Nascita Unione Europea • Da CECA (1951), CEE (1957), Euratom (1957) … a CE e UE (1992, unificate nel 2007, Lisbona) • Allargamento Stati membri: da 6 9 (1972), 12 (1981 e 1986), 15 (1995), 25 (2004), 27 (2007) (28 nel 2014) • Da metodo “intergovernativo” a metodo “comunitario” Istituzioni UE • • • • Consiglio europeo Consiglio (dei ministri) UE Commissione Parlamento europeo [Comitati (econ. e sociale; delle Regioni)] [Alto rappresent. Affari esteri e politica sicurezza] - Corte di Giustizia (Corte dei Conti; Mediatore) - Banca Centrale europea (BEI) (Agenzie) La UE tra organizzazione internazionale e Federazione di Stati • Competenze proprie esclusive (+ concorrenti…) • Norme giuridiche direttam. efficaci per cittadini • Personalità giuridica internazionale (politica estera) -Trattato CEE (oggi TUE e TFUE): non mero accordo internazionale Van Gend end Loos 1963 Fonda Ordinamento giur. autonomo da Stati Membri; - Anche i cittadini degli Stati sono soggetti dell’ordinamento UE. Principio di Attribuzione • L’UE agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati; qualsiasi competenza non attribuita all’UE nei trattati appartiene agli Stati (a. 5 TUE) – UE ente funzionale MA… • Il Consiglio, all'unanimità, stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle normative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune (a. 115 TfUE). • Quando un'azione della UE risulti necessaria per raggiungere uno degli obiettivi dei trattati, senza che questi abbiano previsto i poteri necessari, il Consiglio, all'unanimità, adotta le disposizioni appropriate (a. 352 TfUE) Principio Sussidiarietà (art. 5 TUE) • In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l’UE interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati m. (…) ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello dell’Unione SUSSIDIARIETÀ: restringe, in alcuni casi, allarga, in altri, le competenze UE UE: Organi e “forma di governo” Consiglio europeo: ≈ “Capo di Stato collettivo” Consiglio europeo ≠ Consiglio dei ministri UE • Consiglio dei Ministri [organo “intergovernativo”: Indirizzo Politico+Bilancio+Legislazione+Esecuzione atti UE (pol.estera e trattati UE)] • Commissione (org. “burocratico”: Esecutivo sui generis, Iniziativa atti UE, vigilanza su Stati membri; esegue il bilancio). • Parlamento: org. democratico: Co-legislatore + Consultivo + Controllore (approva il bilancio) Voti del Consiglio dell’UE (voto “ponderato”) - Germania, Francia, Italia e Regno Unito……… 29 - Spagna e Polonia……………………………...... 27 - Romania………………………………………….. 14 - Paesi Bassi……………………………………… 13 - Belgio, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria Portogallo…………………………………………… 12 - Austria, Bulgaria, Svezia………………………… 10 - Danimarca, Irlanda, Lituania, Slovacchia Finlandia e Croazia……………………………….. 7 - Cipro, Estonia, Lettonia, Lussemburgo e Slovenia…….…………………………………….. 4 Malta………….……………………………………… 3 TOTALE 352 Maggioranze richieste in Consiglio Normalmente: voto a “maggioranza qualificata” Eccezione: unanimità (PESC, imposte, immigrazione …) MAGG. QUALIFICATA • almeno 260 voti favorevoli (su 352: 73,9% del totale) E… • maggioranza qualificata di Stati membri (18 Paesi su 28) (x votare proposta della Commissione basta ≥ 260 voti; x superare voto contrario di Commissione o Parlamentounanimità, in molti settori “comunitarizzati”) Ogni Stato m. può chiedere verifica che voti favor. ≥ LE 10 “VESTI” del CONSIGLIO UE • Affari generali • Relazioni esterne (presieduto dall’Alto Rappresentante PESC) • Affari economici e finanziari (" ECOFIN" ) • Giustizia e affari interni • Occupazione, politica sociale, salute e tutela consumatori; • Concorrenza (mercato interno, industria e ricerca) • Trasporti, telecomunicazioni ed energia • Agricoltura e pesca • Ambiente • Istruzione, gioventù e cultura. Ma il Consiglio rimane un'istituzione unica! (≠ COREPER…) Parlamento Europeo • Da rappresentante: dei Parlam. naz. (Assemblea CEE), “dei popoli degli Stati” della CE (art. 189 TCE)… “dei cittadini dell’UE” (art. 14.2 TUE) - Legittimaz. democr. diretta (elezioni a suffr. univ. dir.) FUNZIONI: - “CO-LEGISLATIVA” (con Consiglio, ma non in tutte materie) e revisione dei Trattati - CONTROLLO POLITICO Commissione (-/ Consiglio) - APPROVAZ. BILANCIO (con Consiglio) - Procedura legislativa ordinaria; speciale; di Consultazione, di Approvazione (Parere Conforme). PE: seggi per Stato m. • • • • • • • • • • • • • • GERMANIA FRANCIA ITALIA, REGNO UNITO SPAGNA, POLONIA ROMANIA PAESI BASSI BELGIO, REP.CECA, GRECIA, UNGHERIA, PORTOGALLO SVEZIA AUSTRIA, BULGARIA DANIMARCA, SLOVACCHIA, FINLANDIA IRLANDA, LITUANIA, CROAZIA LETTONIA SLOVENIA LUSSEMBURGO, ESTONIA, CIPRO, Malta • TOTALE 96 74 73 54/51 32 26 21 20 18/17 13 11 8 8 6 751\ PE decide a magg. sempl./ass. dei membri, no “magg. x Stati” o “clausola demografica” (≠ Consiglio) Composizione e seggi Parl. eur. Gruppo del Partito popolare europeo (Democratico cristiano) 221 Gruppo Socialisti e Democratici (S&D) 191 Gr. Alleanza Democratici e Liberali per l’Europa 67 Gr. Verde/Alleanza libera europea (V/ALE) 50 Gr. Conservatori e riformisti europei 70 Gr. Sinistra unitaria europea - Sinistra verde nordica 52 Gr. Europa della Libertà e della Democrazia 48 Non iscritti 52 TOTALE 751 Oltre a Gruppi parlam., Commissioni permanenti per materia (commercio, ambiente…, bilancio, aff. cost.) Commissione europea COMPOSIZIONE: Presidente + 1 “Commissario” per Stato m. (1+28). FORMAZIONE (rinnovo ogni 5 anni, come PE): a) Consiglio europeo Presidente Commissione “designato” b) PE “elegge” tale Presidente designato c) Consiglio europeo (con Pres. eletto e Governi Stati m.) - - - - Membri Comm. d) PE (“interroga” i “Commissari” ) esprime un voto di approvazione sull'intero collegio e) Consiglio europeo Presidente e membri Commissione. (… Commissione eur.) • Presidente Commissione attribuisce le “competenze” ai Commissari; può chiederne le dimissioni. Commissione è responsabile dinanzi al solo PE, che può destituirla con una mozione di censura (sfiducia). • Commissione NON risponde a logica intergovernativa: Governi nazionali non possono “sfiduciare” i commissari, i quali nella Commissione decidono collegialmente, senza “voto ponderato” [come PE] • I membri della Comm. agiscono nell'interesse UE NO istruzioni dai governi nazionali (a. 245 TfUE: Commissione rappresenta solo interessi dell’UE!) Trattato di Lisbona: modifiche istituzionali • Istituzionalizz. Cons. europeo e sua Presidenza • “Ministro degli esteri UE” (Alto rappresentante) • Modalità voto del Consiglio (da 2014 o 2017): no voto ponderato ma 2 magg. (55% Stati + 65% popolaz.) • Commissione: (da nov. 2014) riduzione membri: uno per Stato per un tot. di 2/3 degli Stati (riforma bloccata) • Ruolo Parlamenti nazionali (controllo sussidiarietà…)