SICUREZZA AZIENDALE Manuale ad uso dei lavoratori Informazione dei lavoratori ai sensi dell’art.36 del Dlgs 9 aprile 2008, n81 e s.m. IL SUPER COLLEGA In Azienda è stato assunto un nuovo dipendente, una persona molto speciale: il Super Collega! Il Super Collega è un esperto di sicurezza e non ha peli sulla lingua. È molto altruista, chiacchierone, ma non pettegolo ed è sempre disposto ad aiutare ed a confrontarsi con i propri colleghi. Se gli si pone una domanda sulla sicurezza aziendale, infatti, lui ha sempre la risposta e non si tira mai indietro! Il Super Collega ha voglia di diventare una figura indispensabile per i suoi colleghi e vuole essere amico di tutti! Questo interessante personaggio ci accompagnerà all’interno di questo manuale e ci insegnerà, con le sue conoscenze e la sua disponibilità, molte cose utilissime ed indispensabili per ogni persona che, all’interno dell’azienda, vuole tutelare la propria salute e quella degli altri! Il Super Collega non si limiterà solo ad accompagnarci in questo viaggio nella sicurezza, ma sarà un volto amico all’interno dell’azienda! Questo incredibile collega non rimarrà una figura immaginaria, ma diventerà reale all’interno del suo nuovo blog: il Blog Sicurezza! Nel sito www.blogsicurezza.it infatti, potrete trovare il Super Collega che sarà amico disponibile e tangibile pronto a rispondere ad ogni vostra domanda sulla sicurezza all’interno del vostro posto di lavoro. Inoltre all’interno del blog sicurezza potrete trovare tante informazioni utili e molto altro ancora! INDICE Il nostro impegno per la sicurezza Il dovere della sicurezza La responsabilità I diritti dei lavoratori Il D.LGS. 81/08... La nuova linea di riferimento 6 11 14 16 17 I protagonisti della sicurezza in azienda Il Datore di lavoro ed il Dirigente Il Preposto Il Lavoratore Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Il Servizio di Prevenzione e Protezione Il Medico competente 18 19 20 22 24 26 27 Informazione, formazione, addestramento Dispositivi di protezione individuale Attrezzature di lavoro Segnaletica di sicurezza Movimentazione manuale dei carichi Attrezzature munite di videoterminali Fattori di rischio Donne in stato di gravidanza Gestione delle emergenze L’incendio C’è un Super Collega in ognuno di noi 28 32 34 36 38 42 46 56 60 64 70 IL NOSTRO IMPEGNO PER LA SICUREZZA Consapevole che la sicurezza, l’ambiente e l’etica rappresentano un vantaggio competitivo in un mercato sempre più allargato ed esigente nel campo della qualità e dei comportamenti, la Direzione di GDF SUEZ Energia Italia ha deciso di elaborare la presente Corporate Governance, che focalizza i principi generali su cui si basano le scelte e le decisioni aziendali. Per questa ragione, in aggiunta alla norma ISO 9001:2008 e alla norma ISO 14001:2004, ha individuato nelle norme SA8000 e OHSAS 18001 e nel D.Lgs. 231/01 e successivi delle linee guida a cui ispirare e conformare tutte le scelte che riguardano la Responsabilità Sociale e la Sicurezza in azienda. La presente Corporate Governance trasmessa a tutti i livelli dell’organizzazione di GDF SUEZ Energia Italia e a tutte le parti sociali interessate, in coerenza con la Carta Etica e i valori di GDF SUEZ, è basata su un insieme di principi ai quali devono attenersi strategie ed obiettivi. 8 Nella gestione delle proprie attività, GDF SUEZ Energia Italia si ispira ai seguenti Principi: • miglioramento degli standard di sicurezza negli ambienti di lavoro che rientrano tra i criteri che concorrono alla definizione delle strategie aziendali; • definizione di ruoli e responsabilità del personale coinvolto con la gestione della sicurezza, dell’ambiente e della responsabilità sociale; • miglioramento continuo delle proprie capacità organizzative e tecniche in grado di ridurre l’impatto ambientale e i rischi legati alle proprie attività; • pianificazione e realizzazione di servizi in modo da soddisfare le esigenze degli utenti compatibilmente con le risorse disponibili nel pieno rispetto dei principi dell’etica del lavoro; • rispetto di tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche in vigore. 9 Per tradurre nella pratica operativa i principi di cui sopra, GDF SUEZ Energia Italia si impegna a perseguire i seguenti obiettivi: • Operare nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza applicabile, perseguendo i miglioramenti possibili nelle direzioni delineate dagli orientamenti nazionali e internazionali; • Promuovere attività di sensibilizzazione, informazione e formazione sulla gestione della sicurezza e dell’ambiente dei propri dipendenti, collaboratori, fornitori e appaltatori; • Promuovere e mantenere un rapporto di massima collaborazione e trasparenza con la collettività e le istituzioni; • Attuare il miglioramento continuo delle proprie performance in ambito sicurezza, ambiente e responsabilità sociale con particolare attenzione alla riduzione del numero incidenti, degli infortuni e delle malattie professionali. 10 Per il raggiungimento degli obiettivi che si è impegnata a perseguire, GDF SUEZ Energia Italia adotta i seguenti Strumenti: • Attuazione di un sistema di gestione conforme alla legislazione vigente e alle norme tecniche e comunitarie di riferimento; • Costante azione di sensibilizzazione del personale e d’informazione della cittadinanza; • Monitoraggio costante degli incidenti e degli infortuni; 11 • continua e costante revisione del processo di valutazione dei rischi relativi alla sicurezza e all’ambiente provenienti dalle attività dell’azienda in atto o previste; • riduzione dell’impatto ambientale delle proprie attività. IL DOVERE DI SICUREZZA Costituzione della Repubblica Italiana (1947) Libertà di impresa Diritto alla salute Art.32 la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività 12 Art.41 l’iniziativa economica privata è libera: tuttavia, non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. 13 Codice Civile (1942) 14 Responsabilità per l’esercizio di attività pericoloseArt.2050 Tutela delle condizioni di lavoro Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura e per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto a risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Art.2087 15 LA RESPONSABILITÀ Codice Penale (1930) 16 Lesioni personali colpose Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro Art. 437 Omissione colposa di cautele contro infortuni sul lavoro Art. 451 Omicidio colposo Chiunque ometta di collocare impianti, apparecchiature o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione. Chiunque per colpa ometta di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili, apparecchiature o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, al salvataggio e al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione o con la multa. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione. Se il fatto è commesso con violazione della norma per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena è aumentata. Art. 589 Art. 590 Chiunque cagiona per colpa lesioni ad una persona è punito con la reclusione. Se il fatto è commesso con violazione della norma per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni è aumentata. 17 I DIRITTI DEI LAVORATORI IL D.LGS. 81/08 ... LA NUOVA LINEA DI RIFERIMENTO Statuto dei Lavoratori (1970) Con lo scopo di contrastare il drammatico bilancio degli infortuni sul lavoro, lo Stato Italiano ha deliberato ed approvato in tempi stretti il Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008, denominato “Testo Unico Sicurezza”. Questo Testo ha mandato in soffitta le tante leggi che fino ad oggi hanno regolamentato la materia, a partire dal Decreto Legislativo n. 626/1994 che per anni è stato un punto di riferimento in materia di sicurezza. In aggiunta, ha introdotto concetti e definizioni completamente innovativi in materia di sicurezza: in particolare, sono stati introdotti nuovi obblighi sia per i datori di lavoro (valutazione dello stress lavoro correlato, ad esempio) che per i lavoratori, adesso direttamente coinvolti nella tutela della propria salute ... ma anche in favore delle altre persone presenti sul luogo di lavoro. Le nuove disposizioni sono rivolte prevalentemente ai lavoratori dipendenti e rappresenta il primo passo indispensabile per il datore di lavoro nel cammino verso la necessaria formazione ed informazione dei propri dipendenti, attività che costituisce obbligo sancito dall’articolo 34 comma 2 del Decreto Legislativo n. 81/2008. Tutela della salute e integrità fisica Art.9 I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, la elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica 18 19 I PROTAGONISTI DELLA SICUREZZA IN AZIENDA Il Datore di lavoro ed il Dirigente Il datore di lavoro/dirigente deve: L’81/2008 prevede la presenza di taluni soggetti che hanno il compito di collaborare con il datore di lavoro nelle attività di prevenzione e tutela della sicurezza sul lavoro e queste figure sono: • Il Datore di Lavoro/Dirigente • Il Preposto • Il Lavoratore • Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza • Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi • Il Medico Competente 20 • elaborare un documento contenente la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione/ protezione, i dispositivi di protezione individuale e le misure opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza (compito non delegabile del Datore di Lavoro); • nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente (compito non delegabile del Datore di Lavoro); • attuare interventi di informazione, formazione e addestramento ai lavoratori sui rischi aziendali, sulle misure adottate per la prevenzione e sulla sicurezza; • nominare il personale addetto alla gestione emergenze; • fornire ai lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale; • richiedere ai lavoratori l’osservanza delle norme vigenti e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e igiene sul lavoro; • adottare le misure di controllo in caso di emergenza e impartire istruzioni in merito. 21 Il Preposto Il preposto deve: • sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; • verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 22 • richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; • astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; • segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta. 23 Il Lavoratore Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e di quella delle altre persone, presenti sul luogo di lavoro, sulle quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni. I lavoratori contribuiscono, insieme al datore di lavoro, al miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 24 In particolare i lavoratori devono: • osservare le disposizioni e istruzioni fornite dal datore di lavoro, dirigenti e preposti; • utilizzare correttamente macchinari, attrezzature, sostanze pericolose, ecc.; • utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale; • segnalare al datore di lavoro, dirigente o preposto le deficienze di dispositivi di protezione, macchine, attrezzature ecc. e le condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza; • adoperarsi, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre deficienze e pericoli; • non rimuovere o modificare senza autorizzazione dispositivi di sicurezza, segnalazione o controllo; • non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri; • sottoporsi ai controlli sanitari previsti; • contribuire all’adempimento degli obblighi imposti dall’autorità competente o necessari alla sicurezza e salute sul lavoro. 25 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Il Rappresentante per la sicurezza (RLS), “normativamente” disciplinato dagli articoli 47, 48 e 49 del D. Lgs. 81/08 deve essere eletto o designato in tutte le singole aziende o unità produttive. Al rappresentante per la sicurezza, che svolge un ruolo di “intermediario” tra datore di lavoro e lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza, sono attribuite diverse mansioni tra le quali, le più importanti riguardano l’obbligo di: • avvisare il responsabile dell’azienda degli eventuali rischi per la salute e la sicurezza individuati nei luoghi di lavoro; • promuovere, elaborare ed attuare le misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; In pratica…avviene questo scambio: • il datore di lavoro collabora con il rappresentate al fine di ottimizzare il livello di sicurezza in azienda • il rappresentante, a sua volta, segnala al responsabile dell’azienda eventuali carenze riscontrate nelle attrezzature e nei dispositivi di protezione utilizzati dai lavoratori 26 Salvo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, questa figura specifica: • accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività lavorative; • è consultato preventivamente in merito alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’unità produttiva; • è consultato circa l’organizzazione delle attività formative; • riceve informazioni e le documentazioni specifiche afferenti alla valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione, nonché quelle che riguardano le sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali; • può fare ricorso alle autorità competenti, quando ritiene opportuno che le politiche di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle, non sono idonee a garantire la sicurezza e la salute delle persone. 27 Il Servizio di Prevenzione e Protezione Il Medico Competente È un gruppo composto da esperti in materia di sicurezza sul lavoro, coordinati da un soggetto responsabile. Al medico competente viene richiesto di: Il Servizio di prevenzione e protezione può essere: • interno, nel caso in cui sia affidato a lavoratori dipendenti della struttura; • esterno, se affidato a soggetti non dipendenti. 28 La funzione principale di tale organo è quella di: • collaborare fattivamente con il datore di lavoro per migliorare, ove possibile, il livello di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; • controllare ed informare circa la presenza di eventuali elementi di rischio sul luogo di lavoro, tramite un’accurata e continua attività di prevenzione. • collaborare con il datore di lavoro nell’attività di progettazione ed attuazione della prevenzione aziendale; • effettuare accertamenti periodici intesi a controllare ed esprimere il giudizio di idoneità dei lavoratori alle diverse mansioni espletate; • tenere una cartella sanitaria per quei particolari lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria; • collaborare con il datore di lavoro per l’organizzazione delle attività di pronto soccorso. 29 INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO Il datore di lavoro non ha “chiuso” il cerchio della prevenzione, della corretta responsabilizzazione delle persone fino a quando non sottopone i propri collaboratori ad un capillare programma di formazione, informazione e addestramento. Sono utili le letture delle seguenti definizioni: Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere specificatamente ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro al fine di tutelare l’incolumità fisica. Formazione: processo educativo attraverso il quale vengono impartite ai lavoratori ed altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale, le conoscenze e le procedure atte all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti e all’identificazione, alla riduzione ed alla gestione dei rischi. Il datore di lavoro, quindi, deve fornire le informazioni adeguate relativamente: Informazione: complesso delle attività dirette a trasferire informazioni utili all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro. 30 • ai rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all’attività lavorativa in genere; • alle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione dei luoghi di lavoro; • ai nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione; • ai nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione; • agli elementi di rischio, danno, prevenzione, protezione, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo assistenza. 31 Il datore deve, inoltre, provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione: • sui rischi cui è esposto, sulle normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; • sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base dei dati della normativa in vigore e delle norme tecniche; • sulle misure e sulle attività di protezione e prevenzione adottate. 32 Quando la formazione riguarda lavoratori immigrati, essa deve essere effettuata previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo. Ad oggi ciascuna azienda, mediante il servizio di Prevenzione e Protezione, è chiamata a definire dei programmi di addestramento specifico per: • l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI); • addetti chiamati a realizzare dei lavori in quota con accessi mediante funi e ponteggi; • addetti esposti alla movimentazione manuale dei carichi circa le corrette manovre e procedure da adottare; • addetti che utilizzano sostanze pericolose; • addetti ai lavori elettrici in tensione, nonché, tutte le mansioni (individuate nel documento di valutazione dei rischi) che espongono i lavoratori a specifici rischi per le quali viene richiesta una riconosciuta capacità professionale, nonché specifica esperienza. 33 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro i rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Non costituiscono DPI: • gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; • le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; • le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento 34 dell’ordine pubblico; • le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali; • i materiali sportivi quando utilizzati a fini tali e non per attività lavorative ; • i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione; • gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. 35 ATTREZZATURE DI LAVORO Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile, deve rispondere ai requisiti di legge ed essere installato, manutenuto ed utilizzato in modo corretto. L’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze o responsabilità particolari, è riservato a lavoratori incaricati e addestrati. L’informazione e l’addestramento degli addetti devono considerare sia il normale utilizzo sia le situazioni anormali prevedibili. 36 37 SEGNALETICA DI SICUREZZA I cartelli hanno forma e colore differenti; principalmente sono: Scopo della segnaletica di sicurezza è quella di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l’attenzione del lavoratore su oggetti e/o situazioni che possono essere fonti di rischio. Negli ambienti di lavoro la segnaletica svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione degli infortuni, ma non costituisce in alcun caso una misura di protezione. Nei cartelli il messaggio viene indicato tramite: • il colore • la forma • la simbologia che, combinati tra loro, rendono il segnale unico ed inequivocabile. 38 divieto: vietano un comportamento dal quale potrebbe risultare un pericolo obbligo: prescrivono un dato comportamento o l’utilizzo di un sistema di protezione pericolo: avvertono di un pericolo di varia natura salvataggio: indicano le uscite di sicurezza e il percorso da seguire in caso di emergenza attrezzatura antincendio: si riferiscono alle attrezzature da impiegare in caso di incendio ! ! giallo + triangolo = PERICOLO rosso + cerchio = DIVIETO azzurro + cerchio = OBBLIGO verde + quadrato = VIE DI FUGA SALVATAGGIO rosso + quadrato = MATERIALE ANTINCENDIO 39 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI Sia nella vita quotidiana che in quella lavorativa la movimentazione manuale dei carichi è un’attività necessaria. Purtroppo, però, può causare effetti dannosi alla salute; pertanto ciascun lavoratore deve proteggersi mettendo in pratica alcuni accorgimenti. Le Principali Conseguenze La movimentazione manuale dei carichi oltre ad essere all’origine di infortuni quali: schiacciamento di arti, tagli e ferite di vario tipo e più frequentemente lesioni da sforzo, può provocare la comparsa di effetti cronici quali lombaggine, dolori articolari e, nei casi più gravi, ernia del disco, artrosi, scoliosi. Tali effetti tuttavia si potranno verificare solo con il concorso di altri fattori causali quali: inadeguate procedure di lavoro, predisposizione individuale, preesistenti malattie della colonna vertebrale. 40 41 Principali Norme di Comportamento Alcune semplici attenzioni nello svolgimento delle proprie mansioni consentono di ridurre drasticamente il rischio connesso alla movimentazione manuale dei carichi. È pertanto necessario rispettare le seguenti indicazioni: • per alzare il carico l’operatore non deve sforzare il busto, quindi è necessario porsi di fronte ad esso con le gambe divaricate, piegando le stesse ed afferrando il carico con entrambe 42 le mani. Nel sollevare il carico lo sforzo deve essere effettuato dalle gambe aiutandosi, appena possibile, con l’appoggio del carico stesso al corpo; • nel movimentare un carico evitare rotazioni del busto anche da posizione eretta; • nelle operazioni connesse alla movimentazione di un carico, utilizzare sempre i dispositivi di protezione prescritti; • prima di alzare il carico verificare che il percorso non presenti ostacoli pericolosi (oggetti che intralcino la circolazione, ecc.) e che l’oggetto da trasportare non presenti pericoli intrinsechi (spigoli vivi, instabilità, ecc.); • evitare di salire con un carico sulle impalcature; utilizzare sempre adeguati mezzi per raggiungere o depositare il carico e non utilizzare in alcun caso appoggi di fortuna. le immagini mostrano le posture da mantenere (verde) e da evitare (rosso) 43 ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI La moderna tecnologia informatica ha portato alla presenza sempre più diffusa di apparecchiature munite di schermo (dette videoterminali) nei luoghi di lavoro e, conseguentemente, maggiore esposizione di lavoratori a quello che viene definito rischio da videoterminale. È però necessario sottolineare che la tecnologia utilizzata per la realizzazione di queste apparecchiature esclude un rischio legato alla esposizione alle radiazioni provenienti dallo schermo. Quindi il rischio non è di esposizione a radiazioni, ma piuttosto legato a problemi di postura e di affaticamento visivo. 44 Effetti connessi Per quanto asserito nel paragrafo precedente, gli effetti che si possono presentare all’operatore che lavora al videoterminale sono legati all’apparato visivo e scheletrico. In particolare per quanto riguarda gli occhi si possono avere effetti di vario tipo quali bruciore, arrossamenti, prurito, visione sdoppiata o sfocatura ecc., che costituiscono la sindrome detta affaticamento visivo. Questa sindrome non dà luogo a lesioni permanenti dell’occhio e delle sue funzioni ed è perciò reversibile. Per quanto riguarda l’apparato scheletrico, si possono verificare anche dolori muscolari ed articolari alle spalle, ai polsi e al collo, legati essenzialmente alle posture incongrue. 45 Principali Norme di Comportamento schermo regolabile schienale regolabile tastiera autonoma supporto mobile eventuale poggiapiedi 28 cm 72 cm sedia regolabile in altezza spazio per corretta seduta 46 sedia girevole a 5 ruote 36 cm A lungo andare gli effetti precedentemente indicati possono generare una situazione di disagio globale che può essere evitata attraverso alcuni accorgimenti: • rispettare le naturali pause nell’utilizzo dei videoterminali (almeno 15 minuti ogni due ore consecutive); • adeguare il proprio posto di lavoro alle proprie esigenze fisiche. In particolare è necessario adattare l’altezza della sedia ed eventualmente richiedere un poggiapiedi; • evitare che il contrasto del video provochi facile lacrimazione; • ingrandire i caratteri in modo da non esigere un eccessivo sforzo visivo; • posizionare il monitor in modo tale da evitare di avere fonti luminose sull’asse occhio-schermo. Qualora ciò non fosse possibile, avvalersi di tende oscuranti; • collocare la tastiera in modo da permettere un comodo posizionamento degli avambracci; • avvisare il proprio superiore se la postazione è soggetta a correnti d’aria; • segnalare al Medico Competente dell’Azienda l’eventuale insorgenza di difficoltà visive (anche presunte) 47 PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI Numerosi prodotti chimici (sostanze, preparazioni, rifiuti) presentano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tali pericoli si nascondono, talvolta, sotto nomi semplici come “antigelo, vernice, fertilizzanti..”. Sono d’uso corrente e quotidiano in tutti i settori di attività. Il rischio deriva dal contatto dei prodotti pericolosi con l’organismo umano, in particolare per le condizioni di uso di questi prodotti. Per le sostanze pericolose è prevista dalle direttive CEE e dalla Legge Italiana una apposita etichettatura di segnalazione, un quadrato arancione con un disegno in nero che illustra graficamente il tipo di pericolo. 48 L’etichetta riporta anche una dicitura che indica il tipo di pericolo (“può provocare ustioni”, “sviluppa gas tossici”, ecc.), le precauzioni da prendere per l’uso e per la corretta conservazione del prodotto (“conservare in un luogo fresco”, “proteggere le mani”, ecc.) ed una indicazione di pericolo espressa da una lettera maiuscola. 1 2 3 5 6 7 4 1 esplosivo, 2 corrosivo, 3 dannoso per l’ambiente, 4 comburente, 5 nocivo, 6 tossico, 7 infiammabile. 49 PROTEZIONE DA AGENTI MUTAGENI E CANCEROGENI Agenti Cancerogeni Agenti Mutageni Le sostanze e i preparati indicati nelle direttive CEE relative alle sostanze pericolose ed etichettate con le frasi: Sostanza o preparato che può produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza. Il datore di lavoro, dirigente o preposto ha l’obbligo di: • valutare il rischio; • evitare e ridurre l’uso di agenti cancerogeni o mutageni, sostituendoli dove possibile; • in subordine l’uso deve avvenire in un sistema chiuso e se non tecnicamente possibile bisogna provvedere affinché l’esposizione dei lavoratori sia la più bassa possibile; 50 • limitare il numero degli esposti e vietare di fumare; • utilizzare sistemi di aerazione e aspirazione; • effettuare una pulizia metodica di locali, impianti, ecc.; • manipolare e smaltire in sicurezza. “può provocare il cancro (R45)” “può provocare il cancro per inalazione (R49)” “possibilità di effetti irreversibili (R50). 51 PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI Riguarda tutte le attività lavorative in cui vi è rischio di esposizione ad agenti biologici, cioè qualsiasi microrganismo che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Gli agenti vengono suddivisi in quattro gruppi: Il datore di lavoro, dirigente o preposto ha l’obbligo di: • valutare il rischio; • stabilire procedure e soluzioni tecniche e organizzative opportune; • scegliere con attenzione i dispositivi di protezione individuali necessari e farli utilizzare. 1° a basso rischio per l’uomo; 2° a rischio poco probabile, curabile con terapie mirate; 3° che possono causare gravi malattie, curabili con terapie mirate; 4° rischio grave, che si può estendere alla collettività, e non sono disponibili terapie mirate. 52 53 ESPOSIZIONE AD ATMOSFERE ESPLOSIVE Si intende per atmosfera esplosiva una miscela con l’aria, in condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie e o polveri. L’attività connessa alla distribuzione del gas metano comporta necessariamente che negli impianti ci sia presenza di gas naturale e quindi possa formarsi, in determinate circostanze, un’atmosfera esplosiva. La normativa prevede che il datore di lavoro effettui la valutazione in oggetto procedendo alla classificazione delle aree dove è presente il rischio di formazione di atmosfere potenzialmente esplosive, ed adotti le misure tecniche ed organizzative più adeguate alla natura dell’attività. La classificazione delle aree ha consentito di identificare le zone che richiedono particolari precauzioni in caso di svolgimento di attività al loro interno oppure anche di semplice accesso. All’interno di queste aree gli impianti devono avere caratteristiche antideflagranti e le attrezzature di lavoro devono essere di tipo antiscintilla. L’abbigliamento di lavoro deve avere caratteristiche antistatiche. 54 In generale, in un impianto tipo, risultano aree a maggior rischio di esplosione le aree interne classificate come zona 1 ma sono considerate alla stesso livello di rischio le zone interessate dagli interventi di emergenza che vengono richiesti in caso di fughe di gas o comunque di pronto intervento. Per l’accesso alle zone classificate o comunque a rischio, l’operatore ha in dotazione un rilevatore di gas portatile (tipo Rivelgas) ad integrazione della dotazione di Centro Operativo che consiste in un esplosimetro e deve ricevere un’apposita formazione ed uno specifico addestramento anche relativamente all’utilizzo di specifici DPI. 55 RUMORE Comunemente si intende per rumore un suono che provoca una sensazione sgradevole, fastidiosa o intollerabile. I lavoratori sono normalmente esposti a diversi tipi di rumore, in relazione alle attività svolte. La normativa richiede che: qualora non si possa escludere l’esposizione a rumore, si proceda all’effettuazione di misurazioni tecniche al fine di stabilire il rispetto dei limiti di azione imposti. I livelli di rumorosità presenti negli uffici non sono di norma causa di danni uditivi e le maggiori fonti di rumore sono costituite dalle stampanti e da altri strumenti di lavoro (fotocopiatrici, centri CED non insonorizzati, telefoni, ecc.) oppure può esservi presenza di disturbo acustico in relazione al numero delle persone che dialogano. I livelli di rumore nei nostri uffici risultano sempre al di sotto del valore inferiore di azione = 80 dB(A). 56 Il livello di rumorosità riferibile all’uso di attrezzature di lavoro manuali, quali ad esempio utensili meccanici o elettrici, è molto variabile e può anche comportare esposizioni significative, che richiedono, tra le altre cose, una sorveglianza specifica di tipo sanitario e l’utilizzo di apposite protezioni individuali al bisogno. La rumorosità presente nelle installazioni sul territorio dipende dal ciclo di funzionamento e può anche richiedere interventi di insonorizzazione allo scopo di salvaguardare l’impatto con l’ambiente circostante. 57 DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA Il Decreto Legislativo n° 151 del 26/03/2001 ha sostituito il D. Lgs. n. 645 del 25 novembre 1996 – recepimento della direttiva europea 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Le norme prevedono, tra l’altro, il divieto di esposizione a lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, individuati dalla Legge 12/04/1971 e l’obbligo dei Datore di Lavoro di valutare i rischi per la sicurezza delle lavoratrici e di informarle sui risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione. 58 Le principali cause che possono provocare rischi di varia natura nel periodo di gestazione, gravidanza ed allattamento, sono legate a: AGENTI FISICI: vengono presi in considerazione quei rischi che possono provocare lesioni al feto o il distacco della placenta, come colpi, vibrazioni, movimentazione manuale di carichi, rumore, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, sollecitazioni termiche,movimenti e posizioni di lavoro, fatica mentale e fisica, altri disagi connessi all’attività. AGENTI BIOLOGICI: e cioè agenti che possono causare malattie in soggetti umani (inseriti nei gruppi da 2 a 4 del D. Lgs 626/94), nella misura in cui le malattie o le terapie necessarie alla loro cura possono mettere in pericolo la salute della gestante o del nascituro. AGENTI CHIMICI: le sostanze etichettate con R40, 45, 46, 47 (con effetti irreversibili), i processi industriali di cui all’allegato VII del D. Lgs 626/94, mercurio, medicamenti antimitotici, monossido di carbonio, agenti chimici pericolosi con assorbimento cutaneo. 59 60 Cosa fare in caso di gravidanza con particolari patologie Cosa fare in caso di gravidanza in presenza di rischi specifici La lavoratrice in gravidanza “a rischio” ha diritto all’astensione anticipata dal lavoro tramite la Direzione Provinciale dei Lavoro. • La lavoratrice informa l’ufficio del personale dello stato di gravidanza. • La lavoratrice chiede al suo responsabile diretto stesso di essere informata dei rischi per la gravidanza, puerperio ed allattamento nel suo lavoro e delle misure adottate per evitarli (le informazioni possono essere date dal RSPP o dal RLS). • La lavoratrice deve essere nuovamente visitata dal medico competente, che deve confermare l’idoneità alla mansione specifica. • La lavoratrice ha diritto allo spostamento ad altre mansioni considerate compatibili con il suo stato di gravidanza o in alternativa, se lo spostamento non è possibile, all’astensione anticipata dal lavoro. 61 GESTIONE DELL’EMERGENZA Primo soccorso Il datore di lavoro: • tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e del medico competente, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza; • designa uno o più lavoratori addetti al pronto soccorso. 62 I lavoratori non possono esimersi dall’incarico a meno di giustificati motivi. Nelle aziende industriali e in quelle commerciali con più di 25 lavoratori, il datore di lavoro deve tenere i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. Un decreto ministeriale stabilisce quando e quali presidi devono essere contenuti in un pacchetto di medicazione, o in una cassetta di pronto soccorso o in una camera di medicazione. I lavoratori incaricati del pronto soccorso devono seguire un corso teorico-pratico, tenuto da personale medico e infermieristico, ripetuto con cadenza triennale almeno per quanto concerne le capacità di intervento pratico. 63 Antincendio Gestione dell’emergenza In tutti i luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori. Nel documento di valutazione dei rischi deve essere classificato il rischio di incendio specifico per ogni luogo di lavoro. La normativa richiede di classificare il rischio di incendio riferendolo a tre classi: È possibile vedere appese nei luoghi di lavoro le planimetrie dei punti in cui ci si trova, la posizione delle varie uscite di sicurezza e il relativo percorso d’emergenza, la collocazione degli estintori e dei pulsanti di allarme (se presenti). Questo tipo di provvedimento è particolarmente utile nei momenti d’emergenza per garantire ai lavoratori, anche neoassunti, la fuga immediata da un possibile labirinto rappresentato dai corridoi e dalle stanze della società. Il percorso d’emergenza è la via più breve che deve essere seguita dal punto in cui ci si trova fino alla più vicina uscita d’emergenza. Tutti i lavoratori devono necessariamente conoscere questo percorso, in particolare modo se non hanno grande familiarità con l’edificio in cui lavorano. Il percorso d’emergenza è reso ben visibile da un’apposita segnaletica a sfondo verde. Le Uscite di Sicurezza sono uscite particolari con porte molto larghe, dotate di un “maniglione antipanico” che permette la facile apertura della porta e l’immediato accesso a un luogo sicuro. Il Piano di Emergenza è stato predisposto per disciplinare l’evacuazione in caso di emergenza. In esso sono definiti i compiti delle persone che sono state appositamente istruite per il pronto intervento in caso di necessità (addetti alle squadre antincendio e pronto soccorso). • rischio di incendio elevato • rischio di incendio medio • rischio di incendio basso Nei luoghi di lavoro dove sono presenti più di 10 lavoratori, deve essere predisposto un piano di emergenza. Il Datore di lavoro designa i lavoratori addetti ai servizi di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione. La loro formazione è commisurata, per durata e contenuti, in base alle classi di rischio. I lavoratori non possono esimersi dall’incarico a meno di giustificati motivi. 64 65 L’INCENDIO L’incendio è definito come una reazione di combustione, più o meno complessa, che si manifesta in presenza di ossigeno. La combustione è una reazione chimica accompagnata in genere da un forte sviluppo di calore, dalla manifestazione della fiamma e dall’emanazione di fumi, gas, ceneri, fuliggine e varie scorie. Gli elementi che contribuiscono allo sviluppo di un incendio sono tre e devono agire in concomitanza: • sostanza combustibile • una comburente • una sorgente termica di innesco. La classificazione è importante perché permette di individuare il mezzo estinguente più adatto. Infatti, gli estintori sono dotati di una targhetta di identificazione che indica la classe di fuoco per la quale è utilizzabile: in generale i più diffusi sono gli estintori a polvere o a CO2, che sono adatti ai più comuni tipi di incendio. Gli incendi sono normalmente classificati in base alle sostanze che li alimentano. 66 67 Istruzioni in caso di incendio: In caso di incendio, non fatevi prendere dal panico. Chiudete le fonti di energia (spegnete gli apparecchi elettrici), uscite dalla stanza chiudendo la porta (ma non a chiave) e premete il pulsante di allarme (se c’è), oppure avvisate la squadra di emergenza. • Se siete stati addestrati all’uso dell’estintore, usatelo (non adoperare gli idranti che sono riservati ai Vigili del Fuoco). Naturalmente, se non si è sicuri che l’estintore sia adatto al tipo di incendio, è meglio non utilizzarlo. • Tra l’altro, prima di usare un estintore è opportuno disattivare la corrente elettrica o mettere fuori tensione l’apparecchiatura sui cui si interviene. La lavoratrice deve essere nuovamente visitata dal medico competente, che deve confermare l’idoneità alla mansione specifica. • È sempre meglio avvisare la squadra di emergenza che è addestrata all’uso degli estintori. In caso di assenza di un reperibile, chiamare i Vigili del Fuoco. 68 • Se l’incendio ha proporzioni tali da non essere controllabile con un estintore, è meglio dare l’allarme ed allontanarsi verso un luogo sicuro utilizzando le vie di emergenza. • In caso di evacuazione tutte le persone presenti dovranno uscire ordinatamente senza correre, senza perdere tempo a raccogliere oggetti personali, non si devono utilizzare gli ascensori. • tutte le persone evacuate si devono recare immediatamente al punto di raccolta, localmente individuato. 69 Come utilizzare il materiale antincendio Classificazione degli incendi utilizzare l’estintore sempre alla debita distanza, per evitare gravi ustioni e svenimenti porsi sempre con il vento alle spalle in modo da non essere ostacolati da fumo 3m utilizzare l’estintore con l’orientamento giusto (dall’alto al basso), per non consumarlo inutilmente 70 se l’incendio è di grandi dimensioni bisogna utilizzare più estintori, attaccando le fiamme contemporaneamente e da più parti Gli incendi vengono classificati secondo tre tipologie: • A Incendio di materiali solidi che comportano la formazione di braci (carta, legname, tessuti, ecc.) • B Incendio di liquidi infiammabili (benzina, alcol, ecc.) • C Incendio di gas infiammabili (metano, GPL, ecc.) Tutti gli estintori presentano in etichetta i simboli, di seguito riportati, per indicare per quale classe di incendio sono stati omologati. Inoltre, è opportuno sapere che esistono anche altri tipi fuoco oltre a quelli sopra riportati, ma uno solo riveste importanza per quanto riguarda le attività di ufficio: si tratta degli incendi di natura elettrica (apparecchiature e sistemi sotto tensione), generalmente classificati di tipo E, sui quali è possibile intervenire con estintori a polvere o a CO2. 71 C’É UN SUPER COLLEGA IN OGNUNO DI NOI 1. Avere cura della propria tutela personale e di quella dei colleghi 72 2. Osservare le disposizioni e le istruzioni di lavoro dal “preposto“ 73 3. Utilizzare correttamente macchinari, apparecchiature, utensili e dispositivi di sicurezza 74 4. Non rimuovere, non modificare, non manomettere i dispositivi di sicurezza 75 5. Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che, diverse da quelle impartite possono compromettere la sicurezza propria o altrui 76 6. Segnalare al “preposto” eventuali anomalie, inconvenienti o condizioni di potenziale pericolo 77 7. Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale forniti dall’azienda 78 8. Non lubrificare, non registrare, né eseguire operazioni su organi in movimento 79 9. Usare con cura le predisposizioni di uso comune (es. spogliatoi, servizi igienici, arredi …) 80 10. Non usare calzature non consone con l’ambiente di lavoro (es. scarpe di tela, calzature aperte, …) 81 INFORMAZIONI Carabinieri 112 Vigili del fuoco 115 Polizia 113 Ambulanza 118 Blog Sicurezza 82 www.blogsicurezza.it