La protezione civile Basi, missione, intervento Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Edizione 2008 Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP 1222-1-i Disponibilità Edizione online Internet Download nel formato Acrobat Reader Rispettare il copyright http://www.protpop.ch Numero di esemplari Distribuzione e controllo 1 Centro di reclutamento Ufficio cantonale responsabile della protezione civile Edizione cartacea Esemplari personali – Nuovi militi della protezione civile in occasione del reclutamento – Militi della protezione civile già incorporati – Istruttori a tempo pieno Esemplari per l’amministrazione – Ufficio cantonale responsabile della protezione civile – Centro d’istruzione della protezione civile Esemplari per informazione – Segretariati generali dei Dipartimenti federali – Direzione della politica di sicurezza DPS – Federazione svizzera dei funzionari di polizia – Federazione svizzera dei pompieri – Segretariato del Servizio sanitario coordinato – Federazione svizzera dei samaritani – Croce Rossa Svizzera – Associazione dei Comuni svizzeri – Unione svizzera per la protezione civile – Servizio di documentazione del DDPS – Archivio federale 1) 1 1 151) 30 } } Ufficio cantonale responsabile della protezione civile 3 ciascuno 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Per l’ufficio e per altri organi cantonali, a libera discrezione. I Impressum: La protezione civile: basi, missione, intervento Edizione 2008 1222-1-i Editore: Ufficio federale della protezione della popolazione Istruzione 3003 Berna Concetto e articolazione: Ufficio federale della protezione della popolazione Istruzione Impaginazione e stampa: Ziegler Druck- und Verlags-AG, Winterthur © Ufficio federale della protezione della popolazione, 3003 Berna: tutti i diritti sono riservati Per ordinare la pubblicazione: UFCL, Distibuzione pubblicazioni, 3003 Berna Fax 031 325 50 58 E-mail [email protected] Internet www.bundespublikationen.ch No art. 408.998.i 11.07 II 2500 860176710 Prefazione La pubblicazione «La protezione civile: basi, missione, intervento» è un documento di informazione e consultazione e può essere impiegato quale sussidio didattico. Fornisce ai militi di protezione civile di tutta la Svizzera le conoscenze di base sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile. Include i temi dell’istruzione generale (IG) e dell’istruzione specialistica (IS). Nel segno della polivalenza, permette di introdurre i militi della protezione civile ai seguenti cinque settori: aiuto alla condotta, protezione e assistenza, protezione dei beni culturali, sostegno e logistica. Per semplificare il testo, è stata utilizzata la forma maschile per entrambi i sessi. Berna, gennaio 2004 UFFICIO FEDERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE III Indice Capitolo 1 Politica di sicurezza 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 Rischi e pericoli...............................................................................................1 Sicurezza attraverso la cooperazione .............................................................4 Strumenti della politica di sicurezza ................................................................5 Politica estera .................................................................................................5 Esercito ...........................................................................................................5 Politica economica ..........................................................................................5 Approvvigionamento economico del Paese.....................................................6 Protezione dello Stato e polizia .......................................................................6 Informazione e comunicazione........................................................................7 Protezione della popolazione ..........................................................................7 2 Protezione della popolazione 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 Partner della protezione della popolazione e rispettivi compiti ......................10 Polizia ...........................................................................................................10 Pompieri........................................................................................................10 Sanità pubblica .............................................................................................10 Servizi tecnici ................................................................................................10 Protezione civile ............................................................................................11 Condotta civile...............................................................................................11 Struttura di un’organizzazione d’intervento comunale o regionale.................12 Organizzazione d’intervento regionale o cantonale .......................................13 Allarme / diffusione di istruzioni di comportamento all’attenzione della popolazione ....................................................................14 3 Protezione civile 3.1 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 Missione........................................................................................................17 Organizzazione .............................................................................................17 Aiuto alla condotta ........................................................................................19 Personale e compiti.......................................................................................19 Analisi della situazione..................................................................................21 Telematica.....................................................................................................24 Protezione ABC.............................................................................................26 Coordinamento logistico................................................................................29 IV 1 9 17 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5 3.6 3.6.1 3.7 3.7.1 3.7.2 3.8 3.9 3.9.1 3.9.2 3.9.3 Protezione e assistenza ................................................................................30 Assistenza.....................................................................................................30 Compiti dell’assistenza..................................................................................30 Personale e compiti.......................................................................................31 Protezione dei beni culturali ..........................................................................32 In generale ....................................................................................................32 Misure di protezione......................................................................................32 Personale e compiti.......................................................................................33 Collaborazione con i partner .........................................................................33 Distintivo internazionale di protezione ...........................................................34 Sostegno.......................................................................................................35 Personale e compiti.......................................................................................35 Logistica........................................................................................................36 Personale e compiti.......................................................................................36 Elemento logistico .........................................................................................37 Materiale/Veicoli ............................................................................................38 Costruzioni di protezione...............................................................................39 In generale ....................................................................................................39 Rifugio...........................................................................................................39 Impianto di protezione...................................................................................41 4 Conoscenze di base 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3 4.3.1 4.3.2 4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.6 4.6.1 4.6.2 4.6.3 Introduzione ..................................................................................................45 Analisi della situazione..................................................................................45 Carte e scale topografiche ............................................................................45 Stimare le distanze........................................................................................46 Osservare e trasmettere ...............................................................................47 Telematica.....................................................................................................48 Radiocomunicazione SE-125 ........................................................................48 Traffico radio .................................................................................................48 Protezione ABC.............................................................................................50 Protezione e assistenza ................................................................................51 Protezione nel rifugio ....................................................................................51 Messa in esercizio del rifugio in caso di pericolo imminente .........................52 Stress............................................................................................................53 Sostegno.......................................................................................................55 Lotta antincendio...........................................................................................55 Conoscenza dei nodi.....................................................................................60 Regolazione del traffico.................................................................................66 45 V 5 Lotta contro i sinistri 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.7.1 5.7.2 Sinistro quotidiano ........................................................................................74 Sinistro importante ........................................................................................74 Catastrofe e altre situazioni d’emergenza .....................................................75 Diffusione dell’allarme e chiamata in servizio ................................................76 Chiamata della protezione civile....................................................................78 Direzione d’intervento in caso di sinistri ........................................................79 Organizzazione della zona sinistrata.............................................................79 Organizzazione della zona sinistrata in caso di catastrofe circoscritta ..........80 Organizzazione della zona sinistrata in caso di catastrofe estesa.................81 6 Diritti e doveri 6.1 6.2 6.3 Obbligo di prestare servizio di protezione civile ............................................82 Diritti..............................................................................................................82 Doveri ...........................................................................................................83 Appendici 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 73 82 85 Funzioni e distintivi indicanti il grado .............................................................85 Segni convenzionali (estratto) .......................................................................87 Modulo di notifica (esempio) .........................................................................88 Promemoria sull’allarme................................................................................89 Protezione della popolazione in caso di pericolo imminente .........................90 Uso della maschera di protezione .................................................................92 Comportamento in caso d’incidente ..............................................................94 Aiuto d’emergenza ........................................................................................96 Iter d’istruzione............................................................................................100 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) ........................................................................................................102 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) .....................................................119 Glossario ........................................................................................................130 Indice analitico ............................................................................................135 VI Politica di sicurezza 1 Politica di sicurezza La Svizzera persegue i suoi obiettivi in materia di politica di sicurezza con una strategia di sicurezza attraverso la cooperazione nazionale e internazionale. 1.1 Rischi e pericoli Le persone sono vieppiù esposte a rischi e pericoli legati all’impiego di tecnologie sempre più sofisticate, alla crescente densità demografica e alla maggiore vulnerabilità della società moderna. Questa tendenza minaccia sia il singolo individuo che lo Stato. I pericoli di natura non militare e la violenza al di sotto della soglia bellica sono considerevolmente aumentati. Principali pericoli e minacce per la Svizzera: • Aumento di conflitti interni. Possibili cause: – tensioni etniche – disparità economiche – divergenze ideologiche e religiose – ambizioni politiche di singoli gruppi 1 Fonti: Rapporto completo Opuscolo riassuntivo n° d’ordinazione 97.667 i: n° d’ordinazione 97.668 i: richiedere all’indirizzo UFCL / EDMZ, 3003 Berna www.vbs.admin.ch 1 Politica di sicurezza • Proliferazione incontrollata di armi di distruzione di massa e di sistemi d’arma a lunga gittata, per es. armi chimiche • Pressioni economiche e limitazione della libertà di commercio • Minaccia nei confronti dell’infrastruttura informatica e di comunicazione • Terrorismo, estremismo violento, spionaggio, criminalità e crimine organizzato, per es. allarme carbonchio negli USA • Divario sociale, penuria di basi vitali e migrazioni incontrollate 2 • Catastrofi per es. – – – naturali, inondazioni frane terremoti • Catastrofi tecnologiche, per es. – aumento della radioattività dopo incidenti in centrali nucleari – incidenti durante trasporti chimici • Conflitti armati: Diversi accordi permettono di controllare almeno in parte la corsa agli armamenti. Ciò nonostante vengono continuamente prodotte armi sempre più efficaci. 3 Politica di sicurezza 1.2 Sicurezza attraverso la cooperazione La gamma delle minacce e dei pericoli è ampia e complessa. Ci si interroga perciò su quale sia la migliore strategia per proteggere il nostro Paese. La Svizzera non è più in grado di affrontare da sola questi rischi. Per garantire la sicurezza interna, è necessario combinare tutti gli strumenti della politica di sicurezza interna e rafforzare la collaborazione internazionale. La strategia della Svizzera in materia di politica di sicurezza è improntata alla cooperazione. Il rapporto sulla politica di sicurezza 2000 definisce tre compiti strategici: Promovimento della pace e gestione delle crisi Diplomazia preventiva, azioni umanitarie, impiego di personale civile e militare, aiuto alla ricostruzione e cooperazione allo sviluppo. Prevenzione e gestione dei pericoli esistenziali Priorità: protezione delle persone in caso di catastrofi naturali e tecnologiche, protezione di infrastrutture indispensabili alla sopravvivenza (energia, comunicazione, ecc.), lotta al terrorismo e al crimine organizzato. Difesa La Svizzera dev’essere in grado di proteggere la popolazione, il territorio e lo spazio aereo dalla minaccia o dall’uso di violenza. 4 1.3 Strumenti della politica di sicurezza Gli strumenti per gestire i compiti legati alla politica di sicurezza sono sette: 1.3.1 Politica estera La politica estera è uno strumento fondamentale per perseguire i nostri obiettivi di politica di sicurezza. I compiti che deve perseguire sono i seguenti: • Promovimento della pace, diplomazia preventiva e gestione delle crisi • Politica dei diritti umani • Diritto internazionale umanitario • Cooperazione allo sviluppo, cooperazione con l’Europa dell’Est ed aiuto umanitario • Politica di neutralità • Disarmo e controllo degli armamenti 1.3.2 Esercito I compiti dell’esercito in materia di politica di sicurezza sono i seguenti: • Contributi a sostegno della pace e alla gestione delle crisi • Sicurezza del territorio e difesa • Contributi alla prevenzione ed alla gestione dei pericoli esistenziali 1.3.3 Politica economica La politica economica (estera) contribuisce alla stabilità globale adottando le seguenti misure • rafforzamento della collaborazione economica internazionale • garanzia di un sistema economico mondiale aperto • miglioramento delle possibilità di accesso ai mercati • adesione ad accordi contrattuali • mantenimento dell’equilibrio ecologico 5 Politica di sicurezza 1.3.4 Approvvigionamento economico del Paese Va garantito l’approvvigionamento del Paese con beni e servizi vitali nel caso in cui l’economia, a causa di circostanze esterne, non fosse più in grado di provvedervi. 1.3.5 Protezione dello Stato e polizia Sono gli strumenti che garantiscono la sicurezza interna. La sicurezza interna è messa in pericolo quando sono minacciate le basi democratiche o lo stato di diritto, il funzionamento regolare delle istituzioni statali o la sicurezza della popolazione. La protezione dello Stato (coordinata dalla Confederazione in collaborazione con i Cantoni) serve a combattere la violenza di portata strategica che minaccia la sicurezza dello Stato e della popolazione. La polizia (Cantoni, in parte Confederazione) è subordinata principalmente alla sovranità dei Cantoni e si occupa di • lottare contro la violenza di portata non strategica • garantire la sicurezza pubblica, l’ordine e la tranquillità • combattere la criminalità 6 1.3.6 Informazione e comunicazione Gli organi d’informazione dello Stato provvedono affinché: • il bisogno di informazioni della popolazione sia soddisfatto • le decisioni e le misure delle autorità in materia di politica di sicurezza siano rese note con chiarezza sia in Svizzera che all’estero • la disinformazione sia rettificata da informazioni corrette e obiettive Vale la regola: fornire sempre informazioni veritiere, tempestive e chiare. In situazioni normali, le informazioni delle autorità vengono diffuse dai mass media civili. In situazioni particolari e straordinarie, il Consiglio federale ricorre alla Centrale d’informazione della Cancelleria federale e – nel campo dell’allarme e delle disposizioni tecniche – alla Centrale nazionale d’allarme per informare direttamente la popolazione. 1.3.7 Protezione della popolazione (Vedasi capitolo 2) 7 Protezione della popolazione 2 Protezione della popolazione La protezione della popolazione è uno dei sette strumenti che la Svizzera ha a disposizione per gestire i compiti legati alla politica di sicurezza. Si tratta di un sistema integrato costituito da cinque organizzazioni partner: polizia, pompieri, sanità pubblica, servizi tecnici e protezione civile. I Cantoni sono responsabili di tutti i mezzi riuniti sotto il tetto della protezione della popolazione. Lo scopo della protezione della popolazione consiste nel proteggere la popolazione e le sue basi vitali in caso di catastrofe, altre situazioni d'emergenza e conflitto armato. Essa contribuisce inoltre a far fronte a eventi di questo tipo e a limitarne i danni. (Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, articolo 2) La Protezione della popolazione è un sistema integrato civile e finalizzato ad intervenire in caso di eventi più gravi dei sinistri quotidiani, ovvero in caso di: • Catastrofi – naturali (per es. terremoti) – tecnologiche (per es. aumento della radioattività) • Situazioni d’emergenza – pericolo su vasta scala per la salute pubblica – emergenza nel campo dell’immigrazione – gran parte dei mezzi d’informazione fuori servizio • Violenza al di sotto della soglia bellica – ricatto esercitato sulla Svizzera – estremismo / terrorismo Nessun preallarme o preallarme di poco tempo • Conflitti armati – conflitto armato in un paese confinante con o senza impiego di armi di distruzione di massa – conflitto armato in Svizzera Preallarme di diversi anni 9 Protezione della popolazione 2.1 Partner della protezione della popolazione e rispettivi compiti 2.1.1 Polizia La polizia è responsabile di mantenere l’ordine e la sicurezza. Rientra fra i mezzi di primo intervento. Compiti della polizia cantonale: prevenzione, aiuto, perseguimento penale, regolazione e sorveglianza del traffico, segnaletica stradale, assistenza amministrativa ed esecutiva, adozione di misure immediate in caso di catastrofi ed incidenti. 2.1.2 Pompieri I pompieri sono responsabili di salvataggio e lotta contro i sinistri in generale, compresa la lotta antincendio e contro i sinistri ordinari. Intervengono anche in caso d’emissioni tossiche, fuoriuscite di carburanti e contaminazioni radioattive. Sono un mezzo di primo intervento. 2.1.3 Sanità pubblica La sanità pubblica, compreso il servizio sanitario di salvataggio, fornisce prestazioni mediche alla popolazione ed ai corpi d’intervento. Vi rientrano anche le misure di prevenzione ed il sostegno psicologico. Il servizio sanitario di salvataggio è un mezzo di primo intervento. 2.1.4 Servizi tecnici I servizi tecnici garantiscono l'approvvigionamento con elettricità, acqua e gas, la raccolta dei rifiuti, i collegamenti stradali e la telematica oppure ripristinano la normalità applicando le misure d’emergenza disposte dalle autorità. 10 2.1.5 Protezione civile La protezione civile è responsabile, soprattutto in caso di catastrofi ed altre situazioni d’emergenza, di • mettere a disposizione l’infrastruttura di protezione ed i mezzi per dare l’allarme alla popolazione • assistere le persone in cerca di protezione ed i senzatetto • proteggere i beni culturali • eseguire lavori di ripristino • prestare interventi a favore della comunità • offrire sostegno agli organi di condotta e alle altre organizzazioni partner • prestare servizi logistici 2.2 Condotta civile In caso di sinistri quotidiani, la condotta delle operazioni spetta alla direzione d’intervento dell’organizzazione partner competente (di regola ai mezzi di primo intervento dei pompieri e/o della polizia). In caso di sinistri importanti, è necessario coordinare le organizzazioni partner che partecipano all’intervento. La condotta spetta ad una direzione d’intervento generale formata da specialisti delle organizzazioni partner o dell’amministrazione, scelti in funzione dell’evento. (Vedasi anche capitolo 5, paragrafo 5.6, Condotta dell’intervento in caso di sinistro) Un organo di condotta politicamente legittimato assume il coordinamento e la condotta delle operazioni in caso di sinistri d’ampia portata che richiedono un intervento duraturo di più organizzazioni partner. Questo organo è responsabile di dirigere le operazioni e prepara le decisioni per l’autorità cui compete la responsabilità generale. 11 Protezione della popolazione 2.2.1 Struttura di un’organizzazione d'intervento comunale o regionale Esecutivo Direzione d’intervento Amministrazione Forze d’intervento Aiuto alla condotta Organo di condotta Ordine e sicurezza Salvataggio e lotta contro i sinistri Salute e sanità Infrastruttura tecnica Polizia Pompieri Sanità pubblica Servizi tecnici Protezione, assistenza e sostegno Protezione civile La protezione della popolazione e le sue organizzazioni partner L’organo di condotta è formato da: • i rappresentanti delle autorità, il capo dello stato maggiore e il suo sostituto, i rappresentanti dell’amministrazione • i capi dei diversi settori di competenza (rappresentanti delle organizzazioni partner) e i capi dell’aiuto alla condotta (in primo luogo nei settori analisi della situazione e telematica). Questi membri sono designati ed istruiti per la funzione che devono assumere. Il responsabile della direzione degli interventi entra in certi casi a far parte dell’organo di condotta. È anche possibile far capo a specialisti. 12 L’aiuto alla condotta comprende i settori informazione, analisi della situazione, telematica, protezione ABC e coordinamento logistico. Viene prestato dal personale dei mezzi di primo intervento, dell’amministrazione e di altre organizzazioni partner, in particolare della protezione civile. L'organo di condotta è responsabile di: (Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, LPPC) Articolo 4: a. informare la popolazione in merito ai pericoli che la minacciano come pure alle possibilità e alle misure di protezione esistenti; b. dare l’allarme e diffondere presso la popolazione le istruzioni sul comportamento da adottare; c. assicurare la condotta; d. coordinare i preparativi e gli interventi delle organizzazioni partner; e. garantire, tempestivamente e in funzione della situazione, la prontezza operativa e il rinforzo con materiale e personale della protezione della popolazione in vista di un conflitto armato. 2.2.2 Organizzazione d’intervento regionale o cantonale L’organo di condotta regionale o cantonale entra in azione se un sinistro colpisce più comuni o regioni, oppure se un evento improvviso comporta una situazione straordinaria. Questo organo assume la condotta, coordina i mezzi ed adotta le misure per far fronte alla situazione a livello comunale o regionale. 13 Protezione della popolazione 2.3 Allarme / diffusione di istruzioni di comportamento all’attenzione della popolazione Obiettivo In caso di catastrofi, altre situazioni d’emergenza o conflitto armato, ogni cittadino deve essere allarmato per tempo ed informato sul comportamento che gli permette di proteggersi, limitare i danni ed agire in modo opportuno. Per esempio, in caso di fenomeni meteorologici pericolosi o di pericolo di valanghe, è possibile diffondere le istruzioni di comportamento all’attenzione della popolazione via radio e per mezzo di altri media. Principi La popolazione viene allarmata tramite sirene fisse e mobili. Le istruzioni di comportamento, la fine del pericolo nonché l'allentamento o la revoca delle misure vengono comunicati via radio e per mezzo di altri media. Compiti e competenze La Confederazione mette a disposizione i sistemi per dare l’allarme alla popolazione e ne garantisce il buon funzionamento. I Cantoni devono essere sempre pronti a ricevere messaggi e missioni ed a trasmetterli agli organi competenti. I Cantoni ed i comuni garantiscono che sia sempre possibile dare l’allarme alla popolazione. Sirena fissa Procedura d’allarme Per raggiungere subito e in ogni momento la popolazione via radio, la Società svizzera di radiotelevisione (SSR) ha elaborato il sistema ICARO. Sirena mobile Il promemoria sull’allarme (vedasi anche elenco telefonico) figura nell’appendice 4: «Allarme della popolazione» e il promemoria «Protezione della popolazione in caso di pericolo imminente» figura nell’appendice 5. 14 Segnali d’allarme: • Allarme generale • Allarme acque Schema ICARO La Società svizzera di radiotelevisione (SSR) diffonde per radio i messaggi d’allarme e le istruzioni sul comportamento da adottare. Grazie al dispositivo d’emergenza ICARO (Informazione Catastrofe Allarme Radio Organizzazione), la SSR può diffondere subito ed in ogni momento i comunicati delle autorità in caso di situazioni particolari e straordinarie. I programmi radiofonici in corso vengono interrotti. Tutte le centrali d’intervento della polizia cantonale sono collegate al sistema ICARO. 15 Protezione civile 3 Protezione civile 3.1 Missione La protezione civile è prevalentemente un mezzo di secondo intervento del sistema integrato della protezione della popolazione. Non costituisce quindi un mezzo di primo intervento, ma un elemento che offre sostegno alle organizzazioni partner. Viene impiegata soprattutto per rinforzare le altre organizzazioni partner in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza di ampia portata e lunga durata. I suoi compiti sono definiti nell’articolo 3 della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile. Nella protezione della popolazione collaborano le seguenti organizzazioni partner: Capoverso e la protezione civile, incaricata di proteggere la popolazione, assistere le persone in cerca di protezione, proteggere i beni culturali, sostenere gli organi di condotta e le altre organizzazioni partner nonché di svolgere lavori di ripristino e di pubblica utilità. 3.2 Organizzazione È compito dei comuni e dei Cantoni individuare i rischi esistenti sul loro territorio ed adottare le misure preventive appropriate. L’organizzazione della protezione civile si basa sull’analisi dei pericoli nonché sulle condizioni e le strutture topografiche cantonali, regionali o comunali. Essa può quindi variare. I Cantoni ed i comuni stabiliscono il loro fabbisogno di personale tenendo conto del potenziale di reclutamento disponibile. La gestione ed il controllo del personale spettano ai Cantoni. 17 Protezione civile Il seguente modello d’organizzazione prevede cinque settori. I cinque settori vengono presentati nelle pagine seguenti. Funzioni e distintivi indicanti il grado Iter di formazione 18 vedasi appendice 1 vedasi appendice 9 3.3 Aiuto alla condotta L’organo di condotta può svolgere i suoi compiti solo con il sostegno dell’aiuto alla condotta. A tale scopo, la protezione civile mette a disposizione personale dei seguenti settori: analisi della situazione, telematica, protezione ABC e coordinamento logistico. Il settore delle informazioni compete invece alle autorità che impiegano, di regola, professionisti delle organizzazioni partner polizia e pompieri o dell’amministrazione. Aiuto alla condotta Analisi della situazione Telematica Protezione ABC Coordinamento logistico 3.3.1 Personale e compiti L’aiuto alla condotta viene prestato da assistenti di stato maggiore che hanno seguito una formazione polivalente soprattutto in materia di analisi della situazione e telematica (nell’ambito dell’istruzione specialistica). Gli assistenti di stato maggiore vengono assegnati all’organo preposto all’analisi della situazione o a quello preposto alla telematica secondo le necessità. Il loro posto di lavoro si trova di regola nel centro di analisi della situazione o nel centro telematico dell’organo civile di condotta. L’assistente di stato maggiore svolge compiti molto impegnativi. Nei limiti delle istruzioni impartite dal suo superiore, l’assistente di stato maggiore si occupa di • garantire l’esercizio di un centro per l’analisi della situazione • seguire tutte le fasi di sviluppo della situazione (ricerca / valutazione / diffusione) • elaborare il quadro della situazione nel posto di condotta • creare, rendere operative le reti di collegamento e garantire la loro manutenzione Inoltre, collabora ai seguenti compiti: • elaborare piani e preparativi d’intervento • garantire l’infrastruttura necessaria per l’analisi della situazione nell’ubicazione di condotta 19 Protezione civile • prestare servizi finalizzati alla situazione e conformi alle esigenze e produrre sussidi per l’analisi della situazione • offrire assistenza nel campo delle informazioni • preparare, mettere in esercizio i mezzi telematici o di trasmissione e provvedere alla loro manutenzione • svolgere ulteriori compiti quali: servizio staffetta e corrieri, gestione e controllo del flusso delle informazioni, svolgimento del servizio nel posto di condotta • eseguire lavori di logistica specifica A livello giuridico, amministrativo e formativo, gli assistenti di stato maggiore sono subordinati alla protezione civile, mentre a livello operativo principalmente all’organo civile di condotta. L’istruzione degli assistenti di stato maggiore compete ai Cantoni, mentre quella dei capi dei vari settori dell’aiuto alla condotta (capo analisi della situazione, capo telematica, capo protezione ABC, capo coordinamento logistico) alla Confederazione. 20 3.3.2 Analisi della situazione 2 L’analisi della situazione come base permanente del processo di condotta I processi di condotta sono impossibili senza «analisi della situazione» e «comunicazione». L’analisi della situazione costituisce quindi un settore fondamentale per l’aiuto alla condotta. Il suo compito è fornire prestazioni finalizzate alla situazione e alla condotta. Il ciclo d’elaborazione della situazione è strettamente correlato al ciclo della condotta. Si tratta di un processo continuo in cui le informazioni grezze raccolte vengono valutate e trasformate in messaggi da diffondere presso gli organi che li utilizzeranno come elementi rilevanti per la condotta. Partner nell’analisi coordinata della situazione L’analisi coordinata della situazione è la sintesi della situazione sul luogo dell’evento e di quella nei singoli settori (dicasteri, campi tecnici) delle organizzazioni partner nonché degli organi di condotta intervenuti per far fronte alla situazione. Essa presuppone una collaborazione finalizzata alla situazione e alla missione di tutti gli organi preposti all’analisi della situazione delle diverse organizzazioni partner della protezione della popolazione. In caso di sinistri quotidiani, collaborano con gli organi di analisi della situazione dei mezzi di primo intervento. Aiuto alla condotta Analisi della situazione Telematica Protezione ABC Coordinamento logistico Definizione del termine «situazione» Situazione in cui si trova momentaneamente una comunità per quanto riguarda le sue basi vitali e le procedure per far fronte alla situazione. Si distingue tra: • situazione normale, • situazione particolare, • situazione straordinaria. Collaborazione nel campo dell’analisi della situazione in caso di sinistri quotidiani • polizia • pompieri • organizzazioni sanitarie di salvataggio e sanità pubblica 2 Ulteriori informazioni: ANSIT / Promemoria analisi della situazione, edito dal Gruppo di lavoro promemoria «Analisi della situazione» (ANSIT) / Partner della protezione della popolazione 21 Protezione civile In caso di sinistri importanti, la collaborazione nel campo dell’analisi della situazione viene eventualmente ampliata con mezzi supplementari. In situazioni particolari e/o straordinarie, la collaborazione nel campo dell’analisi della situazione viene ampliata innanzi tutto con organi della condotta civile e, a seconda del caso, con organi del corpo delle guardie di confine e / o dell’esercito. Compiti nell’ambito della lotta contro i sinistri Assistenti di stato maggiore addetti all’analisi della situazione Nell’ambito di operazioni per far fronte a un sinistro, il capo dell’analisi della situazione può affidare i seguenti compiti agli assistenti di stato maggiore (i Cantoni possono adeguare questo mandato di prestazioni alle loro esigenze): • garantire l’esercizio del centro di analisi della situazione ed il ciclo di elaborazione della situazione • prestare servizi finalizzati alla situazione e conformi alle esigenze nonché produrre sussidi per l'analisi della situazione • garantire la tenuta di un quadro della situazione sempre aggiornato e finalizzato alla condotta 22 Collaborazione nel campo dell’analisi della situazione in caso di eventi importanti ampliata per es. con: • specialisti • amministrazione • servizi comunali • aziende tecniche • protezione civile • ev. condotta civile Collaborazione nel campo dell’analisi della situazione in situazioni particolari e / o straordinarie ampliata con: • condotta civile • corpo delle guardie di • confine • esercito Capo analisi della situazione Nell’ambito delle operazioni per far fronte a un evento, il capo dell’analisi della situazione deve svolgere i seguenti compiti (i Cantoni o gli organi civili di condotta possono adeguare questo capitolato degli oneri alle loro esigenze): • Dirigere l’analisi coordinata della situazione a livello comunale o regionale, in situazioni particolari e straordinarie • Appurare e/o realizzare le priorità nel campo dell’analisi della situazione • Coordinare il piano d’elaborazione della situazione a livello comunale o regionale • Coordinare il ciclo di elaborazione della situazione (ricerca di informazioni, valutazione e diffusione) • Fornire prestazioni e prodotti finalizzati alla situazione e conformi alle esigenze • Garantire la tenuta di un quadro della situazione sempre aggiornato e finalizzato alla condotta • Creare gradualmente la situazione prioritaria per la protezione della popolazione (BREL) • Elaborare valutazioni della situazione concrete, eventualmente in collaborazione con rappresentanti di organizzazioni partner e / o specialisti • Coordinare l’elaborazione del quadro della situazione e la valutazione della situazione Prodotti dell’analisi della situazione presso l’ubicazione dell’organo civile di condotta comunale o regionale I prodotti standard elaborati nell’ambito dell'analisi della situazione sono i seguenti: giornale d'intervento, carta di condotta rapporto sulla situazione, dispositivo, compendio dei mezzi e carta informativa. Questa gamma può essere completata con altri prodotti finalizzati alla situazione e conformi alle esigenze (dispositivo delle informazioni, compendio delle operazioni di salvataggio, ecc.). Modulo di notifica Per annotare tutte le informazioni che affluiscono in un caso effettivo, si utilizza di regola il modulo di notifica (analogo a quello utilizzato dal servizio informazioni dell’esercito). (Vedasi appendice 3) 23 Protezione civile 3.3.3 Telematica La telematica costituisce un altro settore per l’aiuto alla condotta. Questo settore va coordinato non appena entrano in azione più organizzazioni partner. Fra i suoi compiti principali rientrano la pianificazione, la realizzazione e la messa in esercizio di mezzi e collegamenti telematici. In caso d’intervento, è necessaria un’ubicazione di condotta generale per i partner della protezione della popolazione. Il personale addetto alla telematica prepara l’ubicazione generale secondo i piani (mandati di prestazione) e provvede all’esercizio e alla manutenzione dei collegamenti. Radiocomunicazione La protezione civile quale partner della protezione della popolazione fa parte della Rete radio nazionale di sicurezza POLYCOM e dispone di relativi terminali. Questi terminali vengono utilizzati di regola dagli assistenti di stato maggiore appositamente istruiti. In casi eccezionali, anche il personale non istruito può utilizzare questi apparecchi dopo aver seguito un’istruzione immediata in materia di interventi radio di breve durata. Posa di linee Oltre alle linee telefoniche fisse (rete fissa) esistono quelle da campo. La protezione civile è una delle organizzazioni partner che posano linee da campo. Essa dispone di grandi quantità di cavo avvolto su bobine da 200 metri. Il cavo può essere utilizzato sia per linee a batteria locale (BL) che per linee telefoniche urbane. Rispetto alla comune telefonia, la posa di linee permette l’esercizio e la manutenzione delle linee senza dipendere da operatori esterni. Inoltre, i collegamenti funzionano anche quando la rete pubblica è sovraccarica o interrotta. È pure possibile prolungare con cavo di campagna le linee fisse già esistenti. Le linee da campo vengono posate da militi della protezione civile appositamente istruiti (assistenti di statomaggiore) nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza e di costruzione. 24 Aiuto alla condotta Analisi della situazione Telematica Protezione ABC Coordinamento logistico Ulteriori mezzi telematici In caso di necessità, gli assistenti di stato maggiore sono in grado di utilizzare gli apparecchi radio delle altre organizzazioni partner della protezione della popolazione nonché di garantirne l'esercizio e la manutenzione a loro favore. Per stabilire i collegamenti sono disponibili centrali telefoniche, i cosiddetti impianti di commutazione per utenti (ICU). Il settore della telefonia offre numerosi modelli di apparecchi telefonici diversi. I posti di condotta all'interno delle costruzioni di protezione sono dotate di installazioni standard che soddisfano le esigenze attuali della telematica, a favore dei partner della protezione della popolazione. Nei posti di condotta è anche possibile stabilire collegamenti radio tramite la rete radio nazionale di sicurezza POLYCOM. 25 Protezione civile 3.3.4 Protezione ABC Il servizio di protezione ABC è un altro importante tassello d’aiuto alla condotta. A differenza dei settori analisi della situazione e telematica è rappresentato unicamente dal Capo della protezione ABC nell’ambito dell’aiuto alla condotta. Le funzioni di «persona competente in radioprotezione» e di «ricercatore A» sono rappresentate in seno ai mezzi d’intervento delle organizzazioni d’intervento comunali e regionali. Aiuto alla condotta Analisi della situazione Telematica Protezione ABC Coordinamento logistico Compiti nel caso di aumento della radioattività in tempo di pace Se in tempo di pace avvengono incidenti che causano un aumento della radioattività, è possibile affidare i seguenti compiti al settore della protezione ABC: • Misurare l’intensità di dose locale • Sorvegliare la dose cui sono esposte le forze d’intervento, le persone mobilitate e la popolazione • Accertare la contaminazione radioattiva • Offrire consulenza all’organo di condotta e alla direzione d’intervento locale in qualità di persone competenti in radioprotezione delle organizzazioni di soccorso • Collaborare nell’istruzione delle forze d’intervento e delle persone tenute ad entrare in servizio, prima dell’intervento 26 Compiti (supplementari) durante il servizio attivo • Collaborare nell’istruzione sulle misure personali di protezione ABC dopo la chiamata al servizio attivo • Sorvegliare la situazione ABC e ordinare le misure di protezione preventive • Valutare gli effetti di esplosioni A • Accertare, misurare e rappresentare la contaminazione del terreno • Rilevare e identificare gli aggressivi C impiegati • Valutare gli effetti di armi ABC e ordinare misure tecniche Per contaminazioni con armi batteriologice, il servizio di protezione ABC può svolgere solo pochi specifici compiti limitati dall’equipaggiamento in dotazione. Nel caso di piccoli eventi radiologici e di incidenti chimici, il servizio di protezione ABC non viene di regola attivato. Mezzi della protezione ABC Personale: Il capo protezione ABC rappresenta il settore della protezione ABC in seno all’organo di condotta. Egli riveste il ruolo di superiore tecnico degli specialisti ABC. Dopo aver seguito l’istruzione generale e quella specialistica (preferibilmente il corso tecnico per assistenti di stato maggiore), acquisisce le competenze in radioprotezione nelle organizzazioni di soccorso (istruzione supplementare) e frequenta il corso quadri per capiservizio protezione ABC. La persona competente in radioprotezione è incorporata nelle organizzazioni partner dell’organizzazione d’intervento comunale o regionale dove svolge diversi compiti di radioprotezione. Il ricercatore A è a disposizione delle diverse organizzazioni partner, soprattutto per effettuare misurazioni in caso di aumento della radioattività. 27 Protezione civile Materiale: La maschera di protezione ABC è l’accessorio principale dell’equipaggiamento di protezione ABC dei militi della protezione civile. Protegge chi l’indossa dall’assunzione (tramite le vie respiratorie e digerenti) di sostanze radioattive, aggressivi C e microrganismi più grandi. Le modalità d’uso della maschera di protezione sono descritte nell’appendice 6. Ad ogni Cantone è stato fornito un certo numero di tenute di protezione SA 99 da indossare per prestare interventi speciali in caso di contaminazioni ABC. Queste tenute proteggono i militi delle formazioni d’intervento dal contatto con sostanze radioattive, infette o velenose. La Confederazione ha messo a disposizione dei Cantoni due strumenti di misurazione da utilizzare in caso di aumento della radioattività: il dosimetro elettronico EDOS 99 e l’apparecchio universale RA 99, per la misurazione della contaminazione e la sorveglianza della radioattività. Questi apparecchi vengono assegnati dai pool alle organizzazioni d’intervento comunali e/o regionali in base al concetto di radioprotezione adottato dai singoli Cantoni. 28 3.3.5 Coordinamento logistico Il coordinamento logistico costituisce un altro settore per l’aiuto alla condotta. Non appena entrano in azione più organizzazioni partner, è necessario coordinare il loro intervento. Il settore del coordinamento logistico coordina i provvedimenti e gli elementi logistici quando le organizzazioni partner non sono più in grado di gestire autonomamente la loro logistica specifica*). Aiuto alla condotta Analisi della situazione Telematica Protezione ABC Coordinamento logistico Il capo del coordinamento logistico dirige questo settore. È la persona di contatto per tutte le questioni legate alla logistica e il rappresentante della logistica in seno all’organo di condotta. Per svolgere con efficienza il suo compito, lavora in stretta collaborazione con le organizzazioni partner e in modo particolare con la protezione civile, i servizi tecnici e l’amministrazione. In caso di necessità, la protezione civile fornisce prestazioni di logistica alle organizzazioni partner e, se non è stato disposto altrimenti, si assume la responsabilità del coordinamento logistico nell’ambito dell’aiuto alla condotta. Esempi d’aiuto alla condotta prestato dal settore del coordinamento logistico • Procurare veicoli e macchinari edili e metterli a disposizione per l’intervento • Organizzare la distribuzione di viveri e pasti • Collaborare all’organizzazione dello smaltimento di materiali diversi • Impiegare gli elementi logistici in modo conforme alle esigenze • Procurare beni e organizzare la loro distribuzione • Organizzare gli alloggi *) Logistica specifica delle organizzazioni partner Per logistica specifica s’intende la logistica delle singole organizzazioni partner. 29 Protezione civile 3.4 Protezione e assistenza In caso di sinistri e situazioni straordinarie, si deve prima di tutto prestare aiuto alla popolazione minacciata o bisognosa d’assistenza. Protezione e assistenza 3.4.1 Assistenza Sezione assistenza L’assistenza implica tutte le misure atte ad accogliere, alloggiare, nutrire, vestire e curare le persone nonché a provvedere al loro benessere. Per benessere s’intende «il migliore stato psicofisico e sociale possibile». I compiti assistenziali si basano soprattutto sull’iniziativa personale. Si cerca quindi di rafforzare il senso di autonomia e responsabilità delle persone in cerca di protezione. 3.4.2 Compiti dell’assistenza I compiti del servizio d’assistenza possono variare a dipendenza dell’evento o della situazione d’emergenza. Possibili compiti affidati all’assistenza: • Assistenza alle persone in cerca di protezione (per es. senzatetto, persone evacuate, turisti bloccati sul posto, stranieri in cerca di protezione) • Assistenza psicologica alle vittime, alle formazioni d’intervento e ai loro familiari (per es. collaborazione in un careteam o in funzione di addetto all’aiuto psicologico d’urgenza) • Assistenza generale alle autorità e ai servizi d’intervento (per es. collaborazione a perlustrazioni o alla regolazione del traffico) • Sostegno alla sanità pubblica (per es. collaborazione alle cure infermieristiche in ricoveri e ospedali oppure al servizio ambulanze [144]) 30 Sezione assistenza 3.4.3 Personale e compiti L’assistenza è formata da una o più sezioni, in base alla grandezza dell’organizzazione. Caposezione Capogruppo Addetto all'assistenza Nei limiti delle istruzioni impartite dal suo superiore, l’addetto all’assistenza si occupa di: • assistere le persone minacciate o bisognose d’aiuto • stare vicino alle persone in pericolo • prestare cure in base alle istruzioni del personale qualificato Inoltre, collabora ai seguenti compiti: • elaborare piani e preparativi d’intervento • equipaggiare e gestire i posti collettori e d’assistenza • accogliere, registrare e assistere persone in cerca di protezione • assistere la sanità pubblica • offrire assistenza generale alle autorità e alle formazioni d’intervento • eseguire lavori di logistica specifica Ulteriori informazioni: Documento tecnico per l’assistenza in caso di catastrofi e altre situazioni d’emergenza, UFPP, rev. 2005 Opuscolo «Aiuto psicologico d’urgenza», UFPP 2006 (UFCL 408.991) 31 Protezione civile 3.5 Protezione dei beni culturali La Convenzione dell'Aia del 1954 costituisce la base legale internazionale per la protezione dei beni culturali. Gli stati firmatari sono tenuti a garantire la sicurezza dei beni culturali in tempo di pace (inventari, documentazioni e conservazione protetta) e il loro rispetto da parte degli eserciti in tempo di guerra. La Svizzera ha aderito alla Convenzione nel 1962 ed emanato una legge federale in materia nel 1966. Protezione dei beni culturali Specialisti (Gruppo) Specialisti (Gruppo) 3.5.1 In generale Beni culturali I beni culturali sono beni mobili e immobili pregiati del nostro patrimonio culturale quali: monumenti architettonici, artistici o storici (sia sacri che profani), luoghi archeologici, complessi architettonici d’interesse storico o artistico, opere d’arte, manoscritti, libri e altri oggetti. Pericoli I beni culturali sono minacciati non solo da eventuali conflitti armati, ma anche da pericoli naturali o tecnologici, furti, atti vandalici e metodi di conservazione inadeguati (umidità). 3.5.2 Misure di protezione Gli oggetti più pregiati sono registrati nell’Inventario svizzero dei beni culturali d’importanza nazionale e regionale. Accanto alle basi legali, l’Inventario costituisce il primo tassello per la protezione dei beni. Conoscere l’ubicazione e la denominazione dei beni permette, infatti, di pianificare ulteriori misure di protezione. I beni culturali mobili sono documentati con fotografie, brevi documentazioni e indicazione delle dimensioni (lunghezza larghezza profondità). Le collezioni di archivi e biblioteche sono registrate su microfilm. Ciò permette di custodire i pezzi originali in un luogo sicuro e di conservare le informazioni su microfilm. 32 Le misure per proteggere il nostro patrimonio culturale vanno adottate già oggi. In occasione di restauri, vengono spesso realizzate documentazioni di sicurezza sul l’edificio. Queste comprendono piani, descrizioni dei materiali usati, informazioni sugli interni e sull’arredo nonché fotografie. Le documentazioni di sicurezza rendono possibile la ricostruzione dell’edificio in caso di danni o distruzione. Si tratta di individuare i potenziali pericoli per i beni culturali e di adottare le misure per limitare eventuali danni. In caso di trasloco di beni culturali mobili, si elabora un piano d’evacuazione che tiene conto del numero di oggetti da trasferire e delle esigenze che deve soddisfare la nuova sede. Per mettere in salvo collezioni ed archivi preziosi sono stati costruiti rifugi per beni culturali. L’analisi dei potenziali pericoli potrebbe imporre un’evacuazione di beni culturali. Per questo motivo, i luoghi di conservazione ideali (accesso, condizioni climatiche) sono già stati designati ed equipaggiati in modo funzionale. Quando i beni subiscono danni, si ricorre subito ai depositi di fortuna. 3.5.3 Personale e compiti Il capo della protezione dei beni culturali (C PBC) dirige il servizio. In base alla grandezza della protezione civile, può contare su un certo numero di specialisti PBC istruiti per svolgere i seguenti compiti: • coadiuvare il C PBC a pianificare le misure di protezione (inventari, documentazioni di sicurezza) • elaborare i piani d’intervento • valutare l’idoneità dei depositi d’emergenza • ev. dirigere i volontari che partecipano alle operazioni • offrire consulenza e assistenza ai servizi d’intervento in caso di danni 3.5.4 Collaborazione con i partner Se i beni vengono danneggiati dal fuoco o dall’acqua nonostante tutte le precauzioni adottate, il servizio della protezione dei beni culturali offre la sua consulenza ai pompieri e agli altri partner intervenuti. A questo scopo vengono elaborati piani d’intervento per i beni culturali più preziosi. 33 Protezione civile 3.5.5 Distintivo internazionale di protezione I beni culturali protetti vengono contrassegnati per essere facilmente riconoscibili. Il distintivo internazionale è uno scudo blu oltremare e bianco, appuntito verso il basso. Per ordine del Consiglio federale, lo scudo della PBC viene applicato a tutti i beni culturali d’importanza nazionale ed ai rifugi per i beni culturali. Solo singoli oggetti possono essere contrassegnati con questo scudo. Per ragioni d’ordine militare, è impensabile contrassegnare con lo scudo interi insediamenti come città, paesi o insiemi di edifici. Scudo semplice = Protezione generale Il Vaticano è l’unico bene culturale della Terra sotto protezione speciale. Triplo scudo = Protezione speciale Per la protezione dei beni culturali fanno stato soprattutto la Legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 1966 (LPBC, RS 520.3) e l’Ordinanza sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 1984 (OPBC, RS 520.31). Ulteriori informazioni: Opuscolo «La protezione dei beni culturali (PBC) – Una missione globale», UFPP 2005 34 3.6 Sostegno Il sostegno è il settore con il ventaglio di compiti più ampio. Interviene soprattutto per assistere, da solo o in collaborazione, le altre quattro organizzazioni partner della protezione della popolazione, soprattutto in caso di eventi di ampia portata, catastrofi ed altre situazioni d’emergenza. In caso di sinistri naturali come alluvioni, tempeste, valanghe, il settore sostegno viene impiegato anche per i lavori di ripristino che vanno eseguiti rapidamente per escludere eventuali danni secondari. Vi rientrano anche lavori di consolidamento e sgombero. Sostegno Sezione sostegno Sezione sostegno 3.6.1 Personale e compiti A seconda della grandezza della protezione civile, il settore sostegno è formato da una o più sezioni di pionieri. I pionieri devono essere in grado di utilizzare gli attrezzi ed il materiale a loro assegnati. Essi vengono impiegati per: • eseguire lavori finalizzati a limitare i danni • adottare misure transitorie in caso di infrastrutture distrutte • collaborare ai lavori di ripristino • eseguire lavori generali di sostegno Inoltre, collaborano ai seguenti compiti: • elaborare piani e preparativi d’intervento • realizzare costruzioni ausiliarie per limitare i danni • pompare l’acqua da scantinati e sottopassaggi • sgomberare strade, piazze, alvei, ecc. • adottare misure di sbarramento • offrire sostegno generale ai pompieri, alla polizia, alle aziende comunali, ecc. • eseguire lavori di ripristino di ogni genere • eseguire lavori di logistica specifica 35 Protezione civile 3.7 Logistica Per logistica s’intendono le misure atte a garantire l'esercizio delle ubicazioni, la messa a disposizione di beni di sussistenza, l’impiego di mezzi di trasporto e di macchinari da costruzione, la manutenzione e la preparazione del materiale ed il vitto. Logistica Elemento logistico 3.7.1 Personale e compiti Il sergente maggiore è responsabile soprattutto di garantire il buono svolgimento del servizio. Si occupa di adottare i regolamenti ed i provvedimenti atti ad agevolare la vita quotidiana sul posto. Un sergente maggiore particolarmente abile può anche essere nominato capo della logistica della protezione civile. Il sergente maggiore assiste inoltre il comandante della protezione civile nello svolgimento di attività legate alla pianificazione dei corsi di ripetizione, all’entrata in servizio ed al licenziamento. Infine, assume compiti inerenti alla salvaguardia del valore di impianti e materiale. Il furiere (contabile) è un esperto in materia d’approvvigionamento. Si occupa soprattutto di pianificare e organizzare la sussistenza, acquistare i beni necessari e tenere la contabilità. Di regola, viene nominato anche capo dell’approvvigionamento Il capocucina organizza il vitto in collaborazione con il furiere. È responsabile innanzi tutto di dirigere la cucina e preparare correttamente i pasti. Il sorvegliante del materiale è responsabile per l’inventario, la custodia, determinati lavori di manutenzione e la preparazione del materiale della protezione civile. Ha facoltà di allestire un deposito del materiale sul luogo d’intervento. 36 Elemento logistico Compiti logistici della protezione civile: • Garantire i trasporti, la sussistenza e la contabilità • Procurare i beni di sussistenza • Inventariare, custodire, preparare il materiale e provvedere alla sua manutenzione • Provvedere alla manutenzione e alla messa in esercizio degli impianti o delle ubicazioni Il sorvegliante d’impianto esegue i lavori di manutenzione secondo le prescrizioni. Provvede affinché le installazioni tecniche dell’impianto funzionino correttamente e siano sempre pronte all’uso. In caso effettivo, garantisce l’esercizio tecnico degli impianti di protezione e ripara eventuali guasti. 3.7.2 Elemento logistico L’elemento logistico si assume soprattutto i compiti logistici della protezione civile. Può anche essere impiegato a favore delle organizzazioni partner. In caso d’intervento, è possibile formare i seguenti gruppi specialistici ad hoc: • Gruppo specialistico impianti sergente maggiore e sorvegliante/i d’impianto • Gruppo specialistico materiale sergente maggiore e sorveglianti del materiale • Gruppo specialistico trasporti sergente maggiore e personale ausiliario (conducenti) • Gruppo specialistico acquisti furiere, sergente maggiore e distaccati • Gruppo specialistico contabilità furiere e distaccati • Gruppo specialistico sussistenza furiere, capo/i cucina e distaccati È possibile distaccare militi della protezione civile incorporati in altre sezioni per svolgere compiti in seno agli elementi logistici. Ulteriori informazioni: Documento tecnico «Logistica della protezione civile», Ufficio federale della protezione della popolazione, marzo 2003 37 Protezione civile 3.8 Materiale / Veicoli In generale La protezione civile dispone di un vasto assortimento di materiale per svolgere i suoi compiti. Il comando della protezione civile è responsabile dell’operatività. Veicoli Di regola, la protezione civile non dispone di veicoli propri. In caso d’intervento, i veicoli per trasportare il personale ed il materiale vengono procurati di volta in volta. Servono soprattutto veicoli per trainare i rimorchi della protezione civile e per il trasporto del personale. 38 3.9 Costruzioni di protezione 3.9.1 In generale Le costruzioni protette sono state concepite soprattutto per proteggere la popolazione e per garantire la prontezza dei mezzi della protezione della popolazione in caso di conflitto armato, in particolare quando vengono utilizzate armi di distruzione di massa. Queste costruzioni offrono una protezione di base dagli effetti diretti e indiretti di molte armi. In caso di catastrofi e altre situazioni d’emergenza (terremoto, pericolo di valanghe, contaminazione radioattiva, ecc.), è possibile utilizzare le costruzioni di protezione come alloggi di fortuna. 3.9.2 Rifugio Oggi sono disponibili rifugi con filtri antigas e ventilazione artificiale per circa il 95% della popolazione svizzera, ossia per circa 7 milioni di abitanti. 39 Protezione civile Il rifugio e i suoi elementi Chiusa La chiusa permette di entrare e di uscire senza che l’aria esterna penetri nel rifugio. È quindi possibile accedere al rifugio e uscirne anche quando l’aria esterna è contaminata. Involucro e chiusure del rifugio La resistenza meccanica del rifugio è garantita da un involucro (pavimento, pareti e soletta) in calcestruzzo armato con uno spessore di 25 – 30 cm. Affinché l’involucro presenti dappertutto la stessa resistenza, le aperture vengono chiuse mediante porte e coperchi blindati, sempre di calcestruzzo armato. In questo modo il rifugio resiste a pressioni superiori a 1 bar (= 10 t per m2). Inoltre, le pareti di calcestruzzo armato riducono a meno del 5 % l’intensità di un’eventuale radiazione radioattiva che agisce dall’esterno. Uscita di sicurezza Ogni rifugio dispone di un’uscita di sicurezza (uscita di soccorso o cunicolo d’evasione) per uscire dal rifugio quando l’entrata non è più utilizzabile a causa di un effetto esterno. L’uscita di soccorso conduce direttamente all’esterno lungo la facciata dell’edificio. Se l’altezza di gronda dell’edificio supera i 4 metri, si deve costruire un cunicolo d’evasione. In caso di distruzione, ciò permette di evacuare l’edificio all’esterno della zona ingombra di macerie. 40 Impianto di ventilazione Il rifugio dispone di un impianto di ventilazione per garantire l’apporto dell’aria fresca necessaria per la respirazione. L’impianto di ventilazione comprende: • presa d’aria (situata di regola nel telaio del coperchio blindato) • valvola antiesplosione e prefiltro • apparecchio di ventilazione (VA) • filtro antigas Latrine e allacciamenti idrici In linea di principio, viene installata una latrina ogni 30 posti protetti. Di regola, vengono impiegate latrine a secco. In parte esistono anche gabinetti ad acqua e docce. 3.9.3 Impianto di protezione Gli impianti di protezione sono destinati alle organizzazioni della protezione della popolazione e comprendono i posti di comando, gli impianti d’apprestamento ed i centri sanitari protetti. Vengono utilizzati in primo luogo per garantire la condotta e la prontezza operativa dei mezzi della protezione della popolazione. I posti di comando servono alla condotta e all’aiuto alla condotta. Gli impianti d'apprestamento accolgono il personale ed una parte del materiale delle formazioni. Le basi legali sulle costruzioni di protezione figurano nelle appendici 10 e 11. 41 Protezione civile Posto di comando (PC) Il posto di comando è concepito come luogo di lavoro ed alloggio protetto della protezione civile. È equipaggiato con installazioni tecniche di trasmissione ed attrezzato per il lavoro dei membri di stato maggiore. Il posto di comando può essere utilizzato come ubicazione dell’organo civile di condotta. 42 Impianto d'apprestamento (IAP) L’impianto d’apprestamento è concepito come alloggio per la truppa e deposito del materiale. Funge da base per gli interventi poiché il materiale immagazzinato nell’impianto di protezione è sempre pronto all’intervento. Comprende anche dormitori, locali di soggiorno e una cucina. Assume un ruolo importante quale piazza d’organizzazione della protezione civile e centro per il sostegno logistico. 43 Protezione civile Centro sanitario protetto Il centro sanitario protetto è un impianto del servizio sanitario equipaggiato con sala operatoria, farmacia, laboratorio ed altre installazioni tecniche. Quando è operativo, consente di eseguire anche semplici interventi chirurgici. Serve al Cantone per garantire l’approvvigionamento sanitario alla popolazione, soprattutto in caso di conflitti armati. Di norma, un centro sanitario dispone di oltre 128 posti letto per pazienti. Le ubicazioni designate e la loro utilizzazione si basano sui piani cantonali. È possibile utilizzarle come alloggi di fortuna per le persone evacuate ed i senzatetto. 44 Conoscenze di base 4 Conoscenze di base 4.1 Introduzione In base all’articolo 3 della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (vedasi appendice 10), la protezione civile deve svolgere molteplici compiti. A seconda del tipo d’intervento, ogni milite della protezione civile deve essere in grado di svolgere anche compiti di altri settori, indipendentemente dalla sua funzione (assistente di stato maggiore, addetto all’assistenza o pioniere). 4.2 Analisi della situazione Compiti che rientrano nel campo dell’aiuto alla condotta sono ad esempio: • orientarsi su una carta topografica • orientarsi sul terreno • allestire uno schizzo • redigere e trasmettere un messaggio • trasmettere un messaggio via radio 4.2.1 Carte e scale topografiche Vengono utilizzate soprattutto carte dell’Ufficio federale di topografia. Le carte più comuni per orientarsi sul terreno sono in scala: 1:25 000 1 cm sulla carta = 250 m nella realtà 1:50 000 1 cm sulla carta = 500 m nella realtà 1:100 000 1 cm sulla carta = 1 km nella realtà Esistono anche carte in scala più grande che permettono di visualizzare il maggior numero di dettagli (per es. piani comunali in scala 1:5000). 45 Conoscenze di base Coordinate È possibile definire e indicare qualsiasi punto sulla carta. Nelle carte nazionali figura la rete delle coordinate. Le coordinate sono cifre di sei numeri. Le prime tre cifre corrispondono ai chilometri, le tre finali ai metri. Le coordinate 600 000 / 200 000 coincidono esattamente con l’ubicazione del vecchio osservatorio astronomico di Berna. I chilometri variano da sud a nord tra 75 nel canton Ticino e 295 nel canton Sciaffusa; da ovest a est tra 485 nel canton Ginevra e 834 nel canton Grigioni. Strada di seconde categoria Segni convenzionali Gli elementi del paesaggio sono rappresentati sulla carta per mezzo di simboli o segni, i cosiddetti segni convenzionali. Nel terreno Nota: (Nell’appendice 2 figura un estratto dei segni convenzionali utilizzati da tutti i partner della protezione della popolazione.) Segno convenzionale 4.2.2 Stimare le distanze Per stimare approssimativamente una distanza sul terreno esistono due metodi semplici: • Metodo della media: • Si stima quanto un oggetto dista al minimo e quanto al massimo da un punto. La media dei due risultati corrisponde alla distanza approssimativa. • Metodo del pollice: • Con il braccio teso e il pollice rivolto verso l’alto giratevi in direzione di un oggetto che si trova sul terreno. Ora guardate sopra il pollice, prima con l’occhio destro poi con quello sinistro e stimate la distanza tra la posizione del pollice visto con l’occhio destro e quella del pollice visto con l’occhio sinistro. Moltiplicatela per dieci e troverete a quale distanza è situato approssimativamente l’oggetto. 46 4.2.3 Osservare e trasmettere Per essere efficace, la condotta deve basarsi sui risultati di osservazioni, sopralluoghi e ricognizioni. Le osservazioni sono però utili solo se trasmesse in modo semplice e chiaro. L’osservatore trasmette • messaggi orali o scritti utilizzando segnali acustici e visivi predefiniti • in modo spontaneo, chiaro, comprensibile e tempestivo Le minacce incombenti vanno annunciate subito. Schema di notifica Per semplicità, tutti i partner della protezione della popolazione dovrebbero trasmettere i messaggi secondo lo stesso schema. Modello di un modulo di notifica vedasi appendice 3. Tracciare schizzi Gli schizzi possono completare i messaggi. Si distingue fra due tipi di schizzi: • Piano: mostra una zona ben delimitata vista dall’alto (unidimensionale); simile a una carta topografica Piano Planskizze • Veduta: mostra una zona ben delimitata dal punto di vista dell’osservatore (bidimensionale); simile ad una fotografia Schizzo 47 Conoscenze di base 4.3 Telematica 4.3.1 Radiocomunicazione SE-125 Materiale Oltre all’apparecchio radio con i suoi accessori, per la radiocomunicazione servono anche il materiale per prendere appunti, un’antenna di riserva (di regola SEA 80 K) e le batterie di riserva. Può essere impartita una breve istruzione sull’uso degli apparecchi. Piano di rete radio In caso d’intervento radio, viene distribuito e spiegato agli utenti il piano di rete radio con le informazioni attuali. Vi devono figurare soprattutto i nominativi e i canali radio. Controllo di funzionamento Il personale istruito esegue il controllo di funzionamento prima dell’intervento e conformemente alle istruzioni per l’uso. Vanno controllati gli elementi di ricetrasmissione, gli accessori e lo stato delle batterie. 4.3.2 Traffico radio Gli apparecchi radio SE 125 dispongono di un solo canale operativo (sistema simplex). Si può quindi trasmettere solo con una stazione radio alla volta. Di regola, le altre stazioni ascoltano la conversazione. Le conversazioni radio devono perciò essere brevi e chiare ed i messaggi redatti in modo conciso. 48 Controllo degli apparecchi SE 125 prima di occupare le postazioni radio • Controllo di funzionamento • Antenna allungabile • Piano di rete radio • Canale radio • Interruttore principale • Materiale e accessori radio • Missione e postazione radio trasmissione, ricezione, accessori, batterie (eseguito da personale istruito) completamente estratta e direzionata verso l’alto il proprio nominativo e quello degli altri utenti sono noti impostazione corretta del canale sull’apparecchio secondo il piano di rete radio posizione ON (puntino rosso) con squelch inserito completi note Regole di conversazione Le regole minime da rispettare sono le seguenti: • Chiamare (secondo il piano di rete radio) «Stazione opposta alla propria» Esempio: «Posto d’assistenza da PC fronte» • Invitare la stazione opposta a parlare «Rispondere» • Confermare la ricezione «Capito» Quindi conversare liberamente • Terminare il collegamento e liberare la rete «Terminato» 49 Conoscenze di base 4.4 Protezione ABC I compiti di protezione ABC vengono svolti da specialisti istruiti in materia. Ogni milite della protezione civile dovrebbe perlomeno sapere come si usa la maschera di protezione. (Vedasi appendice 6) 50 4.5 Protezione e assistenza 4.5.1 Protezione nel rifugio In caso di catastrofi ed altre situazioni d’emergenza o di conflitto armato, le autorità possono ordinare la preparazione e l’occupazione dei rifugi e, se necessario, l’obbligo di soggiornare negli stessi. Queste misure vengono ordinate nell’ambito della diffusione delle istruzioni sul comportamento da adottare. Dopo aver occupato un rifugio, si deve arredarlo e organizzare il soggiorno. Le procedure da seguire devono essere note non solo agli addetti all’assistenza, ma a tutti i militi della protezione civile. (Vedasi appendice 5) 51 Conoscenze di base 4.5.2 Messa in esercizio del rifugio in caso di pericolo imminente In caso di pericolo imminente, si ordina alla popolazione – tramite comunicato radio – di mettersi al sicuro nei rifugi (generalmente utilizzati come cantine). Le misure da adottare sono le seguenti: 1. Ascoltare costantemente la radio (RSI 1 o radio locale) Attività Rispettare le istruzioni sul comportamento da adottare che vengono trasmesse per radio Indicazioni Scegliere un luogo che permetta una buona ricezione radio (in vicinanza della porta blindata o dell’apparecchio di ventilazione). In certi casi la buona ricezione radio è garantita solo all’esterno del rifugio, nell’edificio. Attività Sgomberare tutti gli oggetti che si possono spostare facilmente e depositarli fuori del rifugio Indicazioni • Tenere libero l’accesso al rifugio • Controllare che sia possibile utilizzare le porte blindate, il coperchio blindato e l’apparecchio di ventilazione 2. Fare posto 3. Altre misure • Chiudere il coperchio blindato • Alloggiare gli animali in un locale adiacente al rifugio • Controllare che tutti gli abitanti dell’immobile si trovino nel rifugio • Solo se l’ordine è stato trasmesso per radio: chiudere la porta blindata ed accendere l’apparecchio di ventilazione secondo le istruzioni per l’uso (affisse presso l’apparecchio) • In caso di necessità, si potrà utilizzare la toilette più vicina al rifugio Ulteriori istruzioni verranno trasmesse per radio. 52 4.5.3 Stress Durante un intervento, il milite della protezione civile può essere sottoposto ad uno stress che supera i suoi limiti di sopportazione. Egli deve perciò essere in grado di riconoscere i principali sintomi ed effetti dello stress. Definizione del termine «stress» Lo stress è dovuto all’interazione fra un individuo e le circostanze. Lo stress è causato da pressioni esterne o interne che, in base alla percezione di una persona, mettono alla prova o superano le risorse individuali o generali (capacità di sopportazione). Il divario fra queste pressioni e la capacità di sopportazione individuale genera lo stress. (Lazarus & Launier,1991; Folkman, 1948) Lo stress può causare sintomi fisici, psicologici, emotivi e comportamentali. Per esempio: Sintomi fisici Sintomi psichici ed emotivi Sintomi comportamentali • • • • • • Calo di concentrazione e di memoria • Paura • Irritabilità • Insicurezza • Calo d’autostima • Stato depressivo • Aggressività • Angoscia • Abuso di nicotina, alcool e pastiglie • Difficoltà di concentrazione • Rendimento discontinuo • Assenze (giorni di malattia) • Conflitti • Litigi, aggressioni • Ritiro, isolamento Mal di testa Fiacchezza Crampi Tensione Nervosismo, agitazione motoria • Esaurimento fisico • Palpitazioni • Ipertensione 53 Conoscenze di base I fattori che innescano lo stress sono detti stressori. Questi possono essere interni o esterni. Gli stressori interni vengono prodotti nella persona, mentre quelli esterni dall’ambiente che la circonda. Stressori interni • Insoddisfazione personale • Obiettivi personali (professionali, sociali, privati) • Valori e rappresentazioni morali • Aspetti normativi importanti per l’individuo Stressori esterni • Aspettative esterne • Mole di lavoro • Grado di difficoltà • Compiti poco chiari • Responsabilità • Condizioni sociali, economiche e culturali Assistere ad un grave incidente può rappresentare un’esperienza traumatica. Sono reazioni del tutto normali. Anche il cordoglio e la disperazione sono normali reazioni provocate da una disgrazia. Ci sono due modi per combattere lo stress: • interventi diretti sull’individuo colpito, • misure per prevenire le cause dello stress. Gli interventi diretti sull’individuo sono: • Modificare la valutazione personale, relativizzare nel confronto con gli altri • Ridurre l’agitazione (per es. con tecniche di rilassamento) • Aumentare la resistenza fisica tramite cibo, sonno e distrazioni. • Lasciare sfogare i sentimenti personali (per es. pianto, rabbia) Le misure per prevenire i fattori stressanti sono: • Migliorare le condizioni di lavoro • Migliorare la struttura organizzativa (per es. orario di lavoro) • Favorire i contatti sociali • Risolvere i problemi 54 4.6 Sostegno 4.6.1 Lotta antincendio mp Te Genesi di un incendio Per comprendere le misure di prevenzione e di lotta antincendio è indispensabile sapere come funziona un processo di combustione. L’incendio si sviluppa solo se sono soddisfatte queste tre condizioni: • Presenza di sostanza combustibile (solida, liquida o gassosa). • Apporto continuo di ossigeno proveniente di regola dall’aria. • Raggiungimento della temperatura d’accensione della sostanza combustibile (per es. legno 220 – 320 °C, alcool 425 °C). Più bassa è la temperatura d’accensione di una sostanza, maggiore sarà il periSostanza combustibile colo d’incendio. ne sio en cc d’a Os sig en o a tur era Genesi di un incendio Eliminazione dell’ energia Os sig en o e ion ns ce ’ac ad tur era mp Eliminazione dell’ ossigeno Te Spegnimento di un incendio Per spegnere un incendio si cerca di eliminare almeno uno dei tre presupposti per la combustione. • Eliminazione del combustibile: • Operazione non sempre facile da eseguire per il rischio di generare nuovi incendi! • Eliminazione dell’ossigeno: • La maggior parte delle sostanze combustibili si spengono se si riduce il tenore di ossigeno nell’aria. Chiudendo porte e finestre o coprendo il fuoco con una coperta di spegnimento si limita l’apporto di aria. • Eliminazione dell’energia: • Una sostanza s’incendia solo se raggiunge la temperatura d’accensione. Raffreddandola si cerca di portare la temperatura al di sotto di questa soglia. Sostanza combustibile Eliminazione del combustibile 55 Conoscenze di base Classificazione degli incendi Gli incendi vengono suddivisi in classi (A, B, C, D) in base alla sostanza combustibile. Questa distinzione permette di scegliere il mezzo di spegnimento più adeguato. Classe 56 Sostanze combustibili Estintore portatile appropriato Incendio di materiali solidi, soprattutto di natura organica, la cui combustione produce fiamme e braci Esempi: legno, carta, tessuti, carbone ad acqua a polvere tipo ABC (a schiuma) Incendio di liquidi o solidi liquefattibili Esempi: benzina, nafta, petrolio, grassi, vernici, solventi, cere a polvere tipo ABC a schiuma (a CO2) Incendio di gas Esempi: acetilene, butano, metano, propano a polvere tipo ABC a CO2 Incendio di metalli Esempi: metalli leggeri come magnesio e alluminio, le loro leghe, sodio e potassio. a sabbia a polvere antincendio metalli Comportamento in caso d’incendio ALLARMARE – SALVARE – SPEGNERE ALLARMARE 118 • • • • • Chi chiama? (cognome, nome, numero di telefono) Dove è successo? (via, numero civico, piano) Cosa è successo? (incendio, esplosione) Quante persone sono state coinvolte/ferite? Aspettate eventuali altre domande della centrale d’allarme! SALVARE • Salvate le persone e gli animali • Chiudete porte e finestre • Abbandonate il luogo dell'incendio passando per le vie di fuga (uscite, scale, uscite di soccorso); non usate gli ascensori • Se le trombe delle scale ed i corridoi sono invasi dal fumo, restate nei locali, chiudete la porta ed attendete i pompieri (segnalate la vostra presenza ad una finestra chiusa) SPEGNERE • Domate le fiamme con i mezzi disponibili (estintore portatile, coperta di spegnimento, pompa a secchio, idrante a muro) • Non cercate di spegnere le fiamme se vi mettete in pericolo • Indicare l’incendio ai pompieri che giungono sul luogo INCENDIO IN GALLERIA Comportamento corretto • • • • Accostate Spegnete subito il motore Lasciate la chiave nell’accensione Scendete subito dal veicolo e recatevi al rifugio, all’uscita d’emergenza o al portale più vicino 57 Conoscenze di base Mezzi di spegnimento È possibile spegnere rapidamente i principi d’incendio con mezzi e provvedimenti semplici. • Pompa a secchio La pompa a secchio è costituita da un supporto, una pompa con canna di 5 metri ed una lancia con ugelli intercambiabili a getto o nebulizzanti. Il secchio è abbinato alla pompa. La pompa a secchio è il mezzo ideale per spegnere focolai e piccoli incendi poiché è subito pronta all’uso. In caso d’impiego, posizionare la pompa a secchio in modo che l’utente possa avanzare verso il fuoco senza essere ostacolato dal fumo e dal calore. Se possibile, formare squadre di spegnimento di almeno tre persone. • Coperta di spegnimento Stendete rapidamente la coperta di spegnimento. Avvolgete le mani nei suoi angoli per proteggervi dal fuoco e posatela lentamente sul principio d’incendio con un movimento rotatorio che parte dal vostro corpo. Evitate un ulteriore afflusso d’aria. Non rimuovete la coperta finché il focolaio non è completamente spento o fino all’arrivo dei pompieri. • Estintore portatile • Il prodotto estinguente deve essere adatto al tipo d’incendio da domare. Seguite le istruzioni che figurano sull’estintore. In caso di dubbio, informatevi presso il fabbricante o il fornitore sulle possibilità d’impiego. Il buon funzionamento dell’estintore è garantito solo se viene periodicamente controllato da un tecnico. 58 Regole di spegnimento GIUSTO SBAGLIATO Spegnete gli incendi nella direzione del vento Incendio esteso: spegnete iniziando davanti e in basso Incendio alimentato da combustibile che scorre o gocciola: spegnete dall'alto verso il basso Incendio di pareti: spegnete dal basso verso l'alto Impiegate più estintori contemporaneamente, e mai uno alla volta Badate che l'incendio non si riaccenda 59 Conoscenze di base 4.6.2 Conoscenza dei nodi I nodi assumono un’importanza spesso trascurata nella nostra vita quotidiana. Sappiamo quanto può essere irritante un oggetto che si slaccia in un momento sbagliato perché il nodo non è stato eseguito in modo corretto. Nella vita quotidiana, utilizziamo i nodi per allacciarci le scarpe, chiudere il sacco della spazzatura, legare oggetti sul portabagagli dell’automobile, fissare un telone su una catasta di legna, prolungare una fune, riparare una stringa, ecc. I nodi vecchi o nuovi per legare in modo sicuro gli oggetti sono centinaia se non addirittura migliaia. Qui di seguito descriviamo l’esecuzione di alcuni nodi che fino ad oggi si sono prestati molto bene anche per gli scopi della protezione civile. 60 Nodo piatto Il nodo piatto è usato soprattutto per congiungere due corde. Attenzione: i due capi della corda devono trovarsi dalla stessa parte del nodo (figura 4)! 1 2 3 4 61 Conoscenze di base Nodo del muratore È il nodo più semplice ed adatto per fissare corde attorno a grandi tronchi e pali. Si scioglie facilmente anche quando è molto stretto in seguito a forti tensioni. È importante avvolgere la corda attorno al cappio (A) per almeno tre quarti della circonferenza (B), affinché il nodo non si sciolga in caso di movimento (C). 1 2 3 4 Nodo del muratore e mezzo collo Questi due nodi combinati permettono di trainare e sollevare tronchi. 62 5 Nodo da tessitore Il nodo da tessitore serve a congiungere corde o funi e per terminare legature. 1 2 3 4 63 Conoscenze di base Nodo da battelliere I due tipi di nodo da battelliere sono i nodi d’avvolgimento più comuni (per es. per fissare la fune ad un palo o delimitare una zona). a) Nodo da battelliere da infilare sull’oggetto 1 3 64 2 b) Nodo da battelliere da eseguire attorno all’oggetto 1 2 3 65 Conoscenze di base 4.6.3 Regolazione del traffico In caso d’ingorghi del traffico, i militi della protezione civile che partecipano all’intervento sono tenuti a regolare la circolazione nei punti pericolosi. Principi • Solo i militi istruiti possono regolare il traffico. • Le guardie del traffico della protezione civile regolano la circolazione di tutti gli utenti della strada. • Le guardie del traffico sono tenute a regolare la circolazione fino all’arrivo della polizia o al ripristino della normalità. • Gli utenti della strada sono tenuti a rispettare i segnali e le indicazioni delle guardie del traffico della protezione civile. Equipaggiamento delle guardie del traffico L’equipaggiamento delle guardie del traffico comprende: • un giubbotto fluorescente di colore arancione • due bracciali fluorescenti • due gambaletti fluorescenti Di notte e se le condizioni atmosferiche lo esigono, le guardie del traffico devono utilizzare anche una torcia rossa. La torcia rossa serve normalmente solo come segnale d’arresto e in casi eccezionali anche per dare via libera a veicoli fermi. 66 Segnalazioni delle guardie del traffico Rallentare (movimento del braccio verso l’alto e verso il basso) Rallentamento del traffico proveniente da davanti: Avambraccio sinistro piegato verso l’esterno Rallentamento del traffico proveniente da sinistra: Avambraccio sinistro piegato a lato del corpo Rallentamento del traffico proveniente da destra: Avambraccio destro piegato a lato del corpo Segnale per i pedoni Avanzare per i pedoni provenienti da destra e da sinistra: Cenno del braccio teso davanti al corpo tenendo o non tenendo alzato l’altro braccio. (Tenere alzato l’altro braccio aumenta la sicurezza.) 67 Conoscenze di base Via libera Via libera nelle due direzioni corrispondenti se il traffico scorre; Stop del traffico proveniente da davanti e da dietro: Braccia allargate lateralmente Via libera nella rispettiva direzione: Cenno con il braccio destro o sinistro 68 Svolta a sinistra davanti alla guardia del traffico (spalla sinistra rivolta verso chi svolta a sinistra) Stop del traffico proveniente da destra e da dietro: Braccia allargate ad angolo retto Via libera per i veicoli che svoltano a sinistra: Cenno con il braccio sinistro verso il corpo Via libera per i veicoli che procedono diritto o che svoltano a destra: Cenno di procedere diritto Stop Stop prima della diramazione per il traffico in tutte le direzioni: Braccio alzato Stop del traffico proveStop dei veicoli proniente da davanti e da dietro: venienti da dietro: Braccia allargate lateralBraccio teso lateralmente mente 69 Conoscenze di base Segnalazioni per manovre con veicoli a motore Cambiamenti di direzione: Braccio destro o sinistro esteso lateralmente: Girare il volante a destra o a sinistra finché il braccio non viene abbassato Avanzare e retrocedere Avanzare (1): Movimento degli avambracci dal basso verso l’alto, dalla posizione orizzontale fino alle spalle (palmo delle mani rivolto verso l’alto) Retrocedere (2): Movimento degli avambracci dal basso verso l’alto, al massimo fino alla posizione orizzontale (palmo delle mani rivolto verso il veicolo) 1 70 2 Arrestare Mani allargate lateralmente all’altezza del capo: Indicare la distanza ravvicinando lentamente le mani Mani chiuse sopra il capo: Stop 71 Lotta contro i sinistri 5 Lotta contro i sinistri La missione della protezione della popolazione consiste nel proteggere la popolazione e le sue basi vitali nonché i beni culturali soprattutto in caso di catastrofi e altre situazioni d’emergenza. Importanza statistica delle catastrofi in Svizzera Terremoti Epidemie Movimenti tellurici Migrazioni Inondazioni Incidenti in CN Temporali Cedimenti di dighe Tempeste Valanghe Ondate di freddo Siccità / Caldo Catastrofi naturali : ~ 60 % Emergenze sociali : ~ 30 % Catastrofi tecnologiche : ~ 10 % Le catastrofi che si sono verificate in Svizzera negli ultimi anni confermano queste scelte operative. 73 Lotta contro i sinistri 5.1 Sinistro quotidiano Si tratta di sinistri che i mezzi locali o regionali di primo intervento (polizia, pompieri e organizzazioni sanitarie di salvataggio) sono in grado di fronteggiare da soli. Quando si verifica un sinistro quotidiano si deve annunciare: • Che cosa è successo, quando e dove (numero di feriti, ora, luogo, ev. coordinate) • Condizioni meteorologiche (visibilità, nuvolosità, precipitazioni, vento) • Vie d’accesso (ev. possibilità d’atterraggio) • Possibilità per chiedere ulteriori informazioni (numero di telefono e di cellulare, collegamento radio) I mezzi di primo intervento, detti anche organizzazioni a luce blu, sono sempre pronti ad intervenire e possono essere chiamati in qualsiasi momento tramite i numeri d'emergenza. 5.2 Sinistro importante Si tratta di sinistri geograficamente circoscritti che richiedono la collaborazione di diverse organizzazioni d’intervento come pure di aiuti esterni, ma di cui si mantiene il controllo. Le organizzazioni partner intervengono con mezzi modulari. La struttura di base del sistema modulare è incentrata sui sinistri quotidiani. I mezzi d’intervento vengono quindi rinforzati in funzione del tipo e della gravità del sinistro. 74 Notifica di sinistro Chiamate d’emergenza: Polizia 117 Pompieri 118 Pronto soccorso autoambulanze 144 (ev. tramite il 117) REGA 1414 Dal telefonino: Numero di chiamata internazionale (Europa) 112 Selezionando il 112 dalla rete mobile, siete automaticamente collegati con il posto di polizia più vicino Dalle cabine telefoniche a prepagamento, i numeri 112, 117, 118 e 144 sono gratis e raggiungibili senza inserire monete o carte di credito. 5.3 Catastrofe e altre situazioni d’emergenza La catastrofe è un evento d’origine naturale o tecnologica (oppure un grave incidente) che causa un numero di danni tale da rendere insufficienti i mezzi in personale e materiale della comunità colpita. La situazione d’emergenza è causata da sviluppi sociali o avarie tecniche che non è possibile fronteggiare con le procedure ordinarie, poiché il personale e il materiale della comunità colpita sono insufficienti. Esempi: • Pericoli su vasta scala per la salute pubblica come – epidemie – siccità e ondate di caldo – incidenti biologici • Emergenza nel campo dei profughi: immigrazione massiccia • Gran parte dei mezzi d’informazione fuori servizio 75 Lotta contro i sinistri 5.4 Diffusione dell’allarme e chiamata in servizio In caso di sinistro quotidiano, la centrale d’intervento della polizia cantonale chiama in servizio i mezzi di primo intervento. Il personale dei mezzi di primo intervento viene mobilitato via telefono (SMT, sistema di mobilitazione per telefono), pager, cellulare (natel) o radio. In caso di sinistro importante, il capo intervento (della polizia o dei pompieri) può mobilitare, tramite la centrale d’intervento della POLCANT, i seguenti mezzi supplementari: • Pompieri del centro di soccorso, Servizio chimico • Protezione civile • Mezzi supplementari della sanità pubblica • Aziende tecniche (gas, acqua, elettricità, traffico, smaltimento rifiuti, telematica) In caso di catastrofi e altre situazioni d’emergenza, si mobilitano anche: • Elementi di riserva • Organizzazioni e aziende private • Esercito *) POLCANT = Polizia cantonale **) OCC = Organo comunale di condotta 76 **) ORC = Organo regionale di condotta ***) OrgCantCond = Organo cantonale di condotta Sinistro 117 / 118 / 112 POLCANT*) Polizia Centrale d'intervento Pompieri S san di salv Servizi tecnici Polizia Parti OCC/ ORC**) Pompieri S san di salv Servizi tecnici Elementi protezione civile Protezione civile A5-Broschüre auf 2 Intero OCC/ORC OrgCantCond***) Aziende private tenute a prestare aiuto Esercito 77 Lotta contro i sinistri 5.5 Chiamata della protezione civile I militi della protezione civile mobilitati per far fronte a un sinistro devono entrare in servizio secondo le istruzioni delle autorità. I Cantoni regolano la procedura di chiamata della protezione civile. I mezzi tecnici disponibili per la chiamata possono essere i seguenti: • SMT o pager per chiamare in servizio, tramite la centrale d’intervento, i militi della protezione civile subito disponibili • telefono o altri mezzi di fortuna per chiamare in servizio, tramite il comando della protezione civile, il grosso dei militi PCi La chiamata include le seguenti informazioni: • Data / Ora • Luogo d’entrata in servizio (se non predefinito) • Equipaggiamento (i militi delle formazioni subito disponibili conservano l’equipaggiamento al loro domicilio) • Durata dell’intervento (se possibile) Di regola, i militi delle formazioni subito disponibili entrano in servizio nei luoghi predefiniti. Per es. impianti della protezione civile, sede dei pompieri, ecc. I militi della protezione civile mobilitati più tardi entrano in servizio su una piazza d’organizzazione dove vengono equipaggiati, organizzati e preparati per l’intervento previsto. Le basi legali concernenti la chiamata figurano nelle appendici 10 e 11. 78 Diffusione dell’allarme = avvertire, rendere attenti, chiedere l’aiuto di un’istituzione Chiamata = ordine d’entrata per adempiere l’obbligo di servire nell’esercito o nella protezione civile 5.6 Direzione d’intervento in caso di sinistri Anche la direzione d’intervento ha una struttura modulare. In una situazione normale, vale a dire in caso di sinistri quotidiani, la direzione d'intervento spetta di regola alla polizia o ai pompieri. Il capointervento è responsabile di coordinare le misure d’assistenza e di salvataggio nella zona sinistrata. In caso di eventi d’ampia portata, la condotta spetta a una direzione d’intervento generale formata da rappresentanti delle organizzazioni partner coinvolte e, se necessario, anche da specialisti e personale dell’amministrazione. Il capointervento generale è responsabile di tutte le formazioni che operano nella zona sinistrata. 5.7 Organizzazione della zona sinistrata In caso di sinistro e soprattutto in caso di sinistro d’ampia portata o di catastrofe, i mezzi che operano nella zona sinistrata devono essere coordinati ed organizzati in modo efficiente. L’organizzazione della zona sinistrata ed i segni convenzionali per le installazioni sono stati unificati per tutti i partner della protezione della popolazione. (Segni convenzionali vedasi appendice 2) 79 Lotta contro i sinistri 5.7.1 Organizzazione della zona sinistrata in caso di catastrofe circoscritta (per es. incidente ferroviario, caduta di un areo, incidente chimico) Sbarramento esterno C Sbarramento interno Sbarramento di sicurezza C dir int OCC oppure ORC ABC Feuerwehr i veic Asse di salvataggio 80 5.7.2 Organizzazione della zona sinistrata in caso di catastrofe estesa (per es. maltempo, inondazioni, terremoto) C = Sostanze chimiche OCC = Organo comunale di condotta pomp = Pompieri ORC = Organo regionale di condotta 81 Diritti e doveri 6 Diritti e doveri I diritti e i doveri dei militi della protezione civile sono regolati dalla Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) del 4.10.2002 e dall’Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) del 5.12.2003. Gli articoli più importanti della legge sono elencati nella seguente tabella. La legge e l’ordinanza figurano nelle appendici 10 e 11. 6.1 Obbligo di prestare servizio di protezione civile Articolo LPPC OPCi Persone tenute a prestare servizio di protezione civile art. 11 Eccezioni art. 12 Durata art. 13 Obbligo di prestare servizio ampliato in caso di conflitto armato art. 14 Volontariato art. 15 Riserva di personale art. 18 Proscioglimento anticipato art. 20 art. 2 Esclusione art. 21 art. 3 Articolo LPPC OPCi Soldo, vitto, alloggio e trasporto art. 22 art. 1 6.2 Diritti Soldo art. 4 Indennità per perdita di guadagno art. 23 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare art. 24 Assicurazione art. 25 82 6.3 Doveri Articolo LPPC Obblighi art. 26 Obbligo di entrare in servizio OPCi art. 7 I numeri RS indicati in calce nella legge agevolano la ricerca dei vari atti giuridici in Internet. Selezionate la Raccolta sistematica del diritto federale (RS) nel sito www. admin.ch (documentazione) e digitate un numero RS nel campo di ricerca. 83 Funzioni e distintivi indicanti il grado Funzioni di base Settore Funzione Aiuto alla condotta • Assistente di stato maggiore Appendice 1 Grado • Soldato della PCi Protezione e assistenza • Addetto all’assistenza • Soldato della PCi Sostegno • Pioniere • Soldato della PCi Aiuto alla condotta • Istruttori dei terminali • POLYCOM • Ricercatore A • Soldato della PCi • Persona competente in radioprotezione Specialisti Protezione e assistenza • Sanitario • Addetto all’assistenza • psicologica immediata • Soldato della PCi Protezione dei beni culturali • Specialista PBC • Soldato della PCi Logistica • Sorvegliante del materiale • Soldato della PCi Comando PCi • Comandante PCi • Sorvegliante d'impianto • Colonnello, tenente colonnello, maggiore o capitano • Sost comandante PC • Maggiore, capitano o primo tenente Aiuto alla condotta • Capo analisi della situazione • Capo telematica • Capo protezione ABC • Tenente • Capo coordinamento logistico • Capogruppo telematica Quadri Protezione e assistenza • Caposezione assistenza • Capogruppo assistenza • Caporale • Tenente • Caporale • Capogruppo servizio sanitario Protezione dei beni culturali • Capo protezione dei beni culturali • Tenente Sostegno • Caposezione sostegno • Tenente • Capogruppo sostegno • Caporale Logistica • Capo elemento logistico • Addetto alla contabilità e all’ordinario • Capocucina • Sergente maggiore • Furiere • Caporale In caso di necessità, i Cantoni possono definire ulteriori funzioni. I soldati della protezione civile possono essere promossi ad appuntati, i caporali a sergenti e i tenenti a primi tenenti. 85 Funzioni e distintivi indicanti il grado Appuntato Caporale Furiere Sergente Sergente maggiore Tenente Primotenente Capitano Maggiore Tenente colonnello Colonnello 86 Segni convenzionali (estratto) Segno 1 OCC Significato Segno Posto di comando (ubicazione di condotta) Asse d'intervento, di salvataggio, d’approvvigionamento, ecc. 2 11 (ubicazione del capo intervento polizia/comandante della piazza disastrata) 13 Significato Deposito del materiale Nido dei feriti 12 Postazione di condotta 3 M Appendice 2 (civile) i Posto d'informazione Sorveglianza 4 Posto collettore dei cadaveri di animali 14 5 Posto collettore dei morti 15 Posto di consegna della sussistenza Posteggio veicoli 16 Posto collettore degli oggetti trovati Porta 17 Piazza d'atterraggio per elicotteri Piazza di decontaminazione, piazza di disintossicazione 18 9 Posto di soccorso sanitario 19 Deviazione 10 Posto collettore 20 Posto collettore dei senzatetto 6 veic 7 8 ABC (confini di settore) i Centro d'informazione (posto d’assistenza) Fonte: Regolamento 52.2/IV Documenti militari – Segni convenzionali civili 87 Modulo di notifica (esempio) Appendice 3 Data / Ora Mittente Mezzo di trm ubic oss Destinatario Priorità di trm Visto Constatazioni QUANDO ? Data / Ora CHI ? Operatori / Apparecchi / Mezzi fa COSA? Attività / Evento / Conseguenze COME ? Spiegazione / Stato DOVE ? da dove a dove ? Luogo / Coordinamento a partire da/in direzione di AMBIENTE ? Pericoli / Condizioni meteo Popolazione / Autorità comunicazioni / Informatica / Economia Osservazioni / Valutazione del mittente Fonte con stima della sua attendibilità Aspetti sconosciuti, lacune, in particolare contraddizioni Interpretazione propria lettura del significato Futuro procedimento ulteriore Fonte: ANSIT appendice 4 88 Promemoria sull’allarme Appendice 4 89 Protezione della popolazione in caso di pericolo imminente In caso di pericolo imminente, la popolazione viene allarmata conformemente al promemoria sull’allarme e riceve le istruzioni sul comportamento da adottare via radio. A dipendenza del tipo di pericolo, la popolazione deve cercare riparo nell’edificio (p. es. in caso di lieve aumento della radioattività o di contaminazioni di sostanze chimiche), in cantina (p. es. in caso di forte aumento della radioattività) oppure nel rifugio (p. es. in caso di ricatto o di conflitti armati). Nei casi particolari (p. es. quando vi è pericolo di inondazione), verrà diramato l’ordine di abbandonare temporaneamente la zona minacciata. Le seguenti misure completano le istruzioni diffuse via radio. Protezione nell’edificio (p. es. nell’appartamento) • • • • • Chiudere porte e finestre Disinserire gli impianti di ventilazione e di climatizzazione Ascoltare ininterrottamente la radio e attenersi alle istruzioni sul comportamento Informare gli altri abitanti dell’immobile Non telefonare (sovraccarico della rete) Protezione in cantina (o nel rifugio adibito a cantina) Prima di lasciare l’abitazione • Chiudere porte e finestre • Disinserire gli apparecchi elettrici e chiudere le condotte del gas • Spegnere i fuochi (camini, candele) • Informare gli altri abitanti dell’immobile • Non telefonare (sovraccarico della rete) • Preparare una riserva d'acqua (almeno 3 litri per persona), un po’ di viveri e una radiolina da portare seco • Preparare gli animali domestici da portare al riparo Una volta raggiunta la cantina • Ascoltare ininterrottamente la radio (cercare un punto con buona ricezione) e attenersi alle istruzioni sul comportamento • Chiudere porte e finestre Protezione nel rifugio preparato Osservazioni preliminari • Quando viene diramato l’ordine di occupare i rifugi, la popolazione si reca nei rifugi attribuiti dall’organizzazione di protezione civile • L’organizzazione di protezione civile può obbligare gli utenti dei rifugi a sgomberare e arredare i rifugi secondo le sue istruzioni • Nelle aziende agricole si devono inoltre adottare le misure previste dalle «Norme per la protezione ABC nell’agricoltura UFAG 2005» (n. 730.951, UFCL, Distribuzione 3003 Berna) Prima di lasciare l’abitazione • Preparare il bagaglio d’emergenza (vedi retro) • Chiudere porte e finestre • Disinserire gli apparecchi elettrici e chiudere le condotte del gas • Spegnere i fuochi (camini, candele) • Informare gli altri abitanti dell’immobile • Non telefonare (sovraccarico della rete) • Gli animali domestici vanno lasciati in locali adiacenti al rifugio. Mettere a disposizione cibo e acqua a sufficienza. Una volta raggiunto il rifugio • In ogni rifugio l’occupazione e il soggiorno sono diretti da una persona designata dall’organizzazione di protezione civile. Le disposizioni emanate dal responsabile devono essere rispettate. • Quando la situazione lo permette, dietro ordine delle autorità, di giorno la popolazione può lasciare il rifugio a turni per un periodo limitato. Scopo di questa "rotazione” è di fare approvvigionamento di viveri, provvedere all’igiene personale e accudire il bestiame. • Le autorità possono esonerare temporaneamente determinate categorie di persone dall’obbligo di occupare il rifugio per svolgere attività d’importanza vitale. 90 Appendice 5 Per persona Necessario: – coperta o sacco a pelo – articoli da toeletta e carta igienica – sacchi per rifiuti (di plastica) – stoviglie e posate (possibilmente infrangibili) – biancheria intima, calze e calzini, fazzoletti – ev. medicamenti prescritti – documenti personali e altri documenti – denaro in contanti – viveri d'emergenza: ß alimenti per almeno 2 giorni, non deperibili e consumabili senza cottura ß chi segue una dieta alimentare deve portare seco provviste appropriate per una settimana Consigliato: – tuta da ginnastica o abiti per il tempo libero, pullover, pigiama – scarpe da ginnastica o pantofole La riserva d'acqua nel rifugio viene organizzata secondo le istruzioni dell'organizzazione di protezione civile. Per neonato / bambino piccolo Necessario: – cartellino di riconoscimento da appendere al collo con nome, cognome, data di nascita e indirizzo – lettino portatile per lattanti o parte superiore amovibile della carrozzina – pannolini (usa e getta) per una settimana – alimenti per una settimana adatti da preparare senza cottura o latte condensato – articoli per l'igiene dei neonati e biberon Consigliato: – giocattoli – sedativi e analgesici Per economia domestica Necessario: – occorrente per scrivere, corda – radiolina con auricolare e batteria di riserva Consigliato: – lampada tascabile con batteria di riserva – farmacia tascabile, accessori per cucire – giochi, libri, riviste Anordnungen des Arbeitgebers befolgen Chi non si trova nell’abitazione deve comportarsi come segue: • Sul posto di lavoro: seguire le istruzioni del datore di lavoro • All’aperto: cercare riparo nell’abitazione più vicina • Nell’automobile: spegnere la ventilazione, chiudere la finestra, ascoltare la radio, raggiungere l’abitazione più vicina per cercare riparo • Sui mezzi di trasporto pubblici: seguire le istruzioni del personale 91 Uso della maschera di protezione 1. In generale Visto che il filtro di protezione ABC non protegge da tutti i gas velenosi, la maschera di protezione ABC può essere impiegata solo in modo limitato. Prima dell’impiego, i militi vanno istruiti sulle sue modalità d’uso. Maschera di protezione con pezza di pulizia e antiappannante Sacco portatile /Tasca 2. Preparare la maschera • Trattare gli oculari con l’antiappannante • Avvitare il filtro protettivo • Adattare la lunghezza dei tiranti • Controllare l’ermeticità 3. Mettere la maschera • Trattenere il respiro • Chi porta gli occhiali deve toglierseli • Aprire il sacco portatile o la tasca • Estrarre la maschera • Mettere la maschera • Espirare • Eseguire i controlli ABCD: – A oculari centrati sugli occhi – B tiranti aderenti alla nuca e non attorcigliati – C contorni aderenti alla pelle – D ermeticità con il filtro protettivo chiuso • Chiudere il sacco portatile o la tasca 92 Inserire eventualmente le lenti degli occhiali conformemente alle istruzioni nel l’astuccio delle lenti Appendice 6 4. Riporre la maschera • Levare la maschera • Asciugare l’interno del facciale con la pezza di pulizia • Riporre la maschera e chiudere il sacco portatile o la tasca 5. Manutenzione della maschera Dopo ripetuto uso, se molto sporca o quando cambia il portatore • Smontare la maschera • Pulire con una pezza di pulizia umida i seguenti pezzi (con alcol 70% quando cambia il portatore): – facciale – molla di fissaggio – corpo della valvola d’espirazione – membrana d’espirazione – corpo della valvola d’aspirazione – membrana d’aspirazione Dopo il rimontaggio • Trattare gli oculari con l'antiappannante • Avvitare il filtro protettivo, mettere la maschera, chiudere il filtro e controllare l'ermeticità 93 Comportamento in caso d’incidente Promemoria d’emergenza (Esempio) Promemoria d’emergenza Promemoria d’emergenza (recto) • • • • • • Medico Ospedale Pompieri Polizia Rega Pronto soccorso autoambulanze • Pronto soccorso internazionale • PC responsabile tel: ....................... tel: ....................... tel: 118 tel: 117 tel: 1414 (possibili contenuti) • • • • • • (verso) Comportamento in caso d’incidente*) Ubicazioni importanti Collegamenti interni importanti Atterraggio elicotteri Chi si deve informare? ecc. e/o e/o e/o e/o e/o tel: 144 tel: 112 tel: ....................... Nota: Il promemoria d’emergenza deve presentare le dimensioni di una carta di credito (8,5 5,4 cm). Va riposto nel portamonete o nella tasca sul braccio sinistro assieme al pacchetto di fasciatura individuale (PFI) e al documento tecnico «Primi soccorsi». *) Comportamento in caso di incidente • Valutare la situazione Osservare • Individuare ulteriori pericoli Ø • Rendere sicuro il luogo dell’incidente, allontanare Pensare i feriti dalla zona di pericolo Ø • Prestare i primi soccorsi, mettere in atto le MISV Agire • Chiamare la polizia / il S san: schema di notifica • Trattenere i testimoni fino all’arrivo della polizia • Informare l’istanza preposta • Attendere i soccorsi, ev. indirizzarli verso il luogo dell’incidente, rilasciare informazioni Schema di notifica 9 CHI? Nome di chi ha segnalato l’incidente 9 CHE COSA? Tipo di incidente 9 DOVE? Luogo dell’incidente 9 QUANDO? Ora dell’incidente 9 QUANTI? Numero di feriti, genere di ferite 9 ALTRO? Pericoli particolari Nota: In caso d’incidente è importante appurare esattamente la dinamica e redigere un rapporto d’infortunio (vedi pagina seguente). Chi assiste ad un incidente anche senza essere direttamente coinvolto può essere interpellato come testimone. 94 Appendice 7 Rapporto di malattia / infortunio Servizio: (Esempio) ...................................................................................................................... Data: ....................................................... Luogo: .................................................... Cognome / Nome: .................................... No. AVS: ................................................. NPA / Domicilio ........................................ Indirizzo: ................................................. 1. MALATTIA Sintomi: ....................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 2. INFORTUNIO Luogo dell’infortunio: ................................................................................................... Data: ........................................................... Dinamica dell’infortunio: Ora: ................................................ .............................................................................................. ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Testimoni: ..................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Primi soccorsi prestati da: .......................................................................................... Osservazioni del medico: .......................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Firma del milite: ........................................................................................................... Redatto da ................................................................. il: ....................................... 95 Aiuto d’emergenza ABCDSchema Controllare lo stato di coscienza e i segni vitali spontanei? segni vitali spontanei nessun segno vitale spontaneo Allertare (tel. 144) Prendere o richiedere AED* Airway Breathing Circulation A B C Valutare la respirazione Liberare le vie aeree Sollevare il mento Inclinare delicatamente il capo segni vitali spontanei nessun segno vitale spontaneo segni vitali spontanei 2 insufflazioni nessun segno vitale spontaneo 30 x compressioni della gabbia toracica 2 insufflazioni AED disponibile AED non disponibile Allertare Valutare il paziente Defibrillation D – lesioni alla schiena – emorragia – lesioni interne Analisi del ritmo Misure Defibrillazione si no 5 cicli 30:2 30:2 continuare Provocare lo shock * AED: Automated External Defibrillator 96 Continuazione da parte di: altri soccorritori, servizio di salvataggio, medico Interruzione in caso di: segnidi vita, soccorritore spossato o in pericolo – posizione – emostasi – protezione – altre misure – assistenza Ripetere ABCD Appendice 8 • • • • • • • Adagiare il paziente sul dorso su una superficie piana e dura, se possibile togliere gli indumenti dalla gabbia toracica Inginocchiarsi accanto alla spalla del paziente Cercare la zona di compressione (nella metà inferiore dello sterno) Posare il palmo della mano sulla zona di compressione, tenere le braccia tesse e perpendicolari al torace Comprimere energicamente e regolarmente il torace di 4–5 cm, quindi rilasciare subito e completamente Eseguire 30 compressioni toraciche alternate a 2 insufflazione Praticare finché non si rilevano segni spontanei di vita o finché non arrivano i soccorritori professionisti 97 Aiuto d’emergenza 98 Appendice 8 99 Dall’istruzione di base all’istruzione dei quadri Iter d’istruzione 100 militi durata suppl. max 7 giorni quadri max 14 giorni (in 4 anni) Corsi di perfezionamento specialisti annualmente almeno 2 giorni max 7 giorni Corsi di ripetizione Appendice 9 101 LPPC Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) del 4 ottobre 2002 (Stato 1º maggio 2007) L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 61 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 ottobre 20012, decreta: Titolo primo: Oggetto Art. 1 La presente legge disciplina: a. la collaborazione tra Confederazione e Cantoni nella protezione della popolazione; b. la protezione civile. Titolo secondo: Protezione della popolazione Capitolo 1: Collaborazione nella protezione della popolazione Art. 2 Scopo La protezione della popolazione ha lo scopo di proteggere la popolazione e le sue basi vitali in caso di catastrofe, in situazioni d’emergenza e in caso di conflitto armato nonché di contribuire a limitare e superare gli effetti di eventi dannosi. Art. 3 Organizzazioni partner Nella protezione della popolazione collaborano le seguenti organizzazioni partner: a. la polizia, responsabile del mantenimento dell’ordine e della sicurezza; b. i pompieri, responsabili del salvataggio e della lotta contro i sinistri in generale; c. i servizi della sanità pubblica, compreso il soccorso d’urgenza, incaricati di fornire le prestazioni mediche alla popolazione; d. i servizi tecnici, responsabili del funzionamento dell’infrastruttura tecnica, in particolare dell’approvvigionamento di elettricità, acqua e gas, dello smaltimento dei rifiuti e della disponibilità delle vie di comunicazione e della telematica; e. la protezione civile, incaricata di proteggere la popolazione, assistere le persone in cerca di protezione, proteggere i beni culturali, sostenere gli organi di condotta e le altre organizzazioni partner nonché di svolgere lavori di ripristino e di pubblica utilità. RU 2003 4187 1 RS 101 2 FF 2002 1535 102 Appendice 10 Art. 4 Organi di condotta Le autorità competenti istituiscono organi di condotta per lo svolgimento dei seguenti compiti: a. informare la popolazione in merito ai pericoli che la minacciano come pure alle possibilità e alle misure di protezione esistenti; b. avvertire, dare l’allarme e impartire alla popolazione istruzioni sul comportamento; c. assicurare le attività di condotta; d. coordinare i preparativi e gli interventi delle organizzazioni partner; e. garantire, tempestivamente e in funzione della situazione, la disponibilità operativa e il rinforzo con personale e materiale della protezione della popolazione in vista di un conflitto armato. Art. 5 Compiti della Confederazione 1 D’intesa con i Cantoni, la Confederazione può coordinare l’intervento o, all’occorrenza, assumere la condotta in caso di eventi che colpiscono più Cantoni, l’intero Paese o le zone limitrofe dei Paesi confinanti. 2 Il Consiglio federale assicura il coordinamento nel settore della protezione della popolazione e il coordinamento di quest’ultima con altri strumenti della politica di sicurezza. 3 Esso adotta misure per rafforzare la protezione della popolazione in vista di conflitti armati. Art. 6 Compiti dei Cantoni I Cantoni disciplinano in particolare l’istruzione, la condotta tempestiva e conforme alla situazione nonché l’intervento delle organizzazioni partner nella protezione della popolazione. 2 Essi disciplinano la collaborazione intercantonale. 1 Art. 7 Collaborazione tra Confederazione e Cantoni Nell’ambito delle loro competenze, Confederazione e Cantoni collaborano in particolare nei settori dello sviluppo concettuale della protezione della popolazione, dell’informazione e della collaborazione internazionale. Art. 8 Ricerca e sviluppo 1 La Confederazione si occupa, in collaborazione con i Cantoni, della ricerca e dello sviluppo nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne l’analisi delle minacce, la gestione di catastrofi e situazioni d’emergenza e le minacce di carattere politico-militare. 2 Essa sostiene la collaborazione nazionale e internazionale nel campo della ricerca e dello sviluppo in materia di protezione della popolazione. 103 LPPC Capitolo 2: Istruzione nella protezione della popolazione Art. 9 Istruzione degli organi di condotta 1 L’istruzione di base e il perfezionamento (istruzione) dei membri degli organi di condotta sono rette dalle prescrizioni cantonali. 2 Il Consiglio federale disciplina l’istruzione degli organi di condotta necessaria al rinforzo della protezione della popolazione in vista di conflitti armati. Art. 10 Sostegno da parte della Confederazione La Confederazione: a. coordina la collaborazione nel campo dell’istruzione tra le organizzazioni partner e con l’esercito; b. sostiene i Cantoni nell’istruzione degli organi di condotta; c. organizza corsi d’istruzione destinati agli organi di condotta; d. può accordarsi con i Cantoni in merito all’organizzazione di corsi d’istruzione; i costi dei corsi di competenza dei Cantoni sono a carico di questi ultimi; e. assicura l’istruzione del personale responsabile della formazione degli organi di condotta; f. permette al personale insegnante delle organizzazioni partner di partecipare ai costi d’istruzione; g. gestisce un’infrastruttura d’istruzione. Titolo terzo: Protezione civile Capitolo 1: Obbligo di prestare servizio di protezione civile Sezione 1: Principi Art. 11 Persone tenute a prestare servizio di protezione civile È tenuto a prestare servizio di protezione civile ogni cittadino svizzero di sesso maschile dichiarato abile a tale servizio. Art. 12 Eccezioni 1 Le persone tenute a prestare servizio militare o servizio civile non sottostanno all’obbligo di prestare servizio di protezione civile. 2 Le persone congedate dal servizio militare non sono tenute a prestare servizio di protezione civile se hanno prestato almeno 50 giorni di servizio militare. 3 Le persone congedate dal servizio civile non sono tenute a prestare servizio di protezione civile. Art. 13 Durata 1 L’obbligo di prestare servizio nella protezione civile inizia nell’anno in cui il milite compie i 20 anni e dura fino alla fine dell’anno in cui compie i 40 anni. 104 Appendice 10 2 Il Consiglio federale può: a. prolungare l’obbligo di prestare servizio al massimo sino alla fine dell’anno in cui il milite compie i 50 anni; b. ridurre l’obbligo di prestare servizio al massimo sino alla fine dell’anno in cui il milite compie i 35 anni. Art. 14 Estensione dell’obbligo di prestare servizio in caso di conflitto armato In caso di conflitto armato il Consiglio federale può inoltre obbligare a prestare servizio di protezione civile: a. gli uomini soggetti all’obbligo militare che sono stati prosciolti dall’obbligo di prestare servizio militare o civile; b. gli uomini prosciolti dal servizio militare o civile. Art. 15 Volontariato 1 Possono prestare volontariamente servizio di protezione civile: a. gli uomini prosciolti dall’obbligo di prestare servizio nella protezione civile; b. gli uomini soggetti all’obbligo militare prosciolti dall’obbligo di prestare servizio militare o civile; c. gli uomini prosciolti dall’obbligo di prestare servizio militare o civile; d. le cittadine svizzere, a partire dall’anno in cui compiono i 20 anni; e. gli stranieri domiciliati in Svizzera, a partire dall’anno in cui compiono i 20 anni. 2 I Cantoni decidono in merito all’ammissione dei volontari. Non vi è diritto all’ammissione. 3 Le persone che prestano volontariamente servizio nella protezione civile hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri dei militi della protezione civile. 4 I volontari sono prosciolti dall’obbligo di prestare servizio su domanda. Di regola devono tuttavia prestare almeno tre anni di servizio di protezione civile. Art. 16 Reclutamento L’esercito e la protezione civile procedono al reclutamento comune dei militi. Art. 17 Attribuzione dei militi 1 Di principio i militi della protezione civile sono a disposizione del loro Cantone di domicilio. 2 D’intesa con i rispettivi Cantoni, i militi possono essere attribuiti a un Cantone diverso da quello in cui sono domiciliati. 3 Il Cantone di domicilio decide in merito all’attribuzione dei militi. Art. 18 Personale di riserva 1 I Cantoni hanno la facoltà di attribuire militi al personale di riserva. 2 I militi attribuiti al personale di riserva non devono essere formati e non hanno diritto di servire nella protezione civile. 105 LPPC Art. 19 Proscioglimento di membri delle autorità Al momento dell’entrata in funzione, vengono prosciolti dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile: a. i membri del Consiglio federale; b. il cancelliere della Confederazione e i vicecancellieri; c. i membri dell’Assemblea federale; d. i membri del Tribunale federale; e. i membri degli esecutivi cantonali; f. i membri permanenti dei tribunali cantonali; g. i membri permanenti degli esecutivi comunali. Art. 20 Proscioglimento anticipato 1 I militi necessari a un’organizzazione partner possono essere prosciolti anticipatamente dal servizio di protezione civile. 2 Il Consiglio federale disciplina la procedura. 3 I Cantoni decidono in merito al proscioglimento anticipato. Art. 21 Esclusione I militi condannati a una pena detentiva possono essere esclusi dal servizio di protezione civile. Sezione 2: Diritti e doveri Art. 22 Soldo, vitto, alloggio e trasporto 1 Chi presta servizio di protezione civile ha diritto a soldo e vitto gratuito. 2 Ha diritto inoltre: a. al trasporto gratuito, con mezzi pubblici, per l’entrata in servizio e il proscioglimento, nonché per gli spostamenti fra il luogo di servizio e il domicilio durante i congedi; b. all’alloggio gratuito, se non può alloggiare al proprio domicilio. Art. 23 Indennità per perdita di guadagno Chi presta servizio di protezione civile ha diritto ad un’indennità per perdita di guadagno secondo le disposizioni della legge federale del 25 settembre 19523 sulle indennità di perdita di guadagno. Art. 24 Tassa d’esenzione dall’obbligo militare Nel calcolo della tassa d’esenzione dall’obbligo militare secondo la legge federale del 12 giugno 19594 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare vengono computati tutti i servizi d’istruzione e gli interventi prestati per i quali è previsto il versamento del soldo e dell’indennità per perdita di guadagno. 3 4 RS 834.1 RS 661 106 Appendice 10 Art. 25 Assicurazione Chi presta servizio di protezione civile è assicurato secondo la legge federale del 19 giugno 19925 sull’assicurazione militare (LAM). Art. 26 Obblighi I militi sono tenuti a eseguire gli ordini di servizio loro impartiti. 2 I militi possono essere obbligati ad assumere funzioni di quadro e a prestare i servizi corrispondenti. Essi devono adempiere anche compiti fuori servizio, in particolare quelli relativi ai preparativi dei servizi d’istruzione e degli interventi della protezione civile. 1 Sezione 3: Chiamata e controlli Art. 27 Chiamata in caso d’intervento Il Consiglio federale può chiamare in servizio i militi di protezione civile: a. in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza che colpiscono diversi Cantoni o l’intero Paese; b. in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza nelle zone limitrofe di un Paese confinante; c. in caso di conflitto armato; d. per interventi di pubblica utilità a livello nazionale. 2 I Cantoni possono chiamare in servizio i militi di protezione civile: a. in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza; b. per svolgere lavori di ripristino; c. per interventi di pubblica utilità. 3 I Cantoni disciplinano la procedura di chiamata in caso d’intervento. 1 Art. 28 Controlli I controlli relativi ai militi di protezione civile incombono ai Cantoni. Capitolo 2: Doveri di terzi Art. 29 Singoli 1 Ognuno è tenuto a rispettare le misure prescritte e le istruzioni sul comportamento diramate in caso d’allarme. 2 Chi presta aiuto nell’ambito di un intervento della protezione civile è assicurato secondo la LAM6. 5 6 RS 833.1 RS 833.1 107 LPPC Art. 30 Proprietari di edifici abitativi e locatari 1 I proprietari di edifici abitativi e i locatari provvedono alla preparazione e all’esecuzione delle misure loro prescritte. 2 Se viene ordinata l’occupazione dei rifugi, mettono gratuitamente a disposizione della protezione civile i posti protetti non utilizzati. Art. 31 Uso di proprietà in tempo di pace I proprietari e i locatari sono tenuti a tollerare sui loro fondi gli impianti tecnici necessari alla protezione civile. L’eventuale deprezzamento è equamente risarcito. Uso di proprietà in caso di catastrofi e in situazioni d’emergenza o in caso di conflitto armato In caso di catastrofi e in situazioni d’emergenza o in caso di conflitto armato, la protezione civile ha il diritto di requisire alle stesse condizioni dell’esercito. Art. 32 Capitolo 3: Istruzione nella protezione civile Art. 33 Istruzione di base Al più tardi tre anni dopo il reclutamento, i militi di protezione civile seguono un’istruzione di base della durata di almeno due settimane e al massimo di tre settimane. L’istruzione di base può essere completata con un corso per specialisti di una settimana al massimo. Art. 34 Istruzione dei quadri I militi ai quali è previsto di affidare una funzione di quadro seguono, per assumere tale funzione, un corso per quadri di almeno una settimana e di due settimane al massimo. Art. 35 Perfezionamento I militi con funzioni di quadro e di specialista possono essere chiamati a seguire corsi di perfezionamento della durata massima complessiva di due settimane su un periodo di quattro anni. Art. 36 Corsi di ripetizione Una volta conclusa la formazione di base, i militi sono convocati ogni anno a un corso di ripetizione di almeno due giorni e al massimo di una settimana. I quadri e gli specialisti possono inoltre essere chiamati ogni anno a prestare al massimo una settimana di corso supplementare. Art. 37 Servizio nell’amministrazione della protezione civile 1 In caso di bisogno imperativo, i militi possono essere chiamati a prestare servizio nell’amministrazione della protezione civile. 2 Il servizio prestato in seno all’amministrazione della protezione civile vale come corso di ripetizione secondo l’articolo 36. 108 Appendice 10 Art. 38 Convocazione al servizio d’istruzione 1 I Cantoni disciplinano la convocazione per le prestazioni di servizio secondo gli articoli 33 – 37. 2 L’organo federale responsabile della protezione civile disciplina la convocazione ai servizi d’istruzione e ai corsi di perfezionamento secondo l’articolo 39 capoverso 2. 3 La convocazione al servizio d’istruzione è inviata ai militi almeno sei settimane prima dell’inizio del servizio. 4 Il milite della protezione civile inoltra la richiesta di differimento del servizio all’organo che lo ha convocato. Art. 39 Sostegno da parte della Confederazione 1 La Confederazione istituisce, in collaborazione con i Cantoni, le basi per un’istruzione unificata. 2 Essa istruisce i comandanti della protezione civile e i loro sostituti nonché i quadri e determinati specialisti del sostegno alla condotta e della protezione dei beni culturali. 3 La Confederazione può convenire con i Cantoni l’organizzazione di corsi d’istruzione. I costi dei corsi di competenza dei Cantoni sono a carico di questi ultimi. Art. 40 Istruzione di personale insegnante 1 La Confederazione assicura l’istruzione del personale insegnante della protezione civile. 2 Essa permette al personale insegnante delle organizzazioni partner di partecipare a corsi d’istruzione. Art. 41 Infrastruttura per l’istruzione La Confederazione gestisce un’infrastruttura per l’istruzione. Art. 42 Soppressione di centri d’istruzione della protezione civile In caso di soppressione di un centro d’istruzione della protezione civile, con conseguente cambiamento d’utilizzazione o alienazione, i sussidi federali devono essere rimborsati. 2 Se un centro della protezione civile viene soppresso in seguito a riforme o all’introduzione di nuove strutture organizzative, i sussidi federali non devono essere rimborsati. I sussidi federali versati per l’acquisto di terreni devono essere rimborsati per quanto il terreno sia alienato con utile. 1 109 LPPC Capitolo 4: Materiale e sistemi telematici e d’allarme Art. 43 Confederazione La Confederazione è responsabile: a. dei sistemi per dare l’allarme alla popolazione; b. dei sistemi telematici della protezione civile; c. dell’equipaggiamento e del materiale degli impianti di protezione; d. del materiale unificato della protezione civile. Art. 44 Esenzione dai dazi Il materiale della protezione civile che la Confederazione importa dall’estero (prodotti semifabbricati e prodotti finiti) è equiparato per quanto riguarda i dazi al materiale bellico secondo l’articolo 14 numero 17 della legge federale del 1° ottobre 19257 sulle dogane e l’articolo 22 dell’ordinanza del 10 luglio 19268 della legge sulle dogane. Capitolo 5: Costruzioni di protezione Sezione 1: Rifugi Art. 45 Principio Ogni abitante deve disporre di un posto protetto raggiungibile in tempo utile dalla sua abitazione. Art. 46 Obbligo di costruire 1 I proprietari d’immobili sono tenuti a realizzare ed equipaggiare i rifugi in tutti i nuovi edifici abitativi, negli istituti e negli ospedali nonché a occuparsi della loro manutenzione. 2 I Comuni sono tenuti a realizzare rifugi pubblici equipaggiati nelle zone in cui non vi sono posti protetti a sufficienza. 3 I Cantoni possono obbligare i proprietari e i possessori di beni culturali mobili e immobili ad adottare o tollerare misure edilizie per la protezione di tali beni. Art. 47 Gestione, contributi sostitutivi Per garantire un’offerta equilibrata di posti protetti, i Cantoni gestiscono la costruzione di rifugi in base alle prescrizioni federali. 2 I proprietari di edifici abitativi che non realizzano un rifugio privato devono versare contributi sostitutivi. I contributi sostitutivi vengono impiegati in primo luogo per il finanziamento dei rifugi pubblici comunali. Se tutti i rifugi richiesti sono realizzati o finanziariamente garantiti mediante contributi sostitutivi, i contributi rimanenti possono essere destinati ad altre misure nel campo della protezione civile. 1 [CS 6 475; RU 1956 639, 1959 1400 art. 11 n. III, 1973 644, 1974 1857 all. n. 7, 1980 1793 n. I 1, 1992 1670 n. III, 1994 1634 n. I 3, 1995 1816, 1996 3371 all. 2 n. 2, 1997 2465 all. n. 13, 2000 1300 art. 92 1891 n. VI 6, 2002 248 n. I 1 art. 41, 2004 4763 all. n. II 1, 2006 2197 all. n. 50. RU 2007 1411 art. 131 al. 1]. Ora: l’art. 8 cpv. 2 lett. m della L dell’8 mar. 2005 sulle dogane (RS 631.0). 8 [CS 6 523; RU 1957 1040, 1960 267, 1961 1226, 1965 917, 1972 160, 1973 651, 1974 1949, 1975 1209, 1993 1054, 1995 1818, 1997 1630 2779 n. II 35, 1999 704 n. II 15, 2001 267 art. 33 n. 3, 2002 326 328 all. 2 n. 1. RU 2007 1469 all. 3 n. 1]. Ora: l’art. 29 cpv. 2 dell’O del 1º nov. 2006 sulle dogane (SR 631.01). 7 110 Appendice 10 Se il fabbisogno di posti protetti è coperto, i Cantoni decidono in che misura devono essere realizzati rifugi oppure versati contributi sostitutivi. 4 I Cantoni determinano l’ammontare dei contributi sostitutivi in base alle prescrizioni della Confederazione. 5 I contributi sostitutivi restano di proprietà dei Comuni che li hanno ricevuti. Il Cantone disciplina l’utilizzazione dei contributi sostitutivi versati alle strutture organizzative regionali e cantonali. 3 Art. 48 Permessi di costruzione 1 I permessi di costruzione possono essere accordati solo quando gli organi competenti hanno deciso in merito all’obbligo di costruire un rifugio. 2 Per garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di costruzione dei rifugi, i Cantoni possono esigere che il proprietario della costruzione fornisca una garanzia. Art. 49 Soppressione I Cantoni possono sopprimere i rifugi conformemente alle prescrizioni della Confederazione. Sezione 2: Impianti Art. 50 Impianti di protezione Sono impianti di protezione: a. i posti di comando; b. gli impianti d’apprestamento; c. i centri sanitari protetti; d. gli ospedali protetti. Art. 51 Confederazione Per ottenere un’efficienza operativa uniforme, la Confederazione disciplina la realizzazione, l’equipaggiamento, la manutenzione, il rinnovamento e il cambiamento di utilizzazione degli impianti di protezione. Art. 52 Cantoni I Cantoni determinano il fabbisogno di impianti di protezione conformemente alle prescrizioni della Confederazione. 2 Essi provvedono alla realizzazione, dell’equipaggiamento, della manutenzione e del rinnovamento dei posti di comando, degli impianti d’apprestamento e dei centri sanitari protetti, conformemente alle prescrizioni della Confederazione. 1 Art. 53 Enti ospedalieri Gli enti ospedalieri provvedono alla realizzazione, all’equipaggiamento, della manutenzione e del rinnovamento degli ospedali protetti, conformemente alle prescrizioni della Confederazione. 111 LPPC Art. 54 Proprietari di sbarramenti idrici I proprietari di sbarramenti idrici provvedono alla realizzazione, della manutenzione e del rinnovamento delle installazioni edilizie facenti parte del sistema d’allarme acqua, conformemente alle prescrizioni della Confederazione. Art. 55 Soppressione 1 Gli impianti di protezione possono essere soppressi solo previa autorizzazione dell’organo federale responsabile della protezione civile. 2 Se vengono soppressi impianti di protezione che soddisfano le esigenze minime (art. 56), i sussidi federali devono essere rimborsati. 3 Se gli impianti di protezione vengono soppressi in seguito a riforme o all’introduzione di nuove strutture organizzative, i sussidi federali non devono essere rimborsati. Sezione 3: Disposizioni comuni Art. 56 Esigenze minime Il Consiglio federale determina le esigenze minime per le costruzioni di protezione. Art. 57 Efficienza operativa I proprietari e i possessori devono provvedere affinché, su ordine della Confederazione, le costruzioni di protezione possano essere rese operative. Art. 58 Esecuzione sostitutiva Se le misure prescritte non vengono adottate, l’autorità federale o cantonale competente vi provvede a spese del proprietario o del possessore. Capitolo 6: Distintivo internazionale e carta d’identità della protezione civile Art. 59 1 Il personale e il materiale della protezione civile come pure le costruzioni di protezione sono contrassegnati con il distintivo internazionale della protezione civile. 2 Con il distintivo possono inoltre essere contrassegnate: a. singole persone che, rispondendo a un appello delle autorità competenti, adempiono compiti di protezione civile sotto la loro direzione; b. nello svolgimento della loro attività amministrativa, persone di uffici federali, cantonali e comunali con compiti attinenti alla protezione civile. 3 Ai militi della protezione civile è rilasciata la carta d’identità per il personale della protezione civile. 4 Il distintivo e la carta d’identità sono conformi ai modelli che figurano nel Protocollo aggiuntivo dell’8 giugno 19779 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 sulla protezione delle vittime di conflitti armati internazionali (Protocollo I) 9 RS 0.518.521 112 Appendice 10 Capitolo 7: Responsabilità per danni Art. 60 Principi 1 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni sono responsabili di qualsiasi danno causato illecitamente a terzi durante i servizi d’istruzione o altre prestazioni di servizio da parte del personale insegnante o dei militi della protezione civile, per quanto non possano provare che il danno sia dovuto a forza maggiore o a colpa della parte lesa o di terzi. 2 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni rispondono solidalmente dei danni che devono risarcire. Il Consiglio federale disciplina la ripartizione dei costi tra le autorità tenute al risarcimento. 3 Le persone danneggiate non possono far valere alcun diritto nei confronti del personale insegnante o dei militi colpevoli. 4 In caso di esercizi della protezione civile cui partecipano organizzazioni partner e l’esercito, la responsabilità per danni è disciplinata dalle disposizioni del presente capitolo. 5 Se la protezione civile interviene in caso di conflitto armato, le disposizioni del presente capitolo relative alla responsabilità per danni non sono applicabili. 6 Se a una fattispecie sono applicabili altre disposizioni di responsabilità civile, queste ultime prevalgono sulla presente legge. Art. 61 Regresso La Confederazione, i Cantoni e i Comuni che hanno risarcito il danno hanno diritto di regresso contro il personale insegnante o i militi della protezione civile che hanno causato il danno intenzionalmente o per negligenza grave. Responsabilità per danni nei confronti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni 1 Il personale insegnante e i militi della protezione civile sono responsabili per i danni causati direttamente alla Confederazione, ai Cantoni o ai Comuni violando i propri doveri intenzionalmente o per negligenza grave. 2 Essi sono responsabili del materiale loro assegnato e rispondono dei danni e delle perdite arrecati intenzionalmente o per negligenza grave. 3 I contabili sono responsabili della contabilità, del denaro e dei mezzi loro affidati, nonché del loro impiego conforme alle prescrizioni. Essi rispondono dei danni arrecati intenzionalmente o per negligenza grave. 4 Gli organi di controllo incaricati della tenuta dei conti rispondono allo stesso modo in caso di violazione dei loro doveri. Art. 62 Art. 63 Determinazione del risarcimento 1 L’ammontare del risarcimento è stabilito, per analogia, in base agli articoli 42, 43 capoverso 1, 44 capoverso 1, 45 a 47, 49, 50 capoverso 1 e 51 a 53 del Codice delle obbligazioni10. 10 RS 220 113 LPPC In caso di responsabilità da parte del personale insegnante o di militi della protezione civile è inoltre tenuto debitamente conto del loro comportamento in servizio, delle loro condizioni finanziarie e del tipo di servizio. 2 Art. 64 Danneggiamento o perdita di oggetti personali Il personale insegnante e i militi della protezione civile si assumono i costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento di oggetti di loro proprietà. La Confederazione, i Cantoni e i Comuni versano un’equa indennità se il danno è causato da un incidente durante il servizio o costituisce la diretta conseguenza dell’esecuzione di un ordine. 2 In caso di responsabilità del danneggiato, l’indennità può essere ridotta in misura adeguata. In tal caso, se l’uso dell’oggetto personale in questione era necessario per ragioni di servizio, se ne terrà debitamente conto. 1 Art. 65 Prescrizione Il diritto al risarcimento nei confronti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni secondo gli articoli 60 e 64 si prescrive in un anno dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno, e in ogni caso in cinque anni dal giorno in cui si è verificato il danno. 2 Il diritto di regresso della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni secondo l’articolo 61 si prescrive in un anno dal momento in cui l’avente diritto ha avuto conoscenza del danno e dell’identità dell’identità del responsabile, e in ogni caso in cinque anni dal giorno in cui si è verificato il danno. 3 Se il diritto al risarcimento o il diritto di regresso risulta da un reato per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è applicabile quest’ultimo. 4 Gli articoli 135 a 142 del Codice delle obbligazioni11 sono applicabili per analogia alla prescrizione e alla sua interruzione. È considerata azione anche la richiesta di risarcimento inviata per scritto alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni. 1 Capitolo 8: Protezione giuridica e procedimento Art. 6612 Pretese non pecuniarie In caso di controversie di natura non pecuniaria, contro le decisioni dell’autorità cantonale di ultima istanza non considerate definitive ai sensi della presente legge è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. Art. 67 Pretese pecuniarie I Cantoni designano le autorità chiamate a decidere, a livello cantonale e comunale, sulle pretese di risarcimento e sulle azioni di regresso per danni occorsi durante i servizi di protezione civile cantonali e comunali. Contro la decisione di queste ultime è ammissibile il ricorso all’organo federale responsabile della protezione civile. 1 RS 220 Nuovo testo qiusta il n. 47 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1º gen. 2007 (RS 173.32). 11 12 114 Appendice 10 2 L’organo federale responsabile della protezione civile decide in merito alle pretese di risarcimento e alle azioni di regresso per i danni occorsi durante i servizi di protezione civile organizzati o svolti dalla Confederazione. 3 L’organo federale responsabile della protezione civile decide sulle pretese di natura pecuniaria della Confederazione o nei confronti di essa quando sono fondate sulla presente legge e non concernono la responsabilità per danni. 4 …13 Capitolo 9:14 Disposizioni penali Art. 68 Infrazioni alla legge È punito con la detenzione, l’arresto o la multa chiunque intenzionalmente: a. in qualità di persona soggetta all’obbligo di servire nella protezione civile si rifiuta di dar seguito a una convocazione o alla chiamata, si allontana dal servizio senza esserne autorizzato, non rientra dopo un’assenza autorizzata, abusa di un congedo concessogli o si sottrae in altro modo all’obbligo di prestare servizio; b. disturba servizi d’istruzione o interventi della protezione civile, oppure ostacola o mette in pericolo le persone che prestano servizio di protezione civile; c. incita pubblicamente a rifiutare di servire nella protezione civile o di eseguire le misure ufficialmente ordinate. 2 Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della multa. Nei casi di lieve entità l’autorità cantonale o comunale competente può rinunciare, la prima volta, a un’azione penale; può limitarsi ad ammonire il colpevole. 3 È punito con l’arresto o con la multa chiunque: a. in qualità di persona soggetta all’obbligo di servire nella protezione civile si rifiuta di assumere i compiti e le funzioni attribuitegli; b. in qualità di persona in servizio nella protezione civile viene meno agli ordini di servizio; c. disattende ordini o regole di comportamento relativi all’allarme; d. abusa del distintivo internazionale della protezione civile oppure della carta d’identità per il personale della protezione civile. 4 Nei casi di lieve entità l’autorità cantonale o comunale competente può rinunciare a un’azione penale; può limitarsi ad ammonire il colpevole. 5 Sono fatti salvi il perseguimento penale e l’azione civile in virtù di altre leggi. 1 13 Abrogato dal n. 47 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effeto dal 1º gen. 2007 (RS 173.32). 14 A partire dal 1º gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell’art. 333 cpv. 2–6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459). 115 LPPC Art. 69 Infrazioni alle prescrizioni esecutive 1 Chiunque viola intenzionalmente le prescrizioni emanate in esecuzione della presente legge è punito con la multa e, inoltre, nei casi gravi o in caso di recidiva, con l’arresto. 2 Nei casi di lieve entità o se l’autore ha agito per negligenza, l’autorità cantonale o comunale competente può rinunciare a un’azione penale; può limitarsi ad ammonire il colpevole. Art. 70 Perseguimento penale 1 Il perseguimento e il giudizio degli atti per cui la presente legge commina una pena spettano ai Cantoni. 2 Tutte le decisioni penali e le dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comunicate, in copia integrale e gratuitamente, al Ministero pubblico della Confederazione; quest’ultimo informa l’organo federale responsabile della protezione civile. Titolo quarto: Disposizioni comuni Capitolo 1: Finanziamento Art. 71 La Confederazione si assume i costi derivanti: a. dal reclutamento dei militi di protezione civile; b. dall’istruzione da essa organizzata in virtù della presente legge e dall’infrastruttura necessaria a questo scopo; c. dagli interventi dei militi di protezione civile in caso di chiamata da parte del Consiglio federale; d. dalle attività di sua competenza nei settori di cui all’articolo 7; e. dalle attività di ricerca e sviluppo di sua competenza; f. dalle misure secondo l’articolo 43; g. dal rinforzo della protezione civile in vista di conflitti armati; h. dagli interventi in caso di conflitto armato. 2 Essa si assume inoltre i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione, l’equipaggiamento, il rinnovamento, il cambiamento di utilizzazione o la soppressione di impianti di protezione e rifugi per beni culturali. 3 Essa versa un contributo forfettario annuale per la manutenzione degli impianti di protezione al fine di garantirne l’efficienza operativa in caso di conflitto armato. 4 Essa può sostenere finanziariamente le attività svolte da organizzazioni pubbliche o private nel campo della protezione civile. 5 La Confederazione non si assume: a. i costi per l’acquisto di terreni e le indennità per l’utilizzazione di terreni pubblici e privati; b. le tasse cantonali e comunali; c. i costi per la manutenzione ordinaria degli impianti di protezione. 1 116 Appendice 10 Capitolo 2: Trattamento di dati personali Art. 72 Trattamento di dati 1 Per svolgere i compiti ad esso assegnati dalla presente legge, l’organo federale responsabile della protezione civile può trattare i dati personali riguardanti i militi della protezione civile. 2 Esso ha accesso mediante procedura di richiamo ai dati del sistema di gestione del personale dell’esercito (L militare del 3 feb. 199515, art. 146 cpv. 3). Art. 73 Comunicazione di dati Gli organi cantonali addetti ai controlli trasmettono all’organo federale responsabile della protezione civile i dati relativi ai militi della protezione civile, per quanto questi siano necessari all’adempimento dei compiti secondo la presente legge. 2 Essi comunicano inoltre i dati all’assicurazione militare16, il quale li utilizza nello svolgimento dei suoi compiti secondo la LAM17. 3 Su richiesta e in casi particolari, l’organo federale responsabile della protezione civile può comunicare i dati personali concernenti i militi della protezione civile necessari per la tenuta dei controlli ad altri organi federali nonché a organi cantonali e comunali incaricati di svolgere compiti nel campo della protezione della popolazione o della protezione civile. 1 RS 510.10 Nuova espr. giusta in n. II cpv. 1 lett. c della LF del 18 mar. 2005 sul trasferimento della gestione dell’assicurazione militare all’INSAI, in vigore dal 1º lug. 2005 (RU 2005 2881 2883; FF 2004 2493). 17 RS 833.1 15 16 117 LPPC Capitolo 3: Disposizioni finali Art. 74 Vigilanza Il Consiglio federale esercita la vigilanza. Art. 75 Disposizioni esecutive 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione. 2 Esso può delegare competenze legislative all’organo federale responsabile della protezione civile. 3 Per il resto, l’esecuzione spetta ai Cantoni. Art. 76 Diritto previgente: abrogazione Le seguenti leggi federali sono abrogate: 1. Legge federale del 17 giugno 199418 sulla protezione civile; 2. Legge federale del 4 ottobre 196319 sull’edilizia di protezione civile. Art. 77 Referendum ed entrata in vigore La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. 1 Data d’entrata in vigore: 1° gennaio 200420 [RU 1994 2626, 1995 1227 allegato n. 9, 1996 1445 allegato n.14] [RU 1964 486, 1978 50 n. II, 1980 1786, 1985 1649 n.II, 1994 2667] 20 DCF del 30 ott. 2003 (RU 2003 4205). 18 19 118 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) del 5 dicembre 2003 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 2002 1 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (legge, LPPC), ordina: Capitolo 1: Obbligo di prestare servizio di protezione civile Sezione 1: Principi Art. 1 Servizio volontario nella protezione civile (art. 15 LPPC) Chi desidera prestare servizio a titolo volontario nella protezione civile deve inoltrare una domanda scritta all’ufficio cantonale responsabile della protezione civile. 2 Le persone la cui domanda di servizio volontario è stata accolta sono di regola reclutate conformemente all’ordinanza del 10 aprile 20022 sul reclutamento. Chi ha già partecipato ad un reclutamento non deve ripetere la procedura. 3 Il servizio volontario nella protezione civile vale solo nel Cantone che ha deciso in merito all’ammissione. 4 Il Cantone può invitare i volontari ad una giornata informativa. 1 Art. 2 Proscioglimento anticipato (art. 20 LPPC) Su richiesta di un’organizzazione partner e fatto salvo il capoverso 3, possono essere prosciolti anzitempo dall’obbligo di prestare servizio nella protezione civile: a. i membri professionisti delle organizzazioni partner; b. altri membri delle organizzazioni partner indispensabili per gli interventi in caso di catastrofe ed altre situazioni d’emergenza. 2 L’organizzazione partner deve inoltrare la domanda di proscioglimento anticipato all’ufficio cantonale responsabile della protezione civile secondo le istruzioni dell’Ufficio federale della protezione della popolazione (Ufficio federale) che definiscono le professioni autorizzate. La domanda deve essere corredata dal consenso del milite. 3 Chi non serve più alle organizzazioni partner viene nuovamente incorporato nella protezione civile. 1 RU 2003 5147 1 RS 520.1 2 RS 511.11 119 OPCi Art. 3 Esclusione (art. 21 LPPC) Chi si rifiuta di prestare servizio di protezione civile o di assumere i compiti attribuitigli e che è quindi stato condannato a pene detentive complessivamente superiori a trenta giorni, è escluso dall’obbligo di prestare servizio. 2 È inoltre escluso dall’obbligo di prestare servizio chiunque è stato condannato da un tribunale penale per un delitto o un crimine che rende la sua presenza inaccettabile nella protezione civile. 3 La persona esclusa che dimostra una condotta irreprensibile può, se lo domanda, essere riammessa al servizio di protezione civile, al più presto quattro anni dopo aver scontato la pena; in caso di sospensione condizionale della pena, al più presto alla scadenza del periodo di prova. L’ufficio cantonale responsabile della protezione civile ha la facoltà di consultare i rapporti di polizia sulla condotta della persona interessata al fine di decidere in merito alla riammissione. 1 Sezione 2: Diritti e doveri Art. 4 Soldo (art. 22 LPPC) Danno diritto al soldo: a. i servizi di protezione civile prestati in seguito ad una chiamata giusta l’articolo 27 della legge; b. i servizi di protezione civile prestati giusta gli articoli 33– 37 della legge; c. i corsi d’istruzione giusta l’articolo 39 capoverso 2 della legge. 2 Il soldo si basa sui gradi nella protezione civile; l’ammontare del soldo è paragonabile agli importi fissati nell’esercito. Il Dipartimento determina le funzioni, i gradi e il soldo. 3 Un periodo di servizio di almeno otto ore dà diritto al soldo. I militi prosciolti anticipatamente dal servizio hanno diritto al soldo fino al giorno del proscioglimento. 4 Il soldo per prestazioni periodiche di servizio di almeno due ore consecutive è pagato in occasione dell’ultima prestazione durante l’anno civile. Ogni periodo di otto ore o una rimanenza di almeno due ore danno diritto a un soldo giornaliero completo. 5 I militi che beneficiano del congedo secondo l’articolo 10 e quelli congedati per il fine settimana hanno diritto al soldo. 6 I militi prosciolti durante il congedo hanno diritto al soldo fino al giorno della partenza in congedo compreso. 7 Il diritto al soldo si prescrive ad un anno dalla fine della relativa prestazione di servizio. 1 120 Appendice 11 Capitolo 2: Convocazione e controlli Art. 5 Effettivi di reclutamento (art. 16 LPPC) I Cantoni comunicano annualmente al comando del centro di reclutamento competente il numero dei militi di protezione civile necessari per ogni funzione di base, nonché la data e il luogo dell’istruzione di base. Art. 6 Adempimento dei servizi d’istruzione Un servizio d’istruzione è considerato adempiuto quando è stato seguito per almeno il 90 % del tempo indicato nel programma d’istruzione. Art. 7 Obbligo di entrare in servizio (art. 27 e 38 LPPC) In caso di convocazione, i militi della protezione civile sono tenuti ad entrare in servizio secondo le disposizioni dell’autorità responsabile della convocazione. Art. 8 Malattia o infortunio prima dell’entrata in servizio Chi, per motivi di salute, non può entrare in servizio, deve informare senza indugio l’ufficio responsabile della convocazione e inviare allo stesso il libretto di servizio e un certificato medico in busta chiusa. Art. 9 Differimento del servizio (art. 38 cpv. 4 LPPC) I militi della protezione civile possono, al più tardi dieci giorni prima dell’entrata in servizio, inoltrare all’autorità responsabile della convocazione una domanda scritta di differimento della prestazione di servizio. La domanda deve essere motivata. Non vi è diritto al differimento. 2 L’autorità responsabile della convocazione decide in merito alla domanda. 3 Fintanto che il differimento non è stato accordato, permane l’obbligo di entrare in servizio. 1 Art. 10 Congedo 1 I militi della protezione civile possono, al più tardi dieci giorni prima dell’entrata in servizio, inoltrare una domanda scritta di congedo all’autorità responsabile della convocazione. La domanda deve essere motivata. Non vi è diritto al congedo. 2 L’autorità responsabile della convocazione decide in merito alla domanda. 3 Il responsabile del servizio decide in merito alle domande di congedo inoltrate per iscritto durante il servizio. Art. 11 Prestazioni di servizio a favore del datore di lavoro Non sono ammesse prestazioni di servizio a favore del datore di lavoro. Fa eccezione il personale professionista impiegato presso gli uffici cantonali e comunali responsabili della protezione civile. 121 OPCi Art. 12 Servizio nell’amministrazione della protezione civile (art. 37 LPPC) Tale servizio è da ritenersi imperativo quando l’amministrazione della protezione civile deve far fronte ad un sovraccarico straordinario di lavoro o quando le attività da svolgere richiedono conoscenze tecniche particolari. 2 La Confederazione si assume interamente i costi legati al servizio presso l’amministrazione federale della protezione civile. 1 Art. 13 Trattamento dei dati nel PISA Il comando di reclutamento mette a disposizione degli uffici cantonali responsabili della protezione civile i dati relativi al reclutamento tramite il sistema di gestione del personale dell’esercito (PISA). Capitolo 3: Materiale Art. 14 Acquisizione, distribuzione e proprietà (art. 43 LPPC) L’Ufficio federale è responsabile per l’acquisizione e la sostituzione del materiale giusta l’articolo 43 della legge per catastrofi particolari e situazioni d’emergenza nell’ambito di competenza della Confederazione, nonché in caso di conflitto armato. Esso emana le rispettive istruzioni. 2 I Cantoni disciplinano la distribuzione ai comuni del materiale acquisito dalla Confederazione. 3 Il materiale finanziato e fornito dall’Uffico federale è di proprietà del destinatario. 4 L’Ufficio federale può prendere accordi con tutti o alcuni Cantoni in merito all’assunzione di compiti di competenza dei Cantoni. 5 L’Ufficio federale procura e amministra, giusta l’articolo 43 della legge, il materiale messo a disposizione dei Cantoni a titolo di prestito per scopi d’istruzione. 1 Art. 15 Requisizione I comandanti della protezione civile coordinano le domande di requisizione delle organizzazioni partner. Art. 16 Manutenzione e controllo periodico I Cantoni assicurano la manutenzione del materiale acquisito dalla Confederazione secondo le prescrizioni emanate dall’Ufficio federale. 2 Essi controllano periodicamente la prontezza operativa e la manutenzione del materiale acquisito dalla Confederazione secondo le prescrizioni emanate dall’Ufficio federale. 1 122 Appendice 11 Capitolo 4: Costruzioni di protezione Sezione 1: Rifugi Art. 17 Numero di posti protetti (art. 45 LPPC) Il numero di posti protetti da realizzare in caso di nuove costruzioni è definito come segue: a. per appartamenti e pensionati: due posti protetti ogni tre locali; b. per ospedali, case per anziani e di cura: un posto protetto per letto di paziente. 2 I mezzi locali non sono presi in considerazione nel calcolo. Non si tiene conto delle frazioni risultanti dal calcolo dei posti protetti. 3 Dal numero di posti protetti da realizzare in una nuova costruzione secondo il capoverso 1 vengono dedotti i posti protetti eccedenti in rifugi che soddisfano le esigenze minime in edifici situati su un terreno appartenente allo stesso proprietario. 4 Per il calcolo del numero di posti protetti su un terreno appartenente allo stesso proprietario si accertano: a. i posti protetti esistenti conformi alle esigenze minime; b. il numero di posti protetti per i quali sono stati versati contributi sostitutivi. 5 Se le spese supplementari riconosciute derivanti dal rifugio prescritto superano del cinque per cento il costo totale della costruzione, il numero dei posti protetti va proporzionalmente ridotto. Se, di conseguenza, il loro numero scende al di sotto di cinque, il proprietario dell’immobile deve versare contributi sostitutivi secondo l’articolo 47 capoverso 2 della legge. 1 Art. 18 Eccezioni I Cantoni possono decidere che in casi particolari non sia costruito alcun rifugio. Ciò vale in particolare per: a. edifici ubicati in zone particolarmente minacciate, segnatamente in regioni densamente edificate o ad elevato rischio d’incendio; b. edifici il cui numero di posti protetti è inferiore a cinque; c. edifici realizzati secondo gli standard «Minergie» nel rispetto delle norme SIA. 2 I Cantoni possono inoltre disporre che in edifici isolati, abitati solo saltuariamente, non siano realizzati rifugi. I Cantoni possono esentare i proprietari di questi edifici dall’obbligo di costruire un rifugio. 1 Art. 19 Rifugi in comune I Cantoni possono ordinare che i rifugi prescritti dall’articolo 17 capoverso 1 lettera a per singoli edifici siano raggruppati in rifugi in comune. 2 I rifugi in comune devono essere costruiti al più tardi tre anni dopo l’inizio dei lavori di costruzione del primo edificio interessato. 3 Prima dell’inizio dei lavori di costruzione si deve versare, per ogni edificio, una garanzia equivalente all’ammontare dei contributi sostitutivi. 1 123 OPCi Art. 20 Attribuzione della popolazione e gestione della costruzione di rifugi (art. 47 cpv. 1 LPPC) I Cantoni si adoperano affinché ogni abitante disponga di un posto protetto nelle immediate vicinanze del suo domicilio. 2 Essi determinano, secondo le disposizioni dell’Ufficio federale, delle zone di valutazione per l’attribuzione della popolazione ai rifugi e la gestione degli stessi. 3 Il fabbisogno di posti protetti è considerato coperto se all’interno di una zona di valutazione sono disponibili, per tutta la popolazione con dimora fissa, posti protetti in rifugi conformi alle esigenze minime definite nell’articolo 37. I posti protetti disponibili secondo l’articolo 17 capoverso 1 lettera b non vengono dedotti dal numero di posti protetti da realizzare. L’Ufficio federale determina quali altri posti protetti non vengono considerati nel calcolo. 1 Art. 21 Contributi sostitutivi (art. 47 LPPC) I contributi sostitutivi vanno versati prima dell’inizio dei lavori di costruzione. 2 Essi risultano dai costi suppletivi medi dovuti alla realizzazione di un rifugio, calcolati periodicamente dalla Confederazione in base ai dati raccolti presso gli uffici cantonali responsabili della protezione civile. 3 I Cantoni pubblicano annualmente l’ammontare dei contributi sostitutivi. 1 Art. 22 Utilizzazione dei contributi sostitutivi (art. 47 LPPC) I contributi sostitutivi sono destinati: a. alla realizzazione, all’equipaggiamento, all’esercizio, alla manutenzione e alla salvaguardia del valore dei rifugi pubblici; b. ad altre misure di protezione civile. 2 I Cantoni tengono un controllo dei contributi sostitutivi percepiti e di quelli utilizzati. Essi disciplinano l’amministrazione dei contributi sostitutivi. Su relativa richiesta autorizzano l’impiego dei mezzi disponibili. 1 Art. 23 Prescrizione del diritto d’imposizione di contributi sostitutivi Il diritto d’imposizione di contributi sostitutivi si prescrive a dieci anni dall’inizio dei lavori di costruzione. 2 La prescrizione non decorre o rimane sospesa durante una procedura d’opposizione o ricorso e fintanto che nessuna delle persone tenute al pagamento ha il domicilio in Svizzera. 3 La prescrizione è interrotta: a. ogni volta che un atto ufficiale inteso ad accertare o a esigere il contributo sostitutivo sia reso noto a una persona tenuta a pagarlo; b. ogni volta che una persona tenuta a pagare il contributo sostitutivo riconosca espressamente il debito. 1 124 Appendice 11 4 Il diritto d’imposizione di contributi sostitutivi si prescrive in ogni caso a quindici anni dall’inizio dei lavori di costruzione. Art. 24 Prescrizione del diritto di riscossione di contributi sostitutivi 1 Le richieste di versamento relative a contributi sostitutivi si prescrivono a dieci anni dall’entrata in vigore della rispettiva decisione di riscossione. 2 La sospensione e l’interruzione si basano sull’articolo 23 capoversi 2 e 3. 3 Le richieste di versamento relative a contributi sostitutivi si prescrivono in ogni caso a quindici anni dall’entrata in vigore della rispettiva decisione di riscossione. Art. 25 Approvazione dei progetti 1 I Cantoni regolano l’approvazione dei progetti di rifugi. 2 L’approvazione dei progetti di rifugi da realizzare in edifici appartenenti alla Confederazione e di rifugi per beni culturali incombe all’Ufficio federale. Art. 26 Equipaggiamento dei rifugi (art. 46 cpv. 1 LPPC) I proprietari devono equipaggiare i loro rifugi con il materiale che permette di soggiornarvi per un periodo prolungato; è fatto salvo il capoverso 3. 2 L’equipaggiamento dei rifugi realizzati dopo il 1° gennaio 1987 deve essere disponibile in occasione del controllo finale. 3 Il Dipartimento può ordinare l’equipaggiamento dei rifugi realizzati prima del 1° gennaio 1987 e conformi alle esigenze minime. 1 Art. 27 Controllo finale di rifugi nuovi e rimodernati e di rifugi per beni culturali I Cantoni disciplinano il controllo dei rifugi nuovi, dei rifugi rimodernati e dei rifugi per beni culturali conformemente alle istruzioni tecniche dell’Ufficio federale, che descrivono le caratteristiche dei rifugi. 2 L’Ufficio federale controlla i rifugi nuovi, i rifugi rimodernati e i rifugi per beni culturali ubicati in edifici di proprietà della Confederazione. 1 Art. 28 Controllo periodico dei rifugi I Cantoni controllano periodicamente la prontezza operativa e la manutenzione dei rifugi conformi alle esigenze minime e dei rifugi per beni culturali in base alle disposizioni dell’Ufficio federale. 2 L’Ufficio federale controlla periodicamente la prontezza operativa e la manutenzione dei rifugi e dei rifugi per beni culturali situati in edifici appartenenti alla Confederazione. 1 Art. 29 Soppressione (art. 49 LPPC) I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. 1 125 OPCi 2 I rifugi conformi alle esigenze minime possono essere soppressi secondo le disposizioni dell’Ufficio federale se: a. ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di edifici esistenti; b. sono ubicati in una zona molto minacciata. 3 Se vengono soppressi rifugi pubblici che soddisfano le esigenze minime, i sussidi federali ottenuti per la loro costruzione devono essere restituiti. 4 L’Ufficio federale decide in merito alla soppressione di rifugi in edifici appartenenti alla Confederazione e di rifugi per beni culturali. 5 Se un rifugio viene soppresso senza autorizzazione, il Cantone fissa un termine ragionevole entro il quale il proprietario deve ripristinarlo. Se il tempo messo a disposizione non viene sfruttato, il Cantone dispone la risistemazione a spese del proprietario. Sezione 2: Impianti di protezione Art. 30 Tipo, dimensioni, numero e utilizzazione degli impianti di protezione (art. 50 LPPC) L’Ufficio federale emana delle istruzioni tecniche in cui definisce tipo, dimensioni, numero e utilizzazione (occupazione da parte delle organizzazioni partner) degli impianti di protezione. Art. 31 Ospedali protetti e centri sanitari protetti (art. 53 LPPC) I Cantoni sono tenuti a prevedere posti letto nonché possibilità di cura negli ospedali protetti e nei centri sanitari protetti per almeno lo 0,6 % della popolazione. 2 Su richiesta dei Cantoni, la Confederazione può aumentare i sussidi per ospedali protetti e centri sanitari protetti fino a coprire al massimo lo 0,8 % della popolazione. 3 In casi debitamente motivati, segnatamente quando è necessario a causa della suddivisione amministrativa del Cantone oppure della situazione topografica o logistica dell’oggetto, la Confederazione può erogare sussidi per un tasso di copertura superiore 0,8 % della popolazione.3 1 Art. 32 Impianti di protezione combinati per i governi cantonali Gli impianti di protezione combinati destinati ai governi cantonali sottostanno alle stesse disposizioni tecniche e finanziarie degli altri impianti di protezione. Art. 33 Approvazione dei progetti (art. 51 LPPC) I Cantoni esaminano il progetto e inoltrano all’Ufficio federale la domanda d’approvazione unitamente alla domanda di assunzione delle spese suppletive. 1 3 Introdotto dall’art. 15 dell’O del 27 apr. 2005 sul servizio sanitario coordinato, in vigore dal 1º giu. 2005 (RS 501.31). 126 Appendice 11 L’Ufficio federale decide in merito ai progetti concernenti nuove costruzioni, rimodernamenti, modifiche, cambi di destinazione e soppressioni di impianti di protezione. 3 Esso può rifiutare di assumere una parte o la totalità delle spese suppletive se: a. la domanda per l’assunzione delle spese suppletive contiene indicazioni errate o incomplete; b. la documentazione inoltrata non permette di prendere in esame la domanda; c. per lo stesso oggetto è già stato richiesto e approvato un indennizzo in base ad un’altra norma di legge; d. le condizioni non sono state rispettate; l’inosservanza dev’essere constatata mediante decisione passata in giudicato. 4 e 5 …4 6 Il diritto all’assunzione delle spese suppletive da parte della Confederazione decade se i lavori di costruzione non sono iniziati entro due anni dall’accettazione della domanda. 7 L’assunzione delle spese suppletive può essere rinnovata per altri due anni su domanda motivata inoltrata prima dello scadere del termine. In questo caso sono determinanti le disposizioni valide al momento della proroga. 2 Art. 34 Controllo finale di impianti di protezione nuovi e rimodernati L’Ufficio federale esegue il controllo degli impianti di protezione nuovi e di quelli rimodernati. 2 Esso può delegare parzialmente o completamente questo controllo ai Cantoni. 1 Art. 35 Controllo periodico degli impianti di protezione 1 I Cantoni controllano periodicamente la prontezza operativa e la manutenzione degli impianti di protezione conformemente alle istruzioni tecniche dell’Ufficio federale che descrivono il relativo procedimento. 2 Provvedono alla manutenzione del loro impianto di protezione combinato destinato al governo cantonale ed assicurano la sua prontezza operativa. L’Ufficio federale esegue dei controlli periodici. Art. 36 Sussidi forfettari (art. 71 cpv. 3 LPPC) L’Ufficio federale fissa l’ammontare dei sussidi forfettari annui volti a garantire la prontezza operativa degli impianti di protezione in caso di conflitto armato. 2 Se il controllo periodico dell’impianto rileva dei difetti, il versamento del sussidio forfettario può essere tenuto in sospeso fintanto che non sono stati eliminati. 3 L’Ufficio federale può rifiutare di versare i sussidi forfettari se: a. il Cantone non adempie i suoi doveri secondo l’articolo 35; b. i proprietari non adempiono i loro doveri secondo l’articolo 38; 1 Abrogati dal n. II 41 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1º gen. 2007 (RU 2006 4705). 4 127 OPCi c. le condizioni non vengono rispettate; l’inosservanza dev’essere constatata mediante decisione passata in giudicato. 4 e 5 …5 Sezione 3: Disposizioni comuni Art. 37 Esigenze minime per nuove costruzioni di protezione (art. 56 LPPC) Le nuove costruzioni di protezione devono garantire la cosiddetta protezione di base dagli effetti delle armi moderne, in particolare: a. dagli effetti delle armi nucleari a una distanza dal nucleo dell’esplosione tale che l’onda d’urto non superi la pressione di 100 chilopascal (kPa); b. dagli effetti delle armi convenzionali quando l’impatto è vicino alla costruzione; c. contro la penetrazione di aggressivi chimici e biologici. 2 In caso di rimodernamento di costruzioni di protezione esistenti, possono essere applicate norme meno severe di quelle statuite al capoverso 1 lettera a. 3 L’Ufficio federale fissa nelle istruzioni tecniche le esigenze minime per l’equipaggiamento delle costruzioni di protezione. 1 Art. 38 Manutenzione (art. 57 LPPC) I proprietari provvedono alla manutenzione delle costruzioni di protezione conformemente alle disposizioni dell’Ufficio federale. Art. 39 Utilizzazione estranea alla protezione civile Le costruzioni di protezione possono essere utilizzate per scopi estranei alla protezione civile soltanto a condizione che sia possibile renderle operative al più tardi immediatamente dopo la decisione di potenziare la protezione della popolazione in vista di un conflitto armato. Capitolo 5: Responsabilità per danni Art. 40 Ripartizione dei costi (art. 60 cpv. 2 LPPC) Confederazione e Cantoni rispondono in parti uguali per danni secondo l’articolo 60 capoverso 2 della legge. 2 I Cantoni regolano la ripartizione dei costi tra loro e i Comuni. 1 Abrogati dal n. II 41 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1º gen. 2007 (RU 2006 4705). 5 128 Appendice 11 Capitolo 6: Disposizioni finali Art. 41 Esecuzione, emanazione di prescrizioni, controlli (art. 75 cpv. 2 LPPC) L’Ufficio federale è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza, sempre che detta esecuzione non incomba ai Cantoni e ai Comuni. 2 Nella misura in cui non è stata affidata al Dipartimento, l’emanazione delle necessarie prescrizioni di natura giuridica, tecnica e amministrativa compete all’Ufficio federale. 3 Nell’ambito della protezione civile, all’Ufficio federale è data facoltà di controllare l’esecuzione da parte dei Cantoni e Comuni. 1 Art. 42 Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate: a. l’ordinanza del 19 ottobre 1994 6 sulla protezione civile; b. l’ordinanza del 29 novembre 1996 7 concernente il personale di riserva della protezione civile; c. l’ordinanza del 19 ottobre 1994 8 concernente il calcolo forfettario dei sussidi federali per la protezione civile; d. l’ordinanza del 27 novembre 1978 9 sull’edilizia di protezione civile; e. l’ordinanza del 19 ottobre 1994 10 concernente il campo e il grado di protezione delle costruzioni di protezione civile; f. l’ordinanza del 19 ottobre 1994 11 concernente le classi di funzione e il soldo nella protezione civile; g. l’ordinanza del 19 ottobre 1994 12 sui controlli nella protezione civile; h. l’ordinanza del 19 ottobre 1994 13 concernente l’esonero dal servizio di protezione civile; i. l’ordinanza del 19 ottobre 1994 14 sull’elenco del materiale della protezione civile. Art. 43 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004. [RU [RU 8 [RU 9 [RU 10 [RU 11 [RU 12 [RU 13 [RU 14 [RU 6 7 1994 2646, 1997 2779 n. II 33 2833 art. 67, 1998 2677, 1999 4 art. 28 cpv. 1, 2002 723 all. 2 n. 6] 1997 199, 1999 1380] 1994 2739, 1996 208 art. 3 lett. a, 1998 2831] 1978 1896, 1985 1672, 1992 1198, 1994 2671] 1994 2676] 1994 2683, 1998 2624, 1999 1235] 1994 2688, 1998 2678] 1994 2741, 1995 787, 1998 220] 1994 2763, 1998 2832, 2001 1899] 129 Glossario I seguenti termini costituiscono la terminologia nel campo dell’analisi della situazione valevole per tutte le organizzazioni partner della protezione della popolazione. Termine: Definizione: Aiuto alla condotta Insieme delle misure volte a sostenere la direzione d'intervento e/o l'organo di condotta nei seguenti settori: informazione, analisi della situazione, telematica, protezione ABC e coordinamento logistico. Analisi coordinata della Sintesi della situazione sul luogo dell’evento e di quella nei situazione singoli settori (dicasteri, campi tecnici) delle organizzazioni partner e degli organi di condotta intervenuti per far fronte alla situazione. Autorità Organo politico responsabile di tutte le attività. Si tratta di un elemento della struttura di base. Base Ubicazione di cui dispone un mezzo d'intervento, equipaggiata ed arredata per alloggiare il personale, immagazzinare il materiale ed effettuare la manutenzione. Basi vitali Insieme degli elementi necessari per la sopravvivenza della popolazione: approvvigionamento con alimenti, energia e materie prime, buon funzionamento dell’economia, libero accesso ai mercati internazionali, infrastruttura nazionale e transfrontaliera possibilmente intatta. Capointervento Persona responsabile di dirigere le operazioni di soccorso e salvataggio sul luogo. Capointervento generale Persona responsabile di dirigere tutte le formazioni intervenute nella zona sinistrata. Careteam Squadra di sostegno psicologico per le persone traumatizzate dalle conseguenze di un sinistro. Carta di condotta Rappresentazione degli aspetti della situazione importanti dal punto di vista della condotta. 130 Termine: Definizione: Catastrofe Sinistro (evento di origine naturale o tecnologica o grave incidente) che causa un numero di danni tale da rendere insufficienti i mezzi in personale e materiale della comunità colpita. Comunicato ufficiale Istruzione di comportamento redatta da uffici amministrativi autorizzati e diffusa da diversi media, che non si può modificare nel contenuto e nella forma. Condotta Insieme delle misure volte a coordinare ed impiegare i mezzi in modo conforme alla situazione. Condotta delle retrovie Elemento responsabile delle attività di condotta che non devono essere svolte per forza sul posto, come l’adozione di provvedimenti nel campo dell’assistenza o della logistica. Conflitto armato Minaccia per l’esistenza della popolazione, delle sue basi vitali e dei beni culturali, costituita dall’uso di armi e violenza nell’ambito di interventi militari che mettono in pericolo l’esistenza e l’identità della Svizzera. Contaminazione radioattiva Stato di contaminazione di un materiale causato da sostanze radioattive. Coordinamento logistico Coordinamento delle misure e dei mezzi d’intervento logistici quando vengono impiegate più organizzazioni partner. Dose Unità di misura per valutare i rischi che le radiazioni ionizzanti comportano per la salute. Elementi logistici Elementi della protezione civile che si occupano della logistica. Informazione all’atten- Notizie giornalistiche ufficiose fondate su informazioni zione della popolazione tecniche fornite dagli organi competenti o su altre fonti. Intensità di dose ambientale Dose radioattiva emessa in un determinato luogo e in un certo intervallo di tempo, divisa per la durata dell’intervallo di tempo. Istruzione sul comportamento da adottare Comunicato ufficiale che spiega il comportamento da adottare in vista di un pericolo imminente. Logistica specifica Logistica di una determinata organizzazione partner. 131 Termine: Definizione: Logistica Misure adottate per garantire l’esercizio delle ubicazioni, la messa a disposizione di beni d’approvvigionamento, l’impiego di mezzi di trasporto e macchinari edili, la manutenzione e la preparazione del materiale nonché la sussistenza. Mezzi Personale, materiale, equipaggiamento e veicoli a disposizione di un’organizzazione partner. Mezzi di secondo intervento Mezzi d’intervento (uno o più) mobilitati per rinforzare ed assistere i mezzi già operativi o per dare loro il cambio. Mezzo d’intervento Organizzazione partner della protezione della popolazione in grado di far fronte ad un sinistro con strutture e mezzi propri. Mezzo di primo intervento Organizzazione pronta ad intervenire in ogni momento e che può essere allarmata tramite un numero d’emergenza. Notizia Affermazione di una persona, un documento, un supporto dati o un media ritenuta importante ai fini della condotta. Organo d’analisi della situazione Personale di una direzione d'intervento, di un mezzo d'intervento o di un organo di condotta incaricato di svolgere compiti nel campo dell'analisi della situazione nella fase di pianificazione e durante l'intervento. Organo di condotta Elemento responsabile della condotta che aiuta le autorità a preparare le decisioni. Pericolo Evento o sviluppo d’origine naturale, tecnologica o politicomilitare che può danneggiare le persone e le loro basi vitali o minacciare la sicurezza politica della Svizzera. Politica di sicurezza Tutte le misure adottate dallo Stato per prevenire e affrontare pericoli diretti e indiretti come le catastrofi naturali e tecnologiche o l’aggressione strategica contro la Svizzera, la sua popolazione e le basi vitali. Resistenza Capacità di un’organizzazione partner di prestare un intervento duraturo nel campo della condotta, del personale, del materiale e della logistica. Settore d’attività Settore circoscritto in cui opera una determinata organizzazione partner della protezione della popolazione in base ad un mandato di prestazioni Settore specialistico Campo d'attività ben delimitato nell'ambito dell’aiuto alla condotta. 132 Termine: Definizione: Sinistro importante Sinistro che richiede la collaborazione di diverse organizzazioni d’intervento come pure di aiuti esterni, ma di cui si mantiene il controllo. Sinistro quotidiano Sinistro che i mezzi di primo intervento comunali o regionali riescono a fronteggiare autonomamente. Situazione Situazione in cui si trova momentaneamente una comunità per quanto riguarda le sue basi vitali e le procedure per far fronte agli eventi. Si distingue tra situazione normale, situazione particolare e situazione straordinaria. Situazione d’emergenza Situazione causata da sviluppi sociali o avarie tecniche cui non è possibile far fronte con le procedure ordinarie, poiché il personale e il materiale della comunità colpita non sono sufficienti. Situazione normale Situazione in cui le procedure ordinarie sono sufficienti per far fronte ai problemi che si pongono. Situazione particolare Situazione in cui le procedure ordinarie non sono sufficienti per svolgere determinati compiti. A differenza della situazione straordinaria, le autorità agiscono solo in alcuni settori. In questi casi, si presenta spesso la necessità di concentrare rapidamente i mezzi e semplificare le procedure. Situazione prioritaria per la protezione della popolazione (BREL) Presenta continuamente e in sintesi la situazione della popolazione e delle sue basi vitali – in funzione alle norme di qualità e ai valori stabiliti a livello giuridico, o concordati attualmente, nonché all’accettanza del rischio da parte della società – e indica pure luoghi di permanenza e il comportamento della popolazione. Comprende dunque tutti gli aspetti relativi all’esistenza e alla sicurezza dell’esistenza collettiva. Situazione straordinaria Situazione in cui i mezzi dei diversi settori e le procedure ordinarie non sono più sufficienti per far fronte agli eventi, ad esempio in caso di catastrofi, di situazioni d’emergenza che interessano l’intero paese oppure di conflitti armati. Strategia Piano dettagliato delle procedure necessarie per raggiungere un obiettivo in considerazione dei fattori che potrebbero contribuire al successo delle operazioni. Telematica Combinazione di telecomunicazione e informatica. 133 Termine: Definizione: Temperatura d’accensione Soglia di temperatura al di sopra della quale una sostanza o una miscela di gas esplosivi s’incendiano. Tempo di preallarme Intervallo che intercorre fra i primi segnali premonitori e l’evento vero e proprio. Ubicazione di condotta Installazione di condotta fissa, improvvisata o mobile, equipaggiata per offrire protezione e condizioni di lavoro favorevoli alla direzione d’intervento o all’organo di condotta. Valutazione della situazione Valutazione dei possibili sviluppi di una situazione e delle possibili conseguenze sull'intervento. Violenza al di sotto della soglia bellica Conflitti violenti fra singole persone, gruppi o organizzazioni che non rientrano fra i conflitti armati veri e propri. 134 Indice analitico A aiuto alla condotta 13, 120 amministrazione 11 analisi della situazione 19, 120 coordinata 21, 120 approvvigionamento economico del Paese 6 assistenza 30 compiti 30, 31 personale 31 autorità 120 B bene culturale 32 C cantone 13 capo analisi della situazione 23 coordinamento logistico 29 cucina 36 protezione ABC 27 carta topografica 45 catastrofe 76, 80, 121 centro sanitario 47 centro di analisi 22 chiamata 78 ciclo di elaborazione della situazione 22 classificazione degli incendi 56 comportamento in caso d’incendio 57 comune 12 comunicazione 7 condotta 121 civile 11 Confederazione 6 conflitto armato 9, 121 conoscenze dei nodi 60 controllo di funzionamento 48 coordinamento logistico 29, 121 coperta di spegnimento 58 costruzione di protezione 39 costruzione di linee 24 D direzione d’intervento 79 d’intervento generale 70 distintivi indicanti il grado 86 distintivo internazionale di protezione 34 E EDOS 99 28 elemento logistico 37, 121 equipaggiamento di protezione ABC 28 esercito 5 esplosione A 27 estintore portatile 56, 58 F funzionamento a batteria locale 24 funzioni 85 furiere 36 G guardia del traffico 66 I ICARO 14, 15 impianto d’apprestamento 43 di commutazione d’utente 25 di protezione 41 incendio classe 56 genesi 55 informazione 7, 121 intervento radio 48 inventario svizzero dei beni culturali 32 istruzioni di comportamento 121 135 L linea a batteria locale 24 da campo 24 posa 24 logistica 36, 122 specifica 29, 121 M maschera di protezione 28 materiale 38 mezzo 122 di primo intervento 76, 122 di spegnimento 58 modulo di notifica 23, 88 protezione ABC 13, 19, 50 dello Stato e polizia 6 protezione civile 15 organizzazione 15 protezione dei beni culturali 32 protezione della popolazione 9 protezione e assistenza 30, 51 O organizzazione d'intervento 12 organo di condotta 12, 122 R RA 99 28 radio 14, 89 radioattività 26 radiocomunicazione 24, 52 rapporto sulla politica di sicurezza 4 regione 12, 13, 17 regolazione del traffico 66 regole di conversazione 49 di spegnimento 59 ricercatore A 26, 27 rifugio per beni culturali 33 P partner della protezione della popolazione 10 piano di rete radio 48 pioniere 35 politica di sicurezza 1, 122 economica 5 estera 5 polizia 10 POLYCOM 25 pompa a secchio 58 pompieri 10 posto collettore 31 d’assistenza 31 di comando 42 promemoria d’emergenza 94 S sanità pubblica 10, 30, 31 schizzo 47 segni convenzionali 46, 87 sergente maggiore 36 servizio d’assistenza 30 tecnico 10 sinistro importante 76, 123 fronteggiamento 22, 74 quotidiano 76, 123 sirena fissa 14 mobile 14 sistema integrato 9 situazione 123 d’emergenza 75, 123 normale 123 N nodo 60 136 particolare 123 straordinaria 123 sorvegliante del materiale 36 sostegno 35, 55 stima della distanza 46 metodo del pollice 46 metodo della media 46 stress 53 strumenti di misurazione 28 T telematica 19, 24, 48, 123 tenuta di protezione SA 28, 92 traffico 66 radio 48 U uso della maschera di protezione 92 V veicoli 38 Z zona sinistrata 80 137 Appunti/Aggiunte 138