ICI ED ENTI NON COMMERCIALI: CHIARIMENTI DAL MINISTERO DELL’ECONOMIA E
DELLE FINANZE
a cura di Lorusso Federica- Studio Sciumé e Associati
[email protected]
http://www.sciume.net/
Con la Circolare n. 2 del 26 gennaio 2009, il Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’Economia ha fornito importanti chiarimenti in merito all’esenzione Ici ( Imposta comunale sugli
immobili) spettante agli enti non commerciali proprietari di immobili, individuando con precisione
sia i soggetti beneficiari (requisito soggettivo) sia l’ambito di applicazione dell’art. 7, comma 1,
lettera i) del Dlgs 504/1992 (requisito oggettivo).
REQUISITO SOGGETTIVO
L’art. 7, comma 1, lettera i) del Dlgs 504 del 1992 riconosce “l’esenzione ai fini Ici a tutti gli
immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art.73 comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui
redditi”.
Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione rientrano:
• gli enti pubblici: organi ed amministrazioni delle Stato; enti territoriali; aziende sanitarie;
gli enti pubblici istituiti esclusivamente per lo svolgimento di attività previdenziali,
assistenziali e sanitarie; gli enti pubblici non economici; gli istituti previdenziali e
assistenziali; le Università ed enti di ricerca; le aziende pubbliche di servizi alla persona;
• gli enti privati: gli enti disciplinati dal codice civile e gli enti disciplinati da specifiche leggi
di settore come ad esempio: le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non
governative; le associazioni di promozione sociale; le associazioni sportive dilettantistiche;
le fondazioni risultanti dalla trasformazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni
concertistiche assimilate; le ex Ipab privatizzate; le Onlus; gli Enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti.
REQUISITO OGGETTIVO
L’art.7, comma 1, lettera i) del DLgs 504 del 1992 stabilisce che l’esenzione” è relativa ai soli
immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a)
della legge 20 maggio 1985 n. 222”.
Invece, l’art. 39 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 233, convertito in legge n. 248 del 4 agosto
2006 integra la disposizione di cui sopra, stabilendo che: “ l’esenzione …si intende applicabile alle
attività..che. non abbiano esclusivamente natura commerciale.”
Nell’analizzare il requisito oggettivo, la circolare si sofferma sui seguenti aspetti:
• utilizzazione dell’immobile;
• destinazione esclusiva dell’immobile allo svolgimento delle attività indicate dall’art. 7,
comma 1, lettera i) del DLgs 504/92;
• destinazione esclusiva dell’immobile allo svolgimento di attività che non abbiano
esclusivamente natura commerciale.
Utilizzazione dell’immobile
______________________________________________________________________________________________________________
[email protected]
copyright Edinet Srl 2009
In merito all’utilizzo dell’immobile, la circolare ribadisce quanto già affermato dalla Corte
Costituzionale con le ordinanze n. 429 del 19 dicembre 2006 e n. 19 del 26 gennaio 2007. In
particolare, “l’esenzione deve essere riconosciuta solo all’ente non commerciale che oltre a
possedere l’immobile, lo utilizza direttamente per lo svolgimento delle attività indicate dalla
norma”. In altri termini, l’esenzione dal tributo spetta solo agli enti non commerciali che oltre ad
essere proprietari dell’immobile sono anche utilizzatori del medesimo.
Destinazione esclusiva dell’immobile allo svolgimento delle attività indicate dall’art.
7, comma 1, lettera i) del DLgs 504/92
In merito alla destinazione dell’immobile, la circolare ribadisce che quest’ultimo può godere
dell’esenzione solo se le attività svolte al suo interno rientrano tra quelle di cui all’art. 7 comma 1,
lettera i) del DLgs 504/92. A tal fine non rileva l’attività indicata nello statuto ma quella
concretamente svolta dall’ ente non commerciale.
Inoltre, per godere dell’esenzione l’immobile deve essere utilizzato in modo totalitario per le attività
di cui all’art. 7 comma 1, lettera i) del DLgs 504/92. L’agevolazione è, infatti, negata nel caso cui
l’immobile sia destinato per usi diversi da quelli indicati nella norma. (Corte di Cassazione sentenze
5747 del 16 marzo 2005 e n. 10092 del 13 maggio 2005).
Destinazione esclusiva dell’immobile allo svolgimento di attività che non abbiano
esclusivamente natura commerciale.
Il comma 2 bis dell’art. 7 del dl 203/2005 stabilisce che l’esenzione “ si intende applicabile alle
attività …che non abbiano esclusivamente natura commerciale”.
La circolare chiarisce che la natura dell’attività è legata alle modalità di esercizio della medesima.
In altri termini, l’attività si considera non commerciale se non segue le regole del libero mercato
(assenza di lucro soggettivo) e se è svolta esclusivamente per finalità di solidarietà sociali.
L’agevolazione in esame, infatti, trova giustificazione nella: “meritevolezza dei soggetti e nelle
finalità perseguite nonché nella rilevanza sociale delle attività svolte.” I soggetti meritevoli sono
solo coloro che pongono in essere prestazioni non finalizzate alle realizzazioni di utili soggettivi.
Dopo aver individuato l’ambito soggettivo ed oggettivo della norma, la circolare individua i requisiti
fondamentali per usufruire dell’esenzione Ici in relazione a ciascuna attività di cui all’art. 7, comma
1, lettera i bis) del DLgs 504/1992.
Attività assistenziali
In ambito assistenziale, sono considerati esenti gli immobili di enti non commerciali che:
• svolgono attività in regime di convenzione o contrattuale;
• applicano rette in misura non superiore a quella stabilita nelle convenzioni.
Le altre attività assistenziali, per le quali non sussiste un organico sistema di convenzionamento,
sono considerate meritevoli a condizione che:
• siano svolte gratuitamente o con compenso simbolico;
• non realizzino risultati superiori al pareggio economico.
Attività previdenziali
Sono esenti gli immobili utilizzati per l’esercizio di attività di previdenza obbligatoria. Non rientrano
nell’esenzione le attività amministrative e tecniche, a meno che non sussista un rapporto di stretta
immanenza con lo svolgimento delle attività ritenute esenti.
______________________________________________________________________________________________________________
[email protected]
copyright Edinet Srl 2009
Attività sanitarie
In ambito sanitario, sono considerati esenti gli immobili destinati all’esercizio di attività accreditate
o convenzionate o contrattualizzate, svolte in modo integrativo o complementare rispetto al
servizio sanitario pubblico. Le strutture sanitarie non accreditate restano, invece, escluse
dall’esenzione Ici.
Questa differenziazione parte dall’assunto, non condivisibile, che l’accreditamento garantisce: uno
standard di qualità; pone un limite alla remunerazione delle prestazioni rese ed assicura che
queste ultime non siano orientate alla realizzazione di profitti.
Attività didattiche
Per le attività didattiche, la circolare individua i requisiti necessari per rientrare nel regime di
esenzione. In particolare, l’attività deve essere paritaria rispetto a quella statale; la scuola deve
adottare un regolamento che non sia limitativo nell’accesso all’attività scolastica (esempio:
esclusione degli alunni per il mancato conseguimento di una certa media), i proventi dell’attività
non devono superare i costi ad essa legati e gli eventuali avanzi di gestione devono essere
reinvestiti esclusivamente nell’attività didattica.
Sono escluse dal regime di esenzione tutte le scuole non paritarie, quelle non aperte a tutti alle
medesime condizioni e quelle che non reinvestono gli avanzi di gestione nell’attività didattica.
Attività ricettive
Tra le attività ricettive rientrano quelle:
*turistiche non alberghiere a condizione che l’accessibilità sia limitata ai soli destinatari delle
attività istituzionali e l’esercizio venga svolto in modo discontinuo;
*sociali (il cosiddetto housing sociale) a condizione che le iniziative garantiscano soluzioni abitative
per bisogni speciali (comunità alloggio) e siano dirette a sostenere bisogni abitativi di categorie
sociali meritevoli come i lavoratori precari o gli studenti. Per entrambe le attività, le rette devono
essere inferiori ai prezzi di mercato, escludendo dall’esenzione le strutture alberghiere da chiunque
gestite e le strutture “ in possesso di autorizzazioni per ricettiva complementare che si comportano
da albergo.”
Attività culturali
In ambito culturale, l’esenzione è estesa alle attività rientranti nelle competenze del Ministero per i
beni e le attività culturali ovvero musei, pinacoteche e simili, cinema e teatri. Tuttavia, per
l’esercizio dell’esenzione è necessario che all’interno dell’immobile non vengano svolte attività
aventi natura prettamente commerciale come la vendita di libri o la somministrazione di cibi. Per
quanto riguarda l’attività cinematografica l’esenzione spetta alle sale in cui si proiettano “
esclusivamente film di interesse culturale, film d’essai, film riconosciuti di interesse culturale; film
d’archivio; film ai quali sia stato rilasciato l’attestato di qualità; film inseriti nelle selezioni ufficiali di
festival e rassegne cinematografiche di rilievo nazionale e internazionale, film per ragazzi”.
L’esenzione è riconosciuta anche ai locali con qualifica di sala “della comunità ecclesiale o
religiosa”. Per i teatri l’esenzione spetta solo nel caso in cui si avvalgano di compagnie non
professionali.
Attività ricreative
Le attività ricreative considerate meritevoli di esenzione non devono essere svolte con modalità
commerciali e l’immobile non deve ospitare attività ricreative effettuate da terzi.
Attività sportive
L’esenzione si estende agli immobili in cui siano svolte discipline riconosciute dal CONI da parte di
associazioni sportive senza scopo di lucro affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti
nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell’art. 90 della legge 289/2000. Per godere
dell’esenzione è, inoltre, necessario che l’ente svolga all’interno dell’immobile “esclusivamente
______________________________________________________________________________________________________________
[email protected]
copyright Edinet Srl 2009
attività sportiva agonistica organizzata direttamente”. L’esenzione non spetta, invece, nel caso in
cui l’immobile sia messo a disposizione per l’esercizio individuale dello sport (esempio: affitto di
campi da tennis, gestione di piscine etc. etc.)
Attività di religione e culto
Gli immobili esentati sono solo quelli in cui si svolgono le attività di cui all’art. 16, lettera a), della
legge 20 maggio 1985 n. 222 ovvero quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime,
alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana.
In ultimo, si ricorda che la prova delle condizioni che giustificano l’esenzione dal pagamento dell’Ici
è posta a carico di chi sostiene di averne diritto.
______________________________________________________________________________________________________________
[email protected]
copyright Edinet Srl 2009
Scarica

L`art. 7, comma 1, lettera i) del Dlgs 504 del 1992