UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA Direzione Studenti REGOLAMENTO di ATENEO per gli STUDENTI Titolo 1 1.1 1.2 1.3 Titolo 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.9.1 2.9.2 2.9.3 2.10 2.11 2.11.1 2.11.2 2.11.3 2.11.4 2.11.5 2.11.6 2.11.7 2.11.8 2.11.9 2.12 2.13 2.13.1 2.13.2 Titolo 3 3.1 3.2 3.3 Titolo 4 4.1 4.2 Norme Generali Definizioni Ambito di Applicazione Manifesto degli Studi Carriera dello studente Immatricolazione Accesso ai corsi di studio Corsi ad accesso programmato Corsi di laurea e corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero Corsi di laurea magistrale ad accesso libero Tessera di riconoscimento Casella di posta elettronica istituzionale Immatricolazione a seguito di ritiro o decadenza Iscrizione ad anni successivi al primo Iscrizione ai corsi singoli Tasse e contributi Diritto allo studio Borse di Studio, Esoneri, Riduzioni Collaborazioni studenti 150 ore Attività di tutorato, didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero di cui alla legge n. 170/2003) Accertamento della frequenza Esami e attività formative Iscrizione agli esami Prova verbalizzata e prova non verbalizzata Apertura e chiusura delle liste di iscrizione all’esame Date degli esami Modifica delle date degli esami Calendarizzazione dell’esame Ritiro dagli esami e verbalizzazione Riconoscimento di esame e integrazioni Libretto elettronico Piano di studio e scelta del curriculum Studenti part-time Passaggio da uno stato all’altro Applicazione delle norme sul diritto allo studio per lo studente part-time Studenti e titoli di studio internazionali Immatricolazioni di cittadini comunitari, non comunitari equiparati e non comunitari residenti all’estero Riconoscimento di titoli accademici esteri Traduzione dei documenti e dichiarazione di valore Modificazioni della carriera dello studente Passaggio interno di corso di studio Opzioni da ordinamenti didattici previgenti ai nuovi ordinamenti 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 Titolo 5 5.1 5.2 Titolo 6 6.1 6.2 6.3 Titolo 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 Titolo 8 8.1 8.2 Ripresa degli studi dopo un periodo di interruzione Sospensione degli studi Trasferimento da altro Ateneo Trasferimento ad altro Ateneo Rinuncia agli studi Decadenza dalla carriera e obsolescenza dei crediti acquisiti Iscrizione condizionata ai corsi di laurea e di laurea magistrale Conclusione degli studi Domanda di laurea Calcolo della media degli esami di profitto Titoli rilasciati dall’Ateneo Rilascio dei titoli accademici Diploma supplement Laurea alla memoria e attestato di studi alla memoria Diritti e doveri dello studente Informazione, certificazione e partecipazione ai procedimenti amministrativi Deontologia studentesca Provvedimenti disciplinari Procedimento disciplinare Attività di formazione autogestite, contributi per attività culturali, sportive e ricreative Conoscenza e informazioni Norme comuni, transitorie e finali Norme comuni Efficacia e modifiche Titolo INorme generali 1.1 Definizioni 1) Ai fini del presente Regolamento s’intende: a) per “corsi di studio”: i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, come individuati nell’art. 1 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; b) per “titoli di studio”: la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio; c) per “nuovo ordinamento”: ogni corso di studio definito dal D.M. 270/04; d) per “vecchio ordinamento”: ogni corso di studio definito secondo normative antecedenti al D.M. 270/04; e) per “saperi minimi”: le conoscenze minime ritenute necessarie per riuscire a frequentare proficuamente il primo anno di un corso di laurea; f) per “requisiti curriculari”: l’insieme di tutte le conoscenze e abilità acquisite e certificate tramite crediti formativi universitari, richieste per l’accesso ad un corso di laurea magistrale; g) per “carriera”: l’insieme degli atti e delle attività formative preordinati al conseguimento del titolo accademico, compiuti dallo studente; h) per “preimmatricolazione”: l’atto con il quale un cittadino comunitario o non comunitario comunica la propria intenzione di immatricolarsi, attraverso le procedure predisposte annualmente sul sito web dell’Ateneo, e viene ammesso a sostenere le relative prove di ammissione; i) per “immatricolazione”: l’atto amministrativo con il quale un cittadino comunitario o non comunitario viene ammesso ad un corso di studio. All’atto dell’immatricolazione allo studente viene assegnato un numero di matricola; j) per “iscrizione”: l’atto amministrativo con il quale uno studente, già immatricolato o iscritto all’Università degli Studi di Verona per un anno accademico, è ammesso all’anno accademico successivo. L’iscrizione è valida per un anno accademico; k) per “piano degli studi”: il percorso formativo che lo studente deve seguire per il conseguimento di un titolo di studio; l) per “attività formativa fuori piano”: una attività formativa non compresa nel piano degli studi dello studente e non necessaria per il conseguimento del titolo di studio; m) per “Manifesto degli Studi”: il complesso dei documenti con i quali l’Università degli Studi di Verona rende nota annualmente l’offerta didattica per il successivo anno accademico. n) per studente“a tempo parziale” (o part-time), lo studente che, non avendo la piena disponibilità del proprio tempo, nel caso in cui il corso di studio prescelto lo preveda, concorda con la propria struttura didattica un percorso formativo che presume l’acquisizione annuale di un numero di crediti inferiore a quello previsto per gli studenti a tempo pieno, senza per questo incorrere nello stato di “fuori corso”. 1.2 Ambito di applicazione 1) Il presente Regolamento contiene le norme organizzative, amministrative e disciplinari alla cui osservanza sono tenuti tutti gli studenti iscritti a uno qualsiasi dei corsi di studio dell'Ateneo. 2) Sono fatte salve le specifiche disposizioni assunte dagli Organi accademici con apposite regolamentazioni per gli iscritti alle Scuole di Specializzazione, ai corsi di Dottorato di ricerca, ai Master universitari, ai corsi singoli e ai corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente. 1.3 Manifesto degli studi 1) L’Università ogni anno entro il 30 giugno pubblica il Manifesto generale degli studi, recante i corsi di studio attivati, le condizioni e le modalità per l’accesso a tali corsi, i termini di scadenza dei versamenti delle tasse e dei contributi dovuti, unitamente alla documentazione richiesta, nonché ogni altra indicazione circa gli adempimenti necessari all’immatricolazione ai corsi di studio attivati. Il manifesto contiene, inoltre, le indicazioni necessarie per il rinnovo delle iscrizioni, l’importo delle tasse e le modalità per la determinazione della misura dei contributi dovuti e l’erogazione dei benefici (Cfr. art. 16 RDA). 2) Ogni Facoltà entro il 15 luglio predispone e pubblica sul sito web di Facoltà il manifesto annuale degli studi relativo al successivo anno accademico (manifesto annuale di Facoltà). 3) Il manifesto annuale di Facoltà porta a conoscenza degli studenti le disposizioni contenute nei regolamenti didattici dei corsi di studio, i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio; le modalità di accesso ai corsi di studio che rientrano nella disciplina prevista dalla legge 2 agosto 1999, n. 264; i piani di studio ufficiali dei corsi di studio con i relativi insegnamenti e i nominativi dei docenti incaricati, ove disponibili; le indicazioni di eventuali propedeuticità; le disposizioni relative alle iscrizioni e alle frequenze ai corsi; i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali. 4) Modifiche al manifesto annuale possono essere deliberate soltanto per motivi eccezionali, con le stesse procedure previste per l’approvazione. Titolo 2 2.1 Carriera dello studente Immatricolazione 1) Per immatricolarsi ai corsi di studio dell’Ateneo occorre presentare domanda, indirizzata al Rettore, entro i termini stabiliti annualmente dal Senato Accademico per i corsi a libero accesso o nel periodo indicato nel bando di concorso per quelli a numero programmato. La presentazione della domanda avviene esclusivamente attraverso le procedure predisposte annualmente sul sito web dell’Ateneo. 2) La domanda deve contenere: a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale dello studente; b) l’indicazione del corso di studio per il quale si chiede l’immatricolazione e ove previsto del curriculum prescelto; 3) 4) 5) 6) 7) 2.2 c) titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data di conseguimento e votazione, dell’Istituto Superiore e/o dell’Università dove si è conseguito il titolo di studio. Alla domanda devono essere allegati: a) ricevuta del pagamento della prima rata di tasse e contributi; b) fotografie formato tessera, nel numero specificato nella domanda; c) eventuali ulteriori documenti richiesti per l’ammissione ai singoli corsi di studio specificati nel Manifesto Generale degli studi e nei Regolamenti Didattici delle Strutture Didattiche. L’immatricolazione si perfeziona con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti. Lo studente è in ogni caso tenuto agli ulteriori adempimenti richiesti dall’Ateneo e/o dalla normativa al tempo vigente. All’atto dell’immatricolazione, lo studente può richiedere il riconoscimento di crediti per il possesso di competenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre competenze ed abilità maturate in attività formative generalmente di livello post-secondario e alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso anche l’Ateneo stesso. A tal fine avanza apposita istanza alla Struttura Didattica competente che delibera in merito al riconoscimento delle attività sopra indicate. Particolari disposizioni agevolano l’immatricolazione di studenti in situazione di handicap. Accesso ai corsi di studio 2.2.1 Corsi ad accesso programmato 1) Per l’immatricolazione ai corsi di studio ad accesso programmato è richiesto il superamento di una prova di ammissione; per tali corsi l’interessato dovrà preventivamente effettuare la preimmatricolazione e versare il relativo contributo di ammissione, secondo le modalità indicate nel bando di ammissione. 2) La preimmatricolazione avviene esclusivamente attraverso le procedure web che annualmente sono disponibili sul sito web di Ateneo. Essa si intende perfezionata con il pagamento del contributo richiesto e nei termini stabiliti dai bandi di ammissione. 3) Le graduatorie devono essere pubblicate entro 15 giorni dalla data di svolgimento del test. 4) Al termine delle prove di ammissione, i candidati inseriti utilmente in graduatoria sono tenuti a immatricolarsi secondo le modalità e le tempistiche indicate nei bandi di ammissione. 5) Per i corsi di studio ad accesso programmato, la prova di ammissione potrà essere utilizzata, in parte o in tutto, anche per la valutazione dei saperi minimi. 2.2.2. Corsi di laurea e corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero 1) Dopo l’immatricolazione ai corsi di laurea ad accesso libero è prevista una prova di accertamento del possesso dei “saperi minimi”. 2) Il possesso dei saperi minimi può essere posto dalle Facoltà come condizione propedeutica per l’iscrizione a determinati esami del primo anno; queste eventuali propedeuticità devono essere specificate nel Regolamento del corso di studio. 3) È necessario superare positivamente la prova di accertamento dei ‘saperi minimi’ per potersi iscrivere al secondo anno del corso di laurea. 4) Per gli studenti che nella prova di accertamento del possesso dei saperi minimi hanno evidenziato lacune, sono previsti, nei mesi successivi al periodo di immatricolazione, corsi di recupero e ulteriori prove di accertamento. 2.2.3 Corsi di laurea magistrale ad accesso libero 1) Per l’immatricolazione ai corsi di laurea magistrale ad accesso libero, è prevista la valutazione dei requisiti curriculari ed una eventuale prova di accertamento dell’adeguatezza della preparazione personale. L’interessato dovrà effettuare la preimmatricolazione per i corsi di laurea magistrale ad accesso libero per essere ammesso alla valutazione e alle prove di accertamento. 2) Al termine delle prove di valutazione e accertamento, i candidati ritenuti idonei sono tenuti a immatricolarsi secondo le modalità e le tempistiche indicate negli avvisi di ammissione. 2.3 Tessera di riconoscimento 1) All’atto dell’immatricolazione l’Università rilascia agli studenti una tessera di riconoscimento. La tessera riporta: nome, cognome, foto dello studente, luogo e data di nascita, numero di matricola, data di immatricolazione e corso di studio cui lo studente è iscritto. 2) La tessera vale come documento di riconoscimento che lo studente dovrà presentare ogniqualvolta gliene sia fatta richiesta da parte di docenti o degli uffici dell’amministrazione universitaria. 2.4 Casella di posta elettronica istituzionale 1) Ad ogni studente, con l’attribuzione della matricola, verrà assegnata una casella di posta elettronica istituzionale. 2) La casella di posta elettronica istituzionale è uno strumento di comunicazione tra gli studenti e l’Università. Per ragioni di riservatezza dei dati, lo studente che intende comunicare per posta elettronica con l’Ateneo dovrà farlo esclusivamente mediante l’account istituzionale. L’accesso alla casella di posta elettronica istituzionale avviene dall’apposito indirizzo web presente sul sito di Ateneo, tramite nome utente, corrispondente al numero di matricola, e password. 3) Gli studenti hanno il dovere di controllare la propria casella di posta elettronica con periodicità; all’indirizzo istituzionale vengono, infatti, inviate le comunicazioni riguardanti gli appelli d’esame (conferme di avvenuta iscrizione, annullamenti o spostamenti di appelli, avvenuta verbalizzazione, ecc.), la carriera dello studente, le informazioni generali riguardanti la didattica, l’orientamento, gli eventi e i benefici del diritto allo studio. 2.5 Immatricolazione a seguito di ritiro o decadenza 1) Gli studenti che hanno interrotto una precedente carriera presso l’Ateneo di Verona o altri Atenei, a seguito di ritiro o decadenza, possono presentare alla competente struttura didattica, richiesta di valutazione del proprio curriculum pregresso per un'eventuale iscrizione ad un corso di laurea triennale o magistrale. 2) I Consigli di Facoltà affidano ad una loro Commissione Permanente, eventualmente specifica per ogni corso di studio, la verifica istruttoria della carriera pregressa dello studente, che intende iscriversi ex novo ad un corso di studi; lo stesso ha quindi la facoltà di richiedere che i CFU già acquisiti siano valutati ai fini di un possibile riconoscimento parziale o completo. 3) La richiesta va presentata al Rettore, nei termini e con le modalità previste, ogni anno, dagli Organi accademici, rese note nel Manifesto Generale degli Studi. 2.6 Iscrizione ad anni successivi al primo 1) Fino al conseguimento del titolo accademico, lo studente deve iscriversi, con continuità, a tutti gli anni di corso previsti dal percorso prescelto. Tale disposizione si applica anche agli studenti che conseguano il titolo accademico prima della durata normale del corso di studi. 2) L’iscrizione ad anni di corso successivi al primo avviene con il pagamento delle relative tasse e contributi richiesti, mediante avviso di pagamento inviato alla residenza dello studente. La notifica di avvenuto pagamento è trasmessa e registrata nella carriera dello studente in modo automatico. 3) Il mancato ricevimento dell’avviso di pagamento da parte dello studente, dovuto a eventuali disguidi postali o di emissione, non esonera, in ogni caso, lo studente dall’obbligo del versamento delle tasse universitarie. In caso di mancato ricevimento dell’avviso di pagamento, lo studente dovrà recarsi presso gli uffici competenti dell’amministrazione universitaria in tempo utile e segnalare la circostanza ai fini dell’emissione di un nuovo avviso di pagamento. 4) Lo studente si iscrive in qualità di ripetente allorché non ha potuto rispettare i vincoli riportati nel Regolamento del corso di studio (frequenze, propedeuticità, numero minimo di CFU, etc.) per l’iscrizione all’anno successivo. 5) Lo studente si iscrive in qualità di fuori corso qualora, pur avendo completato gli anni di corso previsti dall’ordinamento didattico, non abbia ancora acquisito tutti i CFU necessari per il conseguimento del titolo accademico. 6) L’impedimento alla normale progressione della carriera mediante la previsione di sbarramenti all’iscrizione all’anno successivo può aver luogo per soli motivi didattici, in relazione agli obiettivi del corso di studi. L’acquisizione del numero di crediti o insegnamenti previsto deve avvenire entro il 30 settembre (salvo diversamente specificato dal Regolamento del corso di studi) di ogni anno, in modo che la posizione di iscrizione dello studente (regolare, ripetente o fuori corso) sia chiara prima che sia ammesso a sostenere esami dell’anno successivo. 7) Lo studente che intende sostenere la prova finale entro l’ultima sessione utile dell’anno accademico cui è iscritto non è obbligato ad iscriversi all’anno accademico successivo, purché abbia superato tutte le verifiche di profitto entro la fine del mese di febbraio dell’anno accademico successivo. 2.7 Iscrizione ai corsi singoli 1) È possibile iscriversi ad uno o più insegnamenti (corsi singoli) impartiti presso l’Ateneo senza l’obbligo di iscriversi ad un corso di studio che rilascia titolo accademico. 2) Possono iscriversi ai corsi singoli sia gli studenti in possesso di titolo accademico sia gli studenti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado; non è consentita la contemporanea iscrizione a singoli insegnamenti ed ad un corso di studio che rilascia un titolo accademico. 3) Nel caso il Regolamento del corso di studio che offre l’insegnamento preveda la richiesta di un parere vincolante per l’accesso ai corsi singoli, tale parere dovrà essere ottenuto anteriormente all’iscrizione. 4) Le modalità e i termini di presentazione della domanda di iscrizione ai corsi singoli sono stabiliti annualmente nel Manifesto Generale degli Studi. Per l’iscrizione lo studente dovrà versare un contributo fisso specificatamente previsto; è possibile iscriversi a corsi singoli per un massimo di 30 CFU o fino a tre insegnamenti per anno accademico. 5) Gli iscritti a singoli insegnamenti possono sostenere i relativi esami in occasione degli appelli fissati per la generalità degli studenti. Della frequenza e dell’esito delle prove di valutazione è conservata la documentazione. L’iscritto a singoli insegnamenti può ottenere un certificato attestante la frequenza e/o il superamento delle relative prove di valutazione, comprensiva dell’indicazione dei CFU conseguiti. 6) Lo studente iscritto ai corsi singoli può sostenere i relativi esami entro il 28 febbraio dell’anno accademico successivo a quello di iscrizione. Decorso tale termine lo studente dovrà nuovamente iscriversi ai corsi singoli, versando il contributo stabilito. 7) La frequenza e/o i crediti acquisiti con il superamento dei relativi esami, possono essere riconosciuti e convalidati dalla struttura didattica competente, nel caso l’interessato si iscriva successivamente a un Corso di studio dell’Università. 8) Allo studente iscritto ai corsi singoli sono assegnati un numero di matricola, una tessera di riconoscimento e una password per l’accesso ai servizi on-line. 2.8 Tasse e contributi 1) Le tasse e i contributi a carico degli studenti sono ripartiti in rate, secondo importi e scadenze annualmente fissati dagli Organi Accademici. 2) Il pagamento di una rata di tasse e contributi oltre i termini previsti comporta l’addebito di una indennità di mora, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione. 3) Per l’iscrizione ad un anno accademico lo studente deve essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi per gli anni accademici precedenti. 4) Lo studente non in regola con il pagamento delle tasse e contributi non può effettuare alcun atto di carriera scolastica, non può trasferirsi ad altra sede né essere ammesso a sostenere prove di valutazione del profitto ed ottenere certificazioni. Al medesimo possono essere rilasciati soltanto certificati relativi agli anni accademici per i quali sono state versate interamente le tasse e i contributi. 5) Nel caso di passaggio interno, di cui all’art. 4.1, lo studente deve essere in regola con il versamento della prima rata di tasse e contributi dell’anno accademico in cui chiede il passaggio. Tali versamenti effettuati per il corso di studio di provenienza rimangono validi salvo conguaglio dei contributi dovuti, se di importo superiore. 6) Lo studente che abbia sospeso ai sensi dell’art. 4.3 il pagamento delle tasse e dei contributi per uno o più anni accademici, per acquisire nuovamente il proprio status è tenuto a effettuare la ricognizione della carriera e pagare il relativo contributo (tassa di ricognizione). 7) Lo studente non ha diritto in nessun caso, alla restituzione di tasse e contributi universitari versati per l’iscrizione, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente e da quanto in materia annualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione. 2.9 Diritto allo studio 2.9.1 Borse di Studio, esoneri, riduzioni 1) Gli studenti hanno la possibilità di chiedere la riduzione dei contributi studenteschi in relazione alle condizioni economiche del proprio nucleo familiare, calcolato mediante l’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), mediante specifica richiesta che deve essere presentata ogni anno (secondo le scadenze previste nei bandi), cui va allegato il modello ISEE. 2) L’Ateneo può erogare benefici universitari e concedere esoneri dal versamento della tassa di iscrizione e dei contributi nel limite delle risorse disponibili; può, inoltre, erogare incentivi per i laureati entro i termini della durata normale del corso e per incentivare lo studio, tenuto conto delle condizioni economiche e del merito conseguito negli studi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 3) Per ottenere benefici universitari ed esoneri da tasse e contributi, lo studente deve autocertificare il reddito del nucleo familiare cui appartiene. Chi non presenta l’apposita domanda di riduzione dei contributi versa il massimo di quanto previsto per il proprio corso di studio. 4) Possono accedere ai benefici (borse, riduzioni, esoneri, ecc.) anche gli studenti stranieri e gli studenti non impegnati a tempo pieno, secondo le modalità previste annualmente dai bandi. 5) Le borse di studio sono erogate secondo le modalità descritte nei bandi pubblicati annualmente. 6) La determinazione degli importi delle borse di studio dipende dalle condizioni economiche del nucleo familiare dello studente individuate sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente per l’Università (ISEEU). Sono previste come modalità integrative di selezione, l’Indicatore della situazione economica all’estero e l’Indicatore della situazione patrimoniale equivalente per l’Università (ISPEU). I due indicatori ISEEU ed ISPEU sono calcolati con riferimento alla situazione economica e patrimoniale dell’anno solare precedente alla presentazione della domanda. 7) La rateizzazione delle tasse universitarie è ammessa solo in casi particolari, previa presentazione di un’apposita richiesta debitamente motivata al Rettore che decide sentito il parere della Commissione diritto allo Studio. 8) Allo studente che presenta dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa al tempo vigente e quelle stabilite dagli Organi di Governo dell’Ateneo. 9) Le domande per l’accesso ai benefici ed agli interventi, corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, nonché all’alloggio a titolo oneroso, sono presentate dallo studente avvalendosi della facoltà di utilizzare dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445. Gli ESU-ARDSU (Aziende regionali per il diritto allo studio universitario) e le Università debbono controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli studenti. A tal fine, i suddetti enti possono utilizzare il metodo della verifica con controlli a campione, che interessano annualmente almeno il 20% degli idonei. Nell’espletamento dei controlli può essere richiesta idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. Secondo la normativa vigente (L. n. 390 DEL 2 DICEMBRE 1991, ART. 23) “chiunque [omissis] presenti dichiarazioni non veritiere [omissis] è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi, salva in ogni caso l’applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato”. 2.9.2 Collaborazioni studenti 150 ore 1) Lo studente interessato a svolgere attività retribuite all’interno dell’Ateneo (150 ore) deve riferirsi allo specifico bando pubblicato annualmente sul sito web dell’Ateneo in cui sono contenuti tutti i dettagli delle procedure (presentazione delle domande, titoli di ammissibilità, formazione delle graduatorie, ecc). 2) I servizi oggetto del rapporto di collaborazione consistono nello svolgimento di attività in uno dei settori che l’Ateneo mette a bando. Gli studenti possono partecipare ad un unico bando di selezione. 3) 4) 5) 6) 2.9.3 Sulla base delle domande validamente pervenute, verrà redatta una graduatoria di vincitori, secondo criteri di merito, in ordine decrescente, per ciascuno dei settori banditi. La collaborazione per le attività a tempo parziale non deve superare il limite individuale di 150 ore ripartite nell’anno solare, secondo le esigenze delle singole strutture. Le prestazioni oggetto delle forme di collaborazione dovranno svolgersi all’interno dell’Università o dove lo studente venga inviato per specifiche esigenze del servizio Ciascuna ora di prestazione effettivamente eseguita comporterà un corrispettivo forfettario esente da imposizione fiscale. L'Ateneo corrisponderà il suddetto compenso al termine della collaborazione, previo l’invio da parte del Responsabile del Settore della documentazione comprovante l’attività (contratto debitamente firmato, foglio presenze, relazione conclusiva firmata dal responsabile della struttura), tramite accredito sul c/c bancario o assegno circolare inviato al domicilio indicato dallo studente stesso. Gli studenti selezionati saranno successivamente convocati dalle strutture presso le quali sono risultati vincitori per la programmazione delle attività. Coloro che non si presentino il giorno della convocazione senza aver giustificato l’assenza, decadono dalla collaborazione e vengono sostituiti da altri studenti collocati utilmente nella graduatoria. Gli studenti iscritti ad un corso di studio in regime di tempo parziale non possono avanzare domanda di collaborazione. Attività di tutorato 1) Gli studenti capaci e meritevoli iscritti ai Corsi di Laurea Specialistica/Magistrale, ai Corsi di Dottorato di Ricerca, alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Verona, alla Scuola di Specializzazione per gli Insegnanti della Scuola Secondaria (SSIS), potranno concorrere all’assegnazione di incentivi per lo svolgimento di attività di tutorato, nonché attività didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero, secondo quanto annualmente specificato nei diversi bandi emanati dalle Facoltà. 2) Gli assegni sono attribuiti sulla base delle disponibilità di bilancio determinate dal Ministro dell’Università e della Ricerca oltre che dalle quote assegnate annualmente dal Senato Accademico alle singole Facoltà. 3) Il Senato Accademico determina l’ammontare degli importi da corrispondere per le attività svolte dagli studenti secondo le diverse tipologie di attività di tutorato, didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero, ed in misura identica per tutte le Facoltà. 4) Gli assegni sono compatibili con la fruizione delle borse di studio di cui all’art. 8 della legge n. 390/1991. I compensi da corrispondere sono specificati nei relativi bandi. 5) Lo svolgimento delle attività e la conseguente corresponsione del compenso si interrompe al momento in cui cessa lo stato di studente iscritto all’Università degli Studi di Verona. 2.10 Accertamento della frequenza 1) Negli insegnamenti che prevedono l'obbligatorietà della frequenza, i docenti titolari degli insegnamenti sono tenuti ad effettuare tale accertamento secondo le modalità stabilite dal Regolamento del corso di studio. 2) Le modalità di accesso agli esami che prevedono obbligo di frequenza sono dettagliate nei Regolamenti dei Corsi di studio. 3) Non sono ammesse modalità di accertamento della frequenza al di fuori di quelle previste nei Regolamenti dei corsi di studio. 2.11 Esami e attività formative 2.11.1 Iscrizione agli esami 1) Per essere ammesso a sostenere un esame di profitto lo studente dovrà: a) essere iscritto all’anno accademico in corso, b) essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti, c) essere in regola con le eventuali propedeuticità e obblighi di frequenza, ove espressamente previsti dai regolamenti dei corsi di studio, d) essersi iscritto all’appello d’esame attraverso l’apposita procedura web, e) non aver già sostenuto e verbalizzato nella carriera l’esame con esito positivo. 2) Lo studente deve sostenere gli esami previsti per il proprio corso o curriculum di studio, in base al piano didattico relativo all’anno accademico di immatricolazione o di ammissione al corso. 3) Non potrà conseguentemente sostenere esami relativi ad insegnamenti erogati in piani didattici antecedenti all’anno accademico di immatricolazione o di ammissione. 2.11.2 Prova verbalizzata e prova non verbalizzata 1) Gli esami di profitto possono svolgersi in un’unica prova (orale, scritta o pratica) che si conclude con la verbalizzazione del voto. 2) La valutazione della preparazione dello studente può tener conto dei risultati conseguiti in eventuali prove scritte, pratiche o in colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso, o alla fine di ciascun modulo, prove che non prevedono verbalizzazione del voto. 2.11.3 Apertura e chiusura delle liste di iscrizione all’esame 1) Gli appelli d’esame sono pubblicati sul sito web dell’Ateneo almeno due mesi prima della data di svolgimento dell’esame. 2) L’apertura delle iscrizioni avviene un mese prima della data di svolgimento dell’esame. La chiusura delle iscrizioni avviene due giorni lavorativi prima della data di svolgimento dell’esame. 2.11.4 Date degli esami 1) La definizione del calendario degli appelli d’esame viene coordinata dalla Facoltà, secondo la propria organizzazione di gestione della didattica, adottando criteri di interesse generale che permettano agli studenti di sostenere tutti gli esami presenti nel piano di studio evitando sovrapposizioni e concentrazioni, in particolare per gli esami del medesimo anno di corso. 2) In conformità al Regolamento didattico di Ateneo – parte generale, il numero annuale degli appelli d’esame non deve essere inferiore a sei, inclusi gli appelli relativi a prove intermedie, distribuiti in tre sessioni nel corso dell’anno. 3) La distribuzione degli appelli d’esame deve seguire uno dei seguenti criteri: - nessuna prova intermedia e 6 appelli completi, oppure; - 1 prova intermedia, 1 prova finale e 4 appelli completi, oppure; - 2 o più prove intermedie, 1 prova finale e 3 appelli completi. 2.11.5 Modifica delle date degli esami 1) Le date degli appelli d’esame, dopo l’apertura delle iscrizioni sul sito web di Ateneo, non possono essere anticipate. 2) Le date degli appelli d’esame possono essere posticipate dal docente previa autorizzazione del Preside della Facoltà; gli studenti iscritti all’appello d’esame riceveranno una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica istituzionale. 2.11.6 Calendarizzazione dell’esame 1) Nel caso di un elevato numero di iscritti, il docente è tenuto a definire un calendario dello svolgimento dell’esame per i giorni immediatamente successivi. 2) Il docente è tenuto a comunicare agli studenti questo calendario. 2.11.7 Ritiro dagli esami e verbalizzazione 1) Durante lo svolgimento di esami orali lo studente può ritirarsi fino al momento in cui la commissione si accinge alla verbalizzazione dell’eventuale esito positivo della prova. Gli esiti degli esami scritti sono pubblicati sul sito web di Ateneo nella pagina degli avvisi relativi agli esiti degli esami; contestualmente viene pubblicata anche la data della verbalizzazione dell’esame. Lo studente che intende ritirarsi dall’esame deve comunicarlo alla commissione prima della verbalizzazione del voto. In ogni caso, la presenza dello studente non è necessaria per la verbalizzazione del voto. 2) Lo studente non può più ritirarsi una volta che l’esito dell’esame è stato verbalizzato. 2.11.8 Riconoscimento di esami e integrazioni 1) Gli studenti provenienti da altri Atenei, italiani o stranieri, o da altri corsi di studio dell’ateneo di Verona possono chiedere al Consiglio del corso di studio a cui si iscrivono il riconoscimento della carriera precedentemente svolta. 2) Gli esami già sostenuti possono essere riconosciuti (dal ccl), interamente o parzialmente, come insegnamenti presenti nel piano didattico del corso di studio prescelto. La corrispondenza deve avvenire attraverso il confronto degli obiettivi formativi degli insegnamenti. Rientrano in questa categoria anche gli esami sostenuti all’estero nell’ambito di programmi di scambio internazionali. 3) Nel caso sia richiesto il riconoscimento di esami non equiparabili a quelli effettivamente presenti nel piano didattico del corso di studio o afferenti a settori scientifico disciplinari non presenti, si potrà ricorrere alle affinità tra settori scientifico disciplinari e alla corrispondenza tra obiettivi formativi degli insegnamenti. 4) Gli esami che non trovano corrispondenza diretta nel piano didattico possono essere riconosciuti tra le attività a scelta dello studente. 5) In caso di riconoscimento parziale lo studente deve concordare con il docente titolare dell’insegnamento le modalità per l’integrazione dell’esame. Il docente attribuisce un voto complessivo per l’insegnamento tenendo conto del voto precedentemente ottenuto dallo studente nell’esame da integrare. 6) L’esame così integrato viene registrato nella carriera dello studente come un unico esame, completo del valore totale di CFU, senza che venga mantenuta traccia dell’esame proposto per l’integrazione. 2.11.9 Libretto elettronico 1) Gli studenti possono accedere alla lista degli esami sostenuti e alle immagini dei verbali corrispondenti attraverso l’applicazione web Libretto on line. L’applicazione consente, oltre alla visualizzazione, anche una stampa organizzata di tutti i verbali d’esame e la generazione di un libretto stampabile che viene spedito alla casella di posta elettronica istituzionale dello studente. 2) Gli studenti sono tenuti a controllare periodicamente lo stato di regolarità della verbalizzazione dei propri esami segnalando tempestivamente, e comunque non oltre sei mesi dalla data dell’esame, agli uffici competenti dell’Amministrazione le eventuali anomalie riscontrate. 2.12 Piano di studio e scelta del curriculum 1) Al momento dell’immatricolazione ad ogni studente viene associato il piano didattico del corso di studio a cui si è iscritto. 2) Entro l’iscrizione al secondo anno, lo studente, qualora sia presente più di un curricula nel piano didattico, deve scegliere uno di questi curricula o, qualora il Regolamento del corso di studio lo richieda, presentare un piano di studio. 3) Il piano di studio dello studente è valido e può essere approvato solo se l’insieme delle attività in esso contemplate rispetta le indicazioni del curriculum scelto in conformità alla classe di appartenenza del corso di studio e al relativo ordinamento e comporta l’acquisizione di un numero di CFU non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo (cfr. RDA art. 19 comma 2). 4) Gli studenti sono tenuti a sostenere gli esami, relativi agli insegnamenti erogati, nell’ordine eventualmente indicato dal piano didattico. 5) Gli studenti che effettuano passaggi o trasferimenti di corso di studio, abbreviazione di corso, sono associati al piano didattico del corso di studio dell’anno accademico in cui effettuano il passaggio o il trasferimento. 6) Per effettuare cambi di curriculum è necessario presentare apposita domanda al Consiglio di corso di studio. 2.13 Studenti part-time 2.13.1 Passaggio da uno stato all’altro 1) È consentito, a fronte di un cambiamento della condizione dello studente, il transito dal regime parttime a full-time e viceversa, presentando apposita richiesta entro il 1° settembre di ogni anno. La struttura didattica competente valuterà la situazione dello studente stabilendo: a) o il passaggio immediato a full-time; b) ovvero il recupero dei crediti formativi con l’iscrizione part-time al nuovo anno accademico e full-time a partire dall’anno accademico successivo. 2) Non è consentito richiedere cambi di regime da part-time a full-time e viceversa durante l’anno accademico. 2.13.2 Applicazione delle norme sul diritto allo studio per lo studente part-time 1) Gli studenti part-time pagano il 50% dei contributi rispetto agli studenti impegnati a tempo pieno. 2) Gli studenti part-time che dovessero conseguire un numero di CFU superiore a quello per loro previsto saranno tenuti ad effettuare il conguaglio degli importi non versati. 3) Gli studenti part- time possono richiedere la borsa di studio per un periodo pari a: a) 7 anni, a partire dall’anno di prima immatricolazione, per gli studenti iscritti a corsi di laurea; b) 5 anni, a partire dall’anno di prima immatricolazione, ad un corso di laurea magistrale (non a ciclo unico) per gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale. 4) Gli anni di carriera dello studente che presenta domanda di beneficio devono essere conteggiati, nei passaggi da full-time a part-time (e viceversa) considerando tali anni in base alla modalità di studio (part-time o full-time) a cui lo studente intende accedere, in modo che gli studenti cha passano da una modalità di studio all’altra non vengano né avvantaggiati, né svantaggiati nelle graduatorie. 5) L’importo della borsa di studio erogata agli studenti part-time è pari al 50% di quella assegnata agli studenti non impegnati a tempo pieno. L’importo viene concesso interamente in denaro senza effettuare trattenute per i servizi mensa o alloggio. Titolo 3 3.1 Studenti e titoli di studio internazionali Immatricolazioni di cittadini comunitari, non comunitari equiparati e non comunitari residenti all’estero 1) Ai cittadini “comunitari e non comunitari equiparati” si applicano ai fini dell’immatricolazione, le disposizioni annualmente emanate dal Ministero dell’Università. 2) Per i cittadini non comunitari, residenti all’estero al momento della presentazione della domanda di prescrizione universitaria, si applicano le disposizioni annualmente emanate dal Ministero dell’Università. Gli Organi Accademici fissano annualmente un contingente di posti riservato agli studenti non comunitari residenti all’estero. 3) L’idoneità dei titoli di studio conseguiti all’estero, sia dai cittadini comunitari che non comunitari, per l’immatricolazione ai corsi di studio dell’Ateneo di Verona, è stabilita dagli accordi internazionali e dalle norme specifiche che disciplinano la materia. 4) La valutazione e il riconoscimento dei crediti maturati o dei titoli acquisiti nei percorsi formativi svolti nelle Università o negli istituti di istruzione superiore di stati esteri ai fini dell’ammissione ad un corso di studio dell’Ateneo di Verona, sono di competenza delle strutture didattiche (cfr. §0). 3.2 Riconoscimento di titoli accademici esteri 1) I termini di presentazione delle domande di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero, vengono stabiliti annualmente dagli Organi Accademici. In presenza di accordi bilaterali che stabiliscono l’equipollenza tra titoli, la relativa domanda è accolta dall’Ateneo di Verona in ogni periodo dell’anno. Effettuati i relativi controlli amministrativi sulla documentazione presentata, la relativa equipollenza viene sancita con Decreto del Rettore. Nel caso in cui gli accordi bilaterali non prevedano l’equipollenza diretta, ma prevedano il sostenimento di determinati esami, salvo diversa indicazione degli accordi stessi, la struttura didattica competente stabilirà quali esami devono essere sostenuti. 2) In assenza di accordi bilaterali sull’equipollenza tra titoli, sulla richiesta di riconoscimento delibera la struttura didattica competente. La richiesta di equipollenza può concludersi con un riconoscimento totale e rilascio del titolo italiano corrispondente; in caso contrario si procederà ad un riconoscimento parziale della carriera svolta con la possibilità di ottenere l’iscrizione ad un determinato anno di corso di studio italiano in base al numero dei crediti riconosciuti (abbreviazione di corso). 3) Al fine di ottenere il riconoscimento di un titolo accademico straniero occorre presentare ai competenti uffici: a) domanda di riconoscimento del titolo accademico estero diretta al Rettore, da redigersi in italiano, nella quale devono essere specificati sia il titolo di studio straniero (in lingua originale) sia il corrispondente titolo accademico dell’Università degli studi di Verona con il quale si intende avere il riconoscimento; b) titolo finale degli studi secondari in originale, con relativa legalizzazione, traduzione ufficiale e dichiarazione di valore a cura della Rappresentanza Diplomatica o Consolare Italiana competente per territorio; c) titolo accademico estero in originale, con relativa legalizzazione, traduzione ufficiale e dichiarazione di valore a cura della Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana competente per territorio; d) certificato in originale con il dettaglio dei corsi seguiti e degli esami sostenuti all’estero per conseguire il titolo accademico estero, tradotto ufficialmente in lingua italiana e legalizzato; e) programmi degli esami sostenuti in originale, con relativa traduzione ufficiale in lingua italiana. 4) Per i corsi di studio ad accesso programmato l’esito della domanda di riconoscimento è subordinato al superamento del test di accesso al corso di studio indicato, salvo diversamente previsto annualmente nei bandi. Di conseguenza, eccetto che nel caso di accordi bilaterali di equipollenza tra titoli, lo studente che supera il test di ammissione a seguito della valutazione della struttura didattica competente potrà iscriversi ad un anno di corso successivo al primo, ovvero ottenere il corrispondente titolo italiano. 3.3 Traduzione dei documenti e dichiarazione di valore 1) Tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzioni ufficiali in lingua italiana. La traduzione può essere eseguita dai traduttori locali e in questo caso deve essere confermata dalla Rappresentanza italiana, oppure può essere effettuata in Italia dal Tribunale di zona, dai traduttori ufficiali o giurati o dalle Rappresentanze diplomatiche operanti in Italia del Paese dove è stato rilasciato il titolo. 2) Per quanto attiene invece alla legalizzazione e alla dichiarazione di valore, lo studente dovrà rivolgersi all'Autorità consolare competente per territorio. Titolo 4 4.1 Modificazioni della carriera dello studente Passaggio interno di corso di studio 1) Lo studente che intende passare ad altro corso di studio dell'Ateneo deve presentare domanda di passaggio al Rettore entro i termini stabiliti annualmente dagli Organi Accademici. 2) Lo studente è contestualmente tenuto al versamento della prima rata di tasse e contributi, qualora non sia stata già versata e a regolarizzare eventuali posizioni debitorie riferite ad anni accademici precedenti. 3) Il Rettore, può, in via del tutto eccezionale, accordare il passaggio richiesto per corsi a libero accesso oltre i termini stabiliti. 4) Lo studente che effettua un passaggio al primo anno di un corso di laurea è soggetto all’accertamento dei saperi minimi. 5) Lo studente che effettua il passaggio ad un corso di laurea magistrale è soggetto alla verifica dei requisiti curriculari, come previsto dall’art. 18, comma 5, lett. a) e b) del Regolamento didattico di Ateneo; il passaggio verrà effettuato solo dopo il superamento della prova di verifica. 6) Per ottenere il passaggio ad un corso di studio per il quale è previsto il numero programmato, lo studente deve sostenere il test di ammissione e risultare vincitore per uno dei posti messi a concorso. La struttura didattica competente può prevedere dei casi di ammissione diretta, senza sostenimento della prova di ammissione, per gli studenti provenienti da corsi affini. L’indicazione di tali corsi deve avvenire nel bando di concorso. 7) Lo studente può essere iscritto ad anni successivi al primo, previa delibera della Struttura Didattica competente, che procede alla convalida degli esami superati prima della domanda di passaggio, degli insegnamenti frequentati e dei crediti acquisiti, individuando l'anno di iscrizione e l'ulteriore svolgimento della carriera universitaria. 4.2 Opzione da ordinamenti didattici previgenti ai nuovi ordinamenti 1) Gli studenti iscritti a corsi di studio del vecchio ordinamento possono optare per i corsi di studio del nuovo ordinamento aventi la medesima denominazione, ovvero derivanti da trasformazione di corsi esistenti con diversa denominazione, con le modalità ed entro i termini stabilite dagli Organi Accademici. 2) Salvo diversamente previsto dal Regolamento didattico del corso di studio, la Struttura Didattica competente delibera sulla convalida della carriera precedentemente svolta, individuando l'anno di iscrizione sulla base del riconoscimento dei crediti maturati dallo studente come segue. a) Corsi di laurea: fino a 29 crediti iscrizione al primo anno; fino a 89 crediti iscrizione al secondo anno; oltre 89 crediti iscrizione al terzo anno. b) Corsi di laurea magistrale: fino a 29 crediti iscrizione al primo anno. c) Corsi di laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni: fino a 29 crediti iscrizione al primo anno; fino a 89 crediti iscrizione al secondo anno; fino a 149 crediti iscrizione al terzo anno; fino a 209 crediti iscrizione al quarto anno; oltre 209 crediti iscrizione al quinto anno. d) Corsi di laurea magistrale a ciclo unico di 6 anni: fino a 29 crediti iscrizione al primo anno; fino a 89 crediti iscrizione al secondo anno; fino a 149 crediti iscrizione al terzo anno; fino a 209 crediti iscrizione al quarto anno; fino a 269 crediti iscrizione al quinto anno oltre 269 crediti iscrizione al sesto anno. 4.3 Ripresa degli studi dopo un periodo di interruzione 1) Lo studente che non abbia rinnovato l'iscrizione per almeno un anno accademico, qualora intenda proseguire gli studi, deve presentare apposita domanda di ricongiunzione della carriera ed è tenuto a versare, per ogni anno di interruzione, una tassa di ricognizione nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, oltre alla prima rata di tasse e contributi dell'anno accademico in cui decide di riprendere gli studi. 2) Il versamento della tassa di ricognizione per gli anni accademici di interruzione è dovuto per le domande prodotte entro il termine di scadenza del pagamento della prima rata di tasse e contributi dell’anno accademico in cui lo studente decide di riprendere gli studi. I termini di scadenza sono stabiliti annualmente dagli Organi Accademici. 3) Il Rettore può, in via del tutto eccezionale, accogliere richieste di ripresa degli studi oltre i termini stabiliti. 4) Agli studenti che interrompono la carriera per iscriversi a corsi di studio all’estero, al di fuori di progetti e di convenzioni di collaborazione internazionale universitaria o ad Istituti di formazione militare italiani, si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo. 5) Negli anni di interruzione gli studenti non potranno compiere alcun atto di carriera relativamente al corso interrotto. 4.4 Sospensione degli studi 1) Uno studente, già iscritto ad un corso di studio dell’Ateneo di Verona, che risulti, nel contempo, vincitore di una selezione per l'ammissione ad un corso di dottorato di ricerca, di una scuola di specializzazione o di un master universitario, potrà iscriversi a questi ultimi sospendendo gli studi della laurea o laurea magistrale fino al conseguimento del titolo del master o del dottorato o della specializzazione, e poi riprendere gli studi interrotti al fine di conseguire anche il titolo lasciato momentaneamente in sospeso. 2) In ogni caso, alla ripresa degli studi sospesi, si dovrà versare un importo forfettario per ogni anno accademico in cui il corso è stato interrotto nella misura stabilita per il caso di ricongiunzione di carriera, di cui di al punto 4.3. Nel caso in cui lo studente abbia versato la prima rata di tasse e contributi e poi chieda la sospensione della carriera, tale prima rata verrà computata come contributo di interruzione per il primo anno accademico, mentre sarà dovuto l’importo sopra indicato per gli altri anni. 3) Tali contributi sono dovuti per interruzioni superiori ai sei mesi. Per interruzioni di durata inferiore è sempre dovuta la contribuzione intera prevista per l’anno accademico, salvo l’applicazione di quanto previsto al punto 4.3. 4) Per essere ammesso alla sospensione è necessario presentare un'apposita domanda, nella quale verrà indicato, oltre ai propri dati anagrafici, il corso a cui ci si iscriverà, il corso che si intende sospendere e la durata della sospensione. 5) Oltre ai casi previsti al comma 1 del presente articolo, la sospensione degli studi può, inoltre, essere richiesta, per almeno un anno accademico, per uno dei seguenti motivi: frequenza di studi all’estero, gravi e prolungate infermità debitamente certificate, nascita di un figlio. La sospensione non può essere richiesta in corso d’anno. 4.5 Trasferimento da altro Ateneo 1) Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività didattica, il foglio di congedo dello studente proveniente da altro Ateneo deve pervenire entro il termine stabilito annualmente dagli Organi accademici. 2) Lo studente è tenuto a regolarizzare l'iscrizione entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell’Amministrazione Universitaria; qualora ciò non avvenga il foglio di congedo è restituito d'ufficio all'Università di provenienza. 3) Ricevuto il foglio di congedo e, se richiesti, i programmi degli insegnamenti frequentati e gli eventuali crediti acquisiti, la struttura didattica competente delibera, entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione, sulla convalida della carriera precedentemente svolta, individuando l'anno di iscrizione e l'ulteriore svolgimento della carriera stessa. 4) Lo studente che effettua un passaggio al primo anno di un corso di laurea è soggetto all’accertamento dei “saperi minimi”. 5) Lo studente che effettua il trasferimento ad un corso di laurea magistrale è soggetto alla verifica dei requisiti curriculari, come previsto dall’art. 18, comma 5, lett. a) e b) del Regolamento didattico di Ateneo. In questo caso il trasferimento si effettua solo dopo il superamento della prova di verifica. 6) Per ottenere il trasferimento ad un corso di studio per il quale è previsto il numero programmato, lo studente deve sostenere la prova di ammissione e risultare vincitore per uno dei posti messi a concorso. La struttura didattica competente può prevedere dei casi si ammissione diretta, senza sostenimento della prova di ammissione, per gli studenti provenienti da corsi affini. L’indicazione di tali corsi deve avvenire nel bando di concorso. 7) Gli studenti iscritti presso altri Atenei a corsi di laurea il cui accesso è programmato a livello nazionale o locale, possono richiedere il passaggio al medesimo corso di laurea nel limite dei posti disponibili ai vari anni di corso e secondo le modalità stabilite dalle strutture didattiche competenti. 8) Gli studenti che si trasferiscono da corsi di laurea del vecchio ordinamento possono chiedere l’iscrizione unicamente a corsi attivati secondo il nuovo ordinamento. 4.6 Trasferimento ad altro Ateneo 1) Lo studente regolarmente iscritto può trasferirsi ad altro Ateneo, presentando domanda al Rettore entro i termini stabiliti annualmente dagli Organi Accademici. 2) Lo studente che presenta domanda di trasferimento entro il termine ordinario per l'immatricolazione ai corsi di studio dell'Ateneo non è tenuto al pagamento della prima rata di tasse per l'anno accademico successivo; qualora questi abbia già versato la prima rata del nuovo anno accademico, potrà usufruire di un rimborso parziale delle tasse nelle modalità stabilite dagli Organi Accademici. 3) Il foglio di congedo contenente la copia della carriera scolastica dello studente trasferito è trasmesso all'Ateneo di destinazione. 4) Nel caso lo studente trasferito ritorni presso l'Università di Verona senza aver compiuto alcun atto di carriera scolastica è reintegrato nell'ultima posizione acquisita prima del trasferimento. 4.7 Rinuncia agli studi 1) Lo studente che intenda ritirarsi dagli studi deve presentare apposita domanda in bollo, indirizzata al Rettore; la domanda di rinuncia agli studi è irrevocabile e incondizionata. Lo studente che rinuncia non è tenuto a regolarizzare eventuali posizioni debitorie pregresse. 4.8 Decadenza dalla carriera e obsolescenza dei crediti acquisiti 1) Gli studenti che non abbiano rinnovato l’iscrizione al corso di studio per otto anni accademici consecutivi, ovvero coloro i quali, pur avendo regolarmente rinnovato l’iscrizione al corso di studio in qualità di studente fuori corso, non abbiano superato esami di profitto, decadono dalla condizione di studente. 2) Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo a qualsiasi corso di studio senza alcun obbligo di pagamento di tasse arretrate. Lo stesso ha quindi la facoltà di richiedere che i CFU già acquisiti siano valutati ai fini di un possibile riconoscimento parziale o completo. 3) I Consigli di Facoltà verificano la carriera pregressa dello studente decaduto che intenda iscriversi ex novo ad un corso di studio;. 4) Lo studente è tenuto a versare un contributo fisso, pari alla tassa minima di iscrizione stabilito annualmente, per l’attività istruttoria svolta dalla struttura didattica oltre al versamento delle tasse e dei contributi per l’anno a cui si iscrive. 5) La decadenza non colpisce coloro che abbiano superato tutti gli esami di profitto e siano in debito unicamente della prova finale. 6) Il decorso del termine per la decadenza si interrompe qualora lo studente ottenga il passaggio ad altro corso di laurea o di laurea magistrale prima di essere incorso nella decadenza. 7) I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere forme di verifica periodica dei CFU acquisiti dagli studenti, al fine di determinarne l’eventuale obsolescenza. 4.9 Iscrizione condizionata ai corsi di laurea e di laurea magistrale 1) Entro i termini annualmente stabiliti dagli Organi Accademici lo studente può iscriversi ai corsi di laurea magistrale, anche in mancanza del titolo di laurea, purché, al momento dell’immatricolazione, sia in possesso dei requisiti curriculari ed abbia conseguito almeno 150 CFU relativi al corso di ultima iscrizione. 2) Il titolo di laurea deve essere comunque conseguito entro la sessione straordinaria dell’anno accademico precedente. In caso contrario lo studente decade a tutti gli effetti dall’iscrizione alla laurea magistrale. 3) Lo studente non può acquisire crediti formativi universitari del corso di laurea magistrale finché non abbia conseguito il titolo di laurea, pur avendo sempre la possibilità di verbalizzare attività didattiche fuori piano (cfr. art.0, comma 1, lettera l) 4) L’iscrizione condizionata è consentita anche per i corsi di laurea e di laurea magistrale, a numero programmato. In tali casi l’iscrizione condizionata è ammessa purché lo studente sia in difetto del solo esame finale di laurea al momento dell’immatricolazione e consegua il relativo titolo entro la sessione straordinaria dell’anno accademico precedente. Titolo 5 5.1 Conclusione degli studi Domanda di laurea/di ammissione alla prova finale 1) Al termine del proprio percorso di studio lo studente, per poter conseguire il titolo finale, deve presentare domanda di ammissione alla prova finale indirizzata al Rettore. 2) La domanda va presentata entro i termini e secondo le modalità previste annualmente dagli Organi Accademici. 3) Lo studente è tenuto a consegnare agli uffici competenti una copia in formato elettronico dell’elaborato finale e il frontespizio in formato cartaceo firmato dal relatore, nonché, limitatamente ai corsi di studio per cui essa è richiesta, la ricevuta della compilazione del questionario Almalaurea. 5.2 Calcolo della media degli esami di profitto 1) La media degli esami per l'ammissione alla prova finale è determinata secondo le disposizioni specifiche previste dalle Facoltà nei propri regolamenti didattici. 2) Per il calcolo della media vengono presi in considerazione solo gli esami a cui è stato attribuito un voto in trentesimi. Titolo 6 6.1 Titoli rilasciati dall’Ateneo Rilascio dei titoli accademici 1) Il titolo finale è rilasciato dall’Università degli studi di Verona secondo la legislazione vigente. 2) Nel diploma, attestante il conseguimento del titolo, sono riportati i nominativi e le firme, anche riprodotte in forma tipografica o elettronica, del Rettore, del Preside della Facoltà e del Direttore del Master, del Direttore Amministrativo, la data di conseguimento del titolo, la denominazione del titolo conseguito e la classe se prevista. 3) Nei titoli accademici non è indicata la votazione finale, né altri dati della carriera universitaria, ma si fa menzione della lode, qualora questa sia stata concessa. 4) Del diploma originale viene conservata copia, che può essere anche in formato elettronico compresa la firma dei soggetti di cui al comma 2, agli atti delle Segreterie studenti. 5) Nel caso di smarrimento o distruzione del diploma, l’interessato presenta al Rettore domanda di rilascio di un secondo originale. La domanda è corredata dai documenti comprovanti lo smarrimento o la distruzione del diploma o dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa allo smarrimento o alla distruzione. Alla domanda è allegata la ricevuta del versamento dovuto per il rilascio del secondo originale. A questo si aggiunge la dichiarazione attestante che il titolo riproduce il diploma smarrito o distrutto. 6.2 Diploma supplement 1) L’Università di Verona rilascia ai propri laureati un apposito certificato denominato Diploma Supplement. Si tratta di un certificato bilingue (italiano-inglese) elaborato secondo il modello europeo, riportante i dati relativi sia alla carriera dello studente che all’intero corso di studio. Il certificato riporta: gli esami sostenuti, il titolo della tesi di laurea, il voto finale, le tabelle ECTS della coorte di studenti a cui lo studente appartiene, gli obiettivi formativi del corso, gli sbocchi occupazionali. 2) Il Diploma Supplement si rilascia esclusivamente ai laureati secondo gli ordinamenti 509/99 e 270/04 sia delle lauree triennali che delle lauree specialistiche/magistrali e magistrali a ciclo unico. 6.3 Laurea alla memoria e attestato di studi alla memoria 1) La laurea alla memoria viene conferita dal Senato Accademico su proposta della Facoltà a studenti che, avendo completato tutte le attività formative previste dal piano degli studi, siano deceduti prima di sostenere la prova finale. 2) Agli studenti che siano deceduti prima del completamento delle attività previste dal piano degli studi, il Senato Accademico, su proposta della Facoltà, può conferire un attestato alla memoria degli studi compiuti. Titolo 7 7.1 Diritti e doveri dello studente Informazione, certificazioni e partecipazione ai procedimenti amministrativi 1) L'Ateneo assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni relative alle carriere degli studenti, promuovendo al contempo la partecipazione degli studenti ai procedimenti riguardanti la loro carriera. 2) Lo studente ha diritto ad ottenere la certificazione del suo status e dei crediti acquisiti. Tutti i documenti e gli atti concernenti la carriera universitaria dello studente sono conservati dall’Amministrazione Universitaria su supporti cartacei e/o in archivi elettronici. L'archiviazione elettronica può sostituire a tutti gli effetti l'archiviazione cartacea. 3) Le certificazioni ufficiali relative alle carriere degli studenti sono rilasciate unicamente dai competenti uffici dell’Amministrazione. 7.2 Deontologia studentesca 1) Gli studenti devono osservare comportamenti improntati alla responsabilità, ovvero rispettosi della dignità propria e altrui nonché del decoro dei luoghi nei quali si svolge l’insegnamento e la ricerca. 2) Gli studenti che, con dolo o colpa grave, danneggiano i beni dell’Università sono tenuti al relativo risarcimento dei danni. 3) La violazione dei doveri di comportamento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo comporta responsabilità disciplinare. 7.3 Provvedimenti disciplinari 1) La giurisdizione disciplinare nei confronti degli studenti spetta al Rettore, al Senato Accademico e ai Consigli di Facoltà, secondo i rispettivi ambiti di competenza. 2) L’azione disciplinare è esercitata secondo i principi del giusto procedimento. 3) I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salvo ogni diversa previsione legislativa, sono i seguenti: a) ammonizione, b) interdizione temporanea da una o più attività formative, c) esclusione dalle verifiche di profitto per uno o più mesi, d) sospensione temporanea dall’Università. 4) Il provvedimento di cui alla lettera a) è comminato dal Rettore, sentito lo studente a sua difesa. 5) I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono comminati dal Consiglio di Facoltà, in seguito a relazione del Rettore. 6) Il provvedimento di cui alla lettera d) è comminato dal Senato Accademico in seguito a relazione del Rettore. 7) Le sanzioni disciplinari sono proporzionate alla gravità e reiterazione dei fatti. 8) Nella valutazione dei fatti sanzionabili l’organo deliberante deve tenere conto dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave nonché le circostanze dei fatti stessi. 9) I provvedimenti disciplinari hanno carattere definitivo e sono impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa nei termini previsti dalla legge. 10) I provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera scolastica dello studente e conseguentemente nel foglio di congedo in corso di trasferimento. 7.4 Procedimento disciplinare 1) Il procedimento disciplinare, ad eccezione dell’ipotesi per cui è irrogabile la sanzione dell’ammonizione, ha inizio con la contestazione scritta degli addebiti, effettuata dal responsabile del procedimento istruttorio, da notificare mediante raccomandata con avviso di ricevimento presso il luogo di residenza o il domicilio eletto dello studente. 2) La contestazione deve essere notificata non oltre 30 giorni dalla notizia dei fatti ritenuti lesivi della dignità e dell’onore dell’Istituzione Universitaria e deve contenere la loro descrizione, l’indicazione del responsabile del procedimento. 3) Entro cinque giorni dalla notifica della contestazione, lo studente o il difensore su espressa delega può prendere visione e chiedere copia degli atti contenuti nel fascicolo istruttorio. 4) Entro dieci giorni dalla notifica della contestazione lo studente, direttamente o tramite un difensore delegato, può presentare scritti o memorie difensive. 5) Lo studente, personalmente o tramite un difensore, può chiedere di essere udito dall’organo accademico competente a decidere sul procedimento. 6) Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla contestazione dell’addebito, decorsi i quali senza una decisione dell’Organo competente il procedimento si estingue. 7.5 Attività di formazione autogestite, contributi per attività culturali, sportive e ricreative 1) L’Università promuove iniziative ed attività culturali, sportive e ricreative e sostiene le attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero. 2) In attuazione di tali finalità il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente, sulla base delle disponibilità di bilancio, l’entità della spesa da destinare al finanziamento delle Associazioni / Cooperative / Gruppi studenteschi universitari per la realizzazione di iniziative ed attività culturali, sportive e ricreative. 3) Le ulteriori disposizioni in materia sono disciplinate da apposito regolamento di Ateneo. 7.6 Conoscenza e informazione 1) Tutte le informazioni didattiche e amministrative riguardanti gli studenti dell'Ateneo sono reperibili su documenti che vengono pubblicati in formato cartaceo o sul sito web con cadenza annuale e distribuiti agli studenti: la “Guida dello studente”, specifica per ogni Facoltà, il presente “Regolamento di Ateneo per gli Studenti”, il “Regolamento Didattico di Ateneo”. 2) Lo studente è tenuto a conoscere il presente Regolamento e gli altri sopra menzionati. 3) Il sito web dell'Ateneo e le bacheche ufficiali delle Strutture costituiscono strumenti ufficiali di comunicazione per gli avvisi che vengono dati in corso d'anno. Lo studente è tenuto a consultarle regolarmente. 4) Ogni studente ha a disposizione una casella di posta elettronica istituzionale sulla quale possono essere recapitati avvisi relativi alla sua attività didattica e alle attività dell’Ateneo. Titolo 8 8.1 Norme comuni, transitorie e finali Norme comuni 1) Sulle istanze concernenti la carriera scolastica degli studenti è ammesso il ricorso al Rettore. I provvedimenti rettorali sono definitivi. 2) Al fine di favorire l’inserimento in attività lavorative, possono essere consegnati ad enti, aziende pubbliche e private e studi professionali elenchi di studenti e laureati, previo consenso degli interessati. 3) L’Università può chiedere agli studenti la compilazione di questionari, oltre a quelli previsti dalla normativa vigente, al fine di disporre degli elementi necessari per la valutazione dell’attività formativa e dell’efficienza ed efficacia delle attività delle strutture. I dati raccolti vengono trattati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di privacy. 8.2 Efficacia e modifiche 1) Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2008. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato all’interno del presente regolamento, si farà riferimento alla normativa in materia.