DELLA PROVINCIA DI TRENTO
ANNO VII – N. 3 – III TRIMESTRE 2009
DIFESA ASSICURATIVA AGRICOLA AGEVOLATA 2009
CONDIZIONI ASSICURATIVE E LIQUIDATIVE POLIZZE
PLURIRISCHIO GRANDINE E VENTO,
GELO BRINA GRANDINE E VENTO,
GELO BRINA GRANDINE E VENTO ECCESSO DI PIOGGIA,
MULTIRISCHIO RESE FRUTTA,
UVA DA VINO E CILIEGIE
POSTE ITALIANE SPA - SPEDIZIONE IN A.P. D.L. 353/2003
(CONV. IN L. 27.02.2004 N. 46) ART. 1, COMMA 1 - DCB TRENTO
AUT. TRIB. TRENTO N. 1161 DEL 12.02.2003 - PER. TRIM. LE
IN QUESTO NUMERO
Norme assicurative in generale
Soglia di accesso al risarcimento
Fondo di Mutualità
Pluririschio a due e più rischi
Prodotti orticoli, arbustivi e vivai
Analisi del danno
Classificazione del danno – esempio fotografico
Multirischio Rese “Uva da Vino”
Multirischio rese “Frutta escluso ciliegie”
Multirischio rese “Cerasicoltori”
Sistema gestione qualità Confronto dati assuntivi 2008 - 2009
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3
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6
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Periodico del Consorzio difesa produttori agricoli
Co.Di.Pr.A.
ANNO VII - N. 3
Co.Di.Pr.A. periodico dell’Associazione
Via Giusti, 40 - 38100 Trento - tel. 0461/915908 - fax 0461/915893
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Stampa: Litografia AMORTH - Gardolo (Tn) - Via Crosare, 12
2
NORME CHE REGOLANO
L’ASSICURAZIONE
IN GENERALE
Dichiarazioni relative alla prestazione
della garanzia
La Società presta la garanzia e determina il premio in base
alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato
che, con la firma del certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza. Eventuali modifiche
dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Ispezione dei prodotti assicurati
La Società ha sempre il diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve
od eccezioni.
L’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le indicazioni ed
informazioni occorrenti, nonché le mappe catastali relative
alle partite assicurate.
Danno verificatosi prima della decorrenza
della garanzia
Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti
che siano già stati colpiti da eventi assicurati, salvo specifica accettazione della Società.
Qualora l’evento si verifichi tra la data di notifica dell’assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l’assicurazione avrà corso ugualmente, ma l’Assicurato dovrà
denunciarlo alla Società, secondo gli Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro, affinché venga accertato il danno
in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio. Detto danno sarà escluso dall’indennizzo
nell’eventualità di un successivo sinistro.
Rilevazione dei danni in prossimità della
raccolta
Qualora il prodotto, colpito da danni indennizzabili, sia
giunto a maturazione e non sia stato ancora effettuato il
sopralluogo del perito, l’Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Direzione
della Società – Ramo Grandine – a mezzo telegramma o
telefax.
Deve altresì lasciare i campioni per la stima del danno
che dovranno essere costituiti da una striscia continua di
prodotto passante per la zona centrale di ogni partita denunciata, salvo non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali.
Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell’evento, dovranno essere – a pena di decadenza
dal diritto all’indennizzo – pari almeno al 3% della quantità
di prodotto ottenuto dalla partita assicurata.
Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno,
l’Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito
libero professionista avente il titolo di geometra o perito
agrario o dott. Agronomo o equipollente) secondo le norme
previste per ciascuna garanzia.
L’Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della
perizia alla Direzione della Società – Ramo Grandine – a
mezzo lettera raccomandata. Le spese di perizia sono a
carico della Società.
Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato deve:
a)darne avviso all’Agenzia della Società alla quale è assegnato il certificato di assicurazione entro tre giorni da
quello in cui si è verificato l’evento o dal giorno in cui ne
ha avuto conoscenza;
b)dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare
l’evento per semplice memoria qualora ritenga che lo
stesso non comporti assolutamente diritto all’indennizzo
avendo provocato danni impercentualizzabili;
c)eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo
stato delle colture. Il dirado manuale del prodotto è considerato contrattualmente una normale pratica agronomica consigliamo di effettuarlo normalmente. Verranno
monitorate le varie grandinate che si verificheranno e
specificatamente verranno date le indicazioni più appropriate nel corso della stagione;
d)non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo
la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto
dalle Condizioni Generali di Assicurazione al punto “Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta”.
L’inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi c) e
d) del presente articolo può comportare la perdita totale o
parziale del diritto all’indennizzo.
3
Mandato del perito
Il perito deve:
a)accertare la data in cui l’evento si è verificato;
b)verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare
riguardo alla quantità dei prodotti assicurati e alla loro
precisa ubicazione;
c)accertare la regolarità dei campioni lasciati dall’Assicurato in relazione al disposto delle Condizioni Generali
di Assicurazione – Rilevazione dei danni in prossimità
della raccolta,
d)accertare lo stadio di maturazione del prodotto;
e)accertare se esistono altre cause di danno non garantite
dal tipo di assicurazione prescelta e quantificarne il danno stesso;
f) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno.
I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni
formulate dal perito, sono riportati nel “bollettino di campagna”, che deve essere sottoscritto dal perito e sottoposto
alla firma dell’Assicurato. La firma dell’Assicurato equivale
ad accettazione della perizia.
Qualora l’Assicurato non sia pienamente convinto
dell’esito peritale è assolutamente opportuno non firmare il bollettino di campagna e richiedere l’intervento
dei tecnici di CODIPRA (il servizio è gratuito). Questo
non determina ne pregiudica la possibilità della perizia
d’appello.
Perizia d’appello
L’Assicurato che non accetta il risultato della perizia può
richiedere la perizia d’appello. Consigliamo vivamente di
avvalersi del supporto di CODIPRA.
A tal fine deve comunicare detta richiesta alla Società mediante telegramma, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna,
indicando nome e domicilio del proprio perito ed inviarla direttamente alla Direzione della Società – Ramo Grandine.
Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le
stesse modalità, designare il proprio perito.
Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i
periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della
perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo Perito. Se sul nominativo di quest’ultimo i
due periti non dovessero raggiungere l’accordo esso dovrà
essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Convenzione.
Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.
Esagerazione dolosa del danno
Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno produce la
decadenza dell’Assicurato dal diritto all’indennizzo.
4
SOGLIA DI ACCESSO AL
RISARCIMENTO
In applicazione delle nuove normative di settore i contratti
prevedono l’applicazione della soglia di accesso al risarcimento ad eccezione del prodotto “Uva Nord cod. 502” a
franchigia fissa 10 punti percentuali garanzia “grandine e
vento”.
Per tutti i prodotti il diritto all’indennizzo si attiva esclusivamente quando le avversità oggetto di garanzia abbiano
provocato un danno, risarcibile a termini di polizza, superiore al 30% calcolato sull’intera produzione aziendale, relativa allo stesso prodotto, ubicata nel medesimo Comune
amministrativo (media ponderale). Superato detto livello
minimo sarà applicata per partita assicurata la franchigia
scalare.
Per la garanzia multirischio rese sia la soglia che la franchigia devono essere applicate per medesimo aggregato
prodotto – azienda - comune.
Per “Prodotto oggetto dell’assicurazione”, minimo comune denominatore al fine del calcolo della soglia, contrattualmente e nel rispetto della normativa si è definito
come “le singole specie o sottospecie botaniche, elencate e distinte con specifico codice prodotto secondo
il disposto dell’allegato A) del Decreto Ministeriale n.
26.078 del 28 dicembre 2007”. In altre parole ad esempio
diverse varietà come Golden, Pink Lady, ecc. formano un
medesimo oggetto di assicurazione “mele” concorrendo al
calcolo della media ponderale (soglia) per prodotto, azienda e comune. Le produzioni insistenti in appezzamenti
dotati di impianti di difesa attiva sono da considerarsi
produzioni diverse e di conseguenza la media ponderale di danno aziendale verrà calcolata disgiuntamente, in altre parole mele e mele con impianto difesa
attiva sono da considerarsi due prodotti diversi non
concorrendo congiuntamente alla determinazione della soglia aziendale.
Il danno medio ponderale è da calcolarsi rapportando il risarcimento complessivo comunale per prodotto / azienda,
al lordo di franchigia, al valore assicurato residuo complessivo sul quale si liquida il danno (ovviamente è da considerarsi anche il capitale delle partite illese in rischio).
“PRODOTTO ILLESO” è eventualmente da considerarsi
anche quello raccolto. Di conseguenza ai fini del calcolo
della media ponderale di danno per prodotto/azienda/comune, il prodotto raccolto concorrerà ponderatamente a
tale calcolo.
Si ritiene che ad ogni partita debba essere attribuita una
percentuale di danno e non venga effettuata la consolidata
prassi del “ritiro di denuncia”, salvo ulteriori e specifiche
considerazioni che possono essere fatte dai periti.
Il “bollettino di campagna” è da compilarsi con le solite
modalità, con punteggio per partita, senza obbligo di indicare la percentuale media di danno, inserendo, eventualmente, la seguente dichiarazione o altre aventi lo stesso
contenuto:
“Con l’accettazione del presente bollettino l’assicurato
prende atto che il diritto all’indennizzo maturerà solo ed
esclusivamente al superamento della soglia del 30% di
danno risarcibile a termini di polizza, relativamente all’intera produzione aziendale della specie dichiarata, anche
se assicurata con uno o più certificati, ubicata in un medesimo Comune”.
Esempi pratici di determinazione della soglia di
accesso al risarcimento
Es. n. 1 – analogo prodotto relativo alla stessa Azienda coltivato in Comuni amministrativi diversi
Azienda Agricola
Comune: Flavon
Part. Varietà
1
2
3
4
5
6
7
8
Fuji
Red oltre 350 mt
Gala
Golden oltre 350 mt
Golden oltre 350 mt
Golden oltre 350 mt
Gala
Renetta Canada
Azienda Agricola
Comune: Cunevo
Part. Varietà
1
2
3
4
Aldo Bianchi
Specie: Mele B FS
Valore Ass.to
%Danno
2.500,00
460,00
1.880,00
6.900,00
6.900,00
460,00
1.410,00
2.450,00
22.960,00
28,00
26,00
32,00
38,00
25,00
42,00
24,00
39,00
Aldo Bianchi
Specie: Mele B FS
Valore Ass.to
%Danno
Danno Lordo
Soglia
700,00
119,60
601,60
2.622,00
1.725,00
193,20
338,40
955,50
7.255,30
31,60
Danno Lordo
Soglia
Franchigia
a scalare
30,00
30,00
23,00
10,00
30,00
10,00
30,00
10,00
Franchigia
a scalare
Fuji
Gala
Fuji
Golden oltre 350 mt
Risarcimento
Assicurativo
certo netto
169,20
1.932,00
147,20
710,50
2.958,90
Risarcimento a
carico del Fondo Mutualità
135,00
1.500,00
32,00
480,00
23,00
1.410,00
25,00
352,50
30,00
1.500,00
23,00
345,00
30,00
92,00
15,00
13,80
30,00
4.502,00
1.191,30
26,46
135,00(*)
(*) Nota: nei limiti della sua dotazione finanziaria superata la quale i risarcimenti verranno riparametrati in percentuale
Es. n. 2 – Azienda posta in analogo Comune amministrativo ma prodotti assicurati diversi
Azienda Agricola
Comune: Aldeno
Part. Varietà
1
2
3
4
5
6
7
Danno Lordo
Soglia
Franchigia
a scalare
Guido Rossi
Specie: Mele B FS
Valore Ass.to
%Danno
Danno Lordo
Soglia
Franchigia
a scalare
Risarcimento a
carico del Fondo Mutualità
Marzemino
3.500,00
21,00
735,00
30,00
Marzemino
6.000,00
22,00
1.320,00
30,00
Pinot Grigio
2.320,00
31,00
719,20
26,00
116,00
Merlot
2.400,00
18,00
432,00
30,00
Marzemino
2.000,00
24,00
480,00
30,00
Pinot Grigio
4.640,00
31,00
1.438,40
26,00
232,00
Pinot Grigio
1.624,00
32,00
519,68
23,00
146,16
22.484,00
5.644,28
25,10
494,16(*)
(*) Nota: nei limiti della sua dotazione finanziaria superata la quale i risarcimenti verranno riparametrati in percentuale
Azienda Agricola
Comune: Aldeno
Part. Varietà
1
2
3
4
5
6
Guido Rossi
Specie: Uva Vino FS MD
Valore Ass.to
%Danno
Gala
Granny Smith
Morgenduft
Golden fino 350 mt
Golden fino 350 mt
Red fino 350 mt
1.880,00
2.960,00
1.700,00
4.440,00
4.440,00
2.220,00
17.640,00
37,00
32,00
24,00
26,00
39,00
35,00
695,60
947,20
408,00
1.154,40
1.731,60
777,00
5.713,80
10,00
23,00
30,00
30,00
10,00
14,00
32,39
Risarcimento
Assicurativo
certo netto
507,60
266,40
1.287,60
466,20
2.527,80
5
FONDO DI MUTUALITÀ
L’applicazione contrattuale della “Soglia di accesso al risarcimento” può determinare che, pur avendo subito dei
danni superiori al 30% su qualche appezzamento, qualora
il danno medio aziendale per prodotto e comune non superi il 30%, non abbia luogo alcun risarcimento. Al fine di
evitare tale possibilità e per cercare di riportare la situazione risarcimenti alle condizioni 2008 si è deliberata la
costituzione di un “Fondo di Mutualità”, alimentato esclusivamente dai contributi dei Soci. Questo “Fondo”, nei limiti
della sua dotazione finanziaria, concorrerà pertanto alla
liquidazione degli eventuali sinistri che risulteranno sotto la
soglia Azienda – prodotto - comune.
Si riporta di seguito lo statuto di costituzione del Fondo di
Mutualità:
FONDO MUTUALItà
ART. 1
(Costituzione)
Il “Consorzio di Difesa dei Produttori Agricoli”, per il raggiungimento delle finalità associative ai sensi dell’art. 3
lettere c) ed f) dello Statuto Sociale, costituisce un “Fondo
mutualistico” (di seguito denominato “Fondo”) per il rimborso dei danni derivanti da avversità atmosferiche subiti
dalle produzioni agricole dei propri Associati.
ART. 2
(Dotazione finanziaria)
Il Fondo sarà alimentato da contributi associativi annuali
degli Associati al Consorzio; possono essere destinate alla
dotazione del Fondo anche disponibilità eventualmente
concesse da altri soggetti pubblici o privati.
La dotazione finanziaria del “Fondo mutualistico” non può
essere destinata a scopi diversi da quelli di seguito indicati:
• liquidazione dei danni subiti dalle produzioni denunciate
dai Soci aderenti al Fondo;
• liquidazione delle spese di perizia;
• liquidazione delle spese per coperture assicurative degli
importi eccedenti le disponibilità del Fondo.
La gestione e le risultanze del Fondo devono formare oggetto di gestione contabile separata.
Il contributo annuale richiesto ai Soci è deliberato dall’Assemblea Generale dei Soci del consorzio.
ART. 3
(Scopi)
Il “Fondo mutualistico” contro le avversità atmosferiche ha
lo scopo di rimborsare i danni subiti dalle produzioni agricole dei Soci aderenti, con le modalità deliberate dall’Assemblea del consorzio, e di quanto previsto nel Regolamento applicativo, approvato dal Comitato Esecutivo del
Fondo.
Il “Fondo mutualistico” opera solo per i danni subiti dalle
aziende dei Soci del consorzio.
ART. 4
(Dotazione del Fondo)
Al momento della costituzione del Fondo o anche successivamente, con delibera dell’Assemblea del consorzio,
possono essere destinate alla dotazione del Fondo una
parte degli avanzi di gestione risultanti dall’ultimo bilancio
approvato.
ART. 5
(Accesso al fondo)
L’accesso al Fondo è ammesso su richiesta del Socio e
alle seguenti condizioni:
adesione da parte del Socio a polizze assicurative convenzionate dal Consorzio e previste dal Regolamento del
Fondo;
possedere i requisiti stabiliti dalle disposizioni di funzionamento del Fondo;
accettare tutte le condizioni di funzionamento del Fondo.
La non accettazione ed il venir meno dei requisiti comporta
decadenza dalla partecipazione al Fondo.
ART. 6
(Modalità di funzionamento)
Il Fondo copre una quota di rischio, stabilita annualmente
per ciascun prodotto e tipologia di intervento, sui valori delle produzioni denunciate dai Soci ai fini della tradizionale
copertura assicurativa agevolata.
Le modalità, l’ammontare del risarcimento ed i limiti per
essere ammessi alla richiesta di risarcimento da parte del
Fondo sono definite nel Regolamento del Fondo.
ART. 7
(Liquidazione dei danni)
Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato nei termini ed
alle condizioni definite dal Regolamento del Fondo.
6
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
PLURIRISCHIO
GRANDINE E VENTO – GELO BRINA, GRANDINE E VENTO – GELO BRINA,
GRANDINE, VENTO ED ECCESSO DI PIOGGIA
Oggetto della garanzia
La Società si obbliga ad indennizzare all’Assicurato il danno di quantità ed il danno di qualità, secondo quanto previsto delle singole garanzie prestate e dalle relative condizioni Speciali di polizza, causato al prodotto assicurato da
gelate e brinate, dalla percossa della grandine e dall’azione del vento, (sia concomitante che quando si manifesta in
modo disgiunto dal fenomeno grandinigeno), da eccesso
di pioggia. Sono compresi anche i danni al prodotto derivanti dai danneggiamenti alle piante ad opera del vento
e da quanto eventualmente trasportato dal vento stesso.
La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo
produttivo.
Franchigia a scalare
Superato il livello minimo di soglia di accesso al risarcimento calcolato sull’intera produzione aziendale, per prodotto, ubicato nel medesimo Comune amministrativo sarà
applicata, per ogni partita assicurata la franchigia come
segue;
Danno
31
32
33
34
35
36
37
superiore a 37
Franchigia
26
23
20
17
14
12
10
ferma a 10
Per il prodotto “Uva Nord”, esclusivamente per la garanzia grandine e vento, non si applica la soglia di accesso al risarcimento ma la franchigia fissa di 10 punti
percentuali e la maggiorazione per danno di qualità è quella convenzionale prevista nella tabella qualità “502”. Tale
opzione gode di un contributo pubblico limitato pari al 50%
della spesa ammessa.
Nel caso, in cui, l’agricoltore abbia optato per la garanzia gelo-brina – grandine – vento – eccesso di pioggia
prestata con l’applicazione della soglia di accesso al risarcimento, il contributo può arrivare fino all’80% e la maggio-
FAMIGLIA COOPERATIVA MEZZOCORONA e S. MICHELE a/A.
Società Cooperativa
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7
razione è quella prevista da apposita tabella di qualità in
seguito descritta.
Norme per la quantificazione del danno
La quantificazione del danno deve essere eseguita per
singola partita in base ai prezzi unitari fissati nella Polizza
Convenzione per i singoli prodotti con le seguenti norme:
1.le centesime parti di quantità di prodotto in garanzia distrutte da grandine e dal vento devono essere applicate
al valore corrispondente alla quantità del prodotto otte-
nibile in ogni partita, oppure alla somma assicurata ove
questa sia inferiore a detto valore;
2.qualora il danno accertato sia superiore alla soglia prevista, dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai – Danni verificatosi prima della
decorrenza della garanzia - e quelle relative alla franchigia;
3.in caso di danni successivi le centesime parti di danno
devono essere sempre riferite al valore inizialmente assicurato, fermo quanto previsto al punto 1.
“TABELLA C“ - QUALITÀ FRUTTA
Classe
di danno
Descrizione
% danno
di qualità
A
I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria
I^). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.
Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve
difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo)
non superiori a:
• 2 cm. di lunghezza per i difetti di forma allungata;
• 0,20 cm2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate senza
necrosi dell’epicarpo (buccia);
• rugginosità lieve;
• 1 cm2 di superficie totale per gli altri difetti.
0
B
I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la
forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a).
La polpa (mesocarpo) non deve presentare difetti di rilievo da eventi atmosferici coperti da garanzia.
Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di
forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:
• 4 cm. di lunghezza per i difetti di forma allungata;
• 0,75 cm2 di superficie totale per le ammaccature lievi, che possono essere decolorate o con sola necrosi
dell’epicarpo (buccia);
• 0,25 cm2 di superficie totale per le ammaccature con necrosi dell’epicarpo (buccia) e del mesocarpo (polpa);
• rugginosità media; cinghiatura lieve e media;
• 2,5 cm2 di superficie totale per gli altri.
50
C
I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti
da garanzia, solo alla trasformazione industriale.
85
D
I frutti di questa classe di danno devono essere caduti, persi e/o distrutti (cioè tale da ritenere azzerato il
valore intrinseco) o da considerarsi tali presentando gravi fenomeni di marcescenza conseguenti agli eventi
atmosferici assicurati.
100
Per i prodotti albicocche, ciliegie, fichi, susine i parametri della tabella di cui sopra devono essere dimezzati.
NB: si definisce ammaccatura, qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalla percossa della grandine o di
altri eventi coperti dalla garanzia.
Per le varietà brevettate, se contraddistinte da apposito codice specie nel certificato assicurativo, indicate
nel sottostante elenco:
8
CRIPPS PINK e ROSY
GLOW
Pink Lady
CIFRESH
Jazz
CIVNI
Rubens
NICOTER
Kanzi
MODI’
Civ G 198
MAIRAC
Cameo
relativamente alle quali le norme di commercializzazione non prevedono la classe II^ la declaratoria prevista
alla classifica B) di cui sopra deve considerarsi inclusa
nella successiva classifica C).
PRODOTTO UVA DA VINO
La garanzia ha effetto dalla schiusa delle gemme e riguarda il prodotto destinato alla vinificazione riferendosi alla
perdita di quantità e a quella di qualità.
La valutazione, di quest’ultima, dopo aver accertato il dan-
no per perdita di quantità, è convenzionalmente effettuata
sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle
seguenti tabelle a seguito della scelta dichiarata nel “certificato di assicurazione” in riferimento alla garanzia prestata ed all’applicazione o meno della soglia di accesso al
risarcimento.
Tab. 1 - Maggiorazione di “danno di qualità” garanzia pluririschio “grandine e vento”
(abbinata alla soluzione franchigia fissa 10 punti percentuali)
=
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
0,45
0,89
1,31
1,73
2,15
2,54
2,93
3,32
10
4,05
4,55
5,01
5,48
5,94
6,38
6,81
7,22
7,62
20
8,40
8,66
8,90
9,12
9,35
9,57
9,77
9,96
10,16
30
10,50
10,88
11,22
11,57
11,88
12,20
12,48
12,77
13,02
40
13,50
13,73
13,92
14,12
14,28
14,45
14,58
14,72
14,82
50
15,00
15,44
15,84
16,22
16,56
16,88
17,16
17,42
17,64
60
18,00
18,14
18,24
18,32
18,36
18,38
18,36
18,32
18,24
70
18,00
17,84
17,64
17,42
17,16
16,88
16,56
16,22
15,84
80
15,00
14,25
13,50
12,75
12,00
11,25
10,50
9,75
9,00
90
7,50
6,75
6,00
5,25
4,50
3,75
3,00
2,25
1,50
Tab. 2 - Maggiorazione di “danno di qualità”
garanzia pluririschio “gelo-brina, grandine,
vento, eccesso di pioggia” (abbinata alla soluzione
con soglia di accesso al risarcimento e franchigia a
scalare)
Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità
dovuto alle avversità oggetto di garanzia, verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue
in relazione a:
• la valutazione dell’effettiva perdita delle caratteristiche
organolettiche della produzione assicurata, anche in relazione alle eventuali penalizzazioni applicate dalla Cantina Sociale al socio assicurato
• l’analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati
• l’analisi dei dati di vendemmia e della perdita di peso, anche in riferimento ai dati medi di zona subita dal socio
assicurato
• l’analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie
I coefficienti da applicare al prodotto residuo non potranno
comunque superare le seguenti percentuali:
Classificazione
Coefficiente % danno di
qualità
Metà ed oltre di acini danneggiati e/o perduti
50
Meno della metà di acini
danneggiati e/o perduti
Percentuale di deprezzamento non superiore all’aliquota di acini danneggiati
e/o perduti
Collegialmente si è condiviso di applicare convenzionalmente i coefficienti della sopra esposta tabella in riferimento alle
percentuali di danno relative alla “perdita di peso” in caso di
danni da grandine classici. Nell’eventualità di danni causati
da eccesso di acqua (marcescenza) e da “GRANDINATE
PARTICOLARI” si è stabilito di operare una valutazione
collegiale fra tutti gli Ispettori applicando i coefficienti della
9
3,69
8,03
10,34
13,28
14,93
17,84
18,14
15,44
8,25
0,75
Tabella non alla percentuale di perdita di peso bensì alla
percentuale di acini effettivamente interessati dal fenomeno
calamitoso rispetto alla totalità degli acini presenti nel grappolo. Tale coefficiente, applicato sul residuo, è la “percentuale massima” applicabile dal perito.
Integrazione per “danno di qualità”
Tale garanzia decorre dall’invaiatura o comunque non prima
delle seguenti date fisse, dalle ore 12.00 del:
• 25 giugno per le uve Chardonnay e per il gruppo dei
Pinot;
• 01 luglio per le altre uve a bacca bianca e Lagrein;
• 05 luglio per le altre uve a bacca rossa.
Nel caso in cui la garanzia prestata sia gelo – brina, grandine, vento , eccesso di pioggia qualora il prodotto venga
danneggiato da/anche da grandinate e/o eccesso di pioggia
che abbiano a verificarsi dopo le seguenti date:
• 01 agosto per le uve Chardonnay e per il gruppo dei
Pinot;
• 05 agosto per le altre uve a bacca bianca, Teroldego
e Lagrein;
• 10 agosto per le altre uve a bacca rossa
il coefficiente per il danno di qualità verrà aumentato
del 30%.
Evento eccesso di pioggia in prossimità
della vendemmia (esclusivamente per la garanzia
pluririschio gelo-brina, grandine, vento, eccesso di
pioggia con soglia di accesso al risarcimento)
Per quanto riguarda l’evento eccesso di pioggia danno qualità, sono compresi in garanzia esclusivamente
i danni dovuti all’insorgenza di marcescenza, quando
tale evento abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di
uva da vino come stabilita dalla cantina sociale di riferimento della zona; le date di vendemmia indicate dalle
cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalle cantine sociali della zona in cui sono ubicati i
vigneti interessati.
9
TABELLE CONVENZIONALI
DI DEGRADO PRODOTTI
ARBUSTIVI, ERBACEI E
VIVAI
successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con
l’applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla
somma assicurata per ettaro l’indennizzo riconosciuto per
danni precoci. In caso di mancata risemina o di sostituzione con altra coltura, la garanzia si intende cessata ed il
contratto rescisso.
Prodotti Orticoli - zucchine, cetrioli, fagioli, piselli, pomodori e zucche
La garanzia ha inizio dall’emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto; nel
contratto deve essere indicata la data della semina o del
trapianto. Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta
scalare, a deroga di quanto contemplato nelle Norme che
regolano l’assicurazione in generale, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o
taglio della pianta.
Per il prodotto melanzane e per le piante di cavolfiori, cavolo verza, cavolo cappuccio, insalata, radicchio, porro, bietola da coste e da foglie il danno deve essere comunicato
telegraficamente od a mezzo telefax alla Direzione della
Società – Ramo Grandine – entro le 24 ore successive.
Ai fini della valutazione del danno gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti. Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle
seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI,
FRAGOLINE DI BOSCO.
La garanzia ha inizio dall’emissione degli steli fiorali e, fermo quanto previsto nelle Norme che regolano l’assicurazione in generale, termina alle ore 12 del 30 ottobre.
Per ogni partita deve essere indicata nel contratto la fioritura della specie (unifera o rifiorente) e lo stato dell’apparato
radicale al momento del trapianto (a radice nuda o con
zolla).
Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato
in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
Declaratoria
a) illesi, segni di percosse leggere
b) lesione/i di lieve estensione
c) lesione/i di media estensione,
deformazioni medie e gravi, lesioni
non cicatrizzate
d) frutti persi, distrutti,
% degrado
0
50
90
100
Particolari condizioni nel caso il prodotto sia colpito
da eventi precoci
Nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto
non potesse avere la destinazione dichiarata in polizza, la
valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della
possibile destinazione a seme.
Nel caso di danni precoci da grandine e da vento che si siano verificati prima dell’entrata in produzione delle piantine
e che abbiano causato la morte di oltre il 25% delle piantine per partita assicurata, la Società risarcirà un danno
convenzionalmente stabilito fino ad un massimo del 35%
della somma assicurata, a ristoro dei danni subiti dall’Assicurato e dalla necessità di trapianto e/o di risemina della
coltura. Il danno verrà calcolato considerando convenzionalmente un valore delle piantine perse pari ad euro 0,4
cadauna. Nel caso in cui le piantine perse rappresentino
oltre il 60% di quelle complessive messe a dimora e relative alla partita interessata, è data facoltà all’agricoltore di
riseminare l’intera superficie assicurata. La società risarcirà al valore convenzionalmente stabilito (0,3 euro cadauna) tutte le piantine presenti (massimo 15.000 ad ettaro
ed al 35% della somma assicurata). Per eventuali danni
10
Declaratoria
a) illesi, segni di percosse leggere
b) lesione/i di lieve estensione
c) lesione/i di media estensione,
deformazioni medie e gravi, lesioni
non cicatrizzate
d) frutti persi, distrutti,
% degrado
0
50
90
100
ORTICOLE E FRUTTI MINORI - DANNO QUALITÀ.
La garanzia riguarda i prodotti frutti minori, fragole ed orticoli e si riferisce alla perdita di quantità ed a quella di qualità, la cui valutazione, dopo aver accertato il danno base, è
effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella semprechè sia riscontrabile un
danno all’apparato fogliare determinato dalla grandine:
TABELLA MAGGIORAZIONE QUALITÀ “cod. 502”
Maggiorazione di danno
Percentuale perdita di
quantità
0
10
20
30
40
50
60
70
80/100
Coeff.di danno di qualità
sul prodotto residuo
0
4,50
10,50
15,00
22,50
30,00
45,00
60.00
75,00
Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione
Vivai (condizioni valide solo in Provincia di Trento)
Il diritto all’indennizzo si attiva esclusivamente quando le
avversità, oggetto di garanzia, abbiano distrutto più del
30% del risultato della produzione assicurata per prodotto
nel medesimo Comune. Superato detto livello minimo di
danno pari al 30% della produzione per Comune, sarà applicata per partita assicurata la franchigia come segue:
Danno
31
32
33 e oltre
Franchigia
26
23
20
In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti importo superiore al 70% del valore assicurato alle
singole partite.
PRODOTTO VIVAI DI VITE
La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche), secondo le norme vigenti.
Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione dell’innesto ben formato ed un germoglio vitale. Le
talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale.
La garanzia ha inizio dall’attecchimento dell’innesto talea
o della talea franca; termina con la caduta delle foglie e, in
ogni caso, alle ore 12.00 del 30 novembre.
Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in
base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
Declaratoria
A) Illesi; lesioni interessanti la corteccia della porzione di tralcio a tre gemme fertili
B) Lesioni interessanti il cambio, localizzate
nella porzione di tralcio a tre gemme
fertili
C) Lesioni interessanti i tessuti del cilindro
centrale e del midollo e svettamenti che
comportino un accrescimento inferiore
alla normalità stabilita nella porzione di
tralcio a tre gemme fertili
D) Lacerazioni localizzate nella porzione di
tralcio a tre gemme fertili ed interessanti i
tessuti del cilindro centrale
E) Sono considerati perduti gli innesti talea
(barbatelle innestate) che presentino i
seguenti danni:
• lesioni sull’innesto compromettenti la
saldatura dei bionti;
• asportazione totale del germoglio
principale ed assenza di ricacci giunti a
maturazione;
• lacerazioni localizzate nella porzione di
tralcio a tre gemme ed interessanti la
zona midollare del cilindro centrale
F) Sono considerate perdute le talee franche (barbatelle franche) che presentino i
seguenti danni:
• asportazione totale del germoglio
principale ed assenza di ricacci giunti a
maturazione;
• lacerazioni localizzate nella porzione di
tralcio a tre gemme ed interessanti la
zona midollare del cilindro centrale
%
degrado
0
35
45
70
100
100
L’effetto del danno grandine che abbia comportato:
• rimarginazione dei tessuti è definito lesione;
• mancata rimarginazione dei tessuti è definito lacerazione.
Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo
germoglio “principale”, qualora esso sia colpito da grandine, ma la barbatella presenti altro germoglio “similare” in
grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella
stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il
principale.
PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO
La garanzia riguarda le piante da frutto e di olivo presenti
in vivaio immuni da ogni malattia tara o difetto, con esclusione di quelle provenienti da portainnesto di 3 anni ed
oltre.
La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina
alle ore 12.00 del 30 novembre ed è prestata con l’applicazione – in caso di sinistro – del limite di indennizzo pari al
70% del valore assicurato di ciascuna partita.
Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in
base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
Declaratoria
A) Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti l’epidermide
B) Astoni con alcune lesioni che incidono l’epidermide, interessando
superficialmente i tessuti legnosi
e che sono rimarginate
C) Astoni con numerose lesioni che
incidono l’epidermide, interessando superficialmente i tessuti
legnosi e che sono completamente rimarginate. Astoni con
alcune lesioni che interessano
superficialmente i tessuti legnosi
e che non sono completamente
rimarginate. Qualche lacerazione
che interessa i rami anticipati
D) Astoni con numerose lesioni che
interessano superficialmente i
tessuti legnosi e che non sono
rimarginate; astoni con lesioni
profonde interessanti i tessuti
legnosi rimarginate e con più
lacerazioni che interessano i rami
anticipati, astoni svettati.
E) Astoni con qualche lacerazione
profonda dei tessuti legnosi; astoni con svettamento apicale che ne
compromette il normale sviluppo
F) Astoni con più lacerazioni profonde dei tessuti legnosi; astoni
stroncati
% degrado
0
25
40
60
80
100
N.B.: Le lesioni devono interessare esclusivamente l’asse centrale dell’astone, mentre per le lacerazioni vengono
considerate anche quando interessano i rami anticipati
11
Analisi di danno “Prodotto Frutta” (Mele)
Il Perito, in accordo con l’Assicurato, individua una o più
piante considerate rappresentative del danno medio riferito
alla partita assicurata oggetto di analisi. Nel caso in cui il
numero dei frutti presenti in pianta non sia troppo elevato
per effettuare l’analisi si procede allo stacco di tutti i frutti;
altrimenti se ne staccano una parte rappresentativa dell’insieme (strisciata).
Si procede ad analizzare ogni frutto in base alla superficie
complessiva interessata da difetti di sviluppo, forma e colorazione determinati dalle avversità atmosferiche in garanzia,
classificandolo secondo i coefficienti previsti nella tabella di
degrado, 0 – 50 – 85 – 100, (vedi esempi fotografici). Terminata la classificazione si procede alla determinazione della
media ponderata di danno relativa al campione oggetto di
analisi:
0
50
85
100
Xnumero dei frutti classificati allo “0”
Xnumero dei frutti classificati al “50”
Xnumero dei frutti classificati al “85”
Xnumero dei frutti classificati al “100”
=X
=Y
=Z
=T
Il danno medio ponderato viene determinato dal rapporto
fra la somma dei prodotti (n. frutti presenti in ogni classifica
di degrado moltiplicato il relativo coefficiente di danno) ed il
numero dei frutti componente il campione analizzato cioè:
(X + Y + Z + T ): Numero frutti componenti il
campione = d % (danno espresso in percentuale)
I criteri che stanno alla base della classificazione altro non
sono che la sintesi delle norme di commercializzazione U.E.
per la classificazione del prodotto con eventuali difetti (I°, II°,
industria), di conseguenza otteniamo una perfetta approssimazione fra il danno stimato dai periti ed il danno reale
commerciale subito dall’Azienda Agricola.
12
Analisi di danno prodotto “Uva da Vino”
Nell’analisi campione va tenuto presente che i saggi devono
essere opportunamente distribuiti nell’appezzamento in esame ed il loro numero varierà in base alla superficie dell’appezzamento, alla sua configurazione e giacitura, al sistema
di allevamento ed alla difformità dei danni della grandine. A
tal fine il Perito, in accordo con l’Assicurato, individua le viti
sulle quali effettuare l’analisi. Il danno in “perdita di peso” è
determinato da:
• eventuali grappoli asportati,
• parti di grappolo (racemoli, racimoli) asportati,
• acini totalmente perduti,
• acini parzialmente perduti,
• lesioni al peduncolo ed al rachide,
• lesioni ai tralci.
L’analisi si compone di due momenti successivi:
• analisi di base (esame di alcuni grappoli);
• analisi campione (esame di alcuni campioni o saggi).
L’analisi di base consiste nella suddivisione, nelle diverse
categorie, degli acini del grappolo preso in esame secondo
i coefficienti di danno ad ognuno di essi attribuito. Alla percentuale di perdita ottenuta deve essere aggiunto l’eventuale danno da attribuirsi alle percosse riscontrate sul peduncolo, danno che ovviamente sarà calcolato sul residuo.
L’analisi di base va eseguita per ogni perizia, su almeno 5
o 6 grappoli: orienta il Perito e ne verifica il criterio di stima
nel corso dei rilievi.
L’analisi campione (seconda fase) è costituita dai dati che
scaturiscono dai diversi saggi. Ognuno di essi comprende
una serie di grappoli ai quali viene attribuito un coefficiente
di danno, mediante comparazione con quelli precedentemente presi in esame nell’analisi di base (prima fase). Ogni
campione deve essere costituito da uno o più ceppi di vite
in modo da comprendere un numero congruo di grappoli.
Dalla media ponderata dell’analisi del campione scaturisce
la percentuale di danno in “perdita di peso”. Qualora la
grandine si sia manifestata dopo le date indicate a pag. 9
scatta la maggiorazione per “danno di qualità” indicata alla
Tab. 1 (pag. 9), per le polizze contratte a franchigia 10 punti
percentuali fissa.
A Tab. 2 di pag.9 viene riportato il metodo di determinazione
della percentuale di integrazione per “danno di qualità” per
le garanzie che prevedono soglia di accesso all’indennizzo 30% e franchigia a scalare. L’applicazione tradizionale
viene operata per i danni da grandine, salvo situazioni particolari che verranno valutate. Nei casi di danni da eccesso di
acqua viene calcolata la percentuale degli acini interessati
da fenomeni di marcescenza determinando, così la percentuale corrispondente da utilizzarsi come coefficiente riportato nella tabella. Tale percentuale di qualità rappresenta la
percentuale massima che, in considerazione della situazione presente nel vigneto, il perito può applicare.
Nel caso in cui il prodotto, tenuto coperto con la garanzia
gelo brina, grandine, vento ed eccesso di pioggia con soglia
di accesso al risarcimento venga danneggiato da/o anche
da eventi grandinigeni e/o eccesso di pioggia che abbiano
a verificarsi dopo i termini indicati sempre a pag. 9 il coefficiente per il danno di qualità verrà aumentato del 30%.
Prodotto Mele
Classificazione del danno con esempio fotografico.
Classificazione
CLASSIFICA DANNO 0 (zero)
Superficie complessiva del frutto interessata da lieve difetto di sviluppo, forma e colorazione inferiore a 0,20 cm2 per le
ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi all’epicarpo.
CLASSIFICAZIONE COMMERCIALE: I°
sup. <0,20 cm2
diametro max. 3,5 mm
CLASSIFICA DI DANNO 50%
Superficie complessiva del frutto interessata da difetti di sviluppo, forma e colorazione:
•compresa fra 0,20 e 0,75 cm2 per le ammaccature che possono essere decolorate senza necrosi all’epicarpo (buccia);
•inferiore a 0,25 cm2 di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi all’epicarpo
(buccia);
Per necrosi si intende la presenza sulla buccia di cellule necrotizzate, ossia morte;
CLASSIFICAZIONE COMMERCIALE: II°
<0,25 cm2
da 0,20 a
0,75 cm2
4.0 mm
2.6 mm
2.1 mm
dimensioni 5.1 x 4.0 mm
13
CLASSIFICA DI DANNO 85%
Superiore a quanto indicato per la classifica di danno 50%
CLASSIFICAZIONE COMMERCIALE: INDUSTRIA
somma
>0,75 cm2
somma
>0,25 cm2
CLASSIFICA DI DANNO 100%
Frutto perso, tale da ritenere azzerato il suo valore intrinseco, caduto, distrutto o con fenomeni di grave marcescenza.
14
POLIZZA SPERIMENTALE
MULTIRISCHIO SULLE RESE
“PRODOTTO UVA DA VINO”
Garanzie prestate
la Società indennizza il mancato o diminuito risultato della
produzione del prodotto garantito e il danno da qualità, se
previsto nelle condizioni Speciali, a causa delle seguenti
avversità atmosferiche: Grandine, Gelo e Brina, Vento forte, Siccità, Eccesso di pioggia, Colpo di sole, Sbalzo termico, Alluvione, Eccesso di neve, Venti sciroccali, qualora
detti eventi siano previsti dal Piano Assicurativo Agricolo
Nazionale di cui al Decreto Lgsl. 102/04 e successive modifiche. La garanzia è operante quando gli eventi garantiti
siano riscontrabili su una pluralità di enti o colture limitrofi o
posti nelle vicinanze nel raggio di tre chilometri.
La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni
malattia, tara o difetto relativo ad un solo ciclo produttivo.
Norme per l’esecuzione della perizia e la
quantificazione del danno
La quantificazione del danno deve essere eseguita per l’intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune,
in base ai quantitativi assicurati ed ai prezzi unitari fissati
nella Polizza-Convenzione e in considerazione dei diversi
danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, rilevati per singolo appezzamento assicurato, da riportarsi nel
bollettino di liquidazione, con le seguenti norme:
a)il risultato della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i
danni provocati dagli eventi non assicurati moltiplicando
tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato;
b)al valore risultato della produzione risarcibile vengono
applicate:
• le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza fra
il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile stimata in sede di perizia in campo sul
prodotto prossimo alla raccolta o attraverso idonee
documentazioni come quelle rilasciate dalle Cantine
di conferimento (bolle di consegna, ecc.) e/o alle dichiarazioni rilasciate annualmente alla C.C.I.A.A. relativamente alla produzione dell’anno;
• le centesime parti del danno di qualità relativi agli
eventi assicurati grandine e vento forte e sciroccale
ed eccesso di pioggia, determinate come da tabelle
previste nella Tabella di maggiorazione;
• la somma delle percentuali di cui ai punti precedenti
determina il danno complessivo al quale vanno detratti, i danni dovuti agli eventi assicurati verificatosi
prima della decorrenza della garanzia e quelle relative alla franchigia.
Tabella di maggiorazione
Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità
dovuto alle avversità oggetto di garanzia, verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che
segue in relazione a:
• la valutazione dell’effettiva perdita delle caratteristiche
organolettiche della produzione assicurata, anche in relazione alle eventuali penalizzazioni applicate dalla Cantina Sociale al socio assicurato
• l’analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati
• l’analisi dei dati di vendemmia e della perdita di peso,
anche in riferimento ai dati medi di zona subita dal socio
assicurato
• l’analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie
I coefficienti da applicare al prodotto residuo non potranno
comunque superare le seguenti percentuali:
Classificazione
Coefficiente % danno di
qualità
Metà ed oltre di acini danneggiati e/o perduti
50
Meno della metà di acini
danneggiati e/o perduti
Percentuale di deprezzamento non superiore all’aliquota di acini danneggiati
e/o perduti
Tale garanzia decorre dall’invaiatura o comunque non prima delle seguenti date fisse, alle ore 12.00 del:
01 luglio
Eccesso di pioggia in prossimità della raccolta
Per quanto riguarda l’evento eccesso di pioggia danno
qualità, sono compresi in garanzia esclusivamente i danni
dovuti all’insorgenza di marcescenza, quando tale evento
abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino come
stabilita dalla cantina sociale di riferimento della zona; le
date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono
anche per i produttori che vinifica in proprio, prendendo a
riferimento le date stabilite dalle cantine sociali della zona
in cui sono ubicati i vigneti interessati.
Soglia e Franchigia
Sono ammessi a risarcimento i danni che superano la soglia pari al 30% di danno per prodotto coltivato nel medesimo Comune, con detrazione comunque, dell’aliquota
di franchigia sempre per prodotto coltivato nel medesimo
comune, come indicato a pagina 16:
15
Danno
31%
32%
33%
34%
35%
36%
37%
38%
39%
40%
41% e superiori
Franchigia
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
Limite di indennizzo
Fermo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di assicurazione, in nessun caso la Società pagherà per uno o più
eventi garantiti, importo superiore all’80% del risultato della produzione per prodotto insistente nello stesso comune
amministrativo, al netto della franchigia per “Polizza Gold”
a franchigia a scalare.
SCHEMA DETERMINAZIONE DEL DANNO
Quantitativo risarcibile
Quantità assicurata per varietà
Estratto Conferimenti
sottoscritto dalla Cantina di riferimento o dichiarazione di produzione
depositata presso C.C.I.A.A. di Trento
o perizia di stima in campo.
MENO
Anterischi ed altre cause escluse dalla
Garanzia
PERDITA DI
QUANTITà
PERCENTUALE MAGGIORAZIONE DI QUALITÀ
Applicata su perdita di quantità stimata nei vigneti
CON VALUTAZIONE AVENDO A RIGUARDO
Valutazioni dell’Area Omogenea
Analisi delle penalizzazioni applicate per varietà, ai conferimenti Aziendali;
Analisi situazione Aziendale;
Analisi dati di vendemmia;
Analisi della perdita di peso rispetto alla media dell’area;
Analisi perdita di peso da grandine
% DI DANNO
totale
16
POLIZZA SPERIMENTALE
MULTIRISCHIO SULLE RESE
“PRODOTTO FRUTTA”
(escluse ciliegie)
Garanzie prestate
La Società indennizza il mancato o diminuito risultato della
produzione del prodotto garantito e il danno da qualità, se
previsto nelle condizioni Speciali, a causa delle seguenti
avversità atmosferiche: Grandine, Gelo e Brina, Vento forte, Siccità, Eccesso di pioggia, Colpo di sole, Sbalzo termico, Alluvione, Eccesso di neve, Venti sciroccali, qualora
detti eventi siano previsti dal Piano Assicurativo Agricolo
Nazionale di cui al Decreto Lgsl. 102/04 e successive modifiche. La garanzia è operante quando gli eventi garantiti
siano riscontrabili su una pluralità di enti o colture limitrofi o
posti nelle vicinanze nel raggio di tre chilometri.
L’assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione.
Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e
precisamente:
• impianti antibrina;
• impianti antigrandine (reti).
Sono compresi in garanzia anche:
• i danni provocati da eventi verificatisi nel periodo della
fioritura fino alla data del 15 maggio;
• i danni provocati nei 10 giorni antecedenti l’inizio della
raccolta così come stabilito dalle Cooperative di riferimento, anche a rete chiusa;
• i danni provocati al prodotto assicurato dall’impianto
stesso e dalle avversità atmosferiche a seguito di compromissione dello stesso dovuta dalle avversità previste
in garanzia.
Soglia e Franchigia
Sono ammessi a risarcimento i danni che superano la soglia pari al 30% di danno per prodotto coltivato nel medesimo Comune, con detrazione comunque, dell’aliquota
di franchigia sempre per prodotto coltivato nel medesimo
comune, come di seguito indicato:
Danno
31%
32%
33%
34%
35%
36%
37%
38%
39%
40%
41% e superiori
Limite di indennizzo - Fermo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di assicurazione, in nessun caso la Società
pagherà per uno o più eventi garantiti, importo superiore
all’80% del risultato della produzione per prodotto insistente nello stesso comune amministrativo, al netto della franchigia per “Polizza Gold” a franchigia a scalare.
Norme per l’esecuzione della perizia e la
quantificazione del danno
La quantificazione del danno deve essere eseguita per l’intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune,
in base ai quantitativi assicurati ed ai prezzi unitari dichiari
nel certificato di assicurazione e in considerazione dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità,
rilevati per singolo appezzamento come segue:
a) il risultato della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i
danni provocati dagli eventi non assicurati;
b)al valore risultato della produzione risarcibile vengono
applicate:
• Le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra
il risultato della produzione risarcibile e la produzione
ottenibile.
• Le centesime parti del danno di qualità del prodotto,
ottenute convenzionalmente mediante l’applicazione
sul prodotto residuo, della tabella sotto riportata.
• Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati
verificatisi prima della decorrenza della garanzia - e
quelle relative alla franchigia.
Danno di qualità - Tabella
Il danno complessivo viene convenzionalmente valutato
secondo le classificazioni riportate a pagina 18 e relativi
coefficienti, - vista anche la norma di commercializzazione
definita con Regolamento dalla Commissione della Comunità Europea.
Franchigia
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
17
Classe
di danno
Descrizione
% danno
di qualità
A
I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona
(categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.
Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti
alla buccia (epicarpo) non superiori a:
• 2 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm. per albicocche, pesche, nettarine e
susine);
• 1,0 cmq. di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cmq per pesche e nettarine e 0,25 cmq per
albicocche e susine);
• 0,20 cmq. di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell’epicarpo (buccia);
• rugginosità lieve;
• 0,05 cmq. di superficie totale per le ammaccature con necrosi all’epicarpo per drupacee.
0
B
I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella
precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti
da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia
(epicarpo) non superiori a:
• 4 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm. per albicocche, pesche,nettarine e susine);
• 2,5 cmq di superficie totale per gli altri difetti (1 cmq per albicocche e susine; 1,5 cmq per pesche e nettarine );
• 0,75 cmq di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell’epicarpo (0,6 cmq quadrati per actinidia, pere, pesche e nettarine e 0,4 cmq per
albicocche e susine);
• rugginosità media; cinghiatura lieve e media;
• 0,25 cmq di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi
dell’epicarpo (buccia).
35
C
I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà,
ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli
eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.
85
D
I frutti caduti, persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano
fenomeni di marcescenza e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e
comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati
solo agli effetti del danno di quantità.
Dall’allegagione in caso di danno da avversità atmosferiche che determini un danno di quantità, questo deve essere determinato come differenza fra la produzione dell’annata e la produzione ottenibile, entro una “forbice del +
o – 20% per appezzamento, 10% per aggregato prodotto,
azienda e comune” della produzione dell’annata rispetto a
quella assicurata, in considerazione della “Flessibilità Produttiva”.
18
POLIZZA SPERIMENTALE
MULTIRISCHIO SULLE RESE
“CERASICOLTORI”
La Società si obbliga ad indennizzare all’Assicurato
il mancato o diminuito risultato della produzione del
prodotto garantito, ottenibile in una superficie dichiarata,
a causa delle seguenti condizioni atmosferiche avverse:
gelo - brina, grandine, eccesso pioggia, siccità, vento
forte, colpo di sole, sbalzo termico. L’assicurazione è operante quando gli eventi garantiti siano riscontrabili su una
pluralità di enti o colture limitrofi o posti nelle vicinanze.
Maturazione del prodotto e scadenza della garanzia
Ad integrazione di quanto descritto nelle Norme che regolano l’assicurazione si precisa che la maturazione del
prodotto è convenzionalmente determinata per zona geografica e altimetrica omogenea nonché per varietà come
segue: entro 10 giorni dalla data di inizio della raccolta e
consegna del prodotto al magazzino frutta competente
per territorio, salvo cause di forza maggiore dovute all’andamento climatico avverso, che verranno eventualmente
concordate fra il Consorzio e la Società.
Tabella valutazione del danno
(qualitativa)
% danno
di qualità
lesioni all’epicarpo, qualche leA Illesi,
sione minima
0
Lesioni di lieve e/o media estensione
B asciutte – Lesioni di lieve e/o media
40
Lesioni di notevole estensione asciutte
– Lesioni di notevole profondità asciutQualche lesione di lieve estensione
C te
non asciutta – Qualche lesione di notevole profondità non asciutta , deformazione media
70
Lesione di media e/o notevole estensione non asciutte – Lesioni di media
D e/o notevole profondità non asciutte –
Frutti abbattuti – Frutti distrutti , deformazione grave
100
profondità asciutte
N.B.: le lesioni di cui ai punti B) usque D), ove non diversamente specificato, si intendono al mesocarpo
SOGLIA - Franchigia
L’assicurazione è prestata con l’applicazione della franchigia indicata sul certificato di assicurazione, applicata
al valore assicurato per varietà/zona omogenea. Il diritto
all’indennizzo si attiva esclusivamente quando le avversità
oggetto di garanzia abbiano distrutto più del 30% del risultato della produzione per zona omogenea.
Superato detto livello minimo sarà applicata la franchigia
come da apposita tabella.
Per produzione sotto impianti di difesa attiva la soglia si
applica all’aggregato Prodotto - Comune
Limite di indennizzo
Fermo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di assicurazione, in nessun caso la Società pagherà per uno o
più eventi garantiti, importo superiore all’70% del risultato
della produzione.
Norme per la quantificazione del danno
La quantificazione del danno deve essere eseguita, per
singola varietà, o gruppo di varietà similari, per zona geografica e altimetrica omogenea in base ai prezzi unitari
fissati nella Polizza Convenzione per singola specie e varietà, con le seguenti norme:
Calcolando la perdita di quantità di prodotto ottenibile derivanti da eventi atmosferici compresi in garanzia ed applicando la tabella di degrado prevista per l’interessamento
qualitativo.
In considerazione della particolarità delle produzioni poste
sotto impianti di difesa attiva antipioggia la quantificazione
dei danni verrà effettuata per corpo aziendale, all’interno
dell’Azienda agricola assicurata, e non per zona altimetrica omogenea.
19
ZONE GEOGRAFICHE ED ALTIMETRICHE OMOGENEE
ZONA
A
ZONE GEOGRAFICHE ED ALTIMETRICHE OMOGENEE
Susà sotto paese – Canale – Valcanover fino a maso Dolzer
10 giugno
B
Colle di Tenna
10 giugno
C
Susà sopra paese – S.Vito – sopra a Maso Dolzer – S. Caterina – Nogarè
10 giugno
D
Bosentino – Vigolo Vattaro – Mala – Frazioni alte di Civezzano
15 giugno
E
Pergine – Serso – Viarago – Masetti – Zava
10 giugno
F
Madrano – Vigalzano – Casalino – Canzolino
10 giugno
G
Roncogno – Costasavina
10 giugno
H
Civezzano escluse frazioni alte
10 giugno
I
Povo – Villazzano – Cortesano
01 giugno
J
Mattarello
01 giugno
K
Ravina – Romagnano
01 giugno
L
Aldeno: dalla strada prov.le destra Adige al fiume Adige
01 giugno
M
Aldeno: dalla strada prov.le destra Adige al Comune di Cimone (escluso)
01 giugno
N
Brancolino – Nogaredo – Pomarolo – Nomi – Sasso – Noarna – Isera
01 giugno
O
Volano – Besenello – Rovereto
01 giugno
P
Sardagna – Cimone – Garniga – Montevaccino
10 giugno
Q
Bleggio
15 giugno
R
Faver
10 giugno
S
Cavedine
15 giugno
T
Media Val di Non
20 giugno
U
Alta Val di Non
20 giugno
V
Revò
20 giugno
W
Bassa Valsugana
01 giugno
X
Altre zone non previste, da delimitare
Per Pergine si intendono le zone del Comune escluse le frazioni citate separatamente.
20
TERMINE MASSIMO PER LA
COPERTURA DELL’IMPIANTO
Franchigia e calcolo delle percentuali di danno
(per area omogenea prodotti in pieno campo)
% di danno franchigia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Indennizzo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
% di danno franchigia
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
20
Indennizzo
% di danno franchigia
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
47
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Indennizzo
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
Franchigia e calcolo delle percentuali di danno
(prodotti insistenti in impianti dotati di sistema di difesa attiva)
% di danno franchigia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
28
26
24
22
Indennizzo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
6
9
12
% di danno franchigia
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
20
18
16
14
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
20
Indennizzo
15
18
21
24
27
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
47
% di danno franchigia
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Indennizzo
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
21
SISTEMA
GESTIONE QUALITÀ
Richieste di chiarimento, valutazioni e suggerimenti
forniti dai soci nelle assemblee parziali del mese di
marzo 2009 e tramite questionario conoscitivo:
1) I Soci risultano penalizzati dalla soglia di danno 30 per
aggregato azienda-prodotto-comune, poiché le aziende costituite da vari appezzamenti, a volte distanti fra
di loro, si vedranno ridurre significativamente la possibilità di risarcimenti rispetto al passato. Valutare l’opportunità di stipulare coperture assicurative a franchigia fissa 10%, oppure abbinare alle Polizze con soglia
la Polizza integrativa non agevolata per la copertura
dei danni sotto soglia.
2) Per le aziende che hanno impianti di mele sia coperti
che non coperti da reti antigrandine, come si calcola la
soglia di danno media aziendale? Le mele sono considerate un unico prodotto sia in caso di copertura con
reti che di non copertura?
3) Nel 2009 verranno riproposte le coperture assicurative
multi e pluri rischio? Ci saranno modifiche sostanziali
nelle condizioni assicurative?
4) Opportunità che la copertura assicurativa multirischio
prodotto uva copra tutti i rischi dell’annata agraria,
compreso il gelo invernale. Potrebbe essere presa in
considerazione l’ipotesi della durata pluriennale della
copertura.
5) Sarà possibile calcolare la tariffa esatta a carico del
Socio al momento della stipula dei contratti assicurativi? La tariffa massima 40% proposta comporta un
possibile aumento in misura doppia rispetto alle ultime
annate.
6) Opportunità di poter assicurare anche gli impianti produttivi per i danni causati dal vento forte (sradicamento
piante, con costi derivanti dal reimpianto e dalla mancata produzione).
7) Opportunità di predisporre una copertura assicurativa
per i danni causati dalla selvaggina (caprioli, cervi, lepri) agli impianti produttivi.
8) Se il fondo mutualistico di solidarietà proposto non
venisse utilizzato per intero, la parte che residua può
essere portata a riserva per l’anno successivo?
9) E’ possibile utilizzare il fondo mutualistico per risarcire
anche i danni sotto soglia, per esempio fra il 20 ed il
30%.
10)Poteva essere opportuno aver costituito un fondo mutualistico già negli anni scorsi, per la gestione e liquidazione di tutti i danni da avversità e calamità atmosferiche.
11) E’ necessario sensibilizzare maggiormente gli organi
politici sull’importanza di continuare a finanziare adeguatamente il Fondo di Solidarietà Nazionale – capitolo interventi assicurativi. Sono state svolte azioni decise ed adeguate da parte del sistema Consorzi e delle
Organizzazioni Professionali Agricole?
12)E’ presumibile si verifichi confusione fra i Soci nel comprendere tutte le novità previste per il 2009: soglia di
danno per aggregato azienda-prodotto-comune, fondo
mutualistico di solidarietà, clausola di salvaguardia,
contributo massimo a carico dei Soci.
13)Ci si attende una consistente riduzione delle tariffe as-
22
sicurative complessive praticate dalle Compagnie, per
effetto dei minori risarcimenti aggregati derivanti dalla
nuova applicazione della soglia aziendale.
14)Il danno medio aziendale dovrà essere calcolato come
sommatoria dei punteggi periziati o sarà preso in considerazione per il calcolo il valore assicurato dei vari
appezzamenti?
15)In caso di applicazione della clausola di salvaguardia,
come si calcola il costo a carico del Socio?
16)La proposta di copertura assicurativa per il prodotto
uva a franchigia fissa 10% e contributo pubblico massimo 50%, vale solo per la garanzia grandine e vento
o anche per le pluri e multi rischio?
17)Opportunità di anticipare la decorrenza del danno di
qualità sulla varietà di uva teroldego, parificandola al
lagrein.
Considerazioni riguardo i suggerimenti di cui sopra ed
eventuali Azioni di miglioramento decise:
1) L’adeguamento dei contratti alla normativa Comunitaria è stato affrontato mantenendo la franchigia a
scalare applicata per singolo appezzamento, agendo
sulle tabelle di valutazione del danno, e costituendo
un fondo mutualistico. Le tabelle per il prodotto frutta,
prendono a riferimento la normativa Comunitaria che
regolamenta i parametri di commercializzazione del
prodotto nell’ambito CEE ed in base alla quale ogni
Cooperativa seleziona il prodotto in frutta di prima, di
seconda od a destinazione industriale. Nella tabella
di liquidazione danno frutta C abbiamo apportato nel
2009 un miglioramento, aumentando la percentuale di
degrado prevista per la classifica di danno seconda,
che passa dal 40% al 50%, questo anche in considerazione delle penalizzazioni commerciali medie degli
ultimi 5 anni dei prodotti non di 1° classe risultanti dai
dati delle O.P. trentine. La costituzione del fondo mutualistico, alimentato esclusivamente con i contributi
degli associati, è finalizzato a risarcire i danni degli assicurati con polizze in cui è prevista la soglia di accesso al risarcimento pari al 30% aziendale, e nel caso la
stessa non sia superata e di conseguenza il Socio non
maturi il diritto all’indennizzo assicurativo, pur avendo
subito dei danni a singole partite assicurate superiori
alla franchigia del 30% per singola partita. Negli opuscoli informativi n. 4/2007 e 1/2008 sono state dettagliatamente spiegate ed approfondite le considerazioni
sul perché il C.d.A. di Codipra ha optato di applicare ai
contratti assicurativi operanti nella Provincia di Trento
la soglia di accesso al risarcimento 30%, cambiando
contestualmente la tabella di liquidazione del danno,
anziché scegliere le strade del semplice contratto integrativo, oppure della soluzione a franchigia 10 fissa,
considerate entrambe non convenienti per gli associati.
2) Le mele coltivate sotto impianto di rete antigrandine
sono considerate prodotto diverso rispetto alle mele
coltivate fuori impianto, pertanto nel calcolo della soglia di danno aziendale saranno prese in considerazione separatamente.
3) Si, il Consorzio intende riproporle entrambe, con le
caratteristiche illustrate sopra al punto 1). Riguardo la
multirischio, non sappiamo al momento esattamente
come saranno le condizioni assicurative, le Compagnie ed il Consorzio coriassicurativo sono propense a
prestare la garanzia multirischio quale forma assicurativa per coprire i danni catastrofali, applicando una
franchigia elevata ed un basso tasso di tariffa, facendo
una distinzione più netta rispetto alla pluririschio.
4) Per tale garanzia si è anticipata nel 2008 l’apertura
della campagna assicurativa, rispetto agli anni precedenti. Nel 2009 si è cercato di anticiparla ulteriormente, ma le problematiche connesse alla contribuzione
pubblica, alla difficoltosa trattativa con le Compagnie
di Assicurazione ed alla ritardata emanazione del Decreto prezzi, non hanno permesso che ciò avvenga.
La durata triennale della copertura al momento non è
concretizzabile, a causa delle modalità normative relative alla riassicurazione Ismea.
5) Il mancato finanziamento del Fondo di Solidarietà Nazionale – capitolo interventi assicurativi, rende impossibile il calcolo della tariffa a carico dei Soci probabilmente per tutta la durata della campagna assuntiva dei
certificati assicurativi. In questa situazione di incertezza, in accordo con la Provincia Autonoma di Trento, è
stato stabilito che la percentuale massima di contributo
consortile a carico del Socio sarà pari al 40% del premio complessivo calcolato rispetto al valore assicurato
iniziale, per Polizze con soglia 30, compreso il caricamento relativo al Fondo mutualistico. Tale percentuale
viene elevata al 65% del premio complessivo calcolato
rispetto al valore assicurato iniziale per Polizze senza
soglia e Polizze con tasso inferiore all’8%.
6) Dal 2009 potrà essere perfezionata anche la copertura
per il prodotto impianti produttivi (frutta ed uva), essendo stato emesso il Decreto Ministeriale che fissa il
relativo prezzo ad ettaro degli stessi.
7) Si cercherà per il futuro, qualora ritenuto necessario
dalla P.A.T., compatibilmente con le priorità connesse all’apertura della campagna assicurativa 2009, di
studiare e perfezionare una copertura assicurativa che
copra i danni causati dalla selvaggina agli impianti produttivi.
8) Gli eventuali avanzi annuali relativi al Fondo mutualistico che non si fosse esaurito entro l’annata di competenza, potranno essere accantonati per l’anno successivo.
9) No, l’impostazione attuale del Fondo deliberata non
prevede la possibilità di utilizzo per pagare danni stimati sotto la soglia del 30%, ma concorrerà esclusivamente alla liquidazione degli eventuali sinistri superiori
al 30% su qualche appezzamento, ma che non saranno pagati dalla Compagnia in caso di danno medio che
risulterà sotto la soglia 30% per aggregato Azienda –
prodotto – Comune.
10)Finora le normative nazionali e comunitarie non hanno mai permesso l’assegnazione di contributi pubblici
relativi alla costituzione di Fondi mutualistici, ma solo
per il pagamento di premi assicurativi. Eventuali Fondi
mutualistici dovrebbero quindi essere stati alimentati
solo con i contributi dei Soci, rinunciando ai consistenti
contributi pubblici che invece sono stati riscossi con le
coperture assicurative approntate dal Consorzio.
11) Mai come questa volta il Sistema Consorzi italiano e
tutte le Organizzazioni Professionali, in modo unitario,
hanno fatto e stanno facendo fortissime pressioni sul
Governo, affinchè si giunga ad una soluzione del problema contributivo statale in tempi brevissimi. Questo
ha comportato una forte visibilità al sistema consortile
e di conseguenza una ancor maggiore responsabilità
nel trovare le soluzioni assicurative.
In questo periodo, in armonia con il sistema nazionale
dei Consorzi di Difesa rappresentato da Asnacodi, si è
fatto ogni sforzo possibile per poter dare al più presto
le migliori opportunità assicurative alle nostre Aziende
Agricole.
12)Si cercherà di informare nel migliore modo possibile
gli associati riguardo le condizioni assicurative 2009,
tramite opuscolo informativo, sito internet, articoli redazionali sui quotidiani locali e sui periodici delle Organizzazioni Professionali Agricole, pagina televideo
T.C.A., comunicati alle Cooperative frutticole e alle
Cantine Sociali.
13)La simulazione applicata agli anni precedenti, ricalcolando i risarcimenti con la soglia aggregata azienda –
prodotto – Comune, ha portato ad una riduzione media
dei risarcimenti di circa il 15% per la frutta e del 25%
per l’uva. Considerando un’ulteriore diminuzione dovuta all’andamento statistico storico favorevole per le
Compagnie, ed un certo aumento di costo relativo al
miglioramento della tabella di danno C sulla frutta (+
9% circa), ci aspettiamo di ridurre in media le tariffe
assicurative di circa il 17%.
14)Il danno medio aziendale per prodotto e Comune sarà
calcolato utilizzando i dati del risarcimento lordo aziendale rapportato al valore assicurato di ogni singolo Comune amministrativo.
15)Nel caso di assenza di stanziamento contributivo statale 2009, accertato alla data del 30 novembre 2009,
il valore della produzione assicurata sarà inderogabilmente ridotto del 30%. Conseguentemente l’eventuale
percentuale di danno, sarà applicata al nuovo valore
assicurato ridotto e di conseguenza sarà ridotto proporzionalmente anche l’indennizzo assicurativo. L’importo del contributo consortile a carico del Socio rimarrà invariato.
16)Esclusivamente per il prodotto uva da vino la soluzione
assicurativa è prestata senza soglia, con l’applicazione della franchigia fissa ed assoluta per partita assicurata pari a 10 punti percentuali e maggiorazione danno
di qualità cod. 502. Questo è riferito alla sola garanzia
grandine e vento. Per la garanzia pluririschio gelobrina, grandine, vento, eccesso di pioggia, la soluzione assicurativa è prestata con soglia di danno 30%
per aggregato azienda-prodotto-Comune, franchigia a
scalare, tabella di qualità cod. 902 e partecipazione al
Fondo mutualistico.
17)Si cercherà di fissare anche per la varietà Teroldego
la stessa data di decorrenza del danno di qualità del
gruppo altre uve a bacca bianca e Lagrein.
23
OBIETTIVI 2009:
In un’ottica di miglioramento continuo, Co.Di.Pr.A. si prefigge di raggiungere
nel corso del 2009 i seguenti obiettivi:
OBIETTIVO
Registrare Non Conformità
AZIONE
SOTTOATTIVITÀ
- Sensibilizzazione dei dipendenti a registrare
- riunioni per spiegare importanza
Non Conformità
della registrazione di N.C. rilevate
Avviare Azioni Correttive e Azioni - individuare e registrare le Non Conformità a
Preventive quale impegno per il
seguito delle quali si ritiene opportuno intraprenmiglioramento continuo dei servizi dere Azioni Correttive e Azioni Preventive
erogati
Fare analisi se la norma Iso è
- analizzare il manuale, le procedure ed i
correttamente interpretata alla
documenti inerenti il SGQ, confrontandoli con la
luce dei chiarimenti contenuti
nuova norma Iso 9001:2008
nella nuova edizione 2008
Uniformare le stime dei danni
- mantenere e se necessario incrementare la
- spiegare ai Soci i criteri liquidatieseguite dai periti delle varie
convocazione di riunioni collegiali nelle zone
vi tramite opuscolo informativo
Compagnie
colpite da eventi dannosi
≥ 3 A.C.
≥ 3 A.P.
- ≥ 3 riunioni con
i periti
- 1 opuscolo dedicato alla liquidazione dei danni
Migliorare la formazione e l’adde- - Svolgere tutti gli interventi formativi programstramento del personale
mati
Sensibilizzare Soci ed Agenti
a consegnare al Consorzio i
certificati assicurativi corretti entro
i termini contrattuali
- Limitare a non più del 20% di
riduzione il livello di adesioni assicurative stipulate dai Soci rispetto
al 2008, limitando al massimo
gli effetti negativi derivanti dall’
applicazione della soglia di danno
30% per aggregato prodotto /
azienda / comune
- Perfezionare contratti con le
Compagnie che contengano le
condizioni assicurative richieste
dal Consorzio ed indicate nella
colonna “Azioni”
Espletare un efficace controllo dei
dati catastali riportati nei certificati
assicurativi
Monitoraggio soddisfazione dei
Soci
Migliorare la quantità e la qualità
dell’informazione ai Soci
Mantenere gli attuali livelli di
valutazione dei Fornitori
24
- verificare l’eventuale opportunità
di svolgere riunioni interne per
coordinamento ed addestramento
- Riduzione dei caricamenti a carico dei Soci, i - informazione tramite opuscolo
cui certificati assicurativi notificati siano conse- trimestrale e lettera riepilogativa
gnati corretti al Consorzio entro i termini previsti situazione assicurativa e contributi associativi spedita ai Soci ad
ottobre
- modificare in aumento le classi di danno della - informare adeguatamente i Soci
tabella di liquidazione danni frutta da 0-40-85 a riguardo i vantaggi combinati
0-50-90; questo anche in considerazione delle derivanti dalla nuova tabella di
penalizzazioni medie degli ultimi 5 anni dei
liquidazione dei danni e dalla coprodotti non di 1° classe risultanti dai dati delle stituzione del fondo mutualistico
O.P. trentine - costituzione di un fondo mutuaconsortile di solidarietà
listico di solidarietà al fine di risarcire i danni
degli assicurati con polizze in cui è prevista la
soglia di accesso al risarcimento pari al 30%
aziendale, e nel caso la stessa non sia superata
e di conseguenza il socio non maturi il diritto
dell’indennizzo assicurativo, pur avendo subito
dei danni a singole partite assicurate superiori
alla franchigia del 30% per singola partita
- applicazione della soglia di danno 30% per
aggregato azienda / prodotto / comune
- mantenere la franchigia a livello di singola
partita e non per aggregato azienda–prodotto–
comune come la soglia
- clausola di salvaguardia che riduca i valori assicurati del 30% in caso di mancato contributo
statale 2009
- convocare riunione con Agenzie di assicu- inserire nel sito il numeratore dei
razione per sensibilizzare Agenti e produttori
contatti
sulla necessità di una corretta compilazione dei
certificati assicurativi;
- mettere a disposizione delle Agenzie la banca
dati del Consorzio;
- verificare la fattibilità con obiettivo di attivare
entro il 2010 un collegamento informatico con
Apot, al fine di reperire i catastini frutticoli dei
produttori agricoli associati a strutture cooperative e svolgere incrocio informatico dei dati
Invio annuale di un questionario conoscitivo con - Incentivare la partecipazione
busta preaffrancata
dei Soci alle Assemblee tramite
adeguata pubblicità delle stesse
e consegna di un gadget ai
partecipanti
- Migliorare ed incrementare l’informazione
- inserire nel sito il numeratore dei
tramite sito internet
contatti
- Convocazione annuale delle 11 assemblee
- Incentivare la partecipazione
parziali territoriali
dei Soci alle Assemblee tramite
- Articoli redazionali sui periodici di categoria
adeguata pubblicità delle stesse
delle OO.PP.
e consegna di un gadget ai
- Pagina televideo di T.C.A.
partecipanti
Indicatori
≥ 1 riunione
- scegliere Fornitori che soddisfino i requisiti
richiesti
- > 10% dei certificati notificati consegnati corretti entro i
termini previsti
- Ottenere nel 2009
un livello di risarcimenti complessivi
che non si discosti
sensibilmente da
quelli che si sarebbero avuti applicando le condizioni
assicurative 2008
- > 180 milioni di
valori assicurati
complessivi nel
settore calamità ed
avversità atmosferiche
1 riunione
- ≥ 25% Soci molto
soddisfatti
- ≥ 80% Soci almeno soddisfatti
- > 800 contatti
dopo 6 mesi di
attivazione del
numeratore
- 11 assemblee
- > 400 Soci
partecipanti alle
Assemblee
- valutazione annuale dei requisiti 1 riun zero Fornitori
dei Fornitori
in fascia C e ≥ il
90% in fascia A
ione
Confronto dati assuntivi suddivisi per
garanzia prestata e prodotto anni 2008 e 2009
Pluririschio grandine e vento
Cod.
Specie
700
ACTINIDIA B FS
793
61
118
95
54
115
789
21
24
67
20
116
305
783
883
784
550
787
371
785
751
487
771
164
10
520
68
791
711
502
902
3
62
14
ALBICOCCHE B FS
BARBATELLE DI VITE
BIETA DA COSTE
CACHI
CAVOLFIORE PIANTA
CAVOLO VERZA
CILIEGIE B FS
FAGIOLI FRESCHI
FAGIOLINI
FRAGOLE
INSALATA
LAMPONI
MAIS
MELE B FS
MELE B FS BREVETTATE
MELE B FS COPERTE DA RETI
MIRTILLI
NETTARINE B FS
NETTARINE PRECOCI B FS
PERE B FS
PERE PRECOCI B FS
PESCHE B FS
PESCHE PRECOCI B FS
PIANTE DI VITE MADRE
POMODORO DA TAVOLA
RADICCHIO
RIBES-UVA SPINA
SUSINE B FS
SUSINE PRECOCI B FS
UVA NORD
UVA DA VINO FS MD
UVA TAVOLA
VIVAI PIANTE DA FRUTTO
ZUCCHINE
Quantità Assicurate
2008
2009
Capitali Assicurati
2008
2009
2.181
4.480
100.326,00
230.040,00
135
634.810
40
80
586
1.491
94
12
253
105
562.810
100
80
436
1.879
86
16.590,00
670.966,70
1.120,00
3.120,00
24.562,00
40.633,00
24.158,00
11.677,00
563.044,30
2.750,00
3.680,00
14.748,00
52.843,00
30.080,00
975.781
2.770
130
138
10
385
902
28
8
450.000
1.320
259
1.101
98
49.919
118.197
50
972.000
1.010
3.213.788
1.974,00
10
301
8
6.530
1.916.116
5.830
1.014
124
112
110
284
695
38
25
1.400.000
36
1.515
160
1.169
480
228.386
50
838.950
915
4.972.834
9.711,00
41.717.145,00
162.455,00
5.870,00
55.890,00
490,00
19.250,00
42.484,00
1.400,00
532,00
63.000,00
99.192,00
78.995,00
75.969,00
8.232,00
6.180.795,50
14.296.518,60
3.550,00
3.914.775,00
49.295,00
67.668.998,80
2.990,00
11.137,00
3.192,00
228.550,00
84.915.663,00
372.380,00
47.629,00
52.576,00
6.804,00
8.360,00
15.030,00
34.750,00
2.278,00
1.756,00
140.000,00
2.196,00
98.405,00
49.600,00
90.767,00
43.716,00
26.480.797,40
3.550,00
3.386.305,00
43.530,00
116.950.823,70
25
Pluririschio - Gelo Brina, Grandine, Vento, Eccesso Pioggia
Franch.
700
793
789
790
116
305
783
786
784
788
782
781
883
886
884
550
787
371
785
751
Specie
ACTINIDIA B FS
ALBICOCCHE B FS
CILIEGIE B FS
CILIEGIE B FS COPERTE DA RETI
LAMPONI
MAIS DA GRANELLA FS
MELE B FS
MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA
MELE B FS COPERTE DA RETI
MELE B FS COPERTE DA RETI/ANTIBRINA
MELE B FS COPERTE DA RETI SEMPRE
MELE B FS RETI SEMPRE/ANTIBRINA
MELE B FS BREVETTATE
MELE B FS BREVETTATE IMPIANTO ANTIBRINA
MELE B FS BREVETTATE SOTTO RETI
ANTIGRAN
MIRTILLI
NETTARINE B FS
NETTARINE PRECOCI B FS
PERE B FS
PERE PRECOCI B FS
QuantitàAssicurate
CapitaliAssicurati €
2008
2009
2008
2009
3.380
213
259
219
8
16.342
1.232.176
68.340
107.937
6.910
40.401
4.483
970
2.260
690
187
555
55
8
9.327
1.174.502
36.123
73.817
2.016
12.610
100
1.400
155.507,00
32.428,00
65.643,00
56.283,00
3.264,00
872.106,00
54.770.081,00
2.684.781,00
4.847.775,00
293.822,00
1.820.505,00
196.786,00
57.230,00
135.155,00
35.190,00
29.943,00
202.596,00
27.060,00
3.192,00
764.814,00
54.083.632,00
1.482.078,00
3.421.125,00
94.590,00
583.475,00
100
220
5.900,00
14.080,00
120
110
59
809
23
350
20
680
5.970,00
8.360,00
2.632,00
38.923,00
6.400,00
92.120,00
9.752,00
21.000,00
1.200,00
34.000,00
487
PESCHE B FS
20
960,00
771
PESCHE PRECOCI B FS
20
1.240,00
68
RIBES-UVA SPINA
45
13.950,00
791
SUSINE B FS
625
185
43.255,00
14.430,00
711
SUSINE PRECOCI B FS
425
35.700,00
902
UVA VINO FS MD
201.505
398.518
24.701.340,20
46.502.961,74
62
VIVAI PIANTE DA FRUTTO
15.000
244.000
58.500,00
980.400,00
1.702.691
1.955.431
90.894.146,20
108.417.988,74
Multirischio - Rese
Franch.
700
801
900
793
893
789
790
783
786
784
788
787
785
751
791
711
902
26
Specie
ACTINIDIA B FS
ACTINIDIA B FS SOTTO IMPIANTO A. BRINA
ACTINIDIA B FS SOTTO RETE/ANTIBRINA
ALBICOCCHE B FS
ALBICOCCHE B FS SOTTO RETE
CILIEGIE B FS
CILIEGIE B FS COPERTE DA TELI
MELE B FS
MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA
MELE B FS COPERTE DA RETI
MELE B FS COPERTE DA RETI/ANTIBRINA
NETTARINE B FS
PERE B FS
PERE PRECOCI B FS
SUSINE B FS
SUSINE PRECOCI B FS
UVA VINO FS MD
Quantità Assicurate
2008
2009
770
150
200
44
25
6.454
4.590
861.059
26.055
78.319
4.377
300
45
315
240
57.268
1.040.211
50
55
5.905
3.902
27.480
245
240
100
10.070
48.047
Capitali Assicurati €
2008
2009
35.420,00
8.250,00
11.000,00
4.780,00
2.150,00
1.631.340,00
1.178.986,00
38.477.314,00
1.073.515,00
3.538.604,00
198.608,00
15.000,00
2.220,00
14.805,00
16.560,00
7.126.402,00
53.334.954,00
2.550,00
9.295,00
1.940.793,00
1.850.980,00
1.175.644,00
11.480,00
12.000,00
7.800,00
1.222.585,00
6.233.127,00
Totale quantitativi assicurati
raggruppato per prodotto
Cod.
700
801
900
793
893
61
118
95
54
115
789
790
24
67
20
116
305
783
786
784
788
782
781
883
886
884
550
787
371
785
751
487
771
164
10
520
68
791
711
502
902
3
62
14
Specie
ACTINIDIA B FS
ACTINIDIA B FS SOTTO IMPIANTO A.BRINA
ACTINIDIA B FS SOTTO RETE/ANTIBRINA
ALBICOCCHE B FS
ALBICOCCHE B FS SOTTO RETE
BARBATELLE DI VITE
BIETA COSTA
CACHI
CAVOLFIORE PIANTA
CAVOLO VERZA
CILIEGIE B FS
CILIEGIE B FS COPERTE DA RETI
FAGIOLINI
FRAGOLE
INSALATA
LAMPONI
MAIS DA GRANELLA FS
MELE B FS
MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA
MELE B FS COPERTE DA RETI
MELE B FS COPERTE DA RETI/ANTIBRINA
MELE B FS COPERTE DA RETI SEMPRE
MELE B FS RETI SEMPRE/ANTIBRINA
MELE B FS BREVETTATE
MELE B FS BREVETTATE IMPIANTO A.BRINA
MELE B FS BREVETTATE SOTTO RETI A.GR
MIRTILLI
NETTARINE B FS
NETTARINE PRECOCI B FS
PERE B FS
PERE PRECOCI B FS
PESCHE B FS
PESCHE PRECOCI B FS
PIANTE DI VITE MADRE
POMODORO DA TAVOLA
RADICCHIO
RIBES-UVA SPINA
SUSINE B FS
SUSINE PRECOCI B FS
UVA DA VINO NORD
UVA VINO FS MD
UVA TAVOLA
VIVAI PIANTE DA FRUTTO
ZUCCHINE
S88
S95
S97
S98
S99
RETI ANTIPIOGGIA
RETI ANTIGRANDINE
SERRA VETRO TEMPERATO
SERRA VETRO NON TEMPERATO
SERRA DOPPIO FILM PLASTICO
S96
TUNNEL
Quantità Assicurate
Capitali Assicurati
2008
2009
6.331
150
200
392
25
634.810
40
80
586
1.491
6.807
4.809
12
253
8
16.342
3.069.016
94.395
186.386
11.287
40.401
4.483
3.740
2.260
100
138
430
110
489
2.026
48
28
450.000
1.320
259
1.966
523
49.919
376.970
50
987.000
1.010
5.220
5.930
1.400
220
147
462
110
304
1.615
38
25
1.400.000
36
1.515
205
1.454
480
228.386
209.329
50
1.082.950
915
291.253,00
267.780,00
8.250,00
11.000,00
53.798,00
50.915,00
2.150,00
670.966,70
563.044,30
1.120,00
2.750,00
3.120,00
3.680,00
24.562,00
14.748,00
40.633,00
52.843,00
1.721.141,00
2.183.469,00
1.235.269,00
2.232.680,00
1.974,00
2.990,00
9.711,00
11.137,00
3.264,00
6.384,00
872.106,00
993.364,00
134.964.540,00 140.174.939,00
3.758.296,00
1.482.078,00
8.392.249,00
3.480.234,00
492.430,00
94.590,00
1.820.505,00
583.475,00
196.786,00
219.685,00
378.780,00
135.155,00
92.120,00
5.900,00
14.080,00
55.890,00
62.328,00
21.460,00
27.804,00
8.360,00
8.360,00
24.102,00
16.230,00
96.212,00
80.750,00
2.360,00
2.278,00
1.772,00
1.756,00
63.000,00
140.000,00
2.196,00
99.192,00
98.405,00
78.995,00
63.550,00
135.784,00
112.997,00
43.932,00
43.716,00
6.180.795,50
26.480.797,40
46.124.260,80
24.474.065,87
3.550,00
3.550,00
3.973.275,00
4.366.705,00
49.295,00
43.530,00
5.956.690
6.777.804
211.898.099,00 208.715.098,57
66.541
219.351
26.624
15.997
25.225
100.400
156.561
28.444
16.405
26.501
353.738
331.521
6.310.428
7.109.325
347
562.810
100
80
436
1.879
6.571
4.683
10
301
16
15.857
3.118.098
36.123
75.076
2.016
12.610
2008
76.200,24
235.720,55
4.906.090,00
2.339.135,00
1.493.880,00
112.818,72
170.172,60
5.256.790,00
2.359.535,00
1.557.680,00
9.051.025,79
9.495.516,32
3.210
Totali
2009
38.520,00
220.949.124,79 218.210.614,89
27
Via Giusti 40, - 38100 TRENTO
Tel. 0461/915908 - Fax 0461/915893 - [email protected] - www.codipratn.it
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OPUSCOLO INFORMATIVO N.3