L’EVOLUZIONE DEL SISTEMA
BANCARIO ITALIANO
Chiara Mandica
Il periodo bellico (1915-1918)
 Durante la 1° guerra
mondiale
le
banche
finanziarono le industrie
belliche con prestiti a
medio e lungo termine e si
trovarono poi in difficoltà
poiché le industrie non
restituirono più i prestiti
ricevuti.
 Fallimento
dell’Ilva
e
dell’Ansaldo di Genova nel
1920, che coinvolsero
diversi istituti di credito
(Banca
Italiana
di
Sconto).
La riforma del 1926
 Si cercò di porre rimedio a
questa situazione attraverso
obblighi e divieti (iscrizione
all’albo, capitale minimo, ecc.).
 Nasce l’IMI (Istituto Mobiliare
Italiano) nel 1931 e l’IRI (Istituto
Ricostruzione Industriale) nel
1933 che rilevarono i pacchetti
azionari delle più importanti
banche d’interesse nazionale
(Credito
Italiano,
Banca
Commerciale Italiana, Banco di
Roma).
 Lo Stato intervenne quindi nel
sistema bancario per assumere
il ruolo di controllo e di
regolatore dell’economia.
La legge bancaria del 1936
 Secondo questa legge “la
raccolta del risparmio e
l’esercizio del credito sotto
qualsiasi
forma
sono
funzioni
di
interesse
pubblico”
 Modello inglese.
 L’esercizio
del
credito
ordinario a breve deve
essere
riservato
alle
banche commerciali e
separato da quello a
medio e lungo termine, da
affidare principalmente agli
istituti di credito speciale.
Principi qualificanti della legge del
1936
 L’alta vigilanza e la
direzione
politica
dell’attività
creditizia
attribuite al C.I.C.R.
 Banca d’Italia confermata
come
unico
Istituto
d’emissione che controlla
l’attività delle altre banche.
 Limitazione
delle
partecipazioni azionarie.
 Istituzione degli Istituti di
diritto pubblico e delle
banche
di
interesse
nazionale.
I caratteri della banca istituzione
 La
banca
italiana
contemplata dalla legge
del 1936 era:





Pubblica
Specializzata
Poco concorrenziale
Poco trasparente
Non
del
tutto
efficiente
 Sottocapitalizzata
 Standardizzata
Crisi delle banche e Stato
banchiere
 Scossone
del
sistema
bancario con l’emissione dei
B.O.T.., B.T.P. e C.C.T. (anni
70).
 Le banche pretendono una
maggiore operatività.
 Espandere gli impieghi.
 Allargare la gamma dei
servizi.
 Sviluppare la consulenza
sugli investimenti.
 Sostenere la raccolta oltre il
breve termine.
Le direttive della C.E.E.
 Direttiva 73/183: abolizione
delle pratiche amministrative
discriminatorie e delle limitazioni
che impedivano alle banche di
fornire servizi agli Stati membri
(Premesse per il mercato unico
finanziario).
 Direttiva
77/780:
l’ente
creditizio è un’impresa.
 Direttiva 89/646: licenza unica
bancaria (gli Istituti di credito
possono insediarsi e operare in
tutta la Comunità europea) e
banca universale (elenco di tutte
le attività bancarie rientranti nel
campo della licenza unica e
quindi espansione delle attività
bancarie).
Legge 30/07/1990 n.218 “Legge
Amato”


1)
2)
Questa legge ha permesso
alle banche pubbliche di
diventare delle S.p.A.
Si è operato in due modi:
Trasformazione
diretta
dell’ente pubblico in S.p.A.,
se questo aveva la struttura
della corporazione (come nel
caso degli Istituti di diritto
pubblico).
Scorporo
dell’azienda
bancaria e suo successivo
conferimento in una S.p.A.
che persegue il medesimo
oggetto (come nel caso delle
Casse di risparmio e delle
Banche
di
interesse
nazionale)
Due teorie opposte

Per realizzare le direttive
comunitarie si presentarono
due diverse teorie:
1)
La nuova banca doveva
assumere la forma della
banca universale e praticare
direttamente
le
diverse
operazioni (teoria di Carli) in
conformità a quanto avveniva
negli altri paesi europei.
2)
Svolgere indirettamente le
nuove operazioni ammesse
attraverso i gruppi bancari
plurifunzionali (teoria di
Ciampi).
Alla fine prevalse la teoria di
Ciampi.
I gruppi bancari plurifunzionali
 L’ente creditizio o banca
madre, continuava a svolgere le
operazioni che erano consentite
alle banche specializzate nel
credito a breve termine.
 Le nuove operazioni ammesse
(credito a medio/lungo termine e
servizi parabancari) venivano
svolte da succursali, ossia da
società
specializzate
formalmente autonome, ma di
fatto controllate dalla holding
creata
dalla
banca-madre
appositamente per detenere le
partecipazioni in tali società.
Vennero così creati i gruppi
bancari plurifunzionali.
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