CODIFICA NAZIONALE DELLE CONDIZIONI DI
ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA
INTEGRATA DALLA CODIFICA REGIONALE
n.
Tipologia di esenzione
Cod.
0
da
01
1
Soggetti affetti da patologie croniche e
invalidanti esenti ai sensi del D.M.
28.05.1999 n. 329 e succ. modifiche e
integrazioni (ultimo D.M. 21.5.2001 n.
296);
malattie croniche
a
65
2
Soggetti affetti da patologie rare esenti
ai sensi del D.M. 18.05.2001 n. 279;
3
Prestazioni richieste su sospetto
diagnostico di malattia rara (ex art. 5
comma 2 del D.M. 18.05.2001 n. 279).
4
Invalidi di guerra appartenenti alle
a
a
categorie dalla 1 alla 5 titolari di
pensione diretta vitalizia e deportati in
campo di sterminio (ex art. 6 comma 1
lett. a del D.M. 01.02.1991);
G
01
5
Invalidi di guerra appartenenti alle
a
a
categorie dalla 6 alla 8 (ex art. 6
comma 2 lett. A del D.M. 01.02.1991);
Guerra
02
6
Grandi invalidi del lavoro - dall’80% al
100% di invalidità - (ex art. 6 comma 1
lett. B del D.M. 01.02.1991);
L
01
7
Invalidi del lavoro con riduzione della
capacità lavorativa > 2/3 - dal 67% al
79% di invalidità - (ex art. 6 comma 1
lett. b del D.M. 01.02.1991);
8
Invalidi del lavoro con riduzione della
capacità lavorativa < 2/3 - dall’1% al
66% di invalidità - (ex art. 6 comma 2
lett. b del D.M. 01.02.1991);
9
SubCod.
R
da
Rare
a
Aannn
Qannn
99
Lavoro
02
03
Infortunati sul lavoro o affetti da
malattie professionali (ex art. 6 comma
2 lett. c del D.M. 01.02.1991);
04
Pagina 1 di 7
Note
Se con reddito ISEE non
superiore a euro
22.000,00, esenzione
estesa ai farmaci
strettamente correlati
DGRC 2266/2006
Vedi Nota (1)
Se con reddito ISEE non
superiore a euro
22.000,00, esenzione
estesa ai farmaci
strettamente correlati
DGRC 2266/2006
Vedi Nota (2)
Vedi Nota (3)
Tutte le prestazioni di
diagnostica strumentale,
di laboratorio e le altre
prestazioni specialistiche.
Gli invalidi di guerra,
titolari di pensione diretta
vitalizia, hanno diritto a
ritirare gratuitamente i
medicinali della classe
“C” su prescrizione del
medico che ne attesti la
comprovata utilità.
Prestazioni di diagnostica
strumentale, di laboratorio
ed altre prestazioni
specialistiche correlate
alla patologia invalidante.
Gli invalidi di guerra,
titolari di pensione diretta
vitalizia, hanno diritto a
ritirare gratuitamente i
medicinali della classe C)
su prescrizione del
medico che ne attesti la
comprovata utilità.
Tutte le prestazioni di
diagnostica strumentale,
di laboratorio e le altre
prestazioni specialistiche.
Tutte le prestazioni di
diagnostica strumentale,
di laboratorio e le altre
prestazioni specialistiche.
Prestazioni di diagnostica
strumentale, di laboratorio
ed altre prestazioni
specialistiche correlate
alla patologia invalidante.
Prestazioni di
diagnostica strumentale,
di laboratorio ed altre
prestazioni specialistiche
correlate alla patologia
invalidante.
CODIFICA NAZIONALE DELLE CONDIZIONI DI
ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA
INTEGRATA DALLA CODIFICA REGIONALE
n.
Tipologia di esenzione
Cod.
SubCod.
10
Grandi
invalidi
per
servizio
a
appartenenti alla 1 categoria - titolari
di specifica pensione - (ex art. 6
comma 1 lett. c del D.M. 01.02.1991);
S
01
11
Invalidi per servizio appartenenti alle
a
a
categorie dalla 2 alla 5 (ex art. 6
comma 1 lett. c del D.M. 01.02.1991);
Servizio
02
12
Invalidi per servizio appartenenti alle
a
a
categorie dalla 6 alla 8 (ex art. 6
comma 2 lett. d del D.M. 01.02.1991);
13
Obiettori di coscienza in servizio civile
(ex art. 6, comma 1, L. 8 luglio 1998, n.
230)
14
Invalidi civili al 100% di invalidità senza
indennità di accompagnamento (ex art.
6 comma 1 lett. d del D.M.
01.02.1991);
C
01
15
Invalidi civili al 100% di invalidità con
indennità di accompagnamento (ex art.
6 comma 1 lett. d del D.M.
01.02.1991);
Civili
02
16
Invalidi civili con riduzione della
capacità lavorativa > 2/3 - dal 67% al
99% di invalidità - (ex art. 6 comma 1
lett. d del D.M. 01.02.1991);
03
17
Invalidi civili minori di 18 anni con
indennità di frequenza ex art. 1 L. n.
289/90 (ex art. 5 comma 6 del D.Lgs.
124/1998);
04
18
Note
03
04
Ciechi assoluti o con residuo visivo non
superiore ad un decimo ad entrambi gli
occhi - con eventuale correzione riconosciuti dall'apposita Commissione
Invalidi Ciechi Civili - ai sensi dell'art. 6
comma 1 lett. f del D.M. 01.02.1991 (ex art. 6 L. n. 482/68 come modificato
dalla L. n. 68/99);
Sordomuti (da intendersi coloro che
sono colpiti da sordità dalla nascita o
prima dell'apprendimento della lingua
parlata) - ai sensi dell'art. 6 comma 1
lett. f del D.M. 01.02.1991 - (ex art. 7 L.
n. 482/68 come modificato dalla L. n.
68/99)
05
06
19
Pagina 2 di 7
Non applicabile
analogicamente ai
volontari in servizio civile
CODIFICA NAZIONALE DELLE CONDIZIONI DI
ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA
INTEGRATA DALLA CODIFICA REGIONALE
n.
19 BIS
20
20A
Tipologia di esenzione
Cod.
SubCod.
Note
07
Codice di nuova
introduzione
01
Prestazioni di diagnostica
strumentale, di laboratorio
ed altre prestazioni
specialistiche correlate
alla patologia invalidante
Prestazioni richieste in sede di verifica
dell’invalidità civile ex
D.M.20.7.1989, n. 293 e succ. mod.
Pazienti in possesso di esenzione in
base alla L. n. 210 del 25.02.1992 Danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie,
trasfusioni
e
somministrazione di emoderivati - (ex
art. 1 comma 5 lett. d del D.Lgs.
124/1998);
Pazienti in trattamento con analgesici
oppiacei nella terapia del dolore
relativamente alle prescrizioni
disciplinate dalla legge 8 febbraio
2001, n. 12 e successive modifiche ed
integrazioni
Vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata (ex art. 15 L. n.
302/90; art. 5 comma 6 del D.Lgs.
124/1998); vittime del terrorismo e
delle stragi di tale matrice con invalidità
< 80% e loro familiari (ex art.
9 della l. 206/2004), vittime del dovere
e familiari superstiti (ex.dPR 7
luglio 2006, n. 243)
N
Legge n. 210
02
Codice di esenzione
introdotto con DGRC
2266/2006 e sostituito con
il codice TDL - vedi
V
01
Esenzione estesa anche ai
familiari dei caduti
Vittime
02
Codice di nuova
introduzione
22
Esente per stato di gravidanza (ex
D.M. del 10/09/1998)- in epoca preconcezionale;
M
0
23
esente per stato di gravidanza (ex D.M.
del 10/09/1998) - in gravidanza
ordinaria; oppure à
Maternità
24
Esente per stato di gravidanza (ex
D.M. del 10/09/1998) – in gravidanza
ordinaria
99
25
Esente per stato di gravidanza (ex
D.M. del 10/09/1998) - in gravidanza a
rischio;
50
25 BIS
Ulteriori prestazioni in gravidanza
erogate al personale navigante
52
26
Prestazioni diagnostiche nell’ambito di
campagne di screening autorizzate
dalla Regione (ex art. 1 comma 4 lett. a
del D.Lgs. 124/1998)
21
21 BIS
Vittime del terrorismo e delle stragi di
tale matrice con invalidità >
80% (art. 4, legge 3.8.2004, n. 206)
da
01 a 41
D
01
Pagina 3 di 7
così composto: M + nn
(settimana di gravidanza)
Vedi Nota (4)
Codice di nuova
introduzione
A carico dell’assistito gli
approfondimenti
diagnostici invasivi
(colposcopie, biopsie
ecc.) se non contemplati
nei protocolli preventivi
nazionali e regionali vedi circolare prot. n.
545116 del 18.06.2007
CODIFICA NAZIONALE DELLE CONDIZIONI DI
ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA
INTEGRATA DALLA CODIFICA REGIONALE
n.
Tipologia di esenzione
27
Prestazioni
diagnostiche
per
la
diagnosi precoce dei tumori (ex art. 85
comma 4 della L. 388/2000) citologico;
28
Prestazioni
diagnostiche
per
la
diagnosi precoce dei tumori (ex art. 85
comma 4 della L. 388/2000) mammografico;
03
29
Prestazioni di diagnostiche
per la
diagnosi precoce dei tumori (ex art. 85
comma 4 della L. 388/2000) - colonretto;
04
30
Prestazioni
di
approfondimento
diagnostico correlate alla diagnosi
precoce del tumore della mammella
(ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000)
05
Prestazioni incluse nel protocollo della
campagna di monitoraggio sulle
condizioni sanitarie dei soggetti
operanti nei territori della BosniaHerzegovina e del Kosovo (ex d.m. 22
ottobre 2002)
06
30 BIS
31
Prestazioni specialistiche correlate
all’attività di donazione (ex art. 1
comma 5 lett. c del D.Lgs. 124/1998);
32
Prestazioni diagnostiche a soggetti a
rischio di infezione HIV (ex art. 1,
comma 4 lett. b del D.Lgs. 124/1998 –
prima parte);
33
Prestazioni specialistiche finalizzate
alla tutela della salute collettiva,
disposte a livello locale in caso di
situazioni epidemiche (ex art. 1 comma
4 lett. b del D.Lgs. 124/1998 – seconda
parte -);
34
Prestazioni specialistiche finalizzate
all’avviamento al lavoro derivanti da
obblighi di legge e non poste a carico
del datore di lavoro – attualmente
eseguibili nei confronti dei soggetti
maggiorenni apprendisti - (ex art. 1
comma 4 lett. b del D.Lgs. 124/1998 –
ultima parte -)
Cod.
Diagnosi Precoce
T
Donazione
SubCod.
02
P
Prevenzione
Codice di nuova
introduzione
01
B
Hiv
Note
01
Modifica introdotta con
circolare del Ministero
della Salute n. 811 del
12.01.2005
01
02
Prestazioni correlate alla pratica
vaccinale obbligatoria o raccomandata
(ex art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs.
124/1998 – prima parte -); profilassi
antitubercolare ex DPR 7 novembre
2001, n. 465
03
35
Pagina 4 di 7
Inserita anche la profilassi
antitubercolare
CODIFICA NAZIONALE DELLE CONDIZIONI DI
ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA
INTEGRATA DALLA CODIFICA REGIONALE
n.
Tipologia di esenzione
Cod.
F
36
Prestazioni a favore di detenuti ed
internati (ex art. 1, comma 6, D.Lgs.
22. 6. 1999 n. 230)
Detenuti
37
Prestazioni richieste per il rilascio di
certificati di idoneità alla pratica
sportiva, all’adozione e affidamento,
allo svolgimento del servizio civile (ex
D.P.C.M. 28 novembre 2003)
Idoneità
38
39
40
Prestazioni medico legali ai naviganti in
ambito SASN
Prestazioni ambulatoriali urgenti o
comunque essenziali ai cittadini
extracomunitari non in regola con le
norme relative all’ingresso e al
soggiorno, privi di risorse economiche
sufficienti (art. 35, c. 3, D.lgs.
25 luglio 1998, n. 286; art. 43, comma
4, DPR 31 agosto 1999, n. 394.
Terapia del dolore severo
38 BIS
Soggetti con meno di 6 anni o più di 65
anni con reddito familiare inferiore a
36.151,98 euro (ex art. 8, comma 16
della L. 537/1993 e succ. modifiche e
integrazioni);
39 BIS
Disoccupati – e loro familiari a carico –
con reddito familiare inferiore a
8.263,31 euro incrementato a
11.362,05 euro in presenza del
coniuge ed in ragione di ulteriori 516
euro per ogni figlio a carico (ex art. 8
comma 16 della L. 537/1993 e succ.
modifiche e integrazioni);
I
SubCod.
01
01
Codice di nuova
introduzione
Vedi nota (5)
PML
X
Extracomunitari
TDL
E
Condizioni
01
Codice di nuova
introduzione
Vedi nota (6)
01
Codice di nuova
introduzione
Vedi nota (7)
01
Esenzione totale sulla
specialistica e sulla
farmaceutica
02
Esenzione totale sulla
specialistica e sulla
farmaceutica
03
Esenzione totale sulla
specialistica e sulla
farmaceutica
04
Esenzione totale sulla
specialistica e sulla
farmaceutica
Titolari di assegno (ex pensione)
sociale – e loro familiari a carico - (art.
8 comma 16 della L. 537/1993 e succ.
modifiche e integrazioni);
Economiche
40 BIS
Note
Ttitolari di pensione al minimo, con più
di 60 anni – e loro familiari a carico - –
con reddito familiare inferiore a
8.263,31
euro
incrementato
a
11.362,05 euro in presenza del
coniuge ed in ragione di ulteriori 516
euro per ogni figlio a carico (ex art. 8
comma 16 della L. 537/1993 e succ.
modifiche e integrazioni);
41
Pagina 5 di 7
CODIFICA NAZIONALE DELLE CONDIZIONI DI
ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA
INTEGRATA DALLA CODIFICA REGIONALE
n.
41 BIS
41 TER
Tipologia di esenzione
Cod.
Soggetti appartenenti ad un nucleo
familiare con reddito ISEE non
superiore a euro 10.000
05
Disoccupati di cui agli Elenchi
anagrafici dei Centri per l'impiego,
lavoratori in mobilità, lavoratori in
cassa integrazione straordinaria e i
familiari a loro carico per il periodo di
durata di tali condizioni
41 QUATER
Cittadini extracomunitari iscritti al SSN,
con permesso di soggiorno per
richiesta di asilo politico o umanitario
41
QUINQUIES
Cittadini
trapiantati
d'organo
appartenenti ad un nucleo familiare
con reddito ISEE non superiore ad
euro 22.000 limitatamente ai farmaci
correlati strettamente alle proprie
patologie
SubCod.
06
07
08
Note
Esenzione introdotta con
DGRC 2266/2006
limitatamente
all’assi stenza
farmaceutica
Esenzione introdotta con
DGRC 2266/2006
limitatamente
all’assistenza
farmaceutica e
limitatamente al periodo
di durata di tali condizioni
Esenzione introdotta con
DGRC 2266/2006
limitatamente
all’assistenza
farmaceutica
Esenzione introdotta con
DGRC 2266/2006
limitatamente ai farmaci
strettamente correlati
Note alla Tabella di riepilogo
Nota (1)
I caratteri identificativi dell’esenzione (codice+sub-codice) corrispondono alle prime 3 cifre del codice
identificativo della condizione di esenzione (0NN - dove con N rappresenta un numero). Per le “Affezioni del
sistema circolatorio” e per la “Malattia ipertensiva” il codice si compone di 4 caratteri: 0A02 per le “Malattie
cardiache e del circolo polmonare”; 0B02 per le “Malattie cerebrovascolari”; 0C02 per le “Malattie delle
arterie, arteriole, capillari, vene, vasi linfatici”; 0031 per “Ipertensione arteriosa in presenza di danno
d’organo”.
Il numero totale delle malattie croniche è stato integrato con le modifiche introdotte dal nuovo DPCM sui
LEA.
Nota (2)
I caratteri identificativi dell’esenzione (codice+sub-codice) sono 6 e corrispondono al codice identificativo
completo della malattia o del gruppo di malattie: secondo lo schema prevalente RAANNN (dove A
rappresenta un carattere alfabetico e N rappresenta un carattere numerico)
Nota (3)
Nel caso di soggetti per i quali è stato formulato dallo specialista un sospetto diagnostico di malattia rara, è
sufficiente l’indicazione del codice R e del sub-codice 99. Gli stessi caratteri identificativi dovranno essere
usati per la codifica delle indagini genetiche sui familiari dell’assistito quando necessarie per diagnosticare
(all’assistito) una malattia rara di origine ereditaria.
Nota (4)
Codice alternativo utilizzabile dal MMG, qualora lo stesso medico non fosse operativamente in grado di
quantificare esattamente la settimana di gestazione dell’assistita, anche in ragione dei lunghi periodi
intercorrenti tra la data di prescrizione e la data di erogazione della prestazione specialistica richiesta.
In questo caso, la verifica della correlazione tra la settimana di gravidanza e la tipologia della prestazione
richiesta, ai fini dell’esenzione dalla spesa sanitaria, sarebbe di competenza della struttura erogatrice.
Pagina 6 di 7
CODIFICA NAZIONALE DELLE CONDIZIONI DI
ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA
INTEGRATA DALLA CODIFICA REGIONALE
Nota (5)
Le prestazioni medico legali erogate gratuitamente ai naviganti marittimi e aerei iscritti al SASN di cui al
codice PML (D.M. 22 febbraio 1984 ed altre normative tecniche di settore), ivi comprese le prestazioni
specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio connesse alla formazione del giudizio medicolegale, sono:
- visita preventiva di imbarco per i marittimi con libretto di navigazione, di nazionalità italiana, straniera o
apolide;
- visita preventiva di imbarco per gli imbarcandi come personale al servizio sulla nave, che imbarcano
con passaporto di nazionalità italiana o straniera su navi battenti bandiera italiana;
- visite periodiche biennali di idoneità alla navigazione marittima;
- visite di rilascio o rinnovo delle licenze e degli attestati aeronautici (per il solo personale di 1^ e 2^
classe in costanza di rapporto di lavoro nel settore dell’aviazione civile;
- accertamenti diagnostici richiesti dalla Commissione medica permanente di 1° grado;
- accertamenti diagnostici richiesti dall’I.M.L. in sede di visita straordinaria;
- visita di sbarco per malattia occorsa durante il periodo di imbarco (o insorta entro i 28 giorni dallo sbarco
per i marittimi imbarcati o per il personale imbarcato a servizio della nave ed iscritto all’ I.P.Se.Ma.);
- emissione di un giudizio di idoneità o di inidoneità al lavoro.
Nota (6)
Il codice X01 deve essere utilizzato quando il cittadino straniero assistito non goda, ad altro titolo (es.
gravidanza, malattia cronica, ecc.) dell’esenzione dalla partecipazione alla spesa
Nota (7)
Il codice TDL deve essere utilizzato sulla ricetta per la prescrizione dei farmaci per la terapia del dolore
severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa per una terapia non superiore a trenta giorni. Il
medesimo codice può essere utilizzato dalla Regioni ai fini dell’esenzione sulla quota di compartecipazione
alla spesa.
Come previsto dalla circolare Assessorile n.100/SP si precisa che restano esclusi dal regime di
compartecipazione nelle sue varie applicazioni:
· l’ossigeno terapeutico sia gassoso che liquido.
· le prestazioni integrative.
· i farmaci analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore acuto e cronica.
· la dispensazione dei medicinali operata in regime di primo ciclo di terapia, distribuzione diretta e “per
conto” da parte delle strutture pubbliche e private in regime di PHT .
Pagina 7 di 7
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tabella codici di esenzione DEFINITIVA