CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per i dipendenti delle industrie del metano 18 LUGLIO 1995 Parti stipulanti Federazione sindacale italiana dell'industria estrattiva e FLERICA-CISL FILCEA-CGIL UILCER-UIL Capitolo VIII AMBIENTE DI LAVORO, IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO Art. 43 (Ambiente di lavoro) Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e di igiene previste dalle vigenti norme di legge, l'azienda e i lavoratori cureranno l'osservanza di tali norme, nonchè delle disposizioni emanate dagli organi competenti in materia di igiene, prevenzione degli infortuni e di malattie nel campo del lavoro. Le parti rilevano che è necessario eliminare le condizioni ambientali nocive. Non sono ammesse lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive e pericolose superi i limiti massimi (M.A.C.) stabiliti dalle tabelle dell'American Conference Governmental Industrial Higienist's secondo i criteri di applicazione indicati nelle tabelle stesse (premesse ed appendici comprese). Le strutture sindacali aziendali hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni o delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, la elaborazione e l'integrità fisica dei lavoratori stessi. A tal fine le predette Rappresentanze potranno concordare con la Direzione aziendale, ogni qual volta se ne ravvisi la esigenza, la scelta degli Istituti specializzati di diritto pubblico ai quali ricorrere per particolari indagini ed accertamenti sull'ambiente di lavoro. Qualora tra l'azienda ed il Consiglio di fabbrica non venisse raggiunto un accordo sulla scelta dell'Istituto specializzato di diritto pubblico, le parti potranno ricorrere ad Istituti o a tecnici particolarmente qualificati nella materia, iscritti agli albi professionali. Gli Istituti specializzati ed i tecnici di cui sopra sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato. Le Direzioni aziendali dovranno essere preventivamente informate da parte dei Consigli di fabbrica delle iniziative che intendono intraprendere. Le aziende assumeranno a proprio carico l'onere delle indagini concordate con il Consiglio di fabbrica. Sono istituiti: a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda. In esso saranno annotati, per ogni area significativa, i risultati delle rilevazioni periodiche concernenti fattori ambientali fisici e chimici che possono determinare situazioni di nocività. Le aree di cui sopra saranno individuate tra il Consiglio di fabbrica e l'azienda; b) il registro dei dati biostatistici tenuto ed aggiornato a cura dei Servizi sanitari di fabbrica. In esso saranno annotati, per ogni area di cui sopra, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonchè le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune. Il registro sarà tenuto dall'azienda a disposizione del Consiglio di fabbrica; c) il libretto sanitario personale tenuto ed aggiornato a cura dei Servizi sanitari di fabbrica col vincolo del segreto professionale. In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, nonchè i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali. Il lavoratore o il medico curante da lui autorizzato, possono prendere visione e chiedere estratti, in ogni momento, del libretto stesso. All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sarà consegnato al lavoratore; d) il libretto personale di rischio tenuto ed aggiornato dai Servizi sanitari di fabbrica in duplice copia, di cui una consegnata al lavoratore. Laddove, a seguito delle indagini ambientali effettuate, vengano individuate situazioni particolari di rischio, le parti concorderanno di volta in volta, anche tenuto conto dei riflessi sul gruppo dei lavoratori direttamente esposti, l'attuazione di accertamenti medici specifici per il personale interessato all'area di rischio individuata. E' interesse congiunto dell'azienda e del Consiglio di fabbrica esaminare le misure tecniche atte a ricondurre le situazioni di rischio esistenti in azienda entro i limiti di soglia. Le attuali tabelle M.A.C. dovranno essere sostituite da quelle più aggiornate. Nel caso in cui dalle competenti Autorità italiane vengano elaborate nuove specifiche tabelle, le stesse dovranno essere assunte. Nell'ambito di quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, le aziende invieranno alle USL l'indicazione delle sostanze nocive comunque presenti nel ciclo produttivo. Protocollo di attuazione del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 Al fine di armonizzare la disciplina contrattuale con quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994, le parti convengono di costituire un gruppo di lavoro paritetico per analizzare ruolo, compiti e prerogative delle funzioni in essa richiamate - con particolare riguardo alla formazione, alla individuazione dei soggetti interessati ed alle relative competenze - e finalizzato all'individuazione di linee comuni per la disciplina delle disposizioni di competenza delle parti sociali contenute nel decreto in parola. Per le problematiche attuative del D.Lgs. n. 626/1994 si farà esplicito riferimento all'accordo interconfederale del 22 giugno 1995 che si intende qui completamente richiamato. Il gruppo di lavoro dovrà ultimare i lavori entro il 30 settembre 1995, o