CODIFICA NAZIONALE DELLE CONDIZIONI DI ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA INTEGRATA DALLA CODIFICA REGIONALE n. Tipologia di esenzione Cod. 0 da 01 1 Soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti esenti ai sensi del D.M. 28.05.1999 n. 329 e succ. modifiche e integrazioni (ultimo D.M. 21.5.2001 n. 296); malattie croniche a 65 2 Soggetti affetti da patologie rare esenti ai sensi del D.M. 18.05.2001 n. 279; 3 Prestazioni richieste su sospetto diagnostico di malattia rara (ex art. 5 comma 2 del D.M. 18.05.2001 n. 279). 4 Invalidi di guerra appartenenti alle a a categorie dalla 1 alla 5 titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campo di sterminio (ex art. 6 comma 1 lett. a del D.M. 01.02.1991); G 01 5 Invalidi di guerra appartenenti alle a a categorie dalla 6 alla 8 (ex art. 6 comma 2 lett. A del D.M. 01.02.1991); Guerra 02 6 Grandi invalidi del lavoro - dall’80% al 100% di invalidità - (ex art. 6 comma 1 lett. B del D.M. 01.02.1991); L 01 7 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 - dal 67% al 79% di invalidità - (ex art. 6 comma 1 lett. b del D.M. 01.02.1991); 8 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa < 2/3 - dall’1% al 66% di invalidità - (ex art. 6 comma 2 lett. b del D.M. 01.02.1991); 9 SubCod. R da Rare a Aannn Qannn 99 Lavoro 02 03 Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art. 6 comma 2 lett. c del D.M. 01.02.1991); 04 Pagina 1 di 7 Note Se con reddito ISEE non superiore a euro 22.000,00, esenzione estesa ai farmaci strettamente correlati DGRC 2266/2006 Vedi Nota (1) Se con reddito ISEE non superiore a euro 22.000,00, esenzione estesa ai farmaci strettamente correlati DGRC 2266/2006 Vedi Nota (2) Vedi Nota (3) Tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche. Gli invalidi di guerra, titolari di pensione diretta vitalizia, hanno diritto a ritirare gratuitamente i medicinali della classe “C” su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità. Prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio ed altre prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante. Gli invalidi di guerra, titolari di pensione diretta vitalizia, hanno diritto a ritirare gratuitamente i medicinali della classe C) su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità. Tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche. Tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche. Prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio ed altre prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante. Prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio ed altre prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante. CODIFICA NAZIONALE DELLE CONDIZIONI DI ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA INTEGRATA DALLA CODIFICA REGIONALE n. Tipologia di esenzione Cod. SubCod. 10 Grandi invalidi per servizio a appartenenti alla 1 categoria - titolari di specifica pensione - (ex art. 6 comma 1 lett. c del D.M. 01.02.1991); S 01 11 Invalidi per servizio appartenenti alle a a categorie dalla 2 alla 5 (ex art. 6 comma 1 lett. c del D.M. 01.02.1991); Servizio 02 12 Invalidi per servizio appartenenti alle a a categorie dalla 6 alla 8 (ex art. 6 comma 2 lett. d del D.M. 01.02.1991); 13 Obiettori di coscienza in servizio civile (ex art. 6, comma 1, L. 8 luglio 1998, n. 230) 14 Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art. 6 comma 1 lett. d del D.M. 01.02.1991); C 01 15 Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art. 6 comma 1 lett. d del D.M. 01.02.1991); Civili 02 16 Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 - dal 67% al 99% di invalidità - (ex art. 6 comma 1 lett. d del D.M. 01.02.1991); 03 17 Invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. n. 289/90 (ex art. 5 comma 6 del D.Lgs. 124/1998); 04 18 Note 03 04 Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi - con eventuale correzione riconosciuti dall'apposita Commissione Invalidi Ciechi Civili - ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f del D.M. 01.02.1991 (ex art. 6 L. n. 482/68 come modificato dalla L. n. 68/99); Sordomuti (da intendersi coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata) - ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f del D.M. 01.02.1991 - (ex art. 7 L. n. 482/68 come modificato dalla L. n. 68/99) 05 06 19 Pagina 2 di 7 Non applicabile analogicamente ai volontari in servizio civile CODIFICA NAZIONALE DELLE CONDIZIONI DI ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA INTEGRATA DALLA CODIFICA REGIONALE n. 19 BIS 20 20A Tipologia di esenzione Cod. SubCod. Note 07 Codice di nuova introduzione 01 Prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio ed altre prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante Prestazioni richieste in sede di verifica dell’invalidità civile ex D.M.20.7.1989, n. 293 e succ. mod. Pazienti in possesso di esenzione in base alla L. n. 210 del 25.02.1992 Danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati - (ex art. 1 comma 5 lett. d del D.Lgs. 124/1998); Pazienti in trattamento con analgesici oppiacei nella terapia del dolore relativamente alle prescrizioni disciplinate dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (ex art. 15 L. n. 302/90; art. 5 comma 6 del D.Lgs. 124/1998); vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice con invalidità < 80% e loro familiari (ex art. 9 della l. 206/2004), vittime del dovere e familiari superstiti (ex.dPR 7 luglio 2006, n. 243) N Legge n. 210 02 Codice di esenzione introdotto con DGRC 2266/2006 e sostituito con il codice TDL - vedi V 01 Esenzione estesa anche ai familiari dei caduti Vittime 02 Codice di nuova introduzione 22 Esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10/09/1998)- in epoca preconcezionale; M 0 23 esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10/09/1998) - in gravidanza ordinaria; oppure à Maternità 24 Esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10/09/1998) – in gravidanza ordinaria 99 25 Esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10/09/1998) - in gravidanza a rischio; 50 25 BIS Ulteriori prestazioni in gravidanza erogate al personale navigante 52 26 Prestazioni diagnostiche nell’ambito di campagne di screening autorizzate dalla Regione (ex art. 1 comma 4 lett. a del D.Lgs. 124/1998) 21 21 BIS Vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice con invalidità > 80% (art. 4, legge 3.8.2004, n. 206) da 01 a 41 D 01 Pagina 3 di 7 così composto: M + nn (settimana di gravidanza) Vedi Nota (4) Codice di nuova introduzione A carico dell’assistito gli approfondimenti diagnostici invasivi (colposcopie, biopsie ecc.) se non contemplati nei protocolli preventivi nazionali e regionali vedi circolare prot. n. 545116 del 18.06.2007 CODIFICA NAZIONALE DELLE CONDIZIONI DI ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA INTEGRATA DALLA CODIFICA REGIONALE n. Tipologia di esenzione 27 Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000) citologico; 28 Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000) mammografico; 03 29 Prestazioni di diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000) - colonretto; 04 30 Prestazioni di approfondimento diagnostico correlate alla diagnosi precoce del tumore della mammella (ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000) 05 Prestazioni incluse nel protocollo della campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei soggetti operanti nei territori della BosniaHerzegovina e del Kosovo (ex d.m. 22 ottobre 2002) 06 30 BIS 31 Prestazioni specialistiche correlate all’attività di donazione (ex art. 1 comma 5 lett. c del D.Lgs. 124/1998); 32 Prestazioni diagnostiche a soggetti a rischio di infezione HIV (ex art. 1, comma 4 lett. b del D.Lgs. 124/1998 – prima parte); 33 Prestazioni specialistiche finalizzate alla tutela della salute collettiva, disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche (ex art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs. 124/1998 – seconda parte -); 34 Prestazioni specialistiche finalizzate all’avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge e non poste a carico del datore di lavoro – attualmente eseguibili nei confronti dei soggetti maggiorenni apprendisti - (ex art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs. 124/1998 – ultima parte -) Cod. Diagnosi Precoce T Donazione SubCod. 02 P Prevenzione Codice di nuova introduzione 01 B Hiv Note 01 Modifica introdotta con circolare del Ministero della Salute n. 811 del 12.01.2005 01 02 Prestazioni correlate alla pratica vaccinale obbligatoria o raccomandata (ex art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs. 124/1998 – prima parte -); profilassi antitubercolare ex DPR 7 novembre 2001, n. 465 03 35 Pagina 4 di 7 Inserita anche la profilassi antitubercolare CODIFICA NAZIONALE DELLE CONDIZIONI DI ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA INTEGRATA DALLA CODIFICA REGIONALE n. Tipologia di esenzione Cod. F 36 Prestazioni a favore di detenuti ed internati (ex art. 1, comma 6, D.Lgs. 22. 6. 1999 n. 230) Detenuti 37 Prestazioni richieste per il rilascio di certificati di idoneità alla pratica sportiva, all’adozione e affidamento, allo svolgimento del servizio civile (ex D.P.C.M. 28 novembre 2003) Idoneità 38 39 40 Prestazioni medico legali ai naviganti in ambito SASN Prestazioni ambulatoriali urgenti o comunque essenziali ai cittadini extracomunitari non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, privi di risorse economiche sufficienti (art. 35, c. 3, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; art. 43, comma 4, DPR 31 agosto 1999, n. 394. Terapia del dolore severo 38 BIS Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni); 39 BIS Disoccupati – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni); I SubCod. 01 01 Codice di nuova introduzione Vedi nota (5) PML X Extracomunitari TDL E Condizioni 01 Codice di nuova introduzione Vedi nota (6) 01 Codice di nuova introduzione Vedi nota (7) 01 Esenzione totale sulla specialistica e sulla farmaceutica 02 Esenzione totale sulla specialistica e sulla farmaceutica 03 Esenzione totale sulla specialistica e sulla farmaceutica 04 Esenzione totale sulla specialistica e sulla farmaceutica Titolari di assegno (ex pensione) sociale – e loro familiari a carico - (art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni); Economiche 40 BIS Note Ttitolari di pensione al minimo, con più di 60 anni – e loro familiari a carico - – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni); 41 Pagina 5 di 7 CODIFICA NAZIONALE DELLE CONDIZIONI DI ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA INTEGRATA DALLA CODIFICA REGIONALE n. 41 BIS 41 TER Tipologia di esenzione Cod. Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore a euro 10.000 05 Disoccupati di cui agli Elenchi anagrafici dei Centri per l'impiego, lavoratori in mobilità, lavoratori in cassa integrazione straordinaria e i familiari a loro carico per il periodo di durata di tali condizioni 41 QUATER Cittadini extracomunitari iscritti al SSN, con permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico o umanitario 41 QUINQUIES Cittadini trapiantati d'organo appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore ad euro 22.000 limitatamente ai farmaci correlati strettamente alle proprie patologie SubCod. 06 07 08 Note Esenzione introdotta con DGRC 2266/2006 limitatamente all’assi stenza farmaceutica Esenzione introdotta con DGRC 2266/2006 limitatamente all’assistenza farmaceutica e limitatamente al periodo di durata di tali condizioni Esenzione introdotta con DGRC 2266/2006 limitatamente all’assistenza farmaceutica Esenzione introdotta con DGRC 2266/2006 limitatamente ai farmaci strettamente correlati Note alla Tabella di riepilogo Nota (1) I caratteri identificativi dell’esenzione (codice+sub-codice) corrispondono alle prime 3 cifre del codice identificativo della condizione di esenzione (0NN - dove con N rappresenta un numero). Per le “Affezioni del sistema circolatorio” e per la “Malattia ipertensiva” il codice si compone di 4 caratteri: 0A02 per le “Malattie cardiache e del circolo polmonare”; 0B02 per le “Malattie cerebrovascolari”; 0C02 per le “Malattie delle arterie, arteriole, capillari, vene, vasi linfatici”; 0031 per “Ipertensione arteriosa in presenza di danno d’organo”. Il numero totale delle malattie croniche è stato integrato con le modifiche introdotte dal nuovo DPCM sui LEA. Nota (2) I caratteri identificativi dell’esenzione (codice+sub-codice) sono 6 e corrispondono al codice identificativo completo della malattia o del gruppo di malattie: secondo lo schema prevalente RAANNN (dove A rappresenta un carattere alfabetico e N rappresenta un carattere numerico) Nota (3) Nel caso di soggetti per i quali è stato formulato dallo specialista un sospetto diagnostico di malattia rara, è sufficiente l’indicazione del codice R e del sub-codice 99. Gli stessi caratteri identificativi dovranno essere usati per la codifica delle indagini genetiche sui familiari dell’assistito quando necessarie per diagnosticare (all’assistito) una malattia rara di origine ereditaria. Nota (4) Codice alternativo utilizzabile dal MMG, qualora lo stesso medico non fosse operativamente in grado di quantificare esattamente la settimana di gestazione dell’assistita, anche in ragione dei lunghi periodi intercorrenti tra la data di prescrizione e la data di erogazione della prestazione specialistica richiesta. In questo caso, la verifica della correlazione tra la settimana di gravidanza e la tipologia della prestazione richiesta, ai fini dell’esenzione dalla spesa sanitaria, sarebbe di competenza della struttura erogatrice. Pagina 6 di 7 CODIFICA NAZIONALE DELLE CONDIZIONI DI ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA INTEGRATA DALLA CODIFICA REGIONALE Nota (5) Le prestazioni medico legali erogate gratuitamente ai naviganti marittimi e aerei iscritti al SASN di cui al codice PML (D.M. 22 febbraio 1984 ed altre normative tecniche di settore), ivi comprese le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio connesse alla formazione del giudizio medicolegale, sono: - visita preventiva di imbarco per i marittimi con libretto di navigazione, di nazionalità italiana, straniera o apolide; - visita preventiva di imbarco per gli imbarcandi come personale al servizio sulla nave, che imbarcano con passaporto di nazionalità italiana o straniera su navi battenti bandiera italiana; - visite periodiche biennali di idoneità alla navigazione marittima; - visite di rilascio o rinnovo delle licenze e degli attestati aeronautici (per il solo personale di 1^ e 2^ classe in costanza di rapporto di lavoro nel settore dell’aviazione civile; - accertamenti diagnostici richiesti dalla Commissione medica permanente di 1° grado; - accertamenti diagnostici richiesti dall’I.M.L. in sede di visita straordinaria; - visita di sbarco per malattia occorsa durante il periodo di imbarco (o insorta entro i 28 giorni dallo sbarco per i marittimi imbarcati o per il personale imbarcato a servizio della nave ed iscritto all’ I.P.Se.Ma.); - emissione di un giudizio di idoneità o di inidoneità al lavoro. Nota (6) Il codice X01 deve essere utilizzato quando il cittadino straniero assistito non goda, ad altro titolo (es. gravidanza, malattia cronica, ecc.) dell’esenzione dalla partecipazione alla spesa Nota (7) Il codice TDL deve essere utilizzato sulla ricetta per la prescrizione dei farmaci per la terapia del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa per una terapia non superiore a trenta giorni. Il medesimo codice può essere utilizzato dalla Regioni ai fini dell’esenzione sulla quota di compartecipazione alla spesa. Come previsto dalla circolare Assessorile n.100/SP si precisa che restano esclusi dal regime di compartecipazione nelle sue varie applicazioni: · l’ossigeno terapeutico sia gassoso che liquido. · le prestazioni integrative. · i farmaci analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore acuto e cronica. · la dispensazione dei medicinali operata in regime di primo ciclo di terapia, distribuzione diretta e “per conto” da parte delle strutture pubbliche e private in regime di PHT . Pagina 7 di 7