Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 Valutazione dei Rischi consulenza in materia di sicurezza sul lavoro FIGURE ATTRICI DELLA SICUREZZA Servizio di Prevenzione Protezione e Sicurezza Responsabile SPP Addetti SPP Potere decisionale e di spesa DATORE DI LAVORO MEDICO COMPETENTE DIRIGENTE Addetti all’antincendio Addetti al primo soccorso Funzione di organizzazione e di gestione PREPOSTO Gestione dell’emergenza RLS LAVORATORE Funzione di verifica Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 Sorveglianza Sanitaria consulenza medica Funzione di sovraintendimento e di vigilanza dell’operato del lavoratore Funzione operativa Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi Art. 2 c. 1 lett. l) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. L’istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione rappresenta una delle più importanti innovazioni introdotte dalla legislazione di recepimento delle direttive comunitarie ed è elemento fondamentale attraverso cui si struttura il sistema di prevenzione e protezione aziendale. Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori 1 Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi A partire dal 13 agosto 2003, con l’emanazione del D.Lgs. 195/03 sono state introdotte le disposizioni relative alla formazione degli Addetti e del Responsabile del SPP, i quali, per svolgere il loro incarico, dovranno godere di attitudini e capacità adeguate così come sono descritte dall’art. 32 del D.Lgs. 81/08. Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi L’analisi dei compiti del servizio di prevenzione e protezione sottolinea il ruolo di vera e propria collaborazione con il datore di lavoro svolto dal servizio nel “sistema sicurezza aziendale”. Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi Il SPP contribuisce in termini collaborativi ed è chiamato ad elaborare i sistemi di controllo delle misure di prevenzione e protezione (art. 33, c.1, lett. b). È l’autonoma verifica della realizzazione delle misure programmate, dei comportamenti dei lavoratori, dell’adeguatezza dell’informazione e formazione quali elementi di controllo del sistema di prevenzione e costituire, ove adottato, ai sensi dell’art. 30, un elemento di riferimento del modello di organizzazione e gestione. Compito impegnativo, da svolgere in collaborazione con altre strutture dell’azienda, con problemi particolari nel caso dei servizi o consulenti esterni. Le procedure di sicurezza sono “istruzioni operative documentate che definiscono modalità di esecuzione di attività … che incidono sulla sicurezza dei lavoratori” che devono essere date quando la mancanza di istruzioni dettagliate e precise potrebbe determinare condizioni di rischio per la sicurezza dei lavoratori e l’igiene dell’ambiente di lavoro. 2 Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi Per la realizzazione dei compiti devono essere date al SPP dal Datore di Lavoro (art. 18 c.2), informazioni in merito a : a) la natura dei rischi; b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati sugli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi E’ un campo molto ampio, che va dalle situazioni di emergenza o anomale, alle procedure di uso di particolari attrezzature e sostanze, alla definizione delle procedure di manutenzione, per gli aspetti della sicurezza e salute. È importante destinare attenzione nella analisi e valutazione dei rischi alle situazioni anomale (non routinarie) , anche quelle non frequenti, a quelle legate a comportamenti inidonei da parte dei lavoratori, per elaborare procedure di sicurezza idonee e formare e costruire nei preposti e nei lavoratori un atteggiamento mentale di particolare attenzione a corrispondere alle procedure individuate. Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi Il flusso informativo e l’obbligo disposto dall’art. 18 c.2, appare logico e scontato ove il servizio sia “esterno”, ma anche nel caso sia interno. Il comma 2 chiede al datore di lavoro di provvedere, quando non direttamente, attraverso opportuni “input” affinché le varie strutture dell’azienda (produzione, acquisti, manutenzione, progettazione) diano le informazioni necessarie al servizio prevenzione e instaurino una regolarità di flussi informativi. Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro a cui risponde per coordinare il servizio di prevenzione e protezione. FUNZIONE CONSULTIVA E PROPOSITIVA 3 Formazione lavoratori Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 RSPP Designazione RSPP Articolo 17: Obblighi del datore di lavoro non delegabili SOGGETTO ESTERNO ALL’AZIENDA DATORE DI LAVORO INTERNO LAVORATORE La sua condotta non è direttamente sanzionabile e collaborare con il Datore di Lavoro non vuol dire dividere la responsabilità. Attenzione però … Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 Designazione RSPP L’RSPP, in quanto tale, non riceve alcuna delega di funzione. È certamente possibile che l’RSPP abbia delle funzioni delegate, ma è comunque necessario un atto diverso dalla sua nomina: la delega di funzioni (art. 16 D.lgs. 81/08 e s.m.i.). Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: … b) la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. Non hanno effetto procure, deleghe di funzione o ogni altro istituto giuridico per la designazione. Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 Designazione RSPP Il Datore di Lavoro designa un RSPP attraverso un documento firmato dalle parti contenente i dati del datore di lavoro, quelli del Responsabile designato, l'elenco dei compiti di prevenzione e protezione in materia di sicurezza sul lavoro e l'attestato / gli attestati con i quali certifica la sua partecipazione ai corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro. Non è più necessaria la comunicazione (art. 8 c. 11 D.Lgs. 626/94 e s.m.i. - abrogato) all’Ispettorato del Lavoro ed alle Unità Sanitarie Locali territorialmente competenti. 4 Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 Designazione RSPP ASPP Poiché la comunicazione agli organi di controllo costituiva un riferimento certo è utile integrare la designazione (firmata dalle parti e con evidenza dell’avvenuta consultazione del RLS) con un atto interno (ad es. un verbale del consiglio di amministrazione, ove presente), anche come elemento integrante l’eventuale modello organizzativo adottato dall'azienda, con adeguata pubblicità dello stesso (es. l'affissione in bacheca). Il nominativo del RSPP va indicato espressamente (art. 28 c. 2 lett. e) nel Documento di Valutazione dei Rischi o autocertificazione dei rischi. Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione. Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali facente parte del servizio di prevenzione e protezione. Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 D.Lgs. 195/2003 e Circ. Min Lav 39/2003 Nuovi requisiti professionali per gli Addetti e i Responsabili del Servizio PP CORTE DI GIUSTIZIA CE causa C-49/00, sentenza 15 novembre 2001: Mancanza nella legislazione italiana di recepimento delle direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 626/94 – abrogato) di indicazioni chiare e dettagliate sulle competenze richieste alle persone responsabili di protezione e prevenzione dei rischi professionali. In numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento del proprio incarico. Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 CAPACITÀ E REQUISITI (art.32) Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. 5 Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 CAPACITÀ E REQUISITI (art.32) Titolo di studio non inferiore al Diploma di Istruzione Secondaria Superiore. Attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (Moduli A e B). Inoltre attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali (Modulo C). I corsi devono rispettare quanto previsto dall’Accordo del 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e s.m. Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 CAPACITÀ E REQUISITI (art.32) I corsi di formazione sono organizzati da Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano, Università, ISPESL, INAIL, IPSEMA per la parte di relativa competenza, dai Vigili del Fuoco, dall’Amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle Associazioni Sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti riportati al punto 4 dell’Accordo (es. ordini per propri iscritti, istituti tecnici per proprio personale, soggetti pubblici e privati accreditati dalle Regioni o Provincie autonome, …) nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 CAPACITÀ E REQUISITI (art.32) Possono svolgere le funzioni di Responsabile o Addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di Diploma di Istruzione Secondaria Superiore, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall’Accordo del 26 gennaio 2006. Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 CAPACITÀ E REQUISITI (art.32) Coloro in possesso di laurea in Ingegneria Civile, dell’Informazione ed Industriale, Architettura, ecc. sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione per i moduli A e B, ma non per il modulo C. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’Accordo Stato-Regioni (periodicità quinquennale, anche FAD, durata 60 o 40 ore per RSPP oppure 28 ore per ASPP). 6 Formazione lavoratori Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 COMPITI del SPP (art. 33) L’art. 33 del D.Lgs. 81/08, ripropone l’art. 9 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 identificando i compiti del servizio di prevenzione e protezione, compresa la proposizione dei “programmi di informazione e formazione”. L’informazione e la formazione vengono indicate come attività né episodiche né formali, ma con precise occasioni, ripetizioni e verifiche su obiettivi e strumenti, tanto che l’art. 35 (riunione periodica) indica l’esame dei “programmi di informazione e formazione” tra i punti centrali di discussione. Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 COMPITI del SPP (art. 33) Il Servizio di PeP dai rischi professionali provvede: b) c) d) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure; ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; COMPITI del SPP (art. 33) Il Servizio di PeP dai rischi professionali provvede: a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 COMPITI del SPP (formazione ed informazione art. 33) Il piano di formazione deve comprendere (Circolare 102/95 Ministero del Lavoro) “tutti gli elementi necessari per la sua attuazione” e deve “essere articolato in modo coerente ai risultati della valutazione dei rischi”. Da tale programma si dovrà identificare: i lavoratori, i contenuti dell’informazione, gli strumenti, le modalità e i tempi, chi la gestisce, gli strumenti di verifica, le modalità della registrazione, la predisposizione di opportuni indicatori. 7 Formazione lavoratori Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 COMPITI del SPP a) COMPITI del SPP (formazione ed informazione art. 33) I lavoratori e le tipologie, con priorità per gruppi a rischio particolare: ¾ lavoratori, mansione e rischi specifici; ¾ lavoratori esposti a sostanze pericolose (agenti chimici, agenti cancerogeni, amianto); ¾ lavoratori esposti ad agenti biologici; ¾ lavoratori addetti a VDT; ¾ lavoratori esposti ad agenti fisici; ¾ lavoratori addetti a movimentazione manuale dei carichi; ¾ lavoratori che facciano uso di particolari attrezzature o addetti manutenzione (art. 71 comma 7); ¾ lavoratori esposti a rischio atmosfere esplosive; ¾ lavoratori addetti alla lotta antincendio o a gestire le situazioni di emergenza e l’evacuazione; ¾ lavoratori addetti al primo soccorso; ¾ categorie particolari. (formazione ed informazione art. 33) b) I contenuti dell’informazione alla luce dell’art. 36 e degli articoli delle direttive particolari : ¾ predisposizione, informazione generale sui rischi di impresa e analisi delle fonti necessarie; ¾ informazione su rischi specifici relativi a mansione lavoratori, esposizioni a sostanze, attrezzature di lavoro,(eventuali “pacchetti” per figure simili da utilizzare per assunzioni o cambio mansione); ¾ le procedure di lavoro; ¾ le misure di prevenzione; ¾ schede su DPI, finalità, caratteristiche, modalità d’uso; ¾ la segnaletica di sicurezza, con particolare riguardo, ove prevista alle comunicazioni verbali e gestuali. Formazione lavoratori Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 COMPITI del SPP COMPITI del SPP (formazione ed informazione art. 33) c) I lavoratori, i contenuti ed i momenti della formazione, alla luce dell’art. 37; d) Gli strumenti; e) Le modalità e i tempi; f) Chi la gestisce (SPP, altre risorse interne, risorse esterne, il contributo di preposti, ecc.) (formazione ed informazione art. 33) g) h) Gli strumenti di verifica (la valutazione di apprendimento è sempre opportuna ed è indispensabile nel caso di lavoro con agenti biologici e cancerogeni e mutageni, nonché nell’utilizzo di attrezzature particolari o che comportino rischi di gravi infortuni). Le modalità della registrazione (data, lavoratori coinvolti, argomenti, materiali, docenti ecc.) dell’avvenuta informazione, formazione ed addestramento per finalità interne di monitoraggio da parte del datore di lavoro degli avvenuti adempimenti e per la compilazione del libretto formativo di cui all’art. 2 del D.Lgs. 276/03 per le verifiche dell’organo di vigilanza. 8 Formazione lavoratori Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 COMPITI del SPP COMPITI del SPP (art. 33) (formazione ed informazione art. 33) i) La predisposizione di opportuni indicatori su comportamenti quali uso attrezzatura, uso DPI, infortuni o patologie particolari (es. corpi estranei o congiuntiviti attiniche nei saldatori), che permettano di rilevare nella verifica prevista nella riunione periodica l’efficacia dei programmi e bisogni informativi formativi aggiuntivi. Il servizio di prevenzione e protezione, per attuare quanto sopra descritto, oltre alle informazioni dovute dal datore di lavoro, dispone di un ampio ventaglio di opuscoli, diapositive, audiovisivi, Linee Guida su rischi e prevenzione, anche di comparto, prodotti da vari organismi pubblici (ASL, ISPESL) e privati. Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 Il Servizio di PeP dai rischi professionali provvede: e) f) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica (art. 35); a fornire ai lavoratori le informazioni (art. 36). Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 COMPITI del SPP (art. 33) RESPONSABILITÀ del SPP I componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni. Il Servizio di Prevenzione e Protezione è utilizzato dal Datore di Lavoro. È ben altra cosa, nel momento in cui il RSPP, per negligenza o colpa grave, non effettui un idoneo servizio di consulenza nei confronti del datore di lavoro segnalandogli i pericoli esistenti nell’azienda e non ponga quest’ultimo nelle condizioni di intervenire efficacemente nella rimozione delle situazioni segnalate. In tal caso ne verrebbe di conseguenza per il RSPP anche l’obbligo risarcitorio derivante dal fatto di non avere adempiuto esattamente al suo incarico e dal principio dell’art. 2043 C.C. “naeminem laedere”, per il quale è tenuto al risarcimento colui il quale abbia causato ad altri ingiusto danno. “utilizzato" non significa sottostare a un potere gerarchico e disciplinare da parte del D.L. dell’azienda. Il RSPP dovrebbe essere considerato un consulente del datore di lavoro e il servizio dovrebbe essere di natura consultiva all’interno dell’organizzazione aziendale. Il RSPP provvede e non è previsto alcun obbligo – conseguente responsabilità. … 9 Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 RESPONSABILITÀ del SPP Sentenza CASSAZIONE n. 25288 del 20/06/2008 Responsabilità del RSPP in occasione di omicidio colposo Nonostante le impostazioni legislative che escludono dal campo sanzionatorio (penale o amministrativo) i RSPP (in qualità di consulenti interni o esterni del datore di lavoro), questi soggetti non possano ritenersi in ogni caso esclusi da responsabilità penale e civile. Ne risulta che il RSPP qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza, abbia sbagliato a suggerire o abbia trascurato di segnalare situazioni di pericolo, inducendo il datore di lavoro ad omettere l´adozione di una misura preventiva, risponderà per concorso di colpa dell´evento dannoso. Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 Casi di svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (Allegato II) 1. 2. 3. 4. Aziende artigiane e industriali Aziende agricole e zootecniche Aziende della pesca Altre aziende fino fino fino fino a a a a 30 lavoratori 30 lavoratori 20 lavoratori 200 lavoratori Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34) Salvo che nei casi in cui è obbligatorio il SPP interno (aziende a rischio di incidente rilevante, centrali termoelettriche, impianti ed installazioni nucleari ecc., aziende per fabbricazione e deposito di esplosivi, polveri e munizioni, aziende industriali con oltre 200 lavoratori, industrie estrattive con oltre 50 lavoratori, strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori) il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34) Nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni, dandone preventiva informazione al rappresentante de i lavoratori per la sicurezza e seguendo i necessari corsi di formazione. 10 Formazione lavoratori Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34) Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34) Corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 81/08. ???? Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 Fino alla pubblicazione dell’Accordo, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997 (16 ore). Il datore di lavoro RSPP è tenuto a frequentare corsi di aggiornamento. L’obbligo si applica anche a coloro che hanno frequentato i corsi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 ed a quelli esonerati (art. 95 D.Lgs. 626/94) Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro. FUNZIONE CONSULTIVA 11 Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Il primo importante riferimento legislativo alla figura di un rappresentante dei lavoratori per la materia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro è contenuto nell’articolo 9 della Legge n. 300/70 meglio nota come “Statuto dei lavoratori”: Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. ART. 9. - Tutela della salute e dell'integrità fisica. I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 Azienda fino a 15 dipendenti Eletto direttamente o tra i lavoratori Azienda con più di 15 dipendenti Eletto o designato dai lavoratori tra le rappresentanze sindacali in azienda. Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Il numero minimo dei Rappresentanti è il seguente: a) un RLS nelle aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre RLS nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei RLS in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva. Qualora non si proceda alle elezioni previste, le funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sono esercitate dai rappresentanti territoriali RLST e rappresentanti di sito produttivo RLSSP, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 12 Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza È eletto dai lavoratori su tutto il territorio nazionale nella giornata (safety day) per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 È consultato sulla formazione dei lavoratori Riceve le informazioni dei servizi di vigilanza Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Il Datore di lavoro (art. 18 c. 1 lett. aa) comunica in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei RLS; in fase di prima applicazione l’obbligo riguarda i nominativi dei RLS già eletti o designati. Il RLS svolge un'attività fondamentale di controllo interno: egli contribuisce a garantire la tutela dei lavoratori e, con la loro collaborazione, promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro. Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 Accede ai luoghi di lavoro È consultato preventivamente e tempestivamente sulla valutazione del rischio È consultato preventivamente e tempestivamente sulla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 RLS È consultato sulla designazione degli Addetti ai Servizi di Prevenzione, Antincendio, Pronto Soccorso, Evacuazione e del Medico Competente Riceve le informazioni e la documentazione aziendale (VDR, misure, sostanze e preparati, macchine, infortuni, malattie professionali) Il RLS segnala preventivamente al Datore di lavoro le visite che intende effettuare Riceve formazione adeguata: almeno 32 ore e aggiornamento annuale (4 ore per aziende fino a 50 lavoratori, 8 ore per aziende con più di 50 lavoratori) Partecipa alla riunione periodica Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute dei lavoratori RLS Può far ricorso alle autorità competenti Formula osservazioni in occasione delle ispezioni della autorità competente Fa proposte in merito alla attività di prevenzione Avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività 13 Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 Dispone del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico, senza perdita di retribuzione Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività RLS Dispone dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’acceso ai dati informatici Su richiesta, riceve copia del DVR Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 L’esercizio delle funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è incompatibile con la nomina di Responsabile o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione. Su richiesta, riceve copia del DVURI Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Il Rappresentante per la sicurezza diventa concretamente il punto di riferimento della partecipazione e della consultazione del personale. In questo modo l'organizzazione della sicurezza e della prevenzione non è più gestita esclusivamente dal datore di lavoro, ma diviene un'occasione di confronto con il lavoratore che acquista la facoltà di partecipare al miglioramento del proprio ambiente di lavoro attraverso la condivisione di obiettivi e di finalità dei risultati. La nuova metodologia d'approccio ai temi della sicurezza ha quindi delineato un modello di tipo partecipativo che è fondato principalmente su una procedura di consultazione, volta ad accrescere il significato della decisione finale che, in ogni caso, resta d'esclusiva competenza del datore di lavoro. Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Cos’è il R.L.S.: È un intermediario tra le funzioni decisionali e tecniche dell’azienda ed i lavoratori, esclusivamente rispetto alle tematiche dell’igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro; in altre parole fa emergere il punto di vista dei lavoratori che sono a diretto contatto con i fattori di rischio. Lo spirito partecipativo cui si ispira tale figura, lo colloca in un ruolo di rappresentanza dei suoi colleghi e di fondamentale apporto al sistema di prevenzione aziendale in materia di sicurezza del lavoro. 14 Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Cosa non è il RLS: Non è necessariamente né un sindacalista né un tecnico della sicurezza. La legislazione non attribuisce a questo ruolo le funzioni proprie dell’attività sindacale (quali ad esempio contrattare e stipulare accordi o aprire vertenze), né di analizzare a fondo e risolvere da solo i problemi di igiene e sicurezza del lavoro presenti nell’azienda. Ciò nonostante egli deve saper leggere ed interpretare correttamente il documento di valutazione dei rischi, ed anche stimolare la ricerca di soluzioni ai problemi esistenti: per questi motivi ha diritto ad una formazione particolare. Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 L’esercizio delle funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative. Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Responsabilità penali e amministrative del RLS: La legislazione non ha stabilito per il ruolo di RLS responsabilità proprie della funzione, ma egli, come ogni altro lavoratore (quindi nell’esercizio della normale attività lavorativa che gli è assegnata), può incorrere in reati a cui corrispondono sanzioni penali o amministrative. Il Medico Competente 15 Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 Gestione delle emergenze Gestione delle emergenze Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 Gestione delle emergenze Il Datore di Lavoro: organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza; designa preventivamente i lavoratori addetti; informa tutti i lavoratori esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare; programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; Il Datore di lavoro deve adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti. (art. 18 c. 1 lett t) Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 Gestione delle emergenze Il Datore di Lavoro: adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili. garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi; 16 Formazione lavoratori Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 Gestione delle emergenze Il lavoratore non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Gli addetti devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato. Il lavoratore che si allontana dal posto di lavoro o che prende misure per evitare le conseguenze del pericolo grave ed immediato non può subire pregiudizio, a meno che non abbia commesso grave negligenza. Primo soccorso Il Datore di Lavoro: sentito il Medico Competente, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 Formazione lavoratori Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 Prevenzione Incendi La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente. Nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori. Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 Prevenzione Incendi Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 139/2006 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi saranno adottati uno o più Decreti nei quali sono definiti: a) i criteri diretti atti ad individuare: 1) 2) 3) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; misure precauzionali di esercizio; metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; criteri per la gestione delle emergenze; 4) b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione. 17 Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 Prevenzione Incendi Fino all’adozione dei Decreti suddetti, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al Decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 139/2006), con Decreto del Ministro dell’interno sono istituiti, presso ogni Direzione regionale dei VVF, dei nuclei specialistici per l’effettuazione di assistenza alle aziende. Le maggiori risorse derivanti dall’espletamento della funzione di controllo sono riassegnate al Corpo nazionale dei VVF per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. 18