SEGRETERIA REGIONALE DEL SINDACATO PENSIONATI DELLA CGIL ABRUZZO FISCO ESENZIONE PAGAMENTO CANONE RAI Inserto a cura dei Dipartimenti Previdenza e Formazione 1 • SI RICORDA CHE: a decorrere dall’anno 2008 per le persone di età pari o superiore a 75 anni, con reddito proprio e del coniuge non superiore ad €.516,46 per tredici mensilità senza vincolo di convivenza, è abolito il pagamento del canone di abbonamento RAI esclusivamente per l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza Fonte:Circolare n°46/E del 20/09/2010 Agenzia delle Entrate. LA ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEVE ESSERE CHIESTA Per coloro che hanno già ottenuto l’esenzione del pagamento del canone, non occorre nessuna nuova richiesta. PER COLORO CHE MATURANO ORA IL DIRITTO O NON AVESSERO FATTO ALCUNA RICHIESTA, SI FORNISCONO I SEGUENTI CHIARIMENTI: REQUISITI Possono chiedere l’esenzione dal pagamento del canone coloro che: • Hanno compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone alla RAI. Attualmente: 31 gennaio o 31 Luglio di ciascun anno; • non sono conviventi con altri soggetti diversi dal coniuge; • Possiedono redditi che, unitamente a quelli del proprio coniuge convivente, non superano €. 516,46 per tredici mensilità ossia €.6.713,98 annui. Per reddito si considerano: - il reddito imponibile, risultante dall’ ultima dichiarazione dei redditi dell’anno precedente o quello indicato nel modello CUD per coloro che non presentano la dichiarazione dei redditi; I redditi soggetti ad imposta sostitutiva; le retribuzioni corrisposte da organismi o enti internazionali e da redditi di fonte estera non tassati in Italia. 2 • PROCEDURA PER BENEFICIARE DELLA ESENZIONE. PER FRUIRE DELLA ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL CANONE RAI OCCORRE COMPILARE APPOSITA DICHIARAZIONE, UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE i MODELLI REPERIBILI PRESSO LE AGENZIE DELLE ENTRATE. MODELLI CHE SONO ANCHE SCARICABILI DAL SITO INTERNET www.agenziaentrate.gov.it. MODALITA’ DI INVIO DELLA DICHIARAZIONE PER COLORO CHE CHIEDONO IL BENEFICIO PER LA PRIMA VOLTA LA DICHIARAZIONE, UNITAMENTE ALLA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA DEL SOTTOSCRITTORE, DEVE ESSERE SPEDITA CON RACCOMANDATA ENTRO IL 30 APRILE DI CIASCUN ANNO ALL’INDIRIZZO: AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO TORINO 1 SAT-SPORTELLO ABBONAMENTI TV 10121 TORINO; OPPURE CONSEGNATA PRESSO L’UFFICIO TERRITORIALE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE. PER COLORO CHE INTENDONO FRUIRE DEL BENEFICIO PER LA PRIMA VOLTA NEL SECONDO SEMESTRE DELL’ANNO, DEVONO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ENTRO IL 31 LUGLIO. ASSISTENZA LE PERSONE INTERESSATE AD OTTENERE IL BENEFICIO DELLA ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO RAI ,POSSONO RIVOLGERSI ALLA SEDE PIU’ VICINA DEL SINDACATO PENSIONATI DELLA CGIL. 3