SICUREZZA
AZIENDALE
Manuale ad uso
dei lavoratori
Informazione dei lavoratori ai sensi dell’art.36
del Dlgs 9 aprile 2008, n81 e s.m.
IL SUPER COLLEGA
In Azienda è stato assunto un nuovo dipendente,
una persona molto speciale: il Super Collega!
Il Super Collega è un esperto di sicurezza e non
ha peli sulla lingua.
È molto altruista, chiacchierone, ma non
pettegolo ed è sempre disposto ad aiutare ed a
confrontarsi con i propri colleghi. Se gli si pone
una domanda sulla sicurezza aziendale, infatti, lui
ha sempre la risposta e non si tira mai indietro!
Il Super Collega ha voglia di diventare una figura
indispensabile per i suoi colleghi e vuole essere
amico di tutti!
Questo interessante personaggio
ci accompagnerà all’interno di questo manuale
e ci insegnerà, con le sue conoscenze e la sua
disponibilità, molte cose utilissime
ed indispensabili per ogni persona che,
all’interno dell’azienda, vuole tutelare la propria
salute e quella degli altri!
Il Super Collega non si limiterà solo
ad accompagnarci in questo viaggio
nella sicurezza, ma sarà un volto amico all’interno
dell’azienda!
Questo incredibile collega non rimarrà una figura
immaginaria, ma diventerà reale all’interno del
suo nuovo blog: il Blog Sicurezza!
Nel sito www.blogsicurezza.it infatti, potrete
trovare il Super Collega che sarà amico
disponibile e tangibile pronto a rispondere ad
ogni vostra domanda sulla sicurezza all’interno
del vostro posto di lavoro.
Inoltre all’interno del blog sicurezza potrete
trovare tante informazioni utili
e molto altro ancora!
INDICE
Il nostro impegno per la sicurezza
Il dovere della sicurezza
La responsabilità
I diritti dei lavoratori
Il D.LGS. 81/08...
La nuova linea di riferimento
6
11
14
16
17
I protagonisti della sicurezza in azienda
Il Datore di lavoro ed il Dirigente
Il Preposto
Il Lavoratore
Il Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza
Il Servizio di Prevenzione e Protezione
Il Medico competente
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19
20
22
24
26
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Informazione, formazione, addestramento
Dispositivi di protezione individuale
Attrezzature di lavoro
Segnaletica di sicurezza
Movimentazione manuale dei carichi
Attrezzature munite di videoterminali
Fattori di rischio
Donne in stato di gravidanza
Gestione delle emergenze
L’incendio
C’è un Super Collega in ognuno di noi
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IL NOSTRO IMPEGNO PER LA SICUREZZA
Consapevole che la sicurezza, l’ambiente e l’etica rappresentano un vantaggio competitivo
in un mercato sempre più allargato ed esigente nel campo della qualità
e dei comportamenti, la Direzione di GDF SUEZ Energia Italia ha deciso di elaborare
la presente Corporate Governance, che focalizza i principi generali su cui si basano le scelte
e le decisioni aziendali.
Per questa ragione, in aggiunta alla norma ISO 9001:2008 e alla norma ISO 14001:2004, ha
individuato nelle norme SA8000 e OHSAS 18001 e nel D.Lgs. 231/01 e successivi delle linee
guida a cui ispirare e conformare tutte le scelte che riguardano la Responsabilità Sociale e la
Sicurezza in azienda.
La presente Corporate Governance trasmessa a tutti i livelli dell’organizzazione di GDF SUEZ
Energia Italia e a tutte le parti sociali interessate, in coerenza con la Carta Etica
e i valori di GDF SUEZ, è basata su un insieme di principi ai quali devono attenersi strategie
ed obiettivi.
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Nella gestione delle proprie attività, GDF SUEZ Energia Italia si ispira ai seguenti Principi:
• miglioramento degli standard di sicurezza negli ambienti di lavoro che rientrano tra i criteri
che concorrono alla definizione delle strategie aziendali;
• definizione di ruoli e responsabilità del personale coinvolto con la gestione della sicurezza,
dell’ambiente e della responsabilità sociale;
• miglioramento continuo delle proprie capacità organizzative e tecniche in grado di ridurre
l’impatto ambientale e i rischi legati alle proprie attività;
• pianificazione e realizzazione di servizi in modo da soddisfare le esigenze degli utenti
compatibilmente con le risorse disponibili nel pieno rispetto dei principi dell’etica
del lavoro;
• rispetto di tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche in vigore.
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Per tradurre nella pratica operativa i principi di cui sopra, GDF SUEZ Energia Italia
si impegna a perseguire i seguenti obiettivi:
• Operare nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza applicabile, perseguendo
i miglioramenti possibili nelle direzioni delineate dagli orientamenti nazionali e internazionali;
• Promuovere attività di sensibilizzazione, informazione e formazione sulla gestione della sicurezza
e dell’ambiente dei propri dipendenti, collaboratori, fornitori e appaltatori;
• Promuovere e mantenere un rapporto di massima collaborazione e trasparenza con la collettività
e le istituzioni;
• Attuare il miglioramento continuo delle proprie performance in ambito sicurezza, ambiente
e responsabilità sociale con particolare attenzione alla riduzione del numero incidenti, degli infortuni
e delle malattie professionali.
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Per il raggiungimento degli obiettivi che si è impegnata a perseguire, GDF SUEZ Energia
Italia adotta i seguenti Strumenti:
• Attuazione di un sistema di gestione conforme
alla legislazione vigente e alle norme tecniche
e comunitarie di riferimento;
• Costante azione di sensibilizzazione
del personale e d’informazione
della cittadinanza;
• Monitoraggio costante degli incidenti
e degli infortuni;
11
• continua e costante revisione del processo
di valutazione dei rischi relativi alla sicurezza
e all’ambiente provenienti dalle attività
dell’azienda in atto o previste;
• riduzione dell’impatto ambientale delle proprie
attività.
IL DOVERE DI SICUREZZA
Costituzione della Repubblica Italiana (1947)
Libertà di impresa
Diritto alla salute
Art.32
la Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell’individuo ed interesse
della collettività
12
Art.41
l’iniziativa economica privata è libera: tuttavia,
non può svolgersi in contrasto con l’utilità
sociale o in modo da recare danno
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana.
13
Codice Civile (1942)
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Responsabilità per l’esercizio di attività
pericoloseArt.2050
Tutela delle condizioni di lavoro
Chiunque cagiona danno ad altri nello
svolgimento di una attività pericolosa, per sua
natura e per la natura dei mezzi adoperati,
è tenuto a risarcimento se non prova di aver
adottato tutte le misure idonee ad evitare
il danno.
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio
dell’impresa le misure che, secondo la
particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica,
sono necessarie a tutelare l’integrità fisica
e la personalità morale dei prestatori
di lavoro.
Art.2087
15
LA RESPONSABILITÀ
Codice Penale (1930)
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Lesioni personali colpose
Rimozione od omissione dolosa di cautele
contro infortuni sul lavoro
Art. 437
Omissione colposa di cautele contro infortuni
sul lavoro
Art. 451
Omicidio colposo
Chiunque ometta di collocare impianti,
apparecchiature o segnali destinati a prevenire
disastri o infortuni sul lavoro ovvero li rimuove
o li danneggia, è punito con la reclusione.
Chiunque per colpa ometta di collocare,
ovvero rimuove o rende inservibili,
apparecchiature o altri mezzi destinati
alla estinzione di un incendio, al salvataggio
e al soccorso contro disastri o infortuni
sul lavoro, è punito con la reclusione
o con la multa.
Chiunque cagiona per colpa la morte
di una persona è punito con la reclusione.
Se il fatto è commesso con violazione della
norma per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro, la pena è aumentata.
Art. 589
Art. 590
Chiunque cagiona per colpa lesioni
ad una persona è punito con la reclusione.
Se il fatto è commesso con violazione della
norma per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro, la pena per le lesioni
è aumentata.
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I DIRITTI DEI LAVORATORI
IL D.LGS. 81/08 ... LA NUOVA LINEA DI RIFERIMENTO
Statuto dei Lavoratori (1970)
Con lo scopo di contrastare il drammatico bilancio degli infortuni sul lavoro, lo Stato Italiano
ha deliberato ed approvato in tempi stretti il Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008,
denominato “Testo Unico Sicurezza”. Questo Testo ha mandato in soffitta le tante leggi che fino ad
oggi hanno regolamentato la materia, a partire dal Decreto Legislativo n. 626/1994 che per anni è stato
un punto di riferimento in materia di sicurezza.
In aggiunta, ha introdotto concetti e definizioni completamente innovativi in materia di sicurezza:
in particolare, sono stati introdotti nuovi obblighi sia per i datori di lavoro (valutazione dello
stress lavoro correlato, ad esempio) che per i lavoratori, adesso direttamente coinvolti nella
tutela della propria salute ... ma anche in favore delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.
Le nuove disposizioni sono rivolte prevalentemente ai lavoratori dipendenti e rappresenta
il primo passo indispensabile per il datore di lavoro nel cammino verso la necessaria
formazione ed informazione dei propri dipendenti, attività che costituisce obbligo
sancito dall’articolo 34 comma 2 del Decreto Legislativo n. 81/2008.
Tutela della salute e integrità fisica
Art.9
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca,
la elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro
integrità fisica
18
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I PROTAGONISTI DELLA SICUREZZA IN AZIENDA
Il Datore di lavoro ed il Dirigente
Il datore di lavoro/dirigente deve:
L’81/2008 prevede la presenza di taluni
soggetti che hanno il compito di collaborare
con il datore di lavoro nelle attività di
prevenzione e tutela della sicurezza sul lavoro
e queste figure sono:
• Il Datore di Lavoro/Dirigente
• Il Preposto
• Il Lavoratore
• Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
• Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi
• Il Medico Competente
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• elaborare un documento contenente la
valutazione dei rischi, le misure di prevenzione/
protezione, i dispositivi di protezione
individuale e le misure opportune per garantire
il miglioramento nel tempo dei livelli
di sicurezza (compito non delegabile
del Datore di Lavoro);
• nominare il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione e il medico
competente (compito non delegabile
del Datore di Lavoro);
• attuare interventi di informazione, formazione
e addestramento ai lavoratori sui rischi
aziendali, sulle misure adottate per la
prevenzione e sulla sicurezza;
• nominare il personale addetto alla gestione
emergenze;
• fornire ai lavoratori idonei dispositivi
di protezione individuale;
• richiedere ai lavoratori l’osservanza delle
norme vigenti e delle disposizioni aziendali
in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;
• adottare le misure di controllo in caso
di emergenza e impartire istruzioni
in merito.
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Il Preposto
Il preposto deve:
• sovrintendere e vigilare sulla osservanza
da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi
di legge, nonché delle disposizioni aziendali in
materia di salute e sicurezza sul lavoro
e di uso dei mezzi di protezione collettivi
e dei dispositivi di protezione individuale messi
a loro disposizione e, in caso di persistenza della
inosservanza, informare i loro superiori diretti;
• verificare affinché soltanto i lavoratori che
hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano
alle zone che li espongono ad un rischio grave
e specifico;
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• richiedere l’osservanza delle misure
per il controllo delle situazioni di rischio in caso
di emergenza e dare istruzioni affinché
i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato
e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro
o la zona pericolosa;
• informare il più presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave
e immediato circa il rischio stesso e le
disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;
• astenersi, salvo eccezioni debitamente
motivate, dal richiedere ai lavoratori
di riprendere la loro attività in una situazione
di lavoro in cui persiste un pericolo grave
ed immediato;
• segnalare tempestivamente al datore di lavoro
o al dirigente sia le deficienze dei mezzi
e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi
di protezione individuale, sia ogni altra
condizione di pericolo che si verifichi durante
il lavoro, delle quali venga a conoscenza
sulla base della formazione ricevuta.
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Il Lavoratore
Ciascun lavoratore deve prendersi cura
della propria sicurezza e di quella
delle altre persone, presenti sul luogo di lavoro,
sulle quali possono ricadere gli effetti
delle sue azioni o omissioni.
I lavoratori contribuiscono, insieme al datore
di lavoro, al miglioramento delle condizioni
di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
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In particolare i lavoratori devono:
• osservare le disposizioni e istruzioni fornite
dal datore di lavoro, dirigenti e preposti;
• utilizzare correttamente macchinari,
attrezzature, sostanze pericolose, ecc.;
• utilizzare in modo appropriato i dispositivi
di protezione individuale;
• segnalare al datore di lavoro, dirigente
o preposto le deficienze di dispositivi
di protezione, macchine, attrezzature ecc.
e le condizioni di pericolo di cui vengono
a conoscenza;
• adoperarsi, nell’ambito delle proprie
competenze e possibilità, per eliminare
o ridurre deficienze e pericoli;
• non rimuovere o modificare senza
autorizzazione dispositivi di sicurezza,
segnalazione o controllo;
• non compiere di propria iniziativa operazioni
o manovre non di propria competenza
ovvero che possano compromettere
la sicurezza propria o di altri;
• sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
• contribuire all’adempimento degli
obblighi imposti dall’autorità
competente o necessari alla
sicurezza e salute sul lavoro.
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Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il Rappresentante per la sicurezza (RLS), “normativamente” disciplinato dagli articoli 47, 48 e 49
del D. Lgs. 81/08 deve essere eletto o designato in tutte le singole aziende o unità produttive.
Al rappresentante per la sicurezza, che svolge un ruolo di “intermediario” tra datore di lavoro
e lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza, sono attribuite
diverse mansioni tra le quali, le più importanti riguardano l’obbligo di:
• avvisare il responsabile dell’azienda degli eventuali rischi per la salute e la sicurezza individuati
nei luoghi di lavoro;
• promuovere, elaborare ed attuare le misure di prevenzione idonee a tutelare la salute
e l’integrità fisica dei lavoratori;
In pratica…avviene questo scambio:
• il datore di lavoro collabora con il rappresentate al fine di ottimizzare il livello di sicurezza in azienda
• il rappresentante, a sua volta, segnala al responsabile dell’azienda eventuali carenze riscontrate
nelle attrezzature e nei dispositivi di protezione utilizzati dai lavoratori
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Salvo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, questa figura specifica:
• accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono
le attività lavorative;
• è consultato preventivamente in merito
alla valutazione dei rischi, alla individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica
della prevenzione nell’unità produttiva;
• è consultato circa l’organizzazione delle attività
formative;
• riceve informazioni e le documentazioni
specifiche afferenti alla valutazione
dei rischi e le relative misure di prevenzione,
nonché quelle che riguardano le sostanze
ed i preparati pericolosi, le macchine, gli
impianti, l’organizzazione e gli ambienti di
lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
• può fare ricorso alle autorità competenti,
quando ritiene opportuno che le politiche
di prevenzione e protezione dai rischi
adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti
e i mezzi impiegati per attuarle, non sono
idonee a garantire la sicurezza
e la salute delle persone.
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Il Servizio di Prevenzione e Protezione
Il Medico Competente
È un gruppo composto da esperti in materia di sicurezza sul lavoro, coordinati da un soggetto
responsabile.
Al medico competente viene richiesto di:
Il Servizio di prevenzione e protezione può
essere:
• interno, nel caso in cui sia affidato a lavoratori
dipendenti della struttura;
• esterno, se affidato a soggetti non dipendenti.
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La funzione principale di tale organo è quella di:
• collaborare fattivamente con il datore
di lavoro per migliorare, ove possibile,
il livello di sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro;
• controllare ed informare circa la presenza
di eventuali elementi di rischio sul luogo
di lavoro, tramite un’accurata e continua
attività di prevenzione.
• collaborare con il datore di lavoro nell’attività
di progettazione ed attuazione
della prevenzione aziendale;
• effettuare accertamenti periodici intesi
a controllare ed esprimere il giudizio di idoneità
dei lavoratori alle diverse mansioni espletate;
• tenere una cartella sanitaria per quei particolari
lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria;
• collaborare con il datore di lavoro
per l’organizzazione delle attività
di pronto soccorso.
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INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO
Il datore di lavoro non ha “chiuso” il cerchio della prevenzione, della corretta responsabilizzazione
delle persone fino a quando non sottopone i propri collaboratori ad un capillare programma
di formazione, informazione e addestramento. Sono utili le letture delle seguenti definizioni:
Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere specificatamente ai lavoratori l’uso
corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale
e le procedure di lavoro al fine di tutelare l’incolumità fisica.
Formazione: processo educativo attraverso il quale vengono impartite ai lavoratori ed altri soggetti
del sistema di prevenzione e protezione aziendale, le conoscenze e le procedure atte all’acquisizione
di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti e all’identificazione,
alla riduzione ed alla gestione dei rischi.
Il datore di lavoro, quindi, deve fornire le informazioni adeguate relativamente:
Informazione: complesso delle attività dirette a trasferire informazioni utili all’identificazione,
alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.
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• ai rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all’attività lavorativa in genere;
• alle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione dei luoghi
di lavoro;
• ai nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione;
• ai nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione;
• agli elementi di rischio, danno, prevenzione, protezione, diritti e doveri dei vari soggetti
aziendali, organi di vigilanza, controllo assistenza.
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Il datore deve, inoltre, provvedere affinché
ciascun lavoratore riceva un’adeguata
informazione:
• sui rischi cui è esposto, sulle normative
di sicurezza e le disposizioni aziendali
in materia;
• sui pericoli connessi all’uso delle sostanze
e dei preparati pericolosi sulla base dei dati
della normativa in vigore e delle norme
tecniche;
• sulle misure e sulle attività di protezione
e prevenzione adottate.
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Quando la formazione riguarda lavoratori immigrati, essa deve essere effettuata previa verifica
della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
Ad oggi ciascuna azienda, mediante il servizio di Prevenzione e Protezione, è chiamata a definire
dei programmi di addestramento specifico per:
• l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
• addetti chiamati a realizzare dei lavori in quota con accessi mediante funi e ponteggi;
• addetti esposti alla movimentazione manuale dei carichi circa le corrette manovre e procedure
da adottare;
• addetti che utilizzano sostanze pericolose;
• addetti ai lavori elettrici in tensione, nonché, tutte le mansioni (individuate nel documento
di valutazione dei rischi) che espongono i lavoratori a specifici rischi per le quali viene
richiesta una riconosciuta capacità professionale, nonché specifica esperienza.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi
attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro
i rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni
complemento o accessorio destinato a tale scopo. Non costituiscono DPI:
• gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi
non specificamente destinati a proteggere
la sicurezza e la salute del lavoratore;
• le attrezzature dei servizi di soccorso
e di salvataggio;
• le attrezzature di protezione individuale
delle forze armate, delle forze di polizia e
del personale del servizio per il mantenimento
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dell’ordine pubblico;
• le attrezzature di protezione individuale proprie
dei mezzi di trasporto stradali;
• i materiali sportivi quando utilizzati a fini tali
e non per attività lavorative ;
• i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;
• gli apparecchi portatili per individuare
e segnalare rischi e fattori nocivi.
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ATTREZZATURE DI LAVORO
Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile, deve rispondere ai requisiti di legge ed essere installato,
manutenuto ed utilizzato in modo corretto.
L’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze o responsabilità particolari, è riservato a lavoratori
incaricati e addestrati. L’informazione e l’addestramento degli addetti devono considerare sia il
normale utilizzo sia le situazioni anormali prevedibili.
36
37
SEGNALETICA DI SICUREZZA
I cartelli hanno forma e colore differenti; principalmente sono:
Scopo della segnaletica di sicurezza è quella di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile
l’attenzione del lavoratore su oggetti e/o situazioni che possono essere fonti di rischio.
Negli ambienti di lavoro la segnaletica svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione
degli infortuni, ma non costituisce in alcun caso una misura di protezione.
Nei cartelli il messaggio viene indicato tramite:
• il colore
• la forma
• la simbologia
che, combinati tra loro, rendono il segnale unico
ed inequivocabile.
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divieto: vietano un comportamento dal quale
potrebbe risultare un pericolo
obbligo: prescrivono un dato comportamento o
l’utilizzo di un sistema di protezione
pericolo: avvertono di un pericolo di varia natura
salvataggio: indicano le uscite di sicurezza e il
percorso da seguire in caso di emergenza
attrezzatura antincendio: si riferiscono alle
attrezzature da impiegare in caso di incendio
!
!
giallo
+
triangolo
=
PERICOLO
rosso
+
cerchio
=
DIVIETO
azzurro
+
cerchio
=
OBBLIGO
verde
+
quadrato
=
VIE DI FUGA
SALVATAGGIO
rosso
+
quadrato
=
MATERIALE
ANTINCENDIO
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MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Sia nella vita quotidiana che in quella lavorativa la movimentazione manuale dei carichi
è un’attività necessaria. Purtroppo, però, può causare effetti dannosi alla salute; pertanto ciascun
lavoratore deve proteggersi mettendo in pratica alcuni accorgimenti.
Le Principali Conseguenze
La movimentazione manuale dei carichi oltre ad essere all’origine di infortuni quali: schiacciamento
di arti, tagli e ferite di vario tipo e più frequentemente lesioni da sforzo, può provocare la comparsa
di effetti cronici quali lombaggine, dolori articolari e, nei casi più gravi, ernia del disco, artrosi,
scoliosi. Tali effetti tuttavia si potranno verificare solo con il concorso di altri fattori causali quali:
inadeguate procedure di lavoro, predisposizione individuale, preesistenti malattie
della colonna vertebrale.
40
41
Principali Norme di Comportamento
Alcune semplici attenzioni nello svolgimento delle proprie mansioni consentono di ridurre
drasticamente il rischio connesso alla movimentazione manuale dei carichi.
È pertanto necessario rispettare le seguenti indicazioni:
• per alzare il carico l’operatore non deve sforzare
il busto, quindi è necessario porsi di fronte ad
esso con le gambe divaricate, piegando
le stesse ed afferrando il carico con entrambe
42
le mani. Nel sollevare il carico lo sforzo deve
essere effettuato dalle gambe aiutandosi,
appena possibile, con l’appoggio del carico
stesso al corpo;
• nel movimentare un carico evitare rotazioni
del busto anche da posizione eretta;
• nelle operazioni connesse alla movimentazione
di un carico, utilizzare sempre i dispositivi
di protezione prescritti;
• prima di alzare il carico verificare che il percorso
non presenti ostacoli pericolosi (oggetti che
intralcino la circolazione, ecc.) e che l’oggetto
da trasportare non presenti pericoli intrinsechi
(spigoli vivi, instabilità, ecc.);
• evitare di salire con un carico sulle impalcature;
utilizzare sempre adeguati mezzi
per raggiungere o depositare il carico
e non utilizzare in alcun caso appoggi
di fortuna.
le immagini mostrano le posture da mantenere (verde) e da evitare (rosso)
43
ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
La moderna tecnologia informatica ha portato alla presenza sempre più diffusa di apparecchiature
munite di schermo (dette videoterminali) nei luoghi di lavoro e, conseguentemente, maggiore
esposizione di lavoratori a quello che viene definito rischio da videoterminale.
È però necessario sottolineare che la tecnologia utilizzata per la realizzazione di queste
apparecchiature esclude un rischio legato alla esposizione alle radiazioni provenienti
dallo schermo. Quindi il rischio non è di esposizione a radiazioni, ma piuttosto legato a problemi
di postura e di affaticamento visivo.
44
Effetti connessi
Per quanto asserito nel paragrafo precedente, gli effetti che si possono presentare all’operatore
che lavora al videoterminale sono legati all’apparato visivo e scheletrico. In particolare per quanto
riguarda gli occhi si possono avere effetti di vario tipo quali bruciore, arrossamenti, prurito, visione
sdoppiata o sfocatura ecc., che costituiscono la sindrome detta affaticamento visivo.
Questa sindrome non dà luogo a lesioni permanenti dell’occhio e delle sue funzioni ed è perciò
reversibile.
Per quanto riguarda l’apparato scheletrico, si possono verificare anche dolori muscolari
ed articolari alle spalle, ai polsi e al collo, legati essenzialmente alle posture incongrue.
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Principali Norme di Comportamento
schermo regolabile
schienale regolabile
tastiera autonoma
supporto mobile
eventuale poggiapiedi
28 cm
72 cm
sedia regolabile in altezza
spazio per corretta seduta
46
sedia girevole a 5 ruote
36 cm
A lungo andare gli effetti precedentemente indicati possono generare una situazione di disagio
globale che può essere evitata attraverso alcuni accorgimenti:
• rispettare le naturali pause nell’utilizzo
dei videoterminali (almeno 15 minuti
ogni due ore consecutive);
• adeguare il proprio posto di lavoro alle proprie
esigenze fisiche. In particolare è necessario
adattare l’altezza della sedia ed eventualmente
richiedere un poggiapiedi;
• evitare che il contrasto del video provochi facile
lacrimazione;
• ingrandire i caratteri in modo da non esigere
un eccessivo sforzo visivo;
• posizionare il monitor in modo tale da evitare di
avere fonti luminose sull’asse occhio-schermo.
Qualora ciò non fosse possibile, avvalersi
di tende oscuranti;
• collocare la tastiera in modo da permettere un
comodo posizionamento degli avambracci;
• avvisare il proprio superiore se la postazione
è soggetta a correnti d’aria;
• segnalare al Medico Competente
dell’Azienda l’eventuale insorgenza
di difficoltà visive (anche presunte)
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PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
Numerosi prodotti chimici (sostanze, preparazioni, rifiuti) presentano un rischio per la salute
e la sicurezza dei lavoratori.
Tali pericoli si nascondono, talvolta, sotto nomi semplici come “antigelo, vernice, fertilizzanti..”.
Sono d’uso corrente e quotidiano in tutti i settori di attività.
Il rischio deriva dal contatto dei prodotti pericolosi con l’organismo umano, in particolare
per le condizioni di uso di questi prodotti. Per le sostanze pericolose è prevista dalle direttive CEE
e dalla Legge Italiana una apposita etichettatura di segnalazione, un quadrato arancione
con un disegno in nero che illustra graficamente il tipo di pericolo.
48
L’etichetta riporta anche una dicitura che indica il tipo di pericolo
(“può provocare ustioni”, “sviluppa gas tossici”, ecc.), le precauzioni da prendere per l’uso
e per la corretta conservazione del prodotto (“conservare in un luogo fresco”, “proteggere le mani”,
ecc.) ed una indicazione di pericolo espressa da una lettera maiuscola.
1
2
3
5
6
7
4
1 esplosivo, 2 corrosivo,
3 dannoso per l’ambiente,
4 comburente,
5 nocivo, 6 tossico,
7 infiammabile.
49
PROTEZIONE DA AGENTI MUTAGENI E CANCEROGENI
Agenti Cancerogeni
Agenti Mutageni
Le sostanze e i preparati indicati nelle direttive
CEE relative alle sostanze pericolose
ed etichettate con le frasi:
Sostanza o preparato che può produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza.
Il datore di lavoro, dirigente o preposto ha l’obbligo di:
• valutare il rischio;
• evitare e ridurre l’uso di agenti cancerogeni
o mutageni, sostituendoli dove possibile;
• in subordine l’uso deve avvenire in un sistema
chiuso e se non tecnicamente possibile bisogna
provvedere affinché l’esposizione dei lavoratori
sia la più bassa possibile;
50
• limitare il numero degli esposti e vietare
di fumare;
• utilizzare sistemi di aerazione e aspirazione;
• effettuare una pulizia metodica di locali,
impianti, ecc.;
• manipolare e smaltire in sicurezza.
“può provocare il cancro (R45)”
“può provocare il cancro per inalazione (R49)”
“possibilità di effetti irreversibili (R50).
51
PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI
Riguarda tutte le attività lavorative in cui vi è rischio di esposizione ad agenti biologici,
cioè qualsiasi microrganismo che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.
Gli agenti vengono suddivisi in quattro gruppi:
Il datore di lavoro, dirigente o preposto ha l’obbligo di:
• valutare il rischio;
• stabilire procedure e soluzioni tecniche e organizzative opportune;
• scegliere con attenzione i dispositivi di protezione individuali necessari e farli utilizzare.
1° a basso rischio per l’uomo;
2° a rischio poco probabile, curabile con terapie mirate;
3° che possono causare gravi malattie, curabili con terapie mirate;
4° rischio grave, che si può estendere alla collettività, e non sono disponibili terapie mirate.
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ESPOSIZIONE AD ATMOSFERE ESPLOSIVE
Si intende per atmosfera esplosiva una miscela con l’aria, in condizioni atmosferiche,
di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie e o polveri.
L’attività connessa alla distribuzione del gas metano comporta necessariamente che negli impianti ci
sia presenza di gas naturale e quindi possa formarsi, in determinate circostanze,
un’atmosfera esplosiva.
La normativa prevede che il datore di lavoro effettui la valutazione in oggetto procedendo
alla classificazione delle aree dove è presente il rischio di formazione di atmosfere potenzialmente
esplosive, ed adotti le misure tecniche ed organizzative più adeguate alla natura dell’attività.
La classificazione delle aree ha consentito di identificare le zone che richiedono particolari precauzioni
in caso di svolgimento di attività al loro interno oppure anche di semplice accesso. All’interno di queste
aree gli impianti devono avere caratteristiche antideflagranti e le attrezzature di lavoro devono
essere di tipo antiscintilla.
L’abbigliamento di lavoro deve avere caratteristiche antistatiche.
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In generale, in un impianto tipo, risultano aree a maggior rischio di esplosione le aree interne
classificate come zona 1 ma sono considerate alla stesso livello di rischio le zone interessate
dagli interventi di emergenza che vengono richiesti in caso di fughe di gas o comunque di pronto
intervento.
Per l’accesso alle zone classificate o comunque a rischio, l’operatore ha in dotazione
un rilevatore di gas portatile (tipo Rivelgas) ad integrazione della dotazione di Centro Operativo
che consiste in un esplosimetro e deve ricevere un’apposita formazione ed uno specifico
addestramento anche relativamente all’utilizzo di specifici DPI.
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RUMORE
Comunemente si intende per rumore un suono che provoca una sensazione sgradevole, fastidiosa
o intollerabile. I lavoratori sono normalmente esposti a diversi tipi di rumore, in relazione alle attività
svolte. La normativa richiede che: qualora non si possa escludere l’esposizione a rumore, si proceda
all’effettuazione di misurazioni tecniche al fine di stabilire il rispetto dei limiti di azione imposti.
I livelli di rumorosità presenti negli uffici non sono di norma causa di danni uditivi e le maggiori fonti
di rumore sono costituite dalle stampanti e da altri strumenti di lavoro (fotocopiatrici, centri CED non
insonorizzati, telefoni, ecc.) oppure può esservi presenza di disturbo acustico in relazione al numero
delle persone che dialogano.
I livelli di rumore nei nostri uffici risultano sempre al di sotto del valore inferiore di azione = 80
dB(A).
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Il livello di rumorosità riferibile all’uso di
attrezzature di lavoro manuali, quali ad esempio
utensili meccanici o elettrici, è molto variabile
e può anche comportare esposizioni significative,
che richiedono, tra le altre cose, una sorveglianza
specifica di tipo sanitario e l’utilizzo di apposite
protezioni individuali al bisogno.
La rumorosità presente nelle installazioni
sul territorio dipende dal ciclo
di funzionamento e può anche richiedere
interventi di insonorizzazione allo scopo
di salvaguardare l’impatto con l’ambiente
circostante.
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DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA
Il Decreto Legislativo n° 151 del 26/03/2001 ha sostituito il D. Lgs. n. 645 del 25 novembre 1996 –
recepimento della direttiva europea 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza
e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.
Le norme prevedono, tra l’altro, il divieto di esposizione a lavori faticosi, pericolosi ed insalubri,
individuati dalla Legge 12/04/1971 e l’obbligo dei Datore di Lavoro di valutare i rischi
per la sicurezza delle lavoratrici e di informarle sui risultati della valutazione dei rischi
e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione.
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Le principali cause che possono provocare rischi di varia natura nel periodo di gestazione,
gravidanza ed allattamento, sono legate a:
AGENTI FISICI: vengono presi in considerazione quei rischi che possono provocare lesioni al feto
o il distacco della placenta, come colpi, vibrazioni, movimentazione manuale di carichi, rumore,
radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, sollecitazioni termiche,movimenti e posizioni di lavoro,
fatica mentale e fisica, altri disagi connessi all’attività.
AGENTI BIOLOGICI: e cioè agenti che possono causare malattie in soggetti umani (inseriti nei gruppi
da 2 a 4 del D. Lgs 626/94), nella misura in cui le malattie o le terapie necessarie alla loro cura
possono mettere in pericolo la salute della gestante o del nascituro.
AGENTI CHIMICI: le sostanze etichettate con R40, 45, 46, 47 (con effetti irreversibili), i processi
industriali di cui all’allegato VII del D. Lgs 626/94, mercurio, medicamenti antimitotici,
monossido di carbonio, agenti chimici pericolosi con assorbimento cutaneo.
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Cosa fare in caso di gravidanza con particolari patologie
Cosa fare in caso di gravidanza in presenza di rischi specifici
La lavoratrice in gravidanza “a rischio” ha diritto
all’astensione anticipata dal lavoro tramite la
Direzione Provinciale dei Lavoro.
• La lavoratrice informa l’ufficio del personale dello stato di gravidanza.
• La lavoratrice chiede al suo responsabile diretto stesso di essere informata dei rischi
per la gravidanza, puerperio ed allattamento nel suo lavoro e delle misure adottate per evitarli
(le informazioni possono essere date dal RSPP o dal RLS).
• La lavoratrice deve essere nuovamente visitata dal medico competente, che deve confermare
l’idoneità alla mansione specifica.
• La lavoratrice ha diritto allo spostamento ad altre mansioni considerate compatibili con il suo stato
di gravidanza o in alternativa, se lo spostamento non è possibile, all’astensione anticipata
dal lavoro.
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GESTIONE DELL’EMERGENZA
Primo soccorso
Il datore di lavoro:
• tenendo conto della natura dell’attività
e delle dimensioni dell’azienda, ovvero dell’unità
produttiva, delle altre eventuali persone
presenti sui luoghi di lavoro e del medico
competente, prende i provvedimenti necessari
in materia di pronto soccorso e di assistenza
medica di emergenza;
• designa uno o più lavoratori addetti al pronto
soccorso.
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I lavoratori non possono esimersi dall’incarico a meno di giustificati motivi.
Nelle aziende industriali e in quelle commerciali con più di 25 lavoratori, il datore di lavoro deve tenere
i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da
malore improvviso.
Un decreto ministeriale stabilisce quando e quali presidi devono essere contenuti in un pacchetto di
medicazione, o in una cassetta di pronto soccorso o in una camera di medicazione.
I lavoratori incaricati del pronto soccorso devono seguire un corso teorico-pratico, tenuto da
personale medico e infermieristico, ripetuto con cadenza triennale almeno per quanto concerne
le capacità di intervento pratico.
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Antincendio
Gestione dell’emergenza
In tutti i luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per
tutelare l’incolumità dei lavoratori.
Nel documento di valutazione dei rischi deve essere classificato il rischio di incendio specifico per ogni
luogo di lavoro.
La normativa richiede di classificare il rischio di incendio riferendolo a tre classi:
È possibile vedere appese nei luoghi di lavoro le planimetrie dei punti in cui ci si trova, la posizione
delle varie uscite di sicurezza e il relativo percorso d’emergenza, la collocazione degli estintori
e dei pulsanti di allarme (se presenti). Questo tipo di provvedimento è particolarmente utile nei
momenti d’emergenza per garantire ai lavoratori, anche neoassunti, la fuga immediata da un possibile
labirinto rappresentato dai corridoi e dalle stanze della società. Il percorso d’emergenza è la via più
breve che deve essere seguita dal punto in cui ci si trova fino alla più vicina uscita d’emergenza.
Tutti i lavoratori devono necessariamente conoscere questo percorso, in particolare modo
se non hanno grande familiarità con l’edificio in cui lavorano.
Il percorso d’emergenza è reso ben visibile da un’apposita segnaletica a sfondo verde.
Le Uscite di Sicurezza sono uscite particolari con porte molto larghe, dotate di un
“maniglione antipanico” che permette la facile apertura della porta e l’immediato accesso
a un luogo sicuro.
Il Piano di Emergenza è stato predisposto per disciplinare l’evacuazione in caso di emergenza.
In esso sono definiti i compiti delle persone che sono state appositamente istruite per il pronto
intervento in caso di necessità (addetti alle squadre antincendio e pronto soccorso).
• rischio di incendio elevato
• rischio di incendio medio
• rischio di incendio basso
Nei luoghi di lavoro dove sono presenti più di 10 lavoratori, deve essere predisposto un piano
di emergenza. Il Datore di lavoro designa i lavoratori addetti ai servizi di prevenzione incendi, lotta
antincendio ed evacuazione. La loro formazione è commisurata, per durata e contenuti, in base alle
classi di rischio. I lavoratori non possono esimersi dall’incarico a meno di giustificati motivi.
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L’INCENDIO
L’incendio è definito come una reazione di combustione, più o meno complessa, che si manifesta in
presenza di ossigeno.
La combustione è una reazione chimica accompagnata in genere da un forte sviluppo di calore, dalla
manifestazione della fiamma e dall’emanazione di fumi, gas, ceneri, fuliggine e varie scorie.
Gli elementi che contribuiscono allo sviluppo di un incendio sono tre e devono agire in concomitanza:
• sostanza combustibile
• una comburente
• una sorgente termica di innesco.
La classificazione è importante perché
permette di individuare il mezzo estinguente
più adatto.
Infatti, gli estintori sono dotati di una targhetta
di identificazione che indica la classe di fuoco
per la quale è utilizzabile: in generale i più diffusi
sono gli estintori a polvere o a CO2,
che sono adatti ai più comuni tipi di incendio.
Gli incendi sono normalmente classificati in base alle sostanze che li alimentano.
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Istruzioni in caso di incendio:
In caso di incendio, non fatevi prendere dal panico. Chiudete le fonti di energia (spegnete gli
apparecchi elettrici), uscite dalla stanza chiudendo la porta (ma non a chiave) e premete il pulsante di
allarme (se c’è), oppure avvisate la squadra di emergenza.
• Se siete stati addestrati all’uso dell’estintore, usatelo (non adoperare gli idranti che sono riservati
ai Vigili del Fuoco). Naturalmente, se non si è sicuri che l’estintore sia adatto al tipo di incendio,
è meglio non utilizzarlo.
• Tra l’altro, prima di usare un estintore è opportuno disattivare la corrente elettrica o mettere
fuori tensione l’apparecchiatura sui cui si interviene. La lavoratrice deve essere nuovamente visitata
dal medico competente, che deve confermare l’idoneità alla mansione specifica.
• È sempre meglio avvisare la squadra di emergenza che è addestrata all’uso degli estintori.
In caso di assenza di un reperibile, chiamare i Vigili del Fuoco.
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• Se l’incendio ha proporzioni tali da non essere controllabile con un estintore, è meglio dare l’allarme
ed allontanarsi verso un luogo sicuro utilizzando le vie di emergenza.
• In caso di evacuazione tutte le persone presenti dovranno uscire ordinatamente senza correre,
senza perdere tempo a raccogliere oggetti personali, non si devono utilizzare gli ascensori.
• tutte le persone evacuate si devono recare immediatamente al punto di raccolta,
localmente individuato.
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Come utilizzare il materiale antincendio
Classificazione degli incendi
utilizzare l’estintore
sempre alla debita
distanza, per evitare
gravi ustioni e
svenimenti
porsi sempre con il
vento alle spalle in
modo da non essere
ostacolati da fumo
3m
utilizzare l’estintore con
l’orientamento giusto
(dall’alto al basso),
per non consumarlo
inutilmente
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se l’incendio è di grandi
dimensioni bisogna
utilizzare più estintori,
attaccando le fiamme
contemporaneamente
e da più parti
Gli incendi vengono classificati secondo tre tipologie:
• A Incendio di materiali solidi che comportano la formazione di braci (carta, legname, tessuti, ecc.)
• B Incendio di liquidi infiammabili (benzina, alcol, ecc.)
• C Incendio di gas infiammabili (metano, GPL, ecc.)
Tutti gli estintori presentano in etichetta i simboli, di seguito riportati, per indicare per quale classe
di incendio sono stati omologati. Inoltre, è opportuno sapere che esistono anche altri tipi fuoco oltre a
quelli sopra riportati, ma uno solo riveste importanza per quanto riguarda le attività di ufficio:
si tratta degli incendi di natura elettrica (apparecchiature e sistemi sotto tensione), generalmente
classificati di tipo E, sui quali è possibile intervenire con estintori a polvere o a CO2.
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C’É UN SUPER COLLEGA IN OGNUNO DI NOI
1. Avere cura della propria tutela
personale e di quella dei colleghi
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2. Osservare le disposizioni e le istruzioni
di lavoro dal “preposto“
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3. Utilizzare correttamente macchinari,
apparecchiature, utensili e dispositivi
di sicurezza
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4. Non rimuovere, non modificare,
non manomettere i dispositivi
di sicurezza
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5. Non compiere di propria iniziativa
operazioni o manovre che, diverse
da quelle impartite possono
compromettere la sicurezza propria
o altrui
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6. Segnalare al “preposto” eventuali
anomalie, inconvenienti o condizioni
di potenziale pericolo
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7. Utilizzare in modo appropriato
i dispositivi di protezione individuale
forniti dall’azienda
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8. Non lubrificare, non registrare,
né eseguire operazioni su organi
in movimento
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9. Usare con cura le predisposizioni di uso
comune (es. spogliatoi, servizi igienici,
arredi …)
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10. Non usare calzature non consone con
l’ambiente di lavoro (es. scarpe di tela,
calzature aperte, …)
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INFORMAZIONI
Carabinieri
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115
Polizia
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