Università degli Studi di Macerata ANALISI DEI BILANCI BANCARI ATTIVITA’ BANCARIA Quadro normativo LEZIONE DEL 28 FEBBRAIO 2012 1 PROFILO STORICO DELLA LEGISLAZIONE BANCARIA La storia del sistema bancario italiano inizia con l’unificazione nazionale (1860) Prima dell’unificazione d’Italia esistevano tanti sistemi bancari quanti erano gli Stati in cui era divisa l’Italia. 2 I SISTEMI BANCARI NELL’ITALIA PREUNITARIA Negli anni ’30 –’40 dell’800 si configurano 3 modelli di sistemi creditizi, frutto di diverse strutture economiche e di differenti atteggiamenti assunti dalle autorità governative del tempo: MODELLO PIEMONTESE Concepito da Cavour che preveda la costituzione di una unica banca di emissione e di sconto a 3 firme con funzione di prestatore, secondo una prassi di ispirazione francese MODELLO TOSCANO La facoltà di emissione era frazionata e concessa ad una pluralità di istituti e lo sconto avveniva su cambiali a 2 firme MODELLO NAPOLETANO Una sola banca di deposito, circolazione e sconto su cambiali a tre firme per i privati e una firma per le cambiali del governo; una serie di operatori creditizi privati (banchieri privati e case commerciali) che come vere e proprie holding finanziarie esercitavano il credito senza la rigidità prevista dalla Cassa di Sconto governativa, presso la quale andavano a scontare i loro pacchetti commerciali, approfittando di tassi molto vantaggiosi. 3 I SISTEMI BANCARI NELL’ITALIA PREUNITARIA Nella I metà dell’800 negli Stati Preunitari si iniziarono ad osservare alcune novità nei diversi sistemi bancari funzionali alle economie che in parte erano ancora di stampo tradizionale Negli Stati settentrionali le maggiori novità vennero dal settore privato. La circolazione monetaria era basata soprattutto su emissione di biglietti al portatore ed inoltre a partire dagli anni ’30 iniziarono a diffondersi le prime Casse di Risparmio Il sistema bancario del Mezzogiorno, basato sulla forte presenza di un banco a carattere pubblico, fu il più restio ad attivare iniziative di ammodernamento, ma è pur vero che ciò rispondeva alle esigenze di sviluppo di una economia che presentava nette differenze strutturali rispetto a quelle degli stati settentrionali. Federigo Melis sosteneva a proposito dello studio della “Banca” che occorre collocarsi “dal lato della domanda del credito” perché quello “dell’offerta [...] sorge dopo perché è ovvio che sarebbe vano, da parte di un offerente, offrire, appunto, la sua ricchezza sul mercato se nel mercato non fosse manifesta l’esigenza di fare appello alla ricchezza altrui” 4 Il NUOVO SISTEMA BANCARIO ALL’INDOMANI DELL’UNITA’ D’ITALIA Al momento dell’Unità d’Italia vi erano solo 2 grandi banche: il Banco delle due Sicilie (Banco di Napoli e Banco di Sicilia) e la Cassa di Risparmio di Milano (delle province lombarde). Due Sicilie “scoppiavano” di salute come metallo monetario, integralmente garantito in oro, tanto che le riserve auree erano, per abitante, il doppio di quelle degli stati europei. Il Banco delle Due Sicilie aveva depositi per 200 milioni di lire rispetto ai 120 della Cassa di Risparmio di Milano. Le sue fedi di credito avevano una storia secolare ed erano apprezzate più dell’oro perché garantite interamente nel loro valore nominale che era pagabile a vista con monete contanti Stati Italiani Preunitari Milioni di lire Due Sicilie 443,2 Lombardia 8,1 Ducato di Modena 0,4 Parma e Piacenza 1,2 Roma (1870) 35,3 Romagna, Marche e Umbria 55,3 Piemonte 27 Toscana 85,2 Venezia (1866) 12,7 Totale 668,4 5 EVOLUZIONE DEL SISTEMA BANCARIO DALL’UNIFICAZIONE AI GIORNI NOSTRI Successivamente all’unificazione italiana, nella storia della legislazione bancaria possono essere distinti CINQUE PERIODI aventi tratti caratteristici differenti 1) Dall’unità d’Italia al 1926 2) Dal 1926 al 1936 (Legge Bancaria) 3) Dal 1936 alla fine degli anni ’70 4) Anni ’80 e inizio anni 90 5) Dopo il 1993 (Testo Unico Bancario) 6 1° PERIODO: DALL’UNITA’ D’ITALIA AL 1926, ANNO IN CUI SI EBBE IL PRIMO INTERVENTO LEGISLATIVO DI RILIEVO NELL’AMBITO BANCARIO L’attività bancaria era caratterizzata dalla mancanza di una specifica disciplina. Le uniche norme applicabili erano quelle contenute nel Codice del Commercio del 1882 IN BASE A TALI NORME L’attività bancaria era liberamente esercitata e le imprese bancarie venivano costituite senza limiti Come erano qualificate le operazioni di banca? A cosa portò questa libertà insieme ad un crescente sviluppo dell’economia? LE PIU’ GRANDI AZIENDE DI CREDITO ITALIANE 1) 2) 3) Banca Commerciale Credito Italiano Banco di Roma Erano atti di commercio. I “commercianti” pertanto erano considerati coloro che abitualmente effettuavano tali operazioni. Alla costituzione di un ingente numero di banche, molte delle quali però non possedevano la struttura patrimoniale necessaria per l’esercizio del credito e si rivolgevano pertanto ad attività prevalentemente speculative. HANNO ADOTTATO IL MODELLO TEDESCO DI BANCA MISTA • si raccoglieva risparmio attraverso lo strumento del deposito • si erogava credito mediante concessione di finanziamenti a breve termine e a medio e lungo termine • si fornivano capitali alle imprese anche attraverso assunzioni di partecipazioni 7 1° PERIODO: DALL’UNITA’ D’ITALIA AL 1926, ANNO IN CUI SI EBBE IL PRIMO INTERVENTO LEGISLATIVO DI RILIEVO NELL’AMBITO BANCARIO DURANTE LA 1° GUERRA MONDIALE LE BANCHE FINANZIARONO LE INDUSTRIE BELLICHE CON PRESTITI A MEDIO E LUNGO TERMINE E SI TROVARONO POI IN DIFFICOLTA’ POICHÈ LE INDUSTRIE NON RESTITUIRONO PIÙ I PRESTITI RICEVUTI 8 2° PERIODO: DAL 1926 AL 1936, ANNO IN CUI VENNE EMANATA LA LEGGE BANCARIA” 1/7 Il R.D.L. 7 settembre 1926 n. 1511 Il clamoroso fallimento della Banca Italiana di Sconto avvenuto nel 1921 per crisi di liquidità, rese indispensabile l’emanazione di un decreto per regolarizzare l’attività bancaria: Scopo della normativa: • razionalizzare il mercato creditizio; • dare stabilità alle aziende di credito; • consentire all’attività bancaria di svolgere la propria funzione al servizio dello sviluppo economico. Provvedimenti 1) 2) 3) 4) Banca d’Italia diveniva, per concessione governativa, l’unico istituto di emissione e vigilava sulle aziende di credito; Per le banche fu resa obbligatoria l’iscrizione in un apposito albo tenuto da Banca d’Italia; In sede di ripartizione degli utili, le banche dovevano destinare il 10% di questi a riserva fino a raggiungere il 40% del capitale sociale. Inoltre dovevano conservare liquidità in titoli pubblici o in un conto presso la Banca d’Italia; Al Ministro delle Finanze fu affidato il potere di autorizzare l’inizio dell’attività da parte di nuove aziende di credito, l’apertura di nuove filiali e le operazioni di fusione tra banche. 9 2° PERIODO: 1929-LA GRANDE CRISI ECONOMICA INTERNAZIONALE 2/7 La crisi fu causata dallo scoppio della bolla speculativa. Il giovedì nero (24 ottobre 1929) le quotazioni subirono un crollo di oltre il 13% ma il minimo venne raggiunto nel 1932 con una perdita degli indici vicina al 90%. Per tornare ai valori del 1929 ci vollero più di 25 anni. Errori Ritorno al protezionismo Mancata iniezione di liquidità nel sistema Mancato intervento governativo Aumento imposizione fiscale Forti ripercussioni in Italia Le imprese divennero incapaci di far fronte ai prestiti contratti nei confronti del sistema creditizio, provocando la CRISI della BANCA MISTA Le esportazioni crollarono e gli effetti recessivi sull’economia reale furono amplificati Aumento del panico tra i risparmiatori Fallimento a catena delle banche Il Presidente americano Hoover mantenne i conti pubblici in equilibrio tramite un inasprimento delle tasse con ulteriori conseguenze sui consumi e dunque sull’economia reale L’aspetto che caratterizza la crisi del ’29 è il fatto di aver coinvolto un’ampia fetta della popolazione: gran parte del ceto medio investiva in borsa e si trovò così a sostenere le perdite 10 2° PERIODO: LA COSTITUZIONE DELL’IMI (ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO) E DELL’IRI (RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE) 3/7 Una prima risposta a tale problema venne data nel 1931 con la costituzione dell’IMI. Un ulteriore intervento si ebbe nel 1933 con la creazione dell’IRI che assunse il ruolo di ente pubblico di gestione delle partecipazioni statali FUNZIONI IMI • concessione di finanziamenti a protratta scadenza • assunzione di partecipazioni industriali destinato a diventare il più importante ente di finanziamento delle imprese FUNZIONI IRI rilevamento di pacchetti azionari delle tre banche di interesse nazionale (Banco di Roma, Credito Italiano, Banca Commerciale italiana) che entrarono a far parte dell’area pubblica conservando la propria struttura societaria L’IRI risultò la più grande holding del Paese possedendo oltre il 40% del capitale azionario LO STATO INTERVENNE NEL SISTEMA BANCARIO PER ASSUMERE IL RUOLO DI CONTROLLO E DI REGOLATORE DELL’ECONOMIA 11 2° PERIODO: LA LEGGE BANCARIA: DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER LA DISCIPLINA DELLA FUNZIONE CREDITIZIA 4/7 R.D.L. 12 MARZO 1936 N. 375 CONVERTITO IN LEGGE 7 MARZO 1938 N. 141 Complesso di norme, note come Legge Bancaria, che hanno costituito per circa 60 anni la struttura portante dell’ordinamento bancario italiano scopo Sottoporre il sistema creditizio ad un controllo pregnante e diretto con chiari intenti dirigistici Principio sul quale si basa l’attività bancaria a partire dal 1936: • attività di interesse pubblico perché fondata sulla raccolta di mezzi finanziari attraverso depositi bancari, effettuati in larga parte dai cittadini, che hanno scarsa conoscenza dei rischi che incorrono e quindi vanno tutelati La tutela del depositante è massima quando la gestione delle banche è corretta e prudente, ovvero sono stabili perciò non corrono il rischio di fallire 12 2° PERIODO: LA LEGGE BANCARIA 1936: COME ASSICURARE LA STABILITA’ DELLE BANCHE 5/7 La legge si è preoccupata di assicurare la condizione di liquidità delle banche, in modo che esse fossero sempre in grado di far fronte puntualmente ed integralmente agli impegni assunti nei confronti di terzi, soprattutto dei depositanti. La liquidità era assicurata bilanciando le scadenze delle operazioni attive con quelle delle operazioni passive. Le banche sono state divise in due grandi categorie, sulla base delle scadenze delle operazioni effettuate: 1) Aziende ordinarie di credito: abilitate a operazioni con scadenza massima 18 mesi – breve termine; vietate tutte le operazioni oggetto di immobilizzazione, esempio investimento in azioni e partecipazioni (deroga con specifiche autorizzazione dell’organo di Vigilanza 2) Istituti di credito speciale: abilitati ad operazioni con scadenze superiori ai 18 mesi – medio/lungo termine 13 2° PERIODO: LA LEGGE BANCARIA 1936 - BANCA D’ITALIA 6/7 La legge fondava nella Banca d’Italia il secondo punto fondamentale per assicurare la stabilità delle banche 1) Organo di politica monetaria: governa con una gamma di operazioni la liquidità delle banche 2) Organo di vigilanza:l’attività non era del tutto libera, poiché sottoposta a una serie di autorizzazioni che la Banca d’Italia poteva dare o rifiutare a suo insindacabile giudizio, come ad esempio costituire i liquidare una banca, chiudere o trasferire uno sportello ….. Il mercato era strettamente controllato dalla banca centrale, che preoccupata per lo più alla stabilità delle banche, lo rendeva poco concorrenziale. Ma in un mercato poco concorrenziale c’è posto sia per le banche efficienti sia per quelle poco efficienti!!! 14 2° PERIODO: LA BANCA ITALIANA REGOLATA DALLA LEGGE 1936 ERA: 7/7 prevalentemente pubblica, non solo per la forte presenza dello Stato ma anche per la finalità di salvaguardare l’interesse pubblico; specializzata, in conformità al modello inglese allora dominante; poco concorrenziale, sia per gli accordi bancari che assicuravano prezzi dei servizi e livelli dei tassi uguali ad altri Istituti di credito; poco trasparente sulle condizioni praticate sui c/c e nelle diverse operazioni, non solo per la tradizionale discrezione dei funzionari bancari ma anche per lo scarso interesse da parte dei clienti; non del tutto efficiente nel contenimento dei costi, specie per quanto attiene il costo del personale e le perdite sui crediti, che hanno storicamente rappresentato il punto debole delle banche italiane; sottocapitalizzata, per il basso livello di capitalizzazione che consentiva Legge bancaria del 1936. 15 3° PERIODO: DALLA LEGGE BANCARIA ALLA FINE DEGLI ANNI ‘70 Lo sviluppo dell’economia reale, ormai aperta anche ai mercati internazionali, esigeva intermediari finanziari più complessi, più organizzati, più efficienti e più concorrenziali anche con le banche estere che iniziavano ad entrare abbastanza massicciamente in Italia Il sistema bancario cerca di evolversi per rispondere al meglio alle esigenze della clientela. L’autorità monetaria e di vigilanza assunse un atteggiamento più liberale del passato e ad interpretare le norme di legge in modo più elastico. L’evoluzione della tecnica finanziaria e bancaria, anche per l’introduzione di operazioni mutuate dall’estero, portò ad una serie di provvedimenti anche a carattere legislativo che integravano o modificavano il testo originario della Legge 1936, creando conflitti interpretativi Nell’ambito della Comunità Economica Europea si adottavano provvedimenti, sfociati due fondamentali Direttive della Commissione, che aprirono le porte per la realizzazione di un mercato unico anche nel settore bancario. L’Italia che per molto tempo rimase chiusa alle operazioni in valuta estera, andava ad adeguarsi, seppur con molte precauzioni, alle tendenze valutarie internazionali. 16 4° PERIODO: ANNI ‘80 E I PRIMI ANNI ’90 1/5 Il mutamento delle condizioni di mercato, determinato sia da fattori interni nazionali, sia da rilevanti fattori esterni, prodotti in particolare dalla normativa comunitaria pose alla ribalta il problema dell’efficienza delle banche. Poiché in un mercato concorrenziale l’efficienza è il principale requisito per la stabilità, le autorità monetarie e di vigilanza predisposero nuovi strumenti per raggiungere tali obiettivi. Il periodo si caratterizza per il: Fenomeno della “despecializzazione bancaria”: per far fronte alle richieste di mercato , gli enti creditizi avevano la necessità di fornire ai risparmiatori e alle imprese l’intera gamma dei prodotti finanziari, ciò li indusse ad ampliare il proprio ambito operativo, riducendo progressivamente le differenze fra le attività esercitata da ciascuna di esse. 2. Fenomeno della “disintermediazione bancaria”: ingresso nel mercato di nuovi intermediari, diversi da quelli bancari, che offrono ai risparmiatori, in un periodo di forte inflazione, forme di investimento non esposte al rischio della svalutazione monetaria. Si diffusero titoli atipici e forme di intermediazione cosiddetta parabancaria come leasing, factoring, che sono concorrenziali a quelli forniti dalle banche. 1. Nel mercato non vi era una netta separazione tra attività finanziaria non bancaria, attività di intermediazione mobiliare e attività bancaria. Mancavano nell’ordinamento provvedimenti che regolassero questa nuova realtà. 17 4° PERIODO: EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI LEGISATIVI DI SVOLTA VERSO LA RIFORMA DELL’ORDIMNAMENTO BANCARIO 2/5 D.P.R. 27/06/1985 N. 350 Attuava con molto ritardo la prima direttiva comunitaria del 1977 in materia creditizia. L’importanza del provvedimento risiede nel principio cardine: l’attività bancaria era esercizio di un diritto, non adempimento di una funzione. Perciò, vi è il Riconoscimento del diritto all’ingresso sul mercato bancario a favore di qualsiasi soggetto che avesse i requisiti richiesti dalla legge per esercitare l’attività. Le autorità di vigilanza nel dare l’autorizzazione non adottavano più ferree regole indirizzate a controllare il mercato ma verificavano se il soggetto presentava le caratteristiche patrimoniali, e di professionalità-onorabilità che la legge richiede. Legge 30/07/1990 N.218 – “Legge Amato” Prevedeva la privatizzazione delle banche a soggetto economico pubblico. Imponeva: 1) Assunzione di forme giuridiche di diritto privato alle banche; 2) Obbligo ai soggetti economici pubblici proprietari di banche a cedere a soggetti di diritto privato la maggioranza delle azioni possedute. Con questo provvedimento si cercava di garantire da un lato una forma giuridica più adatta per un mercato concorrenziale, dall’altro lato di evitare una concorrenza sleale da parte delle “banche pubbliche” perché poco sensibili alla redditività, potevano applicare condizioni più favorevoli alla clientela. 18 4° PERIODO: D.Lgs 1/09/1993 n. 385 – TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA (TUB) 3/5 Fu emanato il TUB per far ordine ad una situazione normativa complessa, farraginosa e che poteva dar origine a confusione e a difficoltà interpretative. Il TUB riunisce in un solo testo normativo disposizioni dettate negli anni immediatamente precedenti, in particolare il D.Lgs 481/1992 che recepì la II Direttiva Comunitaria del 1989 e il D.Lgs 356/1990 in tema di vigilanza dei gruppi bancari e ad altri provvedimenti quali rapporti industria-banche, sulla trasparenza delle operazioni bancarie e sul credito al consumo. All’attività bancaria viene attribuito un “carattere imprenditoriale”, definita come quella costituita dalla raccolta del risparmio tra il pubblico e dall’esercizio del credito. Ha carattere di impresa è può essere esercitata solo dalle banche. Queste esercitano, oltre a questa attività, ogni altra attività finanziaria, nonché attività connesse o strumentali. Il TUB OFFRE AL SISTEMA FINANZIARIO GLI STRUMENTI PER RIVOLGERSI AL MERCATO: • ha come valore fondamentale l’imprenditorialità; • definisce le banche alla stregua di vere e proprie imprese; • attribuisce al sistema creditizio fisionomia di mercato liberamente concorrenziale; •Individua nell’efficienza, nella produttività, nella concorrenzialità e nella stabilità gli obiettivi del Sistema; • apre la strada alla “Banca Universale” 19 4° PERIODO: LA BANCA UNIVERSALE 4/5 Ente creditizio che non solo può raccogliere risparmio ed erogare credito a breve, medio e lungo termine, ma può anche operare in tutti i settori del mercato finanziario Eliminata la tradizionale distinzione dei crediti speciali, che erano riservati agli Istituti di credito speciale: • credito agrario e peschereccio; • credito fondiario; • credito alle opere pubbliche; • finanziamenti agevolati; • credito su pegno. Qualsiasi banca può effettuare queste tipologie di credito senza particolari autorizzazioni Libertà da parte degli Enti creditizi di organizzarsi nella forma di banca universale, in quella della banca specializzata o del gruppo polifunzionale in base al modello più conveniente. Rimane la preclusione per la banca mista, ovvero al controllo dell’impresa sulla banca, poiché il controllo della banca sull’impresa è rimessa all’autorizzazione della Banca d’Italia 20 4° PERIODO: IL MUTUO RICONOSCIMENTO E L’HOME COUNTRY CENTRAL 5/5 MUTUO RICONOSCIMENTO Gli enti creditizi autorizzati nel proprio Paese di origine ad esercitare l’attività bancaria possono esercitare la medesima attività in ciascuno degli Stati membri della Comunità HOME COUNTRY CONTROL Ciascuna Banca è soggetta alla disciplina propria dello Stato in cui ha sede legale e amministrazione centrale 21 5° PERIODO: DOPO IL TESTO UNICO BANCARIO 1999 1/3 E’ il periodo dell’unificazione monetaria (UEM) L’Euro viene introdotto come mezzo di pagamento nei Paesi dell’Unione monetaria, in tutte le transazioni bancarie 2002 2002 Le banconote nazionali non potranno più circolare e l’unica valuta legale sarà l’Euro per tutti i Paesi che hanno aderito all’UEM 22 5° PERIODO: SVILUPPO DEL MERCATO MOBILIARE 2/3 Nella seconda parte degli anni ’90 vi fu un deciso spostamento del risparmio dai depositi e dai titoli pubblici verso i mercati regolamentati e in particolare verso il mercato dei capitali di rischio. D.Lgs. 24/02/1998 n.58 – Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione mobiliare • la possibilità per le banche di svolgere tutti i servizi di investimento compresi quelli di negoziazione; • la possibilità di detenere il controllo delle società di gestione del risparmio (SGR) e delle società di gestione dei mercati regolamentati (Borsa Italiana S.p.A., MTS S.p.A. Oltre al rischio di credito, sono sorte nuove tipologie del rischio: • rischi di mercato: legati agli andamenti dei prezzi e delle quotazioni; • rischi operativi: derivanti dalle disfunzioni procedurali o organizzative. 23 5° PERIODO: LEGGE 262/2005 PER LA TUTELA DEL RISPARMIO 3/3 Gli eventi nel corso dell’ultimo decennio quali: • crollo di grandi gruppi industriali, Cirio, Parmalat con notevoli conseguenze sui risparmiatori; • problemi di conflitto di interesse su alcune operazioni di acquisizione di banche; • turbolenze dei mercati che misero in luce carenze del sistema di vigilanza sulle banche; • La reazione fu l’emanazione della Legge 262/2005….. Le più importanti modifiche dell’ordinamento bancario: nomina e la durata in carica, non più illimitata del Governatore della Banca d’Italia; la struttura proprietaria della Banca d’Italia (riservata ad enti pubblici); lo spostamento della tutela della concorrenza nel mercato bancario dalla Banca d’Italia all’Autorità garante della concorrenza e del mercato la trasparenza dei contratti bancari, con il coinvolgimento della Consob; norme che assicurano la separatezza fra banca ed industria, in particolare che impediscano alle imprese di condizionare il giudizio di merito del credito da parte delle banche attraverso l’assunzione di partecipazioni influenti nella proprietà delle banche. 24 Il QUADRO NORMATIVO E’ INSERITO NEGLI ACCORDI DI BASILEA I E BASILEA II Tappe attraverso cui si è giunti al Nuovo Accordo sul Capitale 1975 – Si costituisce il comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria formato dai delle Banche Centrali dei Paesi del Gruppo dei Dieci il cui compito istituzionale è fornire raccomandazioni sulla vigilanza vincolante delle banche 1988 – Viene formato l’Accordo sul Capitale che costituisce l’attuale sistema di vigilanza prudenziale (Basilea I) 1996 – Viene regolamentato il rischio di mercato come integrazione dell’Accordo esistente 1999 – Si propone un nuovo schema di Regolamentazione del Patrimonio ed una revisione del sistema di misurazione dei rischi 2001 – Viene proposto un testo di Nuovo Accordo sui requisiti patrimoniali 2003 – Verifica delle proposte di revisione e predisposizione testo definitivo 2007 – Entrata in vigore del Nuovo Accordo sul Capitale (Basilea II) 2011 -- Entrata in vigore dei primi provvedimenti dell’Accordo sul Capitale (Basilea III) 25