La gestione del rumore negli ambienti di lavoro Guida al titolo V-bis del d.lgs. n. 626/1994 Area Ambiente e Sicurezza Unione degli Industriali di Venezia La gestione del rumore negli ambienti di lavoro Guida al titolo V-bis del d.lgs. n. 626/1994 a cura di Dr.ssa Elena Bonafè Area Ambiente e Sicurezza – Unindustria Venezia CPA Surl Dr.ssa Dina Miglioranzi Area Ambiente e Sicurezza – Unindustria Venezia Dr.ssa Annalisa Virgili Azienda ULSS 12 Veneziana – Dipartimento di Prevenzione SPSAL – Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro Si ringrazia per i preziosi contributi il Prof. Alessandro Peretti Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro, Università di Padova Indice CAPITOLO I Le conseguenze sanitarie del rumore 1. Ipoacusia da rumore 7 7 2. Effetti extrauditivi da rumore 10 3. La sorveglianza sanitaria e il suo significato 10 4. Misure di prevenzione e protezione sanitaria 10 5. L’assicurazione contro il danno uditivo 11 CAPITOLO II La disciplina del rumore negli ambienti di lavoro D.lgs. n. 195/2006 – Titolo V-bis del d.lgs. n. 626/1994 13 1. Struttura e contenuti del d.lgs. n. 195/2006 14 2. Sruttura del nuovo Titolo V-bis del d.lgs. n. 626/1994 14 3. Contenuti generali 15 4. Soglie di rischio e livelli o “valori” di azione 17 5. Obblighi del datore di lavoro 18 6. Obblighi dei lavoratori 20 CAPITOLO III La valutazione dei rischi 21 1. La valutazione preliminare del rischio rumore 22 2. La misurazione dell’esposizione al rumore dei lavoratori 24 3. La valutazione del rischio e l’elaborazione del documento 27 CAPITOLO IV Le misure di prevenzione e protezione 33 1. Misure generali e specifiche di prevenzione e protezione 33 2. Misure tecniche di prevenzione e protezione 34 3. Misure organizzative di prevenzione e protezione 36 4. Formazione ed informazione 36 5. Sorveglianza sanitaria e ruolo del medico competente 37 6. Dispositivi di protezione individuale – DPI 39 CAPITOLO V Valori limite ed efficacia dei DPI-uditivi 41 APPENDICE Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (estratto) 47 Decreto legislativo 10 aprile 2006, n. 195 63 5 6 CAPITOLO I Le conseguenze sanitarie del rumore La riduzione della capacità uditiva è il danno da rumore meglio conosciuto e più studiato; tuttavia il rumore è ancora oggi l'inquinante più diffuso negli ambienti di lavoro. In Italia l’ipoacusia da rumore è la patologia professionale più frequentemente denunciata. Dai dati INAIL 2001-2005, infatti, i casi di "ipoacusia e sordità" denunciati sono stati 13889, rappresentando così circa il 44% di tutte le malattie professionali denunciate nel ramo dell’industria e dei servizi. Epidemiologia delle malattie professionali Malattie professionali trattate dall’ULSS n. 12 – Veneziana (periodo 1995-2005) altre malattie: 2% malattie respiratorie: 22% malattie muscoloscheletriche: 3% ipoacusia: 44% tumori maligni: 27% malattie della pelle: 2% Il rumore peraltro agisce con un meccanismo complesso sia sull’apparato uditivo, determinando l’ipoacusia, sia su altri organi ed apparati (apparato cardiovascolare, sistema nervoso centrale ed altri) causando gli effetti definiti “extrauditivi”; favorisce inoltre l’insorgenza della fatica mentale, diminuisce l’efficienza del rendimento lavorativo e determina un effetto di mascheramento, disturbando le comunicazioni verbali e la percezione dei segnali acustici di sicurezza, aumentando, di conseguenza, la probabilità degli infortuni sul lavoro. 1. Ipoacusia da rumore L’uomo percepisce i suoni la cui frequenza è compresa tra 16 e 20000 Hz. In tale fascia di frequenze si trovano le onde sonore che raggiungono l’orecchio e che vengono successivamente inviate, attraverso le vie nervose, al cervello, in grado a sua volta di elaborarle in percezioni uditive. La voce parlata ha frequenze comprese tra 500 e 2000 Hz. 7 La capacità uditiva si valuta mediante l’audiometria tonale che permette di misurare in decibel dB(A), di solito alle frequenze di 0,25 – 0,5 – 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 8 kHz, la soglia uditiva che corrisponde al più basso suono udibile, cioè l’intensità minima di suono percepibile. Sono da considerarsi normali, e quindi non espressione di danno, le soglie comprese tra 0 e 25 dB(A), mentre, ai fini lavorativi, si considera come un danno all’udito l’innalzamento della soglia oltre i 25 dB(A). Per soglia uditiva si intende il livello di rumore udibile da una determinata persona. Lo spostamento verso l’alto della soglia uditiva comporta che il più basso suono udibile deve avere un’intensità in dB(A) maggiore per essere ancora percepibile. L’esposizione a rumore di una certa entità di un soggetto normoacusico (ossia di un soggetto dotato di normale capacità uditiva) provoca l’innalzamento della soglia uditiva. Tale innalzamento, se dovuto ad una fatica uditiva fisiologica dopo occasionale esposizione a rumore, viene indicato come "spostamento temporaneo della soglia uditiva – TTS – o fatica uditiva" che si caratterizza per essere rapidamente reversibile una volta cessata l’esposizione, permettendo così il ripristino dei normali valori di soglia uditiva dopo il riposo acustico. Il riposo acustico viene considerato convenzionalmente di 16 ore in quanto l’esposizione professionale a rumore è mediamente di 8 ore seguita da un periodo di 16 ore di non esposizione. Con il prolungarsi dell’esposizione al rumore e con l’aumentare dell’intensità dello stesso agente fisico, il fenomeno tende a perdere il suo carattere transitorio e a diventare permanente (spostamento permanente della soglia uditiva – PTS). Questo perché le alterazioni prodotte dal rumore a livello delle strutture cocleari progrediscono da iniziali alterazioni modeste e reversibili fino alla distruzione definitiva delle cellule che non hanno il potere di rigenerarsi; si instaura così una progressiva sordità e quindi l’ipoacusia da rumore. Nell'ipoacusia da rumore il tracciato audiometrico presenta una riduzione uditiva bilaterale e simmetrica cioè della stessa entità in entrambe le orecchie. Il tracciato audiometrico si presenta inizialmente con una caduta sui 4 kHz seguita da una risalita alle frequenze più elevate assumendo una morfologia particolare definita “tracciato a cucchiaio”. In questa fase la perdita di udito è dovuta ad una compromissione delle cellule ciliate del giro basale della coclea (struttura neurosensoriale dell’orecchio interno) che percepiscono i suoni con frequenze di 4 kHz. Il deficit non viene avvertito dal paziente in quanto il danno uditivo non coinvolge le frequenze della voce parlata (0.5 e 2 kHz) ma è rilevabile solo mediante audiometria. Con il protrarsi dell’esposizione si ha un aggravamento del danno e conseguentemente il deficit si estende coinvolgendo le alte frequenze (6 kHz) poi i 3 kHz fino ad interessare le frequenze del parlato (2, 1, 0.5 kHz); è quindi in questa fase che il paziente si accorge del proprio deficit uditivo associato ad acufeni, fugaci vertigini rotatorie e senso di incertezza nella deambulazione. 8 L'ipacusia da rumore è di tipo “percettivo” in quanto la lesione interessa le strutture deputate alle decodificazioni e alla trasmissione del segnale nervoso localizzate a livello dell’orecchio interno (cellule acustiche), lasciando integre le strutture nervose centrali; per tale motivo viene definita come deficit di tipo “neurosensoriale cocleare” di origine tecnopatico. Nelle ipoacusie neurosensoriali retrococleari il danno è invece localizzato nel nervo acustico (es. per compressione da neurinoma) o nelle vie acustiche centrali. Altri tipi di ipoacusia neurosensoriale possono essere causate da farmaci ototossici, da trauma cranico con interessamento coclearie o da lesione vascolare della coclea. Una ipoacusia “trasmissiva” può invece essere dovuta a lesione dell’orecchio esterno o medio (es. tappo di cerume, rottura della membrana timpanica, esiti di otite, otosclerosi, ...) ed è caratterizzata da un deficit uditivo prevalente sulle basse frequenze generalmente unilaterale. Il danno uditivo da rumore è irreversibile ma non evolutivo cessata l’esposizione ed è proporzionale alla quantità di energia che raggiunge la coclea; dipende quindi da diversi fattori quali: • il livello sonoro e la durata dell’esposizione, che devono essere tali da provocare alterazioni a carico della coclea; • la suscettibilità individuale e l’età del soggetto; • la presenza di patologie preesistenti, tra cui le patologie sistemiche che causano alterazioni del microcircolo (es. arterosclerosi, diabete mellito e ipertensione arteriosa), patologie infettive (es. morbillo, parotite, rosolia), patologie traumatiche (es. traumi cranici e traumi acustici acuti), patologie di interesse otrinolaringoiatrico (es. otiti, otosclerosi, neurite virale, neurinoma), sindrome di Menière ed altre; • gli ototossici professionali, tra cui i derivati del benzene appartenenti alla classe degli idrocarburi aromatici, toluene e stirene, che agiscono determinando un danno alle cellule ciliate con effetto sinergico o additivo al rumore. Altri ototossici sono il tricloroetilene, il solfuro di carbonio, il monossido di carbonio ed alcuni pesticidi, per i quali però i dati sono tuttavia ancora discordanti; • gli ototossici non professionali come alcuni farmaci che possono causare lesioni alle cellule ciliate come gli aminoglicosidi, il cisPt, il nitroprussiato di sodio, alcuni antimalarici; • alcuni sport come le immersioni subacque, la caccia e il motociclismo in pista; • il fumo e l’alcool che, secondo alcuni studi, rappresentano fattori voluttuari in grado di aumentare il rischio di ipoacusia; • altre cause fisiche oltre al rumore, tra cui le vibrazioni, sia al sistema mano-braccio che al corpo intero. Numerosi studi hanno dimostrato che l’esposizione contemporanea a rumore ed a vibrazioni ha un effetto sinergico nel danno uditivo, tuttavia il meccanismo patogenetico non è ancora del tutto chiaro pur essendo stata ipotizzata un’alterazione della permeabilità dei vasi della stria vascolare cocleare forse per variazioni, ancora non note, della funzionalità dei canali ionici. L’esposizione al rumore da sola quindi non è sufficiente a presumere il possibile o probabile manifestarsi di un danno uditivo permanente, ma acquista le connotazioni del “rischio” quando le sue caratteristiche fisiche sono tali da essere in grado di provocare alterazioni permanenti delle cellule acustiche. 9 2. Effetti extrauditivi da rumore Numerosi studi, pur non avendo ancora definito gli aspetti eziopatogenetici, hanno evidenziato che il rumore provoca anche effetti extrauditivi. Gli effetti extrauditivi comprendono: • le alterazioni neuropsichiche, che comportano i disturbi della concentrazione, dell’attenzione, dell’equilibrio ed un senso di disagio e angoscia; • le modificazioni neurovegetative, che comportano vasocostrizione periferica con alterazione della frequenza cardiaca, ipersecrezione acida nello stomaco, aumento della frequenza respiratoria, sudorazione. 3. La sorveglianza sanitaria e il suo significato In termini generali, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rumore – attualmente obbligatoria nel caso in cui, indipendentemente dall’uso di mezzi individuali di protezione, venga superato il “valore superiore di azione”, ossia gli 85 dB(A) di esposizione giornaliera o i 137 dB(C) di pressione acustica di picco – ha lo scopo di conoscere le capacità uditive dei singoli soggetti e di individuare coloro che possono presentare controindicazioni ai lavori rumorosi, in quanto maggiormente suscettibili di subire danni da rumore rispetto alla popolazione generale. La sorveglianza sanitaria ha inoltre l’obiettivo di valutare anche gli organi ed apparati che possono subire un danno a causa degli effetti extrauditivi da rumore. A differenza degli altri rischi, infatti, per il rumore non esiste la possibilità di individuare un effetto precoce che non sia già diventato un danno; è solamente possibile misurare la capacità uditiva per individuare una lesione iniziale non ancora avvertita dal soggetto (diagnosi precoce) e per impedire che tale danno porti a conseguenze più gravi. In seguito agli esiti della visita medica ed degli accertamenti sanitari cui è stato sottoposto ogni lavoratore, il medico competente formula il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La legge prevede che contro tale giudizio il lavoratore e il datore di lavoro possono far ricorso all’organo di vigilanza competente per territorio entro 30 giorni. 4. Misure di prevenzione e protezione sanitaria Una buona prevenzione passa attraverso: • la conoscenza della propria condizione di salute, • le visite periodiche di controllo, • l’indagine preliminare sui livelli di esposizione di rumore, 10 • l’adozione di macchine sempre meno rumorose, • il rinnovamento di parti meccaniche usurate, • l’uso di dispositivi di protezione • l’adozione di segnaletica negli spazi a rumorosità elevata. Schematicamente, quindi, per prevenire i danni da rumore è necessario agire sia a livello ambientale, eseguendo le misure fonometriche per determinare la dose di esposizione dei singoli lavoratori e per attuare interventi di bonifica, sia a livello individuale, tramite la visita medica e l’audiometria per le persone esposte. 5. L’assicurazione contro il danno uditivo Dal punto di vista assicurativo se il danno uditivo è stato causato da un trauma acustico acuto in ambito lavorativo sarà trattato come “infortunio lavorativo”, mentre se la riduzione della capacità uditiva è stata causata dall'esposizione prolungata al rumore sarà considerato “malattia professionale”. In caso di diagnosi, anche sospetta, di ipoacusia o sordità da rumore il medico deve: • consegnare il certificato INAIL di malattia professionale al lavoratore, il quale provvederà ad inoltrarlo al proprio datore di lavoro, che a sua volta lo trasmetterà all’Istituto assicuratore entro i cinque giorni successivi a quello nel quale ha ricevuto notizia; il certificato deve essere redatto in tre copie di cui una sarà inviata all’Autorità giudiziaria (per i lavoratori agricoli è il medico stesso che deve provvedere alla trasmissione del certificato all’Istituto assicuratore); • inviare il “referto” all’Autorità Giudiziaria in tutti i casi in cui giudichi la malattia di entità tale da causare un indebolimento permanente di un senso o di un organo. Come già accennato, si considera che vi sia un indebolimento permanente dell’organo dell’udito quando la media delle perdite acustiche sulle frequenze 0,5 – 1 –2 – 4 Hz è superiore a 25 dB(A). Nelle tabelle annesse al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (d.P.R. n. 1124/1965 come modificato dal d.P.R. n. 336/1994) sono elencate le lavorazioni nelle quali, in presenza di ipoacusia professionale, il rischio deve ritenersi presunto. Tutte le lavorazioni “tabellate” devono avere una durata minima di 4 anni. Nel caso di ipoacusia contratta in lavorazioni non elencate nel citato testo unico – “malattie non tabellate” – l’assicurato può in ogni caso richiedere le prestazioni derivanti dalla malattia professionale a condizione di fornire la prova che la patologia denunciata derivi dalla reale esposizione al rischio rumore. 11 La domanda dell’assicurato deve essere presentata entro i 4 anni successivi alla cessazione dell’esposizione al rischio o entro i 4 anni dalla manifestazione della malattia. Qualora la denuncia venga presentata oltre i limiti prescrizionali, l’assicurato dovrà documentare di essere già affetto da ipoacusia professionale al momento della cessazione dell’esposizione al rischio o nei quattro anni successivi. 12 CAPITOLO II La disciplina del rumore negli ambienti di lavoro D.lgs. n. 195/2006 – Titolo V-bis del d.lgs. n. 626/1994 I presupposti, gli obblighi, le procedure e le modalità per la tutela dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro erano già stati disciplinati in modo articolato e completo con il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante l’attuazione, tra le altre, della direttiva comunitaria 86/188/CEE relativa, per l’appunto, alla “protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro”. Successivamente la Comunità europea ha riformato la materia con la direttiva 2003/10/CE, in attuazione della quale è stato emanato il decreto legislativo 10 aprile 2006, n. 195. Quest’ultimo ha adeguato la previgente normativa nazionale alle sopravvenute nuove indicazioni comunitarie non tramite un’integrazione o modificazione della stessa, ma sostituendola integralmente: il d.lgs. n. 195/2006, infatti abroga tutta la parte relativa al rumore contenuta nel d.lgs. n. 277/1991, ossia tutto il Capo IV, ed inserisce nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, ossia in quello che sempre più va considerato il “testo unico” sulla sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro, un apposito titolo – il Titolo V-bis – formalmente dedicato alla “Protezione da agenti fisici” in generale, ma concretamente riguardante solo il rumore. In pratica, quindi, il “rischio rumore”, in precedenza autonomamente disciplinato (assieme al “rischio piombo” ed al “rischio amianto”), pur mantenendo tutte le sue specificità, diviene ora uno dei rischi disciplinati dal d.lgs. n. 626/1994. D’altra parte il d.lgs. n. 277/1991, relativo a piombo, amianto e rumore, non aveva fatto altro che anticipare, per le tre fonti di rischio considerate, la metodologia di prevenzione – incentrata sulla valutazione del rischio – poi in via generale dettata per tutta la tutela della sicurezza ed igiene del lavoro con il successivo d.lgs. n. 626/1994. Del tutto ragionevole è quindi che, in occasione dell’adeguamento alle nuove direttive comunitarie, il rumore sia stato ricondotto nell’alveo della disciplina generale, così come peraltro già da tempo avvenuto per il piombo (d.lgs. n. 25/2002 che ha abrogato il Capo II del d.lgs. n. 277/1991 ed introdotto il Titolo VII-bis nel d.lgs. n. 626/1994) e di lì a poco disposto anche per l’amianto (d.lgs. n. 257/2006 che ha abrogato il Capo III del d.lgs. n. 277/1991 ed ha introdotto il Titolo VI-bis nel d.lgs. n. 626/1994, col che, di fatto, l’intero d.lgs. 277/1991 risulta superato). 13 1. Struttura e contenuti del d.lgs. n. 195/2006 Il decreto legislativo 10 aprile 2006, n. 195 è composto da 7 articoli, che possono essere così sintetizzati: articolo 1: modifica il titolo del d.lgs. n. 626/1994 al fine di dare atto che (ora) tale decreto legislativo contiene l’attuazione, tra le altre, anche della direttiva 2003/10/CE relativa al rumore; articolo 2: inserisce nel d.lgs. n. 626/1994 il Titolo V-bis titolato «Protezione da agenti fisici», ma di fatto riguardante solo il rumore; articolo 3: modifica l’articolo 89 del d.lgs. n. 626/1994, concernente le «Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti», per renderlo applicabile anche agli obblighi contenuti nel nuovo Titolo V-bis; articolo 4: riporta la cosiddetta “clausola di cedevolezza”, ossia il carattere surrogatorio delle norme statali in assenza di quanto eventualmente stabilito in materia dalle regioni in base alle competenze legislative alle stesse attribuite dalla Costituzione; articolo 5: abroga il Capo IV del d.lgs. n. 277/1991; articolo 6: stabilisce l’invarianza degli oneri per la finanza pubblica; articolo 7: fissa i tempi per “l’applicazione” delle nuove disposizioni, ossia del nuovo Titolo V-bis del d.lgs. n. 626/1994 e delle connesse modifiche all’articolo 89: – 14 dicembre 2006, come termine generale; – 15 febbraio 2008, per i settori della musica e delle attività ricreative; – 15 febbraio 2011, per la navigazione aerea e marittima.. 2. Struttura del nuovo Titolo V-bis del d.lgs. n. 626/1994 Il nuovo Titolo V-bis del d.lgs. n. 626/1994 è costituito da undici articoli (dall’articolo 49-bis all’articolo 49-duodecies) ripartiti in due capi concernenti rispettivamente: • le “Disposizioni generali”, che fissano – il campo di applicazione, o, più esattamente, l’oggetto del nuovo Titolo V-bis, – le definizioni, – i valori di riferimento, ossia i valori limite di esposizione da non superarsi ed i valori di azione che costituiscono le soglie oltre le quali scattano i vari obblighi; • gli “Obblighi del datore di lavoro” in ordine – alla valutazione dei rischi, – all’adozione delle misure di prevenzione e protezione, – all’uso, da parte dei lavoratori, dei dispositivi di protezione individuali, – alle misure da adottare in caso di superamento dei valori limite, – all’informazione e formazione dei lavoratori, – alla sorveglianza sanitaria. 14 Sono infine previsti la possibilità di concedere, a richiesta, deroghe sull’uso dei dispositivi di protezione personale ed ai valori limite ed il rinvio ad emanande linee guida per i settori della musica e delle attività ricreative. 3. Contenuti generali Come s’è avuto modo di precisare, il d.lgs. n. 195/2006 ha abrogato e sostituito il d.lgs. n. 277/1991, per la parte in cui disciplinava il rumore, inserendo nel d.lgs. n. 626/1994 un nuovo Titolo (il Titolo Vbis): in tal modo il rumore è divenuto – anche formalmente – uno dei rischi considerati dalla disciplina generale per la tutela dell’igiene e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro . Quanto sopra in primo luogo comporta che il campo di applicazione delle nuove norme sul rumore coincide con quello in via generale fissato dal d.lgs. n. 626/1994, che, come è noto “prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici” (articolo 1, comma 1). Non deve infatti trarre in inganno il titolo dell’articolo 49-bis: “Campo di applicazione”; in realtà tale articolo si limita a precisare che il nuovo Titolo V-bis (a sua volta non del tutto opportunamente e genericamente titolato “Protezione da agenti fisici”) “determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro ed in particolare per l’udito” e ciò (ora, a differenza di quanto avveniva in vigenza del d.lgs. n. 277/1991) nel contesto di quanto in via generale disposto dal d.lgs. n. 626/1994. Ne consegue che per tutto quanto non specificamente disposto nel nuovo Titolo V-bis valgono le norme e le procedure in via ordinaria fissate dal d.lgs. n. 626/1994 per la prevenzione e tutela dell’igiene e della sicurezza del lavoro. In altri termini, il nuovo Titolo V-bis contiene le “ulteriori” disposizioni specificative e particolari per la tutela dal rumore nel rispetto delle norme generali in materia che sanciscono il seguente percorso per l’adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione: • valutazione dei rischi, a cura del datore di lavoro; • eliminazione o, se questo non è possibile, riduzione al minimo dei rischi intervenendo prioritariamente sulla loro fonte; • organizzazione del lavoro al fine di ridurre i rischi; • informazione, formazione e addestramento; • programma di prevenzione e protezione dando priorità alle misure di tipo collettivo; • messa a disposizione e verifica dell’uso di dispositivi di protezione individuale idonei alla situazione di rischio; • sorveglianza sanitaria; • misure di emergenza. 15 fonti di rischio ricerca misura e valutazione misure protettive misure preventive collettive individuali misure tecniche misure organizzative informazione formazione addestramento rischio residuo lavoratori esposti sorveglianza sanitaria Gli elementi caratterizzanti la nuova disciplina per la tutela dei lavoratori contro il rumore contenuta nel nuovo Titolo V-bis e che la differenziano rispetto alla disciplina previgente possono essere così sintetizzati: • la fissazione di un “valore limite di esposizione” giornaliera al rumore – pari a 87 dB(A) – che non può essere superato, salvo i limitati casi in cui può essere concessa la deroga; • la possibilità di assicurare il non superamento di tale limite tramite l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (cuffie ed inserti auricolari) e quindi, in tal caso, la necessità di verificare l’efficacia di detti dispositivi; è infatti previsto che “ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione”, ma solo a tali fini, si “tiene conto dell’attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell’udito indossati dal lavoratore” (articolo 49-septies, comma 2). In altri termini, • mentre in vigenza del d.lgs. n. 277/1991 il superamento della soglia di esposizione di 90 dB(A), impropriamente qualificata “valore limite di esposizione” (articolo 45 di detto d.lgs. n. 277/1991), comportava “solo” l’integrazione delle misure di prevenzione e protezione con una serie di ulteriori adempimenti (comunicazioni all’ASL ed all’ISPESL, registro degli esposti, perimetrazione delle aree interessate e segnalazione delle stesse, maggior controllo sanitario), 16 • ora, con il Titolo V-bis del d.lgs. n. 626/1994, salvi i limitati casi in cui può essere concessa la deroga, il “valore limite di esposizione” fissato a 87 dB(A) non può essere superato:qualora nonostante l’adozione di tutte le misure di prevenzione concretamente praticabili permanga un livello di rumorosità superiore, il lavoratore esposto deve essere protetto con dispositivi personali (cuffie o inserti auricolari) che garantiscano un’esposizione del suo apparato uditivo entro il limite fissato. 4. Soglie di rischio e livelli o “valori” di azione In via generale, ove sussista un rischio derivante da esposizione a rumore, il datore di lavoro deve mettere in atto una serie di “azioni” o “misure”, in relazione al livello di esposizione accertato o valutato tramite misurazioni vere e proprie o in funzione di approssimazioni e stime. Di seguito si riportano le definizioni di riferimento (articolo 49-ter): a) pressione acustica di picco (Ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»; b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore (incluso il rumore impulsivo); c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,8h): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore. Con riferimento alla terza delle sopra riportate definizioni, va precisato che, in caso di attività in cui l’esposizione giornaliera vari significativamente da un giorno all’altro, è possibile sostituire il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello settimanale, purché tale livello non ecceda il valore limite di 87 dB(A) e siano adottate misure idonee a ridurre al minimo i rischi associati a tali attività. I livelli di esposizioni stabiliti dal Titolo V-bis, articolo 49-quater, chiamati “valori di azione”, prendono in esame sia valori di tipo lineare, sia valori di tipo puntuale come valori di picco ossia: • valori inferiori di azione: LEX,8h = 80 dB(A) Ppeak = 112 Pa [135 dB(C) riferito a 20 µPa] • valori superiori di azione: LEX,8h = 85 dB(A) Ppeak = 140 Pa [137 dB(C) riferito a 20 µPa] Il valore inferiore di azione viene di conseguenza considerato in valore minimo che fa scattare le prime misure di prevenzione, ovvero misure organizzative e procedurali, cui ne seguono altre più dettagliate e specifiche una volta superati i valori superiori di azione. 17 In altri termini può dirsi che il “rischio rumore” sussista ove siano superati i valori inferiori di azione: 80 dB(A) di esposizione giornaliera o 135 dB(C) di pressione acustica di picco. Il limite di esposizione (giornaliera e/o settimanale) è invece fissato in: LEX,8h = 87 dB(A) Ppeak = 200 Pa [140 dB(C) riferito a 20 µPa] e si tratta, come già rilevato, di un limite cogente e non superabile, se non su apposita deroga, il cui ri• valori limite di esposizione: spetto viene verificato considerando anche la reale attenuazione operata dai dispositivi di protezione individuale forniti ed utilizzati dai lavoratori esposti. Va peraltro sottolineato come l’articolo 49-septies, comma 2) espressamente precisi che dell’attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale si tiene conto “solo” ai fini della valutazione del rispetto dei valori limite. L’utilizzo di tali dispositivi e la loro efficacia, pertanto, sono in ogni caso ininfluenti sugli obblighi comunque previsti per il superamento dei valori di azione. d.lgs. n. 626/1994 titolo V-bis d.lgs. n. 277/1991 titolo IV > 90 > 85 87 < 135 < 80 > 85 < 90 > 80 esposizione giornaliera LEX,8h dB(A) esposizione quotidiana Leo, d dB(A) > 80 < 85 < 80 pressione acustica di picco Ppeak dB(C) > 135 > 137 140 5. Obblighi del datore di lavoro In base alle indicazioni del nuovo Titolo V-bis, il datore di lavoro (articoli da 49-quinquies a 49-decies) deve mettere in atto una serie di azioni ai fini della prevenzione del rischio da ipoacusia. In particolare 18 (come peraltro era già previsto anche in vigenza del d.lgs. n. 277/1991) deve: • effettuare la valutazione del rischio – o, meglio, deve farla effettuare da “personale adeguatamente qualificato” – e, sulla base degli esiti della stessa, • adottare misure (tecniche, organizzative e procedurali) per la limitazione dell’esposizione, • adottare specifiche misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, • consegnare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), • informare e formare i lavoratori, • far effettuare la sorveglianza sanitaria. Le modalità con cui questi obblighi sono messi in pratica variano in relazione alla soglia di azione di riferimento. In ogni caso, preliminare e fondamentale è la corretta esecuzione della valutazione del rischio (meglio descritta nel capitolo seguente) che deve essere elaborata – se del caso integrando quella in via generale prevista per tutti i rischi dall’articolo 4 del (medesimo) d.lgs. n. 626/1994 – prendendo in considerazione vari parametri significativi e indicativi dell’entità e delle caratteristiche anche come sorgenti ed effetti, del rumore nell’ambiente di lavoro, quali in particolare : a) livello, tipo e durata dell’esposizione, b) livelli d’azione e valore limite, c) effetti sulla salute per i lavoratori particolarmente sensibili, d) interazioni tra rumore e sostanze ototossiche presenti sul luogo di lavoro, e) interazioni tra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni, f) emissioni di rumore dalle attrezzature di lavoro (in base alle informazioni fornite dai costruttori), g) esistenza di attrezzature di lavoro alternative, h) prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro, i) informazioni raccolte in occasione della sorveglianza sanitaria e, per quanto possibile, da letteratura scientifica; l) dispositivi di protezione dell’udito eventualmente utilizzabili. La valutazione e/o la misurazione del rumore vanno documentate e riprogrammate almeno ogni quattro anni, oppure in occasione di “notevoli” mutamenti o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrano la necessità, e vanno effettuate da personale qualificato nell’ambito del servizio di protezione e prevenzione. Per le attività nelle quali sono presenti rumori impulsivi occorrerà verificare anche la pressione di picco. La necessità di misurazione anche del valore di picco era prevista dal d.lgs. n. 277/1991 ai fini della valutazione del rischio solo nel caso in cui il valore di esposizione giornaliera superava i 90 dB(A). 19 Per quanto concerne le misure da adottare, in caso di superamento dei valori inferiori di azioni – ossia 80 dB(A) di livello di esposizione giornaliera e/o 112 Pa [135 dB(C) riferito a 20 µPa] di pressione acustica di picco – il datore di lavoro deve: • mettere in atto misure di prevenzione e protezione (anche organizzative) a livello collettivo al fine di ridurre i livelli di esposizione (articolo 49-sexies); • mettere a disposizione dei lavoratori esposti i dispositivi di protezione individuale (articolo 49septies); • provvedere all’informazione e formazione dei medesimi lavoratori (articolo 49-nonies); • predisporre la sorveglianza sanitaria (articolo 49-decies) su richiesta del lavoratore oppure su indicazione del medico competente. In caso di superamento dei valori superiori di azioni – ossia 85 dB(A) di livello di esposizione giornaliera e/o 140 Pa [137 dB(C) riferito a 20 µPa] di pressione acustica di picco – il datore di lavoro deve, inoltre: • delimitare le aree interessate, individuandole con apposita segnaletica, e mettere in atto ulteriori misure di prevenzione e protezione (articolo 49-sexies); • “fare tutto il possibile” per assicurare che i dispositivi di protezione individuale vengano indossati dai lavoratori esposti (articolo 49-septies); • far sottoporre detti lavoratori a sorveglianza sanitaria (articolo 49-decies). 6. Obblighi dei lavoratori Il nuovo Titolo V-bis non contiene disposizioni specifiche circa gli obblighi dei lavoratori. La nuova disciplina del rumore, però, come sopra precisato ampiamente, si inserisce all’interno del d.lgs. n. 626/1994 costituendone specificazione ed integrazione con riferimento al particolare rischio, ferme restando le disposizioni di carattere generale valide per tutti i rischi ove non diversamente disposto. Più in dettaglio, i lavoratori, in ambito di rischio da ipoacusia, sono tenuti a: a) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti; b) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, in modo da evitare rumori inutili o comunque incrementi di rumorosità; c) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione; d) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi, nonché le altre eventuali condizioni che possano aumentare la rumorosità; e) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; f) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza; g) sottoporsi ai controlli sanitari previsti. 20 CAPITOLO III La valutazione dei rischi La valutazione del rischio rumore si inserisce come sezione del più ampio processo valutativo stabilito dall’articolo 4 del d.lgs. n. 626/1994, che, nella sua evoluzione nel tempo, comprende anche altri rischi particolari quali, ad esempio, il rischio chimico, il rischio di esplosione, il rischio cancerogeno e, ultimo, solo per cronologia di emanazione, il rischio per i lavoratori professionalmente esposti all’amianto. Alla luce dei valori di azione e del limite di esposizione introdotti con il nuovo Titolo V-bis, per tutte le attività produttive rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. n. 626/1994 si pone l’obbligo di ripercorrere il procedimento di valutazione del rischio per definire l’entità del danno che il rumore, eventualmente presente nei luoghi di lavoro, può causare alla salute dei lavoratori e per valutare quali azioni di prevenzione e protezione debbano essere adottate. Le fasi del procedimento valutativo saranno articolate in sequenza: 1) individuazione dei pericoli: partendo dall’analisi del ciclo produttivo si dovranno individuare le sorgenti sonore che potrebbero costituire un pericolo per i lavoratori che operano con esse od in prossimità; 2) individuazione del rischio: sulla base dei dati disponibili si individueranno quelle sorgenti sonore la cui emissione potrebbe costituire un rischio per i lavoratori; 3) valutazione del rischio: sulla base dei valori di emissione sonora, calcolati sui tempi di esposizione effettiva dei lavoratori, si valuterà l’entità del danno che potenzialmente potrebbe derivarne; 4) individuazione ed adozione delle misure di prevenzione e protezione: all’esito della valutazione del rischio rumore si individueranno le misure di prevenzione generali e di protezione individuale al fine di ridurre e controllare il rischio rumore, elaborando un programma dettagliato con una scala di priorità per l’attuazione di tali misure e per il controllo periodico della loro efficacia; 5) redazione del documento di valutazione del rischio rumore: tale documento costituirà una sezione particolare e di aggiornamento del documento già elaborato e dovrà contenere tutti gli elementi previsti dall’articolo 4 del d.lgs. n. 626/1994: – i criteri adottati per la valutazione; – l’indicazione dei soggetti coinvolti nel percorso di valutazione (funzioni aziendali, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, medico competente, tecnici esterni, ecc.); – la descrizione dei posti di lavoro e delle mansioni soggette alla valutazione del rischio rumore; – le norme di riferimento (norme legali, norme di buona tecnica, linee guida, ecc); – il programma delle misure di prevenzione e di protezione da adottare, con la loro scala di priorità, ed i dispositivi di protezione individuale; 21 – la previsione dell’attività di monitoraggio dell’efficacia delle misure di prevenzione e protezione adottate per la revisione della valutazione stessa. Le aziende che occupano fino a dieci addetti (d.lgs. n. 626/1994, articolo 4, comma 11), che non hanno l’obbligo di elaborare il documento di valutazione del rischio, sono escluse dal medesimo adempimento anche per la sezione relativa al rischio rumore, pur rimanendo comunque soggette a tutto il percorso di valutazione che sono tenute a certificare di aver effettuato. Operativamente, il percorso di valutazione del rischio rumore si può suddividere in 5 fasi successive che consentono di ottemperare a quanto previsto dal titolo V-bis così come introdotto dal d.lgs. 195/2006: a 1 fase: valutazione preliminare del rischio rumore a 2 fase: misurazione dell’esposizione al rumore dei lavoratori a 3 fase: valutazione del rischio ed elaborazione del documento a 4 fase: adozione di misure di prevenzione e protezione a 5 fase: aggiornamento della valutazione del rischio. 1. La valutazione preliminare del rischio rumore Questa prima fase è finalizzata a stabilire se nelle attività produttive aziendali sono presenti situazioni in cui è possibile il superamento dei valori inferiori di azione, pari a 80 dB(A) di livello di esposizione giornaliera ed a 135 dB(C) di pressione acustica di picco. Per tale valutazione preliminare si prenderanno in considerazione le singole postazioni di lavoro potenzialmente pericolose, ma comunque inserite nell’ambiente lavorativo considerato. Sarà pertanto opportuno tenere presente l’addensamento delle macchine o delle lavorazioni in un unico ambiente, la presenza di riverbero, ed effettuare la valutazione nelle normali condizioni di operatività. L’indagine preliminare può essere svolta, in questa prima fase, senza il ricorso a misurazioni fonometriche e consente di individuare le sorgenti sonore che possono costituire un pericolo per i lavoratori (individuazione dei pericoli). Le attrezzature fisse e mobili, gli impianti e le installazioni, individuabili come sorgenti sonore, devono essere valutate sulla base dei dati tecnici a disposizione, in quanto è obbligo del produttore indicare le informazioni relative all’emissione di rumore nelle istruzioni per l’uso. Ciò è prescritto nel d.P.R n. 459/1996 che nell’allegato I, punto 1.7.4, lettera f), prevede che “Le istruzioni per l’uso devono fornire le indicazioni seguenti sul rumore aereo prodotto dalla macchina, valore reale o valore stabilito in base alla misurazione eseguita su una macchina identica: 22 – il livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato A nei posti di lavoro se supera 70 dB (A); se tale livello è inferiore o pari a 70 dB (A), deve essere indicato; – il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata C nei posti di lavoro se supera 63 Pa (130 dB rispetto a 20 mPa); ..”. Accanto al valore di emissione sonora per singola attrezzatura andranno poi individuati i lavoratori che svolgono mansioni omogenee e che sono addetti all’utilizzo di quelle attrezzature individuate come sorgenti sonore che potrebbero superare i valori inferiori di azione per valutare i tempi di esposizione giornaliera a dette sorgenti e gli eventuali prolungamenti del periodo di esposizione oltre l’orario di lavoro normale. Dovranno essere individuati anche i lavoratori che, pur non operando direttamente sulle attrezzature, possono essere esposti al rumore presente in ambiente di lavoro. Altro elemento importante da considerare nella fase di valutazione preliminare è la presenza di più sorgenti sonore nel medesimo ambiente o di altri segnali di avvertimento, quali avvisi acustici di fine linea, di mezzi di trasporto, ecc, che possono costituire un aggravio della situazione di rumorosità ambientale da un lato ed elementi importanti anche ai fini della sicurezza da non sottovalutare. I segnali di avvertimento vanno considerati soprattutto in quanto sono una garanzia di sicurezza ed è opportuno accertare, anche in questa fase preliminare, che essi siano bene percepibili nell’ambiente di lavoro. Un utile strumento per individuare le attività o le mansioni che possono considerarsi generalmente con un’esposizione al rumore al di sotto dei valori inferiori di azione è la “Tabella di classificazione di attività e mansioni ai fini dell’obbligo di misurazione strumentale”, pubblicata in allegato 1 alle Linee guida per la valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro redatte dall’ISPESL nel 2005. Va precisato, tuttavia, che l’appartenenza ad una delle categorie elencate nella colonna relativa alle attività con esposizione giornaliera < 80 d(B)A non costituisce di per sé una garanzia di non superamento dei valori inferiori di azione, in quanto tale elenco va integrato con le valutazioni relative alle specifiche attività ed ambienti di lavoro. Per decidere in merito al non superamento dei valori inferiori di azione si dovrà inoltre tenere conto: • dei risultati di precedenti misurazioni effettuate; • dei dati disponibili in letteratura; • delle segnalazioni del medico competente circa sospette situazioni di ipoacusia. Sulla base di tutti questi elementi sarà possibile valutare in modo fondato se un ambiente di lavoro o un reparto produttivo presentano il rischio rumore con il superamento dei valori inferiori di azione. 23 Check-list per la valutazione preliminare del rischio rumore senza misurazioni QUESITO RISPOSTA Dalle specifiche delle attrezzature si può rilevare un’emissione sonora < 80 dB(A) e < 135dB(C)? SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO Le mansioni individuate sono reperibili nella tabella delle attività generalmente esposte a valori giornalieri < 80 dB(A) delle Linee guida per la valutazione del rischio rumore dell’ISPESL? L’attrezzatura/impianto costituisce l’unica sorgente sonora dell’ambiente di lavoro? Precedenti misurazioni effettuate hanno rilevato un’esposizione giornaliera < 80 dB(A) e < 135dB(C)? Il medico competente evidenzia l’assenza di situazioni sospette di ipoacusia derivante dalla pregressa attività di sorveglianza sanitaria aziendale? La check-list proposta riassume tutti gli aspetti di cui si dovrebbe tener conto nella fase di valutazione preliminare del rischio rumore e, nel caso di attività complesse, può essere ripetuta per ciascuna delle mansioni o reparti considerati, al fine di stabilire quali siano quelli che necessitano delle misurazioni fonometriche. Qualora, infatti, tutte le risposte della check-list siano positive, la mansione considerata non dovrà essere soggetta alla valutazione con misurazioni in quanto, dalla valutazione preliminare si può essere fondatamente certi del non superamento dei valori inferiori di azione. In questo caso il documento di valutazione del rischio riporterà il percorso valutativo effettuato con l’indicazione di un programma di manutenzione periodica delle attrezzature finalizzato al mantenimento del livello di rischio non significativo così valutato. Qualora, al contrario, anche una sola delle risposte della check-list fosse negativa, sarebbe necessario approfondire la valutazione, predisponendo le misurazioni fonometriche ed altri eventuali interventi sul piano della sorveglianza sanitaria. 2. La misurazione dell’esposizione al rumore dei lavoratori Se, a seguito della valutazione preliminare, si può fondatamente ritenere che i valori inferiori di azione possano essere superati, il Titolo V-bis del d.lgs. n. 626/1994 prevede l’obbligo di misurare i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti (articolo 49-quinquies, comma 2). Il d.lgs. n. 195/2006, nell’abrogare il capo IV del d.lgs. 277/1991, abroga anche i relativi allegati VI e VII che fornivano i criteri per la misurazione del rumore e quelli per il controllo della funzione uditiva dei lavoratori. A fronte di tale abrogazione, nel nuovo Titolo V-bis del d.lgs. n. 626/1994 l’unico riferi- 24 mento in ordine ai metodi da adottare e le strumentazioni da utilizzare nella fase di misurazione è costituito dalle norme di buona tecnica cui rinvia l’articolo 49-quinquies, comma 4. Attualmente la norma di buona tecnica di riferimento è la UNI 9432 “Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell’ambiente di lavoro” del 2002 ed in corso di revisione. Tale norma dà precise indicazioni circa le modalità ed i metodi per l’effettuazione delle misurazioni di rumore ed in particolare in merito: • alla strumentazione da utilizzare • alle informazioni preliminari alle misurazioni • alle misurazioni da effettuare • al contenuto della relazione tecnica. La strumentazione prevista è il fonometro conforme alla norma IEC in classe 1. La calibratura dello strumento deve essere effettuata con intervalli non superiori a due anni presso laboratori specializzati. Prima e dopo ogni serie di misure e comunque ad inizio e fine della giornata di rilevamento deve essere effettuata la taratura acustica dell’intera catena di misura. Prima di effettuare le misurazioni, dovranno essere acquisite da parte del tecnico informazioni in merito a: • i cicli tecnologici, le modalità e la variabilità di esecuzione del lavoro, i mezzi ed i materiali utilizzati (tipologia di attrezzature e loro impiego); • le caratteristiche del rumore prodotto (per es. rumore fluttuante, ciclico, impulsivo, ecc.); • le condizioni acustiche al contorno più significative (rumore ambientale); • le postazioni di lavoro occupate ed i tempi di permanenza nelle postazioni medesime; • le pause, i tempi di riposo ed i relativi luoghi di permanenza. Sarà opportuno identificare gruppi di lavoratori con attività acustica omogenea, individuando le mansioni soggette all’esposizione al rischio rumore da misurare. Sia la norma UNI 9432 che il Titolo V-bis del d.lgs. n. 626/1994 (articolo 49-quinquies, comma 3) consentono di adottare metodi di misura “a campione”, purché tali campioni siano rappresentativi dell’esposizione dei lavoratori. Particolare attenzione dovrà essere volta per la misurazione dell’esposizione al rumore per i lavoratori che svolgono attività esterna all’azienda. Si configurano due situazioni tipo: • se le attrezzature individuate quali sorgenti sonore da misurare sono di proprietà dell’azienda: la misurazione dovrà essere effettuata simulando le condizioni operative, • se le condizioni di esposizione sono determinate dai livelli di rumore presenti negli ambienti esterni presso cui i lavoratori vanno ad operare: si dovrà considerare la situazione di rumore ambientale ricorrente a maggior rischio; in questo caso sarà fondamentale l’applicazione dell’articolo 7 del 25 d.lgs. n. 626/1994 che prevede da parte del committente l’obbligo di informazione all’appaltatore dei livelli di rischio presenti negli ambienti di lavoro. In presenza di lavoratori con contratti cosiddetti “atipici” così come previsti dalla “Riforma Biagi” con il d.lgs. n. 276/2003, il soggetto obbligato degli adempimenti relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dovrà considerarli equiparati ai lavoratori subordinati con contratto cosiddetto “tipico”, calcolando però il livello di esposizione all’interno del solo periodo di effettiva occupazione. Nel caso che l’esposizione personale sia variabile su tempi maggiori della settimana si dovrà tenere quale riferimento la situazione ricorrente a massimo rischio (si vedano le “Linee guida per la valutazione del rischio rumore” dell’ISPESL). Acquisite le informazioni preliminari, si procede alla misura del rumore in prossimità di ciascuna attrezzatura individuata quale sorgente sonora, eseguendo: • la misura del livello sonoro equivalente con la curva di ponderazione A; • la misura del picco di rumore con la curva di ponderazione C (nello specifico se sono presenti sorgenti sonore impulsive). I livelli sonori equivalenti dB(A) dovranno essere elaborati, sulla base dei tempi di esposizione forniti per ciascuna delle mansioni considerate. Verrà in tal modo calcolato il livello di esposizione giornaliero relativo a ciascuna mansione/gruppo omogeneo di lavoratori che sarà espresso in LEX, 8h. A questi valori saranno poi accostati i valori di pressione acustica di picco. Se l’attività lavorativa giornaliera di una certa mansione varia significativamente da una giornata all’altra è possibile sostituire il livello di esposizione giornaliera con il livello di esposizione settimanale a condizione che tale livello di esposizione settimanale non ecceda il valore limite di esposizione e che siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività. Sulla base delle risultanze delle misurazioni dovrà essere elaborata una relazione tecnica contenente tutti i dati necessari a consentire la ripetitibilità delle misurazioni. La norma UNI 9432 prevede che la relazione tecnica contenga: • la data dell’effettuazione delle misurazioni; • la descrizione delle condizioni in cui sono state effettuate le misurazioni: è sempre opportuno considerare le condizioni lavorative più gravose, qualora non presentino caratteristiche di eccezionalità; • la strumentazione utilizzata per le misurazioni: il tipo di fonometro con relativo numero di matricola, nome dell’ente che ha effettuato l’ultima taratura, la data ed il numero del certificato (usualmente viene allegata alla relazione tecnica la copia del certificato di taratura); • la durata di ogni singola misura (per. es. 50”, 60”, ecc.); • i valori del rumore ambientale presente nel reparto/area; 26 • le imprecisioni delle misurazioni determinate secondo la prassi metrologica (articolo 49-quinquies, comma 5): l’errore strumentale (determinato a seconda dello strumento), l’errore casuale (determinato dalle variazioni del rumore), l’errore dato dalla determinazione dei tempi di esposizione; • i dati delle misure effettuate per singola attrezzatura, comprendenti: – il livello sonoro equivalente, Leq dB(A), – il livello sonoro di picco, dB(C); • i valori del livello di esposizione giornaliera (o settimanale), calcolato sulla base dei tempi di esposizione per ciascuna mansione/gruppo individuato: i valori andranno confrontati con i valori di azione – inferiori e superiori – previsti dal Titolo V-bis del d.lgs. n. 626/1994. Qualora il livello di esposizione giornaliero/settimanale superi i valori limite di esposizione, fissati in 87 dB(A), il calcolo dell’esposizione terrà conto dell’attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell’udito indossati dal lavoratore (d.lgs. n. 626/1994, articolo 49-septies, comma 2). Pertanto la relazione tecnica riporterà il livello sonoro equivalente attenuato con i DPI-uditivi indossati, indicando la medotologia utilizzata (bande d’ottava, HML o SNR) per tale determinazione. Ricordiamo che non è in ogni caso consentito superare i valori limite di esposizione e che i valori dell’attenuazione prodotta dai DPI-uditivi sono ininfluenti sugli obblighi comunque previsti per il superamento dei valori superiori di azione. 3. La valutazione del rischio e l’elaborazione del documento Sulla base dei risultati delle misurazioni, si procederà all’effettuazione della valutazione del rischio rumore ed alla conseguente elaborazione del documento che diverrà un’integrazione al documento di valutazione dei rischi già predisposto ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. n. 626/94. Il percorso valutativo potrà ripercorrere quello effettuato nella fase di valutazione preliminare, che ha già dato modo di individuare: • i pericoli correlati al rumore, nell’identificazione delle attrezzature e delle postazioni di lavoro che rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori; • le mansioni o i gruppi omogenei di lavoratori che possono essere soggetti al rischio rumore, in quanto operano sulle attrezzature che costituiscono sorgenti sonore pericolose. La fase di misurazione ha consentito di quantificare l’entità del danno uditivo cui sono soggetti i lavoratori e la valutazione del rischio terrà conto dei seguenti elementi: • dei livelli di esposizione giornaliera/settimanale delle mansioni considerate • dei livelli sonori di picco misurati • dell’efficacia dei DPI-uditivi ai fini del rispetto dei valori limite di esposizione. 27 I valori misurati dovranno essere confrontati con i valori inferiori e/o superiori di azione ed eventualmente con i valori limite di esposizione, che non possono mai essere superati. Nella valutazione dovranno essere considerate anche le interazioni tra • rumore e vibrazioni e • rumore ed eventuali sostanze ototossiche in quanto, in presenza di esposizione al rischio rumore, le vibrazioni e le sostanze ototossiche, con la loro azione sinergica sul sistema nervoso, costituiscono fattori di rischio aggiuntivi. Interazione tra rumore e vibrazioni L’emissione di vibrazioni che interessano sia il corpo intero che il sistema mano-braccio rappresenta un elemento da considerare, poiché anche le vibrazioni, come il rumore, sono fattori fisici che agiscono sul sistema nervoso e la loro interazione può rappresentare un aggravio di rischio. E’, pertanto, opportuno, in fase di valutazione del rischio rumore, riconsiderare la valutazione del rischio da vibrazioni meccaniche per verificare se i valori rilevati indicano o meno il superamento dei valori di azione che, per le vibrazioni meccaniche, ricordiamo sono: 2 • per il sistema mano-braccio: 2,5 m/sec di esposizione giornaliera; 2 • per il corpo intero: 0,5 m/sec di esposizione giornaliera. Il superamento dei valori di azione per quanto riguarda le vibrazioni meccaniche è quindi da considerarsi quale situazione più gravosa per quanto riguarda l’esposizione al rischio rumore. Interazione tra rumore e sostanze ototossiche. Molti studi epidemiologici sulle sostanze chimiche hanno stabilito una correlazione tra una diminuzione delle facoltà uditive ed l’impiego di alcune sostanze in campo industriale. Diventa, pertanto, importante tenere in considerazione anche la valutazione del rischio chimico, effettuata come previsto dal Titolo VII-bis del d.lgs. n. 626/1994, qualora si evidenzi un’esposizione non moderata a sostanze, soprattutto solventi aromatici, come: • toluene (presente in pitture, vernici, inchiostri, sgrassanti, ecc.); • stirene (presente in molte resine); • xilene ed etilbenzene (presenti in molti solventi). Per la valutazione del rumore si dovrà tenere conto del possibile effetto sinergico di queste sostanze che possono comportare un aggravio dell’entità del danno da rumore. Vi sono, inoltre, alcuni farmaci che possono avere effetti tossici permanenti o temporanei sul sistema uditivo, quali: 28 • alcune tipologie di antibiotici (per es. le cefalosporine); • alcuni diuretici; • alcuni farmaci anti-tumorali. Nella valutazione del rischio rumore sarà opportuno coinvolgere anche il medico competente che, sulla base dell’anamnesi di ciascun lavoratore, può fornire eventuali informazioni su questo argomento. La valutazione del rischio rumore non potrà, pertanto, prescindere dal coinvolgimento del medico competente che gestisce il protocollo sanitario e può fornire importanti informazioni epidemiologiche raccolte dalla letteratura scientifica di settore e nel corso della sorveglianza sanitaria pregressa. Dal coinvolgimento del medico competente nel processo valutativo deriverà, di conseguenza, un più attento studio del protocollo sanitario correlato al rischio rumore e conseguente alla valutazione del rischio. Detto protocollo sanitario è una delle misure di prevenzione e protezione prevista all’articolo 49decies, poiché si potranno prevedere controlli periodici più frequenti ed altri specifici esami clinici di controllo, sulla base dell’entità del rischio derivato dal rumore e dall’eventuale effetto sinergico constatato in sede di valutazione con altri fattori di rischio quali le vibrazioni meccaniche, le sostanze chimiche ed i farmaci ototossici. Check-list per la valutazione del rischio rumore QUESITO RISPOSTA Le misure di rumore hanno rilevato un’esposizione giornaliera/settimanale compresa tra 80 dB(A) e 85 dB(A), con una pressione di picco compresa tra 135 dB(C) e 137 dB(C)? SI NO SI NO SI NO SI NO La valutazione del rischio da vibrazioni meccaniche ha evidenziato valori giornalieri di esposizione inferiori a quelli d’azione (per il sistema mano-braccio: 2,5 2 2 m/sec ; per il corpo intero: 0,5 m/sec )? La valutazione del rischio chimico ha evidenziato un rischio moderato nell’utilizzo di solventi aromatici (toluene, stirene, xilene, ecc,)? Il medico competente può escludere l’assunzione di farmaci ototossici per i lavoratori adibiti alle mansioni considerate? Qualora tutte le risposte della check-list siano positive, il rischio rumore per il reparto o la mansione considerata può considerarsi basso, in caso, invece, di almeno una risposta negativa, la magnitudo del rischio dovrebbe considerarsi media e dovrebbero essere adottate, oltre alle misure di prevenzione e protezione generali di cui all’articolo 49-sexies, anche quelle atte a ridurre gli aspetti critici evidenziati dalla check-list. 29 Va ricordato che l’articolo 49-quinquies, comma 7, prevede la ripetizione delle misurazioni di rumore e l’aggiornamento della valutazione del rischio almeno ogni quattro anni, salvo che prima non intervengano mutamenti organizzativi, tecnologici od operativi che rendano superata tale valutazione. Il percorso valutativo si deve concludere con il programma scadenzato delle misure di prevenzione e protezione che si intendono adottare per ridurre il rischio rumore e con la previsione di successive, periodiche revisioni della valutazione al fine di monitorare il rischio e tenerlo sotto controllo a livelli di accettabilità per gli ambienti di lavoro. Il programma delle misure di prevenzione e protezione (meglio specificate nel successivo capitolo 4) andrà indicato nel documento di valutazione dei rischi e dovrà essere calibrato sulla natura e le caratteristiche del rischio valutato. Livello di esposizione giornaliera LEX, 8h Pressione acustica di picco Ppeak Valutazione < 80 dB(A) <135 dB(C) Rischio non significativo Se l’esposizione risulta essere < 80dB(A) e < 135 dB(C), il rischio rumore potrà definirsi non significativo e sarà opportuno prevedere soltanto un programma di manutenzioni periodiche delle attrezzature di lavoro al fine di garantire il mantenimento del livello contenuto di rischio. Livello di esposizione giornaliera LEX, 8h Pressione acustica di picco Ppeak Valutazione ≥ 80 dB(A) < 85 dB(A) ≥ 135 dB(C) <137 dB(C) Rischio basso Se l’esposizione risulta essere ≥ 80dB(A), ma < 85 dB(A) e ≥ 135 dB(C), ma < 137 dB(C), il rischio rumore potrà definirsi basso e sarà opportuno prevedere almeno le seguenti misure di prevenzione e protezione: • un programma di manutenzioni periodiche delle attrezzature di lavoro; • l’informazione e la formazione specifica sul rischio rumore dei lavoratori; • la sorveglianza sanitaria a richiesta dei lavoratori o del medico competente; • la messa a disposizione dei lavoratori dei dispositivi individuali per la protezione dell’udito. Livello di esposizione giornaliera LEX, 8h Pressione acustica di picco Ppeak Valutazione ≥ 85 dB(A) < 87 dB(A) ≥ 137 dB(C) <140 dB(C) Rischio medio 30 Se l’esposizione risulta essere ≥ 85dB(A), ma < 87 dB(A) e ≥ 137 dB(C), ma < 140 dB(C), il rischio rumore potrà definirsi medio e si dovranno prevedere almeno le seguenti misure di prevenzione e protezione: • un programma di manutenzioni periodiche delle attrezzature di lavoro; • l’informazione e la formazione specifica sul rischio rumore dei lavoratori; • la sorveglianza sanitaria obbligatoria dei lavoratori esposti al rumore; • l’obbligo per i lavoratori di indossare i dispositivi individuali per la protezione dell’udito; • la segnalazione e delimitazione delle aree a rischio medio con accesso limitato; • le misure tecniche ed organizzative per ridurre l’esposizione, riguardanti: – la scelta delle attrezzature, delle schermature, dei rivestimenti; – l’organizzazione degli orari di lavoro/periodi di riposo. Livello di esposizione giornaliera LEX, 8h Pressione acustica di picco Ppeak Valutazione ≥ 87 dB(A) ≥ 140 dB(C) Rischio elevato Se, nonostante il calcolo dell’attenuazione prodotta dai DPI-uditivi, l’esposizione risulta essere ≥ 87dB(A) e ≥ 140 dB(C), il rischio per i lavoratori non è tollerabile, in quanto la norma non ammette il superamento dei valori limite e si dovrà riportare immediatamente l’esposizione al rumore al di sotto di detti valori, individuando le cause che hanno determinato il superamento dei valori limite e adottando immediatamente delle misure organizzative, procedurali, strutturali e tecniche che prevengano il ripetersi della situazione di rischio. 31 PRIMA FASE valutazione preliminare del rumore rumore inferiore a 80 dB(A) rumore superiore a 80 dB(A) FINE SECONDA FASE misurazione dell’esposizione TERZA FASE valutazione del rischio mansione esposizione giornaliera LEX,8h dB(A) pressione acustica di picco Ppeak dB(C) Rischio non significativo: – programma di manutenzione delle attrezzature per garantire il mantenimento del livello di rischio Rischio basso: – DPI-u a disposizione dei lavoratori < 80 e < 135 > 80 e/o > 135 – informazione e formazione – sorveglianza sanitaria su richiesta/segnalazione – programma di manutenzione delle attrezzature Rischio alto – verifica dell'efficacia e obbligo dei – informazione e formazione – sorveglianza sanitaria – segnalazione delle aree – misure tecniche ed organizzative > 85 e/o > 137 DPI-u 87 140 Superamento del valore limite – misure immediate – modifica delle misure gi à adottate – evitare che la situazione si ripeta 32 CAPITOLO IV Le misure di prevenzione e protezione Come anticipato nel capitolo II, in condizioni di rischio da ipoacusia, in funzione del superamento dei livelli di azione, il datore di lavoro deve: • adottare specifiche misure di prevenzione del rischio e protezione dei lavoratori; • mettere a disposizione i dispositivi di protezione individuale (DPI); • adottare misure per la limitazione dell’esposizione; • informare e formare i lavoratori; • far effettuare la sorveglianza sanitaria. Il documento di valutazione dei rischi, pertanto, come previsto all’articolo 4, comma 2, del d. lgs. n. 626/1994 e tenuto conto delle specificazioni aggiunte con l’articolo 49-quinquies, deve contenere “l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale ... ed il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza”. Nella trattazione dell’argomento, è utile richiamare i termini generali stabiliti dal d.lgs. n. 626/1994 in materia di misure di prevenzione, che devono essere adottate prioritariamente essendo le stesse dirette ad eliminare o quanto meno ridurre i rischi alla fonte; solo per la parte in cui le misure di prevenzione risultano inefficaci, insufficienti o non praticabili, anche tenuto conto del rapporto costi benefici, la tutela dei lavoratori va attuata con misure di protezione, privilegiando quelle di carattere collettivo. In termini generali, infatti, “fare prevenzione” significa: • ricercare (tutti) i possibili rischi e, ove individuati, valutarli e misurarli; • ricercarne le cause al fine di individuare i possibili interventi; • adottare misure tecniche per eliminare o ridurre il rischio e contenerne gli effetti; • adottare misure organizzative per eliminare o ridurre l’esposizione dei lavoratori; • adottare misure di protezione dei lavoratori che restano, comunque, esposti al rischio (privilegiando le misure collettive); • informare ed addestrare i lavoratori; • mantenere sotto controllo il rischio del tempo per poter intervenire tempestivamente per evitare che il rischio si trasformi in danno o, quanto meno, che un limitato danno iniziale si aggravi. 1. Misure generali e specifiche di prevenzione e protezione Come stabilito dal nuovo articolo 49-sexies del d.lgs. n. 626/1994, il datore di lavoro è tenuto ad eliminare il “rischio rumore” alla fonte – il che significa contenerlo al di sotto dei valori inferiori di azione – o a ridurlo al minimo mediante le seguenti misure: 33 a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minore rumore possibile; c) progettazione della struttura e dei luoghi di lavoro, in particolare per minimizzare il rumore riflesso e ridurre il numero delle postazioni di lavoro esposte; d) adozione di misure tecniche di contenimento (sia strutturale che trasmesso via aerea); e) messa in atto di programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi di lavoro e dei sistemi presenti sul posto di lavoro; f) riduzione del rumore in sé e dell’esposizione dei lavoratori mediante una migliore organizzazione del lavoro. Sinteticamente le misure sopra richiamate si possono dividere in misure tecniche di prevenzione e misure organizzative di prevenzione, che agiscono, di conseguenza, su due livelli di prevenzione. A tali fini il datore di lavoro da un lato deve seguire l’evoluzione tecnologica delle apparecchiature, dei sistemi di lavoro e di strutturazione dei luoghi di lavoro, dall’altro lato deve aggiornare le procedure di lavoro e le scelte di gestione del personale in funzione dell’attività. D’altro canto l’attenzione alle opportunità offerte dall’innovazione non costituisce assolutamente una novità; già l’articolo 2087 del codice civile prescrive: “l’imprenditore è tenuto ad adottare ... le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica ... dei prestatori di lavoro”, ove “esperienza e tecnica” vanno ovviamente intese nel loro progredire. Lo stesso concetto di prevenzione implica la messa in atto di azioni in divenire ossia qualcosa di sempre perfettibile da percorrere attraverso un processo. In ogni caso se, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che i valori superiori di azione sono oltrepassati, il datore di lavoro adotta una serie di misure tecniche ed organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore. I luoghi di lavoro con esposizione oltre i valori superiori d’azione, ossia gli 85 dB(A) come livello di esposizione e 137 dB(C) come pressione acustica di picco, indipendentemente dal tempo di esposizione, sono identificati da appositi segnali e delimitati. L’accesso all’area è limitato, sempre che ciò sia tecnicamente possibile e sia giustificato dal rischio di esposizione. 2. Misure tecniche di prevenzione e protezione Le misure tecniche di prevenzione agiscono direttamente sul luogo di lavoro (in termini strutturali), sulla macchina o attrezzatura utilizzata al fine di ridurne l’impatto. Le categorie di intervento possono essere così sintetizzate: • eliminazione alla fonte; 34 • contenimento; • riduzione dell’entità; • riduzione della diffusione; • manutenzione periodica accurata. L’eliminazione alla fonte può essere attuata grazie ad interventi tecnici per limitare all’interno del macchinario la formazione del rumore o per ridurne la trasmissione all’esterno. Altro sistema consiste nel rimuovere o sostituire il sistema (macchinario, apparecchiatura, attrezzatura) rumoroso con uno tecnologicamente più evoluto anche in termini di rumorosità. All’atto della sostituzione o introduzione di nuovi strumenti di produzione, la scelta deve comunque rivolgersi verso attrezzature adeguate che emettano il minor rumore possibile (conformemente a quanto previsto per le attrezzature di lavoro ed il loro utilizzo al Titolo III del d.lgs. n. 626/1994) L’eliminazione della fonte può anche essere messa in atto grazie allo spostamento in altro luogo, locale o struttura della macchina, apparecchiatura o attrezzatura rumorosa e loro automazione (con cabine fonoisolanti ad esempio). Il contenimento può avvenire segregando/incapsulando la fonte rumorosa in ambiente diverso oppure utilizzando opportuni materiali fonoassorbenti. Il materiale fonoassorbente può essere usato direttamente alla fonte per evitare rumori diretti, ma anche con pannellature sulle strutture del luogo di lavoro (es. pareti, soffitto per eliminare il rumore di riflesso, ossia strutture che costituiscono sorgenti sonore di “rimbalzo”). Fondamentale in quest’ottica diventa anche la progettazione dei luoghi di lavoro, finalizzata per l’appunto a ridurre l’esposizione al rumore. La riduzione dell’entità della fonte può essere ottenuta agendo direttamene sulla sorgente, ad esempio attraverso la riduzione/protezione delle superfici forate, lo smorzamento delle vibrazioni prodotte (che sono fonte di emissione sonora) con idonei materiali come ad esempio gomme, tappeti, ammortizzatori, ecc. La stessa manutenzione della fonte sonora risulta essere un elemento particolarmente importante per la riduzione delle emissioni di rumore. Alcuni esempio possono essere: una corretta lubrificazione dei macchinari ed attrezzature, la tempestiva sostituzione dei componenti usurati, un attento controllo che assicuri la chiusura di varie parti (evitando inutili vibrazioni che, come s’è già accennato, concorrono ad aggravare la possibilità di un rischio rumore). La stessa segnalazione delle aree e la conseguente limitazione di accesso laddove vengono superati i valori superiori di azione – 85 dB(A) e 137 dB(C) – è una misura “strutturale” di prevenzione in funzione dell’informazione che viene data circa la situazione in atto in quel particolare luogo di lavoro con 35 quanto meno implicito invito a non transitarvi e sostarvi senza necessità e quindi con conseguente riduzione del numero dei lavoratori esposti. 3. Misure organizzative di prevenzione e protezione Le misure organizzative di prevenzione agiscono sulla gestione del personale, sia in termini temporali che di postazione delle aree di lavoro. Le categorie di intervento possono essere così sintetizzate: • procedure di lavoro; • riduzione dei tempi di esposizione; • riduzione dei lavoratori esposti. In termini generali le procedure debbono essere elaborate anche al fine di fornire chiare indicazioni su come svolgere determinate attività, in modo che non risultino fonti aggiuntive di rischio per sé e per gli altri. Tramite adeguate procedure di lavoro, pertanto, il rischio rumore può essere limitato, evitando la produzione di rumori da azioni non necessarie e riducendo al minimo indispensabile le operazioni rumorose ed i tempi di esposizione. La riduzione del livello di esposizione può avvenire anche separando le operazioni rumorose da quelle non rumorose con metodi di tipo organizzativo (catena delle attività), e ciò vale sia per il rumore diretto che per quello derivante da attività limitrofe. Analogo risultato è possibile ottenere riducendo i tempi in cui una determinata attività viene svolta, attraverso un’organizzazione del lavoro che consenta la limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione al rumore, anche attraverso l’adozione di orari di lavoro appropriati con sufficienti periodi di riposo. La riduzione del numero dei lavoratori esposti può essere conseguita come effetto positivo aggiuntivo delle misure anche ad altri fini predisposte: non solo l’allontanamento/segregazione delle attività rumorose (come è intuitivo), ma anche la loro semplice riduzione può comportare che i lavoratori che operano nelle vicinanze non siano (più) esposti, indirettamente, alle emissioni di dette lavorazioni. 4. Formazione ed informazione L’informazione e la formazione specifiche in relazione al rischio rumore (articolo 49-nonies) devono essere sempre garantite fin dal superamento dei valori inferiore d’azione di 80 dB(A) e di 135 dB(C). Le informazioni e la formazione devono in particolare essere riferite a: • alla natura dei rischi (uditivi o extrauditivi); • alle misure adottate ed alle circostanze in cui dette misure si applicano; • al significato dei valori limite di esposizione e dei livelli d’azione; • ai valori di esposizione rilevati e al loro significato in termini di rischi potenziali; 36 • all’uso corretto dei DPI; • all’utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all’udito; • alle circostanze in cui i lavoratori hanno diritto alla sorveglianza sanitaria; • alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l’esposizione al rumore. In termini pratici, questo significa fornire adeguate notizie in materia di: • misure tecniche di prevenzione adottate, in termini sia collettivi che individuali, e misure adottabili con il proprio comportamento e il proprio modo di agire; • significato ed uso dei segnali di avvertimento e di sicurezza; • metodi di valutazione dei rischi; • indicazione dei valori limite in funzione delle attività e delle aree di lavoro e misure da prendere in caso di loro superamento; • indicazione delle conseguenze derivanti dell’esposizione limite; • funzione dei dispositivi di protezione individuale e loro corretto utilizzo; • corretto utilizzo di utensili, macchinari, apparecchiature; • procedure di lavoro e scelte organizzative adottate per ridurre l’esposizione ai rumori. La specifica norma di riferimento non indica una periodicità di formazione ed informazione del personale esposto al rumore. Applicando quanto in termini generali previsto dall’articolo 22 del d.lgs. n. 626/1994, peraltro, la formazione deve essere data quanto meno: • al momento dell’assunzione (in una mansione che implichi il superamento dei valori inferiori di azione come esposizione giornaliera o settimanale); • al momento del trasferimento o cambiamento di mansione (in una che implichi il superamento dei valori inferiori di azione come esposizione giornaliera o settimanale); • al momento dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro e nuove tecnologie (che comportino il superamento dei valori inferiori di azione come esposizione giornaliera o settimanale o comunque incidano sulla rumorosità ove tali valori siano comunque già superati). La formazione va poi ripetuta in relazione all’evoluzione ed all’insorgenza di nuovi o diversi rischi, individuati e valutati grazie all’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi stessi. 5. Sorveglianza sanitaria e ruolo del medico competente Come s’è già avuto modo di precisare, a fronte del “rischio rumore”, la sorveglianza sanitaria ha lo scopo di conoscere le capacità uditive dei lavoratori anche consentendo di individuare quelli che possono presentare controindicazioni ai lavori rumorosi in quanto, rispetto agli standard normali, risultano maggiormente suscettibili di subire danni all’udito. In base agli esiti della visita medica e degli accertamenti sanitari cui è stato sottoposto ogni lavoratore, infatti, il medico competente formula il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Il controllo sanitario eseguito, in sede di assunzione o comunque 37 prima di adibire il lavoratore ad una determinata mansione, costituisce una misura di prevenzione primaria, in quanto consente di evitare fin dall’inizio di esporlo a livelli di rumorosità “per lui” rischiosi. Il controllo sanitario periodico, invece, è diretto a verificare se permangano nel tempo le condizioni di idoneità ad una mansione che comporta un determinato livello di esposizione al rumore e che il lavoratore già svolge; consente quindi “solo” di intervenire qualora un danno si sia già cominciato a manifestare. A differenza della maggioranza degli altri rischi, infatti, per il rumore non esiste la possibilità di individuare un effetto precoce che non sia già diventato un danno; è solamente possibile misurare la capacità uditiva per individuare una lesione iniziale non ancora avvertita dal soggetto (diagnosi precoce) e per impedire che tale danno porti a conseguenze più gravi. In materia di rumore, pertanto, il medico competente è chiamato a svolgere un ruolo di primo piano nella prevenzione delle malattie professionali. In particolare, in caso di rilevazioni di anomalie imputabili all’esposizione al rumore, il medico competente deve informare il datore di lavoro che a sua volta ha l’obbligo di: • riesaminare la valutazione del rischio e le modalità scelte per eliminarlo o ridurlo tenendo conto del parere del medico sulle misure da attuare a tal fine; • adottare tutte le misure necessarie per riesaminare lo stato di salute dei lavoratori che hanno subito la stessa esposizione del lavoratore in cui è stato riscontrato un danno da causa verosimilmente tecnopatica. Nel nuovo Titolo V-bis, peraltro, non vengono definite le modalità e la periodicità della sorveglianza sanitaria, né vi sono indicazioni tecniche e metodologiche per la misurazione del rumore e della funzionalità uditiva, che erano invece presenti nel d.lgs. n. 277/1991. Sarà conseguentemente sempre più indispensabile una continua collaborazione tra il datore di lavoro e il medico competente, che dovrà scegliere, in funzione della singola realtà produttiva in cui si trova ad operare, il protocollo sanitario più idoneo. Va comunque ricordato come il medico competente, in base al d.lgs. n. 626/1994, abbia in via generale l’obbligo di partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione ai rischi dei lavoratori, di fornire pareri sulle misure tecniche, organizzative e procedurali, con particolare riguardo ai dispositivi individuali di protezione, e di visitare gli ambienti di lavoro. Infatti, per attuare la sorveglianza sanitaria ed esprimere adeguati giudizi di idoneità alle mansioni specifiche, il medico competente deve effettuare i sopralluoghi nell’ambiente di lavoro, conoscere il ciclo lavorativo, le attività ed i livelli di esposizione di ogni lavoratore, effettuare le visite mediche, richiedere eventuali esami integrativi. È inoltre compito del medico fornire informazioni sul significato e sui risultati degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti i singoli lavoratori e, a richiesta, rilasciare copia della documentazione sanitaria. Informazioni analoghe, ma in forma anonima e collettiva, debbono essere fornite anche al datore di la- 38 voro ed ai rappresentanti per la sicurezza durante la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, con indicazione del loro significato per la collettività lavorativa. Le informazioni relative ai dati personali e sanitari dei lavoratori esposti devono comunque essere trattati nel rispetto del segreto professionale e delle disposizioni normative sulla privacy. 6. Dispositivi di protezione individuale – DPI Secondo l’articolo 49-septies del d.lgs. n. 626/1994, qualora i rischi derivanti dal rumore non possano essere evitati con misure di prevenzione e protezione alla fonte, vanno adottati dispositivi individuali di protezione uditiva – DPI-uditivi. In particolare, come accennato precedentemente, il datore di lavoro: • mette a disposizione i DPI-uditivi una volta superati i valori inferiori di azione; • “fa tutto il possibile” per assicurare che, ove l’esposizione sia uguale o superiore al valore superiore d’azione, i DPI-uditivi vengano indossati; in altri termini il datore di lavoro deve informare il lavoratore della necessità di indossare i dispositivi di protezione dell’udito e richiede l’osservanza – tra le altre anche – di questa misura di protezione fornendo il necessario addestramento (quello dei “dispositivi di protezione dell’udito” è uno dei due casi in cui, ai sensi dell’articolo 43, comma 5, del d.lgs. n. 626/1994, “l’addestramento è indispensabile”). In termini generali – articolo 43, comma 1, del d.lgs. n. 626/1994 – i DPI, da adottarsi per i rischi che non possono essere altrimenti evitati, devono essere scelti, anche sulla base delle informazioni fornite dai fabbricanti, valutando le caratteristiche dei vari prodotti disponibili sul mercato in relazione a quelle individuate come necessarie affinché i DPI siano adeguati ai rischi da cui debbono proteggere i lavoratori che li usano anche “tenuto conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi“. Ed è appena il caso di sottolineare come un eccesso di protezione dell’udito potrebbe sortire effetti negativi, ad esempio compromettendo la percezione di segnali acustici di allarme. La scelta dei DPI così effettuata deve essere aggiornata ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione. Inoltre, sempre in termini generali, è tra l’altro onere del datore di lavoro che i DPI conservino adeguate condizioni di efficienza e di igiene, mediante le riparazioni, manutenzioni o sostituzioni necessarie. Per quanto specificamente riguarda i DPI-uditivi, l’articolo 49-septies del d.lgs. n. 626/1994 prevede, come ulteriori condizioni, la consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti ai fini della loro scelta e la verifica della loro efficacia. 39 Gestione del rumore negli ambienti di lavoro SCHEDA RIASSUNTIVA DEGLI OBBLIGHI • Il rumore è la principale causa di ipoacusia • Nei luoghi di lavoro è necessario verificare i livelli di rumore cui sono esposti i lavoratori • Il titolo V-bis del d. lgs 626/94 stabilisce due soglie di azione: ¾ LEX,8h ≥ 80 dB(A) e Ppeak ≥ 135dB(C) – formazione e informazione – DPI-uditivi a disposizione dei lavoratori – sorveglianza sanitaria su richiesta dei lavoratori o su segnalazione del medico competente ¾ LEX,8h ≥ 85 dB(A) e Ppeak ≥ 137dB(C) – formazione e informazione – obbligo dei DPI-uditivi – obbligo della sorveglianza sanitaria – obbligo di segnalazione e perimetrazione delle aree • I valori soglia vanno verificati nel contesto generale della valutazione dei rischi • Il titolo V-bis del d. lgs 626/94 stabilisce un valore limite che non deve mai essere superato, salvo specifiche e particolari deroghe: ¾ 40 LEX,8h ≥ 87 dB(A) e Ppeak ≥ 140dB(C) • Il rispetto del valore limite va verificato anche tenendo conto dell’attenuazione prodotta dai DPI-uditivi, fermo restando gli obblighi già previsti per il superamento delle soglie di azione • L’efficacia dell’attenuazione dei DPI-uditivi va verificata in sede di individuazione delle misure di prevenzione e protezione e in occasione della verifica periodica della loro efficacia • La valutazione del rischio va aggiornata ad ogni variazione significativa e comunque almeno ogni quattro anni • Per il mancato rispetto degli obblighi le sanzioni a carico del datore di lavoro sono l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da € 1.549 a € 4.131 CAPITOLO V Valori limite ed efficacia dei DPI-uditivi L’articolo 49-quater del d.lgs. n. 626/1994 fissa i seguenti valori limite di esposizione al rumore: • 87 dB(A), come livello di esposizione giornaliera e – 140 dB(A), come livello di picco. Qualora, nonostante tutte le misure di prevenzione e protezione messe in atto, tali limiti risultino ugualmente superati, il datore di lavoro deve adottare ulteriori “misure immediate” per riportare l’esposizione al di sotto di questi valori, dopo di che deve individuare le cause dell’esposizione eccessiva, modificando conseguentemente le misure di prevenzione e protezione per evitare che il superamento si ripeta (articolo 49-octies). Come peraltro si è già sottolineato, il rispetto dei valori limite di esposizione e, di conseguenza, il loro eventuale superamento vanno valutati “tenuto conto dell’attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell’udito indossati dal lavoratore” (articolo 49-septies, comma 2). In altri termini il “divieto” di esporre i lavoratori a rumori che eccedano il limite può essere rispettato anche (ove non vi siano alternative concretamente praticabili) ricorrendo alla misura protettiva costituita dai DPI-uditivi. È quindi necessario verificare l’effettiva efficacia dei DPI-uditivi e di tutte le condizioni di loro efficienza. A tal fine si deve tener conto di una serie di fattori; in particolare il DPI-uditivo: • deve essere accuratamente selezionato. Non tutti i DPI sono idonei in qualsiasi situazione; quelli scelti debbono pertanto essere adeguati alle caratteristiche del rumore (impulsive, spettrali, ecc.) ed alle caratteristiche del soggetto (conformazione del capo, del padiglione, del condotto, ecc.) al fine di garantire la corretta protezione; • deve essere sostituito o manutentato periodicamente, in quanto può deteriorarsi nel tempo (elasticità degli inserti, ecc.) ed esercitare un’attenuazione minore del previsto; • deve essere oggetto di un’accurata formazione ed addestramento in modo che venga utilizzato ed indossato corettamente; in caso contrario non ne è garantita l’efficacia; • deve essere realizzato in modo tale da poter essere indossato con continuità anche per periodi molto lunghi (la giornata lavorativa) senza arrecare fastidi che inducano al non utilizzo. Per quantificare l’entità dell’attenuazione del rumore (dB di riduzione) che un DPI-uditivo comporta esistono vari metodi, che si basano sul grado di conoscenza delle caratteristiche del rumore ambientale e sui valori di attenuazione forniti dal costruttore del dispositivo stesso. I metodi da applicare secondo la norma UNI EN 458 sono i seguenti: • metodo OBM – per bande d’ottava: cioè il livello equivalente di pressione acustica del rumore misurato per banda di ottava; consiste essenzialmente in un calcolo diretto (una vera e propria sot41 trazione) della riduzione del rumore sulla base dei livelli di rumore per banda d'ottava misurati sul luogo di lavoro e dei dati di attenuazione per banda d'ottava per il protettore auricolare in esame come dichiarato dal costruttore e normalmente riportato sulla confezione del dispositivo. • metodo HML – livello equivalente di pressione acustica del rumore misurato secondo la curva di ponderazione (A) e secondo la curva di ponderazione (C); il metodo, in questo caso, specifica tre valori di attenuazione in funzione della frequenza, H (high), M (medium) e L (low), calcolati dai dati di attenuazione per banda d'ottava di un protettore auricolare. Detti valori, se abbinati ad una misura dei livelli di pressione acustica ponderata in curva A e in curva C del rumore, sono utilizzati per calcolare la riduzione prevista del livello di rumore (attraverso una sottrazione dal livello di pressione acustica ponderata A del misurato in ponderazione C); • metodo SNR – livello equivalente di pressione acustica del rumore pesato secondo la curva di ponderazione (C); in questo caso, da una misura del livello acustico totale viene sottratta il livello di pressione acustica ponderata C (dato dal produttore dell’apparecchio), per calcolare così il livello di pressione acustica ponderata A effettivo a livello dell'orecchio quando si indossa il dispositivo di protetezione auricolare. Qualunque metodo si usi, non è sufficiente sottrarre al valore equivalente del rumore misurato il livello di attenuazione dichiarato dal produttore del DPI, in quanto lo stesso può non essere aderente con la realtà lavorativa di fatto. Infatti l’attenuazione del livello di pressione acustica determinata da un certo otoprotettore non avviene in modo uguale in tutto lo spettro sonoro, ma si concentra in determinate frequenze, per le quali vale (maggiormente) di conseguenza la schermatura. La scelta del dispositivo, di conseguenza, nonché la valutazione del rispetto dei valori limite imposti, anche considerando l’attenuazione determinata dagli stessi dispositivi di protezione, deve prendere in esame in livello di riduzione ottenibile in relazione alle frequenze di effettiva esposizione del lavoratore. Un’ulteriore considerazione da fare nella scelta dei DPI e nella valutazione del rispetto dei limiti imposti, sta nel cosiddetto concetto di “sovrastima”. Il valore di attenuazione dichiarato dal produttore dell’otoprotettore, infatti, viene determinato in via sperimentale in condizioni teoriche standardizzate e unificate che, di conseguenza, non sono certo quelle del normale ambiente di lavoro. Il valore teorico di attenuazione, infatti, viene stabilito utilizzando una metodologia (ISO 4869-1) che prevede delle prove con • soggetti precedentemente selezionati per quanto riguarda le capacità uditive, ossia perfettamente standardizzati secondo la curva uditiva tipica per l’essere umano; • soggetti perfettamente informati ed addestrati all’utilizzo degli otoprotettori; • ottimizzazione della vestitura, eliminando tutto ciò che può creare interferenza (occhiali, pendenti, vestiti riflettenti ecc.); • luoghi perfettamente insonorizzati e in assenza di ulteriori fonti di disturbo dotato di altoparlanti mediante i quali viene inviato un segnale modulabile. 42 Al contrario le reali condizioni di utilizzo in ambiente di lavoro sono totalmente diverse e molto meno favorevoli rispetto a quelle con le quali viene eseguito il test secondo la norma ISO 4869-1: • lavoratori non selezionati per quanto riguarda le capacità uditive; • lavoratori non istruiti circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico del DPI; • taglia del DPI non sempre adeguata; • condizioni di vestitura non ottimizzate; • dispositivi non nuovi; • utilizzo per periodi prolungati di tempo; • spostamento dovuto ai movimenti temporo-mandibolari e alle attività fisiche; • spostamento dovuto al “discomfort”; • riduzione dell’attenuazione per presenza di capelli, barba, occhiali, orecchini, berretti, elmetti. Va in sintesi sottolineato che i DPI-uditivi necessitano di adeguata formazione e addestramento del lavoratore sul loro utilizzo e comunque presentano una serie di limiti in quanto debbono essere idonei per le caratteristiche del soggetto, si deteriorano nel tempo, sono corredati da una stima del potere di attenuazione (dichiarato dal costruttore) valutato tramite test eseguiti su gruppi selezionati di volontari. Tutto questo comporta una riduzione dell’effettivo grado di attenuazione del dispositivo di protezione, come peraltro dimostrato nei grafici di seguito riportati derivanti da studi scientifici effettuati (1) . La ridu- zione del grado di attenuazione, rispetto al valore dichiarato, può arrivare a qualche decina di decibel in funzione anche delle istruzioni impartite e soprattutto recepite dall’operatore. Fattori di cui è, di conseguenza, necessario tener conto nella selezione del DPI e soprattutto nella valutazione del non superamento dei valori limite. Cuffia Attenuazioni medie e deviazioni standard dichiarate dal produttore e rilevate negli ambienti di lavoro 0 10 attenuazione (dB) Il grafico mostra le differenze che si possono avere, nel caso di utilizzo di cuffie, tra l’attenuazione in concreto ottenibile in ambiente di lavoro e quella indicata dal fabbricante. La differenza varia da un mimino di qualche dB fino a quasi 20 dB alle frequenze più elevate. 20 30 ambiente di lavoro (min) ambiente di lavoro (max) produttore 40 50 deviazione standard 60 125 250 500 2000 1000 frequenza (Hz) 4000 8000 1) I grafici riportati sono stati estratti da A. Peretti, Decreto legislativo 195/2006 e dispositivi individuali di protezione uditiva, in Quaderni di Medicina del Lavoro, n. 1/2006. 43 Inserto malleabile in lana-piuma Attenuazioni medie e deviazioni standard dichiarate dal produttore e rilevate negli ambienti di lavoro 0 10 attenuazione (dB) Un inserto personale, durante le prove effettuate in ambiente di lavoro dimostra un’attenuazione che mediamente risulta ridotta di circa 10 dB rispetto alle indicazioni del fabbricante, questo per ogni frequenza analizzata. Fondamentale è quindi il grado di formazione ed informazione degli operatori. 20 30 40 ambiente di lavoro produttore 50 deviazione standard 60 125 250 500 2000 1000 frequenza (Hz) 4000 8000 Inserto espandibile Attenuazioni medie e deviazioni standard dichiarate dal produttore e rilevate negli ambienti di lavoro 0 10 attenuazione (dB) Come nei casi precedenti, anche in questo esempio sono immediatamente visibili le differenze di attenuazione del rumore tra le prove effettuate in ambiente di lavoro e quelle dichiarate dal fabbricante che, a determinate frequenze, possono essere anche molto importanti. 20 30 ambiente di lavoro (min) ambiente di lavoro (max) produttore 40 50 deviazione standard 60 125 250 500 2000 1000 frequenza (Hz) 4000 8000 Inserto malleabile in cotone e paraffina Attenuazioni medie dichiarate dal produttore e ottenute in laboratorio per diversi gradi di istruzione 44 0 10 attenuazione (dB) Il grafico riportato, oltre a marcare la differenza tra i valori di attenuazione misurati, peraltro in laboratorio, per un inserto malleabile, rispetto alle indicazioni del fornitore, dimostra anche il miglioramento dell’ attenuazione in funzione della informazione/addestramento del personale. 20 30 40 nessuna istruzione istruzioni a corredo 50 dimostrazione pratica produttore 60 125 250 500 2000 1000 frequenza (Hz) 4000 8000 Inserto espandibile Attenuazioni medie dichiarate dal produttore e ottenute in laboratorio per diversi gradi di istruzione 0 10 attenuazione (dB) Come nel caso precedente e con ancora maggior chiarezza, per un normale inserto espandibile, il miglioramento dell’attenuazione in funzione della informazione/addestramento del personale. All’ aumentare della formazione i valori di attenuazione aumentano tanto da avvicinarsi fino a coincidere con le indicazioni del produttore. 20 30 40 nessuna istruzione istruzioni a corredo 50 dimostrazione pratica produttore 60 125 250 500 2000 1000 frequenza (Hz) 4000 8000 Complessivamente i dati dimostrano che spesso, a fronte di un’attenuazione riportata dal produttore pari a 20-30 dB, l’attenuazione effettiva è pari a 10-20 dB. Di questo fattore è necessario tener conto sia nella misurazione del limite di esposizione a DPI indossati sia nella stessa scelta del DPI. D’altro canto è necessario che i dispositivi di protezione non esercitino un’iperprotezione al fine di evitare il verificarsi di incidenti ed infortuni. Infatti i DPI-uditivi possono ridurre la percezione di segnali di allarme oppure del rumore indicativo di un pericolo in arrivo/avvicinamento, come ad esempio per i lavoratori che operano in infrastrutture viarie. Per evitare l’iperprotezione gli esperti del settore suggeriscono di non scendere mai ad un livello di esposizione inferiore ai 65-70 dB(A). Un ultimo aspetto da tenere in considerazione è “l’approccio statistico”. La misura dell’attenuazione esercitata da un determinato DPI-uditivo, a livello pratico nei luoghi di lavoro, non viene verificata in tutti i soggetti che lo indossano o lo possono indossare, ma solo su un campione rappresentativo, sul quale elaborare una media statistica. Un determinato dispositivo di protezione però non esercita lo stesso livello di attenuazione su tutti i soggetti che lo indossano. Il valore medio di attenuazione rilevato sul campione statistico “per definizione” garantisce la protezione della media dei lavoratori esposti, ossia del 50%. Il restante 50%, invece, è in parte maggiormente protetto, ma in parte insufficientemente protetto. Invero, stante la diversa sensibilità dei vari soggetti esposti, il DPI-uditivo per una parte dei casi offrirà una attenuazione superiore alla media, per l’altra inferiore. Per aumentare la percentuale di esposti che vengono tutelati quanto meno all’interno della stessa media, è di conseguenza necessario applicare il concetto di deviazione standard (ossia di errore rispetto alla popolazione percentuale), concetto tipicamente statistico. Ad ogni ulteriore indice di deviazione standard, una percentuale maggiore di lavoratori esposti risulta essere tutelato. Infatti aggiungere (o 45 sottrarre) alla media verificata due volte la deviazione standard comporta la protezione del 98% della popolazione, in questo caso lavorativa, tre volte la deviazione standard comporta la protezione del 99.9% della popolazione. Anche per questo aspetto è importante il ruolo del medico competente, che deve poter intervenire al momento della scelta dei dispositivi di protezione, fornendo utili indicazioni sulle reali necessità del lavoratore. In conclusione i dispositivi vanno adattati al singolo lavoratore ed alle sue condizioni di lavoro, deve esserne data una specifica formazione sulle modalità di posizione e di utilizzo durante le attività; ovviamente se l’uso obbligatorio degli otoprotettori comporta il rischio di incidente, vi si deve ovviare con mezzi appropriati, alternativi allo stesso otoprotettore o ad esso sussidiari in modo da avvisare, e quindi rendere immediatamente informato l’operatore, circa il sopraggiungere di altri rischi. 46 APPENDICE Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro TITOLO I Capo I – Disposizioni generali articolo 1 – Campo di applicazione 1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici. 2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica. 3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonché dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, le norme del presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti. 4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione. 4-bis. Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovraintendono le stesse attività, sono tenuti all’osservanza delle disposizioni del presente decreto. 4-ter. Nell’ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di lavoro non può delegare quelli previsti dall’articolo 4, commi 1, 2, 4, lettera a), e 11, primo periodo. articolo 2 – Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi; b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale; 47 c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda, ovvero unità produttiva; d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli: 1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica; 2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; 3) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 8-bis; f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza; g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno; h) agente: l’agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute; i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. articolo 3 – Misure generali di tutela 1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono: a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza; b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo; c) riduzione dei rischi alla fonte; d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro; e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; f) rispetto dei princìpi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo; g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro; l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici; m) allontanamento del lavoratore dall’esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona; n) misure igieniche; o) misure di protezione collettiva ed individuale; p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato; q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti; 48 s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro; t) istruzioni adeguate ai lavoratori. 2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. articolo 4 – Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto 1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro. 2. All’esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente: a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. 3. Il documento è custodito presso l’azienda ovvero l’unità produttiva. 4. Il datore di lavoro: a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all’azienda secondo le regole di cui all’articolo 8; b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all’azienda secondo le regole di cui all’articolo 8; c) nomina, nei casi previsti dall’articolo 16, il medico competente. 5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare: a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; c) nell’affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) richiede l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; g) richiede l’osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all’attività produttiva; h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicu- 49 rezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all’articolo 19, comma 1, lettera e); n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno; o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell’infortunato, le cause e le circostanze dell’infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, di cui all’articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell’organo di vigilanza. Fino all’emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti; p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall’articolo 19, comma 1, lettere b), c) e d); q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti. 6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. 7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori. 8. Il datore di lavoro custodisce, presso l’azienda ovvero l’unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta. 9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell’azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso [si veda ora il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ed in particolare gli articoli 6, 7 e 8], alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private. 10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro, possono essere altresì definiti: a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato nell’allegato I; b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all’anno della visita di cui all’articolo 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l’obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio. 11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota 1 dell’allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari, nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l’adempimento degli obblighi ad essa collegati. L’autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 50 le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell’ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell’interno, per quanto di rispettiva competenza. 12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico. articolo 5 – Obblighi dei lavoratori 1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. In particolare i lavoratori: a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro. articolo 6 – Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori 1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i princìpi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. 2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge. 3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza. articolo 7 – Contratto di appalto o contratto d’opera 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima: 51 a) verifica, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d’opera; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 2. Nell’ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro: a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. 3-bis. L’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Capo II – Servizio di prevenzione e protezione articolo 8 – Servizio di prevenzione e protezione 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 10, il datore di lavoro organizza all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni all’azienda, secondo le regole di cui al presente articolo. 2. Il datore di lavoro designa all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 8-bis, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. 3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell’attività svolta nell’espletamento del proprio incarico. 4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all’azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l’azione di prevenzione o protezione. 5. L’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi: a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso [si veda ora il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ed in particolare gli articoli 6, 7 e 8]; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti e laboratori nucleari; d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre duecento dipendenti; f) nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori dipendenti; g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private. 6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei dipendenti all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro deve far ricorso a persone o servizi esterni all’azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. 7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell’azienda, ovvero unità produttiva, a favore della quale è chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori. 52 8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 8-bis. 9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto con i Ministri della sanità e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, può individuare specifici requisiti, modalità e procedure, per la certificazione dei servizi, nonché il numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7. 10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non è per questo liberato dalla propria responsabilità in materia. 11. Il datore di lavoro comunica all’ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all’azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate: a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione; b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti; c) il curriculum professionale. articolo 8-bis – Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni 1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. 2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi. 3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e province autonome, dalle università, dall’ISPESL, dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dall’amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici. Altri soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 4. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. 5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza almeno quinquennale. 6. Coloro che sono in possesso di laurea triennale di «Ingegneria della sicurezza e protezione» o di «Scienze della sicurezza e protezione» o di «Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro» sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2. 7. È fatto salvo l’articolo 10. 8. Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti al comma 3, organizzano i corsi di formazione secondo tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, da stabilire, con le relative modalità di versamento, con decreto del Ministro competente per materia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 9. Le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto, organizzano i corsi di formazione nei limiti delle risorse finanziarie proprie o con le maggiori entrate derivanti dall’espletamento di dette attività a carico dei partecipanti. 10. La partecipazione del personale delle pubbliche amministrazioni ai corsi di formazione di cui al presente articolo è disposta nei limiti delle risorse destinate dalla legislazione vigente alla formazione del personale medesimo. 53 articolo 9 – Compiti del servizio di prevenzione e protezione 1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b), e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all’articolo 11; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 21. 2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali; e) le prescrizioni degli organi di vigilanza. 3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto. 4. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro. articolo 10 – Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi 1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell’allegato I, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di cui all’articolo 8, comma 4. 2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro e trasmettere all’organo di vigilanza competente per territorio: a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi; b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 11; c) una relazione sull’andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione prevista dalla legislazione vigente; d) l’attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. articolo 11 – Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi 1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano: a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; c) il medico competente ove previsto; d) il rappresentante per la sicurezza. 2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti: a) il documento, di cui all’articolo 4, commi 2 e 3; 54 b) l’idoneità dei mezzi di protezione individuale; c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. 3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. 4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una apposita riunione. 5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione. (omissis) Capo IV – Sorveglianza sanitaria articolo 16 – Contenuto della sorveglianza sanitaria 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente. 2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende: a) accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica; b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. 3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. articolo 17 – Il medico competente 1. Il medico competente: a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 8, sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione dell’azienda ovvero dell’unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori; b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all’articolo 16; c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all’articolo 16; d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale; e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati; h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all’anno e partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza; i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali; 55 collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all’articolo 15; m) collabora all’attività di formazione e informazione di cui al capo VI. 2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri. 3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all’articolo 16, comma 2 esprima un giudizio sull’inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. 4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. 5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di: a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l’imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo; b) libero professionista; c) dipendente del datore di lavoro. 6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti. 7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l’attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza. l) (omissis) Capo VI – Informazione e formazione dei lavoratori articolo 21 – Informazione dei lavoratori 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione su: a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale; b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; d) i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori; f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente; g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15. 2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all’articolo 1, comma 3. articolo 22 – Formazione dei lavoratori 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. 2. La formazione deve avvenire in occasione: a) dell’assunzione; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi. 4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel pro- 56 prio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 5. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono essere adeguatamente formati. 6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all’articolo 20, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. 7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all’articolo 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese. (omissis) TITOLO IV – Uso dei dispositivi di protezione individuale articolo 40 – Definizioni 1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. 2. Non sono dispositivi di protezione individuale: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico; d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali; e) i materiali sportivi; f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione; g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. articolo 41 – Obbligo di uso 1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. articolo 42 – Requisiti dei DPI 1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475. 2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre: a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; d) poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità. 3. In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. articolo 43 – Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; 57 c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d’uso di cui all’articolo 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione. 2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso di cui all’articolo 45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di: a) entità del rischio; b) frequenza dell’esposizione al rischio; c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; d) prestazioni del DPI. 3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall’articolo 42 e dal decreto di cui all’articolo 45, comma 2. 4. Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie; b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante; c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori; e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; f) rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI. 5. In ogni caso l’addestramento è indispensabile: a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria; b) per i dispositivi di protezione dell’udito. articolo 44 – Obblighi dei lavoratori 1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell’articolo 43, commi 4, lettera g), e 5. 2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato. 3. I lavoratori: a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa. 4. Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI. 5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione. articolo 45 – Criteri per l’individuazione e l’uso 1. Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce elemento di riferimento per l’applicazione di quanto previsto all’articolo 43, commi 1 e 4. 2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, tenendo conto della natura, dell’attività e dei fattori specifici di rischio, indica: a) i criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI; b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l’impiego dei DPI. 58 (omissis) TITOLO V-bis – Protezione da agenti fisici Capo I – Disposizioni generali articolo 49-bis – Campo di applicazione 1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l’udito. articolo 49-ter – Definizioni 1. Ai fini del presente titolo si intende per: a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»; b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20µPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo; c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,8h): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2. articolo 49-quater – Valori limite di esposizione e valori di azione 1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a: a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX,8h = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 µPa); b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 µPa); c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 µPa). 2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l’esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all’altra, è possibile sostituire, ai fini dell’applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che: a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A); b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività. Capo II – Obblighi del datore di lavoro articolo 49-quinquies – Valutazione del rischio 1. Nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 4, il datore di lavoro valuta il rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare: a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo; b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’articolo 49-quater; c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore; d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni; e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni; f) le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia; g) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore; 59 h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile; i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica; l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione. 2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione. 3. I metodi e le apparecchiature utilizzate sono adattati alle condizioni prevalenti in particolare alla luce delle caratteristiche del rumore da misurare, della durata dell’esposizione, dei fattori ambientali e delle caratteristiche dell’apparecchio di misurazione. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell’esposizione del lavoratore. 4. I metodi e le strumentazioni rispondenti alle norme di buona tecnica si considerano adeguati ai sensi del comma 3. 5. Nell’applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto delle imprecisioni delle misurazioni determinate secondo la prassi metrologica. 6. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 49-sexies, 49-septies, 49-octies e 49-nonies ed è documentata in conformità all’articolo 4, comma 2. 7. La valutazione e la misurazione di cui ai commi 1 e 2 sono programmante ed effettuate con cadenza almeno quadriennale, da personale adeguatamente qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 8. In ogni caso il datore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità. articolo 49-sexies – Misure di prevenzione e protezione 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione, mediante le seguenti misure: a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l’eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l’esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento: 1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; 2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo. 2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 49-quinquies, risulta che i valori superiori di azione sono oltrepassati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1. 3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l’accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione. 60 4. Nel caso in cui, data la natura dell’attività, il lavoratore benefici dell’utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. articolo 49-septies – Uso dei dispositivi di protezione individuali 1. Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all’articolo 49-sexies, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l’udito conformi alle disposizioni contenute nel Titolo IV ed alle seguenti condizioni: a) nel caso in cui l’esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell’udito; b) nel caso in cui l’esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell’udito; c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell’udito che consentono di eliminare il rischio per l’udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti; d) verifica l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell’udito. 2. Il datore di lavoro tiene conto dell’attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell’udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione. articolo 49-octies – Misure per la limitazione dell’esposizione 1. Fermo restando l’obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l’adozione delle misure prese in applicazione del presente titolo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro: a) adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione; b) individua le cause dell’esposizione eccessiva; c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta. articolo 49-nonies – Informazione e formazione dei lavoratori 1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore, con particolare riferimento: a) alla natura di detti rischi; b) alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all’articolo 49-quater; d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione dell’articolo 49quinquies insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali; e) all’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell’udito; f) all’utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all’udito; g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all’obiettivo della stessa; h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l’esposizione al rumore. articolo 49-decies – Sorveglianza sanitaria 1. Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 16, i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. 2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta o qualora il medico competente ne conferma l’opportunità. 3. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, l’esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a rumore, il medico competente ne informa il datore di lavoro ed il lavoratore. 4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro: a) riesamina la valutazione del rischio effettuata a norma dell’articolo 49-quinquies; b) riesamina le misure volte a eliminare o ridurre i rischi a norma degli articoli 49-sexies e 49septies; 61 c) tiene conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio; d) adotta le misure affinché sia riesaminato lo stato di salute di tutti gli altri lavoratori che hanno subito un’esposizione analoga. articolo 49-undecies – Deroghe 1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe all’uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l’utilizzazione completa ed appropriata di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione. 2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, dall’organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione della deroga stessa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tali deroghe sono riesaminate ogni quattro anni e sono abrogate non appena le circostanze che le hanno giustificate cessano di sussistere. 3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 è condizionata dalla intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l’intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe. 4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette ogni quattro anni alla Commissione dell’Unione europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo. articolo 49-duodecies – Linee guida 1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente titolo, elaborano le linee guida per l’applicazione del presente capo nei settori della musica e delle attività ricreative. (omissis) TITOLO IX – Sanzioni articolo 89 – Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti 1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 1.549 a euro 4.131 euro per la violazione degli articoli 4, commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo; 49quinquies, commi 1 e 6; 59-quinquies, commi 1 e 3; 63, commi 1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera a); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-ter. 2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 1.549 a euro 4.131 per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter, 36-bis, commi 5, 6; 36-ter; 36quater, commi 5 e 6; 36-quinquies, comma 2, 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 49-quinquies, commi 2, 3 e 7; 49-sexies, comma 2; 49-septies, comma 1; 49-octies; 49-nonies; 49-decies, commi 1, 2 e 4; 49-undecies, comma 3, secondo periodo; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 59-sexies, commi 1, 2 e 4; 59-septies; 59nonies, comma 1; 59-decies; 59-undecies; 59-duodecies, commi da 1 a 4; 59-terdecies; 59quaterdecies; 59-quinquiesdecies, commi 1, 2 e 3; 59-sexiesdecies, commi 1, secondo periodo, e 2; 72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies; 72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2, 88-quater, comma 2; 88-sexies; 88-septies, comma 2; 88-octies, commi 1 e 2; 88-undecies; b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro 516 a euro 2.582 per la violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5, lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 59-quater, comma 1; 59-octies; 72-octies, commi 1, 2 e 3, 7262 decies, commi 1, 2, 3, e 5; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2; b-bis) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da euro 258 a euro 1.032 per la violazione degli articoli 36-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, 36-ter, 36-quater, commi 1, 3 e 4, 36-quinquies, comma 1; b-ter) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da euro 250 a euro 1.000 per la violazione degli articoli 59-sexies, comma 3, e 59-duodecies, commi 5 e 7. 3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.580 a euro 15.490 per la violazione degli articoli 4, commi 5, lettera o), e 8; 8, comma 11; 11; 59nonies, comma 3; 59-sexiesdecies, commi 3 e 4; 70, commi 3, 4, 5, 6 e 8; 87, commi 3 e 4 [per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2006 la sanzione è da 516 a 3.098]. (omissis) Decreto legislativo 10 aprile 2006, n. 195 Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) articolo 1 – Sostituzione del titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (omissis) articolo 2 – Inserimento del titolo V-bis nel decreto legislativo n. 626 del 1994 (omissis) articolo 3 – Sanzioni 1. All’articolo 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono apportate le seguenti modificazioni: (omissis) articolo 4 – Clausola di cedevolezza 1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del Titolo V-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni, introdotti dal presente decreto, afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente titolo. articolo 5 – Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui al Capo IV del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e, limitatamente al danno uditivo, non si applica l’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303; la voce «rumori» nella Tabella allegata allo stesso decreto n. 303 del 1956 è soppressa. articolo 6 – Invarianza degli oneri 1. All’attuazione degli articoli dal 49-bis al 49-duodecies del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal presente decreto, le Amministrazioni pubbliche provvedono nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. articolo 7 – Entrata in vigore 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Per il settore della navigazione aerea e marittima, l’obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore entra in vigore il 15 febbraio 2011. 3. Per i settori della musica e delle attività ricreative, le disposizioni di cui all’articolo 2 si applicano a decorrere dal 15 febbraio 2008. 63 64