classi seconde.
LEGISLAZIONE
In Italia la salute e la sicurezza sul lavoro
sono regolamentate dal Decreto
Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, anche
noto come Testo unico in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, entrato in vigore il
15 maggio 2008, e dalle relative
disposizioni correttive, ovvero dal Decreto
legislativo 3 agosto 2009 n. 106 e
da successivi ulteriori decreti.
LA SICUREZZA SUL LAVORO
E' definita come l'insieme delle misure che hanno
il fine di migliorare le condizioni di lavoro e di
ridurre la possibilità di infortuni ai lavoratori
dell'azienda, agli altri lavoratori, ai collaboratori
esterni ed a quanti si trovano, anche
occasionalmente, all'interno dell'azienda. (Nella
scuola tutti gli utenti)
E’ importante conoscere:
• I concetto di rischio e di danno
• Le misure di prevenzione/protezione
• I diritti, i doveri e le relative sanzioni
RISCHIO
Definizione di Rischio art. 2, lettera s, D.Lgs. 81/08
Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di
danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un
determinato fattore o agente oppure alla loro
combinazione
Il rischio è un concetto probabilistico, è la probabilità che
accada un certo evento capace di causare un danno alle
persone.
La nozione di rischio implica l’esistenza di una sorgente di
pericolo e delle possibilità che essa si trasformi in un danno.
Rischi per la sicurezza:
Aree esterne
rischi connessi alle vie di circolazione, pavimenti e
passaggi
spazi di lavoro e zone di pericolo
presenza di scale
rischi derivanti dagli ambienti di lavoro
rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature di lavoro
manipolazione di oggetti
immagazzinamento
rischi elettrici
ascensori e montacarichi
segnaletica
Rischi per la salute:
esposizione ad agenti chimici
esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni
esposizione ad agenti biologici
aerazione naturale e forzata
esposizione al rumore
microclima
illuminazione naturale ed artificiale
carico di lavoro fisico
carico di lavoro mentale
rischi da stress lavoro correlato
uso dei videoterminali
differenza di genere
differenza di età
provenienza da altri paesi
lavoratrici gestanti
altri rischi
DANNO
Qualunque conseguenza negativa derivante dal verificarsi
dell’evento
Una qualunque alterazione, transitoria o permanente,
dell'organismo, di una sua parte o di una sua funzione
Il danno fisico interessa l'organismo, e si manifesta su un
lavoratore attraverso tre tipologie, a seconda
degli effetti che lo stesso provoca:
1. inabilità temporanea;
2. inabilità permanente;
3. Morte.
PREVENZIONE
Definizione di Prevenzione art. 2, lettera n, D.Lgs. 81/08
Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la
particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o
diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della
popolazione e dell'integrità' dell'ambiente esterno
Le misure di prevenzione sono di tipo strutturale o organizzativo, come:
1. L'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori;
2. La progettazione, costruzione e corretto utilizzo di ambienti, strutture,
macchine, attrezzature e impianti;
3. L'evitare situazioni di pericolo che possano determinare un danno
probabile (rischio);
4. L'adozione di comportamenti e procedure operative adeguate.
PROTEZIONE
La protezione consiste nelle operazioni messe in atto
per ridurre la gravità associata a un determinato
evento dannoso.
La protezione attiva:
è quella che gli stessi operatori devono attivare
1. Attivare (Estintori, Arresti di emergenza)
2. Indossare (caschi, scarpe) D.P.I. (Dispositivi di
Protezione Individuale)
La protezione passiva interviene anche senza il
comando umano (impianto rilevazione incendio).
Molti locali dell'edificio scolastico o non
sono accessibili agli studenti, o l'ingresso è
consentito solo se presente l’insegnante.
Locali dove è necessario rispettare regole particolari
Ripostigli, archivi, ..... meglio evitarli e lasciarli al personale
incaricato
Sala stampa, ricordiamoci che esiste sempre un addetto,
pertanto rivolgiamoci a lui
Mensa, Bar, Distributori di bevande, ecc... anche in questo caso, se
esistono, meglio comportarsi come se fossimo in un qualsiasi locale
pubblico, pertanto evitiamo la ressa, le spinte, e,… molta pazienza, del
resto il tempo è tiranno e noi siamo in tanti.
Biblioteca: l'uso di scale mobili e il rischio d'incendio dovuto alla
presenza di materiale cartaceo, ci impongono attenzioni particolari.
Le aule «SPECIALI»
Si tratta di aule dove i prof. non si limitano a "spiegare", ma coinvolgono gli alunni
in esercitazioni di lavoro.
Si tratta dei laboratori.
IL LABORATORIO LINGUISTICO e di INFORMATICA , apparentemente
nessuna insidia particolare, ma in realtà...... le apparecchiature elettriche,
ci impongono attenzioni particolari.
LABORATORIO DI SCIENZE: dove tutti o quasi, i materiali e i prodotti
impiegati presentano dei rischi, anche elevati, e come ogni prodotto
pericoloso sono accompagnati da SCHEDE DI SICUREZZA.
Forse sarebbe il caso di conoscerle proprio per tutelarci e sentirci più sicuri.
LABORATORI DI CHIMICA: Qui pare che tutto sia pericoloso; prodotti
conserva ti in luoghi diversi per incompatibilità chimica, gas, reattivi e
dispositivi di protezione individuale.
LE OFFICINE: E’ importantissimo seguire tutte le norme che ci hanno
spiegato all'inizio dell' anno scolastico , osservare tutte le disposizioni
ricevute, le indicazioni della segnaletica e non entrare mai se non con il
prof!
LA PALESTRA : in palestra si deve indossare un abbigliamento adeguato, si
deve esseri disciplinati, attenti sia nel rapporto agonistico con i
Compagni che nell'uso degli attrezzi messi a disposizione che devono
essere efficienti, senza difetti e controllati
RICAPITOLANDO:
• i proff. programmano le attività nei laboratori, controllano il regolare
funzionamento delle apparecchiature e ce ne illustrano i rischi e pericoli, e
ancora, controllano l'efficienza dei dispositivi di protezione individuale ( DPI
collettivi ed individuali) e poi,.. Ci obbligano ad usarli.
• in queste aule, ancor più che nelle altre, è essenziale osservare tutte le
disposizioni ricevute, rispettare la segnaletica, astenersi da iniziative personali e
comunicare al professore o al tecnico del laboratorio l'eventuale cattivo
funzionamento degli strumenti.
• nei laboratori e nelle officine , ai fini della sicurezza, SIAMO EQUIPARATI AI
LAVORATORI DI OGNI AZIENDA ED ABBIAMO L’OBBLIGO DI RISPETTARE LE
REGOLE E LE PRESCRIZIONI del caso, pertanto ben vengano diritti, ma i doveri
non sono un optional, non a caso anche il D. Lgs 81 prevede un articolo (20)
proprio per qualificare gli obblighi.
Nei LABORATORI IL RISCHIO
C’E’, E SOLO CON IL NOSTRO
COMPORTAMENTO CORRETTO
SI POTRÀ LAVORARE IN
SICUREZZA SENZA INCORRERE
IN RISCHI ED ESPORCI SENZA
VOLERLO, A PERICOLI ELEVATI.
Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori ( e studenti
equiparati)
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria
salute e sicurezza e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti
delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua
formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore
di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai
dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli
obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite
dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai
fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di
lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi
di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di
protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al
dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei
dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi
eventuale condizione di pericolo di cui vengano a
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di
urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e
possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f)
per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo
grave e incombente, dandone notizia al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i
dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o
manovre che non sono di loro competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza propria o di altri
lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di
addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente
Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico
competente.
Obblighi dei lavoratori riguardo all'uso dei dispositivi di
protezione individuali (DPI)
1. Devono utilizzare i DPI messi a loro disposizione
conformemente all'informazione, alla formazione ricevute
e all'addestramento ricevuto.
2. Devono aver cura dei DPI messi a loro disposizione
3. Non devono apportare modifiche ai DPI di propria
iniziativa
4. Devono seguire le procedure aziendali per la riconsegna
dei DPI al termine del loro utilizzo
5. Devono segnalare immediatamente a un Superiore
qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a
loro disposizione
Anche per i lavoratori, come per i Preposti, ci sono delle
sanzioni.
Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori
1.1 lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da
200 a 600 euro per la violazione
dell'articolo 20, comma 2, lettere b), e), d), e), f), g),
h) e i);
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50
a 300 euro per la violazione
dell'articolo 20 comma 3;
Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il
dirigente
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