• Le cooperative in Lombardia oggi • Oltre 4.300 cooperative in Lombardia • 1.869 cooperative sociali attualmente registrate nell’Albo regionale • 2 milioni sono i soci lavoratori occupati all’interno delle società cooperative lombarde (nel 2014): 1 lombardo su 4; • + 12% trend occupazionale negli ultimi 5 anni nelle cooperative sociali • Obiettivi generali • Maggiore condivisione della responsabilità sociale • Più opportunità per tutti, in particolare per le fasce deboli del mercato del lavoro • Piena valorizzazione della dignità della persona • Obiettivi spcifici • ADEGUAMENTO AL NUOVO CONTESTO SOCIO-ECONOMICO. La legge regionale sulla cooperazione è datata 18 novembre 2003. Il contesto socioeconomico e lavorativo lombardo è cambiato profondamente. Per questo è necessario un aggiornamento alle esigenze di oggi • VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DELLA COOPERAZIONE. Il sistema della cooperazione è un fondamentale attore nel ruolo di promotore della partecipazione dei cittadini al processo produttivo e alla fornitura di servizi pubblici; • STRUMENTO PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE. La nuova legge garantisce un più stretto legame tra pubblica amministrazione e sistema cooperativo con l’obiettivo di far crescere l’occupazione di soggetti deboli e svantaggiati, in un quadro di garanzie e trasparenza. • Affidamenti a cooperative sociali (art. 14) • La Regione, gli Enti del Sireg e le aziende sanitarie e ospedaliere riservano almeno il 5% dell’importo degli affidamenti a terzi per la forniture di beni e servizi alle cooperative sociali. La Giunta definisce criteri e procedure per la scelta delle cooperative sociali cui affidare la fornitura di tali servizi; • Per rendere il più cogente possibile tale disposizione, la nuova legge lega la destinazione del 5% degli affidamenti alle cooperative sociali agli obiettivi strategici dei dirigenti; • Anche per gli enti locali è prevista la possibilità di riservare la medesima quota di affidamenti (5%) a cooperative sociali, considerandola condizione necessaria per la partecipazione al patto di stabilità territoriale. • Lavoratori svantaggiati e soggetti deboli (art. 12) La nuova legge, oltre a sostenere quanto già previsto dalla 381/91 per l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (almeno il 30% dei lavoratori complessivi) favorisce un’ulteriore opportunità per l’occupazione dei soggetti deboli, come individuati dal regolamento CE n. 800/2008: – – – – – – – chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale; lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; adulti che vivono soli con una o più persone a carico; lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato; membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive ad un'occupazione stabile; lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi; Per raggiungere questo obiettivo la Giunta regionale inserisce all’interno della sua programmazione specifiche misure. • Inserimento lavorativo lavoratori svantaggiati (art. 13) • La nuova legge menziona la possibilità prevista dall’art. 14 del Dlgs 276/2003 (legge Biagi) secondo cui, in alternativa all’assunzione obbligatoria per i soggetti svantaggiati ovvero al pagamento delle relative sanzioni (legge 68/99), le imprese possono affidare servizi e attività a cooperative sociali iscritte all’Albo regionale. Questo consente alle imprese stesse di assolvere gli obblighi previsti dalla legge sull’assunzione dei soggetti svantaggiati e, al tempo stesso, favorisce la crescita del ruolo delle cooperative. • Cooperative di comunità e di autogestione (art. 5) • La nuova legge riconosce quali cooperative di comunità le società cooperative che assicurano l’erogazione di servizi pubblici, anche locali e di pubblica utilità, nonché la valorizzazione e la gestione di beni comuni (salute, cultura, educazione, ecc.); • Viene introdotta la “cooperativa di autogestione”, che svolge servizi e attività sociali in ambito edilizio residenziale pubblico e sociale. In questo caso, a titolo di esempio, le Aler possono stipulare convenzioni che consentano lo svolgimento di attività lavorative da parte dei locatari morosi che hanno così possibilità di compensare parte dei propri canoni arretrati • Circoli cooperativi (art. 6) • Per favorirne la funzione aggregativa e sociale, sono riconosciuti quali “circoli cooperativi” le società cooperative che gestiscono centri di aggregazione e promuovono attività educative, solidali e ricreative con possibilità di somministrazione di alimenti e/o bevande svolta anche attraverso l’attività volontarie e gratuita dei soci ; • Cooperative nate da aziende in crisi (art. 7) • La regione sostiene le nuove cooperative promosse da lavoratori che intendono rilevare l’attività o rami di attività dell’azienda nella quale hanno operato per finalità di salvaguarda occupazionale oppure da lavoratori provenienti da aziende in crisi che avviano una nuova impresa cooperativa; • Concessione di beni e servizi pubblici (art. 11) • Sono concessi a canone agevolato beni immobili di Regione, Enti del Sireg e enti locali alle cooperative sociali per finalità di interesse pubblico a patto che queste si assumano i costi derivanti da manutenzione ordinaria e straordinaria; • Attraverso procedure competitive riservate a cooperative sociali e cooperative di comunità, gli enti locali sceglieranno il contraente per la gestione di servizi pubblici privi di rilevanza economica. • Affidamenti 5% beni e servizi: • Fondo di rotazione Frim: intervento a costo zero dato che si riserva una fetta di costi già destinati ad essere sostenuti da parte di Regione Lombardia e Sireg; per il sostegno a interventi di promozione e sviluppo della cooperazione; • Fondo a valere sulla legge 68/99: • Dote Lavoro: fondo alimentato dalle sanzioni pecuniarie pagate dalle imprese per il mancato rispetto degli obblighi sulle assunzioni dei soggetti svantaggiati; le cooperative avranno un accesso diretto con presentazione di progetti di inserimento lavorativo; si prevede la possibilità di accedere alle risorse di questo strumento per favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti deboli.