La informazione, la formazione e
l’addestramento
Lavoratori
RSPP
RLS
RLST
Addetti alle emergenze
Formazione informazione
Il Testo Unico distingue con nettezza gli obblighi di
informazione da quelli di formazione. Vale dunque la pena
richiamare brevemente la definizione dell'una e dell'altra:
Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze
utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente
di lavoro
Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai
lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione
aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per
lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai
lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze,
dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro
INFORMAZIONE AI LAVORATORI
L’informazione ai lavoratori da parte
del datore di lavoro è
1) misura generale di tutela
2) prevista dalle norme generali e da
quelle specifiche
3) vige in tutti i luoghi di lavoro,
compresi quelli non sottoposti ad
altre prescrizioni
Informazione
L’informazione è la base e il mezzo per un efficiente
organizzazione aziendale in materia di salute e sicurezza sul
lavoro. Grande rilevanza ha nel D . L g s n. 81/2008 il flusso di
informazioni tra gli attori del processo prevenzionale, è quindi
evidente che per la qualità del sistema di salute e sicurezza è
indispensabile favorire l’interazione dei vari attori.
Conseguentemente l’informazione deve essere in primo luogo
considerata come un diritto-dovere ad essere consultati e a
partecipare ai processi decisionali che riguardano la S.S.L., ed
in secondo luogo è un bisogno di essere informati sui rischi a cui
si è esposti per tutelare la propria e l’altrui salute. Questo tipo
di informazione si dovrà basare sulla programmazione campagne
di informazione, che dovranno prevedere, oltre alla semplice
distribuzione di materiale informativo (opuscoli, depliants, ecc.)
anche il sussidio di strumenti audiovisivi, quali videotapes,
cassette, video, ecc..
Si dovrà inoltre articolare in colloqui individuali, riunioni di
gruppi omogenei, momenti di incontro, discussione,
approfondimento e verifica del processo informativo .
INFORMAZIONE AI LAVORATORI
D. Lgs 81 art.36
• Il datore di lavoro, il dirigente e il preposto provvedono
perchè “ciascun” lavoratore riceva una “adeguata
informazione” in merito:
1) Rischi connessi all’attività dell’impresa in generale,
2) Misure di sicurezza e attività adottate,
3) Rischi specifici a cui il lavoratore è esposto
4) Pericoli connessi all’uso di sostanze,
5) Procedure relative all’emergenza
6) RSPP e Medico competente
7) Nominativi degli incaricati per l’emergenza
La priorità della informazione è sui “rischi connessi alla
attività dell’impresa in generale” e “ sulle misure ed
attività di prevenzione adottate”, rispetto ai rischi
specifici a cui il lavoratore è esposto,l’informazione è dunque
dovuta su tutti i rischi e non solo sui rischi specifici come
nella legislazione precedente
INFORMAZIONE AI LAVORATORI
caratteri contenuti e finalità
dell’informazione
• Il termine adeguato che ricorre più volte in tutto
il d. lgs 81 in relazione all’informazione sta ad
indicare che deve essere specifica,pertinente e
sufficiente.
• L’informazione dovrà far conoscere
dettagliatamente i rischi, sia generali che
specifici,le misure adottate,i comportamenti e le
procedure in caso di emergenza;
• Scopo dell’informazione è far raggiungere ai
lavoratori un più elevato livello di consapevolezza;
• L’informazione è sempre affiancata alla
formazione e all’addestramento quando è più
elevato il rischio specifico
INFORMAZIONE AI LAVORATORI
direttive specifiche
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Titolo III capo I attrezzature di lavoro : stabilisce che i lavoratori dispongano di
ogni informazione ed istruzione sull’impiego delle attrezzature di lavoro;in sede di
Conferenza Stato Regioni sono individuate le attrezzature per cui è richiesta una
specifica abilitazione.
Titolo III capo II D. P. I: dispone che il datore fornisca istruzioni comprensibili,
informi sui rischi da cui i D.P.I. proteggono e renda disponibili le informazioni adeguate
sui D.P.I.;
Titolo V segnaletica di sicurezza: informati su tutte le misure da adottare;
Titolo VI movimentazione manuale dei carichi : sancisce che il datore di lavoro
fornisca informazioni sul peso del carico, sul centro di gravità,sulla movimentazione
corretta, nonché sui rischi derivanti se le operazioni non vengono svolte
correttamente,
Titolo VI I videoterminali: rende obbligatorie informazioni su posto di
lavoro,svolgimento dell’attività, protezione degli occhi e impone l’informazione
preventiva ai lavoratori e agli RLS prima dei cambiamenti tecnologici;
Titolo VIII agenti fisici : i lavoratori esposti informati sulla VDR
Titolo IX Agenti Chimici Agenti cancerogeni prevede l’obbligo di fornire
informazioni ed istruzioni sugli agenti presenti nel ciclo lavorativo; precisa che questa
informazione va tenuta prima dell’inizio dell’attività e ripetuta ogni cinque
anni;prescrive che i lavoratori e gli RLS vengano informati sulle misure adottate in
caso di incidenti; impone al medico competente di fornire informazioni sulla
sorveglianza sanitaria;
Titolo X agenti biologici: prevede l’informazione e l’istruzione; l’informazione
preventiva e ripetuta ogni cinque anni,dispone l’affissione della cartellonistica con le
procedure da eseguire in caso di infortunio
Informazione : gli strumenti
• Manifesti: uso ed efficacia comunicativa (informazioni
generali,attirare l’attenzione, stile sintetico,messaggi
secondari che esplicitano il messaggio principale);
• Opuscoli: uso ed efficacia comunicativa :(informazioni più
dettagliate, devono essere tarati su il target);
• Fogli informativi e pieghevoli: uso ed efficacia comunicativa
( aggiornamenti su tecniche specifiche, chiarezza e
semplicità,sviluppare i contenuti in paragrafi successivi
brevi, utilizzo di immagini, indicazione di link e rimandi alla
rete)
• Video: uso ed efficacia comunicativa (usati anche per la
formazione, coinvolgenti, se usati per l’informazione devono
essere accompagnati da depliant illustrativi)
• C D ROM: uso ed efficacia comunicativa ( contengono
maggiori informazioni, non tutti sanno usarli)
La formazione nel Testo Unico in
materia di salute e sicurezza sul
lavoro
Il D .L g s 81/2008 prevede che venga fornita una formazione
specifica, relativa ad argomenti circostanziati, a una serie di
soggetti che, a vario titolo, hanno un ruolo nell'assicurare
condizioni di salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro.
Essi sono:
1) tutti i lavoratori (art.37,c1,2,3,4,5,6, art.71 c.7 art.116 c.2,
art.136 c.6,7,art.164, art.169,art. 177,art.
184,art.195,art.227,art.239, art.257,258, art.278).
2) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art.37,
c.10,11,12)
3) i lavoratori incaricati dell'attività di Pronto Soccorso, di lotta
antincendio e di evacuazione dei lavoratori (art.37, c. 9)
4) il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti
propri del Servizio di prevenzione e protezione (SPP) e di
prevenzione incendi ed evacuazione (art. 34).
5) Il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e
protezione (art.32)
6) Il preposto e il dirigente (art.37,c.7)
Formazione dei lavoratori
D. Lgs 81 art.37
•
Il datore di lavoro assicura una formazione sufficiente ed adeguata con
particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
• La formazione deve avvenire:
(a) all’assunzione,
(b) al trasferimento o al cambiamento di mansioni,
• La formazione deve essere ripetuta all’insorgenza di nuovi rischi.
• Relativamente al contenuto deve essere “sufficiente ed adeguata, anche
rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della
prevenzione aziendale controllo, assistenza”;
• La durata, i contenuti minimi e le modalità della, diritti e doveri dei vari
soggetti aziendali, organi di vigilanza, formazione sono definiti mediante
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa
consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi.
Formazione per i datori di
lavoro
Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti
di RSPP deve frequentare corsi di formazione, di
durata minima di 16 ore e massima di 48 ore,
adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di
lavoro e relativi alle attività lavorative, nel
rispetto dei contenuti e delle articolazioni che
saranno definiti dalla Conferenza Stato-Regioni.
La formazione effettuata ai sensi del decreto
ministeriale 16 gennaio 1997 conserva validità fino
alla nuova deliberazione della Conferenza.
Il datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP è
altresì tenuto a frequentare corsi di
aggiornamento .
Contenuti minimi della formazione
per i datori di lavoro
D M 16 gennaio 1997
• Il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la
responsabilità civile e penale;
• Gli organi di vigilanza e di controllo,
• La tutela assicurativa,le statistiche ed il registro degli infortuni,i
rapporti con gli RLS
• Appalti,lavoro autonomo e sicurezza,
• La valutazione del rischio
• I principali tipi di rischio e le relative misure tecniche,
organizzative e procedurali di sicurezza,
• I dispositivi di protezione individuale,
• La prevenzione incendi ed i piani di emergenza,
• La prevenzione sanitaria,
• L’informazione e la formazione dei lavoratori,
Durata minima dei corsi 16 ore.
Formazione dei preposti dei
dirigenti D. Lgs 81 (art.37 c.7)
•
•
•
•
I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in
azienda una adeguata e specifica formazione e un
aggiornamento periodico in relazione ai propri
compiti. I contenuti della formazione dei preposti
comprendono
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di
rischio;
e) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche,
organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione
Formazione degli RLS
D. Lgs 81
Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
a) principi giuridici comunitari, costituzionali e civilistici;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici
presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione
adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale
disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non
può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50
lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
La formazione dei RLS deve avvenire in collaborazione con gli organismi
paritetici, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a
carico dei lavoratori
Contenuti minimi della formazione
per gli RLS
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute
sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative
e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza
dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
I contenuti sono i medesimi previsti dal D.M 16 gennaio
1996
Formazione per gli addetti
alle emergenze
• Addetti alla prevenzione incendi lotta antincendio
e gestione dell’emergenza(DM 10/03/98):
1) Corso per addetti antincendio in attività a
rischio di incendio basso (durata 4 ore);
2) Corso per addetti antincendio in attività a
rischio di incendio medio (durata 8 ore);
3) Corso per addetti antincendio in attività a
rischio di incendio elevato (durata 16 ore);
• Addetti al pronto soccorso(DM 338):
• Aziende gruppo A (durata 16 ore)
• Aziende gruppo B e C (durata 12 ore)
Formazione per RSPP e ASPP
•
•
•
D. Lgs. 195/03, Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. n. 626, per
l‘individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli
addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei
lavoratori. La formazione degli addetti e dei responsabili del servizio di
prevenzione e protezione è stata recentemente regolamentata dall’accordo
tra il Governo, le Regioni e Province autonome del 26 gennaio2006.
si prevede:
(a) la frequenza del modulo A di base della durata di 28 ore, comune per lo
svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP;
(b) la frequenza del modulo B di specializzazione. Il modulo è adeguato alla
natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e alle attività lavorative. La sua
durata varia da 12 a 68 ore, a seconda del macrosettore di riferimento .
Come il modulo che il B è comune alle due figure professionali di RSPP e di A
SPP
(c) la frequenza del modulo C di specializzazione per le sole funzioni di
RSPP. Il modulo tratta i rischi, anche di natura ergonomica e psicosociale,di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative,
tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali la sua durata è
di 24 ore ed è obbligatorio solo per RSPP.
Gli obiettivi formativi del D.
Lgs 195/03
Modulo A:
• acquisire elementi di conoscenza relativi alla normativa generale e specifica in tema
di igiene e sicurezza del lavoro,
• acquisire elementi di conoscenza relativi ai vari soggetti del sistema di prevenzione
aziendale,
• acquisire elementi di conoscenza per gli aspetti normativi relativi ai rischi e ai danni
da lavoro, ai contenuti del documento di valutazione dei rischi,
• acquisire elementi di conoscenza relativi alle modalità con cui organizzare e gestire
un sistema di prevenzione aziendale.
Modulo B:
• acquisire conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e
protezione,
• acquisire capacità di analisi per individuare i pericoli e quantificare i rischi,
• contribuire alla individuazione di adeguate soluzioni tecniche, organizzative e
procedurali.
Modulo C:
• sviluppare le capacità gestionali e relazionali,
• acquisire elementi di conoscenza su:
a) sistemi di gestione della sicurezza,
b) organizzazione tecnico-amministrativa della prevenzione,
c) dinamiche delle relazioni e della comunicazione,
d) fattori di rischio psico-sociale ed ergonomici,
e) progettazione e gestione dei processi formativi aziendali.
Esempio scheda di informazione per i
lavoratori
• Reparto____________________
• Postazione di lavoro_________________
• Macchinari, attrezzature utilizzate____________________
Attività
rischi generali
rischi specifici
Dpi
Saldatore
microclima
fumi di saldatura
maschera, guanti,
Attività di formazione previste___________
Norme comportamentali_____________________
Misure di protezione e prevenzione previste
dall’azienda________________________
IL lavoratore presa visione della scheda si impegna ad adottare le misure di
protezione e prevenzione previste dall’azienda ad adottare i Dpi e le norme
di comportamento indicate.
Gli sono stati forniti i nominativi del RSPP del RSL e del Medico competente
Firma del preposto/datore di lavoro/RSPP_________________
Firma del lavoratore_______________________
Data___________________
Esempio di scheda di programma di
formazione e informazione
Scarica

INFORMAZIONE AI LAVORATORI D.Lgs 626