La proposta di legge sarda sulle primarie Norme di incentivazione alle elezioni primarie in Sardegna M. Bruno, C. Porcu, S. Pinna, G. Cerina, E. Corda, A. Frau, G.L. Gessa La proposta di legge si propone di: promuovere e regolamentare lo strumento di partecipazione democratica alle scelte dei candidati a Presidente della Regione, Presidente della Provincia e Sindaco nei Comuni con popolazione pari o superiore ai 10.000 abitanti. offrire una cornice istituzionale all’adozione del sistema delle primarie a cui possono ricorrere i partiti e le coalizioni. Stante il quadro costituzionale vigente (che vede i partiti come associazioni private”) non è possibile rendere obbligatorie le primarie. E’ possibile, però, e certamente rientra nelle prerogative e nelle finalità di un’istituzione come la Regione, promuovere, allargare, incentivare tutte quelle forme di partecipazione che possono rendere più viva e ricca la vita democratica della comunità regionale, in tutte le sue articolazioni. Chi promuove le elezioni primarie: i partiti, i gruppi politici organizzati, in forma singola o coalizione sono il soggetto PROMOTORE Il PROMOTORE: comunica alla Regione (assessorato degli Enti Locali) la scelta di utilizzare le primarie entro 180 giorni dalla presentazione delle liste per le elezioni (scadenza prevista dalla legge) costituisce un Comitato Tecnico Organizzativo ed un Collegio di Garanzia fissa la data delle primarie rispetta i requisiti minimi previsti dalla legge Quali sono i requisiti minimi da rispettare: le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di firme di cittadini che godono dell’elettorato attivo, differenziato per carica elettiva. Per la carica di Sindaco devono essere sottoscritte da almeno 100 elettori per i comuni con popolazione pari a 10.000 abitanti. Per i comuni con più di 10.000 abitanti cresceranno in numero pari a 10 firme ogni 2.000 abitanti in più oltre i 10.000. Per la carica di Presidente della Provincia devono essere sottoscritte da un minimo di 1.000 firme e non più di 1.500. Per la carica di Presidente della Regione devono essere sottoscritte da un minimo di 2.500 firme e non più di 3.000. Il Comitato Tecnico Organizzativo: approva un regolamento che, ai fini della certificazione pubblica del risultato elettorale nonché dell’accesso alla quota di cofinanziamento, deve rispettare i requisiti minimi per le candidature; elegge a maggioranza qualificata un Collegio di Garanzia composto da personalità di comprovata capacità, equilibrio e indipendenza. Il Collegio di Garanzia: è destinatario dei ricorsi riguardanti l’ammissibilità delle candidature nonché delle operazioni elettorali; esamina i ricorsi presentati avverso le graduatorie e rende noti i risultati. Gli oneri del candidato: deve dichiarare di accettare insieme alla candidatura, il risultato delle primarie, le decisioni del Collegio e impegnarsi alla collaborazione nei confronti del proprio competitore vincente. Chi vota alle primarie: tutti i cittadini che, alla data delle elezioni, siano iscritti nelle liste elettorali ed abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età. Dove si vota: la Regione stipula intese con i Comuni interessati, al fine di promuovere lo svolgimento delle primarie nelle sezioni elettorali previste dalla disciplina vigente. La campagna elettorale per le primarie: dura al massimo 45 giorni e si conclude entro le ore 24 del venerdì che precede il giorno delle elezioni primarie; le spese elettorali devono essere rese pubbliche; i candidati devono conformarsi al tetto di spesa previsto dal Comitato; i candidati inadempienti saranno esclusi. Incentivo finanziario e rimborso spese Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti i promotori comunicano, a mezzo di estratto del verbale, all’assessorato competente la cifra complessiva dei votanti alle primarie, nonché il risultato complessivo. I promotori hanno diritto a un rimborso delle spese pari a un euro a votante certificato per ogni singolo promotore.