DELLA PROVINCIA DI TRENTO
ANNO VIII - N. 3 - III TRIMESTRE 2010
DIFESA ASSICURATIVA AGRICOLA AGEVOLATA 2010
CONDIZIONI ASSICURATIVE E LIQUIDATIVE POLIZZE
PLURIRISCHIO GRANDINE E VENTO,
GRANDINE, VENTO ED ECCESSO PIOGGIA
GELO, BRINA, GRANDINE E VENTO,
GELO, BRINA, GRANDINE, VENTO
ED ECCESSO PIOGGIA,
MULTIRISCHIO RESE FRUTTA,
MULTIRISCHIO RESE UVA DA VINO
POSTE ITALIANE SPA - SPEDIZIONE IN A.P. D.L. 353/2003
(CONV. IN L. 27.02.2004 N. 46) ART. 1, COMMA 1 - DCB TRENTO
AUT. TRIB. TRENTO N. 1161 DEL 12.02.2003 - PER. TRIM. LE
IN QUESTO NUMERO
Dal Presidente
Pagamento contributi associativi 2010
Restituzione 25% contributi 2009
Soglia di accesso al risarcimento
Fondo di mutualità
Norme che regolano l’assicurazione in generale
Definizioni contrattuali
Pluririschio a due e più rischi
Prodotti orticoli, arbustivi e vivai
Analisi del danno
Classificazione del danno - esempio fotografico
Multirischio Rese “Uva da Vino”
Multirischio rese “Frutta escluso ciliegie”
Sistema gestione qualità
Confronto dati assuntivi 2010 - 2011
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag. pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
3
4
4
4
6
7
9
10
13
16
17
21
23
25
28
Periodico del Consorzio difesa produttori agricoli
Co.Di.Pr.A.
ANNO VIII - N. 3
Co.Di.Pr.A. periodico dell’Associazione
Via Giusti, 40 - 38100 Trento - tel. 0461/915908 - fax 0461/915893
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Direttore editoriale: Andrea Berti
Direttore responsabile: Piero Flor
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Progetto grafico e impaginazione: GBF - Trento - Via Lunelli, 13
Stampa: Litografia AMORTH - Gardolo (Tn) - Via Crosare
2
DAL PRESIDENTE
Nel corso dei primi mesi del 2010 il nostro settore ha vissuto una fase di straordinario cambiamento sia di impostazione delle modalità di accesso ai benefici pubblici che dei
canali contributivi attivati, dovuto al fatto che la UE ha dato
la possibilità agli Stati membri di attivare il cofinanziamento
comunitario, art. 68 ed OCM Vino, ed il nostro Paese è stato fra i primi ad attivare tali canali di finanziamento.
Nonostante tutto ciò abbia creato qualche “disturbo” in più
ai Soci (verifica congruità fascicolo aziendale, recarsi ai
C.A.A.. ecc…) con grande soddisfazione rileviamo che il
valore assicurato 2010 è rimasto sostanzialmente invariato
rispetto al 2009, confermando così l’immutata fiducia della
base nel proprio Consorzio.
Socio 2010 alla luce di un ragionamento basato sull’economicità dei costi e di impegni operativi.
A nome mio e dell’intero C.d.A. di Co.Di.Pr.A. desidero ringraziare il nostro Direttore, dott. Andrea Berti, e tutto il personale che con dedizione e professionalità sono riusciti a
gestire questo difficile passaggio dove nulla era scontato.
Confidando nella clemenza del tempo e augurando che il
Vostro lavoro venga premiato da un abbondante raccolto,
ringraziamo tutti i Soci per la fiducia che ancora una volta
ci è stata accordata.
La produzione dell’Impresa Agricola è condizionata, oltre
che dai normali rischi di mercato, da un insieme di fattori
atmosferici difficilmente assoggettabili al controllo imprenditoriale. L’azione di questi fattori climatici influenza, in
maniera imprevedibile, la quantità e la qualità dei prodotti
riducendo, di conseguenza, i ricavi. Questa considerazione ha portato tante Aziende Agricole trentine a ritenere lo
strumento assicurativo una valida difesa del proprio reddito agricolo.
Con i Rappresentanti istituzionali agricoli trentini si è condiviso, già dallo scorso anno, di sperimentare una formula
mutualistica per la parte di danno non ammissibile a contributo: il Fondo di Mutualità.
Riteniamo, numeri alla mano, che questa sia la soluzione
assicurativa che garantisca una buona risposta ai danni
non ammissibili a contributo ad un costo estremamente
contenuto. In considerazione del positivo risultato, ottenuto lo scorso anno, anche per il 2010 è stata mantenuta
attiva questa soluzione.
Per il triennio che stiamo affrontando le coperture finanziarie pubbliche sono state individuate ed approvate dal
Governo. Purtroppo la difficile situazione economica mondiale, dalla quale non siamo avulsi, determina delle enormi
difficoltà finanziarie da parte dello Stato. Co.Di.Pr.A. come
tutti i Condifesa italiani ha incassato solamente 5,8 dei 17
ml. di euro di contribuzione statale 2009.
Abbiamo analizzato la situazione, anche rispetto agli impegni assunti con i Soci, circa la restituzione del 25% di
“Quota Socio 2009” pagata in eccesso rispetto alle attuali
percentuali di contribuzione pubblica garantita da specifici finanziamenti. L’Assemblea Generale di Co.Di.Pr.A., su
proposta del C.d.A, ha deliberato di restituire comunque
ai Soci il 25 % di tale quota. In considerazione dell’attuale stato dei finanziamenti, si è deciso di compensare, la
maggior quota corrisposta, in unica soluzione, con la quota
3
PAGAMENTO CONTRIBUTI
ASSOCIATIVI 2010
RESTITUZIONE 25% CONTRIBUTI 2009
I pagamenti dei contributi 2010 verranno richiesti da parte
di Co.Di.Pr.A., come consuetudine, al 30 ottobre. In unica
soluzione per il “Prodotto Uva da Vino”. Verrà inserita,
cioè, anche la restituzione del contributo P.A.C. già incassata dal Socio.
La finanziaria 2010 ha stanziato le risorse necessarie per
far fronte alle esigenze delle annualità pregresse e per il
prossimo triennio. Di conseguenza, pur non avendo effettivamente ancora incassato il contributo M.I.P.A.A.F relativo
all’anno 2009, l’Assemblea Generale di Co.Di.Pr.A. ha ritenuto, comunque, di dar corso alla restituzione del “famoso
25%” nel modo più semplice e meno oneroso possibile:
compensandolo parzialmente con il contributo 2010.
Nel corso del mese di ottobre verrà inviata una lettera a tutti
i Soci dove saranno dettagliatamente illustrate le cifre.
RESTITUZIONE CONTRIBUTO P.A.C.
La liquidazione del Contributo P.A.C., “interventi assicurativi”, da parte di A.G.E.A./Organismi Pagatori verrà
effettuata direttamente ai Soci assicurati.
Per i certificati relativi al prodotto “Uva da Vino” la liquidazione del contributo avrà luogo entro il prossimo 15 ottobre
mentre per gli altri prodotti oggetto di assicurazione il contributo sarà liquidato a partire dal prossimo 1 dicembre ed
entro giugno 2011.
Co.Di.Pr.A. avrà conoscenza dei flussi contributivi posti in
liquidazione e provvederà ad emettere i R.I.D. e/o Bollettini
Freccia per la restituzione di tali somme, già anticipate alle
Compagnie, da parte dei Soci.
Ricordiamo che la mancata restituzione di dette somme da
parte dei Soci determina la riscossione coatta, per legge,
delle somme erogate da parte di A.G.E.A. e comunque la
non chiusura del debito nei confronti del Consorzio stesso
che provvederà alla messa in mora del Socio.
È indispensabile la PUNTUALE RESTITUZIONE DELLA
QUOTA DI CONTRIBUTO ACCREDITATO per non incorrere in questa onerosissima situazione.
SOGLIA DI ACCESSO
AL RISARCIMENTO
In applicazione alle norme di attuazione delle normative
Comunitarie e Nazionali di settore, Reg. (CE) 19 aprile
2008 n. 479, art. 14; Reg. (CE) del 19 gennaio 2009 n.
73, artt. 68 e 70 - e del Decreto MIPAAF 22 dicembre
2009 n. 30.162 - Piano Assicurativo Agricolo Nazionale
- , i contratti agevolati devono prevedere obbligatoriamente l’applicazione di una soglia di accesso al risarcimento
ad eccezione del prodotto “Uva da Vino” al quale, con limitazione della percentuale massima di contributo al 50%,
può non essere applicata la soglia.
SOGLIA DI ACCESSO AL RISARCIMENTO
significa che il diritto all’indennizzo si attiva esclusivamente
quando le avversità oggetto di garanzia abbiano provocato
un danno, risarcibile a termini di polizza, superiore al 30%
4
calcolato sull’intera produzione aziendale, relativa allo
stesso prodotto, ubicata nel medesimo Comune amministrativo (media ponderale) rispetto al valore assicurato.
Superato detto livello minimo sarà applicata per partita
assicurata la franchigia scalare contrattuale.
Per la garanzia multirischio rese sia la soglia che la franchigia devono essere applicate per medesimo aggregato
prodotto - azienda - comune.
Per “Prodotto” si intendono le specie botaniche elencate
all’art. 1, punto 1.1 del Piano Assicurativo Agricolo Nazionale di cui al Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2009,
n. 30.162 e cioè: Uva da Vino, Mele, Pere, Susine, ecc...
Mele Golden e Renetta, ad esempio, sono da considerarsi “unico Prodotto” pur essendo varietà diverse.
Le produzioni insistenti in appezzamenti dotati di impianti di difesa attiva (reti antigrandine) non vengono
COMPUTATE AI FINI del calcolo della SOGLIA quindi la
media ponderale di danno aziendale verrà calcolata disgiuntamente, in altre parole mele e mele con impianto
difesa attiva sono da considerarsi alla stregua di due
prodotti diversi non concorrendo congiuntamente alla
determinazione della soglia aziendale.
Nel caso di discordanza fra certificato e Fascicolo
Aziendale, relativamente ai dati catastali ed alla S.A.U.,
si devono intendere a valere come preminente, quanto
descritto nel Fascicolo Aziendale.
“PRODOTTO ILLESO” è eventualmente da considerarsi
anche quello raccolto. Di conseguenza ai fini del calcolo
della media ponderale di danno per prodotto/azienda/
comune, il prodotto raccolto concorrerà ponderatamente
a tale calcolo.
Nel caso di danni da eventi atmosferici in corso di raccolta, sulle varietà che vengono raccolte con più stacchi, es. “GALA”, viene, comunque, considerata l’intera
produzione assicurata per il calcolo della soglia di
accesso al risarcimento. Ad integrazione delle Norme
che regolano l’Assicurazione, non si applicherà la
detrazione relativa al prodotto raccolto ma si procederà alla suddivisione della partita in due sottopartite
distinte con l’attribuzione, per ciascuna, del relativo
danno specifico e della relativa franchigia.
Si ritiene che ad ogni partita debba essere attribuita una
percentuale di danno e non venga effettuata la consolidata
prassi del “ritiro di denuncia”, salvo ulteriori e specifiche
considerazioni che possono essere fatte dai periti.
Il “bollettino di campagna” è da compilarsi con le solite
modalità, con punteggio per partita, senza obbligo di indicare la percentuale media di danno, inserendo, eventualmente, la seguente dichiarazione o altre aventi lo stesso
contenuto:
“Con l’accettazione del presente bollettino l’assicurato
prende atto che il diritto all’indennizzo maturerà solo ed
esclusivamente al superamento della soglia del 30% di
danno risarcibile a termini di polizza, relativamente all’intera produzione aziendale della specie dichiarata, anche se
assicurata con uno o più certificati, ubicata in un medesimo Comune”.
Esempi pratici di determinazione della soglia
di accesso al risarcimento
Es. n. 1 - Medesimo prodotto relativo alla stessa Azienda coltivato in Comuni amministrativi diversi
- Polizze non Multirischio rese
Azienda Agricola
Comune: Brez
Part. Varietà
1
2
3
4
5
6
7
8
Fuji
Red oltre 350 mt
Gala
Golden oltre 350 mt
Golden oltre 350 mt
Golden oltre 350 mt
Gala
Renetta Canada
Comune: Cloz
Part. Varietà
1
2
3
4
Fuji
Gala
Fuji
Golden oltre 350 mt
Guido Bianchi
Specie: Mele B FS cod. 783
Valore Ass.to
%Danno
2.500,00
460,00
1.880,00
6.900,00
6.900,00
460,00
1.410,00
2.450,00
22.960,00
28
26
32
72
25
42
68
39
Specie: Mele B FS cod. 783
Valore Ass.to
%Danno
1.500,00
1.410,00
1.500,00
92,00
4.502,00
32
25
23
65
Danno Lordo
Soglia
700,00
119,60
601,60
4.968,00
1.725,00
193,20
958,80
955,50
10.221,70
44,52
Danno Lordo
Soglia
480,00
352,50
345,00
59,80
1.237,30
Franchigia
a scalare
30,00
30,00
23,00
10,00
30,00
10,00
30,00
10,00
Franchigia
a scalare
23,00
30,00
30,00
15,00
27,48
Risarcimento
Assicurativo
certo netto
169,20
4.278,00
147,20
535,80
710,50
5.840,70
Risarcimento a
carico del
Fondo Mutualità
135,00
46,00
181,00(*)
(*) Nota: nei limiti della sua dotazione finanziaria superata la quale i risarcimenti verranno riparametrati
in percentuale e con applicazione della franchigia minima del 15%
Es. n. 2 - Azienda posta in unico Comune amministrativo ma con prodotti assicurati diversi
- Polizze non Multirischio rese
Azienda Agricola
Comune: Arco
Part. Varietà
1
2
3
4
5
6
7
Marzemino
Marzemino
Pinot Grigio
Merlot
Marzemino
Pinot Grigio
Pinot Grigio
Sergio Rossi
Specie: Uva Vino FS MD cod 902
Valore Ass.to
%Danno
Danno Lordo
3.500,00
6.000,00
2.320,00
2.400,00
2.000,00
4.640,00
1.624,00
22.484,00
21
22
31
18
24
31
52
735,00
1.320,00
719,20
432,00
480,00
1.438,40
844,48
5.969,08
Soglia
Franchigia
a scalare
30,00
30,00
26,00
30,00
30,00
26,00
15,00
26,55
Risarcimento a
carico del
Fondo Mutualità
116,00
232,00
600,88
948,88 (*)
(*) Nota: nei limiti della sua dotazione finanziaria superata la quale i risarcimenti verranno riparametrati
in percentuale con applicazione della franchigia minima del 15%
Comune: Arco
Part. Varietà
1
2
3
4
5
6
Gala
Granny Smith
Morgenduft
Golden fino 350 mt
Golden fino 350 mt
Red fino 350 mt
Specie: Mele B FS cod. 783
Valore Ass.to
%Danno
1.880,00
2.960,00
1.700,00
4.440,00
4.440,00
2.220,00
17.640,00
37
32
24
26
79
35
Danno Lordo
695,60
917,60
408,00
1.154,40
3.507,60
777,00
7.460,20
Soglia
Franchigia
a scalare
10,00
23,00
30,00
30,00
10,00
14,00
42,29
Risarcimento
Assicurativo
certo netto
507,60
266,40
3.063,60
466,20
4.303,80
5
FONDO DI MUTUALITÀ
L’applicazione contrattuale della “Soglia di accesso al
risarcimento” può determinare che, pur avendo subito
dei danni superiori al 30% su qualche appezzamento,
qualora il danno medio aziendale per prodotto e comune
non superi il 30%, non abbia luogo alcun risarcimento. Al
fine di evitare tale possibilità e per cercare di riportare la
situazione risarcimenti alle condizioni 2008 si è deliberata
la costituzione di un “Fondo di Mutualità”, alimentato
esclusivamente dai contributi dei Soci. Questo “Fondo”,
nei limiti della sua dotazione finanziaria, concorrerà
pertanto alla liquidazione degli eventuali sinistri che risulteranno sotto la soglia Azienda - prodotto - comune.
Si riporta di seguito lo statuto di costituzione del Fondo di
Mutualità:
FONDO MUTUALISTICO DI SOLIDARIETÀ
ART. 1
(Costituzione)
Il “Consorzio di Difesa dei Produttori Agricoli”, per il raggiungimento delle finalità associative ai sensi dell’art.3 lettera e) dello Statuto Sociale, costituisce un “Fondo mutualistico di solidarietà” (di seguito denominato “Fondo”) per
il rimborso dei danni derivanti da avversità atmosferiche
subiti dalle produzioni agricole dei propri Associati.
ART. 2
(Dotazione finanziaria)
Il fondo sarà alimentato dai contributi annuali degli Associati
aderenti al fondo; possono essere destinate alla dotazione
del fondo anche disponibilità eventualmente concesse da
altri soggetti pubblici o privati. La dotazione finanziaria del
“Fondo mutualistico di solidarietà” non può essere destinata
a scopi diversi da quelli di seguito indicati:
• liquidazione dei danni subiti dalle produzioni denunciate
dai Soci aderenti al fondo;
• liquidazione delle spese di perizia;
• liquidazione delle spese per coperture assicurative degli
importi eccedenti le disponibilità del fondo.
La gestione e le risultanze del fondo devono formare oggetto di gestione contabile separata.
Il contributo annuale richiesto ai Soci aderenti è deliberato
dall’Assemblea dei Soci del consorzio.
ART. 3
(Scopi)
Con le modalità deliberate dall’Assemblea dei Soci del
consorzio. Il “Fondo mutualistico di solidarietà” contro le
avversità atmosferiche ha lo scopo di rimborsare i danni
subiti dalle produzioni agricole dei soci aderenti, con le
modalità deliberate dall’Assemblea del consorzio, e di
quanto previsto nel Regolamento applicativo, approvato
dal Comitato Esecutivo del Fondo. Il “Fondo mutualistico
di solidarietà” opera solo per i danni subiti dalle aziende
dei soci del consorzio.
6
ART. 4
(Dotazione del Fondo)
Al momento della costituzione del fondo o anche successivamente, con delibera dell’Assemblea del consorzio,
possono essere destinate alla dotazione del fondo una
parte degli avanzi di gestione risultanti dall’ultimo bilancio
approvato.
ART. 5
(Accesso al fondo)
L’accesso al fondo è ammesso su richiesta del Socio e alle
seguenti condizioni:
1. possedere i requisiti stabiliti dalle disposizioni di funzionamento del fondo;
2. accettare tutte le condizioni di funzionamento del fondo.
La non accettazione ed il venir meno dei requisiti comporta
decadenza dalla partecipazione al Fondo.
ART. 6
(Modalità di funzionamento)
Il fondo copre una quota di rischio, stabilita annualmente
per ciascun prodotto e tipologia di intervento, sui valori delle produzioni denunciate dai Soci ai fini della tradizionale
copertura assicurativa agevolata.
Le modalità, le condizioni di accesso ed i limiti per essere
ammessi alla richiesta di risarcimento da parte del Fondo sono le stesse concordate nel contratto assicurativo
dell’anno in questione, sottoscritto con le compagnie assicurative che assumono la parte di rischio ammissibile a
contribuzione pubblica.
ART. 7
(Liquidazione dei danni)
La liquidazione dei danni effettuata dal “fondo” viene
calcolata in base agli stessi risultati percentuali di perizia
(procenti di danno) accertati per partita assicurata, in sede
definitiva dal corpo peritale per la parte di rischio coperta
dalla Compagnia assicurativa, esclusivamente nel caso
il danno medio ponderale non sia superiore alla soglia di
accesso al risarcimento assicurativo e di conseguenza la
polizza non dia diritto ad indennizzo.
La franchigia applicata alle liquidazioni sotto soglia di
accesso al risarcimento e quindi a carico del “FONDO
DI MUTUALITÀ “ è quella a scalare prevista nei vari
tipi di contratti assicurativi con il minimo di 15 punti
percentuali e non 10.
NORME CHE REGOLANO
L’ASSICURAZIONE
IN GENERALE
Dichiarazioni relative alla prestazione
della garanzia
La Società presta la garanzia e determina il premio in base
alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato
che, con la firma del certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza. Eventuali modifiche
dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Ispezione dei prodotti assicurati
La Società ha sempre il diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve
od eccezioni.
L’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le indicazioni ed
informazioni occorrenti, nonché le mappe catastali relative
alle partite assicurate.
Danno verificatosi prima della decorrenza
della garanzia
Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti
che siano già stati colpiti da eventi assicurati, salvo specifica accettazione della Società.
Qualora l’evento si verifichi tra la data di notifica dell’assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l’assicurazione avrà corso ugualmente, ma l’Assicurato dovrà
denunciarlo alla Società, secondo gli “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro”, affinchè venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio. Detto danno sarà escluso dall’indennizzo
nell’eventualità di un successivo sinistro.
Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato deve:
a) darne avviso all’Agenzia della Società alla quale è
assegnato il certificato di assicurazione entro tre
giorni da quello in cui si è verificato l’evento o dal
giorno in cui ne ha avuto conoscenza;
b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare
l’evento per semplice memoria qualora ritenga che lo
stesso non comporti assolutamente diritto all’indennizzo avendo provocato danni impercentualizzabili;
c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture.
Il dirado manuale del prodotto è considerato contrattualmente una normale pratica agronomica; contestualmente non è prevista la possibilità di liquidare
il danno su “campioni non diradati”, ma la perizia
verrà effettuata in epoca preraccolta sul prodotto, a
quella data, ancora in pianta; consigliamo di effettuarlo normalmente. Verranno monitorate le varie
grandinate che si verificheranno e specificatamente
verranno date le indicazioni più appropriate nel corso
della stagione;
d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto
previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione
al punto “Rilevazione dei danni in prossimità della
raccolta”.
L’inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi c) ed
d) del presente articolo può comportare la perdita totale o
parziale del diritto all’indennizzo.
Rilevazione dei danni in prossimità
della raccolta
Qualora il prodotto, colpito da danni indennizzabili, sia
giunto a maturazione e non sia stato ancora effettuato il
sopralluogo del perito, l’Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Direzione
della Società - Ramo Grandine - a mezzo telegramma o
telefax.
Deve altresì lasciare i campioni per la stima del danno
che dovranno essere costituiti da una striscia continua di
prodotto passante per la zona centrale di ogni partita denunciata, salvo non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali.
Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell’evento, dovranno essere - a pena di decadenza
dal diritto all’indennizzo - pari almeno al 3% della quantità
di prodotto ottenuto dalla partita assicurata.
Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno,
l’Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito
libero professionista, avente il titolo di geometra o perito
agrario o dott. Agronomo o equipollente, secondo le norme
previste per ciascuna garanzia.
L’Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della
perizia alla Direzione della Società - Ramo Grandine - a
mezzo lettera raccomandata. Le spese di perizia sono a
carico della Società.
Mandato del perito
Il perito deve:
a) accertare la data in cui l’evento si è verificato;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare
riguardo alla quantità dei prodotti assicurati ed alla
loro precisa ubicazione;
c) accertare la regolarità dei campioni lasciati dall’Assicurato in relazione al disposto delle Condizioni
Generali di Assicurazione - Rilevazione dei danni in
prossimità della raccolta;
d) accertare lo stadio di maturazione del prodotto;
e) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dal tipo di assicurazione prescelta e quantificarne il danno stesso;
f) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno.
7
I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni
formulate dal perito, sono riportati nel “bollettino di campagna”, che deve essere sottoscritto dal perito e sottoposto
alla firma dell’Assicurato. La firma dell’Assicurato equivale
ad accettazione della perizia.
Qualora l’Assicurato non sia pienamente convinto
dell’esito peritale è assolutamente opportuno non firmare il bollettino di campagna e richiedere l’intervento
dei tecnici di Co.Di.Pr.A. (il servizio è gratuito). Questo
non determina ne pregiudica la possibilità della perizia
d’appello.
Perizia d’appello
L’Assicurato che non accetta il risultato della perizia può
richiedere la perizia d’appello. Consigliamo vivamente di
avvalersi del supporto di Co.Di.Pr.A..
A tal fine deve comunicare detta richiesta alla Società mediante telegramma, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna,
indicando nome e domicilio del proprio perito ed inviarla direttamente alla Direzione della Società - Ramo Grandine.
Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le
stesse modalità, designare il proprio perito.
Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i
periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della
perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo Perito. Se sul nominativo di quest’ultimo i
due periti non dovessero raggiungere l’accordo esso dovrà
essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Convenzione. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.
Esagerazione dolosa del danno
Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno produce la
decadenza dell’Assicurato dal diritto all’indennizzo.
FAMIGLIA COOPERATIVA MEZZOCORONA e S. MICHELE a/A.
Società Cooperativa
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valide per tutti i tipi
di garanzia
DATI AGROMETEOROLOGICI - In caso di sinistro, per la
verifica dell’effettivo superamento dei valori oggettivi dei
dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale
degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali
forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente
alla rilevazione di detti dati, e relativi all’area agricola di
estensione non superiore a 10 kmq., su cui insiste l’appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione. Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione degli eventi, saranno verificati con una tolleranza del
10% rispetto ai dati di area di cui sopra.
ECCESSO PIOGGIA - Eccesso di disponibilità idrica nel
terreno causato da precipitazioni prolungate intendendo
per tali le piogge che eccedono oltre il 50% le medie del
periodo calcolate su un arco temporale di 10 giorni, o da
precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali le
cadute di acqua pari almeno ad 80 mm. di pioggia nelle 72
ore, che abbia causato danni alle colture assicurate. Gli
effetti di tale avversità atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata e su di una pluralità di
imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi
caratteristiche orografiche analoghe.
GRANDINE - Acqua congelata nell’atmosfera che precipita al
suolo sotto forma di chicchi di dimensioni e forme variabili.
durata di almeno 7 ore, rispetto alle temperature medie,
per le medesime fasi termiche giornaliere, dei giorni che
precedono e che seguono l’evento e comunque rilevato
dagli uffici meteorologici ufficiali. Gli effetti di tale avversità
atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa specie
assicurata e su di una pluralità di imprese agricole entro
un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche
analoghe.
SICCITÁ - Straordinaria carenza di precipitazioni, pari ad
un terzo, rispetto a quelle normali del periodo che comporti
l’abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto
del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti
di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibili anche l’attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale
evento deve determinare effetti determinanti sulla fisiologia delle piante oggetto di assicurazione con conseguente
compromissione della produzione assicurata. Gli effetti di
tale avversità atmosferica devono essere riscontrati sulla
stessa specie assicurata e su di una pluralità di imprese
agricole entro un raggio di 3 km. in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
VENTI SCIROCCALI - Movimento più o meno regolare o
violento di masse d’aria calda che per durata e/o intensità
arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti di tale avversità
atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa specie
assicurata e su di una pluralità di imprese agricole entro
un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche
analoghe.
GELO - BRINA - Abbassamento termico inferiore a 0 °C
dovuto a presenza di masse d’aria fredda e/o congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli
effetti di tale avversità atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata e su di una pluralità di
imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi
caratteristiche orografiche analoghe.
VENTO FORTE - Fenomeno ventoso che raggiunga il 7°
grado della scala Beaufort (velocità pari o superiore a 50
km./h - 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo. Gli effetti di tale avversità
atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa specie
assicurata e su di una pluralità di imprese agricole entro
un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche
analoghe.
SBALZO TERMICO - Variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti
determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente
compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare, relativamente ad una fase termica giornaliera (notte, mattino, giorno), un significativo
abbassamento o innalzamento della temperatura per una
9
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
PLURIRISCHIO
GRANDINE E VENTO - GRANDINE, VENTO ED ECCESSO PIOGGIA
GELO, BRINA, GRANDINE E VENTO - GELO BRINA, GRANDINE, VENTO
ED ECCESSO PIOGGIA
Oggetto della garanzia
La Società si obbliga ad indennizzare all’Assicurato il
danno di quantità ed il danno di qualità, secondo quanto
previsto delle singole garanzie prestate e dalle condizioni
Speciali di polizza, causato al prodotto assicurato da gelate e brinate, dalla percossa della grandine e dall’azione del
vento, (sia concomitante che quando si manifesta in modo
disgiunto dal fenomeno grandinigeno), da eccesso di pioggia. Sono compresi anche i danni al prodotto derivanti dai
danneggiamenti alle piante ad opera del vento e da quanto
eventualmente trasportato dal vento stesso. La garanzia
riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo.
L’Assicurato ha l’obbligo, ai sensi del disposto dell’art.
1, punto 1.1 del Piano Assicurativo Agricolo Nazionale
di cui al Decreto MI.P.A.A.F. del 22 dicembre 2009, n.
30.162, di assicurare l’intera produzione aziendale per
singolo prodotto e Comune amministrativo.
Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena
produzione, il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:
POMACEE
1° anno: 2° anno: 3° anno: 4° anno: 5° anno: 0% della produzione ottenibile
20% della produzione ottenibile
50% della produzione ottenibile
80% della produzione ottenibile
100% della produzione ottenibile
DRUPACEE
1° anno: 2° anno: 3° anno: 4° anno: 0% della produzione ottenibile
30% della produzione ottenibile
70% della produzione ottenibile
100% della produzione ottenibile
UVA
1° anno: 2° anno: 3° anno: 0% della produzione media ottenibile
50% della produzione media ottenibile
100% della produzione media ottenibile
secondo quanto previsto dal Disciplinare
di produzione TRENTO D.O.C.
Franchigia a scalare
Superato il livello minimo di soglia di accesso al risarcimento calcolato sull’intera produzione aziendale, per prodotto, ubicato nel medesimo Comune amministrativo sarà
applicata, per ogni partita assicurata la franchigia come
segue;
Danno
31
32
33
34
35
36
37
superiore a 37
Franchigia
26
23
20
17
14
12
10
ferma a 10
Per il prodotto “Uva Nord”, esclusivamente per la garanzia grandine e vento, non si applica la soglia di accesso
al risarcimento ma la franchigia fissa di 10 punti percentuali e la maggiorazione per danno di qualità è quella convenzionale prevista nella tabella qualità “502”. Tale opzione
gode di un contributo pubblico limitato pari al 50% della
spesa ammessa. Nel caso, in cui, l’agricoltore abbia optato
per la garanzia gelo-brina - grandine - vento - eccesso di
pioggia prestata con l’applicazione della soglia di accesso al risarcimento, il contributo può arrivare fino all’80% e
la maggiorazione è quella prevista da apposita tabella di
qualità in seguito descritta.
Limiti di Risarcimento
In nessun caso, la Società, pagherà per uno o più eventi
garantiti importo superiore a:
• Grandine e vento - 90% del risultato della produzione
per prodotto partita assicurata.
• Grandine, vento, gelo brina - Grandine, vento, eccesso di pioggia - Grandine, vento, gelo brina, eccesso
10
di pioggia - 80% del risultato della produzione per prodotto partita assicurata.
Norme per la quantificazione del danno
La quantificazione del danno deve essere eseguita per
singola partita in base ai prezzi unitari fissati nella Polizza
Convenzione per i singoli prodotti (nel caso di produzioni
con raccolta in più stacchi, es. “Gala”, la parte di prodotto
raccolto viene comunque considerato per il calcolo della
soglia mentre per la quantificazione del danno la partita
verrà suddivisa in due sotto partite ed ad ognuna verrà
applicata la specifica percentuale di danno e la relativa
franchigia) con le seguenti norme:
1. le centesime parti di quantità di prodotto in garanzia distrutte da grandine e dal vento devono essere
applicate al valore corrispondente alla quantità del
prodotto ottenibile in ogni partita, oppure alla somma
assicurata ove questa sia inferiore a detto valore;
2. qualora il danno accertato sia superiore alla soglia
prevista, dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai - Danni verificatosi prima della decorrenza della garanzia - e quelle relative
alla franchigia;
3. in caso di danni successivi le centesime parti di danno devono essere sempre riferite al valore inizialmente assicurato, fermo quanto previsto al punto 1.
“TABELLA C“ - QUALITÀ FRUTTA
Classe
di danno
Descrizione
% danno
di qualità
A
I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria
I^). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.
Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve
difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo)
non superiori a:
• 2 cm. di lunghezza per i difetti di forma allungata;
• 0,20 cm2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate senza
necrosi dell’epicarpo (buccia);
• rugginosità lieve;
• 1 cm2 di superficie totale per gli altri difetti.
0
B
I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la
forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a).
La polpa (mesocarpo) non deve presentare difetti di rilievo da eventi atmosferici coperti da garanzia.
Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di
forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:
• 4 cm. di lunghezza per i difetti di forma allungata;
• 0,75 cm2 di superficie totale per le ammaccature lievi, che possono essere decolorate o con sola necrosi
dell’epicarpo (buccia);
• 0,25 cm2 di superficie totale per le ammaccature con necrosi dell’epicarpo (buccia) e del mesocarpo (polpa);
• rugginosità media; cinghiatura lieve e media;
• 2,5 cm2 di superficie totale per gli altri.
50
C
I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti
da garanzia, solo alla trasformazione industriale.
85
D
I frutti di questa classe di danno devono essere caduti, persi e/o distrutti (cioè tale da ritenere azzerato il
valore intrinseco) o da considerarsi tali presentando gravi fenomeni di marcescenza conseguenti agli eventi
atmosferici assicurati.
100
Per i prodotti albicocche, ciliegie, fichi, susine i parametri della tabella di cui sopra devono essere dimezzati.
NB: si definisce ammaccatura, qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalla percossa della grandine o di altri eventi
coperti dalla garanzia.
Per le varietà brevettate, se contraddistinte da apposito codice specie nel certificato assicurativo, indicate nel
sottostante elenco:
• CRIPPS PINK e ROSY GLOW: Pink Lady;
• MODÍ: Civ G 198;
relativamente alle quali le norme di commercializzazione non prevedono la classe II^ la declaratoria prevista alla classifica B) di cui sopra deve considerarsi inclusa nella successiva classifica C).
11
PRODOTTO UVA DA VINO
La garanzia ha effetto dalla schiusa delle gemme e riguarda il prodotto destinato alla vinificazione riferendosi alla
perdita di quantità e a quella di qualità.
La valutazione, di quest’ultima, dopo aver accertato il dan-
no per perdita di quantità, è convenzionalmente effettuata
sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle
seguenti tabelle a seguito della scelta dichiarata nel “certificato di assicurazione” in riferimento alla garanzia prestata ed all’applicazione o meno della soglia di accesso al
risarcimento.
Tab. 1 - Maggiorazione di “danno di qualità” garanzia pluririschio “grandine e vento”
(abbinata alla soluzione franchigia fissa 10 punti percentuali)
=
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
4,05
8,4
10,5
13,5
15
18
18
15
7,5
1
0,45
4,55
8,66
10,88
13,73
15,44
18,14
17,84
14,25
6,75
2
0,89
5,01
8,9
11,22
13,92
15,84
18,24
17,64
13,5
6
3
1,31
5,48
9,12
11,57
14,12
16,22
18,32
17,42
12,75
5,25
4
1,73
5,94
9,35
11,88
14,28
16,56
18,36
17,16
12
4,5
5
2,15
6,38
9,57
12,2
14,45
16,88
18,38
16,88
11,25
3,75
6
2,54
6,81
9,77
12,48
14,58
17,16
18,36
16,56
10,5
3
7
2,93
7,22
9,96
12,77
14,72
17,42
18,32
16,22
9,75
2,25
8
3,32
7,62
10,16
13,02
14,82
17,64
18,24
15,84
9
1,5
9
3,69
8,03
10,34
13,28
14,93
17,84
18,14
15,44
8,25
0,75
Tab. 2 - Maggiorazione di “danno di qualità” garanzia pluririschio “gelo-brina, grandine, vento,
eccesso di pioggia” (abbinata alla soluzione con soglia di accesso al risarcimento e franchigia a scalare)
Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità
dovuto alle avversità oggetto di garanzia, verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue
in relazione a:
• la valutazione dell’effettiva perdita delle caratteristiche
organolettiche della produzione assicurata, anche in relazione alle eventuali penalizzazioni applicate dalla Cantina Sociale al socio assicurato
• l’analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati
• l’analisi dei dati di vendemmia e della perdita di peso, anche in riferimento ai dati medi di zona subita dal socio
assicurato
• l’analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie
I coefficienti da applicare al prodotto residuo non potranno
comunque superare le seguenti percentuali:
Classificazione
Coefficiente % danno
di qualità
Metà ed oltre di
acini danneggiati
50
Meno della metà
di acini danneggiati
Percentuale di deprezzamento non superiore
all’aliquota di acini
danneggiati
Collegialmente si è condiviso di applicare convenzionalmente i coefficienti della sopra esposta tabella in riferimento
alle percentuali di danno relativi alla “perdita di peso” in caso
di danni da grandine classici. Nell’eventualità di particolari
danni causati da eccesso di acqua si è stabilito di operare
una valutazione collegiale fra tutti gli Ispettori.
12
Integrazione per “danno di qualità”
Tale garanzia decorre dall’invaiatura o comunque non prima
delle seguenti date fisse, dalle ore 12.00 del:
• 25 giugno per le uve Chardonnay e per il gruppo dei
Pinot;
• 01 luglio per tutte le altre varietà.
Nel caso in cui la garanzia prestata sia gelo - brina, grandine, vento , eccesso di pioggia qualora il prodotto venga danneggiato da/anche da grandinate e/o eccesso
di pioggia che abbiano a verificarsi dopo le seguenti
date:
• 01 agosto per le uve Chardonnay e per il gruppo dei
Pinot;
• 10 agosto per tutte le altre varietà;
il coefficiente per il danno di qualità verrà aumentato
del 30%.
Evento eccesso di pioggia in prossimità della vendemmia (esclusivamente per le garanzie pluririschio “gelo-brina, grandine, vento, eccesso di pioggia”
e “grandine, vento, eccesso di pioggia” con soglia di
accesso al risarcimento)
Per quanto riguarda l’evento eccesso di pioggia danno qualità, sono compresi in garanzia esclusivamente
i danni dovuti all’insorgenza di marcescenza, quando
tale evento abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di
uva da vino come stabilita dalla cantina sociale di riferimento della zona; le date di vendemmia indicate dalle
cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalle cantine sociali della zona in cui sono ubicati i
vigneti interessati.
TABELLE CONVENZIONALI
DI DEGRADO PRODOTTI
ARBUSTIVI, ERBACEI
E VIVAI
Prodotti Orticoli - zucchine, cetrioli,
fagioli, piselli, pomodori e zucche
La garanzia ha inizio dall’emergenza in caso di semina e ad
attecchimento avvenuto in caso di trapianto; nel contratto
deve essere indicata la data della semina o del trapianto.
Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a
deroga di quanto contemplato nelle Norme che regolano
l’assicurazione in generale, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della
pianta e comunque non oltre il 15 novembre.
Per il prodotto melanzane e per le piante di cavolfiori, cavolo verza, cavolo cappuccio, insalata, radicchio, porro,
bietola da coste e da foglie il danno deve essere comunicato telegraficamente od a mezzo telefax alla Direzione
della Società - Ramo Grandine - entro le 24 ore successive.Ai fini della valutazione del danno gli scaglioni di
raccolta sono considerati partite a sé stanti. Il danno
complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base
alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
Declaratoria
a) illesi, segni di percosse leggere
b) lesione/i di lieve estensione
c) lesione/i di media estensione,
deformazioni medie e gravi, lesioni
non cicatrizzate
d) frutti persi, distrutti
% degrado
0
50
90
100
Particolari condizioni nel caso il prodotto sia colpito
da eventi precoci
Nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto
non potesse avere la destinazione dichiarata in polizza, la
valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della
possibile destinazione a seme.
Nel caso di danni precoci da grandine e da vento che si siano verificati prima dell’entrata in produzione delle piantine
e che abbiano causato la morte di oltre il 25% delle piantine per partita assicurata, la Società risarcirà un danno
convenzionalmente stabilito fino ad un massimo del 35%
della somma assicurata, a ristoro dei danni subiti dall’Assicurato e dalla necessità di trapianto e/o di risemina della
coltura. Il danno verrà calcolato considerando convenzionalmente un valore delle piantine perse pari ad euro 0,4
cadauna. Nel caso in cui le piantine perse rappresentino
oltre il 60% di quelle complessive messe a dimora e relative alla partita interessata, è data facoltà all’agricoltore di
riseminare l’intera superficie assicurata. La società risarcirà al valore convenzionalmente stabilito (0,3 euro cadauna) tutte le piantine presenti (massimo 15.000 ad ettaro
ed al 35% della somma assicurata). Per eventuali danni
successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con
l’applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla
somma assicurata per ettaro l’indennizzo riconosciuto per
danni precoci. In caso di mancata risemina o di sostituzione con altra coltura, la garanzia si intende cessata ed il
contratto rescisso.
FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI,
FRAGOLINE DI BOSCO
La garanzia ha inizio dall’emissione degli steli fiorali e, fermo quanto previsto nelle Norme che regolano l’assicurazione in generale, termina alle ore 12 del 30 ottobre.
Per ogni partita deve essere indicata nel contratto la fioritura della specie (unifera o rifiorente) e lo stato dell’apparato
radicale al momento del trapianto (a radice nuda o con
zolla). Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE
valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
Declaratoria
a) illesi, segni di percosse leggere
b) lesione/i di lieve estensione
c) lesione/i di media estensione, deformazione lieve, deformazioni medie
e gravi, lesioni non cicatrizzate
d) frutti persi, distrutti
% degrado
0
50
85
100
ORTICOLE E FRUTTI MINORI - DANNO QUALITÁ.
La garanzia riguarda i prodotti frutti minori, fragole ed orticoli e si riferisce alla perdita di quantità ed a quella di qualità, la cui valutazione, dopo aver accertato il danno base, è
effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella semprechè sia riscontrabile un
danno all’apparato fogliare determinato dalla grandine:
TABELLA MAGGIORAZIONE QUALITÀ “cod. 502”
Maggiorazione di danno
Percentuale perdita di
quantità
0
10
20
30
40
50
60
70
80/100
Coeff.di danno di qualità
sul prodotto residuo
0
4,50
10,50
15,00
22,50
30,00
45,00
60.00
75,00
Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione
Vivai (condizioni valide solo in Provincia di Trento)
Il diritto all’indennizzo si attiva esclusivamente quando le
13
avversità, oggetto di garanzia, abbiano distrutto più del
30% del risultato della produzione assicurata, al netto di
eventuali detrazioni di prodotto, per prodotto nel medesimo Comune. Nel caso di danni da eventi atmosferici in corso di raccolta viene considerata l’intera produzione assicurata per il calcolo della soglia di accesso al risarcimento.
Ad integrazione delle Norme che regolano l’Assicurazione,
non si applicherà la detrazione relativa al prodotto raccolto
ma si procederà alla suddivisione della partita in due sottopartite distinte con l’attribuzione, per ciascuna, del relativo danno specifico, in modo tale da considerare l’intera
produzione assicurata come valore sul quale si liquida il
danno. Superato detto livello minimo di danno pari al 30%
della produzione per Comune, sarà applicata per partita
assicurata la franchigia come segue:
Danno
31
32
33 e oltre
Franchigia
26
23
20
In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti importo superiore al 70% del valore assicurato alle
singole partite.
PRODOTTO VIVAI DI VITE
La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche), secondo le norme
vigenti. Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali
viene prestata la garanzia devono presentare un callo di
cicatrizzazione dell’innesto ben formato ed un germoglio
vitale. Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio
vitale. La garanzia ha inizio dall’attecchimento dell’innesto
talea o della talea franca; termina con la caduta delle foglie
e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 30 novembre. Il danno
complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
Declaratoria
A) Illesi; lesioni interessanti la corteccia della porzione di tralcio a tre gemme fertili
B) Lesioni interessanti il cambio, localizzate
nella porzione di tralcio a tre gemme
fertili
C) Lesioni interessanti i tessuti del cilindro
centrale e del midollo e svettamenti che
comportino un accrescimento inferiore
alla normalità stabilita nella porzione di
tralcio a tre gemme fertili .
D) Lacerazioni localizzate nella porzione di
tralcio a tre gemme fertili ed interessanti i
tessuti del cilindro centrale
E) Sono considerati perduti gli innesti talea
(barbatelle innestate) che presentino i
seguenti danni:
• lesioni sull’innesto compromettenti la
saldatura dei bionti;
• asportazione totale del germoglio
principale ed assenza di ricacci giunti a
maturazione;
• lacerazioni localizzate nella porzione di
tralcio a tre gemme ed interessanti la
zona midollare del cilindro centrale
F) Sono considerate perdute le talee franche (barbatelle franche) che presentino i
seguenti danni:
• asportazione totale del germoglio
principale ed assenza di ricacci giunti a
maturazione;
• lacerazioni localizzate nella porzione di
tralcio a tre gemme ed interessanti la
zona midollare del cilindro centrale
%
degrado
0
35
45
70
100
100
L’effetto del danno grandine che abbia comportato:
• rimarginazione dei tessuti è definito lesione;
• mancata rimarginazione dei tessuti è definito lacerazione.
Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo
germoglio “principale”, qualora esso sia colpito da grandine, ma la barbatella presenti altro germoglio “similare” in
grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella
stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il
principale.
PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO
La garanzia riguarda le piante da frutto e di olivo presenti in
vivaio immuni da ogni malattia tara o difetto, con esclusione
di quelle provenienti da portainnesto di 3 anni ed oltre.
La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina
alle ore 12.00 del 30 novembre ed è prestata con l’applicazione - in caso di sinistro - del limite di indennizzo pari al
70% del valore assicurato di ciascuna partita.
Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in
base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
14
Declaratoria
A) Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti l’epidermide
B) Astoni con alcune lesioni che incidono
l’epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono
rimarginate
C) Astoni con numerose lesioni che
incidono l’epidermide, interessando
superficialmente i tessuti legnosi e
che sono completamente rimarginate. Astoni con alcune lesioni che
interessano superficialmente i tessuti
legnosi e che non sono completamente rimarginate. Qualche lacerazione
che interessa i rami anticipati
D) Astoni con numerose lesioni che
interessano superficialmente i tessuti
legnosi e che non sono rimarginate;
astoni con lesioni profonde interessanti i tessuti legnosi rimarginate e
con più lacerazioni che interessano i
rami anticipati, astoni svettati.
E) Astoni con qualche lacerazione profonda dei tessuti legnosi; astoni con
svettamento apicale che ne compromette il normale sviluppo.
F) Astoni con più lacerazioni profonde
dei tessuti legnosi; astoni stroncati
% degrado
0
N.B.: Le lesioni devono interessare esclusivamente l’asse centrale dell’astone, mentre per le lacerazioni vengono
considerate anche quando interessano i rami anticipati
25
40
60
80
100
Trento, viaVannetti 1 www. cooperfidi.it tel. 0461.260417
Apertura al pubblico lunedì / venerdì 8.30 - 12.30 e 14.30 - 17.00
Gradito l’appuntamento.
Analisi di danno
“Prodotto Frutta”
(Mele)
L’analisi si compone di due momenti successivi:
• analisi di base (esame di alcuni grappoli);
• analisi campione (esame di alcuni campioni o saggi).
Il Perito, in accordo con l’Assicurato, individua una o più
piante considerate rappresentative del danno medio riferito
alla partita assicurata oggetto di analisi. Nel caso in cui il
numero dei frutti presenti in pianta non sia troppo elevato
per effettuare l’analisi si procede allo stacco di tutti i frutti;
altrimenti se ne staccano una parte rappresentativa dell’insieme (strisciata). Si procede ad analizzare ogni frutto in
base alla superficie complessiva interessata da difetti di
sviluppo, forma e colorazione determinati dalle avversità
atmosferiche in garanzia, classificandolo secondo i coefficienti previsti nella tabella di degrado, 0 - 50 - 85 - 100, (vedi
esempi fotografici). Terminata la classificazione si procede
alla determinazione della media ponderata di danno relativo
al campione oggetto di analisi:
0
50
85
100
Xnumero dei frutti classificati allo “0”
Xnumero dei frutti classificati al “50”
Xnumero dei frutti classificati al “85”
Xnumero dei frutti classificati al “100”
=X
=Y
=Z
=T
Il danno medio ponderato viene determinato dal rapporto
fra la somma dei prodotti (n. frutti presenti in ogni classifica
di degrado moltiplicato il relativo coefficiente di danno) ed il
numero dei frutti componente il campione analizzato cioè:
(X + Y + Z + T ): Numero frutti componenti il
campione = d % (danno espresso in percentuale)
I criteri che stanno alla base della classificazione altro non
sono che la sintesi delle norme di commercializzazione U.E.
per la classificazione del prodotto con eventuali difetti (I°, II°,
industria), di conseguenza otteniamo una perfetta approssimazione fra il danno stimato dai periti ed il danno reale
commerciale subito dall’Azienda Agricola.
Analisi di danno
prodotto “Uva da Vino”
Nell’analisi campione va tenuto presente che i saggi devono
essere opportunamente distribuiti nell’appezzamento in esame ed il loro numero varierà in base alla superficie dell’appezzamento, alla sua configurazione e giacitura, al sistema
di allevamento ed alla difformità dei danni della grandine. A
tal fine il Perito, in accordo con l’Assicurato, individua le viti
sulle quali effettuare l’analisi. Il danno in “perdita di peso” è
determinato da:
• eventuali grappoli asportati,
• parti di grappolo (racemoli, racimoli) asportati,
• acini totalmente perduti,
• acini parzialmente perduti,
• lesioni al peduncolo ed al rachide,
• lesioni ai tralci.
16
L’analisi di base consiste nella suddivisione, nelle diverse
categorie, degli acini del grappolo preso in esame secondo
i coefficienti di danno ad ognuno di essi attribuito. Alla percentuale di perdita ottenuta deve essere aggiunto l’eventuale danno da attribuirsi alle percosse riscontrate sul peduncolo, danno che ovviamente sarà calcolato sul residuo.
L’analisi di base va eseguita per ogni perizia, su almeno 5
o 6 grappoli: orienta il Perito e ne verifica il criterio di stima
nel corso dei rilievi.
L’analisi campione (seconda fase) è costituita dai dati che
scaturiscono dai diversi saggi. Ognuno di essi comprende
una serie di grappoli ai quali viene attribuito un coefficiente
di danno, mediante comparazione con quelli precedentemente presi in esame nell’analisi di base (prima fase). Ogni
campione deve essere costituito da uno o più ceppi di vite
in modo da comprendere un numero congruo di grappoli.
Dalla media ponderata dell’analisi del campione scaturisce
la percentuale di danno in “perdita di peso”. Qualora la
grandine si sia manifestata dopo le date indicate a pag. 12
scatta la maggiorazione per “danno di qualità” indicata
alla Tab. 1 (pag. 12), per le polizze contratte a franchigia
10 punti percentuali fissa.
A Tab. 2 sempre di pag.12 viene riportato il metodo di determinazione della percentuale di integrazione per “danno
di qualità” per le garanzie che prevedono soglia di accesso
all’indennizzo 30% e franchigia a scalare.
L’applicazione tradizionale viene operata per i danni da
grandine, salvo situazioni particolari che verranno valutate.
Mentre nei casi di danni da eccesso di acqua calcolando
la percentuale degli acini interessati da fenomeni di marcescenza e determinando la percentuale corrispondente
come coefficiente riportato nella tabella. Tale percentuale
di qualità rappresenta la percentuale massima che in considerazione della situazione presente nel vigneto il perito
può applicare. Nel caso in cui il prodotto, tenuto coperto
con la garanzia gelo brina, grandine, vento ed eccesso di
pioggia con soglia di accesso al risarcimento venga danneggiato da/o anche da eventi grandinigeni e/o eccesso
di pioggia che abbiano a verificarsi dopo i termini indicati
sempre a pag. 12 il coefficiente per il danno di qualità verrà
aumentato del 30%.
Prodotto Mele
Classificazione del danno con esempio fotografico.
Classificazione
CLASSIFICA DANNO 0 (zero)
Superficie complessiva del frutto interessata da lieve difetto di sviluppo, forma e colorazione inferiore a 0,20 cm2 per le
ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi all’epicarpo.
CLASSIFICAZIONE COMMERCIALE: I°
sup. <0,20 cm2
diametro max. 3,5 mm
17
CLASSIFICA DI DANNO 50%
Superficie complessiva del frutto interessata da difetti di sviluppo, forma e colorazione:
•compresa fra 0,20 e 0,75 cm2 per le ammaccature che possono essere decolorate senza necrosi all’epicarpo (buccia);
•inferiore a 0,25 cm2 di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi all’epicarpo
(buccia);
Per necrosi si intende la presenza sulla buccia di cellule necrotizzate, ossia morte;
CLASSIFICAZIONE COMMERCIALE: II°
da 0,20 a
0,75 cm2
4.0 mm
2.6 mm
2.1 mm
<0,25 cm2
dimensioni 5.1 x 4.0 mm
18
CLASSIFICA DI DANNO 85%
Superiore a quanto indicato per la classifica di danno 50%
CLASSIFICAZIONE COMMERCIALE: INDUSTRIA
somma
>0,75 cm2
somma
>0,25 cm2
19
CLASSIFICA DI DANNO 100%
Frutto perso, tale da ritenere azzerato il suo valore intrinseco, caduto, distrutto o con fenomeni di grave marcescenza.
20
POLIZZA SPERIMENTALE
MULTIRISCHIO SULLE RESE
“PRODOTTO UVA DA VINO”
Garanzie prestate
La Società indennizza il mancato o diminuito risultato della
produzione del prodotto garantito e il danno da qualità, se
previsto nelle condizioni Speciali, a causa delle seguenti
avversità atmosferiche: Grandine, Gelo e Brina, Vento forte, Siccità, Eccesso di pioggia, Colpo di sole, Sbalzo termico, Alluvione, Eccesso di neve, Venti sciroccali, qualora
detti eventi siano previsti dal Piano Assicurativo Agricolo
Nazionale di cui al Decreto Lgsl. 102/04 e successive modifiche. La garanzia è operante quando gli eventi garantiti
siano riscontrabili su una pluralità di enti o colture limitrofi o
posti nelle vicinanze nel raggio di tre chilometri.
La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni
malattia, tara o difetto relativo ad un solo ciclo produttivo.
Norme per l’esecuzione della perizia e la
quantificazione del danno
La quantificazione del danno deve essere eseguita per l’intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune,
in base ai quantitativi assicurati ed ai prezzi unitari fissati
nella Polizza-Convenzione e in considerazione dei diversi
danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, rilevati per singolo appezzamento assicurato, da riportarsi nel
bollettino di liquidazione, con le seguenti norme:
a)il valore risultato della produzione risarcibile si ottiene
detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse
per i danni provocati dagli eventi non assicurati moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel
certificato;
b)al valore risultato della produzione risarcibile vengono
applicate:
• le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza fra
il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile stimata in sede di perizia in campo sul
prodotto prossimo alla raccolta o attraverso idonee
documentazioni come quelle rilasciate dalle Cantine
di conferimento (bolle di consegna, ecc.) e/o alle dichiarazioni rilasciate annualmente alla C.C.I.A.A. relativamente alla produzione dell’anno;
• le centesime parti del danno di qualità relativi agli
eventi assicurati grandine e vento forte e sciroccale
ed eccesso di pioggia, determinate come da tabelle
previste nella Tabella di maggiorazione;
• la somma delle percentuali di cui ai punti precedenti
determina il danno complessivo al quale vanno detratti, i danni dovuti agli eventi assicurati verificatosi
prima della decorrenza della garanzia e quelle relative alla franchigia.
Tabella di maggiorazione
Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità
dovuto alle avversità oggetto di garanzia, verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che
segue in relazione a:
• la valutazione dell’effettiva perdita delle caratteristiche
organolettiche della produzione assicurata, anche in relazione alle eventuali penalizzazioni applicate dalla Cantina Sociale al socio assicurato
• l’analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati
• l’analisi dei dati di vendemmia e della perdita di peso,
anche in riferimento ai dati medi di zona subita dal socio
assicurato
• l’analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie
I coefficienti da applicare al prodotto residuo non potranno
comunque superare le seguenti percentuali:
Classificazione
Coefficiente % danno di
qualità
Metà ed oltre di acini
danneggiati
50
Meno della metà di acini
danneggiati
Percentuale di deprezzamento non superiore all’aliquota di acini danneggiati
con un massimo del 50%
Tale garanzia decorre dall’invaiatura o comunque non prima delle seguenti date fisse, alle ore 12.00 del:
01 luglio
Eccesso di pioggia in prossimità della raccolta
Per quanto riguarda l’evento eccesso di pioggia danno
qualità, sono compresi in garanzia esclusivamente i danni
dovuti all’insorgenza di marcescenza, quando tale evento
abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino come
stabilita dalla cantina sociale di riferimento della zona; le
date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono
anche per i produttori che vinifica in proprio, prendendo a
riferimento le date stabilite dalle cantine sociali della zona
in cui sono ubicati i vigneti interessati.
Soglia e Franchigia
Sono ammessi a risarcimento i danni che superano la soglia pari al 30% di danno per prodotto coltivato, al netto di
eventuali detrazioni di prodotto, nel medesimo Comune.
Superato detto livello minimo di danno pari al 30% della produzione per Comune, sarà applicata per partita
assicurata la franchigia come indicato a pagina 22:
21
Danno
31%
32%
33%
34%
35%
36%
37%
38%
39%
40%
41% e superiori
Franchigia
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
Limite di indennizzo
Fermo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di assicurazione, in nessun caso la Società pagherà per uno o più
eventi garantiti, importo superiore all’80% del risultato
della produzione per prodotto insistente nello stesso
comune amministrativo, al netto della franchigia per
“Polizza Gold” a franchigia a scalare.
La valutazione della risarcibilità dei danni particolari derivanti da manifestazioni calamitose di dubbia definizione
dovrà essere concertata fra Contraente e Responsabili
peritali indicati dalle Società di Assicurazione. Ai sopralluoghi di verifica d’area nei quali verranno analizzati i dati
meteorologici ufficiali, lo stadio fenologico del prodotto al
momento del sinistro e la presenza di altre produzioni della
stessa specie danneggiate dovrà essere invitato, in forma
scritta, anche il Contraente.
SCHEMA DETERMINAZIONE DEL DANNO
Quantitativo risarcibile
Quantità assicurata per varietà
Estratto Conferimenti
sottoscritto dalla Cantina di riferimento o dichiarazione di produzione
depositata presso C.C.I.A.A. di Trento
o perizia di stima in campo.
MENO
Anterischi ed altre cause escluse dalla
Garanzia
PERDITA DI
QUANTITà
PERCENTUALE MAGGIORAZIONE DI QUALITÀ
Applicata su perdita di quantità stimata nei vigneti
CON VALUTAZIONE AVENDO A RIGUARDO
Valutazioni dell’Area Omogenea
Analisi delle penalizzazioni applicate per varietà, ai conferimenti Aziendali;
Analisi situazione Aziendale;
Analisi dati di vendemmia;
Analisi della perdita di peso rispetto alla media dell’area;
Analisi perdita di peso da grandine
% DI DANNO
totale
POLIZZA SPERIMENTALE
MULTIRISCHIO SULLE RESE
“PRODOTTO FRUTTA”
(escluse ciliegie)
Garanzie prestate
la Società indennizza il mancato o diminuito risultato della
produzione del prodotto garantito e il danno da qualità, se
previsto nelle condizioni Speciali, a causa delle seguenti
avversità atmosferiche: Grandine, Gelo e Brina, Vento forte, Siccità, Eccesso di pioggia, Colpo di sole, Sbalzo termico, Alluvione, Eccesso di neve, Venti sciroccali, qualora
detti eventi siano previsti dal Piano Assicurativo Agricolo
Nazionale di cui al Decreto Lgsl. 102/04 e successive modifiche. La garanzia è operante quando gli eventi garantiti
siano riscontrabili su una pluralità di enti o colture limitrofi o
posti nelle vicinanze nel raggio di tre chilometri.
L’assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione.
Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e
precisamente:
• impianti antibrina;
• impianti antigrandine (reti).
Sono compresi in garanzia anche:
• i danni provocati da eventi verificatisi nel periodo della
fioritura fino alla data del 15 maggio;
• i danni provocati nei 10 giorni antecedenti l’inizio della
raccolta così come stabilito dalle Cooperative di riferimento, anche a rete chiusa;
• i danni provocati al prodotto assicurato dall’impianto
stesso e dalle avversità atmosferiche a seguito di compromissione dello stesso dovuta dalle avversità previste
in garanzia.
Soglia e Franchigia
Sono ammessi a risarcimento i danni che superano la soglia pari al 30% di danno per prodotto coltivato nel medesimo Comune, con detrazione comunque, dell’aliquota di
franchigia sempre per prodotto (nel caso di produzioni con
raccolta in più stacchi, es. “Gala”, la parte di prodotto raccolto viene comunque considerato per il calcolo della soglia mentre per la quantificazione del danno la partita verrà
suddivisa in due sotto partite ed ad ognuna verrà applicata
la specifica percentuale di danno e la relativa franchigia)
coltivato nel medesimo comune, come di seguito indicato:
Danno
31%
32%
33%
34%
35%
36%
37%
38%
39%
40%
41% e superiori
Franchigia
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
Limite di indennizzo - Fermo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di assicurazione, in nessun caso la Società
pagherà per uno o più eventi garantiti, importo superiore
all’80% del risultato della produzione per prodotto insistente nello stesso comune amministrativo, al netto della franchigia per “Polizza Gold” a franchigia a scalare.
Norme per l’esecuzione della perizia e la
quantificazione del danno
La quantificazione del danno deve essere eseguita per l’intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune,
in base ai quantitativi assicurati ed ai prezzi unitari dichiarati nel certificato di assicurazione e in considerazione dei
diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, rilevati per singolo appezzamento come segue:
a)il risultato della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i
danni provocati dagli eventi non assicurati;
b)al valore risultato della produzione risarcibile vengono
applicate:
• Le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra
il risultato della produzione risarcibile e la produzione
ottenibile.
• Le centesime parti del danno di qualità del prodotto,
ottenute convenzionalmente mediante l’applicazione
sul prodotto residuo, della tabella sotto riportata.
• Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte
quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati verificatisi prima della decorrenza della garanzia - e
quelle relative alla franchigia.
Danno di qualità - Tabella
Il danno complessivo viene convenzionalmente valutato
secondo le classificazioni sotto riportate e relativi coefficienti, - vista anche la norma di commercializzazione definita con Regolamento dalla Commissione della Comunità
Europea.
23
Classe
di danno
Descrizione
% danno
di qualità
A
I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona
(categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.
Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti
alla buccia (epicarpo) non superiori a:
2 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm. per albicocche, pesche, nettarine e
susine);
• 1,0 cm2. di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cm2 per pesche e nettarine e 0,25 cm2 per
albicocche e susine);
• 0,20 cm2. di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell’epicarpo (buccia);
• rugginosità lieve;
• 0,05 cm2. di superficie totale per le ammaccature con necrosi all’epicarpo per drupacee.
0
B
I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella
precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti
da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia
(epicarpo) non superiori a:
• 4 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm. per albicocche, pesche,nettarine e susine);
• 2,5 cm2 di superficie totale per gli altri difetti (1 cm2 per albicocche e susine; 1,5 cm2 per pesche
e nettarine );
• 0,75 cm2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi
dell’epicarpo (0,6 cm2 quadrati per actinidia, pere, pesche e nettarine e 0,4 cm2 per albicocche
e susine);
• rugginosità media; cinghiatura lieve e media;
• 0,25 cm2 di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi
dell’epicarpo (buccia).
50
C
I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà,
ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli
eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.
85
D
I frutti caduti, persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano
fenomeni di marcescenza e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e
comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati
solo agli effetti del danno di quantità.
N.B.:
1)Per le drupacee nella classe di danno b) 50% si intendono anche “qualche lieve incisione all’epicarpo”
2)I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore
intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza
evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurato, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono
valutati solo agli effetti del danno di quantità.
24
SISTEMA
GESTIONE QUALITÀ
RICHIESTE DI CHIARIMENTO, VALUTAZIONI E SUGGERIMENTI FORNITI DAI SOCI NELLE ASSEMBLEE PARZIALI DEL MESE DI MARZO 2010 E TRAMITE QUESTIONARIO CONOSCITIVO:
1) I Soci risultano penalizzati dalla soglia di danno 30 per
aggregato azienda-prodotto-comune, poiché le aziende
costituite da vari appezzamenti, a volte distanti fra di
loro, si vedranno ridurre significativamente la possibilità
di risarcimenti rispetto al passato. Valutare l’opportunità di stipulare coperture assicurative a franchigia fissa
10%, oppure abbinare alle Polizze con soglia la Polizza
integrativa non agevolata per la copertura dei danni sotto soglia.
2) Per le aziende che hanno impianti di mele sia coperti
che non coperti da reti antigrandine, come si calcola la
soglia di danno media aziendale? Le mele sono considerate un unico prodotto sia in caso di copertura con reti
che di non copertura?
3) Adempimenti per l’ottenimento del cofinanziamento europeo.
4) Tempi di incasso del contributo comunitario e di pagamento a Co.Di.Pr.A. dei contributi associativi.
5) Modalità di stipula dei certificati assicurativi con il sistema della “raccolta diretta”.
6) Contribuzione per la costituzione del Fondo Mutualistico
e calcolo dei relativi risarcimenti a carico dello stesso.
7) Necessità di uniformare le stime dei danni eseguite dai
periti delle varie Compagnie.
8) Se il fondo mutualistico consortile proposto non venisse
utilizzato per intero, la parte che residua può essere
portata a riserva per l’anno successivo?
9) La clausola malus applicata alla Polizza bovini da latte
è penalizzante per gli assicurati, i risarcimenti ben difficilmente superano i contributi associativi pagati.
10)Quali sono i dati riportati nel Fascicolo Aziendale, considerati essenziali ai fini assicurativi?
11) Il danno medio aziendale dovrà essere calcolato come
sommatoria dei punteggi periziati o sarà preso in considerazione per il calcolo il valore assicurato dei vari appezzamenti?
12)Ci sono possibilità che in futuro non debba essere più
applicata la soglia aziendale?
Considerazioni riguardo i suggerimenti di cui sopra ed
eventuali Azioni di miglioramento decise:
1) L’adeguamento dei contratti alla normativa Comunitaria
è stato affrontato mantenendo la franchigia a scalare
applicata per singolo appezzamento, agendo sulle tabelle di valutazione del danno, e costituendo un fondo
mutualistico. Le tabelle per il prodotto frutta, prendono a riferimento la normativa Comunitaria che regolamenta i parametri di commercializzazione del prodotto
nell’ambito CEE ed in base alla quale ogni Cooperativa
seleziona il prodotto in frutta di prima, di seconda od
a destinazione industriale. Nella tabella di liquidazione danno frutta C abbiamo apportato già nel 2009 un
miglioramento, aumentando la percentuale di degrado
prevista per la classifica di danno seconda, che passa
dal 40% al 50%, questo anche in considerazione delle penalizzazioni commerciali medie degli ultimi 5 anni
dei prodotti non di 1° classe risultanti dai dati delle O.P.
trentine. La costituzione del fondo mutualistico, alimentato esclusivamente con i contributi degli associati, è
finalizzato a risarcire i danni degli assicurati con polizze
in cui è prevista la soglia di accesso al risarcimento pari
al 30% aziendale, e nel caso la stessa non sia superata
e di conseguenza il Socio non maturi il diritto all’indennizzo assicurativo, pur avendo subito dei danni a singole partite assicurate superiori alla franchigia del 30%
per singola partita. Negli opuscoli informativi n. 4/2007,
1/2008 e 2/2010 sono state dettagliatamente spiegate
ed approfondite le considerazioni sul perché il C.d.A. di
Co.Di.Pr.A. ha optato di applicare ai contratti assicurativi operanti nella Provincia di Trento la soglia di accesso
al risarcimento 30%, cambiando contestualmente la tabella di liquidazione del danno.
2) Le mele coltivate sotto impianto di rete antigrandine
non sono computate nel calcolo della soglia di danno
aziendale, ma saranno prese in considerazione separatamente.
3) L’agricoltore che intende assicurarsi deve attivare la “domanda di aiuto” entro il 17 maggio, barrando l’apposita
casella nell’ambito della Domanda Unica P.A.C. da effettuarsi presso i Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.).
La sottoscrizione di eventuali certificati di assicurazione
può avvenire sia prima che dopo l’attivazione della richiesta di aiuto (comunque entro il 30 maggio). Di tutte
le altre disposizioni per l’ottenimento del contributo si
farà carico Co.Di.Pr.A.. Condizione indispensabile per
l’ottenimento del contributo è che i dati delle produzioni
e delle superfici oggetto di copertura assicurativa trovino corrispondenza con quanto risultante dal Fascicolo
Aziendale aggiornato.
4) Prodotto uva da vino: l’importo dell’aiuto, viene erogato
direttamente all’agricoltore entro il 15 ottobre dell’anno
della domanda. L’agricoltore entro il 30.10.2010 restituirà a Co.Di.Pr.A. l’intera somma del contributo incassato
direttamente dall’Organismo pagatore, oltre alla quota
associativa consortile.
Altri prodotti agricoli: l’importo dell’aiuto viene erogato
direttamente all’agricoltore entro il 30 giugno dell’anno successivo alla domanda. L’agricoltore entro il
30.10.2010 sarà tenuto al pagamento della quota associativa consortile ed alla immediata restituzione del
contributo relativo alla quota di cofinanziamento europeo che sarà liquidato direttamente al Socio, entro il 31
gennaio 2011. La P.A.T. interviene ad integrazione degli
interventi di cui sopra aumentando l’entità del contributo
complessivo alle percentuali massime sulla spesa assicurativa. Le risorse contributive statali e provinciali verranno incassate direttamente da Co.Di.Pr.A., mentre il
contributo P.A.C. verrà incassato direttamente dall’agricoltore.
5) Con il sistema della raccolta diretta i Consorzi di Difesa sono parte attiva sia nello sviluppo delle polizze sia
nell’interazione con i Soci. Questo a partire dal 2010 assume un’importanza ancora maggiore in quanto il nuovo sistema contributivo prevede obbligatoriamente una
25
reale corrispondenza fra i dati del Fascicolo Aziendale e
quelli dei certificati assicurativi, pena la perdita del contributo. Tale forma di gestione delle adesioni assicurative determina delle opportunità in favore dei Soci che,
volontariamente, vi aderiscono. Infatti l’Assemblea dei
Soci di Co.Di.Pr.A. ha deliberato quote differenziate di
caricamento dei contributi associativi, in corretta applicazione degli effettivi costi e benefici che la raccolta diretta determina. Questo comporta un costo a carico dei
Soci, ridotto mediamente del 15% rispetto alla quota Socio normale (al netto del caricamento per la costituzione
del Fondo di Mutualità). Tale riduzione è estesa anche
alle adesioni stipulate con la Società Itas Assicurazioni, la quale ha aderito al predetto sistema di gestione.
6) Il costo a carico degli associati è fissato all’8% della tariffa complessiva, con il minimo dello 0,60% sul valore
assicurato. Il Fondo, con applicazione della franchigia
minima del 15% e fino all’esaurimento della sua dotazione finanziaria, concorrerà pertanto alla liquidazione
degli eventuali sinistri relativi ad appezzamenti con danno stimato sopra il 30% e che non saranno pagati dalle
Compagnie di Assicurazione perché risultanti sotto la
soglia Azienda - prodotto - comune.
7) Co.Di.Pr.A. convoca ed organizza riunioni collegiali nelle zone colpite da eventi dannosi, prima dell’inizio delle
operazioni peritali. Alle riunioni sono invitati a partecipare i Responsabili dei corpi peritali delle Compagnie
e tutti i Soci della zona interessata. In tali riunioni, vengono spiegati ed analizzati congiuntamente i criteri di
valutazione del danno, effettuando anche delle analisi
pratiche in campagna. Il Consorzio inoltre mette gratuitamente a disposizione dei Soci due tecnici, oltre eventualmente allo stesso Direttore, che possono essere
chiamati per interventi e verifiche tempestive qualora il
Socio non sia soddisfatto della perizia eseguita dal tec-
26
nico della Compagnia. È da evidenziare anche il fatto
che spesso il danno provocato dalla grandine può variare sensibilmente anche fra appezzamenti confinanti, a
causa di differenti tipi di impianto frutticolo o viticolo (es.
piante grandi o piccole, viti a pergola o guyot), direzione
della grandine, esposizione del prodotto, parte terminale della precipitazione grandinigena.
8) Gli eventuali avanzi annuali relativi al Fondo mutualistico che non si fosse esaurito entro l’annata di competenza, saranno accantonati per l’anno successivo.
9) I dati aggregati relativi a tale copertura assicurativa,
dimostrano che i risarcimenti erogati dalle Compagnie
sono circa pari ai premi incassati, pertanto il risultato
economico per le stesse è di una sostanziale parità.
Il rapporto fra i risarcimenti incassati ed i premi pagati
dai Soci assicurati, risulta decisamente favorevole agli
stessi (rapporto Sinistri/Premi Soci di circa il 250%). Per
ogni euro pagato mediamente i Soci ne incassano oltre
due.Inoltre il malus non si applica nel caso in cui l’importo degli indennizzi complessivi dell’allevamento non
sia superiore del 20% all’importo dei premi, compresi
malus pagati.
10)Indicazione delle particelle fondiarie, della superficie catastale delle stesse e del prodotto coltivato.
11) Il danno medio aziendale per prodotto e Comune, sarà
calcolato utilizzando i dati del risarcimento lordo aziendale, rapportato al valore assicurato di ogni singolo Comune amministrativo per azienda e prodotto.
12)La normativa comunitaria, escluso prodotto uva da vino,
subordina l’ammissione a contributo alla presenza in
polizza della soglia di accesso ai risarcimenti. Tale normativa si applicherà sicuramente fino a fine 2012.
OBIETTIVI 2010:
In un’ottica di miglioramento continuo, Co.Di.Pr.A. si prefigge di raggiungere
nel corso del 2010 i seguenti obiettivi:
OBIETTIVO
Registrare Non Conformità
AZIONE
SOTTOATTIVITÀ
Indicatori
- Sensibilizzazione dei dipendenti a registrare - riunioni per spiegare importanNon Conformità
za della registrazione di N.C.
rilevate
Avviare Azioni Correttive e Azioni
Preventive quale impegno per il
miglioramento continuo dei servizi erogati
- individuare e registrare le Non Conformità a
seguito delle quali si ritiene opportuno intraprendere Azioni Correttive e Azioni Preventive
Uniformare le stime dei danni
eseguite dai periti delle varie
Compagnie
- mantenere e se necessario incrementare la
convocazione di riunioni collegiali nelle zone
colpite da eventi dannosi
- spiegare ai Soci i criteri liquidativi tramite opuscolo informativo
Migliorare la formazione e l’addestramento del personale
- Svolgere tutti gli interventi formativi programmati
- verificare l’eventuale opportunità di svolgere riunioni interne
per coordinamento ed addestramento
1) Rafforzare ulteriormente il
ruolo di Co.Di.Pr.A. quale interlocutore principale con i Soci assicurati. 2) Rendere trasparente
e regolare la riduzione di tariffa
assicurativa di cui possono beneficiare i Soci, contrastando la
politica di concessione di abbuoni provvigionali ai clienti di alcune
Agenzie e Brokers.
Sistema di gestione e stipula delle adesioni
assicurative in “raccolta diretta” tramite la Società controllata di Co.Di.Pr.A. Agriduemila srl
e tramite altre Società (Itas ed eventuali altre)
che decideranno di aderire a tale sistema di
gestione.
- Riduzione dei caricamenti a carico dei Soci con costo ridotto a
carico degli stessi del 15% medio
rispetto alla quota Socio normale
- Informazione tramite opuscolo
e lettera riepilogativa situazione
assicurativa e contributi Associativi
- Limitare a non più del 15% di
riduzione il livello di adesioni
assicurative stipulate dai Soci rispetto al 2009, limitando al massimo gli effetti negativi derivanti
dai nuovi adempimenti imposti
dalla normativa comunitaria per
l’ottenimento del contributo pubblico europeo e dall’ applicazione
della soglia di danno 30% per
aggregato prodotto / azienda /
comune
- informare i Soci riguardo i nuovi adempimenti
previsti dal cofinanziamento europeo (attivazione domanda unica PAC, certificati assicurativi
corrispondenti ai Fascicoli Aziendali, modalità e
termini di incasso e successiva restituzione al
Consorzio del contributo comunitario)
- costituzione di un fondo mutualistico al fine di
risarcire i danni degli assicurati con polizze in
cui è prevista la soglia di accesso al risarcimento pari al 30% aziendale, e nel caso la stessa
non sia superata e di conseguenza il socio non
maturi il diritto dell’indennizzo assicurativo, pur
avendo subito dei danni a singole partite assicurate superiori alla franchigia del 30% per
singola partita
- informare adeguatamente i
Soci riguardo i vantaggi combinati derivanti dalla nuova tabella
di liquidazione dei danni e dalla
costituzione del fondo mutualistico consortile
Espletare un efficace controllo
dei dati catastali riportati nei certificati assicurativi, verificando
la congruità dei dati con quelli
ufficiali del Fascicolo Aziendale.
Provvedere agli adempimenti di
assistenza dell’associato nella
stipula del certificato di assicurazione e nel controllo della
documentazione
necessaria
per l’ottenimento del contributo
pubblico
- convocare riunione con Agenzie di assicurazione per sensibilizzare Agenti e produttori sulla
necessità di una corretta compilazione dei certificati assicurativi;
- mettere a disposizione delle Agenzie la banca
dati del Consorzio;
- ottenere la possibilità di accesso al sistema
informatico Fascicoli Aziendali, al fine di poterli
stampare, controllare ed allegare ai certificati
assicurativi
Monitoraggio soddisfazione dei
Soci
Invio annuale di un questionario conoscitivo
con busta preaffrancata
Migliorare la quantità e la qualità
dell’informazione ai Soci
- Migliorare ed incrementare l’informazione tramite sito internet
- Convocazione annuale delle 11 assemblee
parziali territoriali
- Articoli redazionali sui periodici di categoria
delle OO.PP.
- mantenere nel sito il numeratore dei contatti
- Incentivare la partecipazione
dei Soci alle Assemblee tramite
adeguata pubblicità delle stesse
e consegna di un gadget ai partecipanti
- > 1.000 contatti
entro il 30 giugno
- 11 assemblee
- > 400 Soci partecipanti alle Assemblee
Mantenere gli attuali livelli di valutazione dei Fornitori
- scegliere Fornitori che soddisfino i requisiti
richiesti
- valutazione annuale dei requisiti dei Fornitori
zero Fornitori in fascia C e ≥ il 90%
in fascia A
- ≥ 25% Soci molto
soddisfatti
- ≥ 80% Soci almeno soddisfatti
27
Confronto dati assuntivi da Modelli di Copertura suddivisi
per garanzia prestata e prodotto - anni 2009 e 2010
Pluririschio grandine e vento
Cod.
Specie
700
ACTINIDIA B FS
793
61
118
95
54
115
789
55
21
24
67
20
116
305
783
784
782
883
884
550
787
371
785
751
487
771
164
10
8
520
68
791
711
502
3
62
13
14
ALBICOCCHE B FS
BARBATELLE DI VITE
BIETA DA COSTE
CACHI
CAVOLFIORE PIANTA
CAVOLO VERZA
CILIEGIE B FS
CIPOLLE
FAGIOLI FRESCHI
FAGIOLINI
FRAGOLE
INSALATA
LAMPONI
MAIS
MELE B FS
MELE B FS COPERTE DA RETI
MELE B FS COPERTE DA RETI SEMPRE
MELE B FS BREVETTATE
MELE B FS BREVETTATE SOTTO RETE
MIRTILLI
NETTARINE B FS
NETTARINE PRECOCI B FS
PERE B FS
PERE PRECOCI B FS
PESCHE B FS
PESCHE PRECOCI B FS
PIANTE DI VITE MADRE
POMODORO DA TAVOLA
POMODORO PELATO
RADICCHIO
RIBES-UVA SPINA
SUSINE B FS
SUSINE PRECOCI B FS
UVA NORD
UVA TAVOLA
VIVAI PIANTE DA FRUTTO
ZUCCA
ZUCCHINE
28
Certificati n.
2009
2010
28
17
5
3
3
1
6
20
3
1
7
1
2
5.983
5
34
9
3
1
8
6
2
2
2
2
25
5
26
10
1.373
1
11
4
3
3
1
4
13
1
1
1
3
1
4990
36
5
30
1
8
5
8
7
3
1
2
2
18
5
22
6
957
11
1
1
7.592
6.167
Capitali Assicurati €
2009
2010
230.040,00
145.528,00
11.677,00
563.044,30
2.750,00
3.680,00
14.748,00
52.843,00
30.080,00
2.990,00
11.137,00
3.192,00
228.550,00
84.827.961,00
47.629,00
372.380,00
52.576,00
6.804,00
8.360,00
15.030,00
34.750,00
2.278,00
1.756,00
140.000,00
2.196,00
98.405,00
49.600,00
90.767,00
43.716,00
26.496.641,40
3.550,00
3.421.600,00
43.530,00
9.062,00
2.220,00
4.160,00
6.510,00
39.445,00
5.560,00
3.300,00
3.130,00
6.493,00
3.680,00
83.020.593,50
585.737,00
104.725,00
341.602,00
10.050,00
60.417,00
33.640,00
11.836,00
55.050,00
3.590,00
329,00
140.000,00
840,00
100.900,00
40.745,00
85.462,00
28.592,00
21.060.863,40
4.498.750,00
240,00
27.000,00
116.914.260,70
110.440.049,90
Pluririschio - Gelo Brina, Grandine, Vento, Eccesso Pioggia
Franch.
700
793
789
790
116
305
783
786
784
788
782
883
886
Specie
550
787
785
751
68
791
ACTINIDIA B FS
ALBICOCCHE B FS
CILIEGIE B FS
CILIEGIE B FS COPERTE DA RETI
LAMPONI
MAIS DA GRANELLA FS
MELE B FS
MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA
MELE B FS COPERTE DA RETI
MELE B FS COPERTE DA RETI/ANTIBRINA
MELE B FS COPERTE DA RETI SEMPRE
MELE B FS BREVETTATE
MELE B FS BREVETTATE IMPIANTO ANTIBRINA
MELE B FS BREVETTATE SOTTO RETI
ANTIGRAN
MIRTILLI
NETTARINE B FS
PERE B FS
PERE PRECOCI B FS
RIBES-UVA SPINA
SUSINE B FS
884
711
SUSINE PRECOCI B FS
902
UVA VINO FS MD
62
VIVAI PIANTE DA FRUTTO
Certificati n.
Capitali Assicurati €
2009
2010
2
7
19
3
1
165
3.494
85
281
8
53
1
7
13
3
37
3056
61
226
11
71
4
3
1
2
1
1
2
2
2
2009
2010
35.190,00
29.943,00
162.596,00
67.060,00
3.192,00
764.814,00
54.021.700,00
1.515.868,00
3.426.507,00
94.590,00
581.575,00
6.400,00
92.120,00
145.704,00
70.502,00
617.652,00
57.449.103,54
1.250.745,00
3.188.372,50
148.301,00
983.853,00
40.520,00
112.560,00
1
14.080,00
2.680,00
2
2
1
9.752,00
21.000,00
1.200,00
34.000,00
13.950,00
14.430,00
4.800,00
30.200,00
2.520,00
2
1.267
923
2
5.406
4.416
9.240,00
23.252.780,87
20.716.096,22
980.400,00
85.143.147,87
84.772.849,26
Multirischio - Rese
Franch.
700
801
900
793
893
789
790
783
786
784
788
886
787
785
751
791
711
902
Specie
ACTINIDIA B FS
ACTINIDIA B FS SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA
ACTINIDIA B FS SOTTO RETE/ANTIBRINA
ALBICOCCHE B FS
ALBICOCCHE B FS SOTTO RETE
CILIEGIE B FS
CILIEGIE B FS COPERTE DA TELI
MELE B FS
MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA
MELE B FS COPERTE DA RETI
MELE B FS COPERTE DA RETI/ANTIBRINA
MELE B FS BREVETTATE E ANTIBRI
NETTARINE B FS
PERE B FS
PERE PRECOCI B FS
SUSINE B FS
SUSINE PRECOCI B FS
UVA VINO FS MD
Certificati n.
2009
2010
1
1
254
73
55
1
2
1
44
432
6
228
87
75
11
3
1
1
2
2
1
49
466
Capitali Assicurati €
2009
2010
2.550,00
9.295,00
1.950.793,00
2.157.820,00
1.175.644,00
11.480,00
12.000,00
7.800,00
1.222.585,00
6.549.967,00
28.346,00
2.318.347,00
2.357.542,00
2.202.995,00
221.396,00
75.850,00
1.000,00
13.400,00
3.750,00
7.500,00
7.200,00
1.385.546,00
8.622.872,00
29
Totale quantitativi assicurati
raggruppato per prodotto
Cod.
700
801
900
793
893
61
118
95
54
115
789
790
55
21
24
67
20
116
305
783
786
784
788
782
781
883
886
884
550
787
371
785
751
487
771
164
8
10
520
68
791
711
502
902
3
62
13
14
Specie
ACTINIDIA B FS
ACTINIDIA B FS SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA
ACTINIDIA B FS SOTTO RETE/ANTIBRINA
ALBICOCCHE B FS
ALBICOCCHE B FS SOTTO RETE
BARBATELLE DI VITE
BIETA COSTA
CACHI
CAVOLFIORE PIANTA
CAVOLO VERZA
CILIEGIE B FS
CILIEGIE B FS COPERTE DA RETI
CIPOLLE
FAGIOLI FRESCHI
FAGIOLINI
FRAGOLE
INSALATA
LAMPONI
MAIS DA GRANELLA FS
MELE B FS
MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA
MELE B FS COPERTE DA RETI
MELE B FS COPERTE DA RETI/ANTIBRINA
MELE B FS COPERTE DA RETI SEMPRE
MELE B FS RETI SEMPRE/ANTIBRINA
MELE B FS BREVETTATE
MELE B FS BREVETTATE IMPIANTO ANTIBRINA
MELE B FS BREVETTATE SOTTO RETI ANTIGRAN
MIRTILLI
NETTARINE B FS
NETTARINE PRECOCI B FS
PERE B FS
PERE PRECOCI B FS
PESCHE B FS
PESCHE PRECOCI B FS
PIANTE DI VITE MADRE
POMODORO PELATO
POMODORO DA TAVOLA
RADICCHIO
RIBES-UVA SPINA
SUSINE B FS
SUSINE PRECOCI B FS
UVA DA VINO NORD
UVA VINO FS MD
UVA TAVOLA
VIVAI PIANTE DA FRUTTO
ZUCCA
ZUCCHINE
Totali
30
Certificati n.
Capitali Assicurati €
2009
2010
31
13
3
3
1
6
20
276
76
1
7
2
167
9.532
85
287
8
53
35
7
1
11
4
1
9
10
2
2
2
2
25
7
29
10
1.373
1.311
30
9
3
1
4
13
232
87
1
1
3
1
37
8.121
72
265
12
76
34
4
2
8
5
12
11
3
1
2
2
18
5
24
8
957
972
1
13
4
11
1
1
13.430
11.049
2009
2010
267.780,00
291.232,00
50.915,00
37.408,00
563.044,30
2.750,00
2.220,00
3.680,00
4.160,00
14.748,00
6.510,00
52.843,00
39.445,00
2.143.469,00
2.394.409,00
2.224.880,00
2.357.542,00
3.300,00
2.990,00
3.130,00
11.137,00
6.493,00
6.384,00
3.680,00
993.364,00
617.652,00
140.025.305,00 142.672.692,04
1.515.868,00
1.472.141,00
3.485.616,00
3.849.959,50
94.590,00
149.301,00
581.575,00
1.088.578,00
378.780,00
382.122,00
92.120,00
125.960,00
14.080,00
12.730,00
62.328,00
60.417,00
27.804,00
33.640,00
8.360,00
16.230,00
20.386,00
80.750,00
92.750,00
2.278,00
3.590,00
1.756,00
329,00
140.000,00
140.000,00
840,00
2.196,00
98.405,00
100.900,00
63.550,00
40.745,00
112.997,00
95.182,00
43.716,00
37.832,00
26.496.641,40
21.060.863,40
24.475.365,87
22.101.642,22
3.550,00
4.402.000,00
43.530,00
4.498.750,00
240,00
27.000,00
208.607.375,57 203.835.771,16
NOTES
­ _____________________________________________________________________________________
_
______________________________________________________________________________________
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