“Rivista Ambiente e Lavoro” partecipa alla “Settimana europea 2005” pubblicando questo contributo.
La Settimana europea 2005 è una campagna d’informazione intesa alla riduzione dei rischi associati al
rumore sul luogo di lavoro. Tale campagna è divenuta l’evento più esteso in Europa per quanto riguarda i
temi della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, costituendo un’opportunità unica per ricondurre l’attenzione sull’importanza della sicurezza e della salute sul lavoro.
È coordinata dall’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro di Bilbao.
Il rumore sul luogo di lavoro viene tuttora considerato, troppo spess, come un male necessario.
Se, poi, gli effetti del rumore non sono immediati, il
rumore non è considerato una priorità.
La verità è che il rumore può avere un impatto devastante sulla salute.
Non interessa soltanto i lavoratori delle acciaierie o dei
cantieri edili, ma anche milioni di persone occupate nel
Normative in tema di
Rumore e Vibrazioni
settore dei servizi: istruzione,intrattenimento e call
center. Il rumore può essere un fattore causale degli
infortuni, può essere un fattore di stress e, insieme con
altri rischi presenti nell’ambiente di lavoro, può arrecare danni alla salute. Una direttiva europea sul rumore entrerà in vigore in tutti gli Stati membri nel febbraio 2006: adesso è venuto il momento di prendere
misure più decisive per «abbassare il rumore ».
(fonte: Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro)
Danni, Patologia e
Sorveglianza sanitaria
I DPI per la
protezione dell’UDITO
Rino Pavanello
Graziano Frigeri
Virginio Galimberti
Come è noto, l’esposizione professionale a rumore può essere causa
di danni per l’apparato uditivo
(danni uditivi) e danni per apparati diversi ( danni extrauditivi).
Le principali normative in materia sono:
- il D.Lgs. 277/91, “Protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici …”
- il D.P.R. 303/56, Igiene del lavoro, Art. 24)
- il D.Lgs. 626/94, Salute e per la
sicurezza dei lavoratori);
- il D.P.R. 459/96, “Direttiva
Macchine,
- il D.Lgs. 194/03, “Rumore
Ambientale”
In recepimento entro il 15 febbraio 2006: Attuazione Direttiva
n. 2003/10/CE
I danni extrauditivi costituiscono
un capitolo assai complesso, in
quanto la sintomatologia è del tutto
aspecifica, ed attiene, in generale,
alla anomala sollecitazione di
risposte normalmente fisiologiche
quali la reazione di allarme,
(rumore improvviso) e la reazione
neurovegetativa (rumore continuo).
Il riscontro di sintomatologia conseguente all’una e all’altra eventualità (incrementi di frequenze
respiratoria e cardiaca, pressione
arteriosa, del tono vascolare e
muscolare, secrezione gastrica,
sudorazione) deriva da studi su
grandi numeri, ma non è suscettibile di applicazioni sulla singola
popolazione lavorativa a livello di
azienda o di comparto, al contrario di quanto accade per i danni
uditivi.
E’ risaputo che esposizioni intense
e/o prolungate a rumore possono
determinare danni irreversibili
all’apparato uditivo.
E’ un problema che, oltre alla sua
non trascurabile rilevanza economica per tutta la collettività, assume particolare importanza nei confronti dei soggetti colpiti in quanto
può essere causa di diversi inconvenienti, spesso molto gravi, tra i
quali la limitazione delle capacità
sensoriali causata da malattie certamente invalidanti e irreversibili.
E’ opportuno, quindi, proteggersi
contro il rumore.
Quando non risulti possibile eliminare il rischio alla fonte con efficaci misure tecnico/organizzative,
diventa necessario e indispensabile
ricorrere all’impiego degli specifici DPI.
Articoli di Anelli, Pagano e Invernizzi a Pag. 39, 42 e 44
La Settimana europea 2005 è dal 24 Ottobre al 28 Ottobre
Per saperne di più sulla campagna, visita il sito web
«Abbasso il rumore!», all’indirizzo http://ew2005.osha.eu.int
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DANNO UDITIVO DA RUMORE
di Graziano Frigeri*
Il danno uditivo da rumore si manifesta essenzialmente a carico dell’organo del Corti, costituito da cellule ciliate e situato nella coclea, con una gravità che è proporzionale alla quantità di energia sonora somministrata.
Nel caso di un rumore impulsivo, con valori istantanei di picco superiori a 130 dB, (scoppio, esplosione,
colpo di maglio ecc.) il danno è di tipo meccanico sia
sul timpano (possibile rottura) che sulle cellule ciliate
(possibile rottura delle cilia e definitiva perdita della
funzione cellulare).
In ogni caso si ha un corteo sintomatologico caratterizzato da dolore lacerante all’orecchio interessato
(quello rivolto alla sorgente, mentre l’altro è protetto
dal capo), stordimento, ipoacusia immediata, fischi
continui, vertigini. Possibile uscita di sangue dall’orecchio (otorragia) in caso di rottura del timpano. A
seconda della gravità del quadro, possiamo avere sia
la ripresa della normale funzionalità uditiva, che la
permanenza di postumi quali acufeni (fischi, rumori)
o deficit su singole frequenze, per lo più acute.
Nel caso invece di rumore continuo (ancorché differenziabile in costante, intermittente, ecc.), il primo e
più precoce fenomeno conseguente ad una esposizione prolungata a rumore è sostituito dallo spostamento temporaneo di soglia (STS) consistente in un
innalzamento della soglia uditiva rispetto alla condizione di riposo.
Lo STS si distingue in:
STS2 o fatica uditiva fisiologica: si misura due
minuti dopo la cessazione della esposizione ed ha
una durata di 16 ore;
STS16 o fatica uditiva patologica: permane anche
oltre le 16 ore dopo la cessazione della esposizione.
Premesso che per un rumore di 70 deciBel (o inferiore) non si produce alcun STS, la “linea di confine” tra
STS1 e STS2 è alquanto indefinita: poiché i tempi di
recupero (STS1) dipendono sia dalla energia sonora
che dalla entità dello STS1 stesso (che a sua volta
dipende il larga misura dalla sensibilità individuale)
quando il tempo di ricupero si allunga fino a “ricadere” nella fase in cui si realizza una nuova esposizione (ripresa del lavoro) il danno da temporaneo
tende a trasformarsi progressivamente in permanente (SPS = Spostamento Permanente di Soglia).
L’attuale normativa (D.Lgs.vo 277/91) fissa un valore di attenzione = 85 dBA (Lepd) significando che
devono essere considerati professionalmente esposti i
lavoratori con esposizione quotidiana personale uguale o superiore a 85 dBA, in quanto esposizioni a livel* Euronorma.
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li inferiori, pur non potendosi ritenere totalmente
innocue, si realizzano frequentemente anche per situazioni extralavorative. Peraltro la stessa normativa
consente il controllo sanitario, su richiesta dei lavoratori, anche per valori di Lepd compresi tra 8° e 85
dBA, mentre la Legge 977/67 sui minori, come modificata dal D.Lgs.vo 345/99, fissa l’obbligo del controllo sanitario per i minori al di sopra degli 80 dBA.
La più nota e significativa patologia da rumore è la
ipoacusia da trauma acustico cronico, che si instaura progressivamente (e quasi sempre subdolamente)
percorrendo quattro fasi:
1) Prima fase (primi 10-20 giorni dall’inizio dell’esposizione: il lavoratore accusa acufeni (ronzii,
fischi) a fine turno, sensazione di “orecchio pieno”,
cefalea, senso di fatica, intontimento.
2) Seconda fase (da pochi mesi a molti anni dall’inizio della esposizione): sintomatologia completamente assente, al massimo qualche acufene intermittente; in questa fase sono tuttavia riscontrabili
danni iniziali all’esame audiometrico.
3) Terza fase: iniziano a comparire i sintomi soggettivi della ipoacusia, con difficoltà di comprendere
la conversazione soprattutto in ambienti non silenziosi, necessità di alzare il volume di apparecchi
radio e TV ecc. Audiometria positiva per ipoacusia.
4) Quarta fase: marcato e palese deficit uditivo, con
serio handicap sociale. Possibili acufeni anche permanenti e/o notturni con difficoltà del sonno.
Comparsa del fenomeno del “recruitment” (percezione distorta e fastidiosa dei rumori di intensità
relativamente elevata). Deficit marcato all’esame
audiometrico.
La contemporanea esposizione a rumore unitamente
ad altri fattori di rischio in molti casi ha un effetto
sinergico (potenziante) sul danno uditivo. Tra i fattori
di rischio maggiormente implicati vi sono:
Vibrazioni
Alte temperature
Esercizio fisico
Solventi organici (derivati del benzene)
Solfuro di carbonio
Ossido di carbonio
Cianuri
Metilmercurio
Pesticidi
Da ricordare infine la presenza di numerosi farmaci con
effetti ototossici, la cui assunzione prolungata può aggravare il danno derivante dalla esposizione professionale.
La diagnosi di ipoacusia da rumore è duplice:
a) audiologica: si avvale della visita medica, completa di anamnesi personale (fisiologica e patologica) e
dell’esame otoscopico. Viene condotta dal Medico
del Lavoro, autonomamente nei casi più semplici,
oppure (più spesso) con l’apporto dello specialista
ORL. Presuppone un esame audiometrico in cabina
silente, a riposo acustico, con determinazione della
via aerea ed ossea. Nei casi più complessi possono
essere necessari ulteriori esami specialistici (quali,
ad esempio, l’impedenzometria).
b) Eziologica: una volta diagnosticato un deficit uditivo compatibile con la diagnosi di ipoacusia da
rumore, occorre indagare e verificare il legame tra
esposizione e danno. In questa fase agisce essenzialmente il Medico del Lavoro, valutando simultaneamente il tracciato audiometrico e i dati anamnestici (personali, fisiologici, patologici e lavorativi,
inclusi i dati di esposizione derivanti dai rapporti di
valutazione del rischio).
Sorveglianza sanitaria.
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti i
lavoratori con esposizione quotidiana personale superiore ad 85 dBA (Lepd).
Il controllo sanitario (art. 44 D.Lgs.vo 277/91) comprende:
a) una visita medica preventiva, integrata da un
esame della funzione uditiva (audiometria);
b) visite mediche periodiche, integrate dall’esame
della funzione uditiva; la prima visita periodica
deve essere effettuata entro un anno dalla visita
medica preventiva.
Fig. 1. Ipoacusia da rumore di grado medio.
L’ipoacusia da rumore ha una progressione costante e
caratteristica, iniziando ad interessare dapprima le frequenze 3-4-6 kHz,per poi estendersi alle frequenze
0,5 – 1 – 2 kHz, con caratteristica risalita sugli 8 kHz.
Questo andamento determina la comparsa di un quadro caratterizzato da:
Deficit percettivo (interessa le cellule nervose e non
le strutture di trasmissione meccanica del suono –
timpano e catena degli ossicini) con caduta massima sulle frequenze 3-4-6 kHz
Bilaterale (presente in entrambi gli orecchi)
Simmetrico (equivalente in entrambi gli orecchi)
Non evolutivo (se cessa l’esposizione non peggiora)
Presenza del “recruitment”
Un tracciato audiometrico caratteristico per un danno
da rumore di entità medio alta è rappresentato dalla
figura 1.
La frequenza delle successive visite periodiche è stabilita dal Medico Competente, e comunque non può
essere superiore ai due anni per i lavoratori con esposizione che non supera i 90 dBA, e ad un anno per i
lavoratori con esposizione superiore a 90 dBA.
A richiesta dei lavoratori, e qualora il Medico
Competente ne confermi l’opportunità, il controllo
può essere esteso anche ai lavoratori con esposizione
compresa tra 80dBA e 85 dBA.
Di importanza fondamentale, ai fini della corretta esecuzione della sorveglianza sanitaria, è l’effettuazione da
parte del Medico Competente stesso, o da Tecnici
Audiometristi, dell’esame audiometrico. Si distinguono:
a) un audiogramma di base: va effettuato nell’ambito della visita preventiva, deve essere effettuato
secondo quanto riportato nell’allegato VII al
D.Lgs.vo 277/91 e nella norma ISO 6189, e deve
essere preceduto dall’esame otoscopico.
b) Audiogrammi di controllo, effettuati nel corso
delle visite effettuate secondo la periodicità definita
dal Medico Competente in base a quanto stabilito
dall’art. 44.
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Il follow-up sanitario del lavoratore esposto a rumore
è costituito essenzialmente dal confronto tra l’audiogramma di base (prima della esposizione) e gli audiogrammi di controllo.
Sono possibili le seguenti alternative:
1) Audiogramma invariato: in questo caso prosegue
normalmente il follow-up secondo il protocollo e le
frequenze stabilite dal Medico Competente.
2) Audiogramma peggiorato: occorre un ricontrollo di conferma effettuato ad un mese di distanza ed
a riposo acustico. Nel caso il peggioramento venga
confermato, occorre ricercarne con precisione la
causa, che può essere:
a) Extraprofessionale (età, otiti, altre cause identificabili): il lavoratore viene indirizzato presso idonee strutture per approfondimento ed eventuale
terapia.
b) Professionale: occorre rivedere il programma
delle misure di prevenzione per l’adozione delle
necessarie misure; se ne ricorrono i presupposti il
Medico Competente adotterà i necessari provvedimenti a fini preventivi (prescrizioni) e medicolegali (compilazione del certificato di malattia professionale e segnalazione del caso all’ASL).
DPI PER LA TUTELA DELL’ UDITO
(OTOPROTETTORI)
di Virginio Galimberti
Quando, come recita la legislazione vigente in materia di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, non risulti possibile eliminare il rischio
alla fonte con efficaci misure
tecnico/organizzative, diventa necessario e indispensabile
ricorrere all’impiego degli
specifici
Dispositivi
di
Protezione Individuale (DPI).
I DPI destinati alla protezione contro il rumore sono
dispositivi particolarmente studiati che hanno il compito di attenuare la potenza dell’energia sonora trasmessa all’apparato uditivo contenendola entro limiti
ritenuti sopportabili ed innocui.
E’ molto importante stabilire il giusto valore di attenuazione da attribuire al dispositivo al fine di evitare
effetti di “ipoprotezione” (attenuazione non sufficiente a garantire una efficace protezione dell’apparato
uditivo) oppure di ”iperprotezione (attenuazione troppo elevata che comporterebbe grossi disagi).
I sistemi attuati per ottenere l’attenuazione si suddividono in sistemi che sfruttano la via aerea (inserti e cuffie) e che raggiungono attenuazioni massime di 50 dB
oppure sistemi che operano a livello osseo (caschi)
permettendo una attenuazione maggiore che può raggiungere anche i 60 dB.
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I DPI per l’udito o otoprotettori sono di
diverse tipologie ed è necessario identificare quello più adatto alle necessità del
singolo lavoratore.
Per una ottimale scelta degli otoprotettori, i principali fattori da considerare
sono:
le condizioni lavorative (presenza di
polvere, umidità, alte temperature;
impiego contemporaneo di altri DPI
[es.: protezione della testa]; necessità
di trasmettere segnali verbali; ecc.);
le caratteristiche del rumore e l’attenuazione sonora
necessaria;
il comfort da assicurare;
Le caratteristiche fondamentali che questi dispositivi
devono possedere sono, tra le altre:
la capacità di attenuazione tale da consentire una
effettiva diminuzione dell’energia sonora che giunge
alle strutture recettive cocleari riportandola a livelli
accettabili;
l’attenuazione sonora selettiva nei confronti delle
frequenze del rumore da cui è necessario proteggersi (alte frequenze), consentendo la percezione di
quelle interessate alla voce parlata in modo da permettere le comunicazioni verbali;
i materiali e la progettazione tali da garantire l’innocuità del prodotto e il necessario comfort durante
l’uso.
Il comfort è, chiaramente insieme al necessario potere di attenuazione, uno degli aspetti principali del
dispositivo di protezione in quanto ne determina la
portabilità per tutto il periodo di esposizione e, quindi, la reale efficacia del mezzo di protezione stesso.
Un DPI il cui uso non provochi sicuramente alcun
fastidio è, probabilmente, irrealizzabile e, di conseguenza, la scelta del dispositivo adeguato rappresenta
sempre il miglior compromesso tra gli aspetti protettivi che il mezzo stesso offre e la sua ergonomia.
Va ricordato che l’uso di un dispositivo di protezione
dell’udito è sempre subordinato ad uno specifico
addestramento avente lo scopo di creare la necessaria
confidenza tra operatore e mezzo e, quando ritenuto
necessario, ad un periodo di adattamento (è anche una
imposizione legislativa).
Questa prassi è sicuramente più richiesta per gli inserti auricolari per i quali, essendo corpi estranei che
sono introdotti nel condotto uditivo, è necessario abituarsi gradatamente a portarli.
Uso degli otoprotettori.
La scelta, l’uso e la manutenzione degli otoprotettori
sono considerate nella norma EN 458 “Raccomandazioni per la selezione, l’uso, la cura e la manutenzione” dei protettori auricolari” a sua volta richiamata nel
D.M 2 Maggio 2001.
Si richiama l’attenzione sull’importanza che il dispositivo di protezione venga indossato in modo adeguato per l’intero periodo di esposizione al rischio altrimenti si può verificare una notevole riduzione della
protezione effettiva dell’otoprotettore stesso fino
all’annullamento totale della sua efficacia.
Il grafico di fig.1 mette in evidenza la perdita di protezione che si verifica per ciascuno dei tre otoprotettori studiati per fornire rispettivamente un’attenuazione di 30 dB, 20 dB e 10 dB quando non impiegati per tutte le 8 ore. Se i dispositivi vengono usati
solamente 4 ore su 8 (50% dell’esposizione), nessuno di essi assicura una protezione effettiva superiore
ai 3 dB.
Tipologie di protettori per l’udito.
In funzione delle diverse necessità di utilizzo e delle
caratteristiche di attenuazione, esistono in commercio
diversi tipi di DPI dell’Udito che, per famiglie, si suddividono in:
inserti auricolari;
cuffie;
caschi.
Inserti auricolari.
Sono definiti tali perché vengono introdotti nel condotto uditivo esterno.
L’uso di questo tipo di dispositivo è consigliato in presenza di rumori i cui livelli di pressione sonora non
superano i 95/100 dB(A) e in quelle condizioni lavorative che prevedono uno stazionamento continuo nell’ambiente rumoroso.
Si distinguono in:
Inserti multiuso di tipo rigido
Possono essere in forma standard o con sagomatura
preformata sul calco del condotto uditivo esterno.
Sono disponibili in diverse taglie (forma standard)
con o senza archetto di sostegno per migliorare la
praticità di utilizzo e sono riutilizzabili previo
opportuno lavaggio.
- Pregi: si adattano perfettamente al condotto uditivo e consentono un’ottima attenuazione; non
costituiscono ostacolo (salvo quelli con archetto)
all’utilizzo contemporaneo di altri DPI eventualmente necessari (elmetto, maschera antigas, ecc.).
- Difetti: l’invecchiamento dei materiali potrebbe determinare la perdita dell’aderenza al condotto uditivo
con conseguente decadimento del potere di attenuazione; se non perfettamente conservati e puliti prima
dell’uso possono comportare problemi igienici.
Inserti multiuso espandibili.
Costituiti principalmente da materiali comprimibili
(es.: a base di schiuma di polimero) vengono inseriti, dopo averli compressi tra le dita, nel condotto
uditivo esterno e si plasmano a misura nello stesso.
L’espansione del materiale nel meato acustico
interno forma una chiusura ermetica.
Fig. 1
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- Pregi: stessi pregi degli inserti permanenti preformati; possono essere utilizzati per due, tre turni di
lavoro.
- Difetti: se mal posizionati riducono il potere di
attenuazione; devono essere spinti in profondità
nel condotto uditivo esterno e la pressione derivante dalla espansione, in taluni soggetti, può provocare fastidio; tempi prolungati di utilizzo
potrebbero comportare problemi igienici; le operazioni di compressione prima dell’inserimento
devono essere effettuate con la garanzia che le
mani siano pulite al fine di evitare di trasferire
impurità dalle dita all’interno dell’orecchio.
Inserti monouso di “lanapiuma”.
Stesse caratteristiche di attenuazione, pregi e difetti degli inserti multiuso espandibili, possono essere di tipo espandibile oppure preformato.
Essendo conformati anatomicamente non devono
essere precedentemente modellati e si inseriscono
agevolmente nel meato uditivo risultando particolarmente igienici.
Nelle frequenze tipiche interessate dalla voce parlata hanno livelli di attenuazione minori per consentire le comunicazioni verbali.
- Pregi: estremamente confortevoli; assicurano
eccellenti livelli di protezione; disponibili in
comodi distributori, possono essere localizzati
negli ambienti rumorosi; facilmente inseribili nel
condotto uditivo esterno; soffici e ben tollerati;
vengono gettati dopo ogni uso; possono essere
usati in combinazione con altri mezzi personali di
protezione.
- Difetti: se mal posizionati riducono il potere di
attenuazione; l’eventuale rottura dell’involucro
provoca l’accumulo di fibre di lanapiuma nel condotto uditivo esterno formando tappi misti a cerume; le operazioni di inserimento devono essere
effettuate in modo da non contagiare la parte che
entra nel condotto uditivo.
Cuffie antirumore.
Vengono utilizzate contro i rumori il cui livello di
pressione sonora non superi i 125 dB(A).
Normalmente impiegate in quelle lavorazioni o mansioni che non prevedono uno stazionamento continuo nell’ambiente rumoroso (es.: addetto alla manutenzione; passaggio da sala quadri a impianto negli
stabilimenti chimici; ingresso in ambiente prova
motori; ecc.).
Sono costituite da conchiglie (coppe) che coprono le
orecchie e creano un contatto ermetico con la testa per
mezzo di cuscinetti morbidi riempiti solitamente con
espanso o liquido.
Le conchiglie sono solitamente rivestite con materiale fonoassorbente; esse sono collegate da una fascia di
tensione (archetto di sostegno) solitamente di plastica
o metallo che contiene, preferibilmente, il sistema di
regolazione.
Quando la cuffia è indossata con l’archetto dietro la
nuca o sotto il mento può essere prevista una cinghia
di sostegno flessibile per sostenere le conchiglie.
- Pregi: possono essere usate in associazione ad altri
tipi di otoprotettori (es.: gli inserti in lana piuma)
per aumentare il potere di attenuazione; normalmente ben tollerate (in relazione al peso ed alla
forza esercitata sui padiglioni auricolari dell’archetto); non creano problemi igienico-sanitari.
- Difetti: peso nettamente superiore agli inserti; eccessiva sudorazione se usate in ambienti caldi; sensazione di fastidio dovuta alla pressione sulle orecchie.
Cuffie montate su elmetto di protezione.
Consistono in conchiglie singole collegate a bracci o
sistemi particolari di ancoraggio che vengono fissati,
tramite opportuni adattatori, ad elmetti di protezione.
Sono solitamente regolabili in altezza e hanno opportuni meccanismi per essere sistemate sulle orecchie solo
quando è necessario. L’adattamento e il posizionamento sull’elmetto devono essere tali da consentire la giusta pressione e la tenuta sulla testa dell’utilizzatore.
Caschi.
I caschi vengono utilizzati in condizioni molto particolari, per intensità di rumore fino a 135 dB e per
periodi limitati.
Costituiti con materiali tipo plastica, A.B.S., vetro
resina, lega metallica ed isolanti di vario genere, vengono utilizzati per proteggere tutto il cranio e non solo
le orecchie.
Possono essere dotati di sistema radio ricetrasmittente, per le comunicazioni verbali.
- Pregi: attenuano anche il rumore trasmesso per via
ossea e proteggono complessivamente tutto il cranio; possono essere utilizzati associati ad altri mezzi
personali protezione, quali inserti auricolari, autorespiratori, tute, ecc.;
- Difetti: fastidiosi ed ingombranti; vengono indossati
per brevi periodi di tempo.
Network per la Qualità e la Sicurezza del Lavoro
Euronorma, del Dr. Graziano Frigeri & C. S.a.s.
Tel.: 0521 336184 – 0521 336419 - Fax: 0521 839957
E.Mail: [email protected]
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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI
DALL’ ESPOSIZIONE A RUMORE DURANTE
IL LAVORO
di Guido Anelli *
Premessa.
Gli Stati membri dell’Unione Europea dovranno
recepire entro il 15 febbraio 2006 la direttiva
2003/10/CE “sulle prescrizioni minime di sicurezza
e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)”1. Questa
direttiva fissa le prescrizioni minime in materia di
protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute
e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dall’esposizione, durante il lavoro, al rumore.
L’esposizione al rumore rappresenta la causa principale di malattia professionale nel nostro Paese e
determina, ogni anno, circa il 40 % delle malattie
professionali “tabellate” e circa il 17 % delle malattie professionali “non tabellate”2.
La vigente normativa italiana.
La direttiva 2003/10/CE inciderà sul panorama normativo italiano in cui, invero, sono gia’ presenti delle
disposizioni legislative che prevedono misure di tutela dei lavoratori nei confronti dell’esposizione al
rumore. I principali provvedimenti normativi oggi in
vigore sono:
- il D.Lgs. 277/91,
- l’art. 24 del D.P.R. 303/56, secondo cui, per quanto
concerne gli effetti extra-uditivi del rumore3, “nelle
lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni e
rumori dannosi ai lavoratori, devono adottarsi i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l’intensita’”,
- l’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 626/94, che obbliga il
datore di lavoro a valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori compresi, quindi, i rischi
derivanti dall’esposizione al rumore,
* Ingegnere, esperto dell’Associazione Ambiente e Lavoro, Autore di “Dossier Ambiente” n. 54/01 “Il Rumore”.
1 In G.U.C.E. L 42/38 del 15/2/2003.
2 “Dati Inail”, n. 6, giugno 2005.
3 L’art. 59 del D.Lgs. 277/1 prevede che siano abrogati, limitatamente all’esposizione al rumore, gli art. 4 e 5 del D.P.R. 303/56 e, limitatamente al danno uditivo, l’art. 24, ed elimina la voce “Rumori” dalla tabella allegata al D.P.R. 303/56. Alla luce della formulazione dell’art. 59, rimane vigente l’art. 24 del D.P.R.
303/56 per quanto concerne gli effetti extra-uditivi del rumore. Nella sentenza n. 4488 del 11/4/92 la Corte Suprema di Cassazione afferma che l’art. 59 “in
base ad una lettura letterale, evidenzia che resta vigente l’art. 24 del D.P.R. 303/56 [...] salvo che per il “danno uditivo”. Poiche’ scuotimenti, vibrazioni e rumori possono cagionare, come e’ noto, danni alla salute in altre componenti del corpo umano e della persona diverse da quelle dello specifico danno all’udito [...]
rimane comunque l’obbligazione del datore di lavoro di adoperasi per prevenire questi ulteriori danni dipendenti da vibrazioni, scuotimenti o rumori e, di conseguenza, non vi e’ dubbio che si applica l’art. 24 del D.P.R. 303/56”.
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- gli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 626/94, che prescrivono
che ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione e formazione sui rischi per la sicurezza e la
salute e, quindi, anche sui rischi derivanti dall’esposizione al rumore,
- la L. 977/67, come modificata dal D.Lgs. 345/99 e dal
D.Lgs. 262/00, in cui è previsto il divieto di adibire
gli adolescenti, salvo le deroghe previste dall’art. 6,
ad una esposizione quotidiana superiore a 90 dB(A)
e l’obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria
l’adolescente che è soggetto ad una esposizione quotidiana personale al rumore superiore ad 80 dB(A).
La direttiva 2003/10/CE.
La direttiva 2003/10/CE individua, anzitutto, i valori
limite di esposizione, che sono i livelli di esposizione
il cui superamento è vietato, ed i valori superiori ed
inferiori di esposizione che fanno scattare l’azione,
cioè quei valori a partire dai quali devono essere
attuate specifiche misure di tutela per i soggetti esposti. Questi i valori sono relativi sia alla esposizione
giornaliera [LEX,8h] e sia alla pressione acustica di
picco [ppeak].
La direttiva 2003/10/CE, nel prescrivere gli obblighi
per il datore di lavoro, conferma l’impostazione presente nel D.Lgs. 277/91 e nella direttiva 89/391/CEE
(recepita nell’ordinamento legislativo italiano con il
D.Lgs. 626/94), che prevede:
- la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza,
- l’eliminazione dei rischi e ove ciò non sia possibile
la loro riduzione al minimo,
- la riduzione dei rischi alla fonte,
- la programmazione e l’attuazione di misure di prevenzione e protezione,
- l’informazione e la formazione dei lavoratori,
- la consultazione e la partecipazione dei lavoratori
e/o dei loro rappresentanti.
Seguendo questi principi il datore di lavoro deve valutare e, se del caso, misurare i livelli di rumore a cui i
lavoratori sono esposti.
Tenendo conto del progresso tecnico e della disponibilità delle misure per controllare il rischio alla fonte,
il datore di lavoro deve eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore e,
qualora a seguito della valutazione risultino superati i
valori di esposizione che fanno scattare l’azione, elaborare ed applicare un programma di misure tecniche
ed organizzative volte a ridurre al minimo l’esposizione al rumore.
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i lavoratori esposti ad un livello di rumore superiore ai valori
che fanno scattare l’azione.
Valori limite di esposizione e valori di esposizione che fanno scattare l’azione.
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Valore limite di esposizione
Valore superiore di esposizione che fa scattare l’azione.
Valore inferiore di esposizione che fa scattare l’azione
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87 dB(A)
85 dB(A)
80 dB(A)
200 Pa
140 Pa
112 Pa
Seguendo i principi generali previsti dalla direttiva
89/391/CEE, la direttiva 2003/10/CE prescrive l’obbligo, per il datore di lavoro, di informare e formare i lavoratori esposti a valori di rumore pari o superiori ai valori
inferiori di esposizione che fanno scattare l’azione.
Un altro aspetto previsto dalla direttiva 2003/10/CE,
desunto dalla direttiva 89/391/CEE, riguarda la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei
loro rappresentanti.
Le principali novità introdotte dalla direttiva
2003/10/CE, rispetto al D.Lgs. 277/91, riguardano:
- la definizione di valori di esposizione che fanno
scattare l’azione anche per la pressione acustica di
picco, definita come il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata “C”4,
- l’introduzione di valori limite di esposizione che non
devono essere superati sia per quanto riguarda
l’esposizione quotidiana personale al rumore e sia
per la pressione acustica di picco,
- la determinazione, nell’applicare i valori limite di
esposizione, dell’effettiva esposizione del lavoratore tenendo conto dell’attenuazione prodotta dai
dispositivi di protezione individuali dell’udito
indossati dal lavoratore5,
- la considerazione delle imprecisioni delle misure,
determinate secondo la prassi metrologica, nell’effettuare la valutazione dei risultati delle misurazioni6,
- l’obbligo per il datore di lavoro, oltre che di eliminare alla fonte o di ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore, di elaborare ed applicare un programma di misure tecniche e/o organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore se i
valori di esposizione al rumore risultano superiori ai
valori superiori che fanno scattare l’azione7,
- l’indicazione con appositi segnali dei luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad una
rumore superiore ai valori di esposizione che fanno
scattare l’azione; dette aree devono essere delimitate e l’accesso alle stesse dovrà essere limitato ove
ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal
rischio di esposizione8.
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(Informazioni da pag. 17)
4 Il D.Lgs. 277/91 definisce, all’art. 45, solo un valore di pressione acustica istantanea non ponderata al di sopra del quale deve essere effettuata una comunicazione all’organo di vigilanza. Il legislatore italiano, nel recepire la direttiva 2003/10/CE, potrà risolvere la problematica relativa alla corretta definizione delle
grandezze da misurare e valutare: all’art. 2, comma 1, lett. a), della direttiva, la pressione acustica di picco viene definita come il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata con “frequenza C”, definizione che può essere interpretata ma che dal punto di vista metrologico non è corretta, mentre all’art.
3, comma 1, e nelle relative note la pressione acustica di picco viene definita prima in Pa e successivamente in dB(A),
5 All’art. 39 del D.Lgs. 277/91 è specificato che l’esposizione quotidiana personale al rumore non tiene conto degli effetti di un qualsiasi mezzo individuale di
protezione mentre all’art. 3, comma 2, della direttiva 2003/10/CE è indicato che il valori limite di esposizione sono verificati tenendo conto dell’attenuazione
prodotta dai dispositivi di protezione individuali. All’art. 43 del D.Lgs. 277/91 è previsto che i mezzi individuali di protezione dell’udito sono considerati adeguati se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore a quello derivante da una esposizione quotidiana personale di 90 dB(A).
6 Al punto 3.3. dell’allegato VI del D.Lgs. 277/91 si prescrive solo che di ogni misurazione deve essere indicata l’incertezza di cui è affetta (errore casuale).
7 L’art. 41, comma 1, del D.Lgs. 277/91 prescrive al datore di lavoro di ridurre al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico,
i rischi derivanti dall’esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte
8 L’art. 41, comma 2, del D.Lgs. 277/91 prescrive che nei luoghi di lavoro che possono comportare, per un lavoratore che vi svolga la propria mansione per
l’intera giornata lavorativa, una esposizione quotidiana personale al rumore superiore a 90 dB(A) oppure un valore della pressione acustica istantanea superiore a 140 dB è esposta una apposita segnaletica e tali luoghi sono perimetrati e soggetti ad una limitazione di accesso qualora il rischio di esposizione lo giustifichi e tali provvedimenti siano possibili.
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INTEGRARE INFORMAZIONE E FORMAZIONE
NELLE STRATEGIE DI PREVENZIONE DEL
RUMORE
di Attilio Pagano
Il rumore è tra i rischi più ubiquitari, tanto che le
indicazioni per RSPP e ASPP ne prevedono obblighi
di formazione specifica . La formazione è richiesta
per tutti i settori di attività considerati con l’esclusione dei settori 7 (Sanità. Servizi sociali) e 8
(Alberghi, ristoranti. Assicurazioni. Immobiliari,
informatica. Pubblica Amministrazione. Istruzione.
Associazioni ricreative, culturali, sportive. Servizi
domestici. Organizzazioni extraterritoriali).
Nell’ambito del Modulo B, la formazione degli
RSPP e ASPP sul rumore dovrebbe riguardare almeno
i seguenti tre aspetti generali:
1) la corretta identificazione e valutazione del rischio;
2) i criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI;
3) la necessità di integrare le misure tecniche di prevenzione con quelle comportamentali.
Evidentemente, nel trattare tali aspetti, nell’ambito di
ogni settore di attività sarà opportuno fare riferimento
alle specifiche caratteristiche che questo fattore di
rischio può presentare.
1. La corretta identificazione e valutazione
del rischio.
I passaggi per la valutazione di questo rischio sono
sostanzialmente 3:
a) identificazione della fonte di rumore;
b) misurazione dell’intensità (ed eventualmente della
frequenza) del rumore;
c) valutazione dell’esposizione personale dei lavoratori.
Fatto salvo l’obbligo di ridurre il rumore alla fonte
con interventi di abbattimento e/o di confinamento, si
tratta di inserire i valori rilevati in appositi algoritmi
per calcolare le condizioni di soglia che determinano
le diverse misure di prevenzione.
In questi calcoli, uno dei passaggi più critici è proprio
la determinazione delle caratteristiche dell’esposizione personale (tempi e modalità). Un grave errore da
evitare è riferire queste caratteristiche a condizioni
standard e ideali delle varie attività lavorative. È,
invece, necessario appurare le concrete condizioni di
esposizione dei lavoratori. A questo scopo, la consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti costi-
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tuisce un indispensabile passaggio del processo di
valutazione. Sulla base di queste considerazioni, a una
formazione degli RSPP e ASPP sui rischi da rumore
possono essere attribuiti i seguenti obiettivi di apprendimento:
area delle conoscenze - gli effetti diretti e indiretti
dell’esposizione dell’organismo umano al rumore;
le modalità di identificazione dei punti di pericolo;
area delle capacità - utilizzo degli strumenti (fonometri) per la misurazione dell’intensità del fattore di
rischio; conduzione dei colloqui di consultazione
sulla esposizione individuale.
2. I criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI.
Per proteggere i lavoratori dal rumore, i DPI non sono
equivalenti. La formazione degli RSPP e ASPP deve
sviluppare le loro competenze perché siano in grado di
intervenire nel processo di scelta dei DPI. Possibili
obiettivi di apprendimento possono essere così definiti:
area delle conoscenze - fornire conoscenze sui principi di correlazione tra le caratteristiche fisiche
(intensità, frequenza) del rumore e le caratteristiche
protettive dei diversi tipi di DPI. A esempio, può
essere utile fornire conoscenze sul significato del
metodo APV (Valori di Protezione Attribuiti) che
correla i valori di attenuazione con la frequenza del
rumore e/o sul metodo HML che specifica i valori di
attenuazione alto, medio e basso per banda d’ottava.
A questo proposito, fondamentale riferimenti conoscitivi sono, oltre all’art. 43 del D. Lgs. 277/91, il
punto 3.5 del 2° allegato del D. Lgs. 475/92 e l’allegato 1 del D. M. 2 maggio 2001;
area delle capacità - prevedere esercitazioni sul riconoscimento delle caratteristiche del rumore in funzione della scelta dei DPI. A esempio, si potrebbero
proporre dei casi studio in cui, a fronte di una data
caratterizzazione di un rumore, debbano essere selezionati i DPI adatti all’interno di una ampia serie.
3. La necessità di integrare le misure tecniche
di prevenzione con quelle comportamentali.
Spesso l’abbattimento o il confinamento delle fonti di
rumore non sono strategie risolutive e si rendono
necessarie anche misure di prevenzione di tipo organizzativo e comportamentale.
Ciò implica il coinvolgimento diretto e consapevole
degli operatori. Innanzitutto, va ricordato che il rumore, in generale, manifesta i suoi effetti sulla capacità uditiva a distanza di anni e anche dopo che i lavoratori
abbiano cessato l’attività con esposizione al rischio stesso. Ciò spesso induce gravi distorsioni nella percezione
del rischio. Molti lavoratori, infatti, possono essere
indotti a sottovalutarlo sulla base della loro contingente
capacità di sopportazione. Uno degli scopi della informazione e della formazione dovrebbe, dunque, consistere nella costruzione almeno delle condizioni cognitive
necessarie per una percezione corretta del rischio1.
A tale scopo, gli RSPP devono essere preparati a
sostenere l’assunzione di comportamenti positivi con
l’impostazione di mirate azioni di informazione e formazione degli operatori2.
Informazione ai lavoratori.
L’efficacia dell’informazione dipende dalla compresenza in tutte le occasioni e in tutti i materiali di riferimenti tanto ai rischi e ai danni, quanto alle misure di
prevenzione disponibili. Informazioni che fossero
squilibrate nell’enfasi sulle misure di prevenzione (a
esempio dispense, poster, cartelli che si limitino a
ricordare l’obbligo di indossare i DPI e a descriverne
le caratteristiche tecniche), potrebbero indurre una
sottovalutazione del rischio, favorendo una interpretazione delle stesse misure come inutili impedimenti e
perfino vessazioni.
All’opposto, una informazione basata su informazioni
squilibrate nell’enfasi sui rischi e sui danni non
accompagnate da indicazioni sulle misure di prevenzione corrispondenti (come un opuscolo che si limiti
a indicare le possibili conseguenze di un’esposizione
personale quotidiana a rumore di intensità 85 dBA
protratta per 5 anni) potrebbe generare una sopravalutazione del rischio con conseguente accettazione fatalista e incapacità di gestirlo attivamente. Dunque, per
ogni rischio e danno va indicata almeno una misura di
prevenzione e, viceversa, per ogni misura di prevenzione va sempre indicato da quale rischio e da quale
danno quella misura intende proteggere la persona.
Ma l’efficacia non dipende solo da questo necessario
equilibrio tra informazioni sui rischi e sulle misure.
Noi tutti attribuiamo significato ai rischi non soltanto
sulla base della evidenza razionale degli argomenti
(come i dati sulla frequenza degli eventi e la gravità
delle conseguenze), ma anche in base alla nostra capacità di vivere anticipatamente le emozioni associabili
agli eventi presentati come rischiosi.
In questo senso, può essere utile formare gli RSPP a
costruire argomentazioni magari meno precise sul piano
tecnico ma più efficaci su quello comunicativo, evitando di riferirsi all’intensità del rumore con termini numerici e, invece, utilizzando esempi di vita reale (il rumore di un aere al decollo per esempio). Inoltre, nel presentare i danni connessi all’esposizione, potrebbe essere
vantaggioso suscitare “emozioni anticipate” positive e
negative con vivide immagini mentali: “anche a 80 anni
poter sentire bene la voce dei bambini o la musica”
(emozioni positive), piuttosto che “già a 50 anni essere
costretti a ricorrere alle protesi acustiche”.
Formazione dei lavoratori.
Un’ultima considerazione deve essere fatta sull’addestramento all’uso dei DPI. L’impiego dei DPI per il
rumore è soggetto ad addestramento obbligatorio, che
non necessariamente deve rientrare tra gli scopi della
formazione degli RSPP e ASPP ex art 8 bis del 626.
Tuttavia può essere opportuno che in tale formazione
vengano fornite occasioni di apprendimento su come
va impostato l’addestramento dei lavoratori in quanto da esso, almeno in parte, dipendono le condizioni per
la auspicata assunzione di comportamenti positivi.
Dunque questo addestramento dovrebbe avere queste
caratteristiche di fondo:
area delle conoscenze - non limitarsi a una mera
esercitazione operativa di come si indossano e si
tolgono i DPI (cuffie, tappi, archetti), ma fornire per
ognuno di essi spiegazioni e giustificazioni sul
significato del loro impiego. Fare sperimentare le
reazioni che si hanno, in presenza di fonti di rumore, senza DPI, con DPI inadatti a una efficace attenuazione e con DPI adatti;
area delle capacità - fare utilizzare i diversi tipi di
DPI per il rumore in concomitanza con altri (a
esempio, occhiali, elmetto, respiratore, guanti) e
simulando condizioni di diversa necessità di comunicare e interagire tra operatori.
Scopo dell’addestramento è anche quello di fare sperimentare modalità di scelta e impiego dei DPI che
sfatino i luoghi comuni sulla loro fastidiosità. Bisogna
sempre tenere presente che, per quanto si voglia
obbligarli, i lavoratori saranno in generale orientati a
scegliere piuttosto che a obbedire. In questo senso,
l’addestramento dovrebbe aiutarli a scegliere di
indossare i DPI (anche individuando i tipi più adatti e
funzionali) e non, invece, dargli (cosiddette) ‘buone
ragioni’ per scegliere di non indossare i DPI perché
scomodi e disfunzionali.
1 La percezione del rischio è un processo che si basa non soltanto sulle conoscenze disponibili. In questo processo di giudizio intervengono infatti anche fattori
di carattere emotivo e sociale. Le azioni di informazione e formazione possono concorrere alla eventuale correzione di una valutazione inadeguata agendo sulla
disponibilità di conoscenze. Ma per agire sulle altre determinanti sono necessarie anche altre azioni organizzative. Su questo tema si può vedere “Percezione dei
rischi corretta” in Manuale teorico-pratico per la formazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Dossier Ambiente , n. 66 2004, pag. 234.
2 L’art. 42 del D. Lgs 277/91 prevede che se le attività di lavoro comportano esposizione quotidiana personale di un lavoratore a rumore superiore a 80 dBA,
il datore di lavoro ha l’obbligo di informare i lavoratori sui rischi da rumore, sulle misure adottate e sulla funzione dei DPI. Se le stesse attività comportano una
esposizione quotidiana personale superiore a 85 dBA, il datore di lavoro ha inoltre l’obbligo di formare i lavoratori sull’uso corretto dei DPI e delle attrezzature che causano il rumore.
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