Regione Lazio
Dipartimento Istituzionale
Direzione Organizzazione e Personale
Anno formativo 2006/07
AREA EUROPEA
a cura di Luciano Penna
Percorso A
La Regione all’interno del sistema Europa
A12
153/04
Modulo giuridico
LE POLITICHE COMUNITARIE
Classe 1
Ed. 0 rev. 0 dell’8/10/07
Docente
Mariangela Matonte
ARACNE
Copyright © MMVII
ARACNE editrice S.r.l.
www.aracneeditrice.it
[email protected]
via Raffaele Garofalo, 133 A/B
00173 Roma
(06) 93781065
ISBN
978–88–548–1375–5
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.
Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell’Editore.
I edizione: ottobre 2007
Indice
PARTE I
Le fonti giuridiche del diritto comunitario
di Mariangela Matonte ...................................................................................
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Istituzioni e altri organi dell’unione europea .............................................
11
1. Consiglio dell’Unione Europea .................................................................
2. Consiglio europeo .....................................................................................
3. Parlamento europeo...................................................................................
4. Commissione europea ...............................................................................
5. Corte di giustizia .......................................................................................
6. CORTE DEI CONTI EUROPEA .......................................................................
7. COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO .............................................
8. COMITATO DELLE REGIONI ........................................................................
9. BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (BEI)..........................................
10. BANCA CENTRALE EUROPEA (BCE)...........................................................
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Le fonti giuridiche dell’ordinamento comunitario ....................................
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1. Diritto primario .........................................................................................
1.1. Accordi internazionali conclusi dalla CE...........................................
2. Diritto derivato: .........................................................................................
2.1. Regolamenti .......................................................................................
2.2. Direttive .............................................................................................
2.3. Decisioni ............................................................................................
2.4. Raccomandazioni e pareri ..................................................................
2.5. Accordi fra gli Stati membri ..............................................................
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La natura giuridica della CE e la collocazione del Diritto comunitario
negli ordinamenti giuridici nazionali .......................................................... 25
1. L’applicabilità diretta del Diritto comunitario...........................................
2. Il primato del Diritto comunitario .............................................................
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La procedura legislativa comunitaria .........................................................
31
1. La procedura di consultazione o di proposta .............................................
1.1. Fase di elaborazione di una proposta .................................................
32
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6
Indice
1.2. Fase di consultazione .........................................................................
1.3. Fase di decisione................................................................................
La procedura di cooperazione (articolo 252 del trattato CE) ....................
La procedura di codecisione (articolo 251 del trattato CE).......................
La procedura del parere conforme ............................................................
La procedura semplificata .........................................................................
Le procedure di adozione delle norme di applicazione .............................
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Le competenze dell’Unione..........................................................................
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1. Competenze esclusive ...............................................................................
1.1. Settori di competenza esclusiva .........................................................
2. Competenze concorrenti............................................................................
2.1. Settori di competenza esclusiva .........................................................
3. Esercizio delle competenze: principio di attribuzione, principio
di proporzionalità, principio di sussidiarietà ..................................................
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Il controllo di legittimità della Corte di giustizia .......................................
49
1. Il controllo sugli inadempimenti degli Stati membri.................................
2. Ricorso in carenza.....................................................................................
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Che cosa fa l’unione .....................................................................................
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1. La dimensione sociale ...............................................................................
2. La politica occupazionale..........................................................................
3. La riforma della politica agricola comune ................................................
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57
La politica regionale dell’Unione Europea.................................................
61
Estensione della politica strutturale ai nuovi Stati membri 2007–2013 ....
Gli strumenti finanziari di attuazione delle politiche regionali 2007–2013
Come sono attuati i programmi dei Fondi strutturali?...............................
Strumenti di programmazione ed attuazione.............................................
La normativa comunitaria in materia di concorrenza................................
5.1. Liberalizzazioni .................................................................................
5.2. Cartelli ...............................................................................................
5.3. Concentrazioni...................................................................................
5.4. Alcuni casi .........................................................................................
6. Abuso da posizione dominante .................................................................
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2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
Indice
7
Aiuti di Stato .................................................................................................
77
1. La classificazione degli aiuti .....................................................................
82
La politica estera delle regioni italiane .......................................................
85
1. La rappresentanza degli interessi regionali in Europa...............................
1.1. Il Comitato delle Regioni ...................................................................
2. I rapporti delle regioni italiane dell’Unione europea.................................
85
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PARTE II
La politica di concorrenza dell’Unione Europea ed i consumatori
Guida a cura della Commissione Europea ......................................................
93
PARTE III
Il gergo europeo – Piccolo glossario di base della terminologia comunitaria
A cura della Commissione Europea ............................................................... 111
PARTE IV
Bibliografia essenziale sul Diritto comunitario .......................................... 135
ALLEGATO 1
Commissione europea (Slides) .................................................................... 141
ALLEGATO 2
Istituzioni UE (Slides) .................................................................................. 151
8
Indice
PARTE I
Le fonti giuridiche del diritto comunitario
MARIANGELA MATONTE
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Indice
Istituzioni e altri organi dell’Unione Europea
1. Consiglio dell’Unione europea
Il Consiglio dell’Unione europea è l’istituzione decisionale principale dell’Unione e l’unica formata da rappresentanti degli Stati membri.
In origine “Consiglio dei ministri”, oggi più comunemente detto il
“Consiglio”, è presieduto a turno da ciascuno Stato membro per un semestre (1° gennaio e 1° luglio) secondo un ordine prestabilito. Esso riunisce i ministri dei paesi membri a seconda dei problemi all’ordine del
giorno: affari esteri, agricoltura, industria, trasporti, ambiente, ecc. Un
organo ausiliario del Consiglio molto importante è il COREPER, Comitato dei Rappresentanti Permanenti degli Stati membri, composto da
Ambasciatori che guidano le rispettive rappresentanze. Il COREPER
filtra le proposte della Commissione, dando il proprio assenso su quelle
meno importanti, che poi sono sottoposte alla ratifica del Consiglio, e
inoltra alla discussione del Consiglio quelle più importanti.
Il Consiglio condivide con il Parlamento europeo il potere legislativo e il potere di bilancio. In relazione a quest’ultima competenza, il
Consiglio stabilisce il progetto di bilancio sulla base di un progetto
preliminare presentato dalla Commissione
Il Consiglio conclude, a nome della Comunità, gli accordi internazionali preventivamente negoziati dalla Commissione.
Secondo i trattati il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei
membri che lo compongono, a maggioranza qualificata o all’unanimità.
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Parte I – Mariangela Matonte
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Nella maggior parte dei casi il Consiglio decide a maggioranza
qualificata, la proposta passa cioè solo se raccoglie un determinato
numero di voti. Il voto degli Stati membri è ponderato sulla base della
loro popolazione e corretto a favore dei paesi meno popolati. Dal 1°
novembre 2004, secondo quanto introdotto dal Trattato di Nizza, il
numero di voti è suddiviso come segue:
Germania, Francia, Italia, Regno Unito:
Spagna, Polonia :
Romania:
Paesi Bassi:
Belgio, Grecia, Portogallo, Repubblica Ceca, Ungheria:
Austria, Bulgaria, Svezia:
Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lituania, Slovacchia:
Estonia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Slovenia:
Malta:
Totale:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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14
13
12
10
7
4
3
345
Saranno necessari 255 voti (pari al 72,3 %) per raggiungere la
maggioranza qualificata. Inoltre:
• la decisione dovrà essere approvata dalla maggioranza degli Stati
membri (ovvero, in taluni casi, dai due terzi);
• ciascuno Stato membro potrà esigere la conferma che i voti a favo-
re rappresentino il 62 % della popolazione totale dell’UE.
2. Consiglio europeo
Il Consiglio europeo trae origine dalla consuetudine dei leader politici dei paesi dell’Ue (i cosiddetti “capi di Stato e di Governo”) di riunirsi regolarmente. Iniziata nel 1974 e istituzionalizzata dall’Atto unico europeo nel 1987, tale prassi si rinnova in media quattro volte
l’anno. Il Consiglio europeo si riunisce sotto la presidenza del capo di
Stato o di governo che presiede il Consiglio dell’Unione e annovera,
come membro di diritto, il presidente della Commissione. La funzione
del Consiglio Europeo, organo di indirizzo politico e di impulso, con-
Le fonti giuridiche del diritto comunitario
13
siste nel fissare le direttive di politica generale dell’UE e formulare
politiche di principio. Esso discute temi di attualità internazionale
nell’intento primo di mettere a punto una politica estera e di sicurezza
comune (PESC) che rifletta l’azione unitaria della diplomazia europea.
3. Parlamento europeo
Il Parlamento europeo è l’assemblea rappresentativa dell’Unione e
partecipa al processo legislativo. Il Parlamento europeo, eletto dal
1979 a suffragio universale diretto, esercita solo alcune delle tipiche
funzioni parlamentari.
Anzitutto non elegge alcun governo, essendo il Consiglio e la Commissione gli organi che si ripartiscono le funzioni di tipo governativo.
Il Parlamento ha insieme al Consiglio competenza in materia di bilancio, ossia discutere e adottare il bilancio dell’Unione presentato
dalla Commissione e approvato dal Consiglio. Il Parlamento ha la facoltà di respingere il bilancio e lo ha fatto più volte in passato, ma limitatamente alle spese non obbligatorie, vale a dire le spese che non
sono espressamente previste dalle norme comunitarie (spese amministrative, spese operative connesse ai FS, mentre le spese obbligatorie
sono sostanzialmente le spese connesse alla PAC).
Il Parlamento europeo esercita, infine, il controllo democratico
sull’intera attività dell’Unione. Può esigere le dimissioni in blocco
della Commissione con una “mozione di censura” (approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi) mediante interrogazioni scritte
e orali al Consiglio e alla Commissione.
4. Commissione europea
La Commissione europea è un’istituzione cardine del sistema comunitario.
La Commissione gode di un’autonomia politica totale; agisce nel
solo interesse generale dell’Unione e non riceve istruzioni da nessun
governo o organismo degli Stati membri. Custode dei trattati, vigila
sull’esecuzione dei regolamenti e delle direttive adottate dal Consiglio
14
Parte I – Mariangela Matonte
e può adire la Corte di giustizia per esigere il rispetto del diritto comunitario.
La Commissione ha il monopolio dell’iniziativa, è organo esecutivo dell’UE nel campo della concorrenza in cui esercita le funzioni di
autorità amministrativa, dei Fondi Strutturali e della gestione della
PAC. La Commissione risponde del suo operato dinanzi il Parlamento
europeo che può censurarla e esigerne le dimissioni in blocco.
5. Corte di giustizia
La Corte di giustizia delle Comunità europee, con sede a Lussemburgo, è composta da ventisette giudici (uno per Stato membro) e otto
avvocati generali. Compito della Corte è assicurare l’osservanza del
diritto europeo e la corretta interpretazione e applicazione dei trattati.
La Corte di giustizia è inoltre l’unico organo competente a pronunciarsi, su istanza del giudice nazionale, sull’interpretazione dei trattati
e sulla validità e interpretazione di una norma comunitaria. In caso di
dubbi, il giudice nazionale può, e talvolta deve, rivolgersi alla Corte
per un parere. Questo sistema garantisce al diritto comunitario
un’interpretazione uniforme e un’applicazione omogenea in tutta
l’Unione. La Corte esercita inoltre la funzione di controllo sull’attività
delle istituzioni (controllo di legittimità) e sul rispetto degli obblighi
comunitari da parte degli Stati membri (controllo di infrazione).
6. Corte dei Conti europea
La Corte dei Conti europea esamina la legittimità e la regolarità
delle entrate e delle spese dell’Unione e accerta la sana gestione finanziaria del bilancio dell’UE. Può controllare ogni organismo o individuo che gestisca o riceva fondi comunitari ed eventualmente adire
la Corte di giustizia. Non dispone di competenze giurisdizionali proprie per quanto riguarda l’applicazione di sanzioni giuridiche in caso
di violazioni accertate.
Le fonti giuridiche del diritto comunitario
15
7. Comitato economico e sociale europeo
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) è un’assemblea
consultiva, composta da rappresentanti delle varie componenti socioeconomiche, nominati per quattro anni dal Consiglio dell’Unione. Suo
compito fondamentale è formulare pareri destinati alle tre grandi istituzioni. Il CESE è consultato obbligatoriamente prima dell’adozione di
decisioni in svariati campi (occupazione, Fondo sociale europeo, formazione professionale, ecc.) ma può esprimersi anche di sua iniziativa.
8. Comitato delle Regioni
Il Comitato delle Regioni è la più giovane delle istituzioni comunitarie,
creata dal Trattato sull’Unione europea, è composto da rappresentanti delle
collettività regionali e locali nominati dal Consiglio per un mandato quadriennale. È consultato obbligatoriamente dalla Commissione e dal Consiglio nei casi previsti dal trattato (formazione, cultura, sanità pubblica, politica occupazionale, etc.) ma può formulare pareri anche di sua iniziativa.
La Commissione e il Consiglio possono non tener conto dei pareri
del Comitato delle Regioni ove il termine previsto per la loro presentazione sia decorso inutilmente.
9. Banca europea per gli investimenti (BEI)
La Banca europea per gli investimenti (BEI) concede prestiti e garanzie a progetti di investimento nelle regioni più svantaggiate e per il
rafforzamento della competitività delle piccole imprese, la BEI concorre all’integrazione, allo sviluppo equilibrato e alla coesione economica e sociale degli Stati membri.
10. Banca centrale europea (BCE)
La Banca centrale europea (BCE) ha il compito di gestire l’euro e
la politica monetaria dell’Unione.
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Parte I – Mariangela Matonte
Le fonti giuridiche dell’ordinamento comunitario
Le fonti giuridiche dell’ordinamento comunitario si distinguono in:
Diritto primario o fonti primarie:
• Trattato di Parigi istitutivo della Comunità europea del carbone e
dell’acciaio (CECA) del 1951;
• Trattati di Roma istitutivi della Comunità economica europea (CE-
•
•
•
•
•
•
E) e della Comunità europea dell’energia atomica (CEEA o Euratom) del 1957;
Atto unico europeo del 1986;
Trattato di Maastricht sull’Unione europea del 1992;
Trattato di Amsterdam del 1997;
Trattato di Nizza del 2001;
principi generali di diritto;
accordi internazionali conclusi dalla Comunità con Stati terzi ed
organizzazioni internazionali.
Diritto derivato o fonti di secondo grado:
• Regolamenti, direttive, decisioni (atti giuridici vincolanti);
• Pareri e raccomandazioni (atti giuridici non vincolanti);
• Accordi tra gli Stati membri.
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Parte I – Mariangela Matonte
1. Diritto primario
Le norme giuridiche contenute nei trattati istitutivi delle Comunità
europee e nei trattati successivi in quanto diritto creato direttamente
dagli Stati membri vengono definite diritto comunitario primario, collocandosi cosi al vertice della gerarchia delle fonti di diritto comunitario. In linea di principio le sue norme dei trattati istitutivi e dei trattati
successivi sono fra di loro norme di pari rango. Lo stesso vale anche
per il diritto comunitario non scritto, ossia i principi generali
dell’ordinamento comunitario. Questi si identificano con i principi generali di diritto comuni agli ordinamenti giuridici degli Stati membri
applicati tramite la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee.
Gli accordi di diritto internazionale conclusi dalla Comunità si situano invece in una posizione subordinata rispetto al diritto comunitario primario e al diritto comunitario non scritto.
1.1. Accordi internazionali conclusi dalla CE
Gli accordi internazionali conclusi dalla CE sono fonti di primo
grado e pertanto preminenti rispetto al diritto derivato, cioè agli atti
emanati dalle istituzioni. Di conseguenza un atto comunitario (regolamento, direttiva, decisione) contrario ad un accordo internazionale
concluso dalla Comunità può essere annullato dalla Corte di Giustizia.
Gli accordi internazionali conclusi dalla CE sono “vincolanti per le istituzioni e per gli Stati membri”.
La competenza della Comunità a concludere accordi nelle materie di
sua competenza nasce dalla teoria dei poteri impliciti. La Corte di Giustizia ha infatti sostenuto che è un potere implicito della CE quello di esercitare verso l’esterno (cioè verso Stati terzi) attraverso accordi internazionali le proprie competenze interne. Si è affermato con il tempo il
principio del parallelismo tra competenze interne e competenze esterne,
in base al quale la Comunità, concludendo accordi con Stati terzi nelle
materie di sua competenza esclude la possibilità che gli Stati membri
possano concludere autonomamente accordi sulle stesse materie.
Sulla base del principio del parallelismo delle competenze la Comunità ha potuto stipulare accordi internazionali in campi diversi da
Le fonti giuridiche del diritto comunitario
19
quelli per i quali tale potere era espressamente previsto dai Trattati (ad
esempio pesca, trasporti, politica energetica, ambiente).
Gli accordi internazionali della CE sono negoziati dalla Commissione su autorizzazione del Consiglio; la firma e la conclusione spettano al Consiglio su proposta della Commissione. Il Parlamento interviene attraverso la procedura del parere conforme limitatamente agli
accordi di associazione.
La Comunità nell’ambito della sua politica estera conclude con gli
Stati non membri (paesi terzi) e con altre organizzazioni internazionali
accordi internazionali di cooperazione nei settori commerciale, industriale, tecnico e sociale, nonché accordi commerciali su singoli prodotti.
La Comunità stipula i seguenti accordi internazionali:
a) accordi di associazione: la Comunità può concludere “accordi
che istituiscono un’associazione caratterizzata da diritti e obblighi reciproci, da azioni comuni e procedure particolari”. Gli accordi di associazione implicano una forma di collaborazione più intensa di quelli
commerciali, anche se nella pratica a volte il confine tra i due tipi di
accordi è piuttosto labile. Ad esempio, accordi molto articolati e fortemente istituzionalizzati come quelli con gli Stati africani possono
essere classificati come accordi di associazione, se non fosse per la
mancanza di prospettiva di diventare membri UE. Inizialmente gli accordi di associazione erano intesi come preparatori di una membership
comunitaria, come è avvenuto per la Grecia. Recentemente va registrata la tendenza opposta, cioè quella di ritardare, attraverso la concessione dello status di associato, una domanda di ammissione all’UE.
Negli accordi di associazione rientrano le seguenti tipologie di accordi:
• accordi per il mantenimento delle relazioni particolari (di tipo
commerciale) di alcuni Stati membri della CE con paesi terzi (ad
esempio con ex colonie);
• accordi per la preparazione all’adesione alla UE;
• accordi sullo Spazio Economico Europeo (SEE) tra la CE e i paesi
EFTA (Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera). Si tratta della
creazione di un’area di libero scambio tra le parti contraenti sulla base delle 4 libertà di circolazione. Buona parte del diritto comunitario
è esteso ai paesi EFTA, senza che questi diventino membri UE.
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Parte I – Mariangela Matonte
b) accordi di cooperazione: cooperazione economica tra la dalla
CE e i paesi terzi (ad esempio gli accordi conclusi dalla CE con i paesi
del Magreb, del Mashrak, e Israele nell’ambito del Partenariato Euromediterraneo);
c) accordi commerciali: conclusi con organizzazioni commerciali
internazionali o con paesi terzi in materia di politica doganale e commerciale, per l’istituzione di aree di libero scambio ecc.
2. Diritto derivato:
• Regolamenti, direttive, decisioni (atti giuridici vincolanti);
• Pareri e raccomandazioni (atti giuridici non vincolanti);
• Accordi tra gli Stati membri.
Per quanto riguarda il diritto derivato (regolamenti, direttive e decisioni) vale il principio della “gerarchia delle fonti”, secondo il quale
le norme di fonti di secondo grado devono essere compatibili con le
norme di fonti di primo grado.
È appena il caso di sottolineare che non esiste rapporto gerarchico
tra i singoli atti del diritto secondario che sia sancita dal diritto o in
funzione dell’organo che li emana.
Il diritto comunitario derivato consta innanzitutto di atti giuridici
vincolanti contenenti sia disposizioni giuridiche generali ed astratte
(regolamenti) che misure concrete ed individuali. Accanto a questa categoria di atti comunitari vi sono gli atti giuridici di applicazione interna, cioè destinati a regolare il funzionamento interno delle istituzioni comunitarie, quali gli accordi o le intese raggiunte dalle istituzioni.
Gli atti giuridici di diritto comunitario derivato presentano notevoli
differenze per quanto riguarda la procedura di adozione, la loro forza
giuridica e la loro destinazione.
2.1. Regolamenti
“Il regolamento ha portata generale, è obbligatorio in tutti i loro elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri” (articolo 249 Trattato CE).
Le fonti giuridiche del diritto comunitario
21
I regolamenti sono gli atti normativi comunitari per eccellenza, con i
quali le istituzioni comunitarie possono intervenire in ampia misura negli ordinamenti giuridici nazionali. I regolamenti comunitari si distinguono per due aspetti assolutamente inediti per il diritto internazionale:
• l’applicabilità diretta: l’applicabilità diretta dei Regolamenti CE implica che le disposizioni in essi contenute sono applicabili senza uno
speciale ordine di esecuzione nazionale (il cosiddetto recepimento) e
conferiscono diritti o impongono doveri diretti ai cittadini della Comunità. Gli Stati membri, le loro istituzioni e le loro autorità sono direttamente vincolati dal diritto comunitario che devono osservare alla stessa stregua del diritto nazionale. Nonostante le somiglianze con
le leggi nazionali, tali atti non possono però essere definiti “leggi europee” per il fatto che essi non vengono promulgati nel quadro della
procedura di codecisione con il Parlamento europeo;
• il carattere comunitario: Il carattere comunitario dei Regolamenti
CE implica la loro applicabilità uniforme su tutto il territorio comunitario. È vietato, pertanto, agli Stati membri una applicazione
non integrale o discrezionale delle disposizioni di un regolamento.
I regolamenti hanno come destinatari tutti gli Stati membri che adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per dare attuazione
sul piano nazionale alle disposizioni contenute dei regolamenti.
2.2. Direttive
“La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli
organi nazionali per quanto riguarda la forma e i mezzi” (articolo 249
Trattato CE).
Insieme ai regolamenti le direttive costituiscono lo strumento normativo di intervento più incisivo della Comunità per le seguenti caratteristiche:
• Le disposizioni di una direttiva non sostituiscono automaticamente
le normative nazionali, ma gli Stati membri sono obbligati ad ade-
22
Parte I – Mariangela Matonte
guare la propria legislazione a quanto stabilito dalla direttiva, fatta
salva la “libertà” in merito alla scelta della forma e dei mezzi per la
realizzazione degli obiettivi da essa fissati. L’omissione da parte
degli Stati membri di misure di attuazione li espone al ricorso alla
Corte di Giustizia della CE.
Obiettivo della direttiva non è, contrariamente al regolamento, la
creazione di diritto comunitario uniforme, bensì il ravvicinamento
delle legislazioni nazionali, ed è pertanto lo strumento principale
per la realizzazione del mercato interno.
• Diretta applicabilità
Le direttive non hanno portata generale, in quanto sono indirizzate
agli Stati membri e non necessariamente a tutti.
La Corte di Giustizia attraverso una costante giurisprudenza evolutiva ha riconosciuto in presenza di determinati requisiti l’applicabilità diretta delle direttive, consentendo cosi ai cittadini comunitari
di appellarsi direttamente alle disposizioni di una direttiva dinanzi
alle autorità amministrative, rivendicando i diritti che essa conferisce loro e, eventualmente, ricorrendo al giudice nazionale. La diretta applicabilità delle direttive si ha:
– nel caso in cui la direttiva imponga agli Stati obblighi chiari e
precisi (ad esempio le direttive dettagliate) che quindi non necessitano della adozione di norme di esecuzione nazionali.
– nel il caso in cui la direttiva imponga obblighi di non facere,
quindi si tratta di direttive già dotate di applicabilità diretta, per
adempiere alle quali non è necessaria l’emanazione di strumenti
normativi interni (ad esempio la direttiva relativa alla libera circolazione delle persone).
– nel il caso in cui la direttiva si limita a chiarire la portata di un
obbligo già tassativamente previsto dal Trattato
Al fine di rafforzare il principio del primato del diritto comunitario sul diritto interno, cosi come affermato a partire dalla sentenza
Costa/Enel, la Corte di Giustizia ha portato fino alle estreme conseguenze l’applicazione del principio della diretta applicabilità delle
direttive.
Le fonti giuridiche del diritto comunitario
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Le conseguenze della efficacia diretta delle direttive comportano
che uno Stato membro non può opporre ad un suo cittadino, che si sia
conformato ad una direttiva, la disposizione interna eventualmente in
contrasto con la direttiva stessa ed ancora in vigore a causa del ritardo
dello Stato nel recepirla.
La Corte di Giustizia ha riconosciuto (sentenze Francovich e Bonifaci del 1991), l’obbligo degli Stati membri di risarcire i danni provocati dalla mancata o scorretta attuazione delle direttive.
Tuttavia, l’efficacia diretta delle direttive e le sue conseguenze restano limitate alla “efficacia verticale”, ossia poiché le direttive sono
vincolanti solo per gli Stati membri, che ne sono i destinatari, la loro
efficacia diretta è stata ammessa in via generale solo in senso verticale, vale a dire nei confronti delle autorità nazionali e non in senso orizzontale, nei rapporti tra cittadini. I singoli non possono essere ritenuti responsabili della mancata attuazione delle direttive stesse da parte del proprio Stato.
2.3. Decisioni
“La decisioni è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari
da essa designati” (articolo 249 Trattato CE).
Le decisioni costituiscono l’atto giuridico tipico con il quale le istituzioni comunitarie regolano in maniera vincolante i singoli casi. Esse
possono essere paragonate ai provvedimenti amministrativi vincolanti
degli ordinamenti giuridici nazionali con cui le amministrazioni nazionali fissano l’applicazione di una legge al caso specifico.
La decisione presenta le seguenti caratteristiche:
• ha destinatari individuali distinguendosi in ciò dal regolamento. I
destinatari di una decisione devono essere designati individualmente e sono vincolati solo individualmente
• è vincolante in tutti i suoi elementi a differenza della direttiva
• vincola direttamente i destinatari. Una decisione destinata ad uno
Stato membro può, nelle stesse condizioni di una direttiva, avere
effetto diretto sui cittadini comunitari.
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Parte I – Mariangela Matonte
2.4. Raccomandazioni e pareri
Le raccomandazioni e i pareri sono atti giuridici non vincolanti che
consentono alla CE di esprimersi in maniera non vincolante, vale a dire senza imporre obblighi giuridici ai destinatari.
• Raccomandazioni: suggeriscono ai destinatari un determinato comportamento, senza tuttavia imporre loro l’obbligo giuridico. Possono essere emesse sia dal Consiglio che dalla Commissione sia nei
confronti di Stati che di privati.
• Pareri: emessi dalle istituzioni comunitarie su una determinata materia.
Anche le raccomandazioni e i pareri possono avere effetti giuridici
indiretti quando creano le condizioni per futuri atti giuridici vincolanti
o quando costituiscono una premessa per un ricorso presso la Corte di
Giustizia.
2.5. Accordi fra gli Stati membri
Gli accordi tra Stati membri sono conclusi in settori che non rientrano nelle competenze legislative della CE ma che hanno stretta attinenza con il funzionamento del mercato interno. Si tratta di veri e
propri accordi internazionali volti a creare un diritto uniforme su scala
comunitaria. (ad esempio le convenzioni sull’esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale; sul riconoscimento reciproco delle
società e delle persone giuridiche; sulla legge applicabile agli obblighi
contrattuali; sui brevetti comunitari).
La natura giuridica della CE e la collocazione
del diritto comunitario negli ordinamenti giuridici nazionali
La natura giuridica della CE presenta le seguenti specificità e particolarità:
• la struttura istituzionale che garantisce il perseguimento degli interessi generali della Comunità fissati nei trattati;
• il trasferimento delle competenze alle istituzioni comunitarie ad un
livello più elevato rispetto ad altre organizzazioni internazionali in
ambiti nei quali gli Stati conservano normalmente la loro sovranità;
• la costituzione di un ordinamento giuridico indipendente dagli ordinamenti giuridici nazionali;
• l’applicabilità diretta del diritto comunitario che garantisce l’applicazione completa e uniforme delle disposizioni comunitarie in tutti
gli Stati membri e stabilisce diritti e obblighi per gli Stati membri e
i loro cittadini;
• la preminenza del diritto comunitario che esclude ogni revoca o
modifica della legislazione comunitaria da parte del diritto nazionale e assicura, in caso di conflitto con il diritto nazionale, il primato
del diritto comunitario.
L’Unione europea si rivela pertanto un’entità autonoma, dotata di poteri
sovrani e di un ordinamento giuridico indipendente dagli Stati membri.
La sua definizione giuridica appare più complicata perché il fenomeno comunitario non può essere certo ricondotto alla collaborazione
25
26
Parte I – Mariangela Matonte
intergovernativa e quindi alla volontà degli Stati che restano pienamente sovrani, stante la capacità delle Comunità Europee di produrre
atti normativi prevalenti sulle norme interne nazionali eventualmente
contrastanti e direttamente applicabili ai singoli.
Né le Comunità europea può essere definita come un’entità federale, in quanto priva di un ordinamento autonomo e originario, bensì derivato, e priva del potere di attribuirsi nuove competenze. Vale cioè il
principio delle competenze di attribuzione, in base al quale la Comunità agisce solo “nei limiti delle competenze che le sono conferite e
degli obiettivi che le sono assegnati”.
A fortiori non si può parlare di confederazione, data che quest’ultima non è portatrice di un interesse diverso da quello degli Stati confederati. La tesi prevalente è quella secondo la quale gli Stati membri
attraverso accordi internazionali istitutivi delle Comunità avrebbero
assunto l’obbligo reciproco di consentire, nelle materie affidate alla
competenza della Comunità, a farsi sostituire dalle istituzioni comunitarie nell’esercizio delle competenze medesime.
La particolarità della Comunità europea, che verrebbe cosi configurata come tradizionale organizzazione internazionale, risiede nella dimensione della delega attribuita dagli Stati alla Comunità e dal crescente numero di materie rispetto alle quali la Comunità può legiferare
con effetti vincolanti per gli Stati membri sostituendosi al legislatore
nazionale.
La relazione tra diritto della Comunità e diritto nazionale è caratterizzata anche dal fatto che gli ordinamenti giuridici della CE e degli
Stati membri talvolta si “scontrano”. Si parla in tal caso di conflitto tra
l’uno e gli altri. Tale situazione si verifica ogni qualvolta una disposizione del diritto comunitario stabilisce per i cittadini diritti o obblighi
diretti in contraddizione con una norma di diritto nazionale. I principi
su cui si base l’ordinamento comunitario sono:
• l’applicabilità diretta del diritto comunitario;
• la preminenza del diritto della Comunità sul diritto nazionale che
gli si contrappone.
Le fonti giuridiche del diritto comunitario
27
1. L’applicabilità diretta del diritto comunitario
L’applicabilità diretta del diritto comunitario significa innanzi tutto
che esso conferisce direttamente diritti e impone direttamente obblighi
non soltanto alle istituzioni comunitarie e agli Stati membri ma anche
ai cittadini della Comunità.
Uno dei grandi meriti della Corte di Giustizia delle Comunità europee è aver riconosciuto l’applicazione diretta delle disposizioni del diritto comunitario, a dispetto della resistenza iniziale di taluni Stati
membri, garantendo cosi l’esistenza dell’ordinamento giuridico della
Comunità. Punto di partenza della sua giurisprudenza è stato il ricorso,
già menzionato in precedenza, presentato dall’impresa di trasporti olandese “Van Gend & Loos”, davanti a un tribunale dei Paesi Bassi,
contro l’amministrazione doganale olandese, che aveva riscosso un
dazio maggiorato sull’importazione di un prodotto chimico proveniente dalla Repubblica federale di Germania. L’esito della controversia
dipendeva in ultima analisi dalla possibilità o meno per il singolo di
fare appello all’articolo 12 del trattato CEE (attuale articolo 25 del
trattato CE) che vieta espressamente agli Stati membri di introdurre
nuovi dazi doganali o di aumentare i dazi già esistenti nel mercato
comune.
La Corte sancì, contro il parere di numerosi governi e del suo avvocato generale, l’applicabilità immediata delle disposizioni comunitarie tenuto conto della natura e degli obiettivi della Comunità. Nelle
motivazioni, la Corte di Giustizia affermò:
che la Comunità costituisce un nuovo ordinamento giuridico (...), un ordinamento giuridico che riconosce come soggetti non solo gli Stati membri ma
anche i loro cittadini. Pertanto il diritto comunitario, indipendente dalle norme emananti dagli Stati membri, nello stesso modo con cui impone al singolo
degli obblighi, attribuisce loro dei diritti soggettivi. Si deve ritenere che questi sussistano, non soltanto nei casi in cui il trattato espressamente li menziona, ma anche come contropartita di precisi obblighi imposti dal trattato ai
singoli, agli Stati membri o alle istituzioni comunitarie.
Con una simile affermazione non si avanza granché in quanto resta
ancora da stabilire quali siano le disposizioni del diritto comunitario
che sono immediatamente applicabili. In un primo momento, la Corte
28
Parte I – Mariangela Matonte
di Giustizia ha esaminato tale questione nell’ottica della legislazione
primaria ed ha stabilito che tutte le norme dei trattati istitutivi della
Comunità possono essere direttamente applicabili ai cittadini degli
Stati membri se sono:
• complete in se stesse e giuridicamente perfette;
• se esse non necessitano per la loro esecuzione o la loro efficacia di
altri atti degli Stati membri o delle istituzioni comunitarie.
Questo è quanto è stato approvato per l’ex articolo 12 del trattato CE,
così che anche l’impresa Van Gend & Loos ha potuto, sulla base di tale
articolo, fare valere i suoi diritti che la giurisdizione olandese doveva salvaguardare. Di conseguenza, tale giurisdizione ha dichiarato non lecito il
dazio imposto contrariamente alle disposizioni del trattato. La Corte di
Giustizia ha ulteriormente sviluppato tale giurisprudenza applicandola
anche ad altre norme che per i cittadini della Comunità rivestono una importanza assai maggiore dell’articolo 12 del Trattato CE. A tale proposito
vanno ricordate tre sentenze relative all’applicabilità diretta dell’articolo
39 del Trattato CE (libera circolazione), dell’articolo 43 (libertà di stabilimento) e dell’articolo 49 (libera prestazione di servizi).
2. Il primato del diritto comunitario
Il conflitto fra diritto comunitario e diritto nazionale può essere risolto solo se uno dei due ordinamenti giuridici prevale sull’altro. Il diritto comunitario scritto non contiene, però, alcuna norma esplicita al
riguardo. Nessuno dei trattati comunitari sancisce, ad esempio, che il
diritto della CE abroga quello nazionale o che assume una posizione
subordinata rispetto a quest’ultimo (tale lacuna è stata colmata dal
Trattato sulla Costituzione europea). Tuttavia, il conflitto fra diritto
comunitario e diritto nazionale può essere risolto unicamente riconoscendo la prevalenza del primo sul secondo. Il diritto comunitario viene così a sostituirsi negli ordinamenti giuridici degli Stati membri alle
disposizioni nazionali con esso in contrasto.
Se cosi non fosse, le disposizioni della CE potrebbero essere abrogate da qualsiasi legge nazionale. Sarebbe esclusa l’applicazione uni-
Le fonti giuridiche del diritto comunitario
29
forme del diritto comunitario in tutti gli Stati membri e sarebbe di
conseguenza impossibile per la Comunità assolvere ai propri compiti.
Anche in questo caso la Corte di giustizia è riuscita ad imporre, nonostante il parere contrario di taluni Stati membri, il principio della
preminenza del diritto comunitario, senza il quale non esisterebbe
l’ordinamento giuridico della Comunità. In tal modo essa ha posto il
secondo pilastro dell’ordinamento giuridico della Comunità che, insieme all’applicabilità diretta, ha consentito di rafforzare le basi di tale
ordinamento.
Nella sentenza “Costa/ENEL” la Corte di Giustizia ha pronunciato
due importanti constatazioni in merito ai rapporti tra il diritto comunitario e gli ordinamenti nazionali:
1. gli Stati membri hanno definitivamente rinunciato ai propri diritti
di sovranità, trasferendoli ad una Comunità da essi stessi creata.
Tali diritti non possono essere revocati con misure unilaterali incompatibili con il concetto di “Comunità”;
2. il trattato sancisce il principio che nessuno Stato membro può opporsi alla piena e uniforme applicazione del diritto comunitario su
tutto il territorio della Comunità.
In quella occasione (1964) l’Italia aveva nazionalizzato la produzione e la distribuzione di energia elettrica alla società ENEL. Il Sig Costa,
azionista della società Edison Volta, interessata alla statalizzazione, si
era rifiutato di pagare una fattura di elettricità e aveva fatto ricorso al
giudice conciliatore, sostenendo che la nazionalizzazione dell’energia
elettrica violava tutta una serie di disposizioni del Trattato CE in materia di monopoli nazionali. Il giudice conciliatore rimise la questione alla
Corte di Giustizia. Il governo italiano, convenuto dinanzi alla Corte di
Giustizia difese la conformità della istituzione dell’ENEL al Trattato
CE, sostenendo la tesi che la legge italiana di ratifica al Trattato di Roma fosse anteriore alla legge istitutiva dell’ENEL, invocando in pratica
il principio lex posterior derogat priori.
In definitiva, la Corte, pur astenendosi dall’esprimere un giudizio
di merito sulla nazionalizzazione dell’energia elettrica in Italia, ha decisamente affermato la preminenza del diritto comunitario sul diritto
nazionale. Le norme comunitarie emanate nell’esercizio dei poteri
30
Parte I – Mariangela Matonte
previsti dai trattati, prevalgono su ogni disposizione nazionale contraria. La normativa comunitaria non solo prevale sulle disposizioni vigenti ma vieta altresì l’emanazione successiva di disposizioni nazionali con essa incompatibili.
Tale principio è stato costantemente ribadito e in parte sviluppato
dalla Corte nella sua giurisprudenza successiva. Mentre nella sentenza
citata essa era stata chiamata a pronunciarsi unicamente sulla questione della preminenza del diritto comunitario nei confronti delle leggi
nazionali, essa ha confermato altresì il principio della preminenza della norma comunitaria anche nei rapporti con il diritto costituzionale
degli Stati membri. Dopo qualche esitazione iniziale, i tribunali nazionali hanno aderito, in linea di massima, al punto di vista della Corte di
Giustizia, riconoscendo il principio della preminenza del diritto comunitario sulle leggi nazionali ordinarie.
Tale preminenza nel nostro ordinamento avviene attraverso la “disapplicazione” delle norme nazionali in contrasto con la norma comunitaria. Le disposizioni del nostro ordinamento non sono ritenute invalide (questa ipotesi azionerebbe il controllo di legittimità costituzionale ex art. 134 della Costituzione), ma disapplicate in quanto inoperanti
in virtù della cessione di sovranità legislativa ex art 11 della Costituzione italiana.
Per quanto riguarda la preminenza del diritto comunitario sul diritto
costituzionale degli Stati membri, le Corti costituzionali della Repubblica federale di Germania e della Repubblica italiana non hanno accettato all’inizio la preminenza del diritto comunitario sul diritto costituzionale nazionale e soprattutto sulle garanzie nazionali in materia di
diritti fondamentali. Essi hanno ammesso tale preminenza solo dopo
che la tutela dei diritti fondamentali ha raggiunto, nell’ordinamento
giuridico comunitario, un livello corrispondente essenzialmente a
quello riservatole nelle costituzioni nazionali.
La procedura legislativa comunitaria
A differenza di quanto avviene nei sistemi nazionali, dove il processo di formazione della volontà legislativa si esplica nel Parlamento,
nella Comunità tale processo è opera dei rappresentanti dei governi
riuniti in seno al Consiglio dell’Unione Europea.
Nel corso dell’evoluzione dell’ordinamento giuridico comunitario,
questa ripartizione delle competenze nel processo decisionale della CE,
in una prima fase incentrata unilateralmente sugli interessi degli Stati
membri, ha ceduto il passo a un sistema decisionale più equilibrato, grazie al costante miglioramento della posizione del Parlamento europeo.
Si è passati dalla consultazione del Parlamento europeo ad una collaborazione tra Parlamento e Consiglio e successivamente alla codecisione del Parlamento nel processo legislativo della CE. Il Trattato di
Amsterdam ha ulteriormente rafforzato l’elemento democratico di tale
processo, elevando la codecisione del Parlamento europeo a «norma
generale» per quasi tutte le materie in cui il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, eccetto PAC e politica commerciale. Tuttavia, il
principio classico della divisione dei poteri adottato dagli Stati membri non è sempre applicato nel sistema legislativo della CE che si basa
piuttosto sul «principio dell’equilibrio istituzionale». Tale principio fa
sì che tutte le istituzioni comunitarie, chiamate ad esprimere la volontà
della CE, partecipino equamente al processo legislativo.
La procedura legislativa della CE si esplica essenzialmente a tre livelli, ai quali si applicano diverse procedure:
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32
Parte I – Mariangela Matonte
1. l’adozione degli atti giuridici generali con forza vincolante (regolamenti e direttive) segue la procedura di consultazione, la procedura di cooperazione, la procedura di codecisione o la procedura di
parere conforme;
2. per l’adozione di misure d’applicazione sono previste procedure
particolari;
3. le decisioni individuali con forza vincolante, nonché gli atti giuridici
non vincolanti sono adottati nel corso di una procedura semplificata.
1. La procedura di consultazione o di proposta
La procedura di consultazione è la forma originaria della procedura legislativa della CE. Dall’introduzione della procedura di cooperazione e di codecisione, essa ha perso sempre più importanza. Essa
si applica ancora nei casi che non sono espressamente soggetti alla
procedura di cooperazione o di codecisione, vale a dire, l’adozione di
Le fonti giuridiche del diritto comunitario
33
disposizioni destinate a combattere ogni forma di discriminazione
fondata sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, un handicap, l’età o le tendenze sessuali (articolo 13
del trattato CE) e a completare i diritti connessi con la cittadinanza
dell’Unione (articolo 22, 2° capoverso, del trattato CE), nel campo
della politica agricola comune (articolo 37, paragrafo 2, del trattato
CE), in vista della liberalizzazione di determinati servizi (articolo 52,
paragrafo 2, del trattato CE), durante un periodo transitorio di 5 anni
in materia di visti, asilo e migrazione (articolo 67, paragrafo 1, del
trattato CE), nei campi della concorrenza (articoli 83 e 89 del trattato
CE) e del fisco (articolo 93 del trattato CE) per l’elaborazione delle
linee direttive per l’occupazione (articolo 128, paragrafo 2, del trattato
CE), al fine di estendere la politica commerciale estera ai servizi e diritti di proprietà intellettuale (articolo 133 del trattato CE), per la protezione sociale e la salvaguardia degli interessi dei lavoratori e il miglioramento delle condizioni di lavoro (articolo 137, paragrafo 3, del
trattato CE), in vista della creazione di imprese comuni nel quadro
dell’esecuzione dei programmi di ricerca, di sviluppo tecnologico e di
dimostrazioni comunitarie (articolo 172 del trattato CE) e, infine, nel
campo dell’ambiente, per quanto riguarda le questioni fiscali, l’assetto
del territorio, la destinazione dei suoli o la gestione delle risorse idriche, nonché la scelta di uno Stato membro tra le diverse fonti di energia e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico (articolo 175, paragrafo 2, del trattato CE).
La procedura di consultazione è caratterizzata da una ripartizione del
lavoro fra la Commissione e il Consiglio e può essere così riassunta
brevemente: la Commissione propone, il Consiglio dispone. Tuttavia,
prima che il Consiglio prenda una decisione, devono essere seguite diverse fasi nelle quali, a seconda dell’oggetto della normativa, accanto
alla Commissione e al Consiglio intervengono anche il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni.
1.1. Fase di elaborazione di una proposta
La procedura viene avviata dalla Commissione, la quale deve elaborare una proposta sulla misura comunitaria da adottare (il cosiddetto
diritto d’iniziativa).
34
Parte I – Mariangela Matonte
1.2. Fase di consultazione
Il Consiglio accerta anzitutto se, prima di prendere una decisione
definitiva, non debbano essere consultate altre istituzioni comunitarie.
I trattati che istituiscono la Comunità conferiscono al Parlamento europeo il diritto di essere consultato su tutte le decisioni politicamente
importanti (consultazione obbligatoria). La mancata consultazione del
Parlamento europeo in simili casi costituisce un grave vizio di forma
contro il quale esso può introdurre un ricorso di annullamento (articolo 230 del trattato CE) che può portare alla dichiarazione di nullità
dell’atto giuridico. Oltre a tale consultazione obbligatoria, il Parlamento europeo è consultato praticamente su tutte le altre iniziative legislative, in merito alle quali il Consiglio può decidere autonomamente su una proposta della Commissione [consultazione facoltativa: ad
esempio, armonizzazione dei regimi di aiuti concessi dagli Stati membri alle esportazioni nei paesi terzi (articolo 132, paragrafo 1, del trattato CE); fissazione dei dazi della tariffa doganale comune (articolo 26
del trattato CE)]. Ai fini della consultazione, il Consiglio trasmette ufficialmente la proposta al presidente del Parlamento europeo e l’invita
formalmente ad emettere un parere. Quest’ultimo sottopone la proposta alla commissione parlamentare competente le cui conclusioni sono
successivamente esaminate in riunione plenaria e danno luogo ad un
parere recante approvazione, rifiuto o proposta di modifica della proposta in oggetto. Tuttavia, il Consiglio non è giuridicamente tenuto ad
accogliere il parere e le proposte di modifica del Parlamento. I pareri
emessi dal Parlamento rivestono tuttavia una grande importanza politica in quanto gli consentono di rilevare lacune giuridiche o di richiedere altre misure comunitarie, dando nuovo impulso alla politica di integrazione europea.
In taluni casi, i trattati obbligano anche il Consiglio a consultare il
Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni. Come per il
Parlamento, i pareri formulati dai comitati sulla proposta della Commissione e trasmessi al Consiglio e alla Commissione, mettono fine
alla loro partecipazione. Come i pareri del Parlamento, anche questi
non hanno valore vincolante per il Consiglio.
Le fonti giuridiche del diritto comunitario
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1.3. Fase di decisione
Dopo aver consultato il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni, la Commissione sottopone una
seconda volta la sua proposta al Consiglio, eventualmente modificata sulla base dei pareri espressi dal Parlamento e dai comitati. In
Consiglio, la proposta viene discussa dal Comitato dei rappresentanti
permanenti degli Stati membri (Coreper). La decisione adottata dal
Consiglio conclude materialmente la procedura normativa.
36
Parte I – Mariangela Matonte
2. La procedura di cooperazione (articolo 252 del trattato CE)
La procedura di cooperazione si basa essenzialmente sulla procedura
di proposta su descritta prevedendo però un rafforzamento del-
Le fonti giuridiche del diritto comunitario
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l’influenza da parte del Parlamento europeo sulla procedura decisionale
della CE e consentendo, inoltre, un certo acceleramento della procedura
legislativa. Essa si applica esclusivamente al settore dell’unione economica e monetaria Tutti gli altri settori precedentemente soggetti a tale
procedura rientrano ormai nella procedura di codecisione. La procedura
di cooperazione introduce sostanzialmente, nella procedura legislativa
comunitaria, una seconda lettura del PE e del Consiglio.
Prima lettura: come nella procedura di proposta, il punto di partenza è anche in questo caso una proposta della Commissione.
Quest’ultima non è più inviata solo al Consiglio, ma anche al Parlamento europeo. L’obiettivo di richiedere il parere del Parlamento già
in questa fase della procedura consiste nel far sì che egli possa trasmettere il suo parere al Consiglio sulle proposte della Commissione
prima dell’adozione della «posizione comune», nell’interesse di una
fattiva partecipazione al processo legislativo. Anche il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni possono essere eventualmente consultati in questa fase.
Sulla base dei pareri pervenuti, il Consiglio stabilisce una posizione
comune che riflette la sua linea di condotta alla luce della proposta
della Commissione e dei pareri. Non si tratta, pertanto, di un documento di compromesso, bensì di un parere indipendente del Consiglio.
Seconda lettura: il Parlamento esamina tale posizione comune in
seconda lettura e dispone, entro un termine di 3 mesi delle seguenti
possibilità:
1. Nei due primi casi, vale a dire, se il Parlamento europeo approva la
posizione comune o lascia trascorrere il termine di 3 mesi senza
avere espresso un parere non si pone alcun problema. Il Consiglio
può in tal caso adottarla definitivamente.
2. Se il Parlamento europeo respinge la posizione comune o propone
degli emendamenti, il Consiglio potrà imporre la sua volontà nei
seguenti modi:
• se il Parlamento respinge la posizione comune il Consiglio
può imporre la propria posizione in seconda lettura solo
38
Parte I – Mariangela Matonte
all’unanimità o non adottare alcuna decisione. Dal momento che la presa di decisione del Consiglio è in questo caso
soggetta a rigide condizioni, ci si trova di fronte ad un blocco della procedura. Accade pertanto raramente che il Parlamento europeo respinga le proposte;
• di solito il Parlamento propone degli emendamenti. In questo
caso bisogna vedere se la Commissione intende accogliere o
meno tali emendamenti. In caso affermativo, il Consiglio decide
secondo la procedura di decisione normale, vale a dire, a maggioranza qualificata o all’unanimità, se intende discostarsi dalla
proposta esaminata dalla Commissione. Se, invece, la Commissione non accoglie gli emendamenti, è necessario il voto unanime del Consiglio perché la proposta possa esser adottata. Il Parlamento da solo potrà pertanto difficilmente imporre la sua opinione al Consiglio. Se vuole che il suo parere abbia un certo peso, dovrà convincere la Commissione. In ogni caso, il Consiglio
può sempre in tale procedura, esercitare un veto rifiutando di
pronunciarsi sulle proposte di modifica del Parlamento o sulla
proposta modificata della Commissione e bloccare in tal modo
l’iter legislativo.
Le fonti giuridiche del diritto comunitario
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3. La procedura di codecisione (articolo 251 del trattato CE)
La procedura di codecisione è stata concepita come un ulteriore
sviluppo della procedura di cooperazione. Se nella procedura di coo-
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Parte I – Mariangela Matonte
perazione il Consiglio può non tenere conto, deliberando ad unanimità, del parere del Parlamento europeo la procedura di codecisione,
quale è prevista dal trattato di Amsterdam, conferisce ormai alle due
istituzioni pari poteri. Nel quadro di tale procedura, il Consiglio non
può adottare la sua posizione comune qualora la procedura di conciliazione non porti ad alcun risultato. Di conseguenza, è tanto più necessario raggiungere un accordo in quanto il processo legislativo rischia altrimenti di fallire.
La codecisione è diventata di gran lunga la procedura più importante nella pratica legislativa. Essa si applica, ad esempio:
• alle disposizioni intese a facilitare il diritto di soggiorno;
• alle misure necessarie ai fini della realizzazione della libera circolazione dei lavoratori;
• alle direttive intese a realizzare la libertà di stabilimento;
• alla politica dei trasporti;
• alla realizzazione del mercato interno;
• alla politica sociale, ivi comprese le misure destinate a realizzare la
parità tra uomini e donne;
• alle azioni specifiche di protezione del consumatore;
• al fondo regionale.
La procedura di codecisione si articola nelle seguenti fasi:
Prima lettura: il punto di partenza è anche in questo caso una proposta della Commissione che viene inviata al Consiglio e al Parlamento europeo e, eventualmente, anche ai comitati interessati. Il Parlamento europeo delibera su tale proposta in prima lettura e trasmette il
proprio parere al Consiglio. In questa fase, anche il CES e il Comitato
delle regioni hanno la possibilità di esprimere il loro parere.
Se il Parlamento non apporta alcuna modifica alla proposta della
Commissione o se il Consiglio accetta tutti gli emendamenti proposti
dal Parlamento, il Consiglio può emettere l’atto già in questa fase della
procedura. In caso contrario, si prepara la seconda lettura in Parlamento.
Seconda lettura: sulla base della proposta della Commissione, del
parere del Parlamento e dei comitati e della propria opinione, il Con-
Le fonti giuridiche del diritto comunitario
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siglio adotta una posizione comune. La posizione comune è successivamente oggetto di una seconda lettura al Parlamento europeo che dispone, entro 3 mesi, delle seguenti tre possibilità:
1. se il Parlamento europeo approva la posizione comune del Consiglio o non si pronuncia entro 3 mesi, l’atto in questione si considera adottato in conformità con la posizione comune;
2. se il Parlamento europeo respinge integralmente la posizione comune (solo a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono) la procedura legislativa è conclusa. La possibilità riservata in
precedenza al Consiglio di convocare il comitato di conciliazione, è
soppressa;
3. se il Parlamento europeo introduce degli emendamenti alla posizione comune del Consiglio, si applica la seguente procedura: in un
primo momento, il Consiglio può approvare la posizione comune
quale modificata dal Parlamento, ma in questo caso deve adottare
tutti gli emendamenti proposti dal Parlamento. Se il Consiglio respinge taluni emendamenti o se non si raggiunge la maggioranza
richiesta per la loro adozione (ad esempio, l’unanimità in caso di
parere negativo della Commissione sulle proposte di emendamento
del Parlamento), il presidente del Consiglio deve convocare, entro
6 settimane, il comitato di conciliazione. Tale comitato riunisce 15
rappresentati del Consiglio e altrettanti rappresentanti del Parlamento. L’oggetto della procedura di conciliazione è la posizione
comune del Consiglio, quale è modificata dal Parlamento. In tale
procedura si cerca di arrivare ad un solido compromesso che ottenga la maggioranza richiesta sia nel Consiglio che nel Parlamento.
Terza lettura: se il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento e il Consiglio dispongono di un termine di 6 settimane per adottare l’atto in questione in terza lettura. Qualunque sia il parere della Commissione sul progetto di compromesso, è sufficiente la
maggioranza qualificata del Consiglio (salvo il caso in cui il trattato preveda l’unanimità per questo tipo di atto). Il Parlamento si pronuncia a
maggioranza assoluta dei voti espressi. L’atto si considera adottato dal
Parlamento e dal Consiglio, il che risulta chiaramente anche dal suo titolo
(ad esempio, regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio).
42
Parte I – Mariangela Matonte
Se la procedura di conciliazione non approda ad alcun risultato, l’atto
proposto si considera non adottato e la procedura legislativa conclusa. Il
fallimento della procedura ha quindi le stesse conseguenze di un rigetto
della posizione comune da parte del Consiglio o del Parlamento in terza
lettura. Queste nuove disposizioni hanno eliminato la possibilità che esisteva per il Consiglio, prima del trattato di Amsterdam, di confermare la
sua posizione comune nonostante il fallimento della procedura di conciliazione, nel qual caso il Parlamento non poteva opporsi all’adozione
dell’atto se non alla maggioranza assoluta dei suoi membri.
L’introduzione della procedura di codecisione significa per il Parlamento europeo nel contempo una sfida e una possibilità. Indubbiamente il successo di tale procedura presuppone il raggiungimento di
un accordo nel comitato di conciliazione; tuttavia, essa consente di fare i primi passi verso una trasformazione fondamentale dei rapporti fra
Parlamento e Consiglio. Per la prima volta questa due istituzioni si
trovano su un piano di parità nella procedura legislativa. Spetta ora al
Parlamento e al Consiglio dimostrare la loro capacità di trovare compromessi politici ed arrivare ad un accordo su un progetto comune nel
comitato di conciliazione.
4. La procedura del parere conforme
È nell’ambito della procedura di parere conforme (introdotta
dall’Atto Unico) che il Parlamento partecipa più attivamente alla procedura legislativa comunitaria. In base a tale lettura, un atto legislativo
per poter essere adottato deve essere approvato dal Parlamento. Tuttavia, essa non consente al Parlamento di influenzare direttamente il
contenuto degli atti. Esso non può, ad esempio, proporre o imporre
emendamenti nel quadro della procedura di parere conforme, ma può
limitarsi ad approvare o respingere l’atto proposto.
Tale procedura si applica all’adesione degli Stati all’UE (articolo 49
del trattato UE), agli accordi di associazione e agli accordi fondamentali
con i paesi terzi (articolo 300, paragrafo 3, 2° capoverso, del trattato CE),
all’attribuzione di altri compiti alla BCE (articolo 105, paragrafo 6, del
trattato CE), alla cooperazione rafforzata, ai Fondi strutturali, alle modifiche dello statuto del SEBC (articolo 107, paragrafo 5, del trattato CE) e
Le fonti giuridiche del diritto comunitario
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alla designazione del presidente della Commissione e degli altri membri
del collegio (articolo 214, paragrafo 2, del trattato CE).
5. La procedura semplificata
Nella procedura semplificata gli atti di una istituzione comunitaria
sono adottati senza proposta preliminare della Commissione.
• Tale procedura trova applicazione soprattutto nel caso di quelle mi-
sure che vengono adottate dalla Commissione nel quadro delle proprie competenze (ad esempio, approvazione di aiuti nazionali).
• Con tale procedura semplificata vengono inoltre adottati gli atti
giuridici non vincolanti, vale a dire raccomandazioni e pareri del
Consiglio e della Commissione.
6. Le procedure di adozione delle norme di applicazione
La norma prevede che il Consiglio conferisca alla Commissione le
competenze necessarie per l’esecuzione degli atti che esso adotta. Solo
in caso speciali, il Consiglio può riservarsi il diritto di esercitare direttamente tali competenze d’esecuzione. Nell’esercizio delle competenze di esecuzione ad essa conferite, la Commissione non può, tuttavia,
né modificare né completare gli atti giuridici del Consiglio che essa
deve applicare. Il rispetto delle condizioni generali fissate dal Consiglio è assicurato da comitati.
Il Parlamento è stato associato alle procedure concernenti l’adozione di misure di esecuzione relative ad un atto giuridico adottato da una
procedura di codecisione nella quale il Parlamento abbia svolto un
ruolo determinante. In questi casi, il Parlamento può presentare un parere motivato affermando che la misura prevista non rientra nel quadro
dell’atto giuridico in questione ed obbligare la Commissione a modificare di conseguenza la misura di esecuzione. Inoltre, la Commissione
è soggetta ad ampi obblighi di informazione e di notifica nei confronti
del Parlamento. Si possono distinguere tre diverse procedure dei comitati, la cui rispettiva applicazione è fissata nell’atto giuridico d’attuare.
44
Parte I – Mariangela Matonte
Le competenze dell’Unione
1. Competenze esclusive
Nelle materie di competenza esclusiva solo l’Unione può adottare
atti giuridicamente vincolanti.
1.1. Settori di competenza esclusiva
• unione doganale;
• definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;
• politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l’euro (l’instaurazione della Banca centrale europea (BCE) come istituzione dell’Unione);
• conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della
politica comune della pesca;
• politica commerciale comune;
• accordi internazionali.
2. Competenze concorrenti
Nella materie di competenza concorrente gli Stati membri possono
adottare atti giuridicamente vincolanti solo se l’Unione non ha esercitato, o non esercita più, la propria competenza.
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46
Parte I – Mariangela Matonte
2.1. Settori di competenza esclusiva
•
•
•
•
•
•
•
•
•
mercato interno;
coesione economica, sociale e territoriale;
politica sociale;
agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche
del mare;
ambiente;
protezione dei consumatori;
trasporti;
reti transeuropee;
energia.
3. Esercizio delle competenze: principio di attribuzione, principio
di proporzionalità, principio di sussidiarietà
Le competenze dell’Unione e la loro delimitazione è regolata dal
principio dell’attribuzione; vale cioè il principio delle competenze di attribuzione, in base al quale la Comunità agisce solo “nei limiti delle
competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati”.
Conseguenza logica della applicazione di tali principio è la non titolarità dell’Unione all’esercizio di competenze non espressamente attribuitegli, spettando le competenze residue agli Stati.
L’esercizio delle competenze dell’Unione si fonda sui principi di
“sussidiarietà e proporzionalità”.
Il principio di proporzionalità statuisce che l’Unione non deve andare al di là di quanto strettamente necessario al raggiungimento degli
obiettivi fissati dai Trattati.
In base al principio di sussidiarietà, criterio di allocazione delle
competenze fra diversi livelli di governo, l’Unione interviene nei settori di competenza condivisa con gli Stati membri solo nella misura in
cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello
regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti
dell’azione in questione, essere meglio raggiunti a livello di Unione. È
Le fonti giuridiche del diritto comunitario
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innanzitutto la Commissione a dover rispettare il principio di sussidiarietà nella fase iniziale propositiva.
Il principio di sussidiarietà (voluto fortemente da alcuni Stati come
rassicurazione reciproca al rispetto di limiti alla spinta associativa) si
configura come una porta che aprendosi può consentire l’ingresso della normativa comunitaria in materie altrimenti di competenza statale, o
che restando chiusa può impedire un intervento dell’Unione. Siccome
l’UE procede solo se gli Stati vogliono, quid juris del principio di sussidiarietà? Il fine è evitare un’inutile ingerenza dell’Unione nella vita
dei suoi cittadini, ammettendo l’intervento politico e decisionale degli
organi europei solo ed esclusivamente laddove le varie problematiche
non possano essere risolvibili a livello nazionale (“integrazione ove
necessario, decentramento ove possibile”). In altri termini è opportuno
che possano essere trasferite a livello comunitario azioni i cui obiettivi
non possano essere realizzati pienamente dagli Stati membri come la
politica estera, la sicurezza continentale, la gestione dei flussi migratori extracomunitari.
Tre sono le condizioni per azionare il principio di sussidiarietà:
• non deve trattarsi di un settore di competenza esclusiva UE;
• gli obiettivi dell’azione possono essere sufficientemente realizzati
dagli Stati;
• gli obiettivi sono meglio realizzati dall’UE.
48
Parte I – Mariangela Matonte
Il controllo di legittimità della Corte di Giustizia
La Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) e il Tribunale di primo grado (TPGCE), ad essa affiancato, si collocano al centro
del sistema di protezione giuridica. La Corte di giustizia è l’istanza
suprema per tutte le questioni di diritto comunitario e, con il Tribunale
di primo grado, è l’unica giurisdizione in questo campo.
Gli atti delle istituzioni comunitarie sono sottoposti ad un controllo di legittimità da parte della Corte di Giustizia e del Tribunale
di primo grado. Parimenti, è soggetto al controllo di tali organi il
comportamento omissivo delle istituzioni comunitarie (ricorso in
carenza). L’oggetto del controllo di legittimità della Corte è costituito dagli atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e
dal Consiglio, dal Consiglio, dalla Commissione e dalla BCE; in
pratica atti miranti a produrre effetti giuridici. Non sono impugnabili, quindi, i pareri, le raccomandazioni e le proposte della Commissione. I motivi per cui gli atti possono essere impugnati riguardano i tre classici vizi di legittimità:
• incompetenza (quando l’atto è stato emanato da un organo non
competente a farlo);
• violazione delle forme sostanziali (violazione delle forme indispensabili per la validità dell’atto stesso);
• sviamento di potere (un organo esercita i propri poteri per un fine
diverso da quello per il quale il potere è conferito).
49
50
Parte I – Mariangela Matonte
A ciò si aggiunge la violazione del Trattato o di qualsiasi norma relativa alla sua applicazione. Il controllo della Corte è solo di legittimità, escludendosi il merito e può essere messo in moto da tutte le istituzioni comunitarie, dagli Stati membri e dalle persone fisiche e giuridiche. Queste ultime possono far ricorso solo contro i provvedimenti
che incidono sulla propria sfera giuridica, quindi solo contro le decisioni. Il ricorso va presentato al Tribunale di primo grado entro due
mesi dalla pubblicazione dell’atto.
Se la Corte ritiene fondati i motivi del ricorso, dichiara l’atto nullo
con efficacia retroattiva ex tunc ed effetti erga omnes.
1. Il controllo sugli inadempimenti degli Stati membri
Tale procedura è diretta a constatare se uno Stato membro abbia disatteso ad uno degli obblighi ad esso imposti dal diritto comunitario.
Tale controllo e la relativa procedura di accertamento sono di competenza esclusiva della Corte di giustizia delle Comunità europee.
La procedura è azionata in modo obbligatorio ed automatico (cioè
non dipende dalla accettazione degli Stati membri) per mezzo della
Commissione e della Corte di Giustizia. In prima battuta è la Commissione che in qualità di guardiana dei Trattati quando reputi che uno
Stato membro abbia violato un obbligo comunitario agisce con la lettera di messa in mora con cui si instaura una procedura di conciliazione tra la Commissione e lo Stato, nel corso della quale la Commissione giudica delle ragioni eventualmente addotte dallo Stato a ragione
del proprio comportamento.
In caso di insuccesso di tale procedura, la Commissione emana un
parere motivato non vincolante con cui si indica il termine entro il
quale lo Stato in questione deve rimuovere l’infrazione. Se lo Stato
persiste nella sua infrazione la Commissione può, ma non deve, adire
la Corte di Giustizia affinché questa metta in moto una procedura giurisdizionale. Alla Corte può rivolgersi qualunque Stato membro qualora ritenga che un altro Stato membro sia inadempiente verso gli obblighi comunitari. Lo Stato ricorrente non deve giustificare il suo ricorso
con un particolare interesse. La Corte conclude il procedimento con
una sentenza dichiarativa con cui constata l’infrazione. Lo Stato ina-
Le fonti giuridiche del diritto comunitario
51
dempiente è tenuto a prendere i provvedimenti necessari a dare esecuzione alla sentenza. In caso lo Stato non esegua la sentenza, la Commissione può adire nuovamente la Corte non per far accertare
l’inadempimento della norma che è già stato accertato ma per ottenere
una seconda sentenza di condanna, che comporta un pena pecuniaria.
In questo caso la Corte si pone in una posizione di sovraordinazione
rispetto agli Stati, tuttora sconosciuta nella prassi delle organizzazioni
internazionali. L’inesecuzione da parte dello Stato di tale sentenza non
trova sanzioni nell’ordinamento comunitario, ma solo in quello internazionale generale. Ai singoli non è offerta la possibilità di ricorrere
contro gli inadempimenti degli Stati. A loro disposizione vi è solo il
ricorso dinanzi ad organi di giustizia nazionale. Molto rari sono i ricorsi di uno Stato membro contro un altro, mentre quando la Commissione ricorre alla Corte (altrettanto raro) si tratta di situazioni nate da
una oggettiva divergenza nella interpretazione di una norma. Di solito
la Commissione ha ottenuto spontaneamente l’adempimento dello Stato in questione senza dover ricorrere alla Corte.
2. Ricorso in carenza
Tale ricorso completa la tutela del diritto nei confronti del Consiglio, della Commissione, del Parlamento e della BCE, in quanto offre
la possibilità di ricorrere in giudizio anche contro l’omissione illegittima dell’emissione di un atto comunitario. La ripartizione delle competenze tra la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado si basa
sugli stessi principi del ricorso di annullamento. Tuttavia, prima che il
ricorso possa essere presentato, è necessaria una procedura preliminare, nella quale la parte ricorrente deve sollecitare l’istituzione comunitaria in questione ad agire. L’oggetto di un ricorso presentato dalle istituzioni consiste nel fare accertare che l’organismo in questione ha
omesso, violando il trattato, di adottare un atto giuridico. Nel caso dei
cittadini e delle imprese comunitarie, l’oggetto del ricorso in carenza
si limita a chiedere che sia accertato se, in violazione delle disposizioni del trattato, un’istituzione comunitaria abbia omesso di emanare nei
confronti del ricorrente un atto giuridico, vale a dire, una decisione.
Con la sentenza definitiva viene constatata soltanto l’illegittimità del-
52
Parte I – Mariangela Matonte
l’omissione. La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado non
hanno invece il potere di imporre l’obbligo di adottare la misura richiesta. La pare soccombente è tenuta soltanto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza comporta.
Che cosa fa l’Unione
Gli autori del Trattato di Roma affidarono alla Comunità economica europea il compito «di promuovere, mediante l’instaurazione di un mercato comune e il graduale riavvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, uno sviluppo armonioso delle
attività economiche nell’insieme della Comunità, un’espansione
continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento
sempre più rapido del tenore di vita e più strette relazioni tra gli
Stati che ad essa partecipano».
Tutti questi obiettivi sono stati ampiamente realizzati grazia alla libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei
capitali e grazie alla politica di concorrenza leale fra imprese e di
protezione degli interessi dei consumatori attuata dall’Unione. Nel
1993 viene creato il mercato comune e nel 2002 ha corso legale
l’euro. Perché il beneficio sia di tutti, settori economici e regioni
d’Europa, tali nuovi sviluppi richiamano il sostegno di nuove politiche strutturali, che l’Unione si impegna a finanziare e attuare direttamente. La solidarietà europea diventa allora una forma avanzata di coesione economica e sociale, di tutto quel complesso cioè
di misure e azioni dirette a ridurre il divario tra le regioni più ricche e quelle più svantaggiate. Nella pratica, ha assunto la forma di
una politica regionale e di una politica sociale la cui importanza
cresce al ritmo degli allargamenti dell’Unione.
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54
Parte I – Mariangela Matonte
1. La dimensione sociale
Nel periodo iniziale le Comunità Europee disponevano di poteri
molto limitati in campo sociale.
Il trattato istitutivo della CEE del 1957 per favorire la nascita di
una unione politica e statuale si poneva l’obbiettivo di costruire in
primo luogo un mercato comune come strumento per favorire
l’integrazione dei sistemi economici e produttivi e lo sviluppo economico generale (questa era la linea politica dei funzionalisti come
Schuman e Monnet).
Solo in un secondo tempo, una volta raggiunta l’integrazione dei
sistemi economici e produttivi si sarebbe potuta affrontare la questione della unificazione politica e statuale dell’Europa. Tutte le politiche
settoriali, come, ad esempio, la politica sociale, la politica della formazione e della cultura, dell’ambiente, le politiche regionali, dei trasporti e delle infrastrutture, in questi cinquanta anni di vita comunitaria hanno avuto un carattere strumentale, sono state cioè subordinate
alla necessità primaria della costruzione e del buon funzionamento del
mercato unico.
In particolare, per la politica sociale si è sempre pensato che se il
mercato avesse ben funzionato avrebbe prodotto degli effetti positivi e
risolto i principali problemi della vita sociale. La politica sociale è stata intesa, in sostanza, in termini residuali, e comunque è sempre rimasta affidata alla sovranità piena degli Stati membri.
Nel 1960 con la istituzione del Fondo Sociale Europeo, destinato a
migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori, promuovendone la mobilità professionale e geografica, la Comunità non ha previsto
interventi a favore dei cittadini in quanto tali (beneficiari diretti di una
corretta politica sociale), ma a favore dei cittadini in quanto lavoratori,
e quindi utili alla produzione della ricchezza ed al miglior funzionamento del mercato.
La Carta Sociale Europea, del 1961, pur avendo dato il giusto risalto al sistema dei diritti e delle tutele che sono insiti in una politica
sociale, non essendo obbligatoria nella sua applicazione ha perso ogni
possibilità di incidere realmente nella realtà europea.
Dopo 50 anni, il mercato unico è stato costruito; c’è una moneta
unica ed una banca centrale di riferimento. Proprio secondo la logica
Le fonti giuridiche del diritto comunitario
55
del metodo funzionalista si sono aperti gli altri capitoli del processo di
integrazione (giustizia, difesa, sicurezza, politica estera); ma soprattutto si è aperto il capitolo della unione politica e della costruzione del
nuovo Stato europeo.
Tuttavia i problemi sociali non sono stati risolti dal buon funzionamento del mercato; anzi, al contrario, essi si sono aggravati arrivando al punto di pregiudicare il funzionamento del mercato stesso e lo
stesso processo di integrazione economica. In materia di politica sociale ogni Stato membro mantiene la propria piena sovranità.
L’Unione Europea definisce linee guida per le politiche sociali limitandosi a coordinare in questa materia le iniziative degli Stati membri.
Sotto la presidenza di Jacques Delors, la dimensione sociale è stata
ulteriormente sviluppata. Nel 1989 la Commissione ha prodotto una
bozza della “Carta dei Diritti Sociali Fondamentali della Comunità”,
adottata in forma modificata da 11 dei 12 Stati Membri allora esistenti. L’opposizione del Regno Unito, come è noto, ha fatto sì che il Capitolo Sociale in quanto tale venisse escluso dal Trattato finale
dell’Unione europea e allegato come Protocollo Sociale.
Nel dicembre del 1991 il Consiglio europeo di Maastricht ha adottato un capitolo sociale che attua la “Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori” comprendente dodici principi basilari: libera circolazione, equa retribuzione, miglioramento delle condizioni di lavoro, protezione sociale, libertà di associazione e contrattazione collettiva, formazione professionale, parità di trattamento tra
uomini e donne, informazione, consultazione e partecipazione, protezione sanitaria e sicurezza nell’ambiente di lavoro, protezione dell’infanzia e degli adolescenti, delle persone anziane e dei disabili. Nel
giugno 1997, con la firma del Trattato di Amsterdam, la Carta è stata
integrata ai trattati ed è applicabile in tutti gli Stati membri.
Contemporaneamente si è cominciato a sviluppare il collegamento
tra le politiche sociali e le politiche economiche. La Commissione negli anni Novanta ha sostenuto che i sistemi di protezione sociale, lungi
dal costituire un onere dal punto di vista economico, possono agire da
fattore produttivo e contribuire ad una migliore performance economica. Questa argomentazione indubbiamente ha contribuito all’accettazione della nuova base legale per combattere l’esclusione sociale, incorporata nel Trattato di Amsterdam.
56
Parte I – Mariangela Matonte
Una delle principali ragioni per cui gli Stati Membri hanno cominciato a cooperare a livello di Unione europea sul terreno della politica
sociale è stato il crescente riconoscimento del fatto che i sistemi nazionali di protezione sociale fronteggiano sfide comuni (ad esempio
un sistema pensionistico sostenibile dal punto di vista finanziario, socialmente adeguato per una popolazione che invecchia). E’ emerso,
inoltre, il legame indissolubile tra le questioni relative ai mercati, che
rientrano nella competenza dell’Unione, e le questioni sociali che sono
prerogativa degli Stati Membri.
Al Summit di Lisbona del marzo 2000 i Capi di Stato e di governo
hanno deciso che l’Unione dove adottare per il decennio successivo
l’obiettivo strategico di diventare l’economia basata sulla conoscenza
più competitiva e dinamica, con più posti di lavoro di migliore qualità, e
con maggiore coesione sociale. È degno di nota il fatto che l’obiettivo
di un’economia competitiva basata sulla conoscenza sia stato lanciato
insieme alla promozione delle politiche di coesione sociale.
Al Summit di Nizza del dicembre 2000 si è concordato che ciascuno Stato Membro avrebbe dovuto mettere in atto piani di azione nazionali della durata di due anni per combattere la povertà e
l’esclusione sociale, fissando obiettivi specifici, e prendendo in considerazione le differenze a livello nazionale, regionale e locale.
Il processo di Lisbona è oggi in corso di revisione. La Commissione ha espresso preoccupazione per il mancato progresso verso gli obiettivi di Lisbona, ed ha raccomandato che si dia assoluta priorità alle
politiche economiche ed alle politiche di promozione della crescita,
sostenendo che il soddisfacimento degli obiettivi sociali sarebbe risultato come prodotto del progresso in queste due aree. Di conseguenza,
gli Stati Membri hanno convenuto di dare la priorità all’occupazione
ed alla crescita, il che si riflette nel motto adottato per l’Agenda Sociale 2006–2010.
È nello stabilire gli obiettivi comuni che entrano in scena gli indicatori sociali. Il ruolo chiave degli indicatori sociali è quello di incorporare le ambizioni comuni dell’Unione Europea. Al Consiglio di Nizza del
2001, è stato richiesto alla Commissione Europea di monitorare la realizzazione dell’agenda sociale e di preparare un punteggio annuale per i
progressi conseguiti. In seguito, i Capi di Stato e di governo al Consiglio Europeo di Laeken nel dicembre 2001 hanno convenuto su un in-
Le fonti giuridiche del diritto comunitario
57
sieme di indicatori sociali europei. Gli indicatori primari comprendono
la povertà finanziaria, la disuguaglianza del reddito, le differenze regionali nei tassi di occupazione, la disoccupazione di lungo periodo, la
condizione di non occupato, i bassi livelli di istruzione, la bassa aspettativa di vita e il cattivo stato di salute. In ciascun caso vi sono ulteriori
suddivisioni, che mostrano per esempio come la povertà si distribuisce
tra uomini e donne, o la suddivisione per classi di età.
2. La politica occupazionale
Nell’ultimo decennio del XX secolo i cittadini dell’Unione hanno
chiesto con insistenza ai governi degli Stati membri una politica più
attiva sul fronte dell’occupazione.
Il Trattato di Amsterdam introduce un nuovo capitolo sull’occupazione e innalza la creazione di posti di lavoro a priorità della politica
economica dell’Unione. Già al Consiglio europeo di Lussemburgo del
20 e 21 novembre 1997, i leader degli Stati membri definiscono una
strategia comune volta a rinvigorire le singole politiche nazionali. La
strategia promuove la formazione professionale, la creazione di nuove
imprese e il miglioramento del “dialogo sociale” (le relazioni fra lavoratori e datori di lavoro); delinea degli orientamenti a favore dell’occupazione la cui attuazione è oggetto di regolare verifica da parte degli
Stati membri e delle istituzioni europee secondo una procedura comune di valutazione dei risultati.
Nel marzo 2000 il Consiglio europeo di Lisbona potenzia la “strategia
di Lussemburgo” conferendole un obiettivo strategico globale molto ambizioso per il nuovo decennio, che andrà sotto il nome di “strategia di Lisbona”: «diventare l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale».
3. La riforma della politica agricola comune
Nonostante costituisca soltanto il 2,4% del PIL europeo l’agricoltura catalizza l’intervento comunitario più dell’industria e dei servizi, sia
58
Parte I – Mariangela Matonte
in termini di legislazione emanata che di risorse di bilancio (il complesso delle risorse destinate all’agricoltura costituisce poco meno del
50% del bilancio comunitario).
La politica agricola comune (PAC), fin dal 1958 ha rappresentato
un contributo notevole all’’incremento della produttività e al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione agricola, portando
però come risultato ad un aumento delle eccedenze (quindi alla necessità di distruggere tali eccedenze al fine di mantenere i prezzi stabili).
Gli obiettivi della PAC fissati dal trattato di Roma sono ampiamente adempiuti: la popolazione rurale ha raggiunto un tenore di vita equo, i mercati sono stabili, i prezzi ragionevoli e le strutture agricole
moderne. Altri principi introdotti successivamente hanno dato ottimi
risultati: il consumatore gode della sicurezza degli approvvigionamenti e i prezzi delle derrate agricole sono stabili, al riparo dalle fluttuazione del mercato mondiale.
Con la modernizzazione dei metodi produttivi e la competitività
crescente del settore agricolo, le campagne si sono però spopolate e
la comunità rurale è passata dal 20% a meno del 5% della popolazione attiva dell’Unione; la produzione è andata crescendo oltre il
fabbisogno, generando forti eccedenze produttive a carico del bilancio comunitario.
Nel corso dei decenni si è costituito un autentico mercato agricolo
comunitario al cui funzionamento presiedono molteplici regolamenti,
quali la fissazione di prezzi di riferimento e di misure atte a tutelare i
prodotti europei rispetto a quelli concorrenziali di Paesi terzi (prezzi di
sostegno e di intervento), il supporto finanziario alle imprese agricole
tramite il ricorso ad un fondo specifico, i sussidi all’esportazione per
garantire ai prodotti comunitari competitività nei confronti dei diretti
concorrenti.
L’orientamento della PAC negli ultimi dieci anni è così sintetizzabile:
• la quota dell’agricoltura nel bilancio dell’Ue è scesa dal 62% nel
1998 al 47% nel 2001;
• il numero dei prezzi garantiti con interventi comunitari per i principali prodotti è diminuito;
• si è ridotto il divario esistente tra i prezzi interni e quelli mondiali;
• non si sono più prodotte vistose eccedenze di derrate alimentari.
Le fonti giuridiche del diritto comunitario
59
Al vertice di Berlino, nell’ambito dell’Agenda 2000, il Consiglio europeo ha deciso la riforma della politica agricola comune (PAC) per contenere i costi dell’agricoltura europea e promuoverne la competitività.
Vittima del suo stesso successo, la politica agricola comune ha dovuto rivedere obiettivi e metodi. L’asse centrale della riforma, iniziata
con l’Agenda 2000, consiste nel separare gli aiuti dal volume della
produzione («regime di pagamento unico»), nell’incentivare produzioni di qualità che coniughino l’offerta con la domanda e abbandonare i metodi di coltivazione intensiva che nuocciono all’ambiente.
Da Agenda 2000 ha preso spunto l’ultima riforma (la riforma Fischler, dal nome del Commissario all’agricoltura dell’Ue, Franz Fischler), approvata dal Consiglio Europeo il 26 giugno 2003 e attuata
dai regolamenti 1782/03 e 1783/03.
I punti salienti della riforma Fischler sono:
• disaccoppiamento: A partire da gennaio 2005 il sistema di aiuti diretti in vigore fino ad oggi sono sostituiti da un pagamento unico
per azienda, indipendente dai livelli di produzione. Il pagamento
viene calcolato sulla media degli aiuti ottenuti nel triennio 2000–
2002, tenendo conto della media degli ettari ammessi:
Questo sistema permette all’agricoltore di svincolarsi dalle colture a
cui era destinato l’aiuto nel passato, scegliendo cosa coltivare in base
alle convenienze del mercato. Si dovrebbe, in questo modo, ovviare
alle distorsioni sui prezzi dei prodotti creata dal sistema dell’accoppiamento e riequilibrare domanda e offerta. Si vuole contrastare la
produzione motivata solo dai sussidi e la vendita a qualunque prezzo:
l’agricoltore dovrebbe acquisire una mentalità di mercato che orienti
la sue scelte sul prezzo atteso del proprio prodotto.
• modulazione: La modulazione presuppone una riduzione lineare
degli aiuti della PAC nel corso degli anni. Le somme tolte agli aiuti
vengono in realtà spostate agli incentivi al Piano di sviluppo rurale,
rimanendo, di fatto, a disposizione di agricoltori e allevatori. Una
ripartizione degli aiuti, quindi, dal “Primo Pilastro” (misure di mercato) al “Secondo Pilastro” della PAC (misure di sostegno rurale)
per stimolare lo sviluppo dell’ambiente rurale nel suo complesso,
60
Parte I – Mariangela Matonte
salvaguardandone le caratteristiche economiche, storiche, sociali e
culturali;
• sviluppo rurale: Lo spostamento di fondi sul secondo pilastro della
PAC rivela una forte volontà di valorizzare le particolarità del territorio rurale soprattutto per quel che riguarda la qualità dei prodotti:
incentivi per la partecipazione a sistemi di qualità e a corsi di formazione, per offrire servizi di consulenza, per potenziare la multifunzionalità dell’agricoltura, per promuovere i prodotti tipici e tradizionali.
• condizionalità: Se il disaccoppiamento svincola gli aiuti dalla produzione, la condizionalità li subordina al rispetto delle regole agroambientali. Vale il principio “inquinatore–pagatore” per il quale chi
è responsabile del deterioramento delle risorse naturali deve accollarsi i costi dei danni provocati. In questo caso si tratta di una riduzione dell’aiuto concesso.
La politica regionale dell’Unione Europea
La politica regionale dell’Unione europea è fondata sulla solidarietà finanziaria: una parte del bilancio dell’Ue è devoluta alle regioni e
ai ceti sociali più deboli. Gli strumenti finanziari a disposizione delle
politiche regionali sono di due tipi:
– strumenti di bilancio (sovvenzioni non rimborsabili costituite dai
Fondi strutturali);
– strumenti di prestito [prestiti concessi a condizioni agevolate dalla
Banca Europea degli Investimenti (BEI) e dal Fondo Europeo per
gli Investimenti (FEI)].
1. Estensione della politica strutturale ai nuovi Stati membri
2007–2013
L’adesione dei paesi candidati ha rappresentato una sfida importante per la politica di coesione economica e sociale
dell’Unione europea. L’allargamento ha creato un nuovo gruppo
all’interno della Comunità costituito dai paesi con reddito inferiore al 40% della media europea. In virtù dei principi di solidarietà,
le politiche strutturali europee devono concentrarsi sulle regioni in
ritardo di sviluppo di questi paesi, ovvero sulla quasi totalità dei
territori in questione.
61
62
Parte I – Mariangela Matonte
Sia nelle proposte iniziali della Commissione, sia nell’accordo finale di Copenaghen, i fondi strutturali europei hanno rappresentato la
parte quantitativa principale delle risorse finanziarie destinate per il
triennio 2004–2006 ai paesi entranti.
Accanto alla voce generale delle azioni strutturali, suddivisa in
fondi strutturali veri e propri e fondo di coesione, sono state aggiunte
una serie di voci specifiche finalizzate a materie sulle quali l’Unione
considerava prioritario un forte impegno dei nuovi paesi membri (sicurezza nucleare e controlli alle frontiere). Con l’allargamento sono
aumentate le disparità all’interno dell’Unione. Il reddito pro capite
dell’Unione europea a ventisette è diminuito del 13% rispetto al livello medio dell’Unione a quindici e il rapporto tra reddito regionale si è
attestato al 4,5%.
Sempre secondo la Commissione, nell’Unione a 27 le regioni con
un reddito pro capite inferiore al 75% della media UE e dunque eleggibili per l’obiettivo 1 contano una popolazione di 115 milioni di persone (il 25% della popolazione totale) rispetto ai 71 milioni (il 19%
della popolazione dell’Unione a 15). Il 60% delle regioni obiettivo 1
appartiene ai nuovi Stati membri. La constatazione dell’aumento di
queste disparità ha obbligato quindi un rafforzamento del ruolo dei
fondi strutturali europei e in generale della politica di coesione.
La parte più complicata del negoziato per l’adesione dei nuovi
membri è stata quella legata alle due principali voci di bilancio comunitario, la politica agricola comune e le politiche di coesione, cioè i
fondi strutturali. Il Consiglio di Copenaghen ha fatto propria la proposta della Commissione del 2002 anticipando per entrambe le materia
le riforme già da tempo all’ordine del giorno. In particolare, per la
PAC si è rafforzata l’intenzione di rafforzare il secondo pilastro (politica di sviluppo rurale) riducendo le risorse per il primi pilastro (i pagamenti diretti agli agricoltori). Per il secondo pilastro si è rafforzata
la sua dotazione finanziaria, mentre i pagamenti diretti vengono improntati su un forte criterio di gradualità e ad un livello inferiore finora
concesso nella UE a 15. Questa scelta ha evidentemente provocato reazioni molto forti da parete di tutto il mondo agricolo dei paesi
dell’Europa centro–orientale, che tuttavia non hanno impedito la chiusura dei negoziati. La scelta è andata nel senso di una riforma generale
della PAC in termini meno protezionistici e di spostamento delle prio-
Le fonti giuridiche del diritto comunitario
63
rità dal pilastro dei pagamenti diretti a quello dello sviluppo rurale
(supra, pag. 60).
Secondo le indicazioni per il periodo di programmazione 2007–2013
sino al 2013 verrà introdotto un sostegno transitorio specifico per le regioni che supereranno la soglia del 75% del Pil dell’Ue–27 a causa
dell’effetto statistico dell’allargamento e quindi perderebbero il diritto
di accedere ai fondi Dal momento che tutti i nuovi membri hanno un livello di reddito pro capite decisamente più basso rispetto a quello
dell’Ue–15, il loro ingresso ha causato una diminuzione statistica del
reddito medio pro capite dell’Ue a 27 paesi. Questo significa che anche
la soglia fissata perché una regione possa richiedere i fondi strutturali
dell’Ue, stabilita essere pari al 75% del reddito medio pro capite
dell’Ue, è diminuita con l’allargamento, facendo sì che alcune regioni si
trovino a superare questa soglia per un puro effetto statistico.
2. Gli strumenti finanziari di attuazione delle politiche regionali
2007–2013
La riforma della politica di coesione per il periodo dal 2007 al 2013
si basa su di una panoramica generale delle nuove sfide per l’Ue legate all’ allargamento (e le conseguenti disparità occupazionali, disuguaglianze sociali e divari di competenze), al cambiamento demografico (con la riduzione e l’invecchiamento della forza lavoro) ed infine
alle ristrutturazioni economiche e sociali (dovute in particolare alla
globalizzazione). La riforma dei fondi strutturali si inserisce pertanto
all’interno di un quadro composto da quattro priorità dell’Unione e
specificatamente: il conseguimento di sviluppo sostenibile, competitività e coesione al fine di favorire crescita ed occupazione. Le altre
priorità, che sono più in generale per l’UE e non riguardano direttamente i fondi strutturali sono: la “conservazione e gestione delle risorse naturali”; “cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia” e l’”Unione
Europea nel mondo”.
I principi guida della riforma della politica regionale sono stati:
• concentrazione: un’impostazione più strategica che consolida le priorità
dell’Unione sia a livello geografico, sia dal punto di vista tematico;
64
•
•
•
•
Parte I – Mariangela Matonte
semplificazione: riduzione del numero di regolamenti e degli obiettivi;
programmi sostenuti da un unico fondo;
proporzionalità in materia di controllo e valutazione;
decentramento: ruolo più incisivo di regioni e soggetti locali.
Vi sono tre ordini di ragioni che hanno reso necessaria tale riforma:
• nuove priorità politiche dell’Unione europea: l’obiettivo sarà d’ora
in avanti rappresentato dal perseguimento degli scopi prefissati
all’interno dell’agenda di Lisbona con un accento, molto più forte
rispetto al passato, sulla competitività, sull’innovazione, sulle riforme strutturali e sulla creazione di occupazione;
• responsabilità, condivisa e rafforzata, della politica di coesione nel
quadro dell’allargamento dell’Unione: le politiche di coesione dovranno pertanto dare priorità ai nuovi paesi, data la necessità di
quest’ultimi di assorbire un enorme quantitativo di investimenti;
• maggiore sussidiarietà: vi è, infatti, una domanda di sussidiarietà molto più forte rispetto al passato da parte di tutti gli Stati, regioni e città.
Si è dunque rivelato necessario disegnare una politica che tenesse conto di questo nuovo rapporto inter–istituzionale, creando un nuovo sistema di governance e dando un ruolo più importante alle città.
Alla luce degli appena citati cambiamenti, è stato necessario disegnare una nuova politica regionale articolata attorno a tre obiettivi
principali:
• Obiettivo Convergenza (ex obiettivo 1): FESR, FSE, Fondo di coesione
Si concentra sulla promozione delle regioni meno sviluppate e più
in particolare a favore:
a) delle regioni con un PIL pro–capite inferiore al 75% della media dell’Unione Europea a 27 paesi;
b) delle regioni che a fine 2006 sono uscite dall’obiettivo 1 per “effetto statistico” (cioè quelle con un PIL pro–capite compreso tra
il 75% dell’attuale media dell’Unione a 15 paesi ed il 75% della
media a 27 paesi);
Le fonti giuridiche del diritto comunitario
65
c) degli Stati che possono beneficiare del Fondo di Coesione poiché hanno un PIL pro–capite inferiore al 90% della media
dell’Unione a 27 paesi.
d) è infine previsto un programma speciale per le regioni cosiddette
“ultra–periferiche” (cioè le 7 regioni che hanno uno statuto speciale ai sensi dell’art. 299 del trattato).
• Obiettivo Competitività regionale e occupazionale (ex obiettivi 2 e
3): FESR, FSE
Tale obiettivo beneficerà tutte le regioni dell’Unione al di fuori della
cosiddetta Convergenza. Le risorse previste sono però molto più limitate rispetto al precedente obiettivo: l’iniziale proposta della Commissione di destinare circa 57 miliardi di euro, è stata ridotta di due punti
percentuali dal compromesso lussemburghese; la decisione finale,
presa dal consiglio a presidenza britannica, ha attestato le risorse che
verranno elargite in quest’ambito a circa 48 miliardi di euro.
• Obiettivo Cooperazione territoriale: FESR (sia trans–frontaliera
che trans–nazionale)
La “Cooperazione territoriale europea” si propone di favorire
un’integrazione armoniosa ed equilibrata dell’insieme dell’Unione.
Le priorità di questo obiettivo sono attinenti agli scopi della strategia di Lisbona. La cooperazione interregionale, che esisterà fino alla fine del 2006 con INTERREG, sarà integrata all’interno dei programmi ordinari (mainstream) e non farà quindi più parte
dell’obiettivo 3.
Le regioni beneficiarie di tale obiettivo saranno:
a) le regioni frontaliere, comprese le frontiere marittime;
b) le macro–regioni (la Commissione ha proposto 13 macro–
regioni12).
La formula che l’Unione europea ha sposato, nel riformare le proprie
politiche interne, sembra esser stata: “meno strumenti e più programmi”.
Il nuovo settennio di programmazione prevede solamente tre strumenti finanziari ed un regolamento generale al fine di conseguire al
meglio le priorità previste dai tre obiettivi sopra esposti:
66
Parte I – Mariangela Matonte
• Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
• Fondo Sociale Europeo (FSE);
• Fondo di Coesione (FC).
Il Fondo di coesione contribuisce agli interventi nel settore dell’ambiente e delle reti transeuropee. Esso è destinato agli Stati Membri con un reddito nazionale lordo (RNL) inferiore al 90% della media
comunitaria. In base alle attuali statistiche, il Fondo si applicherebbe
ai 10 nuovi Stati membri oltre che alla Grecia e al Portogallo. In futuro, il Fondo di coesione contribuirà, insieme al FESR, ai programmi
pluriennali di investimento
3. Come sono attuati i programmi dei Fondi strutturali?
Che siano di iniziativa nazionale o comunitaria, tutti i programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali sono posti sotto la responsabilità delle autorità competenti degli Stati membri. Una volta approvati e adottati dalla Commissione, essi sono attuati dalle autorità di gestione designate per ciascun programma dagli Stati membri.
Il finanziamento concesso ai programmi consente di attuare i progetti
sul campo. L’attuazione delle misure e dei progetti avviene sotto il controllo dei comitati di sorveglianza, costituiti dai rappresentanti delle regioni, dello Stato membro, della Commissione e dei diversi organismi
interessati. I comitati controllano periodicamente lo svolgimento dei
programmi e se del caso modificano l’orientamento delle azioni.
In generale i Fondi strutturali finanziano i programmi di sviluppo
dotati di un bilancio proprio. Tali programmi sono il frutto della collaborazione tra le autorità nazionali, regionali e locali, i partner economici e sociali e gli altri organismi competenti.
I programmi possono essere di due tipi:
• Programmi di sviluppo regionale: I programmi di sviluppo regionale
sono concepiti in base ad un piano di sviluppo oppure in base ad un
documento unico di programmazione (DOCUP). I due documenti
devono essere presentati alla Commissione dallo Stato membro entro
quattro mesi dall’adozione degli elenchi delle zone ammissibili.
Le fonti giuridiche del diritto comunitario
67
Il piano di sviluppo è negoziato con la Commissione e serve da base per elaborare il quadro comunitario di sostegno (QCS). Dalla data di presentazione del piano di sviluppo, la Commissione dispone
di cinque mesi per adottare il QCS. Questo dà luogo a sua volta ad
una serie di proposte di programmi. Generalmente il sistema del
QCS viene adottato solamente per le regioni dell’obiettivo 1.
Nei QCS come nei DOCUP devono figurare:
– le priorità di azione;
– gli obiettivi quantificati (se possibile);
– le risorse finanziarie previste.
• Programmi d’iniziativa comunitaria: I programmi d’iniziativa comunitaria sono proposti dallo Stato membro entro sei mesi
dall’adozione degli orientamenti sulle iniziative comunitarie da
parte della Commissione, che dispone in seguito di cinque mesi per
adottare i programmi.
All’attuazione dei programmi di sviluppo regionale o di iniziativa
comunitaria provvede l’autorità di gestione nominata dallo Stato
membro che è inoltre incaricata delle selezione dei progetti da attuare. La realizzazione dei progetti è controllata da comitati di sorveglianza composti dai rappresentati dello Stato membro, delle regioni, degli organismi competenti e della Commissione.
4. Strumenti di programmazione ed attuazione
• Linee guida della Commissione: proposta dalla Commissione, ado-
zione dal Consiglio, assenso dal Parlamento Europeo.
• Gestione e selezione dei progetti: da Stati membri e regioni; “sha-
red management”= concertazione con la Commissione.
• Programmi Operativi: un programma per fondo e Stato membro o
regione, descrizione delle priorità, modalità di gestione e risorse finanziarie; proposte da Stato o regione; decisione della Commissione.
• Quadri strategici nazionali: proposti dallo Stato Membro in partenariato; recepisce gli orientamenti comunitari, elabora una strategia nazionale e il quadro programmatico; decisione dalla Commissione.
68
Parte I – Mariangela Matonte
• Follow–up strategico: Consiglio Europeo, basato su rapporti annua-
li della Commissione e Stati membri.
5. La normativa comunitaria in materia di concorrenza
L’Unione europea ha competenza esclusiva nella definizione delle
regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno. La ratio della normativa comunitaria in materia di concorrenza è
diretta conseguenza del Trattato CE, il quale tra le finalità della Comunità (…uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, …un elevato grado di convergenza dei risultati economici…) annovera un regime inteso a garantire che la concorrenza
non sia falsata nel mercato interno.
La normativa comunitaria in materia di antitrust persegue due obiettivi primari. In primo luogo, come tutte le legislazioni antitrust, essa “tutela la concorrenza” quale meccanismo che induce un ottimale
utilizzo delle risorse, a differenza delle situazioni di monopolio che
risultano in uno spreco di tali risorse. Il secondo obiettivo è quello,
peculiare all’ordinamento comunitario, di creare un mercato interno,
evitando che le imprese, ad esempio con accordi di esclusiva territoriale, influiscano sugli scambi e creino compartimentazioni del mercato interno. Tale obiettivo fa sì che la legislazione antitrust comunitaria
vada oltre quelle nazionali, integrandosi con le altre politiche comunitarie che contribuiscono alla creazione di tale mercato. Accanto a questi due obiettivi primari, la politica della concorrenza comunitaria ne
persegue, in modo secondario, anche un altro, la c.d. “tutela dei concorrenti” (in opposizione alla “tutela della concorrenza”), ossia di favorire la tutela delle piccole e medie imprese.
La Commissione europea è l’organo deputato ad intervenire come
arbitro per garantire che tutte le imprese rispettino le stesse regole in
materia di concorrenza. La Commissione può comminare ammende
fino al 10% del fatturato annuo dell’impresa colpevole. Il rispetto delle norme sulla concorrenza non spetta solo alla Commissione; tutti gli
Stati membri hanno autorità nazionali garanti della concorrenza che
hanno il potere di applicare le norme UE in materia. La rete European
Competition Network, ECN ha proprio il compito di raccordare
Le fonti giuridiche del diritto comunitario
69
l’attività della Commissione con quella delle autorità nazionali, al fine
di evitare inutili sovrapposizioni. Compito della ECN è garantire che
la normativa comunitaria in materia di concorrenza venga applicata in
maniera coerente in tutta l’UE.
5.1. Liberalizzazioni
Secondo il Trattato CE “...l’azione della Comunità comporta un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato
interno…”
L’articolo 86 del Trattato CE impone alla Commissione l’obbligo di
vigilare sulle imprese pubbliche e sulle imprese a cui gli Stati riconoscono diritti speciali o esclusivi. La Commissione emana direttive o decisioni agli Stati che emanano misure contrarie alle norme del trattato e
apre procedure di infrazione in caso non vengano attuate. Se gli Stati
non rispettano direttive la Commissione europea avvia un procedimento
di infrazione. Le decisione adottate dalla Commissione a norma
dell’articolo 86 hanno avuto un importante ruolo nella concorrenza del
mercato europeo. I settori oggetto di decisioni da parte della Commissione sono stati le assicurazioni, gli aeroporti, i servizi postali, le emittenti radiotelevisive, telecomunicazioni mobili. Tutti settori “sensibili”,
rispetto ai quali gli Stati membri riconoscevano diritti speciali.
Le compagnie aeree low cost hanno potuto iniziare ad operare e svilupparsi in Europa grazie all’apertura del settore realizzata dalla Commissione. Un altro caso importante ed innovativo è stato
l’atteggiamento della Commissione verso i proprietari di reti (trasporti
ferroviari, gas, energia elettrica) che hanno ora l’obbligo di concedere ai
concorrenti l’accesso alla rete stessa a condizioni eque. La Commissione ha dunque separato la gestione della rete dai servizi commerciali ad
essa connessi. I due mercati che in ordine di tempo si sono aperti per
primi alla concorrenza sono trasporto aereo e telecomunicazioni.
5.2. Cartelli
Un cartello è un gruppo di imprese simili ed indipendenti che si uniscono per controllare i prezzi o dividere i mercati limitando la concorrenza. Il vantaggio consiste nel fatto che i partecipanti ad un cartello
70
Parte I – Mariangela Matonte
possono contare su una quota di mercato concordata e non hanno bisogno di offrire nuovi prodotti o servizi a prezzi competitivi. Quindi ai
danni dei consumatori. La normativa UE reputa i cartelli illegali perché
restringono la concorrenza e commina attraverso la Commissione ammende alle imprese che fanno parte di cartelli. Essendo illegali i cartelli
sono generalmente segreti. Per combattere le pratiche di cartello la
Commissione ha elaborato il programma di “trattamento favorevole”,
in base al quale la prima impresa che fornisce prova della esistenza di
un cartello e collabora con la Commissione è esonerata da questa al pagamento della ammenda. Questo è stato il modo attraverso il quale negli
ultimi anni si sono conseguiti i maggiori successi contro i cartelli.
Non sono solo i cartelli ad essere vietati perché dannosi per la concorrenza. Tra questi ad esempio, gli accordi tra produttori e distributori
che fissano il prezzo di rivendita. Nel 1998, a seguito di varie denunce
presentate dai consumatori, la Commissione ha inflitto alla Volkswagen
un’ammenda di 90 milioni di euro per aver vietato ai rivenditori italiani
di eseguire ordini provenienti da clienti tedeschi ed austriaci attirati dai
prezzi inferiori praticati in Italia. La Commissione, tra l’altro, pubblica
ogni 6 mesi una rassegna dei prezzi, per permettere ai consumatori di
individuare il paese nel quale l’autoveicolo costa meno. Ogni accordo
finalizzato a fissare i prezzi o dividere le quote di mercato è illegale, ma
non tutti gli accordi restrittivi della concorrenza sono illegali. Sono infatti consentiti gli accordi che hanno più effetti positivi che negativi, ad
esempio quelli che vengono conclusi tra imprese che non sono dirette
concorrenti o ai quali partecipano imprese che rappresentano solo una
piccola parte di mercato. Si tratta di accordi volti a migliorare prodotti e
servizi. Ad esempio i prodotti nuovi che richiedono ricerche costose richiedono spesso la concentrazione di più imprese. Altre tipologie di accordi “tollerate” dall’UE sono gli accordi sul trasferimento di tecnologia, gli accordi di collaborazione per migliorare la produzione e la distribuzione, la vendita, ecc (articolo 81). La Commissione ha adottato i
c.d. regolamenti di esenzione.
Le esenzioni accordate in base a regolamenti hanno riguardato tre
principali categorie di accordi:
• gli accordi di specializzazione e di ricerca e sviluppo (c.d. accordi
orizzontali);
Le fonti giuridiche del diritto comunitario
71
• gli accordi riguardanti la proprietà intellettuale;
• gli accordi verticali, cioè tra imprese che sono legate da un rapporto
di fornitore/cliente.
Tali accordi consentono infatti una maggiore diffusione dell’innovazione, beneficiando imprese di piccole dimensioni che non sono capaci di generare internamente la ricerca e sviluppo, e promuovendo le
attività innovative di aziende minori che non hanno risorse finanziarie
sufficienti per sfruttare direttamente le loro innovazioni in tutta la
Comunità. Un altro gruppo di accordi che beneficia di un’esenzione
per categoria è costituito dagli accordi verticali, cioè accordi tra imprese operanti in fasi successive del processo produttivo. Tali tipi di
accordo sono visti dalle autorità antitrust in modo più favorevole rispetto a quelli orizzontali, per un duplice motivo. Da un lato, infatti, si
sostiene che negli accordi verticali ciascuna parte ha interesse a limitare il potere di mercato dell’altra parte, mentre negli accordi orizzontali
un aumento del potere di mercato di una parte induce di solito un aumento anche del potere dell’altra parte che ha siglato l’accordo.
5.3. Concentrazioni
Il termine concentrazione di imprese comprende le fusioni e le acquisizioni di imprese; le concentrazioni sono esaminate a livello europeo perché in alcuni casi le concentrazioni possono ridurre la concorrenza solitamente creando o rafforzando la posizione dominante.
Tale fenomeno è negativo per una duplice ragione: da un lato, sostituendo due o più imprese indipendenti con un’unica entità che gode di
una maggiore quota di mercato può conferire a quest’ultima una posizione dominante; dall’altro, riducendo il numero dei concorrenti, può
favorire la collusione, essendo essa tanto più probabile, ceteribus paribus, quanto minore è il numero di imprese operanti nel mercato. Allo
stesso tempo, tuttavia, tali operazioni possono anche generare riduzioni
di costo per le imprese coinvolte, attraverso economie di scala o di varietà, ed avere quindi effetti benefici che possono più che compensare
gli effetti negativi derivanti da un aumento di potere di mercato.
Nel Trattato di Roma — istitutivo della Comunità Europea — manca
un’esplicita previsione di norme riguardanti le concentrazioni. Tale man-
72
Parte I – Mariangela Matonte
canza si spiega con il favor del legislatore comunitario nei confronti delle
operazioni di fusione e acquisizione, dato che le imprese comunitarie erano considerate di dimensione limitata rispetto a quelle americane e
giapponesi e se ne auspicava il loro rafforzamento attraverso la crescita
esterna. Tuttavia, la Commissione si rese ben presto conto di come la
mancanza di uno specifico controllo delle concentrazioni permettesse alle
imprese di acquisire potere di mercato fino al Regolamento del 2004.
Le concentrazioni di imprese non sono sempre vietate e sono benvenute nella misura in cui nascono affinché le imprese uniscano le loro forze senza ostacolare la concorrenza, aumentando la competitività
e il tenore di vita dell’UE. Le concentrazioni transnazionali vengono
esaminate a livello europeo. C’è una certa soglia di fatturato combinato delle imprese interessate alla concentrazione superato il quale scatta
l’obbligo per la Commissione di esaminare la proposta di concentrazione e per le imprese l’obbligo di notifica. Le concentrazioni che non
rischiano di pregiudicare in maniera significativa la concorrenza UE
sono approvate senza condizioni. Una concentrazione può essere vietata se le parti interessate sono i principali concorrenti sul mercato o se
favorirebbe la creazione di una posizione dominante. In tal caso le imprese interessate possono impegnarsi a rimuovere gli ostacoli, ad esempio cedendo una parte delle loro attività.
La Commissione europea ha la competenza esclusiva in materia di
controllo di concentrazioni di dimensione europea (regolamento
139/2004) . La dimensione comunitaria di una concentrazione è stabilita dal fatturato realizzato dalle imprese interessate che deve essere
superiore a 5 000 milioni di euro a livello mondiale e a 250 milioni a
livello comunitario. Queste concentrazioni devono essere notificate
alla Commissione che le deve approvare. Ogni anno la Commissione
riceve tra le 200 e le 300 notificazioni. Le condizioni a cui è solitamente subordinata l’autorizzazione sono spesso costituite dalla cessione ai concorrenti di attività, partecipazioni o brevetti.
Più del 90% dei casi notificati sono oggetto di approvazione.
5.4. Alcuni casi
TotalFina e Elf Aquitaine erano i principali operatori nel settore
francese dei prodotti petroliferi e la concentrazione avrebbe permesso
Le fonti giuridiche del diritto comunitario
73
loro di aumentare notevolmente i costi dei distributori. L’impresa risultante dalla concentrazione avrebbe gestito circa il 60% delle stazioni di servizio sulle autostrade francesi nonché il principale fornitore di
gas di petrolio liquefatto. La Commissione ha ritenuto che tale potere
di mercato si sarebbe tradotto in un aumento dei prezzi. Totalfina/Elf
ha proposto di cedere ai concorrenti una parte rilevante delle attività,
tra cui 70 stazioni di servizio sulle autostrade. In questo modo la
Commissione ha ceduto un’autorizzazione soggetta a condizioni mantenendo la concorrenza sui mercati dei carburanti in Francia.
La recente operazione di fusione delle società energetiche Suez e Gaz
de France ha sollevato dubbi e incertezze sul presunto spirito europeo.
Il Commissario Ue al Mercato interno ha dichiarato sul caso Suez–
Gaz de France che “L’intervento dello stato francese che ha proceduto
alla fusione di Gaz de France con Suez bloccando un’offerta di Enel
“rispetta la legge ma non lo spirito del mercato interno europeo” . Sarà
Suez ad essere assorbita da Gaz de France. Lo Stato francese avrà una
quota diretta tra il 34 e il 35%, cioè avrà una minoranza di bloccaggio
nel nuovo gruppo di cui rimarrà il principale azionista. Il nuovo gruppo
sarà uno leader dell’energia mondiale, il numero uno nella commercializzazione del gas e il numero tre del settore elettrico in Europa.
Il dossier francese, infatti, ripropone il complesso calcolo per comprendere se la competenza Antitrust sia di Parigi o di Bruxelles, anche
se la dimensione dei due gruppi e il loro carattere transnazionale (Suez
possiede il 100% della belga Electrabel) farebbero propendere per la
seconda ipotesi. Il governo francese ha agito da broker, esercitando
una “moral suasion” per indurre una società privata quale è Suez, a
fondersi con una pubblica, quale è Gaz de France, attualmente controllata all’80 per cento dallo Stato francese.
6. Abuso da posizione dominante
Il funzionamento del mercato non viene distorto, di per sé, dal fatto
che un’impresa raggiunga grandi dimensioni. Talvolta, per operare in
modo efficiente, è necessario essere attivi su larga scala o in più mercati.
La legge italiana non vieta la posizione dominante in quanto tale,
ma pone dei vincoli ai possibili comportamenti di un’impresa che si
74
Parte I – Mariangela Matonte
trova in questa situazione. È vietato l’abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all’interno del mercato nazionale o
in una sua parte rilevante (n. 287/90).
L’articolo 82 del Trattato CE vieta lo sfruttamento abusivo di una
posizione dominate.
La posizione dominante di una impresa è data dalla sua quota di
mercato, dall’esistenza di una rete distributiva propria, l’accesso privilegiato a materie prime ecc.
La prima condizione a che vi sia abuso da posizione dominante è
quindi che vi sia la posizione dominante.
Per quanto riguarda la posizione dominante, è necessario stabilire
in via preliminare i confini del mercato, in termini geografici e merceologici, per stabilire successivamente l’esistenza di una posizione di
dominanza su tale mercato. Si noti comunque come la quota di mercato sia strettamente legata alla definizione del mercato: in tal senso la
Commissione ha spesso delineato in modo molto ristretto i vari mercati, facendo sì che le imprese avessero un’elevata quota di mercato e
fosse pertanto più facile stabilirne la posizione dominante, con una
maggiore possibilità di condannare l’abuso.
Le imprese hanno una posizione dominante quando hanno la possibilità economica di decidere il proprio comportamento senza dover tener conto né dei concorrenti né dei consumatori. L’abuso da posizione
dominante può assumere le seguenti forme:
• applicazione di prezzi irragionevolmente elevati;
• applicazione di prezzi irragionevolmente bassi che possono essere
utilizzati per espellere i concorrenti dal mercato o rendere difficile
l’accesso a nuovi concorrenti;
• la discriminazione tra partner commerciali;
• l’imposizione di condizioni commerciali ingiuste o vessatorie (applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza); (subordinare
la conclusione dei contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo
gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto
dei contratti stessi).
Le fonti giuridiche del diritto comunitario
75
Ad esempio i cosiddetti “contratti leganti”, con i quali un’impresa
in posizione dominante in un mercato cerca di estendere il suo potere
anche in altri mercati, legando in modo inscindibile l’acquisto del bene per il quale gode di potere di mercato con l’acquisto di altri beni
(casi IBM del 1980 e Tetra–Pack del 1991).
La pratica predatoria più intensamente studiata dalla letteratura economica sono i prezzi predatori, con i quali un’impresa vende sotto
costo per eliminare concorrenti attuali o per disincentivare concorrenti
potenziali a entrare nel mercato. Altra pratica vietata è la discriminazione dei prezzi. Tale comportamento può infatti permettere alle imprese di praticare prezzi diversi nei vari mercati non in funzione di differenze nei costi ma in funzione delle alternative a disposizione dei
consumatori, impedendo così l’entrata di nuovi concorrenti. Per tale
motivo, nel caso United Brands del 1975 la Commissione ha multato
l’azienda distributrice del famoso marchio di banane Chiquita.
Nel 2001 la Commissione ha inflitto alla Michelin un’ammenda di
20 milioni di euro per aver abusato della sua posizione dominate sul
mercato dei pneumatici. Più del 50% dei pneumatici per veicoli pesanti veniva prodotto da Michelin e nessuno dei concorrenti era di
dimensioni comparabili. Nel 2004 la Commissione ha inflitto a Microsoft un’ammenda per aver abusato della sua posizione dominate.
Il sistema operativo di Microsoft detiene più del 95% del mercato.
Microsoft non comunicava ai potenziali concorrenti le informazioni
necessarie affinché i software per server dei rivali potessero comunicare con i PC che utilizzano windows come sistema operativo. In aggiunta a una multa da oltre 650 milioni di dollari, la Commissione
ha imposto alla società due importanti obblighi. Anzitutto Microsoft
deve rendere disponibile ai suoi concorrenti alcune parti di codice
sorgente di Windows, per garantire la piena interoperabilità del suo
sistema operativo con il software che opera su altre architetture informatiche. Inoltre la società sarà obbligata ad offrire Windows sul
mercato europeo soltanto in una versione senza la funzionalità Media
Player. La determinazione del commissario Monti ha portato a un
verdetto che differisce in modo sostanziale dalla giurisprudenza precedente. Infatti, la decisione contro Microsoft estende oltre ogni limite precedente le circostanze in cui una società può essere obbligata
a condividere la sua proprietà intellettuale con i suoi concorrenti. La
76
Parte I – Mariangela Matonte
legislazione europea dispone che il rilascio di questo materiale può
essere imposto solo in “circostanze eccezionali”. L’unico caso precedente è relativo a contenuti intellettuali di bassa importanza strategica, ovvero gli orari e i contenuti della guida TV. Sono state le aziende concorrenti a dare al caso, convincendo la Commissione a
portare avanti l’indagine contro Microsoft e facendola patrocinare
dal commissario Mario Monti. Sono stati i competitor che hanno
fornito alla Commissione tutta la consulenza legale ed economica
per combattere Bill Gates.
L’attuale sistema di gestione dei casi di abuso di posizione dominante è stato criticato da più fonti, in particolare per l’eccesso di “legalismo” a scapito di una più rigorosa analisi economica, come già avviene in altri settori di applicazione del diritto della concorrenza. Inoltre nel sistema attuale ogni decisione di sanzione viene presa dalla
Commissione in modo unilaterale, senza un autentico processo con
accusa, difesa e un giudice terzo. L’antitrust è accusa e giudice allo
stesso tempo. Questa evidente schizofrenia fa sì che tante decisioni
dell’esecutivo di Bruxelles vengano ribaltate in sede di appello al Tribunale UE. Come se non bastasse, l’area dell’abuso di posizione dominante è particolarmente delicata per via delle relazioni transatlantiche. La nuova Commissione Barroso vuole intrattenere relazioni molto più cordiali con gli Stati Uniti di quanto non sia accaduto negli ultimi anni. E la regolamentazione delle posizioni dominanti è uno dei
temi su cui il governo Usa insiste con forza, per arrivare a un avvicinamento della regolamentazione sui due fronti.
A proposito di Media Player, il giudice ha riconosciuto la validità
giuridica dell’argomentazione a proposito del fatto che i benefici per
gli utenti dovuti all’avere un prodotto integrato potrebbero essere superiori allo svantaggio degli eventuali effetti anti–competitivi. Sulla
questione del rilascio di codice sorgente di Windows ai concorrenti, il
giudice ha riconosciuto che il valore materiale e la natura segreta di
queste informazioni dev’essere tenuta in grande conto nelle decisioni
della Commissione. Il giudice ha notato che il codice sorgente di
Windows è una informazione “profondamente segreta” e “completamente diversa” rispetto all’unico caso precedente dibattuto in Europa,
ovvero il rilascio obbligatorio delle informazioni sugli orari dei programmi Tv.
Aiuti di Stato
Gli aiuti di Stato sono rilevanti per il diritto comunitario in quanto
la loro concessione può falsare un’effettiva concorrenza tra le imprese
nel mercato comune, in particolare tra le imprese beneficiarie delle
agevolazioni statali poste in essere da uno Stato membro.
È appena il caso di notare che qualsiasi impresa la cui attività incida sul mercato comunitario è tenuta a rispettare la normativa europea
sugli aiuti di Stato indipendentemente dal fatto che abbia la propria
sede legale al di fuori dell’UE.
Gli aiuti di Stato possono essere utilizzati come strumento di
protezionismo. Gli aiuti di Stato sono elargizioni di denaro dallo
Stato alle imprese, e in quanto tali distorsive della libera concorrenza. Il Trattato CE vieta gli aiuti di Stato a meno che non siano
giustificati da ragioni di sviluppo economico generale. La Commissione è autorizzata a vigilare sulla conformità degli aiuti di
Stato alla normativa UE.
Quattro sono i requisiti la cui presenza cumulativa determina una
situazione di aiuti di Stato (ex art. 87):
• vantaggio economico per l’impresa derivante dalla misura pubblica;
• incidenza di questa misura sugli scambi infra–comunitari;
• specificità della misura, nel senso di favorire solo alcune imprese e
non la totalità di queste nel settore;
• trasferimento di risorse statali.
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Parte I – Mariangela Matonte
Il vantaggio per l’impresa può anche non configurarsi come una
sovvenzione vera e propria, ma come una riduzione degli oneri gravanti sul bilancio di una impresa. Non si è in presenza di un vantaggio
rilevante ai sensi dell’art 87 CE allorquando lo Stato paga ad
un’impresa un servizio o un bene ricevuto; in questo caso l’esborso di
risorse statali è giustificato da motivi commerciali. Analogamente, i
vantaggi ricevuti da imprese che forniscono servizi di interesse economico generale non si configurano come aiuti di Stato nella misura
in cui tali vantaggi possono essere considerati come contributi equivalenti ai costi aggiuntivi sostenuti per soddisfare obblighi di servizio
pubblico e svolgere cosi prestazioni che altrimenti non svolgerebbero
perché non profittevoli. Se le compensazioni eccedono i costi aggiuntivi allora diventano aiuti di Stato.
Si è, ad esempio, dinanzi a un caso di aiuti di Stato quando le risorse conferite ad un’impresa o gruppo di imprese non sarebbero state
reperibili sul mercato privato alle stesse condizioni; un intervento
pubblico a favore di un’impresa costituisce un aiuto quando la sua adozione prescinde da qualsiasi prospettiva di redditività, anche a lungo
termine.
L’incidenza sugli scambi infra–UE si ha quando il beneficiario
dell’aiuto esercita un’attività economica che in qualche modo si riflette oltre i confini nazionali. Non vi sono aiuti solo quando la produzione che riceve la misura non ha riscontro in altri paesi o si è in presenza
di un mercato non liberalizzato. Non esclude gli aiuti il fatto che il beneficiario operi solo sul mercato nazionale o regionale perché può essere comunque suscettibile di ostacolare la concorrenza dei beni prodotti in altri paesi. La Commissione reputa che vi sia incidenza anche
quando l’impresa beneficiaria dell’aiuto non esporta in altri Stati
membri o esporta in Stati extra comunitari; in tal caso l’impresa si
viene a trovare in una situazione di competitività più favorevole aggravando per i suoi concorrenti la penetrazione nel proprio mercato
domestico. Ad esempio, l’aiuto al fornaio o al taxista cittadino non sarebbe incidente, mentre lo è l’aiuto alle infrastrutture turistiche.
Il requisito della selettività implica che il vantaggio contenuto nella
misura sia rivolto solo ad alcune imprese e non alla loro totalità, senza
distinzione relative alla dimensione dell’impresa o al settore merceologico. Con la conseguenza paradossale che una misura agevolativa
Le fonti giuridiche del diritto comunitario
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estesa a tutte le imprese di uno Stato membro, non essendo selettiva
non potrà essere considerata un aiuto di Stato. Sono pacificamente ritenuti aiuti di Stato le misure selettive che favoriscono le imprese che
esportano (ad esempio un tasso di sconto preferenziale per attività di
esportazione nella misura favorisce solo le imprese grandi e attrezzate
ad esportare).
Le misure generali invece non sono considerate aiuti di Stato perché non sono selettive e si applicano a tutte le imprese indipendentemente dalla loro dimensione o posizione geografica o settore. Ad esempio, gli interventi fiscali generali.
Le tipologie più controverse di aiuti di Stato sono le misure di salvataggio o ristrutturazione; gli aiuti alle imprese che operano in settori ritenuti sensibili (acciaio, automobili).
Il requisito del trasferimento di risorse statali implica l’utilizzo di
fondi pubblici. L’articolo 87 si applica agli aiuti accordati da qualsiasi
ente centrale, regionale, locale.
Destinatarie degli aiuti di Stato nel diritto comunitario possono essere solo le imprese. La nozione di impresa nell’ordinamento comunitario non coincide sempre con quella del diritto nazionale. Il diritto
comunitario della concorrenza con il termine impresa intende un’entità che eserciti un’attività economicamente rilevante, che generi profitti. La natura giuridica del beneficiari degli aiuti non è sempre rilevante, per cui anche una organizzazione senza scopo di lucro può ricevere aiuti rilevanti se esercita attività economiche.
Il Trattato autorizza tuttavia alcune deroghe quando gli aiuti presentano effetti positivi per l’Unione europea in generale. Infatti, gli
aiuti di Stato risultano a volte molto utili per la realizzazione di obiettivi di comune interesse (servizi di interesse economico generale, coesione sociale e regionale, occupazione, ricerca e sviluppo, sviluppo
sostenibile, promozione della diversità culturale, ecc.) e per correggere
taluni “fallimenti del mercato”. Gli Stati membri possono allora intervenire, concedendo aiuti pubblici. Così facendo, accrescono l’efficienza del mercato, che a sua volta genera crescita.
L’art 87 stabilisce le norme sostanziali che disciplinano gli aiuti di
Stato e un elenco di casi in cui è possibile una deroga a questo principio. Le tipologie di aiuti che sono ritenuti compatibili con il mercato
interno sono:
80
Parte I – Mariangela Matonte
• gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori a condizione che siano accordati senza discriminazioni derivanti dall’origine dei prodotti;
• aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.
La Commissione ha adottato una serie di orientamenti interpretativi
che chiariscono come applicare le disposizioni in deroga, garantendo
cosi una applicazione coerente delle regole degli aiuti di Stato in tutti
gli Stati membri. Vi sono poi quattro tipologie di aiuti che possono essere ritenuti compatibili autorizzati dalla Commissione:
• misure a favore dello sviluppo delle regioni svantaggiate;
• misure a favore delle PMI (la definizione comunitaria di PMI indica i seguenti requisiti:
– meno di 250 dip. e un fatturato no superiore a 40 mil. di euro);
• misure a favore di ricerca e sviluppo;
• misure a favore della protezione dell’ambiente;
• misure a favore della formazione, dell’occupazione e della cultura.
Il piano di azione nel settore degli aiuti di Stato, presentato dalla
Commissione europea, dà il via ad un’esaustiva riforma della politica
degli aiuti di Stato, che verrà realizzata in cinque anni, dal 2005 al
2009. L’obiettivo è garantire agli Stati membri un quadro chiaro e
prevedibile, che consenta loro di concedere aiuti di Stato volti al conseguimento degli obiettivi della strategia di Lisbona.
Otto sono i settori prioritari evidenziati:
• l’innovazione e le attività di ricerca e sviluppo (R&S): le norme in
materia di aiuti di Stato dovranno incoraggiare le imprese a investire nelle attività di R&S e dovranno tenere conto dell’importanza
crescente del partenariato pubblico–privato;
• stimolare lo spirito imprenditoriale e creare un contesto migliore
per le imprese: le norme sugli aiuti di Stato dovranno facilitare la
rapida creazione di imprese, in particolare esse dovranno stimolare
gli investimenti in capitale di rischio;
• investimenti nel capitale umano;
Le fonti giuridiche del diritto comunitario
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• i servizi di interesse economico generale (SIEG): gli aiuti di Stato
dovranno consentire lo svolgimento della missione di servizio pubblico, contribuendo in tal modo ad accrescere l’efficienza e la qualità dei servizi di interesse economico generale;
• una politica mirata degli aiuti regionali: la politica degli aiuti di
Stato deve contribuire a ridurre le disparità tra le regioni europee,
divenendo fattore di coesione e di stabilità territoriali;
• incoraggiare un futuro ecologicamente sostenibile;
• creazione di infrastrutture moderne nel settore dei trasporti,
dell’energia, dell’informazione e della comunicazione: le norme
sugli aiuti di Stato dovranno tenere conto dell’importanza crescente
del partenariato pubblico–privato.
Alla luce di tutti questi principi di carattere generale, gli orientamenti descrivono i principali tipi di aiuto che la Commissione può accettare e le pertinenti condizioni per la concessione dell’aiuto stesso
che possono essere così sintetizzate:
• gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole possono di norma
•
•
•
•
•
•
essere autorizzati fino al 40% delle spese ammissibili, o al 50%
nelle zone svantaggiate; tassi di aiuto più elevati possono talvolta
essere autorizzati per investimenti connessi a migliorie in materia
di ambiente, igiene o benessere degli animali; analogamente, gli
aiuti agli investimenti nella trasformazione e commercializzazione
di prodotti agricoli sono di norma consentiti a tassi fino al 40%, o
50% nelle zone dell’obiettivo 1;
gli aiuti a favore di impegni nel settore agroambientale assunti dagli agricoltori e altri aiuti ambientali;
gli aiuti volti a compensare gli handicap naturali nelle regioni svantaggiate;
gli aiuti all’insediamento dei giovani agricoltori;
gli aiuti al prepensionamento, alla cessazione dell’attività agricola
o alla chiusura delle capacità di produzione, trasformazione e
commercializzazione;
gli aiuti a favore delle associazioni di produttori;
gli aiuti a titolo di compenso dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola da calamità naturali o da al-
82
Parte I – Mariangela Matonte
tri eventi eccezionali, avverse condizioni atmosferiche o l’insorgenza di epizoozie o fitopatie e gli aiuti per il pagamento di premi
assicurativi contro tali rischi;
• gli aiuti intesi a promuovere la produzione e la commercializzazione
di prodotti agricoli di qualità, la prestazione di assistenza tecnica nel
settore agricolo e il miglioramento della qualità genetica del bestiame.
Oltre a queste categorie, menzionate specificamente negli orientamenti, possono essere concessi aiuti, conformemente ad altri testi comunitari, per la ricerca e lo sviluppo, per la promozione e la pubblicità
di prodotti agricoli (prodotti DOP e IGP), per i crediti di gestione a
breve termine, per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese agricole in difficoltà e per sostenere l’occupazione. In pratica, a livello
della Commissione il trattamento dei casi specifici connessi agli aiuti
di Stato nel settore agricolo sono di competenza della Direzione generale dell’agricoltura.
Per aiuti di Stato nel settore agricolo si intendono tutti gli aiuti di
Stato, incluse le misure di aiuto finanziate con prelievi parafiscali, erogati in relazione ad attività connesse con la produzione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli.
1. La classificazione degli aiuti
Gli Stati devono notificare alla Commissione il loro progetto di erogare aiuti di Stato. Solo dopo l’approvazione lo Stato può erogare
gli aiuti.
Gli aiuti illegali sono tutti quegli aiuti adottati in violazione dell’articolo 87 e 88 del trattato CE e delle regole procedurali. Si considera
illegale ogni nuovo aiuto concesso prima della sua notifica e della
successiva autorizzazione da parte della Commissione. L’illegalità attiene quindi ad un aspetto procedurale. E’ sempre legale l’aiuto dato a
seguito di regolare autorizzazione dal parte della Commissione. Si
considerano abusivi gli aiuti che, sebbene autorizzati dalla Commissione, sono utilizzati impropriamente dall’impresa.
Nel caso in cui la Commissione venga informata di presunti aiuti illegali o impropria utilizzazione degli stessi, essa è autorizzata a chie-
Le fonti giuridiche del diritto comunitario
83
dere informazioni allo Stato interessato. La Commissione ha il potere
di adottare una decisione provvisoria con la quale viene chiesta la sospensione dell’aiuto illegale. Successivamente, accertata l’illegalità
dell’aiuto, la Commissione emana una decisione in base alla quale lo
Stato membro interessato è chiamato ad adottare tutte le misure necessarie al fine di recuperare l’aiuto dal soggetto beneficiario. La Commissione non può pretendere la restituzione dell’aiuto dopo che siano
trascorsi 10 anni dalla concessione. L’obbligo dello Stato membro
perdura indipendentemente dal fatto che il beneficiario dell’aiuto sia o
meno in grado di effettuare la restituzione. In tal caso lo Stato può essere costretto a chiedere l’inizio della procedura fallimentare per
l’impresa beneficiaria.
Nei settori ammessi basta una notifica successiva. Gli aiuti fino a
un massimo di 100 000 euro concessi alle imprese nell’arco di un
triennio (il regime del de minimis) non sono considerati aiuti di Stato.
La Commissione approva circa l’85% delle misure di aiuto di Stato
notificate dopo una valutazione preliminare che coinvolge anche lo
Stato interessato.
La Commissione è altresì incaricata di controllare gli importi complessivi e la natura degli aiuti di Stato erogati dagli Stati.
Dal 1999 il numero delle sentenze in questo ambito è più che triplicato, da 116 a 357, con prevalenza di Germania, Francia e Italia. In
ogni caso circa il 50% di queste sentenze hanno riguardato il ricorso
contro imposizioni fiscali ritenute discriminatorie. Soltanto nel 6% dei
casi, invece, i tribunali nazionali hanno emesso sentenze relative ad
aiuti di stato ritenuti illegali da un competitore.
84
Parte I – Mariangela Matonte
La politica estera delle regioni italiane
1. La rappresentanza degli interessi regionali in Europa
Nel Trattato di Roma del 1957, istitutivo della Comunità Economica europea, gli enti territoriali subnazionali non furono neppure menzionati, salvo qualche raro accenno connesso allo sviluppo socioeconomico regionale. Il primo esplicito riferimento ad una politica regionale, adottato con la creazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale il 18 marzo 1975, fu assunto senza la specifica partecipazione dei
poteri regionali. Nella sua prima versione il FESR era sostanzialmente
uno strumento di perequazione finanziaria tra gli Stati membri come
fondo di cofinanziamento di politiche nazionali a favore dello sviluppo regionale. Negli anni Ottanta, invece, a fronte di una crescita degli
enti territoriali locali negli Stati membri e della nascita a livello comunitario di organizzazioni di loro rappresentanza (Assemblea delle
Regioni d’Europa, Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa),
matura anche in Europa la sensibilità all’esigenza di valorizzare la
partnership comunitaria con poteri locali.
Le principali novità introdotte riguardano:
• il Parlamento europeo a seguito della prima conferenza delle Regioni della Comunità Europea e dei Paesi candidati Spagna e Portogallo (1984) adotta una risoluzione sul “ruolo delle Regioni nella
costruzione di un’Europa democratica; di seguito Consiglio, Com85
86
Parte I – Mariangela Matonte
missione e Parlamento votano una dichiarazione congiunta volta a
riconoscere, nel rispetto delle competenze interne dei singoli Stati
l’interesse ad una relazione più efficace tra la Commissione Europea e le autorità regionali o locali. In tali pronunciamenti il Parlamento europeo invita gli Stati membri a proseguire nel processo di
regionalizzazione e la Commissione e il Consiglio ad adottare misure per tenere relazioni dirette con le istituzioni comunitarie;
• nel 1986, con l’Atto Unico Europeo entrato in vigore nel 1987, fu
posta enfasi sulle politiche di coesione economica e sociale assumendole, con un titolo dedicato, tra le politiche comunitarie;
• con l’approvazione del Regolamento n. 2088 del 1985 si affida
l’elaborazione dei programmi integrati mediterranei (PIM) alle autorità regionali e con le riforme dei Fondi strutturali del 1988 e del
1993 viene affermato il principio del partenariato. Tale principio
prevede una stretta concertazione e un reciproco coinvolgimento di
Commissione, Stati membri e autorità regionali nell’attuazione dei
programmi finanziati dai Fondi strutturali;
• nel 1988 la Commissione istituì il Consiglio consultivo delle collettività locali.
Il 1° novembre 1993, con l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht sottoscritto il 7 febbraio 1992, vengono introdotte tre importanti novità:
• la costituzione del Comitato delle Regioni insediatosi poi a Bruxelles nel 1994 del quale sono chiamati a far parte i rappresentanti delle collettività regionali e locali;
• l’enunciazione del principio di sussidiarietà diventa infine un principio generale dell’ordinamento inserito, per proposta britannica,
all’articolo 3B nella prima parte del Titolo II del Trattato.
Nonostante ciò l’Unione europea ha essenzialmente le caratteristiche di una federazione tra Stati–nazione, anche se, in questi anni, la
sensibilità delle istituzioni comunitarie verso le diverse realtà regionali
e locali è cresciuta e tali enti, attraverso la partecipazione ai programmi e alle proprie organizzazioni, hanno sviluppato una più significativa capacità di rappresentanza. Se molta strada deve essere ancora per-
Le fonti giuridiche del diritto comunitario
87
corsa per giungere alla partecipazione diretta delle Regioni e degli enti
locali al processo di decisione europeo, oggi possiamo affermare con
certezza che i diversi apparati politico–amministrativi si stanno lentamente adattando ad un processo di integrazione. Questo processo è
un’evoluzione imprescindibile connessa alla considerazione che lo
Stato–nazione di oggi è “troppo piccolo per i grandi problemi della vita e troppo grande per i piccoli problemi della vita”. Globalizzazione e
localismo impongono che ci si riferisca contemporaneamente a livelli
istituzionali sovranazionali per un verso e subnazionali per l’altro per
trovare la risposta alle esigenze dello sviluppo. Siamo, infatti, arrivati
con il trattato di Maastricht all’unificazione monetaria europea, devolvendo la leva della politica monetaria nazionale a Bruxelles, per affrontare un mercato mondiale in cui le singole banche centrali nazionali non avevano più alcuna possibilità di garantire la stabilità delle
rispettive valute e nello stesso tempo si sono proposti i Patti territoriali, con l’assunzione a livello comunitario delle politiche occupazionali
previste dal trattato di Amsterdam, per affrontare nella dimensione locale il problema occupazionale comunitario. Una intensificazione
dell’evoluzione localistica delle politiche comunitarie si è registrata in
seguito all’applicazione delle politiche di coesione dove, nel tentativo
di renderle più efficienti e incisive, si è osservato come il potenziale
offerto dalla compartecipazione politica, economica e sociale fosse
stato insufficiente e come la mobilitazione dei diversi attori fosse stata
troppo spesso inadeguata ed in ogni caso troppo formale.
1.1. Il Comitato delle Regioni
Istituito nel 1994 dal Trattato sull’Unione europea, il Comitato delle regioni (CDR) è un organo consultivo costituito da rappresentanti
degli enti locali e regionali d’Europa.
Nel quadro del processo decisionale dell’Ue, il CDR deve essere consultato su questioni di politica regionale, ambiente, istruzione e trasporti, tutti settori di cui sono competenti i governi locali e
regionali.
Il Comitato è costituito da 344 membri. Il numero di rappresentanti
per ogni Stato membro riflette grosso modo la popolazione ed è suddiviso come segue:
88
Parte I – Mariangela Matonte
Germania, Francia, Italia e Regno Unito
Polonia e Spagna
Romania
Belgio, Repubblica ceca, Bulgaria Grecia, Ungheria,
Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Svezia
Danimarca, Irlanda, Lituania, Slovacchia e Finlandia
Estonia, Lettonia e Slovenia
Cipro e Lussemburgo
Malta
Totale
= 24
= 21
= 15
= 12
= 9
= 7
= 6
= 5
= 344
I suoi membri sono rappresentanti politici eletti nell’ambito di enti
municipali o regionali, spesso a capo di governi regionali o di amministrazioni comunali cittadine.
Sono nominati su proposta degli Stati membri per quattro anni ma
esercitano le loro funzioni in piena indipendenza. Il loro mandato è
rinnovabile. Devono ricevere anche un mandato dagli enti che rappresentano o essere politicamente responsabili dinanzi ad essi.
Suo ruolo è fare in modo che la legislazione dell’Ue tenga conto
della prospettiva locale e regionale. A tal fine formula pareri sulle
proposte della Commissione.
La Commissione e il Consiglio hanno l’obbligo di consultare il
Comitato delle regioni ogni volta che vengono presentate nuove proposte in settori che interessano la realtà locale e regionale e in tutti i
casi in cui lo ritengano opportuno. Dal canto suo il Comitato può adottare pareri di sua iniziativa e presentarli alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento.
Ogni anno si svolgono cinque sessioni plenarie durante le quali il
CDR definisce le sue politiche generali e adotta i pareri.
I membri del Comitato sono assegnati a “commissioni” specializzate, che hanno il compito di preparare le sessioni plenarie. Le commissioni sono sei:
•
•
•
•
commissione “Politica di coesione territoriale” (COTER);
commissione “Politica economica e sociale” (ECOS);
commissione “Sviluppo sostenibile” (DEVE);
commissione “Cultura e istruzione” (EDUC);
Le fonti giuridiche del diritto comunitario
89
• commissione “Affari costituzionali e governance europea”
(CONST);
• commissione “Relazioni esterne” (RELEX).
2. I rapporti delle regioni italiane dell’Unione europea
La rappresentanza degli interessi regionali a Bruxelles ha il suo principale punto di riferimento negli uffici di collegamento a Bruxelles (cd.
antenne). Con il d.P.R. del 31 marzo 1994 le regioni vengono autorizzate
per la prima volta a tenere rapporti diretti con gli uffici, gli organi e le istituzioni comunitarie, compreso il Comitato delle regioni. Tali rapporti
hanno il compito di favorire la conoscenza delle attività dell’Unione europea a livello regionale e locale, di migliorare la partecipazione delle regioni alla fase ascendente del processo decisionale comunitario e di agevolare l’attuazione delle politiche approvate a Bruxelles riguardano attività istruttorie, di informazione dirette ad agevolare l’attuazione delle iniziative comunitarie di interesse regionale. È stata inoltre prevista
l’istituzione di un contingente di esperti regionali designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome in seno alla
Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea.
Negli Stati che, come l’Italia partecipano a un processo di integrazione sopranazionale, la politica comunitaria delle regioni viene a differenziarsi da quella estera, assumendo un rilievo autonomo e prioritario.
La nostra Costituzione nel disciplinare le regioni come nuovo ente
territoriale aveva completamente ignorato il problema della proiezione
esterna delle competenze regionali. Non vi era alcun cenno a una politica o attività regionale estera. All’indomani della istituzione delle regioni ordinarie si è avuta una progressiva “apertura” che ha consentito
alle regioni di svolgere attività che, pur non potendo essere qualificate
come vera e propria politica estera, erano espressione di una loro
proiezione all’esterno dello Stato (cd attività di mero rilievo internazionale, attività promozionali all’estero.
Il nuovo Titolo V della Costituzione (l.c. n. 3/2001) introduce, sia
per la politica estera che per la politica comunitaria, la competenza ripartita tra Stato e regioni, alle quali viene riconosciuto il potere di avere rapporti internazionali e rapporti con l’Unione europea.
90
Parte I – Mariangela Matonte
La partecipazione regionale alla politica estera statale può manifestarsi in due modi diversi:
• partecipazione consultiva alla formazione di atti che lo Stato pone
in essere nell’ambito della politica estera (c.d. fase ascendente);
• partecipazione regionale alla attuazione e alla esecuzione degli obblighi internazionali assunti (c.d. fase discendente).
Questa partecipazione può essere sia in forma legislativa che amministrativa ed è sostanzialmente disciplinata dalla legge n. 131 del
2003 (c.d. legge La Loggia) di attuazione della legge di riforma costituzionale del Titolo V della Costituzione. All’articolo 5 la legge regola l’attuazione delle nuove competenze regionali in materia comunitaria. Viene prevista la partecipazione di esponenti delle regioni e delle
province autonome alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati in
sede comunitaria, con modalità da concordarsi in sede di Conferenza
Stato–regioni. È prevista la possibilità che nelle materie di competenza esclusiva delle regioni, il capo della delegazione governativa sia un
presidente di giunta regionale. Si prevede infine che il governo possa
presentare ricorso alla corte di giustizia delle comunità europee contro
gli atti normativi comunitari che ledano interessi delle regioni e delle
province autonome anche si loro richiesta.
La politica estera delle Regioni si traduce essenzialmente nella
competenza a stipulare (treaty–making power):
• accordi con altri Stati esteri;
• accordi esecutivi e applicativi di accordi internazionali conclusi
dallo Stato;
• accordi di natura amministrativa;
• accordi di natura programmatica finalizzati a promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale della regione;
• intese con enti territoriali esteri.
Tale competenza è subordinata alla valutazione, non solo di legittimità, ma anche di opportunità politica dell’accordo che la regione intende concludere e al successivo al conferimento dei “pieni poteri di
firma” da parte del Ministero degli Affari Esteri.
Le fonti giuridiche del diritto comunitario
91
In caso di contrasto tra la regione interessata e il Ministero degli
Esteri, la sede decisionale definitiva è individuata nel Consiglio dei
Ministri senza alcun intervento del Parlamento.
Il coordinamento tra Governo centrale e regioni in materia di politica
estera e comunitaria avviene attraverso il cd. “sistema delle conferenze”:
• conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le
province autonome (Conferenza Stato–regioni);
• conferenza unificata (Conferenza Stato–regioni + Conferenza Stato–città, autonomie locali);
• conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome
(luogo di confronto tra le sole regioni).
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano (legge 400/1988) opera
nell’ambito della comunità nazionale per favorire la cooperazione tra
l’attività dello Stato e quella delle Regioni e le Province Autonome,
costituendo la “sede privilegiata” della negoziazione politica tra le
Amministrazioni centrali e il sistema delle autonomie regionali e il
punto di raccordo fra la politica del Governo e quella delle Regioni.
La Conferenza Stato–regioni segnala inoltre al governo gli argomenti e le questioni di particolare interesse delle amministrazioni regionali da considerare nella formulazione delle direttive che il Ministero degli Affari esteri impartisce alla Rappresentanza permanente a
Bruxelles.
In base alla legge n. 86 del 1989 la Conferenza Stato–regioni si
riunisce in una apposita sessione comunitaria per la trattazione di tutti
gli aspetti della politica comunitaria che sono anche di interesse regionale e provinciale.
Tuttavia, la sessione è stata convocata poche volte e per lo più per
questioni meramente informative. La partecipazione delle regioni alla
fasce ascendente, cioè alla fase di formazione delle decisioni dell’Unione europea presenta tuttora un gap funzionale è debole a causa
della difficoltà di organizzare un’azione collettiva regionale.
92
Parte I – Mariangela Matonte
PARTE II
La politica di concorrenza dell’Unione Europea
ed i consumatori
Guida a cura della COMMISSIONE EUROPEA
93
94
Parte I – Mariangela Matonte
La politica di concorrenza dell'UE
COMMISSIONE EUROPEA
Prefazione
Sono lieto di presentare questa guida alla
politica di concorrenza comunitaria, destinata ai
consumatori. La libera concorrenza in Europa è
importante poiché contribuisce a ridurre i prezzi
ed aumentare la scelta dei consumatori europei.
La guida chiarisce in che modo la Commissione
europea, di concerto con le autorità nazionali
responsabili della concorrenza, opera per garantire
una concorrenza libera e leale in tutta l’Unione
europea. In particolare essa illustra in che modo le
autorità:
• agiscono contro pratiche commerciali che
limitano la concorrenza;
• esaminano le concentrazioni tra imprese per
verificare se riducono la concorrenza;
• aprono alla concorrenza settori controllati in
precedenza da monopoli gestiti dallo Stato;
© European Communities, 2004
La politica di concorrenza dell’UE
ed i consumatori
Mi auguro che questa introduzione ai concetti
di base della politica di concorrenza dell’Unione
europea sia utile per i consumatori e, in senso più
ampio, ai cittadini dei paesi dell’UE, in modo che
essi possano trarre il massimo profitto dalle nostre
attività. Ciascuna sezione della guida si conclude
con un riquadro che riassume la legislazione in
materia. Alla fine di questo opuscolo si trova un
glossario dei principali termini utilizzati.
Per informazioni più particolareggiate, è possibile
consultare il nostro sito web o le altre fonti
indicate nella sezione «Dove ottenere ulteriori
informazioni?».
http://europa.eu.int/comm/competition/index_
it.html
Il presente opuscolo è disponibile anche in forma
elettronica sul nostro sito.
• vagliano il sostegno finanziario concesso alle
imprese dai governi nazionali dell’UE;
• collaborano con le altre autorità responsabili
della concorrenza nel resto del mondo.
Philip LOWE
Direttore generale per la Concorrenza
95
96
Parte II – A cura della Commissione Europea
La politica di concorrenza dell’UE ed i consumatori
Indicazioni pratiche
1
rispettino
e le imprese
Garantire ch
Dove ottenere ulteriori informazioni?
Indirizzi utili e glossario
o
oc
gi
l
Pagine 22-27
le regole de
Pagine 2-7
ioni
lle concentraz
Pagine 8-1
3
concorrenza
i mercati alla
Aprire -14
Pagine 12
4
i di Stato
llo degli aiut
Contro-19
Pagine 15
5
azione
Cooper-21
le
internaziona
Pagine 20
© PhotoDisc
2
de
Controllo
1
ANTITRUST
Il presente opuscolo è stato redatto dalla direzione generale della Concorrenza della
Commissione europea come guida per non specialisti in materia di concorrenza.
Non ha valore giuridico e non è vincolante per la Commissione europea.
Garantire che le imprese rispettino le regole del gioco
Sul libero mercato la
concorrenza dovrebbe
costituire la regola. Le
imprese possono essere
a volte tentate di evitare
di competere tra di loro e
fissare le proprie regole
del gioco. A volte uno dei
principali giocatori può
tentare di escludere dal
mercato i suoi concorrenti.
La Commissione europea
interviene come arbitro
per garantire che tutte le
imprese rispettino le stesse
regole.
Perché i cartelli sono tanto
negativi per l’economia
e come individuarli?
Un cartello è un gruppo di imprese
simili ed indipendenti che si uniscono
per controllare i prezzi o suddividere
i mercati limitando la concorrenza. I
partecipanti ad un cartello possono
contare sulla quota di mercato
concordata e non hanno bisogno di
offrire nuovi prodotti o servizi di qualità
a prezzi competitivi. Il risultato è che
i consumatori pagano di più per una
qualità inferiore.
Per questo motivo, in base alla
normativa di concorrenza dell’Unione
europea (UE), i cartelli sono illegali
e la Commissione europea commina
ammende severe alle imprese che fanno
parte di un cartello. Essendo illegali, i
cartelli sono in generale segreti e non è
facile trovare prove della loro esistenza.
Il cosiddetto programma di «trattamento
favorevole» incoraggia le imprese a
fornire le prove dell’esistenza di cartelli
alla Commissione europea. La prima
impresa facente parte di un cartello
che collabora con la Commissione non
dovrà pagare un’ammenda e questo
comporterà una destabilizzazione del
cartello. Questa politica ha riscosso
notevole successo dal momento della sua
introduzione nell’UE.
Negli ultimi anni la maggior parte
dei cartelli sono stati individuati dalla
Commissione europea in seguito alla
collaborazione di uno dei membri che
ne aveva confessato l’esistenza e aveva
richiesto un trattamento favorevole.
Nonostante il suddetto programma
la Commissione continua in ogni
caso a svolgere le proprie indagini per
individuare i cartelli. Nei casi di cartelli
sono state comminate ammende di
importo compreso tra 0,5 miliardi e un
miliardo di euro all’anno. Le ammende
confluiscono nel bilancio comunitario,
contribuendo a finanziare l’UE e,
in ultima analisi, a far risparmiare
i contribuenti. Un aspetto molto
importante è che il rischio di dover
pagare considerevoli ammende scoraggia
le imprese dal costituire o mantenere i
cartelli.
Pagina 2
CARTELLI NEL SETTORE
DELLE VITAMINE
Nel 2001 la Commissione europea
ha inflitto ammende a otto imprese
(tra le quali Hoffman-La Roche) per
la loro partecipazione ad un cartello
destinato ad eliminare la concorrenza
nel settore delle vitamine. Le vitamine
sono usate in un’ampia gamma
di prodotti, quali cereali, biscotti,
bibite, alimenti per animali, prodotti
farmaceutici e cosmetici. L’importanza
del caso è confermata dall’ammontare
dell’ammenda, superiore agli 800
milioni di euro. Per quasi dieci anni le
imprese hanno potuto applicare prezzi
più alti rispetto a quelli che sarebbero
esistiti se si fossero fatte veramente
concorrenza tra loro, danneggiando
i consumatori e permettendo alle
imprese di realizzare profitti illegittimi.
97
La politica di concorrenza dell'UE
Determinati tipi di accordi sono
particolarmente dannosi per la
concorrenza e di conseguenza sono
sempre vietati, in particolare i cartelli
segreti e gli altri accordi mediante i quali
i concorrenti concordano di fissare i
prezzi, limitare la produzione o spartirsi
i mercati o la clientela. Anche gli accordi
tra un produttore e i suoi distributori
possono essere vietati, soprattutto se
stabiliscono prezzi di rivendita fissi.
Non tutti gli accordi che restringono
la concorrenza sono necessariamente
illegali. Sono infatti consentiti gli
accordi che hanno più effetti positivi
che negativi. In generale, gli accordi
che hanno maggiori possibilità di essere
autorizzati sono quelli che vengono
conclusi tra imprese che non sono
dirette concorrenti o ai quali partecipano
imprese che rappresentano solo una
piccola parte del mercato.
Gli accordi tra imprese rivali possono
limitare la concorrenza ma possono
essere anche necessari per migliorare i
prodotti o i servizi, sviluppare nuovi
prodotti o trovare nuovi e migliori modi
un altro distributore. La legittimità di
altri tipi di accordi di distribuzione,
come quelli di distribuzione esclusiva
o selettiva, dipende dalla posizione
sul mercato delle imprese interessate;
è necessaria inoltre una valutazione
individuale qualora vengano superate
determinate quote di mercato.
di mettere i prodotti a disposizione
dei consumatori. I prodotti nuovi che
richiedono ricerche costose possono ad
esempio essere messi in commercio solo
se diverse imprese concentrano i propri
sforzi per produrli. Gli accordi di ricerca
e sviluppo e gli accordi di trasferimento
di tecnologia sono spesso compatibili
con le norme sulla concorrenza. Questo
può avvenire anche per altri accordi di
collaborazione (su produzione, vendita o
commercializzazione o standardizzazione
congiunte), anche se solitamente
l’autorizzazione dipenderà da un’analisi
approfondita delle circostanze e dei
vantaggi economici dei suddetti accordi.
Altri tipi di accordi che possono limitare
la concorrenza sono quelli conclusi
tra fornitori e rivenditori. Gli accordi
di distribuzione di profumi di lusso
impongono ad esempio ai rivenditori
determinate condizioni in materia di
decorazione dei negozi o di formazione
del personale. D’altro canto questi
accordi garantiscono che i consumatori
possano acquistare in un ambiente
adatto al prodotto e fruire di consigli
personalizzati. In questo modo si evitano
anche circostanze in cui un distributore
approfitta degli sforzi promozionali di
VIDEOGIOCHI
Tra il 1991 e il 1998 il produttore
giapponese di videogiochi Nintendo
e sette dei suoi distributori ufficiali
in Europa hanno collaborato per
mantenere nell’UE differenze di
prezzo artificialmente elevate. Ogni
distributore era costretto ad impedire
le esportazioni dal proprio territorio
attraverso canali di distribuzione non
ufficiali (il cosiddetto commercio
parallelo).
Sotto la guida di Nintendo, le imprese
collaboravano intensamente tra loro
per individuare la fonte di esportazioni
di questo genere. I rivenditori che
permettevano queste esportazioni
si vedevano ridurre le forniture o
venivano semplicemente boicottati.
Di conseguenza i prezzi delle console
di gioco e dei videogiochi erano
notevolmente diversi da un paese
dell’Unione europea all’altro: nel
Regno Unito questi prodotti costavano
il 65 % in meno rispetto alla Germania
e ai Paesi Bassi. L’Unione europea ha
inflitto un’ammenda di 168 milioni di
euro a Nintendo ed ai distributori.
ANTITRUST
Pagina 3
VENDITA DI AUTOVEICOLI
TRA STATI MEMBRI DELL’UE
Nel 1998, a seguito di varie denunce
presentate dai consumatori, la
Commissione europea ha inflitto a
Volkswagen AG un’ammenda di 90
milioni di euro per aver vietato ai
rivenditori italiani di eseguire ordini
provenienti da clienti tedeschi ed
austriaci attirati dai prezzi inferiori
praticati in Italia. È illegale il fatto che
i produttori di autoveicoli scoraggino i
propri rivenditori dalla vendita a clienti
residenti in altri Stati membri dell’UE.
La Commissione europea pubblica una
rassegna semestrale dei prezzi, al lordo
delle tasse, praticati in ciascuno degli
Stati membri dell’UE per permettere
ai consumatori di individuare il paese
nel quale l’autoveicolo che potrebbero
voler acquistare è venduto al miglior
prezzo.
parte dei propri ordini presso l’impresa
dominante;
• l’imposizione di condizioni
commerciali ingiustificate ai partner
commerciali, ad esempio quando
l’impresa dominante vende un
determinato prodotto solo a chi
acquista anche un altro suo prodotto.
Perché una grande impresa tenta
di escludere i concorrenti
dal proprio mercato?
Se un’impresa (o gruppo di imprese)
dispone di un’ampia quota di un
particolare mercato, è probabile che
abbia una posizione dominante su tale
mercato. Le imprese che godono di
posizione dominante hanno la possibilità
economica di decidere il proprio
comportamento senza dover tener conto
né dei concorrenti né dei consumatori.
Per questo motivo è illegittimo che le
imprese abusino della propria posizione
dominante.
Tali abusi possono assumere le forme
seguenti:
• l’applicazione di prezzi
irragionevolmente elevati, che
possono sfruttare i consumatori;
• l’applicazione di prezzi
irragionevolmente bassi, che possono
essere utilizzati per espellere i
concorrenti dal mercato o rendere
difficile l’accesso di nuovi concorrenti
al mercato;
• la discriminazione tra partner
commerciali, ad esempio rifiutando
di trattare con determinati clienti
o offrendo sconti soltanto ai clienti
che effettuano tutti o la maggior
Pagina 4
ANTITRUST
Le imprese concludono accordi
ogni giorno. Sono tutti illegali?
98
Parte II – A cura della Commissione Europea
MICROSOFT
Nel 2004 la Commissione europea ha
inflitto a Microsoft un’ammenda di
497 milioni di euro per aver abusato
della sua posizione dominante sul
mercato dei sistemi operativi per
personal computer (PC) tra il 1998 e il
2004. Il sistema operativo di Microsoft
(Windows) detiene il 95 % del mercato.
È stato constatato che Microsoft:
i) non forniva le informazioni che
sarebbero state necessarie affinché i
software per server dei rivali potessero
«comunicare» correttamente con i PC
che utilizzano Windows come sistema
operativo. Questo significa che i
concorrenti non potevano competere
sul mercato a condizioni eque;
ii) faceva dipendere la vendita di
Windows dall’acquisto simultaneo
di un altro prodotto di Microsoft,
Windows Media Player. In questo
modo praticamente tutti i PC venivano
venduti con Windows Media Player
installato e la concorrenza veniva
dunque falsata perché i fornitori
di contenuti e gli sviluppatori di
applicazioni venivano artificialmente
indirizzati verso la piattaforma per
media digitali di Windows.
Microsoft ha presentato ricorso contro
questa decisione dinanzi al Tribunale di
primo grado delle Comunità europee.
Chi applica le norme comunitarie
di concorrenza contro pratiche
commerciali che limitano
la concorrenza?
La Commissione applica e fa rispettare
il diritto comunitario. Può richiedere
alle imprese di fornire informazioni e,
se necessario, effettuare sopralluoghi a
sorpresa nelle sedi delle imprese nonché,
con un’ordinanza del tribunale, nelle
abitazioni private dei dipendenti delle
imprese.
Se trova le prove di pratiche commerciali
illegali che limitano la concorrenza, la
Commissione europea può vietare tali
comportamenti. Può anche infliggere
alle imprese ammende fino al 10 %
del loro fatturato annuo qualora esse
abbiano, ad esempio, preso parte ad un
cartello che fissava i prezzi o concordava
la suddivisione del mercato.
La Commissione fa rispettare
le norme di concorrenza dell’UE
da sola?
No. Tutti gli Stati membri dell’UE
hanno autorità nazionali garanti della
concorrenza che hanno il potere di
applicare le norme di concorrenza
dell’UE. Possono vietare accordi e
pratiche che limitano la concorrenza
e imporre ammende alle imprese che
hanno violato le norme comunitarie
sulla concorrenza.
Nel quadro della loro stretta
collaborazione nell’ambito della rete
europea della concorrenza (European
Competition Network, ECN), la
Commissione europea e le autorità
nazionali di concorrenza si scambiano
informazioni sui nuovi casi per evitare
di avviare più indagini sullo stesso caso.
Si informano inoltre reciprocamente
prima di adottare una decisione nei casi
da loro trattati in modo da garantire
che la normativa venga applicata in
maniera coerente indipendentemente
dall’autorità che la applica. Maggiori
informazioni sulla ECN possono essere
trovate più avanti.
È possibile richiedere ai tribunali
nazionali di applicare le norme
di concorrenza dell’UE?
Sì. Come le autorità garanti della
concorrenza, i tribunali nazionali sono
competenti a stabilire se un determinato
accordo rispetta le disposizioni della
normativa comunitaria in materia
di concorrenza. Le imprese ed i
consumatori possono richiedere i
danni se sono stati vittime di un
comportamento illegittimo che limita la
concorrenza.
Rete europea
della concorrenza
Legislazione: articolo 81
del trattato CE (accordi restrittivi)
La Commissione europea e le
autorità nazionali responsabili della
concorrenza in tutti gli Stati membri
dell’UE collaborano tra loro attraverso
la rete europea della concorrenza
(ECN):
• informandosi reciprocamente sui
nuovi casi e sulle decisioni;
• coordinando le indagini, ove
necessario;
• assistendosi reciprocamente nelle
indagini;
• scambiandosi il materiale di
prova.
In questo modo si crea un meccanismo
efficace per contrastare le imprese che
attuano pratiche transfrontaliere che
limitano la concorrenza.
Il principale obiettivo della ECN è
garantire che la normativa comunitaria
in materia di concorrenza venga
applicata in maniera coerente in tutta
l’UE. Attraverso la ECN le autorità
della concorrenza si informano
reciprocamente sulle decisioni
proposte e tengono conto delle
osservazioni espresse dalle altre
autorità. Qualora sia necessario
garantire l’applicazione coerente
ed efficace della normativa, la
Commissione europea può decidere di
trattare direttamente il caso.
© Digital Vision Ltd
ANTITRUST
Pagina 5
All’interno della ECN, gruppi di esperti
di determinati settori (ad esempio,
assicurazioni e trasporti ferroviari)
discutono problemi di concorrenza e
promuovono un approccio comune.
In questo modo, la ECN consente alle
autorità della concorrenza di mettere
in comune le proprie esperienze e di
individuare le migliori pratiche.
Pagina 6
Gli accordi tra imprese che causano
una restrizione sensibile della
concorrenza sono vietati. Essi sono
in effetti automaticamente nulli
e dunque non si applica la regola
consueta secondo la quale «gli
accordi devono essere rispettati».
La Commissione europea o
un’autorità nazionale garante della
concorrenza possono ingiungere
alle imprese di non applicare più gli
accordi illegittimi di questo genere
e infliggere ammende alle imprese
che li hanno conclusi. Questo vale
anche per gli accordi verbali e per le
pratiche concordate.
Esempi di accordi sono:
■ la fissazione di prezzi di
acquisto o di vendita o di altre
condizioni commerciali;
■ la limitazione della produzione, dei
mercati, dello sviluppo tecnico o
degli investimenti;
■ la ripartizione dei mercati o delle
fonti di approvvigionamento tra i
concorrenti;
■ l’applicazione di condizioni
commerciali discriminatorie alle
imprese non aderenti all’accordo,
il che determina per queste
ANTITRUST
PNEUMATICI
Nel 2001 la Commissione europea ha
inflitto all’impresa francese produttrice
di pneumatici Michelin un’ammenda
di 20 milioni di euro per aver abusato
della sua posizione dominante sul
mercato dei pneumatici di ricambio
per veicoli pesanti in Francia nella
maggior parte degli anni novanta.
Più del 50 % dei nuovi pneumatici
di ricambio per veicoli pesanti e
una percentuale ancora maggiore
di pneumatici vulcanizzati veniva
prodotto da Michelin. Nessuno dei
suoi concorrenti era di dimensioni
comparabili e dunque era difficile
per i rivenditori evitare di trattare
con Michelin. Michelin utilizzava
un sistema di sconti e di bonus per
rendere i rivenditori dipendenti dai
propri pneumatici ed impediva loro di
scegliere liberamente i propri fornitori.
La politica di concorrenza dell'UE
■ gli accordi migliorano la
produzione o la distribuzione di
merci o promuovono il progresso
economico o tecnico;
■ gli accordi fanno beneficiare i
consumatori di una congrua parte
dei vantaggi che ne derivano;
■ le restrizioni della concorrenza
sono necessarie per conseguire i
benefici di cui sopra;
■ la concorrenza non viene eliminata
per una parte sostanziale dei
prodotti o dei servizi in questione.
Su questa base la Commissione
europea ha adottato i cosiddetti
regolamenti di esenzione per
categoria che fissano nel dettaglio
le condizioni da rispettare per
determinate categorie di accordi. Gli
accordi restrittivi che soddisfano le
condizioni previste in un regolamento
di esenzione per categoria sono
autorizzati ai sensi dell’articolo 81 del
relativo specificamente agli accordi
verticali, sono disponibili su Internet
(all’indirizzo: http://europa.eu.int/
comm/competition/antitrust/
legislation/entente3_en.html#iii_1).
trattato. I regolamenti di esenzione
per categoria in vigore riguardano,
in particolare, accordi di ricerca e
sviluppo, di specializzazione e di
trasferimento di tecnologia, nonché
accordi di distribuzione, sia in
generale che, più specificamente, nel
settore automobilistico. Esiste inoltre
una serie di regolamenti di esenzione
per categoria relativi a settori
particolari (assicurazioni, trasporti).
La Commissione europea o le autorità
nazionali garanti della concorrenza
hanno il potere di vietare questi abusi
e di infliggere ammende alle imprese
responsabili.
Legislazione: articolo 82
del trattato CE (abuso
di posizione dominante)
Questo articolo vieta lo sfruttamento
abusivo di una posizione dominante
e si applica alle seguenti condizioni:
La Commissione europea, inoltre, ha
dato indicazioni su come applicare
le condizioni sopra esposte per
aiutare le imprese a distinguere tra
gli accordi compatibili con le regole
della concorrenza e quelli che non
lo sono. Un esempio sono le linee
direttrici per la valutazione degli
accordi orizzontali (principalmente
tra concorrenti) e degli accordi
verticali (come gli accordi di
distribuzione). Questi «orientamenti»
o «linee direttrici» chiariscono il modo
in cui i tipi di accordi più comuni
incidono sulla concorrenza ed
utilizzano esempi per illustrare come
la Commissione valuta tali accordi.
■ l’impresa detiene una posizione
dominante, tenendo conto della
sua quota di mercato nonché di
altri fattori, quali la presenza di
concorrenti credibili, l’esistenza di
una rete di distribuzione propria,
l’accesso privilegiato alle materie
prime e così via, fattori che
complessivamente consentono
all’impresa di sottrarsi alle normali
regole della concorrenza;
■ l’impresa domina il mercato
comune europeo o una sua «parte
sostanziale».
■ l’impresa abusa della propria
posizione dominante, ad esempio
praticando prezzi troppo elevati o
prezzi troppo bassi per escludere
dal mercato i concorrenti o i nuovi
operatori o accordando a taluni
clienti vantaggi discriminatori.
I regolamenti e gli orientamenti
vengono pubblicati nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea.
Ulteriori dettagli ed informazioni,
quale un opuscolo introduttivo
CONCENTRAZIONI
ANTITRUST
Pagina 7
Controllo delle concentrazioni
Le imprese che uniscono le
proprie forze (realizzando le
cosiddette concentrazioni,
termine che comprende le
fusioni e le acquisizioni)
possono espandere i mercati
apportando vantaggi ai
consumatori, tuttavia,
alcune di queste operazioni
possono ridurre la
concorrenza e danneggiare
i consumatori.
Perché le operazioni
di concentrazione sono
esaminate a livello europeo?
Combinando le proprie attività,
diverse imprese possono, ad esempio,
sviluppare nuovi prodotti in maniera
più efficiente o ridurre i costi di
produzione o di distribuzione. Grazie
alla maggiore efficienza delle imprese,
la concorrenza sul mercato si intensifica
ed i consumatori beneficiano di
prodotti migliori a prezzi più equi.
Alcune concentrazioni possono tuttavia
ridurre la concorrenza sul mercato,
solitamente creando o rafforzando
una posizione dominante, il che può
danneggiare i consumatori attraverso
un aumento dei prezzi, una riduzione
delle loro possibilità di scelta o una
limitazione al progresso tecnico o
tecnologico.
Una maggiore competizione all’interno
del mercato unico europeo e la
globalizzazione rappresentano i fattori
che incoraggiano le imprese ad unire
le proprie forze. Riorganizzazioni
di questo tipo sono le benvenute
nella misura in cui non ostacolano la
concorrenza e sono di conseguenza in
grado di aumentare la competitività
dell’industria europea, migliorando le
condizioni di crescita ed elevando il
tenore di vita nell’UE.
Lo scopo di esaminare le proposte
di concentrazione è impedire effetti
negativi per la concorrenza. Le
concentrazioni che superano i confini
nazionali di uno Stato membro
vengono esaminate a livello europeo.
In questo modo le imprese che
operano in più Stati membri dell’UE
possono ottenere l’autorizzazione ad
implementare la concentrazione.
Quali sono le concentrazioni
esaminate dalla Commissione
europea?
Se il fatturato combinato delle imprese
interessate supera le soglie stabilite in
termini di vendite mondiali ed europee,
le concentrazioni proposte vanno
notificate alla Commissione europea,
che le deve esaminare. Al di sotto di
tali soglie, le concentrazioni vengono
esaminate dalle autorità nazionali
garanti della concorrenza degli Stati
membri.
Queste regole si applicano a tutte le
concentrazioni indipendentemente
Pagina 8
dal luogo in cui le imprese hanno sede
giuridica, sede principale, attività o
impianti di produzione, perché anche
le concentrazioni tra imprese basate al
di fuori dell’Unione europea possono
influire sui mercati dell’UE se queste
imprese operano nell’Unione europea.
La Commissione europea può anche
esaminare le concentrazioni che le
vengono sottoposte dalle autorità
nazionali della concorrenza degli Stati
membri dell’UE. Questo può avvenire
a seguito di una richiesta da parte delle
imprese interessate o di una richiesta
dell’autorità nazionale garante della
concorrenza di uno Stato membro.
A determinate condizioni, l’Unione
europea può anche rinviare un caso
ad un’autorità nazionale garante della
concorrenza di uno Stato membro.
ANTITRUST
imprese svantaggi in termini di
concorrenza.
Taluni accordi restrittivi tra imprese
sono tuttavia consentiti in quando
possono incoraggiare la concorrenza,
ad esempio contribuendo a
promuovere il progresso tecnico o
a migliorare la distribuzione. Sono
consentiti gli accordi che soddisfano
tutte le seguenti condizioni:
99
100
CONCENTRAZIONI NEL SETTORE
FARMACEUTICO
Nel settore farmaceutico sono state
notificate alla Commissione europea
due grandi concentrazioni, ossia
quelle di Sanofi/Synthélabo e di Pfizer/
Pharmacia. La Commissione europea
ha concluso che le due concentrazioni
potevano avere un effetto negativo
sulla concorrenza, limitando la scelta di
determinati medicinali a disposizione
dei pazienti.
In entrambi i casi, le parti hanno
proposto di trasferire alcuni dei
loro prodotti ai concorrenti; la
Commissione europea ha accettato
gli impegni ritenendo che questo
avrebbe ripristinato la concorrenza
sui mercati proteggendo in tal modo
gli interessi dei pazienti. Nel caso
di Sanofi/Synthélabo, tra i prodotti
trasferiti o venduti vi erano, ad
esempio, la vitamina B12 venduta
con la denominazione commerciale
«Delagrange», alcuni antibiotici,
ipnotici e sedativi. Nel caso di Pfizer/
Pharmacia, le parti hanno ad esempio
proposto di trasferire ai concorrenti
determinati prodotti in via di sviluppo
che avrebbero potuto competere con il
Viagra prodotto da Pfizer, permettendo
in questo modo l’autorizzazione
dell’operazione.
Non tutte le concentrazioni che
restringono in maniera significativa la
concorrenza vengono vietate. Anche se
la Commissione europea accerta che la
concentrazione proposta può falsare la
concorrenza, le parti si possono impegnare
ad adottare provvedimenti per ovviare
a questa eventualità. Esse si possono
impegnare, ad esempio, a cedere una parte
delle loro attività combinate o a concedere
la licenza per una determinata tecnologia
ad un altro operatore del mercato. Se
la Commissione europea è soddisfatta
degli impegni, perché ritiene che possano
mantenere o ristabilire la concorrenza
sul mercato tutelando gli interessi dei
consumatori, autorizza la concentrazione
subordinandola a condizioni. In seguito
verifica che le imprese rispettino i propri
impegni e può intervenire qualora questo
non avvenga.
CONCENTRAZIONI NEL SETTORE
DEI PRODOTTI DI CONSUMO
E ALIMENTARI
L’analisi iniziale della Commissione
europea ha concluso che la
concentrazione tra le imprese
alimentari Unilever e Bestfoods
avrebbe ridotto la concorrenza sui
mercati delle minestre istantanee,
delle salse per la pasta, delle
marmellate e di altri prodotti
alimentari in quasi tutti gli Stati
membri dell’UE. I consumatori
sarebbero stati notevolmente
danneggiati dalla concentrazione,
che avrebbe determinato una
riduzione della scelta dei prodotti
con un contemporaneo aumento dei
prezzi. Le parti hanno di conseguenza
proposto la vendita ai concorrenti di
una parte delle loro attività, stimata
a 1 miliardo di euro, permettendo
in questo modo alla Commissione
di autorizzare la concentrazione
subordinandola a condizioni.
Nell’esaminare l’acquisizione di Wella
da parte di Procter & Gamble, la
Commissione europea ha concluso
che la concorrenza poteva essere
ridotta sui mercati dei prodotti per
capelli (quali shampoo, balsami, creme
e tinture) in Irlanda, Svezia e Norvegia.
CONCENTRAZIONI
Tutte le proposte di concentrazione
notificate alla Commissione sono
esaminate per verificare se possono
ostacolare in maniera significativa
una concorrenza effettiva nell’UE. In
caso negativo, sono approvate senza
condizioni. In caso affermativo, e se le
imprese interessate non si impegnano
ad adottare misure per eliminare questi
ostacoli, devono essere vietate per
proteggere imprese e consumatori dal
rischio di un aumento dei prezzi o di
una riduzione delle scelte di beni e
servizi. Una concentrazione può essere
vietata, ad esempio, se le parti interessate
sono i principali concorrenti sul
mercato o se indebolirebbe in maniera
significativa la concorrenza effettiva
sul mercato, in particolare creando o
rafforzando una posizione dominante.
In quali casi la Commissione
europea approva
le concentrazioni subordinandole
a condizioni?
ANTITRUST
In quali casi vengono vietate
o approvate le concentrazioni?
Parte II – A cura della Commissione Europea
Per rimediare a questo problema, le
parti hanno proposto di concedere ai
concorrenti in tali paesi la licenza per
alcuni prodotti per capelli quali Herbal
Essences, Silvikrin e Catzy. In questo
modo la Commissione europea ha
potuto autorizzare la concentrazione
subordinandola a condizioni.
CONCENTRAZIONE DI IMPRESE
PETROLIFERE FRANCESI
una parte rilevante delle attività in
questione. Ad esempio, ha proposto
la cessione di 70 stazioni di servizio
sulle autostrade francesi. In questo
modo la Commissione europea ha
potuto concedere un’autorizzazione
soggetta a condizioni mantenendo
la concorrenza sui mercati dei
carburanti in Francia e permettendo ai
consumatori di continuare a disporre
di prodotti petroliferi a prezzi equi.
TotalFina e Elf Aquitaine erano i
principali operatori nel settore francese
dei prodotti petroliferi e la
concentrazione avrebbe permesso loro
di aumentare notevolmente i costi dei
distributori indipendenti di prodotti
petroliferi. In particolare, l’operazione
avrebbe influito sui supermercati che
invece avevano contribuito a ridurre i
prezzi dei carburanti in Francia.
L’impresa risultante dalla
concentrazione avrebbe gestito
circa il 60 % delle stazioni di servizio
sulle autostrade francesi e sarebbe
diventata anche il principale fornitore
di gas di petrolio liquefatto (GPL). La
Commissione europea ha ritenuto che
un simile potere di mercato avrebbe
provocato un rialzo dei prezzi.
Per risolvere questi problemi
di concorrenza, Totalfina/Elf ha
proposto di cedere ai concorrenti
© Digital Vision Ltd
CONCENTRAZIONI
ANTITRUST
Pagina 9
Pagina 10
La politica di concorrenza dell'UE
101
Diritto comunitario sul controllo delle concentrazioni
cessione ai concorrenti di attività,
partecipazioni, brevetti o altro.
modalità di notifica e il modulo
di notifica (formulario «CO») sono
disciplinati dal regolamento (CE) n.
802/2004 della Commissione.
■ Dopo un periodo iniziale di
esame di 25 giorni lavorativi,
la Commissione decide di
autorizzare l’operazione o, se
ritiene che la concentrazione
possa rappresentare un notevole
ostacolo ad una concorrenza
effettiva, può avviare un
procedimento di indagine
approfondito che dura solitamente
altri 90 giorni lavorativi (in talune
circostanze, questo periodo può
arrivare fino a 105 o a 125 giorni
lavorativi).
■ Le concentrazioni di dimensione
comunitaria devono essere
notificate alla Commissione
che le deve autorizzare prima
che vengano implementate.
Attualmente la Commissione
riceve annualmente tra le 200 e
le 300 notificazioni. Le statistiche
dettagliate sono disponibili nelle
pagine della DG Concorrenza
del sito Europa. I dettagli delle
■ Al termine del procedimento la
Commissione può autorizzare la
concentrazione subordinandola
o meno a determinate condizioni,
oppure può vietarla, in particolare
quando le imprese non sono state
in grado di proporre soluzioni
adeguate ai problemi sollevati
dalla Commissione. Le «condizioni»
a cui è subordinata l’autorizzazione
sono molto spesso costituite dalla
■ Più del 90 % dei casi notificati
è oggetto di una decisione di
approvazione dopo il primo
periodo di esame di 25 giorni
lavorativi. Al termine del
procedimento di indagine di 90
giorni lavorativi, gran parte dei casi
viene risolta con un’autorizzazione
subordinata a determinate
condizioni. Dal 1990 vi sono state
soltanto 19 decisioni di completo
divieto. Le statistiche dettagliate
sono disponibili nelle pagine
relative alla concorrenza del sito
Europa.
■ La Commissione ha adottato
una serie di comunicazioni
interpretative su vari
aspetti del controllo delle
concentrazioni che danno
spiegazioni particolareggiate
sul quadro analitico utilizzato
dalla Commissione per
valutare i possibili effetti delle
concentrazioni sulla concorrenza e
alcuni dei termini di base utilizzati
nella normativa in materia (ad
LIBERALIZZAZIONE
ANTITRUST
Pagina 11
Aprire i mercati alla concorrenza
onco
I servizi come i trasporti,
l’energia, le poste e le
telecomunicazioni non
sono sempre stati aperti
alla concorrenza come lo
sono oggi. La Commissione
europea ha contribuito
all’apertura di questi
mercati alla concorrenza
(tale processo è denominato
zione
«liberalizzazione»).
Quali sono i vantaggi
della liberalizzazione?
COMPAGNIE AEREE A BASSO
PREZZO
Negli Stati membri dell’UE, questi
tipi di servizi venivano in precedenza
forniti da enti nazionali che godevano
del diritto esclusivo di fornire un
determinato servizio. Con l’apertura
di questi mercati alla concorrenza
internazionale, i consumatori possono
scegliere tra una serie di prodotti e di
fornitori di servizi alternativi.
L’apertura dei mercati alla concorrenza
ha inoltre permesso ai consumatori
di beneficiare di prezzi più bassi e di
nuovi servizi, che sono solitamente
più efficienti e adeguati alle esigenze
dei consumatori rispetto a prima.
Questo contribuisce a rendere la nostra
economia più competitiva.
Le compagnie aeree a basso prezzo
hanno potuto iniziare ad operare e
svilupparsi in Europa grazie all’apertura
del settore alla concorrenza realizzata
dalla Commissione. La gamma di
servizi aerei di cui dispongono oggi
molti consumatori europei è più ampia
e conveniente.
GAS
Nel 2004 la Commissione europea
è intervenuta quando le imprese
francese e tedesca Gaz de France e
Ruhrgas hanno rifiutato, a quanto
risultava, di concedere al produttore
norvegese di gas Marathon l’accesso
alle loro reti. Sia l’impresa francese
che quella tedesca si sono in seguito
offerte di migliorare l’accesso alle
rispettive reti, permettendo ai clienti
in Francia e in Germania di beneficiare
in futuro in maniera più concreta
dell’apertura dei mercati del gas alla
concorrenza.
Come è stata introdotta la libertà
di scelta?
L’approccio della Commissione europea
al problema è mutato nel corso degli
anni. Nel 1993, quando ha chiesto alla
Danimarca di abolire il monopolio
dell’impresa di trasporto ferroviario di
proprietà statale DSB sugli impianti
portuali a Rodby, la Commissione
europea ha lasciato il governo danese
libero di scegliere se permettere ai
concorrenti di utilizzare i medesimi
impianti o, in alternativa, di costruire
nuovi impianti vicino al porto esistente.
Tuttavia è risultato presto chiaro che
la realizzazione di impianti alternativi,
particolarmente in caso di reti a livello
nazionale, richiede notevoli investimenti
ed è solitamente inefficiente. La
Commissione europea ha dunque
sviluppato il concetto della separazione
giuridica della gestione della rete dai
servizi commerciali che utilizzano la rete
stessa.
Nei settori dei trasporti ferroviari,
dell’energia elettrica e del gas, gli
operatori proprietari della rete hanno
ora l’obbligo di concedere ai concorrenti
l’accesso alla rete stessa a condizioni
Pagina 12
CONCENTRAZIONI
■ La Commissione europea ha
competenza esclusiva per il
controllo delle concentrazioni
di dimensione comunitaria.
Le imprese hanno quindi
un’autorità di controllo unica, il
che facilita e riduce le procedure
amministrative. La dimensione
comunitaria di una concentrazione
è stabilita principalmente in base
al fatturato realizzato dalle imprese
interessate, che deve essere
superiore a 5 000 milioni di euro a
livello mondiale e a 250 milioni di
euro a livello comunitario.
esempio, una comunicazione
sul concetto di concentrazione).
Queste comunicazioni sono
consultabili nelle pagine della DG
Concorrenza del portale Europa.
ANTITRUST
Regolamento (CE) n. 139/2004: il
regolamento sulle concentrazioni
102
78,5
80
La Commissione europea ha aperto
completamente alla concorrenza il
settore delle telecomunicazioni il 1o
gennaio 1998. In questo modo, le
utenze fisse private e le utenze affari
in Europa hanno potuto risparmiare
rispettivamente il 13 % e il 23 %
sulle loro bollette telefoniche per le
chiamate nazionali da linea fissa tra
l’agosto 1998 e l’agosto 2003.
70,3
70
64,0
62,7
61,0
60,7
29,8
30,0
29,5
29,4
2001
2002
2003
60
50
40
34,0
30
20
10
I risparmi sono stati ancora più
notevoli per le chiamate internazionali:
il costo medio delle chiamate verso
tutti i paesi dell’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico
(OCSE) è sceso del 41 % per le utenze
fisse private e del 45 % per le utenze
affari.
31,5
Utenze private fisse, IVA compresa
Imprese, IVA esclusa
0
1998
1999
2000
Fonte: Nona relazione sull’attuazione del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche nell’UE, COM(2003) 715 def.
Costo medio per chiamate internazionali di 10 minuti (in euro)
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
1,68
1,43
1,22
1,03
1,31
1,08
1,03
0,98
0,73
0,70
0,67
2001
2002
2003
0,93
Utenze private fisse, IVA compresa
Imprese, IVA esclusa
1998
1999
2000
Fonte: Nona relazione sull’attuazione del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche nell’UE, COM(2003) 715 def.
Pagina 13
LIBERALIZZAZIONE
© European Communities, 2004
ANTITRUST
Legislazione: l’articolo 86
del trattato CE
Il servizio pubblico può essere
assicurato adeguatamente
in un mercato in regime
di concorrenza?
L’apertura di nuovi mercati alla
concorrenza richiede l’introduzione
di norme aggiuntive per garantire
che i servizi pubblici continuino ad
essere forniti e che i consumatori non
subiscano effetti negativi. Nell’applicare
le regole della concorrenza, la
Commissione europea tiene sempre
conto degli obblighi speciali che ha
qualsiasi organizzazione che dispone
di diritti di monopolio. In questo
modo si garantisce che la concorrenza
sia leale senza determinare svantaggi
per il fornitore finanziato dallo Stato,
che è obbligato ad assicurare servizi di
interesse pubblico, anche se questi non
gli permettono di realizzare un utile.
SERVIZI POSTALI
L’impresa tedesca di servizi postali
(Deutsche Post), finanziata dallo Stato,
ha l’obbligo di mantenere una rete
di uffici postali, costosa ed estesa a
livello nazionale, e deve pertanto
sostenere costi superiori a quelli dei
propri concorrenti. Nel marzo 2001
la Commissione europea, quando ha
ingiunto a Deutsche Post di fornire i
propri servizi di inoltro pacchi ad un
prezzo equo, ha riconosciuto che una
parte dei costi di Deutsche Post era
una conseguenza di questo obbligo.
Di conseguenza, ha chiesto a Deutsche
Post soltanto di fissare i propri prezzi in
modo da coprire i costi aggiuntivi della
fornitura di servizi di inoltro pacchi
rispetto ai costi di mantenimento della
rete (i cosiddetti «costi incrementali»).
A norma del trattato CE, «l’azione della
Comunità comporta (...) un regime
inteso a garantire che la concorrenza
non sia falsata nel mercato interno». La
Commissione europea apre i mercati
alla concorrenza utilizzando diversi
strumenti giuridici, compresi gli articoli
81 e 82 del trattato CE. L’articolo 86 del
trattato CE impone alla Commissione
europea l’obbligo specifico di vigilare
sulle imprese pubbliche e sulle imprese
a cui gli Stati membri riconoscono
diritti speciali o esclusivi. Esso
conferisce alla Commissione europea
la facoltà di rivolgere opportune
direttive o decisioni agli Stati membri
che emanano o mantengono misure
contrarie alle norme del trattato.
La Commissione europea ha adottato
direttive a norma dell’articolo 86
■ per garantire la trasparenza dei
rapporti finanziari tra gli Stati membri
e le loro aziende pubbliche;
■ per aprire alla concorrenza i
mercati delle comunicazioni
elettroniche.
Se gli Stati membri dell’UE
non rispettano le direttive, la
Commissione europea avvia
un procedimento di infrazione
a norma dell’articolo 226 del
trattato CE.
.
Pagina 14
Le decisioni adottate dalla Commissione
europea a norma dell’articolo 86 hanno
inoltre dato un contributo significativo
all’apertura dei mercati alla concorrenza.
Entro il 2004 erano state adottate
decisioni per la maggior parte dei settori
in cui gli Stati membri riconoscevano
diritti speciali o esclusivi (per ulteriori
informazioni cfr.: http://europa.eu.int/
comm/competition/liberalization/
decisions/):
■
■
■
■
■
■
servizi postali (5),
telecomunicazioni mobili (2),
aeroporti (3),
porti e trasporti marittimi (4),
assicurazioni (1),
emittenti radio e televisive (1).
La Commissione europea ha inoltre
esaminato denunce relative ad altri
settori, quale quello dell’energia, ma
sono state trovate soluzioni favorevoli
per i consumatori senza dover adottare
decisioni formali. La Commissione
europea ha inoltre proposto al
Parlamento europeo e al Consiglio
europeo misure volte ad aprire alcuni di
questi mercati alla concorrenza.
LIBERALIZZAZIONE
Nei due mercati che sono stati aperti
per primi alla concorrenza (trasporto
aereo e telecomunicazioni) i prezzi medi
sono scesi in misura notevole. Questo
non è avvenuto per i mercati che sono
stati aperti alla concorrenza in seguito
o per nulla (quali i mercati dell’energia
elettrica, del gas, dei trasporti ferroviari
e dei servizi postali), nei quali i prezzi
sono rimasti invariati o sono addirittura
saliti. Anche se questo può essere
dovuto a fattori specifici per determinati
settori — ad esempio, i prezzi del gas
sono strettamente collegati a quelli
del petrolio — i consumatori hanno
potuto beneficiare più facilmente di
prezzi più bassi nei settori più aperti alla
concorrenza.
90
CONCENTRAZIONI
La liberalizzazione ha un effetto
diretto per i consumatori?
Spesa telefonica media mensile per chiamate nazionali (in euro)
IL COSTO DELLE CHIAMATE
DA LINEA FISSA
ANTITRUST
eque. In questi settori, è essenziale
controllare che tutti i fornitori abbiano
accesso alla rete a condizioni eque per
permettere ai consumatori di scegliere il
fornitore che offre le migliori condizioni.
Parte II – A cura della Commissione Europea
103
La politica di concorrenza dell'UE
Che cosa sono gli aiuti di Stato?
2) è probabile che l’intervento incida
sugli scambi tra gli Stati membri;
Un’impresa che riceva sostegno da parte
delle proprie autorità nazionali gode di
un vantaggio ingiusto rispetto ai suoi
concorrenti. Il trattato CE, pertanto,
vieta generalmente gli aiuti di Stato
a meno che non siano giustificati da
ragioni di sviluppo economico generale.
Per garantire che questo divieto venga
rispettato e che le deroghe vengano
applicate in maniera equa in tutta
l’Unione europea, la Commissione
europea è incaricata di vigilare sulla
conformità degli aiuti di Stato alle regole
dell’UE.
3) l’intervento accorda un vantaggio
al beneficiario su base selettiva,
ad esempio ad imprese o a settori
economici specifici o ad imprese
situate in regioni specifiche;
4) la concorrenza è stata o può essere
falsata.
Innanzi tutto, la Commissione europea
deve determinare se un’impresa abbia
ricevuto aiuti di Stato, ossia se il
sostegno accordato soddisfi i seguenti
criteri:
1) vi è stato un intervento dello
Stato o attraverso risorse statali,
che può assumere varie forme (ad
esempio sovvenzioni, cancellazione
di interessi e sgravi fiscali, garanzie,
partecipazioni statali — proprietà
dell’insieme o di parte di un’impresa
— o fornitura di beni e di servizi a
condizioni preferenziali ecc.);
AIUTI DI STATO
ANTITRUST
Pagina 15
Quando sono consentiti gli aiuti
di Stato?
Il trattato CE elenca le circostanze che
possono eventualmente giustificare la
concessione di aiuti di Stato. Nel corso
degli anni, la Commissione europea ha
sviluppato una normativa che specifica
chiaramente quali tipi di aiuti di Stato
sono conformi all’interesse comune
dell’Unione europea e sono perciò
consentiti. Tra queste misure vi sono
quelle a favore dello sviluppo delle
regioni svantaggiate, della promozione
delle piccole e medie imprese (PMI),
della ricerca e sviluppo (R&S),
della protezione dell’ambiente, della
formazione, dell’occupazione e della
cultura.
I tipi di aiuti di Stato più controversi,
che vengono sottoposti ad un’indagine
approfondita da parte della Commissione
europea, sono gli aiuti al salvataggio e alla
ristrutturazione, le operazioni finanziarie
tra lo Stato e le imprese pubbliche
con conseguente concessione di aiuti
e gli aiuti alle imprese che operano in
determinati settori sensibili come quelli
dell’acciaio, dei cantieri navali e degli
autoveicoli. In particolare, gli aiuti al
salvataggio e alla ristrutturazione di
imprese in difficoltà finanziaria possono
permettere ad un’impresa sull’orlo del
fallimento di continuare ad operare,
di solito a scapito dei concorrenti e
dei loro dipendenti. Inoltre i posti
di lavoro mantenuti nell’impresa che
riceve gli aiuti di Stato sono spesso poco
sicuri. La Commissione ha adottato
orientamenti che testimoniano la
sua volontà di concentrare la propria
attenzione sulle grandi imprese che
operano in tutta l’UE. Queste imprese
di solito dispongono di grandi quote
di mercato e il sostegno fornitogli dallo
Stato incide in misura più significativa
sulla concorrenza e sugli scambi. I
nuovi orientamenti introducono
regole più rigorose relativamente al
contributo proprio che le grandi imprese
beneficiarie devono apportare alle
misure finanziarie destinate ad assicurare
la propria sopravvivenza. Le grandi
imprese, ad esempio, dovranno in futuro
assumere a proprio carico circa il 50 %
dei costi di ristrutturazione.
Gli aiuti che non contribuiscono
a nessuno degli obiettivi comuni
accettati dell’Unione europea non
possono essere autorizzati. Esempi di
aiuti di questo tipo incompatibili con
il mercato comune sono gli aiuti agli
investimenti generali alle grandi imprese
al di fuori di regioni svantaggiate,
gli aiuti all’esportazione e gli aiuti al
funzionamento (aiuti a copertura dei
costi di esercizio delle imprese).
AIUTI ALLA FORMAZIONE
CONCESSI A FIAT
La Commissione europea ha approvato
aiuti alla formazione per 38 milioni
di euro a favore del costruttore di
autoveicoli italiano FIAT per migliorare
il livello di qualificazione dei lavoratori
i cui posti di lavoro erano a rischio a
causa di misure di razionalizzazione e
che avevano bisogno di formazione
per adeguarsi ai cambiamenti
dei processi e delle esigenze di
produzione. La Commissione europea
è generalmente favorevole alle misure
di aiuto alla formazione. Diversi
Consigli europei hanno sottolineato
che la formazione rappresenta un
fattore importante per rendere
l’economia europea più competitiva
sui mercati mondiali.
AIUTI ALLA RICERCA
E SVILUPPO A FAVORE
DI MOTOROLA, PHILIPS
E ST MICROELECTRONICS
Nel 2003 la Commissione ha approvato
aiuti per 293 milioni di euro per un
progetto di ricerca comune delle tre
società per sviluppare una nuova
tecnologia per i primi prototipi
di circuiti integrati di dimensioni
nanometriche. Gli aiuti sono stati
autorizzati per tutte le fasi della ricerca,
cioè ricerca fondamentale industriale
e precompetitiva. Uno degli elementi
positivi del progetto era l’aumento
consistente di addetti alla ricerca
nonché la crescita della spesa per R&S,
Pagina 16
che corrispondeva agli obiettivi del
Consiglio europeo di aumentare la
spesa per R&S da parte dell’industria
e degli Stati membri al fine di rendere
più competitiva l’industria europea.
AIUTI DI STATO A FAVORE
DI ALSTOM
La Commissione europea ha approvato
gli aiuti alla ristrutturazione concessi
dal governo francese ad Alstom, un
gruppo con una vasta gamma di
attività produttive soprattutto nei
settori dei trasporti e dell’energia. Gli
aiuti sono stati approvati a condizione
che l’impresa adotti le cosiddette
misure compensative, quali le
liquidazioni di attività in diversi settori
in cui opera il gruppo.
Queste misure compensative erano
necessarie per garantire che gli aiuti
alla ristrutturazione non causassero
danni sostanziali ai concorrenti che
operano senza aiuti di Stato e per
ripristinare un’equa concorrenza nei
settori dei trasporti e dell’energia.
AIUTI DI STATO
Le misure generali non sono invece
considerate aiuti di Stato perché non
sono selettive e si applicano a tutte le
imprese indipendentemente dalla loro
dimensione o posizione geografica o dal
settore. Tra queste misure ricordiamo gli
interventi fiscali generali o la normativa
in materia di occupazione.
Le Landesbanken tedesche ed
austriache hanno ottenuto dai
loro governi garanzie statali che
le tutelavano contro il rischio di
fallimento. Queste garanzie hanno
permesso alle banche pubbliche di
concedere prestiti a condizioni più
favorevoli rispetto ai loro concorrenti
commerciali.
Dopo un’indagine in materia, la
Commissione europea ha concluso che
le garanzie costituivano aiuti di Stato
incompatibili con il mercato comune
ed ha negoziato la loro sospensione
progressiva con i governi tedesco ed
austriaco.
Una decisione simile è stata presa
in merito alla garanzia concessa
dal governo francese all’istituzione
finanziaria pubblica Caisse des dépôts
et consignations (CDC) a sostegno delle
attività bancarie commerciali di CDC.
Anche in questo caso la Commissione
ha richiesto la sospensione progressiva
della garanzia, permettendo a CDC
di adeguare la propria situazione
operativa e giuridica per svolgere le
proprie attività nelle stesse condizioni
dei suoi concorrenti.
Queste decisioni della Commissione
hanno contribuito al ristabilimento
di una concorrenza leale nel settore
bancario.
CONCENTRAZIONI
È fondamentale che i
concorrenti possano
operare sul mercato in
condizioni di parità. Le
autorità nazionali, a fronte
della liberalizzazione
del commercio tra gli
Stati membri dell’UE e
dell’apertura dei servizi
pubblici alla concorrenza,
desiderano a volte utilizzare
risorse pubbliche per
promuovere determinate
attività economiche o
proteggere le industrie
nazionali. La concessione di
denaro pubblico costituisce,
nel linguaggio comunitario,
un «aiuto di Stato».
Gli aiuti di Stato possono
falsare la concorrenza leale
ed effettiva tra imprese negli
Stati membri e danneggiare
l’economia: per questo
motivo la Commissione
europea ne controlla la
concessione.
AIUTI DI STATO A BANCHE
PUBBLICHE TEDESCHE,
AUSTRIACHE E FRANCESI
ANTITRUST
Controllo degli aiuti di Stato
104
Gli aiuti fino ad un massimo di 100 000
euro concessi alle imprese nell’arco di un
periodo triennale non sono considerati
come aiuti di Stato perché di dimensioni
tali da non poter incidere sugli scambi
tra Stati membri. Questa semplificazione
permette inoltre alla Commissione di
concentrarsi sui casi più importanti.
La Commissione europea è altresì
incaricata di esercitare un controllo sugli
importi complessivi e sulla natura degli
aiuti di Stato erogati da ciascuno Stato
membro. Le sue analisi indicano che gli
Stati membri hanno considerevolmente
ridotto il livello degli aiuti di Stato negli
ultimi anni e riorientato la maggior
parte degli aiuti per stimolare le attività
nell’interesse comune dell’Unione
europea. Questo sviluppo positivo
contribuisce a rendere l’economia
europea più competitiva e migliora la
posizione dell’Europa a livello mondiale.
Per maggiori particolari su questa
analisi cfr. : http://europa.eu.int/comm/
competition/state_aid/scoreboard
La Commissione europea indaga anche
sugli aiuti concessi dagli Stati membri
dell’UE che non sono stati notificati in
via preventiva (i cosiddetti aiuti illegali).
La Commissione può scoprire l’esistenza
di aiuti illegali anche tramite denunce
presentate da imprese o da privati o
attraverso quanto riportato dai mezzi
d’informazione. Oltre ad informare
la Commissione, i terzi, solitamente
concorrenti dei beneficiari di un aiuto
illegale, possono anche ricorrere contro
la concessione di tali aiuti illegali
direttamente davanti ai tribunali
nazionali.
Verso la fine degli anni novanta, le
autorità olandesi hanno concesso a
SCI Systems un generoso pacchetto di
aiuti per la costruzione di un impianto
di assemblaggio di PC per HewlettPackard in Frisia. Nel febbraio 2001 la
Commissione europea ha constatato
che questi aiuti violavano le norme
sugli aiuti regionali agli investimenti.
Queste norme impediscono alle autorità
di impegnarsi in una costosa corsa
alle sovvenzioni per attirare progetti
d’investimento mobili ed ai posti di
lavoro che potrebbero creare nella loro
regione. Un comportamento di questo
tipo sarebbe costoso per i contribuenti e
minaccerebbe gli obiettivi della coesione
perché le autorità più ricche potrebbero
continuamente offrire condizioni
migliori delle autorità più povere.
Nell’agosto 2002 l’impresa ha restituito
3,8 milioni di fiorini (1,7 milioni di
euro) alle autorità olandesi.
Se la Commissione europea conclude
che gli aiuti sono incompatibili con
il principio di concorrenza leale nel
ANTITRUST
Pagina 17
Quali misure ha adottato
la Commissione europea
per migliorare il proprio sistema
di controllo degli aiuti di Stato?
AIUTI DI STATO
In diverse occasioni, il Consiglio
europeo ha sottolineato la necessità
di concedere meno aiuti di Stato e
di orientarli meglio per incoraggiare
l’economia europea. La Commissione ha
reagito a questo invito approvando una
serie di nuovi strumenti per accelerare
e facilitare la concessione degli aiuti
di Stato quando sono conformi agli
obiettivi dell’UE.
Ad esempio, le formalità sono state
ridotte nei casi in cui è probabile che
gli aiuti siano conformi alla normativa
europea e non pongano generalmente
problemi (cfr. sopra al punto «In che
modo la Commissione europea controlla
gli aiuti di Stato?»). In questi casi, gli
Stati membri devono informare la
Commissione dopo avere concesso gli
aiuti nell’interesse di trasparenza.
Un altro miglioramento è il fatto che la
Commissione ora fornisce moduli per
la notifica e le informazioni. I moduli
presentano il chiaro vantaggio di fornire
alla Commissione le informazioni
di cui ha bisogno e di specificare le
informazioni che devono essere fornite
dagli Stati membri.
Inoltre, l’attuazione di decisioni
della Commissione che ordinano
il recupero di aiuti illegali è stata
migliorata attraverso la creazione di
un’unità specializzata per assicurare un
controllo rigoroso. Un recupero efficace
rappresenta il necessario complemento al
potere della Commissione di controllare
gli aiuti di Stato e gli Stati membri
hanno ora un ulteriore stimolo per
attuare le decisioni di recupero.
Perché viene prestata
una particolare attenzione
ai servizi pubblici che sono
stati aperti alla concorrenza?
Per assicurare la fornitura ininterrotta di
servizi pubblici, le imprese che operano
in questi settori devono pertanto essere
compensate per i costi sostenuti per
assumersi questa responsabilità. Esiste
tuttavia la possibilità che le imprese
utilizzino la compensazione per attività
che dovrebbero essere svolte a condizioni
di concorrenza normali, il che significa
che tutto questo deve essere sorvegliato
attentamente alla luce delle regole sugli
aiuti di Stato.
I servizi pubblici (detti anche servizi
d’interesse economico generale)
sono determinanti per il perfetto
funzionamento sia dell’economia
che della nostra società. Va pertanto
garantito che i servizi pubblici siano
disponibili su una base continua e
sufficiente. Come già detto nella
sezione precedente «Aprire i mercati
alla concorrenza», molti servizi, come
i servizi postali e i trasporti, l’energia
elettrica e le telecomunicazioni, hanno
subito cambiamenti radicali attraverso
la liberalizzazione e devono fronteggiare
situazioni difficili in un mercato aperto
alla concorrenza.
Pagina 18
AIUTI DI STATO A TV2
DANIMARCA
Nel maggio 2004 la Commissione
europea ha ordinato all’emittente
pubblica danese TV2 di restituire la
compensazione ricevuta in eccesso per
la sua missione di servizio pubblico. La
Commissione aveva iniziato l’indagine
dopo la denuncia presentata da
un’emittente commerciale che opera
sul mercato danese, la quale sosteneva
che TV2 avesse ricevuto aiuti di Stato
per finanziare i propri compiti di
servizio pubblico.
L’indagine ha dimostrato che
l’importo complessivo degli aiuti
di Stato ricevuti da TV2 superava di
84,4 milioni di euro i costi sostenuti
per adempiere alla sua missione
di servizio pubblico. TV2 avrebbe
potuto utilizzare la compensazione
in eccesso per finanziare le proprie
attività commerciali, beneficiando
in questo modo di un vantaggio
indebito rispetto ai concorrenti che
non avevano ricevuto finanziamenti
statali. Per ristabilire le condizioni
di concorrenza nelle sue attività
commerciali, la Commissione ha
ordinato a TV2 di rimborsare la
compensazione ricevuta in eccesso,
maggiorata degli interessi.
AIUTI DI STATO
In alcuni casi, tuttavia, non è
richiesta una notifica ed è sufficiente
la presentazione di una scheda
informativa immediatamente dopo
la concessione degli aiuti. Questa
semplificazione si applica ai settori nei
quali la Commissione ha considerevole
esperienza per determinati tipi di aiuti di
Stato, che contribuiscono allo sviluppo
globale dell’economia europea. Fra
questi vi sono gli aiuti per promuovere
la formazione, l’occupazione, le PMI e
le attività di R&S, in particolare quelle
svolte dalle PMI.
Quadro di valutazione
degli aiuti di Stato
SCI Systems
CONCENTRAZIONI
In generale, gli Stati membri dell’UE
devono informare la Commissione
europea in merito ai progetti di aiuti
di Stato mediante una notifica prima
della loro erogazione. Soltanto dopo
l’approvazione lo Stato membro può
effettuare tale erogazione degli aiuti.
mercato interno e che violano la
legislazione dell’UE, chiede allo Stato
membro di abolire la misura e di
recuperare gli aiuti dal beneficiario per
ripristinare la situazione che esisteva
prima che gli aiuti venissero concessi.
La Commissione approva circa l’85 % di
tutte le misure d’aiuto di Stato notificate
dopo una valutazione preliminare. Essa
esegue indagini formali solamente nei
casi controversi e pubblica le proprie
decisioni di avviare le indagini nella
Gazzetta ufficiale e sul sito della DG
Concorrenza (http://europa.eu.int/
comm/competition/state_aid/decisions/
additional_docs.html). Il procedimento
dà alle parti interessate la possibilità di
presentare osservazioni e permette alla
Commissione di valutare tutti gli aspetti
prima di giungere ad una decisione
definitiva.
ANTITRUST
In che modo la Commissione
europea controlla gli aiuti
di Stato?
Parte II – A cura della Commissione Europea
Legislazione: articoli 87,
88 e 89 del trattato CE,
regolamenti ed esenzioni
per categoria
alla formazione, all’occupazione e
alle PMI. Per garantire la trasparenza,
tuttavia, gli Stati membri devono
inviare una scheda informativa alla
Commissione immediatamente dopo
l’attuazione dell’aiuto.
L’articolo 88 precisa le norme
procedurali di base relative
all’applicazione dell’articolo 87,
in particolare l’obbligo per gli
Stati membri di notificare alla
Commissione qualsiasi progetto
di aiuto e di dare esecuzione agli
aiuti soltanto dopo l’approvazione
della Commissione. Le disposizioni
del trattato sono state integrate
dal regolamento di applicazione
[regolamento (CE) n. 659/1999 del
Consiglio] e dal regolamento di
esecuzione [regolamento (CE) n.
794/2004 della Commissione].
L’articolo 89 è la base giuridica per i
regolamenti del Consiglio in materia
di aiuti di Stato, quali il regolamento
di applicazione e il regolamento (CE)
n. 994/98, che costituisce la base
per i regolamenti di esenzione per
categoria.
Quali sono le sfide che devono
affrontare i nuovi Stati membri?
I dieci nuovi Stati membri che sono
entrati a far parte dell’Unione europea
il 1o maggio 2004 avevano tradizioni
diverse riguardo agli aiuti di Stato;
tuttavia, dopo l’ingresso nell’UE hanno
dovuto conformarsi interamente alle
disposizioni comunitarie in materia. Ciò
ha determinato una tendenza ad aiuti
più contenuti e più mirati, permettendo
in questo modo ai nuovi Stati membri
di integrarsi meglio nel mercato interno.
Per quanto riguarda le misure d’aiuto
di Stato già esistenti nei nuovi Stati
membri prima che essi entrassero a
far parte dell’Unione europea, esse
continuano ad essere applicate senza il
rischio di dover essere rimborsate fino a
quando, se necessario, saranno adeguate
alle norme sugli aiuti di Stato dell’UE.
L’articolo 87 del trattato CE stabilisce
le norme sostanziali che disciplinano
gli aiuti di Stato, ossia il principio
generale che gli aiuti di Stato
sono incompatibili con il mercato
comune, nonché un elenco di casi
in cui è possibile una deroga a
questo principio. La Commissione
ha adottato una serie di discipline
ed orientamenti interpretativi
che chiariscono come applicare le
disposizioni di deroga, garantendo
così un’applicazione coerente delle
regole degli aiuti di Stato in tutti gli
Stati membri e settori dell’industria.
Tra questi testi vi sono la disciplina
comunitaria per gli aiuti di Stato
alla R&S e la disciplina comunitaria
degli aiuti di Stato per la tutela
dell’ambiente. Nei settori nei quali
ha acquisito esperienza sufficiente, la
Commissione ha adottato una serie
di strumenti giuridici denominati
regolamenti d’esenzione per
categoria, che precisano le condizioni
in base alle quali gli Stati membri
possono erogare aiuti senza
notificarli preventivamente alla
Commissione. Tra i tipi di aiuto ai
quali si applicano questi regolamenti
di esenzione sono compresi gli aiuti
Pagina 19
Cooperazione internazionale
COORERAZIONE
INTERNAZIONALE
Con la crescente
globalizzazione, sempre
più imprese, concentrazioni
e cartelli hanno
dimensioni internazionali.
Di conseguenza, i
comportamenti di
imprese non comunitarie
possono incidere sulla
concorrenza all’interno
dell’UE, rendendo
essenziale la cooperazione
internazionale in materia di
concorrenza.
La Commissione europea
esamina concentrazioni o cartelli
che coinvolgono imprese
non europee?
Qualsiasi impresa, la cui attività incida
sul mercato comunitario, è soggetta
al diritto europeo della concorrenza,
indipendentemente dal fatto che abbia
la propria sede legale, il quartier generale
o gli azionisti al di fuori dell’Unione
europea.
Ad esempio, le autorità europee garanti
della concorrenza possono adottare
provvedimenti nei confronti di un
cartello che abbia effetti sul mercato
comunitario, anche se le imprese
coinvolte hanno la propria sede al di
fuori dell’Unione europea. Lo stesso
cartello può essere esaminato anche da
autorità garanti della concorrenza al di
fuori dell’UE.
Analogamente, la Commissione europea
può intervenire ove una concentrazione
abbia effetti sul mercato comunitario,
anche se coinvolge solo imprese
non comunitarie. In effetti, tutte le
concentrazioni tra imprese con un
fatturato aggregato all’interno dell’UE
superiore a determinati limiti, devono
essere notificate alla Commissione
europea per essere autorizzate.
Perché la Commissione europea
ha il potere di decidere
se il comportamento
di un’impresa non europea
altera la concorrenza?
Molte imprese non europee vendono
i loro prodotti su scala mondiale e
pertanto anche all’interno dell’Unione
europea, che spesso rappresenta uno dei
loro mercati principali. Queste imprese
devono, quindi, rispettare le regole
di concorrenza dell’UE, così come le
imprese europee devono rispettare le
leggi di altri paesi quando operano al di
fuori dell’UE.
La politica della concorrenza
al di fuori dell’UE
Oltre 100 paesi e regioni, compresi
i maggiori partner commerciali
dell’UE, hanno una propria politica
della concorrenza. Le autorità garanti
della concorrenza in questi paesi
o regioni sono sempre più spesso
chiamate ad esaminare le medesime
concentrazioni internazionali o a
Pagina 20
prendere provvedimenti contro cartelli
internazionali. Quasi tutte queste
autorità fanno parte di un network,
come la rete internazionale della
concorrenza (International Competition
Network, ICN), che è una rete di
autorità della concorrenza, informale ed
estesa a livello mondiale.
Rete internazionale della concorrenza
(ICN): cfr.
www.internationalcompetition
network.org
La Commissione europea ritiene che
le autorità della concorrenza di tutto il
mondo possano trarre beneficio dalla
condivisione delle singole esperienze
e, pertanto, ha svolto un ruolo di
primo piano nell’ambito della rete
internazionale della concorrenza,
sin dalla sua creazione. La ICN,
nonostante la sua recente costituzione,
ha già emanato una notevole serie
di raccomandazioni in un tempo
relativamente breve. In futuro, queste
raccomandazioni dovrebbero rendere la
politica della concorrenza più coerente
in tutto il mondo.
AIUTI DI STATO
105
CONCENTRAZIONI
La politica di concorrenza dell'UE
In che modo la Commissione
europea coopera
con altre autorità garanti
della concorrenza?
La Commissione europea è spesso in
contatto con autorità garanti della
concorrenza al di fuori dell’UE. Ad
esempio, in Europa la Commissione
europea coopera con l’autorità di
vigilanza EFTA. Inoltre, nell’ambito
di un’indagine relativa ad un presunto
cartello internazionale, la Commissione
europea si è coordinata con le autorità
garanti della concorrenza canadese,
giapponese e statunitense per effettuare
simultaneamente ispezioni in sei
Stati membri dell’UE, in Canada, in
Giappone e negli Stati Uniti.
apparentemente contraddittorie,
adottate dalle diverse autorità di
concorrenza interessate.
di mercato che incidono su diversi paesi
o regioni.
Tutti gli accordi di cooperazione
in materia di concorrenza, conclusi
dall’UE con molti paesi e regioni,
sono pubblicati sul sito web della
DG Concorrenza della Commissione
europea.
Inoltre, la Commissione europea,
cooperando con autorità garanti della
concorrenza al di fuori dell’UE, mira a
creare la parità di condizioni necessaria
alle imprese di qualunque nazionalità
per competere in base ai loro meriti,
anche fuori dell’UE.
Cooperazione tra l’UE e altri paesi
e regioni: cfr. http://europa.eu.int/
comm/competition/international/
bilateral/bilateral.html
Cooperazione internazionale dell’UE
in materia di concorrenza: cfr.
http://europa.eu.int/comm/
competition/international/overview/
Quali sono i vantaggi
per i consumatori
e per le imprese comunitarie
derivanti dalla cooperazione
tra le autorità dell’UE
e le altre autorità
garanti della concorrenza?
Una maggiore coordinazione tra le
autorità di concorrenza internazionali
aumenta le probabilità di garantire ai
consumatori ed alle imprese prezzi e
qualità migliori attraverso l’adozione di
provvedimenti uniformi e rigorosi nei
confronti di cartelli od abusi di posizioni
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
La Commissione europea discute
altresì l’approccio tecnico da seguire
in casi specifici con altre autorità
di concorrenza che potrebbero
trovarsi ad esaminare lo stesso caso.
La Commissione europea ritiene
che questo tipo di cooperazione
sia non solo efficiente ma anche
accolto favorevolmente dalle imprese
interessate, che altrimenti potrebbero
essere sottoposte a misure correttive
Parte II – A cura della Commissione Europea
© Digital Vision Ltd
106
Pagina 21
Indicazioni pratiche
■ Cosa fare se si sospetta
che una pratica commerciale
limiti la concorrenza
FASE 1: DECIDERE QUALE
AUTORITÀ GARANTE DELLA
CONCORRENZA INFORMARE
Nella vita quotidiana, è possibile
trovarsi di fronte a situazioni nelle
quali si può sospettare l’esistenza di
pratiche commerciali intese a limitare
la concorrenza come quelle descritte in
questo opuscolo, ad esempio nel caso
in cui un’impresa abbia rifiutato di
accettare ordini di consumatori di altri
Stati membri. Un tale rifiuto può essere
l’indizio di pratiche illegali e restrittive
ed è possibile segnalarlo ad un’autorità
garante della concorrenza.
Se la situazione che avete riscontrato è
specifica e limitata al paese o alla zona
in cui vivete o se interessa non più di
tre Stati membri, potete rivolgervi in
primo luogo ad un’autorità nazionale
responsabile della concorrenza. Le
autorità garanti della concorrenza di
tutti gli Stati membri dell’UE applicano
le stesse regole di concorrenza della
Commissione europea e sono spesso
nella posizione più adatta per trattare
il problema. Se ritenete invece che sia
coinvolto un numero più grande di
Stati membri, potete anche contattare
direttamente la Commissione europea.
Non esitate a prendere contatto con la
Commissione europea o con un’autorità
nazionale responsabile della concorrenza
se avete dubbi sulla scala del problema.
Le autorità collaborano tra loro e, se
necessario, possono indirizzare all’autorità
competente il caso eventualmente
risultante dalla vostra segnalazione.
FASE 2A: INFORMARE
LA COMMISSIONE EUROPEA
Segnalare il problema
alla Commissione europea
Potete segnalare il problema alla
Commissione europea tramite posta
elettronica, scrivendo all’indirizzo [email protected], oppure
inviare una lettera alla Commissione
europea, DG Concorrenza, Protocollo
antitrust, B-1049 Bruxelles. Vi preghiamo
di indicare il vostro nome e indirizzo,
specificare le imprese ed i prodotti
interessati e descrivere esaurientemente
le pratiche che avete osservato. In questo
modo aiuterete la Commissione europea
ad individuare i problemi nel mercato e le
informazioni fornite potrebbero essere il
punto di avvio di un’indagine.
Presentare una denuncia formale
alla Commissione europea
Se siete invece direttamente danneggiati
dalla pratica che sospettate limiti la
concorrenza e siete in grado di fornire
alla Commissione europea informazioni
specifiche, potete presentare una
denuncia formale. In questo caso, dovete
soddisfare determinate condizioni
Pagina 22
giuridiche che sono illustrate
dettagliatamente nella comunicazione
della Commissione sulla procedura
applicabile alle denunce. Per ulteriori
informazioni sulla presentazione di una
denuncia formale, consultate l’indirizzo
web http://europa.eu.int/dgcomp/
oppure inviate un messaggio di posta
elettronica all’indirizzo [email protected].
Informare un’associazione
di consumatori
Come singolo consumatore, potete
informare un’associazione di
consumatori in merito alle vostre
osservazioni. È quindi l’associazione che
può decidere di riunire le informazioni
ricevute da diversi consumatori e
presentare una denuncia formale alla
Commissione europea.
107
La politica di concorrenza dell'UE
FASE 2B: INFORMARE
UN’AUTORITÀ NAZIONALE
GARANTE
DELLA CONCORRENZA
Alla fine di questo opuscolo potete
consultare l’elenco delle autorità
nazionali garanti della concorrenza
di tutti gli Stati membri dell’UE. Le
autorità nazionali della concorrenza
negli Stati membri dell’UE possono
raccogliere informazioni dalle imprese
interessate e prendere provvedimenti per
ovviare al problema se constatano una
violazione delle norme di concorrenza
dell’UE.
Le procedure seguite dalle autorità
nazionali dipendono dalle legislazioni
nazionali e possono differire da uno
Stato membro dell’UE all’altro. Prima
di prendere contatto con un’autorità
nazionale della concorrenza, vi
consigliamo dunque di consultarne
il sito web o richiedere all’autorità
interessata indicazioni su come meglio
segnalare le vostre preoccupazioni.
■ Cosa fare se si sospetta che la
propria impresa possa essere
coinvolta in un cartello o limiti
la concorrenza in qualche
modo
La Commissione europea prevede
un trattamento di favore verso le
imprese facenti parti di un cartello che
forniscano informazioni interne sulla
sua esistenza. Se una società decide
di usufruire di tale trattamento, può
rivolgersi alla Commissione europea o
direttamente o tramite un intermediario,
ad esempio un legale. Le richieste
d’immunità o riduzione delle ammende
basate su questa politica vanno inviate
al numero di fax (32-2) 29-94585.
In questo modo si garantiscono sia la
registrazione esatta dell’ora e della data
del contatto, sia la massima riservatezza
nel trattamento delle informazioni.
Il primo contatto può anche essere
telefonico, chiamando i seguenti
numeri: (32-2) 29-84190 o (32-2) 2984191. Secondo la politica adottata
dalla Commissione, la prima impresa
che presenta le prove di un cartello
sconosciuto alla Commissione europea,
o del quale questa non è riuscita a
dimostrare l’esistenza, può beneficiare
dell’immunità totale dalle ammende.
Le imprese che presentano richiesta
successivamente possono beneficiare di
una riduzione delle ammende.
■ Come presentare alla
Commissione europea una
denuncia o un’osservazione
relative ad una concentrazione
Se siete un dipendente o ex dipendente
di un’impresa che, secondo voi, limita
in qualche modo la concorrenza, potete
contattare la Commissione europea ai
seguenti numeri di telefono:
(32-2) 29-84190 o (32-2) 29-84191,
per comunicare qualsiasi informazione
e prova di cui disponiate. La vostra
identità non sarà rivelata senza il vostro
consenso. In base alle informazioni e alle
prove da voi fornite, la Commissione
può decidere di avviare un’indagine.
Per presentare una denuncia o
un’osservazione relative ad una
concentrazione, potete contattare
la Commissione europea tramite
posta elettronica all’indirizzo [email protected], oppure scrivendo a:
Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo concentrazioni
B-1049 Bruxelles
Pagina 23
Dove ottenere ulteriori informazioni?
■ Cosa fare se la concorrenza
è falsata a causa di una misura
d’aiuto di Stato
Presentare una denuncia formale
Potete presentare una denuncia alla
Commissione europea se ritenete che
la concorrenza sia falsata da una misura
d’aiuto di Stato. Le relative informazioni
e un modulo speciale sono disponibili su
Internet al seguente indirizzo:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_
general/sgb/droit_com/index_
en.htm#aides
Informare la Commissione
europea durante l’indagine
formale
È possibile intervenire anche quando
la Commissione ha avviato un
procedimento formale di indagine.
La Commissione deve avviare tale
procedimento quando ha dei dubbi
sull’ammissibilità di una misura di
aiuto di Stato. Nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea viene pubblicata
una comunicazione che riassume la
lettera con la quale la Commissione
spiega allo Stato membro interessato
perché esita ad autorizzare l’aiuto
ed invita le parti interessate a
presentare eventuali osservazioni. Le
comunicazioni e le lettere pubblicate
sono consultabili anche sul sito web
della DG Concorrenza: http://europa.
eu.int/comm/competition/state_aid/oj/
■ A chi possono rivolgersi
i consumatori per problemi
riguardanti la concorrenza?
Per garantire un dialogo permanente con
i consumatori europei, il commissario
europeo responsabile della concorrenza
ha nominato un funzionario
addetto a compiti di collegamento
con i consumatori presso la DG
Concorrenza. Potete contattarlo al
seguente indirizzo: http://europa.eu.int/
comm/competition/forms/consumer_
complaint_form.html
Presso la Commissione europea
Su Internet
Il testo completo delle decisioni
e relativa normativa in materia di
concorrenza nei settori dell’antitrust,
delle concentrazioni e degli aiuti di
Stato, nonché più ampie informazioni
sulle questioni illustrate in questo
opuscolo e sulle concentrazioni
notificate alla Commissione, sono
consultabili al seguente indirizzo
Internet:
http://europa.eu.int/comm/
competition/index_it.html
Pubblicazioni
Le seguenti pubblicazioni sono
in vendita su supporto cartaceo,
ma possono anche essere scaricate
gratuitamente (salvo indicazione
contraria) all’indirizzo Internet succitato:
• la Relazione sulla politica di
concorrenza (annuale);
• le informazioni sulle concentrazioni
notificate alla Commissione,
decisioni formali della Commissione
europea in materia di antitrust,
concentrazioni e aiuti di Stato,
nonché la normativa sulla quale si
basano, pubblicate nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea;
Pagina 24
• le norme comunitarie in materia di
accordi di fornitura e di distribuzione
e la Newsletter sulla politica di
concorrenza, disponibili gratuitamente
presso gli uffici di rappresentanza
della Commissione europea negli Stati
membri dell’UE e presso la rete di
informazione Europe Direct, ed inoltre
• la Relazione generale sull’attività
dell’Unione europea, una panoramica
delle attività della Commissione
europea in materia di concorrenza,
che può essere consultata online
all’indirizzo:
http://europa.eu.int/abc/doc/off/rg/
it/welcome.htm
Per e-mail o per lettera
Per qualsiasi domanda sul contenuto
di questo opuscolo, inviate un’e-mail a
[email protected], oppure scrivete al
seguente indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
B-1049 Bruxelles
Tel. (32-2) 29-91111
Dove ottenere ulteriori informazioni?
Punti di contatto negli Stati membri➜
108
Parte II – A cura della Commissione Europea
Negli Stati membri dell’UE
BELGIO
Conseil de la concurrence/
Raad voor Mededinging
North Plaza A,
Blvd du Roi Albert II 9, 8ème étage
B-1210 Bruxelles
Tel. (32-2) 206 42 67
http://mineco.fgov.be/redir_
new.asp?loc=/organization_
market/competition/
competition_fr_004.htm
SPF économie, PME,
classes moyennes et énergie/
FOD Economie, KMO,
Middenstand en Energie
Service de concurrence
Corps des rapporteurs
North Gate III,
Blvd du Roi Albert II 16
B-1000 Bruxelles
Tel. (32-2) 506 51 11
http://mineco.fgov.be/
DANIMARCA
SPAGNA
Konkurrencestyrelsen — Danish
Competition Authority
Ministerio de Economía y
Hacienda — Dirección General
de Defensa de la Competencia —
Servicio de Defensa de la
Competencia
Nyropsgade 30
DK-1780 København-V
Tel. (45) 72 26 80 00
http://www.ks.dk/
Paseo de la Castellana, 162
E-28071 Madrid
Tel. (34) 915 83 00 56
http://serviciosweb.meh.es/apps/
dgdc
GERMANIA
Bundeskartellamt
Kaiser-Friedrich-Straße 16
D-53113 Bonn
Tel. (49-228) 949 90
http://www.bundeskartellamt.de/
ESTONIA
Office for the Protection
of Competition
Velázquez,147
E-28002 Madrid
Tel. (34) 915 68 05 10
http://www.tdcompetencia.es
Competition Board (Konkurentsiamet)
Lõkke tn 4
EE-15184 Tallinn
FRANCIA
Conseil de la concurrence
Tel. (372) 680 39 42
http://www.konkurentsiamet.ee/
GRECIA
Hellenic Competition Commission
REPUBBLICA CECA
Tribunal de la Defensa de la
Competencia
Kotsika 1A and Patission Ave. 70
GR-10434 Athens
http://www.epant.gr/
Joštova 8
CZ-601 56 Brno
Tel. (420-54) 216 11 11
http://www.compet.cz/index.htm
11, rue de l’Échelle
F-75001 Paris
Tel. (33) 155 04 00 00
http://www.conseil-concurrence.
fr/user/index.php
Ministère de l’économie, des
finances et de l’industrie —
direction générale de la
concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes
59, boulevard Vincent-Auriol
F-75703 Paris Cedex 13
Tel. (33) 144 97 27 01
http://www.finances.gouv.fr/
DGCCRF/
IRLANDA
Irish Competition Authority
Parnell House,
14 Parnell Square
Dublin 1,
Ireland
Tel. (353-1) 804 54 00
http://www.tca.ie/
ITALIA
Autorità garante della concorrenza
e del mercato
Piazza Verdi, 6/A
I-00198 Roma
Tel. (39) 06 85 82 14 31
http://www.agcm.it/
Banca d’ Italia
Servizio Concorrenza, normativa e
affari generali
Via XX Settembre 97/E
I-00187 Roma
Tel. (39) 064 79 21
CIPRO
Commission for the Protection
of Competition
46, Themistokle Dervi Street,
Medcon Tower, 4th floor
CY-1066 Nicosia
Tel. (357-22) 87 59 12
http://www.competition.gov.cy/
Pagina 25
LETTONIA
Competition Council
Blaumana iela 5a
LV-1011 Riga
Tel. (371) 728 28 65
http://www.competition.lv/
LITUANIA
Competition Council
A. Vienuolio g. 8
LT-01104 Vilnius
Tel. (370-5) 212 64 92
http://www.konkuren.lt
LUSSEMBURGO
Conseil de la Concurrence
6, Blvd Royal
L-2449 Luxembourg
Tel. (352) 478-4356
Ministère de l’Economie et du
commerce extérieur
Inspection de la concurrence
6, Blvd Royal
L-2449 Luxembourg
Tel. (352) 478-4147
http://www.eco.public.lu/
POLONIA
UNGHERIA
Office of Economic Competition
(Gazdasági Versenyhivatal)
Competition Council
Alkotmány u. 5
HU-1054 Budapest
Tel. (36-1) 472 89 00
http://www.gvh.hu/
FINLANDIA
Office for Competition and
Consumer Protection
Kilpailuvirasto — Finnish
Competition Authority
Plac Powstańców Warszawy 1,
Skrytka Poczt. P-36
PL-00-950 Warszawa
Tel. (48-22) 556 08 00
http://www.uokik.gov.pl/
PO Box 332
FIN-00531 Helsinki
Tel. (358-9) 731 41
http://www.kilpailuvirasto.fi/
cgi-bin/suomi.cgi
MALTA
SVEZIA
Office for Fair Competition
Cannon Road
MT — CMR 02 Sta Venera
Tel. (356) 21 23 35 65
http://www.mfin.gov.mt/
PAESI BASSI
Nederlandse
Mededingingsautoriteit (NMa)
Postbus 16326
NL-2500 BH Den Haag
http://www.nmanet.nl
public information line:
[email protected]
o per telefono:
(31-70) 330 13 06
PORTOGALLO
Autoridade da Concorrência
Rua Laura Alves, no 4 — 7o andar
P-1050-138 Lisboa
Tel. (351-21) 790 20 00
http://www.
autoridadedaconcorrencia.pt/
SLOVENIA
Competition Protection Office
Kotnikova 28/VII
SLO-1000 Ljubljana
Tel. (386-1) 478 35 97
http://www.sigov.si/uvk/
AUSTRIA
SLOVACCHIA
Bundeswettbewerbsbehörde
Antimonopoly Office
Praterstrasse 31
A-1020 Wien
Tel. (43-1) 24 50 80
http://www.bwb.gv.at/BWB/
default.htm
Drieňová 24
SK-826 03 Bratislava
Tel. (421-2) 48 29 71 11
http://www.antimon.gov.sk/
Pagina 26
Konkurrensverket
Sveavägen 167
SE-103 85 Stockholm
Tel. (46-8) 700 16 00
http:// www.kkv.se/
REGNO UNITO
Office of Fair Trading
Fleetbank House
2–6 Salisbury Square
London EC4Y 8JX
United Kingdom
Tel. (44-20) 72 11 80 00
http://www.oft.gov.uk/default.
htm
109
La politica di concorrenza dell'UE
Glossario
Abuso di posizione dominante:
utilizzo di pratiche commerciali che
limitano la concorrenza da parte
di un operatore dominante su un
mercato, per mantenere o migliorare
la propria posizione sul mercato.
Aiuti di Stato: intervento delle
autorità nazionali (a livello
nazionale, regionale o locale) tramite
l’utilizzo di risorse pubbliche a
sostegno di attività economiche
specifiche.
Antitrust: norme sulla concorrenza
che vietano abusi di posizioni
dominanti e regolamentano accordi
e pratiche commerciali che limitano
la concorrenza.
Cartello: gruppo di concorrenti
che si riuniscono per limitare
la concorrenza, ad esempio
controllando i prezzi o
suddividendosi i mercati.
Commercio parallelo: acquisto
di prodotti nei paesi dove questi
sono venduti a prezzi più bassi per
rivenderli nei paesi dove i prezzi
sono più elevati.
Commissione europea
Concentrazione: unione giuridica
di due o più imprese.
Concorrenza: situazione nella quale
imprese indipendenti che vendono
prodotti o servizi simili sono in
concorrenza tra loro per attirare i
clienti, ad esempio a livello di prezzi,
qualità e servizio.
Liberalizzazione: apertura alla
concorrenza di mercati quali
quello dei trasporti, dei servizi
postali, dell’energia elettrica e delle
telecomunicazioni.
Mercato: commercio o scambio di
un particolare prodotto o servizio.
Operatore dominante: un’impresa
è l’operatore dominante su un
mercato se ad esempio può
cambiare il prezzo o la qualità dei
propri prodotti su tale mercato a
prescindere dai suoi concorrenti,
clienti e fornitori e ciò senza incidere
in maniera significativa sulle proprie
vendite.
mercato espresso in termini di quota
delle vendite complessive su tale
mercato.
Rete europea della concorrenza
(European Competition Network,
ECN): rete attraverso la quale la
Commissione europea e le autorità
nazionali garanti della concorrenza
negli Stati membri dell’UE
collaborano tra loro.
Rete internazionale della
concorrenza (International
Competition Network, ICN):
rete informale, operante a livello
mondiale, delle autorità responsabili
della concorrenza.
Trattamento favorevole: possibilità
di una riduzione totale o parziale
delle ammende comminate per aver
fatto parte di un cartello alle imprese
coinvolte in cartelli che collaborano
con le autorità responsabili della
concorrenza.
Quota di mercato: le vendite
realizzate da un’impresa su un
La politica di concorrenza dell’UE
ed i consumatori
Lussemburgo: Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee
2005 — 27 pagg. — 25 x 17,6 cm
ISBN 92-894-6576-X
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disposizione per aiutarvi
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sono disponibili su Internet
consultando il portale Europa
(http://europa.eu.int).
Una scheda bibliografica figura alla fine del
volume.
Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali
delle Comunità europee, 2005
ISBN 92-894-6576-X
© Comunità europee, 2005
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.
Printed in Belgium
STAMPATO SU CARTA SBIANCATA SENZA CLORO
Pagina 27
KD-56-03-433-IT-C
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PARTE III
Il gergo europeo
Piccolo glossario di base della terminologia comunitaria
a cura della COMMISSIONE EUROPEA
111
112
Parte III – A cura della Commissione Europea
Acquis comunitario: è un termine francese che significa, sostanzialmente, “l’UE così com’è” – in altre parole, i diritti e gli obblighi
che i paesi dell’UE condividono. L’“acquis” comprende tutti i trattati e le leggi, le dichiarazioni e le risoluzioni, gli accordi internazionali in materie di competenza dell’UE e le sentenze pronunciate
dalla Corte di Giustizia. Comprende anche le iniziative che i governi dell’UE prendono insieme nel settore della “giustizia e degli
affari interni” e della politica comune estera e di sicurezza. “Accettare l’acquis” significa pertanto prendere l’UE così com’è. I paesi
candidati devono accettare l’“acquis” prima di aderire all’UE e integrare la legislazione dell’UE nella loro legislazione nazionale.
Per spiegazioni più complete si invita a consultare “Acquis comunitario” nel glossario.
Agenda: termine latino che significa letteralmente “cose da farsi”. Si
usa normalmente nel senso di “lista di argomenti da discutere in
una riunione” ma nel linguaggio dei politici significa anche “cose
che intendiamo fare”. L’“Agenda sociale” dell’UE, per esempio,
identifica gli obiettivi che l’Unione intende realizzare nei prossimi
anni nel campo delle politiche sociali e dell’occupazione.
L’Agenda sociale è parte integrante della “strategia di Lisbona”
(vedi sotto).
Allargamento: ai suoi inizi, negli anni Cinquanta, l’UE contava solo
sei Stati membri; oggi ne ha 25. L’adesione di nuovi Stati membri
comporta un “allargamento” dell’UE:
113
114
Parte III – A cura della Commissione Europea
• Anni Cinquanta Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo,
•
•
•
•
•
Paesi Bassi;
1973 Danimarca, Irlanda, Regno Unito;
1981 Grecia;
1986 Portogallo, Spagna;
1995 Austria, Finlandia e Svezia;
2004 Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia.
Anno europeo di…: Ogni anno o ogni due anni, l’UE o il Consiglio
d’Europa possono richiamare l’attenzione pubblica su un particolare tema europeo organizzando una serie di iniziative speciali ad esso connesse.
Antitrust: l’UE si propone di garantire una concorrenza equa e libera
nel mercato interno e di assicurarsi che le imprese si facciano concorrenza anziché accordarsi tra loro. Perciò le regole dell’UE vietano gli accordi che limitano la concorrenza (per es. gli accordi segreti tra imprese per praticare prezzi artificialmente elevati) e gli
abusi di imprese che detengono una posizione dominante sul mercato. Le regole di questo tipo sono dette “antitrust”. La Commissione dispone di notevoli poteri di repressione delle attività anticoncorrenziali, tra cui quello di infliggere ammende alle imprese
che se ne sono rese colpevoli.
Armonizzazione: tale termine può indicare l’allineamento delle legislazioni nazionali, solitamente allo scopo di abolire le barriere nazionali che ostacolano la libera circolazione dei lavoratori, dei beni,
dei servizi e dei capitali. In altri termini, armonizzare significa assicurare che, su una questione specifica per cui è competente l’UE, le
norme stabilite da ciascuno degli Stati membri dell’UE impongano
gli stessi obblighi ai cittadini di tutti gli Stati membri e che in ogni
paese vi siano certi obblighi minimi. Esso può anche indicare il coordinamento delle politiche nazionali e delle norme tecniche ai fini
del libero scambio dei prodotti e dei servizi nell’UE.
Esso può anche indicare il coordinamento delle politiche nazionali
e delle norme tecniche ai fini del libero scambio dei prodotti e dei
Il gergo europeo
115
servizi nell’UE. Contrariamente alle voci che corrono, armonizzare
non vuol dire regolamentare ottusamente tutto, dalla curvatura dei
cetrioli al colore delle carote. Spesso, significa semplicemente che i
paesi dell’UE riconoscono reciprocamente le rispettive norme di sicurezza dei prodotti.
Assorbimento (capacità di): con questo termine si indica la capacità di
un paese o di un organismo di utilizzare efficacemente gli aiuti che
riceve. I paesi in via di sviluppo hanno spesso delle difficoltà a farlo.
Per esempio, un paese può ricevere fondi sufficienti per permettere a
tutti i bambini di frequentare la scuola primaria, ma a causa della carenza di insegnanti, della mancanza di scuole e dell’inefficienza delle strutture amministrative, non è possibile realizzare questo obiettivo a breve termine. Occorre provvedere a formare insegnanti, costruire scuole e migliorare l’efficienza dell’amministrazione — aumentando così la “capacità di assorbimento” del paese — prima di
poter utilizzare i finanziamenti per lo scopo indicato.
Autorità competente: generalmente sta a indicare il dipartimento governativo o qualsiasi altro organo responsabile per una particolare
questione. È “competente” nel senso che ha i poteri e le responsabilità giuridiche.
Benchmarking: con questo termine inglese si intende la valutazione
comparativa delle prestazioni e dei risultati di un paese, di un’impresa,
di un settore economico rispetto ad altri paesi, altre imprese, altri settori ecc. Il “benchmark” è un insieme di valori presi come parametri di
riferimento per questa valutazione. Il “benchmarking” è uno dei metodi utilizzati nel “processo di Lisbona” (vedi).
“Bruxelles ha deciso…”: il termine “Bruxelles” è spesso utilizzato dai
media con riferimento alle istituzioni dell’UE, che hanno sede, per
lo più, nella città di Bruxelles. Le leggi dell’UE sono proposte dalla
Commissione europea ma a discutere, modificare e infine decidere
se adottare le leggi proposte sono il Consiglio dell’Unione europea
(i ministri dei governi nazionali) e il Parlamento europeo (eletto dai
cittadini europei).
116
Parte III – A cura della Commissione Europea
Capitali della cultura: ogni anno una città europea è designata “capitale europea della cultura”. L’obiettivo è di pubblicizzare e celebrare le realizzazioni culturali e le attrattive di tale città sensibilizzando maggiormente i cittadini europei al ricco patrimonio culturale
che condividono. Per il 2005 è stata scelta come capitale europea
della cultura Cork (in Irlanda). Per maggiori informazioni consultare il sito http://www.cork2005.ie/home/default.asp? La città greca
di Patrasso è stata scelta per il 2006.
CE: quest’abbreviazione designa la Comunità europea o anche, più raramente, la Commissione europea.
“Comunità europea”: è il nome attuale di quella che, in origine, si
chiamava “Comunità economica europea” o CEE (vedi).
La Commissione europea: è l’istituzione, politicamente indipendente,
che rappresenta e difende l’interesse dell’Unione europea nel suo
insieme. Propone gli atti legislativi, le politiche ed i programmi
d’azione ed è responsabile dell’esecuzione delle decisioni del Parlamento e del Consiglio.
CEE: quest’abbreviazione indica la Comunità economica europea –
una delle tre Comunità europee (vedi) istituita nel 1957 per realizzare l’integrazione economica dell’Europa. In origine contava sei
Stati membri: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e
Paesi Bassi. Nel 1993, con l’entrata in vigore del trattato di Maastricht, la CEE è stata ribattezzata Comunità europea (CE) ed è la
base dell’attuale Unione europea.
CIG: vedi “Conferenza intergovernativa”.
Clausola di rendez–vous: a volte, quando i leader dell’UE discutono un
importante atto giuridico, non riescono a mettersi d’accordo su una
questione specifica. In tal caso possono decidere di riesaminarla in una
data successiva. Questa decisione viene formalizzata mettendola per
iscritto e inserendola come clausola nell’atto in discussione. Questo tipo di clausola viene talvolta detta “clausola di rendez–vous”.
Il gergo europeo
117
Coesione: questo termine significa letteralmente “essere uniti”.
L’espressione “promuovere la coesione sociale” significa che l’UE
cerca di fare in modo che ogni persona abbia un posto nella società,
per esempio combattendo la povertà, la disoccupazione e la discriminazione. Il bilancio dell’UE comprende un “Fondo di Coesione”
che è utilizzato per finanziare i progetti che aiutano l’UE a “essere
più unita”. Per esempio finanzia nuovi collegamenti su strada o rotaia che aiutano le regioni svantaggiate a partecipare pienamente
all’economia dell’UE.
Comitatologia: il termine indica una procedura, più correttamente nota
come “procedura dei comitati”. Descrive un processo in cui la
Commissione, nell’attuare la legge dell’UE, deve consultare alcuni
comitati consultivi speciali composti da esperti dei paesi dell’UE.
Per spiegazioni più complete si invita a consultare il glossario.
Competenze: termine che sta ad indicare “poteri e responsabilità”. Il
termine ricorre spesso nel dibattito politico su quali poteri, facoltà e
compiti occorra demandare alle istituzioni dell’UE e quali debbano
essere lasciati alle autorità nazionali, regionali e locali.
Comunità: si veda “Comunità europee”.
Comunità europee: Negli anni Cinquanta sei paesi europei hanno deciso di mettere insieme le proprie risorse economiche e istituire un
sistema per prendere decisioni in comune sulle questioni economiche. Per fare ciò hanno formato tre organizzazioni:
• la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA),
• la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom),
• la Comunità economica europea (CEE).
Queste tre comunità, conosciute con il nome collettivo di “Comunità europee”, hanno formato la base di quella che è oggi l’Unione
europea. La CEE è presto divenuta di gran lunga la più importante
delle tre ed è stata in seguito ribattezzata semplicemente “Comunità
europea” (CE).
118
Parte III – A cura della Commissione Europea
Nella CE le decisioni vengono prese utilizzando il “metodo comunitario” (vedi), al quale partecipano le istituzioni dell’UE. Questo
metodo vale per tutte le attività dell’UE ad eccezione di ciò che
viene deciso semplicemente con accordi tra i governi.
Comunitarizzazione: Termine tecnico che significa trasferire alcune
materie dal secondo o terzo “pilastro” (vedi) dell’UE al primo “pilastro”, in modo che possano essere trattate secondo il “metodo comunitario” (vedi).
Per ulteriori chiarimenti si invita a consultare il glossario.
Conferenza intergovernativa (CIG): con tale termine si indica la
conferenza in cui si riuniscono i governi degli Stati membri dell’UE
per modificare i trattati dell’Unione europea. La Conferenza intergovernativa tenutasi nel 2003 ha portato alla firma della Costituzione
dell’UE (vedi) nel 2004.
Consiglio: Tre organi europei distinti hanno nel loro nome la parola
“Consiglio”:
• il Consiglio europeo: Si tratta del consesso formato dai capi di Stato e/o di governo (ossia i presidenti e/o i primi ministri) di tutti i
paesi dell’UE più il Presidente della Commissione europea. Il Consiglio europeo si riunisce, di norma, quattro volte l’anno per discutere le politiche europee nel loro insieme e per fare il punto della situazione. Si tratta del più alto organo politico dell’Unione europea,
ed è per questo che le sue riunioni vengono spesso chiamate “vertici europei”.
• il Consiglio dell’Unione europea: Noto in precedenza come Consiglio dei Ministri, è un’istituzione composta dai ministri dei governi
di ciascuno dei paesi dell’UE. Il Consiglio si riunisce regolarmente
per prendere decisioni su argomenti specifici e per adottare le leggi
europee.
• il Consiglio d’Europa: Non si tratta di un’istituzione dell’UE. È invece un’organizzazione intergovernativa con sede a Strasburgo che si
propone (tra i suoi obiettivi) di tutelare i diritti umani, di promuovere
la diversità culturale in Europa e di lottare contro problemi della socie-
Il gergo europeo
119
tà come la xenofobia e l’intolleranza. Il Consiglio d’Europa è stato istituito nel 1949 ed una delle sue prime realizzazioni è stata l’adozione
della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo. Perché i cittadini
possano esercitare i diritti riconosciuti da questa Convenzione è stata
istituita la Corte europea dei Diritti dell’Uomo.
Convenzione: in passato, ha indicato anche un’assemblea politica o legislativa ed è in questa accezione che è stato ripreso nell’ambito
comunitario per designare un gruppo di rappresentanti delle istituzioni dell’UE e dei governi e dei parlamenti nazionali che si riuniscono per redigere un documento importante. Sono state delle Convenzioni a redigere la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e il progetto di Costituzione dell’UE (vedi Convenzione sul
futuro dell’Europa).
Convenzione sul futuro dell’Europa: la Convenzione europea (detta
anche Convenzione sul futuro dell’Europa) è stata costituita nel dicembre 2001. Aveva 105 membri, in rappresentanza dei Presidenti
o dei Primi Ministri degli Stati membri dell’UE e dei paesi candidati, dei rispettivi Parlamenti nazionali, del Parlamento europeo e
della Commissione europea. Presidente della Convenzione è stato
l’ex presidente francese Valéry Giscard d’Estaing. Compito della
Convenzione era redigere il testo di un nuovo trattato che stabilisse
regole chiare per il funzionamento dell’Unione europea dopo
l’allargamento. Questo nuovo trattato è destinato a diventare in un
certo senso la Costituzione dell’UE (vedi). La Convenzione ha
chiuso i suoi lavori il 10 luglio 2003.
Cooperazione rafforzata: l’espressione si riferisce a un accordo in base al quale un gruppo di paesi dell’UE (almeno otto) possono operare insieme in un particolare settore anche se gli altri paesi
dell’UE non possono o non vogliono partecipare in quella fase. Resta inteso che gli altri Stati sono liberi di subentrare successivamente, se lo desiderano.
Costituzione dell’UE: attualmente l’UE è retta da quattro trattati fondamentali che ne stabiliscono le regole di funzionamento. Questi
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Parte III – A cura della Commissione Europea
trattati sono lunghi e complessi ed i leader dell’UE intendono sostituirli con un unico atto, più breve e più semplice, che enunci i principi e gli obiettivi dell’UE e che stabilisca chiaramente chi esercita
quali competenze. Questo nuovo atto (tecnicamente noto come
“trattato costituzionale”) sarà abbastanza simile alla costituzione di
uno Stato – anche se l’UE non è e non vuole diventare uno Stato
unico che soppianti i paesi membri. Il testo di questa nuova Costituzione dell’UE è stato approvato nel giugno 2004 e firmato da tutti
i governi degli Stati membri nell’ottobre 2004. Dovrebbe entrare in
vigore nel 2006, ma deve essere prima ratificato da tutti i parlamenti nazionali e, in alcuni paesi, approvato con un referendum.
Criteri di Copenaghen: nel giugno 1993, i leader dell’UE riuniti a
Copenaghen hanno stabilito tre criteri che qualsiasi paese candidato
(vedi) deve soddisfare per entrare a far parte dell’Unione europea.
Primo, deve avere istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, la
preminenza del diritto, i diritti umani ed il rispetto delle minoranze.
Secondo, deve avere un’economia di mercato funzionante. Terzo, deve recepire nella sua interezza l’acquis comunitario (vedi) e sottoscrivere ai diversi obiettivi dell’Unione europea. Inoltre deve avere
un’amministrazione pubblica capace di applicare e gestire praticamente la legislazione dell’UE. L’UE si riserva il diritto di decidere quando
un paese candidato soddisfa questi criteri e quando l’UE è pronta ad
accogliere il nuovo Stato membro.
Criteri di Maastricht: si tratta di cinque criteri per stabilire se un
paese dell’UE è pronto ad adottare l’euro. Essi riguardano:
• stabilità dei prezzi: il tasso di inflazione non deve superare di oltre
1,5 punti percentuali quello dei tre paesi dell’UE che nell’anno precedente hanno registrato il tasso di inflazione più basso;
• deficit di bilancio: (vedi): deve essere generalmente inferiore al 3%
del prodotto interno lordo (PIL);
• debito: il debito pubblico non dovrebbe superare il 60% del
PIL, ma un paese con un livello di indebitamento più alto può
ancora adottare l’euro a patto che il suo debito sia in costante
diminuzione;
Il gergo europeo
121
• tassi di interesse: il tasso a lungo termine non deve superare di oltre
2 punti percentuali quello dei tre paesi dell’UE che nell’anno precedente hanno registrato il tasso di inflazione più basso;
• stabilità del cambio: il tasso di cambio della moneta nazionale deve
essere rimasto entro determinati limiti di fluttuazione prestabiliti
per due anni.
Questi criteri sono stati fissati nel Trattato di Maastricht: da qui il
loro nome.
Deficit democratico: si dice spesso che il processo decisionale
dell’UE è troppo lontano dalle persone comuni, che non possono
comprenderne le complessità e i difficili testi giuridici. L’UE sta
cercando di colmare tale “deficit democratico” mediante una semplificazione giuridica, una migliore informazione del pubblico e
dando alla società civile (vedi) un peso maggiore
nell’elaborazione delle politiche europee. I cittadini hanno comunque già la possibilità di partecipare al processo decisionale
dell’UE mediante il Parlamento europeo. Per ulteriori chiarimenti,
vi invitiamo a consultare il glossario.
Deficit di bilancio: termine tecnico con cui si intende la differenza negativa tra le entrate dello Stato e le sue spese.
DG: Il personale delle principali istituzioni europee (Commissione,
Consiglio e Parlamento) è organizzato in un numero di dipartimenti distinti, conosciuti con il nome di Direzioni Generali
(DG), ciascuno dei quali è responsabile di compiti o ambiti politici specifici. Il capo amministrativo della DG è conosciuto come
Direttore generale (un termine che viene anch’esso a volte abbreviato con “DG”).
Dialogo con la società civile: questo termine fa riferimento alle consultazioni con la società civile (vedi) che la Commissione europea
realizza quando prepara le sue proposte legislative. Si tratta di un
concetto più ampio rispetto a “dialogo sociale” (vedi).
122
Parte III – A cura della Commissione Europea
Dialogo sociale: Questo termine sta ad indicare le discussioni, I negoziati e l’azione comune tra le parti sociali europee (vedi) e le discussione tra queste parti sociali e le istituzioni dell’UE. Per spiegazioni più complete si invita a consultare il glossario.
EFTA: quest’abbreviazione (dalle iniziali del nome inglese: European
Free Trade Association) si usa anche in italiano per indicare
l’Associazione europea di libero scambio – un’organizzazione fondata nel 1960 per promuovere il libero scambio dei beni tra i suoi
Stati membri. In origine i paesi EFTA erano sette: Austria, Danimarca, Norvegia, Portogallo, Svezia e Regno Unito. Vi si sono aggiunti la Finlandia nel 1961, l’Islanda nel 1970 ed il Liechtenstein
nel 1991. Nel 1973, il Regno Unito e la Danimarca hanno abbandonato l’EFTA per aderire alla CEE (vedi). Hanno seguito il loro
esempio il Portogallo nel 1986 e l’Austria, la Finlandia e la Svezia
nel 1995. Oggi gli Stati membri dell’EFTA sono Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.
ERASMUS: non si tratta realmente di gergo europeo. È il nome di una
programma (intitolato al grande umanista europeo Erasmo da Rotterdam) che l’UE sovvenziona nel settore dell’istruzione e che ha
avuto inizio nel 1987. Entro il 2007, due milioni di studenti avranno studiato in un altro paese grazie al programma Erasmus. Dal
2004, un nuovo programma, Erasmus Mundus, assegna più di 40
milioni di euro all’anno per la promozione di Master offerti da un
consorzio di almeno tre università di almeno tre differenti paesi europei. Le borse di studio per frequentare questi corsi sono disponibili per gli studenti di ogni paese.
Eurobarometro: è il nome con cui è noto il servizio della Commissione, istituito nel 1973, che misura ed analizza le tendenze dell’opinione pubblica in tutti gli Stati membri e nei paesi candidati. Conoscere gli orientamenti dell’opinione pubblica è importante per la
Commissione europea per preparare le sue proposte legislative,
prendere decisioni e valutare il proprio operato. Eurobarometro si
avvale sia di sondaggi d’opinione che di gruppi di discussione (“focus group”). Dalle sue rilevazioni vengono tratte circa 100 rapporti
Il gergo europeo
123
all’anno. Per spiegazioni più complete si invita a consultare il sito
di Eurobarometretro.
Eurocrate: il termine “eurocrati” (un calco della parola “burocrati”)
viene usato con riferimento alle molte migliaia di cittadini dell’UE
che lavorano presso le istituzioni europee (il Parlamento, il Consiglio, la Commissione).
Eurolandia: è un nome di fantasia che viene usato per indicare quella
che ufficialmente si chiama “area dell’euro” — e che alcuni chiamano anche “zona euro” — ossia l’insieme degli Stati membri che
hanno adottato l’euro come moneta. Per ora tali paesi sono il Belgio, la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Irlanda, l’Italia,
il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l’Austria, il Portogallo, la Finlandia.
EUROPA: non si tratta realmente di gergo europeo. È il nome, proveniente dal greco antico e dal latino, che è stato scelto per il sito ufficiale dell’Unione europea. Il sito contiene una gran quantità di informazioni utili sull’UE regolarmente aggiornate ed è disponibile
in tutte le lingue ufficiali dell’UE.
(L’)Europa a due velocità: con tale espressione si fa riferimento alla
possibilità teorica che, in futuro, un “nucleo” particolare di Stati
membri decida di procedere più rapidamente sulla via
dell’integrazione europea (si veda sopra). È già possibile che un
gruppo di paesi dell’UE cooperino tra loro più degli altri grazie ad
un accordo detto di “cooperazione rafforzata” (si veda sopra).
Euroscettici: tale termine viene utilizzato spesso per indicare coloro
che si oppongono all’integrazione europea o sono “scettici” nei
confronti dell’UE e delle sue finalità.
Federalismo: in generale, questo termine indica un assetto politico–istituzionale in cui più entità politiche, che conservano una
loro autonomia interna, sono riunite in un unico Stato che è il
solo soggetto sovrano. I fautori di questo sistema sono detti
“federalisti”.
124
Parte III – A cura della Commissione Europea
Numerosi paesi del mondo — per es. Australia, Canada, Germania,
Svizzera e Stati Uniti d’America — hanno una struttura federale,
nella quale alcune questioni (per esempio la politica estera) vengono decise centralmente a livello federale, mentre altre rimangono di
competenze dei singoli stati federati. Tuttavia esistono diversi modelli di Stato federale.
L’Unione europea non si ispira a nessuno di quei modelli: non è
una federazione di Stati ma un’unione unica nel suo genere nella
quale gli Stati membri rimangono paesi indipendenti e sovrani, pur
decidendo di esercitare insieme la loro sovranità in molti settori di
interesse comune. Questo conferisce loro un potere e un’influenza
collettiva sulla scena mondiale che nessuno di essi potrebbe avere
da solo.
Una parte del dibattito sul futuro dell’Europa verte sull’opportunità
che l’UE si evolva in senso “federale”.
Fortezza Europa: tale espressione viene spesso utilizzata per indicare
l’atteggiamento di chi vuole difendere l’Europa dalle influenze esterne, specialmente di ordine culturale. Il termine “fortezza Europa” compare spesso nelle discussioni sui regolamenti in materia di
asilo e di immigrazione.
Il 9 maggio, festa dell’Europa: il 9 maggio 1950 Robert Schuman (allora Ministro degli Esteri francese) pronunciò un famoso discorso
proponendo l’integrazione europea (si veda sopra) come metodo
per assicurare la pace e raggiungere la prosperità nell’Europa postbellica. Poiché le sue proposte hanno posto le basi per l’Unione
europea attuale, il 9 maggio viene celebrata l’anniversario dell’UE.
Integrazione europea: il termine si riferisce al ravvicinamento tra i paesi e i popoli europei. All’interno dell’Unione europea ciò significa
che i paesi mettono insieme le loro risorse e prendono insieme molte decisioni. Ciò avviene grazie all’interazione tra le istituzioni
dell’UE (il Parlamento, il Consiglio, la Commissione, etc.).
Intergovernativo: questo termine significa letteralmente “tra i governi”.
Nell’UE vengono prese decisioni su alcune materie, quali la sicurez-
Il gergo europeo
125
za e la difesa, mediante un semplice accordo intergovernativo (ossia
tramite un accordo tra i governi dei paesi dell’UE) e non utilizzando
il “metodo comunitario” (vedi). Queste decisioni intergovernative
vengono prese dai ministri che si incontrano in seno al Consiglio
dell’Unione europea, o a livello più alto dai primi ministri e/o dai
presidenti dei paesi dell’UE riuniti nel Consiglio europeo.
Lingue ufficiali: dal 1° maggio 2004 nell’Unione europea vi sono 20
lingue ufficiali: il ceco, il danese, l’estone, il finnico, il francese, il
greco, l’inglese, l’italiano, il lettone, il lituano, il maltese,
l’olandese, il polacco, il portoghese, lo slovacco, lo sloveno, lo
spagnolo, lo svedese, il tedesco e l’ungherese.
La legislazione dell’UE viene pubblicata in tutte le lingue ufficiali
ed i cittadini possono usare una qualsiasi di queste lingue per rivolgersi alle istituzioni dell’UE. Ovviamente, in Europa si parlano anche molte altre lingue oltre a quelle ufficiali dell’UE e questa varietà di lingue nazionali e regionali è molto cara agli europei tutti. Essa costituisce parte del loro ricco patrimonio culturale. La Commissione europea ha dei programmi per la promozione dell’apprendimento delle lingue e della diversità linguistica.
Mainstreaming: con questo termine inglese si indica il fare in modo
che un certo fattore venga tenuto presente in tutte le politiche
dell’UE. Per esempio, in ogni decisione su una politica dell’Unione
europea si deve ora tenere conto delle conseguenze della decisione
stessa per l’ambiente. Vale a dire che si è proceduto al “mainstreaming” delle preoccupazioni ambientali.
Mercato comune: al momento della sua istituzione nel 1957, la CEE
(vedi) si proponeva l’obiettivo di un “mercato comune”, ossia di
uno spazio all’interno del quale le persone, i beni ed i servizi potessero circolare liberamente tra i vari Stati membri come se fossero
un unico paese, senza controlli alle frontiere e senza pagare dazi
doganali. Ci è voluto parecchio tempo per realizzare questo obiettivo: i dazi doganali tra i paesi della CEE sono stati soppressi del tutto solo il 1° luglio 1968. Anche altre barriere al commercio sono
state difficili da rimuovere, tanto che solo alla fine del 1992 si è po-
126
Parte III – A cura della Commissione Europea
tuta proclamare la realizzazione del “mercato unico” (come era stato nel frattempo ribattezzato).
Metodo comunitario: si tratta del metodo normalmente utilizzato dall’UE
per legiferare: la Commissione presenta una proposta al Consiglio e al
Parlamento, che la discutono, propongono modifiche ed emendamenti
e infine la adottano, facendone un atto legislativo dell’UE. Durante
questo processo, vengono spesso consultati altri organi come il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni.
Metodo di coordinamento aperto: In molte aree (come per esempio
l’istruzione e la formazione, le pensioni e la salute, l’immigrazione
e l’asilo), i governi dell’UE stabiliscono politiche nazionali proprie
piuttosto che applicare una legislazione unica in tutta l’UE. Tuttavia è opportuno che i governi condividano le informazioni, adottino
le “migliori prassi” (vedi) e facciano convergere le loro politiche
nazionali. Questo metodo di apprendimento dagli altri è chiamato
“metodo di coordinamento aperto”.
Migliori prassi o pratiche: un modo per migliorare le politiche
nell’UE è quello di vedere cosa fanno gli altri paesi dell’UE per
scoprire dove le cose funzionano meglio. Gli altri paesi possono allora adottare questa “migliore prassi” adattandola alle proprie realtà
nazionali e locali.
Padri fondatori: negli anni successivi alla seconda guerra mondiale,
personalità come Jean Monnet e Robert Schuman sognavano di unire i popoli d’Europa nel segno di una pace duratura e
dell’amicizia. Nei cinquant’anni successivi, con l’edificazione
dell’UE, il loro sogno si è realizzato ed è per questo che essi vengono chiamati “padri fondatori” dell’Unione europea.
Paese candidato: un paese che ha presentato domanda di adesione
all’Unione europea e la cui domanda è stata formalmente accettata.
Al momento ci sono quattro paesi candidati: Bulgaria, Croazia,
Romania e Turchia. Prima di poter entrare a far parte dell’UE un
paese candidato deve soddisfare i “criteri di Copenaghen” (vedi).
Il gergo europeo
127
Paese che ha presentato domanda di adesione: un paese che ha chiesto di diventare uno Stato membro dell’Unione europea. Quando la
domanda è stata formalmente accettata, si parla di “paese candidato” all’adesione (vedi). Per ulteriori chiarimenti, vi invitiamo a
consultare il glossario.
Paese in via di adesione: un paese candidato (vedi) che ha soddisfatto
i criteri di Copenaghen (vedi) ed ha concluso i negoziati di adesione all’Unione europea.
Paese terzo: con questo termine si indica semplicemente un paese che
non fa parte dell’UE. Il suo significato risulta chiaro se si pensa ad
una situazione in cui sono in gioco le relazioni tra due Stati membri
dell’UE (o tra le istituzioni dell’UE e uno Stato membro) e un altro
paese (che è allora, letteralmente, un “terzo paese”) che non fa parte dell’Unione europea.
Parti sociali: Termine che si riferisce alle due parti dell’industria: gli
imprenditori e i lavoratori. A livello dell’UE sono rappresentati da
tre grandi organizzazioni:
• la Confederazione europea dei sindacati (CES), che rappresenta
i lavoratori;
• l’Unione delle confederazioni delle industrie della Comunità eu-
ropea (UNICE) che rappresenta gli imprenditori del settore privato;
• il Centro europeo delle imprese pubbliche (CEIP), che rappresenta gli imprenditori del settore pubblico.
La Commissione europea li consulta nella preparazione di proposte
legislative di carattere sociale o relative all’occupazione. Per spiegazioni più complete si invita a consultare il glossario.
Passerella comunitaria: si tratta della procedura per trasferire alcune
materie dal “terzo pilastro” (vedi) dell’UE al “primo pilastro”, in
modo che possano essere trattate secondo il “metodo comunitario”
(vedi). Per utilizzare la passerella occorre una decisione unanime
128
Parte III – A cura della Commissione Europea
del Consiglio, seguita dalla ratifica da parte di ciascuno degli Stati
membri.
Pilastri dell’UE: l’Unione europea prende decisioni in tre ambiti (insiemi di politiche) distinti, noti anche come i tre “pilastri” dell’UE.
• Il primo pilastro è l’ambito comunitario, che comprende la mag-
gior parte delle politiche comuni e nel quale le decisioni sono
prese con il “metodo comunitario” (vedi) – con la partecipazione
della Commissione, del Parlamento e del Consiglio.
• Il secondo pilastro è la politica estera e di sicurezza comune,
ambito nel quale il Consiglio decide da solo.
• Il terzo pilastro è la “cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale”; anche qui l’unica istituzione che prende le decisioni è il Consiglio.
Nell’ambito del primo pilastro il Consiglio decide di norma mediante voto a “maggioranza qualificata” (vedi). Nell’ambito degli
altri pilastri il Consiglio deve decidere all’unanimità: qualsiasi decisione può essere bloccata dal veto di un singolo paese.
Se così decide, il Consiglio può utilizzare la “passerella comunitaria” (vedi) per trasferire una materia dal terzo al primo pilastro.
Prospettive finanziarie: il termine “prospettive” in questa espressione significa in realtà “programma”. L’UE deve programmare le sue attività
con molto anticipo ed essere sicura di avere risorse finanziarie sufficienti per quello che intende fare. Le sue principali istituzioni (Parlamento,
Consiglio e Commissione) devono quindi mettersi d’accordo in anticipo
sulle priorità per i prossimi anni e preparare un programma di spesa che
si chiama “prospettive finanziarie”. Le prospettive finanziarie indicano
l’importo massimo che l’UE può spendere, suddiviso per i vari settori.
In un mondo in cui i costi tendono a crescere continuamente, lo
scopo delle prospettive finanziarie è di mantenere sotto controllo le
spese dell’UE.
Quattro libertà: una delle maggiori realizzazioni dell’UE è stata la
creazione di uno spazio in cui 1) i cittadini 2) i beni 3) i servizi e 4)
Il gergo europeo
129
i capitali potessero circolare liberamente. Spesso si fa riferimento a
tale quadruplice libertà di circolazione come alle “quattro libertà”.
Riforma della PAC: la politica agricola comune (PAC) è nata nel
1960, per garantire che l’Europa fosse in grado di coprire il proprio
fabbisogno di prodotti alimentari a prezzi accessibili. Ma essa è stata vittima del proprio successo, dando luogo a eccedenze difficili
da smaltire di alcuni prodotti come le carni bovine, l’orzo, il latte e
il vino. Inoltre, le sovvenzioni versate agli agricoltori europei falsavano il commercio mondiale. La Commissione europea ha quindi
avviato un riesame della PAC nel 1999. Nel 2003 l’UE ha approvato ulteriori riforme, mettendo l’accento sulla qualità dei prodotti agricoli e su metodi di allevamento che escludano il maltrattamento
degli animali, e nel contempo rispettino l’ambiente e contribuiscano alla tutela del paesaggio rurale. L’UE ha in programma una riduzione delle sovvenzioni dirette agli agricoltori, per ridurre lo
squilibrio tra i mercati agricoli dell’UE e quelli dei paesi in via di
sviluppo.
SEE: quest’abbreviazione indica lo Spazio economico europeo – costituito da tutti i paesi dell’Unione europea e dell’EFTA (vedi) ad eccezione della Svizzera. L’Accordo SEE, entrato in vigore il 1° gennaio 1994, consente ad Islanda, Liechtenstein e Norvegia di godere
dei benefici del mercato unico dell’UE senza tutti i diritti e gli obblighi che comporta l’appartenenza all’UE.
Dal 1° maggio 2004, gli Stati membri dell’Unione europea sono :
Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia,
Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo,
Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito. Per conoscere l’anno in cui hanno aderito all’UE, si veda “allargamento”.
Società civile: con questo termine si designa l’insieme delle organizzazioni e associazioni che non fanno parte del mondo della politica ma
rappresentano il mondo del lavoro, gruppi che condividono un medesimo interesse o settori della società. Ne fanno parte, per esempio, i
sindacati, le associazioni professionali, le associazioni dei datori di la-
130
Parte III – A cura della Commissione Europea
voro, le associazioni per la difesa dell’ambiente, le organizzazioni che
rappresentano le donne, gli agricoltori, i disabili, e così via. Poiché
queste organizzazioni dispongono di esperienze e competenze preziose nei rispettivi settori di attività e possono contribuire all’attuazione e
al monitoraggio delle politiche dell’Unione europea, l’UE consulta regolarmente la società civile e intende associarla più strettamente al
processo di elaborazione delle politiche comunitarie.
Sovranazionale: letteralmente questo termine significa “ad un livello
superiore rispetto ai governi nazionali”, e si differenzia da “intergovernativo” (vedi) che significa “tra i governi”. Molte decisione
dell’UE vengono prese a livello “sovranazionale” nel senso che vedono la partecipazione delle istituzioni dell’UE a cui i paesi membri hanno delegato alcuni dei poteri decisionali. Da non confondersi
con il termine “transnazionale” (vedi).
Stakeholder: con il termine “stakeholder” si indicano normalmente
tutti i soggetti che hanno un interesse legittimo (stake) nell’attività
di un soggetto, e che influenzano o sono influenzati dalle sue decisioni; nel caso dell’UE, si tratta di tutte le persone e organizzazioni
che sono interessate nelle e dalle norme e politiche dell’UE. La
Commissione europea tiene a consultare una cerchia la più ampia
possibile di “stakeholder” prima di proporre nuovi atti legislativi e
nuove iniziative politiche.
Stati membri: i paesi che fanno parte di una organizzazione internazionale sono i suoi Stati membri. Si usa spesso questo termine anche per indicare i governi di questi paesi.
Dal 1° maggio 2004, gli Stati membri dell’Unione europea sono :
Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia,
Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo,
Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito. Per conoscere l’anno in cui hanno aderito all’UE, si veda “allargamento”.
Strasburgo: Strasburgo è una città francese vicina al confine con la
Germania dove si svolgono per una settimana al mese le sessioni
Il gergo europeo
131
plenarie del Parlamento europeo. La città ospita anche la Corte europea dei diritti dell’uomo e il Consiglio d’Europa che non sono istituzioni dell’UE. Il termine “Strasburgo” è talvolta utilizzato dai
media per indicare l’una o l’altra di tali istituzioni.
Strategia di Lisbona: per competere con gli altri principali protagonisti sulla scena mondiale, l’UE ha bisogno di un’economia moderna
ed efficiente. Riuniti a Lisbona nel marzo 2000, i leader politici
dell’UE hanno indicato un nuovo obiettivo: l’UE deve, nel giro di
un decennio, “diventare l’economia basata sulla conoscenza più
competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e
una maggiore coesione sociale”.
I leader dell’UE hanno anche convenuto una strategia dettagliata
per conseguire tale obiettivo. La “strategia di Lisbona” abbraccia
questioni quali la ricerca, l’istruzione, la formazione, l’accesso a
Internet e il commercio elettronico. Ma riguarda anche Ia riforma
dei sistemi europei di previdenza sociale, che devono essere resi finanziariamente sostenibili affinché ne possano continuare a beneficiare le generazioni future. Ogni anno, a primavera, il Consiglio europeo dedica una riunione alla valutazione dei progressi compiuti
nell’attuazione della strategia di Lisbona.
Sussidiarietà: il “principio di sussidiarietà” implica che le decisioni
dell’UE devono essere prese il più possibile a contatto con i cittadini. In altre parole, l’Unione prende iniziative (tranne che nei settori in cui è l’unica responsabile) solo se l’azione dell’UE è più efficace dell’azione presa a livello nazionale, regionale o locale.
Transnazionale: questo termine viene spesso utilizzato per indicare la
collaborazione tra imprese o organizzazioni che hanno sede in Stati
membri diversi. Uno degli obiettivi dell’UE è appunto di incoraggiare la collaborazione “transnazionale” o, come anche si dice,
“transfrontaliera”.
Trasparenza: il termine ‘trasparenza’ è spesso utilizzato per indicare
l’apertura che contraddistingue le attività delle istituzioni dell’UE
132
Parte III – A cura della Commissione Europea
che si sono impegnate ad agire con la massima chiarezza prendendo
misure per migliorare l’accesso del pubblico alle informazioni e per
realizzare documenti più chiari e leggibili. Ciò riguarda anche la redazione delle leggi nonché di un trattato UE unico e semplificato.
Unanimità: nel prendere decisioni su alcune questioni, il Consiglio
dell’Unione europea deve trovarsi in una posizione di accordo unanime, vale a dire che tutti i paesi devono essere d’accordo. Il veto anche
di un solo paese bloccherebbe la decisione. Ciò renderebbe molto difficile andare avanti in una Unione di 25 paesi e quindi la regola
dell’unanimità si applica soltanto in aree particolarmente delicate come quella dell’asilo, della fiscalità e della politica estera e di sicurezza
comune. In molti ambiti le decisioni vengono ora prese con la votazione a maggioranza qualificata (vedi). Per spiegazioni più complete
sul concetto di unanimità si invita a consultare il glossario.
Vertice: le riunioni del Consiglio europeo (vedi) sono spesso dette “vertici” europei (o dell’UE) perché vi si incontrano i capi di Stato o di
governo dell’UE. Alcuni paesi sono rappresentanti dal Presidente del
Consiglio o Primo Ministro, altri dal Presidente della Repubblica, altri ancora da entrambi. Tutto dipende dal ruolo che la Costituzione di
ciascun paese assegna alle più alte cariche dello Stato.
Voto a maggioranza qualificata: Su gran parte delle questioni, il Consiglio dell’Unione europea prende le sue decisioni con una votazione. Ogni paese possiede un certo numero di voti che fondamentalmente sono proporzionali al numero di abitanti. Il numero di voti
per paese è il seguente:
Germania, Francia, Italia e Regno Unito
Spagna e Polonia
Paesi Bassi
Belgio, Repubblica ceca, Grecia, Ungheria e Portogallo
Austria e Svezia
Danimarca, Irlanda, Lituania, Slovacchia e Finlandia
Cipro, Estonia, Lettonia, Lussemburgo e Slovenia
Malta
29
27
13
12
10
7
4
3
Il gergo europeo
133
Affinché una proposta venga adottata dal Consiglio, ci deve essere
una “maggioranza qualificata” a favore. Questo significa almeno
232 voti su un totale di 321. Deve essere anche a favore una maggioranza dei paesi (in alcuni casi una maggioranza di due terzi). Inoltre ogni paese può chiedere al Consiglio di verificare che i paesi
a favore rappresentino almeno il 62% della popolazione dell’UE.
Per ulteriori chiarimenti sul voto a maggioranza qualificata, vi invitiamo a consultare il glossario.
Zona di libero scambio: un gruppo di paesi che hanno soppresso nei
loro rapporti reciproci le barriere commerciali, come i dazi ed i
contingenti d’importazione. Nel mondo esistono diverse zone di libero scambio: il Mercosur nell’America del Sud, il Nafta
nell’America del Nord e l’EFTA in Europa, per esempio. L’Unione
europea è anche una zona di libero scambio, ma è molto di più di
questo, perché persegue un obiettivo di integrazione economica e
politica, con decisioni prese in comune in molti settori politici.
Zona Schengen (= area Schengen, paesi Schengen): Nel 1985, cinque
paesi dell’UE (Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo e Paesi
Bassi) hanno deciso di abolire tutti i controlli sui cittadini alle frontiere interne. Ciò ha portato alla creazione di un territorio senza
frontiere interne, la cosiddetta zona Schengen. (Schengen è la città
lussemburghese in cui è stato firmato l’accordo).
I paesi Schengen hanno introdotto una politica comune in materia di
visti per l’intera zona e hanno deciso di realizzare controlli efficaci alle loro frontiere esterne. Eventuali controlli alle frontiere interne possono essere effettuati per periodi limitati di tempo qualora motivi di
ordine pubblico o di sicurezza nazionale lo rendano necessario.
Un po’ alla volta la zona Schengen si è estesa. In linea di principio
ora comprende tutti i paesi dell’UE, l’Islanda e la Norvegia e
l’accordo è diventato parte integrante dei trattati dell’UE. Tuttavia i
10 paesi che hanno aderito all’UE nel 2004 ancora non partecipano
pienamente all’accordo di Schengen. Inoltre l’Irlanda e il Regno
Unito hanno scelto di non aderire agli accordi relativi ai controlli
alle frontiere e ai visti. Per maggiori informazioni in proposito si
invita a consultare la pagina.
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Parte III – A cura della Commissione Europea
I cittadini di uno dei paesi della zona Schengen non hanno bisogno
di un visto per viaggiare all’interno dell’area. I titolari di un visto
d’ingresso per un paese Schengen sono automaticamente autorizzati a viaggiare liberamente all’interno della zona Schengen, tranne
che in Irlanda e nel Regno Unito.
PARTE IV
Bibliografia essenziale sul Diritto comunitario
a cura della COMMISSIONE EUROPEA
135
136
Parte III – A cura della Commissione Europea
Bibliografia di diritto dell’Unione Europea
1. Parte istituzionale e delle politiche
A) L. Daniele, Diritto dell’Unione europea, Milano, Giuffrè, 2004.
B) L. Antoniolli, G. Benacchio, F. Lajolo Di Cossano, Lineamenti di
diritto dell’Unione europea, Padova, CEDAM, 2005, capp. VI–
VII.
C) T. Ballarino, Manuale breve di diritto dell’Unione europea, Padova, CEDAM, 2004, capp. 10–21.
D) L. Antoniolli, G. Benacchio, F. Lajolo Di Cossano, Lineamenti di
diritto dell’Unione europea, Padova, CEDAM, 2005
E) T. Ballarino, Manuale breve di diritto dell’Unione europea, Padova, CEDAM, 2004.
2. Per il la politica estera e di sicurezza comune (secondo pilastro)
F) L. Marini, “La politica estera e di sicurezza dell’Unione europea”,
in Il diritto dell’Unione europea, 2002, pp. 383–421.
G) C. Morviducci, voce “Politica estera e di sicurezza comune
(Pesc)”, in Digesto, disc. pubbl., IV ed., Torino, UTET, 2000 (aggiornamento), pp. 416–432.
137
138
Parte IV
3. Per la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale
(terzo pilastro)
H) M. Lombardo, “La cooperazione di polizia e quella giudiziaria in
materia penale dopo il Trattato di Amsterdam”, in Rivista penale,
2001, pp. 706–711.
I) P. Bilancia, “Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia tra realtà
intergovernativa e prospettiva comunitaria”, in Rivista italiana di
diritto pubblico comunitario, 2004, pp. 345–365.
Costituzionalizzazione
e
allargamento:
K) E. Letta, L’Europa a venticinque, II ed. aggiornata, Bologna, Il
Mulino, 2006.
L) J. Ziller, La Costituzione europea, II ed., Bologna Il Mulino,
2004, capp. 1, 2, 5.
Per la preparazione dell’esame è necessaria inoltre la conoscenza
dei testi normativi fondamentali:
– il Trattato della Comunità europea ed il Trattato sull’Unione
europea, aggiornati al Trattato di Nizza;
– il Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa.
(i testi sono reperibili anche nel sito ufficiale dell’Unione europea: http://eurlex.europa.eu/it/treaties/index.htm).
Eu law – Bibliographical references
1. Institutions and policies
M) R.H. Folsom, European Union Law, 5th ed., Thomson, West, St.
Paul (MN), 2005.
Bibliografia essenziale sul Diritto comunitario
139
2. Common and foreign security policy (CFSP, second pillar)
N) S. Baches Opi, R. Floyd, “A Shaky Pillar of Global Stability: The
Evolution of the European Union’s Common Foreign and Security Policy”, 9 (2003) Columbia Journal of European Law 299.
D. Thym, “Reforming Europe’s Common Foreign and Security
Policy”, 10 (2004) European Law Journal 5.
3. Police and judicial cooperation in criminal matters (third pillar)
O) P.J. Kuijper, “The Evolution of the Third Pillar from Maastricht
to the European Constitution: Institutional Aspects”, 41 (2004)
Common Market Law Review, 609.
D. Scott, “The rule of law in the European Union – Putting the
security into the “area of freedom, security and justice”, 29 (2004)
European Law Review 219
4. Constitutionalization and enlargement
P) J. Ziller, The European Constitution, Kluwer Law International,
2005, chs 1, 2, 5.
Q) M. Cremona (ed.), The Enlargement of the European Union, Oxford University Press, 2003, chs 1 (M. Cremona, Introduction), 2
(M. Maresceau, “Pre–accession”), 4 (A. Inotai, The Eastern
Enlargement of the European Union).
(A cura della facoltà di Giurisprudenza Univ. Di Trento. 2007 e
Mariangela Matonte)
140
Parte IV – A cura della Commissione Europea
ALLEGATO 1
Commissione Europea
141
142
Parte IV – A cura della Commissione Europea
Commissione Europea (Slides)
L’Unione europea: integrazione
politica e socioeconomica
Seminario realizzato con il
contributo del programma
Jean Monnet della
Commissione europea
1
La Commissione europea
2
143
144
Allegato I
La Commissione Europea:
la composizione
z
z
z
z
Sede: Bruxelles
Art. 213-214 CE: 27 membri (numero modificabile dal
Consiglio all’unanimità) pienamente indipendenti, con
mandato rinnovabile di 5 anni (prima era 4 anni, dal 1993 è
stato allineato al mandato del P.E.).
Il Presidente della Commissione è nominato a magg. qual.
dal Consiglio riunito a livello di Capi di Stato e di Governo,
con voto di approvazione del P. E.
I membri sono nominati dal Consiglio a magg. qual.
d’accordo con il Presidente, sulla base di proposte degli
Stati membri.
3
La Commissione Europea:
i rapporti con il P. E.
z
z
z
4
Art. 214 CE: il P. E. approva la nomina del Presidente
della Commissione. L’intera Commissione è poi
soggetta ad un voto di approvazione del P. E., cui
segue la nomina formale da parte del Consiglio a
maggioranza.
Art. 215 CE: i membri dimissionari o deceduti possono
essere sostituiti dal Consiglio che delibera a
maggioranza. Il Consiglio può anche decidere di non
procedere alla sostituzione (art. 215 CE).
Art. 201 CE: il P. E. può approvare mozione di censura
nei confronti della Commissione (magg. 2/3) e
costringere i membri a dimettersi collettivamente.
Commissione Europea (Slides)
145
La Commissione Europea:
il Presidente
z
•
•
•
•
•
Art. 217 CE (mod. con il T. di Nizza):
la Commissione agisce nel quadro degli orientamenti
politici del suo Presidente.
Il Presidente ripartisce le competenze fra i Commissari
e può modificarle nel corso del mandato.
I commissari esercitano le funzioni loro attribuite dal
Presidente sotto la sua autorità.
Il Presidente può chiedere ad un membro della
Commissione di dimettersi, previa approvazione del
Collegio (crisi della Commissione Santer).
Il Presidente può nominare uno o più Vicepresidenti.
5
La Commissione Europea:
la responsabilità dei Commissari
6
z
Responsabilità politica dinanzi al Presidente (art. 217
CE mod. con T. di Nizza).
z
Responsabilità per colpa grave o per inadeguatezza
nell’esercizio delle funzioni: dimissioni dichiarate dalla
Corte di Giustizia su istanza del Consiglio o della
Commissione (art. 216 CE).
146
Allegato I
La Commissione Europea:
l’organizzazione interna
z
z
z
z
z
z
z
7
z
Art. 218: la Commissione stabilisce il proprio regolamento interno.
1° marzo 2000: “libro bianco” sulla “governance” europea (riforma
della Commissione).
Commissari assistiti da gabinetti personali (6-7 funzionari di cui
almeno due di nazionalità diversa da quella del Commissario).
Ciascun Commissario è preposto a una o più DG. Ciascuna DG è
diretta da un “direttore generale” (a rotazione per non più di 7
anni).
Riunioni del Collegio dei Commissari. Decisioni sempre a
maggioranza (art. 219 CE)
Oltre alle DG ci sono anche i servizi generali.
Apparato burocratico di circa 20.000 funzionari assunti
permanentemente per concorso.
Segretariato generale della Commissione.
La Commissione Europea:
le competenze
z
•
•
•
•
z
z
8
Art. 211 CE:
vigila sull’applicazione delle disposizioni del Trattato;
formula raccomandazioni o pareri nei settori previsti
dal Trattato, di sua iniziativa oppure quando il Trattato
lo prevede esplicitamente;
dispone di un proprio potere di decisione e partecipa
alla formazione degli atti del Consiglio e del P.E. alle
condizioni stabilite dal Trattato;
esercita le competenze conferitele dal Consiglio.
Art. 212 CE: presenta una relazione generale annuale
Altre competenze si desumono trasversalmente
dalla lettura del Trattato CE.
Commissione Europea (Slides)
147
La Commissione Europea:
il potere di proposta
z
z
z
z
•
9
•
La Commissione è l’unica istituzione che ha potere di
proposta: il Consiglio (art. 208 CE) e il Parlamento (art. 192
CE) possono però chiederle di redigere la proposta
legislativa.
La Commissione ha il potere di modificare la sua proposta
iniziale in ogni fase del processo decisionale, ma il
Consiglio può adottare solo all’unanimità atti che si
discostano dalla proposta della Comm. (art. 250 CE).
Le proposte della Commissione vengono spesso elaborate
con l’apporto di Comitati consultivi e Comitati di esperti.
Il potere di proposta si concretizza attraverso:
raccomandazioni e pareri rivolti alle altre istituzioni;
libri bianchi e libri verdi.
La Commissione Europea:
i poteri normativi
z
•
•
•
•
z
10
L’art. 211 parla di “potere di decisione”, che però in pratica è
limitato a pochi casi nel quadro CE:
es. art. 27: decisioni in merito alla TDEC;
es. art. 39: la C. può emanare regolamenti per disciplinare il diritto dei
lavoratori migranti a rimanere sul territorio anche dopo la fine del rapporto
di lavoro;
es. art. 85: la C. accerta con decisione motivata le infrazioni degli Stati
alle regole di concorrenza;
es. art. 88: decisioni in merito ad ammissibilità di aiuti di Stato.
Sulla base del T. CECA, invece, la Commissione dispone di
ampi poteri normativi (es. art. 60 e 61), mentre il Consiglio e
il P.E. hanno solo un ruolo consultivo.
148
Allegato I
La Commissione Europea:
la funzione esecutiva
z
z
Più comunemente, la Commissione esercita le
competenze conferitele dal Consiglio (art. 211
CE), attraverso i regolamenti di esecuzione oppure
i regolamenti di integrazione di altri regolamenti:
secondo l’art. 202 CE, la Commissione deve
rispettare i principi generali che il Consiglio ha
fissato all’unanimità su proposta della stessa
Commissione, sentito il Parlamento europeo.
Gran parte dei regolamenti vengono emanati nel
settore Pac e nel settore Fondi strutturali.
11
La Commissione Europea:
le competenze di gestione
z
z
z
z
12
Gestisce il bilancio (entrate e spese), nei limiti
delle decisioni prese dal Consiglio e ne
sorveglia la corretta esecuzione.
Gestisce i Fondi strutturali
Gestisce i programmi comunitari (es. ricerca,
ambiente, cultura etc.).
Gestisce i programmi comunitari destinati ai
paesi terzi (es. Phare, Tacis, Cards, Lomè).
Commissione Europea (Slides)
149
La Commissione Europea:
i Comitati
z
z
z
z
13
I Comitati sono organismi composti da funzionari governativi
che fungono da raccordo fra Consiglio e Commissione.
Comitati consultivi: esprimono semplicemente un parere.
Comitati di gestione: possono esprimere a magg. qual. un
parere negativo su una proposta della Commissione; in tal
caso il Consiglio può assumere una decisione diversa entro
tre mesi, sempre a magg. qual.
Comitati di regolamentazione: devono approvare a
maggioranza le proposte della Commissione; se non lo
fanno o se esprimono un parere negativo la Commissione
può sottomettere al Consiglio una nuova proposta (anche
legislativa) o una proposta modificata.
La Commissione Europea:
il potere di sorveglianza
z
z
z
z
z
z
z
14
Controlla che gli Stati membri, che agiscono come “esattori”
dell’UE, effettuino i corretti versamenti.
Controlla il rispetto da parte degli Stati membri delle norme del
Trattato.
Vigila sulla corretta attuazione delle politiche comunitarie.
Per poter esercitare il controllo ha anche poteri ispettivi (art. 284).
Se gli Stati membri non rispettano i loro obblighi, la Commissione
invia loro una raccomandazione.
Se non adempiono entro il termine stabilito, la Commissione può
proporre il ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di Giustizia.
Con il T. di Maastricht la Commissione ha anche acquistato, in
alcuni casi, il potere di sanzione (es. concorrenza, aiuti di Stato).
150
Allegato I
La Commissione Europea:
la rappresentanza
z
z
z
z
15
Rappresenta la Comunità (che ha personalità giuridica)
negli atti a rilevanza esterna (art. 282 CE).
Conduce i negoziati internazionali (art. 300 CE).
Gestisce i rapporti con le altre O.I. e con Stati terzi (art.
302 CE).
E’ “associata” alla PESC (art. 18 TUE) e può
presentare proposte in merito (art. 22 TUE)
ALLEGATO 2
Istituzioni UE
151
152
Parte IV – A cura della Commissione Europea
Istituzioni UE (Slides)
L’Unione europea: integrazione
politica e socioeconomica
Seminario realizzato con il
contributo del programma
Jean Monnet della
Commissione europea
1
Le istituzioni europee
2
153
154
Allegato II
Il Parlamento europeo
z
z
z
Sede: Strasburgo (Bruxelles per le riunioni dei comitati;
Lussemburgo sede del Segretariato generale).
Elezione: ogni cinque anni a suffragio universale diretto dai
cittadini dell’Unione iscritti nelle liste elettorali degli Stati di
appartenenza.
Composizione: 785 europarlamentari; nella prossima legislatura
(2009-2014) i membri eletti non potranno superare i 736 (modifica
introdotta dal Trattato di Amsterdam).
3
Le funzioni del P. E.
z
z
z
4
Potere legislativo: nella maggior parte dei settori di intervento
legislativo (consultazione,parere conforme, codecisione)
Potere di bilancio: approvazione congiunta con il Consiglio del
bilancio proposto dalla Commissione; approvazione della gestione
del bilancio relativo al precedente esercizio finanziario (cd.
concessione del discarico)
Controllo democratico: approvazione della Commissione e
controllo del suo operato per tutta la durata del mandato
(interrogazioni, inchiesta, mozione di censura)
Istituzioni UE (Slides)
155
Il Consiglio dell’Unione europea
Composizione: variabile. Alle riunioni partecipano i Ministri degli
Stati membri in funzione del tema all’o.d.g. nelle seguenti
composizioni: Affari generali e relazioni esterne;Affari economici e
finanziari; Giustizia e affari interni; Concorrenza; Ambiente;
Agricoltura e pesca; Trasporti, comunicazioni ed energia;
Istruzione, gioventù e cultura; Occupazione, politica sociale,
salute e tutela dei consumatori
Sede: Bruxelles
Presidenza: a turno ogni sei mesi dagli Stati
Procedure di voto:unanimità/maggioranza qualificata e sulla
base di un sistema di voto ponderato.
•
•
•
•
5
Il Consiglio dell’Unione:
funzioni
z
z
z
z
z
6
Funzione legislativa
Coordinamento delle politiche degli Stati (ECOFIN – Consiglio
Affari Economici e Finanziari)
Accordi internazionali
Politica estera e di sicurezza comune (PESC – Affari generali e
relazioni esterne)
Approvazione del bilancio
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Allegato II
La Corte di Giustizia
z
z
z
z
z
Composizione: 27 giudici e 8 avvocati generali designati di
comune accordo dai governi degli Stati membri.
Mandato: sei anni rinnovabili.
Sede: Lussemburgo
I giudici della Corte designano tra loro il Presidente per un periodo
di tre anni rinnovabili.
Gli avvocati generali assistono la Corte attraverso pareri giuridici
(“conclusioni”)
7
La Corte di Giustizia: competenze
z
z
z
z
8
Rinvio pregiudiziale: su iniziativa dei giudici di diritto comune
degli Stati membri in materia di diritto comunitario
Ricorso per inadempimento: su iniziativa degli Stati membri o
della Commissione
Ricorso di annullamento: su iniziativa degli Stati membri o di
una istituzione comunitaria
Ricorso per carenza: contro l’inerzia delle istituzioni comunitarie
su iniziativa degli Stati membri o di una istituzione comunitaria
Istituzioni UE (Slides)
Il Tribunale di primo grado:
competenze
z
z
z
z
z
Ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti
delle istituzioni comunitarie
Ricorsi proposti dagli Stati membri contro la Commissione
Ricorsi proposti dagli Stati membri contro il Consiglio in
materia di aiuti di Stato.
Ricorsi in materia di marchi comunitari
Ricorsi diretti ad ottenere il risarcimento dei danni causati
dalle istituzioni comunitarie
9
La Corte dei Conti europea
z
z
z
10
Sede: Lussemburgo CE)
Composizione: ventisette membri nominati dal Consiglio
per un mandato di sei anni rinnovabile
I membri della Corte dei conti eleggono tra di loro un
Presidente che resta in carica tre anni
157
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Allegato II
La Corte dei Conti europea:
competenze
z
z
z
z
Verificare la corretta gestione del bilancio UE in termini di
legittimità e regolarità delle entrate e delle spese
comunitarie.
Garantire trasparenza ed efficienza al sistema finanziario
UE
Presenta al Parlamento europeo una relazione annuale di
audit relativa all’esercizio finanziario precedente
La Corte dei Conti non ha poteri giuridici propri. Le
irregolarità riscontrate devono essere sottoposte all’OLAF,
l’Ufficio europeo per la lotta antifrode
11
Organi Consultivi: Comitato
economico e sociale europeo
z
z
12
Composizione:344 membri nominati su proposta degli Stati
membri per quattro anni. La composizione riflette in
proporzione la popolazione degli Stati membri.
Competenze: organo consultivo incaricato di rappresentare
i gruppi di interesse che formano la società civile
organizzata; formula pareri su richiesta o su sua iniziativa
garantendo in questo modo una maggiore partecipazione
della società civile europea al processo decisionale.
Istituzioni UE (Slides)
Organi Consultivi: Comitato delle
Regioni
Composizione: 344 membri nominati su proposta degli
Stati membri per quattro anni. La composizione riflette in
proporzione la popolazione degli Stati membri.
z I suoi membri sono rappresentanti politici locali
z Competenze: organo consultivo composto dai
rappresentanti degli enti locali e delle regioni d’Europa.
z
13
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Finito di stampare nel mese di ottobre del 2007
dalla tipografia « Braille Gamma S.r.l. » di Santa Rufina di Cittaducale (Ri)
per conto della « Aracne editrice S.r.l. » di Roma
CARTE: Copertina: Digit Linen 270 g/m2; Interno: Usomano bianco Selena 80 g/m2. ALLESTIMENTO: Legatura a filo di refe / brossura
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La Commissione Europea