Nascita Unione Europea
• Da CECA (1951), CEE (1957), Euratom (1957)
… a CE e UE (1992, unificate nel 2007, Lisbona)
• Allargamento
Stati membri: da 6  9 (1972),  12 (1981 e 1986),
 15 (1995),  25 (2004),  27 (2007) (28 nel 2014)
• Da metodo “intergovernativo” a metodo
“comunitario”
Istituzioni UE
•
•
•
•
Consiglio europeo
Consiglio (dei ministri) UE
Commissione
Parlamento europeo
[Comitati (econ. e sociale; delle Regioni)] [Alto
rappresent. Affari esteri e politica sicurezza]
- Corte di Giustizia (Corte dei Conti; Mediatore)
- Banca Centrale europea (BEI)
(Agenzie)
La UE tra organizzazione internazionale
e Federazione di Stati
• Competenze proprie esclusive (+ concorrenti…)
• Norme giuridiche direttam. efficaci per cittadini
• Personalità giuridica internazionale (politica
estera)
-Trattato CEE (oggi TUE e TFUE): non mero accordo
internazionale Van Gend end Loos 1963
 Fonda Ordinamento giur. autonomo da Stati Membri;
- Anche i cittadini degli Stati sono soggetti
dell’ordinamento UE.
Principio di Attribuzione
• L’UE agisce esclusivamente nei limiti delle
competenze che le sono attribuite dagli Stati membri
nei trattati; qualsiasi competenza non attribuita all’UE
nei trattati appartiene agli Stati (a. 5 TUE) – UE ente
funzionale
MA…
• Il Consiglio, all'unanimità, stabilisce direttive volte al
ravvicinamento delle normative degli Stati membri
che abbiano un'incidenza diretta
sull'instaurazione o sul funzionamento del
mercato comune (a. 115 TfUE).
• Quando un'azione della UE risulti necessaria per
raggiungere uno degli obiettivi dei trattati, senza
che questi abbiano previsto i poteri necessari, il
Consiglio, all'unanimità, adotta le disposizioni
appropriate (a. 352 TfUE)
Principio Sussidiarietà (art. 5 TUE)
• In virtù del principio di sussidiarietà, nei
settori che non sono di sua competenza
esclusiva l’UE interviene soltanto se e in
quanto gli obiettivi dell'azione prevista non
possono essere conseguiti in misura
sufficiente dagli Stati m. (…) ma possono,
a motivo della portata o degli effetti
dell'azione in questione, essere conseguiti
meglio a livello dell’Unione
SUSSIDIARIETÀ: restringe, in alcuni casi, allarga, in
altri, le competenze UE
UE: Organi e “forma di governo”
Consiglio europeo: ≈ “Capo di Stato collettivo”
Consiglio europeo ≠ Consiglio dei ministri UE
• Consiglio dei Ministri [organo “intergovernativo”:
Indirizzo Politico+Bilancio+Legislazione+Esecuzione
atti UE (pol.estera e trattati UE)]
• Commissione (org. “burocratico”: Esecutivo sui
generis, Iniziativa atti UE, vigilanza su Stati membri;
esegue il bilancio).
• Parlamento: org. democratico: Co-legislatore +
Consultivo + Controllore (approva il bilancio)
Voti del Consiglio dell’UE (voto “ponderato”)
- Germania, Francia, Italia e Regno Unito……… 29
- Spagna e Polonia……………………………...... 27
- Romania………………………………………….. 14
- Paesi Bassi……………………………………… 13
- Belgio, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria
Portogallo…………………………………………… 12
- Austria, Bulgaria, Svezia………………………… 10
- Danimarca, Irlanda, Lituania, Slovacchia
Finlandia e Croazia……………………………….. 7
- Cipro, Estonia, Lettonia, Lussemburgo
e Slovenia…….…………………………………….. 4
Malta………….……………………………………… 3
TOTALE
352
Maggioranze richieste in Consiglio
Normalmente: voto a “maggioranza qualificata”
Eccezione: unanimità (PESC, imposte, immigrazione …)
MAGG. QUALIFICATA
• almeno 260 voti favorevoli (su 352: 73,9% del totale)
E…
• maggioranza qualificata di Stati membri (18 Paesi su
28)
(x votare proposta della Commissione basta ≥ 260 voti;
x superare voto contrario di Commissione o
Parlamentounanimità, in molti settori
“comunitarizzati”)
Ogni Stato m. può chiedere verifica che voti favor. ≥
LE 10 “VESTI” del CONSIGLIO UE
• Affari generali
• Relazioni esterne (presieduto dall’Alto
Rappresentante PESC)
• Affari economici e finanziari (" ECOFIN" )
• Giustizia e affari interni
• Occupazione, politica sociale, salute e tutela
consumatori;
• Concorrenza (mercato interno, industria e ricerca)
• Trasporti, telecomunicazioni ed energia
• Agricoltura e pesca
• Ambiente
• Istruzione, gioventù e cultura.
Ma il Consiglio rimane un'istituzione unica!
(≠ COREPER…)
Parlamento Europeo
• Da rappresentante: dei Parlam. naz. (Assemblea
CEE), “dei popoli degli Stati” della CE (art. 189 TCE)…
 “dei
cittadini dell’UE” (art. 14.2 TUE)
- Legittimaz. democr. diretta (elezioni a suffr. univ. dir.)
FUNZIONI:
- “CO-LEGISLATIVA” (con Consiglio, ma non in tutte
materie) e revisione dei Trattati
- CONTROLLO POLITICO Commissione (-/
Consiglio)
- APPROVAZ. BILANCIO (con Consiglio)
- Procedura legislativa ordinaria; speciale; di
Consultazione, di Approvazione (Parere Conforme).
PE: seggi per Stato m.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
GERMANIA
FRANCIA
ITALIA, REGNO UNITO
SPAGNA, POLONIA
ROMANIA
PAESI BASSI
BELGIO, REP.CECA, GRECIA, UNGHERIA, PORTOGALLO
SVEZIA
AUSTRIA, BULGARIA
DANIMARCA, SLOVACCHIA, FINLANDIA
IRLANDA, LITUANIA, CROAZIA
LETTONIA
SLOVENIA
LUSSEMBURGO, ESTONIA, CIPRO, Malta
• TOTALE
96
74
73
54/51
32
26
21
20
18/17
13
11
8
8
6
751\
PE decide a magg. sempl./ass. dei membri, no
“magg. x Stati” o “clausola demografica” (≠ Consiglio)
Composizione e seggi Parl. eur.
Gruppo del Partito popolare europeo
(Democratico cristiano)
221
Gruppo Socialisti e Democratici (S&D)
191
Gr. Alleanza Democratici e Liberali per l’Europa
67
Gr. Verde/Alleanza libera europea (V/ALE)
50
Gr. Conservatori e riformisti europei
70
Gr. Sinistra unitaria europea - Sinistra verde nordica
52
Gr. Europa della Libertà e della Democrazia
48
Non iscritti
52
TOTALE
751
Oltre a Gruppi parlam., Commissioni permanenti per
materia (commercio, ambiente…, bilancio, aff. cost.)
Commissione europea
COMPOSIZIONE: Presidente + 1 “Commissario” per
Stato m. (1+28).
FORMAZIONE (rinnovo ogni 5 anni, come PE):
a) Consiglio europeo Presidente Commissione
“designato”
b) PE “elegge” tale Presidente designato
c) Consiglio europeo (con Pres. eletto e Governi Stati
m.) - - - -  Membri Comm.
d) PE (“interroga” i “Commissari” ) esprime un voto di
approvazione sull'intero collegio
e) Consiglio europeo  Presidente e membri
Commissione.
(… Commissione eur.)
• Presidente Commissione attribuisce le
“competenze” ai Commissari; può chiederne le
dimissioni. Commissione è responsabile dinanzi
al solo PE, che può destituirla con una mozione
di censura (sfiducia).
• Commissione NON risponde a logica
intergovernativa: Governi nazionali non possono
“sfiduciare” i commissari, i quali nella
Commissione decidono collegialmente, senza “voto
ponderato” [come PE]
• I membri della Comm. agiscono nell'interesse UE
NO istruzioni dai governi nazionali (a. 245 TfUE:
Commissione rappresenta solo interessi dell’UE!)
Trattato di Lisbona: modifiche istituzionali
• Istituzionalizz. Cons. europeo e sua Presidenza
• “Ministro degli esteri UE” (Alto rappresentante)
• Modalità voto del Consiglio (da 2014 o 2017): no voto
ponderato ma 2 magg. (55% Stati + 65% popolaz.)
• Commissione: (da nov. 2014) riduzione membri: uno
per Stato per un tot. di 2/3 degli Stati (riforma bloccata)
• Ruolo Parlamenti nazionali (controllo sussidiarietà…)
Scarica

Voti del Consiglio dell`UE - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali