PARLAMENTO EUROPEO 2004 ««« « « « « « « ««« 2009 Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia PROVVISORIO 2005/0277(COD) 7.4.2006 ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (COM(2005)0705 – C6-0005/2006 – 2005/0277(COD)) Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia Relatore: Philippe Busquin PR\610149IT.doc IT PE 371.986v01-00 IT PR_COD_1am Significato dei simboli utilizzati * **I **II *** ***I ***II ***III Procedura di consultazione maggioranza dei voti espressi Procedura di cooperazione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi Procedura di cooperazione (seconda lettura) maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune Parere conforme maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE Procedura di codecisione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi Procedura di codecisione (seconda lettura) maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune Procedura di codecisione (terza lettura) maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune (La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.) Emendamenti a un testo legislativo Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati. PE 371.986v01-00 IT 2/26 PR\610149IT.doc INDICE Pagina PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...........5 MOTIVAZIONE ..................................................................................................................24 PR\610149IT.doc 3/26 PE 371.986v01-00 IT PE 371.986v01-00 IT 4/26 PR\610149IT.doc PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (COM(2005)0705 – C6-0005/2006 – 2005/0277(COD)) (Procedura di codecisione: prima lettura) Il Parlamento europeo, – vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0705 )1, – visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 167 e 172 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0005/2006), – visto l'articolo 51 del suo regolamento, – visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per la cultura e l'istruzione (A60000/2006), 1. approva la proposta della Commissione quale emendata; 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento Emendamento 1 Considerando 12 bis (nuovo) (12 bis) La soppressione dei modelli esistenti di notifica dei costi, utilizzati per dichiarare i costi sostenuti nell'esecuzione dei contratti del Sesto programma quadro, mira in primo luogo a semplificare la definizione dei costi ammissibili e in secondo luogo a mettere tutti i partecipanti su un piano di parità. Nel Sesto programma quadro esisteva un modello dei costi che consentiva a taluni 1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale. PR\610149IT.doc 5/26 PE 371.986v01-00 IT soggetti giuridici di beneficiare di un rimborso che poteva raggiungere il 100% dei costi aggiuntivi e non dei costi totali. In realtà, il concetto di modello dei costi aggiuntivi è basato sulla presunzione che tali costi rappresentino approssimativamente il 50% dei costi totali. Pertanto, un rimborso del 75% di tutti i costi ammissibili diretti e indiretti (inclusi i costi del personale permanente) costituirà un incentivo per tali soggetti giuridici rispetto a un ritorno al modello dei costi aggiuntivi. Motivazione Il est important de bien expliquer que l'abandon du model de remboursement des coûts additionnels (AC) n'entraînera pas de diminution du montant de financement pour les universités. Dans le PC6, elles se font rembourser 100% de leurs coûts additionnels et non de leurs coûts complets. Dans l'esprit du législateur, un tel remboursement `100% des coûts additionnels était censé représenter une alternative à la règle du remboursement à 50% des coûts complets. Si dans le PC7 elles pourront aussi charger au projet le coût de leur personnel permanent (sans faire recours à des licenciements et des recrutements successifs pour montrer que le personnel est additionnel et sans devoir le charger artificiellement ou uniquement à la coordination du consortium, ce qui entraîne une plus grande incertitude pour les chercheurs participant dans des actions du PC6 et une érosion de leur statut) et se faire rembourser à 75%, cela devrait entraîner une augmentation du financement par rapport au modèle AC. Un taux forfaitaire pour les coûts indirects plus élevés que dans le PC6 rendra la participation encore plus valorisante pour les universités (voir l'amendement sur le taux forfaitaire pour coûts indirects, en particulier pour celles que ne disposent pas de système sophistiqué de comptabilité analytique). Emendamento 2 Considerando 17 bis (nuovo) (17 bis) La frequenza e la natura delle relazioni del consorzio destinate alla Commissione devono essere stabilite nella convenzione di sovvenzione. Come norma generale, le esigenze in materia di relazioni devono essere per quanto possibile tenute al minimo, pur garantendo un monitoraggio appropriato del progetto da parte della Commissione. Salvo eccezioni giustificate e in linea generale, le esigenze relative ai certificati di audit non devono andare al di là dei PE 371.986v01-00 IT 6/26 PR\610149IT.doc principi stabiliti dal regolamento finanziario. Motivazione Le report est un élément étroitement lié au projet, dans la mesure où c'est le projet lui-même (durée, activités, nombre des partenaires, etc.) qui détermine le nombre des rapports nécessaires. C'est donc un élément à fixer, cas par cas dans la convention de subvention. Fixer une règle générale dans les règles de participation serait artificiel et rendrait le système rigide et non adapté à la réalité du projet. En ce qui concerne les certificats d'audit, les nouveaux principes établis par le Règlement Financier donnent beaucoup plus de flexibilité dans ce domaine. Les limites y établies sont qu'un certificat d'audit n'est obligatoire que pour les subventionnés de plus de € 750 000 par bénéficiaire (mais alors un certificat sera nécessaire pour chaque paiement). La convention de subvention pourrait prévoir un certificat à la fin de l'action dans des cas particuliers où le montant de la subvention sera très important (mais en dessous du seuil de € 750 000). Emendamento 3 Articolo 2, punto 9 (9) “organismo pubblico”, qualsiasi soggetto giuridico definito tale dal diritto pubblico nazionale, e le organizzazioni internazionali; (9) “organismo pubblico”, un organismo del settore pubblico o un soggetto giuridico disciplinato dal diritto privato, che assuma una missione di servizio pubblico; Emendamento 4 Articolo 2, punto 13 bis (nuovo) (13 bis) “gruppi specifici”, PMI, o associazioni di PMI, e organizzazioni non governative che operino nel settore "scienza e società"; Motivazione È importante definire gli organismi che rientrano nel concetto di gruppo specifico. Può trattarsi delle PMI, ma anche delle organizzazioni non governative. Per queste ultime, data la scarsità di risorse destinate alla ricerca, è opportuno limitare l'ammissibilità al settore "scienza e società". Emendamento 5 Articolo 2, punto 13 ter (nuovo) PR\610149IT.doc 7/26 PE 371.986v01-00 IT (13 ter) “interesse legittimo”, qualsiasi interesse, in particolare commerciale, che un partecipante possa far valere nei casi specificati nel presente regolamento; a tal fine, il partecipante deve dimostrare che, in una data circostanza, la mancata considerazione del suo interesse gli farebbe subire un danno di una gravità sproporzionata; Emendamento 6 Articolo 2, punto 13 quater (nuovo) (13 quater) “condizioni eque e ragionevoli”, condizioni che possono prendere diverse forme, in particolare finanziarie (forfait, diritti, ecc.), adottate tenendo conto del contributo del partecipante ai lavori da cui risultano le conoscenze cui egli dà accesso e al potenziale di tali conoscenze. Emendamento 7 Articolo 11, comma unico bis (nuovo) In deroga all'articolo 31, i partecipanti dei paesi terzi possono beneficiare, se lo desiderano, di un rimborso basato su un importo forfettario stabilito per ricercatore. Motivazione I partecipanti dei paesi terzi trovano spesso difficile stabilire i costi reali, nonché la loro parte proporzionale del cofinanziamento. Un tasso forfettario potrebbe risolvere il problema. Il tasso previsto per le reti di eccellenza potrebbe essere utilizzato a tal fine. PE 371.986v01-00 IT 8/26 PR\610149IT.doc Emendamento 8 Articolo 13, paragrafo 2 bis (nuovo) 2 bis. Gli inviti a presentare proposte devono essere ben mirati e avere obiettivi precisi, per evitare che i concorrenti rispondano inutilmente. Motivazione Gli inviti a presentare proposte devono essere ben mirati e avere obiettivi precisi, per evitare che i concorrenti rispondano inutilmente, il che potrebbe condurre a un clima di insoddisfazione dovuto al debole tasso di riuscita. Emendamento 9 Articolo 15, paragrafo 1 1. La Commissione valuta tutte le proposte pervenute in risposta ad un invito a presentare proposte in base ai principi di valutazione e ai criteri di selezione e aggiudicazione stabiliti nel programma specifico e nel programma di lavoro. Il programma di lavoro può stabilire criteri specifici o ulteriori precisioni sull'applicazione di questi criteri. 1. La Commissione valuta tutte le proposte pervenute in risposta ad un invito a presentare proposte in base ai principi di valutazione e ai criteri di selezione e aggiudicazione stabiliti nel programma specifico e nel programma di lavoro. Nel caso del programma specifico "Idee", per i progetti individuali, il solo criterio da utilizzare è quello dell'eccellenza. Nel caso del programma specifico "Personale", i criteri consentono di valutare le dualità dei proponenti (ricercatori o organizzazioni) nonché il loro potenziale di progressi supplementari e in particolare, in funzione dei bisogni, la loro capacità di attuazione, la qualità dell'attività proposta in termini di formazione scientifica e/o di trasferimento di conoscenze, il valore aggiunto comunitario e l'effetto strutturante dell'attività proposta relativamente al suo contributo agli obiettivi del programma specifico e del programma di lavoro. Nel caso dei programmi specifici "Cooperazione" e "Capacità", i criteri sono i seguenti: a) l'eccellenza scientifica e tecnologica nonché il grado d'innovazione; PR\610149IT.doc 9/26 PE 371.986v01-00 IT b) la capacità di realizzare l'azione indiretta con successo nonché di garantirne una gestione efficace, valutata in termini di risorse e competenze, in particolare per quanto concerne le modalità di organizzazione definite dai partecipanti; c) la pertinenza in rapporto agli obiettivi del programma specifico; d) la massa critica di risorse mobilitate e il loro contributo alle politiche comunitarie; e) la qualità del piano di valorizzazione e diffusione delle conoscenze, il potenziale in materia di promozione dell'innovazione e progetti chiari in materia di gestione della proprietà intellettuale. Il programma di lavoro può stabilire criteri specifici o ulteriori precisioni sull’applicazione di questi criteri. Motivazione I principi di valutazione devono essere contenuti nelle regole per la partecipazione. Criteri più dettagliati possono essere previsti nei programmi di lavoro, il che consentirebbe un'applicazione dei criteri di valutazione più razionale ed efficace, nonché adeguata a ciascun programma di lavoro. Emendamento 10 Articolo 15, paragrafo 1 bis (nuovo) 1 bis. Criteri di selezione e aggiudicazione specifici possono essere definiti in particolare per la ricerca di frontiera su iniziativa dei ricercatori, finanziata nel quadro del Consiglio europeo per la ricerca. Emendamento 11 Articolo 15, paragrafo 1 ter (nuovo) 1 ter. Se previsto nel programma di lavoro o negli inviti a presentare proposte, possono essere effettuate valutazioni a distanza. PE 371.986v01-00 IT 10/26 PR\610149IT.doc Emendamento 12 Articolo 16, paragrafo 3 bis (nuovo) 3 bis. Salvo indicazioni diverse nel programma di lavoro, le proposte di azioni indirette devono essere presentate per via elettronica. Emendamento 13 Articolo 17, paragrafo 2, comma 3 La Commissione può, se lo ritiene opportuno, selezionare qualsiasi individuo dotato delle competenze adeguate anche se non è ripreso nel suddetto elenco. soppresso Emendamento 14 Articolo 17, paragrafo 5 5. La Commissione pubblica periodicamente su qualsiasi mezzo adeguato l’elenco degli esperti indipendenti che l’hanno assistita per ciascun programma specifico. 5. La Commissione pubblica regolarmente su qualsiasi mezzo adeguato l’elenco degli esperti indipendenti che l’hanno assistita per il programma quadro e per ciascun programma specifico. Emendamento 15 Articolo 17 bis (nuovo) Articolo 17 bis Basi di dati e scambio elettronico di dati 1. La Commissione prende misure appropriate per garantire che i dati relativi a tutte le azioni indirette finanziate nel quadro del Settimo programma quadro siano registrati ed elaborati in basi di dati integrate, utilizzando un sistema computerizzato comune. 2. La Commissione incoraggia lo scambio elettronico di dati per tutti gli aspetti della gestione delle proposte e delle PR\610149IT.doc 11/26 PE 371.986v01-00 IT sovvenzioni. Emendamento 16 Articolo 20, paragrafo 1, comma 1 1. La convenzione di sovvenzione stabilisce gli obblighi rispettivi dei partecipanti per quanto concerne i diritti di accessi, la valorizzazione e la diffusione, nella misura in cui questi obblighi non sono già stati fissati nel presente regolamento. 1. La convenzione di sovvenzione stabilisce i diritti e gli obblighi rispettivi dei partecipanti per quanto concerne i diritti di accessi, la valorizzazione e la diffusione, nella misura in cui questi diritti e obblighi non sono già stati fissati nel presente regolamento. Emendamento 17 Articolo 22, paragrafo 4 bis (nuovo) 4 bis. Nel caso di azioni di ricerca di frontiera, la convenzione di sovvenzione può prevedere disposizioni specifiche riguardanti la diffusione. Emendamento 18 Articolo 23, titolo Firma ed adesione Firma ed adesione nel caso di azioni indirette multipartner Emendamento 19 Articolo 23, comma 1 La convenzione di sovvenzione entra in vigore all’atto della firma da parte del coordinatore e della Commissione. La convenzione di sovvenzione entra in vigore all’atto della firma da parte del coordinatore, che agisce per conto degli altri partecipanti, e della Commissione. Emendamento 20 Articolo 24, alinea Se non diversamente disposto nell’invito a presentare proposte, tutti i soggetti PE 371.986v01-00 IT Se non diversamente disposto nell’invito a presentare proposte, tutti i soggetti 12/26 PR\610149IT.doc giuridici che intendono partecipare ad un’azione indiretta sottoscrivono un accordo, in appresso “l’accordo consortile” che disciplina: giuridici che intendono partecipare ad un’azione indiretta concludono un accordo, in appresso “l’accordo consortile”, che può stabilire diritti e obblighi aggiuntivi dei partecipanti a un'azione indiretta, in conformità delle disposizioni della convenzione di sovvenzione, e che disciplina: Emendamento 21 Articolo 24, lettera a) (a) l'organizzazione interna del consorzio; (a) la rappresentanza legale e l'organizzazione interna del consorzio, le disposizioni in materia di riservatezza e la composizione di controversie interne, comprese le disposizioni che disciplinano il ritiro, la rimozione o la sostituzione di qualsiasi partecipante; Emendamento 22 Articolo 24, lettera b) (b) la ripartizione del contributo finanziario della Comunità; (b) la ripartizione del bilancio dei costi previsti, la ripartizione del contributo finanziario della Comunità, incluse le diverse forme di sovvenzione di cui all'articolo 30, paragrafo 1, e le disposizioni relative alla dichiarazione e al calcolo dei costi ai fini dell'articolo 30, paragrafo 2; Emendamento 23 Articolo 24, lettera c) (c) le regole supplementari concernenti la diffusione e la valorizzazione dei risultati, ivi comprese le disposizioni in materia di diritti di proprietà intellettuale, in funzione dei casi; PR\610149IT.doc (c) le regole supplementari concernenti la proprietà delle conoscenze acquisite generate dall'azione indiretta, il trasferimento di tale proprietà, i diritti di accesso, la diffusione e la valorizzazione dei risultati, ivi comprese le disposizioni in materia di diritti di proprietà intellettuale, in funzione dei casi; 13/26 PE 371.986v01-00 IT Emendamento 24 Articolo 24, lettera d) (d) la composizione di controversie interne. soppresso Emendamento 25 Articolo 24, comma 1 bis (nuovo) L'accordo consortile deve essere concluso da tutti i partecipanti che intendono prendere parte ad un'azione indiretta prima che il coordinatore firmi detto accordo. Emendamento 26 Articolo 24, comma 1 ter (nuovo) Ai fini del presente regolamento, la Commissione stabilisce accordi consortili modello specifici a ciascuno dei meccanismi di finanziamento di cui all’allegato III, lettera a), della decisione […/…] che istituisce il Settimo programma quadro. Emendamento 27 Articolo 25, paragrafo 1, alinea 1. I soggetti giuridici che intendono partecipare ad un’azione indiretta devono designare uno di loro in qualità di coordinatore per eseguire gli incarichi elencati qui di seguito, a norma del presente regolamento, del regolamento finanziario, delle sue modalità d’esecuzione o conformemente alla convenzione di sovvenzione; (Non concerne la versione italiana) Emendamento 28 Articolo 25, paragrafo 1, lettera a) (a) garantire che i soggetti giuridici individuati nella convenzione di PE 371.986v01-00 IT (a) garantire che i soggetti giuridici partecipanti all'azione indiretta 14/26 PR\610149IT.doc sovvenzione svolgano le formalità necessarie per l’adesione alla convenzione di sovvenzione, come stabilito dalla convenzione stessa; ottemperino agli obblighi loro derivanti in virtù della convenzione di sovvenzione e dell'accordo consortile; Emendamento 29 Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) (b) ricevere il contributo finanziario della Comunità e distribuirlo; (b) ricevere il contributo finanziario della Comunità e distribuirlo come previsto dall'accordo consortile; Emendamento 30 Articolo 25, paragrafo 1, lettera c) (c) tenere la contabilità, tenere dei registri e informare la Commissione circa la ripartizione del contributo finanziario della Comunità, a norma dell’articolo 36; (c) tenere dei registri e informare la Commissione circa la ripartizione del contributo finanziario della Comunità, come stabilito all'articolo 24, lettera (b), a norma dell’articolo 36; Emendamento 31 Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) (d) garantire una comunicazione adeguata ed efficace tra i partecipanti e la Commissione. PR\610149IT.doc (d) garantire un flusso di informazioni adeguato ed efficace sui risultati scientifici e tecnici tangibili e sulla progressione dei lavori tra i partecipanti e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 4, alla Commissione; 15/26 PE 371.986v01-00 IT Emendamento 32 Articolo 25, paragrafo 1, lettera d bis) (nuova) (d bis) porre termine alla partecipazione di soggetti giuridici qualora un partecipante non ottemperi agli obblighi che gli derivano in virtù della convenzione di sovvenzione e dell'accordo consortile. Emendamento 33 Articolo 25, paragrafo 2 2. Il coordinatore è identificato in quanto tale nella convenzione di sovvenzione. 2. Il coordinatore è identificato in quanto tale nell'accordo consortile. Per la nomina di un nuovo coordinatore occorre l’approvazione scritta della Commissione. Emendamento 34 Articolo 25, paragrafo 2 bis (nuovo) 2 bis. Ove previsto nell'accordo consortile, il coordinatore può subappaltare le attività amministrative e gestionali di cui all'articolo 33, paragrafo 4. Emendamento 35 Articolo 26, paragrafo 1 1. I partecipanti ad un’azione indiretta possono proporre di accogliere un nuovo partecipante o eliminare un partecipante esistente. PE 371.986v01-00 IT 1. I partecipanti ad un’azione indiretta possono concordare di aggiungere un nuovo partecipante o eliminare un partecipante esistente a norma delle pertinenti disposizioni dell'accordo consortile. 16/26 PR\610149IT.doc Emendamento 36 Articolo 26, paragrafo 2 2. I soggetti giuridici che entrano a far parte di un'azione in corso devono aderire alla convenzione di sovvenzione. 2. I soggetti giuridici che entrano a far parte di un'azione in corso devono aderire alla convenzione di sovvenzione e all'accordo consortile. Emendamento 37 Articolo 26, paragrafo 3 3. Qualora previsto dalla convenzione di sovvenzione, il consorzio pubblica un bando di gara e ne garantisce un’ampia diffusione tramite mezzi di informazione specifici, in particolare siti Internet relativi al Settimo programma quadro, la stampa specializzata e opuscoli specifici, e mediante i punti di contatto nazionali istituiti dagli Stati membri e dai paesi associati a fini di informazione e assistenza. soppresso Esso valuta le offerte sulla base dei criteri applicati all’azione iniziale con l'assistenza di esperti indipendenti nominati dal consorzio stesso, conformemente ai principi di cui all'articolo 15 e all’articolo 17. Emendamento 38 Articolo 26, paragrafo 4 4. Il consorzio notifica eventuali modifiche della sua composizione alla Commissione, che può opporvisi entro 45 giorni dalla notifica. 4. Il consorzio notifica eventuali modifiche della sua composizione alla Commissione. Le modifiche della composizione del consorzio richiedono l’approvazione scritta della Commissione. Le modifiche della composizione del consorzio associate a proposte di altre modifiche della convenzione di sovvenzione che non sono ad esse direttamente legate richiedono l’approvazione scritta della Commissione. PR\610149IT.doc 17/26 PE 371.986v01-00 IT Emendamento 39 Articolo 31, paragrafo 3, lettera e) (e) devono essere al netto dei costi non ammissibili, in particolare tasse indirette identificabili (ivi compresa l'imposta sul valore aggiunto), diritti, interessi debitori, accantonamenti per possibili perdite od oneri futuri, perdite di cambio, costi relativi ai redditi da capitale, costi dichiarati, sostenuti o rimborsati rispetto a un altro progetto della Comunità, debiti e oneri ad essi relativi, spese eccessive o sconsiderate, e qualsiasi altro costo che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere da a) a d). (e) devono essere al netto dei costi non ammissibili, in particolare tasse indirette identificabili (ivi compresa l'imposta sul valore aggiunto tranne nei casi in cui non possa essere recuperata), diritti, interessi debitori, accantonamenti per possibili perdite od oneri futuri, perdite di cambio, costi relativi ai redditi da capitale, costi dichiarati, sostenuti o rimborsati rispetto a un altro progetto della Comunità, debiti e oneri ad essi relativi, spese eccessive o sconsiderate, e qualsiasi altro costo che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere da a) a d). Motivazione All'interno del progetto l'IVA costituisce senza dubbio un costo se non può essere recuperata e va quindi rimborsata come già previsto nell'ambito di altri programmi della Commissione (ad esempio Leonardo). Tale sistema tuttavia non deve costituire un sovraccarico amministrativo e comportare ritardi nella gestione dei dati. Emendamento 40 Articolo 31, paragrafo 3, comma 2 Ai fini della lettera a), i costi medi di personale possono essere utilizzati se sono conformi alle pratiche e ai principi contabili e di gestione abituali del partecipante e non differiscono in modo significativo dai costi effettivi. Ai fini della lettera a), i costi medi di personale possono essere utilizzati se sono conformi alle pratiche e ai principi contabili e di gestione abituali del partecipante. Motivazione I costi medi di personale sono accettabili ma a condizione che corrispondano in modo significativo ai costi effettivi. I termini "in modo significativo" danno adito a diverse interpretazioni, anche da parte della Corte. I costi "medi" sono necessariamente vicini a quelli effettivi. Emendamento 41 Articolo 32, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo) PE 371.986v01-00 IT 18/26 PR\610149IT.doc Il tasso forfettario per la copertura dei costi indiretti ammonta al 30% del totale dei costi diretti ammissibili, esclusi i costi di subappalto. Motivazione Il tasso forfettario per la copertura dei costi indiretti deve essere previsto nelle norme di partecipazione. Dall'esperienza del 6° PQ emerge che il tasso del 20% era ampiamente insufficiente. Un tasso del 30% potrà assicurare maggiormente una copertura adeguata dei costi indiretti dei partecipanti. Emendamento 42 Articolo 33, paragrafo 1, comma 2 bis (nuovo) Per la ricerca sullo spazio e in materia di sicurezza, il limite massimo di finanziamento è del 75% dei costi totali ammissibili. Motivazione Occorre prevedere un tasso di rimborso del 75% per la ricerca in materia di sicurezza, dati il suo carattere peculiare, i suoi criteri specifici, il mercato a cui si rivolge e l'importanza di una dimensione europea. L'emendamento è conforme alle indicazioni contenute nella relazione Böge (P6_TA(2005)0224) adottata dal Parlamento europeo in data 8.6.2005. Emendamento 43 Articolo 33, paragrafo 1, comma 2 ter (nuovo) Per gli istituti di istruzione e le università, può raggiungere l'80% del totale dei costi ammissibili. Motivazione Occorre assicurare che il tasso di cofinanziamento effettivo risultante dall'applicazione delle nuove norme non sia più basso rispetto a quello previsto nel 6° PQ dai modelli dei costi aggiuntivi. Nell'ipotesi in cui i costi non aggiuntivi rappresentino il 25% del totale dei costi aggiuntivi, per ottenere un risultato equivalente sarà necessario raggiungere un cofinanziamento dell'80%. Emendamento 44 Articolo 33, paragrafo 3 PR\610149IT.doc 19/26 PE 371.986v01-00 IT 3. Per le attività sostenute da azioni di ricerca di frontiera, azioni di coordinamento e sostegno e azioni per la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 100% dei costi totali ammissibili. 3. Per le attività sostenute da azioni di ricerca di frontiera, azioni di coordinamento e sostegno e azioni per la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori e il reclutamento di ricercatori per la realizzazione dei progetti, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 100% dei costi totali ammissibili. Motivazione Non bisogna ritardare l'avvio dei progetti selezionati. Solo il finanziamento comunitario al 100% dei ricercatori contrattualmente legati al progetto permette all'università di procedere rapidamente al reclutamento. Laddove ha luogo un cofinanziamento, il reclutamento avviene previa consultazione/negoziazione da parte dell'università con le autorità di tutela che apportano il finanziamento complementare. Emendamento 45 Articolo 33, paragrafo 5 5. Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, per determinare il contributo finanziario della Comunità si prenderanno in considerazione i costi ammissibili, deducendo le entrate. 5. Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, per determinare il contributo finanziario della Comunità le entrate vengono dedotte dal totale dei costi ammissibili. Motivazione Presa in considerazione delle entrate di un progetto: occorre precisare che le entrate vengono dedotte dal totale dei costi e non dal contributo della Commissione (il testo attuale può risultare ambiguo). Emendamento 46 Articolo 35, paragrafo 4, comma 2 Questi versamenti periodici sono effettuati conformemente alla valutazione dell’attuazione progressiva del programma congiunto di attività mediante la misurazione dell’integrazione delle risorse e delle capacità di ricerca in base ad indicatori concordati con il consorzio e specificati nella convenzione di sovvenzione. PE 371.986v01-00 IT Questi versamenti periodici sono effettuati conformemente alla valutazione dell’attuazione progressiva del programma congiunto di attività mediante la misurazione dell’integrazione delle risorse e delle capacità di ricerca in base ad indicatori di ricerca concordati con il consorzio e specificati nella convenzione di sovvenzione. 20/26 PR\610149IT.doc Motivazione Gli indicatori di rendimento dovranno riferirsi all'esecuzione della ricerca piuttosto che ad indicatori immaginati specificamente per l'integrazione delle reti; la finalità della rete è l'eccellenza della ricerca. Emendamento 47 Articolo 40, paragrafo 1 1. Se più partecipanti hanno effettuato congiuntamente lavori che hanno generato conoscenze acquisite e se la loro quota rispettiva di partecipazione a tali lavori non può essere definita, queste conoscenze acquisite sono di loro proprietà congiunta. 1. Se più partecipanti hanno effettuato congiuntamente lavori che hanno generato conoscenze acquisite e se la loro quota rispettiva di partecipazione a tali lavori non può essere definita, queste conoscenze acquisite sono di loro proprietà congiunta salvo loro accordi diversi. Emendamento 48 Articolo 40, paragrafo 1, comma 1 2. Qualora un proprietario di conoscenze acquisite non le protegga e non le trasferisca ad un altro partecipante, conformemente all’articolo 42, paragrafi 1 e 2, non è possibile procedere ad un’attività di diffusione senza informarne preventivamente la Commissione. 2. Qualora un proprietario di conoscenze acquisite che possano dar luogo ad applicazioni industriali o commerciali non le protegga e non le trasferisca ad un altro partecipante, conformemente all’articolo 42, paragrafi 1 e 2, non è possibile procedere ad un’attività di diffusione senza informarne preventivamente la Commissione. Emendamento 49 Articolo 48 Mediante accordo scritto i partecipanti possono stabilire le conoscenze preesistenti necessarie ai fini dell’azione indiretta escludendo, se del caso, alcuni elementi specifici. I partecipanti possono stabilire nell'accordo consortile le conoscenze preesistenti necessarie ai fini dell’azione indiretta escludendo, se del caso, alcuni elementi specifici. Emendamento 50 Articolo 51, paragrafo 1, comma 2 bis (nuovo) I partecipanti senza vocazione ad PR\610149IT.doc 21/26 PE 371.986v01-00 IT utilizzare essi stessi le conoscenze acquisite risultanti dai lavori che hanno eseguito concedono i diritti d'accesso a tali conoscenze a condizioni eque e ragionevoli salvo che dispongano altrimenti di queste ultime. Emendamento 51 Articolo 51, paragrafo 2, comma 2 bis (nuovo) I partecipanti senza vocazione ad utilizzare essi stessi le loro conoscenze preesistenti concedono i diritti d'accesso a tali conoscenze a condizioni eque e ragionevoli salvo che dispongano altrimenti di queste ultime. Emendamento 52 Articolo 53, paragrafo 1 1. La Comunità può concedere una sovvenzione alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per coprire i rischi legati agli investimenti che la BEI effettua a sostegno degli obiettivi di ricerca stabiliti nell’ambito del Settimo programma di ricerca (meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi). 1. La Comunità può concedere una sovvenzione alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per contribuire alla dotazione e all’allocazione dei capitali destinati al finanziamento dei prestiti e delle garanzie che concede a sostegno di azioni attuate in base a decisioni del Consiglio e del Parlamento europeo di cui all’allegato III, lettera b), della decisione […/…] che istituisce il Settimo programma di ricerca (meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi). Emendamento 53 Articolo 53, paragrafo 2 2. La BEI offre questi prestiti nel rispetto dei principi di giustizia, trasparenza, imparzialità e equità. PE 371.986v01-00 IT 2. Tenendo conto dell'orientamento generale e dei principi stabiliti dalla Commissione nella convenzione di sovvenzione, la BEI offre e amministra questi prestiti e garanzie nel rispetto delle proprie norme. 22/26 PR\610149IT.doc Emendamento 54 Articolo 53, paragrafo 3 3. La Commissione ha il diritto di opporsi all'uso del meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi per determinati prestiti, a condizioni da stabilire nella convenzione di sovvenzione, conformemente ai programmi di lavoro. 3. La Commissione ha il diritto di opporsi all'uso del meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi per determinate azioni, a condizioni da stabilire nella convenzione di sovvenzione, conformemente ai programmi di lavoro. Emendamento 55 Articolo 54, comma 3 bis (nuovo) La Commissione effettua una valutazione intermedia del presente regolamento entro il 2010 e, se del caso, presenta proposte destinate a modificarlo. PR\610149IT.doc 23/26 PE 371.986v01-00 IT Traduzione esterna MOTIVAZIONE Introduzione Le attività di ricerca a livello di Unione europea producono un incontestabile "valore aggiunto" derivante dallo sfruttamento di sinergie positive su piani diversi: costituzione di masse critiche di risorse, rafforzamento dell'eccellenza mediante la concorrenza a livello europeo e la collaborazione transnazionale, effetto catalizzatore sulle iniziative nazionali e miglioramento delle attività di ricerca negli Stati membri. Il Sesto programma quadro, che termina quest'anno, ha stimolato una straordinaria mobilitazione della comunità scientifica europea. La proposta del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo della Commissione, attualmente in discussione presso il Parlamento europeo, è caratterizzata dalla continuità delle azioni in corso e dalla definizione di un nuovo quadro ambizioso per il periodo 2007-2013. La nuova struttura e il contenuto della proposta della Commissione si basano su due grandi linee direttrici: continuità e innovazione. La continuità, rispetto al Sesto programma quadro, si riscontra in particolare nel programma specifico "cooperazione" con 9 priorità tematiche, sebbene lo spazio e la sicurezza rappresentino una novità. L'innovazione riguarda la definizione di 4 programmi specifici – cooperazione, idee, personale e capacità – che per la prima volta strutturano in modo coerente l'idea di Spazio europeo della ricerca. Ma la vera novità del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo è la creazione del Consiglio europeo della ricerca. Era giunto il momento, infatti, di sfatare la convinzione secondo cui la "ricerca ai limiti della conoscenza" fosse appannaggio degli Stati membri. Il relatore non può che biasimare il fatto che le ambizioni dichiarate da tempo a livello di istituzioni dell'Unione non trovino riscontro nello stanziamento di risorse finanziarie adeguate. Il taglio di circa un terzo del bilancio del Settimo programma quadro rispetto alla proposta della Commissione sarà ricordato come l'ennesima occasione mancata di sostenere la futura competitività europea. Migliorare il funzionamento e l'attuazione del Settimo programma quadro La proposta che fissa le regole di partecipazione per le imprese, i centri di ricerca e le università nel quadro dell'attuazione del Settimo programma quadro (2007-2013) riflette a grandi linee il suddetto approccio. Essa riprende essenzialmente il quadro generale delle regole di partecipazione del Sesto programma quadro (continuità), introducendo nel contempo diverse nuove disposizioni (innovazione). Nel complesso, il relatore giudica favorevolmente la proposta della Commissione, poiché costituisce un importante passo avanti per quanto concerne l'esigenza di semplificazione e PE 371.986v01-00 IT 24/26 PR\610149IT.doc contiene un grado di flessibilità sufficiente per un'attuazione efficace e trasparente. La proposta ha ripreso un numero considerevole di raccomandazioni contenute nella relazione Marimon e nella relazione 2004 della Corte dei Conti. In merito alle questioni chiave – flessibilità, semplificazione e razionalizzazione – sarebbe auspicabile spingersi oltre. La Commissione stessa riconosce, nel proprio documento di lavoro, che la semplificazione e la razionalizzazione sono la conditio sine qua non per il successo delle attività di ricerca del Settimo programma quadro. Per raggiungere l'obiettivo atteso, occorre non solo semplificare le procedure amministrative e le regole di finanziamento, ma anche razionalizzare la gestione del programma quadro e dei progetti di ricerca. Questi primi emendamenti proposti vanno in tale direzione e mirano ad aprire il dibattito su temi quali il ruolo e i poteri del coordinatore, i modelli di notifica dei costi, i criteri di valutazione ecc. Altri hanno come obiettivo precisare alcune definizioni: le questioni che possono risultare problematiche, come la definizione di PMI e il tasso differenziale attribuito loro, non devono costituire ulteriori difficoltà. La definizione di PMI attualmente in vigore è difficile da applicare, poiché si fonda su fattori complessi. Qualora lo statuto della PMI dovesse essere verificato in fase negoziale e successivamente ogni anno, ciò rischierebbe di appesantire le pratiche amministrative e di allungare i tempi necessari per la negoziazione dei contratti e, quindi, per l'approvazione delle relazioni. I termini per la valutazione e la negoziazione dei contratti sono troppo lunghi e talvolta ostacolano la partecipazione delle PMI. Perché non ipotizzare un sistema di valutazione delle idee valide, anziché un processo macchinoso? Il finanziamento al 75% della R&S è evidentemente molto importante, ma non è l'unico elemento da tenere in considerazione. Altrettanto importante, infatti, è la percentuale forfetaria applicata per coprire i costi indiretti. Per questo motivo si propone di elevare il tasso forfetario, attualmente fissato al 20%. Le PMI sono evidentemente a favore di una semplificazione delle condizioni di partecipazione, sebbene siano consapevoli del fatto che i progetti di ricerca transnazionali restano, per loro natura, complessi. Il relatore, per contro, s'interroga su diversi aspetti descritti in modo piuttosto vago, che sono fonte di eccessiva incertezza in merito alla coerenza delle modalità di definizione dei programmi di lavoro e degli appalti pubblici. Questi ultimi, in particolare, devono essere ben mirati e avere degli obiettivi precisi, affinché i partecipanti non presentino offerte inutilmente. Ciò facilita, da un lato, il compito dei servizi della Commissione e, dall'altro, evita l'insorgere di frustrazioni che possono generare un clima di insoddisfazione legato all'esiguo tasso di successo. È opportuno che la lodevole intenzione di migliorare il sostegno alle attività di ricerca e sviluppo delle PMI possa concretizzarsi, con la dovuta flessibilità, in regole e controlli adeguati: in altri termini semplicità e chiarezza per le regole di partecipazione, così come per l'applicazione delle stesse da parte dei servizi della Commissione. Alla luce dei tagli alla dotazione finanziaria per il Settimo programma quadro, si pone un problema in merito al livello del tasso d'intervento e al numero di progetti finanziabili. Il meccanismo di garanzia comune per la condivisione del rischio relativo nella responsabilità solidale non dovrebbe incidere per oltre l'1% del finanziamento dei progetti, al termine dei PR\610149IT.doc 25/26 PE 371.986v01-00 IT quali tale importo dovrebbe essere riassegnato alla relativa priorità tematica. Infine, vista la durata del Settimo programma quadro (2007-2013), occorre prevedere una revisione intermedia delle regole di partecipazione. Conclusione Le regole di partecipazione costituiscono un quadro giuridico con relativi vincoli. È di fondamentale importanza che tali misure siano semplici, coerenti e capaci di fornire delle spiegazioni chiare ai partecipanti, altrimenti vi è il rischio che gli autori dei progetti di ricerca più innovativi non prendano neppure in considerazione la possibilità di chiedere un finanziamento nell'ambito del programma quadro, ma si rivolgano altrove per ottenere un sostegno finanziario. È essenziale fidarsi della comunità scientifica e incoraggiare i giovani ad intraprendere la carriera di ricercatore. A tal fine, quando i ricercatori, singolarmente o in équipe, partecipano con i loro progetti al programma quadro, occorre presupporre che essi utilizzeranno al meglio i fondi pubblici assegnati loro. L'attività di ricerca, per definizione, non garantisce sempre in anticipo i risultati attesi. PE 371.986v01-00 IT 26/26 PR\610149IT.doc