L’ARCHITETTURA DELL’UNIONE
EUROPEA DOPO LISBONA
Struttura dei due trattati istitutivi
Caratteri generali dell’ordinamento
dell’ Unione europea
Lo status degli Stati membri
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Lezione II
L’ARCHITETTURA DELL’UE PRIMA DI LISBONA
- Con il Trattato di Maastricht (1993) l’ordinamento
europeo si era molto complicato:
- la CE era ricompresa nell’UE (che si fondava sulla
CE, ma che prevedeva nuove competenze)
- Mentre la CE continuava a svolgere le vecchie
competenze regolate dal TCE in base al metodo
comunitario
- Alle nuove competenze dell’UE regolate dal TUE (solo
PESC e cooperazione nei settori della giustizia e degli
affari interni – ridotta dal 1999 alla coop. in materia
di giustizia penale e di polizia) si applicava il metodo
intergovernativo
- La Corte di giustizia cercava di assicurare la coerenza
organica dei trattati
2
-
L’ARCHITETTURA DELL’UE PRIMA DI LISBONA
Qual è la differenza tra metodo comunitario e
metodo intergovernativo?
- Metodo comunitario: gli atti delle istituzioni non
-
esprimono la volontà dei soli Stati membri (Parl.);
vincolano sia gli Stati m. che i loro cittadini; possono
in taluni casi essere invocati dai cittadini davanti ai
giudici nazionali; sono soggetti al controllo e
all’interpretazione della Corte di giustizia
- Metodo intergovernativo: le decisioni spettano al
solo Consiglio (che rappresenta i governi nazionali),
che decide all’unanimità, con atti che sfuggono al
controllo della Commissione e all’interpretazione della
Corte di giustizia e che non possono essere fatti valere
direttamente dai cittadini
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L’ARCHITETTURA DELL’UE PRIMA DI LISBONA
4
TRATTATO
DI
LISBONA (2009)

Nel 2004 era fallito il tentativo di approvazione di un
trattato costituzionale

Nel 2009, con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, il
sistema si semplifica:
-
La Comunità europea viene meno ed è sostituita
dall’Unione europea (UE);
-
Il metodo comunitario diventa il metodo di
funzionamento dell’Unione
(anche se il metodo
intergovern. non scompare del tutto)
-
L’UE è regolata da due trattati:
1. il Trattato sull’Unione europea (TUE) e
2. il Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE), che però
integrano un complesso normativo unitario
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STRUTTURA DEI DUE TRATTATI ISTITUTIVI
Qual è il rapporto tra questi due trattati?
-
Hanno pari valore giuridico;
-
Sono complementari ( integrano un unico
complesso normativo)
-
il TUE delinea la struttura dell’UE e ne prevede i
principi e le regole generali;
_ il TFUE organizza il funzionamento dell’Unione
(“trattato servente”)
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IL TRATTATO SULL’UNIONE
EUROPEA
Qual è il contenuto del TUE?
-
-
- delinea cos’è L’Unione europea (art.1)
- quali ne sono i valori e gli obiettivi (artt. 2 e3)
- tra i valori richiama i diritti umani (art.6)
- definisce il rapporto tra l’UE e i suoi Stati
membri e i criteri di ripartizione delle
competenze
- prevede le cooperazioni rafforzate
- prevede le istituzioni dell’Unione e detta i
principi relativi al funzionamento delle stesse
- detta la disciplina (anche di dettaglio) della
politica estera e sicurezza comune (PESC)
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IL TRATTATO
SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE
EUROPEA
- Il TFUE è lo stesso trattato istitutivo della CEE
(1957), più volte modificato negli anni
-
-
- Qual è il contenuto del TFUE?
- 1 TFUE
- disciplina le politiche dell’Unione (compresa la
politica economica e monetaria)
- detta la disciplina di dettaglio su ogni singola
istituzione e sugli atti dell’Unione
-
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CARATTERI GENERALI DELL’ORDINAMENTO
DELL’ UNIONE EUROPEA
Sentenza Van Gend & Loos (1963):
“LO SCOPO DEL TRATTATO CEE, CIOE L' INSTAURAZIONE DI UN MERCATO COMUNE IL
CUI FUNZIONAMENTO INCIDE DIRETTAMENTE SUI SOGGETTI DELLA COMUNITA,
IMPLICA CHE ESSO VA AL DI LA’ DI UN ACCORDO CHE SI LIMITASSE A CREARE
DEGLI OBBLIGHI RECIPROCI FRA GLI STATI CONTRAENTI . “
“LA COMUNITA COSTITUISCE UN ORDINAMENTO GIURIDICO DI NUOVO GENERE NEL
CAMPO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE, A FAVORE DEL QUALE GLI STATI HANNO
RINUNZIATO, ANCHE SE IN SETTORI LIMITATI, AI LORO POTERI SOVRANI,
ORDINAMENTO CHE RICONOSCE COME SOGGETTI, NON SOLTANTO GLI STATI MEMBRI
MA ANCHE I LORO CITTADINI .”
Gli elementi che caratterizzano l’ordinamento dell’UE
sono:
- il fatto che ne siano soggetti non solo gli Stati membri, ma
anche i cittadini di questi;
- la rinuncia da parte degli Stati membri alla sovranità in
favore di organi capaci di adottare atti per loro vincolanti;
- il concorso dei cittadini degli Stati membri alla formazione
del diritto dell’UE (tramite il Parlamento);
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CARATTERI GENERALI DELL’ORDINAMENTO
DELL’ UNIONE EUROPEA
- la capacità di tali atti di prevedere diritti e doveri anche in
capo ai singoli e che i singoli possono far valere davanti ai
giudici nazionali (efficacia diretta);
- la capacità delle norme dell’Unione di prevalere su quelle
degli ordinamenti nazionali degli Stati membri (primato);
- La presenza di un sistema giurisdizionale che possa essere
attivato anche dai cittadini e che giudichi anche della
condotta delle istituzioni e dei cittadini, oltre che degli
Stati
- Il riconoscimento a tale sistema giurisdizionale di funzioni
di garanzia dell’uniforme interpretazione e applicazione
del diritto dell’Unione (art. 267 TFUE),
- l’accentramento in capo alle istituzioni del potere di reagire
alle violazioni del diritto.
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IL RUOLO DEGLI STATI MEMBRI
- Condizioni per l’acquisto dello status di membro (art
49 TUE):
- essere uno Stato (secondo il dir. internazionale);
- appartenere all’Europa geografica;
- rispondere ai criteri di democrazia e rispetto dei diritti
umani di cui all’ art. 2 TUE (condizione politica);
A queste si aggiungono i due criteri di Copenhagen
(1993):
- capacità di rispettare integralmente il cd. acquis
comunitario (condizione giuridica);
(acquis comunitario: l’insieme delle norme e dei principi
ricavabili dai trattati e dagli atti di diritto dell’Unione,
dalla prassi delle istituzioni e dalla giurisprudenza della
Corte).
- avere un’economia di mercato funzionante e basata sui
principi della libera concorrenza (condizione economica).
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PAESI CANDIDATI
E POTENZIALI CANDIDATI
Superficie
(1000 km²)
Popolazione
(milioni)
Ricchezza
(prodotto interno
lordo pro capite)
Bosnia-Erzegovina
51
3.8
7 600
Montenegro
14
0.6
10 900
100
0.3
30 000
11
1.8
:
Ex Repubblica
iugoslava di Macedonia
25
2.1
9 100
Albania
28
2.9
7 500
Serbia
77
7.2
9 100
Turchia
783
76.7
13 800
4 272
507.4
25 700
Paese
Islanda
Kosovo (risoluzione
ONU 1244 per la
sicurezza)
Tutti i 28 paesi UE
IL RUOLO DEGLI STATI MEMBRI
Procedura per acquisire lo status di membro (art. 49):
- Presentazione della candidatura da parte del Paese
candidato;
- Decisione sull’ammissibilità presa dalle istituzioni;
- Avvio del negoziato di adesione;
- Conclusione del trattato di adesione e dell’atto di adesione;
- Entrata in vigore del trattato di adesione dopo la ratifica da
parte di tutti gli Stati membri.
-
-
-
Sospensione o perdita dello status di membro o dei
diritti connessi
- 1. violazione grave e persistente dei valori di cui all’art. 2
TUE (art. 7 TUE);
- 2. recesso unilaterale dall’Unione (art. 50 TUE).
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L’APPLICAZIONE
DIFFERENZIATA DEL DIRITTO
DELL’UNIONE
Deroghe temporanee al rispetto dell’acquis possono essere
previste nell’atto di adesione all’UE;
Un’applicazione differenziata di carattere territoriale
è prevista con riferimento ad alcuni territori soggetti alla
sovranità degli Stati membri (ad es. le regioni
ultraperiferiche della Francia – Gujana, Martinica; del
Portogallo – Azzorre e Madera; della Spagna, Canarie).
Mentre l’applicazione del diritto UE è esclusa per alcune
isole di Gran Bretagna e Danimarca (ad es. l’Isola di Man e
le Isole Normanne- GB; le Isole Faeroer – D): art. 355
TFUE.
Clausole che hanno consentito ad alcuni Stati di
sottrarsi
all’applicazione
di
una
parte
dell’ordinamento UE:
- Un Protocollo consente la non applicazione della Carta dei
diritti fondamentali a Polonia e Regno Unito;
- - le norme sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia non
si applicano a Regno Unito, Irlanda, e Danimarca
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L’APPLICAZIONE
DIFFERENZIATA DEL DIRITTO
DELL’UNIONE
Cooperazioni rafforzate: strumento ideato con il Trattato
di Amsterdam per consentire ad alcuni Stati di progredire
sulla via di una più stretta integrazione, lasciando fuori
quei Paesi che ancora non si sentono pronti (art. 20 TUE,
disciplina di dettaglio nel TFUE).
- es. cooperazione rafforzata tra 25 Stati membri per
l’istituzione di una tutela brevettuale unitaria.
-
Un caso di cooperazione rafforzata prevista direttamente
dai trattati è quella relativa al regime “Schengen”: v.
Protocollo 19 allegato ai trattati UE e TFUE
-
DOMANDA: L’adozione dell’euro da parte di 19 Stati
membri è una cooperazione rafforzata?
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
REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO


del 17 dicembre 2012
relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale
unitaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 118, primo comma,

vista la decisione 2011/167/UE del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore
dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria (1),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:




(1)La creazione delle condizioni giuridiche che permettano alle imprese di adattare le loro attività nella produzione e
nella distribuzione di prodotti attraverso i confini nazionali e che offrano loro maggiori scelte e opportunità contribuisce
al conseguimento degli obiettivi dell’Unione di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea. È
necessario che una protezione brevettuale uniforme nel mercato interno, o almeno una parte significativa dello stesso,
figuri fra gli strumenti giuridici a disposizione delle imprese.
(2)Ai sensi dell’articolo 118, primo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), le misure da
adottare nell’ambito dell’instaurazione e del funzionamento del mercato interno includono la creazione di una
protezione brevettuale uniforme nell’Unione e l’istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo
centralizzati a livello di Unione.
(3) Il 10 marzo 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/167/UE, che autorizza una cooperazione
rafforzata tra Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Francia,
Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo,
Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito («Stati membri partecipanti») nel settore
dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria.
(4) La tutela brevettuale unitaria favorirà il progresso scientifico e tecnologico e il funzionamento del mercato interno
rendendo l’accesso al sistema brevettuale più facile, meno costoso e giuridicamente sicuro. Essa migliorerà altresì il
livello della tutela brevettuale rendendo possibile l’ottenimento di una protezione brevettuale uniforme negli Stati
membri partecipanti e l’eliminazione dei costi e della complessità a beneficio delle imprese di tutta l’Unione. Essa
dovrebbe essere disponibile per i titolari di un brevetto europeo, sia degli Stati membri partecipanti che degli altri
Stati, indipendentemente dalla loro cittadinanza, residenza o luogo di stabilimento.
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Le diverse forme di intervento dello Stato nei rapporti