Regione Lazio Dipartimento Istituzionale Direzione Organizzazione e Personale Anno formativo 2006/07 AREA EUROPEA a cura di Luciano Penna Percorso A La Regione all’interno del sistema Europa A12 153/04 Modulo giuridico LE POLITICHE COMUNITARIE Classe 1 Ed. 0 rev. 0 dell’8/10/07 Docente Mariangela Matonte ARACNE Copyright © MMVII ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it [email protected] via Raffaele Garofalo, 133 A/B 00173 Roma (06) 93781065 ISBN 978–88–548–1375–5 I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. Non sono assolutamente consentite le fotocopie senza il permesso scritto dell’Editore. I edizione: ottobre 2007 Indice PARTE I Le fonti giuridiche del diritto comunitario di Mariangela Matonte ................................................................................... 9 Istituzioni e altri organi dell’unione europea ............................................. 11 1. Consiglio dell’Unione Europea ................................................................. 2. Consiglio europeo ..................................................................................... 3. Parlamento europeo................................................................................... 4. Commissione europea ............................................................................... 5. Corte di giustizia ....................................................................................... 6. CORTE DEI CONTI EUROPEA ....................................................................... 7. COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO ............................................. 8. COMITATO DELLE REGIONI ........................................................................ 9. BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (BEI).......................................... 10. BANCA CENTRALE EUROPEA (BCE)........................................................... 11 12 13 13 14 14 15 15 15 15 Le fonti giuridiche dell’ordinamento comunitario .................................... 17 1. Diritto primario ......................................................................................... 1.1. Accordi internazionali conclusi dalla CE........................................... 2. Diritto derivato: ......................................................................................... 2.1. Regolamenti ....................................................................................... 2.2. Direttive ............................................................................................. 2.3. Decisioni ............................................................................................ 2.4. Raccomandazioni e pareri .................................................................. 2.5. Accordi fra gli Stati membri .............................................................. 18 18 20 20 21 23 24 24 La natura giuridica della CE e la collocazione del Diritto comunitario negli ordinamenti giuridici nazionali .......................................................... 25 1. L’applicabilità diretta del Diritto comunitario........................................... 2. Il primato del Diritto comunitario ............................................................. 27 28 La procedura legislativa comunitaria ......................................................... 31 1. La procedura di consultazione o di proposta ............................................. 1.1. Fase di elaborazione di una proposta ................................................. 32 33 5 6 Indice 1.2. Fase di consultazione ......................................................................... 1.3. Fase di decisione................................................................................ La procedura di cooperazione (articolo 252 del trattato CE) .................... La procedura di codecisione (articolo 251 del trattato CE)....................... La procedura del parere conforme ............................................................ La procedura semplificata ......................................................................... Le procedure di adozione delle norme di applicazione ............................. 34 35 36 39 42 43 43 Le competenze dell’Unione.......................................................................... 45 1. Competenze esclusive ............................................................................... 1.1. Settori di competenza esclusiva ......................................................... 2. Competenze concorrenti............................................................................ 2.1. Settori di competenza esclusiva ......................................................... 3. Esercizio delle competenze: principio di attribuzione, principio di proporzionalità, principio di sussidiarietà .................................................. 45 45 45 46 46 Il controllo di legittimità della Corte di giustizia ....................................... 49 1. Il controllo sugli inadempimenti degli Stati membri................................. 2. Ricorso in carenza..................................................................................... 50 51 Che cosa fa l’unione ..................................................................................... 53 1. La dimensione sociale ............................................................................... 2. La politica occupazionale.......................................................................... 3. La riforma della politica agricola comune ................................................ 54 57 57 La politica regionale dell’Unione Europea................................................. 61 Estensione della politica strutturale ai nuovi Stati membri 2007–2013 .... Gli strumenti finanziari di attuazione delle politiche regionali 2007–2013 Come sono attuati i programmi dei Fondi strutturali?............................... Strumenti di programmazione ed attuazione............................................. La normativa comunitaria in materia di concorrenza................................ 5.1. Liberalizzazioni ................................................................................. 5.2. Cartelli ............................................................................................... 5.3. Concentrazioni................................................................................... 5.4. Alcuni casi ......................................................................................... 6. Abuso da posizione dominante ................................................................. 61 63 66 67 68 69 69 71 72 73 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. Indice 7 Aiuti di Stato ................................................................................................. 77 1. La classificazione degli aiuti ..................................................................... 82 La politica estera delle regioni italiane ....................................................... 85 1. La rappresentanza degli interessi regionali in Europa............................... 1.1. Il Comitato delle Regioni ................................................................... 2. I rapporti delle regioni italiane dell’Unione europea................................. 85 87 89 PARTE II La politica di concorrenza dell’Unione Europea ed i consumatori Guida a cura della Commissione Europea ...................................................... 93 PARTE III Il gergo europeo – Piccolo glossario di base della terminologia comunitaria A cura della Commissione Europea ............................................................... 111 PARTE IV Bibliografia essenziale sul Diritto comunitario .......................................... 135 ALLEGATO 1 Commissione europea (Slides) .................................................................... 141 ALLEGATO 2 Istituzioni UE (Slides) .................................................................................. 151 8 Indice PARTE I Le fonti giuridiche del diritto comunitario MARIANGELA MATONTE 9 10 Indice Istituzioni e altri organi dell’Unione Europea 1. Consiglio dell’Unione europea Il Consiglio dell’Unione europea è l’istituzione decisionale principale dell’Unione e l’unica formata da rappresentanti degli Stati membri. In origine “Consiglio dei ministri”, oggi più comunemente detto il “Consiglio”, è presieduto a turno da ciascuno Stato membro per un semestre (1° gennaio e 1° luglio) secondo un ordine prestabilito. Esso riunisce i ministri dei paesi membri a seconda dei problemi all’ordine del giorno: affari esteri, agricoltura, industria, trasporti, ambiente, ecc. Un organo ausiliario del Consiglio molto importante è il COREPER, Comitato dei Rappresentanti Permanenti degli Stati membri, composto da Ambasciatori che guidano le rispettive rappresentanze. Il COREPER filtra le proposte della Commissione, dando il proprio assenso su quelle meno importanti, che poi sono sottoposte alla ratifica del Consiglio, e inoltra alla discussione del Consiglio quelle più importanti. Il Consiglio condivide con il Parlamento europeo il potere legislativo e il potere di bilancio. In relazione a quest’ultima competenza, il Consiglio stabilisce il progetto di bilancio sulla base di un progetto preliminare presentato dalla Commissione Il Consiglio conclude, a nome della Comunità, gli accordi internazionali preventivamente negoziati dalla Commissione. Secondo i trattati il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei membri che lo compongono, a maggioranza qualificata o all’unanimità. 11 Parte I – Mariangela Matonte 12 Nella maggior parte dei casi il Consiglio decide a maggioranza qualificata, la proposta passa cioè solo se raccoglie un determinato numero di voti. Il voto degli Stati membri è ponderato sulla base della loro popolazione e corretto a favore dei paesi meno popolati. Dal 1° novembre 2004, secondo quanto introdotto dal Trattato di Nizza, il numero di voti è suddiviso come segue: Germania, Francia, Italia, Regno Unito: Spagna, Polonia : Romania: Paesi Bassi: Belgio, Grecia, Portogallo, Repubblica Ceca, Ungheria: Austria, Bulgaria, Svezia: Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lituania, Slovacchia: Estonia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Slovenia: Malta: Totale: • • • • • • • • • 29 27 14 13 12 10 7 4 3 345 Saranno necessari 255 voti (pari al 72,3 %) per raggiungere la maggioranza qualificata. Inoltre: • la decisione dovrà essere approvata dalla maggioranza degli Stati membri (ovvero, in taluni casi, dai due terzi); • ciascuno Stato membro potrà esigere la conferma che i voti a favo- re rappresentino il 62 % della popolazione totale dell’UE. 2. Consiglio europeo Il Consiglio europeo trae origine dalla consuetudine dei leader politici dei paesi dell’Ue (i cosiddetti “capi di Stato e di Governo”) di riunirsi regolarmente. Iniziata nel 1974 e istituzionalizzata dall’Atto unico europeo nel 1987, tale prassi si rinnova in media quattro volte l’anno. Il Consiglio europeo si riunisce sotto la presidenza del capo di Stato o di governo che presiede il Consiglio dell’Unione e annovera, come membro di diritto, il presidente della Commissione. La funzione del Consiglio Europeo, organo di indirizzo politico e di impulso, con- Le fonti giuridiche del diritto comunitario 13 siste nel fissare le direttive di politica generale dell’UE e formulare politiche di principio. Esso discute temi di attualità internazionale nell’intento primo di mettere a punto una politica estera e di sicurezza comune (PESC) che rifletta l’azione unitaria della diplomazia europea. 3. Parlamento europeo Il Parlamento europeo è l’assemblea rappresentativa dell’Unione e partecipa al processo legislativo. Il Parlamento europeo, eletto dal 1979 a suffragio universale diretto, esercita solo alcune delle tipiche funzioni parlamentari. Anzitutto non elegge alcun governo, essendo il Consiglio e la Commissione gli organi che si ripartiscono le funzioni di tipo governativo. Il Parlamento ha insieme al Consiglio competenza in materia di bilancio, ossia discutere e adottare il bilancio dell’Unione presentato dalla Commissione e approvato dal Consiglio. Il Parlamento ha la facoltà di respingere il bilancio e lo ha fatto più volte in passato, ma limitatamente alle spese non obbligatorie, vale a dire le spese che non sono espressamente previste dalle norme comunitarie (spese amministrative, spese operative connesse ai FS, mentre le spese obbligatorie sono sostanzialmente le spese connesse alla PAC). Il Parlamento europeo esercita, infine, il controllo democratico sull’intera attività dell’Unione. Può esigere le dimissioni in blocco della Commissione con una “mozione di censura” (approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi) mediante interrogazioni scritte e orali al Consiglio e alla Commissione. 4. Commissione europea La Commissione europea è un’istituzione cardine del sistema comunitario. La Commissione gode di un’autonomia politica totale; agisce nel solo interesse generale dell’Unione e non riceve istruzioni da nessun governo o organismo degli Stati membri. Custode dei trattati, vigila sull’esecuzione dei regolamenti e delle direttive adottate dal Consiglio 14 Parte I – Mariangela Matonte e può adire la Corte di giustizia per esigere il rispetto del diritto comunitario. La Commissione ha il monopolio dell’iniziativa, è organo esecutivo dell’UE nel campo della concorrenza in cui esercita le funzioni di autorità amministrativa, dei Fondi Strutturali e della gestione della PAC. La Commissione risponde del suo operato dinanzi il Parlamento europeo che può censurarla e esigerne le dimissioni in blocco. 5. Corte di giustizia La Corte di giustizia delle Comunità europee, con sede a Lussemburgo, è composta da ventisette giudici (uno per Stato membro) e otto avvocati generali. Compito della Corte è assicurare l’osservanza del diritto europeo e la corretta interpretazione e applicazione dei trattati. La Corte di giustizia è inoltre l’unico organo competente a pronunciarsi, su istanza del giudice nazionale, sull’interpretazione dei trattati e sulla validità e interpretazione di una norma comunitaria. In caso di dubbi, il giudice nazionale può, e talvolta deve, rivolgersi alla Corte per un parere. Questo sistema garantisce al diritto comunitario un’interpretazione uniforme e un’applicazione omogenea in tutta l’Unione. La Corte esercita inoltre la funzione di controllo sull’attività delle istituzioni (controllo di legittimità) e sul rispetto degli obblighi comunitari da parte degli Stati membri (controllo di infrazione). 6. Corte dei Conti europea La Corte dei Conti europea esamina la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese dell’Unione e accerta la sana gestione finanziaria del bilancio dell’UE. Può controllare ogni organismo o individuo che gestisca o riceva fondi comunitari ed eventualmente adire la Corte di giustizia. Non dispone di competenze giurisdizionali proprie per quanto riguarda l’applicazione di sanzioni giuridiche in caso di violazioni accertate. Le fonti giuridiche del diritto comunitario 15 7. Comitato economico e sociale europeo Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) è un’assemblea consultiva, composta da rappresentanti delle varie componenti socioeconomiche, nominati per quattro anni dal Consiglio dell’Unione. Suo compito fondamentale è formulare pareri destinati alle tre grandi istituzioni. Il CESE è consultato obbligatoriamente prima dell’adozione di decisioni in svariati campi (occupazione, Fondo sociale europeo, formazione professionale, ecc.) ma può esprimersi anche di sua iniziativa. 8. Comitato delle Regioni Il Comitato delle Regioni è la più giovane delle istituzioni comunitarie, creata dal Trattato sull’Unione europea, è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali nominati dal Consiglio per un mandato quadriennale. È consultato obbligatoriamente dalla Commissione e dal Consiglio nei casi previsti dal trattato (formazione, cultura, sanità pubblica, politica occupazionale, etc.) ma può formulare pareri anche di sua iniziativa. La Commissione e il Consiglio possono non tener conto dei pareri del Comitato delle Regioni ove il termine previsto per la loro presentazione sia decorso inutilmente. 9. Banca europea per gli investimenti (BEI) La Banca europea per gli investimenti (BEI) concede prestiti e garanzie a progetti di investimento nelle regioni più svantaggiate e per il rafforzamento della competitività delle piccole imprese, la BEI concorre all’integrazione, allo sviluppo equilibrato e alla coesione economica e sociale degli Stati membri. 10. Banca centrale europea (BCE) La Banca centrale europea (BCE) ha il compito di gestire l’euro e la politica monetaria dell’Unione. 16 Parte I – Mariangela Matonte Le fonti giuridiche dell’ordinamento comunitario Le fonti giuridiche dell’ordinamento comunitario si distinguono in: Diritto primario o fonti primarie: • Trattato di Parigi istitutivo della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) del 1951; • Trattati di Roma istitutivi della Comunità economica europea (CE- • • • • • • E) e della Comunità europea dell’energia atomica (CEEA o Euratom) del 1957; Atto unico europeo del 1986; Trattato di Maastricht sull’Unione europea del 1992; Trattato di Amsterdam del 1997; Trattato di Nizza del 2001; principi generali di diritto; accordi internazionali conclusi dalla Comunità con Stati terzi ed organizzazioni internazionali. Diritto derivato o fonti di secondo grado: • Regolamenti, direttive, decisioni (atti giuridici vincolanti); • Pareri e raccomandazioni (atti giuridici non vincolanti); • Accordi tra gli Stati membri. 17 18 Parte I – Mariangela Matonte 1. Diritto primario Le norme giuridiche contenute nei trattati istitutivi delle Comunità europee e nei trattati successivi in quanto diritto creato direttamente dagli Stati membri vengono definite diritto comunitario primario, collocandosi cosi al vertice della gerarchia delle fonti di diritto comunitario. In linea di principio le sue norme dei trattati istitutivi e dei trattati successivi sono fra di loro norme di pari rango. Lo stesso vale anche per il diritto comunitario non scritto, ossia i principi generali dell’ordinamento comunitario. Questi si identificano con i principi generali di diritto comuni agli ordinamenti giuridici degli Stati membri applicati tramite la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee. Gli accordi di diritto internazionale conclusi dalla Comunità si situano invece in una posizione subordinata rispetto al diritto comunitario primario e al diritto comunitario non scritto. 1.1. Accordi internazionali conclusi dalla CE Gli accordi internazionali conclusi dalla CE sono fonti di primo grado e pertanto preminenti rispetto al diritto derivato, cioè agli atti emanati dalle istituzioni. Di conseguenza un atto comunitario (regolamento, direttiva, decisione) contrario ad un accordo internazionale concluso dalla Comunità può essere annullato dalla Corte di Giustizia. Gli accordi internazionali conclusi dalla CE sono “vincolanti per le istituzioni e per gli Stati membri”. La competenza della Comunità a concludere accordi nelle materie di sua competenza nasce dalla teoria dei poteri impliciti. La Corte di Giustizia ha infatti sostenuto che è un potere implicito della CE quello di esercitare verso l’esterno (cioè verso Stati terzi) attraverso accordi internazionali le proprie competenze interne. Si è affermato con il tempo il principio del parallelismo tra competenze interne e competenze esterne, in base al quale la Comunità, concludendo accordi con Stati terzi nelle materie di sua competenza esclude la possibilità che gli Stati membri possano concludere autonomamente accordi sulle stesse materie. Sulla base del principio del parallelismo delle competenze la Comunità ha potuto stipulare accordi internazionali in campi diversi da Le fonti giuridiche del diritto comunitario 19 quelli per i quali tale potere era espressamente previsto dai Trattati (ad esempio pesca, trasporti, politica energetica, ambiente). Gli accordi internazionali della CE sono negoziati dalla Commissione su autorizzazione del Consiglio; la firma e la conclusione spettano al Consiglio su proposta della Commissione. Il Parlamento interviene attraverso la procedura del parere conforme limitatamente agli accordi di associazione. La Comunità nell’ambito della sua politica estera conclude con gli Stati non membri (paesi terzi) e con altre organizzazioni internazionali accordi internazionali di cooperazione nei settori commerciale, industriale, tecnico e sociale, nonché accordi commerciali su singoli prodotti. La Comunità stipula i seguenti accordi internazionali: a) accordi di associazione: la Comunità può concludere “accordi che istituiscono un’associazione caratterizzata da diritti e obblighi reciproci, da azioni comuni e procedure particolari”. Gli accordi di associazione implicano una forma di collaborazione più intensa di quelli commerciali, anche se nella pratica a volte il confine tra i due tipi di accordi è piuttosto labile. Ad esempio, accordi molto articolati e fortemente istituzionalizzati come quelli con gli Stati africani possono essere classificati come accordi di associazione, se non fosse per la mancanza di prospettiva di diventare membri UE. Inizialmente gli accordi di associazione erano intesi come preparatori di una membership comunitaria, come è avvenuto per la Grecia. Recentemente va registrata la tendenza opposta, cioè quella di ritardare, attraverso la concessione dello status di associato, una domanda di ammissione all’UE. Negli accordi di associazione rientrano le seguenti tipologie di accordi: • accordi per il mantenimento delle relazioni particolari (di tipo commerciale) di alcuni Stati membri della CE con paesi terzi (ad esempio con ex colonie); • accordi per la preparazione all’adesione alla UE; • accordi sullo Spazio Economico Europeo (SEE) tra la CE e i paesi EFTA (Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera). Si tratta della creazione di un’area di libero scambio tra le parti contraenti sulla base delle 4 libertà di circolazione. Buona parte del diritto comunitario è esteso ai paesi EFTA, senza che questi diventino membri UE. 20 Parte I – Mariangela Matonte b) accordi di cooperazione: cooperazione economica tra la dalla CE e i paesi terzi (ad esempio gli accordi conclusi dalla CE con i paesi del Magreb, del Mashrak, e Israele nell’ambito del Partenariato Euromediterraneo); c) accordi commerciali: conclusi con organizzazioni commerciali internazionali o con paesi terzi in materia di politica doganale e commerciale, per l’istituzione di aree di libero scambio ecc. 2. Diritto derivato: • Regolamenti, direttive, decisioni (atti giuridici vincolanti); • Pareri e raccomandazioni (atti giuridici non vincolanti); • Accordi tra gli Stati membri. Per quanto riguarda il diritto derivato (regolamenti, direttive e decisioni) vale il principio della “gerarchia delle fonti”, secondo il quale le norme di fonti di secondo grado devono essere compatibili con le norme di fonti di primo grado. È appena il caso di sottolineare che non esiste rapporto gerarchico tra i singoli atti del diritto secondario che sia sancita dal diritto o in funzione dell’organo che li emana. Il diritto comunitario derivato consta innanzitutto di atti giuridici vincolanti contenenti sia disposizioni giuridiche generali ed astratte (regolamenti) che misure concrete ed individuali. Accanto a questa categoria di atti comunitari vi sono gli atti giuridici di applicazione interna, cioè destinati a regolare il funzionamento interno delle istituzioni comunitarie, quali gli accordi o le intese raggiunte dalle istituzioni. Gli atti giuridici di diritto comunitario derivato presentano notevoli differenze per quanto riguarda la procedura di adozione, la loro forza giuridica e la loro destinazione. 2.1. Regolamenti “Il regolamento ha portata generale, è obbligatorio in tutti i loro elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri” (articolo 249 Trattato CE). Le fonti giuridiche del diritto comunitario 21 I regolamenti sono gli atti normativi comunitari per eccellenza, con i quali le istituzioni comunitarie possono intervenire in ampia misura negli ordinamenti giuridici nazionali. I regolamenti comunitari si distinguono per due aspetti assolutamente inediti per il diritto internazionale: • l’applicabilità diretta: l’applicabilità diretta dei Regolamenti CE implica che le disposizioni in essi contenute sono applicabili senza uno speciale ordine di esecuzione nazionale (il cosiddetto recepimento) e conferiscono diritti o impongono doveri diretti ai cittadini della Comunità. Gli Stati membri, le loro istituzioni e le loro autorità sono direttamente vincolati dal diritto comunitario che devono osservare alla stessa stregua del diritto nazionale. Nonostante le somiglianze con le leggi nazionali, tali atti non possono però essere definiti “leggi europee” per il fatto che essi non vengono promulgati nel quadro della procedura di codecisione con il Parlamento europeo; • il carattere comunitario: Il carattere comunitario dei Regolamenti CE implica la loro applicabilità uniforme su tutto il territorio comunitario. È vietato, pertanto, agli Stati membri una applicazione non integrale o discrezionale delle disposizioni di un regolamento. I regolamenti hanno come destinatari tutti gli Stati membri che adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per dare attuazione sul piano nazionale alle disposizioni contenute dei regolamenti. 2.2. Direttive “La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali per quanto riguarda la forma e i mezzi” (articolo 249 Trattato CE). Insieme ai regolamenti le direttive costituiscono lo strumento normativo di intervento più incisivo della Comunità per le seguenti caratteristiche: • Le disposizioni di una direttiva non sostituiscono automaticamente le normative nazionali, ma gli Stati membri sono obbligati ad ade- 22 Parte I – Mariangela Matonte guare la propria legislazione a quanto stabilito dalla direttiva, fatta salva la “libertà” in merito alla scelta della forma e dei mezzi per la realizzazione degli obiettivi da essa fissati. L’omissione da parte degli Stati membri di misure di attuazione li espone al ricorso alla Corte di Giustizia della CE. Obiettivo della direttiva non è, contrariamente al regolamento, la creazione di diritto comunitario uniforme, bensì il ravvicinamento delle legislazioni nazionali, ed è pertanto lo strumento principale per la realizzazione del mercato interno. • Diretta applicabilità Le direttive non hanno portata generale, in quanto sono indirizzate agli Stati membri e non necessariamente a tutti. La Corte di Giustizia attraverso una costante giurisprudenza evolutiva ha riconosciuto in presenza di determinati requisiti l’applicabilità diretta delle direttive, consentendo cosi ai cittadini comunitari di appellarsi direttamente alle disposizioni di una direttiva dinanzi alle autorità amministrative, rivendicando i diritti che essa conferisce loro e, eventualmente, ricorrendo al giudice nazionale. La diretta applicabilità delle direttive si ha: – nel caso in cui la direttiva imponga agli Stati obblighi chiari e precisi (ad esempio le direttive dettagliate) che quindi non necessitano della adozione di norme di esecuzione nazionali. – nel il caso in cui la direttiva imponga obblighi di non facere, quindi si tratta di direttive già dotate di applicabilità diretta, per adempiere alle quali non è necessaria l’emanazione di strumenti normativi interni (ad esempio la direttiva relativa alla libera circolazione delle persone). – nel il caso in cui la direttiva si limita a chiarire la portata di un obbligo già tassativamente previsto dal Trattato Al fine di rafforzare il principio del primato del diritto comunitario sul diritto interno, cosi come affermato a partire dalla sentenza Costa/Enel, la Corte di Giustizia ha portato fino alle estreme conseguenze l’applicazione del principio della diretta applicabilità delle direttive. Le fonti giuridiche del diritto comunitario 23 Le conseguenze della efficacia diretta delle direttive comportano che uno Stato membro non può opporre ad un suo cittadino, che si sia conformato ad una direttiva, la disposizione interna eventualmente in contrasto con la direttiva stessa ed ancora in vigore a causa del ritardo dello Stato nel recepirla. La Corte di Giustizia ha riconosciuto (sentenze Francovich e Bonifaci del 1991), l’obbligo degli Stati membri di risarcire i danni provocati dalla mancata o scorretta attuazione delle direttive. Tuttavia, l’efficacia diretta delle direttive e le sue conseguenze restano limitate alla “efficacia verticale”, ossia poiché le direttive sono vincolanti solo per gli Stati membri, che ne sono i destinatari, la loro efficacia diretta è stata ammessa in via generale solo in senso verticale, vale a dire nei confronti delle autorità nazionali e non in senso orizzontale, nei rapporti tra cittadini. I singoli non possono essere ritenuti responsabili della mancata attuazione delle direttive stesse da parte del proprio Stato. 2.3. Decisioni “La decisioni è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati” (articolo 249 Trattato CE). Le decisioni costituiscono l’atto giuridico tipico con il quale le istituzioni comunitarie regolano in maniera vincolante i singoli casi. Esse possono essere paragonate ai provvedimenti amministrativi vincolanti degli ordinamenti giuridici nazionali con cui le amministrazioni nazionali fissano l’applicazione di una legge al caso specifico. La decisione presenta le seguenti caratteristiche: • ha destinatari individuali distinguendosi in ciò dal regolamento. I destinatari di una decisione devono essere designati individualmente e sono vincolati solo individualmente • è vincolante in tutti i suoi elementi a differenza della direttiva • vincola direttamente i destinatari. Una decisione destinata ad uno Stato membro può, nelle stesse condizioni di una direttiva, avere effetto diretto sui cittadini comunitari. 24 Parte I – Mariangela Matonte 2.4. Raccomandazioni e pareri Le raccomandazioni e i pareri sono atti giuridici non vincolanti che consentono alla CE di esprimersi in maniera non vincolante, vale a dire senza imporre obblighi giuridici ai destinatari. • Raccomandazioni: suggeriscono ai destinatari un determinato comportamento, senza tuttavia imporre loro l’obbligo giuridico. Possono essere emesse sia dal Consiglio che dalla Commissione sia nei confronti di Stati che di privati. • Pareri: emessi dalle istituzioni comunitarie su una determinata materia. Anche le raccomandazioni e i pareri possono avere effetti giuridici indiretti quando creano le condizioni per futuri atti giuridici vincolanti o quando costituiscono una premessa per un ricorso presso la Corte di Giustizia. 2.5. Accordi fra gli Stati membri Gli accordi tra Stati membri sono conclusi in settori che non rientrano nelle competenze legislative della CE ma che hanno stretta attinenza con il funzionamento del mercato interno. Si tratta di veri e propri accordi internazionali volti a creare un diritto uniforme su scala comunitaria. (ad esempio le convenzioni sull’esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale; sul riconoscimento reciproco delle società e delle persone giuridiche; sulla legge applicabile agli obblighi contrattuali; sui brevetti comunitari). La natura giuridica della CE e la collocazione del diritto comunitario negli ordinamenti giuridici nazionali La natura giuridica della CE presenta le seguenti specificità e particolarità: • la struttura istituzionale che garantisce il perseguimento degli interessi generali della Comunità fissati nei trattati; • il trasferimento delle competenze alle istituzioni comunitarie ad un livello più elevato rispetto ad altre organizzazioni internazionali in ambiti nei quali gli Stati conservano normalmente la loro sovranità; • la costituzione di un ordinamento giuridico indipendente dagli ordinamenti giuridici nazionali; • l’applicabilità diretta del diritto comunitario che garantisce l’applicazione completa e uniforme delle disposizioni comunitarie in tutti gli Stati membri e stabilisce diritti e obblighi per gli Stati membri e i loro cittadini; • la preminenza del diritto comunitario che esclude ogni revoca o modifica della legislazione comunitaria da parte del diritto nazionale e assicura, in caso di conflitto con il diritto nazionale, il primato del diritto comunitario. L’Unione europea si rivela pertanto un’entità autonoma, dotata di poteri sovrani e di un ordinamento giuridico indipendente dagli Stati membri. La sua definizione giuridica appare più complicata perché il fenomeno comunitario non può essere certo ricondotto alla collaborazione 25 26 Parte I – Mariangela Matonte intergovernativa e quindi alla volontà degli Stati che restano pienamente sovrani, stante la capacità delle Comunità Europee di produrre atti normativi prevalenti sulle norme interne nazionali eventualmente contrastanti e direttamente applicabili ai singoli. Né le Comunità europea può essere definita come un’entità federale, in quanto priva di un ordinamento autonomo e originario, bensì derivato, e priva del potere di attribuirsi nuove competenze. Vale cioè il principio delle competenze di attribuzione, in base al quale la Comunità agisce solo “nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati”. A fortiori non si può parlare di confederazione, data che quest’ultima non è portatrice di un interesse diverso da quello degli Stati confederati. La tesi prevalente è quella secondo la quale gli Stati membri attraverso accordi internazionali istitutivi delle Comunità avrebbero assunto l’obbligo reciproco di consentire, nelle materie affidate alla competenza della Comunità, a farsi sostituire dalle istituzioni comunitarie nell’esercizio delle competenze medesime. La particolarità della Comunità europea, che verrebbe cosi configurata come tradizionale organizzazione internazionale, risiede nella dimensione della delega attribuita dagli Stati alla Comunità e dal crescente numero di materie rispetto alle quali la Comunità può legiferare con effetti vincolanti per gli Stati membri sostituendosi al legislatore nazionale. La relazione tra diritto della Comunità e diritto nazionale è caratterizzata anche dal fatto che gli ordinamenti giuridici della CE e degli Stati membri talvolta si “scontrano”. Si parla in tal caso di conflitto tra l’uno e gli altri. Tale situazione si verifica ogni qualvolta una disposizione del diritto comunitario stabilisce per i cittadini diritti o obblighi diretti in contraddizione con una norma di diritto nazionale. I principi su cui si base l’ordinamento comunitario sono: • l’applicabilità diretta del diritto comunitario; • la preminenza del diritto della Comunità sul diritto nazionale che gli si contrappone. Le fonti giuridiche del diritto comunitario 27 1. L’applicabilità diretta del diritto comunitario L’applicabilità diretta del diritto comunitario significa innanzi tutto che esso conferisce direttamente diritti e impone direttamente obblighi non soltanto alle istituzioni comunitarie e agli Stati membri ma anche ai cittadini della Comunità. Uno dei grandi meriti della Corte di Giustizia delle Comunità europee è aver riconosciuto l’applicazione diretta delle disposizioni del diritto comunitario, a dispetto della resistenza iniziale di taluni Stati membri, garantendo cosi l’esistenza dell’ordinamento giuridico della Comunità. Punto di partenza della sua giurisprudenza è stato il ricorso, già menzionato in precedenza, presentato dall’impresa di trasporti olandese “Van Gend & Loos”, davanti a un tribunale dei Paesi Bassi, contro l’amministrazione doganale olandese, che aveva riscosso un dazio maggiorato sull’importazione di un prodotto chimico proveniente dalla Repubblica federale di Germania. L’esito della controversia dipendeva in ultima analisi dalla possibilità o meno per il singolo di fare appello all’articolo 12 del trattato CEE (attuale articolo 25 del trattato CE) che vieta espressamente agli Stati membri di introdurre nuovi dazi doganali o di aumentare i dazi già esistenti nel mercato comune. La Corte sancì, contro il parere di numerosi governi e del suo avvocato generale, l’applicabilità immediata delle disposizioni comunitarie tenuto conto della natura e degli obiettivi della Comunità. Nelle motivazioni, la Corte di Giustizia affermò: che la Comunità costituisce un nuovo ordinamento giuridico (...), un ordinamento giuridico che riconosce come soggetti non solo gli Stati membri ma anche i loro cittadini. Pertanto il diritto comunitario, indipendente dalle norme emananti dagli Stati membri, nello stesso modo con cui impone al singolo degli obblighi, attribuisce loro dei diritti soggettivi. Si deve ritenere che questi sussistano, non soltanto nei casi in cui il trattato espressamente li menziona, ma anche come contropartita di precisi obblighi imposti dal trattato ai singoli, agli Stati membri o alle istituzioni comunitarie. Con una simile affermazione non si avanza granché in quanto resta ancora da stabilire quali siano le disposizioni del diritto comunitario che sono immediatamente applicabili. In un primo momento, la Corte 28 Parte I – Mariangela Matonte di Giustizia ha esaminato tale questione nell’ottica della legislazione primaria ed ha stabilito che tutte le norme dei trattati istitutivi della Comunità possono essere direttamente applicabili ai cittadini degli Stati membri se sono: • complete in se stesse e giuridicamente perfette; • se esse non necessitano per la loro esecuzione o la loro efficacia di altri atti degli Stati membri o delle istituzioni comunitarie. Questo è quanto è stato approvato per l’ex articolo 12 del trattato CE, così che anche l’impresa Van Gend & Loos ha potuto, sulla base di tale articolo, fare valere i suoi diritti che la giurisdizione olandese doveva salvaguardare. Di conseguenza, tale giurisdizione ha dichiarato non lecito il dazio imposto contrariamente alle disposizioni del trattato. La Corte di Giustizia ha ulteriormente sviluppato tale giurisprudenza applicandola anche ad altre norme che per i cittadini della Comunità rivestono una importanza assai maggiore dell’articolo 12 del Trattato CE. A tale proposito vanno ricordate tre sentenze relative all’applicabilità diretta dell’articolo 39 del Trattato CE (libera circolazione), dell’articolo 43 (libertà di stabilimento) e dell’articolo 49 (libera prestazione di servizi). 2. Il primato del diritto comunitario Il conflitto fra diritto comunitario e diritto nazionale può essere risolto solo se uno dei due ordinamenti giuridici prevale sull’altro. Il diritto comunitario scritto non contiene, però, alcuna norma esplicita al riguardo. Nessuno dei trattati comunitari sancisce, ad esempio, che il diritto della CE abroga quello nazionale o che assume una posizione subordinata rispetto a quest’ultimo (tale lacuna è stata colmata dal Trattato sulla Costituzione europea). Tuttavia, il conflitto fra diritto comunitario e diritto nazionale può essere risolto unicamente riconoscendo la prevalenza del primo sul secondo. Il diritto comunitario viene così a sostituirsi negli ordinamenti giuridici degli Stati membri alle disposizioni nazionali con esso in contrasto. Se cosi non fosse, le disposizioni della CE potrebbero essere abrogate da qualsiasi legge nazionale. Sarebbe esclusa l’applicazione uni- Le fonti giuridiche del diritto comunitario 29 forme del diritto comunitario in tutti gli Stati membri e sarebbe di conseguenza impossibile per la Comunità assolvere ai propri compiti. Anche in questo caso la Corte di giustizia è riuscita ad imporre, nonostante il parere contrario di taluni Stati membri, il principio della preminenza del diritto comunitario, senza il quale non esisterebbe l’ordinamento giuridico della Comunità. In tal modo essa ha posto il secondo pilastro dell’ordinamento giuridico della Comunità che, insieme all’applicabilità diretta, ha consentito di rafforzare le basi di tale ordinamento. Nella sentenza “Costa/ENEL” la Corte di Giustizia ha pronunciato due importanti constatazioni in merito ai rapporti tra il diritto comunitario e gli ordinamenti nazionali: 1. gli Stati membri hanno definitivamente rinunciato ai propri diritti di sovranità, trasferendoli ad una Comunità da essi stessi creata. Tali diritti non possono essere revocati con misure unilaterali incompatibili con il concetto di “Comunità”; 2. il trattato sancisce il principio che nessuno Stato membro può opporsi alla piena e uniforme applicazione del diritto comunitario su tutto il territorio della Comunità. In quella occasione (1964) l’Italia aveva nazionalizzato la produzione e la distribuzione di energia elettrica alla società ENEL. Il Sig Costa, azionista della società Edison Volta, interessata alla statalizzazione, si era rifiutato di pagare una fattura di elettricità e aveva fatto ricorso al giudice conciliatore, sostenendo che la nazionalizzazione dell’energia elettrica violava tutta una serie di disposizioni del Trattato CE in materia di monopoli nazionali. Il giudice conciliatore rimise la questione alla Corte di Giustizia. Il governo italiano, convenuto dinanzi alla Corte di Giustizia difese la conformità della istituzione dell’ENEL al Trattato CE, sostenendo la tesi che la legge italiana di ratifica al Trattato di Roma fosse anteriore alla legge istitutiva dell’ENEL, invocando in pratica il principio lex posterior derogat priori. In definitiva, la Corte, pur astenendosi dall’esprimere un giudizio di merito sulla nazionalizzazione dell’energia elettrica in Italia, ha decisamente affermato la preminenza del diritto comunitario sul diritto nazionale. Le norme comunitarie emanate nell’esercizio dei poteri 30 Parte I – Mariangela Matonte previsti dai trattati, prevalgono su ogni disposizione nazionale contraria. La normativa comunitaria non solo prevale sulle disposizioni vigenti ma vieta altresì l’emanazione successiva di disposizioni nazionali con essa incompatibili. Tale principio è stato costantemente ribadito e in parte sviluppato dalla Corte nella sua giurisprudenza successiva. Mentre nella sentenza citata essa era stata chiamata a pronunciarsi unicamente sulla questione della preminenza del diritto comunitario nei confronti delle leggi nazionali, essa ha confermato altresì il principio della preminenza della norma comunitaria anche nei rapporti con il diritto costituzionale degli Stati membri. Dopo qualche esitazione iniziale, i tribunali nazionali hanno aderito, in linea di massima, al punto di vista della Corte di Giustizia, riconoscendo il principio della preminenza del diritto comunitario sulle leggi nazionali ordinarie. Tale preminenza nel nostro ordinamento avviene attraverso la “disapplicazione” delle norme nazionali in contrasto con la norma comunitaria. Le disposizioni del nostro ordinamento non sono ritenute invalide (questa ipotesi azionerebbe il controllo di legittimità costituzionale ex art. 134 della Costituzione), ma disapplicate in quanto inoperanti in virtù della cessione di sovranità legislativa ex art 11 della Costituzione italiana. Per quanto riguarda la preminenza del diritto comunitario sul diritto costituzionale degli Stati membri, le Corti costituzionali della Repubblica federale di Germania e della Repubblica italiana non hanno accettato all’inizio la preminenza del diritto comunitario sul diritto costituzionale nazionale e soprattutto sulle garanzie nazionali in materia di diritti fondamentali. Essi hanno ammesso tale preminenza solo dopo che la tutela dei diritti fondamentali ha raggiunto, nell’ordinamento giuridico comunitario, un livello corrispondente essenzialmente a quello riservatole nelle costituzioni nazionali. La procedura legislativa comunitaria A differenza di quanto avviene nei sistemi nazionali, dove il processo di formazione della volontà legislativa si esplica nel Parlamento, nella Comunità tale processo è opera dei rappresentanti dei governi riuniti in seno al Consiglio dell’Unione Europea. Nel corso dell’evoluzione dell’ordinamento giuridico comunitario, questa ripartizione delle competenze nel processo decisionale della CE, in una prima fase incentrata unilateralmente sugli interessi degli Stati membri, ha ceduto il passo a un sistema decisionale più equilibrato, grazie al costante miglioramento della posizione del Parlamento europeo. Si è passati dalla consultazione del Parlamento europeo ad una collaborazione tra Parlamento e Consiglio e successivamente alla codecisione del Parlamento nel processo legislativo della CE. Il Trattato di Amsterdam ha ulteriormente rafforzato l’elemento democratico di tale processo, elevando la codecisione del Parlamento europeo a «norma generale» per quasi tutte le materie in cui il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, eccetto PAC e politica commerciale. Tuttavia, il principio classico della divisione dei poteri adottato dagli Stati membri non è sempre applicato nel sistema legislativo della CE che si basa piuttosto sul «principio dell’equilibrio istituzionale». Tale principio fa sì che tutte le istituzioni comunitarie, chiamate ad esprimere la volontà della CE, partecipino equamente al processo legislativo. La procedura legislativa della CE si esplica essenzialmente a tre livelli, ai quali si applicano diverse procedure: 31 32 Parte I – Mariangela Matonte 1. l’adozione degli atti giuridici generali con forza vincolante (regolamenti e direttive) segue la procedura di consultazione, la procedura di cooperazione, la procedura di codecisione o la procedura di parere conforme; 2. per l’adozione di misure d’applicazione sono previste procedure particolari; 3. le decisioni individuali con forza vincolante, nonché gli atti giuridici non vincolanti sono adottati nel corso di una procedura semplificata. 1. La procedura di consultazione o di proposta La procedura di consultazione è la forma originaria della procedura legislativa della CE. Dall’introduzione della procedura di cooperazione e di codecisione, essa ha perso sempre più importanza. Essa si applica ancora nei casi che non sono espressamente soggetti alla procedura di cooperazione o di codecisione, vale a dire, l’adozione di Le fonti giuridiche del diritto comunitario 33 disposizioni destinate a combattere ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, un handicap, l’età o le tendenze sessuali (articolo 13 del trattato CE) e a completare i diritti connessi con la cittadinanza dell’Unione (articolo 22, 2° capoverso, del trattato CE), nel campo della politica agricola comune (articolo 37, paragrafo 2, del trattato CE), in vista della liberalizzazione di determinati servizi (articolo 52, paragrafo 2, del trattato CE), durante un periodo transitorio di 5 anni in materia di visti, asilo e migrazione (articolo 67, paragrafo 1, del trattato CE), nei campi della concorrenza (articoli 83 e 89 del trattato CE) e del fisco (articolo 93 del trattato CE) per l’elaborazione delle linee direttive per l’occupazione (articolo 128, paragrafo 2, del trattato CE), al fine di estendere la politica commerciale estera ai servizi e diritti di proprietà intellettuale (articolo 133 del trattato CE), per la protezione sociale e la salvaguardia degli interessi dei lavoratori e il miglioramento delle condizioni di lavoro (articolo 137, paragrafo 3, del trattato CE), in vista della creazione di imprese comuni nel quadro dell’esecuzione dei programmi di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazioni comunitarie (articolo 172 del trattato CE) e, infine, nel campo dell’ambiente, per quanto riguarda le questioni fiscali, l’assetto del territorio, la destinazione dei suoli o la gestione delle risorse idriche, nonché la scelta di uno Stato membro tra le diverse fonti di energia e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico (articolo 175, paragrafo 2, del trattato CE). La procedura di consultazione è caratterizzata da una ripartizione del lavoro fra la Commissione e il Consiglio e può essere così riassunta brevemente: la Commissione propone, il Consiglio dispone. Tuttavia, prima che il Consiglio prenda una decisione, devono essere seguite diverse fasi nelle quali, a seconda dell’oggetto della normativa, accanto alla Commissione e al Consiglio intervengono anche il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni. 1.1. Fase di elaborazione di una proposta La procedura viene avviata dalla Commissione, la quale deve elaborare una proposta sulla misura comunitaria da adottare (il cosiddetto diritto d’iniziativa). 34 Parte I – Mariangela Matonte 1.2. Fase di consultazione Il Consiglio accerta anzitutto se, prima di prendere una decisione definitiva, non debbano essere consultate altre istituzioni comunitarie. I trattati che istituiscono la Comunità conferiscono al Parlamento europeo il diritto di essere consultato su tutte le decisioni politicamente importanti (consultazione obbligatoria). La mancata consultazione del Parlamento europeo in simili casi costituisce un grave vizio di forma contro il quale esso può introdurre un ricorso di annullamento (articolo 230 del trattato CE) che può portare alla dichiarazione di nullità dell’atto giuridico. Oltre a tale consultazione obbligatoria, il Parlamento europeo è consultato praticamente su tutte le altre iniziative legislative, in merito alle quali il Consiglio può decidere autonomamente su una proposta della Commissione [consultazione facoltativa: ad esempio, armonizzazione dei regimi di aiuti concessi dagli Stati membri alle esportazioni nei paesi terzi (articolo 132, paragrafo 1, del trattato CE); fissazione dei dazi della tariffa doganale comune (articolo 26 del trattato CE)]. Ai fini della consultazione, il Consiglio trasmette ufficialmente la proposta al presidente del Parlamento europeo e l’invita formalmente ad emettere un parere. Quest’ultimo sottopone la proposta alla commissione parlamentare competente le cui conclusioni sono successivamente esaminate in riunione plenaria e danno luogo ad un parere recante approvazione, rifiuto o proposta di modifica della proposta in oggetto. Tuttavia, il Consiglio non è giuridicamente tenuto ad accogliere il parere e le proposte di modifica del Parlamento. I pareri emessi dal Parlamento rivestono tuttavia una grande importanza politica in quanto gli consentono di rilevare lacune giuridiche o di richiedere altre misure comunitarie, dando nuovo impulso alla politica di integrazione europea. In taluni casi, i trattati obbligano anche il Consiglio a consultare il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni. Come per il Parlamento, i pareri formulati dai comitati sulla proposta della Commissione e trasmessi al Consiglio e alla Commissione, mettono fine alla loro partecipazione. Come i pareri del Parlamento, anche questi non hanno valore vincolante per il Consiglio. Le fonti giuridiche del diritto comunitario 35 1.3. Fase di decisione Dopo aver consultato il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni, la Commissione sottopone una seconda volta la sua proposta al Consiglio, eventualmente modificata sulla base dei pareri espressi dal Parlamento e dai comitati. In Consiglio, la proposta viene discussa dal Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri (Coreper). La decisione adottata dal Consiglio conclude materialmente la procedura normativa. 36 Parte I – Mariangela Matonte 2. La procedura di cooperazione (articolo 252 del trattato CE) La procedura di cooperazione si basa essenzialmente sulla procedura di proposta su descritta prevedendo però un rafforzamento del- Le fonti giuridiche del diritto comunitario 37 l’influenza da parte del Parlamento europeo sulla procedura decisionale della CE e consentendo, inoltre, un certo acceleramento della procedura legislativa. Essa si applica esclusivamente al settore dell’unione economica e monetaria Tutti gli altri settori precedentemente soggetti a tale procedura rientrano ormai nella procedura di codecisione. La procedura di cooperazione introduce sostanzialmente, nella procedura legislativa comunitaria, una seconda lettura del PE e del Consiglio. Prima lettura: come nella procedura di proposta, il punto di partenza è anche in questo caso una proposta della Commissione. Quest’ultima non è più inviata solo al Consiglio, ma anche al Parlamento europeo. L’obiettivo di richiedere il parere del Parlamento già in questa fase della procedura consiste nel far sì che egli possa trasmettere il suo parere al Consiglio sulle proposte della Commissione prima dell’adozione della «posizione comune», nell’interesse di una fattiva partecipazione al processo legislativo. Anche il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni possono essere eventualmente consultati in questa fase. Sulla base dei pareri pervenuti, il Consiglio stabilisce una posizione comune che riflette la sua linea di condotta alla luce della proposta della Commissione e dei pareri. Non si tratta, pertanto, di un documento di compromesso, bensì di un parere indipendente del Consiglio. Seconda lettura: il Parlamento esamina tale posizione comune in seconda lettura e dispone, entro un termine di 3 mesi delle seguenti possibilità: 1. Nei due primi casi, vale a dire, se il Parlamento europeo approva la posizione comune o lascia trascorrere il termine di 3 mesi senza avere espresso un parere non si pone alcun problema. Il Consiglio può in tal caso adottarla definitivamente. 2. Se il Parlamento europeo respinge la posizione comune o propone degli emendamenti, il Consiglio potrà imporre la sua volontà nei seguenti modi: • se il Parlamento respinge la posizione comune il Consiglio può imporre la propria posizione in seconda lettura solo 38 Parte I – Mariangela Matonte all’unanimità o non adottare alcuna decisione. Dal momento che la presa di decisione del Consiglio è in questo caso soggetta a rigide condizioni, ci si trova di fronte ad un blocco della procedura. Accade pertanto raramente che il Parlamento europeo respinga le proposte; • di solito il Parlamento propone degli emendamenti. In questo caso bisogna vedere se la Commissione intende accogliere o meno tali emendamenti. In caso affermativo, il Consiglio decide secondo la procedura di decisione normale, vale a dire, a maggioranza qualificata o all’unanimità, se intende discostarsi dalla proposta esaminata dalla Commissione. Se, invece, la Commissione non accoglie gli emendamenti, è necessario il voto unanime del Consiglio perché la proposta possa esser adottata. Il Parlamento da solo potrà pertanto difficilmente imporre la sua opinione al Consiglio. Se vuole che il suo parere abbia un certo peso, dovrà convincere la Commissione. In ogni caso, il Consiglio può sempre in tale procedura, esercitare un veto rifiutando di pronunciarsi sulle proposte di modifica del Parlamento o sulla proposta modificata della Commissione e bloccare in tal modo l’iter legislativo. Le fonti giuridiche del diritto comunitario 39 3. La procedura di codecisione (articolo 251 del trattato CE) La procedura di codecisione è stata concepita come un ulteriore sviluppo della procedura di cooperazione. Se nella procedura di coo- 40 Parte I – Mariangela Matonte perazione il Consiglio può non tenere conto, deliberando ad unanimità, del parere del Parlamento europeo la procedura di codecisione, quale è prevista dal trattato di Amsterdam, conferisce ormai alle due istituzioni pari poteri. Nel quadro di tale procedura, il Consiglio non può adottare la sua posizione comune qualora la procedura di conciliazione non porti ad alcun risultato. Di conseguenza, è tanto più necessario raggiungere un accordo in quanto il processo legislativo rischia altrimenti di fallire. La codecisione è diventata di gran lunga la procedura più importante nella pratica legislativa. Essa si applica, ad esempio: • alle disposizioni intese a facilitare il diritto di soggiorno; • alle misure necessarie ai fini della realizzazione della libera circolazione dei lavoratori; • alle direttive intese a realizzare la libertà di stabilimento; • alla politica dei trasporti; • alla realizzazione del mercato interno; • alla politica sociale, ivi comprese le misure destinate a realizzare la parità tra uomini e donne; • alle azioni specifiche di protezione del consumatore; • al fondo regionale. La procedura di codecisione si articola nelle seguenti fasi: Prima lettura: il punto di partenza è anche in questo caso una proposta della Commissione che viene inviata al Consiglio e al Parlamento europeo e, eventualmente, anche ai comitati interessati. Il Parlamento europeo delibera su tale proposta in prima lettura e trasmette il proprio parere al Consiglio. In questa fase, anche il CES e il Comitato delle regioni hanno la possibilità di esprimere il loro parere. Se il Parlamento non apporta alcuna modifica alla proposta della Commissione o se il Consiglio accetta tutti gli emendamenti proposti dal Parlamento, il Consiglio può emettere l’atto già in questa fase della procedura. In caso contrario, si prepara la seconda lettura in Parlamento. Seconda lettura: sulla base della proposta della Commissione, del parere del Parlamento e dei comitati e della propria opinione, il Con- Le fonti giuridiche del diritto comunitario 41 siglio adotta una posizione comune. La posizione comune è successivamente oggetto di una seconda lettura al Parlamento europeo che dispone, entro 3 mesi, delle seguenti tre possibilità: 1. se il Parlamento europeo approva la posizione comune del Consiglio o non si pronuncia entro 3 mesi, l’atto in questione si considera adottato in conformità con la posizione comune; 2. se il Parlamento europeo respinge integralmente la posizione comune (solo a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono) la procedura legislativa è conclusa. La possibilità riservata in precedenza al Consiglio di convocare il comitato di conciliazione, è soppressa; 3. se il Parlamento europeo introduce degli emendamenti alla posizione comune del Consiglio, si applica la seguente procedura: in un primo momento, il Consiglio può approvare la posizione comune quale modificata dal Parlamento, ma in questo caso deve adottare tutti gli emendamenti proposti dal Parlamento. Se il Consiglio respinge taluni emendamenti o se non si raggiunge la maggioranza richiesta per la loro adozione (ad esempio, l’unanimità in caso di parere negativo della Commissione sulle proposte di emendamento del Parlamento), il presidente del Consiglio deve convocare, entro 6 settimane, il comitato di conciliazione. Tale comitato riunisce 15 rappresentati del Consiglio e altrettanti rappresentanti del Parlamento. L’oggetto della procedura di conciliazione è la posizione comune del Consiglio, quale è modificata dal Parlamento. In tale procedura si cerca di arrivare ad un solido compromesso che ottenga la maggioranza richiesta sia nel Consiglio che nel Parlamento. Terza lettura: se il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento e il Consiglio dispongono di un termine di 6 settimane per adottare l’atto in questione in terza lettura. Qualunque sia il parere della Commissione sul progetto di compromesso, è sufficiente la maggioranza qualificata del Consiglio (salvo il caso in cui il trattato preveda l’unanimità per questo tipo di atto). Il Parlamento si pronuncia a maggioranza assoluta dei voti espressi. L’atto si considera adottato dal Parlamento e dal Consiglio, il che risulta chiaramente anche dal suo titolo (ad esempio, regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio). 42 Parte I – Mariangela Matonte Se la procedura di conciliazione non approda ad alcun risultato, l’atto proposto si considera non adottato e la procedura legislativa conclusa. Il fallimento della procedura ha quindi le stesse conseguenze di un rigetto della posizione comune da parte del Consiglio o del Parlamento in terza lettura. Queste nuove disposizioni hanno eliminato la possibilità che esisteva per il Consiglio, prima del trattato di Amsterdam, di confermare la sua posizione comune nonostante il fallimento della procedura di conciliazione, nel qual caso il Parlamento non poteva opporsi all’adozione dell’atto se non alla maggioranza assoluta dei suoi membri. L’introduzione della procedura di codecisione significa per il Parlamento europeo nel contempo una sfida e una possibilità. Indubbiamente il successo di tale procedura presuppone il raggiungimento di un accordo nel comitato di conciliazione; tuttavia, essa consente di fare i primi passi verso una trasformazione fondamentale dei rapporti fra Parlamento e Consiglio. Per la prima volta questa due istituzioni si trovano su un piano di parità nella procedura legislativa. Spetta ora al Parlamento e al Consiglio dimostrare la loro capacità di trovare compromessi politici ed arrivare ad un accordo su un progetto comune nel comitato di conciliazione. 4. La procedura del parere conforme È nell’ambito della procedura di parere conforme (introdotta dall’Atto Unico) che il Parlamento partecipa più attivamente alla procedura legislativa comunitaria. In base a tale lettura, un atto legislativo per poter essere adottato deve essere approvato dal Parlamento. Tuttavia, essa non consente al Parlamento di influenzare direttamente il contenuto degli atti. Esso non può, ad esempio, proporre o imporre emendamenti nel quadro della procedura di parere conforme, ma può limitarsi ad approvare o respingere l’atto proposto. Tale procedura si applica all’adesione degli Stati all’UE (articolo 49 del trattato UE), agli accordi di associazione e agli accordi fondamentali con i paesi terzi (articolo 300, paragrafo 3, 2° capoverso, del trattato CE), all’attribuzione di altri compiti alla BCE (articolo 105, paragrafo 6, del trattato CE), alla cooperazione rafforzata, ai Fondi strutturali, alle modifiche dello statuto del SEBC (articolo 107, paragrafo 5, del trattato CE) e Le fonti giuridiche del diritto comunitario 43 alla designazione del presidente della Commissione e degli altri membri del collegio (articolo 214, paragrafo 2, del trattato CE). 5. La procedura semplificata Nella procedura semplificata gli atti di una istituzione comunitaria sono adottati senza proposta preliminare della Commissione. • Tale procedura trova applicazione soprattutto nel caso di quelle mi- sure che vengono adottate dalla Commissione nel quadro delle proprie competenze (ad esempio, approvazione di aiuti nazionali). • Con tale procedura semplificata vengono inoltre adottati gli atti giuridici non vincolanti, vale a dire raccomandazioni e pareri del Consiglio e della Commissione. 6. Le procedure di adozione delle norme di applicazione La norma prevede che il Consiglio conferisca alla Commissione le competenze necessarie per l’esecuzione degli atti che esso adotta. Solo in caso speciali, il Consiglio può riservarsi il diritto di esercitare direttamente tali competenze d’esecuzione. Nell’esercizio delle competenze di esecuzione ad essa conferite, la Commissione non può, tuttavia, né modificare né completare gli atti giuridici del Consiglio che essa deve applicare. Il rispetto delle condizioni generali fissate dal Consiglio è assicurato da comitati. Il Parlamento è stato associato alle procedure concernenti l’adozione di misure di esecuzione relative ad un atto giuridico adottato da una procedura di codecisione nella quale il Parlamento abbia svolto un ruolo determinante. In questi casi, il Parlamento può presentare un parere motivato affermando che la misura prevista non rientra nel quadro dell’atto giuridico in questione ed obbligare la Commissione a modificare di conseguenza la misura di esecuzione. Inoltre, la Commissione è soggetta ad ampi obblighi di informazione e di notifica nei confronti del Parlamento. Si possono distinguere tre diverse procedure dei comitati, la cui rispettiva applicazione è fissata nell’atto giuridico d’attuare. 44 Parte I – Mariangela Matonte Le competenze dell’Unione 1. Competenze esclusive Nelle materie di competenza esclusiva solo l’Unione può adottare atti giuridicamente vincolanti. 1.1. Settori di competenza esclusiva • unione doganale; • definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno; • politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l’euro (l’instaurazione della Banca centrale europea (BCE) come istituzione dell’Unione); • conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca; • politica commerciale comune; • accordi internazionali. 2. Competenze concorrenti Nella materie di competenza concorrente gli Stati membri possono adottare atti giuridicamente vincolanti solo se l’Unione non ha esercitato, o non esercita più, la propria competenza. 45 46 Parte I – Mariangela Matonte 2.1. Settori di competenza esclusiva • • • • • • • • • mercato interno; coesione economica, sociale e territoriale; politica sociale; agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare; ambiente; protezione dei consumatori; trasporti; reti transeuropee; energia. 3. Esercizio delle competenze: principio di attribuzione, principio di proporzionalità, principio di sussidiarietà Le competenze dell’Unione e la loro delimitazione è regolata dal principio dell’attribuzione; vale cioè il principio delle competenze di attribuzione, in base al quale la Comunità agisce solo “nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati”. Conseguenza logica della applicazione di tali principio è la non titolarità dell’Unione all’esercizio di competenze non espressamente attribuitegli, spettando le competenze residue agli Stati. L’esercizio delle competenze dell’Unione si fonda sui principi di “sussidiarietà e proporzionalità”. Il principio di proporzionalità statuisce che l’Unione non deve andare al di là di quanto strettamente necessario al raggiungimento degli obiettivi fissati dai Trattati. In base al principio di sussidiarietà, criterio di allocazione delle competenze fra diversi livelli di governo, l’Unione interviene nei settori di competenza condivisa con gli Stati membri solo nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere meglio raggiunti a livello di Unione. È Le fonti giuridiche del diritto comunitario 47 innanzitutto la Commissione a dover rispettare il principio di sussidiarietà nella fase iniziale propositiva. Il principio di sussidiarietà (voluto fortemente da alcuni Stati come rassicurazione reciproca al rispetto di limiti alla spinta associativa) si configura come una porta che aprendosi può consentire l’ingresso della normativa comunitaria in materie altrimenti di competenza statale, o che restando chiusa può impedire un intervento dell’Unione. Siccome l’UE procede solo se gli Stati vogliono, quid juris del principio di sussidiarietà? Il fine è evitare un’inutile ingerenza dell’Unione nella vita dei suoi cittadini, ammettendo l’intervento politico e decisionale degli organi europei solo ed esclusivamente laddove le varie problematiche non possano essere risolvibili a livello nazionale (“integrazione ove necessario, decentramento ove possibile”). In altri termini è opportuno che possano essere trasferite a livello comunitario azioni i cui obiettivi non possano essere realizzati pienamente dagli Stati membri come la politica estera, la sicurezza continentale, la gestione dei flussi migratori extracomunitari. Tre sono le condizioni per azionare il principio di sussidiarietà: • non deve trattarsi di un settore di competenza esclusiva UE; • gli obiettivi dell’azione possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati; • gli obiettivi sono meglio realizzati dall’UE. 48 Parte I – Mariangela Matonte Il controllo di legittimità della Corte di Giustizia La Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) e il Tribunale di primo grado (TPGCE), ad essa affiancato, si collocano al centro del sistema di protezione giuridica. La Corte di giustizia è l’istanza suprema per tutte le questioni di diritto comunitario e, con il Tribunale di primo grado, è l’unica giurisdizione in questo campo. Gli atti delle istituzioni comunitarie sono sottoposti ad un controllo di legittimità da parte della Corte di Giustizia e del Tribunale di primo grado. Parimenti, è soggetto al controllo di tali organi il comportamento omissivo delle istituzioni comunitarie (ricorso in carenza). L’oggetto del controllo di legittimità della Corte è costituito dagli atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, dal Consiglio, dalla Commissione e dalla BCE; in pratica atti miranti a produrre effetti giuridici. Non sono impugnabili, quindi, i pareri, le raccomandazioni e le proposte della Commissione. I motivi per cui gli atti possono essere impugnati riguardano i tre classici vizi di legittimità: • incompetenza (quando l’atto è stato emanato da un organo non competente a farlo); • violazione delle forme sostanziali (violazione delle forme indispensabili per la validità dell’atto stesso); • sviamento di potere (un organo esercita i propri poteri per un fine diverso da quello per il quale il potere è conferito). 49 50 Parte I – Mariangela Matonte A ciò si aggiunge la violazione del Trattato o di qualsiasi norma relativa alla sua applicazione. Il controllo della Corte è solo di legittimità, escludendosi il merito e può essere messo in moto da tutte le istituzioni comunitarie, dagli Stati membri e dalle persone fisiche e giuridiche. Queste ultime possono far ricorso solo contro i provvedimenti che incidono sulla propria sfera giuridica, quindi solo contro le decisioni. Il ricorso va presentato al Tribunale di primo grado entro due mesi dalla pubblicazione dell’atto. Se la Corte ritiene fondati i motivi del ricorso, dichiara l’atto nullo con efficacia retroattiva ex tunc ed effetti erga omnes. 1. Il controllo sugli inadempimenti degli Stati membri Tale procedura è diretta a constatare se uno Stato membro abbia disatteso ad uno degli obblighi ad esso imposti dal diritto comunitario. Tale controllo e la relativa procedura di accertamento sono di competenza esclusiva della Corte di giustizia delle Comunità europee. La procedura è azionata in modo obbligatorio ed automatico (cioè non dipende dalla accettazione degli Stati membri) per mezzo della Commissione e della Corte di Giustizia. In prima battuta è la Commissione che in qualità di guardiana dei Trattati quando reputi che uno Stato membro abbia violato un obbligo comunitario agisce con la lettera di messa in mora con cui si instaura una procedura di conciliazione tra la Commissione e lo Stato, nel corso della quale la Commissione giudica delle ragioni eventualmente addotte dallo Stato a ragione del proprio comportamento. In caso di insuccesso di tale procedura, la Commissione emana un parere motivato non vincolante con cui si indica il termine entro il quale lo Stato in questione deve rimuovere l’infrazione. Se lo Stato persiste nella sua infrazione la Commissione può, ma non deve, adire la Corte di Giustizia affinché questa metta in moto una procedura giurisdizionale. Alla Corte può rivolgersi qualunque Stato membro qualora ritenga che un altro Stato membro sia inadempiente verso gli obblighi comunitari. Lo Stato ricorrente non deve giustificare il suo ricorso con un particolare interesse. La Corte conclude il procedimento con una sentenza dichiarativa con cui constata l’infrazione. Lo Stato ina- Le fonti giuridiche del diritto comunitario 51 dempiente è tenuto a prendere i provvedimenti necessari a dare esecuzione alla sentenza. In caso lo Stato non esegua la sentenza, la Commissione può adire nuovamente la Corte non per far accertare l’inadempimento della norma che è già stato accertato ma per ottenere una seconda sentenza di condanna, che comporta un pena pecuniaria. In questo caso la Corte si pone in una posizione di sovraordinazione rispetto agli Stati, tuttora sconosciuta nella prassi delle organizzazioni internazionali. L’inesecuzione da parte dello Stato di tale sentenza non trova sanzioni nell’ordinamento comunitario, ma solo in quello internazionale generale. Ai singoli non è offerta la possibilità di ricorrere contro gli inadempimenti degli Stati. A loro disposizione vi è solo il ricorso dinanzi ad organi di giustizia nazionale. Molto rari sono i ricorsi di uno Stato membro contro un altro, mentre quando la Commissione ricorre alla Corte (altrettanto raro) si tratta di situazioni nate da una oggettiva divergenza nella interpretazione di una norma. Di solito la Commissione ha ottenuto spontaneamente l’adempimento dello Stato in questione senza dover ricorrere alla Corte. 2. Ricorso in carenza Tale ricorso completa la tutela del diritto nei confronti del Consiglio, della Commissione, del Parlamento e della BCE, in quanto offre la possibilità di ricorrere in giudizio anche contro l’omissione illegittima dell’emissione di un atto comunitario. La ripartizione delle competenze tra la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado si basa sugli stessi principi del ricorso di annullamento. Tuttavia, prima che il ricorso possa essere presentato, è necessaria una procedura preliminare, nella quale la parte ricorrente deve sollecitare l’istituzione comunitaria in questione ad agire. L’oggetto di un ricorso presentato dalle istituzioni consiste nel fare accertare che l’organismo in questione ha omesso, violando il trattato, di adottare un atto giuridico. Nel caso dei cittadini e delle imprese comunitarie, l’oggetto del ricorso in carenza si limita a chiedere che sia accertato se, in violazione delle disposizioni del trattato, un’istituzione comunitaria abbia omesso di emanare nei confronti del ricorrente un atto giuridico, vale a dire, una decisione. Con la sentenza definitiva viene constatata soltanto l’illegittimità del- 52 Parte I – Mariangela Matonte l’omissione. La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado non hanno invece il potere di imporre l’obbligo di adottare la misura richiesta. La pare soccombente è tenuta soltanto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza comporta. Che cosa fa l’Unione Gli autori del Trattato di Roma affidarono alla Comunità economica europea il compito «di promuovere, mediante l’instaurazione di un mercato comune e il graduale riavvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell’insieme della Comunità, un’espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita e più strette relazioni tra gli Stati che ad essa partecipano». Tutti questi obiettivi sono stati ampiamente realizzati grazia alla libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali e grazie alla politica di concorrenza leale fra imprese e di protezione degli interessi dei consumatori attuata dall’Unione. Nel 1993 viene creato il mercato comune e nel 2002 ha corso legale l’euro. Perché il beneficio sia di tutti, settori economici e regioni d’Europa, tali nuovi sviluppi richiamano il sostegno di nuove politiche strutturali, che l’Unione si impegna a finanziare e attuare direttamente. La solidarietà europea diventa allora una forma avanzata di coesione economica e sociale, di tutto quel complesso cioè di misure e azioni dirette a ridurre il divario tra le regioni più ricche e quelle più svantaggiate. Nella pratica, ha assunto la forma di una politica regionale e di una politica sociale la cui importanza cresce al ritmo degli allargamenti dell’Unione. 53 54 Parte I – Mariangela Matonte 1. La dimensione sociale Nel periodo iniziale le Comunità Europee disponevano di poteri molto limitati in campo sociale. Il trattato istitutivo della CEE del 1957 per favorire la nascita di una unione politica e statuale si poneva l’obbiettivo di costruire in primo luogo un mercato comune come strumento per favorire l’integrazione dei sistemi economici e produttivi e lo sviluppo economico generale (questa era la linea politica dei funzionalisti come Schuman e Monnet). Solo in un secondo tempo, una volta raggiunta l’integrazione dei sistemi economici e produttivi si sarebbe potuta affrontare la questione della unificazione politica e statuale dell’Europa. Tutte le politiche settoriali, come, ad esempio, la politica sociale, la politica della formazione e della cultura, dell’ambiente, le politiche regionali, dei trasporti e delle infrastrutture, in questi cinquanta anni di vita comunitaria hanno avuto un carattere strumentale, sono state cioè subordinate alla necessità primaria della costruzione e del buon funzionamento del mercato unico. In particolare, per la politica sociale si è sempre pensato che se il mercato avesse ben funzionato avrebbe prodotto degli effetti positivi e risolto i principali problemi della vita sociale. La politica sociale è stata intesa, in sostanza, in termini residuali, e comunque è sempre rimasta affidata alla sovranità piena degli Stati membri. Nel 1960 con la istituzione del Fondo Sociale Europeo, destinato a migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori, promuovendone la mobilità professionale e geografica, la Comunità non ha previsto interventi a favore dei cittadini in quanto tali (beneficiari diretti di una corretta politica sociale), ma a favore dei cittadini in quanto lavoratori, e quindi utili alla produzione della ricchezza ed al miglior funzionamento del mercato. La Carta Sociale Europea, del 1961, pur avendo dato il giusto risalto al sistema dei diritti e delle tutele che sono insiti in una politica sociale, non essendo obbligatoria nella sua applicazione ha perso ogni possibilità di incidere realmente nella realtà europea. Dopo 50 anni, il mercato unico è stato costruito; c’è una moneta unica ed una banca centrale di riferimento. Proprio secondo la logica Le fonti giuridiche del diritto comunitario 55 del metodo funzionalista si sono aperti gli altri capitoli del processo di integrazione (giustizia, difesa, sicurezza, politica estera); ma soprattutto si è aperto il capitolo della unione politica e della costruzione del nuovo Stato europeo. Tuttavia i problemi sociali non sono stati risolti dal buon funzionamento del mercato; anzi, al contrario, essi si sono aggravati arrivando al punto di pregiudicare il funzionamento del mercato stesso e lo stesso processo di integrazione economica. In materia di politica sociale ogni Stato membro mantiene la propria piena sovranità. L’Unione Europea definisce linee guida per le politiche sociali limitandosi a coordinare in questa materia le iniziative degli Stati membri. Sotto la presidenza di Jacques Delors, la dimensione sociale è stata ulteriormente sviluppata. Nel 1989 la Commissione ha prodotto una bozza della “Carta dei Diritti Sociali Fondamentali della Comunità”, adottata in forma modificata da 11 dei 12 Stati Membri allora esistenti. L’opposizione del Regno Unito, come è noto, ha fatto sì che il Capitolo Sociale in quanto tale venisse escluso dal Trattato finale dell’Unione europea e allegato come Protocollo Sociale. Nel dicembre del 1991 il Consiglio europeo di Maastricht ha adottato un capitolo sociale che attua la “Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori” comprendente dodici principi basilari: libera circolazione, equa retribuzione, miglioramento delle condizioni di lavoro, protezione sociale, libertà di associazione e contrattazione collettiva, formazione professionale, parità di trattamento tra uomini e donne, informazione, consultazione e partecipazione, protezione sanitaria e sicurezza nell’ambiente di lavoro, protezione dell’infanzia e degli adolescenti, delle persone anziane e dei disabili. Nel giugno 1997, con la firma del Trattato di Amsterdam, la Carta è stata integrata ai trattati ed è applicabile in tutti gli Stati membri. Contemporaneamente si è cominciato a sviluppare il collegamento tra le politiche sociali e le politiche economiche. La Commissione negli anni Novanta ha sostenuto che i sistemi di protezione sociale, lungi dal costituire un onere dal punto di vista economico, possono agire da fattore produttivo e contribuire ad una migliore performance economica. Questa argomentazione indubbiamente ha contribuito all’accettazione della nuova base legale per combattere l’esclusione sociale, incorporata nel Trattato di Amsterdam. 56 Parte I – Mariangela Matonte Una delle principali ragioni per cui gli Stati Membri hanno cominciato a cooperare a livello di Unione europea sul terreno della politica sociale è stato il crescente riconoscimento del fatto che i sistemi nazionali di protezione sociale fronteggiano sfide comuni (ad esempio un sistema pensionistico sostenibile dal punto di vista finanziario, socialmente adeguato per una popolazione che invecchia). E’ emerso, inoltre, il legame indissolubile tra le questioni relative ai mercati, che rientrano nella competenza dell’Unione, e le questioni sociali che sono prerogativa degli Stati Membri. Al Summit di Lisbona del marzo 2000 i Capi di Stato e di governo hanno deciso che l’Unione dove adottare per il decennio successivo l’obiettivo strategico di diventare l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica, con più posti di lavoro di migliore qualità, e con maggiore coesione sociale. È degno di nota il fatto che l’obiettivo di un’economia competitiva basata sulla conoscenza sia stato lanciato insieme alla promozione delle politiche di coesione sociale. Al Summit di Nizza del dicembre 2000 si è concordato che ciascuno Stato Membro avrebbe dovuto mettere in atto piani di azione nazionali della durata di due anni per combattere la povertà e l’esclusione sociale, fissando obiettivi specifici, e prendendo in considerazione le differenze a livello nazionale, regionale e locale. Il processo di Lisbona è oggi in corso di revisione. La Commissione ha espresso preoccupazione per il mancato progresso verso gli obiettivi di Lisbona, ed ha raccomandato che si dia assoluta priorità alle politiche economiche ed alle politiche di promozione della crescita, sostenendo che il soddisfacimento degli obiettivi sociali sarebbe risultato come prodotto del progresso in queste due aree. Di conseguenza, gli Stati Membri hanno convenuto di dare la priorità all’occupazione ed alla crescita, il che si riflette nel motto adottato per l’Agenda Sociale 2006–2010. È nello stabilire gli obiettivi comuni che entrano in scena gli indicatori sociali. Il ruolo chiave degli indicatori sociali è quello di incorporare le ambizioni comuni dell’Unione Europea. Al Consiglio di Nizza del 2001, è stato richiesto alla Commissione Europea di monitorare la realizzazione dell’agenda sociale e di preparare un punteggio annuale per i progressi conseguiti. In seguito, i Capi di Stato e di governo al Consiglio Europeo di Laeken nel dicembre 2001 hanno convenuto su un in- Le fonti giuridiche del diritto comunitario 57 sieme di indicatori sociali europei. Gli indicatori primari comprendono la povertà finanziaria, la disuguaglianza del reddito, le differenze regionali nei tassi di occupazione, la disoccupazione di lungo periodo, la condizione di non occupato, i bassi livelli di istruzione, la bassa aspettativa di vita e il cattivo stato di salute. In ciascun caso vi sono ulteriori suddivisioni, che mostrano per esempio come la povertà si distribuisce tra uomini e donne, o la suddivisione per classi di età. 2. La politica occupazionale Nell’ultimo decennio del XX secolo i cittadini dell’Unione hanno chiesto con insistenza ai governi degli Stati membri una politica più attiva sul fronte dell’occupazione. Il Trattato di Amsterdam introduce un nuovo capitolo sull’occupazione e innalza la creazione di posti di lavoro a priorità della politica economica dell’Unione. Già al Consiglio europeo di Lussemburgo del 20 e 21 novembre 1997, i leader degli Stati membri definiscono una strategia comune volta a rinvigorire le singole politiche nazionali. La strategia promuove la formazione professionale, la creazione di nuove imprese e il miglioramento del “dialogo sociale” (le relazioni fra lavoratori e datori di lavoro); delinea degli orientamenti a favore dell’occupazione la cui attuazione è oggetto di regolare verifica da parte degli Stati membri e delle istituzioni europee secondo una procedura comune di valutazione dei risultati. Nel marzo 2000 il Consiglio europeo di Lisbona potenzia la “strategia di Lussemburgo” conferendole un obiettivo strategico globale molto ambizioso per il nuovo decennio, che andrà sotto il nome di “strategia di Lisbona”: «diventare l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale». 3. La riforma della politica agricola comune Nonostante costituisca soltanto il 2,4% del PIL europeo l’agricoltura catalizza l’intervento comunitario più dell’industria e dei servizi, sia 58 Parte I – Mariangela Matonte in termini di legislazione emanata che di risorse di bilancio (il complesso delle risorse destinate all’agricoltura costituisce poco meno del 50% del bilancio comunitario). La politica agricola comune (PAC), fin dal 1958 ha rappresentato un contributo notevole all’’incremento della produttività e al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione agricola, portando però come risultato ad un aumento delle eccedenze (quindi alla necessità di distruggere tali eccedenze al fine di mantenere i prezzi stabili). Gli obiettivi della PAC fissati dal trattato di Roma sono ampiamente adempiuti: la popolazione rurale ha raggiunto un tenore di vita equo, i mercati sono stabili, i prezzi ragionevoli e le strutture agricole moderne. Altri principi introdotti successivamente hanno dato ottimi risultati: il consumatore gode della sicurezza degli approvvigionamenti e i prezzi delle derrate agricole sono stabili, al riparo dalle fluttuazione del mercato mondiale. Con la modernizzazione dei metodi produttivi e la competitività crescente del settore agricolo, le campagne si sono però spopolate e la comunità rurale è passata dal 20% a meno del 5% della popolazione attiva dell’Unione; la produzione è andata crescendo oltre il fabbisogno, generando forti eccedenze produttive a carico del bilancio comunitario. Nel corso dei decenni si è costituito un autentico mercato agricolo comunitario al cui funzionamento presiedono molteplici regolamenti, quali la fissazione di prezzi di riferimento e di misure atte a tutelare i prodotti europei rispetto a quelli concorrenziali di Paesi terzi (prezzi di sostegno e di intervento), il supporto finanziario alle imprese agricole tramite il ricorso ad un fondo specifico, i sussidi all’esportazione per garantire ai prodotti comunitari competitività nei confronti dei diretti concorrenti. L’orientamento della PAC negli ultimi dieci anni è così sintetizzabile: • la quota dell’agricoltura nel bilancio dell’Ue è scesa dal 62% nel 1998 al 47% nel 2001; • il numero dei prezzi garantiti con interventi comunitari per i principali prodotti è diminuito; • si è ridotto il divario esistente tra i prezzi interni e quelli mondiali; • non si sono più prodotte vistose eccedenze di derrate alimentari. Le fonti giuridiche del diritto comunitario 59 Al vertice di Berlino, nell’ambito dell’Agenda 2000, il Consiglio europeo ha deciso la riforma della politica agricola comune (PAC) per contenere i costi dell’agricoltura europea e promuoverne la competitività. Vittima del suo stesso successo, la politica agricola comune ha dovuto rivedere obiettivi e metodi. L’asse centrale della riforma, iniziata con l’Agenda 2000, consiste nel separare gli aiuti dal volume della produzione («regime di pagamento unico»), nell’incentivare produzioni di qualità che coniughino l’offerta con la domanda e abbandonare i metodi di coltivazione intensiva che nuocciono all’ambiente. Da Agenda 2000 ha preso spunto l’ultima riforma (la riforma Fischler, dal nome del Commissario all’agricoltura dell’Ue, Franz Fischler), approvata dal Consiglio Europeo il 26 giugno 2003 e attuata dai regolamenti 1782/03 e 1783/03. I punti salienti della riforma Fischler sono: • disaccoppiamento: A partire da gennaio 2005 il sistema di aiuti diretti in vigore fino ad oggi sono sostituiti da un pagamento unico per azienda, indipendente dai livelli di produzione. Il pagamento viene calcolato sulla media degli aiuti ottenuti nel triennio 2000– 2002, tenendo conto della media degli ettari ammessi: Questo sistema permette all’agricoltore di svincolarsi dalle colture a cui era destinato l’aiuto nel passato, scegliendo cosa coltivare in base alle convenienze del mercato. Si dovrebbe, in questo modo, ovviare alle distorsioni sui prezzi dei prodotti creata dal sistema dell’accoppiamento e riequilibrare domanda e offerta. Si vuole contrastare la produzione motivata solo dai sussidi e la vendita a qualunque prezzo: l’agricoltore dovrebbe acquisire una mentalità di mercato che orienti la sue scelte sul prezzo atteso del proprio prodotto. • modulazione: La modulazione presuppone una riduzione lineare degli aiuti della PAC nel corso degli anni. Le somme tolte agli aiuti vengono in realtà spostate agli incentivi al Piano di sviluppo rurale, rimanendo, di fatto, a disposizione di agricoltori e allevatori. Una ripartizione degli aiuti, quindi, dal “Primo Pilastro” (misure di mercato) al “Secondo Pilastro” della PAC (misure di sostegno rurale) per stimolare lo sviluppo dell’ambiente rurale nel suo complesso, 60 Parte I – Mariangela Matonte salvaguardandone le caratteristiche economiche, storiche, sociali e culturali; • sviluppo rurale: Lo spostamento di fondi sul secondo pilastro della PAC rivela una forte volontà di valorizzare le particolarità del territorio rurale soprattutto per quel che riguarda la qualità dei prodotti: incentivi per la partecipazione a sistemi di qualità e a corsi di formazione, per offrire servizi di consulenza, per potenziare la multifunzionalità dell’agricoltura, per promuovere i prodotti tipici e tradizionali. • condizionalità: Se il disaccoppiamento svincola gli aiuti dalla produzione, la condizionalità li subordina al rispetto delle regole agroambientali. Vale il principio “inquinatore–pagatore” per il quale chi è responsabile del deterioramento delle risorse naturali deve accollarsi i costi dei danni provocati. In questo caso si tratta di una riduzione dell’aiuto concesso. La politica regionale dell’Unione Europea La politica regionale dell’Unione europea è fondata sulla solidarietà finanziaria: una parte del bilancio dell’Ue è devoluta alle regioni e ai ceti sociali più deboli. Gli strumenti finanziari a disposizione delle politiche regionali sono di due tipi: – strumenti di bilancio (sovvenzioni non rimborsabili costituite dai Fondi strutturali); – strumenti di prestito [prestiti concessi a condizioni agevolate dalla Banca Europea degli Investimenti (BEI) e dal Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI)]. 1. Estensione della politica strutturale ai nuovi Stati membri 2007–2013 L’adesione dei paesi candidati ha rappresentato una sfida importante per la politica di coesione economica e sociale dell’Unione europea. L’allargamento ha creato un nuovo gruppo all’interno della Comunità costituito dai paesi con reddito inferiore al 40% della media europea. In virtù dei principi di solidarietà, le politiche strutturali europee devono concentrarsi sulle regioni in ritardo di sviluppo di questi paesi, ovvero sulla quasi totalità dei territori in questione. 61 62 Parte I – Mariangela Matonte Sia nelle proposte iniziali della Commissione, sia nell’accordo finale di Copenaghen, i fondi strutturali europei hanno rappresentato la parte quantitativa principale delle risorse finanziarie destinate per il triennio 2004–2006 ai paesi entranti. Accanto alla voce generale delle azioni strutturali, suddivisa in fondi strutturali veri e propri e fondo di coesione, sono state aggiunte una serie di voci specifiche finalizzate a materie sulle quali l’Unione considerava prioritario un forte impegno dei nuovi paesi membri (sicurezza nucleare e controlli alle frontiere). Con l’allargamento sono aumentate le disparità all’interno dell’Unione. Il reddito pro capite dell’Unione europea a ventisette è diminuito del 13% rispetto al livello medio dell’Unione a quindici e il rapporto tra reddito regionale si è attestato al 4,5%. Sempre secondo la Commissione, nell’Unione a 27 le regioni con un reddito pro capite inferiore al 75% della media UE e dunque eleggibili per l’obiettivo 1 contano una popolazione di 115 milioni di persone (il 25% della popolazione totale) rispetto ai 71 milioni (il 19% della popolazione dell’Unione a 15). Il 60% delle regioni obiettivo 1 appartiene ai nuovi Stati membri. La constatazione dell’aumento di queste disparità ha obbligato quindi un rafforzamento del ruolo dei fondi strutturali europei e in generale della politica di coesione. La parte più complicata del negoziato per l’adesione dei nuovi membri è stata quella legata alle due principali voci di bilancio comunitario, la politica agricola comune e le politiche di coesione, cioè i fondi strutturali. Il Consiglio di Copenaghen ha fatto propria la proposta della Commissione del 2002 anticipando per entrambe le materia le riforme già da tempo all’ordine del giorno. In particolare, per la PAC si è rafforzata l’intenzione di rafforzare il secondo pilastro (politica di sviluppo rurale) riducendo le risorse per il primi pilastro (i pagamenti diretti agli agricoltori). Per il secondo pilastro si è rafforzata la sua dotazione finanziaria, mentre i pagamenti diretti vengono improntati su un forte criterio di gradualità e ad un livello inferiore finora concesso nella UE a 15. Questa scelta ha evidentemente provocato reazioni molto forti da parete di tutto il mondo agricolo dei paesi dell’Europa centro–orientale, che tuttavia non hanno impedito la chiusura dei negoziati. La scelta è andata nel senso di una riforma generale della PAC in termini meno protezionistici e di spostamento delle prio- Le fonti giuridiche del diritto comunitario 63 rità dal pilastro dei pagamenti diretti a quello dello sviluppo rurale (supra, pag. 60). Secondo le indicazioni per il periodo di programmazione 2007–2013 sino al 2013 verrà introdotto un sostegno transitorio specifico per le regioni che supereranno la soglia del 75% del Pil dell’Ue–27 a causa dell’effetto statistico dell’allargamento e quindi perderebbero il diritto di accedere ai fondi Dal momento che tutti i nuovi membri hanno un livello di reddito pro capite decisamente più basso rispetto a quello dell’Ue–15, il loro ingresso ha causato una diminuzione statistica del reddito medio pro capite dell’Ue a 27 paesi. Questo significa che anche la soglia fissata perché una regione possa richiedere i fondi strutturali dell’Ue, stabilita essere pari al 75% del reddito medio pro capite dell’Ue, è diminuita con l’allargamento, facendo sì che alcune regioni si trovino a superare questa soglia per un puro effetto statistico. 2. Gli strumenti finanziari di attuazione delle politiche regionali 2007–2013 La riforma della politica di coesione per il periodo dal 2007 al 2013 si basa su di una panoramica generale delle nuove sfide per l’Ue legate all’ allargamento (e le conseguenti disparità occupazionali, disuguaglianze sociali e divari di competenze), al cambiamento demografico (con la riduzione e l’invecchiamento della forza lavoro) ed infine alle ristrutturazioni economiche e sociali (dovute in particolare alla globalizzazione). La riforma dei fondi strutturali si inserisce pertanto all’interno di un quadro composto da quattro priorità dell’Unione e specificatamente: il conseguimento di sviluppo sostenibile, competitività e coesione al fine di favorire crescita ed occupazione. Le altre priorità, che sono più in generale per l’UE e non riguardano direttamente i fondi strutturali sono: la “conservazione e gestione delle risorse naturali”; “cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia” e l’”Unione Europea nel mondo”. I principi guida della riforma della politica regionale sono stati: • concentrazione: un’impostazione più strategica che consolida le priorità dell’Unione sia a livello geografico, sia dal punto di vista tematico; 64 • • • • Parte I – Mariangela Matonte semplificazione: riduzione del numero di regolamenti e degli obiettivi; programmi sostenuti da un unico fondo; proporzionalità in materia di controllo e valutazione; decentramento: ruolo più incisivo di regioni e soggetti locali. Vi sono tre ordini di ragioni che hanno reso necessaria tale riforma: • nuove priorità politiche dell’Unione europea: l’obiettivo sarà d’ora in avanti rappresentato dal perseguimento degli scopi prefissati all’interno dell’agenda di Lisbona con un accento, molto più forte rispetto al passato, sulla competitività, sull’innovazione, sulle riforme strutturali e sulla creazione di occupazione; • responsabilità, condivisa e rafforzata, della politica di coesione nel quadro dell’allargamento dell’Unione: le politiche di coesione dovranno pertanto dare priorità ai nuovi paesi, data la necessità di quest’ultimi di assorbire un enorme quantitativo di investimenti; • maggiore sussidiarietà: vi è, infatti, una domanda di sussidiarietà molto più forte rispetto al passato da parte di tutti gli Stati, regioni e città. Si è dunque rivelato necessario disegnare una politica che tenesse conto di questo nuovo rapporto inter–istituzionale, creando un nuovo sistema di governance e dando un ruolo più importante alle città. Alla luce degli appena citati cambiamenti, è stato necessario disegnare una nuova politica regionale articolata attorno a tre obiettivi principali: • Obiettivo Convergenza (ex obiettivo 1): FESR, FSE, Fondo di coesione Si concentra sulla promozione delle regioni meno sviluppate e più in particolare a favore: a) delle regioni con un PIL pro–capite inferiore al 75% della media dell’Unione Europea a 27 paesi; b) delle regioni che a fine 2006 sono uscite dall’obiettivo 1 per “effetto statistico” (cioè quelle con un PIL pro–capite compreso tra il 75% dell’attuale media dell’Unione a 15 paesi ed il 75% della media a 27 paesi); Le fonti giuridiche del diritto comunitario 65 c) degli Stati che possono beneficiare del Fondo di Coesione poiché hanno un PIL pro–capite inferiore al 90% della media dell’Unione a 27 paesi. d) è infine previsto un programma speciale per le regioni cosiddette “ultra–periferiche” (cioè le 7 regioni che hanno uno statuto speciale ai sensi dell’art. 299 del trattato). • Obiettivo Competitività regionale e occupazionale (ex obiettivi 2 e 3): FESR, FSE Tale obiettivo beneficerà tutte le regioni dell’Unione al di fuori della cosiddetta Convergenza. Le risorse previste sono però molto più limitate rispetto al precedente obiettivo: l’iniziale proposta della Commissione di destinare circa 57 miliardi di euro, è stata ridotta di due punti percentuali dal compromesso lussemburghese; la decisione finale, presa dal consiglio a presidenza britannica, ha attestato le risorse che verranno elargite in quest’ambito a circa 48 miliardi di euro. • Obiettivo Cooperazione territoriale: FESR (sia trans–frontaliera che trans–nazionale) La “Cooperazione territoriale europea” si propone di favorire un’integrazione armoniosa ed equilibrata dell’insieme dell’Unione. Le priorità di questo obiettivo sono attinenti agli scopi della strategia di Lisbona. La cooperazione interregionale, che esisterà fino alla fine del 2006 con INTERREG, sarà integrata all’interno dei programmi ordinari (mainstream) e non farà quindi più parte dell’obiettivo 3. Le regioni beneficiarie di tale obiettivo saranno: a) le regioni frontaliere, comprese le frontiere marittime; b) le macro–regioni (la Commissione ha proposto 13 macro– regioni12). La formula che l’Unione europea ha sposato, nel riformare le proprie politiche interne, sembra esser stata: “meno strumenti e più programmi”. Il nuovo settennio di programmazione prevede solamente tre strumenti finanziari ed un regolamento generale al fine di conseguire al meglio le priorità previste dai tre obiettivi sopra esposti: 66 Parte I – Mariangela Matonte • Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); • Fondo Sociale Europeo (FSE); • Fondo di Coesione (FC). Il Fondo di coesione contribuisce agli interventi nel settore dell’ambiente e delle reti transeuropee. Esso è destinato agli Stati Membri con un reddito nazionale lordo (RNL) inferiore al 90% della media comunitaria. In base alle attuali statistiche, il Fondo si applicherebbe ai 10 nuovi Stati membri oltre che alla Grecia e al Portogallo. In futuro, il Fondo di coesione contribuirà, insieme al FESR, ai programmi pluriennali di investimento 3. Come sono attuati i programmi dei Fondi strutturali? Che siano di iniziativa nazionale o comunitaria, tutti i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali sono posti sotto la responsabilità delle autorità competenti degli Stati membri. Una volta approvati e adottati dalla Commissione, essi sono attuati dalle autorità di gestione designate per ciascun programma dagli Stati membri. Il finanziamento concesso ai programmi consente di attuare i progetti sul campo. L’attuazione delle misure e dei progetti avviene sotto il controllo dei comitati di sorveglianza, costituiti dai rappresentanti delle regioni, dello Stato membro, della Commissione e dei diversi organismi interessati. I comitati controllano periodicamente lo svolgimento dei programmi e se del caso modificano l’orientamento delle azioni. In generale i Fondi strutturali finanziano i programmi di sviluppo dotati di un bilancio proprio. Tali programmi sono il frutto della collaborazione tra le autorità nazionali, regionali e locali, i partner economici e sociali e gli altri organismi competenti. I programmi possono essere di due tipi: • Programmi di sviluppo regionale: I programmi di sviluppo regionale sono concepiti in base ad un piano di sviluppo oppure in base ad un documento unico di programmazione (DOCUP). I due documenti devono essere presentati alla Commissione dallo Stato membro entro quattro mesi dall’adozione degli elenchi delle zone ammissibili. Le fonti giuridiche del diritto comunitario 67 Il piano di sviluppo è negoziato con la Commissione e serve da base per elaborare il quadro comunitario di sostegno (QCS). Dalla data di presentazione del piano di sviluppo, la Commissione dispone di cinque mesi per adottare il QCS. Questo dà luogo a sua volta ad una serie di proposte di programmi. Generalmente il sistema del QCS viene adottato solamente per le regioni dell’obiettivo 1. Nei QCS come nei DOCUP devono figurare: – le priorità di azione; – gli obiettivi quantificati (se possibile); – le risorse finanziarie previste. • Programmi d’iniziativa comunitaria: I programmi d’iniziativa comunitaria sono proposti dallo Stato membro entro sei mesi dall’adozione degli orientamenti sulle iniziative comunitarie da parte della Commissione, che dispone in seguito di cinque mesi per adottare i programmi. All’attuazione dei programmi di sviluppo regionale o di iniziativa comunitaria provvede l’autorità di gestione nominata dallo Stato membro che è inoltre incaricata delle selezione dei progetti da attuare. La realizzazione dei progetti è controllata da comitati di sorveglianza composti dai rappresentati dello Stato membro, delle regioni, degli organismi competenti e della Commissione. 4. Strumenti di programmazione ed attuazione • Linee guida della Commissione: proposta dalla Commissione, ado- zione dal Consiglio, assenso dal Parlamento Europeo. • Gestione e selezione dei progetti: da Stati membri e regioni; “sha- red management”= concertazione con la Commissione. • Programmi Operativi: un programma per fondo e Stato membro o regione, descrizione delle priorità, modalità di gestione e risorse finanziarie; proposte da Stato o regione; decisione della Commissione. • Quadri strategici nazionali: proposti dallo Stato Membro in partenariato; recepisce gli orientamenti comunitari, elabora una strategia nazionale e il quadro programmatico; decisione dalla Commissione. 68 Parte I – Mariangela Matonte • Follow–up strategico: Consiglio Europeo, basato su rapporti annua- li della Commissione e Stati membri. 5. La normativa comunitaria in materia di concorrenza L’Unione europea ha competenza esclusiva nella definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno. La ratio della normativa comunitaria in materia di concorrenza è diretta conseguenza del Trattato CE, il quale tra le finalità della Comunità (…uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, …un elevato grado di convergenza dei risultati economici…) annovera un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno. La normativa comunitaria in materia di antitrust persegue due obiettivi primari. In primo luogo, come tutte le legislazioni antitrust, essa “tutela la concorrenza” quale meccanismo che induce un ottimale utilizzo delle risorse, a differenza delle situazioni di monopolio che risultano in uno spreco di tali risorse. Il secondo obiettivo è quello, peculiare all’ordinamento comunitario, di creare un mercato interno, evitando che le imprese, ad esempio con accordi di esclusiva territoriale, influiscano sugli scambi e creino compartimentazioni del mercato interno. Tale obiettivo fa sì che la legislazione antitrust comunitaria vada oltre quelle nazionali, integrandosi con le altre politiche comunitarie che contribuiscono alla creazione di tale mercato. Accanto a questi due obiettivi primari, la politica della concorrenza comunitaria ne persegue, in modo secondario, anche un altro, la c.d. “tutela dei concorrenti” (in opposizione alla “tutela della concorrenza”), ossia di favorire la tutela delle piccole e medie imprese. La Commissione europea è l’organo deputato ad intervenire come arbitro per garantire che tutte le imprese rispettino le stesse regole in materia di concorrenza. La Commissione può comminare ammende fino al 10% del fatturato annuo dell’impresa colpevole. Il rispetto delle norme sulla concorrenza non spetta solo alla Commissione; tutti gli Stati membri hanno autorità nazionali garanti della concorrenza che hanno il potere di applicare le norme UE in materia. La rete European Competition Network, ECN ha proprio il compito di raccordare Le fonti giuridiche del diritto comunitario 69 l’attività della Commissione con quella delle autorità nazionali, al fine di evitare inutili sovrapposizioni. Compito della ECN è garantire che la normativa comunitaria in materia di concorrenza venga applicata in maniera coerente in tutta l’UE. 5.1. Liberalizzazioni Secondo il Trattato CE “...l’azione della Comunità comporta un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno…” L’articolo 86 del Trattato CE impone alla Commissione l’obbligo di vigilare sulle imprese pubbliche e sulle imprese a cui gli Stati riconoscono diritti speciali o esclusivi. La Commissione emana direttive o decisioni agli Stati che emanano misure contrarie alle norme del trattato e apre procedure di infrazione in caso non vengano attuate. Se gli Stati non rispettano direttive la Commissione europea avvia un procedimento di infrazione. Le decisione adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 86 hanno avuto un importante ruolo nella concorrenza del mercato europeo. I settori oggetto di decisioni da parte della Commissione sono stati le assicurazioni, gli aeroporti, i servizi postali, le emittenti radiotelevisive, telecomunicazioni mobili. Tutti settori “sensibili”, rispetto ai quali gli Stati membri riconoscevano diritti speciali. Le compagnie aeree low cost hanno potuto iniziare ad operare e svilupparsi in Europa grazie all’apertura del settore realizzata dalla Commissione. Un altro caso importante ed innovativo è stato l’atteggiamento della Commissione verso i proprietari di reti (trasporti ferroviari, gas, energia elettrica) che hanno ora l’obbligo di concedere ai concorrenti l’accesso alla rete stessa a condizioni eque. La Commissione ha dunque separato la gestione della rete dai servizi commerciali ad essa connessi. I due mercati che in ordine di tempo si sono aperti per primi alla concorrenza sono trasporto aereo e telecomunicazioni. 5.2. Cartelli Un cartello è un gruppo di imprese simili ed indipendenti che si uniscono per controllare i prezzi o dividere i mercati limitando la concorrenza. Il vantaggio consiste nel fatto che i partecipanti ad un cartello 70 Parte I – Mariangela Matonte possono contare su una quota di mercato concordata e non hanno bisogno di offrire nuovi prodotti o servizi a prezzi competitivi. Quindi ai danni dei consumatori. La normativa UE reputa i cartelli illegali perché restringono la concorrenza e commina attraverso la Commissione ammende alle imprese che fanno parte di cartelli. Essendo illegali i cartelli sono generalmente segreti. Per combattere le pratiche di cartello la Commissione ha elaborato il programma di “trattamento favorevole”, in base al quale la prima impresa che fornisce prova della esistenza di un cartello e collabora con la Commissione è esonerata da questa al pagamento della ammenda. Questo è stato il modo attraverso il quale negli ultimi anni si sono conseguiti i maggiori successi contro i cartelli. Non sono solo i cartelli ad essere vietati perché dannosi per la concorrenza. Tra questi ad esempio, gli accordi tra produttori e distributori che fissano il prezzo di rivendita. Nel 1998, a seguito di varie denunce presentate dai consumatori, la Commissione ha inflitto alla Volkswagen un’ammenda di 90 milioni di euro per aver vietato ai rivenditori italiani di eseguire ordini provenienti da clienti tedeschi ed austriaci attirati dai prezzi inferiori praticati in Italia. La Commissione, tra l’altro, pubblica ogni 6 mesi una rassegna dei prezzi, per permettere ai consumatori di individuare il paese nel quale l’autoveicolo costa meno. Ogni accordo finalizzato a fissare i prezzi o dividere le quote di mercato è illegale, ma non tutti gli accordi restrittivi della concorrenza sono illegali. Sono infatti consentiti gli accordi che hanno più effetti positivi che negativi, ad esempio quelli che vengono conclusi tra imprese che non sono dirette concorrenti o ai quali partecipano imprese che rappresentano solo una piccola parte di mercato. Si tratta di accordi volti a migliorare prodotti e servizi. Ad esempio i prodotti nuovi che richiedono ricerche costose richiedono spesso la concentrazione di più imprese. Altre tipologie di accordi “tollerate” dall’UE sono gli accordi sul trasferimento di tecnologia, gli accordi di collaborazione per migliorare la produzione e la distribuzione, la vendita, ecc (articolo 81). La Commissione ha adottato i c.d. regolamenti di esenzione. Le esenzioni accordate in base a regolamenti hanno riguardato tre principali categorie di accordi: • gli accordi di specializzazione e di ricerca e sviluppo (c.d. accordi orizzontali); Le fonti giuridiche del diritto comunitario 71 • gli accordi riguardanti la proprietà intellettuale; • gli accordi verticali, cioè tra imprese che sono legate da un rapporto di fornitore/cliente. Tali accordi consentono infatti una maggiore diffusione dell’innovazione, beneficiando imprese di piccole dimensioni che non sono capaci di generare internamente la ricerca e sviluppo, e promuovendo le attività innovative di aziende minori che non hanno risorse finanziarie sufficienti per sfruttare direttamente le loro innovazioni in tutta la Comunità. Un altro gruppo di accordi che beneficia di un’esenzione per categoria è costituito dagli accordi verticali, cioè accordi tra imprese operanti in fasi successive del processo produttivo. Tali tipi di accordo sono visti dalle autorità antitrust in modo più favorevole rispetto a quelli orizzontali, per un duplice motivo. Da un lato, infatti, si sostiene che negli accordi verticali ciascuna parte ha interesse a limitare il potere di mercato dell’altra parte, mentre negli accordi orizzontali un aumento del potere di mercato di una parte induce di solito un aumento anche del potere dell’altra parte che ha siglato l’accordo. 5.3. Concentrazioni Il termine concentrazione di imprese comprende le fusioni e le acquisizioni di imprese; le concentrazioni sono esaminate a livello europeo perché in alcuni casi le concentrazioni possono ridurre la concorrenza solitamente creando o rafforzando la posizione dominante. Tale fenomeno è negativo per una duplice ragione: da un lato, sostituendo due o più imprese indipendenti con un’unica entità che gode di una maggiore quota di mercato può conferire a quest’ultima una posizione dominante; dall’altro, riducendo il numero dei concorrenti, può favorire la collusione, essendo essa tanto più probabile, ceteribus paribus, quanto minore è il numero di imprese operanti nel mercato. Allo stesso tempo, tuttavia, tali operazioni possono anche generare riduzioni di costo per le imprese coinvolte, attraverso economie di scala o di varietà, ed avere quindi effetti benefici che possono più che compensare gli effetti negativi derivanti da un aumento di potere di mercato. Nel Trattato di Roma — istitutivo della Comunità Europea — manca un’esplicita previsione di norme riguardanti le concentrazioni. Tale man- 72 Parte I – Mariangela Matonte canza si spiega con il favor del legislatore comunitario nei confronti delle operazioni di fusione e acquisizione, dato che le imprese comunitarie erano considerate di dimensione limitata rispetto a quelle americane e giapponesi e se ne auspicava il loro rafforzamento attraverso la crescita esterna. Tuttavia, la Commissione si rese ben presto conto di come la mancanza di uno specifico controllo delle concentrazioni permettesse alle imprese di acquisire potere di mercato fino al Regolamento del 2004. Le concentrazioni di imprese non sono sempre vietate e sono benvenute nella misura in cui nascono affinché le imprese uniscano le loro forze senza ostacolare la concorrenza, aumentando la competitività e il tenore di vita dell’UE. Le concentrazioni transnazionali vengono esaminate a livello europeo. C’è una certa soglia di fatturato combinato delle imprese interessate alla concentrazione superato il quale scatta l’obbligo per la Commissione di esaminare la proposta di concentrazione e per le imprese l’obbligo di notifica. Le concentrazioni che non rischiano di pregiudicare in maniera significativa la concorrenza UE sono approvate senza condizioni. Una concentrazione può essere vietata se le parti interessate sono i principali concorrenti sul mercato o se favorirebbe la creazione di una posizione dominante. In tal caso le imprese interessate possono impegnarsi a rimuovere gli ostacoli, ad esempio cedendo una parte delle loro attività. La Commissione europea ha la competenza esclusiva in materia di controllo di concentrazioni di dimensione europea (regolamento 139/2004) . La dimensione comunitaria di una concentrazione è stabilita dal fatturato realizzato dalle imprese interessate che deve essere superiore a 5 000 milioni di euro a livello mondiale e a 250 milioni a livello comunitario. Queste concentrazioni devono essere notificate alla Commissione che le deve approvare. Ogni anno la Commissione riceve tra le 200 e le 300 notificazioni. Le condizioni a cui è solitamente subordinata l’autorizzazione sono spesso costituite dalla cessione ai concorrenti di attività, partecipazioni o brevetti. Più del 90% dei casi notificati sono oggetto di approvazione. 5.4. Alcuni casi TotalFina e Elf Aquitaine erano i principali operatori nel settore francese dei prodotti petroliferi e la concentrazione avrebbe permesso Le fonti giuridiche del diritto comunitario 73 loro di aumentare notevolmente i costi dei distributori. L’impresa risultante dalla concentrazione avrebbe gestito circa il 60% delle stazioni di servizio sulle autostrade francesi nonché il principale fornitore di gas di petrolio liquefatto. La Commissione ha ritenuto che tale potere di mercato si sarebbe tradotto in un aumento dei prezzi. Totalfina/Elf ha proposto di cedere ai concorrenti una parte rilevante delle attività, tra cui 70 stazioni di servizio sulle autostrade. In questo modo la Commissione ha ceduto un’autorizzazione soggetta a condizioni mantenendo la concorrenza sui mercati dei carburanti in Francia. La recente operazione di fusione delle società energetiche Suez e Gaz de France ha sollevato dubbi e incertezze sul presunto spirito europeo. Il Commissario Ue al Mercato interno ha dichiarato sul caso Suez– Gaz de France che “L’intervento dello stato francese che ha proceduto alla fusione di Gaz de France con Suez bloccando un’offerta di Enel “rispetta la legge ma non lo spirito del mercato interno europeo” . Sarà Suez ad essere assorbita da Gaz de France. Lo Stato francese avrà una quota diretta tra il 34 e il 35%, cioè avrà una minoranza di bloccaggio nel nuovo gruppo di cui rimarrà il principale azionista. Il nuovo gruppo sarà uno leader dell’energia mondiale, il numero uno nella commercializzazione del gas e il numero tre del settore elettrico in Europa. Il dossier francese, infatti, ripropone il complesso calcolo per comprendere se la competenza Antitrust sia di Parigi o di Bruxelles, anche se la dimensione dei due gruppi e il loro carattere transnazionale (Suez possiede il 100% della belga Electrabel) farebbero propendere per la seconda ipotesi. Il governo francese ha agito da broker, esercitando una “moral suasion” per indurre una società privata quale è Suez, a fondersi con una pubblica, quale è Gaz de France, attualmente controllata all’80 per cento dallo Stato francese. 6. Abuso da posizione dominante Il funzionamento del mercato non viene distorto, di per sé, dal fatto che un’impresa raggiunga grandi dimensioni. Talvolta, per operare in modo efficiente, è necessario essere attivi su larga scala o in più mercati. La legge italiana non vieta la posizione dominante in quanto tale, ma pone dei vincoli ai possibili comportamenti di un’impresa che si 74 Parte I – Mariangela Matonte trova in questa situazione. È vietato l’abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante (n. 287/90). L’articolo 82 del Trattato CE vieta lo sfruttamento abusivo di una posizione dominate. La posizione dominante di una impresa è data dalla sua quota di mercato, dall’esistenza di una rete distributiva propria, l’accesso privilegiato a materie prime ecc. La prima condizione a che vi sia abuso da posizione dominante è quindi che vi sia la posizione dominante. Per quanto riguarda la posizione dominante, è necessario stabilire in via preliminare i confini del mercato, in termini geografici e merceologici, per stabilire successivamente l’esistenza di una posizione di dominanza su tale mercato. Si noti comunque come la quota di mercato sia strettamente legata alla definizione del mercato: in tal senso la Commissione ha spesso delineato in modo molto ristretto i vari mercati, facendo sì che le imprese avessero un’elevata quota di mercato e fosse pertanto più facile stabilirne la posizione dominante, con una maggiore possibilità di condannare l’abuso. Le imprese hanno una posizione dominante quando hanno la possibilità economica di decidere il proprio comportamento senza dover tener conto né dei concorrenti né dei consumatori. L’abuso da posizione dominante può assumere le seguenti forme: • applicazione di prezzi irragionevolmente elevati; • applicazione di prezzi irragionevolmente bassi che possono essere utilizzati per espellere i concorrenti dal mercato o rendere difficile l’accesso a nuovi concorrenti; • la discriminazione tra partner commerciali; • l’imposizione di condizioni commerciali ingiuste o vessatorie (applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza); (subordinare la conclusione dei contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto dei contratti stessi). Le fonti giuridiche del diritto comunitario 75 Ad esempio i cosiddetti “contratti leganti”, con i quali un’impresa in posizione dominante in un mercato cerca di estendere il suo potere anche in altri mercati, legando in modo inscindibile l’acquisto del bene per il quale gode di potere di mercato con l’acquisto di altri beni (casi IBM del 1980 e Tetra–Pack del 1991). La pratica predatoria più intensamente studiata dalla letteratura economica sono i prezzi predatori, con i quali un’impresa vende sotto costo per eliminare concorrenti attuali o per disincentivare concorrenti potenziali a entrare nel mercato. Altra pratica vietata è la discriminazione dei prezzi. Tale comportamento può infatti permettere alle imprese di praticare prezzi diversi nei vari mercati non in funzione di differenze nei costi ma in funzione delle alternative a disposizione dei consumatori, impedendo così l’entrata di nuovi concorrenti. Per tale motivo, nel caso United Brands del 1975 la Commissione ha multato l’azienda distributrice del famoso marchio di banane Chiquita. Nel 2001 la Commissione ha inflitto alla Michelin un’ammenda di 20 milioni di euro per aver abusato della sua posizione dominate sul mercato dei pneumatici. Più del 50% dei pneumatici per veicoli pesanti veniva prodotto da Michelin e nessuno dei concorrenti era di dimensioni comparabili. Nel 2004 la Commissione ha inflitto a Microsoft un’ammenda per aver abusato della sua posizione dominate. Il sistema operativo di Microsoft detiene più del 95% del mercato. Microsoft non comunicava ai potenziali concorrenti le informazioni necessarie affinché i software per server dei rivali potessero comunicare con i PC che utilizzano windows come sistema operativo. In aggiunta a una multa da oltre 650 milioni di dollari, la Commissione ha imposto alla società due importanti obblighi. Anzitutto Microsoft deve rendere disponibile ai suoi concorrenti alcune parti di codice sorgente di Windows, per garantire la piena interoperabilità del suo sistema operativo con il software che opera su altre architetture informatiche. Inoltre la società sarà obbligata ad offrire Windows sul mercato europeo soltanto in una versione senza la funzionalità Media Player. La determinazione del commissario Monti ha portato a un verdetto che differisce in modo sostanziale dalla giurisprudenza precedente. Infatti, la decisione contro Microsoft estende oltre ogni limite precedente le circostanze in cui una società può essere obbligata a condividere la sua proprietà intellettuale con i suoi concorrenti. La 76 Parte I – Mariangela Matonte legislazione europea dispone che il rilascio di questo materiale può essere imposto solo in “circostanze eccezionali”. L’unico caso precedente è relativo a contenuti intellettuali di bassa importanza strategica, ovvero gli orari e i contenuti della guida TV. Sono state le aziende concorrenti a dare al caso, convincendo la Commissione a portare avanti l’indagine contro Microsoft e facendola patrocinare dal commissario Mario Monti. Sono stati i competitor che hanno fornito alla Commissione tutta la consulenza legale ed economica per combattere Bill Gates. L’attuale sistema di gestione dei casi di abuso di posizione dominante è stato criticato da più fonti, in particolare per l’eccesso di “legalismo” a scapito di una più rigorosa analisi economica, come già avviene in altri settori di applicazione del diritto della concorrenza. Inoltre nel sistema attuale ogni decisione di sanzione viene presa dalla Commissione in modo unilaterale, senza un autentico processo con accusa, difesa e un giudice terzo. L’antitrust è accusa e giudice allo stesso tempo. Questa evidente schizofrenia fa sì che tante decisioni dell’esecutivo di Bruxelles vengano ribaltate in sede di appello al Tribunale UE. Come se non bastasse, l’area dell’abuso di posizione dominante è particolarmente delicata per via delle relazioni transatlantiche. La nuova Commissione Barroso vuole intrattenere relazioni molto più cordiali con gli Stati Uniti di quanto non sia accaduto negli ultimi anni. E la regolamentazione delle posizioni dominanti è uno dei temi su cui il governo Usa insiste con forza, per arrivare a un avvicinamento della regolamentazione sui due fronti. A proposito di Media Player, il giudice ha riconosciuto la validità giuridica dell’argomentazione a proposito del fatto che i benefici per gli utenti dovuti all’avere un prodotto integrato potrebbero essere superiori allo svantaggio degli eventuali effetti anti–competitivi. Sulla questione del rilascio di codice sorgente di Windows ai concorrenti, il giudice ha riconosciuto che il valore materiale e la natura segreta di queste informazioni dev’essere tenuta in grande conto nelle decisioni della Commissione. Il giudice ha notato che il codice sorgente di Windows è una informazione “profondamente segreta” e “completamente diversa” rispetto all’unico caso precedente dibattuto in Europa, ovvero il rilascio obbligatorio delle informazioni sugli orari dei programmi Tv. Aiuti di Stato Gli aiuti di Stato sono rilevanti per il diritto comunitario in quanto la loro concessione può falsare un’effettiva concorrenza tra le imprese nel mercato comune, in particolare tra le imprese beneficiarie delle agevolazioni statali poste in essere da uno Stato membro. È appena il caso di notare che qualsiasi impresa la cui attività incida sul mercato comunitario è tenuta a rispettare la normativa europea sugli aiuti di Stato indipendentemente dal fatto che abbia la propria sede legale al di fuori dell’UE. Gli aiuti di Stato possono essere utilizzati come strumento di protezionismo. Gli aiuti di Stato sono elargizioni di denaro dallo Stato alle imprese, e in quanto tali distorsive della libera concorrenza. Il Trattato CE vieta gli aiuti di Stato a meno che non siano giustificati da ragioni di sviluppo economico generale. La Commissione è autorizzata a vigilare sulla conformità degli aiuti di Stato alla normativa UE. Quattro sono i requisiti la cui presenza cumulativa determina una situazione di aiuti di Stato (ex art. 87): • vantaggio economico per l’impresa derivante dalla misura pubblica; • incidenza di questa misura sugli scambi infra–comunitari; • specificità della misura, nel senso di favorire solo alcune imprese e non la totalità di queste nel settore; • trasferimento di risorse statali. 77 78 Parte I – Mariangela Matonte Il vantaggio per l’impresa può anche non configurarsi come una sovvenzione vera e propria, ma come una riduzione degli oneri gravanti sul bilancio di una impresa. Non si è in presenza di un vantaggio rilevante ai sensi dell’art 87 CE allorquando lo Stato paga ad un’impresa un servizio o un bene ricevuto; in questo caso l’esborso di risorse statali è giustificato da motivi commerciali. Analogamente, i vantaggi ricevuti da imprese che forniscono servizi di interesse economico generale non si configurano come aiuti di Stato nella misura in cui tali vantaggi possono essere considerati come contributi equivalenti ai costi aggiuntivi sostenuti per soddisfare obblighi di servizio pubblico e svolgere cosi prestazioni che altrimenti non svolgerebbero perché non profittevoli. Se le compensazioni eccedono i costi aggiuntivi allora diventano aiuti di Stato. Si è, ad esempio, dinanzi a un caso di aiuti di Stato quando le risorse conferite ad un’impresa o gruppo di imprese non sarebbero state reperibili sul mercato privato alle stesse condizioni; un intervento pubblico a favore di un’impresa costituisce un aiuto quando la sua adozione prescinde da qualsiasi prospettiva di redditività, anche a lungo termine. L’incidenza sugli scambi infra–UE si ha quando il beneficiario dell’aiuto esercita un’attività economica che in qualche modo si riflette oltre i confini nazionali. Non vi sono aiuti solo quando la produzione che riceve la misura non ha riscontro in altri paesi o si è in presenza di un mercato non liberalizzato. Non esclude gli aiuti il fatto che il beneficiario operi solo sul mercato nazionale o regionale perché può essere comunque suscettibile di ostacolare la concorrenza dei beni prodotti in altri paesi. La Commissione reputa che vi sia incidenza anche quando l’impresa beneficiaria dell’aiuto non esporta in altri Stati membri o esporta in Stati extra comunitari; in tal caso l’impresa si viene a trovare in una situazione di competitività più favorevole aggravando per i suoi concorrenti la penetrazione nel proprio mercato domestico. Ad esempio, l’aiuto al fornaio o al taxista cittadino non sarebbe incidente, mentre lo è l’aiuto alle infrastrutture turistiche. Il requisito della selettività implica che il vantaggio contenuto nella misura sia rivolto solo ad alcune imprese e non alla loro totalità, senza distinzione relative alla dimensione dell’impresa o al settore merceologico. Con la conseguenza paradossale che una misura agevolativa Le fonti giuridiche del diritto comunitario 79 estesa a tutte le imprese di uno Stato membro, non essendo selettiva non potrà essere considerata un aiuto di Stato. Sono pacificamente ritenuti aiuti di Stato le misure selettive che favoriscono le imprese che esportano (ad esempio un tasso di sconto preferenziale per attività di esportazione nella misura favorisce solo le imprese grandi e attrezzate ad esportare). Le misure generali invece non sono considerate aiuti di Stato perché non sono selettive e si applicano a tutte le imprese indipendentemente dalla loro dimensione o posizione geografica o settore. Ad esempio, gli interventi fiscali generali. Le tipologie più controverse di aiuti di Stato sono le misure di salvataggio o ristrutturazione; gli aiuti alle imprese che operano in settori ritenuti sensibili (acciaio, automobili). Il requisito del trasferimento di risorse statali implica l’utilizzo di fondi pubblici. L’articolo 87 si applica agli aiuti accordati da qualsiasi ente centrale, regionale, locale. Destinatarie degli aiuti di Stato nel diritto comunitario possono essere solo le imprese. La nozione di impresa nell’ordinamento comunitario non coincide sempre con quella del diritto nazionale. Il diritto comunitario della concorrenza con il termine impresa intende un’entità che eserciti un’attività economicamente rilevante, che generi profitti. La natura giuridica del beneficiari degli aiuti non è sempre rilevante, per cui anche una organizzazione senza scopo di lucro può ricevere aiuti rilevanti se esercita attività economiche. Il Trattato autorizza tuttavia alcune deroghe quando gli aiuti presentano effetti positivi per l’Unione europea in generale. Infatti, gli aiuti di Stato risultano a volte molto utili per la realizzazione di obiettivi di comune interesse (servizi di interesse economico generale, coesione sociale e regionale, occupazione, ricerca e sviluppo, sviluppo sostenibile, promozione della diversità culturale, ecc.) e per correggere taluni “fallimenti del mercato”. Gli Stati membri possono allora intervenire, concedendo aiuti pubblici. Così facendo, accrescono l’efficienza del mercato, che a sua volta genera crescita. L’art 87 stabilisce le norme sostanziali che disciplinano gli aiuti di Stato e un elenco di casi in cui è possibile una deroga a questo principio. Le tipologie di aiuti che sono ritenuti compatibili con il mercato interno sono: 80 Parte I – Mariangela Matonte • gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori a condizione che siano accordati senza discriminazioni derivanti dall’origine dei prodotti; • aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali. La Commissione ha adottato una serie di orientamenti interpretativi che chiariscono come applicare le disposizioni in deroga, garantendo cosi una applicazione coerente delle regole degli aiuti di Stato in tutti gli Stati membri. Vi sono poi quattro tipologie di aiuti che possono essere ritenuti compatibili autorizzati dalla Commissione: • misure a favore dello sviluppo delle regioni svantaggiate; • misure a favore delle PMI (la definizione comunitaria di PMI indica i seguenti requisiti: – meno di 250 dip. e un fatturato no superiore a 40 mil. di euro); • misure a favore di ricerca e sviluppo; • misure a favore della protezione dell’ambiente; • misure a favore della formazione, dell’occupazione e della cultura. Il piano di azione nel settore degli aiuti di Stato, presentato dalla Commissione europea, dà il via ad un’esaustiva riforma della politica degli aiuti di Stato, che verrà realizzata in cinque anni, dal 2005 al 2009. L’obiettivo è garantire agli Stati membri un quadro chiaro e prevedibile, che consenta loro di concedere aiuti di Stato volti al conseguimento degli obiettivi della strategia di Lisbona. Otto sono i settori prioritari evidenziati: • l’innovazione e le attività di ricerca e sviluppo (R&S): le norme in materia di aiuti di Stato dovranno incoraggiare le imprese a investire nelle attività di R&S e dovranno tenere conto dell’importanza crescente del partenariato pubblico–privato; • stimolare lo spirito imprenditoriale e creare un contesto migliore per le imprese: le norme sugli aiuti di Stato dovranno facilitare la rapida creazione di imprese, in particolare esse dovranno stimolare gli investimenti in capitale di rischio; • investimenti nel capitale umano; Le fonti giuridiche del diritto comunitario 81 • i servizi di interesse economico generale (SIEG): gli aiuti di Stato dovranno consentire lo svolgimento della missione di servizio pubblico, contribuendo in tal modo ad accrescere l’efficienza e la qualità dei servizi di interesse economico generale; • una politica mirata degli aiuti regionali: la politica degli aiuti di Stato deve contribuire a ridurre le disparità tra le regioni europee, divenendo fattore di coesione e di stabilità territoriali; • incoraggiare un futuro ecologicamente sostenibile; • creazione di infrastrutture moderne nel settore dei trasporti, dell’energia, dell’informazione e della comunicazione: le norme sugli aiuti di Stato dovranno tenere conto dell’importanza crescente del partenariato pubblico–privato. Alla luce di tutti questi principi di carattere generale, gli orientamenti descrivono i principali tipi di aiuto che la Commissione può accettare e le pertinenti condizioni per la concessione dell’aiuto stesso che possono essere così sintetizzate: • gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole possono di norma • • • • • • essere autorizzati fino al 40% delle spese ammissibili, o al 50% nelle zone svantaggiate; tassi di aiuto più elevati possono talvolta essere autorizzati per investimenti connessi a migliorie in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali; analogamente, gli aiuti agli investimenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono di norma consentiti a tassi fino al 40%, o 50% nelle zone dell’obiettivo 1; gli aiuti a favore di impegni nel settore agroambientale assunti dagli agricoltori e altri aiuti ambientali; gli aiuti volti a compensare gli handicap naturali nelle regioni svantaggiate; gli aiuti all’insediamento dei giovani agricoltori; gli aiuti al prepensionamento, alla cessazione dell’attività agricola o alla chiusura delle capacità di produzione, trasformazione e commercializzazione; gli aiuti a favore delle associazioni di produttori; gli aiuti a titolo di compenso dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola da calamità naturali o da al- 82 Parte I – Mariangela Matonte tri eventi eccezionali, avverse condizioni atmosferiche o l’insorgenza di epizoozie o fitopatie e gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi contro tali rischi; • gli aiuti intesi a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità, la prestazione di assistenza tecnica nel settore agricolo e il miglioramento della qualità genetica del bestiame. Oltre a queste categorie, menzionate specificamente negli orientamenti, possono essere concessi aiuti, conformemente ad altri testi comunitari, per la ricerca e lo sviluppo, per la promozione e la pubblicità di prodotti agricoli (prodotti DOP e IGP), per i crediti di gestione a breve termine, per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese agricole in difficoltà e per sostenere l’occupazione. In pratica, a livello della Commissione il trattamento dei casi specifici connessi agli aiuti di Stato nel settore agricolo sono di competenza della Direzione generale dell’agricoltura. Per aiuti di Stato nel settore agricolo si intendono tutti gli aiuti di Stato, incluse le misure di aiuto finanziate con prelievi parafiscali, erogati in relazione ad attività connesse con la produzione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli. 1. La classificazione degli aiuti Gli Stati devono notificare alla Commissione il loro progetto di erogare aiuti di Stato. Solo dopo l’approvazione lo Stato può erogare gli aiuti. Gli aiuti illegali sono tutti quegli aiuti adottati in violazione dell’articolo 87 e 88 del trattato CE e delle regole procedurali. Si considera illegale ogni nuovo aiuto concesso prima della sua notifica e della successiva autorizzazione da parte della Commissione. L’illegalità attiene quindi ad un aspetto procedurale. E’ sempre legale l’aiuto dato a seguito di regolare autorizzazione dal parte della Commissione. Si considerano abusivi gli aiuti che, sebbene autorizzati dalla Commissione, sono utilizzati impropriamente dall’impresa. Nel caso in cui la Commissione venga informata di presunti aiuti illegali o impropria utilizzazione degli stessi, essa è autorizzata a chie- Le fonti giuridiche del diritto comunitario 83 dere informazioni allo Stato interessato. La Commissione ha il potere di adottare una decisione provvisoria con la quale viene chiesta la sospensione dell’aiuto illegale. Successivamente, accertata l’illegalità dell’aiuto, la Commissione emana una decisione in base alla quale lo Stato membro interessato è chiamato ad adottare tutte le misure necessarie al fine di recuperare l’aiuto dal soggetto beneficiario. La Commissione non può pretendere la restituzione dell’aiuto dopo che siano trascorsi 10 anni dalla concessione. L’obbligo dello Stato membro perdura indipendentemente dal fatto che il beneficiario dell’aiuto sia o meno in grado di effettuare la restituzione. In tal caso lo Stato può essere costretto a chiedere l’inizio della procedura fallimentare per l’impresa beneficiaria. Nei settori ammessi basta una notifica successiva. Gli aiuti fino a un massimo di 100 000 euro concessi alle imprese nell’arco di un triennio (il regime del de minimis) non sono considerati aiuti di Stato. La Commissione approva circa l’85% delle misure di aiuto di Stato notificate dopo una valutazione preliminare che coinvolge anche lo Stato interessato. La Commissione è altresì incaricata di controllare gli importi complessivi e la natura degli aiuti di Stato erogati dagli Stati. Dal 1999 il numero delle sentenze in questo ambito è più che triplicato, da 116 a 357, con prevalenza di Germania, Francia e Italia. In ogni caso circa il 50% di queste sentenze hanno riguardato il ricorso contro imposizioni fiscali ritenute discriminatorie. Soltanto nel 6% dei casi, invece, i tribunali nazionali hanno emesso sentenze relative ad aiuti di stato ritenuti illegali da un competitore. 84 Parte I – Mariangela Matonte La politica estera delle regioni italiane 1. La rappresentanza degli interessi regionali in Europa Nel Trattato di Roma del 1957, istitutivo della Comunità Economica europea, gli enti territoriali subnazionali non furono neppure menzionati, salvo qualche raro accenno connesso allo sviluppo socioeconomico regionale. Il primo esplicito riferimento ad una politica regionale, adottato con la creazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale il 18 marzo 1975, fu assunto senza la specifica partecipazione dei poteri regionali. Nella sua prima versione il FESR era sostanzialmente uno strumento di perequazione finanziaria tra gli Stati membri come fondo di cofinanziamento di politiche nazionali a favore dello sviluppo regionale. Negli anni Ottanta, invece, a fronte di una crescita degli enti territoriali locali negli Stati membri e della nascita a livello comunitario di organizzazioni di loro rappresentanza (Assemblea delle Regioni d’Europa, Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa), matura anche in Europa la sensibilità all’esigenza di valorizzare la partnership comunitaria con poteri locali. Le principali novità introdotte riguardano: • il Parlamento europeo a seguito della prima conferenza delle Regioni della Comunità Europea e dei Paesi candidati Spagna e Portogallo (1984) adotta una risoluzione sul “ruolo delle Regioni nella costruzione di un’Europa democratica; di seguito Consiglio, Com85 86 Parte I – Mariangela Matonte missione e Parlamento votano una dichiarazione congiunta volta a riconoscere, nel rispetto delle competenze interne dei singoli Stati l’interesse ad una relazione più efficace tra la Commissione Europea e le autorità regionali o locali. In tali pronunciamenti il Parlamento europeo invita gli Stati membri a proseguire nel processo di regionalizzazione e la Commissione e il Consiglio ad adottare misure per tenere relazioni dirette con le istituzioni comunitarie; • nel 1986, con l’Atto Unico Europeo entrato in vigore nel 1987, fu posta enfasi sulle politiche di coesione economica e sociale assumendole, con un titolo dedicato, tra le politiche comunitarie; • con l’approvazione del Regolamento n. 2088 del 1985 si affida l’elaborazione dei programmi integrati mediterranei (PIM) alle autorità regionali e con le riforme dei Fondi strutturali del 1988 e del 1993 viene affermato il principio del partenariato. Tale principio prevede una stretta concertazione e un reciproco coinvolgimento di Commissione, Stati membri e autorità regionali nell’attuazione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali; • nel 1988 la Commissione istituì il Consiglio consultivo delle collettività locali. Il 1° novembre 1993, con l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht sottoscritto il 7 febbraio 1992, vengono introdotte tre importanti novità: • la costituzione del Comitato delle Regioni insediatosi poi a Bruxelles nel 1994 del quale sono chiamati a far parte i rappresentanti delle collettività regionali e locali; • l’enunciazione del principio di sussidiarietà diventa infine un principio generale dell’ordinamento inserito, per proposta britannica, all’articolo 3B nella prima parte del Titolo II del Trattato. Nonostante ciò l’Unione europea ha essenzialmente le caratteristiche di una federazione tra Stati–nazione, anche se, in questi anni, la sensibilità delle istituzioni comunitarie verso le diverse realtà regionali e locali è cresciuta e tali enti, attraverso la partecipazione ai programmi e alle proprie organizzazioni, hanno sviluppato una più significativa capacità di rappresentanza. Se molta strada deve essere ancora per- Le fonti giuridiche del diritto comunitario 87 corsa per giungere alla partecipazione diretta delle Regioni e degli enti locali al processo di decisione europeo, oggi possiamo affermare con certezza che i diversi apparati politico–amministrativi si stanno lentamente adattando ad un processo di integrazione. Questo processo è un’evoluzione imprescindibile connessa alla considerazione che lo Stato–nazione di oggi è “troppo piccolo per i grandi problemi della vita e troppo grande per i piccoli problemi della vita”. Globalizzazione e localismo impongono che ci si riferisca contemporaneamente a livelli istituzionali sovranazionali per un verso e subnazionali per l’altro per trovare la risposta alle esigenze dello sviluppo. Siamo, infatti, arrivati con il trattato di Maastricht all’unificazione monetaria europea, devolvendo la leva della politica monetaria nazionale a Bruxelles, per affrontare un mercato mondiale in cui le singole banche centrali nazionali non avevano più alcuna possibilità di garantire la stabilità delle rispettive valute e nello stesso tempo si sono proposti i Patti territoriali, con l’assunzione a livello comunitario delle politiche occupazionali previste dal trattato di Amsterdam, per affrontare nella dimensione locale il problema occupazionale comunitario. Una intensificazione dell’evoluzione localistica delle politiche comunitarie si è registrata in seguito all’applicazione delle politiche di coesione dove, nel tentativo di renderle più efficienti e incisive, si è osservato come il potenziale offerto dalla compartecipazione politica, economica e sociale fosse stato insufficiente e come la mobilitazione dei diversi attori fosse stata troppo spesso inadeguata ed in ogni caso troppo formale. 1.1. Il Comitato delle Regioni Istituito nel 1994 dal Trattato sull’Unione europea, il Comitato delle regioni (CDR) è un organo consultivo costituito da rappresentanti degli enti locali e regionali d’Europa. Nel quadro del processo decisionale dell’Ue, il CDR deve essere consultato su questioni di politica regionale, ambiente, istruzione e trasporti, tutti settori di cui sono competenti i governi locali e regionali. Il Comitato è costituito da 344 membri. Il numero di rappresentanti per ogni Stato membro riflette grosso modo la popolazione ed è suddiviso come segue: 88 Parte I – Mariangela Matonte Germania, Francia, Italia e Regno Unito Polonia e Spagna Romania Belgio, Repubblica ceca, Bulgaria Grecia, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Svezia Danimarca, Irlanda, Lituania, Slovacchia e Finlandia Estonia, Lettonia e Slovenia Cipro e Lussemburgo Malta Totale = 24 = 21 = 15 = 12 = 9 = 7 = 6 = 5 = 344 I suoi membri sono rappresentanti politici eletti nell’ambito di enti municipali o regionali, spesso a capo di governi regionali o di amministrazioni comunali cittadine. Sono nominati su proposta degli Stati membri per quattro anni ma esercitano le loro funzioni in piena indipendenza. Il loro mandato è rinnovabile. Devono ricevere anche un mandato dagli enti che rappresentano o essere politicamente responsabili dinanzi ad essi. Suo ruolo è fare in modo che la legislazione dell’Ue tenga conto della prospettiva locale e regionale. A tal fine formula pareri sulle proposte della Commissione. La Commissione e il Consiglio hanno l’obbligo di consultare il Comitato delle regioni ogni volta che vengono presentate nuove proposte in settori che interessano la realtà locale e regionale e in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno. Dal canto suo il Comitato può adottare pareri di sua iniziativa e presentarli alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento. Ogni anno si svolgono cinque sessioni plenarie durante le quali il CDR definisce le sue politiche generali e adotta i pareri. I membri del Comitato sono assegnati a “commissioni” specializzate, che hanno il compito di preparare le sessioni plenarie. Le commissioni sono sei: • • • • commissione “Politica di coesione territoriale” (COTER); commissione “Politica economica e sociale” (ECOS); commissione “Sviluppo sostenibile” (DEVE); commissione “Cultura e istruzione” (EDUC); Le fonti giuridiche del diritto comunitario 89 • commissione “Affari costituzionali e governance europea” (CONST); • commissione “Relazioni esterne” (RELEX). 2. I rapporti delle regioni italiane dell’Unione europea La rappresentanza degli interessi regionali a Bruxelles ha il suo principale punto di riferimento negli uffici di collegamento a Bruxelles (cd. antenne). Con il d.P.R. del 31 marzo 1994 le regioni vengono autorizzate per la prima volta a tenere rapporti diretti con gli uffici, gli organi e le istituzioni comunitarie, compreso il Comitato delle regioni. Tali rapporti hanno il compito di favorire la conoscenza delle attività dell’Unione europea a livello regionale e locale, di migliorare la partecipazione delle regioni alla fase ascendente del processo decisionale comunitario e di agevolare l’attuazione delle politiche approvate a Bruxelles riguardano attività istruttorie, di informazione dirette ad agevolare l’attuazione delle iniziative comunitarie di interesse regionale. È stata inoltre prevista l’istituzione di un contingente di esperti regionali designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome in seno alla Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea. Negli Stati che, come l’Italia partecipano a un processo di integrazione sopranazionale, la politica comunitaria delle regioni viene a differenziarsi da quella estera, assumendo un rilievo autonomo e prioritario. La nostra Costituzione nel disciplinare le regioni come nuovo ente territoriale aveva completamente ignorato il problema della proiezione esterna delle competenze regionali. Non vi era alcun cenno a una politica o attività regionale estera. All’indomani della istituzione delle regioni ordinarie si è avuta una progressiva “apertura” che ha consentito alle regioni di svolgere attività che, pur non potendo essere qualificate come vera e propria politica estera, erano espressione di una loro proiezione all’esterno dello Stato (cd attività di mero rilievo internazionale, attività promozionali all’estero. Il nuovo Titolo V della Costituzione (l.c. n. 3/2001) introduce, sia per la politica estera che per la politica comunitaria, la competenza ripartita tra Stato e regioni, alle quali viene riconosciuto il potere di avere rapporti internazionali e rapporti con l’Unione europea. 90 Parte I – Mariangela Matonte La partecipazione regionale alla politica estera statale può manifestarsi in due modi diversi: • partecipazione consultiva alla formazione di atti che lo Stato pone in essere nell’ambito della politica estera (c.d. fase ascendente); • partecipazione regionale alla attuazione e alla esecuzione degli obblighi internazionali assunti (c.d. fase discendente). Questa partecipazione può essere sia in forma legislativa che amministrativa ed è sostanzialmente disciplinata dalla legge n. 131 del 2003 (c.d. legge La Loggia) di attuazione della legge di riforma costituzionale del Titolo V della Costituzione. All’articolo 5 la legge regola l’attuazione delle nuove competenze regionali in materia comunitaria. Viene prevista la partecipazione di esponenti delle regioni e delle province autonome alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati in sede comunitaria, con modalità da concordarsi in sede di Conferenza Stato–regioni. È prevista la possibilità che nelle materie di competenza esclusiva delle regioni, il capo della delegazione governativa sia un presidente di giunta regionale. Si prevede infine che il governo possa presentare ricorso alla corte di giustizia delle comunità europee contro gli atti normativi comunitari che ledano interessi delle regioni e delle province autonome anche si loro richiesta. La politica estera delle Regioni si traduce essenzialmente nella competenza a stipulare (treaty–making power): • accordi con altri Stati esteri; • accordi esecutivi e applicativi di accordi internazionali conclusi dallo Stato; • accordi di natura amministrativa; • accordi di natura programmatica finalizzati a promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale della regione; • intese con enti territoriali esteri. Tale competenza è subordinata alla valutazione, non solo di legittimità, ma anche di opportunità politica dell’accordo che la regione intende concludere e al successivo al conferimento dei “pieni poteri di firma” da parte del Ministero degli Affari Esteri. Le fonti giuridiche del diritto comunitario 91 In caso di contrasto tra la regione interessata e il Ministero degli Esteri, la sede decisionale definitiva è individuata nel Consiglio dei Ministri senza alcun intervento del Parlamento. Il coordinamento tra Governo centrale e regioni in materia di politica estera e comunitaria avviene attraverso il cd. “sistema delle conferenze”: • conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome (Conferenza Stato–regioni); • conferenza unificata (Conferenza Stato–regioni + Conferenza Stato–città, autonomie locali); • conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome (luogo di confronto tra le sole regioni). La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (legge 400/1988) opera nell’ambito della comunità nazionale per favorire la cooperazione tra l’attività dello Stato e quella delle Regioni e le Province Autonome, costituendo la “sede privilegiata” della negoziazione politica tra le Amministrazioni centrali e il sistema delle autonomie regionali e il punto di raccordo fra la politica del Governo e quella delle Regioni. La Conferenza Stato–regioni segnala inoltre al governo gli argomenti e le questioni di particolare interesse delle amministrazioni regionali da considerare nella formulazione delle direttive che il Ministero degli Affari esteri impartisce alla Rappresentanza permanente a Bruxelles. In base alla legge n. 86 del 1989 la Conferenza Stato–regioni si riunisce in una apposita sessione comunitaria per la trattazione di tutti gli aspetti della politica comunitaria che sono anche di interesse regionale e provinciale. Tuttavia, la sessione è stata convocata poche volte e per lo più per questioni meramente informative. La partecipazione delle regioni alla fasce ascendente, cioè alla fase di formazione delle decisioni dell’Unione europea presenta tuttora un gap funzionale è debole a causa della difficoltà di organizzare un’azione collettiva regionale. 92 Parte I – Mariangela Matonte PARTE II La politica di concorrenza dell’Unione Europea ed i consumatori Guida a cura della COMMISSIONE EUROPEA 93 94 Parte I – Mariangela Matonte La politica di concorrenza dell'UE COMMISSIONE EUROPEA Prefazione Sono lieto di presentare questa guida alla politica di concorrenza comunitaria, destinata ai consumatori. La libera concorrenza in Europa è importante poiché contribuisce a ridurre i prezzi ed aumentare la scelta dei consumatori europei. La guida chiarisce in che modo la Commissione europea, di concerto con le autorità nazionali responsabili della concorrenza, opera per garantire una concorrenza libera e leale in tutta l’Unione europea. In particolare essa illustra in che modo le autorità: • agiscono contro pratiche commerciali che limitano la concorrenza; • esaminano le concentrazioni tra imprese per verificare se riducono la concorrenza; • aprono alla concorrenza settori controllati in precedenza da monopoli gestiti dallo Stato; © European Communities, 2004 La politica di concorrenza dell’UE ed i consumatori Mi auguro che questa introduzione ai concetti di base della politica di concorrenza dell’Unione europea sia utile per i consumatori e, in senso più ampio, ai cittadini dei paesi dell’UE, in modo che essi possano trarre il massimo profitto dalle nostre attività. Ciascuna sezione della guida si conclude con un riquadro che riassume la legislazione in materia. Alla fine di questo opuscolo si trova un glossario dei principali termini utilizzati. Per informazioni più particolareggiate, è possibile consultare il nostro sito web o le altre fonti indicate nella sezione «Dove ottenere ulteriori informazioni?». http://europa.eu.int/comm/competition/index_ it.html Il presente opuscolo è disponibile anche in forma elettronica sul nostro sito. • vagliano il sostegno finanziario concesso alle imprese dai governi nazionali dell’UE; • collaborano con le altre autorità responsabili della concorrenza nel resto del mondo. Philip LOWE Direttore generale per la Concorrenza 95 96 Parte II – A cura della Commissione Europea La politica di concorrenza dell’UE ed i consumatori Indicazioni pratiche 1 rispettino e le imprese Garantire ch Dove ottenere ulteriori informazioni? Indirizzi utili e glossario o oc gi l Pagine 22-27 le regole de Pagine 2-7 ioni lle concentraz Pagine 8-1 3 concorrenza i mercati alla Aprire -14 Pagine 12 4 i di Stato llo degli aiut Contro-19 Pagine 15 5 azione Cooper-21 le internaziona Pagine 20 © PhotoDisc 2 de Controllo 1 ANTITRUST Il presente opuscolo è stato redatto dalla direzione generale della Concorrenza della Commissione europea come guida per non specialisti in materia di concorrenza. Non ha valore giuridico e non è vincolante per la Commissione europea. Garantire che le imprese rispettino le regole del gioco Sul libero mercato la concorrenza dovrebbe costituire la regola. Le imprese possono essere a volte tentate di evitare di competere tra di loro e fissare le proprie regole del gioco. A volte uno dei principali giocatori può tentare di escludere dal mercato i suoi concorrenti. La Commissione europea interviene come arbitro per garantire che tutte le imprese rispettino le stesse regole. Perché i cartelli sono tanto negativi per l’economia e come individuarli? Un cartello è un gruppo di imprese simili ed indipendenti che si uniscono per controllare i prezzi o suddividere i mercati limitando la concorrenza. I partecipanti ad un cartello possono contare sulla quota di mercato concordata e non hanno bisogno di offrire nuovi prodotti o servizi di qualità a prezzi competitivi. Il risultato è che i consumatori pagano di più per una qualità inferiore. Per questo motivo, in base alla normativa di concorrenza dell’Unione europea (UE), i cartelli sono illegali e la Commissione europea commina ammende severe alle imprese che fanno parte di un cartello. Essendo illegali, i cartelli sono in generale segreti e non è facile trovare prove della loro esistenza. Il cosiddetto programma di «trattamento favorevole» incoraggia le imprese a fornire le prove dell’esistenza di cartelli alla Commissione europea. La prima impresa facente parte di un cartello che collabora con la Commissione non dovrà pagare un’ammenda e questo comporterà una destabilizzazione del cartello. Questa politica ha riscosso notevole successo dal momento della sua introduzione nell’UE. Negli ultimi anni la maggior parte dei cartelli sono stati individuati dalla Commissione europea in seguito alla collaborazione di uno dei membri che ne aveva confessato l’esistenza e aveva richiesto un trattamento favorevole. Nonostante il suddetto programma la Commissione continua in ogni caso a svolgere le proprie indagini per individuare i cartelli. Nei casi di cartelli sono state comminate ammende di importo compreso tra 0,5 miliardi e un miliardo di euro all’anno. Le ammende confluiscono nel bilancio comunitario, contribuendo a finanziare l’UE e, in ultima analisi, a far risparmiare i contribuenti. Un aspetto molto importante è che il rischio di dover pagare considerevoli ammende scoraggia le imprese dal costituire o mantenere i cartelli. Pagina 2 CARTELLI NEL SETTORE DELLE VITAMINE Nel 2001 la Commissione europea ha inflitto ammende a otto imprese (tra le quali Hoffman-La Roche) per la loro partecipazione ad un cartello destinato ad eliminare la concorrenza nel settore delle vitamine. Le vitamine sono usate in un’ampia gamma di prodotti, quali cereali, biscotti, bibite, alimenti per animali, prodotti farmaceutici e cosmetici. L’importanza del caso è confermata dall’ammontare dell’ammenda, superiore agli 800 milioni di euro. Per quasi dieci anni le imprese hanno potuto applicare prezzi più alti rispetto a quelli che sarebbero esistiti se si fossero fatte veramente concorrenza tra loro, danneggiando i consumatori e permettendo alle imprese di realizzare profitti illegittimi. 97 La politica di concorrenza dell'UE Determinati tipi di accordi sono particolarmente dannosi per la concorrenza e di conseguenza sono sempre vietati, in particolare i cartelli segreti e gli altri accordi mediante i quali i concorrenti concordano di fissare i prezzi, limitare la produzione o spartirsi i mercati o la clientela. Anche gli accordi tra un produttore e i suoi distributori possono essere vietati, soprattutto se stabiliscono prezzi di rivendita fissi. Non tutti gli accordi che restringono la concorrenza sono necessariamente illegali. Sono infatti consentiti gli accordi che hanno più effetti positivi che negativi. In generale, gli accordi che hanno maggiori possibilità di essere autorizzati sono quelli che vengono conclusi tra imprese che non sono dirette concorrenti o ai quali partecipano imprese che rappresentano solo una piccola parte del mercato. Gli accordi tra imprese rivali possono limitare la concorrenza ma possono essere anche necessari per migliorare i prodotti o i servizi, sviluppare nuovi prodotti o trovare nuovi e migliori modi un altro distributore. La legittimità di altri tipi di accordi di distribuzione, come quelli di distribuzione esclusiva o selettiva, dipende dalla posizione sul mercato delle imprese interessate; è necessaria inoltre una valutazione individuale qualora vengano superate determinate quote di mercato. di mettere i prodotti a disposizione dei consumatori. I prodotti nuovi che richiedono ricerche costose possono ad esempio essere messi in commercio solo se diverse imprese concentrano i propri sforzi per produrli. Gli accordi di ricerca e sviluppo e gli accordi di trasferimento di tecnologia sono spesso compatibili con le norme sulla concorrenza. Questo può avvenire anche per altri accordi di collaborazione (su produzione, vendita o commercializzazione o standardizzazione congiunte), anche se solitamente l’autorizzazione dipenderà da un’analisi approfondita delle circostanze e dei vantaggi economici dei suddetti accordi. Altri tipi di accordi che possono limitare la concorrenza sono quelli conclusi tra fornitori e rivenditori. Gli accordi di distribuzione di profumi di lusso impongono ad esempio ai rivenditori determinate condizioni in materia di decorazione dei negozi o di formazione del personale. D’altro canto questi accordi garantiscono che i consumatori possano acquistare in un ambiente adatto al prodotto e fruire di consigli personalizzati. In questo modo si evitano anche circostanze in cui un distributore approfitta degli sforzi promozionali di VIDEOGIOCHI Tra il 1991 e il 1998 il produttore giapponese di videogiochi Nintendo e sette dei suoi distributori ufficiali in Europa hanno collaborato per mantenere nell’UE differenze di prezzo artificialmente elevate. Ogni distributore era costretto ad impedire le esportazioni dal proprio territorio attraverso canali di distribuzione non ufficiali (il cosiddetto commercio parallelo). Sotto la guida di Nintendo, le imprese collaboravano intensamente tra loro per individuare la fonte di esportazioni di questo genere. I rivenditori che permettevano queste esportazioni si vedevano ridurre le forniture o venivano semplicemente boicottati. Di conseguenza i prezzi delle console di gioco e dei videogiochi erano notevolmente diversi da un paese dell’Unione europea all’altro: nel Regno Unito questi prodotti costavano il 65 % in meno rispetto alla Germania e ai Paesi Bassi. L’Unione europea ha inflitto un’ammenda di 168 milioni di euro a Nintendo ed ai distributori. ANTITRUST Pagina 3 VENDITA DI AUTOVEICOLI TRA STATI MEMBRI DELL’UE Nel 1998, a seguito di varie denunce presentate dai consumatori, la Commissione europea ha inflitto a Volkswagen AG un’ammenda di 90 milioni di euro per aver vietato ai rivenditori italiani di eseguire ordini provenienti da clienti tedeschi ed austriaci attirati dai prezzi inferiori praticati in Italia. È illegale il fatto che i produttori di autoveicoli scoraggino i propri rivenditori dalla vendita a clienti residenti in altri Stati membri dell’UE. La Commissione europea pubblica una rassegna semestrale dei prezzi, al lordo delle tasse, praticati in ciascuno degli Stati membri dell’UE per permettere ai consumatori di individuare il paese nel quale l’autoveicolo che potrebbero voler acquistare è venduto al miglior prezzo. parte dei propri ordini presso l’impresa dominante; • l’imposizione di condizioni commerciali ingiustificate ai partner commerciali, ad esempio quando l’impresa dominante vende un determinato prodotto solo a chi acquista anche un altro suo prodotto. Perché una grande impresa tenta di escludere i concorrenti dal proprio mercato? Se un’impresa (o gruppo di imprese) dispone di un’ampia quota di un particolare mercato, è probabile che abbia una posizione dominante su tale mercato. Le imprese che godono di posizione dominante hanno la possibilità economica di decidere il proprio comportamento senza dover tener conto né dei concorrenti né dei consumatori. Per questo motivo è illegittimo che le imprese abusino della propria posizione dominante. Tali abusi possono assumere le forme seguenti: • l’applicazione di prezzi irragionevolmente elevati, che possono sfruttare i consumatori; • l’applicazione di prezzi irragionevolmente bassi, che possono essere utilizzati per espellere i concorrenti dal mercato o rendere difficile l’accesso di nuovi concorrenti al mercato; • la discriminazione tra partner commerciali, ad esempio rifiutando di trattare con determinati clienti o offrendo sconti soltanto ai clienti che effettuano tutti o la maggior Pagina 4 ANTITRUST Le imprese concludono accordi ogni giorno. Sono tutti illegali? 98 Parte II – A cura della Commissione Europea MICROSOFT Nel 2004 la Commissione europea ha inflitto a Microsoft un’ammenda di 497 milioni di euro per aver abusato della sua posizione dominante sul mercato dei sistemi operativi per personal computer (PC) tra il 1998 e il 2004. Il sistema operativo di Microsoft (Windows) detiene il 95 % del mercato. È stato constatato che Microsoft: i) non forniva le informazioni che sarebbero state necessarie affinché i software per server dei rivali potessero «comunicare» correttamente con i PC che utilizzano Windows come sistema operativo. Questo significa che i concorrenti non potevano competere sul mercato a condizioni eque; ii) faceva dipendere la vendita di Windows dall’acquisto simultaneo di un altro prodotto di Microsoft, Windows Media Player. In questo modo praticamente tutti i PC venivano venduti con Windows Media Player installato e la concorrenza veniva dunque falsata perché i fornitori di contenuti e gli sviluppatori di applicazioni venivano artificialmente indirizzati verso la piattaforma per media digitali di Windows. Microsoft ha presentato ricorso contro questa decisione dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee. Chi applica le norme comunitarie di concorrenza contro pratiche commerciali che limitano la concorrenza? La Commissione applica e fa rispettare il diritto comunitario. Può richiedere alle imprese di fornire informazioni e, se necessario, effettuare sopralluoghi a sorpresa nelle sedi delle imprese nonché, con un’ordinanza del tribunale, nelle abitazioni private dei dipendenti delle imprese. Se trova le prove di pratiche commerciali illegali che limitano la concorrenza, la Commissione europea può vietare tali comportamenti. Può anche infliggere alle imprese ammende fino al 10 % del loro fatturato annuo qualora esse abbiano, ad esempio, preso parte ad un cartello che fissava i prezzi o concordava la suddivisione del mercato. La Commissione fa rispettare le norme di concorrenza dell’UE da sola? No. Tutti gli Stati membri dell’UE hanno autorità nazionali garanti della concorrenza che hanno il potere di applicare le norme di concorrenza dell’UE. Possono vietare accordi e pratiche che limitano la concorrenza e imporre ammende alle imprese che hanno violato le norme comunitarie sulla concorrenza. Nel quadro della loro stretta collaborazione nell’ambito della rete europea della concorrenza (European Competition Network, ECN), la Commissione europea e le autorità nazionali di concorrenza si scambiano informazioni sui nuovi casi per evitare di avviare più indagini sullo stesso caso. Si informano inoltre reciprocamente prima di adottare una decisione nei casi da loro trattati in modo da garantire che la normativa venga applicata in maniera coerente indipendentemente dall’autorità che la applica. Maggiori informazioni sulla ECN possono essere trovate più avanti. È possibile richiedere ai tribunali nazionali di applicare le norme di concorrenza dell’UE? Sì. Come le autorità garanti della concorrenza, i tribunali nazionali sono competenti a stabilire se un determinato accordo rispetta le disposizioni della normativa comunitaria in materia di concorrenza. Le imprese ed i consumatori possono richiedere i danni se sono stati vittime di un comportamento illegittimo che limita la concorrenza. Rete europea della concorrenza Legislazione: articolo 81 del trattato CE (accordi restrittivi) La Commissione europea e le autorità nazionali responsabili della concorrenza in tutti gli Stati membri dell’UE collaborano tra loro attraverso la rete europea della concorrenza (ECN): • informandosi reciprocamente sui nuovi casi e sulle decisioni; • coordinando le indagini, ove necessario; • assistendosi reciprocamente nelle indagini; • scambiandosi il materiale di prova. In questo modo si crea un meccanismo efficace per contrastare le imprese che attuano pratiche transfrontaliere che limitano la concorrenza. Il principale obiettivo della ECN è garantire che la normativa comunitaria in materia di concorrenza venga applicata in maniera coerente in tutta l’UE. Attraverso la ECN le autorità della concorrenza si informano reciprocamente sulle decisioni proposte e tengono conto delle osservazioni espresse dalle altre autorità. Qualora sia necessario garantire l’applicazione coerente ed efficace della normativa, la Commissione europea può decidere di trattare direttamente il caso. © Digital Vision Ltd ANTITRUST Pagina 5 All’interno della ECN, gruppi di esperti di determinati settori (ad esempio, assicurazioni e trasporti ferroviari) discutono problemi di concorrenza e promuovono un approccio comune. In questo modo, la ECN consente alle autorità della concorrenza di mettere in comune le proprie esperienze e di individuare le migliori pratiche. Pagina 6 Gli accordi tra imprese che causano una restrizione sensibile della concorrenza sono vietati. Essi sono in effetti automaticamente nulli e dunque non si applica la regola consueta secondo la quale «gli accordi devono essere rispettati». La Commissione europea o un’autorità nazionale garante della concorrenza possono ingiungere alle imprese di non applicare più gli accordi illegittimi di questo genere e infliggere ammende alle imprese che li hanno conclusi. Questo vale anche per gli accordi verbali e per le pratiche concordate. Esempi di accordi sono: ■ la fissazione di prezzi di acquisto o di vendita o di altre condizioni commerciali; ■ la limitazione della produzione, dei mercati, dello sviluppo tecnico o degli investimenti; ■ la ripartizione dei mercati o delle fonti di approvvigionamento tra i concorrenti; ■ l’applicazione di condizioni commerciali discriminatorie alle imprese non aderenti all’accordo, il che determina per queste ANTITRUST PNEUMATICI Nel 2001 la Commissione europea ha inflitto all’impresa francese produttrice di pneumatici Michelin un’ammenda di 20 milioni di euro per aver abusato della sua posizione dominante sul mercato dei pneumatici di ricambio per veicoli pesanti in Francia nella maggior parte degli anni novanta. Più del 50 % dei nuovi pneumatici di ricambio per veicoli pesanti e una percentuale ancora maggiore di pneumatici vulcanizzati veniva prodotto da Michelin. Nessuno dei suoi concorrenti era di dimensioni comparabili e dunque era difficile per i rivenditori evitare di trattare con Michelin. Michelin utilizzava un sistema di sconti e di bonus per rendere i rivenditori dipendenti dai propri pneumatici ed impediva loro di scegliere liberamente i propri fornitori. La politica di concorrenza dell'UE ■ gli accordi migliorano la produzione o la distribuzione di merci o promuovono il progresso economico o tecnico; ■ gli accordi fanno beneficiare i consumatori di una congrua parte dei vantaggi che ne derivano; ■ le restrizioni della concorrenza sono necessarie per conseguire i benefici di cui sopra; ■ la concorrenza non viene eliminata per una parte sostanziale dei prodotti o dei servizi in questione. Su questa base la Commissione europea ha adottato i cosiddetti regolamenti di esenzione per categoria che fissano nel dettaglio le condizioni da rispettare per determinate categorie di accordi. Gli accordi restrittivi che soddisfano le condizioni previste in un regolamento di esenzione per categoria sono autorizzati ai sensi dell’articolo 81 del relativo specificamente agli accordi verticali, sono disponibili su Internet (all’indirizzo: http://europa.eu.int/ comm/competition/antitrust/ legislation/entente3_en.html#iii_1). trattato. I regolamenti di esenzione per categoria in vigore riguardano, in particolare, accordi di ricerca e sviluppo, di specializzazione e di trasferimento di tecnologia, nonché accordi di distribuzione, sia in generale che, più specificamente, nel settore automobilistico. Esiste inoltre una serie di regolamenti di esenzione per categoria relativi a settori particolari (assicurazioni, trasporti). La Commissione europea o le autorità nazionali garanti della concorrenza hanno il potere di vietare questi abusi e di infliggere ammende alle imprese responsabili. Legislazione: articolo 82 del trattato CE (abuso di posizione dominante) Questo articolo vieta lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante e si applica alle seguenti condizioni: La Commissione europea, inoltre, ha dato indicazioni su come applicare le condizioni sopra esposte per aiutare le imprese a distinguere tra gli accordi compatibili con le regole della concorrenza e quelli che non lo sono. Un esempio sono le linee direttrici per la valutazione degli accordi orizzontali (principalmente tra concorrenti) e degli accordi verticali (come gli accordi di distribuzione). Questi «orientamenti» o «linee direttrici» chiariscono il modo in cui i tipi di accordi più comuni incidono sulla concorrenza ed utilizzano esempi per illustrare come la Commissione valuta tali accordi. ■ l’impresa detiene una posizione dominante, tenendo conto della sua quota di mercato nonché di altri fattori, quali la presenza di concorrenti credibili, l’esistenza di una rete di distribuzione propria, l’accesso privilegiato alle materie prime e così via, fattori che complessivamente consentono all’impresa di sottrarsi alle normali regole della concorrenza; ■ l’impresa domina il mercato comune europeo o una sua «parte sostanziale». ■ l’impresa abusa della propria posizione dominante, ad esempio praticando prezzi troppo elevati o prezzi troppo bassi per escludere dal mercato i concorrenti o i nuovi operatori o accordando a taluni clienti vantaggi discriminatori. I regolamenti e gli orientamenti vengono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Ulteriori dettagli ed informazioni, quale un opuscolo introduttivo CONCENTRAZIONI ANTITRUST Pagina 7 Controllo delle concentrazioni Le imprese che uniscono le proprie forze (realizzando le cosiddette concentrazioni, termine che comprende le fusioni e le acquisizioni) possono espandere i mercati apportando vantaggi ai consumatori, tuttavia, alcune di queste operazioni possono ridurre la concorrenza e danneggiare i consumatori. Perché le operazioni di concentrazione sono esaminate a livello europeo? Combinando le proprie attività, diverse imprese possono, ad esempio, sviluppare nuovi prodotti in maniera più efficiente o ridurre i costi di produzione o di distribuzione. Grazie alla maggiore efficienza delle imprese, la concorrenza sul mercato si intensifica ed i consumatori beneficiano di prodotti migliori a prezzi più equi. Alcune concentrazioni possono tuttavia ridurre la concorrenza sul mercato, solitamente creando o rafforzando una posizione dominante, il che può danneggiare i consumatori attraverso un aumento dei prezzi, una riduzione delle loro possibilità di scelta o una limitazione al progresso tecnico o tecnologico. Una maggiore competizione all’interno del mercato unico europeo e la globalizzazione rappresentano i fattori che incoraggiano le imprese ad unire le proprie forze. Riorganizzazioni di questo tipo sono le benvenute nella misura in cui non ostacolano la concorrenza e sono di conseguenza in grado di aumentare la competitività dell’industria europea, migliorando le condizioni di crescita ed elevando il tenore di vita nell’UE. Lo scopo di esaminare le proposte di concentrazione è impedire effetti negativi per la concorrenza. Le concentrazioni che superano i confini nazionali di uno Stato membro vengono esaminate a livello europeo. In questo modo le imprese che operano in più Stati membri dell’UE possono ottenere l’autorizzazione ad implementare la concentrazione. Quali sono le concentrazioni esaminate dalla Commissione europea? Se il fatturato combinato delle imprese interessate supera le soglie stabilite in termini di vendite mondiali ed europee, le concentrazioni proposte vanno notificate alla Commissione europea, che le deve esaminare. Al di sotto di tali soglie, le concentrazioni vengono esaminate dalle autorità nazionali garanti della concorrenza degli Stati membri. Queste regole si applicano a tutte le concentrazioni indipendentemente Pagina 8 dal luogo in cui le imprese hanno sede giuridica, sede principale, attività o impianti di produzione, perché anche le concentrazioni tra imprese basate al di fuori dell’Unione europea possono influire sui mercati dell’UE se queste imprese operano nell’Unione europea. La Commissione europea può anche esaminare le concentrazioni che le vengono sottoposte dalle autorità nazionali della concorrenza degli Stati membri dell’UE. Questo può avvenire a seguito di una richiesta da parte delle imprese interessate o di una richiesta dell’autorità nazionale garante della concorrenza di uno Stato membro. A determinate condizioni, l’Unione europea può anche rinviare un caso ad un’autorità nazionale garante della concorrenza di uno Stato membro. ANTITRUST imprese svantaggi in termini di concorrenza. Taluni accordi restrittivi tra imprese sono tuttavia consentiti in quando possono incoraggiare la concorrenza, ad esempio contribuendo a promuovere il progresso tecnico o a migliorare la distribuzione. Sono consentiti gli accordi che soddisfano tutte le seguenti condizioni: 99 100 CONCENTRAZIONI NEL SETTORE FARMACEUTICO Nel settore farmaceutico sono state notificate alla Commissione europea due grandi concentrazioni, ossia quelle di Sanofi/Synthélabo e di Pfizer/ Pharmacia. La Commissione europea ha concluso che le due concentrazioni potevano avere un effetto negativo sulla concorrenza, limitando la scelta di determinati medicinali a disposizione dei pazienti. In entrambi i casi, le parti hanno proposto di trasferire alcuni dei loro prodotti ai concorrenti; la Commissione europea ha accettato gli impegni ritenendo che questo avrebbe ripristinato la concorrenza sui mercati proteggendo in tal modo gli interessi dei pazienti. Nel caso di Sanofi/Synthélabo, tra i prodotti trasferiti o venduti vi erano, ad esempio, la vitamina B12 venduta con la denominazione commerciale «Delagrange», alcuni antibiotici, ipnotici e sedativi. Nel caso di Pfizer/ Pharmacia, le parti hanno ad esempio proposto di trasferire ai concorrenti determinati prodotti in via di sviluppo che avrebbero potuto competere con il Viagra prodotto da Pfizer, permettendo in questo modo l’autorizzazione dell’operazione. Non tutte le concentrazioni che restringono in maniera significativa la concorrenza vengono vietate. Anche se la Commissione europea accerta che la concentrazione proposta può falsare la concorrenza, le parti si possono impegnare ad adottare provvedimenti per ovviare a questa eventualità. Esse si possono impegnare, ad esempio, a cedere una parte delle loro attività combinate o a concedere la licenza per una determinata tecnologia ad un altro operatore del mercato. Se la Commissione europea è soddisfatta degli impegni, perché ritiene che possano mantenere o ristabilire la concorrenza sul mercato tutelando gli interessi dei consumatori, autorizza la concentrazione subordinandola a condizioni. In seguito verifica che le imprese rispettino i propri impegni e può intervenire qualora questo non avvenga. CONCENTRAZIONI NEL SETTORE DEI PRODOTTI DI CONSUMO E ALIMENTARI L’analisi iniziale della Commissione europea ha concluso che la concentrazione tra le imprese alimentari Unilever e Bestfoods avrebbe ridotto la concorrenza sui mercati delle minestre istantanee, delle salse per la pasta, delle marmellate e di altri prodotti alimentari in quasi tutti gli Stati membri dell’UE. I consumatori sarebbero stati notevolmente danneggiati dalla concentrazione, che avrebbe determinato una riduzione della scelta dei prodotti con un contemporaneo aumento dei prezzi. Le parti hanno di conseguenza proposto la vendita ai concorrenti di una parte delle loro attività, stimata a 1 miliardo di euro, permettendo in questo modo alla Commissione di autorizzare la concentrazione subordinandola a condizioni. Nell’esaminare l’acquisizione di Wella da parte di Procter & Gamble, la Commissione europea ha concluso che la concorrenza poteva essere ridotta sui mercati dei prodotti per capelli (quali shampoo, balsami, creme e tinture) in Irlanda, Svezia e Norvegia. CONCENTRAZIONI Tutte le proposte di concentrazione notificate alla Commissione sono esaminate per verificare se possono ostacolare in maniera significativa una concorrenza effettiva nell’UE. In caso negativo, sono approvate senza condizioni. In caso affermativo, e se le imprese interessate non si impegnano ad adottare misure per eliminare questi ostacoli, devono essere vietate per proteggere imprese e consumatori dal rischio di un aumento dei prezzi o di una riduzione delle scelte di beni e servizi. Una concentrazione può essere vietata, ad esempio, se le parti interessate sono i principali concorrenti sul mercato o se indebolirebbe in maniera significativa la concorrenza effettiva sul mercato, in particolare creando o rafforzando una posizione dominante. In quali casi la Commissione europea approva le concentrazioni subordinandole a condizioni? ANTITRUST In quali casi vengono vietate o approvate le concentrazioni? Parte II – A cura della Commissione Europea Per rimediare a questo problema, le parti hanno proposto di concedere ai concorrenti in tali paesi la licenza per alcuni prodotti per capelli quali Herbal Essences, Silvikrin e Catzy. In questo modo la Commissione europea ha potuto autorizzare la concentrazione subordinandola a condizioni. CONCENTRAZIONE DI IMPRESE PETROLIFERE FRANCESI una parte rilevante delle attività in questione. Ad esempio, ha proposto la cessione di 70 stazioni di servizio sulle autostrade francesi. In questo modo la Commissione europea ha potuto concedere un’autorizzazione soggetta a condizioni mantenendo la concorrenza sui mercati dei carburanti in Francia e permettendo ai consumatori di continuare a disporre di prodotti petroliferi a prezzi equi. TotalFina e Elf Aquitaine erano i principali operatori nel settore francese dei prodotti petroliferi e la concentrazione avrebbe permesso loro di aumentare notevolmente i costi dei distributori indipendenti di prodotti petroliferi. In particolare, l’operazione avrebbe influito sui supermercati che invece avevano contribuito a ridurre i prezzi dei carburanti in Francia. L’impresa risultante dalla concentrazione avrebbe gestito circa il 60 % delle stazioni di servizio sulle autostrade francesi e sarebbe diventata anche il principale fornitore di gas di petrolio liquefatto (GPL). La Commissione europea ha ritenuto che un simile potere di mercato avrebbe provocato un rialzo dei prezzi. Per risolvere questi problemi di concorrenza, Totalfina/Elf ha proposto di cedere ai concorrenti © Digital Vision Ltd CONCENTRAZIONI ANTITRUST Pagina 9 Pagina 10 La politica di concorrenza dell'UE 101 Diritto comunitario sul controllo delle concentrazioni cessione ai concorrenti di attività, partecipazioni, brevetti o altro. modalità di notifica e il modulo di notifica (formulario «CO») sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione. ■ Dopo un periodo iniziale di esame di 25 giorni lavorativi, la Commissione decide di autorizzare l’operazione o, se ritiene che la concentrazione possa rappresentare un notevole ostacolo ad una concorrenza effettiva, può avviare un procedimento di indagine approfondito che dura solitamente altri 90 giorni lavorativi (in talune circostanze, questo periodo può arrivare fino a 105 o a 125 giorni lavorativi). ■ Le concentrazioni di dimensione comunitaria devono essere notificate alla Commissione che le deve autorizzare prima che vengano implementate. Attualmente la Commissione riceve annualmente tra le 200 e le 300 notificazioni. Le statistiche dettagliate sono disponibili nelle pagine della DG Concorrenza del sito Europa. I dettagli delle ■ Al termine del procedimento la Commissione può autorizzare la concentrazione subordinandola o meno a determinate condizioni, oppure può vietarla, in particolare quando le imprese non sono state in grado di proporre soluzioni adeguate ai problemi sollevati dalla Commissione. Le «condizioni» a cui è subordinata l’autorizzazione sono molto spesso costituite dalla ■ Più del 90 % dei casi notificati è oggetto di una decisione di approvazione dopo il primo periodo di esame di 25 giorni lavorativi. Al termine del procedimento di indagine di 90 giorni lavorativi, gran parte dei casi viene risolta con un’autorizzazione subordinata a determinate condizioni. Dal 1990 vi sono state soltanto 19 decisioni di completo divieto. Le statistiche dettagliate sono disponibili nelle pagine relative alla concorrenza del sito Europa. ■ La Commissione ha adottato una serie di comunicazioni interpretative su vari aspetti del controllo delle concentrazioni che danno spiegazioni particolareggiate sul quadro analitico utilizzato dalla Commissione per valutare i possibili effetti delle concentrazioni sulla concorrenza e alcuni dei termini di base utilizzati nella normativa in materia (ad LIBERALIZZAZIONE ANTITRUST Pagina 11 Aprire i mercati alla concorrenza onco I servizi come i trasporti, l’energia, le poste e le telecomunicazioni non sono sempre stati aperti alla concorrenza come lo sono oggi. La Commissione europea ha contribuito all’apertura di questi mercati alla concorrenza (tale processo è denominato zione «liberalizzazione»). Quali sono i vantaggi della liberalizzazione? COMPAGNIE AEREE A BASSO PREZZO Negli Stati membri dell’UE, questi tipi di servizi venivano in precedenza forniti da enti nazionali che godevano del diritto esclusivo di fornire un determinato servizio. Con l’apertura di questi mercati alla concorrenza internazionale, i consumatori possono scegliere tra una serie di prodotti e di fornitori di servizi alternativi. L’apertura dei mercati alla concorrenza ha inoltre permesso ai consumatori di beneficiare di prezzi più bassi e di nuovi servizi, che sono solitamente più efficienti e adeguati alle esigenze dei consumatori rispetto a prima. Questo contribuisce a rendere la nostra economia più competitiva. Le compagnie aeree a basso prezzo hanno potuto iniziare ad operare e svilupparsi in Europa grazie all’apertura del settore alla concorrenza realizzata dalla Commissione. La gamma di servizi aerei di cui dispongono oggi molti consumatori europei è più ampia e conveniente. GAS Nel 2004 la Commissione europea è intervenuta quando le imprese francese e tedesca Gaz de France e Ruhrgas hanno rifiutato, a quanto risultava, di concedere al produttore norvegese di gas Marathon l’accesso alle loro reti. Sia l’impresa francese che quella tedesca si sono in seguito offerte di migliorare l’accesso alle rispettive reti, permettendo ai clienti in Francia e in Germania di beneficiare in futuro in maniera più concreta dell’apertura dei mercati del gas alla concorrenza. Come è stata introdotta la libertà di scelta? L’approccio della Commissione europea al problema è mutato nel corso degli anni. Nel 1993, quando ha chiesto alla Danimarca di abolire il monopolio dell’impresa di trasporto ferroviario di proprietà statale DSB sugli impianti portuali a Rodby, la Commissione europea ha lasciato il governo danese libero di scegliere se permettere ai concorrenti di utilizzare i medesimi impianti o, in alternativa, di costruire nuovi impianti vicino al porto esistente. Tuttavia è risultato presto chiaro che la realizzazione di impianti alternativi, particolarmente in caso di reti a livello nazionale, richiede notevoli investimenti ed è solitamente inefficiente. La Commissione europea ha dunque sviluppato il concetto della separazione giuridica della gestione della rete dai servizi commerciali che utilizzano la rete stessa. Nei settori dei trasporti ferroviari, dell’energia elettrica e del gas, gli operatori proprietari della rete hanno ora l’obbligo di concedere ai concorrenti l’accesso alla rete stessa a condizioni Pagina 12 CONCENTRAZIONI ■ La Commissione europea ha competenza esclusiva per il controllo delle concentrazioni di dimensione comunitaria. Le imprese hanno quindi un’autorità di controllo unica, il che facilita e riduce le procedure amministrative. La dimensione comunitaria di una concentrazione è stabilita principalmente in base al fatturato realizzato dalle imprese interessate, che deve essere superiore a 5 000 milioni di euro a livello mondiale e a 250 milioni di euro a livello comunitario. esempio, una comunicazione sul concetto di concentrazione). Queste comunicazioni sono consultabili nelle pagine della DG Concorrenza del portale Europa. ANTITRUST Regolamento (CE) n. 139/2004: il regolamento sulle concentrazioni 102 78,5 80 La Commissione europea ha aperto completamente alla concorrenza il settore delle telecomunicazioni il 1o gennaio 1998. In questo modo, le utenze fisse private e le utenze affari in Europa hanno potuto risparmiare rispettivamente il 13 % e il 23 % sulle loro bollette telefoniche per le chiamate nazionali da linea fissa tra l’agosto 1998 e l’agosto 2003. 70,3 70 64,0 62,7 61,0 60,7 29,8 30,0 29,5 29,4 2001 2002 2003 60 50 40 34,0 30 20 10 I risparmi sono stati ancora più notevoli per le chiamate internazionali: il costo medio delle chiamate verso tutti i paesi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) è sceso del 41 % per le utenze fisse private e del 45 % per le utenze affari. 31,5 Utenze private fisse, IVA compresa Imprese, IVA esclusa 0 1998 1999 2000 Fonte: Nona relazione sull’attuazione del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche nell’UE, COM(2003) 715 def. Costo medio per chiamate internazionali di 10 minuti (in euro) 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 1,68 1,43 1,22 1,03 1,31 1,08 1,03 0,98 0,73 0,70 0,67 2001 2002 2003 0,93 Utenze private fisse, IVA compresa Imprese, IVA esclusa 1998 1999 2000 Fonte: Nona relazione sull’attuazione del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche nell’UE, COM(2003) 715 def. Pagina 13 LIBERALIZZAZIONE © European Communities, 2004 ANTITRUST Legislazione: l’articolo 86 del trattato CE Il servizio pubblico può essere assicurato adeguatamente in un mercato in regime di concorrenza? L’apertura di nuovi mercati alla concorrenza richiede l’introduzione di norme aggiuntive per garantire che i servizi pubblici continuino ad essere forniti e che i consumatori non subiscano effetti negativi. Nell’applicare le regole della concorrenza, la Commissione europea tiene sempre conto degli obblighi speciali che ha qualsiasi organizzazione che dispone di diritti di monopolio. In questo modo si garantisce che la concorrenza sia leale senza determinare svantaggi per il fornitore finanziato dallo Stato, che è obbligato ad assicurare servizi di interesse pubblico, anche se questi non gli permettono di realizzare un utile. SERVIZI POSTALI L’impresa tedesca di servizi postali (Deutsche Post), finanziata dallo Stato, ha l’obbligo di mantenere una rete di uffici postali, costosa ed estesa a livello nazionale, e deve pertanto sostenere costi superiori a quelli dei propri concorrenti. Nel marzo 2001 la Commissione europea, quando ha ingiunto a Deutsche Post di fornire i propri servizi di inoltro pacchi ad un prezzo equo, ha riconosciuto che una parte dei costi di Deutsche Post era una conseguenza di questo obbligo. Di conseguenza, ha chiesto a Deutsche Post soltanto di fissare i propri prezzi in modo da coprire i costi aggiuntivi della fornitura di servizi di inoltro pacchi rispetto ai costi di mantenimento della rete (i cosiddetti «costi incrementali»). A norma del trattato CE, «l’azione della Comunità comporta (...) un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno». La Commissione europea apre i mercati alla concorrenza utilizzando diversi strumenti giuridici, compresi gli articoli 81 e 82 del trattato CE. L’articolo 86 del trattato CE impone alla Commissione europea l’obbligo specifico di vigilare sulle imprese pubbliche e sulle imprese a cui gli Stati membri riconoscono diritti speciali o esclusivi. Esso conferisce alla Commissione europea la facoltà di rivolgere opportune direttive o decisioni agli Stati membri che emanano o mantengono misure contrarie alle norme del trattato. La Commissione europea ha adottato direttive a norma dell’articolo 86 ■ per garantire la trasparenza dei rapporti finanziari tra gli Stati membri e le loro aziende pubbliche; ■ per aprire alla concorrenza i mercati delle comunicazioni elettroniche. Se gli Stati membri dell’UE non rispettano le direttive, la Commissione europea avvia un procedimento di infrazione a norma dell’articolo 226 del trattato CE. . Pagina 14 Le decisioni adottate dalla Commissione europea a norma dell’articolo 86 hanno inoltre dato un contributo significativo all’apertura dei mercati alla concorrenza. Entro il 2004 erano state adottate decisioni per la maggior parte dei settori in cui gli Stati membri riconoscevano diritti speciali o esclusivi (per ulteriori informazioni cfr.: http://europa.eu.int/ comm/competition/liberalization/ decisions/): ■ ■ ■ ■ ■ ■ servizi postali (5), telecomunicazioni mobili (2), aeroporti (3), porti e trasporti marittimi (4), assicurazioni (1), emittenti radio e televisive (1). La Commissione europea ha inoltre esaminato denunce relative ad altri settori, quale quello dell’energia, ma sono state trovate soluzioni favorevoli per i consumatori senza dover adottare decisioni formali. La Commissione europea ha inoltre proposto al Parlamento europeo e al Consiglio europeo misure volte ad aprire alcuni di questi mercati alla concorrenza. LIBERALIZZAZIONE Nei due mercati che sono stati aperti per primi alla concorrenza (trasporto aereo e telecomunicazioni) i prezzi medi sono scesi in misura notevole. Questo non è avvenuto per i mercati che sono stati aperti alla concorrenza in seguito o per nulla (quali i mercati dell’energia elettrica, del gas, dei trasporti ferroviari e dei servizi postali), nei quali i prezzi sono rimasti invariati o sono addirittura saliti. Anche se questo può essere dovuto a fattori specifici per determinati settori — ad esempio, i prezzi del gas sono strettamente collegati a quelli del petrolio — i consumatori hanno potuto beneficiare più facilmente di prezzi più bassi nei settori più aperti alla concorrenza. 90 CONCENTRAZIONI La liberalizzazione ha un effetto diretto per i consumatori? Spesa telefonica media mensile per chiamate nazionali (in euro) IL COSTO DELLE CHIAMATE DA LINEA FISSA ANTITRUST eque. In questi settori, è essenziale controllare che tutti i fornitori abbiano accesso alla rete a condizioni eque per permettere ai consumatori di scegliere il fornitore che offre le migliori condizioni. Parte II – A cura della Commissione Europea 103 La politica di concorrenza dell'UE Che cosa sono gli aiuti di Stato? 2) è probabile che l’intervento incida sugli scambi tra gli Stati membri; Un’impresa che riceva sostegno da parte delle proprie autorità nazionali gode di un vantaggio ingiusto rispetto ai suoi concorrenti. Il trattato CE, pertanto, vieta generalmente gli aiuti di Stato a meno che non siano giustificati da ragioni di sviluppo economico generale. Per garantire che questo divieto venga rispettato e che le deroghe vengano applicate in maniera equa in tutta l’Unione europea, la Commissione europea è incaricata di vigilare sulla conformità degli aiuti di Stato alle regole dell’UE. 3) l’intervento accorda un vantaggio al beneficiario su base selettiva, ad esempio ad imprese o a settori economici specifici o ad imprese situate in regioni specifiche; 4) la concorrenza è stata o può essere falsata. Innanzi tutto, la Commissione europea deve determinare se un’impresa abbia ricevuto aiuti di Stato, ossia se il sostegno accordato soddisfi i seguenti criteri: 1) vi è stato un intervento dello Stato o attraverso risorse statali, che può assumere varie forme (ad esempio sovvenzioni, cancellazione di interessi e sgravi fiscali, garanzie, partecipazioni statali — proprietà dell’insieme o di parte di un’impresa — o fornitura di beni e di servizi a condizioni preferenziali ecc.); AIUTI DI STATO ANTITRUST Pagina 15 Quando sono consentiti gli aiuti di Stato? Il trattato CE elenca le circostanze che possono eventualmente giustificare la concessione di aiuti di Stato. Nel corso degli anni, la Commissione europea ha sviluppato una normativa che specifica chiaramente quali tipi di aiuti di Stato sono conformi all’interesse comune dell’Unione europea e sono perciò consentiti. Tra queste misure vi sono quelle a favore dello sviluppo delle regioni svantaggiate, della promozione delle piccole e medie imprese (PMI), della ricerca e sviluppo (R&S), della protezione dell’ambiente, della formazione, dell’occupazione e della cultura. I tipi di aiuti di Stato più controversi, che vengono sottoposti ad un’indagine approfondita da parte della Commissione europea, sono gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione, le operazioni finanziarie tra lo Stato e le imprese pubbliche con conseguente concessione di aiuti e gli aiuti alle imprese che operano in determinati settori sensibili come quelli dell’acciaio, dei cantieri navali e degli autoveicoli. In particolare, gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà finanziaria possono permettere ad un’impresa sull’orlo del fallimento di continuare ad operare, di solito a scapito dei concorrenti e dei loro dipendenti. Inoltre i posti di lavoro mantenuti nell’impresa che riceve gli aiuti di Stato sono spesso poco sicuri. La Commissione ha adottato orientamenti che testimoniano la sua volontà di concentrare la propria attenzione sulle grandi imprese che operano in tutta l’UE. Queste imprese di solito dispongono di grandi quote di mercato e il sostegno fornitogli dallo Stato incide in misura più significativa sulla concorrenza e sugli scambi. I nuovi orientamenti introducono regole più rigorose relativamente al contributo proprio che le grandi imprese beneficiarie devono apportare alle misure finanziarie destinate ad assicurare la propria sopravvivenza. Le grandi imprese, ad esempio, dovranno in futuro assumere a proprio carico circa il 50 % dei costi di ristrutturazione. Gli aiuti che non contribuiscono a nessuno degli obiettivi comuni accettati dell’Unione europea non possono essere autorizzati. Esempi di aiuti di questo tipo incompatibili con il mercato comune sono gli aiuti agli investimenti generali alle grandi imprese al di fuori di regioni svantaggiate, gli aiuti all’esportazione e gli aiuti al funzionamento (aiuti a copertura dei costi di esercizio delle imprese). AIUTI ALLA FORMAZIONE CONCESSI A FIAT La Commissione europea ha approvato aiuti alla formazione per 38 milioni di euro a favore del costruttore di autoveicoli italiano FIAT per migliorare il livello di qualificazione dei lavoratori i cui posti di lavoro erano a rischio a causa di misure di razionalizzazione e che avevano bisogno di formazione per adeguarsi ai cambiamenti dei processi e delle esigenze di produzione. La Commissione europea è generalmente favorevole alle misure di aiuto alla formazione. Diversi Consigli europei hanno sottolineato che la formazione rappresenta un fattore importante per rendere l’economia europea più competitiva sui mercati mondiali. AIUTI ALLA RICERCA E SVILUPPO A FAVORE DI MOTOROLA, PHILIPS E ST MICROELECTRONICS Nel 2003 la Commissione ha approvato aiuti per 293 milioni di euro per un progetto di ricerca comune delle tre società per sviluppare una nuova tecnologia per i primi prototipi di circuiti integrati di dimensioni nanometriche. Gli aiuti sono stati autorizzati per tutte le fasi della ricerca, cioè ricerca fondamentale industriale e precompetitiva. Uno degli elementi positivi del progetto era l’aumento consistente di addetti alla ricerca nonché la crescita della spesa per R&S, Pagina 16 che corrispondeva agli obiettivi del Consiglio europeo di aumentare la spesa per R&S da parte dell’industria e degli Stati membri al fine di rendere più competitiva l’industria europea. AIUTI DI STATO A FAVORE DI ALSTOM La Commissione europea ha approvato gli aiuti alla ristrutturazione concessi dal governo francese ad Alstom, un gruppo con una vasta gamma di attività produttive soprattutto nei settori dei trasporti e dell’energia. Gli aiuti sono stati approvati a condizione che l’impresa adotti le cosiddette misure compensative, quali le liquidazioni di attività in diversi settori in cui opera il gruppo. Queste misure compensative erano necessarie per garantire che gli aiuti alla ristrutturazione non causassero danni sostanziali ai concorrenti che operano senza aiuti di Stato e per ripristinare un’equa concorrenza nei settori dei trasporti e dell’energia. AIUTI DI STATO Le misure generali non sono invece considerate aiuti di Stato perché non sono selettive e si applicano a tutte le imprese indipendentemente dalla loro dimensione o posizione geografica o dal settore. Tra queste misure ricordiamo gli interventi fiscali generali o la normativa in materia di occupazione. Le Landesbanken tedesche ed austriache hanno ottenuto dai loro governi garanzie statali che le tutelavano contro il rischio di fallimento. Queste garanzie hanno permesso alle banche pubbliche di concedere prestiti a condizioni più favorevoli rispetto ai loro concorrenti commerciali. Dopo un’indagine in materia, la Commissione europea ha concluso che le garanzie costituivano aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune ed ha negoziato la loro sospensione progressiva con i governi tedesco ed austriaco. Una decisione simile è stata presa in merito alla garanzia concessa dal governo francese all’istituzione finanziaria pubblica Caisse des dépôts et consignations (CDC) a sostegno delle attività bancarie commerciali di CDC. Anche in questo caso la Commissione ha richiesto la sospensione progressiva della garanzia, permettendo a CDC di adeguare la propria situazione operativa e giuridica per svolgere le proprie attività nelle stesse condizioni dei suoi concorrenti. Queste decisioni della Commissione hanno contribuito al ristabilimento di una concorrenza leale nel settore bancario. CONCENTRAZIONI È fondamentale che i concorrenti possano operare sul mercato in condizioni di parità. Le autorità nazionali, a fronte della liberalizzazione del commercio tra gli Stati membri dell’UE e dell’apertura dei servizi pubblici alla concorrenza, desiderano a volte utilizzare risorse pubbliche per promuovere determinate attività economiche o proteggere le industrie nazionali. La concessione di denaro pubblico costituisce, nel linguaggio comunitario, un «aiuto di Stato». Gli aiuti di Stato possono falsare la concorrenza leale ed effettiva tra imprese negli Stati membri e danneggiare l’economia: per questo motivo la Commissione europea ne controlla la concessione. AIUTI DI STATO A BANCHE PUBBLICHE TEDESCHE, AUSTRIACHE E FRANCESI ANTITRUST Controllo degli aiuti di Stato 104 Gli aiuti fino ad un massimo di 100 000 euro concessi alle imprese nell’arco di un periodo triennale non sono considerati come aiuti di Stato perché di dimensioni tali da non poter incidere sugli scambi tra Stati membri. Questa semplificazione permette inoltre alla Commissione di concentrarsi sui casi più importanti. La Commissione europea è altresì incaricata di esercitare un controllo sugli importi complessivi e sulla natura degli aiuti di Stato erogati da ciascuno Stato membro. Le sue analisi indicano che gli Stati membri hanno considerevolmente ridotto il livello degli aiuti di Stato negli ultimi anni e riorientato la maggior parte degli aiuti per stimolare le attività nell’interesse comune dell’Unione europea. Questo sviluppo positivo contribuisce a rendere l’economia europea più competitiva e migliora la posizione dell’Europa a livello mondiale. Per maggiori particolari su questa analisi cfr. : http://europa.eu.int/comm/ competition/state_aid/scoreboard La Commissione europea indaga anche sugli aiuti concessi dagli Stati membri dell’UE che non sono stati notificati in via preventiva (i cosiddetti aiuti illegali). La Commissione può scoprire l’esistenza di aiuti illegali anche tramite denunce presentate da imprese o da privati o attraverso quanto riportato dai mezzi d’informazione. Oltre ad informare la Commissione, i terzi, solitamente concorrenti dei beneficiari di un aiuto illegale, possono anche ricorrere contro la concessione di tali aiuti illegali direttamente davanti ai tribunali nazionali. Verso la fine degli anni novanta, le autorità olandesi hanno concesso a SCI Systems un generoso pacchetto di aiuti per la costruzione di un impianto di assemblaggio di PC per HewlettPackard in Frisia. Nel febbraio 2001 la Commissione europea ha constatato che questi aiuti violavano le norme sugli aiuti regionali agli investimenti. Queste norme impediscono alle autorità di impegnarsi in una costosa corsa alle sovvenzioni per attirare progetti d’investimento mobili ed ai posti di lavoro che potrebbero creare nella loro regione. Un comportamento di questo tipo sarebbe costoso per i contribuenti e minaccerebbe gli obiettivi della coesione perché le autorità più ricche potrebbero continuamente offrire condizioni migliori delle autorità più povere. Nell’agosto 2002 l’impresa ha restituito 3,8 milioni di fiorini (1,7 milioni di euro) alle autorità olandesi. Se la Commissione europea conclude che gli aiuti sono incompatibili con il principio di concorrenza leale nel ANTITRUST Pagina 17 Quali misure ha adottato la Commissione europea per migliorare il proprio sistema di controllo degli aiuti di Stato? AIUTI DI STATO In diverse occasioni, il Consiglio europeo ha sottolineato la necessità di concedere meno aiuti di Stato e di orientarli meglio per incoraggiare l’economia europea. La Commissione ha reagito a questo invito approvando una serie di nuovi strumenti per accelerare e facilitare la concessione degli aiuti di Stato quando sono conformi agli obiettivi dell’UE. Ad esempio, le formalità sono state ridotte nei casi in cui è probabile che gli aiuti siano conformi alla normativa europea e non pongano generalmente problemi (cfr. sopra al punto «In che modo la Commissione europea controlla gli aiuti di Stato?»). In questi casi, gli Stati membri devono informare la Commissione dopo avere concesso gli aiuti nell’interesse di trasparenza. Un altro miglioramento è il fatto che la Commissione ora fornisce moduli per la notifica e le informazioni. I moduli presentano il chiaro vantaggio di fornire alla Commissione le informazioni di cui ha bisogno e di specificare le informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri. Inoltre, l’attuazione di decisioni della Commissione che ordinano il recupero di aiuti illegali è stata migliorata attraverso la creazione di un’unità specializzata per assicurare un controllo rigoroso. Un recupero efficace rappresenta il necessario complemento al potere della Commissione di controllare gli aiuti di Stato e gli Stati membri hanno ora un ulteriore stimolo per attuare le decisioni di recupero. Perché viene prestata una particolare attenzione ai servizi pubblici che sono stati aperti alla concorrenza? Per assicurare la fornitura ininterrotta di servizi pubblici, le imprese che operano in questi settori devono pertanto essere compensate per i costi sostenuti per assumersi questa responsabilità. Esiste tuttavia la possibilità che le imprese utilizzino la compensazione per attività che dovrebbero essere svolte a condizioni di concorrenza normali, il che significa che tutto questo deve essere sorvegliato attentamente alla luce delle regole sugli aiuti di Stato. I servizi pubblici (detti anche servizi d’interesse economico generale) sono determinanti per il perfetto funzionamento sia dell’economia che della nostra società. Va pertanto garantito che i servizi pubblici siano disponibili su una base continua e sufficiente. Come già detto nella sezione precedente «Aprire i mercati alla concorrenza», molti servizi, come i servizi postali e i trasporti, l’energia elettrica e le telecomunicazioni, hanno subito cambiamenti radicali attraverso la liberalizzazione e devono fronteggiare situazioni difficili in un mercato aperto alla concorrenza. Pagina 18 AIUTI DI STATO A TV2 DANIMARCA Nel maggio 2004 la Commissione europea ha ordinato all’emittente pubblica danese TV2 di restituire la compensazione ricevuta in eccesso per la sua missione di servizio pubblico. La Commissione aveva iniziato l’indagine dopo la denuncia presentata da un’emittente commerciale che opera sul mercato danese, la quale sosteneva che TV2 avesse ricevuto aiuti di Stato per finanziare i propri compiti di servizio pubblico. L’indagine ha dimostrato che l’importo complessivo degli aiuti di Stato ricevuti da TV2 superava di 84,4 milioni di euro i costi sostenuti per adempiere alla sua missione di servizio pubblico. TV2 avrebbe potuto utilizzare la compensazione in eccesso per finanziare le proprie attività commerciali, beneficiando in questo modo di un vantaggio indebito rispetto ai concorrenti che non avevano ricevuto finanziamenti statali. Per ristabilire le condizioni di concorrenza nelle sue attività commerciali, la Commissione ha ordinato a TV2 di rimborsare la compensazione ricevuta in eccesso, maggiorata degli interessi. AIUTI DI STATO In alcuni casi, tuttavia, non è richiesta una notifica ed è sufficiente la presentazione di una scheda informativa immediatamente dopo la concessione degli aiuti. Questa semplificazione si applica ai settori nei quali la Commissione ha considerevole esperienza per determinati tipi di aiuti di Stato, che contribuiscono allo sviluppo globale dell’economia europea. Fra questi vi sono gli aiuti per promuovere la formazione, l’occupazione, le PMI e le attività di R&S, in particolare quelle svolte dalle PMI. Quadro di valutazione degli aiuti di Stato SCI Systems CONCENTRAZIONI In generale, gli Stati membri dell’UE devono informare la Commissione europea in merito ai progetti di aiuti di Stato mediante una notifica prima della loro erogazione. Soltanto dopo l’approvazione lo Stato membro può effettuare tale erogazione degli aiuti. mercato interno e che violano la legislazione dell’UE, chiede allo Stato membro di abolire la misura e di recuperare gli aiuti dal beneficiario per ripristinare la situazione che esisteva prima che gli aiuti venissero concessi. La Commissione approva circa l’85 % di tutte le misure d’aiuto di Stato notificate dopo una valutazione preliminare. Essa esegue indagini formali solamente nei casi controversi e pubblica le proprie decisioni di avviare le indagini nella Gazzetta ufficiale e sul sito della DG Concorrenza (http://europa.eu.int/ comm/competition/state_aid/decisions/ additional_docs.html). Il procedimento dà alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni e permette alla Commissione di valutare tutti gli aspetti prima di giungere ad una decisione definitiva. ANTITRUST In che modo la Commissione europea controlla gli aiuti di Stato? Parte II – A cura della Commissione Europea Legislazione: articoli 87, 88 e 89 del trattato CE, regolamenti ed esenzioni per categoria alla formazione, all’occupazione e alle PMI. Per garantire la trasparenza, tuttavia, gli Stati membri devono inviare una scheda informativa alla Commissione immediatamente dopo l’attuazione dell’aiuto. L’articolo 88 precisa le norme procedurali di base relative all’applicazione dell’articolo 87, in particolare l’obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione qualsiasi progetto di aiuto e di dare esecuzione agli aiuti soltanto dopo l’approvazione della Commissione. Le disposizioni del trattato sono state integrate dal regolamento di applicazione [regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio] e dal regolamento di esecuzione [regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione]. L’articolo 89 è la base giuridica per i regolamenti del Consiglio in materia di aiuti di Stato, quali il regolamento di applicazione e il regolamento (CE) n. 994/98, che costituisce la base per i regolamenti di esenzione per categoria. Quali sono le sfide che devono affrontare i nuovi Stati membri? I dieci nuovi Stati membri che sono entrati a far parte dell’Unione europea il 1o maggio 2004 avevano tradizioni diverse riguardo agli aiuti di Stato; tuttavia, dopo l’ingresso nell’UE hanno dovuto conformarsi interamente alle disposizioni comunitarie in materia. Ciò ha determinato una tendenza ad aiuti più contenuti e più mirati, permettendo in questo modo ai nuovi Stati membri di integrarsi meglio nel mercato interno. Per quanto riguarda le misure d’aiuto di Stato già esistenti nei nuovi Stati membri prima che essi entrassero a far parte dell’Unione europea, esse continuano ad essere applicate senza il rischio di dover essere rimborsate fino a quando, se necessario, saranno adeguate alle norme sugli aiuti di Stato dell’UE. L’articolo 87 del trattato CE stabilisce le norme sostanziali che disciplinano gli aiuti di Stato, ossia il principio generale che gli aiuti di Stato sono incompatibili con il mercato comune, nonché un elenco di casi in cui è possibile una deroga a questo principio. La Commissione ha adottato una serie di discipline ed orientamenti interpretativi che chiariscono come applicare le disposizioni di deroga, garantendo così un’applicazione coerente delle regole degli aiuti di Stato in tutti gli Stati membri e settori dell’industria. Tra questi testi vi sono la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla R&S e la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente. Nei settori nei quali ha acquisito esperienza sufficiente, la Commissione ha adottato una serie di strumenti giuridici denominati regolamenti d’esenzione per categoria, che precisano le condizioni in base alle quali gli Stati membri possono erogare aiuti senza notificarli preventivamente alla Commissione. Tra i tipi di aiuto ai quali si applicano questi regolamenti di esenzione sono compresi gli aiuti Pagina 19 Cooperazione internazionale COORERAZIONE INTERNAZIONALE Con la crescente globalizzazione, sempre più imprese, concentrazioni e cartelli hanno dimensioni internazionali. Di conseguenza, i comportamenti di imprese non comunitarie possono incidere sulla concorrenza all’interno dell’UE, rendendo essenziale la cooperazione internazionale in materia di concorrenza. La Commissione europea esamina concentrazioni o cartelli che coinvolgono imprese non europee? Qualsiasi impresa, la cui attività incida sul mercato comunitario, è soggetta al diritto europeo della concorrenza, indipendentemente dal fatto che abbia la propria sede legale, il quartier generale o gli azionisti al di fuori dell’Unione europea. Ad esempio, le autorità europee garanti della concorrenza possono adottare provvedimenti nei confronti di un cartello che abbia effetti sul mercato comunitario, anche se le imprese coinvolte hanno la propria sede al di fuori dell’Unione europea. Lo stesso cartello può essere esaminato anche da autorità garanti della concorrenza al di fuori dell’UE. Analogamente, la Commissione europea può intervenire ove una concentrazione abbia effetti sul mercato comunitario, anche se coinvolge solo imprese non comunitarie. In effetti, tutte le concentrazioni tra imprese con un fatturato aggregato all’interno dell’UE superiore a determinati limiti, devono essere notificate alla Commissione europea per essere autorizzate. Perché la Commissione europea ha il potere di decidere se il comportamento di un’impresa non europea altera la concorrenza? Molte imprese non europee vendono i loro prodotti su scala mondiale e pertanto anche all’interno dell’Unione europea, che spesso rappresenta uno dei loro mercati principali. Queste imprese devono, quindi, rispettare le regole di concorrenza dell’UE, così come le imprese europee devono rispettare le leggi di altri paesi quando operano al di fuori dell’UE. La politica della concorrenza al di fuori dell’UE Oltre 100 paesi e regioni, compresi i maggiori partner commerciali dell’UE, hanno una propria politica della concorrenza. Le autorità garanti della concorrenza in questi paesi o regioni sono sempre più spesso chiamate ad esaminare le medesime concentrazioni internazionali o a Pagina 20 prendere provvedimenti contro cartelli internazionali. Quasi tutte queste autorità fanno parte di un network, come la rete internazionale della concorrenza (International Competition Network, ICN), che è una rete di autorità della concorrenza, informale ed estesa a livello mondiale. Rete internazionale della concorrenza (ICN): cfr. www.internationalcompetition network.org La Commissione europea ritiene che le autorità della concorrenza di tutto il mondo possano trarre beneficio dalla condivisione delle singole esperienze e, pertanto, ha svolto un ruolo di primo piano nell’ambito della rete internazionale della concorrenza, sin dalla sua creazione. La ICN, nonostante la sua recente costituzione, ha già emanato una notevole serie di raccomandazioni in un tempo relativamente breve. In futuro, queste raccomandazioni dovrebbero rendere la politica della concorrenza più coerente in tutto il mondo. AIUTI DI STATO 105 CONCENTRAZIONI La politica di concorrenza dell'UE In che modo la Commissione europea coopera con altre autorità garanti della concorrenza? La Commissione europea è spesso in contatto con autorità garanti della concorrenza al di fuori dell’UE. Ad esempio, in Europa la Commissione europea coopera con l’autorità di vigilanza EFTA. Inoltre, nell’ambito di un’indagine relativa ad un presunto cartello internazionale, la Commissione europea si è coordinata con le autorità garanti della concorrenza canadese, giapponese e statunitense per effettuare simultaneamente ispezioni in sei Stati membri dell’UE, in Canada, in Giappone e negli Stati Uniti. apparentemente contraddittorie, adottate dalle diverse autorità di concorrenza interessate. di mercato che incidono su diversi paesi o regioni. Tutti gli accordi di cooperazione in materia di concorrenza, conclusi dall’UE con molti paesi e regioni, sono pubblicati sul sito web della DG Concorrenza della Commissione europea. Inoltre, la Commissione europea, cooperando con autorità garanti della concorrenza al di fuori dell’UE, mira a creare la parità di condizioni necessaria alle imprese di qualunque nazionalità per competere in base ai loro meriti, anche fuori dell’UE. Cooperazione tra l’UE e altri paesi e regioni: cfr. http://europa.eu.int/ comm/competition/international/ bilateral/bilateral.html Cooperazione internazionale dell’UE in materia di concorrenza: cfr. http://europa.eu.int/comm/ competition/international/overview/ Quali sono i vantaggi per i consumatori e per le imprese comunitarie derivanti dalla cooperazione tra le autorità dell’UE e le altre autorità garanti della concorrenza? Una maggiore coordinazione tra le autorità di concorrenza internazionali aumenta le probabilità di garantire ai consumatori ed alle imprese prezzi e qualità migliori attraverso l’adozione di provvedimenti uniformi e rigorosi nei confronti di cartelli od abusi di posizioni COOPERAZIONE INTERNAZIONALE La Commissione europea discute altresì l’approccio tecnico da seguire in casi specifici con altre autorità di concorrenza che potrebbero trovarsi ad esaminare lo stesso caso. La Commissione europea ritiene che questo tipo di cooperazione sia non solo efficiente ma anche accolto favorevolmente dalle imprese interessate, che altrimenti potrebbero essere sottoposte a misure correttive Parte II – A cura della Commissione Europea © Digital Vision Ltd 106 Pagina 21 Indicazioni pratiche ■ Cosa fare se si sospetta che una pratica commerciale limiti la concorrenza FASE 1: DECIDERE QUALE AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA INFORMARE Nella vita quotidiana, è possibile trovarsi di fronte a situazioni nelle quali si può sospettare l’esistenza di pratiche commerciali intese a limitare la concorrenza come quelle descritte in questo opuscolo, ad esempio nel caso in cui un’impresa abbia rifiutato di accettare ordini di consumatori di altri Stati membri. Un tale rifiuto può essere l’indizio di pratiche illegali e restrittive ed è possibile segnalarlo ad un’autorità garante della concorrenza. Se la situazione che avete riscontrato è specifica e limitata al paese o alla zona in cui vivete o se interessa non più di tre Stati membri, potete rivolgervi in primo luogo ad un’autorità nazionale responsabile della concorrenza. Le autorità garanti della concorrenza di tutti gli Stati membri dell’UE applicano le stesse regole di concorrenza della Commissione europea e sono spesso nella posizione più adatta per trattare il problema. Se ritenete invece che sia coinvolto un numero più grande di Stati membri, potete anche contattare direttamente la Commissione europea. Non esitate a prendere contatto con la Commissione europea o con un’autorità nazionale responsabile della concorrenza se avete dubbi sulla scala del problema. Le autorità collaborano tra loro e, se necessario, possono indirizzare all’autorità competente il caso eventualmente risultante dalla vostra segnalazione. FASE 2A: INFORMARE LA COMMISSIONE EUROPEA Segnalare il problema alla Commissione europea Potete segnalare il problema alla Commissione europea tramite posta elettronica, scrivendo all’indirizzo [email protected], oppure inviare una lettera alla Commissione europea, DG Concorrenza, Protocollo antitrust, B-1049 Bruxelles. Vi preghiamo di indicare il vostro nome e indirizzo, specificare le imprese ed i prodotti interessati e descrivere esaurientemente le pratiche che avete osservato. In questo modo aiuterete la Commissione europea ad individuare i problemi nel mercato e le informazioni fornite potrebbero essere il punto di avvio di un’indagine. Presentare una denuncia formale alla Commissione europea Se siete invece direttamente danneggiati dalla pratica che sospettate limiti la concorrenza e siete in grado di fornire alla Commissione europea informazioni specifiche, potete presentare una denuncia formale. In questo caso, dovete soddisfare determinate condizioni Pagina 22 giuridiche che sono illustrate dettagliatamente nella comunicazione della Commissione sulla procedura applicabile alle denunce. Per ulteriori informazioni sulla presentazione di una denuncia formale, consultate l’indirizzo web http://europa.eu.int/dgcomp/ oppure inviate un messaggio di posta elettronica all’indirizzo [email protected]. Informare un’associazione di consumatori Come singolo consumatore, potete informare un’associazione di consumatori in merito alle vostre osservazioni. È quindi l’associazione che può decidere di riunire le informazioni ricevute da diversi consumatori e presentare una denuncia formale alla Commissione europea. 107 La politica di concorrenza dell'UE FASE 2B: INFORMARE UN’AUTORITÀ NAZIONALE GARANTE DELLA CONCORRENZA Alla fine di questo opuscolo potete consultare l’elenco delle autorità nazionali garanti della concorrenza di tutti gli Stati membri dell’UE. Le autorità nazionali della concorrenza negli Stati membri dell’UE possono raccogliere informazioni dalle imprese interessate e prendere provvedimenti per ovviare al problema se constatano una violazione delle norme di concorrenza dell’UE. Le procedure seguite dalle autorità nazionali dipendono dalle legislazioni nazionali e possono differire da uno Stato membro dell’UE all’altro. Prima di prendere contatto con un’autorità nazionale della concorrenza, vi consigliamo dunque di consultarne il sito web o richiedere all’autorità interessata indicazioni su come meglio segnalare le vostre preoccupazioni. ■ Cosa fare se si sospetta che la propria impresa possa essere coinvolta in un cartello o limiti la concorrenza in qualche modo La Commissione europea prevede un trattamento di favore verso le imprese facenti parti di un cartello che forniscano informazioni interne sulla sua esistenza. Se una società decide di usufruire di tale trattamento, può rivolgersi alla Commissione europea o direttamente o tramite un intermediario, ad esempio un legale. Le richieste d’immunità o riduzione delle ammende basate su questa politica vanno inviate al numero di fax (32-2) 29-94585. In questo modo si garantiscono sia la registrazione esatta dell’ora e della data del contatto, sia la massima riservatezza nel trattamento delle informazioni. Il primo contatto può anche essere telefonico, chiamando i seguenti numeri: (32-2) 29-84190 o (32-2) 2984191. Secondo la politica adottata dalla Commissione, la prima impresa che presenta le prove di un cartello sconosciuto alla Commissione europea, o del quale questa non è riuscita a dimostrare l’esistenza, può beneficiare dell’immunità totale dalle ammende. Le imprese che presentano richiesta successivamente possono beneficiare di una riduzione delle ammende. ■ Come presentare alla Commissione europea una denuncia o un’osservazione relative ad una concentrazione Se siete un dipendente o ex dipendente di un’impresa che, secondo voi, limita in qualche modo la concorrenza, potete contattare la Commissione europea ai seguenti numeri di telefono: (32-2) 29-84190 o (32-2) 29-84191, per comunicare qualsiasi informazione e prova di cui disponiate. La vostra identità non sarà rivelata senza il vostro consenso. In base alle informazioni e alle prove da voi fornite, la Commissione può decidere di avviare un’indagine. Per presentare una denuncia o un’osservazione relative ad una concentrazione, potete contattare la Commissione europea tramite posta elettronica all’indirizzo [email protected], oppure scrivendo a: Commissione europea Direzione generale della Concorrenza Protocollo concentrazioni B-1049 Bruxelles Pagina 23 Dove ottenere ulteriori informazioni? ■ Cosa fare se la concorrenza è falsata a causa di una misura d’aiuto di Stato Presentare una denuncia formale Potete presentare una denuncia alla Commissione europea se ritenete che la concorrenza sia falsata da una misura d’aiuto di Stato. Le relative informazioni e un modulo speciale sono disponibili su Internet al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/secretariat_ general/sgb/droit_com/index_ en.htm#aides Informare la Commissione europea durante l’indagine formale È possibile intervenire anche quando la Commissione ha avviato un procedimento formale di indagine. La Commissione deve avviare tale procedimento quando ha dei dubbi sull’ammissibilità di una misura di aiuto di Stato. Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea viene pubblicata una comunicazione che riassume la lettera con la quale la Commissione spiega allo Stato membro interessato perché esita ad autorizzare l’aiuto ed invita le parti interessate a presentare eventuali osservazioni. Le comunicazioni e le lettere pubblicate sono consultabili anche sul sito web della DG Concorrenza: http://europa. eu.int/comm/competition/state_aid/oj/ ■ A chi possono rivolgersi i consumatori per problemi riguardanti la concorrenza? Per garantire un dialogo permanente con i consumatori europei, il commissario europeo responsabile della concorrenza ha nominato un funzionario addetto a compiti di collegamento con i consumatori presso la DG Concorrenza. Potete contattarlo al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/ comm/competition/forms/consumer_ complaint_form.html Presso la Commissione europea Su Internet Il testo completo delle decisioni e relativa normativa in materia di concorrenza nei settori dell’antitrust, delle concentrazioni e degli aiuti di Stato, nonché più ampie informazioni sulle questioni illustrate in questo opuscolo e sulle concentrazioni notificate alla Commissione, sono consultabili al seguente indirizzo Internet: http://europa.eu.int/comm/ competition/index_it.html Pubblicazioni Le seguenti pubblicazioni sono in vendita su supporto cartaceo, ma possono anche essere scaricate gratuitamente (salvo indicazione contraria) all’indirizzo Internet succitato: • la Relazione sulla politica di concorrenza (annuale); • le informazioni sulle concentrazioni notificate alla Commissione, decisioni formali della Commissione europea in materia di antitrust, concentrazioni e aiuti di Stato, nonché la normativa sulla quale si basano, pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; Pagina 24 • le norme comunitarie in materia di accordi di fornitura e di distribuzione e la Newsletter sulla politica di concorrenza, disponibili gratuitamente presso gli uffici di rappresentanza della Commissione europea negli Stati membri dell’UE e presso la rete di informazione Europe Direct, ed inoltre • la Relazione generale sull’attività dell’Unione europea, una panoramica delle attività della Commissione europea in materia di concorrenza, che può essere consultata online all’indirizzo: http://europa.eu.int/abc/doc/off/rg/ it/welcome.htm Per e-mail o per lettera Per qualsiasi domanda sul contenuto di questo opuscolo, inviate un’e-mail a [email protected], oppure scrivete al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale Concorrenza B-1049 Bruxelles Tel. (32-2) 29-91111 Dove ottenere ulteriori informazioni? Punti di contatto negli Stati membri➜ 108 Parte II – A cura della Commissione Europea Negli Stati membri dell’UE BELGIO Conseil de la concurrence/ Raad voor Mededinging North Plaza A, Blvd du Roi Albert II 9, 8ème étage B-1210 Bruxelles Tel. (32-2) 206 42 67 http://mineco.fgov.be/redir_ new.asp?loc=/organization_ market/competition/ competition_fr_004.htm SPF économie, PME, classes moyennes et énergie/ FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie Service de concurrence Corps des rapporteurs North Gate III, Blvd du Roi Albert II 16 B-1000 Bruxelles Tel. (32-2) 506 51 11 http://mineco.fgov.be/ DANIMARCA SPAGNA Konkurrencestyrelsen — Danish Competition Authority Ministerio de Economía y Hacienda — Dirección General de Defensa de la Competencia — Servicio de Defensa de la Competencia Nyropsgade 30 DK-1780 København-V Tel. (45) 72 26 80 00 http://www.ks.dk/ Paseo de la Castellana, 162 E-28071 Madrid Tel. (34) 915 83 00 56 http://serviciosweb.meh.es/apps/ dgdc GERMANIA Bundeskartellamt Kaiser-Friedrich-Straße 16 D-53113 Bonn Tel. (49-228) 949 90 http://www.bundeskartellamt.de/ ESTONIA Office for the Protection of Competition Velázquez,147 E-28002 Madrid Tel. (34) 915 68 05 10 http://www.tdcompetencia.es Competition Board (Konkurentsiamet) Lõkke tn 4 EE-15184 Tallinn FRANCIA Conseil de la concurrence Tel. (372) 680 39 42 http://www.konkurentsiamet.ee/ GRECIA Hellenic Competition Commission REPUBBLICA CECA Tribunal de la Defensa de la Competencia Kotsika 1A and Patission Ave. 70 GR-10434 Athens http://www.epant.gr/ Joštova 8 CZ-601 56 Brno Tel. (420-54) 216 11 11 http://www.compet.cz/index.htm 11, rue de l’Échelle F-75001 Paris Tel. (33) 155 04 00 00 http://www.conseil-concurrence. fr/user/index.php Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie — direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 59, boulevard Vincent-Auriol F-75703 Paris Cedex 13 Tel. (33) 144 97 27 01 http://www.finances.gouv.fr/ DGCCRF/ IRLANDA Irish Competition Authority Parnell House, 14 Parnell Square Dublin 1, Ireland Tel. (353-1) 804 54 00 http://www.tca.ie/ ITALIA Autorità garante della concorrenza e del mercato Piazza Verdi, 6/A I-00198 Roma Tel. (39) 06 85 82 14 31 http://www.agcm.it/ Banca d’ Italia Servizio Concorrenza, normativa e affari generali Via XX Settembre 97/E I-00187 Roma Tel. (39) 064 79 21 CIPRO Commission for the Protection of Competition 46, Themistokle Dervi Street, Medcon Tower, 4th floor CY-1066 Nicosia Tel. (357-22) 87 59 12 http://www.competition.gov.cy/ Pagina 25 LETTONIA Competition Council Blaumana iela 5a LV-1011 Riga Tel. (371) 728 28 65 http://www.competition.lv/ LITUANIA Competition Council A. Vienuolio g. 8 LT-01104 Vilnius Tel. (370-5) 212 64 92 http://www.konkuren.lt LUSSEMBURGO Conseil de la Concurrence 6, Blvd Royal L-2449 Luxembourg Tel. (352) 478-4356 Ministère de l’Economie et du commerce extérieur Inspection de la concurrence 6, Blvd Royal L-2449 Luxembourg Tel. (352) 478-4147 http://www.eco.public.lu/ POLONIA UNGHERIA Office of Economic Competition (Gazdasági Versenyhivatal) Competition Council Alkotmány u. 5 HU-1054 Budapest Tel. (36-1) 472 89 00 http://www.gvh.hu/ FINLANDIA Office for Competition and Consumer Protection Kilpailuvirasto — Finnish Competition Authority Plac Powstańców Warszawy 1, Skrytka Poczt. P-36 PL-00-950 Warszawa Tel. (48-22) 556 08 00 http://www.uokik.gov.pl/ PO Box 332 FIN-00531 Helsinki Tel. (358-9) 731 41 http://www.kilpailuvirasto.fi/ cgi-bin/suomi.cgi MALTA SVEZIA Office for Fair Competition Cannon Road MT — CMR 02 Sta Venera Tel. (356) 21 23 35 65 http://www.mfin.gov.mt/ PAESI BASSI Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) Postbus 16326 NL-2500 BH Den Haag http://www.nmanet.nl public information line: [email protected] o per telefono: (31-70) 330 13 06 PORTOGALLO Autoridade da Concorrência Rua Laura Alves, no 4 — 7o andar P-1050-138 Lisboa Tel. (351-21) 790 20 00 http://www. autoridadedaconcorrencia.pt/ SLOVENIA Competition Protection Office Kotnikova 28/VII SLO-1000 Ljubljana Tel. (386-1) 478 35 97 http://www.sigov.si/uvk/ AUSTRIA SLOVACCHIA Bundeswettbewerbsbehörde Antimonopoly Office Praterstrasse 31 A-1020 Wien Tel. (43-1) 24 50 80 http://www.bwb.gv.at/BWB/ default.htm Drieňová 24 SK-826 03 Bratislava Tel. (421-2) 48 29 71 11 http://www.antimon.gov.sk/ Pagina 26 Konkurrensverket Sveavägen 167 SE-103 85 Stockholm Tel. (46-8) 700 16 00 http:// www.kkv.se/ REGNO UNITO Office of Fair Trading Fleetbank House 2–6 Salisbury Square London EC4Y 8JX United Kingdom Tel. (44-20) 72 11 80 00 http://www.oft.gov.uk/default. htm 109 La politica di concorrenza dell'UE Glossario Abuso di posizione dominante: utilizzo di pratiche commerciali che limitano la concorrenza da parte di un operatore dominante su un mercato, per mantenere o migliorare la propria posizione sul mercato. Aiuti di Stato: intervento delle autorità nazionali (a livello nazionale, regionale o locale) tramite l’utilizzo di risorse pubbliche a sostegno di attività economiche specifiche. Antitrust: norme sulla concorrenza che vietano abusi di posizioni dominanti e regolamentano accordi e pratiche commerciali che limitano la concorrenza. Cartello: gruppo di concorrenti che si riuniscono per limitare la concorrenza, ad esempio controllando i prezzi o suddividendosi i mercati. Commercio parallelo: acquisto di prodotti nei paesi dove questi sono venduti a prezzi più bassi per rivenderli nei paesi dove i prezzi sono più elevati. Commissione europea Concentrazione: unione giuridica di due o più imprese. Concorrenza: situazione nella quale imprese indipendenti che vendono prodotti o servizi simili sono in concorrenza tra loro per attirare i clienti, ad esempio a livello di prezzi, qualità e servizio. Liberalizzazione: apertura alla concorrenza di mercati quali quello dei trasporti, dei servizi postali, dell’energia elettrica e delle telecomunicazioni. Mercato: commercio o scambio di un particolare prodotto o servizio. Operatore dominante: un’impresa è l’operatore dominante su un mercato se ad esempio può cambiare il prezzo o la qualità dei propri prodotti su tale mercato a prescindere dai suoi concorrenti, clienti e fornitori e ciò senza incidere in maniera significativa sulle proprie vendite. mercato espresso in termini di quota delle vendite complessive su tale mercato. Rete europea della concorrenza (European Competition Network, ECN): rete attraverso la quale la Commissione europea e le autorità nazionali garanti della concorrenza negli Stati membri dell’UE collaborano tra loro. Rete internazionale della concorrenza (International Competition Network, ICN): rete informale, operante a livello mondiale, delle autorità responsabili della concorrenza. Trattamento favorevole: possibilità di una riduzione totale o parziale delle ammende comminate per aver fatto parte di un cartello alle imprese coinvolte in cartelli che collaborano con le autorità responsabili della concorrenza. Quota di mercato: le vendite realizzate da un’impresa su un La politica di concorrenza dell’UE ed i consumatori Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee 2005 — 27 pagg. — 25 x 17,6 cm ISBN 92-894-6576-X Europe Direct è un servizio a vostra disposizione per aiutarvi a trovare le risposte ai vostri interrogativi sull’Unione europea Numero verde unico: 00 800 6 7 8 9 10 11 Numerose altre informazioni sull’Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (http://europa.eu.int). Una scheda bibliografica figura alla fine del volume. Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2005 ISBN 92-894-6576-X © Comunità europee, 2005 Riproduzione autorizzata con citazione della fonte. Printed in Belgium STAMPATO SU CARTA SBIANCATA SENZA CLORO Pagina 27 KD-56-03-433-IT-C VENDITE E ABBONAMENTI Le pubblicazioni a pagamento dell’Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili nei nostri uffici di vendita in tutto il mondo. Come fare per acquistare una delle pubblicazioni? Dopo aver ottenuto l’elenco degli uffici di vendita è necessario scegliere l’ufficio che vi interessa, contattarlo e trasmettere un ordine. Come ottenere l’elenco degli uffici di vendita? • consultando il sito internet dell’Ufficio delle pubblicazioni all’indirizzo http://publications.eu.int • oppure inviando un fax al numero (352) 2929-42758. ISBN 92-894-6576-X ,!4IJ2I9-egfhgb! › PARTE III Il gergo europeo Piccolo glossario di base della terminologia comunitaria a cura della COMMISSIONE EUROPEA 111 112 Parte III – A cura della Commissione Europea Acquis comunitario: è un termine francese che significa, sostanzialmente, “l’UE così com’è” – in altre parole, i diritti e gli obblighi che i paesi dell’UE condividono. L’“acquis” comprende tutti i trattati e le leggi, le dichiarazioni e le risoluzioni, gli accordi internazionali in materie di competenza dell’UE e le sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia. Comprende anche le iniziative che i governi dell’UE prendono insieme nel settore della “giustizia e degli affari interni” e della politica comune estera e di sicurezza. “Accettare l’acquis” significa pertanto prendere l’UE così com’è. I paesi candidati devono accettare l’“acquis” prima di aderire all’UE e integrare la legislazione dell’UE nella loro legislazione nazionale. Per spiegazioni più complete si invita a consultare “Acquis comunitario” nel glossario. Agenda: termine latino che significa letteralmente “cose da farsi”. Si usa normalmente nel senso di “lista di argomenti da discutere in una riunione” ma nel linguaggio dei politici significa anche “cose che intendiamo fare”. L’“Agenda sociale” dell’UE, per esempio, identifica gli obiettivi che l’Unione intende realizzare nei prossimi anni nel campo delle politiche sociali e dell’occupazione. L’Agenda sociale è parte integrante della “strategia di Lisbona” (vedi sotto). Allargamento: ai suoi inizi, negli anni Cinquanta, l’UE contava solo sei Stati membri; oggi ne ha 25. L’adesione di nuovi Stati membri comporta un “allargamento” dell’UE: 113 114 Parte III – A cura della Commissione Europea • Anni Cinquanta Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, • • • • • Paesi Bassi; 1973 Danimarca, Irlanda, Regno Unito; 1981 Grecia; 1986 Portogallo, Spagna; 1995 Austria, Finlandia e Svezia; 2004 Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia. Anno europeo di…: Ogni anno o ogni due anni, l’UE o il Consiglio d’Europa possono richiamare l’attenzione pubblica su un particolare tema europeo organizzando una serie di iniziative speciali ad esso connesse. Antitrust: l’UE si propone di garantire una concorrenza equa e libera nel mercato interno e di assicurarsi che le imprese si facciano concorrenza anziché accordarsi tra loro. Perciò le regole dell’UE vietano gli accordi che limitano la concorrenza (per es. gli accordi segreti tra imprese per praticare prezzi artificialmente elevati) e gli abusi di imprese che detengono una posizione dominante sul mercato. Le regole di questo tipo sono dette “antitrust”. La Commissione dispone di notevoli poteri di repressione delle attività anticoncorrenziali, tra cui quello di infliggere ammende alle imprese che se ne sono rese colpevoli. Armonizzazione: tale termine può indicare l’allineamento delle legislazioni nazionali, solitamente allo scopo di abolire le barriere nazionali che ostacolano la libera circolazione dei lavoratori, dei beni, dei servizi e dei capitali. In altri termini, armonizzare significa assicurare che, su una questione specifica per cui è competente l’UE, le norme stabilite da ciascuno degli Stati membri dell’UE impongano gli stessi obblighi ai cittadini di tutti gli Stati membri e che in ogni paese vi siano certi obblighi minimi. Esso può anche indicare il coordinamento delle politiche nazionali e delle norme tecniche ai fini del libero scambio dei prodotti e dei servizi nell’UE. Esso può anche indicare il coordinamento delle politiche nazionali e delle norme tecniche ai fini del libero scambio dei prodotti e dei Il gergo europeo 115 servizi nell’UE. Contrariamente alle voci che corrono, armonizzare non vuol dire regolamentare ottusamente tutto, dalla curvatura dei cetrioli al colore delle carote. Spesso, significa semplicemente che i paesi dell’UE riconoscono reciprocamente le rispettive norme di sicurezza dei prodotti. Assorbimento (capacità di): con questo termine si indica la capacità di un paese o di un organismo di utilizzare efficacemente gli aiuti che riceve. I paesi in via di sviluppo hanno spesso delle difficoltà a farlo. Per esempio, un paese può ricevere fondi sufficienti per permettere a tutti i bambini di frequentare la scuola primaria, ma a causa della carenza di insegnanti, della mancanza di scuole e dell’inefficienza delle strutture amministrative, non è possibile realizzare questo obiettivo a breve termine. Occorre provvedere a formare insegnanti, costruire scuole e migliorare l’efficienza dell’amministrazione — aumentando così la “capacità di assorbimento” del paese — prima di poter utilizzare i finanziamenti per lo scopo indicato. Autorità competente: generalmente sta a indicare il dipartimento governativo o qualsiasi altro organo responsabile per una particolare questione. È “competente” nel senso che ha i poteri e le responsabilità giuridiche. Benchmarking: con questo termine inglese si intende la valutazione comparativa delle prestazioni e dei risultati di un paese, di un’impresa, di un settore economico rispetto ad altri paesi, altre imprese, altri settori ecc. Il “benchmark” è un insieme di valori presi come parametri di riferimento per questa valutazione. Il “benchmarking” è uno dei metodi utilizzati nel “processo di Lisbona” (vedi). “Bruxelles ha deciso…”: il termine “Bruxelles” è spesso utilizzato dai media con riferimento alle istituzioni dell’UE, che hanno sede, per lo più, nella città di Bruxelles. Le leggi dell’UE sono proposte dalla Commissione europea ma a discutere, modificare e infine decidere se adottare le leggi proposte sono il Consiglio dell’Unione europea (i ministri dei governi nazionali) e il Parlamento europeo (eletto dai cittadini europei). 116 Parte III – A cura della Commissione Europea Capitali della cultura: ogni anno una città europea è designata “capitale europea della cultura”. L’obiettivo è di pubblicizzare e celebrare le realizzazioni culturali e le attrattive di tale città sensibilizzando maggiormente i cittadini europei al ricco patrimonio culturale che condividono. Per il 2005 è stata scelta come capitale europea della cultura Cork (in Irlanda). Per maggiori informazioni consultare il sito http://www.cork2005.ie/home/default.asp? La città greca di Patrasso è stata scelta per il 2006. CE: quest’abbreviazione designa la Comunità europea o anche, più raramente, la Commissione europea. “Comunità europea”: è il nome attuale di quella che, in origine, si chiamava “Comunità economica europea” o CEE (vedi). La Commissione europea: è l’istituzione, politicamente indipendente, che rappresenta e difende l’interesse dell’Unione europea nel suo insieme. Propone gli atti legislativi, le politiche ed i programmi d’azione ed è responsabile dell’esecuzione delle decisioni del Parlamento e del Consiglio. CEE: quest’abbreviazione indica la Comunità economica europea – una delle tre Comunità europee (vedi) istituita nel 1957 per realizzare l’integrazione economica dell’Europa. In origine contava sei Stati membri: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi. Nel 1993, con l’entrata in vigore del trattato di Maastricht, la CEE è stata ribattezzata Comunità europea (CE) ed è la base dell’attuale Unione europea. CIG: vedi “Conferenza intergovernativa”. Clausola di rendez–vous: a volte, quando i leader dell’UE discutono un importante atto giuridico, non riescono a mettersi d’accordo su una questione specifica. In tal caso possono decidere di riesaminarla in una data successiva. Questa decisione viene formalizzata mettendola per iscritto e inserendola come clausola nell’atto in discussione. Questo tipo di clausola viene talvolta detta “clausola di rendez–vous”. Il gergo europeo 117 Coesione: questo termine significa letteralmente “essere uniti”. L’espressione “promuovere la coesione sociale” significa che l’UE cerca di fare in modo che ogni persona abbia un posto nella società, per esempio combattendo la povertà, la disoccupazione e la discriminazione. Il bilancio dell’UE comprende un “Fondo di Coesione” che è utilizzato per finanziare i progetti che aiutano l’UE a “essere più unita”. Per esempio finanzia nuovi collegamenti su strada o rotaia che aiutano le regioni svantaggiate a partecipare pienamente all’economia dell’UE. Comitatologia: il termine indica una procedura, più correttamente nota come “procedura dei comitati”. Descrive un processo in cui la Commissione, nell’attuare la legge dell’UE, deve consultare alcuni comitati consultivi speciali composti da esperti dei paesi dell’UE. Per spiegazioni più complete si invita a consultare il glossario. Competenze: termine che sta ad indicare “poteri e responsabilità”. Il termine ricorre spesso nel dibattito politico su quali poteri, facoltà e compiti occorra demandare alle istituzioni dell’UE e quali debbano essere lasciati alle autorità nazionali, regionali e locali. Comunità: si veda “Comunità europee”. Comunità europee: Negli anni Cinquanta sei paesi europei hanno deciso di mettere insieme le proprie risorse economiche e istituire un sistema per prendere decisioni in comune sulle questioni economiche. Per fare ciò hanno formato tre organizzazioni: • la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA), • la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom), • la Comunità economica europea (CEE). Queste tre comunità, conosciute con il nome collettivo di “Comunità europee”, hanno formato la base di quella che è oggi l’Unione europea. La CEE è presto divenuta di gran lunga la più importante delle tre ed è stata in seguito ribattezzata semplicemente “Comunità europea” (CE). 118 Parte III – A cura della Commissione Europea Nella CE le decisioni vengono prese utilizzando il “metodo comunitario” (vedi), al quale partecipano le istituzioni dell’UE. Questo metodo vale per tutte le attività dell’UE ad eccezione di ciò che viene deciso semplicemente con accordi tra i governi. Comunitarizzazione: Termine tecnico che significa trasferire alcune materie dal secondo o terzo “pilastro” (vedi) dell’UE al primo “pilastro”, in modo che possano essere trattate secondo il “metodo comunitario” (vedi). Per ulteriori chiarimenti si invita a consultare il glossario. Conferenza intergovernativa (CIG): con tale termine si indica la conferenza in cui si riuniscono i governi degli Stati membri dell’UE per modificare i trattati dell’Unione europea. La Conferenza intergovernativa tenutasi nel 2003 ha portato alla firma della Costituzione dell’UE (vedi) nel 2004. Consiglio: Tre organi europei distinti hanno nel loro nome la parola “Consiglio”: • il Consiglio europeo: Si tratta del consesso formato dai capi di Stato e/o di governo (ossia i presidenti e/o i primi ministri) di tutti i paesi dell’UE più il Presidente della Commissione europea. Il Consiglio europeo si riunisce, di norma, quattro volte l’anno per discutere le politiche europee nel loro insieme e per fare il punto della situazione. Si tratta del più alto organo politico dell’Unione europea, ed è per questo che le sue riunioni vengono spesso chiamate “vertici europei”. • il Consiglio dell’Unione europea: Noto in precedenza come Consiglio dei Ministri, è un’istituzione composta dai ministri dei governi di ciascuno dei paesi dell’UE. Il Consiglio si riunisce regolarmente per prendere decisioni su argomenti specifici e per adottare le leggi europee. • il Consiglio d’Europa: Non si tratta di un’istituzione dell’UE. È invece un’organizzazione intergovernativa con sede a Strasburgo che si propone (tra i suoi obiettivi) di tutelare i diritti umani, di promuovere la diversità culturale in Europa e di lottare contro problemi della socie- Il gergo europeo 119 tà come la xenofobia e l’intolleranza. Il Consiglio d’Europa è stato istituito nel 1949 ed una delle sue prime realizzazioni è stata l’adozione della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo. Perché i cittadini possano esercitare i diritti riconosciuti da questa Convenzione è stata istituita la Corte europea dei Diritti dell’Uomo. Convenzione: in passato, ha indicato anche un’assemblea politica o legislativa ed è in questa accezione che è stato ripreso nell’ambito comunitario per designare un gruppo di rappresentanti delle istituzioni dell’UE e dei governi e dei parlamenti nazionali che si riuniscono per redigere un documento importante. Sono state delle Convenzioni a redigere la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e il progetto di Costituzione dell’UE (vedi Convenzione sul futuro dell’Europa). Convenzione sul futuro dell’Europa: la Convenzione europea (detta anche Convenzione sul futuro dell’Europa) è stata costituita nel dicembre 2001. Aveva 105 membri, in rappresentanza dei Presidenti o dei Primi Ministri degli Stati membri dell’UE e dei paesi candidati, dei rispettivi Parlamenti nazionali, del Parlamento europeo e della Commissione europea. Presidente della Convenzione è stato l’ex presidente francese Valéry Giscard d’Estaing. Compito della Convenzione era redigere il testo di un nuovo trattato che stabilisse regole chiare per il funzionamento dell’Unione europea dopo l’allargamento. Questo nuovo trattato è destinato a diventare in un certo senso la Costituzione dell’UE (vedi). La Convenzione ha chiuso i suoi lavori il 10 luglio 2003. Cooperazione rafforzata: l’espressione si riferisce a un accordo in base al quale un gruppo di paesi dell’UE (almeno otto) possono operare insieme in un particolare settore anche se gli altri paesi dell’UE non possono o non vogliono partecipare in quella fase. Resta inteso che gli altri Stati sono liberi di subentrare successivamente, se lo desiderano. Costituzione dell’UE: attualmente l’UE è retta da quattro trattati fondamentali che ne stabiliscono le regole di funzionamento. Questi 120 Parte III – A cura della Commissione Europea trattati sono lunghi e complessi ed i leader dell’UE intendono sostituirli con un unico atto, più breve e più semplice, che enunci i principi e gli obiettivi dell’UE e che stabilisca chiaramente chi esercita quali competenze. Questo nuovo atto (tecnicamente noto come “trattato costituzionale”) sarà abbastanza simile alla costituzione di uno Stato – anche se l’UE non è e non vuole diventare uno Stato unico che soppianti i paesi membri. Il testo di questa nuova Costituzione dell’UE è stato approvato nel giugno 2004 e firmato da tutti i governi degli Stati membri nell’ottobre 2004. Dovrebbe entrare in vigore nel 2006, ma deve essere prima ratificato da tutti i parlamenti nazionali e, in alcuni paesi, approvato con un referendum. Criteri di Copenaghen: nel giugno 1993, i leader dell’UE riuniti a Copenaghen hanno stabilito tre criteri che qualsiasi paese candidato (vedi) deve soddisfare per entrare a far parte dell’Unione europea. Primo, deve avere istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, la preminenza del diritto, i diritti umani ed il rispetto delle minoranze. Secondo, deve avere un’economia di mercato funzionante. Terzo, deve recepire nella sua interezza l’acquis comunitario (vedi) e sottoscrivere ai diversi obiettivi dell’Unione europea. Inoltre deve avere un’amministrazione pubblica capace di applicare e gestire praticamente la legislazione dell’UE. L’UE si riserva il diritto di decidere quando un paese candidato soddisfa questi criteri e quando l’UE è pronta ad accogliere il nuovo Stato membro. Criteri di Maastricht: si tratta di cinque criteri per stabilire se un paese dell’UE è pronto ad adottare l’euro. Essi riguardano: • stabilità dei prezzi: il tasso di inflazione non deve superare di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre paesi dell’UE che nell’anno precedente hanno registrato il tasso di inflazione più basso; • deficit di bilancio: (vedi): deve essere generalmente inferiore al 3% del prodotto interno lordo (PIL); • debito: il debito pubblico non dovrebbe superare il 60% del PIL, ma un paese con un livello di indebitamento più alto può ancora adottare l’euro a patto che il suo debito sia in costante diminuzione; Il gergo europeo 121 • tassi di interesse: il tasso a lungo termine non deve superare di oltre 2 punti percentuali quello dei tre paesi dell’UE che nell’anno precedente hanno registrato il tasso di inflazione più basso; • stabilità del cambio: il tasso di cambio della moneta nazionale deve essere rimasto entro determinati limiti di fluttuazione prestabiliti per due anni. Questi criteri sono stati fissati nel Trattato di Maastricht: da qui il loro nome. Deficit democratico: si dice spesso che il processo decisionale dell’UE è troppo lontano dalle persone comuni, che non possono comprenderne le complessità e i difficili testi giuridici. L’UE sta cercando di colmare tale “deficit democratico” mediante una semplificazione giuridica, una migliore informazione del pubblico e dando alla società civile (vedi) un peso maggiore nell’elaborazione delle politiche europee. I cittadini hanno comunque già la possibilità di partecipare al processo decisionale dell’UE mediante il Parlamento europeo. Per ulteriori chiarimenti, vi invitiamo a consultare il glossario. Deficit di bilancio: termine tecnico con cui si intende la differenza negativa tra le entrate dello Stato e le sue spese. DG: Il personale delle principali istituzioni europee (Commissione, Consiglio e Parlamento) è organizzato in un numero di dipartimenti distinti, conosciuti con il nome di Direzioni Generali (DG), ciascuno dei quali è responsabile di compiti o ambiti politici specifici. Il capo amministrativo della DG è conosciuto come Direttore generale (un termine che viene anch’esso a volte abbreviato con “DG”). Dialogo con la società civile: questo termine fa riferimento alle consultazioni con la società civile (vedi) che la Commissione europea realizza quando prepara le sue proposte legislative. Si tratta di un concetto più ampio rispetto a “dialogo sociale” (vedi). 122 Parte III – A cura della Commissione Europea Dialogo sociale: Questo termine sta ad indicare le discussioni, I negoziati e l’azione comune tra le parti sociali europee (vedi) e le discussione tra queste parti sociali e le istituzioni dell’UE. Per spiegazioni più complete si invita a consultare il glossario. EFTA: quest’abbreviazione (dalle iniziali del nome inglese: European Free Trade Association) si usa anche in italiano per indicare l’Associazione europea di libero scambio – un’organizzazione fondata nel 1960 per promuovere il libero scambio dei beni tra i suoi Stati membri. In origine i paesi EFTA erano sette: Austria, Danimarca, Norvegia, Portogallo, Svezia e Regno Unito. Vi si sono aggiunti la Finlandia nel 1961, l’Islanda nel 1970 ed il Liechtenstein nel 1991. Nel 1973, il Regno Unito e la Danimarca hanno abbandonato l’EFTA per aderire alla CEE (vedi). Hanno seguito il loro esempio il Portogallo nel 1986 e l’Austria, la Finlandia e la Svezia nel 1995. Oggi gli Stati membri dell’EFTA sono Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. ERASMUS: non si tratta realmente di gergo europeo. È il nome di una programma (intitolato al grande umanista europeo Erasmo da Rotterdam) che l’UE sovvenziona nel settore dell’istruzione e che ha avuto inizio nel 1987. Entro il 2007, due milioni di studenti avranno studiato in un altro paese grazie al programma Erasmus. Dal 2004, un nuovo programma, Erasmus Mundus, assegna più di 40 milioni di euro all’anno per la promozione di Master offerti da un consorzio di almeno tre università di almeno tre differenti paesi europei. Le borse di studio per frequentare questi corsi sono disponibili per gli studenti di ogni paese. Eurobarometro: è il nome con cui è noto il servizio della Commissione, istituito nel 1973, che misura ed analizza le tendenze dell’opinione pubblica in tutti gli Stati membri e nei paesi candidati. Conoscere gli orientamenti dell’opinione pubblica è importante per la Commissione europea per preparare le sue proposte legislative, prendere decisioni e valutare il proprio operato. Eurobarometro si avvale sia di sondaggi d’opinione che di gruppi di discussione (“focus group”). Dalle sue rilevazioni vengono tratte circa 100 rapporti Il gergo europeo 123 all’anno. Per spiegazioni più complete si invita a consultare il sito di Eurobarometretro. Eurocrate: il termine “eurocrati” (un calco della parola “burocrati”) viene usato con riferimento alle molte migliaia di cittadini dell’UE che lavorano presso le istituzioni europee (il Parlamento, il Consiglio, la Commissione). Eurolandia: è un nome di fantasia che viene usato per indicare quella che ufficialmente si chiama “area dell’euro” — e che alcuni chiamano anche “zona euro” — ossia l’insieme degli Stati membri che hanno adottato l’euro come moneta. Per ora tali paesi sono il Belgio, la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Irlanda, l’Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l’Austria, il Portogallo, la Finlandia. EUROPA: non si tratta realmente di gergo europeo. È il nome, proveniente dal greco antico e dal latino, che è stato scelto per il sito ufficiale dell’Unione europea. Il sito contiene una gran quantità di informazioni utili sull’UE regolarmente aggiornate ed è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’UE. (L’)Europa a due velocità: con tale espressione si fa riferimento alla possibilità teorica che, in futuro, un “nucleo” particolare di Stati membri decida di procedere più rapidamente sulla via dell’integrazione europea (si veda sopra). È già possibile che un gruppo di paesi dell’UE cooperino tra loro più degli altri grazie ad un accordo detto di “cooperazione rafforzata” (si veda sopra). Euroscettici: tale termine viene utilizzato spesso per indicare coloro che si oppongono all’integrazione europea o sono “scettici” nei confronti dell’UE e delle sue finalità. Federalismo: in generale, questo termine indica un assetto politico–istituzionale in cui più entità politiche, che conservano una loro autonomia interna, sono riunite in un unico Stato che è il solo soggetto sovrano. I fautori di questo sistema sono detti “federalisti”. 124 Parte III – A cura della Commissione Europea Numerosi paesi del mondo — per es. Australia, Canada, Germania, Svizzera e Stati Uniti d’America — hanno una struttura federale, nella quale alcune questioni (per esempio la politica estera) vengono decise centralmente a livello federale, mentre altre rimangono di competenze dei singoli stati federati. Tuttavia esistono diversi modelli di Stato federale. L’Unione europea non si ispira a nessuno di quei modelli: non è una federazione di Stati ma un’unione unica nel suo genere nella quale gli Stati membri rimangono paesi indipendenti e sovrani, pur decidendo di esercitare insieme la loro sovranità in molti settori di interesse comune. Questo conferisce loro un potere e un’influenza collettiva sulla scena mondiale che nessuno di essi potrebbe avere da solo. Una parte del dibattito sul futuro dell’Europa verte sull’opportunità che l’UE si evolva in senso “federale”. Fortezza Europa: tale espressione viene spesso utilizzata per indicare l’atteggiamento di chi vuole difendere l’Europa dalle influenze esterne, specialmente di ordine culturale. Il termine “fortezza Europa” compare spesso nelle discussioni sui regolamenti in materia di asilo e di immigrazione. Il 9 maggio, festa dell’Europa: il 9 maggio 1950 Robert Schuman (allora Ministro degli Esteri francese) pronunciò un famoso discorso proponendo l’integrazione europea (si veda sopra) come metodo per assicurare la pace e raggiungere la prosperità nell’Europa postbellica. Poiché le sue proposte hanno posto le basi per l’Unione europea attuale, il 9 maggio viene celebrata l’anniversario dell’UE. Integrazione europea: il termine si riferisce al ravvicinamento tra i paesi e i popoli europei. All’interno dell’Unione europea ciò significa che i paesi mettono insieme le loro risorse e prendono insieme molte decisioni. Ciò avviene grazie all’interazione tra le istituzioni dell’UE (il Parlamento, il Consiglio, la Commissione, etc.). Intergovernativo: questo termine significa letteralmente “tra i governi”. Nell’UE vengono prese decisioni su alcune materie, quali la sicurez- Il gergo europeo 125 za e la difesa, mediante un semplice accordo intergovernativo (ossia tramite un accordo tra i governi dei paesi dell’UE) e non utilizzando il “metodo comunitario” (vedi). Queste decisioni intergovernative vengono prese dai ministri che si incontrano in seno al Consiglio dell’Unione europea, o a livello più alto dai primi ministri e/o dai presidenti dei paesi dell’UE riuniti nel Consiglio europeo. Lingue ufficiali: dal 1° maggio 2004 nell’Unione europea vi sono 20 lingue ufficiali: il ceco, il danese, l’estone, il finnico, il francese, il greco, l’inglese, l’italiano, il lettone, il lituano, il maltese, l’olandese, il polacco, il portoghese, lo slovacco, lo sloveno, lo spagnolo, lo svedese, il tedesco e l’ungherese. La legislazione dell’UE viene pubblicata in tutte le lingue ufficiali ed i cittadini possono usare una qualsiasi di queste lingue per rivolgersi alle istituzioni dell’UE. Ovviamente, in Europa si parlano anche molte altre lingue oltre a quelle ufficiali dell’UE e questa varietà di lingue nazionali e regionali è molto cara agli europei tutti. Essa costituisce parte del loro ricco patrimonio culturale. La Commissione europea ha dei programmi per la promozione dell’apprendimento delle lingue e della diversità linguistica. Mainstreaming: con questo termine inglese si indica il fare in modo che un certo fattore venga tenuto presente in tutte le politiche dell’UE. Per esempio, in ogni decisione su una politica dell’Unione europea si deve ora tenere conto delle conseguenze della decisione stessa per l’ambiente. Vale a dire che si è proceduto al “mainstreaming” delle preoccupazioni ambientali. Mercato comune: al momento della sua istituzione nel 1957, la CEE (vedi) si proponeva l’obiettivo di un “mercato comune”, ossia di uno spazio all’interno del quale le persone, i beni ed i servizi potessero circolare liberamente tra i vari Stati membri come se fossero un unico paese, senza controlli alle frontiere e senza pagare dazi doganali. Ci è voluto parecchio tempo per realizzare questo obiettivo: i dazi doganali tra i paesi della CEE sono stati soppressi del tutto solo il 1° luglio 1968. Anche altre barriere al commercio sono state difficili da rimuovere, tanto che solo alla fine del 1992 si è po- 126 Parte III – A cura della Commissione Europea tuta proclamare la realizzazione del “mercato unico” (come era stato nel frattempo ribattezzato). Metodo comunitario: si tratta del metodo normalmente utilizzato dall’UE per legiferare: la Commissione presenta una proposta al Consiglio e al Parlamento, che la discutono, propongono modifiche ed emendamenti e infine la adottano, facendone un atto legislativo dell’UE. Durante questo processo, vengono spesso consultati altri organi come il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni. Metodo di coordinamento aperto: In molte aree (come per esempio l’istruzione e la formazione, le pensioni e la salute, l’immigrazione e l’asilo), i governi dell’UE stabiliscono politiche nazionali proprie piuttosto che applicare una legislazione unica in tutta l’UE. Tuttavia è opportuno che i governi condividano le informazioni, adottino le “migliori prassi” (vedi) e facciano convergere le loro politiche nazionali. Questo metodo di apprendimento dagli altri è chiamato “metodo di coordinamento aperto”. Migliori prassi o pratiche: un modo per migliorare le politiche nell’UE è quello di vedere cosa fanno gli altri paesi dell’UE per scoprire dove le cose funzionano meglio. Gli altri paesi possono allora adottare questa “migliore prassi” adattandola alle proprie realtà nazionali e locali. Padri fondatori: negli anni successivi alla seconda guerra mondiale, personalità come Jean Monnet e Robert Schuman sognavano di unire i popoli d’Europa nel segno di una pace duratura e dell’amicizia. Nei cinquant’anni successivi, con l’edificazione dell’UE, il loro sogno si è realizzato ed è per questo che essi vengono chiamati “padri fondatori” dell’Unione europea. Paese candidato: un paese che ha presentato domanda di adesione all’Unione europea e la cui domanda è stata formalmente accettata. Al momento ci sono quattro paesi candidati: Bulgaria, Croazia, Romania e Turchia. Prima di poter entrare a far parte dell’UE un paese candidato deve soddisfare i “criteri di Copenaghen” (vedi). Il gergo europeo 127 Paese che ha presentato domanda di adesione: un paese che ha chiesto di diventare uno Stato membro dell’Unione europea. Quando la domanda è stata formalmente accettata, si parla di “paese candidato” all’adesione (vedi). Per ulteriori chiarimenti, vi invitiamo a consultare il glossario. Paese in via di adesione: un paese candidato (vedi) che ha soddisfatto i criteri di Copenaghen (vedi) ed ha concluso i negoziati di adesione all’Unione europea. Paese terzo: con questo termine si indica semplicemente un paese che non fa parte dell’UE. Il suo significato risulta chiaro se si pensa ad una situazione in cui sono in gioco le relazioni tra due Stati membri dell’UE (o tra le istituzioni dell’UE e uno Stato membro) e un altro paese (che è allora, letteralmente, un “terzo paese”) che non fa parte dell’Unione europea. Parti sociali: Termine che si riferisce alle due parti dell’industria: gli imprenditori e i lavoratori. A livello dell’UE sono rappresentati da tre grandi organizzazioni: • la Confederazione europea dei sindacati (CES), che rappresenta i lavoratori; • l’Unione delle confederazioni delle industrie della Comunità eu- ropea (UNICE) che rappresenta gli imprenditori del settore privato; • il Centro europeo delle imprese pubbliche (CEIP), che rappresenta gli imprenditori del settore pubblico. La Commissione europea li consulta nella preparazione di proposte legislative di carattere sociale o relative all’occupazione. Per spiegazioni più complete si invita a consultare il glossario. Passerella comunitaria: si tratta della procedura per trasferire alcune materie dal “terzo pilastro” (vedi) dell’UE al “primo pilastro”, in modo che possano essere trattate secondo il “metodo comunitario” (vedi). Per utilizzare la passerella occorre una decisione unanime 128 Parte III – A cura della Commissione Europea del Consiglio, seguita dalla ratifica da parte di ciascuno degli Stati membri. Pilastri dell’UE: l’Unione europea prende decisioni in tre ambiti (insiemi di politiche) distinti, noti anche come i tre “pilastri” dell’UE. • Il primo pilastro è l’ambito comunitario, che comprende la mag- gior parte delle politiche comuni e nel quale le decisioni sono prese con il “metodo comunitario” (vedi) – con la partecipazione della Commissione, del Parlamento e del Consiglio. • Il secondo pilastro è la politica estera e di sicurezza comune, ambito nel quale il Consiglio decide da solo. • Il terzo pilastro è la “cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale”; anche qui l’unica istituzione che prende le decisioni è il Consiglio. Nell’ambito del primo pilastro il Consiglio decide di norma mediante voto a “maggioranza qualificata” (vedi). Nell’ambito degli altri pilastri il Consiglio deve decidere all’unanimità: qualsiasi decisione può essere bloccata dal veto di un singolo paese. Se così decide, il Consiglio può utilizzare la “passerella comunitaria” (vedi) per trasferire una materia dal terzo al primo pilastro. Prospettive finanziarie: il termine “prospettive” in questa espressione significa in realtà “programma”. L’UE deve programmare le sue attività con molto anticipo ed essere sicura di avere risorse finanziarie sufficienti per quello che intende fare. Le sue principali istituzioni (Parlamento, Consiglio e Commissione) devono quindi mettersi d’accordo in anticipo sulle priorità per i prossimi anni e preparare un programma di spesa che si chiama “prospettive finanziarie”. Le prospettive finanziarie indicano l’importo massimo che l’UE può spendere, suddiviso per i vari settori. In un mondo in cui i costi tendono a crescere continuamente, lo scopo delle prospettive finanziarie è di mantenere sotto controllo le spese dell’UE. Quattro libertà: una delle maggiori realizzazioni dell’UE è stata la creazione di uno spazio in cui 1) i cittadini 2) i beni 3) i servizi e 4) Il gergo europeo 129 i capitali potessero circolare liberamente. Spesso si fa riferimento a tale quadruplice libertà di circolazione come alle “quattro libertà”. Riforma della PAC: la politica agricola comune (PAC) è nata nel 1960, per garantire che l’Europa fosse in grado di coprire il proprio fabbisogno di prodotti alimentari a prezzi accessibili. Ma essa è stata vittima del proprio successo, dando luogo a eccedenze difficili da smaltire di alcuni prodotti come le carni bovine, l’orzo, il latte e il vino. Inoltre, le sovvenzioni versate agli agricoltori europei falsavano il commercio mondiale. La Commissione europea ha quindi avviato un riesame della PAC nel 1999. Nel 2003 l’UE ha approvato ulteriori riforme, mettendo l’accento sulla qualità dei prodotti agricoli e su metodi di allevamento che escludano il maltrattamento degli animali, e nel contempo rispettino l’ambiente e contribuiscano alla tutela del paesaggio rurale. L’UE ha in programma una riduzione delle sovvenzioni dirette agli agricoltori, per ridurre lo squilibrio tra i mercati agricoli dell’UE e quelli dei paesi in via di sviluppo. SEE: quest’abbreviazione indica lo Spazio economico europeo – costituito da tutti i paesi dell’Unione europea e dell’EFTA (vedi) ad eccezione della Svizzera. L’Accordo SEE, entrato in vigore il 1° gennaio 1994, consente ad Islanda, Liechtenstein e Norvegia di godere dei benefici del mercato unico dell’UE senza tutti i diritti e gli obblighi che comporta l’appartenenza all’UE. Dal 1° maggio 2004, gli Stati membri dell’Unione europea sono : Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito. Per conoscere l’anno in cui hanno aderito all’UE, si veda “allargamento”. Società civile: con questo termine si designa l’insieme delle organizzazioni e associazioni che non fanno parte del mondo della politica ma rappresentano il mondo del lavoro, gruppi che condividono un medesimo interesse o settori della società. Ne fanno parte, per esempio, i sindacati, le associazioni professionali, le associazioni dei datori di la- 130 Parte III – A cura della Commissione Europea voro, le associazioni per la difesa dell’ambiente, le organizzazioni che rappresentano le donne, gli agricoltori, i disabili, e così via. Poiché queste organizzazioni dispongono di esperienze e competenze preziose nei rispettivi settori di attività e possono contribuire all’attuazione e al monitoraggio delle politiche dell’Unione europea, l’UE consulta regolarmente la società civile e intende associarla più strettamente al processo di elaborazione delle politiche comunitarie. Sovranazionale: letteralmente questo termine significa “ad un livello superiore rispetto ai governi nazionali”, e si differenzia da “intergovernativo” (vedi) che significa “tra i governi”. Molte decisione dell’UE vengono prese a livello “sovranazionale” nel senso che vedono la partecipazione delle istituzioni dell’UE a cui i paesi membri hanno delegato alcuni dei poteri decisionali. Da non confondersi con il termine “transnazionale” (vedi). Stakeholder: con il termine “stakeholder” si indicano normalmente tutti i soggetti che hanno un interesse legittimo (stake) nell’attività di un soggetto, e che influenzano o sono influenzati dalle sue decisioni; nel caso dell’UE, si tratta di tutte le persone e organizzazioni che sono interessate nelle e dalle norme e politiche dell’UE. La Commissione europea tiene a consultare una cerchia la più ampia possibile di “stakeholder” prima di proporre nuovi atti legislativi e nuove iniziative politiche. Stati membri: i paesi che fanno parte di una organizzazione internazionale sono i suoi Stati membri. Si usa spesso questo termine anche per indicare i governi di questi paesi. Dal 1° maggio 2004, gli Stati membri dell’Unione europea sono : Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito. Per conoscere l’anno in cui hanno aderito all’UE, si veda “allargamento”. Strasburgo: Strasburgo è una città francese vicina al confine con la Germania dove si svolgono per una settimana al mese le sessioni Il gergo europeo 131 plenarie del Parlamento europeo. La città ospita anche la Corte europea dei diritti dell’uomo e il Consiglio d’Europa che non sono istituzioni dell’UE. Il termine “Strasburgo” è talvolta utilizzato dai media per indicare l’una o l’altra di tali istituzioni. Strategia di Lisbona: per competere con gli altri principali protagonisti sulla scena mondiale, l’UE ha bisogno di un’economia moderna ed efficiente. Riuniti a Lisbona nel marzo 2000, i leader politici dell’UE hanno indicato un nuovo obiettivo: l’UE deve, nel giro di un decennio, “diventare l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale”. I leader dell’UE hanno anche convenuto una strategia dettagliata per conseguire tale obiettivo. La “strategia di Lisbona” abbraccia questioni quali la ricerca, l’istruzione, la formazione, l’accesso a Internet e il commercio elettronico. Ma riguarda anche Ia riforma dei sistemi europei di previdenza sociale, che devono essere resi finanziariamente sostenibili affinché ne possano continuare a beneficiare le generazioni future. Ogni anno, a primavera, il Consiglio europeo dedica una riunione alla valutazione dei progressi compiuti nell’attuazione della strategia di Lisbona. Sussidiarietà: il “principio di sussidiarietà” implica che le decisioni dell’UE devono essere prese il più possibile a contatto con i cittadini. In altre parole, l’Unione prende iniziative (tranne che nei settori in cui è l’unica responsabile) solo se l’azione dell’UE è più efficace dell’azione presa a livello nazionale, regionale o locale. Transnazionale: questo termine viene spesso utilizzato per indicare la collaborazione tra imprese o organizzazioni che hanno sede in Stati membri diversi. Uno degli obiettivi dell’UE è appunto di incoraggiare la collaborazione “transnazionale” o, come anche si dice, “transfrontaliera”. Trasparenza: il termine ‘trasparenza’ è spesso utilizzato per indicare l’apertura che contraddistingue le attività delle istituzioni dell’UE 132 Parte III – A cura della Commissione Europea che si sono impegnate ad agire con la massima chiarezza prendendo misure per migliorare l’accesso del pubblico alle informazioni e per realizzare documenti più chiari e leggibili. Ciò riguarda anche la redazione delle leggi nonché di un trattato UE unico e semplificato. Unanimità: nel prendere decisioni su alcune questioni, il Consiglio dell’Unione europea deve trovarsi in una posizione di accordo unanime, vale a dire che tutti i paesi devono essere d’accordo. Il veto anche di un solo paese bloccherebbe la decisione. Ciò renderebbe molto difficile andare avanti in una Unione di 25 paesi e quindi la regola dell’unanimità si applica soltanto in aree particolarmente delicate come quella dell’asilo, della fiscalità e della politica estera e di sicurezza comune. In molti ambiti le decisioni vengono ora prese con la votazione a maggioranza qualificata (vedi). Per spiegazioni più complete sul concetto di unanimità si invita a consultare il glossario. Vertice: le riunioni del Consiglio europeo (vedi) sono spesso dette “vertici” europei (o dell’UE) perché vi si incontrano i capi di Stato o di governo dell’UE. Alcuni paesi sono rappresentanti dal Presidente del Consiglio o Primo Ministro, altri dal Presidente della Repubblica, altri ancora da entrambi. Tutto dipende dal ruolo che la Costituzione di ciascun paese assegna alle più alte cariche dello Stato. Voto a maggioranza qualificata: Su gran parte delle questioni, il Consiglio dell’Unione europea prende le sue decisioni con una votazione. Ogni paese possiede un certo numero di voti che fondamentalmente sono proporzionali al numero di abitanti. Il numero di voti per paese è il seguente: Germania, Francia, Italia e Regno Unito Spagna e Polonia Paesi Bassi Belgio, Repubblica ceca, Grecia, Ungheria e Portogallo Austria e Svezia Danimarca, Irlanda, Lituania, Slovacchia e Finlandia Cipro, Estonia, Lettonia, Lussemburgo e Slovenia Malta 29 27 13 12 10 7 4 3 Il gergo europeo 133 Affinché una proposta venga adottata dal Consiglio, ci deve essere una “maggioranza qualificata” a favore. Questo significa almeno 232 voti su un totale di 321. Deve essere anche a favore una maggioranza dei paesi (in alcuni casi una maggioranza di due terzi). Inoltre ogni paese può chiedere al Consiglio di verificare che i paesi a favore rappresentino almeno il 62% della popolazione dell’UE. Per ulteriori chiarimenti sul voto a maggioranza qualificata, vi invitiamo a consultare il glossario. Zona di libero scambio: un gruppo di paesi che hanno soppresso nei loro rapporti reciproci le barriere commerciali, come i dazi ed i contingenti d’importazione. Nel mondo esistono diverse zone di libero scambio: il Mercosur nell’America del Sud, il Nafta nell’America del Nord e l’EFTA in Europa, per esempio. L’Unione europea è anche una zona di libero scambio, ma è molto di più di questo, perché persegue un obiettivo di integrazione economica e politica, con decisioni prese in comune in molti settori politici. Zona Schengen (= area Schengen, paesi Schengen): Nel 1985, cinque paesi dell’UE (Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi) hanno deciso di abolire tutti i controlli sui cittadini alle frontiere interne. Ciò ha portato alla creazione di un territorio senza frontiere interne, la cosiddetta zona Schengen. (Schengen è la città lussemburghese in cui è stato firmato l’accordo). I paesi Schengen hanno introdotto una politica comune in materia di visti per l’intera zona e hanno deciso di realizzare controlli efficaci alle loro frontiere esterne. Eventuali controlli alle frontiere interne possono essere effettuati per periodi limitati di tempo qualora motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale lo rendano necessario. Un po’ alla volta la zona Schengen si è estesa. In linea di principio ora comprende tutti i paesi dell’UE, l’Islanda e la Norvegia e l’accordo è diventato parte integrante dei trattati dell’UE. Tuttavia i 10 paesi che hanno aderito all’UE nel 2004 ancora non partecipano pienamente all’accordo di Schengen. Inoltre l’Irlanda e il Regno Unito hanno scelto di non aderire agli accordi relativi ai controlli alle frontiere e ai visti. Per maggiori informazioni in proposito si invita a consultare la pagina. 134 Parte III – A cura della Commissione Europea I cittadini di uno dei paesi della zona Schengen non hanno bisogno di un visto per viaggiare all’interno dell’area. I titolari di un visto d’ingresso per un paese Schengen sono automaticamente autorizzati a viaggiare liberamente all’interno della zona Schengen, tranne che in Irlanda e nel Regno Unito. PARTE IV Bibliografia essenziale sul Diritto comunitario a cura della COMMISSIONE EUROPEA 135 136 Parte III – A cura della Commissione Europea Bibliografia di diritto dell’Unione Europea 1. Parte istituzionale e delle politiche A) L. Daniele, Diritto dell’Unione europea, Milano, Giuffrè, 2004. B) L. Antoniolli, G. Benacchio, F. Lajolo Di Cossano, Lineamenti di diritto dell’Unione europea, Padova, CEDAM, 2005, capp. VI– VII. C) T. Ballarino, Manuale breve di diritto dell’Unione europea, Padova, CEDAM, 2004, capp. 10–21. D) L. Antoniolli, G. Benacchio, F. Lajolo Di Cossano, Lineamenti di diritto dell’Unione europea, Padova, CEDAM, 2005 E) T. Ballarino, Manuale breve di diritto dell’Unione europea, Padova, CEDAM, 2004. 2. Per il la politica estera e di sicurezza comune (secondo pilastro) F) L. Marini, “La politica estera e di sicurezza dell’Unione europea”, in Il diritto dell’Unione europea, 2002, pp. 383–421. G) C. Morviducci, voce “Politica estera e di sicurezza comune (Pesc)”, in Digesto, disc. pubbl., IV ed., Torino, UTET, 2000 (aggiornamento), pp. 416–432. 137 138 Parte IV 3. Per la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (terzo pilastro) H) M. Lombardo, “La cooperazione di polizia e quella giudiziaria in materia penale dopo il Trattato di Amsterdam”, in Rivista penale, 2001, pp. 706–711. I) P. Bilancia, “Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia tra realtà intergovernativa e prospettiva comunitaria”, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2004, pp. 345–365. Costituzionalizzazione e allargamento: K) E. Letta, L’Europa a venticinque, II ed. aggiornata, Bologna, Il Mulino, 2006. L) J. Ziller, La Costituzione europea, II ed., Bologna Il Mulino, 2004, capp. 1, 2, 5. Per la preparazione dell’esame è necessaria inoltre la conoscenza dei testi normativi fondamentali: – il Trattato della Comunità europea ed il Trattato sull’Unione europea, aggiornati al Trattato di Nizza; – il Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa. (i testi sono reperibili anche nel sito ufficiale dell’Unione europea: http://eurlex.europa.eu/it/treaties/index.htm). Eu law – Bibliographical references 1. Institutions and policies M) R.H. Folsom, European Union Law, 5th ed., Thomson, West, St. Paul (MN), 2005. Bibliografia essenziale sul Diritto comunitario 139 2. Common and foreign security policy (CFSP, second pillar) N) S. Baches Opi, R. Floyd, “A Shaky Pillar of Global Stability: The Evolution of the European Union’s Common Foreign and Security Policy”, 9 (2003) Columbia Journal of European Law 299. D. Thym, “Reforming Europe’s Common Foreign and Security Policy”, 10 (2004) European Law Journal 5. 3. Police and judicial cooperation in criminal matters (third pillar) O) P.J. Kuijper, “The Evolution of the Third Pillar from Maastricht to the European Constitution: Institutional Aspects”, 41 (2004) Common Market Law Review, 609. D. Scott, “The rule of law in the European Union – Putting the security into the “area of freedom, security and justice”, 29 (2004) European Law Review 219 4. Constitutionalization and enlargement P) J. Ziller, The European Constitution, Kluwer Law International, 2005, chs 1, 2, 5. Q) M. Cremona (ed.), The Enlargement of the European Union, Oxford University Press, 2003, chs 1 (M. Cremona, Introduction), 2 (M. Maresceau, “Pre–accession”), 4 (A. Inotai, The Eastern Enlargement of the European Union). (A cura della facoltà di Giurisprudenza Univ. Di Trento. 2007 e Mariangela Matonte) 140 Parte IV – A cura della Commissione Europea ALLEGATO 1 Commissione Europea 141 142 Parte IV – A cura della Commissione Europea Commissione Europea (Slides) L’Unione europea: integrazione politica e socioeconomica Seminario realizzato con il contributo del programma Jean Monnet della Commissione europea 1 La Commissione europea 2 143 144 Allegato I La Commissione Europea: la composizione z z z z Sede: Bruxelles Art. 213-214 CE: 27 membri (numero modificabile dal Consiglio all’unanimità) pienamente indipendenti, con mandato rinnovabile di 5 anni (prima era 4 anni, dal 1993 è stato allineato al mandato del P.E.). Il Presidente della Commissione è nominato a magg. qual. dal Consiglio riunito a livello di Capi di Stato e di Governo, con voto di approvazione del P. E. I membri sono nominati dal Consiglio a magg. qual. d’accordo con il Presidente, sulla base di proposte degli Stati membri. 3 La Commissione Europea: i rapporti con il P. E. z z z 4 Art. 214 CE: il P. E. approva la nomina del Presidente della Commissione. L’intera Commissione è poi soggetta ad un voto di approvazione del P. E., cui segue la nomina formale da parte del Consiglio a maggioranza. Art. 215 CE: i membri dimissionari o deceduti possono essere sostituiti dal Consiglio che delibera a maggioranza. Il Consiglio può anche decidere di non procedere alla sostituzione (art. 215 CE). Art. 201 CE: il P. E. può approvare mozione di censura nei confronti della Commissione (magg. 2/3) e costringere i membri a dimettersi collettivamente. Commissione Europea (Slides) 145 La Commissione Europea: il Presidente z • • • • • Art. 217 CE (mod. con il T. di Nizza): la Commissione agisce nel quadro degli orientamenti politici del suo Presidente. Il Presidente ripartisce le competenze fra i Commissari e può modificarle nel corso del mandato. I commissari esercitano le funzioni loro attribuite dal Presidente sotto la sua autorità. Il Presidente può chiedere ad un membro della Commissione di dimettersi, previa approvazione del Collegio (crisi della Commissione Santer). Il Presidente può nominare uno o più Vicepresidenti. 5 La Commissione Europea: la responsabilità dei Commissari 6 z Responsabilità politica dinanzi al Presidente (art. 217 CE mod. con T. di Nizza). z Responsabilità per colpa grave o per inadeguatezza nell’esercizio delle funzioni: dimissioni dichiarate dalla Corte di Giustizia su istanza del Consiglio o della Commissione (art. 216 CE). 146 Allegato I La Commissione Europea: l’organizzazione interna z z z z z z z 7 z Art. 218: la Commissione stabilisce il proprio regolamento interno. 1° marzo 2000: “libro bianco” sulla “governance” europea (riforma della Commissione). Commissari assistiti da gabinetti personali (6-7 funzionari di cui almeno due di nazionalità diversa da quella del Commissario). Ciascun Commissario è preposto a una o più DG. Ciascuna DG è diretta da un “direttore generale” (a rotazione per non più di 7 anni). Riunioni del Collegio dei Commissari. Decisioni sempre a maggioranza (art. 219 CE) Oltre alle DG ci sono anche i servizi generali. Apparato burocratico di circa 20.000 funzionari assunti permanentemente per concorso. Segretariato generale della Commissione. La Commissione Europea: le competenze z • • • • z z 8 Art. 211 CE: vigila sull’applicazione delle disposizioni del Trattato; formula raccomandazioni o pareri nei settori previsti dal Trattato, di sua iniziativa oppure quando il Trattato lo prevede esplicitamente; dispone di un proprio potere di decisione e partecipa alla formazione degli atti del Consiglio e del P.E. alle condizioni stabilite dal Trattato; esercita le competenze conferitele dal Consiglio. Art. 212 CE: presenta una relazione generale annuale Altre competenze si desumono trasversalmente dalla lettura del Trattato CE. Commissione Europea (Slides) 147 La Commissione Europea: il potere di proposta z z z z • 9 • La Commissione è l’unica istituzione che ha potere di proposta: il Consiglio (art. 208 CE) e il Parlamento (art. 192 CE) possono però chiederle di redigere la proposta legislativa. La Commissione ha il potere di modificare la sua proposta iniziale in ogni fase del processo decisionale, ma il Consiglio può adottare solo all’unanimità atti che si discostano dalla proposta della Comm. (art. 250 CE). Le proposte della Commissione vengono spesso elaborate con l’apporto di Comitati consultivi e Comitati di esperti. Il potere di proposta si concretizza attraverso: raccomandazioni e pareri rivolti alle altre istituzioni; libri bianchi e libri verdi. La Commissione Europea: i poteri normativi z • • • • z 10 L’art. 211 parla di “potere di decisione”, che però in pratica è limitato a pochi casi nel quadro CE: es. art. 27: decisioni in merito alla TDEC; es. art. 39: la C. può emanare regolamenti per disciplinare il diritto dei lavoratori migranti a rimanere sul territorio anche dopo la fine del rapporto di lavoro; es. art. 85: la C. accerta con decisione motivata le infrazioni degli Stati alle regole di concorrenza; es. art. 88: decisioni in merito ad ammissibilità di aiuti di Stato. Sulla base del T. CECA, invece, la Commissione dispone di ampi poteri normativi (es. art. 60 e 61), mentre il Consiglio e il P.E. hanno solo un ruolo consultivo. 148 Allegato I La Commissione Europea: la funzione esecutiva z z Più comunemente, la Commissione esercita le competenze conferitele dal Consiglio (art. 211 CE), attraverso i regolamenti di esecuzione oppure i regolamenti di integrazione di altri regolamenti: secondo l’art. 202 CE, la Commissione deve rispettare i principi generali che il Consiglio ha fissato all’unanimità su proposta della stessa Commissione, sentito il Parlamento europeo. Gran parte dei regolamenti vengono emanati nel settore Pac e nel settore Fondi strutturali. 11 La Commissione Europea: le competenze di gestione z z z z 12 Gestisce il bilancio (entrate e spese), nei limiti delle decisioni prese dal Consiglio e ne sorveglia la corretta esecuzione. Gestisce i Fondi strutturali Gestisce i programmi comunitari (es. ricerca, ambiente, cultura etc.). Gestisce i programmi comunitari destinati ai paesi terzi (es. Phare, Tacis, Cards, Lomè). Commissione Europea (Slides) 149 La Commissione Europea: i Comitati z z z z 13 I Comitati sono organismi composti da funzionari governativi che fungono da raccordo fra Consiglio e Commissione. Comitati consultivi: esprimono semplicemente un parere. Comitati di gestione: possono esprimere a magg. qual. un parere negativo su una proposta della Commissione; in tal caso il Consiglio può assumere una decisione diversa entro tre mesi, sempre a magg. qual. Comitati di regolamentazione: devono approvare a maggioranza le proposte della Commissione; se non lo fanno o se esprimono un parere negativo la Commissione può sottomettere al Consiglio una nuova proposta (anche legislativa) o una proposta modificata. La Commissione Europea: il potere di sorveglianza z z z z z z z 14 Controlla che gli Stati membri, che agiscono come “esattori” dell’UE, effettuino i corretti versamenti. Controlla il rispetto da parte degli Stati membri delle norme del Trattato. Vigila sulla corretta attuazione delle politiche comunitarie. Per poter esercitare il controllo ha anche poteri ispettivi (art. 284). Se gli Stati membri non rispettano i loro obblighi, la Commissione invia loro una raccomandazione. Se non adempiono entro il termine stabilito, la Commissione può proporre il ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di Giustizia. Con il T. di Maastricht la Commissione ha anche acquistato, in alcuni casi, il potere di sanzione (es. concorrenza, aiuti di Stato). 150 Allegato I La Commissione Europea: la rappresentanza z z z z 15 Rappresenta la Comunità (che ha personalità giuridica) negli atti a rilevanza esterna (art. 282 CE). Conduce i negoziati internazionali (art. 300 CE). Gestisce i rapporti con le altre O.I. e con Stati terzi (art. 302 CE). E’ “associata” alla PESC (art. 18 TUE) e può presentare proposte in merito (art. 22 TUE) ALLEGATO 2 Istituzioni UE 151 152 Parte IV – A cura della Commissione Europea Istituzioni UE (Slides) L’Unione europea: integrazione politica e socioeconomica Seminario realizzato con il contributo del programma Jean Monnet della Commissione europea 1 Le istituzioni europee 2 153 154 Allegato II Il Parlamento europeo z z z Sede: Strasburgo (Bruxelles per le riunioni dei comitati; Lussemburgo sede del Segretariato generale). Elezione: ogni cinque anni a suffragio universale diretto dai cittadini dell’Unione iscritti nelle liste elettorali degli Stati di appartenenza. Composizione: 785 europarlamentari; nella prossima legislatura (2009-2014) i membri eletti non potranno superare i 736 (modifica introdotta dal Trattato di Amsterdam). 3 Le funzioni del P. E. z z z 4 Potere legislativo: nella maggior parte dei settori di intervento legislativo (consultazione,parere conforme, codecisione) Potere di bilancio: approvazione congiunta con il Consiglio del bilancio proposto dalla Commissione; approvazione della gestione del bilancio relativo al precedente esercizio finanziario (cd. concessione del discarico) Controllo democratico: approvazione della Commissione e controllo del suo operato per tutta la durata del mandato (interrogazioni, inchiesta, mozione di censura) Istituzioni UE (Slides) 155 Il Consiglio dell’Unione europea Composizione: variabile. Alle riunioni partecipano i Ministri degli Stati membri in funzione del tema all’o.d.g. nelle seguenti composizioni: Affari generali e relazioni esterne;Affari economici e finanziari; Giustizia e affari interni; Concorrenza; Ambiente; Agricoltura e pesca; Trasporti, comunicazioni ed energia; Istruzione, gioventù e cultura; Occupazione, politica sociale, salute e tutela dei consumatori Sede: Bruxelles Presidenza: a turno ogni sei mesi dagli Stati Procedure di voto:unanimità/maggioranza qualificata e sulla base di un sistema di voto ponderato. • • • • 5 Il Consiglio dell’Unione: funzioni z z z z z 6 Funzione legislativa Coordinamento delle politiche degli Stati (ECOFIN – Consiglio Affari Economici e Finanziari) Accordi internazionali Politica estera e di sicurezza comune (PESC – Affari generali e relazioni esterne) Approvazione del bilancio 156 Allegato II La Corte di Giustizia z z z z z Composizione: 27 giudici e 8 avvocati generali designati di comune accordo dai governi degli Stati membri. Mandato: sei anni rinnovabili. Sede: Lussemburgo I giudici della Corte designano tra loro il Presidente per un periodo di tre anni rinnovabili. Gli avvocati generali assistono la Corte attraverso pareri giuridici (“conclusioni”) 7 La Corte di Giustizia: competenze z z z z 8 Rinvio pregiudiziale: su iniziativa dei giudici di diritto comune degli Stati membri in materia di diritto comunitario Ricorso per inadempimento: su iniziativa degli Stati membri o della Commissione Ricorso di annullamento: su iniziativa degli Stati membri o di una istituzione comunitaria Ricorso per carenza: contro l’inerzia delle istituzioni comunitarie su iniziativa degli Stati membri o di una istituzione comunitaria Istituzioni UE (Slides) Il Tribunale di primo grado: competenze z z z z z Ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti delle istituzioni comunitarie Ricorsi proposti dagli Stati membri contro la Commissione Ricorsi proposti dagli Stati membri contro il Consiglio in materia di aiuti di Stato. Ricorsi in materia di marchi comunitari Ricorsi diretti ad ottenere il risarcimento dei danni causati dalle istituzioni comunitarie 9 La Corte dei Conti europea z z z 10 Sede: Lussemburgo CE) Composizione: ventisette membri nominati dal Consiglio per un mandato di sei anni rinnovabile I membri della Corte dei conti eleggono tra di loro un Presidente che resta in carica tre anni 157 158 Allegato II La Corte dei Conti europea: competenze z z z z Verificare la corretta gestione del bilancio UE in termini di legittimità e regolarità delle entrate e delle spese comunitarie. Garantire trasparenza ed efficienza al sistema finanziario UE Presenta al Parlamento europeo una relazione annuale di audit relativa all’esercizio finanziario precedente La Corte dei Conti non ha poteri giuridici propri. Le irregolarità riscontrate devono essere sottoposte all’OLAF, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode 11 Organi Consultivi: Comitato economico e sociale europeo z z 12 Composizione:344 membri nominati su proposta degli Stati membri per quattro anni. La composizione riflette in proporzione la popolazione degli Stati membri. Competenze: organo consultivo incaricato di rappresentare i gruppi di interesse che formano la società civile organizzata; formula pareri su richiesta o su sua iniziativa garantendo in questo modo una maggiore partecipazione della società civile europea al processo decisionale. Istituzioni UE (Slides) Organi Consultivi: Comitato delle Regioni Composizione: 344 membri nominati su proposta degli Stati membri per quattro anni. La composizione riflette in proporzione la popolazione degli Stati membri. z I suoi membri sono rappresentanti politici locali z Competenze: organo consultivo composto dai rappresentanti degli enti locali e delle regioni d’Europa. z 13 159 Finito di stampare nel mese di ottobre del 2007 dalla tipografia « Braille Gamma S.r.l. » di Santa Rufina di Cittaducale (Ri) per conto della « Aracne editrice S.r.l. » di Roma CARTE: Copertina: Digit Linen 270 g/m2; Interno: Usomano bianco Selena 80 g/m2. ALLESTIMENTO: Legatura a filo di refe / brossura