“I CONTRATTI BANCARI” PROF. RENATO SANTAGATA DE CASTRO Università Telematica Pegaso I contratti bancari Indice 1 IMPRESA BANCARIA ED OPERAZIONI BANCARIE. ------------------------------------------------------------- 3 2 LE OPERAZIONI BANCARIE NEL CODICE CIVILE. ------------------------------------------------------------- 5 3 LA DISCIPLINA GENERALE DEI CONTRATTI BANCARI. ----------------------------------------------------- 7 4 I DEPOSITI BANCARI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 5 L'APERTURA DI CREDITO. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 13 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 2 di 15 Università Telematica Pegaso I contratti bancari 1 Impresa bancaria ed operazioni bancarie. Le imprese bancarie sono imprese commerciali la cui attività tipica, anche se non esclusiva, consiste nella raccolta del risparmio fra il pubblico e nell'esercizio del credito. Le operazioni di raccolta del risparmio si definiscono tradizionalmente operazioni passive in quanto rendono la banca debitrice nei confronti dei propri clienti. Le operazioni di concessione di credito da parte della banca si definiscono invece operazioni attive. Si definiscono infine operazioni accessorie o servizi bancari le altre operazioni a carattere finanziario o strumentale (ad esempio: servizi di pagamento; compravendita e custodia di titoli o valori) che le banche tradizionalmente svolgono a favore della propria clientela. Le banche svolgono oggi un ruolo centrale anche in nuovi settori dell'attività finanziaria (leasing, factoring, carte di credito, credito al consumo, gestione dei fondi comuni di investimento, ecc.), che non rientrano nella tipica funzione creditizia delle banche e che perciò possono essere esercitati anche da imprese finanziarie non bancarie; da imprese cioè che non svolgono anche attività di raccolta del risparmio fra il pubblico. Queste nuove attività finanziarie inoltre possono essere svolte dalle banche indirettamente, attraverso la costituzione di autonome società dalle stesse controllate, ciascuna delle quali opera in uno specifico settore. La banca moderna ha perciò assunto la struttura del gruppo bancario pluri- funzionale. Le nuove attività finanziarie, non tipiche né esclusive delle banche, saranno esaminate nel capitolo successivo. L'attività complessiva delle banche ed in particolare la raccolta del risparmio fra il pubblico e l'erogazione del credito presentano un particolare rilievo economico e sociale (art. 47, 1° comma, Cost.). E perciò da tempo sottoposta ad un'articolata e penetrante disciplina pubblicistica, il cui nucleo originario, risalente al 1936, ha subito, a partire dalla metà degli anni ottanta, profonde modifiche per effetto di una serie di provvedimenti legislativi emanati sia per dare attuazione alle numerose direttive comunitarie di armonizzazione del settore, sia per realizzare una più efficiente organizzazione del nostro sistema bancario. La relativa normativa è oggi racchiusa nel Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con il d.lgs. 1-9-1993, n. 385 (Tub). È questa una disciplina che incide profondamente: 1. sull'accesso all'attività bancaria, subordinato alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia (art. 14 Tub); Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 3 di 15 Università Telematica Pegaso I contratti bancari 2. sulla struttura giuridica dell'impresa bancaria, che può assumere solo la forma di società per azioni e di società cooperativa per azioni — banche popolari e banche di credito cooperativo (già casse rurali ed artigiane) —, con capitale versato non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia con riferimento ai diversi tipi di società bancarie; 3. sullo statuto delle società, delle imprese e del gruppo bancario, che presenta accentuati profili di specialità rispetto a quello delle altre imprese commerciali; 4. sull'organizzazione e sull'esercizio dell'attività bancaria, sottoposte a penetrante vigilanza da parte della Banca d'Italia, in conformità delle direttive emanate dal Cicr (Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio), per assicurare la sana e prudente gestione delle banche e la stabilità complessiva del sistema bancario. È invece venuta meno la netta distinzione, su cui per esigenze di stabilità si fondava in passato il nostro sistema bancario, fra enti che raccoglievano risparmio (anche) a breve termine (aziende di credito) ed enti che raccoglievano esclusivamente risparmio a medio e lungo termine (istituti di credito speciale e sezioni speciali di aziende di credito); distinzione cui corrispondeva una tendenziale specializzazione anche per quanto riguarda la concessione del credito. L'accoglimento nel nostro ordinamento del principio, di matrice comunitaria, della despecializzazione temporale nell'esercizio del credito, consente oggi a tutte le banche di operare congiuntamente nel breve e nel medio-lungo termine. I profili pubblicistici dell'attività bancaria, benché non privi di significative ripercussioni sulla disciplina di diritto privato delle operazioni bancarie, non possono essere approfonditi in questa sede e si rinvia perciò alle trattazioni specialistiche in materia. Prima di passare all'esposizione delle singole operazioni bancarie sono tuttavia necessarie alcune avvertenze preliminari per la migliore comprensione della relativa disciplina. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 4 di 15 Università Telematica Pegaso I contratti bancari 2 Le operazioni bancarie nel codice civile. Le operazioni bancarie sono per la prima volta regolate dal codice civile del 1942 (artt. 1834-1860). Si tratta però di una disciplina per più versi parziale e lacunosa. Il codice si limita infatti a regolare solo alcune delle tipiche operazioni (passive, attive ed accessorie) poste in essere dalle banche operanti a breve termine (ex aziende di credito) all'epoca della codificazione. Operazioni che vengono assoggettate ad una specifica disciplina, diversa da quella di diritto comune, proprio in quanto concluse dalle banche nello svolgimento della loro tipica attività soggetta a controlli pubblicistici. Il codice invece si asteneva e si astiene ancor oggi dal dettare una particolare disciplina per le operazioni di raccolta del risparmio e di erogazione del credito a medio e lungo termine in quanto poste in essere dalle banche attraverso strumenti di diritto comune. La raccolta a medio e lungo termine avviene infatti, di regola, attraverso l'emissione di obbligazioni o di titoli similari, la cui disciplina, in passato dettata da leggi speciali, è ora delineata dal testo unico (art. 12) e dalla normativa regolamentare della Banca d'Italia. Attraverso strumenti di diritto comune — concessione di mutui — avviene anche l'erogazione del credito a medio e lungo termine, che di regola assume la forma del credito speciale agevolato (fondiario, agrario, peschereccio, alle opere pubbliche, ecc.) e può concretizzarsi in mutui di scopo in quanto destinati alla realizzazione della specifica funzione economica e sociale fissata dalle leggi speciali che ne regolano la concessione. Tali mutui sono poi di regola assistiti da garanzia ipotecaria o pignoratizia, ovvero da privilegio speciale a favore della banca concedente; garanzie la cui disciplina, in più punti derogatoria di quella di diritto comune, è oggi delineata organicamente dal Tub (artt. 38-48). La disciplina dei contratti bancari dettata dal codice presenta poi ulteriori e non meno vistose lacune, che si sono accentuate col tempo. Infatti, la disciplina dei contratti regolati è estremamente scarna ed in larga parte dispositiva. Inoltre, la tipologia delle operazioni posta in essere dalle banche col tempo è diventata molto più ricca ed in parte diversa da quella codificata nel 1942. Basti pensare che il codice sembra ignorare quello che oggi è il più importante e diffuso contratto bancario: il conto corrente bancario o di corrispondenza (13.8.). La regolamentazione dei contratti bancari (nominati ed innominati) è restata perciò in larga parte affidata alle cc.dd. norme bancarie uniformi. Sono queste, condizioni generali di contratto predisposte non dalle singole banche, bensì dalla loro associazione di categoria, l'Abi (Associazione Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 5 di 15 Università Telematica Pegaso I contratti bancari Bancaria Italiana). Tali condizioni generali sono poi applicate in modo tendenzialmente uniforme dalle banche assicurando un'accentuata standardizzazione dei rapporti con la clientela. Le n.b.u. rappresentano perciò la principale fonte normativa dei contratti bancari e da esse non si può prescindere nella conoscenza della loro disciplina effettiva. Anche perché spesso non si limitano a colmare i vuoti della disciplina legislativa, ma la modificano o sostituiscono in più punti con clausole spesso vistosamente vessatorie per i clienti e talvolta di dubbia validità. Da tempo era perciò particolarmente avvertita nel settore dei contratti bancari la necessità di una maggiore tutela (non solo formale) del contraente debole, quale tipicamente è il cliente della banca costretto ad ade- rire, per mancanza di reali alternative, alle condizioni unilateralmente predisposte dalle banche. Nel contempo si sottolineava l'insufficienza al riguardo della disciplina dettata dal codice civile in tema di condizioni generali di contratto (art. 1341). Negli ultimi anni la situazione è tuttavia significativamente mutata per effetto di una serie di interventi legislativi volti a ridimensionare il prepotere contrattuale delle banche e che hanno determinato, di riflesso, la modifica di numerose clausole delle norme bancarie uniformi. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 6 di 15 Università Telematica Pegaso 3 I contratti bancari La disciplina generale dei contratti bancari. La legge 17-2-1992, n. 154, ha introdotto una disciplina generale dei contratti bancari e finanziari che prevede una serie di obblighi di comportamento volti ad assicurare adeguata trasparenza alle condizioni contrattuali praticate dalle banche e dagli altri intermediari finanziari. I punti salienti di tale disciplina, oggi trasfusa con modifiche nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (artt. 115-120), possono essere così fissati. Per consentire ai terzi contraenti valutazioni e scelte consapevoli, le banche (e gli altri intermediari finanziari) sono tenute a rendere note al pubblico le condizioni economiche (tassi di interesse, prezzi, spese, valute applicate, ecc.) delle operazioni e dei servizi offerti. E per garantire l'effettiva conoscenza delle condizioni praticate è fatto divieto di rinvio agli usi (art. 116). Per le operazioni di finanziamento deve essere pubblicato il tasso effettivo globale medio (TEGM) che comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito (art. 116, 1° comma). Ampi poteri regolamentari in materia sono riconosciuti al Cicr (art. 116, 3° comma e del. Cicr 4-3-2003) che ha disposto l'assolvimento di tale obbligo di pubblicità mediante l'esposizione di un avviso nei locali aperti al pubblico che sintetizza le principali norme di trasparenza, e di fogli informativi tenuti a disposizione della clientela contenenti indicazioni sulle condizioni contrattuali delle singole operazioni o servizi. I contratti bancari devono essere redatti per iscritto (art. 117, 1° comma). Inoltre, un esemplare del contratto (di solito predisposto e prestampato) deve essere consegnato al cliente in modo da assicurargli la conoscenza e la prova delle condizioni che regolano il rapporto. Al contratto è unito un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni. L'inosservanza della forma scritta comporta la nullità del contratto (art. 117, 3° comma), che però può essere fatta valere solo dal cliente (art. 127). È fissato per legge anche il contenuto minimo obbligatorio dei contratti in modo da offrire al cliente un quadro chiaro delle condizioni economiche praticate dalla banca. Al riguardo si prescrive che devono essere indicati «il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora» e che nei contratti di durata deve essere specificamente approvata dal cliente la clausola che consente alla banca di variare in senso sfavorevole al cliente le condizioni economiche durante lo svolgimento del rapporto (art. 117, 5° comma). Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 7 di 15 Università Telematica Pegaso I contratti bancari Inoltre è fatto divieto di rinvio agli usi «per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati». Le relative clausole contrattuali, in passato presenti nelle n.b.u., sono nulle e si considerano non apposte. E nulle sono anche le clausole che prevedono per i clienti condizioni economiche più sfavorevoli di quelle pubblicizzate (art. 117, 6° comma). La nullità di tali clausole e l'inosservanza delle regole in tema di contenuto minimo del contratto comporta l'applicazione del tasso di interesse e delle altre condizioni economiche fissate per legge (art. 117, 7° comma). Nei contratti di durata può essere pattuita la facoltà della banca di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, oggi però solo a condizione che la modifica sia sorretta da un giustificato motivo. Le variazioni devono essere comunicate al cliente con un preavviso di trenta giorni e con le modalità fissate dalla legge; in caso contrario, le variazioni sfavorevoli ai clienti sono inefficaci. Ed ai clienti si riconosce il diritto di recedere dal contratto senza spese entro sessanta giorni dalla comunicazione e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate; altrimenti la modifica si intende tacitamente approvata (art. 118, come modificato dal d.l. 4-7- 2006, n. 223, convertito in legge 248/2006)". In ogni caso, poi, nei contratti di durata (come il conto corrente bancario), il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura (art. 10, 2° comma, d.l. 4-7-2006, n. 223). Infine, nei contratti di durata è fatto obbligo alla banca di fornire per iscritto, almeno una volta all'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto, mediante la consegna del rendiconto e del documento di sintesi sulle principali condizioni. Il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (art. 119). La Banca d'Italia vigila sul rispetto della disciplina in tema di trasparenza e può anche prescrivere, a pena di nullità, che determinati contratti o titoli abbiano un contenuto tipico predeterminato (art. 117, 8° comma). Inoltre, in caso di ripetute violazioni degli obblighi di pubblicità, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre la sospensione dell'attività anche di singole sedi secondarie della banca inadempiente per un periodo non superiore a trenta giorni (art. 128). Un ulteriore contributo al miglioramento del grado di tutela dei clienti delle banche è stato poi determinato dall'applicazione al settore bancario della disciplina antimonopolistica nazionale Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 8 di 15 Università Telematica Pegaso I contratti bancari (legge 10-10-1990, n. 287); disciplina che in origine individuava nella Banca d'Italia l'autorità preposta all'applicazione della relativa normativa nel settore bancario, mentre ora tali competenze sono state trasferite all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (art. 19, 11° comma, legge 28-12-2005, n. 262). Intervenendo nella veste di autorità garante della concorrenza nel settore bancario, nel 1994 la Banca d'Italia ha stabilito che le norme bancarie uniformi costituiscono «intese» restrittive della concorrenza ed ha imposto all'Abi di specificare che le stesse non hanno carattere vincolante per le banche associate, nonché la soppressione o la modifica di diverse clausole in quanto fissavano condizioni economiche in contrasto con le regole di concorrenza. Anche a seguito di questo mutato atteggiamento dell'autorità di vigilanza, l'Abi ha concordato con alcune associazioni di consumatori la revisione delle n.b.u., temperandone in più punti l'unilateralità a favore delle banche. Infine, la disciplina del credito al consumo introdotta nel 1992 (14.13.) e, su un piano più generale, quella delle clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori (art. 1469-bis ss. cod. civ., introdotti dalla legge 6-2-1996, n. 52, disciplina ora confluita negli artt. 33-38 cod. cons.) hanno contribuito, imponendo ulteriori modifiche delle n.b.u., ad accentuare il grado di tutela dei clienti delle banche quando questi siano persone fisiche che agiscono per scopi estranei alla loro attività imprenditoriale o professionale. Ciò fissato passiamo all'esame dei singoli contratti bancari. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 9 di 15 Università Telematica Pegaso I contratti bancari 4 I depositi bancari. Il deposito di danaro è la principale operazione passiva delle banche. Esso costituisce un tipo particolare di deposito irregolare (art. 1782), che si caratterizza per il necessario intervento di una banca in veste di depositario. Con questo contratto la banca acquista infatti la proprietà della somma ricevuta in deposito e si obbliga a restituirla nella stessa specie monetaria alla scadenza del termine convenuto (deposito vincolato), ovvero a richiesta del depositante (deposito libero), con o senza preavviso (art. 1834, Io comma). Benché il codice nulla stabilisca al riguardo, è certo che la banca deve corrispondere gli interessi sulle somme depositate. Tanto si desume dalla disciplina del mutuo (art. 1815), cui quella del comune deposito irregolare fa rinvio (art. 1782). In base alla disciplina generale dei contratti bancari (art. 117 Tub), il tasso di interesse, di regola più elevato per i depositi vincolati, e le altre condizioni economiche devono risultare dal contratto (predisposto sulla base delle relative n.b.u.) che attesta la costituzione del deposito o, in caso di libretto al portatore, dal libretto stesso. Il tasso di interesse, inoltre, non può essere inferiore a quello predeterminato in via generale dalla banca per quella determinata categoria di depositi e portato a conoscenza del pubblico mediante avviso esposto nei propri locali. Se non osserva tali prescrizioni, la banca dovrà corrispondere il tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la costituzione del rapporto (art. 117, 7° comma, Tub). Gli interessi sono capitalizzati con la periodicità pattuita ed indicata in contratto (di regola, annualmente) e sono altresì liquidati in occasione dell'estinzione del deposito (art. 8 n.b.u., nel testo modificato nel 1995). Nei depositi liberi la banca si riserva la facoltà di modificare il tasso di interesse, dandone comunicazione mediante lettera se si tratta di libretti nominativi (art. 11 n.b.u.). In caso di ribasso del tasso di interesse, il cliente può recedere dal contratto, entro sessanta giorni dall'avviso o dal ricevimento della comunicazione, ed ha diritto a che gli sia applicato in sede di liquidazione il tasso precedente, a lui più favorevole (art. 118, 2° comma, Tub). Oltre che in conto corrente, i depositi bancari possono essere semplici (o ordinari) e a risparmio. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 10 di 15 Università Telematica Pegaso I contratti bancari I depositi semplici non possono essere alimentati da successivi versamenti e non prevedono la possibilità di prelevamenti parziali prima della scadenza. Fra i depositi di questo tipo, a scadenza fissa, rientrano quelli rappresentati da buoni fruttiferi e da certificati di deposito. I depositi a risparmio danno invece al depositante la facoltà di effettuare successivi versamenti e prelevamenti parziali. Versamenti e prelevamenti possono essere però effettuati solo in contanti (art. 3 n.b.u.) e, salvo patto contrario, solo presso la sede della banca ove è stato costituito il rapporto (art. 1834, 2° comma, cod. civ.). I depositi a risparmio sono comprovati da un apposito documento: il libretto di deposito a risparmio, nel quale devono essere annotate tutte le operazioni. Il libretto di deposito ha per legge un particolare e penetrante valore probatorio. Infatti, le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti fra banca e depositante (art. 1835, 2° comma). La banca ed il depositante non possono perciò avvalersi di altri mezzi di prova per contestare il contenuto delle annotazioni sul libretto ed in particolare la banca non potrà eccepire la difformità delle stesse rispetto alle proprie scritture contabili. È da escludersi inoltre, benché il punto sia controverso, che la banca o il cliente possano provare liberamente che un versamento o un prelevamento non risultante dal libretto siano stati effettivamente eseguiti. È nullo ogni patto contrario. I libretti di deposito a risparmio possono essere nominativi, nominativi pagabili al portatore e al portatore. Nei libretti nominativi i prelevamenti possono essere effettuati solo dall'intestatario del libretto o da un suo rappresentante debitamente legittimato (art. 5 n.b.u.). Nei libretti nominativi pagabili al portatore, i prelevamenti possono essere effettuati anche da soggetto diverso dall'intestatario, con effetto liberatorio per la banca che non versi in dolo o colpa grave (art. 1836, 2° comma). Nei libretti al portatore, il possesso del libretto abilita di per sé alla riscossione delle somme depositate. La banca è infatti liberata se paga senza dolo o colpa grave all'esibitore, anche se questi non è il depositante (art. 1836, 1° comma). Né, a rigore, è tenuta ad identificare il presentatore del libretto. Per tutti i tipi di libretto è prevista una particolare procedura di ammortamento, diretta a farne dichiarare l'inefficacia in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione (legge 30-7-1951, n. 948). Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 11 di 15 Università Telematica Pegaso I contratti bancari È pacifico che i libretti nominativi e quelli nominativi pagabili al portatore non sono titoli di credito. Essi non sono destinati alla circolazione e la loro funzione è solo quella di identificare l'avente diritto alla prestazione. È invece questione ancora aperta se siano titoli di credito i libretti al portatore e, quindi, se il terzo possessore del libretto vanti un diritto letterale ed autonomo nei confronti della banca. Certo è comunque che il libretto al portatore consente il trasferimento del credito verso la banca senza l'osservanza (quanto meno) delle forme della cessione. Certo è inoltre che le n.b.u. richiedono l'osservanza delle disposizioni proprie dei titoli di credito per l'efficacia dei vincoli sul credito (art. 4, 2° comma). Pegno, sequestro e pignoramento sono perciò improduttivi di effetto se non attuati con la consegna del libretto (art. 1997 cod. civ.). Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 12 di 15 Università Telematica Pegaso I contratti bancari 5 L'apertura di credito. L'apertura di credito è il contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro, per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato (art. 1842). L'apertura di credito, tipica operazione bancaria attiva, non è un mutuo (contratto reale) perché si perfeziona indipendentemente dalla consegna del danaro. Non può essere inoltre identificata con la promessa di mutuo (art. 1822) o con il mutuo consensuale. Non con la prima in quanto la banca è obbligata già con la stipula del contratto di apertura di credito e non è necessaria un'ulteriore manifestazione di volontà della stessa. Non con il secondo (ammesso che il mutuo consensuale sia diverso dalla promessa di mutuo), dato che all'obbligo della banca di tenere a disposizione corrisponde un diritto potestativo del cliente. Questi è infatti libero di utilizzare o meno, in tutto o in parte, il credito concessogli, se e quando lo riterrà opportuno. Ed in ciò consiste il vantaggio pratico dell'apertura di credito rispetto al mutuo. Infatti, gli interessi sono dovuti dal cliente non sul fido concessogli, ma sulle somme effettivamente utilizzate. Oltre gli interessi, è dovuta alla banca una commissione di massimo scoperto, in genere calcolata sull'importo massimo del credito utilizzato nel periodo, oppure dovuta in misura fissa. Il cliente può utilizzare la somma messagli a disposizione dalla banca in una o più volte; può inoltre ripristinare la disponibilità con successivi versamenti. In altri termini, può alternare versamenti e prelevamenti nei limiti della linea di credito concessagli. Oltre che con prelevamenti in contanti, il cliente può utilizzare il credito concessogli anche per emettere assegni bancari o per impartire alla banca ordini di pagamento a terzi, dato che in base alle relative norme bancarie uniformi i modi di utilizzo dell'apertura di credito sono quelli propri del conto corrente bancario. Anzi, nella pratica l'apertura di credito non è che uno dei modi per creare una disponibilità nel conto corrente; una clausola del relativo contratto con cui la banca autorizza il titolare del conto ad operare «allo scoperto» entro un limite determinato. L'apertura di credito può essere allo scoperto o assistita da garanzie, reali o personali, a favore della banca. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 13 di 15 Università Telematica Pegaso I contratti bancari Le garanzie che assistono l'apertura di credito si intendono date per tutta la durata della stessa e quindi non si estinguono fino alla fine del rapporto per il solo fatto che l'accreditato cessa di essere debitore della banca (art. 1844). Inoltre, se le garanzie diventano insufficienti rispetto al credito concesso (non a quello utilizzato), la banca può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante. In mancanza, la banca può, a sua scelta, ridurre proporzionalmente il credito concesso o recedere dal contratto. Il recesso della banca dall'apertura di credito è certamente l'aspetto più delicato della relativa disciplina per il grave pregiudizio che può arrecare all'accreditato. Costituisce perciò il punto più analiticamente disciplinato dal codice (art. 1845), che al riguardo distingue fra apertura di credito a tempo determinato ed a tempo indeterminato. Nell'apertura di credito a tempo determinato, salvo patto contrario, la banca può recedere anticipatamente dal contratto solo se sussiste una giusta causa. Il recesso sospende immediatamente l'ulteriore utilizzo del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate. Nell'apertura di credito a tempo indeterminato, la banca (ed anche il cliente) può invece recedere liberamente dal contratto. Deve però dare un preavviso, fissato per legge in quindici giorni, ove non risulti diversamente dal contratto o dagli usi. Durante questo periodo il cliente può continuare ad utilizzare il credito concessogli ed alla scadenza dovrà immediatamente restituire le somme utilizzate. Questo è il diritto scritto nelle pagine del codice. Altro è il diritto vivente fissato dalle norme bancarie uniformi (sez. II, art. 3), solo in minima parte modificato dai recenti interventi legislativi. Nelle n.b.u. scompare ogni distinzione fra apertura di credito a tempo indeterminato e a tempo determinato. In entrambi i casi la banca può recedere liberamente, anche con comunicazione verbale. In entrambi i casi il recesso sospende immediatamente l'utilizzo del credito. In entrambi i casi il termine per restituire le somme utilizzate è drasticamente ridotto. Ridotto ad un giorno (sì, un giorno!) secondo il testo originario delle n.b.u.; mentre a partire dal 1995 la clausola, ritenuta in contrasto con la normativa antimonopolistica dalla Banca d'Italia, è stata modificata nel senso che il termine di preavviso deve essere concordato fra banca e cliente. Il risultato? A quanto mi risulta, bene che vada per il cliente il termine è di regola allungato a due giorni. Né la situazione è granché migliorata anche quando il cliente è un consumatore e gode perciò della tutela introdotta nel 1996 dalla disciplina sulle clausole vessatorie nei contratti con i Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 14 di 15 Università Telematica Pegaso I contratti bancari consumatori. Nulla è infatti cambiato per l'apertura di credito a tempo indeterminato, salvo che il preavviso deve essere dato per lettera raccomandata. E solo se l'apertura di credito è a tempo determinato le n.b.u. prevedono, con un parziale ritorno alla disciplina del codice, che la banca può recedere solo se sussiste una giusta causa. Certo le banche devono tutelarsi contro clienti non più affidabili (soprattutto se questi sono imprenditori) e si tutelano bene. Parte significativa della dottrina non manca tuttavia di sottolineare come tale disciplina convenzionale sia parzialmente invalida per violazione di norme di legge inderogabili. Non la pensa invece così la giurisprudenza, benché le pre- occupazioni di salvaguardare la stabilità delle banche siano in parte ingiustificate. Infatti, in caso di insolvenza del cliente la banca può certamente invocare la decadenza dal beneficio del termine per ottenere l'immediata restituzione (art. 1186). Restia è anche la giurisprudenza, ma non la dottrina, a riconoscere al cliente il diritto al risarcimento dei danni qualora la banca, violando il principio di correttezza e buona fede, receda improvvisamente e senza giustificato motivo dall'apertura di credito, chiedendo per di più l'immediato rientro. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 15 di 15