Formazione lavoratori
Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011
Formazione lavoratori
Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011
Valutazione dei Rischi
consulenza in materia
di sicurezza sul lavoro
FIGURE ATTRICI DELLA SICUREZZA
Servizio di Prevenzione
Protezione e Sicurezza
Responsabile SPP
Addetti SPP
Potere decisionale e
di spesa
DATORE DI
LAVORO
MEDICO
COMPETENTE
DIRIGENTE
Addetti all’antincendio
Addetti al primo soccorso
Funzione di organizzazione
e di gestione
PREPOSTO
Gestione
dell’emergenza
RLS
LAVORATORE
Funzione di verifica
Formazione lavoratori
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Sorveglianza
Sanitaria consulenza
medica
Funzione di sovraintendimento
e di vigilanza dell’operato del
lavoratore
Funzione operativa
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Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi
Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi
Art. 2 c. 1 lett. l) D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
L’istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione
rappresenta una delle più importanti innovazioni
introdotte dalla legislazione di recepimento delle
direttive comunitarie ed è elemento fondamentale
attraverso cui si struttura il sistema di prevenzione e
protezione aziendale.
Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni
all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e
protezione dai rischi professionali per i lavoratori
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Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi
A partire dal 13 agosto 2003, con l’emanazione del
D.Lgs. 195/03 sono state introdotte le disposizioni
relative alla formazione degli Addetti e del
Responsabile del SPP, i quali, per svolgere il loro
incarico, dovranno godere di attitudini e capacità
adeguate così come sono descritte dall’art. 32 del
D.Lgs. 81/08.
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Formazione lavoratori
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Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi
L’analisi dei compiti del servizio di prevenzione e
protezione sottolinea il ruolo di vera e propria
collaborazione con il datore di lavoro svolto dal
servizio nel “sistema sicurezza aziendale”.
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Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi
Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi
Il SPP contribuisce in termini collaborativi ed è
chiamato ad elaborare i sistemi di controllo delle misure
di prevenzione e protezione (art. 33, c.1, lett. b).
È l’autonoma verifica della realizzazione delle misure
programmate, dei comportamenti dei lavoratori,
dell’adeguatezza dell’informazione e formazione quali
elementi di controllo del sistema di prevenzione e
costituire, ove adottato, ai sensi dell’art. 30, un
elemento di riferimento del modello di organizzazione e
gestione.
Compito impegnativo, da svolgere in collaborazione con
altre strutture dell’azienda, con problemi particolari nel
caso dei servizi o consulenti esterni.
Le procedure di sicurezza sono “istruzioni operative
documentate che definiscono modalità di esecuzione di
attività … che incidono sulla sicurezza dei lavoratori”
che devono essere date quando la mancanza di
istruzioni dettagliate e precise potrebbe determinare
condizioni di rischio per la sicurezza dei lavoratori e
l’igiene dell’ambiente di lavoro.
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Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi
Per la realizzazione dei compiti devono essere date al
SPP dal Datore di Lavoro (art. 18 c.2), informazioni in
merito a :
a)
la natura dei rischi;
b)
l’organizzazione del lavoro, la programmazione e
l’attuazione delle misure preventive e protettive;
c)
la descrizione degli impianti e dei processi
produttivi;
d)
i dati sugli infortuni e quelli relativi alle malattie
professionali;
e)
i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
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Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi
E’ un campo molto ampio, che va dalle situazioni di
emergenza o anomale, alle procedure di uso di
particolari attrezzature e sostanze, alla definizione delle
procedure di manutenzione, per gli aspetti della
sicurezza e salute.
È importante destinare attenzione nella analisi e
valutazione dei rischi alle situazioni anomale (non
routinarie) , anche quelle non frequenti, a quelle legate
a comportamenti inidonei da parte dei lavoratori, per
elaborare procedure di sicurezza idonee e formare e
costruire nei preposti e nei lavoratori un atteggiamento
mentale di particolare attenzione a corrispondere alle
procedure individuate.
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Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi
Il flusso informativo e l’obbligo disposto dall’art. 18 c.2,
appare logico e scontato ove il servizio sia “esterno”,
ma anche nel caso sia interno.
Il comma 2 chiede al datore di lavoro di provvedere,
quando non direttamente, attraverso opportuni “input”
affinché le varie strutture dell’azienda (produzione,
acquisti, manutenzione, progettazione) diano le
informazioni necessarie al servizio prevenzione e
instaurino una regolarità di flussi informativi.
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RSPP
Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione.
Persona in possesso delle capacità e dei
requisiti professionali designata dal datore di
lavoro a cui risponde per coordinare il servizio
di prevenzione e protezione.
FUNZIONE CONSULTIVA E PROPOSITIVA
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RSPP
Designazione RSPP
Articolo 17: Obblighi del datore di lavoro non delegabili
SOGGETTO ESTERNO
ALL’AZIENDA
DATORE DI LAVORO
INTERNO
LAVORATORE
La sua condotta non è direttamente
sanzionabile e collaborare con il Datore di
Lavoro non vuol dire dividere la responsabilità.
Attenzione però …
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Designazione RSPP
L’RSPP, in quanto
tale, non riceve alcuna delega di
funzione.
È certamente possibile che l’RSPP abbia delle funzioni
delegate, ma è comunque necessario un atto diverso
dalla sua nomina: la delega di funzioni
(art. 16 D.lgs. 81/08 e s.m.i.).
Il datore di lavoro non può delegare le seguenti
attività:
…
b)
la designazione del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione dai rischi.
Non hanno effetto procure, deleghe di funzione o ogni altro
istituto giuridico per la designazione.
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Designazione RSPP
Il Datore di Lavoro designa un RSPP attraverso un
documento firmato dalle parti contenente i dati del
datore di lavoro, quelli del Responsabile designato,
l'elenco dei compiti di prevenzione e protezione in
materia di sicurezza sul lavoro e l'attestato / gli
attestati con i quali certifica la sua partecipazione ai
corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro.
Non è più necessaria la comunicazione (art. 8 c. 11 D.Lgs. 626/94
e s.m.i. - abrogato) all’Ispettorato del Lavoro ed alle Unità
Sanitarie Locali territorialmente competenti.
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Designazione RSPP
ASPP
Poiché la comunicazione agli organi di controllo
costituiva un riferimento certo è utile integrare la
designazione (firmata dalle parti e con evidenza
dell’avvenuta consultazione del RLS) con un atto
interno (ad es. un verbale del consiglio di
amministrazione, ove presente), anche come elemento
integrante l’eventuale modello organizzativo adottato
dall'azienda, con adeguata pubblicità dello stesso (es.
l'affissione in bacheca).
Il nominativo del RSPP va indicato espressamente
(art. 28 c. 2 lett. e) nel Documento di Valutazione dei
Rischi o autocertificazione dei rischi.
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.
Persona in possesso delle capacità e dei requisiti
professionali facente parte del servizio di prevenzione
e protezione.
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D.Lgs. 195/2003 e Circ. Min Lav 39/2003
Nuovi requisiti professionali per gli Addetti e i
Responsabili del Servizio PP
CORTE DI GIUSTIZIA CE causa C-49/00,
sentenza 15 novembre 2001:
Mancanza nella legislazione italiana di recepimento
delle direttive comunitarie in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 626/94 – abrogato)
di indicazioni chiare e dettagliate sulle competenze
richieste alle persone responsabili di protezione e
prevenzione dei rischi professionali.
In numero sufficiente rispetto alle caratteristiche
dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati
per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.
Non possono subire pregiudizio a causa della attività
svolta nell’espletamento del proprio incarico.
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CAPACITÀ E REQUISITI (art.32)
Le capacità ed i requisiti professionali dei
responsabili e degli addetti ai servizi di
prevenzione e protezione interni o esterni
devono essere adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività
lavorative.
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CAPACITÀ E REQUISITI (art.32)
Titolo di studio non inferiore al Diploma di Istruzione
Secondaria Superiore.
Attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a
specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative
(Moduli A e B).
Inoltre
attestato
di
frequenza,
con
verifica
dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia
di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura
ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e
gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di
comunicazione in azienda e di relazioni sindacali (Modulo C).
I corsi devono rispettare quanto previsto dall’Accordo del 26
gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano e s.m.
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CAPACITÀ E REQUISITI (art.32)
I corsi di formazione sono organizzati da Regioni,
Province autonome di Trento e di Bolzano, Università,
ISPESL, INAIL, IPSEMA per la parte di relativa competenza,
dai Vigili del Fuoco, dall’Amministrazione della Difesa,
dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e
dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni,
dalle Associazioni Sindacali dei datori di lavoro o dei
lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai
soggetti riportati al punto 4 dell’Accordo (es. ordini per
propri iscritti, istituti tecnici per proprio personale,
soggetti pubblici e privati accreditati dalle Regioni o
Provincie autonome, …) nel rispetto dei limiti e delle
specifiche modalità ivi previste.
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CAPACITÀ E REQUISITI (art.32)
Possono svolgere le funzioni di Responsabile o Addetto
coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di
studio di Diploma di Istruzione Secondaria Superiore,
dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate,
professionalmente o alle dipendenze di un datore di
lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003
previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto
dall’Accordo del 26 gennaio 2006.
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CAPACITÀ E REQUISITI (art.32)
Coloro in possesso di laurea in Ingegneria Civile,
dell’Informazione ed Industriale, Architettura, ecc. sono
esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione per i
moduli A e B, ma non per il modulo C.
I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e
protezione sono tenuti a frequentare corsi di
aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’Accordo
Stato-Regioni (periodicità quinquennale, anche FAD,
durata 60 o 40 ore per RSPP oppure 28 ore per ASPP).
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COMPITI del SPP (art. 33)
L’art. 33 del D.Lgs. 81/08, ripropone l’art. 9 del D.Lgs.
19 settembre 1994, n. 626 identificando i compiti del
servizio di prevenzione e protezione, compresa la
proposizione dei “programmi di informazione e
formazione”.
L’informazione e la formazione vengono indicate come
attività né episodiche né formali, ma con precise
occasioni, ripetizioni e verifiche su obiettivi e
strumenti, tanto che l’art. 35 (riunione periodica)
indica l’esame dei “programmi di informazione e
formazione” tra i punti centrali di discussione.
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COMPITI del SPP (art. 33)
Il Servizio di PeP dai rischi professionali provvede:
b)
c)
d)
ad elaborare, per quanto di competenza, le misure
preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali
misure;
ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie
attività aziendali;
a proporre i programmi di informazione e
formazione dei lavoratori;
COMPITI del SPP (art. 33)
Il Servizio di PeP dai rischi professionali provvede:
a)
all’individuazione dei fattori di rischio, alla
valutazione dei rischi e all’individuazione delle
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti
di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla
base della specifica conoscenza dell’organizzazione
aziendale
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COMPITI del SPP
(formazione ed informazione art. 33)
Il piano di formazione deve comprendere (Circolare
102/95 Ministero del Lavoro) “tutti gli elementi
necessari per la sua attuazione” e deve “essere
articolato in modo coerente ai risultati della valutazione
dei rischi”. Da tale programma si dovrà identificare:
i lavoratori,
i contenuti dell’informazione,
gli strumenti, le modalità e i tempi, chi la gestisce,
gli strumenti di verifica,
le modalità della registrazione,
la predisposizione di opportuni indicatori.
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COMPITI del SPP
a)
COMPITI del SPP
(formazione ed informazione art. 33)
I lavoratori e le tipologie, con priorità per gruppi a rischio
particolare:
¾ lavoratori, mansione e rischi specifici;
¾ lavoratori esposti a sostanze pericolose (agenti chimici,
agenti cancerogeni, amianto);
¾ lavoratori esposti ad agenti biologici;
¾ lavoratori addetti a VDT;
¾ lavoratori esposti ad agenti fisici;
¾ lavoratori addetti a movimentazione manuale dei carichi;
¾ lavoratori che facciano uso di particolari attrezzature o
addetti manutenzione (art. 71 comma 7);
¾ lavoratori esposti a rischio atmosfere esplosive;
¾ lavoratori addetti alla lotta antincendio o a gestire le
situazioni di emergenza e l’evacuazione;
¾ lavoratori addetti al primo soccorso;
¾ categorie particolari.
(formazione ed informazione art. 33)
b) I contenuti dell’informazione alla luce dell’art.
36 e degli articoli delle direttive particolari :
¾ predisposizione, informazione generale sui rischi di
impresa e analisi delle fonti necessarie;
¾ informazione su rischi specifici relativi a mansione
lavoratori, esposizioni a sostanze, attrezzature di
lavoro,(eventuali “pacchetti” per figure simili da
utilizzare per assunzioni o cambio mansione);
¾ le procedure di lavoro;
¾ le misure di prevenzione;
¾ schede su DPI, finalità, caratteristiche, modalità
d’uso;
¾ la segnaletica di sicurezza, con particolare riguardo,
ove prevista alle comunicazioni verbali e gestuali.
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COMPITI del SPP
COMPITI del SPP
(formazione ed informazione art. 33)
c) I lavoratori, i contenuti ed i momenti della
formazione, alla luce dell’art. 37;
d) Gli strumenti;
e) Le modalità e i tempi;
f) Chi la gestisce (SPP, altre risorse interne, risorse
esterne, il contributo di preposti, ecc.)
(formazione ed informazione art. 33)
g)
h)
Gli strumenti di verifica (la valutazione di
apprendimento è sempre opportuna ed è
indispensabile nel caso di lavoro con agenti
biologici e cancerogeni e mutageni, nonché
nell’utilizzo di attrezzature particolari o che
comportino rischi di gravi infortuni).
Le modalità della registrazione (data,
lavoratori coinvolti, argomenti, materiali, docenti
ecc.) dell’avvenuta informazione, formazione ed
addestramento
per
finalità
interne
di
monitoraggio da parte del datore di lavoro degli
avvenuti adempimenti e per la compilazione del
libretto formativo di cui all’art. 2 del D.Lgs.
276/03 per le verifiche dell’organo di vigilanza.
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COMPITI del SPP
COMPITI del SPP (art. 33)
(formazione ed informazione art. 33)
i)
La predisposizione di opportuni indicatori
su comportamenti quali uso attrezzatura, uso
DPI, infortuni o patologie particolari (es. corpi
estranei o congiuntiviti attiniche nei saldatori),
che permettano di rilevare nella verifica prevista
nella riunione periodica l’efficacia dei programmi
e bisogni informativi formativi aggiuntivi.
Il servizio di prevenzione e protezione, per attuare
quanto sopra descritto, oltre alle informazioni dovute
dal datore di lavoro, dispone di un ampio ventaglio di
opuscoli, diapositive, audiovisivi, Linee Guida su rischi e
prevenzione, anche di comparto, prodotti da vari
organismi pubblici (ASL, ISPESL) e privati.
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Il Servizio di PeP dai rischi professionali provvede:
e)
f)
a partecipare alle consultazioni in materia di tutela
della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla
riunione periodica (art. 35);
a fornire ai lavoratori le informazioni (art. 36).
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COMPITI del SPP (art. 33)
RESPONSABILITÀ del SPP
I componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione
sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui
vengono a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione è utilizzato dal
Datore di Lavoro.
È ben altra cosa, nel momento in cui il RSPP, per
negligenza o colpa grave, non effettui un idoneo servizio
di consulenza nei confronti del datore di lavoro
segnalandogli i pericoli esistenti nell’azienda e non ponga
quest’ultimo nelle condizioni di intervenire efficacemente
nella rimozione delle situazioni segnalate.
In tal caso ne verrebbe di conseguenza per il RSPP anche
l’obbligo risarcitorio derivante dal fatto di non avere
adempiuto esattamente al suo incarico e dal principio
dell’art. 2043 C.C. “naeminem laedere”, per il quale è
tenuto al risarcimento colui il quale abbia causato ad altri
ingiusto danno.
“utilizzato" non significa sottostare a un potere gerarchico e
disciplinare da parte del D.L. dell’azienda.
Il RSPP dovrebbe essere considerato un consulente del datore
di lavoro e il servizio dovrebbe essere di natura consultiva
all’interno dell’organizzazione aziendale.
Il RSPP provvede e non è previsto alcun obbligo –
conseguente responsabilità. …
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RESPONSABILITÀ del SPP
Sentenza CASSAZIONE n. 25288 del 20/06/2008
Responsabilità del RSPP in occasione di omicidio colposo
Nonostante le impostazioni legislative che escludono dal
campo sanzionatorio (penale o amministrativo) i RSPP (in
qualità di consulenti interni o esterni del datore di lavoro),
questi soggetti non possano ritenersi in ogni caso esclusi
da responsabilità penale e civile.
Ne risulta che il RSPP qualora, agendo con imperizia,
negligenza, imprudenza, abbia sbagliato a suggerire o
abbia trascurato di segnalare situazioni di pericolo,
inducendo il datore di lavoro ad omettere l´adozione di
una misura preventiva, risponderà per concorso di colpa
dell´evento dannoso.
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Casi di svolgimento diretto da parte del
datore di lavoro dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi
(Allegato II)
1.
2.
3.
4.
Aziende artigiane e industriali
Aziende agricole e zootecniche
Aziende della pesca
Altre aziende
fino
fino
fino
fino
a
a
a
a
30 lavoratori
30 lavoratori
20 lavoratori
200 lavoratori
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Svolgimento diretto da parte del datore
di lavoro dei compiti di prevenzione e
protezione dai rischi (art. 34)
Salvo che nei casi in cui è obbligatorio il SPP interno
(aziende a rischio di incidente rilevante, centrali termoelettriche,
impianti ed installazioni nucleari ecc., aziende per fabbricazione e
deposito di esplosivi, polveri e munizioni, aziende industriali con
oltre 200 lavoratori, industrie estrattive con oltre 50 lavoratori,
strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50
lavoratori) il datore di lavoro può svolgere direttamente i
compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e
di evacuazione, dandone preventiva informazione al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
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Svolgimento diretto da parte del datore
di lavoro dei compiti di prevenzione e
protezione dai rischi (art. 34)
Nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il
datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di
primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di
evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di
responsabile del servizio di prevenzione e protezione a
persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a
servizi esterni, dandone preventiva informazione al
rappresentante de i lavoratori per la sicurezza e seguendo
i necessari corsi di formazione.
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Svolgimento diretto da parte del datore
di lavoro dei compiti di prevenzione e
protezione dai rischi (art. 34)
Svolgimento diretto da parte del datore
di lavoro dei compiti di prevenzione e
protezione dai rischi (art. 34)
Corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e
massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti
sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel
rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti
mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano entro il termine di dodici mesi
dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 81/08.
????
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Fino alla pubblicazione dell’Accordo, conserva validità la
formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del Decreto
Ministeriale 16 gennaio 1997 (16 ore).
Il datore di lavoro RSPP è tenuto a frequentare corsi di
aggiornamento.
L’obbligo si applica anche a coloro che hanno frequentato
i corsi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 ed a
quelli esonerati (art. 95 D.Lgs. 626/94)
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Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Persona eletta o designata per rappresentare i
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della
salute e sicurezza durante il lavoro.
FUNZIONE CONSULTIVA
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Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il primo importante riferimento legislativo alla
figura di un rappresentante dei lavoratori per la
materia della sicurezza e della salute nei luoghi di
lavoro è contenuto nell’articolo 9 della Legge n.
300/70 meglio nota come “Statuto dei lavoratori”:
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è
istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e
di sito produttivo.
ART. 9. - Tutela della salute e dell'integrità
fisica. I lavoratori, mediante loro rappresentanze,
hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione
e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la
loro salute e la loro integrità fisica.
Formazione lavoratori
Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011
Azienda fino a 15 dipendenti
Eletto direttamente o tra i lavoratori
Azienda con più di 15 dipendenti
Eletto o designato dai lavoratori tra le rappresentanze
sindacali in azienda.
Formazione lavoratori
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Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il numero minimo dei Rappresentanti è il seguente:
a) un RLS nelle aziende o unità produttive sino a 200
lavoratori;
b) tre RLS nelle aziende ovvero unità produttive da
201 a 1.000 lavoratori;
c) sei RLS in tutte le altre aziende o unità produttive
oltre i 1.000 lavoratori.
In tali aziende il numero dei rappresentanti è
aumentato nella misura individuata dagli accordi
interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
Qualora non si proceda alle elezioni previste, le
funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza sono esercitate dai
rappresentanti territoriali RLST e
rappresentanti di sito produttivo RLSSP,
salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
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Formazione lavoratori
Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
È eletto dai lavoratori su tutto il territorio nazionale
nella giornata (safety day) per la salute e sicurezza
sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana
europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con
Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali
dei
datori
di
lavoro
e
dei
lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale
Formazione lavoratori
Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011
È consultato sulla
formazione dei lavoratori
Riceve le informazioni
dei servizi di vigilanza
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il Datore di lavoro (art. 18 c. 1 lett. aa) comunica in
via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro
tramite, al sistema informativo nazionale per la
prevenzione nei luoghi di lavoro, in caso di nuova
elezione o designazione, i nominativi dei RLS; in fase
di prima applicazione l’obbligo riguarda i nominativi
dei RLS già eletti o designati.
Il RLS svolge un'attività fondamentale di controllo
interno: egli contribuisce a garantire la tutela dei
lavoratori e, con la loro collaborazione, promuove il
miglioramento delle condizioni di lavoro.
Formazione lavoratori
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Accede ai luoghi di lavoro
È consultato preventivamente
e tempestivamente sulla
valutazione del rischio
È consultato preventivamente
e tempestivamente sulla
individuazione,
programmazione, realizzazione
e verifica della prevenzione
Formazione lavoratori
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RLS
È consultato sulla
designazione degli Addetti
ai Servizi di Prevenzione,
Antincendio, Pronto
Soccorso, Evacuazione e
del Medico Competente
Riceve le informazioni e la
documentazione aziendale (VDR,
misure, sostanze e preparati, macchine,
infortuni, malattie professionali)
Il RLS segnala preventivamente al Datore di lavoro le visite che intende effettuare
Riceve formazione adeguata:
almeno 32 ore e aggiornamento
annuale (4 ore per aziende fino
a 50 lavoratori, 8 ore per
aziende con più di 50 lavoratori)
Partecipa alla riunione periodica
Promuove l’elaborazione,
l’individuazione e l’attuazione
delle misure di prevenzione
idonee a tutelare la salute
dei lavoratori
RLS
Può far ricorso alle autorità
competenti
Formula osservazioni in
occasione delle ispezioni
della autorità competente
Fa proposte in merito alla
attività di prevenzione
Avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività
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Formazione lavoratori
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Dispone del tempo necessario
allo svolgimento dell’incarico,
senza perdita di retribuzione
Non può subire
pregiudizio alcuno a
causa dello svolgimento
della propria attività
RLS
Dispone dei mezzi e degli
spazi necessari per l’esercizio
delle funzioni e delle facoltà
riconosciutegli, anche tramite
l’acceso ai dati informatici
Su richiesta, riceve copia del
DVR
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L’esercizio delle funzioni di
Rappresentante dei Lavoratori per
la Sicurezza è incompatibile con la
nomina di Responsabile o Addetto
al Servizio di Prevenzione e
Protezione.
Su richiesta, riceve copia del
DVURI
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Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il Rappresentante per la sicurezza diventa concretamente il
punto di riferimento della partecipazione e della consultazione
del personale.
In questo modo l'organizzazione della sicurezza e della
prevenzione non è più gestita esclusivamente dal datore di
lavoro, ma diviene un'occasione di confronto con il lavoratore
che acquista la facoltà di partecipare al miglioramento del
proprio ambiente di lavoro attraverso la condivisione di obiettivi
e di finalità dei risultati.
La nuova metodologia d'approccio ai temi della sicurezza ha
quindi delineato un modello di tipo partecipativo che è fondato
principalmente su una procedura di consultazione, volta ad
accrescere il significato della decisione finale che, in ogni caso,
resta d'esclusiva competenza del datore di lavoro.
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Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Cos’è il R.L.S.:
È un intermediario tra le funzioni decisionali e tecniche
dell’azienda ed i lavoratori, esclusivamente rispetto alle
tematiche dell’igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro; in
altre parole fa emergere il punto di vista dei lavoratori che sono
a diretto contatto con i fattori di rischio.
Lo spirito partecipativo cui si ispira tale figura, lo colloca in un
ruolo di rappresentanza dei suoi colleghi e di fondamentale
apporto al sistema di prevenzione aziendale in materia di
sicurezza del lavoro.
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Formazione lavoratori
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Formazione lavoratori
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Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Cosa non è il RLS:
Non è necessariamente né un sindacalista né un tecnico della
sicurezza.
La legislazione non attribuisce a questo ruolo le funzioni proprie
dell’attività sindacale (quali ad esempio contrattare e stipulare
accordi o aprire vertenze), né di analizzare a fondo e risolvere da
solo i problemi di igiene e sicurezza del lavoro presenti
nell’azienda.
Ciò nonostante egli deve saper leggere ed interpretare
correttamente il documento di valutazione dei rischi, ed anche
stimolare la ricerca di soluzioni ai problemi esistenti: per questi
motivi ha diritto ad una formazione particolare.
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L’esercizio delle funzioni di
Rappresentante dei Lavoratori per
la Sicurezza Territoriale è
incompatibile con l’esercizio di altre
funzioni sindacali operative.
Formazione lavoratori
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Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Responsabilità penali e amministrative del RLS:
La legislazione non ha stabilito per il ruolo di
RLS responsabilità proprie della funzione, ma egli,
come ogni altro lavoratore (quindi nell’esercizio della
normale attività lavorativa che gli è assegnata), può
incorrere in reati a cui corrispondono sanzioni penali o
amministrative.
Il Medico Competente
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Formazione lavoratori
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Formazione lavoratori
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Gestione delle emergenze
Gestione delle emergenze
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Gestione delle emergenze
Il Datore di Lavoro:
organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici
competenti in materia di primo soccorso, salvataggio,
lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
designa preventivamente i lavoratori addetti;
informa tutti i lavoratori esposti a un pericolo grave e
immediato circa le misure predisposte e i
comportamenti da adottare;
programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave
e immediato che non può essere evitato, possano
cessare la loro attività, o mettersi al sicuro,
abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
Il Datore di lavoro deve adottare le misure necessarie
ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei
luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e
immediato.
Tali misure devono
essere adeguate alla natura
dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità
produttiva, e al numero delle persone presenti.
(art. 18 c. 1 lett t)
Formazione lavoratori
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Gestione delle emergenze
Il Datore di Lavoro:
adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi
lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la
propria sicurezza o per quella di altre persone e
nell’impossibilità di contattare il competente superiore
gerarchico, possa prendere le misure adeguate per
evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto
delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla
classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo
di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni
in cui possono essere usati.
L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o
automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi;
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Formazione lavoratori
Formazione lavoratori
Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011
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Gestione delle emergenze
Il lavoratore non può, se non per giustificato motivo,
rifiutare la designazione.
Gli addetti devono essere formati, essere in numero
sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo
conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o
dell’unità produttiva.
Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente
motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in
cui persiste un pericolo grave ed immediato.
Il lavoratore che si allontana dal posto di lavoro o che
prende misure per evitare le conseguenze del pericolo
grave ed immediato non può subire pregiudizio, a meno
che non abbia commesso grave negligenza.
Primo soccorso
Il Datore di Lavoro:
sentito il Medico Competente, prende i provvedimenti
necessari in materia di primo soccorso e di assistenza
medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali
persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i
necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il
trasporto dei lavoratori infortunati.
Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo
soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua
formazione, individuati in relazione alla natura
dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori
di rischio sono individuati dal Decreto Ministeriale 15
luglio 2003, n. 388
Formazione lavoratori
Formazione lavoratori
Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011
Prevenzione Incendi
La prevenzione incendi è la funzione di preminente
interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale,
diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi
sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita
umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e
dell’ambiente.
Nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee
misure per prevenire gli incendi e per tutelare
l’incolumità dei lavoratori.
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Prevenzione Incendi
Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 139/2006 e
dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi
saranno adottati uno o più Decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare:
1)
2)
3)
misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed
a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
misure precauzionali di esercizio;
metodi di controllo e manutenzione degli impianti e
delle attrezzature antincendio;
criteri per la gestione delle emergenze;
4)
b) le caratteristiche dello specifico servizio di
prevenzione e protezione antincendio, compresi i
requisiti del personale addetto e la sua formazione.
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Formazione lavoratori
Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011
Prevenzione Incendi
Fino all’adozione dei Decreti suddetti, continuano ad
applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per
la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al
Decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998.
Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza
antincendio nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 139/2006), con
Decreto del Ministro dell’interno sono istituiti, presso ogni
Direzione regionale dei VVF, dei nuclei specialistici per
l’effettuazione di assistenza alle aziende.
Le maggiori risorse derivanti dall’espletamento della
funzione di controllo sono riassegnate al Corpo nazionale
dei VVF per il miglioramento dei livelli di sicurezza
antincendio nei luoghi di lavoro.
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FIGURE ATTRICI DELLA SICUREZZA