PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. D.Lgs. 81/08 TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 1 INDICE INTRODUZIONE AL D.LGS 81/08 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E LE FIGURE AZIENDALI .............................................................................................. 4 IL DATORE DI LAVORO .................................................................................................................. 7 IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP e ASPP) ............................................. 9 IL MEDICO COMPETENTE ............................................................................................................ 10 L’RLS................................................................................................................................................. 13 ADDETTI ALLE EMERGENZE ...................................................................................................... 14 I LAVORATORI ............................................................................................................................... 16 IL DIRIGENTE.................................................................................................................................. 17 IL PREPOSTO ................................................................................................................................... 20 Esempi di sentenze che hanno coinvolto i preposti ........................................................................... 23 LE MAESTRANZE ........................................................................................................................... 27 GLI ORGANI DI VIGILANZA NEI LUOGHI DI LAVORO ......................................................... 28 GLI ORGANI DI ASSISTENZA: INPS E INAIL ............................................................................ 29 GLI ESTERNI IN AZIENDA/L’APPALTO ..................................................................................... 31 COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDDESTRAMENTO .................. 34 IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - CONCETTI CHIAVE .............................. 40 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ............................................................................................... 42 Il rischio per la salute e la sorveglianza sanitaria............................................................................... 44 I LUOGHI DI LAVORO ................................................................................................................... 46 IL RISCHIO RUMORE ..................................................................................................................... 47 IL RISCHIO VIBRAZIONI............................................................................................................... 50 LE RADIAZIONI OTTICHE ............................................................................................................ 52 LE RADIAZIONI IONIZZANTI ...................................................................................................... 65 I CAMPI ELETTROMAGNETICI ................................................................................................... 67 IL RISCHIO CHIMICO..................................................................................................................... 74 IL RISCHIO DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI ......................................................... 92 IL RISCHIO BIOLOGICO ................................................................................................................ 94 IL RISCHIO AMIANTO ................................................................................................................... 96 LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI .................................................................. 97 I VIDEOTERMINALI ..................................................................................................................... 101 IL RISCHIO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO ................................................................ 104 IL RISCHIO ELETTRICO .............................................................................................................. 108 IL RISCHIO INCENDIO................................................................................................................. 110 IL RISCHIO ESPLOSIONI ............................................................................................................. 112 I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) ............................................................ 114 LA SEGNALETICA DI SICUREZZA............................................................................................ 119 LAVORO MINORILE E DELLE GESTANTI E PUERPERE ...................................................... 121 IL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO ........................................................................... 125 ALCOOL E DROGA ....................................................................................................................... 126 IL LAVORO IN AMBIENTI CONFINATI .................................................................................... 130 LAVORO NOTTURNO E IN SOLITARIA ................................................................................... 132 PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 2 Introduzione al Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 e smi TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO e LE FIGURE AZIENDALI PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 3 INTRODUZIONE AL D.LGS 81/08 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E LE FIGURE AZIENDALI Il D.Lgs 81/08 all’articolo 2 fornisce una serie di definizioni e di contenuti precettivi di un certo spessore. Lo si riporta integralmente: Articolo 2 - Definizioni 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo; c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa; e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l); PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 4 h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa; n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno; o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità; p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale; u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria; v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione; z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 5 cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro; dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro; ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento; ff) «responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 6 IL DATORE DI LAVORO Il datore di lavoro è identificato come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore; colui che ha la responsabilità dell’organizzazione in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; (ammenda da 2.000 a 4.000 euro in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3) (ammenda da 1.000 a 2.000 euro in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere a) primo periodo ed f) b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; (arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400) Questi sono obblighi specifici del datore di lavoro che non può delegare a nessuna altra figura. Oltre a questi vi sono ulteriori obblighi che il datore di lavoro può, con atto scritto, delegare. Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro) b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro) d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro) e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro) f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200) g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; (Ammenda da 2.000 a 4.000 euro) g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; (Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro) h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 7 n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; (Ammenda da 2.000 a 4.000 euro) o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda; (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro) p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda. (Ammenda da 2.000 a 4.000 euro) q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro) r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; (sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro con riferimento agli infortuni superiori a un giorno) (sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni) [L’applicazione della sanzione di cui … (sopra)…, esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124] s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50; (Ammenda da 2.000 a 4.000 euro) t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti; u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35; (Ammenda da 2.000 a 4.000 euro) z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro) aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati; (Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro) bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. (Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro) 1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r), del comma 1, del presente articolo relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8, comma 4; PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 8 2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. (Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro) 3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico. 3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti. IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP e ASPP) Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all’interno della azienda o della unità produttiva. Gli addetti (ASPP) e i responsabili dei servizi (RSPP), interni o esterni, devono possedere le capacità e i requisiti professionali e devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione 1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36. 2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo. 3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro. E’ fondamentale sottolineare il fatto che l’RSPP non è il responsabile della sicurezza, ma il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Tutte le figure che interagiscono in azienda concorrono alla gestione della sicurezza aziendale. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 9 IL MEDICO COMPETENTE Articolo 25 - Obblighi del medico competente 1. Il medico competente: a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, (arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro) anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale; b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; (arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro) c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente; (Arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro) d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale; (Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro) e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; (Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro) l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto; (Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per il datore di lavoro – dirigente) f) << -- soppressa -- >> g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; (arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro) h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; (Sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro) i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; (Sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro) l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; (Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro) m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 10 Articolo 39 - Svolgimento dell’attività di medico competente 1. L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH). 2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di: a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore; b) libero professionista; c) dipendente del datore di lavoro. 3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente. 4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia. 5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri. 6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento. Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi; 2. La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente; e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione. 2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3. 3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: (sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro il medico competente) a) Abrogata b) per accertare stati di gravidanza; c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente. (sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro il datore di lavoro - dirigente) PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 11 4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. 4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza. 5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’ ALLEGATO 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53. (sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro il medico competente) 6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente. 6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro. (sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro il medico competente) 7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. 8. Abrogato. 9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 12 L’RLS Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37; e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37; h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35; m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione; n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. 2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. 3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale. 4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a). 5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3. 6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni. 7. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 13 ADDETTI ALLE EMERGENZE Nelle aziende è previsto che vengano formate persone atte a fronteggiare situazioni di emergenza quali un infortunio o un incendio. Articolo 45 - Primo soccorso 1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. (Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro per il datore di lavoro - dirigente) ………… Articolo 46 - Prevenzione incendi 1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente. 2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori. (arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente) ………. Le procedure di emergenza hanno lo scopo di fornire al personale quelle informazioni che consentono di fronteggiare le situazioni di emergenza che si possono creare durante l'attività lavorativa. Gli obiettivi dei piani di emergenza sono generalmente: classificazione delle situazioni di possibile emergenza. definizione delle modalità di segnalazione rapida dell'evento. informazione del personale dipendente e di società terze circa le modalità di comportamento da tenere nelle varie situazioni previste. definizione delle modalità di attivazione dei soccorsi esterni. Nella formulazione dei piani si tiene conto delle esigenze di: ridurre il pericolo alle persone e alle strutture. prestare i primi soccorsi ai colpiti. circoscrivere e contenere l'evento permettere la ripresa dell'attività lavorativa al più presto. Le situazioni di emergenza ipotizzabili possono essere infortuni, incendi, esplosioni, fughe di gas, fuoriuscita di prodotti chimici, calamità naturali quali terremoti e alluvioni, atti vandalici e attentati. Durante il periodo di allarme nessuno deve prendere iniziative ma deve attenersi alle indicazioni degli addetti all’emergenza. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 14 Il preposto, anche se non è addetto alle emergenze, si trova comunque ad avere ruoli importanti sia in caso di infortunio che di altri tipi di emergenza. Il preposto deve essere infatti informato di tutti gli infortuni, anche di lieve entità, accaduti nel suo reparto e in caso di evacuazione deve contare i lavoratori del reparto di competenza al punto di raccolta. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 15 I LAVORATORI Il D.Lgs. 81/08 definisce il lavoratore come: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni L’organigramma definisce, oltre alla figure precedentemente presentate, l’organizzazione aziendale identificando specifiche figure che ricoprono ruoli ben determinati. Tali figure a seconda del ruolo occupato hanno specifici compiti e obblighi in materia di sicurezza sul lavoro. Quindi tutte le figure che operano in azienda sono identificabili come lavoratori (ad esclusione del Datore di lavoro) ma queste a seconda del ruolo effettivamente svolto hanno compiti ben definiti. Generalmente dall’organigramma aziendale sono identificabili le seguenti figure: dirigenti preposti maestranze PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 16 IL DIRIGENTE Il dirigente è colui che attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. Il dirigente ha, oltre al compito di vigilanza, un ruolo organizzativo nello svolgimento del lavoro ed è a tutti gli effetti “il garante organizzativo della sicurezza sul lavoro”. Di regola il dirigente non è soggetto al potere gerarchico di nessun altro lavoratore subordinato ma solo a quello del datore di lavoro. Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro) b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro) d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro) e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro) f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200) g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; (Ammenda da 2.000 a 4.000 euro) g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; (Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro) h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; (Ammenda da 2.000 a 4.000 euro) o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda; (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro) p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 17 tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda. (Ammenda da 2.000 a 4.000 euro) q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro) r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; (sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro con riferimento agli infortuni superiori a un giorno) (sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni) [L’applicazione della sanzione di cui … (sopra)…, esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124] s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50; (Ammenda da 2.000 a 4.000 euro) t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti; u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35; (Ammenda da 2.000 a 4.000 euro) z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro) aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati; (Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro) bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. (Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro) 1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r), del comma 1, del presente articolo relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8, comma 4; 2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. (Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro) PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 18 3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico. 3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 19 IL PREPOSTO Chi dà in concreto l'ordine di effettuare un lavoro, anche se non impartisce direttive circa le modalità di esecuzione di questo, si inserisce e assume di fatto la mansione di preposto sicché ha il dovere di accertarsi che il lavoro venga fatto nel rispetto delle norme antinfortunistiche, senza lasciare agli operai, non soliti eseguirlo, la scelta dello strumento da usare. Preposto è quindi colui che, nel suo settore, prende decisioni e sovrintende al lavoro eseguito da altri pur potendo, ove occorra, contribuire alla realizzazione dello stesso. La qualifica e le responsabilità del preposto non competono soltanto ai soggetti forniti di titoli professionali o di formali investiture, ma a chiunque si trovi in una posizione tale da porlo in condizione di dirigere l'attività lavorativa di altri operai soggetti ai suoi ordini. Un lavoratore anche inesperto assume la qualità e la responsabilità di preposto di fatto, a condizione che sia solito dare direttive e impartire ordini e che tale preposizione di fatto risulti nota e riconosciuta mediante l'ottemperanza alle direttive e agli ordini dai lavoratori sui quali viene esercitata. La qualifica si riconosce quindi a chi svolge i compiti sopra descritti in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferito. L’inquadramento di questa figura nell’organizzazione aziendale è sulla base di un criterio non meramente formale ma sostanziale. Non è quindi necessaria una formale investitura per svolgere tale ruolo ma i collaboratori del datore di lavoro (dirigenti e preposti) sono da considerare, per il fatto stesso di essere inquadrati come dirigenti e preposti e, nell’ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni, destinatari iure proprio (ossia a titolo originario) dell’osservanza dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega ad hoc. IL PRINCIPIO DI SUPREMAZIA E IL PRINCIPIO DI EFFETTIVITA’: Il principio di supremazia porta ad individuare il preposto (e anche il dirigente) in chiunque, in qualunque modo abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori così da poter sovraintendere sul lavoro da svolgere. Per quanto riguarda il principio di effettività la giurisprudenza di legittimità ha sempre manifestato la tendenza a valorizzare le funzioni in concreto esercitate più che la qualifica formale rivestita ai fini dell'individuazione del soggetto cui attribuire la responsabilità per la non adeguata organizzazione dell’attività lavorativa. Numerose sentenze hanno affermato che in tema di infortuni sul lavoro, l'esatta individuazione del dirigente/preposto, più che attraverso la formale qualificazione giuridica, va fatta con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell'ambito dell'impresa. Si trasforma quindi in autore tipico di reati propri in materia antinfortunistica anche chi, pur privo di formale investitura eserciti in concreto i poteri. Il preposto è dunque il garante della reale funzionalità del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Nel caso invece in cui al dipendente è attribuito esclusivamente il compito di trasmettere gli ordini formulati da altri preposti o da un dirigente o dal datore di lavoro, non può egli divenire titolare della posizione di garante della salute e della sicurezza degli altri dipendenti. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 20 Al preposto compete tutto quanto concerne la direzione e la sorveglianza degli operai che gli sono sottoposti, affinchè dagli stessi non vengano eseguite operazioni e manovre avventate, dalle quali possano scaturire condizioni di pericolo. Il preposto, nella sua attività di sovrintendenza alle attività lavorative, ha il compito di pretendere dai lavoratori che si avvalgano delle misure di sicurezza fornite dall'imprenditore in conformità con le norme vigenti. Il preposto è pertanto chiamato a svolgere compiti di vigilanza sull’attuazione delle misure di sicurezza avendo poteri organizzativi e disciplinari ed in particolare è investito dell'obbligo di verificare la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge e di impedire l'utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa (inidoneità originaria o sopravvenuta), siano pericolosi per l'incolumità dei lavoratori. Il controllo che il preposto deve esercitare sull'operato dei dipendenti, affinché non si verifichino infortuni, essendo finalizzato alla tutela dell'integrità fisica e psichica dei lavoratori, non può risolversi nella sola messa a loro disposizione dei presidi antinfortunistici e nel generico invito a servirsene, ma deve costituire uno degli impegni prioritari dello stesso. Pertanto grava sul preposto anche l'onere di svolgere una continua azione pedagogica con il ricorso, se necessario, a proporre sanzioni disciplinari nei confronti di coloro che non si adeguino alle dette disposizioni. Il preposto, nell’ambito delle sue attribuzione e competenze, ha l’obbligo di aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute; di affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute; di fornire ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione. Compete al preposto vigilare affinché i presidi antinfortunistici vengano tenuti in efficienza e non siano invece rimossi, cosicché il preposto deve rispondere direttamente, e non per il fatto del terzo, qualora un lavoratore si infortuni perché altri abbia rimosso un dispositivo di sicurezza senza che il preposto abbia esperito il tempestivo controllo al riguardo. Qualora non abbia l'autorità sufficiente per disporre l'adozione di cautele antinfortunistiche, il preposto è tenuto a rappresentare la situazione a chi tale autorità abbia (il datore di lavoro), e di astenersi dal dirigere lavori in condizioni di pericolo per le persone. Il preposto non è titolare di obblighi proprio di apprestamento di misure di sicurezza, ma ha il dovere di segnalare qualunque disfunzione riguardante la omessa predisposizione di misure idonee od il venir meno di quelle in precedenza realizzate e qualsiasi necessità di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Una responsabilità del preposto è inconcepibile allorché l'infortunio sia dipeso non da omessa o da insufficiente vigilanza nel senso suddetto, bensì dalla mancanza degli strumenti, misure, cautele e accorgimenti antinfortunistici la cui predisposizione ed attuazione spetta soltanto al datore di lavoro o al soggetto specificamente competente cui quest'ultimo abbia conferito apposita ed espressa delega. Il preposto viene considerato responsabile in caso di infortunio anche se esso non era presente il giorno dell’accadimento se viene dimostrato che l’evento si è verificato per uno stato di inadempienza che perdurava. Nemmeno la presenza a disposizione dei lavoratori sul luogo di lavoro dei prescritti mezzi protettivi esime la responsabilità del preposto. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 21 Le responsabilità del datore di lavoro e del preposto vengono totalmente o parzialmente escluse in caso di infortunio solamente nel caso in cui l’infortunato sia un lavoratore normalmente esperto e l’evento sia causato da una manovra dello stesso infortunato estremamente pericolosa e non necessaria per l’esecuzione del compito affidatogli, poiché l’elevata pericolosità di tale condotta ne comporta la imprevedibilità in un lavoratore di normale esperienza. Nessun rimprovero, invece, può essere mosso al lavoratore il quale, avuto l’ordine di eseguire un lavoro, senza che la persona che lo aveva impartito avesse curato di accertare come sarebbe stato realizzato, si sia avvalso di uno strumento di lavoro del tutto inadeguato, attuando modalità operative che ne avevano accentuato la pericolosità. Il lavoratore non può pertanto essere considerato colpevole in quanto le norme antinfortunistiche prevedono che il datore di lavoro ed i preposti devono attivarsi al fine di ottenere la sicurezza nelle condizioni di lavoro e di evitare incidenti ai lavoratori in ogni caso e, cioè, anche quando un lavoratore per imprudenza, disattenzione, assuefazione al pericolo provochi l’evento. Articolo 19 - Obblighi del preposto 1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; (Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze) b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze) c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; (Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze) d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze) e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; (Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze) f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; (Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze) g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37. (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze) PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 22 Esempi di sentenze che hanno coinvolto i preposti 13 marzo 2009 Chiunque assuma una posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori cosi’ da poter impartire ordini o direttive sul lavoro da eseguire deve essere considerato tenuto, per cio’ stesso, alla applicazione ed al controllo delle misure di sicurezza. Cassazione Sezione IV – Sentenza n. 11216 del 13 marzo 2009 - Pres. Rizzo – Est. Marzano – P.M. Fraticelli - Ric. D. B. A. Bene si inquadra questa sentenza della Corte di Cassazione nel discorso in atto relativo alla determinazione delle responsabilità del preposto in virtù anche delle disposizioni emanate di recente su tale figura con il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e sulla individuazione delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro in una azienda ed in ogni organizzazione di lavoro nonché sulla istituzione di un sistema finalizzato all’attuazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nel caso in esame il Tribunale prima e la Corte di Appello successivamente avevano condannato per imputazione di cui all'articolo 589 cod. pen. il marito della titolare di una impresa alla quale erano stati affidati dei lavori di rifacimento di una conduttura sotterranea per lo scarico di acque piovane, in quanto durante tali lavori un operaio dell’impresa medesima che si era introdotto all'interno di una trincea lunga circa dieci metri, larga metri uno e trenta, profonda metri tre e sessanta circa realizzata dall’imputato a mezzo di una macchina escavatrice, era rimasto schiacciato dalla intervenuta frana del terreno circostante particolarmente friabile. I giudici del merito non avevano avuto alcun dubbio sul fatto che, al momento del sinistro, l’imputato era il responsabile del cantiere in cui si svolgevano i lavori e che, in tale qualità, non aveva provveduto all'approntamento ed alla osservanza delle prescritte norme antinfortunistiche contenute nell’art. 13 del D.P.R. n. 164/1956. Avverso la sentenza della Corte di Appello l’imputato ha proposto ricorso denunziando una insufficienza e manifesta illogicità della motivazione. Lo stesso, infatti, sosteneva circa la ritenuta sua qualifica di preposto, che dagli atti del procedimento non era dato desumere alcun potere di controllo e di direttiva esercitato da parte sua nei confronti del lavoratore presente sul cantiere e che l’infortunato era sceso nello scavo di propria iniziativa ed in maniera imprevedibile. Anche a volergli attribuire la qualifica di preposto, sosteneva ancora l’imputato, tale figura, pur se ricompresa tra i destinatari delle norme antinfortunistiche ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 547/1955 del 1955, ha mansioni normalmente limitate alla mera sorveglianza sull'andamento dell'attività lavorativa e metteva in evidenza, infine, che non poteva prevedere il verificarsi della frana per le sue scarse conoscenze in materia. La Corte di Cassazione ha però rigettato il ricorso ribadendo che al momento del sinistro, l'imputato era il responsabile del cantiere in cui si svolgeva l'attività dell’infortunato e che a lui doveva comunque riconoscersi la qualifica di preposto. "Chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire” sostiene la Sez. IV, “deve essere considerato, per ciò stesso, tenuto a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 4 all'osservanza ed all'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori". I giudici della Corte di Cassazione non hanno, altresì, ritenuto credibile che l’infortunato fosse disceso nella indicata trincea di propria iniziativa ed in maniera del tutto imprevedibile adducendo le ragioni di tale PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 23 loro convinzione. In merito poi alle responsabilità, la Suprema Corte ha fatto osservare in conclusione, che “l'imputato, anche nella sua qualità di manovratore dell'escavatore sapeva, ha visto e si è accorto che mancava qualsiasi protezione all'interno della buca e negligentemente ha continuato nei lavori di scavo, nonostante si fosse ulteriormente accorto che l’infortunato era all'interno, e, quindi, era prevedibile il pericolo che quest'ultimo correva". 3 giugno 2008 La qualifica di preposto in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro viene attribuita facendo riferimento alle mansioni effettivamente svolte in azienda piu’ che in base a formali qualificazioni giuridiche. Cassazione Penale Sez. III - Sentenza n. 22118 del 3 giugno 2008 - Pres. De Maio – Est. Lombardi – P. M. Izzo – Ric. D. L. C. Questa sentenza della Sez. III penale della Corte di Cassazione, pur riferendosi all’art. 4 del D.P.R. n. 547/1955, fornisce delle interessanti indicazioni sulla figura del preposto oggi specificatamente definito con il D. Lgs. n. 81/2008, contenente il testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come la “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” ed al quale con l’art. 19 lo stesso D. Lgs. n. 81/2008 attribuisce dei precisi obblighi anche sanzionati di sorveglianza e di verifica. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il conferimento della qualifica di preposto in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro deve essere attribuito facendo riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell'azienda più che in base a formali qualificazioni giuridiche per cui ne consegue che chiunque in una azienda assuma, in qualsiasi modo, una posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere per ciò stesso, a norma delle disposizioni di legge, considerato tenuto all'osservanza dell'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo che i lavoratori le rispettino. Il caso in esame riguarda un infortunio occorso ad un lavoratore presso una macchina spargisale nel tentativo di ovviare ad un cattivo funzionamento del macchina stessa che si era inceppata mentre era intenta a spargere del sale su di una strada statale interessata da una nevicata. In particolare il lavoratore era salito sul cassone ed aveva rimosso la rete di protezione delle parti del macchinario in movimento allo scopo di rimuovere del sale ammassato che non riusciva a passare attraverso una tramoggia. Nel fare questa operazione il lavoratore aveva perso l'equilibrio ed era caduto all'interno del cassone, rimanendo incastrato con la gamba nell'asse rotante del meccanismo e riportando gravi lesioni personali. Dell’infortunio e delle lesioni gravi personali subite dall’infortunato veniva considerato responsabile il capo cantoniere-capo squadra della stessa azienda nonché preposto alle operazioni al quale veniva addebitata la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 47 e 49 del D.P.R. n. 547 del 1955. La sentenza di primo grado aveva assolto il preposto attribuendo la responsabilità del sinistro in via esclusiva alla condotta imprudente dell’infortunato per avere questi proceduto alle descritte operazioni di propria iniziativa. I giudici della Corte territoriale hanno invece condannato l’imputato ritenendo maggiormente attendibile la versione dei fatti fornita dalla PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 24 parte lesa, secondo la quale l’imputato che aveva accompagnato l’infortunato per risolvere l'inconveniente verificatosi nel funzionamento dell'automezzo spargisale, era rimasto sul posto, era salito inizialmente con lo stesso, lo aveva incaricato di collaborare con l’autista del mezzo per cercare di risolvere l’inconveniente e non gli aveva impedito di compiere la pericolosa operazione a seguito della quale era derivato l'infortunio sul lavoro. 11 marzo 2008 Il preposto assume una posizione di garanzia in riferimento all’osservanza delle norme di sicurezza negli ambienti di lavoro ed ha il potere-dovere di pretendere che un operaio dipendente faccia uso di un dpi fornito in dotazione. Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 10812 del 11 marzo 2008 - Pres. Marini – Est. Licari – P. M. Fraticelli – Ric. Z. D. Perfettamente in linea con gli indirizzi forniti dal legislatore con l’articolo 19 del Testo Unico in materia di salute e sicurezzza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 che ha rivalutata la figura del preposto nei luoghi di lavoro assegnandone gli obblighi ed i compiti questa sentenza della Corte di Cassazione pone l’attenzione sulla responsabilità di un preposto ritenuto colpevole, in quanto garante della sicurezza nei luoghi di lavoro, di non aver esercitato una attività di vigilanza e di controllo su di un lavoratore che poi ha subito un infortunio e di non aver fatto adottare allo stesso un mezzo di protezione individuale adeguato al tipo di lavoro che stava compiendo. Il preposto di cui alla sentenza, imputato del delitto di lesioni colpose subite dal lavoratore infortunatosi all'occhio sinistro per uno spruzzo di vernice mentre era intento con una pistola ad aria compressa a delle operazioni di verniciatura di alcune strutture metalliche, veniva assolto dal Tribunale con formula piena e successivamente anche dalla Corte di Appello in quanto entrambi i collegi avevano ritenuto che l’infortunato nel procedere ai lavori di verniciatura avesse di propria iniziativa omesso di indossare la maschera fornita dal datore di lavoro ed il cui uso, coprendo il volto, avrebbe assicurata una efficace protezione degli occhi da eventuali spruzzi di vernice. L’infortunato, per mezzo del proprio difensore, ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione, per la tutela dei propri interessi civilistici, e questa, accettando le considerazioni da lui addotte, ha accolto il ricorso stesso annullando la sentenza impugnata sia pure ai soli fini civili e rinviando gli atti al giudice civile competente in grado di appello per la determinazione del risarcimento dei danni cagionati alla persona offesa e per il regolamento delle spese civili. In questa sentenza la Corte di Cassazione ha avuto modo di formulare delle osservazioni in merito ai compiti, agli obblighi ed alle responsabilità del preposto che sono degne di essere prese in considerazione. Sostiene, infatti, la Sez. IV penale che “il capo-reparto è, quale preposto, personalmente tenuto a fare adottare ai dipendenti i necessari mezzi di protezione individuale adeguati al tipo di lavoro che devono compiere, svolgendo a tal fine specifica attività di vigilanza e controllo; altrimenti, in caso di insorgenza di rischi all'integrità fisica dei lavoratori, devono segnalare al datore di lavoro la carenza o inadeguatezza del mezzo di protezione individuale dato in uso ai dipendenti”. Quindi la suprema Corte è pervenuta alla conclusione che “l'imputato, nella spiegata qualità, è venuto meno sia all'obbligo di vigilare che l'operaio (infortunato) indossasse la maschera coprivolto prima di procedere alla verniciatura con la pistola ad aria compressa, sia all'obbligo di vietare l'uso degli occhiali incautamente fomiti allo stesso, benché privi di alette protettive e di segnalarne, per tempo, al datore di lavoro la necessità di renderli adeguati allo PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. . Pagina 25 scopo di protezione degli occhi: simili inosservanze di doverose cautele e di precisi obblighi di legge, ricadendo su soggetto in posizione di garanzia, ne sostanziano la responsabilità pur ai soli fini civili in relazione all'evento - infortunio, avvenuto ai danni del lavoratore in correlazione causale con le evidenziate condotte omissive e inadempienti degli obblighi di legge”. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 26 LE MAESTRANZE Generalmente identificati come “lavoratori” hanno i seguenti obblighi Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro) c)utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro) d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro) f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro) g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro) h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro) i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro) 3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. (Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per il lavoratore e il lavoratore autonomo) PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 27 GLI ORGANI DI VIGILANZA NEI LUOGHI DI LAVORO Il nostro ordinamento giuridico prevede una complessa sfera di organismi pubblici a vario titolo preposti ai controlli della "tutela del lavoro". Organo "prioritario" di vigilanza è lo S.Pre.S.A.L. (Servizio di Prevenzione e Sicurezza per gli Ambienti di Lavoro). Gli ispettori S.Pre.S.A.L. sono ufficiali di polizia giudiziaria e come tali possono accedere ai luoghi di lavoro (e alla documentazione in materia di sicurezza) senza preavviso. Le attività e i compiti istituzionali dello S.Pre.S.A.L. sono: vigilanza e controllo sull’applicazione delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro. inchieste a seguito di infortuni e/o di malattie professionali. A seguito d’infortunio sul lavoro o di presunta malattia professionale, il Servizio S.Pre.S.A.L. svolge, per conto dell’Autorità giudiziaria, le indagini necessarie ad assicurare le fonti di prova. Le indagini si rivolgono a: • alla verifica dello stato dei luoghi e/o alla ricostruzione della vita lavorativa; • alla dinamica dei fatti; • all’acquisizione di fonti di prova e di informazioni utili allo svolgimento dell’indagine; • al sequestro delle cose pertinenti al reato; • alle violazioni connesse all’evento lesivo; • all’individuazione di eventuali soggetti responsabili; • a quant’altro possa essere utile ai fini dell’indagine. informazione; attraverso la produzione di documentazione informativa sia in ambito locale che Regionale. formazione attraverso la programmazione e lo svolgimento di corsi formativi, organizzati sia autonomamente dai Servizi di prevenzione che in collaborazione con istituti ed enti privati. Accanto allo S.Pre.S.A.L. altri organismi svolgono funzione di vigilanza in tema di sicurezza sul lavoro. Citiamo a proposito: Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: effettua vigilanza in tema di prevenzione incendi e rischio esplosioni, piani di evacuazione. L’Ispettorato del Lavoro (Servizio Ispezione del Lavoro delle Direzioni Provinciali del Lavoro): per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata anche dall'Ispettorato del lavoro che deve informare preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza della A.S.L. competente per territorio. Le predette attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati sono state individuate dal D.P.C.M. n. 412 del 14/10/1997 nel settore delle costruzioni edili o di genio civile, nei lavori in sotterraneo e gallerie nonché in quelli mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei. La Direzione Provinciale del Lavoro ha inoltre competenza esclusiva in materia di vigilanza per la tutela dei rischi di radiazioni ionizzanti dei lavoratori Per quanto riguarda i controlli di verifiche e collaudi di macchine e impianti particolari quali ad esempio gli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 Kg, oppure i dispositivi di messa a terra di impianti elettrici, ecc., organi pubblici competenti, a mezzo di funzionari tecnici incaricati, sono l'I.S.P.E.S.L. (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro), oggi confluita nell’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) e l'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per l'Ambiente), istituita con legge n. 61/94 con compiti prioritari in materia di controlli ambientali. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 28 GLI ORGANI DI ASSISTENZA: INPS E INAIL INPS: ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE E’il principale ente previdenziale italiano, sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La principale attività dell’INPS è quella contributiva (riscossione dei contributi) e di conseguenza previdenziale, cioè liquidazione e pagamento delle pensioni e prestazioni previdenziali e assistenziali. Le pensioni di natura previdenziale traggono il loro fondamento da un rapporto assicurativo obbligatorio, e sono quindi finanziate con i contributi dei lavoratori dipendenti. L’INPS si occupa della liquidazione di pensioni previdenziali tra cui la pensione di vecchiaia, di anzianità, ai superstiti, etc. Le pensioni “assistenziali” (invalidità civile, integrazione delle pensioni al trattamento minimo, assegno sociale) si configurano invece come interventi dello stato sociale, e sono quindi gestite dall’Istituto al di fuori di un rapporto assicurativo. L’Istituto si occupa anche di corrispondere tutte le prestazioni a sostegno del reddito tra cui il trattamento di disoccupazione ordinaria, speciale edile, a requisiti ridotti, frontalieri; l’indennità di malattia, di maternità, etc. INAIL: ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO. Anche questo ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali L’assicurazione all’INAIL prevede la tutela per il lavoratore in caso di infortunio e di malattia professionale. La finalità è quella di indennizzare, mediante l’erogazione di prestazioni sanitarie ed economiche, le conseguenze negative di eventi – quali l’infortunio o la malattia professionale – verificatisi per causa ed in occasione di lavoro e dai quali possa conseguire inabilità permanente, temporanea o, nei casi più gravi, morte. Infortunio Si definisce infortunio sul lavoro un evento traumatico verificatosi nello svolgimento dell'attività lavorativa ed occorso per causa violenta in occasione di lavoro. All'interno di un turno di lavoro, la causa violenta deve essere idonea per intensità e tempo a causare il danno. L’infortunio può dirsi avvenuto in occasione di lavoro ogniqualvolta sia il lavoro a determinare il rischio di cui è conseguenza l’infortunio stesso. Quindi, in definitiva, perché il sinistro sia indennizzabile, non è sufficiente né necessario che questo sia avvenuto durante l’orario di lavoro e sul luogo di lavoro, ma è invece indispensabile che il rischio del verificarsi dell’evento dannoso sia stato posto in essere dal lavoro. Ai fini dell'assicurazione INAIL, per la sua indennizzabilità è necessario che dall'infortunio sia derivata o la morte o un'inabilità permanente al lavoro - assoluta o parziale - oppure un'inabilità temporanea - assoluta - che comporti l'astensione dal lavoro. Sono indennizzabili dall’INAIL gli infortuni con durata superiore ai 3 giorni. Caso particolare è l’infortunio in itinere cioè quello occorso al lavoratore nel raggiungere o rientrare dal posto di lavoro. Questo si può considerare infortunio sul lavoro purchè sussista un nesso tra l'itinerario seguito e l'attività lavorativa nel senso che il primo non sia stato percorso per ragioni meramente personali. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 29 Malattia professionale La "malattia professionale" è definita come quell'evento dannoso che agisce in modo lento e progressivo sull'organismo del lavoratore. Può essere scaturita, quindi, sia da proprietà nocive delle sostanze utilizzate sia da movimenti violenti e ripetuti, non naturali, ai quali la struttura corporea risulta adattarsi. La malattia professionale è quindi l'effetto nocivo di materiale o lavoro, protratto nel tempo. La malattia professionale si distingue dall'infortunio, in quanto, a differenza di quest'ultimo, non avviene per causa violenta ma secondo un'azione graduale nel tempo. L'INAIL, che in caso di patologia eroga al lavoratore malato diverse tipologie di prestazioni previdenziali. Il Ministero del Lavoro con DM 9 aprile 2008, ha emanato l’elenco aggiornato delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura, individuando, in tal modo, il nuovo elenco delle malattie indennizzabile (le cosiddette malattie tabellate). Dal 31 luglio 2010 nell'INAIL vengono accorpate le funzioni dell'IPSEMA (Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo, era un ente pubblico previdenziale che aveva il compito precipuo di assicurare la tutela previdenziale, infortunistica e delle malattie professionali ai soli dipendenti del settore marittimo ed in parte della navigazione aerea) e dell'ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro. Era un ente di diritto pubblico del settore della ricerca, sottoposto alla vigilanza del Ministero della Salute. Era organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale per la ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro. Svolgeva inoltre attività di certificazione, controlli in molti settori impiantistici, in materia di impianti a rischio di incidente rilevante, verifica della messa a terra) contestualmente soppressi, configurando, in tal modo un unico centro a livello nazionale in materia di prevenzione, sicurezza e ricerca in materia di antinfortunistica nel mondo del lavoro. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 30 GLI ESTERNI IN AZIENDA/L’APPALTO Ogni azienda entra in contatto anche con molti soggetti esterni: soggetti, cioè che non fanno parte della struttura aziendale ma che hanno relazioni con l’impresa. Rientrano in questa categoria, ad esempio, i fornitori, i collaboratori esterni ai quali la stessa ricorre per consulenze, le aziende che operano manutenzioni, gli autisti per il carico/scarico merci, etc. L’articolo 26 del D.Lgs 81/08 regola gli obblighi dell’azienda in questi casi: Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo: a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: (Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro - dirigente) 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. (Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro - dirigente) 2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. (Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro - dirigente) 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture (Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro - dirigente). Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto; (Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro - dirigente) 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 31 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. (Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro - dirigente) 4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni". Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. 7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall’articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizione del presente decreto. 8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. (Sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per il datore di lavoro, il dirigente e per ciascun lavoratore) PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 32 COSA DEVE SAPERE IL PREPOSTO Il preposto deve essere a conoscenza di eventuali interventi da parte di esterni che verranno effettuati in azienda. Gli esterni devono essere identificabili esponendo il tesserino di riconoscimento Il preposto non può richiedere loro di fare interventi diversi rispetto a quelli per i quali hanno ricevuto incarico predefinito (se il manutentore esterno deve sistemare la macchina A non gli si può chiedere di sistemare anche la B) Gli esterni non possono in alcun modo utilizzare attrezzature dell’azienda ospitante per svolgere la loro opera a meno che non sia stato previsto a monte tramite la redazione di idonea documentazione (con specifica delle figure che possono utilizzare una determinata attrezzatura). Il preposto non può dare ordini ad un operatore esterno. Nel caso in cui verifica che un comportamento di questo risulta particolarmente avventato da mettere a repentaglio la salute e sicurezza propria e altrui, ne deve dare immediata comunicazione ai referente dell’azienda esterna e al proprio superiore. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 33 COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDDESTRAMENTO COMUNICARE LA SICUREZZA I primi elementi da considerare come atto preventivo sono: la comunicazione, la consultazione e la collaborazione. Infatti nessuna azione di prevenzione può avere successo, se non sussiste una corretta comunicazione e collaborazione tra i vari soggetti coinvolti nel processo. La comunicazione efficace è un processo complesso e articolato, che per essere efficace presuppone un agire dinamico dei comunicandi, una volontà, un obiettivo ed un interesse comune. Per mettere in moto un corretto sistema di comunicazione occorre in primo luogo: la disponibilità; la partecipazione; la motivazione; la responsabilità dei partecipanti, in modo che il “ messaggio”, a prescindere dal mezzo o dal canale di trasmissione, vada a buon fine e raggiunga gli scopi prefissati. La comunicazione o la trasmissione di un messaggio, possono essere definiti corretti ed efficaci solo se i loro contenuti sono stati compresi ed assimilati da chi li ha ricevuti. Infatti non è tanto importante ciò che noi diciamo quanto ciò che il nostro ascoltatore ha inteso del nostro messaggio. Un gruppo di lavoro è costituito da un insieme di individui che interagiscono tra loro con una certa regolarità, nella consapevolezza di dipendere l’uno dall’altro e di condividere gli stessi obiettivi e gli stessi compiti Ognuno svolge un ruolo specifico e riconosciuto, sotto la guida di un leader, basandosi sulla circolarità della comunicazione, preservando il benessere dei singoli (clima) e mirando parallelamente allo sviluppo dei singoli componenti e del gruppo stesso Perché un gruppo di lavoro possa evolversi e maturare nel tempo e per permettere una maggiore collaborazione tra i membri ed una loro partecipazione più attiva, è necessario che si passi dalla semplice interazione ad una vera e propria integrazione, affinchè i partecipanti possano condividere bisogni ed esigenze PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 34 Perchè un gruppo di lavoro sia efficace sono necessari questi elementi: 1. OBIETTIVO: deve essere chiaro, articolato in compiti e valutabile. Un obiettivo chiaro contribuisce a consolidare la coesione e il senso di appartenenza, definisce il rapporto con l’organizzazione e il clima interno 2. RUOLO: è la parte assegnata a ciascun membro del gruppo in funzione del riconoscimento delle sue competenze e capacità. E’ anche l’insieme dei comportamenti che ci si attende da chi occupa una certa posizione all’interno del gruppo stesso 3. METODO: sono i principi, le norme e i criteri che orientano l’attività del gruppo 4. COMUNICAZIONE: permette il funzionamento del lavoro di gruppo perché permette lo scambio di informazioni. E’ di tipo interattivo (relazioni nel gruppo), informativo, trasformativo (orientata al cambiamento) 5. CLIMA: è la qualità dell’ambiente del gruppo e la sua atmosfera. Si attua quando c’è il giusto sostegno e calore, i ruoli sono riconosciuti, la comunicazione è aperta e fornisce feedback accettabili sui comportamenti e sui risultati 6. SVILUPPO: identifica la crescita del sistema e dei singoli. E’ la creazione all’interno del gruppo di un sapere condiviso e diffuso e la capacità di lavorare in modo efficace PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 35 INFORMAZIONE FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO Questi tre elementi sono fondamentali affinchè possa esistere la sicurezza in azienda. L’obiettivo è quello di dotare il personale di conoscenze ed abilità che, unitamente all’esperienza, siano in grado di migliorare la competenza a la consapevolezza dei rischi aziendali sia in campo infortunistico che di malattie professionali. Obiettivo secondario, ma non meno importante, è quello di eliminare o ridurre gli infortuni e le malattie professionali anche con una collaborazione attiva di tutti i lavoratori. Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi. Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro Consapevolezza: comprensione interiore dell’impatto delle proprie azioni sull’ambiente lavorativo circostante Nell’effettuare le attività occorre prestare particolare attenzione alla presenza di lavoratori immigrati in quanto una non corretta comprensione della lingua potrebbe nullificare l’intero processo. Articolo 36 - Informazione ai lavoratori 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente) 2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a,) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9. 4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo. (Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente) PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 36 Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente) 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l’accordo di cui al comma 2. 4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. 6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. 7. I dirigenti e i preposti ricevono, a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. (Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1. 200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente) 7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori; 8. I soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l’accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. (Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente) 10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 37 (Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente) 11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. 12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. 13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo. 14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto. ADDESTRAMENTO L’addestramento è effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro e consiste nell’insegnamento pratico ai lavoratori al fine del “saper fare”. Generalmente questa attività è svolta proprio dal preposto il quale ha proprio il compito di istruire i lavoratori sulle corrette procedure di lavoro sottolineando l’importanza e premiando i comportamenti adeguati e biasimando e riprendendo quelli inadeguati. E’ di fondamentale importanza l’apprendimento precoce delle corrette procedure di lavoro in quanto l’addestramento di un lavoratore che ha acquisito comportamenti scorretti prevede, prima dell’apprendimento dei comportamenti virtuosi, l’abolizione di quelli dannosi. La norma prevede addestramento obbligatorio per i DPI di III categoria e, oltre a questi, per gli otoprotettori. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 38 IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 39 IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - CONCETTI CHIAVE Il D.lgs.81/08 è definito come il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro. Vediamo alcuni concetti chiave, fondamentali come linea guida . Sicurezza: La sicurezza, intesa come valore assoluto, non esiste e non può esistere, tuttavia può essere considerata e ricercata come stato di fatto, di condizione ideale che tende a garantire l’improbabilità che si verifichino incidenti e/o anomalie, in grado di alterare le condizioni di salute e di sicurezza. La salute è il bene primario e variabile di ogni individuo, lo stato di salute rappresenta, sul luogo di lavoro buona integrazione tra uomo e ambiente di lavoro. La salute, definita nella Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, come "stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia", viene considerata un diritto e come tale si pone alla base di tutti gli altri diritti fondamentali che spettano alle persone. Questo principio assegna agli Stati e alle loro articolazioni compiti che vanno ben al di là della semplice gestione di un sistema sanitario. In tale contesto, la salute viene considerata più un mezzo che un fine e può essere definita come una risorsa di vita quotidiana che consente alle persone di condurre una vita produttiva a livello individuale, sociale ed economico. La definizione di salute proposta dall'OMS è molto impegnativa; infatti la sua traduzione in termini operativi e soprattutto in azioni, ha sempre suscitato riflessioni, dubbi, discussioni. La prevenzione è un termine specifico, che nella sfera del prevedibile consente, a fronte di un’analisi intelligente dei possibili sviluppi, di anticipare i tempi e gli eventi. La prevenzione non si concilia con l’improvvisazione, perciò richiede sempre particolari doti cognitive e una vigile e costante attenzione. La prevenzione può essere personale o collettiva Protezione è invece il porre in atto adoperare quanto previsto, ed in pratica utilizzare le misure di prevenzione per evitare i danni. Pericolo: È il nocciolo della questione in quanto non sussistono condizioni di lavoro esenti da pericolo. Il pericolo può assumere molteplici aspetti e può essere definito come proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore, fisico o meccanico, di provocare danni alla salute delle persone o all’ambiente circostante. Rischio: Probabilità che sia raggiunto il limite minimo di sicurezza, quindi la potenzialità di danno nelle normali condizioni di esercizio, di lavoro o di mansione. Il rischio può a sua volta essere visto sotto due aspetti: rischi per la sicurezza, connessi all’attività generica dell’impresa, quali ad esempio quelli derivanti dall’uso di specifica attrezzatura e rischi per la salute connessi all’uso nel ciclo produttivo di prodotti e sostanze e/o da fenomeni chimico fisici, presenti negli ambienti di lavoro. La frequenza: È la valutazione della durata dell’esposizione del singolo lavoratore al potenziale pericolo (ad esempio quante volte al giorno un operatore sale e scende le scale...). La frequenza di esposizione può essere classificata in: Occasionale (usa la scala solo ogni tanto) Frequente (usa la scala spesso e volentieri) Continua (l’uso della scala fa parte della mansione) PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 40 La probabilità: La probabilità del verificarsi di un evento dannoso è legata alla frequenza dell’esposizione al rischio, tuttavia spesso essa dipende dalla fiducia che un individuo assegna al suo verificarsi, ovvero alla condizione limite di un evento che se raggiunto può provocare un danno alle persone e/o all’ambiente. La probabilità può anche essere stimata su dati statistici. Danno: È la conseguenza estrema della esposizione al rischio che rappresenta e si identifica con una alterazione delle normali condizioni fisiche di una o più persone, dell’ambiente circostante e/o dei luoghi di lavoro. Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza (D.lgs 81/08) A norma dell'art. 17 del D.Lgs. 81/2008, la valutazione del rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori è obbligo del datore di lavoro non delegabile. L’adempiere a quest’obbligo gli consente di arrivare ad una conoscenza approfondita di ogni tipologia di pericolo, e della probabilità che questi si possa tradurre in un danno, presente nella realtà lavorativa di cui è responsabile. La valutazione del rischio è preliminare a tutta la successiva fase di individuazione delle misure di prevenzione e protezione e di programmazione temporale delle stesse. In particolare, il Datore di lavoro elabora un documento contenente: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione; b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. La valutazione dei rischi consente al Datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per la salvaguardia, la sicurezza e la salute dei lavoratori. Dal punto di vista operativo il primo atto da compiere è l’individuazione dei fattori di rischio presenti sul luogo di lavoro, quindi la valutazione del rischio e, a seguito di quest’ultima, l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione ritenute opportune e la programmazione, nel tempo, delle stesse. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 41 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Il processo logico utilizzato nell’individuare e valutare i rischi di cui all’Articolo 28 Comma 1 del Decreto Legislativo 81- 2008 si origina attraverso l’identificazione dei pericoli e si sviluppa nella ricognizione degli esposti e nella stima del rischio effettivo. Per l’attuazione della valutazione dei rischi si esaminano tutte le mansioni presenti nell’organigramma dell’Azienda, le attività svolte dagli addetti alle stesse (ordinarie e straordinarie), gli ambienti di lavoro, gli impianti, le strutture e le attrezzature presenti. Tutto questo è valutato secondo i disposti dei Titoli Specifici del sopracitato Decreto e dei relativi Allegati Tecnici nonché delle leggi collegate a specifiche tipologie di rischio. L’individuazione e valutazione dei rischi viene condotta sulla base delle sotto elencate attività: - - raccolta ed esame delle informazioni e documentazioni riguardanti l’attività ed il luogo da valutare ( ad esempio i cicli di lavoro, i dati statistici sugli infortuni e sulle malattie professionali, la documentazione, istruzioni per l’uso e la manutenzione delle macchine, schede di sicurezza dei prodotti utilizzati, etc). osservazione e verifica delle attrezzature e dell’ambiente di lavoro. identificazione delle diverse attività svolte nei luoghi di lavoro ed osservazione delle modalità di loro relativa esecuzione. esame dei fattori individuali che possono incidere sulla sicurezza degli addetti alla attività produttiva, quali l’età, il genere e la popolazione di appartenenza. esame degli aspetti organizzativi e delle procedure. Le situazioni rilevate vengono quindi confrontate con i principi gerarchici di prevenzione indicati all’art.15 del D.Lgs. 81/2008 ed in particolare: a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro; c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; e) la riduzione dei rischi alla fonte; f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; j) il controllo sanitario dei lavoratori; k) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione; l) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori; m) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; n) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 42 l’istruzioni adeguate ai lavoratori; la partecipazione e consultazione dei lavoratori; la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi; s) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; t) l’ uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; u) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. o) p) q) r) - identificazione dei pericoli e dei rischi relativi a reparti od ad aree produttive, con il coinvolgimento di ciascuna mansione che abbia svolgimento allo interno di tali zone identificate. - riscontro dettagliato delle misure attuate per eliminare o minimizzare i rischi rilevati, nonché determinazione dei programmi di attuazione delle misure previste. Oltre a quanto sopra, la documentazione in oggetto comprende una valutazione specifica del rischio incendio; una valutazione specifica in merito alla tematica delle lavoratrici madri, puerpere o in allattamento, nonché alla protezione dei giovani sul lavoro. Gli interventi migliorativi programmati comprendono tanto misure tecniche, quanto approfondite misure organizzative quali informazione e addestramento degli addetti, procedure di lavoro, sorveglianza sanitaria, dispositivi individuali di protezione, manutenzione periodica e cicli di controllo La valutazione viene effettuata dal datore di lavoro in collaborazione Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con il Medico Competente e la consultazione del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza. Nella stesura della valutazione si tiene conto di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi. Ruolo determinante è quello del Medico Competente, coinvolto nello sviluppo della Valutazione dei Rischi con particolare riferimento alle problematiche di tipo sanitario nonché nello sviluppo del protocollo di sorveglianza degli addetti alle attività. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 43 Il rischio per la salute e la sorveglianza sanitaria Come sottolineato precedentemente il Medico Competente è coinvolto nello sviluppo della Valutazione dei Rischi con particolare riferimento alle problematiche di tipo sanitario. Nel momento in cui il lavoratore, in base alla valutazione dei rischi, risulta esposto a specifici rischi per la salute, viene sottoposto a sorveglianza sanitaria. Le visite effettuate sono relative ai rischi a cui questi viene potenzialmente esposto. Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi; 2. La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente; e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione. 2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3. 3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: (sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro il medico competente) a) Abrogata b) per accertare stati di gravidanza; c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente. (sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro il datore di lavoro - dirigente) 4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. 4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 44 5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’ allegato 3a e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53. (sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro il medico competente) 6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente. 6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro. (sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro il medico competente) 7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. 8. Abrogato. 9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 45 I LUOGHI DI LAVORO Si intendono i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro (es area cortilare). La valutazione prende in considerazione Ambienti di Lavoro - Stabilità e solidità - Altezza, cubatura e superficie - Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico - Luoghi di passaggio - Posti di lavoro Vie di transito - Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi - Vie e uscite di emergenza. - Porte e portoni - Scale - Luoghi di lavoro esterni, interrati o in quota Microclima - Aerazione, temperatura, umidità - Presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi Illuminazione - Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro Servizi - Locali di riposo e refezione - Spogliatoi e armadi per il vestiario - Servizi igienico assistenziali - Primo soccorso Altri pericoli - Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos, Attrezzature di sollevamento per persone o cose, impianti elettrici, ecc. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 46 IL RISCHIO RUMORE Il suono / rumore non e’ altro che una variazione della pressione nell’aria che l’orecchio umano puo’ percepire. Il livello di pressione sonora viene misurato in decibel (dB). I rumori producono effetti dannosi sia sul sistema uditivo che su altri organi ed apparati (effetti extrauditivi). Per quanto riguarda gli effetti uditivi essi sono in relazione diretta col livello sonoro e la durata di esposizione, per questo motivo la valutazione del rumore effettuata da tecnici competenti deve tener presenti questi due fattori. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO La valutazione del rischio rumore ha il fine di identificare i lavoratori esposti ed i luoghi di lavoro a rischio per attuare le misure preventive e protettive (D.Lgs. 195/06). Sono soggette all'obbligo di valutazione del rischio da rumore le attività alle quali sono addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati. La valutazione è generalmente effettuata tramite rilievi strumentali (fonometro). La valutazione determina il livello di rumore emesso dalle attrezzature di lavoro e il livello di esposizione degli addetti in funzione della mansione svolta. I parametri della valutazione sono: la pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»; il livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 (micro)gPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo; il livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,8h): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2. I livello di soglia di LEX,8h da cui scaturisce il rischio è 80 dB(A). Gli obblighi prevenzionali sono differenti in funzione del valore di esposizione individuale Le misure di prevenzione e protezione attuate si individuano come comunicazione, informazione e formazione; segnaletica di sicurezza; idonei dispositivi di protezione individuali; sorveglianza sanitaria. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 47 La normativa in particolare individua tali limiti: Oltre ad analizzare il livello si esposizione personale quotidiana, il Datore di Lavoro deve tener conto dell’attenuazione fornita dai dispositivi di protezione individuale. Riepilogando pertanto in base alle fasce di rischio questi sono i provvedimenti da adottare in funzione della fascia in cui il lavoratore è ubicato: Esposizione inferiore agli 80 dB(A) Il Datore di Lavoro ha come unico obbligo il mantenimento delle condizioni esistenti che comportano l’esclusione del rischio. Esposizione compresa tra 80 dB(A) e 85 dB(A) Informazione e formazione dei lavoratori in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore. Messa a disposizione dei dispositivi individuali di protezione dell’udito. Sorveglianza sanitaria dei lavoratori su specifica richiesta di questi ultimi con parere favorevole del Medico competente. Esposizione superiore a 85 dB(A) Esposizione di apposita segnaletica, perimetrazione e limitazione di accesso ai luoghi di lavorazione nei quali i lavoratori possono essere esposti a rumore superiore ai valori superiori di azione. Obbligo di utilizzo di dispositivi individuali di protezione dell’udito. Elaborazione ed applicazione di un programma di misure tecniche ed organizzative volte a ridurre l’esposizione a rumore. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 48 Sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Compito del preposto è verificare: che tutti i lavoratori utilizzino i mezzi di protezione, quando necessari e rispettino le norme di sicurezza stabilite dall’azienda in merito al rischio citato, che tutti i lavoratori ricevano l’informazione/formazione prevista dalla normativa di legge, con riferimento particolare ai casi di cambio mansione e neo assunti informino l’RSPP nel caso ci siano mutamenti di personale nelle varie mansioni o le mansioni includano operazioni differenti da quelle previste dalla valutazione del rumore in modo che questi possa effettuare i dovuti aggiornamenti al rapporto di valutazione o alla valutazione stessa informino l’RSPP nel caso ci siano mutamenti di lay out dei macchinari o vengano inseriti/cambiati macchinari nel reparto Occorre prestare particolare attenzione ai reparti l’esposizione al rischio rumore non prevede l’uso degli otoprotettori tranne per attività ben specifiche che prevedono l’utilizzo di attrezzature particolarmente rumorose (ad esempio nel reparto rammendo l’utilizzo dell’aria compressa prevede che le operatrici indossino gli otoprotettori) Il preposto deve inoltre conoscere eventuali prescrizioni dei lavoratori che impongano l’obbligo di utilizzo degli otoprotettori anche in aree in cui generalmente tale obbligo non sussiste. La valutazione del rumore va aggiornata con rilevazioni strumentali: a) ogni qualvolta vi sia un mutamento delle condizioni di rischio, ovvero modifiche nei macchinari/attrezzature e modifiche di layout b) in assenza di modifiche ogni 4 anni. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 49 IL RISCHIO VIBRAZIONI Sono oscillazioni intorno ad un punto di equilibrio che si trasmettono attraverso corpi solidi. Dal punto di vista igienistico le vibrazioni si distinguono vibrazioni trasmesse al sistema manobraccio e vibrazioni trasmesse al corpo intero. Le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio sono le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari. Le vibrazioni trasmesse al corpo intero sono le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Anche la valutazione del rischio vibrazioni prevede dei rilievi strumentali. La valutazione determina il livello di vibrazioni emesso dalle attrezzature di lavoro e il livello di esposizione degli addetti in funzione della mansione svolta. La valutazione tiene conto dei rischi provocati dalle vibrazioni ai sistema mano-braccio e corpo intero. VIBRAZIONI MANO-BRACCIO Valore limite di esposizione giornaliero normalizzato sulle 8 ore: 5 m/s2 Valore limite di esposizione su periodi brevi: 20 m/s2 Valore di esposizione che fa scattare l’azione normalizzato sulle 8 ore : 2,5 m/s2 VIBRAZIONI CORPO INTERO PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 50 Valore limite di esposizione giornaliero normalizzato sulle 8 ore: 1,0 m/s2 Valore limite di esposizione su periodi brevi: 1,5 m/s2 Valore di esposizione che fa scattare l’azione normalizzato sulle 8 ore : 0,5 m/s2 Nel caso in cui vengano superati i valori di azione il Datore di Lavoro dovrà attuare idonee misure di prevenzione e protezione volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono. Tali misure prevedono la scelta di attrezzature adeguate che riducono il più possibile i rischi derivanti dalle vibrazioni; la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione; la comunicazione, l’informazione e la formazione dei lavoratori; l’uso di idonei DPI, la sorveglianza sanitaria per gli addetti. Compito del preposto è verificare: che tutti i lavoratori utilizzino i mezzi di protezione, ove pevisti, e rispettino le norme di sicurezza stabilite dall’azienda in merito al rischio citato, che tutti i lavoratori ricevano l’informazione/formazione prevista dalla normativa di legge, con riferimento particolare ai casi di cambio mansione e neo assunti informino l’RSPP nel caso ci siano mutamenti di personale nelle varie mansioni o le mansioni includano operazioni differenti da quelle previste dalla valutazione delle vibrazioni in modo che questi possa effettuare i dovuti aggiornamenti al rapporto di valutazione o alla valutazione stessa informino l’RSPP nel caso ci siano mutamenti di lay out dei macchinari o vengano inseriti/cambiati macchinari nel reparto Il preposto deve inoltre conoscere eventuali prescrizioni dei lavoratori. La valutazione delle vibrazioni va aggiornata con rilevazioni strumentali: c) ogni qualvolta vi sia un mutamento delle condizioni di rischio, ovvero modifiche nei macchinari/attrezzature e modifiche di layout d) in assenza di modifiche ogni 4 anni. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 51 LE RADIAZIONI OTTICHE Le radiazioni ottiche possono essere generate da: sorgenti naturali sorgenti artificiali La sorgente naturale per eccellenza è il sole che è caratterizzato da una emissione su tutto lo spettro elettromagnetico. Le sorgenti artificiali si differenziano a seconda: • del principale spettro di emissione • del tipo di fascio emesso (coerente o incoerente) La luce incoerente è quella da tutti conosciuta cioè policromatica e senza coerenza di fase. La luce coerente è quella monocromatica e con coerenza di fase. SORGENTI NON COERENTI SORGENTI COERENTI I fattori che influenzano il rischio sono: • fattori fisici: lunghezza d’onda valori di irradianza divergenza e coerenza dimensioni della sorgente • fattori biologici: proprietà ottiche delle strutture esposte L’insieme dei citati fattori determina se la radiazione può raggiungere una determinata struttura biologica e come la stessa viene riflessa, trasmessa e assorbita. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 52 Gli effetti e i conseguenti danni sulle strutture biologiche si distinguono in effetti fotochimici ed effetti termici. I principali rischi per l'uomo derivanti da un'eccessiva esposizione a radiazioni ottiche riguardano essenzialmente due organi bersaglio, l'occhio in tutte le sue parti (cornea, cristallino e retina) e la cute. LA VALUTAZIONE Nell'ambito della valutazione dei rischi il Datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori. La valutazione è generalmente effettuata tramite rilievi strumentali. I valori limite di esposizione alle radiazioni ottiche sono determinati da formule. Tali formule dipendono dal tipo della radiazione emessa dalla sorgente e i risultati devono essere comparati con i corrispondenti valori limite di esposizione indicati. Se la valutazione dei rischi mette in evidenza che i valori limite d’esposizione possono essere superati, il Datore di lavoro definisce e attua un programma d'azione che comprende misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che l’esposizione superi i valori limite. Tali misure comprendono la scelta di attrezzature che emettono meno radiazioni ottiche, la limitazione e la durata del livello di esposizione; la comunicazione, informazione e formazione; l’adeguata segnaletica; l’utilizzo di idonei DPI (schermi, occhiali, creme di protezione); sorveglianza sanitaria. I valori limite di esposizione per le radiazioni incoerenti sono riportati nell' ALLEGATO XXXVII, parte I mentre quelli per le radiazioni coerenti sono riportati nell' ALLEGATO XXXVII, parte II. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 53 PARTE I – RADIAZIONI OTTICHE NON COERENTI PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 54 PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 55 PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 56 PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 57 PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 58 PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 59 PARTE II – RADIAZIONI LASER PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 60 PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 61 PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 62 PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 63 Compito del preposto è verificare: che tutti i lavoratori utilizzino i mezzi di protezione, quando necessari e rispettino le norme di sicurezza stabilite dall’azienda in merito al rischio citato, che tutti i lavoratori ricevano l’informazione/formazione prevista dalla normativa di legge, con riferimento particolare ai casi di cambio mansione e neo assunti informino l’RSPP nel caso ci siano mutamenti di personale nelle varie mansioni o le mansioni includano operazioni differenti da quelle previste dalla valutazione in modo che questi possa effettuare i dovuti aggiornamenti al rapporto di valutazione o alla valutazione stessa informino l’RSPP nel caso ci siano mutamenti di lay out dei macchinari o vengano inseriti/cambiati macchinari nel reparto Il preposto deve inoltre conoscere eventuali prescrizioni dei lavoratori. La valutazione va aggiornata con rilevazioni strumentali: a) ogni qualvolta vi sia un mutamento delle condizioni di rischio, ovvero modifiche nei macchinari/attrezzature e modifiche di layout b) in assenza di modifiche ogni 4 anni. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 64 LE RADIAZIONI IONIZZANTI Tra i tipi di inquinamento a cui l’uomo può essere sottoposto, quello dovuto a radiazioni ionizzanti è sicuramente il più subdolo in quanto non abbiamo organi sensoriali che ci allertino della sua presenza. Per quanto concerne i danni da esposizione a radiazioni ionizzanti, la funzione più facilmente danneggiabile è quella riproduttiva (gonadi), in quanto il patrimonio genetico può essere danneggiato dalla esposizione a radiazioni. Le parti dell’organismo più aggredibili sono, invece, il midollo osseo, in quanto le cellule del sangue sono molto sensibili a questo tipo di radiazioni, e la pelle, che può essere danneggiata degenerando in malattie neoplastiche. L’esposizione alle radiazioni ionizzanti comporta per il lavoratore un rischio rappresentato dalla probabilità del verificarsi del danno biologico. Pertanto, tale considerazione ha comportato in campo mondiale, una crescente attenzione verso i problemi della protezione dell’uomo e dell’ambiente, stimolando ricerche da parte di numerose commissioni internazionali e nazionali, con l’intento di chiarire i vari aspetti dei danni causati dalle radiazioni e di studiare le tecniche e i metodi per migliorare gli standard di protezione. E’ nata così la radioprotezione, che è definibile come l’insieme di principi, tecniche e raccomandazioni volte alla salvaguardia dei singoli individui e della popolazione ed a prevenire o ridurre, entro limiti accettabili, i rischi di danni causati dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. I fattori fisici che influenzano la riduzione della irradiazione esterna sono il tempo, la distanza e la schermatura. E’ esposto a radiazioni ionizzanti il personale sanitario che opera in ambienti quali la radiologia o la medicina nucleare. Aree potenzialmente a rischio possono essere quelle sotterranee per la presenza di radon. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Il D.Lgs. 230/95 (e successive modifiche ed integrazioni) fissa i seguenti limiti di dose efficace assorbita per il corpo intero e di dose equivalente per alcuni organi interni. I valori delle dosi assorbite devono essere ottenuti tenendo conto del tipo di radiazione ionizzante cui il lavoratore è esposto e degli eventuali fattori di ponderazione degli organi o tessuti irradiati. In base ai valori di dose assorbita il Decreto suddivide i lavoratori in tre categorie: Dose efficace LAVORATORI ESPOSTI LAVORATORI ESPOSTI INDIVIDUI DELLA POPOLAZIONE CATEGORIA A CATEGORIA B 20 6 1 150 50 15 500 150 50 500 150 50 Dose equivalente cristallino pelle (dose media su 1 cm²) mani, avambracci, piedi e caviglie Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori i cui valori di dose superino i valori di categoria A o B. La valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti deve essere effettuata avvalendosi della figura dell'esperto qualificato in radioprotezione. Minore è il tempo di esposizione alle radiazioni ionizzanti e minore è la dose assorbita. La distanza che intercorre tra sorgente ed operatore è molto importante nel computo della dose assorbita, in quanto l’intensità della esposizione e quindi della dose assorbita si riduce notevolmente con la distanza. Uno degli organi più a rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti è l’occhio, in quanto non è un organo interno ed inoltre viene istintivamente portato a breve distanza dalla PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 65 sorgente irradiante. Per attenuare il rischio di danneggiamento, laddove non è modificabile con opportuni strumenti la distanza tra la sorgente e l’operatore, è consigliabile l’interposizione di schermi protettivi (occhiali, etc.) Per minimizzare l’irradiazione interna del nostro organismo bisogna evitare di inalare o di assorbire attraverso la pelle la sorgente radioattiva. A tale scopo, l’inalazione si minimizza lavorando, laddove sia possibile, in presenza di cappe aspiranti ed evitando di fumare. Il meccanismo, attraverso il quale la radioattività si introduce nel nostro organismo con il fumo, è mediato dalla formazione di particelle carboniose durante la combustione del tabacco. Per rilevare l’entità della contaminazione interna è necessario sottoporre il lavoratore a indagini sofisticate. Per evitare l’assorbimento attraverso la pelle, sarà necessario adoperare sempre - durante le manipolazioni guanti di materiale impermeabile, che andranno immediatamente e adeguatamente eliminati, onde evitare ulteriori contaminazioni toccando oggetti che vengono utilizzati anche per altri scopi e da personale non addetto alla manipolazione di sostanze radioattive. A questo scopo, è bene ricordare che gli indumenti utilizzati nelle zone a rischio non dovranno mai essere portati al di fuori delle stesse. Al termine di una giornata lavorativa, va eseguito un accurato controllo - con opportuna strumentazione - sia delle superfici lavorative che del proprio corpo e laddove venga riscontrata una situazione anomala, provvedere con lavaggi ripetuti. Nel caso la contaminazione persista dopo i lavaggi, è bene avvisare l’autorità competente. Compito del preposto è verificare: che tutti i lavoratori utilizzino i mezzi di protezione, quando necessari e rispettino le norme di sicurezza stabilite dall’azienda in merito al rischio citato, che tutti i lavoratori ricevano l’informazione/formazione prevista dalla normativa di legge, con riferimento particolare ai casi di cambio mansione e neo assunti informino l’RSPP nel caso ci siano mutamenti di personale nelle varie mansioni o le mansioni includano operazioni differenti da quelle previste dalla valutazione in modo che questi possa effettuare i dovuti aggiornamenti al rapporto di valutazione o alla valutazione stessa informino l’RSPP nel caso ci siano mutamenti di lay out dei macchinari o vengano inseriti/cambiati macchinari nel reparto Il preposto deve inoltre conoscere eventuali prescrizioni dei lavoratori. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 66 I CAMPI ELETTROMAGNETICI I campi elettrici sono creati da differenze di potenziale elettrico, o tensioni: più alta è la tensione, più intenso è il campo elettrico risultante. I campi magnetici si creano quando circola una corrente elettrica: più alta è la corrente, più intenso è il campo magnetico. Un campo elettrico esiste anche se non c’è corrente. Se circola una corrente, l’intensità del campo magnetico varia con il consumo di potenza, mentre l’intensità del campo elettrico rimane costante. Nel corpo umano esistono piccolissime correnti dovute a reazioni chimiche che sono parte delle normali funzioni fisiologiche. Ad esempio la digestione, l’attività cerebrale, l’attività cardiaca, etc. sono tutte accompagnate da una ridistribuzione di particelle cariche. I campi elettrici a bassa frequenza agiscono sul corpo umano come agiscono su qualsiasi altro mezzo composto da particelle cariche influenzando la distribuzione. I campi elettrici influenzano la distribuzione delle cariche elettriche e provocano un flusso di corrente attraverso il corpo verso terra. I campi magnetici a bassa frequenza provocano la circolazione di correnti all’interno del corpo umano di intensità dipendente dall’intensità del campo magnetico esterno. Se sufficientemente elevate tali correnti possono provocare la stimolazione di nervi e muscoli o influenzare altri processi biologici. I campi elettromagnetici a radiofrequenza provocano il riscaldamento dei tessuti biologici. Quando un individuo si trova immerso in un campo elettromagnetico, ha luogo una interazione tra le forze del campo e le cariche e le correnti elettriche presenti nei tessuti dell'organismo. Il risultato della interazione è sempre una perturbazione, intesa come deviazione dalle condizioni di equilibrio elettrico a livello molecolare. Ciò non comporta, necessariamente, un effetto biologico ed un effetto biologico non comporta, a sua volta, un effetto sanitario, ossia un danno alla salute. Un danno per la salute si verifica quando l'effetto biologico va oltre la capacità di intervento dei meccanismi di adattamento e compensazione dell'organismo. Le interazioni dipendono sostanzialmente dalla frequenza, mentre gli effetti biologici sono tanto più consistenti quanta più energia viene deportata nei tessuti, per quanto tempo e con quali modalità. Gli effetti sanitari dipendono anche da fattori soggettivi (sesso, età, condizioni di salute, sensibilità individuale, predisposizione genetica). Gli effetti biologici sono direttamente correlati, non tanto all'intensità dei campi esterni all'organismo, quanto piuttosto alle grandezze indotte al suo interno. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 67 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Articolo 206 - Campo di applicazione 1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall'articolo 207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, e da correnti di contatto. 2. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione. Articolo 207 - Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono per: a) campi elettromagnetici: campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz; b) valori limite di esposizione : limiti all'esposizione a campi elettromagnetici che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi a breve termine per la salute conosciuti; c) valori di azione: l'entità' dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini di intensità di campo elettrico (E), intensità di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) , corrente indotta attraverso gli arti (IL), e densità di potenza (S), che determina l'obbligo di adottare una o più delle misure specificate nel presente capo. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione. Nell'ambito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. Se la valutazione dei rischi mette in evidenza che i valori limite d’esposizione possono essere superati, il Datore di lavoro definisce e attua un programma d'azione che comprende misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che l’esposizione superi i valori limite. Tali misure comprendono la scelta di attrezzature che emettono campi elettromagnetici di intensità inferiore, la limitazione e la durata del livello di esposizione; la comunicazione, informazione e formazione; l’adeguata segnaletica; l’utilizzo di idonei DPI; sorveglianza sanitaria. I valori limite di esposizione sono riportati nell' ALLEGATO XXXVI, lettera A, tabella 1 e lettera B, tabella 2. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 68 CAMPI ELETTROMAGNETICI Le seguenti grandezze fisiche sono utilizzate per descrivere l'esposizione ai campi elettromagnetici: Corrente di contatto (IC). La corrente che fluisce al contatto tra un individuo ed un oggetto conduttore caricato dal campo elettromagnetico. La corrente di contatto è espressa in Ampere (A). Corrente indotta attraverso gli arti (IL). La corrente indotta attraverso qualsiasi arto, a frequenze comprese tra 10 e 110 MHz, espressa in Ampere (A). Densità di corrente (J). È definita come la corrente che passa attraverso una sezione unitaria perpendicolare alla sua direzione in un volume conduttore quale il corpo umano o una sua parte. È espressa in Ampere per 2 metro quadro (A/m ). Intensità di campo elettrico. È una grandezza vettoriale (E) che corrisponde alla forza esercitata su una particella carica indipendentemente dal suo movimento nello spazio. È espressa in Volt per metro (V/m). Intensità di campo magnetico. È una grandezza vettoriale (H) che, assieme all'induzione magnetica, specifica un campo magnetico in qualunque punto dello spazio. È espressa in Ampere per metro (A/m). Induzione magnetica. È una grandezza vettoriale (B) che determina una forza agente sulle cariche in movimento. È espressa in Tesla (T). Nello spazio libero e nei materiali biologici l'induzione magnetica e -1 -7 l'intensità del campo magnetico sono legate dall'equazione 1 A m = 4π 10 T. Densità di potenza (S). Questa grandezza si impiega nel caso delle frequenze molto alte per le quali la profondità di penetrazione nel corpo è modesta. Si tratta della potenza radiante incidente perpendicolarmente a una superficie, divisa per l'area della superficie in questione ed è espressa in Watt per 2 metro quadro (W/m ). Assorbimento specifico di energia (SA). Si definisce come l'energia assorbita per unità di massa di tessuto biologico e si esprime in Joule per chilogrammo (J/kg). Nella presente direttiva esso si impiega per limitare gli effetti non termici derivanti da esposizioni a microonde pulsate. Tasso di assorbimento specifico di energia (SAR). Si tratta del valore mediato su tutto il corpo o su alcune parti di esso, del tasso di assorbimento di energia per unità di massa di tessuto corporeo ed è espresso in Watt per chilogrammo (W/kg). Il SAR a corpo intero è una misura ampiamente accettata per porre in rapporto gli effetti termici nocivi dell'esposizione a radiofrequenze (RF). Oltre al valore del SAR mediato su tutto il corpo, sono necessari anche valori locali del SAR per valutare e limitare la deposizione eccessiva di energia in parti piccole del corpo conseguenti a particolari condizioni di esposizione, quali ad esempio il caso di un individuo in contatto con la terra, esposto a RF dell'ordine di pochi MHz e di individui esposti nel campo vicino di un'antenna. Tra le grandezze sopra citate, possono essere misurate direttamente l'induzione magnetica, la corrente indotta attraverso gli arti e la corrente di contatto, le intensità di campo elettrico e magnetico, e la densità di potenza. A. VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE Per specificare i valori limite di esposizione relativi ai campi elettromagnetici, a seconda della frequenza, sono utilizzate le seguenti grandezze fisiche: sono definiti valori limite di esposizione per la densità di corrente relativamente ai campi variabili nel tempo fino a 1 Hz, al fine di prevenire effetti sul sistema cardiovascolare e sul sistema nervoso centrale; fra 1 Hz e 10 MHz sono definiti valori limite di esposizione per la densità di corrente, in modo da prevenire effetti sulle funzioni del sistema nervoso; fra 100 kHz e 10 GHz sono definiti valori limite di esposizione per il SAR, in modo da prevenire stress termico sul corpo intero ed eccessivo riscaldamento localizzato dei tessuti. Nell'intervallo di frequenza compreso fra 100 kHz e 10 MHz, i valori limite di esposizione previsti si riferiscono sia alla densità di corrente che al SAR; fra 10 GHz e 300 GHz sono definiti valori limite di esposizione per la densità di potenza al fine di prevenire l'eccessivo riscaldamento dei tessuti della superficie del corpo o in prossimità della stessa. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 69 TABELLA 1 Valori limite di esposizione (articolo 208, comma 1). Tutte le condizioni devono essere rispettate. Intervallo di frequenza Densità di corrente per capo e tronco SAR mediato sul corpo intero SAR localizzato (capo e tronco) SAR localizzato (arti) (W/kg) (W/kg) Densità di potenza 2 (W/m ) J (mA/m ) (rms) (W/kg) Fino a 1 Hz 40 / / / / 1 – 4 Hz 40/f / / / / 4 – 1000 Hz 10 / / / / 1000 Hz – 100 kHz f/100 / / / / 100 kHz – 10 Mhz f/100 0,4 10 20 / 10 MHz – 10 GHz / 0,4 10 20 / 10 – 300 GHz / / / / 50 2 Note: 1. f è la frequenza in Hertz. 2. I valori limite di esposizione per la densità di corrente si prefiggono di proteggere dagli effetti acuti, risultanti dall'esposizione, sui tessuti del sistema nervoso centrale nella testa e nel torace. I valori limite di esposizione nell'intervallo di frequenza compreso fra 1 Hz e 10 MHz sono basati sugli effetti nocivi accertati sul sistema nervoso centrale. Tali effetti acuti sono essenzialmente istantanei e non v'è alcuna giustificazione scientifica per modificare i valori limite di esposizione nel caso di esposizioni di breve durata. Tuttavia, poiché i valori limite di esposizione si riferiscono agli effetti nocivi sul sistema nervoso centrale, essi possono permettere densità di corrente più elevate in tessuti corporei diversi dal sistema nervoso centrale a parità di condizioni di esposizione. 3. Data la non omogeneità elettrica del corpo, le densità di corrente dovrebbero essere calcolate come medie su una sezione di 1 cm2 perpendicolare alla direzione della corrente. 4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di picco della densità di corrente possono essere ottenuti moltiplicando il valore efficace rms per (2)1/2. 5. Per le frequenze fino a 100 kHz e per i campi magnetici pulsati, la massima densità di corrente associata agli impulsi può essere calcolata in base ai tempi di salita/discesa e al tasso massimo di variazione dell'induzione magnetica. La densità di corrente indotta può essere confrontata con il corrispondente valore limite di esposizione. Per gli impulsi di durata tp la frequenza equivalente per l'applicazione dei limiti di esposizione va calcolata come f = 1/(2tp). 6. Tutti i valori di SAR devono essere ottenuti come media su un qualsiasi periodo di 6 minuti. 7. La massa adottata per mediare il SAR localizzato è pari a ogni 10 g di tessuto contiguo. Il SAR massimo ottenuto in tal modo costituisce il valore impiegato per la stima dell'esposizione. Si intende che i suddetti 10 g di tessuto devono essere una massa di tessuto contiguo con proprietà elettriche quasi omogenee. Nello specificare una massa contigua di tessuto, si riconosce che tale concetto può essere utilizzato nella dosimetria numerica ma che può presentare difficoltà per le misurazioni fisiche dirette. Può essere utilizzata una geometria semplice quale una massa cubica di tessuto, purché le grandezze dosimetriche calcolate assumano valori conservativi rispetto alle linee guida in materia di esposizione. 8. Per esposizioni pulsate nella gamma di frequenza compresa fra 0,3 e 10 GHz e per esposizioni localizzate del capo, allo scopo di limitare ed evitare effetti uditivi causati da espansione termoelastica, si PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 70 raccomanda un ulteriore valore limite di esposizione. Tale limite è rappresentato dall'assorbimento specifico (SA) che non dovrebbe superare 10 mJ/kg calcolato come media su 10 g di tessuto. 9. Le densità di potenza sono ottenute come media su una qualsiasi superficie esposta di 20 cm2 e su un qualsiasi periodo di 68/f1,05 minuti (f in GHz) per compensare la graduale diminuzione della profondità di penetrazione con l'aumento della frequenza. Le massime densità di potenza nello spazio, mediate su una superficie di 1 cm2, non dovrebbero superare 20 volte il valore di 50 W/m2. 10. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati o transitori o in generale per quanto riguarda l'esposizione simultanea a campi di frequenza diversa, è necessario adottare metodi appropriati di valutazione, misurazione e/o calcolo in grado di analizzare le caratteristiche delle forme d'onda e la natura delle interazioni biologiche, tenendo conto delle norme armonizzate europee elaborate dal CENELEC. B. VALORI DI AZIONE I valori di azione di cui alla tabella 2 sono ottenuti a partire dai valori limite di esposizione secondo le basi razionali utilizzate dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) nelle sue linee guida sulla limitazione dell'esposizione alle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP 7/99). TABELLA 2 Valori di azione (articolo 208, comma 2) [valori efficaci (rms) imperturbati] Intervallo di frequenza Intensità di campo elettrico E (V/m) Intensità di campo magnetico H (A/m) Induzione magnetica B (μT) Densità di potenza di onda piana 2 Seq (W/m ) Corrente di contatto, IC (mA) Corrent e indotta attraver so gli arti IL (mA) 5 5 0 – 1 Hz / 1,63 x 10 2 x 10 1 – 8 Hz 20000 1,63 x 5 2 10 /f 2 x 10 /f 8 – 25 Hz 20000 0,025 – 0,82 kHz / 1,0 / 2 / 1,0 / 2 x 10 /f 2,5 x 10 /f / 1,0 / 500/f 20/f 25/f / 1,0 / 0,82 – 2,5 kHz 610 24,4 30,7 / 1,0 / 2,5 – 65 kHz 610 24,4 30,7 / 0,4f / 65 – 100 kHz 610 1600/f 2000/f / 0,4f / 0,1 – 1 MHz 610 1,6/f 2/f / 40 / 1 – 10 MHz 610/f 1,6/f 2/f / 40 / 10 – 110 MHz 61 0,16 0,2 10 40 100 110 – 400 MHz 61 0,16 0,2 10 / / f/40 / / 50 / / 400 – 2000 MHz 2 – 300 GHz 4 1/2 0,008f 137 0,36 3f 1/2 PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. 5 4 0,01f 1/2 0,45 Pagina 71 Note : 1. f è la frequenza espressa nelle unità indicate nella colonna relativa all'intervallo di frequenza. 2. Per le frequenze comprese fra 100 kHz e 10 GHz, Seq , E2, H2, B2 e IL devono essere calcolati come medie su un qualsiasi periodo di 6 minuti. 3. Per le frequenze che superano 10 GHz, Seq , E2, H2 e B2 devono essere calcolati come medie su un qualsiasi periodo di 68/f1,05 minuti (f in GHz). 4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di azione di picco per le intensità di campo possono essere ottenuti moltiplicando il valore efficace rms per (2)1/2. Per gli impulsi di durata tp la frequenza equivalente da applicare per i valori di azione va calcolata come f = 1/(2tp). Per le frequenze comprese tra 100 kHz e 10 MHz, i valori di azione di picco per le intensità di campo sono calcolati moltiplicando i pertinenti valori efficaci (rms) per 10a, dove a = (0,665 log (f/10) + 0,176), f in Hz. Per le frequenze comprese tra 10 MHz e 300 GHz, i valori di azione di picco sono calcolati moltiplicando i valori efficaci (rms) corrispondenti per 32 nel caso delle intensità di campo e per 1000 nel caso della densità di potenza di onda piana equivalente. 5. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati o transitori o in generale l'esposizione simultanea a campi di frequenza diversa, è necessario adottare metodi appropriati di valutazione, misurazione e/o calcolo in grado di analizzare le caratteristiche delle forme d'onda e la natura delle interazioni biologiche, tenendo conto delle norme armonizzate europee elaborate dal CENELEC. 6. Per i valori di picco di campi elettromagnetici pulsati modulati si propone inoltre che, per le frequenze portanti che superano 10 MHz, Seq valutato come media sulla durata dell'impulso non superi di 1000 volte i valori di azione per Seq, o che l'intensità di campo non superi di 32 volte i valori di azione dell'intensità di campo alla frequenza portante. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 72 Compito del preposto è verificare: che tutti i lavoratori utilizzino i mezzi di protezione, quando necessari e rispettino le norme di sicurezza stabilite dall’azienda in merito al rischio citato, che tutti i lavoratori ricevano l’informazione/formazione prevista dalla normativa di legge, con riferimento particolare ai casi di cambio mansione e neo assunti informino l’RSPP nel caso ci siano mutamenti di personale nelle varie mansioni o le mansioni includano operazioni differenti da quelle previste dalla valutazione in modo che questi possa effettuare i dovuti aggiornamenti al rapporto di valutazione o alla valutazione stessa informino l’RSPP nel caso ci siano mutamenti di lay out dei macchinari o vengano inseriti/cambiati macchinari nel reparto Il preposto deve inoltre conoscere eventuali prescrizioni dei lavoratori. La valutazione va aggiornata con rilevazioni strumentali: c) ogni qualvolta vi sia un mutamento delle condizioni di rischio, ovvero modifiche nei macchinari/attrezzature e modifiche di layout d) in assenza di modifiche ogni 4 anni. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 73 IL RISCHIO CHIMICO Per Agenti Chimici Pericolosi si intendono le sostanze ed i preparati che, in base alle loro caratteristiche chimiche, chimico-fisiche, e tossicologiche, sono classificati nelle categorie di pericolo di cui al D.Lgs. 52/97 e al D.Lgs. 65/03 e s.m., o che rientrano, comunque, nei criteri di classificazioni ivi previsti. Vie di penetrazione / contatto con cui un agente chimico può interferire con un soggetto sono: • • • Inalazione Ingestione Contatto I possibili organi bersaglio sono: » » » » » » » » » » Occhi Pelle Fegato Reni Organi riproduttivi Polmoni Sangue Sistema nervoso centrale Feto Etc. Per dedurre il possibile rischio dovuto all’esposizione dei un agente chimico non sono significativi aspetti quali l’odore, la volatilità, il colore, la buona o la cattiva fama. Per dedurre il possibile rischio dovuto all’esposizione di un agente chimico devo basarmi sull’etichetta e soprattutto sulla SCHEDA DI SICUREZZA PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 74 LA SCHEDA DI SICUREZZA Le schede di dati di sicurezza SDS (Safety Data Sheet) rappresentano il documento tecnico più significativo ai fini informativi sulle sostanze chimiche e loro miscele, in quanto contengono le informazioni necessarie sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e di pericolo per l'ambiente necessarie per una corretta e sicura manipolazione delle sostanze e miscele. Consentono: al datore di lavoro di determinare se sul luogo di lavoro vengono manipolate sostanze chimiche pericolose e di valutare quindi ogni rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dal loro uso agli utilizzatori di adottare le misure necessarie in materia di tutela della salute, dell’ambiente e della sicurezza sul luogo di lavoro. La scheda informativa di sicurezza deve comportare le seguenti voci obbligatorie: 1. Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa 2. Composizione/informazione sugli ingredienti 3. Identificazione dei pericoli 4. Interventi di primo soccorso 5. Misure antincendio 6. Provvedimenti in caso di dispersione accidentale 7. Manipolazione ed immagazzinamento 8. Protezione personale/controllo dell'esposizione 9. Proprieta' fisiche e chimiche 10. Stabilita' e reattivita' 11. Informazioni tossicologiche 12. Informazioni ecologiche 13. Osservazioni sullo smaltimento 14. Informazioni sul trasporto 15. Informazioni sulla normativa 16. Altre informazioni SIMBOLI E INDICAZIONI DI PERICOLO Facilmente infiammabile Estremamente infiammabile Comburente Esplosivo Corrosivo Pericoloso l’ambiente Irritante Nocivo Tossico PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. per Pagina 75 Molto tossico In base a quanto riportato dal regolamento Europeo 1272/2008, la cui applicazione è stata attivata il 01/12/2010, le sostanze possono inoltre recare i nuovi pittogrammi previsti da questo regolamento. A partire da giugno 2015, anche le miscele avranno tali etichette. Pittogramma Pericolo riferimento di Pittogramma Pericolo riferimento di Pittogramma Pericolo riferimento di Infiammabile Comburente Corrosivo Gas pressione sotto Letale o tossico per determinata via di assorbimento Cancerogeni 1A, 1B e 2 Pericoloso per l’ambiente acquatico – tossicità acuta1 nocivo o irritante per determinata via di assorbimento Pericoloso per l’ambiente acquatico – tossicità cronica1 e2 Sensibilizzante per la cute Mutageni 1A, 1B e2 Teratogeni 1B e 2 1A, Sensibilizzante per inalazione Tossicità per specifico organo bersaglio per esposizione singola 1 e 2 Esplosivo Irritante per inalazione o sonnolenza e vertigini (specifico organo bersaglio per esposizione singola 3) Tossicità per specifico organo bersaglio per esposizione ripetuta 1 e 2 Tossicità in caso di aspirazione PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 76 Di seguito vengono infine riportati i significati di tutte le frasi di rischio individuate dalla vecchia normativa. CODICE R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41 R42 R43 R44 R45 R46 R48 R49 R50 R51 R52 FRASE Esplosivi allo stato secco Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti di ignizione Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti di ignizione Forma composti metallici esplosivi molto sensibili Pericolo di esplosione per riscaldamento Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria Può provocare un incendio Può provocare l'accensione di materiali combustibili Esplosivo in miscela con materie combustibili Infiammabile: sostanza con punto di infiammabilità compreso fra 21°C e 55° C Facilmente infiammabile: sostanza con punto di infiammabilità compreso tra 0°C e 21° C. Solidi che infiammano a contatto con una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o consumarsi anche dopo l'allontanamento di tale sorgente Estremamente infiammabile: liquidi con punto infiammabilità minore di 0°C e punto di ebollizione minore o uguale di 35° C. Gas che a temperatura e pressione ambiente si infiammano a contatto con l'aria. Sostanza che reagisce violentemente con l'acqua Sostanza che a contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili (almeno 1 l/kg/h) Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti Sostanza che spontaneamente si infiamma all'aria Durante l'uso può formare con l'aria miscele esplosive/infiammabili Può formare perossidi esplosivi Nocivo per inalazione Nocivo a contatto con la pelle Nocivo per ingestione Tossico per inalazione Tossico a contatto con la pelle Tossico per ingestione Molto tossico per inalazione Molto tossico a contatto con la pelle Molto tossico per ingestione A contatto con l'acqua libera gas tossici Sostanza che può divenire facilmente infiammabile durante l'uso A contatto con acidi libera gas tossici A contatto con acidi libera gas molto tossici Pericolo di effetti cumulativi Provoca ustioni Provoca gravi ustioni Irritante per gli occhi (notevoli lesioni entro 72h - persistenza 24h) Irritante per le vie respiratorie Irritante per la pelle (esposizione 4h - durata sintomi 24h) Pericolo di effetti irreversibili molto gravi Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti Rischi di gravi lesioni oculari (gravi lesioni entro 72h - persistenza 24h) Può provocare sensibilizzazione per inalazione Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato Può provocare il cancro Può provocare alterazioni genetiche ereditarie Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata Può provocare il cancro per inalazione Altamente tossico per gli organismi acquatici Tossico per gli organismi acquatici Nocivo per gli organismi acquatici PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 77 CODICE R53 R54 R55 R56 R57 R58 R59 R60 R61 R62 R63 R64 R65 R66 R67 R68 R39/23 R39/24 R39/25 R39/23/24 R39/23/25 R39/24/25 R39/23/24/25 R39/26 R39/27 R39/28 R39/26/27 R39/26/28 R39/26/27/28 R39/27/28 R48/20 R48/21 R48/22 R48/20/21 R48/20/22 R48/21/22 R48/20/21/22 R48/23 R48/24 R48/25 R48/23/24 R48/23/25 R48/24/25 R48/23/24/25 R68/20 FRASE Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico Tossico per la flora Tossico per la fauna Tossico per gli organismi del terreno Tossico per le api Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente Pericoloso per lo strato di ozono Può ridurre la fertilità Può danneggiare i bambini non ancora nati Possibile rischio di ridotta fertilità Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati Possibile rischio per i bambini allattati al seno Nocivo: può causare danno ai polmoni in caso di ingestione L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini Possibilità di effetti irreversibili Tossico pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione. Tossico pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle. Tossico pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione. Tossico pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle. Tossico pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e ingestione. Tossico pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione. Tossico pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione. Molto tossico pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione. Molto tossico pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle. Molto tossico pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione. Molto tossico pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle. Molto tossico pericolo di effetti irreversibili molto per inalazione e per ingestione. Molto tossico pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. Nocivo pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. Nocivo pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle. Nocivo pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Nocivo pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle. Nocivo pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione. Nocivo pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione. Nocivo pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. Tossico pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. Tossico pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle. Tossico pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Tossico pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle. Tossico pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione. Tossico pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione. Tossico pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. Nocivo - possibilità di effetti irreversibili per inalazione. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 78 CODICE R68/21 R68/22 R68/20/21 R68/20/22 R68/21/22 R68/20/21/22 FRASE Nocivo - possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle. Nocivo - possibilità di effetti irreversibili per ingestione. Nocivo - possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle. Nocivo - possibilità di effetti irreversibili per inalazione e ingestione. Nocivo - possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione. Nocivo - possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione Si riportano anche le frasi di sicurezza. CODICE S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S 12 S 13 S 14 S 15 S 16 S 17 S 18 S 20 S 21 S 22 S 23 S 24 S 25 S 26 S 27 S 28 S 29 S 30 S 33 S 34 S 35 S 36 S 37 S 38 S 39 S 40 S 41 S 42 FRASE Conservare sotto chiave. Conservare fuori portata dei minori. Conservare in luogo fresco. Conservare lontano da qualsiasi locale abitato. Conservare in ... (liquido adatto consigliato dal produttore). Conservare in ... (gas inerte consigliato dal produttore). Conservare il recipiente perfettamente chiuso. Conservare il recipiente protetto dall'umidita'. Conservare il recipiente in un luogo ben ventilato. Non chiudere ermeticamente il recipiente. Conservare lontano da prodotti alimentari e bevande, compresi quelli per animali. Conservare lontano da ... (sostanze incompatibili specificate dal produttore). Conservare lontano da fonti di calore. Conservare lontano da qualsiasi fonte d'infiammazione. Non fumare. Tenere lontano da sostanze combustibili. Manipolare e aprire il recipiente con precauzione. Non mangiare e bere durante l'utilizzazione. Non fumare durante l'utilizzazione. Non respirarne le polveri. Non respirarne i gas e i vapori, i fumi, gli aerosol (termini adatti specificati dal produttore). Evitare il contatto con la pelle. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare uno specialista. Togliere immediatamente qualsiasi indumento insudiciato o spruzzato. Dopo contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente con ... (prodotto adeguato specificato dal produttore). Non gettare i residui nelle condotte fognarie. Non versare mai acqua in questo prodotto. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Evitare movimento d'urto e di attrito. Non gettare il prodotto e il recipiente senza aver preso tutte le precauzioni indispensabili. Indossare un indumento di protezione adeguato. Indossare guanti adeguati. In caso di insufficiente ventilazione, far uso di un apparecchio respiratorio adeguato. Far uso di un apparecchio di protezione degli occhi e del viso. Per la pulizia del pavimento o di oggetti, insudiciati dal prodotto, utilizzare ... (prodotto specificato dal produttore). In caso d'incendio e/o di esplosione non respirare i fumi. In caso di irrigazione liquida o gassosa indossare un apparecchio respiratorio adeguato (indicazioni a cura del produttore). PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 79 CODICE S 43 S 44 S 45 S 46 S 47 S 48 S 49 S 50 S 51 S 52 S 53 S 54 S 55 S 56 S 57 S 58 S 59 S 60 S 61 S 62 S 63 S 64 FRASE In caso d'incendio utilizzare ... (apparecchi estintori specificati dal produttore. Qualora il rischio aumenti in presenza di acqua aggiungere In caso di malore consultare un medico (recando possibilmente l'etichetta). In caso d'infortunio o di malore, consultare immediatamente un medico (recare possibilmente con sé l'etichetta). In caso d'ingestione consultare immediatamente un medico recando con se' l'imballlaggio o l'etichetta. Conservare a temperatura non superiore a ... °C (da specificare a cura del produttore). Mantenere in ambiente umido con ... (prodotto adeguato da specificare a cura del produttore). Conservare unicamente nel recipiente originale. Non mescolare con ... (da specificare a cura del produttore). Utilizzare unicamente in zone perfettamente ventilate. Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati. Evitare l'esposizione, procurarsi istruzioni particolari prima dell'utilizzazione. Procurarsi il consenso delle autorità di controllo dell'inquinamento prima di scaricare negli impianti di trattamento delle acque di scarico. Utilizzare le migliori tecniche di trattamento disponibili prima di scaricare nelle fognature o nell'ambiente acquatico. Non scaricare nelle fognature o nell'ambiente; smaltire i residui in un punto di raccolta rifiuti autorizzato. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Smaltire come rifiuto pericoloso. Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio. Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di ingestione non provocare il vomito In caso di ingestione per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo. In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è cosciente). Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo di cui sopra, sono state introdotte le seguenti frasi di pericolo (Frasi H). CODICE H200 H201 H202 H203 H204 H205 H220 H221 H222 H223 H224 H225 H226 H228 H240 H241 H242 H250 H251 H252 H260 FRASE Esplosivo instabile Esplosivo; pericolo di esplosione di massa Esplosivo; grave pericolo di proiezione. Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione. Pericolo di incendio o di proiezione. Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio. Gas altamente infiammabile. Gas infiammabile. Aerosol altamente infiammabile. Aerosol infiammabile. Liquido e vapori altamente infiammabili. Liquido e vapori facilmente infiammabili. Liquido e vapori infiammabili. Solido infiammabile. Rischio di esplosione per riscaldamento. Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento. Rischio d’incendio per riscaldamento. Spontaneamente infiammabile all'aria. Autoriscaldante; può infiammarsi. Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi. A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 80 CODICE H261 H270 H271 H272 H280 H281 H290 H300 H301 H302 H304 H310 H311 H312 H314 H314 H315 H317 H318 H319 H330 H331 H332 H334 H335 H336 H340 H341 H350 H350i H351 FRASE A contatto con l'acqua libera gas infiammabili. Può provocare o aggravare un incendio; comburente. Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente. Può aggravare un incendio; comburente. Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato. Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche. Può essere corrosivo per i metalli. Letale se ingerito. Tossico se ingerito. Nocivo se ingerito. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Letale a contatto con la pelle. Tossico per contatto con la pelle. Nocivo per contatto con la pelle. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica della pelle. Provoca gravi lesioni oculari. Provoca grave irritazione oculare. Letale se inalato. Tossico se inalato. Nocivo se inalato. Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato. Può irritare le vie respiratorie. Può provocare sonnolenza o vertigini. Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo). Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo rischio). Può provocare il cancro se inalato. Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo). H360D H360Df H360F Può nuocere alla fertilità o al feto (indicare l'effetto specifico, se noto) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo). Può nuocere al feto. Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità. Può nuocere alla fertilità. H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto. H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto (indicare l'effetto specifico, se noto) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo). Sospettato di nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto. Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno. H360 H361 H361d H361f H361fd H362 PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 81 CODICE FRASE H370 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) )indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo). H371 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo). H372 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo). H400 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo). Altamente tossico per gli organismi acquatici. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata H373 H411 H412 H413 EUH001 EUH006 EUH014 EUH018 EUH019 EUH029 EUH031 EUH032 EUH044 EUH059 EUH066 EUH070 EUH071 EUH201 EUH201A EUH202 EUH203 EUH204 EUH205 EUH206 EUH207 EUH208 EUH209 EUH209A EUH210 EUH401 ** Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Esplosivo allo stato secco. Esplosivo a contatto o senza contatto con l’aria. Reagisce violentemente con l'acqua. Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile. Può formare perossidi esplosivi. A contatto con l'acqua libera un gas tossico. A contatto con acidi libera un gas tossico. A contatto con acidi libera un gas altamente tossico. Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato. Pericoloso per lo strato di ozono. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. Tossico per contatto oculare. Corrosivo per le vie respiratorie. Contiene piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini. Attenzione! Contiene piombo. Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Contiene cromo (VI). Può provocare una reazione allergica. Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica. Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica. Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro). Attenzione! Contiene cadmio. Durante l'uso si sviluppano fumi pericolosi. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante.Rispettare le disposizioni di sicurezza. Contiene <denominazione della sostanza sensibilizzante>. Può provocare una reazione allergica. Può diventare facilmente infiammabile durante l'uso. Può diventare infiammabile durante l'uso. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. indicazione di pericolo generale; non è specificata la via di esposizione, in mancanza delle necessarie informazioni PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 82 CODICE FRASE *** indicazioni di pericolo generali sugli effetti per la fertilità e per lo sviluppo; secondo i criteri, l’indicazione di pericolo generale può essere sostituita da un’indicazione di pericolo specificante la natura del pericolo, ove fosse dimostrata l’irrilevanza degli effetti o sulla fertilità o sullo sviluppo **** pericolo fisico da confermare con prove Oltre alle frasi di cui sopra, nella nuova etichettatura vengono associate ulteriori indicazioni che hanno i seguenti significati. CODICE DELLA CLASSE E CATEGORIA DI PERICOLO Acute Tox. 1 Acute Tox. 1 (*) Acute Tox. 2 Acute Tox. 2 (*) Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 (*) Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 (*) Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Aquatic Chronic 2 Aquatic Chronic 3 Aquatic Chronic 4 Asp. Tox. 1 Carc. 1A Carc. 1B Carc. 2 Expl. **** Expl. 1.1 Expl. 1.1 (****) Expl. 1.2 Expl. 1.2 (****) Expl. 1.3 Expl. 1.3 (****) Expl. 1.4 Expl. 1.5 Expl. 1.6 Eye Dam. 1 Eye Irrit. 2 Flam. Aerosol 1 Flam. Aerosol 2 Flam. Gas 1 Flam. Gas 2 Flam. Liq. 1 Flam. Liq. 2 SPECIFICA Tossicità acuta Categoria di pericolo 1 Tossicità acuta Categoria di pericolo 1 (classificazione minima; va riservata un'attenzione particolare) Tossicità acuta Categoria di pericolo 2 Tossicità acuta Categoria di pericolo 2 (classificazione minima; va riservata un'attenzione particolare) Tossicità acuta Categoria di pericolo 3 Tossicità acuta Categoria di pericolo 3 (classificazione minima; va riservata un'attenzione particolare) Tossicità acuta Categoria di pericolo 4 Tossicità acuta Categoria di pericolo 4 (classificazione minima; va riservata un'attenzione particolare) Pericoloso per l’ambiente acquatico - pericolo acuto, categoria 1 Pericoloso per l’ambiente acquatico - pericolo cronico, categoria 1 Pericoloso per l’ambiente acquatico - pericolo cronico, categoria 2 Pericoloso per l’ambiente acquatico - pericolo cronico, categoria 3 Pericoloso per l’ambiente acquatico - pericolo cronico, categoria 4 Pericolo in caso di aspirazione Categoria di pericolo 1 Cancerogenicità Categoria di pericolo 1A Cancerogenicità Categoria di pericolo 1B Cancerogenicità Categoria di pericolo 2 Esplosivo instabile (pericolo fisico da confermare con prove) Esplosivo instabile Divisione 1.1 Esplosivo instabile Divisione 1.1 (pericolo fisico da confermare con prove) Esplosivo instabile Divisione 1.2 Esplosivo instabile Divisione 1.2 (pericolo fisico da confermare con prove) Esplosivo instabile Divisione 1.3 Esplosivo instabile Divisione 1.3 (pericolo fisico da confermare con prove) Esplosivo instabile Divisione 1.4 Esplosivo instabile Divisione 1.5 Esplosivo instabile Divisione 1.6 Lesioni oculari gravi/irritazione oculare Categoria di pericolo 1 Lesioni oculari gravi/irritazione oculare Categoria di pericolo 2 Aerosol infiammabile Categoria di pericolo 1 Aerosol infiammabile Categoria di pericolo 2 Gas infiammabile Categoria di pericolo 1 Gas infiammabile Categoria di pericolo 2 Liquido infiammabile Categoria di pericolo 1 Liquido infiammabile Categoria di pericolo 2 PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 83 CODICE DELLA CLASSE E CATEGORIA DI PERICOLO Flam. Liq. 3 Flam. Sol. 1 Flam. Sol. 2 Lact. Met. Corr.1 Muta. 1A Muta. 1B Muta. 2 Org. Perox. A Org. Perox. A (****) Org. Perox. B Org. Perox. B (****) Org. Perox. C Org. Perox. C (****) Org. Perox. CD Org. Perox. D Org. Perox. D (****) Org. Perox. E Org. Perox. EF Org. Perox. F Org. Perox. G Ox. Gas 1 Ox. Liq. 1 Ox. Liq. 2 Ox. Liq. 3 Ox. Sol. 1 Ox. Sol. 2 Ox. Sol. 2 (****) Ox. Sol. 3 Ozone Press. Gas Press. Gas Press. Gas Press. Gas Press. Gas Press. Gas (*) Pyr. Liq. 1 Pyr. Sol. 1 Repr. 1A Repr. 1B Repr. 2 Resp. Sens. 1 Self-heat. 1 Self-heat. 2 SPECIFICA Liquido infiammabile Categoria di pericolo 3 Solido infiammabile Categoria di pericolo 1 Solido infiammabile Categoria di pericolo 2 Tossicità per la riproduzione Categorie di pericolo relativa agli effetti sull’allattamento o attraverso la lattazione Sostanza o miscela corrosiva per i metalli Categoria di pericolo 1 Mutagenicità sulle cellule germinali Categoria di pericolo 1A Mutagenicità sulle cellule germinali Categoria di pericolo 1B Mutagenicità sulle cellule germinali Categoria di pericolo 2 Perossido organico Tipo A Perossido organico Tipo A (pericolo fisico da confermare con prove) Perossido organico Tipo B Perossido organico Tipo B (pericolo fisico da confermare con prove) Perossido organico Tipo C Perossido organico Tipo C (pericolo fisico da confermare con prove) Perossido organico Tipo C e D Perossido organico Tipo D Perossido organico Tipo D (pericolo fisico da confermare con prove) Perossido organico Tipo E Perossido organico Tipo E e F Perossido organico Tipo F Perossido organico Tipo G Gas comburente Categoria di pericolo 1 Liquido comburente Categoria di pericolo 1 Liquido comburente Categoria di pericolo 2 Liquido comburente Categoria di pericolo 3 Solido comburente Categoria di pericolo 1 Solido comburente Categoria di pericolo 2 Solido comburente Categoria di pericolo 2 (pericolo fisico da confermare con prove) Solido comburente Categoria di pericolo 3 Pericoloso per lo strato di ozono Gas sotto pressione (capitolo 2.5) Gas compresso Gas liquefatto refrigerato Gas liquefatto Gas sotto pressione (Gas compressi/Gas liquefatti/Gas liquefatti refrigerati/Gas disciolti) Gas sotto pressione (Gas compressi/Gas liquefatti/Gas liquefatti refrigerati/Gas disciolti)(*) V. nota U in 1.1.3. del Reglamento (CE) N. 1272/2008: Al momento dell'immissione sul mercato i gas vanno classificati «Gas sotto pressione» in uno dei gruppi pertinenti gas compresso, gas liquefatto, gas liquefatto refrigerato o gas dissolto. Il gruppo dipende dallo stato fisico in cui il gas è confezionato e pertanto va attribuito caso per caso. Liquido piroforico Categoria di pericolo 1 Solido piroforico Categoria di pericolo 1 Tossicità per la riproduzione Categoria di pericolo 1A Tossicità per la riproduzione Categoria di pericolo 1B Tossicità per la riproduzione Categoria di pericolo 2 Sensibilizzazione respiratoria Categoria di pericolo 1 (delle vie respiratorie) Sostanza o miscela autoriscaldante Categoria di pericolo 1 Sostanza o miscela autoriscaldante Categoria di pericolo 2 PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 84 CODICE DELLA CLASSE E CATEGORIA DI PERICOLO Self-heat. 2 (****) Self-react. A Self-react. B Self-react. C Self-react. C (****) Self-react. C **** Self-react. D Self-react. D (****) Self-react. D **** Self-react. E Self-react. EF Self-react. F Self-react. G Skin Corr. 1A Skin Corr. 1B Skin Corr. 1C Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 STOT RE 1 STOT RE 2 STOT RE 2 (*) STOT RE 2 * STOT SE 1 STOT SE 2 STOT SE 3 STOT SE 3 Unst. Expl. Water-react. 1 Water-react. 2 Water-react. 3 SPECIFICA Sostanza o miscela autoriscaldante Categoria di pericolo 2 (pericolo fisico da confermare con prove) Sostanza o miscela autoreattiva Tipo A Sostanza o miscela autoreattiva Tipo B Sostanza o miscela autoreattiva Tipo C Sostanza o miscela autoreattiva Tipo C (pericolo fisico da confermare con prove) Sostanza o miscela autoreattiva Tipo C (pericolo fisico da confermare con prove) Sostanza o miscela autoreattiva Tipo D Sostanza o miscela autoreattiva Tipo D (pericolo fisico da confermare con prove) Sostanza o miscela autoreattiva Tipo D (pericolo fisico da confermare con prove) Sostanza o miscela autoreattiva Tipo E Sostanza o miscela autoreattiva Tipo E e F Sostanza o miscela autoreattiva Tipo F Sostanza o miscela autoreattiva Tipo G Corrosione/irritazione cutanea Categoria di pericolo 1A Corrosione/irritazione cutanea Categoria di pericolo 1B Corrosione/irritazione cutanea Categoria di pericolo 1C Corrosione/irritazione cutanea Categoria di pericolo 2 Sensibilizzazione cutanea Categoria di pericolo 1 (della pelle) Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta Categoria di pericolo 1 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta Categoria di pericolo 2 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta Categoria di pericolo 2 (classificazione minima) Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta Categoria di pericolo 2 (classificazione minima) Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola Categoria di pericolo 1 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola Categoria di pericolo 2 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola Categoria di pericolo 3 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola Categoria di pericolo 3 Esplosivo instabile Sostanza o miscela che a contatto con l’acqua libera gas infiammabile Categoria di pericolo 1 Sostanza o miscela che a contatto con l’acqua libera gas infiammabile Categoria di pericolo 2 Sostanza o miscela che a contatto con l’acqua libera gas infiammabile Categoria di pericolo 3 Le frasi di sicurezza, con l’applicazione del nuovo Regolamento Europeo, verranno invece sostituite dai seguenti Consigli di Prudenza (Frasi P). CODICE P101 P102 P103 FRASE 1- Consigli di prudenza di carattere generale (Tabella 6.1): In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Leggere l’etichetta prima dell’uso. 2 - Consigli di prudenza - Prevenzione (Allegato IV, Tabella 6.2) P201 P202 Procurarsi le istruzioni prima dell’uso. Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 85 CODICE P210 P211 P220 P221 P222 P223 P230 P231 P232 P233 P234 P235 P240 P241 P242 P243 P244 P250 P251 P260 P261 P262 P263 P264 P270 P271 P272 P273 FRASE Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate - Non fumare. (Fonti di accensione da precisarsi dal fabbricante/fornitore; Liquidi comburenti, Solidi comburenti, specificare: Tenere lontano da fonti di calore) Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Tenere/conservare lontano da indumenti/…/materiali combustibili. (Materiali incompatibili da precisarsi dal fabbricante/fornitore; Liquidi comburenti, Solidi comburenti, Specificare: Tenere lontano da indumenti e da altri materiali incompatibili.) Prendere ogni precauzione per evitare di miscelare con sostanze combustibili/…(Materiali incompatibili da precisarsi dal fabbricante/fornitore.) Evitare il contatto con l’aria. Evitare qualsiasi contatto con l’acqua. Pericolo di reazione violenta e di infiammazione spontanea. Mantenere umido con …[Materiale appropriato da precisarsi dal fabbricante. Se l’essiccazione aumenta il pericolo di esplosione, tranne se è necessaria per processi di fabbricazione o di funzionamento (per es. nitrocellulosa)]. Manipolare in gas inerte. Proteggere dall’umidità. Tenere il recipiente ben chiuso. Per Tossicità acuta - per inalazione, Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola; irritazione delle vie respiratorie, Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola; narcosi: Tenere il recipiente ben chiuso se la volatilità del prodotto è tale da generare un’atmosfera pericolosa. Conservare soltanto nel contenitore originale. Conservare in luogo fresco. Mettere a terra/a massa il contenitore e il dispositivo ricevente. Per Esplosivi: se l’esplosivo è sensibile all’elettricità statica. Per Liquidi infiammabili: se un materiale sensibile all’elettricità statica deve essere ricaricato; se la volatilità del prodotto è tale da generare un’atmosfera pericolosa. Per Solidi infiammabili: se un materiale sensibile all’elettricità statica deve essere ricaricato. Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d’illuminazione a prova di esplosione. Per Liquidi infiammabili: Altri apparecchi da precisarsi dal fabbricante/fornitore. Per Solidi infiammabili: Altri apparecchi da precisarsi dal fabbricante/fornitore se possono formarsi nubi di polvere. Utilizzare solo utensili antiscintillamento. Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. Mantenere le valvole di riduzione libere da grasso e olio. Evitare le abrasioni/gli urti/…/gli attriti (Tipo di manipolazione da precisarsi dal fabbricante/fornitore) Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso. Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Condizioni applicabili da precisarsi dal fabbricante/fornitore. Per Corrosione cutanea, Tossicità per la riproduzione effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento, specificare: Non respirare le polveri o le nebbie; se particelle inalabili di polveri o nebbie possono liberarsi durante l’uso. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol (Condizioni applicabili da precisarsi dal fabbricante/fornitore.) Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Evitare il contatto durante la gravidanza/l’allattamento. Lavare accuratamente … dopo l’uso (Parti del corpo da lavare dopo la manipolazione da precisarsi dal fabbricante/fornitore). Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. Gli indumenti da lavoro contaminati non dovrebbero essere portati fuori dal luogo di lavoro. Non disperdere nell’ambiente (se questo non è l’uso previsto) PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 86 CODICE P280 P281 P282 P283 P284 P285 P231 + P232 P235 + P410 FRASE Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. Tipo di dispositivo da precisarsi dal fabbricante/fornitore. Per Esplosivi precisare: proteggere il viso. Per Liquidi infiammabili, Solidi infiammabili, Sostanze e miscele autoreattive. Liquidi piroforici, Solidi piroforici, Sostanze e miscele autoriscaldanti, Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, Liquidi comburenti, Solidi comburenti, Perossidi organici, precisare: indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. Per Tossicità acuta - per via cutanea precisare: indossare guanti/indumenti protettivi. Per Corrosione cutanea, Precisare: indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. Per Irritazione cutanea, Sensibilizzazione della pelle, Precisare: indossare guanti protettivi. Per Gravi danni oculari/irritazione oculare, Irritazione oculare, Precisare: proteggere gli occhi/il viso. Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. Utilizzare guanti termici/schermo facciale/Proteggere gli occhi. Indossare indumenti resistenti al fuoco/alla fiamma/ignifughi. Utilizzare un apparecchio respiratorio. (Apparecchio da precisarsi dal fabbricante/fornitore) In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio. (Apparecchio da precisarsi dal fabbricante/fornitore) Manipolare in gas inerte. Tenere al riparo dall’umidità. Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari. 3 - Consigli di prudenza - Reazione (Allegato IV, Tabella 6.3) Consigli di prudenza Reazione P301 P302 P303 P304 P305 P306 P307 P308 P309 P310 P311 P312 P313 P314 P315 P320 P321 P322 P330 P331 P332 P333 P334 P335 P336 P337 IN CASO DI INGESTIONE: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): IN CASO DI INALAZIONE: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: IN CASO DI CONTATTO CON GLI INDUMENTI: IN CASO DI ESPOSIZIONE: In caso di esposizione o di possibile esposizione: In caso di esposizione o di malessere: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Consultare un medico. In caso di malessere, consultare un medico. Consultare immediatamente un medico. Trattamento specifico urgente (vedere … su questa etichetta). Riferimento a istruzioni supplementari di pronto soccorso, se è necessaria la somministrazione immediata di un antidoto. Trattamento specifico (vedere … su questa etichetta). Per Tossicità acuta - per via orale: Riferimento a istruzioni supplementari di pronto soccorso se è necessaria la somministrazione immediata di un antidoto. Per Tossicità acuta - per inalazione, Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola: Riferimento a istruzioni supplementari di pronto soccorso se sono necessari interventi immediati. Per Sensibilizzazione della pelle, Corrosione cutanea, Irritazione cutanea: Riferimento a istruzioni supplementari di pronto soccorso, il fabbricante/fornitore può specificare, se del caso, un prodotto di pulizia. Interventi specifici (vedere … su questa etichetta). Riferimento a istruzioni supplementari di pronto soccorso, se sono consigliati interventi (immediati) quali l’uso di un prodotto di pulizia particolare. Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. In caso di irritazione della pelle: In caso di irritazione o eruzione della pelle: Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido. Rimuovere dalla pelle le particelle. Sgelare le parti congelate usando acqua tiepida. Non sfregare la parte interessata. Se l’irritazione degli occhi persiste: PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 87 CODICE FRASE P338 Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di sintomi respiratori: Lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Lavare abbondantemente con acqua e sapone. Sciacquare la pelle/fare una doccia. Sciacquare immediatamente e abbondantemente gli indumenti contaminati e la pelle prima di togliersi gli indumenti. Togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. In caso di incendio: In caso di incendio grave e di grandi quantità: Rischio di esplosione in caso di incendio. Tranne se gli esplosivi sono MUNIZIONI 1.4S E LORO COMPONENTI. NON utilizzare mezzi estinguenti se l’incendio raggiunge materiali esplosivi. Utilizzare i mezzi estinguenti con le precauzioni abituali a distanza ragionevole. Se gli esplosivi sono MUNIZIONI 1.4S E LORO COMPONENTI. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza. Bloccare la perdita se non c’è pericolo. In caso d’incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia possibile bloccare la perdita senza pericolo. Estinguere con …(Agenti appropriati da precisarsi dal fabbricante/fornitore, se l’acqua aumenta il rischio) Evacuare la zona. Eliminare ogni fonte d’accensione se non c’è pericolo. Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. Raccogliere la fuoriuscita. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e sapone. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. IN CASO DI INALAZIONE: se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. IN CASO DI CONTATTO CON GLI INDUMENTI: sciacquare immediatamente e abbondantemente gli indumenti contaminati e la pelle prima di togliersi gli indumenti. In caso di esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico. In caso di esposizione o di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. In caso di irritazione della pelle, consultare un medico. In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. P340 P341 P342 P350 P351 P352 P353 P360 P361 P362 P363 P370 P371 P372 P373 P374 P375 P376 P377 P378 P380 P381 P390 P391 P301 + P310 P301 + P312 P301 + P330 + P331 P302 + P334 P302 + P350 P302 + P352 P303 + P361 + P353 P304 + P340 P304 + P341 P305 + P351 + P338 P306 + P360 P307 + P311 P308 + P313 P309 + P311 P332 + P313 P333 + P313 PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 88 CODICE FRASE P335 + P334 P337 + P313 P342 + P311 P370 + P376 P370 + P378 P370 + P380 P370 + P380 + P375 P371 + P380 + P375 Rimuovere dalla pelle le particelle. Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido. Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. In caso di sintomi respiratori, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. In caso di incendio, bloccare la perdita, se non c’è pericolo. In caso di incendio, estinguere con …(Agenti appropriati da precisarsi dal fabbricante/fornitore, se l’acqua aumenta il rischio) Evacuare la zona in caso di incendio. In caso di incendio, evacuare la zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza. In caso di incendio grave e di grandi quantità, evacuare la zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza. 4 - Consigli di prudenza - Conservazione (Allegato IV, Tabella 6.4) Consigli di prudenza Conservazione P401 P402 P403 P404 P405 P406 P407 P410 P411 P412 P413 P420 P422 P402 + P404 P403 + P233 P403 + P235 P410 + P403 P410 + P412 P411 + P235 Conservare … in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale (da specificare). Conservare in luogo asciutto. Conservare in luogo ben ventilato. (se la volatilità del prodotto è tale da generare un’atmosfera pericolosa) Conservare in un recipiente chiuso. Conservare sotto chiave. Conservare in recipiente resistente alla corrosione/provvisto di rivestimento interno resistente. (Altri materiali compatibili da precisarsi dal fabbricante/fornitore) Mantenere uno spazio libero tra gli scaffali/i pallet. Proteggere dai raggi solari. Conservare a temperature non superiori a … °C/…°F. (Temperatura da precisarsi dal fabbricante/fornitore.) Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F. Conservare le rinfuse di peso superiore a … kg/… lb a temperature non superiori a … °C/…°F. (Massa e temperatura da precisarsi dal fabbricante/fornitore.) Conservare lontano da altri materiali. Conservare sotto … (Liquido o gas inerte da precisarsi dal fabbricante/fornitore.) Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso. Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato, se la volatilità del prodotto è tale da generare un’atmosfera pericolosa. Conservare in luogo fresco e ben ventilato. Conservare in luogo ben ventilato e proteggere dai raggi solari. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F. Conservare in luogo fresco a temperature non superiori a … °C/… °F. (Temperatura da precisarsi dal fabbricante/fornitore.) 5 - Consigli di prudenza - Smaltimento (Allegato IV, Tabella 6.5) P501 Smaltire il prodotto/recipiente in … (in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale (da specificare). PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 89 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Oggetto della valutazione è l’esposizione degli addetti alle attività lavorative agli effetti dannosi acuti o cronici conseguenti l’utilizzo dei vari agenti chimici. La valutazione è fondata sull’analisi della documentazione presente in azienda e sulla verifica delle condizioni di esposizione negli ambienti di lavoro per le singole mansioni. La valutazione dei rischi da agenti chimici è stata pertanto tiene quindi conto dei fattori sotto elencati: - Presenza di agenti chimici pericolosi nei luoghi di lavoro Caratteristiche di pericolosità dei singoli agenti sulla base delle indicazioni che il relativo produttore o venditore è tenuto a fornire (Schede di sicurezza) Quantitativi degli stessi detenuti ovvero utilizzati nel ciclo produttivo Modalità di detenzione ovvero di utilizzo Livelli, tipi e durata dell’esposizione dei singoli addetti eventualmente valutata mediante campionamenti ambientali Valori limite di esposizione professionale o di marcatori biologici Possibilità di rischi combinati derivanti dalla presenza di più agenti chimici pericolosi Effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare Risultanze di azioni di sorveglianza sanitaria già in essere. Esposizione accidentale Successivamente all’individuazione dei pericoli e dei rischi conseguenti, viene effettuata la valutazione della relativa dimensione, associando ad ogni rischio individuato due parametri di riferimento, la probabilità di accadimento dell’evento incidentale l’entità del danno ragionevolmente prevedibile. La caratterizzazione dimensionale delle due grandezze viene effettuata in termini semi quantitativi definendo il rischio per la sicurezza come BASSO o DIVERSO DA BASSO Esposizione prolungata Tale criterio trova applicazione essenzialmente in relazione alle attività lavorative comportanti esposizioni prolungate ed, in modo particolare, al personale di reparto impegnato in operazioni ripetitive a contatto con l’agente e/o in prossimità di macchinari il cui ciclo operativo comporta l’utilizzo degli stessi. Il criterio adottato identifica il rischio come la risultante di tre contributi quali il fattore gravità (dipendente dalla frase di rischio in base a cui è classificato il prodotto, il fattore durata (dipendente dalla percentuale di tempo di esposizione all’agente in esame durante l’orario di lavoro) e il fattore livello di esposizione (definito in modo differente a seconda della disponibilità o meno di dati analitici derivanti da monitoraggio biologico o da rilievi ambientali). Il prodotto dei tre fattori individua un rischio per la salute definito come IRRILEVANTE o NON IRRILEVANTE PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 90 E’ da tenere in considerazione che gli inquinanti chimici possono inoltre essere costituti anche da polveri, fumi, nebbie, gas e vapori. Detti agenti possono costituire la materia prima, ma possono anche (caso frequente) originarsi dal processo lavorativo (ad esempio la miscelazione accidentale di candeggina ed ammoniaca, oppure la saldatura di un tubo o la garzatura/cimatura di un pezzo di stoffa). In questi casi la valutazione del rischio difficilmente può basarsi sulla scheda di sicurezza (si pensi ad esempio al fumo di saldatura o le polveri di lavorazione presenti in ambiente industriale). Per poter valutare il rischio è quindi necessario effettuare campionamenti ambientali/area/personali al fine di individuare le componenti ritenute pericolose per il lavoratore e confrontarne la concentrazione con i limiti propri di ogni sostanza (TLV: TWA –STELL - CEILING) Tra le misure di prevenzione e protezione previste vengono prese in considerazione in particolare la progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati; appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio (cappe aspiranti, aspirazioni localizzate, docce di emergenza, lavaocchi); misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione. Oltre a questi la comunicazione, informazione e formazione; adeguata segnaletica di sicurezza; la sorveglianza sanitaria per gli addetti esposti a rischio. Compito del preposto è verificare: che tutti i lavoratori utilizzino i mezzi di protezione previsti dalla valutazione specifica, che tutti i prodotti chimici siano contenuti in idonei contenitori riportanti le indicazioni di rischio e i consigli di prudenza che tutti i lavoratori rispettino le norme/procedure di sicurezza stabilite dall’azienda in merito al rischio citato che tutti i lavoratori ricevano l’informazione/formazione prevista dalla normativa di legge effettuino in fase di acquisto di nuovi prodotti uno screening preliminare degli stessi attraverso la scheda di sicurezza e in seguito all’acquisto informino l’RSPP dei mutamenti avvenuti in modo che questi possa aggiornare la valutazione specifica verificare che le schede di sicurezza siano aggiornate Il preposto deve inoltre conoscere eventuali prescrizioni dei lavoratori che impongano particolari obblighi o limitazioni Il preposto deve ovviamente conoscere le schede di sicurezza dei prodotti chimici le quali devono essere a disposizione di tutti gli addetti e facilmente consultabili PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 91 IL RISCHIO DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI Le sostanze o miscele che contengono agenti cancerogeni in concentrazione > 0,1% sono identificati dalle frasi di rischio: R45 = può provocare il cancro R49 = può provocare il cancro per inalazione Le sostanze o miscele che contengono agenti mutageni in concentrazione > 0,1% sono identificati dalle frasi di rischio: R46 = può provocare alterazioni genetiche ereditarie. Nella nuova classificazione risulta quanto segue: R45 R45 R49 R49 R46 Carc. Cat. 1 Carc. Cat. 2 Carc. Cat. 1 Carc. Cat. 2 Muta. Cat. 2 Carc. 1A Carc. 1B Carc. 1A Carc. 1B Muta. 1B H350 H350 H350i H350i H340 Nella stesura della VDR si deve tenere presente che gli agenti cancerogeni o mutageni sono DOSEINDIPENDENTI, pertanto la valutazione va fatta se la presenza dell’agente non può essere esclusa a priori (non è dunque importante quanto ne uso / genero per decidere se devo fare la valutazione o meno) Agenti cancerogeni di uso “comune” sono: POLVERI DI LEGNO DURO (Palchettisti, falegnami, addetti alla manutenzione aree verdi, tagliaboschi, sono soggetti a lavorazione di taglio, levigazione, ecc che producono polveri di legno). IDROCARBURI POLICLICI AROMATICI (IPA) (Fuochisti, bruciatoristi, addetti alla centrale termica, ecc nel caso in cui si utilizzi come combustibile l’Olio denso BTZ, gli asfaltatori, cantonieri comunali, addetti alla manutenzione che utilizzando il bitume a caldo per le riparazioni dell’asfalto o i fogli catramati per le riparazioni di tetti, vasche, ecc) CROMO ESAVALENTE (CR VI+) (Addetti alle attività di tintura tessile con bicromato di sodio o potassio,I lavoratori che eseguono la saldatura di particolari in acciaio inossidabile, I lavoratori che eseguono test di verifica del COD con il bicromato di potassio) LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO La valutazione in esame prende in considerazione le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni; i quantitativi prodotti o utilizzati; il numero dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti; il grado di esposizione anche attraverso campionamenti ambientali e personali. Tra le misure preventive e protettive applicate indichiamo come priorità la sostituzione, se possibile dell’agente cancerogeno e la possibilità di limitare al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti. I lavoratori esposti devono ricevere la comunicazione, l’informazione e la formazione; deve inoltre essere sistemata l’adeguata segnaletica; l’utilizzo di idonei DPI nonché il programma di sorveglianza sanitaria. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 92 Gli addetti esposti o potenzialmente esposti agli agenti chimici cancerogeni o mutageni sono soggetti a specifica Sorveglianza Sanitaria con verifica, se disponibili, degli INDICATORI BIOLOGICI di ESPOSIZIONE (IBE) che sono specifici per ogni agente cancerogeno. I lavoratori esposti a rischio cancerogeno sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all’ISPESL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e, secondo le previsioni dell’articolo 25 del presente decreto, ne consegna copia al lavoratore stesso Le annotazioni individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni. Compito del preposto è verificare: che tutti i lavoratori utilizzino i mezzi di protezione previsti dalla valutazione specifica, che tutti i prodotti siano contenuti in idonei contenitori riportanti le indicazioni di rischio e i consigli di prudenza che tutti i lavoratori rispettino le norme/procedure di sicurezza stabilite dall’azienda in merito al rischio citato che tutti i lavoratori ricevano l’informazione/formazione prevista dalla normativa di legge effettuino in fase di acquisto di nuovi prodotti uno screening preliminare degli stessi attraverso la scheda di sicurezza e in seguito all’acquisto informino l’RSPP dei mutamenti avvenuti in modo che questi possa aggiornare la valutazione specifica verificare che le schede di sicurezza siano aggiornate Il preposto deve inoltre conoscere eventuali prescrizioni dei lavoratori che impongano particolari obblighi o limitazioni Il preposto deve ovviamente conoscere le schede di sicurezza dei prodotti chimici le quali devono essere a disposizione di tutti gli addetti e facilmente consultabili PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 93 IL RISCHIO BIOLOGICO Gli agenti biologici sono classificati in base a 4 gruppi: Gruppo 1: agente che presenta poche probabilità di causare malattie infettive in soggetti umani. Gruppo 2: agente che può causare malattie infettive in soggetti umani; rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità - sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche (esempio: C.Tetani, B.Pertussis, Rhinovirus) Gruppo 3: agente che può causare malattie gravi in soggetti umani; serio rischio per i lavoratori; può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche (TBC, febbre gialla, HIV, S.Typhi) Gruppo 4: agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e può presentare elevato rischio per i lavoratori e per la comunità - non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche (Ebola, vaiolo, SARS) Le attività che possono comportare la presenza di agenti biologici possono essere: ATTIVITÀ LAVORATIVE CON USO DELIBERATO Sono quelle che prevedono l’introduzione deliberata di agenti biologici nel ciclo lavorativo per essere trattati, manipolati, trasformati Esempi: laboratori di microbiologia dei centri di ricerca del Min. Sanità, case farmaceutiche, industrie di biotecnologie, industrie alimentati con trasformazione di latticini, vino e derivati, panificazione e lievitazione in genere, aziende chimiche che producono detersivi, ausiliari per la concia delle pelli, fertilizzanti, attività di depurazione delle acque,trattamento delle biomasse, ecc. ATTIVITÀ LAVORATIVE SENZA USO INTENZIONALE materiali naturali o organici: terra, argilla, derivati da piante (fieno, paglia, cotone ecc.) sostanze di origine animale: lana, pelo, cuoio, pelle ecc. generi alimentari polveri organiche: farina, polveri prodotte da carta, polveri di origine animale, ecc. rifiuti, acque di scarico sangue ed altri fluidi corporei Alte attività a rischio sono le attività di manutenzione che presentano il rischio di taglio da lame metalliche arrugginite o altri particolati metalliche che possono essere ricettacolo del C.Tetani, devono prevedere la verifica, da parte del Medico Competente, della validità della vaccinazione antitetanica o nella necessità del suo richiamo. Negli uffici gli impianti di climatizzazione possono condizionare l’aria che si respira diventando fonte di contaminazione microbiologica. Le patologie legate alla qualità dell’aria indoor vengono comunemente raggruppate in due distinte tipologie, quelle note come Sindrome dell’Edificio Malato (Sick Bulding Syndrome, SBS) e quelle definite come Malattie Correlate all’Edificio (Bulding Related Illness, BRI). La Sindrome dell’Edificio Malato presenta “sintomi aspecifici ma ripetitivi e non correlati a uno specifico agente, quali: irritazione degli occhi, delle vie aeree e della cute, tosse, senso di costrizione toracica, nausea, torpore, cefalea ecc”; Le Malattie Correlate all’Edificio (Bulding PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 94 Related Illness, BRI) sono patologie ben precise, come la legionellosi, l’alveolite allergica e altre comuni allergie. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Il processo valutativo è volto all’identificazione delle sorgenti di rischio e definizione e classificazione degli agenti biologici presenti o potenzialmente presenti all’interno dell’azienda e all’analisi delle mansioni presenti in azienda, allo scopo di individuare quelle possono comportare l’esposizione o l’esposizione accidentale ad agenti biologici presenti. Si considerano quindi le fasi del processo lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici; il numero dei lavoratori addetti; i metodi e le procedure lavorative adottate. Se la valutazione dei rischi evidenzia dei lavoratori esposti, questi devono essere sottoposti ad adeguata Sorveglianza Sanitaria da parte del Medico Competente. Tutti i lavoratori che, nello svolgimento della loro attività lavorativa, vengono in contatto con agenti biologici del gruppo 3 o 4, devono essere iscritti in apposito REGISTRO DEGLI ESPOSTI. Il DdL deve (comma 3) inviarne copia sia all’ ISPESL, sia all’Ente territoriale di Competenza (per Biella – SPRESAL) Tra le misure di prevenzione e protezione occorre prendere in considerazione in particolare la possibilità di limitare al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici; la presenza di misure collettive di protezione ovvero di misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione; la presenza di misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro; la presenza di procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale; la definizione di procedure di emergenza per affrontare incidenti. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 95 IL RISCHIO AMIANTO I rischi dovuti all’esposizione alla fibra di amianto sono tristemente conosciuti. La pericolosità dell’amianto dipende dal grado di libertà delle fibre, ossia dalla capacità dei materiali di rilasciare fibre potenzialmente inalabili; la presenza in sé dell’amianto, infatti, non è necessariamente pericolosa, lo diventa qualora le fibre vengano sprigionate nell’aria, per effetto di qualsiasi sollecitazione. Le malattie principali sono rappresentate da asbestosi, mesotelioma pleurico peritoneale, cancro polmonare, altre neoplasie, placche pleuriche. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO La valutazione dei rischi da esposizione a fibre di amianto viene effettuata tenendo conto della presenza di materiali contenenti amianto nelle strutture e negli impianti installati nei luoghi di lavoro; della presenza o meno di barriere efficaci atte a segregare i materiali stessi in riferimento alle aree operative frequentate dagli addetti;dello stato di conservazione dei materiali in oggetto valutati secondo quanto previsto dal D.M. 06/09/1994; della tipologia delle attività lavorative sviluppate all’interno degli ambienti e delle attività che possono comportare una interazione diretta, anche accidentale, con i materiali contenenti amianto. Tra le misure di prevenzione e protezione occorre prendere in considerazione in particolare che il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto sia limitato al numero più basso possibile; che i processi lavorativi siano concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, venga evitata l’emissione di polvere di amianto nell'aria; che l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto siano stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi; che i lavoratori esposti utilizzino dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati; che i lavoratori abbiano ricevuto idonea informazione e formazione; che i lavoratori siano sottoposti ad idonea sorveglianza sanitaria. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 96 LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI Azioni od operazioni comprendenti, non solo quelle più tipiche di sollevamento, ma anche quelle, rilevanti di spinta, traino e trasporto di carichi che “in conseguenza di condizioni ergonomiche sfavorevoli comportano, tra l’altro, rischi di lesioni dorso-lombari”. “tra l‘altro” : nella movimentazione manuale di carichi vi sono altri tipi di rischio quali quelli di infortunio o per altri segmenti dell’apparato locomotore diversi dal rachide dorso-lombare (es. cumulative trauma disorders del tratto cervicale e degli arti superiori) o ancora per altri apparati (es. cardiovascolare). LA VALUTAZIONE Vengono pertanto considerate, secondo i criteri definiti dall’Allegato XXXIII del D.Lgs. 81/2008, ed in particolare applicando le norme ISO 11228 parti 1, 2 e 3, tutte le movimentazioni manuali di: Sollevamento e trasporto Trasporto in piano (operazioni di traino e spinta) Sollevamenti molto frequenti di carichi bassi (operazioni ripetitive) Si provvede quindi alla valutazione di tutte le tipologie di movimentazioni effettuate all’interno dell’azienda prendendo in considerazione: Le caratteristiche del carico Lo sforzo fisico richiesto Le caratteristiche dell’ambiente di lavoro Le esigenze connesse all’attività Sollevamento e trasporto Ai fini valutativi è applicata la norma ISO 11228 parte 1 la quale definisce i termini di confronto delle condizioni operative della movimentazione effettuata con quanto calcolato sulla base delle indicazioni riportate. La normativa ISO 11228 prevede per quanto riguarda il sollevamento occasionale di pesi: ETA’ MASCHI FEMMINE <18 20 15 PESO MASSIMO SOLLEVABILE MASCHI FEMMINE 18 KG 12 KG 15 KG 10 KG 12 KG 8 KG 6 KG 4 KG 18<età<45 25 20 >45 20 15 FREQUENZE DI SOLLEVAMENTO TUTTA LA GIORNATA 1 VOLTA OGNI 5 MINUTI 1 VOLTA OGNI MINUTO 2 VOLTE AL MINUTO 5 VOLTE AL MINUTO L’analisi delle movimentazioni effettuate, al fine di definire il livello di rischio per l’addetto, prevede di prendere in considerazione non solo il peso effettivo del carico ma anche parametri quali l’altezza di inizio sollevamento, lo spostamento verticale tra inizio e fine sollevamento, la distanza media del carico dal corpo, la distanza percorsa dall’operatore con il carico ecc., nonché di effettuare interviste specifiche agli addetti al fine di individuare le frequenze di movimentazione adottate. Le condizioni di rischio vengono esplicate secondo il seguente schema cromatico: PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 97 indice inferiore a 0.85 indice compreso tra 0.85 e 1.00 indice superiore a 1.00 indice superiore a 3.00 L’indice sintetico di rischio è < 0,85 (area verde): la situazione è accettabile e non è richiesto alcuno specifico intervento. L’indice sintetico di rischio è compreso tra 0,85 e 1,00 (area gialla): la situazione è in dubbio e si avvicina ai limiti, una quota della popolazione (stimabile tra l’1% e il 10% di ciascun sottogruppo di sesso ed età) può essere non protetta e pertanto occorrono cautele anche se non è necessario uno specifico intervento. Si può consigliare di attivare la formazione del personale addetto. Lo stesso personale può essere, a richiesta, sottoposto a sorveglianza sanitaria specifica. Laddove è possibile, è consigliato di procedere a ridurre ulteriormente il rischio con interventi strutturali ed organizzativi per rientrare nell’area verde (indice di rischio < 0,85). L’indice sintetico di rischio è > 1,00 (area rossa). La situazione può comportare un rischio per quote crescenti di popolazione e pertanto richiede un intervento di prevenzione primaria. Il rischio è tanto più elevato quanto maggiore è l’indice. Sino ad un indice pari a 2 il rischio è presente pertanto è opportuno monitorare il rischio, garantire adeguata informazione, formazione ed addestramento nonché valutare interventi strutturali ed organizzativi per ridurlo. Indici superiori a 2, oltre alle attività informative formative è necessario individuare interventi migliorativi. Vi è necessità di un intervento immediato di prevenzione per situazioni con indice maggiore di 3. Programmare gli interventi identificando le priorità di rischio. Riverificare l’indice di rischio dopo ogni intervento. Attivare la sorveglianza sanitaria periodica del personale esposto. Traino e spinta Ai fini valutativi è applicata la norma ISO 11228 parte 2 la quale definisce i termini di confronto delle condizioni operative della movimentazione effettuata con quanto calcolato sulla base delle indicazioni riportate. L’analisi delle movimentazioni effettuate, al fine di definire il livello di rischio per l’addetto, prevede misurazioni dirette di parametri quali altezza di presa, forza di spunto e mantenimento, lunghezza del percorso, nonché interviste specifiche agli addetti al fine di individuare le frequenze di movimentazione adottate. Le condizioni di rischio vengono esplicate secondo il seguente schema cromatico: indice inferiore a 0.85 indice compreso tra 0.85 e 1.00 indice superiore a 1.00 indice superiore a 3.00 PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 98 Sovraccarico biomeccanico degli arti superiori (Operazioni ripetitive) Tale valutazione prende in considerazione le operazioni di sollevamento di carichi di un peso ridotto ad alta frequenza. Ai fini valutativi è applicata la norma ISO 11228 parte 3. Le operazioni individuate come critiche presentano caratteristiche indicate nella seguente tabella. Lavori critici RIPETITIVITA’ USO DI FORZA POSTURE INCONGRUE IMPATTI RIPETUTI Lavori che presentano uno o più dei seguenti segnalatori di possibile rischio Lavori con compiti ciclici che comportino l’esecuzione dello stesso movimento (o breve insieme di movimenti) degli arti superiori ogni pochi secondi oppure la ripetizione di un ciclo di movimenti per più di 2 volte al minuto per almeno 2 ore complessive nel turno lavorativo. Lavori con uso ripetuto (almeno 1 volta ogni 5 minuti) della forza delle mani per almeno 2 ore complessive nel turno lavorativo. Lavori che comportino il raggiungimento o il mantenimento di posizioni estreme della spalla o del polso per periodi di 1 ora continuativa o di 2 ore complessive nel turno di lavoro. Lavori che comportano l’uso della mano come attrezzo per più di 10 volte all’ora per almeno 2 ore complessive sul turno di lavoro. Le condizioni di rischio vengono esplicate secondo il seguente schema cromatico: (Linee guida tratte da “Il metodo OCRA per l’analisi e la prevenzione del rischio da movimenti ripetuti” a cura di Daniela Colombini, Enrico Occhipinti e Michele Fanti) CHECK-LIST OCRA FINO A 7,5 2,2 7,6 - 11 2,3 - 3,5 FASCIA GIALLO= BORDERLINE O RISCHIO MOLTO LIEVE 11,1 - 14 3,6 - 4,5 FASCIA ROSSO LEGGERO= RISCHIO LIEVE 14,1 - 22,5 4,6 - 9 FASCIA ROSSO MEDIO = RISCHIO MEDIO >= 22,6 > = 10 FASCIA VIOLA = RISCHIO ELEVATO FASCIA VERDE E GIALLO/VERDE = ASSENZA DI RISCHIO e RISCHIO INSIGNIFICANTE Al fine di organizzare adeguatamente il lavoro di movimentazione durante la giornata occorre: • Evitare di concentrare in brevi periodi tutte le attività di movimentazione: ciò può portare a ritmi troppo elevati o all’esecuzione di movimenti bruschi. • Diluire i periodi di lavoro con movimentazione manuale durante la giornata alternandoli, possibilmente almeno ogni ora, con altri lavori leggeri: ciò consente di ridurre la frequenza di sollevamento e di usufruire di periodi di ”recupero”. • Ricordare comunque che, nei gesti ripetuti di sollevamento eseguiti anche in posti di lavoro ben progettati, per evitare l’affaticamento e i danni alla schiena, esiste un rapporto ideale tra peso sollevato e frequenza di sollevamento. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 99 Occorre inoltre porre attenzione alle corrette modalità di sollevamento dei carichi: Il miglior sistema per ridurre i rischi è certamente quello di automatizzare il lavoro, ma non in tutte le situazioni ciò è possibile: basti pensare allo spostamento di un mobile in un ambiente ristretto o all'esecuzione di operazioni in situazioni di emergenza. In questi ed in tutti i casi in cui non è tecnicamente possibile ricorrere a mezzi meccanici, i carichi ingombranti e/o eccessivi devono essere movimentati da più persone coordinate fra loro, anche con l'ausilio di accorgimenti sicuri quali cinghie, funi, ecc. regolarmente omologate per l'uso richiesto. Il datore di lavoro è comunque tenuto a ricercare sempre le più avanzate tecnologie presenti sul mercato per ridurre al minimo i rischi a carico dei lavoratori. Si ricorda che l’esito delle valutazione prende sempre in esame personale sano. In casi particolari sarà sempre compito del Medico Competente valutare nello specifico. Compito del preposto è verificare: che tutti i lavoratori adibiti a movimentazione manuale dei carichi abbiano l’idoneità alla mansione da parte del medico competente; che tutti i lavoratori rispettino le norme/procedure di sicurezza stabilite dall’azienda in merito al rischio citato (come l’effettuare certe movimentazioni in due persone) che tutti i lavoratori ricevano l’informazione/formazione prevista dalla normativa di legge Che vengano utilizzati gli appositi ausili e/o le istruzioni operative impartite (es. movimentazione di un carico in due persone) Il preposto deve inoltre conoscere eventuali prescrizioni dei lavoratori che impongano particolari obblighi o limitazioni PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 100 I VIDEOTERMINALI La normativa definisce “videoterminalista” un lavoratore impegnato al videoterminale in modo sistematico ed abituale per più di venti ore settimanali. Le norme non si applicano ai lavoratori addetti: a) ai posti di guida di veicoli o macchine; b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto; c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico; d) ai sistemi denominati «portatili» ove non siano oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di lavoro; e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura; f) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Il datore di lavoro per i videoterminali deve: valutare comunque e sempre i rischi presenti, eliminarli o ridurli, programmare misure di prevenzione, informare e formare i lavoratori rispettare i principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo; tenere conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza, nell'affidare i compiti. Nello specifico la valutazione citata richiede “un’analisi dei posti di lavoro con particolare riguardo: 1. ai rischi per la vista e per gli occhi; 2. ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale; 3. alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.” L’analisi citata considera l’organizzazione del lavoro e coinvolge direttamente i lavoratori addetti all’utilizzo di attrezzature dotate di videoterminale per un tempo uguale o superiore a venti ore settimanali Si deve prendere in considerazione le caratteristiche ambientali e le attrezzature del posto di lavoro di seguito riportate: Rumore Microclima Illuminazione Piano di lavoro Sedile Schermo Tastiera Accessori: portadocumenti, poggiapiedi Norme comportamentali PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 101 Come misure preventive e protettive è fondamentale assumere una posizione corretta di fronte al video e verificare che ci sia una corretta illuminazione della postazione di lavoro. Occorre inoltre seguire le indicazioni ricevute in seguito all’informazione e formazione e rispettare le pause (circa 10 minuti dopo due ore di lavoro ininterrotto di fronte al videoterminale). E’ inoltre previsto un programma di sorveglianza sanitaria per gli operatori al videoterminale. Posizione corretta di fronte al video: Posizioni scorrette: PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 102 Compito del preposto è verificare: che tutti i lavoratori adibiti al lavoro al videoterminale per più di 20 ore medie settimanali abbiano l’idoneità alla mansione da parte del medico competente; che tutti i lavoratori rispettino le norme/procedure di sicurezza stabilite dall’azienda in merito al rischio citato (come l’effettuare le pause previste) che tutti i lavoratori ricevano l’informazione/formazione prevista dalla normativa di legge effettuino in fase di cambio lay out uno screening preliminare delle postazioni al videoterminale con la scheda fornita e contemporaneamente informino l’RSPP dei mutamenti avvenuti in modo che questi possa aggiornare la valutazione specifica PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 103 IL RISCHIO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO L’articolo 69 del d.Lgs.81/08 al comma 1 definisce le attrezzature di lavoro come segue: a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti e necessari allo svolgimento di un’attività o all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro; b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio; c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso; d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa; e) operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute. Lo stesso attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse. Prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano: a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante; b) utilizzate correttamente; c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti … e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che: a) L'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo incaricati; b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato è qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti. Solo chi ha ricevuto adeguata formazione e informazione può utilizzare una specifica attrezzatura Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguata; b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 104 PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 105 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Per l’attuazione della valutazione dei rischi si provvede ad esaminare tutte le tipologie di attrezzature di lavoro presenti raggruppate per categorie omogenee all’interno dell’Azienda quali macchine, utensili e attrezzature manuali portatili, nonché le procedure operative adottate per l’utilizzo delle stesse. Per ogni attrezzatura di lavoro vengono raccolte le relative documentazioni, i manuali d’uso e manutenzione e individuate le mansioni interessate alla gestione delle stesse. Per ogni attrezzatura di lavoro vengono prese in esame le seguenti criticità: Lay out e posti di lavoro Sistemi e dispositivi di comando Rischi di rottura, proiezione e caduta di oggetti durante il funzionamento Emissioni di gas, vapori, liquidi, polvere, ecc Stabilità Rischi dovuti agli elementi mobili Illuminazione Temperature estreme Segnalazioni, indicazioni Vibrazioni Manutenzione, riparazione, regolazione ecc. Incendio ed esplosione Parti elettriche di alimentazione / comando Materie e prodotti pericolosi e nocivi Rischio da spruzzi e investimento da materiali incandescenti Le misure di prevenzione e protezione adottate dall’azienda comprendono, oltre a quanto precedentemente citato, misure atte ad impedire all’operatore di poter entrare in contatto con la macchina, o trovarsi intrappolati tra la macchina e le parti collegate ad essa; essere colpiti da un qualunque organo in movimento della macchina, o rimanere impigliati in esso; essere colpiti dagli organi in moto della macchina o da eventuali materiali proiettati dalla macchina; entrare in contatto con parti elettriche della macchina. A questo proposito vengono adottate misure idonee quali carter, fasci di fotocellule, pulsanti e corde di emergenza, cartellonistica. Gli operatori vengono inoltre adeguatamente informati e formati all’utilizzo delle macchine cui sono addetti. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 106 Compito del preposto è verificare: i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature; che tutti i dispositivi di sicurezza siano efficienti; che tutti i lavoratori rispettino le norme/procedure di sicurezza stabilite dall’azienda in merito all’utilizzo delle stesse; che tutti i lavoratori ricevano la formazione e l’addestramento opportuno prima di operare sulle macchine; che venga effettuata una regolare manutenzione delle attrezzature; che le deficienze delle stesse siano tempestivamente segnalate ai superiori di competenza. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 107 IL RISCHIO ELETTRICO I principali pericoli elettrici sono: Elettrocuzione (contatti diretti e indiretti) Arco elettrico Incendio Esplosioni Assenza di energia Guasti o comportamenti anomali di macchine e apparecchiature Il contatto con la fonte può essere: Contatto diretto: Contatto che avviene quando una persona entra in contatto con una parte dell’impianto elettrico normalmente in tensione (es. portalampada, conduttore, ecc.) Contatto indiretto: Contatto che avviene quando una persona tocca una parte conduttrice (detta massa), che normalmente non è in tensione, ma che può andare in tensione per difetto di isolamento o per altra causa. Arco elettrico: Formazione di energia termica che può essere assai intensa e concentrata con emissione di gas e vapori, o anche di particelle incandescenti, irraggiamento termico e raggi ultravioletti. Si manifesta in caso di manovre o aperture dei circuiti o anche in caso di guasto. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO In merito ai rischi di natura elettrica nell’effettuarne la valutazione vengono presi in considerazione i rischi derivanti da: contatti elettrici diretti; contatti elettrici indiretti; innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; innesco di esplosioni; fulminazione diretta ed indiretta; sovratensioni; altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili. L’analisi viene scissa in due campi fondamentali, ovvero i rischi elettrici abbinati agli ambienti di lavoro e quelli abbinati alle attività condotte dagli operatori. Nel primo caso si verifica la rispondenza al D.M. 37/08 dell’impianto elettrico generale dell’azienda nonché dell’esistenza della relativa dichiarazione di conformità, la presenza, presso l’azienda, del progetto e degli schemi elettrici unifilari dell’impianto elettrico, la presenza della denuncia all’ISPESL dell’impianto di messa a terra e dei rapporti di verifica periodica dello stesso da parte dell’ARPA o di soggetti abilitati, la rispondenza dell’edificio alle norme contro la protezione da scariche atmosferiche e della avvenuta effettuazione della valutazione del rischio dovuto al fulmine. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 108 Nel secondo caso vengono individuate le mansioni soggette ad un possibile rischio elettrico e definizione del tipo di rischio al quale il personale può essere soggetto. Viene quindi valutata la probabilità che si verifichi l’evento pericoloso; la durata e frequenza della esposizione; la possibilità di evitare il danno. Solo chi è stato adeguatamente formato può intervenire sui quadri elettrici. Nello specifico: Gli addetti possono inoltre essere dotati di idonei DPI Compito del preposto è verificare: i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature elettriche; che tutti i quadri elettrici siano chiusi in modo idoneo; che solo i lavoratori adeguatamente formati possano intervenire, per quanto di specifica competenza, sui quadri e sulle apparecchiature elettriche; che ogni deficienza sia tempestivamente segnalata ai superiori di competenza. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 109 IL RISCHIO INCENDIO L’incendio è una combustione che si sviluppa in modo incontrollato nel tempo e nello spazio. La combustione è una reazione chimica tra un corpo combustibile e un corpo comburente. I combustibili sono numerosi: legno, carbone, carta, petrolio, gas combustibile, ecc. Il comburente che interviene in un incendio è l’aria o, più precisamente, l’ossigeno presente nell’aria (21% in volume). Il rischio di incendio, quindi, esiste in tutti i locali. In azienda confrontarsi con il rischio incendio significa confrontare lo stato di strutture, impianti, gestione dei luoghi con determinati criteri. Occorre quindi definire misure atte a ridurre la probabilità dell’insorgere dell’incendio e a limitarne le conseguenze. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello come: a) livello di rischio elevato; b) livello di rischio medio; c) livello di rischio basso. La valutazione dei rischi di incendio si articola nelle seguenti fasi: a) individuazione di ogni pericolo di incendio (p.e. sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell'incendio); b) individuazione delle persone presenti nei luoghi considerati, esposte a rischi d’incendio con particolare riferimento a portatori di handicap; c) eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio; d) valutazione del rischio residuo di incendio; e) verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio. Per ridurre la probabilità di incendio occorre primariamente individuare: deposito ed utilizzo dei materiali infiammabili utilizzo di fonti di calore impianti ed attrezzature elettriche apparecchi di riscaldamento lavori di manutenzione e di ristrutturazione rifiuti e scarti di lavorazioni combustibili Le principali misure di prevenzione incendi, finalizzate alla riduzione della probabilità di accadimento di un incendio, possono essere individuate in: Realizzazione di impianti elettrici a regola d'arte. ( Norme CEI ) Collegamento elettrico a terra di impianti, strutture, serbatoi etc. Installazione di impianti parafulmine. Dispositivi di sicurezza degli impianti di distribuzione e di utilizzazione delle sostanze infiammabili. Ventilazione dei locali. Utilizzazione di materiali incombustibili. Adozione di pavimenti ed attrezzi antiscintilla. Segnaletica di Sicurezza , riferita in particolare ai rischi presenti nell’ambiente di lavoro. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 110 La protezione contro l’incendio può essere di tipo passivo o attivo: Compito del preposto è verificare: Che le vie di fuga siano sgombre e che le porte siano facilmente apribili; che gli estintori siano facilmente raggiungibili; che vi sia una adeguata manutenzione sugli impianti di rilevazione e spegnimento incendi che la segnaletica di sicurezza sia adeguata che ogni deficienza sia tempestivamente segnalata ai superiori di competenza. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 111 IL RISCHIO ESPLOSIONI L’esplosione è una combustione a propagazione molto rapida con violenta liberazione di energia. Può avvenire solo in presenza di gas, vapori o polveri combustibili di alcune sostanze instabili e fortemente reattive o di materie esplosive. Esplosioni di polveri possono avvenire in ogni attività in cui si maneggiano materiali solidi finemente suddivisi (metalli, sostanze organiche, polimeri, resine, carboni, legno, seta, ecc.); la polvere può essere il prodotto finale di una lavorazione o di un processo o un sottoprodotto indesiderato. Persino sostanze molto comuni come la farina di grano, la polvere di cacao, lo zucchero a velo, il tè, il caffè, quando sono trattate, sotto forma di polvere, su scala industriale in processi di macinazione, trasporto, separazione, essiccamento, presentano un pericolo d'esplosione, spesso mascherato dal loro aspetto familiare. Anche la zona di ricarica del carrello elevatore può essere a rischio esplosione in quanto durante la fase di ricarica le batterie emettono gas tra cui l'idrogeno. Se la concentrazione in aria dell'idrogeno raggiunge il 4%, la miscela idrogeno-aria può esplodere. Per questo motivo è molto importante che questi locali siano correttamente ventilati. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Il processo valutativo dei rischi connessi a tale problematica tiene conto dei seguenti elementi: a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive; b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci; c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni; d) entità degli effetti prevedibili. Nella valutazione dei rischi di esplosione sono inoltre presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive. Si individuano quindi le possibili sorgenti di pericolo (polveri canalizzate, emissioni di gas e vapori esplosivi) e le potenziali sorgenti di innesco (superfici calde, fiamme o gas caldi, scintille di origine meccanica, apparecchiature elettriche, correnti elettriche vaganti, elettricità statica, fulmini, onde elettromagnetiche, radiazioni ionizzanti, ultrasuoni, compressione adiabatica ed onde d’urto, reazioni esotermiche), nonché la classificazione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive Zona 0 Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia. Zona 1 Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività. Zona 2 Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata. Zona 20 Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 112 Zona 21 Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività. Zona 22 Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata. Le misure destinate ad impedire la formazione di un'atmosfera esplosiva sono prioritarie a tutte le altre misure di protezione contro le esplosioni. Accanto alle misure di prevenzione volte ad impedire la formazione di un'atmosfera esplosiva e ad eliminare le fonti di innesco efficaci, è possibile raggiungere il grado di protezione voluto anche modificando la costruzione o l'equipaggiamento degli impianti. Compito del preposto è verificare: L’eventuale presenza di prodotti infiammabili-esplosivi; L’eventuale presenza o formazione di miscele polveri/aria o deposito di polveri. che gli estintori siano facilmente raggiungibili; che vi sia una adeguata manutenzione sugli impianti di rilevazione e spegnimento incendi che la segnaletica di sicurezza sia adeguata che ogni deficienza sia tempestivamente segnalata ai superiori di competenza. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 113 I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) Per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi presenti nell'attività lavorativa, suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonchè ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. I DPI devono essere prescritti solo quando non sia possibile attuare misure di prevenzione dei rischi (riduzione dei rischi alla fonte, sostituzione di agenti pericolosi con altri meno pericolosi, utilizzo limitato degli stessi), adottare mezzi di protezione collettiva, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Prima di ricorrere all'uso di un qualsiasi tipo di DPI è opportuno effettuare tutti gli interventi necessari per (in sequenza): eliminare il rischio contenere il rischio separare il rischio dall'ambiente Una volta stabilito che, avvalendosi di strumenti tecnici e/o organizzativi, non risulti comunque possibile garantire la tutela del lavoratore, allora è ammesso e richiesto il ricorso all'uso dei dispositivi di protezione individuale. Per essere ritenuti idonei ed adeguati, i DPI devono possedere caratteristiche ben identificate dalla stessa legislazione vigente che stabilisce che essi devono: possedere i requisiti essenziali di salute e di sicurezza come previsto dal D.Lgs 475/92 (certificazione e marcatura CE); La garanzia del possesso di questi requisiti essenziali di salute e di sicurezza, è rappresentata dall'obbligo per il fabbricante di attuare una procedura di "certificazione" in funzione della categoria di appartenenza del DPI che si concretizza con l'apposizione o direttamente sul DPI stesso o, quando ciò non risulti possibile, sull'imballaggio dello stesso, della marcatura CE nelle forme previste a seconda dei casi. Di seguito è riportato un esempio di marcatura di un DPI di terza categoria. Marcatura dell'organismo notificato Anno di apposizione della marcatura C 0302 96 E N° essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per se un rischio maggiore; essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità; essere tra di loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti in caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 114 Inoltre, per una scelta adeguata, devono essere considerate particolarmente le condizioni in cui un DPI deve essere usato tenendo conto dei seguenti elementi: durata dell'uso; entità del rischio; frequenza dell'esposizione al rischio; caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; prestazioni del DPI Gli strumenti per identificare le caratteristiche specifiche di ogni DPI possono essere diversi anche in funzione delle capacità organizzative del datore di lavoro. I DPI sono suddivisi in tre categorie. Appartengono alla prima categoria i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI abbia la possibilità di valutarne l'efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verificazione di effetti lesivi. Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da: a) azioni lesive di lieve entità prodotte da strumenti meccanici; b) azioni lesive di lieve entità causate da prodotti detergenti; c) rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi che non espongano ad una temperatura superiore ai 50 °C; d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali; e) urti lievi e vibrazioni idonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente; f) azione lesiva dei raggi solari. Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie. Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa i DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi. Rientrano esclusivamente nella terza categoria: a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici; b) gli apparecchi di protezione (delle vie respiratorie) isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea; c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti; d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100 °C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione; e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50 °C; f) i DPI destinati a salvaguardare le cadute dall'alto; g) i DPI destinati a salvaguardare da rischi connessi ad attività che espongono a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni; h) i caschi e le visiere per motociclisti (eliminato). Per ogni categoria è prevista una procedura di certificazione che deve essere obbligatoriamente attuata da parte del fabbricante. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 115 1ª Categoria 2ª Categoria 3ª Categoria DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (autocertificazione) rilasciata direttamente dal fabbricante o mandatario. ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE rilasciato da un Organismo notificato previa verifica del prototipo (Esame CE di tipo) Attestato di certificazione rilasciato da un Organismo notificato + controllo almeno una volta all'anno del (a scelta del fabbricante): PRODOTTO o del SISTEMA DI QUALITÀ (Esame CE del tipo +controllo prodotto) I DPI sono classificati in base alle parti del corpo che devono proteggere: dispositivi di protezione della testa dispositivi di protezione dell'udito dispositivi di protezione degli occhi e del viso dispositivi di protezione delle vie respiratorie dispositivi di protezione delle mani e delle braccia dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe dispositivi di protezione della pelle dispositivi di protezione del tronco e dell'addome dispositivi di protezione dell'intero corpo indumenti di protezione In alcuni casi (rischi multipli) può rendersi necessario il ricorso all'uso contemporaneo di più dispositivi di protezione individuale, ognuno dei quali deve provvedere alla funzione protettiva per la quale è stato progettato. In questo caso, si dovrà accertare la compatibilità tra i diversi dispositivi adottati, verificando che le funzioni di ognuno non siano influenzate in alcun modo dagli altri. Il datore di lavoro deve: identificare il DPI a lui necessario basandosi sui risultati della valutazione dei rischi; identificare requisiti e caratteristiche che il DPI deve possedere per essere ritenuto idoneo e adeguato ai rischi da lui evidenziati; ricercare sul mercato il DPI più adatto; ritrovare nei documenti di accompagnamento del DPI (nota informativa) riferimenti precisi ai rischi e alle eventuali condizioni operative per le quali si è ritenuto necessario ricorrere all'uso dei DPI (es.: se la mia situazione operativa prevede una eventuale esposizione per contatto con acido solforico al 30%, devo avere agli atti un documento dove risulti che il DPI da me scelto sia in grado di resistere per il tempo definito a tale condizione) verificare che le note informative che accompagnano il dispositivo siano almeno nella propria lingua e che contengano tutti gli elementi necessari per una giusta valutazione del dispositivo stesso anche nell'ottica di un loro impiego a fini didattici per gli aspetti di PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 116 informazione, formazione e addestramento che, a seconda dei casi, dovrà provvedere ad effettuare; seguire scrupolosamente le indicazioni contenute nella nota informativa per quanto riguarda la conservazione e la manutenzione del dispositivo tenendo ben presente che tutto quanto non viene indicato nella nota stessa è da ritenersi non applicabile previa la decadenza della garanzia e della responsabilità del fabbricante. E’ da sottolineare che, per meglio assolvere i propri compiti, i datori di lavoro devono avvalersi del medico competente per esprimere parere sull’adeguatezza o meno dei DPI adottati in relazione all’utente che li indossa. In caso di intolleranza la soluzione migliore è quella che, appunto, comporta il ricorso dell’utilizzatore al medico competente; questi potrà anche disporre - in casi particolari - eventuali accertamenti specialistici (es.: visita ortopedica per individuare scarpe di protezione più adeguate nel caso specifico) e dovrà comunque assicurare il datore di lavoro, nell’ambito della sorveglianza da lui effettuata, sulla compatibilità del DPI infine selezionato con le esigenze dell’utilizzatore. Il lavoratore dal canto suo è obbligato a utilizzare correttamente tali dispositivi, ad averne cura e a non apportarvi modifiche, segnalando difetti o inconvenienti specifici. Per alcuni DPI è fatto obbligo di sottoporsi a programmi di formazione e di addestramento. Per quanto attiene modalità di conservazione e durata dei DPI, i fabbricanti raramente indicano la periodicità di sostituzione degli stessi, perché non sono in grado di predeterminare le condizioni nelle quali questi dispositivi verranno utilizzati. Normalmente viene indicata la condizione limite di utilizzo (ad esempio la concentrazione massima dell’inquinante per la quale il filtro di una maschera può mantenere la sua efficacia o la concentrazione di ossigeno nell’aria ambiente al di sotto della quale un respiratore a filtro non va utilizzato) ma non viene precisato per quanto tempo il DPI può essere utilizzato. Acquisite dal fornitore le informazioni necessarie sulle prestazioni dei DPI, l’individuazione della periodicità di sostituzione è chiaramente demandata al datore di lavoro ed i suoi collaboratori, ovvero i preposti, in quanto, una volta effettuata la valutazione dei rischi, egli è a conoscenza dell’entità del rischio (ad esempio il livello usuale di concentrazione dell’inquinante aerodisperso), della frequenza dell’esposizione, delle caratteristiche del posto di lavoro, delle condizioni microclimatiche, etc. Il problema si pone, in modo specifico per la durata dei filtri antigas. Nella pratica, l’indicazione per l’utilizzatore è di provvedere alla sostituzione dei filtri antigas quando avverta la prima sensazione olfattiva; la questione va però affrontata con maggior rigore quando si tratti di sostanze con soglia olfattiva confrontabile o addirittura maggiore del TLV. Infine, c’è anche da dire che le stesse modalità di conservazione dei DPI determinano, nella maggior parte dei casi, significative variazioni dell’efficacia protettiva e/o della durata della protezione offerta. La legislazione vigente infine prevede che i lavoratori vengano informati e formati sull’utilizzo corretto dei DPI forniti. Potranno a tale scopo essere organizzati corsi, colloqui, riunioni che dovranno essere ripetuti periodicamente ed il cui contenuto dovrà essere adeguato ai fogli di istruzione dei DPI. La norma prevede addestramento obbligatorio per i DPI di III categoria e, oltre a questi, per gli otoprotettori (per i quali sono stati segnalati problemi legati a tollerabilità e compatibilità con gli utilizzatori). Tuttavia, nonostante la limitazione normativa, è altamente consigliabile che l’addestramento venga effettuato anche per altre tipologie di DPI al fine di completare la “formazione” all’utilizzazione di tali dispositivi. Si raccomanda infine che l’avvenuto addestramento venga testimoniato in modo idoneo, per esempio mediante registri firmati anche dai preposti o attraverso altri metodi. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 117 L’informazione e la formazione debbono essere ovviamente comprensibili (termine questo che si estende anche agli eventuali lavoratori stranieri nell’impresa) e, indipendentemente dall’esibizione di documenti, attestazioni o altro che accertino il formale assolvimento dell’obbligo, nella logica del sostanziale rispetto della norma potranno essere individuati anche altri elementi di verifica che confermino l’efficacia dell’informazione ovvero della formazione e dell’addestramento. Per esempio potrebbe essere utile disporre di schede di verifica sull’apprendimento e campagne di valutazione e verifiche sull’uso prima e dopo l’effettuazione di momenti formativi. Per quanto riguarda il controllo sull’addestramento potrà essere assai semplicemente effettuato mediante richiesta al lavoratore di indossare il DPI secondo le istruzioni e l’addestramento ricevuti. Compito del preposto è verificare: che tutti i lavoratori abbiano ricevuto i mezzi di protezione specifici per la loro mansione e sia presente la lettera di conferimento controfirmata dal lavoratore stesso; che tutti i lavoratori utilizzino i mezzi di protezione forniti secondo le indicazioni ricevute dal responsabile; che tutti i lavoratori ricevano l’informazione/formazione/addestramento previsti dalla normativa di legge, con riferimento particolare ai casi di cambio mansione e neo assunti informino l’RSPP nel caso ci siano mutamenti di personale nelle varie mansioni o le mansioni includano operazioni differenti da quelle previste dalla valutazione in modo che questi possa effettuare i dovuti aggiornamenti al rapporto di valutazione o alla valutazione stessa Il preposto deve conoscere eventuali prescrizioni dei lavoratori che impongano l’obbligo di utilizzo dio particolari DPI. che ogni deficienza sia tempestivamente segnalata ai superiori di competenza. Si fa inoltre presente che non esistono fogli di liberatoria da parte del lavoratore per l’utilizzo dei mezzi di protezione individuale. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 118 LA SEGNALETICA DI SICUREZZA Scopo della segnaletica è quello di attirare in modo rapido e di intuitiva comprensione l’attenzione dell’operatore, mediante un colore e in segnale che trasmette un messaggio di sicurezza, su un determinato oggetto o una determinata situazione che può provocare pericoli specifici. In nessun caso la segnaletica può sostituire le misure di protezione e, al fine di sminuirne l’efficacia, deve essere impiegata esclusivamente per quei messaggi che hanno attinenza alla sicurezza. La segnaletica di sicurezza è necessaria se i rischi non possono essere evitati o sufficientemente limitati con i mezzi tecnici di protezione collettiva o con misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro. I tipi fondamentali di segnaletica sono 5: a) di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo; b) di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo; c) di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento; d) di salvataggio o soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio; e) di informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle precedenti PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 119 Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i cartelli devono essere sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un’altezza ed in una posizione appropriata rispetto all’angolo di visuale, all’ingresso della zona interessata dal rischio generico, ovvero nelle immediate vicinanze del rischio specifico o dell’oggetto che si intende segnalare e in un posto ben illuminato e facilmente accessibile e visibile. Qualora le prescrizioni imposte dalla segnaletica di sicurezza non vengano osservate, il preposto dovrà immediatamente contestare al lavoratore il comportamento omissivo e segnalare la circostanza al superiore gerarchico per l’eventuale adozione di provvedimenti disciplinari Dovranno venir segnalati ai superiori anche eventuali danneggiamenti/manomissioni della cartellonistica di reparto. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 120 LAVORO MINORILE E DELLE GESTANTI E PUERPERE Lavoro minorile e decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 La presente normativa ha inteso unificare le disposizioni in materia di lavoro minorile, estendendone l'applicazione a tutti i rapporti di lavoro, ordinari e speciali, che riguardino minori dei diciotto anni. Le nuove disposizioni si applicano, pertanto, anche all'apprendistato, ai contratti di formazione e lavoro, al lavoro a domicilio ecc. Sono, senz'altro, esclusi dall'applicazione della normativa in materia di lavoro minorile gli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata (con esclusione, quindi, dei rapporti a termine) svolti nei servizi domestici prestati in ambito familiare nonché nelle imprese a conduzione familiare, sempreché queste ultime si concretino in prestazioni di lavoro non nocivo né pregiudizievole né pericoloso. L’obiettivo della normativa è quello di privilegiare l'istruzione, assicurare l'inserimento professionale mediante la formazione, promuovere il miglioramento dell'ambiente di lavoro per garantire un livello più elevato di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori minorenni. Il decreto legislativo in esame introduce il principio che l'età minima di ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui cessa l'obbligo scolastico. Le stesse definizioni di "bambino" e "adolescente", riguardano, in via generale, i soggetti che abbiano rispettivamente meno o più di sedici anni, ma, per ogni singolo soggetto, possono riferirsi ad età diverse, a seconda che sia stato assolto o meno l'obbligo scolastico. Viene, inoltre, introdotto il divieto del lavoro dei bambini, salvo per quanto riguarda le attività culturali o simili. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può mai essere inferiore ai sedici anni compiuti ed è inoltre subordinata al compimento del periodo di istruzione obbligatoria. Lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento Atteso che la gravidanza in giovane età può costituire per certi aspetti un rischio per la salute della lavoratrice e del nascituro è da sottolineare il particolare rilievo che assume una puntuale e tempestiva ottemperanza alle norme di tutela delle lavoratrici madri ed in ispecie del D.Lgs. 151/01. Ferma restando la normativa concernente il divieto di adibizione ai lavori faticosi, pericolosi ed insalubri e l'obbligo di spostamento ad altre mansioni il datore di lavoro deve valutare i rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici gestanti e procedere alla modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro ottemperando all'obbligo di informazione. Qualora tali modifiche non siano possibili per motivi organizzativi e produttivi il datore di lavoro ne da informazione scritta al competente Servizio Ispezione del Lavoro. Ai fini della valutazione dei rischi cui sono esposte le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento occorre prestare particolare attenzione a : attività in postura eretta prolungata posture incongrue lavoro in postazioni elevate (scale, piattaforme, impalcature)" lavori con macchina mossa a pedale, quando il ritmo sia frequente o esiga sforzo lavoro notturno movimentazione manuale carichi lavori su mezzi in movimento rumore PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 121 colpi, vibrazioni sollecitazioni termiche radiazioni ionizzanti radiazioni non ionizzanti agenti biologici dei gruppi di rischio 2,3,4 sostanze o preparati utilizzati (esito della valutazione del rischio chimico per la salute diverso da IRRILEVANTE, prodotti etichettati come R40, R42, R43, R45, R46, R47, R49, R68) piombo e derivati che possono essere assorbiti dall’organismo umano Per quanto riguarda i minori occorre prestare particolare attenzione a Agenti fisici atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321; rumori con esposizione superiori al valore previsto dall'art. 189, comma 1, del decreto legislativo 81/2008. Agenti biologici agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo IX CAPO II del decreto legislativo n. 81 del 2008 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92. Agenti chimici sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modificazioni e integrazioni, del D.Lgs. 65 del marzo 2003, e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285; sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto precedente e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi: R39, R40, R42, R43, R46, R48, R60, R61 sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi: R42, R43, sostanze e preparati di cui al titolo IX capo II del decreto legislativo n. 81del 2008 piombo e composti; amianto. Lavorazioni Processi e lavori di cui all'allegato XLII del decreto legislativo n. 81 del 2008 Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302. Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni. Lavori di mattatoio. Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione. Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto Lavori edili di demolizione, allestimento e smontaggio delle armature esterne ed interne delle costruzioni. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 122 Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo. Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 °C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferro-leghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi. Lavorazioni nelle fonderie. Processi elettrolitici. Produzione di gomma sintetica; lavorazione della gomma naturale e sintetica. Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe. Produzione e lavorazione dello zolfo. Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi. Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere. Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti. Lavorazione dei tabacchi. Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra. Produzione di calce ventilata. Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno. Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi. Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili. Lavori nei magazzini frigoriferi. Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici. Condotta dei veicoli di trasporto e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto. Operazioni di metallizzazione a spruzzo. Legaggio ed abbattimento degli alberi. Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione. Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli. Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali. Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata. Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi. Produzione di polveri metalliche. Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica. Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare. Lavori comportanti l’esposizione potenziali a radiazioni ionizzanti (Art. 71 D.Lgs. 230/95) In conclusione gli obblighi sono a carico del datore di lavoro, il quale deve: PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 123 valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici in gravidanza, puerperio o allattamento, e per i minori, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici nonché i processi e le condizioni di lavoro, adottare le misure di prevenzione e protezione necessarie affinché l’esposizione al rischio sia evitata, informare le lavoratrici ed i minori nonché i loro genitori e gli RLS sulla valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di protezione e prevenzione adottate, modificare le condizioni o l’orario di lavoro ove la valutazione dei rischi riveli un rischio per la salute (adibire la lavoratrice ad altre mansioni), al fine di evitare alle lavoratrici l’esposizione al rischio. La valutazione del rischio per “lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento” deve essere effettuata in ogni luogo di lavoro: infatti nel caso in cui la lavoratrice informi il datore di lavoro del proprio stato, il datore di lavoro deve già sapere (per averlo preventivamente valutato) se la mansione comporti o meno un rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro e deve prontamente disporre le necessarie misure di tutela affinché l’esposizione al rischio sia evitata (es. cambio mansione, modifica orario di lavoro, ecc.). PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 124 IL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO Lo stress da lavoro è considerato, a livello internazionale, europeo e nazionale, un problema sia dai datori di lavoro che dai lavoratori. Lo stress, potenzialmente, può colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, a prescindere dalla dimensione dell’azienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Ai fini di valutare i rischi connessi allo stress lavoro-correlato vengono applicate le metodologie contenute nell’Accordo Europeo sullo stress sul lavoro dell’ 8 ottobre 2004 e della successiva Circolare Ministeriale del 18 novembre 2010 (Prot 15/SEGR/0023692). La valutazione si articola in due fasi: una necessaria e una da attivare nel caso in cui dalla valutazione preliminare emergano elementi di rischio da stress lavoro correlato e le misure adottate a seguito della stessa da parte del datore di lavoro si rilevino inefficaci.. La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili appartenenti alle tre famiglie: Eventi sentinella: ad esempio indici infortunistici, assenze per malattia, turnover, procedimenti e sanzioni, segnalazioni del medico competente, lamentele dei lavoratori, etc. Fattori di contenuto del lavoro: ad esempio ambiente di lavoro e attrezzature, carichi e ritmi di lavoro, orario e turni di lavoro, corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti. Fattori di contesto del lavoro: ad esempio ruolo nell’ambito dell’organizzazione, autonomia decisionale e controllo, conflitti interpersonali al lavoro, evoluzione e sviluppo di carriera, comunicazione. Questa valutazione è effettuata dal datore di lavoro, dall’RSPP con il coinvolgimento del medico competente e la consultazione dell’RLS. Per la valutazione può essere funzionale, oltre all’RLS coinvolgere alcuni lavoratori (ad esempio i preposti). Se dalla valutazione preliminare emergono elementi di rischio da stress lavoro correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione e all’adozione di interventi di tipo organizzativo, tecnico, procedurale, comunicativo, formativo, etc). Nel caso in cui anche questi risultino inefficaci si procede alla valutazione approfondita che prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori attraverso diversi strumenti quali questionari, focus group, interviste semi-strutturate. L’Accordo Europeo sottolinea che per prevenire, eliminare o ridurre questi problemi si può ricorrere a varie misure. Queste misure possono essere collettive, individuali o tutte e due insieme. Queste misure possono comprendere ad esempio: • misure di gestione e di comunicazione in grado di chiarire gli obiettivi aziendali e il ruolo di ciascun lavoratore, di assicurare un sostegno adeguato da parte della direzione ai singoli individui e ai team di lavoro , di portare a coerenza responsabilità e controllo sul lavoro, di migliorare l’organizzazione, i processi, le condizioni e l’ambiente di lavoro. • la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la loro consapevolezza e la loro comprensione nei confronti dello stress, delle sue possibili cause e del modo in cui affrontarlo, e/o per adattarsi al cambiamento • l’informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, in conformità alla legislazione europea e nazionale, ai contratti collettivi e alle prassi. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 125 ALCOOL E DROGA L'assunzione di droga o alcol, anche saltuaria, provoca alterazioni dell'equilibrio psicofisico. I lavoratori che svolgono mansioni a rischio sicurezza propria e altrui sono sottoposti a specifica sorveglianza sanitaria volta ad accertare l’assenza di assunzione di sostanze stupefacenti e di condizioni di alcol dipendenza. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER L’ALCOOL DIPENDENZA Le mansioni individuate vengono riesaminate con particolare riguardo alle attività con rischi rilevanti o rischiose per terzi così come sono state dedotte dall’Allegato I del Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza Permanente Per I Rapporti Tra Lo Stato Le Regioni E Le Province Autonome Di Trento e Bolzano. ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI TERZI. 1) attività per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi: a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni); b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974); c) attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302); d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635); e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290); f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche); g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162); 2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334); 3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; 4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista; 5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private; 6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado; 7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata; PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 126 8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto: a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario; c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa; d) personale navigante delle acque interne; e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri; f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; h) responsabili dei fari; i) piloti d'aeromobile; l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; m) personale certificato dal registro aeronautico italiano; n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; p) addetti alla guida di' macchine di movimentazione terra e merci; 9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi; 10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza; 11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione; 12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari; 13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi; 14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere. Per tutto il personale vengono analizzati i contenuti della mansione e dei relativi rischi per evidenziare la presenza di almeno uno degli elementi riportati nell’Allegato I del Provvedimento del 16 marzo 2006. Le mansioni con rischio vengono quindi segnalate al Medico Competente per una valutazione specifica della persona in oggetto. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 127 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER L’ASSUNZIONE DI SOSTANZE PSICOTROPE E STUPEFACENTI. Le mansioni individuate vengono riesaminate con particolare riguardo alle attività con rischi rilevanti o rischiose per terzi così come sono state dedotte dall’Allegato I del Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza Permanente Per I Rapporti Tra Lo Stato Le Regioni E Le Province Autonome Di Trento e Bolzano. ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI TERZI. 1) Attivita' per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi: a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni); b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302); c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.). 2) Mansioni inerenti le attivita' di trasporto: a) conducenti di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che esplichi attivita' di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o piu' attivita' di sicurezza; c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestoredell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa; d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio; e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri; f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 128 g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonche' il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attivita' off-shore e delle navi posatubi; h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; i) personale certificato dal registro aeronautico italiano; l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci. 3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi. Anche in questo caso per tutto il personale vengono analizzati i contenuti della mansione e dei relativi rischi per evidenziare la presenza di almeno uno degli elementi riportati nell’Allegato I del Provvedimento del 16 marzo 2006. Le mansioni con rischio vengono quindi segnalate al Medico Competente per una valutazione specifica della persona in oggetto. Il personale in merito ad entrambi i rischi viene quindi informato e formato in merito a: normativa vigente in materia; rischi specifici derivanti dall’abuso di alcool; iniziative intraprese dall’Azienda e valutazione dei rischi. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 129 IL LAVORO IN AMBIENTI CONFINATI L’ambiente confinato è definito come spazio circoscritto, caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può portare ad un infortunio grave o mortale, in presenza di agenti chimici pericolosi (ad esempio: gas, vapori, polveri). Alcuni ambienti confinati sono facilmente identificabili come tali, in quanto la limitazione legata alle aperture di accesso e alla ventilazione sono ben evidenti e/o la presenza di agenti chimici pericolosi è nota. Fra i più tipici ambienti confinati, si possono citare: • serbatoi di stoccaggio; • silos; • recipienti di reazione; • fogne; • fosse biologiche etc. Altri ambienti, che a un primo esame superficiale potrebbero non apparire come confinati, in particolari circostanze potrebbero di fatto diventarlo, presentando le medesime problematiche e i medesimi rischi. É il caso, ad esempio, di: • camere con aperture in alto; • vasche; • depuratori; • camere di combustione nelle fornaci e simili; • canalizzazioni varie; • camere non ventilate o scarsamente ventilate etc. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO La valutazione deve tenere quindi conto dei possibili rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro in ambienti confinati o sospetti di inquinamento e della definizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate con il relativo programma di attuazione. I possibili fattori di rischio normalmente riconducibili ad attività lavorative svolte in ambienti confinati o sospetti di inquinamento sono Fattore di rischio chimico (riconducibile alla presenza e/o all’utilizzo, nello svolgimento delle attività e nelle lavorazioni, di “agenti chimici pericolosi” come incendi ed esplosioni, che si possono verificare in relazione alla presenza di gas e vapori infiammabili e polveri disperse nell’aria; asfissia per permanenza prolungata in ambiente senza sufficiente ricambio di aria; ustioni chimiche; etc), Fattore di rischio fisico (riconducibile alla presenza, durante le attività lavorative, di agenti fisici quali rumore; vibrazioni; microclima; etc in grado di determinare condizioni di stress tali da peggiorare le condizioni di lavoro), Fattore di rischio infortunistico (riconducibile alla presenza, durante le attività lavorative, di pericoli oggettivi quali cadute dall’alto; elettrocuzione; schiacciamento; annegamento; etc che, se non adeguatamente valutati e prevenuti con idonee misure di sicurezza, possono provocare lesioni e/o infortuni ai lavoratori), Fattore di rischio strutturale (riconducibile alla caratteristiche fisiche e strutturali dell’ambiente confinato nel quale si deve operare come difficoltà di accesso; dimensioni dell’ambiente; etc), Fattore di rischio cognitivo, o soggettivo (riconducibile al livello di esperienza e di capacità professionali dei lavoratori; al livello di conoscenza e di consapevolezza dello specifico lavoro da svolgere; alla sottovalutazione del rischio da parte dei lavoratori), Fattore di rischio organizzativo (riconducibile, sostanzialmente, a una mancata pianificazione e organizzazione dei lavori in ambienti confinati), Fattore di rischio fisiologico individuale (riconducibile alla presenza di fattori individuali che, in qualche modo, potrebbero interferire con lo PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 130 svolgimento di attività lavorativa in ambienti confinati, come, ad esempio, una predisposizione a sindrome claustrofobica e/o ad attacchi di panico). Premesso quanto sopra l’individuazione e valutazione dei rischi connessi con l’attività sviluppata presso i vari luoghi confinati o sospetti di inquinamento viene condotta sulla base di: - raccolta ed esame delle informazioni e documentazioni riguardanti : o l’ambiente (dimensioni spaziali, aperture, boccaporti, collocazione degli accessi, anfratti, curve, cunicoli, ambienti bui, ecc...); o l’attività da svolgere (ispezione visiva, collaudo, pulizia, saldatura, verniciatura, sgrassatura, movimentazione materiali, escavazione, bonifica, ecc…); o le attrezzature utilizzate per l’attività; o l’eventuale presenza di impianti con parti meccaniche in movimento; o la ventilazione e il grado di ricambio d’aria; o i materiali presenti precedentemente o introdotti (sostanza putrescibili, prodotti fermentabili, solventi, gas, prodotti chimici, ecc…); o la natura morfologica e chimica del terreno e dei materiali circostanti (ghiaie,sabbie, depositi di materiali organici fermentabili); o le comunicazioni (comunicazione diretta impossibile, rumore di fondo elevato); o utensili elettrici e illuminazione da utilizzare (rischio di innesco ed elettrocuzione); o le conoscenze, la competenza e l’addestramento del personale coinvolto; o il lavoro fuori orario e l’organizzazione lavorativa; o i DPI; o le modalità di salvataggio (APVR, imbracature, mezzi di sollevamento). - identificazione delle diverse attività svolte nei luoghi oggetto della valutazione ed analisi delle attività svolte in precedenza; - esame degli aspetti organizzativi e delle procedure mirate a presidiare le condizioni di lavoro sul piano della prevenzione e della protezione dei lavoratori, anche per quanto riguarda le procedure di soccorso e delle emergenze; - riscontro dettagliato delle misure attuate per eliminare o minimizzare i rischi rilevati, nonché determinazione dei programmi di attuazione delle misure previste. Si prevede quindi nell’impossibilità di eliminare la fonte di rischio o si sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, l’individuazione ed adozione di misure organizzative e/o tecniche; l’individuazione ed adozione dei dispositivi di protezione individuale; le attività di comunicazione, informazione e formazione. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 131 LAVORO NOTTURNO E IN SOLITARIA LAVORO NOTTURNO: Si definisce lavoro notturno quel lavoro prestato in un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Quindi, il lavoro notturno è quello svolto tra le 24 e le 6, ovvero tra le 22 e le 5. I predetti parametri non sono gli unici per l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro notturno: è infatti lavoratore notturno il lavoratore che svolge: 1.-durante il periodo notturno, almeno tre ore del suo tempo di lavoro notturno giornaliero impiegato in modo normale; 2.- durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme stabilite dai contratti collettivi di lavoro. In ogni caso, qualora la disciplina collettiva nulla stabilisca sul punto è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga, durante il periodo notturno almeno una parte del suo tempo di lavoro giornaliero, per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno. In sostanza deve essere considerato lavoratore notturno anche colui che non sia impiegato in modo normale durante il periodo notturno ma che, nell’arco di un anno svolga almeno 80 giorni di lavoro notturno. Qualora il limite degli 80 giorni venga superato in ragione del sopravvenire di eventi eccezionali e straordinari (gravi incidenti agli impianti o nell’esercizio di particolari servizi, calamità naturali), non potrà configurarsi la fattispecie in esame. I lavoratori notturni sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. Il medico competente attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, verifica l’assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi. Le attrezzature di lavoro per le quali è previsto un uso notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori. LAVORO IN SOLITARIA Per lavoro in solitudine si intende quella situazione in cui il lavoratore si trova ad operare da solo, senza una sorveglianza, un’interrelazione diretta o la presenza ravvicinata di altri soggetti. La condizione può non è necessariamente permanente. Può accadere che un lavoratore riceva un compito occasionale che deve essere svolto autonomamente e isolato, per un periodo più o meno breve. In altri casi il compito può trasformarsi in solitario per effetto di cause esterne quali, per esempio, il protrarsi oltre il normale orario di lavoro. All’aggettivo “solitario” è possibile associare anche altre condizioni di peculiarità quali il periodo notturno, il luogo remoto o di difficile accesso, alcuni agenti o fattori che possono rendere critica una situazione che è già in partenza “speciale”, la posizione geografica o territoriale, la non conoscenza dei luoghi, i fattori ambientali avversi. Il lavoro in solitudine, di per sé non é vietato, ma i lavoratori che svolgono quell'attività vanno particolarmente tutelati, specie se viene svolta di notte. Gli elementi di criticità riguardano essenzialmente due aspetti: Organizzazione dei soccorsi Informazione e formazione Disagio del lavoratore PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 132 Possibili soluzioni, anche se non esaustive, possono essere il ricorso ad attrezzature di comunicazione come cellulari, trasmittenti, allarmi, sistemi uomo in piedi. Fondamentale risulta essere l’attività di informazione-formazione che deve essere anche mirata a fa accrescere la consapevolezza del rischio, soprattutto dove il lavoro in solitudine rappresenta un rischio aggiuntivo. PTINTERNATIONAL CHASE & CO. S.R.L. Pagina 133