classi seconde. LEGISLAZIONE In Italia la salute e la sicurezza sul lavoro sono regolamentate dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, anche noto come Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, entrato in vigore il 15 maggio 2008, e dalle relative disposizioni correttive, ovvero dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106 e da successivi ulteriori decreti. LA SICUREZZA SUL LAVORO E' definita come l'insieme delle misure che hanno il fine di migliorare le condizioni di lavoro e di ridurre la possibilità di infortuni ai lavoratori dell'azienda, agli altri lavoratori, ai collaboratori esterni ed a quanti si trovano, anche occasionalmente, all'interno dell'azienda. (Nella scuola tutti gli utenti) E’ importante conoscere: • I concetto di rischio e di danno • Le misure di prevenzione/protezione • I diritti, i doveri e le relative sanzioni RISCHIO Definizione di Rischio art. 2, lettera s, D.Lgs. 81/08 Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione Il rischio è un concetto probabilistico, è la probabilità che accada un certo evento capace di causare un danno alle persone. La nozione di rischio implica l’esistenza di una sorgente di pericolo e delle possibilità che essa si trasformi in un danno. Rischi per la sicurezza: Aree esterne rischi connessi alle vie di circolazione, pavimenti e passaggi spazi di lavoro e zone di pericolo presenza di scale rischi derivanti dagli ambienti di lavoro rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature di lavoro manipolazione di oggetti immagazzinamento rischi elettrici ascensori e montacarichi segnaletica Rischi per la salute: esposizione ad agenti chimici esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni esposizione ad agenti biologici aerazione naturale e forzata esposizione al rumore microclima illuminazione naturale ed artificiale carico di lavoro fisico carico di lavoro mentale rischi da stress lavoro correlato uso dei videoterminali differenza di genere differenza di età provenienza da altri paesi lavoratrici gestanti altri rischi DANNO Qualunque conseguenza negativa derivante dal verificarsi dell’evento Una qualunque alterazione, transitoria o permanente, dell'organismo, di una sua parte o di una sua funzione Il danno fisico interessa l'organismo, e si manifesta su un lavoratore attraverso tre tipologie, a seconda degli effetti che lo stesso provoca: 1. inabilità temporanea; 2. inabilità permanente; 3. Morte. PREVENZIONE Definizione di Prevenzione art. 2, lettera n, D.Lgs. 81/08 Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità' dell'ambiente esterno Le misure di prevenzione sono di tipo strutturale o organizzativo, come: 1. L'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori; 2. La progettazione, costruzione e corretto utilizzo di ambienti, strutture, macchine, attrezzature e impianti; 3. L'evitare situazioni di pericolo che possano determinare un danno probabile (rischio); 4. L'adozione di comportamenti e procedure operative adeguate. PROTEZIONE La protezione consiste nelle operazioni messe in atto per ridurre la gravità associata a un determinato evento dannoso. La protezione attiva: è quella che gli stessi operatori devono attivare 1. Attivare (Estintori, Arresti di emergenza) 2. Indossare (caschi, scarpe) D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) La protezione passiva interviene anche senza il comando umano (impianto rilevazione incendio). Molti locali dell'edificio scolastico o non sono accessibili agli studenti, o l'ingresso è consentito solo se presente l’insegnante. Locali dove è necessario rispettare regole particolari Ripostigli, archivi, ..... meglio evitarli e lasciarli al personale incaricato Sala stampa, ricordiamoci che esiste sempre un addetto, pertanto rivolgiamoci a lui Mensa, Bar, Distributori di bevande, ecc... anche in questo caso, se esistono, meglio comportarsi come se fossimo in un qualsiasi locale pubblico, pertanto evitiamo la ressa, le spinte, e,… molta pazienza, del resto il tempo è tiranno e noi siamo in tanti. Biblioteca: l'uso di scale mobili e il rischio d'incendio dovuto alla presenza di materiale cartaceo, ci impongono attenzioni particolari. Le aule «SPECIALI» Si tratta di aule dove i prof. non si limitano a "spiegare", ma coinvolgono gli alunni in esercitazioni di lavoro. Si tratta dei laboratori. IL LABORATORIO LINGUISTICO e di INFORMATICA , apparentemente nessuna insidia particolare, ma in realtà...... le apparecchiature elettriche, ci impongono attenzioni particolari. LABORATORIO DI SCIENZE: dove tutti o quasi, i materiali e i prodotti impiegati presentano dei rischi, anche elevati, e come ogni prodotto pericoloso sono accompagnati da SCHEDE DI SICUREZZA. Forse sarebbe il caso di conoscerle proprio per tutelarci e sentirci più sicuri. LABORATORI DI CHIMICA: Qui pare che tutto sia pericoloso; prodotti conserva ti in luoghi diversi per incompatibilità chimica, gas, reattivi e dispositivi di protezione individuale. LE OFFICINE: E’ importantissimo seguire tutte le norme che ci hanno spiegato all'inizio dell' anno scolastico , osservare tutte le disposizioni ricevute, le indicazioni della segnaletica e non entrare mai se non con il prof! LA PALESTRA : in palestra si deve indossare un abbigliamento adeguato, si deve esseri disciplinati, attenti sia nel rapporto agonistico con i Compagni che nell'uso degli attrezzi messi a disposizione che devono essere efficienti, senza difetti e controllati RICAPITOLANDO: • i proff. programmano le attività nei laboratori, controllano il regolare funzionamento delle apparecchiature e ce ne illustrano i rischi e pericoli, e ancora, controllano l'efficienza dei dispositivi di protezione individuale ( DPI collettivi ed individuali) e poi,.. Ci obbligano ad usarli. • in queste aule, ancor più che nelle altre, è essenziale osservare tutte le disposizioni ricevute, rispettare la segnaletica, astenersi da iniziative personali e comunicare al professore o al tecnico del laboratorio l'eventuale cattivo funzionamento degli strumenti. • nei laboratori e nelle officine , ai fini della sicurezza, SIAMO EQUIPARATI AI LAVORATORI DI OGNI AZIENDA ED ABBIAMO L’OBBLIGO DI RISPETTARE LE REGOLE E LE PRESCRIZIONI del caso, pertanto ben vengano diritti, ma i doveri non sono un optional, non a caso anche il D. Lgs 81 prevede un articolo (20) proprio per qualificare gli obblighi. Nei LABORATORI IL RISCHIO C’E’, E SOLO CON IL NOSTRO COMPORTAMENTO CORRETTO SI POTRÀ LAVORARE IN SICUREZZA SENZA INCORRERE IN RISCHI ED ESPORCI SENZA VOLERLO, A PERICOLI ELEVATI. Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori ( e studenti equiparati) 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente. Obblighi dei lavoratori riguardo all'uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI) 1. Devono utilizzare i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione, alla formazione ricevute e all'addestramento ricevuto. 2. Devono aver cura dei DPI messi a loro disposizione 3. Non devono apportare modifiche ai DPI di propria iniziativa 4. Devono seguire le procedure aziendali per la riconsegna dei DPI al termine del loro utilizzo 5. Devono segnalare immediatamente a un Superiore qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a loro disposizione Anche per i lavoratori, come per i Preposti, ci sono delle sanzioni. Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori 1.1 lavoratori sono puniti: a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lettere b), e), d), e), f), g), h) e i); b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3; Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente