PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014 Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 2013/0141(COD) 11.12.2013 EMENDAMENTI 212 - 331 Progetto di relazione Hynek Fajmon (PE522.767v01-00) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante Proposta di regolamento (COM(2013)0267 – C7-0122/2013 – 2013/0141(COD)) AM\1012962IT.doc IT PE524.873v02-00 Unita nella diversità IT AM_Com_LegReport PE524.873v02-00 IT 2/100 AM\1012962IT.doc Emendamento 212 Pilar Ayuso, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa Zamora Proposta di regolamento Articolo 41 Testo della Commissione Emendamento [...] soppresso Or. es Motivazione Le prescrizioni speciali ed equivalenti sarebbero parte delle misure di attenuazione incluse nell'elenco di cui agli emendamenti dell'articolo 40; si propone pertanto la soppressione dell'articolo 41. Emendamento 213 Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto Proposta di regolamento Articolo 41 Testo della Commissione Emendamento [...] soppresso Or. es Motivazione Si propone di sopprimere il presente articolo in quanto le prescrizioni speciali ed equivalenti sarebbero parte delle misure di attenuazione dell'elenco di cui all'articolo 40. Emendamento 214 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 3 AM\1012962IT.doc 3/100 PE524.873v02-00 IT Testo della Commissione Emendamento 3. L'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali o altri oggetti elencati nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono consentiti unicamente nel rispetto delle prescrizioni particolari o delle prescrizioni equivalenti. 3. L'introduzione e lo spostamento a seguito dell'introduzione nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali o altri oggetti elencati nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono consentiti unicamente nel rispetto delle prescrizioni particolari o delle prescrizioni equivalenti. Or. en Motivazione L'ambito di applicazione della presente disposizione richiede chiarimento. Emendamento 215 Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 1 – parte introduttiva Testo della Commissione Emendamento 1. Le prescrizioni equivalenti di cui all'articolo 41, paragrafo 2, secondo comma, sono adottate a richiesta di un paese terzo, con un atto di esecuzione, se tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte: 1. Ai fini dell'elaborazione dell'elenco di cui all'articolo 40, alla Commissione è conferito il potere di adottare, a richiesta di un paese terzo, atti delegati, in conformità dell'articolo 98, che stabiliscano le prescrizioni equivalenti di cui all'articolo 40, se tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte: Or. es Motivazione Si elimina il riferimento all'articolo 41 in quanto le prescrizioni speciali ed equivalenti sono contenute nell'articolo 40. Emendamento 216 Pilar Ayuso, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa Zamora PE524.873v02-00 IT 4/100 AM\1012962IT.doc Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 1 – parte introduttiva Testo della Commissione Emendamento 1. Le prescrizioni equivalenti di cui all'articolo 41, paragrafo 2, secondo comma, sono adottate a richiesta di un paese terzo, con un atto di esecuzione, se tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte: 1. Ai fini dell'elaborazione dell'elenco di cui all'articolo 40, alla Commissione è conferito il potere di adottare, a richiesta di un paese terzo e in conformità dell'articolo 98, atti delegati volti a stabilire le prescrizioni equivalenti di cui all'articolo 40, se tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte: Or. es Motivazione Emendamento relativo all'articolo 40. Emendamento 217 Pilar Ayuso, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa Zamora Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 3 Testo della Commissione Emendamento 3. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3. soppresso Or. es Emendamento 218 Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 3 AM\1012962IT.doc 5/100 PE524.873v02-00 IT Testo della Commissione Emendamento 3. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3. soppresso Or. es Motivazione Come indicato all'emendamento al primo comma, si sostituisce l'atto di esecuzione con l'atto delegato. Emendamento 219 Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 1 – comma 1 Testo della Commissione Emendamento Gli Stati membri e gli operatori di trasporto internazionale mettono a disposizione dei passeggeri le informazioni sui divieti istituiti in virtù dell'articolo 40, paragrafo 3, sulle prescrizioni stabilite a norma degli articoli 41, paragrafo 1, e 42, paragrafo 2, nonché sulle esenzioni concesse a norma dell'articolo 70, paragrafo 2, per quanto riguarda l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione. Gli Stati membri garantiscono che gli operatori di trasporto internazionale mettano a disposizione dei passeggeri le informazioni sull'elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti istituito in virtù dell'articolo 40, sulle prescrizioni stabilite a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, nonché sulle esenzioni concesse a norma dell'articolo 70, paragrafo 2, per quanto riguarda l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione. Or. es Emendamento 220 Pilar Ayuso, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa Zamora Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 1 – comma 1 PE524.873v02-00 IT 6/100 AM\1012962IT.doc Testo della Commissione Emendamento Gli Stati membri e gli operatori di trasporto internazionale mettono a disposizione dei passeggeri le informazioni sui divieti istituiti in virtù dell'articolo 40, paragrafo 3, sulle prescrizioni stabilite a norma degli articoli 41, paragrafo 1, e 42, paragrafo 2, nonché sulle esenzioni concesse a norma dell'articolo 70, paragrafo 2, per quanto riguarda l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione. Gli Stati membri garantiscono che gli operatori di trasporto internazionale mettano a disposizione dei passeggeri le informazioni sull'elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti in virtù dell'articolo 40, sulle prescrizioni stabilite a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, nonché sulle esenzioni concesse a norma dell'articolo 70, paragrafo 2, per quanto riguarda l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione. Or. es Motivazione La responsabilità finale spetterebbe all'operatore. Emendamento 221 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 1 – comma 1 Testo della Commissione Emendamento Gli Stati membri e gli operatori di trasporto internazionale mettono a disposizione dei passeggeri le informazioni sui divieti istituiti in virtù dell'articolo 40, paragrafo 3, sulle prescrizioni stabilite a norma degli articoli 41, paragrafo 1, e 42, paragrafo 2, nonché sulle esenzioni concesse a norma dell'articolo 70, paragrafo 2, per quanto riguarda l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione. Gli Stati membri e gli operatori di trasporto internazionale mettono a disposizione dei passeggeri le informazioni sui divieti istituiti in virtù dell'articolo 40, paragrafo 3, sulle prescrizioni stabilite a norma degli articoli 41, paragrafo 1, e 41, paragrafo 2, nonché sulle esenzioni concesse a norma dell'articolo 70, paragrafo 2, per quanto riguarda l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione. Or. en AM\1012962IT.doc 7/100 PE524.873v02-00 IT Motivazione Il riferimento era errato. Emendamento 222 Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 1 – comma 2 Testo della Commissione Emendamento Le suddette informazioni sono diffuse in forma di manifesti o opuscoli che, se del caso, saranno messi in rete. Le suddette informazioni si possono diffondere in forma di manifesti o opuscoli che, se del caso, saranno messi in rete. Or. es Emendamento 223 Pilar Ayuso, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa Zamora Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 1 – comma 2 Testo della Commissione Emendamento Le suddette informazioni sono diffuse in forma di manifesti o opuscoli che, se del caso, saranno messi in rete. Le suddette informazioni si possono diffondere in forma di manifesti o opuscoli che, se del caso, saranno messi in rete. Or. es Emendamento 224 Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva Testo della Commissione Emendamento In deroga agli articoli 40, paragrafo 3, e 41, paragrafo 3, gli Stati membri possono PE524.873v02-00 IT In deroga all'articolo 40, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione di 8/100 AM\1012962IT.doc autorizzare l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione qualora tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti soddisfino le condizioni seguenti: piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione qualora tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti soddisfino le condizioni seguenti: Or. es Motivazione L'articolo 41 è soppresso e le prescrizioni speciali ed equivalenti restano incluse nell'articolo 40. Emendamento 225 Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a Testo della Commissione Emendamento (a) essere coltivati o prodotti in zone di paesi terzi situate in prossimità dei loro confini con gli Stati membri (di seguito: "zone di frontiera"); (a) essere coltivati o prodotti in zone di paesi terzi situate in prossimità dei loro confini terrestri con gli Stati membri (di seguito: "zone di frontiera"); Or. es Emendamento 226 Pilar Ayuso, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa Zamora Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a Testo della Commissione Emendamento (a) essere coltivati o prodotti in zone di paesi terzi situate in prossimità dei loro confini con gli Stati membri (di seguito: "zone di frontiera"); (a) essere coltivati o prodotti in zone di paesi terzi situate in prossimità dei loro confini terrestri con gli Stati membri (di seguito: "zone di frontiera"); Or. es AM\1012962IT.doc 9/100 PE524.873v02-00 IT Motivazione L'obiettivo della presente eccezione è consentire taluni movimenti nei luoghi di frontiera in cui la situazione fitosanitaria non sia pregiudicata dallo stesso movimento. Non si deve lasciar spazio a una definizione troppo ampia del termine "frontiera" che possa essere interpretata erroneamente generando rischi aggiuntivi. Emendamento 227 Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto Proposta di regolamento Articolo 45 – titolo Testo della Commissione Emendamento Eccezioni ai divieti e alle prescrizioni per il transito fitosanitario Prescrizioni per il transito fitosanitario Or. es Emendamento 228 Pilar Ayuso, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa Zamora Proposta di regolamento Articolo 45 – titolo Testo della Commissione Emendamento Eccezioni ai divieti e alle prescrizioni per il transito fitosanitario Prescrizioni per il transito fitosanitario Or. es Motivazione È difficile controllare l'eventuale ingresso di merci vietate sulla base del presente articolo proposto dalla Commissione. Si propongono pertanto le modifiche necessarie a ottenere un controllo completo ed efficace ed evitare l'ingresso di merci vietate. Emendamento 229 Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto PE524.873v02-00 IT 10/100 AM\1012962IT.doc Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva Testo della Commissione Emendamento In deroga all'articolo 40, paragrafo 3 e all'articolo 41, paragrafo 3, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione e il loro attraversamento di tale territorio in direzione di un paese terzo (di seguito: "transito fitosanitario"), qualora tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti soddisfino le condizioni seguenti: Gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione e il loro attraversamento di tale territorio in direzione di un paese terzo (di seguito: "transito fitosanitario"), qualora tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti soddisfino le condizioni seguenti: Or. es Emendamento 230 Pilar Ayuso, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa Zamora Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva Testo della Commissione Emendamento In deroga all'articolo 40, paragrafo 3 e all'articolo 41, paragrafo 3, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione e il loro attraversamento di tale territorio in direzione di un paese terzo (di seguito: "transito fitosanitario"), qualora tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti soddisfino le condizioni seguenti: Gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione e il loro attraversamento di tale territorio in direzione di un paese terzo (di seguito: "transito fitosanitario"), qualora tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti soddisfino le condizioni seguenti: Or. es Motivazione Per coerenza con gli articoli 40 e 41 emendati. AM\1012962IT.doc 11/100 PE524.873v02-00 IT Emendamento 231 Pilar Ayuso, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa Zamora Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b Testo della Commissione Emendamento (b) essere imballati e spostati in modo da non comportare rischi di diffusione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione durante la loro introduzione nel territorio dell'Unione ed il loro attraversamento dello stesso; (b) essere imballati e spostati in modo da non comportare rischi di diffusione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione durante la loro introduzione nel territorio dell'Unione ed il loro attraversamento dello stesso, utilizzando un sigillo fitosanitario ufficiale che garantisca l'imballaggio di origine e il trasporto (autocarro sigillato) ed eviti la rottura del carico e il frazionamento, in modo da assicurare in maniera ufficiale l'attraversamento senza rischio fitosanitario per l'Unione; Or. es Motivazione È difficile controllare l'eventuale ingresso di merci vietate sulla base del presente articolo proposto dalla Commissione. Si propongono pertanto le modifiche necessarie volte a ottenere un controllo completo ed efficace ed evitare l'ingresso di merci vietate. Emendamento 232 Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b Testo della Commissione Emendamento (b) essere imballati e spostati in modo da non comportare rischi di diffusione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione durante la loro introduzione nel territorio dell'Unione ed il loro attraversamento dello stesso; PE524.873v02-00 IT (b) essere imballati e spostati in modo da non comportare rischi di diffusione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione durante la loro introduzione nel territorio dell'Unione ed il loro attraversamento dello stesso, utilizzando un sigillo fitosanitario ufficiale che 12/100 AM\1012962IT.doc garantisca l'imballaggio di origine o il trasporto ed eviti la rottura del carico e il frazionamento, in modo da assicurare, in maniera ufficiale, l'attraversamento senza rischio sanitario per l'Unione; Or. es Motivazione Si deve ottenere un controllo completo ed efficace. Emendamento 233 Pilar Ayuso, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa Zamora Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c Testo della Commissione Emendamento (c) essere introdotti nel territorio dell'Unione, attraversarlo e, senza indugio, uscirne sotto il controllo ufficiale delle autorità competenti in questione. (c) essere introdotti nel territorio dell'Unione, attraversarlo e, senza indugio, uscirne sotto il controllo ufficiale delle autorità competenti in questione e sotto la sorveglianza doganale. L'autorità competente dello Stato membro in cui tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti sono introdotti oppure spostati per la prima volta nel territorio dell'Unione informa le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri che tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti devono attraversare per uscire dal territorio dell'Unione. Or. es Motivazione È difficile controllare l'eventuale ingresso di merci vietate sulla base del presente articolo proposto dalla Commissione. Si propongono pertanto le modifiche necessarie volte a ottenere un controllo completo ed efficace ed evitare l'ingresso di merci vietate. AM\1012962IT.doc 13/100 PE524.873v02-00 IT Emendamento 234 Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c Testo della Commissione Emendamento (c) essere introdotti nel territorio dell'Unione, attraversarlo e, senza indugio, uscirne sotto il controllo ufficiale delle autorità competenti in questione. (c) essere introdotti nel territorio dell'Unione, attraversarlo e, senza indugio, uscirne sotto il controllo ufficiale delle autorità competenti in questione e sotto la sorveglianza doganale. Or. es Emendamento 235 Pilar Ayuso, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa Zamora Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova) Testo della Commissione Emendamento (c bis) essere conformi alle prescrizioni fitosanitarie di cui all'articolo 40, fatte salve le altre disposizioni fitosanitarie applicabili, quando in transito fitosanitario da un paese terzo a un altro paese terzo attraverso il territorio dell'Unione. Or. es Motivazione È difficile controllare l'eventuale ingresso di merci vietate sulla base del presente articolo proposto dalla Commissione. Si propongono pertanto le modifiche necessarie volte a ottenere un controllo completo ed efficace ed evitare l'ingresso di merci vietate. Emendamento 236 Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto PE524.873v02-00 IT 14/100 AM\1012962IT.doc Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento Le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti in transito fitosanitario da un paese terzo a un altro paese terzo attraverso il territorio dell'Unione devono rispettare le prescrizioni fitosanitarie istituite in conformità dell'articolo 40 fatte salve le altre disposizioni fitosanitarie applicabili. Or. es Emendamento 237 Pilar Ayuso, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa Zamora Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c ter (nuova) Testo della Commissione Emendamento (c ter) all'adempimento della lettera c bis), l'autorità competente dello Stato membro in cui le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono introdotti oppure spostati per la prima volta nel territorio dell'Unione deve effettuare il controllo della documentazione relativa a tale introduzione ed è responsabile del sigillo della merce secondo quanto disposto alla lettera b). Or. es Motivazione È difficile controllare l'eventuale ingresso di merci vietate sulla base del presente articolo proposto dalla Commissione. Si propongono pertanto le modifiche necessarie volte a ottenere un controllo completo ed efficace ed evitare l'ingresso di merci vietate. AM\1012962IT.doc 15/100 PE524.873v02-00 IT Emendamento 238 Pilar Ayuso, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa Zamora Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c quater (nuova) Testo della Commissione Emendamento (c quater) al contempo, l'autorità competente dello Stato membro che la merce attraversa in uscita dall'Unione deve informare le autorità competenti dello Stato membro di introduzione e degli Stati membri che la merce ha attraversato, nel momento in cui la merce lascia l'Unione. Or. es Motivazione È difficile controllare l'eventuale ingresso di merci vietate sulla base del presente articolo proposto dalla Commissione. Si propongono pertanto le modifiche necessarie volte a ottenere un controllo completo ed efficace ed evitare l'ingresso di merci vietate. Emendamento 239 Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo) Testo della Commissione Emendamento All'adempimento del comma precedente, l'autorità competente dello Stato membro in cui le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono introdotti oppure spostati per la prima volta nel territorio dell'Unione deve effettuare il controllo della documentazione relativa a tale introduzione ed è responsabile del sigillo della merce secondo quanto disposto nel paragrafo 1, lettera b), del presente articolo. PE524.873v02-00 IT 16/100 AM\1012962IT.doc Or. es Emendamento 240 Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo) Testo della Commissione Emendamento Al contempo, l'autorità competente dello Stato membro dal quale la merce lascia il territorio dell'Unione deve informare le autorità competenti dello Stato membro in cui la merce è stata introdotta e quelle degli Stati membri che ha attraversato, nel momento in cui la merce lascia l'Unione. Or. es Emendamento 241 Pilar Ayuso, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa Zamora Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 2 Testo della Commissione Emendamento L'autorità competente dello Stato membro in cui tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti sono introdotti oppure spostati per la prima volta nel territorio dell'Unione informa le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri che tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti devono attraversare per uscire dal territorio dell'Unione. soppresso Or. es Motivazione Testo spostato altrove nell'articolo con gli emendamenti effettuati dagli stessi autori. AM\1012962IT.doc 17/100 PE524.873v02-00 IT Emendamento 242 Christel Schaldemose, Dan Jørgensen Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 7 – comma 1 Testo della Commissione Emendamento Gli Stati membri, attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97, trasmettono una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri qualora siano stati effettuati l'introduzione o lo spostamento di piante, prodotti vegetali o altri oggetti nel territorio dell'Unione in violazione delle disposizioni dei paragrafi da 1 a 4. soppresso Or. en Emendamento 243 Christel Schaldemose, Dan Jørgensen Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 7 – comma 2 Testo della Commissione Emendamento Se del caso le notifiche comprendono anche le misure adottate dagli Stati membri riguardanti le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti in questione e l'indicazione se l'introduzione o lo spostamento nel territorio dell'Unione di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti sono stati consentiti dopo l'attuazione delle misure. soppresso Or. en Emendamento 244 Eric Andrieu PE524.873v02-00 IT 18/100 AM\1012962IT.doc Proposta di regolamento Articolo 47 Testo della Commissione Emendamento [...] soppresso Or. fr Motivazione La proposta intesa a rafforzare i requisiti per l'importazione di materiale da impianto considerato a rischio è insufficiente, in quanto temporanea, limitata a una sola categoria di merci (i materiali da impianto) e basata ancora su una logica di reazione e non di prevenzione: molte specie vegetali continuerebbero a non essere soggette a controlli e non si terrebbe ancora adeguatamente conto del rischio del paese d'origine, con la conseguenza di un numero di intercettazioni di organismi nocivi e di focolai di organismi nocivi da quarantena ancora troppo elevato. Emendamento 245 Esther de Lange Proposta di regolamento Articolo 47 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento Articolo 47 bis Entro il ...*, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, inclusa un'analisi costibenefici, sull'applicazione e sull'efficacia delle misure relative alle importazioni nel territorio dell'Unione e, ove opportuno, presenta una proposta legislativa. * GU: inserire data corrispondente a cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. Or. en AM\1012962IT.doc 19/100 PE524.873v02-00 IT Emendamento 246 Sergio Paolo Francesco Silvestris Proposta di regolamento Articolo 48 – comma 1 Testo della Commissione Emendamento Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 98, che modificano l'allegato III sugli elementi di identificazione delle piante da impianto che comportano rischi fitosanitari per il territorio dell'Unione, per quanto riguarda le caratteristiche e l'origine di tali piante da impianto, in modo da adeguarlo agli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 98, che modificano l'allegato III sugli elementi di identificazione delle piante da impianto che comportano rischi fitosanitari per il territorio dell'Unione, per quanto riguarda le caratteristiche e l'origine di tali piante da impianto, in modo da adeguarlo agli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche nonché alle norme internazionali per le misure fitosanitarie (ISPM). Or. en Emendamento 247 Esther de Lange Proposta di regolamento Articolo 48 – comma 1 Testo della Commissione Emendamento Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 98, che modificano l'allegato III sugli elementi di identificazione delle piante da impianto che comportano rischi fitosanitari per il territorio dell'Unione, per quanto riguarda le caratteristiche e l'origine di tali piante da impianto, in modo da adeguarlo agli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 98, che modificano l'allegato III sugli elementi di identificazione delle piante da impianto che comportano rischi fitosanitari per il territorio dell'Unione, per quanto riguarda le caratteristiche e l'origine di tali piante da impianto, in modo da adeguarlo agli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche e alle norme internazionali per le misure fitosanitarie (ISPM). Or. en PE524.873v02-00 IT 20/100 AM\1012962IT.doc Emendamento 248 James Nicholson Proposta di regolamento Articolo 48 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento Articolo 48 bis Valutazione Entro il ...*, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione e sull'efficacia delle misure relative alle importazioni nel territorio dell'Unione accompagnata, ove opportuno, da una proposta legislativa. * Corrispondente a cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Or. en Motivazione La proposta prevede strumenti aggiuntivi per migliorare la prevenzione dell'introduzione di nuovi organismi nocivi mediante le importazioni da paesi terzi. Data l'importanza di tali misure preventive per l'agricoltura dell'UE, la loro applicazione ed efficacia deve essere valutata e, se necessario, ulteriormente migliorata. Emendamento 249 James Nicholson Proposta di regolamento Articolo 59 – paragrafo 2 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 2 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un documento orientativo inteso ad armonizzare i regolamenti interni tra gli Stati membri ed evitare indebiti ritardi per il rilascio di piante, prodotti vegetali e altri oggetti AM\1012962IT.doc 21/100 PE524.873v02-00 IT dalle stazioni di quarantena. In particolare, si devono dare chiare indicazioni sui casi in cui potrebbero essere necessarie restrizioni e sulla tipologia di misure di attenuazione dei rischi da adottare. Or. en Motivazione Le procedure più efficaci e standardizzate presso i posti di controllo frontalieri dovrebbero mirare a garantire che qualsiasi restrizione sia completata in tempo utile e con limitazioni minime agli scambi commerciali. Sono necessari orientamenti più chiari per gli operatori coinvolti in nuovi scambi commerciali, al fine di indicare dove potrebbero essere necessarie restrizioni, come attenuare i rischi ed evitare indebiti ritardi. Emendamento 250 Esther de Lange Proposta di regolamento Articolo 59 – paragrafo 2 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 2 bis. La Commissione adotta un documento orientativo inteso a ottimizzare i regolamenti interni tra gli Stati membri ed evitare indebiti ritardi per il rilascio di piante, prodotti vegetali e altri oggetti dalle stazioni di quarantena. Or. en Emendamento 251 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a Testo della Commissione Emendamento (a) sono operatori professionali le cui PE524.873v02-00 IT (a) sono operatori professionali le cui 22/100 AM\1012962IT.doc attività riguardano piante, prodotti vegetali o altri oggetti di cui trattasi in un atto di esecuzione di cui all'articolo 27, paragrafo 1, 2 o 3, all'articolo 29, paragrafo 1, 2 o 3, all'articolo 40, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 1 o 2, all'articolo 47, paragrafo 1, all'articolo 49, paragrafo 1, o all'articolo 50, paragrafo 1, oppure sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 43, paragrafo 1 o 2, dell'articolo 44, paragrafo 1, dell'articolo 45, paragrafo 1, dell'articolo 51, dell'articolo 52 o dell'articolo 53; attività riguardano piante, prodotti vegetali o altri oggetti di cui trattasi in un atto di esecuzione di cui all'articolo 27, paragrafo 1, 2 o 3, all'articolo 29, paragrafo 1, 2 o 3, all'articolo 40, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 1 o 2, all'articolo 47, paragrafo 1, all'articolo 49, paragrafo 1, o all'articolo 50, paragrafo 1; Or. en Motivazione Sarebbe eccessivo richiedere a ogni operatore aereo, ferroviario o di autobus e a ogni operatore turistico di registrarsi come operatore professionale del regolamento fitosanitario. Emendamento 252 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b Testo della Commissione Emendamento (b) sono operatori professionali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (UE) n…/… [Office of Publications, please insert number of Regulation on plant reproductive material law]. soppresso Or. en Motivazione L'attuale mercato per le sementi e altro materiale riproduttivo vegetale al momento funziona adeguatamente senza l'obbligo di registrazione degli operatori professionali. Non si rileva l'esigenza di una nuova prescrizione burocratica che costituirebbe un onere soprattutto per gli operatori più piccoli. AM\1012962IT.doc 23/100 PE524.873v02-00 IT Emendamento 253 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c Testo della Commissione Emendamento (c) produzione; soppresso Or. en Motivazione Il termine utilizzato non è chiaro e non è presente alcun riferimento a esso nell'articolo 62. Il termine va pertanto eliminato. Emendamento 254 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera g Testo della Commissione Emendamento (g) produzione e/o messa a disposizione sul mercato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n…/… [Office of Publications, please insert number of Regulation on plant reproductive material law]; soppresso Or. en Motivazione Non si rileva l'esigenza per questa nuova prescrizione burocratica. I mercati attuali funzionano adeguatamente senza un registro centrale. Si dovrebbero evitare nuovi oneri che ostacolerebbero in particolar modo gli operatori più piccoli e inciderebbero sulla loro competitività. Emendamento 255 Martin Häusling PE524.873v02-00 IT 24/100 AM\1012962IT.doc a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera h Testo della Commissione Emendamento (h) vendite a distanza. (h) vendite a distanza se comportano un'attività di cui alla lettera d) del presente comma. Or. en Motivazione Si dovrebbe chiarire che sono interessati soltanto gli operatori che importano nell'Unione a seguito di vendite a distanza. Soltanto gli articoli 43 e 70 che riguardano le importazioni fanno riferimento a detto termine. Emendamento 256 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a Testo della Commissione Emendamento (a) fornisce agli utilizzatori finali esclusivamente piccoli quantitativi, a seconda dei casi, di piante, prodotti vegetali e altri oggetti in questione, di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, attraverso mezzi diversi dalla vendita in base a contratti a distanza; (a) fornisce agli utilizzatori finali esclusivamente piccoli quantitativi, a seconda dei casi, di piante, prodotti vegetali e altri oggetti in questione, di piante, prodotti vegetali e altri oggetti; Or. en Motivazione L'esenzione delle vendite a distanza non è opportuna. I conservatori di sementi vendono piccoli quantitativi anche a distanza, spedendoli a persone che desiderano preservarli. Se si aggiunge un onere amministrativo a tale attività, i conservatori di sementi potrebbero ridurre le vendite, in quanto la maggior parte di essi non dispone di personale retribuito che si occupi della crescita, della moltiplicazione e della distribuzione di piccoli quantitativi di sementi e piante di centinaia di varietà diverse. AM\1012962IT.doc 25/100 PE524.873v02-00 IT Emendamento 257 Christel Schaldemose, Dan Jørgensen Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a Testo della Commissione Emendamento (a) fornisce agli utilizzatori finali esclusivamente piccoli quantitativi, a seconda dei casi, di piante, prodotti vegetali e altri oggetti in questione, di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, attraverso mezzi diversi dalla vendita in base a contratti a distanza; (a) fornisce agli utilizzatori finali esclusivamente piccoli quantitativi, a seconda dei casi, di piante diverse dalle piante da impianto, prodotti vegetali e altri oggetti in questione, di piante diverse dalle piante da impianto, prodotti vegetali e altri oggetti, attraverso mezzi diversi dalla vendita in base a contratti a distanza; Or. en Emendamento 258 Eric Andrieu Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a Testo della Commissione Emendamento (a) fornisce agli utilizzatori finali esclusivamente piccoli quantitativi, a seconda dei casi, di piante, prodotti vegetali e altri oggetti in questione, di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, attraverso mezzi diversi dalla vendita in base a contratti a distanza; (a) fornisce agli utilizzatori finali esclusivamente piccoli quantitativi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti; Or. fr Motivazione La registrazione degli operatori professionali e i relativi oneri amministrativi sono sproporzionati nel caso degli operatori che forniscono piccoli quantitativi di piante e prodotti vegetali agli utenti finali e persino mediante contratti a distanza. Lo stesso dicasi per gli operatori che forniscono esclusivamente materiale per i mercati di nicchia e/o materiale eterogeneo e/o varietà, i quali devono presentare agli utenti finali una descrizione ufficialmente riconosciuta, a norma del regolamento sul materiale riproduttivo vegetale. PE524.873v02-00 IT 26/100 AM\1012962IT.doc Emendamento 259 Eric Andrieu Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b Testo della Commissione Emendamento (b) la sua attività professionale riguardante le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti si limita al loro trasporto per conto di un altro operatore professionale; (b) fornisce esclusivamente materiale per mercati di nicchia e/o materiale eterogeneo e/o varietà, unitamente a una descrizione ufficialmente riconosciuta per gli utenti finali, a norma degli articoli 36, 15 bis e 57 del regolamento (UE) n ... / ... [Office of Publications, please insert number of Regulation on plant reproductive material law]; Or. fr Motivazione La registrazione degli operatori professionali e i relativi oneri amministrativi sono sproporzionati nel caso degli operatori che forniscono piccoli quantitativi di piante e prodotti vegetali agli utenti finali e persino mediante contratti a distanza. Lo stesso dicasi per gli operatori che forniscono esclusivamente materiale per i mercati di nicchia e/o materiale eterogeneo e/o varietà, i quali devono presentare agli utenti finali una descrizione ufficialmente riconosciuta, a norma del regolamento sul materiale riproduttivo vegetale. Emendamento 260 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c Testo della Commissione Emendamento (c) la cifra massima relativa ai piccoli quantitativi di determinate piante, prodotti vegetali o altri oggetti di cui al primo comma, lettera a). soppresso Or. en Motivazione Ai sensi del principio di sussidiarietà, l'interpretazione del termine "piccolo" dovrebbe essere AM\1012962IT.doc 27/100 PE524.873v02-00 IT lasciata agli Stati membri. Le culture e le tradizioni relative alle piante sono molto diverse nel territorio europeo e le condizioni climatiche non consentono termini di paragone per le diverse specie. Pertanto tale decisione dovrebbe essere lasciata alle autorità degli Stati membri. Emendamento 261 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Articolo 62 – paragrafo 2 – lettera e Testo della Commissione Emendamento (e) generi e specie delle piante e dei prodotti vegetali nonché, se del caso, natura degli altri oggetti interessati dalle attività dell'operatore professionale. (e) generi e specie delle piante e dei prodotti vegetali nonché, se del caso, natura degli altri oggetti interessati dalle attività dell'operatore professionale, ma soltanto nella misura in cui detti elementi sono coperti dalle misure previste dall'articolo 61, paragrafo 1, lettera a). Or. en Motivazione Si dovrebbe evitare di raccogliere dati in modo eccessivo. Non si rileva l'esigenza di fornire elenchi di centinaia o migliaia di specie se queste non sono coperte da nessuna misura citata nella definizione di idoneità di cui all'articolo 61. L'attività burocratica dovrebbe pertanto essere limitata ai sensi degli obiettivi del presente regolamento. Emendamento 262 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Articolo 62 – paragrafo 5 – comma 1 Testo della Commissione Emendamento Qualora apprenda che l'operatore registrato non svolge più le attività di cui all'articolo 61, paragrafo 1, oppure che l'operatore registrato ha presentato una domanda che non soddisfa più le condizioni di cui al Qualora apprenda che l'operatore registrato non svolge più le attività di cui all'articolo 61, paragrafo 1, oppure che l'operatore registrato ha presentato una domanda che non soddisfa più le condizioni di cui al PE524.873v02-00 IT 28/100 AM\1012962IT.doc paragrafo 2, l'autorità competente chiede all'operatore in questione di rispettare le suddette condizioni immediatamente o entro un termine specificato. paragrafo 2, l'autorità competente chiede all'operatore in questione di rispettare le suddette condizioni entro un termine specificato e ragionevole. Or. en Motivazione Le condizioni devono essere proporzionate e in linea con il diritto processuale amministrativo degli Stati membri. Le condizioni dovrebbero pertanto essere formulate in modo che gli operatori possano realmente soddisfarle. Emendamento 263 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Articolo 64 – paragrafo 1 Testo della Commissione Emendamento 1. A richiesta, lo Stato membro che tiene il registro mette le informazioni ivi contenute a disposizione degli altri Stati membri o della Commissione. 1. A richiesta, lo Stato membro che tiene il registro mette le informazioni ivi contenute a disposizione degli altri Stati membri o della Commissione, qualora tale azione sia necessaria per adempiere gli obiettivi del presente regolamento. Or. en Motivazione Ai sensi delle norme sulla protezione dei dati, lo scambio di dati personali necessita di una base giuridica e di un obiettivo definito. Pertanto si dovrebbe chiarire che i trasferimenti dei dati sono consentiti soltanto se necessari per l'attuazione del presente regolamento. Emendamento 264 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Articolo 64 – paragrafo 2 AM\1012962IT.doc 29/100 PE524.873v02-00 IT Testo della Commissione Emendamento 2. A richiesta, lo Stato membro che tiene il registro mette a disposizione degli operatori professionali le informazioni di cui all'articolo 63, eccetto quelle di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettere d) e e). 2. A ragionevole richiesta, lo Stato membro che tiene il registro mette a disposizione degli operatori professionali le informazioni di cui all'articolo 63, eccetto quelle di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettere d) e e). Or. en Motivazione La formulazione proposta consente il trasferimento dei dati del registro a qualsiasi operatore professionale. Se l'intenzione è tale allora sarebbe meglio richiedere agli Stati membri di pubblicate i dati interessati dal registro. In caso contrario l'accesso ai dati dovrebbe avvenire esclusivamente a richiesta ragionevole derivante cioè da relazioni non commerciali. Emendamento 265 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 Testo della Commissione Emendamento Gli operatori professionali istituiscono sistemi e procedure di tracciabilità atti a consentire l'identificazione degli spostamenti delle loro piante, dei loro prodotti vegetali e altri oggetti nelle loro aziende. Gli operatori professionali, a eccezione dei piccoli operatori, istituiscono sistemi e procedure di tracciabilità atti a consentire l'identificazione degli spostamenti delle loro piante, dei loro prodotti vegetali e altri oggetti nelle loro aziende. Or. en Motivazione La condizione della completa tracciabilità interna non può essere rispettata da piccoli operatori o da chi dispone di un'ampia gamma di prodotti. La condizione sembra eccessiva se si considerano l'onere notevole per tutti gli operatori e i possibili benefici soltanto in alcuni casi. PE524.873v02-00 IT 30/100 AM\1012962IT.doc Emendamento 266 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 2 Testo della Commissione Emendamento Il primo comma non si applica agli operatori professionali di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera b). Il primo comma non si applica agli operatori professionali di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettere a) e b). Or. en Motivazione Sarebbe eccessivo richiedere agli operatori che dovrebbero adottare rischi minimi di seguire norme costose o persino inapplicabili. Emendamento 267 Eric Andrieu Proposta di regolamento Articolo 66 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento Articolo 66 bis Buone pratiche fitosanitarie 1. Un operatore professionale che fornisce o al quale sono fornite piante, prodotti vegetali o altri oggetti per i quali sono istituiti divieti, prescrizioni o condizioni a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 44, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 45, paragrafo 1, dell'articolo 46, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 47, paragrafo 1, dell'articolo 49, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 50, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 52, dell'articolo 53 e dell'articolo 54, rispetta le buone pratiche fitosanitarie per prevenire l'insorgenza e la diffusione degli organismi nocivi. 2. Le AM\1012962IT.doc 31/100 PE524.873v02-00 IT buone pratiche fitosanitarie di cui al paragrafo 1 consistono in particolare in: (a) identificare e monitorare i punti critici del processo di produzione o dei movimenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che possono avere ripercussioni sulla loro qualità fitosanitaria; (b) garantire che le autorità competenti abbiano accesso agli impianti, nonché ai dati di monitoraggio e a tutti i documenti connessi; (c) adottare misure, se del caso, per garantire il mantenimento della qualità fitosanitaria delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti. Or. fr Motivazione Gli obblighi specifici di controllo del rischio fitosanitario di cui agli articoli da 84 a 86 riguardanti le imprese autorizzate a rilasciare il passaporto europeo delle piante devono far sì che tali operatori siano realmente responsabilizzati. Tuttavia, è necessario che alcuni requisiti più generali in materia di buone pratiche fitosanitarie siano imposti a tutti i professionisti, in aggiunta al solo obbligo di tracciabilità attualmente previsto agli articoli 65 e 66 della proposta di regolamento. Emendamento 268 Sergio Paolo Francesco Silvestris Proposta di regolamento Articolo 67 – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento 2. Il certificato fitosanitario specifica, se del caso, sotto il titolo "Dichiarazione supplementare" e in conformità degli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 50, paragrafi 1 e 2, quale prescrizione specifica sia soddisfatta, qualora vi sia la possibilità di scegliere tra varie opzioni. Nella specificazione è aggiunto un riferimento 2. Il certificato fitosanitario specifica, se del caso, sotto il titolo "Dichiarazione supplementare" e in conformità degli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 50, paragrafi 1 e 2, quale prescrizione specifica sia soddisfatta, qualora vi sia la possibilità di scegliere tra varie opzioni. Nella specificazione è aggiunto il testo o un PE524.873v02-00 IT 32/100 AM\1012962IT.doc all'opzione pertinente fornita nei suddetti atti. riferimento all'opzione pertinente fornita nei suddetti atti. Or. en Emendamento 269 Esther de Lange Proposta di regolamento Articolo 67 – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento 2. Il certificato fitosanitario specifica, se del caso, sotto il titolo "Dichiarazione supplementare" e in conformità degli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 50, paragrafi 1 e 2, quale prescrizione specifica sia soddisfatta, qualora vi sia la possibilità di scegliere tra varie opzioni. Nella specificazione è aggiunto un riferimento all'opzione pertinente fornita nei suddetti atti. 2. Il certificato fitosanitario specifica, se del caso, sotto il titolo "Dichiarazione supplementare" e in conformità degli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 50, paragrafi 1 e 2, quale prescrizione specifica sia soddisfatta, qualora vi sia la possibilità di scegliere tra varie opzioni. Nella specificazione è aggiunto un riferimento all'opzione pertinente fornita nei suddetti atti o il relativo testo. Or. en Emendamento 270 Pilar Ayuso, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa Zamora Proposta di regolamento Articolo 68 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d Testo della Commissione Emendamento (d) le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti elencati a norma dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2. (d) le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti elencati a norma dell'articolo 40. Or. es AM\1012962IT.doc 33/100 PE524.873v02-00 IT Motivazione Per coerenza con gli articoli 40 e 41 emendati. Pertanto tale riferimento all'articolo 41 è soppresso. Emendamento 271 Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto Proposta di regolamento Articolo 68 – paragrafo 1 – comma 3 Testo della Commissione Emendamento Le lettere da a) a d) non si applicano tuttavia se l'atto adottato a norma degli articoli 27, paragrafo 1, 29, paragrafo 1 o 41, paragrafi 1 e 2 prescrive un'attestazione di conformità sotto forma di marchio ufficiale, come indicato all'articolo 91, paragrafo 1, o un altro attestato ufficiale, come indicato all'articolo 93, paragrafo 1. Le lettere da a) a d) non si applicano tuttavia se l'atto adottato a norma degli articoli 27, paragrafo 1, 29, paragrafo 1 o 40 prescrive un'attestazione di conformità sotto forma di marchio ufficiale, come indicato all'articolo 91, paragrafo 1, o un altro attestato ufficiale, come indicato all'articolo 93, paragrafo 1. Or. es Emendamento 272 Pilar Ayuso, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa Zamora Proposta di regolamento Articolo 68 – paragrafo 1 – comma 3 Testo della Commissione Emendamento Le lettere da a) a d) non si applicano tuttavia se l'atto adottato a norma degli articoli 27, paragrafo 1, 29, paragrafo 1 o 41, paragrafi 1 e 2 prescrive un'attestazione di conformità sotto forma di marchio ufficiale, come indicato all'articolo 91, paragrafo 1, o un altro attestato ufficiale, come indicato all'articolo 93, paragrafo 1. PE524.873v02-00 IT Le lettere da a) a d) non si applicano tuttavia se l'atto adottato a norma degli articoli 27, paragrafo 1, 29, paragrafo 1 o 40 prescrive un'attestazione di conformità sotto forma di marchio ufficiale, come indicato all'articolo 91, paragrafo 1, o un altro attestato ufficiale, come indicato all'articolo 93, paragrafo 1. 34/100 AM\1012962IT.doc Or. es Motivazione Per coerenza con gli articoli 40 e 41 emendati. Pertanto tale riferimento all'articolo 41 è soppresso. Emendamento 273 Anthea McIntyre Proposta di regolamento Articolo 69 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento Articolo 69 bis Zone protette e organismi nocivi che comportano una minaccia in talune regioni climatiche Gli organismi nocivi che comportano una minaccia alla salute delle piante soltanto in talune regioni o zone climatiche dell'Unione possono essere importate in zone protette designate. Solamente gli organismi nocivi che comportano una minaccia alla salute delle piante in tutta l'Unione sono soggette a restrizioni a livello dell'Unione. Or. en Motivazione Gli organismi nocivi spesso minacciano la salute delle piante soltanto in talune regioni climatiche dell'Unione. Pertanto secondo il principio generale se ne dovrebbe consentire l'importazione nelle zone in cui gli organismi nocivi non comportano una minaccia alla salute delle piante e introdurre un divieto generale soltanto sull'importazione di organismi nocivi che comportano una minaccia all'intera Unione. Emendamento 274 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE AM\1012962IT.doc 35/100 PE524.873v02-00 IT Proposta di regolamento Articolo 70 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c Testo della Commissione Emendamento (c) essere elencati conformemente al paragrafo 2. (c) non essere elencati conformemente al paragrafo 2. Or. en Motivazione Dato che la maggior parte delle specie vegetali non rappresenta un rischio inaccettabile in piccoli quantitativi, soltanto le specie che comportano un rischio dovrebbero essere elencate come non consentite. Non sarebbe possibile valutare tutte le 300°000 specie da includere in un elenco positivo. Emendamento 275 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Articolo 70 – paragrafo 1 – comma 2 Testo della Commissione Emendamento L'esenzione non si applica alle piante da impianto, diverse dalle sementi. soppresso Or. en Motivazione Se non esiste un rischio dimostrabile connesso a una data specie, sarebbe eccessivo non consentirne l'introduzione da parte di viaggiatori. Emendamento 276 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Articolo 70 – paragrafo 2 – comma 1 PE524.873v02-00 IT 36/100 AM\1012962IT.doc Testo della Commissione Emendamento La Commissione, adottando atti di esecuzione, redige un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti di cui al paragrafo 1, nonché dei paesi terzi interessati, e stabilisce i quantitativi massimi a seconda della pianta, prodotto vegetale o altro oggetto in questione, soggetti all'esenzione di tale paragrafo nonché, se del caso, una o più misure di gestione del rischio tra quelle illustrate nella sezione 1 dell'allegato IV. La Commissione, adottando atti di esecuzione, redige un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti di cui al paragrafo 1, nonché dei paesi terzi interessati, non soggetti all'esenzione di tale paragrafo nonché, se del caso, una o più misure di gestione del rischio tra quelle illustrate nella sezione 1 dell'allegato IV. Or. en Motivazione Per un elenco negativo non è necessario definire i quantitativi. Emendamento 277 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Articolo 70 – paragrafo 2 – comma 2 Testo della Commissione Emendamento La redazione dell'elenco e la fissazione dei quantitativi massimi in questione nonché, se necessario, delle misure di gestione del rischio, sono basate sul rischio fitosanitario connesso a piccoli quantitativi delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti, conformemente ai criteri di cui all'allegato IV, sezione 2. La redazione dell'elenco e, se necessario, delle misure di gestione del rischio, sono basate sul rischio fitosanitario connesso a piccoli quantitativi delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti, conformemente ai criteri di cui all'allegato IV, sezione 2. Or. en Motivazione Per un elenco negativo non è necessario definire i quantitativi. AM\1012962IT.doc 37/100 PE524.873v02-00 IT Emendamento 278 Esther de Lange Proposta di regolamento Articolo 73 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento Articolo 73 bis La Commissione, entro ...*, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per illustrare l'esperienza acquisita in seguito all'estensione del sistema del passaporto delle piante a tutti gli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione, con una chiara analisi costi-benefici per gli operatori, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa. (*) Cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Or. en Emendamento 279 James Nicholson Proposta di regolamento Articolo 74 – paragrafo 4 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 4 bis. La Commissione, entro ...*, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per illustrare l'esperienza acquisita in seguito all'estensione del sistema del passaporto delle piante a tutti gli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione, con una chiara analisi dei costi e dei benefici per gli operatori. (*) Cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. PE524.873v02-00 IT 38/100 AM\1012962IT.doc Or. en Motivazione Esiste una diffusa preoccupazione in merito allo stabilire fino a che punto estendere il passaporto delle piante per includere gli spostamenti di talune piante destinate all'impianto, dei loro prodotti vegetali e di altri oggetti all'interno dell'Unione europea. Occorre dimostrare i vantaggi evidenti di tale estensione per gli operatori e prendere in considerazione gli eventuali costi aggiuntivi, altrimenti si rischia soltanto di imporre oneri finanziari e legislativi aggiuntivi al settore agricolo. Emendamento 280 Julie Girling Proposta di regolamento Articolo 76 – comma 1 Testo della Commissione Emendamento Il passaporto delle piante non è richiesto per gli spostamenti di piccoli quantitativi, a seconda dei casi, di piante, prodotti vegetali o altri oggetti, destinati ad un utilizzatore finale. Il passaporto delle piante non è richiesto per gli spostamenti di piccoli quantitativi, a seconda dei casi, di piante, prodotti vegetali o altri oggetti, destinati ad un utilizzatore finale, compreso chi cura il proprio giardino. Or. en Emendamento 281 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Articolo 76 – comma 2 Testo della Commissione Emendamento Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98, per stabilire la quantità massima corrispondente ai piccoli quantitativi di determinate piante, di determinati prodotti vegetali o altri oggetti. AM\1012962IT.doc soppresso 39/100 PE524.873v02-00 IT Or. en Motivazione Ai sensi del principio di sussidiarietà, l'interpretazione del termine "piccolo" dovrebbe essere lasciata agli Stati membri. Le culture e le tradizioni relative alle piante e ai prodotti vegetali sono molto diverse nel territorio europeo. Pertanto tale interpretazione dovrebbe essere lasciata alle autorità degli Stati membri. Emendamento 282 James Nicholson Proposta di regolamento Articolo 95 – paragrafo 6 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 6 bis. La Commissione interpella il gruppo consultivo per la catena alimentare e la salute animale e vegetale, istituito a norma della decisione della Commissione del 6 agosto 2004. Detto gruppo consultivo offre il proprio contributo in sede di preparazione degli atti delegati e di esecuzione. Or. en Motivazione La Commissione si rivolge al gruppo consultivo per la catena alimentare e la salute animale e vegetale in sede di elaborazione degli atti delegati e di esecuzione. In tal modo è possibile assicurare un dialogo aperto e consolidare il coinvolgimento delle parti interessate dell'Unione nella fase di definizione di norme legislative più dettagliate. Emendamento 283 James Nicholson Proposta di regolamento Articolo 96 – paragrafo 3 Testo della Commissione Emendamento 3. Il certificato di pre-esportazione è rilasciato, a richiesta dell'operatore PE524.873v02-00 IT 3. Il certificato di pre-esportazione è rilasciato, a richiesta dell'operatore 40/100 AM\1012962IT.doc professionale, dallo Stato membro in cui le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono stati coltivati, prodotti o trasformati, mentre tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti si trovano nei siti dell'operatore professionale in questione. professionale, dallo Stato membro, o dall'operatore professionale autorizzato di cui all'articolo 84, in cui le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono stati coltivati, prodotti o trasformati, mentre tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti si trovano nei siti dell'operatore professionale in questione. Or. en Motivazione Le competenze tecniche necessarie per il rilascio dei passaporti delle piante sotto sorveglianza ufficiale sono le stesse richieste per il rilascio dei certificati di pre-esportazione. Il presente regolamento deve pertanto considerare tali attività alla stessa maniera, per ragioni di coerenza e di riduzione dei costi. Emendamento 284 Esther de Lange Proposta di regolamento Articolo 96 – paragrafo 3 Testo della Commissione Emendamento 3. Il certificato di pre-esportazione è rilasciato, a richiesta dell'operatore professionale, dallo Stato membro in cui le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono stati coltivati, prodotti o trasformati, mentre tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti si trovano nei siti dell'operatore professionale in questione. 3. Il certificato di pre-esportazione è rilasciato, a richiesta dell'operatore professionale, dallo Stato membro in cui le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono stati coltivati, prodotti o trasformati, mentre tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti si trovano nei siti dell'operatore professionale in questione. Il certificato può essere emesso anche dagli operatori professionali autorizzati di cui all'articolo 84. Or. en Emendamento 285 Esther de Lange AM\1012962IT.doc 41/100 PE524.873v02-00 IT Proposta di regolamento Articolo 97 – paragrafo 1 – comma 1 Testo della Commissione Emendamento La Commissione istituisce un sistema elettronico per la trasmissione delle notifiche da parte degli Stati membri. La Commissione istituisce un sistema elettronico per la trasmissione delle notifiche da parte degli Stati membri e per la comunicazione con gli operatori professionali, se del caso. Or. en Emendamento 286 Pilar Ayuso, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa Zamora Proposta di regolamento Articolo 98 – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento 2. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 3, al'articolo 20, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 4, all'articolo 30, all'articolo 32, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 1, all'articolo 38, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 45, paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 6, all'articolo 48, all'articolo 61, paragrafo 3, all'articolo 67, paragrafo 4, all'articolo 71, paragrafo 4, all'articolo 76, all'articolo 78, paragrafo 4, all'articolo 82, paragrafo 4, all'articolo 84, paragrafo 2, all'articolo 86, paragrafo 3, all'articolo 91, paragrafo 2, all'articolo 92, paragrafi 1 e 3, all'articolo 93, paragrafo 1, all'articolo 94, paragrafo 4, all'articolo 95, paragrafo 5 e all'articolo 96, paragrafo 5 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato dall'entrata in vigore del presente regolamento. 2. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 20, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 4, all'articolo 27, all'articolo 30, all'articolo 32, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 1, all'articolo 37, paragrafo 2, all'articolo 38, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 45, paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 6, all'articolo 48, all'articolo 61, paragrafo 3, all'articolo 67, paragrafo 4, all'articolo 71, paragrafo 4, all'articolo 76, all'articolo 78, paragrafo 4, all'articolo 82, paragrafo 4, all'articolo 84, paragrafo 2, all'articolo 86, paragrafo 3, all'articolo 91, paragrafo 2, all'articolo 92, paragrafi 1 e 3, all'articolo 93, paragrafo 1, all'articolo 94, paragrafo 4, all'articolo 95, paragrafo 5 e all'articolo 96, paragrafo 5 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Salvo il caso in cui il PE524.873v02-00 IT 42/100 AM\1012962IT.doc Parlamento europeo e il Consiglio sollevino obiezioni, tale periodo sarà rinnovato per altri cinque anni dopo la scadenza del primo periodo. Or. es Motivazione Emendamento correlato agli emendamenti degli articoli 5, 6, 27 e 37. Emendamento 287 James Nicholson Proposta di regolamento Articolo 98 – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento 2. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 3, al'articolo 20, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 4, all'articolo 30, all'articolo 32, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 1, all'articolo 38, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 45, paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 6, all'articolo 48, all'articolo 61, paragrafo 3, all'articolo 67, paragrafo 4, all'articolo 71, paragrafo 4, all'articolo 76, all'articolo 78, paragrafo 4, all'articolo 82, paragrafo 4, all'articolo 84, paragrafo 2, all'articolo 86, paragrafo 3, all'articolo 91, paragrafo 2, all'articolo 92, paragrafi 1 e 3, all'articolo 93, paragrafo 1, all'articolo 94, paragrafo 4, all'articolo 95, paragrafo 5 e all'articolo 96, paragrafo 5 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato dall'entrata in vigore del presente regolamento. 2. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 20, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 4, all'articolo 30, all'articolo 32, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 1, all'articolo 38, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 45, paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 6, all'articolo 48, all'articolo 61, paragrafo 3, all'articolo 67, paragrafo 4, all'articolo 71, paragrafo 4, all'articolo 76, all'articolo 78, paragrafo 4, all'articolo 82, paragrafo 4, all'articolo 84, paragrafo 2, all'articolo 86, paragrafo 3, all'articolo 91, paragrafo 2, all'articolo 92, paragrafi 1 e 3, all'articolo 93, paragrafo 1, all'articolo 94, paragrafo 4, all'articolo 95, paragrafo 5 e all'articolo 96, paragrafo 5 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi d'identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. AM\1012962IT.doc 43/100 PE524.873v02-00 IT Or. en Motivazione Questa è la formulazione standard del Parlamento riguardo alla delega dei poteri. Emendamento 288 Pilar Ayuso, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa Zamora Proposta di regolamento Articolo 98 – paragrafo 3 Testo della Commissione Emendamento 3. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 20, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 4, all'articolo 30, all'articolo 32, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 1, all'articolo 38, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 45, paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 6, all'articolo 48, all'articolo 61, paragrafo 3, all'articolo 67, paragrafo 4, all'articolo 71, paragrafo 4, all'articolo 76, all'articolo 78, paragrafo 4, all'articolo 82, paragrafo 4, all'articolo 84, paragrafo 2, all'articolo 86, paragrafo 3, all'articolo 91, paragrafo 2, all'articolo 92, paragrafi 1 e 3, all'articolo 93, paragrafo 1, all'articolo 94, paragrafo 4, all'articolo 95, paragrafo 5 e all'articolo 96, paragrafo 5 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 3. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 20, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 4, all'articolo 27, all'articolo 30, all'articolo 32, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 1, all'articolo 37, paragrafo 2, all'articolo 38, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 45, paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 6, all'articolo 48, all'articolo 61, paragrafo 3, all'articolo 67, paragrafo 4, all'articolo 71, paragrafo 4, all'articolo 76, all'articolo 78, paragrafo 4, all'articolo 82, paragrafo 4, all'articolo 84, paragrafo 2, all'articolo 86, paragrafo 3, all'articolo 91, paragrafo 2, all'articolo 92, paragrafi 1 e 3, all'articolo 93, paragrafo 1, all'articolo 94, paragrafo 4, all'articolo 95, paragrafo 5 e all'articolo 96, paragrafo 5 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. PE524.873v02-00 IT 44/100 AM\1012962IT.doc Or. es Motivazione Emendamento correlato agli emendamenti degli articoli 5, 6, 27 e 37. Emendamento 289 Pilar Ayuso, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa Zamora Proposta di regolamento Articolo 98 – paragrafo 5 Testo della Commissione Emendamento 5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 8, paragrafo 6, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 20, dell'articolo 22, paragrafo 3, dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'articolo 30, dell'articolo 32, paragrafo 4, dell'articolo 34, paragrafo 1, dell'articolo 38, dell'articolo 44, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 3, dell'articolo 46, paragrafo 6, dell'articolo 48, dell'articolo 61, paragrafo 3, dell'articolo 67, paragrafo 4, dell'articolo 71, paragrafo 4, dell'articolo 76, dell'articolo 78, paragrafo 4, dell'articolo 82, paragrafo 4, dell'articolo 84, paragrafo 2, dell'articolo 86, paragrafo 3, dell'articolo 91, paragrafo 2, dell'articolo 92, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 93, paragrafo 1, dell'articolo 94, paragrafo 4, dell'articolo 95, paragrafo 5 e dell'articolo 96, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Il periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. 5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 8, paragrafo 6, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 20, dell'articolo 22, paragrafo 3, dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'articolo 27, dell'articolo 30, dell'articolo 32, paragrafo 4, dell'articolo 34, paragrafo 1, dell'articolo 37, paragrafo 2, dell'articolo 38, dell'articolo 44, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 3, dell'articolo 46, paragrafo 6, dell'articolo 48, dell'articolo 61, paragrafo 3, dell'articolo 67, paragrafo 4, dell'articolo 71, paragrafo 4, dell'articolo 76, dell'articolo 78, paragrafo 4, dell'articolo 82, paragrafo 4, dell'articolo 84, paragrafo 2, dell'articolo 86, paragrafo 3, dell'articolo 91, paragrafo 2, dell'articolo 92, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 93, paragrafo 1, dell'articolo 94, paragrafo 4, dell'articolo 95, paragrafo 5 e dell'articolo 96, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Il periodo è prorogato AM\1012962IT.doc 45/100 PE524.873v02-00 IT di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Or. es Motivazione Emendamento correlato agli emendamenti degli articoli 5, 6, 27 e 37. Emendamento 290 Pilar Ayuso, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa Zamora Proposta di regolamento Articolo 98 – paragrafo 5 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 5 bis. Dopo quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardo all'uso della delega di potere di cui al paragrafo 2. Or. es Emendamento 291 Pilar Ayuso, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa Zamora Proposta di regolamento Articolo 98 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento Articolo 98 bis Procedura d'urgenza Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica dell'atto PE524.873v02-00 IT 46/100 AM\1012962IT.doc delegato al Parlamento europeo e al Consiglio precisa i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 98, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni. Or. es Motivazione In caso d'urgenza, gli atti delegati entrano in vigore immediatamente dopo l'adozione. Ciò potrebbe essere necessario, ad esempio, quando in presenza di un grave rischio fitosanitario, si debba elencare uno specifico organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione come organismo nocivo prioritario (articolo 6, paragrafo 2). Emendamento 292 Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto Proposta di regolamento Articolo 100 – comma 1 Testo della Commissione Emendamento Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate alla portata del danno economico e fitosanitario causato in tutto il territorio dell'Unione e dissuasive. Or. es Emendamento 293 Martin Häusling AM\1012962IT.doc 47/100 PE524.873v02-00 IT a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Articolo 102 – comma 1 – punto 2 Regolamento (UE) n. .../2013 Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c Testo della Commissione Emendamento c) misure di prevenzione adottate per contrastare la diffusione di un organismo nocivo prioritario, elencato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. […]/[…]*, nei confronti del quale sono state adottate misure a livello dell'Unione a norma dell'articolo 27, paragrafo 3 o dell'articolo 29, paragrafo 3 del medesimo regolamento, qualora tali misure siano essenziali per proteggere il territorio dell'Unione da un'ulteriore diffusione dell'organismo nocivo prioritario. c) misure di prevenzione adottate per contrastare la diffusione di un organismo nocivo prioritario, elencato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. […]/[…]*, nei confronti del quale sono state adottate misure a livello dell'Unione a norma dell'articolo 27, paragrafo 3 o dell'articolo 29, paragrafo 3 del medesimo regolamento, qualora tali misure siano essenziali per proteggere il territorio dell'Unione da un'ulteriore diffusione dell'organismo nocivo prioritario; tutte le misure sono conformi all'allegato III della direttiva 2009/128/CE. Or. en Motivazione Tutte le misure sono conformi all'allegato III della direttiva 128/2009/CE sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi, onde garantire che gli operatori professionali applichino le misure di prevenzione a tutti i tipi di organismi nocivi. Emendamento 294 Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto Proposta di regolamento Allegato I bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento Elenco di organismi nocivi da quarantena per l'Unione di cui all'articolo 5 ORGANISMI NOCIVI DI CUI NON SIA NOTA LA PRESENZA IN ALCUNA PARTE DEL TERRITORIO PE524.873v02-00 IT 48/100 AM\1012962IT.doc COMUNITARIO, E CHE RIVESTONO IMPORTANZA PER TUTTA LA COMUNITÀ a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo Acleris spp. (non europei) Aculops fuchsiae Keifer Agrilus planipennis Fairmaire Aleurochantus spp. Amauromyza maculosa (Malloch) Anomala orientalis Waterhouse Anoplophora chinensis (Thomson) Anoplophora glabripennis (Motschulsky) Anoplophora malasiaca (Forster) Anthonomus bisignifer (Schenkling) Anthonomus signatus (Say) Aonidella citrina Coquillet Aphelenchoïdes besseyi Christie (*) Arrhenodes minutus Drury Aschistonyx eppoi Inouye Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) vettore di virus quali: a) Bean golden mosaic virus b) Cowpea mild mottle virus c) Lettuce infectious yellows virus d) Pepper mild tigré virus e) Squash leaf curl virus f) Euphorbia mosaic virus g) Florida tomato virus Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buher) Nickle et al. Carposina niponensis Walsingham Cicadellidae (non europei) noti come vettori della malattia di Pierce (causata da Xylella fastidiosa), quali: AM\1012962IT.doc 49/100 PE524.873v02-00 IT a) Carneocephala fulgida Nottingham b) Draeculacephala minerva Bali c) Graphocephala atropunctata (Signoret) Choristoneura spp. (non europei) Conotrachelus nenuphar (Herbst) Dendrolimus sibiricus Tschetverikov Diabrotica barberi Smith & Lawrence Diabrotica undecimpunctata howardi Barber Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith Diaphorina citri Kuway Enarmonia packardi (Zeller) Enarmonia prunivora Walsh Eotetranychus lewisi McGregor Grapholita inopinata Heinrich Heliothis zea (Boddie) Hirschmanniella spp., diversi da Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey Hishomonus phycitis Leucaspis japonica Ckll. Liriomyza sativae Blanchard Listronotus bonariensis (Kuschel) Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen Margarodes, specie non europee, quali: a) Margarodes vitis (Phillipi) Margarodes vredendalensis de Klerk c) Margarodes prieskeansis Jakubski Monochamus spp. (non europei) Myndus crudus Van Duzee Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen Naupactus leucoloma Boheman PE524.873v02-00 IT 50/100 AM\1012962IT.doc Numonia pirivorella (Matsumura) Oligonychus perditus Pritchard et Baker Pissodes spp. (non europei) Premnotrypes spp. (non europei) Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) Radopholus citrophilus Huettel Dickson et Kaplan Rhynchophorus palmarum (L.) Scaphoideus luteolus (Van Duzee) Scirtothrips aurantii Faure Scirtothrips dorsalis Hood Scirtothrips citri (Moultex) Scolytidae spp. (non europei) Scrobipalpopsis solanivora Povolny Spodoptera eridania (Cramer) Spodoptera frugiperda (Smith) Spodoptera litura (Fabricus) Tachypterellus quadrigibbus Say Taxoptera citricida Kirk. Thaumatotibia leucotreta Thrips palmi Karny Tephritidae (non europei) quali: a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann) b) Anastrepha ludens (Loew) c) Anastrepha obliqua Macquart d) Anastrepha suspensa (Loew) e) Dacus ciliatus Loew f) Dacus cucurbitae Coquillet g) Dacus dorsalis Hendel h) Dacus tryoni (Froggatt) i) Dacus tsunconis Miyake AM\1012962IT.doc 51/100 PE524.873v02-00 IT j) Dacus zonatus Saund. k) Epochra canadensis (Loew) l) Pardalaspis cyanescens Bezzi m) Pardalaspis quinaria Bezzi n) Pterandrus rosa (Karsch) o) Rhacochlaena japonica Ito p) Rhagoletis cingulata (Loew) q) Rhagoletis completa Cresson r) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) s) Rhagoletis indifferens Curran t) Rhagoletis mendax Curran u) Rhagoletis pomonella Walsh v) Rhagoletis ribicola Doane w) Rhagoletis suavis (Loew) Trioza erytreae Del Guercio Unaspis citri Comstock Xiphinema americanum Cobb sensu lato (popolazioni non europee) Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo b) Batteri Citrus greening bacterium Citrus variegated chlorosis Erwinia stewartii (Smith) Dye Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus) Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye y pv. oryzicola (Fang. et al.) Dye Xylella fastidiosa (Well et Raju) c) Funghi Alternaria alternata (Fr.) Keissler (patogeni isolati non europei) Anisogramma anomala (Peck) E. Müller Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx PE524.873v02-00 IT 52/100 AM\1012962IT.doc Atropellis spp. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau. Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori et Nambu) Deighton Cercospora angolensis Carv. et Mendes Ciborinia camelliae Kohn Chrysomyxa arctostaphyli Dietel Cronartium spp. (non europei) Diaporthe vaccinii Shaer Endocronartium spp. (non europei) Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kilian et Maire) Gordon Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus) Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto Gymnosporangium spp. (non europei) Inonotus weiril (Murril) Kotlaba et Pouzar Melampsora farlowii (Arthur) Davis Monilinia fructicola (Winter) Honey Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson Phoma andina Turkensteen Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. Puccinia pittieriana Hennings Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow & Sydow AM\1012962IT.doc 53/100 PE524.873v02-00 IT Thecaphora solani Barrus Tilletia indica Mitra Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto d) Virus ed organismi patogeni simili ai virus Elm phlöem necresis mycoplasm Virus ed organismi patogeni virus-simili della patata, quali: a) Andean potato latent virus b) Andean potato mottle virus c) Arracacha virus B, oca strain d) Potato black ringspot virus e) Potato spindle tuber viroid f) Potato virus T g) Varietà A, M, S, V, X e Y non europee di virus isolati della patata (inclusi Y o, Y n e Y e); Potato leafroll virus Tobacco ringspot virus Tomato ringspot virus Virus ed organismi patogeni virus-simili di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. e Vitis L., quali: a) Blueberry leaf mottle virus b) Cherry rasp leaf virus (americano) c) Peach mosaic virus (americano) d) Peach phony rickettsia e) Peach rosette mosaic virus f) Peach rosette mycoplasm g) Peach X-disease mycoplasm h) Peach yellows mycoplasm i) Plum line pattern virus (americano) j) Raspberry leaf curl virus (americano) k) Strawberry latent «C» virus PE524.873v02-00 IT 54/100 AM\1012962IT.doc l) Strawberry vein banding virus m) Strawberry witches' broom mycoplasm n) Virus ed organismi virus-simili noneuropei di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. e Vitis L. Virus trasmessi da Bemisia tabaci Genn., quali: a) Bean golden mosaic virus b) Cowpea mild mottle virus c) Lettuce infectious yellows virus d) Pepper mild tigré virus e) Squash leaf curl virus f) Euphorbia mosaic virus g) Florida tomato virus Beet curly top virus (ceppi non europei) Black raspberry latent virus Agenti della necrosi e pseudo-necrosi Cadang-Cadang viroid Cherry leafroll virus (*) Chrysanthemum stem necrosis virus Citrus mosaic virus Citrus tristeza virus (ceppi non europei) Leprosis Little cherry pathogen (ceppi noi europei) Naturally spreading psorosis Palm lethal yellowing mycoplasm Prunus necrotic ringspot virus (**) Satsuma dwarf virus Tatter leaf virus Witches' broom (MLO) e) Piante parassite Arceuthobium spp. (non europei) ORGANISMI NOCIVI DI CUI SIA NOTA LA PRESENZA SUL AM\1012962IT.doc 55/100 PE524.873v02-00 IT TERRITORIO COMUNITARIO E CHE RIVESTONO IMPORTANZA PER TUTTA LA COMUNITÀ a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo Diabrotica virgifera virgifera Le Conte Globodera pallida (Stone) Behrens Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) Meloidogyne fallax Karssen Opogona sacchari (Bojer) Popillia japonica Newman Rhizoecus hibisci Kawai & Takagi Spodoptera littoralis (Boisduval) b) Batteri Clavibacter michiganensi (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. Pseudomonas solanacearun (Smith) Smith c) Funghi Melampsora medusae Thümen Synchytrium endobioticum (Schilhersky) Percival d) Virus ed organismi patogeni simili ai virus Apple proliferation mycoplasm Apricot chlorotic leafroll mycoplasm Pear decline mycoplasm e) altri Pomacea spp. Or. es PE524.873v02-00 IT 56/100 AM\1012962IT.doc Motivazione L'elenco comprende gli organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, e all'allegato II, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE. Emendamento 295 Pilar Ayuso, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa Zamora Proposta di regolamento Allegato I bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento Elenco di organismi nocivi da quarantena per l'Unione Il suddetto elenco comprende gli organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, e all'allegato II, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE. ORGANISMI NOCIVI DI CUI NON SIA NOTA LA PRESENZA IN ALCUNA PARTE DEL TERRITORIO COMUNITARIO, E CHE RIVESTONO IMPORTANZA PER TUTTA LA COMUNITÀ a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo Acleris spp. (non europei) Aculops fuchsiae Keifer Agrilus planipennis Fairmaire Aleurochantus spp. Amauromyza maculosa (Malloch) Anomala orientalis Waterhouse Anoplophora chinensis (Thomson) Anoplophora glabripennis (Motschulsky) Anoplophora malasiaca (Forster) Anthonomus bisignifer (Schenkling) Anthonomus signatus (Say) AM\1012962IT.doc 57/100 PE524.873v02-00 IT Aonidella citrina Coquillet Aphelenchoïdes besseyi Christie (*) Arrhenodes minutus Drury Aschistonyx eppoi Inouye Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) vettore di virus quali: a) Bean golden mosaic virus b) Cowpea mild mottle virus c) Lettuce infectious yellows virus d) Pepper mild tigré virus e) Squash leaf curl virus f) Euphorbia mosaic virus g) Florida tomato virus Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buher) Nickle et al. Carposina niponensis Walsingham Cicadellidae (non europei) noti come vettori della malattia di Pierce (causata da Xylella fastidiosa), quali: a) Carneocephala fulgida Nottingham b) Draeculacephala minerva Bali c) Graphocephala atropunctata (Signoret) Choristoneura spp. (non europei) Conotrachelus nenuphar (Herbst) Dendrolimus sibiricus Tschetverikov Diabrotica barberi Smith & Lawrence Diabrotica undecimpunctata howardi Barber Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith Diaphorina citri Kuway Enarmonia packardi (Zeller) Enarmonia prunivora Walsh Eotetranychus lewisi McGregor PE524.873v02-00 IT 58/100 AM\1012962IT.doc Grapholita inopinata Heinrich Heliothis zea (Boddie) Hirschmanniella spp., diversi da Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey Hishomonus phycitis Leucaspis japonica Ckll. Liriomyza sativae Blanchard Listronotus bonariensis (Kuschel) Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen Margarodes, specie non europee, quali: a) Margarodes vitis (Phillipi) Margarodes vredendalensis de Klerk c) Margarodes prieskeansis Jakubski Monochamus spp. (non europei) Myndus crudus Van Duzee Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen Naupactus leucoloma Boheman Numonia pirivorella (Matsumura) Oligonychus perditus Pritchard et Baker Pissodes spp. (non europei) Premnotrypes spp. (non europei) Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) Radopholus citrophilus Huettel Dickson et Kaplan Rhynchophorus palmarum (L.) Scaphoideus luteolus (Van Duzee) Scirtothrips aurantii Faure Scirtothrips dorsalis Hood Scirtothrips citri (Moultex) Scolytidae spp. (non europei) Scrobipalpopsis solanivora Povolny AM\1012962IT.doc 59/100 PE524.873v02-00 IT Spodoptera eridania (Cramer) Spodoptera frugiperda (Smith) Spodoptera litura (Fabricus) Tachypterellus quadrigibbus Say Taxoptera citricida Kirk. Thaumatotibia leucotreta Thrips palmi Karny Tephritidae (non europei) quali: a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann) b) Anastrepha ludens (Loew) c) Anastrepha obliqua Macquart d) Anastrepha suspensa (Loew) e) Dacus ciliatus Loew f) Dacus cucurbitae Coquillet g) Dacus dorsalis Hendel h) Dacus tryoni (Froggatt) i) Dacus tsunconis Miyake j) Dacus zonatus Saund. k) Epochra canadensis (Loew) l) Pardalaspis cyanescens Bezzi m) Pardalaspis quinaria Bezzi n) Pterandrus rosa (Karsch) o) Rhacochlaena japonica Ito p) Rhagoletis cingulata (Loew) q) Rhagoletis completa Cresson r) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) s) Rhagoletis indifferens Curran t) Rhagoletis mendax Curran u) Rhagoletis pomonella Walsh v) Rhagoletis ribicola Doane w) Rhagoletis suavis (Loew) Trioza erytreae Del Guercio Unaspis citri Comstock PE524.873v02-00 IT 60/100 AM\1012962IT.doc Xiphinema americanum Cobb sensu lato (popolazioni non europee) Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo b) Batteri Citrus greening bacterium Citrus variegated chlorosis Erwinia stewartii (Smith) Dye Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus) Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye y pv. oryzicola (Fang. et al.) Dye Xylella fastidiosa (Well et Raju) c) Funghi Alternaria alternata (Fr.) Keissler (patogeni isolati non europei) Anisogramma anomala (Peck) E. Müller Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx Atropellis spp. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau. Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori et Nambu) Deighton Cercospora angolensis Carv. et Mendes Ciborinia camelliae Kohn Chrysomyxa arctostaphyli Dietel Cronartium spp. (non europei) Diaporthe vaccinii Shaer Endocronartium spp. (non europei) Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kilian et Maire) Gordon Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus) AM\1012962IT.doc 61/100 PE524.873v02-00 IT Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto Gymnosporangium spp. (non europei) Inonotus weiril (Murril) Kotlaba et Pouzar Melampsora farlowii (Arthur) Davis Monilinia fructicola (Winter) Honey Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson Phoma andina Turkensteen Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. Puccinia pittieriana Hennings Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow & Sydow Thecaphora solani Barrus Tilletia indica Mitra Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto d) Virus ed organismi patogeni simili ai virus Elm phlöem necresis mycoplasm Virus ed organismi patogeni virus-simili della patata, quali: a) Andean potato latent virus b) Andean potato mottle virus c) Arracacha virus B, oca strain d) Potato black ringspot virus e) Potato spindle tuber viroid f) Potato virus T g) Varietà A, M, S, V, X e Y non europee PE524.873v02-00 IT 62/100 AM\1012962IT.doc di virus isolati della patata (inclusi Y o, Y n e Y e); Potato leafroll virus Tobacco ringspot virus Tomato ringspot virus Virus ed organismi patogeni virus-simili di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. e Vitis L., quali: a) Blueberry leaf mottle virus b) Cherry rasp leaf virus (americano) c) Peach mosaic virus (americano) d) Peach phony rickettsia e) Peach rosette mosaic virus f) Peach rosette mycoplasm g) Peach X-disease mycoplasm h) Peach yellows mycoplasm i) Plum line pattern virus (americano) j) Raspberry leaf curl virus (americano) k) Strawberry latent «C» virus l) Strawberry vein banding virus m) Strawberry witches' broom mycoplasm n) Virus ed organismi virus-simili noneuropei di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. e Vitis L. Virus trasmessi da Bemisia tabaci Genn., quali: a) Bean golden mosaic virus b) Cowpea mild mottle virus c) Lettuce infectious yellows virus d) Pepper mild tigré virus e) Squash leaf curl virus f) Euphorbia mosaic virus g) Florida tomato virus Beet curly top virus (ceppi non europei) Black raspberry latent virus AM\1012962IT.doc 63/100 PE524.873v02-00 IT Agenti della necrosi e pseudo-necrosi Cadang-Cadang viroid Cherry leafroll virus (*) Chrysanthemum stem necrosis virus Citrus mosaic virus Citrus tristeza virus (ceppi non europei) Leprosis Little cherry pathogen (ceppi noi europei) Naturally spreading psorosis Palm lethal yellowing mycoplasm Prunus necrotic ringspot virus (**) Satsuma dwarf virus Tatter leaf virus Witches' broom (MLO) e) Piante parassite Arceuthobium spp. (non europei) ORGANISMI NOCIVI DI CUI SIA NOTA LA PRESENZA SUL TERRITORIO COMUNITARIO E CHE RIVESTONO IMPORTANZA PER TUTTA LA COMUNITÀ a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo Diabrotica virgifera virgifera Le Conte Globodera pallida (Stone) Behrens Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) Meloidogyne fallax Karssen Opogona sacchari (Bojer) Popillia japonica Newman Rhizoecus hibisci Kawai & Takagi Spodoptera littoralis (Boisduval) b) Batteri PE524.873v02-00 IT 64/100 AM\1012962IT.doc Clavibacter michiganensi (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. Pseudomonas solanacearun (Smith) Smith c) Funghi Melampsora medusae Thümen Synchytrium endobioticum (Schilhersky) Percival d) Virus ed organismi patogeni simili ai virus Apple proliferation mycoplasm Apricot chlorotic leafroll mycoplasm Pear decline mycoplasm e) altri Pomacea spp. Or. es Emendamento 296 Gaston Franco Proposta di regolamento Allegato I bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento ALLEGATO I (bis) Elenco degli organismi nocivi prioritari per l'Unione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo Anoplophora chinensis (Thomson) Anoplophora glabripennis (Motschulsky) Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buher) Nickle et al. Cicadellidae (non europei) noti come vettori della malattia di Pierce (causata da AM\1012962IT.doc 65/100 PE524.873v02-00 IT Xylella fastidiosa), quali: a) Carneocephala fulgida Nottingham b) Draeculacephala minerva Bali c) Graphocephala atropunctata (Signoret) Diaphorina citri Kuway Paysandisia archon Pistosia dactyliferae Rhynchophorus ferrugineus Thaumatotibia leucotreta Trioza erytreae Del Guercio b) Batteri Citrus greening bacterium Pseudomonas solanacearun (Smith) Smith Pseudomonas syringae Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus) Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye e pv. oryzicola (Fang. et al.) Dye Xylella fastidiosa (Well & Raju) c) Funghi Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes gibberella circinata Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus) Hypoxylon mammatum Phythoptora ramorum Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto d) Virus ed organismi patogeni virussimili Virus ed organismi patogeni virus-simili della patata, quali: a) Andean potato latent virus PE524.873v02-00 IT 66/100 AM\1012962IT.doc b) Andean potato mottle virus c) Arracacha virus B, oca strain d) Potato black ringspot virus e) Potato spindle tuber viroid f) Potato virus T g) Varietà A, M, S, V, X e Y non europee di virus isolati della patata (inclusi Y o, Y n e Y e); Potato leafroll virus Grapevine flavescence dorée MLO e) altri Pomacea spp. Or. en Motivazione L'UE deve incoraggiare gli Stati membri ad attuare e coordinare strategie globali di lotta contro i parassiti delle palme (segnatamente Rhynchophorus ferrugineus, Paysandisia archon, Pistosia dactyliferae). Tali parassiti devono essere inclusi nell'elenco degli organismi prioritari. Emendamento 297 Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto Proposta di regolamento Allegato I ter (nuovo) Testo della Commissione Emendamento Elenco di organismi nocivi prioritari per l'Unione ai sensi dell'articolo 6 a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo Anoplophora chinensis (Thomson) Anoplophora glabripennis (Motschulsky) Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buher) Nickle et al. Cicadellidae (non europei) noti come vettori della malattia di Pierce (causata da Xylella fastidiosa), quali: AM\1012962IT.doc 67/100 PE524.873v02-00 IT a) Carneocephala fulgida Nottingham b) Draeculacephala minerva Bali c) Graphocephala atropunctata (Signoret) Diaphorina citri Kuway Thaumatotibia leucotreta Trioza erytreae Del Guercio b) Batteri Citrus greening bacterium Pseudomonas solanacearun (Smith) Smith Pseudomonas syringae Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus) Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye y pv. oryzicola (Fang. et al.) Dye Xylella fastidiosa (Well et Raju) c) Funghi Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes gibberella circinata Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus) Hypoxylon mammatum Phythoptora ramorum Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto d) Virus ed organismi patogeni simili ai virus Virus ed organismi patogeni virus-simili della patata, quali: a) Andean potato latent virus b) Andean potato mottle virus c) Arracacha virus B, oca strain d) Potato black ringspot virus e) Potato spindle tuber viroid PE524.873v02-00 IT 68/100 AM\1012962IT.doc f) Potato virus T g) Varietà A, M, S, V, X e Y non europee di virus isolati della patata (inclusi Y o, Y n e Y e); Potato leafroll virus Grapevine flavescence dorée MLO e) altri Pomacea spp. Or. es Emendamento 298 Pilar Ayuso, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa Zamora Proposta di regolamento Allegato I ter (nuovo) Testo della Commissione Emendamento Elenco di organismi nocivi prioritari per l'Unione a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo Anoplophora chinensis (Thomson) Anoplophora glabripennis (Motschulsky) Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buher) Nickle et al. Cicadellidae (non europei) noti come vettori della malattia di Pierce (causata da Xylella fastidiosa), quali: a) Carneocephala fulgida Nottingham b) Draeculacephala minerva Bali c) Graphocephala atropunctata (Signoret) Diaphorina citri Kuway Thaumatotibia leucotreta Trioza erytreae Del Guercio b) Batteri Citrus greening bacterium AM\1012962IT.doc 69/100 PE524.873v02-00 IT Pseudomonas solanacearun (Smith) Smith Pseudomonas syringae Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus) Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye y pv. oryzicola (Fang. et al.) Dye Xylella fastidiosa (Well et Raju) c) Funghi Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes gibberella circinata Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus) Hypoxylon mammatum Phythoptora ramorum Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto d) Virus ed organismi patogeni simili ai virus Virus ed organismi patogeni virus-simili della patata, quali: a) Andean potato latent virus b) Andean potato mottle virus c) Arracacha virus B, oca strain d) Potato black ringspot virus e) Potato spindle tuber viroid f) Potato virus T g) Varietà A, M, S, V, X e Y non europee di virus isolati della patata (inclusi Y o, Y n e Y e); Potato leafroll virus Grapevine flavescence dorée MLO e) altri Pomacea spp. Or. es PE524.873v02-00 IT 70/100 AM\1012962IT.doc Emendamento 299 Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto Proposta di regolamento Allegato I quater (nuovo) Testo della Commissione Emendamento Elenco di organismi nocivi per la qualità ai sensi dell'articolo 36 INSETTI Acanthoscelides obtectus Sag. Carmovirus della variegatura infettiva del fiore di Pelargonium Aceria essigi. Aculops fockeui. Agromyzidae Aleurodidae, in particolare Bemisia tabaci Aleurothrixus floccosus (Mashell) Anarsia lineatella. Aphelenchoides spp. Blastophaga spp. Bruchus affinis Froel. Bruchus atomarius L. Bruchus pisorum L. Bruchus rufimanus Boh. Cacoecimorpha pronubana Cecidophyopsis ribis. Circulifer haematoceps Circulifer tenellus Cocciniglie, in particolare: Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) Diarthronomia chrysanthemi Ditylenchus destructor Thorne AM\1012962IT.doc 71/100 PE524.873v02-00 IT Ditylenchus dipsaci Epichoristodes acerbella Epidiaspis leperii. Eriophis avellanae. Eriophyes similis. Eriosoma lanigerum Eumerus spp. Eusophera pinguis. Eutetranychus orientalis Klein Helicoverpa armigera (Hübner) Lepidoptera Liriomyza huidobrensis (Blanchard) Liriomyza trifolii (Burgess) Meloidogyne spp. Merodon equestris Myzus ornatus Otiorrhynchus sulcatus Parabemisia myricae (Kuwana) Parabemisia, myricae (Kuwana) Parasaissetia nigra (Nietner) Paysandisia archon (Burmeister) Pratylenchus penetrans Pratylenchus spp. Pseudaulacaspis pentagona. Quadraspidiotus perniciosus Quadraspidiotus perniciosus Radopholus similis (Cobb) Thorne Rhizoglyphidae Rhyacionia buoliana Rhyzoglyphus spp. Rotylenchus robustus Salssetia oleae. Sciara PE524.873v02-00 IT 72/100 AM\1012962IT.doc Tarsonemidae Tarsonemidae. Tetranychus urticae Thysanoptera Tylenchulus semipenetrans Pelargonium line pattern virus BATTERI Agrobacterium rhizogenes. Agrobacterium tumefaciens. Agrobacterium tumefaciens Clavibacter michiganensis spp. insidiosus (McCulloch) Davis et al. Clavibacter michiganensis spp. michiganensis (Smith) Davis et al Corynebacterium sepedonicum Erwinia amylovora (Burr.) Winsi. et al Erwinia carotovora subsp. Carotovora Erwinia chrysanthemi Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder Pseudomonas marginata Pseudomonas solanacearum. Pseudomonas syringae pv. glycinea Pseudomonas syringae pv. mors prunorum. Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al Pseudomonas syringae pv. savastanoi. Psudomonas syringae pv. syringae Rhodococcus fascians Xanthomonas campestris pv. Begoniae Xanthomonas campestris pv. corylina. Xanthomonas campestris pv. juglandi. Xanthomonas campestris pv. Pelargonii Xanthomonas campestris pv. pruni AM\1012962IT.doc 73/100 PE524.873v02-00 IT (Smith) Dye Xanthomonas campestris pv.phaseoli (Smith) Dye Xanthomonas campestris pv.vesicatoria (Doidge) Dye Xanthomonas fragariae Kennedy et King Xylophilus ampelinus Vitis (Panagopoulos) Willems.et al FUNGHI Agenti di marciume (Botrytis spp., Pythium spp.) Fusarium oxisporum f. sp. lilii Fusarium oxisporum sp. gladioli Rhizoctonia spp. Alternaria dianthicola Armillariella mellea Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter Chondrostereum purpureum Claviceps purpurea Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr Curvularia trifolii Cylindrocarpon destructans Diaporthe phaseolorum var. caulivora y var. sojae Didymella applanata. Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx Exosporium palmivorum Fusarium fujikuroi Fusarium oxisporum f. sp. dianthi Fusarium oxisporum sp. chrysanthemi Fusarium oxysporum f. sp. narcissi Fusarium spp. Gliocladium wermoeseni Graphiola phoenicis PE524.873v02-00 IT 74/100 AM\1012962IT.doc Helminthosporium Lophodermium seditiosum Mycosphaerella dianthi Nectria galligena Oidio Penicillium gladioli Peronospora rubi. Pestalozzia Phoenicis Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma Phialophora gregata Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili Phyllactinia guttata. Phytophthora cactorum. Phytophthora fragariae var. rubi. Phytophthora spp. Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni Podredumbre caulinar: Fusarium spp. y Pythium Puccinia chrysanthemi Puccinia horiana Hennings Puccinia pelargonii zonalis Pythium spp. Rhizoctonia spp. Rhizopus spp. Rosellinia necatrix Scirrhia pini Funk et Parker Sclerotinia spp. Septoria gladioli Slerotium bulborum Synchytrium endobioticum Taphrina deformans AM\1012962IT.doc 75/100 PE524.873v02-00 IT Thielaviopsis basicola Tilletia Urocystis gladiolicola Uromyces dianthi Uromyces trasversalis Ustilaginaceae Venturia spp. Verticillium spp VIRUS ED ORGANISMI PATOGENI SIMILI AI VIRUS Narcissus white streak agent Carnation mottle carmovirus Carnation etched ring caulimovirus Carnation necrotic fleck closterovirus Aster yellow mycoplasm Corky pit agent Anarsia lineatella Citrus mosaic virus Arabis mosaic virus Fragaria Beet leaf curl virus Black currant infecticus variegation Black currant rever. Cherry leaf roll virus. Chondrostereum purpureum Chrysanthemum stunt viroid Citrus leaf rugose. Citrus tristeza virus Citrus (ceppi europei) Citrus vein enation woody gall Cocciniglie, in particolare: Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus Coniothyrium spp. Tomato aspermy cucumovirus Diplocarpon rosae PE524.873v02-00 IT 76/100 AM\1012962IT.doc Malattie che, sulle giovani foglie, inducono sintomi tipo psorosi come: psorosis, ring spot, cristacortis, impietratura, concave gum. Eriosoma lanigerum Grapevine flavescence dorée MLO Hazel maculatura lingare MLO Infectious variegation. Nepovirus del mosaico de Arabis Peronospora sparsa Phragmidium spp. Plum pox virus Potato stolbur mycoplasm Prune dwarf virus. Prunus necrotic ringspot virus Raspberry bushy dwarf virus. Raspberry leaf curl virus. Raspberry ringspot virus Leafcurl disease Rosellinia necatrix Citrus leaf rugose Sphaeroteca pannosa Spiroplasma citri Saglio. et al. Strawberry crinkle virus Strawberry green petal MLO. Strawberry latent ringspot virus Strawberry mild yellow edge virus Tomato black ring virus Tomato spotted wilt virus Tomato yellow leaf curl virus Pelargonium leaf curl tombusvirus Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus) Infectious variegation AM\1012962IT.doc 77/100 PE524.873v02-00 IT Venturia spp. Verticillium spp. Viroidi come: exocortis, cachexiaxyloporosis Lily symptomless virus Tulip breaking virus Gladiolus ringspot virus (syn. Narcissus latent virus) Narcissus yellow streak agent Chrysanthemum B mosaic virus Cucumber mosaic virus Tobacco rattle virus Lily virus x NEMATODI Heterodera rostochiensis ALTRI ORGANISMI NOCIVI Cyperus esculentus (tartufo) Orobanche (pianta parassita) Or. es Emendamento 300 Pilar Ayuso, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa Zamora Proposta di regolamento Allegato I quater (nuovo) Testo della Commissione Emendamento Elenco di organismi nocivi per la qualità INSETTI Acanthoscelides obtectus Sag. Carmovirus della variegatura infettiva del fiore di Pelargonium Aceria essigi. Aculops fockeui. PE524.873v02-00 IT 78/100 AM\1012962IT.doc Agromyzidae Aleurodidae, in particolare Bemisia tabaci Aleurothrixus floccosus (Mashell) Anarsia lineatella. Aphelenchoides spp. Blastophaga spp. Bruchus affinis Froel. Bruchus atomarius L. Bruchus pisorum L. Bruchus rufimanus Boh. Cacoecimorpha pronubana Cecidophyopsis ribis. Circulifer haematoceps Circulifer tenellus Cocciniglie, in particolare: Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) Diarthronomia chrysanthemi Ditylenchus destructor Thorne Ditylenchus dipsaci Epichoristodes acerbella Epidiaspis leperii. Eriophis avellanae. Eriophyes similis. Eriosoma lanigerum Eumerus spp. Eusophera pinguis. Eutetranychus orientalis Klein Helicoverpa armigera (Hübner) Lepidoptera Liriomyza huidobrensis (Blanchard) Liriomyza trifolii (Burgess) Meloidogyne spp. AM\1012962IT.doc 79/100 PE524.873v02-00 IT Merodon equestris Myzus ornatus Otiorrhynchus sulcatus Parabemisia myricae (Kuwana) Parabemisia myricae (Kuwana) Parasaissetia nigra (Nietner) Paysandisia archon (Burmeister) Pratylenchus penetrans Pratylenchus spp. Pseudaulacaspis pentagona. Quadraspidiotus perniciosus Quadraspidiotus perniciosus Radopholus similis (Cobb) Thorne Rhizoglyphidae Rhyacionia buoliana Rhyzoglyphus spp. Rotylenchus robustus Salssetia oleae. Sciara Tarsonemidae Tarsonemidae. Tetranychus urticae Thysanoptera Tylenchulus semipenetrans Pelargonium line pattern virus BATTERI Agrobacterium rhizogenes. Agrobacterium tumefaciens. Agrobacterium tumefaciens Clavibacter michiganensis spp. insidiosus (McCulloch) Davis et al. Clavibacter michiganensis spp. michiganensis (Smith) Davis et al Corynebacterium sepedonicum PE524.873v02-00 IT 80/100 AM\1012962IT.doc Erwinia amylovora (Burr.) Winsi. et al Erwinia carotovora subsp. Carotovora Erwinia chrysanthemi Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder Pseudomonas marginata Pseudomonas solanacearum. Pseudomonas syringae pv. glycinea Pseudomonas syringae pv. mors prunorum. Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al Pseudomonas syringae pv. savastanoi. Psudomonas syringae pv. syringae Rhodococcus fascians Xanthomonas campestris pv. Begoniae Xanthomonas campestris pv. corylina. Xanthomonas campestris pv. juglandi. Xanthomonas campestris pv. Pelargonii Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye Xanthomonas campestris pv.phaseoli (Smith) Dye Xanthomonas campestris pv.vesicatoria (Doidge) Dye Xanthomonas fragariae Kennedy et King Xylophilus ampelinus Vitis (Panagopoulos) Willems.et al FUNGHI Agenti di marciume (Botrytis spp., Pythium spp.) Fusarium oxisporum f. sp. lilii Fusarium oxisporum sp. gladioli Rhizoctonia spp. Alternaria dianthicola Armillariella mellea AM\1012962IT.doc 81/100 PE524.873v02-00 IT Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter Chondrostereum purpureum Claviceps purpurea Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr Curvularia trifolii Cylindrocarpon destructans Diaporthe phaseolorum var. caulivora y var. sojae Didymella applanata. Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx Exosporium palmivorum Fusarium fujikuroi Fusarium oxisporum f. sp. dianthi Fusarium oxisporum sp. chrysanthemi Fusarium oxysporum f. sp. narcissi Fusarium spp. Gliocladium wermoeseni Graphiola phoenicis Helminthosporium Lophodermium seditiosum Mycosphaerella dianthi Nectria galligena Oidio Penicillium gladioli Peronospora rubi. Pestalozzia Phoenicis Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma Phialophora gregata Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili Phyllactinia guttata. Phytophthora cactorum. PE524.873v02-00 IT 82/100 AM\1012962IT.doc Phytophthora fragariae var. rubi. Phytophthora spp. Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni Podredumbre caulinar: Fusarium spp. y Pythium Puccinia chrysanthemi Puccinia horiana Hennings Puccinia pelargonii zonalis Pythium spp. Rhizoctonia spp. Rhizopus spp. Rosellinia necatrix Scirrhia pini Funk et Parker Sclerotinia spp. Septoria gladioli Slerotium bulborum Synchytrium endobioticum Taphrina deformans Thielaviopsis basicola Tilletia Urocystis gladiolicola Uromyces dianthi Uromyces trasversalis Ustilaginaceae Venturia spp. Verticillium spp VIRUS ED ORGANISMI PATOGENI SIMILI AI VIRUS Narcissus white streak agent Carnation mottle carmovirus Carnation etched ring caulimovirus Carnation necrotic fleck closterovirus Aster yellow mycoplasm AM\1012962IT.doc 83/100 PE524.873v02-00 IT Corky pit agent Anarsia lineatella Citrus mosaic virus Arabis mosaic virus Fragaria Beet leaf curl virus Black currant infecticus variegation Black currant rever. Cherry leaf roll virus. Chondrostereum purpureum Chrysanthemum stunt viroid Citrus leaf rugose Citrus tristeza virus Citrus (ceppi europei) Citrus vein enation woody gall Cocciniglie, in particolare: Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus Coniothyrium spp. Tomato aspermy cucumovirus Diplocarpon rosae Malattie che, sulle giovani foglie, inducono sintomi tipo psorosi come: psorosis, ring spot, cristacortis, impietratura, concave gum. Eriosoma lanigerum Grapevine flavescence dorée MLO Hazel maculatura lingare MLO Infectious variegation. Nepovirus del mosaico de Arabis Peronospora sparsa Phragmidium spp. Plum pox virus Potato stolbur mycoplasm Prune dwarf virus. Prunus necrotic ringspot virus Raspberry bushy dwarf virus. PE524.873v02-00 IT 84/100 AM\1012962IT.doc Raspberry leaf curl virus. Raspberry ringspot virus Leafcurl disease Rosellinia necatrix Citrus leaf rugose Sphaeroteca pannosa Spiroplasma citri Saglio. et al. Strawberry crinkle virus Strawberry green petal MLO. Strawberry latent ringspot virus Strawberry mild yellow edge virus Tomato black ring virus Tomato spotted wilt virus Tomato yellow leaf curl virus Pelargonium leaf curl tombusvirus Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus) Infectious variegation Venturia spp. Verticillium spp. Viroidi come: exocortis, cachexiaxyloporosis Lily symptomless virus Tulip breaking virus Gladiolus ringspot virus (syn. Narcissus latent virus) Narcissus yellow streak agent Chrysanthemum B mosaic virus Cucumber mosaic virus Tobacco rattle virus Lily virus x NEMATODI Heterodera rostochiensis ALTRI ORGANISMI NOCIVI AM\1012962IT.doc 85/100 PE524.873v02-00 IT Cyperus esculentus (tartufo) Orobanche (pianta parassita) Or. es Emendamento 301 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Allegato II – sezione 1 – punto 1 – comma 1 Testo della Commissione Emendamento L'identità tassonomica dell'organismo nocivo è chiaramente definita oppure, in alternativa, è dimostrato che l'organismo nocivo produce sintomi coerenti ed è trasmissibile. L'identità tassonomica dell'organismo nocivo è chiaramente definita oppure, in alternativa, l'identificazione dell'organismo nocivo può essere garantito da altre procedure definite ed è dimostrato che l'organismo nocivo produce sintomi coerenti ed è trasmissibile. Or. en Motivazione È importante che anche il metodo di identificazione alternativo sia identificato quale obiettivo principale. Emendamento 302 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Allegato II – sezione 1 – punto 3 – lettera c – comma 1 – punto ii Testo della Commissione Emendamento ii) gli ostacoli alla diffusione naturale dell'organismo nocivo non sono sufficienti; ii) gli ostacoli alla diffusione naturale dell'organismo nocivo non sono sufficienti e non possono essere creati abbastanza rapidamente; Or. en PE524.873v02-00 IT 86/100 AM\1012962IT.doc Motivazione Alla valutazione del presente criterio, si dovrebbe tener conto delle misure preventive relative alla creazione di ostacoli. Emendamento 303 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Allegato II – sezione 1 – punto 3 – lettera c – comma 1 – punto iii Testo della Commissione Emendamento iii) le merci o i trasporti consentono all'organismo nocivo di spostarsi; soppresso Or. en Motivazione Il presente punto dovrebbe essere soppresso in quanto tale condizione è sempre vera. Data la natura introduttiva di tale frase, tutti gli altri criteri risulterebbero irrilevanti. Emendamento 304 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Allegato II – sezione 1 – punto 3 – lettera c – comma 1 – punto iv Testo della Commissione Emendamento iv) sono presenti organismi ospiti e, se del caso, vettori dell'organismo nocivo; soppresso Or. en Motivazione Il presente punto dovrebbe essere soppresso in quanto tale condizione è sempre vera. Data la natura introduttiva di tale frase, tutti gli altri criteri risulterebbero irrilevanti. AM\1012962IT.doc 87/100 PE524.873v02-00 IT Emendamento 305 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Allegato II – sezione 1 – punto 3 – lettera c – comma 1 – punto v Testo della Commissione Emendamento v) i nemici naturali e gli antagonisti dell'organismo nocivo non sono presenti oppure non sono sufficientemente in grado di sopprimerlo. v) i nemici naturali e gli antagonisti dell'organismo nocivo non sono presenti oppure non sono sufficientemente in grado di sopprimerlo o non potrebbero insediarsi abbastanza rapidamente. Or. en Motivazione Alla valutazione del presente criterio, si dovrebbe tener conto delle misure preventive di (re)insediamento degli antagonisti naturali. Emendamento 306 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Allegato II – sezione 1 – punto 4 – comma 1 – parte introduttiva Testo della Commissione Emendamento L'ingresso, l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo nel territorio in questione oppure, se presente, nella parte di territorio in cui è diffuso in modo limitato, hanno un impatto economico, sociale e/o ambientale inaccettabile per il territorio in questione oppure per la parte di territorio in cui è diffuso in modo limitato, per quanto riguarda almeno uno degli aspetti seguenti: L'ingresso, l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo nel territorio in questione oppure, se presente, nella parte di territorio in cui è diffuso in modo limitato, hanno un impatto economico, sociale e/o ambientale inaccettabile per il territorio in questione oppure per la parte di territorio in cui è diffuso in modo limitato, per quanto riguarda almeno 10 degli aspetti seguenti: Or. en PE524.873v02-00 IT 88/100 AM\1012962IT.doc Motivazione Dato che la maggior parte dei seguenti aspetti sono veri, per valutare un impatto grave deve essere raggiunto un numero minimo di condizioni cumulative. Inoltre, gli operatori dovrebbero essere incentivati ad adottare misure preventive al fine di evitare effetti indesiderati. Emendamento 307 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Allegato II – sezione 1 – punto 4 – comma 1 – parte introduttiva Testo della Commissione Emendamento L'ingresso, l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo nel territorio in questione oppure, se presente, nella parte di territorio in cui è diffuso in modo limitato, hanno un impatto economico, sociale e/o ambientale inaccettabile per il territorio in questione oppure per la parte di territorio in cui è diffuso in modo limitato, per quanto riguarda almeno uno degli aspetti seguenti: L'ingresso, l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo nel territorio in questione oppure, se presente, nella parte di territorio in cui è diffuso in modo limitato, hanno un impatto economico, sociale e ambientale inaccettabile per il territorio in questione oppure per la parte di territorio in cui è diffuso in modo limitato, per quanto riguarda almeno uno degli aspetti seguenti: Or. en Emendamento 308 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Allegato II – sezione 1 – punto 4 – comma 1 – lettera d Testo della Commissione Emendamento (d) effetti sulle pratiche di produzione esistenti; soppresso Or. en AM\1012962IT.doc 89/100 PE524.873v02-00 IT Emendamento 309 Gaston Franco Proposta di regolamento Allegato II – sezione 1 – punto 4 – comma 1 – lettera n bis (nuova) Testo della Commissione Emendamento (n bis) effetti sul patrimonio paesaggistico e sulle zone turistiche; Or. fr Motivazione Occorre anche evidenziare il danno estetico delle specie nocive. Le palme, ad esempio, sono parte del patrimonio paesaggistico e contribuiscono all'immagine turistica delle regioni mediterranee. L'impatto della loro distruzione per opera delle specie nocive deve pertanto essere considerato in modo globale, tenendo conto degli aspetti economici, ambientali e sociali, ivi compresi quelli estetici e culturali. Emendamento 310 Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto Proposta di regolamento Allegato II – sezione 2 – comma 1 – lettera a Testo della Commissione Emendamento a) impatti economici: l'organismo ha il potenziale di provocare notevoli perdite in termini di effetti diretti e indiretti di cui alla sezione I, punto 4, per le colture il cui valore totale annuo di produzione per il territorio dell'Unione ammonta ad almeno 1 miliardo di EUR. a) impatti economici: l'organismo ha il potenziale di provocare notevoli perdite in termini di effetti diretti e indiretti di cui alla sezione I, punto 4, per le colture per il territorio dell'Unione. Or. es Motivazione Esistono organismi che sebbene provochino gravissime conseguenze per le colture e i territori, non raggiungono detto minimo di 1 miliardo di EUR. Lo stesso problema si presenta per le "colture minori". PE524.873v02-00 IT 90/100 AM\1012962IT.doc Emendamento 311 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Allegato II – sezione 2 – comma 1 – lettera a Testo della Commissione Emendamento a) impatti economici: l'organismo ha il potenziale di provocare notevoli perdite in termini di effetti diretti e indiretti di cui alla sezione I, punto 4, per le colture il cui valore totale annuo di produzione per il territorio dell'Unione ammonta ad almeno 1 miliardo di EUR. a) impatti economici: l'organismo ha il potenziale di provocare notevoli perdite in termini di effetti diretti e indiretti di cui alla sezione I, punto 4, per le colture il cui valore totale annuo di produzione per il territorio dell'Unione ammonta ad almeno 10 miliardi di EUR. Or. en Motivazione Se si includono nella valutazione gli effetti indiretti, la soglia deve essere sufficientemente alta per essere selettiva in termini di valutazione dei criteri. Emendamento 312 Esther de Lange Proposta di regolamento Allegato II – sezione 2 – comma 1 – lettera a Testo della Commissione Emendamento a) impatti economici: l'organismo ha il potenziale di provocare notevoli perdite in termini di effetti diretti e indiretti di cui alla sezione I, punto 4, per le colture il cui valore totale annuo di produzione per il territorio dell'Unione ammonta ad almeno 1 miliardi di EUR. a) impatti economici: l'organismo ha il potenziale di provocare notevoli perdite in termini di effetti diretti e indiretti di cui alla sezione I, punto 4, per le colture il cui valore totale annuo di produzione per il territorio dell'Unione ammonta ad almeno 500 milioni di EUR. Or. en Emendamento 313 Esther de Lange AM\1012962IT.doc 91/100 PE524.873v02-00 IT Proposta di regolamento Allegato II – sezione 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova) Testo della Commissione Emendamento a bis) in caso di organismi nocivi che colpiscono raccolti tipici, coltivati nel territorio europeo su una superficie inferiore a 200°000 ettari, la perdita potenziale in termini di valore produttivo annuo totale dell'UE sarebbe di almeno 200 milioni di EUR; Or. en Emendamento 314 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Allegato II – sezione 2 – comma 1 – lettera b – punto i Testo della Commissione Emendamento i) significativa diminuzione dell'occupazione nel settore agricolo, orticolo o silvicolo in questione; i) diminuzione dell'occupazione di oltre il 25 per cento in un periodo inferiore a 5 anni nel settore agricolo, orticolo o silvicolo in questione; Or. en Motivazione Il termine "significativa" non è preciso e non può pertanto essere valutato adeguatamente. Emendamento 315 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Allegato II – sezione 2 – comma 1 – lettera b – punto ii PE524.873v02-00 IT 92/100 AM\1012962IT.doc Testo della Commissione Emendamento ii) rischi per la sicurezza alimentare; ii) rischi incontrollabili per la sicurezza alimentare; Or. en Motivazione Si deve richiedere che il rischio non possa essere gestito. Emendamento 316 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Allegato II – sezione 2 – comma 1 – lettera c – punto i Testo della Commissione Emendamento i) effetti sulle specie e gli habitat elencati dalle disposizioni della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche32 e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici33; i) effetti nocivi sulle specie e gli habitat elencati dalle disposizioni della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche32 e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici33 ; __________________ __________________ 32 GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. 32 GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7. 33 GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7. 33 Or. en Motivazione Alla valutazione del presente criterio si dovrebbe tener conto soltanto degli effetti nocivi. Emendamento 317 Martin Häusling AM\1012962IT.doc 93/100 PE524.873v02-00 IT a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Allegato II – sezione 3 – sottosezione 1 – punto 4 – comma 1 Testo della Commissione Emendamento Secondo le informazioni a disposizione dello Stato membro, l'organismo nocivo ha impatti economici, sociali e/o ambientali inaccettabili per quanto riguarda il suo territorio e, per quanto lo Stato membro possa valutarlo, il territorio dell'Unione in caso di insediamento e diffusione in tale territorio, per quanto riguarda uno o più aspetti di cui alla sezione 1, punto 4. Secondo le informazioni a disposizione dello Stato membro, l'organismo nocivo ha impatti economici, sociali e ambientali inaccettabili per quanto riguarda il suo territorio e, per quanto lo Stato membro possa valutarlo, il territorio dell'Unione in caso di insediamento e diffusione in tale territorio, per quanto riguarda uno o più aspetti di cui alla sezione 1, punto 4. Or. en Emendamento 318 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Allegato II – sezione 3 – sottosezione 2 – punto 4 – comma 1 Testo della Commissione Emendamento Secondo le informazioni disponibili all'Unione, l'organismo nocivo ha impatti economici, sociali e/o ambientali inaccettabili per quanto riguarda il territorio dell'Unione in caso di insediamento e diffusione in tale territorio, per quanto riguarda uno o più aspetti di cui alla sezione 1, punto 4. Secondo le informazioni disponibili all'Unione, l'organismo nocivo ha impatti economici, sociali e ambientali inaccettabili per quanto riguarda il territorio dell'Unione in caso di insediamento e diffusione in tale territorio, per quanto riguarda uno o più aspetti di cui alla sezione 1, punto 4. Or. en Emendamento 319 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE PE524.873v02-00 IT 94/100 AM\1012962IT.doc Proposta di regolamento Allegato II – sezione 4 – punto 3 – comma 1 – parte introduttiva Testo della Commissione Emendamento Le infestazioni delle piante da impianto di cui al punto 2 da parte dell'organismo nocivo hanno un impatto economico inaccettabile sull'uso previsto di tali piante sotto almeno uno degli aspetti seguenti: Le infestazioni delle piante da impianto di cui al punto 2 da parte dell'organismo nocivo hanno un impatto economico inaccettabile sull'uso previsto di tali piante sotto almeno 5 degli aspetti seguenti: Or. en Motivazione Dato che molti degli aspetti elencati sono più o meno evidenti, per valutare un impatto inaccettabile si dovrebbe richiedere un insieme critico di aspetti cumulativi. Emendamento 320 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Allegato II – sezione 4 – punto 3 – comma 1 – parte introduttiva Testo della Commissione Emendamento Le infestazioni delle piante da impianto di cui al punto 2 da parte dell'organismo nocivo hanno un impatto economico inaccettabile sull'uso previsto di tali piante sotto almeno uno degli aspetti seguenti: Le infestazioni delle piante da impianto di cui al punto 2 da parte dell'organismo nocivo hanno un impatto economico e ambientale inaccettabile sull'uso previsto di tali piante sotto almeno uno degli aspetti seguenti: Or. en Emendamento 321 Christel Schaldemose, Dan Jørgensen Proposta di regolamento Allegato III – comma 1 – parte introduttiva AM\1012962IT.doc 95/100 PE524.873v02-00 IT Testo della Commissione Emendamento Si considera che le piante da impianto provenienti da paesi terzi possono comportare rischi fitosanitari per il territorio dell'Unione, come indicato all'articolo 47, paragrafo 1, se soddisfano almeno tre delle condizioni seguenti, tra le quali almeno una di quelle elencate al punto 1, lettere a), b) e c): Si considera che le piante da impianto provenienti da paesi terzi possono comportare rischi fitosanitari per il territorio dell'Unione, come indicato all'articolo 47, paragrafo 1, se soddisfano almeno una delle condizioni seguenti: Or. en Emendamento 322 Christel Schaldemose, Dan Jørgensen Proposta di regolamento Allegato III – comma 1 – punto 1 – lettera e Testo della Commissione Emendamento (e) Esse non sono trattate con prodotti fitosanitari generici né prima né durante il trasporto. soppresso Or. en Emendamento 323 Christel Schaldemose, Dan Jørgensen Proposta di regolamento Allegato III – comma 1 – punto 1 – lettera f Testo della Commissione Emendamento (f) Esse non sono soggette a controlli ufficiali di esportazione e a certificazione per l'esportazione nel paese terzo di origine. soppresso Or. en PE524.873v02-00 IT 96/100 AM\1012962IT.doc Emendamento 324 Christel Schaldemose, Dan Jørgensen Proposta di regolamento Allegato III – comma 1 – punto 1 – lettera g Testo della Commissione Emendamento (g) Esse non sono spedite in contenitori o imballaggi chiusi, oppure se lo sono le partite, a causa delle loro dimensioni, non possono essere aperte in locali chiusi a fini di controllo ufficiale all'ingresso nel territorio dell'Unione. soppresso Or. en Emendamento 325 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Allegato IV – sezione 1 – comma 1 – punto 1 – lettera g Testo della Commissione Emendamento (g) Distruzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, infestati o potenzialmente infestati da organismi nocivi da quarantena o a fini di prevenzione. (g) Distruzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, infestati o probabilmente infestati da organismi nocivi da quarantena o a fini di prevenzione. Or. en Motivazione Una semplice possibilità non è sufficiente per imporre una distruzione irreversibile della proprietà. Deve essere rispettato il principio di proporzionalità. Emendamento 326 Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto Proposta di regolamento Allegato IV – sezione 1 – comma 1 – punto 2 – lettera c AM\1012962IT.doc 97/100 PE524.873v02-00 IT Testo della Commissione Emendamento (c) Sorveglianza, esame visivo, campionamento, prove di laboratorio di piante, prodotti vegetali e altri oggetti per rilevare l'eventuale presenza di organismi nocivi da quarantena, anche attraverso procedure di quarantena. (c) Sorveglianza, esame visivo, campionamento, prove di laboratorio di piante, prodotti vegetali e altri oggetti per rilevare l'eventuale presenza di organismi nocivi da quarantena, anche attraverso procedure di quarantena e ispezioni all'origine nei paesi terzi. Or. es Emendamento 327 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Allegato IV – sezione 1 – comma 1 – punto 2 – lettera d Testo della Commissione Emendamento (d) Trattamento fisico, chimico e biologico e, se del caso, distruzione delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti infestati o potenzialmente infestati da organismi nocivi da quarantena. (d) Trattamento fisico, chimico e biologico e, se del caso, distruzione delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti infestati o più probabilmente infestati da organismi nocivi da quarantena. Or. en Motivazione Una semplice possibilità non può giustificare la distruzione della proprietà privata. Se non si è in grado di generare prove, al minimo si dovrebbe stabilire che non vi è un gran dubbio in merito al fatto. Emendamento 328 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Allegato IV – sezione 1 – comma 1 – punto 3 – lettera d PE524.873v02-00 IT 98/100 AM\1012962IT.doc Testo della Commissione Emendamento (d) Sorveglianza, esame visivo, campionamento e prove di laboratorio nonché, se del caso, trattamento o distruzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti trasportati dai passeggeri. soppresso Or. en Motivazione La disposizione potrebbe sollevare situazioni di mancato rispetto dei diritti umani fondamentali. La possibilità di limitare ciò che ai viaggiatori è consentito introdurre è già disposta alla lettera c). Emendamento 329 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Allegato IV – sezione 1 – comma 1 – punto 3 – lettera e Testo della Commissione Emendamento (e) Restrizioni riguardanti i veicoli, l'imballaggio e altri oggetti utilizzati nel trasporto di merci. soppresso Or. en Motivazione Date le vaste conseguenze relative al mercato interno e alla libertà di movimento dei beni non soggetti al presente regolamento, la presente disposizione sarebbe eccessiva. Emendamento 330 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Allegato IV – sezione 1 – comma 1 – punto 3 – lettera f AM\1012962IT.doc 99/100 PE524.873v02-00 IT Testo della Commissione Emendamento (f) Sorveglianza, esame visivo, campionamento e prove di laboratorio nonché, se del caso, trattamento o distruzione di veicoli, imballaggio e altri oggetti utilizzati nel trasporto di merci. soppresso Or. en Motivazione Date le vaste conseguenze relative al mercato interno e alla libera circolazione dei beni non soggetti al presente regolamento, la presente disposizione sarebbe eccessiva. Emendamento 331 Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto Proposta di regolamento Allegato IV – sezione 2 – comma 1 – punto 5 – comma 1 Testo della Commissione Emendamento Le misure adottate per gestire il rischio connesso ad un organismo nocivo sono giustificate dal punto di vista tecnico da conclusioni raggiunte attraverso un'adeguata analisi del rischio oppure, se del caso, un altro esame paragonabile e una valutazione delle informazioni scientifiche disponibili. Tali misure rispecchiano l'analisi del rischio nuova o aggiornata o le informazioni scientifiche pertinenti e, se del caso, sono modificate o revocate per tenerne conto. Le misure adottate per gestire il rischio connesso ad un organismo nocivo sono giustificate dal punto di vista tecnico da conclusioni raggiunte attraverso un'adeguata analisi del rischio oppure, se del caso, un altro esame paragonabile e una valutazione delle informazioni scientifiche disponibili guidata dall'EFSA. Tali misure rispecchiano l'analisi del rischio nuova o aggiornata o le informazioni scientifiche pertinenti e, se del caso, sono modificate o revocate per tenerne conto. Or. es PE524.873v02-00 IT 100/100 AM\1012962IT.doc