PARLAMENTO EUROPEO
2009 - 2014
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
2013/0141(COD)
11.12.2013
EMENDAMENTI
212 - 331
Progetto di relazione
Hynek Fajmon
(PE522.767v01-00)
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante
Proposta di regolamento
(COM(2013)0267 – C7-0122/2013 – 2013/0141(COD))
AM\1012962IT.doc
IT
PE524.873v02-00
Unita nella diversità
IT
AM_Com_LegReport
PE524.873v02-00
IT
2/100
AM\1012962IT.doc
Emendamento 212
Pilar Ayuso, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa
Zamora
Proposta di regolamento
Articolo 41
Testo della Commissione
Emendamento
[...]
soppresso
Or. es
Motivazione
Le prescrizioni speciali ed equivalenti sarebbero parte delle misure di attenuazione incluse
nell'elenco di cui agli emendamenti dell'articolo 40; si propone pertanto la soppressione
dell'articolo 41.
Emendamento 213
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto
Proposta di regolamento
Articolo 41
Testo della Commissione
Emendamento
[...]
soppresso
Or. es
Motivazione
Si propone di sopprimere il presente articolo in quanto le prescrizioni speciali ed equivalenti
sarebbero parte delle misure di attenuazione dell'elenco di cui all'articolo 40.
Emendamento 214
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 3
AM\1012962IT.doc
3/100
PE524.873v02-00
IT
Testo della Commissione
Emendamento
3. L'introduzione e lo spostamento nel
territorio dell'Unione di piante, prodotti
vegetali o altri oggetti elencati nell'atto di
esecuzione di cui al paragrafo 1 sono
consentiti unicamente nel rispetto delle
prescrizioni particolari o delle prescrizioni
equivalenti.
3. L'introduzione e lo spostamento a
seguito dell'introduzione nel territorio
dell'Unione di piante, prodotti vegetali o
altri oggetti elencati nell'atto di esecuzione
di cui al paragrafo 1 sono consentiti
unicamente nel rispetto delle prescrizioni
particolari o delle prescrizioni equivalenti.
Or. en
Motivazione
L'ambito di applicazione della presente disposizione richiede chiarimento.
Emendamento 215
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione
Emendamento
1. Le prescrizioni equivalenti di cui
all'articolo 41, paragrafo 2, secondo
comma, sono adottate a richiesta di un
paese terzo, con un atto di esecuzione, se
tutte le condizioni seguenti sono
soddisfatte:
1. Ai fini dell'elaborazione dell'elenco di
cui all'articolo 40, alla Commissione è
conferito il potere di adottare, a richiesta
di un paese terzo, atti delegati, in
conformità dell'articolo 98, che
stabiliscano le prescrizioni equivalenti di
cui all'articolo 40, se tutte le condizioni
seguenti sono soddisfatte:
Or. es
Motivazione
Si elimina il riferimento all'articolo 41 in quanto le prescrizioni speciali ed equivalenti sono
contenute nell'articolo 40.
Emendamento 216
Pilar Ayuso, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa
Zamora
PE524.873v02-00
IT
4/100
AM\1012962IT.doc
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione
Emendamento
1. Le prescrizioni equivalenti di cui
all'articolo 41, paragrafo 2, secondo
comma, sono adottate a richiesta di un
paese terzo, con un atto di esecuzione, se
tutte le condizioni seguenti sono
soddisfatte:
1. Ai fini dell'elaborazione dell'elenco di
cui all'articolo 40, alla Commissione è
conferito il potere di adottare, a richiesta
di un paese terzo e in conformità
dell'articolo 98, atti delegati volti a
stabilire le prescrizioni equivalenti di cui
all'articolo 40, se tutte le condizioni
seguenti sono soddisfatte:
Or. es
Motivazione
Emendamento relativo all'articolo 40.
Emendamento 217
Pilar Ayuso, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa
Zamora
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. Gli atti di esecuzione di cui al
paragrafo 1 sono adottati secondo la
procedura di esame di cui all'articolo 99,
paragrafo 3.
soppresso
Or. es
Emendamento 218
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3
AM\1012962IT.doc
5/100
PE524.873v02-00
IT
Testo della Commissione
Emendamento
3. Gli atti di esecuzione di cui al
paragrafo 1 sono adottati secondo la
procedura di esame di cui all'articolo 99,
paragrafo 3.
soppresso
Or. es
Motivazione
Come indicato all'emendamento al primo comma, si sostituisce l'atto di esecuzione con l'atto
delegato.
Emendamento 219
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto
Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
Gli Stati membri e gli operatori di trasporto
internazionale mettono a disposizione dei
passeggeri le informazioni sui divieti
istituiti in virtù dell'articolo 40, paragrafo
3, sulle prescrizioni stabilite a norma degli
articoli 41, paragrafo 1, e 42, paragrafo 2,
nonché sulle esenzioni concesse a norma
dell'articolo 70, paragrafo 2, per quanto
riguarda l'introduzione di piante, prodotti
vegetali e altri oggetti nel territorio
dell'Unione.
Gli Stati membri garantiscono che gli
operatori di trasporto internazionale
mettano a disposizione dei passeggeri le
informazioni sull'elenco di piante, prodotti
vegetali e altri oggetti istituito in virtù
dell'articolo 40, sulle prescrizioni stabilite a
norma dell'articolo 42, paragrafo 2, nonché
sulle esenzioni concesse a norma
dell'articolo 70, paragrafo 2, per quanto
riguarda l'introduzione di piante, prodotti
vegetali e altri oggetti nel territorio
dell'Unione.
Or. es
Emendamento 220
Pilar Ayuso, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa
Zamora
Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – comma 1
PE524.873v02-00
IT
6/100
AM\1012962IT.doc
Testo della Commissione
Emendamento
Gli Stati membri e gli operatori di trasporto
internazionale mettono a disposizione dei
passeggeri le informazioni sui divieti
istituiti in virtù dell'articolo 40, paragrafo
3, sulle prescrizioni stabilite a norma degli
articoli 41, paragrafo 1, e 42, paragrafo 2,
nonché sulle esenzioni concesse a norma
dell'articolo 70, paragrafo 2, per quanto
riguarda l'introduzione di piante, prodotti
vegetali e altri oggetti nel territorio
dell'Unione.
Gli Stati membri garantiscono che gli
operatori di trasporto internazionale
mettano a disposizione dei passeggeri le
informazioni sull'elenco di piante, prodotti
vegetali e altri oggetti in virtù dell'articolo
40, sulle prescrizioni stabilite a norma
dell'articolo 42, paragrafo 2, nonché sulle
esenzioni concesse a norma dell'articolo
70, paragrafo 2, per quanto riguarda
l'introduzione di piante, prodotti vegetali e
altri oggetti nel territorio dell'Unione.
Or. es
Motivazione
La responsabilità finale spetterebbe all'operatore.
Emendamento 221
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
Gli Stati membri e gli operatori di trasporto
internazionale mettono a disposizione dei
passeggeri le informazioni sui divieti
istituiti in virtù dell'articolo 40, paragrafo
3, sulle prescrizioni stabilite a norma degli
articoli 41, paragrafo 1, e 42, paragrafo 2,
nonché sulle esenzioni concesse a norma
dell'articolo 70, paragrafo 2, per quanto
riguarda l'introduzione di piante, prodotti
vegetali e altri oggetti nel territorio
dell'Unione.
Gli Stati membri e gli operatori di trasporto
internazionale mettono a disposizione dei
passeggeri le informazioni sui divieti
istituiti in virtù dell'articolo 40, paragrafo
3, sulle prescrizioni stabilite a norma degli
articoli 41, paragrafo 1, e 41, paragrafo 2,
nonché sulle esenzioni concesse a norma
dell'articolo 70, paragrafo 2, per quanto
riguarda l'introduzione di piante, prodotti
vegetali e altri oggetti nel territorio
dell'Unione.
Or. en
AM\1012962IT.doc
7/100
PE524.873v02-00
IT
Motivazione
Il riferimento era errato.
Emendamento 222
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto
Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
Le suddette informazioni sono diffuse in
forma di manifesti o opuscoli che, se del
caso, saranno messi in rete.
Le suddette informazioni si possono
diffondere in forma di manifesti o opuscoli
che, se del caso, saranno messi in rete.
Or. es
Emendamento 223
Pilar Ayuso, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa
Zamora
Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
Le suddette informazioni sono diffuse in
forma di manifesti o opuscoli che, se del
caso, saranno messi in rete.
Le suddette informazioni si possono
diffondere in forma di manifesti o opuscoli
che, se del caso, saranno messi in rete.
Or. es
Emendamento 224
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione
Emendamento
In deroga agli articoli 40, paragrafo 3, e
41, paragrafo 3, gli Stati membri possono
PE524.873v02-00
IT
In deroga all'articolo 40, gli Stati membri
possono autorizzare l'introduzione di
8/100
AM\1012962IT.doc
autorizzare l'introduzione di piante,
prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio
dell'Unione qualora tali piante, prodotti
vegetali e altri oggetti soddisfino le
condizioni seguenti:
piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel
territorio dell'Unione qualora tali piante,
prodotti vegetali e altri oggetti soddisfino
le condizioni seguenti:
Or. es
Motivazione
L'articolo 41 è soppresso e le prescrizioni speciali ed equivalenti restano incluse nell'articolo
40.
Emendamento 225
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a
Testo della Commissione
Emendamento
(a) essere coltivati o prodotti in zone di
paesi terzi situate in prossimità dei loro
confini con gli Stati membri (di seguito:
"zone di frontiera");
(a) essere coltivati o prodotti in zone di
paesi terzi situate in prossimità dei loro
confini terrestri con gli Stati membri (di
seguito: "zone di frontiera");
Or. es
Emendamento 226
Pilar Ayuso, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa
Zamora
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a
Testo della Commissione
Emendamento
(a) essere coltivati o prodotti in zone di
paesi terzi situate in prossimità dei loro
confini con gli Stati membri (di seguito:
"zone di frontiera");
(a) essere coltivati o prodotti in zone di
paesi terzi situate in prossimità dei loro
confini terrestri con gli Stati membri (di
seguito: "zone di frontiera");
Or. es
AM\1012962IT.doc
9/100
PE524.873v02-00
IT
Motivazione
L'obiettivo della presente eccezione è consentire taluni movimenti nei luoghi di frontiera in
cui la situazione fitosanitaria non sia pregiudicata dallo stesso movimento. Non si deve
lasciar spazio a una definizione troppo ampia del termine "frontiera" che possa essere
interpretata erroneamente generando rischi aggiuntivi.
Emendamento 227
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto
Proposta di regolamento
Articolo 45 – titolo
Testo della Commissione
Emendamento
Eccezioni ai divieti e alle prescrizioni per
il transito fitosanitario
Prescrizioni per il transito fitosanitario
Or. es
Emendamento 228
Pilar Ayuso, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa
Zamora
Proposta di regolamento
Articolo 45 – titolo
Testo della Commissione
Emendamento
Eccezioni ai divieti e alle prescrizioni per
il transito fitosanitario
Prescrizioni per il transito fitosanitario
Or. es
Motivazione
È difficile controllare l'eventuale ingresso di merci vietate sulla base del presente articolo
proposto dalla Commissione. Si propongono pertanto le modifiche necessarie a ottenere un
controllo completo ed efficace ed evitare l'ingresso di merci vietate.
Emendamento 229
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto
PE524.873v02-00
IT
10/100
AM\1012962IT.doc
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione
Emendamento
In deroga all'articolo 40, paragrafo 3 e
all'articolo 41, paragrafo 3, gli Stati
membri possono autorizzare l'introduzione
di piante, prodotti vegetali e altri oggetti
nel territorio dell'Unione e il loro
attraversamento di tale territorio in
direzione di un paese terzo (di seguito:
"transito fitosanitario"), qualora tali piante,
prodotti vegetali e altri oggetti soddisfino
le condizioni seguenti:
Gli Stati membri possono autorizzare
l'introduzione di piante, prodotti vegetali e
altri oggetti nel territorio dell'Unione e il
loro attraversamento di tale territorio in
direzione di un paese terzo (di seguito:
"transito fitosanitario"), qualora tali piante,
prodotti vegetali e altri oggetti soddisfino
le condizioni seguenti:
Or. es
Emendamento 230
Pilar Ayuso, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa
Zamora
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione
Emendamento
In deroga all'articolo 40, paragrafo 3 e
all'articolo 41, paragrafo 3, gli Stati
membri possono autorizzare l'introduzione
di piante, prodotti vegetali e altri oggetti
nel territorio dell'Unione e il loro
attraversamento di tale territorio in
direzione di un paese terzo (di seguito:
"transito fitosanitario"), qualora tali piante,
prodotti vegetali e altri oggetti soddisfino
le condizioni seguenti:
Gli Stati membri possono autorizzare
l'introduzione di piante, prodotti vegetali e
altri oggetti nel territorio dell'Unione e il
loro attraversamento di tale territorio in
direzione di un paese terzo (di seguito:
"transito fitosanitario"), qualora tali piante,
prodotti vegetali e altri oggetti soddisfino
le condizioni seguenti:
Or. es
Motivazione
Per coerenza con gli articoli 40 e 41 emendati.
AM\1012962IT.doc
11/100
PE524.873v02-00
IT
Emendamento 231
Pilar Ayuso, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa
Zamora
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b
Testo della Commissione
Emendamento
(b) essere imballati e spostati in modo da
non comportare rischi di diffusione degli
organismi nocivi da quarantena rilevanti
per l'Unione durante la loro introduzione
nel territorio dell'Unione ed il loro
attraversamento dello stesso;
(b) essere imballati e spostati in modo da
non comportare rischi di diffusione degli
organismi nocivi da quarantena rilevanti
per l'Unione durante la loro introduzione
nel territorio dell'Unione ed il loro
attraversamento dello stesso, utilizzando
un sigillo fitosanitario ufficiale che
garantisca l'imballaggio di origine e il
trasporto (autocarro sigillato) ed eviti la
rottura del carico e il frazionamento, in
modo da assicurare in maniera ufficiale
l'attraversamento senza rischio
fitosanitario per l'Unione;
Or. es
Motivazione
È difficile controllare l'eventuale ingresso di merci vietate sulla base del presente articolo
proposto dalla Commissione. Si propongono pertanto le modifiche necessarie volte a ottenere
un controllo completo ed efficace ed evitare l'ingresso di merci vietate.
Emendamento 232
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b
Testo della Commissione
Emendamento
(b) essere imballati e spostati in modo da
non comportare rischi di diffusione degli
organismi nocivi da quarantena rilevanti
per l'Unione durante la loro introduzione
nel territorio dell'Unione ed il loro
attraversamento dello stesso;
PE524.873v02-00
IT
(b) essere imballati e spostati in modo da
non comportare rischi di diffusione degli
organismi nocivi da quarantena rilevanti
per l'Unione durante la loro introduzione
nel territorio dell'Unione ed il loro
attraversamento dello stesso, utilizzando
un sigillo fitosanitario ufficiale che
12/100
AM\1012962IT.doc
garantisca l'imballaggio di origine o il
trasporto ed eviti la rottura del carico e il
frazionamento, in modo da assicurare, in
maniera ufficiale, l'attraversamento senza
rischio sanitario per l'Unione;
Or. es
Motivazione
Si deve ottenere un controllo completo ed efficace.
Emendamento 233
Pilar Ayuso, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa
Zamora
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c
Testo della Commissione
Emendamento
(c) essere introdotti nel territorio
dell'Unione, attraversarlo e, senza indugio,
uscirne sotto il controllo ufficiale delle
autorità competenti in questione.
(c) essere introdotti nel territorio
dell'Unione, attraversarlo e, senza indugio,
uscirne sotto il controllo ufficiale delle
autorità competenti in questione e sotto la
sorveglianza doganale. L'autorità
competente dello Stato membro in cui tali
piante, prodotti vegetali o altri oggetti
sono introdotti oppure spostati per la
prima volta nel territorio dell'Unione
informa le autorità competenti di tutti gli
altri Stati membri che tali piante, prodotti
vegetali o altri oggetti devono attraversare
per uscire dal territorio dell'Unione.
Or. es
Motivazione
È difficile controllare l'eventuale ingresso di merci vietate sulla base del presente articolo
proposto dalla Commissione. Si propongono pertanto le modifiche necessarie volte a ottenere
un controllo completo ed efficace ed evitare l'ingresso di merci vietate.
AM\1012962IT.doc
13/100
PE524.873v02-00
IT
Emendamento 234
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c
Testo della Commissione
Emendamento
(c) essere introdotti nel territorio
dell'Unione, attraversarlo e, senza indugio,
uscirne sotto il controllo ufficiale delle
autorità competenti in questione.
(c) essere introdotti nel territorio
dell'Unione, attraversarlo e, senza indugio,
uscirne sotto il controllo ufficiale delle
autorità competenti in questione e sotto la
sorveglianza doganale.
Or. es
Emendamento 235
Pilar Ayuso, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa
Zamora
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
(c bis) essere conformi alle prescrizioni
fitosanitarie di cui all'articolo 40, fatte
salve le altre disposizioni fitosanitarie
applicabili, quando in transito
fitosanitario da un paese terzo a un altro
paese terzo attraverso il territorio
dell'Unione.
Or. es
Motivazione
È difficile controllare l'eventuale ingresso di merci vietate sulla base del presente articolo
proposto dalla Commissione. Si propongono pertanto le modifiche necessarie volte a ottenere
un controllo completo ed efficace ed evitare l'ingresso di merci vietate.
Emendamento 236
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto
PE524.873v02-00
IT
14/100
AM\1012962IT.doc
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti
in transito fitosanitario da un paese terzo
a un altro paese terzo attraverso il
territorio dell'Unione devono rispettare le
prescrizioni fitosanitarie istituite in
conformità dell'articolo 40 fatte salve le
altre disposizioni fitosanitarie applicabili.
Or. es
Emendamento 237
Pilar Ayuso, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa
Zamora
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c ter (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
(c ter) all'adempimento della lettera c bis),
l'autorità competente dello Stato membro
in cui le piante, i prodotti vegetali o altri
oggetti sono introdotti oppure spostati per
la prima volta nel territorio dell'Unione
deve effettuare il controllo della
documentazione relativa a tale
introduzione ed è responsabile del sigillo
della merce secondo quanto disposto alla
lettera b).
Or. es
Motivazione
È difficile controllare l'eventuale ingresso di merci vietate sulla base del presente articolo
proposto dalla Commissione. Si propongono pertanto le modifiche necessarie volte a ottenere
un controllo completo ed efficace ed evitare l'ingresso di merci vietate.
AM\1012962IT.doc
15/100
PE524.873v02-00
IT
Emendamento 238
Pilar Ayuso, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa
Zamora
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c quater (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
(c quater) al contempo, l'autorità
competente dello Stato membro che la
merce attraversa in uscita dall'Unione
deve informare le autorità competenti
dello Stato membro di introduzione e degli
Stati membri che la merce ha attraversato,
nel momento in cui la merce lascia
l'Unione.
Or. es
Motivazione
È difficile controllare l'eventuale ingresso di merci vietate sulla base del presente articolo
proposto dalla Commissione. Si propongono pertanto le modifiche necessarie volte a ottenere
un controllo completo ed efficace ed evitare l'ingresso di merci vietate.
Emendamento 239
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
All'adempimento del comma precedente,
l'autorità competente dello Stato membro
in cui le piante, i prodotti vegetali o altri
oggetti sono introdotti oppure spostati per
la prima volta nel territorio dell'Unione
deve effettuare il controllo della
documentazione relativa a tale
introduzione ed è responsabile del sigillo
della merce secondo quanto disposto nel
paragrafo 1, lettera b), del presente
articolo.
PE524.873v02-00
IT
16/100
AM\1012962IT.doc
Or. es
Emendamento 240
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Al contempo, l'autorità competente dello
Stato membro dal quale la merce lascia il
territorio dell'Unione deve informare le
autorità competenti dello Stato membro in
cui la merce è stata introdotta e quelle
degli Stati membri che ha attraversato, nel
momento in cui la merce lascia l'Unione.
Or. es
Emendamento 241
Pilar Ayuso, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa
Zamora
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
L'autorità competente dello Stato membro
in cui tali piante, prodotti vegetali o altri
oggetti sono introdotti oppure spostati per
la prima volta nel territorio dell'Unione
informa le autorità competenti di tutti gli
altri Stati membri che tali piante, prodotti
vegetali o altri oggetti devono attraversare
per uscire dal territorio dell'Unione.
soppresso
Or. es
Motivazione
Testo spostato altrove nell'articolo con gli emendamenti effettuati dagli stessi autori.
AM\1012962IT.doc
17/100
PE524.873v02-00
IT
Emendamento 242
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 7 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
Gli Stati membri, attraverso il sistema
elettronico per le notifiche di cui
all'articolo 97, trasmettono una notifica
alla Commissione e agli altri Stati membri
qualora siano stati effettuati
l'introduzione o lo spostamento di piante,
prodotti vegetali o altri oggetti nel
territorio dell'Unione in violazione delle
disposizioni dei paragrafi da 1 a 4.
soppresso
Or. en
Emendamento 243
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 7 – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
Se del caso le notifiche comprendono
anche le misure adottate dagli Stati
membri riguardanti le piante, i prodotti
vegetali e altri oggetti in questione e
l'indicazione se l'introduzione o lo
spostamento nel territorio dell'Unione di
tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti
sono stati consentiti dopo l'attuazione
delle misure.
soppresso
Or. en
Emendamento 244
Eric Andrieu
PE524.873v02-00
IT
18/100
AM\1012962IT.doc
Proposta di regolamento
Articolo 47
Testo della Commissione
Emendamento
[...]
soppresso
Or. fr
Motivazione
La proposta intesa a rafforzare i requisiti per l'importazione di materiale da impianto
considerato a rischio è insufficiente, in quanto temporanea, limitata a una sola categoria di
merci (i materiali da impianto) e basata ancora su una logica di reazione e non di
prevenzione: molte specie vegetali continuerebbero a non essere soggette a controlli e non si
terrebbe ancora adeguatamente conto del rischio del paese d'origine, con la conseguenza di
un numero di intercettazioni di organismi nocivi e di focolai di organismi nocivi da
quarantena ancora troppo elevato.
Emendamento 245
Esther de Lange
Proposta di regolamento
Articolo 47 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 47 bis
Entro il ...*, la Commissione presenta una
relazione al Parlamento europeo e al
Consiglio, inclusa un'analisi costibenefici, sull'applicazione e sull'efficacia
delle misure relative alle importazioni nel
territorio dell'Unione e, ove opportuno,
presenta una proposta legislativa.
* GU: inserire data corrispondente a
cinque anni dopo la data di entrata in
vigore del presente regolamento.
Or. en
AM\1012962IT.doc
19/100
PE524.873v02-00
IT
Emendamento 246
Sergio Paolo Francesco Silvestris
Proposta di regolamento
Articolo 48 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati, in conformità
dell'articolo 98, che modificano l'allegato
III sugli elementi di identificazione delle
piante da impianto che comportano rischi
fitosanitari per il territorio dell'Unione, per
quanto riguarda le caratteristiche e l'origine
di tali piante da impianto, in modo da
adeguarlo agli sviluppi delle conoscenze
tecniche e scientifiche.
Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati, in conformità
dell'articolo 98, che modificano l'allegato
III sugli elementi di identificazione delle
piante da impianto che comportano rischi
fitosanitari per il territorio dell'Unione, per
quanto riguarda le caratteristiche e l'origine
di tali piante da impianto, in modo da
adeguarlo agli sviluppi delle conoscenze
tecniche e scientifiche nonché alle norme
internazionali per le misure fitosanitarie
(ISPM).
Or. en
Emendamento 247
Esther de Lange
Proposta di regolamento
Articolo 48 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati, in conformità
dell'articolo 98, che modificano l'allegato
III sugli elementi di identificazione delle
piante da impianto che comportano rischi
fitosanitari per il territorio dell'Unione, per
quanto riguarda le caratteristiche e l'origine
di tali piante da impianto, in modo da
adeguarlo agli sviluppi delle conoscenze
tecniche e scientifiche.
Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati, in conformità
dell'articolo 98, che modificano l'allegato
III sugli elementi di identificazione delle
piante da impianto che comportano rischi
fitosanitari per il territorio dell'Unione, per
quanto riguarda le caratteristiche e l'origine
di tali piante da impianto, in modo da
adeguarlo agli sviluppi delle conoscenze
tecniche e scientifiche e alle norme
internazionali per le misure fitosanitarie
(ISPM).
Or. en
PE524.873v02-00
IT
20/100
AM\1012962IT.doc
Emendamento 248
James Nicholson
Proposta di regolamento
Articolo 48 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 48 bis
Valutazione
Entro il ...*, la Commissione presenta una
relazione al Parlamento europeo e al
Consiglio sull'applicazione e sull'efficacia
delle misure relative alle importazioni nel
territorio dell'Unione accompagnata, ove
opportuno, da una proposta legislativa.
* Corrispondente a cinque anni
dall'entrata in vigore del presente
regolamento.
Or. en
Motivazione
La proposta prevede strumenti aggiuntivi per migliorare la prevenzione dell'introduzione di
nuovi organismi nocivi mediante le importazioni da paesi terzi. Data l'importanza di tali
misure preventive per l'agricoltura dell'UE, la loro applicazione ed efficacia deve essere
valutata e, se necessario, ulteriormente migliorata.
Emendamento 249
James Nicholson
Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
2 bis. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare un documento
orientativo inteso ad armonizzare i
regolamenti interni tra gli Stati membri ed
evitare indebiti ritardi per il rilascio di
piante, prodotti vegetali e altri oggetti
AM\1012962IT.doc
21/100
PE524.873v02-00
IT
dalle stazioni di quarantena. In
particolare, si devono dare chiare
indicazioni sui casi in cui potrebbero
essere necessarie restrizioni e sulla
tipologia di misure di attenuazione dei
rischi da adottare.
Or. en
Motivazione
Le procedure più efficaci e standardizzate presso i posti di controllo frontalieri dovrebbero
mirare a garantire che qualsiasi restrizione sia completata in tempo utile e con limitazioni
minime agli scambi commerciali. Sono necessari orientamenti più chiari per gli operatori
coinvolti in nuovi scambi commerciali, al fine di indicare dove potrebbero essere necessarie
restrizioni, come attenuare i rischi ed evitare indebiti ritardi.
Emendamento 250
Esther de Lange
Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
2 bis. La Commissione adotta un
documento orientativo inteso a ottimizzare
i regolamenti interni tra gli Stati membri
ed evitare indebiti ritardi per il rilascio di
piante, prodotti vegetali e altri oggetti
dalle stazioni di quarantena.
Or. en
Emendamento 251
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a
Testo della Commissione
Emendamento
(a) sono operatori professionali le cui
PE524.873v02-00
IT
(a) sono operatori professionali le cui
22/100
AM\1012962IT.doc
attività riguardano piante, prodotti vegetali
o altri oggetti di cui trattasi in un atto di
esecuzione di cui all'articolo 27, paragrafo
1, 2 o 3, all'articolo 29, paragrafo 1, 2 o 3,
all'articolo 40, paragrafo 1, all'articolo 41,
paragrafo 1 o 2, all'articolo 47, paragrafo 1,
all'articolo 49, paragrafo 1, o all'articolo
50, paragrafo 1, oppure sono soggetti alle
disposizioni dell'articolo 43, paragrafo 1 o
2, dell'articolo 44, paragrafo 1,
dell'articolo 45, paragrafo 1, dell'articolo
51, dell'articolo 52 o dell'articolo 53;
attività riguardano piante, prodotti vegetali
o altri oggetti di cui trattasi in un atto di
esecuzione di cui all'articolo 27, paragrafo
1, 2 o 3, all'articolo 29, paragrafo 1, 2 o 3,
all'articolo 40, paragrafo 1, all'articolo 41,
paragrafo 1 o 2, all'articolo 47, paragrafo 1,
all'articolo 49, paragrafo 1, o all'articolo
50, paragrafo 1;
Or. en
Motivazione
Sarebbe eccessivo richiedere a ogni operatore aereo, ferroviario o di autobus e a ogni
operatore turistico di registrarsi come operatore professionale del regolamento fitosanitario.
Emendamento 252
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b
Testo della Commissione
Emendamento
(b) sono operatori professionali ai sensi
dell'articolo 3, paragrafo 6, del
regolamento (UE) n…/… [Office of
Publications, please insert number of
Regulation on plant reproductive material
law].
soppresso
Or. en
Motivazione
L'attuale mercato per le sementi e altro materiale riproduttivo vegetale al momento funziona
adeguatamente senza l'obbligo di registrazione degli operatori professionali. Non si rileva
l'esigenza di una nuova prescrizione burocratica che costituirebbe un onere soprattutto per
gli operatori più piccoli.
AM\1012962IT.doc
23/100
PE524.873v02-00
IT
Emendamento 253
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c
Testo della Commissione
Emendamento
(c) produzione;
soppresso
Or. en
Motivazione
Il termine utilizzato non è chiaro e non è presente alcun riferimento a esso nell'articolo 62. Il
termine va pertanto eliminato.
Emendamento 254
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera g
Testo della Commissione
Emendamento
(g) produzione e/o messa a disposizione
sul mercato ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 5, del regolamento (UE) n…/…
[Office of Publications, please insert
number of Regulation on plant
reproductive material law];
soppresso
Or. en
Motivazione
Non si rileva l'esigenza per questa nuova prescrizione burocratica. I mercati attuali
funzionano adeguatamente senza un registro centrale. Si dovrebbero evitare nuovi oneri che
ostacolerebbero in particolar modo gli operatori più piccoli e inciderebbero sulla loro
competitività.
Emendamento 255
Martin Häusling
PE524.873v02-00
IT
24/100
AM\1012962IT.doc
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera h
Testo della Commissione
Emendamento
(h) vendite a distanza.
(h) vendite a distanza se comportano
un'attività di cui alla lettera d) del
presente comma.
Or. en
Motivazione
Si dovrebbe chiarire che sono interessati soltanto gli operatori che importano nell'Unione a
seguito di vendite a distanza. Soltanto gli articoli 43 e 70 che riguardano le importazioni
fanno riferimento a detto termine.
Emendamento 256
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a
Testo della Commissione
Emendamento
(a) fornisce agli utilizzatori finali
esclusivamente piccoli quantitativi, a
seconda dei casi, di piante, prodotti
vegetali e altri oggetti in questione, di
piante, prodotti vegetali e altri oggetti,
attraverso mezzi diversi dalla vendita in
base a contratti a distanza;
(a) fornisce agli utilizzatori finali
esclusivamente piccoli quantitativi, a
seconda dei casi, di piante, prodotti
vegetali e altri oggetti in questione, di
piante, prodotti vegetali e altri oggetti;
Or. en
Motivazione
L'esenzione delle vendite a distanza non è opportuna. I conservatori di sementi vendono
piccoli quantitativi anche a distanza, spedendoli a persone che desiderano preservarli. Se si
aggiunge un onere amministrativo a tale attività, i conservatori di sementi potrebbero ridurre
le vendite, in quanto la maggior parte di essi non dispone di personale retribuito che si
occupi della crescita, della moltiplicazione e della distribuzione di piccoli quantitativi di
sementi e piante di centinaia di varietà diverse.
AM\1012962IT.doc
25/100
PE524.873v02-00
IT
Emendamento 257
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen
Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a
Testo della Commissione
Emendamento
(a) fornisce agli utilizzatori finali
esclusivamente piccoli quantitativi, a
seconda dei casi, di piante, prodotti
vegetali e altri oggetti in questione, di
piante, prodotti vegetali e altri oggetti,
attraverso mezzi diversi dalla vendita in
base a contratti a distanza;
(a) fornisce agli utilizzatori finali
esclusivamente piccoli quantitativi, a
seconda dei casi, di piante diverse dalle
piante da impianto, prodotti vegetali e altri
oggetti in questione, di piante diverse dalle
piante da impianto, prodotti vegetali e altri
oggetti, attraverso mezzi diversi dalla
vendita in base a contratti a distanza;
Or. en
Emendamento 258
Eric Andrieu
Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a
Testo della Commissione
Emendamento
(a) fornisce agli utilizzatori finali
esclusivamente piccoli quantitativi, a
seconda dei casi, di piante, prodotti
vegetali e altri oggetti in questione, di
piante, prodotti vegetali e altri oggetti,
attraverso mezzi diversi dalla vendita in
base a contratti a distanza;
(a) fornisce agli utilizzatori finali
esclusivamente piccoli quantitativi di
piante, prodotti vegetali e altri oggetti;
Or. fr
Motivazione
La registrazione degli operatori professionali e i relativi oneri amministrativi sono
sproporzionati nel caso degli operatori che forniscono piccoli quantitativi di piante e prodotti
vegetali agli utenti finali e persino mediante contratti a distanza. Lo stesso dicasi per gli
operatori che forniscono esclusivamente materiale per i mercati di nicchia e/o materiale
eterogeneo e/o varietà, i quali devono presentare agli utenti finali una descrizione
ufficialmente riconosciuta, a norma del regolamento sul materiale riproduttivo vegetale.
PE524.873v02-00
IT
26/100
AM\1012962IT.doc
Emendamento 259
Eric Andrieu
Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b
Testo della Commissione
Emendamento
(b) la sua attività professionale
riguardante le piante, i prodotti vegetali e
altri oggetti si limita al loro trasporto per
conto di un altro operatore professionale;
(b) fornisce esclusivamente materiale per
mercati di nicchia e/o materiale
eterogeneo e/o varietà, unitamente a una
descrizione ufficialmente riconosciuta per
gli utenti finali, a norma degli articoli 36,
15 bis e 57 del regolamento (UE) n ... / ...
[Office of Publications, please insert
number of Regulation on plant
reproductive material law];
Or. fr
Motivazione
La registrazione degli operatori professionali e i relativi oneri amministrativi sono
sproporzionati nel caso degli operatori che forniscono piccoli quantitativi di piante e prodotti
vegetali agli utenti finali e persino mediante contratti a distanza. Lo stesso dicasi per gli
operatori che forniscono esclusivamente materiale per i mercati di nicchia e/o materiale
eterogeneo e/o varietà, i quali devono presentare agli utenti finali una descrizione
ufficialmente riconosciuta, a norma del regolamento sul materiale riproduttivo vegetale.
Emendamento 260
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c
Testo della Commissione
Emendamento
(c) la cifra massima relativa ai piccoli
quantitativi di determinate piante, prodotti
vegetali o altri oggetti di cui al primo
comma, lettera a).
soppresso
Or. en
Motivazione
Ai sensi del principio di sussidiarietà, l'interpretazione del termine "piccolo" dovrebbe essere
AM\1012962IT.doc
27/100
PE524.873v02-00
IT
lasciata agli Stati membri. Le culture e le tradizioni relative alle piante sono molto diverse
nel territorio europeo e le condizioni climatiche non consentono termini di paragone per le
diverse specie. Pertanto tale decisione dovrebbe essere lasciata alle autorità degli Stati
membri.
Emendamento 261
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2 – lettera e
Testo della Commissione
Emendamento
(e) generi e specie delle piante e dei
prodotti vegetali nonché, se del caso,
natura degli altri oggetti interessati dalle
attività dell'operatore professionale.
(e) generi e specie delle piante e dei
prodotti vegetali nonché, se del caso,
natura degli altri oggetti interessati dalle
attività dell'operatore professionale, ma
soltanto nella misura in cui detti elementi
sono coperti dalle misure previste
dall'articolo 61, paragrafo 1, lettera a).
Or. en
Motivazione
Si dovrebbe evitare di raccogliere dati in modo eccessivo. Non si rileva l'esigenza di fornire
elenchi di centinaia o migliaia di specie se queste non sono coperte da nessuna misura citata
nella definizione di idoneità di cui all'articolo 61. L'attività burocratica dovrebbe pertanto
essere limitata ai sensi degli obiettivi del presente regolamento.
Emendamento 262
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 5 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
Qualora apprenda che l'operatore registrato
non svolge più le attività di cui all'articolo
61, paragrafo 1, oppure che l'operatore
registrato ha presentato una domanda che
non soddisfa più le condizioni di cui al
Qualora apprenda che l'operatore registrato
non svolge più le attività di cui all'articolo
61, paragrafo 1, oppure che l'operatore
registrato ha presentato una domanda che
non soddisfa più le condizioni di cui al
PE524.873v02-00
IT
28/100
AM\1012962IT.doc
paragrafo 2, l'autorità competente chiede
all'operatore in questione di rispettare le
suddette condizioni immediatamente o
entro un termine specificato.
paragrafo 2, l'autorità competente chiede
all'operatore in questione di rispettare le
suddette condizioni entro un termine
specificato e ragionevole.
Or. en
Motivazione
Le condizioni devono essere proporzionate e in linea con il diritto processuale amministrativo
degli Stati membri. Le condizioni dovrebbero pertanto essere formulate in modo che gli
operatori possano realmente soddisfarle.
Emendamento 263
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. A richiesta, lo Stato membro che tiene il
registro mette le informazioni ivi contenute
a disposizione degli altri Stati membri o
della Commissione.
1. A richiesta, lo Stato membro che tiene il
registro mette le informazioni ivi contenute
a disposizione degli altri Stati membri o
della Commissione, qualora tale azione
sia necessaria per adempiere gli obiettivi
del presente regolamento.
Or. en
Motivazione
Ai sensi delle norme sulla protezione dei dati, lo scambio di dati personali necessita di una
base giuridica e di un obiettivo definito. Pertanto si dovrebbe chiarire che i trasferimenti dei
dati sono consentiti soltanto se necessari per l'attuazione del presente regolamento.
Emendamento 264
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 2
AM\1012962IT.doc
29/100
PE524.873v02-00
IT
Testo della Commissione
Emendamento
2. A richiesta, lo Stato membro che tiene il
registro mette a disposizione degli
operatori professionali le informazioni di
cui all'articolo 63, eccetto quelle di cui
all'articolo 62, paragrafo 2, lettere d) e e).
2. A ragionevole richiesta, lo Stato
membro che tiene il registro mette a
disposizione degli operatori professionali
le informazioni di cui all'articolo 63,
eccetto quelle di cui all'articolo 62,
paragrafo 2, lettere d) e e).
Or. en
Motivazione
La formulazione proposta consente il trasferimento dei dati del registro a qualsiasi operatore
professionale. Se l'intenzione è tale allora sarebbe meglio richiedere agli Stati membri di
pubblicate i dati interessati dal registro. In caso contrario l'accesso ai dati dovrebbe avvenire
esclusivamente a richiesta ragionevole derivante cioè da relazioni non commerciali.
Emendamento 265
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
Gli operatori professionali istituiscono
sistemi e procedure di tracciabilità atti a
consentire l'identificazione degli
spostamenti delle loro piante, dei loro
prodotti vegetali e altri oggetti nelle loro
aziende.
Gli operatori professionali, a eccezione dei
piccoli operatori, istituiscono sistemi e
procedure di tracciabilità atti a consentire
l'identificazione degli spostamenti delle
loro piante, dei loro prodotti vegetali e altri
oggetti nelle loro aziende.
Or. en
Motivazione
La condizione della completa tracciabilità interna non può essere rispettata da piccoli
operatori o da chi dispone di un'ampia gamma di prodotti. La condizione sembra eccessiva se
si considerano l'onere notevole per tutti gli operatori e i possibili benefici soltanto in alcuni
casi.
PE524.873v02-00
IT
30/100
AM\1012962IT.doc
Emendamento 266
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
Il primo comma non si applica agli
operatori professionali di cui all'articolo
61, paragrafo 3, lettera b).
Il primo comma non si applica agli
operatori professionali di cui all'articolo
61, paragrafo 3, lettere a) e b).
Or. en
Motivazione
Sarebbe eccessivo richiedere agli operatori che dovrebbero adottare rischi minimi di seguire
norme costose o persino inapplicabili.
Emendamento 267
Eric Andrieu
Proposta di regolamento
Articolo 66 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 66 bis
Buone pratiche fitosanitarie
1. Un operatore professionale che
fornisce o al quale sono fornite piante,
prodotti vegetali o altri oggetti per i quali
sono istituiti divieti, prescrizioni o
condizioni a norma dell'articolo 40,
paragrafo 1, dell'articolo 41, paragrafi 1 e
2, dell'articolo 44, paragrafi 1 e 3,
dell'articolo 45, paragrafo 1, dell'articolo
46, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 47,
paragrafo 1, dell'articolo 49, paragrafi 1 e
2, dell'articolo 50, paragrafi 1 e 2,
dell'articolo 52, dell'articolo 53 e
dell'articolo 54, rispetta le buone pratiche
fitosanitarie per prevenire l'insorgenza e
la diffusione degli organismi nocivi. 2. Le
AM\1012962IT.doc
31/100
PE524.873v02-00
IT
buone pratiche fitosanitarie di cui al
paragrafo 1 consistono in particolare in:
(a) identificare e monitorare i punti critici
del processo di produzione o dei
movimenti di piante, prodotti vegetali e
altri oggetti che possono avere
ripercussioni sulla loro qualità
fitosanitaria;
(b) garantire che le autorità competenti
abbiano accesso agli impianti, nonché ai
dati di monitoraggio e a tutti i documenti
connessi;
(c) adottare misure, se del caso, per
garantire il mantenimento della qualità
fitosanitaria delle piante, dei prodotti
vegetali e degli altri oggetti.
Or. fr
Motivazione
Gli obblighi specifici di controllo del rischio fitosanitario di cui agli articoli da 84 a 86
riguardanti le imprese autorizzate a rilasciare il passaporto europeo delle piante devono far
sì che tali operatori siano realmente responsabilizzati. Tuttavia, è necessario che alcuni
requisiti più generali in materia di buone pratiche fitosanitarie siano imposti a tutti i
professionisti, in aggiunta al solo obbligo di tracciabilità attualmente previsto agli articoli 65
e 66 della proposta di regolamento.
Emendamento 268
Sergio Paolo Francesco Silvestris
Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Il certificato fitosanitario specifica, se
del caso, sotto il titolo "Dichiarazione
supplementare" e in conformità degli atti di
esecuzione adottati a norma dell'articolo
41, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 50,
paragrafi 1 e 2, quale prescrizione specifica
sia soddisfatta, qualora vi sia la possibilità
di scegliere tra varie opzioni. Nella
specificazione è aggiunto un riferimento
2. Il certificato fitosanitario specifica, se
del caso, sotto il titolo "Dichiarazione
supplementare" e in conformità degli atti di
esecuzione adottati a norma dell'articolo
41, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 50,
paragrafi 1 e 2, quale prescrizione specifica
sia soddisfatta, qualora vi sia la possibilità
di scegliere tra varie opzioni. Nella
specificazione è aggiunto il testo o un
PE524.873v02-00
IT
32/100
AM\1012962IT.doc
all'opzione pertinente fornita nei suddetti
atti.
riferimento all'opzione pertinente fornita
nei suddetti atti.
Or. en
Emendamento 269
Esther de Lange
Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Il certificato fitosanitario specifica, se
del caso, sotto il titolo "Dichiarazione
supplementare" e in conformità degli atti di
esecuzione adottati a norma dell'articolo
41, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 50,
paragrafi 1 e 2, quale prescrizione specifica
sia soddisfatta, qualora vi sia la possibilità
di scegliere tra varie opzioni. Nella
specificazione è aggiunto un riferimento
all'opzione pertinente fornita nei suddetti
atti.
2. Il certificato fitosanitario specifica, se
del caso, sotto il titolo "Dichiarazione
supplementare" e in conformità degli atti di
esecuzione adottati a norma dell'articolo
41, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 50,
paragrafi 1 e 2, quale prescrizione specifica
sia soddisfatta, qualora vi sia la possibilità
di scegliere tra varie opzioni. Nella
specificazione è aggiunto un riferimento
all'opzione pertinente fornita nei suddetti
atti o il relativo testo.
Or. en
Emendamento 270
Pilar Ayuso, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa
Zamora
Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d
Testo della Commissione
Emendamento
(d) le piante, i prodotti vegetali e altri
oggetti elencati a norma dell'articolo 41,
paragrafi 1 e 2.
(d) le piante, i prodotti vegetali e altri
oggetti elencati a norma dell'articolo 40.
Or. es
AM\1012962IT.doc
33/100
PE524.873v02-00
IT
Motivazione
Per coerenza con gli articoli 40 e 41 emendati. Pertanto tale riferimento all'articolo 41 è
soppresso.
Emendamento 271
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto
Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – comma 3
Testo della Commissione
Emendamento
Le lettere da a) a d) non si applicano
tuttavia se l'atto adottato a norma degli
articoli 27, paragrafo 1, 29, paragrafo 1 o
41, paragrafi 1 e 2 prescrive
un'attestazione di conformità sotto forma di
marchio ufficiale, come indicato all'articolo
91, paragrafo 1, o un altro attestato
ufficiale, come indicato all'articolo 93,
paragrafo 1.
Le lettere da a) a d) non si applicano
tuttavia se l'atto adottato a norma degli
articoli 27, paragrafo 1, 29, paragrafo 1 o
40 prescrive un'attestazione di conformità
sotto forma di marchio ufficiale, come
indicato all'articolo 91, paragrafo 1, o un
altro attestato ufficiale, come indicato
all'articolo 93, paragrafo 1.
Or. es
Emendamento 272
Pilar Ayuso, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa
Zamora
Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – comma 3
Testo della Commissione
Emendamento
Le lettere da a) a d) non si applicano
tuttavia se l'atto adottato a norma degli
articoli 27, paragrafo 1, 29, paragrafo 1 o
41, paragrafi 1 e 2 prescrive
un'attestazione di conformità sotto forma di
marchio ufficiale, come indicato all'articolo
91, paragrafo 1, o un altro attestato
ufficiale, come indicato all'articolo 93,
paragrafo 1.
PE524.873v02-00
IT
Le lettere da a) a d) non si applicano
tuttavia se l'atto adottato a norma degli
articoli 27, paragrafo 1, 29, paragrafo 1 o
40 prescrive un'attestazione di conformità
sotto forma di marchio ufficiale, come
indicato all'articolo 91, paragrafo 1, o un
altro attestato ufficiale, come indicato
all'articolo 93, paragrafo 1.
34/100
AM\1012962IT.doc
Or. es
Motivazione
Per coerenza con gli articoli 40 e 41 emendati. Pertanto tale riferimento all'articolo 41 è
soppresso.
Emendamento 273
Anthea McIntyre
Proposta di regolamento
Articolo 69 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 69 bis
Zone protette e organismi nocivi che
comportano una minaccia in talune
regioni climatiche
Gli organismi nocivi che comportano una
minaccia alla salute delle piante soltanto
in talune regioni o zone climatiche
dell'Unione possono essere importate in
zone protette designate. Solamente gli
organismi nocivi che comportano una
minaccia alla salute delle piante in tutta
l'Unione sono soggette a restrizioni a
livello dell'Unione.
Or. en
Motivazione
Gli organismi nocivi spesso minacciano la salute delle piante soltanto in talune regioni
climatiche dell'Unione. Pertanto secondo il principio generale se ne dovrebbe consentire
l'importazione nelle zone in cui gli organismi nocivi non comportano una minaccia alla salute
delle piante e introdurre un divieto generale soltanto sull'importazione di organismi nocivi
che comportano una minaccia all'intera Unione.
Emendamento 274
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
AM\1012962IT.doc
35/100
PE524.873v02-00
IT
Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c
Testo della Commissione
Emendamento
(c) essere elencati conformemente al
paragrafo 2.
(c) non essere elencati conformemente al
paragrafo 2.
Or. en
Motivazione
Dato che la maggior parte delle specie vegetali non rappresenta un rischio inaccettabile in
piccoli quantitativi, soltanto le specie che comportano un rischio dovrebbero essere elencate
come non consentite. Non sarebbe possibile valutare tutte le 300°000 specie da includere in
un elenco positivo.
Emendamento 275
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1 – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
L'esenzione non si applica alle piante da
impianto, diverse dalle sementi.
soppresso
Or. en
Motivazione
Se non esiste un rischio dimostrabile connesso a una data specie, sarebbe eccessivo non
consentirne l'introduzione da parte di viaggiatori.
Emendamento 276
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2 – comma 1
PE524.873v02-00
IT
36/100
AM\1012962IT.doc
Testo della Commissione
Emendamento
La Commissione, adottando atti di
esecuzione, redige un elenco delle piante,
dei prodotti vegetali e altri oggetti di cui al
paragrafo 1, nonché dei paesi terzi
interessati, e stabilisce i quantitativi
massimi a seconda della pianta, prodotto
vegetale o altro oggetto in questione,
soggetti all'esenzione di tale paragrafo
nonché, se del caso, una o più misure di
gestione del rischio tra quelle illustrate
nella sezione 1 dell'allegato IV.
La Commissione, adottando atti di
esecuzione, redige un elenco delle piante,
dei prodotti vegetali e altri oggetti di cui al
paragrafo 1, nonché dei paesi terzi
interessati, non soggetti all'esenzione di
tale paragrafo nonché, se del caso, una o
più misure di gestione del rischio tra quelle
illustrate nella sezione 1 dell'allegato IV.
Or. en
Motivazione
Per un elenco negativo non è necessario definire i quantitativi.
Emendamento 277
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2 – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
La redazione dell'elenco e la fissazione dei
quantitativi massimi in questione nonché,
se necessario, delle misure di gestione del
rischio, sono basate sul rischio fitosanitario
connesso a piccoli quantitativi delle piante,
dei prodotti vegetali e altri oggetti,
conformemente ai criteri di cui all'allegato
IV, sezione 2.
La redazione dell'elenco e, se necessario,
delle misure di gestione del rischio, sono
basate sul rischio fitosanitario connesso a
piccoli quantitativi delle piante, dei
prodotti vegetali e altri oggetti,
conformemente ai criteri di cui all'allegato
IV, sezione 2.
Or. en
Motivazione
Per un elenco negativo non è necessario definire i quantitativi.
AM\1012962IT.doc
37/100
PE524.873v02-00
IT
Emendamento 278
Esther de Lange
Proposta di regolamento
Articolo 73 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 73 bis
La Commissione, entro ...*, presenta una
relazione al Parlamento europeo e al
Consiglio per illustrare l'esperienza
acquisita in seguito all'estensione del
sistema del passaporto delle piante a tutti
gli spostamenti di piante, prodotti vegetali
e altri oggetti nel territorio dell'Unione,
con una chiara analisi costi-benefici per
gli operatori, accompagnata, se del caso,
da una proposta legislativa.
(*) Cinque anni dall'entrata in vigore del
presente regolamento.
Or. en
Emendamento 279
James Nicholson
Proposta di regolamento
Articolo 74 – paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
4 bis. La Commissione, entro ...*,
presenta una relazione al Parlamento
europeo e al Consiglio per illustrare
l'esperienza acquisita in seguito
all'estensione del sistema del passaporto
delle piante a tutti gli spostamenti di
piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel
territorio dell'Unione, con una chiara
analisi dei costi e dei benefici per gli
operatori.
(*) Cinque anni dall'entrata in vigore del
presente regolamento.
PE524.873v02-00
IT
38/100
AM\1012962IT.doc
Or. en
Motivazione
Esiste una diffusa preoccupazione in merito allo stabilire fino a che punto estendere il
passaporto delle piante per includere gli spostamenti di talune piante destinate all'impianto,
dei loro prodotti vegetali e di altri oggetti all'interno dell'Unione europea. Occorre
dimostrare i vantaggi evidenti di tale estensione per gli operatori e prendere in
considerazione gli eventuali costi aggiuntivi, altrimenti si rischia soltanto di imporre oneri
finanziari e legislativi aggiuntivi al settore agricolo.
Emendamento 280
Julie Girling
Proposta di regolamento
Articolo 76 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
Il passaporto delle piante non è richiesto
per gli spostamenti di piccoli quantitativi, a
seconda dei casi, di piante, prodotti
vegetali o altri oggetti, destinati ad un
utilizzatore finale.
Il passaporto delle piante non è richiesto
per gli spostamenti di piccoli quantitativi, a
seconda dei casi, di piante, prodotti
vegetali o altri oggetti, destinati ad un
utilizzatore finale, compreso chi cura il
proprio giardino.
Or. en
Emendamento 281
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 76 – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente
all'articolo 98, per stabilire la quantità
massima corrispondente ai piccoli
quantitativi di determinate piante, di
determinati prodotti vegetali o altri
oggetti.
AM\1012962IT.doc
soppresso
39/100
PE524.873v02-00
IT
Or. en
Motivazione
Ai sensi del principio di sussidiarietà, l'interpretazione del termine "piccolo" dovrebbe essere
lasciata agli Stati membri. Le culture e le tradizioni relative alle piante e ai prodotti vegetali
sono molto diverse nel territorio europeo. Pertanto tale interpretazione dovrebbe essere
lasciata alle autorità degli Stati membri.
Emendamento 282
James Nicholson
Proposta di regolamento
Articolo 95 – paragrafo 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
6 bis. La Commissione interpella il
gruppo consultivo per la catena
alimentare e la salute animale e vegetale,
istituito a norma della decisione della
Commissione del 6 agosto 2004. Detto
gruppo consultivo offre il proprio
contributo in sede di preparazione degli
atti delegati e di esecuzione.
Or. en
Motivazione
La Commissione si rivolge al gruppo consultivo per la catena alimentare e la salute animale
e vegetale in sede di elaborazione degli atti delegati e di esecuzione. In tal modo è possibile
assicurare un dialogo aperto e consolidare il coinvolgimento delle parti interessate
dell'Unione nella fase di definizione di norme legislative più dettagliate.
Emendamento 283
James Nicholson
Proposta di regolamento
Articolo 96 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. Il certificato di pre-esportazione è
rilasciato, a richiesta dell'operatore
PE524.873v02-00
IT
3. Il certificato di pre-esportazione è
rilasciato, a richiesta dell'operatore
40/100
AM\1012962IT.doc
professionale, dallo Stato membro in cui le
piante, i prodotti vegetali o altri oggetti
sono stati coltivati, prodotti o trasformati,
mentre tali piante, prodotti vegetali o altri
oggetti si trovano nei siti dell'operatore
professionale in questione.
professionale, dallo Stato membro, o
dall'operatore professionale autorizzato di
cui all'articolo 84, in cui le piante, i
prodotti vegetali o altri oggetti sono stati
coltivati, prodotti o trasformati, mentre tali
piante, prodotti vegetali o altri oggetti si
trovano nei siti dell'operatore professionale
in questione.
Or. en
Motivazione
Le competenze tecniche necessarie per il rilascio dei passaporti delle piante sotto
sorveglianza ufficiale sono le stesse richieste per il rilascio dei certificati di pre-esportazione.
Il presente regolamento deve pertanto considerare tali attività alla stessa maniera, per
ragioni di coerenza e di riduzione dei costi.
Emendamento 284
Esther de Lange
Proposta di regolamento
Articolo 96 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. Il certificato di pre-esportazione è
rilasciato, a richiesta dell'operatore
professionale, dallo Stato membro in cui le
piante, i prodotti vegetali o altri oggetti
sono stati coltivati, prodotti o trasformati,
mentre tali piante, prodotti vegetali o altri
oggetti si trovano nei siti dell'operatore
professionale in questione.
3. Il certificato di pre-esportazione è
rilasciato, a richiesta dell'operatore
professionale, dallo Stato membro in cui le
piante, i prodotti vegetali o altri oggetti
sono stati coltivati, prodotti o trasformati,
mentre tali piante, prodotti vegetali o altri
oggetti si trovano nei siti dell'operatore
professionale in questione. Il certificato
può essere emesso anche dagli operatori
professionali autorizzati di cui all'articolo
84.
Or. en
Emendamento 285
Esther de Lange
AM\1012962IT.doc
41/100
PE524.873v02-00
IT
Proposta di regolamento
Articolo 97 – paragrafo 1 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
La Commissione istituisce un sistema
elettronico per la trasmissione delle
notifiche da parte degli Stati membri.
La Commissione istituisce un sistema
elettronico per la trasmissione delle
notifiche da parte degli Stati membri e per
la comunicazione con gli operatori
professionali, se del caso.
Or. en
Emendamento 286
Pilar Ayuso, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa
Zamora
Proposta di regolamento
Articolo 98 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. La delega di potere di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2,
all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 11,
paragrafo 3, al'articolo 20, all'articolo 22,
paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 4,
all'articolo 30, all'articolo 32, paragrafo 4,
all'articolo 34, paragrafo 1, all'articolo 38,
all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 45,
paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 6,
all'articolo 48, all'articolo 61, paragrafo 3,
all'articolo 67, paragrafo 4, all'articolo 71,
paragrafo 4, all'articolo 76, all'articolo 78,
paragrafo 4, all'articolo 82, paragrafo 4,
all'articolo 84, paragrafo 2, all'articolo 86,
paragrafo 3, all'articolo 91, paragrafo 2,
all'articolo 92, paragrafi 1 e 3, all'articolo
93, paragrafo 1, all'articolo 94, paragrafo 4,
all'articolo 95, paragrafo 5 e all'articolo 96,
paragrafo 5 è conferita alla Commissione
per un periodo di tempo indeterminato
dall'entrata in vigore del presente
regolamento.
2. La delega di potere di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2,
all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7,
paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafo 6,
all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 20,
all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 25,
paragrafo 4, all'articolo 27, all'articolo 30,
all'articolo 32, paragrafo 4, all'articolo 34,
paragrafo 1, all'articolo 37, paragrafo 2,
all'articolo 38, all'articolo 44, paragrafo 2,
all'articolo 45, paragrafo 3, all'articolo 46,
paragrafo 6, all'articolo 48, all'articolo 61,
paragrafo 3, all'articolo 67, paragrafo 4,
all'articolo 71, paragrafo 4, all'articolo 76,
all'articolo 78, paragrafo 4, all'articolo 82,
paragrafo 4, all'articolo 84, paragrafo 2,
all'articolo 86, paragrafo 3, all'articolo 91,
paragrafo 2, all'articolo 92, paragrafi 1 e 3,
all'articolo 93, paragrafo 1, all'articolo 94,
paragrafo 4, all'articolo 95, paragrafo 5 e
all'articolo 96, paragrafo 5 è conferita alla
Commissione per un periodo di cinque
anni dall'entrata in vigore del presente
regolamento. Salvo il caso in cui il
PE524.873v02-00
IT
42/100
AM\1012962IT.doc
Parlamento europeo e il Consiglio
sollevino obiezioni, tale periodo sarà
rinnovato per altri cinque anni dopo la
scadenza del primo periodo.
Or. es
Motivazione
Emendamento correlato agli emendamenti degli articoli 5, 6, 27 e 37.
Emendamento 287
James Nicholson
Proposta di regolamento
Articolo 98 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. La delega di potere di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2,
all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 11,
paragrafo 3, al'articolo 20, all'articolo 22,
paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 4,
all'articolo 30, all'articolo 32, paragrafo 4,
all'articolo 34, paragrafo 1, all'articolo 38,
all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 45,
paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 6,
all'articolo 48, all'articolo 61, paragrafo 3,
all'articolo 67, paragrafo 4, all'articolo 71,
paragrafo 4, all'articolo 76, all'articolo 78,
paragrafo 4, all'articolo 82, paragrafo 4,
all'articolo 84, paragrafo 2, all'articolo 86,
paragrafo 3, all'articolo 91, paragrafo 2,
all'articolo 92, paragrafi 1 e 3, all'articolo
93, paragrafo 1, all'articolo 94, paragrafo 4,
all'articolo 95, paragrafo 5 e all'articolo 96,
paragrafo 5 è conferita alla Commissione
per un periodo di tempo indeterminato
dall'entrata in vigore del presente
regolamento.
2. La delega di potere di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2,
all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 11,
paragrafo 3, all'articolo 20, all'articolo 22,
paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 4,
all'articolo 30, all'articolo 32, paragrafo 4,
all'articolo 34, paragrafo 1, all'articolo 38,
all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 45,
paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 6,
all'articolo 48, all'articolo 61, paragrafo 3,
all'articolo 67, paragrafo 4, all'articolo 71,
paragrafo 4, all'articolo 76, all'articolo 78,
paragrafo 4, all'articolo 82, paragrafo 4,
all'articolo 84, paragrafo 2, all'articolo 86,
paragrafo 3, all'articolo 91, paragrafo 2,
all'articolo 92, paragrafi 1 e 3, all'articolo
93, paragrafo 1, all'articolo 94, paragrafo 4,
all'articolo 95, paragrafo 5 e all'articolo 96,
paragrafo 5 è conferita alla Commissione
per un periodo di cinque anni dall'entrata
in vigore del presente regolamento. La
delega di potere è tacitamente prorogata
per periodi d'identica durata, a meno che
il Parlamento europeo o il Consiglio non
si oppongano a tale proroga al più tardi
tre mesi prima della scadenza di ciascun
periodo.
AM\1012962IT.doc
43/100
PE524.873v02-00
IT
Or. en
Motivazione
Questa è la formulazione standard del Parlamento riguardo alla delega dei poteri.
Emendamento 288
Pilar Ayuso, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa
Zamora
Proposta di regolamento
Articolo 98 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. La delega di potere di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2,
all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 11,
paragrafo 3, all'articolo 20, all'articolo 22,
paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 4,
all'articolo 30, all'articolo 32, paragrafo 4,
all'articolo 34, paragrafo 1, all'articolo 38,
all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 45,
paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 6,
all'articolo 48, all'articolo 61, paragrafo 3,
all'articolo 67, paragrafo 4, all'articolo 71,
paragrafo 4, all'articolo 76, all'articolo 78,
paragrafo 4, all'articolo 82, paragrafo 4,
all'articolo 84, paragrafo 2, all'articolo 86,
paragrafo 3, all'articolo 91, paragrafo 2,
all'articolo 92, paragrafi 1 e 3, all'articolo
93, paragrafo 1, all'articolo 94, paragrafo 4,
all'articolo 95, paragrafo 5 e all'articolo 96,
paragrafo 5 può essere revocata in qualsiasi
momento dal Parlamento europeo o dal
Consiglio. La decisione di revoca pone fine
alla delega di potere ivi specificata. Gli
effetti della decisione decorrono dal giorno
successivo alla pubblicazione della
decisione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea o da una data
successiva ivi specificata. Essa non
pregiudica la validità degli atti delegati già
in vigore.
3. La delega di potere di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2,
all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7,
paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafo 6,
all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 20,
all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 25,
paragrafo 4, all'articolo 27, all'articolo 30,
all'articolo 32, paragrafo 4, all'articolo 34,
paragrafo 1, all'articolo 37, paragrafo 2,
all'articolo 38, all'articolo 44, paragrafo 2,
all'articolo 45, paragrafo 3, all'articolo 46,
paragrafo 6, all'articolo 48, all'articolo 61,
paragrafo 3, all'articolo 67, paragrafo 4,
all'articolo 71, paragrafo 4, all'articolo 76,
all'articolo 78, paragrafo 4, all'articolo 82,
paragrafo 4, all'articolo 84, paragrafo 2,
all'articolo 86, paragrafo 3, all'articolo 91,
paragrafo 2, all'articolo 92, paragrafi 1 e 3,
all'articolo 93, paragrafo 1, all'articolo 94,
paragrafo 4, all'articolo 95, paragrafo 5 e
all'articolo 96, paragrafo 5 può essere
revocata in qualsiasi momento dal
Parlamento europeo o dal Consiglio. La
decisione di revoca pone fine alla delega di
potere ivi specificata. Gli effetti della
decisione decorrono dal giorno successivo
alla pubblicazione della decisione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da
una data successiva ivi specificata. Essa
non pregiudica la validità degli atti delegati
già in vigore.
PE524.873v02-00
IT
44/100
AM\1012962IT.doc
Or. es
Motivazione
Emendamento correlato agli emendamenti degli articoli 5, 6, 27 e 37.
Emendamento 289
Pilar Ayuso, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa
Zamora
Proposta di regolamento
Articolo 98 – paragrafo 5
Testo della Commissione
Emendamento
5. L'atto delegato adottato ai sensi
dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 7,
paragrafi 1 e 2, dell'articolo 8, paragrafo 6,
dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo
20, dell'articolo 22, paragrafo 3,
dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'articolo
30, dell'articolo 32, paragrafo 4,
dell'articolo 34, paragrafo 1, dell'articolo
38, dell'articolo 44, paragrafo 2,
dell'articolo 45, paragrafo 3, dell'articolo
46, paragrafo 6, dell'articolo 48,
dell'articolo 61, paragrafo 3, dell'articolo
67, paragrafo 4, dell'articolo 71, paragrafo
4, dell'articolo 76, dell'articolo 78,
paragrafo 4, dell'articolo 82, paragrafo 4,
dell'articolo 84, paragrafo 2, dell'articolo
86, paragrafo 3, dell'articolo 91, paragrafo
2, dell'articolo 92, paragrafi 1 e 3,
dell'articolo 93, paragrafo 1, dell'articolo
94, paragrafo 4, dell'articolo 95, paragrafo
5 e dell'articolo 96, paragrafo 5, entra in
vigore solo se né il Parlamento europeo né
il Consiglio hanno sollevato obiezioni
entro il termine di due mesi dalla data in
cui è stato loro notificato o se, prima della
scadenza di tale termine, sia il Parlamento
europeo che il Consiglio hanno informato
la Commissione che non intendono
sollevare obiezioni. Il periodo è prorogato
di due mesi su iniziativa del Parlamento
europeo o del Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi
dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 5,
paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafo 2,
dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'articolo
8, paragrafo 6, dell'articolo 11, paragrafo 3,
dell'articolo 20, dell'articolo 22, paragrafo
3, dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'articolo
27, dell'articolo 30, dell'articolo 32,
paragrafo 4, dell'articolo 34, paragrafo 1,
dell'articolo 37, paragrafo 2, dell'articolo
38, dell'articolo 44, paragrafo 2,
dell'articolo 45, paragrafo 3, dell'articolo
46, paragrafo 6, dell'articolo 48,
dell'articolo 61, paragrafo 3, dell'articolo
67, paragrafo 4, dell'articolo 71, paragrafo
4, dell'articolo 76, dell'articolo 78,
paragrafo 4, dell'articolo 82, paragrafo 4,
dell'articolo 84, paragrafo 2, dell'articolo
86, paragrafo 3, dell'articolo 91, paragrafo
2, dell'articolo 92, paragrafi 1 e 3,
dell'articolo 93, paragrafo 1, dell'articolo
94, paragrafo 4, dell'articolo 95, paragrafo
5 e dell'articolo 96, paragrafo 5, entra in
vigore solo se né il Parlamento europeo né
il Consiglio hanno sollevato obiezioni
entro il termine di due mesi dalla data in
cui è stato loro notificato o se, prima della
scadenza di tale termine, sia il Parlamento
europeo che il Consiglio hanno informato
la Commissione che non intendono
sollevare obiezioni. Il periodo è prorogato
AM\1012962IT.doc
45/100
PE524.873v02-00
IT
di due mesi su iniziativa del Parlamento
europeo o del Consiglio.
Or. es
Motivazione
Emendamento correlato agli emendamenti degli articoli 5, 6, 27 e 37.
Emendamento 290
Pilar Ayuso, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa
Zamora
Proposta di regolamento
Articolo 98 – paragrafo 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
5 bis. Dopo quattro anni dall'entrata in
vigore del presente regolamento, la
Commissione presenta una relazione al
Parlamento europeo e al Consiglio
riguardo all'uso della delega di potere di
cui al paragrafo 2.
Or. es
Emendamento 291
Pilar Ayuso, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa
Zamora
Proposta di regolamento
Articolo 98 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 98 bis
Procedura d'urgenza
Gli atti delegati adottati ai sensi del
presente articolo entrano in vigore
immediatamente e si applicano finché non
siano sollevate obiezioni conformemente
al paragrafo 2. La notifica dell'atto
PE524.873v02-00
IT
46/100
AM\1012962IT.doc
delegato al Parlamento europeo e al
Consiglio precisa i motivi del ricorso alla
procedura d'urgenza.
Il Parlamento europeo o il Consiglio
possono sollevare obiezioni a un atto
delegato secondo la procedura di cui
all'articolo 98, paragrafo 5. In tal caso, la
Commissione abroga l'atto
immediatamente a seguito della notifica
della decisione con la quale il Parlamento
europeo o il Consiglio hanno sollevato
obiezioni.
Or. es
Motivazione
In caso d'urgenza, gli atti delegati entrano in vigore immediatamente dopo l'adozione. Ciò
potrebbe essere necessario, ad esempio, quando in presenza di un grave rischio fitosanitario,
si debba elencare uno specifico organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione come
organismo nocivo prioritario (articolo 6, paragrafo 2).
Emendamento 292
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto
Proposta di regolamento
Articolo 100 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
Gli Stati membri stabiliscono le norme
relative alle sanzioni applicabili in caso di
violazione del presente regolamento e
adottano tutti i provvedimenti necessari per
assicurarne l'applicazione. Le sanzioni
previste sono effettive, proporzionate e
dissuasive.
Gli Stati membri stabiliscono le norme
relative alle sanzioni applicabili in caso di
violazione del presente regolamento e
adottano tutti i provvedimenti necessari per
assicurarne l'applicazione. Le sanzioni
previste sono effettive, proporzionate alla
portata del danno economico e
fitosanitario causato in tutto il territorio
dell'Unione e dissuasive.
Or. es
Emendamento 293
Martin Häusling
AM\1012962IT.doc
47/100
PE524.873v02-00
IT
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 102 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. .../2013
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c
Testo della Commissione
Emendamento
c) misure di prevenzione adottate per
contrastare la diffusione di un organismo
nocivo prioritario, elencato a norma
dell'articolo 6, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. […]/[…]*, nei
confronti del quale sono state adottate
misure a livello dell'Unione a norma
dell'articolo 27, paragrafo 3 o dell'articolo
29, paragrafo 3 del medesimo regolamento,
qualora tali misure siano essenziali per
proteggere il territorio dell'Unione da
un'ulteriore diffusione dell'organismo
nocivo prioritario.
c) misure di prevenzione adottate per
contrastare la diffusione di un organismo
nocivo prioritario, elencato a norma
dell'articolo 6, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. […]/[…]*, nei
confronti del quale sono state adottate
misure a livello dell'Unione a norma
dell'articolo 27, paragrafo 3 o dell'articolo
29, paragrafo 3 del medesimo regolamento,
qualora tali misure siano essenziali per
proteggere il territorio dell'Unione da
un'ulteriore diffusione dell'organismo
nocivo prioritario; tutte le misure sono
conformi all'allegato III della direttiva
2009/128/CE.
Or. en
Motivazione
Tutte le misure sono conformi all'allegato III della direttiva 128/2009/CE sull'utilizzo
sostenibile dei pesticidi, onde garantire che gli operatori professionali applichino le misure
di prevenzione a tutti i tipi di organismi nocivi.
Emendamento 294
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto
Proposta di regolamento
Allegato I bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Elenco di organismi nocivi da quarantena
per l'Unione di cui all'articolo 5
ORGANISMI NOCIVI DI CUI NON SIA
NOTA LA PRESENZA IN ALCUNA
PARTE DEL TERRITORIO
PE524.873v02-00
IT
48/100
AM\1012962IT.doc
COMUNITARIO, E CHE RIVESTONO
IMPORTANZA PER TUTTA LA
COMUNITÀ
a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi
del loro sviluppo
Acleris spp. (non europei)
Aculops fuchsiae Keifer
Agrilus planipennis Fairmaire
Aleurochantus spp.
Amauromyza maculosa (Malloch)
Anomala orientalis Waterhouse
Anoplophora chinensis (Thomson)
Anoplophora glabripennis (Motschulsky)
Anoplophora malasiaca (Forster)
Anthonomus bisignifer (Schenkling)
Anthonomus signatus (Say)
Aonidella citrina Coquillet
Aphelenchoïdes besseyi Christie (*)
Arrhenodes minutus Drury
Aschistonyx eppoi Inouye
Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non
europee) vettore di virus quali:
a) Bean golden mosaic virus
b) Cowpea mild mottle virus
c) Lettuce infectious yellows virus
d) Pepper mild tigré virus
e) Squash leaf curl virus
f) Euphorbia mosaic virus
g) Florida tomato virus
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et
Buher) Nickle et al.
Carposina niponensis Walsingham
Cicadellidae (non europei) noti come
vettori della malattia di Pierce (causata da
Xylella fastidiosa), quali:
AM\1012962IT.doc
49/100
PE524.873v02-00
IT
a) Carneocephala fulgida Nottingham
b) Draeculacephala minerva Bali
c) Graphocephala atropunctata (Signoret)
Choristoneura spp. (non europei)
Conotrachelus nenuphar (Herbst)
Dendrolimus sibiricus Tschetverikov
Diabrotica barberi Smith & Lawrence
Diabrotica undecimpunctata howardi
Barber
Diabrotica undecimpunctata
undecimpunctata Mannerheim
Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith
Diaphorina citri Kuway
Enarmonia packardi (Zeller)
Enarmonia prunivora Walsh
Eotetranychus lewisi McGregor
Grapholita inopinata Heinrich
Heliothis zea (Boddie)
Hirschmanniella spp., diversi da
Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc &
Goodey
Hishomonus phycitis
Leucaspis japonica Ckll.
Liriomyza sativae Blanchard
Listronotus bonariensis (Kuschel)
Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen
Margarodes, specie non europee, quali: a)
Margarodes vitis (Phillipi)
Margarodes vredendalensis de Klerk c)
Margarodes prieskeansis Jakubski
Monochamus spp. (non europei)
Myndus crudus Van Duzee
Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et
Allen
Naupactus leucoloma Boheman
PE524.873v02-00
IT
50/100
AM\1012962IT.doc
Numonia pirivorella (Matsumura)
Oligonychus perditus Pritchard et Baker
Pissodes spp. (non europei)
Premnotrypes spp. (non europei)
Pseudopityophthorus minutissimus
(Zimmermann)
Pseudopityophthorus pruinosus
(Eichhoff)
Radopholus citrophilus Huettel Dickson
et Kaplan
Rhynchophorus palmarum (L.)
Scaphoideus luteolus (Van Duzee)
Scirtothrips aurantii Faure
Scirtothrips dorsalis Hood
Scirtothrips citri (Moultex)
Scolytidae spp. (non europei)
Scrobipalpopsis solanivora Povolny
Spodoptera eridania (Cramer)
Spodoptera frugiperda (Smith)
Spodoptera litura (Fabricus)
Tachypterellus quadrigibbus Say
Taxoptera citricida Kirk.
Thaumatotibia leucotreta
Thrips palmi Karny
Tephritidae (non europei) quali:
a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann)
b) Anastrepha ludens (Loew)
c) Anastrepha obliqua Macquart
d) Anastrepha suspensa (Loew)
e) Dacus ciliatus Loew
f) Dacus cucurbitae Coquillet
g) Dacus dorsalis Hendel
h) Dacus tryoni (Froggatt)
i) Dacus tsunconis Miyake
AM\1012962IT.doc
51/100
PE524.873v02-00
IT
j) Dacus zonatus Saund.
k) Epochra canadensis (Loew)
l) Pardalaspis cyanescens Bezzi
m) Pardalaspis quinaria Bezzi
n) Pterandrus rosa (Karsch)
o) Rhacochlaena japonica Ito
p) Rhagoletis cingulata (Loew)
q) Rhagoletis completa Cresson
r) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)
s) Rhagoletis indifferens Curran
t) Rhagoletis mendax Curran
u) Rhagoletis pomonella Walsh
v) Rhagoletis ribicola Doane
w) Rhagoletis suavis (Loew)
Trioza erytreae Del Guercio
Unaspis citri Comstock
Xiphinema americanum Cobb sensu lato
(popolazioni non europee)
Xiphinema californicum Lamberti et
Bleve-Zacheo
b) Batteri
Citrus greening bacterium
Citrus variegated chlorosis
Erwinia stewartii (Smith) Dye
Xanthomonas campestris (tutti i ceppi
patogeni per Citrus)
Xanthomonas campestris pv. oryzae
(Ishiyama) Dye y pv. oryzicola (Fang. et
al.) Dye
Xylella fastidiosa (Well et Raju)
c) Funghi
Alternaria alternata (Fr.) Keissler
(patogeni isolati non europei)
Anisogramma anomala (Peck) E. Müller
Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx
PE524.873v02-00
IT
52/100
AM\1012962IT.doc
Atropellis spp.
Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt
Ceratocystis virescens (Davidson)
Moreau.
Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori et
Nambu) Deighton
Cercospora angolensis Carv. et Mendes
Ciborinia camelliae Kohn
Chrysomyxa arctostaphyli Dietel
Cronartium spp. (non europei)
Diaporthe vaccinii Shaer
Endocronartium spp. (non europei)
Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes
Fusarium oxysporum f. sp. albedinis
(Kilian et Maire) Gordon
Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi
patogeni per Citrus)
Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et
Ito
Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto
Gymnosporangium spp. (non europei)
Inonotus weiril (Murril) Kotlaba et
Pouzar
Melampsora farlowii (Arthur) Davis
Monilinia fructicola (Winter) Honey
Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.
Mycosphaerella populorum G. E.
Thompson
Phoma andina Turkensteen
Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.
Puccinia pittieriana Hennings
Septoria lycopersici Speg. var. malagutii
Ciccarone et Boerema
Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers
Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries)
Sydow & Sydow
AM\1012962IT.doc
53/100
PE524.873v02-00
IT
Thecaphora solani Barrus
Tilletia indica Mitra
Trechispora brinkmannii (Bresad.)
Rogers
Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto
d) Virus ed organismi patogeni simili ai
virus
Elm phlöem necresis mycoplasm
Virus ed organismi patogeni virus-simili
della patata, quali:
a) Andean potato latent virus
b) Andean potato mottle virus
c) Arracacha virus B, oca strain
d) Potato black ringspot virus
e) Potato spindle tuber viroid
f) Potato virus T
g) Varietà A, M, S, V, X e Y non europee
di virus isolati della patata (inclusi Y o, Y
n e Y e); Potato leafroll virus
Tobacco ringspot virus
Tomato ringspot virus
Virus ed organismi patogeni virus-simili
di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus
Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L.,
Rubus L. e Vitis L., quali:
a) Blueberry leaf mottle virus
b) Cherry rasp leaf virus (americano)
c) Peach mosaic virus (americano)
d) Peach phony rickettsia
e) Peach rosette mosaic virus
f) Peach rosette mycoplasm
g) Peach X-disease mycoplasm
h) Peach yellows mycoplasm
i) Plum line pattern virus (americano)
j) Raspberry leaf curl virus (americano)
k) Strawberry latent «C» virus
PE524.873v02-00
IT
54/100
AM\1012962IT.doc
l) Strawberry vein banding virus
m) Strawberry witches' broom mycoplasm
n) Virus ed organismi virus-simili noneuropei di Cydonia Mill., Fragaria L.,
Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes
L., Rubus L. e Vitis L.
Virus trasmessi da Bemisia tabaci Genn.,
quali:
a) Bean golden mosaic virus
b) Cowpea mild mottle virus
c) Lettuce infectious yellows virus
d) Pepper mild tigré virus
e) Squash leaf curl virus
f) Euphorbia mosaic virus
g) Florida tomato virus
Beet curly top virus (ceppi non europei)
Black raspberry latent virus
Agenti della necrosi e pseudo-necrosi
Cadang-Cadang viroid
Cherry leafroll virus (*)
Chrysanthemum stem necrosis virus
Citrus mosaic virus
Citrus tristeza virus (ceppi non europei)
Leprosis
Little cherry pathogen (ceppi noi europei)
Naturally spreading psorosis
Palm lethal yellowing mycoplasm
Prunus necrotic ringspot virus (**)
Satsuma dwarf virus
Tatter leaf virus
Witches' broom (MLO)
e) Piante parassite
Arceuthobium spp. (non europei)
ORGANISMI NOCIVI DI CUI SIA
NOTA LA PRESENZA SUL
AM\1012962IT.doc
55/100
PE524.873v02-00
IT
TERRITORIO COMUNITARIO E CHE
RIVESTONO IMPORTANZA PER
TUTTA LA COMUNITÀ
a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi
del loro sviluppo
Diabrotica virgifera virgifera Le Conte
Globodera pallida (Stone) Behrens
Globodera rostochiensis (Wollenweber)
Behrens
Meloidogyne chitwoodi Golden et al.
(tutte le popolazioni)
Meloidogyne fallax Karssen
Opogona sacchari (Bojer)
Popillia japonica Newman
Rhizoecus hibisci Kawai & Takagi
Spodoptera littoralis (Boisduval)
b) Batteri
Clavibacter michiganensi (Smith) Davis et
al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et
Kotthoff) Davis et al.
Pseudomonas solanacearun (Smith)
Smith
c) Funghi
Melampsora medusae Thümen
Synchytrium endobioticum (Schilhersky)
Percival
d) Virus ed organismi patogeni simili ai
virus
Apple proliferation mycoplasm
Apricot chlorotic leafroll mycoplasm
Pear decline mycoplasm
e) altri
Pomacea spp.
Or. es
PE524.873v02-00
IT
56/100
AM\1012962IT.doc
Motivazione
L'elenco comprende gli organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, e all'allegato II, parte
A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE.
Emendamento 295
Pilar Ayuso, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa
Zamora
Proposta di regolamento
Allegato I bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Elenco di organismi nocivi da quarantena
per l'Unione
Il suddetto elenco comprende gli
organismi nocivi di cui all'allegato I,
parte A, e all'allegato II, parte A, sezione
I, della direttiva 2000/29/CE.
ORGANISMI NOCIVI DI CUI NON SIA
NOTA LA PRESENZA IN ALCUNA
PARTE DEL TERRITORIO
COMUNITARIO, E CHE RIVESTONO
IMPORTANZA PER TUTTA LA
COMUNITÀ
a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi
del loro sviluppo
Acleris spp. (non europei)
Aculops fuchsiae Keifer
Agrilus planipennis Fairmaire
Aleurochantus spp.
Amauromyza maculosa (Malloch)
Anomala orientalis Waterhouse
Anoplophora chinensis (Thomson)
Anoplophora glabripennis (Motschulsky)
Anoplophora malasiaca (Forster)
Anthonomus bisignifer (Schenkling)
Anthonomus signatus (Say)
AM\1012962IT.doc
57/100
PE524.873v02-00
IT
Aonidella citrina Coquillet
Aphelenchoïdes besseyi Christie (*)
Arrhenodes minutus Drury
Aschistonyx eppoi Inouye
Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non
europee) vettore di virus quali:
a) Bean golden mosaic virus
b) Cowpea mild mottle virus
c) Lettuce infectious yellows virus
d) Pepper mild tigré virus
e) Squash leaf curl virus
f) Euphorbia mosaic virus
g) Florida tomato virus
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et
Buher) Nickle et al.
Carposina niponensis Walsingham
Cicadellidae (non europei) noti come
vettori della malattia di Pierce (causata da
Xylella fastidiosa), quali:
a) Carneocephala fulgida Nottingham
b) Draeculacephala minerva Bali
c) Graphocephala atropunctata (Signoret)
Choristoneura spp. (non europei)
Conotrachelus nenuphar (Herbst)
Dendrolimus sibiricus Tschetverikov
Diabrotica barberi Smith & Lawrence
Diabrotica undecimpunctata howardi
Barber
Diabrotica undecimpunctata
undecimpunctata Mannerheim
Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith
Diaphorina citri Kuway
Enarmonia packardi (Zeller)
Enarmonia prunivora Walsh
Eotetranychus lewisi McGregor
PE524.873v02-00
IT
58/100
AM\1012962IT.doc
Grapholita inopinata Heinrich
Heliothis zea (Boddie)
Hirschmanniella spp., diversi da
Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc &
Goodey
Hishomonus phycitis
Leucaspis japonica Ckll.
Liriomyza sativae Blanchard
Listronotus bonariensis (Kuschel)
Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen
Margarodes, specie non europee, quali: a)
Margarodes vitis (Phillipi)
Margarodes vredendalensis de Klerk c)
Margarodes prieskeansis Jakubski
Monochamus spp. (non europei)
Myndus crudus Van Duzee
Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et
Allen
Naupactus leucoloma Boheman
Numonia pirivorella (Matsumura)
Oligonychus perditus Pritchard et Baker
Pissodes spp. (non europei)
Premnotrypes spp. (non europei)
Pseudopityophthorus minutissimus
(Zimmermann)
Pseudopityophthorus pruinosus
(Eichhoff)
Radopholus citrophilus Huettel Dickson
et Kaplan
Rhynchophorus palmarum (L.)
Scaphoideus luteolus (Van Duzee)
Scirtothrips aurantii Faure
Scirtothrips dorsalis Hood
Scirtothrips citri (Moultex)
Scolytidae spp. (non europei)
Scrobipalpopsis solanivora Povolny
AM\1012962IT.doc
59/100
PE524.873v02-00
IT
Spodoptera eridania (Cramer)
Spodoptera frugiperda (Smith)
Spodoptera litura (Fabricus)
Tachypterellus quadrigibbus Say
Taxoptera citricida Kirk.
Thaumatotibia leucotreta
Thrips palmi Karny
Tephritidae (non europei) quali:
a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann)
b) Anastrepha ludens (Loew)
c) Anastrepha obliqua Macquart
d) Anastrepha suspensa (Loew)
e) Dacus ciliatus Loew
f) Dacus cucurbitae Coquillet
g) Dacus dorsalis Hendel
h) Dacus tryoni (Froggatt)
i) Dacus tsunconis Miyake
j) Dacus zonatus Saund.
k) Epochra canadensis (Loew)
l) Pardalaspis cyanescens Bezzi
m) Pardalaspis quinaria Bezzi
n) Pterandrus rosa (Karsch)
o) Rhacochlaena japonica Ito
p) Rhagoletis cingulata (Loew)
q) Rhagoletis completa Cresson
r) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)
s) Rhagoletis indifferens Curran
t) Rhagoletis mendax Curran
u) Rhagoletis pomonella Walsh
v) Rhagoletis ribicola Doane
w) Rhagoletis suavis (Loew)
Trioza erytreae Del Guercio
Unaspis citri Comstock
PE524.873v02-00
IT
60/100
AM\1012962IT.doc
Xiphinema americanum Cobb sensu lato
(popolazioni non europee)
Xiphinema californicum Lamberti et
Bleve-Zacheo
b) Batteri
Citrus greening bacterium
Citrus variegated chlorosis
Erwinia stewartii (Smith) Dye
Xanthomonas campestris (tutti i ceppi
patogeni per Citrus)
Xanthomonas campestris pv. oryzae
(Ishiyama) Dye y pv. oryzicola (Fang. et
al.) Dye
Xylella fastidiosa (Well et Raju)
c) Funghi
Alternaria alternata (Fr.) Keissler
(patogeni isolati non europei)
Anisogramma anomala (Peck) E. Müller
Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx
Atropellis spp.
Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt
Ceratocystis virescens (Davidson)
Moreau.
Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori et
Nambu) Deighton
Cercospora angolensis Carv. et Mendes
Ciborinia camelliae Kohn
Chrysomyxa arctostaphyli Dietel
Cronartium spp. (non europei)
Diaporthe vaccinii Shaer
Endocronartium spp. (non europei)
Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes
Fusarium oxysporum f. sp. albedinis
(Kilian et Maire) Gordon
Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi
patogeni per Citrus)
AM\1012962IT.doc
61/100
PE524.873v02-00
IT
Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et
Ito
Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto
Gymnosporangium spp. (non europei)
Inonotus weiril (Murril) Kotlaba et
Pouzar
Melampsora farlowii (Arthur) Davis
Monilinia fructicola (Winter) Honey
Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.
Mycosphaerella populorum G. E.
Thompson
Phoma andina Turkensteen
Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.
Puccinia pittieriana Hennings
Septoria lycopersici Speg. var. malagutii
Ciccarone et Boerema
Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers
Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries)
Sydow & Sydow
Thecaphora solani Barrus
Tilletia indica Mitra
Trechispora brinkmannii (Bresad.)
Rogers
Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto
d) Virus ed organismi patogeni simili ai
virus
Elm phlöem necresis mycoplasm
Virus ed organismi patogeni virus-simili
della patata, quali:
a) Andean potato latent virus
b) Andean potato mottle virus
c) Arracacha virus B, oca strain
d) Potato black ringspot virus
e) Potato spindle tuber viroid
f) Potato virus T
g) Varietà A, M, S, V, X e Y non europee
PE524.873v02-00
IT
62/100
AM\1012962IT.doc
di virus isolati della patata (inclusi Y o, Y
n e Y e); Potato leafroll virus
Tobacco ringspot virus
Tomato ringspot virus
Virus ed organismi patogeni virus-simili
di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus
Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L.,
Rubus L. e Vitis L., quali:
a) Blueberry leaf mottle virus
b) Cherry rasp leaf virus (americano)
c) Peach mosaic virus (americano)
d) Peach phony rickettsia
e) Peach rosette mosaic virus
f) Peach rosette mycoplasm
g) Peach X-disease mycoplasm
h) Peach yellows mycoplasm
i) Plum line pattern virus (americano)
j) Raspberry leaf curl virus (americano)
k) Strawberry latent «C» virus
l) Strawberry vein banding virus
m) Strawberry witches' broom mycoplasm
n) Virus ed organismi virus-simili noneuropei di Cydonia Mill., Fragaria L.,
Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes
L., Rubus L. e Vitis L.
Virus trasmessi da Bemisia tabaci Genn.,
quali:
a) Bean golden mosaic virus
b) Cowpea mild mottle virus
c) Lettuce infectious yellows virus
d) Pepper mild tigré virus
e) Squash leaf curl virus
f) Euphorbia mosaic virus
g) Florida tomato virus
Beet curly top virus (ceppi non europei)
Black raspberry latent virus
AM\1012962IT.doc
63/100
PE524.873v02-00
IT
Agenti della necrosi e pseudo-necrosi
Cadang-Cadang viroid
Cherry leafroll virus (*)
Chrysanthemum stem necrosis virus
Citrus mosaic virus
Citrus tristeza virus (ceppi non europei)
Leprosis
Little cherry pathogen (ceppi noi europei)
Naturally spreading psorosis
Palm lethal yellowing mycoplasm
Prunus necrotic ringspot virus (**)
Satsuma dwarf virus
Tatter leaf virus
Witches' broom (MLO)
e) Piante parassite
Arceuthobium spp. (non europei)
ORGANISMI NOCIVI DI CUI SIA
NOTA LA PRESENZA SUL
TERRITORIO COMUNITARIO E CHE
RIVESTONO IMPORTANZA PER
TUTTA LA COMUNITÀ
a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi
del loro sviluppo
Diabrotica virgifera virgifera Le Conte
Globodera pallida (Stone) Behrens
Globodera rostochiensis (Wollenweber)
Behrens
Meloidogyne chitwoodi Golden et al.
(tutte le popolazioni)
Meloidogyne fallax Karssen
Opogona sacchari (Bojer)
Popillia japonica Newman
Rhizoecus hibisci Kawai & Takagi
Spodoptera littoralis (Boisduval)
b) Batteri
PE524.873v02-00
IT
64/100
AM\1012962IT.doc
Clavibacter michiganensi (Smith) Davis et
al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et
Kotthoff) Davis et al.
Pseudomonas solanacearun (Smith)
Smith
c) Funghi
Melampsora medusae Thümen
Synchytrium endobioticum (Schilhersky)
Percival
d) Virus ed organismi patogeni simili ai
virus
Apple proliferation mycoplasm
Apricot chlorotic leafroll mycoplasm
Pear decline mycoplasm
e) altri
Pomacea spp.
Or. es
Emendamento 296
Gaston Franco
Proposta di regolamento
Allegato I bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
ALLEGATO I (bis)
Elenco degli organismi nocivi prioritari
per l'Unione ai sensi dell'articolo 6,
paragrafo 2
a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi
del loro sviluppo
Anoplophora chinensis (Thomson)
Anoplophora glabripennis (Motschulsky)
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et
Buher) Nickle et al.
Cicadellidae (non europei) noti come
vettori della malattia di Pierce (causata da
AM\1012962IT.doc
65/100
PE524.873v02-00
IT
Xylella fastidiosa), quali:
a) Carneocephala fulgida Nottingham
b) Draeculacephala minerva Bali
c) Graphocephala atropunctata (Signoret)
Diaphorina citri Kuway
Paysandisia archon
Pistosia dactyliferae
Rhynchophorus ferrugineus
Thaumatotibia leucotreta
Trioza erytreae Del Guercio
b) Batteri
Citrus greening bacterium
Pseudomonas solanacearun (Smith)
Smith
Pseudomonas syringae
Xanthomonas campestris (tutti i ceppi
patogeni per Citrus)
Xanthomonas campestris pv. oryzae
(Ishiyama) Dye e pv. oryzicola (Fang. et
al.) Dye
Xylella fastidiosa (Well & Raju)
c) Funghi
Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes
gibberella circinata
Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi
patogeni per Citrus)
Hypoxylon mammatum
Phythoptora ramorum
Trechispora brinkmannii (Bresad.)
Rogers
Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto
d) Virus ed organismi patogeni virussimili
Virus ed organismi patogeni virus-simili
della patata, quali:
a) Andean potato latent virus
PE524.873v02-00
IT
66/100
AM\1012962IT.doc
b) Andean potato mottle virus
c) Arracacha virus B, oca strain
d) Potato black ringspot virus
e) Potato spindle tuber viroid
f) Potato virus T
g) Varietà A, M, S, V, X e Y non europee
di virus isolati della patata (inclusi Y o, Y
n e Y e); Potato leafroll virus
Grapevine flavescence dorée MLO
e) altri
Pomacea spp.
Or. en
Motivazione
L'UE deve incoraggiare gli Stati membri ad attuare e coordinare strategie globali di lotta
contro i parassiti delle palme (segnatamente Rhynchophorus ferrugineus, Paysandisia
archon, Pistosia dactyliferae). Tali parassiti devono essere inclusi nell'elenco degli organismi
prioritari.
Emendamento 297
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto
Proposta di regolamento
Allegato I ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Elenco di organismi nocivi prioritari per
l'Unione ai sensi dell'articolo 6
a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi
del loro sviluppo
Anoplophora chinensis (Thomson)
Anoplophora glabripennis (Motschulsky)
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et
Buher) Nickle et al.
Cicadellidae (non europei) noti come
vettori della malattia di Pierce (causata da
Xylella fastidiosa), quali:
AM\1012962IT.doc
67/100
PE524.873v02-00
IT
a) Carneocephala fulgida Nottingham
b) Draeculacephala minerva Bali
c) Graphocephala atropunctata (Signoret)
Diaphorina citri Kuway
Thaumatotibia leucotreta
Trioza erytreae Del Guercio
b) Batteri
Citrus greening bacterium
Pseudomonas solanacearun (Smith)
Smith
Pseudomonas syringae
Xanthomonas campestris (tutti i ceppi
patogeni per Citrus)
Xanthomonas campestris pv. oryzae
(Ishiyama) Dye y pv. oryzicola (Fang. et
al.) Dye
Xylella fastidiosa (Well et Raju)
c) Funghi
Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes
gibberella circinata
Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi
patogeni per Citrus)
Hypoxylon mammatum
Phythoptora ramorum
Trechispora brinkmannii (Bresad.)
Rogers
Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto
d) Virus ed organismi patogeni simili ai
virus
Virus ed organismi patogeni virus-simili
della patata, quali:
a) Andean potato latent virus
b) Andean potato mottle virus
c) Arracacha virus B, oca strain
d) Potato black ringspot virus
e) Potato spindle tuber viroid
PE524.873v02-00
IT
68/100
AM\1012962IT.doc
f) Potato virus T
g) Varietà A, M, S, V, X e Y non europee
di virus isolati della patata (inclusi Y o, Y
n e Y e); Potato leafroll virus
Grapevine flavescence dorée MLO
e) altri
Pomacea spp.
Or. es
Emendamento 298
Pilar Ayuso, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa
Zamora
Proposta di regolamento
Allegato I ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Elenco di organismi nocivi prioritari per
l'Unione
a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi
del loro sviluppo
Anoplophora chinensis (Thomson)
Anoplophora glabripennis (Motschulsky)
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et
Buher) Nickle et al.
Cicadellidae (non europei) noti come
vettori della malattia di Pierce (causata da
Xylella fastidiosa), quali:
a) Carneocephala fulgida Nottingham
b) Draeculacephala minerva Bali
c) Graphocephala atropunctata (Signoret)
Diaphorina citri Kuway
Thaumatotibia leucotreta
Trioza erytreae Del Guercio
b) Batteri
Citrus greening bacterium
AM\1012962IT.doc
69/100
PE524.873v02-00
IT
Pseudomonas solanacearun (Smith)
Smith
Pseudomonas syringae
Xanthomonas campestris (tutti i ceppi
patogeni per Citrus)
Xanthomonas campestris pv. oryzae
(Ishiyama) Dye y pv. oryzicola (Fang. et
al.) Dye
Xylella fastidiosa (Well et Raju)
c) Funghi
Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes
gibberella circinata
Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi
patogeni per Citrus)
Hypoxylon mammatum
Phythoptora ramorum
Trechispora brinkmannii (Bresad.)
Rogers
Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto
d) Virus ed organismi patogeni simili ai
virus
Virus ed organismi patogeni virus-simili
della patata, quali:
a) Andean potato latent virus
b) Andean potato mottle virus
c) Arracacha virus B, oca strain
d) Potato black ringspot virus
e) Potato spindle tuber viroid
f) Potato virus T
g) Varietà A, M, S, V, X e Y non europee
di virus isolati della patata (inclusi Y o, Y
n e Y e); Potato leafroll virus
Grapevine flavescence dorée MLO
e) altri
Pomacea spp.
Or. es
PE524.873v02-00
IT
70/100
AM\1012962IT.doc
Emendamento 299
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto
Proposta di regolamento
Allegato I quater (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Elenco di organismi nocivi per la qualità
ai sensi dell'articolo 36
INSETTI
Acanthoscelides obtectus Sag.
Carmovirus della variegatura infettiva del
fiore di Pelargonium
Aceria essigi.
Aculops fockeui.
Agromyzidae
Aleurodidae, in particolare Bemisia tabaci
Aleurothrixus floccosus (Mashell)
Anarsia lineatella.
Aphelenchoides spp.
Blastophaga spp.
Bruchus affinis Froel.
Bruchus atomarius L.
Bruchus pisorum L.
Bruchus rufimanus Boh.
Cacoecimorpha pronubana
Cecidophyopsis ribis.
Circulifer haematoceps
Circulifer tenellus
Cocciniglie, in particolare: Epidiaspis
leperii, Pseudaulacaspis pentagona,
Quadraspidiotus perniciosus.
Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)
Diarthronomia chrysanthemi
Ditylenchus destructor Thorne
AM\1012962IT.doc
71/100
PE524.873v02-00
IT
Ditylenchus dipsaci
Epichoristodes acerbella
Epidiaspis leperii.
Eriophis avellanae.
Eriophyes similis.
Eriosoma lanigerum
Eumerus spp.
Eusophera pinguis.
Eutetranychus orientalis Klein
Helicoverpa armigera (Hübner)
Lepidoptera
Liriomyza huidobrensis (Blanchard)
Liriomyza trifolii (Burgess)
Meloidogyne spp.
Merodon equestris
Myzus ornatus
Otiorrhynchus sulcatus
Parabemisia myricae (Kuwana)
Parabemisia, myricae (Kuwana)
Parasaissetia nigra (Nietner)
Paysandisia archon (Burmeister)
Pratylenchus penetrans
Pratylenchus spp.
Pseudaulacaspis pentagona.
Quadraspidiotus perniciosus
Quadraspidiotus perniciosus
Radopholus similis (Cobb) Thorne
Rhizoglyphidae
Rhyacionia buoliana
Rhyzoglyphus spp.
Rotylenchus robustus
Salssetia oleae.
Sciara
PE524.873v02-00
IT
72/100
AM\1012962IT.doc
Tarsonemidae
Tarsonemidae.
Tetranychus urticae
Thysanoptera
Tylenchulus semipenetrans
Pelargonium line pattern virus
BATTERI
Agrobacterium rhizogenes.
Agrobacterium tumefaciens.
Agrobacterium tumefaciens
Clavibacter michiganensis spp. insidiosus
(McCulloch) Davis et al.
Clavibacter michiganensis spp.
michiganensis (Smith) Davis et al
Corynebacterium sepedonicum
Erwinia amylovora (Burr.) Winsi. et al
Erwinia carotovora subsp. Carotovora
Erwinia chrysanthemi
Pseudomonas caryophylli (Burkholder)
Starr et Burkholder
Pseudomonas marginata
Pseudomonas solanacearum.
Pseudomonas syringae pv. glycinea
Pseudomonas syringae pv. mors
prunorum.
Pseudomonas syringae pv. persicae
(Prunier et al.) Young et al
Pseudomonas syringae pv. savastanoi.
Psudomonas syringae pv. syringae
Rhodococcus fascians
Xanthomonas campestris pv. Begoniae
Xanthomonas campestris pv. corylina.
Xanthomonas campestris pv. juglandi.
Xanthomonas campestris pv. Pelargonii
Xanthomonas campestris pv. pruni
AM\1012962IT.doc
73/100
PE524.873v02-00
IT
(Smith) Dye
Xanthomonas campestris pv.phaseoli
(Smith) Dye
Xanthomonas campestris pv.vesicatoria
(Doidge) Dye
Xanthomonas fragariae Kennedy et King
Xylophilus ampelinus Vitis
(Panagopoulos) Willems.et al
FUNGHI
Agenti di marciume (Botrytis spp.,
Pythium spp.)
Fusarium oxisporum f. sp. lilii
Fusarium oxisporum sp. gladioli
Rhizoctonia spp.
Alternaria dianthicola
Armillariella mellea
Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter
Chondrostereum purpureum
Claviceps purpurea
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr
Curvularia trifolii
Cylindrocarpon destructans
Diaporthe phaseolorum var. caulivora y
var. sojae
Didymella applanata.
Didymella ligulicola (Baker, Dimock et
Davis) v. Arx
Exosporium palmivorum
Fusarium fujikuroi
Fusarium oxisporum f. sp. dianthi
Fusarium oxisporum sp. chrysanthemi
Fusarium oxysporum f. sp. narcissi
Fusarium spp.
Gliocladium wermoeseni
Graphiola phoenicis
PE524.873v02-00
IT
74/100
AM\1012962IT.doc
Helminthosporium
Lophodermium seditiosum
Mycosphaerella dianthi
Nectria galligena
Oidio
Penicillium gladioli
Peronospora rubi.
Pestalozzia Phoenicis
Phialophora cinerescens (Wollenweber)
van Beyma
Phialophora gregata
Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et
Gikashvili
Phyllactinia guttata.
Phytophthora cactorum.
Phytophthora fragariae var. rubi.
Phytophthora spp.
Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de
Toni
Podredumbre caulinar: Fusarium spp. y
Pythium
Puccinia chrysanthemi
Puccinia horiana Hennings
Puccinia pelargonii zonalis
Pythium spp.
Rhizoctonia spp.
Rhizopus spp.
Rosellinia necatrix
Scirrhia pini Funk et Parker
Sclerotinia spp.
Septoria gladioli
Slerotium bulborum
Synchytrium endobioticum
Taphrina deformans
AM\1012962IT.doc
75/100
PE524.873v02-00
IT
Thielaviopsis basicola
Tilletia
Urocystis gladiolicola
Uromyces dianthi
Uromyces trasversalis
Ustilaginaceae
Venturia spp.
Verticillium spp
VIRUS ED ORGANISMI PATOGENI
SIMILI AI VIRUS
Narcissus white streak agent
Carnation mottle carmovirus
Carnation etched ring caulimovirus
Carnation necrotic fleck closterovirus
Aster yellow mycoplasm
Corky pit agent
Anarsia lineatella
Citrus mosaic virus
Arabis mosaic virus Fragaria
Beet leaf curl virus
Black currant infecticus variegation
Black currant rever.
Cherry leaf roll virus.
Chondrostereum purpureum
Chrysanthemum stunt viroid
Citrus leaf rugose.
Citrus tristeza virus Citrus (ceppi europei)
Citrus vein enation woody gall
Cocciniglie, in particolare: Epidiaspis
leperii, Pseudaulacaspis pentagona,
Quadraspidiotus perniciosus
Coniothyrium spp.
Tomato aspermy cucumovirus
Diplocarpon rosae
PE524.873v02-00
IT
76/100
AM\1012962IT.doc
Malattie che, sulle giovani foglie,
inducono sintomi tipo psorosi come:
psorosis, ring spot, cristacortis,
impietratura, concave gum.
Eriosoma lanigerum
Grapevine flavescence dorée MLO
Hazel maculatura lingare MLO
Infectious variegation.
Nepovirus del mosaico de Arabis
Peronospora sparsa
Phragmidium spp.
Plum pox virus
Potato stolbur mycoplasm
Prune dwarf virus.
Prunus necrotic ringspot virus
Raspberry bushy dwarf virus.
Raspberry leaf curl virus.
Raspberry ringspot virus
Leafcurl disease
Rosellinia necatrix
Citrus leaf rugose
Sphaeroteca pannosa
Spiroplasma citri Saglio. et al.
Strawberry crinkle virus
Strawberry green petal MLO.
Strawberry latent ringspot virus
Strawberry mild yellow edge virus
Tomato black ring virus
Tomato spotted wilt virus
Tomato yellow leaf curl virus
Pelargonium leaf curl tombusvirus
Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus,
Impatiens necrotic spot virus)
Infectious variegation
AM\1012962IT.doc
77/100
PE524.873v02-00
IT
Venturia spp.
Verticillium spp.
Viroidi come: exocortis, cachexiaxyloporosis
Lily symptomless virus
Tulip breaking virus
Gladiolus ringspot virus (syn. Narcissus
latent virus)
Narcissus yellow streak agent
Chrysanthemum B mosaic virus
Cucumber mosaic virus
Tobacco rattle virus
Lily virus x
NEMATODI
Heterodera rostochiensis
ALTRI ORGANISMI NOCIVI
Cyperus esculentus (tartufo)
Orobanche (pianta parassita)
Or. es
Emendamento 300
Pilar Ayuso, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa
Zamora
Proposta di regolamento
Allegato I quater (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Elenco di organismi nocivi per la qualità
INSETTI
Acanthoscelides obtectus Sag.
Carmovirus della variegatura infettiva del
fiore di Pelargonium
Aceria essigi.
Aculops fockeui.
PE524.873v02-00
IT
78/100
AM\1012962IT.doc
Agromyzidae
Aleurodidae, in particolare Bemisia tabaci
Aleurothrixus floccosus (Mashell)
Anarsia lineatella.
Aphelenchoides spp.
Blastophaga spp.
Bruchus affinis Froel.
Bruchus atomarius L.
Bruchus pisorum L.
Bruchus rufimanus Boh.
Cacoecimorpha pronubana
Cecidophyopsis ribis.
Circulifer haematoceps
Circulifer tenellus
Cocciniglie, in particolare: Epidiaspis
leperii, Pseudaulacaspis pentagona,
Quadraspidiotus perniciosus.
Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)
Diarthronomia chrysanthemi
Ditylenchus destructor Thorne
Ditylenchus dipsaci
Epichoristodes acerbella
Epidiaspis leperii.
Eriophis avellanae.
Eriophyes similis.
Eriosoma lanigerum
Eumerus spp.
Eusophera pinguis.
Eutetranychus orientalis Klein
Helicoverpa armigera (Hübner)
Lepidoptera
Liriomyza huidobrensis (Blanchard)
Liriomyza trifolii (Burgess)
Meloidogyne spp.
AM\1012962IT.doc
79/100
PE524.873v02-00
IT
Merodon equestris
Myzus ornatus
Otiorrhynchus sulcatus
Parabemisia myricae (Kuwana)
Parabemisia myricae (Kuwana)
Parasaissetia nigra (Nietner)
Paysandisia archon (Burmeister)
Pratylenchus penetrans
Pratylenchus spp.
Pseudaulacaspis pentagona.
Quadraspidiotus perniciosus
Quadraspidiotus perniciosus
Radopholus similis (Cobb) Thorne
Rhizoglyphidae
Rhyacionia buoliana
Rhyzoglyphus spp.
Rotylenchus robustus
Salssetia oleae.
Sciara
Tarsonemidae
Tarsonemidae.
Tetranychus urticae
Thysanoptera
Tylenchulus semipenetrans
Pelargonium line pattern virus
BATTERI
Agrobacterium rhizogenes.
Agrobacterium tumefaciens.
Agrobacterium tumefaciens
Clavibacter michiganensis spp. insidiosus
(McCulloch) Davis et al.
Clavibacter michiganensis spp.
michiganensis (Smith) Davis et al
Corynebacterium sepedonicum
PE524.873v02-00
IT
80/100
AM\1012962IT.doc
Erwinia amylovora (Burr.) Winsi. et al
Erwinia carotovora subsp. Carotovora
Erwinia chrysanthemi
Pseudomonas caryophylli (Burkholder)
Starr et Burkholder
Pseudomonas marginata
Pseudomonas solanacearum.
Pseudomonas syringae pv. glycinea
Pseudomonas syringae pv. mors
prunorum.
Pseudomonas syringae pv. persicae
(Prunier et al.) Young et al
Pseudomonas syringae pv. savastanoi.
Psudomonas syringae pv. syringae
Rhodococcus fascians
Xanthomonas campestris pv. Begoniae
Xanthomonas campestris pv. corylina.
Xanthomonas campestris pv. juglandi.
Xanthomonas campestris pv. Pelargonii
Xanthomonas campestris pv. pruni
(Smith) Dye
Xanthomonas campestris pv.phaseoli
(Smith) Dye
Xanthomonas campestris pv.vesicatoria
(Doidge) Dye
Xanthomonas fragariae Kennedy et King
Xylophilus ampelinus Vitis
(Panagopoulos) Willems.et al
FUNGHI
Agenti di marciume (Botrytis spp.,
Pythium spp.)
Fusarium oxisporum f. sp. lilii
Fusarium oxisporum sp. gladioli
Rhizoctonia spp.
Alternaria dianthicola
Armillariella mellea
AM\1012962IT.doc
81/100
PE524.873v02-00
IT
Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter
Chondrostereum purpureum
Claviceps purpurea
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr
Curvularia trifolii
Cylindrocarpon destructans
Diaporthe phaseolorum var. caulivora y
var. sojae
Didymella applanata.
Didymella ligulicola (Baker, Dimock et
Davis) v. Arx
Exosporium palmivorum
Fusarium fujikuroi
Fusarium oxisporum f. sp. dianthi
Fusarium oxisporum sp. chrysanthemi
Fusarium oxysporum f. sp. narcissi
Fusarium spp.
Gliocladium wermoeseni
Graphiola phoenicis
Helminthosporium
Lophodermium seditiosum
Mycosphaerella dianthi
Nectria galligena
Oidio
Penicillium gladioli
Peronospora rubi.
Pestalozzia Phoenicis
Phialophora cinerescens (Wollenweber)
van Beyma
Phialophora gregata
Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et
Gikashvili
Phyllactinia guttata.
Phytophthora cactorum.
PE524.873v02-00
IT
82/100
AM\1012962IT.doc
Phytophthora fragariae var. rubi.
Phytophthora spp.
Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de
Toni
Podredumbre caulinar: Fusarium spp. y
Pythium
Puccinia chrysanthemi
Puccinia horiana Hennings
Puccinia pelargonii zonalis
Pythium spp.
Rhizoctonia spp.
Rhizopus spp.
Rosellinia necatrix
Scirrhia pini Funk et Parker
Sclerotinia spp.
Septoria gladioli
Slerotium bulborum
Synchytrium endobioticum
Taphrina deformans
Thielaviopsis basicola
Tilletia
Urocystis gladiolicola
Uromyces dianthi
Uromyces trasversalis
Ustilaginaceae
Venturia spp.
Verticillium spp
VIRUS ED ORGANISMI PATOGENI
SIMILI AI VIRUS
Narcissus white streak agent
Carnation mottle carmovirus
Carnation etched ring caulimovirus
Carnation necrotic fleck closterovirus
Aster yellow mycoplasm
AM\1012962IT.doc
83/100
PE524.873v02-00
IT
Corky pit agent
Anarsia lineatella
Citrus mosaic virus
Arabis mosaic virus Fragaria
Beet leaf curl virus
Black currant infecticus variegation
Black currant rever.
Cherry leaf roll virus.
Chondrostereum purpureum
Chrysanthemum stunt viroid
Citrus leaf rugose
Citrus tristeza virus Citrus (ceppi europei)
Citrus vein enation woody gall
Cocciniglie, in particolare: Epidiaspis
leperii, Pseudaulacaspis pentagona,
Quadraspidiotus perniciosus
Coniothyrium spp.
Tomato aspermy cucumovirus
Diplocarpon rosae
Malattie che, sulle giovani foglie,
inducono sintomi tipo psorosi come:
psorosis, ring spot, cristacortis,
impietratura, concave gum.
Eriosoma lanigerum
Grapevine flavescence dorée MLO
Hazel maculatura lingare MLO
Infectious variegation.
Nepovirus del mosaico de Arabis
Peronospora sparsa
Phragmidium spp.
Plum pox virus
Potato stolbur mycoplasm
Prune dwarf virus.
Prunus necrotic ringspot virus
Raspberry bushy dwarf virus.
PE524.873v02-00
IT
84/100
AM\1012962IT.doc
Raspberry leaf curl virus.
Raspberry ringspot virus
Leafcurl disease
Rosellinia necatrix
Citrus leaf rugose
Sphaeroteca pannosa
Spiroplasma citri Saglio. et al.
Strawberry crinkle virus
Strawberry green petal MLO.
Strawberry latent ringspot virus
Strawberry mild yellow edge virus
Tomato black ring virus
Tomato spotted wilt virus
Tomato yellow leaf curl virus
Pelargonium leaf curl tombusvirus
Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus,
Impatiens necrotic spot virus)
Infectious variegation
Venturia spp.
Verticillium spp.
Viroidi come: exocortis, cachexiaxyloporosis
Lily symptomless virus
Tulip breaking virus
Gladiolus ringspot virus (syn. Narcissus
latent virus)
Narcissus yellow streak agent
Chrysanthemum B mosaic virus
Cucumber mosaic virus
Tobacco rattle virus
Lily virus x
NEMATODI
Heterodera rostochiensis
ALTRI ORGANISMI NOCIVI
AM\1012962IT.doc
85/100
PE524.873v02-00
IT
Cyperus esculentus (tartufo)
Orobanche (pianta parassita)
Or. es
Emendamento 301
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Allegato II – sezione 1 – punto 1 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
L'identità tassonomica dell'organismo
nocivo è chiaramente definita oppure, in
alternativa, è dimostrato che l'organismo
nocivo produce sintomi coerenti ed è
trasmissibile.
L'identità tassonomica dell'organismo
nocivo è chiaramente definita oppure, in
alternativa, l'identificazione
dell'organismo nocivo può essere
garantito da altre procedure definite ed è
dimostrato che l'organismo nocivo produce
sintomi coerenti ed è trasmissibile.
Or. en
Motivazione
È importante che anche il metodo di identificazione alternativo sia identificato quale obiettivo
principale.
Emendamento 302
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Allegato II – sezione 1 – punto 3 – lettera c – comma 1 – punto ii
Testo della Commissione
Emendamento
ii) gli ostacoli alla diffusione naturale
dell'organismo nocivo non sono sufficienti;
ii) gli ostacoli alla diffusione naturale
dell'organismo nocivo non sono sufficienti
e non possono essere creati abbastanza
rapidamente;
Or. en
PE524.873v02-00
IT
86/100
AM\1012962IT.doc
Motivazione
Alla valutazione del presente criterio, si dovrebbe tener conto delle misure preventive relative
alla creazione di ostacoli.
Emendamento 303
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Allegato II – sezione 1 – punto 3 – lettera c – comma 1 – punto iii
Testo della Commissione
Emendamento
iii) le merci o i trasporti consentono
all'organismo nocivo di spostarsi;
soppresso
Or. en
Motivazione
Il presente punto dovrebbe essere soppresso in quanto tale condizione è sempre vera. Data la
natura introduttiva di tale frase, tutti gli altri criteri risulterebbero irrilevanti.
Emendamento 304
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Allegato II – sezione 1 – punto 3 – lettera c – comma 1 – punto iv
Testo della Commissione
Emendamento
iv) sono presenti organismi ospiti e, se del
caso, vettori dell'organismo nocivo;
soppresso
Or. en
Motivazione
Il presente punto dovrebbe essere soppresso in quanto tale condizione è sempre vera. Data la
natura introduttiva di tale frase, tutti gli altri criteri risulterebbero irrilevanti.
AM\1012962IT.doc
87/100
PE524.873v02-00
IT
Emendamento 305
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Allegato II – sezione 1 – punto 3 – lettera c – comma 1 – punto v
Testo della Commissione
Emendamento
v) i nemici naturali e gli antagonisti
dell'organismo nocivo non sono presenti
oppure non sono sufficientemente in grado
di sopprimerlo.
v) i nemici naturali e gli antagonisti
dell'organismo nocivo non sono presenti
oppure non sono sufficientemente in grado
di sopprimerlo o non potrebbero insediarsi
abbastanza rapidamente.
Or. en
Motivazione
Alla valutazione del presente criterio, si dovrebbe tener conto delle misure preventive di
(re)insediamento degli antagonisti naturali.
Emendamento 306
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Allegato II – sezione 1 – punto 4 – comma 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione
Emendamento
L'ingresso, l'insediamento e la diffusione
dell'organismo nocivo nel territorio in
questione oppure, se presente, nella parte
di territorio in cui è diffuso in modo
limitato, hanno un impatto economico,
sociale e/o ambientale inaccettabile per il
territorio in questione oppure per la parte di
territorio in cui è diffuso in modo limitato,
per quanto riguarda almeno uno degli
aspetti seguenti:
L'ingresso, l'insediamento e la diffusione
dell'organismo nocivo nel territorio in
questione oppure, se presente, nella parte
di territorio in cui è diffuso in modo
limitato, hanno un impatto economico,
sociale e/o ambientale inaccettabile per il
territorio in questione oppure per la parte di
territorio in cui è diffuso in modo limitato,
per quanto riguarda almeno 10 degli aspetti
seguenti:
Or. en
PE524.873v02-00
IT
88/100
AM\1012962IT.doc
Motivazione
Dato che la maggior parte dei seguenti aspetti sono veri, per valutare un impatto grave deve
essere raggiunto un numero minimo di condizioni cumulative. Inoltre, gli operatori
dovrebbero essere incentivati ad adottare misure preventive al fine di evitare effetti
indesiderati.
Emendamento 307
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Allegato II – sezione 1 – punto 4 – comma 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione
Emendamento
L'ingresso, l'insediamento e la diffusione
dell'organismo nocivo nel territorio in
questione oppure, se presente, nella parte
di territorio in cui è diffuso in modo
limitato, hanno un impatto economico,
sociale e/o ambientale inaccettabile per il
territorio in questione oppure per la parte di
territorio in cui è diffuso in modo limitato,
per quanto riguarda almeno uno degli
aspetti seguenti:
L'ingresso, l'insediamento e la diffusione
dell'organismo nocivo nel territorio in
questione oppure, se presente, nella parte
di territorio in cui è diffuso in modo
limitato, hanno un impatto economico,
sociale e ambientale inaccettabile per il
territorio in questione oppure per la parte di
territorio in cui è diffuso in modo limitato,
per quanto riguarda almeno uno degli
aspetti seguenti:
Or. en
Emendamento 308
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Allegato II – sezione 1 – punto 4 – comma 1 – lettera d
Testo della Commissione
Emendamento
(d) effetti sulle pratiche di produzione
esistenti;
soppresso
Or. en
AM\1012962IT.doc
89/100
PE524.873v02-00
IT
Emendamento 309
Gaston Franco
Proposta di regolamento
Allegato II – sezione 1 – punto 4 – comma 1 – lettera n bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
(n bis) effetti sul patrimonio paesaggistico
e sulle zone turistiche;
Or. fr
Motivazione
Occorre anche evidenziare il danno estetico delle specie nocive. Le palme, ad esempio, sono
parte del patrimonio paesaggistico e contribuiscono all'immagine turistica delle regioni
mediterranee. L'impatto della loro distruzione per opera delle specie nocive deve pertanto
essere considerato in modo globale, tenendo conto degli aspetti economici, ambientali e
sociali, ivi compresi quelli estetici e culturali.
Emendamento 310
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto
Proposta di regolamento
Allegato II – sezione 2 – comma 1 – lettera a
Testo della Commissione
Emendamento
a) impatti economici: l'organismo ha il
potenziale di provocare notevoli perdite in
termini di effetti diretti e indiretti di cui
alla sezione I, punto 4, per le colture il cui
valore totale annuo di produzione per il
territorio dell'Unione ammonta ad almeno
1 miliardo di EUR.
a) impatti economici: l'organismo ha il
potenziale di provocare notevoli perdite in
termini di effetti diretti e indiretti di cui
alla sezione I, punto 4, per le colture per il
territorio dell'Unione.
Or. es
Motivazione
Esistono organismi che sebbene provochino gravissime conseguenze per le colture e i
territori, non raggiungono detto minimo di 1 miliardo di EUR. Lo stesso problema si presenta
per le "colture minori".
PE524.873v02-00
IT
90/100
AM\1012962IT.doc
Emendamento 311
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Allegato II – sezione 2 – comma 1 – lettera a
Testo della Commissione
Emendamento
a) impatti economici: l'organismo ha il
potenziale di provocare notevoli perdite in
termini di effetti diretti e indiretti di cui
alla sezione I, punto 4, per le colture il cui
valore totale annuo di produzione per il
territorio dell'Unione ammonta ad almeno
1 miliardo di EUR.
a) impatti economici: l'organismo ha il
potenziale di provocare notevoli perdite in
termini di effetti diretti e indiretti di cui
alla sezione I, punto 4, per le colture il cui
valore totale annuo di produzione per il
territorio dell'Unione ammonta ad almeno
10 miliardi di EUR.
Or. en
Motivazione
Se si includono nella valutazione gli effetti indiretti, la soglia deve essere sufficientemente
alta per essere selettiva in termini di valutazione dei criteri.
Emendamento 312
Esther de Lange
Proposta di regolamento
Allegato II – sezione 2 – comma 1 – lettera a
Testo della Commissione
Emendamento
a) impatti economici: l'organismo ha il
potenziale di provocare notevoli perdite in
termini di effetti diretti e indiretti di cui
alla sezione I, punto 4, per le colture il cui
valore totale annuo di produzione per il
territorio dell'Unione ammonta ad almeno
1 miliardi di EUR.
a) impatti economici: l'organismo ha il
potenziale di provocare notevoli perdite in
termini di effetti diretti e indiretti di cui
alla sezione I, punto 4, per le colture il cui
valore totale annuo di produzione per il
territorio dell'Unione ammonta ad almeno
500 milioni di EUR.
Or. en
Emendamento 313
Esther de Lange
AM\1012962IT.doc
91/100
PE524.873v02-00
IT
Proposta di regolamento
Allegato II – sezione 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
a bis) in caso di organismi nocivi che
colpiscono raccolti tipici, coltivati nel
territorio europeo su una superficie
inferiore a 200°000 ettari, la perdita
potenziale in termini di valore produttivo
annuo totale dell'UE sarebbe di almeno
200 milioni di EUR;
Or. en
Emendamento 314
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Allegato II – sezione 2 – comma 1 – lettera b – punto i
Testo della Commissione
Emendamento
i) significativa diminuzione
dell'occupazione nel settore agricolo,
orticolo o silvicolo in questione;
i) diminuzione dell'occupazione di oltre il
25 per cento in un periodo inferiore a 5
anni nel settore agricolo, orticolo o
silvicolo in questione;
Or. en
Motivazione
Il termine "significativa" non è preciso e non può pertanto essere valutato adeguatamente.
Emendamento 315
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Allegato II – sezione 2 – comma 1 – lettera b – punto ii
PE524.873v02-00
IT
92/100
AM\1012962IT.doc
Testo della Commissione
Emendamento
ii) rischi per la sicurezza alimentare;
ii) rischi incontrollabili per la sicurezza
alimentare;
Or. en
Motivazione
Si deve richiedere che il rischio non possa essere gestito.
Emendamento 316
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Allegato II – sezione 2 – comma 1 – lettera c – punto i
Testo della Commissione
Emendamento
i) effetti sulle specie e gli habitat elencati
dalle disposizioni della direttiva
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio
1992, relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora
e della fauna selvatiche32 e della direttiva
2009/147/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 novembre 2009,
concernente la conservazione degli uccelli
selvatici33;
i) effetti nocivi sulle specie e gli habitat
elencati dalle disposizioni della direttiva
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio
1992, relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora
e della fauna selvatiche32 e della direttiva
2009/147/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 novembre 2009,
concernente la conservazione degli uccelli
selvatici33 ;
__________________
__________________
32
GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
32
GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.
33
GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.
33
Or. en
Motivazione
Alla valutazione del presente criterio si dovrebbe tener conto soltanto degli effetti nocivi.
Emendamento 317
Martin Häusling
AM\1012962IT.doc
93/100
PE524.873v02-00
IT
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Allegato II – sezione 3 – sottosezione 1 – punto 4 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
Secondo le informazioni a disposizione
dello Stato membro, l'organismo nocivo ha
impatti economici, sociali e/o ambientali
inaccettabili per quanto riguarda il suo
territorio e, per quanto lo Stato membro
possa valutarlo, il territorio dell'Unione in
caso di insediamento e diffusione in tale
territorio, per quanto riguarda uno o più
aspetti di cui alla sezione 1, punto 4.
Secondo le informazioni a disposizione
dello Stato membro, l'organismo nocivo ha
impatti economici, sociali e ambientali
inaccettabili per quanto riguarda il suo
territorio e, per quanto lo Stato membro
possa valutarlo, il territorio dell'Unione in
caso di insediamento e diffusione in tale
territorio, per quanto riguarda uno o più
aspetti di cui alla sezione 1, punto 4.
Or. en
Emendamento 318
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Allegato II – sezione 3 – sottosezione 2 – punto 4 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
Secondo le informazioni disponibili
all'Unione, l'organismo nocivo ha impatti
economici, sociali e/o ambientali
inaccettabili per quanto riguarda il
territorio dell'Unione in caso di
insediamento e diffusione in tale territorio,
per quanto riguarda uno o più aspetti di cui
alla sezione 1, punto 4.
Secondo le informazioni disponibili
all'Unione, l'organismo nocivo ha impatti
economici, sociali e ambientali
inaccettabili per quanto riguarda il
territorio dell'Unione in caso di
insediamento e diffusione in tale territorio,
per quanto riguarda uno o più aspetti di cui
alla sezione 1, punto 4.
Or. en
Emendamento 319
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
PE524.873v02-00
IT
94/100
AM\1012962IT.doc
Proposta di regolamento
Allegato II – sezione 4 – punto 3 – comma 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione
Emendamento
Le infestazioni delle piante da impianto di
cui al punto 2 da parte dell'organismo
nocivo hanno un impatto economico
inaccettabile sull'uso previsto di tali piante
sotto almeno uno degli aspetti seguenti:
Le infestazioni delle piante da impianto di
cui al punto 2 da parte dell'organismo
nocivo hanno un impatto economico
inaccettabile sull'uso previsto di tali piante
sotto almeno 5 degli aspetti seguenti:
Or. en
Motivazione
Dato che molti degli aspetti elencati sono più o meno evidenti, per valutare un impatto
inaccettabile si dovrebbe richiedere un insieme critico di aspetti cumulativi.
Emendamento 320
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Allegato II – sezione 4 – punto 3 – comma 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione
Emendamento
Le infestazioni delle piante da impianto di
cui al punto 2 da parte dell'organismo
nocivo hanno un impatto economico
inaccettabile sull'uso previsto di tali piante
sotto almeno uno degli aspetti seguenti:
Le infestazioni delle piante da impianto di
cui al punto 2 da parte dell'organismo
nocivo hanno un impatto economico e
ambientale inaccettabile sull'uso previsto
di tali piante sotto almeno uno degli aspetti
seguenti:
Or. en
Emendamento 321
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen
Proposta di regolamento
Allegato III – comma 1 – parte introduttiva
AM\1012962IT.doc
95/100
PE524.873v02-00
IT
Testo della Commissione
Emendamento
Si considera che le piante da impianto
provenienti da paesi terzi possono
comportare rischi fitosanitari per il
territorio dell'Unione, come indicato
all'articolo 47, paragrafo 1, se soddisfano
almeno tre delle condizioni seguenti, tra le
quali almeno una di quelle elencate al
punto 1, lettere a), b) e c):
Si considera che le piante da impianto
provenienti da paesi terzi possono
comportare rischi fitosanitari per il
territorio dell'Unione, come indicato
all'articolo 47, paragrafo 1, se soddisfano
almeno una delle condizioni seguenti:
Or. en
Emendamento 322
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen
Proposta di regolamento
Allegato III – comma 1 – punto 1 – lettera e
Testo della Commissione
Emendamento
(e) Esse non sono trattate con prodotti
fitosanitari generici né prima né durante
il trasporto.
soppresso
Or. en
Emendamento 323
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen
Proposta di regolamento
Allegato III – comma 1 – punto 1 – lettera f
Testo della Commissione
Emendamento
(f) Esse non sono soggette a controlli
ufficiali di esportazione e a certificazione
per l'esportazione nel paese terzo di
origine.
soppresso
Or. en
PE524.873v02-00
IT
96/100
AM\1012962IT.doc
Emendamento 324
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen
Proposta di regolamento
Allegato III – comma 1 – punto 1 – lettera g
Testo della Commissione
Emendamento
(g) Esse non sono spedite in contenitori o
imballaggi chiusi, oppure se lo sono le
partite, a causa delle loro dimensioni, non
possono essere aperte in locali chiusi a
fini di controllo ufficiale all'ingresso nel
territorio dell'Unione.
soppresso
Or. en
Emendamento 325
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Allegato IV – sezione 1 – comma 1 – punto 1 – lettera g
Testo della Commissione
Emendamento
(g) Distruzione di piante, prodotti vegetali
e altri oggetti, infestati o potenzialmente
infestati da organismi nocivi da quarantena
o a fini di prevenzione.
(g) Distruzione di piante, prodotti vegetali
e altri oggetti, infestati o probabilmente
infestati da organismi nocivi da quarantena
o a fini di prevenzione.
Or. en
Motivazione
Una semplice possibilità non è sufficiente per imporre una distruzione irreversibile della
proprietà. Deve essere rispettato il principio di proporzionalità.
Emendamento 326
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto
Proposta di regolamento
Allegato IV – sezione 1 – comma 1 – punto 2 – lettera c
AM\1012962IT.doc
97/100
PE524.873v02-00
IT
Testo della Commissione
Emendamento
(c) Sorveglianza, esame visivo,
campionamento, prove di laboratorio di
piante, prodotti vegetali e altri oggetti per
rilevare l'eventuale presenza di organismi
nocivi da quarantena, anche attraverso
procedure di quarantena.
(c) Sorveglianza, esame visivo,
campionamento, prove di laboratorio di
piante, prodotti vegetali e altri oggetti per
rilevare l'eventuale presenza di organismi
nocivi da quarantena, anche attraverso
procedure di quarantena e ispezioni
all'origine nei paesi terzi.
Or. es
Emendamento 327
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Allegato IV – sezione 1 – comma 1 – punto 2 – lettera d
Testo della Commissione
Emendamento
(d) Trattamento fisico, chimico e biologico
e, se del caso, distruzione delle piante, dei
prodotti vegetali e altri oggetti infestati o
potenzialmente infestati da organismi
nocivi da quarantena.
(d) Trattamento fisico, chimico e biologico
e, se del caso, distruzione delle piante, dei
prodotti vegetali e altri oggetti infestati o
più probabilmente infestati da organismi
nocivi da quarantena.
Or. en
Motivazione
Una semplice possibilità non può giustificare la distruzione della proprietà privata. Se non si
è in grado di generare prove, al minimo si dovrebbe stabilire che non vi è un gran dubbio in
merito al fatto.
Emendamento 328
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Allegato IV – sezione 1 – comma 1 – punto 3 – lettera d
PE524.873v02-00
IT
98/100
AM\1012962IT.doc
Testo della Commissione
Emendamento
(d) Sorveglianza, esame visivo,
campionamento e prove di laboratorio
nonché, se del caso, trattamento o
distruzione di piante, prodotti vegetali e
altri oggetti trasportati dai passeggeri.
soppresso
Or. en
Motivazione
La disposizione potrebbe sollevare situazioni di mancato rispetto dei diritti umani
fondamentali. La possibilità di limitare ciò che ai viaggiatori è consentito introdurre è già
disposta alla lettera c).
Emendamento 329
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Allegato IV – sezione 1 – comma 1 – punto 3 – lettera e
Testo della Commissione
Emendamento
(e) Restrizioni riguardanti i veicoli,
l'imballaggio e altri oggetti utilizzati nel
trasporto di merci.
soppresso
Or. en
Motivazione
Date le vaste conseguenze relative al mercato interno e alla libertà di movimento dei beni non
soggetti al presente regolamento, la presente disposizione sarebbe eccessiva.
Emendamento 330
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Allegato IV – sezione 1 – comma 1 – punto 3 – lettera f
AM\1012962IT.doc
99/100
PE524.873v02-00
IT
Testo della Commissione
Emendamento
(f) Sorveglianza, esame visivo,
campionamento e prove di laboratorio
nonché, se del caso, trattamento o
distruzione di veicoli, imballaggio e altri
oggetti utilizzati nel trasporto di merci.
soppresso
Or. en
Motivazione
Date le vaste conseguenze relative al mercato interno e alla libera circolazione dei beni non
soggetti al presente regolamento, la presente disposizione sarebbe eccessiva.
Emendamento 331
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto
Proposta di regolamento
Allegato IV – sezione 2 – comma 1 – punto 5 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
Le misure adottate per gestire il rischio
connesso ad un organismo nocivo sono
giustificate dal punto di vista tecnico da
conclusioni raggiunte attraverso
un'adeguata analisi del rischio oppure, se
del caso, un altro esame paragonabile e una
valutazione delle informazioni scientifiche
disponibili. Tali misure rispecchiano
l'analisi del rischio nuova o aggiornata o le
informazioni scientifiche pertinenti e, se
del caso, sono modificate o revocate per
tenerne conto.
Le misure adottate per gestire il rischio
connesso ad un organismo nocivo sono
giustificate dal punto di vista tecnico da
conclusioni raggiunte attraverso
un'adeguata analisi del rischio oppure, se
del caso, un altro esame paragonabile e una
valutazione delle informazioni scientifiche
disponibili guidata dall'EFSA. Tali misure
rispecchiano l'analisi del rischio nuova o
aggiornata o le informazioni scientifiche
pertinenti e, se del caso, sono modificate o
revocate per tenerne conto.
Or. es
PE524.873v02-00
IT
100/100
AM\1012962IT.doc
Scarica

IT IT EMENDAMENTI