L’EVOLUZIONE DEL SISTEMA BANCARIO ITALIANO Chiara Mandica Il periodo bellico (1915-1918) Durante la 1° guerra mondiale le banche finanziarono le industrie belliche con prestiti a medio e lungo termine e si trovarono poi in difficoltà poiché le industrie non restituirono più i prestiti ricevuti. Fallimento dell’Ilva e dell’Ansaldo di Genova nel 1920, che coinvolsero diversi istituti di credito (Banca Italiana di Sconto). La riforma del 1926 Si cercò di porre rimedio a questa situazione attraverso obblighi e divieti (iscrizione all’albo, capitale minimo, ecc.). Nasce l’IMI (Istituto Mobiliare Italiano) nel 1931 e l’IRI (Istituto Ricostruzione Industriale) nel 1933 che rilevarono i pacchetti azionari delle più importanti banche d’interesse nazionale (Credito Italiano, Banca Commerciale Italiana, Banco di Roma). Lo Stato intervenne quindi nel sistema bancario per assumere il ruolo di controllo e di regolatore dell’economia. La legge bancaria del 1936 Secondo questa legge “la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito sotto qualsiasi forma sono funzioni di interesse pubblico” Modello inglese. L’esercizio del credito ordinario a breve deve essere riservato alle banche commerciali e separato da quello a medio e lungo termine, da affidare principalmente agli istituti di credito speciale. Principi qualificanti della legge del 1936 L’alta vigilanza e la direzione politica dell’attività creditizia attribuite al C.I.C.R. Banca d’Italia confermata come unico Istituto d’emissione che controlla l’attività delle altre banche. Limitazione delle partecipazioni azionarie. Istituzione degli Istituti di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale. I caratteri della banca istituzione La banca italiana contemplata dalla legge del 1936 era: Pubblica Specializzata Poco concorrenziale Poco trasparente Non del tutto efficiente Sottocapitalizzata Standardizzata Crisi delle banche e Stato banchiere Scossone del sistema bancario con l’emissione dei B.O.T.., B.T.P. e C.C.T. (anni 70). Le banche pretendono una maggiore operatività. Espandere gli impieghi. Allargare la gamma dei servizi. Sviluppare la consulenza sugli investimenti. Sostenere la raccolta oltre il breve termine. Le direttive della C.E.E. Direttiva 73/183: abolizione delle pratiche amministrative discriminatorie e delle limitazioni che impedivano alle banche di fornire servizi agli Stati membri (Premesse per il mercato unico finanziario). Direttiva 77/780: l’ente creditizio è un’impresa. Direttiva 89/646: licenza unica bancaria (gli Istituti di credito possono insediarsi e operare in tutta la Comunità europea) e banca universale (elenco di tutte le attività bancarie rientranti nel campo della licenza unica e quindi espansione delle attività bancarie). Legge 30/07/1990 n.218 “Legge Amato” 1) 2) Questa legge ha permesso alle banche pubbliche di diventare delle S.p.A. Si è operato in due modi: Trasformazione diretta dell’ente pubblico in S.p.A., se questo aveva la struttura della corporazione (come nel caso degli Istituti di diritto pubblico). Scorporo dell’azienda bancaria e suo successivo conferimento in una S.p.A. che persegue il medesimo oggetto (come nel caso delle Casse di risparmio e delle Banche di interesse nazionale) Due teorie opposte Per realizzare le direttive comunitarie si presentarono due diverse teorie: 1) La nuova banca doveva assumere la forma della banca universale e praticare direttamente le diverse operazioni (teoria di Carli) in conformità a quanto avveniva negli altri paesi europei. 2) Svolgere indirettamente le nuove operazioni ammesse attraverso i gruppi bancari plurifunzionali (teoria di Ciampi). Alla fine prevalse la teoria di Ciampi. I gruppi bancari plurifunzionali L’ente creditizio o banca madre, continuava a svolgere le operazioni che erano consentite alle banche specializzate nel credito a breve termine. Le nuove operazioni ammesse (credito a medio/lungo termine e servizi parabancari) venivano svolte da succursali, ossia da società specializzate formalmente autonome, ma di fatto controllate dalla holding creata dalla banca-madre appositamente per detenere le partecipazioni in tali società. Vennero così creati i gruppi bancari plurifunzionali.