ADEMPIMENTI IMPRESA EDILE D.LGS. 81/2008
1
NOMINA RSPP - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
In tutte le imprese deve essere nominato il RSPP che può essere una di queste figure:
:
REQUISITI
Datore di lavoro
solo per aziende fino a 30
addetti
corso di formazione (48 ore).
Personale interno
diploma di scuola media superiore
corso di formazione Settore Ateco 3.
Moduli A+B+C totale 112 ore
Consulente esterno
Sanzioni
Arresto da 3 a 6 mesi
Ammenda da € 2.500 a € 6.400
2
NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE
Il datore di lavoro deve nominare il MEDICO COMPETENTE (lettera incarico con accettazione)
che:
programma ed effettua la SORVEGLIANZA SANITARIA preventiva e periodica dei lavoratori
collabora con il Datore di lavoro per la Valutazione dei rischi
visita gli ambienti di lavoro almeno 1 volta all’anno (o con cadenza diversa stabilita dal DVR )
Sanzioni
Arresto da 2 a 4 mesi
Ammenda da € 1.500 a € 6.000
3
PRONTO SOCCORSO
Il datore di lavoro a seconda del gruppo di appartenenza della propria impresa deve:
COMUNICAZIONE AD
ENTI
ORGANIZZAZIONE DEL
PRONTO SOCCORSO
GRUPPO A
(> 5 lavoratori)
COMUNICAZIONE
ASL competente per
territorio della
classificazione
dell’azienda
CASSETTA DI
PRONTO SOCCORSO
Presso ciascun luogo
di lavoro (allegato 1)
facilmente accessibile
ed individuabile con
segnaletica appropriata
GRUPPO B
(da 3 a 5 lav.)
NESSUNO
GRUPPO C
(Fino a 2 lav.)
NESSUNO
CASSETTA DI
PRONTO SOCCORSO
Presso ciascun luogo di
lavoro (allegato 1)
facilmente accessibile
ed individuabile con
segnaletica appropriata
PACCHETTO DI
MEDICAZIONE
Presso ciascun luogo di
lavoro (allegato 2)
adeguatamente
custodito e facilmente
individuabile
ATTIVAZIONE SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE
MEZZO DI COMUNICAZIONE idoneo ad attivare rapidamente il sistema di
emergenza del Servizio Sanitario Nazionale
DESIGNAZIONE ADDETTI
DEVE DESIGNARE i lavoratori addetti al primo soccorso con una ufficiale
“lettera d’ incarico” e devono essere adeguatamente istruiti
Corso di 16 ORE
Corso di 12 ORE
Corso di 12 ORE
La formazione dei lavoratori designati (tramite lettera di incarico) andrà
ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità
di intervento pratico.
FORMAZIONE ADDETTI
primo SOCCORSO
AGGIORNAMENTO
Sanzioni
Arresto da 2 a 4 mesi
Ammenda da € 800 a € 3.000
4
GESTIONE EMERGENZE - PREVENZIONE INCENDI – EVACUAZIONE
Il datore di lavoro deve prevedere, all’interno della struttura aziendale le seguenti figure :
ADDETTI ALL’ANTINCENDIO E ALLE EMERGENZE
Per queste figure ci deve essere:
lettera di designazione del datore di lavoro firmata per accettazione dal lavoratore
attestato di formazione a specifico corso antincendio (4h Rischio Basso o 8h
Rischio Medio)
È previsto un aggiornamento periodico ma le modalità (durata e cadenza) non sono ancora state
definite.
Sanzioni
Arresto da 2 a 4 mesi
Ammenda da € 800 a € 3.000
5
NOMINA R.L.S. - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Il rappresentante dei lavoratori può essere interno o esterno all’impresa.
Se il RLS è nominato all’interno dell’impresa (Eletto dai lavoratori) il datore di lavoro deve inviare
al CPT:
Comunicazione nominativo RLS (modulo CPT)
Verbale di elezione RLS (modulo CPT)
Copia Attestato di formazione al corso per RLS (Laddove l’impresa non sia ancora in
possesso del documento dovrà far pervenire certificazione di iscrizione al corso RLS).
La documentazione di cui sopra scaricabile dal sito www.cptnovara.it compilata deve essere
inviata a: CPT NOVARA Viale Manzoni,18 28100 Novara o per Fax al N. 0321/630394, o via
mail: [email protected].
La durata dell’incarico del RLS è di tre anni, trascorso questo periodo deve essere rinnovata
l’elezione e comunicato l’esito tramite i moduli sopra indicati.
L’esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di Responsabile o addetto al
servizio di prevenzione e protezione.
Ricordiamo che in mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori, il Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza sarà identificato – secondo quanto previsto dall’art.47 comma 8 nella
figura dei RLST (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Territoriale).
Il datore di lavoro deve inoltre comunicare in via telematica all’INAIL il nominativo del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La comunicazione riguarda esclusivamente i dati del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale.
Per le imprese che si appoggiano al RLST ad oggi non devono comunicare nulla all’INAIL.
Consultazione RLS
Comunicazione annuale INAIL del nominativo del RLS
6
Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 4.000
Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 100
DVR - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI :
Il Documento di Valutazione dei Rischi deve:
 avere data certa o attestata dalla sottoscrizione del Datore di lavoro, RSPP,Medico
competente e RLS/RLST
 essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la Valutazione stessa;
 essere consegnato al Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza quand’egli
dovesse farne richiesta per l’espletamento delle proprie funzioni
In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente
la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio
della propria attività.
La Valutazione ed il documento dovranno essere rielaborati quando:
sono avvenute significative modifiche nel processo produttivo e nell’organizzazione del lavoro o
quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità. Il DVR nel termine di
trenta giorni dalle rispettive causali.
Il datore di lavoro, nell'effettuare la Valutazione oltre a verificare i rischi riguardanti:
le attrezzature di lavoro, le sostanze o i preparati chimici impiegati, la sistemazione dei luoghi di
lavoro, dovrà tener conto anche dei rischi collegati allo stress "lavoro-correlato" dei rischi
riguardanti le lavoratrici gestanti, nonché dei rischi connessi alle differenze di genere, all’età, alla
provenienza da altri Paesi.
Sanzioni
Arresto da 4 a 8 mesi
Ammenda da € 2.000 a € 4.000
7
VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE :
La valutazione fa parte del documento di valutazione redatto ai sensi dell’art.190 del
D.Lgs. 81/2008.
I metodi e le strumentazioni devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare,
alla durata dell’esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I
metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell’esposizione del
lavoratore.
La valutazione programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale è aggiornata in
occasione di mutamenti che potrebbero renderla obsoleta.
La valutazione e la misurazione sono programmate ed effettuate da personale adeguatamente
qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione.
VALORI DI ESPOSIZIONE
Valori inferiore d’azione:
Lex,8h = 80 dB(A) e
Ppeak = 135 dB(C)
Valori superiore d’azione:
Valori limite d’esposizione:
Lex,8h = 85 dB(A) e
Ppeak = 137 dB(C)
Lex,8h = 87 dB(A) e
Ppeak = 140 dB(C)
Per il rispetto di questo valore il datore di lavoro tiene conto dell’attenuazione prodotta dai
dispositivi di protezione individuale dell’udito.
USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Al superamento dei valori inferiori d’azione (Lex.8h = 80dB(A) e ppeak = 135 dB(C)) il datore di
lavoro mette a disposizione i DPI:
Con esposizioni pari o superiori ai valori superiori d’azione (Lex.8h = 85dB(A) e ppeak = 137
dB(C)) il datore di lavoro fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i DPI.
Sanzioni
Arresto da 3 a 6 mesi
Ammenda da € 2.500 a € 6.400
8 VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO
Il datore di lavoro deve determinare l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi ed effettuare
una valutazione del rischio, tenendo in considerazione :
-
Proprietà pericolose ;
Informazioni delle schede di sicurezza dei prodotti ;
Livello, tipo e durata dell’esposizione ;
-
Valori limite di esposizione professionali e/o valori limite biologici ;
Effetti delle misure preventive e protettive da adottare ;
Sulla base di tale valutazione, provvedere all’eliminazione o riduzione al
minimo dei rischi e mettere a disposizione dei lavoratori gli adeguati
Dispositivi di Protezione individuale e collettiva.
Gli esiti della valutazione devono essere allegati ed andare ad integrare il “documento di
valutazione dei rischi” redatto ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008, ed essere resi noti al
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Sanzioni
Arresto da 3 a 6 mesi
Ammenda da € 2.500 a € 6.400
9
VALUTAZIONE RISCHIO VIBRAZIONI
La valutazione del rischio derivante da vibrazioni consiste nella determinazione del livello di
esposizione a cui sono soggetti tutti i lavoratori che fanno uso di macchine o attrezzature che
producono vibrazioni interessanti il sistema mano-braccio o corpo intero.
Art. 201 D.Lgs. 81/2008 – Valori limite di esposizione e valori d’azione
Livello di azione: valore oltre il quale si ha l’obbligo di attuare misure di tutela dei lavoratori
esposti, come l’informazione, di ridurre il rischio e di attivare la sorveglianza sanitaria.
Livello limite: valore oltre il quale l’esposizione è vietata.
Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
Livello d'azione giornaliero di esposizione
A(8) = 2,5 m/s2
Vibrazioni trasmesse al corpo intero
Livello d'azione giornaliero di esposizione
A(8) = 0,5 m/s2
Valore limite giornaliero di esposizione
A(8) = 5 m/s2 mentre su brevi periodi è pari a 20 m/s2
Valore limite giornaliero di esposizione
A(8) = 1,0 m/s2 mentre su brevi periodi è pari a 1,5 m/s2
• Se il livello riscontrato in cantiere risulta inferiore ai livelli di azione è consigliato, a carico dei
datori di lavoro, l’informazione e la formazione ai lavoratori esposti al rischio, i cui contenuti sono
indicati all’art. 36 – 37 del D.Lgs. n. 81/2008, eventualmente con integrazioni a livello informativo
(distribuzione materiale informativo, schede macchina, etc.).
• Se il livello di esposizione risulta compreso tra il livello di azione e il livello limite, oltre
all’elaborazione del programma di misure tecniche e organizzative di cui si è già accennato, il
datore di lavoro dovrà sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria tramite il medico competente
che provvederà a redigere e conservare le cartelle sanitarie e di rischio.
• Ove, infine, la valutazione evidenzi il superamento del limite di esposizione e fermo restando
la possibilità di deroga di cui all’art. 205 della norma, è indispensabile riportare il livello di
esposizione al di sotto di tale limite.
La valutazione programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale ed è aggiornata
in occasione di mutamenti che potrebbero renderla obsoleta.
Sanzioni
Arresto da 3 a 6 mesi
Ammenda da € 2.500 a € 6.400
10
VALUTAZIONE RISCHIO CAMPI ELETTROMAGNETICI
Il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici
ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere
effettuati in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di
normalizzazione elettrotecnica (CENELEC).
Valori limite di esposizione sono riportati nell’allegato XXXVI, lettera A, tabella 1;
Valori di azione sono riportati nell’allegato XXXVI, lettera B, tabella 2.
Gli esiti della valutazione devono essere allegati ed andare ad integrare il “documento di
valutazione dei rischi” redatto ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008, ed essere resi noti al
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Pertanto, fermo restando la necessaria valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 e dell'art. 181 del
D.Lgs. 81/2008, l'entrata in vigore delle specifiche disposizioni contenute nel Capo IV succitato,
inerenti i CAMPI ELETTROMAGNETICI è prorogata al 13.10.2013.
Sanzioni
Arresto da 3 a 6 mesi
Ammenda da € 2.500 a € 6.400
11
VALUTAZIONE RISCHIO STRESS-LAVORO CORRELATO
L’art. 28 del Decreto Legislativo 81 del 9/4/2008 ha stabilito, che il datore di lavoro deve
effettuare anche la valutazione dei rischi, relativa allo stress-lavoro correlato, secondo i contenuti
dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, recepito, appunto, nell’accordo interconfederale del 9
giugno 2008.
Lo stress lavoro-correlato, ossia la situazione di tensione, che può essere causata dal “contenuto
del lavoro, dall’eventuale inadeguatezza nella gestione dell’organizzazione del lavoro e
dell’ambiente
di
lavoro,
dalle
carenze
della
comunicazione”,
ecc…
“Potenziali indicatori di stress lavoro-correlato” possono essere costituiti da “un alto tasso di
assenteismo o una elevata rotazione del personale”, “frequenti conflitti interpersonali o lamentele
da parte dei lavoratori”.
La metodologia per effettuare la valutazione del rischio Stress e lavoro Correlato (S.L.C.) è
descritta in dettaglio da un documento redatto dall’INAIL e scaricabile dal link riportato qui di
fianco  http://www.ispesl.it/focusstresslavorocorrelato/documenti/manuale.pdf .
Gli strumenti di seguito riportati, fanno parte del percorso metodologico integrato, trattato nel
manuale "Valutazione e Gestione del Richio da Stress lavoro-correlato".

Lista di controllo per la fase di valutazione preliminare
(http://www.ispesl.it/focusstresslavorocorrelato/documenti/app1.pdf) .

Questionario - Strumento indicatore Strumento utile alla fase di valutazione
approfondita. Tale questionario prevede la valutazione della percezione soggettiva dei
lavoratori ed è utile all'identificazione e caratterizzazione del rischio da stress lavoro-correlato e
delle sue cause (http://www.ispesl.it/focusstresslavorocorrelato/documenti/app2a.pdf) .

Per la fase di gestione e monitoraggio si mette a disposizione una "Guida all'adattamento
metodologico del focus group nel processo di valutazione e gestione del rischio stress lavorocorrelato” , strumento di ausilio nella gestione di quei passaggi che necessitano del
coinvolgimento diretto dei lavoratori sia in fase di valutazione approfondita che di analisi dei
risultati ottenuti (http://www.ispesl.it/focusstresslavorocorrelato/documenti/app3.pdf).
Sanzioni
Arresto da 3 a 6 mesi
Ammenda da € 2.500 a € 6.400
12
RIUNIONE PERIODICA:
Nelle aziende e nelle unità produttive con più di 15 lavoratori il datore di lavoro indice una
RIUNIONE PERIODICA :
almeno 1 volta all’anno ;
 con la partecipazione :
- Datore di lavoro o un suo rappresentante
- RSPP
- RLS
- Medico competente.
La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di
esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che
hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
Nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del RLS chiedere la
convocazione di un’apposita riunione.
Il verbale della riunione sarà da conservare insieme ai documenti dell’impresa e a disposizione dei
partecipanti per un eventuale consultazione.
Sanzioni
Ammenda da € 2.000 a € 4.000
13
COMUNICAZIONE ALL’INAIL INFORTUNI
Il datore di lavoro comunica ai fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro
che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento e, a fini
assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro
superiore a tre giorni.
Tale compito, dopo una fase transitoria, solleverà i datori di lavoro dall’obbligo della tenuta del
registro infortuni (art. 8 comma 4 e art. 53).
Il Ministero del Lavoro ha fornito delle indicazioni operative sulla comunicazione a fini statistici e informativi degli infortuni sul lavoro,
prevista
dal
D.Lgs.
81/2008
(art.
18,
comma
1,
lettera
r).
L'obbligo della comunicazione dei dati diventerà operativo con la costituzione del SINP (Sistema informativo nazionale per la
prevenzione degli infortuni) e la definizione delle relative modalità di funzionamento. Si è quindi in attesa dell'emanazione di uno
specifico decreto interministeriale, al momento in avanzata fase di elaborazione Il modulo dal sito www.inail.it
Sanzioni per infortuni superiori a un giorno da € 5.00 a € 1.800
Sanzioni per infortuni superiori a tre giorni da € 1.000 a € 4.500
14
CONSEGNA DPI- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Il datore di lavoro:
fornisce ai lavoratori DPI conformi e adeguati ai rischi.
mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione,
le riparazioni e le sostituzioni necessarie
provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti
fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento
circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.
In ogni caso l’addestramento è indispensabile: per ogni DPI che, appartenga alla terza categoria (
es. imbracature) e per i dispositivi di protezione dell’udito
Sanzioni
Arresto da 2 a 4 mesi
Ammenda da € 1.500 a € 6.000
15
TESSERINO DI RICONOSCIMENTO
Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di
apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, generalità del lavoratore, indicazioni del
datore di lavoro, data di assunzione e in caso di sub-appalto deve essere indicata la ditta
appaltatrice e la relativa autorizzazione;
- per i lavoratori autonomi: dati della committenza.
Sanzione amministrativa pecuniaria da €100 a €500 euro per ciascun lavoratore
Sanzione amministrativa pecuniaria da €50 a €300 euro ai lavoratori che non espongono il tesserino
16
DURC
L’impresa sia per i lavori pubblici che per i lavori privati deve essere sempre in possesso di un
DURC regolare e in corso di validità rilasciato dalla Cassa edile.
•
PER LAVORI EDILI PRIVATI la validità è di tre mesi; prima della scadenza l’impresa deve richiederne uno
nuovo alla Cassa Edile
PER LAVORI PUBBLICI viene richiesto direttamente dalla stazione appaltante alla Cassa Edile e la validità è
solo per l’atto specifico e limitatamente alla fase per la quale è stato richiesto.
In assenza del DURC l’efficacia del titolo abilitativo del cantiere è sospesa
In caso di appalto pubblico le amministrazioni sospendono i pagamenti.
17
OBBLIGHI PONTEGGI
Per ogni ponteggio sono obbligatori sempre i seguenti documenti:
LIBRETTO DEL PONTEGGIO CON AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE
PIMUS
DISEGNO ESECUTIVO
VERIFICHE DI PRIMA INSTALLAZIONE E PERIODICHE
Se il ponteggio è difforme allo schema tipo o sono presenti reti, teli, cartelloni pubblicitari,o l’altezza
è superiore a 20 m deve esserci un progetto di calcolo effettuato da ingegnere o architetto abilitato.
Il ponteggio deve essere montato, smontato o trasformato da addetti in possesso di un’abilitazione
al montaggio dei ponteggi.
Sanzioni
Ammenda da € 2.000 a € 4.000
18
OBBLIGHI PER L’UTILIZZO DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
Inviare la denuncia di installazione all’ARPA
prima della messa in servizio dell’apparecchio
Richiesta di prima verifica all’INAIL(EX ISPESL)
Richiesta di successive verifiche periodiche all’ARPA
(entro 30 giorni dalla scadenza)
ARPA PIEMONTE
S.C. Rischio industriale ed energia
S.S. Verifiche impiantistiche
Via Pio VII,9 10135 TORINO
INAIL EX-ISPESL
Dipartimento di Biella Via Aldo Moro, 13
13900 BIELLA
ARPA PIEMONTE
S.C. Rischio industriale ed energia
S.S. Verifiche impiantistiche
Via Pio VII,9 10135 TORINO
Devono esere presenti inoltre:
Libretto di uso e manutenzione dell’apparecchio
Dichiarazione di idoneità della base di appoggio
Lettera di incarico al gruista (in possesso di formazione e addestramento)
In caso di gru interferenti predisporre il piano interferenziale delle gru
Sanzioni
Ammenda da € 500 a € 1.800
19
IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE
La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le
scariche atmosferiche, inoltre, come descritto dal D.P.R. 462/2001 all’Art. 2, non può essere effettuata
prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della
normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione
dell'impianto.
L’impresa entro 30 giorni dalla messa in servizio dell’impianto (30 giorni dalla data della dichiarazione di
conformità) DEVE INVIARE con raccomandata:
ALL’ARPA
INDIRIZZO
ARPA PIEMONTE
Area delle attività regionali per l'indirizzo e il
coordinamento delle attività per il rischio industriale e
sviluppo economico compatibile
via Pio VII, 9
10135 TORINO
Tel. 011 1968 0200 - Fax 011 1968 1261
Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 rilasciata dall’installatore (vedi fac- simile Allegato 1 )
Modulo di trasmissione della dichiarazione di conformità per la messa in servizio dell’impianto (artt 2 -5 DPR
462/2001) (vedi fac- simile Allegato 2 )
ALL’INAIL(EX ISPESL)
INDIRIZZO
I.N.A.I.L. – PIEMONTE
via Aldo Moro, 13
13900 BIELLA
Tel. 015 35 80 511 - Fax 015 35 80 526
Dichiarazione di conformità 37/2008 rilasciata dall’installatore (vedi fac- simile All.1 Mod. CPT)
Modulo INAIL con bollettino € 30,00 a 4 parti (1° parte in originale spedire all’INAIL) (vedi fac- simile All. 3 )
Sanzioni
Ammenda da € 500 a € 1.800
20
OBBLIGHI FORMATIVI – INFORMATIVI – ADDESTRAMENTO
Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in
materia di sicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro.
Questa formazione deve essere documentata, attraverso attestati di partecipazione a corsi specifici, verbali di
riunioni, ecc. e deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici (art. n. 36, 37 – D.Lgs. 81/2008).
FIGURA
R.S.P.P. – Responsabile del
Servizio di Prevenzione e
Protezione.
R.L.S. – Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza
RLST
PRIMO SOCCORSO
ANTINCENDIO
PONTEGGI
TUTTI I LAVORATORI
CORSO
Datore di lavoro per aziende fino a 30 dipendenti
corso della durata di almeno 48 ore.
Non sono tenuti a frequentare il corso di
formazione i soggetti che dimostrino di aver svolto
alla data della pubblicazione dell’accordo una
formazione con contenuti conformi all’Art. 3 del
D.M. del 16/01/1997 (Corso di 16 ore) e gli
esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell’Art.
95 del D.Lgs. 626/94. Per gli esonerati è previsto
l’aggiornamento da realizzarsi entro 24 mesi a
partire dall’11/01/2012.
Personale interno e/o consulente esterno deve
essere in possesso di diploma di scuola media
superiore e deve frequentare un apposito corso di
formazione. Durata 112 ore
(Settore Ateco 3 – Moduli A+B+C)
Corso di formazione della durata di 32 ore
ADDESTRAMENTO
Si – Aggiornamento
quinquennale di 16 ore
dalla data dell’accordo
(11/01/2012).
Si – Aggiornamento
quinquennale di 60 ore
4 ore annuali fino a 50
lavoratori
8 ore annuali oltre i 50
lavoratori
8 ore annuali di
Corso di formazione della durata di 64 ore
aggiornamento
Impresa che appartiene al gruppo A (> 5
Ogni 3 anni
lavoratori)
Durata 16 ore Durata 6 ore;
Impresa che appartiene al gruppo B (da 3 a 5
Ogni 3 anni
lavoratori)
Durata 12 ore Durata 4 ore;
Impresa che appartiene al gruppo C (fino a 2
Ogni 3 anni
lavoratori)
Durata 12 ore Durata 4 ore.
Rischio Basso
Durata 4 ore
Rischio Medio
Durata 8 ore.
Addetti corso di formazione di 28 ore + esame;
Preposti corso di formazione di 28 ore + esame.
Neo ingresso Sicurezza generale : 4 ore
Neo ingresso Sicurezza Specifica : 12 ore
Totale : 16 ore
1° ingresso in edilizia: 16 ore
Corso preposti : 8 ore (durata minima).
PREPOSTI
Integrazioni specifiche se al preposto sono stati
Non sono esenti dal frequentare il
corso di sicurezza base (neo-ingresso assoggettati particolari compititi riguardanti la
o 1° ingresso in edilizia).
salute e la sicurezza sul lavoro.
DIRIGENTI
16 ore totali divise in 4 moduli:
Sono esenti dal frequentare il corso di
sicurezza base nel caso in cui
dimostrino di aver svolto alla data di
pubblicazione dell’accordo una
formazione con contenuti conformi
all’Art. 3 del D.M. 16/01/97 effettuata
dopo il 14/8/2003/2003 o quelli del
modulo A per ASPP e RSPP
AGGIORNAMENTO
1-Giuridico normativo;
2-Gestione e organizzazione della sicurezza;
3-individuazione e valutazione dei rischi;
4-Comunicazione, consultazione e formazione dei
lavoratori.
Contenuti e durata da definire a seconda delle
attrezzature e dei DPI utilizzati.
da definire
da definire
Ogni 4 anni
Durata 4 ore.
Aggiornamento
quinquennale: 6 ore
Aggiornamento
quinquennale: 6 ore
Aggiornamento
quinquennale: 6 ore.
Effettuato da persona
esperta e sul luogo di
lavoro
Sanzioni
Arresto da 2 a 4 mesi
Ammenda da € 1.200 a € 5.200
21
OBBLIGHI FORMATIVI ATTREZZATURE
MODULO
TEORICO
(ORE)
MODULO PRATICO
(ORE)
TOTALE
(ORE)
8
8
12
12
12
12
14
12
12
12
16
7
4 (PLE con stabilizzatori)
4 (PLE senza stabilizzatori)
6 (PLE con e senza stabilizzatori)
8
4 (gru a rotazione in basso)
4 (gru a rotazione in alto)
6 (gru a rotazione in basse e in alto)
4 (carrelli industriali semoventi)
4 (carrelli semoventi a braccio telescopico)
4 (carrelli elevatori telescopici rotativi)
8 (carrelli elevatori industriali semoventi,
semoventi a braccio telescopico, telescopici
rotativi)
7
4
4
8
ATTREZZATURA
PIATTAFORMA DI LAVORO
MOBILI ELEVABILI (PLE)
GRU PER AUTOCARRO
GRU A TORRE
4
4
8
CARRELLI ELEVATORI
SEMOVENTI CON
CONDUCENTE A BORDO
8
GRU MOBILI
(CORSO BASE)
GRU MOBILI
(MODULO AGGIUNTIVO per gru
mobili su ruote con falcone
telescopico o brandeggiabile)
TRATTORI AGRICOLI O
FORESTALI
ESCAVATORI, PALE
CARICATRICI, TERNE,
AUTORIBALTABILI A CINGOLI
POMPE PER CALCESTRUZZO
AGGIORNAMENTO
3
5 (per trattori a ruote)
5 (per trattori a cingoli)
6 (per escavatori idraulici)
4
6 (per escavatori a fune)
6 (per caricatori frontali)
6 per terne)
6 (per autoribaltabili a cingoli)
12 (per escavatori idraulici, caricatori
frontali, terne)
7
7
PER TUTTE LE ATTREZZATURE
OGNI 5 ANNI
MINIMO 4 ORE DI CUI 3 ORE PRATICHE
14
8
8
10
10
10
10
10
16
14
RICONOSCIMENTO CORSI PREGRESSI
TIPO DI CORSO
EQUIPOLLENZA
Corsi di formazione della durata
Completa equipollenza
complessiva non inferiore a
quella prevista dagli allegati
all’accordo, composti di modulo
teorico, pratico e verifica finale
dell’apprendimento.
Corsi composti di modulo teorico,
È necessaria la frequenza al corso di aggiornamento entro 24 mesi dalla
pratico e verifica finale
data di entrata in vigore dell’accordo (12 marzo 2015).
dell’apprendimento.di durata
complessiva inferiore a quella
prevista dagli allegati all’accordo.
Corsi di qualsiasi durata non
È necessaria la frequenza al corso di aggiornamento entro 24 mesi dalla
completati da verifica finale di
data di entrata in vigore dell’accordo (12 marzo 2015) con verifica finale
apprendimento
dell’apprendimento.
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ADEMPIMENTI IMPRESA EDILE D.LGS. 81/2008