UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA
Direzione Studenti
REGOLAMENTO di ATENEO per gli STUDENTI
Titolo 1
1.1
1.2
1.3
Titolo 2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.9.1
2.9.2
2.9.3
2.10
2.11
2.11.1
2.11.2
2.11.3
2.11.4
2.11.5
2.11.6
2.11.7
2.11.8
2.11.9
2.12
2.13
2.13.1
2.13.2
Titolo 3
3.1
3.2
3.3
Titolo 4
4.1
4.2
Norme Generali
Definizioni
Ambito di Applicazione
Manifesto degli Studi
Carriera dello studente
Immatricolazione
Accesso ai corsi di studio
Corsi ad accesso programmato
Corsi di laurea e corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero
Corsi di laurea magistrale ad accesso libero
Tessera di riconoscimento
Casella di posta elettronica istituzionale
Immatricolazione a seguito di ritiro o decadenza
Iscrizione ad anni successivi al primo
Iscrizione ai corsi singoli
Tasse e contributi
Diritto allo studio
Borse di Studio, Esoneri, Riduzioni
Collaborazioni studenti 150 ore
Attività di tutorato, didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero di cui alla legge n.
170/2003)
Accertamento della frequenza
Esami e attività formative
Iscrizione agli esami
Prova verbalizzata e prova non verbalizzata
Apertura e chiusura delle liste di iscrizione all’esame
Date degli esami
Modifica delle date degli esami
Calendarizzazione dell’esame
Ritiro dagli esami e verbalizzazione
Riconoscimento di esame e integrazioni
Libretto elettronico
Piano di studio e scelta del curriculum
Studenti part-time
Passaggio da uno stato all’altro
Applicazione delle norme sul diritto allo studio per lo studente part-time
Studenti e titoli di studio internazionali
Immatricolazioni di cittadini comunitari, non comunitari equiparati e non comunitari
residenti all’estero
Riconoscimento di titoli accademici esteri
Traduzione dei documenti e dichiarazione di valore
Modificazioni della carriera dello studente
Passaggio interno di corso di studio
Opzioni da ordinamenti didattici previgenti ai nuovi ordinamenti
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
Titolo 5
5.1
5.2
Titolo 6
6.1
6.2
6.3
Titolo 7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
Titolo 8
8.1
8.2
Ripresa degli studi dopo un periodo di interruzione
Sospensione degli studi
Trasferimento da altro Ateneo
Trasferimento ad altro Ateneo
Rinuncia agli studi
Decadenza dalla carriera e obsolescenza dei crediti acquisiti
Iscrizione condizionata ai corsi di laurea e di laurea magistrale
Conclusione degli studi
Domanda di laurea
Calcolo della media degli esami di profitto
Titoli rilasciati dall’Ateneo
Rilascio dei titoli accademici
Diploma supplement
Laurea alla memoria e attestato di studi alla memoria
Diritti e doveri dello studente
Informazione, certificazione e partecipazione ai procedimenti amministrativi
Deontologia studentesca
Provvedimenti disciplinari
Procedimento disciplinare
Attività di formazione autogestite, contributi per attività culturali, sportive e ricreative
Conoscenza e informazioni
Norme comuni, transitorie e finali
Norme comuni
Efficacia e modifiche
Titolo INorme generali
1.1
Definizioni
1) Ai fini del presente Regolamento s’intende:
a) per “corsi di studio”: i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, come
individuati nell’art. 1 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
b) per “titoli di studio”: la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato
di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;
c) per “nuovo ordinamento”: ogni corso di studio definito dal D.M. 270/04;
d) per “vecchio ordinamento”: ogni corso di studio definito secondo normative antecedenti al D.M.
270/04;
e) per “saperi minimi”: le conoscenze minime ritenute necessarie per riuscire a frequentare
proficuamente il primo anno di un corso di laurea;
f) per “requisiti curriculari”: l’insieme di tutte le conoscenze e abilità acquisite e certificate tramite
crediti formativi universitari, richieste per l’accesso ad un corso di laurea magistrale;
g) per “carriera”: l’insieme degli atti e delle attività formative preordinati al conseguimento del
titolo accademico, compiuti dallo studente;
h) per “preimmatricolazione”: l’atto con il quale un cittadino comunitario o non comunitario
comunica la propria intenzione di immatricolarsi, attraverso le procedure predisposte
annualmente sul sito web dell’Ateneo, e viene ammesso a sostenere le relative prove di
ammissione;
i) per “immatricolazione”: l’atto amministrativo con il quale un cittadino comunitario o non
comunitario viene ammesso ad un corso di studio. All’atto dell’immatricolazione allo studente
viene assegnato un numero di matricola;
j) per “iscrizione”: l’atto amministrativo con il quale uno studente, già immatricolato o iscritto
all’Università degli Studi di Verona per un anno accademico, è ammesso all’anno accademico
successivo. L’iscrizione è valida per un anno accademico;
k) per “piano degli studi”: il percorso formativo che lo studente deve seguire per il conseguimento
di un titolo di studio;
l) per “attività formativa fuori piano”: una attività formativa non compresa nel piano degli studi
dello studente e non necessaria per il conseguimento del titolo di studio;
m) per “Manifesto degli Studi”: il complesso dei documenti con i quali l’Università degli Studi di
Verona rende nota annualmente l’offerta didattica per il successivo anno accademico.
n) per studente“a tempo parziale” (o part-time), lo studente che, non avendo la piena disponibilità
del proprio tempo, nel caso in cui il corso di studio prescelto lo preveda, concorda con la propria
struttura didattica un percorso formativo che presume l’acquisizione annuale di un numero di
crediti inferiore a quello previsto per gli studenti a tempo pieno, senza per questo incorrere nello
stato di “fuori corso”.
1.2
Ambito di applicazione
1) Il presente Regolamento contiene le norme organizzative, amministrative e disciplinari alla cui
osservanza sono tenuti tutti gli studenti iscritti a uno qualsiasi dei corsi di studio dell'Ateneo.
2) Sono fatte salve le specifiche disposizioni assunte dagli Organi accademici con apposite
regolamentazioni per gli iscritti alle Scuole di Specializzazione, ai corsi di Dottorato di ricerca, ai
Master universitari, ai corsi singoli e ai corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione
permanente e ricorrente.
1.3
Manifesto degli studi
1) L’Università ogni anno entro il 30 giugno pubblica il Manifesto generale degli studi, recante i corsi
di studio attivati, le condizioni e le modalità per l’accesso a tali corsi, i termini di scadenza dei
versamenti delle tasse e dei contributi dovuti, unitamente alla documentazione richiesta, nonché ogni
altra indicazione circa gli adempimenti necessari all’immatricolazione ai corsi di studio attivati. Il
manifesto contiene, inoltre, le indicazioni necessarie per il rinnovo delle iscrizioni, l’importo delle
tasse e le modalità per la determinazione della misura dei contributi dovuti e l’erogazione dei
benefici (Cfr. art. 16 RDA).
2) Ogni Facoltà entro il 15 luglio predispone e pubblica sul sito web di Facoltà il manifesto annuale
degli studi relativo al successivo anno accademico (manifesto annuale di Facoltà).
3) Il manifesto annuale di Facoltà porta a conoscenza degli studenti le disposizioni contenute nei
regolamenti didattici dei corsi di studio, i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio;
le modalità di accesso ai corsi di studio che rientrano nella disciplina prevista dalla legge 2 agosto
1999, n. 264; i piani di studio ufficiali dei corsi di studio con i relativi insegnamenti e i nominativi
dei docenti incaricati, ove disponibili; le indicazioni di eventuali propedeuticità; le disposizioni
relative alle iscrizioni e alle frequenze ai corsi; i termini entro i quali presentare le eventuali proposte
di piani di studio individuali.
4) Modifiche al manifesto annuale possono essere deliberate soltanto per motivi eccezionali, con le
stesse procedure previste per l’approvazione.
Titolo 2
2.1
Carriera dello studente
Immatricolazione
1) Per immatricolarsi ai corsi di studio dell’Ateneo occorre presentare domanda, indirizzata al Rettore,
entro i termini stabiliti annualmente dal Senato Accademico per i corsi a libero accesso o nel periodo
indicato nel bando di concorso per quelli a numero programmato. La presentazione della domanda
avviene esclusivamente attraverso le procedure predisposte annualmente sul sito web dell’Ateneo.
2) La domanda deve contenere:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale dello studente;
b) l’indicazione del corso di studio per il quale si chiede l’immatricolazione e ove previsto del
curriculum prescelto;
3)
4)
5)
6)
7)
2.2
c) titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data di conseguimento e votazione,
dell’Istituto Superiore e/o dell’Università dove si è conseguito il titolo di studio.
Alla domanda devono essere allegati:
a) ricevuta del pagamento della prima rata di tasse e contributi;
b) fotografie formato tessera, nel numero specificato nella domanda;
c) eventuali ulteriori documenti richiesti per l’ammissione ai singoli corsi di studio specificati nel
Manifesto Generale degli studi e nei Regolamenti Didattici delle Strutture Didattiche.
L’immatricolazione si perfeziona con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti.
Lo studente è in ogni caso tenuto agli ulteriori adempimenti richiesti dall’Ateneo e/o dalla normativa
al tempo vigente.
All’atto dell’immatricolazione, lo studente può richiedere il riconoscimento di crediti per il possesso
di competenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre
competenze ed abilità maturate in attività formative generalmente di livello post-secondario e alla
cui progettazione e realizzazione abbia concorso anche l’Ateneo stesso. A tal fine avanza apposita
istanza alla Struttura Didattica competente che delibera in merito al riconoscimento delle attività
sopra indicate.
Particolari disposizioni agevolano l’immatricolazione di studenti in situazione di handicap.
Accesso ai corsi di studio
2.2.1
Corsi ad accesso programmato
1) Per l’immatricolazione ai corsi di studio ad accesso programmato è richiesto il superamento di una
prova di ammissione; per tali corsi l’interessato dovrà preventivamente effettuare la
preimmatricolazione e versare il relativo contributo di ammissione, secondo le modalità indicate nel
bando di ammissione.
2) La preimmatricolazione avviene esclusivamente attraverso le procedure web che annualmente sono
disponibili sul sito web di Ateneo. Essa si intende perfezionata con il pagamento del contributo
richiesto e nei termini stabiliti dai bandi di ammissione.
3) Le graduatorie devono essere pubblicate entro 15 giorni dalla data di svolgimento del test.
4) Al termine delle prove di ammissione, i candidati inseriti utilmente in graduatoria sono tenuti a
immatricolarsi secondo le modalità e le tempistiche indicate nei bandi di ammissione.
5) Per i corsi di studio ad accesso programmato, la prova di ammissione potrà essere utilizzata, in parte
o in tutto, anche per la valutazione dei saperi minimi.
2.2.2.
Corsi di laurea e corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero
1) Dopo l’immatricolazione ai corsi di laurea ad accesso libero è prevista una prova di accertamento del
possesso dei “saperi minimi”.
2) Il possesso dei saperi minimi può essere posto dalle Facoltà come condizione propedeutica per
l’iscrizione a determinati esami del primo anno; queste eventuali propedeuticità devono essere
specificate nel Regolamento del corso di studio.
3) È necessario superare positivamente la prova di accertamento dei ‘saperi minimi’ per potersi
iscrivere al secondo anno del corso di laurea.
4) Per gli studenti che nella prova di accertamento del possesso dei saperi minimi hanno evidenziato
lacune, sono previsti, nei mesi successivi al periodo di immatricolazione, corsi di recupero e ulteriori
prove di accertamento.
2.2.3
Corsi di laurea magistrale ad accesso libero
1) Per l’immatricolazione ai corsi di laurea magistrale ad accesso libero, è prevista la valutazione dei
requisiti curriculari ed una eventuale prova di accertamento dell’adeguatezza della preparazione
personale. L’interessato dovrà effettuare la preimmatricolazione per i corsi di laurea magistrale ad
accesso libero per essere ammesso alla valutazione e alle prove di accertamento.
2) Al termine delle prove di valutazione e accertamento, i candidati ritenuti idonei sono tenuti a
immatricolarsi secondo le modalità e le tempistiche indicate negli avvisi di ammissione.
2.3
Tessera di riconoscimento
1) All’atto dell’immatricolazione l’Università rilascia agli studenti una tessera di riconoscimento. La
tessera riporta: nome, cognome, foto dello studente, luogo e data di nascita, numero di matricola,
data di immatricolazione e corso di studio cui lo studente è iscritto.
2) La tessera vale come documento di riconoscimento che lo studente dovrà presentare ogniqualvolta
gliene sia fatta richiesta da parte di docenti o degli uffici dell’amministrazione universitaria.
2.4
Casella di posta elettronica istituzionale
1) Ad ogni studente, con l’attribuzione della matricola, verrà assegnata una casella di posta elettronica
istituzionale.
2) La casella di posta elettronica istituzionale è uno strumento di comunicazione tra gli studenti e
l’Università. Per ragioni di riservatezza dei dati, lo studente che intende comunicare per posta
elettronica con l’Ateneo dovrà farlo esclusivamente mediante l’account istituzionale. L’accesso alla
casella di posta elettronica istituzionale avviene dall’apposito indirizzo web presente sul sito di
Ateneo, tramite nome utente, corrispondente al numero di matricola, e password.
3) Gli studenti hanno il dovere di controllare la propria casella di posta elettronica con periodicità;
all’indirizzo istituzionale vengono, infatti, inviate le comunicazioni riguardanti gli appelli d’esame
(conferme di avvenuta iscrizione, annullamenti o spostamenti di appelli, avvenuta verbalizzazione,
ecc.), la carriera dello studente, le informazioni generali riguardanti la didattica, l’orientamento, gli
eventi e i benefici del diritto allo studio.
2.5
Immatricolazione a seguito di ritiro o decadenza
1) Gli studenti che hanno interrotto una precedente carriera presso l’Ateneo di Verona o altri Atenei, a
seguito di ritiro o decadenza, possono presentare alla competente struttura didattica, richiesta di
valutazione del proprio curriculum pregresso per un'eventuale iscrizione ad un corso di laurea
triennale o magistrale.
2) I Consigli di Facoltà affidano ad una loro Commissione Permanente, eventualmente specifica per
ogni corso di studio, la verifica istruttoria della carriera pregressa dello studente, che intende
iscriversi ex novo ad un corso di studi; lo stesso ha quindi la facoltà di richiedere che i CFU già
acquisiti siano valutati ai fini di un possibile riconoscimento parziale o completo.
3) La richiesta va presentata al Rettore, nei termini e con le modalità previste, ogni anno, dagli Organi
accademici, rese note nel Manifesto Generale degli Studi.
2.6
Iscrizione ad anni successivi al primo
1) Fino al conseguimento del titolo accademico, lo studente deve iscriversi, con continuità, a tutti gli
anni di corso previsti dal percorso prescelto. Tale disposizione si applica anche agli studenti che
conseguano il titolo accademico prima della durata normale del corso di studi.
2) L’iscrizione ad anni di corso successivi al primo avviene con il pagamento delle relative tasse e
contributi richiesti, mediante avviso di pagamento inviato alla residenza dello studente. La notifica di
avvenuto pagamento è trasmessa e registrata nella carriera dello studente in modo automatico.
3) Il mancato ricevimento dell’avviso di pagamento da parte dello studente, dovuto a eventuali disguidi
postali o di emissione, non esonera, in ogni caso, lo studente dall’obbligo del versamento delle tasse
universitarie. In caso di mancato ricevimento dell’avviso di pagamento, lo studente dovrà recarsi
presso gli uffici competenti dell’amministrazione universitaria in tempo utile e segnalare la
circostanza ai fini dell’emissione di un nuovo avviso di pagamento.
4) Lo studente si iscrive in qualità di ripetente allorché non ha potuto rispettare i vincoli riportati nel
Regolamento del corso di studio (frequenze, propedeuticità, numero minimo di CFU, etc.) per
l’iscrizione all’anno successivo.
5) Lo studente si iscrive in qualità di fuori corso qualora, pur avendo completato gli anni di corso
previsti dall’ordinamento didattico, non abbia ancora acquisito tutti i CFU necessari per il
conseguimento del titolo accademico.
6) L’impedimento alla normale progressione della carriera mediante la previsione di sbarramenti
all’iscrizione all’anno successivo può aver luogo per soli motivi didattici, in relazione agli obiettivi
del corso di studi. L’acquisizione del numero di crediti o insegnamenti previsto deve avvenire entro
il 30 settembre (salvo diversamente specificato dal Regolamento del corso di studi) di ogni anno, in
modo che la posizione di iscrizione dello studente (regolare, ripetente o fuori corso) sia chiara prima
che sia ammesso a sostenere esami dell’anno successivo.
7) Lo studente che intende sostenere la prova finale entro l’ultima sessione utile dell’anno accademico
cui è iscritto non è obbligato ad iscriversi all’anno accademico successivo, purché abbia superato
tutte le verifiche di profitto entro la fine del mese di febbraio dell’anno accademico successivo.
2.7
Iscrizione ai corsi singoli
1) È possibile iscriversi ad uno o più insegnamenti (corsi singoli) impartiti presso l’Ateneo senza
l’obbligo di iscriversi ad un corso di studio che rilascia titolo accademico.
2) Possono iscriversi ai corsi singoli sia gli studenti in possesso di titolo accademico sia gli studenti in
possesso di diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado; non è consentita la
contemporanea iscrizione a singoli insegnamenti ed ad un corso di studio che rilascia un titolo
accademico.
3) Nel caso il Regolamento del corso di studio che offre l’insegnamento preveda la richiesta di un
parere vincolante per l’accesso ai corsi singoli, tale parere dovrà essere ottenuto anteriormente
all’iscrizione.
4) Le modalità e i termini di presentazione della domanda di iscrizione ai corsi singoli sono stabiliti
annualmente nel Manifesto Generale degli Studi. Per l’iscrizione lo studente dovrà versare un
contributo fisso specificatamente previsto; è possibile iscriversi a corsi singoli per un massimo di 30
CFU o fino a tre insegnamenti per anno accademico.
5) Gli iscritti a singoli insegnamenti possono sostenere i relativi esami in occasione degli appelli fissati
per la generalità degli studenti. Della frequenza e dell’esito delle prove di valutazione è conservata la
documentazione. L’iscritto a singoli insegnamenti può ottenere un certificato attestante la frequenza
e/o il superamento delle relative prove di valutazione, comprensiva dell’indicazione dei CFU
conseguiti.
6) Lo studente iscritto ai corsi singoli può sostenere i relativi esami entro il 28 febbraio dell’anno
accademico successivo a quello di iscrizione. Decorso tale termine lo studente dovrà nuovamente
iscriversi ai corsi singoli, versando il contributo stabilito.
7) La frequenza e/o i crediti acquisiti con il superamento dei relativi esami, possono essere riconosciuti
e convalidati dalla struttura didattica competente, nel caso l’interessato si iscriva successivamente a
un Corso di studio dell’Università.
8) Allo studente iscritto ai corsi singoli sono assegnati un numero di matricola, una tessera di
riconoscimento e una password per l’accesso ai servizi on-line.
2.8
Tasse e contributi
1) Le tasse e i contributi a carico degli studenti sono ripartiti in rate, secondo importi e scadenze
annualmente fissati dagli Organi Accademici.
2) Il pagamento di una rata di tasse e contributi oltre i termini previsti comporta l’addebito di una
indennità di mora, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
3) Per l’iscrizione ad un anno accademico lo studente deve essere in regola con il versamento delle
tasse e dei contributi per gli anni accademici precedenti.
4) Lo studente non in regola con il pagamento delle tasse e contributi non può effettuare alcun atto di
carriera scolastica, non può trasferirsi ad altra sede né essere ammesso a sostenere prove di
valutazione del profitto ed ottenere certificazioni. Al medesimo possono essere rilasciati soltanto
certificati relativi agli anni accademici per i quali sono state versate interamente le tasse e i
contributi.
5) Nel caso di passaggio interno, di cui all’art. 4.1, lo studente deve essere in regola con il versamento
della prima rata di tasse e contributi dell’anno accademico in cui chiede il passaggio. Tali versamenti
effettuati per il corso di studio di provenienza rimangono validi salvo conguaglio dei contributi
dovuti, se di importo superiore.
6) Lo studente che abbia sospeso ai sensi dell’art. 4.3 il pagamento delle tasse e dei contributi per uno o
più anni accademici, per acquisire nuovamente il proprio status è tenuto a effettuare la ricognizione
della carriera e pagare il relativo contributo (tassa di ricognizione).
7) Lo studente non ha diritto in nessun caso, alla restituzione di tasse e contributi universitari versati per
l’iscrizione, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente e da quanto in materia annualmente
stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
2.9
Diritto allo studio
2.9.1
Borse di Studio, esoneri, riduzioni
1) Gli studenti hanno la possibilità di chiedere la riduzione dei contributi studenteschi in relazione alle
condizioni economiche del proprio nucleo familiare, calcolato mediante l’Indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE), mediante specifica richiesta che deve essere presentata ogni anno
(secondo le scadenze previste nei bandi), cui va allegato il modello ISEE.
2) L’Ateneo può erogare benefici universitari e concedere esoneri dal versamento della tassa di
iscrizione e dei contributi nel limite delle risorse disponibili; può, inoltre, erogare incentivi per i
laureati entro i termini della durata normale del corso e per incentivare lo studio, tenuto conto delle
condizioni economiche e del merito conseguito negli studi, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente.
3) Per ottenere benefici universitari ed esoneri da tasse e contributi, lo studente deve autocertificare il
reddito del nucleo familiare cui appartiene. Chi non presenta l’apposita domanda di riduzione dei
contributi versa il massimo di quanto previsto per il proprio corso di studio.
4) Possono accedere ai benefici (borse, riduzioni, esoneri, ecc.) anche gli studenti stranieri e gli studenti
non impegnati a tempo pieno, secondo le modalità previste annualmente dai bandi.
5) Le borse di studio sono erogate secondo le modalità descritte nei bandi pubblicati annualmente.
6) La determinazione degli importi delle borse di studio dipende dalle condizioni economiche del
nucleo familiare dello studente individuate sulla base dell’Indicatore della situazione economica
equivalente per l’Università (ISEEU). Sono previste come modalità integrative di selezione,
l’Indicatore della situazione economica all’estero e l’Indicatore della situazione patrimoniale
equivalente per l’Università (ISPEU). I due indicatori ISEEU ed ISPEU sono calcolati con
riferimento alla situazione economica e patrimoniale dell’anno solare precedente alla presentazione
della domanda.
7) La rateizzazione delle tasse universitarie è ammessa solo in casi particolari, previa presentazione di
un’apposita richiesta debitamente motivata al Rettore che decide sentito il parere della Commissione
diritto allo Studio.
8) Allo studente che presenta dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dalla
normativa al tempo vigente e quelle stabilite dagli Organi di Governo dell’Ateneo.
9) Le domande per l’accesso ai benefici ed agli interventi, corredate dalle informazioni relative alle
condizioni economiche e di merito, nonché all’alloggio a titolo oneroso, sono presentate dallo
studente avvalendosi della facoltà di utilizzare dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28.12.2000
n.445. Gli ESU-ARDSU (Aziende regionali per il diritto allo studio universitario) e le Università
debbono controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli studenti. A tal fine, i
suddetti enti possono utilizzare il metodo della verifica con controlli a campione, che interessano
annualmente almeno il 20% degli idonei. Nell’espletamento dei controlli può essere richiesta idonea
documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della
correzione di errori materiali o di modesta entità. Secondo la normativa vigente (L. n. 390 DEL 2
DICEMBRE 1991, ART. 23) “chiunque [omissis] presenti dichiarazioni non veritiere [omissis] è
soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio
rispetto a quella percepita e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di
studi, salva in ogni caso l’applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato”.
2.9.2
Collaborazioni studenti 150 ore
1) Lo studente interessato a svolgere attività retribuite all’interno dell’Ateneo (150 ore) deve riferirsi
allo specifico bando pubblicato annualmente sul sito web dell’Ateneo in cui sono contenuti tutti i
dettagli delle procedure (presentazione delle domande, titoli di ammissibilità, formazione delle
graduatorie, ecc).
2) I servizi oggetto del rapporto di collaborazione consistono nello svolgimento di attività in uno dei
settori che l’Ateneo mette a bando. Gli studenti possono partecipare ad un unico bando di selezione.
3)
4)
5)
6)
2.9.3
Sulla base delle domande validamente pervenute, verrà redatta una graduatoria di vincitori, secondo
criteri di merito, in ordine decrescente, per ciascuno dei settori banditi.
La collaborazione per le attività a tempo parziale non deve superare il limite individuale di 150 ore
ripartite nell’anno solare, secondo le esigenze delle singole strutture. Le prestazioni oggetto delle
forme di collaborazione dovranno svolgersi all’interno dell’Università o dove lo studente venga
inviato per specifiche esigenze del servizio
Ciascuna ora di prestazione effettivamente eseguita comporterà un corrispettivo forfettario esente da
imposizione fiscale. L'Ateneo corrisponderà il suddetto compenso al termine della collaborazione,
previo l’invio da parte del Responsabile del Settore della documentazione comprovante l’attività
(contratto debitamente firmato, foglio presenze, relazione conclusiva firmata dal responsabile della
struttura), tramite accredito sul c/c bancario o assegno circolare inviato al domicilio indicato dallo
studente stesso.
Gli studenti selezionati saranno successivamente convocati dalle strutture presso le quali sono
risultati vincitori per la programmazione delle attività. Coloro che non si presentino il giorno della
convocazione senza aver giustificato l’assenza, decadono dalla collaborazione e vengono sostituiti
da altri studenti collocati utilmente nella graduatoria.
Gli studenti iscritti ad un corso di studio in regime di tempo parziale non possono avanzare domanda
di collaborazione.
Attività di tutorato
1) Gli studenti capaci e meritevoli iscritti ai Corsi di Laurea Specialistica/Magistrale, ai Corsi di
Dottorato di Ricerca, alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli
Studi di Verona, alla Scuola di Specializzazione per gli Insegnanti della Scuola Secondaria (SSIS),
potranno concorrere all’assegnazione di incentivi per lo svolgimento di attività di tutorato, nonché
attività didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero, secondo quanto annualmente specificato
nei diversi bandi emanati dalle Facoltà.
2) Gli assegni sono attribuiti sulla base delle disponibilità di bilancio determinate dal Ministro
dell’Università e della Ricerca oltre che dalle quote assegnate annualmente dal Senato Accademico
alle singole Facoltà.
3) Il Senato Accademico determina l’ammontare degli importi da corrispondere per le attività svolte
dagli studenti secondo le diverse tipologie di attività di tutorato, didattiche-integrative, propedeutiche
e di recupero, ed in misura identica per tutte le Facoltà.
4) Gli assegni sono compatibili con la fruizione delle borse di studio di cui all’art. 8 della legge n.
390/1991. I compensi da corrispondere sono specificati nei relativi bandi.
5) Lo svolgimento delle attività e la conseguente corresponsione del compenso si interrompe al
momento in cui cessa lo stato di studente iscritto all’Università degli Studi di Verona.
2.10
Accertamento della frequenza
1) Negli insegnamenti che prevedono l'obbligatorietà della frequenza, i docenti titolari degli
insegnamenti sono tenuti ad effettuare tale accertamento secondo le modalità stabilite dal
Regolamento del corso di studio.
2) Le modalità di accesso agli esami che prevedono obbligo di frequenza sono dettagliate nei
Regolamenti dei Corsi di studio.
3) Non sono ammesse modalità di accertamento della frequenza al di fuori di quelle previste nei
Regolamenti dei corsi di studio.
2.11
Esami e attività formative
2.11.1 Iscrizione agli esami
1) Per essere ammesso a sostenere un esame di profitto lo studente dovrà:
a) essere iscritto all’anno accademico in corso,
b) essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti,
c) essere in regola con le eventuali propedeuticità e obblighi di frequenza, ove espressamente
previsti dai regolamenti dei corsi di studio,
d) essersi iscritto all’appello d’esame attraverso l’apposita procedura web,
e) non aver già sostenuto e verbalizzato nella carriera l’esame con esito positivo.
2) Lo studente deve sostenere gli esami previsti per il proprio corso o curriculum di studio, in base al
piano didattico relativo all’anno accademico di immatricolazione o di ammissione al corso.
3) Non potrà conseguentemente sostenere esami relativi ad insegnamenti erogati in piani didattici
antecedenti all’anno accademico di immatricolazione o di ammissione.
2.11.2 Prova verbalizzata e prova non verbalizzata
1) Gli esami di profitto possono svolgersi in un’unica prova (orale, scritta o pratica) che si conclude con
la verbalizzazione del voto.
2) La valutazione della preparazione dello studente può tener conto dei risultati conseguiti in eventuali
prove scritte, pratiche o in colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso, o alla fine di ciascun
modulo, prove che non prevedono verbalizzazione del voto.
2.11.3 Apertura e chiusura delle liste di iscrizione all’esame
1) Gli appelli d’esame sono pubblicati sul sito web dell’Ateneo almeno due mesi prima della data di
svolgimento dell’esame.
2) L’apertura delle iscrizioni avviene un mese prima della data di svolgimento dell’esame. La chiusura
delle iscrizioni avviene due giorni lavorativi prima della data di svolgimento dell’esame.
2.11.4 Date degli esami
1) La definizione del calendario degli appelli d’esame viene coordinata dalla Facoltà, secondo la
propria organizzazione di gestione della didattica, adottando criteri di interesse generale che
permettano agli studenti di sostenere tutti gli esami presenti nel piano di studio evitando
sovrapposizioni e concentrazioni, in particolare per gli esami del medesimo anno di corso.
2) In conformità al Regolamento didattico di Ateneo – parte generale, il numero annuale degli appelli
d’esame non deve essere inferiore a sei, inclusi gli appelli relativi a prove intermedie, distribuiti in
tre sessioni nel corso dell’anno.
3) La distribuzione degli appelli d’esame deve seguire uno dei seguenti criteri:
- nessuna prova intermedia e 6 appelli completi, oppure;
- 1 prova intermedia, 1 prova finale e 4 appelli completi, oppure;
- 2 o più prove intermedie, 1 prova finale e 3 appelli completi.
2.11.5 Modifica delle date degli esami
1) Le date degli appelli d’esame, dopo l’apertura delle iscrizioni sul sito web di Ateneo, non possono
essere anticipate.
2) Le date degli appelli d’esame possono essere posticipate dal docente previa autorizzazione del
Preside della Facoltà; gli studenti iscritti all’appello d’esame riceveranno una comunicazione
all’indirizzo di posta elettronica istituzionale.
2.11.6 Calendarizzazione dell’esame
1) Nel caso di un elevato numero di iscritti, il docente è tenuto a definire un calendario dello
svolgimento dell’esame per i giorni immediatamente successivi.
2) Il docente è tenuto a comunicare agli studenti questo calendario.
2.11.7 Ritiro dagli esami e verbalizzazione
1) Durante lo svolgimento di esami orali lo studente può ritirarsi fino al momento in cui la
commissione si accinge alla verbalizzazione dell’eventuale esito positivo della prova. Gli esiti degli
esami scritti sono pubblicati sul sito web di Ateneo nella pagina degli avvisi relativi agli esiti degli
esami; contestualmente viene pubblicata anche la data della verbalizzazione dell’esame. Lo studente
che intende ritirarsi dall’esame deve comunicarlo alla commissione prima della verbalizzazione del
voto. In ogni caso, la presenza dello studente non è necessaria per la verbalizzazione del voto.
2) Lo studente non può più ritirarsi una volta che l’esito dell’esame è stato verbalizzato.
2.11.8 Riconoscimento di esami e integrazioni
1) Gli studenti provenienti da altri Atenei, italiani o stranieri, o da altri corsi di studio dell’ateneo di
Verona possono chiedere al Consiglio del corso di studio a cui si iscrivono il riconoscimento della
carriera precedentemente svolta.
2) Gli esami già sostenuti possono essere riconosciuti (dal ccl), interamente o parzialmente, come
insegnamenti presenti nel piano didattico del corso di studio prescelto. La corrispondenza deve
avvenire attraverso il confronto degli obiettivi formativi degli insegnamenti. Rientrano in questa
categoria anche gli esami sostenuti all’estero nell’ambito di programmi di scambio internazionali.
3) Nel caso sia richiesto il riconoscimento di esami non equiparabili a quelli effettivamente presenti nel
piano didattico del corso di studio o afferenti a settori scientifico disciplinari non presenti, si potrà
ricorrere alle affinità tra settori scientifico disciplinari e alla corrispondenza tra obiettivi formativi
degli insegnamenti.
4) Gli esami che non trovano corrispondenza diretta nel piano didattico possono essere riconosciuti tra
le attività a scelta dello studente.
5) In caso di riconoscimento parziale lo studente deve concordare con il docente titolare
dell’insegnamento le modalità per l’integrazione dell’esame. Il docente attribuisce un voto
complessivo per l’insegnamento tenendo conto del voto precedentemente ottenuto dallo studente
nell’esame da integrare.
6) L’esame così integrato viene registrato nella carriera dello studente come un unico esame, completo
del valore totale di CFU, senza che venga mantenuta traccia dell’esame proposto per l’integrazione.
2.11.9 Libretto elettronico
1) Gli studenti possono accedere alla lista degli esami sostenuti e alle immagini dei verbali
corrispondenti attraverso l’applicazione web Libretto on line. L’applicazione consente, oltre alla
visualizzazione, anche una stampa organizzata di tutti i verbali d’esame e la generazione di un
libretto stampabile che viene spedito alla casella di posta elettronica istituzionale dello studente.
2) Gli studenti sono tenuti a controllare periodicamente lo stato di regolarità della verbalizzazione dei
propri esami segnalando tempestivamente, e comunque non oltre sei mesi dalla data dell’esame, agli
uffici competenti dell’Amministrazione le eventuali anomalie riscontrate.
2.12
Piano di studio e scelta del curriculum
1) Al momento dell’immatricolazione ad ogni studente viene associato il piano didattico del corso di
studio a cui si è iscritto.
2) Entro l’iscrizione al secondo anno, lo studente, qualora sia presente più di un curricula nel piano
didattico, deve scegliere uno di questi curricula o, qualora il Regolamento del corso di studio lo
richieda, presentare un piano di studio.
3) Il piano di studio dello studente è valido e può essere approvato solo se l’insieme delle attività in
esso contemplate rispetta le indicazioni del curriculum scelto in conformità alla classe di
appartenenza del corso di studio e al relativo ordinamento e comporta l’acquisizione di un numero di
CFU non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo (cfr. RDA art. 19 comma 2).
4) Gli studenti sono tenuti a sostenere gli esami, relativi agli insegnamenti erogati, nell’ordine
eventualmente indicato dal piano didattico.
5) Gli studenti che effettuano passaggi o trasferimenti di corso di studio, abbreviazione di corso, sono
associati al piano didattico del corso di studio dell’anno accademico in cui effettuano il passaggio o
il trasferimento.
6) Per effettuare cambi di curriculum è necessario presentare apposita domanda al Consiglio di corso di
studio.
2.13
Studenti part-time
2.13.1 Passaggio da uno stato all’altro
1) È consentito, a fronte di un cambiamento della condizione dello studente, il transito dal regime parttime a full-time e viceversa, presentando apposita richiesta entro il 1° settembre di ogni anno. La
struttura didattica competente valuterà la situazione dello studente stabilendo:
a) o il passaggio immediato a full-time;
b) ovvero il recupero dei crediti formativi con l’iscrizione part-time al nuovo anno accademico e
full-time a partire dall’anno accademico successivo.
2) Non è consentito richiedere cambi di regime da part-time a full-time e viceversa durante l’anno
accademico.
2.13.2 Applicazione delle norme sul diritto allo studio per lo studente part-time
1) Gli studenti part-time pagano il 50% dei contributi rispetto agli studenti impegnati a tempo pieno.
2) Gli studenti part-time che dovessero conseguire un numero di CFU superiore a quello per loro
previsto saranno tenuti ad effettuare il conguaglio degli importi non versati.
3) Gli studenti part- time possono richiedere la borsa di studio per un periodo pari a:
a) 7 anni, a partire dall’anno di prima immatricolazione, per gli studenti iscritti a corsi di laurea;
b) 5 anni, a partire dall’anno di prima immatricolazione, ad un corso di laurea magistrale (non a
ciclo unico) per gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale.
4) Gli anni di carriera dello studente che presenta domanda di beneficio devono essere conteggiati, nei
passaggi da full-time a part-time (e viceversa) considerando tali anni in base alla modalità di studio
(part-time o full-time) a cui lo studente intende accedere, in modo che gli studenti cha passano da
una modalità di studio all’altra non vengano né avvantaggiati, né svantaggiati nelle graduatorie.
5) L’importo della borsa di studio erogata agli studenti part-time è pari al 50% di quella assegnata agli
studenti non impegnati a tempo pieno. L’importo viene concesso interamente in denaro senza
effettuare trattenute per i servizi mensa o alloggio.
Titolo 3
3.1
Studenti e titoli di studio internazionali
Immatricolazioni di cittadini comunitari, non comunitari equiparati e non comunitari residenti
all’estero
1) Ai cittadini “comunitari e non comunitari equiparati” si applicano ai fini dell’immatricolazione, le
disposizioni annualmente emanate dal Ministero dell’Università.
2) Per i cittadini non comunitari, residenti all’estero al momento della presentazione della domanda di
prescrizione universitaria, si applicano le disposizioni annualmente emanate dal Ministero
dell’Università. Gli Organi Accademici fissano annualmente un contingente di posti riservato agli
studenti non comunitari residenti all’estero.
3) L’idoneità dei titoli di studio conseguiti all’estero, sia dai cittadini comunitari che non comunitari,
per l’immatricolazione ai corsi di studio dell’Ateneo di Verona, è stabilita dagli accordi
internazionali e dalle norme specifiche che disciplinano la materia.
4) La valutazione e il riconoscimento dei crediti maturati o dei titoli acquisiti nei percorsi formativi
svolti nelle Università o negli istituti di istruzione superiore di stati esteri ai fini dell’ammissione ad
un corso di studio dell’Ateneo di Verona, sono di competenza delle strutture didattiche (cfr. §0).
3.2
Riconoscimento di titoli accademici esteri
1) I termini di presentazione delle domande di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero,
vengono stabiliti annualmente dagli Organi Accademici. In presenza di accordi bilaterali che
stabiliscono l’equipollenza tra titoli, la relativa domanda è accolta dall’Ateneo di Verona in ogni
periodo dell’anno. Effettuati i relativi controlli amministrativi sulla documentazione presentata, la
relativa equipollenza viene sancita con Decreto del Rettore. Nel caso in cui gli accordi bilaterali non
prevedano l’equipollenza diretta, ma prevedano il sostenimento di determinati esami, salvo diversa
indicazione degli accordi stessi, la struttura didattica competente stabilirà quali esami devono essere
sostenuti.
2) In assenza di accordi bilaterali sull’equipollenza tra titoli, sulla richiesta di riconoscimento delibera
la struttura didattica competente. La richiesta di equipollenza può concludersi con un riconoscimento
totale e rilascio del titolo italiano corrispondente; in caso contrario si procederà ad un
riconoscimento parziale della carriera svolta con la possibilità di ottenere l’iscrizione ad un
determinato anno di corso di studio italiano in base al numero dei crediti riconosciuti (abbreviazione
di corso).
3) Al fine di ottenere il riconoscimento di un titolo accademico straniero occorre presentare ai
competenti uffici:
a) domanda di riconoscimento del titolo accademico estero diretta al Rettore, da redigersi in
italiano, nella quale devono essere specificati sia il titolo di studio straniero (in lingua originale)
sia il corrispondente titolo accademico dell’Università degli studi di Verona con il quale si
intende avere il riconoscimento;
b) titolo finale degli studi secondari in originale, con relativa legalizzazione, traduzione ufficiale e
dichiarazione di valore a cura della Rappresentanza Diplomatica o Consolare Italiana
competente per territorio;
c) titolo accademico estero in originale, con relativa legalizzazione, traduzione ufficiale e
dichiarazione di valore a cura della Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana
competente per territorio;
d) certificato in originale con il dettaglio dei corsi seguiti e degli esami sostenuti all’estero per
conseguire il titolo accademico estero, tradotto ufficialmente in lingua italiana e legalizzato;
e) programmi degli esami sostenuti in originale, con relativa traduzione ufficiale in lingua italiana.
4) Per i corsi di studio ad accesso programmato l’esito della domanda di riconoscimento è subordinato
al superamento del test di accesso al corso di studio indicato, salvo diversamente previsto
annualmente nei bandi. Di conseguenza, eccetto che nel caso di accordi bilaterali di equipollenza tra
titoli, lo studente che supera il test di ammissione a seguito della valutazione della struttura didattica
competente potrà iscriversi ad un anno di corso successivo al primo, ovvero ottenere il
corrispondente titolo italiano.
3.3
Traduzione dei documenti e dichiarazione di valore
1) Tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzioni ufficiali
in lingua italiana. La traduzione può essere eseguita dai traduttori locali e in questo caso deve essere
confermata dalla Rappresentanza italiana, oppure può essere effettuata in Italia dal Tribunale di
zona, dai traduttori ufficiali o giurati o dalle Rappresentanze diplomatiche operanti in Italia del Paese
dove è stato rilasciato il titolo.
2) Per quanto attiene invece alla legalizzazione e alla dichiarazione di valore, lo studente dovrà
rivolgersi all'Autorità consolare competente per territorio.
Titolo 4
4.1
Modificazioni della carriera dello studente
Passaggio interno di corso di studio
1) Lo studente che intende passare ad altro corso di studio dell'Ateneo deve presentare domanda di
passaggio al Rettore entro i termini stabiliti annualmente dagli Organi Accademici.
2) Lo studente è contestualmente tenuto al versamento della prima rata di tasse e contributi, qualora
non sia stata già versata e a regolarizzare eventuali posizioni debitorie riferite ad anni accademici
precedenti.
3) Il Rettore, può, in via del tutto eccezionale, accordare il passaggio richiesto per corsi a libero accesso
oltre i termini stabiliti.
4) Lo studente che effettua un passaggio al primo anno di un corso di laurea è soggetto
all’accertamento dei saperi minimi.
5) Lo studente che effettua il passaggio ad un corso di laurea magistrale è soggetto alla verifica dei
requisiti curriculari, come previsto dall’art. 18, comma 5, lett. a) e b) del Regolamento didattico di
Ateneo; il passaggio verrà effettuato solo dopo il superamento della prova di verifica.
6) Per ottenere il passaggio ad un corso di studio per il quale è previsto il numero programmato, lo
studente deve sostenere il test di ammissione e risultare vincitore per uno dei posti messi a concorso.
La struttura didattica competente può prevedere dei casi di ammissione diretta, senza sostenimento
della prova di ammissione, per gli studenti provenienti da corsi affini. L’indicazione di tali corsi
deve avvenire nel bando di concorso.
7) Lo studente può essere iscritto ad anni successivi al primo, previa delibera della Struttura Didattica
competente, che procede alla convalida degli esami superati prima della domanda di passaggio, degli
insegnamenti frequentati e dei crediti acquisiti, individuando l'anno di iscrizione e l'ulteriore
svolgimento della carriera universitaria.
4.2
Opzione da ordinamenti didattici previgenti ai nuovi ordinamenti
1) Gli studenti iscritti a corsi di studio del vecchio ordinamento possono optare per i corsi di studio del
nuovo ordinamento aventi la medesima denominazione, ovvero derivanti da trasformazione di corsi
esistenti con diversa denominazione, con le modalità ed entro i termini stabilite dagli Organi
Accademici.
2) Salvo diversamente previsto dal Regolamento didattico del corso di studio, la Struttura Didattica
competente delibera sulla convalida della carriera precedentemente svolta, individuando l'anno di
iscrizione sulla base del riconoscimento dei crediti maturati dallo studente come segue.
a) Corsi di laurea:
 fino a 29 crediti iscrizione al primo anno;
 fino a 89 crediti iscrizione al secondo anno;
 oltre 89 crediti iscrizione al terzo anno.
b) Corsi di laurea magistrale:
 fino a 29 crediti iscrizione al primo anno.
c) Corsi di laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni:
 fino a 29 crediti iscrizione al primo anno;
 fino a 89 crediti iscrizione al secondo anno;
 fino a 149 crediti iscrizione al terzo anno;
 fino a 209 crediti iscrizione al quarto anno;
 oltre 209 crediti iscrizione al quinto anno.
d) Corsi di laurea magistrale a ciclo unico di 6 anni:
 fino a 29 crediti iscrizione al primo anno;
 fino a 89 crediti iscrizione al secondo anno;
 fino a 149 crediti iscrizione al terzo anno;
 fino a 209 crediti iscrizione al quarto anno;
 fino a 269 crediti iscrizione al quinto anno
 oltre 269 crediti iscrizione al sesto anno.
4.3
Ripresa degli studi dopo un periodo di interruzione
1) Lo studente che non abbia rinnovato l'iscrizione per almeno un anno accademico, qualora intenda
proseguire gli studi, deve presentare apposita domanda di ricongiunzione della carriera ed è tenuto a
versare, per ogni anno di interruzione, una tassa di ricognizione nella misura stabilita annualmente
dal Consiglio di Amministrazione, oltre alla prima rata di tasse e contributi dell'anno accademico in
cui decide di riprendere gli studi.
2) Il versamento della tassa di ricognizione per gli anni accademici di interruzione è dovuto per le
domande prodotte entro il termine di scadenza del pagamento della prima rata di tasse e contributi
dell’anno accademico in cui lo studente decide di riprendere gli studi. I termini di scadenza sono
stabiliti annualmente dagli Organi Accademici.
3) Il Rettore può, in via del tutto eccezionale, accogliere richieste di ripresa degli studi oltre i termini
stabiliti.
4) Agli studenti che interrompono la carriera per iscriversi a corsi di studio all’estero, al di fuori di
progetti e di convenzioni di collaborazione internazionale universitaria o ad Istituti di formazione
militare italiani, si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo.
5) Negli anni di interruzione gli studenti non potranno compiere alcun atto di carriera relativamente al
corso interrotto.
4.4
Sospensione degli studi
1) Uno studente, già iscritto ad un corso di studio dell’Ateneo di Verona, che risulti, nel contempo,
vincitore di una selezione per l'ammissione ad un corso di dottorato di ricerca, di una scuola di
specializzazione o di un master universitario, potrà iscriversi a questi ultimi sospendendo gli studi
della laurea o laurea magistrale fino al conseguimento del titolo del master o del dottorato o della
specializzazione, e poi riprendere gli studi interrotti al fine di conseguire anche il titolo lasciato
momentaneamente in sospeso.
2) In ogni caso, alla ripresa degli studi sospesi, si dovrà versare un importo forfettario per ogni anno
accademico in cui il corso è stato interrotto nella misura stabilita per il caso di ricongiunzione di
carriera, di cui di al punto 4.3. Nel caso in cui lo studente abbia versato la prima rata di tasse e
contributi e poi chieda la sospensione della carriera, tale prima rata verrà computata come contributo
di interruzione per il primo anno accademico, mentre sarà dovuto l’importo sopra indicato per gli
altri anni.
3) Tali contributi sono dovuti per interruzioni superiori ai sei mesi. Per interruzioni di durata inferiore è
sempre dovuta la contribuzione intera prevista per l’anno accademico, salvo l’applicazione di quanto
previsto al punto 4.3.
4) Per essere ammesso alla sospensione è necessario presentare un'apposita domanda, nella quale verrà
indicato, oltre ai propri dati anagrafici, il corso a cui ci si iscriverà, il corso che si intende sospendere
e la durata della sospensione.
5) Oltre ai casi previsti al comma 1 del presente articolo, la sospensione degli studi può, inoltre, essere
richiesta, per almeno un anno accademico, per uno dei seguenti motivi: frequenza di studi all’estero,
gravi e prolungate infermità debitamente certificate, nascita di un figlio. La sospensione non può
essere richiesta in corso d’anno.
4.5
Trasferimento da altro Ateneo
1) Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività didattica, il foglio di congedo dello studente
proveniente da altro Ateneo deve pervenire entro il termine stabilito annualmente dagli Organi
accademici.
2) Lo studente è tenuto a regolarizzare l'iscrizione entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione
da parte dell’Amministrazione Universitaria; qualora ciò non avvenga il foglio di congedo è
restituito d'ufficio all'Università di provenienza.
3) Ricevuto il foglio di congedo e, se richiesti, i programmi degli insegnamenti frequentati e gli
eventuali crediti acquisiti, la struttura didattica competente delibera, entro 45 giorni dal ricevimento
della documentazione, sulla convalida della carriera precedentemente svolta, individuando l'anno di
iscrizione e l'ulteriore svolgimento della carriera stessa.
4) Lo studente che effettua un passaggio al primo anno di un corso di laurea è soggetto
all’accertamento dei “saperi minimi”.
5) Lo studente che effettua il trasferimento ad un corso di laurea magistrale è soggetto alla verifica dei
requisiti curriculari, come previsto dall’art. 18, comma 5, lett. a) e b) del Regolamento didattico di
Ateneo. In questo caso il trasferimento si effettua solo dopo il superamento della prova di verifica.
6) Per ottenere il trasferimento ad un corso di studio per il quale è previsto il numero programmato, lo
studente deve sostenere la prova di ammissione e risultare vincitore per uno dei posti messi a
concorso. La struttura didattica competente può prevedere dei casi si ammissione diretta, senza
sostenimento della prova di ammissione, per gli studenti provenienti da corsi affini. L’indicazione di
tali corsi deve avvenire nel bando di concorso.
7) Gli studenti iscritti presso altri Atenei a corsi di laurea il cui accesso è programmato a livello
nazionale o locale, possono richiedere il passaggio al medesimo corso di laurea nel limite dei posti
disponibili ai vari anni di corso e secondo le modalità stabilite dalle strutture didattiche competenti.
8) Gli studenti che si trasferiscono da corsi di laurea del vecchio ordinamento possono chiedere
l’iscrizione unicamente a corsi attivati secondo il nuovo ordinamento.
4.6
Trasferimento ad altro Ateneo
1) Lo studente regolarmente iscritto può trasferirsi ad altro Ateneo, presentando domanda al Rettore
entro i termini stabiliti annualmente dagli Organi Accademici.
2) Lo studente che presenta domanda di trasferimento entro il termine ordinario per l'immatricolazione
ai corsi di studio dell'Ateneo non è tenuto al pagamento della prima rata di tasse per l'anno
accademico successivo; qualora questi abbia già versato la prima rata del nuovo anno accademico,
potrà usufruire di un rimborso parziale delle tasse nelle modalità stabilite dagli Organi Accademici.
3) Il foglio di congedo contenente la copia della carriera scolastica dello studente trasferito è trasmesso
all'Ateneo di destinazione.
4) Nel caso lo studente trasferito ritorni presso l'Università di Verona senza aver compiuto alcun atto di
carriera scolastica è reintegrato nell'ultima posizione acquisita prima del trasferimento.
4.7
Rinuncia agli studi
1) Lo studente che intenda ritirarsi dagli studi deve presentare apposita domanda in bollo, indirizzata al
Rettore; la domanda di rinuncia agli studi è irrevocabile e incondizionata. Lo studente che rinuncia
non è tenuto a regolarizzare eventuali posizioni debitorie pregresse.
4.8
Decadenza dalla carriera e obsolescenza dei crediti acquisiti
1) Gli studenti che non abbiano rinnovato l’iscrizione al corso di studio per otto anni accademici
consecutivi, ovvero coloro i quali, pur avendo regolarmente rinnovato l’iscrizione al corso di studio
in qualità di studente fuori corso, non abbiano superato esami di profitto, decadono dalla condizione
di studente.
2) Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo a qualsiasi corso di studio senza alcun obbligo di
pagamento di tasse arretrate. Lo stesso ha quindi la facoltà di richiedere che i CFU già acquisiti siano
valutati ai fini di un possibile riconoscimento parziale o completo.
3) I Consigli di Facoltà verificano la carriera pregressa dello studente decaduto che intenda iscriversi ex
novo ad un corso di studio;.
4) Lo studente è tenuto a versare un contributo fisso, pari alla tassa minima di iscrizione stabilito
annualmente, per l’attività istruttoria svolta dalla struttura didattica oltre al versamento delle tasse e
dei contributi per l’anno a cui si iscrive.
5) La decadenza non colpisce coloro che abbiano superato tutti gli esami di profitto e siano in debito
unicamente della prova finale.
6) Il decorso del termine per la decadenza si interrompe qualora lo studente ottenga il passaggio ad
altro corso di laurea o di laurea magistrale prima di essere incorso nella decadenza.
7) I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere forme di verifica periodica dei CFU
acquisiti dagli studenti, al fine di determinarne l’eventuale obsolescenza.
4.9
Iscrizione condizionata ai corsi di laurea e di laurea magistrale
1) Entro i termini annualmente stabiliti dagli Organi Accademici lo studente può iscriversi ai corsi di
laurea magistrale, anche in mancanza del titolo di laurea, purché, al momento dell’immatricolazione,
sia in possesso dei requisiti curriculari ed abbia conseguito almeno 150 CFU relativi al corso di
ultima iscrizione.
2) Il titolo di laurea deve essere comunque conseguito entro la sessione straordinaria dell’anno
accademico precedente. In caso contrario lo studente decade a tutti gli effetti dall’iscrizione alla
laurea magistrale.
3) Lo studente non può acquisire crediti formativi universitari del corso di laurea magistrale finché non
abbia conseguito il titolo di laurea, pur avendo sempre la possibilità di verbalizzare attività didattiche
fuori piano (cfr. art.0, comma 1, lettera l)
4) L’iscrizione condizionata è consentita anche per i corsi di laurea e di laurea magistrale, a numero
programmato. In tali casi l’iscrizione condizionata è ammessa purché lo studente sia in difetto del
solo esame finale di laurea al momento dell’immatricolazione e consegua il relativo titolo entro la
sessione straordinaria dell’anno accademico precedente.
Titolo 5
5.1
Conclusione degli studi
Domanda di laurea/di ammissione alla prova finale
1) Al termine del proprio percorso di studio lo studente, per poter conseguire il titolo finale, deve
presentare domanda di ammissione alla prova finale indirizzata al Rettore.
2) La domanda va presentata entro i termini e secondo le modalità previste annualmente dagli Organi
Accademici.
3) Lo studente è tenuto a consegnare agli uffici competenti una copia in formato elettronico
dell’elaborato finale e il frontespizio in formato cartaceo firmato dal relatore, nonché, limitatamente
ai corsi di studio per cui essa è richiesta, la ricevuta della compilazione del questionario Almalaurea.
5.2
Calcolo della media degli esami di profitto
1) La media degli esami per l'ammissione alla prova finale è determinata secondo le disposizioni
specifiche previste dalle Facoltà nei propri regolamenti didattici.
2) Per il calcolo della media vengono presi in considerazione solo gli esami a cui è stato attribuito un
voto in trentesimi.
Titolo 6
6.1
Titoli rilasciati dall’Ateneo
Rilascio dei titoli accademici
1) Il titolo finale è rilasciato dall’Università degli studi di Verona secondo la legislazione vigente.
2) Nel diploma, attestante il conseguimento del titolo, sono riportati i nominativi e le firme, anche
riprodotte in forma tipografica o elettronica, del Rettore, del Preside della Facoltà e del Direttore del
Master, del Direttore Amministrativo, la data di conseguimento del titolo, la denominazione del
titolo conseguito e la classe se prevista.
3) Nei titoli accademici non è indicata la votazione finale, né altri dati della carriera universitaria, ma si
fa menzione della lode, qualora questa sia stata concessa.
4) Del diploma originale viene conservata copia, che può essere anche in formato elettronico compresa
la firma dei soggetti di cui al comma 2, agli atti delle Segreterie studenti.
5) Nel caso di smarrimento o distruzione del diploma, l’interessato presenta al Rettore domanda di
rilascio di un secondo originale. La domanda è corredata dai documenti comprovanti lo smarrimento
o la distruzione del diploma o dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa allo smarrimento
o alla distruzione. Alla domanda è allegata la ricevuta del versamento dovuto per il rilascio del
secondo originale. A questo si aggiunge la dichiarazione attestante che il titolo riproduce il diploma
smarrito o distrutto.
6.2
Diploma supplement
1) L’Università di Verona rilascia ai propri laureati un apposito certificato denominato Diploma
Supplement. Si tratta di un certificato bilingue (italiano-inglese) elaborato secondo il modello
europeo, riportante i dati relativi sia alla carriera dello studente che all’intero corso di studio. Il
certificato riporta: gli esami sostenuti, il titolo della tesi di laurea, il voto finale, le tabelle ECTS
della coorte di studenti a cui lo studente appartiene, gli obiettivi formativi del corso, gli sbocchi
occupazionali.
2) Il Diploma Supplement si rilascia esclusivamente ai laureati secondo gli ordinamenti 509/99 e
270/04 sia delle lauree triennali che delle lauree specialistiche/magistrali e magistrali a ciclo unico.
6.3
Laurea alla memoria e attestato di studi alla memoria
1) La laurea alla memoria viene conferita dal Senato Accademico su proposta della Facoltà a studenti
che, avendo completato tutte le attività formative previste dal piano degli studi, siano deceduti prima
di sostenere la prova finale.
2) Agli studenti che siano deceduti prima del completamento delle attività previste dal piano degli
studi, il Senato Accademico, su proposta della Facoltà, può conferire un attestato alla memoria degli
studi compiuti.
Titolo 7
7.1
Diritti e doveri dello studente
Informazione, certificazioni e partecipazione ai procedimenti amministrativi
1) L'Ateneo assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni relative alle
carriere degli studenti, promuovendo al contempo la partecipazione degli studenti ai procedimenti
riguardanti la loro carriera.
2) Lo studente ha diritto ad ottenere la certificazione del suo status e dei crediti acquisiti. Tutti i
documenti e gli atti concernenti la carriera universitaria dello studente sono conservati
dall’Amministrazione Universitaria su supporti cartacei e/o in archivi elettronici. L'archiviazione
elettronica può sostituire a tutti gli effetti l'archiviazione cartacea.
3) Le certificazioni ufficiali relative alle carriere degli studenti sono rilasciate unicamente dai
competenti uffici dell’Amministrazione.
7.2
Deontologia studentesca
1) Gli studenti devono osservare comportamenti improntati alla responsabilità, ovvero rispettosi della
dignità propria e altrui nonché del decoro dei luoghi nei quali si svolge l’insegnamento e la ricerca.
2) Gli studenti che, con dolo o colpa grave, danneggiano i beni dell’Università sono tenuti al relativo
risarcimento dei danni.
3) La violazione dei doveri di comportamento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo comporta
responsabilità disciplinare.
7.3
Provvedimenti disciplinari
1) La giurisdizione disciplinare nei confronti degli studenti spetta al Rettore, al Senato Accademico e ai
Consigli di Facoltà, secondo i rispettivi ambiti di competenza.
2) L’azione disciplinare è esercitata secondo i principi del giusto procedimento.
3) I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salvo ogni diversa previsione legislativa,
sono i seguenti:
a) ammonizione,
b) interdizione temporanea da una o più attività formative,
c) esclusione dalle verifiche di profitto per uno o più mesi,
d) sospensione temporanea dall’Università.
4) Il provvedimento di cui alla lettera a) è comminato dal Rettore, sentito lo studente a sua difesa.
5) I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono comminati dal Consiglio di Facoltà, in seguito a
relazione del Rettore.
6) Il provvedimento di cui alla lettera d) è comminato dal Senato Accademico in seguito a relazione del
Rettore.
7) Le sanzioni disciplinari sono proporzionate alla gravità e reiterazione dei fatti.
8) Nella valutazione dei fatti sanzionabili l’organo deliberante deve tenere conto dell’elemento
soggettivo del dolo o della colpa grave nonché le circostanze dei fatti stessi.
9) I provvedimenti disciplinari hanno carattere definitivo e sono impugnabili in sede giurisdizionale
amministrativa nei termini previsti dalla legge.
10) I provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera scolastica dello studente e
conseguentemente nel foglio di congedo in corso di trasferimento.
7.4
Procedimento disciplinare
1) Il procedimento disciplinare, ad eccezione dell’ipotesi per cui è irrogabile la sanzione
dell’ammonizione, ha inizio con la contestazione scritta degli addebiti, effettuata dal responsabile del
procedimento istruttorio, da notificare mediante raccomandata con avviso di ricevimento presso il
luogo di residenza o il domicilio eletto dello studente.
2) La contestazione deve essere notificata non oltre 30 giorni dalla notizia dei fatti ritenuti lesivi della
dignità e dell’onore dell’Istituzione Universitaria e deve contenere la loro descrizione, l’indicazione
del responsabile del procedimento.
3) Entro cinque giorni dalla notifica della contestazione, lo studente o il difensore su espressa delega
può prendere visione e chiedere copia degli atti contenuti nel fascicolo istruttorio.
4) Entro dieci giorni dalla notifica della contestazione lo studente, direttamente o tramite un difensore
delegato, può presentare scritti o memorie difensive.
5) Lo studente, personalmente o tramite un difensore, può chiedere di essere udito dall’organo
accademico competente a decidere sul procedimento.
6) Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla contestazione dell’addebito,
decorsi i quali senza una decisione dell’Organo competente il procedimento si estingue.
7.5
Attività di formazione autogestite, contributi per attività culturali, sportive e ricreative
1) L’Università promuove iniziative ed attività culturali, sportive e ricreative e sostiene le attività
formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del
tempo libero.
2) In attuazione di tali finalità il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente, sulla base delle
disponibilità di bilancio, l’entità della spesa da destinare al finanziamento delle Associazioni /
Cooperative / Gruppi studenteschi universitari per la realizzazione di iniziative ed attività culturali,
sportive e ricreative.
3) Le ulteriori disposizioni in materia sono disciplinate da apposito regolamento di Ateneo.
7.6
Conoscenza e informazione
1) Tutte le informazioni didattiche e amministrative riguardanti gli studenti dell'Ateneo sono reperibili
su documenti che vengono pubblicati in formato cartaceo o sul sito web con cadenza annuale e
distribuiti agli studenti: la “Guida dello studente”, specifica per ogni Facoltà, il presente
“Regolamento di Ateneo per gli Studenti”, il “Regolamento Didattico di Ateneo”.
2) Lo studente è tenuto a conoscere il presente Regolamento e gli altri sopra menzionati.
3) Il sito web dell'Ateneo e le bacheche ufficiali delle Strutture costituiscono strumenti ufficiali di
comunicazione per gli avvisi che vengono dati in corso d'anno. Lo studente è tenuto a consultarle
regolarmente.
4) Ogni studente ha a disposizione una casella di posta elettronica istituzionale sulla quale possono
essere recapitati avvisi relativi alla sua attività didattica e alle attività dell’Ateneo.
Titolo 8
8.1
Norme comuni, transitorie e finali
Norme comuni
1) Sulle istanze concernenti la carriera scolastica degli studenti è ammesso il ricorso al Rettore. I
provvedimenti rettorali sono definitivi.
2) Al fine di favorire l’inserimento in attività lavorative, possono essere consegnati ad enti, aziende
pubbliche e private e studi professionali elenchi di studenti e laureati, previo consenso degli
interessati.
3) L’Università può chiedere agli studenti la compilazione di questionari, oltre a quelli previsti dalla
normativa vigente, al fine di disporre degli elementi necessari per la valutazione dell’attività
formativa e dell’efficienza ed efficacia delle attività delle strutture. I dati raccolti vengono trattati nel
pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di privacy.
8.2
Efficacia e modifiche
1) Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2008. Per tutto quanto non esplicitamente
disciplinato all’interno del presente regolamento, si farà riferimento alla normativa in materia.
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