ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI – D.Lgs 81/2008 NORME GENERALI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.P.R. 27/04/1955 n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” D.P.R. 19/03/1956 n. 303 “Norme generali per l’igiene del lavoro” È stata la prima legge nazionale emanata in tema di sicurezza sul lavoro. Nonostante fosse già in grado di regolamentare in modo abbastanza organico tutta la materia è rimasta per molti anni disattesa Contiene norme specifiche sulle caratteristiche che devono avere gli ambienti lavorativi in funzione di salute e condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro Legge 05/03/1990 n. 46 “Norme per la sicurezza degli impianti” e suoi decreti attuativi D. lgs. 15/08/1991 n. 277 “Attuazione delle direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici durante il lavoro” Fissa i criteri per una corretta esecuzione degli impianti elettrici Recepisce le direttive europee in materia di sicurezza sul lavoro e anticipa l’emanazione della legge 626/94 NORME GENERALI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D. lgs. 19/09/1994 n. 626 “Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro” (e sue modifiche e integrazioni) D. Lgs. 14/08/1996 n. 493 “Attuazione della direttiva CEE 92/58 concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro” Impone una serie di provvedimenti importanti quali: • organizzazione del servizio di prevenzione e protezione • adeguamento dei luoghi di lavoro • uso dei DPI • norme per l’evacuazione dei locali in caso di pericolo • informazione dei lavoratori sulle misure di sicurezza adottate •indicazioni per la prevenzione degli incendi • TESTO UNICO SICUREZZA (D.lgs. N. 81/2008) • D.lgs. N. 106/2009 – disposizioni correttive al T.U. 81/08 Attività di formazione • art. 37 del D.Lgs. 81/08 (comma 1, lettera a) • Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 sulla formazione ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 (in vigore dal 26/1/2012) Stabiliscono che tutti i lavoratori hanno il diritto di ricevere una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza. In ambito scolastico sono inquadrati come “lavoratori” (ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/08) gli insegnanti, il personale ATA e gli studenti equiparati (che svolgono cioè attività di laboratorio) SiRVeSS I SOGGETTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (SPP) DATORE DI LAVORO R.S.P.P. A.S.P.P. (RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE) DIRIGENTE/I PREPOSTO/I + (ADDETTI SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE) DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ADDESTRAMENTO FORMAZIONE LAVORATORE RAPPRESENTANTE LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.) INFORMAZIONE BUONE PRASSI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Datore di lavoro Settore privato Persona fisica titolare del rapporto di lavoro ovvero il soggetto che ha responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita poteri decisionali e di spesa. OBBLIGHI DEL D.L.: • • • • • • • Nominare le figure preposte alla sicurezza e all’emergenza; Assicurare la loro formazione ; Elaborare il DVR; Adottare le misure di prevenzione e protezione necessarie; ASSICURARE INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI; Organizzare la gestione dell’emergenza; Nominare il medico competente per assicurare la sorveglianza sanitaria se prevista dal DVR Il datore di lavoro è il responsabile della sicurezza e della salute, non solo dei suoi subordinati, ma anche di tutte le persone che collaborano a qualsiasi titolo all’attività lavorativa. Dirigente Persona che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa COMPITI DEL DIRIGENTE • Predisporre le misure di sicurezza specifiche ; • Impartire istruzioni ed ordini precisi per la migliore esecuzione del lavoro; • Vigilare affinché le istruzioni vengano eseguite, sia personalmente sia attraverso sorveglianti o preposti appositamente nominati che lo affianchino; • Controllare e far controllare preventivamente l’efficienza e l’idoneità delle attrezzature e impianti affidati ai dipendenti Preposto Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa OBBLIGHI DEL PREPOSTO: • • • • • Sovrintendere e vigilare sull’osservanza delle norme sulla sicurezza da parte dei lavoratori; Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni per l’eventuale evacuazione; Verificare affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico Segnalare tempestivamente al DL o al dirigente tutte le condizioni di rischio riscontrate e/o le intemperanze FREQUENTARE APPOSITI CORSI DI FORMAZIONE Non è necessario alcun atto formale di nomina da parte del Datore di Lavoro, essendo tale figura individuabile già sulla base dei compiti concretamente svolti dal lavoratore. È opportuno comunque redigere una lista delle persone individuate come preposti, indicando, per ognuno di questi e in modo preciso, i soggetti nei confronti dei quali si intende esercitato tale ruolo. Lavoratore Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione Nella scuola sono considerati lavoratori anche gli studenti che utilizzano i laboratori (studenti equiparati) obblighi del Lavoratore • • PRENDERSI CURA DELLA PROPRIA SICUREZZA E SALUTE E DI QUELLA DELLE ALTRE PERSONE PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO CONFORMEMENTE ALLA SUA FORMAZIONE, ALLE ISTRUZIONI E AI MEZZI RICEVUTI DAL DL; OSSERVARE LE DISPOSIZIONI E LE ISTRUZIONI IMPARTITE DAL DL • UTILIZZARE CORRETTAMENTE MACCHINE, UTENSILI, SOSTANZE, MEZZI DI TRASPORTO E DISPOSITIVI DI SICUREZZA E PROTEZIONE • SEGNALARE IMMEDIATAMENTE A DL O SUPERIORE LE DEFICIENZE DI MACCHINE, IMPIANTI O DISPOSITIVI, NONCHÉ QUALSIASI CONDIZIONE DI PERICOLO DI CUI VENGANO A CONOSCENZA ADOPERANDOSI DIRETTAMENTE IN CASO DI URGENZA PER ELIMINARE O RIDURRE LE SITUAZIONI DI PERICOLO GRAVE E INCOMBENTE, DANDONE NOTIZIA AL RLS • NON RIMUOVERE O MODIFICARE SENZA AUTORIZZAZIONE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA, DI SEGNALAZIONE, ETC. • NON COMPIERE DI PROPRIA INIZIATIVA OPERAZIONI NON DI COMPETENZA • PARTECIPARE AI PROGRAMMI DI FORMAZIONE E DI ADDESTRAMENTO ORGANIZZATI DAL DL • SOTTOPORSI AI CONTROLLI SANITARI PREVISTI DAL DECRETO O COMUNQUE DISPOSTI DAL MC Servizio di prevenzione e protezione (SPP) Insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. È composto dal Responsabile SPP più eventuali Addetti SPP. RSPP: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 D.Lgs. 81/08, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il SPP COMPITI DEL SPP: • Azione di supporto e assistenza al Datore di lavoro; • Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la salute e la salubrità degli ambienti di lavoro; • Elaborazione del documento di valutazione dei rischi • Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività ; • Proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori (e degli studenti); • Erogazione ai lavoratori dell’informazione di cui all’art 36 T.U. 81/08; • Partecipazione alla riunione periodica ASPP: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32, facente parte del SPP Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) Persona eletta o designata [dai lavoratori] per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. COMPITI DEL RLS: • • • • • • • Accede ai luoghi di lavoro È consultato relativamente a: valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione designazione del RSPP, degli addetti emergenza e del MC organizzazione formazione Riceve informazioni su: Sostanze pericolose, macchine e impianti, organizzazione degli ambienti di lavoro Infortuni e malattie professionali Informazioni provenienti dai servizi di vigilanza Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione di misure di sicur. Può fare ricorso alla autorità e formula osservazioni in occasione delle visite ispettive degli organi di vigilanza Riceve formazione adeguata di base e aggiornamenti annuali Partecipa alla riunione periodica È un diritto dei lavoratori, non un obbligo, per cui non deve essere obbligatoriamente presente È incompatibile con il ruolo di RSPP e ASPP Addetti antincendio e primo soccorso Lavoratori designati dal datore di lavoro incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza Devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’ambiente di lavoro Medico competente Medico in possesso dei titoli e requisiti previsti dalla normativa, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti che la normativa gli attribuisce Presente solo nelle situazioni lavorative in cui il Documento di valutazione dei rischi preveda la sorveglianza sanitaria I PERICOLI IN AZIENDA SALUTE “ Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o di infermità ” [OMS (1946) e D.Lgs. 81/08] Si ricordi che: “la salute rappresenta un bene e un diritto fondamentale ed inalienabile di ogni essere umano, nonché un interesse della collettività” (art. 32 della Costituzione Italiana) DANNO (a persone) È una qualunque alterazione, transitoria o permanente, dell'organismo, di una sua parte o di una sua funzione INFORTUNIO (sul lavoro) Evento lesivo che si verifica in modo improvviso ed imprevisto per causa violenta in occasione di lavoro dal quale possono derivare: la morte, un’inabilità permanente (parziale o assoluta) o un’inabilità temporanea (parziale o assoluta) che comporta l’astensione dal lavoro (definizione assicurativa) nel quale si riconoscono tutte le seguenti caratteristiche: • rilevanza clinica • nesso causa- effetto • danno a breve distanza di tempo MALATTIA PROFESSIONALE È ogni alterazione della salute che non sia attribuibile ad un infortunio PERICOLO ( fattore di rischio) • Ambiente Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni (D.Lgs. 81/08) In altre parole: • Materiale/sostanza • Attrezzatura • Impianto • Metodo di lavoro la presenza di sostanze chimiche, agenti biologici, fenomeni fisici, oggetti, azioni o relazioni caratterizzati dalla possibilità di nuocere quando raggiungono una certa dimensione o forza PERICOLI PER LA SICUREZZA (Rischi di natura infortunistica) PERICOLI PER LA SALUTE (Rischi di natura igienico ambientale) PERICOLI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE (Rischi trasversali) Strutture Agenti Chimici Organizzazione del lavoro Macchine Agenti Fisici Fattori psicologici Impianti Elettrici Agenti Biologici Fattori ergonomici Incendioesplosioni RISCHIO (esempi) RISCHIO ELETTRICO Contatto diretto con conduttori percorsi da corrente elettrica Rischio di: • tetanizzazione muscolare • arresto respiratorio • fibrillazione cardiaca • arresto cardiaco RISCHI CONNESSI AD USO PROLUNGATO DI VIDEOTERMINALE • problemi alla vista (astenopia); • Rischi per la colonna vertebrale (postura scorretta) • affaticamento fisico e mentale • rischi per gli arti superiori L’ESPOSIZIONE NON DOVREBBE SUPERARE MAI LE 20 ORE SETTIMANALI !! RISCHI CONNESSI ALL’USO DI MACCHINE UTENSILI RISCHIO di: • Schiacciamento • Cesoiamento • Afferramento • Taglio • Proiezione di materiale • Ustione • Contatto elettrico RISCHIO INCENDIO Rischio di: • Soffocamento • Intossicazione da fumi • Ustioni di vario grado RISCHIO DI LESIONI DIFFERITE NEL TEMPO Errata movimentazione manuale di carichi VALUTAZIONE DEI RISCHI ANALISI DEL RISCHIO È quel processo atto ad individuare nell’ iter lavorativo, le procedure, le fasi e i passaggi che possono creare SITUAZIONI DI RISCHIO PER I LAVORATORI IDONEA SEGNALAZIONE (segnaletica di sicurezza) INFORMAZIONE E FORMAZIONE PER I LAVORATORI INDIVIDUAZIONE DEI DPI STRETTAMENTE NECESSARI CORRETTE PRASSI DA SEGUIRE DURANTE LE LAVORAZIONI Per farlo, è necessario analizzare ad una ad una tutte le lavorazioni presenti in un processo produttivo Per ciascuna lavorazione si considerano tecniche e strumenti che si utilizzano e il contesto ambientale. Individuate le possibili situazioni di pericolo si interviene attraverso: RISCHIO Probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente, oppure alla loro combinazione (D.Lgs. 81/08) O meglio: Combinazione (prodotto) di probabilità (P) e di gravità (G) dei possibili danni derivanti dall’esposizione (E) con una certa frequenza (F) ad un pericolo : R=ExPxGxF CONCETTI E DEFINIZIONI CONCETTI E DEFINIZIONI CONCETTI E DEFINIZIONI PREVENZIONE Il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno (D.Lgs. 81/08) Tutte le misure e le azioni che possono essere messe in atto allo scopo di ridurre la probabilità che si verifichi un evento dannoso La prevenzione è: Primaria - eliminazione/contenimento dei fattori di rischio per malattia o infortunio Secondaria - diagnosi precoce del danno alla salute, prima che si manifestino i sintomi e il danno diventi irreversibile Terziaria - misure per impedire che un danno, già presente, possa aggravarsi PROTEZIONE Insieme di misure e dispositivi, collettivi o individuali, idonei a ridurre l’esposizione al rischio Insieme di misure e dispositivi, collettivi o individuali, che hanno lo scopo di ridurre la gravità di un eventuale evento dannoso In altri termini: la misura di prevenzione tende ad abbattere la probabilità che si verifichi il danno, mentre la misura di protezione tende a ridurre la gravità del danno stesso (entrambe concorrono a diminuire il rischio) Probabilità di accadimento 100% 50% 0 lieve medio Gravità del danno grave gravissimo