I L
M A N U A L E
D E L
CONSUMATORE
Informazione
e sicurezza alimentare
I diritti economici
dei consumatori
SOMMARIO
PREFAZIONE - Mara Colla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
LA SICUREZZA ALIMENTARE NELL’INFORMAZIONE E NELLA CULTURA
DEL CONSUMATORE - Prof. Giovanni Ballarini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
INFORMAZIONE E SICUREZZA ALIMENTARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1
2
3
4
5
6
7
SICUREZZA ALIMENTARE E RUOLO DEL CONSUMATORE
CONTROLLA LA SICUREZZA DELLA TUA CUCINA . . . . . .
L’ETICHETTA DEGLI ALIMENTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OGM - Organismi Geneticamente Modificati . . . . . . . . . . .
I PRODOTTI TIPICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I PRODOTTI BIOLOGICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHI CONTROLLA I PRODOTTI ALIMENTARI? . . . . . . . . . .
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33
34
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I DIRITTI ECONOMICI DEI CONSUMATORI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
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3
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COME INFORMARE IL CONSUMATORE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L’INDICAZIONE DEI PREZZI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LA MARCATURA CE DEI PRODOTTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GARANZIE DEI PRODOTTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E PUBBLICITÀ COMPARATIVA . . . . . . . . . .
I CONTRATTI A DISTANZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI . . . . . . . . .
I CONTRATTI DI MULTIPROPRIETÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI E RESPONSABILITÀ
DEL PRODUTTORE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 I VIAGGI “TUTTOCOMPRESO” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 LA TUTELA DEL PASSEGGERO IN CASO DI MANCATO IMBARCO
SU UN VOLO DI LINEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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43
44
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52
53
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59
63
12 LA TUTELA DEL CONSUMATORE DI FRONTE A CLAUSOLE
CONTRATTUALI ABUSIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
13 LA CONCILIAZIONE COME METODO ALTERNATIVO
DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
3
PREFAZIONE
Mara Colla
Presidente Confconsumatori
L’idea di proporre una iniziativa di informazione dei consumatori e di formazione degli insegnanti nasce da una riflessione concernente l’attuazione del
“diritto alla informazione ed alla educazione” riconosciuto dalla Unione
europea come uno dei cinque diritti fondamentali del consumatore, e dalla
ignorata quanto ovvia constatazione che nella scuola italiana l’educazione al
consumo non fa parte organica delle materie insegnate e non fa parte del
bagaglio formativo del corpo insegnante.
Tutto questo non significa che le tematiche della tutela dei consumatori siano
estranee a un numero sempre maggiore di cittadini – anche grazie alla instancabile attività delle associazioni dei consumatori e a trasmissioni televisive e
radiofoniche specialistiche – o che non siano entrate nella scuola dove, al
contrario, vengono realizzate molteplici iniziative su argomenti specifici come, ad esempio, l’educazione alimentare.
Tuttavia, occorre intensificare gli sforzi sia per accrescere le informazioni dei
consumatori, perchè possano adottare comportamenti consapevoli e razionali, sia per introdurre in modo stabile nella scuola le problematiche dell’educazione al consumo.
A questo obbiettivo crediamo di portare un contributo con questo Manuale,
realizzato con il contributo del Ministero delle Attività Produttive – Direzione
Generale per l’Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori.
Nella prima parte vengono fornite notizie legate all’informazione e alla sicurezza alimentare. Nella seconda parte sono sintetizzate informazioni basilari
sui diritti economici, ovvero sui diritti che nascono dalla sottoscrizione di
contratti.
Il Manuale è alla sua prima edizione. Sarà periodicamente aggiornato e sviluppato, accogliendo le domande, i dubbi e le proposte che perverranno,
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anche mediante l’indirizzo di posta elettronica [email protected], oppure attraverso il sito www.confconsumatori.com
Ringraziamo il prof. Giovanni Ballarini e il prof. Fausto Capelli, responsabili
scientifici dell’intero progetto, per il lavoro che hanno svolto. Un grazie particolare ai colleghi dott. Riccardo Biondi che ha curato la redazione delle
schede, avv. Ana Uzqueda, conciliatrice e formatrice in Italia, Argentina e
Spagna e avv. Massimiliano Valcada per avere guidato il gruppo dei dirigenti
e collaboratori alla cui abnegazione e alla cui dedizione si deve il quotidiano
operare della Confconsumatori.
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LA SICUREZZA ALIMENTARE NELL’INFORMAZIONE
E NELLA CULTURA DEL CONSUMATORE
Prof. Giovanni Ballarini
Università degli Studi di Parma
Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari (SSICA)
PREMESSA
Rischi alimentari biologici e psicologici
Il livello di benessere raggiunto nei paesi industrializzati ha fatto emergere nei consumatori la richiesta di livelli di sicurezza senza precedenti. D’altra parte, a seguito di
incidenti alimentari si è sviluppata l’esigenza di sistemi capaci d’analizzare, di controllare i singoli rischi alimentari e soprattutto di attuare una comunicazione del
rischio. Di pari passo, ogni novità nel processo alimentare, dalla produzione di nuovi
alimenti ai nuovi procedimenti di trattamento, conservazione e cottura è accompagnata dalla richiesta, da parte del pubblico, di un’informazione precisa ed accurata
sui rischi, reali o potenziali, o soltanto paventati.
Sull’analisi, controllo e comunicazione del rischio alimentare da tempo operano istituzioni quali la Food and Drug Administration, l’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) e dall’inizio del 2002 anche l’Autority dell’Unione Europea, raccogliendo il lavoro dei precedenti Comitati Scientifici della UE. Sempre all’Unione
Europea è da attribuire il Libro Bianco sulla Sicurezza Alimentare (1999 -2000).
La sicurezza alimentare ha due principali aspetti, tra loro non strettamente correlati.
Da una parte vi sono i rischi alimentari biologici – intossicazioni, infezioni parassitosi alimentari, ecc. – derivanti dagli alimenti, ma oggi sempre più dovuti o condizionati da errati o non corretti comportamenti dei consumatori.
Sempre più diffuse e pericolose sono divenute le paure alimentari, causa di ansie o
di vere e proprie psicopatologie alimentari – tipiche sono state le ondate di “panico
alimentare” connesse alla cosiddetta mucca pazza – da collegare ad insufficienti o
non corretti processi di comunicazione del rischio alimentare.
Sicurezza alimentare e comunicazione del rischio
Sia i rischi biologici, sia le paure alimentari sono oggi collegati a processi di comunicazione del rischio.
Numerosi sono gli attori che entrano in campo nella comunicazione del rischio alimentare: la comunicazione tra scienziati, tecnici, amministratori pubblici, popolazione esposta al rischio, politici, gruppi d’interesse e mezzi di comunicazione è oggi una
necessità irrinunciabile, per raggiungere ed ottenere consenso e comprensione reciproca.
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I – RISCHIO BIOLOGICO ALIMENTARE
Pericolo e rischio alimentare
Sia pure schematicamente è necessario distinguere il pericolo dal rischio.
Mentre il pericolo è collegato ad una condizione ben precisa (un batterio o un composto chimico ben preciso), il rischio si collega ad una probabilità che un avvenimento pericoloso si verifichi in un periodo di tempo definito.
La nozione di pericolo ha due aspetti principali. L’agente pericoloso e la situazione
che ne risulta. Pericolo è ciò che minaccia o compromette l’esistenza o la sicurezza
di una persona o di una cosa. Negli alimenti è pericolo la presenza di un agente biologico, chimico o fisico, o lo stato di un alimento che possono produrre effetti negativi per la salute del consumatore. Un pericolo si caratterizza per la sua natura e la
frequenza di presenza negli alimenti.
Il rischio alimentare può essere definito come la probabilità che un alimento provochi un effetto nefasto per la salute del consumatore.
Rischio accettabile – Non esiste un “pericolo zero” e soprattutto un “rischio zero”, ma
solo un rischio così ridotto da essere accettabile (“rischio accettabile”).
Percezione del rischio – Nella comunicazione del rischio bisogna tenere conto della
“percezione” che del rischio ha la popolazione, al di fuori della fredda realtà statistica.
Il rischio alimentare oggi in Italia
Qual è il rischio alimentare, oggi, in Italia ed in Europa?
A questa domanda è impossibile dare un’adeguata risposta, ma soltanto singole, parziali e settoriali opinioni.
Un rischio, anche alimentare, deve essere affrontato soltanto conoscendolo, iniziando in particolare dalla sua dimensione. In altri termini, quanti e quali sono gli incidenti alimentari in Italia e nell’Unione Europea?
Per quanto riguarda l’Unione Europea, nella quale le merci, quindi gli alimenti con i
loro eventuali rischi, hanno libera circolazione, non vi è ancora un sistema unitario
di controllo, anche se vi sono stati importanti interventi d’armonizzazione. A parte
alcuni tipi di incidenti, quelli più gravi o con maggiore impatto psicologico (“mucca
pazza”, diossina, ecc.) dobbiamo dire che non sappiamo quale sia il livello della sicurezza alimentare europea.
In Italia abbiamo conoscenza degli episodi più gravi (ospedalizzazione e mortalità)
soltanto per talune malattie (ad esempio salmonellosi, trichinellosi, botulismo, avvelenamenti da funghi, ecc.). Non esiste, in Italia e nell’UE, un sistema globale di monitoraggio del rischio alimentare.
Un’esatta conoscenza del rischio alimentare è fondamentale per qualsiasi intervento
che non sia soltanto basato sull’emotività o sull’esigenza di dare una risposta di tipo
politico ad un problema sociale.
La conoscenza del rischio alimentare, per essere scientifica, deve essere numerica.
8
Il sistema per quantificare numericamente il rischio alimentare è abbastanza complesso ed utilizza diverse fonti d’informazione. Tuttavia, quando viene messo in atto,
fornisce risultati di estremo interesse.
L’OMS, nonostante la difficoltà di stimare l’incidenza delle malattie d’origine alimentare, ritiene che nell’anno 2000 almeno 2,1 milioni di persone siano morte per malattie enteriche, in gran parte dovute a contaminazione alimentare (cibo e acqua).
Inoltre, sempre secondo l’OMS, diverse sono le cause d’aumento delle malattie alimentari.
PRINCIPALI CAUSE D’AUMENTO DELLE MALATTIE ALIMENTARI
(Foodborne Diseases)
sec. Organizzazione Mondiale della Sanità (2002), con modifiche
1. GLOBALIZZAZIONE DEL MERCATO DEGLI ALIMENTI
2. INTRODUZIONE INAVVERTITA DI PATOGENI IN NUOVE AREE GEOGRAFICHE
3. AUMENTO DEL TURISMO
4. AUMENTO DEGLI SPOSTAMENTI DI POPOLAZIONI (rifugiati, emigranti, ecc.)
5. MUTAZIONI NEI PATOGENI TRADIZIONALI (virulenza, antibioticoresistenza, ecc.)
6. CAMBIAMENTI NELLE POPOLAZIONI UMANE (età media, invecchiamento,
malnutrizione, immunodepressioni di diverso tipo, ecc.
7. CAMBIAMENTI NEGLI STILI DI VITA (alimentazione fuori casa, street food)
In Italia, in relazione ai dati americani ed alla popolazione ufficialmente residente,
ogni anno dovremmo avere, a causa d’infezioni originate dal cibo, circa 70.000 casi
di persone ospedalizzate per malattie gravi, circa 1200 morti e dai 17 ai 18 milioni di
casi di gastroenterite.
Per capire, però, se tale situazione è di fatto corrispondente alla realtà bisogna tenere conto di una serie di condizioni.
Le malattie da cibo sono provocate da una gran varietà di elementi patogeni. Dal
1942 ad oggi il numero di patogeni causa di rischio alimentare è cresciuto più di cinque volte e non cessa di aumentare. Di già noti agenti causa di infezioni alimentari,
come i virus dell’epatite, oggi si scoprono nuove attività patogene, ad esempio l’induzione di cirrosi epatica e di tumori.
Inoltre, gran parte delle patologie gastrointestinali causate da infezioni alimentari che
si verificano a livello familiare non vengono adeguatamente valutate, cosicché moltissime infezioni da cibo non sono neppure identificate come tali.
L’ipotesi quindi che, anche in Italia, il rischio alimentare sia quantificabile a livello di
molti milioni di casi di gastroenterite, di decine di migliaia di ospedalizzati e di almeno un migliaio di morti non può essere ritenuta irreale e, soprattutto, non può essere
esclusa.
9
Il più grave rischio oggi, in Italia, come nel resto dell’Europa, è quello di un’ignoranza del rischio alimentare che rende impossibile affrontare il problema in modo scientifico e razionale.
II – RUOLO DEL CONSUMATORE
NEL RISCHIO BIOLOGICO ALIMENTARE
Sicurezza alimentare
Ogni italiano, durante la sua vita, mangia più di centomila volte, consuma più di 300
quintali di cibo e ne beve altrettanti. E’ facile capire che, se il cibo e le bevande non
sono sicure, vi sono dei rischi per la salute.
L’aumento di sicurezza dei cibi è stata ottenuta con una precisa e dettagliata legislazione, imposta a tutti coloro che producono alimenti, dalla terra al banco di vendita.
Altrettanto dettagliata e precisa è la rete dei controlli sugli alimenti, che sono effettuati
dalle istituzioni (Servizi d’Igiene Pubblica, Servizi Veterinari, Carabinieri del NAS,
Vigili Sanitari, ecc.) e la cui attività è documentata anche dal rilievo d’infrazioni, in
massima parte di tipo amministrativo.
Per un costante aumento della sicurezza alimentare è fondamentale l’attiva collaborazione da parte del consumatore, poiché gran parte degli incidenti alimentari oggi
avviene in casa, per una conservazione inadatta o per un uso scorretto degli alimenti.
Ruolo del consumatore nel rischio alimentare
Oggi molti dei rischi alimentari di tipo biologico per il consumatore si riscontrano in
cucina, intesa nella sua più vasta accezione.
La cucina, che si era sviluppata come mezzo per ridurre i rischi alimentari, è oggi il
punto più critico della sicurezza alimentare.
Principali rischi da cucina, elencati in ordine decrescente d’importanza
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
10
Chi fa cucina (infezioni subcliniche, ecc.)
Igiene delle operazioni di cucina
Utensili di cucina (strofinacci, asciugamani, ecc.)
Raccolta e smaltimento delle immondizie casalinghe
Frigorifero (temperatura, pulizia, ecc.)
Conservazione alimenti (modalità, scadenza, ecc.)
Stili alimentari (cucina del crudo, ecc.)
Aerazione del locale e attrezzature di cucina (gas, elettricità, ecc.)
Sistemi di cottura
Controllo d’animali indesiderati
Congelatore
Non corretto uso degli alimenti
E’ quasi un paradosso, ma l’abbondanza d’alimenti sicuri, economici e di buon sapore, spinge ad un loro uso smodato e scorretto, dando origine ai rischi subdoli e pericolosi della “malacucina”.
Al rischio degli eccessi, oggi si associa la progressiva riduzione della biodiversità culinaria.
In ambito di malacucina, con l’abolizione delle buone maniere a tavola, scompaiono
anche i sistemi di regolazione che assicuravano una buona nutrizione. Non bisogna
quindi dimenticare che oggi i maggiori problemi alimentari dipendono dal non corretto uso degli alimenti, anche se questi sono sani.
Molte malattie metaboliche (obesità e sovrappeso, diabete, calcolosi, ecc.) o che interessano le ossa (osteoporosi), le arterie ed il cuore (arteriosclerosi, infarto, ictus cerebrale, ecc.) non sono dovute a questo o quel cibo o, tanto meno, ad un alimento deteriorato, ma ad un cattivo uso di cibi.
Una dieta equilibrata, collegata ad uno stile sano di vita, con una sufficiente dose di
movimento, è oggi l’obiettivo più importante per utilizzare al meglio gli alimenti sani
e sicuri che ci offre la moderna produzione e distribuzione alimentare.
PRINCIPALI TOSSINFEZIONI ALIMENTARI
Infezione alimentare = Batterio vivo, generalmente accompagnata da febbre
Intossicazione alimentare = Tossina, raramente accompagnata da febbre
Agenti patogeni
Salmonelle
Principali fonti di contagio
Feci e materiali fecali.
Alimenti contaminati da feci
Stafilococchi
Streptococchi
Infezioni della pelle,
infezioni del naso e gola,
latte non termizzato
Feci, soprattutto umane
Enterobatteri diversi
(colibacilli, ecc.)
Clostridi
• B. botulino
• B. perfrigens
• B. cereus
Listeria monocytogenes
Ubiquitari nell’ambiente
e soprattutto nella terra
(B. botulino) o nei cereali
(B. cereus)
Ubiquitaria nell’ambiente
Principali alimenti interessati
Carni crude di animali infetti;
uova di galline infette;
verdure concimate con
materiali organici o acque
inquinate
Derivati del latte
(creme, gelati, ecc.)
Carni tritate e poco cotte,
latticini freschi, verdure crude
o poco cotte
Conserve, soprattutto vegetali,
in assenza di aria, non acide
e poco salate
Molti alimenti, ma sopra tutto
verdure e latticini e formaggi
freschi contaminati
in superficie (crosta)
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Principali fonti d’inquinamento tossico ed infettivo degli alimenti
• Presenza di tossine nell’alimento vegetale (micotossine)
• Presenza di microrganismi nei vegetali (concimazione o acqua infetta)
• Presenza di microrganismi nell’animale, infetto o portatore sano
• Contaminazione batterica durante la preparazione dell’alimento (macellazione e lavorazione delle carni, latteria, ecc.)
• Contaminazione batterica durante la lavorazione dell’alimento (soprattutto da
parte dell’uomo)
• Aumento della carica batterica nell’alimento mal preparato e, o mal conservato
• Sviluppi di microrganismi produttori di tossine nell’alimento mal preparato o
mal conservato
III – RISCHIO PSICOLOGICO ALIMENTARE
Complessità della comunicazione del rischio alimentare
Spesso si ritiene che il rischio alimentare si possa affrontare in modo schematico e
quasi lineare nella seguente progressione: analisi del rischio su base scientifica, misure di controllo del rischio su base scientifica e tecnica e, di conseguenza, comunicazione del rischio e delle misure di controllo alla popolazione. Molte evidenze pratiche, non ultima quella della BSE, dimostrano che il semplicistico e lineare sistema ora
indicato non funziona e che la comunicazione deve, almeno, accompagnare e non
seguire le fasi di analisi e di controllo.
In linea di massima gli scienziati tendono a comunicare il rischio attraverso fatti e dati,
spesso esposti sotto forma di numeri riportati in tabelle e indici, non tenendo conto,
o per lo meno sottovalutando, le opinioni o i giudizi che sono basati su elementi non
tecnici. In questo modo si viene a formare una netta dicotomia tra gli scienziati ed i
tecnici da una parte, ed il resto della popolazione dall’altra.
La comunicazione del rischio alimentare non è solo un argomento d’interesse pubblico, ma che interessa anche l’industria alimentare nel suo complesso. Un’efficace
comunicazione del rischio, sebbene spesso difficile da raggiungere, è importante per
l’industria agroalimentare, soprattutto per i seguenti motivi.
1) può aiutare a portare la percezione vicino alla realtà del rischio;
2) può informare i produttori sui rischi che i consumatori possono o non possono
accettare.
Comunicazione del rischio
La comunicazione è un processo essenziale di trasmissione di significati tra individui.
La comunicazione del rischio consiste nello scambiare o fornire indicazioni al fine
d’informare, o persuadere o allertare qualcuno sui rischi per la salute.
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Attori e obiettivi della comunicazione del rischio
Gli attori che partecipano alla comunicazione del rischio sono i seguenti:
1. popolazione in generale;
2. pubblico informato e soggetti sociali (organizzazioni dei consumatori, ecc.);
3. persone e strutture con potere decisionale;
4. esperti in genere (scienziati, ricercatori, tecnici, ecc.).
Nella comunicazione del rischio vi sono inoltre due principali prospettive.
In una prima, “dall’alto al basso”, gli esperti sono i protagonisti ed hanno il compito
di trasmettere e fornire conoscenze ad un pubblico per la maggior parte “passivo”.
In una seconda prospettiva anche la popolazione ed i soggetti sociali hanno un ruolo
essenziale nella comunicazione del rischio, che assume i caratteri di uno scambio
reciproco delle informazioni, opinioni ed interessi, “dall’alto al basso e dal basso
all’alto”, tra tutti i quattro soggetti sopra indicati.
Gli obiettivi della comunicazione del rischio sono principalmente i seguenti:
1.educativo non specifico (aumentare le conoscenze);
2.cambiamento di comportamento in relazione a comportamenti ad alto rischio;
3.cambiamenti volti a modificare o a rafforzare certi comportamenti o atteggiamenti,
in relazione a situazioni d’emergenza o di “crisi”;
4.ottenere un consenso o un compromesso su situazioni controverse.
Percezione del rischio
È opportuno precisare che nella valutazione e soprattutto nell’accettazione di un rischio da parte della popolazione è molto importante come il rischio è percepito.
A questo riguardo è stata anche fatta la distinzione tra il rischio obiettivo ed il rischio
soggettivo.
1 - Rischio obiettivo. Si identifica con i risultati della ricerca scientifica, delle analisi
probabilistiche del rischio e quindi, per gli aspetti medico-igienistici, tende a coincidere con la “probabilità di un evento indesiderato” o al Rischio Valutato.
2 - Rischio soggettivo. Si riferisce alle valutazioni di individui non esperti, della gente
comune e tende a coincidere con il Rischio Percepito o con la “rappresentazione
mentale del rischio”, detto anche rischio percepito soggettivamente.
La percezione del rischio non è uniforme nelle diverse popolazioni umane e culture
ed, inoltre, evolve continuamente.
Per quanto riguarda la percezione del rischio, in generale, sono ormai classiche le
indagini di Slovic (1987) dalle quali risulta la scarsa correlazione tra la percezione da
parte della popolazione e la valutazione da parte d’esperti (vedi tabella A). In proposito si può rilevare che vi è concordanza solo nel 6,6% dei casi, mentre vi è una netta
tendenza a sottostimare i rischi (53,33% dei casi), in relazione ad una loro sovrastima (40% dei casi). Anche per quanto riguarda il rischio alimentare (vedi tabella B)
non vi è sostanziale concordanza tra i rischi percepiti dalla gente comune, quelli valutati scientificamente o dalle organizzazioni pubbliche (ministeri, ecc.).
13
Tabella A - CLASSIFICAZIONE DEI PERICOLI DEGLI ALIMENTI
Percezione dei consumatori, Valutazione degli esperti e di un’organizzazione pubblica
(da Gray e coll., 1990)
VALUTAZIONE SCIENTIFICA PERCEZIONE DA PARTE
Lee (1989)
DELLA GENTE COMUNE
Lee (1989)
VALUTAZIONE PUBBLICA
Ministry of Agriculture,
Fisheries and Food del
Regno Unito (1990)
1 - SICUREZZA
MICROBIOLOGICA
1 - PESTICIDI
1 - FATTORI NUTRIZIONALI
2 - SOVRALIMENTAZIONE
2 - NUOVE SOSTANZE
CHIMICHE USATE IN
ALIMENTAZIONE
2 - CONTAMINAZIONI
MICROBIOLOGICHE
3 - CONTAMINANTI
3 - ADDITIVI CHIMICI
3 - SOSTANZE TOSSICHE
NATURALI
4 - TOSSINE NATURALI
4 - GRASSI
E COLESTEROLO
4 - SOSTANZE TOSSICHE
AMBIENTALI
5 - SOSTANZE CHIMICHE
USATE IN AGRICOLTURA
4 - DETERIORAMENTO
MICROBICO
5 - RESIDUI DI PESTICIDI
6 - ADDITIVI ALIMENTARI
6 - ALIMENTI DI QUALITÀ 6 - RESIDUI DI
SCADENTE
FARMACI VETERINARI
7 - CESSIONI DA IMBALLAGGI
8 - ADDITIVI PER ALIMENTI
E MANGIMI ANIMALI
9 - NUOVI ALIMENTI
O PRODOTTI CON
PROCEDIMENTI NUOVI
10 - RISCHI SPORADICI
14
Tabella B - RISCHIO PERCEPITO DA DIVERSE CATEGORIE DI PERSONE
ESAME DI 30 ATTIVITÀ ELENCATE IN ORDINE DECRESCENTE DI RISCHIO.
IL RISCHIO 1 INDICA CHE L’ATTIVITÀ O LA TECNOLOGIA È RISCHIOSA
AL MASSIMO GRADO (da Slovic, 1987, con elaborazione)
RISCHIO PERCEPITO DA
RISCHIO
VALUTATO
DA ESPERTI
RAPPORTO
PERCEZIONE/
VALUTAZIONE
3
4
5
1
9
2
24
15
19
17
22
11
3,33
3,66
6
2
6,66
4,33
21
9,33
18,66
21,66
17
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
▼▼▼
▼▼
▼▼
▲▲
▼
▲
▼▼▼
▼
▼▼
▼▼
▼▼
14
12
24
16
8
13
28
14
18
7
13
21,66
18
17
7,66
13
14
15
16
17
▼▼
▼
▲
▲▲
10
23
1
20
27
18
21
29
13
26
28
22
25
6
29
8
30
27
10
26
29
23
21
25
12
16
9
25,33
3,33
25,33
27,66
13,33
25
29,33
16,66
23,33
26,66
16,33
20,66
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
▲▲
▼▼
▲▲▲
▼
▼
▲▲▲
▼
▼
▲▲
▲
▲
▲▲
▲▲
Studenti
2
4
6
3
10
5
22
9
18
18
20
7
5
3
7
2
11
6
17
4
19
30
9
15
12
25
16
17
8
11
24
1
26
29
13
28
30
14
23
27
15
21
Membri attivi
di un Club
▼
VEICOLI A MOTORE
FUMO DI TABACCO
ALCOOL
ARMI PORTATILI
INTERVENTI CHIRURGICI
MOTOCICLETTE
RAGGI X
PESTICIDI
ENERGIA ELETTRICA
NUOTO
CONTRACCETTIVI
AVIAZIONE PRIVATA
GRANDI COSTRUZIONI
(dighe, ecc.)
CONSERVANTI ALIMENTARI
BICICLETTA
AVIAZIONE COMMERCIALE
PROFESSIONE DI POLIZIOTTO
PROFESSIONE DI VIGILE
DEL FUOCO
TRENI
ENERGIA NUCLEARE
COLORANTI ALIMENTARI
ELETTRODOMESTICI
CACCIA
ANTIBIOTICI
VACCINAZIONI
BOMBOLE SPRAY
FOOTBALL AMERICANO
MOTOFALCIATRICI
ALPINISMO
SCI
MEDIA
Associazione
Femminile
▼
ATTIVITÀ O
TECNOLOGIE A RISCHIO
Le frecce verso il basso indicano che il rischio percepito è sottostimato rispetto quello valutato dagli esperti
(16 casi, pari al .53,33%).
Le frecce verso l’alto indicano che il rischio percepito è sovrastimato rispetto a quello valutato dagli esperti
(12 casi, pari al 40%).
Il numero di frecce dà una indicazione dell’entità della sottostima o sovrastima.
Le frecce orizzontali indicano che vi è una sostanziale concordanza tra rischio percepito e stimato (2 casi,
pari al 6,66%).
15
Miglioramento della comunicazione del rischio alimentare
Come è possibile migliorare la comunicazione del rischio, tenendo conto del fatto
che gli scienziati ed i tecnici hanno una diversa percezione del rischio e che gli stessi scienziati possono dare messaggi diversi?
Innanzitutto, è necessario chiarire che il successo nella comunicazione del rischio
non significa ottenere necessariamente il consenso del pubblico o soddisfare ogni singola opinione.
In proposito, fin dal 1989 il National Research Council affermava che “il successo nella comunicazione del rischio non richiede che ogni cittadino sia informato dei rischi
presi in considerazione da ogni singola decisione di regolamentazione, ma la gente
dev’essere rassicurata che alcune persone o gruppi che condividono i suoi interessi e
valori sono ben informate e rappresentano le loro posizioni, in modo competente, nel
sistema politico”.
Inoltre, nella preparazione di un messaggio rivolto alla popolazione, bisogna scegliere tra due opzioni o tendenze.
1) Fornire un messaggio così dettagliato e complesso, che solo gli esperti possono
comprendere;
2) Fornire un messaggio più comprensibile dai non esperti, ma allo stesso tempo più
“selettivo”, riguardante solo alcuni aspetti del problema.
La comunicazione del rischio non è semplice e non è facile avere dei successi. Inoltre,
il risultato ottenuto non è l’unico parametro per giudicare la sua efficacia. In linea di
massima è importante considerare i seguenti principi.
I) La comunicazione del rischio deve accompagnare tutte le fasi di determinazione e
controllo del rischio, e non essere soltanto una fase finale.
II) La comunicazione del rischio è un processo dinamico che dev’essere continuamente rinnovato.
(a) Nella comunicazione del rischio è importante considerare congiuntamente gli
aspetti scientifici e tecnici e le aspettative della popolazione (consumatori).
III) Un precoce coinvolgimento di esperti di chiara fama e riconosciuti come tali, fin
dalle prime fasi del processo di conoscenza e decisioni del rischio, è molto opportuno anche per la comunicazione del rischio, in quanto fornisce elementi di trasparenza ed aiuta ad eliminare il sospetto di manipolazioni.
IV) Di pari passo bisogna essere aperti, onesti, sinceri e positivi nell’esaminare i punti
di vista di altri, soprattutto dei consumatori.
V) Individuare i pregiudizi e le differenze, che non è facile cambiare rapidamente,
ma che devono essere considerate come parte essenziale del processo di comunicazione del rischio.
VI) Coinvolgere professionalità, ma soprattutto organizzazioni pubbliche, nazionali e
sovranazionali, che si occupano di sicurezza alimentare ed utilizzarne i pareri e
gli strumenti di comunicazione.
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VII) Avere, per quanto possibile, un’unica linea di comunicazione del rischio, sia a
livello di organizzazioni che di singole imprese.
Quando intervenire?
Gli interventi di comunicazione del rischio alimentare devono tenere conto della percezione da parte della popolazione ed al tempo stesso bisogna che siano eventualmente coordinati con gli interventi di contenimento e riduzione del rischio stesso.
Una massima basilare è infatti sempre quella di ridurre al minimo possibile il rischio
reale o valutato, senza trascurare quello percepito, in un delicato equilibrio. Solo
come orientamento può valere il sistema a matrice secondo il quale, quando il rischio
valutato (reale) e percepito sono bassi, non bisogna intervenire.
Se invece il rischio valutato è elevato bisogna intervenire ed informare il consumatore, soprattutto per la sua partecipazione al controllo del rischio, sia che la percezione del rischio sia alta che bassa, graduando anche gli interventi. L’assicurazione del
consumatore dev’essere positiva, ma al tempo stesso onesta, sincera ed attiva.
SISTEMA A MATRICE SUGLI INTERVENTI (Gray e coll., 1999, con modifiche)
RISCHIO
VALUTATO
RISCHIO PERCEPITO
BASSO
ALTO
BASSO
NESSUN
INTERVENTO
INFORMARE
ASSICURARE
ALTO
INTERVENIRE
INFORMARE
ALLERTARE
INFORMARE
ACCORDO SULLE
PRIORITÀ D’INTERVENTO
Qual è il problema del consumatore?
In gran parte della comunicazione del rischio gli insuccessi o gli scarsi successi risiedono nel non aver individuato il “problema” o la “domanda” conscia o per lo più
inconscia del consumatore.
In proposito, non bisogna sottovalutare il fatto che, spesso, il consumatore “scarica”
sul cibo proprie insicurezze o tensioni e che il cibo è un’area ideologica e di strumentalizzazione.
Nell’affrontare la comunicazione del rischio bisogna avere idee sufficientemente
chiare di “che cosa vuole” o “che cosa si aspetta il consumatore?”
Un’efficace comunicazione del rischio, di tipo dinamico, deve prevedere quindi un
sistema che fornisca in continuazione chiare risposte scientifiche e tecniche, che tuttavia devono partire dalle richieste “concrete” (anche se irrazionali, ecc.) dei consumatori.
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LE DIECI “ESSE” DELLE RICHIESTE DEI CONSUMATORI IN TEMA D’ALIMENTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
SAZIETÀ (liberazione dalla fame)
SAPORE (cibo buono)
SICUREZZA (cibo che non fa male)
SOLDI (costo compatibile)
SANITÀ (sistema di produzione sano)
SALUBRITÀ (sistema di produzione compatibile con l’ambiente)
SALUTE (cibo che fa bene e mantiene la salute)
SERVIZIO (confezione, preparazione, ecc.)
SIMBOLO (identificazione etnica, sociale, di casta, individuale, ecc.)
SOGNO (soddisfacimento di valori inconsci)
La continua trasformazione dei prodotti dell’industria alimentare ha creato una distanza, in precedenza mai esistita, tra l’uomo e gli alimenti, tanto da rendere in molti casi
il cibo un oggetto misterioso. Il consumatore, invece, ha continuamente bisogno di
informazioni che possano aiutarlo a compiere le sue scelte, per raggiungere e mantenere un elevato standard di salute e di benessere.
In questo processo, assai importante è la funzione delle organizzazioni dei consumatori, che devono svolgere un’indispensabile ruolo di tramite tra i diversi attori della
comunicazione del rischio.
Il tutto senza dimenticare la necessità di una grande saggezza, della quale deve far
parte anche il principio di precauzione.
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LE SCHEDE DELLA CONFCONSUMATORI
INFORMAZIONE
E SICUREZZA
ALIMENTARE
a cura di Giovanni Ballarini, Fausto Capelli e Massimiliano Valcada
19
1
SICUREZZA ALIMENTARE
E RUOLO DEL CONSUMATORE
QUANTO SIAMO SICURI OGGI A TAVOLA?
La sicurezza alimentare è sempre stata all’attenzione delle società
umane e, grazie a nuovi e più efficaci strumenti di controllo, oggi
il livello di sicurezza è notevolmente migliorato.
La sicurezza del cibo deve comunque ulteriormente aumentare
e per questo è necessaria la collaborazione da parte dei consumatori.
ACQUISTO DEGLI ALIMENTI
Il momento dell’acquisto degli alimenti è sempre delicato, non solo per la scelta o il
calcolo del rapporto costo-qualità, ma anche per quanto riguarda la sicurezza.
Ecco alcune semplici regole da non dimenticare:
• Controllare la data di scadenza o del limite di utilizzo consigliato;
• Non fare mai acquisti in quantità eccessiva;
• Trasportare rapidamente a casa in contenitori termici gli alimentati surgelati e del banco frigorifero.
• Durante il trasporto evitare contatti diretti tra alimenti ed altre derrate non alimentari.
RISCHI IN CUCINA
Gran parte degli incidenti alimentari oggi avviene in casa, per l’inadeguata conservazione o per l’uso scorretto degli alimenti, che, al momento dell’acquisto, erano regolari.
Solo il 3% delle tossinfezioni alimentari deriva da problemi connessi alla produzione
degli alimenti: i maggiori rischi alimentari si trovano ancora oggi nelle cucine casalinghe. Per eliminare o ridurre questi rischi è opportuno guardare con occhio diverso
alcuni punti che ci sono abituali, tanto da non accorgerci più della presenza di eventuali anomalie.
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I principali punti critici della cucina sono il frigorifero, il congelatore, i sistemi di
cottura, l’areazione del locale, la raccolta e lo smaltimento delle immondizie, il controllo d’animali indesiderati e …chi sta in cucina.
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RISCHI DELL’AMBIENTE CUCINA
Rischi da cattiva o insufficiente aerazione della cucina
Perché una cucina funzioni bene e sia sicura è necessario che siano
rispettate caratteristiche minimali di dimensioni rispetto al numero dei
fornelli.
Rischi da impianti e attrezzature di cottura
Impianti elettrici: devono essere a norma, dotati di messa a terra e di
salvavita.
Gas: oltre a verificare l’adeguata aerazione, è necessario controllare la
scadenza del tubo di collegamento con il rubinetto ed, eventualmente,
sostituirlo.
Rischi da presenza di animali indesiderati
Nelle cucine è da evitare la presenza di topi, scarafaggi, mosche, formiche e di tutti quegli animali in genere che sono serbatoi e riciclatori
di infezioni e causa, dunque, di tossinfezioni.
Rischi da disordine e confusione
La cucina è il luogo in cui avviene la maggior parte d’incidenti e tra
questi anche i più gravi avvelenamenti accidentali.
A questo riguardo ecco alcune semplici regole:
1. Non tenere sostanze pericolose;
2. Tutte le confezioni devono avere un’etichetta che ne indichi l’esatto
contenuto;
3. Evitare di mettere insieme gli alimenti con sostanze non alimentari.
RISCHI DA ATTREZZATURE IN CUCINA
Rischi da frigorifero
I principali errori nell’uso del frigorifero domestico sono i seguenti:
• Temperatura errata: deve essere presente un termometro a massima
e minima per controllare le effettive temperature nei diversi comparti.
Sulla base delle temperature registrate, bisogna regolare il termostato
del frigorifero e scegliere i comparti più adatti per ciascun alimento,
secondo le istruzioni che vi sono nel libretto del frigorifero, che bisogna leggere e seguire. Per esempio: temperatura di refrigerazione:
+4/+5 gradi. Temperatura di congelamento: -20/-30 gradi.
21
• Scarsa igiene: In frigorifero si annidano numerosi microrganismi, alcuni dei quali
patogeni che lentamente si moltiplicano. Almeno ogni due mesi il frigorifero deve
essere sbrinato e disinfettato con una soluzione d’acido organico (basta una soluzione d’aceto).
• Inadatta conservazione degli alimenti: Non conservare per più giorni in frigorifero
avanzi d’alimenti delicati e mescolanze di carni e verdure poco cotte o crude.
Almeno una volta la settimana fare una revisione del contenuto del frigorifero ed eliminare quello che è scaduto, dimenticato o non ben conservato.
• Non trasformare il frigorifero in una dispensa: Spesso in frigorifero viene messo
tutto ciò che si può mangiare, anche quando non è necessaria una bassa temperatura. Ne consegue un intasamento e dunque un non facile controllo.
Rischi da congelatore
In casa non si ha la possibilità di surgelare (congelamento molto rapido), ma solo di
congelare. Per la congelazione è necessario proteggere gli alimenti con pellicola
impermeabile all’aria o con un foglio di alluminio. Sulle confezioni
scrivere la data di confezionamento ed il contenuto. È importante
non superare i periodi di conservazione indicati sulle confezioni
commerciali ed evitare di scongelare e ricongelare gli alimenti.
In generale, anche con immagini, nel congelatore sono indicati i periodi massimi di
conservazione, da non superare.
Rischi da sistemi di cottura
La tendenza a privilegiare i cibi crudi o per lo meno poco cotti, ha contribuito ad
aumentare le tossinfezioni alimentari. Infatti, se gli alimenti non sono perfetti e non
ben conservati, quando sono consumati crudi o poco cotti possono provocare inconvenienti. La cucina a microonde può essere un rischio, non perché le microonde
siano pericolose o non possano cuocere bene e distruggere tutti i batteri degli alimenti, ma perché invoglia ad una cucina rapida, e non sempre
sufficiente a rendere inoffensivi tutti i batteri.
Per quanto riguarda i sistemi di frittura, se viene usata la friggitrice, è necessario controllare che l’olio o il grasso non sia usato
troppo a lungo, potendosi ossidare e dare origine a composti irritanti.
A questo riguardo, l’esperienza è molto importante (odore sgradevole e sapore forte).
22
Rischi da cattiva igiene degli oggetti usati
Molti degli attrezzi usati in cucina, essendo luoghi di intensa moltiplicazione batterica, possono divenire importanti riserve infettive.
Ecco alcune regole utili:
- preferire asciugamani, strofinacci, tovaglioli monouso;
- preferire i taglieri di teflon;
- preferire i coltelli con manici di plastica;
- lavare taglieri e manici di legno con acqua calda ed asciugarli
dopo l’uso.
Rischi da stoviglie e tegami
È necessario che le stoviglie e i tegami non cedano componenti
tossiche.
Stoviglie sicure: Vetro, porcellana, ghisa smaltata, acciaio inossidabile, terracotta vetrificata, plastica con l’indicazione “per alimenti” e il simbolo del bicchiere e forchetta.
Stoviglie a rischio: Peltro, rame non stagnato, terracotta non smaltata e con vernici al
piombo e non marcata, plastica non marcata per alimenti, tegami d’alluminio.
RISCHI DA OPERAZIONI IN CUCINA
Rischi da chi fa la cucina
Per evitare problemi è necessario prendere le seguenti precauzioni:
Non lavorare in cucina con le mani nude che presentano ferite
o eczemi.
Lavarsi accuratamente le mani.
In caso di disturbi intestinali, intensificare la pulizia delle mani
ed evitare di preparare alimenti crudi, quali la maionese, la panna montata
e gelati di crema, e carni poco cotte.
In caso di gravi raffreddori cronici, usare una mascherina durante la preparazione dei
cibi ed evitare di preparare cibi crudi o poco cotti.
Rischi da cattiva raccolta e smaltimento delle immondizie
Le immondizie costituiscono un importante centro di conservazione,
moltiplicazione e riciclo delle infezioni.
Nella prospettiva della raccolta differenziata, è utile seguire alcune
regole:
- tenere in cucina solo il contenitore dei rifiuti organici;
- posizionare il contenitore lontano da fonti di calore;
23
- eliminare almeno una volta al giorno i residui organici;
- non mescolare ai residui organici le altre immondizie, raccolte in modo differenziato e non depositate in cucina.
Rischi da cessioni dei contenitori e degli imballaggi
È opportuno scaldare gli alimenti solo dopo averli liberati dal loro involucro. Alcune ricerche hanno dimostrato, infatti, che con il riscaldamento
gli imballaggi individuali e, soprattutto, le carte oleate e paraffinate, possono inquinare l’alimento.
COME RIDURRE LE CONTAMINAZIONI DA ALLUMINIO IN CUCINA
- Non conservare marmellate, conserve, succhi di frutta, fragole ed altri alimenti acidi in contenitori d’alluminio;
- Non usare tegami e pentole d’alluminio per la preparazione di sughi acidi
con limone, aceto, yogurt e pomodoro;
- Evitare di far bollire l’acqua in pentole di alluminio.
Non esistono apprezzabili rischi usando l’alluminio per la cottura in forno di pane e torte, quando solo la pasta viene a contatto con il metallo. Inoltre, non crea problemi l’uso di pellicole
di alluminio come imballaggio, per prevenire l’azione dell’ossigeno sui cibi conservati in congelatore.
Rischi da dispensa
L’abitudine di prepararsi conserve alimentari e vegetali ha riportato alla ribalta numerose intossicazioni alimentari, quali il Botulismo, una volta dovuta alle carni conservate ed oggi presente nelle conserve vegetali casalinghe, e le micotossine di cantina
e dispensa, che provocano l’ammuffimento degli alimenti.
Per evitare gli ammuffimenti è bene seguire alcune regole:
- valutare il modo più opportuno di conservazione;
- in caso di ammuffimento iniziale, è possibile recuperare l’alimento eliminando la parte ammuffita. Le micotossine non si diffondono, infatti, nell’alimento oltre il mezzo centimetro dalla
superficie ammuffita;
- in caso di ammuffimenti, procedere ad un’accurata pulizia del locale di conservazione e degli attrezzi, soprattutto quelli di legno. Se le muffe sono presenti in frigorifero, è necessario pulirlo accuratamente, acidificarlo e controllare il sistema di controllo della temperatura.
24
2
CONTROLLA LA SICUREZZA
DELLA TUA CUCINA
AERAZIONE DEL LOCALE
si
no
Esiste un sistema efficace di ventilazione?
0
3
si
no
Sulle confezioni è riportata la data di congelamento? 0
1
FRIGORIFERO
si
no
Esiste un termometro interno al frigorifero?
0
2
E’ mai stata registrata la temperatura nei diversi scomparti? 0
2
Gli alimenti nel frigorifero sono disposti secondo
la temperatura?
0
3
Il frigorifero è regolarmente pulito e igienizzato?
0
4
Una volta la settimana si fa il controllo dei cibi avanzati,
dimenticati o scaduti?
0
1
CONGELATORE
STOVIGLIE E OGGETTI D’USO
si
no
Le terraglie sono dotate del simbolo o dell’indicazione
“per uso alimentare”?
0
4
I canovacci, asciugamani, grembiuli, ecc. sono rinnovati
appena sono sporchi o bagnati?
0
3
La pulizia con acqua calda dei taglieri, ecc. è buona?
0
1
Si fa largo uso di tovaglioli monouso a perdere?
0
3
ATTREZZATURE DI COTTURA
si
no
Una volta l’anno è controllata la data di scadenza
del tubo del gas?
0
3
25
RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE IMMONDIZIE
si
no
Esiste una raccolta differenziata delle immondizie?
0
2
Le immondizie derivanti dalla cucina (componente
organica) sono eliminate almeno una volta al giorno?
0
2
CONTROLLO DI ANIMALI INDESIDERATI
si
no
E’ stata ricercata la presenza di animali indesiderati
(topi, scarafaggi, mosche e formiche)?
0
2
Esistono sistemi di prevenzione ed, eventualmente,
di controllo di tali animali?
0
2
CHI FA CUCINA
si
no
Sono regolarmente usati i guanti?
0
2
In caso di malattie della pelle delle mani sono prese
precauzioni?
0
5
In caso di malattie intestinali o respiratorie sono prese
precauzioni?
0
5
GIUDICA LA TUA CUCINA
Punteggio Giudizio
1-0 LA CUCINA E’ SICURA E NON VI SONO RISCHI APPREZZABILI
2-10 LA CUCINA E’ ANCORA ABBASTANZA SICURA,
MA BISOGNA INTERVENIRE
11-25 VI E’ UN RISCHIO APPREZZABILE PER LA SALUTE VOSTRA
E DEI VOSTRI FAMILIARI. INTERVENITE SUBITO ALMENO
SUI PUNTI PIU’ IMPORTANTI
25-50 RISCHIO ELEVATO. BISOGNA INTERVENIRE IMMEDIATAMENTE
26
3
L’ETICHETTA DEGLI ALIMENTI
COSA DEVE
CONTENERE?
Per legge l’etichetta deve indicare:
• La denominazione esatta del prodotto e gli ingredienti;
• Gli additivi presenti nel prodotto;
• La quantità e, in caso di conserve in un liquido,
il peso sgocciolato;
• Le modalità di conservazione, di consumo e la data di
scadenza;
• Il nome del produttore o del distributore e il luogo di
produzione;
• Un codice che consenta di identificare il lotto di
appartenenza del prodotto.
IL NOME
(denominazione)
La denominazione di vendita deve rendere riconoscibile il
prodotto, al di là delle immagini o di altri segni particolari.
Può essere un nome definito da altri nomi (vino da tavola) o un
nome ormai da tutti conosciuto (pandoro), ma non deve mai
essere sostituito da un nome di fantasia o dal marchio di fabbrica.
In mancanza di un nome in grado di identificare bene il prodotto è necessaria una descrizione dettagliata.
Per non creare confusione, molte denominazioni sono accompagnate da un aggettivo che definisce lo stato fisico del prodotto (tè sfuso o tè in bustine).
GLI INGREDIENTI
Gli ingredienti sono sostanze usate per la preparazione del
prodotto ed ognuno di essi deve essere citato con il suo nome
preciso, in ordine decrescente rispetto al proprio peso (il
primo componente della lista è quello presente in maggior
percentuale).
L’ordine decrescente degli ingredienti può essere evitato se il
prodotto in questione è una miscela (macedonie, ecc.). In questo caso sarà presente la scritta “In proporzione variabile”.
Nel caso in cui il prodotto abbia un elemento caratterizzante
(torta al cioccolato), la legge impone che ne venga dichiarata
la quantità utilizzata in percentuale.
27
GLI ADDITIVI
Gli additivi sono sostanze che svolgono la loro funzione nella conservazione degli alimenti. Quelli usati nei prodotti alimentari fanno
parte di un elenco autorizzato dall’UE.
Possono essere contrassegnati da un sigla, composta dalla lettera E e
da un numero di tre cifre, oppure indicati con il nome completo dell’addittivo.
Sono divisi in categorie (conservanti, coloranti, antiossidanti…) e sono citati nell’etichetta del prodotto alla fine dell’elenco.
I PIÙ COMUNI
Nitriti e nitrati
Sono sali, presenti in natura, definiti additivi conservanti: potassio nitrito E249; sodio
nitrito E250; sodio nitrato E251, potassio nitrato E252. Sono aggiunti alle carni lavorate, di cui ne garantiscono una migliore conservazione, la creazione del sapore e il
mantenimento del colore rosso anche dopo la cottura.
Solfiti
Sono conservanti con funzioni di antiossidanti. Le loro sigle vanno da E220 a E227.
Sono usati per la conservazione dei vegetali lavorati, per i trattamenti di decolorazione della frutta secca, nelle bevande a base di frutta, nella produzione del vino. L’eccesso di additivi solforati può provocare disturbi intestinali.
Coloranti
A differenza degli altri additivi, servono esclusivamente per caratterizzare gli alimenti. Sono usati soprattutto per la colorazione dei dolci, anche se il loro impiego si è progressivamente esteso a molti altri prodotti. Il loro uso costante ed eccessivo è da molti
considerato rischioso per la salute.
LA CURIOSITÀ
Gli aromi: sono usati per caratterizzare o rafforzare il gusto degli alimenti. Si trova scritto “aroma naturale” quando la sostanza è estratta
e purificata da vegetali (non sempre deriva dalla sostanza a cui dà il
gusto). Si trova scritto “aromi” in presenza di sostanze ottenute in
laboratorio (quasi sempre copiano una sostanza aromatica presente
in natura).
28
LA QUANTITÀ
È un dato che deve risultare subito visibile a chi acquista.
Per la difficoltà di determinare in maniera precisa il contenuto
di un prodotto preimballato, la scritta “peso netto” tende ad
essere sostituita dall’indicazione numerica del contenuto seguita dall’unità di misura.
LA SCADENZA
L’indicazione della durata di un prodotto è diversa se si tratta
di alimenti deperibili o a lunga conservazione.
Nel primo caso (latte, pane, uova,…) si parla di data di scadenza come termine tassativo, definito da giorno e mese, e si
trova la scritta “da consumarsi entro il…”.
Per i prodotti conservabili per mesi o anni, si parla di termine
minimo di conservazione e si trova la scritta “da consumarsi
preferibilmente entro il…”.
In tal caso la scadenza non è tassativa e la legge non specifica
nulla sulla possibilità di vendere questi prodotti una volta scaduti.
La scadenza può non essere presente nel vino, aceto, sale,
zucchero.
ALTRE INFORMAZIONI UTILI…
Riconoscimento del produttore:
Avendo la responsabilità del prodotto, il produttore deve essere sempre riconoscibile. L’etichetta deve riportare il nome, o la ragione sociale o il marchio, la sede del
fabbricante, del confezionatore o dell’importatore, la sede dello stabilimento di produzione e confezionamento.
Modalità di conservazione:
L’etichetta deve riportare la modalità corretta di conservazione del prodotto, in tutti
i casi in cui l’alimento in questione necessiti di una conservazione particolare per il
mantenimento di tutte le sue caratteristiche nutritive.
Modalità d’uso:
Qualora il prodotto richieda specifiche indicazioni per un uso corretto, l’etichetta
deve riportare le informazioni necessarie.
29
L’ETICHETTA NUTRIZIONALE
È facoltativa, ma diventa obbligatoria se il prodotto viene pubblicizzato con un riferimento alla sua composizione (senza zucchero, con poche calorie, ecc.).
Essa indica le quantità di nutrienti contenute nel prodotto.
ETICHETTATURA NUTRIZIONALE
È una dichiarazione riportata sull’etichetta relativa al valore energetico ed ai
seguenti nutrienti:
ANALISI MEDIA
per 100 g
• Le proteine
Valore energetico
336 Kcal =1532 KJ
Proteine
1g
• I carboidrati
Carboidrati
90 g
di
cui
zuccheri
90
g
• I grassi
Grassi
0g
• Le fibre alimentari
Fibre alimentari
0g
Sodio
79 mg
• Il sodio
Potassio
156 mg
% RDA
• Le vitamine e i sali minerali
0,5 mg
36%
Vitamina B
(solo se risultano in percentuali
0,53 mg
33%
Vitamina B
Vitamina PP
6,0 mg
33%
significative rispetto alle necessità
Vitamina C
15,0 mg
25%
Calcio pantonetato
2,5 mg
40%
nutrizionali medie, cioè almeno
Magnesio
60,0 mg
20%
il 15% del fabbisogno giornaliero)
1
2
Ci sono diversi tipi di tabella nutrizionale. Il più semplice riporta il contenuto di
energia, proteine, carboidrati, grassi. Quello più complesso specifica il tipo di carboidrati e di grassi, il colesterolo, la fibra alimentare, il sodio, e, se necessario,
vitamine e minerali.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Sono descrizioni o messaggi pubblicitari che richiamano particolari caratteristiche
nutrizionali di un alimento, inerenti:
• il valore energetico che esso fornisce
• i nutrienti che esso contiene.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
VALORI MEDI PER 100 GR DI PRODOTTO
Valore energetico
Proteine
Carboidrati
Grassi
30
Kcal 350 KJ 1487
g. 11.5
g. 72.7
g. 1.5
4
OGM
Organismi Geneticamente Modificati
COSA SONO GLI OGM?
Possono essere piante, animali o batteri il cui DNA è stato alterato
utilizzando le tecniche messe a disposizione dall’ingegneria genetica. In sostanza, attraverso il prelievo e il trasferimento di un gene da
una specie all’altra, vengono modificate le caratteristiche originarie
del patrimonio genetico, che definisce sia le caratteristiche estetiche
dell’organismo sia il suo comportamento biologico.
QUALCHE DEFINIZIONE PER CAPIRE MEGLIO…
Gene
Frammento di DNA che porta alla costruzione di una proteina,
a sua volta responsabile di un carattere o di una funzione dell’organismo. È possibile trasferirlo alle generazioni future attraverso l’incrocio o la ricombinazione naturale.
Ingegneria genetica
Insieme di tecniche che consentono il trasferimento di un gene
da un organismo all’altro, anche di diversa specie, realizzando nuovi organismi, altrimenti impossibili da creare con metodi naturali.
Bio-tecnologie
Le biotecnologie interessano molti settori, dalle produzioni
agricole per uso alimentare e industriale a quelle zootecniche,
dalle produzioni chimiche e biologiche nel campo della
cosmesi al settore ambientale, con importanti applicazioni
nello smaltimento dei rifiuti e nella depurazione delle acque,
fino alla produzione energetica.
Sono tecnologie che utilizzano gli essere viventi. Di questo genere
fanno parte anche le tecnologie necessarie per la produzione del
vino, dello yogurt, della birra, del pane e del formaggio, in quanto
in tutti questi casi vengono usati microrganismi.
31
DOVE SI TROVANO GLI OGM
I prodotti che possono contenere OGM sono: la soia e i suoi derivati; il mais e suoi
derivati; glucosio, sciroppo di glucosio, destrosio, maltodestrine; lecitina; estratti
vegetali, olii vegetali, grassi vegetali; emulsionanti, mono e di gliceridi degli acidi
grassi; amido.
Il Regolamento dell’Unione Europea obbliga i produttori ad indicare sull’etichetta i prodotti contenenti più dell’ 1% di OGM.
Quando la presenza di OGM nel prodotto è inferiore a tale soglia
ed è ritenuta accidentale, non esiste alcun obbligo di segnalazione.
LA SICUREZZA
I RISCHI PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE
Le critiche più numerose che vengono mosse all’uso degli OGM riguardano
soprattutto la sicurezza della salute umana e la tutela del territorio.
• Resistenza degli Ogm agli antibiotici: tutti gli OGM resistenti devono essere ritirati dal commercio entro il 31 dicembre 2004.
• Ogm causa di allergie in soggetti sensibili: non esistono indagini epidemiologiche, per cui non sono da escludere casi di intolleranza.
• La coltivazione di piante transgeniche comprometterebbe le culture limitrofe: è necessario delimitare le coltivazioni potenzialmente pericolose.
• Riduzione delle biodiversità e rischio di compromettere la salvaguardia del
patrimonio genetico puro di molte specie vegetali: l’Unione Europea ha
approvato nel 2001 la nuova direttiva che regolamenta le autorizzazioni degli
OGM, con innumerevoli controlli prima di concedere l’autorizzazione.
32
5
I PRODOTTI TIPICI
COSA SONO I PRODOTTI DI QUALITÀ RICONOSCIUTI?
Sono prodotti genuini con una lunga storia alle spalle. Ce ne sono di
diversi tipi, ma tutti hanno in comune l’originalità, la produzione
tradizionale, lo stretto legame con la zona di produzione. E, infine, i
loro produttori sono associati in consorzi.
I LIVELLI DI “TIPICITÀ”
Dal 1996 l’Unione Europea distingue i prodotti di qualità con questi riconoscimenti,
che vengono assegnati solo dopo adeguati controlli eseguiti da enti indipendenti:
DOC - Denominazione di origine controllata
La disciplina applicabile prevede che questa sigla sia assegnata
solo ai vini. Il vino DOC è ricavato in quantità prestabilita da uve
di una zona geografica delimitata; è disciplinato da una serie di
regole che ne definiscono le caratteristiche di qualità e produzione. I vini Doc sono indicati come VQPRD (vini di qualità prodotti in regioni determinate). Oltre ai vini Doc, esistono i vini DOCG (denominazione di
origine controllata e garantita) e si distinguono per le regole maggiormente restrittive.
DOP - Denominazione di origine protetta
È assegnata ai prodotti strettamente legati alla regione d’origine a queste
condizioni:
• la produzione delle materie prime e la loro trasformazione in prodotto
finito deve avvenire nella regione di cui il prodotto porta il nome;
• le caratteristiche e la qualità tipica del prodotto sono dovute all’ambiente
d’origine (clima, suolo, fattori naturali e umani, conoscenze tecniche locali).
IGP - Indicazione geografica protetta
Il legame tra prodotto e regione è meno stretto rispetto alla DOP: l’IGP
si riferisce a produzioni caratteristiche di una zona, ma le materie prime
possono provenire da zone diverse.
Le condizioni sono due:
• una delle fasi di produzione deve avvenire nella regione delimitata;
• deve esistere un collegamento tra il prodotto e la regione da cui prende il nome.
33
6
I PRODOTTI
BIOLOGICI
COSA SONO I PRODOTTI BIOLOGICI?
Sono prodotti derivanti da coltivazioni o allevamenti in cui
vengono utilizzati solo elementi naturali.
Si basa sulla concimazione organica (letame), sull’inerbimento (falciatura periodica) e sul sovescio (interramento di
erbe che fissano l’azoto), oltre che sull’avvicendamento
delle colture.
BIO O NON BIO?
Non ci sono differenze rilevanti di sapore e di caratteristiche nutrizionali tra i prodotti biologici e quelli tradizionali.
L’unica differenza è che non sono stati utilizzati prodotti chimici.
COME ESSERE SICURI?
Saremo sicuri di aver comprato un prodotto biologico solo se
sull’etichetta compare il logo ufficiale (non obbligatorio), con la
spiga verde su fondo blu al centro delle dodici stelle dell’Europa,
oppure il bollino di una delle società che certificano l’agricoltura biologica (AIAB, ASS Suolo e Salute Srl, Bios, Bioagricoop,
Consorzio per il controllo dei prodotti biologici, CODEX,
Ecocert, IMC, QC&I, Biozert, Imo, INC, QCI).
PERCHÉ SONO PIÙ CARI?
• Minore resa sia nelle produzioni vegetali sia in quelle animali
• Presenza più marcata di scarti rispetto alle produzioni tradizionali
• Rigidi e severi controlli che si vanno a scaricare sul prezzo finale d’acquisto
• Costi di distribuzione maggiori per piccole quantità
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L’ETICHETTA “BIOLOGICA”
Deve soddisfare le definizioni imposte dalla legge, con molte più indicazioni rispetto
alle etichette degli alimenti tradizionali. Occorre sempre cercare la frase:
PROVENIENTE DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
Dicitura biologica
(facoltativa)
Nome di fantasia
(facoltativo)
Ingredienti
(obbligatorio)
Denominazione di vendita
(obbligatoria)
Ingredienti: farina
integrale di grano tenero, lievito naturale,
miele, olive 8%, olio
extravergine di oliva,
sale marino
L 123
Contenuto netto
(obbligatorio)
PANE ALLE OLIVE
Prodotto da forno da agricoltura biologica
300 g
Forno Bios, via Garibaldi, 42 – Parma
Agricoltura biologica – regime di controllo CEE
Controllato da Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica
In applicazione del Reg. CEE n. 2092/91
Aut. MRAAF n. 9697171 del 18/12/96 IT – AIB Z123 T123456
Da consumarsi preferibilmente entro il: vedi bordo superiore
Conservare in luogo fresco e asciutto
Lotto
(obbligatorio se la data
non è indicata con
giorno e mese)
Consigli sulla conservazione
(raccomandato)
Termine di conservazione
(obbligatorio)
Dicitura sul controllo
(obbligatoria)
Denominazione
e sede del produttore
(obbligatorio)
L’etichetta dei prodotti biologici deve riportare le seguenti indicazioni:
• Nome dell’organismo di controllo autorizzato e il suo codice preceduto dalla sigla IT;
• Numero di autorizzazione e codice dell’azienda controllata;
• La dicitura “organismo di controllo autorizzato”, ecc
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ALTRE TIPOLOGIE DI AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
“Prodotto in conversione all’agricoltura biologica”
Prodotto proveniente da aziende che utilizzano i metodi biologici da almeno 12 mesi.
“Agricoltura biodinamica”
Coltivazione che ricorre ai rimedi omeopatici per rendere più fertile la terra e vitali le
piante, eliminando il ricorso alla chimica.
“Agricoltura integrata”
Coltivazione che abbina interventi di tipo biologico e di tipo convenzionale, senza
esclusione di sostanze chimiche.
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7
CHI CONTROLLA
I PRODOTTI ALIMENTARI?
COSA DICE L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ
Tutti gli attori della catena alimentare, dai produttori fino ai consumatori, sono responsabili della sicurezza alimentare
Quindi… occhi aperti!!!
Se vuoi essere
un consumatore sano
istruisciti, informati
e sii esigente.
COSA FANNO LE AZIENDE PER GARANTIRE LA SICUREZZA?
Si attengono a procedure aggiornate di gestione della qualità,
tali da garantire la sicurezza durante tutto il processo di lavorazione degli alimenti.
E QUALI SONO QUESTE PROCEDURE?
Sistema HACCP
Hazard Analysis Critical Control Point, cioè analisi dei rischi e dei punti critici di controllo. È il sistema che impone l’autocontrollo. Ogni produttore, distributore, ristoratore deve adottare controlli adeguati all’interno della propria azienda, per accertare
che ogni fase della lavorazione sia conforme alle prescrizioni imposte.
Il decreto legislativo 155/7 del 26.5.97
(GURI n.136 del 13.6.97, S.O. n. 118)
Istituisce le norme di igiene dei prodotti e le modalità di verifica della loro osservanza. Il decreto stabilisce i responsabili della sicurezza, le modalità di ritiro dal commercio dei prodotti a rischio e la loro segnalazione agli altri stati europei.
Sistema ISO 9000
International Standards Organisation. Regola le norme di uno standard ottimale di
gestione della qualità e un sistema di controllo delle attività e di registrazione dei
risultati. Le norme ISO sono utili alle aziende per migliorare la qualità del sistema produttivo e di distribuzione.
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LA FILIERA ALIMENTARE E LA RINTRACCIABILITÀ
La sicurezza alimentare si costruisce con la collaborazione di tanti soggetti diversi,
che costituiscono la “filiera alimentare”: i produttori (chi alleva gli animali, coltiva i
campi, trasforma le materie prime), i distributori (chi fa arrivare il cibo nei punti vendita), i cuochi e il personale di mense e cucine, ed, infine, noi stessi.
La rintracciabilità è un sistema che permette l’identificazione dei singoli ingredienti
nelle fasi di lavorazione del prodotto, fino al confezionamento e alla vendita. Da
tempo questo sistema si applica per i prodotti alimentari tipici e per quelli biologici.
Sulle etichette si trova una serie di codici che identificano prodotto, produttore e consorzio (prodotti tipici), oppure un ente certificatore (organismo che controlla tutti i
passaggi di lavorazione).
I CONSUMATORI COSA DEVONO FARE?
SIAMO NOI STESSI I CONTROLLORI DEL NOSTRO CIBO
Stare attenti • Informarsi regolarmente • Fare la spesa correttamente
IL DECALOGO DELLA COMMISSIONE EUROPEA
1 Leggi l’etichetta dei prodotti confezionati e il cartello degli ingredienti esposto nei pubblici esercizi per i prodotti sfusi.
2 Ricorda che tutti gli ingredienti utilizzati sono indicati sull’etichetta e sono elencati in ordine decrescente di quantità presente nel prodotto.
3 Controlla la data di durabilità o di scadenza prima di acquistare il prodotto e consumalo entro il termine consigliato.
4 La lettera E seguita da un numero accanto al nome indica che il prodotto contiene un additivo autorizzato dall’Unione Europea.
5 Segui sempre le indicazioni per l’uso e la conservazione che si trovano sulle confezioni.
6 Mantieni sempre i prodotti freschi e quelli surgelati alle temperature indicate sull’etichetta e riponili nel frigorifero o nel congelatore subito dopo l’acquisto.
7 Osserva la massima igiene in cucina e utilizza i mezzi di cottura più idonei.
8 Ricorda che i prodotti biologici e quelli geneticamente modificati devono rispettare particolari norme d’etichettatura stabilite da leggi nazionali e comunitarie.
9 Tieni presente che le aziende e le autorità controllano regolarmente la produzione e la distribuzione per verificare la sicurezza degli alimenti e decidono il ritiro
di quelli difettosi.
10 Per qualsiasi chiarimento rivolgiti alle associazioni dei consumatori o alle Aziende
Sanitarie Locali.
Fonte: campagna sulla sicurezza alimentare promossa dalla UE, 1999
38
LE SCHEDE DELLA CONFCONSUMATORI
I DIRITTI
ECONOMICI
DEI
CONSUMATORI
a cura di Fausto Capelli, Massimiliano Valcada e Ana Uzqueda
39
1
COME INFORMARE
IL CONSUMATORE
Riferimenti normativi:
Legge n. 126/91 (norme per l’informazione del consumatore) - GURI n. 89 del 16.01.1991, p. 3;
D.M. 101/1997 (regolamento di attuazione L. 126/91) GURI 1991 del 19.04.1997.
MODALITÀ DI APPOSIZIONE DELLE INDICAZIONI
Prodotti preconfezionati
Le indicazioni obbligatorie devono figurare sull’imballaggio preconfezionato, sull’etichetta fissata o legata al medesimo oppure su anelli, fascette o dispositivi di chiusura
al momento in cui i prodotti sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni
devono essere indelebili, contenute in un unico campo visivo, essere apposte in modo
da essere chiaramente visibili e leggibili e non devono in alcun modo essere deformate o coperte.
Prodotti sfusi
Nel caso di prodotti non preconfezionati venduti sfusi e di prodotti preconfezionati
venduti previo frazionamento, le indicazioni obbligatorie possono essere anche apposte su un apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono o affisso nei comparti dei locali in cui sono venduti agli acquirenti, che devono essere in grado di
poterli leggere adeguatamente ed integralmente.
INDICAZIONI OBBLIGATORIE SECONDO IL REGOLAMENTO
DEL MINISTERO DELL’INDUSTRIA
Nome
Nome o ragione sociale o marchio e sede del produttore o
di un importatore stabilito nell’Unione Europea.
Indicazioni di origine
I prodotti importati nella Comunità sono sottoposti alle norme in materia di origine delle merci per consentire una corretta applicazione della normativa doganale comunitaria.
Quando i prodotti comunitari circolano all’interno della
Comunità non vengono richieste indicazioni di origine.
Non esiste quindi l’obbligo di indicare l’origine dei prodotti per ragioni di natura commerciale.
40
Indicazioni linguistiche
Le indicazioni devono essere riportate in lingua italiana
(con qualche eccezione relativa a normative specifiche).
Sono consentite le indicazioni che utilizzino espressioni
non in lingua italiana divenute di uso comune (es. jeans,
hamburger).
Indicazione delle
sostanze e dei
preparati pericolosi
Deve essere dichiarata l’eventuale presenza di tali sostanze
nei prodotti se, in occasione dell’uso, anche non appropriato purché ragionevolmente prevedibile, le stesse possono essere cedute in quantità tale da rappresentare un
rischio per il consumatore, le cose o l’ambiente.
La disposizione appare rilevante soprattutto per le sostanze
chimiche utilizzate nel trattamento della materia prima, se
tali sostanze, rimanendo nel prodotto posto in vendita, possono causare danni fisici ai consumatori (es. reazioni allergiche).
Istruzioni d’uso
Le istruzioni dovranno adattarsi alle caratteristiche del prodotto.
Ad esempio, riguardo ai prodotti tessili e ai capi di abbigliamento, le istruzioni che appaiono rilevanti per il consumatore sono quelle che si riferiscono alla loro manutenzione, incluso il lavaggio, perché la manutenzione certamente deve essere considerata una parte dell’“uso”.
Precauzioni d’uso
Le precauzioni d’uso, continuando a riferirci ai prodotti
tessili e ai capi di abbigliamento, possono essere considerate quelle connesse alle sostanze pericolose, se tali sostanze finiscono eventualmente per essere presenti nel prodotto finito.
41
2
L’INDICAZIONE DEI PREZZI
Riferimenti normativi:
Direttiva 98/6/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del
16 febbraio 1998 (indicazione dei prezzi) - GUCE L 80, p. 27;
Dlgs 25.02.2000 n. 84 (attuazione direttiva 98/6/Ce) - GURI
11.04.2000 n. 85.
IL PREZZO DI VENDITA
È il prezzo finale valido per una unità del prodotto o per una sua determinata quantità, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta.
IL PREZZO PER UNITÀ DI MISURA
È il prezzo finale, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta,
valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un
metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o
per una singola unità di quantità diversa, se essa è impiegata
generalmente e abitualmente nello Stato membro interessato per
la commercializzazione di prodotti specifici.
€
L’indicazione dei prezzi deve essere non equivoca, agevolmente
identificabile (es. un cartello) e facilmente leggibile.
QUALCHE REGOLA IN MATERIA DI PREZZI…
• Il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura devono essere indicati per tutti i
prodotti
• Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando è identico al prezzo
di vendita
• Per i prodotti commercializzati sfusi deve essere indicato soltanto il prezzo per unità
di misura
• La pubblicità in tutte le sue forme ed i cataloghi devono indicare il prezzo per unità
di misura quando è indicato il prezzo di vendita
Non rientrano in queste prescrizioni gli oggetti d’arte e d’antiquariato,
i prodotti venduti all’asta e quelli forniti in occasione di prestazioni di
servizi, compresa la somministrazione di cibi e bevande.
Sono esentati dall’obbligo dell’indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti
per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro
destinazione, o sia di natura tale da dar luogo a confusioni (es. prodotti commercializzati nei distributori automatici, gelati monodose, prodotti destinati ad essere
mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio).
42
3
LA MARCATURA CE
DEI PRODOTTI
Riferimenti normativi:
Decisione del Consiglio 93/464/Cee del 22 luglio 1993
GUCE L 220 del 30.08.1993
L’UTILITÀ DELLA MARCATURA CE
La marcatura Ce attesta che un determinato prodotto è stato fabbricato
in conformità alle direttive comunitarie che disciplinano i requisiti di
sicurezza relativi alla progettazione, produzione, immissione in commercio di un determinato prodotto.
Il prodotto contrassegnato dalla marcatura Ce potrà quindi liberamente circolare all’interno del territorio comunitario.
OBIETTIVO
La marcatura Ce è necessaria per attestare la conformità di un prodotto
ai livelli di protezione fissati dalle direttive comunitarie e di indicare
che l’operatore economico si è sottoposto a tutte le procedure di
valutazione previste dal diritto comunitario relative al suo prodotto.
La marcatura Ce è apposta dal fabbricante o da un suo mandatario. Se viene
posta indebitamente è prevista l’applicazione di sanzioni a carico dei trasgressori.
43
4
GARANZIE DEI PRODOTTI
Riferimenti normativi:
Direttiva 1999/44/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25
maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzia di consumo – GUCE L n. 171 del 7 luglio 1999;
Decreto Legislativo n. 24 del 2 febbraio 2002, GURI n. 57 del 8
marzo 2002 –S.O. n.40;
Il decreto inserisce alcuni nuovi articoli nel codice civile: dal n.
1519 bis al n. 1519 nonies.
LA DISCIPLINA DELLA VENDITA DEI BENI DI CONSUMO
La normativa regola alcuni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie relative ai
beni di consumo.
Per questo scopo, ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di
somministrazione, nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
Beni di consumo
Qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle
autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
2) l’acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o
in quantità determinata;
3) l’energia elettrica.
Garanzia legale
È l’obbligo previsto dalla legge a favore di un consumatore (che per questo non deve
pagare costi supplementari), a carico di un venditore di rimborsare il prezzo pagato o
sostituire, riparare o intervenire altrimenti sul bene di consumo venduto, qualora esso
non corrisponda alle condizioni previste dal contratto di vendita, nell’etichetta o nella
pubblicità che ne è stata fatta.
Produttore
È il fabbricante, l’importatore o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore di un bene di consumo, apponendovi il proprio nome, marchio o altro segno
distintivo.
44
Venditore
È colui che nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale utilizza i contratti di vendita.
Consumatore
Qualsiasi persona che acquista per sé o per la propria famiglia, cioè per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale svolta.
Riparazione
È l’azione finalizzata ad eliminare il difetto di conformità del bene di consumo, per
renderlo conforme al contratto di vendita.
OBBLIGHI DEL VENDITORE
Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Il bene si presume conforme al contratto
quando sono presenti le seguenti circostanze:
• idoneità all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
• conformità alla descrizione fatta dal venditore e al campione eventualmente presentato;
• idoneità all’uso particolare voluto dal consumatore e descritto al venditore al
momento dell’acquisto;
• presenza di qualità e prestazioni abituali in prodotti dello stesso tipo, che il consumatore può aspettarsi in virtù della natura del prodotto e delle caratteristiche illustrate attraverso la pubblicità e l’etichetta.
Il venditore finale è responsabile verso il consumatore anche per il produttore e per
gli eventuali altri soggetti (distributori o intermediari) che fanno parte della catena
commerciale, nei confronti dei quali egli potrà a sua volta rivalersi.
Il consumatore non si può lamentare
Se, al momento dell’acquisto, era a conoscenza del difetto, o non
poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza, o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
Il difetto di installazione
Il difetto che deriva dall’inadeguata installazione del bene di consumo
è equiparato al difetto di conformità quando l'installazione è compresa
nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua
responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il
difetto derivi dall’errata installazione effettuata dal consumatore a causa
da istruzioni carenti.
45
I DIRITTI DEL CONSUMATORE
Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di
conformità del prodotto esistente al momento della consegna del bene.
In caso di NON conformità, il consumatore ha diritto:
- alla riparazione o alla sostituzione del bene, senza spese. La scelta spetta al consumatore con un unico limite: egli non può chiedere il rimedio che risulta impossibile
o eccessivamente oneroso per il venditore. Se non c’è accordo su questo punto, al
consumatore non resta che adire le vie legali. Le riparazioni o le sostituzioni devono
essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore.
- alla riduzione adeguata del prezzo o allo scioglimento del contratto, quando: 1) la
riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; 2) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un congruo
termine; 3) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato
notevoli inconvenienti al consumatore. (Nel determinare l’importo della riduzione o
la somma da restituire si tiene conto dell’uso del bene).
Un difetto di conformità di lieve entità, per il quale non è stato possibile o risultano
eccessivamente onerose sia la riparazione sia la sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.
QUANTO DURA LA GARANZIA LEGALE?
Il venditore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
COSA OCCORRE FARE PER GODERE DEI DIRITTI SOPRA ESAMINATI?
Denuncia al venditore
Il consumatore può far valere i diritti previsti dalla normativa (riparazione, sostituzione, scioglimento del contratto, riduzione del prezzo) se denuncia al venditore
(basta una semplice raccomandata A.R.) il difetto di conformità entro il termine di
due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto e fino a 26 mesi dalla consegna del
bene. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del
difetto.
A CHI SPETTA DI PROVARE L’ESISTENZA DEL DIFETTO DI CONFORMITÀ?
Si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con
la natura del bene o del difetto. Il venditore avrò l’onere di provare il contrario.
Se i difetti si manifestano dopo sei mesi dalla consegna, sarà il consumatore a dover
provare la loro esistenza al momento della consegna.
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LA PRESCRIZIONE
Il consumatore può far valere i proprio diritti entro 26 mesi dalla consegna del prodotto acquistato. Successivamente a tale termine l’azione si intende prescritta.
LA GARANZIA CONVENZIONALE
Si chiama garanzia convenzionale quella che riconosce al consumatore nuovi ed ulteriori diritti rispetto a quelli compresi nella garanzia
legale, illustrati in precedenza (esempio: durata della garanzia di tre
anni invece dei due previsti dalla legge).
Tali ulteriori diritti, offerti dal venditore e/o produttore per motivi di marketing, pubblicità o quant’altro, sono indicati nel certificato di garanzia o nella pubblicità del
prodotto e sono riconosciuti a condizione che il consumatore esegua con precisione
le istruzioni richieste dal produttore.
In questo caso, la garanzia convenzionale deve almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dalla legge, che la
garanzia non intacca;
b) in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali
necessari per farla valere, compresi la durata e l’estensione territoriale della garanzia,
nonché le generalità (nome o ditta) e il domicilio (o la sede) di chi la offre.
A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere fornita per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri evidenti quanto quelli
di eventuali altre lingue.
Ogni patto finalizzato ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti al consumatore dalla disciplina qui illustrata, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, è nullo.
La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata
d’ufficio dal giudice.
Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità
del venditore ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.
La disciplina illustrata
si applica ai contratti
per i quali la consegna del bene
sia avvenuta dopo il 23 marzo 2002
47
5
PUBBLICITÀ INGANNEVOLE
E PUBBLICITÀ COMPARATIVA
Riferimenti normativi:
Direttiva 84/450/Cee in GUCE L 250 del 19.09.1984, p. 17;
Direttiva 97/55/Ce in GUCE L 290 del 23.10.1997, p. 18;
Dlgs 25.01.1992 n. 74 in GURI 13.02.1992, n. 36, S.O.
LA PUBBLICITÀ
Messaggio diffuso nell’ambito di un’attività economica allo scopo di promuovere la
vendita di beni o la fornitura dei servizi.
La pubblicità deve essere sempre riconoscibile.
PUBBLICITÀ INGANNEVOLE
La pubblicità è ingannevole quando induce o può indurre in errore le persone alle
quali è rivolta e quando, per il suo carattere ingannevole, può pregiudicare il comportamento economico dei consumatori e danneggiare un concorrente.
Criteri per determinare l’ingannevolezza del messaggio
Occorre tenere presenti tutti gli elementi ed in particolare:
- caratteristiche del bene e/o servizio (es. disponibilità, natura, composizione, idoneità allo scopo, data di fabbricazione);
- il prezzo, le condizioni di vendita;
- natura, qualifiche e diritti dell’operatore pubblicitario (il committente del messaggio
o il suo autore o, da ultimo, il proprietario del mezzo con cui è diffuso il messaggio)
quali l’identità e il patrimonio.
È ingannevole la pubblicità che può minacciare la sicurezza dei bambini e quella che,
riguardando prodotti rischiosi per la salute o la sicurezza, evita di darne notizia.
PUBBLICITÀ COMPARATIVA
La pubblicità viene definita comparativa quando identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o i beni e i servizi da lui offerti.
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Criteri di legittimità della pubblicità comparativa
La pubblicità comparativa è lecita se:
- non è ingannevole;
- confronta beni e servizi omogenei;
- confronta una o più caratteristiche essenziali, verificabili e rappresentative;
- non ingenera confusione sul mercato fra operatore pubblicitario e il committente del
messaggio e tra i loro marchi;
- non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali o attività di un concorrente;
- per i prodotti a denominazione di origine si riferisce in ogni caso a prodotti aventi
la stessa denominazione;
- non trae vantaggio dalla notorietà connessa al marchio o altro segno distintivo di un
concorrente;
- non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio.
49
6
I CONTRATTI A DISTANZA
Riferimenti normativi:
Direttiva 97/7/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
maggio 1997 - GUCE L 144 del 04.06.1997, p. 19;
Decreto legislativo del 22 maggio 1999, n. 185 - GURI 21.06.1999,
n. 143.
COSA SONO?
Sono contratti stipulati tra un fornitore ed un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita a distanza, con modalità di negoziazione basate sull’impiego di strumenti di comunicazione (posta,
telefono, fax, televisione, posta elettronica).
Sono esclusi dall’applicazione della disciplina di tutela i contratti:
- relativi ai servizi finanziari;
- conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati (biglietterie automatiche nelle stazioni);
- conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando
telefoni pubblici;
- relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a
beni immobili con esclusione della locazione;
- conclusi in occasione di una vendita all’asta.
COSA OCCORRE SAPERE PRIMA DI FIRMARE UN CONTRATTO A DISTANZA:
Il consumatore deve ricevere, in modo chiaro e comprensibile, una
serie di informazioni:
- identità e indirizzo del fornitore, nel caso di contratti che prevedono un pagamento anticipato;
- caratteristiche essenziali del bene, il prezzo e le relative modalità
di pagamento, nonché le spese di consegna;
- esistenza o meno del diritto di recesso;
- modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di
esercizio del diritto di recesso;
- durata della validità dell’offerta e del prezzo.
Il consumatore deve ricevere
conferma scritta
di queste informazioni.
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ESECUZIONE DEL CONTRATTO: 30 GIORNI
Il fornitore, salvo patto contrario, ha l’obbligo di eseguire l’ordine
nel termine di trenta giorni dalla sua trasmissione; nel caso in cui il
prodotto non fosse disponibile il fornitore deve informare subito il
consumatore e rimborsarlo delle somme eventualmente ricevute
entro e non oltre trenta giorni dal giorno successivo al ricevimento
dell’ordine.
IL DIRITTO DI RECESSO
Il consumatore può esercitare il diritto di recesso (raccomandata A.R.)
senza versare alcuna penalità, entro dieci giorni lavorativi, che
decorrono:
- dal giorno del loro ricevimento, per i beni;
- dal giorno della conclusione del contratto, per i servizi.
Il termine è di tre mesi nel caso in cui il fornitore non abbia
confermato le informazioni necessarie prima viste sui servizi di
assistenza e garanzia e le condizioni di recesso dal contratto con durata
indeterminata o superiore ad un anno.
FORNITURE NON RICHIESTE
È vietata la fornitura di merci o servizi non richiesti dal consumatore.
Nel caso di fornitura non richiesta, il consumatore non è tenuto
ad alcuna prestazione corrispettiva; la mancata risposta non può
essere interpretata come consenso.
I diritti stabiliti a tutela del consumatore
non sono rinunciabili.
È nulla ogni pattuizione contraria
alla disciplina di cui sopra.
51
7
I CONTRATTI NEGOZIATI
FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI
Riferimenti normativi:
Direttiva 85/577/Cee del Consiglio del 20 dicembre 1985 - GUCE L
372 del 31.12.1985, p. 31;
Decreto legislativo n. 50 del 15 gennaio 1992 - GURI 03.02.1992,
n.27, S.O.
COSA SONO?
Sono contratti conclusi in qualunque forma tra un commerciante ed un
consumatore, stipulati:
- durante la visita dell’operatore commerciale al domicilio o sul posto di
lavoro del consumatore o nei locali in cui quest’ultimo si trovi anche temporaneamente per motivi di studio, lavoro o di cura;
- durante un’escursione organizzata dall’operatore commerciale al di fuori
dei propri locali commerciali;
- in area pubblica o aperta al pubblico mediante la sottoscrizione di una nota d’ordine o simili;
- per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha
avuto modo di consultare senza la presenza dell’operatore commerciale.
QUALE TUTELA?
- Il consumatore può avvalersi del diritto di recesso (scioglimento del
vincolo contrattuale), tramite raccomandata A.R. da inviarsi all’operatore
commerciale entro sette giorni dalla data di sottoscrizione della nota
d’ordine o di ricevimento della merce.
- L’operatore commerciale deve informare per iscritto il consumatore circa il suo
diritto di recesso e sulle modalità per poterlo esercitare correttamente.
In mancanza di tale informazione, il termine per il recesso è di 60 giorni dalla data di
stipula del contratto o di ricevimento della merce.
LA NORMATIVA NON SI APPLICA AI CONTRATTI RELATIVI A:
- costruzione, vendita e locazione di beni immobili ed altri diritti relativi agli stessi beni;
- fornitura di prodotti alimentari, bevande o altri prodotti di uso
domestico corrente consegnati a scadenze regolari;
- assicurazioni;
- valori mobiliari;
- beni o servizi di valore inferiore a 25,8 euro, comprensivo di oneri
fiscali al netto di spese accessorie (es. spese di spedizione).
Quest’ultima norma si applica, invece, se il valore di 25,8 euro è dato dalla somma
degli importi dovuti per più contratti sottoscritti dalle stesse parti contraenti.
52
8
I CONTRATTI
DI MULTIPROPRIETÀ
Tutela del consumatore e diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili
Riferimenti normativi:
Direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio GUCE L 280 del 29.10.1994;
Decreto legislativo n. 427 del 09.11.1998 - GURI 291 del
14.12.1998;
Legge n.135/2001 del 29.03.2001 (art. 4) - GURI 92 del
20.04.2001;
Legge n. 39 del 01.03.2002 (Legge comunitaria 2001) - GURI
26.03.2002, n. 72, S.O.
QUALCHE DEFINIZIONE PER CAPIRE MEGLIO…
Contratto
Accordo, della durata di almeno tre anni, con il quale, a fronte del pagamento di un
prezzo globale, si costituisce, trasferisce o si promette di trasferire, direttamente o
indirettamente, un diritto di utilizzazione di un bene immobile per un periodo di
tempo determinato o determinabile dell’anno non inferiore ad una settimana.
Bene immobile
Immobile o parte di esso utilizzato a scopi abitativi, alberghieri
o turistico-ricettivi, su cui verte il diritto oggetto del contratto.
Venditore
Soggetto che nell’ambito della sua attività professionale costituisce, trasferisce o promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto. Al venditore è equiparato chi, a qualsiasi titolo, promuove il trasferimento, la promessa di trasferimento,
la costituzione del diritto oggetto del contratto.
Acquirente
Il consumatore, colui il quale agisce in ambito estraneo alla
propria attività professionale.
53
COMPETENZA
La competenza è del giudice del luogo in cui risiede o è domiciliato l’acquirente, se
tali luoghi si trovano nel territorio italiano.
Se, invece, l’immobile oggetto del contratto si trova in un paese aderente all’Unione
europea, il giudice competente sarà quello del luogo ove sorge l’immobile. Se, infine, esso si trova in un Paese non aderente all’Unione europea, occorrerà verificare se
la normativa è applicabile e se è competente il giudice italiano, prima di firmare il
contratto.
GLI OBBLIGHI INFORMATIVI
Il venditore è obbligato a fornire all’acquirente un documento
informativo, che deve indicare in maniera non ingannevole:
- il diritto oggetto del contratto;
- identità, domicilio, qualità giuridica (società di capitali o
quant’altro) del venditore, identità e domicilio del proprietario;
- i servizi comuni ai quali l’acquirente avrà accesso (luce, gas, acqua,
manutenzione);
- strutture comuni utilizzabili dall’acquirente e a quali condizioni;
- prezzo da versare e stima delle spese per il diritto oggetto del contratto;
- informazioni relative al diritto di recesso, precisando modalità di esercizio del diritto (raccomandata A.R.) e le spese che in caso di recesso l’acquirente è tenuto a rimborsare;
- modalità per ottenere ulteriori informazioni.
CONTRATTO
Il contratto deve essere redatto per iscritto in lingua italiana e tradotto nella lingua del luogo in cui risiede l’acquirente o di cui è cittadino, purché si tratti di lingue ufficiali dell’Unione Europea.
Il contratto deve contenere tutti gli elementi sopra descritti, oltre
all’identità delle parti contrattuali, data, luogo della firma, periodo
di tempo e data a partire dai quali può essere esercitato tale diritto.
DIRITTO DI RECESSO
Entro dieci giorni dalla conclusione del contratto, l’acquirente
può recedere senza l’obbligo del pagamento di nessuna penalità,
salvo, se previsto dal contratto, il rimborso al venditore delle
spese sostenute e documentate per la conclusione del contratto.
Se il contratto non riporta le informazioni ritenute fondamentali
dalla normativa, il termine è prolungato a tre mesi e l’acquirente
54
non è tenuto ad alcun rimborso. Il recesso si effettua tramite invio di raccomandata
A.R. o tramite fax confermato nelle 48 ore successive.
Sino alla scadenza del periodo in cui l’acquirente può recedere, il venditore non può
chiedere all’acquirente il versamento di somme di denaro a titolo di anticipo, acconto, caparra.
OBBLIGHI DI GARANZIA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
DI CONCESSIONE DI CREDITO
Il venditore è obbligato a prestare fideiussione bancaria a garanzia della corretta esecuzione del contratto:
- sempre, nel caso in cui l’immobile oggetto del contratto sia in corso di
costruzione;
- nel caso in cui non sia una società di capitali con capitale versato pari a
5.192.000 euro e non abbia sede legale e sedi secondarie nel territorio dello
Stato italiano.
Nel caso in cui l’acquirente sia costretto ad ottenere il riconoscimento dei
suoi diritti a causa dell’inadempimento del venditore, il consumatore non
può essere costretto alla preventiva escussione del venditore ma può rivolgersi direttamente al soggetto che lo garantisce.
Il consumatore che ha esercitato il diritto di recesso correttamente, non è
tenuto a pagare alcuna penale nel caso in cui abbia sottoscritto, su proposta
del venditore, un contratto di concessione del credito necessario per il pagamento del prezzo dovuto. Infatti, il diritto di recesso esercitato correttamente comporta la risoluzione di diritto del contratto di finanziamento.
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9
SICUREZZA GENERALE
DEI PRODOTTI E RESPONSABILITÀ
DEL PRODUTTORE
Riferimenti normativi:
Direttiva 92/59/Cee del Consiglio del 29 giugno 1992 (relativa
alla sicurezza generale dei prodotti) - GUCE L. 228 DEL
11.08.1992, P. 24;
Decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 115 (attuazione direttiva
92/59/Cee) - GURI 20.04.1995 n. 92.
IL PRODOTTO SICURO
È sicuro qualsiasi prodotto che in condizioni d’uso normali non presenta alcun
rischio, oppure presenta solo rischi minimi, compatibili con il suo impiego e considerati accettabili nell’osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della
sicurezza delle persone, in funzione, in particolare, degli elementi seguenti:
- delle sue caratteristiche, in particolare la composizione, l’imballaggio, le modalità
del suo assemblaggio e della sua manutenzione;
- del suo effetto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l’utilizzazione del primo con i secondi;
- della sua presentazione, della sua etichettatura, delle eventuali istruzioni per il suo
uso e la sua eliminazione;
- delle categorie di consumatori che si trovano in condizioni di maggiore rischio nel
suo utilizzo, in particolare dei bambini.
OBBLIGHI DEI PRODUTTORI
I produttori hanno l’obbligo di commercializzare esclusivamente
prodotti sicuri e devono:
- fornire al consumatore le informazioni che gli consentano di valutare i rischi inerenti ad un prodotto durante la durata di normale
utilizzazione, quando questi ultimi non siano immediatamente
percettibili senza adeguate avvertenze, e di premunirsi contro detti rischi;
- adottare misure adeguate e intraprendere le azioni opportune, compreso, se necessario, il ritiro del prodotto dal mercato per evitare rischi.
In tutti i casi in cui ciò sia opportuno, tali misure comprendono
la marcatura dei prodotti o della partita di prodotti, in modo da
poterli identificare, le verifiche mediante campionamento
dei prodotti commercializzati, l’esame dei reclami presentati,
nonché l’informazione dei distributori in merito a tale controllo.
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OBBLIGHI DEI DISTRIBUTORI
I distributori sono tenuti ad agire con diligenza
per contribuire all’osservanza dell’obbligo generale di sicurezza.
In particolare, sono tenuti a non fornire prodotti
che, in base ad informazioni in loro possesso ed
in quanto operatori professionali, sappiano o
ritengono non conformi a tale obbligo.
PARAMETRI SU CUI VALUTARE LA SICUREZZA DI UN PRODOTTO
Se non esistono specifiche disposizioni comunitarie in merito alla sicurezza
dei prodotti in questione, si considera che un prodotto è sicuro quando…
… risulta conforme alle normative nazionali specifiche dello Stato membro nel cui
territorio circola, stabilite nel rispetto del trattato, le quali fissano i requisiti cui deve
rispondere il prodotto sul piano sanitario e della sicurezza per poter essere commercializzato.
In mancanza delle normative specifiche, si valuta la conformità di
un prodotto al requisito generale di sicurezza, tenendo conto
delle norme nazionali non cogenti che recepiscono una norma
europea o, se esistono, delle specifiche tecniche comunitarie o, in
mancanza di esse, delle norme in vigore nello Stato membro in
cui circola il prodotto, dei codici di buona condotta in materia di
salute e di sicurezza vigenti nel settore interessato ovvero degli
ultimi ritrovati della tecnica, nonché della sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendere.
Qualora, nonostante tale conformità, il prodotto si riveli pericoloso per la salute e la sicurezza dei consumatori, gli Stati possono
prendere le misure ritenute più idonee per limitare l’immissione
sul mercato del prodotto o ritirarlo dal mercato.
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I CONTROLLI
Chi controlla?
Nei limiti delle rispettive competenze, il dovere di verificare che
i prodotti immessi sul mercato siano sicuri spetta al Ministero
delle Attività produttive, al Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al Ministero
dell’Interno, al Ministero delle Infrastrutture ed al Ministero
della Salute.
I prodotti sospettati di non essere sicuri non possono essere commercializzati per tutto il tempo necessario ai controlli (60 giorni).
I doveri dei controllori
Le amministrazioni preposte al controllo provvedono a:
• disporre adeguate verifiche delle sue caratteristiche di
sicurezza fino allo stadio dell’utilizzo o del consumo,
anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di
produzione e di confezionamento, presso i magazzini di
stoccaggio e presso i magazzini di vendita;
• esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;
• prelevare campioni di un prodotto o di una linea di prodotti per sottoporli a prove
ed analisi volte ad accertare la rispondenza ai criteri previsti;
• sottoporre l’immissione del prodotto sul mercato a condizioni preventive in modo
da renderlo sicuro e disporre l’apposizione sul prodotto di adeguate avvertenze sui
rischi che esso può presentare;
• disporre che le persone che potrebbero essere esposte al rischio derivante da un
prodotto siano avvertite tempestivamente in forma adeguata, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;
• disporre, entro un termine perentorio, l’adeguamento del prodotto o di un lotto di
prodotti già commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti, qualora non vi sia un
rischio imminente per la salute e l’incolumità pubblica;
• ordinare, a cura del produttore o comunque con spese a suo carico, il ritiro dal mercato e, ove necessario, la distruzione di un prodotto o di un lotto di prodotti, nei casi
in cui non sia stato effettuato l’adeguamento richiesto, oppure sia accertata la mancanza di conformità alle norme che fissano i criteri di sicurezza, oppure sia accertata, nonostante tale conformità, la pericolosità del prodotto e sussista un grave ed
immediato rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori.
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I VIAGGI
“TUTTOCOMPRESO”
Riferimenti normativi:
Direttiva - 90/314/Cee - del Consiglio del 13 giugno 1990
concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti “tuttocompreso”
- GUCE L 158 del 23.06.1990, p. 59;
Decreto legislativo n. 111/95, attuazione della direttiva n.
90/314/Cee concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti “tuttocompreso” - GURI del 14.04.1995, n. 88.
PACCHETTO TURISTICO
Viaggio, vacanza, circuiti “tuttocompreso” che abbiano le
seguenti caratteristiche:
- durata superiore alle 24 ore o comprendente una notte;
- essere venduti a un prezzo forfettario;
- combinazione prefissata di almeno due elementi tra i seguenti:
trasporto, alloggio, altri servizi turistici non accessori al trasporto
o all’alloggio, che costituiscono una parte significativa del “tuttocompreso”.
ORGANIZZATORE
Soggetto che organizza in modo non occasionale servizi tuttocompreso
o li vende o li offre in vendita direttamente o tramite un venditore
(es. tour operator). In Italia l’organizzatore deve essere in possesso
di un’autorizzazione alla vendita dei servizi turistici; in caso
contrario le disposizioni di tutela non potranno essere applicate.
VENDITORE
Soggetto che vende o offre in vendita servizi tuttocompreso proposti dall’organizzazione (es. agenzia di viaggio).
Come l’organizzatore, anche il venditore deve essere in possesso di un’autorizzazione alla vendita dei servizi turistici.
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CONTRATTO
Accordo che lega il consumatore all’organizzatore e/o al venditore.
COSA OCCORRE SAPERE SUL PACCHETTO “TUTTOCOMPRESO”.
L’organizzatore e il venditore devono fornire una descrizione chiara dei servizi “tuttocompreso”. Le indicazioni fornite non devono essere ingannevoli
e contenere, tra l’altro, orari, località di sosta intermedia, coincidenze, generalità e recapito telefonico di rappresentanti o uffici locali da contattare in
caso di difficoltà, oppure il recapito dell’organizzatore. Sono inoltre necessarie le informazioni per la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione, nonché durata del viaggio, visite, escursioni o altri servizi previsti nel pacchetto turistico, compresa la partecipazione di guide o accompagnatori.
Se le informazioni sono contenute in un opuscolo, questo deve indicare:
- prezzo;
- mezzi di trasporto, destinazione, sistemazione in albergo o altro alloggio,
l’ubicazione e la categoria;
- pasti forniti e itinerario della gita;
- indicazioni relative a visti, passaporti, formalità sanitarie;
- importo da versare come acconto (non superiore al 25% del totale) e tempistica per il versamento del saldo del prezzo;
- indicazione del numero minimo di partecipanti per effettuare il servizio tuttocompreso e la data limite di informazione del consumatore in caso di
annullamento.
Le informazioni fornite nell’opuscolo sono vincolanti, a meno che eventuali modifiche siano state comunicate al consumatore prima della conclusione del contratto, oppure concordate tra le parti.
È POSSIBILE CEDERE IL CONTRATTO?
SI! In caso di gravi motivi che rendano impossibile la
partenza, il consumatore può cedere il contratto ad
un terzo, rimanendone però responsabile per il pagamento.
Il consumatore cedente deve informare l’organizzatore o il venditore entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza.
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MODIFICA DEL CONTRATTO
Prima della partenza
In caso di modifica di uno o più elementi del contratto, l’organizzatore o il venditore
hanno l’obbligo di informare per iscritto il consumatore. Se il consumatore non accetta la proposta di modifica ha diritto a:
a) usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza
supplemento di prezzo, oppure di un pacchetto qualitativamente inferiore previa
restituzione della differenza di prezzo.
b) ottenere il rimborso del denaro già versato;
c) ottenere il risarcimento di eventuali danni.
Dopo la partenza
Se una parte essenziale dei servizi pattuiti non può essere effettuata, l’organizzazione
deve predisporre soluzioni alternative senza alcun onere aggiuntivo a carico del consumatore. Nel caso in cui sia impossibile una soluzione alternativa o il consumatore
l’abbia rifiutata per un giustificato motivo, l’organizzazione ha l’obbligo di riportare
il consumatore al luogo di partenza o ad altro convenuto, restituendo la differenza tra
le prestazioni previste e quelle sino ad allora effettuate.
ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
In caso di annullamento del viaggio per il mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, il consumatore deve
essere immediatamente informato:
a) se la comunicazione dell’annullamento avviene almeno 20
giorni prima della partenza, il consumatore ha diritto alla restituzione della caparra versata;
b) se la comunicazione dell’annullamento avviene a meno di 20
giorni dalla data fissata per la partenza, il consumatore ha diritto
anche al risarcimento di eventuali danni.
IL PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico non può essere modificato a meno
che ciò non sia stato espressamente previsto dal contratto.
L’aumento in ogni caso non può essere superiore al 10% del
prezzo originariamente pattuito. In tal caso il consumatore potrà
recedere dal contratto, avendo diritto all’integrale rimborso delle
somme già versate. Il prezzo non può mai essere aumentato nei 20
giorni precedenti alla partenza.
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RISARCIMENTO DEI DANNI
Inadempimenti contrattuali
Il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell’organizzatore o del venditore comporta
l’obbligo del risarcimento del danno al consumatore.
Tale obbligo viene meno se l’organizzatore e il venditore provano che l’inadempimento è determinato da impossibilità
della prestazione, derivante da una causa a loro non imputabile (per esempio, uno sciopero improvviso).
Fondo di garanzia
È previsto un fondo di garanzia per consentire, in caso di insolvenza
o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rimborso
del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi
all’estero, nonché per fornire un’immediata disponibilità economica
in caso di rientro forzato di turisti da paesi extracomunitari,
in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento
dell’organizzazione.
La richiesta deve essere inoltrata o al tour operator dal quale si è acquistato il pacchetto turistico o al Comitato di gestione del fondo nazionale di garanzia, presso la
Direzione generale del Turismo.
Se il pacchetto turistico è stato acquistato all’estero, la richiesta andrà rivolta o al tour
operator o al Comitato di gestione del fondo del paese estero.
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LA TUTELA DEL PASSEGGERO
IN CASO DI MANCATO IMBARCO
SU UN VOLO DI LINEA
Riferimenti normativi:
Regolamento n. 295/91/Cee del Consiglio - GUCE L 36 del
08.02.1991, p. 5.
CONTRO L’OVERBOOKING
L’obiettivo è l’adozione di regole comuni a tutela del passeggero che non riesce ad
imbarcarsi su un volo di linea regolarmente prenotato, a causa della vendita da parte
della compagnia aerea di un numero di posti superiore alla capacità dell’aeromobile.
LA TUTELA DIVENTA OPERATIVA QUANDO…
• il passeggero rispetta gli obblighi previsti;
• il passeggero è in possesso di biglietto e di una prenotazione confermata;
• il passeggero si presenta al banco di accettazione nei tempi richiesti.
Le norme non si applicano sui voli di linea nel caso di volo
gratuito o di tariffe ridotte non disponibili per il pubblico.
OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA AEREA
- informare il pubblico sulle regole che intende seguire in caso di volo in overbooking,
nel rispetto del diritto di precedenza per alcune categorie di passeggeri (disabili,
bambini non accompagnati);
- compensare il passeggero in caso di negato imbarco.
COMPENSAZIONE DEL PASSEGGERO
Il passeggero ha diritto, a spese della Compagnia, a una telefonata o un fax alla località
di destinazione, ai pasti e, se necessario, all’alloggio in albergo; può inoltre scegliere tra:
- rimborso del prezzo del biglietto senza il pagamento di penali;
- un volo alternativo prima possibile o in altra data a sua scelta.
PENALI PER LA COMPAGNIA
- penale di 150 euro nel caso di voli fino a 3500 km (la somma può essere ridotta del
50% se il passeggero sceglie un volo alternativo, che arriva a destinazione con un
ritardo non superiore a due ore);
- penale di 300 euro nel caso di voli oltre i 3500 km (la somma può essere ridotta del
50% se il passeggero sceglie un volo alternativo, che arriva a destinazione con un
ritardo non superiore a quattro ore).
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LA TUTELA DEL CONSUMATORE
DI FRONTE A CLAUSOLE
CONTRATTUALI ABUSIVE
Riferimenti normativi:
Direttiva 93/13/Cee del Consiglio del 05.04.1993 GUCE L 95,
p. 29;
Artt. 1469 bis - 1469 sexies codice civile - Capo XIV bis dei
contratti del consumatore.
ATTENZIONE AI CONTRATTI!
L’obiettivo è la tutela del consumatore di fronte a clausole contrattuali che comportino un significativo squilibrio tra i diritti e gli
obblighi delle parti contrattuali a danno del consumatore. In particolare, tale ipotesi si evidenzia in gran parte dei contratti per
adesione (luce, telefono, assicurazioni, gas), dove il consumatore
firma un modulo prestampato redatto dalla controparte, accettando in blocco tutte le clausole contrattuali, senza possibilità di
apportare alcuna variazione.
UNA CLAUSOLA SI CONSIDERA ABUSIVA SE…
- non è stata oggetto di trattativa fra i contraenti;
- determina un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi
reciproci.
NON SONO ABUSIVE LE CLAUSOLE CHE…
- riproducono disposizioni di legge;
- riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli
Stati membri dell’Unione europea;
- sono state oggetto di trattativa fra i contraenti.
CHI HA L’ONERE DI PROVARE L’ ABUSIVITÀ DI UNA CLAUSOLA CONTRATTUALE
La normativa (Art. 1469 bis del codice civile) contiene un elenco non esaustivo di
clausole che si presumono vessatorie. Spetterà quindi al professionista dimostrare il
contrario. In ogni caso, se la clausola contrattuale è contenuta in moduli o formulari
predisposti per disciplinare in modo uniforme alcuni rapporti contrattuali, l’onere di
provare la non abusività della clausola spetterà al professionista.
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QUANDO UNA CLAUSOLA DIVENTA INEFFICACE…
Nel caso in cui una clausola contrattuale risulti essere abusiva, questa risulterà inefficace, mentre il resto del contratto resterà in vigore.
Sono comunque inefficaci – anche se oggetto di trattativa – le clausole che
abbiano per oggetto o per effetto di:
- escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o
danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;
- escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte, in caso di inadempimento totale o parziale o di
adempimento inesatto da parte del professionista;
- prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha
avuto di fatto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
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LA CONCILIAZIONE
COME METODO ALTERNATIVO
DI RISOLUZIONE
DELLE CONTROVERSIE
Riferimenti normativi:
Legge n. 580/93, art. 2, comma 4;
Legge n. 192/98, art. 10 “Conciliazione e arbitrato”;
Legge n. 281/98, art. 3 “Legittimazione ad agire”;
Legge n. 481/95, art. 24;
Legge n. 135/2001, art. 4, comma 3;
Raccomandazioni 98/257/CE del 30 marzo 1998 e
2001/310/Ce del 4 aprile 2001.
COS’È LA CONCILIAZIONE?
Non è una transazione, ma un modo veloce ed economico
di risolvere le controversie senza “fare causa”.
Tale procedura è volontaria e riservata e qualora si concludesse con un accordo, questo avrà valore di contratto, che le
parti si impegneranno a seguire e rispettare.
IL CONCILIATORE
Il conciliatore ha il compito di guidare la procedura di conciliazione
e di assistere le parti in conflitto facilitandone la comunicazione,
facendo affiorare gli interessi e le convenienze reciproche
e orientandole verso un accordo di reciproca soddisfazione.
Ha il compito di spiegare dettagliatamente il proprio ruolo,
lo svolgimento della procedura, le modalità di partecipazione delle
parti, le regole di condotta e il ruolo degli avvocati delle parti stesse,
se presenti. E’ sua facoltà tenere riunioni con le parti singolarmente e/o con i loro
avvocati, allo scopo di capire meglio quali siano i loro interessi e le reali ragioni del
disaccordo.
Se la parte invitata alla conciliazione non si presenta o dichiara di non voler partecipare, verrà rilasciata attestazione dell’esito infruttuoso del tentativo di conciliazione.
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LE PARTI IN CONFLITTO
Sono i veri e soli protagonisti della procedura di conciliazione. La conciliazione riesce solo se, nel corso della
procedura, esse trovano il punto di interesse e convenienza reciproca all’accordo. Non vi sono quindi obbligate, non sono costrette a raggiungere una transazione,
né sottostare a una sentenza.
Proprio perché alla base dell’accordo c’è la convenienza
delle parti a raggiungerlo, normalmente ciò è garanzia
della sua durata. In ogni caso, il ricorso alla conciliazione non impedisce alle parti di utilizzare anche altre vie
per risolvere il conflitto, come invece accade per l’arbitrato.
E’ consigliabile la conciliazione quando le parti…
• vogliono conservare il controllo sul modo in cui sarà risolta la disputa, senza che
sia un giudice o un arbitro a decidere per loro
• vogliono evitare i rischi di una causa
• preferiscono una risoluzione veloce del conflitto
La conciliazione è garanzia di…
• risparmio di tempo, denaro ed energie
• controllo sull’accordo raggiunto
• soluzioni creative adatte ai bisogni delle parti
• volontarietà del procedimento (ognuno vi partecipa se trova interesse e convenienza, e può ritirarsi in qualsiasi momento)
• protezione dei rapporti (contrattuali, familiari, societari, di vicinato, commerciali,
ecc.)
• riservatezza
• opportunità di prevenire futuri conflitti
I COSTI DELLA CONCILIAZIONE
I costi del procedimento di conciliazione sono costituiti da un importo fisso comprensivo delle spese di segreteria e della prestazione del conciliatore, che è variabile a seconda del valore della controversia.
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TUTTI POSSONO RICORRERE ALLA CONCILIAZIONE PER QUALSIASI TIPO
DI CONTROVERSIA
Come si attiva
Le modalità sono fissate dall’ente o dall’azienda che offre questa possibilità
ai consumatori.
La Conciliazione può essere attivata rivolgendosi a:
• Camere di commercio, prendendo contatto con lo Sportello di conciliazione.
• Associazioni specializzate, chiedendo l’avviamento della procedura.
In materia di consumo, gli accordi raggiunti presso le Camere di commercio
possono essere omologati dal Giudice e acquisire valore di titolo esecutivo
ai sensi della legge 281/98, mentre quelli raggiunti in sede privata hanno
valore contrattuale.
Nelle altre materie civili e commerciali, gli accordi raggiunti hanno gli stessi effetti, indipendentemente dalla sede nella quale sono avvenuti.
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LEGENDA
GUCE L
GUCE C
GURI
S.O.
C.C.
DLGS
D.L.
L.
D.M.
Gazzetta Ufficiale Comunità Europee, serie Legislazione.
Gazzetta Ufficiale Comunità Europee, serie Comunicazioni.
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana.
Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana.
Codice Civile.
Decreto Legislativo.
Decreto Legge.
Legge.
Decreto Ministeriale.
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GIOVANNI BALLARINI
Nato a Roma, il 25 dicembre 1927.
Università di Parma, Via del Taglio, 8 - 43100 Parma.
Tel. 0521/032691 - Indirizzo e-mail: [email protected]
Laurea in Medicina veterinaria all’Università di Parma (1949).
Già Preside della Facoltà di Medicina veterinaria dell’Università di Parma.
Già consulente del Ministero della salute italiano (1978-1986) e del Comitato scientifico della
alimentazione animale della Comunità europea.
Presidente della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari di Parma (SSICA).
FAUSTO CAPELLI
Nato a Broni, 10 febbraio 1936.
Via Silvio Pellico, 12 - 20121 Milano.
Tel. 02/867892 - 804162 / Telefax 02/86463480 - Indirizzo e-mail: [email protected]
Laurea in Giurisprudenza - Università di Genova 1960.
Iscritto all’ordine degli avvocati di Milano dal 1966.
Specializzazione in Diritto comunitario e Diritto internazionale.
Professore di Diritto comunitario nell’Università degli Studi di Parma.
Direttore del Collegio Europeo di Parma (Borgo Lalatta, 14 - Parma).
Direttore responsabile della Rivista “Diritto comunitario e degli scambi internazionali”.
Membro del Consiglio Direttivo del CISDCE (Centro Internazionale di Studi e Documentazione
sulle Comunità Europee) (Corso Magenta, 61 - Milano).
Presidente del Comitato dei Probiviri del WWF-ITALIA (Fondo Mondiale per la Natura).
Avvocato specializzato in diritto comunitario.
MASSIMILIANO VALCADA
Nato a Savona, il 26 novembre 1967.
Piazza G. Marconi, 1/3 - 17100 Savona; Via S. Pellico, 12 - 20121 Milano
Tel. 019/827803 - 02/867892 / Fax 019/812276 - 02/86463480
Indirizzo e-mail: [email protected]
Laurea in Giurisprudenza, Università di Genova (1991).
Iscritto all’Ordine degli avvocati di Savona dal 1997.
Cultore della materia presso la cattedra di Diritto delle Comunità europee all’Università di Parma.
Assistente e docente al Collegio europeo di Parma.
Consulente del CISDCE - Centro Internazionale di Studi e Documentazione sulle Comunità
Europee di Milano.
Responsabile del CDE - Centro Documentazione Europea di Parma.
Docente nell’ambito di corsi di formazione per funzionari delle Regioni italiane.
Consulente della Confconsumatori.
Componente del Comitato di redazione della rivista “Diritto comunitario e degli scambi internazionali.
70
ANA UZQUEDA
Via Curiel, 3 - 40100 Bologna.
Tel. e fax 051/6132548 - email: [email protected]
Avvocato civilista a Buenos Aires dal 1990 al 1998.
Conciliatrice privata e giudiziaria, accreditata e dalla Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano e dal Ministero di Giustizia della Repubblica Argentina.
Direttrice del Centro di Mediazione dell’Ufficio dell’Ombudsman della città di Buenos Aires
dal 1994 al 1999.
Formatrice sulla conciliazione in Argentina (Università Maimonides, Università di Buenos Aires
- Facoltà di Giurisprudenza e di Sociologia, Ordine degli Avvocati della città di Buenos Aires,
Uffici dei Difensori Civici, Centri di Conciliazione Sociale del Ministero di Giustizia) e in
Spagna (Università di Barcellona - Facoltà di Economia e commercio).
Formatrice sulla conciliazione in Italia presso numerose Camere di Commercio, Forze dell’ordine, Comuni e Associazioni di categoria.
Direttrice didattica dell’Associazione Equilibrio & R. C. di Bologna, ente non profit specializzato nella ricerca e nello sviluppo dei metodi alternativi di risoluzione dei conflitti.
È coordinatrice dei Centri di Mediazione Sociale dei Comuni di Casalecchio di Reno, di San
Lazzaro di Savena e di Zola Predosa, in provincia di Bologna.
Docente del Master organizzato dalla Universitat di Barcelona-Fundació Bosch i Gimpera nell’anno 2002-2003: “Gestione e Risoluzione dei conflitti. Mediazione. Specializzazione in conflitti pubblici e conflitti familiari” .
Autrice del libro “La conciliazione, guida per la soluzione negoziale delle controversie”. Ed.
Giuffrè, 2002.
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Stampa: Grafiche STEP, Parma
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