieri, materiali e documenti;
ALLEGATO D:
Rapporto situazione dei prigionieri e dei disertori;
ALLEGATO E:
Situazione numerica dei posti disponibili;
ALLEGATO F:
Buoni fiduciari
ALLEGATO G:
Cartolina postale per prigionieri di guerra.
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Direttiva SMD-G-014 Manuale di Diritto