ADEMPIMENTI IMPRESA EDILE D.LGS. 81/2008 1 NOMINA RSPP - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione In tutte le imprese deve essere nominato il RSPP che può essere una di queste figure: : REQUISITI Datore di lavoro solo per aziende fino a 30 addetti corso di formazione (48 ore). Personale interno diploma di scuola media superiore corso di formazione Settore Ateco 3. Moduli A+B+C totale 112 ore Consulente esterno Sanzioni Arresto da 3 a 6 mesi Ammenda da € 2.500 a € 6.400 2 NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE Il datore di lavoro deve nominare il MEDICO COMPETENTE (lettera incarico con accettazione) che: programma ed effettua la SORVEGLIANZA SANITARIA preventiva e periodica dei lavoratori collabora con il Datore di lavoro per la Valutazione dei rischi visita gli ambienti di lavoro almeno 1 volta all’anno (o con cadenza diversa stabilita dal DVR ) Sanzioni Arresto da 2 a 4 mesi Ammenda da € 1.500 a € 6.000 3 PRONTO SOCCORSO Il datore di lavoro a seconda del gruppo di appartenenza della propria impresa deve: COMUNICAZIONE AD ENTI ORGANIZZAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO GRUPPO A (> 5 lavoratori) COMUNICAZIONE ASL competente per territorio della classificazione dell’azienda CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Presso ciascun luogo di lavoro (allegato 1) facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata GRUPPO B (da 3 a 5 lav.) NESSUNO GRUPPO C (Fino a 2 lav.) NESSUNO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Presso ciascun luogo di lavoro (allegato 1) facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata PACCHETTO DI MEDICAZIONE Presso ciascun luogo di lavoro (allegato 2) adeguatamente custodito e facilmente individuabile ATTIVAZIONE SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MEZZO DI COMUNICAZIONE idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale DESIGNAZIONE ADDETTI DEVE DESIGNARE i lavoratori addetti al primo soccorso con una ufficiale “lettera d’ incarico” e devono essere adeguatamente istruiti Corso di 16 ORE Corso di 12 ORE Corso di 12 ORE La formazione dei lavoratori designati (tramite lettera di incarico) andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico. FORMAZIONE ADDETTI primo SOCCORSO AGGIORNAMENTO Sanzioni Arresto da 2 a 4 mesi Ammenda da € 800 a € 3.000 4 GESTIONE EMERGENZE - PREVENZIONE INCENDI – EVACUAZIONE Il datore di lavoro deve prevedere, all’interno della struttura aziendale le seguenti figure : ADDETTI ALL’ANTINCENDIO E ALLE EMERGENZE Per queste figure ci deve essere: lettera di designazione del datore di lavoro firmata per accettazione dal lavoratore attestato di formazione a specifico corso antincendio (4h Rischio Basso o 8h Rischio Medio) È previsto un aggiornamento periodico ma le modalità (durata e cadenza) non sono ancora state definite. Sanzioni Arresto da 2 a 4 mesi Ammenda da € 800 a € 3.000 5 NOMINA R.L.S. - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Il rappresentante dei lavoratori può essere interno o esterno all’impresa. Se il RLS è nominato all’interno dell’impresa (Eletto dai lavoratori) il datore di lavoro deve inviare al CPT: Comunicazione nominativo RLS (modulo CPT) Verbale di elezione RLS (modulo CPT) Copia Attestato di formazione al corso per RLS (Laddove l’impresa non sia ancora in possesso del documento dovrà far pervenire certificazione di iscrizione al corso RLS). La documentazione di cui sopra scaricabile dal sito www.cptnovara.it compilata deve essere inviata a: CPT NOVARA Viale Manzoni,18 28100 Novara o per Fax al N. 0321/630394, o via mail: [email protected]. La durata dell’incarico del RLS è di tre anni, trascorso questo periodo deve essere rinnovata l’elezione e comunicato l’esito tramite i moduli sopra indicati. L’esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di Responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione. Ricordiamo che in mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sarà identificato – secondo quanto previsto dall’art.47 comma 8 nella figura dei RLST (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Territoriale). Il datore di lavoro deve inoltre comunicare in via telematica all’INAIL il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La comunicazione riguarda esclusivamente i dati del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale. Per le imprese che si appoggiano al RLST ad oggi non devono comunicare nulla all’INAIL. Consultazione RLS Comunicazione annuale INAIL del nominativo del RLS 6 Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 4.000 Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 100 DVR - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI : Il Documento di Valutazione dei Rischi deve: avere data certa o attestata dalla sottoscrizione del Datore di lavoro, RSPP,Medico competente e RLS/RLST essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la Valutazione stessa; essere consegnato al Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza quand’egli dovesse farne richiesta per l’espletamento delle proprie funzioni In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. La Valutazione ed il documento dovranno essere rielaborati quando: sono avvenute significative modifiche nel processo produttivo e nell’organizzazione del lavoro o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità. Il DVR nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Il datore di lavoro, nell'effettuare la Valutazione oltre a verificare i rischi riguardanti: le attrezzature di lavoro, le sostanze o i preparati chimici impiegati, la sistemazione dei luoghi di lavoro, dovrà tener conto anche dei rischi collegati allo stress "lavoro-correlato" dei rischi riguardanti le lavoratrici gestanti, nonché dei rischi connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi. Sanzioni Arresto da 4 a 8 mesi Ammenda da € 2.000 a € 4.000 7 VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE : La valutazione fa parte del documento di valutazione redatto ai sensi dell’art.190 del D.Lgs. 81/2008. I metodi e le strumentazioni devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell’esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell’esposizione del lavoratore. La valutazione programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale è aggiornata in occasione di mutamenti che potrebbero renderla obsoleta. La valutazione e la misurazione sono programmate ed effettuate da personale adeguatamente qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione. VALORI DI ESPOSIZIONE Valori inferiore d’azione: Lex,8h = 80 dB(A) e Ppeak = 135 dB(C) Valori superiore d’azione: Valori limite d’esposizione: Lex,8h = 85 dB(A) e Ppeak = 137 dB(C) Lex,8h = 87 dB(A) e Ppeak = 140 dB(C) Per il rispetto di questo valore il datore di lavoro tiene conto dell’attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell’udito. USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Al superamento dei valori inferiori d’azione (Lex.8h = 80dB(A) e ppeak = 135 dB(C)) il datore di lavoro mette a disposizione i DPI: Con esposizioni pari o superiori ai valori superiori d’azione (Lex.8h = 85dB(A) e ppeak = 137 dB(C)) il datore di lavoro fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i DPI. Sanzioni Arresto da 3 a 6 mesi Ammenda da € 2.500 a € 6.400 8 VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO Il datore di lavoro deve determinare l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi ed effettuare una valutazione del rischio, tenendo in considerazione : - Proprietà pericolose ; Informazioni delle schede di sicurezza dei prodotti ; Livello, tipo e durata dell’esposizione ; - Valori limite di esposizione professionali e/o valori limite biologici ; Effetti delle misure preventive e protettive da adottare ; Sulla base di tale valutazione, provvedere all’eliminazione o riduzione al minimo dei rischi e mettere a disposizione dei lavoratori gli adeguati Dispositivi di Protezione individuale e collettiva. Gli esiti della valutazione devono essere allegati ed andare ad integrare il “documento di valutazione dei rischi” redatto ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008, ed essere resi noti al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Sanzioni Arresto da 3 a 6 mesi Ammenda da € 2.500 a € 6.400 9 VALUTAZIONE RISCHIO VIBRAZIONI La valutazione del rischio derivante da vibrazioni consiste nella determinazione del livello di esposizione a cui sono soggetti tutti i lavoratori che fanno uso di macchine o attrezzature che producono vibrazioni interessanti il sistema mano-braccio o corpo intero. Art. 201 D.Lgs. 81/2008 – Valori limite di esposizione e valori d’azione Livello di azione: valore oltre il quale si ha l’obbligo di attuare misure di tutela dei lavoratori esposti, come l’informazione, di ridurre il rischio e di attivare la sorveglianza sanitaria. Livello limite: valore oltre il quale l’esposizione è vietata. Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio Livello d'azione giornaliero di esposizione A(8) = 2,5 m/s2 Vibrazioni trasmesse al corpo intero Livello d'azione giornaliero di esposizione A(8) = 0,5 m/s2 Valore limite giornaliero di esposizione A(8) = 5 m/s2 mentre su brevi periodi è pari a 20 m/s2 Valore limite giornaliero di esposizione A(8) = 1,0 m/s2 mentre su brevi periodi è pari a 1,5 m/s2 • Se il livello riscontrato in cantiere risulta inferiore ai livelli di azione è consigliato, a carico dei datori di lavoro, l’informazione e la formazione ai lavoratori esposti al rischio, i cui contenuti sono indicati all’art. 36 – 37 del D.Lgs. n. 81/2008, eventualmente con integrazioni a livello informativo (distribuzione materiale informativo, schede macchina, etc.). • Se il livello di esposizione risulta compreso tra il livello di azione e il livello limite, oltre all’elaborazione del programma di misure tecniche e organizzative di cui si è già accennato, il datore di lavoro dovrà sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria tramite il medico competente che provvederà a redigere e conservare le cartelle sanitarie e di rischio. • Ove, infine, la valutazione evidenzi il superamento del limite di esposizione e fermo restando la possibilità di deroga di cui all’art. 205 della norma, è indispensabile riportare il livello di esposizione al di sotto di tale limite. La valutazione programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale ed è aggiornata in occasione di mutamenti che potrebbero renderla obsoleta. Sanzioni Arresto da 3 a 6 mesi Ammenda da € 2.500 a € 6.400 10 VALUTAZIONE RISCHIO CAMPI ELETTROMAGNETICI Il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Valori limite di esposizione sono riportati nell’allegato XXXVI, lettera A, tabella 1; Valori di azione sono riportati nell’allegato XXXVI, lettera B, tabella 2. Gli esiti della valutazione devono essere allegati ed andare ad integrare il “documento di valutazione dei rischi” redatto ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008, ed essere resi noti al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Pertanto, fermo restando la necessaria valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 e dell'art. 181 del D.Lgs. 81/2008, l'entrata in vigore delle specifiche disposizioni contenute nel Capo IV succitato, inerenti i CAMPI ELETTROMAGNETICI è prorogata al 13.10.2013. Sanzioni Arresto da 3 a 6 mesi Ammenda da € 2.500 a € 6.400 11 VALUTAZIONE RISCHIO STRESS-LAVORO CORRELATO L’art. 28 del Decreto Legislativo 81 del 9/4/2008 ha stabilito, che il datore di lavoro deve effettuare anche la valutazione dei rischi, relativa allo stress-lavoro correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, recepito, appunto, nell’accordo interconfederale del 9 giugno 2008. Lo stress lavoro-correlato, ossia la situazione di tensione, che può essere causata dal “contenuto del lavoro, dall’eventuale inadeguatezza nella gestione dell’organizzazione del lavoro e dell’ambiente di lavoro, dalle carenze della comunicazione”, ecc… “Potenziali indicatori di stress lavoro-correlato” possono essere costituiti da “un alto tasso di assenteismo o una elevata rotazione del personale”, “frequenti conflitti interpersonali o lamentele da parte dei lavoratori”. La metodologia per effettuare la valutazione del rischio Stress e lavoro Correlato (S.L.C.) è descritta in dettaglio da un documento redatto dall’INAIL e scaricabile dal link riportato qui di fianco http://www.ispesl.it/focusstresslavorocorrelato/documenti/manuale.pdf . Gli strumenti di seguito riportati, fanno parte del percorso metodologico integrato, trattato nel manuale "Valutazione e Gestione del Richio da Stress lavoro-correlato". Lista di controllo per la fase di valutazione preliminare (http://www.ispesl.it/focusstresslavorocorrelato/documenti/app1.pdf) . Questionario - Strumento indicatore Strumento utile alla fase di valutazione approfondita. Tale questionario prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori ed è utile all'identificazione e caratterizzazione del rischio da stress lavoro-correlato e delle sue cause (http://www.ispesl.it/focusstresslavorocorrelato/documenti/app2a.pdf) . Per la fase di gestione e monitoraggio si mette a disposizione una "Guida all'adattamento metodologico del focus group nel processo di valutazione e gestione del rischio stress lavorocorrelato” , strumento di ausilio nella gestione di quei passaggi che necessitano del coinvolgimento diretto dei lavoratori sia in fase di valutazione approfondita che di analisi dei risultati ottenuti (http://www.ispesl.it/focusstresslavorocorrelato/documenti/app3.pdf). Sanzioni Arresto da 3 a 6 mesi Ammenda da € 2.500 a € 6.400 12 RIUNIONE PERIODICA: Nelle aziende e nelle unità produttive con più di 15 lavoratori il datore di lavoro indice una RIUNIONE PERIODICA : almeno 1 volta all’anno ; con la partecipazione : - Datore di lavoro o un suo rappresentante - RSPP - RLS - Medico competente. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del RLS chiedere la convocazione di un’apposita riunione. Il verbale della riunione sarà da conservare insieme ai documenti dell’impresa e a disposizione dei partecipanti per un eventuale consultazione. Sanzioni Ammenda da € 2.000 a € 4.000 13 COMUNICAZIONE ALL’INAIL INFORTUNI Il datore di lavoro comunica ai fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni. Tale compito, dopo una fase transitoria, solleverà i datori di lavoro dall’obbligo della tenuta del registro infortuni (art. 8 comma 4 e art. 53). Il Ministero del Lavoro ha fornito delle indicazioni operative sulla comunicazione a fini statistici e informativi degli infortuni sul lavoro, prevista dal D.Lgs. 81/2008 (art. 18, comma 1, lettera r). L'obbligo della comunicazione dei dati diventerà operativo con la costituzione del SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione degli infortuni) e la definizione delle relative modalità di funzionamento. Si è quindi in attesa dell'emanazione di uno specifico decreto interministeriale, al momento in avanzata fase di elaborazione Il modulo dal sito www.inail.it Sanzioni per infortuni superiori a un giorno da € 5.00 a € 1.800 Sanzioni per infortuni superiori a tre giorni da € 1.000 a € 4.500 14 CONSEGNA DPI- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Il datore di lavoro: fornisce ai lavoratori DPI conformi e adeguati ai rischi. mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI. In ogni caso l’addestramento è indispensabile: per ogni DPI che, appartenga alla terza categoria ( es. imbracature) e per i dispositivi di protezione dell’udito Sanzioni Arresto da 2 a 4 mesi Ammenda da € 1.500 a € 6.000 15 TESSERINO DI RICONOSCIMENTO Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, generalità del lavoratore, indicazioni del datore di lavoro, data di assunzione e in caso di sub-appalto deve essere indicata la ditta appaltatrice e la relativa autorizzazione; - per i lavoratori autonomi: dati della committenza. Sanzione amministrativa pecuniaria da €100 a €500 euro per ciascun lavoratore Sanzione amministrativa pecuniaria da €50 a €300 euro ai lavoratori che non espongono il tesserino 16 DURC L’impresa sia per i lavori pubblici che per i lavori privati deve essere sempre in possesso di un DURC regolare e in corso di validità rilasciato dalla Cassa edile. • PER LAVORI EDILI PRIVATI la validità è di tre mesi; prima della scadenza l’impresa deve richiederne uno nuovo alla Cassa Edile PER LAVORI PUBBLICI viene richiesto direttamente dalla stazione appaltante alla Cassa Edile e la validità è solo per l’atto specifico e limitatamente alla fase per la quale è stato richiesto. In assenza del DURC l’efficacia del titolo abilitativo del cantiere è sospesa In caso di appalto pubblico le amministrazioni sospendono i pagamenti. 17 OBBLIGHI PONTEGGI Per ogni ponteggio sono obbligatori sempre i seguenti documenti: LIBRETTO DEL PONTEGGIO CON AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE PIMUS DISEGNO ESECUTIVO VERIFICHE DI PRIMA INSTALLAZIONE E PERIODICHE Se il ponteggio è difforme allo schema tipo o sono presenti reti, teli, cartelloni pubblicitari,o l’altezza è superiore a 20 m deve esserci un progetto di calcolo effettuato da ingegnere o architetto abilitato. Il ponteggio deve essere montato, smontato o trasformato da addetti in possesso di un’abilitazione al montaggio dei ponteggi. Sanzioni Ammenda da € 2.000 a € 4.000 18 OBBLIGHI PER L’UTILIZZO DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO Inviare la denuncia di installazione all’ARPA prima della messa in servizio dell’apparecchio Richiesta di prima verifica all’INAIL(EX ISPESL) Richiesta di successive verifiche periodiche all’ARPA (entro 30 giorni dalla scadenza) ARPA PIEMONTE S.C. Rischio industriale ed energia S.S. Verifiche impiantistiche Via Pio VII,9 10135 TORINO INAIL EX-ISPESL Dipartimento di Biella Via Aldo Moro, 13 13900 BIELLA ARPA PIEMONTE S.C. Rischio industriale ed energia S.S. Verifiche impiantistiche Via Pio VII,9 10135 TORINO Devono esere presenti inoltre: Libretto di uso e manutenzione dell’apparecchio Dichiarazione di idoneità della base di appoggio Lettera di incarico al gruista (in possesso di formazione e addestramento) In caso di gru interferenti predisporre il piano interferenziale delle gru Sanzioni Ammenda da € 500 a € 1.800 19 IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, inoltre, come descritto dal D.P.R. 462/2001 all’Art. 2, non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto. L’impresa entro 30 giorni dalla messa in servizio dell’impianto (30 giorni dalla data della dichiarazione di conformità) DEVE INVIARE con raccomandata: ALL’ARPA INDIRIZZO ARPA PIEMONTE Area delle attività regionali per l'indirizzo e il coordinamento delle attività per il rischio industriale e sviluppo economico compatibile via Pio VII, 9 10135 TORINO Tel. 011 1968 0200 - Fax 011 1968 1261 Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 rilasciata dall’installatore (vedi fac- simile Allegato 1 ) Modulo di trasmissione della dichiarazione di conformità per la messa in servizio dell’impianto (artt 2 -5 DPR 462/2001) (vedi fac- simile Allegato 2 ) ALL’INAIL(EX ISPESL) INDIRIZZO I.N.A.I.L. – PIEMONTE via Aldo Moro, 13 13900 BIELLA Tel. 015 35 80 511 - Fax 015 35 80 526 Dichiarazione di conformità 37/2008 rilasciata dall’installatore (vedi fac- simile All.1 Mod. CPT) Modulo INAIL con bollettino € 30,00 a 4 parti (1° parte in originale spedire all’INAIL) (vedi fac- simile All. 3 ) Sanzioni Ammenda da € 500 a € 1.800 20 OBBLIGHI FORMATIVI – INFORMATIVI – ADDESTRAMENTO Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro. Questa formazione deve essere documentata, attraverso attestati di partecipazione a corsi specifici, verbali di riunioni, ecc. e deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici (art. n. 36, 37 – D.Lgs. 81/2008). FIGURA R.S.P.P. – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. R.L.S. – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLST PRIMO SOCCORSO ANTINCENDIO PONTEGGI TUTTI I LAVORATORI CORSO Datore di lavoro per aziende fino a 30 dipendenti corso della durata di almeno 48 ore. Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione i soggetti che dimostrino di aver svolto alla data della pubblicazione dell’accordo una formazione con contenuti conformi all’Art. 3 del D.M. del 16/01/1997 (Corso di 16 ore) e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell’Art. 95 del D.Lgs. 626/94. Per gli esonerati è previsto l’aggiornamento da realizzarsi entro 24 mesi a partire dall’11/01/2012. Personale interno e/o consulente esterno deve essere in possesso di diploma di scuola media superiore e deve frequentare un apposito corso di formazione. Durata 112 ore (Settore Ateco 3 – Moduli A+B+C) Corso di formazione della durata di 32 ore ADDESTRAMENTO Si – Aggiornamento quinquennale di 16 ore dalla data dell’accordo (11/01/2012). Si – Aggiornamento quinquennale di 60 ore 4 ore annuali fino a 50 lavoratori 8 ore annuali oltre i 50 lavoratori 8 ore annuali di Corso di formazione della durata di 64 ore aggiornamento Impresa che appartiene al gruppo A (> 5 Ogni 3 anni lavoratori) Durata 16 ore Durata 6 ore; Impresa che appartiene al gruppo B (da 3 a 5 Ogni 3 anni lavoratori) Durata 12 ore Durata 4 ore; Impresa che appartiene al gruppo C (fino a 2 Ogni 3 anni lavoratori) Durata 12 ore Durata 4 ore. Rischio Basso Durata 4 ore Rischio Medio Durata 8 ore. Addetti corso di formazione di 28 ore + esame; Preposti corso di formazione di 28 ore + esame. Neo ingresso Sicurezza generale : 4 ore Neo ingresso Sicurezza Specifica : 12 ore Totale : 16 ore 1° ingresso in edilizia: 16 ore Corso preposti : 8 ore (durata minima). PREPOSTI Integrazioni specifiche se al preposto sono stati Non sono esenti dal frequentare il corso di sicurezza base (neo-ingresso assoggettati particolari compititi riguardanti la o 1° ingresso in edilizia). salute e la sicurezza sul lavoro. DIRIGENTI 16 ore totali divise in 4 moduli: Sono esenti dal frequentare il corso di sicurezza base nel caso in cui dimostrino di aver svolto alla data di pubblicazione dell’accordo una formazione con contenuti conformi all’Art. 3 del D.M. 16/01/97 effettuata dopo il 14/8/2003/2003 o quelli del modulo A per ASPP e RSPP AGGIORNAMENTO 1-Giuridico normativo; 2-Gestione e organizzazione della sicurezza; 3-individuazione e valutazione dei rischi; 4-Comunicazione, consultazione e formazione dei lavoratori. Contenuti e durata da definire a seconda delle attrezzature e dei DPI utilizzati. da definire da definire Ogni 4 anni Durata 4 ore. Aggiornamento quinquennale: 6 ore Aggiornamento quinquennale: 6 ore Aggiornamento quinquennale: 6 ore. Effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro Sanzioni Arresto da 2 a 4 mesi Ammenda da € 1.200 a € 5.200 21 OBBLIGHI FORMATIVI ATTREZZATURE MODULO TEORICO (ORE) MODULO PRATICO (ORE) TOTALE (ORE) 8 8 12 12 12 12 14 12 12 12 16 7 4 (PLE con stabilizzatori) 4 (PLE senza stabilizzatori) 6 (PLE con e senza stabilizzatori) 8 4 (gru a rotazione in basso) 4 (gru a rotazione in alto) 6 (gru a rotazione in basse e in alto) 4 (carrelli industriali semoventi) 4 (carrelli semoventi a braccio telescopico) 4 (carrelli elevatori telescopici rotativi) 8 (carrelli elevatori industriali semoventi, semoventi a braccio telescopico, telescopici rotativi) 7 4 4 8 ATTREZZATURA PIATTAFORMA DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) GRU PER AUTOCARRO GRU A TORRE 4 4 8 CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO 8 GRU MOBILI (CORSO BASE) GRU MOBILI (MODULO AGGIUNTIVO per gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile) TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI ESCAVATORI, PALE CARICATRICI, TERNE, AUTORIBALTABILI A CINGOLI POMPE PER CALCESTRUZZO AGGIORNAMENTO 3 5 (per trattori a ruote) 5 (per trattori a cingoli) 6 (per escavatori idraulici) 4 6 (per escavatori a fune) 6 (per caricatori frontali) 6 per terne) 6 (per autoribaltabili a cingoli) 12 (per escavatori idraulici, caricatori frontali, terne) 7 7 PER TUTTE LE ATTREZZATURE OGNI 5 ANNI MINIMO 4 ORE DI CUI 3 ORE PRATICHE 14 8 8 10 10 10 10 10 16 14 RICONOSCIMENTO CORSI PREGRESSI TIPO DI CORSO EQUIPOLLENZA Corsi di formazione della durata Completa equipollenza complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati all’accordo, composti di modulo teorico, pratico e verifica finale dell’apprendimento. Corsi composti di modulo teorico, È necessaria la frequenza al corso di aggiornamento entro 24 mesi dalla pratico e verifica finale data di entrata in vigore dell’accordo (12 marzo 2015). dell’apprendimento.di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati all’accordo. Corsi di qualsiasi durata non È necessaria la frequenza al corso di aggiornamento entro 24 mesi dalla completati da verifica finale di data di entrata in vigore dell’accordo (12 marzo 2015) con verifica finale apprendimento dell’apprendimento.