Disabilità, Lavoro, Cittadinanza
Per una piena integrazione
lavorativa e sociale delle persone disabili
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La materia di cui tratta il presente
manuale è ampia, complessa
ed in continua evoluzione sia sotto il
profilo normativo che interpretativo.
Si rende, perciò, necessario verificare
di volta in volta le informazioni in
esso contenute, avvalendosi della
competenza e della professionalità
degli uffici INCA CGIL.
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Il testo è a cura del Coordinamento Donne Fisac Veneto
Disegni di Maria Antonietta Zago
Stampato a cura del Coordinamento Donne Fisac Veneto
nel dicembre 2009
con il contributo di
Fisac nazionale
Coordinamento Donne Fisac nazionale
Fisac Lombardia
Fisac Toscana
Fisac Trentino Alto Adige
Fisac Milano
Spi Cgil Veneto
Cgil Belluno
Cgil Padova
Cgil Rovigo
Cgil Treviso
Cgil Vicenza
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Disabilità, Lavoro, Cittadinanza
Per una piena integrazione
lavorativa e sociale delle persone disabili
Coordinamento Donne
FISAC CGIL VENETO
PRESENTAZIONE
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PREMESSA
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Invalido civile
Persona handicappata
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INTRODUZIONE
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LA LEGGE 104/92
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Principi generali
Soggetti aventi diritto
Come si chiede il riconoscimento dell'handicap
I DIRITTI NEL LAVORO
I permessi e i congedi dal lavoro Legge n. 104/92
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Permessi per l'assistenza a figli o affidati minorenni
- fino al compimento dei 3 anni
- dal compimento del 3° e fino al 18° anno di età
Permessi per l'assistenza a familiari
Permessi per i lavoratori disabili
Tutela previdenziale dei permessi legge 104
Permessi legge 104, ferie e tredicesima mensilità
Congedi per eventi e cause particolari Legge 53/2000
Permessi per decesso o grave infermità di un familiare
Congedo non retribuito per gravi e documentati motivi familiari
Congedo retribuito per gravi e documentati motivi familiari
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Congedo straordinario di 30 giorni all'anno per gravi patologie
Schema dei benefici in base al grado di parentela
Schema della copertura contributiva dei periodi di congedo
Part time diritti e priorità
ll lavoro notturno
Sede di lavoro - la tutela sui trasferimenti
ll periodo di comporto
Il mobbing
I diritti nel lavoro del lavoratore disabile legge 68/1999
Disabilità e sicurezza sul lavoro
La disabilità nei contratti
I BENEFICI ECONOMICI
Prestazioni previdenziali a favore dei disabili
Assegno ordinario di invalidità
Pensione di inabilità e assegno mensile per l' assistenza personale e continuativa
Schema riepilogativo delle prestazioni previdenziali per i disabili
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Prestazioni assistenziali a favore degli invalidi civili
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Assegno mensile di assistenza per gli invalidi parziali
Pensione di inabilità per gli invalidi totali
Indennità di accompagnamento
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Indennità di frequenza
Pensione non reversibile per i sordomuti
Indennità di comunicazione per i sordomuti
Pensione non reversibile per i ciechi assoluti
Indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti
Pensione per i ciechi parziali
Indennità speciale per i ciechi parziali
L'assegno sociale sostitutivo
Schema riepilogativo delle prestazioni assistenziali per invalidi civili e sordomuti
Schema riepilogativo delle prestazioni assistenziali per i non vedenti
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Le maggiorazioni contributive agli invalidi
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Le agevolazioni fiscali
I contributi per gli adattamenti alla guida
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Invalidi e sordomuti
Non vedenti
INTEGRAZIONE SOCIALE
I servizi alle persone disabili
Il diritto all'educazione e all'istruzione
Il mercato del lavoro e i disabili
I cardini della Legge n. 68/99
I destinatari delle misure
La ricerca di un posto di lavoro adeguato
Obblighi dei datori di lavoro
Inserimento lavorativo
Convenzioni con soggetti ospitanti
Concorsi presso le pubbliche amministrazioni
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La mobilità
Trasporti collettivi
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Le barriere architettoniche
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Forme di tutela giuridica
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Legge Regione Veneto n. 16/2007
Schema riepilogativo dei contributi ai disabili - Legge reg. n.16/2007
Amministrazione di sostegno
Interdizione
Inabilitazione
TESTIMONIANZE
Una figlia con il diabete e tanta fiducia nel prossimo
La saga di Fabio con l'epilessia
Convivere con la sclerosi multipla
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123
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SITI UTILI
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GLOSSARIO
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NORMATIVA
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Leggi e decreti
Circolari e Messaggi
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Presentazione
Domenico Moccia segretario generale FISAC CGIL
Uno degli aspetti più sottilmente segregativi e discriminanti della società italiana è rappresentato dalla farraginosità delle nostre leggi, dalla stratificazione accumulativa delle stesse, dal linguaggio usato dal legislatore che si
rivela o troppo affine al "latinorum" del dottor Azzeccagarbugli di manzoniana memoria o un autentico metalinguaggio.
In questo modo leggi, decreti, regolamenti, circolari, sentenze, normative,
ordinanze si trasformano in criptici enigmi e rappresentano un ostacolo
insormontabile ai più.
Si viene, così, a realizzare una situazione paradossale per cui norme di protezione e di tutela non riescono ad essere esigibili per l'impossibilità di
accesso, per la frantumazione delle fonti normative, per le difficoltà burocratiche che, a volte, rendono impossibile anche identificare il soggetto erogatore del servizio o della prestazione.
Tale specifico connotato del nostro Paese rende di fatto problematici i processi d'integrazione, consolida il primato della burocrazia, costringe i cittadini a rivolgersi ad esosi consulenti o intermediari per acquisire quelli che
dovrebbero essere diritti consolidati e di facile accesso. In questo modo un
milieu opaco e dai dubbi connotati professionali e morali lucra rendite
parassitarie ed aggrava il distacco tra il cittadino e lo Stato percepito sempre
più come lontano e ostile.
Questa condizione risulta ancora più intollerabile e odiosa quando ad esserne vittime sono persone disabili o socialmente disagiate. Alle difficoltà obiettive delle loro condizioni si vengono a sommare gli ostacoli di un sistema che
sembra organizzato per favorire più l'esclusione che l'inclusione.
Non si pretende l'efficienza tipica degli stati che hanno fatto del welfare il
caposaldo sul quale costruire la coesione sociale, ma almeno la possibilità
che quanto viene legiferato e disposto raggiunga effettivamente la platea dei
percettori attraverso una comunicazione chiara, intelligibile, immediatamente fruibile.
Purtroppo, da noi i servizi alla persona non hanno perso i connotati mortificanti dell'obolo e vengono considerati non diritti, ma concessioni soccorrevoli e caritatevoli.
La conoscenza certa e documentata dell'esigibilità di un diritto, l' identificazione della strada più breve e opportuna per svolgere gli adempimenti
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necessari vengono, così, a rappresentare delle opportunità che consentono
a svariate migliaia di persone di sottrarsi ai condizionamenti di burocrazie
indifferenti e inefficienti, di superare gli ostacoli frapposti dalla scarsità e
dall'oscurità dell'informazione, di sentirsi cittadini e non sudditi.
A queste finalità risponde il lavoro svolto dal coordinamento donne della
FISAC del Veneto e compendiato nel presente volume.
È di solare evidenza il grande valore che ha: cogliere l'esistenza di un problema cruciale, fornire indicazioni adeguate, rendere accessibile un'enorme
quantità di informazioni accorpandole, unificandole e semplificandole.
La conoscenza è potere, scandiva uno slogan del '68. Oggi verifichiamo in
forme sempre più radicali la veridicità e l'attualità di quell'affermazione.
Rendendo consapevoli dei loro diritti uomini e donne disagiati e disabili, oltre
a fornire loro la possibilità di vivere una vita migliore più degna e tutelata, li
aiutiamo ad emanciparsi da una sudditanza tanto mortificante, quanto discriminante.
La libertà è intimamente e indissolubilmente connessa con la conoscenza.
Questo lavoro è un piccolo, ma significativo passo in questa direzione.
"Chi si ostina fa scandalo" scriveva la poetessa Alda Merini, ma è proprio
questo scandalo che rappresenta non solo una specifica e pregevole sensibilità, ma anche il modo più alto di declinare la solidarietà per i militanti e
dirigenti della CGIL.
Che sia, allora, benvenuta l'ostinazione di Maria Ruggeri e delle compagne
che hanno collaborato con lei.
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Invalido, persona handicappata, persona disabile… come orientarsi tra
questi termini simili e diversi allo stesso tempo e come capire quali sono
i diritti e i benefici che spettano in virtù del fatto di essere riconosciuti in
una, o più, di queste condizioni?
Innanzitutto, non è semplice spiegare le differenze tra i tre termini. La
parola disabile, in particolare, è entrata negli ultimi anni nel linguaggio
comune ed ha quasi completamente sostituito la dizione di persona handicappata in virtù del suo approccio più rispettoso, meno giudicante, nei
confronti della diversità di queste persone.
Quando, però, il nostro obiettivo è individuare i benefici legati alle diverse
definizioni dobbiamo ricordarci che questi termini derivano ciascuno da
leggi specifiche, che spesso si applicano contemporaneamente allo stesso tipo di situazione o di "malattia", ma che comportano differenti diritti
normativi ed economici.
INVALIDO CIVILE - legge 118/71 e legge 18/1980
(se neoplastico - legge 80/2006)
O CIECO CIVILE - legge 382/1970
O SORDO - legge 381/1970
O PERSONA HANDICAPPATA - legge 104/1992
O PERSONA DISABILE - legge 68/1999 per l'inserimento lavorativo
A parte le due situazioni specifiche di cieco e sordo, proviamo a riassumere brevemente le caratteristiche delle diverse situazioni e i benefici
correlati.
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INVALIDO CIVILE
L'invalidità civile è un giudizio di carattere sanitario che valuta la riduzione della capacità lavorativa della persona in funzione della gravità
della patologia. Dai 15 ai 65 anni di età il grado di invalidità viene espresso in percentuale. Al di sotto dei 15 e al di sopra dei 65 anni l'invalidità
corrisponde al grado di difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie
dell'età ed è espressa con codici regionali (es. 00 = "ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della
propria età").
PREMESSA
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Il riconoscimento dell'invalidità civile comporta, a seconda dell'età, del
grado e del tipo di invalidità, il diritto a prestazioni sanitarie (esenzione
dai ticket, erogazione protesi ed ausili), e a prestazioni economiche a
carico dell'INPS (vedi la parte relativa ai benefici economici) nonché ad
iscriversi alle liste speciali dei centri per l'impiego (se si è richiesto anche
il riconoscimento di PERSONA DISABILE legge 68/1999). La legge di riferimento è la L. 118/71 e successive modifiche.
PERSONA HANDICAPPATA
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L' handicap è un riconoscimento medico legale e sociale che tiene conto
di quanto la disabilità del soggetto incida sulla sua vita personale e sociale. Viene distinto in:
O stato di handicap,
O stato di handicap in situazione di gravità.
In base al grado di handicap certificato la persona disabile ha diritto a
fruire di determinati benefici in ambito fiscale, lavorativo, familiare. La
legge di riferimento è la L. 104/92 e successive modifiche.
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In sostanza, è sempre opportuno richiedere sia il riconoscimento di invalidità civile che quello di persona handicappata, oltre ovviamente al riconoscimento di persona disabile - legge 68/1999 se si intende iscriversi
alle liste speciali per l'inserimento lavorativo. Si verificherà a posteriori,
una volta in possesso della o delle relative certificazioni, a quali benefici
è possibile accedere anche in base alle specifiche ulteriori condizioni di
accesso (sanitarie, di età, di reddito, ecc.) richieste da ciascun beneficio.
Le persone occupate dovranno porre particolare attenzione alle possibili ricadute sul proprio lavoro dell'eventuale riconoscimento dell'invalidità
o dell'handicap, in termini di possibilità di essere adibiti ad altre mansioni o - invece - di rischio di essere considerati incompatibili con conseguente licenziamento ed avviamento al lavoro in base alle norme sul diritto al lavoro dei disabili (legge 68/1999). In questi casi, per la delicatezza
della situazione, è bene consultare prima il proprio rappresentante sindacale e l'ufficio INCA Cgil per essere opportunamente informati e supportati.
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Nella vita di ognuno di noi arriva il momento in cui dobbiamo fare i conti
con la nostra fragilità di esseri umani, periodi in cui la malattia, nostra o
di un nostro familiare, piomba a spezzare il ritmo accelerato e spesso
imposto dall'esterno delle nostre giornate. Sono momenti di sofferenza,
che ci catapultano all'improvviso in una realtà parallela che, normalmente, preferiamo ignorare, quella delle corsie d'ospedale, dell'attesa della
diagnosi, della revisione delle priorità che sino ad allora avevano regolato le nostre vite.
In questi momenti, spesso, sono le donne a farsi carico di chi sta male,
ad accudirlo, assisterlo, accompagnarlo. Lo sono, forse, perché la storia e
la natura hanno assegnato a loro il ruolo di traghettatrici, quello di dare
alla luce e di accompagnare verso il buio. Lo sono, anche, perché la cultura e la struttura sociale tengono, ancora, molte donne, ai margini della
"produzione", delle professioni "importanti" e ben retribuite, relegandole,
invece, nell'universo della "riproduzione" e del lavoro di cura. All'immenso
valore, economico e sociale, di questo lavoro che diventa ruolo - ruolo
femminile - non corrisponde alcun riconoscimento economico, né tanto
meno di status.
L'invecchiamento della popolazione, assieme al devastante impatto ambientale di un modello di sviluppo oggi in piena crisi persino nei suoi effetti economici, ci consegnano un Paese in cui la cura e l'assistenza alle persone non autosufficienti hanno ed avranno un impatto sempre maggiore
sulla società, sul bilancio dello Stato, sulla vita degli uomini e - soprattutto - delle donne.
Sono queste le considerazioni che hanno animato la nostra scelta di
approfondire il tema delle tutele che le leggi hanno costruito nel tempo
nei confronti dei malati e dei loro familiari. Si tratta di tutele ampie e,
molto spesso, poco conosciute che mirano ad aiutare chi si trova in una
situazione di svantaggio o di emarginazione sociale a causa della malattia, a promuoverne l'autonomia, a consentirne la massima partecipazione
alla vita lavorativa e sociale, ad alleviare l'onere economico e l'impegno
temporale del malato e del familiare che se ne assume l'assistenza.
Purtroppo, la diffusione delle informazioni utili a chi si trova in queste condizioni è ancora molto scarsa, anche a causa della complessità e della
INTRODUZIONE
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continua evoluzione delle normative in materia e, quando arriva la malattia, non c'è il tempo né l'energia mentale per approfondire queste tematiche.
Questo comporta che moltissimi lavoratori e lavoratrici non siano neppure consapevoli di aver diritto alle agevolazioni previste dalla legge.
Inoltre, la connotazione fortemente tipizzata con cui si intende comunemente il termine disabile non aiuta a capire che, invece, la legge dà una
definizione estremamente ampia di tale categoria che arriva a comprendere le patologie più diverse, anche quando abbiano carattere solo
temporaneo.
Speriamo, quindi, con questo nostro lavoro, di dare un quadro per quanto possibile semplice, completo e dettagliato dei diritti e delle opportunità che la legge prevede su questo tema in modo da aiutare i malati e i loro
familiari a sentirsi meno soli e disorientati e tutti gli altri a capire e a condividere il forte valore sociale e solidale di queste norme a tutela di chi si
trova in situazione di svantaggio.
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la legge 104/92
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Si inizia a parlare di integrazione sociale delle persone disabili alla fine degli
anni '60. I primi a prendere coscienza del problema furono i disabili stessi e
le loro famiglie, che attivamente portarono all'attenzione del legislatore le
condizioni di difficoltà e di emarginazione in cui si svolgeva la loro vita quotidiana.
I processi politici, si sa, sono lenti, e soltanto nel 1992 il Parlamento varò,
sulle questioni dell'assistenza ai disabili e del sostegno alle loro famiglie, la
legge 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate" che può essere considerata il cardine delle politiche in materia.
La legge 104 persegue la rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia della persona e la realizzazione dell'integrazione
sociale.
Ricerca scientifica
La rimozione delle cause invalidanti si ottiene sostenendo la ricerca
scientifica, in collaborazione con le Università e con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).
Prevenzione
La prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni sono
tema di rilievo della programmazione sanitaria.
La legge 104, a questo scopo, assegna alle Regioni compiti di:
O informazione ed educazione sanitaria della popolazione sulle cause e
sulle conseguenze dell'handicap, sulla prevenzione nel periodo preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, e nelle fasi successive;
O individuazione e rimozione negli ambienti di vita e di lavoro dei fattori
di rischio di malformazioni e patologie invalidanti;
O controllo periodico della gravidanza;
Oaccertamenti utili alla diagnosi precoce delle malformazioni;
LA LEGGE 104/92
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PRINCIPI GENERALI
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Oprevenzione permanente in collaborazione con gli operatori degli asili
nido, delle scuole materne e dell'obbligo per accertare l'insorgenza di
patologie e cause invalidanti. A tal fine, è istituito il Libretto sanitario
personale nel quale sono riportati i risultati dei suddetti controlli.
Cura e riabilitazione
Cura e riabilitazione si rendono effettive ed efficaci attraverso programmi
che prevedano l'integrazione di prestazioni sanitarie e sociali con il coinvolgimento della famiglia e della comunità.
A questo fine, il Servizio sanitario nazionale assicura gli interventi per la
cura e la riabilitazione precoce, gli interventi riabilitativi - a domicilio o
presso i centri appositi - la fornitura e la riparazione di apparecchiature,
protesi e sussidi tecnici. Le Regioni assicurano l'informazione sui servizi
ed ausili.
Inserimento e integrazione sociale
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L'inserimento e l'integrazione sociale si realizzano mediante interventi a
favore della persona disabile e della sua famiglia:
OAssistenza sociosanitaria a domicilio.
OAiuto domestico.
O Sostegno economico.
O Servizi di aiuto personale nei casi di limitata autonomia personale. Si
tratta di un servizio dei Comuni e delle Ulss rivolto ai disabili con grave
limitazione dell'autonomia personale non superabile con sussidi tecnici, protesi o altre forme di sostegno.
ORimozione delle barriere architettoniche.
OEffettività del diritto allo studio, attraverso la disponibilità di personale
qualificato, docente e non docente, e delle dotazioni didattiche e tecniche.
OFruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato.
OIntegrazione nel lavoro e tutela dell'occupazione. Le Regioni e le Province hanno il compito di collocare le persone disabili che desiderano
trovare occupazione.
OSostegno ed organizzazione di comunità-alloggio, case-famiglia ed
analoghi servizi residenziali per assicurare alla persona con disabilità
priva di un'idonea sistemazione familiare un ambiente di vita adeguato.
ORiserva di alloggi. La legge 104 prevede che siano concessi contributi
in conto capitale ai Comuni, alle Aziende territoriali per l'edilizia residen-
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ziale, alle imprese, alle cooperative o ai loro consorzi, al fine di realizzare
o trasformare alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata idonei alle esigenze di assegnatari o acquirenti disabili, o dei loro nuclei familiari.
OEffettività del diritto di voto. In occasione di consultazioni elettorali, la
legge 104 prevede che:
- i comuni organizzino servizi di trasporto pubblico per facilitare il raggiungimento del seggio elettorale;
- le Ulss, nei tre giorni precedenti il voto, garantiscano la presenza in
ogni comune di un congruo numero di medici autorizzati al rilascio
dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di
capacità gravemente ridotta di deambulazione;
- un accompagnatore di fiducia segua in cabina il disabile impossibilitato a esercitare autonomamente il diritto di voto.
Inoltre, dal 2006 è previsto il voto a domicilio (decreto-legge 3 gennaio
2006 n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006, n.
22) per gli elettori affetti da gravi infermità. La richiesta va inviata al sindaco del comune nelle cui liste elettorali si è iscritti, insieme alla copia
della tessera elettorale e ad un certificato medico, rilasciato dal medico
designato dall'Ulss, da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio.
SOGGETTI AVENTI DIRITTO
L'art. 3 della legge 104, al primo comma, definisce la persona disabile:
"1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e
tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".
Per handicap si intende, dunque, lo stato di svantaggio sociale derivante
dalla disabilità o menomazione, anche in relazione al contesto sociale di
riferimento.
La definizione di disabile prevista dalla 104 è, quindi, molto ampia e
comprende categorie molto diverse di patologie anche a carattere temporaneo. Per questo motivo è consigliabile non sottovalutare i propri
eventuali problemi di salute e rivolgersi, in ogni caso, al proprio rappresentante sindacale o all'INCA Cgil per un consiglio.
LA LEGGE 104/92
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Gli invalidi civili, i ciechi, i sordomuti, gli invalidi di guerra o per servizio e
gli invalidi per lavoro possono essere riconosciuti portatori di handicap.
Il secondo comma dell'art. 3 riconosce al disabile il diritto alle prestazioni richieste dalla natura della sua menomazione:
"2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo
favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione,
alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle
terapie riabilitative".
L'intento è quello di favorire il recupero funzionale e sociale della persona disabile: quindi non solo l'integrazione nella famiglia e nella scuola ma
anche e soprattutto l'integrazione nel lavoro. L'innovazione positiva introdotta dalla legge consiste, infatti, nel valorizzare le residue capacità della
persona disabile, le numerose risorse di cui essa è ricca al punto da poter
generare un'intensa vita lavorativa e di relazione.
Il terzo comma dell'art. 3 introduce il concetto di GRAVITÀ.
Tutte le agevolazioni previste dalla legge 104 (quindi anche i permessi
lavorativi) sono esclusivamente a favore di disabili cui sia riconosciuto di
essere "in stato di gravità" che, come vedremo, non è sempre direttamente collegato al grado di invalidità riconosciuto.
"3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia
personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano
priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici."
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Per capire meglio il concetto di gravità possiamo ricorrere all'art. 9 che
specifica che il servizio di aiuto personale è destinato ai "cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non
superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o
altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità
di integrazione dei cittadini stessi".
Come recita il comma 4 dell'art. 3, la legge si applica anche agli stranieri
e agli apolidi:
"4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le
relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali."
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COME SI CHIEDE
IL RICONOSCIMENTO DELL'HANDICAP
Le Ulss accertano lo stato di handicap per mezzo delle commissioni mediche dell'invalidità civile integrate da un esperto nei casi da esaminare, da
un medico dell’INPS e da un operatore sociale, il cui compito specifico è
quello di analizzare il quadro di riferimento socioculturale.
La richiesta di riconoscimento dell’handicap
A partire dal 1 gennaio 2010 la richiesta di riconoscimento di handicap
va presentata, dall'interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore, curatore), all’INPS per via telematica.
Il richiedente deve obbligatoriamente procurarsi il certificato medico in
formato elettronico rilasciato da un medico abilitato dall’INPS. Il medico
abilitato digitalizzerà il certificato, avvalendosi della procedura informatica predisposta dall’INPS, lo inoltrerà, lo stamperà e ne consegnerà copia
al richiedente, allegando la ricevuta riportante il codice univoco essenziale per agganciare il certificato medico alla richiesta. L’invio della
richiesta può essere effettuato dal patronato, dalle associazioni di categoria dei disabili o direttamente dal richiedente con il proprio codice PIN.
Sono escluse al momento altre modalità di invio.
Documentazione necessaria per la presentazione della richiesta
OCarta d’identità
OTessera sanitaria
OCertificato elettronico e relativa ricevuta rilasciati dal medico abilitato.
La visita di accertamento
Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, la Commissione
deve comunicare la data e il luogo dove verrà effettuata la visita. In caso
contrario, l'interessato può presentare una diffida all'Assessorato regionale competente, che provvede a fissare la visita entro il termine massimo di 270 giorni dalla data di presentazione della domanda. Se
l'Assessorato non fissa una data (silenzio rigetto) si può ricorrere al giudice ordinario.
Il disabile può giustificare, con idonea documentazione medica, la propria eventuale impossibilità a presentarsi alla visita. Questa prassi viene
solitamente adottata per persone costrette a letto, o per le quali gli eventuali spostamenti siano di pregiudizio per la salute. Se il disabile non è in
grado di farlo personalmente, tale impossibilità può essere motivata
anche da un familiare.
LA LEGGE 104/92
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Durante la visita è possibile farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.
La Commissione può, nel corso della visita, richiedere ulteriori accertamenti clinici specialistici ed acquisire gli esiti di tali verifiche prima di perfezionare la pratica.
La visita può essere effettuata anche in costanza di ricovero ospedaliero,
in particolare nei casi di ricovero in reparti di lungodegenza o di riabilitazione.
Nel caso il richiedente sia ricoverato o domiciliato in un'Ulss diversa da
quella di effettiva residenza, può indicare nella domanda un recapito temporaneo al fine di ottenere l’assegnazione di una visita presso un’Ulss
diversa.
Il verbale
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In seguito alla visita di accertamento, la Commissione medica dell'Ulss
trasmette l'esito alla Commissione di Verifica, che effettua un controllo di
correttezza formale e convalida, o meno, l'esito.
La Commissione di verifica ha 60 giorni per richiedere la sospensione
della procedura, trascorsi i quali vige il principio del silenzio-assenso.
L'Ulss trasmette, quindi, all'interessato il verbale che riporta l'esito della
visita: assenza di handicap; presenza di handicap (art. 3, comma 1,
Legge 104); presenza di handicap con connotazione di gravità (art. 3,
comma 3, Legge 104).
In alcuni casi, la Commissione medica prevede una data di revisione
della valutazione indicata a verbale.
Nella comunicazione sono annotate anche le procedure da attivare per
l'eventuale ricorso.
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Il ricorso
È possibile presentare ricorso contro le decisioni delle Commissioni
mediche (Ulss o di Verifica), entro sei mesi dalla notifica del relativo verbale, di fronte al giudice ordinario. In questi casi, è opportuno appoggiarsi al patronato INCA Cgil.
La domanda di aggravamento
In caso di peggioramento della disabilità, è possibile richiedere lo stato
di aggravamento. In questo caso, alla domanda va allegato un certificato medico che indichi in modo preciso e circostanziato che la disabilità si
è aggravata oppure che si sono presentate nuove menomazioni.
Qualora sia stato presentato ricorso contro i verbali di accertamento della
Commissione medica, le domande di aggravamento saranno prese in
esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso. Non è utile, quindi,
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presentare richiesta di aggravamento se già si è avviato un procedimento di ricorso.
Patologie oncologiche
In caso di patologie oncologiche, la visita di accertamento si deve effettuare entro 15 giorni dalla data della domanda. L'esito positivo dell'accertamento è immediatamente produttivo dei benefici che da esso conseguono. Infatti, per questa particolare fattispecie, l'accertamento può
riguardare un'inabilità grave - ma temporanea - che necessita di immediate forme di tutela, utili soprattutto nella fase iniziale della malattia che
comporta l'intervento chirurgico seguito dal trattamento chemioterapico
e/o radiologico.
LA LEGGE 104/92
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i diritti nel lavoro
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In questo capitolo trattiamo dei diritti del lavoratore disabile e dei lavoratori che assistono un familiare disabile.
I PERMESSI E I CONGEDI DAL LAVORO
LEGGE N. 104/92
Agevolazioni e destinatari
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Contribuzione figurativa
L'art. 19 della legge 53/2000 riconosce, ai fini pensionistici, la contribuzione figurativa. Ciò significa che l'INPS accredita i contributi anche se il
datore di lavoro non li versa effettivamente. L'entità della contribuzione
figurativa varia a seconda della tipologia di permessi utilizzati, come specificato più avanti nel paragrafo relativo alla tutela previdenziale dei permessi L. 104.
Condizione di disabilità grave
Presupposto per la fruizione dei benefici è la condizione di disabilità
grave, così come è stata definita precedentemente (terzo comma, art. 3
L. 104).
Vi sono dei casi nei quali, pur non essendo in possesso della certificazione rilasciata dall'Ulss, è possibile usufruire ugualmente dei permessi
retribuiti:
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Accertamento provvisorio dell'handicap. Se la Commissione medica
non si è pronunciata entro il termine di 90 giorni dalla presentazione
I DIRITTI NEL LAVORO
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La legge n. 104 concede una serie di agevolazioni ai lavoratori disabili,
alle persone disabili che necessitano di assistenza e ai loro familiari lavoratori dipendenti.
L'agevolazione più importante consiste nella possibilità della persona
disabile di fruire di permessi retribuiti con gli stessi criteri previsti per l'astensione dal lavoro per maternità (art. 33 legge 104).
Il richiedente deve avere un rapporto di lavoro dipendente in corso, coperto da assicurazione INPS per le prestazioni di maternità. Sono esclusi i
lavoratori a domicilio e gli addetti ai servizi domestici.
Nel settore pubblico, l’utilizzo dei permessi può essere soggetto a disposizioni particolari. È, quindi, consigliabile verificare le informazioni che
seguono con il proprio rappresentante sindacale o con l’Inca Cgil.
25
della domanda, l'accertamento può essere effettuato provvisoriamente
da un medico, in servizio presso l'Ulss competente per territorio, specialista nella patologia dalla quale è affetta la persona disabile.
L'accertamento produce effetti solo ai fini della concessione dei benefici previsti dall'articolo 33, fino all'emissione del verbale da parte della
Commissione medica. In questo caso, il lavoratore dovrà allegare alla
richiesta dei permessi copia della domanda presentata all’INPS e
dichiarazione liberatoria con la quale si impegna alla restituzione delle
prestazioni che, a procedimento definitivamente concluso, risultassero
indebite.
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O
Sindrome di Down. Alle persone affette da sindrome di Down può essere riconosciuto lo stato di gravità sia dalle Commissioni mediche delle
Ulss che dal proprio medico di famiglia o dal pediatra, previa richiesta
corredata da presentazione del "cariotipo", cioè di quell'esame che
descrive l'assetto cromosomico di una persona.
O
Grandi invalidi di guerra. I grandi invalidi di guerra e gli equiparati sono
esentati dall'accertamento. La loro condizione può risultare anche dal
decreto di concessione rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze - in cui deve essere oscurata la parte relativa alla diagnosi - o
dalla copia dell'attestato di pensione.
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Autocertificazione
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È possibile dichiarare di essere in possesso della certificazione di handicap, indicando (Legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 39) la data dell'accertamento e la Commissione che ha effettuato la visita.
Domanda dei permessi
La domanda dev’essere presentata all'INPS in doppia copia, allegando il
verbale rilasciato dalla Commissione medica dell'Ulss che attesta la condizione di disabilità grave (o l'altra documentazione prevista nei casi di
accertamento provvisorio, sindrome di Down, grandi invalidi di guerra);
una delle due copie viene protocollata e restituita al lavoratore. Il verbale
che va allegato alla domanda di fruizione dei permessi non riporta la
descrizione della patologia (che, invece, è indicata nel verbale di accertamento di invalidità civile) a tutela della privacy.
La copia protocollata dall'INPS va consegnata al datore di lavoro.
L'INPS invierà al lavoratore e al datore di lavoro il provvedimento di concessione o diniego dei permessi. Il provvedimento di accoglimento non
ha limiti temporali di validità, fatta eccezione per i casi di accertamento
provvisorio e di riconoscimento temporaneo della disabilità grave.
26
Non è più necessario, come un tempo, rinnovare annualmente la
domanda di fruizione dei permessi. Questo anche in considerazione del
fatto che, con la compilazione della domanda, il richiedente si impegna a
comunicare tempestivamente (entro 30 giorni dall'avvenuto cambiamento) le eventuali variazioni delle situazioni dichiarate, in particolare:
O il ricovero a tempo pieno della persona in condizione di disabilità grave;
O la revisione del giudizio di disabilità grave da parte della commissione
dell'Ulss, o la cessazione della validità del riconoscimento della stessa;
O le modifiche ai periodi di permesso richiesti;
O l'utilizzo di permessi da parte di altri familiari per lo stesso disabile;
O il decesso del disabile.
In caso di eventi che comportino la perdita, anche temporanea, del diritto ai permessi, l'INPS invierà al lavoratore e al datore di lavoro le lettere
di cessazione.
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I permessi possono essere richiesti solo per periodi successivi alla presentazione della domanda.
Il datore di lavoro ha il diritto di verificare che esistano i requisiti richiesti
dalla legge per la concessione dei permessi, ma non può opporsi alla concessione degli stessi.
Per quanto attiene, invece, al preavviso al datore di lavoro ai fini della fruizione dei permessi, la questione non è formalmente disciplinata da alcuna normativa specifica. L'INPS, nei modelli di richiesta dei permessi, specifica che le giornate saranno indicate in tempo utile al datore di lavoro.
L'ambiguità di fondo della normativa, e delle circolari applicative dei diversi enti assistenziali, è spesso causa di contenziosi, in particolare quando
i permessi in parola vengono fruiti per motivi di emergenza. All'INPS compete esclusivamente rilasciare un'autorizzazione preventiva al datore di
lavoro per anticipare al lavoratore l'equivalente economico delle tre giornate di permesso. È quindi consigliabile concordare con il datore di lavoro le modalità di utilizzo dei permessi e, qualora questo non fosse possibile, rivolgersi al proprio rappresentante sindacale per valutare il comportamento più opportuno.
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Quando il disabile è impossibilitato alla firma
Nel caso in cui il disabile sia impossibilitato a firmare e sia soggetto a
tutela, curatela o ad amministrazione di sostegno, le dichiarazioni saranno sottoscritte rispettivamente dal tutore, dall'interessato con l'assisten-
I DIRITTI NEL LAVORO
La programmazione dei permessi
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za del curatore o dall'amministratore di sostegno. Se, invece, il disabile è
momentaneamente impossibilitato a firmare per motivi di salute, firmerà
il coniuge o, in sua assenza, i figli o, in mancanza di questi, un altro parente entro il terzo grado. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è
accolta da un pubblico ufficiale (anche un funzionario INPS), che deve
accertare l'identità del dichiarante.
I moduli da utilizzare nel settore privato per la presentazione delle
domande possono essere scaricati, compilati e inviati via internet dal sito
www.inps.it.
Hand 1 - Domanda di permessi per l'assistenza a figli o affidati minorenni in condizione di disabilità grave (art. 33 legge 104/92, artt. 33 e 42
D.Lgs. 151/2001).
Hand 2 - Domanda di permessi per l'assistenza a familiari in condizione
di disabilità grave (art. 33 legge 104/92 e art. 42 D.Lgs. 151/2001).
Hand 3 - Domanda di permessi per lavoratori in condizione di disabilità
grave (art. 33 legge 104/92).
Hand 4 - Domanda di congedo straordinario per assistere figli o affidati in
condizione di disabilità grave (artt. 4 e 4 bis legge 53/2000, art. 42
D.Lgs. 151/2001).
Hand 5 - Domanda di congedo straordinario per assistere il fratello o la
sorella in condizione di disabilità grave (artt. 4 e 4 bis legge 53/2000, art.
42 D.Lgs. 151/2001).
Hand 6 - Domanda di congedo straordinario per assistere il coniuge in
condizione di disabilità grave (artt. 4 e 4 bis legge 53/2000, art. 42
D.Lgs. 151/2001).
Hand 7 - Domanda di congedo straordinario per il genitore con disabilità
grave (artt. 4 e 4 bis legge 53/2000, art. 42 D.Lgs. 151/2001).
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PERMESSI PER L'ASSISTENZA A FIGLI O AFFIDATI MINORENNI
O Fino al compimento dei 3 anni
La lavoratrice madre, o il padre lavoratore, hanno diritto, in alternativa:
O a prolungare fino al terzo anno di vita del bambino il periodo di congedo
parentale (ex astensione facoltativa) già previsto dal D.Lgs. n. 151/2001
di tutela della maternità. Il prolungamento del congedo è fruibile anche
in maniera frazionata.
O a usufruire di permessi orari retribuiti rapportati all'orario giornaliero di
lavoro: due ore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6
ore, un'ora in caso di orario inferiore a 6 ore.
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L'indennità corrisposta dall'INPS durante il periodo di prolungamento del
congedo parentale è pari al 30% dell'ultima retribuzione intera percepita prima dell'inizio dell'astensione.
Tranne in casi particolari (vedi di seguito "Cumulo dei permessi orari"), le
due ore di permesso giornaliero non si sommano ai riposi previsti fino
all'anno di età del bambino (cosiddetti per allattamento). Si possono, di
fatto, utilizzare solo dopo il compimento di un anno e fino ai tre anni di
età del bambino disabile.
Si ha diritto ai permessi a condizione che il bambino non sia ricoverato a
tempo pieno presso istituti specializzati. Per ricovero a tempo pieno si
intende per le intere 24 ore (circolare INPS n. 90/2007), escludendo
quindi i ricoveri in day hospital e in centri diurni con finalità assistenziali,
o riabilitative o occupazionali.
Fanno eccezione i ricoveri a tempo pieno finalizzati a riabilitazione o intervento chirurgico, in presenza di documentazione dei sanitari da cui risulti la necessità dell'assistenza dei genitori o di un parente (sino al 3°
grado) e previa valutazione del medico legale INPS della sede di competenza.
Il genitore richiedente ha diritto al prolungamento del congedo, o ai permessi orari, anche quando l'altro genitore non ne ha diritto (ad es. nel
caso di addetta/o ai servizi domestici, lavoratrice/ore a domicilio, casalinga/o, disoccupata/o, lavoratrice/ore autonoma/o, ecc.).
Il prolungamento del congedo parentale o, in alternativa, le ore di permesso possono essere utilizzati da un genitore anche quando l'altro fruisce del congedo parentale o si trova in congedo per malattia del figlio.
Durante il periodo di congedo parentale - e quindi anche durante il suo
prolungamento - non maturano né le ferie né le gratifiche contrattuali ed
extracontrattuali.
Cumulo tra congedo parentale e prolungamento
Il D.Lgs. n. 151/2001 ha introdotto la possibilità di fruire del periodo di
congedo parentale (ex astensione facoltativa) in maniera frazionata entro
i primi otto anni di vita del bambino. Il prolungamento del congedo arriva,
invece, come abbiamo detto, fino al terzo anno del bambino.
Per coordinare le due norme, si è stabilito che il prolungamento possa
essere richiesto anche quando il congedo parentale non sia stato interamente utilizzato. In questo caso, però, il prolungamento non può iniziare
prima che sia decorso il periodo massimo di congedo parentale usufruibile da ogni genitore (sei mesi per la madre e sette per il padre).
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Cumulo dei permessi orari
I casi in cui è possibile cumulare i permessi orari sono i seguenti:
O
Il genitore che abbia un figlio, di età inferiore ai tre anni, in condizione
di disabilità grave e un secondo figlio non disabile, di età inferiore
all'anno, può usufruire contemporaneamente delle ore di riposi giornalieri (cosiddetti per allattamento) per il figlio più piccolo e delle ore di
permessi giornalieri per l'assistenza al figlio disabile. In questo caso, il
genitore usufruisce di quattro ore di permesso al giorno (se il suo orario di lavoro è pari o superiore a sei ore al giorno) oppure di due ore di
permesso al giorno (se l'orario di lavoro è inferiore a sei ore al giorno).
O
Il lavoratore in condizione di disabilità grave, che abbia un figlio di età
inferiore all'anno, può utilizzare sia i propri permessi orari che i riposi
giornalieri (cosiddetti per allattamento).
O
Il lavoratore disabile con figlio minore di tre anni, anch'esso disabile,
può godere dei propri permessi insieme a quelli per assistere il figlio
sino al compimento dei 3 anni.
O
Nel 1° anno di vita del figlio, in casi particolari, quando le cure non
possono essere garantite durante le due ore di riposo "per allattamento" previste per la generalità dei neonati, poiché vi è una particolare e
diversa difficoltà del bambino sin dalla tenerissima età, è possibile fruire del cumulo dei riposi giornalieri (cosiddetti per allattamento) con le
due ore di permesso per assistere il figlio disabile sino al compimento
dei tre anni (Messaggio INPS 9 maggio 2007, n. 11784).
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O
In presenza di due figli di età inferiore a 3 anni, di cui uno disabile e
l'altro non disabile, ammalato, il genitore che fruisce delle due ore di
permesso per assistere il figlio disabile può beneficiare, per le ore residue, anche dei permessi non retribuiti (Legge n. 1204/71, art. 7,
comma 2) per la malattia dell'altro figlio. In alternativa, questi ultimi
possono essere utilizzati da parte dell'altro genitore.
O
In caso di due figli di età inferiore a 3 anni, di cui uno disabile, entrambi ammalati, è possibile che un genitore benefici sia delle ore di permesso per assistere il figlio disabile che dei permessi non retribuiti per
la malattia dello stesso (per le restanti ore di lavoro) e che l'altro genitore utilizzi i permessi non retribuiti per la malattia dell'altro figlio non
disabile.
O Dal compimento del 3° e fino al 18° anno di età
La lavoratrice madre, e il padre lavoratore, hanno diritto a tre giorni di
permesso mensile retribuito, anche frazionabili in ore.
Entrambi i genitori, nel caso siano lavoratori dipendenti, hanno diritto ai
permessi, e ne possono usufruire anche contemporaneamente (circolare INPS n. 133/2000, comma 2.2.3), purché i giorni utilizzati non superino complessivamente i 3 giorni mensili. Ad esempio: se la madre usufruisce di 2 giorni il padre può usufruire di 1 giorno (nell'ambito dello stesso mese) per un totale di 3 giorni (anche coincidenti).
Il genitore richiedente ha diritto ai permessi anche quando l'altro genitore non ne ha diritto (ad es. nel caso di addetta/o ai servizi domestici, lavoratrice/ore a domicilio, casalinga/o, disoccupata/o, lavoratrice/ore autonoma/o, ecc.).
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I permessi possono essere utilizzati da un genitore anche quando l'altro
fruisce del congedo parentale o si trova in congedo per malattia del figlio.
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Cumulo dei permessi
Nel caso in cui, nella stessa famiglia, ci siano più figli disabili in stato di
gravità, i permessi possono essere cumulati (ad es. per un lavoratore con
due figli disabili i permessi saranno di 6 giorni al mese). In questo caso,
però, è necessario che sia riconosciuto, tramite accertamento sanitario,
che la natura dell'handicap è tale da rendere impossibile l'assistenza di
ambedue i figli usufruendo di soli tre giorni di permesso.
Peraltro, è possibile riconoscere, qualora richiesto, 3 giorni alla madre e
3 giorni al padre per consentire a ciascun genitore di assistere, rispettivamente, ognuno dei figli.
I 3 giorni di permesso per assistere il figlio disabile sono cumulabili con
i permessi non retribuiti per malattia del figlio sotto i 3 anni. In questo
caso, i permessi non retribuiti per malattia del figlio possono essere utilizzati da parte del genitore che fruisce dei permessi per assistere il figlio
disabile oppure da parte del genitore che non ne fruisce.
I DIRITTI NEL LAVORO
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Il diritto ai permessi decade in caso di ricovero a tempo pieno del disabile,
fatta eccezione per l'assistenza a disabili di età superiore ai 3 anni nei
casi in cui il ricovero a tempo pieno sia causato da coma vigile o da stadio terminale.
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PERMESSI PER L'ASSISTENZA A FAMILIARI
I genitori (anche adottivi o affidatari), il coniuge, i parenti o affini entro il
terzo grado, hanno diritto, in alternativa tra loro, a tre giorni di permesso
mensile retribuito, anche frazionabili in ore.
Nel caso in cui lo stesso soggetto debba assistere più persone disabili,
che necessitino di assistenza disgiunta (da certificare tramite accertamento sanitario, come nel caso di più figli disabili), è possibile usufruire
di tre giorni di permessi mensili per ciascuno dei soggetti da assistere.
Criteri e limiti al diritto ai permessi
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Il diritto ai permessi decade in caso di ricovero a tempo pieno del disabile, fatta eccezione per l'assistenza a disabili con età superiore ai 3
anni, nei casi in cui il ricovero a tempo pieno sia causato da coma vigile o da stadio terminale.
O La concessione dei permessi prescinde dal fatto che all'interno del
nucleo familiare del disabile si trovino familiari conviventi non lavoratori in grado di fornire l'aiuto necessario.
O È il disabile stesso (o l'amministratore di sostegno, o il tutore legale) a
scegliere la persona che lo assisterà. Egli deve, infatti, firmare la
domanda di permessi insieme al familiare che chiede di usufruirne.
O I permessi spettano anche quando il disabile assistito non sia convivente, e l'assistenza non sia quotidiana, purché sia sistematica e adeguata rispetto alle esigenze del disabile.
O I familiari che lavorano in luoghi distanti da quello di residenza del disabile hanno diritto ai permessi purché sussistano le condizioni indicate sopra (cioè la sistematicità e l'adeguatezza dell'assistenza). La circolare INPS n. 90/2007 cita alcuni esempi: piloti di aerei, marittimi, ferrovieri, ecc.
O Il diritto ad usufruire dei permessi è concesso anche nel caso in cui la
persona disabile sia assistita da un servizio pubblico, o da volontari, o
da una badante, in quanto l'utilizzo di questi tipi di assistenza non si
può considerare di carattere esclusivo.
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SCHEMA DEI GRADI DI PARENTELA
Parentela. È il rapporto giuridico che intercorre fra persone che discendono
da uno stesso stipite (cioè l'ascendente in comune) e quindi legate da un vincolo di consanguineità.
Linea retta e linea collaterale. Sono parenti in linea retta le persone che
discendono l'una dall'altra (figlio-genitore). Sono parenti in linea collaterale
coloro che, pur avendo uno stipite comune (ad esempio il padre o il nonno),
non discendono l'una dall'altra (fratelli o cugini).
Affinità. Consiste nel vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.
Calcolo del grado di parentela. Nella linea retta, il grado di parentela si calcola contando le persone sino allo stipite comune, senza calcolare il capostipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti sino allo stipite comune (da escludere) e da questo
discendendo all'altro parente. Il calcolo del grado di affinità si ricava dalla
trasposizione del grado di parentela verso il coniuge, cosicché al grado di
parentela del coniuge corrisponderà un uguale grado di affinità dell'altro
coniuge. La legge (salvo che per alcuni effetti determinati) non riconosce il
vincolo di parentela oltre il sesto grado. Ricordiamo infine che i coniugi non
sono né parenti, né affini.
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Grado di parentela
o affinità
Genitori e figli - Suoceri e generi/nuore
1° grado
Nonni e nipoti
2° grado
Bisnonni e bisnipoti
3° grado
Fratelli e sorelle - Cognati
2° grado
Zii e nipoti (figli dei fratelli)
3° grado
Cugini - Pronipoti (figli dei figli dei fratelli)
Prozii - Fratelli/sorelle dei nonni
4° grado
Figli dei cugini o dei pronipoti
Cugini dei genitori
5° grado
Figli dei figli dei cugini
Figli dei cugini dei genitori
6° grado
I DIRITTI NEL LAVORO
Soggetto
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PERMESSI PER I LAVORATORI DISABILI
Il lavoratore maggiorenne in condizione di disabilità grave ha diritto, in
alternativa, a:
O Fruire di permessi orari retribuiti rapportati all'orario giornaliero di
lavoro: due ore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a
6 ore, un'ora in caso di orario inferiore a 6 ore.
O Utilizzare tre giorni di permesso mensile retribuito, anche frazionabili
in ore.
Cumulo tra permessi del disabile e dei familiari che lo assistono
Il lavoratore disabile, oltre ad usufruire dei permessi per se stesso, può
essere assistito da un familiare convivente che, a sua volta, utilizza i permessi.
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Permessi per assistenza reciproca tra familiari disabili
Il lavoratore disabile può cumulare i propri permessi con i tre giorni di permesso mensile per assistere un proprio familiare in condizioni di disabilità grave senza che debba essere acquisito alcun parere medico legale
sulla capacità del lavoratore disabile di soddisfare le necessità assistenziali del familiare.
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Modalità di utilizzo dei permessi Legge 104
Come abbiamo visto, questi permessi sono utilizzabili da parte dei seguenti soggetti:
O madre e padre lavoratori, dal compimento del 3° anno fino al 18° anno
di età del figlio disabile grave;
O genitori, coniuge, parenti o affini entro il terzo grado del disabile grave, in
alternativa tra loro;
O lavoratore disabile grave.
I permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell'arco del mese,
oppure frazionati in ore.
Nel caso in cui il richiedente abbia un rapporto di lavoro a part time verticale, i giorni di permesso mensile vengono proporzionalmente ridotti
secondo la formula che segue:
x:a = 3:b
("a" corrisponde al numero dei giorni di lavoro effettivi nel mese, 3 sono i
giorni di permesso teoricamente spettanti, "b" sono i giorni lavorativi di un
tempo pieno).
Il risultato va arrotondato all'unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,5% o superiore.
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Es. 12 giorni di lavoro al mese su un totale di 20 giorni lavorativi:
x:12 = 3:20
x = 1,8 (che viene arrotondato a 2).
I permessi non usufruiti in un mese non possono essere cumulati con
quelli dei mesi successivi.
Modalità di calcolo nel caso di utilizzo frazionato
Il lavoratore che opti per l'utilizzo dei 3 giorni mensili frazionati, può utilizzare un monte ore mensile, correlato al suo orario di lavoro settimanale, in base alla seguente formula:
(Orario normale di lavoro settimanale/n. di giorni lavorativi settimanali) x 3
Ad esempio: un lavoratore con orario di lavoro settimanale pari a 37,5
ore, articolato su 5 giorni, potrà beneficiare mensilmente di 22,5 ore di
permesso:
(37,5/5) x 3 = 22,5
TUTELA PREVIDENZIALE DEI PERMESSI LEGGE 104
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Sono accreditati figurativamente con riferimento alla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto di lavoro nell'anno
solare in cui si collocano:
O il prolungamento del congedo parentale fino ai 3 anni del bambino
disabile;
O i tre giorni di permesso mensile utilizzabili:
- dai genitori dopo il compimento dei 3 anni del figlio disabile;
- dal coniuge o dai parenti entro il 3 grado del disabile;
- dal disabile lavoratore.
Sono accreditati figurativamente con riferimento ad un valore retributivo
molto esiguo, pari al 200 per cento del valore massimo dell'assegno
sociale (per il 2009, 5.317,65 euro annui), proporzionato ai periodi di riferimento, fatta salva la facoltà di integrazione mediante riscatto o versamenti volontari:
O i permessi orari giornalieri utilizzabili:
- dai genitori fino ai 3 anni del bambino disabile;
- dal disabile lavoratore.
Il prolungamento del congedo parentale, per i genitori, e i tre giorni di permesso mensile, per i lavoratori disabili, sono, quindi, dal punto di vista
previdenziale, scelte più convenienti rispetto ai permessi orari giornalieri.
Nel primo caso, infatti, la contribuzione figurativa è accreditata con riferi-
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I DIRITTI NEL LAVORO
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mento alla media delle retribuzioni effettive anziché in rapporto all'esiguo
valore convenzionale dell'assegno sociale.
PERMESSI LEGGE 104, FERIE E TREDICESIMA MENSILITÀ
I giorni di ferie e la tredicesima non possono essere decurtati quando i
riposi e i permessi lavorativi per la cura di un familiare disabile grave non
siano utilizzati in modo cumulativo con i congedi parentali (l'ipotesi di
cumulo si realizza molto raramente).
Il Consiglio di Stato, infatti - con parere n. 3389 del 9/11/2005 - ha ritenuto "non soggette a decurtazione le ferie e la tredicesima mensilità
quando i riposi ed i permessi previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo 2 marzo 2001, n. 151 non siano cumulati con il congedo parentale".
Tale parere ha indotto sia l'INPS che il Ministero del Lavoro, ad emanare
proprie circolari (rispettivamente messaggio n. 7014 del 6/03/2006 e n.
A/2006 prot. 15/V/0002575 del 14/01/2006) le quali hanno portato
finalmente chiarezza e omogeneità interpretativa in quella che per lunghi
anni è stata una questione controversa e soggetta a disparità di trattamento.
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CONGEDI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI
LEGGE 53/2000
L'art. 4 della legge n. 53/2000 ha previsto ulteriori congedi per cause
particolari: i permessi retribuiti per decesso o grave infermità di un familiare e il congedo non retribuito per gravi e documentati motivi familiari.
In seguito, l’evoluzione della normativa* ha previsto che quest’ultimo sia,
in taluni casi, retribuito.
I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni più favorevoli.
* Art. 80, comma 2, legge n. 388/2000; art. 42, comma 5 D.Lgs. n. 151/2001; sentenze corte costituzionale n. 233 del 8/6/2005, n. 158 del 18/4/2007 e n. 19 del 26/1/2009.
PERMESSI PER DECESSO O GRAVE INFERMITÀ DI UN FAMILIARE
Causali e durata dei permessi
La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di grave infermità:
O del coniuge, anche legalmente separato;
36
O
di un parente entro il secondo grado, anche non convivente;
di un componente della famiglia anagrafica (quindi anche famiglia di
fatto).
Per grave infermità si possono considerare le seguenti patologie (nota del
Ministero del Lavoro del 25 novembre 2008 prot. 25/I/0016754, che si
rifà al D.M. n.278/2000):
O
O
patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni
croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica,
derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
O
patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
O
patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del
familiare nel trattamento sanitario;
O
patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva per cui terapia e riabilitazione
richiedono il coinvolgimento dei genitori o di chi esercita la potestà.
Il lavoratore è tenuto a comunicare preventivamente al proprio datore di
lavoro l'evento che dà titolo ai permessi ed i giorni nei quali saranno utilizzati.
Sono considerati giorni di permesso esclusivamente quelli lavorativi.
S
I
F
I giorni di permesso sono cumulabili con quelli concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 104/1992 e devono essere utilizzati entro sette
giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere ai conseguenti interventi terapeutici.
È possibile concordare con il datore di lavoro la fruizione dei tre giorni di
permesso attraverso una diversa modalità di espletamento dell'attività
lavorativa, per esempio attraverso una riduzione dell'orario lavorativo,
anche per periodi superiori a tre giorni. L'accordo è stipulato in forma
scritta sulla base della proposta del/la lavoratore/rice e deve comportare una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore ai
giorni di permesso che vengono sostituiti.
La riduzione dell'orario di lavoro deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di
provvedere ai conseguenti specifici interventi terapeutici.
I DIRITTI NEL LAVORO
C
A
L
I
G
C
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Quando è in corso il diverso espletamento dell'attività lavorativa, il datore
di lavoro può richiedere periodicamente la verifica della permanenza
della grave infermità, mediante certificazione.
Quando è accertato il venir meno della grave infermità, il lavoratore è
tenuto a riprendere l'attività lavorativa secondo le modalità ordinarie e
può utilizzare il permesso non goduto per altri eventi nel corso dell'anno.
Documentazione richiesta
Entro cinque giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa, il richiedente i
permessi deve presentare al datore di lavoro:
O in caso di decesso, il certificato di morte, oppure una dichiarazione
sostitutiva;
O in caso di grave infermità, un certificato medico specialistico rilasciato
dalle strutture ospedaliere da cui si riscontri sia la descrizione della diagnosi che la qualificazione della stessa in termini di grave infermità.
L
I
G
C
Tutela previdenziale dei permessi per decesso o grave infermità
di un familiare
C
A
Sono coperti da contributi effettivi.
CONGEDO NON RETRIBUITO PER GRAVI E DOCUMENTATI
MOTIVI FAMILIARI
S
I
F
Il congedo non retribuito per gravi e documentati motivi familiari può
essere utilizzato per un periodo, frazionato o continuativo, fino a due anni.
I due anni sono il limite massimo spettante a ciascun lavoratore nell'arco di tutta la vita lavorativa, comprensivo anche degli eventuali periodi di
congedo retribuito di cui al paragrafo che segue.
Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al lavoratore, al termine del rapporto di lavoro, l'attestazione dei periodi di congedo fruiti. Il periodo viene
conteggiato secondo calendario, ed è comprensivo dei giorni festivi e non
lavorativi; le frazioni di mese vengono sommate fra di loro fino a raggiungere un mese con trenta giorni.
Il congedo si configura come una legittima sospensione del rapporto di
lavoro, durante la quale il lavoratore conserva il posto di lavoro, non ha
diritto alla retribuzione, non matura anzianità di servizio e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Durante i periodi di congedo, non maturano né la tredicesima, né le ferie
(salvo diversa previsione contrattuale).
38
Causali del congedo
I gravi motivi devono riguardare:
O il richiedente;
O i soggetti di cui all'articolo 433 del Codice Civile (coniuge, figli, genitori,
generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle), anche se non conviventi;
O i parenti o affini, entro il terzo grado, disabili, anche se non conviventi;
O i componenti della famiglia anagrafica (quindi anche la famiglia di fatto).
I gravi motivi per cui si può richiedere il permesso sono:
O necessità familiari a seguito della morte di uno dei soggetti sopra indicati;
O situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o
della propria famiglia, nella cura o nell'assistenza dei familiari sopra
elencati;
O grave disagio personale del lavoratore stesso, al di fuori della malattia
(dovuto, ad esempio, a motivi di sofferenza personale come separazione e divorzio);
O patologie dei familiari sopra elencati, ad esclusione del richiedente il
permesso. Le patologie sono elencate nel D.M. n. 278/2000 e sono le
stesse che abbiamo già riportato nel precedente paragrafo in riferimento ai permessi per grave infermità di un familiare.
La documentazione relativa alle patologie viene rilasciata da un medico
specialista, o di medicina generale, del Servizio Sanitario Nazionale, o convenzionato e va presentata contestualmente alla richiesta del congedo.
Concessione o diniego del congedo
I contratti collettivi disciplinano il procedimento per la richiesta, la concessione o il diniego del congedo.
Entro dieci giorni dalla richiesta, il datore di lavoro deve comunicarne l'esito al dipendente.
L'eventuale diniego, la proposta di rinvio a un periodo successivo, oppure la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste dal D.M. n. 278/2000 e da ragioni organizzative e produttive che non consentano la sostituzione del dipendente. Su
richiesta del dipendente, la domanda deve essere riesaminata nei successivi venti giorni.
In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, il datore di lavoro può
negare la richiesta di congedo se questo risulta incompatibile con la durata del rapporto di lavoro, o quando i permessi già concessi hanno superato i 3 giorni, oppure quando il lavoratore sia stato assunto in sostituzione di un altro dipendente già in congedo per motivi familiari.
I DIRITTI NEL LAVORO
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Se non è stato fissato un periodo minimo di assenza, il lavoratore può
rientrare al lavoro anche prima della scadenza del congedo. Qualora ci
sia stata sostituzione del lavoratore in congedo, il rientro anticipato può
avvenire se c'è un preavviso di almeno sette giorni.
Tutela previdenziale del congedo non retribuito
Il congedo non è computato ai fini pensionistici. Si può procedere al
riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i
criteri della contribuzione volontaria.
CONGEDO RETRIBUITO
PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI FAMILIARI
L
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G
C
Il congedo retribuito è concesso per assistere familiari in condizione di
disabilità grave e può essere utilizzato per un periodo, frazionato o continuativo, fino a due anni.
Tra un periodo e l'altro di congedo ci deve essere un'effettiva ripresa dell'attività lavorativa; in caso contrario, i giorni non lavorativi o festivi compresi tra un periodo e l'altro, saranno conteggiati come congedo.
Il limite di due anni è complessivo tra tutti gli aventi diritto per ogni familiare disabile assistito.
Due anni sono il massimo che ciascun lavoratore può effettuare, nell'arco di tutta la vita lavorativa, considerando anche gli eventuali periodi di
congedo non retribuito per gravi e documentati motivi familiari (vedi al
paragrafo che precede).
Ad esempio, ad un lavoratore o ad una lavoratrice che nel tempo avesse
fruito (anche per motivi riguardanti la propria persona e non un familiare
disabile) di 14 mesi di congedo non retribuito per gravi e documentati
motivi familiari, il congedo retribuito potrà essere riconosciuto solo nel
limite di 10 mesi.
Il lavoratore ha diritto ad usufruire del congedo entro 60 giorni dalla
richiesta.
Il richiedente che abbia un rapporto di lavoro a part time verticale non
può usufruire del congedo, e della relativa indennità, durante le pause
contrattuali (giornate in cui il contratto part time non prevede l'attività
lavorativa).
Nel periodo di godimento del congedo da parte del richiedente, il disabile assistito:
O Non deve prestare alcuna attività lavorativa. Nel caso in cui il disabile
lavori, è possibile utilizzare il congedo durante i suoi periodi di malattia
e di permesso non retribuito.
S
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40
C
A
Non deve essere ricoverato a tempo pieno. Sulla definizione di tempo
pieno e sulle possibili eccezioni, nel caso di richiesta di congedo retribuito, permangono ad oggi dubbi interpretativi. In caso di necessità di
questo tipo è meglio, quindi, richiedere l'assistenza del proprio rappresentante sindacale o del Patronato Inca Cgil.
Il verificarsi, durante il congedo, di altri eventi che di per sé potrebbero
giustificare un'astensione dal lavoro, non determina interruzione nel congedo. In caso di malattia o maternità è, però, fatta salva una diversa esplicita volontà da parte del lavoratore o della lavoratrice, volta ad interrompere la fruizione del congedo. In tal caso, per fruire, in un momento successivo, del residuo congedo, occorre presentare una nuova domanda.
Bisogna, però, fare attenzione al fatto che l’utilizzo del congedo comporta la sospensione del rapporto di lavoro. Quindi, secondo l'INPS, qualora
il lavoratore o la lavoratrice richiedano di interrompere il congedo a
causa di malattia o di maternità, l'indennità (relativa alla malattia o alla
maternità) è riconoscibile solo se non sono trascorsi più di 60 giorni dall'inizio della sospensione (quindi dall'inizio del congedo che si chiede di
interrompere).
O
parere dell'INPS non è condivisibile. Pertanto, in questi
Tale
casi, è bene rivolgersi all'INCA Cgil, che valuterà le sentenze
relative al contenzioso su questo tema.
S
I
F
Possono fruire del congedo i lavoratori dipendenti secondo il seguente
ordine di priorità:
O Coniuge, solo se convivente. Il diritto può permanere anche in caso di
separazione, in quanto la separazione non incide sull'atto matrimoniale ma ne determina soltanto taluni effetti. Ovviamente, in assenza della
convivenza, sarà necessario dimostrare che l'assistenza abbia i caratteri della sistematicità ed adeguatezza.
O Genitori (anche adottivi o affidatari) nei seguenti casi:
- se il figlio non è coniugato o non convive con il coniuge;
- se il coniuge convivente del figlio non presta attività lavorativa o è lavoratore autonomo;
- se il coniuge convivente ha espressamente rinunciato a usufruire del
congedo nello stesso periodo.
Se il figlio è minorenne, il congedo spetta anche in assenza di convivenza.
Se il figlio è maggiorenne, il congedo spetta anche in assenza di convivenza, ma a condizione che l'assistenza sia prestata con sistematicità e
adeguatezza.
I DIRITTI NEL LAVORO
C
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Il congedo spetta in via alternativa alla madre o al padre, e spetta anche
quando l'altro genitore non ne ha diritto (ad es. nel caso di addetta/o ai
servizi domestici, lavoratrice/ore a domicilio, casalinga/o, disoccupata/o,
lavoratrice/ore autonoma/o, ecc.).
O
Fratelli o sorelle - alternativamente - solo se conviventi e solo se
entrambi i genitori sono deceduti o totalmente inabili. È necessario,
inoltre, che si verifichi una delle seguenti condizioni:
- il fratello/sorella disabile non sia coniugato o non conviva con il
coniuge;
- il coniuge convivente del fratello/sorella disabile non presti attività
lavorativa o sia lavoratore autonomo;
- il coniuge convivente del fratello/sorella disabile abbia espressamente rinunciato a usufruire del congedo nello stesso periodo.
L
I
G
C
Figli, solo se conviventi, quando si verifichino le seguenti condizioni
(sentenza Corte Costituzionale n. 19/2009 e successiva Circ. INPS n.
41/2009):
- il genitore disabile non sia coniugato o non conviva con il coniuge,
oppure, se coniugato e convivente col coniuge, quest'ultimo non presti attività lavorativa, o sia lavoratore autonomo, o abbia espressamente rinunciato a usufruire del congedo nello stesso periodo;
- i genitori del disabile (cioè i nonni del richiedente) siano entrambi
deceduti o totalmente inabili;
- il genitore disabile non abbia altri figli o non conviva con alcuno di
essi o, se conviventi, essi non prestino attività lavorativa, o siano lavoratori autonomi, o abbiano espressamente rinunciato a usufruire del
congedo nello stesso periodo;
- il genitore disabile non abbia fratelli o non conviva con alcuno di essi
o, se conviventi, essi non prestino attività lavorativa, o siano lavoratori autonomi, o abbiano espressamente rinunciato a usufruire del
congedo nello stesso periodo.
In sostanza, il figlio, per avere diritto al congedo, deve essere il solo soggetto in grado di prestare assistenza, arrivando da buon ultimo nella
gerarchia dei potenziali beneficiari (coniuge, genitori, fratelli, figli).
O
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Cumulo nello stesso mese di periodi di congedo retribuito e permessi di cui all’art. 33 legge 104/92
È possibile cumulare nello stesso mese il congedo con i 3 giorni di permesso, a patto di non sovrapporli nelle stesse giornate.
42
Infatti - sebbene il D.Lgs. n. 151/2001 preveda che durante il periodo di
congedo retribuito non sia possibile fruire dei tre giorni di permesso mensile - l'INPS (circ. n. 53/2008) ha precisato di ritenere "che questo divieto
si riferisca al caso in cui si richiedano per lo stesso disabile i due benefici nelle stesse giornate e non comprenda, invece, il caso della fruizione
nello stesso mese, ma in giornate diverse".
Limite massimo alla retribuzione del congedo
Nei periodi di congedo spetta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita (comprensiva del rateo della 13° mensilità e delle altre
eventuali gratifiche, premi o indennità non legati alla presenza), fino ad
un importo massimo annuale di 43.276,13 euro, riferito al 2009 e rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
L'INPS interpreta tale cifra come importo massimo comprensivo, oltre che
dell'indennità, anche della contribuzione figurativa (vedi, più avanti,
Tutela previdenziale del congedo retribuito). Quindi, nel settore privato,
l'importo massimo della sola indennità economica, al netto del costo
della contribuzione figurativa, è pari, per l'anno 2009, a 32.538,00 euro.
Per i dipendenti pubblici (INPDAP), invece, non essendo prevista contribuzione figurativa, l'indennità economica massima annua è pari a
43.276,13 euro.
Esempio - Lavoratore con 45.000 euro di retribuzione lorda:
O se iscritto INPS, percepisce un'indennità pari a 32.538 euro ed è
accreditato di una contribuzione figurativa e di una retribuzione pensionabile di identico valore;
O se iscritto INPDAP, percepisce una retribuzione pari a 43.276,13
euro che è anche retribuzione imponibile e pensionabile.
Durante la fruizione del congedo compete, se spettante, l'assegno al
nucleo familiare.
Tutela previdenziale del congedo retribuito
I periodi di congedo retribuito sono validi sia ai fini della maturazione del
diritto che ai fini del calcolo della pensione.
Nel settore privato, il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa (su una retribuzione figurativa massima di euro 32.538 per il 2009)
con riferimento alla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto di lavoro nell'anno solare in cui si colloca il periodo stesso.
Nel settore pubblico, invece, viene effettuato il versamento contributivo
effettivo.
I DIRITTI NEL LAVORO
S
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CONGEDO PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI FAMILIARI
ED ALTRI PERMESSI USUFRUIBILI CONTEMPORANEAMENTE
MADRE
congedo per gravi e
documentati motivi familiari
permessi art.33
L.104/1992
Sì, anche nello stesso mese
ma in giorni diversi e anche
se invertiti tra i genitori
congedo per gravi e
documentati motivi familiari
permessi per decesso
o grave infermità
di un familiare
Sì, anche se invertiti
tra i genitori
congedo per gravi e
documentati motivi familiari
congedo parentale
(ex facoltativa)
congedo per gravi e
documentati motivi familiari
congedo per maternità
C
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congedo per gravi e
documentati motivi familiari
S
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Compatibilità
nello stesso periodo
PADRE
congedo
per malattia del figlio
L
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G
C
Sì, per lo stesso figlio, anche
se invertiti tra i genitori
Sì, per lo stesso figlio
No, neppure se
invertiti tra i genitori
CONGEDO STRAORDINARIO DI 30 GIORNI
ALL'ANNO PER GRAVI PATOLOGIE
Ai lavoratori mutilati e invalidi civili, cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, può essere concesso
ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni, anche non continuativi (Artt. 26 L. n. 118/71 e 10 D.Lgs. n. 509/88).
Il congedo può essere richiesto anche dai malati oncologici qualora agli
stessi sia stata riconosciuta la suddetta riduzione della capacità lavorativa.
Purtroppo, il concreto utilizzo del congedo è stato, ed è tuttora, molto difficoltoso, per la poca chiarezza della normativa e la scarsa diffusione
delle informazioni su questa opportunità.
L
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G
C
Il lavoratore deve allegare alla domanda da presentare al datore di lavoro:
O il riconoscimento della riduzione della capacità lavorativa superiore al
50% accertata dalla Commissione Ulss competente per l'invalidità civile;
O l'autorizzazione alle cure da parte del medico dell’Ulss territorialmente
competente, che deve certificare che le stesse sono collegate all'infermità invalidante ed effettuate per effettive esigenze terapeutiche e
riabilitative.
S
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F
C
A
Indennità a carico del datore di lavoro
Nonostante la riconduzione dei congedi per cura all'ipotesi di malattia
(diverse sentenze della Corte di Cassazione) non è prevista nessuna
indennità economica a carico dell'INPS.
Il Ministero del Lavoro, prot. n. 6893 del 5.12.2006, in risposta ad un'istanza d'interpello sul trattamento retributivo e previdenziale del congedo per cura e sul periodo di comporto, conferma la non indennizzabilità
da parte dell'INPS del congedo, ma afferma il diritto all'indennità economica a carico del datore di lavoro per un massimo di 30 giorni.
Purtroppo, però, la questione del congedo per cure rimane molto controversa e, nel caso in cui il contratto di categoria non preveda questa tipologia di permessi come retribuiti, il datore di lavoro potrebbe non corrispondere la retribuzione. Potrebbe, cioè, accordare il diritto ad assentarsi per il congedo, ma non quello alla retribuzione.
Pertanto, è opportuno:
verificare con il proprio rappresentante sindacale quanto previsto dal
Contratto Collettivo Nazionale e Aziendale di Lavoro;
O richiedere consulenza ed eventuale assistenza al Patronato INCA Cgil.
O
I DIRITTI NEL LAVORO
Procedura di richiesta del congedo
45
Congedo e periodo di comporto
Riguardo alla computabilità del congedo straordinario nel periodo di comporto, sempre il Ministero del Lavoro, nella nota citata, rimanda ad una
sua precedente circolare (n. 40/2005) in materia di patologie oncologiche e relative tutele. Nella circolare si riconosce al lavoratore il diritto a
beneficiare, oltre al periodo di comporto, anche dell'ulteriore possibilità
di astensione dall'attività lavorativa in caso di invalidità superiore al 50%,
attraverso la fruizione del congedo straordinario per cura. Pertanto,
secondo il Ministero, la fruizione del congedo di 30 giorni per cura non
rientra nel periodo di comporto e non può essere causa di superamento
dello stesso determinando il licenziamento del lavoratore. Dato il carattere controverso della materia, è opportuno, anche in questo caso, chiedere l'assistenza del proprio rappresentante sindacale.
L
I
G
C
SCHEMA DEI BENEFICI
IN BASE AL GRADO DI PARENTELA
Genitori
C
A
Prolungamento del congedo parentale fino ai tre anni d'età del bambino (art. 33, D.Lgs. 151/01).
O Riposi orari pari a due ore giornaliere (un'ora in caso di orario di lavoro
inferiore a 6 ore) fino ai tre anni d'età del bambino (art. 42, D.Lgs.
151/01); in alternativa, riposi "per allattamento" fino ad un anno d'età
del bambino, più il prolungamento del congedo parentale tra il 2° e il 3°
anno d'età dello stesso.
O Permesso retribuito di tre giorni al mese (art. 33, L. 104/92).
O Congedo biennale retribuito per gravi e documentati motivi familiari
(art. 4, L. 53/2000 - art. 42, D.Lgs. 151/01).
O Congedo biennale non retribuito per gravi e documentati motivi familiari (art. 4, L. 53/00).
O Permesso retribuito di tre giorni all’anno per gravi e documentati motivi familiari (art. 4, L. 53/00).
O
S
I
F
Fratelli, sorelle
Permesso retribuito di tre giorni al mese (art. 33, L. 104/92).
O Congedo biennale retribuito per gravi e documentati motivi familiari
(art. 4, L. 53/2000 - art. 42, D.Lgs. 151/01).
O
46
Congedo biennale non retribuito per gravi e documentati motivi familiari (art. 4 L. 53/00).
O Permesso retribuito di tre giorni all’anno per gravi e documentati motivi familiari (art. 4, L. 53/00).
O
Coniuge
Permesso retribuito di tre giorni al mese (art. 33, L. 104/92).
O Congedo biennale retribuito per gravi e documentati motivi familiari
(art. 4, L. 53/2000 - art. 42, D. Lgs. 151/01).
O Congedo biennale non retribuito per gravi e documentati motivi familiari (art.4, L. 53/00).
O Permesso retribuito di tre giorni all’anno per gravi e documentati motivi familiari (anche per i conviventi, dietro presentazione di certificazione anagrafica) (art. 4, L. 53/00).
O
C
A
L
I
G
C
Permesso retribuito di tre giorni al mese (art. 33, L. 104/92).
O Congedo biennale non retribuito per gravi e documentati motivi familiari (art. 4, L. 53/00).
O Permesso retribuito di tre giorni all’anno per gravi e documentati motivi familiari (art. 4, L. 53/00).
O
S
I
F
Figli
Permesso retribuito di tre giorni al mese (art. 33, L. 104/92).
O Congedo biennale retribuito per gravi e documentati motivi familiari
(art. 4, L. 53/00 - art. 42, D.Lgs. 151/01).
O Congedo biennale non retribuito per gravi e documentati motivi familiari (art. 4, L. 53/00).
O Permesso retribuito di tre giorni all’anno per gravi e documentati motivi familiari (art. 4, L. 53/00).
O
I DIRITTI NEL LAVORO
Familiari
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S
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C
A
L
I
G
C
S
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F
C
A
I DIRITTI NEL LAVORO
L
I
G
C
49
S
I
F
50
C
A
Fonte: Bollettino della sicurezza sociale a cura di Inca Cgil - Ottobre 2008
L
I
G
C
SCHEMA DELLA COPERTURA CONTRIBUTIVA
DEI PERIODI DI CONGEDO
Tipo
congedo
Contributi
effettivi
Contributi
figurativi
Contributi
figurativi
convenzionali
Riscatto o
versamento
volontario
(da richiedere
all’INPS)
Lavoratori
disabili gravi
3 gg. permesso
retribuito al
mese
NO
SI
Lavoratori
disabili gravi
2 ore
permesso
retribuito al
giorno
NO
NO
SI
SI
NO
SI
NO
NO
Genitori entro il Prolungamento
3° anno del figlio
congedo
disabile grave
parentale
Genitori entro il
3° anno del figlio
disabile grave
2 ore
permesso
retribuito al
giorno
C
A
NO
NO
L
I
G
C
NO
NO
SI
SI
Genitori dal 3°
anno del figlio
3 gg. permesso
disabile grave.
retribuito al
Coniugi, parenti,
mese
e affini entro il
3° grado del
disabile grave
NO
SI
NO
NO
Coniugi, genitori,
fratelli, sorelle,
figli del disabile
grave
2 anni
congedo
retribuito
NO
SI (su
tetto
massimo)
NO
NO
Coniuge, parente
entro il 2° grado,
famiglia di fatto
3 gg. permesso
retribuito
all’anno per
gravi motivi
familiari
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
S
I
F
Familiare
2 anni
congedo non
retribuito per
gravi motivi
familiari
I DIRITTI NEL LAVORO
Soggetto
interessato
51
S
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F
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A
L
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C
PART TIME DIRITTI E PRIORITÀ
Artt. 12 bis e ter D. Lgs. 61/2000
Diritto al part time
Le lavoratrici e i lavoratori affetti da patologie oncologiche, e con ridotta
capacità lavorativa a causa delle terapie salvavita, hanno il diritto di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
A richiesta del lavoratore, il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.
Priorità nella concessione del part time
Meno stringente è la norma relativa ai familiari di persone con patologie
oncologiche. Nel caso in cui il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o
della lavoratrice siano affetti da patologia oncologica, infatti, è concessa
solo la priorità, nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale, rispetto alle richieste di part time dovute ad altri
motivi.
52
Esistono altri casi in cui la legge prevede la priorità nella trasformazione
del rapporto da tempo pieno a part time, a prescindere da eventuali patologie oncologiche:
O quando l'assistenza riguarda una persona convivente con la lavoratrice o con il lavoratore richiedente, la quale possieda contemporaneamente, poiché totalmente e permanentemente inabile al lavoro,
- il riconoscimento del 100% di invalidità;
- il riconoscimento delle condizioni di disabilità grave;
- il diritto all'indennità di accompagnamento, perché non in grado di
compiere gli atti quotidiani della vita.
O per le lavoratrici e i lavoratori con:
- un figlio convivente di età non superiore a 13 anni;
- un figlio convivente disabile di qualsiasi età (con riconoscimento
dello stato di disabilità senza gravità).
Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a
part time ha diritto di precedenza nel rientro a tempo pieno in caso di
assunzioni a tempo pieno per le sue stesse mansioni o mansioni equivalenti.
I lavoratori che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della
legge 104 non sono obbligati a prestare lavoro notturno (art. 53 D.Lgs.
151/2001).
A questo proposito, il Ministero del Lavoro, con la risoluzione n. 4 del 6
febbraio 2009, ha precisato che il disabile è da ritenersi “a carico” quando il lavoratore che richiede l’esonero dal lavoro notturno possieda i
requisiti per godere dei benefici della L. 104/92 e gli presti effettiva assistenza con i caratteri della sistematicità e dell’adeguatezza.
Si viene considerati lavoratori notturni quando si svolgono almeno tre ore
del proprio orario giornaliero durante il periodo notturno, inteso come
arco temporale di almeno sette ore consecutive che comprendano l'intervallo tra mezzanotte e le cinque del mattino.
Possono, inoltre, essere considerati lavoratori notturni coloro che svolgono,
nell'arco dell'anno, almeno una parte del proprio orario di lavoro durante il
periodo notturno, secondo quanto definito dal proprio Contratto Collettivo
di lavoro. In assenza di disciplina collettiva, si considera lavoratore notturno chiunque svolga lavoro notturno per almeno ottanta giorni all'anno.
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IL LAVORO NOTTURNO
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SEDE DI LAVORO
LA TUTELA SUI TRASFERIMENTI
Al fine di agevolare le lavoratrici e i lavoratori disabili, nonché i familiari
che li assistono, la legge n. 104, all'art. 33, comma 5, prevede il diritto a
scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina alla propria abitazione e a non essere trasferiti, senza il proprio consenso, ad altra sede.
L'art. 21 della stessa legge prevede, inoltre, che la persona con un grado
di invalidità superiore ai due terzi - o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto
1950, n. 648 - assunta presso gli Enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo - ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili,
nonché diritto di precedenza in sede di trasferimento a domanda.
La domanda deve essere rivolta al datore di lavoro, allegando la certificazione di disabilità e di invalidità, nel caso dell'art. 21, la certificazione
di disabilità grave, nel caso dell'art. 33.
Nel tentativo di chiarire meglio l'applicabilità di questo diritto e il significato da assegnare alla locuzione "ove possibile", citiamo di seguito le
indicazioni contenute in una circolare del Ministero del Lavoro nonché, in
quanto successive e parzialmente contrastanti, due sentenze della Corte
di Cassazione.
La Circolare del Ministero del Lavoro n. 28/93 precisa che la locuzione
"ove possibile", in merito al diritto di scelta della sede di lavoro più vicina, è da intendersi nel senso che il datore di lavoro può frapporre un rifiuto solo per motivate esigenze di organizzazione aziendale; il diritto di non
essere trasferito senza esplicito consenso ad altra sede costituisce, invece, un diritto incondizionato, nel senso che non è soggetto a verifica di
compatibilità con le esigenze organizzative e produttive dell'impresa.
La Sentenza della Corte di Cassazione 29 agosto 2002, n. 12692, stabilisce che il diritto sancito dall'art. 33, comma 5 (quindi, sia il diritto a scegliere la sede che a non essere trasferito senza consenso):
O non risulta illimitato né incondizionato, come è dimostrato dall'inciso
"ove possibile";
O potrebbe non essere fatto valere quando l'esercizio del diritto stesso
leda le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, in
quanto ciò può tradursi - soprattutto per quel che riguarda i rapporti di
lavoro pubblico o con finalità pubblicistiche - in un danno per la collettività.
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La Cassazione ha ritenuto, perciò, corretto fare riferimento, non solo alla
situazione soggettiva del richiedente, ma anche a quella organizzativa
dell'azienda, relativa, da un lato, all'ufficio di destinazione oggetto di
domanda e, dall'altro, all'ufficio di provenienza e alla possibilità di immediato rimpiazzo del richiedente con personale con mansioni equivalenti.
Sempre la Corte di Cassazione, con Sentenza 27 marzo 2008, n. 7945,
ha confermato che il diritto alla scelta della sede di lavoro e a non essere trasferito senza consenso non è un diritto assoluto o illimitato, in
quanto presuppone la compatibilità con l'interesse comune e deve, quindi, bilanciarsi con altri interessi, che trovano anch'essi una copertura
costituzionale. Il riconoscimento di tale diritto può, quindi, cedere a rilevanti esigenze economiche, organizzative o produttive dell'impresa e, per
quanto riguarda i rapporti di lavoro pubblico, ad interessi della collettività, ostativi di fatto all'operatività della scelta.
Tale sentenza ha anche stabilito l'importante principio che la prova della
sussistenza delle ragioni impeditive del diritto alla scelta della sede è a
carico del datore di lavoro, concordemente con il consolidato indirizzo
della giurisprudenza di legittimità in tema di trasferimenti.
Per quanto riguarda i rapporti di lavoro pubblico, ci sono stati diversi
pareri di vari enti, che riportiamo, anche per la loro valenza più generale.
Il Consiglio di Stato, in diversi pronunciamenti, ha ribadito che la normativa trova diretto fondamento in principi di rango costituzionale, ha carattere derogatorio rispetto all'ordinaria procedura delle assegnazioni di
sede e dei trasferimenti e che non è consentito l'obbligo di permanenza
per alcuni anni nella prima sede di assegnazione.
Il Parere del Consiglio di Stato 10 dicembre 1996, n. 1813, indica che il
diritto al trasferimento nella sede più vicina al proprio domicilio può valere solo nel caso in cui esista il posto vacante nella sede di destinazione
richiesta. Nel caso in cui il Concorso sia stato bandito per una determinata Circoscrizione territoriale, inoltre, il posto presso diversa
Circoscrizione non può considerarsi disponibile per i vincitori del
Concorso e quindi, di massima, non può essere utilizzato per le esigenze
di tutela soddisfatte dalla Legge n. 104/92.
Nella Circolare INPDAP n. 34/2000 si conferma che:
O il diritto alla sede più vicina presuppone l'esistenza (vacanza organica)
del posto in cui si intende essere assegnati o rimanere;
O lo stesso diritto viene meno nel caso in cui cessino i presupposti (per
esempio, mutamento della condizione sanitaria), con conseguente
revoca del provvedimento.
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IL PERIODO DI COMPORTO
La disabilità può essere originata e/o accompagnarsi a periodi più o
meno lunghi di malattia, nel corso della quale non è possibile garantire la
propria prestazione lavorativa.
Durante la malattia, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto
di lavoro per un periodo, detto periodo di comporto, come previsto dall'articolo 2110 C.C. e dal R.D.L. n° 1825/1924, che stabilisce inderogabilmente il periodo minimo di conservazione del posto. I contratti collettivi, inoltre, stabiliscono normalmente una durata superiore a quella prevista dalla legge.
Il comporto può riferirsi ad un periodo continuativo di malattia (comporto
secco) oppure a più periodi entro un predeterminato arco di tempo (comporto per sommatoria).
Superato il periodo di comporto, il lavoratore può essere licenziato anche
se seriamente malato. Per questo motivo, spesso, i contratti collettivi di
lavoro prevedono la possibilità di ottenere, allo scadere del periodo di
comporto, un periodo di aspettativa non retribuita. Si tratta di un istituto
molto importante, tanto che alcune sentenze hanno dichiarato illegittimo
il licenziamento intimato per superamento del termine di comporto, se il
datore di lavoro non ha preventivamente comunicato al lavoratore la
facoltà di fruire della citata aspettativa. Il datore di lavoro non può rifiutare l'aspettativa, a meno che dimostri la sussistenza di seri motivi impeditivi alla concessione della stessa.
La giurisprudenza ha ritenuto che non possono essere computati nel
periodo di comporto i periodi di assenza dovuti ad aggravamento dell'invalidità sofferta dal lavoratore avviato tramite il collocamento obbligatorio
(legge 68/1999), nonché i periodi di malattia causati dal datore di lavoro
per effetto della violazione degli obblighi di tutela delle condizioni di lavoro di cui all'articolo 2087 C.C.
I periodi di assenza dal lavoro per qualsiasi malattia da gravidanza o puerperio, per gravi complicanze della gestazione o per preesistenti malattie
che possono essere aggravate dalla gravidanza, non incidono sul periodo
di comporto.
Alcuni contratti di lavoro prevedono, in caso di gravi patologie di lunga
durata (es. patologie oncologiche), un periodo di comporto più lungo, altri
escludono, per i casi più gravi, i periodi di ricovero ospedaliero e i giorni
di terapia salvavita dal computo delle assenze per malattia ai fini del raggiungimento del periodo di comporto.
Si consiglia, pertanto, di verificare attentamente quanto previsto dal proprio contratto di lavoro.
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IL MOBBING
Tra gli ostacoli che si trovano a dover affrontare i disabili che lavorano e i
familiari di persone disabili che fruiscono delle agevolazioni previste dalla
legge, ci sono anche i rapporti con i colleghi e con il datore di lavoro.
Sconfiggere i pregiudizi
Vi sono opinioni e comportamenti che, in un crescendo di pregiudizi e
ostilità, possono giungere fino al punto di provocare gravi situazioni di
mobbing nei confronti dei disabili al lavoro.
I più comuni sono:
O la mancata accettazione di un/a collega considerato “diverso”;
O l'errata convinzione che i disabili godano di ingiusti privilegi sul posto di
lavoro, che ricadono sui colleghi, aggravandone i compiti, e sulle aziende, penalizzandone la produttività.
È diffusa, inoltre, la mancanza di una corretta informazione (e formazione)
sull'argomento, che ingeneri la consapevolezza del valore sociale delle
norme grazie alle quali i cittadini che si trovano in una situazione di particolare svantaggio possono contare sul giusto sostegno da parte del contesto in cui vivono.
Sono questi, principalmente, i fattori, che possono provocare gravi situazioni di mobbing nei confronti dei disabili e dei loro familiari.
Un fenomeno grave, il mobbing
In Italia si parla di mobbing solo dalla metà degli anni '90, grazie al lavoro di Harald Ege, psicologo del lavoro, che lo descrive come “una forma di
terrore psicologico sul posto di lavoro, esercitata attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti, da parte dei colleghi o superiori,
attuati in modo ripetitivo e protratti nel tempo per un periodo di almeno
6 mesi”.
In giurisprudenza, è stato definito “una pratica vessatoria, persecutoria o,
più in generale, di violenza psicologica perpetrata dal datore di lavoro
(mobber), o da colleghi nei confronti di un lavoratore (mobizzato), per
costringerlo alle dimissioni o, comunque, ad abbandonare l'ambito lavorativo”.
A titolo di esempio:
O sottrazione ingiustificata di incarichi o della postazione di lavoro;
O dequalificazione delle mansioni a compiti banali (fare fotocopie, ricevere telefonate, compiti insignificanti, dequalificanti o con scarsa autonomia decisionale), così da rendere umiliante il prosieguo del lavoro;
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rimproveri e richiami, espressi in privato ed in pubblico, anche per
banalità;
O dotare il lavoratore di attrezzature di lavoro di scarsa qualità o obsolete, arredi scomodi, ambienti male illuminati;
O interrompere il flusso di informazioni necessario per l'attività (chiusura
della casella di posta elettronica, restrizioni sull'accesso a Internet);
O continue visite fiscali in caso di malattia (e, spesso, al ritorno al lavoro,
la vittima trova la scrivania sgombra);
O “doppi sensi” o sottigliezze verbali quando si è in presenza del collega
oggetto di mobbing;
O cambio di tono nel parlare quando un superiore si rivolge al collega vittima;
O dare pratiche da eseguire in fretta l'ultimo giorno utile.
Insomma, un sistematico processo di "cancellazione" del lavoratore condotto con la progressiva preclusione di mezzi e relazioni interpersonali
indispensabili allo svolgimento di una normale attività lavorativa.
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Secondo L'INAIL, che, con la circolare n. 71 del 2003, ha - per primo in
Italia - definito il mobbing lavorativo qualificandolo come costrittività organizzativa sul lavoro, le possibili azioni traumatiche possono riguardare:
- marginalizzazione dall'attività lavorativa;
- svuotamento delle mansioni;
- mancata assegnazione dei compiti lavorativi, con inattività forzata;
- mancata assegnazione degli strumenti di lavoro;
- ripetuti trasferimenti ingiustificati;
- prolungata attribuzione di compiti dequalificanti rispetto al profilo professionale posseduto;
- prolungata attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi, anche in relazione a eventuali condizioni di handicap psicofisici;
- impedimento sistematico e strutturale all'accesso a notizie;
- inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni inerenti l'ordinaria attività di lavoro;
- esclusione reiterata del lavoratore rispetto a iniziative formative, di
riqualificazione e aggiornamento professionale;
- esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo.
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Heinz Leymann, noto studioso di questa materia, ha distinto quattro fasi di
sviluppo del mobbing.
Fase 1: segnali premonitori
È una fase molto breve, non ancora ben definita nei dettagli.
Il primo segnale, da non sottovalutare, va ricercato in una relazione precedentemente neutra o addirittura molto positiva (sia tra colleghi che con
il superiore) che subisce un brusco ed improvviso cambiamento in negativo, spesso quando all'interno del gruppo lavorativo, o nelle condizioni
della vittima, interviene un cambiamento, come l'arrivo di una persona
neo-assunta, una promozione, una maternità, una lunga malattia, ecc.
In tali casi, la vittima viene criticata nel suo approccio al lavoro, mentre
fino a quel momento era rispettata ed apprezzata.
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Fase 3: ufficializzazione del caso
La situazione viene riconosciuta e segnalata all'ufficio del personale (ed
eventualmente interviene il sindacato). Quasi sempre i colleghi interpellati tendono a colpevolizzare ulteriormente la vittima, imputando la causa
del problema alla sua personalità, ritenuta debole e fragile, piuttosto che
a condizioni esterne ed oggettive.
Fase 4: allontanamento
Questa è la fase dell'isolamento dall'ambiente lavorativo: il lavoratore
viene dequalificato professionalmente, riceve incarichi lavorativi di scarso
rilievo e poco gratificanti o scomodi.
Il lavoratore va incontro, così, ad un lungo periodo di malessere generale,
caratterizzato da disturbi depressivi e psicosomatici, tanto da doversi
rivolgere ad uno specialista. A livello lavorativo, possono sopraggiungere
il licenziamento o le dimissioni.
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Fase 2: mobbing e stigmatizzazione
In tale fase, la vittima subisce continui e frequenti attacchi dal superiore
e/o dai colleghi. Tali attacchi hanno la funzione e l'effetto di:
- ledere la reputazione della vittima attraverso maldicenze, calunnie ed
esposizione al ridicolo;
- impedire alla vittima ogni forma di comunicazione, in modo tale da
escluderla dal flusso delle informazioni e da isolarla socialmente;
- rendere impossibile lo svolgimento del lavoro in condizioni soddisfacenti, anche a causa dell'assegnazione di incarichi lavorativi insignificanti ed umilianti (demansionamento);
- minacciare la vittima (di licenziamento o trasferimento illegittimo).
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Tutele nell'ordinamento
La Costituzione
O Art. 32 - La tutela della salute è diritto dell'individuo ed interesse della
collettività.
O Art. 41 - L'iniziativa economica privata è libera, non può svolgersi in
contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza,
alla libertà, alla dignità umana.
Lo Statuto dei lavoratori - Legge 300/70
O Art. 7 - Sanziona gli abusi di potere del datore di lavoro.
O Art. 13 - Vieta comportamenti di dequalificazione professionale.
O Art. 15 - Prevede la nullità degli atti che hanno fini discriminatori nei
confronti dei lavoratori.
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Il Codice civile
O art. 2043 - Obbligo del risarcimento per fatto illecito (azione dolosa o
colposa che causi ad altri un danno ingiusto).
O art. 2087 - L'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure necessarie a tutelare l'integrità fisico-psichica e la personalità morale dei prestatori di lavoro e, quindi, ad impedire e scoraggiare con efficacia contegni aggressivi e vessatori da parte di preposti
e responsabili nei confronti dei rispettivi sottoposti.
O art. 2103 - Obbligo di tutela della professionalità del lavoratore (in tema
di mutamento di mansioni, di sanzioni disciplinari, di trasferimenti illegittimi, di discriminazione).
È possibile, inoltre, tutelarsi in sede penale, nel caso in cui il mobbing si
spinga sino al punto da rientrare nei seguenti reati: abuso d'ufficio, percosse, lesioni personali, ingiuria, diffamazione, violenza privata, molestie,
maltrattamenti.
Nonostante siano stati presentati numerosi disegni di legge in materia di
mobbing, non si è, purtroppo, ancora arrivati all'emanazione di una legge
specifica.
In alcune sue sentenze, la Cassazione ha precisato che incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un
danno alla salute, "l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure
la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso di causalità fra l'una e
l'altro. Solo ove tale prova venga fornita, sorge la responsabilità a carico
del datore di lavoro in relazione al suddetto danno, ed il conseguente
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onere di provare l'avvenuta adozione di tutte le cautele necessarie ad
impedire il verificarsi del danno alla salute dei propri dipendenti". In pratica, il lavoratore deve fornire la prova dei comportamenti illegittimi
diretti a ledere la sua persona (ad es. attraverso testimonianze) anche
se, purtroppo, il reperimento delle prove può risultare difficoltoso per la
reticenza dei colleghi a testimoniare. Al datore di lavoro spetterà di provare che gli elementi di fatto addotti non costituiscono violazioni dell'obbligo di protezione e che non c'è stata alcuna intenzione di vessare o discriminare il lavoratore.
Sempre più spesso, i giudici ricorrono alla consulenza tecnica dell'esperto di mobbing e attribuiscono grande importanza alle cartelle sanitarie
del mobbizzato.
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I DIRITTI NEL LAVORO DEL LAVORATORE
DISABILE LEGGE 68/1999
Trattamento
Alle persone disabili si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi. Ad esse non può essere richiesta una prestazione non compatibile con le loro ridotte capacità lavorative.
Aggravamento
In caso di peggioramento delle condizioni di salute, o di variazioni consistenti nell'organizzazione del lavoro, sia il disabile che il datore di lavoro
possono chiedere che sia accertata la compatibilità delle mansioni affidate con lo stato di salute. Per il periodo necessario all'accertamento la
persona disabile non può essere sospesa dal lavoro.
Gli accertamenti sono effettuati dalle commissioni mediche per l'accertamento dell'handicap costituite presso le Ulss.
Sospensione dal lavoro
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Se la Commissione accerta l'incompatibilità delle mansioni con le condizioni di salute del disabile, questi può richiedere la sospensione non retribuita del rapporto di lavoro per tutta la durata dell'incompatibilità. Nel
periodo della sospensione il disabile può essere avviato in tirocinio formativo.
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Recesso
Il rapporto di lavoro può essere risolto una volta che, attuati i possibili
adattamenti organizzativi, la commissione medica dell'Ulss accerti definitivamente l'impossibilità di reinserimento del disabile nell’azienda in
cui è occupato. In questo caso, il datore di lavoro deve darne comunicazione entro dieci giorni ai Servizi per l'impiego perché provvedano alla
sostituzione con altra persona disabile.
Divieto di licenziamento
Quando il lavoratore disabile divenuto incompatibile con la propria attività lavorativa possa essere adibito a mansioni equivalenti o inferiori egli
non può essere licenziato.
In caso contrario, gli uffici competenti iniziano il percorso di avviamento
al lavoro presso un'altra azienda tenuta all'assunzione di disabili, in attività compatibili con il suo stato di salute. In casi come questo, è utile contattare il patronato Inca Cgil per sapere come esercitare i propri diritti.
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Riqualificazione professionale
Ai fini dell'inserimento mirato può rendersi necessaria un’adeguata riqualificazione professionale. In tal caso, la Regione, con oneri a proprio carico, autorizza corsi formativi presso l'azienda che effettua l'assunzione o
per mezzo di convenzioni con le associazioni di rappresentanza o gli istituti di formazione di loro emanazione.
DISABILITÀ E SICUREZZA SUL LAVORO
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O
l'obbligo per il datore di lavoro di valutare tutti i rischi presenti per la
sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti
gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (artt. 17 e 28);
O
che il datore di lavoro, nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenga conto
delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute
e alla sicurezza (art. 18).
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Accessibilità degli ambienti di lavoro
L'art. 63 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che i luoghi di lavoro debbano
essere strutturati tenendo conto degli eventuali lavoratori disabili. Tale
obbligo:
O vige, in particolare, per le porte, le vie di circolazione, le scale, le
docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati ed occupati direttamente
dai lavoratori disabili;
O non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio
1993; in ogni caso, devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
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La legge n. 68/99 per il diritto al lavoro dei disabili non indica prescrizioni specifiche per la prevenzione dei rischi lavorativi per i lavoratori disabili, ai quali si applicano, come è ovvio, tutte le norme sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
La normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro riporta,
però, chiare indicazioni per quanto riguarda l'accessibilità dei luoghi e
degli ambienti di lavoro e la gestione delle emergenze.
Il D.Lgs. n. 81/2008, Testo Unico in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede:
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Sicurezza antincendio e gestione delle emergenze
Il Decreto Ministeriale del 10 marzo 1988:
O prevede che, qualora siano presenti lavoratori disabili, il piano di emergenza debba essere predisposto tenendo conto delle loro invalidità;
O obbliga i datori di lavoro ad individuare le necessità particolari dei lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione del luogo di lavoro;
O introduce norme specifiche relative all'assistenza alle persone disabili
in caso di incendio, ad esempio l'individuazione e l'addestramento di
lavoratori fisicamente idonei ad allertare, assistere, guidare e, se necessario, trasportare, i disabili durante tutto il periodo dell'emergenza.
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La Circolare del Ministero dell'Interno n. 4/2002 stabilisce alcuni principi generali in merito alla valutazione del rischio ed alla scelta delle misure da adottare:
O prevedere il coinvolgimento diretto dei lavoratori disabili;
O considerare le specifiche difficoltà per le persone estranee al luogo di
lavoro;
O conseguire adeguati standard di sicurezza per tutti, attraverso un piano
organico che non discrimini tra lavoratori normodotati e disabili.
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Le linee guida forniscono indicazioni esemplificative in merito alle misure
gestionali, edilizie ed impiantistiche che possano agevolare, in caso di
emergenza:
O la mobilità
O la capacità di orientamento
O la percezione dell'allarme e del pericolo
O l'individuazione delle azioni da compiere.
Responsabilità penale
Nel caso di inottemperanza agli obblighi di legge, il datore di lavoro è perseguibile penalmente.
Per ogni problema che riguardi la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, ci si può rivolgere al Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di
Lavoro delle Ulss, al proprio RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza) o, in mancanza, al proprio rappresentante sindacale.
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LA DISABILITÀ NEI CONTRATTI
I contratti collettivi di lavoro, nazionali e aziendali, possono prevedere
delle particolari agevolazioni normative ed economiche a favore dei lavoratori disabili e dei lavoratori che assistono un familiare disabile. È,
quindi, sempre consigliabile verificare con il proprio rappresentante sindacale le previsioni del proprio contratto in materia.
Le principali agevolazioni di natura economica previste dai contratti sono:
O rimborsi, entro limiti stabiliti, delle spese documentate sostenute per
l'assistenza a familiari disabili;
O contributi economici annuali a favore dei lavoratori e delle lavoratrici
con familiari disabili a carico.
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Le previsioni normative possono prevedere:
O maggiore tutela sui trasferimenti, rispetto a quella prevista dalla legge;
O la concessione di permessi aggiuntivi (retribuiti e non) per tutte le
necessità connesse a visite mediche, terapie, malattia o disabilità propria o dei propri familiari;
O forme di flessibilità (ad es. ore di permesso da recuperare) per le
assenze connesse a malattia, accertamenti e cure mediche dei figli;
O priorità nella scelta dei periodi di ferie per i lavoratori e le lavoratrici disabili e per quelli che assistono familiari disabili;
O impegno a concedere il part time per l'assistenza a familiari disabili,
entro determinati limiti percentuali, o priorità nella sua concessione,
rispetto a richieste che abbiano motivazioni diverse dall'assistenza;
O esonero dalla reperibilità e attenzione nell'adibizione a turni di orario
disagiati.
Alcuni contratti di lavoro contengono, inoltre, dichiarazioni di intenti delle
parti con le quali le aziende si impegnano a:
O considerare con attenzione il problema dell'inserimento degli invalidi;
O attuare, in occasione di costruzione o di ristrutturazione di sedi o uffici
aziendali, interventi tecnici idonei al superamento delle barriere architettoniche che ostacolano l'accesso ai luoghi di lavoro per i disabili;
O seguire con attenzione lo sviluppo delle tecnologie informatiche e valutare l'utilizzo del telelavoro, in quanto modalità di svolgimento della prestazione di lavoro che consente maggiore flessibilità, può favorire l'efficienza e la produttività delle imprese e rispondere ad esigenze sociali
quali la tutela dell'ambiente, il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, una più efficace integrazione, nel mondo del lavoro, dei disabili.
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i benefici economici
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PRESTAZIONI PREVIDENZIALI A FAVORE
DEI DISABILI
L'INPS garantisce una serie di prestazioni a tutti i lavoratori, dipendenti o
autonomi, che, avendo un minimo di anzianità contributiva, hanno subito
menomazioni fisiche o psichiche tali da compromettere seriamente la
loro capacità di lavoro.
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Il lavoratore che presenta minorazioni fisiche o mentali che pregiudicano
la sua capacità di lavoro può, se sussistono i requisiti sanitari e contributivi, richiedere l'assegno di invalidità (art. 1, Legge n. 222/1984). La percezione dell'assegno è compatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa. In questo caso, il titolare, ogni anno, viene sottoposto a visita medico-legale.
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La domanda
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Si può presentare alla sede INPS territoriale, direttamente o tramite il
patronato INCA Cgil. Il modulo è disponibile presso gli uffici dell'INPS, sul
sito www.inps.it o presso il patronato. Al momento della visita medica disposta dall'INPS, è necessario consegnare il modulo SS3, compilato dal
medico del lavoratore, che attesta la menomazione della capacità di lavoro. Il Patronato Inca Cgil si avvale della collaborazione di medici legali che
possono occuparsi della compilazione di questo fondamentale certificato.
Requisiti sanitari
L'infermità, fisica o mentale, accertata dai medici dell'INPS, deve essere
tale da provocare una riduzione permanente di due terzi della capacità
di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore (almeno
67% di invalidità).
Requisiti contributivi
L'anzianità assicurativa e contributiva dev’essere pari a 5 anni, dei quali
almeno 3 versati nel quinquennio precedente la domanda di assegno
ordinario di invalidità.
I BENEFICI ECONOMICI
ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ
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Durata
L'assegno ha durata triennale. Passato il triennio, è necessario sottoporsi di nuovo a visita medica perché l'INPS confermi la diagnosi medico
legale ed il conseguente diritto alla percezione della prestazione. Dopo la
prima visita, e le successive due conferme (al terzo e al sesto anno), l'assegno è considerato permanente, fatti salvi i controlli che l'istituto di previdenza può, comunque, effettuare per accertarsi che le condizioni sanitarie non siano mutate. L'assegno ordinario di invalidità non è reversibile ai superstiti.
Al compimento dell'età pensionabile, l'assegno ordinario di invalidità si
trasforma in pensione di vecchiaia, purché l'interessato abbia cessato
l'attività di lavoro dipendente e possegga i requisiti contributivi previsti
per la pensione di vecchiaia.
Misura
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L'importo dell'assegno di invalidità è calcolato sulla base dei contributi
versati. Nel caso in cui risulti di importo molto modesto, e i redditi posseduti non superino determinati limiti (vedi tabella), può essere integrato di
una cifra non superiore all'assegno sociale (che, per il 2009, è pari a
408,66 euro mensili per tredici mensilità). L'assegno, una volta ricevuta
l'integrazione da parte dell'INPS, non può, comunque, superare l'importo
del trattamento minimo (457,76 euro mensili, per tredici mensilità, nel
2009).
S
I
F
C
A
I limiti di reddito annui entro i quali è possibile ottenere le integrazioni sono i seguenti:
Integrazione al minimo dell'assegno di invalidità
Anno
2008
2009
Percettore solo
€ 10.295,48
€ 10.625,16
Percettore coniugato
€ 15.443,22
€ 15.937,74
Rientrano nel calcolo del reddito:
O i redditi soggetti all'Irpef (stipendi, pensioni, terreni, fabbricati, redditi
da impresa e da lavoro autonomo, ecc.);
O i trattamenti di fine rapporto e loro eventuali anticipazioni.
Non rientrano nel calcolo del reddito:
O la casa di proprietà abitata dal richiedente;
Oi redditi esenti da Irpef (pensioni ai mutilati ed invalidi civili, ciechi e
sordomuti, sussidi e prestazioni assistenziali pagati dallo Stato e da
altri Enti pubblici);
70
O i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva (interessi derivanti da depositi bancari o postali, Bot e CCT,
vincite e premi, ecc.);
O le pensioni di guerra;
O l'importo dell'assegno ordinario di invalidità calcolato senza tener
conto dell'integrazione.
Come abbiamo già detto, è possibile continuare a lavorare pur essendo
titolari dell'assegno. In questo caso, la contribuzione versata può essere
utile alla liquidazione di un supplemento di pensione, ma l'importo dell'assegno è ridotto, in relazione alla retribuzione percepita, come da tabella G allegata alla legge 335/95:
L
I
G
C
% di riduzione
superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti al 1° gennaio
X Reddito
(per il 2009 tale cifra è pari a 23.803,52 euro)
C
A
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo
Fondo pensioni lavoratori dipendenti al 1° gennaio
X del(per
il 2009 tale cifra è pari a 29.754,40 euro)
S
I
F
Decorrenza
25% dell'importo
dell'assegno
50% dell'importo
dell'assegno
L'assegno decorre dal mese successivo alla presentazione della richiesta.
Contribuzione figurativa
I periodi di percezione dell'assegno ordinario di invalidità, nei quali non
sia stata prestata attività lavorativa, danno luogo ad accredito di contribuzione figurativa, valida ai soli fini del diritto, e non della misura, della
pensione di vecchiaia. Nel caso in cui l'assegno venga revocato per mancanza del requisito sanitario, tale contribuzione viene cancellata.
Assegno ordinario di invalidità e rendita Inail
Per le decorrenze dal 1° settembre 1995, i trattamenti di invalidità liquidati dall'INPS (assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità) e la
rendita Inail non sono cumulabili, se riferiti allo stesso evento o causa. In
questo caso, è liquidata interamente la prestazione dell'Inail e, qualora
questa sia inferiore all’assegno INPS, il titolare riceve dall'INPS la differenza. Gli assegni con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995 continuano ad essere pagati integralmente, ma ad essi non vengono applicati
i successivi aumenti ("cristallizzazione"), fino al riassorbimento del maggior importo pagato.
I BENEFICI ECONOMICI
Reddito
71
Il ricorso
Nel caso in cui la domanda di assegno di invalidità venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale
dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale
si comunica la reiezione. Il ricorso può essere:
O presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda;
Oinviato alla Sede dell'INPS per raccomandata con ricevuta di ritorno;
Opresentato tramite il Patronato Inca Cgil.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'esame dello
stesso.
L
I
G
C
PENSIONE DI INABILITÀ E ASSEGNO MENSILE
PER L' ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA
La legge prevede una prestazione differente dall'assegno ordinario di
invalidità nel caso in cui l'infermità sia così grave da impedire lo svolgimento di ogni attività lavorativa.
Tale prestazione è detta indifferentemente pensione di inabilità, o pensione di invalidità.
La domanda
C
A
Si può presentare alla sede INPS territoriale, direttamente o tramite il
Patronato Inca Cgil. Il modulo è disponibile presso gli uffici dell'INPS, sul
sito www.inps.it, o presso il Patronato. Al momento della visita medica,
disposta dall'INPS, è necessario consegnare il modulo SS3, compilato dal
medico del lavoratore, che attesta la menomazione della capacità di lavoro. Il Patronato Inca Cgil si avvale della collaborazione di medici legali che
possono occuparsi della compilazione di questo fondamentale certificato.
S
I
F
Requisiti sanitari
L'infermità, fisica o mentale, accertata dai medici dell'INPS, dev’essere
tale da provocare un’assoluta e permanente impossibilità a svolgere
qualsiasi lavoro (art. 2 Legge 222/1984). Requisito indispensabile è,
quindi, la cessazione di ogni attività lavorativa. Pur richiedendo la cessazione di ogni rapporto di lavoro, e la cancellazione dagli albi professionali e dagli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi, l'INPS si
riserva di verificare, a sua discrezione, la permanenza dello stato di inabilità assoluta.
Requisiti contributivi
L'anzianità assicurativa e contributiva dev’essere pari a 5 anni dei quali
almeno 3 versati nel quinquennio precedente la domanda di pensione di
inabilità.
72
Misura
L'importo della pensione di inabilità si calcola aggiungendo ai periodi di
contribuzione effettivamente versati un "bonus contributivo", pari agli
anni che mancano al lavoratore per raggiungere l'età pensionabile (che,
per gli inabili, è di 60 anni per gli uomini e 55 per le donne). Il bonus non
può, comunque, far superare all'inabile 40 anni di anzianità contributiva.
Dal 1996, per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità inferiore ai 18 anni, il bonus è calcolato con il sistema di calcolo contributivo,
come se il lavoratore inabile avesse già l'età pensionabile di 60 anni,
indipendentemente dal sesso e dalla gestione nella quale gli sono stati
accreditati i contributi. La pensione di inabilità è reversibile ai superstiti.
L
I
G
C
La pensione di inabilità decorre dal mese successivo alla presentazione
della domanda, purché sia cessata l'attività lavorativa. In caso contrario,
la pensione decorre dal mese successivo alla cessazione. Per le mensilità successive alla domanda, ma antecedenti alla cessazione, l'INPS liquida un importo pari all'assegno ordinario di invalidità.
C
A
Pensione di inabilità e rendita Inail
Per le decorrenze dal 1° settembre 1995, i trattamenti di invalidità liquidati dall'INPS (assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità) e la
rendita Inail non sono cumulabili, se riferiti allo stesso evento o causa. In
questo caso, è liquidata interamente la prestazione dell'Inail e, qualora
questa sia inferiore alla pensione INPS, il titolare riceve dall'INPS la differenza. Le pensioni con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995 continuano ad essere pagate integralmente, ma ad esse non vengono applicati i successivi aumenti ("cristallizzazione"), fino al riassorbimento del
maggior importo pagato.
S
I
F
Il ricorso
Nel caso in cui la domanda di pensione di inabilità venga respinta, si può
presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'INPS, entro
90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la
reiezione. Il ricorso può essere:
Opresentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda;
O inviato alla Sede dell'INPS per raccomandata con ricevuta di ritorno;
Opresentato tramite il Patronato Inca Cgil.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'esame dello
stesso.
I BENEFICI ECONOMICI
Decorrenza
73
Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa
ai pensionati per inabilità
Ai titolari di pensione di inabilità, che si trovano nell'impossibilità di
deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non
essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitano di
un'assistenza continua, spetta anche l'assegno mensile per l'assistenza
personale e continuativa (art. 5, Legge n. 222/1984). L'assegno non
spetta nei periodi di ricovero in istituti pubblici a lunga degenza e non è
compatibile con l'assegno mensile corrisposto dall'Inail agli invalidi per
l'assistenza personale e continuativa.
La domanda di assegno mensile per l' assistenza può essere fatta contestualmente a quella per la pensione di inabilità. L'assegno decorre dal
primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, o dal primo giorno del mese successivo alla data di perfezionamento
dei requisiti, e cessa di essere corrisposto alla morte del titolare di pensione di inabilità.
La misura dell'assegno varia periodicamente. L'importo attualmente in
vigore è indicato nella tabella che segue.
C
A
L
I
G
C
SCHEMA RIEPILOGATIVO
DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI PER I DISABILI
S
I
F
74
CATEGORIA
TIPO DI PRESTAZIONE
IMPORTO 2009
Invalido
parziale
Assegno ordinario
di invalidità
Varia in base
ai contributi versati
Invalido
totale
Pensione di inabilità
Si calcola aggiungendo ai
contributi versati una
maggiorazione contributiva che
copre gli anni che mancano al
raggiungimento dell’età
pensionabile o 40 anni di contributi (art. 2 Legge 222/84)
Invalido
totale non
autosufficiente
Assegno mensile
per l’assistenza personale e continuativa
(che si aggiunge alla
pensione di inabilità)
457,67 euro mensili
per 12 mensilità
(dal 1 gennaio 2008)
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
A FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI
La legge tutela, attraverso il riconoscimento dell'invalidità civile, tutti coloro che non si trovano nelle condizioni fisiche o psicologiche per poter svolgere un lavoro, o provvedere al proprio mantenimento, prevedendo una
serie di prestazioni economiche.
In seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo
1998, l'INPS, infatti, eroga prestazioni di natura assistenziale (pensioni,
assegni e indennità) agli invalidi civili totali e parziali, ai ciechi e ai sordomuti, che non hanno redditi personali o che ne hanno di modesto
importo.
Il riconoscimento dell'invalidità civile spetta alle Regioni, che verificano i
requisiti sanitari tramite le commissioni mediche istituite presso le Ulss.
L'INPS ha solo il compito di provvedere al pagamento mensile delle prestazioni ma, in alcuni casi, a seguito di specifici accordi, le Regioni possono demandare all'INPS anche il riconoscimento dei requisiti.
Come abbiamo già visto, la domanda dev’essere presentata all’INPS per
via telematica (vedi La richiesta di riconoscimento dell’handicap in
"Come si chiede il riconoscimento dell'handicap").
La domanda è valida sia per l'accertamento sanitario sia per le prestazioni economiche spettanti in relazione alla minorazione riconosciuta.
Le persone affette da sordità o da cecità, parziale o totale, se in possesso dei requisiti richiesti, possono accedere alle prestazioni previste dalla
legge. La domanda va redatta sullo stesso modulo previsto per gli invalidi civili. Alla stessa va allegato un certificato del medico abilitato che, per
i sordi, oltre a riportare l'esame audiometrico, deve contenere l'indicazione che la sordità non è di natura esclusivamente psichica.
S
I
F
ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA PER GLI INVALIDI PARZIALI
È la prestazione economica rivolta agli invalidi civili parziali che hanno
un'età compresa tra i 18 e i 65 anni.
Requisiti sanitari
È necessaria una percentuale di invalidità di almeno il 74%, accertata
dalla commissione medica dell'Ulss.
I BENEFICI ECONOMICI
C
A
La domanda di invalidità
L
I
G
C
75
Requisiti reddituali
Il limite di reddito è variabile ed è indicato, più avanti, nello “schema riepilogativo delle prestazioni assistenziali per invalidi civili e sordomuti”.
Il reddito da considerare è quello individuale, ovvero posseduto dal solo
richiedente anche se coniugato, ed è riferito all'anno precedente a quello
in cui la prestazione è erogata.
Si considerano tutti i redditi imponibili agli effetti Irpef, al lordo degli oneri
deducibili e delle ritenute fiscali:
Oredditi da lavoro dipendente e autonomo;
O redditi da impresa, terreni, fabbricati (compresa la casa di abitazione);
O pensioni;
O trattamenti di fine rapporto.
L
I
G
C
Sono esclusi dal computo i redditi esenti dall'Irpef e gli emolumenti a
carattere risarcitorio:
O trattamenti di famiglia;
Opensioni o indennità per invalidità civile, cecità e sordomutismo;
Orendite corrisposte in Italia dall'assicurazione IVS (invalidità, vecchiaia,
superstiti) svizzera (AVS);
Oerogazioni una tantum (risarcimento danni, interessi legali, equo indennizzo, liquidazione in capitale della rendita Inail, assegno funerario
Inail, indennizzo per danneggiati da vaccinazioni ed emotrasfusioni);
Oerogazioni con carattere di continuità (rendita e assegno Inail, pensioni
privilegiate ordinarie tabellari, pensioni di guerra, assegno vitalizio dei
deportati in campi di sterminio nazista, assegno vitalizio ex-combattenti, assegni periodici per separazione, scioglimento o annullamento del
matrimonio).
S
I
F
C
A
Attività lavorativa
Oltre ai requisiti di cui sopra, è necessario che il richiedente non svolga
attività lavorativa. Tale ulteriore requisito va dichiarato, entro il 31 marzo
di ogni anno, sottoscrivendo un apposito modulo che l'INPS invia, in
tempo utile, presso il domicilio dell'interessato. Se il modulo non dovesse
pervenire, è opportuno rivolgersi agli uffici periferici dell'INPS e richiedere un modulo in bianco.
Il requisito risulta soddisfatto anche se l'attività lavorativa è minima e non
comporta il superamento di un reddito personale annuo pari a 7.500
euro, per lavoro dipendente, o a 4.500 euro, per lavoro autonomo.
76
Restano fermi, in ogni caso, i limiti (inferiori a quelli indicati sopra) di reddito complessivo soggetto ad Irpef oltre i quali l'assegno non spetta.
Quindi, l'invalido parziale che effettuasse un'attività lavorativa minima,
conseguendo redditi da lavoro, dipendente o autonomo, inferiori alle
soglie indicate sopra ma tali da comportare il superamento del reddito
complessivo soggetto ad Irpef indicato più avanti, nello schema riepilogativo (4.382,43 euro per il 2009), non avrebbe diritto all'assegno perché
privo del requisito di reddito, pur in presenza del requisito di non svolgimento di attività lavorativa.
L
I
G
C
L'assegno è incompatibile con l'assegno ordinario di invalidità e con qualsiasi altra pensione di invalidità erogata da altri organismi (es.: INPS, INPDAP ecc.). È, inoltre, incompatibile con le pensioni di invalidità di guerra,
lavoro e servizio. È fatta salva la possibilità di optare per l'una o l'altra
delle prestazioni incompatibili.
Misura
L'assegno mensile è soggetto, annualmente, ad adeguamento automatico, in base alla variazione del costo della vita accertata dall'ISTAT.
L'importo per il 2009 è indicato più avanti nello schema riepilogativo.
Dal 1° gennaio 2001 è stata introdotta una maggiorazione di 10,33 euro
per tredici mensilità a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con
età inferiore a sessantacinque anni. Tale maggiorazione, però, è legata a
limiti reddituali diversi da quelli richiesti ai fini del diritto alla prestazione
stessa.
Al compimento del 65° anno di età, in luogo dell'assegno mensile, viene
erogato l'assegno sociale sostitutivo.
S
I
F
C
A
PENSIONE DI INABILITÀ PER GLI INVALIDI TOTALI
La pensione di inabilità, o invalidità è la prestazione economica rivolta
agli invalidi totali che hanno un'età compresa tra i 18 e i 65 anni.
Requisiti sanitari
È necessaria una percentuale di invalidità del 100%, accertata dalla
commissione medica dell' U.l.s.s.
Requisiti reddituali
Il limite di reddito è fissato annualmente con DM, ed è indicato, più avanti, nello schema riepilogativo.
I BENEFICI ECONOMICI
Incompatibilità
77
Il reddito da considerare è quello individuale, ovvero posseduto dal solo
richiedente anche se coniugato ed è riferito all'anno precedente quello in
cui la prestazione è erogata. I redditi da considerare e da escludere dal
computo sono gli stessi previsti per l'assegno mensile di assistenza per gli
invalidi parziali.
Compatibilità
È compatibile con l'indennità di accompagnamento, con tutte le pensioni
dirette di invalidità e con tutte le prestazioni dirette concesse per invalidità di guerra, di lavoro o di servizio.
È incompatibile con altre provvidenze concesse, a seguito della stessa
menomazione, per causa di guerra, servizio, lavoro.
Misura
L
I
G
C
L'assegno mensile è soggetto, annualmente, ad adeguamento automatico in base alla variazione del costo della vita accertata dall'ISTAT.
L'importo per il 2009 è indicato più avanti nello schema riepilogativo.
Come per l'assegno degli invalidi civili parziali, dal 1° gennaio 2001 è
stata introdotta una maggiorazione che, però, è legata a limiti reddituali
diversi da quelli richiesti ai fini del diritto alla prestazione stessa.
Al compimento del 60° anno di età, la pensione è soggetta a maggiorazione sociale fino ad un massimo di euro 594,20 mensili per il 2009,
sempre che sussistano i requisiti reddituali individuali e coniugali a tal fine
previsti.
Al compimento del 65° anno di età, in luogo della pensione di inabilità,
viene erogato l'assegno sociale sostitutivo.
S
I
F
C
A
INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
È una prestazione erogata al solo titolo della minorazione, ovvero svincolata da requisiti reddituali, e spetta agli invalidi civili di qualsiasi età.
Requisiti sanitari
È necessario il riconoscimento, da parte della commissione medica
dell'Ulss di appartenenza:
O dell'invalidità totale, ovvero - se minori o ultrasessantacinquenni - della
condizione di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età;
O dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero dell'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della
vita senza assistenza continua.
78
Compatibilità
È compatibile con l'attività lavorativa e, in caso di pluriminorazioni, è
cumulabile con l'indennità di accompagnamento dei ciechi totali e l'indennità di comunicazione dei sordi.
Incompatibilità
È incompatibile con:
O le analoghe indennità di guerra, di lavoro o di servizio (è prevista la
facoltà di opzione per una delle indennità eventualmente spettanti);
O l’indennità di frequenza;
O il ricovero a titolo gratuito in istituti, presso reparti di lungodegenza o
per fini riabilitativi.
L
I
G
C
L'assegno mensile è soggetto, annualmente, ad adeguamento automatico in base alla variazione del costo della vita accertata dall'ISTAT.
L'importo per il 2009 è indicato, più avanti, nello schema riepilogativo.
C
A
INDENNITÀ DI FREQUENZA
È la prestazione economica che spetta agli invalidi civili minorenni che
frequentino continuamente o periodicamente:
O centri ambulatoriali, pubblici o privati, convenzionati, specializzati in
trattamenti riabilitativi o terapeutici;
O scuole, pubbliche o private, dall'asilo nido in poi;
O centri di formazione professionale.
S
I
F
Requisiti sanitari
È necessario che la commissione medica dell'Ulss riconosca, in alternativa:
O la condizione di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni
proprie dell' età;
O una ipoacusia superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hertz.
Requisiti reddituali
Il requisito reddituale richiesto è quello previsto per gli invalidi civili parziali ai fini dell'assegno mensile di assistenza ed è indicato più avanti,
nello schema riepilogativo.
I BENEFICI ECONOMICI
Misura
79
Incompatibilità
È incompatibile con le indennità di accompagnamento di invalidi e ciechi
civili, con l'indennità di comunicazione e con l'indennità speciale. In caso
di pluriminorazioni è prevista l'opzione per una delle indennità spettanti.
È inoltre incompatibile con qualsiasi forma di ricovero, a carattere continuativo e permanente, ad esclusione del ricovero in regime di day-hospital.
Decorrenza
Decorre dal 1° giorno del mese successivo all'inizio della frequenza del
centro o scuola e cessa il mese successivo a quello di fine trattamento o
corso.
Misura
L
I
G
C
L'assegno mensile è soggetto, annualmente, ad adeguamento automatico in base alla variazione del costo della vita accertata dall'ISTAT.
L'importo per il 2009 è indicato più avanti nello schema riepilogativo.
Dal 1° gennaio 2001 è stata introdotta una maggiorazione che, però, è
legata a limiti reddituali diversi da quelli richiesti ai fini del diritto alla prestazione stessa.
C
A
PENSIONE NON REVERSIBILE PER I SORDOMUTI
È la prestazione che spetta ai sordi di età compresa tra i 18 e i 65 anni.
S
I
F
Requisiti sanitari
È necessario che la competente commissione medica dell'Ulss riconosca
che l'interessato è affetto da sordità, congenita o acquisita durante l'età
evolutiva (0-12 anni), che abbia impedito il normale apprendimento del
linguaggio parlato.
Requisiti reddituali
Il limite di reddito è fissato annualmente con Decreto Ministeriale, ed è
indicato, più avanti, nello schema riepilogativo. Il reddito da considerare
è quello individuale, ovvero quello posseduto dal solo richiedente anche
se coniugato, ed è riferito all'anno precedente quello in cui la prestazione
è erogata. I redditi da considerare e da escludere dal computo sono gli
stessi previsti per le altre prestazioni di invalidità civile (vedi “Assegno
mensile di assistenza per gli invalidi parziali”).
Compatibilità
È compatibile con tutte le pensioni dirette di invalidità e con tutte le prestazioni dirette concesse per invalidità di guerra, di lavoro o di servizio.
80
Misura
L'assegno mensile è soggetto, annualmente, ad adeguamento automatico in base alla variazione del costo della vita accertata dall'ISTAT.
L'importo per il 2009 è indicato, più avanti, nello schema riepilogativo.
Dal 1° gennaio 2001, è stata introdotta una maggiorazione che, però, è
legata a limiti reddituali diversi da quelli richiesti ai fini del diritto alla prestazione stessa.
Al compimento del 60° anno di età, la pensione è soggetta a maggiorazione sociale fino a un massimo di 594,20 euro mensili per il 2009, sempreché sussistano i requisiti reddituali individuali e coniugali a tal fine previsti.
Al compimento del 65° anno di età, in luogo della pensione non reversibile per sordità, viene erogato l'assegno sociale sostitutivo.
È una prestazione che spetta, a qualsiasi età, al solo titolo della minorazione, indipendentemente dalle condizioni economiche.
Requisiti sanitari
C
A
È necessario che il richiedente sia stato riconosciuto, dalla competente
commissione medica dell'Ulss, affetto da ipoacusia pari o superiore a 60
decibel htl nell'orecchio migliore (fino ai 12 anni di età), ovvero superiore
a 75 decibel htl nell'orecchio migliore (dopo il 12° anno di età).
S
I
F
Compatibilità
È compatibile con il ricovero a totale carico dello Stato e con l'attività lavorativa. È cumulabile, in caso di pluriminorazioni, con le indennità di
accompagnamento degli invalidi e ciechi civili.
Misura
L'assegno mensile è soggetto, annualmente, ad adeguamento automatico in base alla variazione del costo della vita accertata dall' ISTAT.
L'importo per il 2009 è indicato, più avanti, nello schema riepilogativo.
PENSIONE NON REVERSIBILE PER I CIECHI ASSOLUTI
È la prestazione economica che spetta ai ciechi assoluti di età superiore
ai 18 anni.
Requisiti sanitari
È necessario che l'interessato, in sede di accertamento sanitario, risulti
avere un residuo visivo in entrambi gli occhi uguale a 00, ovvero la mera
percezione dell'ombra e della luce.
I BENEFICI ECONOMICI
L
I
G
C
INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE PER I SORDOMUTI
81
Requisiti reddituali
Il limite di reddito, come quello della pensione di inabilità degli invalidi
civili, è fissato annualmente con DM e l'importo per il 2009 è indicato più
avanti nello “schema riepilogativo delle prestazioni assistenziali per i
non vedenti”.
Come per le prestazioni economiche di invalidità civile, anche per la pensione non reversibile dei ciechi assoluti il reddito da considerare è quello
individuale, ovvero posseduto dal solo richiedente anche se coniugato, ed
è riferito all'anno precedente quello in cui la prestazione è erogata.
I redditi da considerare e da escludere dal computo sono gli stessi previsti per il diritto alle prestazioni di invalidità civile (vedi "Assegno mensile
di assistenza per gli invalidi parziali").
Compatibilità
L
I
G
C
È compatibile con tutte le pensioni dirette di invalidità e con tutte le prestazioni dirette concesse per invalidità di guerra, di lavoro o di servizio.
Misura
C
A
L'assegno mensile è soggetto, annualmente, ad adeguamento automatico in base alla variazione del costo della vita accertata dall' ISTAT.
L'importo per il 2009 è indicato, più avanti, nello schema riepilogativo.
Al pari delle prestazioni degli invalidi civili, la pensione è maggiorata di
euro 10,33 alle condizioni previste dalla legge e, al compimento del 60°
anno di età, è soggetta all'incremento fino ad un massimo di 594,20 euro
per il 2009, sempreché sussistano i requisiti reddituali individuali e
coniugali a tal fine previsti.
Al compimento del 65° anno, continua ad essere erogata nella sua forma
originaria, ovvero non viene sostituita dall'assegno sociale.
S
I
F
INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO PER I CIECHI ASSOLUTI
Spetta ai ciechi assoluti di qualsiasi età ed è svincolata da requisiti reddituali.
Requisiti sanitari
È necessario che l'interessato, in sede di accertamento sanitario, risulti
avere un residuo visivo in entrambi gli occhi uguale a 00, ovvero la mera
percezione dell'ombra e della luce.
Incompatibilità
È incompatibile con analoghe indennità per cecità di guerra, di lavoro o di
servizio, fatta salva la facoltà di opzione.
82
Compatibilità
È compatibile con l'attività lavorativa e con il ricovero presso strutture
pubbliche. In caso di pluriminorazioni, è cumulabile con l'indennità di
accompagnamento degli invalidi civili totali e con l'indennità di comunicazione dei sordi.
Misura
L'assegno mensile è soggetto, annualmente, ad adeguamento automatico in base alla variazione del costo della vita accertata dall'ISTAT.
L'importo per il 2009 è indicato, più avanti, nello schema riepilogativo.
L
I
G
C
È la prestazione economica che spetta ai ciechi parziali di qualsiasi età.
Requisiti sanitari
È necessario che l'interessato, in sede di accertamento sanitario, risulti
avere un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi, con
eventuale correzione.
C
A
Requisiti reddituali
Il limite di reddito è quello previsto per la pensione dei ciechi assoluti ed
è indicato nella tabella che segue.
S
I
F
Compatibilità
È compatibile con tutte le pensioni dirette di invalidità e con tutte le prestazioni dirette concesse per invalidità di guerra, di lavoro o di servizio.
Misura
L'assegno mensile è soggetto, annualmente, ad adeguamento automatico in base alla variazione del costo della vita accertata dall'ISTAT.
L'importo per il 2009 è indicato, più avanti, nello schema riepilogativo.
Dal 1° gennaio 2001, per i pensionati non ancora 65enni, l'importo è
maggiorato di euro 10,33, alle condizioni previste dalla legge.
Al compimento del 65° anno, la pensione non viene sostituita dall'assegno sociale, ma continua ad essere erogata nella sua forma originaria.
Laddove, però, ricorrano i requisiti di legge è soggetta alle maggiorazioni
previste per la generalità degli ultrasessantacinquenni titolari di assegno
sociale e, al compimento del 70° anno di età, all'incremento fino a
594,20 euro riferito all'anno 2009 (tale importo varia di anno in anno).
I BENEFICI ECONOMICI
PENSIONE PER I CIECHI PARZIALI
83
S
I
F
C
A
L
I
G
C
INDENNITÀ SPECIALE PER I CIECHI PARZIALI
È la prestazione che spetta ai ciechi civili parziali ed è svincolata dall'età
e da requisiti reddituali.
Requisiti sanitari
È necessario che l'interessato, in sede di accertamento sanitario, risulti
avere un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi, con
eventuale correzione.
Incompatibilità
È incompatibile con analoghe indennità per cecità di guerra, di lavoro o di
servizio, fatta salva la facoltà di opzione.
L
I
G
C
È compatibile con l'attività lavorativa e con il ricovero presso strutture a
totale carico dello Stato. In caso di pluriminorazioni, è cumulabile con l'indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili e l'indennità di
comunicazione dei sordomuti.
Misura
C
A
L'assegno mensile è soggetto, annualmente, ad adeguamento automatico in base alla variazione del costo della vita accertata dall'ISTAT.
L'importo per il 2009 è indicato, più avanti, nello schema riepilogativo.
S
I
F
L'ASSEGNO SOCIALE SOSTITUTIVO
L'assegno mensile di assistenza, la pensione di inabilità per gli invalidi
totali e la pensione non reversibile per i sordi, sono sostituite dall'assegno
sociale al compimento del 65° anno del titolare.
Requisiti reddituali
Ai fini dell'assegno sociale sostitutivo, gli invalidi civili e i sordomuti devono far riferimento allo stesso limite reddituale previsto per la concessione
delle prestazioni di invalidità civile che l'assegno va a sostituire.
Si considerano gli stessi redditi previsti per il diritto alle prestazioni di
invalidità civile (vedi "Assegno mensile di assistenza per gli invalidi parziali"), ovvero solo quelli individuali valutabili agli effetti dell'Irpef, con
esclusione della pensione di guerra e della rendita dell'Inail. Tali redditi
sono quelli percepiti dall'interessato nell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione e si confrontano con il limite di reddito dell'anno di erogazione.
I BENEFICI ECONOMICI
Compatibilità
85
Misura
Alle condizioni reddituali sopra descritte, si ha diritto a percepire l'assegno sociale sostitutivo nella misura prevista quale importo base (332,79
euro mensili per 13 mensilità per l'anno 2009) ovvero senza gli aumenti, le maggiorazioni e l'incremento che sono stati disposti nei confronti
della generalità degli ultrasessantacinquenni aventi diritto all' assegno
sociale. Ai fini di tali miglioramenti, anche gli invalidi civili ed i sordi, sono
vincolati necessariamente ai requisiti reddituali richiesti alla generalità
degli ultrasessantacinquenni ed il reddito da considerare è quello relativo all'anno stesso di percezione degli aumenti.
L
I
G
C
SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
PER INVALIDI CIVILI E SORDOMUTI
Categoria
Tipo di prestazione
Fino a 18 anni di età
Minori disabili
Minori disabili
C
A
Indennità di frequenza
Indennità
di accompagnamento
S
I
F
Da 18 fino a 65 anni di età
Invalidi totali
Pensione di inabilità
Invalidi parziali Assegno mensile
Sordomuti
Pensione
Oltre 65 anni
Invalidi parziali
Invalidi totali
e sordomuti
Assegno sociale
sostitutivo
Assegno sociale
sostitutivo
Importo mensile
in euro
Limiti di reddito
in euro
254,88
4.378,27 individuale
472,04
Nessuno
254,88
254,88
254,88
14.886,28 individuale
4.378,27 individuale
14.886,28 individuale
332,79
4.378,87 individuale
332,79
14.886,28 individuale
Senza limiti di età
Invalidi
non autosufficienti Indennità di accompagnamento
Sordomuti
Indennità di comunicazione
472,04
236,15
Nessuno
Nessuno
(Gli importi delle prestazioni sono riferiti al 2009, i limiti di reddito ai redditi 2008.
Entrambi sono soggetti a variazioni di anno in anno).
86
SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
PER I NON VEDENTI
Categoria
Tipo di prestazione
Importo mensile
in euro
Limiti di reddito
in euro
Dai 18 anni in poi
Ciechi assoluti ricoverati
Ciechi assoluti non ricoverati
Pensione
Pensione
254,88
275,64
14.886,28
14.886,28
Senza limiti di età
Ciechi parziali
Ciechi parziali
Indennità
di accompagnamento
Pensione
Indennità speciale
L
I
G
C
755,71
254,88
180,11
Nessuno
14.886,28
Nessuno
(Gli importi delle prestazioni sono riferiti al 2009, i limiti di reddito ai redditi 2008.
Entrambi sono soggetti a variazioni di anno in anno).
C
A
LE MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE
AGLI INVALIDI
S
I
F
INVALIDI E SORDOMUTI
La legge finanziaria 2001 (art. 80, comma 3, L. n. 388/2000) ha riconosciuto, a decorrere dal 2002, un beneficio pari a due mesi di contribuzione per ogni anno di lavoro dipendente effettivamente prestato da:
O lavoratori sordomuti di cui all'art. 1, legge 26 maggio 1970, n. 381;
O invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74%;
O invalidi del lavoro con grado di invalidità superiore al 74%, accertato dall'INAIL o dall'IPSEMA (Istituto di Previdenza per il Settore
Marittimo).
Per ottenere la maggiorazione, che viene riconosciuta per un limite
massimo di cinque anni, bisogna presentare domanda all'INPS.
Il beneficio spetta per i periodi di effettivo lavoro dipendente successivi al
riconoscimento dell'invalidità, anche se anteriori al 1.1.2002, data di
entrata in vigore della norma.
Il beneficio spetta ai lavoratori le cui pensioni decorrono da data successiva al 1.1.2002; la maggiorazione, se richiesta, spetta anche al superstite sulla pensione indiretta avente decorrenza successiva al 1.1.2002.
I BENEFICI ECONOMICI
Ciechi assoluti
87
Per periodi di lavoro inferiori all'anno, la maggiorazione si calcola in misura proporzionale, aumentando di 1/6 il numero dei mesi, settimane o
giorni di lavoro svolto.
La maggiorazione dell'anzianità viene attribuita al momento della liquidazione della pensione. Qualora l'anzianità contributiva maturata fino al
31.12.1995, maggiorata del beneficio in parola, risulti pari o superiore a
18 anni, la pensione deve essere calcolata con il sistema retributivo.
La maggiorazione è utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione. Sia l'INPS che l'INPDAP hanno precisato, però, che l'anzianità contributiva utile ai fini della misura andrà aumentata solo in caso di calcolo
della pensione - o quota di essa - in forma retributiva.
Pertanto, non vi è alcuna maggiorazione nel calcolo della pensione, o
quota di pensione, con il sistema contributivo; in tal caso, la maggiorazione viene considerata solo ai fini del diritto alla pensione.
Tale interpretazione svilisce la portata della disposizione, introducendo
un'ulteriore discriminazione tra lavoratori con differenti anzianità di lavoro e, conseguentemente, con diversi sistemi di calcolo della pensione.
Inoltre, nel tempo, con l'estendersi a tutti del regime di calcolo contributivo, il risultato di questa precisazione degli enti previdenziali sarà quello di
rendere praticamente inutilizzabile questa opportunità. Anticipare, infatti,
il diritto a percepire una pensione calcolata sui contributi effettivamente
versati, senza prevedere una maggiorazione dei contributi stessi, equivale a riconoscere un diritto scarsamente fruibile nella pratica, a meno di
non accettare pesanti penalizzazioni nell'importo di pensioni già fortemente ridimensionate dal sistema di calcolo contributivo.
S
I
F
NON VEDENTI
C
A
L
I
G
C
Per ogni anno di lavoro dipendente prestato da persona non vedente, è
previsto un beneficio pari a quattro mesi di contribuzione. Tale beneficio
era stato previsto dalla L. n. 113/85 per i soli centralinisti non vedenti; in
seguito, la L. n. 120/91 lo ha esteso a tutti i lavoratori non vedenti.
La maggiorazione dell'anzianità viene attribuita al momento della liquidazione della pensione. Qualora l'anzianità contributiva maturata fino al
31.12.1995, maggiorata del beneficio in parola, risulti pari o superiore a
18 anni, la pensione deve essere calcolata con il sistema retributivo.
La maggiorazione è utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione. Nessun istituto previdenziale ha, finora, posto limitazioni agli effetti della maggiorazione nel calcolo contributivo della pensione, come invece è stato fatto nel caso degli invalidi e dei sordomuti di cui al paragrafo
precedente.
88
LE AGEVOLAZIONI FISCALI
Il Ministero delle Finanze produce annualmente la "Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili" che è distribuita gratuitamente, fino ad esaurimento, tramite gli uffici finanziari e viene aggiornata di anno in anno in
base alle Leggi finanziarie; è anche possibile scaricarla dal sito internet
www.agenziaentrate.it, selezionando "guide fiscali". Essendo la materia
complessa ed in continua evoluzione ci limitiamo qui a riportare l'indice
della guida Ministeriale, nonché il primo capitolo della stessa (“Quali sono
le agevolazioni”), che descrive in modo riassuntivo le agevolazioni previste per l'anno 2009, rimandando alla lettura integrale della stessa per
una compiuta disamina della materia.
Dedichiamo, inoltre, un breve paragrafo all’agevolazione sull’addizionale
Irpef Regione Veneto.
L
I
G
C
LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO
1. Chi ne ha diritto
2. Per quali veicoli
3. La detraibilità ai fini Irpef delle spese per i mezzi di locomozione
4. Le agevolazioni Iva
5. L'esenzione permanente dal pagamento del bollo
6. L'esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà
7. Diritto alle agevolazioni
8. La documentazione
9. Regole particolari per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie
S
I
F
C
A
LE ALTRE AGEVOLAZIONI
1. La maggiore detrazione Irpef per i figli portatori di handicap
2. Agevolazioni Irpef per alcune spese sanitarie e per i mezzi d'ausilio
3. Detrazione per gli addetti all'assistenza
4. L'aliquota Iva agevolata per ausili tecnici e informatici
5. Altre agevolazioni per i non vedenti
6. Eliminazione delle barriere architettoniche
7. Eredità e donazioni a favore del disabile grave
ANCHE A DOMICILIO I SERVIZI DELL'AGENZIA
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE AGEVOLAZIONI
PER SAPERNE DI PIÙ
FORMULARI
I BENEFICI ECONOMICI
QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI
89
Quali sono le agevolazioni
In questi ultimi anni le leggi emanate in materia tributaria si sono dimostrate sempre più sensibili ai problemi dei diversamente abili ampliando
e razionalizzando le agevolazioni fiscali per loro previste.
La legge finanziaria per il 2007, nel sostituire le deduzioni dal reddito
imponibile per i figli a carico con una detrazione d'imposta, ha previsto, a
partire dal 2007, per il figlio portatore di handicap una maggiorazione di
220 euro rispetto all'importo che spetterebbe per lo stesso figlio in assenza dell'handicap.
Con lo stesso provvedimento è stata anche introdotta una nuova detrazione d'imposta in luogo della deduzione dal reddito complessivo in favore delle persone non autosufficienti che hanno sostenuto spese per
remunerare gli addetti alla propria assistenza personale.
In base all'attuale normativa, le principali agevolazioni sono:
Per i figli a carico
L
I
G
C
Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le
seguenti detrazioni:
O per il figlio di età inferiore a tre anni 1.120 euro;
O per il figlio di età superiore a tre anni 1.020 euro;
con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun
figlio a partire dal primo.
Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d'imposta e il loro importo diminuisce con l'aumentare
del reddito fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a
95.000 euro.
S
I
F
C
A
Per i veicoli
la possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% della spesa sostenuta per l'acquisto;
O l'Iva agevolata al 4% sull'acquisto;
O l'esenzione dal bollo auto;
O l'esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.
O
Per gli altri mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici
la possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici;
O l'Iva agevolata al 4% per l'acquisto dei sussidi tecnici e informatici;
O
90
la possibilità di detrarre le spese di acquisto e mantenimento (quest'ultime in modo forfetario) del cane guida per i non vedenti;
O la possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordomuti.
O
Per l'abbattimento delle barriere architettoniche
detrazione d'imposta del 36% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2011 per la realizzazione degli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche
Per le spese sanitarie
O
L
I
G
C
la possibilità di dedurre dal reddito complessivo l'intero importo delle
spese mediche generiche e di assistenza specifica
Per l'assistenza personale
la possibilità di dedurre dal reddito complessivo gli oneri contributivi
(fino all'importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai
servizi domestici e all'assistenza personale o familiare;
O a decorrere dal 1° gennaio 2007, la possibilità di detrarre il 19% delle
spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, da calcolare
su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro, a condizione
che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.
O
S
I
F
C
A
Bonus famiglie a basso reddito
Con l'introduzione del bonus straordinario (decreto legge 185/2008), nell'anno 2009 è possibile usufruire di un beneficio nella misura di 1.000
euro se nel nucleo familiare vi sono figli a carico del richiedente portatori di handicap (art. 3, c. 3, della L. 104/1992) e il reddito complessivo
familiare non è superiore ad euro 35.000,00.
Per maggiori informazioni ed aggiornamenti consultare il sito www.agenziaentrate.gov.it
Addizionale IRPEF Regione Veneto
La Regione Veneto ha previsto, a partire dall'anno d'imposta 2006, l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,9% per i disabili con reddito
imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'Irpef, non superiore a
45.000,00 euro e per i soggetti con a carico fiscalmente un disabile e
aventi un reddito imponibile non superiore a 45.000 euro.
Qualora il disabile sia a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9% si
applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili, non sia superiore a 45.000 euro. (Articolo 1, Legge Regionale n. 19/2005).
I BENEFICI ECONOMICI
O
91
I CONTRIBUTI PER GLI ADATTAMENTI ALLA GUIDA
Contributo del 20%
La legge n.104/92, art. 27, riconosce il diritto del disabile ad ottenere un
contributo del 20% delle spese sostenute per modificare gli strumenti di
guida del proprio veicolo.
L'agevolazione è riservata ai titolari di patente A, B o C speciale che, per
ridotte o impedite capacità motorie, siano stati costretti ad adattare l'auto per condurla in sicurezza. Gli adattamenti che possono fruire del contributo sono, esclusivamente, quelli prescritti dalla Commissione medica per il conseguimento della patente speciale riportati sulla patente di
guida.
La richiesta di contributo va presentata all'Ulss di residenza, corredandola di copia della fattura relativa alla spesa sostenuta e della patente speciale.
Veneto. Facilitazione del trasporto
L
I
G
C
In Veneto la legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 ha disposto interventi
finanziari per la facilitazione nel trasporto delle persone disabili.
Essa prevede l'erogazione di contributi:
O per adattare i veicoli adibiti al trasporto pubblico in modo da consentirne l'utilizzo anche da parte delle persone disabili;
O per gli adattamenti dei mezzi privati di trasporto prescritti dalla
Commissione medica per il conseguimento della patente speciale,
compresi gli adattamenti di autoveicoli e motoveicoli adibiti al trasporto di disabili sprovvisti di patente di guida.
Nel secondo caso, possono essere concessi contributi in misura non inferiore al 10% e non superiore al 50% della spesa effettivamente sostenuta, fino a un massimo di euro 12.000.
S
I
F
C
A
Cumulabilità
I contributi per l'adattamento dei mezzi di locomozione privati sono cumulabili, fino alla completa concorrenza della spesa sostenuta, con quelli
concessi, a qualsiasi titolo, ai medesimi soggetti, compreso il contributo
del 20% previsto, allo stesso scopo, dall'art. 27 della legge 104/92.
Modalità di richiesta del contributo Regione Veneto
Per ottenere il contributo, è necessario inoltrare domanda al Sindaco del
comune di residenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione del Piano
annuale di intervento della Regione, con l'indicazione dei beni e dei servizi da acquistare, nonché della relativa spesa.
92
La domanda del disabile provvisto di patente dovrà essere corredata da:
O preventivo di spesa intestato al disabile, nonché richiedente del contributo, relativamente agli adattamenti da apportare al mezzo di trasporto;
O patente di guida;
O descrizione delle modificazioni da apportare al mezzo;
O certificazione attestante le condizioni di menomazione o di disabilità
del richiedente interessato alla guida;
O fotocopia di un documento d'identità del richiedente in corso di validità.
S
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F
C
A
I BENEFICI ECONOMICI
L
I
G
C
La domanda del disabile sprovvisto di patente dovrà essere corredata da:
O preventivo di spesa intestato al disabile, o al richiedente del contributo, relativamente agli adattamenti da apportare al mezzo di trasporto;
O descrizione delle modificazioni da apportare al mezzo;
O certificato medico originale in carta libera attestante le difficoltà motorie e/o sensoriali del disabile;
O eventuale copia del certificato di invalidità;
O fotocopia di un documento d'identità del richiedente in corso di validità;
O dichiarazione che la persona trasportata è sprovvista di patente, o che
non è più in grado di guidare l'automezzo.
93
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l’integrazione sociale
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I
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C
La Regione Veneto - come gran parte delle altre regioni italiane - ha disposto una rete di Servizi socio-sanitari territoriali a tutela della salute dei
cittadini e tesa a rendere esigibili i diritti garantiti dalle leggi nazionali e
regionali.
La programmazione regionale prevede servizi e strumenti di sostegno
alla persona interessata e alla famiglia, sia residenziali che domiciliari,
servizi di integrazione scolastica e sociale (SISS)* e di integrazione lavorativa (SIL).
Piano locale della disabilità
L
I
G
C
È elaborato dai Comuni e dalle Ulss, sulla scorta di linee guida regionali.
Definisce le modalità di accesso delle persone disabili alla Rete dei servizi, sia sul piano dell'assistenza a domicilio che di quella residenziale, in
apposite strutture quali le Residenze Sanitarie Assistite (RSA), le
Comunità residenziali e le Comunità alloggio. Prevede interventi di promozione dell'autonomia personale, di supporto, anche alla famiglia, di
sostegno economico e di sollievo.
S
I
F
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A
L’INTEGRAZIONE SOCIALE
I SERVIZI ALLE PERSONE DISABILI
Distretto Sociosanitario
È l'ambito territoriale della programmazione locale e dell'erogazione dei
servizi alle persone disabili e alle loro famiglie.
Sportello Integrato
Attraverso questo sportello, collocato in ogni Distretto sociosanitario, le
Ulss assicurano l'accesso delle persone con disabilità ai servizi domiciliari. È detto integrato perché vuole favorire l'integrazione tra servizi ed enti,
nonché semplificare le procedure burocratiche a carico del cittadino.
Svolge le seguenti funzioni:
O fornisce informazioni sulle prestazioni, le opportunità, le agevolazioni e
i servizi a domicilio;
O raccoglie le domande di accesso al sistema dei servizi;
O invia ai servizi specialistici le situazioni complesse.
* vedi “Veneto. Servizi di integrazione scolastica e sociale (SISS)” nel capitolo dedicato al diritto all’educazione e all’istruzione.
97
Interventi di promozione dell'autonomia personale
Nel Piano Locale della disabilità sono definiti gli interventi di promozione
di forme di indipendenza delle persone disabili e di miglioramento delle
loro capacità di relazione e di partecipazione alla vita sociale, lavorativa e
alle attività sportive, di tempo libero e di integrazione sociale, formulati in
progetti personalizzati.
Le attività e i servizi previsti sono svolti in collaborazione tra soggetti pubblici e privati, centri multizonali, associazioni e cooperative sociali.
I Centri diurni
Si tratta di un servizio territoriale offerto alle persone con disabilità, in età
postscolare, che fornisce interventi a carattere educativo, riabilitativo ed
assistenziale sulla base di progetti personalizzati in funzione delle caratteristiche del soggetto, dei suoi bisogni e del contesto familiare e sociale.
Essi possono ospitare fino a trenta persone disabili, e le modalità organizzative si basano su standard definiti dalla Regione.
Si può accedere a un Centro diurno facendo richiesta allo Sportello integrato dell'Ulss del proprio territorio. L'autorizzazione sarà concessa sulla
base della valutazione della UVMD (Unità valutativa multidisciplinare del
Distretto sociosanitario) e del progetto individuale della persona disabile.
C
A
I servizi residenziali
L
I
G
C
Si tratta di quei servizi che accolgono le persone con disabilità quando
siano prive del sostegno e dell'assistenza della famiglia.
La Legge regionale n. 22/2002 e la Delibera della Giunta Regionale
n. 84/2007 garantiscono la pari accessibilità e gli standard dei servizi.
I servizi residenziali sono erogati in strutture e comunità di piccole dimensioni, ricalcate sul modello familiare per rispondere maggiormente all'esigenza di integrazione sociale. L'accoglienza può essere temporanea o
continuativa.
La struttura residenziale permette percorsi personalizzati, integrando la
rete dei servizi e le opportunità del territorio. Ciò assicura una vita dignitosa.
La richiesta per accedere alle strutture residenziali va presentata allo
Sportello integrato dell'Ulss di appartenenza, che autorizza l'accesso
sulla base della valutazione ad opera della UVMD (Unità valutativa multidisciplinare del Distretto sociosanitario).
S
I
F
Interventi a domicilio e di supporto alla famiglia
La Regione Veneto ha deliberato la predisposizione dei Piani locali per la
domiciliarità da parte dei Comuni e delle Ulss.
Essi sono finalizzati a promuovere la qualità della vita delle persone a
rischio di esclusione dal contesto familiare attraverso un insieme di poli-
98
S
I
F
C
A
L’INTEGRAZIONE SOCIALE
tiche, di risorse e di interventi a sostegno della loro permanenza in famiglia e dei familiari che si fanno carico della loro cura e assistenza:
O Servizio di assistenza domiciliare (SAD)
Opera per la prevenzione, il mantenimento e il recupero delle potenzialità residue che permettono alla persona disabile di restare nella
propria casa, garantendole quell'ambiente fisico, sociale ed emozionale necessario a preservare il proprio spazio vitale e la propria memoria.
Il servizio comprende prestazioni come la fornitura dei pasti, la lavanderia, la cura e l'igiene personale, e si ottiene rivolgendosi all'assistente sociale del Comune di residenza.
O Assistenza domiciliare integrata (ADI)
In aggiunta al Servizio di assistenza domiciliare, offre cure mediche,
infermieristiche e riabilitative. Ciò permette di curare adeguatamente a
domicilio, evitando disagi e costi per ricoveri inappropriati.
Il servizio si ottiene su richiesta al medico di medicina generale o al
Distretto sociosanitario di appartenenza, che lo autorizzerà sulla base
di una valutazione della UMVD (Unità valutativa multidimensionale del
Distretto sociosanitario).
O Aiuto personale
Servizio rivolto a sostenere la permanenza in famiglia di persone con
disabilità non superabile con i sussidi tecnici, informatici o protesici.
Prevede azioni di sostegno svolte, secondo i casi, da operatori con particolari qualifiche, quali educatori, logopedisti, terapisti della riabilitazione. Il Piano locale della disabilità di ciascuna Ulss programma le
modalità operative di realizzazione e di accesso al servizio.
L
I
G
C
Assegno di cura della Regione Veneto a sostegno delle persone
non autosufficienti assistite a domicilio
Gli interventi economici della Regione Veneto sono oggi accorpati nell'assegno di cura, che ricomprende le misure previste in precedenza, in particolare:
O il contributo alle persone non autosufficienti che vivono in casa di cui
alla legge regionale n. 28/1991;
O il contributo alle famiglie che si avvalgono di assistenti familiari come
prevede la Delibera della Giunta Regionale n. 3630/2002;
O il contributo alle famiglie che assistono persone con decadimento
cognitivo (ad es. Alzheimer) di cui alla legge regionale n. 5/2001.
Finalità
L'assegno di cura vuole sostenere la scelta della persona non autosufficiente di vivere presso la propria abitazione e supportare la famiglia che
se ne prende cura.
99
Richiesta
O La domanda va presentata ai Servizi sociali del Comune di residenza
o allo Sportello integrato dell'Ulss, va inoltrata una sola volta e mantiene la sua validità anche negli anni successivi.
La condizione di non autosufficienza e l'adeguatezza delle cure sono
verificate dall'assistente sociale e dal medico di medicina generale della
UVMD (Unità valutativa multidisciplinare del Distretto sociosanitario).
Erogazione dell'assegno
L'assegno viene erogato semestralmente e la sua entità varia in base al
valore ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) della
famiglia anagrafica, che non deve superare determinati limiti, al carico
di cura e all'assistenza fornita.
L'importo dell'assegno è aggiornato ogni anno dalla Regione.
Interventi di vita indipendente
L
I
G
C
Con il programma "Vita indipendente" le stesse persone con gravi di-sabilità fisico motorie, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, preparano progetti individuali nei quali esse autodeterminano il livello di prestazioni
assistenziali di cui hanno necessità, i tempi e la scelta dell'assistente personale. La domanda va inoltrata allo Sportello integrato.
C
A
Interventi di sollievo
S
I
F
Con questa denominazione sono identificati interventi, anche temporanei
e/o urgenti, di tipo socio-assistenziale, socio-sanitario ed economico. Gli
interventi di sollievo, compatibilmente con le disponibilità di budget, sono
finalizzati a far fronte a situazioni particolari e complesse che richiedono
soluzioni personalizzate diverse dalle ordinarie tipologie di risposta predisposte per la generalità dei cittadini:
O Interventi residenziali di sollievo. Permettono di accedere temporanea-
mente ai Centri diurni o Residenziali accreditati.
Essi si distinguono in:
- Pronta accoglienza. Si tratta di interventi rivolti alla persona con disabilità quando si verifichi un'emergenza e la famiglia non possa
prendersene cura. Essi assicurano, entro 24 ore, un ricovero presso
una struttura residenziale.
- Accoglienza programmata. Essa consiste nella possibilità di programmare, per uno o più periodi, l'accoglienza temporanea della
persona disabile in una struttura residenziale.
O Interventi economici di sollievo. Si riferiscono ai benefici economici
riconosciuti alle famiglie che assistono direttamente le persone con
100
Regione Veneto - Legge n. 30 del 18/12/2009
"Disposizioni per l'istituzione del Fondo Regionale per la non
autosufficienza e per la sua disciplina"
L
I
G
C
Il 26 novembre 2009 il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato la
legge che istituisce il Fondo Regionale per la non autosufficienza, finalizzato all'erogazione di prestazioni e servizi socio assistenziali e socio sanitari nonché all'erogazione di contributi economici.
Il fondo verrà alimentato dagli stanziamenti della Regione sinora messi a
bilancio per gli assegni di cura, l'assistenza domiciliare e i progetti di assistenza individualizzata, dalle risorse stanziate per le rette delle case di
riposo, dalle assegnazioni dello Stato per la non autosufficienza, da contributi degli enti locali, da donazioni e lasciti di privati, dagli interessi attivi di gestione dello stesso fondo, da una quota del gettito dell'addizionale regionale Irpef nonché da eventuali ulteriori entrate da determinarsi
con successive leggi regionali.
Il fondo sarà gestito dalle Ulss che - sulla base dei criteri che saranno stabiliti dalla Giunta e dalla Commissione consiliare - dovranno individuare il
grado di non autosufficienza e i progetti personalizzati di assistenza e
cura.
Le persone assistite potranno beneficiare del fondo scegliendo liberamente se ricevere le prestazioni socio sanitarie e socio assistenziali sopra
descritte oppure contributi economici, anche sotto forma di assegni di
cura.
Per una completa applicazione della legge, si attendono le delibere della
Giunta regionale che dovranno stabilire, tra l'altro, i criteri per l'accertamento della non autosufficienza, i requisiti e le modalità di accesso alle
prestazioni e un atto di indirizzo che definisca i criteri per la compartecipazione alla spesa.
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disabilità, quando i carichi assistenziali siano pesanti e la condizione
economica rilevata dalla certificazione ISEE sia sotto i limiti stabiliti. Si
distinguono in:
- Assegno di sollievo. Viene destinato al sostegno della famiglia per
interventi non compresi negli assegni di cura e quando si tratti di
sostituire temporaneamente il nucleo familiare nell'assistenza al disabile.
- Buono servizio. Esso permette alla famiglia l'acquisto di servizi di accoglienza temporanea - diurna o residenziale - presso enti accreditati.
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IL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE
E ALL'ISTRUZIONE
Il processo normativo con cui il nostro Paese si è dotato di una legislazione attenta all'integrazione scolastica degli alunni disabili è stato lungo.
La piena integrazione scolastica è riconosciuta per la prima volta nel
1971, con la legge n. 118 che, all'art. 28, indica alcuni servizi per rendere effettivo l'accesso alla scuola degli alunni disabili, quali il trasporto scolastico, l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle scuole e, nei
casi più gravi, l'assistenza durante l'orario scolastico.
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La legge 4 agosto 1977, n. 517 introduce l'insegnamento personale specializzato e assicura i servizi di integrazione scolastica, il servizio sociopsico-pedagogico e particolari forme di sostegno. Ma afferma anche che
tali servizi sono erogati nei limiti delle disponibilità di bilancio.
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Nel 1992 è varata la legge n. 104, legge quadro sulla disabilità, le cui previsioni in materia analizziamo più compiutamente nel prossimo paragrafo.
La legge 449/97, art. 40, ha stabilito che ci fosse un posto di insegnante di sostegno ogni 138 alunni, presumendo che su quel numero di alunni ve ne potesse essere qualcuno con disabilità, per permettere, almeno
a livello teorico, una più adeguata copertura delle esigenze di sostegno.
L'aumento delle iscrizioni negli ultimi anni ha portato all'abrogazione di
questo criterio, con l'obiettivo di rispettare "le effettive esigenze" dei singoli alunni disabili (Legge n. 296/2006 - Finanziaria 2007 - e Legge n.
244/2007 - Finanziaria 2008).
Ogni anno, le Istituzioni scolastiche verificano il numero degli alunni, in
stato di handicap, iscritti, valutano la gravità ed i bisogni di ogni singolo
caso e chiedono all'Ufficio Scolastico competente l'assegnazione di un
numero di posti di sostegno. L'insegnante di sostegno è un docente fornito di formazione specifica. Non deve essere considerato l'unico docente cui è affidata l'integrazione (Circolare Ministeriale n. 250/85 - Nota n.
4088/2002). Viene assegnato, in piena contitolarità con gli altri docenti,
alla classe in cui è inserito l’alunno disabile, per attuare "forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap" e "realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni". Lo
richiede il Dirigente Scolastico (artt. 41 e 44 Decreto Ministeriale n.
331/98).
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L’INTEGRAZIONE SOCIALE
Breve storia dell'integrazione scolastica dei disabili
L'insegnante di sostegno
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La legge 104 e il principio di uguaglianza nel diritto
all'educazione e all'istruzione
La legge 104:
O Riconosce il diritto del bambino disabile all'inserimento negli asili nido,
come accade per ogni altro suo coetaneo, fin dal primo anno di vita.
O Sancisce il pieno diritto allo studio e alla frequenza scolastica nelle
sezioni e classi di ogni ordine e grado e nelle università.
O Enuncia il principio che l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito dalle difficoltà di apprendimento derivanti dalla disabilità.
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Minori impossibilitati a frequentare le lezioni
Sono garantite l'educazione e l'istruzione scolastica ai minori disabili in
obbligo scolastico quando, per motivi di salute, sono temporaneamente
impossibilitati a frequentare le lezioni.
Ciò avviene mediante l'istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie, quali sezioni staccate della scuola statale. La frequenza di tali classi è equiparata, ad ogni effetto, alla frequenza delle classi alle quali i
minori sono iscritti.
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Organizzazione scolastica
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Il Ministero dell'Istruzione:
O organizza la formazione e l'aggiornamento del personale docente in
materia di integrazione scolastica degli studenti disabili;
O predispone attività di orientamento fin dalla scuola secondaria di primo
grado;
O provvede, in relazione alla programmazione individualizzata, a un'organizzazione flessibile delle sezioni e delle classi;
O garantisce la continuità educativa e didattica tra un ciclo e l'altro della
scuola, prevedendo la consultazione obbligatoria tra gli insegnanti;
O garantisce all'alunno disabile la possibilità di completare la scuola dell'obbligo entro il diciottesimo anno di età.
Nell'ultimo decennio, l'amministrazione scolastica è stata oggetto di una
profonda riorganizzazione.
Le novità più importanti sono state:
O la creazione delle Direzioni regionali in ogni capoluogo;
O la riorganizzazione degli organi periferici con l'istituzione, prima, dei
104
Centri territoriali per l'integrazione (CTI). Nel Veneto sono stati attivati nel
2002 i Centri territoriali per l'integrazione, costituiti su una dimensione
territoriale definita a livello di singola provincia.
Hanno la funzione di tenere i rapporti tra le scuole del territorio e, preferibilmente, tra scuole, enti locali e associazioni, fornendo informazioni e
formazione per docenti e genitori.
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Gli strumenti per la programmazione didattica personalizzata
La Regione Veneto ha provveduto, con Delibera della Giunta Regionale n.
2248/2007 a specificare i criteri di individuazione degli alunni disabili,
in base a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 185/2006. Il criterio principale è, naturalmente, la certificazione della condizione di disabilità che deve essere rilasciata dalla UVMD
(Unità valutativa multidisciplinare del Distretto sociosanitario), ed essere corredata da una diagnosi funzionale.
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Diagnosi funzionale. Consiste nella descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno disabile. Tende ad
evidenziare le aree di potenzialità del soggetto. È un atto di competenza
esclusiva dei servizi specialistici dell'Ulss.
Profilo dinamico - funzionale (PDF). Descrive i possibili livelli di risposta
dell'alunno alle relazioni stabilite nel contesto e a quelle programmabili.
Indica, inoltre, il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno mostrerà nei
tempi brevi (6 mesi) e nei tempi medi (due anni). Viene redatto sempre
dalla UVMD, in collaborazione con insegnanti e familiari.
Il PDF è lo strumento di raccordo tra le competenze sanitario-riabilitative,
quelle familiari e quelle in ambito scolastico. In tal modo, è agevole individuare obiettivi, attività e modalità del progetto di integrazione scolastica.
Sulla base della Diagnosi funzionale, insegnanti e familiari tratteggiano
un profilo dell'alunno disabile, evidenziandone le caratteristiche fisiche e
psichiche, sociali ed affettive. Si pongono in rilievo, poi, le difficoltà di apprendimento e le possibilità di recupero. Si indicano, anche, le capacità
possedute che debbono essere progressivamente rafforzate e sviluppate.
Il profilo dinamico funzionale è aggiornato ogni 2 anni e ad ogni passaggio di ordine e grado.
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Centri servizi amministrativi (CSA), poi, degli Uffici Scolastici provinciali
che, in Veneto, agiscono su delega dell’Ufficio Scolastico regionale;
O l'autonomia scolastica;
O la dirigenza ai capi d'istituto.
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Piano educativo individualizzato (PEI). È il documento nel quale vengono
descritti gli interventi finalizzati all'integrazione scolastica e sociale dell'alunno disabile in un determinato periodo di tempo. È redatto all'inizio
di ogni anno scolastico dagli operatori dell’Ulss e dagli insegnanti in collaborazione con la famiglia. Viene verificato periodicamente.
Integrazione scolastica
Per rendere effettivo il diritto all'istruzione delle persone con disabilità, la
legge chiama la famiglia, le Ulss e gli enti locali a collaborare con la scuola.
La cosiddetta integrazione scolastica si raggiunge, innanzitutto, attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sociosanitari, assistenziali, culturali e ricreativi del territorio. A tale scopo, gli
enti locali, gli organi scolastici e le Ulss stipulano Accordi di programma
che hanno lo scopo di impegnare i soggetti che li hanno sottoscritti a predisporre, attuare e verificare progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati. Inoltre, essi impegnano a forme di integrazione tra
attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche.
Gruppi di studio e lavoro. L’articolo 15, comma 2, della legge n. 104/92,
ha costituito il Gruppo di studio e di lavoro, composto da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti, con il compito di collaborare alle iniziative di integrazione predisposte dal piano educativo.
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Veneto. Servizi di integrazione scolastica e sociale (SISS)
Per sostenere il diritto allo studio e all'istruzione della persona disabile
sono stati attivati servizi appositi. Essi si muovono secondo i principi della
“non discriminazione” e delle “pari opportunità”.
I SISS si rivolgono agli alunni con disabilità prescolare e scolare, certificata sulla base delle norme nazionali e con le modalità previste dalla
DGR (Delibera Giunta Regionale) n. 2248/2007.
I SISS seguono gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado che si trovino in situazioni di deficit medio, grave o gravissimo nelle aree psicomotoria, psicorelazionale e dell'autonomia personale e sociale.
Il servizio concerta le azioni della scuola, del Comune, dell'ULSS, della
Provincia e della famiglia previste dai progetti individuali.
Il servizio è di competenza dell'Ulss ed è svolto dagli operatori sociosanitari (OSS) presso la scuola frequentata dall'alunno.
Il servizio è attivato dalla Scuola, attraverso la richiesta di personale di
assistenza all'Ulss, accompagnata dalla Certificazione di disabilità e dalla
Diagnosi Funzionale.
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L'Ulss stabilisce le ore settimanali di assistenza, sulla base dei criteri individuati dal Gruppo di studio e di lavoro e degli Accordi di programma provinciali in materia di integrazione scolastica e sociale delle persone con
disabilità.
Le persone disabili sono inserite negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati, in classi comuni o in corsi specifici.
Le Regioni garantiscono loro l'acquisizione di una qualifica, anche
mediante attività specifiche, tenendo conto dell'orientamento emerso dai
piani educativi realizzati nel precedente iter scolastico.
Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale è
rilasciato un attestato di frequenza, utile ai fini dell'inserimento lavorativo.
Avviamento al lavoro. Per favorire l'inserimento lavorativo delle persone
disabili, si finanziano iniziative di formazione, tirocini ed altre forme di
incontro con le opportunità di lavoro.
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IL MERCATO DEL LAVORO E I DISABILI
Nel nostro paese, le persone con ridotta capacità lavorativa trovano lavoro con grande difficoltà. Meno di 250.000 risultano occupate, ed almeno
altre 400.000 cercano un impiego. Si tratta di una richiesta di lavoro che
i servizi pubblici stentano a soddisfare.
L'accesso delle persone disabili al mercato del lavoro è, oggi, tutelato
dalla legge n. 68/99. Essa ha consentito risultati migliori rispetto al passato, non tanto per il numero totale degli inserimenti, quanto per la significativa riduzione degli insuccessi. La percentuale dei rapporti di lavoro
che fallivano nel periodo 1995-1999 era pari al 36%, mentre nel periodo
2000-2003 si attestava intorno al 10%.
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Formazione professionale
I CARDINI DELLA LEGGE N. 68/99
La normativa oggi in vigore è il risultato di un ampio dibattito che ha coinvolto le istituzioni, le associazioni dei disabili, gli operatori del settore, i
datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, e ha favorito un ripensamento radicale dell'esperienza precedente.
Da questo dibattito è emersa la necessità di un nuovo approccio al problema dell'impiego delle persone svantaggiate, fondato sul principio del
collocamento mirato.
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Collocamento mirato
In particolare, il collocamento mirato consiste nella valutazione attenta
delle capacità lavorative delle persone con disabilità e in un'analisi accurata delle posizioni di lavoro disponibili, al fine di individuare le soluzioni
occupazionali più soddisfacenti, anche attraverso azioni dirette a risolvere gli eventuali problemi connessi con il luogo di attività, gli strumenti e le
relazioni interpersonali.
Ciò si configurerebbe come un'astratta indicazione di metodo se non divenisse un'operazione congiunta dei Servizi per l'impiego e dei datori di
lavoro. Infatti, per favorire il successo dell'inserimento lavorativo si è stabilito di incoraggiare patti o convenzioni tra i Servizi per l'impiego provinciali e i datori di lavoro, finalizzati a rendere effettivo ed efficace l'inserimento lavorativo dei disabili, anche mediante l'adattamento della
postazione di lavoro e l'abbattimento delle barriere architettoniche.
I DESTINATARI DELLE MISURE
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I destinatari delle misure di collocamento mirato, previste dalla legge
n. 68/99 sono:
O gli invalidi civili, ossia le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, e i portatori di handicap intellettivo,
con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, come da
art. 2, D. Lgs. n. 509/88;
O gli invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33%, come da DPR
112/64;
O gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra e gli invalidi per servizio
con minorazioni comprese tra la prima e l'ottava categoria, descritte nel
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, n. 915/78;
O le persone non vedenti (L. n. 382/70) e sordo-mute (L. n.381/70);
O le persone appartenenti a categorie protette (orfani/coniugi di deceduti per causa di lavoro, di guerra, di servizio, profughi italiani, figli e
coniugi di vittime del terrorismo o della criminalità).
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LA RICERCA DI UN POSTO DI LAVORO ADEGUATO
La persona disabile che intenda trovare occupazione deve conoscere il
percorso che dovrà intraprendere e gli organismi deputati a favorirne l'inserimento mirato.
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Le persone con disabilità che aspirino ad un'occupazione conforme alle
loro capacità lavorative si iscrivono in uno speciale elenco tenuto dai
Servizi per l'impiego con unica graduatoria.
Elenco e graduatoria sono pubblici e, quindi, liberamente consultabili
presso i Servizi.
I criteri per la formazione della graduatoria unica sono l'anzianità d'iscrizione nei vecchi elenchi del Collocamento Obbligatorio, la condizione economica, i carichi familiari e la difficoltà di locomozione nel territorio, nonché eventuali ulteriori criteri fissati dalle Regioni.
I disabili mantengono la posizione in graduatoria in caso vengano licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo.
Il Servizio provinciale
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Ogni provincia ha costituito un proprio ufficio, nell'ambito dei servizi per
l'impiego, con il compito specifico di promuovere il collocamento mirato.
In raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, i Servizi per l'impiego favoriscono l'occupazione delle persone disabili, provvedendo alla tenuta degli elenchi speciali, rilasciando le autorizzazioni necessarie, stipulando le convenzioni con i datori di lavoro.
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Comitato tecnico
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L’INTEGRAZIONE SOCIALE
Iscrizione nell'elenco speciale
Ai fini del collocamento mirato, opera il Comitato Tecnico, previsto nell'ambito della Commissione provinciale per le politiche del lavoro. Esso
compie una doppia verifica volta a facilitare l'incontro mirato tra domanda e offerta di lavoro. Predispone, infatti per ogni persona con disabilità
iscritta nell'elenco speciale, una scheda in cui vengono annotate le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione. Il comitato tecnico valuta, inoltre, le caratteristiche dei posti di lavoro da assegnare ai lavoratori disabili, come risultano dai prospetti informativi che i datori di lavoro sono tenuti ad inviare
ai servizi per l'impiego.
Raccordo tra Comitato tecnico e Commissione di accertamento
Il Decreto del Presidente del Consiglio del 13 gennaio 2000, che costituisce atto di indirizzo in materia di collocamento dei disabili, prevede che
l'accertamento delle condizioni di disabilità che permettono di accedere
al lavoro sia svolto dalla Commissione prevista dalla legge 104 che acquisisce, in raccordo con il Comitato tecnico, le notizie utili per individuare la
posizione della persona disabile nel suo ambiente, la sua situazione familiare, di scolarità e di lavoro.
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Entro quattro mesi dalla data della prima visita, la Commissione di
accertamento formula la relazione conclusiva nella quale sono formulati
suggerimenti in ordine ad eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici
necessari per l'inserimento o il mantenimento al lavoro della persona disabile. Copia della relazione è inviata al disabile e alla Commissione provinciale per le politiche del lavoro.
Il Comitato tecnico informa la Commissione di accertamento sul percorso
di inserimento al lavoro del disabile.
La Commissione di accertamento, su indicazione del Comitato tecnico,
effettua visite sanitarie di controllo per verificare la permanenza dello
stato invalidante e la validità dei servizi di sostegno. La frequenza delle
visite è stabilita dalla stessa Commissione. Tuttavia, esse sono immediatamente effettuate su richiesta del disabile o del datore di lavoro.
OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO
Prospetto informativo
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I datori di lavoro obbligati al collocamento delle persone con disabilità trasmettono ai Centri per l'impiego, entro il 31 gennaio di ogni anno, il prospetto informativo contenente una serie di informazioni inerenti la situazione occupazionale che li concerne. In particolare, comunicano il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori disabili occupati, i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.
I prospetti informativi sono pubblici e sono pertanto consultabili da
chiunque.
L'invio del prospetto vale come richiesta di avviamento per le aziende
che hanno delle scoperture della quota di riserva (ovvero nel numero di
disabili da assumere previsto dalla legge).
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Classificazione dei datori di lavoro
Soltanto i datori di lavoro pubblici e privati che occupino meno di 15
dipendenti sono esentati dall'obbligo di assunzione di persone disabili.
Quelli che hanno alle loro dipendenze un numero maggiore di lavoratori
sono tenuti ad assumere nella misura indicata in tabella.
Disabili da assumere in base all'organico aziendale
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Base di computo
Tot.
assunzioni
di cui
assunzione nominativa
di cui
assunzione numerica
15-35 dipendenti
36-50 dipendenti
Più di 50 dipendenti
1
2
7% degli occupati
1
1
60%
1
40%
L'effettiva quota di riserva, o quota di assunzioni, si stabilisce definendo
la cosiddetta base di computo. Quest'ultima non coincide con il numero
totale dei dipendenti. Da essa, infatti, sono esclusi i dipendenti con contratti a tempo determinato che non superino i 9 mesi. Non sono tenuti in
conto, inoltre, gli apprendisti, i lavoratori interinali, i dirigenti, i soci, i lavoratori a domicilio e i disabili assunti per legge. Né sono considerati nel
numero complessivo coloro che non sono legati all'azienda da un rapporto di lavoro subordinato, come i tirocinanti e i collaboratori a progetto.
Infine, i lavoratori a tempo parziale sono calcolati in proporzione all'orario svolto.
Il numero così depurato sarà la base di computo al fine di determinare la
cosiddetta quota di riserva o numero di assunzioni da effettuare.
I datori di lavoro assumono i lavoratori con disabilità facendone direttamente richiesta di avviamento agli uffici provinciali per il collocamento
mirato, oppure attraverso la stipula di convenzioni. La richiesta di avviamento può essere nominativa o numerica.
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Inabilità per infortunio
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Il lavoratore che, per infortunio o malattia professionale, sia divenuto inabile a svolgere le proprie mansioni non può essere computato nella quota
di riserva della propria azienda se ha subito una riduzione della capacità
lavorativa inferiore al 60%.
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Quota di riserva
Sospensione dell'obbligo per i datori di lavoro
Quando l'azienda adotti programmi di ristrutturazione, riorganizzazione
o riconversione aziendale, presenta apposita comunicazione al competente servizio provinciale, ai fini della concessione della sospensione temporanea degli obblighi di assunzione.
La sospensione dell'obbligo vale per la durata di tali programmi, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo
ambito provinciale nel caso si tratti di più aziende riconducibili allo stesso provvedimento di sospensione. In caso di procedura di mobilità, gli
obblighi di assunzione cessano non solo per tutta la durata della stessa,
ma si prolungano per i dodici mesi successivi, allo scopo di tutelare il diritto di precedenza dei licenziati in caso di nuove assunzioni.
La sospensione dell'obbligo di assunzione cessa contestualmente al termine del trattamento che giustifica la sospensione stessa. Entro 60 giorni da tale data, il datore di lavoro presenta la richiesta di avviamento dei
lavoratori che è tenuto ad assumere.
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INSERIMENTO LAVORATIVO
Di norma, i lavoratori disabili sono avviati al lavoro in base alle loro competenze per le mansioni richieste dai datori di lavoro e alla compatibilità tra le mansioni richieste e le loro residue abilità.
Ciò avviene nel rispetto dell'ordine stabilito dalla graduatoria.
Allo scopo di garantire il successo dell'inserimento lavorativo, soprattutto
nei casi più difficili, risulta utile la stipula di convenzioni tra i servizi per
l'impiego e il datore di lavoro.
Sanzioni per rifiuto di un'offerta di lavoro
Quando il lavoratore disabile, senza giustificazione, per due volte consecutive non risponda alla convocazione presso gli uffici competenti, oppure rifiuti il posto di lavoro corrispondente ai suoi requisiti, decade dal diritto all'indennità di disoccupazione ed è cancellato dalle liste di collocamento per un periodo pari a sei mesi.
Convenzione di programma
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È lo strumento con il quale i datori di lavoro tenuti all'assunzione di disabili
si impegnano con il servizio pubblico ad assolvere gradualmente e in
tempi certi l'obbligo di inserimento lavorativo delle persone disabili.
Nella convenzione sono stabiliti tempi e modalità delle assunzioni. Tra le
modalità di inserimento rientrano la facoltà della scelta nominativa, lo
svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, lo svolgimento di
periodi di prova più ampi rispetto a quanto previsto dalla contrattazione
collettiva, e possibili deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di
apprendistato.
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Convenzione di integrazione lavorativa
Vi sono, poi, convenzioni, dette di integrazione lavorativa, per l'avviamento al lavoro di disabili che presentino particolari difficoltà di inserimento
lavorativo. Tali convenzioni, oltre alle mansioni attribuite al lavoratore disabile e alle modalità del loro svolgimento, devono indicare forme di
sostegno, consulenza e tutoraggio, nonché periodiche verifiche del percorso di inserimento.
CONVENZIONI CON SOGGETTI OSPITANTI
Un ruolo insostituibile nella formazione professionale e nell'adattamento
alla vita lavorativa è spesso svolto dalle cooperative sociali. La legge prevede la possibilità di stipulare particolari convenzioni di inserimento con
le quali i lavoratori disabili, anziché lavorare presso il proprio datore di
112
lavoro, vengono ospitati da cooperative. I loro datori di lavoro si impegnano, in cambio, a fornire alle cooperative ospitanti commesse di lavoro
sufficienti a garantire il rispetto, nei confronti dei lavoratori disabili, della
parte normativa e retributiva dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
Oggi la situazione è intricata e la legge prevede due convenzioni con due
modalità diverse di assunzione:
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O La prima prevede che il datore di lavoro obbligato all'assunzione
assuma il disabile a tempo indeterminato e lo invii al lavoro presso
una coperativa sociale.
O La seconda, limitata a disabili con particolari difficoltà di inserimento,
prevede che l'assunzione, a tempo determinato, sia effettuata dalla
cooperativa sociale, invece che dal datore di lavoro in obbligo. La convenzione e il contratto di lavoro hanno una durata non inferiore a tre
anni e sono rinnovabili una sola volta per un periodo non inferiore a
due anni. Alla fine del percorso, il datore di lavoro conferente può assumere a tempo indeterminato come rifiutarsi di farlo.
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L’INTEGRAZIONE SOCIALE
Alcune associazioni imprenditoriali hanno visto in questa opportunità
offerta dalla legge il modo aggirare l'obbligo di assunzione e di scaricare
i disabili alle cooperative. Su questo punto si è sviluppato uno scontro che
ha avuto riflessi anche sul piano legislativo.
Nel 2008, inoltre, il governo Berlusconi ha ripristinato un terzo tipo di
convenzione reintroducendo il vecchio articolo 14 del D.Lgs. 276/2003,
precedentemente abrogato, che consente di adempiere all’obbligo di
assunzione dei disabili conferendo semplicemente ad una cooperativa le
commesse di lavoro equivalenti al costo delle relative retribuzioni così
come previste dai contratti collettivi.
CONCORSI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Le persone disabili possono partecipare ad ogni concorso bandito da
qualsiasi amministrazione pubblica. I bandi di concorso dovranno prevedere modalità di svolgimento compatibili con la condizione dei disabili
partecipanti. Salvo che nei casi di idoneità specifica, non si richiede il
requisito della sana e robusta costituzione fisica.
113
LA MOBILITÀ
TRASPORTI COLLETTIVI
La legge 104 garantisce, attraverso l'intervento delle Regioni e dei
Comuni, la possibilità per i disabili di muoversi liberamente sul territorio,
con i mezzi pubblici, allo stesso modo di tutti gli altri utenti.
I Comuni, nei limiti delle risorse di bilancio, assicurano modalità di trasporto individuali per le persone disabili che non siano in grado di servirsi dei mezzi pubblici.
La legge dispone, inoltre, che le Regioni adottino, nell'ambito dei Piani
regio-nali di trasporto, Piani di mobilità delle persone con handicap che
prevedano servizi alternativi per le zone non coperte dal trasporto collettivo.
La legge 244/07 (Finanziaria 2008, art. 1, c. 474) ha istituito presso il
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il "Fondo per la mobilità dei disabili", con una dotazione annua pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e
a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
Il Fondo finanzierà interventi specifici destinati alla realizzazione di un
parco ferroviario per il trasporto in Italia e all'estero dei disabili assistiti
dalle associazioni di volontariato. Al Fondo possono affluire le somme
derivanti da atti di donazione e di liberalità, nonché gli importi derivanti
da contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati.
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Trasporto aereo, diritti dei passeggeri disabili
Le persone disabili, o con mobilità ridotta, devono poter viaggiare in aereo
usufruendo, come tutti gli altri cittadini, dei diritti alla libera circolazione,
alla libertà di scelta e alla non discriminazione. A questi principi si ispira
il Regolamento (CE) n. 1107/2006, relativo ai diritti dei disabili nel trasporto aereo.
Queste, in sintesi, le disposizioni:
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O
è vietato rifiutare l'imbarco o una prenotazione per un volo per motivi di
disabilità o di ridotta mobilità;
O
è obbligatorio informare il pubblico sulle norme di sicurezza applicate
al trasporto di persone con disabilità, nonché sulle eventuali restrizioni
al loro trasporto;
O
è obbligatorio informare, dopo la partenza del volo, il gestore dell'aeroporto di destinazione (qualora sia situato nel territorio di uno Stato
Il decreto legislativo n. 24/2009, in vigore dall'8 aprile 2009, ha introdotto una specifica disciplina sanzionatoria per le violazioni al suddetto
Regolamento, che saranno accertate dall'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile), prevedendo sanzioni da 5.000 a 120.000 euro.
TRASPORTI INDIVIDUALI
Ottenere la patente di guida
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Al disabile possono essere rilasciate le patenti A, B, C o D speciali, dopo
che abbia superato la visita di idoneità e l'esame di guida.
La visita. Il rilascio di una delle patenti speciali è subordinato all'accertamento dell'idoneità effettuato dalla Commissione Medica Locale. È richiesto un certificato medico, redatto su un apposito modulo, unitamente ad
un documento di riconoscimento. Nel caso in cui il disabile sia già titolare di una patente normale, questa andrà esibita.
È bene recare con sé ogni documentazione clinica utile all'accertamento
e, se lo si ritiene necessario, ci si può far assistere, a proprio carico, da
un medico di fiducia.
Il certificato di idoneità è valido per 90 giorni, e la Commissione Medica
Locale vi indica le modifiche nei dispositivi di guida che il disabile dovrà
adottare.
In caso di diniego dell'idoneità è utile farsi rilasciare il relativo documento di diniego.
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L’INTEGRAZIONE SOCIALE
membro al quale si applica il Trattato) circa il numero di persone con
disabilità presenti sul volo che richiedono assistenza, in modo da permettergli di adottare tutte le misure necessarie;
O è obbligatorio designare in modo chiaro i punti di arrivo e di partenza
all'interno e all'esterno del terminal, mettendo a disposizione dei disabili le informazioni di base sull'aereoporto;
O vettore aereo e gestore aeroportuale devono garantire la presenza di
personale adeguato alle esigenze dei disabili e provvedere all'opportuna formazione di tutto il personale che lavora in aeroporto.
Il ricorso. Se il disabile ritiene che l'accertamento dell'idoneità sia stato
incompleto, o che sia stato condotto in modo superficiale, può rifiutarsi di
sottoscrivere il verbale di visita e richiedere, entro 30 giorni, al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, di essere sottoposto ad una nuova visita di accertamento, allegando il documento di diniego rilasciato dalla
Commissione Medica Locale.
115
La Direzione Generale della Motorizzazione civile segnalerà al richiedente la data e la Commissione Superiore alla quale rivolgersi per il nuovo
accertamento. Anche in questo caso, il disabile potrà farsi assistere da un
medico di fiducia.
L'esame di guida. Il disabile si eserciterà alla guida utilizzando un veicolo con gli adattamenti prescritti dalla Commissione e sosterrà gli esami
teorici e pratici per il conseguimento della patente.
Se il disabile è titolare di una patente normale, non è tenuto a sostenere nuovamente l'esame di guida. Potrà condurre qualsiasi mezzo provvisto degli adattamenti indicati nel certificato di idoneità rilasciato dalla
Commissione.
I collaudi dei mezzi adattati sono effettuati dalla Motorizzazione Civile.
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Il rinnovo. Di regola, per le patenti speciali, la validità è di cinque anni.
Tuttavia può essere indicata una durata inferiore se lo richiedono le specifiche condizioni del disabile. Per il rinnovo della patente di categoria
speciale è necessario presentare domanda alla Commissione Medica
Provinciale, corredandola di un certificato medico e della copia della
patente.
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Il contrassegno invalidi
Contrassegno arancione. Per le "persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" e per le persone non vedenti è possibile
ottenere, previa visita medica che attesti questa condizione, il cosiddetto
"contrassegno invalidi" o "contrassegno arancione".
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Il contrassegno:
O è strettamente personale e pertanto utilizzabile esclusivamente in presenza dell'intestatario, non è vincolato ad uno specifico veicolo, né
subordinato al possesso della patente di guida;
O dev’essere esposto in originale in modo ben visibile sul parabrezza
anteriore del veicolo al servizio dell'invalido;
O permette di circolare:
- nelle corsie preferenziali riservate, oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo, anche ai taxi;
- nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato, ove espressamente previsto, ovvero nelle quali è autorizzato l'accesso a categorie di
veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità;
O permette di sostare:
- negli appositi spazi riservati agli invalidi;
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Rilascio del contrassegno. Il contrassegno è rilasciato dall'amministrazione comunale, previa domanda al Sindaco del Comune di residenza,
alla quale dev’essere allegata la certificazione medica attestante la ridotta capacità di deambulazione, che si ottiene rivolgendosi all'Ufficio medico legale della propria Ulss.
Validità e rinnovo del contrassegno. Il contrassegno ha validità quinquennale, salvo che per le persone in condizione di invalidità temporanea. Alla scadenza si può rinnovare presentando un certificato, rilasciato
dal proprio medico di base, che confermi la persistenza delle condizioni
sanitarie per le quali è stato rilasciato.
Parcheggi
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I Comuni riservano appositi spazi ai veicoli delle persone disabili, sia nei
parcheggi gestiti direttamente, o in concessione, che in quelli privati.
Gratuità dei parcheggi nelle zone blu. Recentemente, il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, con propria nota, ha chiarito fuor di ogni
dubbio che le persone invalide detentrici di speciale contrassegno possono accedere gratuitamente ai posteggi delimitati da segnaletica blu a
pagamento. Tale disposizione è cogente per tutti, anche per i Comuni,
sulle strade di loro competenza.
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L’INTEGRAZIONE SOCIALE
- nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato, ove espressamente previsto, ovvero nelle quali è autorizzato l'accesso a categorie di
veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità;
- nelle aree di parcheggio a tempo determinato, senza limitazioni di
tempo.
Se, però, la gestione dei parcheggi è affidata in convenzione ad aziende
terze, la sosta è gratuita solo negli spazi riservati (almeno 1 ogni 50 o frazione).
Parcheggi riservati ad personam. Il Regolamento al Codice della Strada
prevede che il Sindaco, con propria ordinanza, nei casi in cui ricorrano
particolari condizioni di disabilità, possa assegnare a titolo gratuito un
adeguato spazio di sosta, individuato da apposita segnaletica indicante
gli estremi del "contrassegno invalidi" del soggetto autorizzato. Tuttavia,
bisogna tener presente che il Regolamento non prevede l'obbligatorietà di
questi atti ma, anzi, ne limita la concessione alle zone ad alta densità di
traffico.
117
LE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Si definiscono barriere architettoniche tutti i manufatti che impediscono
o limitano l'accesso, la normale circolazione e l'utilizzo degli ambienti in
cui viviamo, compreso l'ambiente di lavoro, sia ai soggetti "normodotati"
sia alle persone con difficoltà motorie o sensoriali.
In particolare:
O gli ostacoli fisici che limitano la mobilità di chiunque e, in particolare,
di chi ha capacità motoria ridotta;
O gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque l'utilizzo di spazi,
attrezzature o componenti, come porte di accesso e marciapiedi;
O la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettano l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque ed in particolare per non vedenti, ipovedenti e sordi;
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La normativa di riferimento per quanto riguarda il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche è rappresentata da:
O Legge n. 13/1989 e D. M. n. 236/1989 in riferimento agli edifici privati;
O D.P.R. n. 503/1996 in riferimento a edifici, spazi e servizi pubblici.
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Le disposizioni previste dalla normativa citata si applicano agli edifici di
nuova costruzione e a quelli esistenti all'entrata in vigore delle norme, se
sottoposti a ristrutturazione.
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Per quanto riguarda gli edifici e spazi pubblici si applicano anche:
a qualsiasi intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la
visibilità;
O in caso di cambiamento di destinazione finalizzato all'uso pubblico;
O ai servizi speciali di pubblica utilità (trasporti).
O
Disposizioni per l'accessibilità degli spazi
Gli ambienti, privati e pubblici, e i loro componenti (arredi, infissi, pavimenti, ecc.) sono soggetti a vincoli di progettazione per garantirne l'accessibilità.
Ne indichiamo solo alcuni a titolo esemplificativo:
O Nei luoghi aperti al pubblico,
- almeno uno sportello, o una parte del bancone, deve avere il piano di
utilizzo per il pubblico posto ad altezza pari a 0,90 m in modo da essere utilizzabile da una persona su sedia a ruote;
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LEGGE REGIONE VENETO N. 16/2007
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Recentemente, è entrata in vigore la legge regionale n. 16 del 12 luglio
2007 che affronta il grave problema delle barriere architettoniche.
Essa persegue, in primo luogo, l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sugli ostacoli che impediscono l'integrazione sociale delle persone
con disabilità.
Essa, poi, punta a introdurre, nella formazione di progettisti ed architetti,
una cultura improntata all'eliminazione delle barriere architettoniche.
Inoltre, prevede che i Comuni possano accedere a risorse per la redazione o revisione dei piani comunali di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA).
Si persegue in tal modo l'obiettivo di adeguare gli edifici e gli spazi pubblici e privati aperti al pubblico per garantirne il pieno godimento da parte
di tutti.
Infine, si finanzia:
O la realizzazione di interventi direttamente finalizzati alla fruibilità degli
edifici privati, compresi i luoghi di lavoro;
O l'acquisto di suppellettili, attrezzature e arredi che consentano alla
persona con disabilità la pratica delle funzioni quotidiane.
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L’INTEGRAZIONE SOCIALE
- per consentire un'attesa sopportabile, dev'essere previsto un adeguato spazio libero dove possa svolgersi un'ordinata attesa, nel quale
possono disporsi un congruo numero di posti a sedere (preferibilmente sedie separate).
O Le apparecchiature automatiche ad uso del pubblico, poste all'interno
o all'esterno di unità immobiliari aperte al pubblico, devono, per posizione, altezza e comandi, poter essere utilizzate da persona su sedia a
ruote.
O Nel caso di adozione di bussole, occorre che siano dimensionate e
manovrabili in modo da garantire il passaggio di una sedia a ruote. Nel
caso in cui questo non sia possibile per motivi di sicurezza, occorre
installare un pulsante di chiamata, al quale dev’essere affiancato il
simbolo internazionale di accessibilità, che consenta di richiedere l'assistenza dall'interno attraverso l'apertura della porta di sicurezza.
Adeguamento dell'alloggio
Per quanto riguarda gli interventi che si rendessero necessari sugli immobili abitati da persone in condizione di disabilità grave, finalizzati a incre-
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Comune
Comune
TIPOLOGIE INTERVENTI
Art. 13 opere
finalizzate alla
fruibilità di
edifici privati
o luoghi
di lavoro
Art. 14 acquisto e
posa in opera di
ausili, attrezzature
e facilitatori della
vita di relazione
Art. 16
adattamento di
mezzi di
locomozione
DESTINATARI
Privati
(disabili
art. 4,
c. 1, lett. d)
Privati
(disabili
art. 4,
c. 1, lett. d)
Privati
(disabili
art. 4,
c. 1, lett. d)
SOGGETTO
GESTORE
CONTRIBUTO
CONTRIBUTO
AMMESSO
PER OPERA
Fonte: Allegato a Dgr n. 2422 del 08/08/2008, pag. 2
Comune
Contributo ≥ 10%
e ≤ 50% sulla spesa
effettivamente
sostenuta.
Contributo max
Euro 12.000
Contributo ≥ 15%
e ≤ 50% sulla spesa
effettivamente
sostenuta.
Contributo max
euro 20.000
Contributo ≥ 10%
e ≤ 50% sulla spesa
effettivamente
sostenuta. Contributo
max
euro 12.000
-
Direzione Servizi
sociali - Unità
complessa
per la non
autosufficienza
ammessa sino
alla completa
copertura
della spesa
ammessa sino
alla completa
copertura
della spesa
Direzione Servizi
sociali - Unità
complessa
per la non
autosufficienza
Direzione Servizi
sociali - Unità
complessa
per la non
autosufficienza
STRUTTURA REGIONALE
COMPETENTE
CUMULABILITÀ
SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI CONTRIBUTI AI DISABILI - LEGGE REG. 16/2007
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Domanda di costruzione. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione
dev’essere corredata da:
O Certificazione medica attestante la condizione di disabilità grave rilasciata dall' Ulss ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92, o equivalente
certificazione medica di cui al comma 3 dell'art. 94 della legge
289/2002;
O Relazione di un progettista che attesti l'impossibilità tecnica di reperire
spazi adeguati nell'ambito dell'edificio di residenza;
O Progetto che evidenzi le soluzioni adottate, utili a conseguire, nel rispetto della normativa vigente, una migliore vivibilità dello spazio abitativo
da parte della persona disabile.
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Vincolo decennale. Gli interventi di incremento della cubatura comportano un vincolo decennale di non variazione della destinazione d'uso, di
non alienazione e di non locazione a soggetti che non siano persone con
disabilità.
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L’INTEGRAZIONE SOCIALE
menti volumetrici o di superficie utile calpestabile, la legge n. 16/2007
dà diritto alla riduzione del 100% delle somme dovute a titolo di costo di
costruzione.
Inoltre, anche in deroga agli indici di zona, sono consentiti - per una sola
volta - ampliamenti della volumetria fino a 120 metri cubi, realizzati in
aderenza agli edifici esistenti.
Interventi finanziari. Sono previsti interventi a sostegno delle spese effettivamente sostenute per:
O gli edifici e spazi privati aperti al pubblico: contributi tra il 5% e il 50%,
comunque non superiori a euro 12.000;
O gli edifici privati: contributi tra il 10% e il 50%, comunque non superio-
ri a euro 12.000;
O i facilitatori della vita di relazione (suppellettili, attrezzature e arredi,
che consentano alla persona con disabilità la pratica delle funzioni
quotidiane): contributi tra il 15% e il 50%, comunque non superiori a
euro 20.000 per ogni singolo intervento.
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FORME DI TUTELA GIURIDICA
L'ordinamento giuridico del nostro paese prevede tre differenti strumenti
giuridici di tutela nei confronti delle persone con gravi menomazioni o
infermità:
O Amministrazione di sostegno;
O Interdizione;
O Inabilitazione.
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
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L'amministrazione di sostegno è stata istituita con la Legge n. 6/2004, a
tutela di chi, per effetto di un'infermità, o di una menomazione fisica o psichica, non sia in grado di provvedere, anche parzialmente o temporaneamente, ai propri interessi.
La richiesta va depositata alla Cancelleria del giudice competente, che è
tenuto a emettere, entro i successivi 60 giorni, un decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.
Nella scelta dell'amministratore di sostegno il giudice tutelare preferisce,
ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, il
parente entro il quarto grado, ovvero il soggetto designato dal genitore
superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
L'ufficio di amministrazione di sostegno non prevede l'annullamento
della capacità del beneficiario a compiere validamente atti giuridici.
Il giudice conferisce all'amministratore il potere di compiere in nome e
per conto della persona tutelata esclusivamente gli atti esplicitamente
indicati nel decreto di nomina e lo vincola ad agire nell'interesse della
stessa.
Nello svolgimento dei suoi compiti, l'amministratore di sostegno deve
tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario ed è tenuto ad
una relazione periodica del suo operato al giudice. I suoi poteri vengono
annotati a margine dei registri di stato civile, al fine di consentire a terzi
il controllo sul suo operato.
Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non
richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.
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L'art. 414 del Codice civile stabilisce che possono essere interdette le
persone che si trovino in condizione di abituale infermità di mente che
le rende incapaci di provvedere ai propri interessi. Tale misura si rende
necessaria per assicurare loro adeguata protezione. Dette persone debbono essere maggiorenni o minorenni emancipati.
Il Tutore è nominato dal giudice tutelare ed assume le proprie funzioni
prestando giuramento.
Nella scelta del Tutore dell’interdetto e del curatore dell’inabilitato il giudice tutelare individua, di preferenza, la persona più idonea all’incarico
tra i soggetti, e con i criteri indicati sopra per l’amministratore di sostegno.
Il Tutore sostituisce la persona interdetta nel compimento di tutti gli atti
civili, salvo che in quelli personalissimi quali il testamento, il matrimonio, riconoscere un figlio naturale.
INABILITAZIONE
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La persona inferma di mente - ma non al punto che ricorra la necessità
di procedere all'interdizione - può essere inabilitata. L'inabilitazione ha lo
scopo di impedire che la persona inferma di mente o i suoi familiari siano
esposti a gravi pregiudizi.
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L’INTEGRAZIONE SOCIALE
INTERDIZIONE
La persona inabilitata non può compiere gli atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione senza l'assistenza di un curatore, ma può essere autorizzata a compiere alcuni atti senza tale assistenza.
Possono essere inabilitati:
O i maggiorenni infermi di mente, ma non al punto da dover ricorrere
all'interdizione;
O coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o
di stupefacenti, espongono sé stessi o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici;
O i sordomuti e i ciechi dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno
ricevuto un'educazione sufficiente, quando risulta che essi sono del
tutto incapaci di provvedere ai propri interessi, salva la possibilità, per
i casi più gravi, di ricorrere all'interdizione.
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testimonianze
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UNA FIGLIA CON IL DIABETE
E TANTA FIDUCIA NEL PROSSIMO
Mi chiamo Alessandra e lavoro da sedici anni in una Compagnia di
Assicurazioni a Vicenza.
Sono la mamma di una bimba di nove anni e mezzo che, da quattro, deve
fare i conti con una patologia purtroppo sempre più frequente nei bambini:
il Diabete Mellito tipo I, una malattia auto immune che colpisce il pancreas,
che non produce più l'ormone (insulina) necessario per il metabolismo degli
zuccheri nel sangue.
È difficile esprimere in poche righe quello che si prova; una montagna ti cade
addosso e non sai perché. La vita di tutta la famiglia cambia, ma ciò che più
fa rabbia è che a cambiare è principalmente la spensieratezza di una bambina che per tutta la vita, o almeno fino a quando non troveranno una soluzione, dovrà pensare alla sua alimentazione, agli stick glicemici, alle quattro/cinque iniezioni al giorno di insulina, che le permetteranno di condurre
un buon stile di vita senza complicazioni.
Direi una grossa bugia se affermassi che sia cosa facile, soprattutto dal
punto di vista psicologico: devi rassicurare tua figlia quando nemmeno riesci
a farlo con te stessa. Ma si fa, perché la stabilità e le sicurezze che impara
oggi sono quelle che le permetteranno di vivere bene il domani, seppur con
tutti gli alti e bassi che fanno parte della crescita.
Nel tempo abbiamo capito che non dovevamo farci dominare dalla malattia
ma che, più che altro, era necessario concentrarsi nel cercare di stabilire
delle regole che per noi e per la nostra bambina ora sono la base di tutto:
serenità, tranquillità, sicurezza, coraggio, dialogo, apertura agli altri e,
soprattutto, fiducia e speranza.
Siamo tutti coscienti che la vita è cambiata, ma attenzione, non è finita. Non
siamo felici di tutto questo, abbiamo pianto molto e qualche volta si può
piangere ancora, ma nella vita ci sono situazioni peggiori e noi comunque
ringraziamo Dio che sia il male minore, che nostra figlia possa vivere più che
normalmente, che possa correre, saltare, giocare e fare tutte le cose che
appartengono alla vita di un bambino. Ed è questo che cerchiamo di ricordarle nei suoi momenti di crisi, a volte con successo, a volte no. È normale!
Grazie all'apertura agli altri abbiamo conquistato molte certezze; nella scuola e nel lavoro chi ci sta intorno ci ha capito, ci capisce e ci aiuta. La fatica e
le paure di ogni giorno nella gestione della malattia vengono ripagate da
tutto questo.
Fortuna? Sicuramente sì…ma bisogna avere anche fiducia nel prossimo.
TESTIMONIANZE
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LA SAGA DI FABIO CON L'EPILESSIA
Ciao, ti racconto le tappe della saga di Fabio.
Fabio è nato nel dicembre del 1992, senza grossi problemi di salute e precoce in tutto, denti, paroline e primi passi.
Nel marzo 1996, però, succedono delle cose strane, Fabio per pochi secondi si "spegne", cioè resta in piedi, con gli occhi aperti, ma senza essere vigile. Non reagisce agli impulsi. Una corsa all'ospedale ci chiarisce ogni dubbio:
epilessia, caratterizzata da crisi di assenza... l'inizio di un calvario!
Abbiamo cominciato a correre da vari specialisti, di ogni settore di cui ci sembrava necessitare Fabio: neurologi, fisioterapisti, logopedisti, ecc...
Fin da subito, abbiamo iniziato a fargli assumere vari medicinali che gli permettevano di non avere crisi di assenza e di vivere una vita "normale", tra
controlli e terapie!
Ci siamo rivolti ad una rinomata equipe medica di Verona.
Naturalmente, significava andare a Verona per i controlli mensili, qualche
ricovero e incontri con vari specialisti. Tutti questi impegni, oltre a comportare un notevole impegno morale, hanno "bruciato" un bel po' di ferie!
Un giorno, però, ho letto sul portale che la banca paga una sovvenzione a
coloro i quali hanno un famigliare con handicap. Presa dalla curiosità di
sapere qualcosa di più ho chiamato l'ufficio del personale per avere ulteriori delucidazioni e la collega mi ha portato come esempio il caso dell'epilessia! Mi ha detto che bastava una certificazione e, quindi, ho messo in moto
un meccanismo molto lento ma, alla fine, molto utile!
Mi sono rivolta alla locale ULSS ed ho fatto la domanda di riconoscimento di
invalidità.
Dopo qualche mese, una commissione medica ha visitato Fabio che, imbarazzato dalla presenza di ben 8 medici, ha fatto la figura di un bambino problematico!
Dopo un po' di tempo ci è stato comunicato l'accoglimento della domanda!
Ciò ha comportato il pagamento di una "indennità di frequenza" da parte
dell'INPS e, cosa per me ancora più importante, il riconoscimento di tutta
una serie di agevolazioni, ai sensi della Legge 104/92: esenzione dal pagamento del bollo auto, agevolazioni fiscali e 3 giorni al mese retribuiti per prestare assistenza a Fabio!
Impagabili, niente più ferie per andare a ospedali! E, beh, anche il contributo della banca!
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Una volta riconosciuta l'invalidità, ho anche provato a chiedere l'indennità di
accompagnamento, non è però andata a buon fine, perché non c'erano tutti
i requisiti. Le condizioni di Fabio sono nel frattempo molto migliorate, frequenta la 3a media con buoni voti, anche se supportato dall'insegnante di
sostegno, è grande e grosso e non prende più medicinali! Pur avendo ancora gravi anomalie nei tracciati degli elettroencefalogrammi riesce a mantenere sotto controllo le crisi!
Siamo stati molto fortunati, anche se penalizzati dalla nostra ignoranza in
materia e dalla mancanza di opportuna informazione da parte di tutti quei
medici, logopedisti, terapisti e centri neurologici infantili che, nel corso degli
anni, ci hanno conosciuto.
Sino al compimento del 18° anno di Fabio non saranno messi in discussione i suoi diritti, anche se ogni anno devo presentare alcune certificazioni
mediche e scolastiche per avere l'indennità di frequenza.
Ma ora le mie ferie le uso per stare con la mia famiglia, e non più per andare ad ospedali!
TESTIMONIANZE
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CONVIVERE CON LA SCLEROSI MULTIPLA
Nel febbraio 2001, nel corso di un episodio febbrile, ho avvertito dei sintomi
che mi hanno portato a fare delle indagini mediche, che si sono concluse
con una diagnosi, inizialmente incerta, di sclerosi multipla.
In seguito a ciò, sono rimasta assente dal lavoro per circa 4 mesi, ai quali ho
aggiunto un lungo periodo di ferie (ne avevo parecchie di arretrate) e sono
rientrata operativa in ufficio dopo 6 mesi.
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Mese dopo mese, però, avvertivo un maggiore affaticamento ed un lento, ma
progressivo peggioramento delle mie condizioni fisiche, anche in considerazione del fatto che dovevo conciliare il mio lavoro con i miei impegni familiari (ho tre bambini che mi danno parecchio da fare).
C
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Per questo motivo, dopo molte titubanze, mi sono rivolta alla FISAC, per chiedere se nelle mie condizioni avevo diritto a qualche agevolazione.
S
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Mi è stato consigliato di rivolgermi all'UFFICIO TUTELA HANDICAP della CGIL
che mi ha suggerito di presentare una richiesta di accertamento sanitario
all'Ufficio Invalidi Civili dell'ULSS.
Più precisamente, ho presentato la richiesta di essere sottoposta ad accertamento sanitario per il riconoscimento dell'invalidità quale:
INVALIDA CIVILE (legge 118/1971);
PERSONA HANDICAPPATA (legge 104/92);
PERSONA DISABILE (legge 68/1999).
A tale domanda ho allegato un certificato medico, redatto su apposito stampato, nonché cartelle cliniche, visite specialistiche ed esami clinici e strumentali.
In seguito, l'ULSS mi ha inviato una lettera, con la quale mi convocava a visita medica di accertamento da parte della Commissione medica.
TESTIMONIANZE
Superato lo stato di depressione, che mi aveva colpita nei mesi successivi
alla diagnosi, mi sono dedicata con molta passione al mio lavoro, sia perché
ciò mi dava soddisfazione, sia per un senso di "colpa", che ingiustamente
avvertivo nei confronti del mio titolare a causa della mia prolungata assenza
dal lavoro. Sono andata avanti così, quasi senza più pensare al mio stato di
salute, per parecchio tempo.
131
Mi sono presentata all'appuntamento e, successivamente, la Commissione
medica, a mezzo raccomandata, mi ha comunicato:
in data 14.09.2004 il riconoscimento dello stato di portatrice di handicap, compreso lo stato di gravità (legge 104);
in data 20.09.2004 il riconoscimento di un’invalidità civile del 60%;
in data 04.11.2004 il riconoscimento dello stato di disabilità.
Con il certificato attestante la L.104, mi sono recata all'INPS, dove ho compilato e presentato la domanda dei permessi relativi.
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Successivamente, ho comunicato per iscritto al mio datore di lavoro che
intendevo usufruire dei benefici di cui all'art. 33 della Legge 104/92 ed ho
allegato a questa lettera copia del certificato rilasciatomi dalla Commissione
medica e copia della domanda di permessi presentata all'INPS.
Da questo momento, ho potuto usufruire di 3 giorni al mese di permessi retribuiti e ciò mi è stato particolarmente utile per poter allentare un po' i ritmi
lavorativi.
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Inoltre, mi sono rivolta al Distretto Sanitario, presentando la L. 104 e tutta la
documentazione medica, e mi è stato immediatamente rilasciato un certificato temporaneo (da rinnovare ogni due anni) attestante le ridotte capacità
di deambulazione. Con questo certificato ho potuto ottenere dal mio
Comune il contrassegno speciale da esporre nell'auto per avere facilitazioni
nel parcheggio e nell'accesso a zone a traffico limitato.
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Sempre grazie alla L. 104, mi sono rivolta all'Agenzia delle Entrate ed ho
immediatamente ottenuto l'esenzione dalle tasse automobilistiche per l'auto a me intestata.
Ho ottenuto, anche, l'esenzione dal ticket in relazione alla mia patologia, previa presentazione di un certificato redatto da un neurologo della struttura
pubblica.
Tempo dopo, mi è stato consigliato di fare domanda di invalidità all'INPS.
Allora ho contattato l'ufficio INCA della CGIL, che mi ha spiegato la procedura per fare questo tipo di richiesta all'INPS.
Attualmente sto preparando i documenti necessari, che l'INCA si occuperà di
inoltrare all'INPS con la richiesta. Successivamente, verrò convocata da un
medico legale dell'INPS per la valutazione dell'invalidità.
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siti utili
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CGIL Ufficio Handicap
www.cgil.it
PATRONATO INCA CGIL Handicap e disabilità
www.inca.it
INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale
www.inps.it
INAIL
Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro
www.inail.it
INAIL - Superabile.it
www.superabile.it
Ministero del Lavoro, Salute, Politiche Sociali e ISTAT
www.disabilitaincifre.it
Testata Giornalistica Disabili.com
www.disabili.com
ANFFAS - Ass.ne Nazionale Famiglie di Persone
con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale
ANTHAI
Associazione Nazionale Tutela Handicappati ed Invalidi
www.anthai.org
ANMIC
Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili
www.anmic.it
SITI UTILI
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ANMIL
Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro
www.anmil.it
AIMaC
Associazione italiana malati di cancro, parenti e amici
www.aimac.it
AISM
Associazione Italiana Sclerosi Multipla
www.aism.it
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www.anffas.net
AIP - Associazione Italiana Parkinsoniani
www.parkinson.it/aip
AI - Alzheimer Italia
www.alzheimer.it
AIPD - Associazione Italiana Persone Down
www.aipd.it
UILDM
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
www.uildm.org
LEGGI A PORTATA DI MANO
servizio dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
www.handylex.org
Lega del filo d'oro
www.legadelfilodoro.it
UIC - Unione Italiana Ciechi
www.uiciechi.it
ENS
Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi
www.ens.it
AIES - Associazione italiana educatori dei Sordi
www.aies.it
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glossario
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Assegno sociale
L'assegno sociale è una prestazione per il sostegno alle persone anziane
a basso reddito che prescinde da qualsiasi versamento contributivo. È
stato istituito dalla Legge n. 335/1995 ed ha sostituito la precedente
pensione sociale, di cui comunque continuano a beneficiare le persone
che l'abbiano ottenuta prima del 31 dicembre 1995. Viene erogato dal
compimento dei 65 anni di età.
Contribuzione figurativa
L'INPS accredita i contributi anche se il datore di lavoro non li versa effettivamente. L'accredito figurativo non incide sull'effettiva entità dei contributi spettanti al lavoratore, ma incide sul risultato finale, agendo sull'importo della retribuzione pensionabile (sistema retributivo) o sull'importo
del montante contributivo (sistema contributivo) e, quindi, in entrambi i
casi, sull'importo della pensione erogata. I periodi figurativi in questione
sono considerati utili sia ai fini della maturazione del diritto che del calcolo della misura di tutti i trattamenti pensionistici, compresa la pensione d'anzianità.
Maggiorazione sociale
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I titolari di pensioni di importo modesto che non hanno altri redditi, o che
hanno redditi inferiori ai limiti di legge, possono avere diritto a un aumento dell'assegno pensionistico, detto maggiorazione sociale.
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GLOSSARIO
Mutilati e invalidi civili
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Si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, che abbiano subito una
riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori
di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a compiere i compiti e le funzioni proprie della loro età (L. n. 118/71).
Pensione di reversibilità
È la quota della pensione che, in caso di decesso del pensionato, viene
riconosciuta al coniuge (e, in particolari condizioni, ai figli, ai genitori, ai
nipoti, ai fratelli e alle sorelle).
Periodo di comporto
Periodo durante il quale il lavoratore assente per malattia ha diritto alla
conservazione del posto di lavoro.
Prestazioni assistenziali
Le prestazioni economiche di natura assistenziale non sono legate a
requisiti contributivi e assicurativi ma sono rivolte agli ultrasessantacinquenni che si trovano in situazione di disagio economico e a coloro che,
anche prima di tale età, siano stati riconosciuti invalidi civili, ciechi civili e
sordi da parte delle preposte commissioni mediche.
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normativa
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Leggi e decreti
Legge 10 agosto 1950, n. 648 - “Riordinamento delle disposizioni
sulle pensioni di guerra”.
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 - “Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro”.
Legge 30 marzo 1971, n. 118 - “Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili”.
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Legge 12 Giugno 1984, n. 222 - “Revisione della disciplina della invalidità pensionabile”.
LEGGI E DECRETI
Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”.
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Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.”
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.
Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.”
Legge 28 agosto 1997, n. 284 - “Disposizioni per la prevenzione della
cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa
dei ciechi pluriminorati”.
Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 - “Criteri generali di sicurezza
antincendio per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”.
Legge 21 maggio 1998, n. 162 - “Modifiche alla legge 5 febbraio
1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con
handicap grave”.
Legge 12 marzo 1999, n. 68 - “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
Legge 8 marzo 2000, n. 53 - “Disposizioni per il sostegno della
maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e
per il coordinamento dei tempi delle città”.
Decreto Ministeriale - Dipartimento per la Solidarietà Sociale,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 21 luglio 2000, n. 278 “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della
legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause
particolari”.
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Decreto Legislativo 23 marzo 2001, n. 151 - “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n.
53”.
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Legge 9 gennaio 2004, n. 6 - “Introduzione nel libro primo, titolo XII,
del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione
di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426,
427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali”.
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Circolari e Messaggi
Circolare INPS 18 febbraio 1999, n. 37 - “Permessi di cui all'articolo
33 della legge n. 104/1992. Disposizioni varie.”
CIRCOLARI E MESSAGGI
Circolare INPS 17 luglio 2000, n. 133 - “Benefici a favore delle persone handicappate. Legge 8 marzo 2000, n. 53. Art. 33, commi 1, 2,
3 e 6 della legge n. 104/92.”
Circolare Ministero dell'Interno 1 marzo 2002, n. 4 - “Linee guida
per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove
siano presenti persone disabili”.
Messaggio INPS 9 maggio 2007, n. 11784 - “Permessi orari ex lege
n. 104/1992 e riposi orari (cd. per allattamento) ex Dlgs n. 151/2001
per il medesimo figlio portatore di handicap - Chiarimenti”
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Circolare INPS 23 maggio 2007, n. 90 - “Permessi ex art. 33 legge 5
febbraio 1992, n. 104. Questioni varie”.
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Circolare INPS 11 luglio 2003, n. 128 - “Permessi ai sensi della legge
104/92 - Disposizioni varie”.
Messaggio INPS - Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del
Reddito, 20 settembre 2007, n. 22912 - “Compatibilità del congedo
straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 fruito da un
genitore con il congedo di maternità e con il congedo parentale goduto dall'altro genitore per il medesimo figlio”.
Circolare INPS 29 aprile 2008, n. 53 - “Nuove disposizioni in materia
di diritto alla fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge n.
104/92”.
Circolare INPS 16 marzo 2009, n. 41 - “Estensione del diritto al congedo di cui all' art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 al figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave”.
NOTE
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