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Le cooperative in Lombardia oggi
• Oltre 4.300 cooperative in Lombardia
• 1.869 cooperative sociali attualmente registrate nell’Albo
regionale
• 2 milioni sono i soci lavoratori occupati all’interno delle
società cooperative lombarde (nel 2014): 1 lombardo su 4;
• + 12% trend occupazionale negli ultimi 5 anni nelle
cooperative sociali
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Obiettivi generali
• Maggiore condivisione della responsabilità sociale
• Più opportunità per tutti, in particolare per le
fasce deboli del mercato del lavoro
• Piena valorizzazione della dignità della persona
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Obiettivi spcifici
• ADEGUAMENTO AL NUOVO CONTESTO SOCIO-ECONOMICO. La legge
regionale sulla cooperazione è datata 18 novembre 2003. Il contesto socioeconomico e lavorativo lombardo è cambiato profondamente. Per questo è
necessario un aggiornamento alle esigenze di oggi
• VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DELLA COOPERAZIONE. Il sistema della
cooperazione è un fondamentale attore nel ruolo di promotore della
partecipazione dei cittadini al processo produttivo e alla fornitura di servizi
pubblici;
• STRUMENTO PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE. La nuova legge garantisce un
più stretto legame tra pubblica amministrazione e sistema cooperativo con
l’obiettivo di far crescere l’occupazione di soggetti deboli e svantaggiati, in
un quadro di garanzie e trasparenza.
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Affidamenti a cooperative sociali (art. 14)
• La Regione, gli Enti del Sireg e le aziende sanitarie e ospedaliere riservano
almeno il 5% dell’importo degli affidamenti a terzi per la forniture di beni
e servizi alle cooperative sociali. La Giunta definisce criteri e procedure per la
scelta delle cooperative sociali cui affidare la fornitura di tali servizi;
• Per rendere il più cogente possibile tale disposizione, la nuova legge lega la
destinazione del 5% degli affidamenti alle cooperative sociali agli obiettivi
strategici dei dirigenti;
• Anche per gli enti locali è prevista la possibilità di riservare la medesima
quota di affidamenti (5%) a cooperative sociali, considerandola condizione
necessaria per la partecipazione al patto di stabilità territoriale.
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Lavoratori svantaggiati e soggetti deboli
(art. 12)
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La nuova legge, oltre a sostenere quanto già previsto dalla 381/91 per l’inserimento
lavorativo delle persone svantaggiate (almeno il 30% dei lavoratori complessivi)
favorisce un’ulteriore opportunità per l’occupazione dei soggetti deboli, come
individuati dal regolamento CE n. 800/2008:
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chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che
supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro
interessato;
membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare
le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per
migliorare le prospettive ad un'occupazione stabile;
lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi;
Per raggiungere questo obiettivo la Giunta regionale inserisce all’interno della sua
programmazione specifiche misure.
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Inserimento lavorativo lavoratori
svantaggiati (art. 13)
• La nuova legge menziona la possibilità prevista dall’art. 14 del Dlgs
276/2003 (legge Biagi) secondo cui, in alternativa all’assunzione
obbligatoria per i soggetti svantaggiati ovvero al pagamento delle relative
sanzioni (legge 68/99), le imprese possono affidare servizi e attività a
cooperative sociali iscritte all’Albo regionale. Questo consente alle imprese
stesse di assolvere gli obblighi previsti dalla legge sull’assunzione dei
soggetti svantaggiati e, al tempo stesso, favorisce la crescita del ruolo delle
cooperative.
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Cooperative di comunità e di
autogestione (art. 5)
• La nuova legge riconosce quali cooperative di comunità le società
cooperative che assicurano l’erogazione di servizi pubblici, anche locali e di
pubblica utilità, nonché la valorizzazione e la gestione di beni comuni (salute,
cultura, educazione, ecc.);
• Viene introdotta la “cooperativa di autogestione”, che svolge servizi e
attività sociali in ambito edilizio residenziale pubblico e sociale. In questo
caso, a titolo di esempio, le Aler possono stipulare convenzioni che
consentano lo svolgimento di attività lavorative da parte dei locatari morosi
che hanno così possibilità di compensare parte dei propri canoni arretrati
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Circoli cooperativi (art. 6)
• Per favorirne la funzione aggregativa e sociale, sono riconosciuti quali “circoli
cooperativi” le società cooperative che gestiscono centri di aggregazione e
promuovono attività educative, solidali e ricreative con possibilità di
somministrazione di alimenti e/o bevande svolta anche attraverso l’attività
volontarie e gratuita dei soci ;
• Cooperative nate da aziende in crisi (art. 7)
• La regione sostiene le nuove cooperative promosse da lavoratori che
intendono rilevare l’attività o rami di attività dell’azienda nella quale
hanno operato per finalità di salvaguarda occupazionale oppure da
lavoratori provenienti da aziende in crisi che avviano una nuova impresa
cooperativa;
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Concessione di beni e servizi pubblici (art. 11)
• Sono concessi a canone agevolato beni immobili di Regione, Enti
del Sireg e enti locali alle cooperative sociali per finalità di interesse
pubblico a patto che queste si assumano i costi derivanti da
manutenzione ordinaria e straordinaria;
• Attraverso procedure competitive riservate a cooperative sociali e
cooperative di comunità, gli enti locali sceglieranno il contraente
per la gestione di servizi pubblici privi di rilevanza economica.
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Affidamenti 5% beni e servizi:
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Fondo di rotazione Frim:
intervento a costo zero
dato che si riserva una fetta di costi già destinati ad essere sostenuti da parte
di Regione Lombardia e Sireg;
per il sostegno a interventi di
promozione e sviluppo della cooperazione;
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Fondo a valere sulla legge 68/99:
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Dote Lavoro:
fondo
alimentato dalle sanzioni pecuniarie pagate dalle imprese per il mancato
rispetto degli obblighi sulle assunzioni dei soggetti svantaggiati; le
cooperative avranno un accesso diretto con presentazione di progetti di
inserimento lavorativo;
si prevede la possibilità di accedere alle risorse di
questo strumento per favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti deboli.
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Progetto di legge di modifica e integrazione alla