DELLA PROVINCIA DI TRENTO ANNO VII – N. 3 – III TRIMESTRE 2009 DIFESA ASSICURATIVA AGRICOLA AGEVOLATA 2009 CONDIZIONI ASSICURATIVE E LIQUIDATIVE POLIZZE PLURIRISCHIO GRANDINE E VENTO, GELO BRINA GRANDINE E VENTO, GELO BRINA GRANDINE E VENTO ECCESSO DI PIOGGIA, MULTIRISCHIO RESE FRUTTA, UVA DA VINO E CILIEGIE POSTE ITALIANE SPA - SPEDIZIONE IN A.P. D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27.02.2004 N. 46) ART. 1, COMMA 1 - DCB TRENTO AUT. TRIB. TRENTO N. 1161 DEL 12.02.2003 - PER. TRIM. LE IN QUESTO NUMERO Norme assicurative in generale Soglia di accesso al risarcimento Fondo di Mutualità Pluririschio a due e più rischi Prodotti orticoli, arbustivi e vivai Analisi del danno Classificazione del danno – esempio fotografico Multirischio Rese “Uva da Vino” Multirischio rese “Frutta escluso ciliegie” Multirischio rese “Cerasicoltori” Sistema gestione qualità Confronto dati assuntivi 2008 - 2009 pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 3 4 6 7 10 12 13 15 17 19 22 25 Periodico del Consorzio difesa produttori agricoli Co.Di.Pr.A. ANNO VII - N. 3 Co.Di.Pr.A. periodico dell’Associazione Via Giusti, 40 - 38100 Trento - tel. 0461/915908 - fax 0461/915893 www.codipratn.it - [email protected] Esercente l’impresa giornalistica: Agriduemila s.r.l. - Via Giusti, 40 - 38100 TN Direttore editoriale: Andrea Berti Direttore responsabile: Piero Flor Redazione e Segreteria: Via Giusti, 40 - 38100 Trento - tel. 0461/915908, fax 0461/915893 Progetto grafico e impaginazione: GBF - Trento - Via Lunelli, 13 Stampa: Litografia AMORTH - Gardolo (Tn) - Via Crosare, 12 2 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato che, con la firma del certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza. Eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. Ispezione dei prodotti assicurati La Società ha sempre il diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. L’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti, nonché le mappe catastali relative alle partite assicurate. Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti da eventi assicurati, salvo specifica accettazione della Società. Qualora l’evento si verifichi tra la data di notifica dell’assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l’assicurazione avrà corso ugualmente, ma l’Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo gli Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro, affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio. Detto danno sarà escluso dall’indennizzo nell’eventualità di un successivo sinistro. Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta Qualora il prodotto, colpito da danni indennizzabili, sia giunto a maturazione e non sia stato ancora effettuato il sopralluogo del perito, l’Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Direzione della Società – Ramo Grandine – a mezzo telegramma o telefax. Deve altresì lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita denunciata, salvo non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali. Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell’evento, dovranno essere – a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo – pari almeno al 3% della quantità di prodotto ottenuto dalla partita assicurata. Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l’Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito libero professionista avente il titolo di geometra o perito agrario o dott. Agronomo o equipollente) secondo le norme previste per ciascuna garanzia. L’Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia alla Direzione della Società – Ramo Grandine – a mezzo lettera raccomandata. Le spese di perizia sono a carico della Società. Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro l’Assicurato deve: a)darne avviso all’Agenzia della Società alla quale è assegnato il certificato di assicurazione entro tre giorni da quello in cui si è verificato l’evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; b)dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l’evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti assolutamente diritto all’indennizzo avendo provocato danni impercentualizzabili; c)eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture. Il dirado manuale del prodotto è considerato contrattualmente una normale pratica agronomica consigliamo di effettuarlo normalmente. Verranno monitorate le varie grandinate che si verificheranno e specificatamente verranno date le indicazioni più appropriate nel corso della stagione; d)non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione al punto “Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta”. L’inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi c) e d) del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. 3 Mandato del perito Il perito deve: a)accertare la data in cui l’evento si è verificato; b)verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati e alla loro precisa ubicazione; c)accertare la regolarità dei campioni lasciati dall’Assicurato in relazione al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta, d)accertare lo stadio di maturazione del prodotto; e)accertare se esistono altre cause di danno non garantite dal tipo di assicurazione prescelta e quantificarne il danno stesso; f) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno. I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel “bollettino di campagna”, che deve essere sottoscritto dal perito e sottoposto alla firma dell’Assicurato. La firma dell’Assicurato equivale ad accettazione della perizia. Qualora l’Assicurato non sia pienamente convinto dell’esito peritale è assolutamente opportuno non firmare il bollettino di campagna e richiedere l’intervento dei tecnici di CODIPRA (il servizio è gratuito). Questo non determina ne pregiudica la possibilità della perizia d’appello. Perizia d’appello L’Assicurato che non accetta il risultato della perizia può richiedere la perizia d’appello. Consigliamo vivamente di avvalersi del supporto di CODIPRA. A tal fine deve comunicare detta richiesta alla Società mediante telegramma, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito ed inviarla direttamente alla Direzione della Società – Ramo Grandine. Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo Perito. Se sul nominativo di quest’ultimo i due periti non dovessero raggiungere l’accordo esso dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Convenzione. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza. Esagerazione dolosa del danno Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno produce la decadenza dell’Assicurato dal diritto all’indennizzo. 4 SOGLIA DI ACCESSO AL RISARCIMENTO In applicazione delle nuove normative di settore i contratti prevedono l’applicazione della soglia di accesso al risarcimento ad eccezione del prodotto “Uva Nord cod. 502” a franchigia fissa 10 punti percentuali garanzia “grandine e vento”. Per tutti i prodotti il diritto all’indennizzo si attiva esclusivamente quando le avversità oggetto di garanzia abbiano provocato un danno, risarcibile a termini di polizza, superiore al 30% calcolato sull’intera produzione aziendale, relativa allo stesso prodotto, ubicata nel medesimo Comune amministrativo (media ponderale). Superato detto livello minimo sarà applicata per partita assicurata la franchigia scalare. Per la garanzia multirischio rese sia la soglia che la franchigia devono essere applicate per medesimo aggregato prodotto – azienda - comune. Per “Prodotto oggetto dell’assicurazione”, minimo comune denominatore al fine del calcolo della soglia, contrattualmente e nel rispetto della normativa si è definito come “le singole specie o sottospecie botaniche, elencate e distinte con specifico codice prodotto secondo il disposto dell’allegato A) del Decreto Ministeriale n. 26.078 del 28 dicembre 2007”. In altre parole ad esempio diverse varietà come Golden, Pink Lady, ecc. formano un medesimo oggetto di assicurazione “mele” concorrendo al calcolo della media ponderale (soglia) per prodotto, azienda e comune. Le produzioni insistenti in appezzamenti dotati di impianti di difesa attiva sono da considerarsi produzioni diverse e di conseguenza la media ponderale di danno aziendale verrà calcolata disgiuntamente, in altre parole mele e mele con impianto difesa attiva sono da considerarsi due prodotti diversi non concorrendo congiuntamente alla determinazione della soglia aziendale. Il danno medio ponderale è da calcolarsi rapportando il risarcimento complessivo comunale per prodotto / azienda, al lordo di franchigia, al valore assicurato residuo complessivo sul quale si liquida il danno (ovviamente è da considerarsi anche il capitale delle partite illese in rischio). “PRODOTTO ILLESO” è eventualmente da considerarsi anche quello raccolto. Di conseguenza ai fini del calcolo della media ponderale di danno per prodotto/azienda/comune, il prodotto raccolto concorrerà ponderatamente a tale calcolo. Si ritiene che ad ogni partita debba essere attribuita una percentuale di danno e non venga effettuata la consolidata prassi del “ritiro di denuncia”, salvo ulteriori e specifiche considerazioni che possono essere fatte dai periti. Il “bollettino di campagna” è da compilarsi con le solite modalità, con punteggio per partita, senza obbligo di indicare la percentuale media di danno, inserendo, eventualmente, la seguente dichiarazione o altre aventi lo stesso contenuto: “Con l’accettazione del presente bollettino l’assicurato prende atto che il diritto all’indennizzo maturerà solo ed esclusivamente al superamento della soglia del 30% di danno risarcibile a termini di polizza, relativamente all’intera produzione aziendale della specie dichiarata, anche se assicurata con uno o più certificati, ubicata in un medesimo Comune”. Esempi pratici di determinazione della soglia di accesso al risarcimento Es. n. 1 – analogo prodotto relativo alla stessa Azienda coltivato in Comuni amministrativi diversi Azienda Agricola Comune: Flavon Part. Varietà 1 2 3 4 5 6 7 8 Fuji Red oltre 350 mt Gala Golden oltre 350 mt Golden oltre 350 mt Golden oltre 350 mt Gala Renetta Canada Azienda Agricola Comune: Cunevo Part. Varietà 1 2 3 4 Aldo Bianchi Specie: Mele B FS Valore Ass.to %Danno 2.500,00 460,00 1.880,00 6.900,00 6.900,00 460,00 1.410,00 2.450,00 22.960,00 28,00 26,00 32,00 38,00 25,00 42,00 24,00 39,00 Aldo Bianchi Specie: Mele B FS Valore Ass.to %Danno Danno Lordo Soglia 700,00 119,60 601,60 2.622,00 1.725,00 193,20 338,40 955,50 7.255,30 31,60 Danno Lordo Soglia Franchigia a scalare 30,00 30,00 23,00 10,00 30,00 10,00 30,00 10,00 Franchigia a scalare Fuji Gala Fuji Golden oltre 350 mt Risarcimento Assicurativo certo netto 169,20 1.932,00 147,20 710,50 2.958,90 Risarcimento a carico del Fondo Mutualità 135,00 1.500,00 32,00 480,00 23,00 1.410,00 25,00 352,50 30,00 1.500,00 23,00 345,00 30,00 92,00 15,00 13,80 30,00 4.502,00 1.191,30 26,46 135,00(*) (*) Nota: nei limiti della sua dotazione finanziaria superata la quale i risarcimenti verranno riparametrati in percentuale Es. n. 2 – Azienda posta in analogo Comune amministrativo ma prodotti assicurati diversi Azienda Agricola Comune: Aldeno Part. Varietà 1 2 3 4 5 6 7 Danno Lordo Soglia Franchigia a scalare Guido Rossi Specie: Mele B FS Valore Ass.to %Danno Danno Lordo Soglia Franchigia a scalare Risarcimento a carico del Fondo Mutualità Marzemino 3.500,00 21,00 735,00 30,00 Marzemino 6.000,00 22,00 1.320,00 30,00 Pinot Grigio 2.320,00 31,00 719,20 26,00 116,00 Merlot 2.400,00 18,00 432,00 30,00 Marzemino 2.000,00 24,00 480,00 30,00 Pinot Grigio 4.640,00 31,00 1.438,40 26,00 232,00 Pinot Grigio 1.624,00 32,00 519,68 23,00 146,16 22.484,00 5.644,28 25,10 494,16(*) (*) Nota: nei limiti della sua dotazione finanziaria superata la quale i risarcimenti verranno riparametrati in percentuale Azienda Agricola Comune: Aldeno Part. Varietà 1 2 3 4 5 6 Guido Rossi Specie: Uva Vino FS MD Valore Ass.to %Danno Gala Granny Smith Morgenduft Golden fino 350 mt Golden fino 350 mt Red fino 350 mt 1.880,00 2.960,00 1.700,00 4.440,00 4.440,00 2.220,00 17.640,00 37,00 32,00 24,00 26,00 39,00 35,00 695,60 947,20 408,00 1.154,40 1.731,60 777,00 5.713,80 10,00 23,00 30,00 30,00 10,00 14,00 32,39 Risarcimento Assicurativo certo netto 507,60 266,40 1.287,60 466,20 2.527,80 5 FONDO DI MUTUALITÀ L’applicazione contrattuale della “Soglia di accesso al risarcimento” può determinare che, pur avendo subito dei danni superiori al 30% su qualche appezzamento, qualora il danno medio aziendale per prodotto e comune non superi il 30%, non abbia luogo alcun risarcimento. Al fine di evitare tale possibilità e per cercare di riportare la situazione risarcimenti alle condizioni 2008 si è deliberata la costituzione di un “Fondo di Mutualità”, alimentato esclusivamente dai contributi dei Soci. Questo “Fondo”, nei limiti della sua dotazione finanziaria, concorrerà pertanto alla liquidazione degli eventuali sinistri che risulteranno sotto la soglia Azienda – prodotto - comune. Si riporta di seguito lo statuto di costituzione del Fondo di Mutualità: FONDO MUTUALItà ART. 1 (Costituzione) Il “Consorzio di Difesa dei Produttori Agricoli”, per il raggiungimento delle finalità associative ai sensi dell’art. 3 lettere c) ed f) dello Statuto Sociale, costituisce un “Fondo mutualistico” (di seguito denominato “Fondo”) per il rimborso dei danni derivanti da avversità atmosferiche subiti dalle produzioni agricole dei propri Associati. ART. 2 (Dotazione finanziaria) Il Fondo sarà alimentato da contributi associativi annuali degli Associati al Consorzio; possono essere destinate alla dotazione del Fondo anche disponibilità eventualmente concesse da altri soggetti pubblici o privati. La dotazione finanziaria del “Fondo mutualistico” non può essere destinata a scopi diversi da quelli di seguito indicati: • liquidazione dei danni subiti dalle produzioni denunciate dai Soci aderenti al Fondo; • liquidazione delle spese di perizia; • liquidazione delle spese per coperture assicurative degli importi eccedenti le disponibilità del Fondo. La gestione e le risultanze del Fondo devono formare oggetto di gestione contabile separata. Il contributo annuale richiesto ai Soci è deliberato dall’Assemblea Generale dei Soci del consorzio. ART. 3 (Scopi) Il “Fondo mutualistico” contro le avversità atmosferiche ha lo scopo di rimborsare i danni subiti dalle produzioni agricole dei Soci aderenti, con le modalità deliberate dall’Assemblea del consorzio, e di quanto previsto nel Regolamento applicativo, approvato dal Comitato Esecutivo del Fondo. Il “Fondo mutualistico” opera solo per i danni subiti dalle aziende dei Soci del consorzio. ART. 4 (Dotazione del Fondo) Al momento della costituzione del Fondo o anche successivamente, con delibera dell’Assemblea del consorzio, possono essere destinate alla dotazione del Fondo una parte degli avanzi di gestione risultanti dall’ultimo bilancio approvato. ART. 5 (Accesso al fondo) L’accesso al Fondo è ammesso su richiesta del Socio e alle seguenti condizioni: adesione da parte del Socio a polizze assicurative convenzionate dal Consorzio e previste dal Regolamento del Fondo; possedere i requisiti stabiliti dalle disposizioni di funzionamento del Fondo; accettare tutte le condizioni di funzionamento del Fondo. La non accettazione ed il venir meno dei requisiti comporta decadenza dalla partecipazione al Fondo. ART. 6 (Modalità di funzionamento) Il Fondo copre una quota di rischio, stabilita annualmente per ciascun prodotto e tipologia di intervento, sui valori delle produzioni denunciate dai Soci ai fini della tradizionale copertura assicurativa agevolata. Le modalità, l’ammontare del risarcimento ed i limiti per essere ammessi alla richiesta di risarcimento da parte del Fondo sono definite nel Regolamento del Fondo. ART. 7 (Liquidazione dei danni) Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato nei termini ed alle condizioni definite dal Regolamento del Fondo. 6 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE PLURIRISCHIO GRANDINE E VENTO – GELO BRINA, GRANDINE E VENTO – GELO BRINA, GRANDINE, VENTO ED ECCESSO DI PIOGGIA Oggetto della garanzia La Società si obbliga ad indennizzare all’Assicurato il danno di quantità ed il danno di qualità, secondo quanto previsto delle singole garanzie prestate e dalle relative condizioni Speciali di polizza, causato al prodotto assicurato da gelate e brinate, dalla percossa della grandine e dall’azione del vento, (sia concomitante che quando si manifesta in modo disgiunto dal fenomeno grandinigeno), da eccesso di pioggia. Sono compresi anche i danni al prodotto derivanti dai danneggiamenti alle piante ad opera del vento e da quanto eventualmente trasportato dal vento stesso. La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo. Franchigia a scalare Superato il livello minimo di soglia di accesso al risarcimento calcolato sull’intera produzione aziendale, per prodotto, ubicato nel medesimo Comune amministrativo sarà applicata, per ogni partita assicurata la franchigia come segue; Danno 31 32 33 34 35 36 37 superiore a 37 Franchigia 26 23 20 17 14 12 10 ferma a 10 Per il prodotto “Uva Nord”, esclusivamente per la garanzia grandine e vento, non si applica la soglia di accesso al risarcimento ma la franchigia fissa di 10 punti percentuali e la maggiorazione per danno di qualità è quella convenzionale prevista nella tabella qualità “502”. Tale opzione gode di un contributo pubblico limitato pari al 50% della spesa ammessa. Nel caso, in cui, l’agricoltore abbia optato per la garanzia gelo-brina – grandine – vento – eccesso di pioggia prestata con l’applicazione della soglia di accesso al risarcimento, il contributo può arrivare fino all’80% e la maggio- FAMIGLIA COOPERATIVA MEZZOCORONA e S. MICHELE a/A. Società Cooperativa PRODOTTI PER AGRICOLTURA • GIARDINAGGIO FAI DA TE • FERRAMENTA MEZZOCORONA (TN) - Via 4 Novembre 133 Tel. 0461.602641 - Fax 0461.609980 www.emporio-verde.it [email protected] 7 razione è quella prevista da apposita tabella di qualità in seguito descritta. Norme per la quantificazione del danno La quantificazione del danno deve essere eseguita per singola partita in base ai prezzi unitari fissati nella Polizza Convenzione per i singoli prodotti con le seguenti norme: 1.le centesime parti di quantità di prodotto in garanzia distrutte da grandine e dal vento devono essere applicate al valore corrispondente alla quantità del prodotto otte- nibile in ogni partita, oppure alla somma assicurata ove questa sia inferiore a detto valore; 2.qualora il danno accertato sia superiore alla soglia prevista, dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai – Danni verificatosi prima della decorrenza della garanzia - e quelle relative alla franchigia; 3.in caso di danni successivi le centesime parti di danno devono essere sempre riferite al valore inizialmente assicurato, fermo quanto previsto al punto 1. “TABELLA C“ - QUALITÀ FRUTTA Classe di danno Descrizione % danno di qualità A I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I^). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: • 2 cm. di lunghezza per i difetti di forma allungata; • 0,20 cm2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell’epicarpo (buccia); • rugginosità lieve; • 1 cm2 di superficie totale per gli altri difetti. 0 B I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). La polpa (mesocarpo) non deve presentare difetti di rilievo da eventi atmosferici coperti da garanzia. Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 4 cm. di lunghezza per i difetti di forma allungata; • 0,75 cm2 di superficie totale per le ammaccature lievi, che possono essere decolorate o con sola necrosi dell’epicarpo (buccia); • 0,25 cm2 di superficie totale per le ammaccature con necrosi dell’epicarpo (buccia) e del mesocarpo (polpa); • rugginosità media; cinghiatura lieve e media; • 2,5 cm2 di superficie totale per gli altri. 50 C I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale. 85 D I frutti di questa classe di danno devono essere caduti, persi e/o distrutti (cioè tale da ritenere azzerato il valore intrinseco) o da considerarsi tali presentando gravi fenomeni di marcescenza conseguenti agli eventi atmosferici assicurati. 100 Per i prodotti albicocche, ciliegie, fichi, susine i parametri della tabella di cui sopra devono essere dimezzati. NB: si definisce ammaccatura, qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalla percossa della grandine o di altri eventi coperti dalla garanzia. Per le varietà brevettate, se contraddistinte da apposito codice specie nel certificato assicurativo, indicate nel sottostante elenco: 8 CRIPPS PINK e ROSY GLOW Pink Lady CIFRESH Jazz CIVNI Rubens NICOTER Kanzi MODI’ Civ G 198 MAIRAC Cameo relativamente alle quali le norme di commercializzazione non prevedono la classe II^ la declaratoria prevista alla classifica B) di cui sopra deve considerarsi inclusa nella successiva classifica C). PRODOTTO UVA DA VINO La garanzia ha effetto dalla schiusa delle gemme e riguarda il prodotto destinato alla vinificazione riferendosi alla perdita di quantità e a quella di qualità. La valutazione, di quest’ultima, dopo aver accertato il dan- no per perdita di quantità, è convenzionalmente effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabelle a seguito della scelta dichiarata nel “certificato di assicurazione” in riferimento alla garanzia prestata ed all’applicazione o meno della soglia di accesso al risarcimento. Tab. 1 - Maggiorazione di “danno di qualità” garanzia pluririschio “grandine e vento” (abbinata alla soluzione franchigia fissa 10 punti percentuali) = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 0,45 0,89 1,31 1,73 2,15 2,54 2,93 3,32 10 4,05 4,55 5,01 5,48 5,94 6,38 6,81 7,22 7,62 20 8,40 8,66 8,90 9,12 9,35 9,57 9,77 9,96 10,16 30 10,50 10,88 11,22 11,57 11,88 12,20 12,48 12,77 13,02 40 13,50 13,73 13,92 14,12 14,28 14,45 14,58 14,72 14,82 50 15,00 15,44 15,84 16,22 16,56 16,88 17,16 17,42 17,64 60 18,00 18,14 18,24 18,32 18,36 18,38 18,36 18,32 18,24 70 18,00 17,84 17,64 17,42 17,16 16,88 16,56 16,22 15,84 80 15,00 14,25 13,50 12,75 12,00 11,25 10,50 9,75 9,00 90 7,50 6,75 6,00 5,25 4,50 3,75 3,00 2,25 1,50 Tab. 2 - Maggiorazione di “danno di qualità” garanzia pluririschio “gelo-brina, grandine, vento, eccesso di pioggia” (abbinata alla soluzione con soglia di accesso al risarcimento e franchigia a scalare) Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità dovuto alle avversità oggetto di garanzia, verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue in relazione a: • la valutazione dell’effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione assicurata, anche in relazione alle eventuali penalizzazioni applicate dalla Cantina Sociale al socio assicurato • l’analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati • l’analisi dei dati di vendemmia e della perdita di peso, anche in riferimento ai dati medi di zona subita dal socio assicurato • l’analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie I coefficienti da applicare al prodotto residuo non potranno comunque superare le seguenti percentuali: Classificazione Coefficiente % danno di qualità Metà ed oltre di acini danneggiati e/o perduti 50 Meno della metà di acini danneggiati e/o perduti Percentuale di deprezzamento non superiore all’aliquota di acini danneggiati e/o perduti Collegialmente si è condiviso di applicare convenzionalmente i coefficienti della sopra esposta tabella in riferimento alle percentuali di danno relative alla “perdita di peso” in caso di danni da grandine classici. Nell’eventualità di danni causati da eccesso di acqua (marcescenza) e da “GRANDINATE PARTICOLARI” si è stabilito di operare una valutazione collegiale fra tutti gli Ispettori applicando i coefficienti della 9 3,69 8,03 10,34 13,28 14,93 17,84 18,14 15,44 8,25 0,75 Tabella non alla percentuale di perdita di peso bensì alla percentuale di acini effettivamente interessati dal fenomeno calamitoso rispetto alla totalità degli acini presenti nel grappolo. Tale coefficiente, applicato sul residuo, è la “percentuale massima” applicabile dal perito. Integrazione per “danno di qualità” Tale garanzia decorre dall’invaiatura o comunque non prima delle seguenti date fisse, dalle ore 12.00 del: • 25 giugno per le uve Chardonnay e per il gruppo dei Pinot; • 01 luglio per le altre uve a bacca bianca e Lagrein; • 05 luglio per le altre uve a bacca rossa. Nel caso in cui la garanzia prestata sia gelo – brina, grandine, vento , eccesso di pioggia qualora il prodotto venga danneggiato da/anche da grandinate e/o eccesso di pioggia che abbiano a verificarsi dopo le seguenti date: • 01 agosto per le uve Chardonnay e per il gruppo dei Pinot; • 05 agosto per le altre uve a bacca bianca, Teroldego e Lagrein; • 10 agosto per le altre uve a bacca rossa il coefficiente per il danno di qualità verrà aumentato del 30%. Evento eccesso di pioggia in prossimità della vendemmia (esclusivamente per la garanzia pluririschio gelo-brina, grandine, vento, eccesso di pioggia con soglia di accesso al risarcimento) Per quanto riguarda l’evento eccesso di pioggia danno qualità, sono compresi in garanzia esclusivamente i danni dovuti all’insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino come stabilita dalla cantina sociale di riferimento della zona; le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalle cantine sociali della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati. 9 TABELLE CONVENZIONALI DI DEGRADO PRODOTTI ARBUSTIVI, ERBACEI E VIVAI successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l’applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l’indennizzo riconosciuto per danni precoci. In caso di mancata risemina o di sostituzione con altra coltura, la garanzia si intende cessata ed il contratto rescisso. Prodotti Orticoli - zucchine, cetrioli, fagioli, piselli, pomodori e zucche La garanzia ha inizio dall’emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto; nel contratto deve essere indicata la data della semina o del trapianto. Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato nelle Norme che regolano l’assicurazione in generale, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta. Per il prodotto melanzane e per le piante di cavolfiori, cavolo verza, cavolo cappuccio, insalata, radicchio, porro, bietola da coste e da foglie il danno deve essere comunicato telegraficamente od a mezzo telefax alla Direzione della Società – Ramo Grandine – entro le 24 ore successive. Ai fini della valutazione del danno gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti. Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO. La garanzia ha inizio dall’emissione degli steli fiorali e, fermo quanto previsto nelle Norme che regolano l’assicurazione in generale, termina alle ore 12 del 30 ottobre. Per ogni partita deve essere indicata nel contratto la fioritura della specie (unifera o rifiorente) e lo stato dell’apparato radicale al momento del trapianto (a radice nuda o con zolla). Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: Declaratoria a) illesi, segni di percosse leggere b) lesione/i di lieve estensione c) lesione/i di media estensione, deformazioni medie e gravi, lesioni non cicatrizzate d) frutti persi, distrutti, % degrado 0 50 90 100 Particolari condizioni nel caso il prodotto sia colpito da eventi precoci Nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata in polizza, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme. Nel caso di danni precoci da grandine e da vento che si siano verificati prima dell’entrata in produzione delle piantine e che abbiano causato la morte di oltre il 25% delle piantine per partita assicurata, la Società risarcirà un danno convenzionalmente stabilito fino ad un massimo del 35% della somma assicurata, a ristoro dei danni subiti dall’Assicurato e dalla necessità di trapianto e/o di risemina della coltura. Il danno verrà calcolato considerando convenzionalmente un valore delle piantine perse pari ad euro 0,4 cadauna. Nel caso in cui le piantine perse rappresentino oltre il 60% di quelle complessive messe a dimora e relative alla partita interessata, è data facoltà all’agricoltore di riseminare l’intera superficie assicurata. La società risarcirà al valore convenzionalmente stabilito (0,3 euro cadauna) tutte le piantine presenti (massimo 15.000 ad ettaro ed al 35% della somma assicurata). Per eventuali danni 10 Declaratoria a) illesi, segni di percosse leggere b) lesione/i di lieve estensione c) lesione/i di media estensione, deformazioni medie e gravi, lesioni non cicatrizzate d) frutti persi, distrutti, % degrado 0 50 90 100 ORTICOLE E FRUTTI MINORI - DANNO QUALITÀ. La garanzia riguarda i prodotti frutti minori, fragole ed orticoli e si riferisce alla perdita di quantità ed a quella di qualità, la cui valutazione, dopo aver accertato il danno base, è effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella semprechè sia riscontrabile un danno all’apparato fogliare determinato dalla grandine: TABELLA MAGGIORAZIONE QUALITÀ “cod. 502” Maggiorazione di danno Percentuale perdita di quantità 0 10 20 30 40 50 60 70 80/100 Coeff.di danno di qualità sul prodotto residuo 0 4,50 10,50 15,00 22,50 30,00 45,00 60.00 75,00 Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione Vivai (condizioni valide solo in Provincia di Trento) Il diritto all’indennizzo si attiva esclusivamente quando le avversità, oggetto di garanzia, abbiano distrutto più del 30% del risultato della produzione assicurata per prodotto nel medesimo Comune. Superato detto livello minimo di danno pari al 30% della produzione per Comune, sarà applicata per partita assicurata la franchigia come segue: Danno 31 32 33 e oltre Franchigia 26 23 20 In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti importo superiore al 70% del valore assicurato alle singole partite. PRODOTTO VIVAI DI VITE La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche), secondo le norme vigenti. Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione dell’innesto ben formato ed un germoglio vitale. Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale. La garanzia ha inizio dall’attecchimento dell’innesto talea o della talea franca; termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 30 novembre. Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: Declaratoria A) Illesi; lesioni interessanti la corteccia della porzione di tralcio a tre gemme fertili B) Lesioni interessanti il cambio, localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili C) Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo e svettamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità stabilita nella porzione di tralcio a tre gemme fertili D) Lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili ed interessanti i tessuti del cilindro centrale E) Sono considerati perduti gli innesti talea (barbatelle innestate) che presentino i seguenti danni: • lesioni sull’innesto compromettenti la saldatura dei bionti; • asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione; • lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale F) Sono considerate perdute le talee franche (barbatelle franche) che presentino i seguenti danni: • asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione; • lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale % degrado 0 35 45 70 100 100 L’effetto del danno grandine che abbia comportato: • rimarginazione dei tessuti è definito lesione; • mancata rimarginazione dei tessuti è definito lacerazione. Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio “principale”, qualora esso sia colpito da grandine, ma la barbatella presenti altro germoglio “similare” in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale. PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO La garanzia riguarda le piante da frutto e di olivo presenti in vivaio immuni da ogni malattia tara o difetto, con esclusione di quelle provenienti da portainnesto di 3 anni ed oltre. La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina alle ore 12.00 del 30 novembre ed è prestata con l’applicazione – in caso di sinistro – del limite di indennizzo pari al 70% del valore assicurato di ciascuna partita. Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: Declaratoria A) Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti l’epidermide B) Astoni con alcune lesioni che incidono l’epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono rimarginate C) Astoni con numerose lesioni che incidono l’epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono completamente rimarginate. Astoni con alcune lesioni che interessano superficialmente i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate. Qualche lacerazione che interessa i rami anticipati D) Astoni con numerose lesioni che interessano superficialmente i tessuti legnosi e che non sono rimarginate; astoni con lesioni profonde interessanti i tessuti legnosi rimarginate e con più lacerazioni che interessano i rami anticipati, astoni svettati. E) Astoni con qualche lacerazione profonda dei tessuti legnosi; astoni con svettamento apicale che ne compromette il normale sviluppo F) Astoni con più lacerazioni profonde dei tessuti legnosi; astoni stroncati % degrado 0 25 40 60 80 100 N.B.: Le lesioni devono interessare esclusivamente l’asse centrale dell’astone, mentre per le lacerazioni vengono considerate anche quando interessano i rami anticipati 11 Analisi di danno “Prodotto Frutta” (Mele) Il Perito, in accordo con l’Assicurato, individua una o più piante considerate rappresentative del danno medio riferito alla partita assicurata oggetto di analisi. Nel caso in cui il numero dei frutti presenti in pianta non sia troppo elevato per effettuare l’analisi si procede allo stacco di tutti i frutti; altrimenti se ne staccano una parte rappresentativa dell’insieme (strisciata). Si procede ad analizzare ogni frutto in base alla superficie complessiva interessata da difetti di sviluppo, forma e colorazione determinati dalle avversità atmosferiche in garanzia, classificandolo secondo i coefficienti previsti nella tabella di degrado, 0 – 50 – 85 – 100, (vedi esempi fotografici). Terminata la classificazione si procede alla determinazione della media ponderata di danno relativa al campione oggetto di analisi: 0 50 85 100 Xnumero dei frutti classificati allo “0” Xnumero dei frutti classificati al “50” Xnumero dei frutti classificati al “85” Xnumero dei frutti classificati al “100” =X =Y =Z =T Il danno medio ponderato viene determinato dal rapporto fra la somma dei prodotti (n. frutti presenti in ogni classifica di degrado moltiplicato il relativo coefficiente di danno) ed il numero dei frutti componente il campione analizzato cioè: (X + Y + Z + T ): Numero frutti componenti il campione = d % (danno espresso in percentuale) I criteri che stanno alla base della classificazione altro non sono che la sintesi delle norme di commercializzazione U.E. per la classificazione del prodotto con eventuali difetti (I°, II°, industria), di conseguenza otteniamo una perfetta approssimazione fra il danno stimato dai periti ed il danno reale commerciale subito dall’Azienda Agricola. 12 Analisi di danno prodotto “Uva da Vino” Nell’analisi campione va tenuto presente che i saggi devono essere opportunamente distribuiti nell’appezzamento in esame ed il loro numero varierà in base alla superficie dell’appezzamento, alla sua configurazione e giacitura, al sistema di allevamento ed alla difformità dei danni della grandine. A tal fine il Perito, in accordo con l’Assicurato, individua le viti sulle quali effettuare l’analisi. Il danno in “perdita di peso” è determinato da: • eventuali grappoli asportati, • parti di grappolo (racemoli, racimoli) asportati, • acini totalmente perduti, • acini parzialmente perduti, • lesioni al peduncolo ed al rachide, • lesioni ai tralci. L’analisi si compone di due momenti successivi: • analisi di base (esame di alcuni grappoli); • analisi campione (esame di alcuni campioni o saggi). L’analisi di base consiste nella suddivisione, nelle diverse categorie, degli acini del grappolo preso in esame secondo i coefficienti di danno ad ognuno di essi attribuito. Alla percentuale di perdita ottenuta deve essere aggiunto l’eventuale danno da attribuirsi alle percosse riscontrate sul peduncolo, danno che ovviamente sarà calcolato sul residuo. L’analisi di base va eseguita per ogni perizia, su almeno 5 o 6 grappoli: orienta il Perito e ne verifica il criterio di stima nel corso dei rilievi. L’analisi campione (seconda fase) è costituita dai dati che scaturiscono dai diversi saggi. Ognuno di essi comprende una serie di grappoli ai quali viene attribuito un coefficiente di danno, mediante comparazione con quelli precedentemente presi in esame nell’analisi di base (prima fase). Ogni campione deve essere costituito da uno o più ceppi di vite in modo da comprendere un numero congruo di grappoli. Dalla media ponderata dell’analisi del campione scaturisce la percentuale di danno in “perdita di peso”. Qualora la grandine si sia manifestata dopo le date indicate a pag. 9 scatta la maggiorazione per “danno di qualità” indicata alla Tab. 1 (pag. 9), per le polizze contratte a franchigia 10 punti percentuali fissa. A Tab. 2 di pag.9 viene riportato il metodo di determinazione della percentuale di integrazione per “danno di qualità” per le garanzie che prevedono soglia di accesso all’indennizzo 30% e franchigia a scalare. L’applicazione tradizionale viene operata per i danni da grandine, salvo situazioni particolari che verranno valutate. Nei casi di danni da eccesso di acqua viene calcolata la percentuale degli acini interessati da fenomeni di marcescenza determinando, così la percentuale corrispondente da utilizzarsi come coefficiente riportato nella tabella. Tale percentuale di qualità rappresenta la percentuale massima che, in considerazione della situazione presente nel vigneto, il perito può applicare. Nel caso in cui il prodotto, tenuto coperto con la garanzia gelo brina, grandine, vento ed eccesso di pioggia con soglia di accesso al risarcimento venga danneggiato da/o anche da eventi grandinigeni e/o eccesso di pioggia che abbiano a verificarsi dopo i termini indicati sempre a pag. 9 il coefficiente per il danno di qualità verrà aumentato del 30%. Prodotto Mele Classificazione del danno con esempio fotografico. Classificazione CLASSIFICA DANNO 0 (zero) Superficie complessiva del frutto interessata da lieve difetto di sviluppo, forma e colorazione inferiore a 0,20 cm2 per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi all’epicarpo. CLASSIFICAZIONE COMMERCIALE: I° sup. <0,20 cm2 diametro max. 3,5 mm CLASSIFICA DI DANNO 50% Superficie complessiva del frutto interessata da difetti di sviluppo, forma e colorazione: •compresa fra 0,20 e 0,75 cm2 per le ammaccature che possono essere decolorate senza necrosi all’epicarpo (buccia); •inferiore a 0,25 cm2 di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi all’epicarpo (buccia); Per necrosi si intende la presenza sulla buccia di cellule necrotizzate, ossia morte; CLASSIFICAZIONE COMMERCIALE: II° <0,25 cm2 da 0,20 a 0,75 cm2 4.0 mm 2.6 mm 2.1 mm dimensioni 5.1 x 4.0 mm 13 CLASSIFICA DI DANNO 85% Superiore a quanto indicato per la classifica di danno 50% CLASSIFICAZIONE COMMERCIALE: INDUSTRIA somma >0,75 cm2 somma >0,25 cm2 CLASSIFICA DI DANNO 100% Frutto perso, tale da ritenere azzerato il suo valore intrinseco, caduto, distrutto o con fenomeni di grave marcescenza. 14 POLIZZA SPERIMENTALE MULTIRISCHIO SULLE RESE “PRODOTTO UVA DA VINO” Garanzie prestate la Società indennizza il mancato o diminuito risultato della produzione del prodotto garantito e il danno da qualità, se previsto nelle condizioni Speciali, a causa delle seguenti avversità atmosferiche: Grandine, Gelo e Brina, Vento forte, Siccità, Eccesso di pioggia, Colpo di sole, Sbalzo termico, Alluvione, Eccesso di neve, Venti sciroccali, qualora detti eventi siano previsti dal Piano Assicurativo Agricolo Nazionale di cui al Decreto Lgsl. 102/04 e successive modifiche. La garanzia è operante quando gli eventi garantiti siano riscontrabili su una pluralità di enti o colture limitrofi o posti nelle vicinanze nel raggio di tre chilometri. La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto relativo ad un solo ciclo produttivo. Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno La quantificazione del danno deve essere eseguita per l’intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai prezzi unitari fissati nella Polizza-Convenzione e in considerazione dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, rilevati per singolo appezzamento assicurato, da riportarsi nel bollettino di liquidazione, con le seguenti norme: a)il risultato della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato; b)al valore risultato della produzione risarcibile vengono applicate: • le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza fra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile stimata in sede di perizia in campo sul prodotto prossimo alla raccolta o attraverso idonee documentazioni come quelle rilasciate dalle Cantine di conferimento (bolle di consegna, ecc.) e/o alle dichiarazioni rilasciate annualmente alla C.C.I.A.A. relativamente alla produzione dell’anno; • le centesime parti del danno di qualità relativi agli eventi assicurati grandine e vento forte e sciroccale ed eccesso di pioggia, determinate come da tabelle previste nella Tabella di maggiorazione; • la somma delle percentuali di cui ai punti precedenti determina il danno complessivo al quale vanno detratti, i danni dovuti agli eventi assicurati verificatosi prima della decorrenza della garanzia e quelle relative alla franchigia. Tabella di maggiorazione Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità dovuto alle avversità oggetto di garanzia, verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue in relazione a: • la valutazione dell’effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione assicurata, anche in relazione alle eventuali penalizzazioni applicate dalla Cantina Sociale al socio assicurato • l’analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati • l’analisi dei dati di vendemmia e della perdita di peso, anche in riferimento ai dati medi di zona subita dal socio assicurato • l’analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie I coefficienti da applicare al prodotto residuo non potranno comunque superare le seguenti percentuali: Classificazione Coefficiente % danno di qualità Metà ed oltre di acini danneggiati e/o perduti 50 Meno della metà di acini danneggiati e/o perduti Percentuale di deprezzamento non superiore all’aliquota di acini danneggiati e/o perduti Tale garanzia decorre dall’invaiatura o comunque non prima delle seguenti date fisse, alle ore 12.00 del: 01 luglio Eccesso di pioggia in prossimità della raccolta Per quanto riguarda l’evento eccesso di pioggia danno qualità, sono compresi in garanzia esclusivamente i danni dovuti all’insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino come stabilita dalla cantina sociale di riferimento della zona; le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinifica in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalle cantine sociali della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati. Soglia e Franchigia Sono ammessi a risarcimento i danni che superano la soglia pari al 30% di danno per prodotto coltivato nel medesimo Comune, con detrazione comunque, dell’aliquota di franchigia sempre per prodotto coltivato nel medesimo comune, come indicato a pagina 16: 15 Danno 31% 32% 33% 34% 35% 36% 37% 38% 39% 40% 41% e superiori Franchigia 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 Limite di indennizzo Fermo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di assicurazione, in nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti, importo superiore all’80% del risultato della produzione per prodotto insistente nello stesso comune amministrativo, al netto della franchigia per “Polizza Gold” a franchigia a scalare. SCHEMA DETERMINAZIONE DEL DANNO Quantitativo risarcibile Quantità assicurata per varietà Estratto Conferimenti sottoscritto dalla Cantina di riferimento o dichiarazione di produzione depositata presso C.C.I.A.A. di Trento o perizia di stima in campo. MENO Anterischi ed altre cause escluse dalla Garanzia PERDITA DI QUANTITà PERCENTUALE MAGGIORAZIONE DI QUALITÀ Applicata su perdita di quantità stimata nei vigneti CON VALUTAZIONE AVENDO A RIGUARDO Valutazioni dell’Area Omogenea Analisi delle penalizzazioni applicate per varietà, ai conferimenti Aziendali; Analisi situazione Aziendale; Analisi dati di vendemmia; Analisi della perdita di peso rispetto alla media dell’area; Analisi perdita di peso da grandine % DI DANNO totale 16 POLIZZA SPERIMENTALE MULTIRISCHIO SULLE RESE “PRODOTTO FRUTTA” (escluse ciliegie) Garanzie prestate La Società indennizza il mancato o diminuito risultato della produzione del prodotto garantito e il danno da qualità, se previsto nelle condizioni Speciali, a causa delle seguenti avversità atmosferiche: Grandine, Gelo e Brina, Vento forte, Siccità, Eccesso di pioggia, Colpo di sole, Sbalzo termico, Alluvione, Eccesso di neve, Venti sciroccali, qualora detti eventi siano previsti dal Piano Assicurativo Agricolo Nazionale di cui al Decreto Lgsl. 102/04 e successive modifiche. La garanzia è operante quando gli eventi garantiti siano riscontrabili su una pluralità di enti o colture limitrofi o posti nelle vicinanze nel raggio di tre chilometri. L’assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione. Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente: • impianti antibrina; • impianti antigrandine (reti). Sono compresi in garanzia anche: • i danni provocati da eventi verificatisi nel periodo della fioritura fino alla data del 15 maggio; • i danni provocati nei 10 giorni antecedenti l’inizio della raccolta così come stabilito dalle Cooperative di riferimento, anche a rete chiusa; • i danni provocati al prodotto assicurato dall’impianto stesso e dalle avversità atmosferiche a seguito di compromissione dello stesso dovuta dalle avversità previste in garanzia. Soglia e Franchigia Sono ammessi a risarcimento i danni che superano la soglia pari al 30% di danno per prodotto coltivato nel medesimo Comune, con detrazione comunque, dell’aliquota di franchigia sempre per prodotto coltivato nel medesimo comune, come di seguito indicato: Danno 31% 32% 33% 34% 35% 36% 37% 38% 39% 40% 41% e superiori Limite di indennizzo - Fermo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di assicurazione, in nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti, importo superiore all’80% del risultato della produzione per prodotto insistente nello stesso comune amministrativo, al netto della franchigia per “Polizza Gold” a franchigia a scalare. Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno La quantificazione del danno deve essere eseguita per l’intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai prezzi unitari dichiari nel certificato di assicurazione e in considerazione dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, rilevati per singolo appezzamento come segue: a) il risultato della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati; b)al valore risultato della produzione risarcibile vengono applicate: • Le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile. • Le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l’applicazione sul prodotto residuo, della tabella sotto riportata. • Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati verificatisi prima della decorrenza della garanzia - e quelle relative alla franchigia. Danno di qualità - Tabella Il danno complessivo viene convenzionalmente valutato secondo le classificazioni riportate a pagina 18 e relativi coefficienti, - vista anche la norma di commercializzazione definita con Regolamento dalla Commissione della Comunità Europea. Franchigia 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 17 Classe di danno Descrizione % danno di qualità A I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: • 2 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm. per albicocche, pesche, nettarine e susine); • 1,0 cmq. di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cmq per pesche e nettarine e 0,25 cmq per albicocche e susine); • 0,20 cmq. di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell’epicarpo (buccia); • rugginosità lieve; • 0,05 cmq. di superficie totale per le ammaccature con necrosi all’epicarpo per drupacee. 0 B I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 4 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm. per albicocche, pesche,nettarine e susine); • 2,5 cmq di superficie totale per gli altri difetti (1 cmq per albicocche e susine; 1,5 cmq per pesche e nettarine ); • 0,75 cmq di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell’epicarpo (0,6 cmq quadrati per actinidia, pere, pesche e nettarine e 0,4 cmq per albicocche e susine); • rugginosità media; cinghiatura lieve e media; • 0,25 cmq di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell’epicarpo (buccia). 35 C I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale. 85 D I frutti caduti, persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. Dall’allegagione in caso di danno da avversità atmosferiche che determini un danno di quantità, questo deve essere determinato come differenza fra la produzione dell’annata e la produzione ottenibile, entro una “forbice del + o – 20% per appezzamento, 10% per aggregato prodotto, azienda e comune” della produzione dell’annata rispetto a quella assicurata, in considerazione della “Flessibilità Produttiva”. 18 POLIZZA SPERIMENTALE MULTIRISCHIO SULLE RESE “CERASICOLTORI” La Società si obbliga ad indennizzare all’Assicurato il mancato o diminuito risultato della produzione del prodotto garantito, ottenibile in una superficie dichiarata, a causa delle seguenti condizioni atmosferiche avverse: gelo - brina, grandine, eccesso pioggia, siccità, vento forte, colpo di sole, sbalzo termico. L’assicurazione è operante quando gli eventi garantiti siano riscontrabili su una pluralità di enti o colture limitrofi o posti nelle vicinanze. Maturazione del prodotto e scadenza della garanzia Ad integrazione di quanto descritto nelle Norme che regolano l’assicurazione si precisa che la maturazione del prodotto è convenzionalmente determinata per zona geografica e altimetrica omogenea nonché per varietà come segue: entro 10 giorni dalla data di inizio della raccolta e consegna del prodotto al magazzino frutta competente per territorio, salvo cause di forza maggiore dovute all’andamento climatico avverso, che verranno eventualmente concordate fra il Consorzio e la Società. Tabella valutazione del danno (qualitativa) % danno di qualità lesioni all’epicarpo, qualche leA Illesi, sione minima 0 Lesioni di lieve e/o media estensione B asciutte – Lesioni di lieve e/o media 40 Lesioni di notevole estensione asciutte – Lesioni di notevole profondità asciutQualche lesione di lieve estensione C te non asciutta – Qualche lesione di notevole profondità non asciutta , deformazione media 70 Lesione di media e/o notevole estensione non asciutte – Lesioni di media D e/o notevole profondità non asciutte – Frutti abbattuti – Frutti distrutti , deformazione grave 100 profondità asciutte N.B.: le lesioni di cui ai punti B) usque D), ove non diversamente specificato, si intendono al mesocarpo SOGLIA - Franchigia L’assicurazione è prestata con l’applicazione della franchigia indicata sul certificato di assicurazione, applicata al valore assicurato per varietà/zona omogenea. Il diritto all’indennizzo si attiva esclusivamente quando le avversità oggetto di garanzia abbiano distrutto più del 30% del risultato della produzione per zona omogenea. Superato detto livello minimo sarà applicata la franchigia come da apposita tabella. Per produzione sotto impianti di difesa attiva la soglia si applica all’aggregato Prodotto - Comune Limite di indennizzo Fermo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di assicurazione, in nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti, importo superiore all’70% del risultato della produzione. Norme per la quantificazione del danno La quantificazione del danno deve essere eseguita, per singola varietà, o gruppo di varietà similari, per zona geografica e altimetrica omogenea in base ai prezzi unitari fissati nella Polizza Convenzione per singola specie e varietà, con le seguenti norme: Calcolando la perdita di quantità di prodotto ottenibile derivanti da eventi atmosferici compresi in garanzia ed applicando la tabella di degrado prevista per l’interessamento qualitativo. In considerazione della particolarità delle produzioni poste sotto impianti di difesa attiva antipioggia la quantificazione dei danni verrà effettuata per corpo aziendale, all’interno dell’Azienda agricola assicurata, e non per zona altimetrica omogenea. 19 ZONE GEOGRAFICHE ED ALTIMETRICHE OMOGENEE ZONA A ZONE GEOGRAFICHE ED ALTIMETRICHE OMOGENEE Susà sotto paese – Canale – Valcanover fino a maso Dolzer 10 giugno B Colle di Tenna 10 giugno C Susà sopra paese – S.Vito – sopra a Maso Dolzer – S. Caterina – Nogarè 10 giugno D Bosentino – Vigolo Vattaro – Mala – Frazioni alte di Civezzano 15 giugno E Pergine – Serso – Viarago – Masetti – Zava 10 giugno F Madrano – Vigalzano – Casalino – Canzolino 10 giugno G Roncogno – Costasavina 10 giugno H Civezzano escluse frazioni alte 10 giugno I Povo – Villazzano – Cortesano 01 giugno J Mattarello 01 giugno K Ravina – Romagnano 01 giugno L Aldeno: dalla strada prov.le destra Adige al fiume Adige 01 giugno M Aldeno: dalla strada prov.le destra Adige al Comune di Cimone (escluso) 01 giugno N Brancolino – Nogaredo – Pomarolo – Nomi – Sasso – Noarna – Isera 01 giugno O Volano – Besenello – Rovereto 01 giugno P Sardagna – Cimone – Garniga – Montevaccino 10 giugno Q Bleggio 15 giugno R Faver 10 giugno S Cavedine 15 giugno T Media Val di Non 20 giugno U Alta Val di Non 20 giugno V Revò 20 giugno W Bassa Valsugana 01 giugno X Altre zone non previste, da delimitare Per Pergine si intendono le zone del Comune escluse le frazioni citate separatamente. 20 TERMINE MASSIMO PER LA COPERTURA DELL’IMPIANTO Franchigia e calcolo delle percentuali di danno (per area omogenea prodotti in pieno campo) % di danno franchigia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Indennizzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 % di danno franchigia 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 20 Indennizzo % di danno franchigia 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 46 47 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Indennizzo 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 Franchigia e calcolo delle percentuali di danno (prodotti insistenti in impianti dotati di sistema di difesa attiva) % di danno franchigia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 28 26 24 22 Indennizzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 9 12 % di danno franchigia 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 20 18 16 14 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 20 Indennizzo 15 18 21 24 27 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 46 47 % di danno franchigia 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Indennizzo 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 21 SISTEMA GESTIONE QUALITÀ Richieste di chiarimento, valutazioni e suggerimenti forniti dai soci nelle assemblee parziali del mese di marzo 2009 e tramite questionario conoscitivo: 1) I Soci risultano penalizzati dalla soglia di danno 30 per aggregato azienda-prodotto-comune, poiché le aziende costituite da vari appezzamenti, a volte distanti fra di loro, si vedranno ridurre significativamente la possibilità di risarcimenti rispetto al passato. Valutare l’opportunità di stipulare coperture assicurative a franchigia fissa 10%, oppure abbinare alle Polizze con soglia la Polizza integrativa non agevolata per la copertura dei danni sotto soglia. 2) Per le aziende che hanno impianti di mele sia coperti che non coperti da reti antigrandine, come si calcola la soglia di danno media aziendale? Le mele sono considerate un unico prodotto sia in caso di copertura con reti che di non copertura? 3) Nel 2009 verranno riproposte le coperture assicurative multi e pluri rischio? Ci saranno modifiche sostanziali nelle condizioni assicurative? 4) Opportunità che la copertura assicurativa multirischio prodotto uva copra tutti i rischi dell’annata agraria, compreso il gelo invernale. Potrebbe essere presa in considerazione l’ipotesi della durata pluriennale della copertura. 5) Sarà possibile calcolare la tariffa esatta a carico del Socio al momento della stipula dei contratti assicurativi? La tariffa massima 40% proposta comporta un possibile aumento in misura doppia rispetto alle ultime annate. 6) Opportunità di poter assicurare anche gli impianti produttivi per i danni causati dal vento forte (sradicamento piante, con costi derivanti dal reimpianto e dalla mancata produzione). 7) Opportunità di predisporre una copertura assicurativa per i danni causati dalla selvaggina (caprioli, cervi, lepri) agli impianti produttivi. 8) Se il fondo mutualistico di solidarietà proposto non venisse utilizzato per intero, la parte che residua può essere portata a riserva per l’anno successivo? 9) E’ possibile utilizzare il fondo mutualistico per risarcire anche i danni sotto soglia, per esempio fra il 20 ed il 30%. 10)Poteva essere opportuno aver costituito un fondo mutualistico già negli anni scorsi, per la gestione e liquidazione di tutti i danni da avversità e calamità atmosferiche. 11) E’ necessario sensibilizzare maggiormente gli organi politici sull’importanza di continuare a finanziare adeguatamente il Fondo di Solidarietà Nazionale – capitolo interventi assicurativi. Sono state svolte azioni decise ed adeguate da parte del sistema Consorzi e delle Organizzazioni Professionali Agricole? 12)E’ presumibile si verifichi confusione fra i Soci nel comprendere tutte le novità previste per il 2009: soglia di danno per aggregato azienda-prodotto-comune, fondo mutualistico di solidarietà, clausola di salvaguardia, contributo massimo a carico dei Soci. 13)Ci si attende una consistente riduzione delle tariffe as- 22 sicurative complessive praticate dalle Compagnie, per effetto dei minori risarcimenti aggregati derivanti dalla nuova applicazione della soglia aziendale. 14)Il danno medio aziendale dovrà essere calcolato come sommatoria dei punteggi periziati o sarà preso in considerazione per il calcolo il valore assicurato dei vari appezzamenti? 15)In caso di applicazione della clausola di salvaguardia, come si calcola il costo a carico del Socio? 16)La proposta di copertura assicurativa per il prodotto uva a franchigia fissa 10% e contributo pubblico massimo 50%, vale solo per la garanzia grandine e vento o anche per le pluri e multi rischio? 17)Opportunità di anticipare la decorrenza del danno di qualità sulla varietà di uva teroldego, parificandola al lagrein. Considerazioni riguardo i suggerimenti di cui sopra ed eventuali Azioni di miglioramento decise: 1) L’adeguamento dei contratti alla normativa Comunitaria è stato affrontato mantenendo la franchigia a scalare applicata per singolo appezzamento, agendo sulle tabelle di valutazione del danno, e costituendo un fondo mutualistico. Le tabelle per il prodotto frutta, prendono a riferimento la normativa Comunitaria che regolamenta i parametri di commercializzazione del prodotto nell’ambito CEE ed in base alla quale ogni Cooperativa seleziona il prodotto in frutta di prima, di seconda od a destinazione industriale. Nella tabella di liquidazione danno frutta C abbiamo apportato nel 2009 un miglioramento, aumentando la percentuale di degrado prevista per la classifica di danno seconda, che passa dal 40% al 50%, questo anche in considerazione delle penalizzazioni commerciali medie degli ultimi 5 anni dei prodotti non di 1° classe risultanti dai dati delle O.P. trentine. La costituzione del fondo mutualistico, alimentato esclusivamente con i contributi degli associati, è finalizzato a risarcire i danni degli assicurati con polizze in cui è prevista la soglia di accesso al risarcimento pari al 30% aziendale, e nel caso la stessa non sia superata e di conseguenza il Socio non maturi il diritto all’indennizzo assicurativo, pur avendo subito dei danni a singole partite assicurate superiori alla franchigia del 30% per singola partita. Negli opuscoli informativi n. 4/2007 e 1/2008 sono state dettagliatamente spiegate ed approfondite le considerazioni sul perché il C.d.A. di Codipra ha optato di applicare ai contratti assicurativi operanti nella Provincia di Trento la soglia di accesso al risarcimento 30%, cambiando contestualmente la tabella di liquidazione del danno, anziché scegliere le strade del semplice contratto integrativo, oppure della soluzione a franchigia 10 fissa, considerate entrambe non convenienti per gli associati. 2) Le mele coltivate sotto impianto di rete antigrandine sono considerate prodotto diverso rispetto alle mele coltivate fuori impianto, pertanto nel calcolo della soglia di danno aziendale saranno prese in considerazione separatamente. 3) Si, il Consorzio intende riproporle entrambe, con le caratteristiche illustrate sopra al punto 1). Riguardo la multirischio, non sappiamo al momento esattamente come saranno le condizioni assicurative, le Compagnie ed il Consorzio coriassicurativo sono propense a prestare la garanzia multirischio quale forma assicurativa per coprire i danni catastrofali, applicando una franchigia elevata ed un basso tasso di tariffa, facendo una distinzione più netta rispetto alla pluririschio. 4) Per tale garanzia si è anticipata nel 2008 l’apertura della campagna assicurativa, rispetto agli anni precedenti. Nel 2009 si è cercato di anticiparla ulteriormente, ma le problematiche connesse alla contribuzione pubblica, alla difficoltosa trattativa con le Compagnie di Assicurazione ed alla ritardata emanazione del Decreto prezzi, non hanno permesso che ciò avvenga. La durata triennale della copertura al momento non è concretizzabile, a causa delle modalità normative relative alla riassicurazione Ismea. 5) Il mancato finanziamento del Fondo di Solidarietà Nazionale – capitolo interventi assicurativi, rende impossibile il calcolo della tariffa a carico dei Soci probabilmente per tutta la durata della campagna assuntiva dei certificati assicurativi. In questa situazione di incertezza, in accordo con la Provincia Autonoma di Trento, è stato stabilito che la percentuale massima di contributo consortile a carico del Socio sarà pari al 40% del premio complessivo calcolato rispetto al valore assicurato iniziale, per Polizze con soglia 30, compreso il caricamento relativo al Fondo mutualistico. Tale percentuale viene elevata al 65% del premio complessivo calcolato rispetto al valore assicurato iniziale per Polizze senza soglia e Polizze con tasso inferiore all’8%. 6) Dal 2009 potrà essere perfezionata anche la copertura per il prodotto impianti produttivi (frutta ed uva), essendo stato emesso il Decreto Ministeriale che fissa il relativo prezzo ad ettaro degli stessi. 7) Si cercherà per il futuro, qualora ritenuto necessario dalla P.A.T., compatibilmente con le priorità connesse all’apertura della campagna assicurativa 2009, di studiare e perfezionare una copertura assicurativa che copra i danni causati dalla selvaggina agli impianti produttivi. 8) Gli eventuali avanzi annuali relativi al Fondo mutualistico che non si fosse esaurito entro l’annata di competenza, potranno essere accantonati per l’anno successivo. 9) No, l’impostazione attuale del Fondo deliberata non prevede la possibilità di utilizzo per pagare danni stimati sotto la soglia del 30%, ma concorrerà esclusivamente alla liquidazione degli eventuali sinistri superiori al 30% su qualche appezzamento, ma che non saranno pagati dalla Compagnia in caso di danno medio che risulterà sotto la soglia 30% per aggregato Azienda – prodotto – Comune. 10)Finora le normative nazionali e comunitarie non hanno mai permesso l’assegnazione di contributi pubblici relativi alla costituzione di Fondi mutualistici, ma solo per il pagamento di premi assicurativi. Eventuali Fondi mutualistici dovrebbero quindi essere stati alimentati solo con i contributi dei Soci, rinunciando ai consistenti contributi pubblici che invece sono stati riscossi con le coperture assicurative approntate dal Consorzio. 11) Mai come questa volta il Sistema Consorzi italiano e tutte le Organizzazioni Professionali, in modo unitario, hanno fatto e stanno facendo fortissime pressioni sul Governo, affinchè si giunga ad una soluzione del problema contributivo statale in tempi brevissimi. Questo ha comportato una forte visibilità al sistema consortile e di conseguenza una ancor maggiore responsabilità nel trovare le soluzioni assicurative. In questo periodo, in armonia con il sistema nazionale dei Consorzi di Difesa rappresentato da Asnacodi, si è fatto ogni sforzo possibile per poter dare al più presto le migliori opportunità assicurative alle nostre Aziende Agricole. 12)Si cercherà di informare nel migliore modo possibile gli associati riguardo le condizioni assicurative 2009, tramite opuscolo informativo, sito internet, articoli redazionali sui quotidiani locali e sui periodici delle Organizzazioni Professionali Agricole, pagina televideo T.C.A., comunicati alle Cooperative frutticole e alle Cantine Sociali. 13)La simulazione applicata agli anni precedenti, ricalcolando i risarcimenti con la soglia aggregata azienda – prodotto – Comune, ha portato ad una riduzione media dei risarcimenti di circa il 15% per la frutta e del 25% per l’uva. Considerando un’ulteriore diminuzione dovuta all’andamento statistico storico favorevole per le Compagnie, ed un certo aumento di costo relativo al miglioramento della tabella di danno C sulla frutta (+ 9% circa), ci aspettiamo di ridurre in media le tariffe assicurative di circa il 17%. 14)Il danno medio aziendale per prodotto e Comune sarà calcolato utilizzando i dati del risarcimento lordo aziendale rapportato al valore assicurato di ogni singolo Comune amministrativo. 15)Nel caso di assenza di stanziamento contributivo statale 2009, accertato alla data del 30 novembre 2009, il valore della produzione assicurata sarà inderogabilmente ridotto del 30%. Conseguentemente l’eventuale percentuale di danno, sarà applicata al nuovo valore assicurato ridotto e di conseguenza sarà ridotto proporzionalmente anche l’indennizzo assicurativo. L’importo del contributo consortile a carico del Socio rimarrà invariato. 16)Esclusivamente per il prodotto uva da vino la soluzione assicurativa è prestata senza soglia, con l’applicazione della franchigia fissa ed assoluta per partita assicurata pari a 10 punti percentuali e maggiorazione danno di qualità cod. 502. Questo è riferito alla sola garanzia grandine e vento. Per la garanzia pluririschio gelobrina, grandine, vento, eccesso di pioggia, la soluzione assicurativa è prestata con soglia di danno 30% per aggregato azienda-prodotto-Comune, franchigia a scalare, tabella di qualità cod. 902 e partecipazione al Fondo mutualistico. 17)Si cercherà di fissare anche per la varietà Teroldego la stessa data di decorrenza del danno di qualità del gruppo altre uve a bacca bianca e Lagrein. 23 OBIETTIVI 2009: In un’ottica di miglioramento continuo, Co.Di.Pr.A. si prefigge di raggiungere nel corso del 2009 i seguenti obiettivi: OBIETTIVO Registrare Non Conformità AZIONE SOTTOATTIVITÀ - Sensibilizzazione dei dipendenti a registrare - riunioni per spiegare importanza Non Conformità della registrazione di N.C. rilevate Avviare Azioni Correttive e Azioni - individuare e registrare le Non Conformità a Preventive quale impegno per il seguito delle quali si ritiene opportuno intraprenmiglioramento continuo dei servizi dere Azioni Correttive e Azioni Preventive erogati Fare analisi se la norma Iso è - analizzare il manuale, le procedure ed i correttamente interpretata alla documenti inerenti il SGQ, confrontandoli con la luce dei chiarimenti contenuti nuova norma Iso 9001:2008 nella nuova edizione 2008 Uniformare le stime dei danni - mantenere e se necessario incrementare la - spiegare ai Soci i criteri liquidatieseguite dai periti delle varie convocazione di riunioni collegiali nelle zone vi tramite opuscolo informativo Compagnie colpite da eventi dannosi ≥ 3 A.C. ≥ 3 A.P. - ≥ 3 riunioni con i periti - 1 opuscolo dedicato alla liquidazione dei danni Migliorare la formazione e l’adde- - Svolgere tutti gli interventi formativi programstramento del personale mati Sensibilizzare Soci ed Agenti a consegnare al Consorzio i certificati assicurativi corretti entro i termini contrattuali - Limitare a non più del 20% di riduzione il livello di adesioni assicurative stipulate dai Soci rispetto al 2008, limitando al massimo gli effetti negativi derivanti dall’ applicazione della soglia di danno 30% per aggregato prodotto / azienda / comune - Perfezionare contratti con le Compagnie che contengano le condizioni assicurative richieste dal Consorzio ed indicate nella colonna “Azioni” Espletare un efficace controllo dei dati catastali riportati nei certificati assicurativi Monitoraggio soddisfazione dei Soci Migliorare la quantità e la qualità dell’informazione ai Soci Mantenere gli attuali livelli di valutazione dei Fornitori 24 - verificare l’eventuale opportunità di svolgere riunioni interne per coordinamento ed addestramento - Riduzione dei caricamenti a carico dei Soci, i - informazione tramite opuscolo cui certificati assicurativi notificati siano conse- trimestrale e lettera riepilogativa gnati corretti al Consorzio entro i termini previsti situazione assicurativa e contributi associativi spedita ai Soci ad ottobre - modificare in aumento le classi di danno della - informare adeguatamente i Soci tabella di liquidazione danni frutta da 0-40-85 a riguardo i vantaggi combinati 0-50-90; questo anche in considerazione delle derivanti dalla nuova tabella di penalizzazioni medie degli ultimi 5 anni dei liquidazione dei danni e dalla coprodotti non di 1° classe risultanti dai dati delle stituzione del fondo mutualistico O.P. trentine - costituzione di un fondo mutuaconsortile di solidarietà listico di solidarietà al fine di risarcire i danni degli assicurati con polizze in cui è prevista la soglia di accesso al risarcimento pari al 30% aziendale, e nel caso la stessa non sia superata e di conseguenza il socio non maturi il diritto dell’indennizzo assicurativo, pur avendo subito dei danni a singole partite assicurate superiori alla franchigia del 30% per singola partita - applicazione della soglia di danno 30% per aggregato azienda / prodotto / comune - mantenere la franchigia a livello di singola partita e non per aggregato azienda–prodotto– comune come la soglia - clausola di salvaguardia che riduca i valori assicurati del 30% in caso di mancato contributo statale 2009 - convocare riunione con Agenzie di assicu- inserire nel sito il numeratore dei razione per sensibilizzare Agenti e produttori contatti sulla necessità di una corretta compilazione dei certificati assicurativi; - mettere a disposizione delle Agenzie la banca dati del Consorzio; - verificare la fattibilità con obiettivo di attivare entro il 2010 un collegamento informatico con Apot, al fine di reperire i catastini frutticoli dei produttori agricoli associati a strutture cooperative e svolgere incrocio informatico dei dati Invio annuale di un questionario conoscitivo con - Incentivare la partecipazione busta preaffrancata dei Soci alle Assemblee tramite adeguata pubblicità delle stesse e consegna di un gadget ai partecipanti - Migliorare ed incrementare l’informazione - inserire nel sito il numeratore dei tramite sito internet contatti - Convocazione annuale delle 11 assemblee - Incentivare la partecipazione parziali territoriali dei Soci alle Assemblee tramite - Articoli redazionali sui periodici di categoria adeguata pubblicità delle stesse delle OO.PP. e consegna di un gadget ai - Pagina televideo di T.C.A. partecipanti Indicatori ≥ 1 riunione - scegliere Fornitori che soddisfino i requisiti richiesti - > 10% dei certificati notificati consegnati corretti entro i termini previsti - Ottenere nel 2009 un livello di risarcimenti complessivi che non si discosti sensibilmente da quelli che si sarebbero avuti applicando le condizioni assicurative 2008 - > 180 milioni di valori assicurati complessivi nel settore calamità ed avversità atmosferiche 1 riunione - ≥ 25% Soci molto soddisfatti - ≥ 80% Soci almeno soddisfatti - > 800 contatti dopo 6 mesi di attivazione del numeratore - 11 assemblee - > 400 Soci partecipanti alle Assemblee - valutazione annuale dei requisiti 1 riun zero Fornitori dei Fornitori in fascia C e ≥ il 90% in fascia A ione Confronto dati assuntivi suddivisi per garanzia prestata e prodotto anni 2008 e 2009 Pluririschio grandine e vento Cod. Specie 700 ACTINIDIA B FS 793 61 118 95 54 115 789 21 24 67 20 116 305 783 883 784 550 787 371 785 751 487 771 164 10 520 68 791 711 502 902 3 62 14 ALBICOCCHE B FS BARBATELLE DI VITE BIETA DA COSTE CACHI CAVOLFIORE PIANTA CAVOLO VERZA CILIEGIE B FS FAGIOLI FRESCHI FAGIOLINI FRAGOLE INSALATA LAMPONI MAIS MELE B FS MELE B FS BREVETTATE MELE B FS COPERTE DA RETI MIRTILLI NETTARINE B FS NETTARINE PRECOCI B FS PERE B FS PERE PRECOCI B FS PESCHE B FS PESCHE PRECOCI B FS PIANTE DI VITE MADRE POMODORO DA TAVOLA RADICCHIO RIBES-UVA SPINA SUSINE B FS SUSINE PRECOCI B FS UVA NORD UVA DA VINO FS MD UVA TAVOLA VIVAI PIANTE DA FRUTTO ZUCCHINE Quantità Assicurate 2008 2009 Capitali Assicurati 2008 2009 2.181 4.480 100.326,00 230.040,00 135 634.810 40 80 586 1.491 94 12 253 105 562.810 100 80 436 1.879 86 16.590,00 670.966,70 1.120,00 3.120,00 24.562,00 40.633,00 24.158,00 11.677,00 563.044,30 2.750,00 3.680,00 14.748,00 52.843,00 30.080,00 975.781 2.770 130 138 10 385 902 28 8 450.000 1.320 259 1.101 98 49.919 118.197 50 972.000 1.010 3.213.788 1.974,00 10 301 8 6.530 1.916.116 5.830 1.014 124 112 110 284 695 38 25 1.400.000 36 1.515 160 1.169 480 228.386 50 838.950 915 4.972.834 9.711,00 41.717.145,00 162.455,00 5.870,00 55.890,00 490,00 19.250,00 42.484,00 1.400,00 532,00 63.000,00 99.192,00 78.995,00 75.969,00 8.232,00 6.180.795,50 14.296.518,60 3.550,00 3.914.775,00 49.295,00 67.668.998,80 2.990,00 11.137,00 3.192,00 228.550,00 84.915.663,00 372.380,00 47.629,00 52.576,00 6.804,00 8.360,00 15.030,00 34.750,00 2.278,00 1.756,00 140.000,00 2.196,00 98.405,00 49.600,00 90.767,00 43.716,00 26.480.797,40 3.550,00 3.386.305,00 43.530,00 116.950.823,70 25 Pluririschio - Gelo Brina, Grandine, Vento, Eccesso Pioggia Franch. 700 793 789 790 116 305 783 786 784 788 782 781 883 886 884 550 787 371 785 751 Specie ACTINIDIA B FS ALBICOCCHE B FS CILIEGIE B FS CILIEGIE B FS COPERTE DA RETI LAMPONI MAIS DA GRANELLA FS MELE B FS MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA MELE B FS COPERTE DA RETI MELE B FS COPERTE DA RETI/ANTIBRINA MELE B FS COPERTE DA RETI SEMPRE MELE B FS RETI SEMPRE/ANTIBRINA MELE B FS BREVETTATE MELE B FS BREVETTATE IMPIANTO ANTIBRINA MELE B FS BREVETTATE SOTTO RETI ANTIGRAN MIRTILLI NETTARINE B FS NETTARINE PRECOCI B FS PERE B FS PERE PRECOCI B FS QuantitàAssicurate CapitaliAssicurati € 2008 2009 2008 2009 3.380 213 259 219 8 16.342 1.232.176 68.340 107.937 6.910 40.401 4.483 970 2.260 690 187 555 55 8 9.327 1.174.502 36.123 73.817 2.016 12.610 100 1.400 155.507,00 32.428,00 65.643,00 56.283,00 3.264,00 872.106,00 54.770.081,00 2.684.781,00 4.847.775,00 293.822,00 1.820.505,00 196.786,00 57.230,00 135.155,00 35.190,00 29.943,00 202.596,00 27.060,00 3.192,00 764.814,00 54.083.632,00 1.482.078,00 3.421.125,00 94.590,00 583.475,00 100 220 5.900,00 14.080,00 120 110 59 809 23 350 20 680 5.970,00 8.360,00 2.632,00 38.923,00 6.400,00 92.120,00 9.752,00 21.000,00 1.200,00 34.000,00 487 PESCHE B FS 20 960,00 771 PESCHE PRECOCI B FS 20 1.240,00 68 RIBES-UVA SPINA 45 13.950,00 791 SUSINE B FS 625 185 43.255,00 14.430,00 711 SUSINE PRECOCI B FS 425 35.700,00 902 UVA VINO FS MD 201.505 398.518 24.701.340,20 46.502.961,74 62 VIVAI PIANTE DA FRUTTO 15.000 244.000 58.500,00 980.400,00 1.702.691 1.955.431 90.894.146,20 108.417.988,74 Multirischio - Rese Franch. 700 801 900 793 893 789 790 783 786 784 788 787 785 751 791 711 902 26 Specie ACTINIDIA B FS ACTINIDIA B FS SOTTO IMPIANTO A. BRINA ACTINIDIA B FS SOTTO RETE/ANTIBRINA ALBICOCCHE B FS ALBICOCCHE B FS SOTTO RETE CILIEGIE B FS CILIEGIE B FS COPERTE DA TELI MELE B FS MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA MELE B FS COPERTE DA RETI MELE B FS COPERTE DA RETI/ANTIBRINA NETTARINE B FS PERE B FS PERE PRECOCI B FS SUSINE B FS SUSINE PRECOCI B FS UVA VINO FS MD Quantità Assicurate 2008 2009 770 150 200 44 25 6.454 4.590 861.059 26.055 78.319 4.377 300 45 315 240 57.268 1.040.211 50 55 5.905 3.902 27.480 245 240 100 10.070 48.047 Capitali Assicurati € 2008 2009 35.420,00 8.250,00 11.000,00 4.780,00 2.150,00 1.631.340,00 1.178.986,00 38.477.314,00 1.073.515,00 3.538.604,00 198.608,00 15.000,00 2.220,00 14.805,00 16.560,00 7.126.402,00 53.334.954,00 2.550,00 9.295,00 1.940.793,00 1.850.980,00 1.175.644,00 11.480,00 12.000,00 7.800,00 1.222.585,00 6.233.127,00 Totale quantitativi assicurati raggruppato per prodotto Cod. 700 801 900 793 893 61 118 95 54 115 789 790 24 67 20 116 305 783 786 784 788 782 781 883 886 884 550 787 371 785 751 487 771 164 10 520 68 791 711 502 902 3 62 14 Specie ACTINIDIA B FS ACTINIDIA B FS SOTTO IMPIANTO A.BRINA ACTINIDIA B FS SOTTO RETE/ANTIBRINA ALBICOCCHE B FS ALBICOCCHE B FS SOTTO RETE BARBATELLE DI VITE BIETA COSTA CACHI CAVOLFIORE PIANTA CAVOLO VERZA CILIEGIE B FS CILIEGIE B FS COPERTE DA RETI FAGIOLINI FRAGOLE INSALATA LAMPONI MAIS DA GRANELLA FS MELE B FS MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA MELE B FS COPERTE DA RETI MELE B FS COPERTE DA RETI/ANTIBRINA MELE B FS COPERTE DA RETI SEMPRE MELE B FS RETI SEMPRE/ANTIBRINA MELE B FS BREVETTATE MELE B FS BREVETTATE IMPIANTO A.BRINA MELE B FS BREVETTATE SOTTO RETI A.GR MIRTILLI NETTARINE B FS NETTARINE PRECOCI B FS PERE B FS PERE PRECOCI B FS PESCHE B FS PESCHE PRECOCI B FS PIANTE DI VITE MADRE POMODORO DA TAVOLA RADICCHIO RIBES-UVA SPINA SUSINE B FS SUSINE PRECOCI B FS UVA DA VINO NORD UVA VINO FS MD UVA TAVOLA VIVAI PIANTE DA FRUTTO ZUCCHINE S88 S95 S97 S98 S99 RETI ANTIPIOGGIA RETI ANTIGRANDINE SERRA VETRO TEMPERATO SERRA VETRO NON TEMPERATO SERRA DOPPIO FILM PLASTICO S96 TUNNEL Quantità Assicurate Capitali Assicurati 2008 2009 6.331 150 200 392 25 634.810 40 80 586 1.491 6.807 4.809 12 253 8 16.342 3.069.016 94.395 186.386 11.287 40.401 4.483 3.740 2.260 100 138 430 110 489 2.026 48 28 450.000 1.320 259 1.966 523 49.919 376.970 50 987.000 1.010 5.220 5.930 1.400 220 147 462 110 304 1.615 38 25 1.400.000 36 1.515 205 1.454 480 228.386 209.329 50 1.082.950 915 291.253,00 267.780,00 8.250,00 11.000,00 53.798,00 50.915,00 2.150,00 670.966,70 563.044,30 1.120,00 2.750,00 3.120,00 3.680,00 24.562,00 14.748,00 40.633,00 52.843,00 1.721.141,00 2.183.469,00 1.235.269,00 2.232.680,00 1.974,00 2.990,00 9.711,00 11.137,00 3.264,00 6.384,00 872.106,00 993.364,00 134.964.540,00 140.174.939,00 3.758.296,00 1.482.078,00 8.392.249,00 3.480.234,00 492.430,00 94.590,00 1.820.505,00 583.475,00 196.786,00 219.685,00 378.780,00 135.155,00 92.120,00 5.900,00 14.080,00 55.890,00 62.328,00 21.460,00 27.804,00 8.360,00 8.360,00 24.102,00 16.230,00 96.212,00 80.750,00 2.360,00 2.278,00 1.772,00 1.756,00 63.000,00 140.000,00 2.196,00 99.192,00 98.405,00 78.995,00 63.550,00 135.784,00 112.997,00 43.932,00 43.716,00 6.180.795,50 26.480.797,40 46.124.260,80 24.474.065,87 3.550,00 3.550,00 3.973.275,00 4.366.705,00 49.295,00 43.530,00 5.956.690 6.777.804 211.898.099,00 208.715.098,57 66.541 219.351 26.624 15.997 25.225 100.400 156.561 28.444 16.405 26.501 353.738 331.521 6.310.428 7.109.325 347 562.810 100 80 436 1.879 6.571 4.683 10 301 16 15.857 3.118.098 36.123 75.076 2.016 12.610 2008 76.200,24 235.720,55 4.906.090,00 2.339.135,00 1.493.880,00 112.818,72 170.172,60 5.256.790,00 2.359.535,00 1.557.680,00 9.051.025,79 9.495.516,32 3.210 Totali 2009 38.520,00 220.949.124,79 218.210.614,89 27 Via Giusti 40, - 38100 TRENTO Tel. 0461/915908 - Fax 0461/915893 - [email protected] - www.codipratn.it 28