DELLA PROVINCIA DI TRENTO ANNO VIII - N. 3 - III TRIMESTRE 2010 DIFESA ASSICURATIVA AGRICOLA AGEVOLATA 2010 CONDIZIONI ASSICURATIVE E LIQUIDATIVE POLIZZE PLURIRISCHIO GRANDINE E VENTO, GRANDINE, VENTO ED ECCESSO PIOGGIA GELO, BRINA, GRANDINE E VENTO, GELO, BRINA, GRANDINE, VENTO ED ECCESSO PIOGGIA, MULTIRISCHIO RESE FRUTTA, MULTIRISCHIO RESE UVA DA VINO POSTE ITALIANE SPA - SPEDIZIONE IN A.P. D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27.02.2004 N. 46) ART. 1, COMMA 1 - DCB TRENTO AUT. TRIB. TRENTO N. 1161 DEL 12.02.2003 - PER. TRIM. LE IN QUESTO NUMERO Dal Presidente Pagamento contributi associativi 2010 Restituzione 25% contributi 2009 Soglia di accesso al risarcimento Fondo di mutualità Norme che regolano l’assicurazione in generale Definizioni contrattuali Pluririschio a due e più rischi Prodotti orticoli, arbustivi e vivai Analisi del danno Classificazione del danno - esempio fotografico Multirischio Rese “Uva da Vino” Multirischio rese “Frutta escluso ciliegie” Sistema gestione qualità Confronto dati assuntivi 2010 - 2011 pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 3 4 4 4 6 7 9 10 13 16 17 21 23 25 28 Periodico del Consorzio difesa produttori agricoli Co.Di.Pr.A. ANNO VIII - N. 3 Co.Di.Pr.A. periodico dell’Associazione Via Giusti, 40 - 38100 Trento - tel. 0461/915908 - fax 0461/915893 www.Co.Di.Pr.A.tn.it - [email protected] Esercente l’impresa giornalistica: Agriduemila s.r.l. - Via Giusti, 40 - 38100 TN Direttore editoriale: Andrea Berti Direttore responsabile: Piero Flor Redazione e Segreteria: Via Giusti, 40 - 38100 Trento - tel. 0461/915908, fax 0461/915893 Progetto grafico e impaginazione: GBF - Trento - Via Lunelli, 13 Stampa: Litografia AMORTH - Gardolo (Tn) - Via Crosare 2 DAL PRESIDENTE Nel corso dei primi mesi del 2010 il nostro settore ha vissuto una fase di straordinario cambiamento sia di impostazione delle modalità di accesso ai benefici pubblici che dei canali contributivi attivati, dovuto al fatto che la UE ha dato la possibilità agli Stati membri di attivare il cofinanziamento comunitario, art. 68 ed OCM Vino, ed il nostro Paese è stato fra i primi ad attivare tali canali di finanziamento. Nonostante tutto ciò abbia creato qualche “disturbo” in più ai Soci (verifica congruità fascicolo aziendale, recarsi ai C.A.A.. ecc…) con grande soddisfazione rileviamo che il valore assicurato 2010 è rimasto sostanzialmente invariato rispetto al 2009, confermando così l’immutata fiducia della base nel proprio Consorzio. Socio 2010 alla luce di un ragionamento basato sull’economicità dei costi e di impegni operativi. A nome mio e dell’intero C.d.A. di Co.Di.Pr.A. desidero ringraziare il nostro Direttore, dott. Andrea Berti, e tutto il personale che con dedizione e professionalità sono riusciti a gestire questo difficile passaggio dove nulla era scontato. Confidando nella clemenza del tempo e augurando che il Vostro lavoro venga premiato da un abbondante raccolto, ringraziamo tutti i Soci per la fiducia che ancora una volta ci è stata accordata. La produzione dell’Impresa Agricola è condizionata, oltre che dai normali rischi di mercato, da un insieme di fattori atmosferici difficilmente assoggettabili al controllo imprenditoriale. L’azione di questi fattori climatici influenza, in maniera imprevedibile, la quantità e la qualità dei prodotti riducendo, di conseguenza, i ricavi. Questa considerazione ha portato tante Aziende Agricole trentine a ritenere lo strumento assicurativo una valida difesa del proprio reddito agricolo. Con i Rappresentanti istituzionali agricoli trentini si è condiviso, già dallo scorso anno, di sperimentare una formula mutualistica per la parte di danno non ammissibile a contributo: il Fondo di Mutualità. Riteniamo, numeri alla mano, che questa sia la soluzione assicurativa che garantisca una buona risposta ai danni non ammissibili a contributo ad un costo estremamente contenuto. In considerazione del positivo risultato, ottenuto lo scorso anno, anche per il 2010 è stata mantenuta attiva questa soluzione. Per il triennio che stiamo affrontando le coperture finanziarie pubbliche sono state individuate ed approvate dal Governo. Purtroppo la difficile situazione economica mondiale, dalla quale non siamo avulsi, determina delle enormi difficoltà finanziarie da parte dello Stato. Co.Di.Pr.A. come tutti i Condifesa italiani ha incassato solamente 5,8 dei 17 ml. di euro di contribuzione statale 2009. Abbiamo analizzato la situazione, anche rispetto agli impegni assunti con i Soci, circa la restituzione del 25% di “Quota Socio 2009” pagata in eccesso rispetto alle attuali percentuali di contribuzione pubblica garantita da specifici finanziamenti. L’Assemblea Generale di Co.Di.Pr.A., su proposta del C.d.A, ha deliberato di restituire comunque ai Soci il 25 % di tale quota. In considerazione dell’attuale stato dei finanziamenti, si è deciso di compensare, la maggior quota corrisposta, in unica soluzione, con la quota 3 PAGAMENTO CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 2010 RESTITUZIONE 25% CONTRIBUTI 2009 I pagamenti dei contributi 2010 verranno richiesti da parte di Co.Di.Pr.A., come consuetudine, al 30 ottobre. In unica soluzione per il “Prodotto Uva da Vino”. Verrà inserita, cioè, anche la restituzione del contributo P.A.C. già incassata dal Socio. La finanziaria 2010 ha stanziato le risorse necessarie per far fronte alle esigenze delle annualità pregresse e per il prossimo triennio. Di conseguenza, pur non avendo effettivamente ancora incassato il contributo M.I.P.A.A.F relativo all’anno 2009, l’Assemblea Generale di Co.Di.Pr.A. ha ritenuto, comunque, di dar corso alla restituzione del “famoso 25%” nel modo più semplice e meno oneroso possibile: compensandolo parzialmente con il contributo 2010. Nel corso del mese di ottobre verrà inviata una lettera a tutti i Soci dove saranno dettagliatamente illustrate le cifre. RESTITUZIONE CONTRIBUTO P.A.C. La liquidazione del Contributo P.A.C., “interventi assicurativi”, da parte di A.G.E.A./Organismi Pagatori verrà effettuata direttamente ai Soci assicurati. Per i certificati relativi al prodotto “Uva da Vino” la liquidazione del contributo avrà luogo entro il prossimo 15 ottobre mentre per gli altri prodotti oggetto di assicurazione il contributo sarà liquidato a partire dal prossimo 1 dicembre ed entro giugno 2011. Co.Di.Pr.A. avrà conoscenza dei flussi contributivi posti in liquidazione e provvederà ad emettere i R.I.D. e/o Bollettini Freccia per la restituzione di tali somme, già anticipate alle Compagnie, da parte dei Soci. Ricordiamo che la mancata restituzione di dette somme da parte dei Soci determina la riscossione coatta, per legge, delle somme erogate da parte di A.G.E.A. e comunque la non chiusura del debito nei confronti del Consorzio stesso che provvederà alla messa in mora del Socio. È indispensabile la PUNTUALE RESTITUZIONE DELLA QUOTA DI CONTRIBUTO ACCREDITATO per non incorrere in questa onerosissima situazione. SOGLIA DI ACCESSO AL RISARCIMENTO In applicazione alle norme di attuazione delle normative Comunitarie e Nazionali di settore, Reg. (CE) 19 aprile 2008 n. 479, art. 14; Reg. (CE) del 19 gennaio 2009 n. 73, artt. 68 e 70 - e del Decreto MIPAAF 22 dicembre 2009 n. 30.162 - Piano Assicurativo Agricolo Nazionale - , i contratti agevolati devono prevedere obbligatoriamente l’applicazione di una soglia di accesso al risarcimento ad eccezione del prodotto “Uva da Vino” al quale, con limitazione della percentuale massima di contributo al 50%, può non essere applicata la soglia. SOGLIA DI ACCESSO AL RISARCIMENTO significa che il diritto all’indennizzo si attiva esclusivamente quando le avversità oggetto di garanzia abbiano provocato un danno, risarcibile a termini di polizza, superiore al 30% 4 calcolato sull’intera produzione aziendale, relativa allo stesso prodotto, ubicata nel medesimo Comune amministrativo (media ponderale) rispetto al valore assicurato. Superato detto livello minimo sarà applicata per partita assicurata la franchigia scalare contrattuale. Per la garanzia multirischio rese sia la soglia che la franchigia devono essere applicate per medesimo aggregato prodotto - azienda - comune. Per “Prodotto” si intendono le specie botaniche elencate all’art. 1, punto 1.1 del Piano Assicurativo Agricolo Nazionale di cui al Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2009, n. 30.162 e cioè: Uva da Vino, Mele, Pere, Susine, ecc... Mele Golden e Renetta, ad esempio, sono da considerarsi “unico Prodotto” pur essendo varietà diverse. Le produzioni insistenti in appezzamenti dotati di impianti di difesa attiva (reti antigrandine) non vengono COMPUTATE AI FINI del calcolo della SOGLIA quindi la media ponderale di danno aziendale verrà calcolata disgiuntamente, in altre parole mele e mele con impianto difesa attiva sono da considerarsi alla stregua di due prodotti diversi non concorrendo congiuntamente alla determinazione della soglia aziendale. Nel caso di discordanza fra certificato e Fascicolo Aziendale, relativamente ai dati catastali ed alla S.A.U., si devono intendere a valere come preminente, quanto descritto nel Fascicolo Aziendale. “PRODOTTO ILLESO” è eventualmente da considerarsi anche quello raccolto. Di conseguenza ai fini del calcolo della media ponderale di danno per prodotto/azienda/ comune, il prodotto raccolto concorrerà ponderatamente a tale calcolo. Nel caso di danni da eventi atmosferici in corso di raccolta, sulle varietà che vengono raccolte con più stacchi, es. “GALA”, viene, comunque, considerata l’intera produzione assicurata per il calcolo della soglia di accesso al risarcimento. Ad integrazione delle Norme che regolano l’Assicurazione, non si applicherà la detrazione relativa al prodotto raccolto ma si procederà alla suddivisione della partita in due sottopartite distinte con l’attribuzione, per ciascuna, del relativo danno specifico e della relativa franchigia. Si ritiene che ad ogni partita debba essere attribuita una percentuale di danno e non venga effettuata la consolidata prassi del “ritiro di denuncia”, salvo ulteriori e specifiche considerazioni che possono essere fatte dai periti. Il “bollettino di campagna” è da compilarsi con le solite modalità, con punteggio per partita, senza obbligo di indicare la percentuale media di danno, inserendo, eventualmente, la seguente dichiarazione o altre aventi lo stesso contenuto: “Con l’accettazione del presente bollettino l’assicurato prende atto che il diritto all’indennizzo maturerà solo ed esclusivamente al superamento della soglia del 30% di danno risarcibile a termini di polizza, relativamente all’intera produzione aziendale della specie dichiarata, anche se assicurata con uno o più certificati, ubicata in un medesimo Comune”. Esempi pratici di determinazione della soglia di accesso al risarcimento Es. n. 1 - Medesimo prodotto relativo alla stessa Azienda coltivato in Comuni amministrativi diversi - Polizze non Multirischio rese Azienda Agricola Comune: Brez Part. Varietà 1 2 3 4 5 6 7 8 Fuji Red oltre 350 mt Gala Golden oltre 350 mt Golden oltre 350 mt Golden oltre 350 mt Gala Renetta Canada Comune: Cloz Part. Varietà 1 2 3 4 Fuji Gala Fuji Golden oltre 350 mt Guido Bianchi Specie: Mele B FS cod. 783 Valore Ass.to %Danno 2.500,00 460,00 1.880,00 6.900,00 6.900,00 460,00 1.410,00 2.450,00 22.960,00 28 26 32 72 25 42 68 39 Specie: Mele B FS cod. 783 Valore Ass.to %Danno 1.500,00 1.410,00 1.500,00 92,00 4.502,00 32 25 23 65 Danno Lordo Soglia 700,00 119,60 601,60 4.968,00 1.725,00 193,20 958,80 955,50 10.221,70 44,52 Danno Lordo Soglia 480,00 352,50 345,00 59,80 1.237,30 Franchigia a scalare 30,00 30,00 23,00 10,00 30,00 10,00 30,00 10,00 Franchigia a scalare 23,00 30,00 30,00 15,00 27,48 Risarcimento Assicurativo certo netto 169,20 4.278,00 147,20 535,80 710,50 5.840,70 Risarcimento a carico del Fondo Mutualità 135,00 46,00 181,00(*) (*) Nota: nei limiti della sua dotazione finanziaria superata la quale i risarcimenti verranno riparametrati in percentuale e con applicazione della franchigia minima del 15% Es. n. 2 - Azienda posta in unico Comune amministrativo ma con prodotti assicurati diversi - Polizze non Multirischio rese Azienda Agricola Comune: Arco Part. Varietà 1 2 3 4 5 6 7 Marzemino Marzemino Pinot Grigio Merlot Marzemino Pinot Grigio Pinot Grigio Sergio Rossi Specie: Uva Vino FS MD cod 902 Valore Ass.to %Danno Danno Lordo 3.500,00 6.000,00 2.320,00 2.400,00 2.000,00 4.640,00 1.624,00 22.484,00 21 22 31 18 24 31 52 735,00 1.320,00 719,20 432,00 480,00 1.438,40 844,48 5.969,08 Soglia Franchigia a scalare 30,00 30,00 26,00 30,00 30,00 26,00 15,00 26,55 Risarcimento a carico del Fondo Mutualità 116,00 232,00 600,88 948,88 (*) (*) Nota: nei limiti della sua dotazione finanziaria superata la quale i risarcimenti verranno riparametrati in percentuale con applicazione della franchigia minima del 15% Comune: Arco Part. Varietà 1 2 3 4 5 6 Gala Granny Smith Morgenduft Golden fino 350 mt Golden fino 350 mt Red fino 350 mt Specie: Mele B FS cod. 783 Valore Ass.to %Danno 1.880,00 2.960,00 1.700,00 4.440,00 4.440,00 2.220,00 17.640,00 37 32 24 26 79 35 Danno Lordo 695,60 917,60 408,00 1.154,40 3.507,60 777,00 7.460,20 Soglia Franchigia a scalare 10,00 23,00 30,00 30,00 10,00 14,00 42,29 Risarcimento Assicurativo certo netto 507,60 266,40 3.063,60 466,20 4.303,80 5 FONDO DI MUTUALITÀ L’applicazione contrattuale della “Soglia di accesso al risarcimento” può determinare che, pur avendo subito dei danni superiori al 30% su qualche appezzamento, qualora il danno medio aziendale per prodotto e comune non superi il 30%, non abbia luogo alcun risarcimento. Al fine di evitare tale possibilità e per cercare di riportare la situazione risarcimenti alle condizioni 2008 si è deliberata la costituzione di un “Fondo di Mutualità”, alimentato esclusivamente dai contributi dei Soci. Questo “Fondo”, nei limiti della sua dotazione finanziaria, concorrerà pertanto alla liquidazione degli eventuali sinistri che risulteranno sotto la soglia Azienda - prodotto - comune. Si riporta di seguito lo statuto di costituzione del Fondo di Mutualità: FONDO MUTUALISTICO DI SOLIDARIETÀ ART. 1 (Costituzione) Il “Consorzio di Difesa dei Produttori Agricoli”, per il raggiungimento delle finalità associative ai sensi dell’art.3 lettera e) dello Statuto Sociale, costituisce un “Fondo mutualistico di solidarietà” (di seguito denominato “Fondo”) per il rimborso dei danni derivanti da avversità atmosferiche subiti dalle produzioni agricole dei propri Associati. ART. 2 (Dotazione finanziaria) Il fondo sarà alimentato dai contributi annuali degli Associati aderenti al fondo; possono essere destinate alla dotazione del fondo anche disponibilità eventualmente concesse da altri soggetti pubblici o privati. La dotazione finanziaria del “Fondo mutualistico di solidarietà” non può essere destinata a scopi diversi da quelli di seguito indicati: • liquidazione dei danni subiti dalle produzioni denunciate dai Soci aderenti al fondo; • liquidazione delle spese di perizia; • liquidazione delle spese per coperture assicurative degli importi eccedenti le disponibilità del fondo. La gestione e le risultanze del fondo devono formare oggetto di gestione contabile separata. Il contributo annuale richiesto ai Soci aderenti è deliberato dall’Assemblea dei Soci del consorzio. ART. 3 (Scopi) Con le modalità deliberate dall’Assemblea dei Soci del consorzio. Il “Fondo mutualistico di solidarietà” contro le avversità atmosferiche ha lo scopo di rimborsare i danni subiti dalle produzioni agricole dei soci aderenti, con le modalità deliberate dall’Assemblea del consorzio, e di quanto previsto nel Regolamento applicativo, approvato dal Comitato Esecutivo del Fondo. Il “Fondo mutualistico di solidarietà” opera solo per i danni subiti dalle aziende dei soci del consorzio. 6 ART. 4 (Dotazione del Fondo) Al momento della costituzione del fondo o anche successivamente, con delibera dell’Assemblea del consorzio, possono essere destinate alla dotazione del fondo una parte degli avanzi di gestione risultanti dall’ultimo bilancio approvato. ART. 5 (Accesso al fondo) L’accesso al fondo è ammesso su richiesta del Socio e alle seguenti condizioni: 1. possedere i requisiti stabiliti dalle disposizioni di funzionamento del fondo; 2. accettare tutte le condizioni di funzionamento del fondo. La non accettazione ed il venir meno dei requisiti comporta decadenza dalla partecipazione al Fondo. ART. 6 (Modalità di funzionamento) Il fondo copre una quota di rischio, stabilita annualmente per ciascun prodotto e tipologia di intervento, sui valori delle produzioni denunciate dai Soci ai fini della tradizionale copertura assicurativa agevolata. Le modalità, le condizioni di accesso ed i limiti per essere ammessi alla richiesta di risarcimento da parte del Fondo sono le stesse concordate nel contratto assicurativo dell’anno in questione, sottoscritto con le compagnie assicurative che assumono la parte di rischio ammissibile a contribuzione pubblica. ART. 7 (Liquidazione dei danni) La liquidazione dei danni effettuata dal “fondo” viene calcolata in base agli stessi risultati percentuali di perizia (procenti di danno) accertati per partita assicurata, in sede definitiva dal corpo peritale per la parte di rischio coperta dalla Compagnia assicurativa, esclusivamente nel caso il danno medio ponderale non sia superiore alla soglia di accesso al risarcimento assicurativo e di conseguenza la polizza non dia diritto ad indennizzo. La franchigia applicata alle liquidazioni sotto soglia di accesso al risarcimento e quindi a carico del “FONDO DI MUTUALITÀ “ è quella a scalare prevista nei vari tipi di contratti assicurativi con il minimo di 15 punti percentuali e non 10. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato che, con la firma del certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza. Eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. Ispezione dei prodotti assicurati La Società ha sempre il diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. L’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti, nonché le mappe catastali relative alle partite assicurate. Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti da eventi assicurati, salvo specifica accettazione della Società. Qualora l’evento si verifichi tra la data di notifica dell’assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l’assicurazione avrà corso ugualmente, ma l’Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo gli “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro”, affinchè venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio. Detto danno sarà escluso dall’indennizzo nell’eventualità di un successivo sinistro. Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro l’Assicurato deve: a) darne avviso all’Agenzia della Società alla quale è assegnato il certificato di assicurazione entro tre giorni da quello in cui si è verificato l’evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l’evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti assolutamente diritto all’indennizzo avendo provocato danni impercentualizzabili; c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture. Il dirado manuale del prodotto è considerato contrattualmente una normale pratica agronomica; contestualmente non è prevista la possibilità di liquidare il danno su “campioni non diradati”, ma la perizia verrà effettuata in epoca preraccolta sul prodotto, a quella data, ancora in pianta; consigliamo di effettuarlo normalmente. Verranno monitorate le varie grandinate che si verificheranno e specificatamente verranno date le indicazioni più appropriate nel corso della stagione; d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione al punto “Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta”. L’inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi c) ed d) del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta Qualora il prodotto, colpito da danni indennizzabili, sia giunto a maturazione e non sia stato ancora effettuato il sopralluogo del perito, l’Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Direzione della Società - Ramo Grandine - a mezzo telegramma o telefax. Deve altresì lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita denunciata, salvo non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali. Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell’evento, dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo - pari almeno al 3% della quantità di prodotto ottenuto dalla partita assicurata. Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l’Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito libero professionista, avente il titolo di geometra o perito agrario o dott. Agronomo o equipollente, secondo le norme previste per ciascuna garanzia. L’Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia alla Direzione della Società - Ramo Grandine - a mezzo lettera raccomandata. Le spese di perizia sono a carico della Società. Mandato del perito Il perito deve: a) accertare la data in cui l’evento si è verificato; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati ed alla loro precisa ubicazione; c) accertare la regolarità dei campioni lasciati dall’Assicurato in relazione al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta; d) accertare lo stadio di maturazione del prodotto; e) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dal tipo di assicurazione prescelta e quantificarne il danno stesso; f) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno. 7 I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel “bollettino di campagna”, che deve essere sottoscritto dal perito e sottoposto alla firma dell’Assicurato. La firma dell’Assicurato equivale ad accettazione della perizia. Qualora l’Assicurato non sia pienamente convinto dell’esito peritale è assolutamente opportuno non firmare il bollettino di campagna e richiedere l’intervento dei tecnici di Co.Di.Pr.A. (il servizio è gratuito). Questo non determina ne pregiudica la possibilità della perizia d’appello. Perizia d’appello L’Assicurato che non accetta il risultato della perizia può richiedere la perizia d’appello. Consigliamo vivamente di avvalersi del supporto di Co.Di.Pr.A.. A tal fine deve comunicare detta richiesta alla Società mediante telegramma, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito ed inviarla direttamente alla Direzione della Società - Ramo Grandine. Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo Perito. Se sul nominativo di quest’ultimo i due periti non dovessero raggiungere l’accordo esso dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Convenzione. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza. Esagerazione dolosa del danno Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno produce la decadenza dell’Assicurato dal diritto all’indennizzo. FAMIGLIA COOPERATIVA MEZZOCORONA e S. MICHELE a/A. Società Cooperativa PRODOTTI PER AGRICOLTURA • GIARDINAGGIO FAI DA TE • FERRAMENTA MEZZOCORONA (TN) - Via 4 Novembre 133 Tel. 0461.602641 - Fax 0461.609980 www.emporio-verde.it [email protected] DEFINIZIONI CONTRATTUALI valide per tutti i tipi di garanzia DATI AGROMETEOROLOGICI - In caso di sinistro, per la verifica dell’effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all’area agricola di estensione non superiore a 10 kmq., su cui insiste l’appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione. Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione degli eventi, saranno verificati con una tolleranza del 10% rispetto ai dati di area di cui sopra. ECCESSO PIOGGIA - Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate intendendo per tali le piogge che eccedono oltre il 50% le medie del periodo calcolate su un arco temporale di 10 giorni, o da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali le cadute di acqua pari almeno ad 80 mm. di pioggia nelle 72 ore, che abbia causato danni alle colture assicurate. Gli effetti di tale avversità atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata e su di una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. GRANDINE - Acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo sotto forma di chicchi di dimensioni e forme variabili. durata di almeno 7 ore, rispetto alle temperature medie, per le medesime fasi termiche giornaliere, dei giorni che precedono e che seguono l’evento e comunque rilevato dagli uffici meteorologici ufficiali. Gli effetti di tale avversità atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata e su di una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. SICCITÁ - Straordinaria carenza di precipitazioni, pari ad un terzo, rispetto a quelle normali del periodo che comporti l’abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibili anche l’attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve determinare effetti determinanti sulla fisiologia delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. Gli effetti di tale avversità atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata e su di una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km. in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. VENTI SCIROCCALI - Movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti di tale avversità atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata e su di una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. GELO - BRINA - Abbassamento termico inferiore a 0 °C dovuto a presenza di masse d’aria fredda e/o congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti di tale avversità atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata e su di una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. VENTO FORTE - Fenomeno ventoso che raggiunga il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o superiore a 50 km./h - 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo. Gli effetti di tale avversità atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata e su di una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. SBALZO TERMICO - Variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare, relativamente ad una fase termica giornaliera (notte, mattino, giorno), un significativo abbassamento o innalzamento della temperatura per una 9 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE PLURIRISCHIO GRANDINE E VENTO - GRANDINE, VENTO ED ECCESSO PIOGGIA GELO, BRINA, GRANDINE E VENTO - GELO BRINA, GRANDINE, VENTO ED ECCESSO PIOGGIA Oggetto della garanzia La Società si obbliga ad indennizzare all’Assicurato il danno di quantità ed il danno di qualità, secondo quanto previsto delle singole garanzie prestate e dalle condizioni Speciali di polizza, causato al prodotto assicurato da gelate e brinate, dalla percossa della grandine e dall’azione del vento, (sia concomitante che quando si manifesta in modo disgiunto dal fenomeno grandinigeno), da eccesso di pioggia. Sono compresi anche i danni al prodotto derivanti dai danneggiamenti alle piante ad opera del vento e da quanto eventualmente trasportato dal vento stesso. La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo. L’Assicurato ha l’obbligo, ai sensi del disposto dell’art. 1, punto 1.1 del Piano Assicurativo Agricolo Nazionale di cui al Decreto MI.P.A.A.F. del 22 dicembre 2009, n. 30.162, di assicurare l’intera produzione aziendale per singolo prodotto e Comune amministrativo. Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione, il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue: POMACEE 1° anno: 2° anno: 3° anno: 4° anno: 5° anno: 0% della produzione ottenibile 20% della produzione ottenibile 50% della produzione ottenibile 80% della produzione ottenibile 100% della produzione ottenibile DRUPACEE 1° anno: 2° anno: 3° anno: 4° anno: 0% della produzione ottenibile 30% della produzione ottenibile 70% della produzione ottenibile 100% della produzione ottenibile UVA 1° anno: 2° anno: 3° anno: 0% della produzione media ottenibile 50% della produzione media ottenibile 100% della produzione media ottenibile secondo quanto previsto dal Disciplinare di produzione TRENTO D.O.C. Franchigia a scalare Superato il livello minimo di soglia di accesso al risarcimento calcolato sull’intera produzione aziendale, per prodotto, ubicato nel medesimo Comune amministrativo sarà applicata, per ogni partita assicurata la franchigia come segue; Danno 31 32 33 34 35 36 37 superiore a 37 Franchigia 26 23 20 17 14 12 10 ferma a 10 Per il prodotto “Uva Nord”, esclusivamente per la garanzia grandine e vento, non si applica la soglia di accesso al risarcimento ma la franchigia fissa di 10 punti percentuali e la maggiorazione per danno di qualità è quella convenzionale prevista nella tabella qualità “502”. Tale opzione gode di un contributo pubblico limitato pari al 50% della spesa ammessa. Nel caso, in cui, l’agricoltore abbia optato per la garanzia gelo-brina - grandine - vento - eccesso di pioggia prestata con l’applicazione della soglia di accesso al risarcimento, il contributo può arrivare fino all’80% e la maggiorazione è quella prevista da apposita tabella di qualità in seguito descritta. Limiti di Risarcimento In nessun caso, la Società, pagherà per uno o più eventi garantiti importo superiore a: • Grandine e vento - 90% del risultato della produzione per prodotto partita assicurata. • Grandine, vento, gelo brina - Grandine, vento, eccesso di pioggia - Grandine, vento, gelo brina, eccesso 10 di pioggia - 80% del risultato della produzione per prodotto partita assicurata. Norme per la quantificazione del danno La quantificazione del danno deve essere eseguita per singola partita in base ai prezzi unitari fissati nella Polizza Convenzione per i singoli prodotti (nel caso di produzioni con raccolta in più stacchi, es. “Gala”, la parte di prodotto raccolto viene comunque considerato per il calcolo della soglia mentre per la quantificazione del danno la partita verrà suddivisa in due sotto partite ed ad ognuna verrà applicata la specifica percentuale di danno e la relativa franchigia) con le seguenti norme: 1. le centesime parti di quantità di prodotto in garanzia distrutte da grandine e dal vento devono essere applicate al valore corrispondente alla quantità del prodotto ottenibile in ogni partita, oppure alla somma assicurata ove questa sia inferiore a detto valore; 2. qualora il danno accertato sia superiore alla soglia prevista, dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai - Danni verificatosi prima della decorrenza della garanzia - e quelle relative alla franchigia; 3. in caso di danni successivi le centesime parti di danno devono essere sempre riferite al valore inizialmente assicurato, fermo quanto previsto al punto 1. “TABELLA C“ - QUALITÀ FRUTTA Classe di danno Descrizione % danno di qualità A I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I^). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: • 2 cm. di lunghezza per i difetti di forma allungata; • 0,20 cm2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell’epicarpo (buccia); • rugginosità lieve; • 1 cm2 di superficie totale per gli altri difetti. 0 B I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). La polpa (mesocarpo) non deve presentare difetti di rilievo da eventi atmosferici coperti da garanzia. Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 4 cm. di lunghezza per i difetti di forma allungata; • 0,75 cm2 di superficie totale per le ammaccature lievi, che possono essere decolorate o con sola necrosi dell’epicarpo (buccia); • 0,25 cm2 di superficie totale per le ammaccature con necrosi dell’epicarpo (buccia) e del mesocarpo (polpa); • rugginosità media; cinghiatura lieve e media; • 2,5 cm2 di superficie totale per gli altri. 50 C I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale. 85 D I frutti di questa classe di danno devono essere caduti, persi e/o distrutti (cioè tale da ritenere azzerato il valore intrinseco) o da considerarsi tali presentando gravi fenomeni di marcescenza conseguenti agli eventi atmosferici assicurati. 100 Per i prodotti albicocche, ciliegie, fichi, susine i parametri della tabella di cui sopra devono essere dimezzati. NB: si definisce ammaccatura, qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalla percossa della grandine o di altri eventi coperti dalla garanzia. Per le varietà brevettate, se contraddistinte da apposito codice specie nel certificato assicurativo, indicate nel sottostante elenco: • CRIPPS PINK e ROSY GLOW: Pink Lady; • MODÍ: Civ G 198; relativamente alle quali le norme di commercializzazione non prevedono la classe II^ la declaratoria prevista alla classifica B) di cui sopra deve considerarsi inclusa nella successiva classifica C). 11 PRODOTTO UVA DA VINO La garanzia ha effetto dalla schiusa delle gemme e riguarda il prodotto destinato alla vinificazione riferendosi alla perdita di quantità e a quella di qualità. La valutazione, di quest’ultima, dopo aver accertato il dan- no per perdita di quantità, è convenzionalmente effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabelle a seguito della scelta dichiarata nel “certificato di assicurazione” in riferimento alla garanzia prestata ed all’applicazione o meno della soglia di accesso al risarcimento. Tab. 1 - Maggiorazione di “danno di qualità” garanzia pluririschio “grandine e vento” (abbinata alla soluzione franchigia fissa 10 punti percentuali) = 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 4,05 8,4 10,5 13,5 15 18 18 15 7,5 1 0,45 4,55 8,66 10,88 13,73 15,44 18,14 17,84 14,25 6,75 2 0,89 5,01 8,9 11,22 13,92 15,84 18,24 17,64 13,5 6 3 1,31 5,48 9,12 11,57 14,12 16,22 18,32 17,42 12,75 5,25 4 1,73 5,94 9,35 11,88 14,28 16,56 18,36 17,16 12 4,5 5 2,15 6,38 9,57 12,2 14,45 16,88 18,38 16,88 11,25 3,75 6 2,54 6,81 9,77 12,48 14,58 17,16 18,36 16,56 10,5 3 7 2,93 7,22 9,96 12,77 14,72 17,42 18,32 16,22 9,75 2,25 8 3,32 7,62 10,16 13,02 14,82 17,64 18,24 15,84 9 1,5 9 3,69 8,03 10,34 13,28 14,93 17,84 18,14 15,44 8,25 0,75 Tab. 2 - Maggiorazione di “danno di qualità” garanzia pluririschio “gelo-brina, grandine, vento, eccesso di pioggia” (abbinata alla soluzione con soglia di accesso al risarcimento e franchigia a scalare) Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità dovuto alle avversità oggetto di garanzia, verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue in relazione a: • la valutazione dell’effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione assicurata, anche in relazione alle eventuali penalizzazioni applicate dalla Cantina Sociale al socio assicurato • l’analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati • l’analisi dei dati di vendemmia e della perdita di peso, anche in riferimento ai dati medi di zona subita dal socio assicurato • l’analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie I coefficienti da applicare al prodotto residuo non potranno comunque superare le seguenti percentuali: Classificazione Coefficiente % danno di qualità Metà ed oltre di acini danneggiati 50 Meno della metà di acini danneggiati Percentuale di deprezzamento non superiore all’aliquota di acini danneggiati Collegialmente si è condiviso di applicare convenzionalmente i coefficienti della sopra esposta tabella in riferimento alle percentuali di danno relativi alla “perdita di peso” in caso di danni da grandine classici. Nell’eventualità di particolari danni causati da eccesso di acqua si è stabilito di operare una valutazione collegiale fra tutti gli Ispettori. 12 Integrazione per “danno di qualità” Tale garanzia decorre dall’invaiatura o comunque non prima delle seguenti date fisse, dalle ore 12.00 del: • 25 giugno per le uve Chardonnay e per il gruppo dei Pinot; • 01 luglio per tutte le altre varietà. Nel caso in cui la garanzia prestata sia gelo - brina, grandine, vento , eccesso di pioggia qualora il prodotto venga danneggiato da/anche da grandinate e/o eccesso di pioggia che abbiano a verificarsi dopo le seguenti date: • 01 agosto per le uve Chardonnay e per il gruppo dei Pinot; • 10 agosto per tutte le altre varietà; il coefficiente per il danno di qualità verrà aumentato del 30%. Evento eccesso di pioggia in prossimità della vendemmia (esclusivamente per le garanzie pluririschio “gelo-brina, grandine, vento, eccesso di pioggia” e “grandine, vento, eccesso di pioggia” con soglia di accesso al risarcimento) Per quanto riguarda l’evento eccesso di pioggia danno qualità, sono compresi in garanzia esclusivamente i danni dovuti all’insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino come stabilita dalla cantina sociale di riferimento della zona; le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalle cantine sociali della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati. TABELLE CONVENZIONALI DI DEGRADO PRODOTTI ARBUSTIVI, ERBACEI E VIVAI Prodotti Orticoli - zucchine, cetrioli, fagioli, piselli, pomodori e zucche La garanzia ha inizio dall’emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto; nel contratto deve essere indicata la data della semina o del trapianto. Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato nelle Norme che regolano l’assicurazione in generale, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta e comunque non oltre il 15 novembre. Per il prodotto melanzane e per le piante di cavolfiori, cavolo verza, cavolo cappuccio, insalata, radicchio, porro, bietola da coste e da foglie il danno deve essere comunicato telegraficamente od a mezzo telefax alla Direzione della Società - Ramo Grandine - entro le 24 ore successive.Ai fini della valutazione del danno gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti. Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: Declaratoria a) illesi, segni di percosse leggere b) lesione/i di lieve estensione c) lesione/i di media estensione, deformazioni medie e gravi, lesioni non cicatrizzate d) frutti persi, distrutti % degrado 0 50 90 100 Particolari condizioni nel caso il prodotto sia colpito da eventi precoci Nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata in polizza, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme. Nel caso di danni precoci da grandine e da vento che si siano verificati prima dell’entrata in produzione delle piantine e che abbiano causato la morte di oltre il 25% delle piantine per partita assicurata, la Società risarcirà un danno convenzionalmente stabilito fino ad un massimo del 35% della somma assicurata, a ristoro dei danni subiti dall’Assicurato e dalla necessità di trapianto e/o di risemina della coltura. Il danno verrà calcolato considerando convenzionalmente un valore delle piantine perse pari ad euro 0,4 cadauna. Nel caso in cui le piantine perse rappresentino oltre il 60% di quelle complessive messe a dimora e relative alla partita interessata, è data facoltà all’agricoltore di riseminare l’intera superficie assicurata. La società risarcirà al valore convenzionalmente stabilito (0,3 euro cadauna) tutte le piantine presenti (massimo 15.000 ad ettaro ed al 35% della somma assicurata). Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l’applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l’indennizzo riconosciuto per danni precoci. In caso di mancata risemina o di sostituzione con altra coltura, la garanzia si intende cessata ed il contratto rescisso. FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO La garanzia ha inizio dall’emissione degli steli fiorali e, fermo quanto previsto nelle Norme che regolano l’assicurazione in generale, termina alle ore 12 del 30 ottobre. Per ogni partita deve essere indicata nel contratto la fioritura della specie (unifera o rifiorente) e lo stato dell’apparato radicale al momento del trapianto (a radice nuda o con zolla). Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: Declaratoria a) illesi, segni di percosse leggere b) lesione/i di lieve estensione c) lesione/i di media estensione, deformazione lieve, deformazioni medie e gravi, lesioni non cicatrizzate d) frutti persi, distrutti % degrado 0 50 85 100 ORTICOLE E FRUTTI MINORI - DANNO QUALITÁ. La garanzia riguarda i prodotti frutti minori, fragole ed orticoli e si riferisce alla perdita di quantità ed a quella di qualità, la cui valutazione, dopo aver accertato il danno base, è effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella semprechè sia riscontrabile un danno all’apparato fogliare determinato dalla grandine: TABELLA MAGGIORAZIONE QUALITÀ “cod. 502” Maggiorazione di danno Percentuale perdita di quantità 0 10 20 30 40 50 60 70 80/100 Coeff.di danno di qualità sul prodotto residuo 0 4,50 10,50 15,00 22,50 30,00 45,00 60.00 75,00 Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione Vivai (condizioni valide solo in Provincia di Trento) Il diritto all’indennizzo si attiva esclusivamente quando le 13 avversità, oggetto di garanzia, abbiano distrutto più del 30% del risultato della produzione assicurata, al netto di eventuali detrazioni di prodotto, per prodotto nel medesimo Comune. Nel caso di danni da eventi atmosferici in corso di raccolta viene considerata l’intera produzione assicurata per il calcolo della soglia di accesso al risarcimento. Ad integrazione delle Norme che regolano l’Assicurazione, non si applicherà la detrazione relativa al prodotto raccolto ma si procederà alla suddivisione della partita in due sottopartite distinte con l’attribuzione, per ciascuna, del relativo danno specifico, in modo tale da considerare l’intera produzione assicurata come valore sul quale si liquida il danno. Superato detto livello minimo di danno pari al 30% della produzione per Comune, sarà applicata per partita assicurata la franchigia come segue: Danno 31 32 33 e oltre Franchigia 26 23 20 In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti importo superiore al 70% del valore assicurato alle singole partite. PRODOTTO VIVAI DI VITE La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche), secondo le norme vigenti. Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione dell’innesto ben formato ed un germoglio vitale. Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale. La garanzia ha inizio dall’attecchimento dell’innesto talea o della talea franca; termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 30 novembre. Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: Declaratoria A) Illesi; lesioni interessanti la corteccia della porzione di tralcio a tre gemme fertili B) Lesioni interessanti il cambio, localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili C) Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo e svettamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità stabilita nella porzione di tralcio a tre gemme fertili . D) Lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili ed interessanti i tessuti del cilindro centrale E) Sono considerati perduti gli innesti talea (barbatelle innestate) che presentino i seguenti danni: • lesioni sull’innesto compromettenti la saldatura dei bionti; • asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione; • lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale F) Sono considerate perdute le talee franche (barbatelle franche) che presentino i seguenti danni: • asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione; • lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale % degrado 0 35 45 70 100 100 L’effetto del danno grandine che abbia comportato: • rimarginazione dei tessuti è definito lesione; • mancata rimarginazione dei tessuti è definito lacerazione. Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio “principale”, qualora esso sia colpito da grandine, ma la barbatella presenti altro germoglio “similare” in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale. PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO La garanzia riguarda le piante da frutto e di olivo presenti in vivaio immuni da ogni malattia tara o difetto, con esclusione di quelle provenienti da portainnesto di 3 anni ed oltre. La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina alle ore 12.00 del 30 novembre ed è prestata con l’applicazione - in caso di sinistro - del limite di indennizzo pari al 70% del valore assicurato di ciascuna partita. Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: 14 Declaratoria A) Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti l’epidermide B) Astoni con alcune lesioni che incidono l’epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono rimarginate C) Astoni con numerose lesioni che incidono l’epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono completamente rimarginate. Astoni con alcune lesioni che interessano superficialmente i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate. Qualche lacerazione che interessa i rami anticipati D) Astoni con numerose lesioni che interessano superficialmente i tessuti legnosi e che non sono rimarginate; astoni con lesioni profonde interessanti i tessuti legnosi rimarginate e con più lacerazioni che interessano i rami anticipati, astoni svettati. E) Astoni con qualche lacerazione profonda dei tessuti legnosi; astoni con svettamento apicale che ne compromette il normale sviluppo. F) Astoni con più lacerazioni profonde dei tessuti legnosi; astoni stroncati % degrado 0 N.B.: Le lesioni devono interessare esclusivamente l’asse centrale dell’astone, mentre per le lacerazioni vengono considerate anche quando interessano i rami anticipati 25 40 60 80 100 Trento, viaVannetti 1 www. cooperfidi.it tel. 0461.260417 Apertura al pubblico lunedì / venerdì 8.30 - 12.30 e 14.30 - 17.00 Gradito l’appuntamento. Analisi di danno “Prodotto Frutta” (Mele) L’analisi si compone di due momenti successivi: • analisi di base (esame di alcuni grappoli); • analisi campione (esame di alcuni campioni o saggi). Il Perito, in accordo con l’Assicurato, individua una o più piante considerate rappresentative del danno medio riferito alla partita assicurata oggetto di analisi. Nel caso in cui il numero dei frutti presenti in pianta non sia troppo elevato per effettuare l’analisi si procede allo stacco di tutti i frutti; altrimenti se ne staccano una parte rappresentativa dell’insieme (strisciata). Si procede ad analizzare ogni frutto in base alla superficie complessiva interessata da difetti di sviluppo, forma e colorazione determinati dalle avversità atmosferiche in garanzia, classificandolo secondo i coefficienti previsti nella tabella di degrado, 0 - 50 - 85 - 100, (vedi esempi fotografici). Terminata la classificazione si procede alla determinazione della media ponderata di danno relativo al campione oggetto di analisi: 0 50 85 100 Xnumero dei frutti classificati allo “0” Xnumero dei frutti classificati al “50” Xnumero dei frutti classificati al “85” Xnumero dei frutti classificati al “100” =X =Y =Z =T Il danno medio ponderato viene determinato dal rapporto fra la somma dei prodotti (n. frutti presenti in ogni classifica di degrado moltiplicato il relativo coefficiente di danno) ed il numero dei frutti componente il campione analizzato cioè: (X + Y + Z + T ): Numero frutti componenti il campione = d % (danno espresso in percentuale) I criteri che stanno alla base della classificazione altro non sono che la sintesi delle norme di commercializzazione U.E. per la classificazione del prodotto con eventuali difetti (I°, II°, industria), di conseguenza otteniamo una perfetta approssimazione fra il danno stimato dai periti ed il danno reale commerciale subito dall’Azienda Agricola. Analisi di danno prodotto “Uva da Vino” Nell’analisi campione va tenuto presente che i saggi devono essere opportunamente distribuiti nell’appezzamento in esame ed il loro numero varierà in base alla superficie dell’appezzamento, alla sua configurazione e giacitura, al sistema di allevamento ed alla difformità dei danni della grandine. A tal fine il Perito, in accordo con l’Assicurato, individua le viti sulle quali effettuare l’analisi. Il danno in “perdita di peso” è determinato da: • eventuali grappoli asportati, • parti di grappolo (racemoli, racimoli) asportati, • acini totalmente perduti, • acini parzialmente perduti, • lesioni al peduncolo ed al rachide, • lesioni ai tralci. 16 L’analisi di base consiste nella suddivisione, nelle diverse categorie, degli acini del grappolo preso in esame secondo i coefficienti di danno ad ognuno di essi attribuito. Alla percentuale di perdita ottenuta deve essere aggiunto l’eventuale danno da attribuirsi alle percosse riscontrate sul peduncolo, danno che ovviamente sarà calcolato sul residuo. L’analisi di base va eseguita per ogni perizia, su almeno 5 o 6 grappoli: orienta il Perito e ne verifica il criterio di stima nel corso dei rilievi. L’analisi campione (seconda fase) è costituita dai dati che scaturiscono dai diversi saggi. Ognuno di essi comprende una serie di grappoli ai quali viene attribuito un coefficiente di danno, mediante comparazione con quelli precedentemente presi in esame nell’analisi di base (prima fase). Ogni campione deve essere costituito da uno o più ceppi di vite in modo da comprendere un numero congruo di grappoli. Dalla media ponderata dell’analisi del campione scaturisce la percentuale di danno in “perdita di peso”. Qualora la grandine si sia manifestata dopo le date indicate a pag. 12 scatta la maggiorazione per “danno di qualità” indicata alla Tab. 1 (pag. 12), per le polizze contratte a franchigia 10 punti percentuali fissa. A Tab. 2 sempre di pag.12 viene riportato il metodo di determinazione della percentuale di integrazione per “danno di qualità” per le garanzie che prevedono soglia di accesso all’indennizzo 30% e franchigia a scalare. L’applicazione tradizionale viene operata per i danni da grandine, salvo situazioni particolari che verranno valutate. Mentre nei casi di danni da eccesso di acqua calcolando la percentuale degli acini interessati da fenomeni di marcescenza e determinando la percentuale corrispondente come coefficiente riportato nella tabella. Tale percentuale di qualità rappresenta la percentuale massima che in considerazione della situazione presente nel vigneto il perito può applicare. Nel caso in cui il prodotto, tenuto coperto con la garanzia gelo brina, grandine, vento ed eccesso di pioggia con soglia di accesso al risarcimento venga danneggiato da/o anche da eventi grandinigeni e/o eccesso di pioggia che abbiano a verificarsi dopo i termini indicati sempre a pag. 12 il coefficiente per il danno di qualità verrà aumentato del 30%. Prodotto Mele Classificazione del danno con esempio fotografico. Classificazione CLASSIFICA DANNO 0 (zero) Superficie complessiva del frutto interessata da lieve difetto di sviluppo, forma e colorazione inferiore a 0,20 cm2 per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi all’epicarpo. CLASSIFICAZIONE COMMERCIALE: I° sup. <0,20 cm2 diametro max. 3,5 mm 17 CLASSIFICA DI DANNO 50% Superficie complessiva del frutto interessata da difetti di sviluppo, forma e colorazione: •compresa fra 0,20 e 0,75 cm2 per le ammaccature che possono essere decolorate senza necrosi all’epicarpo (buccia); •inferiore a 0,25 cm2 di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi all’epicarpo (buccia); Per necrosi si intende la presenza sulla buccia di cellule necrotizzate, ossia morte; CLASSIFICAZIONE COMMERCIALE: II° da 0,20 a 0,75 cm2 4.0 mm 2.6 mm 2.1 mm <0,25 cm2 dimensioni 5.1 x 4.0 mm 18 CLASSIFICA DI DANNO 85% Superiore a quanto indicato per la classifica di danno 50% CLASSIFICAZIONE COMMERCIALE: INDUSTRIA somma >0,75 cm2 somma >0,25 cm2 19 CLASSIFICA DI DANNO 100% Frutto perso, tale da ritenere azzerato il suo valore intrinseco, caduto, distrutto o con fenomeni di grave marcescenza. 20 POLIZZA SPERIMENTALE MULTIRISCHIO SULLE RESE “PRODOTTO UVA DA VINO” Garanzie prestate La Società indennizza il mancato o diminuito risultato della produzione del prodotto garantito e il danno da qualità, se previsto nelle condizioni Speciali, a causa delle seguenti avversità atmosferiche: Grandine, Gelo e Brina, Vento forte, Siccità, Eccesso di pioggia, Colpo di sole, Sbalzo termico, Alluvione, Eccesso di neve, Venti sciroccali, qualora detti eventi siano previsti dal Piano Assicurativo Agricolo Nazionale di cui al Decreto Lgsl. 102/04 e successive modifiche. La garanzia è operante quando gli eventi garantiti siano riscontrabili su una pluralità di enti o colture limitrofi o posti nelle vicinanze nel raggio di tre chilometri. La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto relativo ad un solo ciclo produttivo. Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno La quantificazione del danno deve essere eseguita per l’intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai prezzi unitari fissati nella Polizza-Convenzione e in considerazione dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, rilevati per singolo appezzamento assicurato, da riportarsi nel bollettino di liquidazione, con le seguenti norme: a)il valore risultato della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato; b)al valore risultato della produzione risarcibile vengono applicate: • le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza fra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile stimata in sede di perizia in campo sul prodotto prossimo alla raccolta o attraverso idonee documentazioni come quelle rilasciate dalle Cantine di conferimento (bolle di consegna, ecc.) e/o alle dichiarazioni rilasciate annualmente alla C.C.I.A.A. relativamente alla produzione dell’anno; • le centesime parti del danno di qualità relativi agli eventi assicurati grandine e vento forte e sciroccale ed eccesso di pioggia, determinate come da tabelle previste nella Tabella di maggiorazione; • la somma delle percentuali di cui ai punti precedenti determina il danno complessivo al quale vanno detratti, i danni dovuti agli eventi assicurati verificatosi prima della decorrenza della garanzia e quelle relative alla franchigia. Tabella di maggiorazione Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità dovuto alle avversità oggetto di garanzia, verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue in relazione a: • la valutazione dell’effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione assicurata, anche in relazione alle eventuali penalizzazioni applicate dalla Cantina Sociale al socio assicurato • l’analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati • l’analisi dei dati di vendemmia e della perdita di peso, anche in riferimento ai dati medi di zona subita dal socio assicurato • l’analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie I coefficienti da applicare al prodotto residuo non potranno comunque superare le seguenti percentuali: Classificazione Coefficiente % danno di qualità Metà ed oltre di acini danneggiati 50 Meno della metà di acini danneggiati Percentuale di deprezzamento non superiore all’aliquota di acini danneggiati con un massimo del 50% Tale garanzia decorre dall’invaiatura o comunque non prima delle seguenti date fisse, alle ore 12.00 del: 01 luglio Eccesso di pioggia in prossimità della raccolta Per quanto riguarda l’evento eccesso di pioggia danno qualità, sono compresi in garanzia esclusivamente i danni dovuti all’insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino come stabilita dalla cantina sociale di riferimento della zona; le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinifica in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalle cantine sociali della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati. Soglia e Franchigia Sono ammessi a risarcimento i danni che superano la soglia pari al 30% di danno per prodotto coltivato, al netto di eventuali detrazioni di prodotto, nel medesimo Comune. Superato detto livello minimo di danno pari al 30% della produzione per Comune, sarà applicata per partita assicurata la franchigia come indicato a pagina 22: 21 Danno 31% 32% 33% 34% 35% 36% 37% 38% 39% 40% 41% e superiori Franchigia 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 Limite di indennizzo Fermo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di assicurazione, in nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti, importo superiore all’80% del risultato della produzione per prodotto insistente nello stesso comune amministrativo, al netto della franchigia per “Polizza Gold” a franchigia a scalare. La valutazione della risarcibilità dei danni particolari derivanti da manifestazioni calamitose di dubbia definizione dovrà essere concertata fra Contraente e Responsabili peritali indicati dalle Società di Assicurazione. Ai sopralluoghi di verifica d’area nei quali verranno analizzati i dati meteorologici ufficiali, lo stadio fenologico del prodotto al momento del sinistro e la presenza di altre produzioni della stessa specie danneggiate dovrà essere invitato, in forma scritta, anche il Contraente. SCHEMA DETERMINAZIONE DEL DANNO Quantitativo risarcibile Quantità assicurata per varietà Estratto Conferimenti sottoscritto dalla Cantina di riferimento o dichiarazione di produzione depositata presso C.C.I.A.A. di Trento o perizia di stima in campo. MENO Anterischi ed altre cause escluse dalla Garanzia PERDITA DI QUANTITà PERCENTUALE MAGGIORAZIONE DI QUALITÀ Applicata su perdita di quantità stimata nei vigneti CON VALUTAZIONE AVENDO A RIGUARDO Valutazioni dell’Area Omogenea Analisi delle penalizzazioni applicate per varietà, ai conferimenti Aziendali; Analisi situazione Aziendale; Analisi dati di vendemmia; Analisi della perdita di peso rispetto alla media dell’area; Analisi perdita di peso da grandine % DI DANNO totale POLIZZA SPERIMENTALE MULTIRISCHIO SULLE RESE “PRODOTTO FRUTTA” (escluse ciliegie) Garanzie prestate la Società indennizza il mancato o diminuito risultato della produzione del prodotto garantito e il danno da qualità, se previsto nelle condizioni Speciali, a causa delle seguenti avversità atmosferiche: Grandine, Gelo e Brina, Vento forte, Siccità, Eccesso di pioggia, Colpo di sole, Sbalzo termico, Alluvione, Eccesso di neve, Venti sciroccali, qualora detti eventi siano previsti dal Piano Assicurativo Agricolo Nazionale di cui al Decreto Lgsl. 102/04 e successive modifiche. La garanzia è operante quando gli eventi garantiti siano riscontrabili su una pluralità di enti o colture limitrofi o posti nelle vicinanze nel raggio di tre chilometri. L’assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione. Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente: • impianti antibrina; • impianti antigrandine (reti). Sono compresi in garanzia anche: • i danni provocati da eventi verificatisi nel periodo della fioritura fino alla data del 15 maggio; • i danni provocati nei 10 giorni antecedenti l’inizio della raccolta così come stabilito dalle Cooperative di riferimento, anche a rete chiusa; • i danni provocati al prodotto assicurato dall’impianto stesso e dalle avversità atmosferiche a seguito di compromissione dello stesso dovuta dalle avversità previste in garanzia. Soglia e Franchigia Sono ammessi a risarcimento i danni che superano la soglia pari al 30% di danno per prodotto coltivato nel medesimo Comune, con detrazione comunque, dell’aliquota di franchigia sempre per prodotto (nel caso di produzioni con raccolta in più stacchi, es. “Gala”, la parte di prodotto raccolto viene comunque considerato per il calcolo della soglia mentre per la quantificazione del danno la partita verrà suddivisa in due sotto partite ed ad ognuna verrà applicata la specifica percentuale di danno e la relativa franchigia) coltivato nel medesimo comune, come di seguito indicato: Danno 31% 32% 33% 34% 35% 36% 37% 38% 39% 40% 41% e superiori Franchigia 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 Limite di indennizzo - Fermo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di assicurazione, in nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti, importo superiore all’80% del risultato della produzione per prodotto insistente nello stesso comune amministrativo, al netto della franchigia per “Polizza Gold” a franchigia a scalare. Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno La quantificazione del danno deve essere eseguita per l’intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai prezzi unitari dichiarati nel certificato di assicurazione e in considerazione dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, rilevati per singolo appezzamento come segue: a)il risultato della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati; b)al valore risultato della produzione risarcibile vengono applicate: • Le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile. • Le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l’applicazione sul prodotto residuo, della tabella sotto riportata. • Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati verificatisi prima della decorrenza della garanzia - e quelle relative alla franchigia. Danno di qualità - Tabella Il danno complessivo viene convenzionalmente valutato secondo le classificazioni sotto riportate e relativi coefficienti, - vista anche la norma di commercializzazione definita con Regolamento dalla Commissione della Comunità Europea. 23 Classe di danno Descrizione % danno di qualità A I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: 2 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm. per albicocche, pesche, nettarine e susine); • 1,0 cm2. di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cm2 per pesche e nettarine e 0,25 cm2 per albicocche e susine); • 0,20 cm2. di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell’epicarpo (buccia); • rugginosità lieve; • 0,05 cm2. di superficie totale per le ammaccature con necrosi all’epicarpo per drupacee. 0 B I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 4 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm. per albicocche, pesche,nettarine e susine); • 2,5 cm2 di superficie totale per gli altri difetti (1 cm2 per albicocche e susine; 1,5 cm2 per pesche e nettarine ); • 0,75 cm2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell’epicarpo (0,6 cm2 quadrati per actinidia, pere, pesche e nettarine e 0,4 cm2 per albicocche e susine); • rugginosità media; cinghiatura lieve e media; • 0,25 cm2 di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell’epicarpo (buccia). 50 C I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale. 85 D I frutti caduti, persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. N.B.: 1)Per le drupacee nella classe di danno b) 50% si intendono anche “qualche lieve incisione all’epicarpo” 2)I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurato, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. 24 SISTEMA GESTIONE QUALITÀ RICHIESTE DI CHIARIMENTO, VALUTAZIONI E SUGGERIMENTI FORNITI DAI SOCI NELLE ASSEMBLEE PARZIALI DEL MESE DI MARZO 2010 E TRAMITE QUESTIONARIO CONOSCITIVO: 1) I Soci risultano penalizzati dalla soglia di danno 30 per aggregato azienda-prodotto-comune, poiché le aziende costituite da vari appezzamenti, a volte distanti fra di loro, si vedranno ridurre significativamente la possibilità di risarcimenti rispetto al passato. Valutare l’opportunità di stipulare coperture assicurative a franchigia fissa 10%, oppure abbinare alle Polizze con soglia la Polizza integrativa non agevolata per la copertura dei danni sotto soglia. 2) Per le aziende che hanno impianti di mele sia coperti che non coperti da reti antigrandine, come si calcola la soglia di danno media aziendale? Le mele sono considerate un unico prodotto sia in caso di copertura con reti che di non copertura? 3) Adempimenti per l’ottenimento del cofinanziamento europeo. 4) Tempi di incasso del contributo comunitario e di pagamento a Co.Di.Pr.A. dei contributi associativi. 5) Modalità di stipula dei certificati assicurativi con il sistema della “raccolta diretta”. 6) Contribuzione per la costituzione del Fondo Mutualistico e calcolo dei relativi risarcimenti a carico dello stesso. 7) Necessità di uniformare le stime dei danni eseguite dai periti delle varie Compagnie. 8) Se il fondo mutualistico consortile proposto non venisse utilizzato per intero, la parte che residua può essere portata a riserva per l’anno successivo? 9) La clausola malus applicata alla Polizza bovini da latte è penalizzante per gli assicurati, i risarcimenti ben difficilmente superano i contributi associativi pagati. 10)Quali sono i dati riportati nel Fascicolo Aziendale, considerati essenziali ai fini assicurativi? 11) Il danno medio aziendale dovrà essere calcolato come sommatoria dei punteggi periziati o sarà preso in considerazione per il calcolo il valore assicurato dei vari appezzamenti? 12)Ci sono possibilità che in futuro non debba essere più applicata la soglia aziendale? Considerazioni riguardo i suggerimenti di cui sopra ed eventuali Azioni di miglioramento decise: 1) L’adeguamento dei contratti alla normativa Comunitaria è stato affrontato mantenendo la franchigia a scalare applicata per singolo appezzamento, agendo sulle tabelle di valutazione del danno, e costituendo un fondo mutualistico. Le tabelle per il prodotto frutta, prendono a riferimento la normativa Comunitaria che regolamenta i parametri di commercializzazione del prodotto nell’ambito CEE ed in base alla quale ogni Cooperativa seleziona il prodotto in frutta di prima, di seconda od a destinazione industriale. Nella tabella di liquidazione danno frutta C abbiamo apportato già nel 2009 un miglioramento, aumentando la percentuale di degrado prevista per la classifica di danno seconda, che passa dal 40% al 50%, questo anche in considerazione delle penalizzazioni commerciali medie degli ultimi 5 anni dei prodotti non di 1° classe risultanti dai dati delle O.P. trentine. La costituzione del fondo mutualistico, alimentato esclusivamente con i contributi degli associati, è finalizzato a risarcire i danni degli assicurati con polizze in cui è prevista la soglia di accesso al risarcimento pari al 30% aziendale, e nel caso la stessa non sia superata e di conseguenza il Socio non maturi il diritto all’indennizzo assicurativo, pur avendo subito dei danni a singole partite assicurate superiori alla franchigia del 30% per singola partita. Negli opuscoli informativi n. 4/2007, 1/2008 e 2/2010 sono state dettagliatamente spiegate ed approfondite le considerazioni sul perché il C.d.A. di Co.Di.Pr.A. ha optato di applicare ai contratti assicurativi operanti nella Provincia di Trento la soglia di accesso al risarcimento 30%, cambiando contestualmente la tabella di liquidazione del danno. 2) Le mele coltivate sotto impianto di rete antigrandine non sono computate nel calcolo della soglia di danno aziendale, ma saranno prese in considerazione separatamente. 3) L’agricoltore che intende assicurarsi deve attivare la “domanda di aiuto” entro il 17 maggio, barrando l’apposita casella nell’ambito della Domanda Unica P.A.C. da effettuarsi presso i Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.). La sottoscrizione di eventuali certificati di assicurazione può avvenire sia prima che dopo l’attivazione della richiesta di aiuto (comunque entro il 30 maggio). Di tutte le altre disposizioni per l’ottenimento del contributo si farà carico Co.Di.Pr.A.. Condizione indispensabile per l’ottenimento del contributo è che i dati delle produzioni e delle superfici oggetto di copertura assicurativa trovino corrispondenza con quanto risultante dal Fascicolo Aziendale aggiornato. 4) Prodotto uva da vino: l’importo dell’aiuto, viene erogato direttamente all’agricoltore entro il 15 ottobre dell’anno della domanda. L’agricoltore entro il 30.10.2010 restituirà a Co.Di.Pr.A. l’intera somma del contributo incassato direttamente dall’Organismo pagatore, oltre alla quota associativa consortile. Altri prodotti agricoli: l’importo dell’aiuto viene erogato direttamente all’agricoltore entro il 30 giugno dell’anno successivo alla domanda. L’agricoltore entro il 30.10.2010 sarà tenuto al pagamento della quota associativa consortile ed alla immediata restituzione del contributo relativo alla quota di cofinanziamento europeo che sarà liquidato direttamente al Socio, entro il 31 gennaio 2011. La P.A.T. interviene ad integrazione degli interventi di cui sopra aumentando l’entità del contributo complessivo alle percentuali massime sulla spesa assicurativa. Le risorse contributive statali e provinciali verranno incassate direttamente da Co.Di.Pr.A., mentre il contributo P.A.C. verrà incassato direttamente dall’agricoltore. 5) Con il sistema della raccolta diretta i Consorzi di Difesa sono parte attiva sia nello sviluppo delle polizze sia nell’interazione con i Soci. Questo a partire dal 2010 assume un’importanza ancora maggiore in quanto il nuovo sistema contributivo prevede obbligatoriamente una 25 reale corrispondenza fra i dati del Fascicolo Aziendale e quelli dei certificati assicurativi, pena la perdita del contributo. Tale forma di gestione delle adesioni assicurative determina delle opportunità in favore dei Soci che, volontariamente, vi aderiscono. Infatti l’Assemblea dei Soci di Co.Di.Pr.A. ha deliberato quote differenziate di caricamento dei contributi associativi, in corretta applicazione degli effettivi costi e benefici che la raccolta diretta determina. Questo comporta un costo a carico dei Soci, ridotto mediamente del 15% rispetto alla quota Socio normale (al netto del caricamento per la costituzione del Fondo di Mutualità). Tale riduzione è estesa anche alle adesioni stipulate con la Società Itas Assicurazioni, la quale ha aderito al predetto sistema di gestione. 6) Il costo a carico degli associati è fissato all’8% della tariffa complessiva, con il minimo dello 0,60% sul valore assicurato. Il Fondo, con applicazione della franchigia minima del 15% e fino all’esaurimento della sua dotazione finanziaria, concorrerà pertanto alla liquidazione degli eventuali sinistri relativi ad appezzamenti con danno stimato sopra il 30% e che non saranno pagati dalle Compagnie di Assicurazione perché risultanti sotto la soglia Azienda - prodotto - comune. 7) Co.Di.Pr.A. convoca ed organizza riunioni collegiali nelle zone colpite da eventi dannosi, prima dell’inizio delle operazioni peritali. Alle riunioni sono invitati a partecipare i Responsabili dei corpi peritali delle Compagnie e tutti i Soci della zona interessata. In tali riunioni, vengono spiegati ed analizzati congiuntamente i criteri di valutazione del danno, effettuando anche delle analisi pratiche in campagna. Il Consorzio inoltre mette gratuitamente a disposizione dei Soci due tecnici, oltre eventualmente allo stesso Direttore, che possono essere chiamati per interventi e verifiche tempestive qualora il Socio non sia soddisfatto della perizia eseguita dal tec- 26 nico della Compagnia. È da evidenziare anche il fatto che spesso il danno provocato dalla grandine può variare sensibilmente anche fra appezzamenti confinanti, a causa di differenti tipi di impianto frutticolo o viticolo (es. piante grandi o piccole, viti a pergola o guyot), direzione della grandine, esposizione del prodotto, parte terminale della precipitazione grandinigena. 8) Gli eventuali avanzi annuali relativi al Fondo mutualistico che non si fosse esaurito entro l’annata di competenza, saranno accantonati per l’anno successivo. 9) I dati aggregati relativi a tale copertura assicurativa, dimostrano che i risarcimenti erogati dalle Compagnie sono circa pari ai premi incassati, pertanto il risultato economico per le stesse è di una sostanziale parità. Il rapporto fra i risarcimenti incassati ed i premi pagati dai Soci assicurati, risulta decisamente favorevole agli stessi (rapporto Sinistri/Premi Soci di circa il 250%). Per ogni euro pagato mediamente i Soci ne incassano oltre due.Inoltre il malus non si applica nel caso in cui l’importo degli indennizzi complessivi dell’allevamento non sia superiore del 20% all’importo dei premi, compresi malus pagati. 10)Indicazione delle particelle fondiarie, della superficie catastale delle stesse e del prodotto coltivato. 11) Il danno medio aziendale per prodotto e Comune, sarà calcolato utilizzando i dati del risarcimento lordo aziendale, rapportato al valore assicurato di ogni singolo Comune amministrativo per azienda e prodotto. 12)La normativa comunitaria, escluso prodotto uva da vino, subordina l’ammissione a contributo alla presenza in polizza della soglia di accesso ai risarcimenti. Tale normativa si applicherà sicuramente fino a fine 2012. OBIETTIVI 2010: In un’ottica di miglioramento continuo, Co.Di.Pr.A. si prefigge di raggiungere nel corso del 2010 i seguenti obiettivi: OBIETTIVO Registrare Non Conformità AZIONE SOTTOATTIVITÀ Indicatori - Sensibilizzazione dei dipendenti a registrare - riunioni per spiegare importanNon Conformità za della registrazione di N.C. rilevate Avviare Azioni Correttive e Azioni Preventive quale impegno per il miglioramento continuo dei servizi erogati - individuare e registrare le Non Conformità a seguito delle quali si ritiene opportuno intraprendere Azioni Correttive e Azioni Preventive Uniformare le stime dei danni eseguite dai periti delle varie Compagnie - mantenere e se necessario incrementare la convocazione di riunioni collegiali nelle zone colpite da eventi dannosi - spiegare ai Soci i criteri liquidativi tramite opuscolo informativo Migliorare la formazione e l’addestramento del personale - Svolgere tutti gli interventi formativi programmati - verificare l’eventuale opportunità di svolgere riunioni interne per coordinamento ed addestramento 1) Rafforzare ulteriormente il ruolo di Co.Di.Pr.A. quale interlocutore principale con i Soci assicurati. 2) Rendere trasparente e regolare la riduzione di tariffa assicurativa di cui possono beneficiare i Soci, contrastando la politica di concessione di abbuoni provvigionali ai clienti di alcune Agenzie e Brokers. Sistema di gestione e stipula delle adesioni assicurative in “raccolta diretta” tramite la Società controllata di Co.Di.Pr.A. Agriduemila srl e tramite altre Società (Itas ed eventuali altre) che decideranno di aderire a tale sistema di gestione. - Riduzione dei caricamenti a carico dei Soci con costo ridotto a carico degli stessi del 15% medio rispetto alla quota Socio normale - Informazione tramite opuscolo e lettera riepilogativa situazione assicurativa e contributi Associativi - Limitare a non più del 15% di riduzione il livello di adesioni assicurative stipulate dai Soci rispetto al 2009, limitando al massimo gli effetti negativi derivanti dai nuovi adempimenti imposti dalla normativa comunitaria per l’ottenimento del contributo pubblico europeo e dall’ applicazione della soglia di danno 30% per aggregato prodotto / azienda / comune - informare i Soci riguardo i nuovi adempimenti previsti dal cofinanziamento europeo (attivazione domanda unica PAC, certificati assicurativi corrispondenti ai Fascicoli Aziendali, modalità e termini di incasso e successiva restituzione al Consorzio del contributo comunitario) - costituzione di un fondo mutualistico al fine di risarcire i danni degli assicurati con polizze in cui è prevista la soglia di accesso al risarcimento pari al 30% aziendale, e nel caso la stessa non sia superata e di conseguenza il socio non maturi il diritto dell’indennizzo assicurativo, pur avendo subito dei danni a singole partite assicurate superiori alla franchigia del 30% per singola partita - informare adeguatamente i Soci riguardo i vantaggi combinati derivanti dalla nuova tabella di liquidazione dei danni e dalla costituzione del fondo mutualistico consortile Espletare un efficace controllo dei dati catastali riportati nei certificati assicurativi, verificando la congruità dei dati con quelli ufficiali del Fascicolo Aziendale. Provvedere agli adempimenti di assistenza dell’associato nella stipula del certificato di assicurazione e nel controllo della documentazione necessaria per l’ottenimento del contributo pubblico - convocare riunione con Agenzie di assicurazione per sensibilizzare Agenti e produttori sulla necessità di una corretta compilazione dei certificati assicurativi; - mettere a disposizione delle Agenzie la banca dati del Consorzio; - ottenere la possibilità di accesso al sistema informatico Fascicoli Aziendali, al fine di poterli stampare, controllare ed allegare ai certificati assicurativi Monitoraggio soddisfazione dei Soci Invio annuale di un questionario conoscitivo con busta preaffrancata Migliorare la quantità e la qualità dell’informazione ai Soci - Migliorare ed incrementare l’informazione tramite sito internet - Convocazione annuale delle 11 assemblee parziali territoriali - Articoli redazionali sui periodici di categoria delle OO.PP. - mantenere nel sito il numeratore dei contatti - Incentivare la partecipazione dei Soci alle Assemblee tramite adeguata pubblicità delle stesse e consegna di un gadget ai partecipanti - > 1.000 contatti entro il 30 giugno - 11 assemblee - > 400 Soci partecipanti alle Assemblee Mantenere gli attuali livelli di valutazione dei Fornitori - scegliere Fornitori che soddisfino i requisiti richiesti - valutazione annuale dei requisiti dei Fornitori zero Fornitori in fascia C e ≥ il 90% in fascia A - ≥ 25% Soci molto soddisfatti - ≥ 80% Soci almeno soddisfatti 27 Confronto dati assuntivi da Modelli di Copertura suddivisi per garanzia prestata e prodotto - anni 2009 e 2010 Pluririschio grandine e vento Cod. Specie 700 ACTINIDIA B FS 793 61 118 95 54 115 789 55 21 24 67 20 116 305 783 784 782 883 884 550 787 371 785 751 487 771 164 10 8 520 68 791 711 502 3 62 13 14 ALBICOCCHE B FS BARBATELLE DI VITE BIETA DA COSTE CACHI CAVOLFIORE PIANTA CAVOLO VERZA CILIEGIE B FS CIPOLLE FAGIOLI FRESCHI FAGIOLINI FRAGOLE INSALATA LAMPONI MAIS MELE B FS MELE B FS COPERTE DA RETI MELE B FS COPERTE DA RETI SEMPRE MELE B FS BREVETTATE MELE B FS BREVETTATE SOTTO RETE MIRTILLI NETTARINE B FS NETTARINE PRECOCI B FS PERE B FS PERE PRECOCI B FS PESCHE B FS PESCHE PRECOCI B FS PIANTE DI VITE MADRE POMODORO DA TAVOLA POMODORO PELATO RADICCHIO RIBES-UVA SPINA SUSINE B FS SUSINE PRECOCI B FS UVA NORD UVA TAVOLA VIVAI PIANTE DA FRUTTO ZUCCA ZUCCHINE 28 Certificati n. 2009 2010 28 17 5 3 3 1 6 20 3 1 7 1 2 5.983 5 34 9 3 1 8 6 2 2 2 2 25 5 26 10 1.373 1 11 4 3 3 1 4 13 1 1 1 3 1 4990 36 5 30 1 8 5 8 7 3 1 2 2 18 5 22 6 957 11 1 1 7.592 6.167 Capitali Assicurati € 2009 2010 230.040,00 145.528,00 11.677,00 563.044,30 2.750,00 3.680,00 14.748,00 52.843,00 30.080,00 2.990,00 11.137,00 3.192,00 228.550,00 84.827.961,00 47.629,00 372.380,00 52.576,00 6.804,00 8.360,00 15.030,00 34.750,00 2.278,00 1.756,00 140.000,00 2.196,00 98.405,00 49.600,00 90.767,00 43.716,00 26.496.641,40 3.550,00 3.421.600,00 43.530,00 9.062,00 2.220,00 4.160,00 6.510,00 39.445,00 5.560,00 3.300,00 3.130,00 6.493,00 3.680,00 83.020.593,50 585.737,00 104.725,00 341.602,00 10.050,00 60.417,00 33.640,00 11.836,00 55.050,00 3.590,00 329,00 140.000,00 840,00 100.900,00 40.745,00 85.462,00 28.592,00 21.060.863,40 4.498.750,00 240,00 27.000,00 116.914.260,70 110.440.049,90 Pluririschio - Gelo Brina, Grandine, Vento, Eccesso Pioggia Franch. 700 793 789 790 116 305 783 786 784 788 782 883 886 Specie 550 787 785 751 68 791 ACTINIDIA B FS ALBICOCCHE B FS CILIEGIE B FS CILIEGIE B FS COPERTE DA RETI LAMPONI MAIS DA GRANELLA FS MELE B FS MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA MELE B FS COPERTE DA RETI MELE B FS COPERTE DA RETI/ANTIBRINA MELE B FS COPERTE DA RETI SEMPRE MELE B FS BREVETTATE MELE B FS BREVETTATE IMPIANTO ANTIBRINA MELE B FS BREVETTATE SOTTO RETI ANTIGRAN MIRTILLI NETTARINE B FS PERE B FS PERE PRECOCI B FS RIBES-UVA SPINA SUSINE B FS 884 711 SUSINE PRECOCI B FS 902 UVA VINO FS MD 62 VIVAI PIANTE DA FRUTTO Certificati n. Capitali Assicurati € 2009 2010 2 7 19 3 1 165 3.494 85 281 8 53 1 7 13 3 37 3056 61 226 11 71 4 3 1 2 1 1 2 2 2 2009 2010 35.190,00 29.943,00 162.596,00 67.060,00 3.192,00 764.814,00 54.021.700,00 1.515.868,00 3.426.507,00 94.590,00 581.575,00 6.400,00 92.120,00 145.704,00 70.502,00 617.652,00 57.449.103,54 1.250.745,00 3.188.372,50 148.301,00 983.853,00 40.520,00 112.560,00 1 14.080,00 2.680,00 2 2 1 9.752,00 21.000,00 1.200,00 34.000,00 13.950,00 14.430,00 4.800,00 30.200,00 2.520,00 2 1.267 923 2 5.406 4.416 9.240,00 23.252.780,87 20.716.096,22 980.400,00 85.143.147,87 84.772.849,26 Multirischio - Rese Franch. 700 801 900 793 893 789 790 783 786 784 788 886 787 785 751 791 711 902 Specie ACTINIDIA B FS ACTINIDIA B FS SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA ACTINIDIA B FS SOTTO RETE/ANTIBRINA ALBICOCCHE B FS ALBICOCCHE B FS SOTTO RETE CILIEGIE B FS CILIEGIE B FS COPERTE DA TELI MELE B FS MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA MELE B FS COPERTE DA RETI MELE B FS COPERTE DA RETI/ANTIBRINA MELE B FS BREVETTATE E ANTIBRI NETTARINE B FS PERE B FS PERE PRECOCI B FS SUSINE B FS SUSINE PRECOCI B FS UVA VINO FS MD Certificati n. 2009 2010 1 1 254 73 55 1 2 1 44 432 6 228 87 75 11 3 1 1 2 2 1 49 466 Capitali Assicurati € 2009 2010 2.550,00 9.295,00 1.950.793,00 2.157.820,00 1.175.644,00 11.480,00 12.000,00 7.800,00 1.222.585,00 6.549.967,00 28.346,00 2.318.347,00 2.357.542,00 2.202.995,00 221.396,00 75.850,00 1.000,00 13.400,00 3.750,00 7.500,00 7.200,00 1.385.546,00 8.622.872,00 29 Totale quantitativi assicurati raggruppato per prodotto Cod. 700 801 900 793 893 61 118 95 54 115 789 790 55 21 24 67 20 116 305 783 786 784 788 782 781 883 886 884 550 787 371 785 751 487 771 164 8 10 520 68 791 711 502 902 3 62 13 14 Specie ACTINIDIA B FS ACTINIDIA B FS SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA ACTINIDIA B FS SOTTO RETE/ANTIBRINA ALBICOCCHE B FS ALBICOCCHE B FS SOTTO RETE BARBATELLE DI VITE BIETA COSTA CACHI CAVOLFIORE PIANTA CAVOLO VERZA CILIEGIE B FS CILIEGIE B FS COPERTE DA RETI CIPOLLE FAGIOLI FRESCHI FAGIOLINI FRAGOLE INSALATA LAMPONI MAIS DA GRANELLA FS MELE B FS MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA MELE B FS COPERTE DA RETI MELE B FS COPERTE DA RETI/ANTIBRINA MELE B FS COPERTE DA RETI SEMPRE MELE B FS RETI SEMPRE/ANTIBRINA MELE B FS BREVETTATE MELE B FS BREVETTATE IMPIANTO ANTIBRINA MELE B FS BREVETTATE SOTTO RETI ANTIGRAN MIRTILLI NETTARINE B FS NETTARINE PRECOCI B FS PERE B FS PERE PRECOCI B FS PESCHE B FS PESCHE PRECOCI B FS PIANTE DI VITE MADRE POMODORO PELATO POMODORO DA TAVOLA RADICCHIO RIBES-UVA SPINA SUSINE B FS SUSINE PRECOCI B FS UVA DA VINO NORD UVA VINO FS MD UVA TAVOLA VIVAI PIANTE DA FRUTTO ZUCCA ZUCCHINE Totali 30 Certificati n. Capitali Assicurati € 2009 2010 31 13 3 3 1 6 20 276 76 1 7 2 167 9.532 85 287 8 53 35 7 1 11 4 1 9 10 2 2 2 2 25 7 29 10 1.373 1.311 30 9 3 1 4 13 232 87 1 1 3 1 37 8.121 72 265 12 76 34 4 2 8 5 12 11 3 1 2 2 18 5 24 8 957 972 1 13 4 11 1 1 13.430 11.049 2009 2010 267.780,00 291.232,00 50.915,00 37.408,00 563.044,30 2.750,00 2.220,00 3.680,00 4.160,00 14.748,00 6.510,00 52.843,00 39.445,00 2.143.469,00 2.394.409,00 2.224.880,00 2.357.542,00 3.300,00 2.990,00 3.130,00 11.137,00 6.493,00 6.384,00 3.680,00 993.364,00 617.652,00 140.025.305,00 142.672.692,04 1.515.868,00 1.472.141,00 3.485.616,00 3.849.959,50 94.590,00 149.301,00 581.575,00 1.088.578,00 378.780,00 382.122,00 92.120,00 125.960,00 14.080,00 12.730,00 62.328,00 60.417,00 27.804,00 33.640,00 8.360,00 16.230,00 20.386,00 80.750,00 92.750,00 2.278,00 3.590,00 1.756,00 329,00 140.000,00 140.000,00 840,00 2.196,00 98.405,00 100.900,00 63.550,00 40.745,00 112.997,00 95.182,00 43.716,00 37.832,00 26.496.641,40 21.060.863,40 24.475.365,87 22.101.642,22 3.550,00 4.402.000,00 43.530,00 4.498.750,00 240,00 27.000,00 208.607.375,57 203.835.771,16 NOTES _____________________________________________________________________________________ _ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Via Giusti 40, - 38100 TRENTO Tel. 0461/915908 - Fax 0461/915893 - [email protected] - www.Co.Di.Pr.A.tn.it 31 Per la DIFESA frut evitgoneto del tuo e del tuo acquista gli agrofarmaci presso scorte agrarie Il partner del territorio AFFIDABILE PROFESSIONALE CONVENIENTE I tecnici di SAV sono a tua disposizione nei nostri punti vendita Agricoltura, Orticoltura, Giardinaggio RoveReto Viale Trento, 81 tel. 0464 412016 AlA Via Malfatti, 15 tel. 0464 671018 MoRi Via Dante, 2 tel. 0464 918132 volAno Via Trento, 34 tel. 0464 411617 Besenello Via De Gasperi, 8 tel. 0464 820132