PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
D.Lgs. 81/08
TESTO UNICO IN MATERIA
DI SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 1
INDICE
INTRODUZIONE AL D.LGS 81/08 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO E LE FIGURE AZIENDALI .............................................................................................. 4
IL DATORE DI LAVORO .................................................................................................................. 7
IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP e ASPP) ............................................. 9
IL MEDICO COMPETENTE ............................................................................................................ 10
L’RLS................................................................................................................................................. 13
ADDETTI ALLE EMERGENZE ...................................................................................................... 14
I LAVORATORI ............................................................................................................................... 16
IL DIRIGENTE.................................................................................................................................. 17
IL PREPOSTO ................................................................................................................................... 20
Esempi di sentenze che hanno coinvolto i preposti ........................................................................... 23
LE MAESTRANZE ........................................................................................................................... 27
GLI ORGANI DI VIGILANZA NEI LUOGHI DI LAVORO ......................................................... 28
GLI ORGANI DI ASSISTENZA: INPS E INAIL ............................................................................ 29
GLI ESTERNI IN AZIENDA/L’APPALTO ..................................................................................... 31
COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDDESTRAMENTO .................. 34
IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - CONCETTI CHIAVE .............................. 40
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ............................................................................................... 42
Il rischio per la salute e la sorveglianza sanitaria............................................................................... 44
I LUOGHI DI LAVORO ................................................................................................................... 46
IL RISCHIO RUMORE ..................................................................................................................... 47
IL RISCHIO VIBRAZIONI............................................................................................................... 50
LE RADIAZIONI OTTICHE ............................................................................................................ 52
LE RADIAZIONI IONIZZANTI ...................................................................................................... 65
I CAMPI ELETTROMAGNETICI ................................................................................................... 67
IL RISCHIO CHIMICO..................................................................................................................... 74
IL RISCHIO DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI ......................................................... 92
IL RISCHIO BIOLOGICO ................................................................................................................ 94
IL RISCHIO AMIANTO ................................................................................................................... 96
LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI .................................................................. 97
I VIDEOTERMINALI ..................................................................................................................... 101
IL RISCHIO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO ................................................................ 104
IL RISCHIO ELETTRICO .............................................................................................................. 108
IL RISCHIO INCENDIO................................................................................................................. 110
IL RISCHIO ESPLOSIONI ............................................................................................................. 112
I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) ............................................................ 114
LA SEGNALETICA DI SICUREZZA............................................................................................ 119
LAVORO MINORILE E DELLE GESTANTI E PUERPERE ...................................................... 121
IL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO ........................................................................... 125
ALCOOL E DROGA ....................................................................................................................... 126
IL LAVORO IN AMBIENTI CONFINATI .................................................................................... 130
LAVORO NOTTURNO E IN SOLITARIA ................................................................................... 132
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 2
Introduzione al
Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 e smi
TESTO UNICO SULLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO
e
LE FIGURE AZIENDALI
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 3
INTRODUZIONE AL D.LGS 81/08 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO E LE FIGURE AZIENDALI
Il D.Lgs 81/08 all’articolo 2 fornisce una serie di definizioni e di contenuti precettivi di un certo
spessore.
Lo si riporta integralmente:
Articolo 2 - Definizioni
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa
nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al
solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto,
che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui
all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di
orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle
leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le
scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione
ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori,
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di
videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai
laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il
lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto
che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la
responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di
spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario
non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia
gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e
dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di
spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore
di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;
c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività
lavorativa e vigilando su di essa;
e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce
l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa;
f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei
requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il
servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti
professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 4
h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui
all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini
della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli
altri compiti di cui al presente decreto;
i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o
interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza
dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di
svolgimento dell’attività lavorativa;
n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del
lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della
popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno;
o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di
malattia o d’infermità;
p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono,
con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare
le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad
individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte
a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di
esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi,
dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un
organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di
buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle
regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51,
validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL,
che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e
sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del
sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze
per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla
gestione dei rischi;
bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla
riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 5
cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di
attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di
lavoro;
dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e
l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo
comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute
sul lavoro;
ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la
programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo
sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l’assistenza alle imprese finalizzata
all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai
contratti collettivi di riferimento;
ff) «responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed
ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti
interessate.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 6
IL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro è identificato come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore;
colui che ha la responsabilità dell’organizzazione in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
(ammenda da 2.000 a 4.000 euro in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le
modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3)
(ammenda da 1.000 a 2.000 euro in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere a) primo periodo ed f)
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
(arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400)
Questi sono obblighi specifici del datore di lavoro che non può delegare a nessuna altra figura.
Oltre a questi vi sono ulteriori obblighi che il datore di lavoro può, con atto scritto, delegare.
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le
stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal
presente decreto legislativo.
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro)
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di
primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto
alla loro salute e alla sicurezza;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro)
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro)
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e
specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro)
f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200)
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e
richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico
competente la cessazione del rapporto di lavoro;
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro)
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i
lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio
stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave
e immediato;
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 7
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per
l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su
supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo
rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro)
p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto
dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne
tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato
esclusivamente in azienda.
(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per
la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante
assenza di rischio;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro)
r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo
nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del
certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che
comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di
comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si
considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni
per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
(sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro con riferimento agli infortuni superiori a un giorno)
(sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni)
[L’applicazione della sanzione di cui … (sopra)…, esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione
dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124]
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;
(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro,
nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure
devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al
numero delle persone presenti;
u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del
datore di lavoro;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35;
(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno
rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della
prevenzione e della protezione;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro)
aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo
nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o
designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione
l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o
designati;
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro)
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla
mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro)
1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r), del comma 1, del presente articolo relativo alla comunicazione a fini
statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso
quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto interministeriale
di cui all’articolo 8, comma 4;
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 8
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in
merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro)
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del
presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche
amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico
dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale
caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono
assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento
all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di
cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai
sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente
agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.
IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP e ASPP)
Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all’interno della azienda o della
unità produttiva. Gli addetti (ASPP) e i responsabili dei servizi (RSPP), interni o esterni, devono
possedere le capacità e i requisiti professionali e devono essere in numero sufficiente rispetto alle
caratteristiche dell’azienda
Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica
conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e
i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione
periodica di cui all’articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi
di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
E’ fondamentale sottolineare il fatto che l’RSPP non è il responsabile della sicurezza, ma il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Tutte le figure che interagiscono in azienda concorrono alla gestione della sicurezza aziendale.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 9
IL MEDICO COMPETENTE
Articolo 25 - Obblighi del medico competente
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi,
(arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro) anche ai fini della programmazione, ove necessario, della
sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della
integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la
parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di
lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione
e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità
sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in
funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
(arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro)
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto
professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la
trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico
competente;
(Arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro)
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso,
nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del
segreto professionale;
(Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro)
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e
gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
(Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro)
l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso
termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per il datore di lavoro – dirigente)
f) << -- soppressa -- >>
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso
di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari
anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta,
informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
(arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro)
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a
richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro)
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del
servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati
anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai
fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro)
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla
valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore
di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
(Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro)
m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con
tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 10
Articolo 39 - Svolgimento dell’attività di medico competente
1. L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico
della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può
prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.
4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi
compiti garantendone l’autonomia.
5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti
scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei
rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi
un medico con funzioni di coordinamento.
Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui
all’articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
lavorativi;
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è
destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità
alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa,
viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal
medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento
motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati
dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa
svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata
superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di
lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di
prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
(sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro il medico competente)
a) Abrogata
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
(sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro il datore di lavoro - dirigente)
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 11
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e
biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle
condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì
finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti.
4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione
delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e
della alcol dipendenza.
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25,
comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’ ALLEGATO 3A e predisposta su formato
cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53.
(sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro il medico competente)
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei
seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio
per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.
(sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro il medico competente)
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
8. Abrogato.
9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso
ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza
territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la
revoca del giudizio stesso.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 12
L’RLS
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro
interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo o
designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali
rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di
prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di
prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli
impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la
salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti,
dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai
rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire
la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento
dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle
funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera
r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della
propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze
sindacali.
3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione
collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione,
riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a).
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro
committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono
copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel
documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3,
nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.
7. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di
responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 13
ADDETTI ALLE EMERGENZE
Nelle aziende è previsto che vengano formate persone atte a fronteggiare situazioni di emergenza quali un
infortunio o un incendio.
Articolo 45 - Primo soccorso
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità
produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo
soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui
luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori
infortunati.
(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro per il datore di lavoro - dirigente)
…………
Articolo 46 - Prevenzione incendi
1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale,
diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della
vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente.
2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per
prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.
(arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)
……….
Le procedure di emergenza hanno lo scopo di fornire al personale quelle informazioni che
consentono di fronteggiare le situazioni di emergenza che si possono creare durante l'attività
lavorativa.
Gli obiettivi dei piani di emergenza sono generalmente:
 classificazione delle situazioni di possibile emergenza.
 definizione delle modalità di segnalazione rapida dell'evento.
 informazione del personale dipendente e di società terze circa le modalità di comportamento da tenere nelle varie situazioni previste.
 definizione delle modalità di attivazione dei soccorsi esterni.
Nella formulazione dei piani si tiene conto delle esigenze di:
 ridurre il pericolo alle persone e alle strutture.
 prestare i primi soccorsi ai colpiti.
 circoscrivere e contenere l'evento
 permettere la ripresa dell'attività lavorativa al più presto.
Le situazioni di emergenza ipotizzabili possono essere infortuni, incendi, esplosioni, fughe di gas,
fuoriuscita di prodotti chimici, calamità naturali quali terremoti e alluvioni, atti vandalici e attentati.
Durante il periodo di allarme nessuno deve prendere iniziative ma deve attenersi alle indicazioni
degli addetti all’emergenza.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 14
Il preposto, anche se non è addetto alle emergenze, si trova comunque ad avere ruoli importanti sia
in caso di infortunio che di altri tipi di emergenza.
Il preposto deve essere infatti informato di tutti gli infortuni, anche di lieve entità, accaduti nel suo
reparto e in caso di evacuazione deve contare i lavoratori del reparto di competenza al punto di
raccolta.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 15
I LAVORATORI
Il D.Lgs. 81/08 definisce il lavoratore come: persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere,
un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così
definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua
attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo
2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di
orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche
disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e
lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici,
fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi
in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i
volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al
decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni
L’organigramma definisce, oltre alla figure precedentemente presentate, l’organizzazione aziendale
identificando specifiche figure che ricoprono ruoli ben determinati.
Tali figure a seconda del ruolo occupato hanno specifici compiti e obblighi in materia di sicurezza
sul lavoro.
Quindi tutte le figure che operano in azienda sono identificabili come lavoratori (ad esclusione del
Datore di lavoro) ma queste a seconda del ruolo effettivamente svolto hanno compiti ben definiti.
Generalmente dall’organigramma aziendale sono identificabili le seguenti figure:



dirigenti
preposti
maestranze
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 16
IL DIRIGENTE
Il dirigente è colui che attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e
vigilando su di essa.
Il dirigente ha, oltre al compito di vigilanza, un ruolo organizzativo nello svolgimento del lavoro ed
è a tutti gli effetti “il garante organizzativo della sicurezza sul lavoro”.
Di regola il dirigente non è soggetto al potere gerarchico di nessun altro lavoratore subordinato ma
solo a quello del datore di lavoro.
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le
stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal
presente decreto legislativo.
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro)
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di
primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto
alla loro salute e alla sicurezza;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro)
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro)
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e
specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro)
f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200)
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e
richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico
competente la cessazione del rapporto di lavoro;
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro)
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i
lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio
stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave
e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per
l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su
supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo
rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro)
p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto
dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 17
tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato
esclusivamente in azienda.
(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per
la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante
assenza di rischio;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro)
r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo
nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del
certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che
comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di
comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si
considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni
per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
(sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro con riferimento agli infortuni superiori a un giorno)
(sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni)
[L’applicazione della sanzione di cui … (sopra)…, esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione
dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124]
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;
(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro,
nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure
devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al
numero delle persone presenti;
u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del
datore di lavoro;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35;
(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno
rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della
prevenzione e della protezione;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro)
aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo
nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o
designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione
l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o
designati;
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro)
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla
mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro)
1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r), del comma 1, del presente articolo relativo alla comunicazione a fini
statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso
quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto interministeriale
di cui all’articolo 8, comma 4;
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in
merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro)
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 18
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del
presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche
amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico
dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale
caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono
assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento
all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di
cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai
sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente
agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 19
IL PREPOSTO
Chi dà in concreto l'ordine di effettuare un lavoro, anche se non impartisce direttive circa le
modalità di esecuzione di questo, si inserisce e assume di fatto la mansione di preposto sicché ha il
dovere di accertarsi che il lavoro venga fatto nel rispetto delle norme antinfortunistiche, senza
lasciare agli operai, non soliti eseguirlo, la scelta dello strumento da usare.
Preposto è quindi colui che, nel suo settore, prende decisioni e sovrintende al lavoro eseguito da
altri pur potendo, ove occorra, contribuire alla realizzazione dello stesso.
La qualifica e le responsabilità del preposto non competono soltanto ai soggetti forniti di titoli
professionali o di formali investiture, ma a chiunque si trovi in una posizione tale da porlo in
condizione di dirigere l'attività lavorativa di altri operai soggetti ai suoi ordini.
Un lavoratore anche inesperto assume la qualità e la responsabilità di preposto di fatto, a condizione
che sia solito dare direttive e impartire ordini e che tale preposizione di fatto risulti nota e
riconosciuta mediante l'ottemperanza alle direttive e agli ordini dai lavoratori sui quali viene
esercitata.
La qualifica si riconosce quindi a chi svolge i compiti sopra descritti in ragione delle competenze
professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferito.
L’inquadramento di questa figura nell’organizzazione aziendale è sulla base di un criterio non
meramente formale ma sostanziale. Non è quindi necessaria una formale investitura per svolgere
tale ruolo ma i collaboratori del datore di lavoro (dirigenti e preposti) sono da considerare, per il
fatto stesso di essere inquadrati come dirigenti e preposti e, nell’ambito delle rispettive competenze
ed attribuzioni, destinatari iure proprio (ossia a titolo originario) dell’osservanza dei precetti
antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega ad hoc.
IL PRINCIPIO DI SUPREMAZIA E IL PRINCIPIO DI EFFETTIVITA’:
Il principio di supremazia porta ad individuare il preposto (e anche il dirigente) in chiunque, in
qualunque modo abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori così da poter
sovraintendere sul lavoro da svolgere.
Per quanto riguarda il principio di effettività la giurisprudenza di legittimità ha sempre manifestato
la tendenza a valorizzare le funzioni in concreto esercitate più che la qualifica formale rivestita ai
fini dell'individuazione del soggetto cui attribuire la responsabilità per la non adeguata
organizzazione dell’attività lavorativa.
Numerose sentenze hanno affermato che in tema di infortuni sul lavoro, l'esatta individuazione del
dirigente/preposto, più che attraverso la formale qualificazione giuridica, va fatta con riferimento
alle mansioni effettivamente svolte nell'ambito dell'impresa.
Si trasforma quindi in autore tipico di reati propri in materia antinfortunistica anche chi, pur privo di
formale investitura eserciti in concreto i poteri.
Il preposto è dunque il garante della reale funzionalità del sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro.
Nel caso invece in cui al dipendente è attribuito esclusivamente il compito di trasmettere gli ordini
formulati da altri preposti o da un dirigente o dal datore di lavoro, non può egli divenire titolare
della posizione di garante della salute e della sicurezza degli altri dipendenti.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 20
Al preposto compete tutto quanto concerne la direzione e la sorveglianza degli operai che gli sono
sottoposti, affinchè dagli stessi non vengano eseguite operazioni e manovre avventate, dalle quali
possano scaturire condizioni di pericolo.
Il preposto, nella sua attività di sovrintendenza alle attività lavorative, ha il compito di pretendere
dai lavoratori che si avvalgano delle misure di sicurezza fornite dall'imprenditore in conformità con
le norme vigenti.
Il preposto è pertanto chiamato a svolgere compiti di vigilanza sull’attuazione delle misure di
sicurezza avendo poteri organizzativi e disciplinari ed in particolare è investito dell'obbligo di
verificare la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge e di impedire l'utilizzazione di
quelli che, per qualsiasi causa (inidoneità originaria o sopravvenuta), siano pericolosi per
l'incolumità dei lavoratori.
Il controllo che il preposto deve esercitare sull'operato dei dipendenti, affinché non si verifichino
infortuni, essendo finalizzato alla tutela dell'integrità fisica e psichica dei lavoratori, non può
risolversi nella sola messa a loro disposizione dei presidi antinfortunistici e nel generico invito a
servirsene, ma deve costituire uno degli impegni prioritari dello stesso.
Pertanto grava sul preposto anche l'onere di svolgere una continua azione pedagogica con il ricorso,
se necessario, a proporre sanzioni disciplinari nei confronti di coloro che non si adeguino alle dette
disposizioni.
Il preposto, nell’ambito delle sue attribuzione e competenze, ha l’obbligo di aggiornare le misure di
prevenzione in relazione ai mutamenti produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute; di affidare
i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute; di
fornire ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione.
Compete al preposto vigilare affinché i presidi antinfortunistici vengano tenuti in efficienza e non
siano invece rimossi, cosicché il preposto deve rispondere direttamente, e non per il fatto del terzo,
qualora un lavoratore si infortuni perché altri abbia rimosso un dispositivo di sicurezza senza che il
preposto abbia esperito il tempestivo controllo al riguardo.
Qualora non abbia l'autorità sufficiente per disporre l'adozione di cautele antinfortunistiche, il
preposto è tenuto a rappresentare la situazione a chi tale autorità abbia (il datore di lavoro), e di
astenersi dal dirigere lavori in condizioni di pericolo per le persone.
Il preposto non è titolare di obblighi proprio di apprestamento di misure di sicurezza, ma ha il
dovere di segnalare qualunque disfunzione riguardante la omessa predisposizione di misure idonee
od il venir meno di quelle in precedenza realizzate e qualsiasi necessità di tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori.
Una responsabilità del preposto è inconcepibile allorché l'infortunio sia dipeso non da omessa o da
insufficiente vigilanza nel senso suddetto, bensì dalla mancanza degli strumenti, misure, cautele e
accorgimenti antinfortunistici la cui predisposizione ed attuazione spetta soltanto al datore di lavoro
o al soggetto specificamente competente cui quest'ultimo abbia conferito apposita ed espressa
delega.
Il preposto viene considerato responsabile in caso di infortunio anche se esso non era presente il
giorno dell’accadimento se viene dimostrato che l’evento si è verificato per uno stato di
inadempienza che perdurava.
Nemmeno la presenza a disposizione dei lavoratori sul luogo di lavoro dei prescritti mezzi protettivi
esime la responsabilità del preposto.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 21
Le responsabilità del datore di lavoro e del preposto vengono totalmente o parzialmente escluse in
caso di infortunio solamente nel caso in cui l’infortunato sia un lavoratore normalmente esperto e
l’evento sia causato da una manovra dello stesso infortunato estremamente pericolosa e non
necessaria per l’esecuzione del compito affidatogli, poiché l’elevata pericolosità di tale condotta ne
comporta la imprevedibilità in un lavoratore di normale esperienza.
Nessun rimprovero, invece, può essere mosso al lavoratore il quale, avuto l’ordine di eseguire un
lavoro, senza che la persona che lo aveva impartito avesse curato di accertare come sarebbe stato
realizzato, si sia avvalso di uno strumento di lavoro del tutto inadeguato, attuando modalità
operative che ne avevano accentuato la pericolosità.
Il lavoratore non può pertanto essere considerato colpevole in quanto le norme antinfortunistiche
prevedono che il datore di lavoro ed i preposti devono attivarsi al fine di ottenere la sicurezza nelle
condizioni di lavoro e di evitare incidenti ai lavoratori in ogni caso e, cioè, anche quando un
lavoratore per imprudenza, disattenzione, assuefazione al pericolo provochi l’evento.
Articolo 19 - Obblighi del preposto
1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze,
devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché
delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione
collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della
inosservanza, informare i loro superiori diretti;
(Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente
decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li
espongono ad un rischio grave e specifico;
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto,
nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;
(Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente
decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il
rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto,
nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in
una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
(Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente
decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature
di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi
durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
(Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente
decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto,
nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 22
Esempi di sentenze che hanno coinvolto i preposti
13 marzo 2009
Chiunque assuma una posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori cosi’ da poter
impartire ordini o direttive sul lavoro da eseguire deve essere considerato tenuto, per cio’
stesso, alla applicazione ed al controllo delle misure di sicurezza.
Cassazione Sezione IV – Sentenza n. 11216 del 13 marzo 2009 - Pres. Rizzo – Est.
Marzano – P.M. Fraticelli - Ric. D. B. A.
Bene si inquadra questa sentenza della Corte di Cassazione nel discorso in atto relativo
alla determinazione delle responsabilità del preposto in virtù anche delle disposizioni emanate
di recente su tale figura con il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e sulla individuazione delle
responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro in una azienda ed in ogni
organizzazione di lavoro nonché sulla istituzione di un sistema finalizzato all’attuazione delle
norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nel caso in esame il Tribunale prima e la
Corte di Appello successivamente avevano condannato per imputazione di cui all'articolo 589
cod. pen. il marito della titolare di una impresa alla quale erano stati affidati dei lavori di
rifacimento di una conduttura sotterranea per lo scarico di acque piovane, in quanto durante
tali lavori un operaio dell’impresa medesima che si era introdotto all'interno di una trincea
lunga circa dieci metri, larga metri uno e trenta, profonda metri tre e sessanta circa realizzata
dall’imputato a mezzo di una macchina escavatrice, era rimasto schiacciato dalla intervenuta
frana del terreno circostante particolarmente friabile.
I giudici del merito non avevano avuto alcun dubbio sul fatto che, al momento del
sinistro, l’imputato era il responsabile del cantiere in cui si svolgevano i lavori e che, in tale
qualità, non aveva provveduto all'approntamento ed alla osservanza delle prescritte norme
antinfortunistiche contenute nell’art. 13 del D.P.R. n. 164/1956.
Avverso la sentenza della Corte di Appello l’imputato ha proposto ricorso denunziando
una insufficienza e manifesta illogicità della motivazione. Lo stesso, infatti, sosteneva circa la
ritenuta sua qualifica di preposto, che dagli atti del procedimento non era dato desumere alcun
potere di controllo e di direttiva esercitato da parte sua nei confronti del lavoratore presente sul
cantiere e che l’infortunato era sceso nello scavo di propria iniziativa ed in maniera
imprevedibile. Anche a volergli attribuire la qualifica di preposto, sosteneva ancora
l’imputato, tale figura, pur se ricompresa tra i destinatari delle norme antinfortunistiche ai
sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 547/1955 del 1955, ha mansioni normalmente limitate alla mera
sorveglianza sull'andamento dell'attività lavorativa e metteva in evidenza, infine, che non
poteva prevedere il verificarsi della frana per le sue scarse conoscenze in materia.
La Corte di Cassazione ha però rigettato il ricorso ribadendo che al momento del sinistro,
l'imputato era il responsabile del cantiere in cui si svolgeva l'attività dell’infortunato e che a lui
doveva comunque riconoscersi la qualifica di preposto. "Chiunque abbia assunto, in qualsiasi
modo, posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire
ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire” sostiene la Sez. IV, “deve essere
considerato, per ciò stesso, tenuto a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n.
547 del 1955, articolo 4 all'osservanza ed all'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed
al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori". I giudici della Corte di
Cassazione non hanno, altresì, ritenuto credibile che l’infortunato fosse disceso nella indicata
trincea di propria iniziativa ed in maniera del tutto imprevedibile adducendo le ragioni di tale
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 23
loro convinzione. In merito poi alle responsabilità, la Suprema Corte ha fatto osservare in
conclusione, che “l'imputato, anche nella sua qualità di manovratore dell'escavatore sapeva,
ha visto e si è accorto che mancava qualsiasi protezione all'interno della buca e
negligentemente ha continuato nei lavori di scavo, nonostante si fosse ulteriormente accorto
che l’infortunato era all'interno, e, quindi, era prevedibile il pericolo che quest'ultimo
correva".
3 giugno 2008
La qualifica di preposto in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro viene
attribuita facendo riferimento alle mansioni effettivamente svolte in azienda piu’ che in
base a formali qualificazioni giuridiche.
Cassazione Penale Sez. III - Sentenza n. 22118 del 3 giugno 2008 - Pres. De Maio – Est.
Lombardi – P. M. Izzo – Ric. D. L. C.
Questa sentenza della Sez. III penale della Corte di Cassazione, pur riferendosi all’art. 4
del D.P.R. n. 547/1955, fornisce delle interessanti indicazioni sulla figura del preposto oggi
specificatamente definito con il D. Lgs. n. 81/2008, contenente il testo Unico in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, come la “persona che, in ragione delle competenze professionali
e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,
sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale
potere di iniziativa” ed al quale con l’art. 19 lo stesso D. Lgs. n. 81/2008 attribuisce dei precisi
obblighi anche sanzionati di sorveglianza e di verifica.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il conferimento della qualifica di preposto in
materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro deve essere attribuito facendo riferimento alle
mansioni effettivamente svolte nell'azienda più che in base a formali qualificazioni giuridiche
per cui ne consegue che chiunque in una azienda assuma, in qualsiasi modo, una posizione di
preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o
direttive sul lavoro da eseguire, deve essere per ciò stesso, a norma delle disposizioni di legge,
considerato tenuto all'osservanza dell'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al
controllo che i lavoratori le rispettino.
Il caso in esame riguarda un infortunio occorso ad un lavoratore presso una macchina
spargisale nel tentativo di ovviare ad un cattivo funzionamento del macchina stessa che si era
inceppata mentre era intenta a spargere del sale su di una strada statale interessata da una
nevicata. In particolare il lavoratore era salito sul cassone ed aveva rimosso la rete di
protezione delle parti del macchinario in movimento allo scopo di rimuovere del sale
ammassato che non riusciva a passare attraverso una tramoggia. Nel fare questa operazione il
lavoratore aveva perso l'equilibrio ed era caduto all'interno del cassone, rimanendo incastrato
con la gamba nell'asse rotante del meccanismo e riportando gravi lesioni personali.
Dell’infortunio e delle lesioni gravi personali subite dall’infortunato veniva considerato
responsabile il capo cantoniere-capo squadra della stessa azienda nonché preposto alle
operazioni al quale veniva addebitata la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 47 e
49 del D.P.R. n. 547 del 1955.
La sentenza di primo grado aveva assolto il preposto attribuendo la responsabilità del
sinistro in via esclusiva alla condotta imprudente dell’infortunato per avere questi proceduto
alle descritte operazioni di propria iniziativa. I giudici della Corte territoriale hanno invece
condannato l’imputato ritenendo maggiormente attendibile la versione dei fatti fornita dalla
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 24
parte lesa, secondo la quale l’imputato che aveva accompagnato l’infortunato per risolvere
l'inconveniente verificatosi nel funzionamento dell'automezzo spargisale, era rimasto sul posto,
era salito inizialmente con lo stesso, lo aveva incaricato di collaborare con l’autista del mezzo
per cercare di risolvere l’inconveniente e non gli aveva impedito di compiere la pericolosa
operazione a seguito della quale era derivato l'infortunio sul lavoro.
11 marzo 2008
Il preposto assume una posizione di garanzia in riferimento all’osservanza delle norme di
sicurezza negli ambienti di lavoro ed ha il potere-dovere di pretendere che un operaio
dipendente faccia uso di un dpi fornito in dotazione.
Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 10812 del 11 marzo 2008 - Pres. Marini – Est. Licari
– P. M. Fraticelli – Ric. Z. D.
Perfettamente in linea con gli indirizzi forniti dal legislatore con l’articolo 19 del Testo Unico
in materia di salute e sicurezzza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 che ha rivalutata la figura del
preposto nei luoghi di lavoro assegnandone gli obblighi ed i compiti questa sentenza della Corte di
Cassazione pone l’attenzione sulla responsabilità di un preposto ritenuto colpevole, in quanto
garante della sicurezza nei luoghi di lavoro, di non aver esercitato una attività di vigilanza e di
controllo su di un lavoratore che poi ha subito un infortunio e di non aver fatto adottare allo stesso
un mezzo di protezione individuale adeguato al tipo di lavoro che stava compiendo.
Il preposto di cui alla sentenza, imputato del delitto di lesioni colpose subite dal lavoratore
infortunatosi all'occhio sinistro per uno spruzzo di vernice mentre era intento con una pistola ad aria
compressa a delle operazioni di verniciatura di alcune strutture metalliche, veniva assolto dal
Tribunale con formula piena e successivamente anche dalla Corte di Appello in quanto entrambi i
collegi avevano ritenuto che l’infortunato nel procedere ai lavori di verniciatura avesse di propria
iniziativa omesso di indossare la maschera fornita dal datore di lavoro ed il cui uso, coprendo il
volto, avrebbe assicurata una efficace protezione degli occhi da eventuali spruzzi di vernice.
L’infortunato, per mezzo del proprio difensore, ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione, per la
tutela dei propri interessi civilistici, e questa, accettando le considerazioni da lui addotte, ha accolto
il ricorso stesso annullando la sentenza impugnata sia pure ai soli fini civili e rinviando gli atti al
giudice civile competente in grado di appello per la determinazione del risarcimento dei danni
cagionati alla persona offesa e per il regolamento delle spese civili.
In questa sentenza la Corte di Cassazione ha avuto modo di formulare delle osservazioni in
merito ai compiti, agli obblighi ed alle responsabilità del preposto che sono degne di essere prese in
considerazione. Sostiene, infatti, la Sez. IV penale che “il capo-reparto è, quale preposto,
personalmente tenuto a fare adottare ai dipendenti i necessari mezzi di protezione individuale
adeguati al tipo di lavoro che devono compiere, svolgendo a tal fine specifica attività di vigilanza e
controllo; altrimenti, in caso di insorgenza di rischi all'integrità fisica dei lavoratori, devono
segnalare al datore di lavoro la carenza o inadeguatezza del mezzo di protezione individuale dato
in uso ai dipendenti”. Quindi la suprema Corte è pervenuta alla conclusione che “l'imputato, nella
spiegata qualità, è venuto meno sia all'obbligo di vigilare che l'operaio (infortunato) indossasse la
maschera coprivolto prima di procedere alla verniciatura con la pistola ad aria compressa, sia
all'obbligo di vietare l'uso degli occhiali incautamente fomiti allo stesso, benché privi di alette
protettive e di segnalarne, per tempo, al datore di lavoro la necessità di renderli adeguati allo
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. .
Pagina 25
scopo di protezione degli occhi: simili inosservanze di doverose cautele e di precisi obblighi di
legge, ricadendo su soggetto in posizione di garanzia, ne sostanziano la responsabilità pur ai soli
fini civili in relazione all'evento - infortunio, avvenuto ai danni del lavoratore in correlazione
causale con le evidenziate condotte omissive e inadempienti degli obblighi di legge”.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 26
LE MAESTRANZE
Generalmente identificati come “lavoratori” hanno i seguenti obblighi
Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua
formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a
tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini
della protezione collettiva ed individuale;
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)
c)utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e,
nonché i dispositivi di sicurezza;
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei
dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e
possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e
incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico
competente.
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del
datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per il lavoratore e il lavoratore autonomo)
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 27
GLI ORGANI DI VIGILANZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Il nostro ordinamento giuridico prevede una complessa sfera di organismi pubblici a vario titolo
preposti ai controlli della "tutela del lavoro".
Organo "prioritario" di vigilanza è lo S.Pre.S.A.L. (Servizio di Prevenzione e Sicurezza per gli
Ambienti di Lavoro).
Gli ispettori S.Pre.S.A.L. sono ufficiali di polizia giudiziaria e come tali possono accedere ai luoghi
di lavoro (e alla documentazione in materia di sicurezza) senza preavviso.
Le attività e i compiti istituzionali dello S.Pre.S.A.L. sono:
 vigilanza e controllo sull’applicazione delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza
del lavoro.
 inchieste a seguito di infortuni e/o di malattie professionali.
A seguito d’infortunio sul lavoro o di presunta malattia professionale, il Servizio
S.Pre.S.A.L. svolge, per conto dell’Autorità giudiziaria, le indagini necessarie ad assicurare
le fonti di prova.
Le indagini si rivolgono a:
• alla verifica dello stato dei luoghi e/o alla ricostruzione della vita lavorativa;
• alla dinamica dei fatti;
• all’acquisizione di fonti di prova e di informazioni utili allo svolgimento dell’indagine;
• al sequestro delle cose pertinenti al reato;
• alle violazioni connesse all’evento lesivo;
• all’individuazione di eventuali soggetti responsabili;
• a quant’altro possa essere utile ai fini dell’indagine.
 informazione; attraverso la produzione di documentazione informativa sia in ambito locale
che Regionale.
 formazione attraverso la programmazione e lo svolgimento di corsi formativi, organizzati sia
autonomamente dai Servizi di prevenzione che in collaborazione con istituti ed enti privati.
Accanto allo S.Pre.S.A.L. altri organismi svolgono funzione di vigilanza in tema di sicurezza sul
lavoro. Citiamo a proposito:
 Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: effettua vigilanza in tema di prevenzione incendi e
rischio esplosioni, piani di evacuazione.
 L’Ispettorato del Lavoro (Servizio Ispezione del Lavoro delle Direzioni Provinciali del
Lavoro): per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, l'attività di
vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata
anche dall'Ispettorato del lavoro che deve informare preventivamente il servizio di
prevenzione e sicurezza della A.S.L. competente per territorio. Le predette attività lavorative
comportanti rischi particolarmente elevati sono state individuate dal D.P.C.M. n. 412 del
14/10/1997 nel settore delle costruzioni edili o di genio civile, nei lavori in sotterraneo e
gallerie nonché in quelli mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei. La
Direzione Provinciale del Lavoro ha inoltre competenza esclusiva in materia di vigilanza per
la tutela dei rischi di radiazioni ionizzanti dei lavoratori
 Per quanto riguarda i controlli di verifiche e collaudi di macchine e impianti particolari quali
ad esempio gli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 Kg, oppure i
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici, ecc., organi pubblici competenti, a mezzo di
funzionari tecnici incaricati, sono l'I.S.P.E.S.L. (Istituto Superiore per la Prevenzione e la
Sicurezza del Lavoro), oggi confluita nell’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro) e l'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per l'Ambiente), istituita
con legge n. 61/94 con compiti prioritari in materia di controlli ambientali.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 28
GLI ORGANI DI ASSISTENZA: INPS E INAIL
INPS: ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE
E’il principale ente previdenziale italiano, sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali.
La principale attività dell’INPS è quella contributiva (riscossione dei contributi) e di conseguenza
previdenziale, cioè liquidazione e pagamento delle pensioni e prestazioni previdenziali e
assistenziali.
Le pensioni di natura previdenziale traggono il loro fondamento da un rapporto assicurativo
obbligatorio, e sono quindi finanziate con i contributi dei lavoratori dipendenti. L’INPS si occupa
della liquidazione di pensioni previdenziali tra cui la pensione di vecchiaia, di anzianità, ai
superstiti, etc.
Le pensioni “assistenziali” (invalidità civile, integrazione delle pensioni al trattamento minimo,
assegno sociale) si configurano invece come interventi dello stato sociale, e sono quindi gestite
dall’Istituto al di fuori di un rapporto assicurativo.
L’Istituto si occupa anche di corrispondere tutte le prestazioni a sostegno del reddito tra cui il
trattamento di disoccupazione ordinaria, speciale edile, a requisiti ridotti, frontalieri; l’indennità di
malattia, di maternità, etc.
INAIL: ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL
LAVORO.
Anche questo ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
L’assicurazione all’INAIL prevede la tutela per il lavoratore in caso di infortunio e di malattia
professionale. La finalità è quella di indennizzare, mediante l’erogazione di prestazioni sanitarie ed
economiche, le conseguenze negative di eventi – quali l’infortunio o la malattia professionale –
verificatisi per causa ed in occasione di lavoro e dai quali possa conseguire inabilità permanente,
temporanea o, nei casi più gravi, morte.
Infortunio
Si definisce infortunio sul lavoro un evento traumatico verificatosi nello svolgimento dell'attività
lavorativa ed occorso per causa violenta in occasione di lavoro. All'interno di un turno di lavoro, la
causa violenta deve essere idonea per intensità e tempo a causare il danno. L’infortunio può dirsi
avvenuto in occasione di lavoro ogniqualvolta sia il lavoro a determinare il rischio di cui è
conseguenza l’infortunio stesso. Quindi, in definitiva, perché il sinistro sia indennizzabile, non è
sufficiente né necessario che questo sia avvenuto durante l’orario di lavoro e sul luogo di lavoro, ma
è invece indispensabile che il rischio del verificarsi dell’evento dannoso sia stato posto in essere dal
lavoro.
Ai fini dell'assicurazione INAIL, per la sua indennizzabilità è necessario che dall'infortunio sia
derivata o la morte o un'inabilità permanente al lavoro - assoluta o parziale - oppure un'inabilità
temporanea - assoluta - che comporti l'astensione dal lavoro. Sono indennizzabili dall’INAIL gli
infortuni con durata superiore ai 3 giorni.
Caso particolare è l’infortunio in itinere cioè quello occorso al lavoratore nel raggiungere o rientrare
dal posto di lavoro. Questo si può considerare infortunio sul lavoro purchè sussista un nesso tra
l'itinerario seguito e l'attività lavorativa nel senso che il primo non sia stato percorso per ragioni
meramente personali.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 29
Malattia professionale
La "malattia professionale" è definita come quell'evento dannoso che agisce in modo lento e
progressivo sull'organismo del lavoratore. Può essere scaturita, quindi, sia da proprietà nocive delle
sostanze utilizzate sia da movimenti violenti e ripetuti, non naturali, ai quali la struttura corporea
risulta adattarsi. La malattia professionale è quindi l'effetto nocivo di materiale o lavoro, protratto
nel tempo.
La malattia professionale si distingue dall'infortunio, in quanto, a differenza di quest'ultimo, non
avviene per causa violenta ma secondo un'azione graduale nel tempo.
L'INAIL, che in caso di patologia eroga al lavoratore malato diverse tipologie di prestazioni
previdenziali. Il Ministero del Lavoro con DM 9 aprile 2008, ha emanato l’elenco aggiornato delle
malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura, individuando, in tal modo, il nuovo elenco
delle malattie indennizzabile (le cosiddette malattie tabellate).
Dal 31 luglio 2010 nell'INAIL vengono accorpate le funzioni dell'IPSEMA (Istituto di Previdenza
per il Settore Marittimo, era un ente pubblico previdenziale che aveva il compito precipuo di
assicurare la tutela previdenziale, infortunistica e delle malattie professionali ai soli dipendenti del
settore marittimo ed in parte della navigazione aerea) e dell'ISPESL (Istituto Superiore per la
Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro. Era un ente di diritto pubblico del settore della ricerca,
sottoposto alla vigilanza del Ministero della Salute. Era organo tecnico-scientifico del Servizio
Sanitario Nazionale per la ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta
formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela della salute negli ambienti di
vita e di lavoro. Svolgeva inoltre attività di certificazione, controlli in molti settori impiantistici, in
materia di impianti a rischio di incidente rilevante, verifica della messa a terra) contestualmente
soppressi, configurando, in tal modo un unico centro a livello nazionale in materia di prevenzione,
sicurezza e ricerca in materia di antinfortunistica nel mondo del lavoro.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 30
GLI ESTERNI IN AZIENDA/L’APPALTO
Ogni azienda entra in contatto anche con molti soggetti esterni: soggetti, cioè che non fanno parte
della struttura aziendale ma che hanno relazioni con l’impresa. Rientrano in questa categoria, ad
esempio, i fornitori, i collaboratori esterni ai quali la stessa ricorre per consulenze, le aziende che
operano manutenzioni, gli autisti per il carico/scarico merci, etc.
L’articolo 26 del D.Lgs 81/08 regola gli obblighi dell’azienda in questi casi:
Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori
autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito
dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui
si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico
professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e forniture
da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore
del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro - dirigente)
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei
requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono
destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro - dirigente)
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività
lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese
coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro - dirigente)
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2,
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove
ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di
appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture (Arresto da due a
quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro - dirigente). Ai contratti stipulati anteriormente al
25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo
deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi
specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di
applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163, e successive modificazioni, tale documento è
redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo
alla gestione dello specifico appalto; (Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di
lavoro - dirigente)
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai
servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui
durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di
agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 31
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che
affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione
ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare
dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio
dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei
luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli
atti contrattuali.
(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro - dirigente)
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato
pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde
in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il
lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore
marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi
specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento
della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di
somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere
specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al
minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni a pena
di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non
sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze
delle lavorazioni". Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i
costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti
siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più
rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure
di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare
che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla
sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e'
determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati
comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi
settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo
del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso
in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo
modificate dall’articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di
appalti pubblici le disposizione del presente decreto.
8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato
dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per il datore di lavoro, il dirigente e per ciascun lavoratore)
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 32
COSA DEVE SAPERE IL PREPOSTO





Il preposto deve essere a conoscenza di eventuali interventi da parte di esterni che verranno
effettuati in azienda.
Gli esterni devono essere identificabili esponendo il tesserino di riconoscimento
Il preposto non può richiedere loro di fare interventi diversi rispetto a quelli per i quali
hanno ricevuto incarico predefinito (se il manutentore esterno deve sistemare la macchina A
non gli si può chiedere di sistemare anche la B)
Gli esterni non possono in alcun modo utilizzare attrezzature dell’azienda ospitante per
svolgere la loro opera a meno che non sia stato previsto a monte tramite la redazione di
idonea documentazione (con specifica delle figure che possono utilizzare una determinata
attrezzatura).
Il preposto non può dare ordini ad un operatore esterno. Nel caso in cui verifica che un
comportamento di questo risulta particolarmente avventato da mettere a repentaglio la salute
e sicurezza propria e altrui, ne deve dare immediata comunicazione ai referente dell’azienda
esterna e al proprio superiore.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 33
COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDDESTRAMENTO
COMUNICARE LA SICUREZZA
I primi elementi da considerare come atto preventivo sono: la comunicazione, la consultazione e
la collaborazione.
Infatti nessuna azione di prevenzione può avere successo, se non sussiste una corretta
comunicazione e collaborazione tra i vari soggetti coinvolti nel processo.
La comunicazione efficace è un processo complesso e articolato, che per essere efficace presuppone
un agire dinamico dei comunicandi, una volontà, un obiettivo ed un interesse comune.
Per mettere in moto un corretto sistema di comunicazione occorre in primo luogo: la disponibilità;
la partecipazione; la motivazione; la responsabilità dei partecipanti, in modo che il “ messaggio”, a
prescindere dal mezzo o dal canale di trasmissione, vada a buon fine e raggiunga gli scopi prefissati.
La comunicazione o la trasmissione di un messaggio, possono essere definiti corretti ed efficaci
solo se i loro contenuti sono stati compresi ed assimilati da chi li ha ricevuti.
Infatti non è tanto importante ciò che noi diciamo quanto ciò che il nostro ascoltatore ha inteso
del nostro messaggio.
Un gruppo di lavoro è costituito da un insieme di individui che interagiscono tra loro con una certa
regolarità, nella consapevolezza di dipendere l’uno dall’altro e di condividere gli stessi obiettivi e
gli stessi compiti
Ognuno svolge un ruolo specifico e riconosciuto, sotto la guida di un leader, basandosi sulla
circolarità della comunicazione, preservando il benessere dei singoli (clima) e mirando
parallelamente allo sviluppo dei singoli componenti e del gruppo stesso
Perché un gruppo di lavoro possa evolversi e maturare nel tempo e per permettere una maggiore
collaborazione tra i membri ed una loro partecipazione più attiva, è necessario che si passi dalla
semplice interazione ad una vera e propria integrazione, affinchè i partecipanti possano
condividere bisogni ed esigenze
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 34
Perchè un gruppo di lavoro sia efficace sono necessari questi elementi:
1. OBIETTIVO: deve essere chiaro, articolato in compiti e valutabile. Un obiettivo chiaro
contribuisce a consolidare la coesione e il senso di appartenenza, definisce il rapporto con
l’organizzazione e il clima interno
2. RUOLO: è la parte assegnata a ciascun membro del gruppo in funzione del riconoscimento delle
sue competenze e capacità. E’ anche l’insieme dei comportamenti che ci si attende da chi occupa
una certa posizione all’interno del gruppo stesso
3. METODO: sono i principi, le norme e i criteri che orientano l’attività del gruppo
4. COMUNICAZIONE: permette il funzionamento del lavoro di gruppo perché permette lo
scambio di informazioni. E’ di tipo interattivo (relazioni nel gruppo), informativo, trasformativo
(orientata al cambiamento)
5. CLIMA: è la qualità dell’ambiente del gruppo e la sua atmosfera. Si attua quando c’è il giusto
sostegno e calore, i ruoli sono riconosciuti, la comunicazione è aperta e fornisce feedback
accettabili sui comportamenti e sui risultati
6. SVILUPPO: identifica la crescita del sistema e dei singoli. E’ la creazione all’interno del gruppo
di un sapere condiviso e diffuso e la capacità di lavorare in modo efficace
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 35
INFORMAZIONE FORMAZIONE E
ADDESTRAMENTO
Questi tre elementi sono fondamentali affinchè possa esistere la sicurezza in azienda.
L’obiettivo è quello di dotare il personale di conoscenze ed abilità che, unitamente all’esperienza,
siano in grado di migliorare la competenza a la consapevolezza dei rischi aziendali sia in campo
infortunistico che di malattie professionali.
Obiettivo secondario, ma non meno importante, è quello di eliminare o ridurre gli infortuni e le
malattie professionali anche con una collaborazione attiva di tutti i lavoratori.




Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione,
alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro
Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri
soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla
acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda
e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.
Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto
di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e
le procedure di lavoro
Consapevolezza: comprensione interiore dell’impatto delle proprie azioni sull’ambiente
lavorativo circostante
Nell’effettuare le attività occorre prestare particolare attenzione alla presenza di lavoratori
immigrati in quanto una non corretta comprensione della lingua potrebbe nullificare l’intero
processo.
Articolo 36 - Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico
competente.
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni
aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di
sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a,) e al comma 2, lettere a), b) e c),
anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire
loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene
previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 36
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in
materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e
doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e
protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata
in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni
già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l’accordo di cui al
comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione
di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati
pericolosi.
5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione
all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
7. I dirigenti e i preposti ricevono, a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un
aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti
della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1. 200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)
7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui
all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei
lavoratori;
8. I soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti,
tramite l’accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di
lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa
dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n.
81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di
salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria
rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e
prevenzione dei rischi stessi.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 37
(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti
minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e
sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei
fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali
di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di
tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici
presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di
apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento
periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50
lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli
organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro,
durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire
loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la
formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della
lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente
decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni se concretamente disponibile in quanto
attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di
lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini
della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
ADDESTRAMENTO
L’addestramento è effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro e consiste nell’insegnamento
pratico ai lavoratori al fine del “saper fare”.
Generalmente questa attività è svolta proprio dal preposto il quale ha proprio il compito di
istruire i lavoratori sulle corrette procedure di lavoro sottolineando l’importanza e premiando i
comportamenti adeguati e biasimando e riprendendo quelli inadeguati.
E’ di fondamentale importanza l’apprendimento precoce delle corrette procedure di lavoro in
quanto l’addestramento di un lavoratore che ha acquisito comportamenti scorretti prevede, prima
dell’apprendimento dei comportamenti virtuosi, l’abolizione di quelli dannosi.
La norma prevede addestramento obbligatorio per i DPI di III categoria e, oltre a questi, per gli
otoprotettori.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 38
IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 39
IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - CONCETTI CHIAVE
Il D.lgs.81/08 è definito come il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro.
Vediamo alcuni concetti chiave, fondamentali come linea guida .
Sicurezza: La sicurezza, intesa come valore assoluto, non esiste e non può esistere, tuttavia può
essere considerata e ricercata come stato di fatto, di condizione ideale che tende a garantire
l’improbabilità che si verifichino incidenti e/o anomalie, in grado di alterare le condizioni di salute e
di sicurezza.
La salute è il bene primario e variabile di ogni individuo, lo stato di salute rappresenta, sul luogo di
lavoro buona integrazione tra uomo e ambiente di lavoro. La salute, definita nella Costituzione
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, come "stato di completo benessere fisico, psichico e
sociale e non semplice assenza di malattia", viene considerata un diritto e come tale si pone alla
base di tutti gli altri diritti fondamentali che spettano alle persone. Questo principio assegna agli
Stati e alle loro articolazioni compiti che vanno ben al di là della semplice gestione di un sistema
sanitario. In tale contesto, la salute viene considerata più un mezzo che un fine e può essere definita
come una risorsa di vita quotidiana che consente alle persone di condurre una vita produttiva a
livello individuale, sociale ed economico. La definizione di salute proposta dall'OMS è molto
impegnativa; infatti la sua traduzione in termini operativi e soprattutto in azioni, ha sempre suscitato
riflessioni, dubbi, discussioni.
La prevenzione è un termine specifico, che nella sfera del prevedibile consente, a fronte di
un’analisi intelligente dei possibili sviluppi, di anticipare i tempi e gli eventi. La prevenzione non si
concilia con l’improvvisazione, perciò richiede sempre particolari doti cognitive e una vigile e
costante attenzione. La prevenzione può essere personale o collettiva
Protezione è invece il porre in atto adoperare quanto previsto, ed in pratica utilizzare le misure di
prevenzione per evitare i danni.
Pericolo: È il nocciolo della questione in quanto non sussistono condizioni di lavoro esenti da
pericolo. Il pericolo può assumere molteplici aspetti e può essere definito come proprietà o qualità
intrinseca di un determinato fattore, fisico o meccanico, di provocare danni alla salute delle persone
o all’ambiente circostante.
Rischio: Probabilità che sia raggiunto il limite minimo di sicurezza, quindi la potenzialità di danno
nelle normali condizioni di esercizio, di lavoro o di mansione.
Il rischio può a sua volta essere visto sotto due aspetti: rischi per la sicurezza, connessi all’attività
generica dell’impresa, quali ad esempio quelli derivanti dall’uso di specifica attrezzatura e rischi per
la salute connessi all’uso nel ciclo produttivo di prodotti e sostanze e/o da fenomeni chimico fisici,
presenti negli ambienti di lavoro.
La frequenza: È la valutazione della durata dell’esposizione del singolo lavoratore al potenziale
pericolo (ad esempio quante volte al giorno un operatore sale e scende le scale...).
La frequenza di esposizione può essere classificata in:
Occasionale (usa la scala solo ogni tanto)
Frequente (usa la scala spesso e volentieri)
Continua (l’uso della scala fa parte della mansione)
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 40
La probabilità: La probabilità del verificarsi di un evento dannoso è legata alla frequenza
dell’esposizione al rischio, tuttavia spesso essa dipende dalla fiducia che un individuo assegna al
suo verificarsi, ovvero alla condizione limite di un evento che se raggiunto può provocare un danno
alle persone e/o all’ambiente.
La probabilità può anche essere stimata su dati statistici.
Danno: È la conseguenza estrema della esposizione al rischio che rappresenta e si identifica con una
alterazione delle normali condizioni fisiche di una o più persone, dell’ambiente circostante e/o dei
luoghi di lavoro.
Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza
dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività,
finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il
programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza
(D.lgs 81/08)
A norma dell'art. 17 del D.Lgs. 81/2008, la valutazione del rischio per la sicurezza e la salute dei
lavoratori è obbligo del datore di lavoro non delegabile. L’adempiere a quest’obbligo gli consente
di arrivare ad una conoscenza approfondita di ogni tipologia di pericolo, e della probabilità che
questi si possa tradurre in un danno, presente nella realtà lavorativa di cui è responsabile. La
valutazione del rischio è preliminare a tutta la successiva fase di individuazione delle misure di
prevenzione e protezione e di programmazione temporale delle stesse.
In particolare, il Datore di lavoro elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività
lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri
di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità,
brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento
operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione
individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli
di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli
dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente
soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha
partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che
richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e
addestramento.
La valutazione dei rischi consente al Datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono
effettivamente necessari per la salvaguardia, la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Dal punto di vista operativo il primo atto da compiere è l’individuazione dei fattori di rischio
presenti sul luogo di lavoro, quindi la valutazione del rischio e, a seguito di quest’ultima,
l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione ritenute opportune e la programmazione,
nel tempo, delle stesse.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 41
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Il processo logico utilizzato nell’individuare e valutare i rischi di cui all’Articolo 28 Comma 1 del
Decreto Legislativo 81- 2008 si origina attraverso l’identificazione dei pericoli e si sviluppa nella
ricognizione degli esposti e nella stima del rischio effettivo.
Per l’attuazione della valutazione dei rischi si esaminano tutte le mansioni presenti
nell’organigramma dell’Azienda, le attività svolte dagli addetti alle stesse (ordinarie e
straordinarie), gli ambienti di lavoro, gli impianti, le strutture e le attrezzature presenti.
Tutto questo è valutato secondo i disposti dei Titoli Specifici del sopracitato Decreto e dei relativi
Allegati Tecnici nonché delle leggi collegate a specifiche tipologie di rischio.
L’individuazione e valutazione dei rischi viene condotta sulla base delle sotto elencate attività:
-
-
raccolta ed esame delle informazioni e documentazioni riguardanti l’attività ed il luogo da
valutare ( ad esempio i cicli di lavoro, i dati statistici sugli infortuni e sulle malattie
professionali, la documentazione, istruzioni per l’uso e la manutenzione delle macchine,
schede di sicurezza dei prodotti utilizzati, etc).
osservazione e verifica delle attrezzature e dell’ambiente di lavoro.
identificazione delle diverse attività svolte nei luoghi di lavoro ed osservazione delle
modalità di loro relativa esecuzione.
esame dei fattori individuali che possono incidere sulla sicurezza degli addetti alla attività
produttiva, quali l’età, il genere e la popolazione di appartenenza.
esame degli aspetti organizzativi e delle procedure.
Le situazioni rilevate vengono quindi confrontate con i principi gerarchici di prevenzione indicati
all’art.15 del D.Lgs. 81/2008 ed in particolare:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente
nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei
fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione
alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti
di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e
produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di
quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al
rischio;
h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
j) il controllo sanitario dei lavoratori;
k) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua
persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
l) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
m) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
n) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 42
l’istruzioni adeguate ai lavoratori;
la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo
dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
s) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
t) l’ uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
u) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai
dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
o)
p)
q)
r)
- identificazione dei pericoli e dei rischi relativi a reparti od ad aree produttive, con il
coinvolgimento di ciascuna mansione che abbia svolgimento allo interno di tali zone
identificate.
- riscontro dettagliato delle misure attuate per eliminare o minimizzare i rischi rilevati, nonché
determinazione dei programmi di attuazione delle misure previste.
Oltre a quanto sopra, la documentazione in oggetto comprende una valutazione specifica del rischio
incendio; una valutazione specifica in merito alla tematica delle lavoratrici madri, puerpere o in
allattamento, nonché alla protezione dei giovani sul lavoro.
Gli interventi migliorativi programmati comprendono tanto misure tecniche, quanto approfondite
misure organizzative quali informazione e addestramento degli addetti, procedure di lavoro,
sorveglianza sanitaria, dispositivi individuali di protezione, manutenzione periodica e cicli di
controllo
La valutazione viene effettuata dal datore di lavoro in collaborazione Il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione con il Medico Competente e la consultazione del Responsabile dei
Lavoratori per la Sicurezza.
Nella stesura della valutazione si tiene conto di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui
anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, nonché quelli connessi alle differenze di genere,
all’età, alla provenienza da altri Paesi.
Ruolo determinante è quello del Medico Competente, coinvolto nello sviluppo della Valutazione
dei Rischi con particolare riferimento alle problematiche di tipo sanitario nonché nello sviluppo del
protocollo di sorveglianza degli addetti alle attività.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 43
Il rischio per la salute e la sorveglianza sanitaria
Come sottolineato precedentemente il Medico Competente è coinvolto nello sviluppo della
Valutazione dei Rischi con particolare riferimento alle problematiche di tipo sanitario.
Nel momento in cui il lavoratore, in base alla valutazione dei rischi, risulta esposto a specifici rischi
per la salute, viene sottoposto a sorveglianza sanitaria.
Le visite effettuate sono relative ai rischi a cui questi viene potenzialmente esposto.
Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui
all’articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
lavorativi;
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è
destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità
alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa,
viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal
medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento
motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati
dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa
svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata
superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di
lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di
prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
(sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro il medico competente)
a) Abrogata
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
(sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro il datore di lavoro - dirigente)
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e
biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle
condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì
finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti.
4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione
delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e
della alcol dipendenza.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 44
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25,
comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’ allegato 3a e predisposta su formato cartaceo o
informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53.
(sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro il medico competente)
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei
seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio
per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.
(sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro il medico competente)
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
8. Abrogato.
9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso
ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza
territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la
revoca del giudizio stesso.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 45
I LUOGHI DI LAVORO
Si intendono i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità
produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al
lavoratore nell’ambito del proprio lavoro (es area cortilare).
La valutazione prende in considerazione
Ambienti di Lavoro
- Stabilità e solidità
- Altezza, cubatura e superficie
- Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e
rampe di carico
- Luoghi di passaggio
- Posti di lavoro
Vie di transito
- Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi
- Vie e uscite di emergenza.
- Porte e portoni
- Scale
- Luoghi di lavoro esterni, interrati o in quota
Microclima
- Aerazione, temperatura, umidità
- Presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi
Illuminazione
- Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro
Servizi
- Locali di riposo e refezione
- Spogliatoi e armadi per il vestiario
- Servizi igienico assistenziali
- Primo soccorso
Altri pericoli
- Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos, Attrezzature di sollevamento
per persone o cose, impianti elettrici, ecc.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 46
IL RISCHIO RUMORE
Il suono / rumore non e’ altro che una variazione della pressione nell’aria che l’orecchio umano
puo’ percepire.
Il livello di pressione sonora viene misurato in decibel (dB).
I rumori producono effetti dannosi sia sul sistema uditivo che su altri organi ed apparati (effetti
extrauditivi). Per quanto riguarda gli effetti uditivi essi sono in relazione diretta col livello sonoro e
la durata di esposizione, per questo motivo la valutazione del rumore effettuata da tecnici
competenti deve tener presenti questi due fattori.
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
La valutazione del rischio rumore ha il fine di identificare i lavoratori esposti ed i luoghi di lavoro a
rischio per attuare le misure preventive e protettive (D.Lgs. 195/06).
Sono soggette all'obbligo di valutazione del rischio da rumore le attività alle quali sono addetti
lavoratori subordinati o ad essi equiparati.
La valutazione è generalmente effettuata tramite rilievi strumentali (fonometro). La valutazione
determina il livello di rumore emesso dalle attrezzature di lavoro e il livello di esposizione degli
addetti in funzione della mansione svolta.
I parametri della valutazione sono:



la pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea
ponderata in frequenza «C»;
il livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 (micro)gPa]:
valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una
giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990
punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
il livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,8h): valore medio, ponderato in funzione
del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di
cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990
punto 3.6, nota 2.
I livello di soglia di LEX,8h da cui scaturisce il rischio è 80 dB(A). Gli obblighi prevenzionali sono
differenti in funzione del valore di esposizione individuale Le misure di prevenzione e protezione
attuate si individuano come comunicazione, informazione e formazione; segnaletica di sicurezza;
idonei dispositivi di protezione individuali; sorveglianza sanitaria.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 47
La normativa in particolare individua tali limiti:
Oltre ad analizzare il livello si esposizione personale quotidiana, il Datore di Lavoro deve tener
conto dell’attenuazione fornita dai dispositivi di protezione individuale.
Riepilogando pertanto in base alle fasce di rischio questi sono i provvedimenti da adottare in
funzione della fascia in cui il lavoratore è ubicato:
Esposizione inferiore agli 80 dB(A)
Il Datore di Lavoro ha come unico obbligo il mantenimento delle condizioni esistenti che
comportano l’esclusione del rischio.
Esposizione compresa tra 80 dB(A) e 85 dB(A)
Informazione e formazione dei lavoratori in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione
al rumore.
Messa a disposizione dei dispositivi individuali di protezione dell’udito.
Sorveglianza sanitaria dei lavoratori su specifica richiesta di questi ultimi con parere
favorevole del Medico competente.
Esposizione superiore a 85 dB(A)
Esposizione di apposita segnaletica, perimetrazione e limitazione di accesso ai luoghi di
lavorazione nei quali i lavoratori possono essere esposti a rumore superiore ai valori superiori di
azione.
Obbligo di utilizzo di dispositivi individuali di protezione dell’udito.
Elaborazione ed applicazione di un programma di misure tecniche ed organizzative volte a
ridurre l’esposizione a rumore.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 48
Sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
Compito del preposto è verificare:

che tutti i lavoratori utilizzino i mezzi di protezione, quando necessari e rispettino le norme di
sicurezza stabilite dall’azienda in merito al rischio citato,

che tutti i lavoratori ricevano l’informazione/formazione prevista dalla normativa di legge, con
riferimento particolare ai casi di cambio mansione e neo assunti

informino l’RSPP nel caso ci siano mutamenti di personale nelle varie mansioni o le mansioni
includano operazioni differenti da quelle previste dalla valutazione del rumore in modo che
questi possa effettuare i dovuti aggiornamenti al rapporto di valutazione o alla valutazione
stessa

informino l’RSPP nel caso ci siano mutamenti di lay out dei macchinari o vengano
inseriti/cambiati macchinari nel reparto

Occorre prestare particolare attenzione ai reparti l’esposizione al rischio rumore non
prevede l’uso degli otoprotettori tranne per attività ben specifiche che prevedono
l’utilizzo di attrezzature particolarmente rumorose (ad esempio nel reparto rammendo
l’utilizzo dell’aria compressa prevede che le operatrici indossino gli otoprotettori)

Il preposto deve inoltre conoscere eventuali prescrizioni dei lavoratori che impongano l’obbligo
di utilizzo degli otoprotettori anche in aree in cui generalmente tale obbligo non sussiste.
La valutazione del rumore va aggiornata con rilevazioni strumentali:
a) ogni qualvolta vi sia un mutamento delle condizioni di rischio, ovvero modifiche nei
macchinari/attrezzature e modifiche di layout
b) in assenza di modifiche ogni 4 anni.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 49
IL RISCHIO VIBRAZIONI
Sono oscillazioni intorno ad un punto di equilibrio che si trasmettono attraverso corpi solidi.
Dal punto di vista igienistico le vibrazioni si distinguono vibrazioni trasmesse al sistema manobraccio e vibrazioni trasmesse al corpo intero.
Le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio sono le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al
sistema mano-braccio, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in
particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari.
Le vibrazioni trasmesse al corpo intero sono le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo
intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi
del rachide.
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Anche la valutazione del rischio vibrazioni prevede dei rilievi strumentali. La valutazione determina
il livello di vibrazioni emesso dalle attrezzature di lavoro e il livello di esposizione degli addetti in
funzione della mansione svolta.
La valutazione tiene conto dei rischi provocati dalle vibrazioni ai sistema mano-braccio e corpo
intero.
VIBRAZIONI MANO-BRACCIO



Valore limite di esposizione giornaliero normalizzato sulle 8 ore: 5 m/s2
Valore limite di esposizione su periodi brevi: 20 m/s2
Valore di esposizione che fa scattare l’azione normalizzato sulle 8 ore : 2,5 m/s2
VIBRAZIONI CORPO INTERO
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 50



Valore limite di esposizione giornaliero normalizzato sulle 8 ore: 1,0 m/s2
Valore limite di esposizione su periodi brevi: 1,5 m/s2
Valore di esposizione che fa scattare l’azione normalizzato sulle 8 ore : 0,5 m/s2
Nel caso in cui vengano superati i valori di azione il Datore di Lavoro dovrà attuare idonee misure
di prevenzione e protezione volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono.
Tali misure prevedono la scelta di attrezzature adeguate che riducono il più possibile i rischi
derivanti dalle vibrazioni; la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione; la
comunicazione, l’informazione e la formazione dei lavoratori; l’uso di idonei DPI, la sorveglianza
sanitaria per gli addetti.
Compito del preposto è verificare:

che tutti i lavoratori utilizzino i mezzi di protezione, ove pevisti, e rispettino le norme di
sicurezza stabilite dall’azienda in merito al rischio citato,

che tutti i lavoratori ricevano l’informazione/formazione prevista dalla normativa di legge, con
riferimento particolare ai casi di cambio mansione e neo assunti

informino l’RSPP nel caso ci siano mutamenti di personale nelle varie mansioni o le mansioni
includano operazioni differenti da quelle previste dalla valutazione delle vibrazioni in modo che
questi possa effettuare i dovuti aggiornamenti al rapporto di valutazione o alla valutazione
stessa

informino l’RSPP nel caso ci siano mutamenti di lay out dei macchinari o vengano
inseriti/cambiati macchinari nel reparto

Il preposto deve inoltre conoscere eventuali prescrizioni dei lavoratori.
La valutazione delle vibrazioni va aggiornata con rilevazioni strumentali:
c) ogni qualvolta vi sia un mutamento delle condizioni di rischio, ovvero modifiche nei
macchinari/attrezzature e modifiche di layout
d) in assenza di modifiche ogni 4 anni.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 51
LE RADIAZIONI OTTICHE
Le radiazioni ottiche possono essere generate da:
 sorgenti naturali
 sorgenti artificiali
La sorgente naturale per eccellenza è il sole che è caratterizzato da una emissione su tutto lo spettro
elettromagnetico.
Le sorgenti artificiali si differenziano a seconda:
• del principale spettro di emissione
• del tipo di fascio emesso (coerente o incoerente)
La luce incoerente è quella da tutti conosciuta cioè policromatica e senza coerenza di fase.
La luce coerente è quella monocromatica e con coerenza di fase.
SORGENTI NON COERENTI
SORGENTI COERENTI
I fattori che influenzano il rischio sono:
• fattori fisici:
 lunghezza d’onda
 valori di irradianza
 divergenza e coerenza
 dimensioni della sorgente
• fattori biologici:
 proprietà ottiche delle strutture esposte
L’insieme dei citati fattori determina se la radiazione può raggiungere una determinata struttura
biologica e come la stessa viene riflessa, trasmessa e assorbita.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 52
Gli effetti e i conseguenti danni sulle strutture biologiche si distinguono in effetti fotochimici ed
effetti termici.
I principali rischi per l'uomo derivanti da un'eccessiva esposizione a radiazioni ottiche riguardano
essenzialmente due organi bersaglio, l'occhio in tutte le sue parti (cornea, cristallino e retina) e la
cute.
LA VALUTAZIONE
Nell'ambito della valutazione dei rischi il Datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o
calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori. La valutazione è
generalmente effettuata tramite rilievi strumentali.
I valori limite di esposizione alle radiazioni ottiche sono determinati da formule. Tali formule
dipendono dal tipo della radiazione emessa dalla sorgente e i risultati devono essere comparati con i
corrispondenti valori limite di esposizione indicati.
Se la valutazione dei rischi mette in evidenza che i valori limite d’esposizione possono essere
superati, il Datore di lavoro definisce e attua un programma d'azione che comprende misure
tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che l’esposizione superi i valori limite. Tali misure
comprendono la scelta di attrezzature che emettono meno radiazioni ottiche, la limitazione e la
durata del livello di esposizione; la comunicazione, informazione e formazione; l’adeguata
segnaletica; l’utilizzo di idonei DPI (schermi, occhiali, creme di protezione); sorveglianza sanitaria.
I valori limite di esposizione per le radiazioni incoerenti sono riportati nell' ALLEGATO XXXVII,
parte I mentre quelli per le radiazioni coerenti sono riportati nell' ALLEGATO XXXVII, parte II.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 53
PARTE I – RADIAZIONI OTTICHE NON COERENTI
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 54
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 55
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 56
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 57
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 58
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 59
PARTE II – RADIAZIONI LASER
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 60
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 61
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 62
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 63
Compito del preposto è verificare:

che tutti i lavoratori utilizzino i mezzi di protezione, quando necessari e rispettino le norme di
sicurezza stabilite dall’azienda in merito al rischio citato,

che tutti i lavoratori ricevano l’informazione/formazione prevista dalla normativa di legge, con
riferimento particolare ai casi di cambio mansione e neo assunti

informino l’RSPP nel caso ci siano mutamenti di personale nelle varie mansioni o le mansioni
includano operazioni differenti da quelle previste dalla valutazione in modo che questi possa
effettuare i dovuti aggiornamenti al rapporto di valutazione o alla valutazione stessa

informino l’RSPP nel caso ci siano mutamenti di lay out dei macchinari o vengano
inseriti/cambiati macchinari nel reparto

Il preposto deve inoltre conoscere eventuali prescrizioni dei lavoratori.
La valutazione va aggiornata con rilevazioni strumentali:
a) ogni qualvolta vi sia un mutamento delle condizioni di rischio, ovvero modifiche nei
macchinari/attrezzature e modifiche di layout
b) in assenza di modifiche ogni 4 anni.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 64
LE RADIAZIONI IONIZZANTI
Tra i tipi di inquinamento a cui l’uomo può essere sottoposto, quello dovuto a radiazioni ionizzanti
è sicuramente il più subdolo in quanto non abbiamo organi sensoriali che ci allertino della sua
presenza.
Per quanto concerne i danni da esposizione a radiazioni ionizzanti, la funzione più facilmente
danneggiabile è quella riproduttiva (gonadi), in quanto il patrimonio genetico può essere
danneggiato dalla esposizione a radiazioni. Le parti dell’organismo più aggredibili sono, invece, il
midollo osseo, in quanto le cellule del sangue sono molto sensibili a questo tipo di radiazioni, e la
pelle, che può essere danneggiata degenerando in malattie neoplastiche.
L’esposizione alle radiazioni ionizzanti comporta per il lavoratore un rischio rappresentato dalla
probabilità del verificarsi del danno biologico.
Pertanto, tale considerazione ha comportato in campo mondiale, una crescente attenzione verso i
problemi della protezione dell’uomo e dell’ambiente, stimolando ricerche da parte di numerose
commissioni internazionali e nazionali, con l’intento di chiarire i vari aspetti dei danni causati dalle
radiazioni e di studiare le tecniche e i metodi per migliorare gli standard di protezione.
E’ nata così la radioprotezione, che è definibile come l’insieme di principi, tecniche e
raccomandazioni volte alla salvaguardia dei singoli individui e della popolazione ed a prevenire o
ridurre, entro limiti accettabili, i rischi di danni causati dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.
I fattori fisici che influenzano la riduzione della irradiazione esterna sono il tempo, la distanza e la
schermatura.
E’ esposto a radiazioni ionizzanti il personale sanitario che opera in ambienti quali la radiologia o la
medicina nucleare. Aree potenzialmente a rischio possono essere quelle sotterranee per la presenza
di radon.
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Il D.Lgs. 230/95 (e successive modifiche ed integrazioni) fissa i seguenti limiti di dose efficace
assorbita per il corpo intero e di dose equivalente per alcuni organi interni. I valori delle dosi
assorbite devono essere ottenuti tenendo conto del tipo di radiazione ionizzante cui il lavoratore è
esposto e degli eventuali fattori di ponderazione degli organi o tessuti irradiati.
In base ai valori di dose assorbita il Decreto suddivide i lavoratori in tre categorie:
Dose efficace
LAVORATORI ESPOSTI
LAVORATORI ESPOSTI
INDIVIDUI DELLA POPOLAZIONE
CATEGORIA A
CATEGORIA B
20
6
1
150
50
15
500
150
50
500
150
50
Dose equivalente



cristallino
pelle (dose media su 1
cm²)
mani, avambracci, piedi
e caviglie
Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori i cui valori di dose superino i valori
di categoria A o B. La valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti deve
essere effettuata avvalendosi della figura dell'esperto qualificato in radioprotezione.
Minore è il tempo di esposizione alle radiazioni ionizzanti e minore è la dose assorbita.
La distanza che intercorre tra sorgente ed operatore è molto importante nel computo della dose
assorbita, in quanto l’intensità della esposizione e quindi della dose assorbita si riduce notevolmente
con la distanza. Uno degli organi più a rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti è l’occhio, in
quanto non è un organo interno ed inoltre viene istintivamente portato a breve distanza dalla
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 65
sorgente irradiante. Per attenuare il rischio di danneggiamento, laddove non è modificabile con
opportuni strumenti la distanza tra la sorgente e l’operatore, è consigliabile l’interposizione di
schermi protettivi (occhiali, etc.)
Per minimizzare l’irradiazione interna del nostro organismo bisogna evitare di inalare o di assorbire
attraverso la pelle la sorgente radioattiva. A tale scopo, l’inalazione si minimizza lavorando,
laddove sia possibile, in presenza di cappe aspiranti ed evitando di fumare. Il meccanismo,
attraverso il quale la radioattività si introduce nel nostro organismo con il fumo, è mediato dalla
formazione di particelle carboniose durante la combustione del tabacco. Per rilevare l’entità della
contaminazione interna è necessario sottoporre il lavoratore a indagini sofisticate. Per evitare
l’assorbimento attraverso la pelle, sarà necessario adoperare sempre - durante le manipolazioni guanti di materiale impermeabile, che andranno immediatamente e adeguatamente eliminati, onde
evitare ulteriori contaminazioni toccando oggetti che vengono utilizzati anche per altri scopi e da
personale non addetto alla manipolazione di sostanze radioattive. A questo scopo, è bene ricordare
che gli indumenti utilizzati nelle zone a rischio non dovranno mai essere portati al di fuori delle
stesse.
Al termine di una giornata lavorativa, va eseguito un accurato controllo - con opportuna
strumentazione - sia delle superfici lavorative che del proprio corpo e laddove venga riscontrata una
situazione anomala, provvedere con lavaggi ripetuti. Nel caso la contaminazione persista dopo i
lavaggi, è bene avvisare l’autorità competente.
Compito del preposto è verificare:

che tutti i lavoratori utilizzino i mezzi di protezione, quando necessari e rispettino le norme di
sicurezza stabilite dall’azienda in merito al rischio citato,

che tutti i lavoratori ricevano l’informazione/formazione prevista dalla normativa di legge, con
riferimento particolare ai casi di cambio mansione e neo assunti

informino l’RSPP nel caso ci siano mutamenti di personale nelle varie mansioni o le mansioni
includano operazioni differenti da quelle previste dalla valutazione in modo che questi possa
effettuare i dovuti aggiornamenti al rapporto di valutazione o alla valutazione stessa

informino l’RSPP nel caso ci siano mutamenti di lay out dei macchinari o vengano
inseriti/cambiati macchinari nel reparto

Il preposto deve inoltre conoscere eventuali prescrizioni dei lavoratori.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 66
I CAMPI ELETTROMAGNETICI
I campi elettrici sono creati da differenze di potenziale elettrico, o tensioni: più alta è la tensione,
più intenso è il campo elettrico risultante.
I campi magnetici si creano quando circola una corrente elettrica: più alta è la corrente, più intenso
è il campo magnetico. Un campo elettrico esiste anche se non c’è corrente. Se circola una corrente,
l’intensità del campo magnetico varia con il consumo di potenza, mentre l’intensità del campo
elettrico rimane costante.
Nel corpo umano esistono piccolissime correnti dovute a reazioni chimiche che sono parte delle
normali funzioni fisiologiche.
Ad esempio la digestione, l’attività cerebrale, l’attività cardiaca, etc. sono tutte accompagnate da
una ridistribuzione di particelle cariche.
I campi elettrici a bassa frequenza agiscono sul corpo umano come agiscono su qualsiasi altro
mezzo composto da particelle cariche influenzando la distribuzione.
I campi elettrici influenzano la distribuzione delle cariche elettriche e provocano un flusso di
corrente attraverso il corpo verso terra.
I campi magnetici a bassa frequenza provocano la circolazione di correnti all’interno del corpo
umano di intensità dipendente dall’intensità del campo magnetico esterno.
Se sufficientemente elevate tali correnti possono provocare la stimolazione di nervi e muscoli o
influenzare altri processi biologici.
I campi elettromagnetici a radiofrequenza provocano il riscaldamento dei tessuti biologici.
Quando un individuo si trova immerso in un campo elettromagnetico, ha luogo una interazione tra
le forze del campo e le cariche e le correnti elettriche presenti nei tessuti dell'organismo.
Il risultato della interazione è sempre una perturbazione, intesa come deviazione dalle condizioni di
equilibrio elettrico a livello molecolare.
Ciò non comporta, necessariamente, un effetto biologico ed un effetto biologico non comporta, a
sua volta, un effetto sanitario, ossia un danno alla salute.
Un danno per la salute si verifica quando l'effetto biologico va oltre la capacità di intervento dei
meccanismi di adattamento e compensazione dell'organismo.
Le interazioni dipendono sostanzialmente dalla frequenza, mentre gli effetti biologici sono tanto più
consistenti quanta più energia viene deportata nei tessuti, per quanto tempo e con quali modalità.
Gli effetti sanitari dipendono anche da fattori soggettivi (sesso, età, condizioni di salute, sensibilità
individuale, predisposizione genetica).
Gli effetti biologici sono direttamente correlati, non tanto all'intensità dei campi esterni
all'organismo, quanto piuttosto alle grandezze indotte al suo interno.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 67
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Articolo 206 - Campo di applicazione
1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la
sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall'articolo
207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di
correnti indotte e dall'assorbimento di energia, e da correnti di contatto.
2. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal
contatto con i conduttori in tensione.
Articolo 207 - Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono per:
a) campi elettromagnetici: campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel
tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz;
b) valori limite di esposizione : limiti all'esposizione a campi elettromagnetici che sono basati direttamente
sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i
lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi a breve termine per la
salute conosciuti;
c) valori di azione: l'entità' dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini di intensità di campo
elettrico (E), intensità di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) , corrente indotta attraverso gli
arti (IL), e densità di potenza (S), che determina l'obbligo di adottare una o più delle misure specificate nel
presente capo. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione.
Nell'ambito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o
calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori.
Se la valutazione dei rischi mette in evidenza che i valori limite d’esposizione possono essere
superati, il Datore di lavoro definisce e attua un programma d'azione che comprende misure
tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che l’esposizione superi i valori limite. Tali misure
comprendono la scelta di attrezzature che emettono campi elettromagnetici di intensità inferiore, la
limitazione e la durata del livello di esposizione; la comunicazione, informazione e formazione;
l’adeguata segnaletica; l’utilizzo di idonei DPI; sorveglianza sanitaria.
I valori limite di esposizione sono riportati nell' ALLEGATO XXXVI, lettera A, tabella 1 e lettera B,
tabella 2.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 68
CAMPI ELETTROMAGNETICI
Le seguenti grandezze fisiche sono utilizzate per descrivere l'esposizione ai campi elettromagnetici:
Corrente di contatto (IC). La corrente che fluisce al contatto tra un individuo ed un oggetto conduttore
caricato dal campo elettromagnetico. La corrente di contatto è espressa in Ampere (A).
Corrente indotta attraverso gli arti (IL). La corrente indotta attraverso qualsiasi arto, a frequenze comprese tra
10 e 110 MHz, espressa in Ampere (A).
Densità di corrente (J). È definita come la corrente che passa attraverso una sezione unitaria perpendicolare
alla sua direzione in un volume conduttore quale il corpo umano o una sua parte. È espressa in Ampere per
2
metro quadro (A/m ).
Intensità di campo elettrico. È una grandezza vettoriale (E) che corrisponde alla forza esercitata su una
particella carica indipendentemente dal suo movimento nello spazio. È espressa in Volt per metro (V/m).
Intensità di campo magnetico. È una grandezza vettoriale (H) che, assieme all'induzione magnetica,
specifica un campo magnetico in qualunque punto dello spazio. È espressa in Ampere per metro (A/m).
Induzione magnetica. È una grandezza vettoriale (B) che determina una forza agente sulle cariche in
movimento. È espressa in Tesla (T). Nello spazio libero e nei materiali biologici l'induzione magnetica e
-1
-7
l'intensità del campo magnetico sono legate dall'equazione 1 A m = 4π 10 T.
Densità di potenza (S). Questa grandezza si impiega nel caso delle frequenze molto alte per le quali la
profondità di penetrazione nel corpo è modesta. Si tratta della potenza radiante incidente
perpendicolarmente a una superficie, divisa per l'area della superficie in questione ed è espressa in Watt per
2
metro quadro (W/m ).
Assorbimento specifico di energia (SA). Si definisce come l'energia assorbita per unità di massa di tessuto
biologico e si esprime in Joule per chilogrammo (J/kg). Nella presente direttiva esso si impiega per limitare
gli effetti non termici derivanti da esposizioni a microonde pulsate.
Tasso di assorbimento specifico di energia (SAR). Si tratta del valore mediato su tutto il corpo o su alcune
parti di esso, del tasso di assorbimento di energia per unità di massa di tessuto corporeo ed è espresso in
Watt per chilogrammo (W/kg). Il SAR a corpo intero è una misura ampiamente accettata per porre in
rapporto gli effetti termici nocivi dell'esposizione a radiofrequenze (RF). Oltre al valore del SAR mediato su
tutto il corpo, sono necessari anche valori locali del SAR per valutare e limitare la deposizione eccessiva di
energia in parti piccole del corpo conseguenti a particolari condizioni di esposizione, quali ad esempio il caso
di un individuo in contatto con la terra, esposto a RF dell'ordine di pochi MHz e di individui esposti nel campo
vicino di un'antenna.
Tra le grandezze sopra citate, possono essere misurate direttamente l'induzione magnetica, la corrente
indotta attraverso gli arti e la corrente di contatto, le intensità di campo elettrico e magnetico, e la densità di
potenza.
A. VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE
Per specificare i valori limite di esposizione relativi ai campi elettromagnetici, a seconda della frequenza,
sono utilizzate le seguenti grandezze fisiche:

sono definiti valori limite di esposizione per la densità di corrente relativamente ai campi variabili nel
tempo fino a 1 Hz, al fine di prevenire effetti sul sistema cardiovascolare e sul sistema nervoso centrale;

fra 1 Hz e 10 MHz sono definiti valori limite di esposizione per la densità di corrente, in modo da
prevenire effetti sulle funzioni del sistema nervoso;

fra 100 kHz e 10 GHz sono definiti valori limite di esposizione per il SAR, in modo da prevenire stress
termico sul corpo intero ed eccessivo riscaldamento localizzato dei tessuti. Nell'intervallo di frequenza
compreso fra 100 kHz e 10 MHz, i valori limite di esposizione previsti si riferiscono sia alla densità di
corrente che al SAR;

fra 10 GHz e 300 GHz sono definiti valori limite di esposizione per la densità di potenza al fine di
prevenire l'eccessivo riscaldamento dei tessuti della superficie del corpo o in prossimità della stessa.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 69
TABELLA 1
Valori limite di esposizione (articolo 208, comma 1).
Tutte le condizioni devono essere rispettate.
Intervallo di
frequenza
Densità di
corrente
per capo e
tronco
SAR
mediato sul
corpo
intero
SAR localizzato
(capo e tronco)
SAR localizzato
(arti)
(W/kg)
(W/kg)
Densità
di
potenza
2
(W/m )
J (mA/m )
(rms)
(W/kg)
Fino a 1 Hz
40
/
/
/
/
1 – 4 Hz
40/f
/
/
/
/
4 – 1000 Hz
10
/
/
/
/
1000 Hz –
100 kHz
f/100
/
/
/
/
100 kHz –
10 Mhz
f/100
0,4
10
20
/
10 MHz –
10 GHz
/
0,4
10
20
/
10 – 300
GHz
/
/
/
/
50
2
Note:
1. f è la frequenza in Hertz.
2. I valori limite di esposizione per la densità di corrente si prefiggono di proteggere dagli effetti acuti,
risultanti dall'esposizione, sui tessuti del sistema nervoso centrale nella testa e nel torace. I valori limite di
esposizione nell'intervallo di frequenza compreso fra 1 Hz e 10 MHz sono basati sugli effetti nocivi accertati
sul sistema nervoso centrale. Tali effetti acuti sono essenzialmente istantanei e non v'è alcuna
giustificazione scientifica per modificare i valori limite di esposizione nel caso di esposizioni di breve durata.
Tuttavia, poiché i valori limite di esposizione si riferiscono agli effetti nocivi sul sistema nervoso centrale, essi
possono permettere densità di corrente più elevate in tessuti corporei diversi dal sistema nervoso centrale a
parità di condizioni di esposizione.
3. Data la non omogeneità elettrica del corpo, le densità di corrente dovrebbero essere calcolate come
medie su una sezione di 1 cm2 perpendicolare alla direzione della corrente.
4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di picco della densità di corrente possono essere ottenuti
moltiplicando il valore efficace rms per (2)1/2.
5. Per le frequenze fino a 100 kHz e per i campi magnetici pulsati, la massima densità di corrente associata
agli impulsi può essere calcolata in base ai tempi di salita/discesa e al tasso massimo di variazione
dell'induzione magnetica. La densità di corrente indotta può essere confrontata con il corrispondente valore
limite di esposizione. Per gli impulsi di durata tp la frequenza equivalente per l'applicazione dei limiti di
esposizione va calcolata come f = 1/(2tp).
6. Tutti i valori di SAR devono essere ottenuti come media su un qualsiasi periodo di 6 minuti.
7. La massa adottata per mediare il SAR localizzato è pari a ogni 10 g di tessuto contiguo. Il SAR massimo
ottenuto in tal modo costituisce il valore impiegato per la stima dell'esposizione. Si intende che i suddetti 10
g di tessuto devono essere una massa di tessuto contiguo con proprietà elettriche quasi omogenee. Nello
specificare una massa contigua di tessuto, si riconosce che tale concetto può essere utilizzato nella
dosimetria numerica ma che può presentare difficoltà per le misurazioni fisiche dirette. Può essere utilizzata
una geometria semplice quale una massa cubica di tessuto, purché le grandezze dosimetriche calcolate
assumano valori conservativi rispetto alle linee guida in materia di esposizione.
8. Per esposizioni pulsate nella gamma di frequenza compresa fra 0,3 e 10 GHz e per esposizioni
localizzate del capo, allo scopo di limitare ed evitare effetti uditivi causati da espansione termoelastica, si
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 70
raccomanda un ulteriore valore limite di esposizione. Tale limite è rappresentato dall'assorbimento specifico
(SA) che non dovrebbe superare 10 mJ/kg calcolato come media su 10 g di tessuto.
9. Le densità di potenza sono ottenute come media su una qualsiasi superficie esposta di 20 cm2 e su un
qualsiasi periodo di 68/f1,05 minuti (f in GHz) per compensare la graduale diminuzione della profondità di
penetrazione con l'aumento della frequenza. Le massime densità di potenza nello spazio, mediate su una
superficie di 1 cm2, non dovrebbero superare 20 volte il valore di 50 W/m2.
10. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati o transitori o in generale per quanto riguarda
l'esposizione simultanea a campi di frequenza diversa, è necessario adottare metodi appropriati di
valutazione, misurazione e/o calcolo in grado di analizzare le caratteristiche delle forme d'onda e la natura
delle interazioni biologiche, tenendo conto delle norme armonizzate europee elaborate dal CENELEC.
B. VALORI DI AZIONE
I valori di azione di cui alla tabella 2 sono ottenuti a partire dai valori limite di esposizione secondo le basi
razionali utilizzate dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti
(ICNIRP) nelle sue linee guida sulla limitazione dell'esposizione alle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP 7/99).
TABELLA 2
Valori di azione (articolo 208, comma 2)
[valori efficaci (rms) imperturbati]
Intervallo
di
frequenza
Intensità
di campo
elettrico
E (V/m)
Intensità di
campo
magnetico
H (A/m)
Induzione
magnetica
B (μT)
Densità di
potenza di
onda piana
2
Seq (W/m )
Corrente
di
contatto,
IC (mA)
Corrent
e
indotta
attraver
so gli
arti
IL (mA)
5
5
0 – 1 Hz
/
1,63 x 10
2 x 10
1 – 8 Hz
20000
1,63 x
5 2
10 /f
2 x 10 /f
8 – 25 Hz
20000
0,025 –
0,82 kHz
/
1,0
/
2
/
1,0
/
2 x 10 /f
2,5 x 10 /f
/
1,0
/
500/f
20/f
25/f
/
1,0
/
0,82 – 2,5
kHz
610
24,4
30,7
/
1,0
/
2,5 – 65
kHz
610
24,4
30,7
/
0,4f
/
65 – 100
kHz
610
1600/f
2000/f
/
0,4f
/
0,1 – 1
MHz
610
1,6/f
2/f
/
40
/
1 – 10
MHz
610/f
1,6/f
2/f
/
40
/
10 – 110
MHz
61
0,16
0,2
10
40
100
110 – 400
MHz
61
0,16
0,2
10
/
/
f/40
/
/
50
/
/
400 –
2000 MHz
2 – 300
GHz
4
1/2
0,008f
137
0,36
3f
1/2
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
5
4
0,01f
1/2
0,45
Pagina 71
Note :
1. f è la frequenza espressa nelle unità indicate nella colonna relativa all'intervallo di frequenza.
2. Per le frequenze comprese fra 100 kHz e 10 GHz, Seq , E2, H2, B2 e IL devono essere calcolati come
medie su un qualsiasi periodo di 6 minuti.
3. Per le frequenze che superano 10 GHz, Seq , E2, H2 e B2 devono essere calcolati come medie su un
qualsiasi periodo di 68/f1,05 minuti (f in GHz).
4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di azione di picco per le intensità di campo possono essere
ottenuti moltiplicando il valore efficace rms per (2)1/2. Per gli impulsi di durata tp la frequenza equivalente
da applicare per i valori di azione va calcolata come f = 1/(2tp).
Per le frequenze comprese tra 100 kHz e 10 MHz, i valori di azione di picco per le intensità di campo sono
calcolati moltiplicando i pertinenti valori efficaci (rms) per 10a, dove a = (0,665 log (f/10) + 0,176), f in Hz.
Per le frequenze comprese tra 10 MHz e 300 GHz, i valori di azione di picco sono calcolati moltiplicando i
valori efficaci (rms) corrispondenti per 32 nel caso delle intensità di campo e per 1000 nel caso della
densità di potenza di onda piana equivalente.
5. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati o transitori o in generale l'esposizione simultanea a
campi di frequenza diversa, è necessario adottare metodi appropriati di valutazione, misurazione e/o
calcolo in grado di analizzare le caratteristiche delle forme d'onda e la natura delle interazioni biologiche,
tenendo conto delle norme armonizzate europee elaborate dal CENELEC.
6. Per i valori di picco di campi elettromagnetici pulsati modulati si propone inoltre che, per le frequenze
portanti che superano 10 MHz, Seq valutato come media sulla durata dell'impulso non superi di 1000 volte i
valori di azione per Seq, o che l'intensità di campo non superi di 32 volte i valori di azione dell'intensità di
campo alla frequenza portante.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 72
Compito del preposto è verificare:

che tutti i lavoratori utilizzino i mezzi di protezione, quando necessari e rispettino le norme di
sicurezza stabilite dall’azienda in merito al rischio citato,

che tutti i lavoratori ricevano l’informazione/formazione prevista dalla normativa di legge, con
riferimento particolare ai casi di cambio mansione e neo assunti

informino l’RSPP nel caso ci siano mutamenti di personale nelle varie mansioni o le mansioni
includano operazioni differenti da quelle previste dalla valutazione in modo che questi possa
effettuare i dovuti aggiornamenti al rapporto di valutazione o alla valutazione stessa

informino l’RSPP nel caso ci siano mutamenti di lay out dei macchinari o vengano
inseriti/cambiati macchinari nel reparto

Il preposto deve inoltre conoscere eventuali prescrizioni dei lavoratori.
La valutazione va aggiornata con rilevazioni strumentali:
c) ogni qualvolta vi sia un mutamento delle condizioni di rischio, ovvero modifiche nei
macchinari/attrezzature e modifiche di layout
d) in assenza di modifiche ogni 4 anni.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 73
IL RISCHIO CHIMICO
Per Agenti Chimici Pericolosi si intendono le sostanze ed i preparati che, in base alle loro
caratteristiche chimiche, chimico-fisiche, e tossicologiche, sono classificati nelle categorie di
pericolo di cui al D.Lgs. 52/97 e al D.Lgs. 65/03 e s.m., o che rientrano, comunque, nei criteri di
classificazioni ivi previsti.
Vie di penetrazione / contatto con cui un agente chimico può interferire con un soggetto sono:
•
•
•
Inalazione
Ingestione
Contatto
I possibili organi bersaglio sono:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Occhi
Pelle
Fegato
Reni
Organi riproduttivi
Polmoni
Sangue
Sistema nervoso centrale
Feto
Etc.
Per dedurre il possibile rischio dovuto all’esposizione dei un agente chimico non sono significativi
aspetti quali l’odore, la volatilità, il colore, la buona o la cattiva fama.
Per dedurre il possibile rischio dovuto all’esposizione di un agente chimico devo basarmi
sull’etichetta e soprattutto sulla SCHEDA DI SICUREZZA
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 74
LA SCHEDA DI SICUREZZA
Le schede di dati di sicurezza SDS (Safety Data Sheet) rappresentano il documento tecnico più
significativo ai fini informativi sulle sostanze chimiche e loro miscele, in quanto contengono le
informazioni necessarie sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e di pericolo per l'ambiente
necessarie per una corretta e sicura manipolazione delle sostanze e miscele. Consentono:
 al datore di lavoro di determinare se sul luogo di lavoro vengono manipolate sostanze
chimiche pericolose e di valutare quindi ogni rischio per la salute e la sicurezza dei
lavoratori derivanti dal loro uso
 agli utilizzatori di adottare le misure necessarie in materia di tutela della salute,
dell’ambiente e della sicurezza sul luogo di lavoro.
La scheda informativa di sicurezza deve comportare le seguenti voci obbligatorie:
1. Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa
2. Composizione/informazione sugli ingredienti
3. Identificazione dei pericoli
4. Interventi di primo soccorso
5. Misure antincendio
6. Provvedimenti in caso di dispersione accidentale
7. Manipolazione ed immagazzinamento
8. Protezione personale/controllo dell'esposizione
9. Proprieta' fisiche e chimiche
10. Stabilita' e reattivita'
11. Informazioni tossicologiche
12. Informazioni ecologiche
13. Osservazioni sullo smaltimento
14. Informazioni sul trasporto
15. Informazioni sulla normativa
16. Altre informazioni
SIMBOLI E INDICAZIONI DI PERICOLO
Facilmente
infiammabile
Estremamente
infiammabile
Comburente
Esplosivo
Corrosivo
Pericoloso
l’ambiente
Irritante
Nocivo
Tossico
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
per
Pagina 75
Molto tossico
In base a quanto riportato dal regolamento Europeo 1272/2008, la cui applicazione è stata
attivata il 01/12/2010, le sostanze possono inoltre recare i nuovi pittogrammi previsti da questo
regolamento. A partire da giugno 2015, anche le miscele avranno tali etichette.
Pittogramma
Pericolo
riferimento
di Pittogramma
Pericolo
riferimento
di Pittogramma
Pericolo
riferimento
di
Infiammabile
Comburente
Corrosivo
Gas
pressione
sotto
Letale o tossico
per determinata
via
di
assorbimento
Cancerogeni 1A,
1B e 2
Pericoloso
per
l’ambiente
acquatico
–
tossicità acuta1
nocivo o irritante
per determinata
via
di
assorbimento
Pericoloso
per
l’ambiente
acquatico
–
tossicità cronica1
e2
Sensibilizzante
per la cute
Mutageni 1A, 1B
e2
Teratogeni
1B e 2
1A,
Sensibilizzante
per inalazione
Tossicità
per
specifico organo
bersaglio
per
esposizione
singola 1 e 2
Esplosivo
Irritante
per
inalazione
o
sonnolenza
e
vertigini
(specifico organo
bersaglio
per
esposizione
singola 3)
Tossicità
per
specifico organo
bersaglio
per
esposizione
ripetuta 1 e 2
Tossicità in caso
di aspirazione
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 76
Di seguito vengono infine riportati i significati di tutte le frasi di rischio individuate dalla
vecchia normativa.
CODICE
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31
R32
R33
R34
R35
R36
R37
R38
R39
R40
R41
R42
R43
R44
R45
R46
R48
R49
R50
R51
R52
FRASE
Esplosivi allo stato secco
Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti di ignizione
Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti di ignizione
Forma composti metallici esplosivi molto sensibili
Pericolo di esplosione per riscaldamento
Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria
Può provocare un incendio
Può provocare l'accensione di materiali combustibili
Esplosivo in miscela con materie combustibili
Infiammabile: sostanza con punto di infiammabilità compreso fra 21°C e 55° C
Facilmente infiammabile: sostanza con punto di infiammabilità compreso tra 0°C e 21° C.
Solidi che infiammano a contatto con una sorgente di accensione e che continuano a bruciare
o consumarsi anche dopo l'allontanamento di tale sorgente
Estremamente infiammabile: liquidi con punto infiammabilità minore di 0°C e punto di
ebollizione minore o uguale di 35° C.
Gas che a temperatura e pressione ambiente si infiammano a contatto con l'aria.
Sostanza che reagisce violentemente con l'acqua
Sostanza che a contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili (almeno 1 l/kg/h)
Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti
Sostanza che spontaneamente si infiamma all'aria
Durante l'uso può formare con l'aria miscele esplosive/infiammabili
Può formare perossidi esplosivi
Nocivo per inalazione
Nocivo a contatto con la pelle
Nocivo per ingestione
Tossico per inalazione
Tossico a contatto con la pelle
Tossico per ingestione
Molto tossico per inalazione
Molto tossico a contatto con la pelle
Molto tossico per ingestione
A contatto con l'acqua libera gas tossici
Sostanza che può divenire facilmente infiammabile durante l'uso
A contatto con acidi libera gas tossici
A contatto con acidi libera gas molto tossici
Pericolo di effetti cumulativi
Provoca ustioni
Provoca gravi ustioni
Irritante per gli occhi (notevoli lesioni entro 72h - persistenza 24h)
Irritante per le vie respiratorie
Irritante per la pelle (esposizione 4h - durata sintomi 24h)
Pericolo di effetti irreversibili molto gravi
Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti
Rischi di gravi lesioni oculari (gravi lesioni entro 72h - persistenza 24h)
Può provocare sensibilizzazione per inalazione
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato
Può provocare il cancro
Può provocare alterazioni genetiche ereditarie
Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata
Può provocare il cancro per inalazione
Altamente tossico per gli organismi acquatici
Tossico per gli organismi acquatici
Nocivo per gli organismi acquatici
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 77
CODICE
R53
R54
R55
R56
R57
R58
R59
R60
R61
R62
R63
R64
R65
R66
R67
R68
R39/23
R39/24
R39/25
R39/23/24
R39/23/25
R39/24/25
R39/23/24/25
R39/26
R39/27
R39/28
R39/26/27
R39/26/28
R39/26/27/28
R39/27/28
R48/20
R48/21
R48/22
R48/20/21
R48/20/22
R48/21/22
R48/20/21/22
R48/23
R48/24
R48/25
R48/23/24
R48/23/25
R48/24/25
R48/23/24/25
R68/20
FRASE
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Tossico per la flora
Tossico per la fauna
Tossico per gli organismi del terreno
Tossico per le api
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente
Pericoloso per lo strato di ozono
Può ridurre la fertilità
Può danneggiare i bambini non ancora nati
Possibile rischio di ridotta fertilità
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati
Possibile rischio per i bambini allattati al seno
Nocivo: può causare danno ai polmoni in caso di ingestione
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini
Possibilità di effetti irreversibili
Tossico pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.
Tossico pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle.
Tossico pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione.
Tossico pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle.
Tossico pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e ingestione.
Tossico pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione.
Tossico pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.
Molto tossico pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.
Molto tossico pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle.
Molto tossico pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione.
Molto tossico pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la
pelle.
Molto tossico pericolo di effetti irreversibili molto per inalazione e per ingestione.
Molto tossico pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la
pelle e per ingestione.
Nocivo pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.
Nocivo pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la
pelle.
Nocivo pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.
Nocivo pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e
a contatto con la pelle.
Nocivo pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e
ingestione.
Nocivo pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la
pelle e per ingestione.
Nocivo pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a
contatto con la pelle e per ingestione.
Tossico pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.
Tossico pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la
pelle.
Tossico pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.
Tossico pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e
a contatto con la pelle.
Tossico pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e
per ingestione.
Tossico pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la
pelle e per ingestione.
Tossico pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a
contatto con la pelle e per ingestione.
Nocivo - possibilità di effetti irreversibili per inalazione.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 78
CODICE
R68/21
R68/22
R68/20/21
R68/20/22
R68/21/22
R68/20/21/22
FRASE
Nocivo - possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle.
Nocivo - possibilità di effetti irreversibili per ingestione.
Nocivo - possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle.
Nocivo - possibilità di effetti irreversibili per inalazione e ingestione.
Nocivo - possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione.
Nocivo - possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per
ingestione
Si riportano anche le frasi di sicurezza.
CODICE
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S 12
S 13
S 14
S 15
S 16
S 17
S 18
S 20
S 21
S 22
S 23
S 24
S 25
S 26
S 27
S 28
S 29
S 30
S 33
S 34
S 35
S 36
S 37
S 38
S 39
S 40
S 41
S 42
FRASE
Conservare sotto chiave.
Conservare fuori portata dei minori.
Conservare in luogo fresco.
Conservare lontano da qualsiasi locale abitato.
Conservare in ... (liquido adatto consigliato dal produttore).
Conservare in ... (gas inerte consigliato dal produttore).
Conservare il recipiente perfettamente chiuso.
Conservare il recipiente protetto dall'umidita'.
Conservare il recipiente in un luogo ben ventilato.
Non chiudere ermeticamente il recipiente.
Conservare lontano da prodotti alimentari e bevande, compresi quelli per animali.
Conservare lontano da ... (sostanze incompatibili specificate dal produttore).
Conservare lontano da fonti di calore.
Conservare lontano da qualsiasi fonte d'infiammazione. Non fumare.
Tenere lontano da sostanze combustibili.
Manipolare e aprire il recipiente con precauzione.
Non mangiare e bere durante l'utilizzazione.
Non fumare durante l'utilizzazione.
Non respirarne le polveri.
Non respirarne i gas e i vapori, i fumi, gli aerosol (termini adatti specificati dal produttore).
Evitare il contatto con la pelle.
Evitare il contatto con gli occhi.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare uno
specialista.
Togliere immediatamente qualsiasi indumento insudiciato o spruzzato.
Dopo contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente con ... (prodotto adeguato
specificato dal produttore).
Non gettare i residui nelle condotte fognarie.
Non versare mai acqua in questo prodotto.
Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.
Evitare movimento d'urto e di attrito.
Non gettare il prodotto e il recipiente senza aver preso tutte le precauzioni indispensabili.
Indossare un indumento di protezione adeguato.
Indossare guanti adeguati.
In caso di insufficiente ventilazione, far uso di un apparecchio respiratorio adeguato.
Far uso di un apparecchio di protezione degli occhi e del viso.
Per la pulizia del pavimento o di oggetti, insudiciati dal prodotto, utilizzare ... (prodotto specificato dal
produttore).
In caso d'incendio e/o di esplosione non respirare i fumi.
In caso di irrigazione liquida o gassosa indossare un apparecchio respiratorio adeguato (indicazioni a cura
del produttore).
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 79
CODICE
S 43
S 44
S 45
S 46
S 47
S 48
S 49
S 50
S 51
S 52
S 53
S 54
S 55
S 56
S 57
S 58
S 59
S 60
S 61
S 62
S 63
S 64
FRASE
In caso d'incendio utilizzare ... (apparecchi estintori specificati dal produttore. Qualora il rischio aumenti
in presenza di acqua aggiungere
In caso di malore consultare un medico (recando possibilmente l'etichetta).
In caso d'infortunio o di malore, consultare immediatamente un medico (recare possibilmente con sé
l'etichetta).
In caso d'ingestione consultare immediatamente un medico recando con se' l'imballlaggio o l'etichetta.
Conservare a temperatura non superiore a ... °C (da specificare a cura del produttore).
Mantenere in ambiente umido con ... (prodotto adeguato da specificare a cura del produttore).
Conservare unicamente nel recipiente originale.
Non mescolare con ... (da specificare a cura del produttore).
Utilizzare unicamente in zone perfettamente ventilate.
Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati.
Evitare l'esposizione, procurarsi istruzioni particolari prima dell'utilizzazione.
Procurarsi il consenso delle autorità di controllo dell'inquinamento prima di scaricare negli impianti di
trattamento delle acque di scarico.
Utilizzare le migliori tecniche di trattamento disponibili prima di scaricare nelle fognature o nell'ambiente
acquatico.
Non scaricare nelle fognature o nell'ambiente; smaltire i residui in un punto di raccolta rifiuti autorizzato.
Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
Smaltire come rifiuto pericoloso.
Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio.
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
In caso di ingestione non provocare il vomito
In caso di ingestione per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.
In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è cosciente).
Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo di cui sopra, sono state introdotte le
seguenti frasi di pericolo (Frasi H).
CODICE
H200
H201
H202
H203
H204
H205
H220
H221
H222
H223
H224
H225
H226
H228
H240
H241
H242
H250
H251
H252
H260
FRASE
Esplosivo instabile
Esplosivo; pericolo di esplosione di massa
Esplosivo; grave pericolo di proiezione.
Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione.
Pericolo di incendio o di proiezione.
Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio.
Gas altamente infiammabile.
Gas infiammabile.
Aerosol altamente infiammabile.
Aerosol infiammabile.
Liquido e vapori altamente infiammabili.
Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Liquido e vapori infiammabili.
Solido infiammabile.
Rischio di esplosione per riscaldamento.
Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento.
Rischio d’incendio per riscaldamento.
Spontaneamente infiammabile all'aria.
Autoriscaldante; può infiammarsi.
Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi.
A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 80
CODICE
H261
H270
H271
H272
H280
H281
H290
H300
H301
H302
H304
H310
H311
H312
H314
H314
H315
H317
H318
H319
H330
H331
H332
H334
H335
H336
H340
H341
H350
H350i
H351
FRASE
A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
Può provocare o aggravare un incendio; comburente.
Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
Può aggravare un incendio; comburente.
Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche.
Può essere corrosivo per i metalli.
Letale se ingerito.
Tossico se ingerito.
Nocivo se ingerito.
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Letale a contatto con la pelle.
Tossico per contatto con la pelle.
Nocivo per contatto con la pelle.
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Provoca irritazione cutanea.
Può provocare una reazione allergica della pelle.
Provoca gravi lesioni oculari.
Provoca grave irritazione oculare.
Letale se inalato.
Tossico se inalato.
Nocivo se inalato.
Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Può irritare le vie respiratorie.
Può provocare sonnolenza o vertigini.
Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che
nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato
che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).
Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di
esposizione comporta il medesimo rischio).
Può provocare il cancro se inalato.
Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che
nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).
H360D
H360Df
H360F
Può nuocere alla fertilità o al feto (indicare l'effetto specifico, se noto) (indicare la via di
esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo
pericolo).
Può nuocere al feto.
Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
Può nuocere alla fertilità.
H360FD
Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
H360Fd
Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.
Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto (indicare l'effetto specifico, se noto) (indicare la
via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo
pericolo).
Sospettato di nuocere al feto.
Sospettato di nuocere alla fertilità
Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
H360
H361
H361d
H361f
H361fd
H362
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 81
CODICE
FRASE
H370
Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) )indicare la via di
esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo
pericolo).
H371
Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via
di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo
pericolo).
H372
Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di
esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che
nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).
H400
Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di
esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che
nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).
Altamente tossico per gli organismi acquatici.
H410
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H373
H411
H412
H413
EUH001
EUH006
EUH014
EUH018
EUH019
EUH029
EUH031
EUH032
EUH044
EUH059
EUH066
EUH070
EUH071
EUH201
EUH201A
EUH202
EUH203
EUH204
EUH205
EUH206
EUH207
EUH208
EUH209
EUH209A
EUH210
EUH401
**
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Esplosivo allo stato secco.
Esplosivo a contatto o senza contatto con l’aria.
Reagisce violentemente con l'acqua.
Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile.
Può formare perossidi esplosivi.
A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
A contatto con acidi libera un gas tossico.
A contatto con acidi libera un gas altamente tossico.
Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.
Pericoloso per lo strato di ozono.
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
Tossico per contatto oculare.
Corrosivo per le vie respiratorie.
Contiene piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati dai
bambini.
Attenzione! Contiene piombo.
Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla
portata dei bambini.
Contiene cromo (VI). Può provocare una reazione allergica.
Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.
Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica.
Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas
pericolosi (cloro).
Attenzione! Contiene cadmio. Durante l'uso si sviluppano fumi pericolosi. Leggere le
informazioni fornite dal fabbricante.Rispettare le disposizioni di sicurezza.
Contiene <denominazione della sostanza sensibilizzante>. Può provocare una reazione
allergica.
Può diventare facilmente infiammabile durante l'uso.
Può diventare infiammabile durante l'uso.
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
indicazione di pericolo generale; non è specificata la via di esposizione, in mancanza delle
necessarie informazioni
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 82
CODICE
FRASE
***
indicazioni di pericolo generali sugli effetti per la fertilità e per lo sviluppo; secondo i criteri,
l’indicazione di pericolo generale può essere sostituita da un’indicazione di pericolo
specificante la natura del pericolo, ove fosse dimostrata l’irrilevanza degli effetti o sulla
fertilità o sullo sviluppo
****
pericolo fisico da confermare con prove
Oltre alle frasi di cui sopra, nella nuova etichettatura vengono associate ulteriori indicazioni
che hanno i seguenti significati.
CODICE DELLA
CLASSE E
CATEGORIA DI
PERICOLO
Acute Tox. 1
Acute Tox. 1 (*)
Acute Tox. 2
Acute Tox. 2 (*)
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3 (*)
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4 (*)
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Aquatic Chronic 2
Aquatic Chronic 3
Aquatic Chronic 4
Asp. Tox. 1
Carc. 1A
Carc. 1B
Carc. 2
Expl. ****
Expl. 1.1
Expl. 1.1 (****)
Expl. 1.2
Expl. 1.2 (****)
Expl. 1.3
Expl. 1.3 (****)
Expl. 1.4
Expl. 1.5
Expl. 1.6
Eye Dam. 1
Eye Irrit. 2
Flam. Aerosol 1
Flam. Aerosol 2
Flam. Gas 1
Flam. Gas 2
Flam. Liq. 1
Flam. Liq. 2
SPECIFICA
Tossicità acuta Categoria di pericolo 1
Tossicità acuta Categoria di pericolo 1 (classificazione minima; va riservata un'attenzione
particolare)
Tossicità acuta Categoria di pericolo 2
Tossicità acuta Categoria di pericolo 2 (classificazione minima; va riservata un'attenzione
particolare)
Tossicità acuta Categoria di pericolo 3
Tossicità acuta Categoria di pericolo 3 (classificazione minima; va riservata un'attenzione
particolare)
Tossicità acuta Categoria di pericolo 4
Tossicità acuta Categoria di pericolo 4 (classificazione minima; va riservata un'attenzione
particolare)
Pericoloso per l’ambiente acquatico - pericolo acuto, categoria 1
Pericoloso per l’ambiente acquatico - pericolo cronico, categoria 1
Pericoloso per l’ambiente acquatico - pericolo cronico, categoria 2
Pericoloso per l’ambiente acquatico - pericolo cronico, categoria 3
Pericoloso per l’ambiente acquatico - pericolo cronico, categoria 4
Pericolo in caso di aspirazione Categoria di pericolo 1
Cancerogenicità Categoria di pericolo 1A
Cancerogenicità Categoria di pericolo 1B
Cancerogenicità Categoria di pericolo 2
Esplosivo instabile (pericolo fisico da confermare con prove)
Esplosivo instabile Divisione 1.1
Esplosivo instabile Divisione 1.1 (pericolo fisico da confermare con prove)
Esplosivo instabile Divisione 1.2
Esplosivo instabile Divisione 1.2 (pericolo fisico da confermare con prove)
Esplosivo instabile Divisione 1.3
Esplosivo instabile Divisione 1.3 (pericolo fisico da confermare con prove)
Esplosivo instabile Divisione 1.4
Esplosivo instabile Divisione 1.5
Esplosivo instabile Divisione 1.6
Lesioni oculari gravi/irritazione oculare Categoria di pericolo 1
Lesioni oculari gravi/irritazione oculare Categoria di pericolo 2
Aerosol infiammabile Categoria di pericolo 1
Aerosol infiammabile Categoria di pericolo 2
Gas infiammabile Categoria di pericolo 1
Gas infiammabile Categoria di pericolo 2
Liquido infiammabile Categoria di pericolo 1
Liquido infiammabile Categoria di pericolo 2
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 83
CODICE DELLA
CLASSE E
CATEGORIA DI
PERICOLO
Flam. Liq. 3
Flam. Sol. 1
Flam. Sol. 2
Lact.
Met. Corr.1
Muta. 1A
Muta. 1B
Muta. 2
Org. Perox. A
Org. Perox. A (****)
Org. Perox. B
Org. Perox. B (****)
Org. Perox. C
Org. Perox. C (****)
Org. Perox. CD
Org. Perox. D
Org. Perox. D (****)
Org. Perox. E
Org. Perox. EF
Org. Perox. F
Org. Perox. G
Ox. Gas 1
Ox. Liq. 1
Ox. Liq. 2
Ox. Liq. 3
Ox. Sol. 1
Ox. Sol. 2
Ox. Sol. 2 (****)
Ox. Sol. 3
Ozone
Press. Gas
Press. Gas
Press. Gas
Press. Gas
Press. Gas
Press. Gas (*)
Pyr. Liq. 1
Pyr. Sol. 1
Repr. 1A
Repr. 1B
Repr. 2
Resp. Sens. 1
Self-heat. 1
Self-heat. 2
SPECIFICA
Liquido infiammabile Categoria di pericolo 3
Solido infiammabile Categoria di pericolo 1
Solido infiammabile Categoria di pericolo 2
Tossicità per la riproduzione Categorie di pericolo relativa agli effetti sull’allattamento o
attraverso la lattazione
Sostanza o miscela corrosiva per i metalli Categoria di pericolo 1
Mutagenicità sulle cellule germinali Categoria di pericolo 1A
Mutagenicità sulle cellule germinali Categoria di pericolo 1B
Mutagenicità sulle cellule germinali Categoria di pericolo 2
Perossido organico Tipo A
Perossido organico Tipo A (pericolo fisico da confermare con prove)
Perossido organico Tipo B
Perossido organico Tipo B (pericolo fisico da confermare con prove)
Perossido organico Tipo C
Perossido organico Tipo C (pericolo fisico da confermare con prove)
Perossido organico Tipo C e D
Perossido organico Tipo D
Perossido organico Tipo D (pericolo fisico da confermare con prove)
Perossido organico Tipo E
Perossido organico Tipo E e F
Perossido organico Tipo F
Perossido organico Tipo G
Gas comburente Categoria di pericolo 1
Liquido comburente Categoria di pericolo 1
Liquido comburente Categoria di pericolo 2
Liquido comburente Categoria di pericolo 3
Solido comburente Categoria di pericolo 1
Solido comburente Categoria di pericolo 2
Solido comburente Categoria di pericolo 2 (pericolo fisico da confermare con prove)
Solido comburente Categoria di pericolo 3
Pericoloso per lo strato di ozono
Gas sotto pressione (capitolo 2.5)
Gas compresso
Gas liquefatto refrigerato
Gas liquefatto
Gas sotto pressione (Gas compressi/Gas liquefatti/Gas liquefatti refrigerati/Gas disciolti)
Gas sotto pressione (Gas compressi/Gas liquefatti/Gas liquefatti refrigerati/Gas disciolti)(*)
V. nota U in 1.1.3. del Reglamento (CE) N. 1272/2008: Al momento dell'immissione sul
mercato i gas vanno classificati «Gas sotto pressione» in uno dei gruppi pertinenti gas
compresso, gas liquefatto, gas liquefatto refrigerato o gas dissolto. Il gruppo dipende dallo
stato fisico in cui il gas è confezionato e pertanto va attribuito caso per caso.
Liquido piroforico Categoria di pericolo 1
Solido piroforico Categoria di pericolo 1
Tossicità per la riproduzione Categoria di pericolo 1A
Tossicità per la riproduzione Categoria di pericolo 1B
Tossicità per la riproduzione Categoria di pericolo 2
Sensibilizzazione respiratoria Categoria di pericolo 1 (delle vie respiratorie)
Sostanza o miscela autoriscaldante Categoria di pericolo 1
Sostanza o miscela autoriscaldante Categoria di pericolo 2
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 84
CODICE DELLA
CLASSE E
CATEGORIA DI
PERICOLO
Self-heat. 2 (****)
Self-react. A
Self-react. B
Self-react. C
Self-react. C (****)
Self-react. C ****
Self-react. D
Self-react. D (****)
Self-react. D ****
Self-react. E
Self-react. EF
Self-react. F
Self-react. G
Skin Corr. 1A
Skin Corr. 1B
Skin Corr. 1C
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
STOT RE 1
STOT RE 2
STOT RE 2 (*)
STOT RE 2 *
STOT SE 1
STOT SE 2
STOT SE 3
STOT SE 3
Unst. Expl.
Water-react. 1
Water-react. 2
Water-react. 3
SPECIFICA
Sostanza o miscela autoriscaldante Categoria di pericolo 2 (pericolo fisico da confermare con
prove)
Sostanza o miscela autoreattiva Tipo A
Sostanza o miscela autoreattiva Tipo B
Sostanza o miscela autoreattiva Tipo C
Sostanza o miscela autoreattiva Tipo C (pericolo fisico da confermare con prove)
Sostanza o miscela autoreattiva Tipo C (pericolo fisico da confermare con prove)
Sostanza o miscela autoreattiva Tipo D
Sostanza o miscela autoreattiva Tipo D (pericolo fisico da confermare con prove)
Sostanza o miscela autoreattiva Tipo D (pericolo fisico da confermare con prove)
Sostanza o miscela autoreattiva Tipo E
Sostanza o miscela autoreattiva Tipo E e F
Sostanza o miscela autoreattiva Tipo F
Sostanza o miscela autoreattiva Tipo G
Corrosione/irritazione cutanea Categoria di pericolo 1A
Corrosione/irritazione cutanea Categoria di pericolo 1B
Corrosione/irritazione cutanea Categoria di pericolo 1C
Corrosione/irritazione cutanea Categoria di pericolo 2
Sensibilizzazione cutanea Categoria di pericolo 1 (della pelle)
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta Categoria di pericolo 1
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta Categoria di pericolo 2
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta Categoria di pericolo 2
(classificazione minima)
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta Categoria di pericolo 2
(classificazione minima)
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola Categoria di pericolo 1
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola Categoria di pericolo 2
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola Categoria di pericolo 3
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola Categoria di pericolo 3
Esplosivo instabile
Sostanza o miscela che a contatto con l’acqua libera gas infiammabile Categoria di pericolo
1
Sostanza o miscela che a contatto con l’acqua libera gas infiammabile Categoria di pericolo
2
Sostanza o miscela che a contatto con l’acqua libera gas infiammabile Categoria di pericolo
3
Le frasi di sicurezza, con l’applicazione del nuovo Regolamento Europeo, verranno invece
sostituite dai seguenti Consigli di Prudenza (Frasi P).
CODICE
P101
P102
P103
FRASE
1- Consigli di prudenza di carattere generale (Tabella 6.1):
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del
prodotto.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Leggere l’etichetta prima dell’uso.
2 - Consigli di prudenza - Prevenzione (Allegato IV, Tabella 6.2)
P201
P202
Procurarsi le istruzioni prima dell’uso.
Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 85
CODICE
P210
P211
P220
P221
P222
P223
P230
P231
P232
P233
P234
P235
P240
P241
P242
P243
P244
P250
P251
P260
P261
P262
P263
P264
P270
P271
P272
P273
FRASE
Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate - Non fumare.
(Fonti di accensione da precisarsi dal fabbricante/fornitore; Liquidi comburenti, Solidi
comburenti, specificare: Tenere lontano da fonti di calore)
Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
Tenere/conservare lontano da indumenti/…/materiali combustibili. (Materiali incompatibili
da precisarsi dal fabbricante/fornitore; Liquidi comburenti, Solidi comburenti, Specificare:
Tenere lontano da indumenti e da altri materiali incompatibili.)
Prendere ogni precauzione per evitare di miscelare con sostanze combustibili/…(Materiali
incompatibili da precisarsi dal fabbricante/fornitore.)
Evitare il contatto con l’aria.
Evitare qualsiasi contatto con l’acqua. Pericolo di reazione violenta e di infiammazione
spontanea.
Mantenere umido con …[Materiale appropriato da precisarsi dal fabbricante. Se
l’essiccazione aumenta il pericolo di esplosione, tranne se è necessaria per processi di
fabbricazione o di funzionamento (per es. nitrocellulosa)].
Manipolare in gas inerte.
Proteggere dall’umidità.
Tenere il recipiente ben chiuso. Per Tossicità acuta - per inalazione, Tossicità specifica per
organi bersaglio - esposizione singola; irritazione delle vie respiratorie, Tossicità specifica
per organi bersaglio - esposizione singola; narcosi: Tenere il recipiente ben chiuso se la
volatilità del prodotto è tale da generare un’atmosfera pericolosa.
Conservare soltanto nel contenitore originale.
Conservare in luogo fresco.
Mettere a terra/a massa il contenitore e il dispositivo ricevente. Per Esplosivi: se l’esplosivo
è sensibile all’elettricità statica. Per Liquidi infiammabili: se un materiale sensibile
all’elettricità statica deve essere ricaricato; se la volatilità del prodotto è tale da generare
un’atmosfera pericolosa. Per Solidi infiammabili: se un materiale sensibile all’elettricità
statica deve essere ricaricato.
Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d’illuminazione a prova di esplosione. Per Liquidi
infiammabili: Altri apparecchi da precisarsi dal fabbricante/fornitore. Per Solidi
infiammabili: Altri apparecchi da precisarsi dal fabbricante/fornitore se possono formarsi
nubi di polvere.
Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
Mantenere le valvole di riduzione libere da grasso e olio.
Evitare le abrasioni/gli urti/…/gli attriti (Tipo di manipolazione da precisarsi dal
fabbricante/fornitore)
Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.
Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Condizioni applicabili da
precisarsi dal fabbricante/fornitore. Per Corrosione cutanea, Tossicità per la riproduzione effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento, specificare: Non respirare le polveri o le
nebbie; se particelle inalabili di polveri o nebbie possono liberarsi durante l’uso.
Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol (Condizioni
applicabili da precisarsi dal fabbricante/fornitore.)
Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
Evitare il contatto durante la gravidanza/l’allattamento.
Lavare accuratamente … dopo l’uso (Parti del corpo da lavare dopo la manipolazione da
precisarsi dal fabbricante/fornitore).
Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso.
Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.
Gli indumenti da lavoro contaminati non dovrebbero essere portati fuori dal luogo di lavoro.
Non disperdere nell’ambiente (se questo non è l’uso previsto)
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 86
CODICE
P280
P281
P282
P283
P284
P285
P231 + P232
P235 + P410
FRASE
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. Tipo di
dispositivo da precisarsi dal fabbricante/fornitore. Per Esplosivi precisare: proteggere il viso.
Per Liquidi infiammabili, Solidi infiammabili, Sostanze e miscele autoreattive. Liquidi
piroforici, Solidi piroforici, Sostanze e miscele autoriscaldanti, Sostanze e miscele che, a
contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, Liquidi comburenti, Solidi comburenti,
Perossidi organici, precisare: indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. Per
Tossicità acuta - per via cutanea precisare: indossare guanti/indumenti protettivi. Per
Corrosione cutanea, Precisare: indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il
viso. Per Irritazione cutanea, Sensibilizzazione della pelle, Precisare: indossare guanti
protettivi. Per Gravi danni oculari/irritazione oculare, Irritazione oculare, Precisare:
proteggere gli occhi/il viso.
Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.
Utilizzare guanti termici/schermo facciale/Proteggere gli occhi.
Indossare indumenti resistenti al fuoco/alla fiamma/ignifughi.
Utilizzare un apparecchio respiratorio. (Apparecchio da precisarsi dal fabbricante/fornitore)
In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio. (Apparecchio da
precisarsi dal fabbricante/fornitore)
Manipolare in gas inerte. Tenere al riparo dall’umidità.
Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari.
3 - Consigli di prudenza - Reazione (Allegato IV, Tabella 6.3)
Consigli di prudenza Reazione
P301
P302
P303
P304
P305
P306
P307
P308
P309
P310
P311
P312
P313
P314
P315
P320
P321
P322
P330
P331
P332
P333
P334
P335
P336
P337
IN CASO DI INGESTIONE:
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):
IN CASO DI INALAZIONE:
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:
IN CASO DI CONTATTO CON GLI INDUMENTI:
IN CASO DI ESPOSIZIONE:
In caso di esposizione o di possibile esposizione:
In caso di esposizione o di malessere:
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
Consultare un medico.
In caso di malessere, consultare un medico.
Consultare immediatamente un medico.
Trattamento specifico urgente (vedere … su questa etichetta). Riferimento a istruzioni
supplementari di pronto soccorso, se è necessaria la somministrazione immediata di un
antidoto.
Trattamento specifico (vedere … su questa etichetta). Per Tossicità acuta - per via orale:
Riferimento a istruzioni supplementari di pronto soccorso se è necessaria la
somministrazione immediata di un antidoto. Per Tossicità acuta - per inalazione, Tossicità
specifica per organi bersaglio - esposizione singola: Riferimento a istruzioni supplementari
di pronto soccorso se sono necessari interventi immediati. Per Sensibilizzazione della pelle,
Corrosione cutanea, Irritazione cutanea: Riferimento a istruzioni supplementari di pronto
soccorso, il fabbricante/fornitore può specificare, se del caso, un prodotto di pulizia.
Interventi specifici (vedere … su questa etichetta). Riferimento a istruzioni supplementari di
pronto soccorso, se sono consigliati interventi (immediati) quali l’uso di un prodotto di
pulizia particolare.
Sciacquare la bocca.
NON provocare il vomito.
In caso di irritazione della pelle:
In caso di irritazione o eruzione della pelle:
Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.
Rimuovere dalla pelle le particelle.
Sgelare le parti congelate usando acqua tiepida. Non sfregare la parte interessata.
Se l’irritazione degli occhi persiste:
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 87
CODICE
FRASE
P338
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la
respirazione.
Se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in
posizione che favorisca la respirazione.
In caso di sintomi respiratori:
Lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e sapone.
Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Lavare abbondantemente con acqua e sapone.
Sciacquare la pelle/fare una doccia.
Sciacquare immediatamente e abbondantemente gli indumenti contaminati e la pelle prima di
togliersi gli indumenti.
Togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati.
Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
In caso di incendio:
In caso di incendio grave e di grandi quantità:
Rischio di esplosione in caso di incendio. Tranne se gli esplosivi sono MUNIZIONI 1.4S E
LORO COMPONENTI.
NON utilizzare mezzi estinguenti se l’incendio raggiunge materiali esplosivi.
Utilizzare i mezzi estinguenti con le precauzioni abituali a distanza ragionevole. Se gli
esplosivi sono MUNIZIONI 1.4S E LORO COMPONENTI.
Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
Bloccare la perdita se non c’è pericolo.
In caso d’incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia possibile
bloccare la perdita senza pericolo.
Estinguere con …(Agenti appropriati da precisarsi dal fabbricante/fornitore, se l’acqua
aumenta il rischio)
Evacuare la zona.
Eliminare ogni fonte d’accensione se non c’è pericolo.
Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
Raccogliere la fuoriuscita.
IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un
medico.
IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO
ANTIVELENI o un medico.
IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: immergere in acqua fredda/avvolgere con un
bendaggio umido.
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare delicatamente e abbondantemente con
acqua e sapone.
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso
immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in
posizione che favorisca la respirazione.
IN CASO DI INALAZIONE: se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all’aria
aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI INDUMENTI: sciacquare immediatamente e
abbondantemente gli indumenti contaminati e la pelle prima di togliersi gli indumenti.
In caso di esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico.
In caso di esposizione o di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
In caso di irritazione della pelle, consultare un medico.
In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico.
P340
P341
P342
P350
P351
P352
P353
P360
P361
P362
P363
P370
P371
P372
P373
P374
P375
P376
P377
P378
P380
P381
P390
P391
P301 + P310
P301 + P312
P301 + P330 + P331
P302 + P334
P302 + P350
P302 + P352
P303 + P361 + P353
P304 + P340
P304 + P341
P305 + P351 + P338
P306 + P360
P307 + P311
P308 + P313
P309 + P311
P332 + P313
P333 + P313
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 88
CODICE
FRASE
P335 + P334
P337 + P313
P342 + P311
P370 + P376
P370 + P378
P370 + P380
P370 + P380 + P375
P371 + P380 + P375
Rimuovere dalla pelle le particelle. Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio
umido.
Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
In caso di sintomi respiratori, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
In caso di incendio, bloccare la perdita, se non c’è pericolo.
In caso di incendio, estinguere con …(Agenti appropriati da precisarsi dal
fabbricante/fornitore, se l’acqua aumenta il rischio)
Evacuare la zona in caso di incendio.
In caso di incendio, evacuare la zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a
grande distanza.
In caso di incendio grave e di grandi quantità, evacuare la zona. Rischio di esplosione.
Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
4 - Consigli di prudenza - Conservazione (Allegato IV, Tabella 6.4)
Consigli di prudenza Conservazione
P401
P402
P403
P404
P405
P406
P407
P410
P411
P412
P413
P420
P422
P402 + P404
P403 + P233
P403 + P235
P410 + P403
P410 + P412
P411 + P235
Conservare … in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale
(da specificare).
Conservare in luogo asciutto.
Conservare in luogo ben ventilato. (se la volatilità del prodotto è tale da generare
un’atmosfera pericolosa)
Conservare in un recipiente chiuso.
Conservare sotto chiave.
Conservare in recipiente resistente alla corrosione/provvisto di rivestimento interno
resistente. (Altri materiali compatibili da precisarsi dal fabbricante/fornitore)
Mantenere uno spazio libero tra gli scaffali/i pallet.
Proteggere dai raggi solari.
Conservare a temperature non superiori a … °C/…°F. (Temperatura da precisarsi dal
fabbricante/fornitore.)
Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.
Conservare le rinfuse di peso superiore a … kg/… lb a temperature non superiori a …
°C/…°F. (Massa e temperatura da precisarsi dal fabbricante/fornitore.)
Conservare lontano da altri materiali.
Conservare sotto … (Liquido o gas inerte da precisarsi dal fabbricante/fornitore.)
Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato, se la volatilità del prodotto è tale da
generare un’atmosfera pericolosa.
Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
Conservare in luogo ben ventilato e proteggere dai raggi solari.
Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.
Conservare in luogo fresco a temperature non superiori a … °C/… °F. (Temperatura da
precisarsi dal fabbricante/fornitore.)
5 - Consigli di prudenza - Smaltimento (Allegato IV, Tabella 6.5)
P501
Smaltire il prodotto/recipiente in … (in conformità alla regolamentazione
locale/regionale/nazionale/internazionale (da specificare).
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 89
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Oggetto della valutazione è l’esposizione degli addetti alle attività lavorative agli effetti dannosi
acuti o cronici conseguenti l’utilizzo dei vari agenti chimici.
La valutazione è fondata sull’analisi della documentazione presente in azienda e sulla verifica delle
condizioni di esposizione negli ambienti di lavoro per le singole mansioni.
La valutazione dei rischi da agenti chimici è stata pertanto tiene quindi conto dei fattori sotto
elencati:
-
Presenza di agenti chimici pericolosi nei luoghi di lavoro
Caratteristiche di pericolosità dei singoli agenti sulla base delle indicazioni che il relativo
produttore o venditore è tenuto a fornire (Schede di sicurezza)
Quantitativi degli stessi detenuti ovvero utilizzati nel ciclo produttivo
Modalità di detenzione ovvero di utilizzo
Livelli, tipi e durata dell’esposizione dei singoli addetti eventualmente valutata mediante
campionamenti ambientali
Valori limite di esposizione professionale o di marcatori biologici
Possibilità di rischi combinati derivanti dalla presenza di più agenti chimici pericolosi
Effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare
Risultanze di azioni di sorveglianza sanitaria già in essere.
Esposizione accidentale
Successivamente all’individuazione dei pericoli e dei rischi conseguenti, viene effettuata la
valutazione della relativa dimensione, associando ad ogni rischio individuato due parametri di
riferimento,


la probabilità di accadimento dell’evento incidentale
l’entità del danno ragionevolmente prevedibile.
La caratterizzazione dimensionale delle due grandezze viene effettuata in termini semi quantitativi
definendo il rischio per la sicurezza come BASSO o DIVERSO DA BASSO
Esposizione prolungata
Tale criterio trova applicazione essenzialmente in relazione alle attività lavorative comportanti
esposizioni prolungate ed, in modo particolare, al personale di reparto impegnato in operazioni
ripetitive a contatto con l’agente e/o in prossimità di macchinari il cui ciclo operativo comporta
l’utilizzo degli stessi.
Il criterio adottato identifica il rischio come la risultante di tre contributi quali il fattore gravità
(dipendente dalla frase di rischio in base a cui è classificato il prodotto, il fattore durata (dipendente
dalla percentuale di tempo di esposizione all’agente in esame durante l’orario di lavoro) e il fattore
livello di esposizione (definito in modo differente a seconda della disponibilità o meno di dati
analitici derivanti da monitoraggio biologico o da rilievi ambientali).
Il prodotto dei tre fattori individua un rischio per la salute definito come IRRILEVANTE o
NON IRRILEVANTE
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 90
E’ da tenere in considerazione che gli inquinanti chimici possono inoltre essere costituti anche
da polveri, fumi, nebbie, gas e vapori.
Detti agenti possono costituire la materia prima, ma possono anche (caso frequente) originarsi dal
processo lavorativo (ad esempio la miscelazione accidentale di candeggina ed ammoniaca, oppure la
saldatura di un tubo o la garzatura/cimatura di un pezzo di stoffa).
In questi casi la valutazione del rischio difficilmente può basarsi sulla scheda di sicurezza (si pensi
ad esempio al fumo di saldatura o le polveri di lavorazione presenti in ambiente industriale).
Per poter valutare il rischio è quindi necessario effettuare campionamenti ambientali/area/personali
al fine di individuare le componenti ritenute pericolose per il lavoratore e confrontarne la
concentrazione con i limiti propri di ogni sostanza (TLV: TWA –STELL - CEILING)
Tra le misure di prevenzione e protezione previste vengono prese in considerazione in particolare la
progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e
materiali adeguati; appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio
(cappe aspiranti, aspirazioni localizzate, docce di emergenza, lavaocchi); misure di protezione
individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con
altri mezzi l’esposizione. Oltre a questi la comunicazione, informazione e formazione; adeguata
segnaletica di sicurezza; la sorveglianza sanitaria per gli addetti esposti a rischio.
Compito del preposto è verificare:

che tutti i lavoratori utilizzino i mezzi di protezione previsti dalla valutazione specifica,

che tutti i prodotti chimici siano contenuti in idonei contenitori riportanti le indicazioni di
rischio e i consigli di prudenza

che tutti i lavoratori rispettino le norme/procedure di sicurezza stabilite dall’azienda in merito
al rischio citato

che tutti i lavoratori ricevano l’informazione/formazione prevista dalla normativa di legge

effettuino in fase di acquisto di nuovi prodotti uno screening preliminare degli stessi
attraverso la scheda di sicurezza e in seguito all’acquisto informino l’RSPP dei mutamenti
avvenuti in modo che questi possa aggiornare la valutazione specifica

verificare che le schede di sicurezza siano aggiornate

Il preposto deve inoltre conoscere eventuali prescrizioni dei lavoratori che impongano
particolari obblighi o limitazioni
Il preposto deve ovviamente conoscere le schede di sicurezza dei prodotti chimici le quali devono
essere a disposizione di tutti gli addetti e facilmente consultabili
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 91
IL RISCHIO DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
Le sostanze o miscele che contengono agenti cancerogeni in concentrazione > 0,1% sono
identificati dalle frasi di rischio:
R45 = può provocare il cancro
R49 = può provocare il cancro per inalazione
Le sostanze o miscele che contengono agenti mutageni in concentrazione > 0,1% sono identificati
dalle frasi di rischio:
R46 = può provocare alterazioni genetiche ereditarie.
Nella nuova classificazione risulta quanto segue:
R45
R45
R49
R49
R46
Carc. Cat. 1
Carc. Cat. 2
Carc. Cat. 1
Carc. Cat. 2
Muta. Cat. 2
Carc. 1A
Carc. 1B
Carc. 1A
Carc. 1B
Muta. 1B
H350
H350
H350i
H350i
H340
Nella stesura della VDR si deve tenere presente che gli agenti cancerogeni o mutageni sono DOSEINDIPENDENTI, pertanto la valutazione va fatta se la presenza dell’agente non può essere esclusa
a priori (non è dunque importante quanto ne uso / genero per decidere se devo fare la valutazione o
meno)
Agenti cancerogeni di uso “comune” sono:
 POLVERI DI LEGNO DURO (Palchettisti, falegnami, addetti alla manutenzione aree verdi,
tagliaboschi, sono soggetti a lavorazione di taglio, levigazione, ecc che producono polveri di
legno).
 IDROCARBURI POLICLICI AROMATICI (IPA) (Fuochisti, bruciatoristi, addetti alla
centrale termica, ecc nel caso in cui si utilizzi come combustibile l’Olio denso BTZ, gli
asfaltatori, cantonieri comunali, addetti alla manutenzione che utilizzando il bitume a caldo
per le riparazioni dell’asfalto o i fogli catramati per le riparazioni di tetti, vasche, ecc)
 CROMO ESAVALENTE (CR VI+) (Addetti alle attività di tintura tessile con bicromato di
sodio o potassio,I lavoratori che eseguono la saldatura di particolari in acciaio inossidabile, I
lavoratori che eseguono test di verifica del COD con il bicromato di potassio)
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
La valutazione in esame prende in considerazione le attività lavorative che comportano la presenza
di sostanze o preparati cancerogeni; i quantitativi prodotti o utilizzati; il numero dei lavoratori
esposti o potenzialmente esposti; il grado di esposizione anche attraverso campionamenti
ambientali e personali.
Tra le misure preventive e protettive applicate indichiamo come priorità la sostituzione, se possibile
dell’agente cancerogeno e la possibilità di limitare al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente
esposti.
I lavoratori esposti devono ricevere la comunicazione, l’informazione e la formazione; deve inoltre
essere sistemata l’adeguata segnaletica; l’utilizzo di idonei DPI nonché il programma di
sorveglianza sanitaria.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 92
Gli addetti esposti o potenzialmente esposti agli agenti chimici cancerogeni o mutageni sono
soggetti a specifica Sorveglianza Sanitaria con verifica, se disponibili, degli INDICATORI
BIOLOGICI di ESPOSIZIONE (IBE) che sono specifici per ogni agente cancerogeno.
I lavoratori esposti a rischio cancerogeno sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per
ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore
dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne
cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i
rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all’ISPESL, per il tramite del
medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle
annotazioni individuali contenute nel registro e, secondo le previsioni dell’articolo 25 del presente
decreto, ne consegna copia al lavoratore stesso
Le annotazioni individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate
dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a
quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni.
Compito del preposto è verificare:

che tutti i lavoratori utilizzino i mezzi di protezione previsti dalla valutazione specifica,

che tutti i prodotti siano contenuti in idonei contenitori riportanti le indicazioni di rischio e i
consigli di prudenza

che tutti i lavoratori rispettino le norme/procedure di sicurezza stabilite dall’azienda in merito
al rischio citato

che tutti i lavoratori ricevano l’informazione/formazione prevista dalla normativa di legge

effettuino in fase di acquisto di nuovi prodotti uno screening preliminare degli stessi
attraverso la scheda di sicurezza e in seguito all’acquisto informino l’RSPP dei mutamenti
avvenuti in modo che questi possa aggiornare la valutazione specifica

verificare che le schede di sicurezza siano aggiornate

Il preposto deve inoltre conoscere eventuali prescrizioni dei lavoratori che impongano
particolari obblighi o limitazioni
Il preposto deve ovviamente conoscere le schede di sicurezza dei prodotti chimici le quali devono
essere a disposizione di tutti gli addetti e facilmente consultabili
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 93
IL RISCHIO BIOLOGICO
Gli agenti biologici sono classificati in base a 4 gruppi:
 Gruppo 1: agente che presenta poche probabilità di causare malattie infettive in soggetti
umani.
 Gruppo 2: agente che può causare malattie infettive in soggetti umani; rischio per i
lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità - sono disponibili efficaci misure
profilattiche o terapeutiche (esempio: C.Tetani, B.Pertussis, Rhinovirus)
 Gruppo 3: agente che può causare malattie gravi in soggetti umani; serio rischio per i
lavoratori; può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure
profilattiche o terapeutiche (TBC, febbre gialla, HIV, S.Typhi)
 Gruppo 4: agente che può causare malattie gravi in soggetti
 umani e può presentare elevato rischio per i lavoratori e per la comunità - non sono
disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche (Ebola, vaiolo, SARS)
Le attività che possono comportare la presenza di agenti biologici possono essere:
ATTIVITÀ LAVORATIVE CON USO
DELIBERATO
Sono quelle che prevedono l’introduzione
deliberata di agenti biologici nel ciclo lavorativo
per essere trattati, manipolati, trasformati
 Esempi: laboratori di microbiologia dei
centri di ricerca del Min. Sanità, case
farmaceutiche, industrie di
biotecnologie, industrie alimentati con
trasformazione di latticini, vino e
derivati, panificazione e lievitazione in
genere, aziende chimiche che producono
detersivi, ausiliari per la concia delle
pelli, fertilizzanti, attività di depurazione
delle acque,trattamento delle biomasse,
ecc.
ATTIVITÀ LAVORATIVE SENZA USO
INTENZIONALE
 materiali naturali o organici: terra,
argilla, derivati da piante (fieno, paglia,
cotone ecc.)
 sostanze di origine animale: lana, pelo,
cuoio, pelle ecc.
 generi alimentari
 polveri organiche: farina, polveri
prodotte da carta, polveri di origine
animale, ecc.
 rifiuti, acque di scarico
 sangue ed altri fluidi corporei
Alte attività a rischio sono le attività di manutenzione che presentano il rischio di taglio da lame
metalliche arrugginite o altri particolati metalliche che possono essere ricettacolo del C.Tetani,
devono prevedere la verifica, da parte del Medico Competente, della validità della vaccinazione
antitetanica o nella necessità del suo richiamo.
Negli uffici gli impianti di climatizzazione possono condizionare l’aria che si respira diventando
fonte di contaminazione microbiologica.
Le patologie legate alla qualità dell’aria indoor vengono comunemente raggruppate in due distinte
tipologie, quelle note come Sindrome dell’Edificio Malato (Sick Bulding Syndrome, SBS) e quelle
definite come Malattie Correlate all’Edificio (Bulding Related Illness, BRI).
La Sindrome dell’Edificio Malato presenta “sintomi aspecifici ma ripetitivi e non correlati a uno
specifico agente, quali: irritazione degli occhi, delle vie aeree e della cute, tosse, senso di
costrizione toracica, nausea, torpore, cefalea ecc”; Le Malattie Correlate all’Edificio (Bulding
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 94
Related Illness, BRI) sono patologie ben precise, come la legionellosi, l’alveolite allergica e altre
comuni allergie.
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Il processo valutativo è volto all’identificazione delle sorgenti di rischio e definizione e
classificazione degli agenti biologici presenti o potenzialmente presenti all’interno dell’azienda e
all’analisi delle mansioni presenti in azienda, allo scopo di individuare quelle possono comportare
l’esposizione o l’esposizione accidentale ad agenti biologici presenti. Si considerano quindi le fasi
del processo lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici; il numero dei
lavoratori addetti; i metodi e le procedure lavorative adottate.
Se la valutazione dei rischi evidenzia dei lavoratori esposti, questi devono essere sottoposti ad
adeguata Sorveglianza Sanitaria da parte del Medico Competente.
Tutti i lavoratori che, nello svolgimento della loro attività lavorativa, vengono in contatto con
agenti biologici del gruppo 3 o 4, devono essere iscritti in apposito REGISTRO DEGLI ESPOSTI.
Il DdL deve (comma 3) inviarne copia sia all’ ISPESL, sia all’Ente territoriale di Competenza (per
Biella – SPRESAL)
Tra le misure di prevenzione e protezione occorre prendere in considerazione in particolare la
possibilità di limitare al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti
biologici; la presenza di misure collettive di protezione ovvero di misure di protezione individuali
qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione; la presenza di misure igieniche per
prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di
lavoro; la presenza di procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed
animale; la definizione di procedure di emergenza per affrontare incidenti.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 95
IL RISCHIO AMIANTO
I rischi dovuti all’esposizione alla fibra di amianto sono tristemente conosciuti. La pericolosità
dell’amianto dipende dal grado di libertà delle fibre, ossia dalla capacità dei materiali di rilasciare
fibre potenzialmente inalabili; la presenza in sé dell’amianto, infatti, non è necessariamente
pericolosa, lo diventa qualora le fibre vengano sprigionate nell’aria, per effetto di qualsiasi
sollecitazione. Le malattie principali sono rappresentate da asbestosi, mesotelioma pleurico
peritoneale, cancro polmonare, altre neoplasie, placche pleuriche.
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
La valutazione dei rischi da esposizione a fibre di amianto viene effettuata tenendo conto della
presenza di materiali contenenti amianto nelle strutture e negli impianti installati nei luoghi di
lavoro; della presenza o meno di barriere efficaci atte a segregare i materiali stessi in riferimento
alle aree operative frequentate dagli addetti;dello stato di conservazione dei materiali in oggetto
valutati secondo quanto previsto dal D.M. 06/09/1994; della tipologia delle attività lavorative
sviluppate all’interno degli ambienti e delle attività che possono comportare una interazione diretta,
anche accidentale, con i materiali contenenti amianto.
Tra le misure di prevenzione e protezione occorre prendere in considerazione in particolare che il
numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o
da materiali contenenti amianto sia limitato al numero più basso possibile; che i processi lavorativi
siano concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile,
venga evitata l’emissione di polvere di amianto nell'aria; che l'amianto o i materiali che rilasciano
polvere di amianto o che contengono amianto siano stoccati e trasportati in appositi imballaggi
chiusi; che i lavoratori esposti utilizzino dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati; che i
lavoratori abbiano ricevuto idonea informazione e formazione; che i lavoratori siano sottoposti ad
idonea sorveglianza sanitaria.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 96
LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Azioni od operazioni comprendenti, non solo quelle più tipiche di sollevamento, ma anche quelle,
rilevanti di spinta, traino e trasporto di carichi che “in conseguenza di condizioni ergonomiche
sfavorevoli comportano, tra l’altro, rischi di lesioni dorso-lombari”.
“tra l‘altro” : nella movimentazione manuale di carichi vi sono altri tipi di rischio quali quelli di
infortunio o per altri segmenti dell’apparato locomotore diversi dal rachide dorso-lombare (es.
cumulative trauma disorders del tratto cervicale e degli arti superiori) o ancora per altri apparati (es.
cardiovascolare).
LA VALUTAZIONE
Vengono pertanto considerate, secondo i criteri definiti dall’Allegato XXXIII del D.Lgs. 81/2008,
ed in particolare applicando le norme ISO 11228 parti 1, 2 e 3, tutte le movimentazioni manuali di:
 Sollevamento e trasporto
 Trasporto in piano (operazioni di traino e spinta)
 Sollevamenti molto frequenti di carichi bassi (operazioni ripetitive)
Si provvede quindi alla valutazione di tutte le tipologie di movimentazioni effettuate all’interno
dell’azienda prendendo in considerazione:




Le caratteristiche del carico
Lo sforzo fisico richiesto
Le caratteristiche dell’ambiente di lavoro
Le esigenze connesse all’attività
Sollevamento e trasporto
Ai fini valutativi è applicata la norma ISO 11228 parte 1 la quale definisce i termini di confronto
delle condizioni operative della movimentazione effettuata con quanto calcolato sulla base delle
indicazioni riportate.
La normativa ISO 11228 prevede per quanto riguarda il sollevamento occasionale di pesi:
ETA’
MASCHI
FEMMINE
<18
20
15
PESO MASSIMO SOLLEVABILE
MASCHI
FEMMINE
18 KG
12 KG
15 KG
10 KG
12 KG
8 KG
6 KG
4 KG
18<età<45
25
20
>45
20
15
FREQUENZE DI SOLLEVAMENTO
TUTTA LA GIORNATA
1 VOLTA OGNI 5 MINUTI
1 VOLTA OGNI MINUTO
2 VOLTE AL MINUTO
5 VOLTE AL MINUTO
L’analisi delle movimentazioni effettuate, al fine di definire il livello di rischio per l’addetto,
prevede di prendere in considerazione non solo il peso effettivo del carico ma anche parametri quali
l’altezza di inizio sollevamento, lo spostamento verticale tra inizio e fine sollevamento, la distanza
media del carico dal corpo, la distanza percorsa dall’operatore con il carico ecc., nonché di
effettuare interviste specifiche agli addetti al fine di individuare le frequenze di movimentazione
adottate.
Le condizioni di rischio vengono esplicate secondo il seguente schema cromatico:
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 97
indice inferiore a 0.85
indice compreso tra 0.85 e
1.00
indice superiore a 1.00
indice superiore a 3.00

L’indice sintetico di rischio è < 0,85 (area verde): la situazione è accettabile e non è richiesto
alcuno specifico intervento.

L’indice sintetico di rischio è compreso tra 0,85 e 1,00 (area gialla): la situazione è in dubbio e si
avvicina ai limiti, una quota della popolazione (stimabile tra l’1% e il 10% di ciascun
sottogruppo di sesso ed età) può essere non protetta e pertanto occorrono cautele anche se non è
necessario uno specifico intervento. Si può consigliare di attivare la formazione del personale
addetto. Lo stesso personale può essere, a richiesta, sottoposto a sorveglianza sanitaria specifica.
Laddove è possibile, è consigliato di procedere a ridurre ulteriormente il rischio con interventi
strutturali ed organizzativi per rientrare nell’area verde (indice di rischio < 0,85).

L’indice sintetico di rischio è > 1,00 (area rossa). La situazione può comportare un rischio per
quote crescenti di popolazione e pertanto richiede un intervento di prevenzione primaria. Il
rischio è tanto più elevato quanto maggiore è l’indice. Sino ad un indice pari a 2 il rischio è
presente pertanto è opportuno monitorare il rischio, garantire adeguata informazione, formazione
ed addestramento nonché valutare interventi strutturali ed organizzativi per ridurlo. Indici
superiori a 2, oltre alle attività informative formative è necessario individuare interventi
migliorativi. Vi è necessità di un intervento immediato di prevenzione per situazioni con indice
maggiore di 3. Programmare gli interventi identificando le priorità di rischio. Riverificare
l’indice di rischio dopo ogni intervento. Attivare la sorveglianza sanitaria periodica del personale
esposto.
Traino e spinta
Ai fini valutativi è applicata la norma ISO 11228 parte 2 la quale definisce i termini di confronto
delle condizioni operative della movimentazione effettuata con quanto calcolato sulla base delle
indicazioni riportate.
L’analisi delle movimentazioni effettuate, al fine di definire il livello di rischio per l’addetto,
prevede misurazioni dirette di parametri quali altezza di presa, forza di spunto e mantenimento,
lunghezza del percorso, nonché interviste specifiche agli addetti al fine di individuare le frequenze
di movimentazione adottate.
Le condizioni di rischio vengono esplicate secondo il seguente schema cromatico:
indice inferiore a 0.85
indice compreso tra 0.85 e
1.00
indice superiore a 1.00
indice superiore a 3.00
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 98
Sovraccarico biomeccanico degli arti superiori (Operazioni ripetitive)
Tale valutazione prende in considerazione le operazioni di sollevamento di carichi di un peso
ridotto ad alta frequenza.
Ai fini valutativi è applicata la norma ISO 11228 parte 3.
Le operazioni individuate come critiche presentano caratteristiche indicate nella seguente tabella.
Lavori critici
RIPETITIVITA’
USO DI FORZA
POSTURE
INCONGRUE
IMPATTI
RIPETUTI
Lavori che presentano uno o più dei seguenti segnalatori di possibile rischio
Lavori con compiti ciclici che comportino l’esecuzione dello stesso movimento (o
breve insieme di movimenti) degli arti superiori ogni pochi secondi oppure la
ripetizione di un ciclo di movimenti per più di 2 volte al minuto per almeno 2 ore
complessive nel turno lavorativo.
Lavori con uso ripetuto (almeno 1 volta ogni 5 minuti) della forza delle mani per
almeno 2 ore complessive nel turno lavorativo.
Lavori che comportino il raggiungimento o il mantenimento di posizioni estreme della
spalla o del polso per periodi di 1 ora continuativa o di 2 ore complessive nel turno di
lavoro.
Lavori che comportano l’uso della mano come attrezzo per più di 10 volte all’ora per
almeno 2 ore complessive sul turno di lavoro.
Le condizioni di rischio vengono esplicate secondo il seguente schema cromatico:
(Linee guida tratte da “Il metodo OCRA per l’analisi e la prevenzione del rischio da movimenti
ripetuti” a cura di Daniela Colombini, Enrico Occhipinti e Michele Fanti)
CHECK-LIST
OCRA
FINO A 7,5
2,2
7,6 - 11
2,3 - 3,5
FASCIA GIALLO= BORDERLINE O RISCHIO MOLTO LIEVE
11,1 - 14
3,6 - 4,5
FASCIA ROSSO LEGGERO= RISCHIO LIEVE
14,1 - 22,5
4,6 - 9
FASCIA ROSSO MEDIO = RISCHIO MEDIO
>= 22,6
> = 10
FASCIA VIOLA = RISCHIO ELEVATO
FASCIA VERDE E GIALLO/VERDE = ASSENZA DI RISCHIO e
RISCHIO INSIGNIFICANTE
Al fine di organizzare adeguatamente il lavoro di movimentazione durante la giornata occorre:
• Evitare di concentrare in brevi periodi tutte le attività di movimentazione: ciò può portare a
ritmi troppo elevati o all’esecuzione di movimenti bruschi.
• Diluire i periodi di lavoro con movimentazione manuale durante la giornata alternandoli,
possibilmente almeno ogni ora, con altri lavori leggeri: ciò consente di ridurre la frequenza
di sollevamento e di usufruire di periodi di ”recupero”.
• Ricordare comunque che, nei gesti ripetuti di sollevamento eseguiti anche in posti di lavoro
ben progettati, per evitare l’affaticamento e i danni alla schiena, esiste un rapporto ideale tra
peso sollevato e frequenza di sollevamento.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 99
Occorre inoltre porre attenzione alle corrette modalità di sollevamento dei carichi:
Il miglior sistema per ridurre i rischi è certamente quello di automatizzare il lavoro, ma non in tutte
le situazioni ciò è possibile: basti pensare allo spostamento di un mobile in un ambiente ristretto o
all'esecuzione di operazioni in situazioni di emergenza. In questi ed in tutti i casi in cui non è
tecnicamente possibile ricorrere a mezzi meccanici, i carichi ingombranti e/o eccessivi devono
essere movimentati da più persone coordinate fra loro, anche con l'ausilio di accorgimenti sicuri
quali cinghie, funi, ecc. regolarmente omologate per l'uso richiesto. Il datore di lavoro è comunque
tenuto a ricercare sempre le più avanzate tecnologie presenti sul mercato per ridurre al minimo i
rischi a carico dei lavoratori.
Si ricorda che l’esito delle valutazione prende sempre in esame personale sano. In casi particolari
sarà sempre compito del Medico Competente valutare nello specifico.
Compito del preposto è verificare:

che tutti i lavoratori adibiti a movimentazione manuale dei carichi abbiano l’idoneità alla
mansione da parte del medico competente;

che tutti i lavoratori rispettino le norme/procedure di sicurezza stabilite dall’azienda in merito
al rischio citato (come l’effettuare certe movimentazioni in due persone)

che tutti i lavoratori ricevano l’informazione/formazione prevista dalla normativa di legge

Che vengano utilizzati gli appositi ausili e/o le istruzioni operative impartite (es.
movimentazione di un carico in due persone)

Il preposto deve inoltre conoscere eventuali prescrizioni dei lavoratori che impongano
particolari obblighi o limitazioni
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 100
I VIDEOTERMINALI
La normativa definisce “videoterminalista” un lavoratore impegnato al videoterminale in modo
sistematico ed abituale per più di venti ore settimanali.
Le norme non si applicano ai lavoratori addetti:
a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico;
d) ai sistemi denominati «portatili» ove non siano oggetto di utilizzazione prolungata in un posto
di lavoro;
e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo
dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale
attrezzatura;
f) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Il datore di lavoro per i videoterminali deve:



valutare comunque e sempre i rischi presenti, eliminarli o ridurli, programmare misure di
prevenzione, informare e formare i lavoratori
rispettare i principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle
attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il
lavoro monotono e ripetitivo;
tenere conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e
sicurezza, nell'affidare i compiti.
Nello specifico la valutazione citata richiede “un’analisi dei posti di lavoro con particolare riguardo:
1. ai rischi per la vista e per gli occhi;
2. ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale;
3. alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.”
L’analisi citata considera l’organizzazione del lavoro e coinvolge direttamente i lavoratori addetti
all’utilizzo di attrezzature dotate di videoterminale per un tempo uguale o superiore a venti ore
settimanali
Si deve prendere in considerazione le caratteristiche ambientali e le attrezzature del posto di lavoro
di seguito riportate:









Rumore
Microclima
Illuminazione
Piano di lavoro
Sedile
Schermo
Tastiera
Accessori: portadocumenti, poggiapiedi
Norme comportamentali
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 101
Come misure preventive e protettive è fondamentale assumere una posizione corretta di fronte al
video e verificare che ci sia una corretta illuminazione della postazione di lavoro. Occorre inoltre
seguire le indicazioni ricevute in seguito all’informazione e formazione e rispettare le pause (circa
10 minuti dopo due ore di lavoro ininterrotto di fronte al videoterminale). E’ inoltre previsto un
programma di sorveglianza sanitaria per gli operatori al videoterminale.
Posizione corretta di fronte al video:
Posizioni scorrette:
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 102
Compito del preposto è verificare:

che tutti i lavoratori adibiti al lavoro al videoterminale per più di 20 ore medie settimanali
abbiano l’idoneità alla mansione da parte del medico competente;

che tutti i lavoratori rispettino le norme/procedure di sicurezza stabilite dall’azienda in merito al
rischio citato (come l’effettuare le pause previste)

che tutti i lavoratori ricevano l’informazione/formazione prevista dalla normativa di legge

effettuino in fase di cambio lay out uno screening preliminare delle postazioni al
videoterminale con la scheda fornita e contemporaneamente informino l’RSPP dei mutamenti
avvenuti in modo che questi possa aggiornare la valutazione specifica
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 103
IL RISCHIO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
L’articolo 69 del d.Lgs.81/08 al comma 1 definisce le attrezzature di lavoro come segue:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di
macchine, attrezzature e componenti e necessari allo svolgimento di un’attività o all’attuazione di un
processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro,
quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la
manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la
presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
e) operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro.
Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere
ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute. Lo stesso attua le misure
tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature
di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per
operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.
All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse.
Prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:
a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
b) utilizzate correttamente;
c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti … e
siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso.
Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in
relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che:
a) L'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo incaricati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato è qualificato in
maniera specifica per svolgere tali compiti.
Solo chi ha ricevuto adeguata formazione e informazione può utilizzare una specifica attrezzatura
Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in
relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano
ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguata;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati
in maniera specifica per svolgere detti compiti.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 104
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 105
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Per l’attuazione della valutazione dei rischi si provvede ad esaminare tutte le tipologie di
attrezzature di lavoro presenti raggruppate per categorie omogenee all’interno dell’Azienda quali
macchine, utensili e attrezzature manuali portatili, nonché le procedure operative adottate per
l’utilizzo delle stesse.
Per ogni attrezzatura di lavoro vengono raccolte le relative documentazioni, i manuali d’uso e
manutenzione e individuate le mansioni interessate alla gestione delle stesse.
Per ogni attrezzatura di lavoro vengono prese in esame le seguenti criticità:















Lay out e posti di lavoro
Sistemi e dispositivi di comando
Rischi di rottura, proiezione e caduta di oggetti durante il funzionamento
Emissioni di gas, vapori, liquidi, polvere, ecc
Stabilità
Rischi dovuti agli elementi mobili
Illuminazione
Temperature estreme
Segnalazioni, indicazioni
Vibrazioni
Manutenzione, riparazione, regolazione ecc.
Incendio ed esplosione
Parti elettriche di alimentazione / comando
Materie e prodotti pericolosi e nocivi
Rischio da spruzzi e investimento da materiali incandescenti
Le misure di prevenzione e protezione adottate dall’azienda comprendono, oltre a quanto
precedentemente citato, misure atte ad impedire all’operatore di poter entrare in contatto con la
macchina, o trovarsi intrappolati tra la macchina e le parti collegate ad essa; essere colpiti da un
qualunque organo in movimento della macchina, o rimanere impigliati in esso; essere colpiti dagli
organi in moto della macchina o da eventuali materiali proiettati dalla macchina; entrare in contatto
con parti elettriche della macchina.
A questo proposito vengono adottate misure idonee quali carter, fasci di fotocellule, pulsanti e corde
di emergenza, cartellonistica. Gli operatori vengono inoltre adeguatamente informati e formati
all’utilizzo delle macchine cui sono addetti.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 106
Compito del preposto è verificare:

i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature;

che tutti i dispositivi di sicurezza siano efficienti;

che tutti i lavoratori rispettino le norme/procedure di sicurezza stabilite dall’azienda in merito
all’utilizzo delle stesse;

che tutti i lavoratori ricevano la formazione e l’addestramento opportuno prima di operare sulle
macchine;

che venga effettuata una regolare manutenzione delle attrezzature;

che le deficienze delle stesse siano tempestivamente segnalate ai superiori di competenza.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 107
IL RISCHIO ELETTRICO
I principali pericoli elettrici sono:






Elettrocuzione (contatti diretti e indiretti)
Arco elettrico
Incendio
Esplosioni
Assenza di energia
Guasti o comportamenti anomali di macchine e apparecchiature
Il contatto con la fonte può essere:
 Contatto diretto:
Contatto che avviene quando una persona entra in contatto con una parte dell’impianto elettrico
normalmente in tensione (es. portalampada, conduttore, ecc.)
 Contatto indiretto:
Contatto che avviene quando una persona tocca una parte conduttrice (detta massa), che
normalmente non è in tensione, ma che può andare in tensione per difetto di isolamento o per altra
causa.
 Arco elettrico:
Formazione di energia termica che può essere assai intensa e concentrata con emissione di gas e
vapori, o anche di particelle incandescenti, irraggiamento termico e raggi ultravioletti. Si manifesta
in caso di manovre o aperture dei circuiti o anche in caso di guasto.
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
In merito ai rischi di natura elettrica nell’effettuarne la valutazione vengono presi in considerazione
i rischi derivanti da:








contatti elettrici diretti;
contatti elettrici indiretti;
innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi
elettrici e radiazioni;
innesco di esplosioni;
fulminazione diretta ed indiretta;
sovratensioni;
altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
L’analisi viene scissa in due campi fondamentali, ovvero i rischi elettrici abbinati agli ambienti di
lavoro e quelli abbinati alle attività condotte dagli operatori.
Nel primo caso si verifica la rispondenza al D.M. 37/08 dell’impianto elettrico generale
dell’azienda nonché dell’esistenza della relativa dichiarazione di conformità, la presenza, presso
l’azienda, del progetto e degli schemi elettrici unifilari dell’impianto elettrico, la presenza della
denuncia all’ISPESL dell’impianto di messa a terra e dei rapporti di verifica periodica dello stesso
da parte dell’ARPA o di soggetti abilitati, la rispondenza dell’edificio alle norme contro la
protezione da scariche atmosferiche e della avvenuta effettuazione della valutazione del rischio
dovuto al fulmine.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 108
Nel secondo caso vengono individuate le mansioni soggette ad un possibile rischio elettrico e
definizione del tipo di rischio al quale il personale può essere soggetto. Viene quindi valutata la
probabilità che si verifichi l’evento pericoloso; la durata e frequenza della esposizione; la possibilità
di evitare il danno.
Solo chi è stato adeguatamente formato può intervenire sui quadri elettrici.
Nello specifico:
Gli addetti possono inoltre essere dotati di idonei DPI
Compito del preposto è verificare:

i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature elettriche;

che tutti i quadri elettrici siano chiusi in modo idoneo;

che solo i lavoratori adeguatamente formati possano intervenire, per quanto di specifica
competenza, sui quadri e sulle apparecchiature elettriche;

che ogni deficienza sia tempestivamente segnalata ai superiori di competenza.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 109
IL RISCHIO INCENDIO
L’incendio è una combustione che si sviluppa in modo incontrollato nel tempo e nello spazio. La
combustione è una reazione chimica tra un corpo combustibile e un corpo comburente. I
combustibili sono numerosi: legno, carbone, carta, petrolio, gas combustibile, ecc. Il comburente
che interviene in un incendio è l’aria o, più precisamente, l’ossigeno presente nell’aria (21% in
volume). Il rischio di incendio, quindi, esiste in tutti i locali.
In azienda confrontarsi con il rischio incendio significa confrontare lo stato di strutture, impianti,
gestione dei luoghi con determinati criteri.
Occorre quindi definire misure atte a ridurre la probabilità dell’insorgere dell’incendio e a limitarne
le conseguenze.
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del
luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello come:
a) livello di rischio elevato;
b) livello di rischio medio;
c) livello di rischio basso.
La valutazione dei rischi di incendio si articola nelle seguenti fasi:
a) individuazione di ogni pericolo di incendio (p.e. sostanze facilmente combustibili e infiammabili,
sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell'incendio);
b) individuazione delle persone presenti nei luoghi considerati, esposte a rischi d’incendio con
particolare riferimento a portatori di handicap;
c) eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
d) valutazione del rischio residuo di incendio;
e) verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali
ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.
Per ridurre la probabilità di incendio occorre primariamente individuare:






deposito ed utilizzo dei materiali infiammabili
utilizzo di fonti di calore
impianti ed attrezzature elettriche
apparecchi di riscaldamento
lavori di manutenzione e di ristrutturazione
rifiuti e scarti di lavorazioni combustibili
Le principali misure di prevenzione incendi, finalizzate alla riduzione della probabilità di
accadimento di un incendio, possono essere individuate in:








Realizzazione di impianti elettrici a regola d'arte. ( Norme CEI )
Collegamento elettrico a terra di impianti, strutture, serbatoi etc.
Installazione di impianti parafulmine.
Dispositivi di sicurezza degli impianti di distribuzione e di utilizzazione delle sostanze
infiammabili.
Ventilazione dei locali.
Utilizzazione di materiali incombustibili.
Adozione di pavimenti ed attrezzi antiscintilla.
Segnaletica di Sicurezza , riferita in particolare ai rischi presenti nell’ambiente di lavoro.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 110
La protezione contro l’incendio può essere di tipo passivo o attivo:
Compito del preposto è verificare:

Che le vie di fuga siano sgombre e che le porte siano facilmente apribili;

che gli estintori siano facilmente raggiungibili;

che vi sia una adeguata manutenzione sugli impianti di rilevazione e spegnimento incendi

che la segnaletica di sicurezza sia adeguata

che ogni deficienza sia tempestivamente segnalata ai superiori di competenza.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 111
IL RISCHIO ESPLOSIONI
L’esplosione è una combustione a propagazione molto rapida con violenta liberazione di energia.
Può avvenire solo in presenza di gas, vapori o polveri combustibili di alcune sostanze instabili e
fortemente reattive o di materie esplosive.
Esplosioni di polveri possono avvenire in ogni attività in cui si maneggiano materiali solidi
finemente suddivisi (metalli, sostanze organiche, polimeri, resine, carboni, legno, seta, ecc.); la
polvere può essere il prodotto finale di una lavorazione o di un processo o un sottoprodotto
indesiderato. Persino sostanze molto comuni come la farina di grano, la polvere di cacao, lo
zucchero a velo, il tè, il caffè, quando sono trattate, sotto forma di polvere, su scala industriale in
processi di macinazione, trasporto, separazione, essiccamento, presentano un pericolo d'esplosione,
spesso mascherato dal loro aspetto familiare.
Anche la zona di ricarica del carrello elevatore può essere a rischio esplosione in quanto durante la
fase di ricarica le batterie emettono gas tra cui l'idrogeno. Se la concentrazione in aria dell'idrogeno
raggiunge il 4%, la miscela idrogeno-aria può esplodere. Per questo motivo è molto importante che
questi locali siano correttamente ventilati.
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Il processo valutativo dei rischi connessi a tale problematica tiene conto dei seguenti elementi:
a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e
divengano attive ed efficaci;
c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
d) entità degli effetti prevedibili.
Nella valutazione dei rischi di esplosione sono inoltre presi in considerazione i luoghi che sono o
possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere
esplosive. Si individuano quindi le possibili sorgenti di pericolo (polveri canalizzate, emissioni di
gas e vapori esplosivi) e le potenziali sorgenti di innesco (superfici calde, fiamme o gas caldi,
scintille di origine meccanica, apparecchiature elettriche, correnti elettriche vaganti, elettricità
statica, fulmini, onde elettromagnetiche, radiazioni ionizzanti, ultrasuoni, compressione adiabatica
ed onde d’urto, reazioni esotermiche), nonché la classificazione delle aree in cui possono formarsi
atmosfere esplosive

Zona 0
Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva consistente
in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.

Zona 1
Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di sostanze
infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali
attività.

Zona 2
Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva consistente in
una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia
unicamente di breve durata.

Zona 20
Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva sotto forma
di nube di polvere combustibile nell'aria.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 112

Zona 21
Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria, è
probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.

Zona 22
Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di
nube di polvere combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.
Le misure destinate ad impedire la formazione di un'atmosfera esplosiva sono prioritarie a tutte le
altre misure di protezione contro le esplosioni. Accanto alle misure di prevenzione volte ad
impedire la formazione di un'atmosfera esplosiva e ad eliminare le fonti di innesco efficaci, è
possibile raggiungere il grado di protezione voluto anche modificando la costruzione o
l'equipaggiamento degli impianti.
Compito del preposto è verificare:

L’eventuale presenza di prodotti infiammabili-esplosivi;

L’eventuale presenza o formazione di miscele polveri/aria o deposito di polveri.

che gli estintori siano facilmente raggiungibili;

che vi sia una adeguata manutenzione sugli impianti di rilevazione e spegnimento incendi

che la segnaletica di sicurezza sia adeguata

che ogni deficienza sia tempestivamente segnalata ai superiori di competenza.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 113
I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
Per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere
indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi presenti
nell'attività lavorativa, suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonchè
ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
I DPI devono essere prescritti solo quando non sia possibile attuare misure di prevenzione dei rischi
(riduzione dei rischi alla fonte, sostituzione di agenti pericolosi con altri meno pericolosi, utilizzo
limitato degli stessi), adottare mezzi di protezione collettiva, metodi o procedimenti di
riorganizzazione del lavoro.
Prima di ricorrere all'uso di un qualsiasi tipo di DPI è opportuno effettuare tutti gli interventi
necessari per (in sequenza):
 eliminare il rischio
 contenere il rischio
 separare il rischio dall'ambiente
Una volta stabilito che, avvalendosi di strumenti tecnici e/o organizzativi, non risulti comunque
possibile garantire la tutela del lavoratore, allora è ammesso e richiesto il ricorso all'uso dei
dispositivi di protezione individuale.
Per essere ritenuti idonei ed adeguati, i DPI devono possedere caratteristiche ben identificate dalla
stessa legislazione vigente che stabilisce che essi devono:
 possedere i requisiti essenziali di salute e di sicurezza come previsto dal D.Lgs 475/92
(certificazione e marcatura CE);
La garanzia del possesso di questi requisiti essenziali di salute e di sicurezza, è
rappresentata dall'obbligo per il fabbricante di attuare una procedura di "certificazione" in
funzione della categoria di appartenenza del DPI che si concretizza con l'apposizione o
direttamente sul DPI stesso o, quando ciò non risulti possibile, sull'imballaggio dello stesso,
della marcatura CE nelle forme previste a seconda dei casi.
Di seguito è riportato un esempio di marcatura di un DPI di terza categoria.
Marcatura dell'organismo notificato
Anno di apposizione della marcatura





C
0302
96
E
N°
essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per se un rischio maggiore;
essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità;
essere tra di loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria
efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti in caso di rischi multipli che
richiedono l'uso simultaneo di più DPI
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 114
Inoltre, per una scelta adeguata, devono essere considerate particolarmente le condizioni in cui un
DPI deve essere usato tenendo conto dei seguenti elementi:
 durata dell'uso;
 entità del rischio;
 frequenza dell'esposizione al rischio;
 caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
 prestazioni del DPI
Gli strumenti per identificare le caratteristiche specifiche di ogni DPI possono essere diversi anche
in funzione delle capacità organizzative del datore di lavoro.
I DPI sono suddivisi in tre categorie.
Appartengono alla prima categoria i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la
persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa
il DPI abbia la possibilità di valutarne l'efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la
progressiva verificazione di effetti lesivi.
Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:
a) azioni lesive di lieve entità prodotte da strumenti meccanici;
b) azioni lesive di lieve entità causate da prodotti detergenti;
c) rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi che non espongano ad una
temperatura superiore ai 50 °C;
d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
e) urti lievi e vibrazioni idonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere
permanente;
f) azione lesiva dei raggi solari.
Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie.
Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da
rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Nel progetto deve presupporsi che la
persona che usa i DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verificazione
istantanea di effetti lesivi.
Rientrano esclusivamente nella terza categoria:
a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i
gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
b) gli apparecchi di protezione (delle vie respiratorie) isolanti, ivi compresi quelli destinati
all'immersione subacquea;
c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e
contro le radiazioni ionizzanti;
d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non
inferiore a 100 °C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non
superiore a -50 °C;
f) i DPI destinati a salvaguardare le cadute dall'alto;
g) i DPI destinati a salvaguardare da rischi connessi ad attività che espongono a tensioni
elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni;
h) i caschi e le visiere per motociclisti (eliminato).
Per ogni categoria è prevista una procedura di certificazione che deve essere obbligatoriamente
attuata da parte del fabbricante.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 115
1ª Categoria
2ª Categoria
3ª Categoria
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
(autocertificazione) rilasciata direttamente dal
fabbricante o mandatario.
ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE
rilasciato da un Organismo notificato previa
verifica del prototipo
(Esame CE di tipo)
Attestato di certificazione
rilasciato da un Organismo notificato + controllo
almeno una volta all'anno del (a scelta del
fabbricante):
PRODOTTO o del SISTEMA DI QUALITÀ
(Esame CE del tipo +controllo prodotto)
I DPI sono classificati in base alle parti del corpo che devono proteggere:
 dispositivi di protezione della testa
 dispositivi di protezione dell'udito
 dispositivi di protezione degli occhi e del viso
 dispositivi di protezione delle vie respiratorie
 dispositivi di protezione delle mani e delle braccia
 dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe
 dispositivi di protezione della pelle
 dispositivi di protezione del tronco e dell'addome
 dispositivi di protezione dell'intero corpo
 indumenti di protezione
In alcuni casi (rischi multipli) può rendersi necessario il ricorso all'uso contemporaneo di più
dispositivi di protezione individuale, ognuno dei quali deve provvedere alla funzione protettiva per
la quale è stato progettato.
In questo caso, si dovrà accertare la compatibilità tra i diversi dispositivi adottati, verificando che le
funzioni di ognuno non siano influenzate in alcun modo dagli altri.
Il datore di lavoro deve:
 identificare il DPI a lui necessario basandosi sui risultati della valutazione dei rischi;
 identificare requisiti e caratteristiche che il DPI deve possedere per essere ritenuto idoneo e
adeguato ai rischi da lui evidenziati;
 ricercare sul mercato il DPI più adatto;
 ritrovare nei documenti di accompagnamento del DPI (nota informativa) riferimenti precisi
ai rischi e alle eventuali condizioni operative per le quali si è ritenuto necessario ricorrere
all'uso dei DPI (es.: se la mia situazione operativa prevede una eventuale esposizione per
contatto con acido solforico al 30%, devo avere agli atti un documento dove risulti che il
DPI da me scelto sia in grado di resistere per il tempo definito a tale condizione)
 verificare che le note informative che accompagnano il dispositivo siano almeno nella
propria lingua e che contengano tutti gli elementi necessari per una giusta valutazione del
dispositivo stesso anche nell'ottica di un loro impiego a fini didattici per gli aspetti di
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 116

informazione, formazione e addestramento che, a seconda dei casi, dovrà provvedere ad
effettuare;
seguire scrupolosamente le indicazioni contenute nella nota informativa per quanto riguarda
la conservazione e la manutenzione del dispositivo tenendo ben presente che tutto quanto
non viene indicato nella nota stessa è da ritenersi non applicabile previa la decadenza della
garanzia e della responsabilità del fabbricante.
E’ da sottolineare che, per meglio assolvere i propri compiti, i datori di lavoro devono avvalersi del
medico competente per esprimere parere sull’adeguatezza o meno dei DPI adottati in relazione
all’utente che li indossa. In caso di intolleranza la soluzione migliore è quella che, appunto,
comporta il ricorso dell’utilizzatore al medico competente; questi potrà anche disporre - in casi
particolari - eventuali accertamenti specialistici (es.: visita ortopedica per individuare scarpe di
protezione più adeguate nel caso specifico) e dovrà comunque assicurare il datore di lavoro,
nell’ambito della sorveglianza da lui effettuata, sulla compatibilità del DPI infine selezionato con le
esigenze dell’utilizzatore.
Il lavoratore dal canto suo è obbligato a utilizzare correttamente tali dispositivi, ad averne cura e a
non apportarvi modifiche, segnalando difetti o inconvenienti specifici. Per alcuni DPI è fatto
obbligo di sottoporsi a programmi di formazione e di addestramento.
Per quanto attiene modalità di conservazione e durata dei DPI, i fabbricanti raramente indicano
la periodicità di sostituzione degli stessi, perché non sono in grado di predeterminare le condizioni
nelle quali questi dispositivi verranno utilizzati. Normalmente viene indicata la condizione limite di
utilizzo (ad esempio la concentrazione massima dell’inquinante per la quale il filtro di una maschera
può mantenere la sua efficacia o la concentrazione di ossigeno nell’aria ambiente al di sotto della
quale un respiratore a filtro non va utilizzato) ma non viene precisato per quanto tempo il DPI può
essere utilizzato.
Acquisite dal fornitore le informazioni necessarie sulle prestazioni dei DPI, l’individuazione della
periodicità di sostituzione è chiaramente demandata al datore di lavoro ed i suoi collaboratori,
ovvero i preposti, in quanto, una volta effettuata la valutazione dei rischi, egli è a conoscenza
dell’entità del rischio (ad esempio il livello usuale di concentrazione dell’inquinante aerodisperso),
della frequenza dell’esposizione, delle caratteristiche del posto di lavoro, delle condizioni
microclimatiche, etc.
Il problema si pone, in modo specifico per la durata dei filtri antigas. Nella pratica, l’indicazione per
l’utilizzatore è di provvedere alla sostituzione dei filtri antigas quando avverta la prima sensazione
olfattiva; la questione va però affrontata con maggior rigore quando si tratti di sostanze con soglia
olfattiva confrontabile o addirittura maggiore del TLV. Infine, c’è anche da dire che le stesse
modalità di conservazione dei DPI determinano, nella maggior parte dei casi, significative
variazioni dell’efficacia protettiva e/o della durata della protezione offerta.
La legislazione vigente infine prevede che i lavoratori vengano informati e formati sull’utilizzo
corretto dei DPI forniti. Potranno a tale scopo essere organizzati corsi, colloqui, riunioni che
dovranno essere ripetuti periodicamente ed il cui contenuto dovrà essere adeguato ai fogli di
istruzione dei DPI.
La norma prevede addestramento obbligatorio per i DPI di III categoria e, oltre a questi, per gli
otoprotettori (per i quali sono stati segnalati problemi legati a tollerabilità e compatibilità con gli
utilizzatori). Tuttavia, nonostante la limitazione normativa, è altamente consigliabile che
l’addestramento venga effettuato anche per altre tipologie di DPI al fine di completare la
“formazione” all’utilizzazione di tali dispositivi. Si raccomanda infine che l’avvenuto
addestramento venga testimoniato in modo idoneo, per esempio mediante registri firmati anche dai
preposti o attraverso altri metodi.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 117
L’informazione e la formazione debbono essere ovviamente comprensibili (termine questo che si
estende anche agli eventuali lavoratori stranieri nell’impresa) e, indipendentemente dall’esibizione
di documenti, attestazioni o altro che accertino il formale assolvimento dell’obbligo, nella logica del
sostanziale rispetto della norma potranno essere individuati anche altri elementi di verifica che
confermino l’efficacia dell’informazione ovvero della formazione e dell’addestramento. Per
esempio potrebbe essere utile disporre di schede di verifica sull’apprendimento e campagne di
valutazione e verifiche sull’uso prima e dopo l’effettuazione di momenti formativi.
Per quanto riguarda il controllo sull’addestramento potrà essere assai semplicemente effettuato
mediante richiesta al lavoratore di indossare il DPI secondo le istruzioni e l’addestramento ricevuti.
Compito del preposto è verificare:

che tutti i lavoratori abbiano ricevuto i mezzi di protezione specifici per la loro mansione e sia
presente la lettera di conferimento controfirmata dal lavoratore stesso;

che tutti i lavoratori utilizzino i mezzi di protezione forniti secondo le indicazioni ricevute dal
responsabile;

che tutti i lavoratori ricevano l’informazione/formazione/addestramento previsti dalla
normativa di legge, con riferimento particolare ai casi di cambio mansione e neo assunti

informino l’RSPP nel caso ci siano mutamenti di personale nelle varie mansioni o le mansioni
includano operazioni differenti da quelle previste dalla valutazione in modo che questi possa
effettuare i dovuti aggiornamenti al rapporto di valutazione o alla valutazione stessa

Il preposto deve conoscere eventuali prescrizioni dei lavoratori che impongano l’obbligo di
utilizzo dio particolari DPI.

che ogni deficienza sia tempestivamente segnalata ai superiori di competenza.
Si fa inoltre presente che non esistono fogli di liberatoria da parte del lavoratore per l’utilizzo dei
mezzi di protezione individuale.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 118
LA SEGNALETICA DI SICUREZZA
Scopo della segnaletica è quello di attirare in modo rapido e di intuitiva comprensione l’attenzione
dell’operatore, mediante un colore e in segnale che trasmette un messaggio di sicurezza, su un
determinato oggetto o una determinata situazione che può provocare pericoli specifici.
In nessun caso la segnaletica può sostituire le misure di protezione e, al fine di sminuirne l’efficacia,
deve essere impiegata esclusivamente per quei messaggi che hanno attinenza alla sicurezza. La
segnaletica di sicurezza è necessaria se i rischi non possono essere evitati o sufficientemente limitati
con i mezzi tecnici di protezione collettiva o con misure, metodi o procedimenti di organizzazione
del lavoro.
I tipi fondamentali di segnaletica sono 5:
a) di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un
pericolo;
b) di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
c) di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento;
d) di salvataggio o soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o
ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
e) di informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle precedenti
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 119
Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i cartelli devono essere sistemati tenendo conto di
eventuali ostacoli, ad un’altezza ed in una posizione appropriata rispetto all’angolo di visuale,
all’ingresso della zona interessata dal rischio generico, ovvero nelle immediate vicinanze del rischio
specifico o dell’oggetto che si intende segnalare e in un posto ben illuminato e facilmente
accessibile e visibile.
Qualora le prescrizioni imposte dalla segnaletica di sicurezza non vengano osservate, il preposto
dovrà immediatamente contestare al lavoratore il comportamento omissivo e segnalare la
circostanza al superiore gerarchico per l’eventuale adozione di provvedimenti disciplinari
Dovranno venir segnalati ai superiori anche eventuali danneggiamenti/manomissioni della
cartellonistica di reparto.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 120
LAVORO MINORILE E DELLE GESTANTI E PUERPERE
Lavoro minorile e decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345
La presente normativa ha inteso unificare le disposizioni in materia di lavoro minorile,
estendendone l'applicazione a tutti i rapporti di lavoro, ordinari e speciali, che riguardino minori dei
diciotto anni. Le nuove disposizioni si applicano, pertanto, anche all'apprendistato, ai contratti di
formazione e lavoro, al lavoro a domicilio ecc.
Sono, senz'altro, esclusi dall'applicazione della normativa in materia di lavoro minorile gli
adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata (con esclusione, quindi, dei rapporti a
termine) svolti nei servizi domestici prestati in ambito familiare nonché nelle imprese a conduzione
familiare, sempreché queste ultime si concretino in prestazioni di lavoro non nocivo né
pregiudizievole né pericoloso.
L’obiettivo della normativa è quello di privilegiare l'istruzione, assicurare l'inserimento
professionale mediante la formazione, promuovere il miglioramento dell'ambiente di lavoro per
garantire un livello più elevato di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori minorenni.
Il decreto legislativo in esame introduce il principio che l'età minima di ammissione al lavoro non
può essere inferiore all'età in cui cessa l'obbligo scolastico. Le stesse definizioni di "bambino" e
"adolescente", riguardano, in via generale, i soggetti che abbiano rispettivamente meno o più di
sedici anni, ma, per ogni singolo soggetto, possono riferirsi ad età diverse, a seconda che sia stato
assolto o meno l'obbligo scolastico. Viene, inoltre, introdotto il divieto del lavoro dei bambini, salvo
per quanto riguarda le attività culturali o simili.
L'età minima per l'ammissione al lavoro non può mai essere inferiore ai sedici anni compiuti ed è
inoltre subordinata al compimento del periodo di istruzione obbligatoria.
Lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento
Atteso che la gravidanza in giovane età può costituire per certi aspetti un rischio per la salute della
lavoratrice e del nascituro è da sottolineare il particolare rilievo che assume una puntuale e
tempestiva ottemperanza alle norme di tutela delle lavoratrici madri ed in ispecie del D.Lgs. 151/01.
Ferma restando la normativa concernente il divieto di adibizione ai lavori faticosi, pericolosi ed
insalubri e l'obbligo di spostamento ad altre mansioni il datore di lavoro deve valutare i rischi per la
salute e la sicurezza delle lavoratrici gestanti e procedere alla modifica temporanea delle condizioni
o dell'orario di lavoro ottemperando all'obbligo di informazione.
Qualora tali modifiche non siano possibili per motivi organizzativi e produttivi il datore di lavoro ne
da informazione scritta al competente Servizio Ispezione del Lavoro.
Ai fini della valutazione dei rischi cui sono esposte le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di
allattamento occorre prestare particolare attenzione a :
 attività in postura eretta prolungata
 posture incongrue
 lavoro in postazioni elevate (scale, piattaforme, impalcature)"
 lavori con macchina mossa a pedale, quando il ritmo sia frequente o esiga sforzo
 lavoro notturno
 movimentazione manuale carichi
 lavori su mezzi in movimento
 rumore
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 121






colpi, vibrazioni
sollecitazioni termiche
radiazioni ionizzanti
radiazioni non ionizzanti
agenti biologici dei gruppi di rischio 2,3,4
sostanze o preparati utilizzati (esito della valutazione del rischio chimico per la salute
diverso da IRRILEVANTE, prodotti etichettati come R40, R42, R43, R45, R46, R47, R49,
R68)
 piombo e derivati che possono essere assorbiti dall’organismo umano
Per quanto riguarda i minori occorre prestare particolare attenzione a
 Agenti fisici
 atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto
pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;
 rumori con esposizione superiori al valore previsto dall'art. 189, comma 1, del decreto
legislativo 81/2008.
 Agenti biologici
 agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo IX CAPO II del decreto legislativo n.
81 del 2008 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi
3 marzo 1993, n. 91 e n. 92.
 Agenti chimici
 sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E)
o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52
e successive modificazioni e integrazioni, del D.Lgs. 65 del marzo 2003, e del decreto
legislativo 16 luglio 1998, n. 285;
 sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto
precedente e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi: R39, R40, R42,
R43, R46, R48, R60, R61
 sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti uno o più rischi descritti dalle
seguenti frasi: R42, R43,
 sostanze e preparati di cui al titolo IX capo II del decreto legislativo n. 81del 2008
 piombo e composti;
 amianto.
 Lavorazioni
 Processi e lavori di cui all'allegato XLII del decreto legislativo n. 81 del 2008
 Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi
contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.
 Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori
e stalloni.
 Lavori di mattatoio.
 Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di
immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.
 Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al
punto
 Lavori edili di demolizione, allestimento e smontaggio delle armature esterne ed interne
delle costruzioni.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 122

Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
 Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
 Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 °C come ad esempio quelli per la
produzione di ghisa, ferro-leghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione,
ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.
 Lavorazioni nelle fonderie.
 Processi elettrolitici.
 Produzione di gomma sintetica; lavorazione della gomma naturale e sintetica.
 Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
 Produzione e lavorazione dello zolfo.
 Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di
collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi
meccanici, di taglio dei massi.
 Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.
 Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio,
frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
 Lavorazione dei tabacchi.
 Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle
navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
 Produzione di calce ventilata.
 Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
 Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di
ascensori e montacarichi.
 Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
 Lavori nei magazzini frigoriferi.
 Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti
farmaceutici.
 Condotta dei veicoli di trasporto e di macchine operatrici semoventi con propulsione
meccanica nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione
che sono in moto.
 Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
 Legaggio ed abbattimento degli alberi.
 Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
 Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale,
delle piume e dei peli.
 Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
 Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata.
 Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti
vibranti; uso di pistole fissachiodi.
 Produzione di polveri metalliche.
 Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
 Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per
tritare.
 Lavori comportanti l’esposizione potenziali a radiazioni ionizzanti (Art. 71 D.Lgs.
230/95)
In conclusione gli obblighi sono a carico del datore di lavoro, il quale deve:
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 123
 valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici in gravidanza, puerperio o
allattamento, e per i minori, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici e
biologici nonché i processi e le condizioni di lavoro,
 adottare le misure di prevenzione e protezione necessarie affinché l’esposizione al rischio
sia evitata,
 informare le lavoratrici ed i minori nonché i loro genitori e gli RLS sulla valutazione dei
rischi e sulle conseguenti misure di protezione e prevenzione adottate,
 modificare le condizioni o l’orario di lavoro ove la valutazione dei rischi riveli un rischio
per la salute (adibire la lavoratrice ad altre mansioni), al fine di evitare alle lavoratrici
l’esposizione al rischio.
La valutazione del rischio per “lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento” deve
essere effettuata in ogni luogo di lavoro: infatti nel caso in cui la lavoratrice informi il datore di
lavoro del proprio stato, il datore di lavoro deve già sapere (per averlo preventivamente valutato) se
la mansione comporti o meno un rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro e deve
prontamente disporre le necessarie misure di tutela affinché l’esposizione al rischio sia evitata (es.
cambio mansione, modifica orario di lavoro, ecc.).
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 124
IL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
Lo stress da lavoro è considerato, a livello internazionale, europeo e nazionale, un problema sia dai
datori di lavoro che dai lavoratori.
Lo stress, potenzialmente, può colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, a
prescindere dalla dimensione dell’azienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto o di rapporto
di lavoro.
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Ai fini di valutare i rischi connessi allo stress lavoro-correlato vengono applicate le metodologie
contenute nell’Accordo Europeo sullo stress sul lavoro dell’ 8 ottobre 2004 e della successiva
Circolare Ministeriale del 18 novembre 2010 (Prot 15/SEGR/0023692).
La valutazione si articola in due fasi: una necessaria e una da attivare nel caso in cui dalla
valutazione preliminare emergano elementi di rischio da stress lavoro correlato e le misure adottate
a seguito della stessa da parte del datore di lavoro si rilevino inefficaci..
La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili
appartenenti alle tre famiglie:
 Eventi sentinella: ad esempio indici infortunistici, assenze per malattia, turnover,
procedimenti e sanzioni, segnalazioni del medico competente, lamentele dei lavoratori, etc.
 Fattori di contenuto del lavoro: ad esempio ambiente di lavoro e attrezzature, carichi e ritmi
di lavoro, orario e turni di lavoro, corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i
requisiti professionali richiesti.
 Fattori di contesto del lavoro: ad esempio ruolo nell’ambito dell’organizzazione, autonomia
decisionale e controllo, conflitti interpersonali al lavoro, evoluzione e sviluppo di carriera,
comunicazione.
Questa valutazione è effettuata dal datore di lavoro, dall’RSPP con il coinvolgimento del medico
competente e la consultazione dell’RLS. Per la valutazione può essere funzionale, oltre all’RLS
coinvolgere alcuni lavoratori (ad esempio i preposti).
Se dalla valutazione preliminare emergono elementi di rischio da stress lavoro correlato tali da
richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione e all’adozione di interventi di
tipo organizzativo, tecnico, procedurale, comunicativo, formativo, etc). Nel caso in cui anche questi
risultino inefficaci si procede alla valutazione approfondita che prevede la valutazione della
percezione soggettiva dei lavoratori attraverso diversi strumenti quali questionari, focus group,
interviste semi-strutturate.
L’Accordo Europeo sottolinea che per prevenire, eliminare o ridurre questi problemi si può
ricorrere a varie misure. Queste misure possono essere collettive, individuali o tutte e due insieme.
Queste misure possono comprendere ad esempio:
• misure di gestione e di comunicazione in grado di chiarire gli obiettivi aziendali e il ruolo di
ciascun lavoratore, di assicurare un sostegno adeguato da parte della direzione ai singoli individui e
ai team di lavoro , di portare a coerenza responsabilità e controllo sul lavoro, di migliorare
l’organizzazione, i processi, le condizioni e l’ambiente di lavoro.
• la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la loro consapevolezza e la loro
comprensione nei confronti dello stress, delle sue possibili cause e del modo in cui affrontarlo, e/o
per adattarsi al cambiamento
• l’informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, in conformità alla
legislazione europea e nazionale, ai contratti collettivi e alle prassi.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 125
ALCOOL E DROGA
L'assunzione di droga o alcol, anche saltuaria, provoca alterazioni dell'equilibrio psicofisico. I
lavoratori che svolgono mansioni a rischio sicurezza propria e altrui sono sottoposti a specifica
sorveglianza sanitaria volta ad accertare l’assenza di assunzione di sostanze stupefacenti e di
condizioni di alcol dipendenza.
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER L’ALCOOL DIPENDENZA
Le mansioni individuate vengono riesaminate con particolare riguardo alle attività con rischi
rilevanti o rischiose per terzi così come sono state dedotte dall’Allegato I del Provvedimento 16
marzo 2006 della Conferenza Permanente Per I Rapporti Tra Lo Stato Le Regioni E Le Province
Autonome Di Trento e Bolzano.
ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI
SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI TERZI.
1) attività per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti
lavori pericolosi:
a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive
modificazioni);
b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);
c) attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956,
n. 302);
d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n.
635);
e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile
2001, n. 290);
f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);
g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1999, n. 162);
2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza
negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);
3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in
anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico
comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario;
ostetrica caposala e ferrista;
5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti
per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di
guardia particolare e giurata;
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 126
8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di
guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione
professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero
il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci
pericolose su strada;
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio
ferroviario;
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con
esclusione del personale di carriera e di mensa;
d) personale navigante delle acque interne;
e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in
gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e
impianti funicolari aerei e terrestri;
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario,
rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a
terra e di monorotaie;
g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e
tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e
delle navi posatubi;
h) responsabili dei fari;
i) piloti d'aeromobile;
l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
p) addetti alla guida di' macchine di movimentazione terra e merci;
9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di
esplosivi;
10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono
attività in quota, oltre i due metri di altezza;
11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.
Per tutto il personale vengono analizzati i contenuti della mansione e dei relativi rischi per
evidenziare la presenza di almeno uno degli elementi riportati nell’Allegato I del Provvedimento del
16 marzo 2006. Le mansioni con rischio vengono quindi segnalate al Medico Competente per una
valutazione specifica della persona in oggetto.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 127
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER L’ASSUNZIONE DI SOSTANZE PSICOTROPE E
STUPEFACENTI.
Le mansioni individuate vengono riesaminate con particolare riguardo alle attività con rischi
rilevanti o rischiose per terzi così come sono state dedotte dall’Allegato I del Provvedimento 16
marzo 2006 della Conferenza Permanente Per I Rapporti Tra Lo Stato Le Regioni E Le Province
Autonome Di Trento e Bolzano.
ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI
SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI TERZI.
1)
Attivita' per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti
lavori pericolosi:
a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);
b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e
posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 302);
c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.).
2) Mansioni inerenti le attivita' di trasporto:
a) conducenti di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria C,
D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per
la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di
formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario
che esplichi attivita' di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza,
formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e
coordinamento e vigilanza di una o piu' attivita' di sicurezza;
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestoredell'infrastruttura ferroviaria con esclusione
del personale di camera e di mensa;
d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto
adibite a noleggio;
e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione
governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari,
aerei e terrestri;
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di
apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di
monorotaie;
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 128
g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo
Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonche' il
personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attivita'
off-shore e delle navi posatubi;
h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
i) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.
3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del
confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.
Anche in questo caso per tutto il personale vengono analizzati i contenuti della mansione e dei
relativi rischi per evidenziare la presenza di almeno uno degli elementi riportati nell’Allegato I del
Provvedimento del 16 marzo 2006. Le mansioni con rischio vengono quindi segnalate al Medico
Competente per una valutazione specifica della persona in oggetto.
Il personale in merito ad entrambi i rischi viene quindi informato e formato in merito a:
 normativa vigente in materia;
 rischi specifici derivanti dall’abuso di alcool;
 iniziative intraprese dall’Azienda e valutazione dei rischi.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 129
IL LAVORO IN AMBIENTI CONFINATI
L’ambiente confinato è definito come spazio circoscritto, caratterizzato da limitate aperture di
accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui può verificarsi un evento incidentale
importante, che può portare ad un infortunio grave o mortale, in presenza di agenti chimici
pericolosi (ad esempio: gas, vapori, polveri). Alcuni ambienti confinati sono facilmente
identificabili come tali, in quanto la limitazione legata alle aperture di accesso e alla ventilazione
sono ben evidenti e/o la presenza di agenti chimici pericolosi è nota.
Fra i più tipici ambienti confinati, si possono citare:
• serbatoi di stoccaggio;
• silos;
• recipienti di reazione;
• fogne;
• fosse biologiche etc.
Altri ambienti, che a un primo esame superficiale potrebbero non apparire come confinati, in
particolari circostanze potrebbero di fatto diventarlo, presentando le medesime problematiche e i
medesimi rischi. É il caso, ad esempio, di:
• camere con aperture in alto;
• vasche;
• depuratori;
• camere di combustione nelle fornaci e simili;
• canalizzazioni varie;
• camere non ventilate o scarsamente ventilate etc.
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
La valutazione deve tenere quindi conto dei possibili rischi per la sicurezza e la salute durante il
lavoro in ambienti confinati o sospetti di inquinamento e della definizione delle conseguenti misure
di prevenzione e protezione adottate con il relativo programma di attuazione.
I possibili fattori di rischio normalmente riconducibili ad attività lavorative svolte in ambienti
confinati o sospetti di inquinamento sono Fattore di rischio chimico (riconducibile alla presenza
e/o all’utilizzo, nello svolgimento delle attività e nelle lavorazioni, di “agenti chimici pericolosi”
come incendi ed esplosioni, che si possono verificare in relazione alla presenza di gas e vapori
infiammabili e polveri disperse nell’aria; asfissia per permanenza prolungata in ambiente senza sufficiente
ricambio di aria; ustioni chimiche; etc), Fattore di rischio fisico (riconducibile alla presenza, durante
le attività lavorative, di agenti fisici quali rumore; vibrazioni; microclima; etc in grado di
determinare condizioni di stress tali da peggiorare le condizioni di lavoro), Fattore di rischio
infortunistico (riconducibile alla presenza, durante le attività lavorative, di pericoli oggettivi quali
cadute dall’alto; elettrocuzione; schiacciamento; annegamento; etc che, se non adeguatamente
valutati e prevenuti con idonee misure di sicurezza, possono provocare lesioni e/o infortuni ai
lavoratori), Fattore di rischio strutturale (riconducibile alla caratteristiche fisiche e strutturali
dell’ambiente confinato nel quale si deve operare come difficoltà di accesso; dimensioni
dell’ambiente; etc), Fattore di rischio cognitivo, o soggettivo (riconducibile al livello di
esperienza e di capacità professionali dei lavoratori; al livello di conoscenza e di consapevolezza
dello specifico lavoro da svolgere; alla sottovalutazione del rischio da parte dei lavoratori), Fattore
di rischio organizzativo (riconducibile, sostanzialmente, a una mancata pianificazione e
organizzazione dei lavori in ambienti confinati), Fattore di rischio fisiologico individuale
(riconducibile alla presenza di fattori individuali che, in qualche modo, potrebbero interferire con lo
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 130
svolgimento di attività lavorativa in ambienti confinati, come, ad esempio, una predisposizione a
sindrome claustrofobica e/o ad attacchi di panico).
Premesso quanto sopra l’individuazione e valutazione dei rischi connessi con l’attività sviluppata
presso i vari luoghi confinati o sospetti di inquinamento viene condotta sulla base di:
- raccolta ed esame delle informazioni e documentazioni riguardanti :
o l’ambiente (dimensioni spaziali, aperture, boccaporti, collocazione degli accessi,
anfratti, curve, cunicoli, ambienti bui, ecc...);
o l’attività da svolgere (ispezione visiva, collaudo, pulizia, saldatura, verniciatura,
sgrassatura, movimentazione materiali, escavazione, bonifica, ecc…);
o le attrezzature utilizzate per l’attività;
o l’eventuale presenza di impianti con parti meccaniche in movimento;
o la ventilazione e il grado di ricambio d’aria;
o i materiali presenti precedentemente o introdotti (sostanza putrescibili, prodotti
fermentabili, solventi, gas, prodotti chimici, ecc…);
o la natura morfologica e chimica del terreno e dei materiali circostanti (ghiaie,sabbie,
depositi di materiali organici fermentabili);
o le comunicazioni (comunicazione diretta impossibile, rumore di fondo elevato);
o utensili elettrici e illuminazione da utilizzare (rischio di innesco ed elettrocuzione);
o le conoscenze, la competenza e l’addestramento del personale coinvolto;
o il lavoro fuori orario e l’organizzazione lavorativa;
o i DPI;
o le modalità di salvataggio (APVR, imbracature, mezzi di sollevamento).
- identificazione delle diverse attività svolte nei luoghi oggetto della valutazione ed analisi delle
attività svolte in precedenza;
- esame degli aspetti organizzativi e delle procedure mirate a presidiare le condizioni di lavoro
sul piano della prevenzione e della protezione dei lavoratori, anche per quanto riguarda le
procedure di soccorso e delle emergenze;
- riscontro dettagliato delle misure attuate per eliminare o minimizzare i rischi rilevati, nonché
determinazione dei programmi di attuazione delle misure previste.
Si prevede quindi nell’impossibilità di eliminare la fonte di rischio o si sostituire ciò che è
pericoloso con ciò che non lo è, l’individuazione ed adozione di misure organizzative e/o tecniche;
l’individuazione ed adozione dei dispositivi di protezione individuale; le attività di comunicazione,
informazione e formazione.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 131
LAVORO NOTTURNO E IN SOLITARIA
LAVORO NOTTURNO:
Si definisce lavoro notturno quel lavoro prestato in un periodo di almeno sette ore consecutive
comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Quindi, il lavoro notturno è
quello svolto tra le 24 e le 6, ovvero tra le 22 e le 5.
I predetti parametri non sono gli unici per l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro
notturno: è infatti lavoratore notturno il lavoratore che svolge:
1.-durante il periodo notturno, almeno tre ore del suo tempo di lavoro notturno giornaliero
impiegato in modo normale;
2.- durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme stabilite
dai contratti collettivi di lavoro.
In ogni caso, qualora la disciplina collettiva nulla stabilisca sul punto è considerato lavoratore
notturno qualsiasi lavoratore che svolga, durante il periodo notturno almeno una parte del suo
tempo di lavoro giornaliero, per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno. In sostanza deve essere
considerato lavoratore notturno anche colui che non sia impiegato in modo normale durante il
periodo notturno ma che, nell’arco di un anno svolga almeno 80 giorni di lavoro notturno. Qualora
il limite degli 80 giorni venga superato in ragione del sopravvenire di eventi eccezionali e
straordinari (gravi incidenti agli impianti o nell’esercizio di particolari servizi, calamità naturali),
non potrà configurarsi la fattispecie in esame.
I lavoratori notturni sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. Il medico competente attraverso
controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, verifica l’assenza di controindicazioni al
lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi.
Le attrezzature di lavoro per le quali è previsto un uso notturno o in luoghi bui devono incorporare
un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai
lavoratori.
LAVORO IN SOLITARIA
Per lavoro in solitudine si intende quella situazione in cui il lavoratore si trova ad operare da solo,
senza una sorveglianza, un’interrelazione diretta o la presenza ravvicinata di altri soggetti.
La condizione può non è necessariamente permanente. Può accadere che un lavoratore riceva un
compito occasionale che deve essere svolto autonomamente e isolato, per un periodo più o meno
breve. In altri casi il compito può trasformarsi in solitario per effetto di cause esterne quali, per
esempio, il protrarsi oltre il normale orario di lavoro.
All’aggettivo “solitario” è possibile associare anche altre condizioni di peculiarità quali il periodo
notturno, il luogo remoto o di difficile accesso, alcuni agenti o fattori che possono rendere critica
una situazione che è già in partenza “speciale”, la posizione geografica o territoriale, la non
conoscenza dei luoghi, i fattori ambientali avversi.
Il lavoro in solitudine, di per sé non é vietato, ma i lavoratori che svolgono quell'attività vanno
particolarmente tutelati, specie se viene svolta di notte.
Gli elementi di criticità riguardano essenzialmente due aspetti:
 Organizzazione dei soccorsi
 Informazione e formazione
 Disagio del lavoratore
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 132
Possibili soluzioni, anche se non esaustive, possono essere il ricorso ad attrezzature di
comunicazione come cellulari, trasmittenti, allarmi, sistemi uomo in piedi. Fondamentale risulta
essere l’attività di informazione-formazione che deve essere anche mirata a fa accrescere la
consapevolezza del rischio, soprattutto dove il lavoro in solitudine rappresenta un rischio
aggiuntivo.
PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L.
Pagina 133
Scarica

libretto-formazione-lavoratori D.Lgs.81-08