associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola ADERENTE ALLA CIDA CONFEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI D'AZIENDA ADERENTE ALL’ESHA EUROPEAN SCHOOL HEADS ASSOCIATION NOTIZIARIO DELLA STRUTTURA REGIONALE DEL PIEMONTE Anno VII, n. 2 (12 Gennaio 2009) Sommario Cessazioni dal servizio: incontro al MIUR Le proroghe sulla sicurezza: promemoria sintetico, parte seconda Consulenza previdenziale per i soci ANP _________________________ CESSAZIONI DAL SERVIZIO: INCONTRO AL MIUR Il 9 gennaio si è tenuta presso il MIUR una riunione, convocata d’urgenza, per una informativa sulle procedure di pensionamento del personale della scuola. In apertura il Direttore Generale del personale, Dr. Luciano Chiappetta, ha informato le OO.SS. presenti che: • la C.M. n. 10/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica è stata registrata dalla Corte dei Conti in data 22 dicembre 2008 con alcune modifiche in accoglimento dei rilievi dalla stessa Corte sollevati; • nel corso della mattinata sarebbero stati pubblicati sia il DM che la relativa CM sulla cessazione dal servizio e le conseguenti istruzioni operative; • è in fase di definizione una Direttiva, in attuazione dell’art. 72, commi 7 e 11 della Legge n. 133/08, sulla quale il Direttore ha richiesto alle OO.SS. eventuali osservazioni. In merito alle problematiche contenute nei provvedimenti adottati ed in fieri, l’ANP ha espresso perplessità ed obiezioni, che saranno oggetto di una specifica comunicazione ai responsabili del MIUR e che sinteticamente di seguito si riassumono: 1. le modifiche apportate alla CM n. 10 del Dipartimento della funzione pubblica sono da considerare peggiorative rispetto alla ratio del testo originale della circolare e dello stesso articolo 72 della legge 133/08, in quanto consentono alle amministrazioni di derogare al vincolo contrattuale della durata dell’incarico dirigenziale; 2. il D.M. n.2 del 9 gennaio 2009 fissa, per la presentazione delle domande di collocamento a riposo, la data del 26 gennaio 2009, che è da considerarsi, per quanto riguarda i dirigenti, del tutto prematura e che, comunque, resta inalterata in quanto continua ad essere in vigore la previsione contrattuale dell’art.32 del CCNL dell’Area V, che l'ha determinata al 31 maggio di ciascun anno. 3. Va comunque sottolineato che la C.M. n.3 del 9 gennaio 2009 di accompagnamento del D.M. n.3 fa riferimento soltanto ai commi 2 e 3 dell’art.509 del D.Lgs n. 297/94, con ciò ignorando il comma 5 del medesimo articolo, che riconosce al dirigente che ha compiuto il 65 anno d’età la facoltà di avanzare richiesta di permanenza in servizio per il successivo biennio, laddove, invece, un atto amministrativo, nella gerarchia delle fonti, è sottordinato ad una norma di legge; 4. in merito alla Bozza di Direttiva, presentata per la prima volta in sede di riunione, l’ANP avanzerà specifiche e argomentate proposte di modifica, in quanto contesta l’automatismo dei 65 anni d’età ai fini del pensionamento e l’introduzione di una valutazione negativa ai fini di una eventuale risoluzione del rapporto di lavoro antecedente al 65 anno di età, che darebbe al Direttore dell’USR uno strapotere in assenza di un sistema di valutazione dei dirigenti; 5. gli interventi dell’amministrazione rischiano di provocare una potenziale conflittualità intergenerazionale tra dirigenti in servizio e aspiranti dirigenti, mettendo in contrasto tra loro i diritti dei primi e le aspettative dei secondi, in un contesto che contiene, invece, ad avviso dell’ANP, la ragionevole certezza che i dati di realtà consentano l’armonico soddisfacimento dei legittimi interessi di tutti. L’ANP si farà, pertanto, interprete di queste posizioni in sede amministrativa e politica, affinché si pervenga ad un ripensamento del provvedimento in corso di elaborazione, proprio al fine di disinnescare ogni potenziale occasione di contenzioso e di conflitto e di favorire un'equilibrata definizione delle questioni aperte. ___________________ PROMEMORIA SINTETICO PER L’AGENDA DEL DIRIGENTE D.Lgs. 81/08 Conferme e proroghe - Parte seconda • Controllare i requisiti del proprio RSPP Art. 32 Requisiti degli ASPP e degli RSPP interni ed esterni Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative. Nota: gli ASPP sono figure di collaborazione di RSPP che insieme a lui gestiscono il servizio di prevenzione e protezione, hanno un percorso di formazione simile, con esclusione dei rischi di tipo psico- sociale RSPP • diploma scuola media superiore • attestato di frequenza con verifica finale di specifici corsi di valutazione dei rischi compresi quelli ergonomici e di stress correlato al lavoro organizzati secondo l’accordo pubblicato sulla GU n.37 del 14/2/06 • in assenza di titolo di studio superiore è valida la dimostrazione dell’esercizio effettivo della funzione come professionista o dipendente da almeno 6 mesi a far data dal 13 agosto 2003 e frequenza corso di cui sopra SINTESI CORSI DA FREQUNTARE: MODULO A MODULO B specifico MODULO C conformi all’accordo 26/1/06 su G.U. 14/2/06 Sulla tipologia dei corsi che deve frequentare RSPP apriremo uno specifico box a seguito di questa scheda Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attivita' di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. Sul libretto formativo del cittadino apriremo apposito box a seguito di questa scheda 8. Negli istituti di istruzione …… il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra: a) il personale interno all'unita' scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine in vigore dall’1/1/09 in vigore dall’1/1/09 verificare le nomine effettuate e la validità della formazione effettuata Attenzione: L’art. 4 stabilisce che non rientrino nel computo numerico degli addetti: - gli studenti ist. Tecnici e prof. - gli studenti formazione prof. - i tirocinanti - i volontari - i lavoratori a t.d assunti in sostituzione di altro personale - i collaboratori occasionali - i co.co.co. ed i co.co.pro - gli LSU - i lavoratori a domicilio Quindi sono computabili: • i docenti • gli ATA ed i lavoratori part time sono computabili in misura proporzionale al numero di ore prestate nell’ambito di un semestre disponibile; b) il personale interno ad una unita' scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralita' di istituti. 9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista. 10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti. Nota: il DS deve cioè provvedere a nominare e formare un adeguato numero di • addetti al primo intervento antincendio • addetti al primo soccorso • addetti alle procedure di evacuazione NOTA sulla formazione: • addetti al primo intervento antincendio • addetti al primo soccorso • addetti alle procedure di evacuazione Art. 34 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro 1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, (tipo di aziende obbligate al servizio di prevenzione e protezione) il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di RSPP, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 e dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. Allegato 2 Aziende art. o industr. fino a 30 addetti Aziende agrarie fino a 10 addetti Aziende della pesca fino a 20 addetti Altre aziende fino a 200 addetti NOTA: le scuole rientrano nella categoria altre aziende ed hanno dunque il limite di 200 addetti. 2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative, nel rispetto dell’accordo del 26/1/06, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validita' la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto e' riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente. in vigore dall’1/1/09 in vigore dall’1/1/09 NOTA: quindi fino a determinazione dei nuovi percorsi formativi VALGONO QUELLI ACQUISITI DAL 1997 AD OGGI Si tratta del generico obbligo di aggiornamento ogni CINQUE ANNI valido per tutti gli RSPP. Ma in questo caso scatta a partire dal rinnovamento completo della formazione prendere nota di tutti i partecipanti da convocare prendere nota dell’ ordine del giorno Attenzione a non dimenticare il verbale Attenzione a calendarizzare e verbalizzare le sedute di informazione 3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresi' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Art. 35 Riunione periodica Nelle aziende e nelle unita' produttive che occupano piu' di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano: a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; b) l’RSPP c) il medico competente, ove nominato; d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti: a) il documento di valutazione dei rischi; b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale; d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. 3. Nel corso della riunione possono essere individuati: a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali; b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva 4. La riunione ha altresi' luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unita' produttive che occupano fino a 15 lavoratori e' facolta' del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione. 5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione. Sezione IV Formazione, informazione, addestramento 1. Informazione ai lavoratori Il datore di lavoro deve dare ai dipendenti informazione su: - rischi sulla salute e sicurezza connessi all’attività - sulle procedure di primo soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro - eventuali rischi specifici della propria attività in vigore dall’1/1/09 in vigore dall’1/1/09 in vigore dall’1/1/09 in vigore dall’1/1/09 - sui pericoli connessi all’uso delle sostanze - sulle misure e sulle attività di prevenzione adottate 2. Formazione Il datore di lavoro assicura ad ogni lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata relativa a: • concetto di rischio, danno, protezione, prevenzione • concetto di organizzazione prev.aziendale • diritti e doveri dei lavoratori • rischi riferiti alle mansioni ed agli specifici danni del settore aziendale di appartenenza La durata e le modalità della formazione sono indicati della norma entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente articolo La formazione deve avvenire • all’atto di assunzione • all’atto del trasferimento o cambio di mansioni • all’introduzione di nuove attrezzature, lavorazioni e sostanze I preposti devono ricevere apposita formazione e possono avvalersi dei percorsi formativi per ASPP e RSPP Gli addetti • all’intervento antincendio • all’evacuazione • al primo soccorso in attesa dell’emanazione di nuove norme seguono i percorsi formativi già previsti Nota di sintesi Addetti Addetti Addetti primo intervento evacuazione soccorso antincendio 8h fino a 1000 come per 12h prima utenti antincendio formazione 16h da 1000 richiamo ogni 3 4h richiamo ogni anni per la parte tre anni pratica Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto ad una formazione corrispondente al suo ruolo. Durata minima 32h per la formazione iniziale di cui 12h sui rischi specifici in Azienda. Aggiornamento obbligatorio da 4 ad 8 ore ogni anno La formazione di ASPP e RSPP interni, dei preposti, degli addetti e di RSL deve avvenire in orario di servizio senza oneri per i lavoratori. Le competenze acquisite sono registrate sul libretto formativo dei lavoratori. Sezione V Sorveglianza sanitaria La sorveglianza sanitaria è effettuata: • nei casi previsti dalla legge • nel caso il lavoratore ne faccia richiesta e sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi e comprende: a) visita preventiva all’atto dell’assunzione b) visita periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione c) visita su richiesta del lavoratore d) visita in occasione del cambio di mansione e) visita in occasione della cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla legge Le visite mediche sopra descritte non possono essere in vigore dall’1/1/09 in vigore dall’1/1/09 in vigore dall’1/1/09 solo questa è prorogato al 16 maggio 2009 in vigore dall’1/1/09 effettuate • in fase preassuntiva • per accertare stati di gravidanza • negli altri casi vietati dalla norma Sezione VI Gestione delle emergenze Sezione VII Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori In tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il Rappresentate dei Lavoratori per la sicurezza. Nelle aziende con più di 15 addetti (quindi tutte le scuole) RSL è eletto all’interno della RSU. In assenza di RSU è eletto tra i lavoratori. Il numero e le modalità di elezione o designazione sono indicati nella contrattazione nazionale di comparto. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo ndiverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. Attribuzioni di RLS: - è consultato preventivamente alla valutazione dei rischi - è consultato preventivamente alla designazione di RSPP, addetti e MC - riceve le informazioni e la documentazione in materia di rischi - riceve le informazioni dagli organi di vigilanza - riceve adeguata formazione - promuove l’elaborazione di misure di sicurezza idonee - partecipa alla riunione periodica di cui all’art.15 - formula proposte in merito all’attività di prevenzione - avverte RSPP di eventuali rischi - deve disporre dei tempi, dei luoghi e dei mezzi necessari per la sua attività - riceve copia del documento di valutazione dei rischi - è tenuto alla riservatezza sulle informazioni acquisite - non può ricoprire anche la carica di RSPP in vigore dall’1/1/09 in vigore dall’1/1/09 in vigore dall’1/1/09 Sezione VIII Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali in vigore dall’1/1/09 Capo IV sezione 1 Sanzioni in vigore dall’1/1/09 Capo IV sezione 2 Disposizioni in tema di processo penale in vigore dall’1/1/09 Titolo II Luoghi di lavoro e sanzioni in vigore dall’1/1/09 Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI particolare cenno all’art.84 Titolo V Segnaletica salute e sicurezza sul lavoro in vigore dall’1/1/09 Titolo VI Movimentazione manuale dei carichi in vigore dall’1/1/09 Titolo VIII Agenti fisici Capo IV Titolo IX Sostanze pericolose in vigore dall’1/1/09 in vigore dal 26/4/2010 in vigore dall’1/1/09 Titolo X Esposizione ad agenti biologici in vigore dall’1/1/09 in vigore dall’1/1/09 TITOLO XI Protezione da atmosfere esplosive in vigore dall’1/1/09 TITOLO XII Disposizioni in materia penale in vigore dall’1/1/09 Titolo XIII Disposizioni transitorie e finali in vigore dall’1/1/09 Conclusa la seconda parte della tabella, proseguiremo nelle prossime settimane con la pubblicazione di qualche “box” specifico relative ai Titoli da II a XIII. Come sempre per tutti i soci l’invito a verificare informazioni aggiuntive all’indirizzo [email protected] o [email protected]. Patrizia Ferrero ________________ BLOG E FORUM DELLA SEZIONE REGIONALE ANP Per decisione del Direttivo regionale è stato attivato un blog nel sito della sezione regionale ANP del Piemonte. Esso è ospitato nel sito www.anppiemonte.it e si aggiunge così al forum operante da oltre un anno sul sito che ha raccolto centinaia di quesiti sul temi più vari di gestione delle istituzioni scolastiche cui si è sempre risposto con puntualità e competenza. Per partecipare a quest’ultimo occorre inviare una mail a: [email protected] Quesiti e relative risposte o commenti sono pubblicati settimanalmente nell’apposita pagina del sito stesso. Ogni dato comunicato viene trattato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003. Siamo lieti di ospitare anche sul blog le vostre osservazioni, commenti ecc. su temi di interesse comune. L’unica regola per parteciparvi è la correttezza sostanziale e formale. Buona navigazione! ____________________ CONSULENZA LEGALE E AMMINISTRATIVA Prendi nota dei prossimi appuntamenti per la consueta consulenza gratuita ai soci da parte del legale dell’ANP Avv. Giuseppe PENNISI: 20 gennaio, 3 febbraio 2009. Gli incontri avverranno nella sede del Liceo Classico M. D’Azeglio, Via Parini 8 - TORINO. Prenota un appuntamento con lui tramite il collega Carlo COLOMBANO (tel. 389.27.22.366; e-mail: [email protected]). In sede congressuale regionale è stato deciso di offrire a tutti gli associati della Regione una consulenza di carattere amministrativo e sindacale da parte di alcuni colleghi, ai quali tutti (dirigenti scolastici e alte professionalità) potranno rivolgersi per sottoporre i rispettivi problemi e ottenerne pareri e suggerimenti basati sulla conoscenza delle norme e sulla propria esperienza. Riteniamo di fornire così a tutti gli associati un supporto tecnico al loro operare quotidiano. Qui di seguito l’elenco dei colleghi cui far riferimento: Davide Babboni, tel. 011/311.17.45, 331.74.61.642, e-mail [email protected] Stefania Barsottini, tel. 011/562.83.94-95, 331.34.83.645, e-mail [email protected] Giulia Colla, tel. 0172/478444, e-mail [email protected] Carlo Colombano, tel. 331.34.83.342, 389.27.22.366, e-mail [email protected] Paolo Cortese, tel. 320.42.07.914, e-mail [email protected] Tommaso De Luca, tel. 011/3853807, 338.79.16.291, e-mail [email protected] Patrizia Ferrero, e-mail: 335.64.61.764, [email protected] Roberto Gandini, tel. 339.89.56.571, e-mail [email protected] Mario Perrini, tel. 340.77.00.603, 331.74.08.128 Andrea Piazza, tel. 320.08.41.471, e-mail [email protected] Giovanna Taverna, tel. 0161257222, 380.51.73.985, e-mail [email protected] CONSULENZA PREVIDENZIALE PER I SOCI ANP Per corrispondere a esigenze sempre più sentite dai colleghi, il Direttivo Regionale Anp ha deliberato di destinare ai propri iscritti (dirigenti, docenti e DSGA) una consulenza previdenziale gratuita fornita da Giuliano COAN, esperto previdenziale, già docente e consulente di un Istituto di Previdenza, relatore dei corsi Dirscuola/Italia Scuola e Ceida-Roma, autore di studi e pubblicazioni settoriali. Il susseguirsi delle riforme legislative in materia di stato giuridico e previdenziale, dei Dirigenti Scolastici e delle Alte Professionalità docenti e personale ATA della scuola nonché il decentramento delle competenze, impongono una sempre maggiore attenzione sulla trattazione delle pratiche previdenziali. Attenzione necessaria anche in considerazione dell’individuale e variegata storia professionale di ciascun lavoratore. Le Istituzioni scolastiche svolgono un ruolo importante e delicato poiché predispongono i progetti alla base della conseguente erogazione delle prestazioni previdenziali. Per ciascun progetto l’Istituto Previdenziale determina la prestazione corrispondente. La determinazione deve essere controllata e va accettata dopo un puntuale riscontro dei dati elaborati ed un’attenta analisi giuridico/economica di convenienza sull’utilità dei provvedimenti a titolo oneroso. Talvolta è necessaria un’azione legale per vedere riconosciuti i propri diritti. Il tutto ha una valenza fondamentale e rilevante che può condizionare anche la qualità e la serenità di vita della persona e della sua famiglia. La consulenza previdenziale, nello spirito di irrinunciabili esigenze solidaristiche, viene incontro alla necessità di offrire a ciascuno un servizio di conoscenza, controllo e verifica, con la garanzia di professionalità e riservatezza. La consulenza - da effettuarsi in presenza, per un confronto immediato con la persona interessata – sarà indipendente e neutrale, ossia effettuata mantenendo un punto di vista tecnico-normativo ed economico che consenta al singolo lavoratore di: • analizzare, approfondire e controllare in modo oggettivo la propria situazione previdenziale e le prestazioni Inpdap (Pensione, Tfs, Tfr, Attività Creditizia e Sociale) • ricostruire e disciplinare la posizione assicurativa • valutare la convenienza del riscatto e della ricongiunzione di periodi e/o servizi • totalizzare gli eventuali spezzoni contributivi per la liquidazione di un’unica pensione • scegliere liberamente e consapevolmente, senza influenze o condizionamenti di parte, l’adesione alla previdenza complementare (Fondo Espero) ed ogni altra forma di previdenza integrativa Le tematiche sulle quali il consulente offrirà le proprie competenze sono le seguenti: • Le novità previdenziali di recente approvazione e quelle all’orizzonte • La pensione nella scuola: quando e quanto • La riforma del Welfare-legge 247/07: che cosa cambia dal 1° gennaio 2008 • Previsioni e calcoli per la pensione e per il trattamento di fine servizio • Valutazione e calcoli in vista della quiescenza: scelta consigliata • Verifica e controllo della liquidazione della buonuscita e della pensione • Controllo del trattamento pensionistico più favorevole su anzianità contributiva di oltre 40 anni • Ricostruzione ed accertamento della posizione previdenziale • La convenienza delle ricongiunzioni contributive Inps/Altre Casse/Inpdap e viceversa • I riscatti ai fini della pensione: calcolo e convenienza • L’utilità del riscatto della laurea: tutte le nuove regole dal 1° gennaio 2008 • La totalizzazione della contribuzione di servizi nazionali ed esteri • TFS (buonuscita) /TFR: il calcolo del maturato e maturando per gli optanti • I riscatti ai fini del TFS e del TFR: calcolo e convenienza • Le prestazioni creditizie e Sociali Inpdap per i dipendenti e i pensionati della scuola • Calcolo preventivo dell’importo di pensione secondo il sistema pubblico Inpdap e Inps • • • • Le opportunità offerte dalla previdenza complementare: vantaggi e svantaggi Il Fondo Scuola Espero: quando conviene aderire Fattori soggettivi ed oggettivi da considerare prima dell’adesione Analisi e valutazioni ad personam di ogni altro eventuale aspetto di carattere giuridico/ economico/previdenziale e dei casi più complessi e delicati La consulenza avverrà nella sede dell’ITC “R. Luxemburg”, C.so Caio Plinio 6 TORINO (fronte stazione Lingotto) secondo un calendario reso pubblico nel presente “Notiziario”. Le richieste di consulenza vanno inviate al collega Carlo COLOMBANO, tel. 389.27.22.366, e-mail [email protected] - La consulenza avverrà a seguito di compilazione di apposita griglia da richiedere al collega stesso. Il prossimo incontro avverrà nei giorni 11 marzo 2009 ore 14.30-18.30 e 12 marzo ore 9.3013.30. Il 12/03/2009, ore 14.30-18.00 lo stesso dott. Giuliano Coan completerà il Seminario informativo e di consulenza sul tema “LA PREVIDENZA NELLA SCUOLA”, aperto a chiunque ne sia interessato nella sede dell'ITC Luxemburg di Torino. Sede ANP – Struttura regionale del Piemonte: c/o L.S. “Galileo Ferraris”, C.so Montevecchio 67 - 10128 TORINO Tel. 389.27.22.366; e-mail: [email protected] Il presente Notiziario viene inviato via e-mail a tutti i Dirigenti Scolastici della Regione Piemonte e a chi lo richieda Da esporre all'albo sindacale della scuola ai sensi delle norme vigenti