Comune di Torregrotta
Vademecum per i cittadini stranieri
Comunitari ed Extracomunitari
Realizzato nell’ambito del Progetto formativo e di orientamento
promosso dall’Università degli Studi di Messina,
Facoltà di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
Indice
Dal permesso di soggiorno alla cittadinanza
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Visto di ingresso
Il permesso di soggiorno
Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di soggiorno)
Carta Blu
Idoneità alloggiativa
Protezione internazionale
Ricongiungimento familiare
Carta di soggiorno familiari stranieri di cittadini UE
Diritti dei minori stranieri non accompagnati
Accordo di integrazione
Cittadinanza Italiana
Carta di identità e codice fiscale
La famiglia, i servizi e gli anziani
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Iscrizione anagrafica
Matrimonio
Assegni di maternità
Assegni per nuclei familiari numerosi (almeno cinque componenti)
Bonus sociale Energia Elettrica e Bonus Gas naturale
Fondo sostegno affitti (almeno 5 anni di residenza)
Assegno sociale
Salute
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Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
Cittadini Stranieri Non Regolarmente Soggiornanti
Studio e Lavoro
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Diritto allo studio
Riconoscimento titoli accademici e professionali
Accesso al lavoro
Assunzione per i non iscritti alle liste di collocamento (lavoro di natura occasionale)
Malattia, gravidanza, infortunio sul lavoro, licenziamento
Dal permesso di soggiorno alla cittadinanza
Il visto di ingresso
Cos’è?
Il visto è un’autorizzazione concessa al cittadino straniero dalla Rappresentanza diplomatico-consolare
italiana del luogo di residenza abituale o di origine dello straniero per l’ingresso nel territorio della
Repubblica Italiana o in quello degli altri Paesi Schengen. Nel 2011 è entrato in vigore il decreto che
definisce i 21 tipi di visto d’ingresso in base alle motivazioni ed i requisiti per l’ottenimento.
Chi può richiederlo?
L’ esenzione dall’obbligo di richiesta del visto d'ingresso per soggiorni per turismo, missione, affari, invito,
gara sportiva e, dal 1° settembre 2010 anche per motivi di studio, purché non superiori a 90 giorni, varia
in base agli accordi stipulati fra la Comunità Europea e i vari Paesi Terzi.
Tipologie
• Visti di breve durata, detti visti Schengen uniformi (VSU) e i visti a territorialità limitata (VTL)
previsti per soggiorni fino a 90 giorni, calcolato a partire dalla data di primo ingresso nello spazio
Schengen.
I visti per breve soggiorno possono essere rilasciati per motivi di: affari, cure mediche, gara
sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, studio, trasporto
e turismo.
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Visti di lunga durata o visti nazionali (VN), cioè superiore a 90 giorni. Il visto consente la libera
circolazione, anche in attesa del Permesso di soggiorno, per un periodo non superiore a 90 giorni
per semestre, nel territorio degli altri Stati membri.
I visti per lungo soggiorno possono essere rilasciati solo per: adozione, cure mediche, motivi
diplomatici, familiare al seguito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi,
reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio, vacanze-lavoro.
Quando non si può stabilire la destinazione principale del viaggio (per esempio varie tappe in diversi Paesi
Schengen), competente al rilascio del visto è la Rappresentanza dello stato Schengen di primo ingresso.
I costi (espressi in Euro)
Tariffe per tutte le tipologie di visto Schengen uniforme: € 60
• Visto collettivo (breve durata): € 60 + 1 per persona
• Visto nazionale per soggiorni di lunga durata (tipo D): € 116
I visti per studio, per titolari di passaporti diplomatici o di servizio, e per familiari di cittadini UE sono
gratuiti.
I tempi
La decisione su una domanda di visto Schengen uniforme è presa entro 15 giorni di calendario dalla data
della presentazione della domanda.
Il termine massimo per il rilascio di un visto nazionale (o di notifica del provvedimento di diniego) è di 90
giorni dalla richiesta.
Lo straniero in possesso di un visto per breve soggiorno (visto uniforme Schengen) non ha alcuna
possibilità di prorogare il suo soggiorno oltre alla durata del soggiorno prevista dal visto, salvo nei casi di
assoluta e comprovata impossibilità di uscita.
La Questura di zona decide se prorogare o meno il soggiorno sul territorio italiano.
(Riferimenti normativi: Decreto Ministro Affari Esteri 11/5/2011, Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio,
Regolamento CE n. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio)
Dichiarazione di presenza
Chi deve munirsene?
Gli stranieri provenienti da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen che hanno intenzione di
soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 90 giorni per motivi di visita, affari, turismo e studio.
L'inosservanza delle disposizioni previste comporta l'espulsione dello straniero che:
• ha presentato in ritardo la dichiarazione, salvo forza maggiore;
• si trattenga nel territorio dello Stato oltre il periodo consentito, pur avendo regolarmente
dichiarato la propria presenza.
Il prefetto adotta il provvedimento di espulsione dopo aver valutato il singolo caso.
Tempi e modalità
Gli stranieri devono dichiarare la propria presenza, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, al questore della
provincia in cui si trovano, oppure, se sono ospiti di strutture alberghiere, si avvalgono della dichiarazione
resa dall'albergatore. Il modulo da compilare è reperibile presso l’autorità di frontiera, presso la questura
e in rete.
(Riferimenti normativi: DLgs 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni; dpr 31 agosto 1999, n. 394 e successive
modificazioni; legge 28 maggio 2007, n. 68; decreto del ministro dell'Interno 26 luglio 2007)
Il permesso di soggiorno
Chi deve richiederlo?
Gli stranieri e gli apolidi che intendono soggiornare per più di tre mesi, devono richiedere il permesso di
soggiorno che consente di rimanere in Italia, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge.
Tipologie di permessi, tempi e modalità
Chi arriva in Italia per la prima volta ha 8 giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato per
chiedere il permesso di soggiorno. L'interessato deve inoltrare l'istanza di rilascio o di rinnovo del
permesso di soggiorno al questore della provincia in cui dimora tramite gli uffici postali utilizzando
l'apposito kit a disposizione, oppure rivolgendosi a comuni e patronati abilitati, affinché precompilino
l'istanza. Coloro che presentano l'istanza tramite gli uffici postali vengono poi convocati dall'Ufficio
immigrazione della questura.
Tipologie di permessi di soggiorno presentabili tramite uffici postali:
affidamento, attesa riacquisto cittadinanza, asilo, famiglia, lavoro autonomo, lavoro subordinato,
missione, motivi religiosi, residenza elettiva, ricerca scientifica, apolidia, studio (nei casi in cui il soggiorno
è superiore a 3 mesi), permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, della Carta blu UE.
Tutte le altre tipologie di permessi di soggiorno devono, invece, essere presentate presso gli Uffici
immigrazione delle questure.
Nel caso sia richiesto il duplicato del permesso di soggiorno, deve essere esibita, insieme alla ricevuta che
attesta il deposito dell'istanza, la denuncia di smarrimento o furto del permesso di soggiorno.
Dall'11 dicembre 2006 è stato adottato il permesso di soggiorno elettronico, che consiste in una smart card, ed è stato attribuito all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato il compito di produrre e attivare il
documento, previa acquisizione dei dati relativi all'identificazione del richiedente da parte delle questure.
Per i figli minori di anni quattordici, è previsto il rilascio di una smart-card che costituisce un allegato del
titolo di soggiorno del genitore.
Periodo di validità
La validità del permesso di soggiorno è la stessa del visto d'ingresso:
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fino a sei mesi per lavoro stagionale e fino a nove mesi per lavoro stagionale nei settori che
richiedono tale estensione;
fino ad un anno, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale ovviamente
documentato;
fino a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per
ricongiungimenti familiari.
I costi
La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo
determinato in:
− € 80,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari ad un anno;
− € 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
− € 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti.
Non è mai richiesto il versamento del contributo quando:
• il permesso di soggiorno è rilasciato o rinnovato per asilo, per richiesta asilo, per protezione
umanitaria, per protezione sussidiaria;
• lo straniero o l'apolide sono minori;
• l'ingresso è per ricevere cure mediche; la stessa esenzione si applica anche agli eventuali
accompagnatori;
• è richiesto l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.
Il rinnovo
Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, in
determinate ipotesi anche tramite gli uffici postali abilitati, almeno 60 giorni prima della scadenza ed è
sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio.
Nell'attesa del rinnovo di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, lo
straniero può lavorare fino alla eventuale comunicazione, da parte dell'Autorità' di pubblica sicurezza.
Casi di rifiuto
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato,
esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel
territorio dello Stato, salvo che ricorrano seri motivi.
Il permesso di soggiorno non può, invece, essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha
interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno
di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del
permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi
militari o da altri gravi e comprovati motivi.
(Riferimenti normativi: DLgs. 27/07/1998, n. 286 artt. 5, 6, 21, regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 179 del 14
settembre 2011, legge 28 maggio 2007 n. 68, decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2011,
recante "Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno", D.P.R. 31/08/1999, n. 394 artt. 9, 10, 11, 12,
13, 14, 18, 29, legge 30/07/2002, n. 189 art. 2, legge 12/11/2004, n. 271 art. 1-quinquies; D.L. 14/08/2013, n. 93 - Art. 4)
Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
(ex Carta di soggiorno)
Cos’è?
Il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è una tipologia di permesso rilasciato a chi
risiede in maniera stabile e continuative in uno dei Paesi Membri dell’Unione Europea e soddisfi
determinati requisiti. Non ha scadenza, ma deve essere aggiornato, infatti non riporta data di scadenza
ma la dicitura "illimitata. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è valido come
documento di identificazione personale per 5 anni.
Chi può chiederlo?
Il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesto dai cittadini stranieri in
possesso dei seguenti requisiti:
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che soggiornano regolarmente in Italia da almeno 5 anni;
che sono titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità;
che possono dimostrare la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno
sociale riferito ad una qualsiasi tipologia di contratto (determinato o indeterminato ed anche
apprendistato);
che hanno superato un test di conoscenza della lingua italiana (in vigore dal 9 dicembre 2010), che
non è richiesto in caso in cui il richiedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo sia titolare della protezione internazionale.
•
Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di 5 anni di
possesso di un permesso di soggiorno, a condizione che siano inferiori a 6 mesi consecutivi e non superino
complessivamente 10 mesi nel quinquennio, salvo che tale interruzione sia dipesa dalla necessità di
adempiere agli obblighi militari, ovvero da altri gravi e comprovati motivi. La domanda va presentata
presso gli uffici postali e per l’assistenza ci si può recare presso i Patronati o i Comuni che offrono questo
servizio.
Dall’11 Marzo 2014 è possibile anche ai rifugiati ed ai titolari di protezione sussidiaria richiedere il rilascio
del Permesso di soggiorno per Lungo soggiornanti.
Il rinnovo
Il rinnovo è effettuato a richiesta dall'interessato e corredato di fotografie aggiornate. Alla domanda è
necessario allegare:
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copia del passaporto o documento equipollente, in corso di validità;
copia della dichiarazione dei redditi (il reddito deve essere superiore all'importo annuo
dell'assegno sociale); per i collaboratori domestici (colf/badanti) esibizione dei bollettini INPS o
estratto contributivo analitico rilasciato dall'INPS;
certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali;
copie delle buste paga relative all'anno in corso;
documentazione rilasciata dal Comune di Torregrotta relativa alla residenza e allo stato di
famiglia;
Costi
• contributo di 200,00 euro (dal 30 gennaio 2012);
• 16,00 euro della marca da bollo da apporre sui moduli;
• 30 euro da corrispondere allo sportello per le spese di spedizione della busta tramite
raccomandata;
• 27,50 euro per il rilascio del titolo di soggiorno in formato elettronico.
La richiesta può essere presentata anche per il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai
diciotto anni; figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, figli maggiorenni a carico invalidi
totalmente.
Per ottenere il permesso di soggiorno anche per i familiari, oltre ai documenti elencati sopra, è
necessario:
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avere un reddito sufficiente alla composizione del nucleo familiare.
un alloggio idoneo documentato se la domanda è presentata anche per i familiari;
avere la certificazione anagrafica che attesti il rapporto familiare.
il superamento di un test di conoscenza della lingua italiana, salvo esclusioni previste dalla legge.
Il Permesso di soggiorno per Lungo soggiornanti non può essere richiesto:
- dai titolari di Permesso di soggiorno per studio o formazione professionale;
- dai titolari di Permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- dai titolari di visti di breve periodo;
(Riferimenti normativi: Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico sull’immigrazione art. 09)
Carta blu U.E.
Cos’è?
Si tratta di un particolare tipo di permesso di soggiorno, che viene rilasciato dal questore allo straniero
altamente qualificato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro e della relativa
comunicazione alla questura. L’interessato deve essere in possesso del titolo di istruzione superiore
rilasciato da autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, dopo un percorso formativo di
almeno 3 anni, concluso con il conseguimento di una qualifica professionale superiore nonché, in caso di
professioni regolamentate, degli specifici requisiti previsti per il loro esercizio.
Tempi e modalità
La Carta Blu UE dura 2 anni, se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato. Se tale rapporto è a tempo
determinato, il permesso di soggiorno ha una durata superiore di 3 mesi rispetto alla scadenza del
rapporto di lavoro. Per ottenere la carta blu U.E. è necessario che l'interessato svolga prestazioni
lavorative retribuite per conto e sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica.
La domanda di nulla osta al lavoro per i lavoratori altamente qualificati è presentata dal datore di lavoro
allo Sportello unico immigrazione della Prefettura che rilascia tale nulla osta, che consentirà
all'interessato di ottenere il visto d'ingresso per l'Italia. Non occorre il visto d'ingresso per l'Italia qualora
lo straniero sia già legalmente presente sul territorio nazionale ovvero sia titolare di carta blu U.E..
Al titolare di carta blu UE può essere riconosciuto lo status di soggiornante di lungo periodo con
conseguente rilascio del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti, in presenza degli specifici requisiti
ed alle due seguenti condizioni: di aver soggiornato legalmente ed ininterrottamente per 5 anni nel
territorio dell'Unione in forza di una carta blu U.E.; di essere in possesso, in Italia, da almeno 2 anni, di un
permesso di soggiorno in formato elettronico, recante la dicitura carta blu U.E.. Ai familiari dello
straniero titolare di carta blu U.E. e dello status di soggiornante di lungo periodo è rilasciato un permesso
di soggiorno biennale per motivi di famiglia.
(Riferimenti normativi: decreto legislativo del 28 giugno 2012 n. 108, circolare Ministero dell’interno n. 5209 del 3 agosto
Ministero dell’interno)
Idoneità alloggiativa
Il certificato di idoneità dell’alloggio ed idoneità dei requisiti igienico sanitari è un documento con il quale
si dichiara l’idoneità ad ospitare un certo numero di persone in rapporto ai vani di cui è composto, in base
ai parametri minimi stabiliti dalla legge ovvero:
Mq 29 -> massimo 1 persona
Mq 34 -> massimo 2 persone
Mq 44 -> massimo 3 persone
Mq 61 -> massimo 4 persone
Mq 71 -> massimo 5 persone.
Questi certificati fanno parte della documentazione richiesta dalla questura o dalla prefettura (a seconda
dei procedimenti di competenza) nei casi di richiesta di permesso di soggiorno per lavoro (a seguito di
primo ingresso in Italia con visto di lavoro), di regolarizzazioni o emersione lavoro irregolare, di nulla osta
al ricongiungimento familiare o richiesta di permesso di soggiorno per motivi di “famiglia”, di Permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La domanda si presenta al Comune di residenza.
(Riferimenti normativi: DPR 334/2004, L.R.T.96/1996 e dalla D.G.R.T. 700/2005, D.Lgs. 286/98, L.94/2009)
Protezione Internazionale
Chi può richiederla?
Può fare domanda lo straniero che intenda chiedere protezione dallo Stato italiano perché fugge da
persecuzioni, torture o dalla guerra, anche se ha fatto ingresso in Italia in modo irregolare ed è privo di
documenti, circostanze da motivare nella richiesta.
Tempi e modalità
Non ci sono termini di tempo per la presentazione della domanda che deve essere presentata presso la
Polizia di frontiera o la Questura.
Devono essere presentati documenti che comprovino quanto dichiarato, se disponibili (articoli di giornale,
foto, documenti ufficiali quali denunce o referti medici, ecc.).
La mancanza di prove non è motivo di esclusione dall’accesso alla procedura.
Se lo straniero è in possesso di passaporto dovrà consegnarlo alla Polizia, con quattro foto e il domicilio
eletto (dovrà consegnare quindi la dichiarazione di ospitalità e relativi documenti, contratto d’affitto o
rogito e documento d’identità dell’ospitante).
In caso il richiedente non possegga il passaporto può essere utile presentare al momento della domanda
la carta d’identità del proprio paese.
Chi non può ottenere protezione?
• Chi abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro
l’umanità;
• chi abbia commesso un crimine grave di diritto comune al di fuori del paese di accoglimento e
prima di esservi ammesso in qualità di rifugiato;
• chi si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Se lo straniero è considerato un pericolo per la sicurezza e l’ordine dello Stato la sua domanda non sarà
riconosciuta, ma dovrà comunque essere esaminata.
Se lo straniero è già stato riconosciuto rifugiato in un altro paese firmatario della convenzione di Ginevra
o ha reiterato la medesima domanda dopo aver ottenuto un diniego, la domanda sarà dichiarata
inammissibile dalla Commissione territoriale competente. La domanda può essere, inoltre, rigettata per
manifesta infondatezza.
Motivi di persecuzione
Al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione devono essere riconducibili ai
motivi di:
a) "razza";
b) "religione";
c) "nazionalità";
d) "particolare gruppo sociale";
e) "opinione politica".
Il riconoscimento dello status di rifugiato consente:
• il rilascio di un permesso di soggiorno per asilo politico della durata di 5 anni;
• il rilascio del titolo di viaggio per rifugiati per potersi recare all’estero;
• il rilascio del tesserino di rifugiato che consente ulteriori rinnovi e pratiche;
• di fare richiesta di cittadinanza per naturalizzazione dopo soli 5 anni;
• di ricongiungere la propria famiglia;
• accesso all’occupazione;
• accesso all’istruzione;
• assistenza sanitaria e sociale.
(Riferimenti normativi: decreto legislativo del 19 novembre 2007, n.251 ed il decreto legislativo del 28 gennaio 2008,
n.25, e il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n.18, Direttive U.E. 2004/83/CE e 2005/85/CE)
Ricongiungimento familiare
Chi può chiederlo?
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale, con Permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, non scaduto,
per lavoro subordinato o autonomo, famiglia, asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari (prima della
conversione in permesso di soggiorno per protezione sussidiaria), studio, motivi religiosi e ricerca
scientifica.
Chi può essere ricongiunto?
• Il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore a 18 anni. Non si può ricongiungere il
coniuge o i genitori se questi siano coniugati con un cittadino straniero regolarmente
soggiornante.
• I figli minori di anni 18, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione
che l'altro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso (i minori adottati o affidati o
sottoposti a tutela sono equiparati ai figli);
• I figli maggiorenni a carico invalidi al 100%;
• I genitori a carico se non hanno figli in patria o, se over 65, gli altri figli non possano mantenerli
per documentati e gravi motivi di salute;
• Il genitore naturale.
Requisiti obbligatori:
• Avere un reddito sufficiente (pari all’assegno sociale, ovvero 448,5 € nella sua misura intera per
l’anno 2014); si deve tener conto anche di familiari a carico. E’ possibile integrare il proprio
reddito con quello di familiari conviventi.
•
Dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico sanitari accertati dai
competenti uffici comunali.
In caso di ricongiungimento di un solo minore di anni 14 il certificato dell’alloggio può essere sostituito
dalla dichiarazione di ospitalità del titolare dell’appartamento con copia del contratto di
locazione/comodato /proprietà, di durata non inferiore a 6 mesi a decorrere dalla richiesta di nulla osta.
•
Inviare la domanda di nulla osta on line sul sito web del Ministero dell’Interno.
Ricongiungimento familiare (familiare di cittadino italiano e comunitario)
I cittadini italiani o comunitari che intendono ricongiungersi con i propri familiari di cittadinanza non
comunitaria, o con quelli del proprio coniuge, richiedono il visto d’ingresso per “motivi familiari”
direttamente all’Ambasciata o al Consolato italiano di residenza del familiare straniero.
Sono “familiari”:
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•
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il coniuge
i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge
altri familiari o partner non U.E., se a carico o conviventi, possono fare ingresso in Italia con un
visto per residenza elettiva (che però non permette il lavoro).
(Riferimenti normativi: decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008)
Carta di soggiorno familiari stranieri di cittadini UE
I familiari non U.E. di cittadini italiani o comunitari hanno diritto alla Carta di soggiorno.
La Carta si richiede presso la Questura di Messina Ufficio Immigrazione, telefono 090366234 (Lun-Ven
9/13, Lun-Mar-Gio 15/16:30) ed occorre:
• apposito modulo
• marca da bollo ( € 16,00)
• passaporto o documento equivalente, valido
• visto d'ingresso (se richiesto)
• documentazione anagrafica attestante il rapporto di parentela
• richiesta di iscrizione anagrafica del familiare cittadino U.E
• 4 foto formato tessera.
La Carta di soggiorno viene rilasciata dopo 90 giorni dalla richiesta ed ha una validità di 5 anni.
Dopo 5 anni di permanenza continuativa, i familiari stranieri di cittadini U.E. possono chiedere la Carta di
soggiorno permanente per familiari di cittadini europei, presentando alla questura:
• modulo “carta di soggiorno permanente”
• marca da bollo da € 16,00
• copia della carta di soggiorno posseduta, oppure attestazione di iscrizione anagrafica da almeno 5
anni o autocertificazione
• documento d’identità in corso di validità.
(Riferimenti normativi: DLgs. 30/2007, Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
del 6 aprile 2007, n.19 “Decreto legislativo n. 30, del 6 febbraio 2007.)
Diritti dei minori stranieri non accompagnati
Introduzione
I minori stranieri, anche se entrati irregolarmente in Italia, sono titolari di tutti i diritti sanciti dalla
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia.
Chi sono?
I minori stranieri non accompagnati sono quei minori stranieri che si trovano in Italia privi di assistenza e
rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro in base a un provvedimento formale
responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano.
Il Comitato per i minori stranieri ha affermato che sono da considerarsi “accompagnati” i minori affidati
con provvedimento formale a parenti entro il terzo grado regolari, mentre sono da considerarsi “non
accompagnati” negli altri casi.
Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le norme previste in generale dalla legge italiana in
materia di assistenza e protezione dei minori.
Si applicano, tra le altre, le norme riguardanti:
• il collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in stato di abbandono; la competenza
attribuita, come per i minori italiani, all’Ente Locale (in genere il Comune);
• l’affidamento del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo a una famiglia o
a una comunità;
• l’apertura della tutela per il minore i cui genitori non possano esercitare la potestà.
Ogni minore straniero non accompagnato deve essere segnalato:
• alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;
• al Giudice Tutelare, per l’apertura della tutela;
• al Comitato per i minori stranieri, ad eccezione del caso in cui il minore abbia presentato domanda
di asilo.
Hanno diritto di restare in Italia?
L’inespellibilità
I minori stranieri non possono essere espulsi, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello
Stato (e in questi casi il provvedimento di espulsione è disposto dal Tribunale per i minorenni) e salvo il
diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi.
Il rimpatrio assistito
I minori stranieri non accompagnati (non richiedenti asilo) possono però essere rimpatriati mediante il
“rimpatrio assistito”, che è disposto dal Comitato per i minori stranieri, viene eseguito accompagnando il
minore fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorità responsabili del paese d’origine, e in seguito al
rimpatrio viene proposto al minore un progetto di reinserimento (scolastico, lavorativo ecc.). Il rimpatrio
non comporta il divieto di reingresso per 10 anni.
La richiesta di asilo
I minori stranieri non accompagnati che temono di subire persecuzioni nel loro paese, per motivi di razza,
religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche,
hanno diritto di presentare domanda di asilo.
Hanno diritto di ottenere un permesso di soggiorno?
Tutti i minori stranieri non accompagnati hanno diritto, per il solo fatto di essere minorenni (e quindi in
generale inespellibili), di ottenere un permesso di soggiorno per minore età.
Il permesso per minore età non consente di lavorare e non può essere convertito in permesso per studio
o lavoro, al compimento dei 18 anni.
La legge prevede che il minore possa ottenere un permesso per studio o lavoro, al compimento dei 18
anni, nei casi in cui siano soddisfatte determinate condizioni.
I minori titolari di permesso per minore età possono convertire questo permesso in un permesso di
soggiorno per affidamento se:
• non vengano rimpatriati per provvedimento del Comitato per i minori stranieri;
•
vengono affidati con affidamento disposto dal Tribunale per i minorenni oppure disposto dai
servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice Tutelare.
Il permesso per affidamento che viene rilasciato in questi casi consente di lavorare e può essere
convertito in permesso per studio o lavoro, al compimento dei 18 anni.
I minori affidati a un cittadino straniero regolarmente soggiornante e che convivono con l’affidatario
vengono iscritti nel permesso di soggiorno dell’affidatario fino al compimento dei 14 anni, e ricevono un
permesso
di
soggiorno
per
motivi
familiari
al
compimento
dei
14
anni.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente di lavorare e può essere convertito in permesso per
studio o lavoro, al compimento dei 18 anni. I minori stranieri non accompagnati che presentano domanda
di asilo ricevono un permesso di soggiorno per richiesta di asilo;
Il permesso per richiesta di asilo non consente di lavorare, mentre il permesso per asilo e il permesso per
motivi umanitari lo consentono; questi tipi di permesso di soggiorno sono rinnovabili anche dopo il
compimento dei 18 anni.
Quando compiono 18 anni, hanno diritto di restare regolarmente in Italia?
I minori stranieri non accompagnati presenti in Italia da 3 anni e che hanno seguito un progetto di
integrazione per 2 anni, possono ottenere un permesso per studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato
o autonomo, al compimento dei 18 anni, soddisfacendo le seguenti condizioni:
• non hanno ricevuto un provvedimento di rimpatrio da parte del Comitato per i minori stranieri;
• frequentano corsi di studio, o svolgono attività lavorativa retribuita;
• hanno la disponibilità di un alloggio.
La sussistenza di tali requisiti deve essere dimostrata, con idonea documentazione, dall’ente gestore del
progetto di integrazione.
(Riferimenti normativi: testo Unico 286/98 sull’immigrazione e successive modifiche (D.lgs. 113/99, legge 189/2002 ecc.),
Legge 184/83 sull’adozione e l’affidamento e successive modifiche (legge 476/98, legge 149/2001) Codice Civile, Titoli X e
XI, Regolamento di attuazione del T.U. 286/98, D.P.R. 394/99, Regolamento del Comitato per i minori stranieri, D.P.C.M.
535/99, Circolare del Ministero dell’Interno del 13.11.2000, Circolare del Ministero dell’Interno del 9.4.2001, l’art. 25
della legge 189/2002, Linee Guida del Comitato per i minori stranieri del 2003)
Accordo di integrazione
Tutti gli stranieri di più di 16 anni che chiedono per la prima volta un permesso di soggiorno di durata non
inferiore ad un anno, devono firmare l’accordo di integrazione (a seconda del visto d’ingresso) allo
Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura o alla Questura. Se minorenni, firmano anche i
genitori o gli esercenti la potestà genitoriale. Non deve firmare l’accordo chi é affetto da patologie o
disabilità, il minore solo, la vittima di tratta. Alla firma dell’accordo vengono assegnati 16 crediti; entro 3
mesi lo straniero viene convocato per partecipare ad un corso di educazione civica. Un mese prima della
scadenza dell’accordo lo Sportello Unico immigrazione verifica il “grado di integrazione” invitando lo
straniero a presentare documentazione per ulteriori crediti.
L’esito della verifica può essere:
• l’estinzione dell’accordo (si è integrato),
• la proroga dell’accordo di un anno (non si è ancora integrato),
• la revoca del permesso di soggiorno.
(Riferimenti normativi: D.P.R. 179/2011, T.U.286/98 e succ. modifiche, art. 4-bis, c.2)
Cittadinanza italiana
La cittadinanza può essere acquisita
•
Per matrimonio: il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino italiano e
risiedere legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla celebrazione del matrimonio. Se i coniugi
risiedono all'estero, la domanda può essere presentata dopo 3 anni dalla data di matrimonio. Tali
termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
• Per trasmissione dai genitori: I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se
convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono scegliere
di rinunciare alla nazionalità italiana se in possesso di un’altra cittadinanza. Al momento della
naturalizzazione del genitore, il minore deve convivere con esso in modo stabile e comprovabile con
idonea documentazione.
• Per i nati in Italia (elezione di cittadinanza). Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto
legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, può dichiarare di voler
eleggere la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data. Tale dichiarazione di volontà deve
essere resa dall’interessato, all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza.
(Riferimenti normativi: legge 91 del 1992 art.4, c.2, art.5, art 14, art.12, Regolamento di esecuzione DPR 572/93,
D.L.21/6/2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”)
Carta di identità e codice fiscale
Carta d'identità
Per richiederla occorre essere iscritti all'anagrafe del comune. Non esistono più limiti di età per il rilascio,
ma solo una diversa validità temporale a seconda dell'età. Per i cittadini comunitari e non comunitari
residenti, la carta d' identità viene rilasciata non valida ai fini dell'espatrio. Si chiede presentando
personalmente all’Ufficio anagrafe del Comune con 3 foto, se stranieri con il permesso di soggiorno in
originale ( o, se scaduto con copia del permesso di soggiorno e ricevuta originale di rinnovo) e passaporto
(per i rifugiati, Titolo di viaggio). Se comunitari, con carta d'identità del Paese d’origine.
Codice fiscale
Il codice fiscale può essere richiesto presso l’Agenzia delle Entrate, con documento di riconoscimento e,
se straniero, passaporto o permesso di soggiorno.
La famiglia, i servizi e gli anziani
Iscrizione anagrafica
Iscrizione anagrafica per i Cittadini Senza Fissa Dimora
Coloro che si trovano nella situazione di senza fissa dimora, ma che hanno domicilio nel Comune di
Torregrotta possono richiedere iscrizione anagrafica.
Iscrizione anagrafica Cittadini U.E.
La richiesta di cambio di residenza riguarda tutti coloro che sono iscritti nell'anagrafe di un altro comune
italiano, non sono iscritti in Italia, sono stati cancellati per irreperibilità dal comune di Torregrotta o da
altro comune italiano.
Modalità di richiesta
Il cittadino maggiorenne o un componente maggiorenne della famiglia anagrafica (nel caso il cambio
riguardi un intero nucleo familiare), entro 20 giorni dal trasferimento nella nuova abitazione, rende
all'Ufficio Anagrafe una dichiarazione conforme all'esemplare predisposto dall'ISTAT.
La dichiarazione comprende:
•
•
•
la richiesta su apposito modulo d'iscrizione all'anagrafe del Comune di Torregrotta
la richiesta di cambio di luogo di residenza riportato su patente/i di guida e su carta/e di circolazione
di tutti i componenti il nucleo familiare che cambiano residenza
la firma recante l'assenso di ciascun componente maggiorenne per il quale si richiede l'iscrizione
anagrafica, con allegata copia di un documento di identità.
Qualora l'abitazione nella quale si intenda effettuare il trasferimento sia residenza di altra persona o
altro nucleo familiare, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche da tale persona allegando copia
del documento di identità dell'ospitante.
Iscrizione anagrafica Cittadini non U.E.
La richiesta di cambio di residenza che riguarda tutti i cittadini stranieri non appartenenti a Paesi
dell'Unione Europea consta delle stesse procedure per quanto riguarda i suddetti cittadini U.E..
Ovviamente l'accoglimento dell'istanza sarà, comunque, subordinato all'esito degli accertamenti sulla
regolarità del soggiorno (permessi di soggiorno, produzione degli elementi atti a certificare di essere
in condizioni assimilabili - avere richiesto il rinnovo ecc.) così come verificato tramite le autorità di
Pubblica Sicurezza.
(Riferimenti normativi D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in L.4/4/2012, n. 35 (Cambio di residenza in tempo reale)
Matrimonio
Chi desideri sposarsi in Italia
• Per le Pubblicazioni di matrimonio occorre prendere un appuntamento presso l’ufficio di Stato
Civile del Comune. Devono intervenire entrambi gli sposi o persona munita di procura speciale
risultante da scrittura privata in originale. In caso di matrimonio con italiano il coniuge straniero
non deve presentare il nulla-osta al matrimonio ma un estratto di nascita su modello plurilingue (o
legalizzato e tradotto) e un certificato di cittadinanza, residenza e stato libero rilasciato dal
Comune di residenza all'estero, il tutto legalizzato e tradotto (salvo esenzioni). I cittadini stranieri
che desiderano sposarsi in Italia devono presentare obbligatoriamente il nulla osta al matrimonio
rilasciato dall'Autorità di Rappresentanza dello Stato di appartenenza in Italia (Consolato o
Ambasciata).
Il cittadino straniero riconosciuto rifugiato deve presentare:
• certificato rilasciato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite in Roma, Via Caroncini, n. 19 tel. 06
802121;
• copia atto di notorietà con 2 testimoni effettuato presso il Tribunale;
• documento di viaggio attestante lo stato di rifugiato politico;
• documento d'identità valido.
La trascrizione dell’atto di matrimonio
Il matrimonio celebrato all’estero per avere valore in Italia deve essere trascritto presso il Comune
italiano competente.
L'atto di matrimonio in originale emesso dall'Ufficio dello Stato Civile estero, debitamente legalizzato e
tradotto, dovrà essere rimesso, a cura degli interessati, alla Rappresentanza consolare che ne curerà la
trasmissione in Italia ai fini della trascrizione nei registri di stato civile del Comune competente. In
alternativa si può presentare l’atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano
di appartenenza.
Tempi
•
Le pubblicazioni vengono affisse per 8 giorni + 3 per le eventuali opposizioni.
•
Il procedimento di pubblicazioni matrimonio si conclude entro 60 giorni.
Costi
•
•
•
1 marca da bollo da Euro 16,00 per l'atto di pubblicazione
1 marca da bollo da Euro 16,00 se uno degli sposi è residente fuori Torregrotta
1 marca da bollo da Euro 16,00 se gli sposi intendono celebrare matrimonio civile o culti acattolici
fuori Torregrotta
Euro 0,26 per l'eventuale rilascio del Libretto Internazionale di Famiglia
•
(Riferimenti normativi: art. 109 del codice civile, ex art.116 Codice civile, art. 51, comma 1, del DPR 396/2000 - richiesta di
pubblicazione, art. 12, comma 11, DPR 396/2000)
Assegni di maternità
L'assegno di maternità, concesso dal Comune ed erogato dall'INPS, è una prestazione monetaria rivolta
alle donne che, per lo stesso evento, non abbiano fruito di altra indennità di maternità e con idonee
condizioni di reddito può essere chiesto da:
•
•
•
•
•
le cittadine italiane,
le cittadine comunitarie,
le cittadine straniere (in possesso del Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo),
le cittadine straniere titolari dello status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria
cittadine non comunitarie in possesso di carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione o
Italiano, della durata di cinque anni.
Ulteriori requisiti:
•
•
•
•
che la richiedente sia residente nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio o
ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;
che il figlio o il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento sia
regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato;
che la domanda sia presentata dalla madre legittima o dalla madre naturale che abbia
riconosciuto il figlio, oppure dalla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in
adozione senza affidamento;
che il nucleo familiare della richiedente presenti un Indicatore della Situazione Economica (ISE). Il
requisito della situazione economica deve essere posseduto al momento della presentazione della
domanda.
Dove e quando presentare la domanda
La domanda va presentata entro sei mesi dalla nascita del figlio al Comune presso l’Ufficio Servizi Sociali.
Documentazione necessaria
La domanda deve essere compilata su un apposito modulo ritirabile presso l'Ufficio Servizi Sociali del
Comune, fornendo una Fotocopia di un documento di identità valido: carta d'identità, patente guida,
passaporto. Nella domanda deve essere dichiarato l’importo ISEE e il codice IBAN per l’accredito
dell’assegno.
(Riferimenti normativi: art. 66 della Legge 448 del 23/12/98 e successive modifiche e integrazioni, art. 49 della Legge
23/12/1999, n° 488, Art. 10 D.P.C.M. 21/12/2000 n. 452, D.P.C.M. 25/05/2001, N° 337, Circolare INPS n. 34 del
17/02/2004)
Assegno ai nuclei familiari numerosi
Cos’è?
È un assegno concesso per tredici mensilità in via esclusiva dai Comuni e pagato dall’Inps, per le famiglie
che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.
Hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare dei Comuni:
•
•
•
i nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell’Unione europea residenti, da cittadini di paesi
terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno
stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
i nuclei familiari composti almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa
famiglia anagrafica);
nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall’indicatore
della
situazione
economica
(I.S.E.)
valido
per
l’assegno.
Modalità
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro il termine perentorio del 31 gennaio
dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’Assegno al nucleo familiare (ANF).
Deve essere accompagnata da una dichiarazione sulla composizione e sulla situazione economica del
nucleo familiare (I.S.E.) in corso di validità.
Decorrenza e termine del diritto
Il diritto decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni prescritte dalla legge, salvo che il
requisito rappresentato dalla presenza di almeno tre figli minori si sia verificato successivamente. In
quest’ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito è stato soddisfatto.
Il diritto all’assegno cessa:
• Dal 1° di gennaio dell’anno in cui viene a mancare il requisito del reddito
oppure
•
dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla
composizione del nucleo.
(Riferimenti normativi: legge n.448 del 23/12/1998, art. 65 e 66, D.LGS n.151 del 26/03/2001, art. 74)
Bonus sociale Energia Elettrica e Bonus Gas Naturale
Bonus Energia Elettrica
Tutti i cittadini italiani e stranieri che si trovano in situazioni di disagio economico o fisico possono
richiedere il bonus Bonus sociale Energia Elettrica.
Ne possono usufruire:
• utenti che dispongono di un ISEE di valore inferiore od uguale a 7.500 euro, per una sola utenza
nella casa di residenza con potenza impegnata fino a 3 kw (4,5 Kw se il numero di familiari con
stessa residenza supera i 4 componenti);
• utenti in condizioni di disagio fisico, che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere
l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per il loro mantenimento in vita;
• utenti con quattro o più figli (famiglie numerose) a carico, con ISEE non superiore a 20.000 euro,
per una sola utenza nella casa di residenza con potenza impegnata fino a 4,5 Kw.
Quantificazione
Per i clienti in stato di disagio economico l'importo annuale varia a seconda del numero dei componenti il
nucleo familiare. Per i soggetti in gravi condizioni di salute (disagio fisico) il valore del bonus, varia in base
al numero di apparecchiature medico-terapeutiche salvavita utilizzate e al tempo giornaliero del loro
utilizzo.
Modalità
Per accedere al “Bonus energetico”, i Cittadini nelle suddette condizioni possono recarsi presso gli uffici
comunali presentando, in allegato all’apposita modulistica, i seguenti documenti:
•
•
•
•
Attestazione ISEE in corso di validità in caso di disagio economico
Copia del documento di identità dell’intestatario delle bollette
Certificazione ASL o Modulo C (“Dichiarazione sostitutiva della certificazione ASL”), in caso di
disagio fisico
Permesso di soggiorno dell’intestatario delle bollette se cittadino straniero
Per i casi di disagio economico il bonus e' riconosciuto per un anno e può essere rinnovato per altri 12
mesi. Ciò dietro apposita richiesta da presentarsi in Comune entro il penultimo mese del periodo
(annuale) di godimento.
(Riferimenti normativi: D.M. (Ministero dello sviluppo economico) del 28/12/07, emesso in ottemperanza alle disposizioni
della Finanziaria 2006 (legge 266/05), art.1 comma 375, Delibera AEEG 117/2008 più volte aggiornata.)
Bonus Gas Naturale
Beneficiari
Clienti domestici con indicatore ISEE non superiore a 7.500 euro (20.000 euro se vi sono 4 o più figli a
carico), solo per la fornitura di gas nell'abitazione di residenza, compresi gli utenti che utilizzano impianti
di riscaldamento condominiali a gas naturale.
Valore bonus
Varia a seconda della zona climatica, della tipologia di utilizzo (solo cottura e acqua calda, solo
riscaldamento, oppure cottura, acqua calda e riscaldamento insieme), e del numero di residenti
nell'abitazione.
Come chiederlo
Si può presentare domanda al proprio Comune di residenza o presso altro istituto incaricato (come per
esempio i CAF).
L'erogazione e' analoga a quella del bonus elettrico (vedi sopra). Il Comune trasmette i dati al distributore
locale che provvede all'accredito in bolletta. Il Bonus Gas Naturale è cumulabile sia con il bonus elettrico
che con la carta acquisti.
(Riferimenti normativi: D.l. 248/07 (legge 31/08), art.46, Dl 185/08 (legge 2/09) art.3, e Delibera ARG/GAS 88/09 del
6/7/2009)
Fondo Sostegno Affitti
Il fondo sostegno affitti è rivolto ai cittadini in condizione economica disagiata i quali hanno difficoltà a
pagare gli oneri del contratto di locazione.
Destinatari e Requisiti
Sono ammessi all’erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda
sono in possesso dei seguenti requisiti, che vengono valutati con riferimento
al nucleo familiare:
A) Cittadinanza
• Cittadinanza italiana
• Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea,
• Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea per gli stranieri
• che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno
B) Residenza
• Residenza anagrafica nel Comune di Torregrotta, nonché nell’alloggio oggetto del contratto di
locazione.
• I cittadini immigrati devono essere residenti da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da
almeno 5 anni nella medesima Regione.
C) Situazione Economica
• Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica ),Valore ISEE (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente) ed incidenza del canone d’affitto annuo, al netto degli oneri accessori,
sul valore ISE rientranti entro i valori di seguito indicati:
•
FASCIA
VALORE ISE
EURO
VALORE ISEE
EURO
FASCIA A Fino a 12.881,18
FASCIA B Da 12.881,18 a
17.000,00
INCIDENZA CANONE
ANNUO SUL VALORE ISE
Non inferiore al 14%
Fino a
15.000,00
Non inferiore al 24%
I requisiti relativi alla situazione economica sono desunti da valida attestazione ISEE rilasciata dall’Inps.
Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione deve essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva, sottoscritta
dal titolare di contratto e compilata esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune di Torregrotta.
Documenti da allegare
Al modulo, debitamente sottoscritto, occorre allegare all’atto della presentazione della domanda i
seguenti documenti:
1. Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore la domanda;
2. Copia del codice fiscale del sottoscrittore la domanda;
3. Copia dell’atto di separazione omologato o divorzio;
4. Copia contratto di locazione regolarmente registrato;
5. Copia di pagamento tassa di registro annuale riferita all’anno 2014;
6. Carta o permesso di soggiorno in corso di validità di tutti i componenti il nucleo familiare;
7. Solo per i cittadini immigrati: Autocertificazione storica di residenza di tutti i componenti il nucleo
familiare;
(Riferimenti normativi: il fondo previsto dalla Legge 431/1998 (art.11), D.Lgs. n. 109/98 modificato dal D.Lgs. n. 130/2000,
nonché dal DPCM n. 221/1999 modificato dal DPCM n. 242/2001, D.Lgs.286/98, così come modificato dalla Legge
30/07/2002. n. 189, D.Lgs. n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, D.Lgs.n.130/2000, del D.P.C.M. n. 221/99
così come modificato dal D.P.C.M. n. 242/01 e del DPCM del 18.05.2001, DPR 445/00, Legge 431/98.)
Assegno sociale 2014
L’assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale erogato dall’INPS che prescinde del tutto
dal versamento dei contributi. Spetta ai cittadini che si trovino in condizioni economiche disagiate ed
abbiano situazioni reddituali particolari previste dalla legge.
A chi spetta?
Hanno diritto all’assegno sociale i cittadini italiani, comunitari iscritti all’anagrafe e i cittadini
extracomunitari in possesso del Permesso di soggiorno per Lungo soggiornanti, rifugiati o titolari di
protezione sussidiaria, che:
•
•
•
hanno compiuto 65 anni e 3 mesi di età;
risiedono effettivamente ed abitualmente in Italia;
sono sprovvisti di reddito, ovvero non arrivano a totalizzare un reddito annuo di € 5.818,93.
La verifica del possesso dei requisiti viene fatta annualmente.
( Riferimenti normativi: Legge n. 431/98 art. 11)
Salute
Iscrizione Al Servizio Sanitario Nazionale
- Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale dei Cittadini non U.E.
Hanno diritto e devono iscriversi obbligatoriamente al S.S.N. tutti i cittadini stranieri muniti di Permesso
per :
per lavoro, se disoccupati iscritti nelle liste del Centro per l'impiego, richiesta di asilo, protezione
sussidiaria, acquisto di cittadinanza, apolidia, cure mediche, assistenza di minore, motivi di salute,
motivi religiosi ( solo se svolge attività lavorativa ), studio (solo se il permesso di soggiorno é rilasciato
in conversione al compimento della maggiore età, di un precedente permesso per famiglia), Permesso
di soggiorno lungo soggiornanti.
Hanno diritto e devono iscriversi obbligatoriamente al S.S.N. anche:
•
•
•
•
•
•
•
•
gli stranieri in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per
motivi familiari
i familiari regolarmente soggiornanti a carico degli obbligatoriamente iscritti al S.S.N.
i figli minori di cittadini stranieri iscritti
i detenuti o internati, semilibertà, forme alternative di pena, in possesso o meno del permesso di
soggiorno
i genitori ultra 65 di cittadino non U.E. in possesso di permesso di soggiorno per Asilo
i genitori ultra 65 precedentemente iscritti a titolo obbligatorio e che richiedono il rinnovo del
permesso di soggiorno (Ibidem), con rilascio del permesso precedente al novembre 2008
i minori presenti sul territorio, di qualsiasi nazionalità per i quali non vi è possibilità o risorse per
iscrizione obbligatoria o volontaria, devono essere iscritti per un anno, l'iscrizione è rinnovabile
fino al compimento del 18° anno di età. Sono esclusi i titolari di permesso di soggiorno per i quali la
normativa non consente l'iscrizione al S.S.N.
le persone che documentano l'avvenuta presentazione dell'istanza di regolarizzazione, vengono
iscritte per 6 mesi, rinnovabili se accertata la mancata risposta.
Anche i minori stranieri titolari di un permesso di soggiorno (per minore età, per affidamento, per motivi
familiari, per protezione sociale, per richiesta di asilo o per asilo) sono iscritti obbligatoriamente al
Servizio Sanitario Nazionale.
Durata dell’iscrizione
L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale ha la stessa durata del permesso di soggiorno. Per i titolari di
permesso di soggiorno per lungo soggiornanti è a tempo indeterminato.
Modalità di iscrizione
L’interessato (o persona da lui delegata per scritto e munito di documento di identità del delegante e
delegato) o, in caso di minore, il genitore o chi ne esercita la patria potestà, deve presentare agli sportelli
anagrafe sanitaria dell’ASL:
• Permesso di soggiorno valido (originale e fotocopia), nulla osta o richiesta di rinnovo
• autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora quale risulta sul permesso di
soggiorno
• documento di identità
• codice fiscale rilasciato dall'agenzia delle entrate
• se in attesa del primo permesso per lavoro, ricevuta (originale e fotocopia) della ricevuta postale e
del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura.
Iscrizione volontaria
Gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, per oltre 3 mesi che non hanno diritto all’iscrizione
obbligatoria, sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, di infortunio e per maternità,
mediante la stipula di una polizza assicurativa privata, oppure richiedendo l’iscrizione volontaria al S.S.N.
dietro pagamento di un contributo.
NON possono iscriversi volontariamente:
• gli stranieri con Permesso per cure mediche
• gli stranieri con Permesso di durata inferiore a 3 mesi (escluso gli studenti ed i collocati alla pari)
Per iscriversi volontariamente occorre, oltre ad un pagamento di un contributo annuale, l’interessato
deve presentare la seguente documentazione:
•
•
•
•
•
•
Permesso di soggiorno originale e fotocopia, valido o con ricevuta di richiesta di rinnovo
dichiarazione di presenza (originale e fotocopia)
autocertificazione di residenza o di effettiva dimora, come risulta dal permesso di soggiorno
codice fiscale (o autocertificazione) rilasciato dall'agenzia delle entrate
scheda statistica con dichiarazione di reddito in Italia ed all'estero ( su tale dichiarazione verrà
conteggiato il contributo dovuto)
bollettino postale che dimostri l’avvenuto pagamento della quota prevista.
- Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale dei Cittadini U.E.
Soggiorno di durata inferiore a 3 mesi
L’assistenza sanitaria è applicata dietro presentazione della tessera TEAM (Tessera europea assicurazione
malattia) o certificato sostitutivo rilasciati dall’istituzione estera competente. La TEAM dà diritto a
prestazioni sanitarie gratuite (salvo ticket) che si rendano necessarie durante una dimora temporanea in
altro Stato membro. Il cittadino comunitario privo di TEAM deve pagare, per intero, la tariffa relativa alla
prestazione sanitaria ricevuta. Le donne in gravidanza per ricevere le prestazioni devono presentare la
TEAM ( possono fare tutti gli accertamenti come da protocollo nazionale).
Soggiorno di durata superiore a 3 mesi
Il cittadino U.E. residente (che soggiorna in Italia oltre 3 mesi) viene iscritto al S.S.N., se é:
•
•
•
•
•
•
•
•
lavoratore subordinato o autonomo in Italia
familiare, a carico anche non cittadino dell’Unione, di un lavoratore subordinato o autonomo in
Italia
familiare a carico di cittadino italiano
titolare di soggiorno permanente
disoccupato involontario
cittadino disoccupato che ha perso il lavoro nello stato italiano, inabile al lavoro per infortunio o
malattia
in possesso del formulario comunitario E106 o E109 o E120 o E121 (S1)
genitore extracomunitario ultra65 di cittadino comunitario
N.B. Il cittadino comunitario NON residente ma con contratto di lavoro italiano in Italia ha diritto
all’iscrizione al S.S.N. per 3 mesi, rinnovabili, al pari del cittadino italiano residente all’estero con contratto
di lavoro italiano in Italia.
Come e dove iscriversi al S.S.N.
L’iscrizione obbligatoria e la proroga al S.S.N. si richiede alla A.S.L. competente in relazione al comune di
residenza del cittadino.
Durata dell’iscrizione
Per i lavoratori stagionali (soggiorno meno di 3 mesi) per la durata del contratto di lavoro (non più di 3
mesi , con possibilità di rinnovo di ulteriori 3 mesi). In caso di soggiorno superiore a 3 mesi con il solo
avvio di richiesta di iscrizione anagrafica, 3 mesi rinnovabili, fino alla definizione della pratica se già
residenti.
Iscrizione volontaria
Il cittadino comunitario non titolare di contratto di lavoro, o familiare di cittadino U.E. iscritto all’anagrafe
o comunque non avente i requisiti per iscriversi obbligatoriamente al S.S.N. può effettuare l’iscrizione
volontaria al S.S.N. richiedendo il pagamento di un contributo a titolo di partecipazione. Il contributo è
valido per un anno solare e non è frazionabile.
Polizza di assicurazione privata per chi non ha l’assistenza obbligatoria
Chi é privo di assistenza obbligatoria, se soggiorna in Italia più di 3 mesi, deve stipulare una polizza di
assicurazione privata valida in Italia che duri almeno un anno (con rinnovi).
Cittadini Stranieri non Regolarmente Soggiornanti
Lo straniero, anche minore, che soggiorna irregolarmente in Italia, ha diritto comunque alle cure
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali, anche se continuative, per malattia e infortunio, nelle
strutture pubbliche o private convenzionate.
A tal fine lo straniero dovrà richiedere presso qualsiasi ASL un tesserino, chiamato S.T.P. (Straniero
Temporaneamente Presente), valido sei mesi e rinnovabile, dichiarando le generalità e di non possedere
risorse economiche sufficienti. Il tesserino può anche essere rilasciato senza l’indicazione del nome e del
cognome.
Con il tesserino S.T.P. si ha diritto:
•
•
•
all’assistenza sanitaria di base;
ai ricoveri urgenti e non e in regime di day-hospital;
alle cure ambulatoriali e ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, anche se continuative, per
malattie o infortunio.
L’accesso alle strutture sanitarie non può comportare alcun tipo di segnalazione alle pubbliche autorità
anche se, in determinati casi (ad es. per motivi di ordine pubblico) le autorità di pubblica sicurezza (es.
Carabinieri, Polizia di Stato) potranno ottenere il referto.
(Riferimenti normativi: l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, art 3 del decreto legislativo 19
dicembre 2002, n. 297, D.Lgs 109/2012, art.19 e art. 31, D.Lgs. 286/98, L.R.T. 29/09, D.M. 261/86, all'art 10 D.M.
8/10/1986, circolare del Ministero della Salute n. 27162 del 24/10/2013)
Studio e Lavoro
Diritto allo studio
Diritto all’istruzione dei minori stranieri già presenti in Italia
I minori stranieri:
•
hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla loro regolarità, nelle forme e nei modi
previsti per i cittadini italiani;
•
sono soggetti all’obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia;
•
possono richiedere l’iscrizione in qualunque periodo dell’anno scolastico.
Se privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione irregolare o incompleta, uno dei
genitori, o chi ne esercita la tutela, ne dichiara sotto la propria responsabilità i dati anagrafici. In tal caso i
minori sono iscritti con riserva.
Modalità di iscrizione
I minori soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti, a cura dei genitori o di chi ne esercita la tutela, alla
classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe
diversa.
Diritto all’istruzione dei cittadini stranieri maggiorenni già presenti in Italia
Il diritto allo studio è riconosciuto per legge anche ai maggiorenni. Tale diritto si estrinseca anzitutto
nell’attività che risponde all’esigenza primaria di imparare la lingua italiana (corsi di alfabetizzazione
articolati su vari livelli). Per conseguire in Italia la licenza media, è necessario fare domanda al preside
dell’istituto scolastico, specificando i dati anagrafici e gli studi compiuti. Serve una buona conoscenza
della lingua italiana ed essere in possesso di regolare permesso di soggiorno.
Se infine il cittadino straniero ha già frequentato la scuola dell’obbligo e desidera proseguire gli studi per
conseguire il diploma di scuola media superiore, può iscriversi direttamente ai corsi di istruzione
superiori.
Assistenza scolastica per cittadini stranieri residenti all’estero
I residenti all’estero che intendono frequentare in Italia corsi superiori di studio o d’istruzione tecnicoprofessionale puoi richiedere il visto di ingresso per motivi di studio all’Ambasciata o al Consolato italiano
presente nel tuo Paese di origine.
Dovrà essere accertata:
• la coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione da te acquisita nel Paese di provenienza;
• la rispondenza del programma scolastico da seguire in Italia alle effettive esigenze formative e
culturali.
Se si tratta di minore, anche l’esistenza di misure di adeguata tutela a favore dello stesso.
Una volta ottenuto il visto, entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, è necessario recarsi presso la
Questura del luogo in cui si intende fissare la dimora e richiedere il permesso di soggiorno per motivi
di studio. Se si tratta di minore ciò avverrà a cura del/dei genitore/i o di chi ne esercita la tutela.
Accesso all’Università
L’ammissione agli studi universitari è subordinata alle capacità ricettive delle strutture universitarie che
destinano il numero di posti da assegnare ai cittadini stranieri, ed al superamento delle prove di
ammissione.
Le competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, ai fini dell’accesso agli studi universitari,
rilasciano le dichiarazioni sulla validità locale dei titoli di scuola secondaria del Paese di origine.
Conversione del permesso di soggiorno di studio in lavoro
I cittadini stranieri che hanno conseguito la laurea, possono convertire il loro permesso di soggiorno per
studio in permesso di soggiorno per lavoro al di fuori delle quote previste (che saranno detratte dalle
quote previste per l’anno successivo). A tal fine è necessario presentare apposita domanda, unitamente al
diploma di laurea, allo Sportello Unico per l’Immigrazione.
(Riferimenti normativi: Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 154, D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394 C.M. n. 24 del 1
marzo 2006 D.P.R. 263/2012)
Riconoscimento titoli universitari e professionali
Riconoscimento accademico di titolo rilasciato da università estera
I cittadini italiani o stranieri in possesso di titolo accademico straniero - conseguito a seguito di studi ed
esami svoltisi all'estero presso Università statali o legalmente riconosciute - che aspirino a chiedere il
riconoscimento in Italia del proprio curriculum di studi, possono avanzare richiesta in tal senso presso una
Università di loro scelta.
La documentazione da produrre deve essere richiesta alle Segreterie Studenti delle Università nel cui
statuto figura un corso di studi compatibile con quello completato all'estero e presentata entro le date
autonomamente stabilite dai singoli Atenei, purché i titoli siano già provvisti degli atti di competenza della
Rappresentanza italiana.
(Riferimenti normativi: art. 26 della Legge 30.7.2002, n. 189, DPR. n.394 del 31.8.1999, D.L. 25.07.1998 n°286, Decreto
Legislativo 165/2001, art.38, artt. 49 e 50 del DPR 31 agosto 1999 n.394 del Regolamento applicativo del richiamato T.U.
n.286 del 25.7.1998, DPS/III 1.40/00 n.1259 del 12.4.2000)
Riconoscimento titoli professionali conseguiti in Paesi extra-comunitari
I professionisti che hanno conseguito il titolo professionale in un Paese non appartenente all’Unione
Europea e vogliono esercitare in Italia la propria attività devono chiedere il riconoscimento del titolo
professionale.
Modalità
Si deve presentare domanda di riconoscimento scaricando l’apposito modulo sul sito del Ministero della
Giustizia (http://www.giustizia.it/professioni/indice.htm). Al momento della presentazione, i moduli per
le richieste devono essere corredati con la copia autenticata di un documento di riconoscimento e due
marche da bollo del valore di euro 16,00 ciascuna.
Il modulo di domanda di riconoscimento è diverso a seconda che la domanda stessa venga presentata da
un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia o da un cittadino straniero che invii la domanda
dall'estero, e che intenda utilizzare il riconoscimento del titolo professionale al fine di ottenere il visto di
ingresso in Italia per lavoro autonomo.
Dove si presenta la domanda e con quale mezzo?
Le domande per il riconoscimento di titoli professionali conseguiti nell'ambito di Paesi comunitari o non
comunitari, devono essere inviate a mezzo posta al:
Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia
Civile, Ufficio III - Via Arenula 70/71 00186 Roma
Le domande possono essere anche consegnate:
1. all'Ufficio accettazione corrispondenza, in Via delle Zoccolette n. III - 00186 Roma, i cui orari
sono:
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30 - dalle 14,00 alle 16,50
il sabato: dalle 8,30 alle 12,50
2. all’Ufficio riconoscimento titoli il lunedì ore 11,30-13, e il martedì ore 15-16
(Riferimenti normativi: D.P.R. 394/99, regolamento di attuazione del Testo Unico sull'immigrazione d.lgs. n. 286 del 25
luglio 1998; direttiva 2005/36/CE; d.lgs. n. 206 del 9 novembre 2007)
Accesso al lavoro
Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso il Centro per l’impiego
Per iscriversi alle liste di collocamento e avere quindi la propria disponibilità ad essere assunti, basta
essere disoccupati.
Per mantenere lo stato di disoccupazione, anche se impegnati in attività lavorativa, occorre rispettare
alcuni requisiti:
• non superare un reddito annuo di € 8.000 per lavoro subordinato o € 4.800 per lavoro
autonomo;
• si sia immediatamente disponibili ad una proposta di lavoro;
• si ricerchi attivamente un lavoro.
• si possieda un permesso di soggiorno valido o, se scaduto, si sia fatta richiesta di rinnovo.
Assunzione per i non iscritti alle liste di collocamento
(lavoro di natura occasionale)
Il lavoratore straniero può essere assunto anche se non iscritto nelle liste del collocamento. E’ però
necessario che sia in possesso del codice fiscale, di un documento di identità, della tessera sanitaria
aggiornata e rilasciata dall’ASL, del permesso di soggiorno valido o, se scaduto, della ricevuta postale di
rinnovo. La comunicazione di assunzione all'Inps è obbligatoria.
L'iscrizione e le eventuali variazioni sono compite dal datore di lavoro domestico, previa identificazione
tramite PIN. In forma può, in forma semplificata può:
•
avvalersi del Contact Center dell’Inps, al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero
06164164 da rete mobile (a pagamento);
•
utilizzare l'apposita procedura Internet di compilazione e invio on-line disponibile sul sito internet
dell'Istituto (www.inps.it);
In base alle norme vigenti la procedura informatica non accetta comunicazioni di rapporto di lavoro tra
coniugi, salvo il caso di invalidità riconosciuta con indennità di accompagnamento al coniuge datore di
lavoro. La prova del rapporto di lavoro è invece prevista nel caso di parenti o affini entro il 3 grado.
Non è necessario procedere alla comunicazione di assunzione secondo le modalità fin qui indicate nel
caso in cui il datore di lavoro domestico intenda fare ricorso a prestazioni di lavoro di tipo accessorio di
natura occasionale. Il rapporto di lavoro accessorio è regolato mediante la consegna dei c.d. voucher che
contengono la retribuzione e la contribuzione verso Inps ed Inail.
Malattia, gravidanza, infortunio sul lavoro, licenziamento
In caso di malattia
E’ diritto dei lavoratori anche stranieri essere possessori della tessera sanitaria e avere un medico
curante.
In caso di malattia bisogna quindi:
•
andare dal medico curante per ottenere un certificato di malattia;
•
inviare all’INPS una parte del certificato compilato e firmato;
•
informare il proprio datore di lavoro del periodo di assenza dal lavoro;
•
in caso in cui, alla fine dei giorni concessi, la malattia dovesse protrarsi, è possibile
prolungare il periodo di malattia ritornando dal medico curante.
E’ bene ricordare che durante il periodo di malattia è necessario rimanere in casa presso l’indirizzo di
residenza in Italia e indicato sul certificato soprattutto dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00, per
eventuali controlli.
Gravidanza
Le lavoratrice che dovessero trovarsi in stato di gravidanza, possono rivolgersi all’Azienda Sanitaria, ai
Sindacati, ai patronati.
A norma di legge la lavoratrice in stato di gravidanza e fino al compimento del primo anno di vita del
nascituro, non può essere licenziata dal proprio posto di lavoro.
Incidente sul Lavoro
In caso di infortunio durante le ore di lavoro è necessario recarsi:
a) al Pronto Soccorso
b) dal medico curante che rilascia il primo certificato medico.
Una copia di questo va subito consegnata al datore di Lavoro che, una volta avvisato dell’infortunio, farà
la denuncia all’INAIL entro 48 ore.
I successivi certificati medici e quello di chiusura dell’infortunio, saranno rilasciati anche presso gli
ambulatori medici dell’INAIL stessa.
L’INAIL provvederà al pagamento del periodo di inabilità temporanea – cioè l’assenza dal lavoro.
Ovviamente lavorare durante lo stato di malattia, comporterà la perdita dello stesso.
In caso di ingiustizie da parte del datore di lavoro
Se il datore di lavoro:
a. non retribuisce o retribuisce meno di quanto previsto dalla busta paga o non paga i contributi per
la pensione (INPS);
b. non concede le ferie dovute;
c. chiede prestazioni lavorative non previste dal contratto;
d. non tratta i dipendenti con il dovuto rispetto;
e. impone situazioni lavorative in ambienti insalubri o con scarsa tutela per la salute (A.S.S.);
f. impedisce di partecipare alle attività sindacali.
È possibile rivolgersi ai Sindacati, alla Direzione Provinciale del Lavoro, ai Patronati e all’I.N.P.S..
In caso di licenziamento
Il lavoratore ha diritto:
a. ad un preavviso di licenziamento
b. ad un’indennità di preavviso in caso di licenziamento in tronco.
c. ad un eventuale assegno di disoccupazione (INPS)
In ogni caso, per aiuto legale è bene rivolgersi anticipatamente ai sindacati e/o patronati.
Flussi Migratori nell’area del territorio del Comune
Distribuzione della popolazione straniera, comunitaria ed extracomunitaria, per cittadinanza e
sesso
Cittadinanza
Albania
Algeria
Bielorussia
Repubblica Popolare Cinese
Repubblica Dominicana
Filippine
India
Iran, Repubblica Islamica del
Marocco
Nicaragua
Nigeria
Perù
Polonia
Romania
Singapore
Slovacchia
Sri Lanka (ex Ceylon)
Svizzera
Tunisia
Turchia
Ucraina
Venezuela
Maschi
Femmine
9
3
0
3
0
3
3
1
17
0
0
0
6
91
0
0
2
0
2
0
3
2
Tot. 145
9
1
1
3
1
4
2
0
14
1
1
1
13
78
1
1
2
3
1
1
3
0
Tot. 141
Link e Indirizzi utili
Comune di Torregrotta
Sede Centrale Via Mezzasalma, 27
Polo Servizi Via G. Verga, 8 - 98040 Torregrotta (Me)
Tel/Fax 090.9910496
E-mail: [email protected]
http://www.torregrotta.gov.it/
Questura di Messina
Via Placida, 2 - 98121 Messina
telefono: 090 3661
fax: 090 366777
email: [email protected] - [email protected]
Questura di Messina - Ufficio Immigrazione
Via Epifanio Abate 1 Vill.Matteotti 98168 Messina
telefono: 090 366234
Orari di ricevimento Lun-Ven 09-13, Lun-Mar-Gio 15-16:30
Commissariato di Milazzo
Via Municipio 1 - 98057 Milazzo (Me)
Telefono: 090 9230311
Azienda unità sanitaria locale n.5
Via Marina Garibaldi, 98057 Milazzo, (Me)
Telefono 090 9222844
Via G. B. Impallomeni 1, 98057 Milazzo (Me)
Telefono: 090 9240080
Rete Regionale Aperta - Antenna Messina
Via U. Bonino 1, Mercoledì 9:00 - 13:00, Martedì e Giovedì 14:00
Telefono 090 2935070
CGIL Messina – Ufficio Immigrati
Via P. Frumentario, 98122 Messina
Tel. e fax 090/662216 – 090/661862
Orario di ricevimento Lunedì e Mercoledì 17/19, Venerdì 10/12
Email: [email protected]
Ministero degli Affari Esteri
http://www.esteri.it/
Ministero dell’Interno
http://www.interno.gov.it/
Polizia di Stato
http://www.poliziadistato.it/
Tirocinante Sfameni Pierantonio
Tutore Panella Lina
Tutor Aziendale Crisà Vincenza
Azienda Ospitante: Comune di Torregrotta - Area Servizi alla Persona e alle Imprese
Via G. Verga, 8 - 98040 Torregrotta (Me)
Tel/Fax 090.9910496
E-mail: [email protected] http://www.torregrotta.gov.it/
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