D.Lgs. 81/08
Ricevuta del presente opuscolo
L’AZIENDA
•
Timbro Azienda
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/08
ha consegnato in data
: ………………………………………………..
al Lavoratore Sig.
: ………………………………………………..
Il presente documento
Al fine di fornirgli le principali informazioni sulla gestione della sicurezza in Azienda.
Data
…………………..
Firma
……………………………………….
COSA PRESCRIVE
• Il Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n° 81, sostituisce tutta la
normativa sulla sicurezza sul lavoro (626, 494, ecc.) e prescrive
misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori
durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati e pubblici.
DEFINIZIONI
LAVORATORE : persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge
un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico
o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere,
un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al
lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società,
anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;
l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549 e seguenti del codice civile; il
soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento promosse
al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e/o di agevolare le
scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo
degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere,
agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di
videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato
alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla
legge 1 agosto 1991, n. 266;
i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della protezione
civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al
decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e al decreto legislativo
28 febbraio 2000, n. 81;
DATORE DI LAVORO : il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto
dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria
attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità
produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il
dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario
non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia
preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, esso è
individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni
tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici
nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali
e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non
conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con
l’organo di vertice medesimo;
AZIENDA : il complesso della struttura organizzata dal datore di
lavoro pubblico o privato;
PREPOSTO : persona che, in ragione delle competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla
attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
RESP. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE :
(RSPP) persona in possesso delle capacità e dei requisiti
professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di
lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi;
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA :
persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto
concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
MEDICO COMPETENTE : medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti
formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo
quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini
della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la
sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
SORVEGLIANZA SANITARIA : insieme degli atti medici, finalizzati alla
tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione
all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di
svolgimento dell’attività lavorativa;
DATORE DI LAVORO
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Istituisce il Servizio di Prevenzione e Protezione e ne nomina il Responsabile
Nomina il Medico Competente
Effettua la Valutazione dei rischi con :
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Medico Competente (se previsto)
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Aggiorna le misure di prevenzione
Organizza e istruisce i lavoratori
Consulta il Rappresentante per la Sicurezza
Affida i compiti secondo capacità e condizioni dei lavoratori
Fornisce i necessari dispositivi di protezione individuale
Richiede ai lavoratori l’osservanza delle norme di sicurezza e prevenzione
Adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione
Predispone una squadra di emergenza (antincendio, pronto soccorso, evacuazione).
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
• Individua i fattori di rischio, valuta i rischi ed individua le misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti..
• Elabora le misure preventive e protettive in conseguenza della valutazione
dei rischi.
• Propone i programmi di informazione e formazione
• Partecipa alle consultazioni in materia di sicurezza e salute
con il Rappresentante per la Sicurezza e il Datore di Lavoro.
• Fornisce ai lavoratori le informazioni sui rischi, misure di protezione e
prevenzione, procedure antincendio e pronto soccorso.
MEDICO COMPETENTE
• Attua la sorveglianza sanitaria con accertamenti preventivi e periodici
• Esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica
• Istituisce una cartella sanitaria per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza
sanitaria
• Fornisce informazioni sul significato e gli esiti degli accertamenti dei
lavoratori
• Partecipa all’attività di formazione e informazione dei
lavoratori.
• Visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l’anno
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA (RLS)
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Può accedere ai posti di lavoro
Riceve una adeguata formazione
Formula osservazione e proposte
È consultato preventivamente in ordine alla :
- valutazione dei rischi
- programmazione e realizzazione della prevenzione
- designazione degli addetti alla prevenzione incendi
Partecipa alle riunioni periodiche
Dispone di tempo adeguato per lo svolgimento della sua funzione
Può accedere al documento redatto per la valutazione dei rischi.
LAVORATORI
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Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella
delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle
sue azioni od omissioni
Devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro,
Dirigenti, Preposti
Utilizzano correttamente macchinari, attrezzature, utensili e sostanze pericolose,
nonché i dispositivi di sicurezza
Segnalano al diretto superiore le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro,
adoperandosi direttamente in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e
possibilità.
Non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o
segnalazione
Non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre se non di loro competenza
Si sottopongono ai controlli sanitari previsti
Contribuiscono con il Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti, agli adempimenti
necessari per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
• PERICOLO : fonte di possibili lesioni o danni alla salute
• SITUAZIONE DI PERICOLO : qualsiasi situazione in cui una persona è
esposta ad uno o più pericoli
• RISCHIO : probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danni alla
salute in una situazione di pericolo
• VALUTAZIONE DEI RISCHI : analisi dei rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, nell’espletamento delle loro mansioni, per scegliere le
adeguate misure di sicurezza.
MISURE GENERALI DI TUTELA
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Eliminare i rischi
Ridurre i rischi
Programmazione e prevenzione
Sostituire pericoloso con meno pericoloso
Rispetto ergonomia
Priorità misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali
Limitare il n° di lavoratori esposti al rischio
Limitare l’uso di agenti
Controllo sanitario
Misure igieniche
Misure di protezione
Misure di emergenza
Segnali di sicurezza e avvertimento
Manutenzione regolare
Informazione e formazione
Adeguate istruzioni
L’emergenza in Azienda
INFORMAZIONE E FORMAZIONE
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Rischi per la sicurezza e la salute
Misure ed azioni di prevenzione adottate
Rischi specifici sul posto di lavoro
Normative e disposizioni aziendali di sicurezza
Tempi massimi di esposizione giornaliera alla sostanze e
preparati pericolosi
• Procedure antincendio, evacuazione e pronto soccorso
• Funzioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione e del Medico Competente
• Nominativi dei lavoratori incaricati della prevenzione incendi,
evacuazione e pronto soccorso.
PREVENZIONE INFORTUNI
L’INFORTUNIO
• È l’evento improvviso e non previsto causato da atti pericolosi
o da condizioni di pericolosità o da entrambi, che durante
l’attività lavorativa, produce nelle persone l’inabilità al lavoro
oltre eventuali danni alle cose.
PRINCIPI DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI
• La prevenzione degli infortuni si basa sui seguenti principi :
9 Tutti gli infortuni possono essere prevenuti e quindi evitati
9 I fondamenti per lavorare in sicurezza sono il comportamento corretto,
l’impegno costante, la convinta disponibilità
9 Responsabilità e doveri dei lavoratori nell’operare in sicurezza
9 La prevenzione degli infortuni ha la stessa importanza di ogni altro
obbiettivo dell’azienda.
9 L’organizzazione promuove e mantiene le misure idonee per il
raggiungimento degli obiettivi di sicurezza
CAUSE DI INFORTUNIO
• Le cause di potenziali infortuni possono essere individuate in:
- Cadute e scivolamenti
- Urti e schiacciamenti
- Ferite da punta e da taglio
IMPIANTI ELETTRICI
NORMATIVA
• Le macchine, le attrezzature e gli impianti elettrici, sono normalizzati da una
seria di atti legislativi che traguardano gli obbiettivi di sicurezza e che
costituiscono gli elementi ispiratori della norma tecnica.
9 D.P.R. 547/55 : Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
9 L. 186/68 : disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,
installazioni ed impianti elettrici e elettronici
9 L. 791/77 : garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico
destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione
9 L. 46/90 - 37/08: norme per la sicurezza degli impianti
9 D.Lgs. 81/08 : Norme per la sicurezza dei Lavoratori
REGOLA D’ARTE
• La normativa tecnica prevede che i materiali, le apparecchiature, i
macchinari, gli impianti elettrici ed elettronici siano a “regola d’arte”.
• Si considerano “costruiti a regola d’arte” se realizzati secondo le norme
tecniche di sicurezza dell’Ente Italiano di Unificazione – UNI - e del
Comitato Elettrotecnico Italiano – CEI –
• Si considera a “regola d’arte” quel materiale provvisto di attestati di
sicurezza da parte di uno degli organismi europei autorizzati al rilascio del
marchio. Es. :
IMQ per l’Italia
BSI per la G. Bretagna
VDE per la Germania
NF per la Francia
CONTATTO DIRETTO
• Il Contatto Diretto avviene quando ad esempio si toccano i due
contatti di una presa, due conduttori non isolati o svitando una
lampadina.
Contro questo pericolo si agisce con una azione preventiva, come :
9 Disinserendo la spina, se si intende intervenire su apparecchio (es.
sostituzione del cavo di una lampada)
9 Togliendo tensione all’intero impianto, azionando l’interruttore (es.
cambio di una lampadina)
CONTATTO INDIRETTO
• Il Contatto Indiretto si realizza in presenza di difetti di isolamento che
mettono in tensione le strutture metalliche, esterne alle apparecchiature.
Contro questo pericolo si opera :
9 Collegando all’impianto di terra le strutture metalliche normalmente non in
tensione (carcasse dei motori, quadri elettrici, pannelli metallici, ecc. )
9 Adottando dispositivi atti ad interrompere l’alimentazione elettrica in caso di
guasto pericoloso : interruttore automatico del circuito/salvavita.
ELETTROCUZIONE
•
Accorgimenti contro possibili cause di elettrocuzione:
9 I cavi elettrici devono esser disposti e fissati in modo da evitare deterioramenti
per schiacciamento o taglio
9 Non fare passare cavi sotto le porte
9 Usare prolunghe adatte senza adattatori
9 Ogni macchina e/o apparecchio dovrà essere munito di interruttore
9 I portalampade e le strutture delle macchine, devono essere di materiale isolante
o collegate a terra
9 Le spine devono essere estratte dalle prese agendo sulle stesse e non tirando il
cavo.
9 Togliere energia elettrica alle apparecchiature e macchine elettriche (calcolatrici,
VDT, lampade da tavolo, ecc.) a fine orario di lavoro.
9 Tenere cavi e prolunghe lontane da fonti di calore.
ELETTRICITÀ STATICA
• Le cariche elettrostatiche si generano sulla superficie di due materiali diversi
che si strofinano fra fra loro e che vengono reciprocamente avvicinati e poi
allontanati. Tali cariche si generano sia che si tratti di materiali conduttori di
elettricità che di quelli non conduttori.
• Nei materiali conduttori la carica si distribuisce rapidamente sulla superficie
e scompare se questa è messa a terra.
• Nei materiali non conduttori le cariche si formano e tendono a restare dove si
sono formate o si disperdono molto lentamente.
• Il mezzo più efficace per evitare l’accumulo di cariche statiche è il
collegamento di tutte le parti interessate con la terra, in modo che si scaricano
man mano che si formano.
• Il fuoco è la manifestazione visibile di una reazione chimica
(combustione) che avviene tra due sostanze diverse
(combustibile e comburente), in determinate condizioni
• Gli effetti sono lo sviluppo
di energia (calore e luce) e la
trasformazione delle sostanze
IL TRIANGOLO DEL FUOCO
• Il combustibile è una sostanza in grado di bruciare; solitamente
esso può essere allo stato solido (carbone, legna, carta, ecc.),
liquido (cherosene, gasolio, alcool, ecc.), o gassoso (acetilene,
metano, ecc.)
• Il comburente è una sostanza che permette al combustibile di
bruciare, generalmente si tratta dell’ossigeno contenuto
nell’aria.
• L’innesco è la causa che avvia la
reazione di combustione ed è
principalmente costituito da sorgenti
di calore (fiamma, scintille, sigarette,
corpi caldi, ecc.)
DEFINIZIONI
• PUNTO DI INFIAMMABILITÀ
è la temperatura minima alla quale un
combustibile può bruciare.
• TEMPERATURA DI COMBUSTIONE
è la temperatura alla quale la sostanza continua
a bruciare
AZIONI ESTINGUENTI
•
SOFFOCAMENTO
separazione fra combustibile e comburente
•
RAFFREDDAMENTO
riduzione della temperatura al di sotto del valore di accettazione
•
INIBIZIONE CHIMICA
intervento con speciali sostanze atte ad inibire chimicamente la reazione.
•
SEPARAZIONE
allontanamento del combustibile non ancora interessato dalla combustione da quello
già incendiato
ATTREZZATURE ANTINCENDIO
• Gli estintori portatili sono concepiti per essere
usati a mano ed hanno una massa non superiore ai
20 Kg.
• Gli estintori carrellati hanno le medesime
caratteristiche funzionali degli estintori portatili
ma, a causa delle maggiori dimensioni e peso,
vengono montati su ruote o su carrelli e concepiti
per essere trainati a mano ed hanno una massa non
superiore a 300 Kg.
REGOLE PER L’USO DEGLI
ESTINTORI
¾ Agitare l’estintore finché non si sente la polvere muoversi fluidamente.
¾ Strappare la sicura.
¾ Dirigere il getto di sostanza estinguente alla base delle fiamme.
¾ Non attraversare con il getto le fiamme, nell’intento di aggredire il focolaio più
grosso.
¾ Nel caso di incendio all’aperto in presenza di vento, portarsi sopra vento rispetto al
fuoco.
¾ Non dirigere mai il getto contro le persone, neanche se avvolte dalle fiamme.
¾ Nel caso ci sia un intervento simultaneo di due o più persone, posizionarsi affiancati o
formando un angolo di 90°
PRONTO SOCCORSO
• Nel caso di infortunio o malore improvviso i presenti hanno l'obbligo di prestare le
prime immediate cure, e devono farlo con la massima rapidità perché spesso pochi
secondi di tempo possono fare la differenza tra l'aggravarsi o meno di una lesione o di
un malore, se non addirittura tra la vita e la morte (art. 593 del codice penale).
• Il primo intervento deve essere però efficace: deve seguire cioè alcune fondamentali
regole ed essere effettuato senza che il soccorritore perda la calma e il sangue freddo.
• Nelle prime cure l'urgenza è essenziale, ma se il soccorritore perde la calma e il
sangue freddo può comprometterla.
• Il rispetto di alcune regole fondamentali nel primo soccorso è indispensabile affinché
l'azione del soccorritore non aggravi le lesioni di un infortunio o le condizioni del
paziente colto da malore.
• Tenendo conto che il D.Lgs. 81/08 prescrive che il datore di lavoro ha l'obbligo di
adottare le misure necessarie alla protezione della salute e per la sicurezza dei
lavoratori quindi designa i lavoratori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso,
evacuazione, antincendio, ecc..
• I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi
devono essere formati, essere in misura sufficiente e disporre di attrezzature adeguate,
in base delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.
• In caso di infortunio quindi intervenire secondo le proprie conoscenze e capacità e
avvisare immediatamente la squadra di emergenza.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE (DPI)
È una qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata
e tenuta dal Lavoratore allo scopo di proteggersi contro
i rischi per la salute e la sicurezza durante il lavoro.
Devono possedere, per legge, i “REQUISITI
ESSENZIALI DI SALUTE E SICUREZZA” previsti
nell’allegato II del D.Lgs. 475 del 4.12.1992.
REQUISITI DEI DPI
Le caratteristiche costruttive devono essere rispondenti
ai requisiti previsti dal D.Lgs. 475/92.
I DPI devono avere stampato il numero di norma UNI
di costruzione. I requisiti essenziali dei DPI sono:
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Progettazione ergonomica
Innocuità degli stessi DPI
Comfort ed efficacia
Sistemi di regolazione
Protezione specifica contro i rischi da prevenire
CATEGORIA DEI DPI
Per poter dimostrare il possesso dei requisiti essenziali di salute e
di sicurezza i DPI vengono suddivisi in tre categorie in funzione
della loro capacità di salvaguardare la persona dal rischio da cui
si deve proteggere.
IA Categoria : Sono i DPI destinati a salvaguardare la
persona da rischi di danni fisici di lieve entità.
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Occhiali da sole
Copri capo di protezione dal caldo
Guanti di protezione
Indumenti da lavoro per la protezione del corpo
IIA Categoria : sono quelli che non appartengono alle altre due categorie
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–
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Protezione degli occhi
Elmetti da lavoro
Calzature di protezione
Cuffie antirumore
Inserti auricolari
IIIA Categoria : Sono quelli destinati a salvaguardare dai rischi di morte o
lesioni gravi e di carattere permanente.
–
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–
Protezione delle vie respiratorie
Dispositivi di protezione avvicinamento al fuoco
Dispositivi anticaduta
Elmetti speciali dielettrici
CERTIFICAZIONE DEI DPI
I DPI di qualsiasi categoria devono avere la
“DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ”
con la quale si attesta che gli esemplari prodotti sono conformi ai requisiti
essenziali di salute e di sicurezza e su di essi viene apposta la marcatura.
CE
La responsabilità della dimostrazione del possesso dei requisiti essenziali e
della garanzia del mantenimento delle caratteristiche nel tempo è a totale
carico del fabbricante.
I DPI di IA e IIA categoria devono essere in possesso anche dell’
“ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE”
che è l’atto con il quale un organismo di controllo
autorizzato attesta che un modello di DPI è stato
realizzato in conformità alle disposizioni previste.
I DPI di IIIA categoria sono sottoposti ad un
“CONTROLLO DI QUALITÀ”
almeno una volta all’anno, da parte di un organismo di
controllo scelto dal fabbricante.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro :
– Individua i DPI necessari
– Mantiene in efficienza i DPI
– Provvede a che i DPI siano utilizzati per gli usi previsti
– Fornisce istruzioni comprensibili ai lavoratori
– Destina ogni DPI ad uso personale, qualora le circostanze lo richiedano
– Informa i lavoratori dei rischi dal quale il DPI lo protegge
– Assicura una formazione adeguata per :
* i DPI di protezione dell’udito
* i DPI appartenenti alla IIIA categoria
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
I lavoratori:
– Si sottopongono ai programmi di formazione e addestramento
– Utilizzano i DPI messi a loro disposizione secondo l’informazione e
formazione ricevuta
– Hanno cura dei DPI messi a loro disposizione
– Non apportano modifiche ai DPI
– Segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto
qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a loro
disposizione.
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI
CARICHI (MMC)
• Esistono modi corretti per movimentare
manualmente un carico che riducono i rischi
dorso - lombari. Sono procedure alle quali il
lavoratore deve attenersi con scrupolo nella
misura in cui intende tutelare la propria
integrità e salute.
• Per spostare un carico non si deve sottoporre
la colonna vertebrale a tensioni meccaniche
nocive. Per raggiungere questo obiettivo é
indispensabile procedere in questo modo:
• a) il lavoratore deve posizionarsi vicino al
carico e sistemarsi di fronte alla direzione
dello spostamento per evitare di utilizzare le
braccia come leva avendo la schiena flessa
ed evitando altresì di compiere inutili
torsioni
• b) il lavoratore deve sistemare i piedi su una base stabile per allontanare
i rischi di uno squilibrio e quindi eliminare quelli di un brusco
movimento per ristabilire un equilibrio compromesso; i piedi divaricati
debbono circondare una parte del peso da movi-mentare affinché il
tronco sia orientato sul carico; lo sforzo verrà controllato meglio;
• c) a questo punto, per sollevare il carico, il lavoratore deve chinarsi,
flettere quindi le gambe e non la colonna; lo sforzo di sollevamento deve
cioè essere compiuto dalle gambe e non dalla colonna. L'inclinazione del
tronco nello sforzo di sollevamento trasferirebbe infatti sui dischi
intervertebrali del tratto dorso - lombare della colonna un sovraccarico
meccanico di centinaia di chili, con rischi di gravi lesioni e affezioni.
•
Corretti gesti lavorativi di movimentazione manuale dei carichi com-portano inoltre l'osservanza
attenta delle seguenti regole:
•
•
non sollevare bruscamente il peso;
afferrare il carico con una presa sicura e vicino al corpo: troppo spes-so una presa che cede porta
a gesti incontrollati che si rivelano disastrosi;
rendersi conto del peso da sollevare: un carico infatti può essere più pesante di quanto sembri e
costringere un soggetto non pronto ad uno sforzo muscolare superiore a quello al quale si è
preparato;
tendere i muscoli della schiena prima del sollevamento del ca-rico: il tensionamento di muscoli
che serrano la colonna infatti è un mezzo di controllo molto efficace. Non solo la colonna sarà
sostenuta meglio nello sforzo ma anche ogni fase imprevista verrà gestita me-glio;
portare infine il carico verso se stessi sia per ridurre i bracci di leva che sollecitano i muscoli
paravertebrali, sia perché i movimenti sono più corretti quando il carico è vicino al corpo.
•
•
•
LO SPOSTAMENTO DEI CARICHI
•
•
•
•
•
•
•
Anche per spostare un carico è necessario seguire corrette
mano-vre nello svolgimento dell'azione. In questo caso,
però, si può non tenere conto dell'indicazione di 30
chilogrammi, come peso limite del carico da
movimentare. In ogni caso è necessario considerare i
diffe-renti sforzi che sono necessari per trasportare o
trainare in piano piuttosto che spingere.
Una efficace prevenzione contro i rischi di lesioni dorso lombari dovuti ad un possibile sovraccarico meccanico
della colonna anche nello spo-stamento di un carico si
basa su queste regole:
1. bisogna tentare di far scivolare il carico;
2. non inarcare mai la schiena in avanti o indietro;
3. è meglio spingere che tirare;
4. gli arti che spingono devono essere posti nell'asse della
spinta;
5. quando si spinge con le braccia bisogna bloccare tra
loro spalle e bacino affinché lo sforzo sia compiuto dalle
gambe (affon-do in avanti) e non con il dorso.
TRASPORTO DI PESI E OGGETTI
• Anche per spostare carichi minori che non comportano rischi lombo - sacrali è
opportuno seguire alcune regole:
• 1. è meglio effettuare più volte il tragitto con un carico mino-re che fare meno tragitti
con carichi più pesanti;
• 2. se l'oggetto è munito di un manico, si può portare lungo il corpo; se il tragitto però
è lungo bisogna cambiare regolarmente il lato;
• 3. se devono essere trasportati vari carichi dotati di manico, ideale sarebbe prenderne
uno per ogni manico facendo in modo di dividere equamente il peso per ogni lato del
corpo;
• 4. se si devono spostare degli oggetti bisogna evitare di ruota-re solo il tronco: si
deve ruotare tutto il corpo;
• 5. se si deve porre un oggetto in alto bisogna evitare di inar-care la schiena: è
consigliabile l'uso di uno sgabello o di una scaletta.
Il presente opuscolo è stato
redatto da
Dott. Ing. Claudio Nini
con studio in Roma
Per informazioni, corsi, pratiche sulla
sicurezza in aziende e cantieri
338.1386929
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