CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per i dipendenti delle industrie del metano
18 LUGLIO 1995
Parti stipulanti
Federazione sindacale italiana dell'industria estrattiva
e
FLERICA-CISL
FILCEA-CGIL
UILCER-UIL
Capitolo VIII
AMBIENTE DI LAVORO, IGIENE E
SICUREZZA DEL LAVORO
Art. 43
(Ambiente di lavoro)
Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e di igiene previste dalle
vigenti norme di legge, l'azienda e i lavoratori cureranno l'osservanza di tali norme,
nonchè delle disposizioni emanate dagli organi competenti in materia di igiene,
prevenzione degli infortuni e di malattie nel campo del lavoro.
Le parti rilevano che è necessario eliminare le condizioni ambientali nocive.
Non sono ammesse lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri,
sostanze tossiche, nocive e pericolose superi i limiti massimi (M.A.C.) stabiliti dalle
tabelle dell'American Conference Governmental Industrial Higienist's secondo i
criteri di applicazione indicati nelle tabelle stesse (premesse ed appendici
comprese).
Le strutture sindacali aziendali hanno diritto di controllare l'applicazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni o delle malattie professionali e di
promuovere la ricerca, la elaborazione e l'integrità fisica dei lavoratori stessi.
A tal fine le predette Rappresentanze potranno concordare con la Direzione
aziendale, ogni qual volta se ne ravvisi la esigenza, la scelta degli Istituti
specializzati di diritto pubblico ai quali ricorrere per particolari indagini ed
accertamenti sull'ambiente di lavoro.
Qualora tra l'azienda ed il Consiglio di fabbrica non venisse raggiunto un
accordo sulla scelta dell'Istituto specializzato di diritto pubblico, le parti potranno
ricorrere ad Istituti o a tecnici particolarmente qualificati nella materia, iscritti agli
albi professionali.
Gli Istituti specializzati ed i tecnici di cui sopra sono tenuti al segreto sulle
tecnologie e tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello
svolgimento dell'incarico loro affidato.
Le Direzioni aziendali dovranno essere preventivamente informate da parte dei
Consigli di fabbrica delle iniziative che intendono intraprendere.
Le aziende assumeranno a proprio carico l'onere delle indagini concordate con
il Consiglio di fabbrica.
Sono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda. In
esso saranno annotati, per ogni area significativa, i risultati delle rilevazioni
periodiche concernenti fattori ambientali fisici e chimici che possono determinare
situazioni di nocività. Le aree di cui sopra saranno individuate tra il Consiglio di
fabbrica e l'azienda;
b) il registro dei dati biostatistici tenuto ed aggiornato a cura dei Servizi sanitari
di fabbrica. In esso saranno annotati, per ogni area di cui sopra, i risultati statistici
delle visite mediche e degli esami periodici, nonchè le assenze per infortunio,
malattia professionale e malattia comune. Il registro sarà tenuto dall'azienda a
disposizione del Consiglio di fabbrica;
c) il libretto sanitario personale tenuto ed aggiornato a cura dei Servizi sanitari
di fabbrica col vincolo del segreto professionale. In tale libretto saranno annotati i
risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami
clinici, nonchè i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali.
Il lavoratore o il medico curante da lui autorizzato, possono prendere visione e
chiedere estratti, in ogni momento, del libretto stesso. All'atto della risoluzione del
rapporto di lavoro il libretto sarà consegnato al lavoratore;
d) il libretto personale di rischio tenuto ed aggiornato dai Servizi sanitari di
fabbrica in duplice copia, di cui una consegnata al lavoratore.
Laddove, a seguito delle indagini ambientali effettuate, vengano individuate
situazioni particolari di rischio, le parti concorderanno di volta in volta, anche tenuto
conto dei riflessi sul gruppo dei lavoratori direttamente esposti, l'attuazione di
accertamenti medici specifici per il personale interessato all'area di rischio
individuata.
E' interesse congiunto dell'azienda e del Consiglio di fabbrica esaminare le
misure tecniche atte a ricondurre le situazioni di rischio esistenti in azienda entro i
limiti di soglia.
Le attuali tabelle M.A.C. dovranno essere sostituite da quelle più aggiornate.
Nel caso in cui dalle competenti Autorità italiane vengano elaborate nuove
specifiche tabelle, le stesse dovranno essere assunte.
Nell'ambito di quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, le aziende
invieranno alle USL l'indicazione delle sostanze nocive comunque presenti nel
ciclo produttivo.
Protocollo di attuazione del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626
Al fine di armonizzare la disciplina contrattuale con quanto previsto dal D.Lgs.
n. 626/1994, le parti convengono di costituire un gruppo di lavoro paritetico per
analizzare ruolo, compiti e prerogative delle funzioni in essa richiamate - con
particolare riguardo alla formazione, alla individuazione dei soggetti interessati ed
alle relative competenze - e finalizzato all'individuazione di linee comuni per la
disciplina delle disposizioni di competenza delle parti sociali contenute nel decreto
in parola.
Per le problematiche attuative del D.Lgs. n. 626/1994 si farà esplicito
riferimento all'accordo interconfederale del 22 giugno 1995 che si intende qui
completamente richiamato.
Il gruppo di lavoro dovrà ultimare i lavori entro il 30 settembre 1995, o
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Metano-Industria