Traduzione esterna PARLAMENTO EUROPEO ««« « « « « « « ««« 2004 2009 Commissione per le petizioni 30.11.2005 COMUNICAZIONE AI MEMBRI Petizione 872/2004, presentata da Maria Cruz Arce Martínez, cittadina spagnola, sul regolamento relativo all’etichettatura dell’olio d’oliva 1. Sintesi della petizione La firmataria, proprietaria di un frantoio a Rioja Alavesa, contesta il modo in cui le autorità spagnole stanno applicando il regolamento n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva, segnalando che la sua azienda è stata penalizzata in diverse occasioni, nella più recente delle quali per aver indicato il nome dell’impresa sulle confezioni, sulle fatture, sul veicolo usato per le consegne e su opuscoli pubblicitari. La firmataria chiede in particolare chiarimenti sull’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento in questione, indicando che la sua interpretazione da parte delle autorità spagnole sta mettendo a repentaglio la libera concorrenza e potrebbe indurre il consumatore in errore. 2. Ricevibilità Dichiarata ricevibile il 18 aprile 2005. 3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 novembre 2005. “I. INFORMAZIONI DI FONDO/ SINTESI DEI FATTI/ PRECEDENTI La firmataria possiede un frantoio, in attività da tre anni, a Rioja Alavesa. L’olio prodotto non è coperto da denominazione di origine protetta e potrebbe provenire da diverse fonti. La sua azienda è stata penalizzata in diverse occasioni, inizialmente per aver utilizzato il nome dell’impresa nell’etichettatura e più recentemente per aver indicato il nome dell’impresa sulle confezioni, sulle fatture, sul veicolo usato per le consegne e su opuscoli pubblicitari. II. LA DENUNCIA La firmataria contesta il modo in cui le autorità spagnole stanno applicando il regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di CM\595371IT.doc IT PE 367.720v01-00 IT oliva. Chiede, in particolare, un chiarimento sull’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento in questione, affermando che il modo in cui esso viene applicato sta mettendo a repentaglio la libera concorrenza e potrebbe indurre il consumatore in errore. III. OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE SULLE ARGOMENTAZIONI DELLA PETIZIONE La designazione dell’origine a livello regionale dovrebbe essere riservata alla denominazione di origine protetta e all’indicazione geografica protetta onde evitare che si crei confusione tra i consumatori e ne possano derivare perturbazioni del mercato. In questo contesto, l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione stabilisce che la designazione dell’origine è possibile a livello regionale per i prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta a norma del regolamento (CEE) n. 2081/92. Tale designazione è disciplinata dalle norme ivi previste. Negli altri casi la designazione dell’origine è costituita dall’indicazione di uno Stato membro, o della Comunità o di un paese terzo. L’articolo 4, paragrafo 3, sancisce che non sono considerati come una designazione dell’origine soggetta alle disposizioni del regolamento in questione il nome del marchio o dell’impresa la cui domanda di registrazione sia stata presentata al più tardi il 31 dicembre 1998 conformemente alla direttiva 89/104/CEE o al più tardi il 31 maggio 2002 conformemente al regolamento (CE) n. 40/94. Come la firmataria afferma nella petizione, il nome dell’impresa non è stato registrato prima di tali date. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, comma 7 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, l’etichettatura dei prodotti alimentari comporta l’obbligo di indicare il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del fabbricante o del confezionatore. L’indicazione del nome o della ragione sociale sull’etichetta è obbligatoria. Tale indicazione deve essere chiara, ma deve essere al contempo realizzata in modo neutro e obiettivo per evitare qualunque influenza sull’acquirente. L’indicazione del nome o della ragione sociale non dovrebbe essere tale da indurre, indirettamente, il consumatore in errore o da confonderlo circa l’origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare. Spetta al giudice nazionale verificare se, alla luce dei fatti, in questo caso specifico vi è stato un eccesso di severità nell’applicazione della normativa da parte delle autorità spagnole. IV. CONCLUSIONI Poiché il nome dell’impresa fa riferimento a una zona geografica, non si può escludere che possa creare confusione e indurre i consumatori in errore. La Commissione non prevede di avviare alcun procedimento, poiché sembra che, nel caso in questione, il diritto comunitario sia applicato correttamente da parte della Spagna.” PE 367.720v01-00 IT 2/2 CM\595371IT.doc