ASPETTI NORMATIVI E
LEGISLATIVI – D.Lgs 81/2008
NORME GENERALI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
D.P.R. 27/04/1955 n. 547
“Norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro”
D.P.R. 19/03/1956 n. 303
“Norme generali per l’igiene
del lavoro”
È stata la prima legge nazionale emanata in tema di
sicurezza sul lavoro. Nonostante fosse già in grado di
regolamentare in modo abbastanza organico tutta la
materia è rimasta per molti anni disattesa
Contiene norme specifiche sulle caratteristiche che
devono avere gli ambienti lavorativi in funzione di
salute e condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro
Legge 05/03/1990 n. 46
“Norme per la sicurezza degli
impianti” e suoi decreti attuativi
D. lgs. 15/08/1991 n. 277
“Attuazione delle direttive CEE in materia di
protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti dall’esposizione ad agenti fisici,
chimici e biologici durante il lavoro”
Fissa i criteri per una corretta esecuzione degli
impianti elettrici
Recepisce le direttive europee in
materia di sicurezza sul lavoro e
anticipa l’emanazione della legge
626/94
NORME GENERALI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
D. lgs. 19/09/1994 n. 626
“Attuazione delle direttive CEE
riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro”
(e sue modifiche e integrazioni)
D. Lgs. 14/08/1996 n. 493
“Attuazione della direttiva CEE
92/58 concernente le prescrizioni
minime per la segnaletica di
sicurezza sul luogo di lavoro”
Impone una serie di provvedimenti
importanti quali:
• organizzazione del servizio di prevenzione
e protezione
• adeguamento dei luoghi di lavoro
• uso dei DPI
• norme per l’evacuazione dei locali in caso
di pericolo
• informazione dei lavoratori sulle misure di
sicurezza adottate
•indicazioni per la prevenzione degli incendi
• TESTO UNICO SICUREZZA (D.lgs. N. 81/2008)
• D.lgs. N. 106/2009 – disposizioni
correttive al T.U. 81/08
Attività di formazione
•
art. 37 del D.Lgs. 81/08 (comma 1, lettera
a)
•
Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 sulla
formazione ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 (in
vigore dal 26/1/2012)
Stabiliscono che tutti i lavoratori hanno il diritto di
ricevere una formazione sufficiente ed adeguata in
materia di salute e sicurezza.
In ambito scolastico sono inquadrati come “lavoratori” (ai sensi
dell’art. 2 del D.Lgs. 81/08) gli insegnanti, il personale ATA e gli
studenti equiparati (che svolgono cioè attività di laboratorio)
SiRVeSS
I SOGGETTI DEL SISTEMA DI
PREVENZIONE AZIENDALE
SERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE DAI RISCHI
(SPP)
DATORE DI LAVORO
R.S.P.P.
A.S.P.P.
(RESPONSABILE SERVIZIO
PREVENZIONE E
PROTEZIONE)
DIRIGENTE/I
PREPOSTO/I
+
(ADDETTI SERVIZIO
PREVENZIONE E
PROTEZIONE)
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
(DVR)
SORVEGLIANZA
SANITARIA
MEDICO
COMPETENTE
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DELLA SICUREZZA
ADDESTRAMENTO
FORMAZIONE
LAVORATORE
RAPPRESENTANTE LAVORATORI
PER LA SICUREZZA (R.L.S.)
INFORMAZIONE
BUONE PRASSI
MISURE DI
PREVENZIONE
E PROTEZIONE
Datore di lavoro
Settore privato
Persona fisica titolare del rapporto di lavoro
ovvero il soggetto che ha responsabilità
dell’organizzazione stessa o dell’unità
produttiva in quanto esercita poteri decisionali
e di spesa.
OBBLIGHI DEL D.L.:
•
•
•
•
•
•
•
Nominare le figure preposte alla sicurezza e all’emergenza;
Assicurare la loro formazione ;
Elaborare il DVR;
Adottare le misure di prevenzione e protezione necessarie;
ASSICURARE INFORMAZIONE, FORMAZIONE E
ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI;
Organizzare la gestione dell’emergenza;
Nominare il medico competente per assicurare la
sorveglianza sanitaria se prevista dal DVR
Il datore di lavoro è il
responsabile della
sicurezza e della
salute, non solo dei suoi
subordinati, ma anche di
tutte le persone che
collaborano a qualsiasi
titolo all’attività
lavorativa.
Dirigente
Persona che in ragione delle competenze
professionali e di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, attua le direttive del datore di
lavoro organizzando l’attività lavorativa e
vigilando su di essa
COMPITI DEL DIRIGENTE
• Predisporre le misure di sicurezza specifiche ;
• Impartire istruzioni ed ordini precisi per la migliore esecuzione del lavoro;
• Vigilare affinché le istruzioni vengano eseguite, sia personalmente sia attraverso
sorveglianti o preposti appositamente nominati che lo affianchino;
• Controllare e far controllare preventivamente l’efficienza e l’idoneità delle
attrezzature e impianti affidati ai dipendenti
Preposto
Persona che, in ragione delle competenze
professionali e di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli,
sovrintende alla attività lavorativa e garantisce
l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone
la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa
OBBLIGHI DEL PREPOSTO:
•
•
•
•
•
Sovrintendere e vigilare sull’osservanza delle norme sulla
sicurezza da parte dei lavoratori;
Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle
situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni per
l’eventuale evacuazione;
Verificare affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio
grave e specifico
Segnalare tempestivamente al DL o al dirigente tutte le
condizioni di rischio riscontrate e/o le intemperanze
FREQUENTARE APPOSITI CORSI DI FORMAZIONE
Non è necessario alcun
atto formale di nomina da
parte del Datore di Lavoro,
essendo tale figura
individuabile già sulla base
dei compiti
concretamente svolti dal
lavoratore.
È opportuno comunque
redigere una lista delle
persone individuate come
preposti, indicando, per
ognuno di questi e in
modo preciso, i soggetti
nei confronti dei quali si
intende esercitato tale
ruolo.
Lavoratore
Persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un’attività lavorativa
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di
lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere
un mestiere, un’arte o una professione
 Nella scuola sono considerati lavoratori anche gli studenti che
utilizzano i laboratori (studenti equiparati)
obblighi del Lavoratore
•
•
PRENDERSI CURA DELLA PROPRIA SICUREZZA E SALUTE E DI QUELLA DELLE ALTRE
PERSONE PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO CONFORMEMENTE ALLA SUA
FORMAZIONE, ALLE ISTRUZIONI E AI MEZZI RICEVUTI DAL DL;
OSSERVARE LE DISPOSIZIONI E LE ISTRUZIONI IMPARTITE DAL DL
•
UTILIZZARE CORRETTAMENTE MACCHINE, UTENSILI, SOSTANZE, MEZZI DI
TRASPORTO E DISPOSITIVI DI SICUREZZA E PROTEZIONE
•
SEGNALARE IMMEDIATAMENTE A DL O SUPERIORE LE DEFICIENZE DI MACCHINE,
IMPIANTI O DISPOSITIVI, NONCHÉ QUALSIASI CONDIZIONE DI PERICOLO DI CUI
VENGANO A CONOSCENZA ADOPERANDOSI DIRETTAMENTE IN CASO DI URGENZA
PER ELIMINARE O RIDURRE LE SITUAZIONI DI PERICOLO GRAVE E INCOMBENTE,
DANDONE NOTIZIA AL RLS
•
NON RIMUOVERE O MODIFICARE SENZA AUTORIZZAZIONE I DISPOSITIVI DI
SICUREZZA, DI SEGNALAZIONE, ETC.
•
NON COMPIERE DI PROPRIA INIZIATIVA OPERAZIONI NON DI COMPETENZA
•
PARTECIPARE AI PROGRAMMI DI FORMAZIONE E DI ADDESTRAMENTO
ORGANIZZATI DAL DL
•
SOTTOPORSI AI CONTROLLI SANITARI PREVISTI DAL DECRETO O COMUNQUE
DISPOSTI DAL MC
Servizio di prevenzione e protezione (SPP)
Insieme di persone, sistemi e mezzi
esterni o interni all’azienda, finalizzati
all’attività di prevenzione e protezione dai
rischi professionali per i lavoratori.
È composto dal Responsabile SPP più
eventuali Addetti SPP.
RSPP: persona in possesso
delle capacità e dei requisiti
professionali di cui all’art. 32
D.Lgs. 81/08, designata dal
datore di lavoro, a cui risponde,
per coordinare il SPP
COMPITI DEL SPP:
• Azione di supporto e assistenza al Datore di lavoro;
• Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei
rischi e individuazione delle misure per la salute e la
salubrità degli ambienti di lavoro;
• Elaborazione del documento di valutazione dei rischi
• Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie
attività ;
• Proposta dei programmi di informazione e formazione
dei lavoratori (e degli studenti);
• Erogazione ai lavoratori dell’informazione di cui all’art
36 T.U. 81/08;
• Partecipazione alla riunione periodica
ASPP: persona in possesso
delle capacità e dei requisiti
professionali di cui all’art. 32,
facente parte del SPP
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Persona eletta o designata [dai lavoratori] per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne
gli aspetti della salute e della sicurezza durante
il lavoro.
COMPITI DEL RLS:
•
•
•
•
•
•
•
Accede ai luoghi di lavoro
È consultato relativamente a:
 valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione
 designazione del RSPP, degli addetti emergenza e del MC
 organizzazione formazione
Riceve informazioni su:
 Sostanze pericolose, macchine e impianti, organizzazione degli
ambienti di lavoro
 Infortuni e malattie professionali
 Informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione di misure di sicur.
Può fare ricorso alla autorità e formula osservazioni in occasione delle
visite ispettive degli organi di vigilanza
Riceve formazione adeguata di base e aggiornamenti annuali
Partecipa alla riunione periodica
È un diritto dei
lavoratori, non un
obbligo, per cui
non deve essere
obbligatoriamente
presente
È incompatibile
con il ruolo di
RSPP e ASPP
Addetti antincendio e primo soccorso
Lavoratori designati dal datore di lavoro incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo
soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza
Devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di
attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi
specifici dell’ambiente di lavoro
Medico competente
Medico in possesso dei titoli e requisiti previsti dalla
normativa, che collabora con il datore di lavoro ai fini della
valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per
effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri
compiti che la normativa gli attribuisce
Presente solo nelle situazioni lavorative in cui il Documento di
valutazione dei rischi preveda la sorveglianza sanitaria
I PERICOLI IN AZIENDA
SALUTE
“ Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale,
non consistente solo in un’assenza di malattia o di
infermità ” [OMS (1946) e D.Lgs. 81/08]
Si ricordi che:
“la salute rappresenta un bene e un diritto fondamentale ed inalienabile di ogni
essere umano, nonché un interesse della collettività” (art. 32 della
Costituzione Italiana)
DANNO (a persone)
È una qualunque alterazione, transitoria o permanente,
dell'organismo, di una sua parte o di una sua funzione
INFORTUNIO (sul lavoro)
Evento lesivo che si verifica in modo improvviso ed imprevisto per causa violenta in
occasione di lavoro
 dal quale possono derivare:
la morte, un’inabilità permanente (parziale o assoluta) o un’inabilità temporanea
(parziale o assoluta) che comporta l’astensione dal lavoro (definizione assicurativa)
 nel quale si riconoscono tutte le seguenti caratteristiche:
•
rilevanza clinica
•
nesso causa- effetto
•
danno a breve distanza di tempo
MALATTIA PROFESSIONALE
È ogni alterazione della salute che non sia attribuibile ad
un infortunio
PERICOLO ( fattore di rischio)
• Ambiente
Proprietà o qualità intrinseca
di un determinato fattore
avente il potenziale
di causare danni (D.Lgs. 81/08)
In altre parole:
• Materiale/sostanza
• Attrezzatura
• Impianto
• Metodo di lavoro
la presenza di sostanze chimiche, agenti
biologici, fenomeni fisici, oggetti,
azioni o relazioni caratterizzati dalla
possibilità di nuocere quando raggiungono
una certa dimensione o forza
PERICOLI PER LA
SICUREZZA
(Rischi di natura
infortunistica)
PERICOLI PER LA
SALUTE
(Rischi di natura
igienico
ambientale)
PERICOLI PER LA
SICUREZZA
E LA SALUTE
(Rischi
trasversali)
Strutture
Agenti Chimici
Organizzazione
del lavoro
Macchine
Agenti Fisici
Fattori psicologici
Impianti Elettrici
Agenti Biologici
Fattori
ergonomici
Incendioesplosioni
RISCHIO (esempi)
RISCHIO ELETTRICO
Contatto diretto con
conduttori percorsi da
corrente elettrica
Rischio di:
• tetanizzazione muscolare
• arresto respiratorio
• fibrillazione cardiaca
• arresto cardiaco
RISCHI CONNESSI AD USO
PROLUNGATO DI VIDEOTERMINALE
• problemi alla vista (astenopia);
• Rischi per la colonna vertebrale
(postura scorretta)
• affaticamento fisico e mentale
• rischi per gli arti superiori
L’ESPOSIZIONE NON DOVREBBE
SUPERARE MAI LE 20 ORE SETTIMANALI !!
RISCHI CONNESSI ALL’USO
DI MACCHINE UTENSILI
RISCHIO di:
• Schiacciamento
• Cesoiamento
• Afferramento
• Taglio
• Proiezione di materiale
• Ustione
• Contatto elettrico
RISCHIO INCENDIO
Rischio di:
• Soffocamento
• Intossicazione da fumi
• Ustioni di vario grado
RISCHIO DI LESIONI DIFFERITE NEL TEMPO
Errata movimentazione manuale di carichi
VALUTAZIONE DEI RISCHI
ANALISI DEL RISCHIO
È quel processo atto ad individuare
nell’ iter lavorativo, le procedure, le
fasi e i passaggi che possono creare
SITUAZIONI DI RISCHIO PER I
LAVORATORI
IDONEA SEGNALAZIONE
(segnaletica di sicurezza)
INFORMAZIONE E FORMAZIONE
PER I LAVORATORI
INDIVIDUAZIONE DEI DPI
STRETTAMENTE NECESSARI
CORRETTE PRASSI DA SEGUIRE
DURANTE LE LAVORAZIONI
Per farlo, è necessario analizzare ad
una ad una tutte le lavorazioni
presenti in un processo produttivo
Per ciascuna lavorazione si
considerano tecniche e
strumenti che si utilizzano e il
contesto ambientale.
Individuate le possibili situazioni
di pericolo si interviene attraverso:
RISCHIO
Probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno
nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un
determinato fattore o agente, oppure alla loro
combinazione (D.Lgs. 81/08)
O meglio:
Combinazione (prodotto) di probabilità (P) e di gravità (G) dei
possibili danni derivanti dall’esposizione (E) con una certa
frequenza (F) ad un pericolo :
R=ExPxGxF
CONCETTI E DEFINIZIONI
CONCETTI E DEFINIZIONI
CONCETTI E DEFINIZIONI
PREVENZIONE
Il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i
rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e
dell’integrità dell’ambiente esterno (D.Lgs. 81/08)
Tutte le misure e le azioni che possono essere messe in atto allo scopo di
ridurre la probabilità che si verifichi un evento dannoso
La prevenzione è:
Primaria - eliminazione/contenimento dei
fattori di rischio per malattia o infortunio
Secondaria - diagnosi precoce del danno alla
salute, prima che si manifestino i sintomi e il
danno diventi irreversibile
Terziaria - misure per impedire che un danno,
già presente, possa aggravarsi
PROTEZIONE
Insieme di misure e dispositivi, collettivi o individuali, idonei a ridurre
l’esposizione al rischio
Insieme di misure e dispositivi, collettivi o individuali, che hanno lo
scopo di ridurre la gravità di un eventuale evento dannoso
In altri termini:
la misura di prevenzione tende ad abbattere la
probabilità che si verifichi il danno, mentre la
misura di protezione tende a ridurre la gravità
del danno stesso (entrambe concorrono a
diminuire il rischio)
Probabilità di accadimento
100%
50%
0
lieve
medio
Gravità del danno
grave
gravissimo
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