Il Part-Time
in Poste Italiane
Vademecum
Che cos’è?
Il contratto a tempo parziale è un contratto di lavoro subordinato che prevede
una prestazione di lavoro di durata inferiore rispetto alle 36 ore settimanali
previste dal CCNL.
Chi può utilizzarlo?
In Poste Italiane, tutto il personale non dirigente in servizio a tempo pieno ha
la possibilità di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale,
fermo restando una valutazione aziendale di compatibilità della richiesta con
le esigenze organizzative e di servizio della struttura di appartenenza del
lavoratore.
Come?
Il lavoratore che intende convertire il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno
a tempo parziale può presentare al proprio Responsabile una richiesta di
conversione che sarà valutata in relazione alle motivazioni poste a base della
stessa (ad es. completare gli studi, avere maggiore disponibilità di tempo libero,
dedicarsi alla famiglia) e compatibilmente con le esigenze della Società
connesse alla funzionalità dei servizi.
Ciò vuol dire che…
Il lavoratore che lo chiede, può concordare con l’Azienda, compatibilmente con
il ruolo e le attività svolte, una prestazione lavorativa di durata inferiore alle 36
ore settimanali.
La riduzione dell’orario di lavoro rispetto alla 36 ore contrattualmente previste
potrà prevedere ad esempio:
18 ore settimanali pari al 50% della prestazione a tempo pieno;
20 ore settimanali pari al 55,5% della prestazione a tempo pieno;
24 ore pari al 66,6% della prestazione a tempo pieno;
25 ore settimanali pari al 69,4% della prestazione a tempo pieno.
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Quali tipologie di rapporto di lavoro a tempo parziale è possibile
realizzare?
il part-time orizzontale che consiste in una riduzione di orario rispetto
al tempo in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro;
part-time verticale che si realizza quando l’attività lavorativa è svolta a
tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della
settimana, del mese o dell’anno;
il part-time misto che si realizza quando l’attività lavorativa si svolge
secondo una combinazione delle due tipologie orizzontale e verticale.
…in concreto pertanto, come può essere articolata la
lavorativa?
prestazione
Esempi di articolazione oraria
6 giorni per 3 ore = 18 ore
5 giorni per 4 ore = 20 ore
6 giorni per 4 ore = 24 ore
5 giorni per 5 ore = 25 ore
3 giorni per 6 ore = 18 ore
4 giorni per 6 ore = 24 ore
3 giorni per 8 ore = 24 ore
26 settimane per 36 ore = 936 ore
29 settimane per 36 ore = 1044 ore
35 settimane per 36 ore = 1260 ore
36 settimane per 36 ore = 1296 ore
Quale iter occorre seguire per la conversione del rapporto di lavoro?
Il personale in servizio presso le Strutture Centrali deve presentare la domanda
al proprio Responsabile e alle Risorse Umane Divisionali se assegnato alle
Divisioni o altrimenti al KAC/ DCRUO.
La domanda viene esaminata dalla Funzione Risorse Umane competente o dal
KEY Account Corporate, che esprimono il loro parere in ordine alla stessa.
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In caso di accoglimento viene redatto un accordo scritto -la lettera di
conversione del rapporto di lavoro- in triplice copia (firmata, a seconda dei casi
dal RUD o dal Key Account), che viene sottoscritta dal lavoratore per ricevuta
ed accettazione e inviata all’Ufficio del Lavoro per la convalida.
Il personale in servizio presso le strutture territoriali deve presentare la richiesta
al Responsabile dell’unità produttiva di appartenenza e per conoscenza alle
Risorse Umane Regionali.
Il Responsabile dell’unità produttiva esamina la richiesta, avvalendosi anche
della collaborazione del Responsabile RU di riferimento.
La domanda di trasformazione, corredata dal parere del Responsabile dell’Unità
Produttiva di appartenenza, viene quindi trasmessa alle Risorse Umane
Regionali che in caso di riscontro positivo procedono alla stipula del contratto.
Anche in caso di riscontro negativo all’istanza viene sempre fornita per iscritto
risposta all’interessato.
Quali elementi sono contenuti nel contratto sottoscritto tra Azienda e
Lavoratore?
Nella lettera di conversione il lavoratore troverà specificati i seguenti elementi:
la data di trasformazione;
l’inquadramento professionale;
la mansione;
il luogo di lavoro;
la struttura di assegnazione
il trattamento economico iniziale;
la durata della prestazione lavorativa;
la collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla
settimana, al mese e all’anno.
Qual è la durata della conversione del rapporto di lavoro?
La conversione può avvenire a tempo indeterminato o determinato per un
periodo non inferiore a 12 mesi.
E’ possibile il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno?
In caso di conversione a tempo determinato, decorso un periodo minimo di
12 mesi, entrambe le parti possono, sessanta giorni prima della scadenza del
contratto, notificare una disdetta alla controparte, ripristinando così a tempo
pieno il rapporto di lavoro.
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E’ possibile ritornare al tempo pieno prima del decorso del periodo
minimo di 12 mesi previsto dal contratto?
Il lavoratore può chiedere di ritornare a tempo pieno prima che siano
trascorsi 12 mesi dalla conversione solo per comprovate ragioni di carattere
personale o familiare.
Quale trattamento normativo ed economico è applicato ai lavoratori a
tempo parziale?
La disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale è fondata sul principio di
non discriminazione.
Pertanto i lavoratori a tempo parziale, hanno diritto al trattamento normativo
ed economico dei lavoratori a tempo pieno inquadrati nel medesimo livello.
A quali istituti si applica la parità di trattamento?
A tutti gli istituti ed in particolare a :
retribuzione oraria;
prova;
ferie;
maternità;
comporto;
sicurezza;
iniziative di formazione;
servizi sociali;
diritti sindacali;
competenze indirette e differite.
Quali trattamenti sono soggetti a riproporzionamento?
Sono riproporzionati, esclusivamente in relazione alla ridotta durata della
prestazione lavorativa, i seguenti trattamenti:
retribuzione globale e singole componenti;
retribuzione feriale;
trattamenti economici di malattia, infortunio, malattia professionale e
maternità.
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Quante ferie spettano al lavoratore a tempo parziale?
I lavoratori in regime di part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di
ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.
I lavoratori che svolgano un’attività lavorativa in regime di part-time verticale
hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate
lavorate nell’anno.
Il numero delle ferie viene calcolato combinando i suddetti criteri se il
rapporto di lavoro è a tempo parziale misto.
Quale trattamento di malattia si applica ai lavoratori a tempo parziale?
Ai lavoratori a tempo parziale spetta lo stesso trattamento di malattia dei
lavoratori a tempo pieno.
Il periodo di comporto è riproporzionato, in relazione alla giornate di
prestazione lavorativa pattuita, solo in caso di assunzione con rapporto di
lavoro a tempo parziale di tipo verticale.
Possono essere richieste al lavoratore a tempo parziale prestazioni di
lavoro straordinario rispetto all’orario di lavoro concordato?
Il ricorso a prestazioni straordinarie è consentito solo nei rapporti di lavoro a
tempo parziale di tipo verticale o misto, anche a tempo determinato.
A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente in
materia di lavoro straordinario.
Ciò significa che il lavoratore a tempo parziale ha diritto alle maggiorazioni
previste dal CCNL in caso di prestazioni di lavoro straordinario.
Può essere mutata dal datore di lavoro la collocazione temporale della
prestazione lavorativa concordata?
E’ possibile mutare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a
tempo parziale concordata attraverso la sottoscrizione di un patto scritto tra
Azienda e lavoratore contestuale o anche successivo all’accordo di
conversione.
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Quali sono le modalità di esercizio di tale facoltà da parte dell’Azienda?
Poste Italiane può esercitare tale facoltà fornendo al lavoratore un preavviso
di 10 giorni.
Per tutta la durata della variazione al lavoratore spetta una maggiorazione
pari al 10% della retribuzione globale di fatto.
Quali sono gli effetti del part time sul trattamento pensionistico?
Ai fini dell’anzianità contributiva, e quindi della maturazione del diritto il
trattamento è pari a quello dei lavoratori a tempo pieno in quanto la durata
della prestazione lavorativa a tempo parziale è considerata per intero.
L’ammontare dell’assegno è proporzionato alla retribuzione ricevuta
assumendo come base di calcolo per i contributi la retribuzione piena.
E’ prevista peraltro la possibilità di riscattare, a domanda del dipendente, la
quota contributiva mancante ai fini dell’integrazione della prestazione.
∗∗∗
Il presente Vademecum illustra a tutti i lavoratori le regole essenziali che
disciplinano il part time con finalità divulgative ed informative.
I contenuti delle stesso pertanto non sono esaustivi della disciplina
normativa e contrattuale dell’istituto.
Maggio 2004
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02/05/04 part-time